<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>13/10/2008 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/13-10-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/13-10-2008/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>13/10/2008 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/13-10-2008/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2008 n.8881</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-10-2008-n-8881/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-10-2008-n-8881/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-10-2008-n-8881/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2008 n.8881</a></p>
<p>Pres. Tosti &#8211; Est. Russo V. Pizzuti (Avv. Tomassini) c/ Comune di Valmontone (Avv. B. Ranieri) sulla &#160;revoca dall&#8217;ufficio di Presidente del Consiglio comunale 1) Comune e provincia &#8211; Organi &#8211; Consiglio – Presidente – Revoca – In mancanza di una previsione dello Statuto – Ammissibilità -Sussiste 2) Comune e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-10-2008-n-8881/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2008 n.8881</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-10-2008-n-8881/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2008 n.8881</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti &#8211;  Est. Russo<br /> V. Pizzuti (Avv. Tomassini) c/ Comune di Valmontone (Avv. B. Ranieri)</span></p>
<hr />
<p>sulla &nbsp;revoca dall&#8217;ufficio di Presidente del Consiglio comunale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Comune e provincia &#8211; Organi &#8211; Consiglio – Presidente – Revoca – In mancanza di una previsione dello Statuto – Ammissibilità -Sussiste<br />
2) Comune e provincia &#8211; Organi &#8211; Consiglio – Revoca Presidente – Impugnazione – Sindacato del G.A. – Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) La revoca dall’ufficio di Presidente del Consiglio comunale, è ammissibile pur mancando nello Statuto comunale ogni previsione sul punto, allorché venga meno la neutralità e la correttezza della funzione, si formi una maggioranza di consiglieri comunali che s’esprima in senso favorevole alla revoca e vi sia una motivazione adeguata, ragionevole e consequenziale, in ordine ai predetti presupposti.<br />
2) In caso d’impugnazione della revoca dall&#8217;ufficio di Presidente del consiglio comunale, il sindacato esercitabile dal Giudice amministrativo, si svolge con pienezza quando si tratta di verificare la legittimità procedurale del procedimento seguito e la sussistenza e l’intensità dei fatti da cui muove la mozione di sfiducia, ma resta notevolmente limitato con riferimento agli aspetti politico discrezionali che si manifestano con l&#8217;atto di revoca impugnato (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Consiglio di Stato, V, 13 giugno 2008 n. 2970.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO, SEZ. II</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></p>
<p>sul ricorso n. 8425/2008, proposto dal</p>
<p>sig. <b>Virgilio PIZZUTI</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele MARCHETTI ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei SS. Pietro e Paolo n. 50, presso lo studio dell’avv. TOMASSINI;  <br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
il <B>COMUNE DI VALMONTONE</B>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Barbara RANIERI ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via A. del Pollaiolo n. 5; <br />
<b><br />
                                      PER   L’ANNULLAMENTO<br />
</b>della deliberazione n. 80 del 29 luglio 2008, con cui il Consiglio comunale di Valmontone ha disposto la revoca del ricorrente dalla carica di Presidente del Consiglio stesso. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A. intimata; <br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore all’udienza camerale del 24 settembre 2008 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, gli avvocati MARCHETTI e SPECCHIO (per delega dell’avv. RANIERI); </p>
<p>Ritenuto in fatto che il sig. Virgilio PIZZUTI dichiara d’esser stato eletto a suo tempo Presidente del Consiglio comunale di Valmontone; <br />
Rilevato che, con atto depositato il 26 luglio 2008, alcuni consiglieri comunali hanno presentato una mozione intesa ad ottenere la revoca del sig. PIZZUTI dalla predetta carica, in relazione a due volantini di polemica politica nei confronti del Sindaco e dell’attività di questi e della sua maggioranza; <br />
Rilevato altresì che, nella seduta del 29 luglio 2008, il Consiglio comunale ha deliberato, a maggioranza e con l’assenza di sette consiglieri, la revoca del sig. PIZZUTI dalla carica, in forza della coeva deliberazione n. 80; <br />
Rilevato quindi che il sig. PIZZUTI adisce questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, chiedendo l’annullamento della deliberazione consiliare n. 80/2008 e deducendo in punto di diritto: A) – il difetto di motivazione della statuita revoca; B) – l’eccesso di potere per sviamento, carenza di motivazione, travisamento dei fatti ed illogicità; <br />
Considerato in diritto che, all’udienza camerale del 24 settembre 2008, uditi i patroni delle parti e sussistendo i presupposti ex art. 21, X c. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio nelle forme di cui al successivo art. 26, V c.;<br />
Considerato altresì che s’appalesa del tutto privo di pregio il primo mezzo di gravame, con cui il ricorrente lamenta il difetto di motivazione della deliberazione impugnata —per il sol fatto che questa ha accolto <i>sic et simpliciter</i> la relativa mozione—, in quanto il voto del Consiglio ha approvato, dopo un&#8217;articolata discussione a tratti tanto forte da determinare l’allontanamento dall’ aula consiliare del medesimo sig. PIZZUTI e di cinque consiglieri, la relativa mozione, discutendola ampiamente, accettandone il contenuto ed incorporando questo nella statuizione, la quale, a sua volta, ne dà contezza; <br />
Considerato inoltre che il Consiglio ha non solo ben compreso, ma anche pienamente fatto suo tal contenuto, peraltro lungo ed articolato e che, perciò e ad una serena lettura del provvedimento, si manifesta a guisa di parte integrante e necessaria della statuizione stessa, tant’è che il ricorrente ben ha potuto contestarlo in fatto ed in diritto; <br />
Considerato pure che, ferma restando la sufficienza e la completezza in sé della motivazione, l’impugnata revoca non assume carattere tipicamente sanzionatorio di condotte illecite o illegittime, né è assimilabile agli atti d&#8217;autotutela <i>ex lege </i>soggetti a regole garantiste stringenti (cfr., per tutti, Cons. St., V, 2 marzo 2004 n. 1042), sicché nemmeno abbisogna d’una minuziosa ed espressa motivazione che, oltre al ragionevole e succinto riferimento al contenuto della mozione, al dibattito sulla stessa ed al voto chiaramente adesivo a questa, ne duplichi in modo formalisticamente solenne il significato nel corpo del provvedimento, trattandosi, per vero, d’un adempimento non richiesto dalla legge ed anzi in patente contrasto con i principi d’efficienza e d’ economicità dell’azione amministrativa; <br />
Considerato ancora, per quanto attiene al secondo motivo, di doverlo disattendere giacché l’assenza, nelle norme statutarie del Comune intimato, d’ una specifica disciplina della revoca <i>de qua</i> non ne inibisce di per sé la possibilità di ricorrervi (arg. ex TAR Veneto, I, 21 dicembre 2005 n. 4359)— attesa la mancanza nell’ordinamento degli ee.ll., a favore del Presidente revocando, di principi sulla stabilità del suo incarico, del tipo di quelli che la dottrina costituzionalista ha elaborato nei riguardi dei Presidenti delle Assemblee parlamentari (arg. ex Cons. St., V, n. 1042/2004)—, tal vicenda al più rilevando solo ai fini dell’ampiezza dello scrutinio che questo Giudice può esercitare sui presupposti sostanziali della revoca stessa; <br />
Considerato a tal specifico riguardo che, in caso di revoca dall&#8217;ufficio di Presidente del consiglio comunale, questa, in quanto espressione di valutazioni anche latamente politiche, influenza il sindacato esercitabile dal Giudice amministrativo, che si svolge con pienezza quando si tratti di verificare la legittimità procedurale del procedimento seguito e la sussistenza e l’intensità dei fatti da cui muove la mozione di sfiducia, ma resta notevolmente limitato con riferimento agli aspetti politico discrezionali che si manifestano con l&#8217;atto di revoca (cfr. Cons. St., V, 13 giugno 2008 n. 2970); <br />
Considerato inoltre che la revoca del Presidente del Consiglio comunale è comunque connotata da aspetti precipui, nel senso che non possono richiamarsi <i>tout court</i> le regole che presiedono all&#8217;istituto classico della revoca ed è ammissibile pur mancando nello Statuto comunale ogni previsione sul punto, allorché venga meno la neutralità e la correttezza della funzione, si formi una maggioranza di consiglieri comunali che s’esprima in senso favorevole alla revoca e vi sia una motivazione adeguata (ossia, ragionevole e consequenziale) in ordine ai predetti presupposti; <br />
Considerato allora che, in ordine alla sussistenza dei presupposti politico – istituzionali da cui evincere la rottura della posizione di neutralità e d&#8217;imparzialità nel comportamento del ricorrente quale Presidente del Consiglio comunale, la mozione inerente alla di lui revoca prende le mosse da tre episodi in cui il Presidente avrebbe compromesso la funzionalità dell’ente, dall’aver consentito ad un consigliere comunale di profferire «… parole offensive, ai Consiglieri e al Sindaco nella seduta del 09 Maggio u.s.… senza che lo stesso Presidente lo richiamasse ad un comportamento corretto…», nonché dalla sottoscrizione di due volantini politici fortemente critici verso il Sindaco e la sua attività di gestione dell’ente; <br />
Considerato che, se è ben vero che singoli o isolati episodi d’abbandono, da parte del ricorrente, della funzione presidenziale nel corso d’una seduta di per sé soli non sono presupposti sufficienti per giustificarne la revoca, la reiterazione di tali comportamenti e, in generale, la pluralità di vicende gravi, precise e concordanti, in vario modo rivolte o a forzare i compiti d’istituto o ad appoggiare apertamente taluna o talaltra forza politica anche attraverso non dure critiche, bensì parole connotate da forte spirito polemico verso l’operato del Sindaco e della sua maggioranza (cfr., p.es., «La maggioranza del sindaco fantoccio Angelo Angelucci…», oppure «… Sindaco Angelucci!!! Dopo il tuo colpo di mano, hai di fatto tradito il mandato che gli elettori ti hanno conferito…», evidenziano non già la cessazione d’un rapporto fiduciario con la maggioranza politica <i>pro tempore </i>del Comune intimato —che evidentemente non può per legge sussistere tra questa e le figure di garanzia istituzionale dell’ente locale—, ma la diretta partecipazione del ricorrente stesso all’agone politico; <br />
Considerato invero che le predette espressioni adoperate ed altre contenute nei volantini stessi, certo forti, ben possono costituire la manifestazione d’una passione politica intensa e sentita, che ben spetta ad ogni cittadino e, quindi, a tutti ed a ciascun consigliere comunale, ma con ogni evidenza s&#8217;ap- palesano non improntate a quel <i>fair play</i> istituzionale che sempre deve connotare le funzioni di garanzia e, in particolare, la Presidenza dei corpi rappresentativi degli ee.ll.; <br />
