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	<title>13/10/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/10/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.3784</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-3784/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-3784/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.3784</a></p>
<p>Non va sospeso il del provvedimento dell&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verso la Ryanair Ltd per aver posto in essere cinque distinte pratiche commerciali scorrette ai sensi degli art. 20,21,22,24 e 25 del D. Lgs 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), irrogando sanzioni amministrative pecuniarie per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-3784/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.3784</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-3784/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.3784</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il del provvedimento dell&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verso la Ryanair Ltd per aver posto in essere cinque distinte pratiche commerciali scorrette ai sensi degli art. 20,21,22,24 e 25 del D. Lgs 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), irrogando sanzioni amministrative pecuniarie per 502.500 euro, se non emerge ictu oculi la dimostrazione dell’illegittimità della qualificazione in termini di pratica commerciale scorretta della pluralità di condotte poste in essere dalla ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03784/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07472/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7472 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Ryanair Limited</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Gennaro D&#8217;Andria, Davide Ajello, Luigi Patricelli, con domicilio eletto presso Luigi Patricelli in Roma, via Archimede N.143;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Piergiorgio Pirrone</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento dell&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n.22511 del 15 giugno 2011 notificato a Ryanair Ltd in data 28 giugno 2011, con cui l&#8217;Autorità ha deliberato che Ryanair ha posto in essere cinque distinte pratiche commerciali scorrette ai sensi degli art. 20,21,22,24 e 25 del D. Lgs 6 settembre 2005, n. 206, recante il &#8220;Codice del Consumo a norma dell&#8217;articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229&#8221;, come modificato dal D.Lgs 2 agosto 2007, n. 146, irrogando a Ryanair sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi 502.500 euro;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, ad una prima sommaria delibazione, le censure dedotte non appaiono fornire ictu oculi dimostrazione dell’illegittimità della qualificazione in termini di pratica commerciale scorretta della pluralità di condotte poste in essere dalla ricorrente ed indicate nel provvedimento impugnato;<br />	<br />
Ritenuto opportuno &#8211; in considerazione della rilevanza degli interessi pubblici e privati in gioco nonché della circostanza che la trattazione del merito del ricorso R.G. n. 3676/2011, con cui è stato impugnato il provvedimento di rigetto degli impegni, è stata fissata all’udienza pubblica del 22 febbraio 2012 – fissare l’udienza del 22 febbraio 2012 anche per la trattazione del merito del presente ricorso;<br />	<br />
Liquidate, ai sensi dell’art. 57 d.lgs. 104/2010, le spese della presente fase cautelare in € 500 (cinquecento/00) e poste le stesse a carico della ricorrente ed a favore dell’amministrazione resistente.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />	<br />
respinge l’istanza cautelare.	</p>
<p>Fissa per la trattazione del merito della controversia l’udienza pubblica del 22 febbraio 2012.<br />	<br />
Liquida le spese della presente fase cautelare in € 500 (cinquecento/00) e pone le stesse a carico della ricorrente ed a favore dell’amministrazione resistente.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.3773</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-3773/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-3773/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.3773</a></p>
<p>non va sospeso il provvedimento del Comune che ordina rimozione e smaltimento di rifiuti (rottami di veicoli e motoveicoli, parti meccaniche deteriorate, rifiuti pericolosi in quanto inquinanti) presso un centro di raccolta autorizzato, poiche&#8217; l’art.192, comma 3°, del D.Lgs. n.267 del 2000 (norma speciale sopravvenuta rispetto all’art.107, comma 5°, del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-3773/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.3773</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-3773/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.3773</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non va sospeso il provvedimento del Comune che ordina rimozione e smaltimento di rifiuti (rottami di veicoli e motoveicoli, parti meccaniche deteriorate, rifiuti pericolosi in quanto inquinanti) presso un centro di raccolta autorizzato, poiche&#8217; l’art.192, comma 3°, del D.Lgs. n.267 del 2000 (norma speciale sopravvenuta rispetto all’art.107, comma 5°, del D.Lgs. n.267 del 2000) attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre, con ordinanza, le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti; inoltre, l’adempimento del provvedimento sindacale, con cui viene ordinata la rimozione dei rifiuti abbandonati, non è ostacolato dalla vigenza del provvedimento di sequestro penale dell’area, posto che il Giudice penale ben può &#8211; su richiesta – autorizzarla: tutto cio&#8217; prendendo atto che l’Amministrazione ha perseguito l’esigenza di evitare danni alla collettività, da inquinamento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03773/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 06833/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6833 del 2011, proposto dal Sig. <b>Edoardo Mattei</b>, sia in proprio che n.q. di legale rappresentante dell’omonima ditta, nonché dal Sig. <b>Francesco Mattei</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Pietro Annese, presso il cui studio, in Roma, via Cicerone n.44, sono elettivamente domiciliati;	</p>
<p><b>contro</b>	</p>
