<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>13/1/2006 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/13-1-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/13-1-2006/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 16:46:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>13/1/2006 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/13-1-2006/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.3</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-13-1-2006-n-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-13-1-2006-n-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-13-1-2006-n-3/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.3</a></p>
<p>Pres. ed Est. Domenico GiordanoA.T.I. Auto Guidovie Italiane S.p.a., Trasporti Pubblici Monzese S.p.a. e Consorzio Trasporti Nord Milano &#8211; CTNM S.p.a (Avv.ti Domenichelli e Villata) c. Provincia di Milano (avv.ti Bassani e Robaldo) e nei confronti di Consorzio Autoservizi Lombardi (n.c.), A.T.I. Aziena Trasporti Municipali S.p.a., Atinom S.p.a. e STIE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-13-1-2006-n-3/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-13-1-2006-n-3/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.3</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. Domenico Giordano<br />A.T.I. Auto Guidovie Italiane S.p.a., Trasporti Pubblici Monzese S.p.a. e Consorzio Trasporti Nord Milano &#8211; CTNM S.p.a (Avv.ti Domenichelli e Villata) c. Provincia di Milano (avv.ti Bassani e Robaldo) e nei confronti di Consorzio Autoservizi Lombardi  (n.c.), A.T.I. Aziena Trasporti Municipali S.p.a., Atinom S.p.a. e STIE S.p.a (n.c.), A.T.I. Azienda di trasporti municipali S.pa., SAB Autoservizi S.r.l. (n.c.), Regione Lombardia (n.c.) e Comune di Monza (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui presupposti per la revoca dell&#8217;aggiudicazione di gara d&#8217;appalto</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Intervento in giudizio – Intervento ad adiuvandum – Presupposti e condizioni di ammissibilità.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Aggiudicazione – Annullamento o revoca in autotutela – Possibilità – Fondamento di tale potere – Individuazione.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Aggiudicazione – Revoca in autotutela – Presupposti.<br />
4. Contratti della P.A. – Aggiudicazione – Revoca in autotutela – Per presunte incongruenze dell’offerta economica non verificate in contraddittorio con l’impresa aggiudicataria – Inammissibilità.</p>
<p>5. Contratti della P.A. – Servizi pubblici – Gara – Suddivisione in lotti &#8211; Unicità della gara – Non sussiste.</p>
<p>6. Contratti della P.A. – Servizi pubblici – Trasporto pubblico locale – Possibilità di procrastinare, scaduto il periodo transitorio di cui all’art. 18, comma 3bis, d. lgs. n. 422/1997, l’affidamento del servizio di trasporti automobilistici sino alla definitiva approvazione dei Programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale (PTS) – Non sussiste.</p>
<p>7. Servizi pubblici – Servizio di trasporto pubblico locale &#8211; Erogazione di risorse finanziarie in favore di coloro che risultano concessionari del servizio – Nel periodo transitorio di cui all’art. 18, comma 3bis, d. lgs. n. 422/1997 – Possibilità limitata al finanziamento dei piani di rinnovo destinati a trovare attuazione nel periodo transitorio.</p>
<p>8. Giustizia amministrativa – Risarcimento dei danni per equivalente – Nel caso di annullamento del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione – Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel processo amministrativo è ammissibile l’intervento da parte di enti o soggetti che vantino un interesse, anche di mero fatto, alla controversia, purché detto interesse sia proprio dell’interveniente e sia mediato e riflesso rispetto a quello delle parti necessarie al giudizio (1).</p>
<p>2. In linea di principio non è precluso alla stazione appaltante di procedere con atto successivo alla revoca o all&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione; tale potere si fonda, oltre che sulla disciplina di contabilità generale dello Stato che consente il diniego di approvazione per motivi di interesse pubblico (art. 113 R.D. n. 827/1924), sul principio generale dell’autotutela della pubblica amministrazione, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica.</p>
<p>3. La P.A. è abilitata a revocare gli atti di gara allorché la gara stessa non risponda più alle esigenze dell’ente e sussista un interesse pubblico, concreto ed attuale, all’eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dell’aggiudicatario nei confronti dell’Amministrazione.</p>
<p>4. Non possono assurgere a motivo di revoca dell’aggiudicazione asserite criticità od incongruenze del piano economico finanziario presentato dall’aggiudicataria qualora non vengano accertate o verificate in contraddittorio con la stessa impresa.</p>
<p>5. Se la gara di affidamento di un servizio pubblico è suddivisa in lotti, ciò sta a significare che la gara non è unica, ma si divide in tante gare quanti sono i lotti da assegnare (2).</p>
<p>6. Scaduto il periodo transitorio di cui all’art. 18, comma 3bis, d. lgs. n. 422/1997 tutti i servizi di trasporto pubblico locale devono essere affidati mediante l’espletamento delle procedure concorsuali; pertanto deve ritenersi illegittima la decisione dell’ente locale di procrastinare  l’affidamento dei servizi alla definitiva approvazione dei Programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale (PTS) di cui all’art. 14, comma 3, d. lgs. n. 422/1997.</p>
<p>7. Ai sensi della legge regionale Lombardia 29 ottobre 1998 n. 22, è possibile assegnare finanziamenti regionali in favore di coloro che  risultano essere i concessionari del servizio durante il periodo transitorio di cui  all’art. 18, comma 3bis, d. lgs. n. 422/1997, purché le risorse siano impiegate per finanziare piani di rinnovo destinati a trovare attuazione nel solo periodo transitorio.</p>
<p>8. Nel caso di annullamento del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione non può trovare accoglimento la domanda di condanna al risarcimento dei danni per equivalente, in quanto a seguito della decisione di annullamento torna ad essere efficace il provvedimento con il quale la gara era stata precedentemente aggiudicata alla ricorrente, dal che deriva la completa reintegrazione dell’interessata nella posizione che aveva acquisito, con esclusione di ogni altro tipo di risarcimento.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2002, 5741</p>
<p>(2) Cfr. T.A.R. Liguria, II, 26 aprile 2003, n. 523</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui presupposti per la revoca dell&#8217;aggiudicazione di gara d&#8217;appalto</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/7817_TAR_7817.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-13-1-2006-n-3/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.4</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-13-1-2006-n-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-13-1-2006-n-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-13-1-2006-n-4/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.4</a></p>
<p>Pres. ed Est. Domenico Giordano Caronte S.r.l. (avv.ti Bonelli e Balestreri) c. Provincia di Milano (avv.ti Ferrari e Bazzani) in tema di gare per l&#8217;affidamento del servizio di trasporto pubblico locale 1. Contratti della P.A. – Bando di gara – Interesse all’impugnazione della clausola che vieta l’aggiudicazione di un numero</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-13-1-2006-n-4/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.4</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-13-1-2006-n-4/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.4</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. Domenico Giordano <br /> Caronte S.r.l. (avv.ti Bonelli e Balestreri) c. Provincia di Milano (avv.ti Ferrari e Bazzani)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di gare per l&#8217;affidamento del servizio di trasporto pubblico locale</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Bando di gara – Interesse all’impugnazione della clausola che vieta l’aggiudicazione di un numero di lotti superiore a due – Nel caso in cui l’impresa ricorrente ha presentato l’offerta per un solo lotto – Non sussiste.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Servizi pubblici – Servizio di trasporto pubblico locale &#8211; Bando di gara – Impugnazione &#8211; Nella parte in cui determina la base d’asta – Censura generica circa l’incongruità del corrispettivo chilometrico – Inammissibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non sussiste l’interesse dell’impresa ricorrente a censurare la clausola del bando di gara che restringe a due il numero massimo di lotti aggiudicabili allo stesso concorrente, nel caso in cui la stessa impresa abbia presentato la domanda di partecipazione per un solo lotto, in quanto essa non potrebbe conseguire alcun concreto vantaggio dal richiesto annullamento della clausola.</p>
<p>2. La contestazione circa la sostenibilità delle condizioni di gara non può limitarsi ad una generica denuncia circa l’incongruità del corrispettivo chilometrico che costituisce la base d’asta, dovendosi aver riguardo a tutti quei fattori che concorrono ad assicurare lo svolgimento del servizio in condizioni favorevoli, garantendo al gestore la copertura dei costi aziendali e la remunerazione del servizio, e che si legano anche alla capacità e all’efficienza produttiva dell’affidatario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di gare per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/7818_TAR_7818.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-13-1-2006-n-4/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.4</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.487</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-1-2006-n-487/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-1-2006-n-487/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-1-2006-n-487/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.487</a></p>
<p>Pres. Nicastro – Rel. Falcone – P.M. Palmieri Eneco srl (avv. M. Monzini, A. Monzini, Cereda, Radice) c. Consorzio degli Utenti di Roggia Grande Bolognini (avv. Alfieri), Regione Lombardia (avv. Pompa, Vivone), Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di pubblica utilità Regione Lombardia ed altri (n.c.) la Cassazione ritorna sulla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-1-2006-n-487/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-1-2006-n-487/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.487</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nicastro – Rel. Falcone – P.M. Palmieri<br /> Eneco srl (avv. M. Monzini, A. Monzini, Cereda, Radice) c. Consorzio degli Utenti di Roggia Grande Bolognini (avv. Alfieri), Regione Lombardia (avv. Pompa, Vivone), Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di pubblica utilità Regione Lombardia ed altri (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la Cassazione ritorna sulla nozione di atto soprassessorio immediatamente lesivo</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo  – Impugnazione – Atto soprassessorio – Effetti – Arresto a tempo indeterminato del procedimento attivato dal provvedimento &#8211; Lesività &#8211;  Interesse – Sussiste &#8211; Fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>Esiste interesse all’impugnazione dell’atto soprassessorio della PA che rinviando ad un accadimento futuro ed incerto nell’an e nel quando il soddisfacimento dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato costituisce un vero e proprio diniego a provvedere, come tale determinante un arresto a tempo indeterminato del procedimento attivato dal privato, lesivo della posizione giuridica del richiedente (nel caso di specie a fronte di una richiesta, proposta da terzo, di modifica del prelievo di acque operato da consorzio cui la concessione non era ancora stata rinnovata dopo 15 anni, la PA, in via transitoria e nelle more del rinnovo della concessione ha confermato al Consorzio la facoltà di derivare acqua nella misura da sempre esercitata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/7844_7844.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-1-2006-n-487/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.478</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-1-2006-n-478/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-1-2006-n-478/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-1-2006-n-478/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.478</a></p>
<p>Pres. Nicastro – Rel. Roselli – P.M. Palmieri Gerardo Meridio (avv. Campesan, Mondin) c. Comune Dueville (avv. Testa) la Cassazione individua il Giudice del rimborso delle spese legali sostenute da assessore comunale nell&#8217;esercizio delle sue funzioni Giurisdizione e competenza – Spese legali sostenute da assessore – Rappresentante politico – Qualifica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-1-2006-n-478/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.478</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-1-2006-n-478/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.478</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nicastro – Rel. Roselli – P.M. Palmieri<br /> Gerardo Meridio (avv. Campesan, Mondin) c. Comune Dueville (avv. Testa)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la Cassazione individua il Giudice del rimborso delle spese legali sostenute da assessore comunale nell&#8217;esercizio delle sue funzioni</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Spese legali sostenute da assessore – Rappresentante politico – Qualifica di pubblico impiegato – Pretese patrimoniali fondate su funzione onoraria – Diritto soggettivo &#8211; Giurisdizione – Giudice Ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p>Spetta al Giudice Ordinario decidere in ordine alla richiesta di rimborso delle spese legali avanzata da assessore e vicesindaco in quanto trattasi di rappresentante politico (e non di pubblico impiegato) con il che le pretese patrimoniali fondate su funzione onorario sono espressione di un diritto soggettivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/7849_7849.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-1-2006-n-478/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.478</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.41</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-1-2006-n-41/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-1-2006-n-41/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-1-2006-n-41/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.41</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. Est. O. Viarana (Avv. A. Bellesi) contro la Prefettura di Lucca (Avvocatura dello Stato) ed il Comune di Massarosa (non costituitosi in giudizio) sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di iscrizione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-1-2006-n-41/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.41</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-1-2006-n-41/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.41</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. Est.<br /> O. Viarana (Avv. A. Bellesi) contro la Prefettura di Lucca (Avvocatura dello Stato) ed il Comune di Massarosa (non costituitosi in giudizio)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici – Attengono a posizioni aventi consistenza di diritto soggettivo &#8211; Giurisdizione del giudice ordinario &#8211; Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>. L&#8217;attività amministrativa in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici concerne posizioni aventi consistenza di diritto soggettivo ed ha natura rigidamente vincolata, sicché le relative controversie esulano dalla giurisdizione del Giudice amministrativo ed appartengono a quella dell&#8217;a.g.o.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211;	I^ SEZIONE –<br />	<br />
&#8211;	</i></b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente:<br />
<i><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></i>sul ricorso n. 4760/96 proposto da<br />
<B>VIARANA ORNELLA</B>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Bellesi Antonio ed elettivamente domiciliata presso gli uffici di questa Segreteria Tar, in Firenze Via Ricasoli, 40;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>la <B>PREFETTURA DI LUCCA</B>, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze, via degli Arazzieri, 4;<br />
il <B>COMUNE DI MASSAROSA</B>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento prot. n. 695/96/I datato 8.8.1996, con il quale il Prefetto della Provincia di Lucca ha respinto il ricorso gerarchico proposto contro il provvedimento prot. n. 4029 prat. 405 datato 27.02.1996, con il quale l&#8217;Ufficiale dell&#8217;anagrafe del Comune di Massarosa ha proceduto d&#8217;ufficio all&#8217;iscrizione anagrafica della ricorrente nel Registro della popolazione residente;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 16 dicembre 2002, il Presidente dott.Giovanni Vacirca;<br />
Udito, altresì, per la parte resistente l&#8217;avv. dello Stato U. Casali;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Considerato che il ricorso ha ad oggetto la decisione di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso l’iscrizione d’ufficio all’anagrafe della popolazione residente nel comune di Massarosa;<br />
Considerato che l&#8217;attività amministrativa in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici concerne posizioni aventi consistenza di diritto soggettivo ed ha natura rigidamente vincolata, sicché la controversia esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo ed appartiene a quella dell&#8217;a.g.o. (Cass., sez. un., 19-06-2000, n. 449;<i> </i><u>T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, 17 dicembre 2003, n. 1704</u>);<br />
      	Ritenuto che il ricorso sia inammissibile e che sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.</p>
<p>      Così deciso in Firenze il 16 dicembre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Dott. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente est.<br />	<br />
Dott. Saverio ROMANO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. Bernardo MASSARI	&#8211; Consigliere<br />	<br />
F.to Giovanni Vacirca est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 GENNAIO 2006<br />
Firenze, lì 13 GENNAIO 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-1-2006-n-41/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.41</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.1</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-1-2006-n-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-1-2006-n-1/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-1-2006-n-1/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.1</a></p>
