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	<title>13/10/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/10/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.6451</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-6451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-6451/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.6451</a></p>
<p>Pres. M. Nicolosi, Est. I. Correale L.T. (Avv. S. Pieri) c/ Comune di Lucca (G. Guarnieri) 1. Art. 14 d. lgs. 22/1997 – Esclusione responsabilità oggettiva del proprietario del sito – Responsabilità solidale dello stesso (con gli autori del danno) – Unicamente laddove accertato il suo dolo o la sua</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-6451/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.6451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-6451/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.6451</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Nicolosi, Est. I. Correale<br /> L.T. (Avv. S. Pieri) c/ Comune di Lucca (G. Guarnieri)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Art. 14 d. lgs. 22/1997 – Esclusione responsabilità oggettiva del proprietario del sito – Responsabilità solidale dello stesso (con gli autori del danno) – Unicamente laddove accertato il suo dolo o la sua colpa 	</p>
<p>2. Abbandono dei rifiuti – Comporatmento omissivo o commisivo del proprietario dell’area -Corresponsabilità del proprietario allo smaltimento dei rifiuti	</p>
<p>3.Dolo proprietario del sito – Esito di un’ istruttoria insufficiente – Dichiarazione illegittima</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;art. 14, comma 3, D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 prevede la responsabilità solidale del proprietario (o del titolare di diritti reali o personali di godimento) dell&#8217;area interessata dalla presenza di rifiuti abbandonati nel solo caso in cui la violazione può essergli ascritta a titolo di dolo o colpa, escludendosi la configurabilità di un&#8217;ipotesi di responsabilità oggettiva o di posizione, e cioè che il proprietario del sito che ospita rifiuti abbandonati sia chiamato, per ciò solo, a risponderne indipendentemente dalla concreta verifica, da parte della pubblica amministrazione, di una condotta anche semplicemente agevolatrice del fatto illecito del terzo (TAR Toscana, Sez. II, 18.10.07, n. 3279; TAR Campania, Sa, Sez. II, 7.5.09, n. 1826). La norma, infatti, prevede che “Fatta salva l&#8217;applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 51 e 52, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all&#8217;esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate”.	</p>
<p>2. In sostanza, in tema di abbandono dei rifiuti, ai sensi dell&#8217;art. 14, comma 3, d.lgs. 22/97., il proprietario dell&#8217;area è tenuto a provvedere allo smaltimento solo a condizione che ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell&#8217;illecito abbandono, per aver posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo, dovendosi escludere che la norma configuri un&#8217;ipotesi legale di responsabilità oggettiva (Cons. Stato, Sez. V, 19.3.09, n. 1612 e 25.8.08, n. 4061).	</p>
<p>3. Non possono avere valore, circa la legittimità dell’ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti, le conclusioni, dedotte dal Comune di Lucca e presenti nella comunicazione di avvio del procedimento, in ordine alla considerazione che il proprietario del sito sarebbe direttamente imputabile a titolo di dolo perché “…aveva verosimilmente proceduto all’interramento dei rifiuti nel suo terreno allo scopo di riportarlo al livello del piano di campagna facendogli così riacquistare il valore di mercato suo proprio perduto a seguito dell’escavazione di terra”, in quanto tali conclusioni sono frutto di mere congetture e non risultano sorrette almeno da elementi indiziari gravi precisi e concordanti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2370 del 2002, proposto da: <br />	<br />
<b>Luschini Tarquinio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Simona Pieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudio Gattini in Firenze, via Maggio n. 30; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Lucca</b>, in persona del Sindaco pt., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giulio Guarnieri, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Cintolesi in Firenze, via Roma 4; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Nencini Maurizio, Cattani Marco</b>, non costituitisi in giudizio; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>dell&#8217;ordinanza 424 prot. n. 43990 del 31.07.2002 notificata il 10.08.2002 con la quale il Dirigente dell&#8217;Ufficio Pianificazione urbanistica e tutela ambientale ordina ai sensi dell&#8217;art. 14 del D.Lgs. 22/1997 ai Sigg.ri Maurizio Nencini e Tarquinio Luschini in qualità di proprietari dei terreni individuati al N.C.T. del Comune di Lucca foglio 103 con i mappali 443 e 445 di procedere entro 45 giorni dalla notifica del presente atto alla rimozione e smaltimento dei rifiuti interrati nei terreni di proprietà e ripristino dello stato dei luoghi prevista esecuzione di sondaggi tesi ad accertare l&#8217;effettiva presenza degli stessi in corrispondenza delle anomalie riscontrate dall&#8217;indagine svolta dalla ditta SOING.<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto o conseguente ancorché di estremi ignoti al ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Lucca, con i relativi allegati;<br />	<br />
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1404/2002;<br />	<br />
Viste le memorie difensive delle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 20 maggio 2010 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 6 novembre 2002 e depositato il successivo 27 novembre, il sig. Luschini evidenziava di essere proprietario di un terreno, sito in Lucca, sul quale, in seguito ad accertamenti avviati su segnalazione di residenti della zona, si riscontrava la presenza di rifiuti interrati derivanti dalla lavorazione di gomma per fabbricazione pneumatici, analoghi ad altri ritrovamenti risalenti al 1996 anche in terreni adiacenti, denominati “area ex Nencini”, ricondotti, a parere dell’ARPAT, a tale tipo di attività imprenditoriale svolta “in loco”da diversi operatori del settore.<br />	<br />
Con un prima ordinanza del 1 marzo 2002 – specificava il ricorrente – era imposto ai titolari di due ditte operatrici, poi dichiarate decotte, di procedere alla messa di sicurezza in emergenza, con notificazione della medesima, ex art. 17 d.lgs. n. 22/97 ai due proprietari, tra cui proprio il sig. Luschini.<br />	<br />
Seguiva un’ulteriore nota del Comune di Lucca in cui si faceva riferimento ad indagini effettuate da ditta specializzata al fine di valutare l’effettiva superficie interessata dall’interramento, da cui risultava anche la presenza nel sottosuolo di metalli pesanti e fusti metallici con relativi fluidi fuoriusciti.<br />	<br />
Il medesimo dirigente comunale, quindi, in data 31 luglio 2002 adottava il provvedimento in epigrafe con il quale, richiamando i presupposti ora sintetizzati, ordinava, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 22/97 anche al sig. Luschini, quale esclusivo proprietario del terreno- oltre che al sig. Maurizio Nencini quale titolare di una delle ditte, la Ital Rubber srl, che aveva sede “in loco” &#8211; la rimozione e lo smaltimento di tali rifiuti interrati nonché il ripristino dello stato dei luoghi, previa esecuzione di sondaggi tesi ad accertare l’effettiva presenza degli stessi in corrispondenza delle anomalie riscontrate dall’indagine svolta dalla suddetta ditta specializzata..<br />	<br />
Il ricorrente, quindi, chiedeva l’annullamento, previa sospensione, di tale ordinanza, lamentando quanto segue.<br />	<br />
<i>“1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22. Eccesso di potere sotto il profilo sintomatico della contraddittorietà tra parti dello stesso provvedimento e della illogicità manifesta”.</i><br />	<br />
Nel caso di specie il coinvolgimento del proprietario prescindeva dall’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, ai sensi del richiamato art. 14 d.lgs. n. 22/97, tenendo conto che nella fattispecie non si era al cospetto di una “discarica abusiva” con abbandono evidente e in superficie di rifiuti ma di un rinvenimento di rifiuti interrati provenienti da specifica lavorazione, come evidenziato anche nelle premesse dello stesso provvedimento impugnato.<br />	<br />
<i>“2) Violazione dell’art. 10 D.Lgs. 5.2.1997 n. 22”</i>.<br />	<br />
Il provvedimento in esame non considerava la norma in epigrafe, la quale stabilisce che gli oneri di smaltimento dei rifiuti devono essere sopportati da chi li produce o li detiene e tale caratteristica non poteva essere imputata al mero proprietario del terreno.<br />	<br />
<i>3) Violazione dell’art. 8 co. 3 del D.M. 25.10.99 n. 471 in relazione all’art. 17 D.Lgs. 22/1997”.</i><br />	<br />
Nel caso di specie non era stato accertato nessun superamento dei limiti di cui al richiamato art. 17.<br />	<br />
<i>“4) Violazione dell’art. 18 comma 4 D.M. 25.10.99 n. 471 dell’art. 14 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e dell’art. 42 R.D. 267/1942”</i>.<br />	<br />
In presenza del fallimento delle ditte che operavano “in loco”, il Comune poteva solo domandare l’ammissione al passivo fallimentare del credito per le spese di smaltimento e non poteva rivolgersi in alcun modo al proprietario dei terreni, non potendosi ricondurre a quest’ultimo la proprietà dei beni del fallito né potendosi identificare i rifiuti nocivi come beni personali esclusi dal fallimento ai sensi dell’art. 46 l. fallimentare.<br />	<br />
<i>5) Violazione dell’art. 38 della L. 8 Giugno 1990 n. 142”.</i><br />	<br />
La norma richiamata prevedeva che il Sindaco era competente, quale Ufficiale di Governo, a provvedere alla tutela dell’igiene e della sanità e, in tal senso, nel caso di specie, costui doveva procedere solo nei confronti delle rispettive curatele delle ditte fallite ma mai nei confronti del proprietario (incolpevole) dei terreni.<br />	<br />
<i>“6) Eccesso di potere per insufficiente istruttoria. Contraddittorietà tra diverse parti del provvedimenti ed illogicità manifesta”.</i><br />	<br />
Il dirigente firmatario dell’ordinanza impugnata, pur richiamando la riconducibilità dei rifiuti nocivi alle attività delle ditte ivi identificate, aveva disposto l’ordine anche nei confronti del proprietario senza neanche accertare il suo dolo/colpa o se aveva avuto o meno la disponibilità di accedere sull’area concessa in locazione.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Lucca chiedendo la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, questa Sezione rigettava la domanda cautelare.<br />	<br />
In prossimità della pubblica udienza entrambe le parti costituite depositavano memorie a sostegno delle rispettive tesi difensive.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 20 maggio 2010 la causa era trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è fondato per quanto dedotto in ordine alla violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 22/97, all’epoca applicabile, ed in ordine all’eccesso di potere nelle figure sintomatiche evidenziate con il sesto motivo di ricorso.<br />	<br />
Dalla ricostruzione in fatto desumibile dalle premesse del provvedimento impugnato nonché dalla documentazione depositata in giudizio emerge infatti quanto segue.<br />	<br />
Da segnalazioni di residenti in zona, erano effettuati saggi sui terreni identificati al Catasto al Foglio 103 mappali 443 e 445 da cui emergeva la presenza di “sfridi della lavorazione della gomma, copertoni e bidoni contenenti gomma solidificata e mescole per produzione gomma”, analoghi al materiale rinvenuto nel 1996 all’interno dell’area “ex Nencini” sulla quale, a suo tempo, avevano operato le ditte Ital Rubber srl, Pneus Lucca srl e La Industriale Gomma srl, poi dichiarate fallite.<br />	<br />
Da tali sondaggi traeva origine l’ordinanza dirigenziale comunale del 1 marzo 2002 con la quale i titolari delle prime due ditte sopra richiamate erano diffidati a procedere entro 48 ore alla misura d’emergenza disposta dall’ARPAT. Tale ordinanza era notificata anche ai proprietari dei terreni, tra cui i sig.ri Tarquinio Luschini e Liliana Luschini, ai sensi dell’art. 17, commi 10 e 11, d.lgs. n. 22/97, come ivi esplicitamente indicato. Successivamente, con ordinanza del 17 aprile 2002, il dirigente comunale – nuovamente richiamando la notificazione ex art. 17, commi 10 e 11, d.lgs. n. 22/97 &#8211; revocava l’ordinanza precedente nella parte in cui comprendeva la sig.ra Liliana Luschini, che non risultava proprietaria del terreno individuato nel mappale 103.<br />	<br />
In seguito, previo avviso di avvio del procedimento, era notificata al sig. Tarquinio Luschini &#8211; oltre che al sig. Maurizio Nencini, quale titolare della ex Ital Rubber srl &#8211; l’ordinanza impugnata che, però, faceva riferimento esclusivamente all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 22/97.<br />	<br />
Mentre, infatti, nelle premesse della stessa era richiamato che la precedente notifica al sig. Luschini della suddetta ordinanza 1 marzo 2002 era avvenuta ai sensi dell’art. 17, commi 10 e 11, d.lgs. n. 22/97 quale proprietario del terreno, nel dispositivo si ordinava “…<i>Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 22/97, non essendo al momento possibile individuare con certezza il responsabile dell’interramento dei rifiuti ai sig.ri…Luschini Tarquinio…in qualità di proprietari dei terreni…la rimozione e smaltimento dei rifiuti interrati nei terreni di proprietà e ripristino dello stato dei luoghi, previa esecuzione di sondaggi tesi ad accertare l’effettiva presenza degli stessi in corrispondenza delle anomalie riscontrate dall’indagine svolta dalla ditta SOING e meglio evidenziate nella allegata planimetria”</i>.<br />	<br />
Come si nota, l’ordine ai proprietari, tra cui il sig. Luschini, è stato rivolto “…<i>non essendo al momento possibile individuare con certezza il responsabile dell’interramento dei rifiuti”</i>.<br />	<br />
Lo stesso ordine di provvedere specificava poi che si riteneva necessaria l’esecuzione di ulteriori sondaggi “…<i>tesi ad accertare l’effettiva presenza degli stessi in corrispondenza delle anomalie riscontrate dall’indagine svolta”</i>.<br />	<br />
Tali anomalie erano indicate, nelle premesse, nella presenza di “…<i>alti valori di conducibilità elettrica e caricabilità, anomalie imputabili alla presenza nel sottosuolo di metalli pesanti (zinco) e/o fusti metallici e/o fluidi fuoriusciti dai suddetti fusti la cui natura fisico-chimica non è al momento determinata…”</i>.<br />	<br />
Il Collegio non può non osservare, in proposito, che l’ordinanza ex art. 14 d.lgs. n. 22/97 è stata disposta nei confronti del ricorrente quale proprietario del terreno, in assenza di presupposti di ordine soggettivo (laddove è specificato: “<i>pur non essendo possibile individuare con certezza il responsabile dell’interramento</i>”) e oggettivo (laddove è specificato che era riscontrata la necessità di ulteriori sondaggi – oltretutto posti a carico dei proprietari – “<i>tesi ad accertare l’effettiva presenza degli stessi)</i>: in sostanza, il dirigente comunale ha emesso l’ordinanza ex art. 14 d.lgs. cit. pur non avendo individuato con certezza il responsabile e senza avere neanche la certezza dell’effettiva presenza dei rifiuti che potevano originare la presenza delle riscontrate anomalie.<br />	<br />
In proposito, questo Tribunale ha però già ricordato che l&#8217;art. 14, comma 3, D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 prevede la responsabilità solidale del proprietario (o del titolare di diritti reali o personali di godimento) dell&#8217;area interessata dalla presenza di rifiuti abbandonati nel solo caso in cui la violazione può essergli ascritta a titolo di dolo o colpa, escludendosi la configurabilità di un&#8217;ipotesi di responsabilità oggettiva o di posizione, e cioè che il proprietario del sito che ospita rifiuti abbandonati sia chiamato, per ciò solo, a risponderne indipendentemente dalla concreta verifica, da parte della Pubblica amministrazione, di una condotta anche semplicemente agevolatrice del fatto illecito del terzo (TAR Toscana, Sez. II, 18.10.07, n. 3279; TAR Campania, Sa, Sez. II, 7.5.09, n. 1826).<br />	<br />
La norma, infatti, prevede che “Fatta salva l&#8217;applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 51 e 52, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all&#8217;esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate”.<br />	<br />
In sostanza, in tema di abbandono dei rifiuti, ai sensi dell&#8217;art. 14, comma 3, d.lgs. cit., il proprietario dell&#8217;area è tenuto a provvedere allo smaltimento solo a condizione che ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell&#8217;illecito abbandono, per aver posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo, dovendosi escludere che la norma configuri un&#8217;ipotesi legale di responsabilità oggettiva (Cons. Stato, Sez. V, 19.3.09, n. 1612 e 25.8.08, n. 4061).<br />	<br />
Nel caso di specie, quindi, in presenza di dubbi sulla stessa consistenza e presenza dei rifiuti e sull’asserita incertezza sulla responsabilità dell’abbandono, è illegittima l’ordinanza impugnata adottata ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 22/97 (“ratione temporis” applicabile), in quanto non è richiamata nella stessa alcuna circostanza idonea a pervenire alla conclusione per cui il proprietario sia corresponsabile a titolo di dolo o colpa.<br />	<br />
Né può avere valore sulla legittimità dell’atto quanto espresso nelle sue difese dal Comune di Lucca in ordine alla posizione sul livello di campagna del terreno in questione, perché tale argomentazione non era presente nella comunicazione di avvio del procedimento né nel provvedimento impugnato, ovvero in ordine alla considerazione che il ricorrente sarebbe direttamente imputabile a titolo di dolo perché “…aveva verosimilmente proceduto all’interramento dei rifiuti nel suo terreno allo scopo di riportarlo al livello del piano di campagna facendogli così riacquistare il valore di mercato suo proprio perduto a seguito dell’escavazione di terra” (pag. 10 memoria per l’udienza), in quanto tali conclusioni sono frutto di mere congetture e non risultano sorrette almeno da elementi indiziari gravi precisi e concordanti.<br />	<br />
Lo stesso Comune conferma tale conclusione laddove, in relazione alle censure rivolte avverso la mancata insinuazione nel passivo fallimentare, afferma che”L’impossibilità di individuare con certezza i responsabili dell’inquinamento preclude al Comune di Lucca la possibilità di insinuarsi al passivo della procedura fallimentare in corso”: se, infatti, era impossibile individuare con certezza i responsabili, non era possibile adottare già un ordinanza ex art. 14 d.lgs. cit. che i responsabili vuole invece già riconosciuti.<br />	<br />
Né il fatto che il ricorrente non abbia prodotto osservazioni alla comunicazione di avvio del procedimento è elemento che può attestare la sua responsabilità, come invece pure affermato dal Comune nelle sue difese.<br />	<br />
Fondate sono anche le censure che individuano contraddittorietà ed illogicità manifesta.<br />	<br />
Risulta infatti che la precedente ordinanza del 1 marzo 2002, richiamata anche nelle premesse del provvedimento impugnato, sia stata notificata al proprietario solo ai sensi dell’art. 17, commi 10 e 11, d.lgs. – evidentemente in relazione all’onere reale derivante dall’intervento di eventuale bonifica – mentre, immotivatamente, il provvedimento impugnato coinvolge il ricorrente ai sensi dell’art. 14 cit., relativo all’abbandono incontrollato di rifiuti e non alla bonifica dei suoli.<br />	<br />
Ala luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere accolto per quanto dedotto nel primo e sesto motivo, con assorbimento di quanto dedotto nei restanti motivi e, per l’effetto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata nella parte in cui dispone nei confronti del ricorrente.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^ accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna il Comune di Lucca a corrispondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 20 maggio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/10/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-6451/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.6451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.6453</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-6453/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-6453/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.6453</a></p>
<p>Pres. M. Nicolosi, Est. I. Correale S.I.E. (Avv.ti F. Dello Sbarba e N. Baldi) c/ Comune di San Giuliano Terme (Avv. A. Fanelli), A.R.P.A.T. (Avv. S. Coco), ed altri. 1. Responsabilità per abbandono di rifiuti – Acquiescenza alla prima ordinanza – Impugnazione per carenza di potere della seconda ordinanza &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-6453/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.6453</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-6453/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.6453</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Nicolosi, Est. I. Correale<br /> S.I.E. (Avv.ti F. Dello Sbarba e N. Baldi) c/ Comune di San Giuliano Terme<br /> (Avv. A. Fanelli), A.R.P.A.T. (Avv. S. Coco), ed altri.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Responsabilità per abbandono di rifiuti  – Acquiescenza alla prima ordinanza – Impugnazione per carenza di potere della seconda ordinanza &#8211; Inammissibilità impugnazione	</p>
<p>2. Responsabilità per abbandono di rifiuti –  Acquiescenza alla prima ordinanza – Impugnazione per difetto di motivazione della seconda ordinanza – Inammissibilità impugnazione	</p>
<p>3. Area interessata da deposito abusivo &#8211; Ordinanza di rimozione di rifiuti – Competenza del dirigente dell’ufficio tecnico comunale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ogni contestazione in ordine alla responsabilità di un soggetto individuato, in un’ordinanza comunale, quale responsabile dell’ abbandono di rifiuti, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 22/97 applicabile “ratione temporis”, deve essere tempestivamente proposta avverso il suddetto provvedimento e che la sua impugnazione in un momento successivo, ovvero avverso una seconda ordinanza, si palesa tardiva, considerato che vi è stata l’acquiscienza dello stesso soggetto alla prima ordinanza, che ugualmente, lo individuava quale (cor)responsabile dell’abbandono dei rifiuti.	</p>
<p>2. Altresì inammissibile per mancata impugnazione nei termini di legge si palesa il ricorso per difetto di motivazione, con il quale un soggetto contesta la propria responsabilità per l’abbandono di rifiuti, ritenendo tale abbandono risalente nel tempo ad un periodo precedente il suo acquisto del terreno, se tali censure – come sopra illustrato al punto 1 – sono proposte avverso una seconda ordinanza, che richiama integralmente il contenuto di una prima precedente ordinanza, nei confronti della quale il soggetto abbia manifestato acquiescenza (…) La carenza di motivazione di un provvedimento che ne richiama altro “per relationem” è riscontrabile solo ove il ricorrente dimostri che l&#8217;Autorità emanante non gli ha consentito di prendere visione dell’atto richiamato (Cons. Stato, Sez. VI, 18.1.10, n. 115 e Sez. IV, 24.12.07, n. 6653)	</p>
<p>3. La giurisprudenza prevalente, con cui il Collegio concorda, ha da tempo chiarito che ai sensi dell&#8217;art. 14 D.L.vo n.22/97 (ora art. 192 D.L.vo n. 152/06 che ha diversamente “ripristinato” espressamente la competenza del sindaco), la competenza ad emettere l&#8217;ordinanza di rimozione dei rifiuti in un&#8217;area interessata da deposito abusivo spetta al dirigente dell&#8217;ufficio tecnico comunale e non al sindaco.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, numero di registro generale 340 del 2003, proposto da:<br /> <br />
<b>Soc. Immobiliare Elsana (S.I.E.) S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Dello Sbarba e Neri Baldi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via della Cernaia n. 31; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; <b>Comune di San Giuliano Terme</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Aldo Fanelli, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40;<br />
&#8211; <b>Provincia di Pisa</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Antonietta Antoniani e Silvia Salvini, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaella Poggianti in Firenze, via degli Artisti 8/B;<br />
&#8211; <b>A.R.P.A.T. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Sergio Coco, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via<br />
&#8211; <b>Regione Toscana</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, non costituita in giudizio; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>1) quanto al ricorso:<br />	<br />
del provvedimento del Dirigente del Settore Governo del Territorio- Servizio Ambiente del Comune di San Giuliano Terme(PI) 20 Dicembre 2002 prot. n. 48393, recante ad oggetto&#8221;Discarica abusiva area ex Ecosider in frazione Madonna dell&#8217;Acqua&#8221;, notificato a mezzo Messo Comunale il 30 Dicembre 2002, e di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente, ivi compreso il provvedimento del suddetto Dirigente n. 2 del 26.3.2002 e le note e i verbali della Polizia Provinciale di Pisa e dell&#8217;A.R.P.A.T. &#8211; Dipartimento prov. di Pisa citati nei predetti provvedimenti comunali;<br />	<br />
2) quanto ai motivi aggiunti depositati il 16/12/2003;<br />	<br />
della nota comunale n. 39189 del 31 ottobre 2003.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Giuliano Terme, della Provincia di Pisa e dell’A.R.P.A.T., con la relativa documentazione;<br />	<br />
Visti i motivi aggiunti, con l’ulteriore documentazione;<br />	<br />
Viste le memorie difensive delle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 20 maggio 2010 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 18 febbraio 2003 e depositato il successivo 27 febbraio, la società indicata in epigrafe chiedeva l’annullamento dei provvedimento 20 dicembre 2002, con il quale il Dirigente competente del Comune di San Giuliano Terme, richiamando una precedente ordinanza del 26 marzo 2002 – pure oggetto di gravame &#8211; con cui le si ordinava di rimuovere ed avviare a recupero o smaltimento i rifiuti presenti nell’area di sua proprietà e di conferirli in siti idonei autorizzati, comunicava che l’Amministrazione comunale, quale nuova custode dell’area in questione, avrebbe proceduto all’esecuzione d’ufficio di ogni operazione necessaria alla messa in sicurezza e bonifica dell’area menzionata, con successivo addebito delle spese alla stessa ricorrente, in considerazione dell’urgenza di provvedere nel frattempo riscontrata.<br />	<br />