Considerato quindi che il Presidente del Consiglio comunale deve arbitrare, nel rispetto della legge e dei valori della Costituzione repubblicana, l’ agone politico e non giocarvi come qualunque altro uomo di partito o fazione, a pena di spezzare i principi d’imparzialità e di neutralità della relativa funzione e, quindi, come nella specie, subire la conseguenza che tal rottura implica, ossia la revoca dall’incarico per opera dello stesso corpo elettivo che a suo tempo ve l’aveva nominato; <br />
Considerato che irrilevante s’appalesa la circostanza, dedotta dal ricorrente, secondo cui altri e non egli stesso avrebbero apposto la propria sottoscrizione sui volantini in parola, perché egli non solo non li ha a suo tempo sconfessati nei modi, se non nei contenuti, ma continua a rivendicare la possibilità di far politica attiva e diretta, cosa, questa, in sé sempre possibile, ma pure non compatibile, nei termini in concreto adottati, con la sua permanenza in incarichi di garanzia istituzionale; <br />
Considerato, infine, che il ricorso in epigrafe dev’esser integralmente rigettato, ma giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, respinge il ricorso n. 8425/2008 in epigrafe. <br />
Spese compensate. <br />
Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 24 settembre 2008, con l’ intervento dei signori Magistrati:</p>
<p>Luigi TOSTI, PRESIDENTE,  <br />
Silvestro Maria RUSSO, CONSIGLIERE, ESTENSORE,  <br />
Carlo MODICA DE MOHAC, CONSIGLIERE.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-10-2008-n-8881/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2008 n.8881</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2008 n.8882</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-10-2008-n-8882/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-10-2008-n-8882/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-10-2008-n-8882/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2008 n.8882</a></p>
<p>Pres. Tosti Est. Toschei Radio Bella e monella S.r.l. (Avv.ti M. Rosignoli e G. Tomei) c/ Ministero delle comunicazioni (Avv. Stato) ed altri. sulla esclusione della configurabilità di un controinteressato nelle ipotesi di&#160; impugnazione di provvedimenti sanzionatori 1. Processo amministrativo – Provvedimenti sanzionatori – Impugnazione &#8211; Controinteressato – Configurabilità –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-10-2008-n-8882/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2008 n.8882</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-10-2008-n-8882/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2008 n.8882</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti   Est. Toschei<br /> Radio Bella e monella S.r.l. (Avv.ti M. Rosignoli e G. Tomei) c/ Ministero delle comunicazioni (Avv. Stato) ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla esclusione della configurabilità di un controinteressato nelle ipotesi di&nbsp; impugnazione di provvedimenti sanzionatori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Provvedimenti sanzionatori – Impugnazione &#8211; Controinteressato – Configurabilità – Esclusione &#8211; Ragioni.<br />
2. Diritto delle comunicazioni – Impianto di radiodiffusione &#8211; Disattivazione – Finalità &#8211; Concessione – Revoca – Distinzione &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel processo amministrativo, il controinteressato è il soggetto titolare di un interesse qualificato opposto a quello di altro soggetto e che, in quanto qualificato, deve trarre un vantaggio giuridicamente rilevante dal provvedimento la cui legittimità viene posta in discussione dinanzi al giudice amministrativo. Di conseguenza non può ritenersi controinteressato chi, nella comminazione di una sanzione a carico di altro soggetto, possa, eventualmente, avere un vantaggio conseguenziale che deriva solo dall&#8217;adozione di un provvedimento storicamente collegato oppure da un beneficio di mero fatto (1).</p>
<p>2. In materia di telecomunicazioni, il potere di disattivazione di un impianto di radiodiffusione, ai sensi dell’articolo 32  l. n. 223/1990, non va confuso con quello di revoca della concessione, poiché la disattivazione è prevista al fine di eliminare interferenze, disturbi nonché determinare modifiche tecniche sostanziali, mentre il potere di revoca trova il suo fondamento nei consueti presupposti di riesame d&#8217;opportunità del provvedimento originario; infatti,  la disattivazione incide sul mero esercizio dell&#8217;attività, la revoca sull&#8217;atto-fonte che costituisce la posizione giuridica dell&#8217;impresa concessionaria (2).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1)  Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 dicembre 1998 n. 1806. <br />
(2)  Cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 25 febbraio 2004 n. 301.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla esclusione della configurabilità di un controinteressato nelle ipotesi di  impugnazione di provvedimenti sanzionatori</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai Signori: Luigi TOSTI					Presidente; Carlo MODICA de MOHAC			Componente; Stefano TOSCHEI				Estensore;																																																																																	</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. R.g 13703 del 1999 proposto da</p>
<p><b>“RADIO BELLA E MONELLA S.r.l.”</b>, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Rosignoli e Gino Tomei ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo dei difensori suindicati in Roma, Viale dei Latini n. 4;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#61485;	<b>MINISTERO DELLE COMIUNICAZIONI</b>, in persona del Ministro pro tempore,																																																																																												</p>
<p>&#61485;	<b>MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI-DIREZIONE GENERALE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI</b>, in persona del Direttore generale pro tempore,																																																																																												</p>
<p>&#61485;	<b>MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI-ISPETTORATO TERRITORIALE VENETO</b>, in persona del Dirigente in carica,<br />	<br />
tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia<br />
&#61485;	dell’ordine di disattivazione n. 162 del 30 luglio 1999, emesso da dirigente dell’Ispettorato territoriale per il Veneto del Ministero delle comunicazioni, con il quale veniva ordinata la disattivazione dell’impianto di proprietà dell’emittente Radio Bella e Monella S.r.l. operante sulla frequenza 97.750 MHZ in località Via Spelaia n. 1 Arzignano (Vicenza);<br />	<br />
&#61485;	di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a detti provvedimenti anche se non concosciuto, compresa per quanto occorrer possa la relazione 9 luglio 1999 della Sezione di polizia postale di Verona citata nell’atto impugnato.																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i documenti allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata ed i documenti prodotti;<br />
Vista l’ordinanza n. 4009 del 17 novembre 1999 con la quale questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla Società ricorrente;<br />
Esaminate le ulteriori memorie depositate con documentazione;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 5 marzo 2008 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv. M. Maiolini, delegato dall’avv. Rossignoli;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Premetteva la ricorrente di essere titolare di concessione per l’esercizio della radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale con la denominazione di Radio Bella e Monella rilasciata con provvedimento in data 2 marzo 1994 e rinnovato nel corso del presente giudizio.<br />
Soggiungeva che nel 1995 essa acquistava l’azienda radiofonica denominata Onda Radio che già trasmetteva, in virtù tra l’altro di un impianto di radiodiffusione sonora ubicato in Arzignano (Vicenza) sulla frequenza 97.750 MHZ, in forza di concessione ministeriale rilasciata nel 1994.<br />
Chiariva la ricorrente che la compravendita era avvenuta nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1 ter, del D.L. n. 407 del 1992, convertito nella legge n. 489 del 1992 e poi confermate dall’art. 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996, che prevedeva la possibilità di compravendita di aziende radiofoniche tra concessionari.<br />
Lamentava la ricorrente che in data 30 luglio 1999 l’Ispettorato territoriale per il Veneto del Ministero dell’economia e delle finanze ordinava la disattivazione dell’impianto di Arzignano, sul presupposto che tale impianto sarebbe stato inattivo per il periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno 1992 e la fine dell’anno 1994, salvo sporadiche accensioni, secondo quanto emergeva dalla relazione della Polizia postale del 9 luglio 1999.<br />
Contestando la legittimità dell’adottato provvedimento sia per violazione delle norme procedimentali che debbono rispettarsi nell’adozione di siffatti provvedimenti sia per violazione di legge e travisamento dei fatti, ne chiedeva il giudiziale annullamento.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perché non notificato alla controinteressata. Nel merito la difesa erariale contestava la fondatezza delle avverse prospettazioni chiedendo la reiezione del gravame siccome proposto.<br />
Con ordinanza n. 4099 del 17 novembre 1999 questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare avanzata dalla Società ricorrente.<br />
Entrambe le parti costituite depositavano ulteriori memorie confermando le già rassegnate conclusioni.<br />
All’udienza pubblica del 5 marzo 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. – La emittente radiofonica Radio Bella e Monella S.r.l. contesta in questa sede giudiziale la legittimità dell’ordinanza, adottata in data 30 luglio 1999 dall’Ispettorato territoriale per il Veneto del Ministero dell’economia e delle finanze, con la quale si ordinava la disattivazione dell’impianto di Arzignano, sul presupposto che tale impianto sarebbe stato inattivo per il periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno 1992 e la fine dell’anno 1994, salvo sporadiche accensioni, secondo quanto emergeva dalla relazione della Polizia postale del 9 luglio 1999.<br />
Era avvenuto che l’odierna ricorrente aveva acquistato nel 1994 l’azienda radiofonica denominata Onda Radio che già trasmetteva, in virtù tra l’altro di un impianto di radiodiffusione sonora ubicato in Arzignano (Vicenza) sulla frequenza 97.750 MHZ in forza di concessione ministeriale rilasciata nel 1994. Con riferimento a tale operazione commerciale, chiariva la ricorrente, nell’atto introduttivo del presente giudizio, che la compravendita era avvenuta nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1 ter, del D.L. n. 407 del 1992, convertito nella legge n. 489 del 1992 e poi confermate dall’art. 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996, che prevedeva la possibilità di compravendita di aziende radiofoniche tra concessionari.<br />
