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	<title>13/1/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13/1/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2010 n.2</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-13-1-2010-n-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-13-1-2010-n-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-13-1-2010-n-2/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2010 n.2</a></p>
<p>P. G. Lignani – Presidente; S. Fantini &#8211; Estensore De A. S. (avv.ti M. C. Tomassi e A. Manna) c/ Comune di Todi (avv.ti C. Ferretti e S. Cutini) sulle condizioni per la formazione del silenzio-assenso in aree soggette a vincolo paesaggistico Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Condono</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-13-1-2010-n-2/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2010 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-13-1-2010-n-2/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2010 n.2</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. G. Lignani – Presidente; S. Fantini &#8211; Estensore<br /> De A. S. (avv.ti M. C. Tomassi e A. Manna) c/ Comune di Todi (avv.ti C. Ferretti e S. Cutini)</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni per la formazione del silenzio-assenso in aree soggette a vincolo paesaggistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Condono – Silenzio-assenso &#8211; Art. 35, L. 8.2.1985, n. 47 &#8211; – In aree vincolate – Art. 32, L. 28.2.1985 n. 47 &#8211; In carenza del parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico – Non è configurabile</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di istanza di sanatoria edilizia per opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo, il silenzio assenso per decorso del termine di ventiquattro mesi dall’emissione del parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo si forma solo nel caso di parere favorevole, e non anche di parere contrario, atteso che il rilascio della concessione in sanatoria per abusi in zone vincolate presuppone necessariamente il parere favorevole, e non già il parere sic et simpliciter della predetta Autorità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 301 del 2001, proposto da:<br />
<b>De A. S.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Cristina Tomassi, con la quale è elettivamente domiciliato presso l’avv. Andrea Manna in Perugia, via Bonaccia, 5;</p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Todi</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Claudio Ferretti, con domicilio eletto presso l’avv. Silvia Cutini in Perugia, Piazza Italia, 9; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
<b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
</i>del provvedimento del dirigente del Settore Tecnico-Urbanistica-Polizia del Comune di Todi in data 2 aprile 2001, prot. n. 6230, con il quale è stata rigettata la domanda di sanatoria di opere edilizie abusive presentata dal ricorrente in data 31 dicembre 1986 ai sensi della legge n. 47 del 1985, nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, ed in particolare della delibera del Consiglio direttivo del Consorzio Economico Urbanistico della Media Valle del Tevere n. 25 del 19 marzo 1986.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Todi;<br />	<br />
Viste le memorie difensive dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2009 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente, proprietario di una rata di terreno sito sul versante nord del Colle di Todi, premette di avervi abusivamente posto in opera, all’incirca nel 1976, una piccola casa prefabbricata, poggiata su di una soletta di cemento; successivamente ha richiesto il titolo edilizio, che gli è stato però negato con provvedimento del 7 febbraio 1980.<br />	<br />
Espone che con successiva ordinanza sindacale n. 744 del 22 ottobre 1980 veniva ordinata la rimozione (in parte) e demolizione (in parte) del manufatto, ma tale provvedimento è stato sospeso con provvedimento cautelare di questo T.A.R.<br />	<br />
Essendo sopravvenuta la legge 28 febbraio 1985, n. 47, il ricorrente ha presentato, il 31 dicembre 1986, domanda di sanatoria.<br />	<br />
Solamente con l’impugnato provvedimento in data 2 aprile 2001, a distanza dunque di circa quindici anni dall’istanza di sanatoria, è intervenuto il diniego, fondato sul duplice presupposto della sentenza 30 dicembre 1992, n. 435, con cui il T.A.R. Umbria ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento disponente la demolizione d’ufficio di una serie di opere, e del parere negativo al rilascio della sanatoria comunicato dal Consorzio Economico Urbanistico della Media Valle del Tevere con nota prot. n. 441 del 25 marzo 1986.<br />	<br />
A sostegno del ricorso deduce i seguenti motivi di diritto :<br />	<br />
1) Violazione dell’art. 35, comma 12, della legge 28 febbraio 1985, n. 47; violazione dei principi in materia di autotutela; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e per errore nei presupposti.<br />	<br />
La norma indicata in rubrica prevede che, salvo i casi di opere insuscettibili di sanatoria di cui al precedente art. 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta; di conseguenza sulla domanda di sanatoria presentata in data 31 dicembre 1986 dal sig. De Alexandris si è formato il silenzio assenso.<br />	<br />
Né appare ostativa l’esistenza di un vincolo di bellezza panoramica ai sensi della legge n. 1497 del 1939, dal momento che lo stesso non rientra tra quelli di inedificabilità assoluta previsti dall’art. 33 della legge n. 47 del 1985, ma tra quelli contemplati dall’art. 32, richiedenti il nulla osta dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.<br />	<br />
Formatosi dunque il silenzio assenso, il Comune non poteva adottare un provvedimento di diniego, ma, se del caso, procedere all’annullamento d’ufficio del “provvedimento tacito”, in applicazione del potere generale di autotutela amministrativa.<br />	<br />
2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per errore nei presupposti e per illegittimità derivata dall’illegittimità della delibera del Consiglio direttivo del Consorzio Economico Urbanistico della Media Valle del Tevere n. 25 del 19 marzo 1986.<br />	<br />
Erronei sono i presupposti su cui si basa il provvedimento impugnato; in particolare, inconferente è il richiamo della sentenza del T.A.R. Umbria, avente ad oggetto il provvedimento di ingiunzione della demolizione del manufatto; allo stesso modo, privo di rilievo è il parere negativo espresso dal Consorzio Economico Urbanistico della Media Valle del Tevere, il quale rileva che l’abuso ricade in zona di notevole interesse ambientale, senza però tenere conto che tale circostanza non impedisce in assoluto l’edificazione, ma soltanto la subordina ad una speciale autorizzazione da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. <br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Todi chiedendo la reiezione del ricorso.<br />	<br />
All’udienza del 21 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; Con il primo motivo il ricorrente deduce l’illegittimità del diniego di sanatoria opposto alla propria istanza del 31 dicembre 1986, nell’assunto che sia comunque maturato il silenzio assenso previsto dall’art. 35, comma 17, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.<br />	<br />
La censura non appare meritevole di positiva valutazione, e deve pertanto essere disattesa.<br />	<br />
La norma in questione dispone che «con esclusione dei casi di cui all’art. 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento». <br />	<br />
Ora, è pur vero che, al momento dell’adozione del provvedimento negativo gravato, era ampiamente decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda (di sanatoria), ma nel caso di specie non poteva trovare applicazione la formazione del provvedimento tacito di assenso alla concessione in sanatoria, incidendo l’abuso in zona assoggettata a vincolo panoramico dal d.m. 8 maggio 1956.<br />	<br />
Nelle aree interessate da vincolo paesaggistico il silenzio assenso prefigurato dall’art. 35, comma 17, della legge n. 47 del 1985 postula indefettibilmente la previa acquisizione del parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 1, dello stesso corpus normativo (in termini T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 maggio 2009, n. 2666; 24 gennaio 2008, n. 370; 16 maggio 2008, n. 4710; 1 dicembre 2004, n. 17812; Cons. Stato, Sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2024; 30 giugno 2005, n. 3542).<br />	<br />
Occorre ricordare che nella fattispecie controversa il Consiglio direttivo del Consorzio Media Valle del Tevere ha espresso un parere sfavorevole al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, come si evince dalla nota prot. n. 441 del 25 marzo 1986, con la conseguenza di impedire, per effetto del combinato disposto degli artt. 32, comma 1, e 35, comma 17, della legge n. 47 del 1985, la formazione del silenzio assenso ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria, e di legittimare dunque il provvedimento espresso di diniego.<br />	<br />
Ed invero, giova ripeterlo, in caso di istanza di sanatoria edilizia per opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo, il silenzio assenso per decorso del termine di ventiquattro mesi dall’emissione del parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo si forma solo nel caso di parere favorevole, e non anche di parere contrario, atteso che il rilascio della concessione in sanatoria per abusi in zone vincolate presuppone necessariamente il parere favorevole, e non già il parere sic et simpliciter della predetta Autorità (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 21 luglio 2009, n. 2062).<br />	<br />
2. &#8211; Le considerazione che precedono inducono a disattendere anche il secondo mezzo di gravame, con cui si deduce l’erronea presupposizione del provvedimento di diniego, motivato con riferimento alla sentenza n. 435 del 1992 di questo Tribunale Amministrativo Regionale, ma soprattutto con riguardo al suindicato parere del Consorzio Economico Urbanistico.<br />	<br />
In particolare, assume parte ricorrente che il parere, nel sottolineare che «l’abuso ricade in zona di notevole interesse ambientale quale è il colle della Rocca ove non possono essere consentiti tali inserimenti», non avrebbe tenuto conto che tale condizione non si traduce in un vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 33 della legge n. 47 del 1985, inficiando per tale ragione in via derivata il provvedimento impugnato.<br />	<br />
