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	<title>13/11/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2004 n.1746</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-11-2004-n-1746/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-11-2004-n-1746/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2004 n.1746</a></p>
<p>Pres. Ranalli, Est. Ranalli Ric. Sig. Cacciatori contro il Comune di Ascoli Piceno interesse al ricorso in materia elettorale Elezioni Comunali – Ricorso in materia elettorale – Elezione a Consigliere – Impugnazione verbale di proclamazione – Interesse al ricorso – Non sussiste Il ricorso in materia elettorale, la cui utilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-11-2004-n-1746/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2004 n.1746</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-11-2004-n-1746/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2004 n.1746</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ranalli, Est. Ranalli<br /> Ric. Sig. Cacciatori contro il Comune di Ascoli Piceno</span></p>
<hr />
<p>interesse al ricorso in materia elettorale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni Comunali – Ricorso in materia elettorale – Elezione a Consigliere – Impugnazione verbale di proclamazione – Interesse al ricorso – Non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il ricorso in materia elettorale, la cui utilità finale è quella di essere eletto Consigliere, non può essere proposto dal candidato già eletto consigliere comunale solamente per vedersi riconosciuti maggiori voti di quelli dichiarati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL  TRIBUNALE  AMMINISTRATIVO  REGIONALE  DELLE  MARCHE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.775 del 2004 proposto da</p>
<p><b>CACCIATORI Igino</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Sabrina Massicci ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via Goito n.2, presso lo studio dell’avv. Sergio Novelli;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE di ASCOLI PICENO</b>, in persona del Sindaco pro-tempo-re, non costituito in giudizio;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>BRUGNI Massimiliano</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; del verbale di proclamazione degli eletti redatto dall’Ufficio elettorale centrale il 22.6.2004 a seguito della consultazione elettorale svolta il 12 ed il 13.6.2004 per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale di Ascoli Piceno, nella<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 5 novembre 2004, il Cons. Luigi Ranalli, nessuno comparso per le parti in giudizio;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>A seguito della consultazione elettorale svolta il 12 e 13 giugno 2004 per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale di Ascoli Piceno, Cacciatori Igino, candidato nella lista n.11 “Alleanza Nazionale” (di seguito indicata AN) è stato eletto consigliere, in quanto collocato all’ottava posizione nell’ambito della lista di appartenenza con 139 voti di preferenza.<br />
Con il ricorso in epigrafe indicato, prima depositato in Segreteria il 22.7.2004 e notificato, unitamente al decreto di 23.7.2004 di fissazione dell’udienza e di nomina del relatore, il 28 successivo al Comune ed a Massimiliano Brugni, consigliere candidato nell’ambito della stessa lista, e ridepositato il 3.8.2004, Cacciatori Igino ha impugnato il verbale di proclamazione redatto il 22.6.2004 dall’Ufficio centrale elettorale, deducendo la violazione del principio del favor voti e degli artt.71 e 73 del D.Lgs. n.267/2000 e la violazione della legge n.53/ 1990 e del D.P.R. n.570/1960 a causa dell’annullamento di ulteriori n.29 preferenze espresse a suo favore che, se attribuite, avrebbero comportato una sua migliore posizione in graduatoria.<br />
Deduce nel ricorso che i voti di preferenza illegittimamente annullati sono: n.3 nella sezione n.1, n.6 nella sezione n.2, n.2 nella sezione n.15, n.3 nella sezione n.16, n.4 nella sezione n.18, n.2 nella sezione n.34, n.3 nella sezione n36, n.3 nella sezione n.41, n.3 nella sezione n.43 e per i seguenti motivi:<br />
1) l’elettore ha tracciato un segno di croce sul nome di un candidato Sindaco e sul simbolo di AN ed espresso la preferenza in favore del ricorrente: il Presidente di seggio ha illegittimamente ritenuto valido il solo voto espresso in favore del candidato Sindaco;<br />
2) l’elettore, dopo aver espresso la preferenza per il ricorrente accanto al contrassegno di AN, non ha segnato il simbolo di AN ed il Presidente ha considerato nulla la preferenza;<br />
3) l’elettore ha scritto in modo leggermente erroneo il suo cognome;<br />
4) l’elettore ha scritto il cognome del ricorrente a fianco di un altro contrassegno di lista che, tuttavia, non risultava barrato;<br />
5) l’elettore ha barrato il simbolo di AN ed espresso la preferenza per il ricorrente, segnando anche il simbolo di un altra lista.<br />
Nessuna parte intimata è costituita in giudizio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il Collegio considera, preliminarmente, che l’utilità finale che ogni candidato intende conseguire a seguito di una consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale è quella di essere, appunto, eletto in qualità di consigliere nell’ambito della lista di appartenenza e tanto, di conseguenza, giustifica il suo interesse ad impugnare l’atto di proclamazione in caso di mancata elezione.<br />
Del resto, ai sensi dell’art.84, I comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, l’accoglimento del ricorso non comporta solo la correzione del risultato elettorale, ma anche la sostituzione del candidato illegittimamente proclamato eletto con quello che ha diritto ad esserlo.<br />
E’ evidente, però, che se la nomina a consigliere comunale è stata ottenuta, nessuna sostituzione deve essere effettuata e l’eventuale accoglimento del ricorso nessuna utilità arrecherebbe, di fatto, al candidato eletto, né rileva, se, a seguito di eventuale impugnazione proposta da altri candidati non eletti, l’avvenuta elezione possa essere successivamente annullata, dal momento che si tratta di un evento lesivo eventuale e futuro, peraltro tutelabile in quella sede mediante ricorso incidentale.<br />
Orbene, poiché il ricorrente afferma di essere stato già eletto consigliere comunale di Ascoli Piceno con l’impugnata proclamazione degli eletti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.<br />
Nulla per le spese di giudizio, non essendo costituite le parti intimate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Nulla per le spese di giudizio.<br />
Manda alla Segreteria del Tribunale di comunicare la presente sentenza al Prefetto ed al Sindaco di Ascoli Piceno per gli ulteriori adempimenti di legge.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-11-2004-n-1746/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2004 n.1746</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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