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	<title>13/10/2022 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/10/2022 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sull&#8217;ostensibilità in sede di accesso agli atti di una gara di appalto della Relazione del RUP.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullostensibilita-in-sede-di-accesso-agli-atti-di-una-gara-di-appalto-della-relazione-del-rup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 12:13:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullostensibilita-in-sede-di-accesso-agli-atti-di-una-gara-di-appalto-della-relazione-del-rup/">Sull&#8217;ostensibilità in sede di accesso agli atti di una gara di appalto della Relazione del RUP.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Accesso agli atti &#8211; Accesso alla Relazione del RUP &#8211; Art. 53, comma 4, lettera c), d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Ammissibilità. In ordine alla invocata riservatezza della Relazione del RUP, occorre osservare che: a) l’art. 202, comma 2, del DPR n. 207 del 2010 prevedeva in effetti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullostensibilita-in-sede-di-accesso-agli-atti-di-una-gara-di-appalto-della-relazione-del-rup/">Sull&#8217;ostensibilità in sede di accesso agli atti di una gara di appalto della Relazione del RUP.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullostensibilita-in-sede-di-accesso-agli-atti-di-una-gara-di-appalto-della-relazione-del-rup/">Sull&#8217;ostensibilità in sede di accesso agli atti di una gara di appalto della Relazione del RUP.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Accesso agli atti &#8211; Accesso alla Relazione del RUP &#8211; Art. 53, comma 4, lettera c), d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Ammissibilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In ordine alla invocata riservatezza della Relazione del RUP, occorre osservare che: a) l’art. 202, comma 2, del DPR n. 207 del 2010 prevedeva in effetti una certa esclusione dall’accesso di simili relazioni; b) il suddetto art. 202 è stato tuttavia abrogato dal decreto legislativo n. 50 del 2016 il cui art. 53, comma 4, lettera c) prevede ora, tra gli atti oggetto di esclusione dall’accesso, le “relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell&#8217;esecuzione e dell&#8217;organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto”: tra questi non figurano, altresì, le relazioni riservate del RUP; c) dunque, in applicazione del principio secondo cui le ipotesi di esclusione del diritto di accesso hanno natura eccezionale e come tali sono di stretta interpretazione e non suscettibili di essere applicate analogicamente, va da sé che la citata previsione codicistica [art. 53, comma 4, lettera c)] non potrebbe giammai essere estensivamente applicata anche alle relazioni del RUP (figura questa ivi non espressamente contemplata).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Lotti &#8211; Est. Santini</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 10644 del 2021, proposto da<br />
Eredi Galasso Vincenzo S.a.s. di Galasso Donato S. &amp; C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Abriola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Salvatore De Bonis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Laviensi in Roma, via Pompeo Magno n. 10/B;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Mancusimmobiliare S.r.l., non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00611/2021, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Abriola;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2022 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati Romano e De Bonis;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. La ditta appellante si aggiudicava la gara per la messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici del Comune di Abriola.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il TAR Basilicata, dietro ricorso della seconda classificata (Mancusimmobiliare), accoglieva tuttavia il gravame e dichiarava l’inefficacia del contratto <i>medio tempore</i>stipulato con la odierna ditta appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Poiché i lavori erano stati utilmente avviati, il Comune di Abriola riconosceva e corrispondeva la somma di oltre 143 mila euro, in favore della stessa ditta appellante, per le opere sino a quel momento realizzate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Successivamente, in forza di una relazione riservata del RUP del 2016 la stessa amministrazione comunale avviava il procedimento di parziale recupero della ridetta somma, per un importo pari ad oltre 7 mila euro.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. A questo punto la EREDI GALASSO chiedeva in data 2 febbraio 2021 l’accesso agli atti che, a parte alcuni rapporti di consulenza (da parte di taluni enti universitari), veniva in gran parte rigettata nel corso della seduta del 4 marzo 2021 (cfr. verbale in pari data). Ciò in quanto “afferente alla fase esecutiva del rapporto contrattuale in essere tra il Comune di Abriola e la ditta subentrata nella realizzazione dei lavori pubblici”, ossia la ridetta Mancusimmobiliare (cfr. pag. 3 memoria difensiva del Comune di Abriola).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il rigetto veniva impugnato dinanzi al TAR Basilicata che, con la gravata sentenza, dichiarava inammissibile il gravame in quanto l’istanza di accesso non avrebbe formato oggetto di un formale diniego. Ciò dal momento che, in coda al verbale, così si afferma: “Comunque il Comune si riserva la valutazione della richiesta”. In ogni caso non sarebbe ancora spirato il termine di 30 giorni per il maturarsi del silenzio rigetto atteso che il ricorso, rispetto al suddetto verbale del 4 marzo 2021, era stato comunque notificato il 2 aprile 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. La sentenza di primo grado veniva appellata per <i>error in iudicando</i> nella parte in cui non avrebbe tenuto conto: da un lato, della effettiva portata di rigetto del verbale in data 4 marzo 2021 (secondo motivo di appello); dall’altro lato, della ingiustificata mancata ostensione della richiesta documentazione (primo motivo di appello).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Si costituiva in giudizio l’appellata amministrazione comunale per chiedere il rigetto del gravame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Alla camera di consiglio del 6 ottobre 2022 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. L’appello formulato dalla EREDI GALASSO, i cui motivi sono stati enunciati in modo piuttosto specifico e circostanziato (di qui il rigetto della generica censura sollevata in tal senso dalla difesa dell’appellata amministrazione comunale), si rivela condivisibile sulla base delle seguenti considerazioni:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1. Il diniego ostensivo dell’amministrazione comunale è sì contenuto in un verbale che dà conto delle operazioni di accesso agli atti ma possiede comunque un inequivoco senso di rigetto (“L’ing. Savino … nega l’accesso ai suddetti documenti”). La formula utilizzata alla fine del verbale (“Comunque il Comune si riserva la valutazione della richiesta”) ha piuttosto il valore di mera clausola di stile peraltro non seguita da una effettiva procedura di riesame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Una simile riserva riveste in altre parole natura sostanzialmente soprassessoria e risulta dunque priva di ogni rilevanza specifica, in termini più strettamente giuridici, in merito alla posizione assunta dalla società appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dal valore di diniego del suddetto verbale discende, piuttosto, l’inutilità di attendere trenta giorni per il formarsi del silenzio rigetto, rigetto che si era invece già cristallizzato – come già evidenziato – mediante il verbale stesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da quanto sinora detto discende l’accoglimento dello specifico motivo di appello (il secondo, ossia, nella prospettiva della difesa di parte appellante).