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	<title>13/1/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/1/2016 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.74</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-1-2016-n-74/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-1-2016-n-74/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.74</a></p>
<p>Sulla inammissibilità dei chiarimenti modificativi della lex specialis 1. Contratti della P.A. – Gara – Bando – Chiarimenti sull’oggetto della gara – Introduzione di prescrizioni innovative o modificative – Inammissibilità – Conseguenze&#160; In sede di gara i chiarimenti sono ammissibili se contribuiscono, con un&#8217;operazione di interpretazione del testo, a renderne</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-1-2016-n-74/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.74</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-1-2016-n-74/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.74</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Sulla inammissibilità dei chiarimenti modificativi della lex specialis</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1. Contratti della P.A. – Gara – Bando – Chiarimenti sull’oggetto della gara – Introduzione di prescrizioni innovative o modificative – Inammissibilità – Conseguenze&nbsp;</strong></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In sede di gara i chiarimenti sono ammissibili se contribuiscono, con un&#8217;operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la&nbsp;<em>ratio</em>, ma non quando, proprio mediante l&#8217;attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della&nbsp;<em>lex specialis e della par condicio dei concorrenti</em>, posto a garanzia dei principi di cui all&#8217;art. 97 della Costituzione. Ne consegue che ove la stazione appaltante ritenga di innovare o modificare le previsioni di gara, deve operare in autotutela, attraverso l’istituto della revoca o dell’annullamento della lex specialis che, diversamente, resta immodificabile</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="margin-left: 560px;">
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
</div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00074/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 05646/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p><strong><img decoding="async" alt="logo" height="32" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" width="32" /></strong></p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5646 del 2015, proposto da: Paolo Beltrami s.p.a., rappresentato e difeso dagli avv. Annalisa Molinari e Salvatore Alberto Romano, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, viale XXI Aprile, n. 11;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
C.M.E. &#8211; Consorzio Imprenditori Edili soc. coop, rappresentato e difeso dagli avv. Luisa Torchia, Francesca Isgro&#8217; e Claudio Cataldi, con domicilio eletto presso l’avv. Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 47;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Azienda Sanitaria Locale – A.S.L. n.3 di Pescara, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Tommaso Marchese, con domicilio eletto presso l’ avv. Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, n. 2;&nbsp;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO – Sezione staccata di Pescara: Sez. I n. 00248/2015, resa tra le parti, concernente affidamento progettazione e realizzazione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma del Presidio ospedaliero Santo Spirito di Pescara</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di C.M.E. &#8211; Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop e dell’ A.S.L. n.3 di Pescara;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Elena Pontiroli, per delega dell’avv. Salvatore Alberto Romano, Luisa Torchia e Tommaso Marchese;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1. Il Consorzio Imprenditori Edili soc. coop., in prosieguo di trattazione C.M.E., partecipava a procedura aperta bandita dall’azienda A.S.L. di Pescara per l&#8217;affidamento della progettazione e realizzazione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero di Pescara Santo Spirito, nonché per la fornitura di apparecchiature e attrezzature, classificandosi al secondo posto.<br />
Espletata la gara risultava la s.p.a. Paolo Beltrami risultava aggiudicataria dell’<strong>appalto</strong>&nbsp;intergrato.<br />
Con ricorso e successivi motivi aggiunti proposti avanti al T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara C.M.E. impugnava – assumendone l’illegittimità per dedotti motivi di violazione di legge e eccesso di potere in diversi profili &#8211; i seguenti provvedimenti:<br />
&#8211; delibera n.202 del 25 febbraio 2015, con la quale l&#8217;Azienda U.S.L. di Pescara ha disposto in favore della società Paolo Beltrami s.p.a. l&#8217;aggiudicazione definitiva dell&#8217;<strong>appalto</strong>&nbsp;integrato;<br />
&#8211; nota prot.516/STP del 2 marzo 2015 di comunicazione al Consorzio ricorrente di detta aggiudicazione;<br />
&#8211; nota prot. n.2570/STP del 27 ottobre 2014, contenente il chiarimento n. 3 sul quesito 8;<br />
&#8211; aggiudicazione provvisoria della gara intervenuta in data 23 febbraio 2015;<br />
&#8211; tutti gli atti di gara in particolare dei verbali concernenti la valutazione dell&#8217;anomalia delle offerte.<br />
Il consorzio chiedeva in via principale la tutela in forma specifica sotto forma di aggiudicazione dell’<strong>appalto</strong>&nbsp;e, in via subordinata, la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno per equivalente pecuniario.<br />
Con sentenza n. 248 del 2015 il T.A.R. adito accoglieva il ricorso e annullava gli atti impugnati.<br />
Appella la soc. Beltrami che ha contrastato le conclusioni del primo giudice e chiesto la riforma della sentenza di annullamento con rigetto del ricorso il primo grado.<br />
Resiste C.M.E. che ha contraddetto i motivi di impugnativa e riproposto le censure dichiarate assorbite dal T.A.R., concludendo per il rigetto dell’appello.<br />
Si è costituita in giudizio la A.S.L. Pescara n. 3 che ha svolto considerazioni a sostegno della fondatezza dell’impugnativa proposta dalla società P. Beltrami.<br />
In sede di note conclusive e di replica le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive.<br />
All’udienza del 5 novembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
2. Per ragioni di ordine logico va preliminarmente esaminato il secondo motivo di appello, che censura la sentenza del T.A.R. nella parte ha riconosciuto illegittima la determinazione dell’ A.S.L. n. 3 Pescara con la quale &#8211; in risposta ad apposito quesito relativo alla previsione del bando che, per lavori scorporabili e subappaltabili di importo pari ad euro 723.000,00, ha richiesto la categoria OS5 &#8211; ha ritenuto “<em>valido ai fini della partecipazione all’<strong>appalto</strong></em>&nbsp;<em>in parola il possesso della certificazione SOA Categoria OS4 in aggiunta ed alternativa alla OS5”</em>&nbsp;(cfr. punto 8 della nota dell’ Azienda Ospedaliera prot. n. 2570 del 27 ottobre 2014).<br />
2.1. Diversamente da quanto eccepito il motivo dedotto non incorre in inammissibilità perché non osservante dell’onere di specificazione dei capi di censura sancito dall’art. 101, comma 1, c.p.a.<br />
Il motivo invero, con sintetica prospettazione, indica la ragioni di doglianza che si attestano sul rapporto di continenza della categoria OS4 rispetto alla categoria OS5 e sulla necessità di privilegiare il contenuto sostanziale delle lavorazioni rispetto alla classificazione formale.<br />
2.2. Ciò posto il collegio reputa di non doversi discostare dalle conclusioni cui è pervenuto il T.A.R. nel qualificare la determinazione assunta dalla statuizione appaltante come innovativa delle previsioni della&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;del concorso, cui&nbsp;<em>ab initio</em>&nbsp;deve farsi riferimento con carattere di non modificabilità a garanzia del par&nbsp;<em>condicio dei concorrenti</em>&nbsp;e dei diritti di accesso alla selezione pubblica.<br />
La stazione appaltante nella fase di qualificazione delle ditte può, invero, intervenire con atti che spieghino ed illustrino il contenuto prescrittivo di clausole del bando o del capitolato speciale cui il bando medesimo rinvii (c.d.<em>chiarimenti</em>), ma con il limite che sussistano effettive difficoltà e/o incertezze interpretative delle regole del concorso e che il chiarimento fornito non assuma un ruolo innovativo della disciplina cristallizzata nel precedente atto di indizione della gara.<br />
Sul punto è invero pacifico l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa il quale esclude che l’ Amministrazione, a mezzo di chiarimenti auto interpretativi, possa modificare o integrare la disciplina di gara, pervenendo ad una sostanziale disapplicazione della&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;del concorso.<br />
I chiarimenti sono, invero, ammissibili se contribuiscono, con un&#8217;operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la&nbsp;<em>ratio</em>, ma non quando, proprio mediante l&#8217;attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della&nbsp;<em>lex specialis</em>, posto a garanzia dei principi di cui all&#8217;art. 97 della Costituzione (da ultimo&nbsp;<em>ex multis</em>&nbsp;Cons. St. Sez. III, n. 1993 del 20 aprile 2015; Sez. V, n. 4441 del 29 settembre 2015; Sez. VI, n. 6154 del 15 dicembre 2014)<br />
Con riguardo alla presente vicenda contenziosa non sussisteva, sotto un primo profilo, alcuna incertezza interpretativa sul contenuto prescrittivo del punto II.2.1) del bando che, in ordine al&nbsp;<em>quantitativo o entità dell’<strong>appalto</strong></em>, aveva indicato con chiare statuizioni la OG1, classifica V, come categoria prevalente e previsto la categoria OS5, classifica III, per lavori scorporabili e sub appaltabili per un importo di euro 723.000,00, nonché sempre per lavori scorporabili e sub appaltabili l’ulteriore categoria OG11. classifica IV bis.<br />
I soggetti interessati a partecipare alla gara erano, quindi, posti in condizione di ben conoscere i requisiti di capacità tecnica necessari per la partecipazione al concorso e per l’esecuzione dei lavori e nessun intervento di chiarimento può, pertanto, ritenersi esigibile da parte della stazione appaltante.<br />
In risposta al quesito n. 8 con la determina n. 27 ottobre del 2014 per la prima volta viene assunta a riferimento la certificazione SOA Categoria OS4 &#8211; come valido requisito di partecipazione in alternativa alla OS5 &#8211; in alcun modo inizialmente presa in considerazione dal bando.<br />
Né il valore concorrente della la certificazione SOA Categoria OS4, rispetto alla certificazione OS5, può ricondursi ad un rapporto di continenza della prima categoria di lavori rispetto alla seconda, ove si consideri che la distinzione per oggetto dei lavori si riconduce&nbsp;<em>ex lege</em>&nbsp;all’allegato al d.P.R. n. 270 del 2010, mentre l’iniziale valutazione di merito tecnico dell’ Amministrazione in ordine alla natura delle prestazioni da rendersi dall’affidatario dell’<strong>appalto</strong>&nbsp;e all’indicazione dei requisiti di qualificazione necessari all’esecuzione, secondo quanto stabilito dall’ art. 40 del d.lgs. n. 163 del 2006, non poteva subire mutamento in corso di gara.<br />
2.3. In sede di note a difesa l’ Azienda Ospedaliera qualifica il chiarimento come necessitato, a fronte di una ristretto numero di ditte in possesso della certificazione per la categoria OS5.<br />
Osserva il collegio che detta circostanza poteva, tutto al più, indurre , l’ Azienda Ospedaliera a modificare in via di autotutela il bando, onde di ampliare la platea dei concorrenti (iniziativa possibile in assenza di posizioni consolidate al momento in cui è stato rilasciato il contestato chiarimento), ma non assurgere a presupposto di uno<em>ius variandi</em>&nbsp;delle regole del concorso una volta cha la procedura selettiva aveva avuto inizio.<br />
2.4. Con l’ulteriore motivo di gravame la soc. P. Beltrami sostiene che, una volta accertata l’illegittimità del chiarimento fornito dalla stazione appaltante, doveva trarsi da ciò ogni conseguenza in ordine all’effetto di caducazione delle sorti dell’intera gara, stante l’affidamento che la società appellante e altre ditte concorrenti avevano riposto sulla possibilità di prendere parte al concorso dimostrando il possesso della certificazione SOA OS4, in luogo della OS5 prescritta dal bando. Il T.A.R., a dire dell’appellante, avrebbe dovuto assumere una pronunzia di inammissibilità del ricorso, così come proposto da C.M.E., per manifesta contraddittorietà della domanda di annullamento spiegata avverso il solo atto di chiarimento.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Come correttamente posto in rilievo dal resistente C.M.E., secondo i noti principi la cognizione del giudice amministrativo è esercitata in un ambito di giurisdizione di carattere soggettivo e non oggettivo. Lo scrutinio di legittimità del giudice amministrativo, e i conseguenti poteri di annullamento, sono esercitati nei limiti della domanda e dell’interesse fatto valere da parte di chi lamenta di aver sofferto&nbsp;<em>vulnus</em>&nbsp;per l’azione degli organi amministrativo.<br />
Una volta esclusa la possibilità di determinazioni in corso di gara additive al contenuto del bando, correttamente il T.A.R. ha valutato la legittimità dell’esito della gara alla luce della primigenia&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;del concorso, ripristinata nel suo contenuto iniziale e non suscettibile di mutamento. Ogni diversa pronunzia, e cioè di annullamento&nbsp;<em>in toto</em>&nbsp;della gara come prospettato dalla ricorrente, sarebbe incorsa nel vizio di extra petizione perché estranea al&nbsp;<em>thema decidendum</em>&nbsp;quale introdotto da C.M.E.<br />
Né la domanda proposta dal C.M.E. si configura contraddittoria, ove si consideri che il Consorzio ha agito a tutela delle prerogative di un soggetto in possesso della qualificazione peculiare ai lavori di cui alla categoria SO5 e per il rispetto di una disciplina di gara che aveva&nbsp;<em>ab initio</em>&nbsp;preso in considerazione la natura specialistica dei lavori rientranti in detta categoria con ogni effetto sul requisito di qualificazione dei concorrente ai fini dell’affidamento.<br />
Ogni questione sulla legittimità del bando – se reputato restrittivo del confronto concorrenziale, ovvero viziato per erronea qualificazione delle lavorazioni – poteva tutto al più dare ingresso ad un’ impugnativa incidentale, una volta ricevuta la notifica del ricorso volto all’ annullamento dell’atto di chiarimento, ma non essere introdotta in sede di scritti difensivi come pretesa ad un più esteso giudizio di annullamento degli atti di gara oltre il&nbsp;<em>petitum</em>&nbsp;del ricorrente principale e dell’interesse in fatto valere.<br />
Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza del T.A.R. Restano assorbiti i motivi di legittimità riproposti in appello da C.M.E.<br />
In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del grado di giudizio possono essere compensati fra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata.<br />
Spese compensate per il grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />
Carlo Deodato, Consigliere<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />
Sergio Fina, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-1-2016-n-74/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.74</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.9</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-13-1-2016-n-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-13-1-2016-n-9/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.9</a></p>
<p>Pres. Eliantonio, Est. Tramaglini Sulla illegittimità dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente con la quale il Sindaco ordine la dismissione di un allevamento animale in assenza di adeguata motivazione in relazione alla impossibilità di fronteggiare l’emergenza con poteri ordinari. Igiene e sanità – allevamenti animali – accertamento di violazioni in materia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-13-1-2016-n-9/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-13-1-2016-n-9/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.9</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Eliantonio, Est. Tramaglini</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente con la quale il Sindaco ordine la dismissione di un allevamento animale in assenza di adeguata motivazione in relazione alla impossibilità di fronteggiare l’emergenza con poteri ordinari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>Igiene e sanità – allevamenti animali – accertamento di violazioni in materia ambientale – ordinanza contingibile ed urgente – ordine di dismissione – insufficiente motivazione &#8211; illegittimità</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il Sindaco, secondo un fondamentale principio di proporzionalità, prima di ordinare la dismissione di un’attività e la sua chiusura utilizzando il potere di ordinanza contingibile ed urgenti, deve prescrivere particolari cautele o misure tecniche, atte ad evitare il pericolo o il danno per la salute o per l’igiene pubblica, in modo da preservare, ove possibile, la coesistenza&nbsp; dell’attività esercitata dal privato con le esigenze della popolazione residente</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00009/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00179/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo</strong><br />
<strong>sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</strong><br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Amedeo D&#8217;Ortona, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Toppeta, con domicilio eletto presso Augusto La Morgia in Pescara, viale Pindaro 27;&nbsp;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Paglieta;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
dell&#8217;ordinanza n. 20 del 20 aprile 2015 con la quale il Sindaco del Comune di Paglieta ha ordinato al ricorrente lo sgombero, per motivi igienico-sanitari, dell&#8217;allevamento animale presso l&#8217;azienda agricola/zootecnica della quale è titolare, nonché la pulizia e la bonifica del sito stesso.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Pescara;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il dott. Alberto Tramaglini e udito l&#8217;avv. Luigi Toppeta per il ricorrente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
<strong>FATTO e DIRITTO</strong><br />
È oggetto di impugnazione il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Sindaco del Comune di Paglieta, alla luce di verbale del Corpo forestale dello Stato, ha ordinato al ricorrente, titolare di azienda agricola/zootecnica, ai sensi dell’art. 50 TUEL: “1) di procedere allo sgombero, per motivi igienico-sanitari, dell’allevamento animale meglio descritto nelle premesse…; 2) la cessazione immediata della utilizzazione degli effluenti d’allevamento, dei liquami e delle acque provenienti dall’insediamento agricolo in violazione del disposto degli artt. 112 e 137 comma 14 del Testo Unico sull’ambiente…; 3) la pulizia e bonifica del sito; 4) l’allaccio alla rete fognaria pubblica dei due scarichi domestici”.<br />
L’ordinanza premette che nel suddetto verbale si contestavano all’interessato “violazioni in materia ambientale riconducibili al d.lgs. 152/2006 art. 256 commi 1-2 poiché venivano rilevate significative dispersioni di liquami della concimaia contigua all’allevamento che percolavano lungo le aree agricole limitrofe per arrivare lungo le sedi stradali …” e si precisava “che l’allevamento di che trattasi presenta in realtà tre concimaie di diversa volumetria (140 mc, 300 mc e 360 mc) e di cui quella più rilevante … avente una impermeabilizzazione superficiale e precaria mediante semplici imballaggi assolutamente inadeguati e visibilmente logori…”, su cui erano convogliati gli scarichi abusivi di due locali. Veniva inoltre accertata la presenza di rifiuti speciali (pneumatici fuori uso, residui ferrosi e plastici). Da tali presupposti sono derivati i punti 2 e ss. dell’ordinanza.<br />
Il primo muove invece da ulteriori passaggi del verbale, da cui viene desunta la “totale carenza dei minimi requisiti di igiene e la carenza strutturale dei ricoveri in ordine al rispetto delle norme sul benessere animale” nonché dalla presa d’atto “che l’area interessata dall’insediamento zootecnico ricade oggi interamente nel centro abitato” pur trattandosi di industria insalubre di 1° classe ai sensi del t.u.l.s. Da ciò è stato ritenuta “evidente l’incompatibilità ambientale dell’esercizio di tale attività zootecnica nel centro urbano, ancorché aggravata da comportamenti illeciti che mettano a rischio la salute pubblica”.<br />
Il ricorrente deduce la carenza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza.<br />
Il Comune di Paglieta non si è costituito in giudizio.<br />
2 – Premesso che il ricorso, proposto nei confronti del Comune e notificato presso la sede dell’Ente, è ammissibile alla luce del principio che “I provvedimenti emessi dal Sindaco quale ufficiale di governo sono pur sempre imputabili al Comune, di cui il sindaco stesso è organo. Ritualmente, pertanto, il ricorso proposto contro il sindaco, che abbia agito nell’anzidetta qualità, viene notificato presso la sede del Comune anziché presso l’Avvocatura dello Stato.” (Cons. St., V, 7 settembre 2007, n. 4718. In termini cfr. TAR L’Aquila 554/2014).<br />
Quanto al merito il ricorso è manifestamente fondato nei termini che seguono.<br />
Riguardo all’ordine di sgombero l’ordinanza non evidenzia in alcun modo dove risieda il concreto pericolo per la salute pubblica e l’ambiente non fronteggiabile con gli strumenti ordinari (cfr. Cass. 30 luglio 2014, n. 33779, secondo cui un’ordinanza contingibile ed urgente richiede una motivazione illustrativa della concreta sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ossia della necessità di immediato intervento a tutela di interessi pubblici, come la salute o l’ambiente, non tutelabili diversamente con il ricorso agli strumenti ordinari).<br />
È stato infatti affermato che “il Sindaco, secondo un fondamentale principio di proporzionalità e prima di ordinare la dismissione dell’attività e la chiusura della stalla, deve prescrivere particolari cautele o misure tecniche, atte ad evitare il pericolo o il danno per la salute o per l’igiene pubblica, in modo da preservare, ove possibile, la coesistenza – o, in questo caso, addirittura la preesistenza – dell’attività esercitata dal privato con le esigenze della popolazione residente” (Cons. St., III, 2900/2015).<br />
Il provvedimento non solo non dà atto delle “esigenze della popolazione residente”, limitandosi a evidenziare che l’attività in questione è classificata come insalubre ed insiste in zona oggi abitata, ma nemmeno si è prospettata la possibilità di imporre misure atte ad evitare la dismissione dell’attività. D’altra parte non risulta alcun elemento tecnico a supporto della “totale carenza dei minimi requisiti di igiene”, che comunque di per sé giustifica provvedimenti sanzionatori e ordini di adeguamento alle eventuali prescrizioni violate, ma di per sé non implica che l’intero insediamento costituisca un pericolo per la salute pubblica di tale gravità da richiedere un intervento <em>extra ordinem</em>. È d’altronde evidente che “la carenza strutturale dei ricoveri in ordine al rispetto delle norme sul benessere animale” è anch’essa questione che non alcuna evidente ripercussione sulla salute pubblica e può essere semmai oggetto di specifici provvedimenti repressivi o inibitori.<br />
È parimenti evidente che la pericolosità dell’allevamento per la salute pubblica non può scaturire dalle altre infrazioni contestate, ossia dalle “significative dispersioni di liquami dalla concimaia”, dall’accumulo di rifiuti o dal mancato allaccio di scarichi domestici alla fognatura, posto che si tratta di aspetti suscettibili di essere autonomamente sanzionati o comunque oggetto di provvedimenti ripristinatori in modo da soddisfare le esigenze espresse nel provvedimento. Le infrazioni contestate e la stessa violazione di varie specifiche prescrizioni in materia igienico-sanitaria, in altri termini, di per sé non dimostrano che l’allevamento in quanto tale costituisca un pericolo per la salute pubblica tale da richiedere un intervento immediato al di fuori degli ordinari procedimenti previsti dall’ordinamento.<br />
Vanno invece confermati i suddetti successivi punti del provvedimento in quanto non sottoposti a specifiche censure.<br />
Nulla in particolare è dedotto nei confronti dell’ordine di allacciare gli scarichi domestici alla fognatura pubblica e di pulire e bonificare il sito nonché sulla presenza di “ruscellamenti” interessanti “aree agricole limitrofe” e le sedi stradali sottostanti, sicché è irrilevante se la definizione di “tre modesti mucchi di letame” data dal ricorrente al totale di 800 mc. sia o meno aderente alla situazione, visto che l’ordine di rimozione dipende non tanto dalla consistenza bensì dal fatto che “l’immissione non controllata nei terreni o nelle acque superficiali costituisce indubbia fonte di pericolo per la salute pubblica”, su cui parte ricorrente nulla deduce. Resta d’altronde una mera affermazione astratta, a fronte della contestazione di uno smaltimento non conforme dei medesimi (qualificati in termini di rifiuti speciali a norma del codice dell’ambiente), anche l’affermazione della liceità dell’attività di spargimento dei predetti liquami sul terreno.<br />
Il ricorso va quindi in tali limiti accolto, con conseguente annullamento del punto n. 1 dell’ordinanza.<br />
Le spese di giudizio vanno compensate atteso il suo esito complessivo. Va disposto il rimborso del contributo unificato versato.<br />
<strong>P.Q.M.</strong><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo sezione staccata di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei termini indicati in motivazione. Compensa le spese come da motivazione.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.93</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-93/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-93/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.93</a></p>
<p>Pres. S. Schillaci, est. C. Anastasi Sui presupposti di urgenza per l’esecuzione anticipata, durante il termine dilatatorio stand still, del contratto con la P.A. 1. Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti con la P.A.- Comportamenti assunti prima dell&#8217;aggiudicazione e nella fase compresa tra l&#8217;aggiudicazione e la stipula del contratto &#160;&#8211; Controversie</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Schillaci, est. C. Anastasi</span></p>
<hr />
<p>Sui presupposti di urgenza per l’esecuzione anticipata, durante il termine dilatatorio stand still, del contratto con la P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti con la P.A.- Comportamenti assunti prima dell&#8217;aggiudicazione e nella fase compresa tra l&#8217;aggiudicazione e la stipula del contratto &nbsp;&#8211; Controversie &#8211; Giurisdizione del G.A.- Sussiste</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti con la P.A.- Controversia introdotta dall&#8217;aggiudicatario decaduto per ottenere l&#8217;accertamento del preteso inadempimento dell&#8217;Ente agli obblighi contrattuali – Giurisdizione del G.A.- Sussiste – Ragioni</p>
<p>3. Contratti con la P.A.- Contratto di appalto – Esecuzione anticipata – Durante il termine dilatatorio stand still – Limite – Urgenza – Necessità – Sussiste</p>
<p>4. Contratti con la P.A.-&nbsp; Contratto di appalto – Esecuzione anticipata – Urgenza &#8211; Art. 11, comma 9 e ss., del D. Lgs. n. 163 del 2006 &#8211; Deve intendersi &#8211; Urgenza qualificata e non generica – Ragioni</p>
<p>5. &nbsp;&nbsp;Contratti con la P.A.- Art. 11 D. Lgs. n. 163/2006 &#8211; Termine di sessanta giorni &#8211; Non ha carattere perentorio &#8211; Inutile decorso – Effetto &#8211; Facoltà dell&#8217;aggiudicatario di sciogliersi dal vincolo obbligatorio – Sussiste</p>
<p>6. Contratti con la P.A.- Responsabilità precontrattuale – E’ responsabilità da comportamento – Presupposto &#8211; Violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella fase delle trattative e della formazione del contratto – Necessità &#8211; Sussiste</p>