<p><b>Comune di Rieti</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Francesco Bernardinetti, con domicilio eletto presso l’Avv. Daniele Guidoni in Roma, via Francesco Siacci, 2/B; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento del Comune di Rieti prot. 35024 in data 24.06.2011, che ha ordinato la rimozione e lo smaltimento di rifiuti (rottami di veicoli e motoveicoli, parti meccaniche deteriorate) presso un centro di raccolta autorizzato;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Rieti;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>CONSIDERATO che l’art.192, comma 3°, del D.Lgs. n.267 del 2000 (norma speciale sopravvenuta rispetto all’art.107, comma 5°, del D.Lgs. n.267 del 2000) attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre, con ordinanza, le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti;<br />	<br />
VISTE. Al riguardo, la sentenza n.4061 del 25.8.2008 del Consiglio di Stato, Sez. V^; la sentenza n.6623 del 21.6.2011 di questo TAR del Lazio, Sez. II^ ter, nonché le sentenze n.61 del 26.1.2011 del TAR Emilia Romagna, Sez. II^; n.3741 del 15.12.2009 del TAR Liguria, Sez.I^); pronunciamenti &#8211; tutti &#8211; che confermano la sussistenza della competenza del Sindaco in materia;<br />	<br />
CONSIDERATO che l’adempimento del provvedimento sindacale, con cui viene ordinata la rimozione dei rifiuti abbandonati, non è affatto ostacolato dalla vigenza del provvedimento di sequestro penale dell’area, posto che il Giudice penale ben può &#8211; su richiesta – autorizzarla (Cass. Penale, III^, 11.3.2008 n.14747);<br />	<br />
CONSIDERATO che dal provvedimento risulta che l’Amministrazione ha ordinato la rimozione di rifiuti pericolosi in quanto inquinanti e che la disposta rimozione si riferisce esclusivamente ad essi (e non anche a mezzi ancora regolarmente immatricolati ed attualmente destinati o comunque idonei alla circolazione);<br />	<br />
RITENUTO che dal provvedimento, e dai rinvii in esso contenuti, sia ben comprensibile la ragione per la quale l’Amministrazione lo ha adottato, consistente nell’esigenza di evitare danni alla collettività, da inquinamento;<br />	<br />
RITENUTO, in definitiva, che il ricorso non sia assistito da sufficiente fumus boni juris e che pertanto la domanda cautelare non meriti accoglimento;<br />	<br />
RITENUTO, infine, che sussistano giuste ragioni per condannare il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi €.1000.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge la domanda cautelare.	</p>
<p>Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali per il titolo e nella misura indicata in motivazione.<br />	<br />
Ordina che la presente ordinanza sia depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti; ed eseguita dall’Amministrazione.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-3773/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.3773</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.7926</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-7926/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-7926/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.7926</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare, ai fini del riesame del provvedimento recante assegnazione dei diritti d&#8217;uso delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nelle aree tecniche 5, 6 e 7, se il precedente riesame, già disposto dal Tribunale, risulterebbe concluso violando la prescrizione già dettata di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-7926/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.7926</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-7926/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.7926</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare, ai fini del riesame del provvedimento recante assegnazione dei diritti d&#8217;uso delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nelle aree tecniche 5, 6 e 7, se il precedente riesame, già disposto dal Tribunale, risulterebbe concluso violando la prescrizione già dettata di operare in contraddittorio con le parti. Il riesame, da parte della resistente Amministrazione, e&#8217; da condursi necessariamente in contraddittorio con le parti ed i difensori delle stesse, nel termine di trenta giorni. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 07926/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01614/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1614 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc. Fintrading Srl</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Giovanni Verga, Sebastiano Verga, con domicilio eletto presso Sebastiano Verga in Roma, via Giovanni Bettolo,9;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dello Sviluppo Economico</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Soc Radiotelevisione di Campione Spa</b>; <b>Soc Canale Italia Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Pacifico, Romolo Portinari, con domicilio eletto presso Antonio Pacifico in Roma, via Giuseppe Ferrari, 11 Sc B Int 7; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
PROVVEDIMENTO PROT. 83800/10 RECANTE L&#8217;ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI D&#8217;USO DELLE FREQUENZE PER IL SERVIZIO DI RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN TECNICA DIGITALE NELLE AREE TECNICHE 5, 6 E 7	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Soc Canale Italia Srl;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Avuto riguardo alle argomentazioni sviluppate in ricorso e rilevata la circostanza per cui il precedente riesame, già disposto da questo Tribunale, risulterebbe concluso violando la prescrizione già dettata di operare in contraddittorio con le parti, con nota peraltro non prodotta in atti del presente giudizio	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>accoglie la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato ai fini del riesame della questione da parte della resistente Amministrazione, da condursi necessariamente .in contraddittorio con le parti ed i difensori delle stesse, nel termine di trenta giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente ordinanza.<br />	<br />
