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	<title>13/11/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/11/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.1528</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-13-11-2006-n-1528/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-13-11-2006-n-1528/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.1528</a></p>
<p>l&#8217;articolo 21-octies, l. 07 agosto 1990, n. 241, che è norma eccezionale, non si applica in presenza di vizi sostanziali Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Articolo 21-octies – Norma eccezionale – In presenza della violazione di norme di carattere sostanziale o del vizio di eccesso di potere per travisamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-13-11-2006-n-1528/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.1528</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-13-11-2006-n-1528/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.1528</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l&#8217;articolo 21-octies, l. 07 agosto 1990, n. 241, che è norma eccezionale, non si applica in presenza di vizi sostanziali</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Articolo 21-octies – Norma eccezionale – In presenza della violazione di norme di carattere sostanziale o del vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti – Non si applica.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La speciale sanatoria di cui all’art. 21-octies, l. 241/90, non concerne la violazione di norme di carattere sostanziale o il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti.</p>
<p>2. L’articolo 21-octies, l. 241/90, ha una natura eccezionale, che deroga alla regola generale sull’annullabilità dei provvedimenti amministrativi adottati in violazione di legge o viziati da eccesso di potere o da incompetenza. Pertanto se ne impone una interpretazione restrittiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l&#8217;articolo 21-octies, l. 07 agosto 1990, n. 241, che è norma eccezionale, non si applica in presenza di vizi sostanziali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p align=center><b></b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 01279 del 2003, proposto da:<br />
<b>Cice Arjan</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni di Meo e Pierangelo Petronio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Borra in Genova, alla via XX Settembre, 19/6;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso gli uffici della stessa in Genova, al V.le Brigate Partigiane 2;<br />
per l&#8217;annullamento previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del provvedimento prefettizio di rigetto della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25/10/2006 l’avv. Angelo Vitali e uditi l’avv. Pierangelo Petronio per il ricorrente nonché l’avvocato dello Stato Claudina Signorile per l’amministrazione resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato in data 7.10.2003 e depositato il successivo 17.10.2003 il signor Cice Arian, cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento 21.6.2003, con il quale il Prefetto di Imperia ha rigettato la dichiarazione di emersione per lui presentata dal datore di lavoro signor Kanina Shaqir, con la motivazione che il lavoratore è stato destinatario di un provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, ostativo alla regolarizzazione ex art. 1 comma 8 lettera a) della legge 9.10.2002, n. 222.<br />
A sostegno del ricorso deduce: violazione di legge per errata indicazione della normativa di riferimento; falsa applicazione dell’art. 1 comma 8 lettera a) della L. n. 222/2002 nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti; illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 8 lettera a) della L. n. 222/2002.<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione dell’Interno, instando per la reiezione del ricorso.<br />
Con ordinanza n. 706/03 la Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, in considerazione della pendenza della questione di legittimità dell’art. 1 comma 8 lettera a) della legge 9.10.2002, n. 222 dinanzi alla Corte costituzionale.<br />
Alla pubblica udienza del 25.10.2006 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il primo motivo di ricorso è infondato.<br />
L’errata indicazione degli estremi della normativa di riferimento (l’art. 33 comma 7 L. 189/2002, in luogo dell’art. 1 comma 8 lettera a L. n. 222/2002) non impedisce di individuare né i presupposti di fatto (il precedente provvedimento di espulsione) né le ragioni di diritto del provvedimento impugnato, com’è fatto palese dalla circostanza che lo stesso ricorrente ha argomentato il ricorso con riferimento all’art. 1 comma 8 lettera a della legge 9.10.2002, n. 222, addirittura prospettandone l’illegittimità costituzionale. <br />
E’ fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta falsa applicazione dell’art. 1 comma 8 lettera a L. n. 222/2002 nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, essendo stato il decreto di espulsione 1.2.99 del Prefetto di Genova (doc. 1 delle produzioni 16.2.2004 di parte resistente) emesso mediante intimazione piuttosto che – come erroneamente ritenuto nel provvedimento impugnato &#8211; con accompagnamento coattivo alla frontiera.<br />
Sennonché la Questura di Imperia, con le note 5.2.04 (produzioni del 16.2.2004) e 22.11.05 (produzioni del 29.11.2005), sollecita in via di eccezione l’applicazione dell’art. 21-octies L. 241/1990, facendo presente che la revoca del provvedimento di espulsione non poteva in ogni caso disporsi in quanto il ricorrente, che si era allontanato dal territorio nazionale successivamente al decreto di espulsione (avendo presentato, in data 18.2.2002, istanza di autorizzazione al rientro presso l’Ambasciata d’Italia a Tirana), vi ha fatto successivamente ritorno (avendo presentato in Italia istanza di emersione di lavoro irregolare) senza la speciale autorizzazione ministeriale ex art. 13 comma 13 D. Lgs. n. 286/1998.<br />
L’art. 1 comma 8 lettera a della legge 9.10.2002, n. 222 stabilisce infatti che la revoca del provvedimento di espulsione non può essere in ogni caso disposta nell&#8217;ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all&#8217;articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.<br />
L’eccezione non merita accoglimento.<br />
La speciale sanatoria di cui all’art. 21-octies L. 241/1990 concerne infatti i soli vizi concernenti la violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, non già la violazione di norme di carattere sostanziale (qual è sicuramente l’art. 1 comma 8 lettera a della legge n. 222/2002) o il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti.<br />
D’altronde, stante la natura eccezionale della norma, che deroga alla regola generale sull’annullabilità dei provvedimenti amministrativi adottati in violazione di legge o viziati da eccesso di potere o da incompetenza (art. 26 R.D. 26.6.1924, n. 1054; art. 21-octies comma 1 L. 241/1990), se ne impone una interpretazione restrittiva.<br />
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con l’annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25/10/2006 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Mario Arosio, Presidente<br />
Luca Morbelli, Primo Referendario<br />
Angelo Vitali, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/11/2006<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-13-11-2006-n-1528/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.1528</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.2989</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-13-11-2006-n-2989/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-13-11-2006-n-2989/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-13-11-2006-n-2989/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.2989</a></p>
<p>Pres. Adamo, est. Tulumello C.A.C. contro Comune di Termini Imerese in materia di disciplina regionale siciliana della copertura e chiusura di spazi interni 1. Edilizia e urbanistica – Facoltà edificatorie – Titoli di legittimazione – Regime delle attività di copertura e chiusura di spazi interni – Art. 20 della legge</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-13-11-2006-n-2989/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.2989</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-13-11-2006-n-2989/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.2989</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Adamo,  est. Tulumello<br /> C.A.C. contro Comune di Termini Imerese</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in materia di disciplina regionale siciliana della copertura e chiusura di spazi interni</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Edilizia e urbanistica – Facoltà edificatorie – Titoli di legittimazione – Regime delle attività di copertura e chiusura di spazi interni – Art. 20 della legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4 – Assenza di un potere autorizzatorio preventivo dell’amministrazione comunale – Conseguenze.																																																																																												</p>
<p>2.	Processo amministrativo – Termine di impugnazione a pena di decadenza – Applicabilità – Atti aventi natura dichiarativa &#8211; esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’art. 20 della legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4, definisce ex lege il contenuto dello jus aedificandi del titolare del diritto di proprietà immobiliare, nel senso che abilita direttamente il proprietario a realizzare le opere previste da tale disposizione (copertura e chiusura di spazi interni), alle condizioni dalla stessa stabilite; conseguentemente, tale regime espressamente esclude la presenza di un provvedimento di controllo, o di assenso, dell’amministrazione (assimilabile all’autorizzazione o alla concessione edilizia): nella definizione legale delle facoltà edificatorie del proprietario viene infatti esclusa &#8211; secondo lo schema norma-fatto-effetto &#8211; l’intermediazione di un potere amministrativo il cui esercizio produca un effetto costitutivo sulla posizione giuridica del titolare del diritto dominicale.																																																																																												</p>
<p>2.	Il provvedimento con il quale l’amministrazione comunale &#8211; ricevuta la comunicazione relativa alla realizzazione di opere ai sensi dell’art. 20 della legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4 – qualifichi diversamente tali opere e comunichi al proprietario che tale comunicazione è per essa amministrazione senza effetto, manifestando un diverso giudizio circa la sussumibilità delle opere medesime nella previsione normativa, non ha effetti lesivi sul diritto di proprietà immobiliare del privato, sicché la sua mancata impugnazione nel termine di decadenza non preclude all’interessato la possibilità di far valere in giudizio il proprio diritto ad edificare discendente direttamente dalla legge, e la conformità delle opere realizzate alla previsione di legge.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />
Sezione Terza</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b>	</b><br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</B><br />
sul ricorso n. reg. gen. 1044/2005, proposto da</p>
<p><b>CANNIZZARO Antonio Claudio</b>, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso introduttivo, dall’avvocato Francesco Giovanni Cannarozzo, presso il cui studio, in Palermo, via Maggiore Toselli n. 26, è elettivamente domiciliato;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di Termini Imerese</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione, dall’avvocato Cruciano Valvo, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Terrasanta n. 93, presso lo studio dell’avvocato Antonio Valvo;</p>
<p align=center>
per l’annullamento, previa sospensione</p>
<p></p>
<p align=justify>
dell’ingiunzione n. 21 del 3 febbraio 2005, emessa dal Dirigente del II settore del Comune di Termini Imerese.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministarzione intimata, e la memoria da questa prodotta;<br />
Vista l’ordinanza cautelare n. 570 del 2005;<br />
Letti ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti dalle parti;<br />
Relatore, all’udienza del 4 ottobre 2006, il Primo Referendario Giovanni Tulumello;<br />
Uditi i procuratori delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con ricorso notificato l’11 aprile 2005, e depositato il successivo 9 maggio, il sig. Antonio Claudio Cannizzaro ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, deducendone l’illegittimità.<br />
In particolare, il ricorso risulta affidato alle seguenti censure:<br />
1)	“Violazione per erronea e mancata applicazione dell’art. 20 della L.R. n. 4/2003”.<br />	<br />
2)	“Illegittimità derivante da eccesso di potere”.<br />	<br />
3)	“Illegittimità dell’atto determinata da eccesso di potere per illogicità manifesta”.<br />	<br />
4)	“Eccesso di potere per violazione dei princìpi di logica, imparzialità, buon andamento e partecipazione al procedimento previsti dalla legge 241/90 e dall’art. 97 Cost”.<br />	<br />
5)	“Violazione di legge per difetto di motivazione”.<br />	<br />
6)	“Violazione di legge ed erronea applicazione della legge”.<br />	<br />
7)	“Violazione di legge con riferimento all’art. 3 L. 241/90”.  <br />	<br />
L’amministrazione comunale, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.<br />
Con ordinanza cautelare n. 570/2005, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.<br />
In prossimità dell’udienza di discussione entrambe le parti hanno depositato memorie.<br />
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 4 ottobre giugno 2006.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>1.Il ricorso in esame è rivolto contro un’ingiunzione di demolizione di opere abusivamente realizzate sull’immobile di proprietà dell’odierno ricorrente.<br />
Tali opere, secondo detto provvedimento, constano di:<br />
a) “La copertura di una parte di fabbricato, avente dimensioni interne ml 3,00&#215;7,90 e altezza variabile da mt. 2,50 a mt. 3,20 assentita originariamente come spazio esterno delimitato da soli muri perimetrali provvisti di due forature (aventi forma di vano finestra e vano porta) e di soli listelli di legno per copertura, eseguita mediante la collocazione di tavole e il superiore manto di tegole, nelle due forature sopra descritte sono stati collocati due infissi porta. All’interno risultano ricavati tre piccoli ambienti e un disimpegno”;<br />
b) “un portico, ubicato sui lati nord e ovest, a ridosso del fabbricato, realizzato mediante la collocazione sulla preesistente struttura lignea, originariamente assentita nella consistenza di solo pergolato, avente dimensioni ml. (3,50&#215;9,00) + (7,70&#215;3,50), di tavole e superiore manto di tegole”;<br />
c) apertura di un vano porta per consentire il collegamento interno tra la parte assentita e la parte descritta al superiore punto a)”;<br />
d) “un box in legno, ubicato sul lato nord del fabbricato, avente dimensioni di ml. 2,00 x 2,00 e altezza media di mt. 2,10 circa”.<br />
La tesi prospettata nel ricorso in esame, è nel senso della insussistenza del potere esercitato dall’amministrazione con il provvedimento impugnato, per difetto di presupposto: le opere suddette, ad avviso della difesa ricorrente, non potrebbero costituire oggetto di ingiunzione di demolizione, in quanto le stesse sarebbero sussumibili nella qualificazione (e nella disciplina) di cui all’art. 20 della legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4.</p>
<p>2.La difesa della parte ricorrente, nella memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione, ha invocato l’applicazione alla fattispecie oggi dedotta della soluzione contenuta nel precedente di questa Sezione relativo ad un immobile limitrofo a quello oggetto del provvedimento oggi impugnato, anch’esso attinto da analogo provvedimento sanzionatorio (sentenza n. 352 del 2006).<br />
Il richiamo non è pertinente.<br />
Ad una completa lettura di tale sentenza, emerge infatti che quella fattispecie si differenziava nettamente da quella oggi in esame per un duplice, decisivo, ordine di considerazioni.<br />
In primo luogo la sentenza 352/2006 dà atto che in quella vicenda era stato impugnato, in separato giudizio, il provvedimento con il quale l’amministrazione comunale aveva ritenuto di non condividere la qualificazione delle opere come sottoponibili al regime di cui al citato art. 20 della l.r. 4/2003: nel caso in esame, invece, l’analogo provvedimento comunale non è stato oggetto di rituale impugnazione, tanto che sul punto la difesa comunale ha svolto, nel presente giudizio, una specifica eccezione, deducendo in sostanza la preclusione delle questioni afferenti la ridetta qualificazione delle opere.<br />
In secondo luogo, la sentenza n. 352/2006, invocata dalla difesa di parte ricorrente, ha dichiaratamente omesso di prendere posizione su tale profilo relativo al citato art. 20, costituente oggetto di separato giudizio, ritenendolo peraltro non pregiudiziale rispetto all’impugnazione dell’ingiunzione di demolizione, perché tale impugnazione si fondava sulla censura – ritenuta assorbente – per cui “a prescindere dalla qualificazione o meno delle opere in questione come opere interne suscettibili di regolarizzazione ai sensi del citato art. 20, le stesse non assumono comunque, ai sensi della vigente normativa urbanistica, nonchè del regolamento comunale invocato,  una natura tale da rimanere assoggettate al regime sanzionatorio dell’abbattimento, previsto esclusivamente con riferimento alle opere realizzate in assenza o totale difformità dalla concessione edilizia, al cui rilascio sono subordinate. Il ricorso è, quindi, fondato nella parte secondo motivo)  in cui è volto a dimostrare come la sanzione della demolizione sia stata illegittimamente irrogata, in quanto esorbitante. Infatti, anche qualora gli interventi in questione non potessero essere fatti rientrare tra le opere interne di cui al già ricordato art. 20 della L.R. 4/03 – questione che dovrà essere risolta nell’ambito del ricorso R.G. 4807/04 – comunque non si può trascurare che, ai sensi dell’art. 4 del regolamento edilizio comunale “non sono soggette a concessione edilizia, bensì ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco le seguenti opere:…c) opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici a servizio di edifici esistenti ….n) collocazione di box prefabbricati di modeste dimensioni e senza opere permanenti” ( così la sentenza citata)”.<br />
In altre parole, la sentenza oggi invocata ha accolto il relativo ricorso in relazione allo specifico profilo di censura – dedotto in quel  ricorso, ma non in quello oggi in esame – relativo alla legittimità o meno del ricorso al potere repressivo-sanzionatorio comunale, indipendentemente dalla qualificazione comunale delle stesse come opere non soggette al regime regionale di liberalizzazione, qualificazione peraltro ritualmente contestata in un separato ricorso.<br />
Nel ricorso in esame, invece, tutto incentrato sulla qualificabilità o meno delle opere in questione nell’ambito della previsione di cui all’art. 20, non viene dedotta alcuna censura in qualche modo assimilabile a quella che ha portato all’accoglimento del ricorso nella sentenza n. 352/2006 (relativa al carattere esorbitante della demolizione rispetto alla natura delle opere, quand’anche non sussumibili nel regime di cui al citato art. 20): di tale sentenza, pertanto, l’odierno ricorrente non può in alcun modo giovarsi, stante la diversità delle difese spiegate con il ricorso in esame.</p>
<p>3.Proprio la strutturale diversità fra la fattispecie oggetto dell’invocato precedente, e quella sottoposta oggi al giudizio del collegio, impone di esaminare preliminarmente l’eccezione di preclusione cui si è fatto cenno, sollevata dalla difesa comunale.<br />
La difesa della parte ricorrente nulla ha dedotto in risposta a tale eccezione.<br />
L’art. 20, primo comma, della legge regionale n. 4 del 2003, così dispone “In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggetti a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerati aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l&#8217;acquisizione preventiva del nulla-osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo”.<br />
Il secondo comma precisa poi: “Nei casi di cui al comma 1, contestualmente all&#8217;inizio dei lavori il proprietario dell&#8217;unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l&#8217;immobile una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell&#8217;importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria.”<br />