<p>7. Contratti con la P.A.- Avvio all’esecuzione dei lavori in via d’urgenza &#8211; Aggiudicatario &#8211; Reintegrazione delle spese sostenute – Spetta &#8211; Ragioni</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Nelle procedure ad evidenza pubblica, aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della P.A., spetta al giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti e degli atti assunti prima dell&#8217;aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l&#8217;aggiudicazione e la stipula del contratto, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, nella fase successiva afferente l&#8217;esecuzione del rapporto.</p>
<p>2. &nbsp;In materia di contratti con la P.A., la controversia introdotta dall&#8217;aggiudicatario decaduto per ottenere l&#8217;accertamento del preteso inadempimento dell&#8217;Ente agli obblighi contrattuali e la sua condanna alla restituzione delle cauzioni versategli, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al risarcimento del danno asseritamente patito nel corso della trattativa precontrattuale, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendosi la fattispecie svolta ed esaurita tra l&#8217;originaria aggiudicazione e la stipula del contratto, mai avvenuta. (1).</p>
<p>3. In materia di contratti con la P.A., l’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163 del 2006 come modificato dal D.Lgs. 20.3.2010 n.53,&nbsp; è consentita durante il termine dilatorio “stand still” e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto, previsto dal comma 10-ter, soltanto nella limitata ipotesi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.</p>
<p>4. In materia di contratti con la P.A., l&#8217;urgenza che giustifica eccezionalmente l&#8217;esecuzione anticipata dei lavori, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 9 e ss., del D. Lgs. n. 163 del 2006 deve intendersi come urgenza qualificata e non generica, tale consentire verosimilmente di prevedere che il rinvio dell&#8217;intervento per il tempo necessario a completare l&#8217;ordinaria procedura comprometterebbe, con grave pregiudizio dell&#8217;interesse pubblico, la tempestività o l&#8217;efficacia dell&#8217;intervento stesso (2).</p>
<p>5. In materia di contratti con la P.A., il termine di sessanta giorni, previsto dall’ art. 11, comma 9, del D. Lgs. n. 163 del 2006, non ha carattere perentorio ed il suo inutile decorso non ha l’effetto di obbligare l&#8217;Amministrazione a stipulare tempestivamente il contratto ma solo &nbsp;di determinare, nell&#8217;aggiudicatario, la facoltà di sciogliersi dal vincolo obbligatorio, e cioè di recedere dall&#8217;impegno nascente dalla sua offerta, salvo l&#8217;eventuale risarcimento del danno arrecatogli, a titolo di responsabilità precontrattuale (3).</p>
<p>6. In materia di contratti con la P.A., la responsabilità precontrattuale non si caratterizza come responsabilità da provvedimento, ma come responsabilità da comportamento, e presuppone la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella fase delle trattative e della formazione del contratto, sicchè ciò che rileva, ai fini della sua sussistenza, non è la legittimità dell&#8217;esercizio della funzione pubblica cristallizzato nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione o in altri provvedimenti successivi, ma la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall&#8217;Amministrazione durante il corso delle trattative e della formazione del contratto.(4) (Nel caso di specie, il TAR Calabria rilevato che dai comportamenti dell’Amministrazione resistente non emergono elementi suscettibili di dar luogo a responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi comunicativi e dei principi di correttezza e buona fede, ha respinto la domanda risarcitoria di parte ricorrente).</p>
<p>7. In materia di contratti con la P.A., all’aggiudicatario che ha dato avvio all’esecuzione dei lavori in via d’urgenza spetta, ai sensi degli artt.&nbsp; 11, co. 9, del D.L. n.163/2006 e 302, D.P.R. n.207/2010, la reintegrazione delle spese sostenute, atteso che le obbligazioni nascenti a carico delle parti a seguito dell’avvio anticipato del servizio, pur se di carattere preparatorio e temporaneo, sono effettivamente sorte e non potrebbe dubitarsi della loro piena vincolatività, pena altrimenti la frustrazione dell’istituto acceleratorio, finalizzato a soddisfare il prevalente interesse pubblico.(Nel caso di specie, il TAR Calabria rilevato che l&#8217;assenza di vincolo contrattuale, non esclude la sussistenza di un’obbligazione creditoria di natura indennitaria in capo alla parte ricorrente, ha accolto la domanda di indennizzo delle spese sostenute)<br />
&nbsp;</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">cfr: conf.: Cass. Civ. Sez. Un. 8.7.2015 n. 14188; Cass. Civ. Sez. Un., 23.7.2013 n. 17858</li>
<li style="text-align: justify;">conf.: parere AVCP n. 93889 del 3.10.2013 e Determinazione AVCP n. 2/2005</li>
<li style="text-align: justify;">cfr: conf.: Cons. Stato, Sez. III, 28.5.2015 n. 2671</li>
<li style="text-align: justify;">cfr: conf.: Cass. n. 15260/2014</li>
</ol>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso R.G. n. 1602 del 2015, proposto da “Ecoservizi s.r.l.”, con sede legale in Montepaone (CZ) alla via Giovanni XXIII°, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig.ra Cecilia Condito, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Pitaro, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Catanzaro, Via F. Acri, n. 88;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
-Comune di Squillace, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianfrancesco Fidone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Caristo, in Squillace, Via Vasai, n. 21;&nbsp;<br />
-Sindaco Comune di Squillace in qualita&#8217; di Funzionario del Governo, non costituito in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
“Sie.Co S.p.A.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
&#8211; della Determinazione n. 42 del 27.2.2015 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; della Determinazione prot. n. 2670 del 28.5.2015 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; della Determinazione prot. n. 2689 del 29.5.2015 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; della nota prot. n. 3491 del 15.7.2015 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; della Deliberazione di G.C. del Comune di Squillace n. 63 del 17.7.2015;<br />
&#8211; della nota prot. n. 4103 del 12.8.2015 del Responsabile del settore tecnico del Comune di Squillace trasmessa via pec alla ditta Ecoservizi;<br />
&#8211; della nota prot. n. 3971 del 5.8.2015 del Sindaco del Comune di Squillace;<br />
&#8211; del verbale di contestazione del 6.8.2015 del Responsabile del settore tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; del verbale di contestazione prot. n. 4037 del 10.8.2015 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; della nota prot. n. 4146 del 19.8.2015 del Sindaco del Comune di Squillace trasmessa via pec alla ditta Ecoservizi;<br />
&#8211; della nota prot. n. 4184 del 27.8.2015 del Sindaco del Comune di Squillace;<br />
&#8211; dell&#8217;Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 40 del 15.8.2015, prot. n. 4139/2015, del Comune di Squillace;<br />
&#8211; dell&#8217;Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 42 del 31.8.2015 del Comune di Squillace;<br />
&#8211; della nota prot. n. 4348 del 4.9.2015 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; dell&#8217; Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 43 del 9.9.2015 del Comune di Squillace;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;<br />
NONCHE&#8217; PER L&#8217;ACCERTAMENTO<br />
della responsabilità precontrattuale per colpa, negligenza e mancanza di buona fede del Comune di Squillace nei confronti della ditta “Ecoservizi s.r.l.”;<br />
NONCHE&#8217; PER LA CONDANNA<br />
&#8211; del Comune di Squillace al pagamento delle fatture n. 199 del 23/7/2015 (euro 38.500.00), n. 227 del 31/07/2015 (euro 51.677.08) e n. 249 del 31/08/2015 (euro 51.677.08), emesse dalla ditta “Ecoservizi s.r.l.” per aver svolto it servizio di raccolta rif<br />
E PER LA CONDANNA<br />
del Comune di Squillace al risarcimento in capo alla ditta ricorrente del danno da responsabilità precontrattuale, per come meglio specificato in seguito;<br />
NONCHE&#8217; PER LA CONDANNA<br />
del Comune di Squillace al risarcimento in forma specifica della ditta ricorrente attraverso la sottoscrizione del contratto di gestione del servizio di igiene urbana;<br />
NONCHE&#8217;, IN VIA GRADATA, PER LA CONDANNA<br />
del Comune di Squillace al risarcimento per equivalente, per come meglio specificato in seguito, della ditta ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Squillace;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2015, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>FATTO<br />
Con atto notificato in data 20.9.2015 e depositato in data 6.10.2014, la ricorrente società premetteva che, dopo essere stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva &#8211; giusta Determinazione n. 97 del 23.4.2015 del Responsabile del Settore Tecnico- dell’appalto per l&#8217;affidamento del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani con il sistema del &#8220;<em>porta-a porta</em>”, indetto dal Comune di Squillace, per un importo a base d&#8217;asta di euro 1.824.715,29, iniziava ad espletare il servizio in via anticipata, prima della stipula del contratto, a decorrere dalla data del 1.6.2015, in adempimento alla richiesta del Comune, contenuta nella nota prot. n.2689 del 29.5.2015.<br />
Precisava che, frattanto, con nota prot. n. 2879 del 10.6.2015 trasmetteva tutta la documentazione chiesta con nota prot. 2670 del 28.5.2015 del Comune di Squillace, in vista della stipula del contratto di servizio.<br />
Esponeva che, in data 30.6.2015, dopo un mese dall&#8217;inizio dell&#8217;esecuzione anticipata del contratto, a riscontro della notifica della fattura n. 192, inerente il pagamento del canone per il servizio espletato, il Comune di Squillace, con nota prot. n. 3491 del 15.7.2015, contestava alla ricorrente la non conformità di detta fattura n. 192 alle previsioni di cui agli artt. 13 (&#8220;<em>corrispettivo dell&#8217;appalto</em>&#8220;) e 14 (&#8220;<em>pagamento e revisione</em>&#8220;) del Capitolato Speciale d&#8217;Appalto, pur non essendo ancora sorto il vincolo contrattuale.<br />
Evidenziava che, con nota prot. n. 3623 del 16.7.2015, notificava al Comune una relazione analitica, contenente le attività di gestione del servizio svolte nel mese di giugno 2015, rilevando che il servizio di gestione rifiuti, eseguito in assenza della disponibilità dell&#8217;area ecologica, avrebbe determinato oneri non previsti , “<em>dovuti ai continui conferimenti presso impianti e piattaforme per il recupero rifiuti” .</em><br />
Rilevava che, però, il Comune di Squillace non provvedeva a consegnare l&#8217;area ecologica necessaria per l&#8217;espletamento del servizio di gestione rifiuti, tanto che, con l’epigrafata Delibera di G.M. del 17/7/2015 n. 63, emanava un atto di indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico, proprio a causa dell’impossibilità di consegnare l’isola ecologica.<br />
Esponeva che, successivamente, la ditta “Ecoservizi s.r.1.” emetteva la fattura n. 199 del 23.7.2015, per un importo di euro 38.500,00, per il servizio di igiene urbana, effettuato nel mese di giugno, attenendosi a quanto chiesto dalla P.A. e, continuando a svolgere il servizio di igiene urbana per i mesi di luglio e agosto 2015, notificava al Comune di Squillace la successiva fattura n. 227 del 31.7.2015, relativa al servizio espletato nel mese di luglio, e la fattura n. 249 del 31.8.2015, relativa al servizio espletato nel mese di agosto, dell&#8217;importo di euro 51.677,08.<br />
Precisava che nessuna di queste fatture veniva pagata, per cui, allo stato, il Comune di Squillace sarebbe debitore nei confronti della ricorrente, per il servizio di igiene urbano espletato nei mesi di giugno/luglio/agosto 2015, della somma complessiva di euro 141.854,16 euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge.<br />
Esponeva che, dopo oltre tre mesi di esecuzione anticipata del contratto, in assenza di alcun pagamento, la ditta ricorrente, a riscontro della nota del Sindaco del Comune di Squillace prot. n. 3971 del 5.8.2015 &#8211; che ordinava alla ricorrente società di prevedere la possibilità di liberare l&#8217;intero territorio comunale dal materiale indifferenziato- con nota prot. n. 4108 del 12.8.2015, invitava e diffidava il Comune di Squillace a pagare immediatamente per il servizio espletato entro e non oltre il 31.8.2015, precisando che, in caso di inadempienza, avrebbe cessato di espletare il servizio, a decorrere dalla data del 31.08.2015, ai sensi dell&#8217;art. 1454 cc.<br />
Evidenziava che, successivamente, il Sindaco del Comune di Squillace emanava l&#8217;epigrafata Ordinanza n. 40 del 15.8.2015, con cui ordinava al Responsabile Tecnico di adottare tutti i necessari provvedimenti per l’espletamento del servizio raccolta di rifiuti, secondo l’esponente in carenza di attribuzione, difetto di delega e assenza di competenza del Responsabile tecnico, in materia di provvedimenti&nbsp;<em>extra ordinem</em>.<br />
Esponeva che, in seguito, il Comune di Squillace, con nota prot. n. 4146 del 19.8.2015, segnalava alcune inadempienze contrattuali, in cui la ditta ricorrente sarebbe incorsa nell&#8217;espletamento del servizio, e, con nota prot. n. 4184 del 27.8.2015, la invitava a corrispondere le spettanze retributive ai dipendenti assunti.<br />
Lamentava, in sostanza, che il Comune di Squillace, in asserita violazione dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163 del 2006, non avrebbe sottoscritto il contratto conseguente all’aggiudicazione e, sotto altro aspetto, neanche erogato i compensi spettanti alla ditta ricorrente, per l’attività espletata nei mesi di giugno, luglio e agosto 2015, in sede di esecuzione anticipata dell’appalto, a fronte dei considerevoli investimenti effettuati per l’espletamento del servizio, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2015.<br />
Evidenziava che, in seguito, il Comune di Squillace, con l’epigrafata Ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 191 D. Lgs. 152/2006, n. 42 del 31/08/2015,&nbsp;<em>&#8220;preso atto della volontà della ditta di non poter più espletare il servizio di raccolta di rifiuti</em>&#8220;, affidava in via diretta il servizio di gestione rifiuti alla ditta “Si.eco. spa”, stabilendo il prezzo del servizio di gestione per un canone mensile pari ad euro 33.300,00 oltre Iva.<br />
Esponeva che il Comune, con la successiva Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 43/2015, autorizzava la ditta “ SIECO spa” , incaricata direttamente del servizio di gestione rifiuti, a depositare temporaneamente in un&#8217;area non adibita al centro di raccolta rifiuti come &#8220;<em>area di sosta e trasferenza e deposito temporaneo dei rifiuti secchi differenziati</em>&#8220;, in quanto il Comune non sarebbe stato ancora in grado di ultimare il Centro Comunale di Raccolta.<br />
A sostegno del proprio gravame, deduceva:<br />
<em>1) violazione art. 1137 e 1338 cc.- responsabilità pre-contrattuale, violazione del principio di legittimo affidamento ed aspettativa; violazione art. 11 D. Lgs n. 163/2006; Violazione art. 1321 ss. cc; violazione art. 191 D. Lgs. n. 152/3006; eccesso di potere per sviamento di potere; falsità di presupposto; difetto di motivazione; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; illogicità della motivazione; irragionevolezza della motivazione; ingiustizia manifesta; disparità di trattamento;</em><br />
Vi sarebbe responsabilità del Comune di Squillace per la mancata stipula del contratto, nonostante il decorso dei termini di legge previsti dall&#8217;art. 11 del D. Lgs. n. 163 del 2006.<br />
L&#8217;Amministrazione, obbligata avrebbe tenuto comportamenti non rispettosi del canone di&nbsp;<em>buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c</em>. incorrendo in responsabilità&nbsp;<em>pre-contrattuale</em>.<br />
<em>B2) sulla violazione del principio di legittimo affidamento ed aspettativa</em>;<br />
Nella specie, sarebbe stato violato il&nbsp;<em>legittimo affidamento</em>&nbsp;della ditta ricorrente, in ordine alla sottoscrizione del contratto. La ditta ricorrente non avrebbe risolto alcun contratto, ma avrebbe soltanto diffidato la P.A. a pagare il corrispettivo dovuto, in quanto impossibilitata ad espletare il servizio di gestione rifiuti in modo gratuito, sopportando costi esosi dovuti all&#8217;esclusiva responsabilità dell&#8217;Amministrazione Comunale, non in grado di consegnare l&#8217;isola ecologica.<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.<br />
Con atto depositato in data 29.10.2015, si costituiva formalmente il Comune di Squillace .<br />
Con memoria depositata in data 30.10.2015, la ricorrente società deduceva che non sarebbe stato pagato il previsto canone e chiedeva la nomina di un CTU per l’individuazione del&nbsp;<em>quantum</em>&nbsp;risarcibile.<br />
Con memoria depositata in data 6.11.2015, il Comune di Squillace contestava la ricostruzione dei fatti resa dalla parte ricorrente, evidenziando alcuni fatti sintomatici di carenze organizzative contestate alla ditta ricorrente nell’espletamento del servizio in questione, deduceva il difetto di giurisdizione del G.A., in quanto la controversia atterrebbe all’esecuzione di un contratto di diritto privato, svolgeva alcune eccezioni di inammissibilità delle domande avverse, evidenziando, fra l’altro, che alcune inadempienze della ditta ricorrente sarebbero state evidenziate in un esposto dei cittadini alla Prefettura di Catanzaro, la quale, a riscontro, avrebbe invitato il Comune ad assumere le conseguenti iniziative.<br />
Precisava altresì che, con Determina del R.U.P. n. 294 del 9.9.2015, sarebbero state liquidate le retribuzione arretrate in favore dei dipendenti della “Ecoservizi srl”, i quali avrebbero chiesto l’attivazione della procedura di cui all&#8217;art. 5 Regolamento per i mesi di giugno e luglio 2015.<br />
Quanto alle Determine con cui il Comune aveva affidato temporaneamente il servizio ad altre ditte, in attesa dell’espletamento di una nuova gara, deduceva la carenza di interesse della ditta ricorrente e la stessa carenza di legittimazione ad agire, poiché la ditta ricorrente, con lettera prot. n. 4108 del 12.8.2015, avrebbe dichiarato risolto il contratto, ai sensi dell&#8217;art. 1454 cc., a decorrere dalla data del 31.08.2015.<br />
Con memoria depositata in data 9.11.2015, la ditta ricorrente replicava alle eccezioni del Comune ed insisteva per l’accoglimento delle proprie domande<br />
Questa Sezione, con Ordinanza Cautelare n. 519 del 9.11.2015, respingeva la domanda cautelare, con ampia motivazione.<br />
Con memoria depositata in data 24.11.2015, la ricorrente società, dopo aver premesso un breve commento sulla motivazione resa dalla precitata Ordinanza cautelare n. 519 del 2015, insisteva nell’illustrare la sua tesi, intesa a dimostrare la colpa della P.A., che, non avendo consegnato l’isola ecologica, avrebbe impedito il corretto espletamento del servizio, incorrendo in responsabilità precontrattuale, anche per quanto concerne l’obbligo di stipulare il contratto, con conseguente diritto al risarcimento dei danni.<br />
Con memoria depositata in data 25.11.2015, il Comune deduceva difetto di giurisdizione sulla domanda dei corrispettivi e dei rimborsi, contestava il contenuto di alcune fatture, ribadendo che alcuni dipendenti della ditta ricorrente sarebbero stati retribuiti direttamente dal Comune di Squillace.<br />
Con memoria depositata in data 30.11.2015, il Comune di Squillace replicava ad alcuni delle argomentazioni dedotte&nbsp;<em>ex adverso</em>.<br />
Con memoria depositata in data 30.11.2015, la ricorrente società insisteva nelle già prese conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2015, il ricorso passava in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Sussiste la giurisdizione di questo giudice a conoscere sulla fattispecie dedotta in giudizio, ai sensi dell&#8217;art. 133, 1° comma, lettera a) e lettera e) n. 1) del c.p.a..<br />
È stato recentemente ribadito che, nelle procedure ad evidenza pubblica, aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della P.A., spetta al giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti e degli atti assunti prima dell&#8217;aggiudicazione (e nella successiva fase compresa tra l&#8217;aggiudicazione e la stipula del contratto), mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, nella fase successiva afferente l&#8217;esecuzione del rapporto (<em>conf</em>.: Cass. Civ. Sez. Un. 8.7.2015 n. 14188).<br />
In particolare, è stato precisato che la controversia introdotta dall&#8217;aggiudicatario decaduto per ottenere l&#8217;accertamento del preteso inadempimento dell&#8217;ente agli obblighi contrattuali e la sua condanna alla restituzione delle cauzioni versategli, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al risarcimento del danno asseritamente patito nel corso della trattativa precontrattuale, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendosi la fattispecie svolta ed esaurita tra l&#8217;originaria aggiudicazione e la stipula del contratto, mai avvenuta (<em>conf</em>.: Cass. Civ. Sez. Un., 23.7.2013 n. 17858)<br />
Poiché, in materia di appalti, la stipulazione costituisce il&nbsp;<em>discrimen</em>&nbsp;tra la fase procedimentale&nbsp;<em>autoritativa</em>&nbsp;e la fase&nbsp;<em>contrattuale</em>&nbsp;da cui origina un rapporto di natura paritetica tra contraenti, ricadono nell&#8217;alveo della giurisdizione amministrativa le azioni a titolo di responsabilità precontrattuale proposte per condotte scorrette delle amministrazioni pubbliche nella fase delle trattative contrattuali (<em>conf</em>.: Cons. Stato, Ad. Plen., 5.8.2005, n. 6; Cass. Sez. Un. 27.2. 2008 n. 5084).<br />
A conferma della natura pubblicistica del provvedimento impugnato, soccorre, peraltro, anche il chiaro tenore letterale del comma 7, dell’art. 11 del D. Lgs. n.163 del 2006, secondo cui “<em>l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta”</em>, dovendosi, così, escludere che, con l’aggiudicazione medesima, sorga il rapporto contrattuale.<br />
Coerentemente con tale assunto, il successivo comma 9° fa espressamente salvo, una volta “<em>divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva”</em>, “<em>l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti”</em>.<br />
2. Quanto alla posizione giuridica soggettiva azionata con riferimento a ciascuna delle domande proposte, giova rilevare che, mentre la domanda di rimborso delle spese contrattuali sostenute fa riferimento alla tutela di un diritto soggettivo, specificamente di natura creditoria, trattandosi di una fattispecie direttamente prevista da una norma, per la cui realizzazione non è richiesta alcuna intermediazione provvedimentale, la domanda risarcitoria ha ad oggetto la violazione di un&nbsp;<em>obbligo</em>&nbsp;generale di&nbsp;<em>correttezza</em>&nbsp;e di&nbsp;<em>buona fede</em>&nbsp;comportamentale, discendente dall’art. 1337 c.c., che s&#8217;impone all&#8217;amministrazione in aggiunta ed a completamento della pretesa di legittimità dell&#8217;azione svolta nella conduzione del procedimento di gara, per cui la violazione di un obbligo tempestivo di stipulazione, secondo la prospettazione offerta di parte ricorrente, integrerebbe un&nbsp;<em>danno ingiusto</em>, per lesione del diritto soggettivo alla correttezza dei rapporti sorti da contatto sociale qualificato.<br />
3. Per quanto riguarda l’esecuzione anticipata del contratto, va premesso che, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 20.3.2010 n.53 (“<em>Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell&#8217;efficacia delle procedure di ricorso in materia d&#8217;aggiudicazione degli appalti pubblici</em>”), che, con l’art.1, ha modificato l’art. 11 del D. Lgs. n. 163 del 2006 (“<em>Codice contratti</em>”), l’esecuzione in via d’urgenza del servizio da aggiudicare, è consentita anche durante il termine dilatorio di cui all’art.11, comma 10° (il cosiddetto principio di “<em>stand still</em>”), e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto, previsto dal comma 10-ter, soltanto nella limitata ipotesi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara “<em>determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare</em>”.<br />
La norma generale preclude, quindi, all’amministrazione di stipulare il contratto con il soggetto aggiudicatario prima che sia decorso il suddetto termine dilatorio (“<em>stand still</em>”), fatti salvi i “<em>casi di urgenza</em>” indicati dall’art. 11, comma 9°, del D. Lgs. n. 163 del 2006 (oltre a quelli specificamente esclusi dal successivo comma 10 bis), in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un “<em>grave danno all’interesse pubblico”</em>&nbsp;che è destinata a soddisfare.<br />
L&#8217;urgenza che giustifica eccezionalmente l&#8217;esecuzione anticipata dei lavori, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 9 e ss., del D. Lgs. n. 163 del 2006 deve intendersi come&nbsp;<em>urgenza qualificata</em>&nbsp;e non generica, tale consentire verosimilmente di prevedere che il rinvio dell&#8217;intervento per il tempo necessario a completare l&#8217;ordinaria procedura comprometterebbe, con grave pregiudizio dell&#8217;interesse pubblico, la tempestività o l&#8217;efficacia dell&#8217;intervento stesso (<em>conf</em>.: parere AVCP n. 93889 del 3.10.2013 e Determinazione AVCP n. 2/2005 ).<br />
Secondo&nbsp;<em>jus receptum</em>, il termine di sessanta giorni, previsto dal suddetto art. 11, comma 9, del D. Lgs. n. 163 del 2006, non ha carattere perentorio ed il suo inutile decorso ha il solo effetto di determinare, nell&#8217;aggiudicatario, la facoltà (<em>rectius</em>: il “<em>diritto potestativo</em>”) di sciogliersi dal vincolo obbligatorio (e cioè di recedere dall&#8217;impegno) nascente dalla sua offerta, salvo l&#8217;eventuale risarcimento del danno arrecatogli (a titolo di&nbsp;<em>responsabilità precontrattuale</em>).<br />
La tesi propugnata dalla parte ricorrente, secondo cui l&#8217;Amministrazione aveva l&#8217;obbligo di pervenire, senza indugio e senza ritardo, alla conclusione del contratto entro il termine di sessanta giorni dall&#8217;aggiudicazione, non appare, dunque, condivisibile, tanto è vero che è ammissibile la facoltà della P.A. di disporre la sospensione del&nbsp;<em>sub-procedimento</em>&nbsp;volto alla conclusione del contratto in seguito all&#8217;aggiudicazione, allorquando se ne manifesti l&#8217;esigenza.<br />
Ed invero, la norma in questione ha la funzione non già di obbligare, comunque, l&#8217;Amministrazione a stipulare tempestivamente il contratto a seguito dell&#8217;aggiudicazione, ma &#8211; più semplicemente &#8211; quella di &#8216;svincolare l&#8217;aggiudicatario dalla sua offerta nel caso in cui l&#8217;Amministrazione decida, per ragioni legittime, di ritardare la conclusione del contratto (<em>conf</em>.: Cons. Stato, Sez. III, 28.5.2015 n. 2671).<br />
4. Quanto alla responsabilità precontrattuale della P.A., giova premettere che essa non si caratterizza come&nbsp;<em>responsabilità daprovvedimento</em>, ma come<em>responsabilità dacomportamento</em>, e presuppone la&nbsp;<em>violazione dei doveri di correttezza e buona fede</em>&nbsp;nella&nbsp;<em>fase delle trattative</em>&nbsp;e della&nbsp;<em>formazione del contratto</em>, sicchè ciò che rileva, ai fini della sua sussistenza, non è la legittimità dell&#8217;esercizio della funzione pubblica cristallizzato nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione o in altri provvedimenti successivi, ma la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall&#8217;Amministrazione durante il corso delle trattative e della formazione del contratto.<br />
Invero, tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica si pongono quale strumento di formazione progressiva del consenso contrattuale e presuppongono, per la P.A., il rispetto dei principi generali di comportamento, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., posti a tutela degli interessi delle parti, non soltanto nel periodo successivo alla determinazione del contraente (<em>conf.</em>: Cass. n. 15260/2014, che ha superato il precedente orientamento espresso, ad esempio, da Cass. Sez. Un. n. 477/2013, n. 12313/2005, sez. un. n. 4673/1997; Cons. di Stato, Sez. IV, n. 1142/2015).<br />