La ricorrente quindi, richiamando i presupposti di fatto della vicenda, lamentava quanto segue.<br />	<br />
<i>“I. Violazione dell’art. 14, 3° comma del D.Lg.vo n. 22 del 5 febbraio 1997. Carenza di potere, nullità assoluta”</i>.<br />	<br />
La disposizione legislativa in esame individuava il sindaco come competente ad emettere il provvedimento relativo ad operazioni in tema di smaltimento di rifiuti e non il Dirigente comunale.<br />	<br />
<i>“II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, 1° e 3° comma D.Lg.vo n. 22 del 5 febbraio 1997 sotto altro profilo. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti”.</i><br />	<br />
Il provvedimento impugnato aveva integralmente mutato il proprio oggetto rispetto all’atto del 26 marzo 2002 che lo aveva preceduto, in quanto quest’ultimo faceva riferimento all’abbandono di rifiuti mentre l’altro richiamava un generico inquinamento nel suolo. In più non risultava rispettata la corretta sequenza procedimentale, poiché il Comune avrebbe dovuto far precedere il provvedimento impugnato da un’ordinanza rivolta al privato di compimento delle opere analiticamente individuate e solo dopo l’inutile decorrenza del termine assegnato avrebbe potuto procedere all’esecuzione d’ufficio.<br />	<br />
<i>“III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, 3° comma D.Lg.vo n. 22/97 sotto ulteriore profilo. Violazione art. 3 l. 241/90. Difetto di motivazione. Manifesta ingiustizia”</i>.<br />	<br />
L’abbandono dei rifiuti risaliva almeno al 1992 – data in cui venne accertato, con conseguente sequestro del terreno – ma non ne era mai seguita alcuna indagine del Comune per individuare i responsabili o quanto meno i proprietari del tempo precedenti alla ricorrente, che aveva acquistato i terreni solo nel 1999.<br />	<br />
<i>“IV. Violazione dell’art. 3 l. 241/90. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illogicità e incongruenza”.</i><br />	<br />
Il provvedimento impugnato riportava soltanto alcune parti della nota ARPAT su cui trae fondamento, senza consentire così di comprendere le esatte modalità con le quali erano state svolte le relative indagini e richiamando genericamente l’urgenza di provvedere alla messa in sicurezza dell’area, senza considerare il lungo tempo trascorso dal 1992.<br />	<br />
<i>“V. Violazione dell’art. 17 dal 2° all’11° comma D.Lg.vo n. 22 del 1997. Eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria. Violazione del principio del giusto procedimento.”</i><br />	<br />
La ricorrente richiamava l’”iter” che la norma in esame prevede per le attività di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, che prevede una previa diffida al privato e solo in caso di omissione l’esecuzione d’ufficio, con l’indicazione dei relativi oneri economici.<br />	<br />
La società ricorrente, infine, formulava anche domanda di risarcimento del danno, con riserva di specifica in corso di causa.<br />	<br />
Si costituivano in giudizio il Comune di San Giuliano Terme, la Provincia di Pisa e l’ARPAT, rilevando l’inammissibilità e/o infondatezza del ricorso.<br />	<br />
Con motivi aggiunti, notificati il 2 dicembre 2003 e depositati il successivo 16 dicembre, la società ricorrente chiedeva anche l’annullamento della nota del 31 ottobre 2003 con la quale il Comune di San Giuliano Terme le aveva comunicato le operazioni per la bonifica già avviate ed in corso di attuazione, le fasi ancora da attuare, i costi sostenuti e gli ulteriori presunti costi futuri.<br />	<br />
In particolare, la S.I.E. srl lamentava quanto segue.<br />	<br />
“<i>I. Violazione dell’art. 14, 3° comma del D.Lg.vo n. 22 del 5 febbraio 1997. Carenza di potere, nullità assoluta”.</i><br />	<br />
La ricorrente riprendeva sostanzialmente il primo motivo del ricorso introduttivo, evidenziando la competenza del sindaco ad adottare anche tale ulteriore provvedimento impugnato.<br />	<br />
“<i>II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, 1° e 3° comma D.Lg.vo n. 22 del 5 febbraio 1997 sotto altro profilo. Violazione art. 3 l. 241/90. Difetto di motivazione. Manifesta ingiustizia”</i>.<br />	<br />
Non risultavano accertamenti specifici del Comune in ordine all’individuazione dei responsabili della situazione di abbandono di rifiuti, risalente al 1992, come già evidenziato anche nel secondo motivo del ricorso introduttivo.<br />	<br />
<i>“III. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 9 e 10 della l. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria”.</i><br />	<br />
La società ricorrente non era stata mai edotta dell’inizio e delle fasi del procedimento sfociato nell’ultimo provvedimento impugnato.<br />	<br />
“<i>IV. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90; eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria sotto ulteriore profilo.”.</i><br />	<br />
I costi indicati erano privi di qualsiasi giustificazione documentale e documentata, alcuni apparivano riferiti a lavori allo stato non esistenti, il Comune non aveva considerato che era stato nominato custode giudiziario dell’area, con conseguente esclusiva responsabilità.<br />	<br />
In prossimità della pubblica udienza, tutte le parti costituite depositavano memorie a sostegno delle rispettive tesi difensive.<br />	<br />
In particolare, il Comune di San Giuliano Terme eccepiva, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della nota dirigenziale del 26 marzo 2002, di cui il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo costituiva mero atto esecutivo.<br />	<br />
Analoga eccezione proponeva la Provincia di Pisa, evidenziandola sotto un profilo di tardività dell’impugnazione della suddetta nota del 26 marzo 2002.<br />	<br />
L’ARPAT, invece, insistendo nell’evidenziare che il suo apporto nel procedimento era stato di esclusivo contenuto tecnico, lamentava come “erroneo ed offensivo quanto affermato alle pagg. 7 e 8 del ricorso secondo cui ’…<i>gli interventi e le indagini dell’ARPAT che hanno condotto alla nota comunale 20.12.2002 sono stati effettuati, presumibilmente nel mese di Ottobre 2002, in modo del tutto irregolare, in quanto, tra l’altro, non preannunciati ai rappresentanti della Società, non eseguiti nelle forme di legge e svolti in assenza dei suddetti rappresentanti: al punto tale che sarebbe persino possibile ipotizzare ripetute violazioni di domicilio e reati analoghi e da destare gravi ed oggettive incertezze sulla localizzazione ed entità dei prelievi di materiali’</i><br />	<br />
L’ARPAT chiedeva quindi l’espunzione di tali ritenute temerarie affermazioni<br />	<br />
La società ricorrente, dal canto suo, richiamando le precedenti difese, insisteva nella richiesta risarcitoria, quantificando in euro 432.000,00 il danno subito.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 20 maggio 2010 la causa era trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Collegio, anche alla luce delle eccezioni delle parti intimate, ritiene necessario evidenziare i presupposti di fatto su cui si fonda la disposizione di cui alla determinazione dirigenziale del 20 dicembre 2002 impugnata con il ricorso introduttivo.<br />	<br />
Ebbene, tale determinazione fa esplicito riferimento al provvedimento dirigenziale n. 2/2002 del 26 marzo 2002.<br />	<br />
Tale determinazione dirigenziale, a sua volta notificata il 2 aprile 2002, faceva riferimento ad una nota della Polizia Provinciale con la quale erano identificati, nelle particelle catastali n. 145 e 127 UTE Pisa di proprietà della S.I.E.-Società Immobiliare Elsana srl, diversi materiali abbandonati.<br />	<br />
Il dirigente firmatario del provvedimento specificava che quanto sopra costituiva violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 22/97, che vietava l’abbandono di rifiuti sul suolo e nel suolo, ed ordinava alla società ricorrente, previo dissequestro da parte dell’A.G., di procedere alla rimozione, all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti nell’area e ripristino dello stato originario, conferendo i rifiuti nei siti di smaltimento specificatamente autorizzati.<br />	<br />
Come si nota, è indubbio che già con questo provvedimento il dirigente comunale imponeva al proprietario dell’area, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. cit., di procedere alle operazioni ivi descritte, ritenendo evidentemente lo stesso (cor)responsabile dell’abbandono.<br />	<br />
Per contestare tale conclusione, quindi, la società ricorrente avrebbe dovuto chiedere l’annullamento di tale ordinanza nei termini di decadenza dalla data della sua notificazione.<br />	<br />
Invece, risulta che la stessa abbia prestato acquiescenza all’ordine del dirigente comunale, dato che – lungi dal proporre gravame nei termini, pure correttamente indicati ex art. 3, comma 4, l.n. 241/90 – con istanza del 17 luglio 2002 chiedeva il dissequestro dell’area alla Procura della Repubblica di Pisa, manifestando interesse a “…procedere alla bonifica dell’area e…intende provvedervi come prescritto nell’ordinanza 26.03.2002…”. Inoltre, a conferma della prestata acquiescenza, il Collegio rileva che la stessa ricorrente, con note del 1 ottobre 2002 e del 3 dicembre 2002, richiedeva al Comune una proroga relativa al suddetto provvedimento, senza alcuna doglianza in ordine al contenuto dello stesso.<br />	<br />
Ne consegue, quindi, che ogni contestazione in ordine alla responsabilità della società ricorrente per il riscontrato abbandono, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 22/97 applicabile “ratione temporis”, doveva essere tempestivamente proposta avverso il suddetto provvedimento del 26 marzo 2002 e che la sua impugnazione nell’epigrafe del presente ricorso introduttivo si palesa tardiva, considerato che risulta notificato solo in data 18 febbraio 2003.<br />	<br />
Chiarito ciò, seguendo l’ordine dei motivi, il Collegio rileva che il primo motivo (di ricorso e dei motivi aggiunti), che richiama la ritenuta incompetenza dirigenziale, irricevibile per tardività in relazione all’ordinanza 26 marzo 2002, è infondato comunque per quel che riguarda la determinazione dirigenziale del 20 dicembre 2002, avuto riguardo alla legge vigente alla data di adozione dei provvedimenti.<br />	<br />
La giurisprudenza prevalente, con cui il Collegio concorda, ha infatti da tempo chiarito che ai sensi dell&#8217;art. 14 D.L.vo n.22/97 (ora art. 192 D.L.vo n. 152/06 che ha diversamente “ripristinato” espressamente la competenza del sindaco), la competenza ad emettere l&#8217;ordinanza di rimozione dei rifiuti in un&#8217;area interessata da deposito abusivo spetta al dirigente dell&#8217;ufficio tecnico comunale e non al sindaco. Ciò perché la lettura della disposizione di cui al 3º comma dell’art. 14 d.leg. n. 22 del 1997, che attribuisce al sindaco la possibilità di emanare ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi, deve infatti tenere in considerazione l’art. 107, co. 5, TUEL secondo cui le disposizioni che conferiscono agli organi di governo del comune e della provincia «l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti (Cons. Stato, Sez. V, 12.6.09, n. 3765; TAR Lombardia, Mi, Sez. IV, 10.6.09, n. 3942; TAR Abruzzo, Pe, 31.3.09, n. 197; T.A.R. Basilicata 18.9.03 n. 878; T.A.R. Campania, Na, Sez. I, 12.6.03 n. 1291; T.A.R. Lombardia, Bs, 25.09.01 n. 792cfr. anche Cass., Sez. III,15.6.06).<br />	<br />
Con il secondo motivo del ricorso introduttivo, la ricorrente lamenta che il provvedimento del 20 dicembre 2002 avrebbe integralmente mutato il proprio oggetto rispetto all’ordinanza del 26 marzo 2002, facendo generico riferimento ad inquinamento “nel” suolo, mai prima prospettato.<br />	<br />
Sul punto il Collegio osserva, in primo luogo, che dal tenore di tale censura si evince che la stessa ricorrente riconosce il rapporto di consequenzialità che lega i due provvedimenti. Inoltre, non si riscontra tale mutamento di oggetto.<br />	<br />
L’ordinanza del 26 marzo 2002, infatti, elenca i rifiuti rinvenuti e specifica anche di ritenere applicabile l’art. 14 d.lgs. n. 22/97 “…<i>che vieta l’abbandono di rifiuti sul suolo e nel suolo</i>”.<br />	<br />
Il provvedimento del 20 dicembre 2002, richiamando la precedente ordinanza del 26 marzo e le successive richieste di proroga, evidentemente fa riferimento integrale al suo contenuto, senza richiamare situazioni di inquinamento “nel suolo” – comunque evidenziate nella precedente ordinanza – diverse da quelle già considerate.<br />	<br />
Le opere da compiere, quindi, erano quelle già descritte nell’ordinanza del 26 marzo 2002 e non era necessaria una nuova elencazione, limitandosi il provvedimento del dicembre a prospettare l’esecuzione d’ufficio della messa in sicurezza e bonifica.<br />	<br />
Inammissibile per mancata impugnazione nei termini di legge si palesa invece il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta in sostanza la sua responsabilità nell’abbandono dei rifiuti, ritenendolo risalente nel tempo a periodo precedente il suo acquisto del terreno, perché tali censure – come sopra illustrato – dovevano essere illustrate proponendo nei termini gravame avverso l’ordinanza n. 2/2002 che applicava nei confronti della ricorrente la disposizione di cui all’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 22/97.<br />	<br />
Infondato è poi il quanto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta che il provvedimento del dicembre 2002 sia motivato in misura non sufficiente, limitandosi a richiamare solo parti delle nota Arpat ivi evidenziata.<br />	<br />
Il Collegio, in merito, osserva che il provvedimento appare correttamente motivato “per relationem” con il riferimento alla nota Arpat in questione, la quale poteva essere richiesta in copia dalla società ricorrente se riteneva necessaria la sua lettura integrale.<br />	<br />
Infatti la carenza di motivazione di un provvedimento che ne richiama altro “per relationem” è riscontrabile solo ove il ricorrente dimostri che l&#8217;Autorità emanante non gli ha consentito di prendere visione dell’atto richiamato (Cons. Stato, Sez. VI, 18.1.10, n. 115 e Sez. IV, 24.12.07, n. 6653), circostanza, questa, non avvenuta nel caso di specie.<br />	<br />
Infondato, infine, è anche il quinto motivo di ricorso, in quanto il contenuto del provvedimento impugnato assume proprio la veste di una diffida, in quanto nello stesso è specificato che la ricorrente poteva subentrare nella prosecuzione dei lavori, con la conseguenza che la stessa poteva eseguire i lavori di messa in sicurezza e bonifica anche immediatamente ed autonomamente.<br />	<br />
Passando all’esame dei motivi aggiunti, considerando che il primo relativo all’incompetenza del sindaco è stato già sopra esaminato, il Collegio rileva nuovamente l’inammissibilità per mancata impugnazione di atto presupposto del secondo motivo aggiunto, in quanto ogni censura avverso la ritenuta riconducibilità alla ricorrente dell’abbandono dei rifiuti doveva essere svolta impugnando nei termini il provvedimento n. 2/2002 del 26 marzo 2002 che identificava la sua responsabilità.<br />	<br />
Infondato è invece il terzo motivo aggiunto, in quanto il provvedimento impugnato, limitandosi ad elencare le spese sostenute e sostenende, si inquadrava nella sequenza procedimentale iniziata il 26 marzo 2002 e proseguita il 20 dicembre 2002, ben nota alla ricorrente.<br />	<br />
Infondato è anche l’ultimo motivo aggiunto, in quanto la mancanza di specificazione dei costi ivi indicati era facilmente superabile dalla stessa ricorrente, tenendo conto che la nota in questione costituiva una mera elencazione e non aveva contenuto direttamente lesivo e precettivo e, comunque, in calce alla stessa era specificato che “<i>Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento riteniate necessario, facendo presente che ogni atto inerente la questione in oggetto è consultabile presso questa Amministrazione, previo preavviso”</i>.<br />	<br />
In relazione alla richiesta dell’ARPAT di espunzione di espressioni ritenute “erronee ed offensive”, secondo quanto riportato in narrativa, il Collegio non ritiene di provvedere in tal senso, in quanto la censura in ordine alla irregolarità formale delle indagini effettuate, per mancato contraddittorio con la parte interessata, rientra nella normale dialettica processuale in un giudizio di legittimità mentre l’accenno alla commissione di reati è formulato solo in maniera dubitativa e ipotetica, per cui si ritiene che anche tali affermazioni possano rientrare in un quadro ricostruttivo che rientra nelle tollerabili modalità di illustrazione delle proprie tesi difensive.<br />	<br />
Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso ed i motivi aggiunti devono in parte essere dichiarati inammissibili per mancata tempestiva impugnazione di atto presupposto ed in parte rigettati.<br />	<br />
Di conseguenza, anche la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.<br />	<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^ dichiara il ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe in parte inammissibili ed in parte li rigetta.<br />	<br />
Rigetta la domanda risarcitoria.<br />	<br />
Condanna la società ricorrente a corrispondere al Comune di San Giuliano Terme, alla Provincia di Pisa e all’ARPAT-Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, per ciascuno di essi.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 20 maggio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/10/2010	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-6453/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.6453</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.6456</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-6456/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-6456/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.6456</a></p>
<p>Pres. M. Nicolosi, Est. I. Correale TM.E. s.p.a. (Avv.ti A. Bianchi e A. Fantappié) c/ Ministero dell&#8217;Interno, Ministero dell&#8217;Ambiente e Tutela del Territorio, Ministero della Salute, Ministero per le Attivita&#8217; Produttive (Avv. St.), Comune di Pietrasanta (Avv.ti T. Galletto, M. Dalle Luche e M. Orzalesi) 1. Art. 50, c. 5</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-6456/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.6456</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-6456/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.6456</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Nicolosi, Est. I. Correale<br /> TM.E. s.p.a. (Avv.ti A. Bianchi e A. Fantappié) c/ Ministero dell&#8217;Interno,<br /> Ministero dell&#8217;Ambiente e Tutela del Territorio, Ministero della Salute,<br /> Ministero per le Attivita&#8217; Produttive (Avv. St.), Comune di Pietrasanta<br /> (Avv.ti T. Galletto, M. Dalle Luche e M. Orzalesi)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Art. 50, c. 5 TUEL – Tutela salute pubblica – Sospensione immediata attività di termocombustione	</p>
<p>2. Art. 10, c. 1, d.p.r.203/88 – Sospensione intero impianto</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso di specie, quindi, pur potendosi invocare l’applicazione della norma dell’art. 54 TUEL, se ne sussistevano i presupposti, il Collegio rileva che comunque l’ordinanza adottata dal Sindaco si fondava su un’emergenza di igiene e salute pubblica riscontrata in sede locale e la disposta sospensione immediata dell’attività di termo combustione dei rifiuti, per 15 giorni, serviva proprio ad evitare il dilagare dell’inquinamento e tutelare immediatamente la salute pubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del TUEL (…) Il Collegio, in merito, osserva che, sotto il profilo formale invocato, la qualificazione degli atti amministrativi deve essere effettuata con esclusivo riferimento al loro effettivo contenuto sostanziale ed indipendentemente dalla loro connotazione formale, essendo irrilevante il “nomen juris” adottato dall&#8217;Amministrazione (Tar Em.Rom. Pr, 9.5.01, n. 301 e, di questa Sezione, 14.5.98, n. 395). In sostanza, la verifica in sede giurisdizionale della legittimità dell’esercizio del potere amministrativo non può essere ancorata al mero elemento letterale costituito dalla norma richiamata nel relativo provvedimento – non potendosi “a contrario” ritenersi legittimato il potere, in assenza dei presupposti di fatto e di diritto, dal mero richiamo alla norma astrattamente presa a riferimento – me deve essere fondata sulla verifica degli elementi sostanziali previsti dall’ordinamento.	</p>
<p>2. L’art. 10, comma 1, del d.p.r. n. 203 del 1988 è invocabile solo nell’ipotesi di sospensione dell’intero impianto e non di una sola linea.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2269 del 2003, proposto da: <br />	<br />
<b>TM.E. S.p.A.-Termomeccanica Ecologia</b>, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con il Consorzio Etruria scarl e T.E.V. S.p.A.- Termo Energia Versilia, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Bianchi e Andrea Fantappie&#8217;, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, piazza S. Spirito, 10; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	</i>Ministero dell&#8217;Interno, Ministero dell&#8217;Ambiente e Tutela del Territorio, Ministero della Salute, Ministero per le Attivita&#8217; Produttive, in persona dei rispetti Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;<br />
&#8211; Comune di Pietrasanta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tommaso Galletto, Massimo Dalle Luche e Marco Orzalesi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Fanfani in Firenze, via Pellicceria, 8;<br />
&#8211; Provincia di Lucca, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Duccio Maria Traina, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lamarmora, 14;<br />
&#8211; Azienda U.S.L. n. 12 Viareggio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Erminio Venture e Paolo Sandiford, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via Pier Capponi, 41;<br />
&#8211; Comune di Massarosa, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; A.R.P.A.T. Azienda Reg. Protezione Ambientale della Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; <br />	<br />
&#8211;	<br />
&#8211;	<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento
</p>
<p>	<br />
&#8211;	</p>
<p align=justify>
</i>dell&#8217;ordinanza del Sindaco di Pietrasanta del 1° ottobre 2003 che ha ingiunto a TEV S.p.A. la sospensione cautelativa dell&#8217;attività di termocombustione dei rifiuti nell&#8217;impianto di Falascia per 15 giorni a decorrere dal termine di campionamenti in corso alla data del 1° ottobre 2003;<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza del Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio della Provincia di Lucca &#8211; Servizio Ambiente &#8211; U.O. Tutela delle Acque- Aria &#8211; Inquinamento Acustico &#8211; V.I.A. del 17 ottobre 2003 nella quale vengono imposti ulteriori interventi e pre<br />
&#8211; della determinazione n. 229 del 21 ottobre 2003 del Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio della Provincia di Lucca &#8211; Servizio Ambiente &#8211; U.O. Tutela delle Acque- Aria &#8211; Inquinamento Acustico &#8211; &#8211; V.I.A. nella sola parte in cui consente la ges<br />
&#8211; della nota del Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio della Provincia di Lucca &#8211; Servizio Ambiente &#8211; U.O. Tutela delle Acque- Aria &#8211; Inquinamento Acustico- V.I.A. con cui si è comunicato a TEV che per verifica dei valori limite di emissioni i<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso,<br />	<br />
nonché per il risarcimento del danno ingiusto, ex art 35 del D.Lgs 80/98 come modificato dall&#8217;art. 7 della l. 205/2000 cagionato alle ricorrenti dal Comune di Pietrasanta, dalla Provincia di Lucca, dall’Azienda USL 12 della Versilia.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno, Ministero dell&#8217;Ambiente e Tutela Territorio, Ministero della Salute e Ministero per le Attivita&#8217; Produttive, del Comune di Pietrasanta, della Provincia di Lucca e dell’Azienda U.S.L. n. 12 Versilia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 4 giugno 2010 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 3 dicembre 2003 e depositato il successivo 11 dicembre, le società indicate in epigrafe chiedevano l’annullamento – nonché il conseguente risarcimento del danno – dei provvedimenti pure indicati in epigrafe, relativi alla sospensione e successiva limitata riattivazione dell’autorizzazione all’esercizio di un impianto di termocombustione in località Falascaia nel Comune di Pietrasanta.<br />	<br />
Ripercorrendo il complesso ”iter” procedimentale che aveva portato al rilascio dell’autorizzazione in questione e ricordando la pendenza di altri ricorsi avanti a questo Tribunale avverso provvedimenti relativi alle modalità di gestione dell’impianto, la società ricorrente lamentava quanto segue.<br />	<br />
<i>“I. Incompetenza; violazione e falsa applicazione di legge: artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000; art. 117 del d.lgs. 112 del 1998; art. 217 del r.d. 1265 del 1934; d.p.r. 203 del 24 maggio 1988 e successive modificazioni ed integrazioni; d.m. 503/97; violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi generali di buona amministrazione e di legalità. Eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto, irragionevolezza, illogicità, sviamento, ingiustizia manifesta”</i>.<br />	<br />
In riferimento all’ordinanza sindacale del 1 ottobre 2003 che aveva ingiunto la sospensione cautelativa dell&#8217;attività di termocombustione dei rifiuti per 15 giorni a decorrere dal termine di campionamenti in corso alla stessa data, le ricorrenti evidenziavano che in essa era richiamato il solo art. 50 del TUEL, che si riferisce ad emergenze a carattere esclusivamente locale, ma se vi fosse stato reale pericolo in base alle risultanze delle analisi dell’ARPAT prese a fondamento, l’emergenza ambientale avrebbe dovuto riguardare l’intera Versilia, con conseguente superamento di ambito locale ed eventuale applicazione dell’art. 54 TUEL, invece non richiamato. Né era applicabile l’art. 217 r.d. n. 1265/34, in quanto la sospensione in tal caso doveva essere preceduta da un invito all’interessato a predisporre le opportune cautele.<br />	<br />
