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	<title>13/11/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/11/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.5810</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-11-2007-n-5810/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-11-2007-n-5810/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.5810</a></p>
<p>Pres. Iannotta Est. Fera Cooperativa edilizia Novanta s.c.a.r.l. (Avv. R.G. Rodio) c/ Comune di Monopoli ( Avv. N. Pinto). in tema di intervento volontario e di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento nel processo amministrativo 1. Giurisdizione e competenza – Processo amministrativo – Intervento volontario – Legittimazione – Presupposti &#8211; Interesse di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-11-2007-n-5810/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.5810</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-11-2007-n-5810/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.5810</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta           Est. Fera<br /> Cooperativa edilizia Novanta s.c.a.r.l. (Avv. R.G. Rodio) c/ Comune di Monopoli ( Avv. N. Pinto).</span></p>
<hr />
<p>in tema di intervento volontario e di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento nel processo amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Processo amministrativo – Intervento volontario – Legittimazione – Presupposti &#8211; Interesse di puro fatto o morale – Sufficienza.<br />
2. Giurisdizione e competenza – Processo amministrativo – Sospensione –  Presupposti  &#8211; Esistenza di altre impugnazioni pendenti &#8211; Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel processo amministrativo, ai fini della legittimazione all&#8217;intervento volontario di soggetti diversi dalle parti originarie ( ex art. 22, comma 2, l. 6 dicembre 1971 n. 1034), è sufficiente un qualsiasi interesse, anche di puro fatto o morale, perché l&#8217;interventore, non essendo titolare di un interesse diretto nella controversia, non può assumere una posizione autonoma ma solo aderire alla posizione di una delle due parti principali.<br />
2. Nel processo amministrativo,  l’esistenza di altre impugnazioni pendentinon può costituire di per sè una grave ragione  ex. art. 21 quater l. 241/90  per sospendere l’esecuzione del provvedimento, poiché l’interesse dei soggetti che, ad altro titolo, ritengono di aver subito lesioni dall’atto annullato è tutelato dall’ordinamento giuridico attraverso lo strumento specifico dell’opposizione di terzo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 5810/07 REG.DEC.<b>  <br />
</b>N.  5657 REG.RIC.<b>	<br />	<br />
</b>ANNO 2007<b>	</p>
<p></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
<i>(Quinta Sezione)<br />
</i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>sul ricorso n. 5657 del 2007, proposto dalla <br />
<b>Cooperativa Edilizia Novanta s.c.a.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Guido Rodio,  domiciliato presso il dott. Placidi  in Roma, via Cosseria  n. 2;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Il <b>Comune di Monopoli</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Natalia Pinto,  domiciliato presso lo studio dell’avv. Maria Cristina Lenoci   in Roma, via  Cola di Rienzo n. 271;</p>
<p>e con l’intervento di<br />
<b>Anselmo Semeraro</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Sanino,  domiciliato  in Roma, viale Parioli  n. 180;</p>
<p>per l’ottemperanza <br />
alla decisione del Consiglio di Stato, quinta sezione, 19 febbraio 2007, n. 825;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;<br />
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore all’udienza del 16 ottobre 2007 il Consigliere Aldo Fera;<br />
Uditi per le parti gli avv.ti Rodio, Pinto e l’avv. Paola Salvatore su delega di Sanino, come indicato nel verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO </p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
1. La Cooperativa Edilizia Novanta chiede che venga data ottemperanza alla decisione specificata in rubrica, con la quale, in accoglimento dell’appello da lei proposto, sono stati annullati i seguenti provvedimenti: diniego di approvazione, comunicato con la nota prot. n. 24584/04 del Comune di Monopoli, Programma Integrato di Intervento presentato dalla società in data 26 aprile 2000, la delibera della Giunta della Regione Puglia n. 1351 del 31 agosto 2004, con la quale il medesimo Programma fu ritenuto non meritevole di approvazione, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.<br />
La ricorrente, premesso di aver notificato all’amministrazione comunale, in data  9 maggio 2007,  un atto di significazione e diffida a procedere all’immediata sottoscrizione della convenzione relativa al programma integrato di cui sopra, afferma che non è stata adottata dall’amministrazione alcuna concreta misura per conformare l’azione amministrativa al vincolo derivante dal giudicato.<br />
In particolare, sostiene che la pronuncia giurisdizionale che ha definito il giudizio di cognizione si è chiusa con l’accertamento che  “ <i>essendosi raggiunto, in seno alla conferenza, l’accordo sull’approvazione del P.I.I. senza che la Regione, pur regolarmente convocata, vi avesse preso parte, né avesse successivamente manifestato alcun dissenso, va rilevata l’illegittimità dell’intervento regionale censurato, in quanto relativo ad un procedimento ormai definitivamente perfezionatosi, come formalmente sancito con la delibera comunale n. 51/2002</i>.”<br />
Conclude quindi chiedendo, che questo Consiglio di Stato adotti le misure idonee ad assicurare l’ottemperanza alla decisione di cui in epigrafe, provvedendo fin d’ora, ove occorra, alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi della perdurante inerzia dell’amministrazione resistente.<br />
E’ costituito in giudizio  il Comune di Monopoli, che controbatte le tesi avversarie, richiamando in particolare la circostanza che la delibera comunale n. 51/2002 è stata impugnata da altri soggetti interessati ed il relativo ricorso è tuttora pendente presso il Tar Puglia, per cui, prima di sottoscrivere la convenzione e procedere al rilascio dei permessi di costruire, è apparso prudente attendere la definizione del relativo contenzioso sgombrando così definitivamente il dubbio circa la legittimità dell’approvazione del programma integrato di intervento. Conclude, quindi, per il rigetto del ricorso.<br />
E’ costituito, inoltre, il sig. Anselmo Semeraro, che insiste per la nomina di un Commissario ad acta che provveda a dare esecuzione alla decisione.<br />
All&#8217;udienza di discussione della causa, il difensore dell&#8217;amministrazione comunale solleva due eccezioni pregiudiziali contestando, per un verso l&#8217;intervento del signor Semeraro, che a suo avviso non avrebbe titolo a partecipare al processo, è l&#8217;inammissibilità del ricorso per ottemperanza in quanto l’atto introduttivo non sarebbe stato notificato anche alla Regione Puglia. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Secondo il consorzio ricorrente, il Comune di Monopoli non ha provveduto a conformare la propria azione al giudicato formatosi sulla decisione di questa Sezione 19 febbraio 2007, n. 825, con la quale sono stati annullati i seguenti provvedimenti: il diniego di approvazione, comunicato con la nota prot. n. 24584/04 del Comune di Monopoli, Programma Integrato di Intervento presentato dalla società Sicie  e dalla Cooperativa Edilizia Novanta in data 26 aprile 2000, la delibera della Giunta della Regione Puglia n. 1351 del 31 agosto 2004 con la quale il medesimo Programma fu ritenuto non meritevole di approvazione, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.<br />
2. In primo luogo vanno esaminate le questioni preliminari sollevate dalla difesa del comune nel corso dell&#8217;udienza di discussione.  Nessuna di esse merita accoglimento.<br />
Anzitutto, secondo l’amministrazione comunale il ricorso per ottemperanza sarebbe inammissibile, per la mancata notificazione dell&#8217;atto introduttivo anche alla Regione Puglia. Al riguardo, va premesso che il giudice del processo di cognizione, nell’annullare il provvedimento negativo adottato dal comune, è partito dal presuppposto che“ <i>essendosi raggiunto, in seno alla conferenza, l’accordo sull’approvazione del P.I.I. senza che la Regione, pur regolarmente convocata, vi avesse preso parte, né avesse successivamente manifestato alcun dissenso, va rilevata l’illegittimità dell’intervento regionale censurato, in quanto relativo ad un procedimento ormai definitivamente perfezionatosi, come formalmente sancito con la delibera comunale n. 51/2002</i>”. Ora, l’interesse che ha mosso il ricorrente a percorrere la via giurisdizionale ed il bene della vita a cui tende la domanda di ottemperanza sono individuabili chiaramente nella conclusione del procedimento amministrativo e nel giungere alla &#8220;<i>sottoscrizione della convenzione relativa al programma integrato di intervento al fine di poter proseguire le attività necessarie alla realizzazione dello stesso</i>&#8220;. Rispetto ad essi, nonostante la partecipazione della Regione nel corso del procedimento amministrativo che ne ha giustificato la presenza nel processo di cognizione, sta per certo che l’unico soggetto pubblico tenuto a dare ottemperanza alla decisione è solo il Comune di Monopoli, che risulta essere stato evocato nel presente giudizio secondo le forme di legge ed a cui, peraltro, l&#8217;atto introduttivo del presente giudizio è stato anche notificato.<br />
Inoltre l&#8217;amministrazione comunale sostiene che il signor Semeraro dovrebbe essere estromesso dal giudizio, non avendo egli un interesse qualificato. L&#8217;assunto ignora che “<i>nel processo amministrativo, ai fini della legittimazione all&#8217;intervento volontario di soggetti diversi dalle parti originarie (art. 22, comma 2, l. 6 dicembre 1971 n. 1034), è sufficiente un qualsiasi interesse, anche di puro fatto o morale, anche perché l&#8217;interventore, non essendo titolare di un interesse diretto nella controversia, non può assumere una posizione autonoma ma solo aderire alla posizione di una delle due parti principali</i>.&#8221; (Consiglio Stato , sez. V, 31 gennaio 2007 , n. 385). Ora il signor Semeraro è intervenuto nel presente giudizio <i>ad adiuvandum</i>  della Cooperativa Edilizia Novanta nella qualità di promissario acquirente della totalità delle quote societarie della società Sicie, che aveva proposto il programma integrato di intervento in questione. Ciò è sufficiente a radicare quell&#8217;interesse di fatto che gli consente di intervenire nel presente giudizio.<br />
2. Dopo l’esame della questione preliminare è necessario affrontare il merito della controversia.<br />
Il Comune di Monopoli, in risposta agli inviti formulati dalla Cooperativa ricorrente a stipulare la convenzione relativa al programma integrato di intervento, ha ritenuto di non poter procedere in tale direzione perché “ <i>avverso la legittimità (della delibera) consiliare n. 51 del 17 giugno 2002, da cui ha origine il procedimento di che trattasi, pendono due ricorsi davanti al Tar Puglia e che l’adito Tribunale sta per assumere le definitive decisioni in merito</i>”. Sottolinea la difesa dell’Amministrazione come tale atteggiamento prudente si è reso ancor più necessario per il fatto che non è ben chiaro chi debba sottoscrivere la convenzione: se la cooperativa ricorrente o il sig. Semeraro.  <br />
Quanto a quest’ultima argomentazione, a parte la contraddittorietà con l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla stessa difesa che afferma come il sig. Semeraro non abbia alcun titolo per intervenire nella questione, sta per certo che la circostanza è del tutto irrilevante perché i soli interlocutori dell’amministrazione in questa vicenda non possono che essere coloro che hanno a suo tempo preso l’iniziativa del programma  integrato di intervento, cioè, come d’altronde affermato dalla stessa difesa comunale nella memoria difensiva del 13 ottobre 2007, la società Sicie e la Cooperativa Edilizia Novanta.   <br />
