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	<title>13/10/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/10/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.845</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-845/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-845/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.845</a></p>
<p>Va sospeso il permesso di costruire impugnato da un vicino sulla base di una assertita decadenza per mancato inizio dei lavori, con ordine al Comune di ripronunciarsi sulla intervenuta decadenza del permesso di costruire, in osservanza e conformità alla motivazione della presente ordinanza. Il termine finale per eseguire i lavori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-845/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.845</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-845/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.845</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il permesso di costruire impugnato da un vicino sulla base di una assertita decadenza per mancato inizio dei lavori, con ordine al Comune di ripronunciarsi sulla intervenuta decadenza del permesso di costruire, in osservanza e conformità alla motivazione della presente ordinanza. Il termine finale per eseguire i lavori viene dal Comune correlato ad una data, di tre anni precedente, in cui i lavori sarebbero iniziati, offrendone peraltro, quale unico fondamento, la relativa comunicazione effettuata all’epoca degli odierni controinteressati, in sé insufficiente (pur ammesso che esista) senza adeguate attività materiali di trasformazione, tanto più che la documentazione fotografica depositata in giudizio sembra escludere che, ancora nello scorso mese di settembre – e dunque ad oltre diciotto mesi dal rilascio del permesso – i relativi lavori fossero avviati; va quindi disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati e ordinato al Comune di verificare, secondo la richiesta a suo tempo presentata dal ricorrente, se, entro il periodo di dodici mesi dal rilascio del permesso di costruire, sia intervenuto un inizio dei lavori idoneo ad impedirne la decadenza, il quale può ritenersi sussistente “quando le opere intraprese siano tali da manifestare un&#8217;effettiva volontà, da parte del concessionario, di realizzare il manufatto assentito”. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00845/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01546/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio introdotto con il ricorso n. 1546/11, integrato da motivi aggiunti, proposto da <b>Paolo Zantedeschi</b>, rappresentato e difeso dagli avv. ti Bertagnolli e Fichera, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Venezia Mestre, via Fapanni 46 Int. 1;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Sant&#8217;Anna D&#8217;Alfaedo</b>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Pasquini e Pinello, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, San Polo 3080/L; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Chiara Girelli</b> e <b>Francesco Massocco</b>, rappresentati e difesi dagli avv. ti Grani, Mensi e Carponi Schittar, con domicilio eletto presso l’ultimo in Venezia Mestre, via Filiasi, 57; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
a) del permesso di costruire n. 49/09 rilasciato a Girelli Chiara e Massocco Francesco;<br />	<br />
b) della nota di diniego 11/4/2011 prot. n. 2082/11;<br />	<br />
c) dell&#8217;eventuale rilascio della variante di cui alla domanda n. 51/2010 del 20/12/2010.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant&#8217;Anna D&#8217;Alfaedo, nonché di Chiara Girelli e Francesco Massocco;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il cons. avv. Gabbricci ed uditi l’avv. Fichera per il ricorrente, l’avv. Cavallo in sostituzione dell’avv. Pasquini per il Comune intimato e l’avv. Grani per i controinteressati;	</p>
<p>considerato:<br />	<br />
che, allo stato, è di rilievo assorbente la decisione sull’intervenuta decadenza del permesso di costruire impugnato, circa la quale l’Amministrazione si è effettivamente pronunciata con l’impugnata nota 11 aprile 2011, escludendo che questa si sia verificata, in quanto vi si indica la data del 24 gennaio 2014 come termine finale per il completamento dei lavori;<br />	<br />
che, tuttavia, tale termine finale viene correlato ad una data, di tre anni precedente, in cui i lavori sarebbero iniziati, offrendone peraltro, quale unico fondamento, la relativa comunicazione effettuata all’epoca degli odierni controinteressati, in sé insufficiente (pur ammesso che esista) senza adeguate attività materiali di trasformazione, tanto più che la documentazione fotografica depositata in giudizio sembra escludere che, ancora nello scorso mese di settembre – e dunque ad oltre diciotto mesi dal rilascio del permesso – i relativi lavori fossero avviati;<br />	<br />
che, pertanto, va disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati e ordinato al Comune di Sant’Anna di Alfaedo di verificare, secondo la richiesta a suo tempo presentata dallo Zantedeschi, se, entro il periodo di dodici mesi dal rilascio del permesso di costruire 49/09, sia intervenuto un inizio dei lavori idoneo ad impedirne la decadenza, il quale può ritenersi sussistente “quando le opere intraprese siano tali da manifestare un&#8217;effettiva volontà, da parte del concessionario, di realizzare il manufatto assentito” (C.d.S., IV, 18 giugno 2008 , n. 3030);<br />	<br />
che tale verifica andrà completata nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente ordinanza, a conclusione del quale la presente fase cautelare verrà completata, anche per quanto riguarda le spese di giudizio;<br />	<br />
che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all’art. 55, comma XI, c.p.a.;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda Sezione, accoglie la suindicata domanda cautelare, e per l’effetto, ordina al Comune di Sant’Anna d’Alfaedo di ripronunciarsi sulla intervenuta decadenza del permesso di costruire 49/09, in osservanza e conformità alla motivazione della presente ordinanza, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione.	</p>
<p>Fissa, per l’ulteriore corso, l’udienza camerale del 31 gennaio 2012, riservando a successivo provvedimento la pronuncia definitiva della fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio addì 12 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />	<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Marina Perrelli, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-845/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.845</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2011 n.4769</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-10-2011-n-4769/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-10-2011-n-4769/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2011 n.4769</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio Buccione Commerciale S.r.l. (Avv. Erminio A. Pacifico) c. Comunita&#8217; Montana del Fortore (Avv. Ferdinando Iazzetta) c. Autorita&#8217; per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Ditta Prato Pier Luigi (Avv.ti Donatella Finiguerra ed Antonio Cavagnaro) sull&#8217;impossibilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-10-2011-n-4769/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2011 n.4769</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-10-2011-n-4769/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2011 n.4769</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio<br /> Buccione Commerciale S.r.l. (Avv. Erminio A. Pacifico) c. Comunita&#8217; Montana del Fortore (Avv. Ferdinando Iazzetta) c. Autorita&#8217; per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Ditta Prato Pier Luigi (Avv.ti Donatella Finiguerra ed Antonio Cavagnaro)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;impossibilità di ricorrere all&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento al fine di dimostrare il possesso della certificazione di qualità richiesta dal disciplinare di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Certificazione di qualità – Avvalimento – Ammissibilità – Condizioni &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il requisito relativo alla certificazione di qualità aziendale può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 163/06. Infatti sul piano letterale, l’articolo 49 del codice dei contratti pubblici, nel disciplinare l’istituto dell’avvalimento, non contiene alcun specifico divieto in ordine ai requisiti soggettivi che possono essere comprovati mediante tale strumento. Tuttavia, ai fini dell’ammissibilità dell’avvalimento, è onere del concorrente dimostrare che l’impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a “prestare” il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l’obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, in relazione all’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità (1)	</p>
<p></b>________________________________<br />	<br />
(1) <i>Nella specie il TAR ha osservato che la concorrente sarebbe stata legittimamente estromessa dalla gara, in quanto dal tenore del contratto di avvalimento esibito in sede di gara, si evince che la società ausiliaria non si sarebbe impegnata a mettere a disposizione l&#8217;intera organizzazione aziendale certificata, posta alla base della certificazione di qualità, bensì solo le risorse necessarie per consentire la fornitura di mezzi che coprono solo una parte del servizio richiesto nel capitolato d&#8217;appalto. </i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3916 del 2011, proposto da:<br />
Buccione Commerciale S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Erminio A. Pacifico, con domicilio eletto presso Fabrizio Maione in Napoli, via Carlo De Cesare, 64; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	Comunità Montana del Fortore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Ferdinando Iazzetta, con domicilio eletto presso Ferdinando Iazzetta in Napoli, Segreteria TAR; <br />
&#8211;<br />
&#8211; Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ditta Prato Pier Luigi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Donatella Finiguerra ed Antonio Cavagnaro, con domicilio eletto presso Valerio Barone in Napoli, p.zza Sannazzaro, 71; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>a) della determina della Comunità Montana del Fortore prot. n. 253 del 10/06/2011 avente ad oggetto parere n. 97 del 19/05/2011 dell&#8217;AVCP ed aggiudicazione provvisoria a favore della ditta Prato Pier Luigi, per la &#8220;Fornitura di attrezzature e mezzi per potenziamento degli interventi di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi – trattrice agricolo/forestale per AIB&#8221;;<br />	<br />
b) del parere dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 97 del 19/05/2011, avente ad oggetto la controversia in esame;<br />	<br />
c) di ogni altro atto collegato, connesso, e conseguente, e segnatamente: dei verbali di gara; dei provvedimenti dirigenziali o giuntali, comunque denominati, con cui sono stati approvati i medesimi verbali ed aggiudicato provvisoriamente la fornitura alla Ditta Prato Pier Luigi;<br />	<br />
e per la condanna<br />	<br />
dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni in forma specifica od, in alternativa, per equivalente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti e della società controinteressata;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Ritenuto che ricorrono i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;<br />	<br />
Rilevato che con il presente gravame, la società ricorrente, nell’impugnare gli atti in epigrafe indicati, lamenta essenzialmente la sua estromissione dall’aggiudicazione, ritenendo illegittima l’argomentazione utilizzata dalla stazione appaltante circa l’impossibilità, per la stessa ricorrente, di giovarsi dell’istituto dell’avvalimento al fine di dimostrare il possesso della certificazione di qualità richiesta dal disciplinare di gara;<br />	<br />
Ritenuto, in via preliminare, che:<br />	<br />
&#8211; il ricorso si presenta inammissibile quanto all’impugnativa del parere dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 97 del 19/05/2011, non avendo il medesimo forza lesiva per il suo evidente carattere non provvedimentale;<br />	<br />
&#8211; conseguentemente, perde consistenza l’eccezione di competenza funzionale a favore del TAR Lazio Roma, formulata dalle difese delle controparti in relazione alla suddetta impugnativa;<br />	<br />
&#8211; che le altre questioni di rito prospettate dalle citate difese non meritano di essere scrutinate presentandosi per il resto il ricorso infondato nel merito;<br />	<br />
Considerato che:<br />	<br />
&#8211; secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, condiviso dal Collegio, la certificazione di qualità, attenendo strettamente all’organizzazione aziendale per come implementata dall’imprenditore, costituisce requisito soggettivo non passibile di avv<br />
&#8211; quand’anche si volesse aderire all’orientamento giurisprudenziale più favorevole alla ricorrente, che ammette il ricorso all’avvalimento della certificazione di qualità a condizione che quest’ultima non sia avulsa dalle risorse alle quali è collegata –<br />
&#8211; infatti, come risulta dalla chiaro tenore del contratto di avvalimento esibito in sede di gara, la società ausiliaria non si è impegnata a mettere a disposizione della ricorrente l’intera organizzazione aziendale certificata, posta alla base della certi<br />
&#8211; pertanto, l’estromissione della ricorrente dall’aggiudicazione risulta congruamente giustificata ed immune dai vizi prospettati;<br />	<br />
Ritenuto, in conclusione, che:<br />	<br />
&#8211; la domanda di annullamento degli atti indicati ai punti a) e c) dell’epigrafe deve essere rigettata per infondatezza, con la conseguenza che la connessa istanza risarcitoria sortisce lo stesso risultato, non essendosi profilata l’ingiustizia dei danni s<br />
&#8211; in virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in parte deve essere dichiarato inammissibile ed in parte deve essere respinto;<br />	<br />
&#8211; sussistono giusti e particolari motivi, in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/10/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-10-2011-n-4769/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2011 n.4769</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 13/10/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-13-10-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-13-10-2011-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-13-10-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 13/10/2011 n.0</a></p>
<p>Pres. Benincasa – Arbitri Cinelli, Frosini A. Carpeggiani (Avv. L. Miranda) c/ E. M. Schelotto (Avv.ti P. Rodella) 1. Giustizia sportiva – Contratto di mandato procuratorio – Revoca – Accertamento giusta causa – Domanda – Omissione – Decadenza – Sussistenza – Conseguenze – Collegio – Indagine sul merito – Esclusione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-13-10-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 13/10/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Benincasa – Arbitri Cinelli, Frosini<br /> A. Carpeggiani (Avv. L. Miranda)  c/ E. M. Schelotto (Avv.ti P. Rodella)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia sportiva – Contratto di mandato procuratorio – Revoca – Accertamento giusta causa – Domanda – Omissione – Decadenza – Sussistenza – Conseguenze – Collegio – Indagine sul merito – Esclusione 	</p>
<p>2. Giustizia sportiva – Contratto di mandato procuratorio – Oggetto – Prova per testimoni – Inammissibilità – Ragioni	</p>
<p>3. Giustizia sportiva – Contratto di mandato procuratorio – Revoca senza giusta causa – Penale &#8211;  Sproporzione – Giudice – Riduzione equa – Facoltà – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di contratto di mandato procuratorio, qualora il calciatore dopo aver revocato il mandato al proprio agente, non proponga nel termine di 30 giorni la domanda volta all’accertamento dell’esistenza della giusta causa, incorre in decadenza con conseguente impossibilità – per il Collegio chiamato a dirimere la successiva controversia – di svolgere ogni indagine sul merito delle cause della revoca.	</p>
<p>2. In aderenza a quanto disposto dall’art. 2725 c.c. la prova testimoniale volta all’individuazione della portata del mandato stipulato fra agente e calciatore è inammissibile. 	</p>
<p>3. Ai sensi dell’art. 1384 c.c., la penale può essere equamente ridotta dal giudice se il suo ammontare è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento. Tale riduzione può essere disposta dal giudice anche d’ufficio, in assenza di una espressa richiesta della parte debitrice.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2011 n.254</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-13-10-2011-n-254/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-13-10-2011-n-254/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2011 n.254</a></p>
<p>Pres.Pozzi Est. Chiettini Accenture S.p.a.(Avv.ti D. Lipani, F. Sbrana ed altri)/ Informatica Trentina s.p.a. (Avv.ti D. Florenzano, C. Tosolini ed altri). Appalto di servizi &#8211; Imprecisioni del bando &#8211; Principi del favor partecipationis e del legittimo affidamento – Prevalenza- Offerta conforme al facsimile – Esclusione- Illegittimità- Ragioni 2)Appalto di servizi-</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Pozzi   Est. Chiettini<br /> Accenture S.p.a.(Avv.ti D. Lipani, F. Sbrana ed altri)/ Informatica Trentina s.p.a. (Avv.ti D. Florenzano, C. Tosolini ed altri).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Appalto di servizi &#8211; Imprecisioni del bando &#8211; Principi del favor partecipationis e del legittimo affidamento – Prevalenza- Offerta conforme al facsimile – Esclusione- Illegittimità- Ragioni<br />
 2)Appalto di servizi- Commissione tecnica e di gara &#8211; Composizione e scelta dei componenti – Provincia di Trento- Competenza legislativa esclusiva &#8211; Potere di organizzazione amministrativa degli uffici.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A fronte di un’obiettiva imprecisione negli atti predisposti dalla Stazione appaltante, deve prevalere il principio del favor partecipationis e quello di tutela del legittimo affidamento Pertanto,  ogni clausola della lex specialis di gara, ancorché contenente una comminatoria di esclusione, non può essere applicata meccanicisticamente ma deve essere valutata alla stregua dell&#8217;interesse che la norma violata è destinata a presidiare. Da ciò consegue che, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, deve sempre essere accordata la preferenza al favor partecipationis . L’applicazione dei riportati principi al caso in esame comporta dunque che la mancata indicazione del prezzo complessivo non era esigibile stante la mancata predisposizione di un apposito spazio nel modello approntato da Informatica Trentina.<br />
2)Posto che, la  Provincia autonoma di Trento, nella materia dell’organizzazione amministrativa gode di competenza legislativa esclusiva, dovendo rispettare solo la Costituzione ed i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. A ciò consegue, con tutta evidenza, che i profili attinenti la nomina, la composizione e la selezione dei componenti dei seggi di gara e delle commissioni tecniche, attenendo ad aspetti organizzativi e, più in generale, al potere di organizzazione amministrativa degli uffici, rientrano nella competenza normativa esclusiva della Provincia autonoma di Trento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00254/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00274/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
<i>(Sezione Unica)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 274 del 2010, proposto da:	</p>
<p>Accenture S.p.a., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria di costituendo R.T.I. con le mandanti I&#038;T Sistemi S.r.l. e Opera21 NordEst S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Luigi Mazzoncini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giovanna Frizzi in Trento, via Vannetti, n. 41	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	Informatica Trentina S.p.a., in persona del legale rappresentate <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Damiano Florenzano e Cristina Tosolini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo di essi in Trento, Piazza Mostra, n.15;</p>
<p>&#8211; Commissione di prequalifica, Commissione di gara e Commissione tecnica della gara d&#8217;appalto, presso Informatica Trentina S.p.a., non costituite in giudizio<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Value Team S.p.a., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria di costituendo R.T.I. con le mandanti Dedagroup S.p.a., Trento Consulting S.r.l. e Algorab S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Boifava e Maria Cristina Osele ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda di essi in Trento, via Calepina, n. 65<br />
&#8211; Dedagroup S.p.a., Trento Consulting S.r.l.; Algorab S.r.l., non costituite in giudizio<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso principale:<br />	<br />
&#8211; del verbale di data 21.12.2009 della Commissione di prequalifica istituita presso Informatica Trentina S.p.a. per la procedura ristretta per l&#8217;affidamento dei servizi nell&#8217;ambito del progetto di dematerializzazione degli atti, gestione documentale e con<br />
&#8211; del verbale della Commissione della gara di cui sopra di data 26.10.2010;<br />	<br />
&#8211; della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. n. 11-n.14185/CP/la, di data 2.11.2010, del Responsabile del procedimento di Informatica Trentina S.p.a;<br />	<br />
&#8211; in via subordinata, del provvedimento di nomina della Commissione di prequalifica del 21.12.2009;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di nomina della Commissione di gara del 25.6.2010;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di nomina della Commissione tecnica del 24.6.2010;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto a quelli indicati comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente;<br />	<br />
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con istanza di subentro nella sua esecuzione, salva l’ipotesi di rinnovazione dell’intera procedura di gara, e per il risarcimento dei danni patiti e patiendi;<br />	<br />
quanto al ricorso incidentale:<br />	<br />
&#8211; dei processi verbali delle operazioni di gara ove la domanda del costituendo R.T.I. ricorrente principale sia stata ritenuta rispettosa delle prescrizioni poste dal bando e quindi ammessa a presentare l’offerta;<br />	<br />
&#8211; delle previsioni contenute nei paragrafi 7.2 e 8, n. 4, delle norme per la partecipazione alla gara.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società intimata;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della mandataria del costituendo R.T.I. controinteressato;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Value Team S.p.a., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria di costituendo R.T.I. con le mandanti Dedagroup S.p.a., Trento Consulting S.r.l. e Algorab S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 settembre 2011 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Visto il dispositivo di sentenza pubblicato, ai sensi dell&#8217;art. 120, comma 9, cod. proc. amm., in data 30 settembre 2011;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 31 ottobre 2009, Informatica Trentina S.p.a. ha indetto una procedura ristretta, con un importo a base d’asta pari a € 9.600.000,00, per l’affidamento dei “<i>servizi nell’ambito del progetto di dematerializzazione degli atti, gestione documentale e conservazione sostitutiva</i>”, per l’aggiudicazione della quale era stato prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi in base ai seguenti parametri: offerta tecnica, punti 60; prezzo, punti 40.<br />	<br />
2. Dei 13 soggetti invitati a partecipare alla gara con una nota datata 30 aprile 2010, con la quale sono state anche inviate le norme per la partecipazione, hanno presentato la loro migliore offerta 4 imprese: 3 costituendi raggruppamenti temporanei di imprese (Accenture S.p.a. con I&#038;T Sistemi S.r.l. e Opera21 NordEst S.r.l.; Value Team S.p.a. con Dedagroup S.p.a., Trento Consulting S.r.l. e Algorab S.r.l.; Servizi Globali S.r.l. con SMA Sistemi per la meteorologia e l’ambiente S.p.a.) ed 1 società singola (Seret S.p.a.), la quale è stata successivamente esclusa perché non ha ottenuto il punteggio tecnico minimo richiesto.<br />	<br />
All’esito della gara, il raggruppamento ricorrente &#8211; che si era collocato al secondo posto della graduatoria concernente l’offerta tecnica (con 37,95 punti) e al primo posto di quella per l’offerta economica (con 40 punti) &#8211; si è conclusivamente graduato al secondo posto con 77.95 punti, a fronte degli 88,94 ottenuti dal raggruppamento controinteressato, che è risultato aggiudicatario con 58,27 punti per l’offerta tecnica e 30,67 per quella economica.<br />	<br />