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2. Nel merito:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2.1. Va preliminarmente evidenziato che le richieste ostensive riguardano, in particolare:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Relazione riservata del RUP del 20/09/2016;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Consulenza rilasciata nell&#8217;agosto 2017 da parte dell&#8217;USB in forza della convenzione tra USB e il Comune di Abriola approvata con D.S G. 67/2017 del 09.03.2017;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Ogni altra consulenza aggiuntiva o integrativa elaborata dalla USB in forza della medesima convenzione 67/2017 o di altre convenzioni afferenti lo stesso argomento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Atto di transazione tra il Comune di Abriola la ditta Mancusimmobiliare del 31/07/2018 relative a varianti strutturali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Perizia di variante di cui al prot. 1684 del 05/04/019 ((relazione del RUP, atto di sottomissione/aggiuntivo, computo metrico estimativo, elenco prezzi, quadro di raffronto);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Perizia di variante e suppletiva approvata con determinazione DSG n. 173/2018 del 27/11/2018 (relazione del RUP, atto di sottomissione/aggiuntivo, computo metrico estimativo, elenco prezzi, quadro di raffronto);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Verbale di negoziazione tra il Comune di Abriola e la Mancusimmobiliare e allegato H2 – Computo metrico lavori di II stralcio approvato con determinazione del Responsabile n. 139 RG del 12/07/2019;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Certificato di collaudo statico a firma dell&#8217;ing. Francesco Amendola.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Stato finale dei lavori e relazione sul conto finale approvato con Determinazione reg. gen. 65 del 21.05.2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2.2. Ebbene le suddette richieste ostensive andrebbero comunque limitate alla relazione riservata del RUP 2016, sulla quale si è in concreto fondata la richiesta restitutoria dell’appellata amministrazione comunale, laddove andrebbe esclusa tutta la restante documentazione che riguarda, più da vicino, il rapporto esecutivo che si è svolto tra amministrazione comunale e seconda classificata (perizie di variante, atti transattivi, etc.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E ciò dal momento che la società appellante mostra di avere interesse non alla risoluzione del contratto, per poi aspirare ad un eventuale scorrimento della graduatoria, quanto piuttosto alla sola cognizione delle ragioni poste alla base della richiesta di restituzione di parte delle somme già incassate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2.3. Nel caso di specie l’interesse all’accesso, quanto alla documentazione diversa dalla relazione 2016 del RUP, sembra infatti rivestire natura meramente esplorativa. L’interesse all’accesso è in altre parole generico e non meglio motivato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò risulta tanto più evidente nella parte in cui la difesa di parte appellante riferisce che: “E’ evidente, infatti, che la ricorrente richiedeva i libri contabili, lo stato finale, il collaudo, le perizie di variante, le eventuali variazioni strutturali in quanto tali elaborati tecnico – contabili devono necessariamente comprendere al proprio interno tutti i lavori oggetto di riserve oggetto del provvedimento finale di rigetto” (cfr. pag. 8 atto di appello).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del resto l’interesse concreto, attuale e diretto deve preesistere all’istanza di accesso e non scaturire soltanto in esito alla conoscenza dei documenti richiesti con la medesima istanza: l’istanza di accesso, in altre parole, non deve avere finalità esplorative e dunque risultare preordinata, per via di generiche motivazioni, ad un controllo generalizzato dell’attività amministrativa. La posizione sostanziale, in sintesi, “è la causa e il presupposto dell’accesso documentale e non la sua conseguenza”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto alla documentazione diversa dalla Relazione RUP 2016, pertanto, non vengono forniti più specifici elementi onde dimostrare la “necessità” ai fini della cura e della difesa dei propri interessi e dunque il collegamento tra i documenti richiesti e le sottese esigenze difensive (Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2.4. Quanto invece alla relazione del RUP, datata 20 settembre, 2016, sul conto finale relativo allo stato di consistenza delle opere realizzate e della relativa contabilità (c.d. Relazione riservata 2016 del RUP), l’interesse concreto, diretto e attuale all’accesso sussiste chiaramente nella parte in cui la difesa di parte appellante evidenzia che ciò sarebbe necessario “al fine di verificare l’esatta collocazione contabile degli ulteriori lavori strutturali eseguiti ed oggetto di riserva proprio per far valere le proprie ragioni di credito a seguito del rigetto delle riserve da parte dell’Amministrazione” (pagg. 8 e 9 atto di appello). Ed ancora nella parte in cui si afferma che: “Gli atti richiesti sono necessari al fine di consentire alla ricorrente la propria difesa in giudizio … sia per richiedere giudizialmente il pagamento dei lavori eseguiti … sia per poter adeguatamente contestare l’intervenuto rigetto nella determina n. 27 del 01.03.2021 delle riserve a suo tempo formulate”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto poi alla invocata riservatezza di tale stesso documento (argomento difensivo, questo, specificamente evidenziato dalla difesa dell’appellata amministrazione comunale), osserva al riguardo il collegio che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) l’art. 202, comma 2, del DPR n. 207 del 2010 prevedeva in effetti una certa esclusione dall’accesso di simili relazioni;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) il suddetto art. 202 è stato tuttavia abrogato dal decreto legislativo n. 50 del 2016 il cui art. 53, comma 4, lettera c) prevede ora, tra gli atti oggetto di esclusione dall’accesso, le “relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell&#8217;esecuzione e dell&#8217;organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto”: tra questi non figurano, altresì, le relazioni riservate del RUP;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) dunque, proprio in applicazione del principio secondo cui <i>“Le ipotesi di esclusione del diritto di accesso hanno, invero, natura eccezionale e come tali sono di stretta interpretazione e non suscettibili di essere applicate analogicamente”</i> (Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3594, tra l’altro richiamata proprio dalla difesa della appellata amministrazione comunale), va da sé che la citata previsione codicistica [art. 53, comma 4, lettera c)] non potrebbe giammai essere estensivamente applicata anche alle relazioni del RUP (figura questa ivi non espressamente contemplata).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né infine potrebbe essere opposto il giudicato formatosi sulla sentenza del medesimo TAR Basilicata n. 298 del 2021, atteso che una simile decisione aveva ad oggetto soltanto l’accesso agli atti del rapporto contrattuale intercorso tra Comune di Abriola e soggetto appaltatore cui era stata affidata, in seconda battuta, la commessa in questione (ossia, Mancusimmobiliare).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da quanto detto deriva dunque la ostensibilità della (sola) relazione riservata 2016 del RUP.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2.5. Lo specifico motivo (prima censura di appello, nella prospettiva della difesa di parte appellante) va dunque accolto sebbene nei limiti sopra indicati (ostensione della relazione riservata RUP 2016 ma non anche della restante documentazione)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. In conclusione l’appello è fondato nei limiti di cui sopra e deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Da tanto consegue l’ordine alla amministrazione comunale appellata di consentire l’accesso, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente decisione, alla documentazione sopra evidenziata (Relazione riservata RUP del 20 settembre 2016).