Quanto alla prima argomentazione, giova ricordare come l’articolo 21-quater della L. 7-8-1990 n. 241, aggiunto dall&#8217;art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15, riprendendo e coordinando principi già elaborati dalla giurisprudenza ha stabilito ( comma 1) che “ <i>i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo</i> “ aggiungendo poi ( comma 2) che “ <i>l&#8217;efficacia ovvero l&#8217;esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell&#8217;atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.</i>” <br />
Ora, non risulta in atti che l’efficacia della deliberazione consiliare n. 51 del 17 giugno 2002 sia stata sospesa, né in sede amministrativa né in quella giurisdizionale, per cui non vi è, allo stato,  alcuna valida ragione per non ottemperare  alla decisione di questa Sezione 19 febbraio 2007, n. 825, che, giova ricordarlo, aveva accertato, con statuizione coperta da giudicato, che il  procedimento era “<i> ormai definitivamente perfezionato, come formalmente sancito con la delibera comunale n. 51/2002</i>”.<br />
Né l’esistenza di altre impugnazioni pendenti può costituire di per se una <i>grave ragione,</i> nel senso indicato dalla legge, poiché l’interesse dei soggetti che, ad altro titolo, ritengono di aver subito lesioni dall’atto annullato è tutelato dall’ordinamento giuridico attraverso lo strumento specifico <i>dell’opposizione di terzo</i> e, pertanto, la pendenza di altri giudizi non comporta la necessità di arrestare le operazioni per conformare l’attività amministrativa ai principi affermati dalla decisione passata in giudicato. <br />
3. Così precisati i criteri per l’ottemperanza alla decisione di cui in epigrafe, il Collegio, ritiene opportuno, per l’ipotesi del perdurare dell’inerzia dell’Amministrazione resistente nominare un commissario ad acta, nella persona del prefetto di Bari o un funzionario dell’amministrazione periferica dello Stato da lui delegato, il quale provvederà, in conformità ai criteri medesimi. <br />
Il compenso spettante al suddetto commissario, che sarà liquidato al termine delle operazioni, è posto a carico dell’Amministrazione resistente, che dovrà comunque erogare un anticipo di in € 2000,00 (duemila//00).<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi  € 5000,00 (cinquemila//00).<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
    Il Consiglio di Stato, sezione V, pronunciando sul ricorso per l’ottemperanza in epigrafe, lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, assegna al Comune di Monopoli il termine di 60 giorni, decorrenti dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, per dare completa ottemperanza alla decisione di questa Sezione 19 febbraio 2007, n. 825, secondo i criteri di cui in premessa, e, nell’eventualità della scadenza infruttuosa del termine indicato, nomina un Commissario ad acta, come specificato in motivazione, perché provveda in via sostitutiva.  <br />
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio,  che liquida in complessivi € 5000,00 (cinquemila//00), oltre al compenso eventualmente spettante al Commissario ad acta, cui sarà comunque versato a cura del comune un anticipo di  €. 2000,00 (duemila//00) e che sarà liquidato al termine della sua attività.<br />
Ordina che la presente decisione sia seguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 ottobre 2007, con l’intervento dei signori:<br />
Raffaele Iannotta	Presidente<br />	<br />
Cesare Lamberti	Consigliere<br />	<br />
Aldo Fera	Consigliere estensore<br />	<br />
Aniello Cerreto	Consigliere<br />	<br />
Adolfo Metro	Consigliere</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il    13-11-2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-11-2007-n-5810/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.5810</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.3408</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-11-2007-n-3408/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-11-2007-n-3408/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.3408</a></p>
<p>Pres. Gomez De Ayala – Est. Correale Federalberghi Torino – Associazione Italiana Albergatori (avv.ti Barosio, Sarzotti) c. Comune di Torino (avv.ti Arnone, Piovano) la previsione di una TARSU superiore per gli esercizi alberghieri rispetto ai locali ad uso abitazione è legittima 1. – Imposte e tasse – TARSU – Attività</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-11-2007-n-3408/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.3408</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-11-2007-n-3408/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.3408</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez De Ayala – Est. Correale<br /> Federalberghi Torino – Associazione Italiana Albergatori (avv.ti Barosio, Sarzotti) c. Comune di Torino (avv.ti Arnone, Piovano)</span></p>
<hr />
<p>la previsione di una TARSU superiore per gli esercizi alberghieri rispetto ai locali ad uso abitazione è legittima</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Imposte e tasse – TARSU – Attività alberghiera – Tariffa superiore ai locali ad uso abitazione – Legittimità.</p>
<p>2. – Imposte e tasse – TARSU – Principio chi inquina paghi – Natura programmatica.</p>
<p>3. &#8211; Imposte e tasse – TARSU – Principio chi inquina paghi – Rifiuti – Inapplicabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Non viola l’art. 58 D.Lgs. 507/93, che dispone che la TARSU deve essere commisurata all’utilizzo al quale i locali sono destinati ed alle attività in essi svolte, la decisione del Comune di Torino di prevedere una tassa superiore per gli alberghi rispetto ai locali ad uso abitativo, atteso che i primi hanno un ricambio anche giornaliero della clientela con conseguente maggior ricambio di rifiuti provenienti dai servizi igienici. Inoltre il quantitativo di rifiuti provenienti dalle sale per le prime colazioni non è comparabile con quello di una singola casa di abitazione.</p>
<p>2. &#8211; Il principio operante a livello comunitario “chi inquina paghi” non ha natura precettiva ma deve essere recepito dalle varie leggi di settore.<br />
3. – Il principio “chi inquina paghi” si riferisce all’inquinamento inteso come deterioramento dell’ambiente e non alla raccolta dei rifiuti che se effettuata a dovere tende ad escludere profili di inquinamento e di danno all’ambiente in senso lato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/11511_11511.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-11-2007-n-3408/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.3408</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-13-11-2007-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-13-11-2007-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.0</a></p>
<p>nel procedimento C-507/03 Pres. V. SKOURIS, Rel. J. MAKARCZYK, Commissione c. Irlanda. Comunità europea – Diritto comunitario – Direttiva 92/50/CEE – Appalti nei c.d. settori esclusi – Artt. 43 e 49 TCE – Applicabilità – Criterio di specialità – Esclusione – Esistenza di un interesse transfrontaliero certo &#8211; Necessità. In</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">nel procedimento C-507/03<br />  Pres. V. SKOURIS, Rel. J. MAKARCZYK,   Commissione c. Irlanda.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea – Diritto comunitario – Direttiva 92/50/CEE – Appalti nei c.d. settori esclusi – Artt. 43 e 49 TCE – Applicabilità – Criterio di specialità – Esclusione – Esistenza di un interesse transfrontaliero certo &#8211; Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di appalti nei c.d. settori esclusi l’applicazione degli artt. 43 e 49 TCE, per quanto attiene ai principi di trasparenza e parità di trattamento, non è pregiudicata dalla vigenza della direttiva 92/50/CEE, quando uno specifico appalto presenti in concreto un interesse transfrontaliero certo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sugli appalti nei c.d. settori esclusi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)<br />
13 novembre 2007</b></p>
<p>Nella causa C 507/03,</p>
<p>avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 1° dicembre 2003,</p>
<p><b>Commissione delle Comunità europee</b>, rappresentata dai sigg. X. Lewis e K. Wiedner, in qualità di agenti, assistiti dal sig. J. Flynn, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />
ricorrente,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Irlanda</b>, rappresentata dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dai sigg. E. Regan e B. O’Moore, SC, nonché dal sig. C. O’Toole, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />
convenuta,</p>
<p>sostenuta da:</p>
<p><b>Regno di Danimarca</b>, rappresentato dai sigg. J. Molde e A. Jacobsen, in qualità di agenti;</p>
<p><b>Repubblica francese</b>, rappresentata dai sigg. G. de Bergues, D. Petrausch e dalla sig.ra S. Ramet, in qualità di agenti;</p>
<p><b>Regno dei Paesi Bassi</b>, rappresentato dalle sig.re H.G. Sevenster e C. Wissels e dal sig. P. van Ginneken, in qualità di agenti;</p>
<p><b>Repubblica di Finlandia</b>, rappresentata dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agente,<br />
intervenienti,</p>
<p>LA CORTE (Grande Sezione),</p>
<p>composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, G. Arestis e U. Lõhmus, presidenti di sezione, dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J. Makarczyk (relatore), A. Borg Barthet, M. Ileši&#269;, J. Malenovský e J. Klu&#269;ka, giudici,<br />
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl<br />
cancelliere: sig.ra K. Sztranc-S&#322;awiczek, amministratore<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 aprile 2006,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 settembre 2006,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p></b></p>
<p>1	Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che l’Irlanda, decidendo di affidare senza previa pubblicità l’erogazione di servizi di pagamento di prestazioni sociali alla An Post, il servizio postale irlandese, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 43 CE e 49 CE, nonché dei principi generali del diritto comunitario in relazione ad un appalto avente ad oggetto l’erogazione di tali servizi.																																																																																												</p>
<p> <b>Contesto normativo</b></p>
<p>2        Dal ventesimo ‘considerando’ della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), risulta che:<br />
«(…) per eliminare pratiche che restringono la concorrenza in generale e limitano, in particolare, la partecipazione di cittadini di altri Stati membri agli appalti, occorre migliorare l’accesso dei fornitori di servizi alle procedure di aggiudicazione».<br />
3        Ai sensi dell’art. 3, n. 2, della direttiva 92/50:<br />
«Le amministrazioni assicurano parità di trattamento tra i prestatori di servizi». <br />
4        La direttiva 92/50 definisce, al suo titolo II, la cosiddetta «applicazione di due serie di disposizioni». Ai sensi del suo art. 8, gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell’allegato I A di tale direttiva vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI di quest’ultima, vale a dire dei suoi artt. da 11 a 37. A norma dell’art. 9 della stessa direttiva, invece, «[g]li appalti aventi per oggetto servizi elencati nell’allegato I B vengono aggiudicati conformemente agli articoli 14 e 16».<br />
5        L’art. 14 della direttiva 92/50 stabilisce le modalità relative alle specifiche tecniche che devono essere inserite nei documenti contrattuali.<br />
6        L’art. 16 di tale direttiva così dispone:<br />
«1.      Le amministrazioni che abbiano aggiudicato un appalto pubblico di servizi o espletato un concorso di progettazione inviano all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee [OPOCE] un avviso in merito ai risultati della procedura d’aggiudicazione.<br />
(…)<br />
3.      Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell’allegato I B, le amministrazioni indicano nel bando o avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione.<br />
4.      La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista dall’articolo 40, paragrafo 3, le norme riguardanti la redazione di relazioni regolari basate sui bandi o sugli avvisi menzionati al paragrafo 3, nonché la pubblicazione di tali relazioni.<br />