Rinvia fin d’ora per l’ulteriore trattazione alla camera di consiglio del 21 dicembre 2011.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Carlo Modica de Mohac, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-7926/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.7926</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.3762</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-3762/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-3762/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-3762/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.3762</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di formazione della giunta del Comune di Roma e nomina degli assessori tra cui il vicesindaco con 10 uomini e 2 donne (quote rosa), se emerge difetto di istruttoria ed insufficienza di motivazione dell’atto impugnato; all’esito di un giudizio bilanciato in ordine agli interessi coinvolti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-3762/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.3762</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-3762/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.3762</a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di formazione della giunta del Comune di Roma e nomina degli assessori tra cui il vicesindaco con 10 uomini e 2 donne (quote rosa), se emerge difetto di istruttoria ed insufficienza di motivazione dell’atto impugnato; all’esito di un giudizio bilanciato in ordine agli interessi coinvolti nel presente contenzioso, sussistono evidenti ragioni di prevalenza dell’interesse pubblico a conservare l’efficacia del provvedimento gravato al fine di consentire la normale prosecuzione dell’attività dell’organo politico coinvolto, rispetto all’interesse delle ricorrenti che comunque resta garantito da una sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 119 c.p.a.; si stima dunque necessario fissare, mantenendo ferma l’efficacia del provvedimento gravato, la data dell’udienza di merito del presente giudizio alla data del 25 gennaio 2012. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03762/2011 REG.ORD.CAU.<br />
N. 07464/2011 REG.RIC.</p>
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7464 del 2011, proposto da:<br />
<b>Monica Cirinnà</b>, <b>Maria Gemma Azuni</b>, <b>Alida Castelli</b> e <b>Francesca Bagni</b>, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Gianluigi Pellegrino, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma, Corso Rinascimento, n. 11;</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>Roma Capitale</b> (già Comune di Roma), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Magnanelli e Pier Ludovico Patriarca dell’Avvocatura comunale, presso la cui sede è elettivamente domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, n. 21;</p>
<p>nei confronti di<br />
<b>Antonello Aurigemma</b> e <b>Davide Bordoni</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
dell&#8217;ordinanza del Comune di Roma n. 177 del 19 luglio 2011, di formazione della giunta e nomina degli assessori tra cui il vicesindaco.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visti gli artt. 55 e 119 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Rilevato che, allo stato degli atti ed all’esito di una valutazione sommaria della documentazione prodotta, per come imposto dal rito cautelare, affiorano profili di fondatezza del proposto gravame con riferimento alle censure con le quali è contestato il difetto di istruttoria e l’insufficienza di motivazione dell’atto impugnato;<br />
Ritenuto che, nel contempo ed all’esito di un giudizio bilanciato in ordine agli interessi coinvolti nel presente contenzioso, sussistono evidenti ragioni di prevalenza dell’interesse pubblico a conservare l’efficacia del provvedimento gravato al fine di consentire la normale prosecuzione dell’attività dell’organo politico coinvolto, rispetto all’interesse delle ricorrenti che comunque resta garantito da una sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 119 c.p.a.;<br />
Stimato dunque necessario fissare, mantenendo ferma l’efficacia del provvedimento gravato, la data dell’udienza di merito del presente giudizio alla data del 25 gennaio 2012;<br />
Verificata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio della presente fase cautelare tra le parti costituite;</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>&#8211; accoglie nei limiti e nei termini di cui in motivazione l’istanza cautelare siccome proposta;<br />
&#8211; fissa l’udienza di merito alla data del 25 gennaio 2012;<br />
&#8211; spese della fase cautelare compensate.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />
Carlo Modica de Mohac, Consigliere<br />
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/10/2011</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-3762/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.3762</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.3768</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-3768/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-3768/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-3768/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.3768</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare di un istituto specializzato nella predisposizione di bandi concorsuali, avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura in economia del servizio relativo alla procedura concorsuale da effettuare presso l&#8217;INAIL per attuare le progressioni all&#8217;interno delle aree. Il ricorso infatti non presenta consistenti elementi di fondatezza,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-3768/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.3768</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-3768/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.3768</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare di un istituto specializzato nella predisposizione di bandi concorsuali, avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura in economia del servizio relativo alla procedura concorsuale da effettuare presso l&#8217;INAIL per attuare le progressioni all&#8217;interno delle aree. Il ricorso infatti non presenta consistenti elementi di fondatezza, posto che la previsione del disciplinare contestata, che ha introdotto cinque tipologie di servizio con punteggio variabile, con un massimo per ciascuna di esse, non appare né illogica né irrazionale, trattandosi di servizio articolato in vari elementi, senza, comunque, pregiudizio alcuno per i concorrenti, essendo essi posti nella medesima posizione; Considerato, altresì, che per giurisprudenza costante la valutazione dell’offerta va effettuata nella sua globalità e non sui singoli elementi costitutivi dell’offerta medesima. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03768/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07526/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Quater)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7526 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Cnipec Srl Centro Nazionale Istruzione Professionale Esami e Concorsi Srl</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Raniero Raggi, Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, via Cosseria, 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>INAIL &#8211; Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni sul Lavoro</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Pone, Bettino Torre, con domicilio eletto in Roma, via IV Novembre, 144, presso l’avv. Bettino Torre; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Soc Praxi Spa</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Federico Pernazza, presso il cui studio in Roma, via Nizza, 53, è elettivamente domiciliata;<br />	<br />
<b>Soc Selexi Srl</b>, <b>Soc Ernest &#038; Young Business School Srl</b>, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, non costituite;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura in economia per l&#8217;affidamento del servizio relativo alla procedura concorsuale INAIL &#8220;progressioni all&#8217;interno delle aree &#8211; diversi profili &#8211; &#8220;cottimo n. 8/2011&#8221; &#8211; 	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’INAILl &#8211; Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni sul Lavoro e della Soc Praxi Spa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il Cons Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il ricorso non presenta consistenti elementi di fondatezza, posto che la previsione del disciplinare contestata (par. 2), che ha introdotto cinque tipologie di servizio con punteggio variabile, con un massimo per ciascuna di esse, non appare né illogica né irrazionale, trattandosi di servizio articolato in vari elementi, senza, comunque, pregiudizio alcuno per i concorrenti, essendo essi posti nella medesima posizione;<br />	<br />
Considerato, altresì, che per giurisprudenza costante la valutazione dell’offerta va effettuata nella sua globalità e non sui singoli elementi costitutivi dell’offerta medesima.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.	</p>
<p>Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1,500,00 (millecinquecento/00 euro).<br />	<br />
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’Udienza del 30 maggio 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Italo Riggio, Presidente<br />	<br />
Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giulia Ferrari, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-3768/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.3768</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.841</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-841/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-841/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-841/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.841</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia del Comune di Venezia con il quale è stato dato mandato alla Municipalità del Lido di Pellesatrina di provvedere all&#8217;esecuzione di un&#8217;ordinanza di demolizione di un magazzino. Con precedente provvedimento non impugnato era stata rigettata la domanda di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-841/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-841/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.841</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia del Comune di Venezia con il quale è stato dato mandato alla Municipalità del Lido di Pellesatrina di provvedere all&#8217;esecuzione di un&#8217;ordinanza di demolizione di un magazzino. Con precedente provvedimento non impugnato era stata rigettata la domanda di sanatoria delle opere de quibus, a causa del parere negativo espresso dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia, essendo le opere insuscettibili di sanatoria, ex art. 3, comma 3 della l.r. n.21 del 2004, in quanto avevano determinato un aumento volumetrico; nello specifico, l’irrogazione della sanzione demolitoria in relazione al manufatto discende non solo dalla sua qualificazione in termini di nuova costruzione e dall’insussistenza del carattere pertinenziale ma, soprattutto, dall’applicazione della normativa a tutela del vincolo paesaggistico. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00841/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01676/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1676 del 2011, proposto da <b>Marilena Gemolo</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Candiani e Ludovico Marco Benvenuti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Santa Croce, 205;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Venezia</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni e Maurizio Ballarin, con domicilio eletto presso la Civica Avvocatura nella sede municipale in Venezia, S. Marco, 4091; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia del Comune di Venezia prot. n. 2011/217457 del 23/5/2011, con il quale è stato dato mandato alla Municipalità del Lido di Pellesatrina di provvedere all&#8217;esecuzione dell&#8217;ordinanza di demolizione n. 2010/536862 del 14/12/2010, avente ad oggetto il magazzino insistente sul fondo indicato al catasto di Pellestrina Fg. 4 Mapp. 581 di proprietà di Marilena Gemolo.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 c.p.a.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori L.M. Benvenuti e Candiani per la ricorrente e Venezian in sostituzione di Gidoni per il Comune intimato;	</p>
<p>Ritenuto che, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, le prospettive di un esito favorevole del ricorso non sono tali da giustificare l’accoglimento della domanda cautelare, in specie considerando:<br />	<br />