<p>Pres. MARINI, Red. BILE non fondate le questioni sulla disciplina relativa alla ripetizione di indebito pensionistico Previdenza e assistenza sociale – Disciplina relativa alla ripetizione di indebito pensionistico &#8211; Restituzione delle somme indebitamente erogate a titolo di trattamento pensionistico per i periodi anteriori al 1° gennaio 1996, con esclusione dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-1-2006-n-1/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-1-2006-n-1/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.1</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARINI, Red. BILE</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non fondate le questioni sulla disciplina relativa alla ripetizione di indebito pensionistico</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Previdenza e assistenza sociale – Disciplina relativa alla ripetizione di indebito pensionistico &#8211; Restituzione delle somme indebitamente erogate a titolo di trattamento pensionistico per i periodi anteriori al 1° gennaio 1996, con esclusione dei soli percettori di un reddito imponibile per il 1995, di importo pari o inferiore a lire 16 milioni &#8211; Retroattività della disciplina &#8211; In via subordinata: Ipotesi di interpretazione della normativa sopravvenuta quale integralmente sostitutiva di quella impugnata.<br />
Previdenza e assistenza sociale – Disciplina relativa alla ripetizione d&#8217;indebito pensionistico &#8211; Non ripetibilità dell&#8217;indebito per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, in caso di soggetti percettori di reddito personale imponibile, ai fini IRPEF, per l&#8217;anno 2000, di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica) e dell&#8217;art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Viterbo. Nelle norme impugnate non è ravvisabile una lesione, costituzionalmente rilevante, dell&#8217;affidamento dei percettori di prestazioni pensionistiche non dovute, con conseguente violazione del principio di eguaglianza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composta dai Signori:<br />
#NOME?		MARINI		Presidente<br />	<br />
#NOME?		BILE		   <br />	<br />
#NOME?	FLICK			<br />	<br />
#NOME?		AMIRANTE		<br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO		<br />	<br />
#NOME?		VACCARELLA		<br />	<br />
#NOME?		MADDALENA		<br />	<br />
#NOME?		FINOCCHIARO		<br />	<br />
#NOME?		QUARANTA		<br />	<br />
#NOME?		GALLO			<br />	<br />
#NOME?		MAZZELLA		<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI		<br />	<br />
#NOME?		CASSESE		<br />	<br />
#NOME?	SAULLE			<br />	<br />
#NOME?		TESAURO			<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>S E N T E N Z A</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica) e dell&#8217;art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), promossi con ordinanze del 30 ottobre 2003 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Giuseppe Di Clemente e l&#8217;Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e del 18 febbraio 2004 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Angelica Pianeselli e l&#8217;INPS, iscritte ai numeri 116 e 322 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella <i>Gazzetta Ufficiale </i>della Repubblica numeri 11 e 17, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2004.<br />
<i><br />
     Visti </i>gli atti di costituzione dell&#8217;INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
<i>             udito </i>nell&#8217;udienza pubblica del 15 novembre 2005 il Giudice relatore Franco Bile;<br />
<i>     uditi </i>gli avvocati Alessandro Riccio per l&#8217;INPS e l&#8217;avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
    1.<b> </b>–<b> </b>Con ordinanza del 30 ottobre 2003 il Tribunale di Roma ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica), e dell&#8217;art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. In tal modo il giudice rimettente ripropone, in considerazione della ritenuta permanente rilevanza, la questione di legittimità costituzionale già sollevata con ordinanza del 5 marzo 2001, in relazione alla quale la Corte costituzionale, con ordinanza n. 249 del 2002 , aveva disposto la restituzione degli atti per <i>ius superveniens</i>. <br />
    Osserva il rimettente – richiamando testualmente la citata precedente ordinanza – che il pensionato ricorrente, in data 30 novembre 1995, aveva ricevuto dall&#8217;INPS la richiesta di restituzione della somma indebitamente percepita nel periodo dal 1° ottobre 1983 al 30 aprile 1995 a titolo di quote di integrazione al trattamento minimo di pensione in misura superiore a quella spettante ed aveva chiesto l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità di tale provvedimento eccependo l&#8217;incostituzionalità dell&#8217;art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.<br />
    Il rimettente ricorda che la ripetibilità cessa là dove l&#8217;ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell&#8217;integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l&#8217;accertamento del reddito del pensionato, o per la tempestiva presentazione della dichiarazione sostitutiva del certificato fiscale, o attraverso una comunicazione del datore di lavoro alle cui dipendenze il pensionato abbia trovato occupazione, oppure perché entrambe le pensioni sono pagate dallo stesso ente, che perciò può ben conoscere se e quando l&#8217;importo della prima sia aumentato oltre il limite di reddito ostativo dell&#8217;integrazione al minimo della seconda. <br />
    La successiva normativa introdotta dall&#8217;art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 è stata interpretata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 2333 del 1997 quale disciplina avente efficacia retroattiva e, in via transitoria, globalmente sostitutiva di quella anteriore. Quindi le disposizioni di cui all&#8217;art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 riconducono la ripetibilità dell&#8217;indebito all&#8217;unico requisito del reddito riferito al 1995.<br />
    L&#8217;applicazione retroattiva della normativa censurata determina – secondo il rimettente – una disparità di trattamento tra pensionati per i quali sia già stata sancita in via definitiva, secondo i precedenti principi, l&#8217;irripetibilità di un indebito e pensionati i quali, per indebiti risalenti alla medesima epoca, debbono soggiacere alla nuova normativa con conseguente violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione. In particolare il Tribunale richiama la sentenza n. 39 del 1993 di questa Corte che ha evidenziato la necessità di tutelare «l&#8217;affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto». <br />
    Il rimettente censura poi anche l&#8217;art. 38 della legge n. 448 del 2001, che ha successivamente previsto al comma 7: «nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell&#8217;INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell&#8217;indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l&#8217;anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro»; e al comma 8: «Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell&#8217;IRPEF per l&#8217;anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell&#8217;indebito nei limiti di un quarto dell&#8217;importo riscosso». Ad avviso del rimettente tale normativa non ha abrogato la disciplina di cui all&#8217;art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996, ma ha dettato una disciplina analoga a quella già prevista dalle citate disposizioni di legge con riferimento alle prestazioni indebitamente erogate negli anni dal 1996 al 2000. <br />
    Quanto alla rilevanza della questione precisa poi il giudice rimettente che nel giudizio <i>a quo </i>il ricorrente risulta aver superato la soglia reddituale suddetta sia nel 1995 che nel 2000.<br />
    In conclusione, ad avviso del rimettente, la questione di legittimità costituzionale formulata nella precedente ordinanza del 5 marzo 2001 deve ribadirsi con riferimento alla disciplina dettata dall&#8217;art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 662 del 1996, atteso che anche le citate disposizioni riconducono la ripetibilità dell&#8217;indebito all&#8217;unico requisito del reddito negli stessi termini dell&#8217;art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996.<br />
    2. – Con ordinanza del 18 febbraio 2004 il Tribunale di Viterbo ha sollevato d&#8217;ufficio questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 662 del 1996 per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. In tal modo il rimettente ripropone, in considerazione della ritenuta permanente rilevanza, la questione di legittimità costituzionale già sollevata con ordinanza del 30 marzo 2001, in relazione alla quale la Corte costituzionale, con ordinanza n. 249 del 2002 , aveva disposto la restituzione degli atti per <i>ius superveniens</i>. <br />
    Il rimettente – richiamando testualmente la precedente ordinanza – osserva che la situazione determinata dai citati commi 260 e 261 dell&#8217;art. 1 della legge n. 662 del 1996 è assai simile a quella esaminata dalla Corte con la sentenza n. 39 del 1993, che ha dichiarato illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., l&#8217;art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991 «nella parte in cui estende le innovazioni introdotte nella disciplina della ripetizione di indebito in materia pensionistica ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data». Anche nel caso di specie – osserva il rimettente – v&#8217;è irrazionale e ingiustificabile disparità di trattamento (e quindi violazione dell&#8217;art. 3 Cost.) tra i pensionati nei confronti dei quali l&#8217;ente previdenziale abbia agito per il recupero dell&#8217;indebito prima dell&#8217;entrata in vigore della norma impugnata, con conseguente dichiarazione di non ripetibilità ai sensi della normativa previgente, e i pensionati nei confronti dei quali – a parità di ogni altra circostanza, ed in particolare dell&#8217;epoca di insorgenza dell&#8217;indebito, del reddito percepito superiore a 16 milioni di lire e dell&#8217;assenza di dolo – il recupero sia stato promosso dopo l&#8217;entrata in vigore della legge n. 662 del 1996, con la conseguente ripetibilità, sia pure limitata ai 3/4 dell&#8217;indebito.<br />
    Analoghe censure sono poi mosse nei confronti dell&#8217;art. 38, commi 7 ed 8, della legge n. 448 del 2001.<br />
    3. –<b> </b>L&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale si è costituito in entrambi i giudizi ed ha concluso per l&#8217;infondatezza della questione. <br />
    Secondo l&#8217;Istituto, non vi è contrasto con l&#8217;art. 3 Cost., avendo entrambe le disposizioni censurate la funzione di dettare misure di razionalizzazione della finanza pubblica e realizzando un equo contemperamento delle esigenze di bilancio con gli interessi privati. Inoltre le erogazioni non dovute non possono, per definizione, concorrere all&#8217;integrazione della prestazione previdenziale adeguata, sicché la loro ripetizione non può di per sé violare il precetto costituzionale.<br />
    D&#8217;altra parte occorre tener conto della compatibilità con le risorse disponibili, sicché al Governo ed al Parlamento, nell&#8217;esercizio della loro discrezionalità e tenendo conto delle esigenze fondamentali di politica economica, spetta, in sede di manovra finanziaria di fine d&#8217;anno, introdurre modifiche alla legislazione di spesa, ove ciò sia necessario a salvaguardare l&#8217;equilibrio del bilancio statale ed a perseguire gli obiettivi della programmazione finanziaria.<br />
    Inoltre anche l&#8217;eccezionalità e la temporaneità dell&#8217;efficacia della normativa denunciata rilevano nel senso di escludere qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate che mirano anche ad assicurare la definizione in tempi ragionevoli di un consistente contenzioso ed un rapido riordino del settore previdenziale.<br />
    4. –<b> </b>E&#8217; intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ed ha concluso per la manifesta inammissibilità o comunque l&#8217;infondatezza della questione di costituzionalità.<br />
    In particolare l&#8217;Avvocatura ha sottolineato che il legislatore, nel regolamentare l&#8217;indebito previdenziale in modo difforme rispetto all&#8217;art. 2033 del codice civile, che legittima 1&#8217;azione di restituzione sulla base del solo fatto oggettivo dell&#8217;assenza di causa di pagamento, ha voluto eccezionalmente e in via transitoria abbandonare questo principio, bilanciando tale scelta con l&#8217;adozione di quello delle condizioni di reddito e di parziale irripetibilità per i percettori di redditi meno elevati.<br />
    La disciplina mira ad esentare il destinatario di pensioni e rendite da oneri di restituzione che difficilmente potrebbe affrontare, stante la naturale destinazione al consumo ed alla soddisfazione di esigenze elementari di vita delle somme percepite – sia pure indebitamente – a tale titolo.<br />
    Pertanto non è contraria agli artt. 3 e 38 Cost. la scelta legislativa che imponga a chi – non versando in stato di bisogno – abbia percepito una somma indebita di restituirla, in quanto non necessaria a far fronte al soddisfacimento di bisogni primari.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>    1.<b> – </b>I Tribunali di Roma e di Viterbo pongono due questioni di costituzionalità, che possono essere esaminate insieme perché oggettivamente connesse. <br />
    La prima riguarda i commi 260 e 261 dell&#8217;art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica), i quali prevedono che nei confronti di chi abbia percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell&#8217;indebito qualora il suo reddito personale imponibile ai fini dell&#8217;IRPEF per l&#8217;anno 1995 sia pari o inferiore a 16 milioni di lire e che, in caso di reddito superiore, l&#8217;indebito è irripetibile nei limiti di un quarto dell&#8217;importo riscosso. <br />
    La seconda riguarda i commi 7 e 8 dell&#8217;art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), i quali prevedono che nei confronti di chi abbia percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell&#8217;INPS, per il periodo anteriore al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell&#8217;indebito qualora il suo reddito personale imponibile ai fini dell&#8217;IRPEF per l&#8217;anno 2000 sia pari o inferiore a € 8.263,31 e che, in caso di reddito superiore, l&#8217;indebito è irripetibile nei limiti di un quarto dell&#8217;importo riscosso. <br />
    Le questioni sono state sollevate in due giudizi sostanzialmente analoghi nel corso dei quali i Tribunali aditi avevano già, con precedenti ordinanze del 2001, proposto la questione di costituzionalità dell&#8217;art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 e questa Corte, con ordinanza n. 249 del 2002, aveva restituito gli atti ai rimettenti per un nuovo esame alla luce del sopravvenuto art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001.  <br />
    Con le ordinanze in epigrafe i giudici hanno risollevato la medesima questione nei confronti delle norme del 1996 a suo tempo impugnate, sul rilievo che i casi di specie – riguardando ripetizioni di somme indebitamente erogate dall&#8217;INPS prima del 1° gennaio 1996 – sono disciplinati da tali norme. La questione, a loro avviso, non è manifestamente infondata, sotto il profilo di un&#8217;irrazionale e ingiustificabile disparità di trattamento (lesiva dell&#8217;art. 3 Cost.) tra i casi in cui, prima dell&#8217;entrata in vigore delle norme impugnate, l&#8217;ente previdenziale abbia agito per il recupero di indebiti anteriori al 1° gennaio 1996 e sia intervenuta una dichiarazione di non ripetibilità ai sensi della previgente disciplina, e i casi in cui  – a parità di ogni altra circostanza, in particolare dell&#8217;epoca di erogazione dell&#8217;indebito, del godimento da parte del pensionato di un reddito superiore a 16 milioni di lire e dell&#8217;assenza di dolo – il recupero non sia stato ancora promosso al momento dell&#8217;entrata in vigore di tali norme, con la conseguente applicazione retroattiva di un regime di ripetibilità (sia pure limitata), con conseguente inadeguata tutela previdenziale dei percettori dell&#8217;indebito (lesiva dell&#8217;art. 38 Cost.). <br />
    L&#8217;impugnazione è stata poi estesa ai commi 7 e 8 dell&#8217;art. 38 della legge n. 448 del 2001 sotto il profilo che per essi – ove fossero applicabili anche agli indebiti anteriori al 1° gennaio 1996 – varrebbero gli stessi dubbi di incostituzionalità dedotti a proposito della disciplina del 1996. </p>
<p>    2. – Ad avviso dei rimettenti entrambe le questioni sono rilevanti, emergendo dagli atti che i redditi personali dei pensionati, imponibili ai fini dell&#8217;IRPEF, erano sia nel 1995 che nel 2000 superiori a quelli rispettivamente previsti, per l&#8217;integrale irripetibilità dell&#8217;indebito, dai commi 260 e 261 dell&#8217;art. 1 della legge del 1996 e dai commi 7 e 8 dell&#8217;art. 38 della legge del 2001.</p>
<p>    3.<b> – </b>Il regime dell&#8217;indebito previdenziale, derogatorio dell&#8217;art. 2033 del codice civile, ha subito nel tempo una complessa evoluzione. Peraltro, per decidere i casi sottoposti ai rimettenti, interessa solo la disciplina delle prestazioni indebitamente erogate dall&#8217;INPS prima del 1° gennaio 1996. <br />
    La legislazione anteriore ai commi 260 e 261 dell&#8217;art. 1 della legge n. 662 del 1996 considerava irripetibili le somme percepite in buona fede dal pensionato. In particolare, alla risalente disciplina posta dall&#8217;art. 80 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è seguita, in epoca più recente, quella dell&#8217;art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, che ha escluso il recupero delle rate di pensione indebitamente erogate, salvo il caso del dolo del percettore. Al riguardo l&#8217;art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha poi stabilito che la sanatoria prevista dal citato art. 52, comma 2, opera solo per le somme corrisposte in base a formale provvedimento definitivo (espressamente comunicato all&#8217;interessato) viziato da errore imputabile all&#8217;ente erogatore, salvo che la percezione sia dovuta a dolo dell&#8217;interessato, e che l&#8217;omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione consente la ripetizione delle somme indebitamente percepite. <br />
    Tale norma è stata però da questa Corte (sentenza n. 39 del 1993) definita non interpretativa, ma innovativa con efficacia retroattiva, ed è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui si applicava ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, sotto il profilo che essa – innovando retroattivamente il regime degli indebiti previdenziali erogati nel vigore della legislazione precedente – aveva posto una disciplina peggiorativa per il percettore e leso il suo affidamento, «tanto più che erano colpiti pensionati a reddito non elevato»; e aveva trattato diversamente le situazioni ormai definite di irripetibilità per buona fede del percettore (art. 52 della legge n. 88 del 1989) e le situazioni ancora pendenti, soggette retroattivamente alle nuove regole più restrittive, pur se gli indebiti fossero stati erogati nella stessa epoca. Per effetto di tale sentenza, l&#8217;ambito di operatività della norma del 1991 si è ristretto ai soli indebiti erogati dopo la sua entrata in vigore.</p>
<p>    4. – A questa disciplina a regime dell&#8217;indebito previdenziale, così evolutasi nel tempo, si è poi sovrapposta una disciplina eccezionale e transitoria.  <br />
