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	<title>13/10/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/10/2015 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2015 n.4699</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-10-2015-n-4699/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-10-2015-n-4699/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2015 n.4699</a></p>
<p>Pres. Romeo Est. D&#8217;Alessio Sulla anomalia di un’offerta conseguente all’illegittima applicazione di CCNL non sufficientemente rappresentativi Contratti della p.a. – Gara – Offerta – Verifica di anomalia – Costi medi del lavoro – Tabelle ministeriali – Limite derogabile – Condizioni – Parametro di valutazione – CCNL non sufficientemente rappresentativo –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-10-2015-n-4699/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2015 n.4699</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-10-2015-n-4699/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2015 n.4699</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Romeo    Est. D&#8217;Alessio</span></p>
<hr />
<p>Sulla anomalia  di un’offerta  conseguente all’illegittima applicazione di CCNL non sufficientemente rappresentativi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Gara – Offerta – Verifica di anomalia – Costi medi del lavoro – Tabelle ministeriali – Limite derogabile – Condizioni – Parametro di valutazione – CCNL non sufficientemente rappresentativo – Applicazione – Inammissibilità.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 86, comma 3 bis, del Codice dei contratti pubblici, &nbsp;l’anomalia dell’offerta non può essere automaticamente desunta dal mancato rispetto delle tabelle ministeriali, richiamate dall’art. 87, comma 2, lett. g) del codice dei contratti pubblici, considerato che i costi medi del lavoro, indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva, non costituiscono parametri inderogabili ma sono indici del giudizio di adeguatezza dell&#8217;offerta che costituiscono oggetto&nbsp;della&nbsp;valutazione dell’Amministrazione. Nel contempo resta fermo che il parametro di valutazione è costituito dalle apposite tabelle redatte periodicamente dal Ministro del lavoro sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Ne consegue che non può considerarsi rispettosa del costo del lavoro un’offerta che preveda valori salariali derivanti da un contratto di un sindacato non sufficientemente rappresentativo. Infatti l’utilizzo, nel settore pubblico, di contratti collettivi di lavoro stipulati da sigle sindacali che non hanno il sufficiente grado di rappresentatività (e che per questo non sono considerati nella determinazione delle citate tabelle ministeriali) costituisce pertanto un’evidente anomalia del sistema, venendosi a determinare pratiche di dumping sociale&nbsp;perché solo alcune imprese possono beneficiare di disposizioni che giustificano un costo del lavoro inferiore.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">N. 04699/2015REG.PROV.COLL.<br />
N. 00763/2015 REG.RIC.<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 763 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
GPI S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti e Dario Capotorto, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, Via Emilia, n. 88;&nbsp;<br />
contro<br />
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Di Paolo e Dario Meini, con domicilio eletto presso Gabriele Di Paolo in Roma, Viale Liegi, n. 35/B;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
SDS S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e in qualità di mandataria di RTI con TV Services S.r.l., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Nilo, con domicilio eletto presso lo Studio Grez in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18;&nbsp;<br />
e con l&#8217;intervento di<br />
ad adiuvandum:<br />
FILCAMS CGIL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo De Marchis, con domicilio eletto in Roma, Via Carlo Poma, n. 4;&nbsp;<br />
per la riforma<br />
della&nbsp;sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione II, n. 1470 del 31 dicembre 2014, resa tra le parti, concernente l’aggiudicazione&nbsp;della&nbsp;gara per l’affidamento e la gestione dei servizi amministrativi difront office&nbsp;dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda e&nbsp;della&nbsp;società SDS;<br />
Visto l’intervento in giudizio&nbsp;ad adiuvandum&nbsp;di FILCAMS CGIL;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti&nbsp;della&nbsp;causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, del c.p.a.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 luglio 2015 il consigliere Dante D&#8217;Alessio e uditi per le parti gli avvocati Elia Barbieri, su delega di Stefano Vinti, Dario Capotorto, Gabriele Di Paolo, Previti, su delega di Carlo De Marchis, e Luigi Nilo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1.- L’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, di seguito Azienda Ospedaliera, ha indetto una gara, a procedura ristretta, per l’affidamento e la gestione dei servizi amministrativi di&nbsp;front office&nbsp;(CUP telefonico, accettazione ambulatoriale e cassa, servizio di radiodiagnostica, accettazione e cassa punti prelievo, accettazione ricoveri, screening mammografico), per la durata di sei anni e per l’importo complessivo di € 13.980.000, oltre Iva.<br />
La gara è stata aggiudicata al RTI formato dalle società SDS e TV Services, di seguito RTI SDS, che si è classificato al primo posto&nbsp;della&nbsp;graduatoria, con punti 86,91 (punti 36,91 per l’offerta tecnica e punti 50 per l’offerta economica pari ad € 9.883,612 ), davanti alla società GPI, classificatasi al secondo posto con punti 86,21 (punti 50 per l’offerta tecnica e punti 36,21 per l’offerta economica pari ad € 13.646,874). Al terzo posto si è classificata la società Bottega Informatica con punti 75,01 (punti 34,81 per l’offerta tecnica e punti 40,20 per l’offerta economica pari ad € 12.292,614).<br />
2.- La società GPI ha impugnato l’esito&nbsp;della&nbsp;gara, e i relativi atti, davanti al T.A.R. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, che, con sentenza&nbsp;della&nbsp;Sezione II, n. 1470 del 31 dicembre 2014, ha respinto il ricorso.<br />
2.1.- Il T.A.R. ha ricordato che GPI, con i primi tre motivi di ricorso, aveva, in sostanza, sostenuto che l’offerta del RTI SDS non era sostenibile (ed era quindi affetta da anomalia, contrariamente a quanto ritenuto dall’Azienda Ospedaliera) per la sovrastima delle ore annue lavorate da ciascun lavoratore e per un costo orario del lavoro largamente inferiore (di oltre il 15%) a quello determinato nelle tabelle ministeriali del settore di riferimento, ed aveva aggiunto che ciò era dovuto all’applicazione, da parte del RTI SDS, del Contratto collettivo nazionale di lavoro CNAI, che doveva ritenersi affetto da nullità e/o invalidità, in quanto non sottoscritto dai sindacati più rappresentativi.<br />
2.2.- Il T.A.R., dopo aver escluso che la&nbsp;lex specialis&nbsp;della&nbsp;gara imponesse all’aggiudicataria di applicare al proprio personale un determinato contratto collettivo o di garantire determinati livelli retributivi, ha concluso che le disposizioni contrattuali del CCNL CNAI ben potevano essere utilizzate dal RTI SDS per giustificare la propria offerta.<br />
Poiché ciò che si contestava da parte di GPI era la sovrastima del monte ore annuo e la sottostima dei costi del personale, le censure di inattendibilità dell’offerta GPI dovevano ritenersi pertanto infondate.<br />
Peraltro, secondo il T.A.R., GPI non aveva assolto l’onere di provare che i sindacati firmatari del CCNL CNAI non fossero quelli comparativamente più rappresentativi.<br />
2.3.- Né a diversa conclusione si poteva giungere per effetto del richiamo di GPI alle tabelle ministeriali tenuto conto che tali tabelle «non costituiscono parametri inderogabili, ma indici del giudizio di adeguatezza dell&#8217;offerta, con la conseguenza che è ammissibile l&#8217;offerta che da essi si discosti, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di contrattazione collettiva (in questo caso, quella di cui al CCNL CNAI)».<br />
3.- La società GPI ha appellato l’indicata sentenza, ritenendola erronea sotto diversi profili, ed ha insistito nel sostenere l’inapplicabilità del CCNL CNAI, richiamato dal RTI SDS, e, comunque, l’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria.<br />