che con il provvedimento P.G. 2010/270160 del 16 giugno 2010 –non impugnato – è stata rigettata la domanda di sanatoria delle opere de quibus, a motivo del parere negativo espresso dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia, essendo le opere insuscettibili di sanatoria, ex art. 3, comma 3 della l.r. n.21 del 2004, per aver determinato un aumento volumetrico;<br />	<br />
che il venir meno, medio tempore, della casa prefabbricata, distrutta da un fortunale, non inficia la legittimità del provvedimento gravato, giacché in base alle determinazioni assunte dall’amministrazione anche il manufatto ad uso magazzino deve essere demolito;<br />	<br />
che, nello specifico, l’irrogazione della sanzione demolitoria in relazione al manufatto residuo discende non solo dalla sua qualificazione in termini di nuova costruzione e dall’insussistenza del carattere pertinenziale ma, soprattutto, dall’applicazione della normativa a tutela del vincolo paesaggistico;<br />	<br />
che in forza degli artt. 2 e 7 della l.r. n. 63 del 1994 l’adozione del provvedimento sanzionatorio è di competenza dei Comuni, enti subdelegati dalla Regione.<br />	<br />
Ritenuto, dunque, che non sussistono i presupposti prescritti dall’art. 55 c.p.a..<br />	<br />
Visto l’art. 57 cpa le spese relative alla presente fase cautelare vengono compensate in considerazione delle peculiarità della fattispecie.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) RESPINGE la domanda cautelare.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere<br />	<br />
Brunella Bruno, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-841/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.844</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-844/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-844/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-844/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.844</a></p>
<p>Va accordata la tutela cautelare, con ordine all’Amministrazione resistente di restituire alle società ricorrenti l’area di loro proprietà, qualora vi sia stato un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della legge n. 241/1990. In base al predetto accordo le parti, preso atto dell’ultimazione dei lavori di riqualificazione di un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-844/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.844</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-844/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.844</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accordata la tutela cautelare, con ordine all’Amministrazione resistente di restituire alle società ricorrenti l’area di loro proprietà, qualora vi sia stato un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della legge n. 241/1990. In base al predetto accordo le parti, preso atto dell’ultimazione dei lavori di riqualificazione di un Parco da parte del Comune di Rovigo e della mancata conclusione dell’iter relativo al piano urbanistico presentato dalle società ricorrenti, davano atto della necessità di “realizzare tempestivamente la formale cessione gratuita dell’area verde” a fronte del riconoscimento di un’equiparabile capacità edificatoria alle società ricorrenti, e l’Amministrazione comunale, in particolare, si impegnava a individuare un’area sulla quale riconoscere una volumetria economicamente assimilabile a quella oggetto del PIRUEA e a deliberare entro il 31.7.2009 una proposta definitiva e condivisa da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale; il termine del 31.7.2009 deve ritenersi essenziale ex art. 1457 c.c. e con la diffida del 20.10.2009 le ricorrenti hanno intimato all’Amministrazione resistente di procedere alla restituzione dell’area destinata a parco nel complesso immobiliare “ex Ospedale Maddalena”, dimostrando in tal modo di voler risolvere il predetto rapporto essendo ormai scaduto il termine nello stesso previsto per la formulazione di un ulteriore accordo di cessione dell’area de qua; Ritenuto, infine, sotto il profilo del periculum che l’esecuzione di lavori da parte dell’Amministrazione comunale per adibire l’area oggetto di controversia a parco e la fruizione della stessa da parte della cittadinanza sin dal 2006 non sono circostanze idonee a prevalere sull’interesse delle società ricorrenti alla restituzione dell’area, pacificamente di loro proprietà, e alla sua utilizzazione economica, in assenza di validi titoli in grado di continuarne a giustificare la detenzione da parte dell’Ente locale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00844/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01683/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1683 del 2011, proposto dalla <b>Reale Mario S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dalla <b>Impresa Costruzioni, Cefil S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Francesco Mazzarolli, legalmente domiciliate presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Rovigo</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ferruccio Lembo, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 25 c.p.a.; 	</p>
<p>per l&#8217;accertamento<br />	<br />
del diritto della società ricorrente alla restituzione dell&#8217;immobile illegittimamente occupato dal Comune di Rovigo.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Rovigo;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il referendario Marina Perrelli e uditi l’avvocato Mazzarolli per i ricorrenti e l’avvocato Lembo per il Comune intimato;	</p>
<p>Ritenuto che la presente controversia rientra nella cognizione del Giudice amministrativo in quanto, ad avviso del Collegio, l’accordo sottoscritto tra le parti il 24.6.2009, in forza del quale il Comune di Rovigo detiene l’area oggetto di causa, va qualificato come accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della legge n. 241/1990;<br />	<br />
Rilevato che in base al predetto accordo le parti, preso atto dell’ultimazione dei lavori di riqualificazione del Parco Maddalena da parte del Comune di Rovigo e della mancata conclusione dell’iter relativo al PIRUEA presentato dalle società ricorrenti, davano atto della necessità di “realizzare tempestivamente la formale cessione gratuita dell’area verde” a fronte del riconoscimento di un’equiparabile capacità edificatoria alle società ricorrenti, e che l’Amministrazione comunale, in particolare, si impegnava a individuare un’area sulla quale riconoscere una volumetria economicamente assimilabile a quella oggetto del PIRUEA e a deliberare entro il 31.7.2009 una proposta definitiva e condivisa da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;<br />	<br />