    In particolare i commi 260 e 261 dell&#8217;art. 1 della legge n. 662 del 1996, oggi impugnati, hanno dettato – secondo i principi, poi consolidati, affermati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 2333 del 1997 – «una disciplina di carattere globalmente sostitutivo di quella previgente». Questa disciplina, transitoria e speciale, non si applica per il futuro (e perciò non innova il regime dell&#8217;indebito previdenziale posto, da ultimo, dall&#8217;art. 13 della legge n. 412 del 1991), ma regola esclusivamente gli indebiti già erogati dagli enti pubblici di previdenza obbligatoria prima del 1° gennaio 1996, collegando la loro irripetibilità o (limitata) ripetibilità alla sola misura del reddito imponibile ai fini dell&#8217;IRPEF nel 1995. E&#8217; un criterio più semplice da gestire per gli enti previdenziali, rispetto a quello previsto dalla legislazione previgente che aveva creato non pochi problemi interpretativi, pur se è meno favorevole per i pensionati in quanto (come nelle fattispecie in esame) ha reso ripetibili indebiti erogati nel vigore di norme che ne garantivano l&#8217;irripetibilità.<br />
    Sono poi sopravvenuti i commi 7 e 8 dell&#8217;art. 38 della legge n. 448 del  2001, in base ai quali l&#8217;indebito erogato dall&#8217;INPS anteriormente al 1° gennaio 2001 non è ripetibile se i percettori avevano nel 2000 un reddito personale, imponibile ai fini indicati, pari o inferiore a € 8.263,31 (corrispondenti, secondo il noto tasso di cambio, a 16 milioni di lire). <br />
    E&#8217; sorto così il problema della disciplina applicabile agli indebiti anteriori al 1° gennaio 1996, variamente risolto dalla giurisprudenza di legittimità, a volte nel senso che il criterio reddituale del 2001 opera per tutti gli indebiti erogati prima del 1° gennaio 2000, e quindi anche per quelli anteriori al 1° gennaio 1996, e altre volte nel senso che quel criterio riguarda solo gli indebiti erogati bensì prima del 1° gennaio 2001, ma dopo il 1° gennaio 1996, onde quelli corrisposti prima di tale data restano soggetti alla disciplina del 1996. <br />
    Il contrasto è stato composto dalle Sezioni unite (sentenza n. 4809 del 2005), nel senso che ai fini della ripetibilità degli indebiti erogati prima del 1° gennaio 1996 rilevano entrambe le normative censurate: dapprima operano i commi 260 e 261 dell&#8217;art. 1 della legge n. 662 del 1996, onde l&#8217;indebito è definitivamente irripetibile se il percettore della prestazione pensionistica abbia fruito nel 1995 di un reddito imponibile ai fini dell&#8217;IRPEF inferiore o pari a 16 milioni di lire; se tale soglia è superata operano i commi 7 e 8 dell&#8217;art. 38 della legge n. 448 del 2001, per cui il recupero può ancora essere precluso se il reddito del 2000 sia stato inferiore o pari a € 8.263,31. </p>
<p>    5.<b> – </b>In questo complesso quadro normativo, le questioni di costituzionalità di cui si discute devono essere esaminate con esclusivo riferimento alla disciplina degli indebiti che (come quelli di cui alle ordinanze di rimessione) siano stati erogati dall&#8217;INPS prima del 1° gennaio 1996: e quindi – anzitutto – ai commi 260 e 261 dell&#8217;art. 1 della legge del 1996 e – in secondo luogo – ai commi 7 e 8 dell&#8217;art. 38 della legge del 2001, nella parte in cui (secondo la citata sentenza delle Sezioni unite) formano sistema con i primi.<br />
    Per il resto del loro contenuto dispositivo – ossia per la parte in cui i citati commi 7 e 8 concernono indebiti erogati dopo il 1° gennaio 1996 – la questione di costituzionalità non si pone, poiché le fattispecie all&#8217;esame dei rimettenti riguardano indebiti anteriori a tale data.</p>
<p>    6. – Le questioni di legittimità costituzionale non sono fondate.<br />
    I rimettenti chiedono in sostanza alla Corte un intervento caducatorio analogo a quello compiuto con la sentenza n. 39 del 1993, che ha dichiarato illegittimo l&#8217;art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991, nella parte in cui estendeva le innovazioni introdotte in tema di ripetizione di indebito previdenziale ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore o pendenti a tale data. <br />
    Ma la fattispecie odierna è ben diversa da quella decisa dalla sentenza del 1993.<br />
    La legge del 1991, oggetto di quella sentenza, nel rendere più rigorosa per il percettore la disciplina a regime dell&#8217;indebito previdenziale, volendo uniformare la nuova regolamentazione, ne aveva previsto l&#8217;applicazione retroattiva. Invece il legislatore del 1996, come quello del 2001, non è intervenuto sulla disciplina a regime (che resta quella del citato art. 13 della legge n. 412 del 1991), ma si è limitato a introdurre una normativa speciale e derogatoria rivolta solo al passato.<br />
    Inoltre la normativa censurata non è, per il percettore, totalmente peggiorativa rispetto a quella previgente, perché prevede in ogni caso l&#8217;irripetibilità di un quarto della prestazione indebitamente percepita, onde – sotto questo profilo – è disciplina per lui più favorevole. <br />
    Infine la sentenza del 1993 ha posto in rilievo come la legge allora censurata colpisse pensionati a reddito non elevato; invece il criterio reddituale posto dalla normativa oggi in esame vale proprio a sottrarre i pensionati con reddito più basso alle pretese restitutorie dell&#8217;INPS.</p>
<p>    7. – Al di là di tali differenze, nelle norme impugnate non è ravvisabile – come in quelle di cui alla sentenza del 1993 – una lesione, costituzionalmente rilevante, dell&#8217;affidamento dei percettori di prestazioni pensionistiche non dovute, con conseguente violazione del principio di eguaglianza.<br />
    L&#8217;affidamento dei cittadini nella stabilità della normativa vigente è tutelato come inderogabile precetto di rango costituzionale solo in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.). Per il resto norme retroattive sono ammissibili purché comportino una regolamentazione non manifestamente irragionevole (fra le altre,<i> </i>sentenza n. 419 del 2000), onde la retroattività può risultare giustificata proprio dalla sistematicità dell&#8217;intervento innovatore e dall&#8217;esigenza di uniformare il trattamento delle situazioni giuridiche pendenti e quello delle situazioni che si determineranno in futuro. <br />
    Nella specie poi si tratta dell&#8217;affidamento dei pensionati nell&#8217;irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, ed esso è tanto più meritevole di tutela ove si tratti di pensionati a reddito non elevato che destinano le prestazioni pensionistiche, pur indebite, al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia. In tale affidamento questa Corte (sentenza n. 431 del 1993) ha individuato – alla luce dell&#8217;art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l&#8217;erogazione non dovuta, destinata a soddisfare essenziali esigenze di vita del pensionato, non sia a lui addebitabile.<br />
    Orbene è significativo che la normativa censurata (commi 260 e 261 dell&#8217;art. 1 della legge n. 662 del 1996, integrati dai commi 7 e 8 dell&#8217;art. 38 della legge n. 448 del 2001, per la parte in cui, secondo l&#8217;interpretazione delle Sezioni unite, si applicano agli indebiti erogati prima del 1° gennaio 1996) attraverso il criterio reddituale garantisca l&#8217;irripetibilità di tali indebiti ai pensionati economicamente più deboli e – comunque – ne escluda la ripetibilità totale.<br />
    Inoltre le citate norme del 2001 – nella parte indicata – apprestano un&#8217;ulteriore tutela a quei pensionati con bassi redditi cui l&#8217;INPS abbia chiesto la ripetizione di indebiti anteriori al 1996: essi invero, pur se tenuti alla (parziale) restituzione perché titolari nel 1995 di redditi imponibili ai fini dell&#8217;IRPEF superiori ai 16 milioni di lire, possono ancora fruire dell&#8217;irripetibilità se nel 2000 quei redditi siano stati pari o inferiori a € 8.263,31.<br />
    D&#8217;altra parte la necessità costituzionale di proteggere, nei sensi indicati, l&#8217;affidamento del pensionato non implica di per sé una disciplina unica dell&#8217;indebito previdenziale; onde, al legislatore che si sia allontanato dal principio civilistico della totale ripetibilità dell&#8217;indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) deve riconoscersi un ambito di discrezionalità nell&#8217;individuazione degli strumenti più idonei a garantire ai pensionati a basso reddito un congruo livello di tutela, in un generale quadro di compatibilità, e fra essi può ben essere annoverata la scelta di collegare la ripetibilità ad un criterio meramente reddituale. Inoltre la sostituzione del regime di tutela dell&#8217;affidamento del pensionato con un altro criterio, diverso ma parimenti orientato, seppur sotto certi aspetti meno favorevole, trova, con riferimento alla normativa censurata, sufficiente giustificatezza nel carattere straordinario ed eccezionale dell&#8217;intervento legislativo, diretto a porre ordine nella materia dell&#8217;indebito previdenziale.</p>
<p align=center>
<b>    per questi motivi<br />
</b>   <br />
 LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
    riuniti i giudizi,<br />
<i>    dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica) e dell&#8217;art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Viterbo con le ordinanze indicate in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-1-2006-n-1/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.2</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-1-2006-n-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-1-2006-n-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-1-2006-n-2/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.2</a></p>
<p>Pres. MARINI, Red. GALLO non fondate le questioni sulla norme della Regione Marche in materia di addizionale regionale Imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) &#8211; Norme della Regione Marche in materia di addizionale regionale – Fissazione di aliquote superiori alla misura massima (1,4%) consentita dalla legislazione statale Non sono</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-1-2006-n-2/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-1-2006-n-2/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.2</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARINI, Red. GALLO</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non fondate le questioni sulla norme della Regione Marche in materia di addizionale regionale</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) &#8211; Norme della Regione Marche in materia di addizionale regionale – Fissazione di aliquote superiori alla misura massima (1,4%) consentita dalla legislazione statale</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all&#8217;IRPEF e di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) e dell&#8217;annessa tabella A, sollevate – in riferimento agli artt. 3, 16, 41, 53, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 120 della Costituzione – dalla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno. Deve negarsi che la Costituzione stabilisca una riserva esclusiva di competenza legislativa dello Stato in tema di progressività dei tributi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:<br />
#NOME?		MARINI		Presidente<br />	<br />
#NOME?		BILE			  <br />	<br />
#NOME?	FLICK				<br />	<br />
#NOME?	AMIRANTE			<br />	<br />
#NOME?		DE SIERVO			<br />	<br />
#NOME?		VACCARELLA			<br />	<br />
#NOME?		MADDALENA			<br />	<br />
#NOME?		FINOCCHIARO			<br />	<br />
#NOME?		QUARANTA			<br />	<br />
#NOME?		GALLO				<br />	<br />
#NOME?		MAZZELLA			<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI			<br />	<br />
#NOME?		CASSESE			<br />	<br />
#NOME?	SAULLE			<br />	<br />
#NOME?		TESAURO			<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all&#8217;IRPEF e di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), e dell&#8217;annessa tabella A, promosso con ordinanza depositata il 18 marzo 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, nella controversia vertente tra Amilcare Brugni, l&#8217;Ufficio di Ascoli Piceno dell&#8217;Agenzia delle Entrate e la Regione Marche, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2005.</p>
<p>	<i>Visti</i> gli atti di costituzione di Amilcare Brugni e della Regione Marche;<br />	<br />
	<i>udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 15 novembre 2005 il Giudice relatore Franco Gallo;<br />	<br />
	<i>uditi</i> gli avvocati Giuseppe Pizzonia per Amilcare Brugni e Augusto Fantozzi per la Regione Marche.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
    1. – Nel corso di un giudizio promosso dal contribuente Amilcare Brugni nei confronti della Regione Marche e dell&#8217;ufficio locale dell&#8217;Agenzia delle entrate avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso di quanto versato a titolo di addizionale regionale all&#8217;IRPEF per l&#8217;anno 2003, la Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, con ordinanza datata 3 marzo 2005 e depositata il 18 successivo, ha sollevato – in riferimento agli<b> </b>artt. 3, 16, 41, 53, 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), 119, secondo comma, e 120 della Costituzione – due questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell&#8217;art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all&#8217;IRPEF e di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) e dell&#8217;annessa tabella A.<br />
     Il giudice rimettente premette che l&#8217;addizionale regionale all&#8217;IRPEF – in quanto istituita e disciplinata da norme di legge statali, con attribuzione alle Regioni di competenze di carattere meramente attuativo – non costituisce tributo “proprio” della Regione (cioè da questa istituito e regolato), secondo l&#8217;accezione utilizzata  dall&#8217;art. 119, secondo comma, della Costituzione, nel testo risultante dalla riforma apportata al Titolo V della Parte II della Costituzione, ma un tributo statale, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato. Da tale premessa la Commissione tributaria trae la conseguenza che la normativa regionale in tema di addizionale all&#8217;IRPEF deve rispettare le disposizioni autorizzatrici della legge statale in materia e dubita pertanto della legittimità costituzionale delle censurate disposizioni della legge regionale, in riferimento a due diverse ipotesi di violazione della legge statale: la prima, concernente l&#8217;applicabilità ai periodi d&#8217;imposta successivi al 2002 di un&#8217;addizionale regionale superiore all&#8217;1,4 % del reddito imponibile ai fini IRPEF; l&#8217;altra, concernente la previsione di aliquote progressive per tale addizionale.<br />
    1.1. – La prima questione muove dal preliminare rilievo che l&#8217;art. 50 del decreto legislativo 1997, n. 446 (Istituzione dell&#8217;imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell&#8217;Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) – istitutivo dell&#8217;addizionale regionale all&#8217;IRPEF per un&#8217;aliquota pari allo 0,50 % del reddito imponibile – è stato modificato dall&#8217;art. 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell&#8217;art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), che, a decorrere dall&#8217;anno 2000, ha elevato tale aliquota allo 0,90 %, autorizzando altresí le Regioni ad aumentarla fino ad un massimo di un ulteriore 0,50 % sul reddito imponibile, e, pertanto, fino ad un&#8217;aliquota massima complessiva dell&#8217;1,40 % (cioè  0,90 % + 0,50 %). Tuttavia, osserva la Commissione tributaria provinciale, l&#8217;art. 4, comma 3-<i>bis</i>, «della legge 16 novembre 2001, n. 405» (<i>recte</i>: del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante «Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria», convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405), ha successivamente stabilito che le Regioni, «limitatamente all&#8217;anno 2002» e «in deroga ai termini e alle modalità previste dall&#8217;art. 50, comma 3, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997», possono maggiorare l&#8217;aliquota dell&#8217;addizionale regionale all&#8217;IRPEF «con propri provvedimenti da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2001» ovvero, nel caso di fissazione di un&#8217;aliquota superiore allo 0,5 %, «con legge regionale». Per il rimettente, la denunciata legge della Regione Marche, nello stabilire che l&#8217;addizionale regionale all&#8217;IRPEF è determinata – secondo aliquote fissate in deroga a quanto disposto dall&#8217;indicato art. 50 del d.lgs. n. 446 del 1997, quale modificato dall&#8217;art. 3 del d.lgs. n. 56 del 2000 – «a decorrere dall&#8217;anno 2002» (e non «limitatamente all&#8217;anno 2002», come invece previsto dal citato art. 4, comma 3-<i>bis</i>, del decreto-legge n. 347 del 2001), avrebbe illegittimamente esteso agli anni 2003 e seguenti l&#8217;operatività di tali maggiorazioni derogatorie. Né potrebbe ritenersi – prosegue il giudice <i>a quo</i> – che l&#8217;art. 3, comma 1, lettera <i>a</i>), della legge statale 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), abbia legittimato la Regione a determinare le suddette maggiorazioni derogatorie anche per gli anni successivi al 2002, perché tale norma si limita a disporre la temporanea sospensione degli aumenti dell&#8217;addizionale regionale all&#8217;IRPEF non confermativi delle aliquote in vigore nel 2002 e deliberati dopo il 29 settembre 2002 e, pertanto, da un lato, non sarebbe applicabile alla fattispecie, non avendo la Regione Marche assunto, nel corso del 2002, alcuna determinazione in materia di addizionale regionale all&#8217;IRPEF e, d&#8217;altro lato, non potrebbe comunque interpretarsi nel senso di consentire di protrarre oltre l&#8217;anno 2002 gli effetti “espansivi” dei poteri di imposizione tributaria, che l&#8217;indicato art. 4, comma 3-<i>bis</i>, del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 della legge n. 405 del 2001, ha eccezionalmente accordato alle Regioni al solo fine di contenere i livelli tributari di derivazione locale e regionale sino al completamento dell&#8217;<i>iter</i> propedeutico alla definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale. Di qui la denunciata violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), e 119, secondo comma, Cost.<br />
    1.2.– La seconda questione poggia sulla constatazione che il citato art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997 consente alle Regioni di determinare l&#8217;addizionale regionale all&#8217;IRPEF «applicando l&#8217;aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza». Per il rimettente, il testuale riferimento all&#8217;«aliquota» (al singolare) e la natura meramente attuativa delle competenze regionali in materia escluderebbero la possibilità per le Regioni di incidere sulla disciplina sostanziale del tributo, articolandone l&#8217;applicazione in modo differenziato per tipologie di reddito o per scaglioni. Nella specie, la tabella A annessa alla denunciata legge regionale, secondo il testo applicabile <i>ratione temporis </i>alla fattispecie, determina la misura dell&#8217;addizionale regionale all&#8217;IRPEF non già in ragione di un&#8217;aliquota unica, ma di quattro aliquote, sulla base di una modulazione diversa e crescente per scaglioni di reddito, e pertanto, secondo la Commissione tributaria provinciale, si porrebbe in contrasto non solo con gli artt. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), e 119, secondo comma, Cost., ma anche con l&#8217;art. 3 Cost., perché, senza alcun coordinamento con i princípi della finanza pubblica e del sistema tributario, aggiungerebbe ulteriori elementi di progressività ad un tributo (l&#8217;IRPEF) dotato di una struttura già di per sé fortemente progressiva, pregiudicando i princípi di equità e ragionevolezza che debbono improntare il sistema tributario ed in particolare creando una grave disparità di trattamento tributario a danno dei cittadini residenti nella Regione Marche, cosí da ostacolare sia la libertà di ogni cittadino di fissare la residenza, il domicilio (art. 16 Cost.) o l&#8217;impresa (art. 41 Cost.) in qualsiasi parte del territorio nazionale, sia la correlativa libertà di circolazione delle persone e cose tra le Regioni (art. 120 Cost.). <br />