Nel caso di specie, comunque, non sussistevano i presupposti per l’adozione di un’ordinanza “extra ordinem”, in quanto esistevano strumenti ordinari che il Sindaco poteva adottare, quali la preventiva indicazione di rimedi specifici &#8211; poi adottati effettivamente &#8211; idonei a superare la situazione di asserita emergenza.<br />	<br />
<i>“II. Violazione e falsa applicazione: delle direttive CEE 80/779, 827884 e 85/203; del d.p.r. 203 del 24 maggio 1988 e successive modificazioni ed integrazioni; del d.lgs. n. 22 del 1997; del d.m. 503/97; della legge Regione Toscana n. 25 del 1998; della delibera G.R. 23 novembre 1998, n. 1447, della legge regionale 5 maggio 1994 n. 33; eccesso di potere per falso presupposto di diritto, illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, violazione dei principi costituzionali di buona amministrazione, art. 97 Cost., e dei principi di legalità e efficacia dell’azione amministrativa, carenza e difetto di motivazione, art. 1 e 3 l. 241/90”</i>.<br />	<br />
L’Amministrazione provinciale non aveva fatto precedere la sospensione da una diffida, ai sensi della normativa in epigrafe, e non aveva considerato che, nel settembre 2003, i valori di diossina erano anche più bassi di quelli ammessi per inceneritori ancora in esercizio sul territorio nazionale.<br />	<br />
Inoltre, l’impianto era stato sperimentato a CDR nel corso del 2002, senza sforamento di limiti, aveva funzionato a biomasse fino al 5 agosto 2003, dal 6 settembre 2003 era stato gestito esclusivamente a CDR, il prelevamento di campioni, da cui aveva avuto origine la sospensione, era stato effettuato in date 9 e 10 settembre 2003, ancora durante la fase di messa a regime a CDR, per cui si doveva attendere il normale periodo di taratura prima di adottare eventuali sanzioni.<br />	<br />
<i>“III. Violazione e falsa applicazione: del d.p.r. 203 del 24 maggio 1988 e successive modificazioni ed integrazioni; del d.lgs. n. 22 del 1997; del d.m. 503/97; della legge Regione Toscana n. 25 del 1998; della delibera G.R. 23 novembre 1998, n. 1447, della legge regionale 5 maggio 1994 n. 33; eccesso di potere per falso presupposto di diritto, illogicità, irrazionalità, contraddittorietà fra atti. Violazione dei principi costituzionali di buona amministrazione, art. 97 Cost., e dei principi di legalità e efficacia dell’azione amministrativa, carenza e difetto di motivazione, art. 1 e 3 l. 241/90”.</i><br />	<br />
Secondo le ricorrenti l&#8217;ordinanza del dirigente del Dipartimento Governo del Territorio della Provincia di Lucca del 17 ottobre 2003, con cui erano imposti ulteriori interventi e prescrizioni, era contraddittoria rispetto alla comunicazione della stessa Provincia del giorno precedente secondo cui l’atto di sospensione aveva validità fino alle ore 24.00 del 17 ottobre 2003 e, comunque, un ulteriore blocco dell’impianto poteva disporsi solo mediante un provvedimento espresso di proroga dell’efficacia della sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e non mediante una diffida ad adempiere a prescrizioni in origine non richieste, come effettuato invece dalla Provincia.<br />	<br />
Inoltre, il precedente atto di sospensione dell’autorizzazione del 1 ottobre 2003 prevedeva solo la necessità di inviare una relazione e non di concordare il programma con ARPAT e USL n. 12 ai fini del riavvio dell’impianto, come invece attestato nella diffida del 17 ottobre 2003, preceduta il giorno prima da un sopralluogo in cui non era stata richiesta alcuna documentazione integrativa.<br />	<br />
<i>“IV. Violazione e falsa applicazione: del d.p.r. 203 del 24 maggio 1988 e successive modificazioni ed integrazioni; del d.lgs. n. 22 del 1997; del d.m. 503/97; della legge Regione Toscana n. 25 del 1998; della delibera G.R. 23 novembre 1998, n. 1447, della legge regionale 5 maggio 1994 n. 33; eccesso di potere per falso presupposto di diritto, illogicità, irrazionalità, contraddittorietà fra atti. Violazione dei principi costituzionali di buona amministrazione, art. 97 Cost., e dei principi di legalità e efficacia dell’azione amministrativa, carenza e difetto di motivazione, art. 1 e 3 l. 241/90”.</i><br />	<br />
I ricorrenti, in riferimento alla determinazione n. 229 del 21 ottobre 2003 del Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio della Provincia di Lucca, nella sola parte in cui consentiva la gestione provvisoria dell&#8217;impianto al fine di consentire la sua taratura e ottimizzazione gestionale con alimentazione a C.D.R. della sola linea 2 ed imponeva la riattivazione della linea 1 al termine di una verifica dei valori limite delle emissioni in atmosfera, rilevavano che con la stessa era imposto in sostanza il fermo dell’impianto a tempo indeterminato attraverso la sospensione della linea 1, senza un provvedimento formale ed espresso contenente tempi certi.<br />	<br />
Nel protocollo sottoscritto tra TEV, ARPAT e USL, in data 21 ottobre 2003, era esplicitamente previsto che la linea 1 sarebbe stata attivata dopo che l’Istituto Mario Negri avesse verificato che le emissioni della linea 2 rispettassero i limiti di legge e non dopo l’effettuazione di analisi da parte dell’ARPAT, come invece considerato in tale provvedimento.<br />	<br />
<i>“V. Violazione di legge: art. 7, 8 l. 241/90. eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto, sviamento, violazione del principio del contraddittorio.”</i>.<br />	<br />
Tutti i provvedimenti impugnati erano stati adottati senza comunicazione di avvio del procedimento, nonostante fossero noti da giorni i problemi in ordine ai campionamenti effettuati e non sussistessero, quindi, particolari ragioni di urgenza.<br />	<br />
<i>“VI. Ulteriore violazione di legge, art. 3 l. 241790, d.lgs. 267/2000. Eccesso di potere per grave carenza di motivazione e di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, falso presupposto di fatto e diritto”</i>.<br />	<br />
In relazione all’asserito superamento dei limiti fissati nelle autorizzazioni all’esercizio dell’impianto, le ricorrenti evidenziavano di avere impugnato avanti a questo Tribunale i provvedimenti che li imponevano e che non potevano essere presi quindi a riferimento. La stessa ARPAT esprimeva dubbi sulla significatività delle analisi effettuate, preconizzando la ripetizione delle stesse, stante la loro complessità e, comunque, non erano state indicate le situazioni di reale pericolo per la salute e per l’ambiente alla base dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
<i>“VII. Ulteriore violazione dei principi costituzionali di buona amministrazione (art. 97 Cost), dei principi di legalità, dei principi generali di proporzionalità tra addebito e sanzione, violazione di legge, del d.p.r. 203/88; dell’art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria”</i>.<br />	<br />
I provvedimenti impugnati rappresentavano una misura sanzionatoria illegittimamente sproporzionata rispetto alla violazione in cui sarebbero incorse le ricorrenti, neanche preceduta da diffida.<br />	<br />
<i>“VIII. Ulteriore eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione”.</i><br />	<br />
Il Comune e la Provincia avevano fatto un uso improprio del potere in materia, volendo in sostanza continuare la gestione a biomasse anche dopo il periodo di tempo che la Regione Toscana aveva stabilito.<br />	<br />
Le ricorrenti, infine, chiedevano il risarcimento del conseguente danno, sia per il danno emergente che per il lucro cessante nonché per il danno all’immagine ed alla reputazione commerciale, in seguito ai periodo di sospensione, salva CTU sul punto.<br />	<br />
Si costituivano in giudizio i Ministeri indicati in epigrafe, la Provincia di Lucca, il Comune di Pietrasanta nonché l’Azienda USL n. 12 di Viareggio, chiedendo la reiezione del ricorso.<br />	<br />
In prossimità della pubblica udienza, l’Azienda intimata, la Provincia di Lucca e le ricorrenti depositavano memorie ad ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 4 giugno 2010 la causa era trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il primo motivo di ricorso, orientato avverso l’ordinanza dirigenziale comunale del 1 ottobre 2003 non può trovare accoglimento.<br />	<br />
Il provvedimento in questione, infatti, richiama i risultati delle analisi effettuate dall’ARPAT di Massa, che riscontravano un superamento dei valori limite stabiliti nell’autorizzazione provinciale, di circa 12 volte per le diossine e di circa 6 volte per gli IPA, e la necessità di provvedere ai sensi dell’art. 50 TUEL e dell’art. 217 r.d. n. 1265/34, disponendo per 15 giorni la sospensione cautelativa dell’attività di termocombustione dei rifiuti.<br />	<br />
Le ricorrenti lamentavano che, nel caso di specie, poteva essere invocato semmai l’art. 54 TUEL, in presenza di potenziali conseguenze su un territorio più vasto di quello locale comunale, non rilevando l’art. 217 cit. che necessita di previa diffida a predisporre cautele, senza che quindi ricorressero situazioni eccezionali e ben potendo l’Amministrazione comunale provvedere facendo fronte con strumenti ordinari.<br />	<br />
Il Collegio, in merito, osserva che, sotto il profilo formale invocato, la qualificazione degli atti amministrativi deve essere effettuata con esclusivo riferimento al loro effettivo contenuto sostanziale ed indipendentemente dalla loro connotazione formale, essendo irrilevante il “nomen juris” adottato dall&#8217;Amministrazione (Tar Em.Rom. Pr, 9.5.01, n. 301 e, di questa Sezione, 14.5.98, n. 395). In sostanza, la verifica in sede giurisdizionale della legittimità dell’esercizio del potere amministrativo non può essere ancorata al mero elemento letterale costituito dalla norma richiamata nel relativo provvedimento – non potendosi “a contrario” ritenersi legittimato il potere, in assenza dei presupposti di fatto e di diritto, dal mero richiamo alla norma astrattamente presa a riferimento – me deve essere fondata sulla verifica degli elementi sostanziali previsti dall’ordinamento.<br />	<br />
Nel caso di specie, quindi, pur potendosi invocare l’applicazione della norma dell’art. 54 TUEL, se ne sussistevano i presupposti, il Collegio rileva che comunque l’ordinanza adottata dal Sindaco si fondava su un’emergenza di igiene e salute pubblica riscontrata in sede locale e la disposta sospensione immediata dell’attività, per 15 giorni, serviva proprio ad evitare il dilagare dell’inquinamento e tutelare immediatamente la salute pubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del TUEL.<br />	<br />
A ciò si aggiunga che anche il richiamo all’art. 217 del r.d. n. 1265/34 non può essere censurato nel senso richiamato dalle ricorrenti, in quanto la situazione di emergenza a tutela della salute pubblica legittimava l’immediata attivazione dei poteri sindacali <u>anche senza previe diffide</u>, considerato che la disposta sospensione era comunque limitata ad un periodo massimo di 15 giorni e che la norma in esame non impone preventivi avvisi alla parte interessata.<br />	<br />
Né le ricorrenti specificano quali potevano essere gli strumenti ordinari che il Comune poteva azionare in luogo dell’ordinanza “extra ordinem” adottata, atteso che tali strumenti ordinari sono stati avviati in seguito da altra Amministrazione competente con gli altri provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, orientato avverso il provvedimento dirigenziale provinciale del 1 ottobre 2003 con il quale, sulla base del medesimo rapporto dell’ARPAT, ai sensi del d.p.r. n. 203/88, si diffidava la T.E.V. spa a rispettare i limiti alle emissioni di cui alla prescrizione autorizzativa, disponendo la sospensione delle stessa per 15 giorni a partire dalla conclusione dei campionamenti in corso a quella data, al fine di consentire alla ditta di individuare le cause della disfunzione e gli interventi necessari per porvi rimedio.<br />	<br />
Anche in questo caso le ricorrenti lamentavano la mancanza di una previa diffida alla sospensione e la circostanza che il superamento dei limiti – comunque inferiori a quelli tollerati per altri inceneritori situati in Sardegna e Lombardia &#8211; era stato verificato in un periodo in cui l’impianto era ancora in fase di taratura dopo la sperimentazione a biomasse ed il ritorno alla gestione a CDR.<br />	<br />
In merito il Collegio osserva che la norma di cui all’art. 10, comma 1, del d.p.r. n. 203/88 – poi abrogato dall’art. 280 d.lgs. n. 152/06 ma vigente al momento di adozione del provvedimento impugnato &#8211; prevedeva una scala di interventi riconosciuti all’Amministrazione in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate in materia di inosservanza alle prescrizioni autorizzatorie. In particolare, era riconosciuto all’autorità competente (la Provincia ai sensi delle l.r. Toscana n. 33/1994, come modificata dalla l.r. n. 19/95) di procedere, in relazione alla riscontrata gravità,<br />	<br />
“…<i>a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; b) alla diffida e contestuale sospensione della attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o per l&#8217;ambiente; c) alla revoca dell&#8217;autorizzazione e alla chiusura dell&#8217;impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o per l&#8217;ambiente”.</i><br />	<br />
Nel caso di specie appare evidente che la Provincia abbia dato applicazione alla fattispecie di cui alla lettera b), in presenza di una riscontrata situazione di pericolo per la salute e/o l’ambiente.<br />	<br />
Analogamente dispone anche la deliberazione di Giunta regionale Toscana n. 1447 del 1998, di attuazione della l.r. n. 25/98, laddove prevede, all’art 9, che “<i>In caso di inosservanza alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, l’Amministrazione provinciale, secondo la gravità delle infrazioni rilevate, che saranno oggetto, se del caso, di comunicazione alle Autorità Giudiziaria adotterà le seguenti sanzioni: 9.2.1 diffida, stabilendo un termine entro il quale debbono essere eliminate le irregolarità; 9.2.2 sospensione della attività autorizzata per un tempo determinato entro il quale debbono essere eliminate le irregolarità; l’attività autorizzata potrà essere ripresa comunque soltanto dopo che sarà stata accertata l’avvenuta eliminazione delle irregolarità contestate; 9.2.3 revoca dell’autorizzazione in caso di reiterate violazioni e del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente</i>”.<br />	<br />
Nel caso di specie, quindi, risulta che l’ordine delle iniziative da adottare non è temporalmente orientato, come ritiene parte ricorrente nel senso che debba darsi luogo sempre prima ad una diffida, poi ad una sospensione e poi ad una revoca, ma è indicato in ragione della gravità delle inosservanza riscontrate, così che può ben disporsi direttamente una sospensione o una revoca.<br />	<br />
La circostanza, inoltre, per la quale i limiti ritenuti violati erano comunque inferiori a quelli fissati in altre parti del territorio nazionale non rileva, atteso che erano considerabili, nel caso di specie, solo i limiti di cui ai provvedimenti autorizzativi rilasciati a suo tempo dalla Provincia in relazione all’impianto in questione, limiti che, in quanto tali ed in assenza di specifica prescrizione contraria, dovevano essere sempre osservati, al fine di garantire la salute pubblica, anche se l’impianto usciva da una precedente sperimentazione a biomasse.<br />	<br />
Con il terzo motivo, le ricorrenti censuravano la comunicazione del dirigente provinciale del 17 ottobre 2003 che imponeva alla TEV spa di non poter riavviare l’impianto prima di aver fatto pervenire la richiesta documentazione, aver completato i lavori richiesti, aver puntualmente concordato con l’ARPAT e l’ASL 12 il programma di riavvio e avere ottenuto un atto specifico definito sulla base delle risultanza di una riunione susseguente a sopralluogo, di cui le ricorrenti lamentavano il contenuto surrettizio di proroga della sospensione (invece ribadita con nota del 16 ottobre 2003 fino al giorno seguente), tenuto conto che le era stata richiesta in data 1 ottobre 2003, solo la presentazione di una relazione con cui individuare gli interventi necessari per il riavvio.<br />	<br />
Il Collegio osserva in proposito che il dirigente provinciale, con la nota del 16 ottobre 2003, si riferiva a precedente comunicazione della TEV spa ribadendo che la precedente sospensione aveva validità fino al 17 ottobre ma, contestualmente, evidenziava che “<i>Seguirà nuovo atto nella giornata del 17/10/03”</i>, come in effetti è stato disposto con il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Il contenuto del nuovo provvedimento del 17 ottobre 2003, inoltre, doveva essere letto in correlazione con il precedente del 1 ottobre, ove era intimato e prescritto alla TEV spa di inviare alla stessa Provincia, all’ARPAT Lucca e all’ASL 12 una relazione particolareggiata in cui erano individuati gli interventi necessari per il riavvio dell’impianto in condizioni di corretta funzionalità, l’indicazione dei tempi di realizzazione degli interventi necessari al ripristino delle condizioni di rispetto dei limiti ed un programma di avvio dell’impianto da concordare proprio con l’ARPAT di Lucca e l’ASL 12 della Versilia.<br />	<br />
Come si nota, è vero che il 1 ottobre 2003 era stato richiesto alla TEV spa unicamente il deposito di una relazione ma tale relazione doveva contenere anche il programma di avvio “da concordare” con le Amministrazioni sopra indicate.<br />	<br />
In tal senso, quindi, non si riscontra l’illegittimità lamentata relativa all’individuazione di un palese pretesto per ritardare ulteriormente il riavvio dell’impianto, dato che la circostanza di concordare il (programma di) riavvio era stata rappresentata già nel precedente provvedimento, indipendentemente dal deposito di ulteriore documentazione.<br />	<br />
Infondato è anche il quarto motivo di ricorso, orientato avverso la determinazione dirigenziale provinciale n. 229 del 21 ottobre 2003, nella parte in cui consentiva la gestione provvisoria dell’impianto al fine di consentire la sua taratura e ottimizzazione gestionale con alimentazione a CDR della sola linea 2, imponendo invece la riattivazione della linea 1 al termine di una verifica dei valori limite delle emissioni in atmosfera, dando così luogo a surrettizia proroga della sospensione di tale linea, oltretutto non predeterminata, ai sensi dell’art. 10, comma 1, dpr n. 203/88, tenuto conto che il protocollo sottoscritto tra ARPAT, ASL 12 e TEV spa prevedeva che la linea 1 sarebbe stata avviata dopo che l’Istituto Mario Negri avesse verificato che le emissioni della linea 2 rispettassero i limiti di legge e non dopo le analisi dell’ARPAT.<br />	<br />
In merito, il Collegio concorda con l’osservazione delle difese provinciali, secondo cui l’art. 10, comma 1, cit. è invocabile solo nell’ipotesi di sospensione dell’intero impianto e non di una sola linea, come accaduto nel caso di specie, ove la Provincia aveva stabilito soltanto il riavvio in tempi differenti delle due linee per consentire una taratura ottimale, dato che – come ammesso dalle stesse ricorrenti – i problemi di superamento dei limiti erano sorti in seguito al passaggio dalla sperimentazione a biomasse al funzionamento a CDR ed alla relativa necessità di individuare tempi idonei di taratura (pag. 33 ricorso). Inoltre, nel verbale del 20 ottobre 2003 in cui, alla presenza di rappresentanti di ARPAT, ASL 12 e TEV spa, si era concordato, al fine dell’approvazione del programma di riavvio, che l’ARPAT si riservava di presenziare ai campionamenti ed alle analisi, “…come pure di effettuare campionamenti di microinquinanti alle emissioni”, con ciò confermando che l’attività di analisi era prevista anche per la medesima ARPAT.<br />	<br />
Infondato è anche il quinto motivo, in quanto le società ricorrenti non avevano ricevuto la comunicazione dell’avvio del procedimento nel caso dell’ordinanza comunale del 1 ottobre 2003, data la caratteristica di indifferibilità e urgenza propria dell’ordinanza adottata al fine di un’immediata tutela della salute pubblica locale, mentre in relazione agli altri provvedimenti, la pendenza procedimentale era ben nota alla stessa TEV spa, che forniva documentazione e apporti di vario tipo durante il suo corso.<br />	<br />
Non può trovare accoglimento neanche quanto prospettato con il sesto motivo di ricorso, ove si lamentava che i limiti che erano stati riscontrati come superati e che avevano dato luogo ai provvedimenti impugnati erano stati contestati con l’impugnazione dei relativi provvedimenti con tre ricorsi avanti a questo Tribunale.<br />	<br />
Il Collegio osserva che la contestazione in sede giurisdizionale di provvedimenti amministrativi non comporta di per sé una presunzione di illegittimità né la pendenza di ricorsi giurisdizionali impone all’Amministrazione interessata di attenderne l’esito prima di proseguire nell’esercizio dei suoi poteri. Inoltre, il Collegio osserva che non risultava neanche concessa la sospensione cautelare dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati nei tre ricorsi pendenti, comunque riuniti e rigettati con sentenza di questa Sezione n. 3297/05.<br />	<br />
Inoltre, come già rilevato, la sussistenza di limiti diversi in altre parti del territorio nazionale non rilevava, in quanto la Provincia aveva preso a parametro – non potendo fare altrimenti – i limiti fissati per lo specifico impianto di Falascaia, il cui superamento, secondo quanto dedotto dall’ARPAT nelle note richiamate nei provvedimenti impugnati, note considerabili come integrative “per relationem” della motivazione sui pericoli per la salute pubblica, imponeva l’adozione di un provvedimento che inibisse la continuazione dell’attività di termocombustione in violazione dei limiti stabiliti.<br />	<br />
Infondato è anche il settimo motivo, con cui le ricorrenti lamentavano la sproporzionalità del contenuto dei provvedimenti di sospensione.<br />	<br />
Il Collegio osserva che l’illogicità manifesta e/o contraddittorietà di una determinazione amministrativa può essere contestata in sede giurisdizionale solo ove si riferisca a provvedimenti sanzionatori. Nel caso di specie, invece, si è dato luogo a provvedimenti di sospensione non a titolo sanzionatorio – come accade, ad esempio, in materia di commercio – ma precauzionale, ai sensi di disposizioni di legge o amministrative ben precise e sopra richiamate.<br />	<br />
La stessa durata, poi, di quindici giorni o legata a specifiche incombenze a carico della stessa TEV spa, non appariva sproporzionata, perché logicamente correlata al periodo di tempo necessario per pervenire ad un congruo sistema di taratura idoneo a stabilizzare le emissioni nelle due linee di lavorazione.<br />	<br />
Da ultimo, infondato è anche l’ottavo motivo di ricorso, dato che – secondo quanto finora illustrato – non si riscontra lo sviamento di potere lamentato dalle ricorrenti, non risultando in alcun caso un ostracismo al funzionamento a CDR sulla base della documentazione depositata in giudizio e delle allegazioni probatorie delle ricorrenti che deducono le loro conclusioni in base a mere congetture.<br />	<br />
Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere rigettato, sia in relazione alla domanda di annullamento sia anche per quanto riguarda la domanda risarcitoria, attesa la legittimità dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza nei confronti delle Amministrazioni che hanno adottato i provvedimenti impugnati mentre possono compensarsi con l’ASL 12 ed i Ministeri costituiti, sussistendone giusti motivi.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^ rigetta il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Rigetta la domanda risarcitoria.<br />	<br />
Condanna le società ricorrenti a corrispondere alla Provincia di Lucca ed al Comune di Pietrasanta le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 ciascuna, oltre accessori di legge. Compensa per il resto.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 4 giugno 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/10/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-6456/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.6456</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.6461</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-6461/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-6461/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.6461</a></p>
<p>Pres. M. Nicolosi, Est. I. Correale Costa Mauro S.r.l. (Avv.ti D. Anselmi, P. Sommovigo e F. Colzi,) c/ Provincia di Massa Carrara (Avv.L. Guccinelli), Ministero dell’Ambiente. (Avv. St.), Regione Toscana (F. Ciari) ed altri. 1. Interesse di natura ambientale – Assenza di interesse qualificato e differenziato – Ricorso illegittimo 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-6461/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.6461</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-6461/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.6461</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Nicolosi, Est. I. Correale<br /> Costa Mauro S.r.l. (Avv.ti D. Anselmi, P. Sommovigo e F. Colzi,) c/ Provincia<br /> di Massa Carrara (Avv.L. Guccinelli), Ministero dell’Ambiente. (Avv. St.),  Regione Toscana (F. Ciari) ed altri.<br /></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Interesse di natura ambientale – Assenza di interesse qualificato e differenziato – Ricorso illegittimo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’interesse azionato dalla società ricorrente è di natura ambientale ma essa non è portatrice di un interesse qualificato e differenziato tale da legittimare la proposizione del ricorso, in quanto non è associazione riconosciuta ai sensi dell’art. 18 l. n. 349/86 né è titolare di un bene che, per “vicinitas”, soggiace a possibilità di danno diretto dalla autorizzata realizzazione dell’impianto, a causa di conseguenze sulla salute, del deprezzamento di abitazioni o riduzione del valore economico di un fondo di sua proprietà (Cons. Stato, Sez. V, 14.4.08, n. 1725; Tar Toscana, Sez. II, 12.1.10, n. 17 e 9.7.03, n. 2735; Tar Piemonte, Sez. I, 25.9.09, n. 2292), dato che il suo impianto è situato in ambito comunale diverso da quello della richiedente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1736 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br /> <br />
<b>Impresa Costa Mauro S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Anselmi, Piera Sommovigo e Fabio Colzi, , con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Firenze, via San Gallo n. 76; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; <b>la Provincia di Massa Carrara</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luigi Guccinelli, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40;<br />
&#8211; <b>il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui è domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzie<br />
