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	<title>12/9/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/9/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2020 n.9536</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-12-9-2020-n-9536/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-12-9-2020-n-9536/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2020 n.9536</a></p>
<p>Antonino Savo Amodio, Presidente Ivo Correale, Consigliere, Estensore PARTI: Hogast Italien Einkaufgenossenschaft Fuer Das Hotel Und Gastwerbe &#8211; Hogast Italia Società  Cooperativa D&#8217;Acquisto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Brizia CastrignanÃ² e Stefano Baiardo contro Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-12-9-2020-n-9536/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2020 n.9536</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-12-9-2020-n-9536/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2020 n.9536</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonino Savo Amodio, Presidente Ivo Correale, Consigliere, Estensore PARTI:  Hogast Italien Einkaufgenossenschaft Fuer Das Hotel Und Gastwerbe &#8211; Hogast Italia Società  Cooperativa D&#8217;Acquisto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Brizia CastrignanÃ² e Stefano Baiardo contro Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato,</span></p>
<hr />
<p>I contributi per il funzionamento dell&#8217;Agcm  sono riconducibili alla categoria delle entrate tributarie statali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.AGCM &#8211; contributi per il funzionamento ex art. 10, comma 7 ter, della l. n. 287/90-entrate tributarie statali &#8211; sono tali.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.I contributi per il funzionamento dell&#8217;Agcm sono disciplinati dall&#8217;art. 10, comma 7 ter, della l. n. 287/90</em><em>. Questi </em><em>contributi sono riconducibili alla categoria delle entrate tributarie statali, di cui soddisfano i principali requisiti, trattandosi di una contribuzione, imposta in base alla legge e connessa ad una particolare situazione in cui i soggetti obbligati si vengono a trovare per effetto dell&#8217;attività  dell&#8217;ente, alle spese necessarie a consentire l&#8217;esercizio della sua attività  istituzionale, che si caratterizza per la doverosità  della prestazione, il collegamento di questa ad una pubblica spesa ed il riferimento ad un presupposto economicamente rilevante.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 12/09/2020<br /> <strong>N. 09536/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06299/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 6299 del 2020, proposto da<br /> Hogast Italien Einkaufgenossenschaft Fuer Das Hotel Und Gastwerbe &#8211; Hogast Italia Società  Cooperativa D&#8217;Acquisto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Brizia CastrignanÃ² e Stefano Baiardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia &#8220;ex lege&#8221; in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensione,</em></strong><br /> 1) della comunicazione del 23/06/2020, a mezzo della quale l&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato ha richiesto a HOGAST il versamento del contributo all&#8217;onere derivante dal funzionamento dell&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato per l&#8217;anno 2020 pari ad €19.370,95 giusta delibera n.28248 del 10 marzo 2020 dell&#8217;AGCM;<br /> 2) della Delibera AGCM 10 marzo 2020, N. 28248 &#8211; Contributo all&#8217;onere derivante dal funzionamento dell&#8217;Autorità  garante della Concorrenza e del Mercato per l&#8217;anno 2020, non comunicata;<br /> 3) dell&#8217;atto AGCM denominato FAQ, non comunicato, aggiornato al 1 giugno 2020;<br /> nonchè di ogni ulteriore atto presupposto, infraprocedimentale, connesso e conseguente, nonchè<br /> per l&#8217;accertamento e la declaratoria:<br /> in via principale, della totale non debenza della società  ricorrente dell&#8217;importo preteso da AUTORItà€ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in materia di obbligo versamento Contributo Oneri Funzionamento AGCM di cui all&#8217;art.10 c., 7 ter e 7 quater L.287/90.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Vista la memoria di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato, con la relativa documentazione;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visti gli artt. 11 e 60 cod. proc. amm.;<br /> Relatore nella camera di consiglio del 9 settembre 2020 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p> Con il ricorso a questo Tribunale, la società  indicata in epigrafe (&#8220;Hogast&#8221;) ha impugnato la richiesta di pagamento inviata dall&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato (&#8220;Agcm&#8221;), avente ad oggetto i contributi dovuti per il funzionamento dell&#8217;Autorità , di cui all&#8217;art.10, commi 7 ter e 7 quater, l. n. 287/90, presentando anche domanda declaratoria di &#8220;non debenza&#8221; dei suddetti contributi.