(…)».<br />
7        L’art. 43 della citata direttiva prevede quanto segue:<br />
«Entro e non oltre tre anni a decorrere dal termine assegnato agli Stati membri per conformarsi alla presente direttiva la Commissione agendo in stretta collaborazione con i comitati di cui all’articolo 40, paragrafi 1 e 2 riesamina l’applicazione della direttiva stessa, inclusi i suoi effetti sulla prestazione dei servizi elencati nell’allegato I A e le disposizioni relative alle norme tecniche. Essa valuta in particolare le prospettive per la piena applicazione della direttiva alla prestazione degli altri servizi elencati nell’allegato I B, nonché gli effetti dei servizi forniti mediante risorse proprie sull’apertura effettiva dei relativi mercati, e formula le proposte necessarie per modificare la presente direttiva di conseguenza».<br />
8	Nell’allegato I B della stessa direttiva è riportato un elenco di categorie di servizi.																																																																																												</p>
<p> <b>Fatti all’origine della controversia e fase precontenziosa del procedimento</b></p>
<p>9        Il 4 dicembre 1992, il Ministro degli Affari sociali irlandese concludeva con la An Post, senza aver indetto alcuna procedura di gara, un contratto sulla base del quale i beneficiari di prestazioni sociali potevano prelevare le somme loro spettanti presso gli uffici postali. <br />
10      Tale contratto iniziale riguardava il periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1996. Nel mese di maggio 1997 esso veniva prorogato fino al 31 dicembre 1999. Nel mese di maggio 1999 le autorità irlandesi approvavano una nuova proroga del contratto citato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002. <br />
11      In seguito a una denuncia, la Commissione avviava, nel mese di ottobre 1999, uno scambio di corrispondenza con l’Irlanda.<br />
12      A seguito dell’intervento della Commissione e nell’attesa di una risposta alle questioni sollevate da tale istituzione, l’Irlanda non prorogava ufficialmente il contratto concluso con la An Post. Quest’ultima continuava ad erogare i servizi in questione su una base ad hoc, in modo da non interrompere il pagamento delle prestazioni sociali. <br />
13	Nell’ambito del procedimento ai sensi dell’art. 226 CE, l’Irlanda non forniva, ad avviso della Commissione, alcuna soluzione ai problemi prospettati. Infatti, alla luce delle risposte date da tale Stato membro a seguito della sua lettera di diffida del 26 giugno 2002 e del suo parere motivato del 17 dicembre 2002, la Commissione riteneva contraria alle disposizioni del Trattato CE la conclusione senza previa pubblicità di un nuovo contratto con la An Post e introduceva perciò il presente ricorso.																																																																																												</p>
<p> <b>Sul ricorso</b><br />
 <i>Argomenti delle parti</i></p>
<p>14      La Commissione ritiene che l’Irlanda abbia violato gli artt. 43 CE e 49 CE nonché i principi generali di trasparenza, di uguaglianza e di parità di trattamento. Nel suo ricorso, essa afferma che tali disposizioni si impongono agli Stati membri oltre agli obblighi previsti dagli artt. 14 e 16 della direttiva 92/50. <br />
15      La Commissione fonda la propria analisi su varie decisioni della Corte che, a suo parere, dimostrano come il diritto primario possa essere invocato oltre agli obblighi previsti da una direttiva (sentenza 7 dicembre 2000, causa C 324/98, Telaustria et Telefonadress, Racc. pag. I 10745; ordinanza 3 dicembre 2001, causa C 59/00, Vestergaard, Racc. pag. I 9505, e sentenza 18 giugno 2002, causa C 92/00, HI, Racc. pag. I 5553).<br />
16      L’Irlanda contesta l’analisi della Commissione e sostiene che, quando il legislatore comunitario adotta disposizioni esplicite che regolano settori specifici, tali disposizioni non dovrebbero essere trascurate, escluse o ignorate a causa dell’applicazione delle regole generali. Le disposizioni speciali dovrebbero infatti prevalere su quelle generali. Con la sua azione, la Commissione mirerebbe pertanto ad estendere gli obblighi degli Stati membri nell’ambito degli appalti pubblici di servizi.<br />
17      Inoltre, l’Irlanda invoca l’inazione della Commissione in materia legislativa su tale argomento, poiché quest’ultima ha avviato diverse consultazioni in merito alla riforma della direttiva 92/50 e dalla sua adozione sono intervenute varie modifiche della stessa. Il metodo della Commissione violerebbe i principi generali di legittimo affidamento e di certezza del diritto. <br />
18      La Commissione contesta tale argomento richiamandosi al principio secondo cui il diritto derivato possiede un carattere secondario rispetto al diritto primario. Una qualsiasi modifica della direttiva 92/50 non avrebbe pertanto avuto alcuna incidenza sugli obblighi dell’Irlanda.<br />
19      Il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Finlandia sono intervenuti a sostegno dell’Irlanda.<br />
20	A parere del Regno dei Paesi Bassi, le amministrazioni aggiudicatici sono tenute solamente a un obbligo di trasparenza limitato. Secondo il Regno di Danimarca e la Repubblica di Finlandia, esiste una differenza tra le versioni linguistiche delle sentenze citate dalla Commissione che permette di attenuare la portata di queste ultime. A giudizio della Repubblica francese, la limitazione degli obblighi degli Stati membri è confermata dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), la quale mantiene la distinzione effettuata dalla direttiva 92/50. 																																																																																												</p>
<p> <i>Giudizio della Corte</i></p>
<p>21      In via preliminare, occorre constatare che nessuna delle parti contesta che, nella fattispecie, l’appalto in esame rientri effettivamente nel campo di applicazione della direttiva 92/50 e che i servizi di pagamento di prestazioni sociali di cui trattasi siano riconducibili alla categoria dei servizi non prioritari menzionati all’allegato I B di quest’ultima.<br />
22      Ai sensi dell’art. 9 della direttiva 92/50, «gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell’allegato I B vengono aggiudicati conformemente agli articoli 14 e 16».<br />
23      Queste particolari disposizioni, contenute negli artt. 14 e 16 della direttiva 92/50, obbligano le amministrazioni aggiudicatrici, rispettivamente, a definire le specifiche tecniche che devono essere contenute nei documenti generali o nei documenti contrattuali relativi ad ogni appalto facendo riferimento a norme nazionali che recepiscano norme europee e a inviare all’OPOCE un avviso in merito ai risultati della procedura d’aggiudicazione dell’appalto.<br />
24      Così, dalla lettura combinata degli artt. 9, 14 e 16 della direttiva 92/50 risulta che, quando gli appalti hanno ad oggetto, come nella fattispecie, servizi rientranti nell’ambito dell’allegato I B, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare solamente gli obblighi di definire le specifiche tecniche che devono essere contenute nei documenti generali o nei documenti contrattuali relativi ad ogni appalto facendo riferimento a norme nazionali che recepiscano norme europee e di inviare all’OPOCE un avviso che riferisca i risultati della procedura d’aggiudicazione di tali appalti. Le altre regole procedurali previste da questa direttiva, in particolare quelle relative agli obblighi di gara con pubblicità preventiva, non sono invece applicabili agli appalti citati.<br />
25      Infatti, con riferimento ai servizi rientranti nell’ambito dell’allegato I B della direttiva 92/50, e fatta salva un’ulteriore valutazione alla quale fa riferimento l’art. 43 di tale direttiva, il legislatore comunitario si è basato sul presupposto secondo cui gli appalti relativi a servizi di tal genere non presentano, a priori, data la loro natura specifica, un interesse transfrontaliero tale da giustificare che la loro aggiudicazione avvenga all’esito di una procedura di gara d’appalto intesa a consentire a imprese di altri Stati membri di avere conoscenza del bando e di partecipare alla gara d’appalto. Per tale motivo, la direttiva 92/50 si è limitata ad imporre, per questa categoria di servizi, una pubblicità ex post.<br />
26      Tuttavia, è pacifico che l’aggiudicazione di appalti pubblici resta sottoposta alle regole fondamentali del diritto comunitario, e in particolare ai principi stabiliti dal Trattato in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (v., in tal senso, sentenza HI, cit., punto 42).<br />
27      A questo proposito, secondo una giurisprudenza costante, il coordinamento a livello comunitario delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici è diretto ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e delle merci ed a proteggere, quindi, gli interessi degli operatori economici stabiliti in uno Stato membro i quali intendano offrire beni o servizi alle amministrazioni aggiudicatrici stabilite in un altro Stato membro (v., in particolare, sentenze 3 ottobre 2000, causa C 380/98, University of Cambridge, Racc. pag. I 8035, punto 16; 18 ottobre 2001, causa C 19/00, SIAC Construction, Racc. pag. I 7725, punto 32, e HI, cit., punto 43). <br />
28      Orbene, la direttiva 92/50 persegue un tale obiettivo. Infatti, come risulta dal suo ventesimo ‘considerando’, quest’ultima è diretta a eliminare pratiche che restringono la concorrenza in generale e limitano, in particolare, la partecipazione di cittadini di altri Stati membri agli appalti, migliorando l’accesso dei fornitori di servizi alle procedure di aggiudicazione (v. sentenza HI, cit., punto 44).<br />
29      Di conseguenza, il regime di pubblicità istituito dal legislatore comunitario per gli appalti relativi ai servizi di cui all’allegato I B non deve essere interpretato nel senso che esso impedisce l’applicazione dei principi sanciti dagli artt. 43 CE e 49 CE, nel caso in cui siffatti appalti presentino comunque un interesse transfrontaliero certo.<br />
30      Così, qualora un appalto relativo a servizi rientranti nell’ambito dell’allegato I B presenti un tale interesse, l’affidamento, in mancanza di qualsiasi trasparenza, di tale appalto ad un’impresa con sede nello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice costituisce una disparità di trattamento a danno di imprese con sede in un altro Stato membro che potrebbero essere interessate a tale appalto (v., in tal senso, sentenze Telaustria e Telefonadress, cit., punti 60 e 61, nonché 21 luglio 2005, causa C 231/03, Coname, Racc. pag. I 7287, punto 17).<br />
31      Salvo non sia giustificata da circostanze obiettive, siffatta disparità di trattamento, che, escludendo tutte le imprese aventi sede in un altro Stato membro, opera principalmente a danno di queste ultime, costituisce una discriminazione indiretta in base alla nazionalità, vietata ai sensi degli artt. 43 CE e 49 CE (sentenza Coname, cit., punto 19 e giurisprudenza ivi citata).<br />
32      Pertanto, spetta alla Commissione dimostrare che, ancorché l’appalto in esame sia riconducibile ai servizi di cui all’allegato I B della direttiva 92/50, detto appalto presentava, per un’impresa con sede in uno Stato membro diverso da quello cui appartiene l’amministrazione aggiudicatrice interessata, un interesse certo e che tale impresa, non avendo avuto accesso ad informazioni adeguate prima dell’aggiudicazione dell’appalto, non ha potuto essere in grado di manifestare il suo interesse per quest’ultimo.<br />
33      Secondo una giurisprudenza costante, infatti, la Commissione deve fornire alla Corte tutti gli elementi necessari perché questa verifichi l’esistenza dell’inadempimento, senza potersi fondare su una qualsiasi presunzione (v., in tal senso, in particolare, sentenze 6 novembre 2003, causa C 434/01, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I 13239, punto 21; 29 aprile 2004, causa C 117/02, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I 5517, punto 80, e 26 aprile 2007, causa C 135/05, Commissione/Italia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 26), nella fattispecie una presunzione secondo cui un appalto relativo a servizi di cui all’allegato I B della direttiva 92/50 e soggetto alle regole di cui al punto 24 della presente sentenza presenterebbe necessariamente un interesse transfrontaliero certo.<br />