    1.3.– Il rimettente, infine, esclude la possibilità di una interpretazione adeguatrice delle disposizioni denunciate ed afferma la rilevanza delle sollevate questioni.<br />
    2. – Si è tempestivamente costituita la Regione Marche, chiedendo il rigetto, per manifesta infondatezza, delle sollevate questioni.<br />
    2.1. – In ordine alla prima questione, la parte pubblica osserva che originariamente il legislatore, conferendo alle Regioni, con l&#8217;art. 4, comma 3-<i>bis</i>, del decreto-legge n. 347 del 2001, la facoltà di disporre – per il solo anno 2002 – aumenti dell&#8217;addizionale regionale all&#8217;IRPEF superiori al limite massimo fissato dalla precedente normativa statale, aveva inteso fornire alle Regioni medesime un ulteriore mezzo per provvedere alla copertura dell&#8217;eventuale disavanzo di gestione. Successivamente, però, lo stesso legislatore – prosegue la Regione Marche – avrebbe perseguíto, nella sua discrezionalità, il diverso obiettivo di salvaguardare le misure di copertura del disavanzo già adottate dalle Regioni nel 2002, consentendo il mantenimento per gli anni successivi delle stesse aliquote relative all&#8217;addizionale regionale all&#8217;IRPEF fissate per quell&#8217;anno, anche se superiori all&#8217;1,40 % dell&#8217;imponibile ai fini IRPEF, ed escludendo ulteriori aumenti di tale addizionale. Per la Regione, infatti, l&#8217;art. 3, comma 1, lettera <i>a</i>), della citata legge statale n. 289 del 2002, conterrebbe due distinte norme: una – esplicita – secondo cui sono temporaneamente sospesi (sino alla definizione di un quadro generale di coordinamento tra finanza statale e finanza regionale) gli aumenti dell&#8217;addizionale regionale all&#8217;IRPEF deliberati successivamente al 29 settembre 2002 ed ulteriori rispetto a quelli già disposti per il 2002; l&#8217;altra – implicita, perché logicamente e necessariamente desumibile dalla precedente – secondo cui è legittima ed efficace la conferma delle aliquote dell&#8217;addizionale regionale all&#8217;IRPEF del 2002 anche per l&#8217;anno 2003. La parte sottolinea, inoltre, che la denunciata legge regionale dispone legittimamente un aumento dell&#8217;addizionale regionale «valevole per la pluralità degli anni a venire», perché la legge statale, nel prevedere che i provvedimenti di aumento dell&#8217;addizionale regionale siano pubblicati entro una certa data «dell&#8217;anno precedente a quello cui l&#8217;addizionale si riferisce», non impone affatto una cadenza annuale delle deliberazioni, ma fissa solo il termine massimo entro il quale il provvedimento può intervenire. Da queste premesse la Regione Marche trae la conseguenza che la censurata legge regionale, in quanto «deliberazione anteriore al 29 settembre 2002 confermativa delle aliquote in vigore per l&#8217;anno 2002», è stata resa legittima dal <i>ius superveniens</i> costituito dal citato art. 3, comma 1, lettera <i>a</i>), della legge statale n. 289 del 2002.<b><br />
</b>    2.2. – La stessa Regione, in ordine alla seconda questione, osserva che, contrariamente a quanto affermato dal rimettente, la progressività (o la maggiore progressività) di un tributo non víola il principio di uguaglianza, perché, al contrario, valorizzando la differenza di capacità contributiva del soggetto passivo d&#8217;imposta, comporta soltanto una disciplina diseguale di situazioni diseguali, maggiormente aderente al dettato costituzionale. Inoltre – sempre secondo la parte pubblica<i> </i>– le aliquote della denunciata tabella A della legge regionale riprodurrebbero, nella sostanza, quelle dell&#8217;IRPEF (con l&#8217;accorpamento del 3° e del 4° scaglione) e rifletterebbero pertanto, senza incrementarla, la progressività del tributo di base. Quanto, poi, alla lamentata discriminazione tra i contribuenti residenti nella Regione Marche, assoggettati all&#8217;addizionale regionale all&#8217;IRPEF secondo le aliquote censurate, rispetto ai contribuenti residenti in altre Regioni, assoggettati ad addizionali regionali di minore importo e comunque sulla base di una sola aliquota, l&#8217;ente territoriale oppone che l&#8217;eccepita differenza di prelievo tra contribuenti residenti in diverse regioni non discende dalla legge regionale impugnata, ma dalla previsione della legge statale di una diversa determinazione dell&#8217;aliquota rimessa alle Regioni, ed è comunque legittimata dai princípi di coordinamento della  finanza nazionale e locale di cui agli artt. 117, 118 e 119 Cost., senza alcuna violazione del principio di uguaglianza, «posto che la diversa misura di un gettito regionale corrisponde alle diverse scelte delle regioni in materia di finanza pubblica (e quindi di spesa), talché riguarda residenti diversamente serviti, assistiti e tutelati e quindi in situazioni diseguali». Per le stesse ragioni non sussisterebbe alcuna violazione degli evocati princípi costituzionali della libertà di circolazione e di soggiorno e della libertà di iniziativa economica, perché l&#8217;eventuale ostacolo alla libertà di circolazione o di iniziativa economica derivante da un&#8217;addizionale regionale all&#8217;IRPEF comparativamente maggiore rispetto a quella di altre regioni deriverebbe non già dalla progressività delle aliquote previste dalla tabella A annessa alla denunciata legge regionale, ma dalla differenziabilità delle aliquote fra le diverse regioni e perciò, in primo luogo, «dalla legge statale» e, in secondo luogo, dalle concrete «scelte di politica economica regionale (livello di spesa e quindi di servizio, assistenza e tutela da parte dell&#8217;ente pubblico regionale), costituenti anch&#8217;esse fattori incentivanti o disincentivanti dell&#8217;insediamento in un territorio». L&#8217;ente territoriale, inoltre, rileva che «la progressività dell&#8217;addizionale comporta l&#8217;applicazione dell&#8217;aliquota massima soltanto sull&#8217;ultimo scaglione di reddito e che la proporzionalità dell&#8217;addizionale, al contrario, comporta l&#8217;applicazione dell&#8217;unica aliquota sull&#8217;intero reddito», con la conseguenza che «la progressività rispetto alla proporzionalità non conduce ad un&#8217;imposizione maggiore, bensí ad un&#8217;imposizione maggiore sui redditi più elevati e ad una inferiore sui redditi più contenuti». Lo stesso ente, infine, sostiene che – contrariamente all&#8217;assunto del rimettente – il termine «aliquota», al singolare, utilizzato dal legislatore nell&#8217;art. 50, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, non esclude la facoltà per le Regioni di fissare una pluralità di aliquote per l&#8217;addizionale regionale all&#8217;IRPEF, sia perché l&#8217;uso del singolare si spiega con la tecnica espositiva adottata dal legislatore, il quale, nel primo periodo del comma, fissa una «aliquota» di compartecipazione valida in assenza di diversa determinazione regionale (necessariamente unica) e, nel secondo periodo, ne consente la maggiorazione; sia perché l&#8217;attribuzione del potere di maggiorazione dell&#8217;addizionale, in assenza di specificazioni, implica la discrezionalità dell&#8217;esercizio di tale potere e, quindi, consente anche di stabilire maggiorazioni diverse per casi diversi, ad esempio secondo aliquote progressive per scaglioni di reddito; sia perché altre volte il legislatore utilizza, in materia, il termine «aliquote», al plurale (come nell&#8217;art. 3, comma 1, lettera <i>a</i>), della legge statale n. 289 del 2002).<br />
    3. – Si è costituito anche il contribuente Amilcare Brugni, chiedendo l&#8217;accoglimento della sollevata questione e sostanzialmente riproponendo, a sostegno di tale conclusione, le stesse argomentazioni prospettate dal giudice rimettente. <br />
    4.– Con memoria depositata nell&#8217;imminenza della pubblica udienza, la Regione Marche eccepisce l&#8217;inammissibilità delle deduzioni del contribuente, perché in queste «è […] stata omessa la pagina 9, nella quale […] dovrebbero essere esposte le ragioni a sostegno» della avversata tesi dell&#8217;illegittimità costituzionale delle disposizioni denunciate. Tale omissione, comportando la violazione dei princípi del contraddittorio concernenti la posizione di parità delle parti di fronte al giudice (ai sensi dell&#8217;art. 111 Cost.), si risolverebbe in una ragione di inammissibilità, come sarebbe desumibile, secondo la Regione, dalle numerose pronunce della Corte di cassazione in merito all&#8217;inammissibilità di atti processuali privi di una o più pagine.<br />
    Nel merito, l&#8217;ente territoriale ribadisce le proprie precedenti osservazioni e rileva che «la questione che ci occupa è comunque venuta meno a partire dal 1° gennaio 2005», perché l&#8217;art. 17 della legge della Regione Marche «approvata il 4 ottobre 2005» (<i>rectius</i>: legge della Regione Marche 11 ottobre 2005, n. 24, recante «Assestamento del bilancio 2005», pubblicata nel <i>Bollettino Ufficiale</i> della Regione Marche del 14 ottobre 2005, n. 89), ha sostituito l&#8217;art. 39 della legge regionale n. 29 del 2004 con un nuovo testo, per effetto del quale l&#8217;addizionale regionale all&#8217;IRPEF è rideterminata, «a decorrere dall&#8217;anno 2005», nella seguente misura: aliquota dello 0,9 %, per un reddito fino ad € 15.500,00; dell&#8217;1,2 %, per un reddito superiore a tale importo e fino ad € 31.000,00; dell&#8217;1,4 %, per un reddito superiore a tale importo.<br />
    5.– Anche il contribuente ha depositato, in prossimità dell&#8217;udienza, una memoria, con la quale ribadisce ed argomenta ulteriormente le già formulate conclusioni.<br />
    5.1.– In relazione alla prima questione, la parte privata  insiste nell&#8217;affermare l&#8217;illegittimità dell&#8217;addizionale all&#8217;IRPEF, in quanto determinata dalla Regione Marche, per l&#8217;anno 2003, in misura eccedente i limiti fissati dall&#8217;art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997. Al riguardo osserva: a) che la denunciata legge regionale, approvata nel 2001, poteva superare i suddetti limiti solo per l&#8217;anno 2002, sulla base della legge statale che consentiva tale deroga esclusivamente per quell&#8217;anno e non per gli anni successivi (art. 4, comma 3-<i>bis</i>, del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 della legge n. 405 del 2001); b) che l&#8217;art. 3, comma 1, lettera <i>a</i>), della legge statale n. 289 del 2002 non vale a sanare la norma denunciata, perché stabilisce soltanto la sospensione degli aumenti delle addizionali regionali disposti per il 2003, facendo salvi quelli deliberati prima della presentazione della legge finanziaria statale per il 2003 (avvenuta il 30 settembre 2002), nonché quelli deliberati successivamente al 29 settembre 2002, ma meramente confermativi dell&#8217;aliquota prevista per il 2002, e pertanto, poiché detta norma si limita ad anticipare al 29 settembre 2002 il termine ordinario per la determinazione dell&#8217;aliquota applicabile nel 2003, che sarebbe scaduto il 30 novembre 2002, non consente – nella specie – alcuna deroga alla sospensione degli aumenti di aliquota, non ricorrendo, in riferimento alla Regione Marche, né l&#8217;ipotesi di una delibera di aumento dell&#8217;aliquota per il 2003, anteriore o successiva al 30 settembre 2002, né l&#8217;ipotesi di un provvedimento, anteriore o successivo alla stessa data, confermativo per il 2003 delle aliquote 2002; c) che, comunque, il citato art. 3, comma 1, lettera <i>a</i>), della legge statale n. 289 del 2002 prevede la possibilità di conferma per il 2003 dei soli aumenti «deliberati», e cioè (secondo la terminologia impiegata dall&#8217;art. 4, comma 3-<i>bis</i>, del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 della legge n. 405 del 2001) dei soli aumenti «disposti […] con provvedimenti» entro la misura dello 0,5 %, e non anche degli aumenti superiori a tale aliquota, da “determinarsi”, invece, «con legge regionale», con la conseguenza che, nella specie, gli aumenti “determinati” con la legge regionale denunciata (“approvata e promulgata”, ma non “deliberata”) non potrebbero mai rientrare nell&#8217;àmbito di applicazione del suddetto art. 3, comma 1, lettera <i>a</i>), della legge statale n. 289 del 2002.    <br />
    5.2.– In relazione alla seconda questione, il contribuente ribadisce l&#8217;illegittimità della previsione, nella disposizione censurata, di un&#8217;addizionale regionale all&#8217;IRPEF modulata in base a quattro diverse aliquote progressive: in primo luogo, perché la legge statale istitutiva di tale addizionale, facendo sempre riferimento all&#8217;«aliquota» del tributo, stabilisce il principio della riserva allo Stato degli aspetti redistributivi del tributo, ivi compreso il carattere della progressività, con conseguente necessaria proporzionalità – con applicazione, cioè, di un&#8217;unica aliquota – dell&#8217;addizionale medesima (come risulterebbe anche dalla Relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 446 del 1997: «l&#8217;istituzione dell&#8217;addizionale […] risponde alla logica, contenuta nella delega, di mantenere allo Stato la determinazione dell&#8217;imponibile e la funzione redistributiva (progressività […]), lasciando alle regioni solo il potere di manovrare, entro la forcella stabilita, l&#8217;aliquota di un&#8217;addizionale che è proporzionale rispetto alla base imponibile dell&#8217;imposta principale»); in secondo luogo, perché il riferimento alle «aliquote» contenuto nell&#8217;art. 3, comma 1, lettera <i>a</i>), della legge statale n. 289 del 2002 (citato dalla difesa della Regione Marche) si spiega non già con una possibile pluralità di aliquote della stessa addizionale, ma con la pluralità delle diverse addizionali, regionali e comunali, previste dalla citata disposizione; in terzo luogo, perché la sovrapposizione di un&#8217;addizionale progressiva ad un&#8217;imposta a sua volta progressiva, come l&#8217;IRPEF, distorce la forma della curva di prelievo, accentuandone la progressività, al di fuori di un coerente e razionale disegno redistributivo, che compete unicamente allo Stato; in quarto luogo, perché alla legge regionale non è consentito creare tributi progressivi, perché il tema della progressività (afferente al sistema tributario nel suo complesso, in base all&#8217;art. 53 Cost.) è riservato dalla Costituzione in via esclusiva allo Stato – ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), Cost. – lasciando alla legislazione concorrente il coordinamento ed alle leggi statali l&#8217;istituzione dei singoli tributi progressivi; in quinto luogo, infine, perché l&#8217;istituzione di tributi regionali progressivi è in contrasto con i princípi di uguaglianza e di capacità contributiva tra cittadini di Regioni diverse.<b><br />
</b><br />
<i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
    1. –  La Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell&#8217;art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all&#8217;IRPEF e di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) e dell&#8217;annessa tabella A: la prima, in riferimento ai soli<b> </b>artt. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), e 119, secondo comma, della Costituzione; la seconda, in riferimento anche agli<b> </b>artt. 3, 16, 41, 53 e 120 della Costituzione.<br />
    1.1.– La prima questione concerne le censurate disposizioni nella parte in cui prevedono, per l&#8217;anno 2003, la stessa addizionale regionale all&#8217;IRPEF determinata per l&#8217;anno 2002 in un importo superiore all&#8217;1,4 % del reddito imponibile. Secondo il giudice rimettente, la previsione di un&#8217;addizionale di tale importo per gli anni successivi e, quindi, anche per l&#8217;anno 2003  (e non solo per il 2002, come consentito in via eccezionale dall&#8217;art. 4, comma 3-<i>bis</i>, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante «Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria», convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405) violerebbe gli evocati parametri costituzionali (artt. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>, e 119, secondo comma, Cost.), perché contrasterebbe con la norma statale interposta di cui all&#8217;art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell&#8217;imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell&#8217;Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) – quale modificato (con effetto a partire dall&#8217;anno 2000) dall&#8217;art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell&#8217;art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) – che pone il divieto di superare, nella determinazione dell&#8217;addizionale, l&#8217;indicato limite dell&#8217;1,4 % del reddito imponibile. Né, sempre ad avviso del giudice <i>a quo</i>, la denunciata violazione di questo limite potrebbe ritenersi sanata dal sopravvenuto art. 3, comma 1, lettera <i>a</i>), della legge statale 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), perché questa disposizione – al fine di contenere la pressione fiscale regionale e locale sino al completamento dell&#8217;<i>iter</i> propedeutico alla definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale – si sarebbe limitata a sospendere temporaneamente gli aumenti dell&#8217;addizionale regionale all&#8217;IRPEF non confermativi delle aliquote in vigore nel 2002 e deliberati dopo il 29 settembre 2002, con la conseguenza della sua inapplicabilità alla fattispecie, non avendo la Regione Marche assunto, nel corso del 2002, alcuna determinazione in materia di addizionale regionale all&#8217;IRPEF. <br />
    1.2.– La seconda  questione concerne le medesime disposizioni della suddetta legge regionale, nella parte in cui determinano la misura dell&#8217;addizionale all&#8217;IRPEF in ragione di quattro aliquote, sulla base di una «modulazione diversa e crescente per scaglioni di reddito». Per il rimettente, tale previsione di aliquote progressive sarebbe illegittima (in relazione agli artt. 3, 16, 41, 53, 117, secondo comma, lettera <i>e</i>, 119, secondo comma, e 120 Cost.), perché contrasterebbe con il testuale riferimento ad un&#8217;unica «aliquota» contenuto nell&#8217;art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e<i> </i>perché, conseguentemente, senza alcun coordinamento con i princípi della finanza pubblica e del sistema tributario, aggiungerebbe ulteriori elementi di progressività ad un tributo (l&#8217;IRPEF) a struttura già di per sé fortemente progressiva, pregiudicando i princípi di equità e ragionevolezza che debbono improntare il sistema tributario e creando, in particolare, una grave disparità di trattamento tributario tra i cittadini residenti nella Regione Marche e quelli residenti in altre Regioni, cosí da ostacolare sia la libertà di fissare la residenza, il domicilio (art. 16 Cost.) o l&#8217;impresa (art. 41 Cost.) in qualsiasi parte del territorio nazionale, sia la correlativa libertà di circolazione di persone e cose tra le Regioni (art. 120 Cost.). </p>