Un’ipotesi di responsabilità precontrattuale è stata individuata (<em>cfr</em>.: Cass., Sez. Un., n. 5328/1978) con riferimento ad un caso di consegna anticipata dei lavori in via d&#8217;urgenza, richiedente, quindi, l&#8217;impegno organizzativo e di spesa posto a carico dell&#8217;impresa per l&#8217;esecuzione di un contratto, che poi si è rivelato ineseguibile per la mancata registrazione del relativo decreto di approvazione, sulla base della considerazione secondo cui la P.A., in pendenza del procedimento di controllo ed approvazione del contratto stipulato con il privato ed in osservanza dell&#8217;obbligo generale di comportamento&nbsp;<em>secondo correttezza</em>&nbsp;e&nbsp;<em>buona fede</em>, non ha tenuto informato l&#8217;altro contraente delle vicende attinenti al procedimento di controllo, in modo da porre questi sia posto in grado di evitare i pregiudizi connessi agli sviluppi e ai tempi dell&#8217;indicato procedimento, a prescindere dagli strumenti di tutela spettanti al privato a seguito dell&#8217;eventuale esito negativo del controllo (recesso e rimborso delle spese sostenute).<br />
Del resto, un riconoscimento del legittimo affidamento dell&#8217;appaltatore (per avere dovuto iniziare l&#8217;esecuzione del contratto prima della sua approvazione) era già stato espresso dall&#8217;art. 337, 2° comma, della Legge 20.3.1865 n. 2248, all. F, che gli riconosceva il diritto alla reintegrazione nelle spese per i lavori eseguiti qualora l&#8217;approvazione non fosse poi intervenuta.<br />
5. Orbene, nella specie, i presupposti di urgenza, per l’esecuzione anticipata del contratto, sussistevano sia in relazione alla natura stessa del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani con il sistema del &#8220;<em>porta-a porta</em>”, sia in relazione alla peculiare situazione fattuale in cui trovavasi il Comune e, comunque, non sono oggetto di notevoli contestazioni.<br />
5.1. Risulta che, con nota prot. n. 2689 del 29.5.2015 del Responsabile Tecnico del Comune di Squillace, è stata inviata alla ricorrente la seguente “<em>Comunicazione di avvio del servizio</em>”, nella quale si afferma: “<em>Facendo seguito alla note del 28.05.2015, n.2670 di prot., con cui e stata comunicata l&#8217;aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto, nelle more di stipulazione del contratto, si invita codesta Ditta di dare avvio al servizio medesimo a decorrere dal 10 giugno p.v. e di comunicare gli automezzi (marca, tipo, targa) the dovranno essere autorizzati alto scarico.</em><br />
<em>La Ditta Lauritano, cui la presente è pure diretta, è invitata di espletare le proprie incombenze per la chiusura dei rapporti con questo ente al fine di consentire alla ditta subentrante di avviare il servizio nel termine come sopra fissato.</em><br />
<em>Stante le obiettive problematiche dovute al subentro nel servizio e nelle correlate attività tecnico-amministrative, si confida nella collaborazione di codeste ditte al fine di dare continuità al servizio”.</em><br />
Il verbale di consegna dell&#8217;1.06.2015, controfirmato dal Responsabile del Settore Tecnico nonché dall&#8217;amministratore unico della “Ecoservizi s.r.l.”, così precisa: “<em>A seguito delle disposizioni impartite e previo avviso all&#8217;Impresa precitata, Sig.ra Cecilia Condito, in qualità di Amministratore Unico dell&#8217;impresa ECOSERVIZI srl, convenuto negli uffici comunali.</em><br />
<em>Alla presenza continua degli intervenuti, ha proceduto alla consegna del servizio di che trattasi, attenendosi alle prescrizioni del D.P.R. 207/2010. Ha pertanto verificato, con la scoria del progetto suindicato, la corrispondenza tra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti e ricognizioni; ha indicato i siti del servizio, riferendosi per il resto e per la più esatta ubicazione alle pattuizioni e prescrizioni del capitolato speciale reggente l&#8217;appalto, sul quale ha fornito ampi chiarimenti.</em><br />
<em>La Sig.ra Cecilia Condito, nella qualità summenzionata, dichiara di essere pienamente edotta di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all&#8217;esecuzione del servizio e di tutti gli obblighi accollati all&#8217;Impresa dal capitolato speciale dell&#8217;appalto e di accettare la consegna del servizio senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che il servizio avrà inizio in data 01 giugno 2015, data dalla quale decorrerà il tempo utile per dare compiuto tutto ili servizio, stabilito in anni 3 (tre), cosicchè l&#8217;ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno uno giugno duemiladiciotto.</em><br />
<em>Del che si è redatto i1 presente verbale in duplice copia, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso”.</em><br />
L’art.1 del Capitolato Speciale precisa che “<em>l’isola ecologica è in corso di ultimazione dei lavori</em>”.<br />
Dalla documentazione indicata, emergono, quindi, i seguente dati fattuali:<br />
a) la&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;di gara non prevedeva indicazioni specifiche in ordine alla consegna dell’isola ecologica, ma anzi precisa che trovasi “<em>in corso di ultimazione dei lavori”;</em><br />
b) la predetta mancata ultimazione dei lavori dell’isola ecologica consente implicitamente la possibilità di un avvio del servizio in fase transitoria prima della suddetta consegna, trattandosi di servizio caratterizzato da evidenti connotati di essenzialità ed improcrastinabilità;<br />
c) non risulta che parte ricorrente, in sede di consegna dei lavori abbia svolto alcuna rimostranza in relazione alla mancata consegna dell’isola ecologica ed anzi risulta che abbia accettato la&nbsp;<em>situazione di fatto e di diritto</em>&nbsp;in cui trovavasi il Comune al momento della consegna.<br />
Ne consegue che la questione relativa alla mancata consegna dell’isola ecologica non può trovare ingresso nel presente giudizio al fine di giustificare la richiesta di pagamenti aggiuntivi rispetto a quelli preventivamente pattuiti, che, in assenza di specifiche indicazioni, sembrano da individuarsi, nella comune intenzione delle parti, nell’implicito riferimento ai parametri oggettivi rivenienti dalla&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;di gara.<br />
Invero, la suddetta questione avrebbe potuto essere sollevata mediante una tempestiva e documentata segnalazione alla stazione appaltante intesa a far emergere le eventuali incongruenze contestate in fase successiva nonché in questa sede, pur dovendosi tener conto del fatto che il Capitolato Speciale di Gara non conteneva una clausola esplicita relativa ai termini ed alle modalità di consegna dell’isola ecologica.<br />
In tale quadro, non emergono macroscopici profili di irrazionalità nel’impugnata Delibera di G.C. n. 63 del 17.7.2015, con cui, a seguito delle rimostranze della ricorrente rese con nota prot. n. 3623 del 16.7.2015, si statuisce di&nbsp;<em>emanare apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore tecnico, affinchè valuti tutte le componenti the possano comunque incidere sulla determinazione del corrispettivo del servizio di gestione</em>, dopo aver premesso che il Comune “<em>non risulta essere in condizione di consegnare l’isola ecologica e che pertanto i tre mesi di servizio: 01.06.2015- 31.08.2015, rappresentano un periodo transitorio nella gestione del servizio della raccolta differenziata con il sistema porta a porta, necessario affinchè lo stesso possa andare a regime; Ritenuto che la mancata consegna dell&#8217;isola ecologica, cosi come le operazioni di pulizia e bonifica di micro-discariche effettuate dalla ditte in questione già nel primo mese di gestione del servizio, in quanto imprescindibili per l&#8217;avvio del servizio in questione, incidono inevitabilmente sul corrispettivo del servizio stesso cosi come determinato ai sensi dei richiamati art.. 13 e 14 del Capitolato speciale di appalto</em>”.<br />
Conseguentemente, non può essere accolto il primo mezzo.<br />
5.2. Quanto al secondo mezzo, in punto di fatto risulta che la ricorrente società, con nota prot. n. 4108 del 12.8.2015, ha invitato e diffidato il Comune di Squillace a pagare immediatamente il corrispettivo per il servizio espletato entro e non oltre il 31.8.2015, precisando che, in caso di inadempienza, il servizio sarebbe cessato a partire dalla data del 31.08.2015, ai sensi dell&#8217;art. 1454 cc.<br />
Tale intenzione risulta confermata dalla ricorrente società con la successiva nota del 24.8.2015, trasmessa a mezzo&nbsp;<em>pec</em>&nbsp;al Comune, con cui si preannuncia che il servizio sarebbe cessato alla data del 31.8.2015 , se non fossero pervenuti i prescritti pagamenti entro la data del 27.8.2015.<br />
Invero, tali note, seppure impropriamente fondate sulla presupposizione della sussistenza di un (inammissibile) contratto non scritto (<em>conf</em>.: Cass. Civ. Sez. I, 4.9.2009 n. 19206), rilevano, nella specie, come manifestazione di volontà di non voler proseguire nella esecuzione anticipata dall’appalto, dopo il 31.8.2015, o, quantomeno, come volontà di subordinare l’espletamento del servizio alla corresponsione di pagamenti contestati, in un quadro complessivo di contestazioni reciproche e di conflittualità tali che avrebbero richiesto, presumibilmente, l’avvio di trattative non di facile né celere soluzione.<br />
In tale quadro giuridico e fattuale, va valutato l’operato dell’Amministrazione che ha ritenuto di provvedere in via di urgenza, nelle difficili condizioni climatiche e generali dell’estate, affidando l’incarico ad altra ditta con le epigrafate Ordinanze.<br />
Invero, non emerge un interesse qualificato della parte ricorrente ex art. 100 cpc a censurare tali delibere di incarico ad altra ditta, avendo essa stessa esternato la volontà di non voler proseguire nell’esecuzione anticipata del servizio.<br />
Ovviamente, la volontà manifestata della ricorrente società non può essere intesa come riferibile all’intero oggetto del servizio oggetto di gara, ma solo al segmento di esecuzione anteriore rispetto alla stipula del contratto, in una situazione in cui le parti non hanno posto in essere alcun fattivo tentativo di ricercare le soluzioni più appropriate al fine di risolvere le criticità riscontrate, comunque in relazione a prestazioni da considerarsi senz’altro fondamentali, in relazione all’intero oggetto del servizio da affidare.<br />
Sotto altro aspetto, non possono essere condivisi i rilievi di parte ricorrente in ordine alla pretesa cattiva impostazione del servizio da parte della stazione appaltante, dovendosi tenere conto delle note di contestazione di incongruenze organizzative e di episodi di oggettivi disservizi, quali, ad esempio: nota prot. n. 58926 del 6.7.2015 del Viceprefetto Vicario della Prefettura di Catanzaro, con oggetto &#8220;<em>esposto di alcuni cittadini di Squillace Lido inerenti a microdiscariche nel centro abitato</em>&#8220;, con cui si invitava al Comune di Squillace ad adottare i&nbsp;<em>&#8220;provvedimenti di competenza</em>&#8220;; note del Comune del 15.7.2015 e del 23.7.2015, con cui si rappresenta che le fatture inviate dalla ditta ricorrente non recano il mod. DM/10 (denunce contributive mensili) e mod. Emens (denunce nominative), necessarie per denunciare all&#8217;INPS le retribuzioni mensili dei dipendenti, sulla base della loro qualifica e delle ore effettuate, e, quindi, a prescindere dalla applicabilità o meno dell&#8217;art. 14 Capitolato di Gara -che le richiama- al caso di esecuzione anticipata; nota del Comune prot. n. 4146 del 19.8.2015 , con cui si segnalano alcune violazioni contrattuali; nota del Comune prot. n. 4184 del 27.8.2015, invitava la ditta ricorrente a corrispondere le spettanze retributive ai dipendenti assunti.<br />
Pertanto, la sopravvenuta situazione di fatto non consente di ravvisare, sotto l’evidenziato profilo, nei comportamenti della P.A., elementi suscettibili di dar luogo a responsabilità&nbsp;<em>precontrattuale&nbsp;</em>per violazioni di obblighi comunicativi da parte del Comune o, comunque, per comportamenti non improntati ai principi di correttezza e di buona fede, previsti dagli artt. 1337 e 1338 c.c..<br />
Conseguentemente, il secondo mezzo non merita adesione.<br />
6. Quanto alla domanda con cui l&#8217;instante ha chiesto il pagamento delle somme per l’attività espletata in fase di esecuzione anticipata del contratto, valgono le seguenti considerazioni.<br />
La reintegrazione delle spese sostenute è prevista dall’art. 11, comma 9, del D.L. 12.4.2006 n.163 (“<em>Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si e&#8217; dato avvio all&#8217;esecuzione del contratto in via d&#8217;urgenza, l&#8217;aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l&#8217;esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si e&#8217; dato avvio all&#8217;esecuzione del contratto in via d&#8217;urgenza, l&#8217;aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell&#8217;esecuzione. contratti pubblici e le stesse sono adeguatamente documentate</em>”) e dell’art. 302, commi 2° e 4° del D.P.R. 5.10.2010 n.207 (“<em>Il responsabile del procedimento puo&#8217; autorizzare, ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 9, del codice, l&#8217;esecuzione anticipata della prestazione dopo che l&#8217;aggiudicazione definitiva e&#8217; divenuta efficace: a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti; b) in casi di comprovata urgenza. 3. Il responsabile del procedimento autorizza, ai sensi del comma 2, l&#8217;esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l&#8217;esecuzione anticipata. 4. Nei casi di cui al comma 2, nell&#8217;ipotesi di mancata stipula del contratto, il direttore della esecuzione tieneconto di quanto predisposto o somministrato dall&#8217;esecutore, per il rimborso delle relative spese</em>”).<br />
Invero, le obbligazioni nascenti a carico delle parti a seguito dell’avvio anticipato del servizio, pur se di carattere preparatorio e temporaneo, sono effettivamente sorte e non potrebbe dubitarsi della loro piena vincolatività, pena altrimenti la frustrazione dell’istituto acceleratorio, finalizzato a soddisfare il prevalente interesse pubblico.<br />
Pertanto, l&#8217;assenza di quello che viene propriamente definito&nbsp;<em>“vincolo contrattuale</em>”, non esclude la sussistenza di un’obbligazione creditoria di natura indennitaria in capo alla parte ricorrente.<br />
L&#8217;indennizzo da corrispondere all&#8217;istante va, pertanto, quantificato nelle spese documentate sostenute dalla “Ecoservizi s.r.l.” per l’attività effettivamente espletata nel periodo in cui ha avuto luogo l’esecuzione anticipata del contratto, detratte le somme che il comune ha versato direttamente ai dipendenti della ditta ricorrente, nonché ogni altra eventuale somma che il Comune potrebbe aver già versato a titolo di corrispettivo, in relazione al periodo di anticipata esecuzione del contratto, demandando, per la determinazione del&nbsp;<em>quantum</em>, ai sensi dell&#8217;art. 35 comma 2, D. Lgs. 31.3.1998 n. 80 (che può essere richiamato in via analogica anche per quanto concerne la determinazione dell’indennizzo), all&#8217;amministrazione resistente, la quale dovrà sottoporre alla parte ricorrente una proposta di accordo sulla determinazione dell&#8217;indennizzo, che dovrà essere formulata, seguendo i criteri sopra determinati, entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della sentenza.<br />
Va infine precisato che l&#8217;importo rimborsabile, in quanto&nbsp;<em>debito di valore</em>&nbsp;(<em>conf</em>.: Cons. Stato, Sez. VI, 21.5.2009, n. 3144; Sez. VI, 5.3.2013, n. 1315), dovrà essere maggiorato con la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data della domanda e sino al giorno della pubblicazione della sentenza e, inoltre, che dovranno essere computati gli interessi nella misura legale dalla data di deposito della presente sentenza sino a quella di effettivo soddisfo.<br />
7. Dal parziale accoglimento del ricorso nonché dalla peculiarità e complessità delle questioni trattate giustifica, discente l’integrale compensazione delle spese di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione e, così statuisce:<br />
&#8211; respinge la domanda di annullamento degli atti impugnati e la domanda di declaratoria dell’obbligo di stipulare il contratto a seguito dell’aggiudicazione;<br />
&#8211; respinge la domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale del Comune di Squillace;<br />
&#8211; accoglie la domanda di indennizzo nei modi e nei sensi di cui in motivazione:<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2015, con l’intervento dei magistrati:<br />
Salvatore Schillaci, Presidente<br />
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore<br />
Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-93/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.93</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-93-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-93-2/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.93</a></p>
<p>Pres. Salvatore Schillaci, est. Concetta Anastasi Sull’esecuzione anticipata del contratto con la P.A. 1. Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti con la P.A.- Comportamenti assunti prima dell&#8217;aggiudicazione e nella fase compresa tra l&#8217;aggiudicazione e la stipula del contratto &#160;&#8211; Controversie &#8211; Giurisdizione del G.A.- Sussiste 2. Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-93-2/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-93-2/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.93</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore Schillaci, est. Concetta Anastasi</span></p>
<hr />
<p>Sull’esecuzione anticipata del contratto con la P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti con la P.A.- Comportamenti assunti prima dell&#8217;aggiudicazione e nella fase compresa tra l&#8217;aggiudicazione e la stipula del contratto &nbsp;&#8211; Controversie &#8211; Giurisdizione del G.A.- Sussiste</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti con la P.A.- Controversia introdotta dall&#8217;aggiudicatario decaduto per ottenere l&#8217;accertamento del preteso inadempimento dell&#8217;Ente agli obblighi contrattuali – Giurisdizione del G.A.- Sussiste – Ragioni</p>
<p>3. Contratti con la P.A.- Contratto di appalto – Esecuzione anticipata – Durante il termine dilatatorio stand still – Limite – Urgenza – Necessità – Sussiste</p>
<p>4. Contratti con la P.A.-&nbsp; Contratto di appalto – Esecuzione anticipata – Urgenza &#8211; Art. 11, comma 9 e ss., del D. Lgs. n. 163 del 2006 &#8211; Deve intendersi &#8211; Urgenza qualificata e non generica – Ragioni</p>
<p>5. &nbsp;&nbsp;Contratti con la P.A.- Art. 11 D. Lgs. n. 163/2006 &#8211; Termine di sessanta giorni &#8211; Non ha carattere perentorio &#8211; Inutile decorso – Effetto &#8211; Facoltà dell&#8217;aggiudicatario di sciogliersi dal vincolo obbligatorio – Sussiste</p>
<p>6. Contratti con la P.A.- Responsabilità precontrattuale – E’ responsabilità da comportamento – Presupposto &#8211; Violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella fase delle trattative e della formazione del contratto – Necessità &#8211; Sussiste</p>
<p>7. Contratti con la P.A.- Avvio all’esecuzione dei lavori in via d’urgenza &#8211; Aggiudicatario &#8211; Reintegrazione delle spese sostenute – Spetta &#8211; Ragioni</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.Nelle procedure ad evidenza pubblica, aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della P.A., spetta al giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti e degli atti assunti prima dell&#8217;aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l&#8217;aggiudicazione e la stipula del contratto, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, nella fase successiva afferente l&#8217;esecuzione del rapporto.<br />
2.&nbsp;In materia di contratti con la P.A., la controversia introdotta dall&#8217;aggiudicatario decaduto per ottenere l&#8217;accertamento del preteso inadempimento dell&#8217;Ente agli obblighi contrattuali e la sua condanna alla restituzione delle cauzioni versategli, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al risarcimento del danno asseritamente patito nel corso della trattativa precontrattuale, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendosi la fattispecie svolta ed esaurita tra l&#8217;originaria aggiudicazione e la stipula del contratto, mai avvenuta. (1).<br />
3. In materia di contratti con la P.A., l’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163 del 2006 come modificato dal D.Lgs. 20.3.2010 n.53,&nbsp; è consentita durante il termine dilatorio “stand still” e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto, previsto dal comma 10-ter, soltanto nella limitata ipotesi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.<br />
4. In materia di contratti con la P.A., l&#8217;urgenza che giustifica eccezionalmente l&#8217;esecuzione anticipata dei lavori, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 9 e ss., del D. Lgs. n. 163 del 2006 deve intendersi come urgenza qualificata e non generica, tale consentire verosimilmente di prevedere che il rinvio dell&#8217;intervento per il tempo necessario a completare l&#8217;ordinaria procedura comprometterebbe, con grave pregiudizio dell&#8217;interesse pubblico, la tempestività o l&#8217;efficacia dell&#8217;intervento stesso (2).<br />
5. In materia di contratti con la P.A., il termine di sessanta giorni, previsto dall’ art. 11, comma 9, del D. Lgs. n. 163 del 2006, non ha carattere perentorio ed il suo inutile decorso non ha l’effetto di obbligare l&#8217;Amministrazione a stipulare tempestivamente il contratto ma solo &nbsp;di determinare, nell&#8217;aggiudicatario, la facoltà di sciogliersi dal vincolo obbligatorio, e cioè di recedere dall&#8217;impegno nascente dalla sua offerta, salvo l&#8217;eventuale risarcimento del danno arrecatogli, a titolo di responsabilità precontrattuale (3).<br />
6. In materia di contratti con la P.A., la responsabilità precontrattuale non si caratterizza come responsabilità da provvedimento, ma come responsabilità da comportamento, e presuppone la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella fase delle trattative e della formazione del contratto, sicchè ciò che rileva, ai fini della sua sussistenza, non è la legittimità dell&#8217;esercizio della funzione pubblica cristallizzato nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione o in altri provvedimenti successivi, ma la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall&#8217;Amministrazione durante il corso delle trattative e della formazione del contratto.(4) (Nel caso di specie, il TAR Calabria rilevato che dai comportamenti dell’Amministrazione resistente non emergono elementi suscettibili di dar luogo a responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi comunicativi e dei principi di correttezza e buona fede, ha respinto la domanda risarcitoria di parte ricorrente).<br />
7. In materia di contratti con la P.A., all’aggiudicatario che ha dato avvio all’esecuzione dei lavori in via d’urgenza spetta, ai sensi degli artt.&nbsp; 11, co. 9, del D.L. n.163/2006 e 302, D.P.R. n.207/2010, la reintegrazione delle spese sostenute, atteso che le obbligazioni nascenti a carico delle parti a seguito dell’avvio anticipato del servizio, pur se di carattere preparatorio e temporaneo, sono effettivamente sorte e non potrebbe dubitarsi della loro piena vincolatività, pena altrimenti la frustrazione dell’istituto acceleratorio, finalizzato a soddisfare il prevalente interesse pubblico.(Nel caso di specie, il TAR Calabria rilevato che l&#8217;assenza di vincolo contrattuale, non esclude la sussistenza di un’obbligazione creditoria di natura indennitaria in capo alla parte ricorrente, ha accolto la domanda di indennizzo delle spese sostenute)<br />
&nbsp;<br />
(1)cfr: conf.: Cass. Civ. Sez. Un. 8.7.2015 n. 14188; Cass. Civ. Sez. Un., 23.7.2013 n. 17858<br />
(2)conf.: parere AVCP n. 93889 del 3.10.2013 e Determinazione AVCP n. 2/2005<br />
(3)cfr: conf.: Cons. Stato, Sez. III, 28.5.2015 n. 2671<br />
(4)cfr: conf.: Cass. n. 15260/2014<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso R.G. n. 1602 del 2015, proposto da “Ecoservizi s.r.l.”, con sede legale in Montepaone (CZ) alla via Giovanni XXIII°, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig.ra Cecilia Condito, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Pitaro, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Catanzaro, Via F. Acri, n. 88;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>-Comune di Squillace, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianfrancesco Fidone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Caristo, in Squillace, Via Vasai, n. 21;&nbsp;<br />
-Sindaco Comune di Squillace in qualita&#8217; di Funzionario del Governo, non costituito in giudizio;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>“Sie.Co S.p.A.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>&#8211; della Determinazione n. 42 del 27.2.2015 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; della Determinazione prot. n. 2670 del 28.5.2015 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; della Determinazione prot. n. 2689 del 29.5.2015 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; della nota prot. n. 3491 del 15.7.2015 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; della Deliberazione di G.C. del Comune di Squillace n. 63 del 17.7.2015;<br />
&#8211; della nota prot. n. 4103 del 12.8.2015 del Responsabile del settore tecnico del Comune di Squillace trasmessa via pec alla ditta Ecoservizi;<br />
&#8211; della nota prot. n. 3971 del 5.8.2015 del Sindaco del Comune di Squillace;<br />
&#8211; del verbale di contestazione del 6.8.2015 del Responsabile del settore tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; del verbale di contestazione prot. n. 4037 del 10.8.2015 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; della nota prot. n. 4146 del 19.8.2015 del Sindaco del Comune di Squillace trasmessa via pec alla ditta Ecoservizi;<br />
&#8211; della nota prot. n. 4184 del 27.8.2015 del Sindaco del Comune di Squillace;<br />
&#8211; dell&#8217;Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 40 del 15.8.2015, prot. n. 4139/2015, del Comune di Squillace;<br />
&#8211; dell&#8217;Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 42 del 31.8.2015 del Comune di Squillace;<br />
&#8211; della nota prot. n. 4348 del 4.9.2015 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;<br />
&#8211; dell&#8217; Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 43 del 9.9.2015 del Comune di Squillace;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;</p>
<div style="text-align: center;">NONCHE&#8217; PER L&#8217;ACCERTAMENTO</div>
<p>della responsabilità precontrattuale per colpa, negligenza e mancanza di buona fede del Comune di Squillace nei confronti della ditta “Ecoservizi s.r.l.”;</p>
<div style="text-align: center;">NONCHE&#8217; PER LA CONDANNA</div>
<p>&#8211; del Comune di Squillace al pagamento delle fatture n. 199 del 23/7/2015 (euro 38.500.00), n. 227 del 31/07/2015 (euro 51.677.08) e n. 249 del 31/08/2015 (euro 51.677.08), emesse dalla ditta “Ecoservizi s.r.l.” per aver svolto it servizio di raccolta rif</p>
<div style="text-align: center;">E PER LA CONDANNA</div>
<p>del Comune di Squillace al risarcimento in capo alla ditta ricorrente del danno da responsabilità precontrattuale, per come meglio specificato in seguito;</p>
<div style="text-align: center;">NONCHE&#8217; PER LA CONDANNA</div>
<p>del Comune di Squillace al risarcimento in forma specifica della ditta ricorrente attraverso la sottoscrizione del contratto di gestione del servizio di igiene urbana;</p>
<div style="text-align: center;">NONCHE&#8217;, IN VIA GRADATA, PER LA CONDANNA</div>
<p>del Comune di Squillace al risarcimento per equivalente, per come meglio specificato in seguito, della ditta ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Squillace;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2015, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>Con atto notificato in data 20.9.2015 e depositato in data 6.10.2014, la ricorrente società premetteva che, dopo essere stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva &#8211; giusta Determinazione n. 97 del 23.4.2015 del Responsabile del Settore Tecnico- dell’appalto per l&#8217;affidamento del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani con il sistema del &#8220;<em>porta-a porta</em>”, indetto dal Comune di Squillace, per un importo a base d&#8217;asta di euro 1.824.715,29, iniziava ad espletare il servizio in via anticipata, prima della stipula del contratto, a decorrere dalla data del 1.6.2015, in adempimento alla richiesta del Comune, contenuta nella nota prot. n.2689 del 29.5.2015.<br />