La tesi non merita condivisione sotto un duplice profilo.<br />	<br />
Il primo, di ordine processuale, consiste nel fatto che il parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, avendo natura obbligatoria e vincolante, nel procedimento di condono assume carattere di atto con autonoma capacità lesiva, e doveva dunque essere tempestivamente impugnato, risultando il relativo gravame, in questa sede, verosimilmente inammissibile (in termini Cons. Stato, Sez. V, 6 febbraio 2008, n. 310; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 22 ottobre 2008, n. 4444).<br />	<br />
Ad ogni buon conto, sotto il profilo sostanziale, il parere in questione appare legittimo, in quanto, non equiparando il vincolo panoramico a quei “vincoli di inedificabilità” che rendono le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 33 della legge n. 47 del 1985, si è limitato ad affermare che, nello specifico, l’opera abusivamente realizzata contrasta con l’interesse generale; ciò nell’esercizio di quella congrua ponderazione degli interessi che si attua subordinando l’esecuzione di opere edilizie già eseguite al parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo (ovvero subordinando l’esecuzione di opere nuove ad un provvedimento autorizzatorio) (in termini Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 1995, n. 696).<br />	<br />
3. &#8211; Quanto esposto, ed in particolare l’incontestata esistenza del vincolo panoramico, rende evidente anche l’inutilità dell’istruttoria richiesta, nel corso dell’udienza, da parte ricorrente, peraltro inconferente con i motivi di ricorso articolati, perchè finalizzata a dimostrare che il sedime interessato dall’abuso è, dal punto di vista urbanistico, qualificato come “verde privato” (e non già come “verde pubblico”). <br />	<br />
4. &#8211; La reiezione del ricorso giustifica comunque, sussistendone giusti motivi, la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Annibale Ferrari, Consigliere<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 13/01/2010</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-13-1-2010-n-2/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2010 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2010 n.53</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-1-2010-n-53/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-1-2010-n-53/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-1-2010-n-53/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2010 n.53</a></p>
<p>Pres. Salvatore, Est. Romano. P. N. (Avv.ti M. Miccinesi e F. Pistolesi) c. Agenzia delle Entrate, Ufficio Firenze 2 e Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana (Avv. Stato) sull&#8217;interpretazione del divieto di accesso agli atti del procedimento tributario di cui all&#8217;art. 24 L 241/1990 Accesso agli atti amministrativi –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-1-2010-n-53/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2010 n.53</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-1-2010-n-53/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2010 n.53</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Salvatore,<i> Est.</i> Romano.<br /> P. N. (Avv.ti M. Miccinesi e F. Pistolesi) c.  Agenzia delle Entrate, Ufficio<br /> Firenze 2 e Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione del divieto di accesso agli atti del procedimento tributario di cui all&#8217;art. 24 L 241/1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso agli atti amministrativi – Divieto – Procedimento tributario – Interpretazione costituzionalmente orientata – Necessità – Sussiste – Conseguenze – Accessibilità dei documenti dopo la conclusione del procedimento.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di interpretazione del divieto di accesso agli atti del procedimento tributario, sancito dall’art. 24 della legge n. 241 del 1990, occorre accedere ad una lettura costituzionalmente orientata della disposizione anzidetta<sup>1</sup>, alla stregua della quale l’inaccessibilità agli atti di cui trattasi è limitata, temporalmente, alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di &#8220;segretezza&#8221; nella fase che segue la conclusione del procedimento di adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell&#8217;imposta dovuta, sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo. Infatti, diversamente opinando si perverrebbe alla singolare conclusione che il cittadino possa subire ulteriori incisioni nella propria sfera giuridica in conseguenza di un procedimento tributario, pur conclusosi in sede giustiziale con accordo tra le parti, qualora gli fosse impedito di accedere a tutti gli atti che lo riguardano, al fine di difendersi in un parallelo procedimento pendente per gli stessi fatti, quale quello penale instauratosi a seguito della verifica tributaria.	</p>
<p></b>________________________________<br />	<br />
<sup>1</sup> <i>Cfr. sul punto, <a href="/ga/id/2008/10/13137/g">Cons. Stato, IV, sentenza n. 5144 del 21 ottobre 2008.</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00053/2010 REG.DEC.<br />	<br />
N. 06741/2009 REG.RIC.	</p>
<p align=center>	<br />
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	
</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 6741 del 2009, proposto da:	</p>
<p><b>Nocentini Paolo</b> in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Finlisar s.r.l. (già Finlisar di Paolo Nocentini &#038; C. s.a.s.), rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Miccinesi e Francesco Pistolesi, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Fiorilli in Roma, via Cola di Rienzo 180; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Agenzia delle Entrate</b>, <b>Ufficio Firenze 2 </b>e <b>Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. Toscana -Sezione I^- n. 1215 del 9 luglio 2009, resa tra le parti, concernente l’accesso agli atti relativi ad un avviso di accertamento fiscale;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, dell’Ufficio Firenze 2 della stessa Agenzia e della Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Perotti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il sig. Paolo Nocentini, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Finlisar s..r.l. (già Finlisar di Paolo Nocentini &#038; C. s.a.s.) ha impugnato la sentenza del TAR per la Toscana, sezione 1^, n. 1215 del 9 luglio 2009 con la quale è stato rigettato il ricorso giurisdizionale proposto per l’annullamento dei provvedimenti, entrambi datati 26 marzo 2009, con i quali l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Firenze e Direzione Regionale Toscana, hanno denegato l’accesso alla documentazione richiesta con istanza datata 12 marzo 2009.<br />	<br />
Espone, in punto di fatto:<br />	<br />
&#8211; di avere ricevuto, inizialmente, dall’Agenzia delle Entrate, due “…inviti a comparire…”, ex art. 5 del D.Lgs. n. 218 del 1997 per l’instaurazione del contraddittorio ai fini del procedimento di accertamento con adesione e di avere ricevuto, altresì, suc<br />
&#8211; di avere, dapprima, impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale tali avvisi di accertamento e poi proposto anche istanza di annullamento in via di autotutela dei predetti avvisi di accertamento;<br />	<br />
&#8211; di avere aderito alla conciliazione giudiziale, ex art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992, che, essendo stata perfezionata tramite il versamento della prima rata dovuta e la prestazione di idonea fideiussione, ha comportato, su concorde richiesta delle part<br />
&#8211; di avere successivamente chiesto, sia all’Ufficio Regionale delle Entrate, sia a quello fiorentino, l’accesso alla documentazione richiesta con l’istanza datata 12 marzo 2009, in vista dell’udienza preliminare del procedimento penale instaurato nei prop<br />
&#8211; di avere proposto, a seguito dei dinieghi opposti alla citata istanza di accesso, ricorso al TAR della Toscana che, con la sentenza indicata in epigrafe, lo ha respinto ritenendo conclusivamente che la norma dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990, com<br />
Con la sentenza appellata il Giudice di prime cure ha affermato che non è revocabile in dubbio che la norma dell&#8217;art. 24 della legge n. 241 del 1990 (come sostituito dall&#8217;art.16, comma 1, della legge 11 febbraio 2005 n. 15), già secondo la sua formulazione letterale, oltre che secondo una lettura sistematica della stessa, avuto riguardo alle analoghe disposizioni riguardanti gli atti amministrativi generali e programmatori, prevede inequivocamente l&#8217;esclusione dall&#8217;accesso agli atti del procedimento tributario, senza alcuna distinzione relativa al conclusione o meno di quest’ultimo, tenuto conto della significativa precisazione fatta dal legislatore che detto divieto ha effetto &#8220;…nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano…&#8221;.<br />	<br />
Parte appellante con il gravame in esame ha dedotto che i contestati dinieghi di accesso violerebbero i principi di eguaglianza, di inviolabilità del diritto di difesa, di trasparenza, di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, in quanto sarebbero fondati su di un’errata interpretazione della norma dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990, come sostituita dall’art. 16, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e che avrebbe errato il giudice di prime cure a condividere tale interpretazione poiché la citata norma, come chiarito dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. IV^, n. 5144 del 21 ottobre 2008) non esclude l’interessato dall’accesso agli atti del procedimento tributario che lo riguardano, le quante volte detto procedimento sia stato già definito con apposito provvedimento. In sintesi, dovrebbe accedersi, a parere dell’appellante, ad una lettura costituzionalmente orientata della norma perché soltanto essa offrirebbe “…un’equilibrata composizione di due contrapposte esigenze, entrambe costituzionalmente tutelate, e cioè, da un lato, l’esigenza di non compromettere l’efficacia dell’azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria, facendo sì che sia rispettato il precetto costituzionale del concorso di tutti i cittadini alla spese pubbliche secondo la loro singola capacità contributiva e, dall’altro, l’esigenza che ciascuno possa difendersi in giudizio, disponendo di tutti gli strumenti e tutti gli atti necessari per la più efficace tutela dei propri interessi (art. 24 Costituzione)…”.<br />	<br />