Come si vede, le disposizioni richiamate definiscono <i>ex lege</i> il contenuto dello <i>jus aedificandi</i> del titolare del diritto di proprietà sull’immobile, nel senso che abilitano direttamente il proprietario a realizzare le opere suddette, alle condizioni come sopra stabilite.<br />
Non soltanto la disposizione non prevede alcun provvedimento di controllo, o di assenso, dell’amministrazione (assimilabile all’autorizzazione o alla concessione edilizia), ma anzi espressamente lo esclude.<br />
Nella definizione legale delle facoltà edificatorie del proprietario viene dunque esclusa l’intermediazione di un potere amministrativo il cui esercizio produca un effetto costitutivo sulla posizione giuridica del titolare del diritto dominicale, secondo lo schema norma-fatto-effetto. <br />
Ne consegue che il provvedimento con il quale l’amministrazione comunale qualifichi diversamente le opere in questione, rispetto alla comunicazione effettuata al proprietario, non ha effetto conformativo sul regime delle opere stesse, e sul contenuto del diritto immobiliare.<br />
Si tratta di un atto avente natura dichiarativa inidoneo, se non impugnato, ad alterare il contenuto della proprietà edilizia, siccome direttamente individuato dalla fonte legale: tanto che lo stesso provvedimento comunale di cui concretamente si discute nel caso di specie (nota prot. 13595 del 30 giugno 2004), ha il seguente contenuto testuale: “Con la presente si riferisce che la comunicazione in oggetto non produce nessuno effetto in quanto le opere che intende regolarizzare, per i motivi sopra esposti, non rientrano tra quelle previste dall’art. 20 della L.R. 4/2003”.<br />
Si tratta di una dichiarazione con la quale l’amministrazione mostra di non voler ritenere efficace la comunicazione ex art. 20, non condividendo la qualificazione delle opere che ne sono oggetto: un simile dichiarazione, non incidendo sul regime giuridico dell’area (come avviene nel caso di diniego di provvedimento abilitativo), non produce alcun effetto lesivo nella sfera giuridica dell’interessato, che non è dunque onerato della sua impugnazione, essendo direttamente la legge la fonte del diritto di edificare (nella misura in cui la fattispecie concreta sia ricompresa nell’ambito di quella astratta).<br />
Diversamente argomentando, si giungerebbe alla paradossale conclusione per cui il consolidamento, per mancata impugnazione, degli effetti di un atto non previsto dalla legge, determinerebbe la conseguenza di conculcare il contenuto del diritto di proprietà.<br />
3.1.	Si tenga poi presente che la materia dell’edilizia e quella dell’urbanistica sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 34 del d. lgs. n. 80 del 1998.<br />	<br />
Nelle materie di giurisdizione esclusiva, possono essere anche proposte azioni dichiarative, tendenti all’individuazione dell’esatto contenuto di una posizione soggettiva di vantaggio rivendicata da una delle parti: laddove la fonte di tale posizione venga individuata direttamente della legge, senza l’intermediazione del potere amministrativo, non può ritenersi preclusiva, rispetto a detto accertamento, l’emanazione di un atto dell’amministrazione, evidentemente inidoneo a degradare lo <i>jus aedificandi</i> di fonte legale, con il quale si manifesti una contraria interpretazione della fattispecie. <br />
Pertanto, ritiene il collegio che la mancata, tempestiva impugnazione dell’atto ritenuto dalla difesa comunale presupposto di quello oggi impugnato, non preclude la proposizione, nel presente giudizio, di censure incentrate sulla qualificazione delle opere ai fini dello scrutinio della legittimità dell’esercizio del potere sanzionatorio.</p>
<p>4.Passando dunque all’esame del merito di tali censure – che, come ricordato, ruotano intorno alla sussumibilità delle opere oggetto del provvedimento impugnato nell’ambito della disciplina di cui al citato art. 20 l.r. 4/2003, ed alla conseguente possibilità o meno di sottoporre le stesse al potere repressivo-sanzionatorio esercitato con il provvedimento impugnato – va anzitutto chiarito che tale disposizione regionale liberalizza di fatto una serie di opere interne, consistenti in:<br />
&#8211; “chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50” (comma 1);<br />
&#8211; “copertura di spazi interni con strutture precarie (comma 1);”<br />
&#8211; “chiusura di verande o balconi con strutture precarie come previsto dall&#8217;articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37” (comma 3). <br />
Se dall’individuazione dell’ambito applicativo si passa al relativo regime, emerge che tali opere possono essere effettuate “in deroga ad ogni altra disposizione di legge”, che non sono soggette a “concessioni e/o autorizzazioni” e che non sono considerate “aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione”.<br />
  Pur con la precisazione della necessità della acquisizione preventiva del nulla-osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso – qui non ricorrente &#8211;  di immobili soggetti a vincolo, si tratta di una norma marcatamente liberalizzatrice, espressione di una politica urbanistica che opera un forte depotenziamento del controllo comunale sulle attività edilizie (che sotto questo profilo può essere oggetto di valutazioni critiche e di preoccupazioni delle amministrazioni locali in punto di difesa del territorio da usi incompatibili), ma che nel suo tenore letterale, e nei suoi effetti applicativi, è oltremodo chiara.<br />
La disposizione regionale in esame si colloca in linea di continuità, ampliandone lo spettro applicativo,  con l’art. 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, che ha sostituito, limitatamente alla Regione Sicilia, l&#8217;art. 26, L. 28 febbraio 1985, n. 47, della quale ripete anche il tenore testuale (il terzo comma dell’art. 20 l.r. 4/2003, del resto, come già osservato, espressamente richiama la fattispecie della “chiusura di verande o balconi con strutture precarie come previsto dall&#8217;articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37”). <br />
Fatta questa premessa, allo scopo di chiarire che non possono essere surrettiziamente recuperati, mediante una interpretazione eccessivamente restrittiva (e sostanzialmente abrogante) dell’ambito di applicazione della norma, quei poteri comunali di controllo che il legislatore regionale ha ritenuto con tanta evidenza di voler sopprimere, si tratta di valutare se le opere contestate all’odierno ricorrente rientrino o meno nella richiamata previsione.</p>
<p>5.Il quarto comma del citato art. 20 precisa in proposito che “Ai fini dell&#8217;applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione”.<br />
Per effetto di tale disposizione, che introduce una definizione legale della condizione di precarietà legittimante la liberalizzazione, il legislatore siciliano ha inteso circoscrivere all’unico requisito della facile rimovibilità della struttura l’accesso al regime di favore previsto dall’art. 20: conseguentemente, non può essere accolta la prospettazione posta a fondamento delle difese comunali, incentrata sulla ritenuta necessità di una serie di elementi ulteriori e diversi, desunta da alcune pronunzie giurisprudenziali relative a fattispecie non ricadenti nell’ambito – territoriale – di applicazione della norma siciliana.<br />
Onde è palese che, mentre in sede di ordinamento nazionale, la precarietà di un manufatto (la cui realizzazione non necessita di concessione edilizia) dipende dall&#8217;uso temporaneo al quale il manufatto stesso è destinato e non dai materiali utilizzati o dal suo sistema di ancoraggio al suolo (Cfr. Cons. Stato, V Sez., 15 giugno 2000 n. 3321; T.A.R. Lazio II, 8326 &#8211; 13 ottobre 2003; T.A.R. Em. Rom. Bologna 952 &#8211; 10 luglio 2003; T.A.R. Cal. Catanzaro 225 &#8211; 5 febbraio 2004; T.A.R. Lombaria Brescia, 146 &#8211; 12 febbraio 2003; Cons. St., Sez. V, 696 &#8211; 11 febbraio 2003; &#8211; C.g.a. 20 gennaio 2003, n. 28), per il legislatore siciliano (dotato di competenza legislativa primaria nella materia di che trattasi) l’opera è &#8220;precaria&#8221; (quindi sottratta alla necessità di qualsiasi titolo abilitativo ai sensi dell’art. 20 L.reg. n. 4/2003) con riguardo alle caratteristiche del manufatto ed alla sua agevole rimovibilità, indipendentemente dall’uso realmente precario e temporaneo che se ne inteda fare (ossia con riguardo alle sole caratteristiche “strutturali” e non anche “funzionali” dell’opera).<br />
Va quindi in proposito precisato che la norma in esame individua come condizione per la sua applicazione la nozione di “strutture precarie”: non, dunque, quella di “materiali precari” (come ritenuto dall’amministrazione resistente nel provvedimento con il quale ha disatteso la comunicazione inviata dal ricorrente ex art. 20 l.r. 4/2003, e come ribadito nella memoria depositata in giudizio).<br />
Ciò che rileva non è dunque la qualità del materiale utilizzato (parametro, oltretutto, in suscettibile di valutazioni obiettive), ma l’oggettiva caratteristica di precarietà della struttura, intesa come facile rimovibilità della stessa.</p>
<p>6.La specificazione del quarto comma va comunque ulteriormente indagata, perché la condizione di facile rimovibilità della struttura non è, in assoluto, univoca, potendo essere più o meno facilmente rimovibili strutture ascrivibili a tipologie costruttive fisicamente e funzionalmente anche molto diverse.<br />
Punto di partenza dell’indagine è il rilievo normativo della rimovibilità come sottocategoria della precarietà.<br />
6.1	Il significato della scelta lessicale compiuta dal legislatore regionale, mediante l’utilizzazione dell’attributo “precario”, riferito al sostantivo “struttura”, ad una prima lettura appare di difficile ricognizione, atteso che nella comune accezione comune detto aggettivo indica un condizione di instabilità, di insicurezza o di provvisorietà.<br />	<br />
Un simile significato letterale è da escludere, in base ad una interpretazione adeguatrice della disposizione in esame, che altrimenti sarebbe viziata da irragionevolezza, per avere il legislatore assegnato un regime di maggior favore ad opere edilizie (anche di un certo rilievo statico, come la copertura di spazi interni) caratterizzate da “instabilità” o da “insicurezza”.<br />
Neppure può farsi direttamente riferimento alla dimensione di “provvisorietà”: il legislatore regionale non ha condizionato la liberalizzazione degli interventi, contrariamente a quanto afferma in memoria la difesa comunale, alla “temporaneità” degli interventi medesimi. <br />
La disposizione in esame, come già rilevato, non si occupa infatti del profilo diacronico dell’uso dell’immobile oggetto dell’intervento, ma solo, come si dirà, dell’aspetto della destinazione funzionale conseguente a tale uso. <br />
6.2.	Se dall’approccio puramente linguistico si passa ad una possibile variante tecnico-giuridica, non può non osservarsi che nel linguaggio giuridico, e segnatamente in materia di diritti reali, si definisce solitamente “precario” ogni forma di godimento di un bene che il legittimo proprietario concede ad altra persona e che può revocare in qualsiasi momento, ad arbitrio del concedente.<br />	<br />
Il diritto romano conosceva, al riguardo, la figura del “precarista”, cioè di colui che ha ottenuto la cosa dal possessore con la facoltà di goderla, ma con l’obbligo di restituirla a richiesta: in materia di diritti reali immobiliari, la riserva contenuta nell’interdetto <i>uti possidetis</i> indica nella precarietà (accanto alla violenza ed alla clandestinità) una circostanza tale da obbligare il possessore attuale, che abbia conseguito il possesso in forza di concessione revocabile ed abbia successivamente rifiutato la restituzione, a recedere nel conflitto con il non possessore.<br />
La disposizione in esame, tuttavia, ha ad oggetto un dato fisico (la struttura con cui si opera la chiusura o la copertura), e non una condizione giuridica.<br />
Inoltre non pare ipotizzabile, per il principio di affidamento, che il legislatore abbia inteso concedere tale regime derogatorio, a condizione della provvisorietà delle opere, con una &#8211; difficilmente sostenibile &#8211; equiparazione del diritto di edificare al possesso del precarista, e con una altrettanto improponibile assimilazione della volontà legislativa all’arbitrio del concedente.<br />
6.3.	Deve dunque ritenersi che alla formula normativa in esame non debba essere attribuito un significato strettamente letterale, ma che ad essa vada piuttosto riconosciuta la funzione di differenziare le opere liberalizzate, rispetto alla struttura portante dell’immobile: in tal senso la facile rimovibilità identifica parti oggettivamente separabili.<br />	<br />
Il legislatore regionale, in altre parole, ha consentito la libera chiusura e copertura degli spazi considerati non nel corpo della struttura portante dell’immobile, ma con strutture aggiuntive, suscettibili di separazione fisica da questa.<br />
La <i>ratio legis</i> è, in quest’ottica, quella di aver posto la condizione della precarietà, sub specie di facile rimovibilità, come attributo da valutare non in assoluto, ma nel contesto di un giudizio relazionale, con riferimento alla struttura dell’immobile ritualmente assentito, rispetto alla quale la struttura precaria deve integrarsi ma con la quale non deve tuttavia confondersi (in ciò consistendo la facile rimovibilità).<br />
La funzione normativa dell’attributo in esame, è dunque quella di evitare che possano essere liberamente eseguite, nelle nuove edificazioni, opere (consistenti in coperture e chiusure incorporate nella struttura dell’immobile da costruire) in difformità dal progetto assentito; e, con riferimento agli immobili già esistenti, attività di ristrutturazione – mediante demolizione e ricostruzione &#8211; consistenti in ampliamenti volumetrici e mutamenti di sagoma.<br />
Viceversa le stesse opere, eseguite – in sede di nuova edificazione, o di ristrutturazione – con strutture che non vanno ad essere incorporate nella struttura dell’immobile, ma che su questa si inseriscono <i>ab extrinseco</i>, possono essere liberamente realizzate (alle condizioni riferite), senza che ciò comporti un contrasto logico e giuridico con l’esigenza di evitare che vengano eseguite immobili in difformità dai relativi progetti. <br />
Non colgono dunque nel segno le difese dell’amministrazione resistente, nella parte in cui oppongono alla precarietà le dimensioni degli interventi, asseritamene tali da escluderne, appunto, il carattere precario: a parte il fatto che si tratta della comparazione di profili disomogenei, ciò che appare tranciante è che il legislatore regionale, pur parlando di precarietà, si riferisce comunque a interventi consistenti nella “chiusura” e nella “copertura” di spazi chiusi, vale a dire ad interventi che da un punto di vista dimensionale possono assumere caratteristiche non predeterminabili a priori, in quanto dipendenti dall’ampiezza delle superfici coperte. </p>
<p>7.Il comma 6 dell’art. 20 in esame stabilisce poi che non “può in alcun modo essere variata la destinazione d&#8217;uso originaria delle superfici modificate”.<br />
Deduce in proposito l’amministrazione resistente, nella memoria prodotta in giudizio, che “i materiali impiegati e le tecniche di costruzione rendono l’opera assolutamente e sicuramente autonoma, idonea cioè a determinare una modifica di destinazione d’uso incompatibile con la nozione di facile ‘amovibilità’ che, fa riferimento, di contro, ad un uso temporaneo e precario di una cosa. (&#8230;.) le modificazioni di destinazione d’uso hanno determinato la possibilità di un uso delle strutture stesse completamente diverso da quello originario”.<br />
Un simile ordine di argomentazioni appare tautologico: è evidente che, nel momento in cui il legislatore regionale consente la chiusura, ad esempio, di terrazze di collegamento, verande o balconi, implicitamente – ma inequivocamente – prevede che quegli spazi non saranno più destinati a tali usi, giacché il vano ottenuto a seguito della chiusura non può più essere destinato, già sul piano ontologico, alla fruizione come balcone o come terrazza.<br />
Il limite del rispetto della destinazione d’uso non va pertanto riferito alla analitica disciplina urbanistica della singola area, ma alle macro-categorie indicate dal d.m. 2 aprile 1968: diversamente, la normativa in esame sarebbe inapplicabile, a causa della insanabile contraddizione, nel prevedere, da un lato, la possibilità di modificazioni fisiche della struttura comportanti una conseguente e di regola inevitabile alterazione funzionale della struttura medesima (ma sempre all’interno della medesima tipologia di utilizzo, ad esempio – come nel caso in esame – abitativo); e nell’esigere, d’altro canto, il rispetto della originaria destinazione d’uso. <br />
Del resto, l’intervento risultante dalla chiusura o copertura ex art. 20 cit., si pone in relazione di accessorietà con la parte dell’immobile su cui insiste, sicché la cosa accessoria non può che seguire la destinazione della cosa principale.</p>
<p>8.Date le superiori premesse, ritiene il collegio, avuto riguardo alla documentazione, anche fotografica, prodotta in atti, che le opere in questione possano essere ricondotte alla fattispecie disciplinata dal citato art. 20 della l.r. n. 4 del 2003.<br />
Va infatti disattesa, per le considerazioni fin qui svolte,  l’argomentazione espressa in memoria dall’amministrazione resistente, secondo la quale “Le opere <i>de quibus,</i> in buona sostanza, non possono essere definite ‘precarie’ perché realizzate con tecniche e materiali tradizionali, di non facile rimozione e con caratteristiche di non temporaneità”.<br />
Quanto  alla “copertura di una parte di fabbricato, avente dimensioni interne ml 3,00&#215;7,90 e altezza variabile da mt. 2,50 a mt. 3,20 assentita originariamente come spazio esterno delimitato da soli muri perimetrali provvisti di due forature (aventi forma di vano finestra e vano porta) e di soli listelli di legno per copertura”, è emerso che il Comune di Termini Imprese ha assentito la realizzazione di un vano completamente chiuso con mura perimetrali nei suoi quattro lati, ma con due aperture (denominate “forature”), aventi forma di vano finestra e di vano porta, in due delle quattro pareti; ha inoltre assentito una copertura in listelli di legno.<br />
Rispetto a tale immobile, ritualmente assentito, il ricorrente ha collocato, un manto di tegole sopra i listelli di legno, ed ha collocato due infissi porta nelle due “forature”.<br />
E’ di palese evidenza che si sia trattato di “copertura di spazi interni con strutture precarie”: quanto agli infissi applicati nelle due aperture perimetrali, null’altro devesi aggiungere circa la loro precarietà (nei termini sopra specificati, ma anche in termini assoluti); quanto al manto di tegole, va osservato che lo stesso si sovrappone alla copertura in listelli di legno già assentita, onde la sua natura precaria va valutata non come se una copertura non esistesse, ma come aggiunta delle tegole (la cui precarietà, oltre che dalla precisata condizione di alienità rispetto alla struttura dell’immobile, è data dalle notorie  modalità di collocazione e di rimozione) ad una copertura in legno ritualmente assentita.<br />
Considerazioni identiche valgono per le altre opere contestate, di minore entità rispetto a quella ora esaminata, dal momento che lo stesso provvedimento impugnato riconosce che era stata originariamente assentita una copertura mediante struttura lignea, e che il ricorrente ha collocato un manto di tegole sopra tale struttura (ciò che non altera né forme, né volumi, né l’identità fisica dell’opera, e nemmeno la sua fruibilità).</p>
<p>9.Il ricorso è pertanto fondato.<br />
Sussistono giusti motivi, in relazione alla parziale novità di alcune delle questioni affrontate, per compensare fra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2006 con l’intervento dei signori magistrati</p>
<p>Calogero Adamo                    &#8211; Presidente<br />
Giovanni Tulumello                &#8211; Primo Referendario-estensore<br />
Mara Bertagnolli                      &#8211; Referendario </p>
<p>Depositata in Segreteria il_13 novembre 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-13-11-2006-n-2989/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.2989</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.6675</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-11-2006-n-6675/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-11-2006-n-6675/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.6675</a></p>