Conseguentemente non poteva essere assistita da alcun elemento di legittimità la decisione dell’Ispettorato di ordinare la chiusura dell’impianto.</p>
<p>2. &#8211; La ricorrente, in particolare, deduce i seguenti motivi di censura:<br />
a)	Incompetenza, atteso che il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dal Ministero delle comunicazioni e non dall’Ispettorato territoriale, stante la competenza ministeriale al rilascio delle concessioni;<br />	<br />
b)	Violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per non essere stato consentito alla destinataria del provvedimento qui gravato di interloquire con l’Amministrazione prima dell’adozione di quel provvedimento sanzionatorio;<br />	<br />
c)	Violazione del decreto con il quale è stata rilasciata la concessione il 4 marzo 1994, violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3 ter, del D.L. n. 407 del 1992, convertito nella legge n. 489 del 1992 (norma ribadita dall’art. 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996), in quanto l’operazione commerciale di acquisizione dell’azienda Onda Radio aveva rispettato i parametri normativi di settore e quindi l’ordinanza di sospensione delle trasmissioni manifestava la sua illegittimità perché incideva sull’attività di due concessionarie, ora confuse nell’attività della stessa impresa, senza che l’atto di concessione fosse mai stato annullato o revocato;<br />	<br />
d)	Difetto di presupposto e travisamento dei fatti, dal momento che non corrisponde a verità che l’impianto di Arzignano sia rimasto inattivo per un lungo periodo, se non in occasione di guasti o malfunzionamenti;<br />	<br />
e)	Violazione di legge e del decreto di concessione, perché l’ordinamento non ha previsto alcuna disposizione che imponga la disattivazione di impianti di emittenza radiofonica in caso di inoperatività per un certo periodo di tempo;<br />	<br />
f)	Violazione dell’art. 31, commi 8, 9, e 10 della legge 223 del 1990, dal momento che avrebbe dovuto essere adottata la procedura prevista dall’art. 31, commi 8, 9 e 10 della legge n. 223 del 1990, all’epoca dei fatti in vigore, grazie alla quale vi sarebbe stata una istruttoria più approfondita, con partecipazione dell’interessato al procedimento e con esiti comunque diversi rispetto a quelli ai quali è giunta, nella specie, l’Amministrazione.																																																																																												</p>
<p>3. – Il Collegio deve preventivamente scrutinare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale.<br />
Quest’ultima sostiene che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato a Radio Adige, controinteressata nel presente giudizio in quanto essa aveva sollecitato l’intervento dell’Autorità, che poi ha dato luogo alla disattivazione dell’impianto della Società ricorrente, lamentando gravi disturbi di segnale.<br />
Tuttavia la suindicata emittente non può considerarsi tecnicamente controinteressata, atteso che il provvedimento impugnato ha natura e finalità sanzionatorie e che quindi, come è noto, nel giudizio impugnatorio nel quale si chiede l’annullamento del provvedimento recante una disposizione sanzionatoria, amministrativa o pecuniaria, non possono configurarsi controinteressati in senso tecnico. E ciò considerato che, per pacifica definizione della giurisprudenza e della dottrina, controinteressato è il soggetto titolare di un interesse qualificato opposto a quello di altro soggetto e che, in quanto qualificato, deve trarre un vantaggio giuridicamente rilevante dal provvedimento la cui legittimità viene posta in discussione dinanzi al giudice amministrativo e tale non può ritenersi chi, nella comminazione di una sanzione a carico di altro soggetto, possa, eventualmente, avere un vantaggio conseguenziale solo dall&#8217;adozione di un provvedimento storicamente collegato oppure da un beneficio di mero fatto (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 17 dicembre 1998 n. 1806).<br />
L’eccezione è quindi infondata ed il ricorso va ritenuto ammissibile.</p>
<p>4. – Passando all’esame del merito della controversia il Collegio ritiene infondata la prima censura dedotta inerente alla contestata competenza dell’Ispettorato ad adottare il provvedimento sanzionatorio qui gravato.<br />
Sul punto non può che confermarsi quanto, condivisibilmente, affermato dalla giurisprudenza in ordine alla individuazione dell’Autorità competente ad adottare il provvedimento di disattivazione dell’impianto e quindi che “la competenza a procedere alla disattivazione degli impianti, ai sensi degli artt. 18 e 32 della legge n. 223 del 1990, fu delegata ai Direttori dei Circoli Costruzioni telegrafiche e telefoniche con DD.MM. 5 novembre 1990 e 5 dicembre 1990 e, successivamente, trasferita ai Direttori dei Reparti III degli ex Circoli Costruzioni telefoniche con circolare 21 febbraio 1995 per essere, poi, trasferita ai Dirigenti degli Uffici circoscrizionali con l&#8217;art. 10 del D.P.R. 24 aprile 1995 n. 166, denominati in seguito Ispettorati territoriali ai sensi dell&#8217;art. 7 del D.M. 4 settembre 1996 n. 537” (così Cons. Stato, Sez. VI, 10 settembre 2007 n. 4740 e, precedentemente, nello stesso senso Cons. Stato, Sez. VI, 8 novembre 2005 n. 6218).<br />
Ne deriva che l’Ispettorato che ha adottato il provvedimento qui impugnato era competente alla sua assunzione.<br />
Per completezza di motivazione va aggiunto, prendendo spunto da quanto sostenuto nella citata decisione della Sesta sezione del Consiglio di Stato n. 4740 del 2007, che:<br />
a)	il disposto di cui all&#8217;art. 240 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, recante il divieto di interferenze e disturbi nelle telecomunicazioni ed il correlato potere degli organi periferici del Ministero (Direttori dei circoli ed Ispettorati) di intervenire direttamente in via amministrativa ordinando la disattivazione degli impianti, non è stato, in ogni caso, abrogato dalla legge n. 223 del 1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 novembre 1998 n. 1528);<br />	<br />
b)	a nulla rilevano la norma di cui all&#8217;art. 6, comma 2, della legge n. 422 del 1993, che demanda al Ministero delle Poste e telecomunicazioni la competenza in tema di modifiche degli impianti, così come la norma di cui all&#8217;art. 1 comma 15 della legge n. 650 del 1996 che riguarda le autorizzazioni provvisorie da rilasciare nelle more del procedimento per la modifica della concessione, atteso che nella specie non si fa riferimento a provvedimenti di revoca della concessione ma di disposizioni sanzionatorie ordinanti la disattivazione dell’impianto;<br />	<br />
c)	nello stesso tempo v&#8217;è inoltre da considerare che la disattivazione degli impianti quale potere degli organi periferici del Ministero è disciplinata dall&#8217;art. 3, n. 4, del decreto concessorio.																																																																																												</p>
<p>5. – Le sopra esposte osservazioni provocano anche la dichiarazione di infondatezza del terzo e del quinto motivo di impugnazione.<br />
Con il terzo motivo la ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento gravato per violazione del decreto con il quale è stata rilasciata la concessione il 4 marzo 1994, violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3 ter, del D.L. n. 407 del 1992, convertito nella legge n. 489 del 1992 (norma ribadita dall’art. 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996), in quanto l’operazione commerciale di acquisizione dell’azienda Onda Radio aveva rispettato i parametri normativi di settore e quindi l’ordinanza di sospensione delle trasmissioni manifestava la sua illegittimità perché incideva sull’attività di due concessionarie, ora confuse nell’attività della stessa impresa, senza che l’atto di concessione fosse mai stato annullato o revocato.<br />
La ricorrente equivoca sul contenuto, sulla portata e soprattutto sui presupposti che accompagnano l’atto impugnato.<br />
Quest’ultimo, come si è già chiarito, costituisce un provvedimento sanzionatorio che non incide sulla concessione rilasciata e quindi non può ritenersi equipollente ad una revoca della stessa. Quindi va, ancora, ribadito che il potere di disattivazione dell&#8217;impianto non va confuso con quello di revoca della concessione, poiché la disattivazione è prevista al fine di eliminare interferenze, disturbi nonché determinare modifiche tecniche sostanziali, mentre il potere di revoca trova il suo fondamento nei consueti presupposti di riesame d&#8217;opportunità del provvedimento originario, incidendo la disattivazione sul mero esercizio dell&#8217;attività, la revoca sull&#8217;atto-fonte che costituisce la posizione giuridica dell&#8217;impresa concessionaria (sulla diversa vicenda della revoca della concessione cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 25 febbraio 2004 n. 301).<br />
Quindi la terza censura non ha pregio.</p>
<p>6. &#8211; Né può averne la quinta con la quale si sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e del decreto di concessione, perché l’ordinamento non avrebbe previsto alcuna disposizione che imponga la disattivazione di impianti di emittenza radiofonica in caso di inoperatività per un certo periodo di tempo.<br />
Dalla lettura dell’intero atto impugnato (sia nella parte in premessa che in quella dispositiva) emerge che il provvedimento comunicato dall&#8217;Ispettorato territoriale nel luglio del 1999 si limita a prescrivere la sola disattivazione dell&#8217;impianto, senza spingere la propria portata prescrittiva alla conseguenza estrema di comportare la definitiva inidoneità della concessione ministeriale a produrre i propri effetti, in tal modo travalicando il limite dei poteri demandati agli Organi periferici del Ministero.<br />
Il contenuto del provvedimento assunto dall’Ispettorato, nella specie, rientra dunque certamente nell&#8217;ambito delle competenze dell&#8217;Organo territoriale, ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 4 dell&#8217;atto di concessione in data 2 marzo 1994.<br />
Risulta, infatti, agli atti del giudizio che il richiamato art. 3, comma 4 dell&#8217;atto di concessione del 1994 stabilisca quanto segue: &#8220;in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi, gli organi periferici del Ministero P.T. competenti per territorio, ordineranno la disattivazione dell&#8217;impianto fino al ripristino delle corrette modalità di esercizio (&#8230;)&#8221;. Ed ancora, le prescrizioni &#8220;di cui ai precedenti commi&#8221;, la cui violazione avrebbe determinato l&#8217;adozione da parte degli Organi periferici del Ministero dai provvedimenti di cui al richiamato comma 4 concernevano (ai fini che qui rilevano):<br />
&#61485;	da un lato, l&#8217;obbligo di mantenere costantemente attivi gli impianti, ivi compresi quelli di collegamento, in uno stato di corretto funzionamento (comma 1);<br />	<br />
&#61485;	dall&#8217;altro, l&#8217;obbligo per il concessionario di non apportare alcuna modifica alla funzionalità tecnico-operativa degli impianti di radiodiffusione e dei relativi collegamenti.<br />	<br />