E’ intervenuta in giudizio&nbsp;ad adiuvandum&nbsp;la FILCAMS CGIL per vedere affermato il principio che non può ritenersi congrua, in quanto non idonea a garantire una presunzione di adeguatezza, un’offerta che preveda l’applicazione di un CCNL, che introduce livelli retributivi e normativi insufficienti rispetto alle tabelle ministeriali, stipulato da associazioni non comparativamente più rappresentative nell’ambito di un settore regolato da una contrattazione collettiva nel quale è viceversa presente un contratto, stipulato da soggetti sindacali comparativamente maggiormente rappresentativi, tenuto in considerazione dai parametri ministeriali.<br />
3.1.- All’appello si oppongono l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda e il RTI SDS, che hanno anche chiesto l’esclusione dal giudizio&nbsp;della&nbsp;FILCAMS CGIL per la carenza di legittimazione attiva.<br />
4.- Questa Sezione, con ordinanza n. 2556 del 20 maggio 2015, ha preliminarmente ritenuto infondata l’eccezione sollevata dall’Azienda Ospedaliera e dal RTI SDS volta ad escludere dal giudizio l’interveniente FILCAMS CGIL.<br />
4.1.- La Sezione ha, infatti, ricordato che, nel processo amministrativo l’intervento meramente adesivo (come quelload adiuvandum) può essere svolto da soggetti che, non essendo state parti nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio, hanno comunque un interesse da far valere in giudizio, a condizione che la situazione giuridica fatta valere risulti dipendente o secondaria rispetto all’interesse fatto valere in via principale (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 832 del 18 febbraio 2015).<br />
Nella fattispecie, la Sezione ha ritenuto che deve riconoscersi un chiaro interesse&nbsp;della&nbsp;FILCAMS CGIL, che non è parte del rapporto sostanziale oggetto del giudizio, alla decisione dello stesso giudizio, per le ragioni che nel suo atto di intervento ha chiaramente indicato (e che si sono prima ricordate).<br />
4.2.- La Sezione ha poi ritenuto che, per la decisione del merito dell’appello, occorreva acquisire, in via istruttoria, alcuni chiarimenti dal Dirigente responsabile&nbsp;della&nbsp;Direzione Generale&nbsp;della&nbsp;Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.<br />
In particolare, la Sezione, rilevato che l’art. 86, comma 3 bis, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006) prevede che «nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell&#8217;anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all&#8217;entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture» e che, ai fini di tale disposizione, «il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e&nbsp;della&nbsp;previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali», ha ritenuto di dover acquisire chiarimenti:<br />
a) sui criteri che sono, in concreto, utilizzati per individuare i contratti collettivi, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, presi in considerazione per la predisposizione dei decreti con i quali sono approvate le suddette tabelle ministeriali;<br />
b) sulla periodicità dell’aggiornamento delle tabelle;<br />
c) sulle ragioni del mancato inserimento, fra i contratti elencati nel D.M., in data 10 giugno 2013, riguardante il settore dei servizi in esame, del CCNL, sottoscritto il 27 giugno 2012, fra CNAI – Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori e UCICT &#8211; Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo, da un lato, e FISMIC – Confsal Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori e FILCOM – Fismic, dall’altro (in questo giudizio, per brevità, contratto CNAI).<br />
La Sezione ha chiesto inoltre di conoscere:<br />
d) se, secondo i suddetti criteri, il contratto CNAI, utilizzato dall’aggiudicataria&nbsp;della&nbsp;gara oggetto del presente giudizio, possa ritenersi stipulato fra associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi;<br />
e) quali sono le differenze, utilizzando la stessa metodologia applicata per l’emanazione dei decreti ministeriali inquestione, fra i valori medi (riguardanti le diverse voci del costo medio orario nonché le ore annue mediamente lavorate) indicati nel suddetto D.M., in data 10 giugno 2013 (e i D.M. eventualmente successivi), e i valori che sono stati pattuiti nel suddetto CCNL CNAI, con l’indicazione delle percentuali di scostamento dai suddetti valori medi ministeriali;<br />
f) se sono state rilevate anomalie, anche in eventuali visite ispettive, nell’applicazione del CCNL CNAI, che, secondo quanto riferito dalle parti resistenti in questo giudizio, risulta già adottato anche da altre amministrazioni pubbliche.<br />
5.- La Direzione Generale&nbsp;della&nbsp;Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota trasmessa il 2 luglio 2015, ha fornito una accurata e chiara risposta ai quesiti formulati.<br />
5.1.a) Con riferimento al primo quesito, l’Amministrazione ha fatto presente che il costo del lavoro è determinato, in applicazione dell’art. 86, comma 3 bis del d. lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.<br />
Dopo aver chiarito che il riferimento al sindacato comparativamente più rappresentativo costituisce un’evoluzione rispetto al richiamo al sindacato maggiormente rappresentativo, in quanto introduce nella dialettica dei rapporti sindacali un criterio di misurazione di carattere selettivo, l’Amministrazione ha aggiunto che la giurisprudenza ha individuato specifici elementi (consistenza numerica dei soggetti rappresentati, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, partecipazione alle controversie individuali, plurime e collettive) sulla base dei quali sono individuate le organizzazione sindacali comparativamente più rappresentative. Tali criteri sono stati confermati con la legge n. 936 del 1986 riguardante il CNEL.<br />
In conseguenza, ha chiarito il Ministero del Lavoro, al fine&nbsp;della&nbsp;determinazione del costo del lavoro e dell’emanazione del relativo Decreto Ministeriale, vengono presi in considerazione, per ogni settore merceologico valutato, i CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative individuate sulla base dei criteri sopraindicati.<br />
5.1.b) Con riferimento al secondo quesito l’Amministrazione ha chiarito che l’aggiornamento delle tabelle del costo del lavoro avviene periodicamente in relazione alla specifica previsione contrattuale del settore merceologico di riferimento e al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.<br />
5.1.c) Con riferimento al terzo quesito formulato, l’Amministrazione ha chiarito che nel D.M. 10 giugno 2013 sono stati considerati, quale base per la determinazione del costo del lavoro, i Contratti sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e quindi: il CCNL stipulato il 31 maggio 2011 tra Fise-Confindustria, Legacoopservizi, Federlavoro-Confcooperative, Psl-Agci, Unionservizi-Confapi e Filcams CGIL, Fisascat_CISL, Uiltrasporti UIL nonché il CCNL stipulato il 3 agosto 2011 tra Federazione Nazionale Imprese di Pulizia (FNIP) con l’assistenza di Confcommercio e Filcams CGIL, Fisascat_CISL, Uiltrasporti UIL.<br />
L’Amministrazione ha poi dato conto analiticamente, per ognuna delle indicate organizzazioni sindacali, dei dati riguardanti la loro consistenza associativa, la diffusione territoriale e il numero di CCNL sottoscritti.<br />
L’Amministrazione ha infine indicato gli elementi riguardanti la consistenza associativa, la diffusione territoriale e il numero di CCNL sottoscritti anche delle organizzazioni sindacali CNAI – Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori, UCICT &#8211; Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo, FISMIC – Confsal Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori e FILCOM – Fismic, che hanno sottoscritto il CCNL CNAI oggetto del giudizio.<br />
5.1.d) Con riferimento al quesito di cui alla lettera d), l’Amministrazione ha, quindi, affermato che «alla luce di quanta esposto nella lettera c), dall&#8217;analisi comparativa dei dati relativi alla consistenza associativa, alla diffusione territoriale e&nbsp;dellacontrattazione collettiva, risulta chiaramente che il contratto utilizzato dall&#8217;aggiudicataria non può essere considerato sottoscritto da associazioni comparativamente più rappresentative».<br />
Dopo aver chiarito dettagliatamente (nelle pagine da 6 a 8&nbsp;della&nbsp;relazione) le ragioni di tale affermazione, l’Amministrazione ha ribadito (a pagina 8) che «le Organizzazioni sindacali sottoscrittrici del Contratto CNAI non sono ascrivibili tra quelle comparativamente più rappresentative sulla base dei criteri illustrati e&nbsp;della&nbsp;comparazione effettuata».<br />