Ritenuto che il termine del 31.7.2009 deve ritenersi essenziale ex art. 1457 c.c. e che con la diffida del 20.10.2009 le ricorrenti hanno intimato all’Amministrazione resistente di procedere alla restituzione dell’area destinata a parco nel complesso immobiliare “ex Ospedale Maddalena”, dimostrando in tal modo di voler risolvere il predetto rapporto essendo ormai scaduto il termine nello stesso previsto per la formulazione di un ulteriore accordo di cessione dell’area de qua;<br />	<br />
Ritenuto, infine, sotto il profilo del periculum che l’esecuzione di lavori da parte dell’Amministrazione comunale per adibire l’area oggetto di controversia a parco e la fruizione della stessa da parte della cittadinanza sin dal 2006 non sono circostanze idonee a prevalere sull’interesse delle società ricorrenti alla restituzione dell’area, pacificamente di loro proprietà, e alla sua utilizzazione economica, in assenza di validi titoli in grado di continuarne a giustificare la detenzione da parte dell’Ente locale;<br />	<br />
Visto l’art. 57 cod. proc. amm. le spese di lite della presente fase di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) accoglie la domanda di misure cautelari e, per l’effetto:<br />	<br />
a) ordina all’Amministrazione resistente di restituire alle società ricorrenti l’area di loro proprietà;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 7 giugno 2012, ore di rito.<br />	<br />
Condanna il Comune di Rovigo al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), per spese generali, diritti e onorari, oltre IVA e CPA come per legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere<br />	<br />
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-844/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.844</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.845</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-845/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-845/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-845/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.845</a></p>
<p>Va sospeso il permesso di costruire impugnato da un vicino sulla base di una assertita decadenza per mancato inizio dei lavori, con ordine al Comune di ripronunciarsi sulla intervenuta decadenza del permesso di costruire, in osservanza e conformità alla motivazione della presente ordinanza. Il termine finale per eseguire i lavori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-845/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.845</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-845/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.845</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il permesso di costruire impugnato da un vicino sulla base di una assertita decadenza per mancato inizio dei lavori, con ordine al Comune di ripronunciarsi sulla intervenuta decadenza del permesso di costruire, in osservanza e conformità alla motivazione della presente ordinanza. Il termine finale per eseguire i lavori viene dal Comune correlato ad una data, di tre anni precedente, in cui i lavori sarebbero iniziati, offrendone peraltro, quale unico fondamento, la relativa comunicazione effettuata all’epoca degli odierni controinteressati, in sé insufficiente (pur ammesso che esista) senza adeguate attività materiali di trasformazione, tanto più che la documentazione fotografica depositata in giudizio sembra escludere che, ancora nello scorso mese di settembre – e dunque ad oltre diciotto mesi dal rilascio del permesso – i relativi lavori fossero avviati; va quindi disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati e ordinato al Comune di verificare, secondo la richiesta a suo tempo presentata dal ricorrente, se, entro il periodo di dodici mesi dal rilascio del permesso di costruire, sia intervenuto un inizio dei lavori idoneo ad impedirne la decadenza, il quale può ritenersi sussistente “quando le opere intraprese siano tali da manifestare un&#8217;effettiva volontà, da parte del concessionario, di realizzare il manufatto assentito”. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00845/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01546/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio introdotto con il ricorso n. 1546/11, integrato da motivi aggiunti, proposto da <b>Paolo Zantedeschi</b>, rappresentato e difeso dagli avv. ti Bertagnolli e Fichera, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Venezia Mestre, via Fapanni 46 Int. 1;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Sant&#8217;Anna D&#8217;Alfaedo</b>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Pasquini e Pinello, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, San Polo 3080/L; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Chiara Girelli</b> e <b>Francesco Massocco</b>, rappresentati e difesi dagli avv. ti Grani, Mensi e Carponi Schittar, con domicilio eletto presso l’ultimo in Venezia Mestre, via Filiasi, 57; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
a) del permesso di costruire n. 49/09 rilasciato a Girelli Chiara e Massocco Francesco;<br />	<br />
b) della nota di diniego 11/4/2011 prot. n. 2082/11;<br />	<br />
c) dell&#8217;eventuale rilascio della variante di cui alla domanda n. 51/2010 del 20/12/2010.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant&#8217;Anna D&#8217;Alfaedo, nonché di Chiara Girelli e Francesco Massocco;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il cons. avv. Gabbricci ed uditi l’avv. Fichera per il ricorrente, l’avv. Cavallo in sostituzione dell’avv. Pasquini per il Comune intimato e l’avv. Grani per i controinteressati;	</p>
<p>considerato:<br />	<br />
che, allo stato, è di rilievo assorbente la decisione sull’intervenuta decadenza del permesso di costruire impugnato, circa la quale l’Amministrazione si è effettivamente pronunciata con l’impugnata nota 11 aprile 2011, escludendo che questa si sia verificata, in quanto vi si indica la data del 24 gennaio 2014 come termine finale per il completamento dei lavori;<br />	<br />