Ora, risulta da quanto esposto in narrativa che al momento in cui l&#8217;Ispettorato territoriale ha adottato il proprio provvedimento (luglio 1999), si era esaurita l’attività ispettivo-istruttoria della Polizia postale sintetizzata nel verbale della Polizia postale 9 luglio 1999 (in atti) nel quale si registra che:<br />
&#61485;	già quando l’impianto era utilizzato dall’emittente Onda Radio era considerato “di secondaria importanza e pertanto a volte rimaneva anche per lunghi periodi spento”;<br />	<br />
&#61485;	dal 13 novembre 1992 al 30 aprile 1994 “la postazione veniva spogliata delle apparecchiature”;<br />	<br />
&#61485;	leggendo le tabelle di consumo dell’energia elettrica fornite dall’ENEL risulta che tra il 1990 e la fine del 1995 la postazione ha avuto un assorbimento molto modesto e “quasi nullo in tre letture”; conseguentemente si può ritenere che la postazione sia rimasta spenta dagli inizi del 1992 alla fine del 1994, salvo sporadiche accensioni.<br />	<br />
Ebbene, dalle risultanze in atti emerge che effettivamente si sia riscontrata la violazione del più volte richiamato art. 3, comma 4 dell&#8217;atto di concessione del 1994.<br />
Ora, in base al contenuto dell&#8217;atto concessorio del 1994 (il quale &#8211; art. 3, comma 4 &#8211; delimitava i poteri di verifica e di ordinanza dell&#8217;Ispettorato territoriale) ed in base alle circostanze di fatto dinanzi sinteticamente richiamate, emerge con evidenza che l&#8217;Organo territoriale non abbia certamente affatto travalicato l&#8217;ambito dei poteri ad esso devoluti in subjecta materia.<br />
Di talché oltre a confermarsi l’infondatezza del quindo motivo di censura dedotto dalla ricorrente, risultano ricompresi nelle suesposte osservazioni anche il quarto ed il sesto motivo di censura rappresentandosi l’infondatezza di entrambi.<br />
7. – Neppure, infine, il secondo motivo di censura si presenta fondato.<br />
La ricorrente sostiene che avrebbe dovuto essere posta nella condizione di partecipare al procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato. Tuttavia anche su tale aspetto non può che confermarsi quanto già espresso in condivisibili precedenti giurisprudenziali affermandosi l’inapplicabilità delle disposizioni contenute negli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 laddove gli adempimento ivi previsti non sono necessari con riferimento ad un&#8217;attività vincolata, come nella specie, in quanto la partecipazione al procedimento dell&#8217;interessato non potrebbe potuto comportare l&#8217;adozione di un diverso provvedimento sanzionatorio (cfr., tra le ultime, T.A.R. Toscana, Sez. I, 14 settembre 2006 n. 3669 e, precedentemente, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 10 maggio 2002 n. 713).</p>
<p>8. – In ragione di quanto sopra, verificata la infondatezza delle censure dedotte dalla ricorrente, il ricorso deve essere respinto.<br />
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 5 marzo 2008.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-10-2008-n-8882/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2008 n.8882</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2008 n.8879</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-10-2008-n-8879/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-10-2008-n-8879/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-10-2008-n-8879/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2008 n.8879</a></p>
<p>Pres. Tosti, Rel. De Mohac Soc. Progetto Salute Soc. Coop. a r.l. (Avv. A. Cascarano) c.Comune di Roma (Avv. P.L. Patriarca) sull&#8217;ammissibilità del ricorso avverso l&#8217;avviso di gara impugnato contestualmente all&#8217;atto conclusivo del procedimento e sulla legittimità dell&#8217;attribuzione di un punteggio numerico nell&#8217;ipotesi di giudizio basato non su un calcolo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-10-2008-n-8879/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2008 n.8879</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-10-2008-n-8879/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2008 n.8879</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti, Rel. De Mohac <br />Soc. Progetto Salute Soc. Coop. a r.l. (Avv. A. Cascarano)	c.Comune di Roma (Avv. P.L. Patriarca)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità del ricorso avverso l&#8217;avviso di gara impugnato contestualmente all&#8217;atto conclusivo del procedimento e sulla legittimità dell&#8217;attribuzione di un punteggio numerico nell&#8217;ipotesi di giudizio basato non su un calcolo matematico ma sul livello di gradimento dell&#8217;offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ricorso – Avviso di gara – Aggiudicazione – Impugnazione contestuale &#8211; Ammissibilità 																																																																																												</p>
<p>2. Contratti della PA – Gara – Servizi aggiuntivi – Parametro &#8211; Gradimento – Legittimità &#8211;  Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ ammissibile e non tardivo il ricorso volto a contestare il contenuto dell’avviso di gara quando esso sia stato impugnato solo al momento dell’adozione del provvedimento finale ed unitamente ad esso. Infatti, l’impugnazione non è tardiva in quanto il concreto ed attuale interesse all’impugnativa è sorto con la conoscenza dalla graduatoria, ciò in quanto solamente allora è stato possibile comprendere come concretamente sono stati applicati i criteri di valutazione ed interpretate  la clausole contenute nell’avviso di gara.</p>
<p>2. E’ legittima l’aggiudicazione fatta attraverso l’attribuzione di un punteggio numerico nel caso in cui il giudizio non sia stato basato su un puro calcolo matematico, ma sul livello di gradimento dell’offerta di servizi aggiuntivi, definiti come quelli idonei ad arricchire, senza aggravio di costi ulteriori per l’Amministrazione, l’offerta base di gara, in quanto la definizione presuppone comunque, a valle, una valutazione da parte della stazione appaltante che si concretizza nella motivazione espressa attraverso un numero.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;ammissibilità del ricorso avverso l&#8217;avviso di gara impugnato contestualmente all&#8217;atto conclusivo del procedimento e sulla legittimità dell&#8217;attribuzione di un punteggio numerico nell&#8217;ipotesi di giudizio basato non su un calcolo matematico ma sul livello di gradimento dell&#8217;offerta</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b> REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<BR><br />
&#8211; SEZIONE II^ &#8211;	</b></p>
<p>composto dai Signori: CONS. DOTT. LUIGI TOSTI, PRESIDENTE; CONS. AVV. CARLO MODICA DE MOHAC, RELATORE; PRIMO REF. DOTT.SSA ANNA BOTTIGLIERI, COMPONENTE</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. reg. gen. 3540-2008, proposto dalla</p>
<p> <b>società PROGETTO SALUTE, SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Anna Cascarano, presso il cui studio, in Roma, Via Giuseppe Pisanelli n. 4, è elettivamente domiciliato;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	il <b>COMUNE DI ROMA</b> in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Pier Ludovico Patriarca, unitamente al quale elegge domicilio presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;																																																																																												</p>
<p>&#8211;	il  <b>IV MUNICIPIO DI ROMA – MONTESACRO</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; 																																																																																												</p>
<p>&#8211;	la <b>COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO ONLUS</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Tommaso Di Nitto, unitamente al quale elegge domicilio presso lo studio del Prof. Avv. Luisa Torchia, in Roma, Via Taranto n.58;																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione<br />
&#8211;	della Determinazione Dirigenziale n. 412 del 19 febbraio 2008, adottata dal Dirigente della U.O. S.E.C.S. del IV Municipio, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e autorizzato l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare per malati oncologici;<br />	<br />
&#8211;	del verbale n. 2 del 15.02.2008, della Commissione Tecnico Amministrativa nominata per l’esame e la valutazione delle domande;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.																																																																																												</p>
<p>Visti gli atti depositati dal ricorrente;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica;<br />
uditi, alla pubblica udienza del 18.06.2008, l’Avv. Cascarano per la ricorrente, l’Avv. Di Nitto per la controinterssa e l’Avv. Graziosi, in sostituzione dell’Avv. Patriarca per l’amministrazione resistente;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con determinazione dirigenziale n.2543 del 20.11.2007, il Comune di Roma – Municipio IV – approvava l’avviso pubblico per l’affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare per malati oncologici.<br />
Nell’avviso veniva specificata la finalità del servizio.<br />
In particolare veniva precisato che: <br />
&#8211;	“Destinatari del servizio sono le persone affette da patologie oncologiche in fase terminale con care givers che necessitano di sostegno”;<br />	<br />
&#8211;	“Obiettivo del servizio è offrire un reale sostegno all’ammalato promovendone la qualità di vita ed assicurandogli l’assistenza presso il proprio domicilio”;<br />	<br />
&#8211;	“Ulteriore scopo del servizio è offrire sollievo ai familiari spesso provati dal carico assistenziale che l’accudimento del paziente richiede”.<br />	<br />
Nello stesso avviso era previsto che “i pacchetti dovranno prevedere le seguenti prestazioni:<br />
&#8211;	Attività finalizzata alla cura della persona (vestizione, nutrizione, pulizia personale);<br />	<br />
&#8211;	Espletamento pratiche burocratiche;<br />	<br />
&#8211;	Attività di accompagnamento presso strutture sanitarie;<br />	<br />
&#8211;	Raccordo con i medici;<br />	<br />
&#8211;	Attività di sostegno al paziente e al suo nucleo familiare”.<br />	<br />
Nello stesso avviso le risorse disponibili per il servizio erano indicate in €.120.000,00, oltre IVA, se dovuta.<br />
Era precisato, altresì, che le proposte pervenute sarebbero state oggetto di valutazione da parte di un’apposita Commissione tecnica secondo i criteri indicati nell’allegato n.3.<br />
Nell’allegato 3 il punteggio attribuibile era così suddiviso:<br />
A) organismo: massimo 20 punti, così ripartiti:<br />
	&#8211; curriculum documentato: massimo 10 punti;<br />	<br />
	&#8211; professionalità dei responsabili dell’organismo e degli altri operatori: massimo 10 punti;<br />	<br />
B) progetto: massimo 60 punti, così ripartiti:<br />
	&#8211; validità, completezza, chiarezza e rispondenza agli obiettivi: massimo 20 punti;<br />	<br />
	&#8211; integrazione e partecipazione territoriale: massimo 20 punti;<br />	<br />
	&#8211; offerta di servizi aggiuntivi (mezzi di trasporto, pasti etc.): massimo 20 punti;<br />	<br />
C) preventivo di spesa: massimo 20 punti.<br />
Quindi, con determinazione dirigenziale n.150 del 23.1.2008, veniva costituita la Commissione tecnico-amministrativa per la valutazione delle proposte, composta da personale tecnico qualificato.<br />