Con verbale del 28 ottobre 2010, comunicato ai concorrenti ai sensi dell’art. 79 del Codice dei contratti pubblici in data 2 novembre 2010, il Consiglio di amministrazione di Informativa Trentina ha pertanto disposto l’aggiudicazione del servizio al raggruppamento composto da Value Team S.p.a., Dedagroup S.p.a., Trento Consulting S.r.l. e Algorab S.r.l.<br />	<br />
3. Con nota del 29 ottobre 2010 Accenture S.p.a. ha inoltrato alla Stazione appaltante l’informativa prevista dall’art. 243 bis del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163. Tuttavia, il Responsabile del procedimento della Società appaltante con nota del 2 novembre successivo ha risposto che non intendeva avvalersi della facoltà di esercitare l’autotutela.<br />	<br />
4. Con ricorso notificato in data 1 dicembre 2010 la società Accenture, sia in proprio che quale capogruppo del nominato r.t.i., ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, oltre agli altri atti indicati in epigrafe, deducendo le seguenti censure in diritto:<br />	<br />
I &#8211; “<i>violazione e falsa applicazione dei punti III.2.1 n. 4 e III.2.3 del bando di gara; violazione e falsa applicazione del paragrafo 8 delle norme per la partecipazione alla gara; violazione dei principi di derivazione comunitaria di imparzialità e terzietà della commissione giudicatrice, buon andamento e par condicio tra i concorrenti; eccesso di potere per difetto di istruttoria, dei presupposti, di motivazione, travisamento e sviamento</i>”. Dalla lettura in combinato disposto delle norme del bando e delle norme per la partecipazione la ricorrente asserisce che l’offerta risultata aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché una delle imprese componenti il costituendo raggruppamento non disporrebbe di alcuna delle certificazioni di sistema di qualità per i settori EA 33 e EA 35 imposte dalla normativa di gara;<br />	<br />
II &#8211; “<i>violazione e falsa applicazione del paragrafo 7.2 delle norme per la partecipazione alla gara; violazione dei principi di derivazione comunitaria di imparzialità e terzietà della commissione giudicatrice, buon andamento e par condicio tra i concorrenti; eccesso di potere per difetto dei presupposti, incongruità della motivazione, travisamento e sviamento</i>”, perché sussisterebbe un altro profilo che avrebbe comunque imposto l’esclusione dell’offerta del raggruppamento risultato aggiudicatario: ha presentato un’offerta economica che non riporterebbe l’indicazione del prezzo complessivo né in cifre né in lettere;<br />	<br />
III &#8211; “<i>violazione e falsa applicazione dell’art. 84 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, commi 2, 3 e 8; eccesso di potere per difetto di istruttoria, dei presupposti, di motivazione, travisamento e sviamento</i>”: in via subordinata, la ricorrente sostiene che sarebbe stata viziata la composizione della Commissione di gara, per la presenza di numerosi componenti esterni e con esperienze inconferenti rispetto al settore oggetto di appalto.<br />	<br />
5. Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha inoltre chiesto:<br />	<br />
&#8211; in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati, anche ai sensi dell’articolo 61 del cod. proc. amm.;<br />	<br />
&#8211; il riconoscimento del suo diritto all’accesso a tutta la documentazione concernente l’offerta tecnica presentata dal raggruppamento capeggiato da Value Team;<br />	<br />
&#8211; il risarcimento del danno, sia in forma specifica (con l’annullamento dei provvedimenti impugnati e l’aggiudicazione del servizio al raggruppamento diretto da Accenture) che, in subordine, per equivalente (per la perdita di chance, per il mancato conseg<br />
6. Con decreto n. 157 del 6 dicembre 2010 l’istanza di misura cautelare monocratica è stata respinta sul solo rilievo che la prima camera di consiglio utile si sarebbe tenuta entro il periodo di stand still processuale stabilito dall’art. 10 ter dell’art. 11 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.<br />	<br />
7. Si è tempestivamente costituita in giudizio la Società capogruppo del costituendo raggruppamento controinteressato, chiedendo la reiezione del ricorso nel merito perché infondato.<br />	<br />
8. Nei termini di rito si è costituita in giudizio anche l’intimata Informatica Trentina S.p.a., anch’essa concludendo per la reiezione del ricorso.<br />	<br />
9. Con ricorso incidentale notificato il 14 dicembre 2010 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 15, Value Team S.p.a., sia in proprio che quale capogruppo del nominato r.t.i., ha impugnato il verbale di gara nella parte in cui la Commissione ha ritenuto la domanda del r.t.i. ricorrente principale rispettosa delle prescrizioni imposte dal bando e, conseguentemente, scrutinato la relativa offerta, deducendo i seguenti motivi:<br />	<br />
i &#8211; “<i>violazione e falsa applicazione dei principi informanti le procedure ad evidenza pubblica per i costituendi raggruppamenti temporanei d’impresa</i>”, in quanto, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, gli operatori economici costituenti il raggruppamento temporaneo non avrebbero prodotto un valido impegno a conferire il successivo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’indicata mandataria;<br />	<br />
ii &#8211; “<i>violazione e falsa applicazione della lex specialis della procedura di gara, degli artt. 43 e 49 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, e degli artt. 48 e 49 della direttiva n. 128/2004 CE</i>”, perché il certificato ISO 9001:2008 prodotto in gara sarebbe stato rilasciato ad una società del gruppo Accenture con sede in Spagna e non a quella avente sede in Italia;<br />	<br />
iii &#8211; “<i>violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2, 43, 55, 64 e 74 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163; del principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative in uno con quello di non aggravamento dell’azione amministrativa; del principio di interpretazione in buona fede, anche correlato all’art. 1337 c.c.; eccesso di potere per sviamento della causa tipica, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, ambiguità, illogicità</i>”. In subordine, la ricorrente incidentale denuncia la contraddittorietà – secondo la lettura operata dalla ricorrente principale &#8211; di alcune delle previsioni contenute sia nel bando che nelle norme per la partecipazione alla gara ed, in specie, di quelle concernenti le modalità di indicazione del prezzo complessivo e il possesso delle certificazioni di sistema di qualità.<br />	<br />
10. Con ordinanza n. 7, adottata nella camera di consiglio del 13 gennaio 2011, la domanda incidentale di misura cautelare è stata respinta.<br />	<br />
11. Con memoria depositata in Segreteria del Tribunale in data 31 marzo 2011 è stato versato in atti a cura della Società intimata il contratto per l’affidamento dei servizi di cui alla gara di causa stipulato il 16.2.2011 tra Informatica Trentina S.p.a. ed il costituito r.t.i. Value Team S.p.a., Dedagroup S.p.a., Trento Consulting S.r.l. e Algorab S.r.l.<br />	<br />
12. La citata ordinanza che aveva respinto l’istanza cautelare è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato, sezione V, la quale, con l’ordinanza n. 1789, adottata nella camera di consiglio del 19 aprile 2011, ha respinto l’appello.<br />	<br />
13. Il ricorso è stato quindi chiamato all’udienza pubblica del 21 aprile 2011. Con memoria depositata il 18 aprile la ricorrente ha però comunicato che la Società appaltante aveva medio tempore fornito tutta la documentazione richiesta con l’istanza d’accesso e che erano in corso le operazioni di verifica degli atti acquisiti al fine di un’eventuale predisposizione di un ricorso per motivi aggiunti. La trattazione della causa è stata quindi rinviata all’udienza odierna.<br />	<br />
14. In prossimità dell’udienza di discussione le parti resistenti hanno depositato ulteriore documentazione e presentato memorie illustrative delle rispettive posizioni.<br />	<br />
15. Alla pubblica udienza del 29 settembre 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il ricorso in esame il costituendo raggruppamento temporaneo fra le imprese Accenture S.p.a., I&#038;T Sistemi S.r.l. e Opera21 NordEst S.r.l. ha impugnato gli atti con i quali la Società Informatica Trentina ha aggiudicato i “<i>servizi nell’ambito del progetto di dematerializzazione degli atti, gestione documentale e conservazione sostitutiva</i>” al controinteressato raggruppamento temporaneo tra Value Team S.p.a., Dedagroup S.p.a., Trento Consulting S.r.l. e Algorab S.r.l., principalmente contestando l’ammissione dello stesso alla procedura di gara.<br />	<br />
A sua volta, con ricorso incidentale, anche l’impresa capogruppo del raggruppamento temporaneo aggiudicatario ha impugnato l’ammissione del ricorrente principale alla presentazione dell’offerta di gara.<br />	<br />
2a. Entrambe le ricorrenti, principale e incidentale, hanno svolto le proprie dissertazioni sull’ordine di esame dei due ricorsi.<br />	<br />
2b. La problematica, negli ultimi anni, ha formato oggetto di un serrato dibattito interpretativo che sembrava aver trovato una conclusione con la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 10 novembre 2008, n. 11.<br />	<br />
Tuttavia, la stessa Adunanza Plenaria ha attentamente rimeditato la questione con la recente pronuncia n. 4 dello scorso 7 aprile 2011.<br />	<br />
Confermando le premesse sistematiche sulle quali era fondata la precedente pronuncia n. 11 del 2008 (delle quali presentano rilievo centrale, nelle loro varie articolazioni, i canoni di imparzialità del giudice e di parità delle parti, entrambi enunciati dalla Costituzione e dal diritto europeo, ma anche la tutela dell’interesse strumentale pure il quale, in quanto collegato ad una posizione giuridica attiva, è protetto dall’ordinamento), con l’ultima decisione il Consiglio di Stato ha assegnato “<i>il necessario peso anche ad altre regole essenziali del processo amministrativo</i>”, tra le quali ha evidenziato il principio della domanda, la funzione difensiva svolta dal ricorso incidentale ed anche il ruolo “terzo” del giudice, chiamato a risolvere la controversia seguendo, imparzialmente, il corretto ordine logico di esame dei temi proposti.<br />	<br />
Da ciò, alla luce della disciplina riferita al ricorso incidentale di cui all’art. 42 del codice del processo amministrativo, l’Adunanza Plenaria ha concluso un articolato ragionamento affermando “<i>il principio di diritto secondo cui il ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara, deve essere sempre esaminato prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente principale alleghi l’interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura</i>”.<br />	<br />
2c. Tuttavia, detto principio di supremazia sequenziale del gravame incidentale non è né assoluto né automatico. A detta della stessa Adunanza l&#8217;esame prioritario del ricorso principale continua ad essere ammesso “<i>per ragioni di economia processuale</i>”, secondo il prudente e discrezionale apprezzamento del Giudice che deve ispirarsi ai principi di celerità, economicità e sinteticità processuale sanciti dagli artt. 2 e 3 c.p.a., qualora sia evidente la sua infondatezza, inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità (cfr., anche sez. V, 27.5.2011, n. 3193).<br />	<br />
2d. Di quest’ultima regola il Collegio intende qui fare applicazione, vagliando pertanto con priorità il ricorso principale, presentandosi esso non meritevole di accoglimento.<br />	<br />
3. Preliminarmente, si deve rilevare che va dichiarata cessata la materia del contendere (ex art. 34, comma 5, c.p.a.) in ordine all’istanza di accesso all’offerta tecnica del raggruppamento aggiudicatario presentata dalla ricorrente unitamente al ricorso introduttivo ai sensi del comma 2 dell’art. 116 c.p.a.<br />	<br />
Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, Informatica Trentina ha consentito l’accesso alla documentazione richiesta, come ha dato atto la stessa ricorrente nella memoria depositata in data 18 aprile 2011, altresì specificando che l’accesso era stato regolarmente effettuato il giorno 14 aprile.<br />	<br />
4a. Con il primo mezzo del ricorso introduttivo è stato asserito che la Stazione appaltante avrebbe dovuto escludere dalla procedura il r.t.i. capeggiato da Value Team in quanto una delle società mandanti &#8211; e, segnatamene, Trento Consulting S.r.l. &#8211; non dispone di alcuna delle certificazioni di sistema di qualità conformi alle norme europee ISO 9001 valide per i sistemi di accreditamento “<i>tecnologia dell’informazione (classificazione EA=33)</i>” e “<i>servizi professionali d’impresa (classificazione EA=35)</i>”. A detta della ricorrente la “<i>lettura combinata</i>” del bando e delle norme di partecipazione alla gara porterebbe a concludere che dette certificazioni siano necessarie per tutte le imprese che eseguiranno i servizi di “<i>analisi organizzativa e funzionale</i>” (che ricadono nell’ambito del settore di accreditamento EA33), attività che l’aggiudicataria aveva dichiarato che sarebbe stata eseguita anche dalla nominata Trento Consulting S.r.l.<br />	<br />
4b. Dette argomentazioni non possono essere condivise perché frutto di una non corretta lettura dell’articolata disciplina di gara.<br />	<br />
In punto di fatto, si osserva che il bando di gara datato 31 ottobre 2009 – sulla base delle cui disposizioni è stata effettuata la selezione delle imprese invitate a presentare la loro offerta &#8211; aveva prescritto che le imprese partecipanti alla gara dovessero possedere la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee ISO 9001 rilasciata da organismi accreditati con validità nei settori di accreditamenti classificati EA=33 (tecnologia dell’informazione) e EA=35 (servizi professionali d’impresa) (cfr., punto 4 del paragrafo III.2.1). Per i raggruppamenti temporanei di imprese le due indicate certificazioni di qualità avrebbe dovuto essere possedute dal raggruppamento nel suo complesso e, almeno una, dall’impresa capogruppo (cfr., punto 12, terzo periodo, paragrafo III.2.3). Contestualmente, le imprese del raggruppamento avrebbero dovuto anche indicare “<i>le parti del servizio che saranno prestate da ciascuna partecipante</i>” (cfr., punto 12, quinto periodo, paragrafo III.2.3).<br />	<br />
Le “<i>Norme per la partecipazione alla gara</i>”, che sono state successivamente inviate alle imprese invitate con la nota del 30 aprile 2010, al paragrafo 8, rubricato “<i>Documentazione da presentare da parte dell’aggiudicatario</i>”, hanno poi previsto che l’aggiudicatario dovesse fornire alla Stazione appaltante tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti in sede di gara, fra i quali le indicate certificazioni di sistema di qualità, con l’aggiuntiva precisazione che esse avrebbero dovuto “<i>essere possedute dalle singole imprese che svolgeranno i relativi servizi</i>”.<br />	<br />
4c. In linea generale occorre ora rammentare che rientra nella discrezionalità di ogni Stazione appaltante richiedere, per la partecipazione alle gare da essa indette, i requisiti dimostrativi delle qualità ritenute necessarie per l&#8217;esecuzione dei servizi da appaltare, a garanzia del loro corretto espletamento (cfr., ex multis, C.d.S., sez. V, 7.4.2006, n. 1878).<br />	<br />
Nel caso in esame, Informatica Trentina ha quindi individuato le certificazioni di qualità necessarie e sopra nominate, altresì stabilendo che non tutte le imprese aderenti ad un raggruppamento dovessero possederle, essendo infatti sufficiente la loro disponibilità in capo alla capogruppo e al raggruppamento unitariamente considerato.<br />	<br />
La gara è stata suddivisa in due fasi: la prima nella quale gli interessati hanno presentato la domanda di partecipazione contestualmente indicando anche il possesso dei requisiti richiesti dal bando e le parti del servizio che sarebbero state svolte dalle singole imprese aderenti al raggruppamento; la seconda fase, dedicata all’esame delle offerte presentate.<br />	<br />
Quanto alla prima fase, il seggio di gara ha dunque solamente verificato la sussistenza dei requisiti di ordine soggettivo in capo alle imprese richiedenti applicando la disciplina di cui al riportato bando.<br />	<br />
La fase della prequalificazione è infatti volta alla constatazione dei requisiti soggettivi di partecipazione tramite la verifica della sussistenza dei parametri richiesti dal bando, senza alcuna attribuzione di punteggi. Detta procedura, “<i>che affonda le sue radici nell&#8217;esigenza di aprire il mercato premiando le offerte più competitive ove presentate da imprese comunque affidabili</i>”, trova il suo sostanziale supporto logico nella separazione dei “<i>requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli che invece attengono all&#8217;offerta e all&#8217;aggiudicazione</i>” (cfr., C.d.S., sez. V, 8.9.2010, n. 6490).<br />	<br />
Il raggruppamento controinteressato aveva specificato che mandataria era Value Team (con quota di partecipazione pari al 50%), e che mandanti erano Dedagroup (con partecipazione del 30%), Trento Consulting e Algorab (ciascuna con quota del 10%). Esso ha inoltre dimostrato che le certificazioni ISO 9001 erano detenute dalla mandataria e dal raggruppamento nel suo complesso (cfr., documenti n. 21 in atti di Informatica Trentina); ha quindi, e necessariamente per quanto qui rilevato, superato la prima fase ed è stato invitato a presentare la sua migliore offerta.<br />	<br />
4d. Il fatto che le norme di partecipazione alla gara, redatte e distribuite alle imprese successivamente invitate alla presentazione delle offerte (segnatamente l’art. 8, n. 4), avessero poi previsto che le due certificazioni di sistema di qualità EA=33 e EA=35 dovessero essere possedute dalle singole imprese chiamate a svolgere i relativi servizi non può pertanto essere interpretato, come erroneamente propone la ricorrente, come un requisito di partecipazione.<br />	<br />
La collocazione della disposizione nel paragrafo concernente gli adempimenti a carico dell’aggiudicatario la rende utilizzabile solo in fase di post &#8211; aggiudicazione e comporta che la stessa integri una condizione di esecuzione.<br />	<br />
L’interpretazione suggerita dalla ricorrente non solo è dunque errata in base alla sopra riportata lettura della disciplina di gara come temporalmente predisposta, ma darebbe anche luogo ad un’applicazione illegittima della complessa normativa speciale, in quanto integrerebbe un requisito aggiuntivo, apposto con i documenti d’invito, rispetto a quanto già previsto dal bando. Su questa specifica questione la giurisprudenza ha già avuto occasione di precisare che “<i>nella lettera di invito non possono essere modificati i requisiti di partecipazione, in quanto, espletata la prequalificazione, sono ormai noti gli aspiranti concorrenti e i relativi requisiti</i>” (cfr., C.d.S., sez. IV, 31.3.2005, n. 1434 e sez. V, 10.6.2002, n. 3205).<br />	<br />
In definitiva il raggruppamento aggiudicatario è stato correttamente ammesso alla gara.<br />	<br />
4e. Per questo profilo il Collegio osserva, da ultimo, che la ricostruzione esegetica della speciale (e frazionata temporalmente) normativa di gara, come proposta dalla ricorrente principale &#8211; che ha dunque ritenuto che la norme di partecipazione avessero integrato i requisiti di partecipazione &#8211; comporterebbe l’accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale presentato dalla capogruppo del r.t.i. controinteressato, la quale ha puntualmente eccepito che la Stazione appaltante non avrebbe potuto introdurre con la lettera d’invito un requisito più stringente rispetto a quanto stabilito dal bando per la fase della prequalificazione. <br />	<br />
Il primo motivo di ricorso va perciò disatteso.<br />	<br />
5a. Procedendo con il secondo motivo introdotto, con esso si asserisce che l’offerta economica del r.t.i. controinteressato avrebbe dovuto essere esclusa in quanto non avrebbe riportato l’indicazione del prezzo complessivo, né in cifre né in lettere. A sostegno dell’assunto la ricorrente richiama alcune disposizioni del paragrafo 7.2 delle norme di partecipazione, a mente delle quali: “<i>tutti i valori di prezzo dovranno essere esposti a pena di esclusione in euro, in cifre ed in lettere</i>” e “<i>comporta l’esclusione automatica dell’offerta la mancata indicazione di uno o più prezzi unitari in lettere o del prezzo complessivo in lettere</i>”.<br />	<br />
5b. Anche questo mezzo è privo di pregio.<br />	<br />
Innanzitutto, la clausola di esclusione prevista al citato paragrafo 7.2 delle norme di partecipazione alla gara per la mancata indicazione di uno o più prezzi unitari in lettere “<i>o</i>” del prezzo complessivo in lettere prevede due distinte ipotesi di esclusione: la congiunzione “<i>o</i>” ha palesemente valore disgiuntivo, perché coordina proposizioni con lo stesso valore, ed esprime dunque fattispecie alternative.<br />	<br />
5c. In ogni caso, appaiono dirimenti le seguenti considerazioni in fatto:<br />	<br />
&#8211; lo stesso paragrafo 7.2 aveva prescritto che l’offerta economica “<i>dovrà essere predisposta in conformità a quanto riportato nel documento denominato <allegato 2 – schema di offerta economica> e con le modalità ivi previste</i>”;<br />	<br />
&#8211; era stato anche stabilito che “<i>la mancata osservanza delle modalità richieste per la presentazione dell’offerta</i>” avrebbe comportato l’esclusione dalla procedura;<br />	<br />
&#8211; la “<i>tabella 2 – offerta economica</i>”, allegata alla documentazione fornita ai concorrenti, prevedeva la sola elencazione di sei distinti servizi con l’indicazione per ciascuno di essi del prezzo in cifre e in lettere, oltre che dei costi per la sic<br />
&#8211; il r.t.i. controinteressato ha utilizzato, e quindi compilato e presentato il modello predisposto dalla Società aggiudicante (cfr., documenti n. 9 e n. 28 in atti di Informatica Trentina), che aveva previsto la sola indicazione degli importi, in cifre e<br />
Secondo le norme per la partecipazione alla gara l’utilizzo del modello in questione, sebbene non obbligatorio, era però altamente consigliato: l’offerta “<i>doveva</i>” essere predisposta in conformità allo schema allegato e con le modalità da esso previste, tanto che la mancata osservanza di dette modalità era causa di esclusione dalla procedura. Pertanto, la circostanza che il r.t.i. aggiudicatario abbia puntualmente seguito le indicazioni fornite dalla Società appaltante per la predisposizione dell’offerta economica con la compilazione del modulo pubblicato insieme alla lex specialis non può andare in danno del medesimo, qualora detto modulo si presenti in parte non esattamente conforme ad altre prescrizioni della disciplina di gara.<br />	<br />
5d. Di conseguenza, a fronte di un’obiettiva imprecisione negli atti predisposti dalla Stazione appaltante, deve prevalere il principio del favor partecipationis e quello di tutela del legittimo affidamento (cfr., in senso conforme, T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 8.6.2011, n. 842; T.R.G.A. Trento, 24.2.2011, n. 60; T.A.R. Sardegna, sez. I, 25.11.2010, n. 2626; T.A.R. Toscana, sez. I, 21.6.2010, n. 2006). Questo orientamento trova fondamento nell’ordinamento comunitario (proprio in tema di affidamento indotto dalla formulazione degli atti di gara, cfr. Corte di Giustizia CE, sezione sesta, 27.2.2003, C-327/00, Santex S.p.a.), quale corollario del principio di certezza del diritto, nonché quale espressione del generale obbligo di comportarsi lealmente e secondo buona fede all’interno di ogni rapporto giuridico.<br />	<br />
Anche il Giudice d’appello ha confermato che, nelle ipotesi di equivocità &#8211; incongruenza delle prescrizioni del bando di gara, la tutela del legittimo affidamento e l’applicazione del principio del favor partecipationis impone che “<i>si dia alla lex specialis una lettura idonea a salvaguardare la posizione dei concorrenti in buona fede</i>” e, dunque, purché ciò non impinga il principio della par condicio, ha affermato che non possa “<i>procedersi all&#8217;esclusione di un&#8217;impresa nel caso in cui questa abbia compilato l&#8217;offerta in conformità al facsimile all&#8217;uopo approntato dalla stazione appaltante</i>” (cfr., C.d.S., sez. V, 5.7.2011, n. 4029; sez. VI, 10.11.2004, n. 7278).<br />	<br />
A ciò si aggiunga, più in generale, che ogni clausola della lex specialis di gara, ancorché contenente una comminatoria di esclusione, non può essere applicata meccanicisticamente ma deve essere valutata alla stregua dell&#8217;interesse che la norma violata è destinata a presidiare. Da ciò consegue che, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, deve sempre essere accordata la preferenza al favor partecipationis (cfr., in termini, C.d.S., sez. III, 12.5.2011, n. 2851; sez. V, 12.7.2010, n. 4478).<br />	<br />
L’applicazione dei riportati principi al caso in esame comporta dunque che la mancata indicazione del prezzo complessivo non era esigibile stante la mancata predisposizione di un apposito spazio nel modello approntato da Informatica Trentina. <br />	<br />
5e. Anche per questo profilo il Collegio non può non osservare, da ultimo, che la non condivisa interpretazione proposta dalla ricorrente condurrebbe comunque ad evidenziare un profilo di illegittimità della complessiva disciplina di gara, come è stato posto in rilievo con il terzo motivo del ricorso incidentale.<br />	<br />
Il secondo motivo di ricorso va dunque respinto.<br />	<br />