Precisava che, frattanto, con nota prot. n. 2879 del 10.6.2015 trasmetteva tutta la documentazione chiesta con nota prot. 2670 del 28.5.2015 del Comune di Squillace, in vista della stipula del contratto di servizio.<br />
Esponeva che, in data 30.6.2015, dopo un mese dall&#8217;inizio dell&#8217;esecuzione anticipata del contratto, a riscontro della notifica della fattura n. 192, inerente il pagamento del canone per il servizio espletato, il Comune di Squillace, con nota prot. n. 3491 del 15.7.2015, contestava alla ricorrente la non conformità di detta fattura n. 192 alle previsioni di cui agli artt. 13 (&#8220;<em>corrispettivo dell&#8217;appalto</em>&#8220;) e 14 (&#8220;<em>pagamento e revisione</em>&#8220;) del Capitolato Speciale d&#8217;Appalto, pur non essendo ancora sorto il vincolo contrattuale.<br />
Evidenziava che, con nota prot. n. 3623 del 16.7.2015, notificava al Comune una relazione analitica, contenente le attività di gestione del servizio svolte nel mese di giugno 2015, rilevando che il servizio di gestione rifiuti, eseguito in assenza della disponibilità dell&#8217;area ecologica, avrebbe determinato oneri non previsti , “<em>dovuti ai continui conferimenti presso impianti e piattaforme per il recupero rifiuti” .</em><br />
Rilevava che, però, il Comune di Squillace non provvedeva a consegnare l&#8217;area ecologica necessaria per l&#8217;espletamento del servizio di gestione rifiuti, tanto che, con l’epigrafata Delibera di G.M. del 17/7/2015 n. 63, emanava un atto di indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico, proprio a causa dell’impossibilità di consegnare l’isola ecologica.<br />
Esponeva che, successivamente, la ditta “Ecoservizi s.r.1.” emetteva la fattura n. 199 del 23.7.2015, per un importo di euro 38.500,00, per il servizio di igiene urbana, effettuato nel mese di giugno, attenendosi a quanto chiesto dalla P.A. e, continuando a svolgere il servizio di igiene urbana per i mesi di luglio e agosto 2015, notificava al Comune di Squillace la successiva fattura n. 227 del 31.7.2015, relativa al servizio espletato nel mese di luglio, e la fattura n. 249 del 31.8.2015, relativa al servizio espletato nel mese di agosto, dell&#8217;importo di euro 51.677,08.<br />
Precisava che nessuna di queste fatture veniva pagata, per cui, allo stato, il Comune di Squillace sarebbe debitore nei confronti della ricorrente, per il servizio di igiene urbano espletato nei mesi di giugno/luglio/agosto 2015, della somma complessiva di euro 141.854,16 euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge.<br />
Esponeva che, dopo oltre tre mesi di esecuzione anticipata del contratto, in assenza di alcun pagamento, la ditta ricorrente, a riscontro della nota del Sindaco del Comune di Squillace prot. n. 3971 del 5.8.2015 &#8211; che ordinava alla ricorrente società di prevedere la possibilità di liberare l&#8217;intero territorio comunale dal materiale indifferenziato- con nota prot. n. 4108 del 12.8.2015, invitava e diffidava il Comune di Squillace a pagare immediatamente per il servizio espletato entro e non oltre il 31.8.2015, precisando che, in caso di inadempienza, avrebbe cessato di espletare il servizio, a decorrere dalla data del 31.08.2015, ai sensi dell&#8217;art. 1454 cc.<br />
Evidenziava che, successivamente, il Sindaco del Comune di Squillace emanava l&#8217;epigrafata Ordinanza n. 40 del 15.8.2015, con cui ordinava al Responsabile Tecnico di adottare tutti i necessari provvedimenti per l’espletamento del servizio raccolta di rifiuti, secondo l’esponente in carenza di attribuzione, difetto di delega e assenza di competenza del Responsabile tecnico, in materia di provvedimenti&nbsp;<em>extra ordinem</em>.<br />
Esponeva che, in seguito, il Comune di Squillace, con nota prot. n. 4146 del 19.8.2015, segnalava alcune inadempienze contrattuali, in cui la ditta ricorrente sarebbe incorsa nell&#8217;espletamento del servizio, e, con nota prot. n. 4184 del 27.8.2015, la invitava a corrispondere le spettanze retributive ai dipendenti assunti.<br />
Lamentava, in sostanza, che il Comune di Squillace, in asserita violazione dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163 del 2006, non avrebbe sottoscritto il contratto conseguente all’aggiudicazione e, sotto altro aspetto, neanche erogato i compensi spettanti alla ditta ricorrente, per l’attività espletata nei mesi di giugno, luglio e agosto 2015, in sede di esecuzione anticipata dell’appalto, a fronte dei considerevoli investimenti effettuati per l’espletamento del servizio, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2015.<br />
Evidenziava che, in seguito, il Comune di Squillace, con l’epigrafata Ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 191 D. Lgs. 152/2006, n. 42 del 31/08/2015,&nbsp;<em>&#8220;preso atto della volontà della ditta di non poter più espletare il servizio di raccolta di rifiuti</em>&#8220;, affidava in via diretta il servizio di gestione rifiuti alla ditta “Si.eco. spa”, stabilendo il prezzo del servizio di gestione per un canone mensile pari ad euro 33.300,00 oltre Iva.<br />
Esponeva che il Comune, con la successiva Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 43/2015, autorizzava la ditta “ SIECO spa” , incaricata direttamente del servizio di gestione rifiuti, a depositare temporaneamente in un&#8217;area non adibita al centro di raccolta rifiuti come &#8220;<em>area di sosta e trasferenza e deposito temporaneo dei rifiuti secchi differenziati</em>&#8220;, in quanto il Comune non sarebbe stato ancora in grado di ultimare il Centro Comunale di Raccolta.<br />
A sostegno del proprio gravame, deduceva:<br />
<em>1) violazione art. 1137 e 1338 cc.- responsabilità pre-contrattuale, violazione del principio di legittimo affidamento ed aspettativa; violazione art. 11 D. Lgs n. 163/2006; Violazione art. 1321 ss. cc; violazione art. 191 D. Lgs. n. 152/3006; eccesso di potere per sviamento di potere; falsità di presupposto; difetto di motivazione; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; illogicità della motivazione; irragionevolezza della motivazione; ingiustizia manifesta; disparità di trattamento;</em><br />
Vi sarebbe responsabilità del Comune di Squillace per la mancata stipula del contratto, nonostante il decorso dei termini di legge previsti dall&#8217;art. 11 del D. Lgs. n. 163 del 2006.<br />
L&#8217;Amministrazione, obbligata avrebbe tenuto comportamenti non rispettosi del canone di&nbsp;<em>buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c</em>. incorrendo in responsabilità&nbsp;<em>pre-contrattuale</em>.<br />
<em>B2) sulla violazione del principio di legittimo affidamento ed aspettativa</em>;<br />
Nella specie, sarebbe stato violato il&nbsp;<em>legittimo affidamento</em>&nbsp;della ditta ricorrente, in ordine alla sottoscrizione del contratto. La ditta ricorrente non avrebbe risolto alcun contratto, ma avrebbe soltanto diffidato la P.A. a pagare il corrispettivo dovuto, in quanto impossibilitata ad espletare il servizio di gestione rifiuti in modo gratuito, sopportando costi esosi dovuti all&#8217;esclusiva responsabilità dell&#8217;Amministrazione Comunale, non in grado di consegnare l&#8217;isola ecologica.<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.<br />
Con atto depositato in data 29.10.2015, si costituiva formalmente il Comune di Squillace .<br />
Con memoria depositata in data 30.10.2015, la ricorrente società deduceva che non sarebbe stato pagato il previsto canone e chiedeva la nomina di un CTU per l’individuazione del&nbsp;<em>quantum</em>&nbsp;risarcibile.<br />
Con memoria depositata in data 6.11.2015, il Comune di Squillace contestava la ricostruzione dei fatti resa dalla parte ricorrente, evidenziando alcuni fatti sintomatici di carenze organizzative contestate alla ditta ricorrente nell’espletamento del servizio in questione, deduceva il difetto di giurisdizione del G.A., in quanto la controversia atterrebbe all’esecuzione di un contratto di diritto privato, svolgeva alcune eccezioni di inammissibilità delle domande avverse, evidenziando, fra l’altro, che alcune inadempienze della ditta ricorrente sarebbero state evidenziate in un esposto dei cittadini alla Prefettura di Catanzaro, la quale, a riscontro, avrebbe invitato il Comune ad assumere le conseguenti iniziative.<br />
Precisava altresì che, con Determina del R.U.P. n. 294 del 9.9.2015, sarebbero state liquidate le retribuzione arretrate in favore dei dipendenti della “Ecoservizi srl”, i quali avrebbero chiesto l’attivazione della procedura di cui all&#8217;art. 5 Regolamento per i mesi di giugno e luglio 2015.<br />
Quanto alle Determine con cui il Comune aveva affidato temporaneamente il servizio ad altre ditte, in attesa dell’espletamento di una nuova gara, deduceva la carenza di interesse della ditta ricorrente e la stessa carenza di legittimazione ad agire, poiché la ditta ricorrente, con lettera prot. n. 4108 del 12.8.2015, avrebbe dichiarato risolto il contratto, ai sensi dell&#8217;art. 1454 cc., a decorrere dalla data del 31.08.2015.<br />
Con memoria depositata in data 9.11.2015, la ditta ricorrente replicava alle eccezioni del Comune ed insisteva per l’accoglimento delle proprie domande<br />
Questa Sezione, con Ordinanza Cautelare n. 519 del 9.11.2015, respingeva la domanda cautelare, con ampia motivazione.<br />
Con memoria depositata in data 24.11.2015, la ricorrente società, dopo aver premesso un breve commento sulla motivazione resa dalla precitata Ordinanza cautelare n. 519 del 2015, insisteva nell’illustrare la sua tesi, intesa a dimostrare la colpa della P.A., che, non avendo consegnato l’isola ecologica, avrebbe impedito il corretto espletamento del servizio, incorrendo in responsabilità precontrattuale, anche per quanto concerne l’obbligo di stipulare il contratto, con conseguente diritto al risarcimento dei danni.<br />
Con memoria depositata in data 25.11.2015, il Comune deduceva difetto di giurisdizione sulla domanda dei corrispettivi e dei rimborsi, contestava il contenuto di alcune fatture, ribadendo che alcuni dipendenti della ditta ricorrente sarebbero stati retribuiti direttamente dal Comune di Squillace.<br />
Con memoria depositata in data 30.11.2015, il Comune di Squillace replicava ad alcuni delle argomentazioni dedotte&nbsp;<em>ex adverso</em>.<br />
Con memoria depositata in data 30.11.2015, la ricorrente società insisteva nelle già prese conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2015, il ricorso passava in decisione.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>1. Sussiste la giurisdizione di questo giudice a conoscere sulla fattispecie dedotta in giudizio, ai sensi dell&#8217;art. 133, 1° comma, lettera a) e lettera e) n. 1) del c.p.a..<br />
È stato recentemente ribadito che, nelle procedure ad evidenza pubblica, aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della P.A., spetta al giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti e degli atti assunti prima dell&#8217;aggiudicazione (e nella successiva fase compresa tra l&#8217;aggiudicazione e la stipula del contratto), mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, nella fase successiva afferente l&#8217;esecuzione del rapporto (<em>conf</em>.: Cass. Civ. Sez. Un. 8.7.2015 n. 14188).<br />
In particolare, è stato precisato che la controversia introdotta dall&#8217;aggiudicatario decaduto per ottenere l&#8217;accertamento del preteso inadempimento dell&#8217;ente agli obblighi contrattuali e la sua condanna alla restituzione delle cauzioni versategli, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al risarcimento del danno asseritamente patito nel corso della trattativa precontrattuale, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendosi la fattispecie svolta ed esaurita tra l&#8217;originaria aggiudicazione e la stipula del contratto, mai avvenuta (<em>conf</em>.: Cass. Civ. Sez. Un., 23.7.2013 n. 17858)<br />
Poiché, in materia di appalti, la stipulazione costituisce il&nbsp;<em>discrimen</em>&nbsp;tra la fase procedimentale&nbsp;<em>autoritativa</em>&nbsp;e la fase&nbsp;<em>contrattuale</em>&nbsp;da cui origina un rapporto di natura paritetica tra contraenti, ricadono nell&#8217;alveo della giurisdizione amministrativa le azioni a titolo di responsabilità precontrattuale proposte per condotte scorrette delle amministrazioni pubbliche nella fase delle trattative contrattuali (<em>conf</em>.: Cons. Stato, Ad. Plen., 5.8.2005, n. 6; Cass. Sez. Un. 27.2. 2008 n. 5084).<br />
A conferma della natura pubblicistica del provvedimento impugnato, soccorre, peraltro, anche il chiaro tenore letterale del comma 7, dell’art. 11 del D. Lgs. n.163 del 2006, secondo cui “<em>l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta”</em>, dovendosi, così, escludere che, con l’aggiudicazione medesima, sorga il rapporto contrattuale.<br />
Coerentemente con tale assunto, il successivo comma 9° fa espressamente salvo, una volta “<em>divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva”</em>, “<em>l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti”</em>.<br />
2. Quanto alla posizione giuridica soggettiva azionata con riferimento a ciascuna delle domande proposte, giova rilevare che, mentre la domanda di rimborso delle spese contrattuali sostenute fa riferimento alla tutela di un diritto soggettivo, specificamente di natura creditoria, trattandosi di una fattispecie direttamente prevista da una norma, per la cui realizzazione non è richiesta alcuna intermediazione provvedimentale, la domanda risarcitoria ha ad oggetto la violazione di un&nbsp;<em>obbligo</em>&nbsp;generale di&nbsp;<em>correttezza</em>&nbsp;e di&nbsp;<em>buona fede</em>&nbsp;comportamentale, discendente dall’art. 1337 c.c., che s&#8217;impone all&#8217;amministrazione in aggiunta ed a completamento della pretesa di legittimità dell&#8217;azione svolta nella conduzione del procedimento di gara, per cui la violazione di un obbligo tempestivo di stipulazione, secondo la prospettazione offerta di parte ricorrente, integrerebbe un&nbsp;<em>danno ingiusto</em>, per lesione del diritto soggettivo alla correttezza dei rapporti sorti da contatto sociale qualificato.<br />
3. Per quanto riguarda l’esecuzione anticipata del contratto, va premesso che, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 20.3.2010 n.53 (“<em>Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell&#8217;efficacia delle procedure di ricorso in materia d&#8217;aggiudicazione degli appalti pubblici</em>”), che, con l’art.1, ha modificato l’art. 11 del D. Lgs. n. 163 del 2006 (“<em>Codice contratti</em>”), l’esecuzione in via d’urgenza del servizio da aggiudicare, è consentita anche durante il termine dilatorio di cui all’art.11, comma 10° (il cosiddetto principio di “<em>stand still</em>”), e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto, previsto dal comma 10-ter, soltanto nella limitata ipotesi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara “<em>determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare</em>”.<br />
La norma generale preclude, quindi, all’amministrazione di stipulare il contratto con il soggetto aggiudicatario prima che sia decorso il suddetto termine dilatorio (“<em>stand still</em>”), fatti salvi i “<em>casi di urgenza</em>” indicati dall’art. 11, comma 9°, del D. Lgs. n. 163 del 2006 (oltre a quelli specificamente esclusi dal successivo comma 10 bis), in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un “<em>grave danno all’interesse pubblico”</em>&nbsp;che è destinata a soddisfare.<br />
L&#8217;urgenza che giustifica eccezionalmente l&#8217;esecuzione anticipata dei lavori, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 9 e ss., del D. Lgs. n. 163 del 2006 deve intendersi come&nbsp;<em>urgenza qualificata</em>&nbsp;e non generica, tale consentire verosimilmente di prevedere che il rinvio dell&#8217;intervento per il tempo necessario a completare l&#8217;ordinaria procedura comprometterebbe, con grave pregiudizio dell&#8217;interesse pubblico, la tempestività o l&#8217;efficacia dell&#8217;intervento stesso (<em>conf</em>.: parere AVCP n. 93889 del 3.10.2013 e Determinazione AVCP n. 2/2005 ).<br />
Secondo&nbsp;<em>jus receptum</em>, il termine di sessanta giorni, previsto dal suddetto art. 11, comma 9, del D. Lgs. n. 163 del 2006, non ha carattere perentorio ed il suo inutile decorso ha il solo effetto di determinare, nell&#8217;aggiudicatario, la facoltà (<em>rectius</em>: il “<em>diritto potestativo</em>”) di sciogliersi dal vincolo obbligatorio (e cioè di recedere dall&#8217;impegno) nascente dalla sua offerta, salvo l&#8217;eventuale risarcimento del danno arrecatogli (a titolo di&nbsp;<em>responsabilità precontrattuale</em>).<br />
La tesi propugnata dalla parte ricorrente, secondo cui l&#8217;Amministrazione aveva l&#8217;obbligo di pervenire, senza indugio e senza ritardo, alla conclusione del contratto entro il termine di sessanta giorni dall&#8217;aggiudicazione, non appare, dunque, condivisibile, tanto è vero che è ammissibile la facoltà della P.A. di disporre la sospensione del&nbsp;<em>sub-procedimento</em>&nbsp;volto alla conclusione del contratto in seguito all&#8217;aggiudicazione, allorquando se ne manifesti l&#8217;esigenza.<br />
Ed invero, la norma in questione ha la funzione non già di obbligare, comunque, l&#8217;Amministrazione a stipulare tempestivamente il contratto a seguito dell&#8217;aggiudicazione, ma &#8211; più semplicemente &#8211; quella di &#8216;svincolare l&#8217;aggiudicatario dalla sua offerta nel caso in cui l&#8217;Amministrazione decida, per ragioni legittime, di ritardare la conclusione del contratto (<em>conf</em>.: Cons. Stato, Sez. III, 28.5.2015 n. 2671).<br />
4. Quanto alla responsabilità precontrattuale della P.A., giova premettere che essa non si caratterizza come&nbsp;<em>responsabilità daprovvedimento</em>, ma come<em>responsabilità dacomportamento</em>, e presuppone la&nbsp;<em>violazione dei doveri di correttezza e buona fede</em>&nbsp;nella&nbsp;<em>fase delle trattative</em>&nbsp;e della&nbsp;<em>formazione del contratto</em>, sicchè ciò che rileva, ai fini della sua sussistenza, non è la legittimità dell&#8217;esercizio della funzione pubblica cristallizzato nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione o in altri provvedimenti successivi, ma la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall&#8217;Amministrazione durante il corso delle trattative e della formazione del contratto.<br />
Invero, tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica si pongono quale strumento di formazione progressiva del consenso contrattuale e presuppongono, per la P.A., il rispetto dei principi generali di comportamento, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., posti a tutela degli interessi delle parti, non soltanto nel periodo successivo alla determinazione del contraente (<em>conf.</em>: Cass. n. 15260/2014, che ha superato il precedente orientamento espresso, ad esempio, da Cass. Sez. Un. n. 477/2013, n. 12313/2005, sez. un. n. 4673/1997; Cons. di Stato, Sez. IV, n. 1142/2015).<br />
Un’ipotesi di responsabilità precontrattuale è stata individuata (<em>cfr</em>.: Cass., Sez. Un., n. 5328/1978) con riferimento ad un caso di consegna anticipata dei lavori in via d&#8217;urgenza, richiedente, quindi, l&#8217;impegno organizzativo e di spesa posto a carico dell&#8217;impresa per l&#8217;esecuzione di un contratto, che poi si è rivelato ineseguibile per la mancata registrazione del relativo decreto di approvazione, sulla base della considerazione secondo cui la P.A., in pendenza del procedimento di controllo ed approvazione del contratto stipulato con il privato ed in osservanza dell&#8217;obbligo generale di comportamento&nbsp;<em>secondo correttezza</em>&nbsp;e&nbsp;<em>buona fede</em>, non ha tenuto informato l&#8217;altro contraente delle vicende attinenti al procedimento di controllo, in modo da porre questi sia posto in grado di evitare i pregiudizi connessi agli sviluppi e ai tempi dell&#8217;indicato procedimento, a prescindere dagli strumenti di tutela spettanti al privato a seguito dell&#8217;eventuale esito negativo del controllo (recesso e rimborso delle spese sostenute).<br />
Del resto, un riconoscimento del legittimo affidamento dell&#8217;appaltatore (per avere dovuto iniziare l&#8217;esecuzione del contratto prima della sua approvazione) era già stato espresso dall&#8217;art. 337, 2° comma, della Legge 20.3.1865 n. 2248, all. F, che gli riconosceva il diritto alla reintegrazione nelle spese per i lavori eseguiti qualora l&#8217;approvazione non fosse poi intervenuta.<br />
5. Orbene, nella specie, i presupposti di urgenza, per l’esecuzione anticipata del contratto, sussistevano sia in relazione alla natura stessa del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani con il sistema del &#8220;<em>porta-a porta</em>”, sia in relazione alla peculiare situazione fattuale in cui trovavasi il Comune e, comunque, non sono oggetto di notevoli contestazioni.<br />
5.1. Risulta che, con nota prot. n. 2689 del 29.5.2015 del Responsabile Tecnico del Comune di Squillace, è stata inviata alla ricorrente la seguente “<em>Comunicazione di avvio del servizio</em>”, nella quale si afferma: “<em>Facendo seguito alla note del 28.05.2015, n.2670 di prot., con cui e stata comunicata l&#8217;aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto, nelle more di stipulazione del contratto, si invita codesta Ditta di dare avvio al servizio medesimo a decorrere dal 10 giugno p.v. e di comunicare gli automezzi (marca, tipo, targa) the dovranno essere autorizzati alto scarico.</em><br />
<em>La Ditta Lauritano, cui la presente è pure diretta, è invitata di espletare le proprie incombenze per la chiusura dei rapporti con questo ente al fine di consentire alla ditta subentrante di avviare il servizio nel termine come sopra fissato.</em><br />
<em>Stante le obiettive problematiche dovute al subentro nel servizio e nelle correlate attività tecnico-amministrative, si confida nella collaborazione di codeste ditte al fine di dare continuità al servizio”.</em><br />
Il verbale di consegna dell&#8217;1.06.2015, controfirmato dal Responsabile del Settore Tecnico nonché dall&#8217;amministratore unico della “Ecoservizi s.r.l.”, così precisa: “<em>A seguito delle disposizioni impartite e previo avviso all&#8217;Impresa precitata, Sig.ra Cecilia Condito, in qualità di Amministratore Unico dell&#8217;impresa ECOSERVIZI srl, convenuto negli uffici comunali.</em><br />
<em>Alla presenza continua degli intervenuti, ha proceduto alla consegna del servizio di che trattasi, attenendosi alle prescrizioni del D.P.R. 207/2010. Ha pertanto verificato, con la scoria del progetto suindicato, la corrispondenza tra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti e ricognizioni; ha indicato i siti del servizio, riferendosi per il resto e per la più esatta ubicazione alle pattuizioni e prescrizioni del capitolato speciale reggente l&#8217;appalto, sul quale ha fornito ampi chiarimenti.</em><br />
<em>La Sig.ra Cecilia Condito, nella qualità summenzionata, dichiara di essere pienamente edotta di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all&#8217;esecuzione del servizio e di tutti gli obblighi accollati all&#8217;Impresa dal capitolato speciale dell&#8217;appalto e di accettare la consegna del servizio senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che il servizio avrà inizio in data 01 giugno 2015, data dalla quale decorrerà il tempo utile per dare compiuto tutto ili servizio, stabilito in anni 3 (tre), cosicchè l&#8217;ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno uno giugno duemiladiciotto.</em><br />
<em>Del che si è redatto i1 presente verbale in duplice copia, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso”.</em><br />
L’art.1 del Capitolato Speciale precisa che “<em>l’isola ecologica è in corso di ultimazione dei lavori</em>”.<br />
Dalla documentazione indicata, emergono, quindi, i seguente dati fattuali:<br />
a) la&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;di gara non prevedeva indicazioni specifiche in ordine alla consegna dell’isola ecologica, ma anzi precisa che trovasi “<em>in corso di ultimazione dei lavori”;</em><br />
b) la predetta mancata ultimazione dei lavori dell’isola ecologica consente implicitamente la possibilità di un avvio del servizio in fase transitoria prima della suddetta consegna, trattandosi di servizio caratterizzato da evidenti connotati di essenzialità ed improcrastinabilità;<br />
c) non risulta che parte ricorrente, in sede di consegna dei lavori abbia svolto alcuna rimostranza in relazione alla mancata consegna dell’isola ecologica ed anzi risulta che abbia accettato la&nbsp;<em>situazione di fatto e di diritto</em>&nbsp;in cui trovavasi il Comune al momento della consegna.<br />
Ne consegue che la questione relativa alla mancata consegna dell’isola ecologica non può trovare ingresso nel presente giudizio al fine di giustificare la richiesta di pagamenti aggiuntivi rispetto a quelli preventivamente pattuiti, che, in assenza di specifiche indicazioni, sembrano da individuarsi, nella comune intenzione delle parti, nell’implicito riferimento ai parametri oggettivi rivenienti dalla&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;di gara.<br />
Invero, la suddetta questione avrebbe potuto essere sollevata mediante una tempestiva e documentata segnalazione alla stazione appaltante intesa a far emergere le eventuali incongruenze contestate in fase successiva nonché in questa sede, pur dovendosi tener conto del fatto che il Capitolato Speciale di Gara non conteneva una clausola esplicita relativa ai termini ed alle modalità di consegna dell’isola ecologica.<br />
In tale quadro, non emergono macroscopici profili di irrazionalità nel’impugnata Delibera di G.C. n. 63 del 17.7.2015, con cui, a seguito delle rimostranze della ricorrente rese con nota prot. n. 3623 del 16.7.2015, si statuisce di&nbsp;<em>emanare apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore tecnico, affinchè valuti tutte le componenti the possano comunque incidere sulla determinazione del corrispettivo del servizio di gestione</em>, dopo aver premesso che il Comune “<em>non risulta essere in condizione di consegnare l’isola ecologica e che pertanto i tre mesi di servizio: 01.06.2015- 31.08.2015, rappresentano un periodo transitorio nella gestione del servizio della raccolta differenziata con il sistema porta a porta, necessario affinchè lo stesso possa andare a regime; Ritenuto che la mancata consegna dell&#8217;isola ecologica, cosi come le operazioni di pulizia e bonifica di micro-discariche effettuate dalla ditte in questione già nel primo mese di gestione del servizio, in quanto imprescindibili per l&#8217;avvio del servizio in questione, incidono inevitabilmente sul corrispettivo del servizio stesso cosi come determinato ai sensi dei richiamati art.. 13 e 14 del Capitolato speciale di appalto</em>”.<br />
Conseguentemente, non può essere accolto il primo mezzo.<br />
5.2. Quanto al secondo mezzo, in punto di fatto risulta che la ricorrente società, con nota prot. n. 4108 del 12.8.2015, ha invitato e diffidato il Comune di Squillace a pagare immediatamente il corrispettivo per il servizio espletato entro e non oltre il 31.8.2015, precisando che, in caso di inadempienza, il servizio sarebbe cessato a partire dalla data del 31.08.2015, ai sensi dell&#8217;art. 1454 cc.<br />
Tale intenzione risulta confermata dalla ricorrente società con la successiva nota del 24.8.2015, trasmessa a mezzo&nbsp;<em>pec</em>&nbsp;al Comune, con cui si preannuncia che il servizio sarebbe cessato alla data del 31.8.2015 , se non fossero pervenuti i prescritti pagamenti entro la data del 27.8.2015.<br />
Invero, tali note, seppure impropriamente fondate sulla presupposizione della sussistenza di un (inammissibile) contratto non scritto (<em>conf</em>.: Cass. Civ. Sez. I, 4.9.2009 n. 19206), rilevano, nella specie, come manifestazione di volontà di non voler proseguire nella esecuzione anticipata dall’appalto, dopo il 31.8.2015, o, quantomeno, come volontà di subordinare l’espletamento del servizio alla corresponsione di pagamenti contestati, in un quadro complessivo di contestazioni reciproche e di conflittualità tali che avrebbero richiesto, presumibilmente, l’avvio di trattative non di facile né celere soluzione.<br />