<br /> La ricorrente, in particolare, ha esposto di essere una società  cooperativa di acquisto, &#8220;leader&#8221; nel settore gastronomico e alberghiero altoatesino, disciplinata secondo il principio della mutualità  senza fini di speculazione privata, con il solo scopo di fornire ai propri associati merci e servizi a condizioni vantaggiose, in termini di prezzo e di pagamento, nonchè di dare loro assistenza in ogni particolarità  della loro attività .<br /> Hagast ha quindi lamentato la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 10, commi 7 ter e quater, cit., nonchè varie figure sintomatiche di eccesso di potere, ritenendo illegittima l&#8217;estensione dell&#8217;obbligo di versamento anche a carico delle società  cooperative, soggettivamente e oggettivamente diverse dalle società  di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, richiamate dalla norma e uniche tenute a corrispondere il contributo.<br /> Rilevava, infatti, la ricorrente che le società  cooperative (ai sensi dell&#8217;art. 2511 e seguenti c.c.) hanno come scopo primario quello mutualistico, sono caratterizzate dal voto capitario e non possono certamente essere ricomprese nelle cd. società  di capitale, tanto pìù che lo stesso codice civile ha recepito &#8220;in toto&#8221; il d.lgs. 6/2003, che riconosce al suo interno tale differenza rispetto alle società  di capitale, intese quali organizzazioni di persone e mezzi per l&#8217;esercizio in comune di attività  produttiva perseguente esclusivamente uno scopo di lucro e la distribuzione di utili tra i soci.<br /> In subordine, stante il concetto di &#8220;fatturato&#8221; cui fa riferimento esplicito l&#8217;art.10, comma 7 ter, l. cit., questo non poteva che considerarsi al netto della &#8220;rifatturazione&#8221; operata da Hogast nei confronti dei propri associati, con la conseguenza per la quale la ricorrente aveva comunque ricavi effettivi di moltissimo inferiori ai 50 milioni di euro.<br /> Si costituiva in giudizio l&#8217;intimata Autorità , affidando a una memoria illustrativa l&#8217;esposizione dei motivi orientati a rilevare l&#8217;infondatezza del gravame.<br /> Alla camera di consiglio del 9 settembre 2020, il Collegio rappresentava, ai sensi dell&#8217;art. 73, comma 3, c.p.a., dubbi sul profilo legato alla giurisdizione e, previo avviso ex art. 60 c.p.a., tratteneva la causa in decisione.<br /> Il Collegio rileva di essersi recentemente occupato di medesima fattispecie, rilevando il proprio difetto di giurisdizione (TAR Lazio, Sez. I, 14.7.20, n. 8028). In assenza di contributi specifici sul punto delle parti, non può che riportare quanto giÃ  evidenziato in quella sede.<br /> I contributi per il funzionamento dell&#8217;Agcm sono disciplinati dall&#8217;art. 10, comma 7 ter, della l. n. 287/90, secondo cui: &#8220;<em>All&#8217;onere derivante dal funzionamento dell&#8217;Autorità  garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall&#8217;ultimo bilancio approvato dalle società  di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di Euro, fermi restando i criteri stabiliti della L. n. 287 del 1990, art. 16, comma 2. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima</em>&#8220;.<br /> La natura tributaria dei contributi in questione, seppur con riferimento a quelli spettanti all&#8217;Autorità  di Vigilanza sui lavori pubblici della L. n. 266 del 2005, ex art. 1, commi 65 e 67, è stata giÃ  affermata dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 256 del 20 giugno 2007, laddove la Consulta ha statuito che tali contributi sono riconducibili alla categoria delle entrate tributarie statali, di cui soddisfano i principali requisiti, trattandosi di una contribuzione, imposta in base alla legge e connessa ad una particolare situazione in cui i soggetti obbligati si vengono a trovare per effetto dell&#8217;attività  dell&#8217;ente, alle spese necessarie a consentire l&#8217;esercizio della sua attività  istituzionale, che si caratterizza per la doverosità  della prestazione, il collegamento di questa ad una pubblica spesa ed il riferimento ad un presupposto economicamente rilevante.<br /> Tali argomentazioni sono state espressamente richiamate nella successiva sentenza n. 269 del 14 dicembre 2017 con la quale la Corte Costituzionale, pur dichiarando inammissibili e non fondate le questioni di legittimità  costituzionale della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 10, commi 7 ter e 7 quater, ha affermato, sia pure incidentalmente, che il contributo obbligatorio dovuto all&#8217;Agcm, in base alla nuova normativa, ha natura tributaria, consistendo in una prestazione patrimoniale, destinata a una spesa pubblica, imposta dalla legge a favore della medesima Autorità  con carattere coattivo che prescinde da qualsiasi rapporto sinallagmatico con l&#8217;Autorità  stessa alla quale è dovuto, indipendentemente dal fatto che il contribuente sia stato destinatario dei poteri dell&#8217;ente o abbia beneficiato della sua attività .