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione. Per l’effetto, in riforma della sentenza gravata ordina all’amministrazione comunale appellata di consentire l’accesso documentale nei sensi, nei limiti e nei termini di cui alla parte motiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna l’appellata amministrazione comunale alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 2.500 (duemilacinquecento/00), oltre IVA e CPA.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Presidente FF</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Stefano Fantini, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Anna Bottiglieri, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giorgio Manca, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Massimo Santini, Consigliere, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sul principio consumazione dell’impugnazione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-consumazione-dellimpugnazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 09:45:17 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=86916</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-consumazione-dellimpugnazione/">Sul principio consumazione dell’impugnazione.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Appello &#8211; Art. 358 c.p.c. &#8211; Principio di consumazione &#8211; Limiti di operatività. Il principio consumazione dell’impugnazione non rileva quando il termine di impugnazione è irrimediabilmente decorso. Infatti l’art. 358 c.p.c. si riferisce alla “non riproponibilità” dell’appello, se dichiarato inammissibile o improcedibile, anche se non sono</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-consumazione-dellimpugnazione/">Sul principio consumazione dell’impugnazione.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Appello &#8211; Art. 358 c.p.c. &#8211; Principio di consumazione &#8211; Limiti di operatività.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il principio consumazione dell’impugnazione non rileva quando il termine di impugnazione è irrimediabilmente decorso. Infatti l’art. 358 c.p.c. si riferisce alla “non riproponibilità” dell’appello, se dichiarato inammissibile o improcedibile, anche se non sono decorsi i termini per la sua “proposizione”. Se ne desume <em>a contrario</em> la possibilità di proporre un secondo appello finché il primo non è dichiarato inammissibile o improcedibile, se non sono decorsi i termini di proposizione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. De Nictolis</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 867 del 2022, proposto da<br />
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Marinuzzi, Gino Madonia, Tiziana Giovanna Norrito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gino Madonia in Palermo, via Maggiore Toselli, n. 5;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Carmelo Sturiale, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 1070/2022, resa tra le parti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 il pres. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Alla udienza cautelare il Collegio ha avvisato la parte presente della possibilità di definizione della lite con sentenza in forma semplificata e ha sottoposto al contraddittorio della parte la questione della inammissibilità dell’appello perché notificato alla medesima controparte e avverso la medesima sentenza non solo dopo la notifica di un primo appello, ma anche dopo la scadenza del termine di deposito del primo appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. Il presente appello è inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Contro la medesima sentenza la parte appellante aveva già notificato un primo appello, avente r.g. 844/2022, in data 11.6.2022 e depositato oltre il termine di 30 giorni dell’11.7.2022, in particolare in data 16.9.2022 (chiamato parimenti alla udienza odierna).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il presente secondo appello risulta notificato in data 26.7.2022, ossia mentre era ancora in corso il termine lungo di impugnazione, e il termine breve decorrente dalla notifica del primo appello, ma quando era già scaduto (in data 11.7.2022) il termine di deposito del primo appello, e non è stato notificato per rimediare a errori del primo che integrino mera irregolarità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si deve ritenere che la notifica di un primo appello faccia decorrere, per la parte notificante, non solo il termine di appello nei confronti di altre parti (e anche della medesima parte già destinataria del primo appello), ma anche il termine di deposito dell’appello, imposto a pena di decadenza con norma di ordine pubblico processuale, che tutela anche l’interesse del destinatario dell’appello a sapere con certezza entro che termine l’appello può essere depositato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sicché, resta irrilevante in questa sede stabilire la portata del principio di consumazione dell’impugnazione, con riferimento alla possibilità di riproporre l’appello non ancora dichiarato inammissibile o improcedibile, quando non è decorso il termine di proposizione, perché si è fuori dall’ambito applicativo della disposizione, in quanto il termine di impugnazione è irrimediabilmente decorso. Infatti l’art. 358 c.p.c. si riferisce alla “non riproponibilità” dell’appello, se dichiarato inammissibile o improcedibile, anche se non sono decorsi i termini per la sua “proposizione”. S ne desume <i>a contrario </i>la possibilità di proporre un secondo appello finché il primo non è dichiarato inammissibile o improcedibile, se non sono decorsi i termini di proposizione. Ma, appunto, presupposto di detta possibilità di proposizione di un secondo appello, è non solo che non vi sia già una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo appello, ma anche che non siano decorsi i termini della sua proposizione. Per “proposizione” dell’appello deve intendersi, nel giudizio amministrativo, sia la notificazione che il deposito dell’appello, perché solo il deposito determina la litispendenza. Quindi, ove anche in ipotesi l’art. 358 c.p.c. consenta la riproposizione di un secondo appello finché il primo appello non è dichiarato inammissibile o improcedibile, se non sono scaduti i termini per la sua proposizione, comunque non è questa la situazione che ricorre nella specie, perché sono irrimediabilmente decorsi i termini di proposizione dell’appello. Se è vero che al momento della notifica e deposito del secondo appello non era decorso né il termine lungo dell’appello decorrente dalla pubblicazione della sentenza, né il termine breve decorrente dalla notifica del primo appello, era tuttavia scaduto il termine di deposito del primo appello, e quindi la parte era decaduta dalla possibilità di un secondo appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ appena il caso di aggiungere, come già osservato, che il termine di deposito dell’appello è imposto a pena di decadenza con norma di ordine pubblico processuale che tutela anche la controparte alla certezza sulla pendenza di un appello. Corollario di tale affermazione è che la parte che notifica un appello non può scegliere liberamente di non depositare l’appello e notificarne un altro dopo la scadenza del termine di deposito del primo appello, perché così facendo si vanificherebbe la <i>ratio</i> della imposizione a pena di decadenza del termine di deposito. Sicché, ogni facoltà riconosciuta alla parte (dalla Plenaria n. 6/2022) di notificare un secondo appello per rimediare a errori del primo, deve intendersi temporalmente circoscritta al rispetto di tutti i termini di decadenza che vengono in rilievo: il secondo appello va in ogni caso notificato non solo prima della scadenza del termine (lungo e breve) di notifica dell’appello, ma anche prima della scadenza del termine di deposito del primo appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. In ogni caso il presente appello è anche infondato nel merito: sulle medesime questioni di diritto il Collegio si è già pronunciato, disattendendole, con numerose decisioni, che il Collegio condivide e fa proprie, cui è sufficiente fare rinvio <i>per relationem</i>, ai sensi dell’art. 74 c.p.a. (<i>ex plurimis </i>CGARS, 28.6.2022 n. 770; Id., 29.6.2022 n. 776).