&#8211; <b>la Regione Toscana</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fabio Ciari, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Regione Toscana in Firenze, piazza dell&#8217;Unita&#8217; Italiana n. 1;<br />
&#8211; <b>il Comune di Carrara</b>, in persona del Sindaco pro tempore, <b>il Comune di Massa</b>, in persona del Sindaco pro tempore, <b>l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Toscana</b>, <b>Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Toscana Di<br />
<i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; <b>ErreErre &#8211; Recupero Risorse S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Sergio Menchini e Natale Giallongo, con domicilio eletto presso il secondo in Firenze, via Vittorio Alfieri n. 19;<br />
&#8211; <b>Cermec S.p.A.</b>, <b>Consorzio Zia &#8211; Consorzio Zona Industriale Apuana</b>, <b>Conferenza di Servizi ex Dlgs 152/06 art. 208</b>, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituiti in giudizio; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>1) quanto al ricorso:<br />	<br />
&#8211; delle determinazioni dirigenziali n. DD/8613/2008 del 29 maggio 2008 e n. DD/8624/2008 del 17 giugno 2008, conosciute in date successive, aventi ad oggetto, rispettivamente, &#8220;Procedimento di valutazione di impatto ambientale per progetto di impianto di<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso.<br />	<br />
2) quanto ai motivi aggiunti depositati il 30 luglio 2009:<br />	<br />
della deliberazione di Giunta Regionale n. 476 dell&#8217; 8 giugno 2009, pubblicata sul B.U.R. Toscana n. 24 del 17 giugno 2009, nonché per l&#8217;annullamento della determinazione dirigenziale n. 8669 del 22 agosto 2008, a firma del dirigente del Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Massa Carrara, e della determinazione dirigenziale n. 8592 del 4 giugno 2009, a firma del dirigente del Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Massa Carrara, entrambe conosciute in data 9 luglio 2009, a seguito di apposita istanza di accesso e di ogni altro atto, presupposto, preparatorio e comunque connesso e, la delibera di Giunta Provinciale di Massa Carrara n. GP/171/2009 e di tutti gli eventuali atti e/o pareri e/o documenti istruttori emessi in merito dalle Amministrazioni intervenute nel procedimento;<br />	<br />
3) quanto ai motivi aggiunti depositati 29 dicembre 2009:<br />	<br />
della determinazione dirigenziale della provincia di Massa Carrara n. 8674/2009 del 22 ottobre 2009.</p>
<p>Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Massa Carrara e del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la relativa documentazione;<br />	<br />
Vista la memoria di costituzione della Erre-Erre &#8211; Recupero Risorse S.p.A. e della Regione Toscana, con la relativa documentazione;<br />	<br />
Viste le memorie difensive delle parti;<br />	<br />
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1158/2008 del 10 dicembre 2008;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 20 aprile 2010 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 24 ottobre 2008 e depositato il successivo 31 ottobre, l’Impresa Costa Mauro srl chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti dirigenziali indicati in epigrafe con i quali era emessa pronuncia favorevole di compatibilità ambientale ed approvato il verbale della conferenza di servizi del 12 giugno 2008 da cui era conseguita l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, localizzato nei Comuni di Massa e Carrara, richiesta dalla ErreErre &#8211; Recupero Risorse spa.<br />	<br />
In particolare, la società ricorrente lamentava quanto segue.<br />	<br />
<i>I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 252 del D.lgs. n. 152/2006, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 208 del D.lgs. n. 152/2006. Violazione delle prescrizioni rese dal Ministero dell’Ambiente. Contraddittorietà estrinseca. Illogicità manifesta. Sviamento.”</i>.<br />	<br />
Richiamando la normativa di cui al d.lgs. n. 152/2006 in ordine ai “siti di interesse nazionale” (SIN), la ricorrente evidenziava che quello della zona industriale di Massa e Carrara era stato perimetrato con decreto del Ministro dell’Ambiente del 21 dicembre 1999, ove era accertata una situazione di grave contaminazione della falda acquifera, e che il provvedimento 17 giugno 2008 che rilasciava l’autorizzazione richiesta per la realizzazione di un impianto di produzione CDR richiamava nelle premesse che la restituzione dell’area agli usi legittimi poteva avvenire dietro la presentazione di specifica documentazione, con la conseguenza che l’autorizzazione in questione non poteva essere rilasciata prima di tale restituzione, a sua volta possibile solo dopo l’accertata bonifica del suolo.<br />	<br />
Nel caso di specie, quindi, era stata consentita la costruzione di un impianto prima della accertata possibilità di procedere alla bonifica nonché dell’esecuzione della bonifica stessa.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, chiedendo la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio anche la Provincia di Massa-Carrara che, oltre a rilevare l’infondatezza del ricorso, eccepiva anche il difetto di legittimazione attiva dell’Impresa Costa, che si era soffermata soltanto su profili di tutela ambientale senza essere tuttavia portatrice di un interesse qualificato e differenziato tale da legittimare la proposizione del ricorso.<br />	<br />
Si costituiva anche l’ErreErre – Recupero Risorse spa, illustrando in separata memoria le proprie tesi difensive, ove – oltre a contestare la fondatezza del ricorso &#8211; riproponeva la medesima eccezione della Provincia di Massa-Carrara in ordine alla carenza di legittimazione attiva nonché evidenziava la tardività del ricorso, perché il decreto dirigenziale 30 maggio 2008 era stato pubblicato per sette giorni all’Albo Pretorio dal 19 giugno 2008 nonché sul BURT il 9 luglio 2008.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 13 novembre era disposto il rinvio, su istanza di parte ricorrente, al 10 dicembre 2008.<br />	<br />
Prendendo spunto dalla documentazione depositata in giudizio dalle parti intimate, con motivi aggiunti notificati il 27 novembre 2008 e depositati il successivo 1 dicembre, la società ricorrente lamentava ulteriormente quanto segue.<br />	<br />
<i>1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 113, comma 15 bis, del D.lgs. n. 267/2000.”</i><br />	<br />
La società che aveva ottenuto l’autorizzazione contestata era una società mista in cui il socio provato era stato individuato direttamente, senza l’espletamento di alcuna procedura ad evidenza pubblica.<br />	<br />
Poiché l’attività da essa svolta era qualificabile come servizio pubblico, essendo deputata non solo alla costruzione ma anche alla gestione di un rilevante segmento del ciclo integrato dei rifiuti, ivi compreso l’impianto di CDR in questione, rientrava così nell’alveo applicativo dell’art. 113, comma 15 bis, TUEL. Ne conseguiva che doveva operare la regola generale ivi considerata che sanciva che le concessioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessavano alla data del 31 dicembre 2006 mentre risultava che la domanda di autorizzazione era stata presentata solo in data 8 agosto 2007, quando la richiedente era già decaduta e non poteva esplicare l’attività relativa.<br />	<br />
<i>2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,30 e 55 del d.lgs. n. 163/2006. Violazione e falsa applicazione dei principi, interni e comunitari, in tema di evidenza pubblica nelle procedure di affidamento dei pubblici appalti”</i>.<br />	<br />
Anche se l’attività in considerazione non rientrasse nell’alveo dei servizi pubblici, la scelta del socio privato era stata effettuata senza espletamento di alcuna gara, per cui l’affidamento dell’attività di costruzione e gestione dell’impianto in questione non risultava preceduto da alcuna procedura ad evidenza pubblica, secondo le norme generali in materia di concessione di costruzione e gestione e di appalto di servizi previste anche in sede comunitaria.<br />	<br />
<i>3) Violazione e falsa applicazione del divieto di commistione tra ente controllante e soggetto sottoposto al controllo e del connesso principio di incompatibilità. Violazione e falsa applicazione dei principi di terzietà ed imparzialità degli enti pubblici deputati al controllo ed al rilascio di provvedimenti autorizzativi rispetto i soggetti sottoposti al controllo e destinatari dei provvedimenti”</i>.<br />	<br />
La ErreErre spa è una società mista il cui capitale risulta detenuto al 51% dal Consorzio pubblico CERMEC, di cui la Provincia di Massa-Carrara possiede il 5% delle quote, il Comune di Massa il 47% ed il Comune di Carrara il 48%. Si era dato luogo, così, ad un’illegittima commistione di ruoli tra soggetti pubblici concedenti e controllanti, dato che i tre soggetti controllanti il CERMEC avevano anche partecipato alla conferenza di servizi che riguardava il progetto poi autorizzato, in violazione anche dei principi di cui al d.l. n. 112/2008, conv. in l.n. 133/2008 e come rilevato in senso generale anche dall’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato nella segnalazione del 22 novembre 2007.<br />	<br />
Con memoria depositata in prossimità della nuova camera di consiglio, la società ricorrente, inoltre, replicava alle eccezioni sollevate dalle controparti e insisteva nelle sue tesi difensive.<br />	<br />
Anche la Provincia di Massa-Carrara e la ErreErre spa depositavano memorie a sostegno delle rispettive tesi difensive. In particolare, la società controinteressata contestava la ricostruzione operata dalla ricorrente nei motivi aggiunti e rilevava la tardività degli stessi, dato che la composizione della compagine sociale era desumibile, da un semplice esame del Registro delle Imprese, subito dopo l’ampio spazio dato dai quotidiani locali nel maggio 2007 alla circostanza della richiesta di autorizzazione ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 avanzata da ErreErre spa.<br />	<br />
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, questa Sezione respingeva la domanda cautelare.<br />	<br />
Successivamente, a seguito di istanza di accesso, la società ricorrente acquisiva copia della deliberazione di Giunta regionale 8 giugno 2009 n. 476, avente ad oggetto l’approvazione del Piano straordinario relativo all’ATO “Toscana Costa”, laddove era autorizzato dalla Provincia di Massa-Carrara il trattamento di 150.000 t/anno rifiuti di cui 60.000 t/a provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani dell’impianto di selezione e trattamento gestito da CERMEC spa in località Gotara nonché copie delle determinazioni dirigenziali 22 agosto 2008 n. 8669, con cui era stato autorizzato l’ampliamento da 60.000 t/a originarie a 150.000 t/a, e 4 giugno 2009 n. 8592, con cui era autorizzata l’emissione in atmosfera ai sensi dell’art. 269, comma 2, d.lgs. n. 152/2006.<br />	<br />
Con un secondo atto contenente motivi aggiunti, notificato il 17-20 luglio 2009 e depositato il successivo 30 luglio, la società ricorrente chiedeva anche l’annullamento di tali provvedimenti, oltre che della deliberazione di Giunta provinciale di Massa Carrara n. GP/171/2009, lamentando quanto segue.<br />	<br />
“<i>I. In via principale</i><br />	<br />
<i>I.1. Sviamento di potere della causa tipica. Difetto del presupposto. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 41 Cost.</i>”<br />	<br />
I provvedimenti impugnati erano lesivi per la ricorrente in quanto recanti effetti restrittivi e limitativi al mercato ove operava.<br />	<br />
Nell’esaminare la delibera di Giunta regionale sembrava evincersi che il “punto c)” riguardante l’ampliamento a 150.000 t/a dei rifiuti trattabili, autorizzato dalla Provincia di Massa Carrara con la delibera sopra indicata, in realtà non era stato accolto dalla Regione, anche se il punto 2.1.5 e la relativa tabella n. 7 – approvati dalla stessa Regione Toscana – facevano riferimento al suddetto quantitativo di 150.000 t/a, con evidente travisamento in cui era incorsa lo stesso organo regionale, che non aveva considerato che l’ampliamento non era stato valutato in conferenza di servizi ed era stato autorizzato direttamente dal dirigente provinciale.<br />	<br />
Inoltre, risultava violato il comma 12 dell’art. 208 d.lgs. n. 152/2006, che consente modifiche dell’autorizzazione non prima del termine di scadenza e comunque almeno dopo cinque anni dal rilascio, e risultava richiesto pure l’inserimento di nuove tipologie di rifiuti, per i quali era necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale e un nuovo coinvolgimento delle Amministrazioni interessate in conferenza di servizi, come accaduto per un impianto gestito dalla ricorrente.<br />	<br />
<i>“I.2 Sviamento di potere della causa tipica. Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Difetto del presupposto. Difetto di motivazione.”</i><br />	<br />
La determinazione dirigenziale n. 8669/08 dichiarava di modificare e precisare il contenuto della precedente autorizzazione di cui alla d.d. n. 8624/08, che, però, autorizzava solo al trattamento di 60.000 t/a, con la conseguenza che si era dato luogo ad una modifica prima dei termini di legge sopra richiamati, di cui all’art. 208 d.lgs. 152/2006.<br />	<br />
Ne risultava, quindi, un atto amministrativo “atipico”, di modifica con efficacia innovativa, non consentito dall’ordinamento vigente.<br />	<br />
<i>“I.3 Eccesso di potere. Sviamento. Illogicità grave e manifesta. Contraddittorietà”.</i><br />	<br />
Risultava che la Erre-Erre aveva manifestato l’intenzione di iniziare l’attività in data 1 luglio 2009, quindi prima ancora dell’approvazione del progetto di bonifica e con la sola autorizzazione alle emissioni in atmosfera, seguendo tempi troppo rapidi, come invece non avvenuto per altre occasioni che avevano visto la ricorrente come richiedente di analoghe autorizzazioni.<br />	<br />
“<i>II. Illegittimità in via propria e derivata.”</i><br />	<br />
La ricorrente riteneva i provvedimenti impugnati viziati anche in via derivata, secondo quanto evidenziato nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti.<br />	<br />
In prossimità della pubblica udienza del 19 novembre 2009, poi rinviata al 20 aprile 2010 su istanza di parte ricorrente per proporre ulteriori motivi aggiunti, la Provincia di Massa-Carrara e la ErreErre spa depositavano ulteriori memorie in cui, oltre a rilevare l’infondatezza dei nuovi motivi aggiunti, richiamavano le precedenti eccezioni.<br />	<br />
In particolare, la società controinteressata insisteva nell’evidenziare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, anche sotto il profilo della concorrenzialità, perché l’impianto di produzione CDR autorizzato avrebbe svolto lavorazioni del tutto diverse da quelle effettuate dall’Impresa Costa, nonché la tardività del ricorso e dei primi motivi aggiunti secondo quanto già dedotto.<br />	<br />
Nel frattempo, risultava adottata la determinazione dirigenziale 22 ottobre 2009 n. 8674 con la quale era approvato il documento analisi di rischio relativo all’attività di bonifica.<br />	<br />
La società ricorrente, quindi, con un terzo atto contenente motivi aggiunti chiedeva l’annullamento anche di tale ultimo provvedimento, lamentando quanto segue.<br />	<br />
<i>“I) Illegittimità in via propria e derivata dai vizi già dedotti nell’atto introduttivo del giudizio, nonché nel I e II atto di motivi aggiunti. II) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 252 del D.Lgs. n. 152/2006 in relazione a quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006. Contraddittorietà intrinseca. Illogicità manifesta”.</i><br />	<br />
L’analisi di rischio e l’approvazione del progetto di bonifica dovevano precedere la realizzazione dell’impianto mentre, nel caso di specie, lo stesso era già precedentemente concluso.<br />	<br />
In prossimità della nuova pubblica udienza del 20 aprile 2010, la Provincia di Massa-Carrara depositava un nuovo atto di costituzione.<br />	<br />
Si costituiva anche la Regione Toscana esclusivamente in relazione a quanto dedotto con i secondi motivi aggiunti, rilevandone l’infondatezza in relazione all’impugnazione del provvedimento regionale ivi indicato.<br />	<br />
Tutte le altre parti costituite, poi, depositavano memorie a sostegno delle rispettive tesi difensive.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 20 aprile 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Collegio, nel considerare il ricorso introduttivo, deve preliminarmente esaminare le eccezioni proposte dalle parti intimate.<br />	<br />
Risulta fondata l’eccezione di tardività proposta dalla ErreErre-Recupero Risorse spa.<br />	<br />
Infatti oggetto dell’impugnazione sono – come specificato anche nei primi motivi aggiunti – le determinazioni dirigenziali provinciali n. DD/8613/2008 del 29 maggio 2008 e n. DD/8624/2008 del 17 giugno 2008, recanti, rispettivamente, pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. n. 79/98 e autorizzazione alla realizzazione dell’impianto di produzione di CDR. Sostiene nelle sue memorie la società ricorrente che la tardività sarebbe stata affermata dalla controinteressata solo in via presuntiva, senza allegare alcuna prova in merito, come precisato da giurisprudenza costante che individua il relativo e rigoroso onere probatorio a carico di chi la eccepisce.<br />	<br />
Il Collegio osserva, in realtà, che ErreErre-Recupero Risorse spa non ha fondato su mere presunzioni la sua eccezione ma ha richiamato la relativa pubblicazione legale.<br />	<br />
Si evidenzia, infatti, che il secondo provvedimento, che conteneva anche esplicito richiamo al primo ed al suo contenuto (pronuncia di compatibilità ambientale), è stato pubblicato sul BURT in data 9 luglio 2008. E’ stata richiamata dalla parte intimata, quindi, la presunzione legale di conoscenza dettata dalla rispettiva pubblicazione.<br />	<br />
L&#8217;art. 21, comma 1, l. n. 1034/71 in ordine alla decorrenza del termine decadenziale per la notifica del ricorso, distingue, al fine della determinazione del termine iniziale, due categorie di provvedimenti: quelli generali, per i quali è prescritta la pubblicazione e non è prevista notifica individuale, e quelli per cui non sono sufficienti specifiche forme di pubblicità e che vengono, di regola, personalmente notificati all&#8217;interessato, ed individua il dies a quo nel giorno di scadenza del termine della pubblicazione, per i primi, e nella notifica individuale, o nel giorno in cui, comunque, l&#8217;interessato ne abbia avuto piena conoscenza, per i secondi.<br />	<br />
Ciò perché la presunzione assoluta di conoscenza, per gli atti generali soggetti a forme di pubblicità legale, è giustificata dall&#8217;esigenza di soddisfare il preminente interesse pubblico alla certezza ed alla stabilità delle deliberazioni rivolte ad una pluralità indistinta di destinatari, che resterebbe, altrimenti, pregiudicato dall&#8217;applicazione del criterio &#8211; oltremodo incerto nonché esposto ad iniziative frammentate &#8211; della piena conoscenza del provvedimento da parte dei soggetti che intendono contestarlo in giudizio (TAR Campania, Sa, Sez. II, 2.3.10, n. 1560; Tar Calabria, Rc, 4.3.08, n. 121). In sostanza, il precetto relativo alla pubblicità legale vale, infatti, di per sé, ad integrare le condizioni di applicabilità della previsione normativa circa la decorrenza del termine per l&#8217;impugnazione di atti generali soggetti a pubblicazione su albi o bollettini ed a realizzare, quindi, l&#8217;effetto legale tipico della presunzione assoluta di conoscenza (Cons. Stato, Sez. IV, 26.4.06, n. 2287).<br />	<br />
Nei casi in cui non sia necessaria la notificazione individuale del provvedimento e sia al contempo prescritta da una norma di legge o di regolamento la sua pubblicazione in un apposito albo, il termine per impugnare il provvedimento amministrativo, quindi, decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione; pertanto, per i soggetti non direttamente contemplati nell&#8217;atto, la pubblicazione di un provvedimento amministrativo all&#8217;albo degli uffici di un&#8217;Amministrazione o all&#8217;Albo Pretorio implica la presunzione di conoscenza ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione quando essa sia espressamente prevista da una norma di legge o di regolamento e venga effettuata nei modi prescritti (Tar Lombardia, Bs, Sez. I, 27.10.08, n. 1440).<br />	<br />
Nel caso di specie il Collegio rileva che non era dovuta la comunicazione individuale alla società ricorrente, che non risulta contemplata nell’atto, tanto che la stessa attesta che l’interesse da lei fatto valere non corrisponderebbe ad un “…interesse ambientale come vorrebbero le controparti ma riposa sulla natura dell’attività esercitata dall’odierna ricorrente” (pag. 2 memoria per il 10 dicembre 2008), con ciò confermando che, alla pari di qualunque altro operatore del settore, è un interesse imprenditoriale di natura concorrenziale che l’ha spinta a promuovere il gravame, interesse che però non è idoneo a richiedere la notifica individuale dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Infatti, la giurisprudenza ha precisato da tempo che i soggetti destinatari di un provvedimento non possono essere identificati in tutti coloro che, in ipotesi, ne possano subire un pregiudizio, atteso che in tal caso si verificherebbe l&#8217;inammissibile coincidenza dei detti soggetti con coloro che sono legittimati ad impugnare i provvedimenti, determinando di conseguenza la generalizzazione della necessità della notifica individuale e rendendo inapplicabile la disposizione di legge in base alla quale il termine di impugnazione di un provvedimento amministrativo inizia a decorrere dall&#8217;effettuazione delle forme di pubblicità legale (TAR Sicilia, Pa, Sez. I, 21.8.06,. n. 1845).<br />	<br />
Considerando, quindi, la pubblicazione del secondo provvedimento sul BURT, avvenuta il 9 luglio 2008, e la giurisprudenza secondo cui, nell’ipotesi di forme plurime di pubblicità dell’atto amministrativo, la presunzione legale di piena conoscenza non ha luogo sino a che non siano state tutte compiute (TAR Lazio, sez. II bis, 4.2.10, n. 1524, in fattispecie relativa proprio a pubblicazione con affissione in Albo Pretorio e pubblicazione su Bollettino Regionale), il termine per proporre ricorso scadeva giovedì 23 ottobre 2008.<br />	<br />
Nel caso di specie il ricorso risulta notificato solo il 24 ottobre 2008, per cui esso si palesa tardivo.<br />	<br />
Sostiene la società ricorrente che essa abbia comunque avuto piena conoscenza del contenuto dei provvedimenti in questione solo a seguito di istanza di accesso ex art. 22 l.n. 241/90, dal 10 luglio 2008.<br />	<br />
Il Collegio osserva, però, che dalla suddetta pubblicazione legale risultavano tutti gli estremi dei provvedimenti in questione, quali autorità emanante, data e contenuto dell’atto.<br />	<br />
Ne consegue che – come ribadito più volte dalla giurisprudenza con argomentazioni condivise dal Collegio, soprattutto nel vigore del “nuovo” regime processuale su motivi aggiunti di cui alla l.n. 205/2000 – al fine della decorrenza del termine di impugnazione di un provvedimento amministrativo è sufficiente che il privato sia edotto degli elementi essenziali, quali l’Autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e l’effetto lesivo, con il conseguente onere di immediata proposizione del ricorso e salva la possibilità di successiva proposizione di motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale degli atti emergano ulteriori profili di illegittimità (CGRS, 29.10.09, n. 1007; Cons. Stato, Sez. V, 22.9.09, n. 5639; 23.1.08, n.138 e 6.10.03, n. 5873; Sez. VI, 30.7.03, n. 4380; TAR Em-Rom., Pr, 10.12.09, n. 865; Tar Campania, Sa, Sez. II, 3.10.08, n. 2823).<br />	<br />
Nel caso di specie tali elementi essenziali emergevano dalla pubblicazione dei due provvedimenti, per cui non può essere condivisa la prospettazione di parte ricorrente sopra ricordata.<br />	<br />
Il ricorso, comunque, per il Collegio si palesa anche inammissibile sotto il profilo della carenza di interesse a ricorrere.<br />	<br />
La società ricorrente, con l’unico motivo del ricorso introduttivo, lamenta che l’autorizzazione all’impianto sia stata rilasciata prima di verificare la possibilità di provvedere alla bonifica ed eseguirla in concreto. L’interesse azionato è quindi di natura ambientale ma la società ricorrente non è portatrice di un interesse qualificato e differenziato tale da legittimare la proposizione del ricorso, in quanto non è associazione riconosciuta ai sensi dell’art. 18 l. n. 349/86 né è titolare di un bene che, per “vicinitas”, soggiace a possibilità di danno diretto dalla autorizzata realizzazione dell’impianto, a causa di conseguenze sulla salute, del deprezzamento di abitazioni o riduzione del valore economico di un fondo di sua proprietà (Cons. Stato, Sez. V, 14.4.08, n. 1725; Tar Toscana, Sez. II, 12.1.10, n. 17 e 9.7.03, n. 2735; Tar Piemonte, Sez. I, 25.9.09, n. 2292), dato che il suo impianto è situato in ambito comunale diverso da quello della richiedente.<br />	<br />
Sostiene l’Impresa Costa Mauro srl che, in realtà, l’interesse a ricorrere riposerebbe sulla natura dell’attività da lei esercitata, operante nel medesimo settore di mercato della controinteressata e titolare di impianto “identico” a quello autorizzato ad ErreErre, in relazione alla potenzialità di restrizione di spazi commerciali.<br />	<br />
In merito il Collegio rileva, in primo luogo, che la ricorrente non ha dimostrato questa assoluta identità né ha specificato per quale ragione i suoi spazi commerciali si restringerebbero con conseguente riduzione delle quote di mercato conquistate.<br />	<br />
Non appare sufficiente, allo scopo, attestare che le due imprese (Costa e Erre Erre) operano nel medesimo settore legato al “mercato dei rifiuti”. Infatti, dalla documentazione depositata in giudizio risulta che l’impianto ErreErre non è autorizzato a trattare rifiuti solidi urbani non differenziati (cod. CER 30.03.01) e altri rifiuti compostabili (CER 20.02.03) mentre l’Impresa Costa è autorizzata unicamente per RSU non differenziati (CER 20.03.019) e altri rifiuti non compostabili, con la conseguenza che la controinteressata, in sostanza, produce solo CDR da collocare direttamente sul mercato di riferimento mentre la ricorrente svolge attività di messa in riserva e di selezione con avvio prevalente allo smaltimento e/o recupero presso altri impianti. Come osservato nelle sue difese da ErreErre, tale situazione si evince dall’esame del Modello Unico di Dichiarazione-MUD, ex l.n. 70/94, per il 2006-2008, ove la messa in riserva e giacenza (Cod. R13+D15) è prevalente e solo una minima parte è trasformata in CDR. Dalle tabelle riassuntive allegate a tali dichiarazioni MUD della ricorrente si evince anche l’esigua percentuale di trasformazione in CDR e la prevalente percentuale di quantità avviate in smaltimento e/o impianti di recupero mentre la ErreErre risulta provvedere alla produzione di un “compost” di qualità da affidare al mercato, come previsto dal vigente Piano Provinciale di Massa Carrara, o non di CDR da avviare per il recupero energetico a impianti dedicati di termo-valorizzazione o in discarica; inoltre i rifiuti conferiti in tale impianto non risultano provenire da Comuni e Aziende che curano la raccolta di RSU indifferenziati ma da impianti di selezione della frazione secca, delle plastiche, dell’artigianato e dell’industria.<br />	<br />