<p>Pres. Varrone, Rel. Cafini Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Avvocatura dello Stato) c. Sigg.re A. Varrienti, A. Mappa, M. R. Martina (Avv. P. Ciocia) sulla legittimità del provvedimento del Direttore Generale del personale dalla Scuola del Ministero dell&#8217;Istruzione che impedisca l&#8217;attribuzione dei trenta punti aggiuntivi previsti dalla Tabella ex</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-11-2006-n-6675/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.6675</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-11-2006-n-6675/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.6675</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, Rel. Cafini<br /> Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Avvocatura dello Stato)    c. Sigg.re A. Varrienti, A. Mappa, M. R. Martina (Avv. P. Ciocia)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità del provvedimento del Direttore Generale del personale dalla Scuola del Ministero dell&#8217;Istruzione che impedisca l&#8217;attribuzione dei trenta punti aggiuntivi previsti dalla Tabella ex art. 1 L. n. 143/2004, alle abilitazioni SSIS&nbsp; conseguite a seguito di corso infrabiennale</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni – Abilitazione – Provvedimento impeditivo dell’attribuzione dei trenta punti aggiuntivi previsti dalla Tabella ex art. 1 L. n. 143/2004, alle abilitazioni SSIS  conseguite a seguito di corso infrabiennale – Legittimità &#8211; Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il provvedimento del Direttore Generale del personale della scuola del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che stabilisce che alle abilitazioni SSIS per l’insegnamento delle materie affini, conseguite a seguito di corso di durata inferiore al biennio, non spettano i trenta punti aggiuntivi previsti alla Tabella riportata dall’art. 1, comma 1, della L. n. 143/2004. Infatti, la suddetta Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell’ultimo scaglione delle graduatorie permanenti, stabilisce che l’intero punteggio di trenta punti, specificamente attribuito alle abilitazioni SSIS spetta, in caso di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, ad una sola abilitazione, a scelta dell’interessato, mentre per le altre abilitazioni spettano sei punti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello n. 6876 del 2005 proposto dal</p>
<p><b>Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><b>Verrienti Alessandra, Mappa Antonietta e Martina Maria Rosaria</b>, rappresentate e difese dall’avv. Paolo Ciocia ed elettivamente domiciliate in Roma, Lungotevere Flaminio n.46, presso lo studio Grez;</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento,</p>
<p></p>
<p align=justify>
previa sospensione dell’esecuzione, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, n. 5548/ 2005 in data 7 luglio 2005, resa tra le parti;</p>
<p>visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio e visto il controricorso delle appellate e delle intervenienti adesive Nasti Maria e Virzo Gilda;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
alla pubblica udienza del 27 giugno 2006, relatore il Consigliere Domenico Cafini, uditi l’avvocato dello Stato Giannuzzi e l’avv. Buccellato, per delega dell’avv. Ciocia;<br />
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Con ricorso proposto al TAR per il Lazio (n.7311/04) le sigg. re Alessandra Verrienti, Antonietta Mappa e Maria Rosaria Martina &#8211; abilitate alla docenza nelle scuole secondarie a seguito di corsi biennali organizzati dalla Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS) e contemporaneamente titolari di una seconda abilitazione conseguita in corsi inferiori al biennio &#8211; impugnavano il provvedimento 10.5.2004 n.691 (nella parte relativa alla lett. A n.3, in cui è statuito che alle abilitazioni SSIS “conseguite a seguito di corso di durata annuale non spettano i trenta punti” aggiuntivi) del Direttore generale  del personale della  scuola del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), deducendo, con tre motivi di diritto, le censure di: contrasto con precedente atto della medesima amministrazione; con il D. L. 7.4.2004 n.97, convertito in L 4.6.2004, n.143; con l’art.6 ter della L. 27.10.2000 n.306, con riferimento all’art.3 D.M. 24.10.1998 n.460, e con l’art.4 L. n.341 del 1990) e di eccesso di potere  (per  irrazionalità, illogicità e ingiustizia manifesta).<br />
Nel giudizio si costituiva l’Amministrazione intimata che si opponeva al ricorso, concludendo per il suo rigetto.<br />
Formulavano intervento adesivo nel giudizio stesso le sigg.re Maria Nasti, Angela Benegiamo, Gilda Virzo e Campanile Caterina, nonché l’Associazione Nazionale Docenti Specializzati e Specializzandi (A.Na. Do.S.S), mentre la sig.ra Francesca Allegro proponeva intervento oppositivo.<br />
2. Con la sentenza in epigrafe specificata, il TAR adito, dopo avere estromesso dal giudizio quest’ultima, interventrice ad opponendum,  accoglieva il proposto gravame, affermando nella sostanza che i corsi di specializzazione SSIS per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di materie affini, sebbene talvolta coincidenti in parte nel biennio considerato, dovevano essere considerati pur sempre corsi biennali,  e che essi, in modo improprio, erano stati definiti “annuali”  dall’Amministrazione; con la conseguenza che nella specie &#8211; posto anche che la normativa di riferimento non escludeva del tutto “la riconoscibilità del punteggio aggiuntivo” &#8211; doveva essere attribuito il punteggio medesimo “in proporzione al periodo di effettiva frequenza, escludendo la parte che ha coinciso con il corso concluso”. <br />
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello &#8211; con atto notificato alle sole docenti Verrienti Alessandra, Mappa Antonietta e Martina Maria Rosaria &#8211; il Ministero dell’Istruzione che, dopo avere contestato le argomentazioni dei primi giudici, ha concluso per l’annullamento della medesima  sentenza.<br />
Nell’attuale giudizio si sono costituite le tre docenti ora menzionate, le quali, dopo avere eccepito  preliminarmente il difetto di notifica alle parti intervenienti nel giudizio di primo grado, hanno chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
Le docenti predette e le intervenienti sigg.re Maria Nasti e Gilda Virzo hanno chiesto, inoltre, la riforma della sentenza impugnata “sul punto della compensazione delle spese”, per violazione immotivata del principio della soccombenza.<br />
Alla Camera di consiglio in data 27.9.2005 l’istanza cautelare è stata rinviata all’esame di merito.<br />
Successivamente, la Sezione (alla pubblica udienza del 24.1.2006) &#8211; esaminato, in via preliminare, l’eccepito difetto di notifica del ricorso in appello a tutte le parti intervenienti nel giudizio di primo grado e ritenuta fondata l’eccezione stessa, in quanto il proposto appello risultava notificato alle ricorrenti nel giudizio di primo grado Verrienti, Mappa e Martina, ma non anche alle parti in esso intervenienti, delle quali, in effetti,  risultavano costituite nel giudizio soltanto le sig.re Maria Nasti e Gilda Virzo &#8211; ha disposto, a carico dell’Amministrazione, l’integrazione del contraddittorio.<br />
A seguito di tale pronuncia, il Ministero appellante ha provveduto a disporre la integrazione del contraddittorio richiesta e ha depositato il  relativo “atto di integrazione”, insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione.<br />
Con memoria in data 6.6.2006, il difensore della interveniente prof.ssa Gilda Virzo ha riproposto all’attenzione del Collegio i tratti essenziali della specifica questione che, nel contesto del giudizio, attengono alla posizione della detta docente, evidenziando che la medesima ha interesse che venga accertato il suo diritto a godere dei trenta punti nella graduatoria A050 per la quale concorre ai fini della auspicata immissione in ruolo.<br />
4. Alla pubblica udienza del 27 giugno 2006, infine, la causa è stata  assunta in decisione su concorde richiesta delle parti<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Con la impugnata sentenza i primi giudici hanno sostanzialmente statuito, in accoglimento della tesi prospettata dalle originarie ricorrenti, la illegittimità della parte della disposizione di cui alla lett. A n. 3 del provvedimento n. 691/2004 del Direttore generale per il personale della scuola del MIUR, relativa al disconoscimento del punteggio aggiuntivo per le abilitazioni conseguite nei corsi infrabiennali, attesa la non riscontrabilità nella specie di  norme che consentono tale interpretazione ministeriale.<br />
In particolare è stata ritenuta erronea dal TAR l’interpretazione contenuta nel citato provvedimento &#8211; in base alla quale il previsto bonus di trenta punti è ritenuto  spettante per una sola abilitazione, non ritenendosi invece spettante il bonus di ulteriori trenta punti per altra abilitazione, a meno che questa non si sia conseguita dopo “distinto” corso di durata biennale, svolto cioè in un biennio “neppure parzialmente coincidente con il biennio che ha dato luogo ai primi trenta punti” &#8211; in quanto i corsi di specializzazione SSIS per il conseguimento dell’abilitazione in materie affini, anche se coincidenti in parte con il biennio anzidetto,  vanno considerati in effetti quali corsi biennali, con conseguente attribuzione del punteggio aggiuntivo ai docenti interessati “in proporzione al periodo di effettiva frequenza, escludendo la parte che ha coinciso con il corso concluso”.</p>
<p>2. Tali argomentazioni dei primi giudici sono ora criticate dall’Amministrazione appellante, la quale – premesso che la specifica  normativa applicabile alla fattispecie  (in particolare, l’art.1, comma 1, D.L. 7.4.2004 n. 97, convertito in L. 4.6.2004, n.143, Tabella A, punto A 4) prevede soltanto la durata biennale dei corsi SSIS ai fini dell’attribuzione di trenta punti per l’abilitazione all’insegnamento secondario – sostiene, in particolare:<br />
&#8211; che, se è improprio definire i corsi in questione “annuali”, è anche vero che in effetti essi sono corsi “triennali”, che danno luogo sia alla abilitazione, con attribuzione del punteggio pieno (di trenta), sia alle abilitazioni  c.d. affini, diversamen<br />
&#8211; che l’attribuzione di sei punti alle abilitazioni “affini” rappresenta il doppio del punteggio previsto per le  c.d. “altre abilitazioni”, conseguite con i concorsi c.d. riservati e ordinari e che, nell’ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito d<br />
&#8211; che, in relazione alle esigenze organizzative delle Università degli Studi presso cui si svolgono i corsi, la seconda abilitazione può essere conseguita, oltre che nell’ambito dell’unico corso biennale, anche a seguito di un ulteriore corso biennale, in<br />
&#8211; che, pertanto, i trenta  punti attribuiti alla abilitazione conseguita a seguito di corso SSIS biennale spettano &#8211; come stabilito appunto dall’Amministrazione dell’Istruzione con l’atto impugnato nel giudizio di primo grado &#8211; per una sola abilitazione i<br />
<br />
3. Il ricorso in appello, basato sulle considerazioni anzidette, è da ritenersi fondato.<br />
3.1. Posto che la Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell’ultimo scaglione delle graduatorie permanenti, prevista dall’art. 1 comma 1 della citata legge n. 143/2004, stabilisce (alla lettera A.4) che l’intero punteggio (trenta punti) specificamente attribuito alle abilitazioni SSIS spetta, in caso “di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso”, ad una sola abilitazione, “a scelta dell’interessato”, mentre per “le altre abilitazioni spettano punti 6” &#8211; il Collegio osserva che da tale chiara previsione normativa fuoriesce certamente l’ipotesi, sussistente nel caso in esame, dell’abilitazione conseguita a seguito di corso annuale (o triennale che dir si voglia), ossia di altro corso “distinto” che non abbia tuttavia una propria effettiva durata biennale.<br />
In tal senso non può qualificarsi, infatti, il corso aggiuntivo svolto nella specie dalle interessate che non è possibile considerare &#8211; per la sua specifica  ed effettiva durata &#8211; “biennale”.<br />
Se così è, non possono condividersi le particolari argomentazioni svolte nel ricorso di primo grado &#8211; fatte proprie, nella loro essenza, dal TAR Lazio &#8211; tese a far ritenere comunque biennale  il corso svolto nella specie dalle docenti interessate che ha la durata effettiva di un anno.<br />
3.2. La circostanza, invero, che il contestato provvedimento ministeriale del 10.5.2004 abbia voluto precisare, in apposito inciso, che ulteriori trenta punti potevano essere attribuiti solo nel caso che il titolo si fosse  conseguito a seguito di ulteriore corso di durata biennale tenutosi in biennio distinto, “neppure parzialmente coincidente con il biennio che ha dato luogo ai primi trenta punti”, appare comunque (a prescindere dall’irrilevanza dell’inciso stesso, in quanto volto ad aggiungere un quid non necessario e che comunque la norma sopra riportata già chiaramente non consentiva) non in contrasto certamente con quanto disposto nella citata Tabella, che esclude appunto ogni forma di valutazione del periodo non biennale necessario a conseguire l’ulteriore abilitazione affine (per la quale è riconosciuto lo specifico punteggio di sei).<br />
Il legislatore, in definitiva, con la menzionata Tabella ha ritenuto di attribuire, nella sua valutazione discrezionale, trenta punti  nella ipotesi considerata, statuendo appunto che detto punteggio è specificamente attribuito alle abilitazioni SSIS a seguito di un corso di durata biennale e che lo stesso punteggio spetta, in caso di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, ad una sola abilitazione, “a scelta dell’interessato”, con attribuzione di  sei punti per le “altre abilitazioni”.<br />
Non ha disposto affatto, invece, lo stesso legislatore che per altri corsi di durata annuale o triennale si  debba comunque riconoscere in favore altro punteggio, oltre a quello appena indicato, da rapportarsi proporzionalmente “alla durata del corso, escluso il periodo coincidente in parte con altro corso già concluso”, secondo quanto statuito appunto, con una non condivisibile interpretazione estensiva, dal TAR Lazio, che &#8211; partendo dalla premessa che se che per un corso di durata biennale sono riconoscibili integralmente ventiquattro punti aggiuntivi equiparati al  servizio svolto (valutabili dodici punti per ciascun anno, per corsi di durata effettiva inferiore) &#8211; è giunto alla conclusione (erronea) che i detti ventiquattro punti dovrebbero essere ridotti in proporzione al periodo di effettiva frequenza e che nella specie dovrebbe essere riconosciuto in ogni caso, proporzionalmente, il punteggio aggiuntivo per le abilitazioni SSIS in corsi di durata effettiva inferiore al biennio (e cioè dodici punti per il corso annuale svolto) <br />
Pertanto, non può ritenersi viziato di illegittimità il provvedimento ministeriale impugnato in prime cure che, nella parte contestata, ha stabilito &#8211; dopo aver ribadito che i trenta punti previsti dal punto A.4 della Tabella di valutazione “spettano ad una sola abilitazione in ciascun biennio di durata legale del corso” &#8211; che ulteriori 30 punti per altra abilitazione possono essere attribuiti soltanto qualora trattasi di titolo SSIS. conseguito a seguito di altro corso di durata biennale, tenutosi in biennio distinto.</p>
<p>4. Sulla base delle considerazioni che precedono le censure esaminate vanno condivise e il ricorso in appello va dunque accolto, con assorbimento dei restanti rilievi.<br />
Quanto alla spese del giudizio sussistono giusti motivi per disporre, tra le parti in causa, la integrale compensazione.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza di primo grado. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 27 giugno 2006, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Claudio Varrone		&#8211;			Presidente <br />	<br />
Sabino Luce                            &#8211;                     	 	Consigliere<br />	<br />
Luigi Maruotti                          &#8211;                     		Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo          &#8211;                   		Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini		     &#8211;                  		Consigliere Est.  																																																																																									</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;13/11/2006&#8230;.<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-11-2006-n-6675/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.6675</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.12320</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-11-2006-n-12320/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-11-2006-n-12320/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-11-2006-n-12320/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.12320</a></p>
<p>Pres.La Medica, Est. Russo Confederazione italiana della proprietà edilizia – CONFEDILIZIA ( Prof. Avv. V. Angiolini, Avv. C. Permeggiani) c/ Comune di Roma ( Avv. R. Murra), Re-gione Lazio ( Avv. L. Ulissi), Associazione Liberi Amministratori di Condomini – ALAC ( Avv. P. Ricci) sull&#8217;illegittimità del provvedimento comunale istitutivo del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-11-2006-n-12320/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.12320</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-11-2006-n-12320/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.12320</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.La Medica,               Est. Russo Confederazione italiana della proprietà edilizia – CONFEDILIZIA ( Prof. Avv. V. Angiolini, Avv. C. Permeggiani) c/ Comune di Roma ( Avv. R. Murra), Re-gione Lazio ( Avv. L. Ulissi), Associazione Liberi Amministratori di Condomini – ALAC ( Avv. P. Ricci)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittimità del provvedimento comunale istitutivo del fascicolo del fabbricato, ai sensi dell&#8217;art. 1 L.R. Lazio 31/2002</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Regione Lazio – Facoltà dei Comuni di istituire il fascicolo del fabbricato – Ex  art. 1, L.R.  2 settembre 2002 n. 31 – Criteri nella fissazione del contenuto – Determinazione – Conseguenze – Fattispecie.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il contenuto del fascicolo del fabbricato, che i Comuni  hanno facoltà d’istituire ai sensi dell’art. 1,  L.R. Lazio 31/2002, non può costituire il duplicato dei dati già acquisiti o esistenti presso la p.a. e richiesti solo perché l’ente non è in grado di ordinarli e valutarli correttamente, potendo al più tale contenuto integrare e non fornire solo quella quantità di notizie, semplici e di facile acquisizione, che consentano alla p.a. di elaborare più rapidamente i dati già in suo possesso. Pertanto, nella specie, è illegittima la delibera del Consiglio comunale, istitutiva di detto fascicolo, nonché il regolamento regionale, recante attuazione dell’art. 3 della L.R. 31/2002, nella parte in cui impongono ai proprietari immobiliari oneri complessi e di peso eccessivo –come, ad es., l’indicazione della situazione geologica-geotecnica-agroforestale, la presenza di servitù e la giacitura del terreno, nonché l’indicazione delle modificazioni subite da ciascun fabbricato nel corso del tempo-  per tutti i tipi di edifici e senza alcuna discriminazione tra loro, appalesandosi viceversa più razionale, in luogo di un obbligo generalizzato, la previsione di formule differenziate, connesse a provvidenze o ad agevolazioni tributarie, atte a sveltire la redazione dei fascicoli per gli edifici a più alto rischio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO, SEZ. II</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b>                                            </p>
<p align=center> SENTENZA</p>
<p></b>sul ricorso n. 5627/2004, proposto dalla <br />
<b>Confederazione italiana della proprietà edilizia – CONFEDILIZIA</b>, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, nonché dal dott. Giovanni ROTOLO, rappresentati e difesi dal prof. Vittorio ANGIOLINI e dall’avv. Chiara PARMEGGIANI ed elettivamente domiciliati in Roma, alla circonvallazione Clodia n. 29;  </p>
<p align=center>contro</p>
<p>
<b><br />
</b>il <B>COMUNE DI ROMA</B>, in persona del sig. Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso<i> </i>dall’avv. Rodolfo MURRA ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21  <br />