Di qui la sussistenza dei vizi, già dedotti in primo grado, di violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e 24 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione ai principi di eguaglianza, inviolabilità del diritto di difesa, di trasparenza, di buona amministrazione e di imparzialità, di cui rispettivamente agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, nonché eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione, anche con riferimento alla motivazione resa, in particolare, sia per gli atti del procedimento di verifica ed accertamento fiscale, sia per quelli concernenti l’accertamento con adesione, sia, infine, per quelli relativi alla richiesta di annullamento in autotutela del diniego di accesso.<br />	<br />
L’Amministrazione si è costituita in giudizio e con memoria ha confutato le tesi dell’appellante sostenendo, conclusivamente, che sarebbe corretta e pienamente aderente alla volontà del legislatore l’interpretazione della norma in questione fornita dal giudice di prime cure.<br />	<br />
Ritiene il Collegio che, anche nel caso in esame, possa trovare conferma l’avviso già espresso dalla Sezione con la decisione n. 5144 del 21 ottobre 2008, in tema di interpretazione del divieto di accesso agli atti del procedimento tributario, sancito dall’art. 24 della legge n. 241 del 1990, e cioè che occorre accedere ad una lettura costituzionalmente orientata della disposizione anzidetta, alla stregua della quale l’inaccessibilità agli atti di cui trattasi è limitata, temporalmente, alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di &#8220;segretezza&#8221; nella fase che segue la conclusione del procedimento di adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell&#8217;imposta dovuta, sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo.<br />	<br />
Infatti, diversamente opinando si perverrebbe alla singolare conclusione che il cittadino possa subire ulteriori incisioni nella propria sfera giuridica in conseguenza di un procedimento tributario, pur conclusosi in sede giustiziale con accordo tra le parti, qualora gli fosse impedito di accedere a tutti gli atti che lo riguardano, al fine di difendersi in un parallelo procedimento pendente per gli stessi fatti, quale quello penale nella specie instauratosi a seguito della verifica tributaria.<br />	<br />
Né possono rinvenirsi elementi interpretativi di senso contrario nella diversità testuale tra l’articolo 24 nella sua formulazione originaria -che stabiliva che &#8220;…non è comunque ammesso l&#8217;accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all&#8217;art. 13…&#8221;, tra i quali erano contemplati anche quelli tributari- e quella, invece, introdotta per effetto della sostituzione operata dall&#8217;art. 16, comma 1, lettera b), della legge n. 15 del 2005, tenuto conto che la ratio della modifica -che la difesa erariale individua nella volontà legislativa di estendere, rispetto al passato, la regola dell’inaccessibilità in campo tributario a tutti i documenti, anche quelli relativi a procedimenti già conclusi- ben può essere ricercata, per converso, nell’esigenza di armonizzazione lessicale tra i ridetti articoli.<br />	<br />
Del resto, come ha già chiarito la Sezione, è lo stesso articolo 24, al settimo comma, che, con norma di chiusura, garantisce comunque l’accesso a quei documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, individuando come unico limite i documenti contenenti dati sensibili e giudiziari.<br />	<br />
Orbene, facendo applicazione, nel caso in esame, delle considerazioni sin qui svolte non può non riconoscersi in capo all’appellante un interesse giuridicamente rilevante ad accedere agli atti relativi al procedimento tributario in questione, tenuto conto che lo stesso appellante è chiamato a difendersi nel parallelo procedimento penale iniziato nei suoi confronti per il reato di cui agli articoli 110 e 81 cpv del codice penale ed all’articolo 3 del d.lgs. n. 74 del 2000.<br />	<br />
Infatti, diversamente, risulterebbe difficile comprendere come il sig. Nocentini possa altrimenti far fronte alla necessità, costituzionalmente garantita, di difendersi concretamente in sede penale se non gli venisse consentito di accedere agli atti tributari in correlazione ai quali l’Autorità giudiziaria penale ha deciso di procedere nei suoi confronti.<br />	<br />
In conclusione, l’appello è fondato per cui, in riforma dell’appellata sentenza, va accolto il ricorso di primo grado proposto dal sig. Nocentini in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Finlisar s.r.l. con conseguente riconoscimento del suo diritto di accedere agli atti richiesti con l’istanza del 12 marzo 2009.<br />	<br />
Le spese del doppio grado possono essere compensate, sussistendo giusti motivi per disporre in tal modo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione IV), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla i provvedimenti di diniego di accesso ai documenti impugnati.<br />	<br />
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Costantino Salvatore, Presidente<br />	<br />
Luigi Maruotti, Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi, Consigliere<br />	<br />
Armando Pozzi, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/01/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-1-2010-n-53/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2010 n.53</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2010 n.75</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-1-2010-n-75/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-1-2010-n-75/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2010 n.75</a></p>
<p>Pres. Cossu, Est. Romano Anas S.p.A. (Avv. Stato) c/ Impresa Pizzarotti S.p.A. (Avv. R. Izzo e M. Sanino), Coopsette Società Cooperativa (Avv. G. Pellegrino e F. Roversi Monaco) non sussiste alcun obbligo dell&#8217;Amministrazione appaltante di valutare la proposta di project financing avanzata da una impresa qualora l&#8217;opera da affidarsi non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-1-2010-n-75/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2010 n.75</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-1-2010-n-75/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2010 n.75</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cossu, Est. Romano Anas S.p.A. (Avv. Stato) c/ Impresa Pizzarotti S.p.A. (Avv. R. Izzo e M. Sanino), Coopsette<br /> Società Cooperativa (Avv. G. Pellegrino e F. Roversi Monaco)</span></p>
<hr />
<p>non sussiste alcun obbligo dell&#8217;Amministrazione appaltante di valutare la proposta di project financing avanzata da una impresa qualora l&#8217;opera da affidarsi non sia stata preventivamente inserita nei programmi della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Project financing – Programmazione &#8211; Proposta &#8211; Valutazione – Obbligo della P.A.– Non sussiste &#8211; Ragioni- Omesso inserimento dell’opera</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di project financing è presupposto essenziale – non altrimenti surrogabile – il preventivo inserimento dell’opera (da affidarsi mediante finanza di progetto) nei programmi dell’Amministrazione appaltante, sia che si tratti di opera strategica, sia che si tratti di opera ordinaria; in assenza del suddetto presupposto, infatti, non sussiste alcun obbligo della P.A. appaltante di valutare la proposta ex art. 37-bis L. 109/94 (oggi art. 153 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) avanzata da un operatore economico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00075/2010 REG.DEC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale n. 1044 del 2008, proposto da:</p>
<p><b>ANAS S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Impresa Pizzarotti S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Izzo e Mario Sanino, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Lungotevere Marzio 3; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Coopsette Società Cooperativa<i></b></i>, rappresentata e difesa dagli avv. Gianluigi Pellegrino e Fabio Roversi Monaco, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Corso del Rinascimento11; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio -Sezione III^ &#8211; n. 11149 del 12 novembre 2007, resa tra le parti, concernente progetto di costruzione e gestione del nuovo raccordo autostradale Campogalliano-Sassuolo;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata impresa Pizzarotti;<br />	<br />
Visto l’intervento ad adjuvandum svolto da Coopsette;<br />	<br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visto il dispositivo di decisione n. 552 del 15 giugno 2009;<br />	<br />
Vista la decisione interlocutoria n. 4294 del 6 luglio 2009;<br />	<br />
Vito il dispositivo di decisione n. 739 del 12 novembre 2009;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 novembre 2009 il Consigliere Guido Romano e uditi per le parti l’avv. dello Stato Del Gaizo, l&#8217;avv. Izzo, l&#8217;avv. Sanino, l&#8217;avv. Gianluigi Pellegrino, in proprio e su delega dell&#8217;avv. Roversi Monaco;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con ricorso proposto al TAR del Lazio l’Impresa Pizzarotti &#038; C. (di seguito: Pizzarotti) chiedeva l’annullamento della nota n. 3125 del 19 aprile 2005, a firma del Presidente dell’ANAS s.p.a. (di seguitio: ANAS), con la quale era stato comunicato a detta impresa la determinazione del Consiglio di Amministrazione del 16 febbraio 2005 di rigettare la proposta avanzata, ex art. 37-bis della legge n. 109 del 1994, di progettazione, costruzione e gestione del nuovo raccordo autostradale Campogalliano-Sassuolo; della delibera anzidetta del 16 febbraio 2005; della relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Centrale Autostrade e Trafori; della relazione del responsabile del procedimento; di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli impugnati.<br />	<br />
Con un primo atto di motivi aggiunti la medesima Pizzarotti impugnava anche la nota ANAS del 5 maggio 2006 -con la quale era stato comunicato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 febbraio 2006, aveva deliberato di dichiarare insussistente il pubblico interesse in relazione alla nuova proposta di project financing avanzata da detta impresa in data 15 febbraio 2005- e la nota 11 maggio 2006 che comunicava che lo stesso Consiglio di Amministrazione dell’ANAS, in data 1° dicembre 2005, aveva approvato, in via definitiva, un proprio progetto dell’opera autostradale Campogalliano-Sassuolo, individuando anche l’importo della spesa ed i tempi di realizzazione delle relative opere.<br />	<br />