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3, Nulla per le spese in difetto di costituzione dell’appellato.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nulla per le spese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Solveig Cogliani, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Michele Pizzi, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maria Immordino, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Antonino Caleca, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-consumazione-dellimpugnazione/">Sul principio consumazione dell’impugnazione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sul rapporto tra PEF e offerta.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rapporto-tra-pef-e-offerta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 11:24:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=86904</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rapporto-tra-pef-e-offerta/">Sul rapporto tra PEF e offerta.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; PEF &#8211; Offerta del concorrente &#8211; Rapporto &#8211; Termini. In merito al rapporto tra PEF e offerta, si deve ritenere che il PEF è un documento che giustifica la sostenibilità dell’offerta e non si sostituisce a questa ma ne rappresenta un supporto</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rapporto-tra-pef-e-offerta/">Sul rapporto tra PEF e offerta.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; PEF &#8211; Offerta del concorrente &#8211; Rapporto &#8211; Termini.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In merito al rapporto tra PEF e offerta, si deve ritenere che il PEF è un documento che giustifica la sostenibilità dell’offerta e non si sostituisce a questa ma ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità, per provare che l’impresa va a trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell’attività. Sicché il PEF non può essere tenuto separato dall’offerta in senso stretto, rappresentando un elemento significativo della proposta contrattuale perché dà modo all’amministrazione, che ha invitato ad offrire, di apprezzare la congruenza e dunque l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta in senso stretto.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Nunziata &#8211; Est. Di Mario</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 707 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Varese Risorse S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi e Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del primo in Milano, corso di Porta Vittoria 9;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Monza in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Bragante, Giancosimo Maludrottu e Paola Giovanna Brambilla e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Citelum Italia S.r.l. già Citelum S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Bruno e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– della Determinazione Dirigenziale n. 283 del 02/03/2022, con cui è stata disposta in favore di Citelum Italia S.r.l. (già Citelum S.A.) l’aggiudicazione della “Procedura aperta Project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione con la predisposizione degli stessi ai servizi di “smart cities” e la relativa erogazione in banda larga e banda stretta nel Comune di Monza. CIG 80682778CD – ID SINTEL 118802178”, comunicata ex art. 76, c. 5 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 al costituendo RTI tra le società Varese Risorse S.p.A., A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. e A2A Smart City S.p.A. con nota prot. n. 41540/2022 del 7/03/2022, trasmessa a mezzo pec in pari data, con il contestuale invito ad esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dal ricevimento della medesima comunicazione;</p>
<p style="text-align: justify;">– della Determinazione Dirigenziale n. 421 del 17/03/2022 (doc. 3), avente ad oggetto “Determinazione Dirigenziale n. 283 del 2/03/2022. Sospensione dell’efficacia”;</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti i verbali di gara – con particolare riferimento ai verbali del 29/06/2021 e 1/07/2021, ai verbali del 7, 16 e 27/09/2021 e del 6 e 14/10/2021 e al verbale del 17/12/2021 – e degli atti, anche non cogniti, nella parte in cui è stato ritenuto che Citelum S.A. (ora Citelum Italia S.r.l.) non dovesse essere esclusa dalla procedura suddetta e comunque che tale procedura dovesse essere alla stessa aggiudicata;</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non cognito;</p>
<p style="text-align: justify;">nonnchè per l’annullamento con i motivi aggiunti presentati da Varese Risorse S.p.A. il 16/5/2022:</p>
<p style="text-align: justify;">– della Determinazione Dirigenziale n. 621 del 14/04/2022 (doc. 32), comunicata a mezzo pec in data 15/04/2022 (doc. 33), con cui il Comune di Monza ha confermato l’aggiudicazione in favore di Citelum S.A. (ora Citelum Italia S.r.l.), limitandosi a rettificare il punto 17 della precedente D.D. n. 283/2022 del 2/03/2022 nel seguente modo “17. di dare atto che:</p>
<p style="text-align: justify;">– la spesa complessiva relativa all’importo globale del canone proposto dal concorrente CITELUM S.A. (ora CITELUM Italia S.r.l.) per anni 16, come da offerta economica e dal Piano Economico Finanziario, già ribassato e compresi gli oneri della sicurezza, è pari ad € 32.355.145,60 al netto dell’I.V.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">– il canone annuo offerto da CITELUM S.A. (ora CITELUM Italia S.r.l.) è pari a € 2.022.196,60 al netto dell’I.V.A., compresi gli oneri della sicurezza, costante per tutti i 16 anni di durata della concessione proposta in sede di gara;</p>
<p style="text-align: justify;">– i titoli energetici non fanno parte del canone sopra indicato”,</p>
<p style="text-align: justify;">disponendo soltanto la “correzione dell’errore materiale contenuto nel punto 17. del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 283/2022, consistente nell’aver computato nel canone offerto dal concorrente CITELUM S.A. (ora CITELUM Italia S.r.l.) per gli anni 3°, 4°, 5°, 6° e 7°, l’importo dei ricavi relativi ai titoli di efficienza energetica (TEE)” e confermando “per tutto quanto non modificato e integrato con il presente atto, i contenuti della citata Determinazione Dirigenziale n. 283/2022”;</p>
<p style="text-align: justify;">– della nota del 31/3/2022 prot. n. 60602/2022, con cui il RUP ha chiesto chiarimenti ai componenti della Commissione giudicatrice in merito all’importo globale del canone da corrispondere al concessionario, della nota di riscontro della Commissione giudicatrice dell’11/04/2022 prot. n. 68165/2022, della Relazione del RUP prot. n. 69410 del 13/4/2022 e della proposta del RUP prot. n. 70138/2022, atti allo stato non conosciuti;</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non cognito.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monza e di Citelum Italia S.r.l. già Citelum S.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 settembre 2022 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La società ricorrente, in proprio e in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. e A2A Smart City S.p.A., promotore nell’ambito della procedura di project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione con la predisposizione degli stessi ai servizi di “smart cities” e la relativa erogazione in banda larga e banda stretta nel Comune di Monza, con il ricorso introduttivo ha impugnato l’aggiudicazione della gara alla controinteressata Citelum Italia S.r.l., pur avendo esercitato il diritto di prelazione, sollevando i seguenti motivi di ricorso:</p>