<b><br />
</b> e    nei   confronti<br />
&#8211; della <B>REGIONE LAZIO</B>, in persona del sig. Presidente <i>pro tempore</i> della Giunta regionale, controinteressata, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi ULISSI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via M. Clementi n. 68 e<br />
&#8211; dell’Associazione Liberi amministratori di Condomini – ALAC, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, interventrice <i>ad adiuvandum</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro RICCI ed elettivamente domiciliata in Rom<br />
<br />
per    l’annullamento <br />
della deliberazione n. 27 del 24 febbraio 2004, pubblicata all’Albo pretorio dal 2 al 16 marzo 2004, con cui il Consiglio comunale di Roma ha provveduto all’istituzione del fascicolo del fabbricato, nonché d’ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore all’udienza pubblica del 14 giugno 2006 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, solo gli avvocati PARMEGGIANI e MURRA; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>In virtù dell’art. 1 della l. reg. Lazio 12 settembre 2002 n. 31, i Comuni del Lazio hanno facoltà d’istituire un fascicolo per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione, in relazione alla necessità di conoscere lo stato di conservazione del patrimonio edilizio e d’individuare le eventuali situazioni di rischio per gli edifici pubblici e privati. <br />
Ancorché il successivo art. 3 prevedesse l’emanazione d’un apposito regolamento in materia, la Regione Lazio non v’ha provveduto, ma il Comune di Roma ha ritenuto d’emanare il provvedimento istitutivo di detto fascicolo, stante l’inclusione del territorio comunale tra le aree a rischio sismico, nonché la necessità d’avere contezza dello stato del patrimonio edilizio. <br />
Sicché, con deliberazione n. 27 del 24 febbraio 2004, pubblicata all&#8217;Albo pretorio dal 2 al 16 marzo 2004, il Consiglio comunale di Roma ha provveduto all’istituzione del fascicolo del fabbricato, da tenere a disposizione per ogni controllo delle Autorità competenti. Avverso tale statuizione si gravano allora, con il ricorso in epigrafe, la CONFEDILIZIA e consorte innanzi a questo Giudice. I ricorrenti deducono in punto di diritto: A) – la violazione degli artt. 1, 3 e 6 della l.r. 31/2002 e l’eccesso di potere sotto vari profili, essendo mancata la previa e necessaria emanazione del regolamento regionale d’attuazione; B) – l&#8217;illegittimità del contenuto del fascicolo di fabbricato secondo la deliberazione impugnata ed il relativo regolamento, che pretende adempimenti ulteriori e più gravosi rispetto a quanto stabilito dalla l.r. 31/2002; C) – l&#8217;illegittimità costituzionale della l.r. 31/2002 con riferimento agli artt. 3, 33, 41, 42, 97 e 117 Cost. Con motivi aggiunti depositati il 6 luglio 2005, i ricorrenti impugnano altresì il regolamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 6 del 14 aprile 2005, recante attuazione dell’art. 3 della l.r. 31/2003, deducendo ulteriori profili di censura. <br />
Resiste in giudizio il Comune intimato, che eccepisce il difetto di legittimazione (per potenziale conflitto di interessi con alcuni suoi associati) in capo alla CONFEDILIZIA, l’inammissibilità dell’intervento <i>ad adiuvandum</i> dell’ALAC (l’obbligo d’istituzione del fascicolo non gravando sugli amministratori di condomini), il precedente rigetto, da parte della Sezione, di un’analoga domanda anteriormente all’entrata in vigore della l.r. 31/2002 e, nel merito, l’infondatezza della pretesa attorea. Anche la Regione Lazio s’è costituito nel presente giudizio, concludendo per il rigetto della pretesa azionata in questa sede. Interviene <i>ad adiuvandum</i> l’ALAC, una delle associazioni di categoria degli amministratori di condominio con sede in Roma, che deduce in punto di diritto l’eccessiva gravosità degli adempimenti posti a carico degli amministratori stessi.<br />
Alla pubblica udienza del 14 giugno 2006, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. – Viene all’odierno esame del Collegio l’impugnazione, da parte di CONFEDILIZIA e del dott. Giovanni ROTOLO, della deliberazione n. 27 del 24 febbraio 2004, pubblicata all’Albo pretorio dal 2 al 16 marzo 2004, con cui il Consiglio comunale di Roma ha provveduto, giusta la facoltà al riguardo concessa ai Comuni del Lazio dall’art. 1 della l. reg. Lazio 12 settembre 2002 n. 31, all’istituzione del fascicolo del fabbricato per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione, in relazione alla necessità di conoscere lo stato di conservazione del patrimonio edilizio e d’individuare le eventuali situazioni di rischio per gli edifici pubblici e privati. <br />
2. – Va disattesa l’eccezione d’inammissibilità, per conflitto di interessi tra l’associazione di categoria ricorrente ed alcuni suoi associati, sollevata dal Comune di Roma. <br />
A tal riguardo, è <i>jus receptum </i>che la legittimazione delle associazioni di categoria a proporre ricorso giurisdizionale va esclusa quando l&#8217;associazione stessa adisca questo Giudice per far valere gli interessi solo d’una parte dei suoi componenti e trascurando quelli, eventualmente, di segno contrario (cfr., per tutti, Cons. St., IV, 30 maggio 2005 n. 2804; id., 14 giugno 2005 n. 3113). Poiché, quindi, le associazioni di categoria sono legittimate ad agire in giudizio a tutela degli interessi della collettività di cui sono entri di riferimento (così Cons. St., V, 17 luglio 2004 n. 5138), per escluderne la processuale non basta predicare che il provvedimento impugnato sia non lesivi della categoria unitariamente considerata ma solo di alcuni dei soggetti associati. Occorre, piuttosto, che il conflitto di interessi non solo non sia meramente potenziale, ma riguardi una vicenda in cui in concreto la statuizione amministrativa gravata soddisfi una parte facilmente individuabile di associati rispetto agli altri. Nella specie, non solo il preteso conflitto è solo ipotizzato, ma soprattutto non è neppure indicato in che cosa, tra quali soggetti associati e con riguardo a quale vizio censurato si sostanzi, mera petizione di principio essendo l’astratta possibilità che forse vi sia qualcuno che s’avvantaggi dell’atto impugnato. <br />
Parimenti da respingere è l’eccezione d’inammissibilità che il Comune intimato solleva, perché l’impugnata istituzione non grava sugli amministratori di condominio, nei confronti dell’intervento<b> </b><i>ad adiuvandum</i> spiegato dall’ALAC, una delle associazioni di categoria di tali amministratori. Nel processo amministrativo, siffatto intervento può esser svolto anche da soggetti aventi un mero interesse di fatto all&#8217;accoglimento dell&#8217;impugnativa proposta dal ricorrente, purché la posizione giuridica fatta valere dall&#8217;interventore sia dipendente, secondaria oppure accessoria rispetto all&#8217;interesse fatto valere in giudizio dal ricorrente stesso (giurisprudenza consolidata: cfr., da ultimo, Cons. St., IV, 30 maggio 2005 n. 2795; id., 1° marzo 2006 n. 1002). Nella specie, se è materialmente vero che l’impugnata deliberazione non addossi agli amministratori di condominio l’obbligo d’ adottare il fascicolo di fabbricato, non per ciò solo essi sono immuni da responsabilità, soprattutto per la custodia dello stesso. Non è allora chi non veda come tale onere, oltre ad aggravare di per sé la posizione degli amministratori, dipenda dall’adozione del fascicolo da parte dei proprietari, sicché sono soddisfatti i presupposti legittimanti l’intervento adesivo e, in particolare, appunto la dipendenza della situazione soggettiva dell’ interventore da quella parte principale. <br />
3. – Nel merito e per una miglior comprensione delle vicende di causa, reputa opportuno il Collegio rammentare che l’istituzione del fascicolo di fabbricato già aveva dato luogo ad un contenzioso in relazione alla deliberazione consiliare n. 166 del 4 novembre 1999, che l’aveva a suo tempo previsto e che poi fu sospesa dal Consiglio di Stato (sez. V) con l&#8217;ordinanza n. 2714 del 2 luglio 2002. <br />
Intervenne quindi la l.r. 31/2002, il cui art. 1 attribuì ai Comuni del Lazio la facoltà d’istituire un fascicolo per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione. Tanto in relazione alla necessità di conoscere lo stato conservativo del patrimonio edilizio, di provvedere alla individuazione di situazioni a rischio relative a fabbricati pubblici e privati e di programmare eventuali interventi di ristrutturazione e di manutenzione degli stessi, onde prevenire rischi di eventi calamitosi. Detta facoltà, a sua volta, era conformata dal successivo art. 3, che stabilì la potestà regolamentare regionale per fissare: A) – lo schema del fascicolo del fabbricato; B) – i termini di scadenza per il completamento del fascicolo stesso nelle aree di particolare rischio; C) – le procedure di compilazione del fascicolo ed il relativo aggiornamento; D) – l&#8217;anagrafe degli immobili e le caratteristiche; E) – le modalità ed i principi delle convenzioni che i Comuni avrebbero potuto stipulare con gli Ordini ed i Collegi professionali; F) – le modalità d’individuazione delle zone a rischio, per le quali è necessario ed indispensabile la redazione del fascicolo stesso. <br />
Non avendo la Regione tempestivamente emanato il regolamento ex art. 3, il Comune di Roma, con l’impugnata deliberazione n. 27/2004, v’ha provveduto in via autonoma. Al riguardo, il Comune  prescrive pure i dati sulla situazione geologica, geotecnica ed agroforestale dell’area, sulla presenza di servitù e di corsi d’acqua, sulla giacitura del terreno, sul grado di conservazione delle strutture e sulla raccolta e smaltimento fognario – idrico ed adduzione antincendio, oltre che una relazione tecnica di sintesi. È prevista altresì la possibilità che il tecnico incaricato ex art. 4, c. 2 della l.r. 31/2003, in caso di necessità ed in base ad adeguati motivi, proponga un’ulteriore fase d’approfondimento conoscitivo per svolgere specifici controlli specialistici e, se del caso, a seguito dei conseguenti risultati, per eseguire interventi idonei a rimettere in sicurezza il fabbricato. <br />
Nelle more del presente giudizio è intervenuto il regolamento d&#8217;attuazione dell’art. 3 della l.r. 31/2002, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 6 del 14 aprile 2005 ed impugnato dai ricorrenti con i motivi aggiunti depositati il 6 luglio 2005. Il regolamento specifica il contenuto del predetto fascicolo per i fabbricati esistenti, per quelli di nuova costruzione e per quelli nelle area di particolare rischiosità, fissandone gli schemi minimi essenziali, da integrare, se del caso, in funzione delle caratteristiche e delle esigenze dei singoli Comuni. In relazione, poi, all’art. 7, c. 1 della l.r. 31/2002, l’art. 5 del DR 6/2005 impone al proprietario, nella redazione del fascicolo, di servirsi a proprie spese d’un tecnico abilitato, il quale, a sua volta, può discrezionalmente avvalersi di tutti quegli specialisti che egli reputa opportuni sia per la formazione del fascicolo stesso, sia per i relativi aggiornamenti, fermo il suo potere d’imporre misure adeguate per qualunque situazione ritenuta anche potenzialmente pericolosa, nonché l’assenza di qualsivoglia contributo a rimborso delle spese affrontate dai proprietari a tal riguardo. Inoltre, l’art. 2 del DR 6/2005 impone al proprietario di fornire tutte le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, catastale, strutturale, impiantistica ed autorizzativa del fabbricato. Sono comprese pure le verifiche di natura storica, circa le modificazioni del fabbricato nel corso del tempo, nonché di natura  geologica ed ambientale, con riguardo all’interazione tra le strutture portanti ed il suolo ed sottosuolo dalle stesse interessato, ivi compresa, se del caso, la verifica dei requisiti geomorfologici dell&#8217;area di sedime e dell&#8217;area ad essa adiacente, nonché dell&#8217;incidenza sulla sicurezza statica della presenza di apparati aerei e radicali della vegetazione arbustiva e arborea. <br />
Questo essendo per sommi capi il quadro di riferimento, si può passare all’esame del merito della controversia, esaminandone i motivi d’ impugnazione, per comodità di lettura, secondo la scansione proposta al riguardo dai ricorrenti. <br />
4. – Per ciò che attiene al gravame introduttivo, questo non è certo divenuto improcedibile relativamente al primo motivo, con cui i ricorrenti censurarono l’assenza della previa emanazione del regolamento ex art. 3 della l. r. 31/2002. <br />
Anzi, attesi i principi posti dalla legge n. 31 e, soprattutto, degli adempimenti connessi all’emanazione di detto regolamento, non v’erano serie ragioni d’urgenza o d’indifferibilità che costringessero il Comune intimato, secondo gli ordinari canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell&#8217;agire amministrativo, a provvedere immediatamente, senz’attendere l&#8217;emanazione la necessaria intermediazione dell’atto-fonte regolamentare. <br />
Prova di ciò è facile riscontrare nell’ampia articolazione del DR 6/ 2005, rispetto all’estrema semplicità sul punto del regolamento annesso all’impugnata deliberazione consiliare n. 27/2004. Non è chi non veda come la questione non sia meramente quantitativa, posto che il DR 6/2005 ha fornito per la prima volta, tra l’altro, i contenuti minimi dello schema di fascicolo nei vari contesti e ha individuato il <i>modus operandi </i>nelle aree a rischio, oltre a determinare i limiti in capo ai Comuni circa i dati aggiuntivi da immettere nel fascicolo stesso. Parimenti indubbio è che il disposto regolamentare attenga a quegli adempimenti delineati sì con tanta urgenza, ma con un contenuto non del tutto coerente con i profili che poi solo la fonte regolamentare, e non la deliberazione consiliare impugnata, aveva il compito di fissare traendoli dalla l.r. 31/2002. La tempestiva osservanza del provvedimento comunale non implica di per sé sola, se intervenuta prima dell’entrata in vigore del DR 6/2005, l&#8217;effettività dell’adempimento degli obblighi ex l. 31/2002. L’art. 2, c. 7 del DR 6/2005 si premura di precisare, per i proprietari che adottarono il fascicolo di fabbricato <i>prima </i>dell’ emanazione di tal regolamento, che essi sono in regola con gli adempimenti della legge n. 31 alla duplice condizione che i contenuti del fascicolo e della relativa scheda siano conformi alle indicazioni del regolamento e sia accertata l&#8217;assunzione di responsabilità da parte del professionista redigente, in caso contrario occorrendo l’aggiornamento del fascicolo limitatamente alle integrazioni necessarie.<br />
Sicché la doglianza in questione non solo non s’appalesa superata dal <i>jus superveniens</i>, ancorché questo abbia conformato in senso ulteriormente lesivo la posizione dei ricorrenti, tanto da spingerli ai citati motivi aggiunti. Essa, addirittura, coglie nel segno nell’affermare che il Comune di Roma non avesse titolo per evadere dalla gerarchia delle fonti posta, in soggetta materia, dall’art. 3 della legge n. 31. Il provvedimento comunale s’è rivelato essere, nella realtà determinata dalla corretta scansione delle fonti, non già una semplificazione o un’opportuna accelerazione a (pretesa) tutela della sicurezza, bensì un inutile dispendio d’attività amministrativa (ché i dati essenziali del fascicolo sono contenuti nel regolamento regionale) ed un altrettanto vana duplicazioni di adempimenti in capo ai proprietari. Non solo costoro son stati costretti a fornire al Comune atti e notizie sui loro edifici di per sé acquisiti o facilmente conoscibili da parte della P.A. —essendo o di provenienza di questa o emanati da altre Autorità—, ma neppure son sicuri che il loro adempimento si riveli conforme alla l.r. 31/2002, ove se ne riscontri lo scostamento rispetto al DR 6/2005.   <br />
5. – Ad una conclusione al quanto più articolata ritiene il Collegio di pervenire in ordine al secondo motivo del ricorso introduttivo, anche per verificare la permanenza dell’attualità dell&#8217;interesse qui azionato. <br />
Invero, se per la relazione di sintesi non si riscontra più quella censurata insussistenza della base normativa per la sua previsione all&#8217;interno del fascicolo di fabbricato —la relativa doglianza spostandosi, se del caso, sull’art. 2, c. 5 del DR 6/2005—, circa l’elenco dei dati di cui all’art. 2, c. 1 del regolamento comunale l’entrata in vigore del DR 6/2005 ulteriormente ne dimostra l’intempestività sotto il profilo del contenuto. Rettamente i ricorrenti censurano detto art. 2, c. 1, laddove impone la fornitura di dati urbanistico-tecnici non solo in gran parte acquisiti o promananti dal medesimo Comune, ma addirittura ulteriori rispetto alle previsioni dell’art. 2, c. 1 del DR 6/2005. Segnatamente per ciò che concerne la situazione geologica-geotecnica-agroforestale, la presenza di servitù e la giacitura del terreno, che l’art. 2 della l.r. 31/2002 espressamente non richiede, l&#8217;obbligo così imposto dal Comune s’appalesa, secondo i normali canoni di ragionevolezza che presiedono alla pur lata discrezionalità nella fissazione del contenuto del fascicolo, <i>ultra vires</i> rispetto agli scopi perseguiti dalla legge e privi d’una razionale giustificazione alla luce di esigenze peculiari o significative del territorio romano. <br />
Certo, la doglianza attorea sulla seconda fase dell’approfondimento conoscitivo sullo stato del fabbricato non ha alcun pregio, <i>in parte qua</i> l’ impugnato regolamento comunale essendo meramente ripetitivo di quanto all’uopo stabilito dall’art. 4, c. 2 della l.r. 31/2002.<br />
Non così si deve dire per le misure agevolative in materia tributaria recate dalla deliberazione consiliare n. 27/2004. L’art. 7, c. 4 della legge prevede che il Comune possa accordare riduzioni in relazione all&#8217; imposta comunale sugli immobili (ICI), intendendo per tali quelle ulteriori a quanto già previsto per legge e, soprattutto, con riguardo ai rilevanti oneri di redazione del fascicolo di cui al precedente c. 1. Viceversa, l’art. 7, c. 5 del regolamento comunale impugnato prevede che i soggetti, in regola con gli adempimenti sul fascicolo di fabbricato, possono fruire di «… specifiche detrazioni ICI ovvero in sede di eventuale addizionale comunale IRPEF, nel rispetto degli equilibri di bilancio…». <br />
Ebbene, mentre è ragionevole la previsione di non concedere contributi comunali a chi evada dall’obbligo del fascicolo, la previsione tributaria è frutto d’un evidente equivoco, nella misura in cui la legge l’àncora (o, perlomeno, la riferisce) agli oneri di redazione ed il Comune, invece e senza base normativa, lo sottopone alla condizione dell’avvenuto adempimento. E ciò è stato statuito dal Comune dimenticando che, nell’impugnata deliberazione, quest’ultimo è generale e necessitato, sicché l&#8217;agevolazione tributaria o sarà altrettanto generale per tutti i contribuenti, oppure non sarà mai. L’un caso ne dimostra, impossibile essendo un&#8217;interpretazione adeguatrice per la rigidezza del dato testuale, la patente illegittimità, perché il Comune dovrà prevedere una tal agevolazione in difetto d’una capacità contributiva veramente differenziata, atta a premiare vicende meritevoli d’un diverso regime tributario. L’altro caso si pone in aperta violazione dell’art. 7, c. 4 della l. 31/2002 che, pur nella latitudine della previsione agevolativa, non consente una tal facoltà negativa. <br />
Anzi il Collegio non può esimersi dal condividere la doglianza di cui al primo motivo aggiunto, strettamente connessa a quanto fin qui esposto, con cui i ricorrenti lamentano l’aggravio finanziario posto in capo ai proprietari in sede di redazione del fascicolo. È vero che l’art. 7, c. 1 della legge pone a loro carico gli oneri di tal redazione, ma in vista degli eventuali benefici tributari che il successivo c. 4 consente ai Comuni d’accordar loro. Viceversa, l’art. 5 del DR 6/2005 stabilisce a loro carico il pagamento e del tecnico abilitato e di tutti gli specialisti di cui questi intenda avvalersi nella compilazione del fascicolo, mentre il successivo art. 10, pur avendo il regolamento posto termini rigorosi per la redazione nei vari casi contemplati, non fissa alcuna dotazione finanziaria annuale in vista di agevolazioni al riguardo. In ogni caso, ne destina gli eventuali ammontari, la cui specificità è annunciata ma non predeterminata, soltanto agli enti e per gli interventi e controlli, non certo a favore dei proprietari se non nei peculiarissimi casi, che ciascun Comune può vagliare, di cui al c. 5. <br />