34      Orbene, nella fattispecie, la Commissione non ha fornito tali elementi. Infatti, la semplice indicazione, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di una denuncia che le è stata rivolta in relazione all’appalto in esame non è sufficiente a dimostrare che detto appalto presentava un interesse transfrontaliero certo e a constatare, di conseguenza, l’esistenza di un inadempimento. <br />
35      Pertanto, occorre rilevare che, affidando senza previa pubblicità l’erogazione di servizi di pagamento di prestazioni sociali alla An Post, l’Irlanda non è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 43 CE e 49 CE, nonché dei principi generali del diritto comunitario in relazione ad un appalto avente ad oggetto l’erogazione di tali servizi. <br />
36	Pertanto, il ricorso della Commissione deve essere respinto.																																																																																												</p>
<p><b>Sulle spese</b></p>
<p>37	Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché l’Irlanda ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. In applicazione del n. 4, primo comma, dello stesso articolo, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Finlandia, intervenuti nella presente controversia, sopporteranno le proprie spese.																																																																																												</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:<br />
1)      Il ricorso è respinto.<br />
2)      La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.<br />
3)      Il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Finlandia sopporteranno le proprie spese.<br />
Firme</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-13-11-2007-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.330</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-13-11-2007-n-330/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-13-11-2007-n-330/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-13-11-2007-n-330/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.330</a></p>
<p>Pres. M. Rossi Dordi; Est. H. Zelger D. soc. coop. e altri (Avv. C. Baumgartner e A. Pallaver) c. PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO (Avv.ti R. von Guggenberg, C. Bernardi e J. Segna) l’ASSESSORE al COMMERCIO della Provincia autonoma di Bolzano in carica p.t. (n.c.) e nei confronti dell’A. S. S.r.l.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-13-11-2007-n-330/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.330</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-13-11-2007-n-330/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.330</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Rossi Dordi; Est. H. Zelger<br /> D. soc. coop. e altri (Avv. C. Baumgartner e A. Pallaver) c. PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO (Avv.ti R. von Guggenberg, C. Bernardi e J. Segna) l’ASSESSORE al COMMERCIO della Provincia autonoma di Bolzano in carica p.t. (n.c.) e nei confronti dell’A. S. S.r.l. (Avv.ti G. Brandstätter e A. Widmann)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione ad agire in tema di autorizzazione alla concentrazione di esercizi commerciali e sulla portata del divieto di concentrazione di esercizi commerciali al dettaglio nella legislazione della Provincia Autonoma di Bolzano</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Legittimazione ed interesse ad agire – In tema d’autorizzazione alla concentrazione di esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa.</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione – Commercio al dettaglio in sede fissa &#8211; Regione autonoma Trentino Alto Adige – Provincia Autonoma di Bolzano &#8211; L.P. 11 agosto 1997 n. 13 &#8211; Limiti alla concentrazione di esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel ricorso proposto avverso l’autorizzazione alla concentrazione di esercizi commerciali al dettaglio, la legittimazione ad agire non deve essere riconosciuta solo agli esercenti la medesima attività nello stesso «territorio comunale», ovvero, addirittura, nella stessa «zona», ma anche a coloro che operano in un ambito territoriale di riferimento più ampio, che, in relazione alla grandezza effettiva delle strutture in discussione, ha riguardo all’intera «area» in cui il potenziale ricorrente ha consolidato la propria posizione di mercato, o al «bacino di utenza» su cui i diversi centri commerciali esercitano la loro forza di attrazione. (1)</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 48 quinquies della L.P. 11.8.1997 n. 13, gli esercizi di commercio al dettaglio già esistenti in zone per insediamenti produttivi, con autorizzazione rilasciata senza riferimento ad alcuna attività artigianale, industriale o di commercio all&#8217;ingrosso e per una gamma merceologica diversa o più ampia rispetto a quella prevista dal presente articolo, possono continuare l&#8217;attività sulla superficie di vendita autorizzata, ma non possono essere ampliati, né le relative autorizzazioni possono venir fuse tra di loro per la creazione di un unico punto di vendita. (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., citata in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 27 maggio 2002, n. 2921, in Foro amm., CdS, 2002, 1197. <br />
Il Collegio ha dato atto che, nel caso concreto, si trattava della concentrazione di due esercizi al dettaglio per la creazione, di fatto, di un unico punto di vendita idoneo ad attirare, potenzialmente, un maggior numero di clientela da un bacino di utenza assai ampio. </p>
<p>(2) Nel caso deciso dai giudizi bolzanini, la Provincia Autonoma aveva autorizzato la ditta controinteressata alla realizzazione di un’unica area casse per ambedue gli esercizi già autorizzati, la divisione tra i due esercizi con una parete dell’altezza di un metro nonché la possibilità di interrompere parete divisoria dei due esercizi mediante tre passaggi, calpestabili dalla clientela, senza definire la larghezza delle relative aperture. <br />
Il Collegio ha accolto il ricorso ritenendo che l’autorizzazione concessa veniva ad eludere il divieto di fusione di autorizzazioni per la creazione di un unico punto vendita previsto dall’art. 48 quinquies L.P. n. 13/97, concretando, di fatto, la contestata concentrazione di esercizi commerciali. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA      ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</B><br />
<b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa<br />
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b><br />
</b>costituito dai magistrati:<b>		<br />	<br />
</b>Marina ROSSI DORDI		&#8211; Presidente<br />	<br />
Hans ZELGER			&#8211; Consigliere relatore<br />	<br />
Margit FALK EBNER		&#8211; Consigliere <br />	<br />
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS	&#8211; Consigliere <br />	<br />
ha pronunziato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso iscritto al n.<b> 151 </b>del registro ricorsi<b> 2007</p>
<p align=center>presentato da</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>DAO soc. coop., e altri</b>, tutti rappresentati e difesi dall’avv. CHRISTOF BAUMGARTNER,<b> </b>con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Andrea PALLAVER, in Bolzano, Via Carducci n. 3, giusta delega a margine del ricorso,		      			&#8211; <b>ricorrenti &#8211;</b><br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO,</b> in persona del suo Presidente pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd. 20.12.2004 rappresentata e difesa dagli avv.ti Renate von Guggenberg, Cristina Bernardi e Jutta Segna, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, Via Crispi 3 , giusta delega a margine dell&#8217;atto di costituzione,				       <b>&#8211; resistente &#8211;</p>
<p>L’ASSESSORE al COMMERCIO della Provincia autonoma di Bolzano </b>in carica p.t.,						           <b>&#8211; non costituito &#8211;																																																																																							</p>
<p align=center>
e nei confronti della</p>
<p></p>
<p align=justify>
A. S. S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gerhard Brandstätter e Andreas Widmann, con domicilio eletto presso il loro studio in Bolzano, Via Dr. Streiter n. 12, giusta delega a margine dell’atto di costituzione; ,						     <b>&#8211; controinteressata &#8211;</b><br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; del provvedimento n. 6/2007 dd. 26.03.07 dell’Assessore Provinciale al Commercio, Dr. Werner Frick, non pubblicato, avente per oggetto: Ditta Aspiag Service srl &#8211; con sede legale a Bolzano &#8211; commercio al dettaglio in grandi strutture di vendita &#8211; richiesta di concentrazione di due esercizi commerciali al dettaglio, siti a Bolzano, Via B. Buozzi 30 &#8211; rigetto dell’istanza &#8211; accoglimento particolari condizioni di esercizio attività; <br />
&#8211; della deliberazione della Giunta Provinciale n. 493 dd. 19.02.07, non pubblicata, avente per oggetto: Ditta Aspiag Service srl. &#8211; con sede legale a Bolzano &#8211; commercio al dettaglio in grandi strutture di vendita &#8211; richiesta di concentrazione di due eser<br />
<br />
Visto il ricorso notificato il 25.05.2007 e depositato in segreteria il 04.06.2007 con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd. 15.06.2007; L’Assessore Provinciale al Commercio della Provincia Autonoma di Bolzano non si è costituito;<br />
Vista la comparsa di costituzione con contestuale ricorso incidentale della ditta Aspiag Service srl. notificata in data 18.6.2007 e depositata in data 05.07.2007;<br />
Viste le memorie prodotte;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore per la pubblica udienza del 10.10.2007 il consigliere Hans Zelger ed ivi sentito l’avv. C. Baumgartner per i ricorrenti, l’avv. C. Bernardi per la Provincia autonoma di Bolzano, e l’avv. A. Widmann per la ditta Aspiag Service srl.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sono impugnati la delibera della  Giunta provinciale  493 del 19.02.2007 ed il provvedimento n. 6/2007 dell&#8217;assessore provinciale al commercio con i quali è stata respinta<i> “l&#8217;istanza della ditta Aspiag Service s.r.l. con sede legale </i>a <i>Bolzano, volta ad ottenere l&#8217;autorizzazione alla concentrazione di due esercizi commerciali al dettaglio: Aspiag Service s.r.l., punto vendita </i>a <i>Bolzano, via Buozzi 3D, settore merceologico alimentare e non alimentare (1.612 mq) e Aspiag Service s.r.l., punto vendita a Bolzano, via Buozzi 30, tabella riservata agli esercizi di commercio al dettaglio sita in zona per insediamenti produttivi: &#8220;materiali edili</i> <i>(1.600 mq)”, </i>ma con i quali è stato anche disposto, in accoglimento dell’istanza in subordine, quanto segue: “<i>è concessa la possibilità di realizzare un&#8217;unica area casse per ambedue </i>i <i>locali ed è concessa la possibilità che </i>i <i>due locali, da dividere da parete di almeno un metro, possano essere collegati tra loro direttamente da non più di tre passaggi, ferma restando la netta suddivisione delle tipologie merceologiche autorizzate distintamente per i due esercizi commerciali&#8221;. <br />
</i>Vengono dedotti i seguenti motivi di impugnazione:<br />
1. Violazione della norma di cui all’art. 6 L.P. n. 7/2000 (Nuovo ordinamento del commercio) sotto un duplice profilo.<br />
2. Violazione del combinato disposto di cui all’art. 7 DPGP 23 febbraio 1998, n. 5 (regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale), all’art. 8 L.P. 17 febbraio 2000 n. 7 (nuovo ordinamento di commercio) ed art. 1 DPGP 30 ottobre 2000 n. 39 (regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000 n. 7).<br />
3. Violazione dell’art. 1 DPGP 30.10.2000 n. 39 (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000 n. 7) sotto un ulteriore profilo.<br />
4. Violazione dell’art. 48 quinquies L.P. n. 13/1997 (legge urbanistica provinciale)<br />
5. Violazione dell’art. 48 quinquies L.P. n. 13/1997 sotto un diverso profilo.<br />