In sostanza, tra i due impianti vi è diversità di destinazione finale e diversità produttive, tanto che l’uno (ErreErre) opera potenzialmente in simbiosi con l’altro (Impresa Costa), senza sottrarre o restringere spazi commerciali comuni, con la conseguenza che non sussiste l’interesse a ricorrere evidenziato dalla Impresa Costa, non valendo, a tale scopo, il richiamo ad altri provvedimenti amministrativi provinciali relativi all’autorizzazione del suo impianto, oggetto di impugnative presso questo Tribunale, attese, appunto, le diverse caratteristiche e la non comparabilità delle produzioni ora evidenziata e la circostanza che i dinieghi e le limitazioni in quella sede contestate non dipendono dai provvedimenti impugnati, successivi nel tempo.<br />	<br />
Sotto i profili finora evidenziati, dunque, il ricorso introduttivo è irricevibile e, comunque, inammissibile per carenza di interesse.<br />	<br />
Parimenti irricevibili e inammissibili sono i primi motivi aggiunti, cha hanno ad oggetto i medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.<br />	<br />
Sostiene la società ricorrente di avere conosciuto solo con la costituzione in giudizio delle altre parti la documentazione relativa alla costituzione della compagine sociale, oggetto dei motivi relativa alla lamentata violazione dell’art. 113, comma 15, d.lgs. n. 267/2000 (primo motivo), alla lamentata violazione degli artt. 1, 2, 30 e 55 d.lgs. n. 163/2006 (secondo motivo), alla lamentata violazione di principi generali sul divieto di commistione tra ente controllante e ente controllato (terzo motivo).<br />	<br />
Sul punto il Collegio condivide le eccezioni delle parti intimate in ordine alla loro irricevibilità e inammissibilità.<br />	<br />
In ordine alla tardività degli stessi, il Collegio evidenzia che in contestazione è la legittimità della costituzione della compagine sociale. In particolare, la partecipazione di CERMEC nella ErreErre-Recupero Risorse spa era però desumibile dall’esame del registro delle Imprese della Provincia di Massa Carrara; la ricorrente, quindi, appresa dalla pubblicazione sul BURT dei provvedimenti impugnati, ben poteva accedere, nei termini di decadenza sopra rappresentati, a tale strumento da cui emergevano direttamente i dati relativi alla compagine sociale ed alla sua composizione.<br />	<br />
A ciò si aggiunge, per il Collegio, anche la relativa inammissibilità, nuovamente per carenza di interesse, in quanto i provvedimenti impugnati con tali motivi aggiunti rimangono quelli di cui al ricorso introduttivo, pronuncia di valutazione impatto ambientale e autorizzazione alla realizzazione, per i quali non è prevista la considerazione della compagine sociale né le modalità di scelta del socio privato in caso di “società miste”, per cui la contestazione della legittimità degli atti cha hanno portato alla costituzione della società controinteressata non rilevano sul procedimento, di matrice ambientale, oggetto dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Per mero tuziorismo, il Collegio aggiunge che comunque l’attività svolta da ErreErre non può essere qualificata come servizio pubblico ma come mera attività imprenditoriale.<br />	<br />
Nel caso in esame, infatti, non si è al cospetto di un’attività di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani ma, come sopra evidenziato, nell’impianto autorizzato i rifiuti conferiti non risultano provenire da Comuni e Aziende, che curano la raccolta di RSU indifferenziati, ma da impianti di selezione della frazione secca, delle plastiche, dell’artigianato e dell’industria con attività propria del libero mercato orientata a produrre una fonte di energia immediatamente utilizzabile: in sostanza, l’oggetto dell’attività effettuata nell’impianto autorizzato non consiste nella eliminazione di rifiuti ma nella produzione di materiale, sia pure derivato dalla loro lavorazione, utile e collocabile sul libero mercato, per un’attività non direttamente fruita dalla collettività indifferenziata di cittadini.<br />	<br />
Dato che la controinteressata non è titolare di un impianto “pubblico” né ha dato luogo ad una opera pubblica né svolge servizio pubblico, le doglianze di cui ai primi motivi aggiunti sono anche inammissibili per carenza di interesse.<br />	<br />
Passando all’esame dei secondi motivi aggiunti, il Collegio rileva che con essi la società ricorrente chiede l’annullamento dei seguenti provvedimenti: 1) deliberazione di Giunta regionale 8 giugno 2009 n. 476, avente ad oggetto l’approvazione del Piano straordinario relativo all’ATO “Toscana Costa”, laddove era autorizzato dalla Provincia di Massa-Carrara il trattamento di 150.000 t/anno rifiuti di cui 60.000 t/a provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani dell’impianto di selezione e trattamento gestito da CERMEC spa in località Gotara; 2) determinazione dirigenziale 22 agosto 2008 n. 8669, con cui era stato autorizzato l’ampliamento da 60.000 t/a originarie a 150.000 t/a; 3) determinazione dirigenziale 4 giugno 2009 n. 8592, con cui era autorizzata l’emissione in atmosfera ai sensi dell’art. 269, comma 2, d.lgs. n. 152/2006; 4) deliberazione della Giunta provinciale di Massa Carrara n. GP/171/2009, avente ad oggetto espressione del parere al piano straordinario per la gestione integrata dei rifiuti nell’ATO Toscana Costa.<br />	<br />
In relazione alla richiesta di annullamento della deliberazione di Giunta regionale n. 476/09, il Collegio osserva che la ricorrente evidenzia che vi sarebbe contraddittorietà tra quanto indicato in essa nel richiamare in premessa la deliberazione di Giunta provinciale n. GP/171/2009 che al punto c) individuava una quantità di 150.000 t/anno di rifiuti da trattare, di cui 60.000 provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani dell’impianto di selezione e trattamento gestito da CERMEC spa in località Gotara, e quanto invece previsto nel dispositivo, in cui dapprima attestava di non accogliere il suddetto punto c) e poi si approvava il Piano straordinario e la relativa tabella, che al quantitativo di 150.000 t/anno faceva riferimento.<br />	<br />
Sul punto il Collegio concorda con quanto chiarito dalla Regione Toscana nelle sue difese, ove è correttamente rappresentato che in tale delibera di Giunta la Regione aveva approvato solo il Piano straordinario dell’ATO Costa, in relazione evidentemente al quantitativo di rifiuti urbani ivi prodotti ed alla gestione degli stessi, rivelandosi inconferenti &#8211; e quindi non approvabili – eventuali autorizzazioni alla gestione di quantitativi di rifiuti urbani provenienti da altri ATO o alla gestione di rifiuti speciali. Nell’affermare che “…<i>nel Piano Straordinario sono già correttamente riportati i quantitativi autorizzati per il trattamento di rifiuti di provenienza urbana coerentemente con i contenuti previsti dall’art. 27 comma 2 della L.R. 61/2007 e che, al punto 2.1.5, l’impianto ErreErre “…è stato autorizzato dalla Provincia di Massa-Carrara…alla produzione di CDR-Q da rifiuti di cui 60.000 t/a provenienti dal trattamento rifiuti urbani Cermec</i>”, in sostanza, la Regione ha richiamato i provvedimenti provinciali al solo fine di evidenziare l’autorizzazione alla gestione dei soli rifiuti urbani prodotti nell’ATO Costa, perché il Piano Straordinario prendeva in considerazione unicamente questi ultimi e, quindi, le 60.000 t/anno, fermo restando che le ulteriori quantità, fino al massimo di 150.000 t/anno erano relative a rifiuti provenienti da altri ATO o a rifiuti speciali.<br />	<br />
Per tale ragione, come correttamente osservato dalla Regione Toscana, l’intero progetto dell’impianto aveva ottenuto una pronuncia di favorevole di VIA per 150.000 t/anno ma era stato autorizzato per soli 60.000 t/anno di rifiuti provenienti da Cermec per essere conforme alla pianificazione di area vasta all’epoca vigente, con la previsione che i quantitativi e le tipologie, come poi avvenuto, potevano eventualmente essere rimodulati in funzione dei flussi e della modifica degli obiettivi di Piano.<br />	<br />
Ne consegue che non sono ravvisabili le figure sintomatiche di eccesso di potere evidenziate dalla ricorrente nei confronti del provvedimento regionale e dei provvedimenti provinciali impugnati, a nulla rilevando nella presente fattispecie i motivi di doglianza genericamente richiamati dalla ricorrente e relativi al suo contenzioso con l’Amministrazione provinciale di cui ad altri ricorsi pendenti presso questo Tribunale.<br />	<br />
Infondato è il secondo motivo aggiunto, orientato tutto avverso la determina dirigenziale n. 8669/2008.<br />	<br />
Il Collegio rileva che con tale provvedimento non risultano modificate le prescrizioni dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 d.lgs. n. 152/06, ma solo determinate le quantità e la tipologia dei rifiuti trattabili, senza dare luogo ad alcuna autorizzazione all’esercizio dell’impianto.<br />	<br />
Infondato è anche il terzo motivo aggiunto.<br />	<br />
Premesso che la ricorrente non chiarisce da quali elementi oggettivi ritenga che “…l’impianto ErreErre ha manifestato l’intenzione di iniziare l’attività in data 1 luglio 2009”, il Collegio osserva che la determina dirigenziale n. 8592/2009 non ha contenuto di autorizzazione provvisoria alle emissioni in atmosfera ma soltanto di costruzione e collaudo dell’impianto di aspirazione di cui alla emissione indicata con la sigla E1, chiarendo, al relativo punto 4 del dispositivo, proprio che “<i>Il presente atto ha validità propedeutica per il rilascio della autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera a seguito della verifica sui risultati del collaudo</i>”.<br />	<br />
La controinteressata, quindi, non poteva sfruttare il proprio impianto immediatamente né appare consistente la censura tesa a evidenziare che i tempi di approvazione del progetto siano stati molto rapidi, dato che ai sensi degli artt. 1 e 2 l.n. 241/90 questa caratteristica è auspicata dallo stesso legislatore.<br />	<br />
Né – nuovamente – possono avere ingresso nella presente sede comparazioni con i tempi procedimentali osservati dall’Amministrazione in relazione all’autorizzazione dell’impianto della ricorrente ed al relativo complesso contenzioso presso questo Tribunale, dato che le due situazione non sono comparabili, come rilevato in precedenza.<br />	<br />
Infondato, infine, è il quarto motivo aggiunto, che si limita a rilevare illegittimità in via derivata da quanto dedotto con il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti.<br />	<br />
Con il terzo atto contenente motivi aggiunti, la società ricorrente chiede l’annullamento anche della determinazione dirigenziale provinciale n. 8674/2009 del 22 ottobre 2009, concernente approvazione del documento “Analisi di rischio” relativo al progetto definitivo di bonifica della falda.<br />	<br />
Con l’unico motivo, parte ricorrente, richiamando le censure di cui ai precedenti atti, lamenta che l’autorizzazione dell’impianto era stata rilasciata prima dell’approvazione del progetto di bonifica e dell’analisi di rischio, con conseguente violazione degli artt. 208 e 252 del d.lgs. n. 152/06.<br />	<br />
Trattandosi di censura legata esclusivamente ad aspetti ambientali, il Collegio richiama quanto sopra dedotto in ordine all’inammissibilità per carenza di interesse di censure di tale tipo, anche se riferite a presunte conseguenze sull’attività imprenditoriale dell’Impresa Costa Mauro srl.<br />	<br />
Per tuziorismo il Collegio osserva comunque che – come chiarito dalla Direzione Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente con nota del 1 aprile 2008 &#8211; era la mera presentazione della documentazione sul rischio ad essere stata individuata, nella conferenza di servizi decisoria del 13 febbraio 2008, quale condizione necessaria e sufficiente per il riutilizzo dell’area, per cui non si ravvede comunque la violazione della tempistica lamentata dalla società ricorrente o la necessità, pure invocata, di procedere prima alla bonifica della falda.<br />	<br />
Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere dichiarati in parte irricevibili, in parte inammissibili per carenza di interesse ed in parte infondati.<br />	<br />
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della Provincia di Massa Carrara e della ErreErre Recupero Risorse s.p.a. e sono compensate per la metà con la Regione Toscana, che ha presentato difese solo in ordine ai secondi motivi aggiunti, mentre possono compensarsi con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sussistendone giusti motivi atteso che non risultano direttamente impugnati atti ministeriali.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^ dichiara il ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe in parte irrecevibili, in parte inammissibili per carenza di interesse e in parte li rigetta.<br />	<br />
Condanna la società ricorrente a corrispondere le spese di lite alla Provincia di Massa Carrara, alla Regione Toscana ed alla ErreErre-Recupero Risorse s.p.a., liquidandole in euro 4.000,00 ciascuno oltre accessori di legge alla Provincia di Massa Carrara e alla ErreErre-Recupero Risorse s.p.a. ed in euro 2.000,00 oltre accessori di legge alla Regione Toscana.<br />	<br />
Compensa per il resto.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 20 aprile 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/10/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-6461/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.6461</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.7459</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-10-2010-n-7459/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-10-2010-n-7459/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.7459</a></p>
<p>Pres. Trovato – Est. Capuzzi Comune di Arcinazzo Romano (Avv. E. Michetti) c/ Faldini Impianti Sportivi Srl (Avv.ti B. De Rosa, M. A. Sandulli) sulla ammissibilità della dichiarazione sostitutiva in luogo del certificato penale anche qualora la lex specialis richieda espressamente la produzione del certificato Contratti P.A. – Gara –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-10-2010-n-7459/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.7459</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-10-2010-n-7459/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.7459</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trovato – Est. Capuzzi<br /> Comune di Arcinazzo Romano (Avv. E. Michetti) c/ Faldini Impianti Sportivi Srl<br />  (Avv.ti B. De Rosa, M. A. Sandulli)</span></p>
<hr />
<p>sulla ammissibilità della dichiarazione sostitutiva in luogo del certificato penale anche qualora la lex specialis richieda espressamente la produzione del certificato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti P.A. – Gara – Requisiti di ordine generale – Insussistenza di condanne penali – Bando-  Richiesta di certificati – Dichiarazione sostitutiva – Presentazione &#8211; Esclusione – Illegittimità – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le clausole del bando che richiedano espressamente la produzione in gara dei certificati attestanti l’assenza di condanne penali e procedimenti penali, devono considerarsi rispettate qualora il concorrente produca un’appropriata dichiarazione sostitutiva. Ne consegue che, la stazione appaltante non può disporre l’esclusione sul mero dato formale della mancata produzione del certificato; infatti una interpretazione rigida della clausola del bando si pone in contrasto con i principi di logicità e ragionevolezza, non venendo alterata nè la par condicio, nè la rapidità ed il buon andamento della gara, dovendo comunque l’Amministrazione compiere le opportune verifiche, sia in caso di dichiarazione sostitutiva, sia in caso di acquisizione del certificato rilasciato al privato</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 10315 del 2009, proposto da:<br />
<b>Comune di Arcinazzo Romano</b> in persona del Sindaco por tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Enrico Michetti, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, via Nicotera n. 29; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Fadini Impianti Sportivi Srl</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Brunello De Rosa e Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele n.349; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Ditta Chianetta Antonio</b>; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per la riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA SEZIONE II BIS n. 10967/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Fadini Impianti Sportivi Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Michetti e Sandulli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La soc. Fadini aveva impugnato il provvedimento di esclusione in data 25.10.2007 dalla gara indetta dal Comune di Arcinazzo Romano per la realizzazione della copertura dell’esistente impianto sportivo impugnando anche il bando di gara ed il relativo disciplinare.<br />	<br />
La esclusione era stata disposta per la violazione del punto 1, n. 6, del disciplinare di gara, non avendo la ricorrente inserito nella busta A, così come prescritto, il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti in data non anteriore a sei mesi.<br />	<br />
La ricorrente deduceva i seguenti vizi:<br />	<br />
&#8211; violazione di legge in relazione agli artt. 38 e 74 del D.lgs. n. 163/2006, 43 del DPR n. 445/2000 e 18 della legge n. 241/1990, che prescrivono il possesso dei requisiti di onorabilità professionale, ovvero l’assenza di condanne e procedimenti penali,<br />
&#8211; eccesso di potere per ambiguità e contraddittorietà, per illogicità, per violazione del principio della massima partecipazione e per ingiustizia manifesta, con riferimento alla diversa clausola di cui al punto 1, n. 3 del medesimo disciplinare, che prev<br />
La ricorrente chiedeva quindi la riapertura della procedura di gara con la valutazione del suo ribasso ai fini dell’aggiudicazione ovvero, ove ciò non più possibile, il risarcimento per equivalente.<br />	<br />
L’Amministrazione costituita in giudizio deduceva la legittimità del proprio operato, ritenuto doveroso al fine di non alterare il buon andamento della gara e la par condicio dei concorrenti a fronte di una chiara clausola di esclusione, che non poteva essere disapplicata, nè tardivamente impugnata.<br />	<br />
Il Tar riteneva il ricorso fondato opinando che le clausole del bando che richiedono tali certificati devono considerarsi rispettate qualora venga prodotta un’appropriata dichiarazione sostitutiva, che l’amministrazione ha la potestà (ovvero il potere-dovere) di verificare ai fini dell’eventuale esclusione.<br />	<br />
Il Tar quindi annullava la impugnata esclusione e tutti i successivi atti di gara con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di riaprire la relativa procedura, valutando l’offerta della ricorrente previa verifica della sua dichiarazione sostitutiva ed individuando la migliore offerta.<br />	<br />
Che ove la predetta attività amministrativa non avesse consentito il risarcimento in forma specifica, doveva valutarsi la domanda di risarcimento dei danni per equivalente.<br />	<br />
Avverso la sentenza del Tar ha presentato appello il Comune di Arcinazzo assumendo la irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso di primo grado e la erroneità della sentenza del primo giudice anche relativamente alla pronunzia in ordine alla pretesa risarcitoria.<br />	<br />
Si è costituita la società Faldini chiedendo con dovizia di argomentazioni la conferma della sentenza del primo giudice.<br />	<br />
Sono state depositate ulteriori memorie difensive.<br />	<br />
All’udienza del 15.6.2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. E’ necessario esaminare prioritariamente le due eccezioni di irricevibilità avanzate dall’appellante Comune.<br />	<br />
Il Comune di Arcinazzo Romano assume che la clausola del bando che imponeva la produzione del certificato del casellario giudiziale avrebbe dovuto essere impugnata immediatamente così come immediatamente doveva essere impugnata anche la esclusione, senza attendere la conclusione della gara. <br />	<br />
2. Entrambe le eccezioni sono prive di consistenza.</p>
<p>Per condivisibile indirizzo giurisprudenziale, l&#8217;onere per l&#8217;impresa di impugnare tempestivamente gli atti della procedura di evidenza pubblica, ad eccezione dell&#8217;esclusione dalla stessa e delle clausole del bando che rendano impossibile la partecipazione alla gara, sorge solo a seguito dell&#8217;emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (Consiglio Stato , sez. V, 06 aprile 2009 , n. 2143). In sostanza non sussiste l’onere di immediata impugnazione del bando quando si intenda contestare le clausole che definiscono gli oneri formali di partecipazione alla procedura tra cui le modalità di presentazione delle domande di partecipazione atteso che dette clausole non sono assimilabili a quelle che, definendo requisiti soggettivi di partecipazione, sono invece immediatamente impugnabili; infatti le prime possono richiedere accertamento e valutazioni dall’esito non scontato con riferimento al loro effettivo rispetto, alla possibilità di adempimenti equivalenti ed alla loro concreta incidenza sicchè la attuale lesività di esse si manifesta in linea di principio solo al momento della loro concreta applicazione (Cons. Stato, VI, 7 giugno 2006 n.3424)<br />	<br />
Quanto alla seconda eccezione essa è infondata in fatto in quanto il ricorso di primo grado, come ricostruito temporalmente dalla appellata, è stato presentato nel rispetto dei termini per la impugnazione della esclusione.<br />	<br />
4. Nel merito il Tar riteneva il ricorso presentato dalla società Fadini fondato opinando che sulla base degli artt. 38, 74 del d.lgs. 163 del 2006, 18 della l.241 del 1990 e 43, 46 e 77 bis del d.p.r. n.445 del 2000 le clausole del bando che richiedono certificati devono considerarsi rispettate qualora venga prodotta un’appropriata dichiarazione sostitutiva, che l’amministrazione ha la potestà (ovvero il potere-dovere) di verificare ai fini dell’eventuale esclusione.<br />	<br />
Le articolate argomentazioni del Tar sono in linea con recenti pronunzie della Sezione ( da ultimo, V, 22 marzo 2010 n. 1644) e vanno condivise.<br />	<br />
Con riferimento alle considerazioni dell’amministrazione riferite all’anteriorità della pubblicazione del bando ed alla specialità della disciplina concernente i certificati del casellario giudiziale e per carichi pendenti (art. 75 DPR n. 554/1999), deve tenersi conto che la normativa del Codice del 2006 sugli appalti pubblici, in realtà, non ha al riguardo portata innovativa, configurandosi piuttosto come una specificazione attuativa dei principi generali dell’ordinamento giuridico vigente rinvenibili nei citati articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché negli articoli 43 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, applicabili in via generale a qualunque fattispecie.<br />	<br />
Nel caso in esame la concorrente aveva prodotto una dichiarazione sostitutiva (di cui era necessario verificare la veridicità) e pertanto la stazione appaltante non poteva disporre l’esclusione sul mero dato formale della mancata produzione del certificato: una interpretazione rigida della clausola del bando si sarebbe posta infatti in contrasto con principi di logicità e ragionevolezza non venendo alterata né la par condicio dei concorrenti (rilevando invece il possesso o meno delle condizioni di partecipazione), né la rapidità ed il buon andamento della gara, dovendo comunque l’Amministrazione compiere le opportune verifiche, sia in caso di dichiarazione sostitutiva, così come in caso di acquisizione del certificato rilasciato al privato .<br />	<br />
Quanto sopra assume ancor più valenza nella fattispecie in esame considerato che una clausola del disciplinare (punto 1 n. 3) prevedeva il ricorso alle dichiarazioni sostitutive per l’accertamento delle prescritte condizioni di partecipazione, rischiando di generare possibili perplessità ed incertezze interpretative sia circa la non sostituibilità del certificato chiesto al punto 1 n. 6 con una dichiarazione sostitutiva, sia circa la stessa lesività della predetta clausola in caso di mancata produzione del certificato.<br />	<br />
La sentenza del Tar deve quindi essere confermata anche con riferimento agli aspetti risarcitori là dove ha statuito che ove non fosse stato possibile il risarcimento in forma specifica si sarebbe dovuta valutare la domanda di risarcimento per equivalente.<br />	<br />
In conclusione l’appello non merita accoglimento.<br />	<br />
Spese ed onorari, tuttavia, per l’andamento e la peculiarità della vicenda possono essere compensati.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, definitivamente decidendo, respinge l’appello in epigrafe indicato.<br />	<br />
Compensa spese ed onorari.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere<br />	<br />
Filoreto D&#8217;Agostino, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/10/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-10-2010-n-7459/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.7459</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.7467</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-10-2010-n-7467/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-10-2010-n-7467/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-10-2010-n-7467/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.7467</a></p>