6. – Pure da accogliere è la censura attorea in ordine al contenuto del fascicolo come indicato dall’art. 2 del DR 6/2005. <br />
Non sfugge certo al Collegio che, di per sé, l’indicazione delle modificazioni subite da ciascun fabbricato nel corso del tempo non è un particolare aggravio, ma solo nei limiti degli interventi più recenti. Solo così, la prescrizione può esser considerata una forma utile di collaborazione con l’ente e non una <i>probatio diabolica</i> d’ogni tipo di modifica verificatasi anche in tempi assai lontani o in fabbricati d’antica costruzione. Per ogni altro significato, invece, detto art. 2 si pone in contrasto con l’analoga disposizione dell’art. 4, c. 1, I per. della legge, la cui semplice formulazione testuale («… le eventuali modificazioni e gli adeguamenti eventualmente intervenuti nel tempo…»), secondo un criterio di razionalità e proporzionalità, devesi appunto intendere nel senso del facile reperimento dei dati storici rilevanti. <br />
Non diversamente deve il Collegio concludere, con ciò condividendo la censura formulata dai ricorrenti, per le verifiche d’indole geologico-ambientali, di cui, per vero, il medesimo art. 4 espressamente non parla e della cui coerenza con le finalità del fascicolo v’è un serio dubbio, essenzialmente perché tali dati non sono nella disponibilità dei proprietari e si risolvono in accertamenti tecnici di straordinaria complessità, i cui risultati sono in varia guisa già in possesso di Regione e Comuni e delle Amministrazioni statali competenti, perlomeno già al momento della redazione degli strumenti urbanistici e dei pian territoriali e di salvaguardia paesistico-ambientale. <br />
7. – Del pari fondata è la censura contro l’art. 2, c. 6 del DR 6/2005, laddove questo consente agli enti d’integrare il contenuto minimo del fascicolo in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze di ciascuno di essi.<br />
La norma in questione, nella sua apparente semplicità, offre invece agli enti la facoltà illimitata d’individuare proprie peculiarità e, quindi, d&#8217; aggravare gli oneri in capo ai proprietari senza limiti e, quel ch’è peggio, senza un reale contraddittorio con i tecnici chiamati a collaborare con il redattore del fascicolo e tutto ciò in assenza di qualsivoglia base nella fonte primaria. <br />
Ora, la legge non è indifferente alle peculiarità del territorio regionale, tant’è che l’art. 3, c. 1, lett. f) conferisce ai Comuni la potestà d’individuare le aree a rischio, perché ne hanno diretta consapevolezza fin dalla predisposizione degli strumenti urbanistici e degli atti ricognitivi del rischio geologico (artt. 28 e 29 della l.r. 30 luglio 1998 n. 21) e nell’esercizio delle funzioni in difesa del suolo (per il rischio idrogeologico) a’sensi dell’art. 10, c. 1 della l.r. 11 dicembre 1998 n. 53. Ma, appunto per questo, la disposizione regolamentare impugnata, evidente frutto d’una non ben meditata confezione che dimentica l’esistenza di queste e altre norme regionali vigenti, erra nell’assegnare una così vasta potestà a Comuni ai quali già dette norme conferiscono ampi poteri d’accertamento e verifica per la salvaguardia ambientale, geologica, idrica, urbanistico-territoriale e forestale, anche nelle aree edificate. Non è chi non veda come, se non la totalità, la gran parte dei dati sull’inserimento territoriale del fabbricato, che gli atti impugnati pongono a carico dei proprietari, da lungo tempo siano conosciuti o facilmente conoscibili dalla Regione e dagli enti locali i quali, nelle materie testé elencate ed i cui riscontri entrano nella redazione del fascicolo, sono collegati in rete da una fittissima congerie di piani variamente gerarchizzati ed intersecantisi tra loro e di organismi di collaborazione per la definizione e la vigilanza dell’assetto del territorio, non solo nelle linee generali, ma anche nelle singole micro-aree rilevanti. <br />
Ciò induce il Collegio, che deve condividere l’assunto dei ricorrenti su tale aspetto, ad una riflessione di fondo sulle finalità della l.r. 31/2002 com’è stata intesa dalle impugnate fonti attuative. Non si tratta, come sarebbe virtuoso leggendo la l. 31/2002 nell’ambito delle norme sulla sicurezza del territorio e dell’edilizia, di pervenire, anche attraverso la collaborazione dei cittadini, a completare quei soli aspetti di peculiare o particolare conoscenza, relativa a singole unità abitative, che la fitta trama pianificatoria talvolta non può acquisire. V’è piuttosto agli occhi dei ricorrenti, visione, questa, che il Collegio reputa fondata perché forza lo spirito della legge n. 31, l’illegittimo tentativo degli enti intimati di scaricare gli oneri di tal conoscenza, che è per sua natura interdisciplinare, sui soggetti privati che non possiedono la mole dei dati dell&#8217;assetto del territorio e devono così acquistarli dal mercato e riversarli ad Amministrazioni già deputate, per missione loro affidata dalla legge, ad acquisire ed elaborare in via autonoma i dati stessi.<br />
Né vale obiettare che, in fondo, tutto ciò serve alla massimizzazione della sicurezza e ad evitare tragedie quali quelle connesse a crolli di interi edifici, in quanto, nei casi di specie, mancò non già il fascicolo di fabbricato, bensì un attento controllo pubblico che sarebbe stato necessario esercitare per tempo e che la P.A. aveva e ha titolo di svolgere indipendentemente dall’esistenza del fascicolo stesso. <br />
7. – Infine, i ricorrenti sollevano numerose questioni di legittimità costituzionale dell’intera legge n. 31, delle quali chiedono a questo Giudice la rimessione alla Corte costituzionale, all’uopo invocando, quale precedente intermini, la sentenza n. 315 del 28 ottobre 2003<br />
Giova al riguardo rammentare che, con la citata sentenza, il Giudice delle leggi ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l’art. 4 e l’art. 5, commi 2 e 3 della l. reg. Camp. 22 ottobre 2002 n. 27, il cui art. 1 aveva istituito, a fini di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, «… il registro storico-tecnico-urbanistico di ogni fabbricato pubblico e privato, ubicato sul territorio regionale, nel quale è dichiarato lo stato di conservazione e di manutenzione del fabbricato stesso e delle aree e manufatti di pertinenza…». Il successivo art. 2 stabiliva poi che, per la tenuta e l&#8217;aggiornamento periodico del registro, ciascun condominio o unico proprietario nominasse un tecnico, denominato tecnico incaricato, mentre l&#8217;art. 4 a sua volta individuava in maniera dettagliata i compiti di quest&#8217;ultimo e l&#8217;art. 5, commi 2 e 3 stabilì le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti da detto art. 4. Ebbene, questi due ultimi gruppi di norme sono state ritenute illegittime perché violano sia il generale canone di ragionevolezza, sia il principio di buon andamento della P.A. Invero, i compiti previsti per costui sono tali da richiedere, per la loro ampiezza ed eterogeneità, la nomina non già d’un solo tecnico incaricato, bensì d’una pluralità di professionisti abilitati, secondo i rispettivi ordinamenti professionali, ad effettuare le indagini e a fornire i dati richiesti. Sicché, pure in disparte l&#8217;entità degli oneri economici imposti indistintamente a tutti i proprietari dei fabbricati —e, quindi, anche a quelli di più modeste condizioni economiche—, la disciplina legislativa finisce per risultare, nel raccordo dell&#8217;art. 2 con l&#8217;art. 4 della legge e nelle previsioni sanzionatorie, intimamente contraddittoria e, quindi, irragionevole. <br />
Come si vede, si tratta d’un complesso di regole assai simili, quando non identiche con qualche minima variante semantica, a quelle recate dalla l.r. 31/2002, anche per la quale, ad avviso del Collegio, si possono formulare le osservazioni che il Giudice delle leggi ha svolto nella sentenza n. 315/2003. In particolare, la Corte ha statuito che «… se nessun dubbio può sussistere riguardo alla doverosità della tutela della pubblica e privata incolumità… ed al conseguente obbligo di collaborazione che per la realizzazione di tale finalità può essere imposto ai proprietari degli edifici… la previsione di siffatto obbligo e dei conseguenti oneri economici deve essere compatibile con il principio di ragionevolezza e proporzionalità e che le relative modalità di attuazione debbono essere adeguate allo scopo perseguito dal legislatore…». <br />
Tutti questi sono per il Collegio i parametri di legittimità costituzionale che devono orientare l’interpretazione della l.r. 31/2002 in sede di riemanazione degli atti impugnati e ritenuti illegittimi. E che d&#8217;interpretazione il Collegio intende ed è tenuto a parlare e dar contezza, ancor prima d’ogni eventuale valutazione sui presupposti per la rimessione della legge n. 31 alla Corte costituzionale, non par dubbio. Invero quest’ultima, in più occasioni (cfr., p.es., C. cost., ord.za 24 aprile 2002 n. 315; id., 30 settembre 2004 n. 305; id., 16 febbraio 2006 n. 64), ha avuto modo di affermare che, di fronte a più possibili interpretazioni, allorché su nessuna di esse s’è formato un diritto vivente, il giudice ha innanzi tutto l&#8217;obbligo di scegliere qual interpretazione intenda seguire, non potendo porre alla Corte l&#8217;alternativa senza prendere posizione e lasciando così che sia quest&#8217;ultima a scegliere. È <i>jus receptum</i> che una norma va dichiarata incostituzionale non perché può esser interpretata in modo da contrastare con precetti costituzionali, ma solo se non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione, donde l’inammissibilità d’una questione di legittimità proposta rispetto alla quale il giudice <i>a quo</i> si sia sottratto all&#8217;obbligo di motivare su tale punto (cfr., <i>in terminis</i>, C. cost., ord.za 3 marzo 2006 n. 86). In parole più semplici, la tendenza che emerge dalla più recente giurisprudenza costituzionale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi nella specie, è nel senso di sollecitare i giudici comuni a far uso dei propri poteri interpretativi per valutare preventivamente se esista la possibilità di superare i dubbi di costituzionalità mercé un&#8217;interpretazione c.d. &#8220;adeguatrice&#8221; della norma esaminata, che renda la stessa conforme ai principi costituzionali. <br />
Ciò s’appalesa ancor più significativo nel caso all’esame del Collegio, non spettando certo a questo Giudice, fuori dalla valutazione testé accennata, quel potere, che ridonderebbe in giudizio di costituzionalità diffuso, che invece la Corte ha a’sensi dell’art. 27 della l. 11 marzo 1953 n. 87. Solo la Corte, ancorché ne abbia fatto un uso alquanto parco, ha potestà d&#8217;estendere la dichiarazione d’illegittimità costituzionale pronunciata nei confronti d’una disposizione impugnata ad una precedente disposizione identica a quella annullata e, comunque, soltanto nei confronti di leggi della stessa regione. Si discetta in dottrina dell&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 27 della l. 87/1953 relativamente a disposizioni contenute in leggi di diversa Regione, ma dal contenuto identico a quello scrutinato dalla Corte, ossia d’una vicenda identica a quella per cui è causa, ma, in disparte ogni considerazione sull’assenza di contraddittorio processuale in una simile evenienza, il relativo scrutinio è solo della Corte. I giudici comuni non possono disapplicare una norma, ancorché <i>ictu oculi </i>identica a quella dichiarata incostituzionale in un’altra Regione, senza prima verificare i presupposti per la sua rimessione alla Corte, onde nella specie, soprattutto nella misura in cui non s’è formato un diritto vivente del tutto ostile alla previsione in sé del fascicolo di fabbricato, al Collegio non resta che valutare prioritariamente l’interpretazione adeguatrice della l.r. 31/2005, per verificare poi i requisiti di non manifesta infondatezza e di rilevanza della questione sollevata dai ricorrenti. <br />
Reputa sul punto il Collegio che i principi posti dalla sentenza n. 315/ 2003 siano tuttora i capisaldi per dirigere l’interpretazione della legge n. 31. S’avrà allora che, anzitutto, il fascicolo di fabbricato, già in sede di regolamento d’attuazione ex art. 3, dev’esser esaminato con prudente apprezzamento se ed in qual misura costituisca, secondo i canoni di proporzionalità, razionalità ed adeguatezza, lo strumento più adatto, in ogni occasione e per tutti i tipi di edifici, per massimizzare l’obiettivo della pubblica e privata incolumità, soprattutto in presenza delle complesse regole cui ciascun fabbricato è già da tempo sottoposto per la sicurezza degli impianti elettrici, idrici, di riscaldamento, del gas, ecc. In secondo luogo, il contenuto del fascicolo non può legittimamente essere il duplicato dei dati già acquisiti o esistenti presso la P.A. e che sono richiesti sol perché essa non è in grado di ordinarli e valutarli correttamente, sicché, al più, tale contenuto può integrare e non fornire solo quella quantità di notizie semplici e di facile acquisizione che consentano alla P.A. stessa di più rapidamente elaborare i dati già in suo possesso. Correlativamente, è illegittima l’imposizione di oneri complessi e di peso eccessivo, per tutti i tipi di edifici e senza una minima discriminazione tra loro, onde s’appalesa più razionale, più che un obbligo generalizzato, altre formule connesse fin da subito a provvidenze o ad agevolazioni, atte a sveltire la redazione dei fascicoli per quegli edifici a più alto rischio ed ad incentivare formule collaborative da parte dei tecnici dei Comuni o scelti dagli enti. Infine, la legge non ammette interventi ed opere generalizzate sugli edifici di qualunque genere, età e condizione, sicché gli accertamenti, al fine d’evitare oneri eccessivi e senza riguardo al loro peso sulle condizioni economiche dei proprietari, devono esser suggeriti solo in caso d’evidente, indifferibile ed inevitabile necessità, se del caso con graduazione dei rimedi da realizzare.<br />
8. &#8211; Questi essendo i criteri ermeneutici cui questo Giudice e, in sede di riemanazione, le Amministrazioni intimate devono attenersi nell&#8217;esecuzione della l.r. 31/2002, il ricorso in epigrafe va accolto nei termini fin qui visti, con assorbimento d’ogni altra domanda, comprese le altre questioni di legittimità costituzionale che, allo stato, s’appalesano manifestamente infondate. La novità e la complessità della questione suggeriscono l&#8217;integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>PQM
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<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, accoglie il ricorso n. 5627/2004 in epigrafe e per l’effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, <br />
Spese compensate.<br />
Ordina all&#8217;Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza. </p>
<p>Così deciso in Roma, nelle Camera di consiglio del 14 giugno  e dell’8 novembre 2006, con l’intervento dei sigg. Magistrati:<br />
Domenico LA MEDICA, PRESIDENTE,<br />
Silvestro Maria RUSSO, CONSIGLIERE, ESTENSORE, <br />
Anna BOTTIGLIERI, PRIMO REFERENDARIO.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-11-2006-n-12320/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.12320</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.2983</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-13-11-2006-n-2983/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-13-11-2006-n-2983/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.2983</a></p>
<p>L. Papiano Pres. A. Pasi Est. Olimpia Costruzioni s.r.l. (Avv.ti D. Gobbi, L. Grisostomi Travaglini e F.M. Salvo) contro il Comune di Imola (Avv. S. Gotti) e nei confronti di Mondo s.p.a. (Avv. M. Yeuillaz) nonché di Fidal (non costituita) non ha titolo a dolersi della mancata indizione di una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-13-11-2006-n-2983/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.2983</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-13-11-2006-n-2983/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.2983</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Papiano Pres. A. Pasi Est.<br /> Olimpia Costruzioni s.r.l. (Avv.ti D. Gobbi, L. Grisostomi Travaglini e F.M. Salvo) contro il Comune di Imola (Avv. S. Gotti) e nei confronti di Mondo s.p.a. (Avv. M. Yeuillaz) nonché di Fidal (non costituita)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non ha titolo a dolersi della mancata indizione di una gara l&#8217;operatore che già aveva preannunciato la propria indisponibilità a fornire un particolare tipo di prodotto</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Forniture &#8211; Individuazione delle caratteristiche del prodotto richiesto da parte della P.A. – Contatto in via informale con fornitori per verificare la disponibilità del prodotto – Dichiarazione di una ditta di non aver interesse per non essere in grado di concorrere per quella fornitura – Successiva impugnazione per mancato invito o per mancata indizione di una gara – Inammissibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Una volta che l’Amministrazione abbia individuato le caratteristiche del prodotto richiesto, non si vede come possa dolersi del mancato invito o della mancata indizione di una gara per l’acquisto, l’operatore preventivamente contattato in via informale, che aveva già manifestato di non avervi interesse per non essere in grado di concorrere per quella fornitura. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA <br />
BOLOGNA <br />
SEZIONE II 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Registro Sentenze:</b> 2983/06<br />
<b>Registro Generale:	</b>785/2006</p>
<p>
nelle persone dei Signori:<br />
<b>LUIGI PAPIANO Presidente   <br />
GIORGIO CALDERONI Cons. </b><br />
<b>ALBERTO PASI Cons. , relatore </p>
<p></b>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nell&#8217;Udienza Pubblica  del <b>26 Ottobre 2006 </p>
<p></b>Visto il ricorso 785/2006  proposto da:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>OLIMPIA COSTRUZIONI SRL </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>rappresentato e difeso da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>GOBBI AVV. DANIELA <br />
GRISOSTOMI TRAVAGLINI AVV. LORENZO <br />
SALVO AVV. FILIPPO MARIA </i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in BOLOGNA <br />
<i></p>
<p align=center>VIA G.RENI 7 <br />
presso<br />
GOBBI AVV. DANIELA  </p>
<p></i><b>contro</p>
<p></b><I>COMUNE DI IMOLA   <br />
</I>rappresentato e difeso da:<i><br />
GOTTI AVV. SILVA <br />
con domicilio eletto in BOLOGNA <br />
VIA SANTO STEFANO 43 <br />
presso la sua sede<br />
<b>e nei confronti di <br />
</b>SPA MONDO   <br />
</i>rappresentato e difeso da:<i><br />
YEUILLAZ AVV. MARCO <br />
con domicilio eletto in BOLOGNA <br />
STRADA MAGGIORE 53 <br />
presso SEGRETERIA TAR   <br />
<b>e nei confronti di <br />
</b>FIDAL<br />
</i><b>per l&#8217;annullamento</p>
<p>
</b><i></p>
<p align=justify>
</i><u><b>quanto al ricorso originario:<br />
</b></u>&#8211; della delibera di GM del Comune di Imola n.182 del 10 maggio 2006, pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Imola fino al 7 giugno 2006;<br />
&#8211; della determina dirigenziale n.620 del 26 maggio 2006, pubblicata all’albo pretorio del Comune fino al 30 giugno 2006;<br />
&#8211; di ogni atto o provvedimento conseguente, presupposto, connesso o collegato, ancorché non cognito, ivi espressamente compreso il contratto di appalto – ove stipulato;<br />
&#8211; con riserva di agire per il risarcimento del danno.<br />
<u><b>quanto ai motivi aggiunti depositati in data 29 settembre 2006:<br />
</u></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
<u></b></u>&#8211; del verbale di consegna dei lavori in data 19.06.2006, nonché ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;<br />
<b></p>
<p align=center>per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del Comune di Imola e della Mondo s.p.a. al risarcimento dei danni. <br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>COMUNE DI IMOLA <br />
SPA MONDO </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>Udito alla pubblica udienza del 26 ottobre 2006 il relatore Cons. ALBERTO PASI e uditi altresì gli avvocati presenti come risulta dal verbale d’udienza;<br />
Considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Il Comune di Imola ha affidato a trattativa privata alla ditta Mondo s.p.a la fornitura e posa in opera presso lo stadio comunale, in Via Romeo Galli, di una pista di atletica leggera prefabbricata modello “Sportflex Super Sx”.<br />	<br />
	La ricorrente Olimpia Costruzioni s.r.l., anch’essa operante nel settore, contesta sotto diversi profili:<br />	<br />