Con un secondo atto di motivi aggiunti, proposto dopo l’acquisizione iussu judicis al processo di documentazione ritenuta utile al fine di decidere, la Pizzarotti impugnava, infine, la delibera ANAS del 1° dicembre 2005, nella parte in cui l’Ente aveva deciso di ricorrere all’istituto del “contraente generale” per la realizzazione del citato raccordo autostradale.<br />	<br />
In relazione a tali domande giudiziali, il TAR del Lazio, Sezione III^, con sentenza n. 11149 del 12 novembre 2007, ha deciso quanto segue:<br />	<br />
1)- ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le doglianze prospettate con il ricorso principale, atteso che il provvedimento con il quale ANAS aveva rilevato l’assenza di pubblico interesse in ordine alla proposta del giugno 2004 di Pizzarotti, era stato superato dalla nuova deliberazione, di analogo contenuto, con la quale la stessa ANAS si era pronunziata negativamente anche sulla successiva proposta di detta impresa, inoltrata nel febbraio 2005;<br />	<br />
2)- ha accolto, invece, la domanda di annullamento proposta con il primo atto di motivi aggiunti avverso la delibera ANAS del 20 febbraio 2006, ritenendo le doglianze proposte “…suscettibili di favorevole esame…”;<br />	<br />
3)- ha dichiarato assorbita ogni pronunzia sulle censure prospettate con il secondo atto di motivi aggiunti;<br />	<br />
4)- ha rigettato la domanda di risarcimento danni perché “…nella fattispecie in esame è indubbio che permane in capo alla resistente Amministrazione, anche dopo l’annullamento disposto con la presente sentenza, il potere discrezionale di valutare la sussistenza del pubblico interesse della proposta presentata dalla Pizzarotti…”.<br />	<br />
Più in particolare, le considerazioni svolte dal Giudice di prime cure per ritenere viziata la (sola) delibera del Consiglio di Amministrazione ANAS del 16 febbraio 2006 possono essere così riassunte :<br />	<br />
&#8211; contraddittorietà dell’operato della resistente ANAS perché detto Ente, da un lato, ha “…omesso di procedere e di pronunziarsi in tempi ragionevoli, come dovuto, tenuto conto che la proposta de qua era ben conosciuta dalla suddetta Amministrazione in qu<br />
&#8211; “…un simile modus procedendi non risponde ai criteri di correttezza amministrativa, in quanto nessuna disposizione normativa riservava un trattamento privilegiato al progetto dell’ANAS rispetto alla proposta formulata dalla Pizzarotti, trattandosi di du<br />
&#8211; nel merito, “…il rigetto della proposta, fondato soprattutto su una previsione di spesa inferiore e dei minori tempi di realizzazione dell’infrastruttura, risulta non tenere conto di tutti i criteri contemplati nell’art. 37-ter della legge n. 109 del 19<br />
Con l’appello in esame ANAS. ha contestato tale parte di motivazione della sentenza impugnata, assumendo che sarebbe errata in quanto:<br />	<br />
1)- l’Ente non avrebbe avuto alcun obbligo di esaminare, in tempi prestabiliti, la proposta spontaneamente presentata dalla Pizzarotti, tenuto conto dell’essenzialità, secondo la legge (al tempo) vigente, di un previo inserimento del progetto preliminare dell’opera negli atti programmatori dell’ Ente stesso e, dunque, dell’insussistenza del presupposto essenziale sul quale si è fondata la motivazione di accoglimento pronunziata dal Giudice di prima istanza;<br />	<br />
2)- non esisterebbe, diversamente da quanto affermato dal TAR, alcuna norma che, al di fuori degli impegni programmatori assunti dalla stazione appaltante, riservi un trattamento privilegiato alla proposta del promotore rispetto ad altre soluzioni eventualmente considerate dalla stessa Stazione appaltante, siccome ritenute praticabili;<br />	<br />
3)- la valutazione operata con la delibera ritenuta illegittima sarebbe stata condotta, invece, alla stregua di criteri di buona fede e correttezza, tenuto conto che, difettando una previa scelta dell’ANAS di ricorrere alla finanza di progetto, e cioé l’inserimento di una tale previsione nella propria programmazione delle opere, la valutazione della proposta Pizzarotti non poteva non essere condotta anche alla luce del confronto con i costi ed i benefici ottenibili mediante la soluzione prevista dal proprio progetto definitivo approvato con la delibera 1° dicembre 2005;<br />	<br />
4)- l’articolata serie di considerazioni di merito espresse nella delibera del 1° dicembre 2005 dimostrerebbe come la determinazione conclusiva di rigettare nuovamente la proposta Pizzarotti per carenza di pubblico interesse sia stata adottata in conformità alla norma vigente, per cui non sussisterebbe il rilevato difetto di motivazione, né tanto meno potrebbe imputarsi ad ANAS una “…colpevole sottovalutazione della praticabilità della proposta della ricorrente…”.<br />	<br />
L’appellata Pizzarotti si è costituita in giudizio e, con memoria datata 3 giugno 2009, ha diffusamente argomentato in ordine alla correttezza della motivazione della sentenza impugnata, formulando le seguenti conclusive richieste:<br />	<br />
i)- improcedibilità dell’appello, per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, in conseguenza del fatto che “…la decisione di ricorrere allo strumento del project financing risulta da ultimo definitivamente assunta dalla stessa ANAS con il piano di investimenti 2007-2011, approvato con delibera CIPE 20 luglio 2007, n. 65, la quale include definitivamente l’intervento tra quelli da realizzare mediante finanza di progetto, in virtù della proposta presentata da Pizzarotti….”;<br />	<br />
ii)- inammissibilità dell’intervento ad adjuvandum proposto da Coopsette, sia in quanto quest’ultima non sarebbe “…titolare di un interesse di fatto consistente in un apprezzabile vantaggio conseguibile come riflesso della tutela adita dalla parte asseritamene adiuvata…”, sia perché la stessa Coopsette avrebbe la possibilità “…di partecipare alla procedura di scelta del contraente all’esito dell’auspicato riconoscimento del pubblico interesse in capo alla proposta Pizzarotti, riconoscimento che l’interveniente Cooperativa ha, sotto questo aspetto, interesse a sostenere non già a contrastare…”;<br />	<br />
iii)- infondatezza dello stesso appello, anche alla luce della citata sopraggiunta evenienza di programmazione dell’opera mediante project financing, oltre che per le ragioni condivise dal Giudice di prime cure.<br />	<br />
Con la stessa memoria, infine, Pizzarotti ha riproposto i secondi motivi aggiunti di impugnazione dichiarati assorbiti dal Giudice di prima istanza, chiedendone l’accoglimento, ovviamente in subordine alla reiezione dell’appello.<br />	<br />
L’interveniente Coopsette con due memorie ha, preliminarmente, argomentato in ordine alla sussistenza di un suo interesse di fatto ad adiuvare la parte appellante, ed ha sostenuto, nel merito, che i motivi di appello proposti da ANAS sarebbero fondati.<br />	<br />
Con decisione istruttoria n. 4294 del 6 luglio 2009 è stata ordinata l’acquisizione del “…piano degli interventi 2007-20011, approvato con delibera CIPE del 20 luglio 2007, n. 65…”, al fine di decidere l’eccezione formulata in via pregiudiziale dalla appellata Pizzarotti, rinviando per il prosieguo alla pubblica udienza del 10 novembre 2009.<br />	<br />
Detta documentazione è stata successivamente depositata in giudizio dalla onerata ANAS, nel termine indicato in decisione.<br />	<br />
Pizzarotti, con memoria depositata il 4 novembre 2009, ha formulato le proprie deduzioni con riferimento a detta documentazione, ed ha ribadito l’eccezione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.<br />	<br />
L’interventrice Coopsette, con memoria depositata anch’essa il 4 novembre 2009, ha insistito sulla fondatezza dell’appello che sarebbe ulteriormente corroborata proprio dagli atti esibiti in giudizio iussu judicis in quanto essi dimostrerebbero come, all’atto dell’emanazione dei provvedimenti impugnati, non sussistessero i presupposti di legge per poter qualificare la proposta Pizzarotti come rituale proposta di project financing per cui, diversamente da quanto ritenuto dal TAR, alcun obbligo di esame e pronunzia sussisteva in capo ad ANAS.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 10 novembre 2009 l’appello in epigrafe è stato introitato per la decisione.<br />	<br />
Tutto ciò premesso, può ora darsi ingresso all’esame delle questioni proposte dalle parti, delle quali vanno esaminate per prime, in ordine logico, le due eccezioni pregiudiziali sollevate da Pizzarotti concernenti, l’una, l’esclusione dal giudizio dell’interventrice Coopsette e, l’altra, la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.<br />	<br />
Di dette eccezioni va esaminata per prima l’eccezione di inammissibilità dell’intervento di Coopsette inerendo essa alla verifica della corretta costituzione del rapporto processuale tra le parti.<br />	<br />
Sostiene l’appellata Pizzarotti che Coopsette, per poter far parte legittimamente del (presente) rapporto processuale, avrebbe dovuto impugnare direttamente il provvedimento (poi) annullato dal TAR con la sentenza appellata e che, in ogni caso, la stessa Cooperativa non avrebbe alcun interesse alla reviviscenza del provvedimento anzidetto, per effetto dell’eventuale accoglimento dell’impugnativa ANAS.<br />	<br />
L’eccezione è infondata.<br />	<br />
Quanto al primo di detti profili, possono condividersi sul punto le controdeduzioni svolte da Coopsette, tenuto conto, per un verso, che gli atti impugnati hanno come loro contenuto soltanto le contestazioni mosse da ANAS alla Pizzarotti, al fine di dimostrare l’assenza di un pubblico interesse alla positiva valutazione della proposta di project financing, e, per altro verso, del fatto che da nessuna delle valutazioni effettuate con detti atti può discendere una lesione a carico dell’interesse giuridicamente protetto della citata Cooperativa, essendo evidente, al contrario, che lo stesso provvedimento avesse ed ha effetti lesivi esclusivamente nella sfera giuridica dell’appellata impresa. Quanto al secondo profilo dell’eccezione in esame, possono valere le medesime considerazioni testé svolte, essendo anche qui evidente che l’eventuale accoglimento dell’appello non solo non arrecherebbe alcun danno alla Coopsette, ma anzi, proprio per effetto della reviviscenza della contestata seconda delibera di rigetto della proposta Pizzarotti, si riaprirebbe per detta Cooperativa la possibilità di partecipare all’eventuale procedimento volto alla realizzazione dell’opera strategica in questione.<br />	<br />