Al termine dei lavori, la Commissione rimetteva gli atti all’Amministrazione che, con determinazione dirigenziale n.412 del 19.2.2008 del IV Municipio, approvava la graduatoria di merito affidando il servizio &#8211; per il periodo corrente dal 17.3.2008 al 16.3.2009 &#8211; alla Cooperativa Sociale Servizio Psico Sanitario, la quale era risultata prima in graduatoria con 87 punti.<br />
Conseguentemente in data 7.3.2008 veniva stipulato, fra le parti, il contratto per la gestione del servizio.<br />
Con ricorso notificato il 15.4.2008, la società cooperativa progetto salute ha impugnato la determinazione dirigenziale predetta, e ne chiede l’annullamento per le conseguenti statuizioni reintegratorie. <br />
Ritualmente costituitisi, sia il Comune di Roma che la controinteressata (aggiudicataria) hanno eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese.<br />
Le parti in causa hanno poi insistito nelle rispettive richieste ed eccezioni con ulteriori atti difensivi.<br />
Infine, all’udienza del 18.06.2008, uditi i Difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1.	Il ricorso è infondato.																																																																																												</p>
<p>1.1.	L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata, non merita accoglimento.<br />	<br />
Tanto l’Amministrazione resistente che la controinteressata sostenengono che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare espressamente le clausole del bando asseritamene pregiudizievoli per essa, e che avrebbe dovuto farlo entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla conoscenza, anziché chiederne la disapplicazione.<br />
L’eccezione non merita accoglimento, per due ordini di ragioni.</p>
<p>1.1.2.  Innanzitutto in quanto l’eccepita inammissibilità potrebbe colpire, al più, il solo primo motivo di gravame, restando comunque salve le ulteriori doglianze e dunque la parte del ricorso che le solleva.</p>
<p>1.1.3.	   Ma l’eccezione non merita condivisione soprattutto per le seguenti considerazioni.<br />	<br />
Le censure della ricorrente sono sostanzialmente  rivolte contro l’avviso di gara, ragion per cui non può non ritenersi- in forza del ben noto principio secondo il quale il petitum sostanziale del ricorso non va ricavato dall’epigrafe dello stesso né dalla formula petitoria conclusiva, ma dal contenuto concreto delle argomentazioni contenute nei motivi &#8211; che anch’esso sia stato impugnato unitamente al provvedimento finale.<br />
Il fatto che il predetto avviso di gara sia stato impugnato soltanto al momento dell’adozione del provvedimento finale (ed unitamente ad esso), dipende &#8211; poi &#8211; dalla circostanza che il concreto ed attuale interesse all’impugnativa è sorto (e non poteva che sorgere) con la conoscenza della graduatoria, e ciò in quanto solamente allora è stato possibile comprendere come, de facto, erano stati applicati i criteri di valutazione (ed interpretate le clausole dell’avviso di gara) che hanno condotto al provvedimento conclusivo.</p>
<p>1.2.	Nel merito il ricorso non può essere accolto per le ragioni che si passa ad esporre.																																																																																												</p>
<p>1.2.1.	Con il primo mezzo di gravame la ricorrente lamenta eccesso di potere per disparità di trattamento e difetto di motivazione e violazione dell’art.97 della Costituzione (e cioè dei principii del buon andamento e dell’imparzialità della PA) sotto svariati profili che si passa a trattare partitamene.																																																																																												</p>
<p>1.2.1.1.  La ricorrente deduce, innanzitutto:<br />
&#8211;	che la Commissione non ha indicato i criteri per stabilire quali fossero i cc.dd. “servizi aggiuntivi” da considerare valutabili e quali quelli ai quali attribuire maggior punteggio;<br />	<br />
&#8211;	e che la mancata indicazione delle sub-voci in questione ha reso il giudizio (espresso dalla Commissione) privo di motivazione, non essendo possibile verificare sulla base di quale criteri lo avrebbe formulato.<br />	<br />
La censura non può essere condivisa.<br />
L’Amministrazione ha enucleato con sufficiente chiarezza il concetto di “servizi aggiuntivi”, rappresentando che sarebbero stati considerati tali quelli idonei ad arricchire &#8211; senza aggravio di costi ulteriori per l’Amministrazione &#8211; l’offerta base dei pacchetti individuali dei servizi di assistenza domiciliare.<br />
Definiti in tal modo &#8211; volutamente generico, ma sufficientemente indicativo &#8211; i “servizi aggiuntivi”, l’Amministrazione ha poi rimesso alla fantasia ed all’esperienza degli stessi concorrenti l’indicazione dettagliata (dunque: la ideazione) di quelli che essi avrebbero ritenuto maggiormente utili.  <br />
Esattamente come si sarebbe fatto &#8211; dunque &#8211; in un procedimento per  “concorso di idee”.<br />
E’ ben noto che in casi come questi &#8211; nei quali si chiede, in buona sostanza, di esprimere una valutazione libera e non un giudizio di conformità di un atto ad un valore prestabilito &#8211; il punteggio si risolve e si concreta nella motivazione. E ciò in base alla elementare considerazione che il punteggio serve proprio ad evidenziare il livello di gradimento, sicchè  più il punteggio è alto, più l’idea è piaciuta.<br />
E poiché la giurisprudenza ha pacificamente ammesso che nei casi di giudizi non basati su calcoli, o su tecniche di computo mutuate da scienze esatte, il c.d. voto numerico costituisce uno dei possibili strumenti logici per esprimere una motivazione sufficientemente esaustiva, il provvedimento impugnato ben resiste alla dedotta censura.<br />
1.2.1.2.   Con il secondo profilo di doglianza la ricorrente deduce che la clausola contenuta al punto B3 dell’allegato n.3 dell’avviso pubblico sarebbe illegittima in quanto “nell’avviso di affidamento del servizio e nella sua parte generale, indicativa dei contenuti del pacchetto della proposta da presentare, nulla è riferito circa la possibilità di indicare eventuali servizi aggiuntivi”.<br />
La censura è inconsistente.<br />
Nell’avviso pubblico si legge testualmente, invero, che “la proposta deve essere compilata in ogni sua voce, esplicitando tutti quegli elementi che saranno oggetto di valutazione dell’apposita Commissione secondo i criteri indicati nell’allegato 3”.<br />
E poiché l’allegato 3 non si limita a stabilire le modalità di presentazione della proposta, ma ne definisce il contenuto specificando gli elementi di cui lo stesso si compone, appare evidente che, seppur attraverso un “rinvio”, i concorrenti sono stati posti nelle condizioni di comprendere che avrebbero potuto (e con quali modalità) offrire alla valutazione della Commissione le loro idee relative alla organizzazione di  “servizi aggiuntivi”.</p>
<p>1.2.1.3.     Con il terzo profilo di doglianza la ricorrente lamenta che i “servizi aggiuntivi” indicati dall’Amministrazione a titolo esemplificativo (pasti, mezzo di trasporto) rientrerebbero, in realtà, nel servizio di assistenza domiciliare e che pertanto, per logica, essi avrebbero dovuto essere indicati nella parte della proposta relativa al preventivo di spesa..   <br />
La doglianza si fonda su un’erronea interpretazione della clausola in questione.<br />
Ed invero, nell’indicare a titolo esemplificativo i “pasti” ed il “trasporto” fra i “servizi aggiuntivi”, l’Amministrazione ha inteso riferirsi &#8211; all’evidenza &#8211; a particolari condizioni e modalità con cui i servizi di somministrazione e di trasporto possono essere offerti.</p>
<p>1.2.1.4.  Con il quarto profilo di doglianza, la ricorrente deduce che anch’essa meritava il massimo dei punti, in quanto la sua proposta di servizi aggiuntivi è “notevolmente superiore per quantità e qualità” alla proposta offerta dall’aggiudicataria.</p>
<p>1.2.1.4.1. La doglianza è manifestamente inammissibile in quanto volta a censurare una valutazione di merito che non è basata su giudizi di conformità a valori specifici prestabiliti, o su calcoli obiettivi  o sull’applicazione di regole mutuate da scienze esatte.</p>
<p>1.2.1.4.2. La doglianza si appalesa comunque infondata essa stessa nel merito. <br />
E’ agevole osservare che molti dei servizi aggiuntivi offerti dalla ricorrente e dalla stessa elencati dettagliatamente nel ricorso sono, in realtà, ripetitivi di servizi cui gli assistiti hanno già diritto e che ricevono gratuitamente da altre istituzioni (così, ad esempio, il servizio di cui alle lettere “f” ed “l” della pag.10 del ricorso).<br />
E così pure è agevole osservare che altri servizi indicati dalla ricorrente come “servizi aggiuntivi” non hanno, in realtà, un vero e proprio “valore aggiunto” rispetto al servizio di assistenza domiciliare (così, ad esempio, i servizi di cui alle lettere “a” e “b” della pag.10 del ricorso).<br />
Mentre, in definitiva, appare sufficientemente chiaro che la decisione della Commissione si basa sulla circostanza che l’offerta presentata dall’aggiudicataria, oltre ad essere articolata in maniera più dettagliata e completa di quella della ricorrente, si compone di servizi che non costituiscono ripetizione di servizi già esistenti, ma che si caratterizzano per originalità e utilità, fornendo un “valore aggiunto” ai pacchetti individuali di assistenza domiciliare.</p>
<p>1.2.2.	Con il secondo mezzo di gravame la ricorrente lamenta eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità manifesta, irragionevolezza ed errore manifesto, deducendo che la Commissione tecnica non ha valutato che l’aggiudicataria non possiede alcuna esperienza nello specifico settore dell’assistenza a malati oncologici.<br />	<br />
La doglianza non può essere condivisa.<br />
Come si desume dalla parte A del progetto da essa presentato, l’aggiudicataria ha maturato esperienza nel settore dell’assistenza domiciliare anche ai malati oncologici; esperienza ben superiore ai sei anni vantati dalla ricorrente.<br />
In particolare, dal novembre 1980 al dicembre 1996 l’aggiudicataria ha operato in convenzione con il Comune di Roma per l’assistenza domiciliare agli anziani del XVII Municipio. <br />
Questo servizio è rivolto ad assistere persone anziane, molte delle quali affette proprio da patologie oncologiche. <br />
Il servizio è poi proseguito sino al febbraio 2003. <br />
Dal marzo 2003 ad oggi l’aggiudicataria ha continuato a svolgere tale servizio di assistenza, e dal maggio del 2005  le sono stati affidati specifici “pacchetti di servizio per malati oncologici”.</p>
<p>2.	In considerazione delle suesposte osservazioni il ricorso va respinto.<br />	<br />
Si ravvisano giuste ragioni per condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessive €.3.000, oltre I.V.A. e C.P.A. in favore della controinteressata;</p>
<p align=center><b>P.	Q.  M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,  Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n.3540/2008, come in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate per il Comune di Roma.<br />