5.1.e) Con il quesito di cui alla lettera e), la Sezione aveva chiesto quali sono le differenze, utilizzando la stessa metodologia applicata per l’emanazione dei decreti ministeriali in&nbsp;questione, fra i valori medi (riguardanti le diverse voci del costo medio orario nonché le ore annue mediamente lavorate) indicati nel suddetto D.M., in data 10 giugno 2013 (e i D.M. eventualmente successivi), e i valori che sono stati pattuiti nel suddetto CCNL CNAI, con l’indicazione delle percentuali di scostamento.<br />
Dopo aver ricordato che le tabelle comprendono sia elementi fissi (quali gli elementi retributivi calcolati sulla base delle disposizioni contrattuali, gli oneri aggiuntivi derivanti dal contratto e gli oneri previdenziali e assistenziali) ed elementi variabili da azienda ad azienda (quali ad esempio le ore mediamente non lavorate per le cause istituzionalmente previste), l’Amministrazione ha chiarito che le ore mediamente lavorate, considerate per la determinazione del costo medio orario scaturiscono detraendo dalle ore contrattuali pari a 1.877, le ore annue non lavorate, fra le quali sia quelle previste dal contratto in misura fissa (ferie ed altre riduzioni di orario contrattuale), sia quelle individuabili anno per anno (festività e festività soppresse) e sia quelle suscettibili di variazione da lavoratore a lavoratore (assemblee, permessi sindacali, diritto allo studio, formazione professionale, malattia, gravidanza, e infortunio) concordate con le parti sociali e stimate sulla base dei dati medi rilevati nel settore.<br />
L’Amministrazione ha quindi chiarito che, fermi restando tutti gli altri fattori di costo, la misura del costo orario subisce un’oscillazione prevalentemente con riferimento ai giorni di assenza per malattia, infortunio e maternità che incidono sull’effettivo costo di ogni azienda in maniera diversa secondo la frequenza di tali assenze. Così come incidono sui costi le eventuali agevolazioni di cui può godere il datore di lavoro in considerazione&nbsp;della&nbsp;natura giuridica dell’azienda e delle tipologie contrattuali utilizzate (contratti di formazione, assunzioni di lavoratori disoccupati a vario titolo, assunzioni di giovani) o per altri benefici che possono incidere sulla variabilità del costo del lavoro.<br />
Tutto ciò premesso, l’Amministrazione ha elaborato un’apposita tabella (allegata alla Relazione) sui costi del CCNL CNAI, elaborata con la stessa metodologia utilizzata per le tabelle allegate al D.M. 10 giugno 2013, ed ha concluso che «a parità di profilo professionale considerato (III livello CCNL alla base&nbsp;della&nbsp;tabella del costo del lavoro approvata con DM 10 giugno 2013 e IV livello CCNL CNAI), i valori riportati nella tabella ministeriale si discostano dai valori stabiliti nella tabella di cui all’allegato 1 in misura percentuale da -6,73% ad un massimo di -6,89%».<br />
5.1.f) Con riferimento al quesito di cui alla lettera f), l’Amministrazione ha depositato una successiva nota, in data 7 luglio 2015, con la quale ha trasmesso una relazione&nbsp;della&nbsp;Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, in data 2 luglio 2015.<br />
In tale relazione la competente Direzione ha indicato le segnalazioni pervenute dagli Uffici territoriali riguardanti le applicazioni del CCCNL CNAI ed ha comunicato che la Direzione di Torino ha emesso una diffida, per il recupero delle differenze retributive dovute ad un lavoratore, e le Direzioni di Ascoli Piceno e di Chieti Pescara hanno provveduto al recupero delle maggiori contribuzioni dovute sulle differenze retributiva accertate.<br />
6.- Tutto ciò premesso, considerato che la principale censura formulata dall’appellante GPI riguarda la ritenuta anomalia dell’offerta del RTI SDS che aveva presentato un’offerta economica molto inferiore all’importo&nbsp;della&nbsp;gara e alle offerte delle altre concorrenti per aver calcolato il costo del lavoro sulla base di un contratto sottoscritto da sigle sindacali non rappresentative, si deve ricordare, in generale, che gli articoli 86 e 87 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), prevedono che l’Amministrazione, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, debba effettuare una valutazione sulla congruità complessiva dell’offerta ritenuta migliore in presenza di determinati indicatori di possibile anomalia dell’offerta, e possa procedere ad un approfondimento sulla possibile anomalia anche in assenza di tali indicatori.<br />
L’offerta deve, infatti, risultare nel suo complesso affidabile e conveniente, al momento dell’aggiudicazione, e in tale momento l’aggiudicatario deve dare garanzia di una seria esecuzione del contratto (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1487 del 27 marzo 2014).<br />
6.1.- In particolare, l’art. 86 del codice dei contratti pubblici individua, nei commi 1 e 2, distinti indici, a seconda che il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, ovvero, come nella fattispecie, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’individuazione delle offerte che sono sospettate di essere anomale (cd. indicatori automatici di anomalia). In presenza di tali indicatori la Stazione appaltante è quindi tenuta ad attivare una verifica sulla possibile anomalia dell’offerta.<br />
L’art. 86, al comma 3, con una clausola generale valida per entrambe le ipotesi, stabilisce poi che la stazione appaltante possa procedere in ogni caso alla valutazione&nbsp;della&nbsp;congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.<br />
6.2.- La scelta dell’Amministrazione di attivare in tali casi il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è, pertanto, ampiamente discrezionale e può, per questo, essere sindacata davanti al giudice amministrativo solo per manifesta illogicità o per la presenza di rilevanti errori di fatto.<br />
6.3.- L’esercizio di tale facoltà comporta, pertanto, l’apertura di un subprocedimento in contraddittorio con il concorrente che ha presentato l’offerta ritenuta a rischio di anomalia, che può concludersi con un giudizio di anomalia o di non anomalia dell’offerta. Anche tale giudizio è ampiamente discrezionale e può essere sindacato, in conseguenza, davanti al giudice amministrativo solo per manifesta illogicità o per la presenza di rilevanti errori di fatto.<br />
7.- Tenuto conto del rilievo che in molti contratti ha il costo del lavoro e tenuto conto delle esigenze di tutela dei lavoratori, il legislatore ha aggiunto, all’art. 86, con l’art. 1, comma 909, lettera a)&nbsp;della&nbsp;legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 3-bis che prevede che gli enti aggiudicatori verifichino «che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro … il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture».<br />
7.1.- Il Ministero del Lavoro è, quindi, incaricato&nbsp;della&nbsp;predisposizione di apposite tabelle che tengono conto dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, delle differenti aree territoriali e dei diversi settori merceologici.<br />
In esito all’istruttoria disposta da questa Sezione, il Ministero del Lavoro ha fornito ampi ragguagli sulle modalità con le quali in concreto tale funzione è esercitata.<br />
8.- Per effetto di tale ultima disposizione il costo del lavoro è ritenuto indice di anomalia dell’offerta quando non risultino rispettati i livelli salariali che la normativa vigente – anche a base pattizia – rende obbligatori.<br />
Una determinazione complessiva dei costi basata su un costo del lavoro inferiore ai livelli economici minimi fissati normativamente (o in sede di contrattazione collettiva) per i lavoratori del settore può costituire, infatti, indice di inattendibilità economica dell’offerta e di lesione del principio&nbsp;della&nbsp;par condicio&nbsp;dei concorrenti ed è fonte di pregiudizio per le altre imprese partecipanti alla gara che abbiano correttamente valutato i costi delle retribuzioni da erogare.<br />
8.1.- La giurisprudenza, anche di questa Sezione, ha peraltro precisato che una anomalia dell’offerta non può essere automaticamente desunta dal mancato rispetto delle tabelle ministeriali, richiamate dall’art. 87, comma 2, lett. g) del codice dei contratti pubblici, considerato che i costi medi del lavoro, indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva, non costituiscono parametri inderogabili ma sono indici del giudizio di adeguatezza dell&#8217;offerta che costituiscono oggetto&nbsp;della&nbsp;valutazione dell’Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. III, n. 1743 del 2 aprile 2015).<br />
8.2.- Si è quindi affermato che devono considerarsi anormalmente basse le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva, con la conseguenza che può ritenersi ammissibile un&#8217;offerta che da essi si discosti, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di contrattazione collettiva.<br />