<p>    2.– La difesa della Regione Marche ha espressamente dichiarato, in udienza, di «rinunciare all&#8217;eccezione di inammissibilità o irricevibilità» delle deduzioni del contribuente, sollevata nella propria memoria illustrativa e basata sull&#8217;affermata mancanza della pagina 9 di tali deduzioni nella copia depositata dalla parte privata e ritirata dalla Regione.</p>
<p>    3.– Deve preliminarmente escludersi quanto affermato nella memoria illustrativa della Regione, e cioè che «la questione che ci occupa è comunque venuta meno» per effetto dell&#8217;art. 17 della legge della Regione Marche 11 ottobre 2005, n. 24 (Assestamento del bilancio 2005), il quale ha rideterminato l&#8217;ammontare delle aliquote dell&#8217;addizionale regionale all&#8217;IRPEF. Tale articolo, infatti, espressamente stabilisce che detta rideterminazione ha efficacia solo «a decorrere dall&#8217;anno 2005» e, pertanto, non può essere invocato per sostenere la cessazione della materia del contendere riguardo a questioni che, invece, concernono il periodo d&#8217;imposta relativo all&#8217;anno 2003. </p>
<p>    4.– Nel merito, entrambe le questioni non sono fondate.<br />
    Il rimettente muove dall&#8217;esatta premessa che l&#8217;addizionale regionale in questione, in quanto istituita e disciplinata dalla legislazione statale (art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997), è da considerarsi – secondo la costante giurisprudenza costituzionale – tributo statale e non «proprio» della Regione (nel senso di cui al vigente art. 119 Cost.), senza che in contrario rilevino né l&#8217;attribuzione del gettito alle Regioni ed alle Province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dal citato decreto legislativo (v., <i>ex plurimis</i>, sentenze n. 37 e n. 381 del 2004); con la conseguenza che la disciplina della misura di tale addizionale rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), Cost., e che è precluso alle Regioni integrare detta disciplina, se non nei limiti stabiliti dalla legislazione statale.<br />
    Tuttavia, lo stesso rimettente, nella specie, ricostruisce in modo inesatto la normativa statale di riferimento – cioè l&#8217;art. 3, comma 1, lettera <i>a</i>), della legge n. 289 del 2002, relativamente alla prima questione, e il citato art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, relativamente alla seconda questione – giungendo all&#8217;errata conclusione della violazione dei parametri evocati. <br />
    4.1.– In ordine alla prima questione, il rimettente prende atto che, ai sensi della denunciata legge regionale, l&#8217;addizionale in questione è determinata, «a decorrere dall&#8217;anno 2002», nella misura indicata dalla tabella A allegata alla stessa legge, mediante l&#8217;applicazione di quattro diverse aliquote, in relazione a distinti scaglioni di reddito imponibile (cioè dello 0,9 %, fino ad  € 15.493,71; dell&#8217;1,91 %, oltre tale importo e fino ad € 30.987,41; del 3,6 %, oltre tale importo e fino ad € 69.721,68; del 4,0 %, oltre tale importo). Da ciò deduce che il legislatore regionale ha previsto, per il 2003, un&#8217;addizionale di importo identico a quello già stabilito per il 2002 e quindi, in riferimento alle classi di reddito piú elevate, un&#8217;aliquota complessivamente superiore al limite massimo dell&#8217;1,4 % del reddito imponibile fissato dall&#8217;art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (nel testo applicabile <i>ratione temporis </i>alla fattispecie). La stessa Commissione tributaria completa la sua argomentazione rilevando che l&#8217;art. 4, comma 3-<i>bis</i>, del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 della legge n. 405 del 2001, ha consentito, in via eccezionale, il superamento del suddetto limite massimo dell&#8217;addizionale, ma solo per l&#8217;anno 2002 («Limitatamente all&#8217;anno 2002»). Conclude, pertanto, per l&#8217;illegittimità costituzionale della norma censurata, che ha invece fissato anche per l&#8217;anno 2003 un&#8217;addizionale superiore all&#8217;1,4 % del reddito imponibile.<br />
    Tale rilievo di illegittimità costituzionale tuttavia non è fondato, perché il rimettente non tiene conto che il legislatore statale, con il menzionato art. 3, comma 1, lettera <i>a</i>), della legge n. 289 del 2002, ha inteso perseguire l&#8217;obiettivo di politica economica di evitare – con decorrenza dal 30 settembre 2002 e fino al raggiungimento di un accordo sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed enti locali, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) – la maggiore pressione fiscale dell&#8217;IRPEF e dell&#8217;IRAP che potrebbe derivare dall&#8217;ulteriore incremento delle addizionali regionali e locali a tali tributi, e, nel contempo, di mantenere lo stesso livello delle addizionali legittimamente stabilite per l&#8217;anno 2002. In particolare, l&#8217;art. 3, comma 1, lettera <i>a</i>), stabilisce la sospensione, fino al raggiungimento del suddetto accordo, dei soli «aumenti delle addizionali all&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, […] deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l&#8217;anno 2002». L&#8217;aumento dell&#8217;addizionale all&#8217;IRPEF per l&#8217;anno 2003, disposto nel 2001 dalla Regione Marche per un importo identico a quello vigente nel 2002  –  anche se comportante l&#8217;applicazione di un&#8217;addizionale superiore all&#8217;1,4 % del reddito imponibile, come consentito per l&#8217;anno 2002 dall&#8217;art. 4, comma 3-<i>bis</i>, del decreto-legge n. 347 del 2001 –  non rientra, dunque, nella sfera di applicazione dell&#8217;indicata norma di sospensione e va ricompreso nell&#8217;àmbito di quei provvedimenti che il legislatore ha inteso confermare, in attuazione della indicata politica di tendenziale mantenimento della pressione fiscale. La legge regionale che lo ha stabilito non risponde, infatti, alle condizioni temporali e quantitative previste dal citato art. 3, comma 1, lettera <i>a</i>),  ai fini della sospensione, essendo essa confermativa delle aliquote in vigore nel 2002 ed essendo stata deliberata anteriormente al 30 settembre 2002 (perché promulgata il 19 dicembre 2001) . <br />
    Non può opporsi, in proposito, che la norma statale che ha disposto la sospensione riguarderebbe, per la sua formulazione letterale, soltanto gli «aumenti deliberati» dalla Giunta regionale e non anche quelli disposti da leggi regionali, “approvate” e “promulgate”, ma non “deliberate”. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del contribuente, la legge regionale viene “approvata” mediante “deliberazione” consiliare e, perciò, l&#8217;espressione «aumenti deliberati», di cui al citato art. 3, comma 1, lettera <i>a</i>), si riferisce agli aumenti stabiliti non solo mediante provvedimento amministrativo (nel caso – contemplato dall&#8217; art. 4, comma 3-<i>bis</i>, primo periodo, del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 della legge n. 405 del 2001 –  di una maggiorazione dell&#8217;aliquota fino allo 0,5 %), ma anche mediante legge regionale (nel caso – contemplato dallo stesso art. 4, comma 3-<i>bis</i>, secondo periodo, del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 della legge n. 405 del 2001 – di una maggiorazione dell&#8217;aliquota superiore allo 0,5 %).<br />
    Né, per escludere la legittimità dell&#8217;aumento dell&#8217;addizionale in questione, assume rilievo la circostanza che il legislatore regionale abbia deliberato, con la legge denunciata, tale aumento nel 2001, per una pluralità indefinita di anni, «a decorrere dall&#8217;anno 2002», e non con distinte leggi o provvedimenti annuali. Il citato art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 non prevede, infatti, alcun obbligo per le Regioni di determinare gli aumenti dell&#8217;addizionale <i>singulatim</i>, anno per anno, ma si limita a stabilire che i “provvedimenti” di aumento debbono essere pubblicati «nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell&#8217;anno precedente a quello cui l&#8217;addizionale si riferisce ». <br />
    4.2.– In ordine alla seconda questione, il giudice <i>a quo</i>, fondando la propria argomentazione  sulla parola «aliquota» al singolare, utilizzata dall&#8217;art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, muove dal presupposto interpretativo che la legge statale vieti al legislatore regionale di strutturare l&#8217;addizionale all&#8217;IRPEF secondo più aliquote crescenti per scaglioni di reddito. Dall&#8217;affermata violazione di tale divieto il rimettente fa discendere il contrasto delle censurate disposizioni, da un lato, con gli artt. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), e 119, secondo comma, Cost. e, dall&#8217;altro, con gli artt. 3, 16, 41, 53 e 120 Cost.<br />
    L&#8217; assunto interpretativo del rimettente è errato.<br />
 	Per quanto attiene al contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), e 119, secondo comma, Cost., va rilevato che né la norma statale istitutiva dell&#8217;addizionale (art. 50, commi 2 e 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997), né la relativa legge di delegazione (art. 3, comma 143, lettera <i>a</i>, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nell&#8217;impiegare il termine «aliquota» al singolare per la determinazione degli aumenti dell&#8217;addizionale medesima, impediscono che tali aumenti siano improntati a criteri di progressività. 	Infatti, la parola “aliquota”, usata al singolare e senza altra specificazione, ben può essere interpretata, secondo l&#8217;uso linguistico generale e specialistico del settore tributario, in senso  neutrale , e cioè sia nel senso di “aliquota proporzionale”, sia nel senso di “aliquota progressiva”. Ne consegue che l&#8217;uso di tale parola, da parte del legislatore statale, consente al legislatore regionale di realizzare la maggiorazione non solo attraverso un&#8217;unica aliquota proporzionale, ma –come avvenuto nel caso di specie – anche attraverso un&#8217;“aliquota progressiva”, articolata in più aliquote crescenti in funzione del reddito.  <br />	<br />
    Deve inoltre negarsi che la Costituzione stabilisca una riserva esclusiva di competenza legislativa dello Stato in tema di progressività dei tributi. Al contrario, ai sensi dell&#8217;art. 53, secondo comma, Cost., la progressività è principio che deve informare l&#8217;intero sistema tributario ed è, quindi, legittimo che anche le Regioni, nell&#8217;esercizio del loro autonomo potere di imposizione, improntino il prelievo a criteri di progressività in funzione delle politiche economiche e fiscali da esse perseguite. Nella specie, la scelta del legislatore regionale di articolare l&#8217;addizionale all&#8217;IRPEF secondo scaglioni crescenti di reddito non solo rispetta i limiti di imposizione posti dalla legge statale, ma sviluppa coerentemente, a livello regionale, la struttura tipicamente “progressiva”di detta imposta erariale.  <br />
    Anche per quanto attiene al denunciato <i>vulnus</i> degli artt. 3, 16, 41, 53 e 120 della Costituzione –  che il rimettente connette strettamente e consequenzialmente alla violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), e 119, secondo comma, Cost. –  l&#8217;ordinanza di rimessione si fonda sul presupposto dell&#8217;esistenza del divieto della legge statale di introdurre addizionali all&#8217;IRPEF strutturate secondo un&#8217;aliquota progressiva. E dalla violazione di tale divieto da parte della legge regionale la medesima ordinanza fa conseguire la denuncia di una ingiustificata disparità di trattamento tributario tra i cittadini residenti nella Regione Marche e quelli residenti in altre Regioni, dipendente dal fatto che solo i primi sarebbero assoggettati ad un&#8217;addizionale all&#8217;IRPEF con aliquota progressiva. Va però rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice <i>a quo</i>, detta diversità di trattamento tra  contribuenti aventi lo stesso reddito imponibile, costituirebbe la necessaria conseguenza non già della progressività dell&#8217;addizionale, ma dell&#8217;esercizio dell&#8217;autonomo potere degli enti territoriali di liberamente prevedere –  entro i limiti stabiliti dalla legge statale – aliquote anche non progressive della stessa addizionale che possono risultare tra loro diverse. E ciò a prescindere dal rilievo che dall&#8217;attribuzione di tale autonomo potere deriva che i lamentati effetti della diversità di carico fiscale sarebbero imputabili non già (come ritiene il rimettente) alla denunciata legge regionale, che costituisce atto di esercizio di tale potere, ma semmai alla non censurata norma statale di cui all&#8217;art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che detto potere attribuisce. </p>
<p align=center>
<B>PER QUESTI MOTIVI<br />
</B>   <br />
 LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i><br />
    dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all&#8217;IRPEF e di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) e dell&#8217;annessa tabella A, sollevate – in riferimento agli<b> </b>artt. 3, 16, 41, 53, 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), 119, secondo comma, e 120 della Costituzione –<b> </b>dalla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-1-2006-n-2/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.3</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-1-2006-n-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-1-2006-n-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-1-2006-n-3/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.3</a></p>
<p>Pres. BILE, Red. BILE non fondate le questioni sulle norme della Regione Marche in materia di indizione delle elezioni Elezioni regionali &#8211; Norme della Regione Marche &#8211; Indizione delle elezioni – Prevista pubblicazione del decreto almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni &#8211; Composizione del Consiglio regionale &#8211; Previsione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-1-2006-n-3/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-1-2006-n-3/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.3</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE, Red. BILE</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non fondate le questioni sulle norme della Regione Marche in materia di indizione delle elezioni</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni regionali &#8211; Norme della Regione Marche &#8211; Indizione delle elezioni – Prevista pubblicazione del decreto almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni &#8211; Composizione del Consiglio regionale &#8211; Previsione che esso sia formato da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta &#8211; Disciplina della supplenza dei Consiglieri regionali sospesi &#8211; Previsione secondo cui il Presidente della Giunta regionale promuove le &#8220;necessarie intese con i competenti organi statali&#8221; ai fini dell&#8217;applicazione della legge regionale n. 27/2004</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 6, comma 2, dell&#8217;art. 7, comma 2, dell&#8217;art. 21 e dell&#8217;art. 25, commi 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l&#8217;elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), sollevate – in riferimento agli artt. 122 e 123 della Costituzione ed all&#8217;art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 – dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 25, comma 2, della citata legge della Regione Marche n. 27 del 2004, sollevata – in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 1, della stessa legge della Regione Marche n. 27 del 2004, sollevata – in riferimento agli artt. 122 e 123 della Costituzione ed all&#8217;art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 – dal Presidente del Consiglio dei ministri. L&#8217;art. 25 della legge impugnata (nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, risultante dalle modifiche già apportate dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2005) prevede espressamente che le disposizioni della legge medesima si applicano solo «a seguito dell&#8217;entrata in vigore del nuovo statuto regionale». Neppure in astratto avrebbe, dunque, potuto porsi un problema di determinazione dell&#8217;ambito della potestà regionale in materia, secondo i canoni del regime transitorio di cui all&#8217;art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, che ha efficacia vincolante solo fino all&#8217;entrata in vigore dei nuovi statuti regionali (sentenza n. 196 del 2003).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai Signori:<br />
#NOME?		BILE		  Presidente<br />	<br />
#NOME?	FLICK		    <br />	<br />
#NOME?		AMIRANTE		<br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO		<br />	<br />
#NOME?		VACCARELLA		<br />	<br />
#NOME?		MADDALENA		<br />	<br />
#NOME?		FINOCCHIARO		<br />	<br />
#NOME?		QUARANTA		<br />	<br />
#NOME?		GALLO			<br />	<br />
#NOME?		MAZZELLA		<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI		<br />	<br />
#NOME?		CASSESE			<br />	<br />
#NOME?	SAULLE			<br />	<br />
#NOME?		TESAURO			<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>S E N T E N Z A</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 6, comma 2, 7, comma 2, 21, 25, commi 2, 3 e 4, lettera <i>a</i>), della legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l&#8217;elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 7 febbraio 2005, depositato il 15 febbraio 2005 ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 2005.<br />
<i>    Visto </i>l&#8217;atto di costituzione della Regione Marche;<br />
<i>    udito </i>nell&#8217;udienza pubblica del 13 dicembre 2005 il Giudice relatore Franco Bile;<br />
<i>    uditi </i>l&#8217;avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche. </p>
<p><i></p>
<p align=center>    <b>Ritenuto in fatto</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
</i>    1. – Con ricorso notificato il 7 febbraio 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale, l&#8217;art. 4 [«e le disposizioni ad esso connesse: quali l&#8217;art. 6, comma 2, e 25, comma 4, lettera a)»], l&#8217;art. 7, comma 2, l&#8217;art. 21 e l&#8217;art. 25, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l&#8217;elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale).<br />
    Il ricorrente osserva che la potestà legislativa prevista dall&#8217;art. 122, primo comma, della Costituzione incontra, oltre ai limiti determinati dai principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, anche i limiti derivanti da «riserve di statuto» [che al momento della proposizione del ricorso non risulta(va) ancora promulgato] e dagli insegnamenti dati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 196 del 2003. E, poiché la legge regionale impugnata prevede, all&#8217;art. 25, comma 3, che «Le disposizioni di cui ai titoli I, II e III si applicano a seguito dell&#8217;entrata in vigore del nuovo statuto regionale», alla difesa erariale «appare doveroso» – in previsione dell&#8217;imminente svolgimento della consultazione elettorale – dare della legge impugnata (ed in particolare del combinato disposto degli artt. 7, comma 2, e 25, commi 3 e 4, in tema di indizione delle elezioni e di presentazione delle liste) un&#8217;interpretazione che ne escluda l&#8217;applicabilità immediata.<br />