6. Violazione dell’art. 7 L.P. n. 17/1993; eccesso di potere per sviamento e per difetto di motivazione, per contraddittorietà interna tra la motivazione ed il dispositivo, per travisamento di fatti, per disparità di trattamento e per illogicità.<br />
Si è costituita la Provincia Autonoma di Bolzano contestando preliminarmente l’interesse all’impugnazione dei ricorrenti e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.<br />
Con la comparsa di costituzione con contestuale ricorso incidentale proposta dalla controinteressata Aspiag Service s.r.l., invece vengono dedotti i seguenti motivi:<br />
1. Mancanza di interesse ad agire.<br />
2. Violazione, errata applicazione del combinato disposto dell’art. 48 quinquies, co. 2 L.P. n. 13/1997 e dell’art. 8 L.P. n. 7/2000, eccesso di potere. <br />
La controinteressata chiede nel merito comunque anche il rigetto del ricorso.<br />
L’Assessore provinciale al commercio non si è costituito.<br />
All’udienza pubblica del 10 ottobre 2007 il ricorso è stato trattenuto, sentiti i difensori delle parti, in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1) Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle parti resistenti.<br />
La Provincia Autonoma fa presente che non sarebbe stata accordata alcuna nuova autorizzazione e quindi nessuna nuova superficie di vendita, per cui ritiene che l’accoglimento delle condizioni particolari di esercizio dell’attività non inciderebbe tanto sull’equilibrio del mercato e quindi in termini di concorrenza con le altre strutture commerciali, quanto piuttosto sull’organizzazione aziendale della struttura commerciale della controinteressata.<br />
La controinteressata, a sua volta, deduce che mancherebbe ogni interesse ad agire in capo agli odierni ricorrenti, in quanto non solo non sarebbe provato che i provvedimenti impugnati siano idonei a creare il presupposto per sviare la clientela agli odierni ricorrenti (ammesso e non concesso che gli stessi abbiano effettivamente subito un calo di fatturato), ma sarebbe, anzi, assai improbabile che essi possano essere causa di un ipotetico calo di fatturato. In effetti, i provvedimenti impugnati consentirebbero alla Aspiag Service s.r.l. di gestire in modo più razionale il commercio al dettaglio, ma non modificherebbero la superficie di vendita o la gamma dei prodotti in offerta.<br />
L’eccezione non convince.<br />
Ai fini di un migliore inquadramento della pronuncia in questione, va detto che i presupposti di ammissibilità del ricorso giurisdizionale, nella teoria generale del processo amministrativo, sono tradizionalmente identificati nelle cosiddette «condizioni dell’azione», tra le quali assume rilevanza specifica la legittimazione ad agire. Essa postula l’esistenza – in capo al ricorrente – di un interesse sostanziale differenziato e qualificato dall’ordinamento, che abbia subito un pregiudizio immediato, concreto ed attuale dal provvedimento censurato. La legittimazione a ricorrere spetta, cioè, a chi affermi di essere titolare della situazione giuridica sostanziale che assume essere stata ingiustamente lesa dal provvedimento amministrativo impugnato. In tal senso, <i>ex multis</i>, la pronuncia Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2002, n. 6113, in <i>Foro amm</i>., <i>CdS</i>, 2002, 2825, la quale ha evidenziato che «la legittimazione al ricorso nel processo amministrativo va accertata verificando in capo a chi si appunti la titolarità della situazione soggettiva sulla quale si innesta l’interesse legittimo che si vuole far valere in giudizio».<br />
A questo Collegio sono note le pronunce giurisprudenziali, che limitavano la legittimazione agli esercenti la medesima attività nello stesso «territorio comunale», se non, addirittura, nella stessa «zona». Però, si sta ora passando ad un riferimento territoriale molto più ampio, che, in base alla grandezza effettiva delle strutture in discussione, ha riguardo all’intera «area» in cui il potenziale ricorrente ha consolidato la propria posizione di mercato, o al «bacino di utenza» su cui i diversi centri commerciali esercitano la loro forza di attrazione (Cons. Stato, sez. IV, 27 maggio 2002, n. 2921, in <i>Foro amm</i>., <i>CdS</i>, 2002, 1197).<br />
Nel caso concreto si tratta, come si vedrà in seguito, della concentrazione di due esercizi al dettaglio per la creazione, di fatto, di un unico punto di vendita, che è idoneo ad attirare, potenzialmente, un maggior numero di clientela da un bacino di utenza molto più ampio. Per cui non ha solo effetti su una più razionale organizzazione aziendale della struttura commerciale della controinteressata, come sostenuto dalla Provincia.<br />
La controinteressata eccepisce inoltre la mancanza di ogni interesse ad agire in capo agli odierni ricorrenti per il fatto che il bacino di utenza di taluni non sarebbe sicuramente il circondario di Bolzano.<br />
Il Collegio si è già espresso, più sopra, nel senso che la legittimazione a ricorrere spetta a chi affermi di essere titolare della situazione giuridica sostanziale. Per le grandi strutture di vendita si sta, però, ora passando ad un riferimento territoriale molto più ampio, che, in base alla grandezza effettiva delle strutture in discussione, ha riguardo all’intera «area» in cui esercitano la loro forza di attrazione. Si concorda con i ricorrenti che, nel caso concreto, tale area sicuramente interessa il bacino del circondario di Bolzano, ivi compresi i comuni limitrofi situati sulle aree comprensoriali di gravitazione, cioè la bassa Atesina, l’Oltradige e valli limitrofe; tale estensione del bacino di utenza non è negata neanche dalla controinteressata nella comparsa di costituzione.<br />
Dalla documentazione prodotta dai ricorrenti con la memoria difensiva del 28.9.2007 può essere desunto che i seguenti ricorrenti operano nella zona sopra circoscritta, e cioè:<br />
ANJOKA S.r.l. a Terlano e Caldaro , BLAAS Franz &#038; C. S.n.c. a Terlano, FLO S.r.l. a Postal e a Terlano, FRILO S.r.l. a Bolzano. Esiste, pertanto, in capo a tali ricorrenti l’interesse all’impugnazione in atto.<br />
Nessuna documentazione è stata prodotta dagli altri ricorrenti a riprova di un’attività commerciale esercitata nei territori sopra descritti. Per cui deve essere dichiarato il difetto dell’interesse all’impugnazione in capo a : DAO soc. coop., C&#038;C EUROMARKT L. DELUCCA &#038; Co. S.a.s., HANDLUNG PLUNGER DONÀ di Donà Walter, GÄNSBACHER Hansjörg &#038; Co. S.a.s., HEHL Georg S.a.s., LANGES Klaus &#038; C. S.n.c., LANZNASTER Armin, Macelleria MAIA BASSA S.a.s. di VERDORFER Alfred e C., MINIMARKET di GROSS Elisabeth, PALLWEBER S.r.l., REITERER Cilli &#038; Co. S.n.c., TINKHAUSER S.a.s. di TINKHAUSER Irmgard &#038; Co. e WEISS S.a.s. di KIEM Josef Otto e C.<br />
2) Nel merito il ricorso è fondato.<br />
Passando al merito del ricorso, il Collegio osserva che possono essere esaminati congiuntamente i mezzi di gravame, stante la loro intima connessione. <br />
Giova premettere che con provvedimento n. 4505 del 6.12.2004 la controinteressata era stata autorizzata dalla Provincia autonoma di Bolzano al trasferimento di un esercizio commerciale al dettaglio con una superficie di mq 1.612, settore mercelogico alimentare (1.180 mq) e non alimentare (432 mq) nell’edificio di Via B. Buozzi 30. Oltre a questo la Aspiag Service s.r.l. era già titolare di un altro esercizio di commercio al dettaglio nello stesso edificio in via B. Buozzi 30, per la voce merceologica “materiali edili” su una superficie complessiva di mq. 1.600. Quindi è titolare di due autorizzazioni per il commercio al dettaglio da esercitare nello stesso edificio, cioè, per mq 1.612 (settore alimentare e non alimentare) e mq. 1.600 (materiali edili). Tale edificio è situato in zona produttiva, ove sono da applicare le norme di cui all’art. 48 quinquies della L.P. 11.8.1997 n. 13 che regolamenta l’attività commerciale nelle zone per insediamenti produttivi.<br />
Con i provvedimenti impugnati la Giunta Provinciale di Bolzano ha respinto, in applicazione del disposto del predetto art. 48 quinquies, l’istanza della titolare dei due esercizi volta ad ottenere l’autorizzazione alla concentrazione dei due esercizi commerciali al dettaglio, accogliendo, però, la proposta successiva della richiedente di essere autorizzata a realizzare un’unica area casse per ambedue i locali e, per rendere ancora visibile la suddivisione dei due esercizi, l’abbattimento della parete divisoria fino all’altezza di un metro, con la facoltà che tra i due locali possono essere realizzati non più di tre passaggi, ferma restando la netta suddivisione delle tipologie merceologiche autorizzate distintamente per i due esercizi commerciali.<br />
I ricorrenti, avversando tale decisione della Giunta Provinciale di Bolzano, deducono la violazione delle norme di cui all&#8217;art. 6 L.P. n. 7/2000 (Nuovo ordinamento del commercio), all’art. 7 DPGP 23 febbraio 1998, n. 5 (regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale), all’art. 8 L.P. 17 febbraio 2000 n. 7 (nuovo ordinamento di commercio), all’art. 1 DPGP 30 ottobre 2000 n. 39 (regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000 n. 7, all’art. 48 quinquies L.P. n. 13/1997 (legge urbanistica provinciale), all’art. 7 L.P. n. 17/1993. Essi sostengono che con i provvedimenti impugnati sarebbe di fatto stata autorizzata la concentrazione dei due esercizi commerciali al dettaglio in violazione dei disposti dell’art. 48 quinquies, il quale dispone che gli esercizi esistenti nelle zone produttive non possono essere ampliati e le relative autorizzazioni non possono venir fuse tra di loro per la creazione di un unico punto di vendita.<br />
Le censure vanno condivise.<br />
Il Collegio concorda con i ricorrenti della vertenza principale che, ai sensi del disposto dell’art. 48 quinquies della L.P. 11.8.1997 n. 13, gli esercizi di commercio al dettaglio già esistenti in zone per insediamenti produttivi, con autorizzazione rilasciata senza riferimento ad alcuna attività artigianale, industriale o di commercio all&#8217;ingrosso e per una gamma merceologica diversa o più ampia rispetto a quella prevista dal presente articolo, possono continuare l&#8217;attività sulla superficie di vendita autorizzata, ma non possono essere ampliati, né le relative autorizzazioni possono venir fuse tra di loro per la creazione di un unico punto di vendita. La controinteressata non ha provato che le autorizzazione sarebbero state rilasciate in base a presupposti diversi di cui alla norma appena citata e pertanto il divieto di concentrazione è da riferire a tutte le tipologie di esercizio. <br />
In effetti con i provvedimenti impugnati è stata sì respinta l’autorizzazione alla concentrazione dei due esercizi commerciali al dettaglio, però è stata accolta la proposta, in subordine, della richiedente di essere autorizzata “<i>a realizzare un’unica area casse per ambedue i locali e che i due locali, divisi da parete di almeno un metro, possano essere collegati tra di loro direttamente da non più di tre passaggi, ferma restando la netta suddivisione delle tipologie merceologiche autorizzate distintamente per i due esercizi commerciali”.<br />
</i>Con tale autorizzazione la Provincia Autonoma di Bolzano ha concesso, di fatto, la concentrazione di due esercizi commerciali, in quanto può essere realizzata un’unica area cassa e la divisione dei due locali, in pratica, scompare del tutto, visto che le pareti divisorie non devono superare il metro di altezza, quando gli scaffali delle merci in vendita ed i banchi di vendita raggiungono tranquillamente tale altezza. Inoltre manca qualsiasi prescrizione in relazione alla realizzazione dei tre passaggi concessi che, quindi, potrebbero, in teoria, ridurre ad un minimo di pochi centimetri le pareti divisorie, mentre la norma non consente di realizzare qualsiasi passaggio.<br />
All’uopo è da richiamare l’art. 8 della L.P. 17.2.2000 n. 7 che dispone al comma 1 che “<i>è vietato esercitare il commercio al dettaglio in base ad autorizzazioni diverse nello stesso locale</i>.”<br />
L’art. 1 del DPGP 30.10.2000 n. 39 (Regolamento di esecuzione della L.P. n. 7/2000 – nuovo ordinamento del Commercio &#8211; dispone che “<i>per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l&#8217;area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, punti cassa, esclusa unicamente l&#8217;area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi e spazi tra le casse e l&#8217;uscita connessi con il disbrigo e l&#8217;asporto della merce acquistata. “</i><br />