In tale quadro giuridico e fattuale, va valutato l’operato dell’Amministrazione che ha ritenuto di provvedere in via di urgenza, nelle difficili condizioni climatiche e generali dell’estate, affidando l’incarico ad altra ditta con le epigrafate Ordinanze.<br />
Invero, non emerge un interesse qualificato della parte ricorrente ex art. 100 cpc a censurare tali delibere di incarico ad altra ditta, avendo essa stessa esternato la volontà di non voler proseguire nell’esecuzione anticipata del servizio.<br />
Ovviamente, la volontà manifestata della ricorrente società non può essere intesa come riferibile all’intero oggetto del servizio oggetto di gara, ma solo al segmento di esecuzione anteriore rispetto alla stipula del contratto, in una situazione in cui le parti non hanno posto in essere alcun fattivo tentativo di ricercare le soluzioni più appropriate al fine di risolvere le criticità riscontrate, comunque in relazione a prestazioni da considerarsi senz’altro fondamentali, in relazione all’intero oggetto del servizio da affidare.<br />
Sotto altro aspetto, non possono essere condivisi i rilievi di parte ricorrente in ordine alla pretesa cattiva impostazione del servizio da parte della stazione appaltante, dovendosi tenere conto delle note di contestazione di incongruenze organizzative e di episodi di oggettivi disservizi, quali, ad esempio: nota prot. n. 58926 del 6.7.2015 del Viceprefetto Vicario della Prefettura di Catanzaro, con oggetto &#8220;<em>esposto di alcuni cittadini di Squillace Lido inerenti a microdiscariche nel centro abitato</em>&#8220;, con cui si invitava al Comune di Squillace ad adottare i&nbsp;<em>&#8220;provvedimenti di competenza</em>&#8220;; note del Comune del 15.7.2015 e del 23.7.2015, con cui si rappresenta che le fatture inviate dalla ditta ricorrente non recano il mod. DM/10 (denunce contributive mensili) e mod. Emens (denunce nominative), necessarie per denunciare all&#8217;INPS le retribuzioni mensili dei dipendenti, sulla base della loro qualifica e delle ore effettuate, e, quindi, a prescindere dalla applicabilità o meno dell&#8217;art. 14 Capitolato di Gara -che le richiama- al caso di esecuzione anticipata; nota del Comune prot. n. 4146 del 19.8.2015 , con cui si segnalano alcune violazioni contrattuali; nota del Comune prot. n. 4184 del 27.8.2015, invitava la ditta ricorrente a corrispondere le spettanze retributive ai dipendenti assunti.<br />
Pertanto, la sopravvenuta situazione di fatto non consente di ravvisare, sotto l’evidenziato profilo, nei comportamenti della P.A., elementi suscettibili di dar luogo a responsabilità&nbsp;<em>precontrattuale&nbsp;</em>per violazioni di obblighi comunicativi da parte del Comune o, comunque, per comportamenti non improntati ai principi di correttezza e di buona fede, previsti dagli artt. 1337 e 1338 c.c..<br />
Conseguentemente, il secondo mezzo non merita adesione.<br />
6. Quanto alla domanda con cui l&#8217;instante ha chiesto il pagamento delle somme per l’attività espletata in fase di esecuzione anticipata del contratto, valgono le seguenti considerazioni.<br />
La reintegrazione delle spese sostenute è prevista dall’art. 11, comma 9, del D.L. 12.4.2006 n.163 (“<em>Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si e&#8217; dato avvio all&#8217;esecuzione del contratto in via d&#8217;urgenza, l&#8217;aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l&#8217;esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si e&#8217; dato avvio all&#8217;esecuzione del contratto in via d&#8217;urgenza, l&#8217;aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell&#8217;esecuzione. contratti pubblici e le stesse sono adeguatamente documentate</em>”) e dell’art. 302, commi 2° e 4° del D.P.R. 5.10.2010 n.207 (“<em>Il responsabile del procedimento puo&#8217; autorizzare, ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 9, del codice, l&#8217;esecuzione anticipata della prestazione dopo che l&#8217;aggiudicazione definitiva e&#8217; divenuta efficace: a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti; b) in casi di comprovata urgenza. 3. Il responsabile del procedimento autorizza, ai sensi del comma 2, l&#8217;esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l&#8217;esecuzione anticipata. 4. Nei casi di cui al comma 2, nell&#8217;ipotesi di mancata stipula del contratto, il direttore della esecuzione tieneconto di quanto predisposto o somministrato dall&#8217;esecutore, per il rimborso delle relative spese</em>”).<br />
Invero, le obbligazioni nascenti a carico delle parti a seguito dell’avvio anticipato del servizio, pur se di carattere preparatorio e temporaneo, sono effettivamente sorte e non potrebbe dubitarsi della loro piena vincolatività, pena altrimenti la frustrazione dell’istituto acceleratorio, finalizzato a soddisfare il prevalente interesse pubblico.<br />
Pertanto, l&#8217;assenza di quello che viene propriamente definito&nbsp;<em>“vincolo contrattuale</em>”, non esclude la sussistenza di un’obbligazione creditoria di natura indennitaria in capo alla parte ricorrente.<br />
L&#8217;indennizzo da corrispondere all&#8217;istante va, pertanto, quantificato nelle spese documentate sostenute dalla “Ecoservizi s.r.l.” per l’attività effettivamente espletata nel periodo in cui ha avuto luogo l’esecuzione anticipata del contratto, detratte le somme che il comune ha versato direttamente ai dipendenti della ditta ricorrente, nonché ogni altra eventuale somma che il Comune potrebbe aver già versato a titolo di corrispettivo, in relazione al periodo di anticipata esecuzione del contratto, demandando, per la determinazione del&nbsp;<em>quantum</em>, ai sensi dell&#8217;art. 35 comma 2, D. Lgs. 31.3.1998 n. 80 (che può essere richiamato in via analogica anche per quanto concerne la determinazione dell’indennizzo), all&#8217;amministrazione resistente, la quale dovrà sottoporre alla parte ricorrente una proposta di accordo sulla determinazione dell&#8217;indennizzo, che dovrà essere formulata, seguendo i criteri sopra determinati, entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della sentenza.<br />
Va infine precisato che l&#8217;importo rimborsabile, in quanto&nbsp;<em>debito di valore</em>&nbsp;(<em>conf</em>.: Cons. Stato, Sez. VI, 21.5.2009, n. 3144; Sez. VI, 5.3.2013, n. 1315), dovrà essere maggiorato con la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data della domanda e sino al giorno della pubblicazione della sentenza e, inoltre, che dovranno essere computati gli interessi nella misura legale dalla data di deposito della presente sentenza sino a quella di effettivo soddisfo.<br />
7. Dal parziale accoglimento del ricorso nonché dalla peculiarità e complessità delle questioni trattate giustifica, discente l’integrale compensazione delle spese di giudizio.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione e, così statuisce:<br />
&#8211; respinge la domanda di annullamento degli atti impugnati e la domanda di declaratoria dell’obbligo di stipulare il contratto a seguito dell’aggiudicazione;<br />
&#8211; respinge la domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale del Comune di Squillace;<br />
&#8211; accoglie la domanda di indennizzo nei modi e nei sensi di cui in motivazione:<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2015, con l’intervento dei magistrati:<br />
Salvatore Schillaci, Presidente<br />
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore<br />
Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-93-2/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione I centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.6</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-i-centrale-di-appello-sentenza-13-1-2016-n-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-i-centrale-di-appello-sentenza-13-1-2016-n-6/">Corte dei Conti &#8211; Sezione I centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.6</a></p>
<p>Galtieri &#8211; Orefice Danno da frode comunitaria Contributi Comunitari – azienda privata – utilizzazione di fatture false per operazioni inesistenti &#8211; non corrispondenza di quanto realizzato al programma preventivato – danno erariale – quota parte del contributo non impiegata per la realizzazione del programma&#160; Si configura un danno erariale in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-i-centrale-di-appello-sentenza-13-1-2016-n-6/">Corte dei Conti &#8211; Sezione I centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.6</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-i-centrale-di-appello-sentenza-13-1-2016-n-6/">Corte dei Conti &#8211; Sezione I centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.6</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Galtieri &#8211; Orefice</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong><em>Danno da frode comunitaria</em></strong></p>
<p><strong>Contributi Comunitari – azienda privata – utilizzazione di fatture false per operazioni inesistenti &#8211; non corrispondenza di quanto realizzato al programma preventivato – danno erariale – quota parte del contributo non impiegata per la realizzazione del programma&nbsp;</strong></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p><em>Si configura un danno erariale in relazione all’alterato rapporto – mediante artifici e raggiri &#8211;&nbsp; tra i mezzi propri e l’apporto pubblico fissato nel decreto concessorio di un contributo pubblico, che copre solo una parte delle spese ammissibili, a cui consegue la non corrispondenza di quanto realizzato al programma preventivato ed, in sostanza, il mancato, parziale, soddisfacimento della finalità di interesse pubblico perseguita con la concessione del contributo.</em><br />
&nbsp;<br />
Ipotesi ricorrente quella della frode comunitaria commessa da privati. Nel caso di specie il Giudice d’Appello ha confermato la prima sentenza nella quale il Collegio aveva accertato che l’opera cui era destinato il finanziamento era stata realizzata sebbene avesse poi accertato il danno erariale poiché il beneficiario non aveva di fatto speso l’intera somma dichiarata. Il danno era costituito dalla parte di contributo incamerato ma non dovuto poiché la corrispondente spesa andava coperta con mezzi propri e non con contributo pubblico.<br />
&nbsp;<br />
Al beneficiario era stato concesso un contributo ammontante complessivamente ad euro 365.235,03, di cui euro 328.621,53 effettivamente percepiti a fronte di complessivi euro 418.846,51 corrispondenti alle spese ritenute ammissibili al finanziamento. Tale contributo era finalizzato alla costruzione di un laboratorio per la produzione di biscotti e fette biscottate, che risulta essere stato effettivamente realizzato. Nel corso delle indagini era emersa tuttavia l’utilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, poiché da accertamenti svolti sul conto corrente intestato a costui veniva individuato un anomalo flusso finanziario con la società fornitrice di macchinari ed attrezzature, concomitante con il pagamento delle relative fatture. In sostanza la società fornitrice di macchinari ed attrezzature aveva ricevuto pagamenti per euro 511.000,00 di cui euro 271.000,00 restituiti dalla titolare della ditta in favore della moglie del beneficiario, che a sua volta girava i suddetti importi al marito.<br />
&nbsp;<br />
Nel periodo interessato dalle citate transazioni commerciali il beneficiario&nbsp; e la moglie, unitamente al legale rappresentante della società fornitrice di macchinari, hanno eseguito operazioni bancarie i cui flussi in uscita risultavano controbilanciati dai flussi in ingresso, con un sostanziale pareggio tra le poste di credito e quelle a debito, con l’evidente finalità di gonfiare artificiosamente sia l’importo delle fatture emesse dalla società, relative all’acquisto dei macchinari e delle attrezzature, sia i volumi di disponibilità registrati sul conto corrente del predetto (c.d. apporto di capitale proprio), ai fini del finanziamento pubblico in oggetto.<br />
&nbsp;<br />
Tanto è sufficiente – secondo il Giudice d’Appello &#8211; a configurare un danno erariale in relazione all’alterato rapporto tra i mezzi propri e l’apporto pubblico fissato nel decreto concessorio, che copre solo una parte delle spese ammissibili, a cui consegue la non corrispondenza di quanto realizzato al programma preventivato ed, in sostanza, il mancato, parziale, soddisfacimento della finalità di interesse pubblico perseguita con la concessione del contributo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">Sentenza n. 6/2016</div>
<div style="text-align: center;">
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI</strong><br />
<strong>SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO</strong></div>
<p>Composta dai seguenti magistrati:<br />
<strong>dott. Claudio GALTIERI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente</strong><br />
<strong>dott. Nicola LEONE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</strong><br />
<strong>dott. Mauro OREFICE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere rel.</strong><br />
<strong>dott.ssa Emma ROSATI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</strong><br />
<strong>dott.ssa Maria Teresa D’ URSO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</strong><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>nel giudizio pensionistico di appello iscritto al n. 48616 del registro di Segreteria, proposto da Lucia MORETTO, rappresentata e difesa dagli avv. Silvia Morini e Raffaele De Girolamo, avverso la sentenza n. 543/2014, depositata il 23 giugno 2014, della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, resa nei confronti della medesima.<br />
Visti tutti gli atti di causa.<br />
Uditi, nella pubblica udienza del 15 dicembre 2015, il relatore Consigliere&nbsp;Mauro Orefice, l’avv. Silvia Morini, difensore della ricorrente e l’avv. Lidia Carcavallo per l’INPS<br />
Visti tutti gli atti introduttivi ed i documenti di causa.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>Con il ricorso introduttivo del giudizio, la signora Lucia Moretto ha rappresentato di essere titolare di pensione diretta INPS dal 1985, nonché di altro trattamento pensionistico di reversibilità n°6836508, erogata dall&#8217;INPDAP, dal 21/05/1983, in qualità di vedova di ex dipendente pubblico (ex dipendente Regione Lazio).<br />
Lamenta la signora Moretto che sulla pensione di reversibilità n. 6836508 non è stata corrisposta l&#8217;indennità integrativa speciale, in misura intera.<br />
La ricorrente ha rivolto all&#8217;INPDAP, specifica istanza ricevuta in data 24/12/2010, diretta ad ottenere la corresponsione della indennità integrativa speciale in misura intera su tutti i ratei di pensione di reversibilità n°6836508 maturati dal 21/05/1983 e maturandi, oltre a interessi e/o rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.<br />
Con nota del 20/01/11, prot. n. 35189/2010, l’Inpdap, sede provinciale di Latina, rigettava la domanda della ricorrente&nbsp;<em>&#8220;..in ossequio al generale principio del divieto di cumulo di due indennità integrative speciali, riguardante tanto soggetti che siano titolari di più trattamenti di pensione, quanto i pensionati che prestino contemporaneamente opera retribuita alle dipendenze di terzi, sia pubblici che privati, stabilito dall&#8217;art. 17 della legge 843 del 21/1 2/1978, fermo restando il diritto alla corresponsione del trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti&#8221;</em><br />
Il ricorrente con il petitum sostanziale di cui all’atto introduttivo ha contestato la mancata attribuzione, sul trattamento pensionistico di reversibilità, dell&#8217;indennità integrativa speciale, in misura intera.<br />
Risulta in atti che l’Amministrazione si è costituita in primo grado in data 30 aprile 2013 ed ha chiesto il rigetto del ricorso, oltre ad eccepire la prescrizione quinquennale, nei limiti del quinquennio precedente il primo atto interruttivo del 24 dicembre 2010.<br />
Il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso della signora Moretto, riconoscendo per l’effetto il diritto alla corresponsione dell’IIS in misura intera sul trattamento pensionistico di reversibilità in assenza di corresponsione di IIS sul trattamento pensionistico diretto, fatti salvi i limiti prescrizionali.<br />
La signora Moretto impugnava la decisione in epigrafe ritenendo la sentenza erronea ed illegittima per violazione e falsa applicazione delle norme (e/o omessa pronuncia) in materia di interessi legali e rivalutazione monetaria.<br />
In occasione dell’odierna udienza le parti hanno confermato gli atti scritti.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>Come noto, l’art. 429, comma 3, c.c. dispone testualmente: ”&nbsp;<em>Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto</em>”.<br />
A sua volta, l’art. 5, comma 2, della legge n. 205/2000 dispone che&nbsp;<em>“Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano gli articoli 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile”.</em><br />
L’impostazione normativa che precede ha indotto la giurisprudenza di questa Corte a fissare in materia una serie di precetti volti a regolamentare la casistica de qua (v. SS.RR. n. 10/2002/QM e n. 6/2008/QM).<br />
L’art. 429, co. 3, cod. proc. civ. ha introdotto il generale diritto del titolare di trattamento pensionistico, per il caso di ritardata liquidazione dello stesso, a veder riconosciuti, contestualmente alla prestazione principale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;<br />
In primo luogo,&nbsp;&nbsp;è stato affermato&nbsp;&nbsp;che l’art. 429, co. 3, cod. proc. civ. trova applicazione a tutti i giudizi pensionistici di cognizione della Corte dei conti, compresi quelli afferenti alle pensioni di guerra ed alle pensioni militari c. d. tabellari. In tale ottica la norma citata, oltreché ai nuovi giudizi, trova applicazione per tutti i giudizi pensionistici pendenti avanti il Giudice Monocratico alla data (10 agosto 2000) di entrata in vigore della L. n. 205/2000 al medesimo trasferiti dalla precedente sede collegiale, nonché ai giudizi d’appello sia che i pregressi processi pensionistici siano stati decisi in prime cure in composizione monocratica che collegiale.<br />
La menzionata norma trova inoltre applicazione anche ai giudizi afferenti a rapporti creditori maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della L. n. 205/2000 anche se il principio del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria stabilito dall’art. 429, co. 3, cod. proc. civ., non va inteso in senso “integrale”, quale matematica sommatoria dell’una e dell’altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì “parziale”, quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.<br />
A tal proposito le SS.RR. hanno chiarito che l’estensione del disposto dell’art. 429, comma 3 c.p.c. – nel testo risultante dalla modifica di cui agli artt. 16, comma 6, della l. n. 412/1991; 22, comma 36, della l. n. 724/1994 e 45, comma 6, della l. n. 448/1998 – opera anche per i giudizi in corso, dalla data di entrata in vigore della l. n. 205/2000 (10/8/2000), nel senso che le disposizioni del precitato art. 429, comma 3, c.p.c. si applicano ai ratei scaduti dopo tale data. Per i ratei maturati prima, invece, continuano a trovare applicazione i principi affermati dalle Sezioni Riunite con le sentenze SS.RR. n. 525-A/1987, n. 84-C/1990, n. 97-C/1993, n. 17-QM/1995 e n. 4-QM/1998.<br />
A ciò va aggiunto che il maggior danno da svalutazione nell’eventuale importo differenziale nonché gli interessi legali, costituiscono componenti essenziali legate da automatismo giuridico al credito pensionistico soddisfatto con ritardo, per cui gli indicati accessori, anche nel caso di pensioni di guerra e di pensioni militari c. d. tabellari, debbono essere attribuiti d’ufficio dal Giudice, anche in sede d’appello senza necessità di costituzione in mora o di richiesta di parte, nè di prova del danno, con decorrenza degli interessi medesimi e dell’eventuale credito differenziale da svalutazione, determinato alla stregua degli indici fissati ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ., dal giorno della maturazione del diritto. Ne consegue che il calcolo del c. d. “maggior importo” tra interessi e rivalutazione va operato ex art. 429, co.3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice ISTAT ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ. rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal momento di maturazione del diritto pensionistico, fino al soddisfo, salvi i limiti indotti dall’eventuale prescrizione del credito o di suoi ratei.<br />
Atteso quanto precede e riguardata la fattispecie di causa questo Collegio non ha motivo di discostarsi dalla citata impostazione, in ciò ritenendo accoglibile l’appello de quo&nbsp;dichiarando per l’effetto il diritto della appellante a vedersi corrisposta l’indennità integrativa speciale riconosciuta con la sentenza impugnata in uno con i relativi accessori di legge, secondo i principi e le decorrenze indicate.<br />
Spese a carico di parte soccombente liquidate in € 1.000,00.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong><br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI &#8211; I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO</strong></div>
<p><strong>Accoglie&nbsp;</strong>l’appello&nbsp;iscritto al n. 48616 del registro di Segreteria, proposto da Lucia MORETTO, rappresentata e difesa dagli avv. Silvia Morini e Raffaele De Girolamo, avverso la sentenza n. 543/2014, depositata il 23 giugno 2014, della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, resa nei confronti della medesima ed per l’effetto dichiara il diritto della medesima a vedersi corrisposta l’indennità integrativa speciale riconosciuta con la sentenza impugnata in uno con i relativi accessori di legge.&nbsp;Spese a carico di parte soccombente liquidate in € 1.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali.<br />
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.<br />
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">L’ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL PRESIDENTE<br />
F.to Cons. Mauro OREFICE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F.to Pres. Claudio GALTIERI<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il 13/01/2016<br />
Il Dirigente<br />
F.to Massimo Biagi</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.12</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-13-1-2016-n-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-13-1-2016-n-12/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.12</a></p>
<p>Pres. Paolo Passoni, est. Maria Abbruzzese Sulla necessaria sottoposizione a VIA in caso di rinnovo della concessione di acque minerarie 1. Giustizia amministrativa – Comune – Impugnazione – Atti che hanno incidenza ambientale sul territorio comunale – Legittimazione – Sussiste &#8211; Ragioni &#160; 2. Autorizzazioni e concessioni – Acque minerarie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-13-1-2016-n-12/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.12</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-13-1-2016-n-12/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.12</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Paolo Passoni, est. Maria Abbruzzese</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessaria sottoposizione a VIA in caso di rinnovo della concessione di acque minerarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Giustizia amministrativa – Comune – Impugnazione – Atti che hanno incidenza ambientale sul territorio comunale – Legittimazione – Sussiste &#8211; Ragioni &nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
2. Autorizzazioni e concessioni – Acque minerarie e termali – Concessione &#8211; Valutazione di impatto ambientale – Necessità</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. &nbsp;Nel processo amministrativo, il Comune quale ente rappresentativo degli interessi radicati sul proprio territorio è legittimato all’impugnazione degli atti che hanno incidenza ambientale nell’ambito territoriale comunale ed impattano sul suo patrimonio. (Nel caso di specie, il TAR Abbruzzo ha stabilito che la diretta incidenza ambientale della concessione impugnata che impatta sul patrimonio idrico rifluente nell’ambito territoriale del Comune ricorrente, e la sua incidenza anche patrimoniale, abilitano l’Amministrazione comunale alla diretta impugnazione degli atti che di tale patrimonio dispongono)</p>
<p>2. In materia di concessioni di acque minerarie e termali, la valutazione di impatto ambientale deve precedere ogni concessione di siffatte risorse, in particolare nelle ipotesi di rinnovo della concessione, reputando necessario il vaglio di permanenza della compatibilità con mutamenti delle condizioni territoriali ed ambientali eventualmente sopravvenuti. (Nel caso di specie, il TAR Abruzzo rilevato che con il provvedimento impugnato la Regione resistete ha indetto una procedura per l’affidamento della concessione di acque minerarie senza aver espletato la procedura VIA, ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento ed accolto il ricorso)<br />
(1) Cfr: Corte costituzionale n.1/2011</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 229 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />
Comune di Canistro in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Braghini, Renzo Lancia, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L&#8217;Aquila, Via Salaria Antica Est;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Regione Abruzzo in persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L&#8217;Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;&nbsp;<br />
<strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br />
ad opponendum:<br />
Sorgente Santa Croce S.p.A., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto Fasciani, con domicilio eletto presso TAR Segreteria in L&#8217;Aquila, Via Salaria Antica Est;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
della determinazione dirigenziale di8/5 del 25 febbraio 2015 con allegato &#8220;A&#8221; contenente un avviso di procedura di evidenza pubblica e relativo capitolato di gara pubblica sul b.u.r.a. n. speciale del 13 marzo 2015, avente ad oggetto: individuazione del soggetto cui assegnare la concessione per lo sfruttamento del giacimento di acque minerali &#8220;Fonte S. Antonio &#8211; Sponga&#8221; nel comune di Canistro (AQ). indizione procedura di selezione ad evidenza pubblica; della aggiudicazione conseguente all’espletamento della gara intervenuta in favore della controinreressata.</p>
<p>
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>
FATTO<br />
Con il ricorso in epigrafe, integrato da successivi motivi aggiunti, il Comune di Canistro ha impugnato gli atti indittivi della selezione ad evidenza pubblica indetta dalla regione Abruzzo per l’individuazione del soggetto cui assegnare la concessione per lo sfruttamento del giacimento di acque minerali “Fonte S. Antonio – Sponga” ubicato nel Comune di Canistro.<br />