<p style="text-align: justify;">I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 59, c. 3, lett. a) e 83, c. 9, d.lgs. n. 50/2016, del par. II.2.6) del bando di gara e degli artt. 2.1 e 3 sezione i, dell’art. 1 sezione viii e degli artt. 3 e 4 sezione x del disciplinare di gara – violazione dei principi di par condicio tra i concorrenti, concorrenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa – eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, errore sui presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia grave e manifesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la ricorrente, Citelum avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura, perché ha presentato un’offerta plurima e, comunque, irregolare, sussistendo una insanabile incoerenza ed incongruenza tra il valore del canone annuo dalla stessa offerto, così come risultante dall’applicazione della percentuale di ribasso offerta al valore del canone a base di gara, ed il corrispondente valore indicato dalla controinteressata nel proprio PEF. A suo dire non sarebbe configurabile un errore riconoscibile e pertanto emendabile in base ad una semplice operazione aritmetica correttiva, poiché si è, invece, in presenza di due difformi dichiarazioni inerenti il canone posto a carico del Comune che costituiva una componente fondamentale dell’offerta economica.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre l’esclusione avrebbe dovuto essere disposta anche in forza del combinato disposto dell’art. 59, c. 3, lett. a) Codice e dell’art. 3 della Sezione X del Disciplinare di gara, ove si dovesse ritenere che Citelum abbia utilizzato una diversa base di calcolo per la formulazione della propria offerta, risultando innegabilmente dalla formulazione del Bando di gara e del Disciplinare di gara l’importo sul quale i concorrenti avrebbero dovuto presentare il proprio ribasso.</p>
<p style="text-align: justify;">II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, c. 1, lett. fff), 83, c. 9, 97, c. 3, e 181 d.lgs. n. 50/2016 e del par. II.2.6) del bando di gara e degli artt. 2.1 e 3 sezione i, dell’art. 1 sezione VIII e degli artt. 3 e 4 sezione X del disciplinare di gara – violazione delle linee guida anac n. 9 approvate con delibera n. 318 del 28/03/2018 – violazione dei principi di par condicio tra i concorrenti, concorrenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa – eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, errore sui presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia grave e manifesta.</p>
<p style="text-align: justify;">In subordine la ricorrente chiede l’esclusione dell’offerta della controinteressata perché insostenibile sotto il profilo economico finanziario. Infatti, ove la valutazione di anomalia dell’offerta fosse stata svolta in modo compiuto, il Comune di Monza si sarebbe senz’altro avveduto del fatto che, applicando la percentuale di sconto alla base d’asta di € 2.100.000,00, il canone a carico del Comune sarebbe stato decisamente inferiore rispetto a quello esposto nella riga totale dei ricavi del PEF di Citelum, corrispondente ad un minor importo di euro 294.596,00 per il primo anno di contratto e di euro 4.713.530,00 per l’intera durata della concessione.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, ove si procedesse all’attualizzazione dei flussi di cassa della concessione con la rettifica del valore del canone calcolato applicando alla base d’asta la percentuale di sconto offerta nel Modello di offerta economica, il VAN diventerebbe negativo ed il TIR di progetto risulterebbe pari all’1,61% e, quindi, sensibilmente inferiore rispetto al valore del 5,2% di WACC indicato da Citelum nelle proprie valutazioni economico-finanziarie di offerta; peraltro, anche a mantenere invariato il valore del canone contenuto nell’offerta, la controinteressata avrebbe fondato il proprio piano sugli importi derivanti dalla commercializzazione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) che sono stati esposti sotto la voce “Ricavi” del PEF senza tenere conto della totale aleatorietà di suddetti valori.</p>
<p style="text-align: justify;">III. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, c. 1, lett. fff), 59, c. 3, lett. a), 83, c. 9, 97, c. 3, e 181 d.lgs. n. 50/2016, del par. II.2.6) del bando di gara, degli artt. 2.1 e 3 sezione I, dell’art. 1 sezione VIII e degli artt. 3 e 4 sezione X del disciplinare di gara e dell’art. 2 bozza di convenzione – violazione linee guida Anac n. 9 approvate con delibera n. 318 del 28/03/2018 – violazione dei principi di par condicio tra i concorrenti, concorrenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa – eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, errore sui presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia grave e manifesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la ricorrente i ricavi esposti nel PEF non sarebbero sufficienti a coprire i costi di gestione e a sostenere l’equilibrio economico-finanziario del progetto, ciò in quanto la controinteressata non avrebbe considerato tutte le voci di costo necessarie per il compiuto adempimento delle prestazioni contrattuali, come attestato dai maggiori costi di cui si è dato conto (€. 1.131.000 circa per attività di revamping; €. 2.172.000 circa per scavi e opere di smart city ed €. 1.229.000 circa per scavi ed opere di illuminazione pubblica) e dai relativi effetti sugli indicatori del PEF.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1 Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con la quale il Comune ha disposto la “correzione dell’errore materiale contenuto nel punto 17. del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 283/2022, consistente nell’aver computato nel canone offerto dal concorrente CITELUM S.A. (ora CITELUM Italia S.r.l.) per gli anni 3°, 4°, 5°, 6° e 7° l’importo dei ricavi relativi ai titoli di efficienza energetica (TEE)”, confermando “per tutto quanto non modificato e integrato con il presente atto i contenuti della citata Determinazione Dirigenziale n. 283/2022”.</p>
<p style="text-align: justify;">Contro il suddetto atto, nella parte in cui è stata confermata l’aggiudicazione limitandosi a rettificare il punto 17 della precedente D.D. n. 283/2022 del 2/03/2022 – nella parte in cui i titoli energetici erano stati erroneamente conteggiati tra gli oneri a carico dell’Amministrazione comunale- la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso:</p>
<p style="text-align: justify;">A) Illegittima manipolazione dell’offerta di CITELUM.</p>
<p style="text-align: justify;">Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 59, c. 3, lett. a) d.lgs. n. 50/2016, del par. ii.2.6) del bando di gara e degli artt. 2.1 e 3 sezione i, dell’art. 10 sezione ii, dell’art. 1 sezione viii e degli artt. 3 e 4 sezione x del disciplinare di gara. Violazione dei principi di immodificabilità dell’offerta. violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione ex art. 97 cost. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio e concorrenza. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza manifesta. difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Errore sui presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia grave e manifesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la ricorrente la Stazione appaltante non si sarebbe limitata a rettificare l’errore, contenuto nell’originario provvedimento di aggiudicazione e consistente nell’aver erroneamente conteggiato l’importo derivante dai titoli energetici tra le somme a carico del Comune, ma avrebbe anche inopinatamente modificato l’offerta di CITELUM, operando una scelta tra i due valori economici dalla stessa indicati in sede di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">B) Conferma dei contenuti della D.D. n. 283/2022 e dei relativi vizi.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente a tal fine si richiama ai motivi già proposti con il ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La stazione appaltante ha chiesto la reiezione del ricorso introduttivo. In particolare, con riferimento al primo motivo, si è affermato che le offerte economiche, così come presentate da CITELUM S.A. e dal R.T.I. Varese Risorse, sono state riportate nel verbale della diciottesima seduta tenutasi in data 29/6/2021 (Prot. n. 124318/2021-cfr doc. 21) e trovano piena corrispondenza nei P.E.F. asseverati prodotti in sede di gara. In merito al secondo motivo, si è sostenuto che i ricavi indicati nel P.E.F. presentato dalla controinteressata corrisponderebbero al canone proposto dalla stessa concorrente CITELUM, come da conforme offerta economica, già ribassato e compresi gli oneri della sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento al terzo motivo, si è chiesta la reiezione del medesimo in quanto basato su mere ipotesi e stime di costo totalmente indimostrate.</p>