In breve, può ritenersi ammissibile l’intervento svolto dalla citata Cooperativa essendo non revocabile in dubbio che essa abbia un qualificato interesse acché venga accolto l’appello proposto da ANAS, comportando tale eventuale soluzione giudiziale il ripristino in capo a tale Ente del proprio ordinario potere, o di attivare un procedimento concorsuale ad evidenza pubblica, al quale la Coopsette stessa possa partecipare in piena parità di condizioni con tutti gli altri eventuali concorrenti, ovvero di ricorrere, previa programmazione, alla finanza di progetto, al cui relativo procedimento (da attuarsi secondo le regole di evidenza pubblica vigenti) ha pure manifestato intenzione di voler partecipare detta parte interveniente.<br />	<br />
Parimenti infondata è, inoltre, anche l’eccezione di improcedibilità dell’appello per le seguenti ragioni.<br />	<br />
A seguito di apposita istruttoria il Collegio ha acquisito agli atti di causa “…il piano degli interventi 2007-20011, approvato con delibera del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica (di seguito: CIPE) del 20 luglio 2007, n. 65…” nel quale l’opera autostradale in questione risulta inserita tra quelle da realizzare mediante project financing e, inoltre, ha avuto contezza, per effetto delle indicazioni fornite in memoria dalla appellata Pizzarotti, dell’intervenuta pubblicazione sulla GURI, supplemento ordinario n. 10 del 13 gennaio 2009, di una ulteriore delibera CIPE n. 54 del 27 marzo 2009 con la quale il predetto Comitato ha provveduto anche ad assegnare, in via programmatica, un contributo per la realizzazione della stessa opera, essendo essa inclusa tra gli interventi da realizzare mediante finanza di progetto.<br />	<br />
L’appellata Pizzarotti afferma che dette risultanze documentali dimostrerebbero come ANAS non abbia più alcun interesse a coltivare l’appello, essendo ormai previsto che la realizzazione dell’opera (bretella Campogalliano-Sassuolo) avvenga tramite finanza di progetto, tant’è che a tal fine il CIPE ha anche provveduto ad assegnare un iniziale contributo, collegandolo apertamente alla proposta di project financing presentata da detta Impresa.<br />	<br />
L’eccezione non può essere condivisa poiché detta documentazione, come meglio sarà precisato in prosieguo, in sede di valutazione nel merito dell’appello di ANAS, dimostra esattamente il contrario e cioè che, alla data di emanazione dei provvedimenti impugnati, non sussisteva in capo a detto Ente alcun obbligo di esame e di valutazione della proposta Pizzarotti, difettando, ai fini di una corretta qualificazione del progetto presentato come formale proposta di project financing, il necessario presupposto dell’inserimento dell’opera nella (preventiva) programmazione della stazione appaltante, secondo quanto richiesto dall’art. 8 del d.lgs. n. 190 del 2002 per le opere strategiche (inserimento nella “…lista…” delle infrastrutture strategiche da realizzare) e, per quanto non previsto da detta norma, dall’art. 37-bis della legge n. 109 del 1994, al tempo applicabili alla fattispecie in esame.<br />	<br />
Inoltre, giova evidenziare che le su citate delibere di ANAS e del CIPE non possono, in nessun caso, incidere retroattivamente sugli atti impugnati in primo grado, nei sensi esposti da Pizzarotti, tenuto conto che non hanno alcuna valenza, né interpretativa, né modificativa di detti atti.<br />	<br />
In sintesi, permane tuttora un qualificato giuridico interesse di ANAS alla decisione dell’appello in esame, non solo per le ragioni anzidette, ma anche soltanto allo scopo di eliminare l’ingiusta soccombenza pronunziata nei propri confronti dal Giudice di primo grado.<br />	<br />
Ciò deciso in relazione alle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla parte appellata, dovrebbe ora esaminarsi l’eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado sollevata dall’interventrice Coopsette.<br />	<br />
Al riguardo, osserva il Collegio che può prescindersi dall’esame di detta eccezione, così come delle ulteriori eccezioni sollevate con la memoria datata 4 novembre 2009, essendo fondato nel merito l’appello di ANAS per le seguenti considerazioni.<br />	<br />
Al fine di valutare i singoli motivi proposti da ANAS e i secondi motivi aggiunti riproposti da Pizzarotti, giova, preliminarmente, definire quale sia il perimetro effettivo del giudizio rimesso a questo Consiglio di Stato, tenuto conto degli atti processuali posti in essere dalle parti.<br />	<br />
La sentenza impugnata, come già evidenziato più innanzi, contiene quattro statuizioni fondamentali:<br />	<br />
&#8211; la prima, con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso principale volto all’annullamento della delibera del Consiglio di Amministrazione di ANAS del 16 febbraio 2005 (ivi comprese le relazioni istruttorie della Direzione Centrale Autostrade<br />
&#8211; la seconda, con la quale è stata accolta la domanda di annullamento proposta con i (primi) motivi aggiunti avverso la (seconda) deliberazione dell’ANAS del 20 febbraio 2006 della seconda proposta di project financing di Pizzarotti;<br />	<br />
&#8211; la terza, con la quale è stata dichiarata “…assorbita ogni pronunzia sulle censure prospettate con i secondi motivi aggiunti….”;<br />	<br />
&#8211; la quarta, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento danni.<br />	<br />
Orbene, avuto presente il contenuto dell’appello di ANAS e delle memorie (non notificate) di Pizzarotti, deve rilevare il Collegio che l’oggetto del presente (grado di) giudizio è costituito soltanto, per un verso, dalla domanda di ANAS di riforma della seconda delle anzidette statuizioni contenute nella sentenza appellata e, per altro verso, dalla riproposizione, da parte della citata Pizzarotti, delle censure formulate in primo grado con il suo secondo atto di motivi aggiunti, in quanto dichiarati “assorbiti” con la terza delle statuizioni emesse dal Giudice di prime cure.<br />	<br />
Infatti, Pizzarotti non ha interposto appello incidentale, né avverso la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale di primo grado, di cui alla prima delle citate statuizioni della sentenza appellata, né avverso la decisione di rigetto della domanda di risarcimento danni, pure proposta in prime cure, con la conseguenza che è estraneo all’indicato perimetro del decidere, sia ogni questione relativa al primo diniego (del 2005) opposto da ANAS alla prima proposta di project financing di detta Impresa, sia ogni questione concernente il risarcimento dei danni, essendosi formato il giudicato su entrambi tali capi di decisione dell’appellata sentenza.<br />	<br />
Ciò precisato, può ora darsi ingresso all’esame delle critiche mosse da ANAS alla sentenza appellata che possono ritenersi fondate alla stregua delle considerazioni che seguono.<br />	<br />
Con il motivo di gravame rubricato più innanzi sub 1), ANAS deduce che non aveva alcun obbligo di esaminare, in tempi prestabiliti, la proposta di Pizzarotti, tenuto conto che, secondo la legge (al tempo) vigente, era necessario un previo inserimento del progetto preliminare dell’opera negli atti programmatori dell’ Ente stesso e, dunque, dell’insussistenza del presupposto sul quale si è fondata la motivazione di accoglimento pronunziata dal Giudice di prima istanza.<br />	<br />
Con il motivo di gravame sub 2, ANAS ha affermato che sarebbe, invece, vero l’opposto di quanto affermato dal giudice di prima istanza, e cioè che non esiste alcuna norma che riservi un trattamento privilegiato, al di fuori dei citati impegni programmatori di legge, alla proposta del promotore rispetto ad altre soluzioni eventualmente praticabili.<br />	<br />
Per un corretto esame di detti motivi è opportuno definire, preliminarmente, il quadro normativo di riferimento della fattispecie in esame che sia, ovviamente, temporalmente corrispondente -alla stregua delle precisazioni più innanzi fatte in relazione all’effettivo perimetro della decisione da assumersi in questa sede- alla data del 20 febbraio 2006 di emanazione della seconda delibera dell’ANAS di rigetto della domanda di project financing, nonché tenga conto che si verte in tema di opera pubblica di interesse strategico, secondo quanto desumibile, allo stato, dalla delibera del CIPE n. 121 del 2001.<br />	<br />
Non è revocato in dubbio dalle parti, e può essere condiviso dal Collegio, che il predetto quadro normativo sia costituito, innanzi tutto, dalla legge obiettivo n. 443 del 2001 e dal decreto legislativo n. 190 del 2002, il cui articolo 8, in particolare, regola(va) l’ipotesi della finanza di progetto applicata alle grandi infrastrutture, nonché (per il rinvio generale operato dall’art. 1, comma 6, dello stesso decreto n. 190, per le parti non espressamente disciplinate da detta normativa speciale, integrato dall’ulteriore specifico rinvio fatto dallo stesso art. 8 , comma 1) dagli articoli 37-bis a 37-quater della legge n. 109 del 1994, i quali, a loro volta, disciplina(va)no la finanza di progetto per le opere pubbliche ordinarie.<br />	<br />
Orbene, l’esame delle predette fonti mostra come costituisca presupposto essenziale, non altrimenti surrogabile, il preventivo inserimento dell’opera (da affidarsi mediante finanza di progetto) nei programmi dell’Amministrazione appaltante, sia che si tratti di opera pubblica strategica, sia che si tratti di opera pubblica ordinaria, tenuto contro che entrambe le disposizioni (art. 8 d.lgs. n. 190/2002 ed art. 37-bis della legge n. 109/1994, cui l’art. 8 comunque fa specifico rinvio) individuano espressamente l’atto di programmazione attraverso il quale l’Amministrazione deve necessariamente, quanto preventivamente, indicare l’opera per la quale, in carenza di proprie risorse, abbia intenzione di sollecitare i privati al finanziamento dell’opera stessa.<br />	<br />
Infatti, la prima di dette norme (art. 8) indica la “…lista delle infrastrutture…” (da pubblicarsi sul sito informatico dell’Amministrazione pubblica procedente) quale atto nel quale deve essere inserita, preventivamente, l’indicazione espressa dell’opera pubblica strategica per la quale si ritenga di “…sollecitare, ai sensi dell’art. 37-bis della legge quadro…” la finanza privata, mentre la seconda (art. 37-bis) stabilisce, con altrettanta chiarezza, che i promotori possono presentare proposte di project financing se “…i lavori pubblici o i lavori di pubblica utilità…” siano “…inseriti nella programmazione triennale di cui all’art. 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’Amministrazione aggiudicatrice…”.<br />	<br />