    Altre censure riguardano l&#8217;art. 4, comma 1, della legge, che prevede un Consiglio regionale «composto da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale». Secondo il ricorrente – essendo la composizione del Consiglio regionale riservata dall&#8217;art. 123 Cost. allo statuto regionale – il numero dei componenti del Consiglio regionale deve rimanere, fino all&#8217;entrata in vigore del «nuovo» statuto, quello definito dalla normativa statale vigente. Inoltre la norma neppure sarebbe coerente con il «nuovo» statuto, che, agli artt. 7, comma 1, e 11, comma 2, stabilisce il numero dei componenti del Consiglio regionale in quarantadue, e non quarantatre.<br />
    Pertanto l&#8217;art. 4, comma 1 – e le norme ad esso connesse di cui all&#8217;art. 6, comma 2 (dal quale dovrebbe essere eliminata la parola «quarantadue»), all&#8217;art. 25, comma 4, lettera <i>a)</i> (che dovrebbe essere soppressa), e all&#8217;art. 21 (che, riguardando la supplenza dei consiglieri sospesi, dovrebbe essere «ospitata dallo statuto») – contrastano con la «riserva di statuto» prevista dall&#8217;art. 123 Cost., e con gli artt. 122 Cost. e 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.<br />
    Infine, l&#8217;art. 25, comma 2, della legge (in particolare l&#8217;aggettivo «necessarie» riferito alle «intese con i competenti organi dello Stato» che il Presidente della Giunta promuove per l&#8217;applicazione della legge stessa) violerebbe l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>g)</i>, Cost., in quanto la disposizione – per come è formulata – impone adempimenti ad (imprecisati) organi dello Stato, così invadendo la competenza legislativa esclusiva del Parlamento nazionale.<br />
    2. – In ragione della «sopravvenuta legge della Regione Marche 1 febbraio 2005, n. 5», con atto depositato il 15 febbraio 2005, la difesa erariale ha rinunciato all&#8217;istanza di sospensione formulata nel ricorso introduttivo, «fermo restando il ricorso».<br />
    3. – La Regione Marche si è costituita, concludendo per l&#8217;infondatezza del ricorso.<br />
    La Regione osserva preliminarmente che la lettura dell&#8217;art. 4, comma 1, non può essere disgiunta dalla disciplina transitoria e finale contenuta nell&#8217;art. 25 della stessa legge regionale n. 27 del 2004; sicché la norma si limita ad anticipare quanto disposto dagli evocati artt. 7, comma 1, e 11, comma 2, della deliberazione legislativa statutaria [allora] approvata dal Consiglio regionale [poi promulgato con legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1].<br />
    Altrettanto infondate, per la Regione, sono infine le censure riferite all&#8217;art. 21 (giacché la disciplina della supplenza rientra nel «sistema di elezione» di competenza della legge regionale ai sensi dell&#8217;art. 122 Cost.) ed all&#8217;art. 25, comma 2, che peraltro è stato sostituito dall&#8217;art. 1, comma 2, della citata legge regionale n. 5 del 2005.<br />
    4. – Nell&#8217;imminenza dell&#8217;udienza, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria illustrativa in cui – preso atto dell&#8217;intervenuta modifica della disciplina transitoria dell&#8217;art. 25 della legge regionale impugnata e della entrata in vigore del nuovo statuto regionale ed abbandonata la questione relativa all&#8217;art. 21 – modifica le conclusioni formulate nel ricorso, chiedendo la declaratoria di incostituzionalità dell&#8217;art. 4 e consequenzialmente dell&#8217;art. 6, comma 2, della medesima legge.</p>
<p>    5. – Anche la Regione Marche ha depositato memoria, assumendo l&#8217;inammissibilità delle questioni riguardanti l&#8217;art. 4, comma 2, l&#8217;art. 6, comma 2, l&#8217;art. 7, comma 2 e l&#8217;art. 21 della legge regionale in esame (perché tali norme non sono indicate come oggetto di impugnativa dalla delibera governativa di autorizzazione a ricorrere), nonché di quella riguardante l&#8217;art. 25, comma 2 e comma 4, lettera <i>a), </i>della legge stessa, sostituito dalla legge regionale n. 5 del 2005.<br />
    Preso atto della delimitazione della materia del contendere, la Regione osserva che l&#8217;oggetto del giudizio è ormai circoscritto alla questione relativa al solo art. 4, comma 1, della quale eccepisce preliminarmente l&#8217;inammissibilità, per difetto di interesse del ricorrente, giacché la norma è stata impugnata prima dell&#8217;entrata in vigore del nuovo statuto, contestando una invasione della competenza statutaria non ancora attuale.<br />
    Nel merito, la Regione deduce la non fondatezza di tale questione, in quanto la norma – del tutto compatibile con l&#8217;autonomia dei consigli regionali nelle scelte sulla forma di governo, con norme sia statutarie (art. 123, primo comma, Cost.) che elettorali (art. 122, primo comma, Cost.) – ha «espressamente indicato il numero dei consiglieri solo con effetti dichiarativi rispetto a quanto stabilito dallo statuto», anticipando e confermando il disposto degli artt. 7, comma 1, e 11 della delibera legislativa statutaria (in quel momento approvata e pubblicata, e in attesa di promulgazione).</p>
<p><i></p>
<p align=center>    <b>Considerato in diritto</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
</i>    1. – Il presente giudizio di costituzionalità riguarda la legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l&#8217;elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale).<br />
    Di essa il Governo ha impugnato: a) l&#8217;art. 7, comma 2 (secondo cui «Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni»), per contrarietà «a principio fondamentale della legislazione statale», ove non venga interpretato – in combinato disposto con il successivo art. 25, commi 3 e 4 – nel senso della sua inapplicabilità prima dell&#8217;entrata in vigore del nuovo statuto della Regione Marche (all&#8217;epoca non ancora promulgato); b) l&#8217;art. 4, comma 1 (secondo cui «il Consiglio regionale è composto da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale»), per contrasto con la «riserva di statuto» prevista dall&#8217;art. 123 della Costituzione, con l&#8217;art. 122 Cost. e con l&#8217;art. 5 della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1, assieme alle «connesse» norme dell&#8217;art. 6 comma 2 (dal quale si dovrebbe eliminare la parola «quarantadue»), dell&#8217;art. 25, comma 4, lettera <i>a)</i> (da sopprimere), e dell&#8217;art. 21, in tema di supplenza dei consiglieri sospesi (che è materia riservata allo statuto); c) l&#8217;art. 25, comma 2<b> </b>(secondo cui «Il Presidente della Giunta promuove tempestivamente le necessarie intese con i competenti organi dello Stato ai fini dell&#8217;applicazione della presente legge»), per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>g)</i>, Cost., in quanto la disposizione – per come è formulata – impone adempimenti ad (imprecisati) organi dello Stato, e perciò invade la competenza legislativa esclusiva del Parlamento nazionale.<br />
    2. – La delibera del 28 gennaio 2005, con cui il Consiglio dei ministri ha autorizzato l&#8217;impugnazione della legge regionale n. 27 del 2004, richiama la relazione del Ministro per gli affari regionali, che muove rilievi di incostituzionalità ai soli artt. 4, comma 1, 25, comma 2, e 25, comma 4, lettera <i>a), </i>della legge.<br />
    La scelta politica del Governo di impugnare norme regionali si esprime nell&#8217;indicazione delle specifiche disposizioni ritenute eccedenti le competenze della Regione, salva l&#8217;autonomia tecnica dell&#8217;Avvocatura dello Stato nell&#8217;individuazione dei motivi di censura (sentenza n. 533 del 2002). <br />
    Pertanto le questioni proposte nei confronti di norme non considerate da tale scelta politica sono inammissibili (sentenze n. 106 del 2005, n. 166 del 2004 e n. 338 del 2003): nella specie si tratta delle questioni relative agli artt. 6, comma 2, 7, comma 2, 21 e 25, commi 3 e 4, della legge regionale impugnata.<br />
    2.1. – Per quanto concerne in particolare il citato art. 25,  l&#8217;originario testo della norma, prima della proposizione del giudizio, è stato radicalmente modificato (in senso ampiamente satisfattivo delle pretese del ricorrente) dall&#8217;art. 1 della legge regionale 1 febbraio 2005 n. 5 (pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Marche del 2 febbraio 2005, n. 12), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (art. 3). <br />
    Il ricorso introduttivo è stato notificato alla Regione Marche in data 7 febbraio 2005. Pertanto – a parte la già rilevata inammissibilità delle questioni riguardanti i commi 3 e 4 dell&#8217;art. 25 – la questione relativa al secondo comma di tale articolo è inammissibile, in quanto riferita ad una norma non più in vigore, che non risulta avere avuto nel frattempo alcuna applicazione, con conseguente difetto originario di interesse a ricorrere.<br />
    3. – Questa Corte deve dunque pronunciarsi solo sulle censure concernenti il comma 1 dell&#8217;art. 4 della legge regionale impugnata, secondo cui «Il Consiglio regionale è composto da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale».<br />
    3.1. – Di tali censure la Regione Marche ha eccepito preliminarmente l&#8217;inammissibilità, per difetto di interesse del ricorrente, perché la norma è stata impugnata dal Governo prima dell&#8217;entrata in vigore del nuovo statuto, quando la dedotta invasione della competenza statutaria non era ancora attuale.<br />
    L&#8217;eccezione è infondata. Incontestata essendo la possibilità per la Regione di emanare una legge elettorale con efficacia differita al momento dell&#8217;entrata in vigore dello statuto, il ricorso necessariamente è stato proposto entro i termini perentori di cui agli artt. 127, primo comma, della Costituzione e 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87.<br />
    3.2. – Nel merito, la questione non è fondata.<br />
    La norma è censurata (in relazione agli artt. 122 e 123 Cost. e all&#8217;art. 5 della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1) sotto un duplice profilo.<br />
    Innanzi tutto il ricorrente deduce che la composizione del Consiglio regionale è materia riservata alla fonte statutaria, onde fino all&#8217;entrata in vigore del «nuovo» statuto non può formare oggetto di una legge regionale ordinaria. <br />
    Ma l&#8217;art. 25 della legge impugnata (nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, risultante dalle modifiche già apportate dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2005) prevede espressamente che le disposizioni della legge medesima si applicano solo «a seguito dell&#8217;entrata in vigore del nuovo statuto regionale». Neppure in astratto avrebbe, dunque, potuto porsi un problema di determinazione dell&#8217;ambito della potestà regionale in materia, secondo i canoni del regime transitorio di cui all&#8217;art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, che ha efficacia vincolante solo fino all&#8217;entrata in vigore dei nuovi statuti regionali (sentenza n. 196 del 2003).<br />
    3.3. – Sotto un secondo profilo, la norma impugnata non sarebbe coerente con il «nuovo» statuto, che (agli artt. 7, comma 1, e 11, comma 2) fissa il numero dei componenti del Consiglio medesimo in quarantadue, e non quarantatre.<br />
    La norma impugnata non contraddice gli evocati parametri statutari, ma è coerente con essi.<br />
    Legittimamente esercitando la propria competenza in ordine alla scelta politica sottesa alla determinazione della «forma di governo» della Regione (art. 123, primo comma, Cost.), il legislatore statutario delle Marche ha infatti stabilito che «Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto in concomitanza con l&#8217;elezione del Consiglio regionale e fa parte dell&#8217;organo consiliare» (art. 7, comma 1) e che «Il Consiglio [regionale] è composto da quarantadue consiglieri» (art. 11, comma 2). Inoltre ha soggiunto che «Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente» (art. 6, comma 1) e che «Il Consiglio regionale è l&#8217;organo legislativo e della rappresentanza democratica della Regione ed è eletto a suffragio universale e diretto» (art. 11, comma 1).<br />
    L&#8217;interpretazione letterale e sistematica di tali norme statutarie – in particolare della previsione della «concomitanza» delle due diverse elezioni dei due organi – porta ad escludere che il legislatore statutario della Regione Marche abbia inteso considerare il Presidente della Giunta regionale un componente del Consiglio regionale come gli altri membri di esso, come viceversa è espressamente previsto per il Presidente del medesimo Consiglio, la cui elezione avviene tra i consiglieri (art. 13, comma 1).</p>
<p align=center>    <b>per questi motivi<br />
</b>    LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>    dichiara </i>inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 6, comma 2, dell&#8217;art. 7, comma 2, dell&#8217;art. 21 e dell&#8217;art. 25, commi 3 e 4, lettera <i>a</i>), della legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l&#8217;elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), sollevate – in riferimento agli artt. 122 e 123 della Costituzione ed all&#8217;art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
<i>    dichiara </i>inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 25, comma 2, della citata legge della Regione Marche n. 27 del 2004, sollevata – in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>g</i>), della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il medesimo ricorso;<br />
<i>    dichiara </i>non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 1, della stessa legge della Regione Marche n. 27 del 2004, sollevata – in riferimento agli artt. 122 e 123 della Costituzione ed all&#8217;art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il predetto ricorso.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-13-1-2006-n-3/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.286</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-13-1-2006-n-286/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-13-1-2006-n-286/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-13-1-2006-n-286/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.286</a></p>
<p>Pres. Est. Mezzacapo Soc. Traes s.r.l. (Avv. G. Lavitola) c/ Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni (Avv. Stato) sulla pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di un&#8217;opera pubblica il cui progetto esecutivo sia difforme dalle vigenti previsioni urbanistiche Edilizia e urbanistica – Attività edilizia – Realizzazione di opera pubblica &#8211; Approvazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-13-1-2006-n-286/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.286</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-13-1-2006-n-286/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.286</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. Mezzacapo<br /> Soc. Traes s.r.l. (Avv. G. Lavitola) c/ Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di un&#8217;opera pubblica il cui progetto esecutivo sia difforme dalle vigenti previsioni urbanistiche</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Attività edilizia – Realizzazione di opera pubblica &#8211; Approvazione del progetto esecutivo – Art. 1 L. n. 1/78 &#8211; Localizzazione dell’opera non conforme alla  destinazione del Piano Regolatore – Pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera – Non sussiste – Motivi – Inefficacia della delibera di approvazione del progetto</span></span></span></p>
<hr />
<p>La non conformità fra destinazione di piano regolatore e localizzazione di un’opera pubblica, il cui progetto sia stato approvato ai sensi dell&#8217; art. 1 L. 3 gennaio 1978 n. 1, rende la delibera di approvazione del progetto non invalida, ma inefficace al fine di conferire all&#8217;opera la qualità di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza; la variante al piano regolatore, implicita nell&#8217;approvazione di un progetto difforme dalle vigenti previsioni urbanistiche, entra in vigore solo quando la modifica della destinazione urbanistica consegue efficacia (cioè con l&#8217;approvazione regionale), acquistando solo allora le connotazioni della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>In nome del popolo italiano</p>
<p align=justify>
</b><br />
<b></p>
<p align=center>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,<br />
sezione Prima ter</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Signori Magistrati:<br />
Salvatore Mezzacapo,	Presidente f.f., est.<br />	<br />
Franco De Bernardi,	Consigliere<br />	<br />
Ada Russo,                                   Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>2018/1984</b> Reg. Gen., proposto dalla</p>
<p><b>Soc. Traes s.r.l.</b>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (ora <b>Andromeda 74 s.r.l</b>. quale incorporante la <b>Robsa s.r.l.</b> a sua volta incorporante la <b>Traes s.r.l.</b>), rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Lavitola presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Costabella n. 23<br />
<P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
il <b>Prefetto pro tempore della Provincia di Roma</b> ed il <b>Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede domiciliano ex lege</p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
della <b>ITALPOSTE edilizia di interesse pubblico s.p.a.</b> (ora <b>Servizi Tecnici s.p.a.</b>), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Montuori presso il cui studio in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30 elettivamente domicilia</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
del decreto del Prefetto di Roma del 25 novembre 1983 con il quale è stata pronunciata, in favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l’espropriazione di un appezzamento di terreno della ricorrente sito nel Comune di Velletri e degli atti connessi e/o conseguenti indicati in epigrafe del ricorso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le difese delle parti costituite;<br />
Viste le memorie difensive per l’udienza di discussione del ricorso;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del 24 novembre 2005 il magistrato relatore, Consigliere Salvatore Mezzacapo;<br />
Uditi altresì gli avvocati delle parti costituite come indicati nel verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La società originaria ricorrente era proprietaria nel Comune di Velletri di un appezzamento di terreno della superficie di crica 3.500 mq., distinto in catasto al foglio 67, particelle nn. 650, 23, 24 e 25. La detta area risulta destinata dal Piano regolatore generale approvato dalla Regione Lazio il 3 agosto 1976 in parte ad edificio postale ed in parte ad edificazione privata, segnatamente edilizia privata di completamento. La porzione interessata alla destinazione pubblica è pari 1 1.440 mq. <br />
A seguito della occupazione da parte della sco. Italposte dell’intera area di cui è questione, e dunque non solo della parte destinata ad edificio postale, la Traes conveniva in giudizio dinanzi al Giudice ordinario la stessa Italposte ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il risarcimento del danno conseguente alla illegittima occupazione. Successivamente alla ricordata citazione, ed esattamente in data 18 gennaio 1984, veniva notificato alla società originaria ricorrente decreto prefettizio di esproprio della intera area e nota prefettizia di proroga del termine di occupazione di urgenza.<br />
Avverso i detti atti è quindi proposto il presente ricorso a sostegno del quale deduce parte ricorrente eccesso di potere per errore e falsità di presupposti e violazione degli artt. 24 e seguenti della legge n. 2359 del 1865 nonché del’art. 42 della Costituzione, violazione quindi degli artt. 10 e 11 della legge n. 865 del 1971 ed infine violazione dell’art. 20 della stessa legge n. 865 dedl 1971 oltre ad eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta.<br />