Premesso il proprio interesse e la propria legittimazione ad agire, tenuto conto della peculiare posizione dell’Ente Comune tra i soggetti dell’ordinamento e dell’ubicazione della fonte oggetto di concessione, il ricorrente deduceva: 1) incompetenza e violazione dei principi generali in materia di distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e quella di gestione nonché difetto di istruttoria: secondo la ricostruzione operata dal ricorrente, il Dirigente autore dell’avviso pubblico di selezione si sarebbe in realtà limitato ad attuare contenuti provvedimentali già presenti nella presupposta delibera di giunta regionale, che si sarebbe indebitamente ingerita in contesti propri dell’attività dirigenziale; in particolare, già sulla base della delibera di giunta regionale, si rappresentava necessitata l’indizione di procedura ad evidenza pubblica in razione della scadenza imminente delle concessioni in atto, senza considerare alternative derivanti da previa istruttoria, che sarebbe stata del tutto omessa; l’organo giuntale, peraltro, vincola ulteriormente l’operato del Dirigente elencando criteri valutativi per la selezione degli operatori e dei commissari componenti la Commissione giudicatrice; 2) Omessa considerazione dell’incidenza del prelievo idrico assentito sulle componenti ambientali e difetto di istruttoria: il provvedimento dirigenziale si basa su elementi di fatto incompleti in assenza di puntuali indagini idrogeologiche e geologiche rappresentative dello stato dei luoghi, in violazione degli articoli 97 e 144, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e della legge regionale 15/2002: non risultano osservate le procedure finalizzate all’individuazione e rispetto del c.d. Deflusso Minimo vitale (DMV) da cui consegue la non verificabilità dei dati in ordine alla disponibilità idrica; né è chiarito se il rilascio della concessione contempli l’indipendenza della risorsa acqua minerale dalle sorgenti destinate al consumo umano; in violazione del Piano di tutela delle Acque adottato dalla Regione, non risultando la compatibilità dell’utilizzazione commerciale della risorsa idrica in subordine al mantenimento degli usi idropotabili della sorgente e dell’equilibrio del relativo bacino; né tale compatibilità risulta accertata all’esito dello sfruttamento del corpo idrico attivo da oltre 35 anni e previsto per ulteriori 30 anni; non è stato considerato che le nuove concessioni di sfruttamento delle sorgenti di acque minerali sono soggette a valutazione di impatto ambientale (Corte costituzionale n.1/2011); il vizio è tanto più evidente in quanto manca il Piano regionale delle acque minerali e termali, mai adottato dalla regione, con ciò venendo meno lo strumento per valutare la compatibilità dell’ulteriore sfruttamento della risorsa; 3) Irragionevolezza e indeterminatezza della clausola di salvaguardia e omessa partecipazione del Comune di Canistro, eccesso di potere, irragionevolezza, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, violazione dei principi generali dell’ordinamento, illegittimità costituzionale dell’art. 33 commi 5-bis e dei commi 1-4 del medesimo articolo della L.R. 15/2002 per violazione dei principi costituzionali di cui all’art. 23, 5, 41, 97, 118. Violazione dei principi concernenti la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 28-30 e 43-55 del trattato UE. Violazione della direttiva 2004/18/CE: il capitolato di gara prevede la riduzione abnorme del canone da versare per l’uso delle acque minerali nell’ambito dell’attività di imbottigliamento e commercializzazione a fronte della mera generica sottoscrizione di un protocollo d’intesa con la regione Abruzzo, recante patti sulla difesa dei livelli occupazionali, senza alcuna più precisa indicazione e dunque del tutto indeterminato; inoltre, la mancata attuazione del progetto proposto in sede di offerta non viene sanzionata in alcun modo e comunque non con l’applicazione della tariffa base; la riduzione della tariffa incide peraltro direttamente sul Comune di Canistro cui non è stata consentita la partecipazione alla sottoscrizione del protocollo in alcun modo, in violazione del principio di sussidiarietà verticale.<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.<br />
Si costituiva la regione Abruzzo che deduceva la piena legittimità del provvedimento impugnato, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.<br />
Il ricorrente impugnava con motivi aggiunti l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, deducendo in via derivata gli stessi vizi già dedotti, e inoltre: 4) violazione della legge 241/90 e in particolare dell’articolo 21-nonies, violazione delle norme di cui al punto 10.6 lett. a) e 11 dell’Allegato “A” alla determina dirigenziale D18/15 relative all’aggiudicazione provvisoria e definitiva della Gara, violazione del principio di ragionevolezza, buon andamento, trasparenza della P.A.; eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, manifesta illogicità, manifesta ingiustizia: la determina di aggiudicazione è intervenuta nonostante l’aggiudicatario non abbia fornito la documentazione necessaria a termini del bando, pervenendo ad una irrituale aggiudicazione “sospesa” in attesa della conclusione della attività di verifica dei requisiti generali;<br />
Interveniva ad opponendum l’aggiudicataria Sorgente Santa Croce s.p.a., preliminarmente eccependo la inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e di legittimazione e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.<br />
All’udienza pubblica del 16 dicembre 2105, nel corso della quale veniva depositato in atti copia del provvedimento di annullamento delle disposta aggiudicazione, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.<br />
DIRITTO<br />
I. Il Comune di Canistro impugna gli atti relativi alla selezione pubblica per l’individuazione del concessionario della sorgente d’acqua “S.Antonio – Spong”a ubicata nel proprio territorio.<br />
II. Vanno preliminarmente riconosciuti l’interesse e la legittimazione alla proposta impugnazione in capo al Comune ricorrente.<br />
II.1) Il Comune è ente rappresentativo degli interessi radicati sul proprio territorio; la diretta incidenza ambientale della concessione de qua che impatta sul patrimonio idrico rifluente nell’ambito territoriale riconducibile al Comune medesimo, e la sua incidenza anche patrimoniale (posto che parte dei proventi della concessione vengono poi riversati al Comune di Canistro, in misura, secondo la sua prospettazione, sproporzionatamente bassa, come dedotto nel terzo motivo di ricorso) lo abilitano inoltre alla diretta impugnazione degli atti de quibus, che di tale patrimonio dispongono.<br />
II.2) Va infine evidenziato che il Comune agisce anche a tutela della propria posizione ordinamentale, considerato che lamenta anche la sua estromissione dal procedimento (ancora con riferimento al terzo motivo dedotto).<br />
III. Il ricorso e i succedanei motivi aggiunti investono la procedura di selezione nel suo complesso e il suo esito finale di aggiudicazione in favore della controinteressata.<br />
III.1) Come risultante in atti, l’aggiudicazione è allo stato rimossa per effetto dell’autoannullamento disposto dalla determina dirigenziale n. DPC023/56 del 14 dicembre 2015 (depositata in atti all’udienza odierna), il che comporta l’improcedibilità dei motivi aggiunti che appunto l’aggiudicazione hanno ad oggetto.<br />
III.2) Il ricorso resta tuttavia procedibile quanto alla procedura di indizione (contestata nel ricorso principale), che viene investita in radice e che il Comune ha tuttora interesse a vedere annullata per gli eventuali effetti conformativi derivanti dall’eventuale annullamento oltre che per scongiurare ulteriori esiti della procedura nonostante l’intervenuto annullamento dell’aggiudicazione (per effetto di eventuali ulteriori segmenti procedimentali successivi).<br />
IV. In ordine al ricorso principale, rileva il Collegio la natura sostanziale e dirimente del secondo motivo di censura, incentrato sulla riferita carenza di idonee procedure istruttorie volte a verificare la compatibilità ambientale in generale e in particolare riferita alla possibilità di persistente sfruttamento della risorsa idrica.<br />
IV.1) Il Comune ricorrente richiama opportunamente la nota sentenza della Corte costituzionale n.1/2011 che, sul rilievo della concorrenza sul bene acque minerali e terminali di competenze regionali (per quanto attiene l’utilizzazione del bene) e statali (per quel che riguarda la tutela o conservazione del bene di interesse anche ambientale), ha statuito la necessità di far precedere ad ogni concessione di siffatte risorse la valutazione di impatto ambientale, in particolare nelle ipotesi di rinnovo della concessione, reputando necessario il vaglio di permanenza della compatibilità con mutamenti delle condizioni territoriali ed ambientali eventualmente sopravvenuti.<br />
Tanto impone, a giudizio della Corte, la preventiva procedura di valutazione di impatto ambientale ove debba disporsi la concessione del bene, dovendo preventivamente accertarsi in concreto e preventivamente la “sostenibilità ambientale” del prelievo derivante dalla concessione.<br />
IV.2) La rilevanza “ambientale” del bene oggetto di concessione è inoltre strettamente connessa al concetto di “minimo deflusso vitale“ del corpo idrico che è prioritariamente destinato alla sua conservazione e non allo sfruttamento.<br />
Considerato, peraltro, che a tale idea si è pervenuti solo recentemente e comunque ben dopo le risalenti pregresse concessioni pluriennali di sorgenti minerali e termali, la Corte ne ha desunto la sicura ineludibilità della valutazione di impatto ambientale in ipotesi di riassegnazione di concessioni già operanti, come direttamente portata dal D.Lgs. 152/2006 e dal diritto UE.<br />
Le attività di prelievo mai sottoposte a tale procedura, in quanto precedenti l’entrata in vigore della normativa comunitaria ovvero interessate da intervenuti mutamenti di condizioni territoriali e ambientale, restano dunque sicuramente sottoposte a procedura di VIA.<br />
IV.3) Sotto diverso profilo, la prevista concessione (di durata trentennale ) confligge con l’assenza di un Piano regionale delle acque minerali e termali mai adottato dalla Regione, in quanto sicuramente impattante su qualsivoglia progetto di pianificazione, e risulta disposta in assenza degli elementi normativamente (ex L.R.15/2002) a base delle misure attuative della annunciata politica di valorizzazione e gestione del patrimonio delle acque minerali e termali.<br />
Per altro verso, proprio le indicazioni che avrebbero dovuto trarsi dal Piano regionale e che, in mancanza del piano risultano assenti, confermano la assoluta rilevanza ambientale di dati omessi (ma normativamente dovuti), quali “la quantità di risorsa idrica erogata e quella sfruttabile, distinta per caratteristiche e usi” di cui all’all. I) dell’art. 8 della L.R. 15/02 (che impone una previa misurazione e comparazione tra l due entità, nell’ottica della residualità della quantità sfruttabile commercialmente una volta soddisfatte le esigenze di conservazione), e “la quantificazione aggiornata delle risorse idriche utilizzabili compatibilmente con il bilancio idrogeologico e gli altri usi della risorsa idrica, ivi compresi quelli prioritari relativi all’uso idropotabili (cfr. lett. S), art. cit), che ancora dimostra la necessità di vaglio preventivo della sostenibilità ambientale del prelievo a scopi commerciali, che non ha in concreto mai costituito oggetto di disamina e che meglio già avrebbe dovuto trovare spazio in sede di valutazione di impatto ambientale.<br />
IV.4) Né può sostenersi, con la difesa erariale, che la valutazione di impatto ambientale sarebbe espressamente esclusa dall’Allegato III alla parte II del D.Lgs. 152/20076, lett. b), che invero esclude da tale valutazione l’utilizzo di acque sotterranee, anche di quelle termali e minerali, nei caso in cui la derivazione non superi i 100 litri al secondo.<br />
Orbene, il riferimento operato conferma vieppiù la necessità dell’incombente procedimentale, posto che in alcun atto istruttorio è dato rinvenire che la derivazione sia inferiore a 100 litri al secondo; al contrario, nessun limite è posto all’emungimento (negli atti di indizione della gara e nello stesso Capitolato), onde il concessionario sarebbe abilitato all’emungimento per l’intera portata della derivazione (superiore a 100 l/sec.) come non manca di rilevare il ricorrente.<br />
Il che conferma che, non verificata la circostanza escludente, è ineludibile l’incombente procedimentale.<br />
IV.5) In definitiva, la mancata valutazione di impatto ambientale e la carenza di un piano delle acque minerali e termali (con i contenuti normativamente fissati in termini anzitutto di descrizione e misurazione dell’esistente) si traduce in una determinazione concessoria del tutto ignara delle sue conseguenze ambientali e decisamente traslata sugli effetti meramente gestori della risorsa.<br />
Ove poi si considerai la peculiare ubicazione della sorgente “Fonte S.Antonio &#8211; Sponga”, ben evidenziata da parte ricorrente, che ne ricorda l’insistenza su area di interesse naturalistico (parco “La Sponga”), la complessiva rilevanza imbrifera (si tratta di sorgente che alimenta un affluente del Liri) e l’importanza a fini di approvvigionamento idrico del territorio del Comune di Canistro e dei Comuni limitrofi, oltre che le criticità rappresentate in relazione al tratto idrografico in questione risultante dall’elenco degli elaborati dal Piano di tutela delle Acque della Regione Abruzzo (cfr. All. 11 e 12 della produzione di parte ricorrente), è di tutta evidenza la necessità di una preventiva e attenta valutazione di impatto che, la stessa Regione ha riconosciuto totalmente omessa.<br />
IV.6) La radicalità della omissione procedimentale evidenziata è tale da assorbire sia la censura sollevata con il primo motivo (che prospetta, come meglio descritto in fatto, un’ingerenza dell’organo politico sui poteri propri del Dirigente) sia quella prospettata nel terzo motivo (che attiene al contenuto della convenzione a stipularsi con l’aggiudicatario, a valle del procedimento di selezione del contraente), stante la necessità di rieditare funditus il procedimento concessorio a partire dalla sua stessa praticabilità fisica.<br />
V. Il ricorso avverso l’indizione della selezione, come originariamente proposto, va dunque accolto e per l’effetto annullati gli atti indittivi della selezione meglio in epigrafe individuati.<br />
V.1) I motivi aggiunti sono invece, per quanto sopra detto, improcedibili.<br />
VI. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo in dispositivo fissato, a carico della Regione Abruzzo e in favore del Comune ricorrente; le spese relative all’intervento, invece, restano a carico dell’interventore/controinteressato.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo &#8211; L’AQUILA<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e dichiara improcedibile per il resto.<br />
Condanna la Regione Abruzzo al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Canistro che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila), oltre alla rifusione del contributo unificato; spese per il resto irripetibili.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Paolo Passoni, Presidente FF<br />
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore<br />
Lucia Gizzi, Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-13-1-2016-n-12/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.12</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.5</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. S. Romano, Est. C. Testori Sulla responsabilità del Comune per i provvedimenti contingibili ed urgenti adottati dal Sindaco quale ufficiale di Governo e sulla nozione, configurabilità ed individuazione del “controinteressato” e sul mancato riconoscimento del danno per concorso colposo nella non sollecita presentazione del ricorso 1. Giustizia Amministrativa &#8211;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, Est. C. Testori</span></p>
<hr />
<p>Sulla responsabilità del Comune per i provvedimenti contingibili ed urgenti adottati dal Sindaco quale ufficiale di Governo e sulla nozione, configurabilità ed individuazione del “controinteressato” e sul mancato riconoscimento del danno per concorso colposo nella non sollecita presentazione del ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia Amministrativa &#8211; Responsabilità dell’ente comunale per l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti illegittime adottate dal Sindaco quale ufficiale di Governo<br />
&nbsp;<br />
2. Giustizia Amministrativa &#8211; -Controinteressato – Nozione &#8211; Integrazione del contraddittorio<br />
&nbsp;<br />
3. Atto amministrativo – Comunicazione di avvio del procedimento &#8211; Provvedimenti contingibili ed urgenti – Esclusione – Solo per effettive ragioni di urgenza – Decorso di oltre 15 giorni – Denota assenza di urgenza<br />
&nbsp;<br />
4. Giustizia Amministrativa &#8211; Responsabilità della P.A.- Risarcimento del danno derivante da comportamento colposo della p.a. – È escluso in caso di concorso colposo del ricorrente – Fattispecie<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>1. In tema di individuazione della responsabilità per le ordinanze contingibili ed urgenti, anche laddove il Sindaco agisca come organo dello stato opera pur sempre nel quadro del complesso organizzatorio comunale, quale elemento cardine di tale complesso, con la conseguente responsabilità del Comune, e non dello Stato, per gli atti posti in essere dal Sindaco nella suddetta qualità&#8221; (1).<br />
&nbsp;<br />
2. La qualifica di controinteressato richiede un requisito sostanziale, costituito dalla sussistenza di un interesse qualificato al mantenimento dell&#8217;utilità riconosciuta dal provvedimento, di natura eguale e contraria a quello azionato dal ricorrente, ed un requisito formale, rappresentato dall&#8217;indicazione nominativa nel provvedimento amministrativo o nella sua agevole individuabilità sulla base di quest&#8217;ultimo. Nella specie l’ordinanza contingibile ed urgente non contiene nessuna indicazione puntuale che consenta di identificare eventuali soggetti controinteressati e pertanto il TAR ha ritenuto che non era possibile notificare il ricorso a nessuno tra gli abitanti della zona, individuati in modo del tutto generico, ritenendo comunque ammissibile il ricorso<br />
&nbsp;<br />
3. L’improcastinabilità dei provvedimenti di urgenza fa venir meno per la P.A. l’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento, ma solo laddove tale imminenza sussista in concreto, ciò che non è dato ravvisare nella specie ove dal momento della conoscenza del paventato pericolo a quello dell’intervento provvedimentale sono decorsi più di 15 giorni. Peraltro nella specie l’apporto del privato sarebbe stato anche utile a meglio chiarie aspetti centrali<br />
&nbsp;<br />
4. Sotto il profilo risarcitorio, pur in presenza di un comportamento colposo della p.a. non possono esserle addebitate le conseguenze economiche negative, in termini di aggravamento del danno, derivanti nella specie dal ritardo nella proposizione del ricorso, laddove tale atteggiamento configura un concorso colposo del creditore/ricorrente (nella specie il TAR ha precisato che una più sollecita presentazione del ricorso, ad esempio nell&#8217;arco di un mese dalla notifica del provvedimento impugnato, avrebbe con molta probabilità consentito all&#8217;interessato di ottenere immediatamente la tutela cautelare urgente e di limitare così i danni che pertanto non possono essere liquidati)</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li>Sul punto Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza 6 agosto 2014 n. 4184; in senso conforme si veda la sentenza della sez. IV 29 aprile 2014 n. 2221)</li>
</ol>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>N. 00005/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01893/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1893 del 2014, proposto dal sig. Waid Abdelaziz, titolare dell&#8217;omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Anna Lisi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dello Statuto 3;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Campi Bisenzio in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ettore Nesi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via Puccinotti 30;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
1) dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 336 del 9 ottobre 2014, notificata in pari data, con la quale il sindaco del Comune di Campi Bisenzio ha ordinato al ricorrente, titolare dell’impresa individuale Waid Abdelaziz, a decorrere dal 15 ottobre 2014 e fino a tutto il 15 gennaio 2015, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica finalizzate alla prevenzione di fenomeni, anche di rilevanza penale, il divieto di protrarre l’apertura giornaliera dell’esercizio di &#8220;ristorazione con somministrazione&#8221; posto in via Risorgimento n. 24/B Campi Bisenzio, oltre le ore 22,00, festivi compresi, significando pur tuttavia che è consentibile l’anticipazione dell’orario di apertura nelle ore diurne;<br />
2) di ogni altro atto preparatorio, successivo, consequenziale o comunque connesso al provvedimento di cui al punto 1;<br />
con condanna al risarcimento del danno subito e subendo.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Campi Bisenzio;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1.1) Con l’ordinanza contingibile e urgente n. 336 del 9/10/2014, notificata in pari data, il Sindaco del Comune di Campi Bisenzio ha disposto a carico del sig. Waid Abdelaziz, titolare dell&#8217;omonima impresa individuale che gestisce l&#8217;esercizio di &#8220;ristorazione con somministrazione&#8221; posto in via Risorgimento n. 24/B nel predetto Comune, &#8220;<em>il divieto di protrarre l&#8217;apertura giornaliera dell&#8217;esercizio… oltre le ore 22.00, festivi compresi, significando pur tuttavia che è consentìbile l&#8217;anticipazione dell&#8217;orario di apertura nelle ore diurne</em>&#8220;. Tale provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 54 comma 4 del TUEL &#8220;<em>per esigenze di ordine e sicurezza pubblica finalizzate alla prevenzione di fenomeni anche di rilevanza penale</em>&#8220;.<br />
1.2) Contro la citata ordinanza il sig. Waid Abdelaziz ha proposto il ricorso in epigrafe, prospettando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere e formulando anche una domanda risarcitoria.<br />
Per resistere al gravame si è costituito in giudizio il Comune di Campi Bisenzio che ha innanzitutto formulato eccezioni di irricevibilità/inammissibilità del ricorso.<br />
1.3) Con il decreto n. 694 del 26 novembre 2014 il Presidente di questa Sezione ha respinto l&#8217;istanza di misura cautelare provvisoria presentata dal ricorrente. Nella camera di consiglio del 18 dicembre 2014 il Collegio ha accolto, con l&#8217;ordinanza n. 747, la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato. Il Consiglio di Stato, sez. V, ha respinto l&#8217;appello contro il provvedimento collegiale di primo grado (ordinanza n. 338 del 21 gennaio 2015).<br />
1.4) La causa è stata trattata nel merito all&#8217;udienza pubblica del 12 marzo 2015, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche.<br />
Con l’ordinanza n. 474 del 26 marzo 2015 il Tribunale ha disposto il deposito di documentazione da parte del Comune di Campi Bisenzio, che ha provveduto all&#8217;adempimento.<br />
Le parti hanno presentato ulteriori memorie e repliche in vista dell&#8217;udienza del 3 dicembre 2015, in cui la causa è passata in decisione.<br />
2) Vanno innanzitutto esaminate le eccezioni formulate dalla difesa del Comune di Campi Bisenzio, che ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso in quanto:<br />
a) non notificato alla Prefettura di Firenze;<br />
b) non notificato a nessuno dei controinteressati, individuabili negli abitanti della zona e nel titolare della discoteca Club 2001.<br />
Entrambe le eccezioni sono infondate.<br />
Sulla prima si richiama il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui &#8220;<em>il sindaco, anche laddove agisca come organo dello stato, opera pur sempre nel quadro del complesso organizzatorio comunale, quale elemento cardine di tale complesso, con la conseguente responsabilità del comune, e non dello Stato, per gli atti posti in essere dal sindaco nella suddetta qualità</em>&#8221; (così si è espresso il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza 6 agosto 2014 n. 4184; in senso conforme si veda la sentenza della sez. IV 29 aprile 2014 n. 2221). Si è così superato l&#8217;opposto indirizzo precedentemente seguito che riconduceva in capo al Ministero dell&#8217;Interno la responsabilità civile connessa ai provvedimenti contingibili e urgenti adottati dal sindaco in qualità di ufficiale di governo.<br />
Anche la seconda eccezione va superata in quanto:<br />
&#8211; secondo la giurisprudenza amministrativa &#8220;<em>la qualifica di controinteressato richiede un requisito sostanziale, costituito dalla sussistenza di un interesse qualificato al mantenimento dell&#8217;utilità riconosciuta dal provvedimento, di natura eguale e c<br />
&#8211; il provvedimento impugnato non contiene nessuna indicazione puntuale che consenta di identificare eventuali soggetti controinteressati; dunque non era possibile notificare il ricorso a nessuno tra gli abitanti della zona, individuati in modo del tutto g<br />
&#8211; anche la mancata notifica alla (o meglio, al legale rappresentante della) discoteca Club 2001 non incide sull&#8217;ammissibilità del ricorso, posto che, a tutto concedere, essa potrebbe rilevare solo in relazione al motivo di ricorso (disparità di trattament<br />
3) Il provvedimento impugnato, sospeso dal TAR con l&#8217;ordinanza n. 747 del 18/12/2014, aveva efficacia del 15/10/2014 al 15/1/2015 e dunque ha da tempo esaurito i suoi effetti. Di ciò ha dato atto il ricorrente nella memoria depositata il 9/2/2015 in cui peraltro ha insistito nella decisione della causa, permanendo l&#8217;interesse alla domanda di risarcimento dei danni. L&#8217;azione di annullamento proposta con il ricorso va dunque dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; il Collegio è peraltro chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno del provvedimento impugnato ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34 comma 3 del codice del processo amministrativo.<br />
A questo riguardo meritano conferma le considerazioni già sinteticamente svolte nella fase cautelare, che hanno indotto questo TAR a disporre la sospensione del provvedimento impugnato e il Consiglio di Stato a respingere l&#8217;appello contro tale decisione. Risultano infatti fondate le censure relative alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e del principio di proporzionalità. In particolare:<br />
&#8211; l&#8217;orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato è nel senso &#8220;<em>che non sussista l’obbligo di avviso di avvio del procedimento quando l’ordinanza contingibile ed urgente non possa tollerare il previo contraddittorio con l’interessato a pena di<br />
&#8211; nel caso in esame il provvedimento impugnato è stato adottato in data 9/10/2014 a seguito di una segnalazione della Stazione Carabinieri di Campi Bisenzio pervenuta al Comune in data 23/9/2014; sono dunque intercorsi più di 15 giorni tra la segnalazione<br />
&#8211; se quest&#8217;ultimo avesse potuto interloquire, facendo presente le caratteristiche dell&#8217;esercizio e l&#8217;orario di apertura, l&#8217;Amministrazione avrebbe potuto valutare sulla base di un quadro completo se e in quali termini limitare l&#8217;orario in questione; la sc<br />
In relazione a quanto sopra, va riconosciuta l&#8217;illegittimità del provvedimento impugnato perché viziato sotto i profili appena esaminati.<br />
4) Ciò detto, si tratta ora di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, che va però respinta sulla base delle seguenti considerazioni.<br />
Premesso che il provvedimento impugnato costituisce, in quanto illegittimo, il fatto antigiuridico posto a fondamento della domanda risarcitoria, si rileva che nel caso in esame sussiste anche la condotta colpevole dell&#8217;Amministrazione. Come ribadito dal Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza n. 1272 dell’11 marzo 2015, &#8220;<em>per giurisprudenza pacifica, ai fini dell&#8217;ammissibilità della domanda di risarcimento, avanzata nei confronti della Pubblica Amministrazione, di un danno determinato dall’emanazione di un provvedimento ritenuto illegittimo, non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo ma è altresì necessaria la prova del danno subito e la sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa.</em><br />
<em>Si deve quindi verificare se l&#8217;adozione e l&#8217;esecuzione dell&#8217;atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede alle quali l&#8217;esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi, con la conseguenza che il giudice amministrativo può affermare la responsabilità dell&#8217;Amministrazione per danni conseguenti a un atto illegittimo quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tali da palesare la negligenza e l&#8217;imperizia dell&#8217;organo nell&#8217;assunzione del provvedimento viziato. Viceversa la responsabilità deve essere negata quando l&#8217;indagine presupposta conduce al riconoscimento dell&#8217;errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l&#8217;incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (fra le tante, Consiglio di Stato, Sez. III n. 4574 del 16 settembre 2013, n. 2452 del 6 maggio 2013)</em> &#8220;.<br />
Nel caso in esame i vizi che rendono illegittimo il provvedimento impugnato sono frutto del comportamento negligente e dunque colposo dell&#8217;Amministrazione, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dell&#8217;errore scusabile così come individuati dalla giurisprudenza citata.<br />
Il danno di cui il ricorrente chiede il risarcimento riguarda:<br />