Discende che, in assenza dell’indicato presupposto di preventivo inserimento dell’opera nella programmazione di ANAS tra quelle da attuarsi mediante project financing -che è circostanza non controversa tra le parti- non sussisteva alcun obbligo di detto Ente di dare risposta alla proposta di Pizzarotti, non potendosi essa qualificare come corrispondente alla fattispecie delineata dall’applicazione delle norme dell’art. 8 del decreto legislativo n. 190 del 2002 e dell’art. 37-bis della legge n. 109 del 1994.<br />	<br />
Consegue, altresì, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, che non è imputabile all’Ente alcuna contraddittorietà del proprio operato, tenuto conto che in virtù dell’interpretazione normativa testè definita:<br />	<br />
&#8211; non sussiste alcuna omissione di pronunzia in tempi ragionevoli di ANAS, rispetto alla seconda proposta Pizzarotti (del 2005 e denegata il 20 febbraio 2006), essendo in facoltà dell’Ente anzidetto di rispondere o meno ad una proposta informale, al limit<br />
&#8211; non era e non è ipotizzabile, allo stato degli atti e delle norme applicabili alla fattispecie, alcun impedimento di ANAS a portare avanti un proprio progetto autonomo di realizzazione dell’opera, che, peraltro, è iniziativa, a ben vedere, temporalmente<br />
Inoltre, per le stesse considerazioni sin qui svolte, discende anche che erroneamente la sentenza appellata imputa ad ANAS di non essersi attenuta a criteri di correttezza amministrativa (“…il modus operandi non risponde ai criteri di correttezza amministrativa in quanto nessuna disposizione normativa riservava un trattamento privilegiato al progetto dell’ANAS rispetto alla proposta formulata dalla Pizzarotti, trattandosi di due metodi alternativi e concorrenti di realizzazione delle opere pubbliche…”). Infatti le disposizioni applicabili al caso di specie attribuivano ad ANAS la facoltà (e non l’obbligo) di rispondere ad una istanza non qualificabile come proposta di project financing (ex artt. 8 del d.lgs. n. 190 del 2002 e 37-bis della legge n. 109 del 1994), e nulla impediva allo stesso Ente di portare avanti proprie autonome soluzioni risalenti a data anteriore (progetto preliminare 2003) alla prima proposta di Pizzarotti (2004). Nessuna disposizione normativa, dunque, riservava un trattamento privilegiato alla proposta Pizzarotti, rispetto all’autonoma iniziativa dell’Ente, il che porta ad escludere che, in simili ipotesi, via sia un’alternatività forzata delle due iniziative.<br />	<br />
Quanto ai motivi di appello sopra rubricati sub 3 e 4, non dissimile valutazione positiva degli stessi può essere operata per le seguenti ulteriori considerazioni.<br />	<br />
Le critiche concretamente mosse con detti motivi alla sentenza appellata sono rivolte, in particolare, al punto di motivazione ove si afferma che “…il rigetto della proposta, fondato soprattutto su una previsione di spesa inferiore e dei minori tempi di realizzazione dell’infrastruttura, risulta non tenere conto di tutti i criteri contemplati nell’art. 37-ter della legge n. 109 del 1994 cui devono attenersi le competenti Amministrazioni nel valutare il pubblico interesse della proposta di project financing…” , nonché all’ulteriore passaggio nel quale si imputa ad ANAS la “…colpevole sottovalutazione della praticabilità della proposta della ricorrente…”.<br />	<br />
Al riguardo, alle ragioni già sin qui indicate per affermare l’inesistenza, nella specie, di un dovere di ANAS di considerare come formale proposta di project financing quella avanzata per la seconda volta nel 2005 da Pizzarotti, giova aggiungere che anche nel merito delle valutazioni operate con detta delibera non sembrano cogliere nel segno, né i motivi proposti in primo grado dal ricorrente Pizzazrotti, né, tanto meno, la parte di sentenza che tali motivi ha accolto.<br />	<br />
Va infatti osservato, per un verso, che ANAS, pur potendo limitarsi, secondo la legislazione al tempo vigente, a dichiarare inammissibile detta proposta, per essere stata formulata in carenza di un previo inserimento della stessa nella lista delle opere strategiche per le quali fosse utile sollecitare la finanza privata, ha invece preferito dare, comunque, una risposta all’impresa dichiaratasi promotrice; per altro verso, che, a ben vedere, la valutazione concretamente operata con la delibera del 20 febbraio 2006 è, quanto meno, sufficientemente puntuale e motivata circa l’insussistenza, a quel momento, di un pubblico interesse a realizzare l’opera mediante finanza di progetto.<br />	<br />
Infatti, a tal ultimo proposito, non pare né irrazionale né incongruo che ANAS, al fine di valutare detto pubblico interesse, abbia posto in comparazione la propria iniziativa progettuale con la (seconda) proposta Pizzarotti, tenuto conto, da un lato, che detta iniziativa, rimontando al 2003 (anno di approvazione del progetto preliminare) era di molto anteriore non solo a detta seconda proposta (del 2005), ma anche alla prima del 2004; dall’altro, che la preesistenza di un proprio autonomo percorso valutativo di realizzazione dell’opera in questione imponeva ad ANAS di valutare costi e benefici dell’una (iniziativa) rispetto all’altra (proposta) poiché, diversamente, sarebbe stata omessa la considerazione di uno dei concreti elementi utili per l’individuazione di quale fosse l’effettivo pubblico interesse da perseguire.<br />	<br />
Inoltre, già dalla sintesi della relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione (che è specchio della corposa istruttoria effettuata dall’Ente nel 2005, confermata nel 2006 ed integrata nello stesso anno da specifico supplemento di indagine) si ha, quanto meno, sufficiente contezza del puntuale esame della proposta Pizzarotti sotto tutti i profili individuati dall’articolo 37-bis della legge n. 109 del 1994, espressamente richiamato dall’art. 8 del d.lgs. n. 190 del 2002 e cioè:<br />	<br />
&#8211; sotto quello tecnico, attraverso l’istruttoria redatta dalla Direzione Centrale Autostrade e Trafori attestante l’inesistenza di sostanziali elementi di differenziazione rispetto al progetto ANAS del 2003;<br />	<br />
&#8211; sotto l’aspetto dei vantaggi conseguibili in termini di tempi di realizzazione dell’infrastruttura, per effetto dello stato più avanzato della progettazione ANAS rispetto a quella Pizzarotti;<br />	<br />
&#8211; sotto il profilo della spesa, attraverso l’evidenziazione della minore spesa comportante il progetto ANAS, a parità di condizioni, rispetto a quella indicata nella proposta Pizzarotti;<br />	<br />
&#8211; sotto l’aspetto procedurale, attraverso l’emersione dall’istruttoria effettuata di maggiori elementi di positività nel progetto ANAS quanto al raggiungimento degli obiettivi (prefissati) del servizio per i profili di tempo, economicità e qualità del ser<br />
&#8211; infine, sotto il profilo della maggiore idoneità del progetto ANAS a soddisfare le richieste di mobilità ed a salvaguardare gli interessi collettivi.<br />	<br />
In sintesi, ritiene il Collegio che:<br />	<br />
&#8211; da un lato, può essere confermato l’avviso espresso dal primo Giudice sulla legittimità dell’operazione di comparazione della (seconda) proposta Pizzarotti con il progetto definitivo approvato da ANAS in relazione al quale, peraltro, è stato correttamen<br />
&#8211; dall’altro, merita condivisione la critica dell’appellante secondo la quale il TAR non si è avveduto dell’esistenza delle considerazioni di merito esistenti negli atti presupposti alla delibera impugnata del 20 febbraio 2006 e, primo fra tutti, della re<br />
La conclusione testé raggiunta dal Collegio di fondatezza dell’appello ANAS comporta la declaratoria di inammissibilità dei secondi motivi aggiunti riproposti in questa sede da Pizzarotti, per le seguenti ragioni.<br />	<br />
Nella memoria, non notificata, datata 3 giugno 2009 detta Impresa -dichiarata la volontà di riproporre “…di seguito gli ulteriori motivi di gravame dichiarati assorbiti dal TAR…”- ha affermato, letteralmente, quanto segue: “Come anticipato, nella delibera di approvazione del progetto definitivo dell’ANAS si era passati dalla concessione di cui all’art. 19 della legge n. 109/1994 al ricorso al sistema del contraente generale. Ebbene, tale affidamento a contraente generale di cui si prende atto nella delibera di approvazione del progetto definitivo ANAS, è illegittimo, in quanto, in sede di prima applicazione della disciplina ex d.lgs. 190/2002, non è possibile utilizzarlo in difetto dei rigorosi presupposti legittimanti indicati dall’art. 16, comma 3, e non rinvenibili nel caso in esame…”. Ha, inoltre, formulato, di seguito, nella stessa pagina (n. 25) ed in quella successiva (l’ultima), deduzioni volte a corroborare l’affermata illegittimità della determinazione ANAS di affidamento dell’opera a “contraente generale”, contenuta nella delibera del 1° dicembre 2005 di approvazione del progetto definitivo ANAS.<br />	<br />
Orbene, è evidente che questa è l’unica doglianza riproposta e che essa attiene esclusivamente a profilo per il quale Pizzarotti non gode di una posizione differenziata rispetto alla generalità dei consociati, una volta ritenuta da questo Collegio la fondatezza dell’appello di ANAS e, quindi, l’infondatezza dell’impugnativa svolta da Pizzarotti in primo grado (con il primo atto di motivi aggiunti) avverso la delibera ANAS del 20 febbraio 2006 di rigetto della propria seconda proposta di project financing presentata nel 2005.<br />	<br />
Ed infatti, l’intervenuta approvazione da parte di ANAS di una propria progettazione definitiva dell’opera strategica in questione, non era e non è certo di per sé ostacolo all’eventuale successiva determinazione della stessa ANAS di procedere con la finanza di progetto (nel rispetto, ovviamente, delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legge vigente anche per la scelta del promotore) come, peraltro, già risulta dimostrato dal fatto che il predetto Ente ha inserito tale opera strategica nel proprio programma 2007-2011, tra quelle per le quali sollecita il concorso finanziario dei privati, e come può ritenersi confermato anche dalla delibera CIPE n. 54 del 27 marzo 2009 di assegnazione, in via programmatica, di un contributo proprio per la realizzazione della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo.<br />	<br />
In conclusione, può ribadirsi che l’appello è fondato e può disporsi, quanto alle spese di giudizio, che le stesse siano integralmente compensate tra le parti, attesa la complessità delle questioni trattate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Spese del doppio grado compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Luigi Cossu, Presidente<br />	<br />
Armando Pozzi, Consigliere<br />	<br />