<p>Pres. Trovato – Est. Dell’Utri SFR srl (Avv. R. Paviotti) c/ Impresa Individuale Alfreider Raimondo (Avv.ti A. di Porto, F. Ferletic, A. Pellecchia), Comune di Corvara (Avv. L. Manzi). sulla legittimità della esclusione dell&#8217;ATI, in caso di insussistenza di una condizione di partecipazione in capo a tutte le imprese esecutrici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-10-2010-n-7467/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.7467</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-10-2010-n-7467/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.7467</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trovato – Est. Dell’Utri<br /> SFR srl (Avv. R. Paviotti) c/ Impresa Individuale Alfreider Raimondo (Avv.ti<br /> A. di Porto, F. Ferletic, A. Pellecchia), Comune di Corvara<br /> (Avv. L. Manzi).</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della esclusione dell&#8217;ATI, in caso di insussistenza di una condizione di partecipazione in capo a tutte le imprese esecutrici dell&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Contratti P.A. &#8211;  Ricorso – Notifica alla mandante – Nullità – Sussiste – Ragioni.	</p>
<p>2. Contratti P.A. – Gara – ATI orizzontale &#8211; Condizioni di partecipazione – Albo delle imprese gestione rifiuti &#8211; Iscrizione &#8211; Prescrizione del bando &#8211; Assenza per una associata &#8211; Esclusione  &#8211; Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La notifica del ricorso ad un’impresa mandante dell’ATI, in luogo della notifica alla Impresa Capogruppo, non è inesistente ma bensì nulla, stante la ravvisabilità di un collegamento tra la mandante e la capogruppo dell’ATI destinataria. 	</p>
<p>2. Qualora la lex specialis richieda, quale condizione di partecipazione, l’iscrizione all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in caso di ATI orizzontale, il suddetto requisito deve essere posseduto da tutte le imprese esecutrici della prestazione oggetto di iscrizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 759 del 2010, proposto da:<br />
SFR <b>s.r.l.</b>, in proprio e quale mandataria capogruppo di a.t.i. con Fenice s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberto Paviotti, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Paviotti in Roma, via Luigi Canina n. 6; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Impresa individuale Alfreider Raimondo</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Di Porto, Franco Ferletic ed Antonella Pellecchia, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Di Porto in Roma, via Guido D&#8217;Arezzo n. 2; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Corvara</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Manzi e Michele Menestrina, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri n. 5; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per la riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del T.R.G.A. &#8211; SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00412/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI DIFFERENZIATI.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’impresa individuale Alfreider Raimondo e del Comune di Corvara;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 luglio 2010 il Cons. Angelica Dell&#8217;Utri e uditi per le parti gli avvocati Paviotti, Incardona, per delega dell&#8217;Avv. Di Porto, e Reggio D&#8217;Aci per delega dell&#8217;Avv. Manzi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con atto notificato il 25 gennaio 2010 e depositato il 2 febbraio seguente la SFR s.r.l., in proprio e quale mandataria capogruppo dell’a.t.i. con Fenice s.r.l. aggiudicataria della gara al prezzo più basso indetta dal Comune di Corvara in Badia per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti differenziati e dei rifiuti organici dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2013, ha appellato la sentenza 21 dicembre 2009 n. 412 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, non notificata, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla seconda classificata impresa individuale Alfreider Raimondo, l’aggiudicazione in favore dell’a.t.i è stata annullata.<br />	<br />
In particolare con detta sentenza, respinta l’eccezione di inammissibilità del gravame per mancata notifica alla controinteressata, il primo giudice ha ritenuto che, in sede di verifica dei requisiti dopo l’aggiudicazione provvisoria, l’a.t.i. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per carenza del requisito dell’iscrizione all’albo nazionale delle imprese per le categorie 1 e 2, prescritto dal punto 5, lett. f), delle “condizioni di partecipazione”, in capo alla mandataria SFR (iscritta per la sola categoria 1, sebbene il suo rappresentante abbia dichiarato l’iscrizione ad entrambe le categorie); carenza rilevante, trattandosi di a.t.i. orizzontale ed in presenza della prescrizione della lex specialis di gara alla quale l’amministrazione si era autovincolata, ancorché la camera di commercio, interpellata la riguardo dal responsabile del procedimento, avesse affermato la non necessità della categoria 2 stante la sufficienza della categoria 1 per tutte le tipologie dell’appalto. <br />	<br />
A sostegno dell’appello la SFR ha dedotto:<br />	<br />
1.- Erroneità della sentenza, in relazione alla mancata declaratoria della inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata notifica alla controinteressata. Violazione di legge (art. 26, co. 1, l. TAR – art. 291 c.p.c. in relazione in particolare a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 46, co. 24, e 58, co. 1, l. 18 giugno 2009 n. 69 – art. 148 e 149 c.p.c.). Errore di fatto e travisamento.<br />	<br />
2.- Erroneità della sentenza in relazione alla mancata declaratoria della totale infondatezza del ricorso di primo grado. Errore di fatto e travisamento. Violazione di legge (d.m. 28 aprile 1998 n. 406, art. 5, lett. f, “condizioni di partecipazione”). Ultrapetizione.<br />	<br />
In data 12 febbraio 2010 l’appellata si è costituita in giudizio e con memorie del 26 febbraio, 12 aprile e 30 giugno 2010 ha svolto controdeduzioni, nonché riproposto i propri motivi di gravame assorbiti in primo grado.<br />	<br />
Il 26 febbraio 2010 anche il Comune di Corvara in Badia si è costituito in giudizio ed ha sostenuto la fondatezza dell’azione.<br />	<br />
All’odierna udienza pubblica l’appello è stato introitato in decisione.<br />	<br />
Ciò posto, la Sezione reputa infondato il medesimo appello.<br />	<br />
Col primo motivo si sostiene che erroneamente il primo giudice abbia disatteso l’eccezione di inammissibilità del gravame, ritenendo inesistente la notifica alla SFR in proprio (indirizzata presso la sede indicata nel Comune di “Ovaro” anziché in quello di “Amaro”) ma semplicemente nulla quella alla medesima in qualità di capogruppo dell’a.ti. già costituita, effettuata presso la sede della mandante Fenice anziché della mandataria, quindi sanata con la costituzione della stessa Fenice, ed abbia perciò disposto (con precedente ordinanza) la rinnovazione della notificazione nei confronti della SFR. In particolare, si contesta l’inesistenza anche della seconda notifica nei riguardi sia della mandataria, in quanto presso la sede della Fenice, che della mandante, non indicata quale destinataria ed avente conferito mandato con rappresentanza esclusiva anche processuale alla SFR; di qui la mancanza di effetto sanante della costituzione in giudizio della Fenice, in uno con l’inapplicabilità nei riguardi della prima dell’art. 291 cod. proc. civ., la cui estensione ai giudizi amministrativi prevista dall’art. 46, co. 24, della legge 18 giugno 2009 n. 69 è inoperante per i giudizi instaurati anteriormente all’entrata in vigore della stessa legge ai sensi del successivo art. 58, qual è quello in esame in quanto promosso nel 2008.<br />	<br />
Al riguardo, vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni raggiunte dal primo giudice.<br />	<br />
In primo luogo, è ben noto che l’avvenuta costituzione dell’associazione temporanea non priva le singole imprese facenti parte della stessa associazione di legittimazione processuale attiva, atteso che il conferimento del mandato speciale all’impresa capogruppo (riguardante l’a.t.i.) non preclude la facoltà delle singole imprese di agire <i>singulatim</i>, mancando un’espressa previsione in tal senso nella normativa sia comunitaria che nazionale (cfr. Cons. St., sez. VI, 25 novembre 2008 n. 5773, nonché sez. V, 28 dicembre 2007 n. 6689 e 23 ottobre 2007 n. 5577; cfr., altresì, Corte giust. CE, ord. 4 ottobre 2007 resa nella causa C-492/06); altrettanto è, dunque, anche circa la speculare legittimazione passiva di dette singole imprese. <br />	<br />
In secondo luogo, la notificazione nei confronti della Fenice non può dirsi inesistente, bensì nulla ancorché indirizzata all’a.t.i. SFR-Fenice in luogo diverso dalla sede della capogruppo, stante la ravvisabilità di un collegamento tra la stessa Fenice e l’a.t.i. destinataria, con conseguente sanatoria di tale nullità a seguito della costituzione in giudizio della ripetuta Fenice ai sensi dell’art. 156, co. 3, cod. proc. civ, secondo cui la nullità “non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto il suo scopo”, l’applicazione del quale è espressamente fatta salva dal successivo art. 160 in tema di nullità della notifica. In tale contesto, la disposta rinnovazione della notifica nei confronti di SFR si risolve nell’ordinaria integrazione del contraddittorio nei confronti di altro controinteressato, ulteriore all’unico intimato, piuttosto che in una rinnovazione sanante ai sensi dell’art. 291 dello stesso codice.<br />	<br />
Circa il merito della controversia, a cui si riferisce il secondo ed ultimo motivo d’appello, è agevole osservare che, al di là delle opinioni espresse dalla Camera di commercio di Bolzano (che, peraltro, subordinava l’irrilevanza dell’iscrizione nella categoria 2 all’iscrizione nella categoria 1 “per tutte le tipologie di rifiuti oggetto dell’appalto”, essendo invece “necessaria per tutte le tipologie di rifiuti per le quali non sussiste l’iscrizione alla categoria 1 ed il conferimento dei rispettivi rifiuti avviene presso l’impianto che svolge le operazioni in procedura semplificata”), sia pur trasfuse nella nota 18 settembre 2008 n. 6141 a firma del segretario comunale, di riscontro a quesito posto dalla SFR con <i>e.mail</i> del precedente giorno 10, la <i>lex specialis</i> di gara e, precisamente, la prescrizione di cui alle “Condizioni per la partecipazione al pubblico incanto”, capo I, punto 5, lett. f), richiede espressamente l’iscrizione “nell’ ‘albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti’ ai sensi dell’art. 152 del Decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 rispettivamente D.M. del 28.04.1998 n. 406 per le categorie 1 e 2”. <br />	<br />
Come correttamente rilevato dal primo giudice, trattandosi di a.t.i. orizzontale ai sensi dell’art. 37, co. 2 e 13, del d.lgs. n. 163 del 2006 (normativa, questa, al quale il capo II, pag. 4, delle menzionate “Condizioni per la partecipazione al pubblico incanto” rinvia integralmente per la disciplina dell’espletamento della gara), poiché le imprese si sono impegnate ad eseguire la stessa prestazione nella misura del 60%, la mandataria, e del 40%, la mandante, è evidente che tale requisito doveva essere posseduto da entrambe, quindi anche dalla capogruppo SFR; né la stazione appaltante avrebbe potuto legittimamente disattendere la predetta prescrizione, edittalmente preclusiva della partecipazione della SFR nella predetta formazione orizzontale e di certo non modificata dalla suindicata nota (oltretutto inviata esclusivamente alla proponente il quesito e non anche agli altri concorrenti), stante il generalissimo principio secondo cui la pubblica amministrazione deve dare puntuale applicazione alle regole che essa stessa si è data, ancorché in ipotesi illegittime, non essendo consentito prescinderne se non previa rimozione delle medesime in via di autotutela, nelle forme e con le modalità di legge, pena altrimenti la violazione dei canoni fondamentali della par condicio tra i concorrenti e della correttezza dell’azione amministrativa. <br />	<br />
In conclusione, l’appello non può che essere respinto.<br />	<br />
Tuttavia, la singolarità del caso di specie consiglia la compensazione tra tutte le parti delle spese del grado.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Filoreto D&#8217;Agostino, Consigliere<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/10/2010</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.7451</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-10-2010-n-7451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-10-2010-n-7451/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-10-2010-n-7451/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.7451</a></p>
<p>Pres. Piscitello – Est. Caringella Focalia Spa (Avv. V. Ciaffi) c/ Cut – Consorzio Umbro Trasporti (Avv. P. Tesauro), Baccarelli Nazareno Sa (Avv.ti F. Bucellato, S. Goretti, R. Pelliccia) sull&#8217;applicabilità del principio della prorogatio nell&#8217;ipotesi di scadenza naturale del rappresentante legale dell&#8217;impresa concorrente 1. Contratti P.A. – Gara &#8211; Offerta</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-10-2010-n-7451/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.7451</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piscitello – Est. Caringella<br /> Focalia Spa (Avv. V. Ciaffi) c/ Cut – Consorzio Umbro Trasporti (Avv. P. Tesauro), Baccarelli Nazareno Sa (Avv.ti F. Bucellato, S. Goretti, R. Pelliccia)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità del principio della prorogatio nell&#8217;ipotesi di scadenza naturale del rappresentante legale dell&#8217;impresa concorrente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti P.A. – Gara &#8211;  Offerta – Sottoscrizione – Rappresentante legale – Mandato scaduto – Irrilevanza – Ragioni &#8211;  Prorogatio ai sensi dell’art. 2385 c.c. – Applicabilità.	</p>
<p>2. Contratti P.A. – Gara – Modifiche statutarie – Prima dell’iscrizione al registro delle imprese – Comunicazione &#8211; Obbligo alla stazione appaltante  – Non sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di procedure ad evidenza pubblica, la sottoscrizione dell’offerta da parte del rappresentante legale non più in carica per scadenza naturale del mandato non determina l’esclusione del concorrente, qualora il certificato camerale non contenga la nomina di nuovi amministratori, essendo applicabile in tale ipotesi il principio della prorogatio sancito dall’art. 2385 c.c., a tutela della continuità dell’azione societaria e della certezza dei rapporti giuridici.	</p>
<p>2. Le modifiche statutarie aventi ad oggetto il trasferimento della sede sociale all’estero e la riduzione del capitale sociale, senza scioglimento della società, non devono essere comunicate alla stazione appaltante nel corso della procedura ad evidenza pubblica, in assenza di prescrizioni in tal senso, prima dell’iscrizione del registro delle imprese, in virtù del principio sancito dall’art. 2346 c.c., in ordine all’inefficacia delle deliberazioni che comportino modificazioni statutarie delle società per azioni prima dell’iscrizione nel registro delle imprese.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 6281 del 2009, proposto da: 	</p>
<p>Focalia S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore </i>rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vincenzo Ciaffi, con domicilio eletto presso Vincenzo Ciaffi in Roma, via Aurelia, N.424; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Cut &#8211; Consorzio Umbro Trasporti, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Tesauro, in persona del legala rappresentante <i>pro tempore, </i>con domicilio eletto presso Studio Legale Bird&#038;Bird in Roma, via San Sebastianello,N 9; Già Baccarelli Nazareno Sa Baccarelli Nazareno S.A.S., rappresentato e difeso dagli avv. Fausto Buccellato, Stefano Goretti, Riccardo Pelliccia, con domicilio eletto presso Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico 45; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Baccarelli Nazareno Sa, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>rappresentato e difeso dagli avv. Fausto Buccellato, Stefano Goretti e Riccardo Pelliccia, con domicilio eletto presso Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico, 45; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. UMBRIA &#8211; PERUGIA: SEZIONE I n. 00273/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE &#8211; RIS.DANNI.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cut &#8211; Consorzio Umbro Trasporti e di Baccarelli Nazareno Sa e di Già Baccarelli Nazareno Sa Baccarelli Nazareno S.A.S.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 maggio 2010 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Ciaffi, Tesauro e Buccellato;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il contenzioso ha ad oggetto la gara indetta dal Consorzio Umbro Autotrasporti (C.U.T.) per la fornitura di gasolio per autotrazione, per il periodo dal 1° giugno 2008 al 31 maggio 2009, culminata nell’aggiudicazione in favore della Baccarelli Nazareno s.p.a..<br />	<br />
Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dalla società Focalia avverso gli atti della procedura.<br />	<br />
La società Focalia, con l’atto d’appello, contesta gli argomenti posti a fondamento del <i>decisum </i>di prime cure.<br />	<br />
Reistono la società aggiudicataria a e la stazione appaltante.<br />	<br />
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.<br />	<br />
All’udienza del 28 maggio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con la sentenza di prime cure il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla società Focalia avverso gli atti relativi alla la gara indetta dal Consorzio Umbro Autotrasporti (C.U.T.) per la fornitura di gasolio per autotrazione, per il periodo dal 1° giugno 2008 al 31 maggio 2009, gara culminata nell’aggiudicazione in favore della Baccarelli Nazareno s.p.a.<br />	<br />
2.Va esaminato in primo luogo il motivo d’appello con il quale la parte ricorrente deduce che la Baccarelli Nazareno s.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura in quanto l’offerta e la relativa documentazione sono state presentate e sottoscritte da Leonardo Baccarelli nonostante costui non fosse più in carica al momento della presentazione dell’offerta. Secondo la prospettazione dell’appellante,infatti, dal certificato camerale prodotto risultava che il sig. Leonardo Baccarelli era stato nominato il 18 giugno 2004, per la durata (a norma di statuto) di tre anni; di conseguenza l’interessato non era più in carica e, comunque, il certificato camerale prodotto non dimostrava che egli avesse titolo per rappresentare la società.<br />	<br />
Il motivo non merita positiva valutazione.<br />	<br />
La Sezione condivide la tesi sostenuta dal Primo Giudice secondo cui, al momento della partecipazione alla gara della società, il suddetto Leonardo Baccarelli era ancora Presidente <br />	<br />
e legale rappresentante della maccarelli s.p.a. in virtù del principio della <i>prorogatio</i> sancito dall’art. 2385 c.c., applicabile al caso di scadenza naturale del mandato a tutela della continuità dell’azione societaria e della certezza dei rapporti giuridici Detta persistenza era peraltro ricavabile dallo stesso tenore del certificato camerale dell’8 aprile 2008, che, pur non menzionando la conferma di Leonardo Baccarelli, non contiene la nomina di nuovi amministratori, in tal guisa confermando la persistente operatività di quelli in carica.<br />	<br />
Si deve allora convenire che la documentazione in atti fosse già sufficiente a dimostrare la sussistenza del potere rappresentativo del sig. Leonardo Baccarelli, con la conseguente superfluità della richiesta di chiarimenti formulata dalla stazione appaltante e l’irrilevanza delle censure tese a stigmatizzare la non pertinenza del riferimento, contenuto nella risposta a dette richieste, alla situazione della società di diritto lussembughese.<br />	<br />
La circostanza, poi, che, nonostante l’avvenuta trasformazione, abbia correttamente partecipato la società italiana, è arguibile dall’applicabilità al caso di specie della regola dettata dall’art. 2436, quinto comma, del codice civile, in ordine all’inefficacia delle deliberazioni che comportino modificazioni statutarie delle società per azioni prima dell’ iscrizione nel registro delle imprese.<br />	<br />
Posto che, ad avviso della condivisibile opinione dottrinale e giurisprudenziale, detta iscrizione assume una portata costitutiva e che nella specie le modifiche statutarie intervenute nel corso del 2006 &#8211; aventi ad oggetto il trasferimento della sede sociale in Lussemburgo, senza scioglimento di quella italiana, l’accettazione della nazionalità lussemburghese, la sottomissione al diritto lussemburghese, la modifica denominazione in “Baccarelli Nazareno S.A.”, la riduzione del capitale sociale e la nomina nominare quali amministratori dei signori Leonardo Baccarelli e Luca Baccarelli &#8211; non erano state iscritta nel registro delle imprese per effetto del rifiuto all’uopo opposto da parte del Conservatore del Registro e dal Giudice del Registro, si deve convenire che al momento della gara nell’ordinamento nazionale era ancora operante la società italiana e che, quindi, correttamente alla procedura abbia preso parte la Bnaccarelli Nazzareno s.p.a. Il mancato perfezionamento per il nostro ordinamento della trasformazione rendeva peraltro superflua, in assenza di prescrizioni in tal senso, la comunicazione della vicenda societaria alla stazione appaltante nel corso della procedura.<br />	<br />
Si deve soggiungere che, sul paino sostanziale emerge con chiarezza piena continuità tra la società italiana e quella lussemburghese sul pano dell’oggetto sociale e delle cariche amministrative. Detta identità sostanziale consente di reputare che nella sostanza si sia in presenza di un’unica formazione societaria, che in Italia abbia temporaneamente continuato ad operare della veste di società per azioni di diritto italiano fino all’intervento dell’iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese. Tale ricostruzione giustifica la mancata nomina di nuovi amministratori della società italiane e depotenzia le censure tese a stigmatizzare l’estinzione o .al quiescenza della società italiana.<br />	<br />
I Giudici di prime cure, a tal proposito, hanno in modo condivisibile sottolineato che i soci della Baccarelli Nazareno s.p.a. non hanno mai deliberato la cessazione della società e neppure una sospensione della sua attività m a solo una modifica statutaria, ferma la continuità dei rapporti giuridici e del patrimonio. Pertanto, sino a che la trasformazione non è stata giuridicamente efficace, la società ha continuato a vivere nell’ordinamento italiano nella forma originaria, nella pienezza della sua capacità giuridica e della titolarità del suo patrimonio.<br />	<br />
4. Non è fondato neanche il motivo con cui si denuncia la violazione dell’art. 11 del capitolato speciale di gara, che prescriveva la produzione di «una dichiarazione, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa&#8230; attestante la conformità del prodotto fornito alla direttiva CEE 92/59».<br />	<br />
La Sezione reputa che sia idonea a soddisfare la prescrizione la produzione della dichiarazione (doc. 15 nel primo fascicolo documenti della ricorrente) sottoscritta dal legale rappresentante della società che rinvia ad un’allegata dichiarazione della propria fornitrice, società A.P.I., che a sua volta rinvia ad una scheda tecnica, pure allegata (doc. 28 dello stesso fascicolo documenti).<br />	<br />
.Posta, infatti, la genericità del richiamo del capitolato alla conformità alla direttiva n. 92/59» deve convenirsi idonea la dichiarazione con cui la Baccarelli, facendola propria, recepisce la documentazione resa dal fornitore. Va soggiunto che l’allegata “scheda di sicurezza” (doc. 28, cit.), conteneva tutte le informazioni tecniche necessarie affinché i destinatari e utenti del prodotto possano farne uso in condizioni di sicurezza e difendersi dai rischi connessi.<br />	<br />
Sul versante formale, pur in mancanza di un esplicito richiamo al d.P.R. n. 445/2000, l’allegazione della fotocopia di un documento d’identità del dichiarante soddisfa il requisito formale richiesto dalla normativa regolatrice della materia.<br />	<br />
5. L’appello va respinto.<br />	<br />
L’ infondatezza delle censure giustifica la condanna alle spese del secondo grado e la conferma dell’ analoga statuizione di prime cure.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Respinge l’appello e condanna l’appellante al pagamento delle spese relative alla presente fase di giudizio che liquida nella misura complessiva di 10.000,00 (diecimila//00), da dividere in parti uguali tra il Consorzio Umbro Trasporti e la Baccarelli Nazareno s.a.s. Spese <br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Aniello Cerreto, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Nicola Russo, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/10/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-10-2010-n-7451/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.7451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.7470</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-10-2010-n-7470/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-10-2010-n-7470/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.7470</a></p>
<p>Pres. Trovato – Est. Capuzzi Cazabi Srl, Euganea Servizi Società Cooperativa Sociale (Avv.ti M. Fracanzani, P. Stella Richter) c/ Azienda Ulss 17 (Avv.ti A. Leoni, A. Manzi) sulla legittimità dell&#8217;apertura e valutazione in seduta riservata dell&#8217;offerta economica 1. Contratti P.A. – Gara – Offerta tecnica – Apertura delle buste –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trovato – Est. Capuzzi<br /> Cazabi Srl, Euganea Servizi Società Cooperativa Sociale  (Avv.ti M. Fracanzani, P. Stella Richter) c/ Azienda Ulss 17 (Avv.ti A. Leoni, A. Manzi)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;apertura e valutazione in seduta riservata dell&#8217;offerta economica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti P.A. – Gara – Offerta tecnica – Apertura delle buste – In seduta riservata – Legittimità – Condizioni.	</p>
<p>2. Contratti P.A. – Gara – Consorzio stabile &#8211; Quote di esecuzione in statuto o atto costitutivo – Indicazione &#8211; Obbligo – Non sussiste – Ragioni.	</p>