Si sono costituite in giudizio le parti intimate affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.<br />
Alla pubblica udienza del 24 novembre 2005 il ricorso viene ritenuto per la decisione.<br />
Il ricorso è fondato avuto riguardo al motivo di ricorso con cui si deduce l’illegittimità degli atti impugnati per mancanza della necessaria conformità urbanistica. Giova infatti rilevare che l’avversato decreto di esproprio concerne quattro particelle del foglio n. 67 del Comune di Velletri, di cui solo la n. 23 risulta, e peraltro in parte, destinata dal vigente Piano regolatore generale di quel Comune a “<i><b>Interesse generale</b></i>”, con destinazione a “<i><b>Poste e telegrafi</b></i>”. Ciò è quanto risulta dalla apposita documentazione prodotta dal Comune di Velletri a seguito di apposita ordinanza istruttoria di questa Sezione. E’ dunque documentalmente comprovato che si è dato corso, per come fondatamente rilevato da parte ricorrente, ad una procedura ablatoria in mancanza, quanto meno per una parte dell’area, della conformità urbanistica, con specifica violazione della zonizzazione impressa dal Piano regolatore generale del Comune di Velletri alla parte dell’area destinata ad edilizia privata di completamento. Mette conto peraltro di rilevare come, anche a seguito della variante generale al vigente P.R.G. del Comune di Velletri adottata con delibera consiliare n. 185 del 29 dicembre 2000, tuttora parte dell’area interessata dal decreto di esproprio riceve quale destinazione quella di “<i><b>B2 &#8211; Completamento</b></i>”. Il che porta a ritenere condivisibile l’ulteriore assunto della ricorrente in ordine alla irrilevanza ai fini del presente giudizio della nota del Ministero delle poste, in atti del giudizio stesso, nella quale si fa riferimento ad un accertamento di conformità che sarebbe stato effettuato ex art. 81 del D.P.R. n. 616 del 1977, ma del quale peraltro non vi è prova alcuna. Del resto, come ha osservato condivisibile giurisprudenza, è illegittima la stessa approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un ufficio postale, ai sensi della L. 23 gennaio 1974 n. 15, senza la previa approvazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, che consenta all&#8217;opera pubblica di inserirsi in una previsione di pianificazione acclarata e perfezionata nelle sedi competenti né, in materia di edilizia postale, può ritenersi sufficiente l&#8217;intervento di un decreto ministeriale su una conforme variante soltanto adottata, in quanto l&#8217;art. 3 primo comma L. 1 giugno 1971 n. 291 deve essere inteso nel senso che la localizzazione delle opere pubbliche da esso considerate si conforma obbligatoriamente agli strumenti urbanistici vigenti e, solo in caso di mancanza degli stessi, è sufficiente rispettare la destinazione dello strumento adottato, nelle more della sua approvazione (cfr., in termini, T.A.R. Milano, 17 febbraio 1994 n. 75 nonché T.A.R. Piemonte, 2 ottobre 1989 n. 764). Il ravvisato profilo di illegittimità non muta ove si ritenga che nella specie, in ragione del richiamo operato dall’art. 10 della legge n. 39 del 1982, ci si possa riferire ai meccanismi delineati dalla legge n. 1 del 1978, in quanto la non conformità fra destinazione di piano regolatore e localizzazione dell&#8217;opera pubblica, il cui progetto sia stato appunto approvato ai sensi dell&#8217; art. 1 L. 3 gennaio 1978 n. 1, rende la delibera di approvazione del progetto non invalida, ma comunque inefficace al fine di conferire all&#8217;opera la qualità di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, che consente all&#8217;Amministrazione di disporre legittimamente delle proprietà private; ciò in quanto, in tal caso, la variante al piano regolatore implicita nell&#8217;approvazione di un progetto difforme dalle vigenti previsioni urbanistiche, entra in vigore solo quando la modifica della destinazione urbanistica consegue efficacia (cioè con l&#8217;approvazione regionale), e solo da tale momento l&#8217;opera progettata acquista le connotazioni della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. <br />
E comunque è principio generale, posto dalla stessa legge quadro sui lavori pubblici, quello per cui la legittima realizzazione delle opere pubbliche presuppone la conformità della relativa progettazione alle previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali. <br />
In ragione di quanto sopra considerato, assorbite le ulteriori e distinte censure mosse con il ricorso, quest’ultimo va accolto e per l’effetto annullati gli atti con lo stesso impugnati.<br />
Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione Prima Ter, <B>ACCOGLIE</B> ai sensi di cui in motivazione il ricorso di cui in epigrafe e, per l’effetto, annulla per quanto di interesse gli atti con lo stesso impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 novembre 2005. <BR><br /></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-13-1-2006-n-286/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.286</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.38</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-13-1-2006-n-38/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-13-1-2006-n-38/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-13-1-2006-n-38/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.38</a></p>
<p>Pres. Nicolò Monteleone, est. Giovanni Tulumello I.T.C. s.r.l. contro Comune di Gela ed altri in materia di informativa prefettizia antimafia 1. Contratti della P.A. – Protocollo di legalità &#8211; Informativa prefettizia antimafia – Presupposti per la esclusione da una gara d’appalto &#8211; Rlevanza del titolo di reato – Sussiste &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-13-1-2006-n-38/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.38</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-13-1-2006-n-38/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.38</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nicolò Monteleone,  est. Giovanni Tulumello<br /> I.T.C. s.r.l. contro Comune di Gela ed altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in materia di informativa prefettizia antimafia</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Protocollo di legalità &#8211; Informativa prefettizia antimafia – Presupposti per la esclusione da una gara d’appalto &#8211;  Rlevanza del titolo di reato – Sussiste &#8211; Elementi sintomatici del pericolo di infiltarzione mafiosa – Raggruppamenti di imprese – Fattispecie.  2. Contratti della P.A. – Informativa prefettizia antimafia – Sindacabilità in sede giurisdizionale – Sussiste – Limiti.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;informazione prefettizia di cui all&#8217;articolo 4 del D.lgs. 490 del 1994 è una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che non richiede la prova della effettiva infiltrazione mafiosa nell&#8217;impresa, né la prova dell&#8217;effettivo condizionamento delle scelte dell&#8217;impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi, essendo sufficiente una plausibile ricostruzione di elementi che non escludono il &#8216;tentativo di infiltrazione&#8217; avente lo scopo di condizionare le scelte dell&#8217;impresa, desumibili dai titoli di reato relativi ai precedenti penali e giudiziari degli amministratori delle imprese partecipanti alla gara (elementi che nel caso di un raggruppamento di imprese non vanno valutati in modo analitico, ma unitario, ponendo in relazione di inferenza logica le risultanze relative agli amministratori delle singole imprese associate, diverso e peculiare essendo il valore che tali risultanze assumono nella prospettiva di un sodalizio imprenditoriale)<br />
  2. In tema di informazione prefettizia di cui all&#8217;articolo 4 del ripetuto d.lg. 490 del 1994 l&#8217;ampia discrezionalità di apprezzamento lasciata al Prefetto comporta, come immediata conseguenza, che la valutazione prefettizia è sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,<br />
Sezione Terza</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>con l’intervento dei signori magistrati<br />
Nicolò Monteleone, 	Presidente <br />	<br />
Giovanni Tulumello,	Referendario &#8211; estensore<br />	<br />
Achille Sinatra,		Referendario<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
 sul ricorso n. 1844/2005, Sezione III, proposto dalla</p>
<p><b>s.r.l. I.T.C.</b>, in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese tra la stessa e la s.r.l. MEDI APPALTI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso introduttivo, dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, presso lo studio dei quali, in Palermo, via Libertà n. 171, è elettivamente domiciliato;<br />
<P ALIGN=CENTER>C O N T R O</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
&#8211; il <b>Comune di Gela</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a margine della memoria di costituzione depositata il 7 settembre 2005,  dall’avv. Andrea Scuderi, ed elettivamente  domiciliato in Palermo, via Trentacost<br />
&#8211; la <b>Prefettura di Caltanissetta – Ufficio Territoriale del Governo</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via Alcide De Gasper<br />
<P ALIGN=CENTER>E NEI CONFRONTI</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
dell’<b>impresa CANNIZZO COSTRUZIONI s.r.l.</b>, non costituita in giudizio;<br />
<P ALIGN=CENTER>PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
quanto al ricorso introduttivo:<br />
&#8211; del provvedimento prot. n. 804 del 20 luglio 2005, con il quale il Comune di Gela ha escluso l’a.t.i. ricorrente dalla gara per l’aggiudicazione dei lavori concernenti la “Chiesa S. Lucia – 1° lotto funzionale”, e ha revocato l’aggiudicazione già dispos<br />
&#8211; del provvedimento prot. n. 805 (e non 804, come erroneamente indicato nell’epigrafe del ricorso introduttivo) del 20 luglio 2005, con il quale il Comune di Gela ha disposto la riapertura della gara;<br />
&#8211; della nota informativa prefettizia del 10 giugno 2005, prot. n. 1820/04, con la quale il Prefetto di Caltanissetta ha comunicato al Comune di ela che “dall’istruttoria svolta non possono escludersi tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti delle- della nota del 13 luglio 2005, prot. n. 1820/04, con la quale la Prefettura di Caltanissetta ha ritenuto di escludere, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di non consentire la conoscenza degli atti sui quali si fondava la valutazione di cui al pr<br />
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:<br />
&#8211; del verbale di gara in data 28 luglio 2005, relativo all’appalto per cui è causa;<br />
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:<br />
&#8211; del provvedimento prot. n. 804 del 20 luglio 2005, con il quale il Comune di Gela ha escluso l’a.t.i. ricorrente dalla gara per l’aggiudicazione dei lavori concernenti la “Chiesa S. Lucia – 1° lotto funzionale”, e ha revocato l’aggiudicazione già dispos<br />
&#8211; del provvedimento prot. n. 805 (e non 804, come erroneamente indicato nell’epigrafe del ricorso introduttivo) del 20 luglio 2005, con il quale il Comune di Gela ha disposto la riapertura della gara;<br />
&#8211; della nota informativa prefettizia del 10 giugno 2005, prot. n. 1820/04, con la quale il Prefetto di Caltanissetta ha comunicato al Comune di ela che “dall’istruttoria svolta non possono escludersi tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti delle- della nota del 13 luglio 2005, prot. n. 1820/04, con la quale la Prefettura di Caltanissetta ha ritenuto di escludere, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di non consentire la conoscenza degli atti sui quali si fondava la valutazione di cui al pr<br />
&#8211; del verbale di gara in data 28 luglio 2005, relativo all’appalto per cui è causa;<br />
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.</p>
<p>Visto il ricorso introduttivo con i relativi allegati, ed i due ricorsi per motivi aggiunti.<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;<br />
Visti il decreto presidenziale n. 794 del 2005, e l’ordinanza cautelare n.1001 del 2005;<br />
Letti ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti dalle parti; Relatore il Referendario Giovanni Tulumello.<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 20 dicembre 2005, i procuratori delle parti come da verbale di udienza.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato il 22 luglio 2005, e depositato il successivo 25 luglio, la s.r.l. I.T.C. ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità.<br />
In particolare, il ricorso risulta affidato alle seguenti censure: <br />
1)	“Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, commi 2 e 7, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, e 4, commi 4 e 6, del D. L.vo 8 agosto 1994, n. 490 anche in relazione alla circolare di detto Ministero – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli affari generali n. 559/LEG/240.517.8 del 18.12.1998. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e di motivazione”;<br />	<br />
2)	“Illegittimità derivata”.<br />	<br />
Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, le amministrazioni intimate.<br />
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 31 agosto 2005 e depositato il successivo 1° settembre, la società ricorrente ha impugnato il provevdimento con il quale la gara per cui è causa è stata aggiudicata, a seguito di riapertura, all’odierna controinteressata.<br />
Il suddetto ricorso per motivi aggiunti risulta affidato alla seguente censura:<br />
 “Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, commi 2 e 7, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, e 4, commi 4 e 6, del D. L.vo 8 agosto 1994, n. 490 anche in relazione alla circolare di detto Ministero – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli affari generali n. 559/LEG/240.517.8 del 18.12.1998. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e di motivazione. Illegittimità derivata”.<br />
A seguito della produzione in giudizio, da parte della difesa erariale, della dicumentazione in base alla quale è stata emanata la nota prefettizia impugnata, la difesa della parte ricorrente ha proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti, affidato alle seguenti censure:<br />
&#8211;	“Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, commi 2 e 7, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, e 4, commi 4 e 6, del D. L.vo 8 agosto 1994, n. 490 anche in relazione alla circolare di detto Ministero – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli affari generali n. 559/LEG/240.517.8 del 18.12.1998. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e di motivazione. Illegittimità derivata”;<br />	<br />
&#8211; “Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Mancanza di potere. Illogicità manifesta. Illegittimità derivata”;<br />
&#8211;	“Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, commi 2 e 7, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, e 4, commi 4 e 6, del D. L.vo 8 agosto 1994, n. 490 anche in relazione alla circolare di detto Ministero – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli affari generali n. 559/LEG/240.517.8 del 18.12.1998. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e di motivazione. Illegittimità derivata”;<br />	<br />
L’istanza cautelare formulata dalla società ricorrente veniva respinta dapprima con decreto presidenziale n. 794 del 2005, quindi con ordinanza collegiale n. 1001 del 2005.<br />
In prossimità dell’udienza di discussione, la parte ricorrente e la difesa erariale depositavano memorie.<br />
 Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 20 dicembre 2005.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.	Il provvedimento comunale impugnato con il ricorso introduttivo ha escluso l’a.t.i. ricorrente dalla partecipazione alla gara d’appalto per cui è causa, a seguito della nota prefettizia (pure impugnata) con la quale si è affermato che non possono escludersi tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti delle imprese considerate.<br />	<br />
Gli altri provvedimenti impugnati riguardano lo sviluppo successivo della procedura selettiva in discorso (riapertura della gara e successiva aggiudicazione all’odierna controinteressata), e vengono sostanzialmente contestati essenzialmente sotto il profilo dell’illegittimità derivata, onde appare prioritario l’esame delle censure afferenti il provvedimento di esclusione.<br />
 Va subito rilevato che il provvedimento comunale di esclusione è motivato per relationem con riferimento alla nota prefettizia, mentre quest’ultima è sostanzialmente immotivata.<br />
Le censure di natura formale proposte con il ricorso introduttivo, tuttavia, possono ritenersi superate dalla produzione in giudizio da parte della difesa erariale, in data 5 settembre 2005, degli atti del procedimento che ha dato luogo alla nota prefettizia impugnata.<br />
Peraltro la difesa della parte ricorrente ha proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti, proprio per contestare la legittimità del provvedimento di esclusione alla luce della documentazione procedimentale in discorso.<br />
Si tratta allora di valutare se, alla stregua di tali atti,  l’esercizio del potere di esclusione dalla gara sia, o meno, immune dalle censure proposte.</p>
<p>2.	Quanto alle coordinate ermeneutiche della fattispecie dedotta, un recente arresto giurisprudenziale (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, sentenza 8 novembre 2005 n. 18714) ha efficacemente riassunto gli attuali termini del dibattito giurisprudenziale, più volte richiamato – con esiti interpretativi opposti – dalle parti del presente giudizio: <br />	<br />
“In diritto occorre premettere, ribadendo ulteriormente gli arresti giurisprudenziali di questo Tar e dello stesso giudice di appello, i tratti caratterizzanti l&#8217;istituto dell&#8217;informazione prefettizia di cui all&#8217;articolo 4 del ripetuto d.lg. 490 del 1994:<br />
&#8211; trattasi di una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale, che prescinde dall&#8217;accertamento, in sede penale, di uno o più reati connessi all&#8217;associazione- è sufficiente il &#8220;tentativo di infiltrazione&#8221; avente lo scopo di condizionare le scelte dell&#8217;impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato;<br />
&#8211; tale scelta è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia della intimidazione, della influenza e del condizionamento laten<br />
&#8211; la formulazione generica, più sociologica che giuridica, del tentativo di infiltrazione mafiosa giuridicamente rilevante comporta l&#8217;attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento;<br />
&#8211; l&#8217;ampia discrezionalità di apprezzamento lasciata al Prefetto comporta, come immediata conseguenza, che la valutazione prefettizia è sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza<br />