<p style="text-align: justify;">3.La difesa di CITELUM ha chiesto la reiezione del ricorso, ribadendo la correttezza dell’offerta presentata.</p>
<p style="text-align: justify;">Con le memorie di replica le parti hanno ribadito le loro posizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza del 29 settembre 2022 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il primo motivo del ricorso introduttivo è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1 Assume rilievo preliminare l’individuazione dei documenti dai quali desumere la base d’asta.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall’esame degli atti risulta che all’interno del Modello di offerta economica veniva, in particolare, chiesto ai concorrenti di indicare al paragrafo A.1.1.1. il “<em>Ribasso percentuale sull’importo globale </em><em>del canone</em>“, definito come il “<em>ribasso percentuale offerto sull’importo globale del canone per </em><em>la gestione dei servizi di illuminazione e Smart City</em>“, per il quale era riconosciuto il punteggio massimo di 10 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">Siffatta previsione rinviava alla “Relazione Generale – codice elaborato 15069s -IE-RG01-R02, pag. 9, paragrafo 5 -DETERMINAZIONE DEL CANONE A BASE D’ASTA, ultimo periodo”, che l’art. 2.1 della Sezione I del medesimo Disciplinare di gara includeva tra i “Documenti di gara” come “<em>Relazione Generale così come attualizzata nel valore dal Piano Economico Finanziario aggiornato prot. n. 211676 del 28.11.2018</em>“.</p>
<p style="text-align: justify;">L’individuazione del documento che conteneva la base d’asta è ribadito dalla stazione appaltante nella risposta al quesito n. 29 proposto in fase di gara: “<em>Il canone annuo è quello indicato nel punto II.2.6) del Bando – RICAVI (pag. 5) e nell’art. 3 (pagg. 6-7) del Disciplinare di gara, come risultante dal Piano Economico Finanziario pubblicato tra gli atti di gara</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Venendo ai contenuti, l’art. 3 del Disciplinare di gara concernente “Oggetto e importo” della concessione ed il par. II.2.6) del Bando di gara stabiliscono che “il valore complessivo stimato della concessione è di € 45.220.000,00 I.V.A. esclusa”, suddiviso annualmente negli “importi massimi” nuovamente esplicitati in coerenza con la norma citata del Bando di gara. Il canone del primo anno, anche in tale sede, veniva stimato in euro 2.100.000,00 (1.660.000,00 + 440.000,00) IVA esclusa; gli anni successivi venivano rivalutati in coerenza con la norma citata del Bando di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale importo risulta, del resto, coerente con il valore contenuto nel “Piano economico finanziario asseverato prot. n. 211676 del 28.11.2018”, nel quale risulta a pag. 3 che la riga “Totale ricavi” contiene il valore “45,22” e la colonna dell’anno “1” reca il valore di “2,10” (valori chiaramente espressi in milioni di euro).</p>
<p style="text-align: justify;">Questi sono quindi i documenti dai quali si desume la base d’asta e la sua corretta quantificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2 Venendo ora all’offerta della controinteressata, risulta che la stessa abbia offerto un ribasso economico del 18,62% ed ha indicato nel PEF un canone fisso di €. 2.022.196,60 per 16 anni.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3 Dal confronto con gli atti di gara risulta che la conformità tra i due valori si ottiene soltanto se il canone globale per i servizi di illuminazione e Smart City risulti pari a € 2.462.000,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, sottraendo a quest’ultima somma il valore degli oneri della sicurezza (€. 100.000,00) ed applicando la percentuale di sconto offerta sull’importo globale del canone per la gestione dei servizi di illuminazione e Smart Cities dall’aggiudicataria (18,62%), si ottiene la somma di €. 2.022.196,00 che costituisce il canone indicato nel PEF dell’aggiudicataria.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4 Tuttavia il canone globale per i servizi di illuminazione e Smart City di € 2.462.000,00 non è il valore contenuto negli atti di gara, ma piuttosto quello contenuto nella Relazione Generale – codice elaborato 15069s -IE-RG01-R02 del 14.06.2016 che non costituisce atto di gara, in quanto i suoi valori sono stati aggiornati nel valore dal Piano Economico Finanziario aggiornato prot. n. 211676 del 28.11.2018, che è il documento al quale tutti gli atti di gara si conformano.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale documento prevede un canone annuo di €. 2.100,00. Si tratta di circostanza chiarita dalla stazione appaltante nella risposta al Quesito 29 ove, alla domanda su quale fosse l’importo del canone annuo a base di gara a fronte di documenti dai quali risultava un Canone annuo di € 2.462.000,00, si afferma che il canone annuo è quello indicato nel punto II.2.6) del Bando – RICAVI (pag. 5) e nell’art. 3 (pagg. 6-7) del Disciplinare di gara, come risultante dal Piano Economico Finanziario pubblicato tra gli atti di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5 Ne risulta che il PEF non è conforme agli atti di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5.1 In merito poi al rapporto tra PEF ed offerta, secondo la giurisprudenza cui la Sezione presta adesione (da ultimo TAR Lombardia, Milano, IV, 22/06/2021 n. 1521 e Cons. Stato, V, 19/04/2021 n. 3168), il PEF “<em>è un documento che giustifica la sostenibilità dell’offerta e non si sostituisce a questa ma ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità, per provare che l’impresa va a trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell’attività (Cons. Stato, V, 10.02.2010, n. 653). Sicché il PEF non può essere tenuto separato dall’offerta in senso stretto come vorrebbe l’appellante, il quale lo vorrebbe un mero supporto dimostrativo della semplice fondatezza dell’offerta stessa (sì che un’eventuale sua imprecisione non inficerebbe quella e sarebbe sanabile con il soccorso istruttorio). In realtà, invece, il PEF rappresenta un elemento significativo della proposta contrattuale perché dà modo all’amministrazione, che ha invitato ad offrire, di apprezzare la congruenza e dunque l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta in senso stretto</em>.”</p>
<p style="text-align: justify;">1.5.2 In sostanza la controinteressata, facendo riferimento ad un documento non aggiornato che prevedeva un canone annuale più alto, ha potuto presentare un’offerta di forte ribasso grazie alla quale ha ottenuto un punteggio economico che le ha permesso di vincere la gara e l’ha giustificata con un PEF non coerente con gli atti di gara. Peraltro, come rilevato dalla ricorrente a pag. 7 del ricorso, la Sezione VIII del Disciplinare di gara (doc. 11, pag. 48) prevedeva che la Busta C contenesse, a pena di esclusione, anche “2) Il Piano Economico-Finanziario asseverato ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016…” e che “<em>Le eventuali carenze o incongruenze del piano economico finanziario renderanno inammissibile l’offerta, che sarà quindi esclusa dalla gara</em>“.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In definitiva quindi il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’aggiudicazione per inammissibilità dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">3. L’accoglimento del primo motivo giustifica l’assorbimento degli altri motivi in quanto dal loro accoglimento la ricorrente non potrebbe ottenere ulteriori vantaggi.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La complessità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Gabriele Nunziata, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Antonio De Vita, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rapporto-tra-pef-e-offerta/">Sul rapporto tra PEF e offerta.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Sull&#8217;ostensibilità delle relazioni redatte dal RUP nel corso di una gara di appalto.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullostensibilita-delle-relazioni-redatte-dal-rup-nel-corso-di-una-gara-di-appalto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 11:45:20 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=86901</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullostensibilita-delle-relazioni-redatte-dal-rup-nel-corso-di-una-gara-di-appalto/">Sull&#8217;ostensibilità delle relazioni redatte dal RUP nel corso di una gara di appalto.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Relazioni del RUP &#8211; Accesso agli atti &#8211; Ostensibilità. Le relazioni redatte dal RUP nel corso di una gara di appalto possono costituire oggetto di istanza di accesso agli atti. Infatti, quanto alla invocata riservatezza di tale stesso documento, deve evidenziarsi che: a) l’art.</p>