&#8211; le perdite subite nel periodo in cui l&#8217;ordinanza impugnata ha avuto efficacia (dal 9/10/2014 fino all&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza cautelare di questo TAR n. 747 del 19/12/2014);<br />
&#8211; i costi per le spese legali sostenute dai proprietari del locale per la procedura di sfratto per morosità avviata nei confronti del ricorrente dopo l&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza impugnata e oggetto di un successivo accordo tra le parti in base al quale il s<br />
Quest&#8217;ultima voce non può essere presa in considerazione in quanto non risulta sufficientemente documentato il preteso legame tra la procedura di sfratto per morosità e il provvedimento impugnato, tenuto anche conto che lo sfratto è stato intimato per il mancato pagamento del canone di locazione a partire dal giugno 2014, cioè da epoca precedente l&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza sindacale del 9/10/2014.<br />
Per il resto si osserva quanto segue:<br />
&#8211; il provvedimento impugnato è stato notificato il 9/10/2014; il ricorso è stato depositato il 25/11/2014; con il decreto presidenziale n. 694 del 26 novembre 2014 è stata respinta l&#8217;istanza di misura cautelare provvisoria proposta dal ricorrente ritenend<br />
&#8211; quanto sopra induce alla ragionevole conclusione che se il ricorso fosse stato presentato con immediatezza anche la domanda ex art. 56 c.p.a. avrebbe avuto buone probabilità di accoglimento e che conseguentemente il danno lamentato dal ricorrente (deriv<br />
&#8211; non si discute, ovviamente, il diritto del ricorrente di agire in giudizio anche alla scadenza del termine utile per proporre l&#8217;azione di annullamento, ma non possono essere addebitate all&#8217;Amministrazione le conseguenze negative derivanti, in termini di<br />
&#8211; in sostanza, una più sollecita presentazione del ricorso, ad esempio nell&#8217;arco di un mese dalla notifica del provvedimento impugnato, avrebbe con molta probabilità consentito all&#8217;interessato di ottenere immediatamente la tutela cautelare urgente e di li<br />
&#8211; in relazione a quanto sopra non possono trovare accoglimento le pretese risarcitorie avanzate dal ricorrente con specifico riferimento al mese in questione (e al periodo del mese di dicembre 2014 precedente l&#8217;ordinanza cautelare di questo TAR); mentre n<br />
5) Visto l&#8217;esito del giudizio, appare equo compensare tra le parti le spese di causa.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:<br />
a) dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe, limitatamente all&#8217;azione di annullamento;<br />
b) riconosciuta, ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a., l&#8217;illegittimità del provvedimento impugnato, respinge la domanda risarcitoria;<br />
c) compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore<br />
Luigi Viola, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
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<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-5/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.5</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.6</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-6/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-6/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.6</a></p>
<p>Pres. S. Romano, Est. C. Testori sulla responsabilità della P.A., anche sotto il profilo risarcitorio, per il mancato rilascio di un’autorizzazione nei termini e sulla sua quantificazione Responsabilità della P.A.- Risarcimento del danno cagionato da provvedimento illegittimo- Parametrazione- Limiti Il risarcimento dei danni subiti per effetto di un provvedimento illegittimo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-6/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.6</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-6/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.6</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, Est. C. Testori</span></p>
<hr />
<p>sulla responsabilità della P.A., anche sotto il profilo risarcitorio, per il mancato rilascio di un’autorizzazione nei termini e sulla sua quantificazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità della P.A.- Risarcimento del danno cagionato da provvedimento illegittimo- Parametrazione- Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<strong>Il risarcimento dei danni subiti per effetto di un provvedimento illegittimo con il quale la Provincia ha originariamente negato la conformità di un impianto fotovoltaico al piano territoriale di coordinamento provinciale e di quelli subiti per il ritardo nel rilascio di tale autorizzazione (relativi al mancato accesso alle favorevoli “tariffe incentivanti” previste in materia per favorire il fotovoltaico) deve essere commisurato al guadagno che la ditta richiedente avrebbe conseguito se il provvedimento fosse stato adottato tempestivamente. L’ammontare del risarcimento incontra il limite del danno che la ditta ricorrente avrebbe potuto evitare se avesse dato corso nei termini all’autorizzazione successivamente rilasciata, ovvero ai danni che essa stessa ha concorso a cagionare</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00006/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01379/2012 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="http://plutone:8099/DocumentiGA/Firenze/Sezione 2/2012/201201379/Provvedimenti/stemma.jpg" height="108" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1379 del 2012, proposto dalla sig.ra Antonella Meattini, in proprio e quale legale rappresentante p.t. della Ditta individuale Meattini Antonella, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Duccio M. Traina, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via Lamarmora 14;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Provincia di Grosseto, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Montana, con domicilio eletto presso l’avv. Claudio Bargellini in Firenze, piazza dell&#8217;Indipendenza 10;<br />
<strong><em>per la condanna</em></strong><br />
della Provincia di Grosseto al risarcimento, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, di tutti i danni subiti e/o subendi dalla sig.ra Meattini per effetto:<br />
&#8211; dell&#8217;illegittimo provvedimento prot. n. 181744 del 19 ottobre 2010 con cui il Dirigente dell&#8217; Ufficio strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica dell’Area pianificazione territoriale &#8211; Programmazione territoriale della Provincia di Grosseto<br />
&#8211; del conseguente ritardo con cui la Provincia di Grosseto ha rilasciato detta autorizzazione in data 23.03.2012.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Grosseto;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1) Con la sentenza n. 1473 dell&#8217;11 ottobre 2011 questo TAR ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Antonella Meattini contro il parere di diniego espresso dalla Conferenza dei servizi il 19/10/2010 in ordine al rilascio dell&#8217;autorizzazione unica per l’istallazione di un impianto fotovoltaico richiesta dalla predetta e il presupposto parere negativo espresso dall&#8217;Area Pianificazione territoriale della Provincia di Grosseto (prot. n. 181744 del 19/10/2010); il diniego impugnato è stato conseguentemente annullato. La citata sentenza non è stata appellata ed è quindi passata in giudicato in data 11/4/2012.<br />
In esecuzione della decisione del TAR la Provincia di Grosseto ha riaperto il procedimento disponendo una nuova convocazione della Conferenza dei servizi, che nella seduta del 23/2/2012 ha approvato il progetto a suo tempo presentato dalla sig.ra Meattini; conseguentemente la Provincia di Grosseto, con determinazione dirigenziale n. 686 del 23/3/2012, ha autorizzato l&#8217;interessata alla realizzazione e all’esercizio dell&#8217;impianto fotovoltaico di cui sopra.<br />
2) Con il ricorso in epigrafe la sig.ra Antonella Meattini ha proposto davanti a questo Tribunale domanda di risarcimento dei danni subiti per effetto dell&#8217;illegittimo provvedimento prot. n. 181744 del 19/10/2010 con cui la Provincia di Grosseto ha espresso valutazione di non conformità dell&#8217;impianto fotovoltaico oggetto di domanda con il Piano territoriale di coordinamento provinciale e del conseguente ritardo con cui la medesima Provincia ha rilasciato in data 23/3/2012 l&#8217;autorizzazione unica richiesta.<br />
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio la Provincia di Grosseto che ha formulato numerose eccezioni e ha ampiamente controdedotto nel merito.<br />
3) La causa è stata trattata una prima volta nell&#8217;udienza del 16 gennaio 2014; con ordinanza n. 405 del 28 febbraio 2014 il TAR ha disposto l&#8217;esecuzione di una verificazione &#8220;<em>per calcolare a quanto ammonti il guadagno che la ditta avrebbe conseguito laddove il provvedimento richiesto fosse stato tempestivamente adottato</em>&#8220;; ed ha affidato la verificazione al preposto alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico, incaricato di designare un funzionario idoneo a relazionare sui quesiti.<br />
Il funzionario incaricato (la dott.ssa Maria Grazia Fusco, dirigente della ex Divisione VI &#8211; Fonti rinnovabili di energia della predetta Direzione generale) ha fatto pervenire in data 2/10/2014 la relazione di verificazione; le parti hanno successivamente depositato memorie e repliche.<br />
La causa è stata quindi nuovamente trattata all&#8217;udienza del 16 aprile 2015, all&#8217;esito della quale il TAR ha pronunciato la sentenza parziale n. 851 dell&#8217;1 giugno 2015.<br />
4) Con tale decisione il Tribunale:<br />
a) ha accolto la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente nei sensi e nei limiti precisati al punto 9 della motivazione; in particolare si è riconosciuto che la sig.ra Meattini ha subito un danno ingiusto derivante dal mancato rilascio dell&#8217;autorizzazione richiesta nel termine previsto, che è stato individuato nel 19/10/2010; se il titolo fosse stato rilasciato tempestivamente la predetta avrebbe potuto realizzare l&#8217;impianto in tempo utile per accedere a tariffe incentivanti particolarmente favorevoli previste per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici: si è quindi riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per i danni conseguenti al tardivo rilascio dell&#8217;autorizzazione richiesta, con l&#8217;unico limite rappresentato dalla circostanza che la predetta ha colpevolmente aggravato il danno derivante dall&#8217;illegittima condotta dell&#8217;Amministrazione, non avendo dato corso all&#8217;autorizzazione rilasciata il 23/3/2012; si è conseguentemente stabilito che la somma spettante alla predetta a titolo di risarcimento del danno subito deve essere ridotta in misura pari all&#8217;importo del guadagno che la predetta avrebbe conseguito attivando l&#8217;impianto entro 180 giorni dalla data del 25/3/2012 (termine fissato dall’art. 65 comma 2 del D.L. n. 1/2012);<br />
b.1) ha valutato le risultanze contenute nella relazione di verificazione depositata il 2/10/2014, esaminando innanzitutto l&#8217;opzione prospettata dal verificatore secondo cui l&#8217;autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Grosseto in data 23/3/2012 riguarderebbe la costruzione delle sole opere di impianto e subordinerebbe l&#8217;autorizzazione relativa all&#8217;esercizio dello stesso al rilascio di un ulteriore titolo autorizzativo, riguardante le opere di allacciamento al punto di immissione indicato da ENEL; tale opzione è stata ritenuta non convincente: in sostanza, quindi, si è riconosciuto che l&#8217;autorizzazione unica in questione ha efficacia a 360°, come risulta peraltro dal dispositivo del provvedimento, che reca espressamente l&#8217;autorizzazione non solo alla realizzazione, ma anche all&#8217;esercizio dell&#8217;impianto fotovoltaico di cui si discute;<br />
b.2) per quanto riguarda la risposta al primo quesito formulato dal TAR nell’ordinanza n. 405 del 28 febbraio 2014, concernente i tempi di realizzazione dell’impianto fotovoltaico laddove l’autorizzazione fosse stata tempestivamente rilasciata, si è preso atto che il verificatore ha prospettato quattro scenari, quantificando i tempi intercorrenti fra autorizzazione ed entrata in esercizio, rispettivamente, in 50, 225, 260 e 400 giorni; ai due scenari intermedi il verificatore ha attribuito un indice di probabilità &#8220;alta&#8221;, mentre al primo e all&#8217;ultimo ha attribuito, rispettivamente, una probabilità &#8220;bassa&#8221; e una probabilità &#8220;medio-bassa&#8221;; le conclusioni del verificatore sono state contestate dalla parte ricorrente, ma nella sentenza parziale citata (punto 12 della motivazione) questo Tribunale ha affermato che le stesse &#8220;<em>… per quanto opinabili, sono fondate su argomentazioni documentate e convincenti</em>&#8220;; e che dunque &#8220;<em>la risposta fornita dal verificatore sul primo quesito risulta… soddisfacente</em>&#8220;;<br />
b.3) si è quindi passati ad esaminare la risposta al secondo quesito formulato dal TAR nell’ordinanza n. 405/2014, finalizzato a stabilire &#8220;<em>a quanto sarebbe ammontato il guadagno della ditta ricorrente, tenuto conto del periodo medio di durata di impianti simili, in virtù della tariffa agevolata cui avrebbe avuto diritto, facendo altresì una ragionevole valutazione dei costi da sostenere durante tutto il periodo di gestione dell’impianto</em>&#8220;; le conclusioni raggiunte in proposito dal verificatore sono state contestate in diversa misura e sotto diversi profili dalle parti costituite; trattandosi di puntuali rilievi di natura tecnica il Tribunale ha ritenuto necessario disporre un’integrazione della verificazione, nel senso di ordinare al verificatore già incaricato di esaminare le osservazioni contenute nelle relazioni dei consulenti di parte e di pronunciarsi quindi puntualmente sui singoli profili in discussione, eventualmente integrando e modificando gli esiti della verificazione già eseguita; con l&#8217;occasione è stato altresì sottoposto al verificatore il seguente, ulteriore quesito: &#8220;<em>Dica il verificatore a quanto sarebbe ammontato il guadagno che la parte ricorrente avrebbe potuto ragionevolmente conseguire se avesse realizzato e messo in esercizio l&#8217;impianto oggetto dell&#8217;autorizzazione unica rilasciata il 23/3/2012 alla scadenza del termine fissato dall’art. 65 comma 2 del D.L. n. 1/2012 (180 giorni dal 25/3/2012), tenuto conto del periodo medio di durata di impianti simili, in virtù della tariffa agevolata cui avrebbe avuto diritto, valutati i costi da sostenere durante tutto il periodo di gestione dell’impianto</em>&#8220;.<br />
5) Il verificatore ha fatto pervenire in data 28/10/2015 una seconda relazione, in conformità con quanto disposto con la sentenza n. 851/2015.<br />
Le parti hanno quindi depositato memorie e repliche in vista dell&#8217;udienza del 17 dicembre 2015, in cui la causa è passata in decisione.<br />
6) La relazione da ultimo depositata dal verificatore è ampia, completa e convincente.<br />
Il funzionario incaricato della verificazione ha esaminato nel dettaglio tutti i profili evidenziati nelle osservazioni formulate dalle parti in ordine ai contenuti e alle conclusioni della prima relazione, soffermandosi su tutti i parametri in discussione e ricalcolando infine i valori del VAN (valore attuale dell&#8217;impianto) in rapporto alle due ipotesi (B e C) ritenute più altamente probabili tra le quattro considerate nella prima relazione. In particolare, con riferimento ai singoli parametri:<br />
a) per quanto riguarda i &#8220;<em>costi di esercizio e manutenzione</em>&#8221; il verificatore ha proceduto ad un&#8217;analisi più approfondita di dati consolidati e fonti bibliografiche, evidenziando che &#8220;<em>l&#8217;esame di studi statistici su campioni estesi di impianti garantisce una maggiore attendibilità e una stima rappresentativa</em>&#8220;; ed è quindi pervenuto a un costo complessivo di esercizio compreso tra 52 e 48 €/kW all&#8217;anno, in linea con l&#8217;ipotesi di 50 €/kW formulata nella prima relazione; assumendo infine per il ricalcolo del VAN il valore minimo di 48 €/kW;<br />
b) per quanto riguarda la &#8220;<em>stima delle ore equivalenti di funzionamento</em>&#8221; il verificatore ha confermato la validità del dato di 1250 h/anno assunto nella precedente relazione, evidenziando la &#8220;<em>forte variabilità dei dati nel triennio 2012-2014</em>&#8220;, che ne dimostra la &#8220;<em>bassa attendibilità</em>&#8220;, mentre i dati di riferimento &#8220;<em>devono rappresentare invece una media delle ore di funzionamento nell&#8217;arco dell&#8217;intera vita utile di funzionamento dell&#8217;impianto</em>&#8220;; e ha sottolineato che la tabella 1 allegata al D.M. 16 ottobre 2014 (recante disposizioni in tema di erogazione delle tariffe incentivanti per l&#8217;energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici) riporta per la regione Toscana un dato di 1135 h/anno, inferiore a quello preso in considerazione in sede di verificazione;<br />
c) per quanto riguarda la &#8220;<em>degradazione della produzione al 30esimo anno</em>&#8221; il verificatore ha confermato il valore del 20% evidenziando che il 15% indicato da parte ricorrente è un dato non verificabile e che &#8220;<em>i produttori di moduli garantiscono tipicamente una perdita di rendimento del 20% a 20/25 anni</em>&#8220;;<br />
d) circa i &#8220;<em>livelli di tassazione</em>&#8221; il verificatore ha dichiarato di assumere &#8220;<em>le medesime ipotesi proposte da parte ricorrente sia per quanto riguarda il tax rate, sia per quanto concerne l’IMU</em>&#8220;;<br />
e) alla stessa conclusione il verificatore è pervenuto per quanto riguarda la &#8220;<em>stima del tasso di inflazione generale</em>&#8221; (2,11% in luogo dell&#8217;1%);<br />
f) per quanto riguarda la voce &#8220;<em>stima del tasso di inflazione energetica &#8211; proventi derivanti dalla vendita dell&#8217;energia</em>&#8221; il verificatore ha esaminato le osservazioni formulate da entrambe le parti e ha ritenuto insoddisfacenti le analisi dalle medesime proposte, in quanto basate su dati storici non utilizzabili per determinare l&#8217;andamento dei prezzi futuri dell&#8217;energia; ha infatti evidenziato che tutti i principali analisti prevedono prezzi dell&#8217;energia &#8220;<em>in diminuzione nel medio-lungo periodo</em>&#8221; e ha quindi elaborato &#8220;<em>una curva di andamento dei ricavi derivanti dalla vendita dell&#8217;energia anno per anno</em>&#8221; che tiene conto di una pluralità di dati, allo stato, realisticamente ipotizzabili;<br />
g) per quanto riguarda la &#8220;<em>rimodulazione delle tariffe elettriche da impianti fotovoltaici</em>&#8221; il verificatore ha precisato:<br />
&#8211; che essa è prevista, a decorrere dall’1/1/2015, dall’art. 26 del D.L. n. 91/2014 secondo una delle tre opzioni ivi contemplate e così definibili: a) di &#8220;spalmatura&#8221; su un arco di 24 anni; b) di rimodulazione &#8220;a farfalla&#8221; con riduzione iniziale dell&#8217;ince<br />
&#8211; che nella prima relazione si era fatto riferimento esclusivamente all&#8217;opzione a), mentre parte ricorrente ha espresso preferenza per l&#8217;opzione b);<br />
&#8211; che i dati disponibili quantificano le scelte effettuate dagli operatori, per le tre opzioni, rispettivamente, nel 2%, nel 37% e nel 61%;<br />
&#8211; che in sede di integrazione della verificazione sono state applicate tutte e tre le opzioni;<br />
h) per quanto riguarda la &#8220;<em>stima del WAAC</em>&#8221; (costo medio ponderato del capitale) il verificatore ha provveduto a ricalcolare il dato alla luce dei differenti parametri precedentemente assunti (tra i quali il livello di tassazione), passando quindi da un valore del 5,33% a un nuovo valore del 6,53%.<br />
7) Sulla base delle conclusioni raggiunte in ordine ai parametri elencati al punto precedente il verificatore ha poi proceduto a ricalcolare il VAN nelle ipotesi B e C (che quantificano il tempo intercorrente tra il rilascio dell&#8217;autorizzazione e l&#8217;entrata in esercizio dell&#8217;impianto, rispettivamente, in 225 e 260 giorni); ed ha altresì calcolato il VAN per rispondere all’ulteriore quesito formulato nella sentenza n. 851/2015 relativo al &#8220;<em>guadagno che la parte ricorrente avrebbe potuto ragionevolmente conseguire se avesse realizzato e messo in esercizio l&#8217;impianto oggetto dell&#8217;autorizzazione unica rilasciata il 23/3/2012 alla scadenza del termine fissato dall’art. 65 comma 2 del D.L. n. 1/2012 (180 giorni dal 25/3/2012)</em> &#8220;.<br />
A quest&#8217;ultimo riguardo (caso indicato sub E nelle tabelle elaborate dal verificatore) la risposta è stata negativa; le condizioni dell&#8217;epoca non erano tali da rendere fruttuoso l&#8217;investimento, che quindi non era fattibile; ai fini del calcolo del risarcimento il valore in questione è dunque pari a zero.<br />
Per quanto invece riguarda le ipotesi B) e C) il verificatore ha differenziato il calcolo in relazione alle tre diverse opzioni offerte agli operatori dall’art. 26 del D.L. n. 91/2014 per quanto riguarda la rimodulazione, a decorrere dall’1/1/2015, della tariffa incentivante per l&#8217;energia prodotta dagli impianti fotovoltaici, opzioni già definite: a) di &#8220;spalmatura&#8221;; b) di rimodulazione &#8220;a farfalla&#8221;; c) di &#8220;taglio secco&#8221;.<br />
8) Le conclusioni raggiunte dal verificatore ed esposte nella seconda relazione non sono sostanzialmente contestate dalla difesa della Provincia di Grosseto, che nei propri scritti insiste piuttosto sull&#8217;insussistenza dei presupposti per l&#8217;accoglimento, in qualsiasi misura, della domanda risarcitoria proposta dalla parte ricorrente, di cui contesta integralmente le pretese.<br />
In proposito si osserva che la spettanza alla sig.ra Meattini di un risarcimento non è più in discussione nel presente giudizio, posto che nella sentenza n. 851/2015 questo TAR ha accolto la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente &#8220;<em>nei sensi e nei limiti precisati in motivazione (punto 9)</em> &#8220;; per cui oggetto della presente decisione è esclusivamente la determinazione del <em>quantum</em>.<br />
9) La difesa della parte ricorrente, dal canto suo, ha depositato in giudizio una nuova relazione del proprio tecnico, insistendo poi sulle conclusioni già formulate e chiedendo un&#8217;ulteriore integrazione dell&#8217;attività istruttoria, motivata dalle rilevanti differenze riscontrate nel calcolo del VAN, anche ad applicare integralmente i parametri utilizzati dal verificatore; in altre parole: il calcolo del VAN relativamente all&#8217;opzione b) operato dal verificatore dà importi pari a € 414.482,00 e a € 382.288,00, rispettivamente, per le ipotesi B) e C), mentre il calcolo operato, sulla base dei medesimi parametri, dal tecnico di parte giunge, nelle due ipotesi considerate, ai seguenti risultati: € 794.714,70 e € 749.811,61. Ciò imporrebbe, secondo la difesa della ricorrente, di sollecitare chiarimenti sul punto al verificatore o, quantomeno, di chiedere allo stesso di depositare l&#8217;algoritmo di calcolo economico-finanziario utilizzato.<br />
10) A questo punto si impongono due scelte; per quantificare il risarcimento spettante alla ricorrente occorre stabilire: in primo luogo, quale prendere in considerazione tra le ipotesi B) e C) individuate dal verificatore già nella prima relazione; in secondo luogo, quale applicare tra le tre opzioni (a-b-c) utilizzabili per la rimodulazione delle tariffe incentivanti.<br />
Il Collegio ritiene che il criterio più convincente per operare le scelte in questione sia quello di fare riferimento ai dati statistici richiamati nelle relazioni di verificazione, tenuto conto che si discute di un impianto mai realizzato, dunque di ipotesi non concretamente verificabili e di opzioni mai effettivamente esercitate; tali dati portano alle seguenti conclusioni:<br />
&#8211; tra le ipotesi B) e C) va privilegiata la prima in quanto il tempo di 225 giorni corrisponde al &#8220;<em>valore medio da statistiche <quarto conto="" energia=""></quarto></em> &#8221; (cfr. prima relazione);<br />
&#8211; tra le opzioni a), b) e c) va privilegiata la terza, che risulta statisticamente la più utilizzata con il 61% di preferenze, mentre la seconda (a cui fa riferimento la ricorrente) risulta la più vantaggiosa, ma anche la più rischiosa (cfr. seconda relaz<br />
Nella seconda relazione il verificatore ha quantificato il VAN in relazione all&#8217;ipotesi B) – opzione c) nella misura di € 280.768,00.<br />
La contestazione formulata dalla parte ricorrente per quanto concerne la differenza di importo calcolato relativamente all&#8217;ipotesi B) fa riferimento ai conteggi elaborati dal consulente di parte (pag. 16 della relazione depositata il 6/11/2015), che peraltro riguardano esclusivamente l&#8217;opzione b). Poiché il Collegio si è motivatamente orientato ad applicare l&#8217;opzione c) e nessuno specifico conteggio è stato operato dalla parte ricorrente con riferimento a detta opzione, si deve concludere che la contestazione di cui sopra non può trovare spazio, così come la richiesta di un’ulteriore integrazione istruttoria.<br />
11) In relazione a quanto sopra si deve concludere per la condanna della Provincia di Grosseto al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 280.768,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra Antonella Meattini in conseguenza del mancato rilascio dell&#8217;autorizzazione richiesta nel termine previsto.<br />
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell&#8217;Amministrazione soccombente nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre agli accessori di legge.<br />
A carico della predetta Amministrazione va altresì posto il compenso spettante al verificatore per l&#8217;attività svolta (da pagare con le modalità indicate dal verificatore stesso nella nota prot. 0026174 del 27/10/2015 di accompagnamento della seconda relazione di verificazione, inviata per conoscenza anche alla Provincia di Grosseto). Al riguardo si precisa:<br />
&#8211; il compenso in questione va determinato applicando &#8220;<em>le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia</em>&#8221; (art. 66 comma 4 c.p.a.);<br />
&#8211; il T.U. n. 115/2002 richiama, per quanto riguarda le spettanze agli ausiliari del magistrato (artt. 49 ss.), le apposite tabelle approvate con decreto ministeriale;<br />
&#8211; nel caso in esame va applicato l’art. 11 del D.M. 30 maggio 2002, che quantifica l&#8217;onorario (a percentuale calcolato per scaglioni) spettante al perito o al consulente tecnico in materia, tra l&#8217;altro, di &#8220;<em>impianti elettrici</em>&#8220;;<br />
&#8211; stabilito il valore della causa in misura pari al risarcimento disposto (€ 280.768,00), l&#8217;onorario calcolato ai sensi del citato art. 11, applicando i valori percentuali più alti (tenuto conto della complessità della verificazione, articolata in due suc<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, condanna la Provincia di Grosseto:<br />
a) a pagare alla parte ricorrente la somma di € 280.768,00 (duecentoottantamilasettecentosessantotto/00) a titolo di risarcimento dei danni;<br />
b) a pagare le spese del giudizio in favore della medesima parte ricorrente nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre agli accessori di legge;<br />
c) a pagare al verificatore, dott.ssa Maria Grazia Fusco, l&#8217;onorario alla medesima spettante per la verificazione eseguita, nella misura di € 8.742,83 (ottomilasettecentoquarantadue/83).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore<br />
Luigi Viola, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-6/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.6</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.11</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-11/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.11</a></p>