Mentre occorre, perché possa dubitarsi&nbsp;della&nbsp;congruità dell’offerta, che la discordanza sia considerevole ed ingiustificata (Consiglio di Stato, sez. III, n. 3329 del 3 luglio 2015).<br />
8.3.- Si è ulteriormente chiarito che non possono non essere considerati, in sede di valutazione delle offerte, aspetti particolari ed elementi che possono variare da azienda ad azienda. Ai fini di una valutazione sulla congruità dell’offerta, la stazione appaltante deve, pertanto, tenere conto anche delle possibili economie che le diverse singole imprese possono conseguire (ed anche con riferimento al costo del lavoro), nel rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi (Consiglio di Stato, sez. III, n. 1743 del 2 aprile 2015 cit.).<br />
9.- Nella fattispecie, come emerge dagli atti, l’Azienda Ospedaliera, aveva rilevato che fra la proposta formulata dal RTI SDS, che aveva offerto uno sconto del 29,30 sulla base d’asta, e gli altri concorrenti vi era un evidente scostamento. Pur non ricorrendo la fattispecie prevista dall’art. 86, comma 2, del codice dei contratti pubblici, con la deliberazione n. 776 del 22 luglio 2014, ha quindi ritenuto «opportuno valutare l’eventuale anomalia dell’offerta ai sensi del comma 3 del medesimo art. 86 del D. Lgs. 163/2006».<br />
Con la stessa delibera l’Amministrazione ha quindi individuato la Commissione prevista dall’art. 88, comma 1 bis, del codice dei contratti pubblici.<br />
9.1.- Il RUP, nominato Presidente&nbsp;della&nbsp;Commissione, ha, in conseguenza, invitato il concorrente a fornire le relative giustificazioni, con particolare riferimento ai costi del personale indicati nell’offerta.<br />
9.2.- Nella seduta del 28 agosto 2014, la Commissione, viste le giustificazioni trasmesse, ha ritenuto di dover approfondire «l’aspetto riguardante le tabelle riportanti il costo medio orario relativo ai contratti collettivi di lavoro applicati dal RTI». La Commissione ha pertanto deciso di verificare, presso il CNAI, la disponibilità di un documento ufficiale con il costo del lavoro del settore terziario relativo al contratto applicato dal RTI SDS, e di richiedere, allo stesso RTI, un documento ufficiale con la tabella del costo orario totale per il 4° e 5° livello (CNAI Terziario).<br />
La Commissione ha poi anche deciso di acquisire da un professionista del settore un parere «in merito alla correttezzadella&nbsp;“Tabella costo orario totale 4° e 5° livello (CNAI Terziario)” prodotta dal concorrente».<br />
9.3.- Nella successiva seduta del 9 settembre 2014, la Commissione, vista la risposta del RTI SDS, in data 5 settembre 2014 (con allegata una certificazione rilasciata dallo studio di consulenza commerciale De Pace Francesco, revisore legale), vista la nota del CNAI del 2 settembre 2014 e viste le note trasmesse, in data 3 e 5 settembre 2014, dal rag. Mario Sabbio, revisore ufficiale dei conti, esperto contabile ed iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ha ritenuto che «l’offerta formulata dal concorrente non sia affetta da anomalia» (verbale n. 2 del 9 settembre 2014).<br />
10.- Considerato che la Commissione non ha esplicitato, con una propria motivazione, le ragioni del suo convincimento, si deve evidenziare che il RTI SDS aveva chiarito, con nota del 5 settembre 2014, che il contratto collettivo nazionale applicato era il CCNL CNAI, settore Terziario e Servizi, regolarmente depositato presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), sul cui sito era reperibile. Il RTI SDS, dopo aver ricordato che per il detto CCNL non esistono tabelle ufficiali di determinazione del costo orario del lavoro, ha evidenziato che nel contratto sono però espressamente riportate le tabelle retributive sulla base delle quali, tenendo conto dell’incidenza degli altri elementi retributivi e degli oneri previdenziali, assicurativi, fiscali e assistenziali e delle ore di effettivo lavoro (per le ferie, permessi ed assenze), ha potuto determinare il costo orario aziendale.<br />
Con successiva nota, sempre in data 5 settembre 2014, il RTI SDS ha meglio precisato le modalità di determinazione del totale delle ore annuali lavorate (1.821), calcolate sulla base delle ore di ferie annuali (160), delle ore di permessi annuali (16), delle ore annuali per festività (72) e dell’incidenza delle altre ore non lavorate per malattie e varie (19).<br />
10.1.- La Commissione ha poi tenuto conto delle osservazioni fatte pervenire dal rag. Mario Sabbio, revisore ufficiale dei conti, esperto contabile ed iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che, con nota del 3 settembre 2014, ha affermato che il costo paga base utilizzato dagli iscritti CNAI è inferiore (nella misura poi meglio specificata) a quello utilizzato dalle tabelle del contratto collettivo&nbsp;della&nbsp;Confcommercio e prevede contributi per il “Fondo Est” in misura inferiore a quelli previsti per il fondo “Enmoa”.<br />
Il rag. Mario Sabbio ha poi aggiunto che il contratto collettivo&nbsp;della&nbsp;Confcommercio prevede anche la quattordicesima mensilità, mentre il contratto CNAI esprime i valori in 13 mensilità.<br />
Il rag. Sabbio ha inoltre precisato che i conteggi INPS e INAIL erano corretti (benché il conteggio INAIL evidenziasse l’aliquota più bassa e con minima copertura rischi, da verificare con una analisi del rischio infortuni reale) e che il conteggio IRAP presentava una differenza poco significativa.<br />
10.2.- A seguito di richiesta del RUP di ulteriori chiarimenti sul totale delle ore lavorate, pari (per il RTI SDS) a 1821, il rag. Sabbio, con successiva mail del 5 settembre 2014, ha aggiunto che per il contratto Confcommercio il totale delle ore lavorate era pari a 1720 annue.<br />
11.- Così ricostruito il quadro normativo e fattuale e tenuto conto delle risultanze dell’istruttoria compiuta, la Sezione ritiene che il giudizio di anomalia condotto dall’Azienda Ospedaliera e la conseguente aggiudicazione&nbsp;dellagara al RTI SDS non possano ritenersi esenti dalle censure sollevate da GPI.<br />
L’Azienda Ospedaliera ha, infatti, ritenuto congrua ed affidabile un’offerta che prevedeva un ribasso di quasi il 30% sull’importo a base d’asta (notevolmente superiore al ribasso offerto dalle altre imprese partecipanti alla gara), per effetto dell’applicazione di un contratto collettivo che prevede livelli retributivi decisamente inferiori rispetto a quelli previsti dalle tabelle ministeriali di riferimento e che risulta stipulato da associazioni non comparativamente più rappresentative, come accertato all’esito dell’istruttoria disposta da questa Sezione, nell’ambito di un settore che è regolato dalla contrattazione collettiva e nel quale sono presenti contratti, stipulati da soggetti sindacali comparativamente maggiormente rappresentativi, che sono stati tenuti in considerazione dalle tabelle ministeriali di riferimento.<br />
12.- In proposito, si deve, innanzitutto, evidenziare che, come ha rilevato il Ministero del Lavoro all’esito di un’accurata istruttoria, il CCNL CNAI, utilizzato dal RTI SDS nella sua offerta, non può considerarsi siglato da rappresentanze sindacali (dei datori di lavoro e dei lavoratori) comparativamente più rappresentative (pagine 6 ed 8della&nbsp;Relazione istruttoria).<br />
12.1.- Tale (rilevante) circostanza non è stata peraltro oggetto di una particolare attenzione nel giudizio di anomalia effettuato dall’Azienda Ospedaliera resistente (e non è stata nemmeno considerata dal T.A.R. che ha ritenuto che incombesse alla ricorrente GPI fornire la prova di tale elemento).<br />
Mentre tale circostanza doveva essere oggetto di particolare attenzione nel giudizio di anomalia tenuto conto che, come si è già prima ricordato, l’art. 86, comma 3 bis, del Codice dei contratti pubblici non solo prevede che, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell&#8217;anomalia delle offerte, gli enti aggiudicatori siano tenuti a verificare che il valore economico dell’offerta sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro (e al costo relativo alla sicurezza),ma stabilisce anche che il parametro di valutazione del costo del lavoro è costituito dalle apposite tabelle redatte periodicamente dal Ministro del lavoro «sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali».<br />
13. Nella fattispecie, mancando il giudizio di non anomalia dell’offerta del RTI SDS di ogni motivazione, si può ritenere, dall’esame degli atti sui quali il giudizio è stato formulato, che l’Azienda Ospedaliera, in base agli atti acquisiti e ai chiarimenti forniti dal proprio consulente, ha ritenuto sufficiente rilevare che il contratto CNAI, utilizzato dal RTI SDS, era esistente e valido, perché depositato presso il CNEL, e che, quindi, l’offerta presentata era congrua anche perché faceva applicazione di tale contratto (pur avendo l’istruttoria evidenziato differenze nel trattamento retributivo dei lavoratori, non irrilevanti).<br />