Inoltre, con legge provinciale 3.10.2005 n. 8 è stato modificato il comma 2, dell’art. 8 della L.P. n. 7/2000 che ora dispone: “<i>i locali destinati alla vendita al dettaglio devono comunque possedere le seguenti caratteristiche: <br />
a) avere accesso diretto da area pubblica o privata, qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in questo ultimo caso dovranno avere finestre o altre luci o insegne visibili da area pubblica; <br />
b) essere divisi dai locali destinati al commercio all&#8217;ingrosso o ad altri usi mediante pareti stabili, da pavimento a soffitto, anche se dotati di porte di comunicazione interna, non accessibili al pubblico, esclusi i locali destinati a pubblico esercizio, cassa per distributori di carburante, laboratorio per piccoli lavori di riparazione e manutenzione degli articoli posti in vendita, installazione di apparecchi automatici e altri servizi quali fax, telefono e internet point.”<br />
</i>È ben vero che con la norma predetta viene regolamentato il caso della divisione dei locali del commercio al dettaglio da quelli destinati al commercio all’ingrosso, però, tale definizione è applicabile per analogia sicuramente anche ai casi in cui è necessaria l’installazione di pareti di divisione tra due esercizi di commercio al dettaglio. A conforto di tale interpretazione è da citare, in aggiunta, il comma 4 dell’art. 7 del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale 11.8.1997 n. 13, approvato con il DPGP 23 febbraio 1998 n. 5, contenente il chiarimento che “<i>i locali destinati all’esercizio del commercio al dettaglio, devono possedere le caratteristiche di cui all’art. 8 della L.P. 17 febbraio 2000 n. 7.”<br />
</i>Nel caso di specie è autorizzata con i provvedimenti impugnati, in violazione delle norme sopra citate, la realizzazione di un’unica area casse per ambedue gli esercizi ed è stato concesso che la divisione tra i due esercizi può essere realizzata con una parete dell’altezza di un metro e che anche tale parete può essere interrotta con tre passaggi, calpestabili dalla clientela, senza definire, in aggiunta, la larghezza delle aperture. <br />
Per queste considerazioni il ricorso merita accoglimento essendo stato autorizzato, di fatto, ed in violazione di precise norme, un unico punto di vendita mediante fusione di due esercizi di vendita al dettaglio. <br />
4) Fondata è anche la censura in relazione all’eccesso di potere per sviamento e per difetto di motivazione, per contraddittorietà interna tra la motivazione ed il dispositivo dei provvedimenti impugnati.<br />
Infatti, la proposta formulata dalla ditta Aspiag Service srl in data 9.2.2007 viene accolta sul presupposto che trattasi <i>&#8220;per l&#8217;attività principale di vecchia autorizzazione amministrativa già esistente in zona per insediamenti produttivi, non più ampliabile&#8221;. <br />
</i>Da tale affermazione non è desumibile il ragionamento logico-giuridico che sta a fondamento dell’accoglimento della domanda. Segue quindi che l&#8217;amministrazione non ha assolto l&#8217;obbligo di motivazione, come imposto dalla L.P. n. 17/1993. L&#8217;obbligo di motivazione è tanto più incisivo ove trattasi di un provvedimento discrezionale, come nel caso concreto. L&#8217;affermazione che l&#8217;esistente <i>&#8220;vecchia autorizzazione amministrativa non è più ampliabile&#8221; </i>non è idonea a giustificare congruamente gli atti amministrativi qui impugnati. <br />
Per queste considerazioni i provvedimenti devono essere annullati nella parte in cui dispongono ”<i>di accogliere la proposta della ditta, per i motivi di cui in premessa, concedendo la possibilità di realizzare un&#8217;unica area casse per ambedue i locali e che i due locali, divisi da parete di almeno un metro, possano essere collegati tra loro direttamente da non più di tre passaggi, ferma restando la netta suddivisone delle tipologie merceologiche autorizzate distintamente per i due esercizi commerciali.”</i> <br />
Possono considerarsi assorbiti i rimanenti motivi di gravame.<br />
5) Con il ricorso incidentale la controinteressata impugna i provvedimenti in epigrafe indicati con i quali la Giunta Provinciale di Bolzano ha respinto la richiesta volta ad ottenere l’autorizzazione alla concentrazione di due esercizi commerciali al dettaglio: Aspiag Service S.r.l., punto vendita a Bolzano, via B. Buozzi, 30, settore merceologico alimentare e non alimentare &#8211; (1.612 mq) e Aspiag Service S.r.l., punto vendita a Bolzano, via B. Buozzi, 30, tabella riservata agli esercizi di commercio al dettaglio siti in zone per insediamenti produttivi: &#8220;materiali edili&#8221; &#8211; (1.600 mq). <br />
Vengono dedotte la violazione e l’errata applicazione del combinato disposto degli artt. 48 quinquies, comma 2, L. P. n. 13/1997 e art. 8, comma 4 L.P. n. 7/2000, in quanto il divieto di concentrazione tra esercizi di commercio al dettaglio di cui al comma 2 dell’art. 48 quinquies della L. P. n. 13/1997 non sarebbe riferita a tutte le tipologie di esercizio ma solo agli esercizi già esistenti in zone produttive con autorizzazione rilasciata senza riferimento ad alcuna attività artigianale o di commercio all’ingrosso e per un gamma merceologica diversa o più ampia.<br />
Nel caso di specie, invece, attraverso la concentrazione dei due esercizi, uno per generi alimentari e non, l’altro per soli materiali edili, non verrebbe, di fatto, ampliata la superficie di vendita relativamente ad una delle due licenze, in quanto le rispettive superfici rimarrebbero invariate.<br />
Infatti lo stesso art. 8, comma  4 della L.P. n. 7/00 permette, in via generale, la<b> </b>fusione di due esercizi preesistenti. <br />
Rispetto a questa disposizione, che ribadisce un principio di libertà economica, il divieto di cui all’art. 48 quinquies si collocherebbe quale deroga parziale per la sola fattispecie ivi espressamente enunciata. Questa interpretazione non contrasterebbe  nemmeno con la previsione contenuta nel medesimo art. 48-qumquies, che indica in mq. 2.500 il limite superiore delle superfici che, possono, essere autorizzate ex novo per il commercio al dettaglio; nel caso di specie le superfici autorizzate rimarrebbero invariate.<br />
Il ricorso incidentale è destituito di fondamento e, come tale, deve essere respinto.<br />
Infatti, il Collegio concorda con i ricorrenti della vertenza principale che, giusta il disposto dell’art. 48 quinquies della L.P. 11.8.1997 n. 13, gli esercizi di commercio al dettaglio già esistenti in zone per insediamenti produttivi, con autorizzazione rilasciata senza riferimento ad alcuna attività artigianale, industriale o di commercio all&#8217;ingrosso e per una gamma merceologica diversa o più ampia rispetto a quella prevista dal presente articolo, possono continuare l&#8217;attività sulla superficie di vendita autorizzata, ma non possono essere ampliati, né le relative autorizzazioni possono venir fuse tra di loro per la creazione di un unico punto di vendita. In caso di revoca o decadenza dell&#8217;autorizzazione o comunque di cessazione dell&#8217;attività di commercio al dettaglio, i locali adibiti a tale attività cessano di avere destinazione d&#8217;uso di commercio al dettaglio.<br />
La controinteressata non ha provato che le autorizzazioni non sarebbero state rilasciate in base a presupposti diversi da quelli di cui alla norma appena citata e pertanto il divieto di concentrazione è da riferire a tutte le tipologie di esercizio. <br />
Dalla motivazione dei provvedimenti impugnati può essere desunto che il rigetto dell’istanza di concentrazione dei due esercizi commerciali al dettaglio è stato puntualmente e dettagliatamente motivato.<br />
Per queste considerazione deve essere rigettato il ricorso incidentale.<br />
Le spese seguono la soccombenza.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa &#8211; Sezione Autonoma di Bolzano &#8211; disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, <b>dichiara</b> il difetto dell’interesse all’impugnazione in capo a : DAO soc. coop., C&#038;C EUROMARKT L. DELUCCA &#038; Co. S.a.s., HANDLUNG PLUNGER DONÀ di Donà Walter, GÄNSBACHER Hansjörg &#038; Co. S.a.s., HEHL Georg S.a.s., LANGES Klaus &#038; C. S.n.c., LANZNASTER Armin, Macelleria MAIA BASSA S.a.s. di VERDORFER Alfred e C., MINIMARKET di GROSS Elisabeth, PALLWEBER S.r.l., REITERER Cilli &#038; Co. S.n.c., TINKHAUSER S.a.s. di TINKHAUSER Irmgard &#038; Co. e WEISS S.a.s. di KIEM Josef Otto e C.;<br />
<b>accoglie</b> il ricorso principale degli altri ricorrenti e, per l’effetto annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in parte motiva, <b>rigetta </b>il ricorso incidentale.<br />
Condanna la Provincia Autonoma di Bolzano e la Controinteressata Aspiag Service s.r.l. al pagamento, in favore dei ricorrenti con legittimazione attiva, delle spese di giudizio, liquidate in € 5.000,00.- a carico della Provincia ed in € 5.000,00.- a carico della Controinteressata, più IVA e CAP, nonché al rimborso a favore dei ricorrenti ed, in parti uguali, a carico delle parti soccombenti degli importi versati a titolo di contributo unificato. <br />
Spese compensate nei confronti dell’Assessore provinciale.<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 10.10.2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-13-11-2007-n-330/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.330</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 13/11/2007 n.5913</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-13-11-2007-n-5913/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Vacirca, est. Carella Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura Generale dello Stato) c. Di Lorenzo (Avv. A. Abbamonte). procedimento disciplinare a carico di appartenente al Corpo della Guardia di Finanza per assunzione isolata di stupefacenti Militare e militarizzato – Finanziere &#8211; Procedimento disciplinare – Destituzione dal servizio – Disposta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-13-11-2007-n-5913/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 13/11/2007 n.5913</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-13-11-2007-n-5913/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 13/11/2007 n.5913</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vacirca, est. Carella<br /> Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura Generale dello Stato)<br /> c. Di Lorenzo (Avv. A. Abbamonte).</span></p>
<hr />
<p>procedimento disciplinare a carico di appartenente al Corpo della Guardia di Finanza per assunzione isolata di stupefacenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Finanziere &#8211; Procedimento disciplinare – Destituzione dal servizio – Disposta in caso di assunzione isolata di stupefacenti – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche l’assunzione isolata o episodica di stupefacente concreta ipotesi di condotta censurabile per un militare che istituzionalmente è deputato a contrastare questo fenomeno (Nella fattispecie è stata sospesa l’efficacia di una sentenza che aveva dichiarato l’illegittimità della destituzione dal servizio motivata con esclusivo riferimento ad un unico accertato episodio di assunzione di stupefacenti).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</p>
<p>Sezione Quarta </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>composto dai Signori:	</b>Pres. Giovanni Vacirca <br />	<br />
		Cons. Luigi Maruotti   <br />	<br />
		Cons. Pier Luigi Lodi  <br />	<br />
		Cons. Sergio De Felice <br />	<br />
	Cons. Vito Carella Est.   <br />	<br />
ha pronunciato la presente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nella Camera di Consiglio del <b>13 Novembre 2007 <br />
</b>Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b><br />
</b><i></p>
<p align=center>MINIS. ECON. E FIN. &#8211; COM. GEN. GDF &#8211; COM. REG. EM. ROMAGNA<br />
</i>rappresentato e difeso dall’<I>AVVOCATURA GEN. STATO<br />
</I>con domicilio  in Roma<i>  VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p></i><b>contro<br />