<p>Pres. S. Romano, Est. L. Viola sulla legittimità dell’esclusione dalla gara ove la partecipante, in spregio all’art. 38 d. lgs. 163/2006 ed al disciplinare di gara, abbia omesso di dichiarare la precedente risoluzione contrattuale per gravi inadempienze Contratti della p.a. &#8211; Esclusione per mancata dichiarazione di una precedente risoluzione contrattuale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-11/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.11</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-11/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.11</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, Est. L. Viola</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell’esclusione dalla gara ove la partecipante, in spregio all’art. 38 d. lgs. 163/2006 ed al disciplinare di gara, abbia omesso di dichiarare la precedente risoluzione contrattuale per gravi inadempienze</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Esclusione per mancata dichiarazione di una precedente risoluzione contrattuale &#8211;&nbsp; Integra una “grave inadempienza” ex&nbsp; &#8211; art. 38 d. lgs. 163/2006 e del discipliinare &#8211; Legittimità &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il provvedimento di esclusione dalla gara della concorrente che, scientemente omette la dichiarazione della precedente risoluzione contrattuale, omissione che integra un’ipotesi di “grave inadempienza”, ai sensi dell’art. 38 d.lgs. 163/2006 e del disciplinare di gara. E neppure può essere invocato il soccorso istruttorio, laddove tale istituto ha la funzione di supplire a dichiarazioni incomplete, irregolari o carenti, non già a dichiarazioni esistenti e volutamente reticenti*<br />
&nbsp;<br />
*Conformi TAR Toscana II sez. sentenza 31 luglio 2015 n. 1133; Tar Toscana II sez., sentenza 5 dicembre 2014 n. 1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;<br />
N. 00011/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 01547/2015 REG.RIC.<br />
<img decoding="async" alt="logo" height="109" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 1547 del 2015, proposto da Edil Moter s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Vagnucci e Arturo Cancrini, con domicilio eletto presso l’avv. Eugenio Dalli Cardillo in Firenze, Piazza Isidoro del Lungo 1;<br />
contro<br />
ANAS s.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;<br />
nei confronti di<br />
Sole Immomec s.p.a., non costituita in giudizio;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; della determinazione, assunta nella seduta di gara dell&#8217;8.7.2015 ma successivamente comunicata, con cui la Commissione giudicatrice nominata da ANAS S.p A, Compartimento della Viabilita per la Toscana, ha sancito l&#8217;esclusione della società odierna ricor<br />
&#8211; ove occorra, della nota prot. CFI-0018438-P del 17.7.2015 con cui ANAS Spa, Compartimento della Viabilità per la Toscana, ha comunicato, ai sensi dell&#8217;art. 79, co. 5, D. Lgs. n. 163/2006, l&#8217;esclusione di cui al punto precedente alla scrivente impresa;<b
- in quanto atto consequenziale e conclusivo della procedura gravata, del provvedimento prot CFI-0018415-I dell7.7 2015 con cui il Capo Compartimento per la Toscana di ANAS S.p.A ha disposto l'aggiudicazione definitiva della gara de qua a favore della soc
- ove occorra, della nota prot. CFI-0018416-P del 17.7 2015 con cui ANAS S.p.A. ha comunicato alla società odierna ricorrente il prefato provvedimento di aggiudicazione definitiva;<br />
&#8211; del punto 1.2. j) del Disciplinare di gara qualora interpretato nel senso di estendere l&#8217;obbligo dichiarativo di cui all&#8217;art 38, co. 1, lett f), D. Lgs. n. 163/2006 a precedenti risoluzioni contrattuali disposte da una stazione appaltante diversa da que<br />
&#8211; della comunicazione prot. CFI-0019440-P del 28.7.2015 con cui ANAS S.p.A. ha comunicato all&#8217;Autorita Nazionale Anti Corruzione, ai sensi dell&#8217;art. 8, lett r) ed s) del d .P.R. n. 207/2010, l&#8217;esclusione della scrivente impresa dalla gara de qua ai fini d<br />
&#8211; del diniego implicito di autotutela formatosi in relazione all&#8217;istanza di riesame ex art 243-bis D.Lgs. n. 163/2006 formulata da Edil Moter in data 26. 8. 2015;<br />
&#8211; di ogni altro atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, ivi inclusi tutti i verbali di gara, gli atti e le operazioni che hanno dato luogo ai provvedimenti impugnati,<br />
e per la condanna dell&#8217;Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante riammissione in gara, ovvero, in subordine, per l&#8217;equivalente monetario nella misura in seguito precisata.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di ANAS s.p.a.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1) La società Edil Moter s.r.l. ha presentato domanda di partecipazione alla procedura aperta FILAV018-15 indetta da ANAS s.p.a. &#8211; Compartimento della viabilità per la Toscana (con bando pubblicato in GURI del 13/4/2015) relativamente a lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione stradale sulla S.S. 73 &#8220;Senese-Aretina&#8221;.<br />
Con provvedimento datato 8/7/2015 la Commissione di gara ha disposto l&#8217;esclusione della predetta impresa della procedura concorsuale in questione; l&#8217;appalto è stato successivamente aggiudicato alla società Sole Immomec s.p.a.<br />
Con il ricorso in epigrafe Edil Moter s.r.l. ha chiesto l&#8217;annullamento del provvedimento di esclusione e degli atti conseguenti, nonché del disciplinare di gara (se interpretato nel senso sostenuto dalla stazione appaltante), formulando altresì una domanda risarcitoria.<br />
Per resistere al gravame si è costituita in giudizio ANAS s.p.a. che ha depositato una memoria corredata da documentazione.<br />
La difesa della società ricorrente, a sua volta, ha depositato una memoria e una replica in vista dell&#8217;udienza del 17 dicembre 2015, in cui la causa è passata in decisione.<br />
2) Va innanzitutto evidenziato che l&#8217;azione di annullamento proposta da Edil Moter s.r.l. è mossa dall&#8217;esclusivo interesse ad evitare che il provvedimento di esclusione disposto nei suoi confronti possa provocare conseguenze pregiudizievoli ulteriori, connesse in primo luogo alla segnalazione della vicenda all’ANAC (che ha nel frattempo avviato il procedimento finalizzato all&#8217;eventuale annotazione nel Casellario informatico); come precisato nel ricorso, nessun interesse coltiva la ricorrente per quanto riguarda l&#8217;aggiudicazione della gara.<br />
3) Così perimetrata la materia del contendere, occorre precisare che la Commissione di gara ha disposto l&#8217;esclusione della ricorrente ritenendo sussistente la causa di cui all’art. 38 comma 1 lett. f) del codice dei contratti pubblici; a tale conclusione si è pervenuti tenuto conto dell&#8217;annotazione contenuta nel Casellario informatico relativa alla risoluzione, disposta nel 2013 da Autostrade per l&#8217;Italia s.p.a., di un contratto di appalto stipulato con Edil Moter s.r.l. per l&#8217;esecuzione di lavori lungo l&#8217;autostrada A1; ANAS ha acquisito la relativa documentazione e da ciò ha tratto conferma della circostanza che il contratto era stato risolto per gravi inadempimenti contrattuali dell&#8217;odierna ricorrente, giungendo quindi a concludere per l&#8217;inaffidabilità della stessa.<br />
La disposizione applicata nel caso in esame così prevede:<br />
<em>1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:</em><br />
<em>……………</em><br />
<em>f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell&#8217;esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell&#8217;esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante…</em>&#8220;.<br />
La Commissione di gara ha inoltre ravvisato la falsità, sul punto, dalla dichiarazione resa dalla ricorrente ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale e ha quindi disposto di provvedere alla segnalazione all’ANAC ai sensi del comma 1-ter del medesimo art. 38.<br />
4) Queste, in sintesi, le censure formulate nel ricorso:<br />
a) la risoluzione contrattuale disposta da Autostrade per l&#8217;Italia s.p.a. nei confronti dell&#8217;odierna ricorrente è stata motivata con la sussistenza di &#8220;<em>un grave ritardo nell&#8217;esecuzione dei lavori dovuto esclusivamente al grave inadempimento dell&#8217;Appaltatore</em>&#8220;; Edil Moter s.r.l. ha impugnato tale provvedimento davanti al Tribunale di Roma (procedimento pendente), ma in ogni caso la condotta contestata all&#8217;impresa non è riconducibile alla fattispecie del grave errore nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività professionale, a cui fa riferimento l’art. 38 comma 1 lett. f) del codice dei contratti pubblici: l&#8217;errore presuppone sempre un <em>facere</em>, mentre alla ricorrente è stato imputato solo un ritardo; una risoluzione contrattuale disposta da altra stazione appaltante non integra di per sé la causa di esclusione di cui alla seconda parte della norma citata, che prende in considerazione solo l&#8217;ipotesi del grave errore professionale; ANAS non ha accertato la sussistenza di quest&#8217;ultimo presupposto, così violando anche il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 46 comma 1-bis del codice dei contratti pubblici; lo stesso vizio è ravvisabile nella disposizione del disciplinare di gara di cui al paragrafo I.j, se da interpretare nel senso fatto proprio dalla stazione appaltante; la condotta di Edil Moter all&#8217;origine della risoluzione contrattuale non integra un grave errore professionale, ma, tutt&#8217;al più, una condotta inerte; e non è un caso che Autostrade per l&#8217;Italia s.p.a. non abbia mai qualificato detta condotta in termini di grave errore professionale, ciò che ha invece illegittimamente fatto ANAS;<br />
b) la verifica circa la sussistenza delle cause ostative ex art. 38 comma 1 lett. f) citato è affidata dalla norma alla &#8220;<em>motivata valutazione della stazione appaltante</em>&#8220;, che qui manca totalmente ed è sostituita dal mero richiamo <em>per relationem</em> alla precedente risoluzione contrattuale;<br />
c) non essendo configurabile un grave errore professionale, non sussiste alcuna falsità nella dichiarazione resa dalla società ricorrente, che in ogni caso &#8211; ove l&#8217;intervenuta risoluzione contrattuale avesse dovuto essere dichiarata &#8211; era suscettibile di regolarizzazione in via di soccorso istruttorio.<br />
5) La causa va decisa seguendo il percorso argomentativo tracciato da questa Sezione nella sentenza 5 dicembre 2014 n. 1990, pronunciata in relazione ad una vicenda analoga. Come in quel caso, anche nella presente controversia si discute di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale indetta da ANAS, disposto sulla base di un duplice ordine di motivi: la sussistenza di una causa ostativa ex art. 38 comma 1 lett. f) del codice dei contratti pubblici, connessa ad una precedente risoluzione contrattuale disposta da altra stazione appaltante e la falsa dichiarazione resa in proposito dal concorrente. Come in quel caso, il Collegio ritiene decisivo per respingere il ricorso esaminare la questione relativa al secondo motivo di esclusione, di per sé sufficiente a legittimare l’adozione del provvedimento impugnato.<br />
Il disciplinare di gara indicava al paragrafo I) i documenti che dovevano &#8220;<em>essere inseriti, a pena di esclusione&#8221; nella &#8220;Busta A &#8211; Documentazione Amministrativa</em>&#8220;; tra questi figurava una dichiarazione sostitutiva riguardante, tra l&#8217;altro:<br />
<em>j. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell&#8217;esecuzione delle prestazioni affidate della stazione appaltante che bandisce la gara, né errore grave nell&#8217;esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. A tale specifico riguardo il concorrente elenca dettagliatamente tutti gli episodi per i quali le stazioni appaltanti (e quindi non solo ANAS spa) hanno rilevato ipotesi riconducibili alle fattispecie di cui all&#8217;art. 38, comma 1, lettera f) del DLgs 163/2006; tale elencazione deve essere operata, al fine di non incorrere nell&#8217;ipotesi di dichiarazione mendace, indipendentemente dalle controversia al riguardo insorte, dal loro esito e dal tempo in cui gli inadempimenti, le negligenze, gli errori e/o ritardi sono state formalmente contestate al concorrente</em>.<br />
Tale dichiarazione è stata resa in termini negativi da Edil Moter s.r.l., che dunque non ha fatto cenno alla risoluzione contrattuale disposta il 5/12/2013 da Autostrade per l&#8217;Italia s.p.a. per &#8220;<em>un grave ritardo nell&#8217;esecuzione dei lavori dovuto esclusivamente a grave inadempimento dell&#8217;Appaltatore</em>&#8220;. Detta risoluzione contrattuale è evidentemente riconducibile alla previsione di cui all’art. 38 comma 1 lett. f), posto che il &#8220;<em>grave ritardo</em>&#8221; e il &#8220;<em>grave inadempimento</em>&#8221; addebitati da A.S.P.I. all&#8217;odierna ricorrente integrano la &#8220;<em>grave negligenza</em>&#8221; a cui fa riferimento la disposizione citata (impregiudicato l&#8217;esito della causa pendente davanti al Tribunale di Roma); e dunque doveva essere dichiarata in sede di gara, a pena di esclusione, stante l’inequivoca previsione del disciplinare.<br />
Come chiarito nella sentenza di questo TAR, sez. I, 30 marzo 2015 n. 545 la norma in questione &#8220;<em>è costantemente interpretata dalla giurisprudenza, in combinato disposto con il comma secondo del medesimo art. 38, nel senso di imporre ai soggetti che concorrono per l’affidamento di contratti pubblici l’onere, a pena di esclusione, di dichiarare l’esistenza a proprio carico di pregresse risoluzioni contrattuali, ovvero, più in generale, di tutti i precedenti professionali dai quali desumere, secondo l’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione procedente, l’(in)affidabilità del concorrente. Questi, in ossequio ai principi di lealtà, diligenza e buona fede che presiedono ai reciproci rapporti delle parti nella disciplina degli appalti pubblici, non può peraltro operare, in sede di domanda di partecipazione, alcun “filtro” sulle circostanze potenzialmente rilevanti ai fini delle valutazioni che incidono sulla sua moralità professionale ed affidabilità, trattandosi di valutazioni di esclusiva pertinenza della stazione appaltante: il giudizio di rilevanza di quelle circostanze non può, cioè, essere rimesso alla stessa parte interessata, che ne deve comunque fare dichiarazione in gara (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2014, n. 2289; id., sez. V, 14 maggio 2013, n. 2610, e 15 marzo 2010, n. 1500); e l’omessa dichiarazione di tali vicende comporta la sanzione dell’esclusione, stante l&#8217;impossibilità per l’amministrazione di effettuare le proprie valutazioni circa la possibilità o meno di ammettere alla gara l’impresa (così Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2012, n. 3666)</em> &#8220;.<br />
L&#8217;omessa dichiarazione della precedente risoluzione contrattuale determina dunque la falsità della dichiarazione resa in proposito dalla società ricorrente e ne legittima, di per sé sola, l&#8217;esclusione. In tal caso non c&#8217;è spazio per il &#8220;soccorso istruttorio&#8221; invocato nel ricorso perché &#8220;<em>tale istituto può essere invocato in caso di dichiarazione incompleta, irregolare o addirittura mancante, non già nell’ipotesi – totalmente diversa – di una dichiarazione esistente, ma scientemente difforme dalla realtà</em>&#8221; (così questa Sezione si è espressa nella sentenza 31 luglio 2015 n. 1133; cfr., nel medesimo senso, la già citata sentenza 5 dicembre 2014 n. 1990).<br />
6) Tanto basta per respingere il ricorso.<br />
Le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e sono liquidate nel dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di ANAS s.p.a. nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore<br />
Luigi Viola, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-1-2016-n-11/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2016 n.11</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Parere &#8211; 13/1/2016 n.48</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-i-parere-13-1-2016-n-48/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-i-parere-13-1-2016-n-48/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-i-parere-13-1-2016-n-48/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Parere &#8211; 13/1/2016 n.48</a></p>
<p>Pres. Giuseppe Barbagallo, Est. Elio Toscano Sulla legittima esclusione del progetto di realizzazione di un parcheggio a raso dalla procedura VIA in virtù delle ridotte dimensioni dell&#8217;opera. Sull&#8217;inammissibilità del dissenso della Soprintendenza rappresentato successivamente alla conclusione della Conferenza di servizi. Procedura VIA – Assoggettabilità opere alla procedura VIA &#8211; Parere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-i-parere-13-1-2016-n-48/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Parere &#8211; 13/1/2016 n.48</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-i-parere-13-1-2016-n-48/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Parere &#8211; 13/1/2016 n.48</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giuseppe Barbagallo, Est. Elio Toscano</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittima esclusione del progetto di realizzazione di un parcheggio a raso dalla procedura VIA in virtù delle ridotte dimensioni dell&#8217;opera. Sull&#8217;inammissibilità del dissenso della Soprintendenza rappresentato successivamente alla conclusione della Conferenza di servizi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedura VIA – Assoggettabilità opere alla procedura VIA &#8211; Parere ex art. 14 <em>quater</em>, comma 1, l. 241/90 – Conferenza di servizi – Dissenso di Amministrazioni preposte alla tutela dell&#8217;ambiente<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non deve essere sottoposto a procedura di VIA il progetto di realizzazione di un parcheggio a raso dalla procedura VIA in virtù delle ridotte dimensioni dell&#8217;opera.<br />
È da ritenersi legittimamente conclusa la Conferenza di Servizi laddove il parere della Soprintendenza sia giunto oltre il termine previsto per legge.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Numero 00048/2016 e data 13/01/2016<br />
<a name="blazon"></a><img loading="lazy" decoding="async" height="87" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" width="76" /><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
Consiglio di Stato<br />
Sezione Prima<br />
Adunanza di Sezione del 25 novembre 2015<br />
&nbsp;<br />
<strong>NUMERO AFFARE 02913/2013</strong><br />
OGGETTO:<br />
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.<br />
&nbsp;<br />
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Luciano Puliti per l’annullamento della deliberazione consiliare del Comune di Artena n. 22 del 26 luglio 2012 avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica “Nodo di scambio tra la ex SS. n. 600 e via Cardinal Borghese;<br />
LA SEZIONE<br />
Vista la relazione 19 dicembre 2013 n. 5587, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;<br />
visto il ricorso straordinario proposto il 29 novembre 2012 e depositato presso il Consiglio di Stato il 18 luglio 2013,ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199 del 1971;<br />
visti i pareri interlocutori resi alle adunanze del 5 febbraio 2014 e del 28 maggio 2014, con i quali rispettivamente è stata sospeso l’esame di merito del ricorso in attesa di pronuncia giurisdizionale oggettivamente connessa ed è stata respinta la domanda di sospensione dell’atto impugnato,<br />
vista la nota ministeriale di adempimento del 12 ottobre 2015;<br />
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano;<br />
&nbsp;<br />
Premesso.<br />
Con il ricorso straordinario in esame, il signor Luciano Puliti ha chiesto l’annullamento: a) della deliberazione del Consiglio comunale di Artena 26 luglio 2012 n. 22, avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica “Nodo di scambio tra la ex SS. n. 600 e via Cardinal Borghese ratifica della C.D.S. &#8211; Approvazione Variante”, con cui il Comune ha deliberato di prendere atto del parere favorevole alla compatibilità urbanistica trasmesso dalla Provincia di Roma con nota del 19 marzo 2012 n. 43447; b) di ogni altro atto connesso e, in particolare, della deliberazione di Consiglio comunale 1° agosto 2011 n. 31 con cui erano state respinte le (seconde) osservazioni presentate dal ricorrente, del surrichiamato parere di compatibilità urbanistica della Provincia di Roma, della determinazione n. 838 del 17 novembre 2011 con cui sono state assunte le determinazioni finali della Conferenza di servizi, considerando come acquisiti i nulla osta e i pareri necessari alla realizzazione dell’opera, e della nota 26 gennaio 2012 n. 2011 con cui il Comune ha riscontrato il parere negativo espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali &#8211; Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio con nota 19 novembre 2011 n. 24421.<br />
Il ricorrente premette in fatto di essere titolare di un lotto di terreno di circa 945 mq, sito nel comune di Artena, individuato al foglio n. 11, particella mappale n.184, interessato unitamente ad altri lotti dalla realizzazione di due parcheggi di scambio a raso per complessivi 90 posti tra la viabilità comunale e quella provinciale, dichiarato opera di pubblica utilità.<br />
Sostiene quindi che il Consiglio comunale non avrebbe potuto deliberare l’approvazione del progetto definitivo, valevole come variante al piano regolatore generale, poiché la Conferenza di servizi, promossa dal Comune per acquisire i pareri necessari alla realizzazione dell’infrastruttura, era stata ritenuta conclusa senza accertare se il progettista avesse o meno provveduto a inoltrare alla Regione l’istanza di assoggettabilità a VIA, in quanto la variante urbanistica avrebbe comportato la modifica della destinazione dell’area &#8211; ricadente nel perimetro di Parco Borghese &#8211; da verde pubblico a parcheggio, e senza tener conto del parere fortemente negativo della Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali del Lazio.<br />
In diritto il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento agli artt. 14 ter, comma 7, e 14 quater, comma 1, della legge n. 241 del 1990; violazione della disciplina in materia di assoggettabilità alla VIA (artt. 19 e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006) come recepita per quanto concerne i parcheggi pubblici e privati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2546 del 12 dicembre 2000; violazione dell&#8217;art. 19 del d.P.R. n. 380 del 2001; eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifeste; difetto di istruttoria e sviamento, poiché la Conferenza di servizi aveva omesso ogni verifica in merito alla VIA.<br />
Il Comune di Artena, nelle controdeduzioni, ha confutato le censure sulle omesse verifiche circa l’assoggettabilità del progetto alla procedura VIA, sostenendo che, come risulta dalla deliberazione di validazione del progetto del 20 agosto 2012, era stato considerato che l’opera non rientrava per dimensione e tipologia tra quelle soggette alla verifica di impatto ambientale.<br />
Il Ministero, che nella richiesta di parere aveva segnalato che altri proprietari di lotti viciniori interessati dal parcheggio in questione avevano adito rimedio giurisdizionale, riferisce ora che con sentenza n. 3509/2014, depositata il 10 giugno 2014, il TA.R. Lazio &#8211; Sezione II &#8211; bis ha respinto il ricorso avverso il decreto di espropriazione, proposto dai signori Faustino Sebbastiani e Franca Cianfarani, concludendo nel senso che la Conferenza di servizi si era correttamente chiusa non rientrando l&#8217;opera, in ragione della dimensione e tipologia, nel novero di quelle soggette alla verifica di impatto ambientale.<br />
Prosegue l’Amministrazione che il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n. 3436 depositata il 9 luglio 2015 ha respinto l’appello dei ricorrenti e in riforma della sentenza del T.A.R. Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso di 1° grado, accogliendo eccezione nel senso proposta dal Comune di Artena.<br />
Considerato.<br />
Il ricorrente, riferendosi all’approvazione del progetto definitivo dei lavori attinente alla realizzazione di due piazzali da adibire a parcheggio nell’ambito dell’opera denominata “Nodo di scambio tra la S.P. n. 600 e via Cardinal Borghese”, ne deduce l’illegittimità sotto due profili: anzitutto per l’omessa valutazione da parte dell’Amministrazione comunale della necessità di sottoporre a VIA il progetto, mancando il quale la Conferenza di servizi non può considerarsi conclusa; in secondo luogo per il parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali.<br />
Quanto al primo profilo dedotto, l’opera in questione non può essere ricompresa tra quelle per le quali è necessaria la procedura di valutazione di impatto ambientale.<br />
Infatti, l’art.6, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, dispone che “<em>La valutazione d&#8217;impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull&#8217;ambiente e sul patrimonio culturale</em>”.<br />
Il successivo comma 6, prevede che “<em>Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per:</em><br />
<em>a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto; </em><br />
<em>b) i progetti di cui all&#8217;allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all&#8217;interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394</em>”.<br />
Prosegue il comma 7: “<em>La valutazione è inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull&#8217;ambiente, per:</em><br />
<em>a) i progetti elencati nell&#8217;allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; </em><br />
<em>b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell&#8217;allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull&#8217;ambiente; </em><br />
<em>c) i progetti elencati nell&#8217;allegato IV</em>”.<br />
Nel caso di specie, per valutare l’assoggettabilità dei parcheggi a VIA, deve farsi riferimento a quanto indicato dall’allegato IV, che ricomprende, al punto 7, lett. b) i: “<em>progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all&#8217;interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto</em>”.<br />
Applicando i criteri previsti dal legislatore, i parcheggi in questione per caratteristiche dimensionali (complessivamente 90 posti) non rientrano tra le opere assoggettate a preventiva procedura VIA. Non essendo, pertanto, obbligatoria la preventiva valutazione dell’assoggettabilità del progetto alla disciplina VIA, è evidente che la Conferenza di servizi del 17 novembre 2011, &#8211; contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente &#8211; si è chiusa correttamente quanto alle censure dedotte in ricorso.<br />
Egualmente infondato è il successivo profilo d’illegittimità lamentato dal ricorrente, in quanto il parere contrario della Soprintendenza, che reca la data del 19 novembre 2011, è stato espresso successivamente alla conclusione della Conferenza di servizi.<br />
Al riguardo si considera che detta conferenza è uno strumento di semplificazione amministrativa volto a facilitare l&#8217;acquisizione, da parte della Pubblica Amministrazione, di tutti gli atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla-osta, necessari all’adozione di un provvedimento amministrativo.<br />
In particolare, il comma 1 dell’art. 14 quater, della legge n. 241 del 1990, come modificato dall&#8217;art. 49, comma 3, lett. a), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone che “<em>Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico -territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell&#8217;assenso</em>”.<br />
La modifica contenuta nel decreto legge n. 78 del 2010 ha esteso la specifica previsione alle Amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, con la finalità di eliminare le incertezze connesse alla possibilità di un dissenso qualificato postumo e, dunque, di garantire la certezza dei tempi di conclusione dei lavori, nonché di eliminare i rischi di blocco del procedimento causato dal veto opposto da un’Amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili.<br />
Per quanto sin qui considerato, ogni ulteriore motivo resta assorbito, apparendo gli atti impugnati legittimi quanto ai profili esaminati.<br />
Il ricorso pertanto dev’essere respinto.<br />
P.Q.M.<br />
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.<br />
&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width:273px;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="width:351px;">IL PRESIDENTE</td>
<td style="width:18px;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:273px;">Elio Toscano</td>
<td style="width:351px;">Giuseppe Barbagallo</td>
<td style="width:18px;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-i-parere-13-1-2016-n-48/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Parere &#8211; 13/1/2016 n.48</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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