13.1.- Ma tale giudizio non può ritenersi legittimo non essendo stata fatta, come si è potuto accertare, alcuna concreta valutazione sull’effettiva possibile applicazione in una gara pubblica del contratto CNAI, sottoscritto da sigle sindacali non maggiormente rappresentative, ed essendo mancata anche un’effettiva comparazione dei costi indicati e delle ore di lavoro stimate con le tabelle ministeriali predisposte per il settore in&nbsp;questione, essendosi il rag. Sabbio limitato ad effettuare alcune comparazioni con il contratto collettivo nazionale “Confcommercio”.<br />
14.- Secondo l’Azienda Ospedaliera (e il resistente RTI SDS) in Italia il datore di lavoro può peraltro liberamente scegliere il CCNL da applicare ai rapporti di lavoro. Ed è rispetto al contratto collettivo prescelto che può essere condotto il giudizio di adeguatezza e sufficienza&nbsp;della&nbsp;retribuzione e quindi può essere valutata la possibile anomalia dell’offerta.<br />
Ma, sebbene il contratto CNAI non possa ritenersi invalido, come pure ha affermato l’appellante, tenuto conto che non vi sono norme che ne prevedono espressamente la nullità o l’inefficacia, è però evidente che il vigente sistema normativo pone come parametro di riferimento, per la valutazione&nbsp;della&nbsp;congruità degli oneri per il lavoro del personale impiegato negli appalti pubblici, i costi determinati dalle tabelle predisposte dal Ministro del lavoro. E tali tabelle hanno come esclusivo riferimento i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi di entrambe le parti che lo sottoscrivono.<br />
14.1.- Il possibile utilizzo, nel settore pubblico, di contratti collettivi di lavoro stipulati da sigle sindacali che non hanno il sufficiente grado di rappresentatività (e che per questo non sono considerati nella determinazione delle citate tabelle ministeriali) costituisce pertanto un’evidente anomalia del sistema.<br />
15.- Peraltro, come anche il T.A.R. ha evidenziato, se si ammettono senza riserve offerte che sono formulate facendo applicazione di costi del lavoro molto più contenuti, oggetto di contratti collettivi di lavoro sottoscritti da sindacati non adeguatamente rappresentativi, si determinano pratiche di&nbsp;dumping sociale&nbsp;perché solo alcune imprese possono beneficiare di disposizioni che giustificano un costo del lavoro inferiore. Peraltro le altre aziende di quel settore, per essere competitive e non essere estromesse dal mercato, soprattutto in gare cd.&nbsp;labour intensive&nbsp;nelle quali è decisivo il costo del lavoro, sarebbero costrette poi ad utilizzare quegli stessi contratti collettivi che, anche se non sottoscritti da rappresentanze dei sindacati maggiormente rappresentativi, offrono trattamenti retributivi inferiori, con una evidente alterazione del sistema.<br />
15.1.- Senza contare che in tal modo i lavoratori potrebbero vedersi applicate, in modo sostanzialmente unilaterale, condizioni di lavoro stabilite da sigle sindacali a loro del tutto sconosciute.<br />
15.2.- Peraltro, considerato che in gare come quella in&nbsp;questione&nbsp;è previsto il passaggio dei lavoratori già occupati da un datore di lavoro ad un altro (art. 13 del bando), per la presenza&nbsp;della&nbsp;cd. clausola sociale, se si ammettono senza riserve offerte formulate facendo applicazione di costi del lavoro molto più contenuti, oggetto di contratti collettivi di lavoro sottoscritti da sindacati non adeguatamente rappresentativi, la competizione fra le imprese partecipanti alla gara si svolgerebbe non sulla base di una migliore o diversa articolazione del lavoro (e quindi sulle base di caratteristiche proprie dell’impresa) ma in base ai diversi costi del lavoro determinati dall’applicazione di diversi contratti collettivi anche eventualmente sottoscritti da sindacati non adeguatamente rappresentativi.<br />
15.3.- Ciò conferma la necessità che il costo del lavoro debba avere come parametro di riferimento quello stabilito dalle tabelle ministeriali del settore interessato che sono calcolate sulla base&nbsp;della&nbsp;contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi.<br />
16.- Sebbene, come ha sottolineato nella sua memoria l’Azienda Ospedaliera resistente, la&nbsp;lex specialis&nbsp;di gara non prescriveva, nella fattispecie, alcun obbligo per i concorrenti di applicare al proprio personale un determinato contratto collettivo, non può tuttavia convenirsi sull’affermazione&nbsp;della&nbsp;stessa Azienda secondo la quale, in conseguenza, era liberamente applicabile da parte del RTI SDS il contratto CNAI.<br />
16.1.- Il giudizio di anomalia avrebbe dovuto essere, invece, particolarmente rigoroso perché il settore è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da soggetti sindacali comparativamente maggiormente rappresentativi, come è stato confermato dall’istruttoria disposta da questa Sezione, e perché il contratto CNAI non rientra fra quelli stipulati da soggetti sindacali comparativamente maggiormente rappresentativi.<br />
Mentre la procedura di verifica di anomalia condotta dall’Azienda Ospedaliera ha permesso al RTI SDS di giustificare i propri costi del lavoro sulla base di un CCNL che, in virtù del chiaro disposto dell&#8217;art. 86, comma 3, cit., non poteva essere impiegato come valido parametro di riferimento e che presentava poi, come si è accertato, diversi non irrilevanti scostamenti rispetto ai legittimi parametri indicati.<br />
17.- E’ vero che, come si è prima ricordato, le tabelle ministeriali, secondo la giurisprudenza amministrativa, costituiscono solo un parametro di riferimento nella valutazione di una possibile anomalia dell’offerta. Ma una possibile differenza del costo del lavoro determinato (in concreto) nell’offerta dal costo indicato nelle tabelle ministeriali può essere giustificata dalle diverse particolari situazioni aziendali e territoriali e dalla capacità organizzativa dell’impresa che possono rendere possibile, in determinati contesti particolarmente virtuosi, anche una riduzione dei costi del lavoro.<br />
Come si è già in precedenza ricordato, questa Sezione ha affermato in proposito che i costi indicati nelle tabelle ministeriali sono costi medi, tipologici, e non possono non essere considerati, in sede di valutazione delle offerte, aspetti che riguardano le singole imprese (diverse per natura, caratteristiche, agevolazioni e sgravi fiscali ottenibili). In conseguenza, ai fini&nbsp;della&nbsp;valutazione&nbsp;della&nbsp;migliore offerta, si può tenere conto anche delle possibili economie che le singole imprese possono conseguire (anche con riferimento al costo del lavoro), nel rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1743 del 2 aprile 2015, cit.).<br />
17.1.- La ritenuta possibile presentazione di offerte da parte di imprese che affermano di utilizzare contratti collettivi che non rientrano fra quelli stipulati da associazioni maggiormente rappresentative risulta, invece, del tutto estranea alle suddette valutazioni riguardanti le specifiche caratteristiche dell’attività di impresa.<br />
18.- Il resistente RTI SDS, nella sua memoria conclusiva, ha sostenuto che anche la Corte Costituzionale, nella recente sentenza n. 51 del 2015, ha ribadito il principio che i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative non hanno efficacia&nbsp;erga omnes.<br />
Ma se è vero che in tale sentenza la Corte ha affermato che la censurata disposizione riguardante i soci lavoratori di società cooperative (art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007) non assegnava ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative efficacia&nbsp;erga omnes, in contrasto con quanto statuito dall’art. 39&nbsp;della&nbsp;Costituzione, la stessa Corte ha poi affermato, dichiarando non fondata la&nbsp;questione&nbsp;sollevata, che l’indicata disposizione, nell’effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l’andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, «si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l’indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti&nbsp;della&nbsp;proporzionalità e&nbsp;dellasufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative».<br />
Tali conclusioni sono del tutto coerenti con quanto ritenuto dalla Sezione nel caso in esame.<br />