6a. Con l’ultimo mezzo la ricorrente denuncia la violazione del codice dei Contrattti pubblici, art. 84, commi 2, 3 (sulla nomina, la composizione e la presidenza della commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) e 8 (sulla provenienza dei commissari diversi dal presidente).<br />	<br />
L’asserita violazione di legge sarebbe collegata alla presenza di “<i>numerosi componenti esterni alla Stazione appaltante</i>” in ciascuna delle “<i>tre commissioni</i>”, di prequalifica, per la valutazione dell’offerta tecnica, nella quale risultano nominati un dipendente dell’Azienda per i servizi sanitari, uno della Provincia di Trento e uno dell’Università degli studi; anche la commissione per la valutazione dell’offerta tecnica sarebbe stata composta illegittimamente perché un componente di essa, il prof. Andrea Giorgi, presenterebbe un’esperienza tecnica inconferente. <br />	<br />
6b. Il motivo è infondato sotto molteplici profili, sia in fatto che in diritto.<br />	<br />
Per quanto riguarda gli aspetti in fatto, il Collegio osserva che:<br />	<br />
&#8211; alla procedura di prequalificazione &#8211; sub procedimento avente il solo compito di determinare i requisiti soggettivi per la teorica partecipazione alla gara, ossia la presenza di una soglia minima di idoneità senza attribuzione di punteggi (cfr., C.d.S.,<br />
&#8211; il prof. Andrea Giorgi, componente della commissione che ha valutato l’offerta tecnica, non è solo il Direttore del Dipartimento di filosofia, storia e beni culturali dell’Università di Trento ma vanta un ragguardevole curriculum scientifico nello studi<br />
6c. In punto di diritto si deve poi rilevare che Informatica Trentina è una società pubblica strumentale degli enti locali trentini, di agenzie e di enti strumentali ad essi, ai quali fornisce servizi di progettazione, sviluppo e gestione nel campo della tecnologia dei sistemi informativi e delle telecomunicazioni. Essa si configura quindi come un “<i>modulo organizzativo</i>” degli enti pubblici di riferimenti e degli altri enti affidanti (cfr., l.p. 6.5.1980, n. 10, sull’“<i>istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale</i>” e art. 33, sugli “<i>enti strumentali della Provincia</i>”, della l.p. 16.6.2006, n. 6).<br />	<br />
La pubblica amministrazione trentina (in particolare la Provincia autonoma, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, il Consorzio dei comuni trentini, numerosissime amministrazioni comunali), da alcuni anni ha avviato con la propria società strumentale il progetto “<i>protocollo informatico trentino <pitre></i>”, rispetto al quale Informatica Trentina ha assunto il ruolo di centrale di committenza ma anche di erogatore del servizio connesso, per l’implementazione e la manutenzione del quale detta Società ha indetto la gara di causa. <br />	<br />
I dipendenti esperti nel settore degli enti che partecipano al progetto sono costituiti in vari comitati tecnici per guidarne e seguirne lo sviluppo e l’evoluzione (cfr., documento n. 2 in atti di informatica Trentina). Tre dipendenti delle Amministrazioni principalmente coinvolte in detto progetto (Provincia, Università e A.P.S.S.) sono stati pertanto nominati componenti della commissione per la valutazione della parte tecnica delle offerte presentate nella gara in esame.<br />	<br />
Non può pertanto essere condivisa l’interpretazione dell’espressione “<i>funzionario della stazione appaltante</i>”, di cui al citato art. 84 del D.Lgs. n. 163 del 2006, suggerita dalla ricorrente e volta ad individuare, per la fattispecie di causa, solo i dipendenti di Informatica trentina. <br />	<br />
Nella menzionata categoria, a parere del Collegio, rientrano invece anche i dipendenti degli enti assistiti, che hanno richiesto lo sviluppo e che partecipano alla definizione del disegno del progetto protocollo informatico: sono essi, infatti, che conoscono i bisogni degli enti fruitori e che sono in grado di valutare le ricadute degli ulteriori sviluppi, oltre alle necessità legate alla manutenzione ordinaria.<br />	<br />
Alla peculiare caratteristica di Informatica Trentina S.p.a., strumento del sistema dell’organizzazione allargata della pubblica amministrazione trentina, consegue che lo svolgimento dei compiti di componente di commissioni tecniche possa essere affidato a dipendenti delle amministrazioni partecipanti ai progetti, rispetto ai quali detto onere inerisce all’ufficio ricoperto.<br />	<br />
In definitiva, le nomina dei tre componenti della commissione tecnica Sartori, Giorgi e Martinelli, rispettivamente dipendenti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, dell’Università degli studi di Trento e della Provincia autonoma è immune dai vizi denunciati in quanto gli stessi sono da considerarsi alla stregua di funzionari della Società appaltante (cfr., nello stesso senso, sulla natura “<i>allargata</i>” della struttura amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici, di cui all’art. 84 del Codice dei contratti, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 14.3.2011, n. 2241).<br />	<br />
6d. La ricorrente denuncia anche la violazione dei commi 3 e 8 dell’art. 84 citato atteso che il presidente del seggio di gara, avv. Colletti, esterno all’organizzazione di Informatica Trentina, sarebbe stato nominato senza aver previamente accertato la carenza di adeguate professionalità interne.<br />	<br />
La censura è infondata nel merito. <br />	<br />
In proposito, questo Tribunale ha già avuto occasione per osservare che le disposizioni invocate non prevedono alcun obbligo, per la Stazione appaltante, di motivare la scelta di nominare commissari esterni, ma si limitano, piuttosto, a prescrivere che la stessa Amministrazione accerti la “<i>carenza in organico di adeguate professionalità</i>”, al fine di procedere alla suddetta nomina mentre, in mancanza degli elenchi di cui al comma 8, i principi di economia e di non aggravamento della procedura consentono di derogare all’obbligo di attingere a tali elenchi (cfr., T.R.G.A. Trento, 14.10.2010, n. 195).<br />	<br />
6e. Alle considerazioni sopra riportate, già risolutive della controversia nel merito, si deve aggiungere la decisiva considerazione che le denunciate violazioni delle disposizioni sulle modalità di composizione della commissione tecnica e di quella di gara sono del tutto eccentriche, atteso che gli organi che hanno operato nella gara in esame non si identificano con la commissione giudicatrice di cui all’art. 84 del Codice dei contratti pubblici.<br />	<br />
Il seggio di gara e la commissione per la valutazione della parte tecnica dell’offerta sono stati infatti nominati e composti ai sensi della l.p. 19.7.1990, n. 23, oltre che del D.P.G.P. 22.5.1991, n. 10-40/Leg., normativa espressamente richiamata nel paragrafo 5 – pertinente la procedura di aggiudicazione – delle norme per la partecipazione alla gara.<br />	<br />
Per questo essenziale profilo, il Collegio ricorda che la composizione delle commissioni giudicatrici, così come la modalità di scelta dei loro componenti, attengono alla materia dell’“<i>organizzazione amministrativa</i>”.<br />	<br />
In tal senso depone il comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 163 del 2006, laddove ha previsto che le regioni, “<i>nel rispetto dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione</i>” (materie di legislazione esclusiva dello Stato), non possano prevedere una disciplina diversa da quella del Codice dei contratti pubblici in relazione a svariate tematiche, nelle quali ha ricompreso “<i>le procedure di affidamento</i>” ma dalle quali ha escluso “<i>i profili di organizzazione amministrativa</i>”. Da osservare, in proposito, che l’ultimo comma dell’articolo 4 in esame contiene la consueta clausola di salvaguardia, ricordando che spetta alla Provincia autonoma di Trento adeguare la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nello Statuto e nelle relative norme di attuazione.<br />	<br />
La Corte costituzionale, asserendo per l’appunto che “<i>gli aspetti connessi alla composizione della commissione giudicatrice e alle modalità di scelta dei suoi componenti attengono, più specificamente, alla organizzazione amministrativa degli organismi cui sia affidato il compito di procedere alla verifica del possesso dei necessari requisiti, da parte della imprese concorrenti, per aggiudicarsi la gara</i>”, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 2, 3, 8 e 9 dell&#8217;art. 84 nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza delle regioni ordinarie, non prevedono che esse abbiano carattere suppletivo e cedevole rispetto ad una divergente normativa regionale che abbia già diversamente disposto o che disponga per l&#8217;avvenire (cfr., sentenze Corte Cost. 23.11.2007, n. 401; 12.2.2010, n. 45; 11.2.2011, n. 43).<br />	<br />
Quanto alla Provincia autonoma di Trento, nella materia dell’organizzazione amministrativa essa gode di competenza legislativa esclusiva, dovendo rispettare solo la Costituzione ed i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come previsto dal comma 1 dell’art. 117 della Costituzione, nel testo sostituito dalla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3, che ha previsto limiti identici sia per l’attività legislativa esclusiva dello Stato che per quella delle regioni. L’art. 10 della stessa legge costituzionale n. 3 del 2001 ha poi previsto la cosiddetta clausola di applicazione delle “<i>forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite</i>”, che integra l&#8217;ordinamento statutario con i contenuti più favorevoli e che impone dunque la rilettura dei limiti della competenza primaria (regionale e) provinciale rispetto a quanto già definito dallo Statuto speciale di autonomia.<br />	<br />
A ciò consegue, con tutta evidenza, che i profili attinenti la nomina, la composizione e la selezione dei componenti dei seggi di gara e delle commissioni tecniche, attenendo ad aspetti organizzativi e, più in generale, al potere di organizzazione amministrativa degli uffici, rientrano nella competenza normativa esclusiva della Provincia autonoma di Trento.<br />	<br />
7a. In conclusione, i provvedimenti impugnati resistono alle censure dedotte dalla ricorrente, per cui il ricorso deve essere respinto.<br />	<br />
L&#8217;infondatezza dei motivi presentati a corredo della domanda di annullamento comporta, inevitabilmente, il rigetto di quella risarcitoria.<br />	<br />
7b. A detta declaratoria consegue, de plano, l&#8217;inammissibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il relativo esame è divenuto per Value Team S.p.a. privo di qualsiasi utilità ai sensi dell’art. 100 c.p.c.<br />	<br />
8. Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 274 del 2010,<br />	<br />
&#8211; quanto all’istanza di accesso, dichiara cessata la materia del contendere;<br />	<br />
&#8211; quanto al ricorso principale, lo respinge;<br />	<br />
&#8211; quanto al ricorso incidentale, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Condanna la ricorrente Accenture S.p.a. a corrispondere la somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre a I.V.A., C.N.P.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti a titolo di spese generali, a favore di Informatica Trentina S.p.a, e la somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre a I.V.A., C.N.P.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti a titolo di spese generali, a favore della controinteressata Value Team S.p.a.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />	<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/10/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-13-10-2011-n-254/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2011 n.254</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Terza Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-terza-sezione-sentenza-13-10-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-terza-sezione-sentenza-13-10-2011-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Terza Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2011 n.0</a></p>
<p>Pres. K. LENAERTS– Rel. J. MALENOVSKÝ – Sentenza 13 ottobre 2011, nei procedimenti C 431/09 e C &#8211; 432/09, Airfield NV. in materia di diritto d&#8217;autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo Unione europea &#8211; Direttiva 93/83/CEE &#8211; Diritto d’autore – Radiodiffusione via</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-terza-sezione-sentenza-13-10-2011-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Terza Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-terza-sezione-sentenza-13-10-2011-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Terza Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> K. LENAERTS– <i>Rel.</i> J. MALENOVSKÝ – Sentenza 13 ottobre 2011, nei procedimenti C  431/09 e C &#8211; 432/09, Airfield NV.</span></p>
<hr />
<p>in materia di diritto d&#8217;autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Unione europea &#8211; Direttiva 93/83/CEE  &#8211; Diritto d’autore – Radiodiffusione via satellite – Comunicazione al pubblico via satellite – Fornitore di pacchetto satellitare – Carattere unico della comunicazione al pubblico via satellite – Autorizzazione di titolari di diritti d’autore per tale comunicazione – Configurabilità – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 2 della direttiva 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, deve essere interpretato nel senso che un fornitore di pacchetto satellitare è obbligato ad ottenere un’autorizzazione dei titolari di diritti di cui trattasi per il suo intervento nelle trasmissioni diretta e indiretta di programmi televisivi, a meno che tali titolari non abbiano convenuto con l’organismo di radiodiffusione in questione che le opere protette sarebbero state altresì comunicate al pubblico con l’intermediazione di tale fornitore, a condizione che, in quest’ultimo caso, l’intervento di detto fornitore non renda dette opere accessibili ad un pubblico nuovo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)</p>
<p>13 ottobre 2011 (<u><u>*</u></u>)</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>	<br />
Nei procedimenti riuniti C 431/09 e C 432/09, </p>
<p>aventi ad oggetto le domande di decisione pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hof van Beroep te Brussel (Belgio), con decisioni 27 ottobre 2009, pervenute in cancelleria il 2 novembre 2009, nelle cause</p>
<p><b><b>Airfield NV, </b></b></p>
<p><b><b>Canal Digitaal BV</b></b> </p>
<p>contro</p>
<p><b><b>Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) </b></b>(causa C 431/09),</p>
<p>e</p>
<p><b><b>Airfield NV</b></b> </p>
<p>contro</p>
<p><b><b>Agicoa Belgium BVBA</b></b> (causa C 432/09),</p>
<p align=center>
<p align=center>LA CORTE (Terza Sezione),</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász e D. Šváby, giudici,</p>
<p>avvocato generale: sig. N. Jääskinen</p>
<p>cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 novembre 2010,</p>
<p>considerate le osservazioni presentate:</p>
<p>–        per l’Airfield NV e la Canal Digitaal BV, dagli avv.ti T. Heremans e A. Hallemans, advocaten;</p>
<p>–        per la Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam), dall’avv. E. Marissens, advocaat;</p>
<p>–        per la Agicoa Belgium BVBA, dagli avv.ti J. Windey e H. Gilliams, advocaten;</p>
<p>–        per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agente;</p>
<p>–        per la Commissione europea, dai sigg. H. Krämer e W. Roels, in qualità di agenti,</p>
<p>sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 marzo 2011,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center>Sentenza </p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b>1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’art. 1, n. 2, lett. a) c), della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15).</p>
<p>2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra l’Airfield NV (in prosieguo: la «Airfield») e la Canal Digitaal BV (in prosieguo: la «Canal Digitaal»), e la Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (società belga degli autori, compositori e editori; in prosieguo: la «Sabam») (causa C 431/09), nonché tra l’Airfield e la Agicoa Belgium BVBA (in prosieguo: la «Agicoa») (causa C 432/09), in merito all’obbligo, per l’Airfield e la Canal Digitaal, di ottenere un’autorizzazione per procedere ad una comunicazione di opere al pubblico.</p>
<p><b><b> Contesto normativo </p>
<p><i></b><i></b> Il diritto dell’Unione </p>
<p></i></i>3        I ‘considerando’ quinto, quattordicesimo, quindicesimo e diciassettesimo della direttiva 93/83 recitano:</p>
<p>«(5)      (&#8230;) il conseguimento [degli obiettivi dell’Unione] nei due settori della diffusione transfrontaliera via satellite e della ritrasmissione via cavo di programmi provenienti da altri Stati membri è ancora ostacolato sia da differenze che sussistono fra le leggi nazionali sul diritto d’autore che da alcune incertezze sul piano giuridico; (&#8230;) i titolari dei diritti sono quindi esposti al rischio che le loro opere vengano utilizzate senza compenso o che ne venga bloccata l’utilizzazione in alcuni Stati membri ad opera di singoli titolari dei diritti di esclusiva; (&#8230;) tale incertezza normativa rappresenta un ostacolo diretto alla libera circolazione dei programmi all’interno [dell’Unione]; </p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>(14)      (&#8230;) l’incertezza giuridica esistente in relazione ai diritti di acquisire, che ostacola la diffusione transnazionale di programmi via satellite, dovrà essere eliminata attraverso la definizione del concetto di comunicazione al pubblico via satellite all’interno [dell’Unione]; (&#8230;) questa definizione preciserà anche quale sia il luogo in cui avviene l’atto di comunicazione; (&#8230;) tale definizione è necessaria al fine di evitare che a un solo atto di radiodiffusione vengano cumulativamente applicate più leggi nazionali; (&#8230;) una comunicazione al pubblico via satellite ha luogo esclusivamente nel momento, e nello Stato membro, in cui i segnali portatori del programma sono immessi, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, in una catena ininterrotta di comunicazione via satellite sino al ritorno di detti segnali a terra; (&#8230;) normali procedure tecniche riguardanti i segnali portatori di programmi non possono essere considerate interruzioni della catena di trasmissione;</p>
<p>(15)      (&#8230;) l’acquisto in via contrattuale dei diritti di esclusiva sulle emissioni di radiodiffusione deve avvenire nell’osservanza della normativa sul diritto d’autore e i diritti connessi vigente nello Stato membro in cui ha luogo la comunicazione al pubblico via satellite;</p>
<p>(…)</p>
<p>(17)      (…) all’atto dell’acquisto dei diritti le parti devono tener conto, ai fini della determinazione del compenso, di tutti gli aspetti dell’emissione di radiodiffusione, quali il numero effettivo e il numero potenziale dei telespettatori e la versione linguistica dell’emissione».</p>
<p>4        Ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 93/83:</p>
<p>«Ai fini della presente direttiva, “satellite” è qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali che possono essere ricevuti dal pubblico o che sono riservati alla comunicazione individuale privata. In quest’ultimo caso è tuttavia necessario che la ricezione individuale dei segnali avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili nel primo caso».</p>
<p>5        L’art. 1, n. 2, lett. a) c), di tale direttiva dispone quanto segue: </p>
<p>«a)      Ai fini della presente direttiva, “comunicazione al pubblico via satellite” è l’atto di inserire, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. </p>
<p>b)      La comunicazione al pubblico via satellite si configura unicamente nello Stato membro in cui, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi sono inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. </p>
<p>c)      Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma criptata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decriptazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell’organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso». </p>
<p>6        L’art. 2 della direttiva 93/83 recita:</p>
<p>«In conformità delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono all’autore il diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite di opere protette dal diritto d’autore». </p>
<p>7        Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10): </p>
<p>«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».</p>
<p>8        Il ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 precisa a tal riguardo che «[l]a mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva».</p>
<p><i><i> Il diritto nazionale </p>
<p></i></i>9        L’art. 1, n. 1, quarto comma, della legge 30 giugno 1994 relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi (Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, <i><i>Moniteur belge</i></i> del 27 luglio 1994, pag. 19297), come modificata, prevede quanto segue: </p>
<p>«[s]olo l’autore di un’opera letteraria o artistica ha il diritto di comunicarla al pubblico con qualsiasi procedimento (anche con la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente)».</p>
<p>10      Gli artt. 49 e 50 di tale stessa legge riprendono sostanzialmente il tenore letterale dell’art. 1, n. 2, lett. a) c), della direttiva 93/83.</p>
<p><b><b> Fatti e questioni pregiudiziali </p>
<p></b></b>11      L’Airfield, operante con la denominazione commerciale TV Vlaanderen, è una società belga che svolge un’attività di fornitore di televisione satellitare proponendo al pubblico un pacchetto di canali trasmessi via satellite, che possono essere captati dai suoi abbonati mediante un dispositivo di decriptazione satellitare (in prosieguo: il «fornitore di pacchetto satellitare»). </p>
<p>12      Il pacchetto di canali proposto dall’Airfield comprende due tipi di canali televisivi. Oltre ai canali che possono essere captati gratuitamente, detto pacchetto include canali criptati che possono essere guardati solo dopo la decriptazione. Per poter guardare tali canali, il cliente deve quindi stipulare un contratto di abbonamento con l’Airfield, che gli fornisce, a fronte del pagamento di un corrispettivo, una carta che gli consente la decriptazione (in prosieguo: la «smartcard»). </p>
<p>13      Per proporre il proprio pacchetto di canali, l’Airfield si avvale dei servizi tecnici della Canal Digitaal, società olandese appartenente al suo stesso gruppo. </p>
<p>14      La Canal Digitaal ha concluso una convenzione con la società che gestisce il sistema satellitare Astra, ai sensi della quale quest’ultima affitta alla Canal Digitaal capacità per radio e televisione digitali su tale satellite.</p>
<p>15      Inoltre la Canal Digitaal ha stipulato un contratto di prestazione di servizi con l’Airfield con il quale si è impegnata, a partire dal 1º gennaio 2006, a subaffittarle capacità da lei affittate sul satellite Astra per la diffusione di programmi televisivi e radiofonici in Belgio e in Lussemburgo. Per la trasmissione dei programmi televisivi la Canal Digitaal si impegna a fornire servizi tecnici tra cui la diffusione, la moltiplicazione, la compressione, la codifica e la trasmissione dei dati affinché l’Airfield possa trasmettere servizi di televisione digitale in Belgio e in Lussemburgo.</p>
<p>16      L’Airfield ha altresì stipulato una serie di contratti con organismi di radiodiffusione i cui canali sono inclusi nel suo pacchetto satellitare. Le modalità di collaborazione tra l’Airfield e tali diversi organismi differiscono a seconda del modo di ritrasmissione dei canali televisivi interessati; detti programmi sono trasmessi, nell’ambito del pacchetto satellitare, tanto con trasmissione indiretta (in prosieguo: la «trasmissione indiretta di programmi televisivi») quanto con trasmissione diretta (in prosieguo: la «trasmissione diretta di programmi televisivi»). </p>
<p><i><i> La trasmissione indiretta di programmi televisivi </p>
<p></i></i>17      La trasmissione indiretta di programmi televisivi è effettuata secondo due modalità.</p>
<p>18      Con la prima modalità, gli organismi di radiodiffusione inviano via terra segnali portatori dei loro programmi agli impianti della Canal Digitaal installati a Vilvorde (Belgio). La Canal Digitaal comprime i segnali e li cripta per inviarli tramite banda larga alla propria stazione situata nei Paesi Bassi, la quale provvede all’invio dei segnali verso il satellite Astra. Prima di essere trasmessi da tale stazione verso il satellite, tali segnali vengono codificati. La chiave che serve al pubblico per decodificare i programmi è incorporata in una smartcard messa a disposizione dell’Airfield dalla Canal Digitaal. Quando il consumatore si abbona presso l’Airfield, riceve tale carta.</p>
<p>19      Con la seconda modalità, gli organismi di radiodiffusione trasmettono via satellite i segnali portatori dei loro programmi. La Canal Digitaal riceve i segnali satellitari, criptati e inaccessibili al pubblico, in Lussemburgo o nei Paesi Bassi. Essa li decripta se necessario, li cripta nuovamente e li invia al satellite Astra. Gli abbonati dell’Airfield possono decriptare questi segnali mediante una smartcard messa a disposizione dell’Airfield dalla Canal Digitaal.</p>