Condanna la soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Soc. Coop. Servizio Psico Socio Sanitario a r.l., che liquida in complessivi €.3.000,00 (tremila), oltre IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2008.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-13-10-2008-n-8879/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2008 n.8879</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2008 n.8884</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-13-10-2008-n-8884/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-13-10-2008-n-8884/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-13-10-2008-n-8884/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2008 n.8884</a></p>
<p>Pres.Giulia Est. Restaino M. Marini e G. Migliorati(Avv.M.R. Riva) c/ Comune di Ciampino (Avv. A. Pasqualone) sui poteri valutativi del Comune in sede di rilascio della concessione in sanatoria 1) Edilizia &#8211; Abusi &#8211; Condono &#8211; Opere sanabili &#8211; Valutazioni del Comune – Contestazioni probanti – Onere del ricorrente. 2)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-13-10-2008-n-8884/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2008 n.8884</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-13-10-2008-n-8884/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2008 n.8884</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Giulia  Est. Restaino<br /> M. Marini e G. Migliorati(Avv.M.R. Riva) c/ <br />Comune di Ciampino (Avv. A. Pasqualone)</span></p>
<hr />
<p>sui poteri valutativi del Comune in sede di rilascio della concessione in sanatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Edilizia &#8211; Abusi &#8211; Condono &#8211; Opere sanabili &#8211; Valutazioni del Comune – Contestazioni probanti – Onere  del ricorrente.<br />
2) Edilizia &#8211; Concessione in sanatoria &#8211; Valutazioni del comune – Rettifiche-Ammissibilità. .</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) E&#8217; onere del ricorrente che intenda contestare quanto rilevato dal Comune in ordine alla data di ultimazione di opere edilizie che renda le stesse suscettibili di essere sanate in occasione della emanazione di un condono edilizio, addurre elementi di certo e sicuro valore probatorio atto a smentire le risultanze cui è pervenuto lo stesso Comune che ha invece ritenuto rientrare la esecuzione delle opere abusive entro i termini previsti della stessa legge di condono.<br />
2)Il Comune può, in sede di verifica della data di ultimazione dei lavori al momento del rilascio della concessione edilizia, attraverso i propri uffici tecnici, rettificare l&#8217;anno di ultimazione delle opere indicata dal richiedente; tale operazione non incide sulla legittimità del provvedimento che ha disposto il rilascio della successiva concessione in sanatoria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
<i>SEZIONE SECONDA bis<br />
</i><br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Composto dai magistrati<br />
Patrizio 	GIULIA		PRESIDENTE<br />	<br />
Paolo		RESTAINO		CONSIGLIERE Est.<br />	<br />
Silvia 		MARTINO		CONSIGLIERE<br />	<br />
<b><br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 2091/99 proposto da </p>
<p><b>MARINI Maria </b>e da <b>MIGLIORATI Giampiero</b>  rappresentati e difesi dall’Avv. Maria Rita Riva con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Roma alla Via Ugo de Carolis n. 34</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Ciampino</b> in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’Avv. Antonella Pasqualone con domicilio eletto presso la stessa in Roma alla Via F. Paolucci de Calboli n. 1 nello studio dell’Avv. Tosatti e nei confronti di Sarno Iolanda rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Spada con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma Largo Brancaccio 63, e di Scarpellini Pietro </p>
<p>per l’annullamento<br />
della concessione edilizia in sanatoria n. 4160/98 n. 10035/86 di prot. rilasciata dal Comune di Ciampino alla Sig.ra Sarno Iolanda e di ogni atto, alla stessa presupposto consequenziale o comunque connesso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le costituzioni in giudizio del Comune di Ciampino e della Sig.ra Sarno Iolanda ,<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti ricorrenti a sostegno delle rispettive difese,<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del 22 marzo 2007 il Relatore Consigliere Paolo Restaino e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Viene impugnata dai Sig.ri Marini Maria e Migliorati Giampiero la concessione edilizia n. 4160/98 prot. N. 10035/86 rilasciata dal Comune di Ciampino alla Sig.ra Sarno Iolanda a sanatoria della realizzazione di una unità immobiliare residenziale posta al piano quinto (int. 11 B) di un’immobile sito alla Via Luigi Cherubini n. 13 A dello stesso Comune in accoglimento della domanda presentata da Scarpellini Pietro, il 30/4/86 (prot. 10035 del Comune di Ciampino).<br />
Rappresentano i ricorrenti che il Sig. Scarpellini Pietro, con la suindicata domanda prot. 10035 del 30/4/86, richiedeva al Comune di Ciampino la concessione in sanatoria per la trasformazione da soffitta ad unità immobiliare residenziale di un locale sito al piano terrazze dell’immobile suindicato nella quale domanda veniva dichiarato che i lavori di trasformazione diretti a conferire una destinazione abitativa al locale destinato a soffitta, erano stati eseguiti nel 1972.<br />
Evidenziano che lo stesso Comune di Ciampino, a seguito della richiesta di deposito di ulteriore documentazione integrativa, ha proceduto alla modifica d’ufficio della data di esecuzione delle opere, spostando la data della loro esecuzione al 1983, anziché all’anno 1972. <br />
Riferiscono che, in data 10/3/1986 a carico dei Sig.ri Scarpellini e Sarno veniva elevata contravvenzione dal Comando dei Vigili Urbani del Comune per aver eseguito “all’interno del vano uso soffitta opere per la realizzazione di un bagno di mt. 1,65 x 1,20 generando la modifica della destinazione d’uso del locale stesso, senza concessione edilizia”. <br />
Evidenziano che dallo stesso verbale risulterebbe che:<br />
1)	il bagno non era ancora completamente realizzato perché erano state eseguite solo opere per la sua realizzazione e che pertanto alla data del 10/3/86  la trasformazione era tuttora in corso.<u><br />	<br />
2)	</u>Che lo Scarpellini aveva dichiarato “di adibirla a monocamera per ospitarvi un proprio parente”.<u><br />	<br />
</u>Rappresentano ancora che al verbale del 10/3/86, seguiva una ordinanza sindacale  di sospensione dei lavori e che, su denuncia dei VV.UU di Ciampino alla Pretura di Albano, veniva aperto nei confronti di Scarpellini Pietro e Sarno Iolanda un procedimento penale per violazione dell’art. 20 Lett. B L: 28/2/85 n. 47 “per aver eseguito lavori edilizi ed urbanistici in totale difformità o in assenza di concessione comunale fino al 30/12/87”.<br />
Riferiscono che tale procedimento penale  si è concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia ma che con la stessa sentenza pretorile divenuta irrevocabile in data 25/5/90, era stato dichiarato che “alla stregua delle risultanze processuali risulta provato che gli altri lavori rilevati, di epoca lontana, tra il 1985 e il 1986 consistono in un asserito mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie consistenti e soprattutto senza aumento di cubatura, onde le opere eseguite possono rientrare nell’ultimo provvedimento di clemenza”.<br />
Richiamano infine la convocazione di assemblea dei condomini di Via Cherubini n. 13, indetta per i giorni 24-25 ottobre 1985 in cui era stato stabilito l’inizio di azioni legali contro Scarpellini Pietro per “l’applicazione durante ferragosto 1985 di un tubo portante acqua dal suo appartamento al suo vano attico attraverso il muro condominiale ed attraverso il pianerottolo della scala in condominio della palazzina A” e che gli stessi ricorrenti, a tutela degli interessi relativi all’immobile di loro proprietà, ed in qualità anche di condomini del fabbricato di Via Cherubini n. 13, hanno promosso, nei confronti di Sarno Iolanda e Scarpellini Pietro azione civile per violazione di diritti, ancora pendente dinanzi al Tribunale di Velletri.<br />
Tanto in fatto, i ricorrenti, evidenziato il loro interesse alla presunta impugnativa quali proprietari dell’appartamento sito al piano attico di Via L. Cherubini n. 13, immediatamente sottostante al locale in cui è stato operato il cambio di destinazione  d’uso e per il quale è stata emessa la concessione in sanatoria ora impugnata, deducono a motivi del loro gravame:<br />
1)	Contraddittorietà del provvedimento di concessione impugnato con i provvedimenti repressivi emessi dal medesimo Comune di Ciampino nei confronti di Scarpellini Pietro e Sarno Iolanda e con gli accertamenti giudiziari intervenuti, allo stesso Comune già noti nonché difetto di istruttoria.<u><br />	<br />
</u>Rilevano che il Comune di Ciampino ha stabilito al 1983 l’epoca di esecuzione dei lavori in questione in totale obliterazione dei provvedimenti repressivi da esso stesso posti in essere nell’87 per violazioni accertate nel marzo 1986 e riferite ad opere in atto.<br />
Denunciano la totale carenza di istruttoria che, ove effettuata, avrebbe reso emergenti tutti gli elementi in possesso del Comune indicativi della realizzazione tra il 85 e il 86 delle opere costituenti oggetto della domanda di sanatoria.<br />
2)	Abuso di potere e violazione della legge 28/2/85 n. 47.<u><br />	<br />
</u>Viene denunciata la violazione della L. 47/85 che prevede la possibilità di ottenere la sanatoria solo per abusi compiuti sino al 1983, derivata dalla stessa omessa istruttoria, e rilevato che il Comune ha concesso la sanatoria per opere in ordine alla cui esecuzione aveva già accertato la falsità della dichiarazione dei richiedenti in ordine all’anno di completamento (1972) mentre era già in possesso di elementi certi sull’epoca risalente all’anno 1986 della realizzazione delle opere, e cioè, oltre il termine stabilito dalla legge per la sanatoria degli abusi anteriormente commessi.<u><br />
</u>Il contraddittorio è stato istituito nei confronti:<br />
1)	del Comune di Ciampino che costituitosi in giudizio eccepisce, nella stessa memoria di costituzione, la tardività della impugnativa proposta avverso la concessione edilizia in sanatoria n. 4160/98, e rileva comunque la infondatezza di tutte le censure svolte nel ricorso di cui viene chiesto il rigetto.<br />	<br />
2)	Dei Sig.ri Scarpellini Pietro e Sarno Iolanda, la quale ultima, costituitasi in giudizio, evidenzia nella propria memoria di difesa la esistenza di profili di inammissibilità della impugnativa per attuale difetto di interesse dei ricorrenti a proporla, concludendo comunque per il rigetto del ricorso stante la infondatezza nel merito dello stesso.<br />	<br />
Alla udienza del 22 marzo 2007 la causa è passata in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Per la infondatezza del ricorso si prescinde dall’esame della eccezione di tardività prospettata dal Comune resistente e di quella di inammissibilità rilevata dalla parte controinteressata, costituita in giudizio.<br />
Le censure che i ricorrenti, proprietari di appartamento sito al piano attico di un edificio, rivolgono al provvedimento del Comune di Ciampino che ha disposto il rilascio di una concessione in sanatoria relativa alla realizzazione di una unità immobiliare abitativa soprastante lo stesso appartamento, si risolvono nei seguenti rilievi all’operato dell’Amministrazione che lo stesso provvedimento avrebbe adottato in:<br />