19.- Si deve poi anche considerare che, come ha evidenziato nelle sue memorie la FILCAMS CGIL, l’art. 1 del d. l. n. 338 del 9 ottobre 1989 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1,&nbsp;della&nbsp;legge 7 dicembre 1989, n. 389, ha previsto, al comma 1, che «la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all&#8217;importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo».<br />
L’art. 2, comma 25,&nbsp;della&nbsp;legge n. 549 del 28 dicembre 1995, ha poi precisato che il predetto articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.<br />
Il legislatore ha, quindi, stabilito che i contratti collettivi da considerare, per la determinazione degli oneri contributivi, nel rispetto dell’art. 36&nbsp;della&nbsp;Costituzione, sono quelli sottoscritti dai sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi nella categoria, su base nazionale.<br />
20.- Si deve poi aggiungere che il giudizio di non anomalia effettuato dall’Azienda Ospedaliera resistente, come è emerso dall’istruttoria compiuta, non può considerarsi legittimo anche perché non irrilevanti (perché superiori al 6,5%) sono gli scostamenti dei livelli retributivi considerati nelle tabelle ministeriali e il CCNL CNAI.<br />
21.- Non può pertanto essere condivisa la sentenza appellata che, nell’erroneo presupposto&nbsp;della&nbsp;non dimostrata carenza di rappresentatività delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto CNAI, ha ritenuto non viziato il giudizio di adeguatezza dell’offerta del RTI SDS.<br />
22.- Del resto se pure l’offerta del RTI SDS è chiaramente più conveniente per l’Azienda Ospedaliera resistente, che ha evidenziato un risparmio di circa 4 milioni di euro per l’intera durata del contratto, tuttavia tale circostanza non può giustificare le conclusioni raggiunte all’esito del giudizio di anomalia, tenuto conto l’adeguatezza dell’offerta non può essere valutata solo sulla sua ritenuta convenienza economica e prescindendo dai suoi contenuti, ma implica anche una rigorosa verifica&nbsp;della&nbsp;sua serietà e&nbsp;della&nbsp;sua legittimità che, nella fattispecie, per i motivi esposti, non risulta effettuata.<br />
23.- In conclusione, per tutti gli esposti motivi, l’appello deve essere accolto e, in integrale riforma dell’appellata sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione II, n. 1470 del 31 dicembre 2014, deve essere annullato il giudizio di non anomalia effettuato dall’Azienda Ospedaliera resistente sull’offerta presentata dal RTI SDS e la conseguente aggiudicazione allo stesso RTI&nbsp;della&nbsp;gara in&nbsp;questione.<br />
Sono fatti salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione.<br />
23.1.- Ai sensi degli articoli 121 e 122 del c.p.a., il contratto eventualmente nelle more sottoscritto dall’Azienda Ospedaliera con il RTI SDS deve ritenersi inefficace a decorrere dal termine di 90 giorni dalla data&nbsp;della&nbsp;notifica o comunicazione in via amministrativa, se anteriore,&nbsp;della&nbsp;presente decisione.<br />
24.- Considerata la&nbsp;novità&nbsp;della&nbsp;questione, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in integrale riforma&nbsp;della&nbsp;appellata sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione II, n. 1470 del 31 dicembre 2014, annulla l’aggiudicazione&nbsp;della&nbsp;gara in oggetto al RTI formato dalle società SDS e TV Services, con gli effetti indicati in motivazione.<br />
Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze del grado di appello.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Romeo, Presidente<br />
Carlo Deodato, Consigliere<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere, Estensore<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/10/2015<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-10-2015-n-4699/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2015 n.4699</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 13/10/2015 n.20585</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-13-10-2015-n-20585/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-13-10-2015-n-20585/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 13/10/2015 n.20585</a></p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro &#8211; Presidente &#8211; Dott. ARIENZO Rosa &#8211; Consigliere &#8211; Dott. FERNANDES Giulio &#8211; Consigliere &#8211; Dott. GARRI Fabrizia &#8211; Consigliere &#8211; Dott. MAROTTA Caterina &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-13-10-2015-n-20585/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 13/10/2015 n.20585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-13-10-2015-n-20585/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 13/10/2015 n.20585</a></p>
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<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE SESTA CIVILE</p>
<p>SOTTOSEZIONE L</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. CURZIO Pietro &#8211; Presidente &#8211;</p>
<p>Dott. ARIENZO Rosa &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. FERNANDES Giulio &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. GARRI Fabrizia &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. MAROTTA Caterina &#8211; rel. Consigliere &#8211;</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p>ordinanza</p>
<p>sul ricorso 10449/2012 proposto da:</p>
<p>INARCASSA &#8211; CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA INGEGNERI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, l.re Raffaello Sanzio 9, presso lo studio dell&#8217;avvocato LUCIANI MASSIMO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;</p>
<p>&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p>contro</p>
<p>G.A.;</p>
<p>&#8211; intimato &#8211;</p>
<p>avverso la sentenza n. 3157/2011 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA dell&#8217;8/4/2011 depositata il 15/4/2011;</p>
<p>udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell&#8217;8/7/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;</p>
<p>udito l&#8217;Avvocato LUCIANI MASSIMO difensore del ricorrente che si riporta ai propri scritti.</p>
<p>Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione</p>
<p>1 &#8211; Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto:</p>
<p>Con sentenza n. 3157/2011 depositata in data 14 aprile 2011, la Corte di appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale della stessa sede che aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla INARCASSA nei confronti di G.A. per il complessivo importo di 72.668,00 Euro quali contributi relativi agli anni 1999 &#8211; 2005 e sanzioni relative agli anni 1998 &#8211; 2002 e, accolta l&#8217;eccezione di prescrizione quinquennale del G., condannato quest&#8217;ultimo al pagamento della minor somma di 10.442,20 Euro. Riteneva la Corte territoriale che il termine di prescrizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, avesse portata generale e fosse dunque applicabile anche agli enti previdenziali privatizzati e che non sussistessero altri atti validamente interruttivi oltre quello individuato dal Tribunale (notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta il 14/12/2007).</p>
<p>Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l&#8217;INARCASSA affidato a due motivi.</p>
<p>G.A. è rimasto solo intimato.</p>
<p>Con il primo motivo l&#8217;INARCASSA denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, e L. n. 6 del 1981, art. 18. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la disciplina dei termini prescrizionali prevista dalla L. n. 335 del 1995, non può valere anche per le sanzioni connesse al mancato versamento dei contributi.</p>
<p>Con il secondo motivo l&#8217;INARCASSA denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10, 16, 17 e 18 della legge n. 6/81 nonchè degli artt. 2697, 2935, 2943 e 2944 c.c., e vizio motivazionale. Deduce che i giudici di appello erroneamente hanno ritenuto non raggiunta la prova dell&#8217;avvenuta comunicazione delle lettere interruttive laddove risultava che il G. avesse riscontrato tali lettere, con ciò dando atto di averle ricevute.</p>
<p>Con il terzo motivo l&#8217;INARCASSA denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2935 c.c., dell&#8217;art. 3, commi 9 e 10; della L. n. 6 del 1981, artt. 9, 10, 16, 17 e 18, nonchè omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. Si duole del fatto che sia stata disattesa dalla Corte territoriale la richiesta subordinata volta ad ottenere la condanna del G. &#8220;al versamento delle somme dovute per contributi in riferimento agli anni successivi al 1998, con gli accessori di legge fino al soddisfo&#8221;; si duole altresì della mancata pronuncia sull&#8217;eccezione secondo la quale i termini di prescrizione decorrono, per ciascuna annualità, dal 31 dicembre dell&#8217;anno successivo a quello di riferimento.</p>