<p>20      L’Airfield ha stipulato contratti denominati «carriage» con tali organismi di radiodiffusione. </p>
<p>21      In base a tali contratti, l’Airfield affitta ai detti organismi di radiodiffusione capacità di transponditori satellitari ai fini della diffusione dei programmi televisivi ai telespettatori residenti, tra l’altro, in Belgio e in Lussemburgo. L’Airfield garantisce di aver ricevuto l’autorizzazione della società che gestisce il satellite Astra per subaffittare siffatte capacità agli stessi organismi.</p>
<p>22      Inoltre, l’Airfield si è impegnata a ricevere il segnale dei programmi televisivi degli organismi di radiodiffusione di cui trattasi presso un sito centrale di invio al satellite, a comprimere tale segnale, moltiplicarlo, criptarlo e inviarlo al satellite per la trasmissione e la ricezione.</p>
<p>23      Tali organismi versano un compenso all’Airfield per l’affitto e la prestazione dei servizi citati. </p>
<p>24      Dal canto loro, detti organismi di radiodiffusione concedono all’Airfield un’autorizzazione affinché i suoi abbonati, in particolare in Belgio e in Lussemburgo, possano vedere simultaneamente i loro programmi diffusi attraverso il satellite Astra. </p>
<p>25      Come corrispettivo dei diritti concessi dagli stessi organismi di radiodiffusione all’Airfield e della facoltà discrezionale dell’Airfield di includere i programmi televisivi nella propria offerta, quest’ultima deve versare loro un compenso che tenga conto del numero dei suoi abbonati e dei programmi trasmessi nel territorio di cui trattasi. </p>
<p><i><i> La trasmissione diretta di programmi televisivi </p>
<p></i></i>26      Nell’ambito della trasmissione diretta di programmi televisivi mediante pacchetto satellitare dell’Airfield, gli organismi di radiodiffusione criptano essi stessi i segnali e li inviano dal paese d’origine direttamente al satellite. L’intervento dell’Airfield e della Canal Digitaal si limita alla fornitura delle chiavi di accesso agli organismi di radiodiffusione in questione, di modo che siano utilizzati i codici corretti per consentire successivamente a ciascun abbonato dell’Airfield di decodificare i programmi mediante la smartcard.</p>
<p>27      Con tali organismi l’Airfield ha stipulato un contratto denominato «heads of agreement» che stabilisce, tra l’altro, i diritti e gli obblighi, analoghi a quelli menzionati ai punti 24 e 25 della presente sentenza, degli organismi di radiodiffusione e dell’Airfield.</p>
<p><i><i> Controversia principale </p>
<p></i></i>28      La Sabam è una società cooperativa belga che rappresenta gli autori come società di gestione concedendo autorizzazioni per l’uso da parte di terzi delle loro opere protette e riscuotendo compensi per tale uso.</p>
<p>29      L’Agicoa è una società collettiva di gestione che rappresenta i produttori belgi e internazionali di opere audiovisive per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi su film e altre opere audiovisive, ad eccezione dei videoclip. In tale contesto, essa riscuote i compensi.</p>
<p>30      La Sabam e l’Agicoa hanno considerato che l’Airfield effettuava una ritrasmissione dei programmi televisivi già trasmessi dagli organismi di radiodiffusione ai sensi della convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la tutela delle opere letterarie e artistiche e che, di conseguenza, essa doveva ottenere un’autorizzazione per l’utilizzazione del repertorio degli autori di cui esse gestiscono i diritti.</p>
<p>31      Dopo essere state messe in mora, l’Airfield e la Canal Digitaal hanno sostenuto di non effettuare una ritrasmissione ma di limitarsi ad offrire al pubblico programmi televisivi via satellite per conto degli organismi di radiodiffusione. A loro avviso, si verificherebbe solo una prima e unica trasmissione satellitare, ad opera degli stessi organismi di radiodiffusione, per la quale questi ultimi farebbero ricorso ai servizi dell’Airfield e della Canal Digitaal per quanto riguarda l’aspetto tecnico. Solo gli organismi di radiodiffusione effettuerebbero un’operazione rilevante ai fini della riscossione di diritti d’autore ai sensi della definizione di cui agli artt. 49 e 50 della legge 30 giugno 1994 relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi, come modificata.</p>
<p>32      Poiché non è stato possibile raggiungere alcun accordo tra le parti in causa, la Sabam ha citato in giudizio l’Airfield e la Canal Digitaal dinanzi al presidente del Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, e l’Agicoa ha citato in giudizio l’Airfield dinanzi allo stesso giudice, il quale ha dichiarato che l’Airfield e la Canal Digitaal avevano violato i diritti d’autore alla cui gestione provvedono la Sabam e l’Agicoa. </p>
<p>33      L’Airfield e la Canal Digitaal hanno interposto appello dinanzi al giudice del rinvio.</p>
<p>34      In queste circostanze, lo Hof van Beroep te Brussel ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, redatte in termini identici nelle cause C 431/09 e C 432/09:</p>
<p>«1)      Se la direttiva 93/83 osti a che ad un gestore di televisione satellitare digitale venga imposto di ottenere l’autorizzazione degli aventi diritto nel caso di un atto con cui un organismo di radiodiffusione fornisce i suoi segnali portatori di programmi con un collegamento fisso, o con un segnale satellitare criptato, ad un gestore di televisione satellitare digitale, da esso indipendente, che fa codificare questi segnali da una società ad esso collegata e li fa inviare ad un satellite, dopo di che i segnali stessi, con l’autorizzazione dell’organismo di radiodiffusione, vengono inviati, come parte di un pacchetto di canali televisivi e pertanto collegati, agli abbonati del gestore della televisione satellitare che possono guardare i programmi simultaneamente e senza variazioni mediante una carta di decriptazione o “smartcard” messa a disposizione dal gestore della televisione satellitare. </p>
<p>2)      Se la direttiva 93/83 osti a che ad un gestore di televisione satellitare digitale venga imposto di ottenere l’autorizzazione degli aventi diritto nel caso di un atto con cui un organismo di radiodiffusione fornisce i suoi segnali portatori di programmi conformemente alle istruzioni di un gestore di televisione satellitare digitale, da esso indipendente, su un satellite, dopo di che questi segnali, con l’autorizzazione dell’organismo di radiodiffusione, vengono inviati, come parte di un pacchetto di canali televisivi e pertanto collegati, agli abbonati del gestore della televisione satellitare, che possono guardare i programmi simultaneamente e senza variazioni mediante una carta di decriptazione o “smartcard” messa a disposizione dal gestore della televisione satellitare».</p>
<p>35      Con ordinanza del presidente della Corte 6 gennaio 2010, le cause C 431/09 e C 432/09 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.</p>
<p><b><b> Sull’applicabilità della direttiva 93/83 </p>
<p></b></b>36      Nella causa C 432/09, l’Agicoa sostiene che la direttiva 93/83 non è applicabile alla controversia principale e che le questioni pregiudiziali devono essere esaminate alla luce della direttiva 2001/29.</p>
<p>37      A tal riguardo, essa osserva anzitutto che il fornitore di pacchetto satellitare deve essere distinto dall’organismo di radiodiffusione, in quanto la sua attività consiste nella costituzione di un pacchetto di servizi di radiodiffusione e non in una trasmissione di programmi televisivi. Pertanto, non potrebbe essere fatto valere l’art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva 93/83 per esaminare le sue attività, poiché tale disposizione fa riferimento al solo organismo di radiodiffusione.</p>
<p>38      Secondo l’Agicoa, poi, la controversia principale non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva, in quanto riguarderebbe comunicazioni che non fanno ricorso ad un satellite ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 93/83. Infine, in tale controversia, mancherebbe l’aspetto transfrontaliero previsto da detta direttiva. </p>
<p>39      Per quanto riguarda il primo argomento, va rilevato che esso riguarda l’essenza stessa della causa in esame e sarà pertanto valutato nell’ambito della soluzione delle questioni pregiudiziali.</p>
<p>40      Quanto al secondo argomento, nulla nel fascicolo indica che le comunicazioni di cui trattasi nella causa principale non sono effettuate mediante un satellite ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 93/83. </p>
<p>41      Infine, per quanto riguarda il terzo argomento, risulta dai punti 76 145 della sentenza 4 ottobre 2011, cause riunite C 403/08 e C 429/08, Football Association Premier League e a. (non ancora pubblicata nella Raccolta), che le comunicazioni al pubblico via satellite devono poter essere captate in tutti gli Stati membri e che esse hanno quindi, per definizione, un carattere transfrontaliero. Inoltre, le comunicazioni di cui trattasi nella causa principale presentano un carattere siffatto, atteso che esse coinvolgono una società belga ed una società olandese, l’Airfield e la Canal Digitaal, e che i segnali portatori dei programmi sono destinati, tra l’altro, ai telespettatori residenti in Belgio e in Lussemburgo. </p>
<p>42      L’argomentazione dell’Agicoa va quindi disattesa e la questione pregiudiziale deve essere esaminata alla luce della direttiva 93/83. </p>
<p><b><b> Sulle questioni pregiudiziali </p>
<p></b></b>43      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 93/83 debba essere interpretata nel senso che un fornitore di pacchetto satellitare è obbligato ad ottenere un’autorizzazione dei titolari di diritti interessati da una comunicazione al pubblico delle opere realizzate nell’ambito di ritrasmissioni diretta e indiretta di programmi televisivi come quelle di cui trattasi nelle cause principali.</p>
<p><i><i> Osservazioni preliminari </p>
<p></i></i>44      Va anzitutto ricordato che la direttiva 93/83 non costituisce l’unico strumento dell’Unione nel settore della proprietà intellettuale e che, considerate le esigenze derivanti dall’unità e dalla coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, le nozioni impiegate da tale direttiva devono essere interpretate alla luce delle regole e dei principi stabiliti da altre direttive riguardanti la proprietà intellettuale come, segnatamente, la direttiva 2001/29 (v., per analogia, sentenza 30 giugno 2011, causa C 271/10, VEWA, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 27). </p>
<p>45      Per quanto riguarda poi il contesto di fatto delle questioni pregiudiziali, va subito precisato che le trasmissioni diretta e indiretta di programmi televisivi non sono le sole modalità di trasmissione di programmi compresi nel pacchetto satellitare in questione. </p>
<p>46      Infatti, tali programmi sono trasmessi anche dagli organismi di radiodiffusione al di fuori di detto pacchetto, con modalità, come la trasmissione terrestre, che consentono loro di raggiungere direttamente i telespettatori.</p>
<p>47      Dette trasmissioni diretta e indiretta si aggiungono quindi a tali modalità di diffusione al fine di ampliare la cerchia di telespettatori che ricevono i programmi in questione, restando inteso che tali trasmissioni sono parallele e simultanee, dato che l’intervento del fornitore di pacchetto satellitare non ha alcuna incidenza sul contenuto di tali programmi, né sui loro orari.</p>
<p>48      È infine pacifico, nelle controversie principali, che gli organismi di radiodiffusione dispongono di un’autorizzazione dei titolari di diritti in questione alla comunicazione via satellite delle loro opere e che, invece, il fornitore di pacchetto satellitare non dispone di alcuna autorizzazione paragonabile.</p>
<p>49      In tale contesto, si deve rilevare che, nelle presenti cause, l’Airfield e la Canal Digitaal sostengono che ciascuna di tali trasmissioni diretta e indiretta di programmi televisivi costituisce una sola comunicazione al pubblico via satellite, ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva 93/83 vale a dire, di conseguenza, una comunicazione indivisibile che sarebbe imputabile al solo organismo di radiodiffusione in questione. Esse ne deducono che non si può ritenere che il fornitore di pacchetto satellitare proceda ad una comunicazione al pubblico ai sensi di detta disposizione, e che, pertanto, esso non può essere obbligato ad ottenere un’autorizzazione dei titolari di diritti interessati per quanto riguarda dette trasmissioni.</p>
<p>50      Di conseguenza, per determinare se detto fornitore di pacchetto satellitare sia obbligato ad ottenere una siffatta autorizzazione, occorre esaminare, da un lato, se ciascuna delle trasmissioni diretta e indiretta di programmi televisivi costituisca una sola comunicazione al pubblico via satellite ovvero, al contrario, se ciascuna di tali trasmissioni comporti due comunicazioni indipendenti. Dall’altro, occorre verificare se l’eventuale indivisibilità di una siffatta comunicazione significhi che tale stesso fornitore di pacchetto satellitare non è obbligato ad ottenere un’autorizzazione, da parte dei titolari di diritti interessati, per il suo intervento in tale comunicazione. </p>
<p><i><i> Sulla nozione di comunicazione al pubblico via satellite </p>
<p></i></i>51      Tanto la trasmissione diretta quanto la trasmissione indiretta costituiscono una sola comunicazione al pubblico via satellite, qualora soddisfino l’insieme delle condizioni cumulative previste all’art. 1, n. 2, lett. a) e c), della direttiva 93/83. </p>
<p>52      Pertanto, una siffatta trasmissione costituisce una sola comunicazione al pubblico via satellite allorché:</p>
<p>–        è caratterizzata dall’«atto di inserire» segnali portatori di programmi effettuato «sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione»; </p>
<p>–        tali segnali sono inseriti «in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra»; </p>
<p>–        tali segnali sono «destinati ad essere ricevuti dal pubblico», e</p>
<p>–        il dispositivo di decriptazione è «mess[o] a disposizione del pubblico a cura dell’organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso», dato che i segnali sono diffusi, nelle cause principali, in forma criptata.</p>
<p>53      Quanto al primo requisito, occorre ricordare, per quanto riguarda la trasmissione indiretta di programmi televisivi, che gli organismi di radiodiffusione inseriscono essi stessi i segnali portatori di programmi nel canale di comunicazione in questione, fornendo tali segnali al fornitore di pacchetto satellitare e abilitando tale fornitore ad introdurli nell’invio della comunicazione al satellite.</p>
<p>54      Così facendo, gli organismi di radiodiffusione detengono un potere di controllo sull’atto di inserimento di detti segnali nella comunicazione che conduce al satellite e se ne assumono la responsabilità.</p>
<p>55      Nel caso della trasmissione diretta di programmi televisivi, va rilevato che gli organismi di radiodiffusione inseriscono essi stessi i segnali portatori di programmi direttamente nell’invio della comunicazione al satellite, il che comporta, a maggior ragione, che essi detengono un potere di controllo sull’atto di inserimento di detti segnali nella comunicazione di cui trattasi e si assumono la responsabilità di quest’ultimo. </p>
<p>56      In tale contesto, si deve precisare che nulla osta a che tale potere di controllo e tale responsabilità per quanto riguarda dette trasmissioni indiretta e diretta siano eventualmente condivise con il fornitore di pacchetto satellitare. Infatti, da un lato, risulta dallo stesso tenore letterale dell’art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva 93/83 che il controllo e la responsabilità ai sensi di tale disposizione riguardano non la comunicazione nel suo insieme, bensì soltanto l’atto di inserimento di segnali portatori di programmi. Dall’altro, nessuna disposizione di tale direttiva impone che il potere di controllo e la responsabilità per quanto riguarda l’insieme di tale comunicazione debbano avere un carattere esclusivo.</p>
<p>57      Di conseguenza, si deve constatare che tanto la trasmissione indiretta di programmi televisivi quanto la loro trasmissione diretta soddisfano il primo requisito previsto dall’art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva 93/83. </p>
<p>58      Per quanto riguarda il secondo requisito, emerge anzitutto dalla giurisprudenza della Corte che la direttiva 93/83 prende in considerazione un sistema di comunicazione chiuso, del quale il satellite costituisce l’elemento centrale, essenziale e insostituibile, sicché, in caso di suo malfunzionamento, la trasmissione di segnali è tecnicamente impossibile ed il pubblico non riceve dunque alcuna trasmissione (v., in tal senso, sentenza 14 luglio 2005, causa C 192/04, Lagardère Active Broadcast, Racc. pag. I 7199, punto 39).</p>
<p>59      Nella fattispecie, è pacifico che il satellite costituisce un elemento centrale, essenziale e insostituibile tanto della trasmissione diretta di programmi televisivi quanto della loro trasmissione indiretta, cosicché i due modi di trasmissione costituiscono siffatti sistemi di comunicazione chiusi.</p>
<p>60      Peraltro, se è vero che, durante la trasmissione indiretta di programmi televisivi, l’Airfield e la Canal Digitaal procedono ad un intervento sui segnali portatori di programmi trasmessi dagli organismi di radiodiffusione, va anche ricordato che un intervento del genere consiste, sostanzialmente, nel ricevere tali segnali da parte degli organismi di radiodiffusione, eventualmente nel decodificarli, nel criptarli nuovamente e nel diffonderli verso il satellite di cui trattasi. </p>
<p>61      Orbene, tale unico intervento rientra nelle normali attività tecniche di preparazione dei segnali per il loro inserimento nell’invio della comunicazione al satellite. Esso è spesso necessario per rendere realizzabile tale comunicazione o per agevolarla. Di conseguenza, esso deve essere considerato un procedimento tecnico normale applicato ai segnali portatori di programmi e non si può quindi ritenere, conformemente al ‘quattordicesimo’ considerando della direttiva 93/83, che comporti interruzioni della catena di trasmissione in questione.</p>
<p>62      Infine, quanto alla trasmissione diretta di programmi televisivi, occorre ricordare che l’intervento dell’Airfield e della Canal Digitaal si limita alla fornitura delle chiavi d’accesso agli organismi di radiodiffusione in questione, per consentire agli abbonati dell’Airfield di decriptare successivamente i programmi mediante la smartcard.</p>
<p>63      Orbene, poiché è pacifico che l’Airfield e la Canal Digitaal forniscono tali chiavi d’accesso agli organismi di radiodiffusione prima che questi ultimi inseriscano i segnali portatori di programmi nella catena di trasmissione di cui trattasi, un siffatto intervento dell’Airfield e della Canal Digitaal non è idoneo ad interrompere tale catena di trasmissione. </p>
<p>64      Di conseguenza, si deve constatare che le trasmissioni indiretta e diretta di programmi televisivi soddisfano il secondo requisito previsto dall’art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva 93/83. </p>
<p>65      Quanto al terzo requisito, non è contestato, da un lato, che, a partire dal momento in cui tali segnali sono trasmessi verso il satellite, essi sono rivolti a un pubblico, vale a dire il pubblico in possesso di una smartcard fornita dall’Airfield.</p>
<p>66      Dall’altro, sebbene i segnali che fanno parte della trasmissione indiretta di programmi televisivi subiscano taluni adeguamenti tecnici, questi ultimi precedono il loro inserimento nell’invio della comunicazione al satellite e rappresentano, come constatato al punto 60 della presente sentenza, normali procedimenti tecnici. Ne consegue che non si può considerare che detti adeguamenti incidono sulla destinazione di detti segnali. </p>
<p>67      Occorre pertanto constatare che i segnali portatori di programmi trasmessi nell’ambito delle trasmissioni diretta e indiretta di programmi televisivi sono destinati ad essere ricevuti dal pubblico e che tali trasmissioni soddisfano quindi il terzo requisito previsto dall’art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva 93/83.</p>
<p>68      Per quanto riguarda il quarto requisito, è pacifico che, nell’ambito delle trasmissioni di cui trattasi nelle cause principali, i dispositivi di decriptazione della trasmissione non sono messi a disposizione del pubblico dagli organismi di radiodiffusione, bensì dal fornitore di pacchetto satellitare. Stando così le cose, non risulta dal fascicolo che quest’ultimo fornisca tali dispositivi al pubblico senza il consenso di detti organismi, il che deve essere tuttavia verificato dal giudice del rinvio.</p>
<p>69      Alla luce di quanto precede, occorre constatare, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, che tanto la trasmissione indiretta di programmi televisivi quanto la loro trasmissione diretta soddisfano tutti i requisiti cumulativi previsti dall’art. 1, n. 2, lett. a) e c), della direttiva 93/83 e che, di conseguenza, si deve considerare che ciascuna di esse costituisce una sola comunicazione al pubblico via satellite e che quindi è indivisibile.</p>
<p>70      Detto questo, l’indivisibilità di una siffatta comunicazione, ai sensi di detto art. 1, n. 2, lett. a) e c), non significa necessariamente che l’intervento del fornitore di pacchetto satellitare in tale comunicazione possa essere effettuato senza l’autorizzazione dei titolari di diritti interessati. </p>
<p><i><i> Sull’autorizzazione della comunicazione al pubblico via satellite </p>
<p></i></i>71      Emerge anzitutto dall’art. 2 della direttiva 93/83 che i titolari di diritti d’autore devono autorizzare qualsiasi comunicazione al pubblico via satellite delle opere protette. </p>
<p>72      Risulta poi dalla giurisprudenza della Corte che una siffatta autorizzazione deve essere segnatamente ottenuta dalla persona che avvia una comunicazione del genere o che interviene in occasione di quest’ultima, di modo che, mediante tale comunicazione, essa renda le opere protette accessibili ad un pubblico nuovo, vale a dire a un pubblico che non era preso in considerazione dagli autori delle opere protette nell’ambito di un’autorizzazione concessa ad un’altra persona (v., per analogia, per quanto riguarda la nozione della comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2001/29, sentenza 7 dicembre 2006, causa C 306/05, SGAE, Racc. pag. I 11519, punti 40 e 42, nonché ordinanza 18 marzo 2010, causa C 136/09, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, punto 38).</p>
<p>73      Ciò è peraltro confermato dal diciassettesimo ‘considerando’ della direttiva 93/83, secondo cui deve essere garantito ai titolari dei diritti in questione un compenso adeguato per la comunicazione al pubblico via satellite delle loro opere, che tenga conto di tutti i parametri della trasmissione, quali il numero effettivo e il numero potenziale dei telespettatori di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza Football Association Premier League e a., cit., punti 108 e 110). </p>
<p>74      Tuttavia, detta autorizzazione non deve essere ottenuta dalla persona di cui trattasi qualora il suo intervento durante la comunicazione al pubblico si limiti, conformemente al ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, alla mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare detta comunicazione.</p>
<p>75      Di conseguenza, occorre rilevare che, conformemente all’art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva 93/83, una comunicazione al pubblico via satellite, come quella di cui trattasi nelle cause principali, è avviata dall’organismo di radiodiffusione sotto il controllo e la responsabilità del quale i segnali portatori di programmi sono inseriti nella catena di trasmissione che conduce al satellite. È inoltre pacifico che tale organismo rende in tal modo le opere protette accessibili, in regola generale, ad un pubblico nuovo. Ne consegue che tale organismo è obbligato ad ottenere l’autorizzazione prevista dall’art. 2 della direttiva 93/83.</p>
<p>76      Detto questo, tale constatazione non esclude che altri operatori intervengano nell’ambito di una comunicazione come quella menzionata al punto precedente, in modo da rendere accessibili gli oggetti protetti ad un pubblico più ampio di quello cui si rivolge l’organismo di radiodiffusione in questione, vale a dire ad un pubblico che non era preso in considerazione dagli autori di tali opere quando hanno autorizzato l’utilizzazione di queste ultime da parte dell’organismo di radiodiffusione. In un’ipotesi siffatta, l’intervento di detti operatori non è infatti coperto dall’autorizzazione concessa a tale organismo.</p>
<p>77      In circostanze come quelle delle cause principali, tale caso può verificarsi segnatamente allorché un operatore amplia la cerchia di persone aventi accesso a tale comunicazione e rende così gli oggetti protetti accessibili a un pubblico nuovo.</p>
<p>78      In tale contesto, va rilevato che un fornitore di pacchetto satellitare, da un lato, procede alla codificazione della comunicazione in questione o fornisce agli organismi di radiodiffusione chiavi d’accesso a tale comunicazione di modo che i suoi abbonati possano decodificarla e, dall’altro, mette a disposizione di tali abbonati i corrispondenti dispositivi di decriptazione; tali operazioni consentono così di stabilire il nesso tra la comunicazione inserita dagli organismi di radiodiffusione e detti abbonati. </p>