a)	Difetto di istruttoria desumibile, secondo gli istanti, dal comportamento contraddittorio del Comune che ha ritenuto di individuare nell’anno 1983 la data di esecuzione delle opere sanate in contrasto con i provvedimenti posti in essere per accertare e reprimere tale abuso,<br />	<br />
b)	Violazione della legge n. 47/1985 che prevede la possibilità di ottenere la sanatoria solo per abusi compiuti sino al 1983 mentre, secondo gli attuali istanti, il Comune era in possesso di dati certi che rivelavano la data della esecuzione delle opere nel 1986.<br />	<br />
c)	E con arbitraria postdatazione da parte del Comune, al 1983 del completamento delle opere per cui è stato concesso il condono, nonostante che i richiedenti avessero nello loro domanda fatto riferimento a realizzazioni risalenti all’anno 1979.<br />	<br />
Secondo i deducenti a comprovare la ultimazione delle opere nel 1986 e cioè dopo la scadenza del termine utile per la impugnabilità del condono edilizio previsto dalla legge n. 47/1983, concorrerebbero vari elementi noti al Comune tra cui in particolare:<br />
a)	La elevazione in data 10/3/1986  di verbale contravvenzionale ad opera dei VV.UU di Ciampino e la adozione di Ordinanza Sindacale di sospensione dei lavori abusivi nonché la instaurazione di un procedimento penale nei confronti dei realizzatori delle opere abusive per violazione dell’art. 20 lett. B l. 28/2/1985 n. 47 “per aver eseguito lavori edilizi ed urbanistici in assenza di concessione comunale fino al 30/12/1987”.<br />	<br />
b)	La intervenuta sentenza pretorile, divenuta irrevocabile in data 25/5/1990, di non doversi procedere per intervenuta amnistia sul reato ascritto, in cui tuttavia il giudicante ha rilevato che “… gli altri lavori rilevati, di epoca lontana tra il 1985 ed il 1986 consistono in un asserito mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie consistenti e soprattutto senza aumento di cubatura …”.<br />	<br />
Tutte le allegazioni fattuali e documentali dei ricorrenti non appaiono sufficienti a costituire prova certa della ultimazione delle opere nel 1986  e cioè dopo la data utile per usufruire del condono edilizio della legge n. 47/1985.<br />
E’ noto invero che costituisce onere del ricorrente che intenda contestare quanto rilevato dal Comune in ordine alla data di ultimazione di opere edilizie che renda le stesse suscettibili di essere sanate in occasione della emanazione di un condono edilizio, addurre elementi di certo e sicuro valore probatorio atto a smentire le risultanze cui è pervenuto lo stesso Comune che ha invece ritenuto rientrare la esecuzione delle opere abusive entro i termini previsti della stessa legge di condono.<br />
Nel caso di specie la emanazione di atti di accertamento della esistenza di un abuso edilizio e la adozione di provvedimenti dello stesso abuso repressivi (il verbale dei VV.UU  del 10/3/1986 ed il provvedimento indicato dai ricorrenti, consistente in una ordinanza sindacale di sospensione dei lavori) non assumono sicuro valore significante la realizzazione dell’opera, divenuta oggetto della domanda di condono, nel predetto anno 1986 in cui l’abuso è stato accertato.<br />
La sua esecuzione, almeno nello stato minimo delle realizzazioni valevoli per usufruire della sanatoria, ha potuto infatti essere stata effettuata anche prima dell’epoca in cui l’abuso è stato rilevato.<br />
Alla data del 10/3/86 con le opere relative alla creazione di un bagno che consentiva la destinazione del locale soffitta a monocamera utilizzabile come alloggio abitativo, benché la trasformazione non fosse stata ancora dotata di rifinitura o di altre opere di completamento sì da apparire ancora una trasformazione in atto, era già stata attuata e possibile in virtù delle opere eseguite, la utilizzabilità della soffitta per un diverso uso abitativo.<br />
In ordine alla già avvenuta fornitura e installazione di materiali edilizi per la creazione di un servizio igienico (bagno) per la trasformazione della soffitta, il Comune ha espressamente evidenziato, nel corso del giudizio, che tra i documenti depositati nella pratica di condono edilizio i Sig.ri Scarpellini-Sarno aveva prodotto la fattura n. 119 del 2/8/1983 relativa alla fornitura e posa in opera di materiali edilizi riguardanti la porzione dell’immobile di cui trattasi e tanto sin da data anteriore al 1/10/1983, termine ultimo per la concessione della sanatoria edilizia.<br />
Inoltre sin dal 1979 il Sig. Pietro Scarpellini aveva chiesto autorizzazione al Condominio per il passaggio di tubazioni per acqua (nei confronti del quale sunnominato è stato poi stabilito dallo stesso Condominio di intraprendere azioni legali per la applicazione, durante il ferragosto del successivo anno 1985, di un tubo portante acqua al vano attivo attraverso il muro condominiale):<br />
In tale quadro neppure la rilevazione contenuta nella sentenza pretorile di non doversi procedere per intervenuta amnistia nei confronti di trasgressori che ritiene “… provato che agli altri lavori rilevati, di epoca lontana, tra il 1985 ed il 1986 consistono in un asserito mutamento di destinazione senza opere edilizie consistenti e soprattutto senza aumento di cubatura …” consente di escludere la realizzazione di mutamenti modificativi dell’uso anche anteriori alla predetta epoca compresa tra il 1985 ed il 1986.<br />
Anche se sono stati eseguiti altri lavori in tale periodo da parte dei Sig.ri Scarpellini Pietro e Sarno Iolanda cui era stata infatti ascritta la violazione dell’art. 20 lett. B l. 28/2/1985 n. 47 per esecuzione di lavori edilizi sino al 30/12/1987, e cioè anche dopo il verbale dei VV.UU  del 10/3/1986 e l’ordine sindacale di sospensione dei lavori, va tuttavia evidenziato che il riferimento a tale periodo 1985 è valso in sede penale ad escludere comunque e in ogni tempo, anche successivo, la esecuzione di aumenti di cubatura ad opera dei lavori rinvenuti eseguiti nel vano in questione, dapoichè solo in tale modo per le stesse si rendeva applicabile la amnistia, così come effettivamente applicata in favore dei trasgressori.<br />
Non può pertanto escludersi, non sussistendo elementi di sicura controprova rispetto a quanto accertato dal Comune né i ricorrenti li hanno addotti, che le opere interne di realizzazione di pareti ospitanti le strutture e le installazioni sia pure minime per la utilizzazione di una autonoma unità abitativa con creazione di un vano per bagno, siano state già eseguite prima della suindicata data del verbale dei VV.UU del 10/3/1986 (e cioè in tempo utile per il condono edilizio) nel locale dell’”ex” soffitta per destinarlo, anche prima della stessa data, ad alloggio (che la Sig.ra Sarno Iolanda, appositamente costituita in giudizio, asserisce essere stato come tale usato da un suo familiare):<br />
Quanto poi all’operato del Comune, censurato nel secondo motivo per avere l’Amministrazione riportato all’anno 1983 una realizzazione dai richiedenti la sanatoria indicata come risalente al 1972, anche tale rilievo non appare incidere sulla legittimità del provvedimento che ha disposto il rilascio, ai sensi del Capo IV della legge 28/2/1985 n. 47 e succ. integrazioni e modifiche, della concessione in sanatoria.<br />
La rettifica dell’anno di ultimazione delle opere non è stata operata arbitrariamente dal Comune in relazione ad una domanda che avrebbe dovuto invece essere sicuramente respinta perché dolosamente infedele per la rilevanza assunta da mendaci inesattezze, come ritengono i ricorrenti.<br />
Gli stessi richiedenti infatti avevano, nel corso del procedimento iniziato con la presentazione della domanda di condono, precisato, in virtù di acquisita documentazione probatoria integrativa costituita da dichiarazioni delle ditte fornitrici e installatrici delle relative opere murarie e impianti per il bagno, che le opere erano state realizzate nell’anno 1983, cioè in epoca pur sempre utile per essere ammessi al condono edilizio.<br />
Tale dichiarazione suppletiva in relazione alla effettiva epoca dell’abuso, come risulta dalle premesse dell’atto impugnato, è stata poi vagliata dal Comune attraverso i propri uffici tecnici sicchè non appare arbitrariamente assunta dal Comune la successiva rilevazione della esatta data di ultimazione dei lavori che ha condotto al rilascio della concessione edilizia.<br />
Per tutte le ragioni sopraindicate il ricorso va rigettato mentre si ravvisa la esistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sez. II bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2007 con la partecipazione dei Magistrati elencati in epigrafe.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-13-10-2008-n-8884/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2008 n.8884</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2008 n.15498</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-10-2008-n-15498/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-10-2008-n-15498/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-10-2008-n-15498/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2008 n.15498</a></p>
<p>Pres. C. D&#8217;Alessandro, est. P. RussoG. Fusco (Avv. C. Di Mauro) c. Comune di Afragola (avv.ti R. Balsamo e M. Luisa Errichiello). sulla motivazione dell&#8217;ordinanza di demolizione di opere costruite in violazione dell&#8217;art. 31 D.P.R. 380/2001 Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Ordinanza di demolizione &#8211; Interventi eseguiti in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-10-2008-n-15498/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2008 n.15498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-10-2008-n-15498/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2008 n.15498</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. D&#8217;Alessandro, est. P. Russo<br />G. Fusco (Avv. C. Di Mauro) c. Comune di Afragola (avv.ti R. Balsamo e M. Luisa Errichiello).</span></p>
<hr />
<p>sulla motivazione dell&#8217;ordinanza di demolizione di opere costruite in violazione dell&#8217;art. 31 D.P.R. 380/2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Ordinanza di demolizione &#8211; Interventi eseguiti in difformità rispetto alla D.I.A. – Art. 31 D.P.R. 380/2001 – Motivazione sull’interesse pubblico è in re ipsa nell’ordinanza di demolizione – Discrezionalità della P.A. – Non Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nello schema giuridico delineato dall&#8217;art. 31 del D.P.R. 380/2001 non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l&#8217;esercizio del potere repressivo dell’abuso edilizio costituisce atto dovuto, per il quale è &#8220;in re ipsa&#8221; l&#8217;interesse pubblico alla sua rimozione, soprattutto quando, è decorso un breve periodo di tempo tra la realizzazione delle opere e l’adozione della misura ripristinatoria. In definitiva, l’ingiunzione di demolizione può ritenersi sufficientemente motivata per effetto della stessa descrizione dell&#8217;abuso accertato, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria (1) .</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1) cfr. T.A.R. Campania, Sezione II, 23 aprile 2007 n.4229; Sezione IV, 24 settembre 2002, n. 5556; Consiglio Stato, Sezione IV, 27 aprile 2004, n. 2529.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla motivazione dell&#8217;ordinanza di demolizione di opere costruite in violazione dell&#8217;art. 31 D.P.R. 380/2001</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