<p>Con il quarto motivo l&#8217;INARCASSA denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, e L. n. 6 del 1981, art. 18. Lamenta l&#8217;applicazione da parte della Corte territoriale del termine di prescrizione decennale evidenziando che il regime di prescrizione dei crediti dell&#8217;INARCASSA trova la propria fonte esclusiva nella L. n. 6 del 1981, art. 18. Rileva che le disposizioni delle leggi speciali sulla previdenza di ciascuna categoria professionale, espressamente fatte salve dal D.Lgs. n. 509 del 1994, rispondono ad uno specifico interesse pubblico al reperimento e alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale e sono improntate al principio solidaristico.</p>
<p>Vigendo il regime di integrale autofinanziamento, ogni episodio di prescrizione diminuisce la provvista delle Casse e dunque mette a rischio l&#8217;adempimento dei generali doveri di solidarietà endocategoriale, sicchè una rilevante abbreviazione dei termini prescrizionali non potrebbe che comportare ripercussioni negative sui risultati di bilancio. Deduce che, ove le disposizioni di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, dovessero ritenersi applicabili alle Casse dei liberi professionisti, esse sarebbero costituzionalmente illegittime, atteso che la riduzione a cinque anni del termine di prescrizione determina la lesione del diritto di difesa dell&#8217;ente previdenziale, al quale verrebbe inopinatamente sottratta la possibilità di far valere in sede giudiziale le sue ragioni.</p>
<p>Ragioni di ordine logico impongono l&#8217;esame prioritario del quarto motivo di ricorso che è manifestamente infondato.</p>
<p>La questione dedotta dalla ricorrente è stata posta più volte all&#8217;esame di questa Corte e decisa in senso sfavorevole all&#8217;ente previdenziale.</p>
<p>Con sentenza n. 5522 del 9 aprile 2003 è stato affermato che la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie &#8211; termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1 gennaio 1996 (lettera a) &#8211; e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l&#8217;intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con conseguente abrogazione, ai sensi dell&#8217;art. 15 preleggi, per assorbimento, delle previgenti discipline differenziate, sicchè è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali.</p>
<p>Tale principio è stato ribadito da questa Corte (cfr. Cass. 13 febbraio 2006, n. 26621; Cass. 29 novembre 2007, n. 24910; Cass. 6 luglio 2011, n. 14864; si veda anche la recente Cass. 20 febbraio 2014, n. 4050) con specifico riferimento ai crediti contributivi dell&#8217;INARCASSA, per i quali è stato ritenuto che dovesse essere applicata la nuova normativa, diversamente da quanto sostenuto dal predetto ente previdenziale, secondo cui doveva continuare ad applicarsi la norma speciale di cui alla L. n. 6 del 1981, art. 18, e la prescrizione decennale ivi prevista, in forza del principio lex specialis derogai leggi generali.</p>
<p>Questa Corte ha pure ritenuto l&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 3, comma 9, cit. ad altre ipotesi di sistemi previdenziali categoriali (geometri e commercialisti): Cass. 1 luglio 2002 n. 9525, Cass. 27 giugno 2002 n. 9408, Cass. 12 gennaio 2002 n. 330, Cass. 16 agosto 2001 n. 11140.</p>
<p>Il tenore della disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, non lascia spazio ad interpretazioni diverse.</p>
<p>Da essa si evince che il legislatore ha inteso regolare l&#8217;intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti. Infatti la previsione di cui alla lett. b), riferita a &#8220;tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria&#8221;, è onnicomprensiva e non lascia fuori nessuna forma di previdenza obbligatoria.</p>
<p>Nè può ritenersi che l&#8217;art. 3, comma 10, contenga il richiamo ad una disposizione in tema di sospensione dei termini di prescrizione (D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 19, convertito con modificazioni nella L. n. 638 del 1983), che non si applicherebbe ai liberi professionisti.</p>
<p>Tale circostanza, infatti, non esclude la portata generale ed organica della normativa in questione, la quale si applica a &#8220;tutte&#8221; le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatorie, comprese quelle relative ai liberi professionisti.</p>
<p>Inconferente è, poi, il richiamo al processo di privatizzazione delle Casse dei liberi professionisti, al loro regime di autofinanziamento, alle ripercussioni negative che una abbreviazione dei termini prescrizionali potrebbe comportare sui risultati di bilancio degli enti previdenziali, al vantaggio che ricaverebbero da un termine di prescrizione ridotto i professionisti non adempienti all&#8217;obbligo contributivo.</p>
<p>Trattasi di questioni che concernono profili, in verità di scarsa rilevanza, tutti superati dalla decisiva circostanza che il testo normativo non contiene limitazioni di sorta. Nessuna deroga, in particolare, è prevista dalla norma per gli enti previdenziali c.d.</p>
<p>privatizzati in quanto il D.Lgs. n. 509 del 1994, mentre ha mutato la natura giuridica delle Casse, trasformandole in enti privati, nulla ha innovato in ordine al rapporto previdenziale tra l&#8217;ente e gli iscritti, che resta assoggettato agli stessi principi ed alle stesse regole della previdenza obbligatoria, con le particolarità previste dalla L. n. 335 del 1995.</p>
<p>Manifestamente infondata è infine la questione di legittimità costituzionale della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, ove queste disposizioni dovessero ritenersi applicabili alle Casse dei liberi professionisti.</p>
<p>A prescindere dalla considerazione che per i contributi relativi al periodo precedente la data di entrata in vigore della legge è stato mantenuto il termine decennale di prescrizione in presenza di atti interruttivi o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente, va osservato che per le contribuzioni successive a detto periodo la situazione delle Casse non appare dissimile da quella degli altri enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, onde una eventuale diversità di trattamento con riguardo al termine di prescrizione sarebbe oltre che ingiustificata, irragionevole.</p>
<p>Alla luce della giurisprudenza sopra citata deve, poi, ritenersi manifestamente infondato anche il primo motivo.</p>
<p>La ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile, anche alle sanzioni civili, il termine di prescrizione quinquennale dettato per le obbligazioni contributive previdenziali dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9. A sostegno della censura ha richiamato Cass. 10 agosto 2006, n. 18148, secondo cui, costituendo le sanzioni civili una obbligazione di natura diversa dalle obbligazioni contributive, non è ad esse applicabile il regime di prescrizione previsto per queste ultime obbligazioni.</p>
<p>L&#8217;orientamento citato dalla ricorrente (confermato dalla sola successiva Cass. 6 luglio 2011, n. 14864) è stato tuttavia superato da molteplici e conformi pronunce successive.</p>
<p>E&#8217; stato, infatti ritenuto che in tema di contributi previdenziali, l&#8217;obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi medesimi (cosiddette sanzioni civili) costituisce una conseguenza automatica &#8211; legalmente predeterminata &#8211; dell&#8217;inadempimento o del ritardo ed assolve una funzione di rafforzamento dell&#8217;obbligazione contributiva alla quale si somma; ne consegue che il credito per le sanzioni civili ha la stessa natura giuridica dell&#8217;obbligazione principale e, pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale (cfr. Cass. 4 aprile 2008, n. 8814; Cass. 21 dicembre 2010, n. 25906; Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4050 e, in precedenza, Cass. 12 maggio 2004 n. 9054; Cass. 15 gennaio 1986 n. 194).</p>
<p>Deve, dunque, considerarsi prevalente l&#8217;indirizzo favorevole alla sussistenza di una identica natura giuridica del credito per sanzioni civile rispetto a quello per contributi evasi.</p>