<p>3. Contratti P.A. – Gara – Offerta economicamente più vantaggiosa – Offerta economica – Valutazione del R.U.P. – Violazione art. 84 D.lgs. 163/2006 – Non sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I principi di pubblicità e trasparenza delle sedute della commissione di gara non sono assoluti ma derogabili dalla lex specialis, la quale, ove trattasi di gara svolta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ben può prevedere la valutazione in seduta riservata dell’offerta tecnica e, per esigenze di economicità della procedura, anche che tanto sia effettuato previa apertura delle relative buste nel corso della seduta stessa. L’obbligo di pubblicità delle sedute delle commissioni di gara riguarda esclusivamente la fase dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione e l’offerta economica dei partecipanti e non anche la fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche. Infatti,  il rispetto dei principi suddetti si rende doveroso solo nei casi in cui le attività che devono essere svolte dal seggio di  gara implichino l’adozione di decisioni suscettibili di riverberarsi sulla partecipazione o meno dei concorrenti alla procedura. 	</p>
<p>2. Nessuna norma impone alle Società consortili permanenti che hanno natura stabile ed obiettivi statutari che travalicano la semplice partecipazione ad una gara, di specificare, nell’atto costitutivo, le tipologie dei servizi da svolgersi da parte delle singole consorziate, in occasione delle gare cui la società stessa partecipi. Infatti, l’art. 36 co. 5 D.lgs. 163/2006 impone ad essi soltanto di indicare il nome dei soggetti consorziati che diverranno materiali esecutori del servizio in caso di aggiudicazione, a differenza dell’art. 37 del medesimo decreto che dispone l’obbligo di indicare le parti del servizio rese da ciascuna consorziata unicamente per le ATI.	</p>
<p>3. Nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa non risulta violato il principio della collegialità della commissione di gara ex art. 84 D.lgs. 163/2006, qualora l’apertura dell’offerta economica e l’attribuzione dei relativi punteggi sia svolta dal R.U.P., considerato che la gara da aggiudicarsi con il criterio predetto è una procedura composta da più fasi, alcune delle quali necessitano di competenze amministrative ed altre, invece, di competenze tecniche. Pertanto il R.U.P., ai sensi dell’art. 10 co. 2 D.lgs. 163/2006 secondo il quale “svolge compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice..che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti” può svolgere le fasi amministrative.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1812 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Cazabi s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore in proprio e quale Impresa avvalentesi delle ausiliarie Euganea Servizi Societa&#8217; Cooperativa Sociale, e Zanetti Mario, rappresentata e difesa dagli avv. Marcello M. Fracanzani e Paolo Stella Richter, con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in Roma, viale Mazzini, 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>-Azienda Ulss 17 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Leoni ed Andrea Manzi, con domicilio eletto nello studio del secondo in Roma, via Federico Confalonieri, 5;<br />
&#8211; Ditta Vision Societa&#8217; Cooperativa Societa&#8217; Consortile Onlus in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Manservisi e Vittorio Miniero, con domicilio eletto nello studio del secondo in Roma, via Antonio Ber<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA SEZIONE I n. 00174/2010;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ulss 17 e di Ditta Vision Societa&#8217; Cooperativa Societa&#8217; Consortile Onlus;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 maggio 2010 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Stella Richter, Manzi e Caturani, quest&#8217; ultimo su delega dell&#8217; avv. Manservisi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ULSS 17 di Este (PD) indiceva una gara denominata &#8220;Procedura negoziata per servizi sanitari di ambulanza, di trasporto pazienti ed emodializzati&#8221; per l’affidamento del relativo servizio con contratto quinquennale.<br />	<br />
All’esito della procedura la società CA.ZA.Bi s.r.l. impugnava gli atti di gara e segnatamente la graduatoria finale a favore della controinteressata Vision pronunciata dalla stazione appaltante nella seduta pubblica in data 23/06/09.<br />	<br />
Il Tar Veneto con la sentenza appellata respingeva il ricorso.<br />	<br />
La ricorrente CA.ZA.Bi s.r.l. ha appellato la sentenza del TAR sulla base di tre motivi:<br />	<br />
-Errore di fatto e di diritto. Assenza di ogni attività di verifica della integrità dei plichi denominati busta B e busta C. Necessità di apertura di ogni busta in seduta pubblica.<br />	<br />
-Omessa indicazione nell’atto costitutivo del consorzio, delle parti del servizio che saranno assunte da ciascun consorziato.<br />	<br />
-Erronea indicazione nella sentenza della attività di verifica della documentazione amministrativa e ammissione alla gara, da parte del dottor Bezzan, nella qualità di Presidente della commissione di gara e non in qualità di responsabile unico del procedi<br />
Si sono costituite in appello la ULSS n.17 di Este e la Vision Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus chiedendo con dovizia di argomentazioni il rigetto dell’appello.<br />	<br />
Sono state depositate ulteriori memorie difensive.<br />	<br />
All’udienza del 25 maggio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il primo motivo l’appellante critica le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice in ordine alla pubblicità della seduta di gara al momento della apertura delle buste. Tali conclusioni sarebbero infondate in fatto in quanto la stazione appaltante non avrebbe proceduto alla verifica della integrità di tutti plichi di gara in seduta pubblica prima di aprire la busta B in seduta segreta contrariamente a quanto indicato in sentenza a pagina 4. <br />	<br />
Sottolinea la appellante che il verbale della seduta del 28.4.2010, unico atto fidefacente fino a querela di falso delle attività compiute dalla Commissione di gara, non contiene alcuna menzione relativa alla attività di verifica della integrità delle buste B e C .<br />	<br />
Le appellate di contro affermano che l’appellante, censurando l’assenza di attività di verifica della integrità dei plichi avrebbe dedotto un vizio nuovo non dedotto in primo grado. Controbatte l’appellante assumendo che si tratta di una contestazione specifica in fatto ed in diritto della motivazione utilizzata dal giudice di primo grado per rigettare la doglianza di violazione del principio di pubblicità della gara.<br />	<br />
2.Ritiene il Collegio che la censura sia inammissibile.<br />	<br />
L’appellante si era limitata a censurare in primo grado solo il fatto che la Commissione di gara non aveva aperto la busta contenente la offerta tecnica in seduta pubblica senza però eccepire la presunta mancata verifica della integrità dei plichi in seduta pubblica, mancata verifica che viene così contestata per la prima volta in appello.<br />	<br />
In ogni caso la censura è infondata anche nel merito perché basata su un erroneo presupposto di fatto.<br />	<br />
Occorre considerare che il verbale esplicita chiaramente l’avvenuta effettuazione delle operazioni ricomprendendovi anche la verifica della integrità dei plichi di cui l’appellante sostiene erroneamente la omissione.<br />	<br />
Ed invero la sinteticità della formula utilizzata nel verbale per descrivere lo svolgimento di tale attività non puo’ essere ritenuta idonea a viziare la intera procedura di gara non dovendo il seggio di gara verbalizzare in maniera minuziosa tutte le attività di fatto materialmente svolte.<br />	<br />
2.1. Quanto al rilievo che l’attività posta in essere dalla commissione sarebbe illegittima per non avere aperto le buste contenenti la offerta tecnica in seduta pubblica, è necessario sottolineare che la lettera di invito, all’art.2, prevedeva che si sarebbe provveduto in seduta pubblica alla effettuazione delle operazioni finalizzate alla ammissione dei soggetti interessati alla gara. <br />	<br />
Al riguardo questo Consiglio di Stato ha affermato che i principi di pubblicità e trasparenza delle sedute della commissione di gara non sono assoluti, ma derogabili dalla “lex specialis”, la quale, ove trattisi di gara svolta con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, ben può prevedere la valutazione in seduta riservata dell&#8217;offerta tecnica e, per esigenze di economicità della procedura, anche che tanto sia effettuato previa apertura delle relative buste nel corso della seduta stessa: l’obbligo di pubblicità delle sedute delle commissioni di gara riguarda esclusivamente la fase dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione e l’offerta economica dei partecipanti, e non anche la fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche mentre il rispetto del principio di pubblicità si rende doveroso solo nei casi in cui le attività che devono essere svolte dal seggio di gara implichino la adozione di decisioni suscettibili di riverberarsi sulla partecipazione o meno dei concorrenti alla procedura (cfr. Cons. Stato, V, 14 ottobre 2009 n.6311; V, 11 maggio 2007 n. 2355).<br />	<br />
Nel caso in esame la lettera di invito non ha previsto l’obbligo della apertura in seduta pubblica anche della busta contenente la offerta tecnica poiché questa non conteneva alcun documento previsto a pena di esclusione ma solo documenti tecnici indicati dalla lettera di invito.<br />	<br />
In conclusione l’avere affidato alla commissione la effettuazione delle operazioni materiali di dissigilatura delle buste inserite in quella contenente la offerta tecnica e di valutazione del relativo contenuto, attraverso la attribuzione dei relativi punteggi, non riguardando la ammissione dei soggetti interessati alla gara, non integra un comportamento suscettibile di ledere alcuna norma esplicita di legge né alcun principio di tutela della concorrenza o di trasparenza e comunque avviene conformemente alle prescrizioni di gara contenute nella lettera di invito. <br />	<br />
3. Relativamente al secondo motivo di appello concernente la omessa indicazione nell’atto costitutivo del consorzio, delle parti del servizio che saranno assunte da ciascun consorziato si sostiene, da parte dell’appellante, che la sentenza è errata in quanto omette di considerare che la carenza e la inammissibilità della documentazione amministrativa viene dedotta in relazione a quanto prescritto dai documenti di gara ed in particolare dall’art. 2 della lettera di invito (pag. 4 della lettera di invito).<br />	<br />
Le articolate considerazioni del Tar, che ha respinto la doglianza, vengono condivise dal Collegio. <br />	<br />
Il Tar ha rilevato che nessuna norma impone alle società consortili permanenti che hanno natura stabile ed obiettivi statutari che travalicano la semplice partecipazione ad una gara ma che sono soggetti giuridici differenti dalle associazioni temporanee di imprese, di specificare, nell’atto costitutivo, le tipologie dei servizi da svolgersi da parte delle singole consorziate in occasione delle gare cui la società stessa partecipi: l’art. 36, V comma del d.l.vo n. 163 del 2006 impone ad essi, infatti, soltanto di indicare il nome dei soggetti consorziati che diverranno, in caso di aggiudicazione, materiali esecutori del servizio. Pertanto la norma non richiede che vengano specificate, analogamente a quanto disposto dall’articolo 37 per le a.t.i., anche le parti del servizio rese da ciascuna consorziata.<br />	<br />
Con l’effetto, pertanto, che la lex specialis della gara, imponendo di indicare le quote di partecipazione e le parti del servizio da eseguire da ciascuna associata, non poteva, coerentemente, che riferirsi alle associazioni temporanee di imprese e non ai Consorzi stabili preesistenti alla gara.<br />	<br />
La Vision pertanto contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante non andava esclusa dalla gara.<br />	<br />
3. Infondato è anche il terzo motivo di appello.<br />	<br />
La appellante rileva che le attività di gara sono state svolte ora da un organo monocratico, il solo Presidente, giacchè i testi non possono essere considerati commissari di gara, ora dalla Commissione giudicatrice. Ne risulterebbe quindi un vulnus del principio della collegialità della commissione di gara secondo il quale sia le decisioni sulla ammissione/esclusione alla gara, sia l’apertura e la valutazione delle offerte economiche accompagnata dalla proclamazione della graduatoria finale avrebbero dovuto essere assunte dalla Commissione nel suo plenum.<br />	<br />
Viene in particolare richiamato l’art.84 del codice degli appalti la cui interpretazione, porterebbe ad affermare che nelle gare con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa non è ammissibile che la valutazione delle offerte tecniche e di quelle economiche venga affidata a commissioni diverse (Cons. Stato, II, par. n.2671 del 7.5.2008).<br />	<br />
3.1. Osserva tuttavia al riguardo il Collegio che il disciplinare di gara e la lettera di invito non fanno riferimento all’art.84 del codice degli appalti e che la normativa richiamata dalla appellante non puo’ trovare applicazione nella procedura in esame.<br />	<br />
Trattasi infatti di gara con procedura negoziata accelerata ex art. 20 e 27 del d.lgs. n.163 del 2006 per l’affidamento del servizio sanitario di ambulanza e di trasporto pazienti ed emolidializzati, disciplinato esclusivamente dall’art.68, dall’art.65 e dall’art. 225 del codice. La normativa dunque è quella prevista dai contratti esclusi indicati nell’art. 27 del codice (si veda al riguardo la recente decisione di questo Consiglio di Stato Sez. V, n.5505 del 15.9.2009).<br />	<br />
In ogni caso anche a ritenere applicabile la normativa richiamata dall’appellante si tenga conto che la gara aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è una procedura composta da varie fasi, alcune delle quali necessitano di competenze amministrative ed altre, invece, di competenze tecniche; nel caso in esame correttamente le fasi amministrative sono state espletate in seduta pubblica dal Responsabile Unico del Procedimento atteso che questi, ai sensi dell’articolo 10, 2° comma del d.l.vo n. 163/2006 il RUP “svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice…che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti” coadiuvato da testimoni e dall’Ufficiale rogante, mentre la fase di valutazione delle offerte tecniche è stata demandata ad una commissione presieduta sempre dal RUP, ma composta da due tecnici . <br />	<br />
In ogni caso l’offerta non è stata oggetto di alcuna valutazione demandata al Presidente del seggio di gara e responsabile del procedimento in violazione dell’art. 84 richiamato, essendosi questi limitato, in conformità a quanto previsto dagli atti di gara, alla sola lettura del prezzo offerto. <br />	<br />
In conclusione l’appello non merita accoglimento.<br />	<br />
Spese ed onorari tuttavia in relazione alla peculiarità della fattispecie possono essere compensati.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione, definitivamente decidendo respinge l’appello in epigrafe indicato.<br />	<br />
Compensa spese ed onorari.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/10/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.7460</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-10-2010-n-7460/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-10-2010-n-7460/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.7460</a></p>
<p>Pres.Trovato Est. Capuzzi Impresa di costruzioni Offreda s.n.c. (Avv. L.M. D’Angiolella) C/ Comune di Alvignano (AVV: A. Palma) sulla suddivisione delle quote di partecipazione 1. Contratti della P.A.– Gare -Aggiudicazione provvisoria- Revoca- Comunicazione avvio procedimento –Obbligo -Non sussiste- Ragioni 2. Contratti della P.A.– Gare -Ati-Referenze bancarie- Presentazione da ciascuna associata-</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-10-2010-n-7460/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.7460</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-10-2010-n-7460/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.7460</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Trovato       Est. Capuzzi<br /> Impresa di costruzioni Offreda  s.n.c. (Avv. L.M. D’Angiolella) C/ Comune di<br /> Alvignano (AVV: A. Palma)</span></p>
<hr />
<p>sulla suddivisione delle quote di partecipazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A.– Gare -Aggiudicazione provvisoria- Revoca- Comunicazione avvio procedimento  –Obbligo -Non sussiste- Ragioni	</p>
<p>2. Contratti della P.A.– Gare -Ati-Referenze bancarie- Presentazione da ciascuna associata- Obbligo- Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  L&#8217;aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale, inserendosi nell&#8217;ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario ma non decisivo atteso che la definitiva individuazione del concorrente cui affidare l&#8217;appalto risulta cristallizzata soltanto con l&#8217;aggiudicazione definitiva.<br />
Pertanto, in caso di revoca dell’aggiudicazione provvisoria, versandosi ancora nell&#8217;unico procedimento iniziato con l&#8217;istanza di partecipazione alla gara e vantando in tal caso l&#8217;aggiudicatario provvisorio solo una aspettativa alla conclusione del procedimento, non si impone la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento.	</p>
<p>2. Non è esclusa dalla gara l’ATI che presenti nel complesso due referenze bancarie, non occorrendo che le referenze debbano essere presentate da ciascuna componente dell’ATI.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2627 del 2010, proposto da:<br />
<b>Impresa di Costruzioni Offreda s.n.c.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luigi M. D&#8217;Angiolella, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, via Michele Mercati, 51; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Alvignano</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Palma, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 99; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>De.pi. di della Pietra Giuseppe</b> in persona del legale rappresentante pro tempore in proprio e quale Capogruppo Mandataria ati, con Pro. Cost., in persona del legale rappresentante pro tempore , costituita in proprio e quale mandante dell’ATI , rappresentate e difese dagli avv. Francesco Casertano e Gabriele Casertano, con domicilio eletto presso Emilio Iacobelli in Roma, via Panama, 74; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per la riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI SEZIONE VIII n. 1790/2010,concernente AFFIDAMENTO LAVORI PER AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE .</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Alvignano e di De.pi di della Pietra Giuseppe in proprio e quale Capogruppo Mandataria ati con – Pro. cost. srl a costituita in proprio e quale mandante dell’ATI;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 luglio 2010 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati D&#8217;Angiolella e Casertano;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ditta Offreda, premesso di aver partecipato alla procedura d’appalto per la concessione di progettazione, costruzione e gestione, ex art. 143 D. Lgs. n. 163/2006, del Cimitero Comunale, indetta dal Comune di Alvignano ed essersi classificata inizialmente al primo posto con aggiudicazione provvisoria in proprio favore, impugnava avanti al TAR Campania sia l’aggiudicazione definitiva disposta, a seguito della propria esclusione dalla gara de qua, in favore della controinteressata, sia la regolarità dell’intera procedura di gara, di cui chiedeva in subordine la radicale caducazione.<br />	<br />
Si costituivano l’amministrazione comunale e l’Ati controinteressata, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.<br />	<br />
Il Tar Campania, sede di Napoli rigettava il ricorso con la sentenza n.1790 del 2010.<br />	<br />
Ha interposto appello la società Offreda deducendo plurimi motivi di erroneità della sentenza e chiedendone la sua integrale riforma.<br />	<br />
Si sono costituiti in appello il Comune di Alvignano e le società in ATI De. Pi e Pro. Cost. s.r.l.chiedendo il rigetto dell’appello.<br />	<br />
Sono state depositate memorie difensive.<br />	<br />
All’udienza del 6 luglio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. L’appello non merita accoglimento.<br />	<br />
La Sezione ritiene di mantenere l’ordine logico seguito dal Tar Campania che ha esaminato in via prioritaria le doglianze avverso il provvedimento di esclusione della appellante e successivamente esaminato le doglianze dirette a contestare la aggiudicazione della gara alla appellata al fine di una integrale rinnovazione della procedura. <br />	<br />
1.1. Il primo motivo di esclusione della Impresa Offreda concerne la difformità tra l’offerta economica dalla stessa presentata, il cui “piano economico-finanziario” risulta asseverato con sottoscrizione resa da una persona fisica (revisore contabile), e la relativa prescrizione della lex specialis di gara (punto 12 q del bando) che, nel prescrivere l’obbligo di asseverare il piano economico-finanziario, individuava, come unici soggetti a tal fine abilitati, gli istituti di credito, le società di servizi costituiti da istituti di credito e le società di revisione ex art. 1 L. 1966/39. <br />	<br />
Le argomentazioni del Tar, censurate dalla appellante, devono essere confermate.<br />	<br />
Ha rilevato il Tar che, nello specifico assetto disciplinatore della gara, la riscontrata difformità si presentava come ostativa all’ammissione in gara di un’offerta in evidente contrasto con una puntuale e perentoria prescrizione della lex specialis, tanto più tenuto conto che la previsione non si presentava affatto irragionevole in quanto correlata alla necessità sostanziale di una maggiore certezza in ordine alla sostenibilità dei profili economico-finanziari connessi all’offerta, la quale assume una specifica e concreta rilevanza nella procedura in esame, trattandosi di appalto in concessione (art. 142, comma 1, d. lgs. 163/2006).<br />	<br />
2. Quanto alle problematiche connesse alla esistenza del “Fosso Starza” ed alla conseguente necessità di una previsione progettuale che rispettasse i vincoli di distanza, deve condividersi l’assunto del Tar che non ricorreva nel caso di specie la situazione di oggettiva erroneità in sede di progettazione preliminare da parte della amministrazione comunale, tale da comportare la necessaria caducazione dell’intera procedura in quanto il fosso in questione, nella sua esistenza fisica, risultava menzionato nel progetto preliminare approvato dalla amministrazione ed era posto a base della relativa procedura concorsuale (cfr. planimetria dell’area di intervento e relazione tecnico-illustrativa al progetto preliminare).<br />	<br />
Con l’effetto che era onere della concorrente, in sede di elaborazione dell’offerta relativa al progetto definitivo, (nella proposta migliorativa la appellante fa espresso richiamo al “rifacimento alveo lato sx del fosso Starza”), svilupparne sul piano elaborativo i relativi riflessi in ordine alla previsione di fasce di rispetto e distanze minime dai corsi d’acqua.<br />	<br />
Peraltro la ricorrente attestava la conoscenza specifica di tale fosso in ragione sia dell’attività da quest’ultima svolta preliminarmente alla presentazione della propria offerta (sopralluogo sulle aree di esecuzione dei lavori ed espressa presa di cognizione del progetto preliminare), sia dei contenuti dell’offerta medesima con specifico rilievo ai presupposti descrittivi della propria offerta migliorativa. <br />	<br />
In sostanza la appellante ha attestato la conoscenza del sito dell’intervento e del progetto preliminare con la ovvia conseguenza che non poteva non rispettare le distanze legali dal Fosso . <br />	<br />
Senonchè in sede di progettazione definitiva non teneva conto del cennato vincolo di rispetto e quindi inseriva illegittimamente un numero maggiore di manufatti, con l’effetto che così operando modificava anche le condizioni di redditività dell’intervento con implementazione dei manufatti da gestire, falsando quindi le conclusioni del piano economico finanziario in relazione al rientro economico della operazione.<br />	<br />
3. Infondate sono le censure di ordine procedimentale sostenute dalla appellante.<br />	<br />
La appellante rileva che:<br />	<br />
&#8211; il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, tra l’altro nominato anche RUP, illegittimamente avrebbe riaperto le operazioni di gara conclusesi con il verbale della Commissione n.4 del 17.4.2009 con l’aggiudicazione a favore della medesima appellante;<br />
&#8211; il citato funzionario avrebbe richiesto tardivamente, rispetto alla redazione del progetto preliminare, al Genio Civile ed al Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, chiarimenti in ordine alle eventuali distanze da rispettare in virtù dell’adiacenza d<br />
&#8211; si sarebbe dovuto comunicare comunque ai partecipanti l’avvio del procedimento di riesame degli atti di gara al fine di consentire agli stessi di intervenire nella relativa procedura;<br />	<br />
&#8211; tale procedura comunque doveva considerarsi viziata perché solo dall’esame della determina n. 148 del 23.7.2009 la ricorrente avrebbe appreso della nuova aggiudicazione intervenuta a favore della appellata;<br />	<br />
&#8211; vi sarebbe infine la violazione degli artt. 14 relativo alla conferenza dei servizi e 17 afferente la validazione del progetto esecutivo della legge n. 241 del 1990.<br />	<br />
4. Va sottolineato che l’attività del Responsabile dell’U.T.C. ha trovato spunto dal fatto che delle tre concorrenti, due avevano previsto nella propria progettazione la realizzazione di una fascia di rispetto del Fosso Starza, mentre la odierna appellante, pur conoscendo la esistenza del citato Fosso, non si era adeguata ad esso in sede di predisposizione della offerta.<br />	<br />
Al riguardo si ribadisce che la appellante aveva dichiarato di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere effettuato il sopralluogo sulle aree e di avere preso cognizione del progetto preliminare che aveva utilizzato (senza riserve) per presentare la propria offerta, progetto che contemplava la indicazione del Fosso di talchè era preciso onere della appellante di prevedere una fascia di rispetto secondo le vigenti disposizioni in materia di distanze minime dai corsi d’acqua. Ne discende la infondatezza delle argomentazioni della appellante in ordine alla necessità di indire una conferenza di servizi per procedere alla modifica del progetto di gara, nonché la insussistenza del connesso vizio di incompetenza del RUP in quanto progettista. Sotto tale profilo, come rilevato dal Tar, non ricorreva una situazione di incompatibilità tanto più che la progettazione preliminare elaborata dall’UTC era stata approvata dall’Ente legittimando con delibera di G.C. n.43 del 25.3.2008 l’operato del personale preposto a tale attività .<br />	<br />