    	                      IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA   <br />
SEDE DI NAPOLI &#8211; SECONDA SEZIONE </b></p>
<p>composto dai Magistrati: &#8211; dr. Carlo              d’Alessandro                Presidente; &#8211; dr. Anna              Pappalardo                   Consigliere; &#8211; dr. Pierluigi         Russo                           Consigliere, estensore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.3731/2006 R.G. proposto da<br />
<b>Giuseppa FUSCO</b>,  rappresentata e difesa dall’avv. Carmine Di Mauro, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Giustiniano n.136 ; </p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Afragola</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosa Balsamo e Maria Luisa Errichiello, con domicilio eletto in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
&#8211; dell’ordinanza n.119 del 3 aprile 2006, recante ingiunzione di sospensione lavori e di demolizione opere abusive, e dei provvedimenti prot. n.1868/AT del 6 marzo 2006 e n.2051/AT del 10 marzo 2006 di diniego dell’istanza di permesso di costruire in sana<br />
&#8211; dell’ordinanza n.13 del 9 gennaio 2007, di acquisizione gratuita al patrimonio comunale (gravata con motivi aggiunti) ;<br />
E PER OTTENERE<br />
il risarcimento del danno ingiusto sofferto per effetto dei provvedimenti impugnati;</p>
<p>Visto il ricorso coi relativi allegati ;<br />
Visto l’atto di costituzione del Comune di Afragola ;<br />
Visto il ricorso per motivi aggiunti ;<br />
Visti gli atti tutti della causa ;<br />
Uditi i difensori delle parti presenti alla pubblica udienza del 24 luglio 2008, relatore il consigliere P. Russo;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato in data 4 maggio 2006 e depositato il 31 seguente, la ricorrente – premesso di essere proprietaria di un immobile sito in Afragola alla via G. Mazzini n.7, riportato al catasto urbano al foglio n.10, part. n.2637, sub.2, 3, 4, 5 e 6 – ha impugnato l’ordinanza di sospensione lavori e di demolizione opere abusive in epigrafe, con la quale l’intimato Comune di Afragola ha sanzionato interventi in difformità rispetto alla denuncia di inizio attività presentata dall’interessata (con n.22601 del 22 novembre 2004). <br />
A sostegno della domanda giurisdizionale di annullamento della misura sanzionatoria, l’instante ha dedotto i seguenti motivi di diritto:<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art.31 del D.P.R. n.380/2001 – Eccesso di potere e contraddittorietà – Mancata applicazione dell’art.34, comma 2, del D.P.R. n.380/2001 ;<br />
2) Violazione di legge – Violazione ed omessa applicazione dell’art.34, comma 2, del D.P.R. n.380 del 2001 – Eccesso di potere – Difetto assoluto di motivazione – Difetto di istruttoria ;<br />
3) Violazione dell’art.36 del D.P.R. n.380/2001 – Sanabilità dell’intervento – Eccesso di potere – Erronea determinazione dei presupposti di fatto e di diritto – Mancata applicazione della L.R. Campania n.39 del 16.10.1978 e dell’art.6 della L. 25.3.1982 n.94 (in ordine alla mancata adozione dei piani pluriennali di attuazione) – Mancata applicazione dell’art.2, comma 54, della L. n.662 del 23.12.1996 (in ordine alla mancata adozione della variante edilizia per il recupero dei nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria – Mancata applicazione dell’art.29 della L. 28.2.1985 n.47 (in ordine alla mancata approvazione di apposite varianti al P.R.G. per il recupero degli insediamenti realizzati abusivamente) ;<br />
4) Violazione di legge – Violazione ed omessa applicazione dell’art. 3 legge n.241/1990 – Eccesso di potere – Difetto di motivazione e di istruttoria ;<br />
5) Eccesso di potere per carenza di motivazione ;<br />
6) Violazione e falsa applicazione dell’art.7 L. n.47/1985 – Violazione artt.24, 42 e 113 Cost. – Violazione del giusto procedimento di legge – Erroneità dell’istruttoria. <br />
	Si è costituito in giudizio il Comune di Afragola, che ha difeso la legittimità del provvedimento contestato, concludendo con richiesta di reiezione del ricorso.<br />	<br />
	Con ricorso per motivi aggiunti l’instante ha esteso l’impugnazione alla successiva ordinanza n.13 del 9 gennaio 2007 di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, proponendo, altresì, domanda di risarcimento del danno ingiusto asseritamente sofferto per effetto dell’illegittima azione amministrativa.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 24 luglio 2008, la causa è stata trattenuta  per la decisione, come da verbale.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p> La controversia ha ad oggetto i provvedimenti, individuati in epigrafe, con cui il Comune di Afragola, in relazione ad opere edili realizzate dalla ricorrente in difformità alla d.i.a. presentata in data 22.11.2004, ha dapprima respinto un’istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art.36 del d..P.R. n.380 del 2001, poi ordinato la demolizione del manufatto abusivamente realizzato ed infine acquisito gratuitamente lo stesso al proprio patrimonio.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
La tesi difensiva posta a base dell’atto introduttivo del giudizio fa leva sull’assunto per cui verrebbero in rilievo opere solo parzialmente difformi rispetto alla suddetta d.i.a.. Secondo la prospettazione attorea, l’autorità amministrativa. non avrebbe effettuato una congrua istruttoria preordinata alla corretta qualificazione dell’intervento né avrebbe adeguatamente motivato circa l’opportunità di applicare una sanzione meno grave di quella demolitoria, secondo il disposto di cui all’art.34, comma 2, del D.P.R. n.380 del 2001.<br />
Le censure sono infondate.<br />
Va precisato in fatto che i lavori oggetto della segnalata d.i.a. dovevano consistere nella manutenzione dell’immobile di proprietà della ricorrente (con rifacimento della pavimentazione, dei rivestimenti, dell’intonaco, degli impianti e con sostituzione degli infissi). Come si evince dai verbali di sopralluogo richiamati nei provvedimenti impugnati, invece, oltre ai lavori suddetti, è stato realizzato “un vano a piano terra con annessa scala interna comunicante con i due vani a primo piano con annesso wc, il tutto rifinito in ogni struttura su di una superficie di mq. 45 per piano” (nota prot. 76/E/2006 del 9.2.2006 della Polizia Municipale, inerente la segnalazione di violazione sigilli al cantiere in precedenza sequestrato).  <br />
Osserva il Collegio che le opere sanzionate, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, non integrano una parziale difformità rispetto al titolo, ma una totale difformità, atteso che la nuova costruzione realizzata, con le modalità costruttive sopra descritte, integra un nuovo organismo edilizio autonomamente utilizzabile, secondo la definizione contenuta  nell’art.31, comma 1, del D.P.R. n.380/2001. In presenza di un nuovo corpo di fabbrica, avente peraltro una consistente cubatura, non poteva dunque esigersi che il Comune dovesse verificare l’eventuale pregiudizio derivante dalla demolizione delle opere abusive rispetto all’immobile preesistente e la possibilità di irrogare una mera sanzione pecuniaria. Invero, la richiamata facoltà è prevista unicamente per gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, quindi relativamente a fattispecie diverse dal caso in esame. Per gli interventi eseguiti in totale difformità o con variazioni essenziali, infatti, il capoverso dell&#8217;art. 31 del d. P. R. 380/2001 non prevede una simile alternativa, disponendo che: &#8220;Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l&#8217;esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell&#8217;articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell&#8217;abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l&#8217;area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3&#8221;. <br />
Non è suscettibile di favorevole considerazione neppure la censura, con cui è dedotto il vizio di difetto di motivazione, sotto altri profili, in relazione sia ai provvedimenti sanzionatori che al diniego di rilascio del titolo in sanatoria. <br />
Circa la misura demolitoria, va ribadito che nello schema giuridico delineato dall&#8217;art. 31 del d.p.r. 380/2001 non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l&#8217;esercizio del potere repressivo dell’abuso edilizio costituisce atto dovuto, per il quale è &#8220;in re ipsa&#8221; l&#8217;interesse pubblico alla sua rimozione, soprattutto quando, come nella specie, è decorso un breve periodo di tempo tra la realizzazione delle opere e l’adozione della misura ripristinatoria (cfr. T.A.R. Campania, Sezione II, 23 aprile 2007 n.4229; Sezione IV, 24 settembre 2002, n. 5556; Consiglio Stato, Sezione IV, 27 aprile 2004, n. 2529). In definitiva, l’ingiunzione di demolizione può ritenersi sufficientemente motivata per effetto della stessa descrizione dell&#8217;abuso accertato, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria.<br />
Sono prive di fondamento giuridico anche le deduzioni rivolte contro il diniego opposto dal Comune di Afragola sulla domanda di accertamento di conformità urbanistica dell’intervento. <br />
Invero, a fronte della chiara enunciazione delle ragioni di contrasto rispetto alle previsioni riguardanti la zona B4 – edificata di completamento – quanto alla distanza minima tra fabbricati, alla modifica della sagoma dell’edificio ed al non consentito incremento di volumetria – la ricorrente si è limitata ad obiettare genericamente che l&#8217;abuso sarebbe stato realizzato in zona completamente urbanizzata ed a rilevare, con argomentazioni del tutto inconferenti, che l&#8217;amministrazione avrebbe errato per la mancata adozione della variante edilizia per il recupero dei nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria e per la mancata adozione dei piani pluriennali di attuazione in variante allo strumento urbanistico, al fine di rendere attuale la destinazione di zona rispetto alla urbanizzazione di fatto del territorio. <br />
Le considerazioni fin qui svolte vanno ribadite anche con riguardo ai motivi aggiunti, coi quali la ricorrente ha sostanzialmente reiterato le medesime doglianze già avanzate con l’originario ricorso.<br />
Per tutto quanto fin qui osservato, il ricorso deve essere respinto, ponendosi le spese a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania &#8211; Sezione Seconda &#8211; respinge il ricorso in epigrafe R.G. n.3731/2006. <br />
Condanna la ricorrente a rimborsare al Comune resistente le spese del presente giudizio, liquidate complessivamente in 1.500,00(millecinquecento/00) euro; il contributo unificato resta a carico della parte soccombente.<br />
	        Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.																																																																																												</p>
<p>        Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24 luglio 2008.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-10-2008-n-15498/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2008 n.15498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