</b><i><br />
DI LORENZO RICCARDO<br />
</i>rappresentato e difeso da: <i>Avv.  ANDREA ABBAMONTE<br />
</i>con domicilio  eletto in Roma<i>  VIA DEGLI AVIGNONESI N. 5  presso ANDREA ABBAMONTE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i><br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del <b>TAR LAZIO &#8211; ROMA :Sezione II  5568/2007, </b>resa tra le parti, concernente DESTITUZIONE DAL SERVIZIO.<b><br />
</b>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p><b></p>
<p align=center> </b> DI LORENZO RICCARDO <b></p>
<p align=justify>
</b><br />
<br />
Udito il relatore Cons. Vito Carella e uditi, altresì, per le parti l’Avvocato dello Stato Greco e l’Avv. Abbamonte;<br />
Considerato, alla stregua dell’orientamento della, Sezione, che anche l’assunzione isolata o episodica di stupefacente concreta ipotesi di condotta censurabile per un militare che istituzionalmente è deputato a contrastare questo fenomeno;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 8035/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.  <br />
<i><b><br />
</b></i>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Novembre 2007 </p>
<p><B>IL PRESIDENTE<br />
</B>Giovanni Vacirca<br />
<b>L&#8217;ESTENSORE	<br />	<br />
Vito Carella		<br />	<br />
</b><br />
<b>	</p>
<p>
IL SEGRETARIO <br />
</b>Rosario Giorgio Carnabuci</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/11/2007 n.5850</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-11-2007-n-5850/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-11-2007-n-5850/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-11-2007-n-5850/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/11/2007 n.5850</a></p>
<p>Non va sospeso il decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n che approva il progetto ed autorizza la realizzazione e gestione di un impianto di selezione e stabilizzazione di combustibili derivati da rifiuti, con annessa discarica, impugnato da un Comune limitrofo, prevalendo l’interesse di tutti i cittadini</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-11-2007-n-5850/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/11/2007 n.5850</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-11-2007-n-5850/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/11/2007 n.5850</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n che  approva il progetto ed autorizza la realizzazione e gestione di un impianto di selezione e stabilizzazione di combustibili derivati da rifiuti, con annessa discarica, impugnato  da  un Comune limitrofo, prevalendo l’interesse di tutti i cittadini beneficiari della realizzazione e gestione dell’impianto in esame, rispetto all’interesse rappresentato dal Comune appellante. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. I &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/11096/g">Ordinanza sospensiva del 23 maggio 2007 n. 2426</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 5850/07<br />
Registro Generale: 7741/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />  Cons. Giuseppe Romeo Est.<br />Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Novembre 2007.<br />
Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>COMUNE DI MOLA DI BARI</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv.  FRANCO GAGLIARDI LA GALA<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA GIUSEPPE PITRE&#8217; N.13<br />
presso EUGENIO GAGLIANO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMMISSARIO DEL. EMERGENZA AMBIENTALE PUGLIA</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p><b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI &#8211; DIP. PROTEZ. CIVILE</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p><b>COGEAM-CONSORZIO STABILE GESTIONI AMBIENTALI</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALDO LOIODICE e ISABELLA LOIODICE<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA OMBRONE 12 PAL. B<br />
presso ALDO LOIODICE</p>
<p><b>REGIONE PUGLIA</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv.  LUIGI PACCIONE<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA COSSERIA N.2<br />
presso ALFREDO PLACIDI</p>
<p><b>PROVINCIA DI BARI</b> non costituitosi;</p>
<p><b>A.T.I. CO. GE. AM</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv.  PIETRO QUINTO<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA DEI GIUBBONARI N. 47<br />
presso PIETRO QUINTO</p>
<p>Interveniente ad Opponendum<br />
<b>LOMBARDI ECOLOGICA</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv.  TOMMASO DI GIOIA<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA OMBRONE N.12 PAL.B<br />
presso TOMMASO DI GIOIA</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione I  n. 2426/2007, resa tra le parti, concernente AUTORIZZ. REALIZZAZ. E GESTIONE   IMPIANTO BIOSTABILIZZAZIONE  DI  CDR  E  DISCARICA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
A.T.I. CO. GE. AM, COGEAM-CONSORZIO STABILE GESTIONI AMBIENTALI, COMMISSARIO DEL. EMERGENZA AMBIENTALE PUGLIA, LOMBARDI ECOLOGICA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI &#8211; DIP. PROTEZ. CIVILE, REGIONE PUGLIA<br />
Udito il relatore Cons. Giuseppe Romeo e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti GAGLIARDI, LOIACONO, QUINTO, LOIODICE  per sé e per delega dell’avv.to DI GIOIA, PACCIONE e l’avv.to dello Stato AIELLO C..<br />
Considerato che, anche a voler prescindere in questa sede dalla indubbia prevalenza dell’interesse di tutti i cittadini beneficiari della realizzazione e gestione dell’impianto in esame, rispetto all’interesse rappresentato dal Comune appellante, il gravame non pare all’evidenza presentare significativi elementi di fumus, limitandosi a denunziare “violazioni di legge e carenze procedimentali”, che, alla luce della documentazione in atti e delle precisazioni dei resistenti, non sembrano, allo stato sussistere;<br />
Riservato al merito l’esame di ogni questione procedurale sollevata dalle parti;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 7741/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Novembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-11-2007-n-5850/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/11/2007 n.5850</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/11/2007 n.5969</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-11-2007-n-5969/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-11-2007-n-5969/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-11-2007-n-5969/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/11/2007 n.5969</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che annulla una gara per servizio di vigilanza annuale presso una sede Inail (annullata per errore nel calcolo arrotondato dell’offerta), considerando che il servizio di vigilanza è stato espletato (nel caso di specie, era stato espletato dall’impresa soccombente, a suo tempo dichiarata aggiudicataria, durante i</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-11-2007-n-5969/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/11/2007 n.5969</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-11-2007-n-5969/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/11/2007 n.5969</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che annulla una gara per servizio di vigilanza annuale presso una sede  Inail (annullata per errore nel calcolo arrotondato dell’offerta), considerando che il servizio di vigilanza è stato espletato (nel caso di specie, era stato espletato  dall’impresa soccombente, a suo tempo dichiarata aggiudicataria, durante i due anni intercorsi nell’attesa della pubblicazione della sentenza di primo grado, con sospensiva nelle more respinta). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/11109/g">Ordinanza sospensiva del 1 aprile 2005 n. 1666</p>
<p>vedi anche: TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/11110/g">Ordinanza sospensiva del 26 gennaio 2005 n. 74</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 5969/07<br />
Registro Generale: 8217/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Manfredo Atzeni Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Novembre 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI LAVORO</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti  BETTINO TORRE e VINCENZO PONEcon domicilio  eletto in Roma VIA IV NOVEMBRE, 144presso VINCENZO PONE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>IVRI SPA</b><br />
rappresentata e difesa dall’Avv.  NICOLO&#8217; DE MARCO<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA CASSIODORO N.1/A<br />
presso SANDRO DE MARCO (STUDIO LEGALE UVA)</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>SICURPOL BRINDISI SRL</b><br />
rappresentata e difesa dall’Avv.  PIETRO QUINTOcon domicilio  eletto in Roma VIA COSSERIA N.2presso ALFREDO PLACIDI</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR PUGLIA &#8211; LECCE: Sezione I 3023/2007, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA C/O INAIL DI BRINDISI.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
IVRI SPA<br />SICURPOL BRINDISI SRL<br />
Udito il relatore Cons. Manfredo Atzeni e uditi, altresì, per le parti l’avv. Colaiocco (Avvocatura INAIL), l’avv. Sandro De Marco per delega dell’avv. Nicolò De Marco e l’avv. Cerceo per delega dell’avv. Quinto.</p>
<p>Ritenuto che, allo stato, non può essere riconosciuta l’esistenza del danno grave ed irreparabile, atteso che il servizio di cui si tratta è stato espletato dall’impresa, a suo tempo dichiarata aggiudicataria dall’appellante, nelle more della pubblicazione della sentenza di primo grado.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 8217/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Novembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-11-2007-n-5969/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/11/2007 n.5969</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/11/2007 n.5967</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-11-2007-n-5967/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-11-2007-n-5967/</guid>

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<p>Va sospeso il provvedimento del Ministero dei Trasporti, che dispone la restituzione di credito di imposta, in quanto il ricorso non contesta tributi, ma recupero di aiuti di Stato ritenuti illegittimi dalla Corte di Giustizia CE. (G.S.) vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. III TER &#8211; Ordinanza sospensiva del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-11-2007-n-5967/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/11/2007 n.5967</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-11-2007-n-5967/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/11/2007 n.5967</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento  del Ministero dei Trasporti,  che dispone la restituzione di credito di imposta, in quanto il ricorso non contesta tributi, ma recupero di aiuti di Stato ritenuti illegittimi dalla Corte di Giustizia CE. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. III TER &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/11099/g">Ordinanza sospensiva del 7 giugno 2007 n. 2765</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 5967/07<br />
Registro Generale: 8183/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />  Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Roberto Giovagnoli Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Novembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>UNENDO SPA (OLIM WASTE ITALIA SPA)</b><br />
rappresentata e difesa dall’Avv. ARTURO AMOREcon domicilio  eletto in Roma CIRCONVALLAZIONE CLODIA 145/A presso G. ALLEGRA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DEI TRASPORTI</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III TER n.2765/2007, resa tra le parti, concernente RESTITUZIONE CREDITO D&#8217;IMPOSTA ANNO 1992;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DEI TRASPORTI<br />
Udito il relatore Cons. Roberto Giovagnoli<br />
e uditi, altresì, per le parti l’Avv. AMORE e l’Avv. dello Stato CLEMENTE;</p>