<p>79      Orbene, una siffatta attività non si confonde con una mera fornitura di attrezzature fisiche atte a garantire o a migliorare la ricezione della trasmissione d’origine nella sua zona di copertura, che rientra nei casi rappresentati al punto 74 della presente sentenza, bensì costituisce un intervento senza il quale detti abbonati non potrebbero beneficiare delle opere diffuse, pur trovandosi all’interno di detta zona. Infatti, tali persone fanno parte del pubblico destinatario dello stesso fornitore di pacchetto satellitare, il quale, con il suo intervento, nell’ambito della comunicazione satellitare in questione, rende le opere protette accessibili ad un pubblico che si aggiunge al pubblico cui si rivolge l’organismo di radiodiffusione in questione.</p>
<p>80      Occorre inoltre sottolineare che l’intervento del fornitore di pacchetto satellitare costituisce una prestazione di servizio autonoma svolta al fine di trarne un beneficio, dato che il prezzo dell’abbonamento non è versato da dette persone all’organismo di radiodiffusione, bensì a tale fornitore. Orbene, è pacifico che tale prezzo non è dovuto per eventuali prestazioni tecniche, bensì per l’accesso alla comunicazione realizzata via satellite e, quindi, alle opere o agli altri oggetti protetti. </p>
<p>81      Va infine rilevato che il fornitore di pacchetto satellitare non rende possibile l’accesso, da parte dei suoi abbonati, alla comunicazione realizzata da un solo organismo di radiodiffusione, bensì raggruppa in un nuovo prodotto audiovisivo numerose comunicazioni provenienti da diversi organismi di radiodiffusione, atteso che il fornitore di pacchetto satellitare decide la composizione del pacchetto così creato.</p>
<p>82      Di conseguenza, occorre constatare che il fornitore di pacchetto satellitare amplia la cerchia di persone che hanno accesso ai programmi televisivi e rende possibile l’accesso di un pubblico nuovo alle opere e agli altri oggetti protetti. </p>
<p>83      Pertanto, tale fornitore di pacchetto satellitare è obbligato ad ottenere un’autorizzazione, da parte dei titolari di diritti di cui trattasi, per il suo intervento nella comunicazione via satellite, a meno che tali titolari non abbiano convenuto con l’organismo di radiodiffusione in questione che le opere protette sarebbero state altresì comunicate al pubblico con l’intermediazione di tale fornitore, a condizione che, in quest’ultimo caso, l’intervento di detto fornitore non renda dette opere accessibili ad un pubblico nuovo. </p>
<p>84      Alla luce di quanto precede, occorre risolvere le questioni sollevate dichiarando che l’art. 2 della direttiva 93/83 deve essere interpretato nel senso che un fornitore di pacchetto satellitare è obbligato ad ottenere un’autorizzazione dei titolari di diritti di cui trattasi per il suo intervento nelle trasmissioni diretta e indiretta di programmi televisivi, come quelle di cui trattasi nelle cause principali, a meno che tali titolari non abbiano convenuto con l’organismo di radiodiffusione in questione che le opere protette sarebbero state altresì comunicate al pubblico con l’intermediazione di tale fornitore, a condizione che, in quest’ultimo caso, l’intervento di detto fornitore non renda dette opere accessibili ad un pubblico nuovo.</p>
<p><b><b> Sulle spese </p>
<p></b></b>85      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:</p>
<p><b><b>L’art. 2 della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, deve essere interpretato nel senso che un fornitore di pacchetto satellitare è obbligato ad ottenere un’autorizzazione dei titolari di diritti di cui trattasi per il suo intervento nelle trasmissioni diretta e indiretta di programmi televisivi, come quelle di cui trattasi nelle cause principali, a meno che tali titolari non abbiano convenuto con l’organismo di radiodiffusione in questione che le opere protette sarebbero state altresì comunicate al pubblico con l’intermediazione di tale fornitore, a condizione che, in quest’ultimo caso, l’intervento di detto fornitore non renda dette opere accessibili ad un pubblico nuovo. </p>
<p></b></b>Firme</p>
<p>________________________________________</p>
<p><u><u>*</u></u> Lingua processuale: l’olandese.</p>
<p><b><b></b></p>
<p></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-terza-sezione-sentenza-13-10-2011-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Terza Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2011 n.36979</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-13-10-2011-n-36979/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-13-10-2011-n-36979/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2011 n.36979</a></p>
<p>Pres. Ferrua, Est. Sarno Ambiente e territorio – Rifiuti – Abbandono “alla rinfusa” – Deposito temporaneo &#8211; Configurabilità &#8211; Non sussiste L&#8217;abbandono di rifiuti &#8220;alla rinfusa&#8221; e non per categorie omogenee, come invece previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. m) e s.m.i. (ed,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-13-10-2011-n-36979/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2011 n.36979</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ferrua, Est. Sarno</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Rifiuti – Abbandono “alla rinfusa” – Deposito temporaneo  &#8211; Configurabilità  &#8211; Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;abbandono di rifiuti &#8220;alla rinfusa&#8221; e non per categorie omogenee, come invece previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. m) e s.m.i. (ed, in precedenza, dall&#8217;abrogato D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6, comma 1, lett. m), esclude la configurabilità del cosiddetto deposito temporaneo o regolare, quali che siano i limiti dell&#8217;accumulo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />	<br />
SEZIONE TERZA PENALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />	<br />
Dott. FERRUA Giuliana &#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. SQUASSONI Claudia &#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. GRILLO Renato &#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. AMORESANO Silvio &#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. SARNO Giulio &#8211; rel. Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1) M.D., N. IL (OMISSIS);<br />	<br />
avverso la sentenza n. 5005/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 29/11/2010;<br />	<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />	<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;<br />	<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Svolgimento del processo</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>M.D. è stato assolto dal tribunale di Firenze dal reato di cui agli artt. 110 e 674 c.p. per avere versato nel piazzale interno della società SEIMAC, di cui era legale rappresentante, un ingente quantitativo di gasolio fuoriuscito dal serbatoio di un veicolo, omettendo di predisporre idonee misure per la raccolta di contenimento di liquido e anzi facendolo defluire attraverso un pozzetto di raccolta delle acque meteoriche, così imbrattando per un tratto di alcune centinaia di metri le acque del fiume (OMISSIS).<br />	<br />
Veniva invece ritenuto responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2 e art. 81 cpv. c.p. per avere nella qualità di cui sopra depositato e/o fatto depositare in modo incontrollato rifiuti speciali pericolosi e non, fra cui vernici, in un&#8217;area privata d&#8217;uso pubblico ma in disponibilità della predetta società in quanto ubicata all&#8217;altezza del cancello d&#8217;ingresso posteriore.<br />	<br />
Veniva altresì ritenuto responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137 per aver effettuato senza autorizzazione uno scarico di reflui contenenti sostanze pericolose costituiti dalle acque di pulizia del piazzale in cui confluivano anche i reflui derivanti dallo sversamento del gasolio.<br />	<br />
La corte di appello confermava la sentenza provvedendo alla sostituzione della pena detentiva.<br />	<br />
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l&#8217;imputato il quale in questa sede deduce:<br />	<br />
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all&#8217;art. 256 c.p.p., comma 2 e art. 183 c.p.p., lett. m), e bb); mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione avendo escluso il giudicante che il materiale accumulato nel piazzale potesse dar luogo ad una discarica ed illogicamente sostenuto al contempo trattarsi di un deposito provvisorio del tutto incontrollato. Si obietta che dagli atti e anche dalle fotografie emerge che rifiuti erano tutti raccolti in vasche etichettate e che in ciascuna di esse erano raccolti rifiuti della stessa tipologia;<br />	<br />
che, quindi, la raccolta avveniva in maniera assolutamente omogenea ed in più non risultava essere stata mai effettuata alcuna misurazione per controllare il superamento del limite dei 30 metri (o dei 10 metri ove i rifiuti fossero stati ritenuti pericolosi).<br />	<br />
2) Quanto al secondo reato si rileva la contraddittorietà della motivazione rispetto alla assoluzione per il reato di cui all&#8217;art. 674 c.p., essendosi esclusa la responsabilità per il primo reato sulla base dell&#8217;accidentalità e della occasionalìtà della condotta, mancando inoltre la prova che altre e diverse sostanze pericolose fossero convogliate nel pozzetto usualmente adibito invece allo scarico di acque meteoriche e di dilavamento.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Motivi della decisione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato ed articolato su censure di merito.<br />	<br />
Per quanto concerne il primo motivo va premesso che questa Sezione ha già affermato che l&#8217;abbandono di rifiuti &#8220;alla rinfusa&#8221; e non per categorie omogenee, come invece previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. m) (e, in precedenza, dall&#8217;abrogato D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6, comma 1, lett. m), esclude la configurabilità del cosiddetto deposito temporaneo o regolare Sez. 3, n. 11258 del 11/02/2010 Rv. 246459.<br />	<br />
Correttamente, quindi, la corte di merito, con valutazione di merito &#8211; insindacabile in questa sede &#8211; si attesta sulla ipotesi di reato dell&#8217;abbandono incontrollato dei rifiuti. Ciò che va ribadito, infatti, è che in presenza dell&#8217;abbandono alla rinfusa dei rifiuti, e non per categorie omogenee, come prescritto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, comma 1, lett. m), attualmente dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. m) non è comunque configurabile l&#8217;ipotesi di deposito temporaneo quali che siano i limiti dell&#8217;accumulo.<br />	<br />
La contestazione relativa alle modalità di raccolta è inammissibile in questa sede avendo i giudici di appello, con motivazione certamente congrua e pertinente, evidenziato come dall&#8217;ampia documentazione fotografica contenuta in tre distinti fascicoli del Corpo Forestale dello Stato -acquisita agli atti &#8211; si appalesa evidente l&#8217;inosservanza della prescrizione relativa al deposito di rifiuti per categorie omogenee e dei criteri di stoccaggio rispettosi dell&#8217;esigenza di salvaguardia ambientale, dandosi atto di rifiuti costituiti anche da bidoni, barattoli di metallo ed in plastica contenenti residui di vernici e di oli industriali direttamente depositati sul suolo o su supporti manifestamente precari e inadeguati.<br />	<br />
Anche il secondo motivo finisce per sostanziarsi in censure di merito. Al riguardo si rileva in premessa che la sentenza correttamente evidenzia come il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, lett. h), del definisce quali acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici e installazioni in cui si svolge attività commerciale o di produzione di beni differenti dalle acque domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento intendendosi per tali anche in quelle venute in contatto con sostanze e materiali inquinanti non connessi tuttavia con le attività esercitate nello stabilimento. Per contro si evidenzia come le acque che defluivano nello scarico in questione dovevano ritenersi invece meteoriche di dilavamento ma venute in contatto con sostanze inquinanti connesse con le attività esercitate nello stabilimento.<br />	<br />
Correttamente dunque si ritiene necessaria l&#8217;autorizzazione allo scarico, nè appare ravvisabile alcuna contraddizione con l&#8217;assoluzione dal reato di cui all&#8217;art. 674 c.p. in quanto se è vero che nello stesso tombino è confluito anche il gasolio solo in quanto accidentalmente sversato, è altresì vero che lo scarico stesso era comunque usualmente adibito &#8211; secondo i giudici di merito &#8211; alla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento venute in contatto con sostanze inquinanti connessi alle attività esercitate nello stabilimento.<br />	<br />
Nè, si ribadisce, vi può essere spazio in questa sede per valutazioni di merito. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Terza Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-terza-sezione-sentenza-13-10-2011-n-0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-terza-sezione-sentenza-13-10-2011-n-0-2/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Terza Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2011 n.0</a></p>
<p>Pres. K. LENAERTS– Rel. R. SILVA DE LAPUERTA– Sentenza 13 ottobre 2011, nel procedimento C 148/10, DHL International NV. 1. Unione europea &#8211; Direttiva 97/67/CE – Art. 19 – Servizi postali – Normativa nazionale &#8211; Procedure esterne per la gestione dei reclami degli utenti – Compatibilità – Sussiste. 2. Unione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres</i>. K. LENAERTS– <i>Rel.</i> R. SILVA DE LAPUERTA– Sentenza 13 ottobre 2011, nel procedimento C 148/10, DHL International NV.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Unione europea &#8211; Direttiva 97/67/CE – Art. 19 – Servizi postali – Normativa nazionale &#8211; Procedure esterne per la gestione dei reclami degli utenti – Compatibilità – Sussiste.</p>
<p>2.	Unione europea &#8211; Direttiva 97/67/CE – Art. 19 – Servizi postali – Normativa nazionale &#8211; Procedure esterne per la gestione dei reclami degli utenti – Art. 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Compatibilità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Unione europea &#8211; Direttiva 97/67/CE – Art. 19 – Servizi postali – Normativa nazionale &#8211; Procedure esterne per la gestione dei reclami degli utenti – Compatibilità – Sussiste.</p>
<p>2.	Unione europea &#8211; Direttiva 97/67/CE – Art. 19 – Servizi postali – Normativa nazionale &#8211; Procedure esterne per la gestione dei reclami degli utenti – Art. 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Compatibilità – Sussiste.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)</p>
<p>13 ottobre 2011 (<u><u>*</u></u>)</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Nel procedimento C 148/10,</p>
<p>avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) con decisione 23 marzo 2010, pervenuta in cancelleria il 29 marzo 2010, nella causa</p>
<p><b><b>DHL International NV, </b></b>già Express Line NV,</p>
<p>contro</p>
<p><b><b>Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie,</b></b> </p>
<p align=center>
<p align=center>LA CORTE (Terza Sezione),</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. D. Šváby, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. E. Juhász e J. Malenovský, giudici,</p>
<p>avvocato generale: sig. N. Jääskinen</p>
<p>cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 marzo 2011,</p>
<p>considerate le osservazioni presentate:</p>
<p>–        per la DHL International NV, già Express Line NV, dagli avv.ti F. Vandendriessche e J. Roets, advocaten;</p>
<p>–        per il governo belga, dalla sig.ra M. Jacobs, in qualità di agente, assistita dall’avv. F. Petillion, avocat, e dall’avv. J. Jansen, advocaat;</p>
<p>–        per il governo polacco, dal sig. M. Szpunar, in qualità di agente;</p>
<p>–        per la Commissione europea, dalla sig.ra L. Lozano Palacios e dal sig. P. Van Nuffel, in qualità di agenti;</p>
<p>sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 maggio 2011,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center>Sentenza </p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14), e in particolare dell’art. 19 di tale direttiva, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/39/CE (GU L 176, pag. 21), e di tale medesima direttiva come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 febbraio 2008, 2008/6/CE (GU L 52, pag. 3), nonché dell’art. 49 TFUE.</p>
<p>2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la DHL International NV, già Express Line NV (in prosieguo: l’«Express Line»), e il Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (Istituto belga dei servizi postali e delle telecomunicazioni; in prosieguo: l’«IBPT»), in merito al pagamento del contributo per il servizio di mediazione del settore postale al quale l’Express Line sarebbe tenuta.</p>
<p><b><b> Contesto normativo </p>
<p><i></b><i></b> Il diritto dell’Unione </p>
<p></i></i>3        Il decimo ed il trentacinquesimo ‘considerando’ della direttiva 97/67 così prevedono:</p>
<p>«(10) considerando che, in base al principio di sussidiarietà, è necessario adottare a livello comunitario un quadro di principi generali, ma che la scelta delle procedure specifiche dovrebbe spettare agli Stati membri, i quali dovrebbero essere liberi di scegliere il regime più adatto alla loro situazione particolare;</p>
<p>(…)</p>
<p>(35)      considerando che il bisogno di migliorare la qualità dei servizi presuppone che le eventuali controversie siano risolte in modo rapido ed efficiente; che, oltre ai mezzi di ricorso messi a disposizione dal diritto nazionale e comunitario, è opportuno prevedere una procedura per i reclami; che tale procedura deve essere trasparente, semplice, poco onerosa e consentire la partecipazione di tutte le parti interessate».</p>
<p>4        L’art. 2, punti 1, 14 e 17, della direttiva 97/67 recita:</p>
<p>«Ai fini della presente direttiva, s’intende per:</p>
<p>1)      “servizi postali”: i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, l’instradamento e la distribuzione degli invii postali;</p>
<p>(…)</p>
<p>14)      “autorizzazioni”: ogni permesso che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare e/o sfruttare reti postali per la fornitura di tali servizi, sotto forma di “autorizzazione generale” oppure di “licenza individuale” definite come segue:</p>
<p>–      per “autorizzazione generale” si intende ogni autorizzazione che, indipendentemente dal fatto che sia regolato da una “licenza per categoria” o da norme di legge generali, e che preveda o meno procedure di registrazione o di dichiarazioni, non richiede all’impresa interessata di ottenere una esplicita decisione da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione prima dell’esercizio dei diritti derivanti dall’autorizzazione,</p>
<p>–      per “licenza individuale” si intende ogni autorizzazione concessa da un’autorità nazionale di regolamentazione, la quale conferisce diritti specifici ad un’impresa ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrino, se del caso, l’autorizzazione generale, qualora detta impresa non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell’autorità di regolamentazione nazionale;</p>
<p>(…)</p>
<p>17)      “utente”: qualunque persona fisica o giuridica beneficiaria di una prestazione del servizio universale in qualità di mittente o di destinatario».</p>
<p>5        Ai sensi degli artt. 3 e 4 della direttiva 97/67, gli Stati membri designano uno o più fornitori del servizio universale, essendo precisato che detto servizio corrisponde ad un’offerta di servizi postali di qualità determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti. Per quanto concerne i fornitori non designati, gli Stati membri possono introdurre, in forza dell’art. 9 della direttiva 97/67, sia autorizzazioni generali per i servizi postali che esulano dal servizio universale, sia procedure di autorizzazione, comprese licenze individuali, per i servizi postali rientranti nel campo di applicazione del servizio universale.</p>
<p>6        Inoltre, gli Stati membri potevano, in generale, riservare, fino al 31 dicembre 2010, nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, servizi postali al fornitore o ai fornitori del servizio universale, in forza dell’art. 7 della direttiva 97/67.</p>
<p>7        Ai sensi dell’art. 19 della direttiva 97/67:</p>
<p>«Gli Stati membri assicurano che vengano stabilite procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio.</p>
<p>Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che tali procedure consentano di risolvere le controversie in maniera equa e celere, prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso e/o compensazione.</p>
<p>Fatte salve le altre possibilità di ricorso previste dalle legislazioni nazionale e comunitaria, gli Stati membri garantiscono che gli utenti, agendo individualmente o, quando il diritto nazionale lo prevede, in collegamento con gli organismi che salvaguardano gli interessi degli utilizzatori e/o dei consumatori, possano presentare all’autorità nazionale competente i casi in cui i ricorsi presentati dagli utenti al fornitore del servizio universale non abbiano ottenuto risultati soddisfacenti.</p>
<p>Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 16, gli Stati membri assicurano che i fornitori del servizio universale pubblichino, assieme al rapporto annuale sul controllo delle prestazioni, le informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti».</p>
<p>8        Il ventottesimo ‘considerando’ della direttiva 2002/39 così recita:</p>
<p>«Potrebbe essere appropriato che le autorità nazionali di regolamentazione colleghino l’introduzione delle licenze a requisiti tali da assicurare che i consumatori dei relativi servizi abbiano a disposizione procedure semplici, trasparenti e poco costose per eventuali reclami sia nel caso che i reclami interessino i servizi dei fornitori del servizio universale sia quelli di altri operatori autorizzati, compresi i titolari di licenze individuali. Potrebbe inoltre essere appropriato garantire che gli utenti di tutti i servizi postali dispongano di dette procedure, indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nel servizio universale. Tali procedure dovrebbero comprendere procedure per determinare la responsabilità in caso di perdita o danneggiamento degli invii».</p>
<p>9        L’art. 19 della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2002/39, così dispone:</p>
<p>«Gli Stati membri assicurano che siano stabilite procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio (comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilità, qualora sia coinvolto più di un operatore).</p>
<p>Gli Stati membri possono disporre che detto principio sia applicato anche ai beneficiari di servizi che:</p>
<p>–        non rientrano nella definizione del servizio universale di cui all’articolo 3, e</p>
<p>–        rientrano nella definizione del servizio universale di cui all’articolo 3, ma non sono offerti dal fornitore del servizio universale.</p>
<p>Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che le procedure di cui al primo comma consentano di risolvere le controversie in maniera equa e celere, prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso e/o compensazione.</p>
<p>Fatte salve le altre possibilità di ricorso previste dalle legislazioni nazionale e comunitaria, gli Stati membri garantiscono che gli utenti, agendo individualmente o, quando il diritto nazionale lo prevede, in collegamento con gli organismi che salvaguardano gli interessi degli utilizzatori e/o dei consumatori, possano presentare all’autorità nazionale competente i casi in cui i ricorsi presentati dagli utenti al fornitore del servizio universale non abbiano ottenuto risultati soddisfacenti.</p>
<p>Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 16, gli Stati membri assicurano che i fornitori del servizio universale pubblichino, assieme al rapporto annuale sul controllo delle prestazioni, le informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti».</p>
<p>10      Il quarantaduesimo ‘considerando’ della direttiva 2008/6 così recita:</p>
<p>«(42) In linea con le norme esistenti in altri settori di servizi e al fine di stimolare la tutela dei consumatori, è opportuno non limitare più l’applicazione di principi minimi in materia di procedure di reclamo ai soli fornitori del servizio universale. Al fine di aumentare l’efficacia delle procedure di trattamento dei reclami è opportuno che la direttiva incoraggi il ricorso a procedure di soluzione extragiudiziale delle controversie, come indicato nella raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie [GU L 115, pag. 31], in materia di consumo e nella raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo [GU L 109, pag. 56]. La protezione dei consumatori dovrebbe essere rafforzata anche mediante una maggiore interoperabilità fra operatori derivante dall’accesso a taluni elementi dell’infrastruttura e dei servizi, e la cooperazione obbligatoria fra autorità nazionali di regolamentazione e organismi di tutela dei consumatori. </p>