5. Infondata è la censura di mancata comunicazione di avvio del procedimento volto all’annullamento della aggiudicazione provvisoria.<br />	<br />
E’ sufficiente al riguardo ricordare che l&#8217;aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale, inserendosi nell&#8217;ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario ma non decisivo atteso che la definitiva individuazione del concorrente cui affidare l&#8217;appalto risulta cristallizzata soltanto con l&#8217;aggiudicazione definitiva.<br />	<br />
Pertanto, come rilevato anche di recente dalla giurisprudenza della Sezione, versandosi ancora nell&#8217;unico procedimento iniziato con l&#8217;istanza di partecipazione alla gara e vantando in tal caso l&#8217;aggiudicatario provvisorio solo una aspettativa alla conclusione del procedimento, non si impone la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela (Cons. Stato , Sez. V, 23 giugno 2010 , n. 3966). <br />	<br />
6. La appellante assume che la aggiudicataria in ogni caso andava esclusa dalla gara: a) non avendo specificato nel contratto di associazione se trattavasi di ati orizzontale o verticale;<br />	<br />
b) non possedendo la società Pro.Cost. i requisiti di copertura economica;<br />	<br />
c) non possedendo le due imprese aderenti all’ati i requisiti di cui alla legge n.46 del 1990;<br />	<br />
d) non rispettando le dette compagini societarie i punti l), m), n) ed o) del bando e non indicando quale delle due avrebbe effettuato le lavorazioni riguardanti la categoria OG 10;<br />	<br />
e) avendo esibito una sola referenza bancaria e non due per ciascuna.<br />	<br />
7. Anche tali censure non meritano accoglimento.<br />	<br />
Va premesso al riguardo che la lex specialis, con specifico riferimento al concorrente che partecipava in forma associata, attraverso il richiamo al combinato disposto di cui agli artt. 95 e 98 del d.P.R. n. 554/99, prevedeva che per le associazioni temporanee di imprese i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per le imprese singole dovessero essere posseduti dalla mandataria nelle misure minime del 40%, la restante percentuale doveva essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10 % di quanto richiesto all&#8217;intero raggruppamento, fermo restando che l’impresa mandataria doveva possedere i requisiti in misura maggioritaria.<br />	<br />
Per altro verso, rinviando al disposto del secondo comma del citato art. 98, la lex specialis consentiva al concessionario, in alternativa ai requisiti cd. gestionali (servizi affini nel quinquennio) di incrementare i requisiti relativi al fatturato ed al capitale sociale nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio e il triplo. <br />	<br />
L’ati aggiudicataria, complessivamente considerata e nel rispetto delle misure dianzi riportate, presentava una offerta conforme al descritto quadro precettivo.<br />	<br />
Le aggiudicatarie infatti dichiaravano di partecipare “come imprese riunite in associazione temporanea di tipo misto con le seguenti competenze: Impresa capogruppo De.Pi. di Della Pietra Giuseppe si qualifica per una quota pari al 66,67%; Impresa mandantePro. Cost. s.r.l. si qualifica all’appalto per una quota pari al 33,33”.<br />	<br />
Quanto ai requisiti di fatturato e capitale, risultava dichiarato un importo più che raddoppiato rispetto alle indicazioni di bando, con conseguente assorbimento dei requisiti gestionali sulla base del citato art. 98 comma 2 del DPR 554 del 1999 (prescrizioni dell’art. 12 b e 12 m del bando).<br />	<br />
L’aggiudicataria non era quindi in dovere né di indicare quale delle due compagini effettuasse le lavorazioni della cat. OG10, né di dimostrare il possesso dei requisiti ex l. 46/90 che peraltro l’ati possedeva (entrambi in capo alla De.Pi.).<br />	<br />
Quanto poi agli ulteriori profili in contestazione (referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito), come rilevato dal Tar, vi era prova che il raggruppamento aggiudicatario, considerato quale unico concorrente ancorché in forma associata, aveva dimostrato nel suo complesso la sussistenza degli stessi, con conseguente ammissibilità in gara della propria offerta.<br />	<br />
8. In conclusione l’appello non merita accoglimento.<br />	<br />
9. Le spese ed onorari del giudizio, atteso l’andamento e la peculiarità della vicenda contenziosa, possono essere integralmente compensate.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo respinge l’appello in epigrafe indicato.<br />	<br />
Compensa spese ed onorari.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Filoreto D&#8217;Agostino, Consigliere<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/10/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-10-2010-n-7460/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.7460</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.3618</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-3618/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-3618/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.3618</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente, Francesco Cocomile – Estensore. sull&#8217;art. 18, l. reg. Puglia n. 11 del 2003, in tema di aperture domenicali degli esercizi commerciali 1. Industria e commercio – Attività commerciale – Ulteriori aperture festive e domenicali – Determinazione – Associazioni rappresentative – Coinvolgimento – Art. 18, l. reg.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-3618/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.3618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-3618/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.3618</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Francesco Cocomile – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;art. 18, l. reg. Puglia n. 11 del 2003, in tema di aperture domenicali degli esercizi commerciali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Industria e commercio – Attività commerciale – Ulteriori aperture festive e domenicali – Determinazione – Associazioni rappresentative – Coinvolgimento – Art. 18, l. reg. Puglia n.11 del 2003 – Principio di sussidiarietà orizzontale – Chiara manifestazione.    	</p>
<p>2. Industria e commercio – Attività commerciale – Chiusure domenicali – Divieto – Maggiori deroghe – Associazioni rappresentative – Maggiore coinvolgimento – Art. 18, l. reg. Puglia n.11 del 2003 – E’costituzionalmente legittimo.	</p>
<p>3. Industria e commercio – Attività commerciale – Esercizi commerciali – Aperture o chiusure domenicali – Disciplina – Rientra nella competenza legislativa esclusiva e residuale delle Regioni. 	</p>
<p>4. Industria e commercio – Attività commerciale – Esercizi commerciali – Aperture domenicali – Disciplina – Art. 18, l. reg. Puglia n.11 del 2003 – Rispetto all’art. 117 comma 1, Cost. – Non è in contrasto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di commercio, l’art. 18, l. reg. Puglia n.11 del 2003, laddove contempla un coinvolgimento delle associazioni rappresentative nella determinazione delle ulteriori aperture festive e domenicali, costituisce una chiara manifestazione di quel principio di sussidiarietà orizzontale codificato in Costituzione dall’art. 118 Cost., come novellato dalla l. Cost. n. 3 del 2001, il che indubbiamente non può portare a ritenere irragionevole alla stregua del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 97 Cost. la disposizione in esame.	</p>
<p>2. E’costituzionalmente legittimo l’art.18, l. reg. Puglia n.11 del 2003, in forza del quale maggiori e più ampie sono le deroghe al divieto di chiusura domenicale, maggiore e più intenso è il coinvolgimento delle associazioni esponenziali rappresentative degli interessi della categoria professionale ed imprenditoriale interessata, in quanto espressione della autonoma iniziativa dei cittadini associati per lo svolgimento di attività di interesse generale; pertanto, il legislatore regionale ha realizzato con la tale previsione normativa (in particolare commi 5 e 6) un razionale contemperamento tra potere della amministrazione comunale, potere delle associazioni di categoria e libertà dei singoli esercenti.	</p>
<p>3. Ai sensi del novellato art. 117, comma 4 Cost., rientra nella competenza legislativa esclusiva e residuale delle Regioni la materia del “commercio” dovendosi comprendere in essa anche la disciplina delle aperture o chiusure domenicali degli esercizi commerciali.	</p>
<p>4. In tema di commercio, l’art. 18, l. reg. Puglia n.11 del 2003, nella parte in cui, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale peraltro in linea con i principi comunitari, disciplina le aperture domenicali coinvolgendo le associazioni di categoria maggiormente rappresentative persegue un obiettivo legittimo rispetto ai principi comunitari e costituisce legittima (anche sul piano costituzionale) espressione di scelte rispondenti alle peculiarità socio culturali della Regione Puglia così come determinate dal legislatore regionale; pertanto, la norma regionale de qua non si pone in contrasto con la previsione del novellato art. 117 comma 1, Cost. laddove impone che la potestà legislativa sia esercitata dalle Regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario oltre che nell’osservanza della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2010, proposto da:<br />
<b>Coop. Estense</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Nitti, con domicilio eletto presso Paolo Nitti in Bari, via Marchese di Montrone, 47;</p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Andria</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Di Bari e Giuseppe De Candia dell’Avvocatura Comunale di Andria, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli in Bari, via Dante Alighieri, 25;<br />
Regione Puglia;<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l’annullamento<b>,<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; dell’ordinanza sindacale 10.5.2010 n. 270 del Sindaco del Comune di Andria, avente ad oggetto: “Disciplina degli orari e delle aperture straordinarie degli esercizi commerciali per l’anno 2010. Modifica ordinanza n. 812 del 15 dicembre 2009”;<br />	<br />
&#8211; dell’ordinanza sindacale 15.12.2009 n. 812 del Sindaco del Comune di Andria;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque dipendenti;<br />	<br />
e per la condanna al risarcimento del danno;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori avv.ti P. Nitti e G. De Candia;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il presente ricorso deve essere respinto.<br />	<br />
Invero la ricorrente Coop. Estense impugna in questa sede le ordinanze n. 270/2010 e n. 812/2009 del Sindaco del Comune di Andria che prevedono determinate chiusure ed aperture domenicali e festive per gli esercizi commerciali nel periodo gennaio/novembre 2010 (in particolare l’ordinanza n. 270/2010 amplia i giorni di chiusura domenicale e festiva nel periodo luglio/settembre 2010 rispetto a quanto previsto nella precedente ordinanza n. 812/2009: in base alla gravata ordinanza n. 270/2010 nei giorni dell’11 luglio 2010, del 1° agosto 2010 e del 19 settembre 2010 vi è obbligo di chiusura domenicale e festiva, mentre l’ordinanza n. 812/2009 stabiliva in dette giornate una deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva).<br />	<br />
La ricorrente sostiene che la città di Andria è inserita nell’elenco regionale delle città ad economia prevalentemente turistica e delle città d’arte con la conseguenza che relativamente al regime delle chiusure domenicali e festive degli esercizi commerciali opera l’art. 18, comma 6 legge Regione Puglia n. 11/2003 e successive modificazioni ed integrazioni in virtù del quale nel periodo maggio-settembre vi è assoluta libertà per gli esercenti di determinare le aperture domenicali e festive (fermo restando l’obbligo di chiusura nei giorni indicati dal comma 8 quater).<br />	<br />
Secondo la ricorrente Coop. Estense l’ordinanza n. 270/2010 modificativa del calendario di cui alla precedente ordinanza n. 812/2009 (che fa espressa applicazione dell’art. 18, comma 5 legge Regione Puglia n. 11/2003) contrasta non solo con la prescrizione di cui all’art. 18, comma 6 legge Regione Puglia n. 11/2003 ma anche con i principi posti a garanzia della concorrenza (peraltro, secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’art. 18, comma 6 legge Regione Puglia n. 11/2003 va interpretato nel senso che il concerto con le organizzazioni rappresentative è necessario unicamente per individuare ulteriori deroghe rispetto a quelle previste per legge), con l’art. 50 dlgs n. 267/2000 che contempla un potere del Sindaco di coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali sulla base degli indizi espressi dal Consiglio comunale e dalla Regione (la ricorrente sostiene che le ordinanze gravate non siano rispettose degli indirizzi della Regione mancando altresì la doverosa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di categoria rappresentative), con la normativa comunitaria che tutela la concorrenza.<br />	<br />
Il Comune di Andria, costituendosi in giudizio, afferma preliminarmente che il ricorso introduttivo è inammissibile poiché non notificato ad almeno un controinteressato.<br />	<br />
Tuttavia la predetta eccezione deve essere disattesa poiché tali soggetti (i.e. altri esercizi commerciali presenti nel territorio del Comune di Andria) non sono espressamente menzionati negli atti impugnati, né risultano facilmente individuabili a partire dal contenuto delle ordinanze gravate; pertanto non possono considerarsi realmente controinteressati in base alla relativa nozione costantemente fornita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 2008, n. 2970: “I presupposti essenziali che integrano la nozione di controinteressato in senso proprio sono l’elemento formale (ovvero la menzione espressa della persona nell’atto impugnato o la sua immediata rintracciabilità) e l’elemento sostanziale, ovvero l’interesse immediato e differenziato rispetto a quello del quivis de populo a mantenere gli effetti del provvedimento impugnato che è riferibile in via esclusiva all’ente.”).<br />	<br />
D’altro canto non è neanche possibile affermare con certezza se ognuno dei titolari di esercizi commerciali (di piccole o grandi dimensioni) presenti sul territorio del Comune di Andria destinatari delle ordinanze sindacali gravate in questa sede abbiano o meno un interesse immediato e differenziato rispetto a quello del quivis de populo a mantenere gli effetti dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
La difesa dell’amministrazione comunale osserva altresì che il ricorso introduttivo è inammissibile essendosi l’ordinanza n. 270/2010 consolidata per effetto dell’acquiescenza manifestata dalla ricorrente rispetto alla precedente ordinanza n. 812/2009. Invero la ricorrente &#8211; evidenzia parte resistente &#8211; nel corso della riunione in sede di concertazione svoltasi in data 22 aprile 2010 (riunione di cui si dà atto nel corpo motivazionale della ordinanza n. 270/2010), a mezzo del proprio rappresentante, dichiarava di ritenere “utile non cambiare l’ordinanza” (i.e. ordinanza n. 812/2009).<br />	<br />
Sostiene inoltre la difesa dell’amministrazione comunale che il Comune di Andria, diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, non è una città ad economia prevalentemente turistica, né una città d’arte (i.e. inserita nell’elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d’arte di cui alla legge Regione Puglia n. 11/2003 ed al regolamento regionale n. 11/2004) per cui non può trovare applicazione l’art. 18, comma 6 legge Regione Puglia n. 11/2003 (di cui il suddetto regolamento costituisce attuazione); che viceversa è operativo nel caso di specie l’art. 18, comma 5 legge Regione Puglia n. 11/2003 (correttamente richiamato nel corpo della gravata ordinanza n. 812/2009) che riguarda le città non turistiche (rectius non inserite nell’elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d’arte di cui alla legge Regione Puglia n. 11/2003 ed al regolamento regionale n. 11/2004) per cui non vi è assoluta libertà per gli esercenti di determinare le aperture domenicali e festive, essendo rimesso alla discrezionalità del Comune individuare i giorni nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva previo parere non vincolante delle associazioni rappresentative, parere che nel caso di specie comunque vi è stato (tutte le associazioni presenti nel corso della citata riunione del 22 aprile 2010 tranne la Lega Coop erano favorevoli al calendario che poi si è tradotto nella gravata ordinanza n. 270/2010); che la normativa regionale volta alla limitazione delle aperture domenicali non contrasta con i principi propri del diritto comunitario.<br />	<br />
Ritiene questo Collegio che le argomentazioni addotte dal Comune di Andria in ordine al merito della presente controversia siano condivisibili e fondate.<br />	<br />
Invero la città di Andria non è inserita, come dimostrato dalla produzione documentale di parte resistente depositata in data 22 settembre 2010, nell’elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d’arte di cui alla legge Regione Puglia n. 11/2003 ed al regolamento regionale n. 11/2004.<br />	<br />
Pertanto non può certamente trovare applicazione nel caso di specie l’art. 18, comma 6 legge Regione Puglia n. 11/2003, dovendo viceversa ritenersi operativa la previsione di cui al comma 5 del citato art. 18. Detta statuizione è stata osservata nella presente fattispecie visto che l’ordinanza n. 270/2010 richiama il verbale della seduta del 22 aprile 2010 nel corso della quale furono correttamente e doverosamente sentite le organizzazioni e le associazioni di categoria rappresentative.<br />	<br />
Va altresì evidenziato che, in considerazione dell’argomento prospettato da parte ricorrente secondo cui il Comune di Andria sarebbe una città a economia prevalentemente turistica o d’arte ex art. 18, comma 6 legge Regione Puglia n. 11/2003, la Coop. Estense avrebbe dovuto impugnare a suo tempo (e tuttavia agisce in giudizio tardivamente solo con il presente ricorso) l’ordinanza n. 812/2009 che all’opposto faceva (corretta) applicazione dell’art. 18, comma 5 legge Regione Puglia n. 11/2003 (ed anzi la ricorrente – come visto – manifesta acquiescenza rispetto a detta ordinanza nel corso della riunione del 22 aprile 2010).<br />	<br />
Se ne ricava che la (tardivamente) gravata ordinanza n. 812/2009 è presupposto dell’ordinanza n. 270/2010 per cui l’omessa tempestiva impugnazione del primo provvedimento determina l’inammissibilità del presente ricorso.<br />	<br />
Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa in più occasioni (cfr. T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 9 luglio 2008, n. 1685; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 20 giugno 2005, n. 1875; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 3 novembre 2003, n. 2368; cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 21/1993) l’omessa tempestiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile l’impugnazione dell’atto consequenziale (i.e. nel caso di specie ordinanza n. 270/2010).<br />	<br />
Pertanto, a prescindere da ogni altra considerazione, la tardiva contestazione della qualificazione giuridica ai sensi dell’art. 18, comma 5 legge Regione Puglia n. 11/2003 (qualificazione operata dalla ordinanza n. 812/2009) del Comune di Andria quale città non ad economia prevalentemente turistica e non d’arte rende incontestabile l’identica qualificazione che è posta a fondamento della successiva ordinanza n. 270/2010 (modificativa del calendario contenuto nella menzionata ordinanza n. 812/2009).<br />	<br />
Per quanto concerne l’asserita inosservanza dell’art. 50 dlgs n. 267/2000 che prevede un potere del Sindaco di coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali sulla base degli indizi espressi dal Consiglio comunale e dalla Regione, va evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non consta che le ordinanze gravate non siano rispettose degli indirizzi suddetti e che in ogni caso i provvedimenti impugnati danno correttamente atto della concertazione intercorsa con le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate.<br />	<br />
Quanto all’asserita violazione della normativa comunitaria e costituzionale in tema di concorrenza, deve escludersi che la previsione normativa di cui all’art. 18 legge Regione Puglia n. 11/2003 contrasti con i principi costituzionali (artt. 3 e 41 Cost.) invocati dalla Cooperativa ricorrente, in primo luogo poiché, se è vero che ex art. 41 Cost. l’iniziativa economica è libera, è altrettanto vero che la stessa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e che comunque ai sensi del comma 3 dell’art. 41 Cost. la legge determina i programmi perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. In questa ottica l’art. 18 legge Regione Puglia n. 11/2003 può essere considerata una disposizione volta a coordinare a fini sociali l’attività economica privata.<br />	<br />
Peraltro, il sistema delineato dall’art. 18, commi 5 e 6 legge Regione Puglia n. 11/2003 (come successivamente modificata) si fonda essenzialmente sulla partecipazione delle associazioni rappresentative.<br />	<br />
La previsione normativa di cui all’art. 18 legge Regione Puglia n. 11/2003, laddove contempla un coinvolgimento delle associazioni rappresentative nella determinazione delle ulteriori aperture festive e domenicali, costituisce una chiara manifestazione di quel principio di sussidiarietà orizzontale ormai codificato in Costituzione dall’art. 118 Cost. come novellato dalla legge costituzionale n. 3/2001, il che indubbiamente non può portare a ritenere irragionevole alla stregua del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 97 Cost. la disposizione in esame.<br />	<br />
Secondo il comma 4 del novellato art. 118 Cost. “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”.<br />	<br />
Si può pertanto ritenere costituzionalmente legittima la previsione normativa regionale (i.e. art. 18 legge Regione Puglia n. 11/2003 e successive modificazioni) in forza della quale maggiori e più ampie sono le deroghe al divieto di chiusura domenicale, maggiore e più intenso è il coinvolgimento delle associazioni esponenziali rappresentative degli interessi della categoria professionale ed imprenditoriale interessata, in quanto espressione della autonoma iniziativa dei cittadini associati per lo svolgimento di attività di interesse generale.<br />	<br />
In altri termini il legislatore regionale ha realizzato con la previsione normativa di cui all’art. 18 legge Regione Puglia n. 11/2003 (in particolare commi 5 e 6) un razionale contemperamento tra potere della amministrazione comunale, potere delle associazioni di categoria e libertà dei singoli esercenti.<br />	<br />
Inoltre, secondo quanto affermato dalla Consulta (cfr. Corte cost. n. 199/2006), «&#8230; A seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, …, la materia del “commercio” rientra nella competenza esclusiva residuale delle regioni e il d.lg. 31 marzo 1998 n. 114 si applica, ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. 5 giugno 2003 n. 131, soltanto alle regioni che non abbiano emanato una propria legislazione nella suddetta materia &#8230;».<br />	<br />
Pertanto rientra nella competenza legislativa esclusiva e residuale delle Regioni ai sensi del novellato art. 117, comma 4 Cost. la materia del “commercio” dovendosi comprendere in essa anche la disciplina delle aperture o chiusure domenicali degli esercizi commerciali.<br />	<br />
Detta materia (in particolare le aperture e le chiusure domenicali o nei giorni festivi degli esercizi commerciali) è stata legittimamente disciplinata dalla Regione Puglia con l’art. 18 legge regionale n. 11/2003 e successive modificazioni.<br />	<br />
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, alcuna ingiustificata limitazione è ravvisabile nella norma regionale in esame rispetto ai principi costituzionali e comunitari volti alla tutela della concorrenza.<br />	<br />
Sul punto infatti Corte di Giustizia C.E., Sez. V, 20 giugno 1996, n. 418 ha affermato che “Le normative nazionali, preordinate a limitare l’apertura domenicale di esercizi commerciali, perseguono un obiettivo legittimo rispetto ai principi comunitari e costituiscono l’espressione di determinate scelte rispondenti alle peculiarità socio culturali nazionali o regionali.”.<br />	<br />
Indubbiamente l’art. 18 legge Regione Puglia n. 11/2003 nella parte in cui, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale peraltro in linea con i menzionati principi comunitari, disciplina le aperture domenicali coinvolgendo le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sicuramente persegue un obiettivo legittimo rispetto ai principi comunitari e costituisce legittima (anche, come visto, sul piano costituzionale) espressione di scelte rispondenti alle peculiarità socio culturali della Regione Puglia così come determinate dal legislatore regionale.<br />	<br />
Ne discende che la norma regionale de qua non si pone in contrasto con la previsione del novellato art. 117, comma 1 Cost. laddove impone che la potestà legislativa sia esercitata dalle Regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario oltre che nell’osservanza della Costituzione.<br />	<br />
Né pertanto si può affermare l’irrazionalità della norma regionale in esame alla stregua dei parametri costituzionali e comunitari richiamati dalla Cooperativa ricorrente.<br />	<br />
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso introduttivo.<br />	<br />
Conseguentemente, essendo stata riscontrata la piena legittimità delle ordinanze gravate, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria azionata dalla ricorrente.<br />	<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:<br />	<br />
1) respinge il ricorso introduttivo con riferimento alla domanda di annullamento degli atti impugnati;<br />	<br />
2) rigetta la domanda risarcitoria.<br />	<br />
Condanna la ricorrente Coop. Estense al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Andria, liquidate in complessivi €. 2.500,00, oltre accessori come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />	<br />
Vito Mangialardi, Consigliere<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/10/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-13-10-2010-n-3618/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2010 n.3618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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