<p>Ritenuto che sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo in quanto l’oggetto del giudizio non è dato dalla contestazione di tributi, ma dal provvedimento amministrativo volto al recupero di aiuti di Stato ritenuti illegittimi dalla Corte di Giustizia CE;<br />
Considerato tuttavia, che non sussistono, ad un primo sommario esame i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso n. 8183/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Novembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-11-2007-n-5967/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/11/2007 n.5967</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/11/2007 n.5966</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-11-2007-n-5966/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-11-2007-n-5966/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-11-2007-n-5966/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/11/2007 n.5966</a></p>
<p>Va sospeso il decreto rettoriale che esclude laureati in medicina dall’accesso alle scuole di specializzazione, qualora i laureati non abbiano superato l’esame di stato prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso alla scuola, sicche’ va disposta l’ammissione con riserva del ricorrente alla scuola di specializzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-11-2007-n-5966/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/11/2007 n.5966</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-11-2007-n-5966/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/11/2007 n.5966</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il decreto rettoriale che  esclude laureati in medicina dall’accesso alle scuole di specializzazione, qualora i laureati non abbiano superato l’esame di stato  prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso alla scuola, sicche’ va disposta l’ammissione con riserva del ricorrente alla scuola di specializzazione (G.S.).</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. VIII &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/11101/g">Ordinanza sospensiva del 25 giugno 2007 n. 1910</p>
<p>vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/11111/g">Decreto presidenziale del 22 maggio 2007 n. 1510</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 5966/07<br />
Registro Generale: 8350/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />  Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Bruno Rosario Polito Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Novembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>AIELLO ALESSANDRA</b><br />
rappresentata e difesa dall’Avv. ALDO STARACE<br />
con domicilio eletto in Roma VIA MARIANNA DIONIGI, 57 presso CLAUDIA DE CURTIS</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA, UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI NAPOLI &#8211; FEDERICO II, COPPOLA GIOSUE&#8217;, ALFIERI SALVATORE, ANDRIA GILDA, BENEDUCE LUCIA, CRISPO SALVATORE, FALCONE FRANCESCO, FRANZESE MARIA DOMENICA, IOVINO MICHELE GIUSEPPE, MAROTTA VINCENZO, LAMIA GIOVANNI, PALLADINO OLGA, NORINO GIOVANNA, NAVARRO PASQUALINA, NAPOLITANO PAOLA, MONACO FRANCESCO, MICILLO FILOMENA, MERONE GIOVANNI, MATTERA CONCETTA, VALVONA EVELINA, VACCARO VALERIA, SPAGNUOLO DANILO, SORRENTINO SERENA, SOMMA ANNA, SOLIMENO GIOVANNI, SILVESTRO TIZIANA, SILVESTRI NUNZIA, VILLANO PAOLO, VICEDOMINI LUCIA, VARRICCHIONE GILDA, SGAMBATI PAOLO, SENESE ROSSANA, RUSSO ROCCO, RUSSO CONCETTA, RUSSO CHRISTIAN, RISUCCI EMANUELA, PENNONE RAFFAELLA, PALMIERI FEDERIGO, MARSEGLIA MARIANO, INDOLFI VIVIANA, FIMIANI VANESSA, ESPOSITO GIULIA, CAGGIANO FRANCESCO, CHIOSI ANTONIO, COCOZZA ERNESTO</b>, non costituitisi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: Sezione VIII n.1910/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito<br />
e udito, altresì, per la parte appellante l’Avv. STARACE;</p>
<p>Ritenuto che – in relazione all’indirizzo della Sezione in fattispecie analoghe – sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare ai fini dell’ammissione con riserva dell’istante al corso di specializzazione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso n. 8350/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, dispone l’ammissione con riserva della ricorrente al corso di specializzazione;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Novembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-11-2007-n-5966/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/11/2007 n.5966</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.12080</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-11-2007-n-12080/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-11-2007-n-12080/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-11-2007-n-12080/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.12080</a></p>
<p>Pres. est. A. Onorato D’Ambrosio (Avv. R. D’Amato) c. Comune di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sulla giurisdizione del Giudice amministrativo nelle controversie relative ai concorsi interni che comportino il passaggio del dipendente da un&#8217;area funzionale ad un&#8217;altra 1. Giurisdizione e Competenza – Pubblico Impiego &#8211; Concorsi interni che comportino</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-11-2007-n-12080/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.12080</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-11-2007-n-12080/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.12080</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. A. Onorato<br /> D’Ambrosio  (Avv. R. D’Amato) c. Comune di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del Giudice amministrativo nelle controversie relative ai concorsi interni che comportino il passaggio del dipendente da un&#8217;area funzionale ad un&#8217;altra</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e Competenza – Pubblico Impiego &#8211; Concorsi interni che comportino passaggio da un&#8217;area funzionale ad un&#8217;altra  – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Motivi – Fattispecie.</p>
<p>2. Concorsi pubblici – Posizione dei partecipanti – Deve essere qualificata come posizione di interesse legittimo – Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I concorsi interni finalizzati al passaggio dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate comportano una novazione oggettiva del rapporto di lavoro e sono, pertanto, da ricomprendersi tra le procedure concorsuali di assunzione che l&#8217;art. 68 D.L.vo  3 febbraio 1993 n. 29, trasfuso nell&#8217;art. 63 T.U. 20 marzo 2001 n. 165 demanda alla giurisdizione del G.A. (nella specie il principio è stato applicato relativamente a concorso interno per la copertura di posti di istruttore amministrativo – categoria C) (1).<br />
2. L&#8217;Amministrazione, in sede concorsuale, esercita specifici poteri di natura pubblica, a fronte dei quali la posizione dei partecipanti alla procedura non può essere qualificata come diritto soggettivo, ma soltanto come interesse legittimo, e la relativa tutela può essere unicamente assicurata mediante la tempestiva impugnazione &#8211; nell&#8217;ordinario termine di decadenza di cui all’art. 21 della Legge TAR &#8211; degli atti che, ad avviso del singolo interessato, denotino un illegittimo esercizio dei poteri da parte della P.A.(2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) cfr. Consiglio Stato,  Sez. V, 16 luglio 2007  n. 4030.</p>
<p>(2) cfr. Consiglio di Stato Sez. IV 21 agosto 2006  n. 4834.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><br />
<P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA</p>
<p>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA CAMPANIA<br />
NAPOLI &#8211; QUINTA  SEZIONE </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
nelle persone dei Signori:</p>
<p>Antonio Onorato        &#8211;       Presidente<br />
Andrea Pannone          &#8211;     Consigliere<br />
 Paolo Carpentieri         &#8211;    Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul  ricorso n. 6743/2005 proposto da</p>
<p><b>Francesco D’Ambrosio</b>, rappresentato e difeso dall’ avv. Roberto D’Amato e con lo stesso  elettivamente domiciliato in Napoli, via  M.R. Imbriani n. 73, </p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Napoli</b>, in persona del Sindaco pro-tempore,  costituito in giudizio rappresentato e difeso dall’Avvocatura e con la stessa selettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Muncipio, Palazzo S.Giacomo,</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
del sig. <b>Mario Troise</b>,</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento </p>
<p></p>
<p align=justify>
della disposizione dirigenziale 1 luglio 2002 (pubblicata all’albo nel mese di luglio dello stesso anno) contenente l’approvazione della graduatoria finale della procedura selettiva riservata al personale interno per la copertura di n. 376 posti di istruttore amministrativo-Categoria C nonché della disposizione dirigenziale 31 dicembre 2002 n. 142 di aumento di 188 posti  relativamente al profilo professionale di istruttore amministrativo,  </p>
<p>Visto il ricorso,<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune intimato,<br />
Viste le memorie prodotte,<br />
Visti gli atti tutti del giudizio,<br />
Relatore all’udienza dell’8 novembre 2007 il presidente,<br />
Uditi i difensori delle parti come da verbale,<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1-Con il  ricorso <b>notificato il  30 giugno 2005</b> il sig. Francesco D’Ambrosio ha impugnato la graduatoria finale del concorso interno al quale ha partecipato e che egli stesso afferma essere stata &#8220;<b>pubblicata nel mese di luglio 2002</b>&#8220;.<br />
Nell’atto introduttivo del giudizio il medesimo ricorrente riferisce di aver avuto immediata conoscenza della graduatoria impugnata e di aver proposto  l’8 luglio 2002  &#8220;ricorso amministrativo&#8221;  per la sua correzione.<br />
Successivamente con istanza 29 ottobre 2002   il medesimo ricorrente si è rivolto all’Ufficio provinciale del lavoro per il tentativo di conciliazione, risultato tuttavia infruttuoso come emerge dal verbale del 5 marzo 2003.<br />
2-Il Collegio, in via preliminare, deve riaffermare che la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa.<br />
E’ ormai pacifico che, ai sensi dell&#8217;art. 68 D.L.vo  3 febbraio 1993 n. 29, trasfuso nell&#8217;art. 63 T.U. 20 marzo 2001 n. 165, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l&#8217;espletamento di un concorso interno per il passaggio tra aree diverse (Cfr. per tutte Consiglio Stato  Sez. V 16 luglio 2007  n. 4030).<br />
3-Il ricorso risulta, tuttavia, irricevibile per inosservanza del termine di impugnazione di cui all’art. 21 L. 6 dicembre 1971 n. 1034.<br />
In sede concorsuale, l&#8217;Amministrazione esercita specifici poteri di natura pubblica, a fronte dei quali la posizione dei partecipanti alla procedura non può essere qualificata come diritto soggettivo, ma soltanto come interesse legittimo, e la relativa tutela può essere unicamente assicurata mediante la tempestiva impugnazione &#8211; nell&#8217;ordinario termine di decadenza &#8211; degli atti che, ad avviso del singolo interessato, denotino un illegittimo esercizio dei poteri in parola (Cfr. per tutte Consiglio di Stato Sez. IV 21 agosto 2006  n. 4834).<br />
Nel caso in esame, pertanto, risulta applicabile la normativa dettata in materia di concorsi per l&#8217;accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che all&#8217;art. 15, comma 6, indica espressamente la decorrenza del termine per le eventuali impugnative avverso le operazioni attinenti allo svolgimento dei concorsi dalla data di formale pubblicazione delle graduatorie conclusive.<br />
Ciò posto, è di tutta evidenza che il detto termine non è stato osservato dall&#8217;odierno ricorrente in quanto  la graduatoria dei vincitori è stata pubblicata nel luglio 2002 e comunque conosciuta nell’agosto dello stesso anno, mentre il gravame risulta notificato soltanto tre anni dopo.<br />
4-Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell’ 8 novembre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-11-2007-n-12080/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2007 n.12080</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
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