<p>Al fine di tutelare gli interessi degli utenti in caso di furto, smarrimento o danneggiamento di invii postali, gli Stati membri dovrebbero introdurre, nei casi giustificati, un sistema di rimborso e/o compensazione».</p>
<p>11      L’art. 2, punto 17, della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6, così dispone:</p>
<p>«Ai fini della presente direttiva, s’intende per:</p>
<p>(…)</p>
<p>17)      “utente”: qualunque persona fisica o giuridica beneficiaria di una prestazione del servizio postale in qualità di mittente o di destinatario».</p>
<p>12      L’art. 19 della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6, recita:</p>
<p>«1.      Gli Stati membri assicurano che tutti i fornitori di servizi postali stabiliscano procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio (comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilità, qualora sia coinvolto più di un operatore), fatte salve le pertinenti disposizioni nazionali e internazionali sui regimi di compensazione.</p>
<p>Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che le procedure di cui al primo comma consentano di risolvere le controversie in maniera equa e celere, prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso e/o compensazione.</p>
<p>Gli Stati membri incoraggiano anche lo sviluppo di sistemi extragiudiziali indipendenti per la soluzione delle controversie fra fornitori di servizi postali e utenti.</p>
<p>2.      Fatte salve le altre possibilità di ricorso previste dalle legislazioni nazionale e comunitaria, gli Stati membri garantiscono che gli utenti, agendo individualmente o, quando il diritto nazionale lo prevede, in collegamento con gli organismi che salvaguardano gli interessi degli utenti e/o dei consumatori, possano presentare all’autorità nazionale competente i casi in cui i ricorsi presentati dagli utenti alle imprese che forniscono servizi nell’ambito del servizio universale non abbiano ottenuto risultati soddisfacenti.</p>
<p>Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 16, gli Stati membri assicurano che i fornitori del servizio universale e, se del caso, le imprese che forniscono servizi nell’ambito del servizio universale, pubblichino, assieme al rapporto annuale sul controllo delle prestazioni, le informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti».</p>
<p><i><i> Il diritto nazionale </p>
<p></i></i>13      La legge 21 marzo 1991, relativa alla riforma di alcune imprese statali economiche (<i><i>Belgisch Staatsblad </i></i>del 27 marzo 1991, pag. 6155), come modificata dal regio decreto 9 giugno 1999 (<i><i>Belgisch Staatsblad </i></i>del 18 agosto 1999, pag. 30697), ha trasposto nell’ordinamento giuridico belga diverse normative, tra cui la direttiva 97/67.</p>
<p>14      Tale legge designa un fornitore del servizio universale e riserva ad esso determinati servizi postali. La prestazione di un servizio postale non riservata rientrante nel servizio universale è subordinata alla concessione di una licenza individuale. Inoltre, la prestazione di un servizio postale che non rientra nel servizio postale universale è assoggettata, tra le altre condizioni, ad una dichiarazione all’IBPT.</p>
<p>15      Detta legge, come modificata dalla legge 21 dicembre 2006, recante disposizioni finalizzate all’istituzione di un servizio di mediazione per il settore postale e che modifica la legge 13 giugno 2005 relativa alle comunicazioni elettroniche (<i><i>Belgisch Staatsblad </i></i>del 23 gennaio 2007, pag. 2965; in prosieguo: la «legge del 1991»), al suo art. 43 ter dispone:</p>
<p>«§ 1. Viene istituto presso l’[IBPT] un servizio di mediazione per il settore postale competente per le questioni relative agli utenti delle seguenti imprese:</p>
<p>1°      [il fornitore del servizio universale];</p>
<p>2°      le imprese che offrono servizi postali (…) e la cui offerta è soggetta ad una licenza (…);</p>
<p>3°      le imprese che offrono servizi postali (…) e la cui offerta è soggetta ad una dichiarazione (…)</p>
<p>Le questioni relative agli utenti sono questioni che concernono gli interessi degli utenti che non offrono essi stessi servizi postali.</p>
<p>(…)</p>
<p>§ 3.      Il servizio di mediazione per il settore postale è incaricato dei compiti che seguono:</p>
<p>1°      esaminare tutti i reclami degli utenti relativi:</p>
<p>a)      alle attività [del fornitore del servizio universale] (…)</p>
<p>b)      alle attività postali delle imprese di cui al § 1, 2° e 3°, del presente articolo.</p>
<p>2°      Per attività postali, ai fini dell’applicazione del presente capo, s’intende:</p>
<p>(…)</p>
<p>3°      intervenire per mediare una composizione amichevole delle vertenze tra le imprese di cui al § 1 del presente articolo e gli utenti;</p>
<p>4°      rivolgere una raccomandazione alle imprese di cui al § 1 del presente articolo nel caso in cui non si possa pervenire ad una composizione amichevole. Una copia della raccomandazione deve essere indirizzata al reclamante;</p>
<p>5°      informare nel modo migliore gli utenti che si sono rivolti ad esso per iscritto o oralmente sui loro diritti ed interessi;</p>
<p>6°      emettere, su domanda del ministro responsabile per il settore postale o del ministro responsabile per la protezione dei consumatori o dell’[IBPT] e delle telecomunicazioni o del comitato consultivo per i servizi postali, pareri nell’ambito delle sue funzioni;</p>
<p>7°      collaborare con:</p>
<p>a)      altre commissioni settoriali extragiudiziali o mediatori indipendenti (…)</p>
<p>b)      i mediatori esteri o organi con funzione equivalente che agiscono come organi di ricorso per la gestione dei reclami per i quali il servizio di mediazione per il settore postale è competente.</p>
<p>Ove necessario, il ministro responsabile per la protezione dei consumatori può concludere protocolli di collaborazione.</p>
<p>§ 4.      I reclami degli utenti finali sono ricevibili solo dopo la presentazione di un reclamo ai sensi della procedura interna dell’impresa interessata. I reclami degli utenti finali sono irricevibili se sono stati introdotti anonimamente o se non sono stati presentati per iscritto presso il servizio di mediazione per il settore postale.</p>
<p>(…)</p>
<p>§ 5.      Il servizio di mediazione per il settore postale può, nell’ambito di un reclamo presso lo stesso introdotto, prendere conoscenza, in loco, dei libri, della corrispondenza, dei verbali e in generale di tutti i documenti e di tutte le scritture dell’impresa o delle imprese interessate direttamente riguardanti l’oggetto del reclamo, ad eccezione dei documenti riservati. Esso può richiedere agli organi amministrativi e al personale delle imprese interessate tutte le spiegazioni o informazioni e procedere a tutte le verifiche necessarie al suo esame.</p>
<p>Le informazioni così ottenute sono trattate in maniera riservata qualora la divulgazione possa risultare pregiudizievole all’impresa in generale.</p>
<p>Nei limiti delle proprie competenze, il servizio di mediazione non riceve istruzioni da nessuna autorità.</p>
<p>L’esame di un reclamo termina quando quest’ultimo diviene oggetto di un ricorso giurisdizionale.</p>
<p>§ 6.      L’impresa interessata dispone di un termine di venti giorni feriali per motivare la propria decisione nel caso in cui non intenda seguire la raccomandazione di cui al § 3, 4°, del presente articolo. La decisione motivata è trasmessa al reclamante e al servizio di mediazione.</p>
<p>Dopo la scadenza del termine di cui al comma precedente, il servizio di mediazione invia un promemoria all’impresa interessata. Quest’ultima dispone di un nuovo termine di venti giorni feriali per motivare la propria decisione qualora non intenda seguire la raccomandazione di cui al § 3, 4°, del presente articolo. La decisione motivata è trasmessa al reclamante nonché al servizio di mediazione.</p>
<p>Il mancato rispetto del termine indicato vale, per l’impresa interessata, come impegno ad applicare il parere per quanto concerne la compensazione specifica e personale al reclamante interessato.</p>
<p>§ 7.      Se il reclamo di un utente è dichiarato ricevibile dal servizio di mediazione per il settore postale, la procedura di recupero è sospesa dall’operatore per un periodo di 4 mesi al massimo, con decorrenza dall’introduzione del reclamo presso il servizio di mediazione o sino a che il servizio di mediazione per il settore postale abbia formulato una raccomandazione o sino a quando possa essere raggiunta una composizione amichevole».</p>
<p>16      L’art. 45 ter della legge del 1991 disciplina il finanziamento del servizio di mediazione per il settore postale, stabilendo un «contributo di mediazione» annuo che le imprese di cui all’art. 43 ter, n. 1, di tale legge, con un fatturato superiore a EUR 500 000, devono assolvere presso l’IBTP. </p>
<p>17      L’ammontare del contributo dovuto è determinato annualmente dall’IBPT sulla base di una formula che, in sostanza, tiene conto, da un lato, del fatturato dell’impresa in causa realizzato l’anno precedente per le attività rientranti nell’ambito di applicazione del servizio di mediazione e, dall’altro, del numero di reclami contro tale impresa esaminati l’anno precedente dal servizio di mediazione. I contributi non pagati alla scadenza fissa producono di diritto un interesse legale maggiorato del 2%.</p>
<p><b><b> Causa principale e questioni pregiudiziali </p>
<p></b></b>18      L’Express Line fa parte del gruppo di imprese DHL, la cui sede sociale si trova a Bonn (Germania). L’attività dell’Express Line consiste, in particolare, nell’offerta di servizi di corriere espresso, ossia, a suo dire, di trasporto di documenti, pacchetti, pallets o carichi completi mediante trasporto aereo o stradale individualizzato.</p>
<p>19      All’inizio del 2006, l’IBPT ha ingiunto all’Express Line e a varie imprese di spedizioni e di corriere espresso di chiedere una licenza individuale o di rendere una dichiarazione, conformemente alle disposizioni pertinenti della legge del 1991, relativa alla fornitura di servizi che l’IBPT considerava o come servizi postali non riservati rientranti nel servizio universale, o come servizi postali non rientranti nel servizio universale.</p>
<p>20      Il 23 novembre 2006, conformemente alla legge del 1991, l’Express Line ha effettuato, per alcuni servizi da essa offerti, una dichiarazione relativa alla prestazione di servizi postali non rientranti nel servizio universale. Essa ha però allegato alla propria dichiarazione una riserva espressa, con cui affermava di non accettare la qualifica come «servizi postali» dei suoi servizi di corriere espresso.</p>
<p>21      Con lettera dell’11 luglio 2007, l’IBPT, da un lato, ha comunicato all’Express Line che essa rientrava nel servizio di mediazione e che era considerata soggetta all’obbligo di versare il contributo di mediazione e, dall’altro, ha chiesto alla stessa informazioni al fine di calcolare l’importo del contributo da essa dovuto.</p>
<p>22      Con lettera raccomandata, l’Express Line ha ribadito la sua posizione, contestando il fatto di essere assoggettata al servizio di mediazione del settore postale e tenuta, di conseguenza, a versare il contributo diretto al finanziamento di tale servizio. A suo avviso, i suoi servizi di corriere espresso non sarebbero servizi postali, ma servizi di trasporto e logistici con valore aggiunto rivolti alle imprese. </p>
<p>23      Il 13 novembre 2008, l’IBPT ha constatato che l’Express Line aveva commesso una violazione della legge del 1991 e le ha ingiunto di comunicarle le informazioni necessarie per calcolare l’importo del contributo di mediazione da essa dovuto, a pena di una sanzione amministrativa. Avverso tale ingiunzione l’Express Line ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio.</p>
<p>24      In tale contesto, lo Hof van beroep te Brussel (Corte d’appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</p>
<p>«1)      Se le disposizioni della direttiva 97/67 (…), come modificata dalla direttiva 2002/39 (…), e segnatamente, ma senza limitarsi ad esso, il suo art. 19, alla luce delle modifiche introdotte dalla direttiva 2008/6 (…) e che devono essere recepite in diritto nazionale al più tardi il 31 dicembre 2010, debbano essere interpretate nel senso che agli Stati membri non è consentito imporre in modo vincolante un regime esterno di reclami ai fornitori di servizi postali non universali, in quanto:</p>
<p>a)      sotto il profilo delle procedure di reclamo applicabili a tutela degli utenti di servizi postali la direttiva persegue un’armonizzazione totale, o</p>
<p>b)      siffatto obbligo è stato imposto dalla direttiva 2002/39 soltanto al fornitore del servizio universale e, a partire dalla direttiva 2008/6 (…), a tutti i fornitori di servizi universali, mentre, in forza della formulazione dell’art. 19, n. 1, [terzo] comma, della direttiva [97/67, come modificata dalla direttiva] 2008/6 (…), gli Stati membri potrebbero soltanto incoraggiare, ma non imporre, lo sviluppo di sistemi indipendenti per la soluzione delle controversie fra i fornitori di servizi postali diversi dai servizi universali e gli utenti finali.</p>
<p>2)      Se la prima questione vada risolta nel senso che la direttiva sui servizi postali di per sé non osta a che gli Stati membri assoggettino in modo vincolante i fornitori di servizi postali non universali ad un regime esterno di reclami, come quello previsto dall’art. 19, n. 2, primo comma, [della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6], per i fornitori di servizi postali universali, se i principi della libera circolazione dei servizi (artt. 49 CE e segg., nuovi artt. 56 TFUE e segg.) debbano essere intesi nel senso che le restrizioni alla libera circolazione dei servizi, introdotte da uno Stato membro in forza di motivi imperativi di interesse generale relativi alla tutela dei consumatori, per cui i fornitori di servizi postali non universali vengono assoggettati in modo vincolante ad un regime esterno di reclami, quale quello previsto dall’art. 19, n. 2, primo comma, [della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6], per i fornitori di servizi postali universali, sono compatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, anche se nell’applicazione del relativo regime di reclami non si fa alcuna distinzione a seconda che si tratti di reclami di consumatori o di altri utenti finali, mentre gli utenti di questi servizi (nella fattispecie servizi di espresso e di corriere) sono in larga maggioranza utenti professionali».</p>
<p><b><b> Sulle questioni pregiudiziali </p>
<p><i></b><i></b> Osservazioni preliminari </p>
<p></i></i>25      Secondo l’Express Line, da un lato, il giudice del rinvio avrebbe dovuto sottoporre alla Corte una questione supplementare, che tale giudice ha espressamente rifiutato di deferire, ossia, se l’art. 2, n. 1, della direttiva 97/67 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che considera come servizi postali non solo i servizi che consistono cumulativamente nella raccolta, nello smistamento, nell’instradamento e nella distribuzione degli invii postali, ma anche i servizi che consistono in una o più di tali operazioni.</p>
<p>26      Dall’altro lato, la ricorrente nella causa principale ritiene che, avendo rinunciato, in quella sede, ai suoi motivi vertenti sul diritto dell’Unione, il rinvio pregiudiziale sarebbe divenuto privo di oggetto.</p>
<p>27      A tale riguardo occorre ricordare che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali quale prevista dall’art. 267 TFUE, spetta unicamente al giudice nazionale, il quale è investito della controversia e deve assumersi la responsabilità della futura pronuncia giurisdizionale, valutare, alla luce delle peculiarità della causa dinanzi ad esso pendente, sia la necessità di una decisione in via pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso propone alla Corte (v., in particolare, sentenze 7 gennaio 2003, causa C 306/99, BIAO, Racc. pag. I 1, punto 88; 14 dicembre 2006, causa C 217/05, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Racc. pag. I 11987, punto 16, e 2 aprile 2009, causa C 260/07, Pedro IV Servicios, Racc. pag. I 2437, punto 28).</p>
<p>28      Essendo quindi riservata al giudice nazionale la facoltà di stabilire quali questioni vadano sottoposte alla Corte, le parti non possono modificarne il tenore. Peraltro, una modifica delle questioni pregiudiziali sotto il profilo sostanziale o una risposta alle questioni complementari menzionate nelle osservazioni delle ricorrenti nella causa principale sarebbe incompatibile con il ruolo assegnato alla Corte dall’art. 267 TFUE e con l’obbligo della Corte di dare ai governi degli Stati membri e alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, tenuto conto del fatto che, in base alla suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio (v. sentenza 15 ottobre 2009, causa C 138/08, Hochtief e Linde-Kca-Dresden, Racc. pag. I 9889, punti 21 e 22 nonché la giurisprudenza citata).</p>
<p>29      Inoltre, se è vero che la Corte non può statuire quando il giudizio dinanzi al giudice a quo è già concluso (sentenza 16 luglio 1992, causa C 343/90, Lourenço Dias, Racc. pag. I 4673, punto 18), l’art. 267 TFUE non le consente neppure di valutare l’effettiva rilevanza, ai fini del procedimento pendente dinanzi al giudice nazionale, della questione deferitale, nemmeno se il diritto nazionale afferente è stato nel frattempo modificato (sentenza 14 dicembre 1971, causa 43/71, Politi, Racc. pag. 1039, punto 3).</p>
<p>30      Nella fattispecie, da un lato, poiché il giudice del rinvio non ha riconosciuto né la necessità né la pertinenza di una questione vertente sul carattere cumulativo o alternativo delle operazioni cui fa riferimento la nozione di «servizi postali» ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva 97/67, la Corte non può procedere a un’analisi a tale riguardo.</p>
<p>31      Dall’altro lato, poiché il giudice del rinvio non ha neppure formalmente ritirato la domanda di pronuncia pregiudiziale, nonostante la domanda in tal senso della ricorrente nella causa principale, e poiché il procedimento principale non è stato chiuso, occorre constatare che per tale giudice, ai fini della pronuncia della propria sentenza, perdura la necessità che la Corte risolva le questioni da esso sollevate. </p>
<p><i><i> Sulla prima questione </p>
<p></i></i>32      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 97/67, alla luce delle modifiche apportate dalle direttive 2002/39 e 2008/6, debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che rende obbligatoria per i fornitori di servizi postali che non rientrano nel servizio universale una procedura esterna per la gestione dei reclami degli utenti di tali servizi.</p>
<p>33      In via principale, occorre rilevare che la direttiva 97/67, sia nella sua versione iniziale sia in quella risultante dalle modifiche apportate dalle direttive 2002/39 e 2008/6, prevede, all’art. 19, due tipi di procedura per la gestione dei reclami degli utenti dei servizi postali, ossia una procedura interna presso il fornitore dei servizi e una procedura esterna dinanzi all’autorità nazionale competente.</p>
<p>34      Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla possibilità di rendere obbligatoria, per i fornitori di servizi postali che non rientrano nel servizio universale, la procedura esterna per la gestione dei reclami, dato che, secondo tale giudice, la direttiva 97/67 procederebbe a un’armonizzazione completa per quanto concerne le procedure per la gestione dei reclami e avrebbe imposto tale obbligo solo al fornitore del servizio universale dopo le modifiche introdotte dalla direttiva 2002/39, e a tutti gli altri fornitori di servizi postali rientranti nel servizio universale dopo quelle apportate dalla direttiva 2008/6.</p>
<p>35      A tale proposito si deve osservare, in primo luogo, che, contrariamente a quanto ritiene il giudice del rinvio, la direttiva 97/67 non procede ad un’armonizzazione completa delle procedure per la gestione dei reclami da essa previste. </p>
<p>36      Invero, da un lato, come emerge dal decimo ‘considerando’ della direttiva 97/67, quest’ultima si presenta come un quadro di principi generali adottato a livello dell’Unione, mentre la scelta delle procedure specifiche deve spettare agli Stati membri (sentenza 11 marzo 2004, causa C 240/02, Asempre e Asociación Nacional de Empresas de Externalización y Gestión de Envíos y Pequeña Paquetería, Racc. pag. I 2461, punto 30), i quali devono essere liberi di scegliere il regime più adatto alla loro situazione particolare.</p>
<p>37      Dall’altro lato, una tale assenza di armonizzazione completa è ancora più evidente per quanto attiene alle procedure per la gestione dei reclami previste dalla direttiva 97/67.</p>
<p>38      Infatti, dal trentacinquesimo ‘considerando’ e dall’art. 19 della direttiva 97/67, nella sua versione iniziale come nelle versioni successive, emerge che le procedure per la gestione dei reclami, che devono essere trasparenti, semplici e poco onerose, sono dirette, da un lato, al miglioramento della qualità del servizio, prevedendo la risoluzione celere, equa ed efficiente delle eventuali controversie e, dall’altro, si aggiungono ai mezzi di ricorso messi a disposizione dal diritto nazionale e dal diritto dell’Unione.</p>
<p>39      In secondo luogo, gli altri dubbi che il giudice del rinvio nutre in merito alla compatibilità della legge del 1991 con la direttiva 97/67 sono da respingere, in quanto nemmeno corrispondono al contenuto delle disposizioni pertinenti di tale direttiva, tanto nella sua versione iniziale quanto nelle versioni modificate, per quanto attiene alle procedure per la gestione dei reclami.</p>
<p>40      La direttiva 97/67 ha infatti costantemente ribadito il carattere complementare delle dette procedure rispetto ai mezzi di ricorso messi a disposizione dal diritto nazionale e, pertanto, il margine di discrezionalità degli Stati membri a tale riguardo. Se è vero che le modifiche apportate a tale direttiva hanno progressivamente ridotto tale margine di discrezionalità, si deve rilevare che i limiti e gli orientamenti così imposti sono diretti a estendere le procedure per la gestione dei reclami a qualsiasi fornitore di servizi postali.</p>
<p>41      Di conseguenza, anzitutto, ai sensi degli artt. 2, punto 17, e 19, primo e terzo comma, della direttiva 97/67, gli Stati membri dovevano assicurare la predisposizione di procedure interne ed esterne per la gestione dei reclami da parte del fornitore del servizio universale, riguardanti unicamente le prestazioni di detto servizio. L’obbligo che incombeva agli Stati membri era dunque circoscritto a tali prestazioni e al detto fornitore, dato che gli Stati disponevano comunque di un margine di discrezionalità che consentiva loro di mettere a disposizione altri mezzi di ricorso.</p>
<p>42      Successivamente, la direttiva 2002/39 ha aggiunto, in particolare, un nuovo comma all’art. 19, secondo il quale gli Stati membri potevano prevedere che il «principio» consistente nell’assicurare la predisposizione delle procedure per la gestione dei reclami fosse applicato anche ai beneficiari di servizi che non rientravano nel servizio universale o che, pur rientrando in tale servizio, non erano offerti dal fornitore del servizio universale. </p>
<p>43      In sostanza, poiché la formulazione del terzo comma dell’art. 19, nella sua versione iniziale, non è stata modificata, l’obbligo e il margine di discrezionalità degli Stati membri, menzionati al punto 41 della presente sentenza, rimarrebbero gli stessi in queste due versioni della direttiva 97/67. Tuttavia, come discende dal ventottesimo ‘considerando’ della direttiva 2002/39, le modifiche introdotte all’art. 19 della direttiva 97/67 avevano lo scopo di incoraggiare gli Stati membri a estendere le procedure interne per la gestione dei reclami a vantaggio degli utenti di tutti i servizi postali, indipendentemente dal fatto che rientrassero o meno nel servizio universale e che il fornitore di detti servizi fosse il fornitore del servizio universale o il titolare di un’autorizzazione.</p>
<p>44      Da ultimo, la direttiva 2008/6 ha modificato, in particolare, l’art. 2, punto 17, della direttiva 97/67 e l’art. 19, primo comma, di tale direttiva, come modificata dalla direttiva 2002/39, prevedendo che tutti i fornitori di servizi postali stabiliscano procedure interne per la gestione dei reclami degli utenti, definiti da quel momento come persone fisiche o giuridiche beneficiarie di una prestazione del servizio postale.</p>
<p>45      L’art. 19, n. 1, terzo comma, della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6, che costituisce una nuova disposizione, dispone che gli Stati membri devono incoraggiare anche lo sviluppo di sistemi indipendenti per la soluzione delle controversie fra fornitori di servizi postali e utenti. Il n. 2, primo comma, di detto articolo contiene altresì un obbligo nuovo, poiché estende la procedura esterna per la gestione dei reclami degli utenti alle imprese che forniscono servizi postali nell’ambito del servizio universale.</p>
<p>46      Come emerge dal quarantaduesimo ‘considerando’ della direttiva 2008/6, tali modifiche sono dirette a non limitare più l’applicazione dei principi minimi definiti per la gestione dei reclami ai soli fornitori del servizio universale.</p>