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<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Relazioni del RUP &#8211; Accesso agli atti &#8211; Ostensibilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Le relazioni redatte dal RUP nel corso di una gara di appalto possono costituire oggetto di istanza di accesso agli atti. Infatti, quanto alla invocata riservatezza di tale stesso documento, deve evidenziarsi che: a) l’art. 202, comma 2, del DPR n. 207 del 2010 prevedeva in effetti una certa esclusione dall’accesso di simili relazioni; b) il suddetto art. 202 è stato tuttavia abrogato dal decreto legislativo n. 50 del 2016 il cui art. 53, comma 4, lettera c) prevede ora, tra gli atti oggetto di esclusione dall’accesso, le “relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto”: tra questi non figurano, altresì, le relazioni riservate del RUP; c) dunque, in applicazione del principio secondo cui le ipotesi di esclusione del diritto di accesso hanno, invero, natura eccezionale e come tali sono di stretta interpretazione e non suscettibili di essere applicate analogicamente, va da sé che la citata previsione codicistica [art. 53, comma 4, lettera c)] non potrebbe giammai essere estensivamente applicata anche alle relazioni del RUP.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Lotti (f.f.) &#8211; Est. Santini</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 10644 del 2021, proposto da<br />
Eredi Galasso Vincenzo S.a.s. di Galasso Donato S. &amp; C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Abriola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore De Bonis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Laviensi in Roma, via Pompeo Magno n. 10/B;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Mancusimmobiliare S.r.l., non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00611/2021, resa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Abriola;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2022 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati Romano e De Bonis;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La ditta appellante si aggiudicava la gara per la messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici del Comune di Abriola.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR Basilicata, dietro ricorso della seconda classificata (Mancusimmobiliare), accoglieva tuttavia il gravame e dichiarava l’inefficacia del contratto <em>medio tempore</em> stipulato con la odierna ditta appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">Poiché i lavori erano stati utilmente avviati, il Comune di Abriola riconosceva e corrispondeva la somma di oltre 143 mila euro, in favore della stessa ditta appellante, per le opere sino a quel momento realizzate.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, in forza di una relazione riservata del RUP del 2016 la stessa amministrazione comunale avviava il procedimento di parziale recupero della ridetta somma, per un importo pari ad oltre 7 mila euro.</p>
<p style="text-align: justify;">2. A questo punto la EREDI GALASSO chiedeva in data 2 febbraio 2021 l’accesso agli atti che, a parte alcuni rapporti di consulenza (da parte di taluni enti universitari), veniva in gran parte rigettata nel corso della seduta del 4 marzo 2021 (cfr. verbale in pari data). Ciò in quanto “afferente alla fase esecutiva del rapporto contrattuale in essere tra il Comune di Abriola e la ditta subentrata nella realizzazione dei lavori pubblici”, ossia la ridetta Mancusimmobiliare (cfr. pag. 3 memoria difensiva del Comune di Abriola).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il rigetto veniva impugnato dinanzi al TAR Basilicata che, con la gravata sentenza, dichiarava inammissibile il gravame in quanto l’istanza di accesso non avrebbe formato oggetto di un formale diniego. Ciò dal momento che, in coda al verbale, così si afferma: “Comunque il Comune si riserva la valutazione della richiesta”. In ogni caso non sarebbe ancora spirato il termine di 30 giorni per il maturarsi del silenzio rigetto atteso che il ricorso, rispetto al suddetto verbale del 4 marzo 2021, era stato comunque notificato il 2 aprile 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La sentenza di primo grado veniva appellata per <em>error in iudicando</em>nella parte in cui non avrebbe tenuto conto: da un lato, della effettiva portata di rigetto del verbale in data 4 marzo 2021 (secondo motivo di appello); dall’altro lato, della ingiustificata mancata ostensione della richiesta documentazione (primo motivo di appello).</p>
<p style="text-align: justify;">5. Si costituiva in giudizio l’appellata amministrazione comunale per chiedere il rigetto del gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Alla camera di consiglio del 6 ottobre 2022 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">7. L’appello formulato dalla EREDI GALASSO, i cui motivi sono stati enunciati in modo piuttosto specifico e circostanziato (di qui il rigetto della generica censura sollevata in tal senso dalla difesa dell’appellata amministrazione comunale), si rivela condivisibile sulla base delle seguenti considerazioni:</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. Il diniego ostensivo dell’amministrazione comunale è sì contenuto in un verbale che dà conto delle operazioni di accesso agli atti ma possiede comunque un inequivoco senso di rigetto (“L’ing. Savino … nega l’accesso ai suddetti documenti”). La formula utilizzata alla fine del verbale (“Comunque il Comune si riserva la valutazione della richiesta”) ha piuttosto il valore di mera clausola di stile peraltro non seguita da una effettiva procedura di riesame.</p>
<p style="text-align: justify;">Una simile riserva riveste in altre parole natura sostanzialmente soprassessoria e risulta dunque priva di ogni rilevanza specifica, in termini più strettamente giuridici, in merito alla posizione assunta dalla società appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal valore di diniego del suddetto verbale discende, piuttosto, l’inutilità di attendere trenta giorni per il formarsi del silenzio rigetto, rigetto che si era invece già cristallizzato – come già evidenziato – mediante il verbale stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto sinora detto discende l’accoglimento dello specifico motivo di appello (il secondo, ossia, nella prospettiva della difesa di parte appellante).</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. Nel merito:</p>
<p style="text-align: justify;">7.2.1. Va preliminarmente evidenziato che le richieste ostensive riguardano, in particolare:</p>
<p style="text-align: justify;">– Relazione riservata del RUP del 20/09/2016;</p>
<p style="text-align: justify;">– Consulenza rilasciata nell’agosto 2017 da parte dell’USB in forza della convenzione tra USB e il Comune di Abriola approvata con D.S G. 67/2017 del 09.03.2017;</p>
<p style="text-align: justify;">– Ogni altra consulenza aggiuntiva o integrativa elaborata dalla USB in forza della medesima convenzione 67/2017 o di altre convenzioni afferenti lo stesso argomento;</p>