Antonino Anastasi, Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/01/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-1-2010-n-75/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2010 n.75</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2010 n.85</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-1-2010-n-85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-1-2010-n-85/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-1-2010-n-85/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2010 n.85</a></p>
<p>Pres. Cossu &#8211; Est. Pozzi Roche S.p.A. (Avv. Lorenzoni) c/ Ministero della Salute (Avv. dello Stato) sulla classificazione o riclassificazione dei farmaci, da parte della Commissione unica del Farmaco, come attività a contenuto generale in sede di esecuzione successiva e consequenziale Farmacie – Commissione Unica del Farmaco – Classificazione o</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-1-2010-n-85/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2010 n.85</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-1-2010-n-85/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2010 n.85</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cossu &#8211; Est. Pozzi<br /> Roche S.p.A. (Avv. Lorenzoni) c/ Ministero della Salute (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla classificazione o riclassificazione dei farmaci, da parte della Commissione unica del Farmaco, come attività a contenuto generale in sede di esecuzione successiva e consequenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Farmacie – Commissione Unica del Farmaco – Classificazione o riclassificazione farmaci – Atto a contenuto plurimo – Sindacabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’attività di classificazione o riclassificazione dei farmaci, di competenza del Commissione Unica del Farmaco, lungi dal costituire esercizio di potestà normativa, di cui anzi costituisce esecuzione,  non è da annoverarsi fra le attività a contenuto generale, da intendersi come quelle aventi destinatari non determinati né determinabili a priori, ma soltanto in sede di esecuzione successiva e consequenziale. Con i provvedimenti di classificazione si provvede all’individuazione immediata di una pluralità di specialità medicinali: quindi si tratta di un provvedimento a contenuto plurimo scindibile in tanti atti quanti sono i destinatari di esso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 4884 del 2003, proposto da: 	</p>
<p><b>Roche S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Lorenzoni e Aldo Travi, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via del Viminale N.43; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Ministero della Salute, Commissione Unica del Farmaco &#8211; Cuf<i></b></i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA :Sezione III TER n. 00525/2003, resa tra le parti, concernente classificazione della specialità medicinale “ Rocefin “.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Commissione Unica del Farmaco &#8211; Cuf;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 novembre 2009 il Consigliere Armando Pozzi e uditi per le parti l’avvocato Travi e l&#8217;avv. dello Stato Palatiello;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso proposto al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, la società Roche ha chiesto l’annullamento del decreto della Commissione unica del farmaco del 4 dicembre 2001 (&#8220;Riclassificazione dei medicinali ai sensi della legge 16 novembre 2001, n. 405, di conversione, con modifiche, del decreto -legge 18 settembre 2001, n. 347&#8221;), nella parte in cui ha incluso i farmaci con il principio attivo &#8220;ceftriaxone&#8221; nell&#8217;all.to 1, nel quale sono stati ricompresi i farmaci &#8220;aventi un ruolo non essenziale&#8221; per i quali &#8220;le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare una partecipazione alla spesa da parte dell&#8217;assistito&#8221; (cfr. artt. 1 e 2 del decreto), e ha previsto che anche tali farmaci debbano essere erogati a totale carico del Servizio sanitario nazionale solo &#8220;qualora utilizzati per infezioni gravi in regime di assistenza domiciliare integrata” (cfr. art. 3).<br />	<br />
Con sentenza n. 525/2003 il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso compensando le spese.<br />	<br />
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la società farmaceutica, riproponendo in sostanza i sette motivi del ricorso di primo grado, dopo avere preliminarmente precisato di avere ancora interesse all’appello, nonostante, nel frattempo, con d.m. 27 settembre 2002 (art.5), sia stato abrogato il decreto della CUF 4 dicembre 2001 impugnato innanzi al TAR. L’interesse all’appello deriverebbe in primo luogo dal fatto che l’abrogazione del decreto della CUF è avvenuta quasi un anno dopo la sua emanazione e dopo che varie Regioni ne avevano dato attuazione , con la conseguente imposizione di un regime di compartecipazione a carico degli utenti ai fini della sua erogazione da parte del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, la sentenza del TAR afferma (pag. 12) che “deve ritenersi incontestato” che “il farmaco per il quale si controverte” (il Rocefin) “ha gravi effetti collaterali”; a tale riguardo la Roche dichiara di avere interesse specifico, sia di ordine patrimoniale che di ordine morale, a contestare tale affermazione.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 10 novembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1 &#8211; Come già esposto in primo grado, l’appellante riferisce di essere titolare delle autorizzazioni per l&#8217;immissione in commercio del farmaco antibiotico Rocefin, avente come principio attivo il ceftriaxone, cefalosporina di terza generazione in confezioni iniettabili.<br />	<br />
Il Rocefin è commercializzato in sette confezioni diverse, oggetto di distinte autorizzazioni ministeriali, di cui le prime tre (&#8220;Rocefin 0,25&#8221;, &#8220;Roce-fin 0,50&#8221; &#8220;Rocefin V&#8217;), sono erogabili attraverso i normali canali di vendita, mentre le altre sono destinate al consumo ospedaliero (c.d. classe H).<br />	<br />
Il ceftriaxone è descritto dalla letteratura medica come farmaco efficace nei confronti di un&#8217;ampia gamma di batteri, compresi ceppi con resistenza multipla nei confronti dei normali trattamenti antibiotici. Afferma altresì l’appellante che la somministrazione di cefalosporine per via orale spesso non è ben tollerata, mentre Rocefin è un farmaco iniettabile e non presenta quindi queste controindicazioni.</p>
<p>	<br />
2 &#8211; Tutto ciò precisato, con il primo motivo del ricorso al TAR la ricorrente aveva dedotto che l&#8217;inserimento nell&#8217;all.to n. 1 dell’impugnato decreto ministeriale delle cefalosporine e, fra esse, del ceftriaxone (principio attivo del Rofecin), era avvenuto senza alcuna particolare indagine o verifica di sorta, come desumibile dal fatto che nel decreto impugnato viene richiamata soltanto la deliberazione della CUF con cui sono state assunte le decisioni, e non sono neppure menzionate, né valutazioni istruttorie, né elementi particolari di ordine tecnico. D’altra parte, il carattere &#8220;essenziale&#8221; del predetto principio attivo sarebbe riconosciuto da un&#8217;ampia letteratura medica, che ne ha posto in luce l&#8217;efficacia di fronte a gravi infezioni batteriche resistenti agli antibiotici comuni, ed era confermato in termini ufficiali dall&#8217;inclusione nella tabella &#8220;A&#8221; nonché nella &#8220;nota 55&#8221; del decreto della CUF 22 dicembre 2000, che metteva alla luce l&#8217;importanza delle cefalosporine iniettabili di terza generazione (fra cui era citato espressamente il Ceftriaxone) per il trattamento delle infezioni causate da microrganismi resistenti, nel caso di pazienti &#8220;deperiti&#8221; (&#8220;defedati&#8221;) o &#8220;immunocompromessi&#8221;.<br />	<br />
Con l’appellata sentenza il TAR, dopo avere riportato le difese dell’amministrazione in punto di acquisizioni scientifiche sul principio farmaceutico a base del medicinale in parola, ha respinto il motivo, rilevando che l&#8217;Amministrazione, nella sua discrezionalità tecnica, può diversamente decidere in sede di esame per la riclassificazione dei farmaci, anche per quelli rientranti nell&#8217;ampia categoria degli antibiotici, secondo le caratteristiche di ognuno di essi, senza che ciò possa dar luogo, in ragione della loro diversità, a contraddittorietà o disparità di trattamento.</p>
<p>3 &#8211; Con il motivo d’appello la società, riportando l’andamento dei lavori della CUF nelle sedute del 9 e 10 ottobre 2001, osserva come dagli stessi emerga un’istruttoria basata su motivazioni di ordine politico – finanziario, piuttosto che scientifico.<br />	<br />
Per esaminare il motivo si ritiene di esporre una rapida ricostruzione del quadro normativo interessante la fattispecie.</p>
<p>4 &#8211; L’articolo 6 del D.L. 18-9-2001 n. 347, (convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405) ha stabilito, che nell&#8217;àmbito della ridefinizione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la Commissione unica del farmaco, con proprio provvedimento, avrebbe individuato i farmaci che, “ in relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza fra i medicinali concedibili di prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee, possono essere totalmente o parzialmente esclusi dalla rimborsabilità “. Lo stesso articolo 6 rimetteva, poi, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 novembre, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e d&#8217;intesa con la Conferenza permanente Stato &#8211; Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell&#8217;articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. </p>
<p>5 &#8211; In attuazione della potestà di riclassificazione dei medicinali ai sensi del citato D.L. 18 settembre 2001, n. 347, è stato emanato il D. M. 4 dicembre 2001 ( successivamente abrogato dal D. M. 27 settembre 2002 ), con il quale sono stati individuati i medicinali aventi un ruolo non essenziale, tra i quali sono presenti, nell’ambito dei medicinali concedibili dal Servizio sanitario nazionale, prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile, secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee, come indicati nell&#8217;elenco delle categorie terapeutiche di cui all&#8217;allegato I e allegato II del medesimo provvedimento. Aggiungeva l’articolo 3 dello stesso decreto legge che “ Gli antibiotici iniettabili i cui principi attivi rientrano nelle categorie terapeutiche di cui all&#8217;allegato I, identificate con la dizione «Nota 55» e «Nota 55-bis», rimangono a totale carico del Servizio sanitario nazionale a livello territoriale qualora utilizzati per infezioni gravi in regime di assistenza domiciliare integrata. Nell’allegato I al decreto fra le categorie terapeutiche individuate nella colonna ATC con la sigla J01DA era indicato il principio Ceftriaxone contenuto nel farmaco Rocefin prodotto dall’appellante.</p>