<p>47      Ne consegue che la direttiva 97/67, tanto nella sua versione iniziale quanto nelle versioni modificate, considera le procedure per la gestione dei reclami da essa previste come un quadro minimo complementare rispetto alle vie di ricorso messe a disposizione dal diritto nazionale e dal diritto dell’Unione; gli Stati membri dispongono quindi di un margine di discrezionalità per fissare le procedure specifiche e scegliere il regime più adatto alla propria situazione, nel rispetto dei limiti e degli orientamenti imposti da tale direttiva. </p>
<p>48      Tali limiti e orientamenti consistono, anzitutto, nell’obbligo di assicurare la predisposizione delle procedure interne ed esterne per la gestione dei reclami da parte del fornitore o dei fornitori del servizio universale, obbligo già previsto nella versione iniziale della direttiva 97/67.</p>
<p>49      Successivamente, la direttiva 97/67 ha imposto l’obbligo di assicurare la predisposizione di procedure interne, da parte di tutti i fornitori dei servizi postali, ed esterne, da parte delle imprese che offrono servizi postali rientranti nel servizio universale, obbligo introdotto dalla direttiva 2008/6 a integrazione dell’orientamento già stabilito dalla direttiva 2002/39.</p>
<p>50      Da ultimo, dalla direttiva 97/67 discende l’obbligo di incoraggiare lo sviluppo di sistemi indipendenti per la soluzione delle controversie fra fornitori di servizi postali e utenti, obbligo introdotto dalla direttiva 2008/6.</p>
<p>51      Pertanto, una normativa nazionale come la legge del 1991, che rende obbligatoria per i fornitori di servizi postali che non rientrano nel servizio universale una procedura esterna per la gestione dei reclami degli utenti di tali servizi, non solo non osta alla direttiva 97/67, tanto nella sua versione iniziale quanto nelle versioni modificate, ma risponde, peraltro, all’obbligo previsto da quest’ultima, dalla sua modifica da parte della direttiva 2008/6, di incoraggiare lo sviluppo di sistemi indipendenti per la soluzione delle controversie fra fornitori di servizi postali e utenti.</p>
<p>52      Occorre di conseguenza risolvere la prima questione sollevata dichiarando che la direttiva 97/67, nella sua versione iniziale e nelle sue versioni modificate dalle direttive 2002/39 e 2008/6, dev’essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale che rende obbligatoria per i fornitori di servizi postali che non rientrano nel servizio universale una procedura esterna per la gestione dei reclami degli utenti di tali servizi.</p>
<p><i><i> Sulla seconda questione </p>
<p></i></i>53      Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che rende obbligatoria per i fornitori di servizi postali che non rientrano nel servizio universale una procedura esterna per la gestione dei reclami degli utenti di tali servizi. </p>
<p>54      In via principale, si deve osservare che, pur essendo una società di diritto belga, l’Express Line fa tuttavia parte del gruppo d’imprese DHL, la cui sede sociale si trova in Germania. Inoltre, né dalla decisione di rinvio né dai fatti della controversia principale emerge che quest’ultima possa essere stata originata da una prestazione di servizi specifica tra due o più Stati membri. </p>
<p>55      Stanti tali premesse, la libertà messa in discussione nella causa principale non è la libera prestazione di servizi, ma la libertà di stabilimento. Di conseguenza, occorre intendere la seconda questione sollevata come diretta a chiarire se l’art. 49 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che, come la legge del 1991, rende obbligatoria per i fornitori di servizi postali che non rientrano nel servizio universale una procedura esterna per la gestione dei reclami degli utenti di tali servizi. </p>
<p>56      Secondo il giudice del rinvio, l’obbligo di assoggettarsi a tale procedura costituirebbe una limitazione della libertà di stabilimento dei fornitori di servizi postali che non rientrino nel servizio universale provenienti da Stati membri diversi dal Regno del Belgio e che intendano stabilirsi in tale Stato membro. Orbene, se è vero che detta limitazione può essere giustificata da un motivo imperativo d’interesse generale di protezione dei consumatori, l’art. 49 TFUE non consentirebbe di rendere obbligatoria detta procedura per quanto riguarda le controversie relative a servizi postali come il corriere espresso, in cui la grande maggioranza degli utenti sono professionisti.</p>
<p>57      A tale proposito è necessario notare che, come rammentato al punto 35 della presente sentenza, la direttiva 97/67 non procede ad un’armonizzazione completa per quanto concerne le procedure per la gestione dei reclami degli utenti dei servizi postali e che, di conseguenza, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità in materia, nel rispetto dei limiti derivanti dal diritto dell’Unione.</p>
<p>58      Per quanto attiene alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro, occorre ricordare che, conformemente a una costante giurisprudenza, tale libertà implica l’accesso alle attività autonome e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese, secondo quanto stabiliscono le leggi del paese di stabilimento per i loro cittadini (v. sentenza 1° ottobre 2009, causa C 247/08, Gaz de France – Berliner Investissement, Racc. pag. I 9225, punto 54 e giurisprudenza citata).</p>
<p>59      Per quanto riguarda le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea, tale libertà comprende, ai sensi dell’art. 54 TFUE, il diritto di svolgere la loro attività nello Stato membro di cui trattasi mediante una controllata, una stabile organizzazione o un’agenzia (v., in particolare, sentenze 21 settembre 1999, causa C 307/97, Saint Gobain ZN, Racc. pag. I 6161, punto 35; 12 settembre 2006, causa C 196/04, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, Racc. pag. I 7995, punto 41, nonché 13 marzo 2007, causa C 524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, Racc. pag. I 2107, punto 36).</p>
<p>60      La Corte ha più volte ricordato che l’art. 49 TFUE osta a qualsiasi provvedimento nazionale che, pur se applicabile senza discriminazioni in base alla nazionalità, possa ostacolare o scoraggiare l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, della libertà di stabilimento garantita dal Trattato e che siffatti effetti restrittivi possono prodursi quando una società, a causa di una normativa nazionale, possa essere dissuasa dal creare in altri Stati membri entità subordinate, come un centro di attività stabile, nonché dall’esercitare le sue attività tramite tali entità (sentenza 11 marzo 2010, causa C 384/08, Attanasio Group, Racc. pag. I 2055, punti 43 e 44 nonché la giurisprudenza citata).</p>
<p>61      Nella fattispecie, il provvedimento in questione non implica nessuna limitazione della libertà di stabilimento. </p>
<p>62      Infatti, anzitutto, tale provvedimento è applicato, senza discriminazioni in base alla nazionalità, a qualsiasi fornitore di servizi postali che non rientra nel servizio universale stabilito in Belgio. Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni, gli operatori non possono pretendere che uno Stato membro non disponga di strutture di tutela giuridica degli interessi dei loro clienti che offrano modalità di composizione stragiudiziale delle controversie. Da ultimo, la quasi totalità degli Stati membri ha esteso i sistemi esterni per la gestione dei reclami anche ai fornitori di servizi postali che non rientrano nel servizio universale.</p>
<p>63      In tale contesto, non si può validamente sostenere che il solo fatto di rendere obbligatoria per i fornitori di servizi postali che non rientrano nel servizio universale una procedura esterna per la gestione dei reclami degli utenti di tali servizi possa ostacolare o scoraggiare l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, della libertà di stabilimento garantita dal Trattato.</p>
<p>64      Occorre di conseguenza risolvere la seconda questione sollevata dichiarando che l’art. 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che rende obbligatoria per i fornitori di servizi postali che non rientrano nel servizio universale una procedura esterna per la gestione dei reclami degli utenti di tali servizi.</p>
<p><b><b> Sulle spese </p>
<p></b></b>65      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:</p>
<p><b><b>1)      La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, nella sua versione iniziale e nelle sue versioni modificate dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/39/CE, e del Parlamento europeo e del Consiglio 20 febbraio 2008, 2008/6/CE, dev’essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale che rende obbligatoria per i fornitori di servizi postali che non rientrano nel servizio universale una procedura esterna per la gestione dei reclami degli utenti di tali servizi. </p>
<p>2)      L’art. 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che rende obbligatoria per i fornitori di servizi postali che non rientrano nel servizio universale una procedura esterna per la gestione dei reclami degli utenti di tali servizi. </p>
<p></b></b>Firme</p>
<p align=center>
<p align=center>________________________________________</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>	<br />
<b><b></b></p>
<p></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-terza-sezione-sentenza-13-10-2011-n-0-2/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Terza Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.664</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-664/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-664/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-664/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.664</a></p>
<p>Non va sospesa l&#8217;ordinanza del Responsabile dell&#8217;Ufficio Tecnico di un Comune avente ad oggetto la demolizione di tettoia destinata a ricovero materiali ed attrezzature, pertinenziale a capannone ad uso artigianale, costruzione priva di natura meramente pertinenziale. Il concetto di pertinenza, previsto dal diritto civile, va distinto dal più ristretto concetto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-664/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.664</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-664/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.664</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l&#8217;ordinanza del Responsabile dell&#8217;Ufficio Tecnico di un Comune avente ad oggetto la demolizione di tettoia destinata a ricovero materiali ed attrezzature, pertinenziale a capannone ad uso artigianale, costruzione priva di natura meramente pertinenziale. Il concetto di pertinenza, previsto dal diritto civile, va distinto dal più ristretto concetto di pertinenza inteso in senso edilizio e urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime concessorio, come nel caso di un intervento edilizio che non sia coessenziale al bene principale e che possa essere utilizzato in modo autonomo e separato. Deve escludersi la natura di pertinenza per le opere che non esauriscono la propria destinazione d&#8217;uso nel rapporto funzionale con l&#8217;edificio principale, ma che sono caratterizzate da un&#8217;autonoma destinazione, funzionalità e valore di mercato con conseguente incidenza delle stesse sul carico urbanistico. Inoltre, per la posizione in zona agricola non facilmente accessibile la nuova costruzione nel caso esaminato non era rilevabile dall’Amministrazione, alla quale non è quindi riconducibile un comportamento tollerante che potesse ingenerare un legittimo affidamento da parte della ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00664/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01045/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Cornaglia Fratelli S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maurizio Torchia, con domicilio eletto presso Maurizio Torchia in Torino, corso Re Umberto I, 37;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Caraglio</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza n. 113 datata 20.07.2011 e notificata il successivo 27 luglio, a firma del Responsabile dell&#8217;Ufficio Tecnico del Comune di Caraglio, avente ad oggetto la demolizione di tettoia destinata a ricovero materiali ed attrezzature, pertinenziale a capannone ad uso artigianale;	</p>
<p>nonchè per l&#8217;annullamento<br />	<br />
di ogni atti a ciò preordinato, consequenziale e comunque connesso.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che allo stato il ricorso non appare fondato in quanto la costruzione oggetto del provvedimento impugnato non ha natura meramente pertinenziale in quanto il concetto di pertinenza, previsto dal diritto civile, va distinto dal più ristretto concetto di pertinenza inteso in senso edilizio e urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime concessorio, come nel caso di un intervento edilizio che non sia coessenziale al bene principale e che possa essere utilizzato in modo autonomo e separato; deve, infatti, escludersi la natura di pertinenza irrilevante dal punto di vista urbanistico ed edilizio per le opere che non esauriscono la propria destinazione d&#8217;uso nel rapporto funzionale con l&#8217;edificio principale, ma che sono caratterizzate da un&#8217;autonoma destinazione, funzionalità e valore di mercato con conseguente incidenza delle stesse sul carico urbanistico (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 04 aprile 2011, n. 2919:<br />	<br />
Ritenuto che per la posizione in zona agricola non facilmente accessibile la nuova costruzione non era rilevabile dall’Amministrazione alla quale non è riconducibile un comportamento tollerante che potesse ingenerare un legittimo affidamento da parte della ricorrente.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)<br />	<br />
Respinge la domanda cautelare di cui in epigrafe.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Salamone, Presidente, Estensore<br />	<br />
Ofelia Fratamico, Referendario<br />	<br />
Manuela Sinigoi, Referendario	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-664/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.664</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.3789</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-3789/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-3789/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-3789/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.3789</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento assunto dall&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito alla pratica commerciale posta in essere da societa&#8217; immobiliari e da Immobildream s.p.a, consistente nella diffusione a mezzo stampa di un messaggio pubblicitario volto a promuovere l&#8217;acquisto di appartamenti nel complesso immobiliare di nuova costruzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-3789/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.3789</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-3789/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.3789</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento assunto dall&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito alla pratica commerciale posta in essere da societa&#8217; immobiliari e da Immobildream s.p.a, consistente nella diffusione a mezzo stampa di un messaggio pubblicitario volto a promuovere l&#8217;acquisto di appartamenti nel complesso immobiliare di nuova costruzione denominato Centro residenziale Polis e ubicato all&#8217;intero del Parco Leonardo in località Fiumicino. Considerato che, allo stato, non e&#8217; possibile escludere che l&#8217;immobiliare si sia comunque avvantaggiata della pubblicità commissionata da altra società del medesimo gruppo, per unità immobiliari site nello stesso parco residenziale; per converso non è dato comprendere come i consumatori potessero percepire la reale ubicazione degli immobili, posto che, nella pubblicità, non sono contenute planimetrie e/o precisi riferimenti di carattere urbanistico – catastale; inoltre, quanto al periculum, le societa’ ricorrenti non deducono profili specifici di pregiudizio grave ed irreparabile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03789/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02379/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2379 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Ambrosia s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Sabrina Morelli, con domicilio eletto presso Sabrina Morelli in Roma, via Crescenzio, 63;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust</b>, <b>Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni</b>, rappresentate e difese dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Codacons</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Rienzi, Gino Giuliano, Nicola Sanitate, con domicilio eletto presso Carlo Rienzi in Roma, v.le delle Milizie, 9;<br />	<br />
<b>Immobildream Spa</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Pallottino, Emanuele Pallottino, con domicilio eletto presso Alessandro Pallottino in Roma, via Oslavia, 12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento prot. 0010842 dell&#8217;11.1.2011, notificato in pari data, assunto dall&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell&#8217;adunanza del 22.12.2010, in merito alla pratica commerciale posta in essere dalle società Ambrosia Uno s.r.l., Consenti Uno s.r.l e Immobildream s.p.a, consistente nella diffusione a mezzo stampa di un messaggio pubblicitario volto a promuovere l&#8217;acquisto di appartamenti nel complesso immobiliare di nuova costruzione denominato Centro residenziale Polis e ubiacato all&#8217;intero del Parco leonardo in località Fiumicino (Roma);	</p>
<p>CON I MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI IL 29.07.2011	</p>
<p>del provvedimento prot.n. 0031187, dell&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, notificato in pari data, nella parte in cui viene data comunicazione della deliberazione di rigetto dell&#8217;istanza di riesame del precedente provvedimento n. 21952 del 23.12.2010, assunta dalla medesima Autorità Garante nell&#8217;adunanza del 17.05.2011;<br />	<br />
della detta deliberazione di rigetto dell&#8217;istanza di riesame;<br />	<br />
di ogni altro atto, anche non conosciuto, connesso e conseguenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Codacons e Immobildream Spa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 la d.ssa Silvia Martino;	</p>
<p>Uditi gli avv.ti di cui al verbale;	</p>
<p>Considerato che, allo stato, i motivi aggiunti non si appalesano assistiti da consistenti elementi di “fumus” non essendo possibile escludere che la ricorrente si sia comunque avvantaggiata della pubblicità commissionata da altra società del medesimo gruppo, per unità immobiliari site nello stesso parco residenziale; per converso non è dato comprendere come i consumatori potessero percepire la reale ubicazione degli immobili, posto che, nella pubblicità, non sono contenute planimetrie e/o precisi riferimenti di carattere urbanistico &#8211; catastale;<br />	<br />
Rilevato, quanto al periculum, che non vengono dedotti profili specifici di pregiudizio grave ed irreparabile;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I^, respinge l’istanza cautelare di cui in premessa.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Silvia Martino, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-3789/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.3789</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Ordinanza &#8211; 13/10/2011 n.732</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-ordinanza-13-10-2011-n-732/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-ordinanza-13-10-2011-n-732/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-ordinanza-13-10-2011-n-732/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Ordinanza &#8211; 13/10/2011 n.732</a></p>
<p>Pres.Caruso Est. Veltri G. S. (Avv. A. Parrelli) / Ministero dell’Interno (Avv. Distr. Stato ) sulla questione di costituzionalità in relazione alle norme che consentono l&#8217;espulsione di extracomunitari a seguito di condanna anche non definitiva 1) Extracomunitari- Provvedimento di espulsione – Condanna non definitiva- Art.1 ter c. 13 D.l. 1°</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-ordinanza-13-10-2011-n-732/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Ordinanza &#8211; 13/10/2011 n.732</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-ordinanza-13-10-2011-n-732/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Ordinanza &#8211; 13/10/2011 n.732</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Caruso   Est. Veltri<br /> G. S. (Avv. A. Parrelli) / Ministero dell’Interno (Avv. Distr. Stato )</span></p>
<hr />
<p>sulla questione di costituzionalità in relazione alle norme che consentono l&#8217;espulsione di extracomunitari a seguito di condanna anche non definitiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1)	Extracomunitari- Provvedimento di espulsione – Condanna non definitiva- Art.1 ter  c. 13 D.l. 1° luglio 2009- q.l.c. – Manifesta fondatezza.<br />
2)	Extracomunitari- Accertamento non definitivo di condanna- Espulsione- Art. 27 Cost.- Violazione- Sussiste- Ragioni.</p>
<p>3)	Extracomunitari- Accertamento non definitivo di condanna- Espulsione- Art. 3 Cost.- Violazione- Sussiste- Ragioni.</p>
<p>4)	Extracomunitari-. Art. 1 ter c. 13 del D.l. 1° luglio 2009, in  contrasto con l’Art. 8  CEDU – Fattispecie- Art. 117 – Violazione – Sussite- Ragioni.</p>
<p>5)	 Extracomunitari- Art.1 ter c. 13 del D.l. 1° luglio 2009, in  contrasto con art. 6 CEDU- Fattispecie- Art. 117 Cost. Violazione-Sussiste-Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ rilevante e non  manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 ter comma 13 del decreto-legge 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui dispone che non possono essere ammessi alla procedura di emersione tutti coloro che risultino condannati, “anche con sentenza non definitiva”, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, senza consentire all’amministrazione alcuna valutazione in ordine alle circostanze soggettive ed oggettive del caso concreto ed alla pericolosità attuale dello straniero.	</p>
<p>2. Qualora la ragione che ha indotto il legislatore a determinarsi per l’ostatività, anche in presenza di un accertamento non definitivo, dovesse ravvisarsi nella sussistenza della colpevolezza in ordine alla commissione di un reato considerato grave, allora la violazione dell’art. 27 della Cost. a mente del quale “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” – è del tutto manifesta.	</p>
<p>3. Qualora  il disposto normativo intendesse sorreggersi su una valutazione implicita di pericolosità derivante dal fumus di colpevolezza rappresentato dalla sentenza di condanna non definitiva, è l’art. 3 della Costituzione ed il principio di ragionevolezza ad essere violato, avendo il legislatore adottato un concetto di pericolosità presunta, sganciato dai parametri e dalle modalità prescritte per imposizione di misure cautelari o di misure di sicurezza, che coincide a ben vedere con quello di mera colpevolezza nella commissione di un reato. Ma ciò prescindendo da un accertamento definitivo della colpevolezza. 	</p>
<p>4. L’art. 1 ter comma 13 del decreto-legge 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102 è altresì in contrasto con l’art. 8 della Convenzione Europea per i diritti dell’uomo cosi come interpretato dalla Corte Europea, prescindendo dalla gravità in concreto del reato, dalla personalità del reo e dalla sua condizione socio economica e familiare, con conseguente violazione dell’art. 117 Cost.  	</p>
<p>5.  L’art. 1 ter comma 13 del decreto-legge 1° luglio 2009 è infine in contrasto con l’art. all’art. 6 CEDU cosi come interpretato dalla Corte Europea, determinando l’espulsione dello straniero pur in presenza di un processo di appello attivato dallo stesso espulso per accertare la sua innocenza, con conseguente violazione dell’art. 117 Cost.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00732/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00551/2011 REG.RIC.       <b>    	</p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
<i>Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 551 del 2011, proposto da: </p>
<p><b>Gurpreet Singh</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Attilio Parrelli, con domicilio eletto presso Attilio Parrelli, Avv. in Reggio Calabria, via Marsala, 27; </p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del Decreto, prot. N. P-RC/L/N/2009/103898, notificato al ricorrente in data 10.06.2011, con il quale il Dirigente dello Sportello Unico per l&#8217;Immigrazione di Reggio Calabria ha disposto il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal signor Sartiano Giuseppe in favore del cittadino indiano, nonchè la revoca della richiesta di permesso di soggiorno;<br />	<br />
della nota della Questura di Reggio Calabria 12.05.2011 e di ogni altro atto presupposto.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e di Sportello Unico Per L&#8217;Immigrazione;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 il dott. Giulio Veltri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />	<br />