<p>In ogni caso, anche a voler sostenere una natura diversa delle sanzioni rispetto ai crediti contributivi, sia in ragione della diversità di disciplina e dei diversi presupposti che ne scaturiscono, sia per espressa disposizione di legge (si pensi alle norme del codice civile in materia di privilegi: artt. 2754 e 2788 cod. civ.), tale diversa natura non elimina il fondamentale carattere di accessorietà, evocato dalla disciplina legislativa che obbliga il contribuente inadempiente al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d&#8217;anno. Seppure tale carattere non significa attribuzione a tali somme aggiuntive la medesima natura degli interessi civilistici, caratterizzati dall&#8217;elemento della periodicità (con la conseguente inapplicabilità del termine quinquennale di cui all&#8217;art. 2948 c.c., n. 4), tuttavia l&#8217;individuazione del termine prescrizionale non può che riferirsi alle norme di legge che, nello specifico, regolano la materia delle conseguenze dell&#8217;inadempimento contributivo.</p>
<p>Di conseguenza, le doglianze della ricorrente vanno disattese.</p>
<p>Invero, con ordinanza interlocutoria del 1 aprile 2014, n. 7569, una causa avente ad oggetto analoga questione è stata da questa Corte rimessa al Primo Presidente per l&#8217;eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in relazione al contrasto determinatosi (in particolare tra la decisione Cass. 6 luglio 2011, n. 14864 e le altre, di segno contrario, sopra citate).</p>
<p>Valuterà il Collegio l&#8217;opportunità di attendere le determinazioni del Primo Presidente e quelle, eventuali, della Sezioni Unite.</p>
<p>Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.</p>
<p>Occorre innanzitutto rilevare un profilo di inammissibilità laddove, pur a fronte di denunciati vizi di violazione di legge, in realtà la ricorrente lamenta principalmente una erronea valutazione delle circostanze fattuali che, se rettamente apprezzate, avrebbero dovuto condurre a ritenere interrotto il termine di prescrizione, e dunque un vizio motivazionale.</p>
<p>Per il resto, la ricorrente pretende un riesame degli atti di causa inammissibile in questa sede di legittimità.</p>
<p>La Corte territoriale, peraltro, con puntuale ricostruzione di tutti gli atti sottoposti alla sua valutazione ha dato compiutamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che non potesse essere attribuita valenza probatoria, ai fini del ricevimento da parte del G. delle missive indicate in appello, a documenti (peraltro neppure analiticamente indicati) che non contenevano alcun riferimento &#8220;a note con le quali l&#8217;opponente aveva risposto alle comunicazioni contestate&#8221; o a un &#8220;carteggio tra le parti&#8221; (evidenziando altresì, al riguardo, che mancava un riscontro tra alcuni atti citati dall&#8217;appellante e quelli presenti nel fascicolo della fase monitoria) ovvero anche a documenti (tutti di provenienza dell&#8217;Istituto) che contenevano il riferimento alla corrispondenza inter partes.</p>
<p>Trattasi di motivazione congrua e logica che resiste alle censure della ricorrente.</p>
<p>Il terzo motivo di ricorso è in parte assorbito dalla decisione sul quarto motivo ed in parte inammissibile.</p>
<p>La richiesta di condanna al &#8220;versamento delle somme dovute per contributi in riferimento agli anni successivi al 1998, con gli accessori di legge fino al soddisfo&#8221; è, infatti, in parte assorbita dalla ritenuta prescrizione dei crediti anteriori al gennaio 2003.</p>
<p>Per il resto le doglianze della ricorrente risultano assolutamente generiche e non è dato evincere se il (minor) credito riconosciuto dal Tribunale (con la corretta applicazione della prescrizione quinquennale) sia stato eventualmente quantificato senza tener conto della esigibilità dei contributi solo a far data dal 1 gennaio dell&#8217;anno successivo a quello di riferimento.</p>
<p>In conclusione, si propone il rigetto del ricorso (riservata al collegio ogni valutazione in ordine all&#8217;ordinanza interlocutoria di cui sopra si è detto), il tutto con ordinanza, ai sensi dell&#8217;art. 375 c.p.c., n. 5&#8243;.</p>
<p>2 &#8211; Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.</p>
<p>3 &#8211; L&#8217;Inarcassa ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..</p>
<p>4 &#8211; Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia non scalfite dalla memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. con la quale l&#8217;Inarcassa si è limitata sostanzialmente a riproporre le ragioni esposte a sostegno dei motivi di ricorso e a ribadire la diversità della natura delle somme aggiuntive rispetto ai contributi.</p>
<p>Va, in ogni caso, ulteriormente precisato che non sussistono ragioni per rimeditare l&#8217;indirizzo di questa Corte già espresso con le decisioni Cass. 9 aprile 2003, n. 5522, Cass. 13 febbraio 2006, n. 26621, Cass. 29 novembre 2007, n. 24910, Cass. 6 luglio 2011, n. 14864 e ribadito con la più recente Cass. 20 febbraio 2014, n. 4050 secondo il quale, con l&#8217;entrata in vigore della normativa di cui alla legge n. 335 del 1995, che ha regolato l&#8217;intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, sono state abrogate per assorbimento le previgenti discipline differenziate, sicchè è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali e dunque non può più applicarsi la norma di cui all&#8217;art. 18 della legge n. 6 del 1981 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) per ciò che riguarda l&#8217;indicazione del termine di prescrizione decennale riferito ai contributi, ivi previsto.</p>
<p>Occorre, poi evidenziare che questa Corte a Sezioni unite, con la recente decisione n. 5076 del 13 marzo 2015 intervenuta a seguito dell&#8217;ordinanza interlocutoria del 1 aprile 2014, n. 7569, ha precisato che: &#8220;sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de ture alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l&#8217;omissione contributiva, cui la sanzione ovile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall&#8217;automatismo della sanzione civile rispetto all&#8217;omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell&#8217;una rispetto all&#8217;altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l&#8217;irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all&#8217;omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica&#8221;.</p>
<p>Le Sezioni unite hanno, quindi, affermato il seguente principio di diritto: &#8220;In materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l&#8217;omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all&#8217;omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili&#8221;.</p>
<p>Con tale decisione, le Sezioni unite hanno, dunque, mostrato di aderire all&#8217;indirizzo (si vedano le già ricordate cfr. Cass. 4 aprile 2008, n. 8814, Cass. 21 dicembre 2010, n. 25906, Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620, Cass. 20 febbraio 2014, n. 4050 e, in precedenza, Cass. 12 maggio 2004, n. 9054; Cass. 15 gennaio 1986, n. 194) secondo cui l&#8217;obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi previdenziali costituisce una conseguenza automatica e legalmente predeterminata dell&#8217;inadempimento o del ritardo e svolge una funzione di rafforzamento dell&#8217;obbligazione contributiva, alla quale si somma; ne consegue che il credito per le sanzioni civili, nella sua accessorietà, ha la stessa natura giuridica dell&#8217;obbligazione principale (&#8220;l&#8217;automatismo della sanzione civile rispetto all&#8217;omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell&#8217;una rispetto all&#8217;altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l&#8217;irrogazione della sanzione&#8221;), pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale (facendo sì che l&#8217;interruzione della prescrizione del credito principale si comunichi a quello accessorio).</p>
<p>Non vi è dubbio allora che, costituendo l&#8217;obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi (cosiddette sanzioni civili) una conseguenza automatica &#8211; legalmente predeterminata dell&#8217;inadempimento o del ritardo ed assolvendo tale obbligo una funzione di rafforzamento dell&#8217;obbligazione contributiva alla quale si somma, il credito per le sanzioni civili, proprio in ragione dell&#8217;affermata sussistenza di un legame di automaticità funzionale, resti soggetto al medesimo regime prescrizionale.</p>
<p>Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell&#8217;art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.</p>
<p>4 &#8211; In conclusione il ricorso va rigettato.</p>
<p>5 &#8211; Nulla va disposto per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l&#8217;intimato svolto attività difensiva.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 8 luglio 2015.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2015</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-13-10-2015-n-20585/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 13/10/2015 n.20585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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