&#8211; anzitutto la circoscrizione della scelta a un prodotto “prefabbricato” anziché “colato” direttamente sul posto, modalità di fornitura e posa in opera da essa stessa commercializzata e, a suo dire, dotata di caratteristiche e qualità tecniche superiori o<br />
&#8211; in secondo luogo, ritiene non ricorrenti le condizioni, ex art.41 R.D. 827/1924, art.31 Direttiva CE 2004/18 del 31.3.2004 e art.57, comma 1, lett. b), D.Lgs. 163/2006, di ammissibilità della trattativa privata, atteso che le piste prefabbricate di atle<br />
	Con successivo atto notificato per motivi aggiunti, Olimpia Costruzioni impugna anche il contratto stipulato a seguito della impugnata determinazione di affidamento (26 maggio 2006, n.620) e il conseguenziale verbale di consegna lavori, sia per illegittimità derivata che per avere ulteriormente aggravato la posizione della ricorrente, nonostante l’ordinanza cautelare (n.572/2006) della Sezione avesse espresso dubbi sulla ricorrenza “dei presupposti della trattativa privata”.<br />	<br />
	La ricorrente chiede infine il risarcimento del danno, “sub specie” di mancato utile, mancato impiego di mezzi ed organizzazione, mancato accrescimento curriculare e di immagine.<br />	<br />
	Resistenti il Comune di Imola e la controinteressata Mondo s.p.a., la causa passa in decisione alla odierna pubblica udienza.<br />	<br />
	Preliminarmente, occorre rilevare come sia pacifica in causa la omologazione da parte dei competenti organismi federali, anche internazionali (IAAF), di piste di atletica leggera di entrambe le tipologie considerate, sia “prefabbricate” che “colate”.<br />	<br />
	Il Comune di Imola ha approfondito in una ampia ed esaustiva relazione tecnica (allegata al progetto approvato con delibera GM 10 maggio 2006, n.1825, pure impugnata) le differenze tecniche e le diversificate attitudini delle piste prefabbricate e di quelle colate, giungendo ad una ponderata conclusione di maggiore rispondenza delle prime alle esigenze dell’impianto comunale.<br />	<br />
	Del resto, la stessa ricorrente riconosce che esse presentano qualità e attitudini diverse, almeno quanto alle caratteristiche di resistenza alla trazione e allo scivolamento, allungamento, assorbimento di energia, deformabilità, etc… (cfr. prospetto esemplificativo a pag.5 del ricorso).<br />	<br />
	La ricorrente si dilunga in una serie di argomentazioni tecniche intese a confutare le conclusioni della Relazione generale al progetto esecutivo (Relazione Marchi – Romagnoli), ma sotto alcun profilo contesta la ragionevolezza e logicità delle considerazioni svoltevi, limitandosi, in definitiva, a censurare inammissibilmente il merito tecnico della scelta.<br />	<br />
	Orbene, posto che le due tipologie si differenziano completamente, come è pacifico, per materiali utilizzati, modalità costruttive, modalità di posa in opera, manutenzione e riparazione, rendimenti e “performances”, e che d’altronde entrambe sono impiegate in numerosi impianti esistenti e offerte da diversi operatori presenti sul mercato (come la stessa ricorrente riconosce, cfr. pag. 3 del ricorso: “esistono svariati produttori di piste di atletica prefabbricate, omologate ai sensi della normativa tecnica dello IAAF”; pag. 5 ultima memoria: “esistono sul mercato numerosi produttori di manti prefabbricati tutti omologati”; pag. 8: “ciò è vero sia con riferimento al manto da posare (attesa la pluralità di imprese produttrici), sia con riferimento al fatto che….la posa in opera può essere effettuata da qualsiasi impresa di costruzioni (ove qualificata)”; pag. 10: “qualsiasi impresa qualificata per realizzare i lavori in appalto avrebbe potuto dare esecuzione alle opere, in ipotesi acquistando dal fornitore lo specifico manto richiesto”), non si comprende perché e sotto quale profilo la ricorrente ritenga che la scelta del prefabbricato costituirebbe una prescrizione restrittiva della concorrenza, con l’effetto di favorire, in violazione dell’art.16, comma 3, del D.P.R. 21.12.99, n.554, “prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza”.<br />	<br />
	Del resto, posto che, come si è visto, deve escludersi che vi sia equivalenza rispetto al manto “colato”, la individuazione del prefabbricato costituisce legittima e insindacabile (se non per aspetti di illogicità e errori di fatto che qui non vengono in considerazione perché mai denunciati) espressione di discrezionalità tecnica.<br />	<br />
	La ricorrente pretende tuttavia di censurare sotto diversi profili anche la ulteriore scelta di non indire un confronto concorrenziale per l’individuazione del miglior contraente, acquistando invece direttamente a trattativa privata un prodotto ritenuto (erroneamente secondo Olimpia) coperto da privativa industriale sia quanto a fabbricazione che a commercializzazione (lo “Sportflex Super SX” prodotto dalla Mondo spa).<br />	<br />
	La scelta di un affidamento a trattativa privata, a prescindere da una qualsiasi gara anche informale, avrebbe precluso alla ricorrente ogni “chance” di fornitura e posa in opera dello stesso prodotto (che essa avrebbe, secondo la prospettazione, potuto acquistare dal produttore), o di altro prodotto pure “prefabbricato” (ad esempio il “King Arthur” o altro ancora).<br />	<br />
	Ma a ben vedere, la ricorrente si è autoesclusa da una tale possibilità di partecipazione dichiarando a chiare lettere, nella nota del 26.4.2006 in atti, nell’ambito della corrispondenza con il Comune nel corso di una indagine conoscitiva intrapresa da quest’ultimo sulla situazione del mercato, di essere assolutamente indisponibile e non in grado di fornire un qualsiasi manto prefabbricato, preavvertendo anzi l’Amministrazione della ritenuta illegittimità di una tale specifica richiesta, in quanto totalmente elusiva dei principi di concorrenza e massima partecipazione (timore tuttavia infondato per le ragioni suesposte).<br />	<br />
	Né risulta da alcun documento di causa che la ricorrente abbia successivamente corretto tale impostazione, manifestando in qualsiasi modo una sua disponibilità alla fornitura (o anche alla sola posa in opera) del manto “prefabbricato”.<br />	<br />
	Tale disponibilità e tale interesse a partecipare a un confronto concorrenziale è stata manifestata soltanto successivamente all’affidamento, e segnatamente in atti processuali.<br />	<br />
	Perciò, una volta che l’Amministrazione abbia (del tutto legittimamente, come si è visto) individuato le caratteristiche del prodotto richiesto, non si vede come possa dolersi del mancato invito o della mancata indizione di una gara per l’acquisto, l’operatore preventivamente contattato in via informale, che aveva già manifestato di non avervi interesse per non essere in grado di concorrere per quella fornitura.<br />	<br />
	In tale situazione residua soltanto l’interesse a censurare la scelta effettuata a monte (di acquistare un “manto prefabbricato”), che tuttavia non è sindacabile, come si è visto, sotto i profili rilevati dalla ricorrente. Così circoscritto l’ambito oggettivo dell’affidamento, è ovvio che non ha titolo a dolersi della mancata indizione di una gara, l’operatore che già aveva preannunciato la propria indisponibilità.<br />	<br />
	Ciò stante, sono irrilevanti le considerazioni svolte dalla parte sulla prevalente natura dell’appalto (opera o fornitura), sulla esistenza o meno della privativa industriale sul manto “Sportflex Super Sx” commercializzato dalla Mondo spa, e sulla effettiva concorrenzialità (o meno) del prefabbricato “King Arthur”.<br />	<br />
	Né l’ordinanza n.572/2006 della Sezione, pur manifestando dubbi sulla ricorrenza dei presupposti per la trattativa privata (dubbi che, “melius re perpensa” sono risultati, come si è visto, irrilevanti ai fini del decidere, essendo pregiudiziale il riscontrato profilo di inammissibilità “in parte qua” del ricorso), aveva concesso nelle more alcuna misura cautelare, per cui è infondata la pretesa impugnatoria degli atti successivi all’affidamento (contratto e verbale di consegna lavori) e ad esso strettamente consequenziali.<br />	<br />
	Il rigetto di tutte le azioni impugnatorie preclude l’esame della connessa domanda risarcitoria.<br />	<br />
	Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo secondo il criterio della soccombenza.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il T.A.R. Emilia Romagna, Sezione II, Bologna, pronunziando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile.<br />
Condanna la ricorrente a rimborsare al Comune di Imola ed alla s.p.a Mondo le spese e gli onorari del giudizio, che liquida in complessivi euro 5000 (cinquemila) in ragione del 50% cadauno.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna il</p>
<p>Dott. Luigi Papiano________________________________________(Presidente)<br />
Dott. Alberto Pasi_________________________________________(Cons. rel., est.)</p>
<p>Depositata in Segreteria il 16/11/06</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-13-11-2006-n-2983/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.2983</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.4130</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-11-2006-n-4130/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-11-2006-n-4130/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-11-2006-n-4130/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.4130</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti Giusta Francesco (avv. Savatteri, Lobera) c. Ministero dell’Interno risarcimento danni: pregiudiziale amministrativa 1. – Giustizia amministrativa – Risarcimento danni – Necessità impugnazione atto lesivo. 2. – Giustizia amministrativa – Risarcimento danni &#8211; Intrinseca comunione dell’interesse legittimo e della pretesa risarcitoria. 1. – La</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-11-2006-n-4130/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.4130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-11-2006-n-4130/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.4130</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.<i> Gomez de Ayala – <i>Est.</i> Lotti<br /> Giusta Francesco (avv. Savatteri, Lobera) c. Ministero dell’Interno</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">risarcimento danni: pregiudiziale amministrativa</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia amministrativa – Risarcimento danni – Necessità impugnazione atto lesivo.</p>
<p>2. – Giustizia amministrativa – Risarcimento danni   &#8211; Intrinseca comunione dell’interesse legittimo e della pretesa risarcitoria.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La mancata tempestiva impugnazione degli atti amministrativi da cui il ricorrente prospetti un danno, rende inammissibile la domanda risarcitoria.</p>
<p>2. – La sintesi dell’interesse pubblico e di quello privato nell’interesse legittimo comporta la necessità che le due forme di tutela vadano di pari passo con la fisiologica subordinazione della tutela risarcitoria a quella impugnatoria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211;	I sezione –</p>
<p>																																																																																												</p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><P ALIGN=CENTER><b>SENTENZA</b>
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
sul ricorso n. 2847-00, proposto da <br />
<b>GIUSTA Francesco</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Savatteri ed Elivia Lobera  ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, via Pietro Micca n. 3,</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del Ministro pro tempore,  rappresentato e difeso dall&#8217; Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale domicilia, in corso Stati Uniti, n. 45, </p>
<p>per l&#8217;accertamento<br />
del diritto del ricorrente ad essere adibito all&#8217;ufficio, alle funzioni ed agli incarichi previsti dalle vigenti disposizioni (art. 39 e tab. A, allegata al D.P.R. 335/82), nonché del diritto all&#8217;integrità psico-fisica, rispetto della personalità e della dignità professionale ed umana; della sussistenza di illeciti penali e civili (art. 2043 e 2059 c.c.),</p>
<p>e per la condanna<br />
dell&#8217;Amministrazione resistente ad adempiere in forma specifica ai fini del conferimento di ufficio incarichi e funzioni di livello dirigenziale, corrispondenti all&#8217;esperienza e anzianità di qualifica e del ruolo posseduti dal ricorrente.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive  difese;<br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Relatore il dott. Paolo Lotti;<br />	<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 9 novembre 2006, per la parte ricorrente l’avv. Cerutti per delega dell’avv. Savatteri e, per l’Amministrazione resistente, l’avv. Carotenuto.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Con ricorso notificato in data 18.8.2000 e depositato in data 16.10.2000, il ricorrente  narra che, mentre egli si trovava a casa della figlia Eugenia, in Alessandria, a riposo per le gravi lesioni riportate a Bergamo il giorno 19 maggio 1996, in occasione dei violentissimi scontri verificatisi prima, durante e dopo la partita di calcio Atalanta-Fiorentina, valevole per la Finale di Coppa Italia, su disposizione del competente Giudice di Cuneo, ove aveva svolto fino al 17 marzo 1996 incarico di Vice Questore Vicario, veniva privato della libertà personale per il reato di cui agli artt. 61, n. 9 e 378 cod. pen. e contestualmente raggiunto da avviso di garanzia per i reati di cui agli artt. 319 e 323 cod. pen., per i fatti asseritamente commessi in quel capoluogo il 9 marzo 1996. Il procedimento penale si protraeva sino al 16 aprile 1998, allorquando con due sentenze di uguale statuizione, emesse al termine dell&#8217;udienza preliminare, il ricorrente veniva definitivamente prosciolto da ogni addebito con formula ampia &#8220;perché il fatto non sussiste&#8221;.<br />	<br />
	In conseguenza dell&#8217;arresto il dr. Francesco Giusta veniva prima sospeso cautelativamente dal servizio, dal 30 maggio al 30 luglio 1996; quindi, a seguito di annullamento dell&#8217;ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari e di quella interdittiva della sospensione, ex art. 289 c.p.c., applicata dal Giudice delle Indagini Preliminari, in sostituzione della disposta revoca degli arresti domiciliari, da parte del Tribunale della Libertà, in data 15 giugno 1996, riammesso in servizio a Bergamo, ove svolgeva servizio nell&#8217;ambito della Questura con l&#8217;incarico di Vice Questore Vicario a decorrere dalla data della notifica del provvedimento ministeriale, ossia dal 31 luglio 1996.<br />	<br />
	Narra ancora il ricorrente, in ricorso, che, contestualmente alla riammissione in servizio, egli veniva d&#8217;autorità trasferito, per esigenze di servizio, dalla Questura di Bergamo all&#8217;Ufficio Ispettivo Periferico di Torino, senza alcuna determinazione e/o indicazione di funzioni, incarichi ed ufficio adeguati alla qualifica posseduta (I Dirigente della Polizia di Stato), all&#8217;anzianità di qualifica (dal 1 gennaio 1986) ed alle esperienze di servizio di oltre trentacinque anni, rimanendo in tale posizione per lungo tempo, percependo solo lo stipendio e gli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.<br />	<br />
	In particolare, il ricorrente narra che dal 1° agosto 1996 all&#8217;11 ottobre 1998 agli atti del fascicolo  personale tenuto dalla Direzione Centrale del Personale, il ricorrente Giusta risultava indicato solamente e semplicemente come &#8220;Addetto&#8221;, figura inesistente per i funzionari dirigenti della Polizia di Stato.<br />	<br />
	Dal 26 aprile 1999 al 9 febbraio 2000, il ricorrente veniva confermato responsabile dell&#8217;Unità Organizzativa &#8220;Studi, Analisi e Documentazione&#8221; per effetto delle ordinanze di servizio n. 2 e 3 del 25 e 26 aprile 1999, a firma del Direttore pro tempore dell&#8217;Ufficio Ispettivo di Torino.<br />	<br />
	Dal 10 febbraio 2000, per effetto dell&#8217;ordinanza di servizio n. 8 del 9 febbraio 2000, sempre a firma  del Direttore pro tempore dell&#8217;Ufficio Periferico di Torino, al ricorrente veniva attribuita, questa volta, la sovrintendenza all&#8217;Ufficio Studi, Analisi e Documentazioni.<br />	<br />
	Secondo il ricorrente, tale posizione di servizio, nonostante l&#8217;intervenuta favorevole decisione giudiziaria e l&#8217;ammissione dello stesso alla tutela legale a carico dell&#8217;Amministrazione, ed in assenza di qualsiasi procedimento disciplinare, perdurante dal 1° agosto  1996, è del tutto  illegittima.<br />	<br />
	Tale posizione di servizio avrebbe, inoltre, cagionato al ricorrente una malattia di carattere cronico, caratterizzata da manifestazioni negative dermatologiche &#8220;depressione maggiore di entità decisamente severa di tipo reattivo&#8221;, nervosismo, insonnia, ansia, tristezza, crisi di angoscia, di pianto, inappetenza, con una &#8220;irreversibile riduzione della capacità sociale e relazionale&#8221;, mai sofferta prima del 1° agosto 1996, tanto da costringere il medesimo a ricorrere ad una terapia.<br />	<br />
	L&#8217;indicata posizione, in ogni caso, ha dequalificato il ricorrente rispetto al livello di professionalità ed esperienza acquisita, essendo adibito a compiti puramente esecutivi e/o comunque marginali, irrilevanti e saltuari, tali da comportare l&#8217;irrimediabile perdita di credibilità e di immagine nell&#8217;utenza e nel personale della Polizia di Stato, di fronte al quale la lesione di prestigio ed autorevolezza è immane ed irrecuperabile.<br />	<br />
	La collocazione all&#8217;interno di un ufficio non dirigenziale, nonché l&#8217;attribuzione di funzioni meramente esecutive e di supporto, incidendo sulla capacità di espansione e, quindi, verso quel lato del completamento della personalità del ricorrente che tiene allo svolgimento di rapporti con altre persone, ancorché non fini a se stessi, si riflettono , secondo lo stesso, un pregiudizio di carattere patrimoniale.<br />	<br />
	In ragione di quanto sopra esposto, il ricorrente ha proposto il ricorso in oggetto per i seguenti motivi:<br />	<br />
&#8211; L&#8217;art. 5, comma I, lett. b), l. 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo Ordinamento dell&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza) prevede tra le articolazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza l&#8217;Ufficio  Centrale Ispettivo. Detto articolo, ai commi 7 e 8,<br />
	Consegue, secondo il ricorrente, l&#8217;illegittimità delle ordinanze (del 10 settembre 1996, del 25 aprile 1999 e del 9 febbraio 2000) in materia i organizzazione interna dell&#8217;Ufficio Ispettivo Periferico e di Assegnazione di compiti, incarichi ed uffici ai funzionari dirigenti, assegnazione che deve avvenire nel rispetto del quadro normativo di riferimento vigente (artt. 39 tab. A, all. D.P.R. n. 335 del 1982 e 12, D.P.R. n. 748 del 1972); <br />	<br />
	Inoltre, secondo il ricorrente, le disposizioni di cui all&#8217;art. 39, D.P.R. n. 335 del 1982, nonché della tab. A ad esso allegata, e agli artt. 4-12, D.P.R. n. 748 del 1972, fatti salvi dal citato art. 39, individua chiaramente quali sono le funzioni che possono essere attribuite al personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dei Dirigenti e gli uffici ai quali gli stessi dirigenti possono essere preposti. Tra le funzioni che possono essere attribuite dagli &#8220;organi di vertice&#8221; ai dirigenti le disposizioni vigenti indicano anche quelle ispettive e quelle di &#8220;consulenza, studio e ricerca&#8221;, aventi peraltro carattere marginale rispetto alla funzione dirigenziale. Nel caso in esame al ricorrente non solo non sono mai state conferite con provvedimento formale del Ministro funzioni ispettive, analogamente a quanto praticato in passato e recentemente verso altri pari e/o superiori di qualifica, ma non sono state conferite neppure altre funzionai rientranti nell&#8217;ambito delle disposizioni normative di riferimento, venendone unicamente assegnato all&#8217;Ufficio Ispettivo Periferico quale &#8220;addetto&#8221; quindi come responsabile dell&#8217;Ufficio &#8220;Studi, Analisi e Documentazione&#8221;, che non è di livello dirigenziale.<br />	<br />
	Ne consegue, secondo il ricorrente, che l&#8217;Amministrazione di appartenenza, pur disponendo del potere discrezionale di assegnare il ricorrente ad altro Ufficio, aveva l&#8217;obbligo di rispettare il profilo professionale e la qualifica posseduti dallo stesso ricorrente e non collocarlo in una posizione di forzosa inattività, dequalificandolo, e/o illecita emarginazione di cui parla la pag. 13 dell&#8217;appunto diretto al sig. Capo della Polizia 25 luglio1998;<br />	<br />