Il sig. Singh Gurpreet otteneva, in data 4 ottobre 2010, in esito ad un’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal relativo datore di lavoro, sig. Sartiano Giuseppe, il permesso di soggiorno. In data 20/5/2011, tuttavia, la Prefettura di Reggio Calabria disponeva l’archiviazione della citata domanda di emersione e la revoca del permesso di soggiorno già concesso, poiché dal riscontro dattiloscopico effettuato dalla locale Questura era emerso che il soggiornante era stato condannato, sebbene sotto le diverse generalità di Singh Gurprit, dal Tribunale di Reggio Calabria, per violazione dell’art. 582 cp, reato &#8211; quest’ultimo &#8211; ostativo a sensi dell’art. 1 ter comma 13 lett. c) della legge 102/2009.<br />	<br />
Il provvedimento è impugnato dal sig. Singh Gurpreet, il quale deduce di aver tempestivamente interposto appello avverso la condanna poiché: a)pronunciata sulla base di dichiarazioni della persona offesa poi sottrattasi al contraddittorio, b)nei confronti di imputato dichiarato irreperibile nonostante vi fossero oggettivi elementi per il suo rintraccio, c)in un processo in cui il principale elemento di colpevolezza è integrato da dichiarazioni testimoniali di un agente di polizia giudiziaria aventi ad oggetto dichiarazioni a lui rese ma non verbalizzate.<br />	<br />
Consapevole dell’univocità e perentorietà dell’art. 1 ter comma 13 del decreto-legge 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, a mente del quale “non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari …. c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice”, il ricorrente chiede rimettersi alla Corte Costituzionale la verifica della legittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui considera ostativa anche la condanna non definitiva ed in ogni caso senza che sia consentito all’amministrazione che istruisce il procedimento, di valutare la gravità del reato, l’allarme sociale che lo stesso ha procurato, la condotta successiva tenuta dal soggetto. <br />	<br />
L’amministrazione si difende valorizzando il tenore testuale della norma citata e la sussumibilità della condanna riportata dal ricorrente, nell’ambito di applicazione della stessa.<br />	<br />
1. Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per rimettere alla Corte Costituzionale la valutazione della legittimità costituzionale della norma richiamata.<br />	<br />
In punto di rilevanza basti osservare che essa ha valenza dirimente in ordine alla decisione del caso concreto: la formulazione letterale appare, infatti, sì univoca da escludere ogni margine di interpretazione adeguatrice; anche la sussumibilità della fattispecie in valutazione, nell’ambito applicativo della norme non è oggetto di dubbio alcuno. Tutte ragioni per le quali il collegio dovrebbe, sulla base della normativa richiamata, addivenire ad un rigetto del ricorso. Potrebbe invece giungersi ad una soluzione diversa solo ove le disposizioni censurate venissero dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui attribuiscono automatica rilevanza anche alle condanne non passate in giudicato.<br />	<br />
In ordine al fondamento delle questione valga quanto segue: <br />	<br />
2. Violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione.<br />	<br />
2.1. La Corte costituzionale ha più volte affermato, in relazione alla presunta violazione dell’art. 3 della Costituzione, che “la regolamentazione dell&#8217;ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l&#8217;ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione, e tale ponderazione spetta in via primaria al legislatore ordinario il quale possiede in materia un&#8217;ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità a Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli” (Cfr., sentenze n. 104 del 1969, n. 144 del 1970, n. 62 del 1994, n. 206 del 2006 e, da ultimo, Corte costituzionale, 16/05/2008, n. 148).<br />	<br />
Facendo applicazione di siffatti principi la Corte ha dapprima, proprio in relazione all’art. 3 Cost., dichiarato costituzionalmente illegittimi l&#8217;art. 33, comma 7, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e dell&#8217;art. 1, comma 8, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, nella parte in cui facevano derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l&#8217;arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza, in proposito osservando come “nel nostro ordinamento la denuncia, comunque formulata e ancorché contenga l&#8217;espresso riferimento a una o a più fattispecie criminose, è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce. Essa obbliga soltanto gli organi competenti a verificare se e quali dei fatti esposti in denuncia corrispondano alla realtà e se essi rientrino in ipotesi penalmente sanzionate, ossia ad accertare se sussistano le condizioni per l&#8217;inizio di un procedimento penale” (Cfr. Corte costituzionale 18/02/2005 n. 78).<br />	<br />
Di recente la Corte ha invece dichiarato infondata, in relazione allo stesso parametro, la questione di costituzionalità del combinato disposto dell&#8217;art. 4, comma 3, e dell&#8217;art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla l. 30 luglio 2002 n. 189, censurato nella parte contemplante, quale causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, la condanna definitiva a seguito di patteggiamento, per reati inerenti agli stupefacenti, senza alcuna valutazione in concreto della pericolosità del condannato. In tale ultima occasione essa ha escluso che possa considerarsi manifestamente irragionevole, “condizionare l&#8217;ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo, come quelli connessi alla violazione della normativa sugli stupefacenti; né possono considerarsi manifestamente irragionevoli: a) il fatto che non venga dato rilievo alla sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio della sospensione della pena, data la non coincidenza delle valutazioni sottese rispettivamente alla non esecuzione della pena e al giudizio di indesiderabilità dello straniero nel territorio italiano; b) il fatto che non sia previsto uno specifico giudizio di pericolosità sociale dei singoli soggetti, costituendo l&#8217;automatismo espulsivo un riflesso del principio di stretta legalità che permea l&#8217;intera disciplina dell&#8217;immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell&#8217;autorità amministrativa; c) il fatto che la condanna sia emessa a seguito di patteggiamento, giacché, da un lato, la sentenza di applicazione della pena su richiesta, salve diverse disposizioni di legge, è equiparata a una pronuncia di condanna e, d&#8217;altra parte, per le fattispecie &#8211; quali quelle oggetto dei giudizi a quibus &#8211; interamente verificatesi dopo l&#8217;entrata in vigore della l. n. 189 del 2002, il fatto che la condanna sia intervenuta in sede di patteggiamento non appare significativo, in quanto nell&#8217;opzione del rito alternativo, l&#8217;imputato è posto ex ante nella piena condizione di conoscere tutte le conseguenze scaturenti dalla scelta processuale operata” (Cfr. Corte costituzionale, 16/05/2008, n. 148).<br />	<br />
2.2. La fattispecie oggetto di odierno scrutinio non è toccata dalle citate pronunce poiché, pur essendo governata dal principio della “discrezionalità ampia” del legislatore nella regolamentazione dell&#8217;ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, ha ad oggetto, a differenza delle questioni già vagliate &#8211; che prevedevano nell’un caso la mera denuncia e nel secondo la condanna definitiva “patteggiata” &#8211; una norma che dispone la non ammissione alla procedura di emersione (e la conseguente espulsione) dei lavoratori extracomunitari che risultino condannati, anche con “sentenza non definitiva” per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 dal codice di procedura penale.<br />	<br />
Vengono cioè in rilievo, nel caso di specie, ipotesi di reato che, pur avendo superato le soglie dell’indagine, non sono state ancora oggetto di un accertamento giudiziario definitivo perché pendenti i termini di gravame o per essere il nuovo giudizio ancora <i>sub iudice</i>. Dunque, una fattispecie, in un certo senso, a metà strada tra le due già vagliate dalla Corte Costituzionale.<br />	<br />
Dalle pronunce citate si ricava, invero, il principio secondo il quale la compatibilità costituzionale della scelta legislativa sussiste esclusivamente se quest’ultima è predicativa di pericolosità o colpevolezza in relazione a reati considerati gravi, essendo solo in siffatti casi ragionevolmente prefigurabile l’espulsione. <br />	<br />
E’ evidente che i due concetti &#8211; pericolosità e colpevolezza &#8211; sono collegati da un nesso significativo solo in senso unidirezionale, potendosi ragionevolmente derivare la pericolosità dalla colpevolezza e non già viceversa, talchè, nella logica argomentativa della Corte Costituzionale, solo l’accertata colpevolezza nella commissione di un reato può considerarsi dotata di autosufficienza in funzione della decisione amministrativa espulsiva. E ciò è comprensibile sol che si consideri che lo Stato, così procedendo, rifiuta ospitalità a stranieri che si sono macchiati di crimini proprio durante il pregresso periodo di permanenza nel relativo territorio. Un accertamento della pericolosità in concreto dello straniero, in questa chiave, non farebbe altro che aggiungersi all’autonoma rilevanza della condanna, affidando margini di discrezionalità all’amministrazione con potenziale detrimento del principio di legalità. <br />	<br />
Diversamente deve però argomentarsi se non v’è condanna, poiché in siffatta evenienza è solo la concreta pericolosità la valida alternativa che può ragionevolmente giustificare l’espulsione. La stessa, inoltre, in assenza di un accertamento di colpevolezza, non può presumersi, ancorchè la colpevolezza sia stata oggetto di una prima e non definitiva statuizione di condanna, dovendo piuttosto necessariamente ancorarsi ad una valutazione prognostica basata su dati concreti e significativi circa la specifica potenzialità di reiterazione del comportamento delittuoso, oltre che sul <i>fumus commissi delicti</i>. <br />	<br />
Non è dubbio che rispetto alla “mera denuncia” di cui all&#8217;art. 1, comma 8, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, già colpito da dichiarazione di incostituzionalità, la norma oggetto di odierna valutazione appaia più attenta allo spessore della fattispecie penale presupposta, contemplando necessariamente una rituale incriminazione ed un vaglio giudiziario della stessa, sebbene non dotato dell’incontrovertibilità. <br />	<br />
Tuttavia, se la ragione che ha indotto il legislatore a determinarsi per l’ostatività, anche in presenza di un accertamento non definitivo, è la sussistenza della colpevolezza in ordine alla commissione di un reato considerato grave, allora la violazione dell’art. 27 della Cost. a mente del quale “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” – è del tutto manifesta. L’art. 27 cit. esprime un principio di portata cogente che opera senza distinguo nei confronti di imputati cittadini ed imputati stranieri, imponendo che alcuna sanzione, penale o amministrativa basata sulla colpevolezza possa essere validamente comminata in assenza della definitività dell’accertamento giudiziario.<br />	<br />
Ove invece, come il collegio ritiene, il disposto normativo intenda sorreggersi su una valutazione implicita di pericolosità derivante dal <i>fumus</i> di colpevolezza rappresentato dalla sentenza di condanna non definitiva, è l’art. 3 della Costituzione ed il principio di ragionevolezza ad essere violato. <br />	<br />
Il mero <i>fumus </i>di colpevolezza, seppur rilevante nel nostro ordinamento ai fini cautelari, non può giungere a giustificare sanzioni definitive causative di un profondo vulnus ai diritti fondamentali della persona riconosciuti dall’art. 2 Cost. a tutti, a prescindere dalla cittadinanza. Siffatta sanzione, non solo priverebbe del lavoro e delle relazioni familiari il soggetto extracomunitario &#8211; e ciò in assenza di un accertato profilo di colpevolezza &#8211; ma imponendosi a prescindere dai presupposti che nell’ordinamento nazionale consentono e giustificano il ricorso a misure cautelari sia pur lievi, finisce per abbracciare un concetto di pericolosità attenuato e presunto, valevole solo ai fini del soggiorno degli extracomunitari. E tanto avverrebbe senza il supporto di un accertamento giudiziario definitivo in ordine alla sussistenza dei fatti, alla circostanza che l’imputato li abbia effettivamente commessi ed alla loro rilevanza penale ma, soprattutto, senza il preliminare vaglio dell’autorità giudiziaria in ordine alla pericolosità specifica dell’imputato o, comunque, senza una previa valutazione amministrativa circa l’effettiva pericolosità del soggetto, avuto riguardo alla natura e gravità dei fatti contestati ed all’andamento della sua vita pregressa e postuma del medesimo.<br />	<br />
In definitiva, la norma, determinando automaticamente l’espulsione a titolo definitivo del soggetto extracomunitario condannato con sentenza non ancora passata in giudicato, per reati che potrebbero in concreto finanche essere insufficienti a legittimare un arresto in flagranza (l’art. 381 consente l’arresto in flagranza solo se la misura è giustificata dalla gravità del fatto, ovvero della pericolosità del soggetto….), adotta un concetto di pericolosità, sganciato dai parametri e dalle modalità prescritte per imposizione di misure cautelari o per le misure di sicurezza, che coincide a ben vedere con quello di mera colpevolezza nella commissione di un reato. Ma ciò prescindendo da un accertamento definitivo della colpevolezza. <br />	<br />
Possono allora conclusivamente richiamarsi le considerazioni già espresse dalla stessa Corte in relazione alla compatibilità costituzionale dell’efficacia espulsiva della mera denuncia. Anche in questo caso, come in quello, può sostenersi che nel nostro ordinamento, l’accertamento penale ancora sub iudice, nonostante l’intervento di una sentenza di condanna in primo grado, “nulla ancora prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti”. Esso ha solo l’attitudine a passare in giudicato, ma una volta che l’imputato abbia proposto gravame per scongiurarne l’immediata efficacia e l’irretrattabilità, non è in grado di fornire elementi atti ad obliterare la presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost., o a legittimare interventi espulsivi automatici basati su presunzioni di pericolosità.<br />	<br />
3. Violazione dell’art. 117 Cost. per contrasto con l’art. 8 della CEDU.<br />	<br />
3.1. L’art. 1 ter comma 13 del decreto-legge 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, si pone altresì in contrasto con l’art 117 comma 1 Cost., per violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea per i diritti dell’uomo, così come interpretato dalla Corte Europea: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tal diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”<br />	<br />
Come recentemente chiarito dalla Corte Costituzionale, le norme della C.E.D.U. &#8211; nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione &#8211; integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall&#8217;art. 117, comma 1, cost. nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Pertanto, ove si profili un eventuale contrasto tra una norma interna e una norma della C.E.D.U, il giudice nazionale comune deve preventivamente verificare la praticabilità di un&#8217;interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica, e, qualora tale soluzione non risulti percorribile, non potendo comunque disapplicare la norma interna contrastante, deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo q.l.c. in riferimento all&#8217;art. 117, comma 1, cost. (Cfr Corte costituzionale, 24/10/2007, n. 348 e 349 e, da ultimo, Corte costituzionale, 12/03/2010, n. 93).<br />	<br />
Scartata, in ragione di quanto in premessa dedotto, la percorribilità di una interpretazione adeguatrice, il fumus dell’incostituzionalità appare manifesto.<br />	<br />
3.2. E’ fuor di dubbio che secondo la Corte Europea spetti allo Stato contraente controllare l’ingresso nel proprio territorio, non garantendo &#8211; la Convenzione &#8211; il diritto dello straniero di entrare o di risiedere in un determinato paese; nondimeno pacifico è che, per la predetta ragione, gli Stati hanno facoltà di espellere, a tutela dell’ordine pubblico interno, non solo uno straniero privo del regolare permesso di soggiorno, ma anche uno straniero munito di regolare permesso che delinque (Cfr., ex plurimis, Uner c. Paesi Bassi, sentenza del 18 ottobre 2006 (ric. n. 46410/99), Grande Camera, §§ 54 ss.)<br />	<br />
Tuttavia, nel compiere il bilanciamento tra sicurezza e ordine pubblico e diritti dello straniero che viene espulso, la Corte Europea precisa che l’ingerenza dello Stato deve comunque avere riferimento ad una base legale ed uno scopo legittimo, oltre che essere necessaria in una società democratica, vale a dire giustificata da un bisogno sociale imperativo e dalla proporzionalità rispetto allo scopo perseguito (Cfr. tra le molte, Dalia c. Francia, sentenza del 19 febbraio 1998, § 52; Slivenko c. Lettonia, sentenza del 9 ottobre 2003 (ric. n. 48321/99), Grande Camera, § 113; Uner, cit.; Maslov c. Austria, sentenza del 23 giugno 2008, §§ 68 ss.).<br />	<br />
La “necessarietà” è risultato di un processo valutativo condotto alla luce del criterio di proporzionalità, di guisa che &#8211; secondo la Corte EDU &#8211; soltanto ragioni particolarmente gravi possono giustificare il rifiuto del rilascio di un titolo di soggiorno, ben potendo le stesse, ad esempio, essere integrate dalla gravità dei reati commessi da uno straniero residente sul territorio di uno Stato membro (la Corte europea ha nello specifico ribadito la legittimità dell’espulsione nei confronti di coloro che sono condannati per reati connessi al traffico di stupefacenti &#8211; Cfr. Dalia c. Francia, sentenza del 19 febbraio 1998, § 54; Mokrani c. Francia, sentenza del 15 luglio 2003, § 32 e Aoulmi c. Francia, sentenza del 17 gennaio 2006, § 48.).<br />	<br />
Nel caso di specie si è tuttavia di fronte ad una norma che contempla tutti i casi di cui all’art. 381 del codice di procedura penale, ossia reati che, in relazione all’eventuale, particolare, tenuità del fatto in concreto commesso, potrebbero esprimere un così basso grado di allarme sociale da inibire persino l’arresto in flagranza. Ove quanto predetto si associ alla circostanza che il reato preso in considerazione è oggetto di accertamento penale non ancora definitivo, i dubbi che siffatte condizioni possano essere sufficienti ad integrare la condizione di necessarietà alla luce del citato criterio di proporzionalità, diventano numerosi e consistenti.<br />	<br />
La giurisprudenza della Corte EDU dimostra che la valutazione della gravità ai fini della necessarietà deve essere fatta in concreto. Una simile valutazione è stata per la prima volta compiuta dalla Corte nel caso Boultif c. Svizzera, sentenza del 2 agosto 2001 (ric. n. 54273/00) al fine di verificare se nella specie (difficoltà della convivenza di due sposi a causa dell’espulsione verso il paese d’origine del coniuge straniero a seguito di una condanna penale) la misura dell’espulsione fosse proporzionata al suo scopo (“necessaria in una società democratica”). La Corte ha in quell’occasione chiarito che occorre prendere in considerazione: 1) la natura e la gravità dell’infrazione commessa dal ricorrente; 2) la durata del suo soggiorno nel paese dal quale deve essere espulso; 3) la condotta del ricorrente nel periodo che decorre dalla commissione del reato; 4) la nazionalità delle persone coinvolte, la situazione familiare del ricorrente (durata del matrimonio, e altri elementi che attestassero il carattere effettivo della vita di coppia e che consentano di sapere se il coniuge è o no al corrente del reato all’inizio della relazione; la nascita di figli legittimi ed eventualmente la loro età); 5) la gravità delle difficoltà che eventualmente rischia di incontrare il coniuge nel paese d’origine del suo sposo, benché questo semplice fatto non sia sufficiente ad escludere l’espulsione, etc. <br />	<br />
Tutti elementi neanche in minima parte presi in considerazione dal legislatore italiano, il quale, non solo ha coniato un automatismo espulsivo prescindendo dalla gravità in concreto del reato, dalla personalità del reo e dalla sua condizione socio economica e familiare, ma lo ha altresì collegato ad un accertamento non definitivo, obliterando il principio generale di non colpevolezza comune agli Stati contraenti.<br />	<br />
4. Violazione dell’art. 117 Cost. per contrasto con l’art. 6 della CEDU. <br />	<br />
4.1. Da ultimo, le norme di cui si discorre sembrano porsi in ulteriore contrasto con l’art. 6 CEDU, nell’esegesi datane dalla Corte Europea: “1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e dovere di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. … 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: a essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico: … c difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; … e farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza”<br />	<br />
Non v’è dubbio che anche allo straniero si applichino le garanzie del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, sicchè lo Stato incontra dei limiti specifici rispetto al potere di vietare l’ingresso o la permanenza di stranieri sul proprio territorio, proprio in ragione della salvaguardia del diritto degli stessi ad essere informati e soprattutto a partecipare personalmente ai processi nei quali risultano imputati (con riguardo allo Stato Italiano, cfr. Sejdovic c. Italia, sentenza del 1° marzo 2006, Grande Camera, §§ 81-95 e, più di recente, Kollcaku c. Italia, sentenza dell’8 febbraio 2007 §§ 46-56).<br />	<br />
Nel caso Harizi c. Francia, sentenza del 29 marzo 2005 (ric. n. 59480/00), ad esempio, il ricorrente, cittadino algerino residente in Francia, fu processato per essersi rifiutato di ottemperare ad un ordine di espulsione. Assolto in primo grado per illegittimità formale dell’atto ministeriale, fù condannato in secondo grado, senza avere la possibilità di difendersi, essendo stato sottoposto nel frattempo alla misura dell’allontanamento coattivo dal territorio francese e non avendo ottenuto dalle autorità il necessario temporaneo lascia-passare. La Corte giudicò la sua condanna in contumacia, incompatibile con l’art. 6 CEDU.<br />	<br />
Nel caso oggetto di odierna valutazione, l’art. 1 ter comma 13 del decreto-legge 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ha l’effetto di determinare l’espulsione dello straniero, pur in presenza di un processo di appello attivato dallo stesso espulso per accertare la sua innocenza.<br />	<br />
E’ pur vero che l’art. 17 della legge 6 marzo 1998, n. 40 consente allo straniero, parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale, di rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l&#8217;esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza, previa autorizzazione rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell&#8217;imputato o del difensore. E’ però parimenti incontestabile che l’espulsione dallo Stato in cui è celebrato il processo non può non costituire fattore di notevole ostacolo, sia dal punto di vista economico che logistico, all’effettiva partecipazione al processo, ostacolo non causalmente riconducibile al comportamento dell’espulso ove si consideri quanto sopra detto in relazione alla presunzione di non colpevolezza.<br />	<br />
5. In definitiva, il Collegio – che, con separata ordinanza assunta nella camera di consiglio dell’8 settembre 2011, ha temporaneamente sospeso l’efficacia dell’atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale &#8211; ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 ter comma 13 del decreto-legge 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui dispone che non possono essere ammessi alla procedura di emersione tutti coloro che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, senza consentire all’amministrazione alcuna valutazione in ordine alle circostanze soggettive ed oggettive del caso concreto ed alla pericolosità attuale dello straniero.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria &#8211; Sezione Staccata di Reggio Calabria, non definitivamente pronunciando, <br />	<br />
visti gli artt. 134 Cost.; 1 l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23 l. 11 marzo 1953, n. 87, :<br />	<br />
&#8211; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 ter comma 13 del decreto-legge 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, per violazione degli artt. 3, 27 e 117<br />
&#8211; ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;<br />	<br />
&#8211; ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Caruso, Presidente FF<br />	<br />
Caterina Criscenti, Consigliere<br />	<br />
Giulio Veltri, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-ordinanza-13-10-2011-n-732/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Ordinanza &#8211; 13/10/2011 n.732</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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