che, tuttavia, tale termine finale viene correlato ad una data, di tre anni precedente, in cui i lavori sarebbero iniziati, offrendone peraltro, quale unico fondamento, la relativa comunicazione effettuata all’epoca degli odierni controinteressati, in sé insufficiente (pur ammesso che esista) senza adeguate attività materiali di trasformazione, tanto più che la documentazione fotografica depositata in giudizio sembra escludere che, ancora nello scorso mese di settembre – e dunque ad oltre diciotto mesi dal rilascio del permesso – i relativi lavori fossero avviati;<br />	<br />
che, pertanto, va disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati e ordinato al Comune di Sant’Anna di Alfaedo di verificare, secondo la richiesta a suo tempo presentata dallo Zantedeschi, se, entro il periodo di dodici mesi dal rilascio del permesso di costruire 49/09, sia intervenuto un inizio dei lavori idoneo ad impedirne la decadenza, il quale può ritenersi sussistente “quando le opere intraprese siano tali da manifestare un&#8217;effettiva volontà, da parte del concessionario, di realizzare il manufatto assentito” (C.d.S., IV, 18 giugno 2008 , n. 3030);<br />	<br />
che tale verifica andrà completata nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente ordinanza, a conclusione del quale la presente fase cautelare verrà completata, anche per quanto riguarda le spese di giudizio;<br />	<br />
che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all’art. 55, comma XI, c.p.a.;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda Sezione, accoglie la suindicata domanda cautelare, e per l’effetto, ordina al Comune di Sant’Anna d’Alfaedo di ripronunciarsi sulla intervenuta decadenza del permesso di costruire 49/09, in osservanza e conformità alla motivazione della presente ordinanza, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione.	</p>
<p>Fissa, per l’ulteriore corso, l’udienza camerale del 31 gennaio 2012, riservando a successivo provvedimento la pronuncia definitiva della fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio addì 12 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />	<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Marina Perrelli, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-845/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.845</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2011 n.4769</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-10-2011-n-4769/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-10-2011-n-4769/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-10-2011-n-4769/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2011 n.4769</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio Buccione Commerciale S.r.l. (Avv. Erminio A. Pacifico) c. Comunita&#8217; Montana del Fortore (Avv. Ferdinando Iazzetta) c. Autorita&#8217; per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Ditta Prato Pier Luigi (Avv.ti Donatella Finiguerra ed Antonio Cavagnaro) sull&#8217;impossibilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-10-2011-n-4769/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2011 n.4769</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-10-2011-n-4769/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2011 n.4769</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio<br /> Buccione Commerciale S.r.l. (Avv. Erminio A. Pacifico) c. Comunita&#8217; Montana del Fortore (Avv. Ferdinando Iazzetta) c. Autorita&#8217; per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Ditta Prato Pier Luigi (Avv.ti Donatella Finiguerra ed Antonio Cavagnaro)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;impossibilità di ricorrere all&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento al fine di dimostrare il possesso della certificazione di qualità richiesta dal disciplinare di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Certificazione di qualità – Avvalimento – Ammissibilità – Condizioni &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il requisito relativo alla certificazione di qualità aziendale può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 163/06. Infatti sul piano letterale, l’articolo 49 del codice dei contratti pubblici, nel disciplinare l’istituto dell’avvalimento, non contiene alcun specifico divieto in ordine ai requisiti soggettivi che possono essere comprovati mediante tale strumento. Tuttavia, ai fini dell’ammissibilità dell’avvalimento, è onere del concorrente dimostrare che l’impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a “prestare” il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l’obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, in relazione all’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità (1)	</p>
<p></b>________________________________<br />	<br />
(1) <i>Nella specie il TAR ha osservato che la concorrente sarebbe stata legittimamente estromessa dalla gara, in quanto dal tenore del contratto di avvalimento esibito in sede di gara, si evince che la società ausiliaria non si sarebbe impegnata a mettere a disposizione l&#8217;intera organizzazione aziendale certificata, posta alla base della certificazione di qualità, bensì solo le risorse necessarie per consentire la fornitura di mezzi che coprono solo una parte del servizio richiesto nel capitolato d&#8217;appalto. </i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3916 del 2011, proposto da:<br />
Buccione Commerciale S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Erminio A. Pacifico, con domicilio eletto presso Fabrizio Maione in Napoli, via Carlo De Cesare, 64; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	Comunità Montana del Fortore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Ferdinando Iazzetta, con domicilio eletto presso Ferdinando Iazzetta in Napoli, Segreteria TAR; <br />
&#8211;<br />
&#8211; Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ditta Prato Pier Luigi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Donatella Finiguerra ed Antonio Cavagnaro, con domicilio eletto presso Valerio Barone in Napoli, p.zza Sannazzaro, 71; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>a) della determina della Comunità Montana del Fortore prot. n. 253 del 10/06/2011 avente ad oggetto parere n. 97 del 19/05/2011 dell&#8217;AVCP ed aggiudicazione provvisoria a favore della ditta Prato Pier Luigi, per la &#8220;Fornitura di attrezzature e mezzi per potenziamento degli interventi di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi – trattrice agricolo/forestale per AIB&#8221;;<br />	<br />