	Inoltre, secondo il ricorrente, l&#8217;art. 19, comma 1, l. n. 29 del 1993, prevede esplicitamente che, ai fini del conferimento degli incarichi e del passaggio ad altri incarichi, si deve tenere conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché delle abitudini e delle capacità professionali dimostrate dal singolo Dirigente. Il primo comma dell&#8217;art. 19 pone dunque due requisiti per il conferimento degli incarichi e per la rotazione delle funzioni; uno oggettivo relativo alla natura ed alle caratteristiche dei programmi da realizzare ed uno soggettivo, relativo alle attitudini e alle capacità professionali dimostrate dal dirigente nei precedenti incarichi ricoperti e dei risultati gestionali conseguenti. Nel caso in esame, secondo il ricorrente, entrambi i requisiti difettano, posto che l&#8217;Ufficio Ispettivo Periferico ingenerale ed in particolare l&#8217;Ufficio &#8220;Studi, Analisi e Documentazione&#8221; non ha programmi da realizzare, ma agisce espressamente per incarico nominativo da parte degli organi di vertice politico nell&#8217;ambito esclusivo del disposto di cui all&#8217;art. 5, comma I,lett. b), l. n. 121 del 1981, e posto che il ricorrente è dotato di specifica specializzazione nei disimpegni  dei servizi di Polizia Stradale e di altre diverse esperienze di servizio (che nulla hanno a che fare con le funzioni inesistenti attualmente esercitate) a seguito delle quali ha conseguito rilevanti risultati gestionali in materia di Polizia Giudiziaria, di ordine e sicurezza pubblica, mai messi in discussione, ne eguagliati da altri Dirigenti;<br />	<br />
	Infine, sempre secondo il ricorrente, le funzioni ispettive del comparto della Polizia di Stato possono essere svolte unicamente dai funzionari Dirigenti Generali e/o Superiori, sulla scorta di un provvedimento formale del Ministro, che qualifica in tal modo il funzionario investito della specifica funzione quale Ispettore Generale; le funzioni che possono essere svolte dai Primi Dirigenti, secondo la prescrizione dell&#8217;art. 39 c. 5, D.P.R. n. 335 del 1982, in assenza comunque dell&#8217;indicato provvedimento di nomina ministeriale, sono quelle affidate agli stessi Primi Dirigenti con l&#8217;incarico espresso di Funzionario Ispettore nell&#8217;ambito delle Questure di livello &#8220;E&#8221; e limitatamente alle articolazioni di esse, secondo quanto previsto dal D.M. 16 marzo 1989 e succ. modificazioni e integrazioni; né l&#8217;attribuzione al ricorrente, a decorrere dal maggio 1999, di saltuarie visite &#8220;ricognitive e conoscitive&#8221; dal significato piuttosto vago e generico, vale a modificare, secondo il ricorrente, il totale esautoramento dalle funzioni dirigenziali,  posto che né l&#8217;ufficio, né  l&#8217;incarico, né le funzioni sono state conferite con provvedimento ministeriale (Decreto del Ministro art. 19 D.lgs. n. 29 del 1993) come per gli altri funzionari di rango dirigenziale e che le funzioni ricognitive e conoscitive non sembrano rientrare nell&#8217;ambito delle prescrizioni normative vigenti (artt. 39 – 45 D.P.R. n. 335 del 1982, 2 D. INT. del 16 gennaio 1996);<br />	<br />
	Ricorda il ricorrente che egli è stato riammesso in servizio a decorrere dalla data di notificazione del provvedimento ministeriale n. 333- C/2425 del 28 giugno 1996, notifica che è avvenuta il 31 luglio 1996, cui ha fatto seguito il contestuale ed immediato trasferimento dalla Questura di Bergamo all&#8217;Ufficio Ispettivo Periferico di Torino per asserite ragioni di servizio; la riammissione in servizio del ricorrente è tuttavia avvenuta con due mesi di ritardo creando in capo allo stesso un danno ingiusto anche di carattere patrimoniale (perdita di straordinario, indennità accessorie).<br />	<br />
	Quanto al riconoscimento del danno, secondo il ricorrente è indubbio che esso va ricondotto secondo la ripartizione operata dalla ormai costante giurisprudenza nell&#8217;ambito del danno biologico, del danno morale e del danno patrimoniale. Ai fini del risarcimento del danno biologico occorrerebbe richiamarsi alla costruzione operata dalla sentenza n. 356 del 1991 della Corte Cost., avuto riguardo al bene salute nella sua interezza e porre il danno in relazione all&#8217;integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, in situazioni e rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita, non soltanto quindi con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale ed affettiva, sociale, sportiva e ad ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana.<br />	<br />
	Diversi sono dunque i contenuti del danno biologico e vanno dal danno meramente morfologico alla riduzione dell&#8217;efficienza psicofisica, al danno alla vita di relazione, alla riduzione della capacità lavorativa generica, alla perdita di chances lavorative, alla maggior fatica nell&#8217;espletamento del proprio lavoro.<br />	<br />
	Quanto al danno patrimoniale, con espresso riferimento al lucro cessante ed al danno emergente, esso deriverebbe dalla perdita di numerose attività accessorie (O.P., più elevato limite del monte ore, straordinari, insegnamento, partecipazione in qualità di membro e/o di presidente in commissioni) dalla compromissione irreversibile della progressione in carriera soprattutto in ragione di quanto esposto al punto 4 del diritto ed al costo delle cure.<br />	<br />
	Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Seguiva uno scambio di memorie.<br />
	All’udienza pubblica del 9 novembre 2006, il ricorso veniva posto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Osserva il Collegio, quanto alla domanda di accertamento del diritto del ricorrente ad essere adibito all&#8217;ufficio, alle funzioni ed agli incarichi previsti dalle vigenti disposizioni (art. 39 e tab. A, allegata al D.P.R. 335/82), che lo stesso ricorrente è stato collocato in posizione di disponibilità, a sua domanda, ai sensi del d. lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, a decorrere dal 1° ottobre 2004, come emerge dal decreto del 28 settembre 2004, depositato dalla difesa erariale.<br />	<br />
	Emerge, pertanto, una situazione di sopravvenuta carenza di interesse con riguardo a tale profilo, poiché, anche accogliendo il ricorso, non si potrebbe dar corso, in questo giudizio, al soddisfacimento dell’interesse azionato dal ricorrente, interesse ormai superato dalla sopravvenuta situazione di collocazione in disponibilità.<br />	<br />
	Quanto alla domanda risarcitoria, ritiene il Collegio, contrariamente a quanto statuito dalle note ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13659 e 13660 del 13 giugno 2006, e conformemente alla giurisprudenza amministrativa consolidata, da ultimo ribadita con la sentenza del TAR Puglia, Lecce, 4 luglio 2006, n. 3710, che in assenza di tempestiva impugnazione degli atti da cui il ricorrente prospetti essere derivato un danno, come nella specie, non possa darsi corso alla domanda risarcitoria per il principio generale, immanente nell’ordinamento, della cd. “pregiudizialità di annullamento”.<br />	<br />
Infatti, alla declaratoria di inammissibilità della domanda impugnatoria, per mancata tempestiva impugnazione degli atti indicati in ricorso che avrebbero determinato un “demansionamento” del ricorrente,  dovrebbe conseguire <i>naturaliter</i> la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria, secondo la regola della cd. pregiudizialità amministrativa (espressa, come è noto, in forma di arresto definitivo, dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 26 marzo 2003, n. 4).<br />
	Peraltro, come accennato, una siffatta piana conclusione non sarebbe più possibile, alla luce delle recentissime decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanze 13 giugno 2006, n. 13659 e n. 13660), in cui il Giudice regolatore della giurisdizione ha affermato principi difformi.<br />	<br />
Come è noto, infatti, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza 26 marzo 2003 n. 4 (che richiama la sentenza della IV Sezione 15 febbraio 2002 n. 3338), ha ritenuto che una volta concentrata presso il giudice amministrativo la tutela impugnatoria dell’atto illegittimo e quella risarcitoria conseguente, non è possibile l’accertamento incidentale da parte del giudice amministrativo della illegittimità dell’atto non impugnato nei termini decadenziali al solo fine di un giudizio risarcitorio, e che l’azione di risarcimento del danno può essere proposta sia unitamente all’azione di annullamento che in via autonoma, ma che è ammissibile solo a condizione che sia impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo e che sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, in quanto al giudice amministrativo non è dato di poter disapplicare atti amministrativi non regolamentari.<br />
	La sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 (secondo la quale confligge con principi costituzionali l’attribuzione al giudice amministrativo della cognizione di tutte le controversie in materia di pubblici servizi, e quindi anche di quelle relative a vicende nelle quali non v’era stata la spendita di un potere autoritativo, nonché della cognizione delle controversie afferenti comportamenti in materia urbanistica ed edilizia) ha comportato la necessità di riflettere sull’assetto della giurisdizione generato dalla legge n. 205 del 2000.<br />	<br />
	La Corte di Cassazione (con l’ordinanza 31 marzo 2005 n. 6745) ha ritenuto che il risarcimento del danno causato da una attività amministrativa dovesse essere necessariamente chiesto al giudice amministrativo, risultando preclusa la facoltà di chiedere autonomamente il risarcimento del danno dinanzi al giudice ordinario.<br />	<br />
	Questo, sia per l’esigenza di concentrare innanzi ad un medesimo giudice la tutela piena ed effettiva delle situazioni giuridiche (esigenza avvertita e nei lavori preparatori e nell’art. 7 della legge n. 205-00 e nell’interpretazione data dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204-04), sia per l’esigenza di evitare che la concentrazione giudiziaria perseguita dal legislatore sia rimessa alla volontà delle parti.<br />	<br />
	Le Sezioni Unite Civili sono ritornate sulla questione (sempre in sede di regolamento preventivo di giurisdizione) con l’ordinanza 23 gennaio 2006, n. 1207 ed hanno ritenuto che :a) la connessione legale fra tutela demolitoria e tutela risarcitoria è subordinata all’iniziativa del ricorrente, il quale è libero di esercitare in un unico contesto entrambe le azioni,ovvero di riservarsi l’esercizio separato dell’azione risarcitoria dopo aver ottenuto l’annullamento dell’atto o del provvedimento illegittimo, proponendo la sua domanda al giudice ordinario, cui compete in via generale la cognizione sulle posizioni di diritto soggettivo; b) resta, esclusa dalla giurisdizione del giudice ordinario l’azione risarcitoria avente ad oggetto il pregiudizio derivante da un atto amministrativo definitivo per difetto di tempestiva impugnazione,essendogli precluso il sindacato in via principale sull’atto o sul provvedimento amministrativo; c) quando non viene in contestazione il legittimo esercizio dell’attività amministrativa, perché l’atto è stato annullato in sede di autotutela o dal giudice amministrativo o abbia esaurito i suoi effetti, l’azione risarcitoria rientra nella giurisdizione generale del giudice ordinario, non operando nella specie la connessione legale fra tutela demolitoria e tutela risarcitoria.<br />	<br />
	Da ultimo (ordinanze 13.6.2006, n. 13659 e n. 13660, citate) le Sezioni Unite Civili hanno affrontato l’argomento, con una ampia trattazione.<br />	<br />
	Adita in sede di regolamento preventivo di giurisdizione (nell’ambito di due controversie concernenti, rispettivamente, un’azione risarcitoria per danno da occupazione acquisitiva e un’azione risarcitoria per danno da ritardo), la Cassazione ha colto l’occasione per procedere ad una risistemazione degli ambiti delle giurisdizioni civile ed amministrativa in materia risarcitoria; in ciò chiaramente stimolata anche dalle considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella recentissima sentenza 11 maggio 2006, n. 191, con la quale la Consulta ha completato il discorso avviato con la sentenza 6.7.2004, n. 204, dichiarando costituzionalmente illegittimo l’art. 53 del T.U. n. 327-01, nella parte in cui la norma, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.<br />	<br />
	Muovendo dalle argomentazioni su cui si fondano le decisioni della Corte Costituzionale e dopo aver compiuto un ampio <i>excursus</i> sull’evoluzione storica della giurisdizione amministrativa e dei suoi rapporti con la giurisdizione ordinaria, le ordinanze delle SS.UU. n. 13659 e n. 13660 del 2006, pervengono all’affermazione dei seguenti principi:<br />	<br />
	&#8211; la tutela giurisdizionale contro l’agire illegittimo della pubblica amministrazione spetta al giudice ordinario, “…quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo, o, se la sopporti,<br />
	&#8211; la giurisdizione amministrativa non sussiste quando l’Amministrazione agisca in posizione di parità con i soggetti privati, ovvero quando l’operare del soggetto pubblico sia ascrivibile a mera attività materiale, e comunque ogni qualvolta l’esercizio de<br />
	&#8211; per venire a casi pratici, sussiste la giurisdizione dell’A.G.O. in caso di un’azione risarcitoria proposta a tutela dei diritti incomprimibili, come la salute o l’integrità personale, oppure quando la lesione del patrimonio del privato sia l’effetto in<br />
	&#8211; sussiste invece la giurisdizione amministrativa quando la situazione soggettiva di base ha consistenza di interesse legittimo, e ciò anche nei casi in cui non viene in evidenza l’annullamento di un provvedimento autoritativo (danno da ritardo, inerzia d<br />
	&#8211; la tutela risarcitoria degli interessi legittimi va chiesta al giudice amministrativo, unitamente alla tutela impugnatoria o separatamente da questa; in tal caso nel termine prescrizionale. Nell’ipotesi in cui il giudice amministrativo dichiari inammiss<br />
	La Corte di Cassazione ha quindi superato :a) sia l’orientamento espresso nella ordinanza 31 marzo 2005 n. 6745, secondo il quale la tutela impugnatoria e quella risarcitoria, in caso di lamentate lesioni di interessi legittimi, venivano ad essere concentrate innanzi al giudice amministrativo per ragioni di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale; il superamento avviene sul piano della elaborazione concettuale, molto più ampia e sofisticata; b) sia l’orientamento espresso nella ordinanza 23 gennaio 2006 n. 1207, che riconduceva all’iniziativa della parte il collegamento fra azione risarcitoria e azione impugnatoria,subordinando tuttavia l’esercizio dell’azione risarcitoria innanzi al giudice ordinario all’annullamento dell’atto amministrativo da parte del giudice amministrativo ogni qual volta la lesione fosse causata dall’esercizio di un potere autoritativo; al giudice ordinario spettava invece di conoscere le azioni risarcitorie ogni qual volta non fosse in discussione il legittimo esercizio dell’azione amministrativa.<br />	<br />
	Tale superamento avviene rifiutando l’approccio alla vicenda fornito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 500 del 1999, secondo il quale il giudice ordinario può ben conoscere delle pretese risarcitorie assumendo l’atto amministrativo come fatto, elemento costitutivo dell’illecito lamentato;approccio seguito anche dopo l’intervento dell’art. 7 della legge n. 205 del 2000, sul presupposto che l’ambito cognitivo attribuito al giudice amministrativo non concreterebbe una concentrazione necessaria,con attrazione inscindibile della tutela risarcitoria da parte della tutela impugnatoria e con sottrazione al giudice ordinario di un ambito tradizionalmente attribuitogli quale giudice per elezione dei diritti (art. 103 della Costituzione).<br />	<br />
	L’elemento di novità sul quale si fonda l’articolata elaborazione delle ordinanze in questione è costituito dalla assunzione come situazioni giuridiche distinte ed autonome dell’interesse legittimo e del diritto al risarcimento del danno;della prima conosce il giudice amministrativo (in base all’art. 103 della Costituzione), della seconda conosce sempre il giudice amministrativo in base all’art. 35, primo e quarto comma del d. lgs. n. 80 del 1998 (come riscritto dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000), nell’ambito rispettivamente della giurisdizione esclusiva e della giurisdizione di legittimità.<br />	<br />
	Della pretesa risarcitoria il giudice amministrativo deve conoscere quale diritto, quindi in base alle regole sostanziali e processuali che disciplinano i diritti.<br />	<br />
	Vale la pena di sottolineare che l’atto amministrativo, nell’ambito della pretesa risarcitoria, è conosciuto dal giudice amministrativo non in quanto tale (e cioè regola dell’interesse pubblico e al tempo stesso dell’interesse privato,quindi dell’interesse legittimo), ma come elemento costitutivo dell’illecito, se determina un danno.<br />	<br />
	Questa ricostruzione è ritenuta “coerente con il processo di evoluzione che caratterizza l’interesse legittimo,che va perdendo la sua tradizionale funzione meramente famulativa o ancillare rispetto all’interesse pubblico, per assumere un più marcato connotato sostanziale…” (ord. n. 13659 del 2006).<br />	<br />
	Si deve a questo punto osservare che la norma oggetto di interpretazione attribuisce, <i>sic et simpliciter</i>, al giudice amministrativo le questioni relative al risarcimento del danno nell’ambito della giurisdizione esclusiva e della giurisdizione di legittimità.<br />	<br />
	Tale attribuzione ha superato il vaglio della legittimità costituzionale, in riferimento alla qualificabilità delle questioni risarcitorie come una “materia” e quindi alla coerenza con l’art. 103 Cost. dell’attribuzione di tale ambito cognitivo al giudice amministrativo; la sentenza n. 204 del 2004, infatti, ha ritenuto che “il potere riconosciuto al giudice amministrativo di disporre ,anche attraverso la reintegrazione in forma specifica,il risarcimento del danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una nuova “materia” attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione”.<br />	<br />
	Se la qualificazione del risarcimento come mezzo di tutela ulteriore dell’interesse legittimo sembra interpretabile come riconduzione del primo nell’ambito della figura giuridica dell’interesse legittimo, la successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 2006, nell’escludere che la domanda proposta dal cittadino per ottenere esclusivamente il risarcimento del danno competa per ciò solo al giudice ordinario (e questa esclusione spiega il superamento del concetto espresso nella ordinanza n. 1207 del 2006, secondo il quale la connessione legale fra tutela risarcitoria e tutela impugnatoria è subordinata all’iniziativa del ricorrente,che sarebbe libero di esercitare l’azione risarcitoria innanzi al giudice ordinario dopo aver ottenuto l’annullamento dell’atto amministrativo dal giudice degli interessi legittimi), afferma che “… non intende questa Corte prendere posizione sul tema della natura della situazione soggettiva sottesa alla pretesa risarcitoria,ovvero sulla natura (di norma secondaria, <i>id est</i> sanzionatoria di condotte <i>aliunde</i> vietate, oppure primaria) dell’art. 2043 cod. civ…..”.<br />	<br />
	Ciò premesso si deve ricordare che il risarcimento del danno (lo si riconduca all’art. 2043c.c. o all’art. 1218 c.c., a seconda che si costruisca come aquiliana o contrattuale la responsabilità della pubblica amministrazione) ha come suo elemento costitutivo l’ingiustizia dello stesso; è danno ingiusto quello arrecato non iure e <i>contra ius</i>, cioè quello arrecato da un fatto che non trova giustificazione nell’ordinamento giuridico ed è lesivo di una situazione giuridica protetta. E’ quindi danno risarcibile la lesione, non giustificata dall’ordinamento,arrecata ad una situazione giuridica protetta.<br />	<br />
	La risarcibilità, al pari della reintegrazione in forma specifica, costituisce uno dei mezzi di protezione della situazione giuridica, cioè uno degli elementi che concorrono a costituire il complesso fenomeno definito come situazione giuridica, o, spostando l’esame sul versante della patologia del traffico giuridico, il contenuto di una norma secondaria, che sanziona un comportamento vietato e perciò assicura il ripristino di una determinata situazione.<br />	<br />