<p>6 &#8211; Appare utile ricordare ancora che l’articolo 1, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 502/1992 aveva già stabilito, rispettivamente, che “ Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i princìpi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei princìpi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell&#8217;equità nell&#8217;accesso all&#8217;assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell&#8217;economicità nell&#8217;impiego delle risorse “ e che “ L&#8217;individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all&#8217;individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l&#8217;intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente “. </p>
<p>7 &#8211; Ulteriore rilievo assume il disposto dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, (legge finanziaria per il 1994), come successivamente novellato, il quale aveva già affidato alla CUF il compito di procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici collocandoli in quattro classi: a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche; b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico [ quest’ultima abolita dall’art. 85, comma 1, della legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388 ); c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico; c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico: tutto ciò al dichiarato scopo di “ garantire che l&#8217;onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l&#8217;assistenza farmaceutica nell&#8217;anno 1994 non superi l&#8217;importo di lire 10.000 miliardi sulla base dei consumi del periodo 1° settembre 1992-31 agosto 1993 “. </p>
<p>8 &#8211; Dal quadro sopra riportato emerge con chiarezza che l&#8217;art. 6, comma 1, del ricordato decreto legge n. 347 del 2001 mirava a limitare gli oneri di rimborso a carico del S.S.N. per farmaci considerati non essenziali per la presenza, nel mercato dei farmaci rimborsabili, di medicinali con proprietà terapeutiche sovrapponibili, attraverso la esclusione dal rimborso delle specialità sostituibili, all&#8217;interno del medesimo L.E.A., con altre aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle C.T.O. ( categorie terapeutiche omogenee ). Di qui la possibilità, attuata con l’impugnato Decreto 4 dicembre 2001, di identificare i farmaci non essenziali, sulla scorta di C.T.O. di interesse terapeutico rilevante ma non essenziale, ossia tale da poter essere perseguito con metodi di identica efficacia.<br />	<br />
In particolare, con il D.M. 4 dicembre 2001 alcune specialità prodotte dalla ricorrente (cd. &#8221; cefalosporine iniettabili di terza generazione&#8221;) sono state classificate come farmaci non essenziali, per i quali &#8220;le regioni &#8230; possono individuare una partecipazione alla spesa da parte dell&#8217;assistito (art. 1 e 2), salvo che nel caso di somministrazione in Assistenza Domiciliare Integrata (art. 3)&#8221;.<br />	<br />
L’attività della CUF presupponeva, pertanto, proprio in relazione dell’ampia discrezionalità ad essa rimessa dal legislatore, un’accurata attività istruttoria che rendesse evidenti le ragioni della riclassificazione dei farmaci, con riguardo a due concorrenti parametri, quello dei LEA e quello, di contenuto più squisitamente tecnico, della sovrapponibilità farmaceutica, secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee ( CTO ).</p>
<p>9 &#8211; Nella specie, dalle riunioni della CUF tenute rispettivamente in data 9 e 10 ottobre 2001, non risulta l’avvenuto svolgimento dell’attività istruttoria e di rilevazione, come sopra individuata. Di qui la fondatezza del secondo motivo del ricorso di primo grado riproposto in grado d’appello, con cui l’appellante lamenta che l&#8217;impugnato decreto non contiene alcuna motivazione circa le ragioni per le quali le cefalosporine iniettabili sono state inserite nell&#8217;elenco dei farmaci per i quali non è più garantita l&#8217;assunzione della spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale.<br />	<br />
Dalla lettura del verbale del 9 ottobre 2001 si ricava che la quasi totalità degli interventi evidenzia l’impossibilità di procedere in tempi ristrettissimi ad un’adeguata ricognizione dei farmaci e della loro riclassificaazione sulla base dei parametri sopra riportati. Appare significativo, al riguardo e per tutti, l’intervento del dr. Tognoni, in cui si propone di ripristinare la fascia B, sottolineandosi come “ tale decisione è dovuta a questioni di tempo e non è il risultato di un profondo processo di rivisitazione “.</p>
<p>10- Sul punto, la sentenza appellata, a fronte dell’evidente mancanza di qualsiasi istruttoria, osserva che il provvedimento della CUF “ deve essere annoverato tra gli atti aventi carattere generale e come tale, ai sensi dell&#8217;art. 3 della legge n. 241 del 1990, non richiede una specifica motivazione “.<br />	<br />
Si tratta di affermazione non condivisibile, poiché l’attività di classificazione o riclassificazione dei farmaci, lungi dal costituire esercizio di potestà normativa, di cui anzi costituisce esecuzione, con riguardo ai parametri legali sopra ricordati, neppure è da annoverarsi fra le attività a contenuto generale, da intendersi come quelle aventi destinatari non determinati né determinabili a priori, ma soltanto in sede di esecuzione successiva e consequenziale. Con i provvedimenti di classificazione si provvede, da subito e senza ulteriore intermediazione di successiva attività specificativa o attuativa, all’individuazione immediata di una pluralità di specialità medicinali: quindi si tratta di un provvedimento a contenuto plurimo scindibile in tanti atti quanti sono i destinatari di esso. </p>
<p>11 &#8211; Quanto detto già basterebbe di per sé a rendere accoglibile l’appello. Tuttavia il Collegio ritiene di ulteriormente precisare gli aspetti di incongruenza della pronuncia di primo grado, come evidenziati nell’atto d’appello.<br />	<br />
Con riferimento alla correlazione dell’attività classificatoria della CUF con i livelli di assistenza, nel ricorso di primo grado la ricorrente, attuale appellante, aveva evidenziato che i LEA sono stati definiti con D.P.C.M. del 29 novembre 2001, entrato in vigore dopo la sua pubblicazione sulla G.U. il 10 ottobre 2002, con la conseguenza che, alla data di emanazione del decreto impugnato, non erano ancora efficaci. In via astratta, può essere condiviso quanto chiarito nella sentenza appellata, che il procedimento per la determinazione dei LEA, “ pur se coordinato nelle intenzioni del legislatore con quello inerente alla riclassificazione dei farmaci (sulla base del loro ruolo essenziale, o no) è ontologicamente e funzionalmente distinto da esso “ e che “ l’accertamento a tale scopo compiuto sui farmaci dalla CUF muove da una valutazione autonoma sulla natura e la qualità di questi ultimi e non, quindi, sul complesso di prestazioni inderogabili che il SSN deve concedere in relazione ad obiettivi e risorse dati, cui, invece, si rivolge la determinazione dei LEA”. <br />	<br />
Tuttavia, anche se la qualificazione dell’essenzialità precipua di un certo farmaco è cosa diversa e non biunivoca ai LEA, nel senso che, per una prestazione assistenziale essenziale ben possono concedersi farmaci che, per il rapporto tra le loro caratteristiche ed il beneficio che dispensano all&#8217;assistito, non svolgano o non realizzino più un ruolo essenziale, nell’attività di rilevazione dell’utilità farmacologica di un prodotto, ciò nonostante la CUF, nella sua attività istruttoria, non può prescindere dalle qualità essenziali per la garanzia della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell&#8217;equità nell&#8217;accesso all&#8217;assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza, in cui pure si risolvono i LEA.<br />	<br />
Nella specie nulla di tutto ciò risulta effettuato, essendo stata la determinazione finale della CUF (costretta entro termini brevissimi che, per stessa ammissione dei suoi componenti, non consentivano alcuna serie rilevazione), assunta sulla base di mere considerazioni di risparmio della spesa, anziché di una sua razionalizzazione sulla base dei parametri legali.<br />	<br />
Né a supportare la carente motivazione della stessa Commissione possono valere le considerazioni che il Tribunale ha tratto dalla memoria dell’Avvocatura dello Stato, con cui si è sostenuto che il farmaco iniettabile comporterebbe il rischio di un grave effetto collaterale, come l&#8217;anafilassi, con un&#8217;incidenza di 1 su 800 pazienti e che, per tale ragione, era raccomandata la somministrazione per via parenterale dell&#8217;antibiotico in ospedale, o comunque a condizione che sia disponibile personale ed una organizzazione atta a fronteggiare l&#8217;emergenza. <br />	<br />
Si tratta di considerazioni postume, operate da un organo atecnico sul piano delle competenze scientifiche, prive di adeguato supporto probatorio ed anzi smentite dalla stessa amministrazione, la quale, a distanza di pochi mesi, ha emanato il nuovo D.M. 27 settembre 2002, recante una nuova riclassificazione dei medicinali ai sensi dell&#8217;art. 9, c. 2 e 3, della Legge 8 settembre 2002, n. 178, con la contestuale approvazione del nuovo elenco dei medicinali rimborsabili dal S.S.N. (allegato 1 al D.M. 27 settembre 2002), che include in classe A quello della ricorrente.</p>
<p>12 &#8211; Il ricorso va conclusivamente accolto.<br />	<br />
Le spese liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, accoglie l’appello e per l’effetto annulla la sentenza di primo grado.<br />	<br />
Condanna l’amministrazione appellata al pagamento delle spese ed onorari di causa liquidate in complessivi euro cinquemila, per entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA ed accessori di legge. <br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Luigi Cossu, Presidente<br />	<br />
Armando Pozzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonino Anastasi, Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Bruno Mollica, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/01/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-1-2010-n-85/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2010 n.85</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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