b) del parere dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 97 del 19/05/2011, avente ad oggetto la controversia in esame;<br />	<br />
c) di ogni altro atto collegato, connesso, e conseguente, e segnatamente: dei verbali di gara; dei provvedimenti dirigenziali o giuntali, comunque denominati, con cui sono stati approvati i medesimi verbali ed aggiudicato provvisoriamente la fornitura alla Ditta Prato Pier Luigi;<br />	<br />
e per la condanna<br />	<br />
dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni in forma specifica od, in alternativa, per equivalente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti e della società controinteressata;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Ritenuto che ricorrono i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;<br />	<br />
Rilevato che con il presente gravame, la società ricorrente, nell’impugnare gli atti in epigrafe indicati, lamenta essenzialmente la sua estromissione dall’aggiudicazione, ritenendo illegittima l’argomentazione utilizzata dalla stazione appaltante circa l’impossibilità, per la stessa ricorrente, di giovarsi dell’istituto dell’avvalimento al fine di dimostrare il possesso della certificazione di qualità richiesta dal disciplinare di gara;<br />	<br />
Ritenuto, in via preliminare, che:<br />	<br />
&#8211; il ricorso si presenta inammissibile quanto all’impugnativa del parere dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 97 del 19/05/2011, non avendo il medesimo forza lesiva per il suo evidente carattere non provvedimentale;<br />	<br />
&#8211; conseguentemente, perde consistenza l’eccezione di competenza funzionale a favore del TAR Lazio Roma, formulata dalle difese delle controparti in relazione alla suddetta impugnativa;<br />	<br />
&#8211; che le altre questioni di rito prospettate dalle citate difese non meritano di essere scrutinate presentandosi per il resto il ricorso infondato nel merito;<br />	<br />
Considerato che:<br />	<br />
&#8211; secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, condiviso dal Collegio, la certificazione di qualità, attenendo strettamente all’organizzazione aziendale per come implementata dall’imprenditore, costituisce requisito soggettivo non passibile di avv<br />
&#8211; quand’anche si volesse aderire all’orientamento giurisprudenziale più favorevole alla ricorrente, che ammette il ricorso all’avvalimento della certificazione di qualità a condizione che quest’ultima non sia avulsa dalle risorse alle quali è collegata –<br />
&#8211; infatti, come risulta dalla chiaro tenore del contratto di avvalimento esibito in sede di gara, la società ausiliaria non si è impegnata a mettere a disposizione della ricorrente l’intera organizzazione aziendale certificata, posta alla base della certi<br />
&#8211; pertanto, l’estromissione della ricorrente dall’aggiudicazione risulta congruamente giustificata ed immune dai vizi prospettati;<br />	<br />
Ritenuto, in conclusione, che:<br />	<br />
&#8211; la domanda di annullamento degli atti indicati ai punti a) e c) dell’epigrafe deve essere rigettata per infondatezza, con la conseguenza che la connessa istanza risarcitoria sortisce lo stesso risultato, non essendosi profilata l’ingiustizia dei danni s<br />
&#8211; in virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in parte deve essere dichiarato inammissibile ed in parte deve essere respinto;<br />	<br />
&#8211; sussistono giusti e particolari motivi, in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/10/2011</p>
<p align=justify>
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		<title>Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 13/10/2011 n.0</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Benincasa – Arbitri Cinelli, Frosini A. Carpeggiani (Avv. L. Miranda) c/ E. M. Schelotto (Avv.ti P. Rodella) 1. Giustizia sportiva – Contratto di mandato procuratorio – Revoca – Accertamento giusta causa – Domanda – Omissione – Decadenza – Sussistenza – Conseguenze – Collegio – Indagine sul merito – Esclusione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-13-10-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 13/10/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Benincasa – Arbitri Cinelli, Frosini<br /> A. Carpeggiani (Avv. L. Miranda)  c/ E. M. Schelotto (Avv.ti P. Rodella)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia sportiva – Contratto di mandato procuratorio – Revoca – Accertamento giusta causa – Domanda – Omissione – Decadenza – Sussistenza – Conseguenze – Collegio – Indagine sul merito – Esclusione 	</p>
<p>2. Giustizia sportiva – Contratto di mandato procuratorio – Oggetto – Prova per testimoni – Inammissibilità – Ragioni	</p>
<p>3. Giustizia sportiva – Contratto di mandato procuratorio – Revoca senza giusta causa – Penale &#8211;  Sproporzione – Giudice – Riduzione equa – Facoltà – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di contratto di mandato procuratorio, qualora il calciatore dopo aver revocato il mandato al proprio agente, non proponga nel termine di 30 giorni la domanda volta all’accertamento dell’esistenza della giusta causa, incorre in decadenza con conseguente impossibilità – per il Collegio chiamato a dirimere la successiva controversia – di svolgere ogni indagine sul merito delle cause della revoca.	</p>
<p>2. In aderenza a quanto disposto dall’art. 2725 c.c. la prova testimoniale volta all’individuazione della portata del mandato stipulato fra agente e calciatore è inammissibile. 	</p>
<p>3. Ai sensi dell’art. 1384 c.c., la penale può essere equamente ridotta dal giudice se il suo ammontare è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento. Tale riduzione può essere disposta dal giudice anche d’ufficio, in assenza di una espressa richiesta della parte debitrice.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/18434_18434.pdf">clicca qui</a></p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-13-10-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 13/10/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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