	Si consideri quindi la risarcibilità come elemento integrativo eventuale della situazione giuridica o come sanzione portata da una norma di protezione e quindi secondaria, comunque è da escludere che la pretesa risarcitoria sia autonoma rispetto alla situazione protetta, possa avere vita propria.<br />	<br />
	Ciò ovviamente è valido quale che sia il contenuto della situazione protetta, sia essa un diritto soggettivo o un interesse legittimo.<br />	<br />
	Invero la qualificazione della pretesa risarcitoria come elemento servente o integrativo di una situazione giuridica protetta è presente nella giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che della Corte Costituzionale. Il riferimento, ad esempio, è alle pronunce della Corte di Cassazione 31 maggio 2003 nn. 8827 e 8828 e alla sentenza della Corte Costituzionale 11 luglio 2003 n. 233; queste pronunce hanno posto fine alla “dicotomia zoppa” imposta dalla presenza dall’art. 2059 c.c. (dicotomia costituita dalla risarcibilità dei danni patrimoniali e dalla risarcibilità dei danni non patrimoniali solo nei casi determinati dalla legge) ricomprendendo nella previsione di quest’ultima norma “ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima;sia il danno biologico, all’integrità fisica e psichica della persona,conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.);sia infine il danno (spesso definito in dottrina e in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona” (Corte Cost. citata).<br />	<br />
	L’art. 2059 c.c. letteralmente prevede che “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.<br />	<br />
	L’ambito della risarcibilità è stato integrato dalla Corte Costituzionale con una pronuncia interpretativa (sentenza n. 184 del 1986) con riferimento al danno biologico ed all’art. 2043 c.c.; le pronunce prima citate hanno poi ricondotto tutte le ipotesi di danno non patrimoniale, in via interpretativa ,nell’ambito dell’art. 2059 c.c. in quanto si è ritenuto che la stessa non subordini la risarcibilità del danno non patrimoniale all’esistenza di una espressa previsione di legge in tal senso, ma riconnetta la risarcibilità del danno non patrimoniale all’esistenza di un diritto costituzionalmente garantito. La risarcibilità del danno non patrimoniale è stata quindi configurata come un elemento integratore delle varie ipotesi di valori inerenti alla persona (di rango costituzionale) o come un necessario ed imprescindibile mezzo di tutela di questi valori.<br />	<br />
	L’autonomia dell’istituto della risarcibilità del danno ingiusto rispetto al diritto leso sarebbe possibile (nella vicenda relativa al danno non patrimoniale) solo se si ritenesse che l’interpretazione giurisprudenziale ha individuato nell’art. 2059 c.c. la fonte di una serie di previsioni, relative alla risarcibilità delle varie ipotesi di danni non patrimoniali; così non è, dato che le norme primarie relative alla tutela di valori sono state individuate nella previsione di tali valori a livello costituzionale, mentre alla norma codicistica è stato attribuito un valore meramente esecutivo (se non si vuol dire esplicativo del contenuto) della norma costituzionale.<br />	<br />
	La natura secondaria, o meramente esecutiva, della previsione relativa al risarcimento del danno ingiusto è chiaramente affermata nella citata sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 1986, che sul necessario inerire della tutela risarcitoria ai valori di rango costituzionale (in quanto la negazione del risarcimento renderebbe vana la stessa previsione di quei valori) fonda la qualificazione come primaria della norma che contempla un valore e come secondaria (o esecutiva) della norma che contempla il risarcimento.<br />	<br />
	Invero, la sentenza in questione si spinge oltre e “ravvisa nel sistema della legislazione civile un principio generale costituito dalla previsione d&#8217;una sanzione risarcitoria come conseguenza della lesione d&#8217;una situazione giuridica subiettiva e, pertanto, applica l’art. 2043 c.c., espressione anch&#8217;esso di tal principio, al danno biologico per <i>analogia iuris</i>, in tal modo configurando il risarcimento come elemento che integra un istituto,nella specie un diritto,disciplinandone la fase patologica dello svolgimento;ciò in base ad un principio generale dell’ordinamento”.<br />	<br />
	Quanto detto in ordine al rapporto fra diritto soggettivo e pretesa risarcitoria è evidentemente riferibile al rapporto fra interesse legittimo e pretesa risarcitoria. Se non si vuole considerare questa come un elemento integrativo della situazione giuridicamente protetta, non si può negare la natura sanzionatoria della previsione risarcitoria; questo esclude l’autonomia della figura con ovvie conseguenze in ordine al trattamento processuale della stessa.<br />	<br />
	A ben vedere è proprio la vicenda dell’art. 2059 c.c. che consente di individuare l’oggetto della tutela risarcitoria per i diritti e per gli interessi legittimi.<br />	<br />
	Nel periodo storico in cui la risarcibilità dei danni era limitata ai danni patrimoniali, sia nelle ipotesi di responsabilità contrattuale (art. 1223 c.c.), che nelle ipotesi di responsabilità extracontrattuale (art. 2059 c.c., salvo il caso che il fatto causativo del danno costituisse reato), era possibile individuare nell’integrità del patrimonio l’oggetto della tutela risarcitoria;una volta,invece che, in base al processo elaborativo concluso con le pronunce indicate, la risarcibilità è stata riferita anche ai danni non patrimoniali,è risultato evidente che la tutela risarcitoria non è finalizzata a tutelare il patrimonio, che si tratta di una modalità di tutela apprestata ad un diritto,integrativa della tutela di questo o della stessa configurazione di tale diritto, modalità che trova nella quantificazione economica la sua concretizzazione. Così è per l’interesse legittimo; la tutela risarcitoria non afferisce al patrimonio del titolare dell’interesse, ma all’interesse; è una modalità di tutela di questo e trova nella quantificazione economica la sua unica espressione.<br />	<br />
	Le pronunce nn. 13659 e 13660 del 2006 non contraddicono un orientamento seguito in passato. Esse non giungono ad affermare l’esercitabilità dell’azione risarcitoria a prescindere dall’esercizio dell’azione impugnatoria perché questa riguarda interessi legittimi e quella riguarda diritti soggettivi, a tutela dei quali il giudice ordinario esercita il potere di disapplicare l’atto amministrativo; costantemente infatti il giudice ordinario ha affermato che può conoscere dell’atto amministrativo illegittimo solo in via incidentale, nei casi in cui esso venga in rilievo non come causa della lesione del diritto soggettivo dedotto in giudizio, ma come mero antecedente, sicché la questione della sua legittimità venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico. E’ precluso al giudice ordinario conoscere del pregiudizio derivante dall’atto amministrativo definitivo per difetto di tempestiva impugnazione, esorbitando dalla sua giurisdizione il sindacato in via principale sull’atto (Cass. 22 febbraio 2002 n. 2588; SS.UU. 10 settembre 2004 n. 18263).<br />	<br />
	Giungono, tuttavia, ad affermare l’autonomia dell’una azione rispetto all’altra, e quindi l’esercitabilità dell’azione risarcitoria a prescindere da quella impugnatoria ,sulla base della diversità delle situazioni protette e della necessità di dare effettiva tutela alla pretesa risarcitoria.<br />	<br />
	A tal fine il giudice amministrativo deve conoscere dell’atto amministrativo come componente dell’illecito, come fatto; si raggiunge così nel giudizio amministrativo il risultato della esclusione nel rapporto fra il singolo e l’amministrazione della portata imperativa dell’atto, della regola imperativa che lo stesso ha dato ad un certo rapporto, cioè il risultato della disapplicazione dell’atto.<br />	<br />
	Tale risultato viene raggiunto perché si afferma e l’autonomia delle due situazioni giuridiche, cioè la diversità e l’irriducibilità dell’uno all’altro dei due beni protetti e la completa autonomia dell’azione risarcitoria rispetto a quella impugnatoria;l’autonomia delle azioni è evidentemente una conseguenza rispetto alla autonomia delle situazioni sostanziali,ma ha anche una giustificazione propria, cioè la necessità della effettività della tutela, della repressione e perciò dell’accertamento dell’illecito. 	A prescindere dalla qualificazione formale del risarcimento come oggetto di una norma primaria o secondaria, dalla configurazione astratta dello stesso come mezzo che integra la tutela dell’interesse legittimo o presidia l’integrità patrimoniale e non patrimoniale del danneggiato (configurazione peraltro di difficile elaborazione, atteso che il risarcimento è una misura di reintegra dell’interesse legittimo; sotto altro profilo la sottrazione alla sfera aquiliana della responsabilità dell’amministrazione pone il problema di definire l’ampiezza dell’ambito disciplinato dall’art. 1223 c.c.), gli elementi costitutivi di un istituto, la sua configurazione, devono essere tratti dalla disciplina positiva e dalle finalità cui questa è preordinata.<br />	<br />
	Al fine di delineare un quadro nel quale i problemi sollevati possano trovare elementi di raffronto, è immediato e calzante il riferimento alla disciplina societaria; calzante perché questa disciplina conosce la concorrenza di interessi individuali e interessi che trascendono il riferimento meramente individuale (pur non attingendo l’ampiezza dell’interesse pubblico).<br />	<br />
	L’art. 2377 c.c. prevede che le delibere assembleari possono essere impugnate da chi rappresenti una certa percentuale del capitale sociale e che i soci che non rappresentano la parte del capitale stabilito, e che perciò non sono legittimati a proporre l’impugnativa, “hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto”.<br />	<br />
	L’art. 2500 bis c.c. stabilisce che, eseguita la pubblicità, l’invalidità dell’atto di trasformazione non può essere pronunciata; resta però salvo il diritto al risarcimento del danno subito dai partecipanti all’ente trasformato e dai terzi danneggiati dalla trasformazione.<br />	<br />
	Da queste norme risulta che l’interesse al risarcimento del danno subito non è mai compromesso, quale che sia l’interesse collettivo in gioco.<br />	<br />
	Se l’interesse collettivo ha consistenza tale da riguardare la stabilità del mercato (come è quando è stata completata la pubblicità della trasformazione) o l’interesse individuale ha tenue consistenza rispetto all’entità dell’interesse collettivo (insieme di soci che rappresentano una percentuale del capitale sociale inferiore a quanto stabilito dalla legge) è esclusa l’azione impugnatoria, volta alla caducazione <i>erga omnes</i> dell’atto invalido.<br />	<br />
	Se, invece, la composizione degli interessi collettivi e individuali in gioco porta al bilanciamento degli stessi (l’interesse individuale pertiene ad un insieme di soci che rappresenta una certa percentuale del capitale sociale), l’azione impugnatoria coesiste con l’azione risarcitoria e l’esperimento di quella costituisce il presupposto per l’esercizio di questa.<br />	<br />
	Se la pretesa risarcitoria è collegata all’interesse alla validità dell’atto che disciplina l’interesse di base,la regola è costituita dalla subordinazione dell’azione volta alla tutela della pretesa risarcitoria rispetto all’azione volta alla tutela dell’interesse di base;si può dire che questa è un’esigenza fisiologica,come tale assoggettata a regole giuridiche.<br />	<br />
	La limitazione alla tutela risarcitoria costituisce una eccezione,una regola particolare data in funzione di esigenze particolari, e come tale va intesa.<br />	<br />
	Nell’ambito della tutela accordata dall’ordinamento avverso gli atti amministrativi non sussistono eccezioni alla esperibilità dell’azione impugnatoria,come quella individuata nel campo della disciplina societaria.<br />	<br />
	Se il principio della fisiologica subordinazione dell’azione risarcitoria rispetto all’azione impugnatoria è valido nel campo societario, in funzione del bilanciamento degli interessi collettivi e individuali, non c’è alcuna ragione per negarne l’applicazione quanto alla tutela accordata nel campo dell’attività amministrativa, nel quale il bilanciamento degli interessi pubblici e privati assume la configurazione della sintesi .<br />	<br />
	Anzi tale subordinazione appare ancor più giustificata, connotato imprescindibile di un sistema che tutela l’interesse pubblico attraverso la soddisfazione di quello privato e, commettendo all’individuo l’iniziativa volta a provocare l’intervento del giudice amministrativo, non può permettersi di rinunciare alla subordinazione in parola a pena di incrinare il sistema di tutela dell’interesse pubblico.<br />	<br />
Pur quindi nell’ottica della equiordinazione dell’interesse pubblico e di quello privato e della configurazione della tutela risarcitoria come una forma di tutela della componente privata dell’interesse legittimo, la sintesi dell’interesse pubblico e di quello privato nell’interesse legittimo comporta la necessità che le due forme di tutela vadano di pari passo, <i>simul stabunt simul cadent</i>,con la fisiologica subordinazione della tutela risarcitoria a quella impugnatoria.<br />
	A ciò porta l’analisi della disciplina positiva degli istituti in esame e di situazioni analoghe in altri campi del diritto .<br />	<br />
	Quella delineata è una forma di tutela coerente con il sistema ad atto amministrativo: se l’interesse legittimo è un istituto che accomuna la tutela dell’interesse pubblico e di quello privato,e tale è rimasto anche dopo la previsione della risarcibilità del danno subito dal privato (dato che il risarcimento integra la tutela apprestata sotto il profilo impugnatorio), contrasta con la configurazione unitaria dell’istituto costruire un sistema di tutela articolato in due vie separatamente percorribili :una che assicura la soddisfazione dei due interessi coinvolti (quella impugnatoria) ed un’altra che assicura solo la tutela dell’interesse privato,indipendentemente dall’interesse pubblico.<br />	<br />
	L’attività della pubblica amministrazione è, nel nostro paese, finalizzata alla tutela precipua dell’interesse pubblico, nella consapevolezza che tale fine non può essere perseguito nella noncuranza dell’interesse dell’individuo; ciò ha dato vita alla figura dell’interesse legittimo (nella quale l’interesse del privato è legato indissolubilmente a quello pubblico), alla presunzione di legittimità dell’atto amministrativo, al potere di autotutela, alla contestabilità dell’atto amministrativo entro brevi termini decadenziali.<br />	<br />
	Il sistema della giustizia amministrativa degli interessi legittimi coniuga l’interesse privato e quello pubblico per il raggiungimento di un duplice scopo, cioè soddisfare l’interesse pubblico e quello privato, e tale duplice scopo persegue commettendo l’iniziativa del procedimento al privato.<br />	<br />
	Tale affidamento della tutela dell’interesse pubblico al privato non avrebbe seguito, con evidente pregiudizio per l’interesse pubblico, se il privato potesse agire innanzi al giudice deducendo anche la sola pretesa risarcitoria e così perseguendo la compiuta reintegrazione del suo interesse.<br />	<br />
	Gli effetti di questo assetto sarebbero tanto più deleteri in quanto il nostro ordinamento, normativo e vivente, si è evoluto tralasciando i controlli istituzionali sugli atti e privilegiando (ad esempio ampliando il novero delle situazioni soggettive tutelabili) i controlli giurisdizionali rimessi all’iniziativa dei privati.<br />	<br />
	Rendere autonoma l’azione risarcitoria rispetto al profilo impugnatorio significherebbe ridimensionare l’obiettivo del perseguimento dell’interesse pubblico attraverso l’attività del giudice amministrativo, e questo in un momento storico in cui, pur essendo avvertita fortemente l’esigenza di porre su un piano di parità la pubblica amministrazione e il privato (l’erogatore e il fruitore di servizi), in omaggio alla esigenza di una maggiore efficienza,cioè di una maggiore e migliore produzione di servizi, la figura dell’interesse legittimo (sintesi dell’interesse pubblico e di quello privato) è presente nel nostro ordinamento, anzi assume un ruolo di maggior spicco nelle elaborazioni della Corte Costituzionale relative all’assetto che agli interessi ha dato e può dare il legislatore,alla configurazione delle posizioni giuridiche ed al conseguente riparto della giurisdizione.<br />	<br />
	Si pensi poi alla asimmetria che, configurando l’azione risarcitoria come autonoma rispetto all’azione impugnatoria, si verrebbe a determinare fra le due vie di reintegrazione dell’interesse legittimo leso: la reintegrazione dell’interesse legittimo in forma specifica e il risarcimento del danno.<br />	<br />
	La prima sarebbe inscindibilmente connessa all’utile esperimento dell’azione impugnatoria,l’altra sarebbe esperibile autonomamente e troverebbe accoglimento a seguito di un giudizio che riguarderebbe la fonte del danno non come atto (perché in tal caso se ne dovrebbe occupare il giudice amministrativo in sede impugnatoria), ma come fatto.<br />	<br />
A prescindere dalla evidente ricomprensione in un unico istituto delle due forme di tutela reintegratoria (quella in forma specifica e quella risarcitoria) ad opera dell’art. 35,primo e quarto comma,del d. lgs. n. 80 del 1998 (così come riscritto dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000),il mutare della qualificazione in esame aveva ragion d’essere nel sistema delineato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 500 del 1999, che affermava la risarcibilità delle lesioni arrecate agli interessi legittimi in un panorama normativo in cui la conoscenza delle stesse non poteva che competere al giudice ordinario (trattandosi di diritti patrimoniali consequenziali); questo non poteva giungere ad accertare il danno se non conoscendo l’atto come fatto causativo del danno. 	Nel sistema delineato dal citato art. 7 della legge n. 205 del 2000 non vi è spazio per questa soluzione, che collide col sistema e diventa una ingiustificata forma di trasformismo; tanto più ingiustificata in quanto l’attribuzione della tutela risarcitoria agli interessi legittimi e l’assegnazione delle relative controversie alla cognizione del giudice amministrativo militano nel senso della effettività di una tutela complessa degli interessi legittimi, coerente con la funzione sociale svolta attualmente da questo istituto, e non già nel senso di rendere possibile una delle due forme di tutela in assenza dell’altra, a scapito della complessiva funzione di tutela dell’interesse legittimo come sintesi dell’interesse pubblico e di quello privato.<br />	<br />
In conclusione, si deve affermare che la cosiddetta “pregiudiziale amministrativa” sia l’unica via per un armonico inserimento dell’art. 7 più volte citato nell’attuale assetto dell’ordinamento. Resta fermo che gli ordinamenti si evolvono verso l’autonomia dei giudizi che investono pretese fra loro diverse ed autonome (l’eliminazione della pregiudiziale penale nei giudizi civili e amministrativi insegna); è proprio la intrinseca comunione dell’interesse legittimo e della pretesa risarcitoria, coerente con l’assetto dell’ordinamento, che esclude l’autonomia dei rispettivi giudizi.<br />
A quanto sopra consegue l’inammissibilità dell’azione risarcitoria, per omessa tempestiva impugnazione degli atti di assegnazione agli uffici, sopra indicati da cui il privato ricorrente deduce la produzione di un danno nei suoi confronti.<br />
Le spese di lite devono essere compensate, sussistendo giusti motivi.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; I sezione -, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara in parte improcedibile, in parte inammissibile ai sensi di cui in motivazione.<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso, in Torino, nella camera di consiglio del 9 novembre 2006, con l&#8217;intervento dei sigg. Magistrati:<br />
Alfredo Gomez de Ayala, Presidente;<br />
Bernardo Baglietto, Consigliere;<br />
Paolo Lotti, Primo Referendario, estensore.<br />
IL PRESIDENTE                                                                  L&#8217; ESTENSORE<br />
f.to. A. Gomez de Ayala					f.to P. Lotti<br />	<br />
il Direttore di segreteria<br />
f.to M. Luisa Cerrato Soave<br />
Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 13 novembre 2006<br />
il Direttore di segreteria<br />
f.to M. Luisa Cerrato Soave<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-11-2006-n-4130/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2006 n.4130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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