Questo Tribunale amministrativo regionale, con sentenza 19 gennaio 2004, n. 115, ha inoltre rimarcato che “secondo la giurisprudenza in materia (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 4 aprile 2002, n. 1861), gli accertamenti prefettizi di cui all&#8217;art. 10 comma 7 lett. c), D.P.R. n. 252 del 1998, sono fondati su una valutazione latamente discrezionale, in quanto le &#8220;infiltrazioni&#8221; delle associazioni di tipo camorristico o mafioso possono essere desunte anche da parametri non predeterminati normativamente; e che, tuttavia, per evitare il travalicamento in uno &#8220;stato di polizia&#8221; e per salvaguardare i principi di legalità e di certezza del diritto, non possono ritenersi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, occorrendo altresì la individuazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con le predette associazioni (cfr. anche T.A.R. Reggio Calabria 12/1/2001, n. 21).”  </p>
<p>3.	Date le superiori premesse, va rilevato, in punto di fatto, che dall’esame degli atti prodotti dall’Avvocatura dello Stato risulta che il sig. Rosario Emanuele Cattuto, amministratore unico della s.r.l. I.T.C. (capogruppo dell’a.t.i. ricorrente), con sentenza del Tribunale di Caltagirone è stato condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione, ed euro trecento di multa, per il  reato di turbata libertà degli incanti.<br />	<br />
In atti è pure presente il dispositivo della sentenza della Corte d’Appello di Catania, n. 90/2003, con la quale il reato ascritto al Cattuto è stato dichiarato estinto per prescrizione.<br />
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa ricorrente a pag. 6 del secondo ricorso per motivi aggiunti, la sentenza di condanna non è stata “annullata” in appello: la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, non priva di rilievo, in questa sede,  il fatto storico dell’acclarata commissione del reato da parte dell’imputato, senza che siano emersi elementi per la formula assolutoria piena (ex art. 129, secondo comma, cod. proc. pen.). <br />
 Dall’epigrafe di tale sentenza risulta che al Cattuto era stato contestato il reato di cui all’art. 353 cod. pen., in concorso con altri, non aggravato ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge  12 luglio 1991, n. 203), dalla finalità di agevolazione di associazioni per delinquere di tipo mafioso, ovvero dall’essersi il reo avvalso delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen.<br />
Questa formulazione dell’imputazione ha particolare rilievo nella fattispecie dedotta, giacché l’oggettività giuridica del reato di cui all’art. 353 cod. pen. ha riguardo, di per sé, all’interesse della pubblica amministrazione a non veder alterato il libero gioco della concorrenza nella scelta del miglior contraente, mentre l’eventuale contestazione della citata aggravante avrebbe dimostrato invece un collegamento funzionale fra il singolo episodio di reato e le strategie dell’associazione per delinquere di tipo mafioso, o comunque con ambienti di criminalità organizzata riconducibili al paradigma normativo di cui all’art. 416-bis cod. pen.   <br />
Inoltre, sempre dalla stessa sentenza si evince che il reato associativo contestato ad alcuni coimputati è quello previsto dall’art. 416 del cod. pen. (vale a dire l’associazione per delinquere di tipo c.d. semplice), e non quello di cui al già richiamato art. 416-bis stesso codice (l’associazione per delinquere di tipo mafioso).<br />
L’elemento che può allora trarsi da tale sentenza, nell’ottica della fattispecie normativa qui in esame, è che il Cattuto è risultato essere soggetto capace di commettere reati contro la pubblica amministrazione, in concorso con altri soggetti gravitanti in un contesto criminoso non sporadico ed isolato ma organizzato in forma associativa.</p>
<p>4.	Quanto all’altra impresa costituente l’a.t.i. ricorrente, la s.r.l. Medi Appalti, dalla nota del 21 gennaio 2005 della Questura di Catania risulta che il sig. Giuseppe Coppola, legale rappresentante, è stato attinto il 9 dicembre 1997 da ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di turbata libertà degli incanti continuato (art. 81 cod. pen.) e in concorso (art. 110 cod. pen.), aggravato ai sensi del già citato art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991).<br />	<br />
Il relativo procedimento è stato archiviato il 14 settembre 2000, come pure era stato archiviato un altro procedimento a suo carico per il medesimo reato, con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltagirone del 17 aprile 1996.<br />
Sotto questo profilo, in relazione all’esistenza di un quadro indiziario (tale non in una prospettiva processual-penalistica, ma ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.) idoneo ad escludere la manifesta illogicità della prognosi di non esclusione di tentativi di infiltrazione formulata nei provvedimenti impugnati, va considerato che nella già citata nota della Questura di Catania del 21 gennaio 2005 viene richiamata la motivazione di un provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania del 31 luglio 2003, la quale argomenta l’esistenza, accanto al sodalizio criminoso di cui specificamente si occupa quel provvedimento, di una “centrale concorrente” nel controllo mafioso delle commesse pubbliche, facente capo al sig. Giuseppe Coppola, legale rappresentante della s.r.l. Medi Appalti. </p>
<p>5.	Alla luce delle esaminate risultanze, non può accedersi alla censura secondo la quale l’amministrazione aggiudicatrice si sarebbe limitata a recepire acriticamente la valutazione della Prefettura, ribadita dalla difesa ricorrente, anche mediante deposito di materiale giurisprudenziale, in sede di discussione.<br />	<br />
Va qui rammentato, in relazione, allo svolgimento del procedimento in esame, che il Comune di Gela, in attuazione del protocollo di legalità richiamato nel bando di gara, ha richiesto all’autorità prefettizia le informazioni relative al profilo in contestazione.<br />
Quest’ultima ha espresso, sulla base della documentazione fin qui richiamata, una valutazione di “non esclusione” della possibilità di tentativi di infiltrazione mafiosa.<br />
A fronte di tale valutazione, il Comune di Gela, nell’impugnata determinazione n. 804 del 2005, ha ritenuto che non fossero “sussistenti le condizioni per la stipula del contratto, atteso che le informative ivi contenute, pur non dovendo certo provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa (essendo questo un quid pluris non richiesto), non escludono la sussistenza di elementi dai quali è possibile dedurre il tentativo di ingerenza”, e che “l’informativa di che trattasi può senz’altro ritenersi quale forma di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, rispetto alla quale assumono rilievo fatti anche solo meramente sintomatici e indiziari del pericolo”.<br />
Invero tale motivazione non appare al collegio una forma di “acritico recepimento” della nota prefettizia, ma piuttosto l’espressione di una congrua e meditata valutazione della riconducibilità delle risultanze di tale nota ad una fattispecie, ostativa alla stipula del contratto, che non si caratterizza per la piena prova dell’infiltrazione mafiosa dei potenziali contraenti, ma per la messa in pericolo dell’interesse pubblico tutelato dalle disposizioni attributive del relativo potere.</p>
<p>6.	Oltre che sul piano formale e procedimentale, tale valutazione appare immune dalle censure dedotte anche sul piano sostanziale.<br />	<br />
In altre parole, risulta che si siano associati in raggruppamento, al fine di concorrere all’aggiudicazione di un appalto pubblico, un soggetto condannato per turbativa d’asta (e che comunque risulta aver commesso il relativo reato, poi dichiarato prescritto), in concorso con altri soggetti gravitanti in un contesto criminoso non sporadico ed isolato ma organizzato in forma associativa, ed un soggetto più volte indagato (e una volta sottoposto a custodia cautelare in carcere) per reati contro la pubblica amministrazione aggravati dalla finalità di agevolare le attività di un’associazione per delinquere di tipo mafioso.<br />
Che sulla base di tali presupposti documentali sia stata formulata la prognosi di non esclusione della possibilità di infiltrazioni mafiose in relazione al raggruppamento odierno ricorrente, non appare al collegio (manifestamente) illogico.<br />
La norma attributiva del potere, come ricordato, chiama l’amministrazione ad operare una valutazione di probabilità della verificazione di un evento (il tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata nella realtà imprenditoriale), che non appare, sul piano della logica, molto dissimile da quelle che costituiscono oggetto di studio da parte del diritto processuale.<br />
Negli studi sulla prova la teoria della probabilità, intesa come misura delle possibilità di occorrenza di un evento, si fa tradizionalmente risalire alla scuola matematica francese del seicento, pur con le riserve dovute all’eccessivo psicologismo di modelli ancora troppo lontani dalla <i>certitudo </i>oggettiva; soltanto con gli sviluppi scientifici di tali modelli dovuti alla teoria leibniziana delle probabilità, questa categoria assume rilevanza nel campo del diritto processuale quale strumento per calcolare il grado di possibilità, intermedio fra il dubbio e la certezza, degli effetti (nell’ordine deduttivo proprio dell’originaria formulazione) e delle cause (nell’ordine induttivo sviluppato nei successivi studi) di un evento noto.<br />
In particolare, nella fase cautelare del processo (civile, penale ed amministrativo) viene in rilievo un giudizio prognostico circa  le conseguenze del fatto accertato, attraverso un procedimento di inferenza logica che lega tale fatto ad altri elementi noti, sintomatici della possibilità ovvero della impossibilità di verificazione di una certa conseguenza: ciò che accade anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio.<br />
Inoltre, lo scrutinio della legittimità – in relazione al riferito profilo &#8211; dei provvedimenti impugnati non va condotto, nella specifica fattispecie in considerazione, in chiave analitica, in relazione ad ogni singolo elemento risultante a carico degli imprenditori coinvolti, ma necessariamente in chiave unitaria, perché ciascun elemento può assumere una diversa valenza indiziaria a seconda del contesto associativo ed imprenditoriale nel quale venga ad assumere rilevanza (così, il precedente del Cattuto, che di per sé, come ricordato, appare avulso da un contesto di criminalità organizzata in senso proprio, non può che essere valutato anche alla luce delle risultanze relative all’imprenditore con il quale il predetto si è associato).    <br />
Pertanto, non appare pertinente il richiamo (pag. 11 del secondo ricorso per motivi aggiunti) alla giurisprudenza che impone alla stazione appaltante di invitare preliminarmente il raggruppamnto ad estromettere l’impresa per la quale non possono escludersi tentativi di infiltrazioni mafiose: in disparte ogni rilievo circa il fondamento normativo di tale onere, va qui osservato che nel caso in esame non è la partecipazione di un’impresa a “viziare” il raggruppamento, ma, secondo la documentazione prodotta, la combinazione – e la conseguente valutazione congiunta – dei percorsi imprenditoriali-penali dei rappresentanti delle due imprese associate.<br />
Trattandosi – per scelta del legislatore &#8211; di valutazione prognostica fondata su elementi indiziari, ad essa non può che applicarsi il tradizionale canone che, dall’età medievale, caratterizza tale settore di conoscenza, e che si esprime nel brocardo <i>quae singula non prosunt, collecta iuvant</i>.<br />
Conseguentemente, pretendere di condurre una contestazione analitica dei singoli elementi di fatto acquisiti al procedimento, allo scopo di dimostrarne l’inidoneità indiziante rispetto all’ipotesi da verificare, ovvero sostenere l’illegittimità dell’esercizio del potere in questione non preceduta all’invito all’estromissione di una delle imprese associate (in presenza di un quadro fattuale quale quello qui documentato), appare un’ operazione metodologicamente viziata, e comunque tale da non inficiare la legittimità dei provvedimenti impugnati.   </p>
<p>7.	Sotto questo profilo, in relazione ad una delle censure proposte, ritiene il collegio che non possa avere valore dirimente – sempre nell’ottica dell’onere di dimostrare la manifesta illogicità della valutazione (unitaria) oggetto di giudizio &#8211; la circostanza della successiva scarcerazione del Coppola, successivamente all’emissione a suo carico della misura custodiale per il reato di cui si è detto, e dell’archiviazione del relativo procedimento (si tenga presente, fra l’altro, che in difetto della conoscenza della motivazione del provvedimento di archiviazione, nulla può essere inferito, in relazione al fatto storico oggetto dell’imputazione, dal provvedimento di archiviazione in quanto tale, posto che nel sistema del diritto processuale penale l’archiviazione può essere disposta, ad esempio, anche quando “gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio” – c.d. archiviazione probatoria: art. 125 disp. att. cod. proc. pen. -, vale a dire quando, impregudicata ogni valutazione sulla sussistenza sul piano storico del fatto di reato, la dimostrazione in giudizio dello stesso è preclusa da ostacoli che possono anche essere di carattere meramente formale o tecnico-processuale).<br />	<br />
L’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere presuppone comunque, da parte del giudice per le indagini preliminari, la valutazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati all’indagato (art. 273 cod. proc. pen.), che rappresenta uno standard probatorio non corrispondente a quello necessario per la dimostrazione (sia pur processuale) del fatto, e purtuttavia espressivo di un accertamento alquanto significativo del legame che unisce un soggetto ad un determinato fatto.<br />
In particolare, la differenza fra la valutazione gravemente indiziaria richiesta ai fini dell’applicazione di una misura cautelare, e la valenza probatoria dell’indizio, quale probatio minor, sul terreno della dimostrazione processuale della penale responsabilità dell’imputato, è stata oggetto di una ricca elaborazione giurisprudenziale in sede penale,  nel cui ambito si colloca la sentenza della Corte di Cassazione, 12 agosto &#8211; 18 agosto 1993, Alberino  che in questi termini ha ricostruito i due istituti: “L’indizio richiesto dall’art. 273 c.p.p. ai fini dell’adozione di misura cautelare non coincide con quello di cui all’art. 192, comma secondo, stesso codice, che indica i criteri di valutazione della prova logica indiziaria, in quanto la prima di tali disposizioni non richiede anche l’univocità e la convergenza dei dati indizianti, bensì soltanto la gravità di essi. Il concetto di gravità dell’indizio non può identificarsi con quello di sufficienza da cui si distingue sia qualitativamente, sia quantitativamente in quanto postula l’obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti che, nel loro complesso, debbono essere, per la loro convergenza, tali da consentire di pervenire a un giudizio che, pur senza raggiungere il grado di certezza richiesto per la condanna, sia di alta probabilità dell’attribuibilità del reato all’indagato”.<br />
Inoltre la richiamata sentenza n. 115 del 2004 di questo Tribunale amministrativo regionale ha affermato, in fattispecie analoga, che “E’ pur vero che, secondo quanto osservato dal ricorrente, la misura della custodia cautelare in carcere è stata revocata con ordinanza del 10 aprile 2001 del Giudice del riesame e che l’impugnata nota prefettizia è successiva a tale revoca, ma  il venir meno di detto presupposto non ha travolto il sopra evidenziato quadro indiziario, come tracciato dalla G.diF., ed il Prefetto ben poteva trarne elementi di valutazione ai sensi della lett. c) del comma 7 dell&#8217;art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 (non essendo, ovviamente, automaticamente sovrapponibile in ambito amministrativo la diversa valutazione di tali indizi operata dal giudice penale in sede di riesame della misura cautelare a carico dell’odierno ricorrente). In altri termini, a fronte del quadro indiziario sopra tracciato l’argomentazione del ricorrente, in ordine alla mancata considerazione della intervenuta revoca da parte del Tribunale del riesame della misura cautelare in carcere in data 10.4.2001, si appalesa irrilevante, in quanto l’impugnata informativa prefettizia non può dirsi emessa sulla base della ipotesi “tipica” di cui alla lett. a) del comma 7, dell’art. 10 D.P.R. 252/1998, bensì ai sensi della successiva lett. c), come sopra richiamata (ossia sulla base di una valutazione prognostica, insindacabile in termini di merito, e che, alla stregua del quadro tracciato nel ricordato rapporto della G.diF., non appare manifestamente illogico. Non va trascurato, infatti, che secondo il Consiglio di Stato la normativa di settore, è di &#8220;tutela avanzata&#8221; dell&#8217;ordinamento, tanto da privilegiare una concezione della pericolosità in senso oggettivo che prescinde dall&#8217;individuazione di responsabilità personali di rilevanza penale: Consiglio Stato, sez. VI, 11 settembre 2001, n. 4724 cit.”.<br />
Non rileva poi, in contrario, che nei confronti dei soggetti interessati non siano state poi adottate misure di prevenzione antimafia, come sottolineato dalla difesa ricorrente: le misure cautelari personali coercitive, e le misure di prevenzione, costituiscono, nell’ordinamento processuale penale, istituti riconducibili a presupposti profondamente diversi, ed anche per questo affidati alla competenza di diverse autorità giudiziarie.</p>
<p>8.	Nella memoria finale la difesa della parte ricorrente formula, per la prima volta, una censura di eccesso di potere per disparità di trattamento e contraddittorietà, in relazione alla circostanza che il Comune di Gela avrebbe stipulato, nello stesso periodo, altri contratti d’appalto con l’a.t.i. ricorrente, che presupponevano anch’essi l’acquisizione dell’informativa antimafia.<br />	<br />
In disparte i profili processuali relativi alla novità di tali censure, osserva il collegio che la documentazione – depositata il 9 dicembre 2005 – su cui si fonda tale, nuova censura consta della nota prefettizia prot. n. 1431/03°.F. 1^/S.A.<br />
Tale documento non può essere utilizzato per sostenere l’affermazione di cui sopra, in quanto per un verso temporalmente risalente al 13 novembre 2003 (e, vertendosi in materia di mera messa in pericolo, l’arco temporale intercorrente non può ritenersi neutro quanto alla formazione del giudizio prognotico); e, per altro verso, in quanto relativo alla sola I.T.C. s.r.l.(né nella nota prefettizia, né nella richiesta, compare infatti il riferimento ad altre imprese), laddove l’attuale valutazione prognostica concerne, come ricordato, il raggruppamento ricorrente.<br />
Che pertanto siano stati stipulati contratti, e siano stati ultimati lavori, sulla base della citta nota prefettizia, non configura alcuna disparita di trattamento o alcuna contraddittorietà da parte dell’amministrazione aggiudicatrice resistente.<br />
Né può affermarsi, come fa la difesa ricorrente, che le due note prefettizie, portanti giudizi opposti (quella del 2003 e quella del 2005) siano state redatte sulla base dei medesimi atti investigativi: come già ricordato, l’informativa oggi controversa tiene conto anche della nota del 21 gennaio 2005 della Questura di Catania, prodotta in atti, del cui contenuto indiziario si è già detto. <br />
9.	Il ricorso è pertanto infondato e come tale va rigettato.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione fra le parti delle spese di lite.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione III, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-13-1-2006-n-38/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2006 n.38</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