<p style="text-align: justify;">– Atto di transazione tra il Comune di Abriola la ditta Mancusimmobiliare del 31/07/2018 relative a varianti strutturali;</p>
<p style="text-align: justify;">– Perizia di variante di cui al prot. 1684 del 05/04/019 ((relazione del RUP, atto di sottomissione/aggiuntivo, computo metrico estimativo, elenco prezzi, quadro di raffronto);</p>
<p style="text-align: justify;">– Perizia di variante e suppletiva approvata con determinazione DSG n. 173/2018 del 27/11/2018 (relazione del RUP, atto di sottomissione/aggiuntivo, computo metrico estimativo, elenco prezzi, quadro di raffronto);</p>
<p style="text-align: justify;">– Verbale di negoziazione tra il Comune di Abriola e la Mancusimmobiliare e allegato H2 – Computo metrico lavori di II stralcio approvato con determinazione del Responsabile n. 139 RG del 12/07/2019;</p>
<p style="text-align: justify;">– Certificato di collaudo statico a firma dell’ing. Francesco Amendola.</p>
<p style="text-align: justify;">– Stato finale dei lavori e relazione sul conto finale approvato con Determinazione reg. gen. 65 del 21.05.2020.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2.2. Ebbene le suddette richieste ostensive andrebbero comunque limitate alla relazione riservata del RUP 2016, sulla quale si è in concreto fondata la richiesta restitutoria dell’appellata amministrazione comunale, laddove andrebbe esclusa tutta la restante documentazione che riguarda, più da vicino, il rapporto esecutivo che si è svolto tra amministrazione comunale e seconda classificata (perizie di variante, atti transattivi, etc.).</p>
<p style="text-align: justify;">E ciò dal momento che la società appellante mostra di avere interesse non alla risoluzione del contratto, per poi aspirare ad un eventuale scorrimento della graduatoria, quanto piuttosto alla sola cognizione delle ragioni poste alla base della richiesta di restituzione di parte delle somme già incassate.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2.3. Nel caso di specie l’interesse all’accesso, quanto alla documentazione diversa dalla relazione 2016 del RUP, sembra infatti rivestire natura meramente esplorativa. L’interesse all’accesso è in altre parole generico e non meglio motivato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò risulta tanto più evidente nella parte in cui la difesa di parte appellante riferisce che: “E’ evidente, infatti, che la ricorrente richiedeva i libri contabili, lo stato finale, il collaudo, le perizie di variante, le eventuali variazioni strutturali in quanto tali elaborati tecnico – contabili devono necessariamente comprendere al proprio interno tutti i lavori oggetto di riserve oggetto del provvedimento finale di rigetto” (cfr. pag. 8 atto di appello).</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto l’interesse concreto, attuale e diretto deve preesistere all’istanza di accesso e non scaturire soltanto in esito alla conoscenza dei documenti richiesti con la medesima istanza: l’istanza di accesso, in altre parole, non deve avere finalità esplorative e dunque risultare preordinata, per via di generiche motivazioni, ad un controllo generalizzato dell’attività amministrativa. La posizione sostanziale, in sintesi, “è la causa e il presupposto dell’accesso documentale e non la sua conseguenza”.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla documentazione diversa dalla Relazione RUP 2016, pertanto, non vengono forniti più specifici elementi onde dimostrare la “necessità” ai fini della cura e della difesa dei propri interessi e dunque il collegamento tra i documenti richiesti e le sottese esigenze difensive (Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4).</p>
<p style="text-align: justify;">7.2.4. Quanto invece alla relazione del RUP, datata 20 settembre, 2016, sul conto finale relativo allo stato di consistenza delle opere realizzate e della relativa contabilità (c.d. Relazione riservata 2016 del RUP), l’interesse concreto, diretto e attuale all’accesso sussiste chiaramente nella parte in cui la difesa di parte appellante evidenzia che ciò sarebbe necessario “al fine di verificare l’esatta collocazione contabile degli ulteriori lavori strutturali eseguiti ed oggetto di riserva proprio per far valere le proprie ragioni di credito a seguito del rigetto delle riserve da parte dell’Amministrazione” (pagg. 8 e 9 atto di appello). Ed ancora nella parte in cui si afferma che: “Gli atti richiesti sono necessari al fine di consentire alla ricorrente la propria difesa in giudizio … sia per richiedere giudizialmente il pagamento dei lavori eseguiti … sia per poter adeguatamente contestare l’intervenuto rigetto nella determina n. 27 del 01.03.2021 delle riserve a suo tempo formulate”.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto poi alla invocata riservatezza di tale stesso documento (argomento difensivo, questo, specificamente evidenziato dalla difesa dell’appellata amministrazione comunale), osserva al riguardo il collegio che:</p>
<p style="text-align: justify;">a) l’art. 202, comma 2, del DPR n. 207 del 2010 prevedeva in effetti una certa esclusione dall’accesso di simili relazioni;</p>
<p style="text-align: justify;">b) il suddetto art. 202 è stato tuttavia abrogato dal decreto legislativo n. 50 del 2016 il cui art. 53, comma 4, lettera c) prevede ora, tra gli atti oggetto di esclusione dall’accesso, le “relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto”: tra questi non figurano, altresì, le relazioni riservate del RUP;</p>
<p style="text-align: justify;">c) dunque, proprio in applicazione del principio secondo cui <em>“Le ipotesi di esclusione del diritto di accesso hanno, invero, natura eccezionale e come tali sono di stretta interpretazione e non suscettibili di essere applicate analogicamente”</em>(Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3594, tra l’altro richiamata proprio dalla difesa della appellata amministrazione comunale), va da sé che la citata previsione codicistica [art. 53, comma 4, lettera c)] non potrebbe giammai essere estensivamente applicata anche alle relazioni del RUP (figura questa ivi non espressamente contemplata).</p>
<p style="text-align: justify;">Né infine potrebbe essere opposto il giudicato formatosi sulla sentenza del medesimo TAR Basilicata n. 298 del 2021, atteso che una simile decisione aveva ad oggetto soltanto l’accesso agli atti del rapporto contrattuale intercorso tra Comune di Abriola e soggetto appaltatore cui era stata affidata, in seconda battuta, la commessa in questione (ossia, Mancusimmobiliare).</p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto detto deriva dunque la ostensibilità della (sola) relazione riservata 2016 del RUP.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2.5. Lo specifico motivo (prima censura di appello, nella prospettiva della difesa di parte appellante) va dunque accolto sebbene nei limiti sopra indicati (ostensione della relazione riservata RUP 2016 ma non anche della restante documentazione)</p>
<p style="text-align: justify;">8. In conclusione l’appello è fondato nei limiti di cui sopra e deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Da tanto consegue l’ordine alla amministrazione comunale appellata di consentire l’accesso, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente decisione, alla documentazione sopra evidenziata (Relazione riservata RUP del 20 settembre 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione. Per l’effetto, in riforma della sentenza gravata ordina all’amministrazione comunale appellata di consentire l’accesso documentale nei sensi, nei limiti e nei termini di cui alla parte motiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l’appellata amministrazione comunale alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 2.500 (duemilacinquecento/00), oltre IVA e CPA.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Fantini, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Anna Bottiglieri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giorgio Manca, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Massimo Santini, Consigliere, Estensore</p>
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