<br /> Alla luce di tali principi la pìù recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez.Un., ordinanza n. 10577 del 4 giugno 2020), nel delibare su regolamento preventivo di giurisdizione proposto dal giudice ordinario, ha affermato che i contributi in questione devono essere qualificati a tutti gli effetti come &#8220;tributi&#8221;, in applicazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale, a tenore dei quali &#8220;&#038;<em>una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese</em>&#8220;.<br /> Ciò premesso, la Suprema Corte nella pronuncia citata ha affermato che i contributi in esame soddisfano tutti i requisiti, come sopra illustrati, per la configurazione della natura tributaria, trattandosi &#8220;<em>&#038;di una prestazione patrimoniale imposta dalla legge a favore dell&#8217;Autorità  indipendente, con carattere coattivo, che si caratterizza per la doverosità  della prestazione e che prescinde completamente da qualsiasi rapporto sinallagmatico con l&#8217;Autorità , alla quale è dovuta indipendentemente dal fatto che il contribuente sia stato destinatario dei poteri dell&#8217;ente o abbia beneficiato della sua attività . Inoltre, il contributo è collegato ad una pubblica spesa (siccome risorsa per il funzionamento di un&#8217;Autorità  chiamata a svolgere servizi a salvaguardia delle regole del mercato a tutela della concorrenza) ed è riferito ad un presupposto economicamente rilevante, essendo commisurato al volume di fatturato che viene assunto a indice della capacità  contributiva (cfr. Corte Cost. n. 269/2017 cit.)</em>&#8220;.<br /> Ne consegue la devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice tributario, in applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2001 n. 448, art. 12, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie riguardanti i tributi, con carattere pieno ed esclusivo, comprensivo dei giudizi sull&#8217;impugnazione del provvedimento impositivo e di quelli relativi alla legittimità  di tutti gli atti del procedimento.<br /> Nella presente fattispecie, pertanto, deve quindi essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la cognizione della causa alla giurisdizione del giudice tributario, dinanzi al quale il giudizio potrà  essere riproposto nel termine previsto dall&#8217;art. 11 c.p.a.<br /> Ricorrono, in considerazione della natura della questione controversa e dell&#8217;esito del giudizio, le ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione a beneficio del giudice tributario, dinanzi al quale il giudizio potrà  essere riproposto nei sensi di cui all&#8217;art. 11 c.p.a.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Antonino Savo Amodio, Presidente<br /> Ivo Correale, Consigliere, Estensore<br /> Roberta Ravasio, Consigliere</p>
<p> </p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-12-9-2020-n-9536/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2020 n.9536</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2020 n.1448</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-12-9-2020-n-1448/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-12-9-2020-n-1448/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-12-9-2020-n-1448/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2020 n.1448</a></p>
<p>Giancarlo Pennetti, Presidente Gabriele Serra, Referendario, Estensore Offerte di gara : natura e differenze del trattamento minimo salariale e costo orario medio del lavoro . Contratti della PA &#8211; offerte di gara &#8211; criteri di aggiudicazione dell&#8217;appalto ex art. art. 95 d.lgs. n. 50/2016 &#8211; tabelle ministeriali- trattamento minimo salariale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-12-9-2020-n-1448/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2020 n.1448</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-12-9-2020-n-1448/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2020 n.1448</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Pennetti, Presidente Gabriele Serra, Referendario, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Offerte di gara : natura e differenze del trattamento minimo salariale e costo orario medio del lavoro .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Contratti della PA &#8211; offerte di gara &#8211; criteri di aggiudicazione dell&#8217;appalto ex art. art. 95 d.lgs. n. 50/2016 &#8211; tabelle ministeriali- trattamento minimo salariale e costo orario medio del lavoro &#8211; natura e differenze.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Va distinto il concetto di &#8220;minimi salariali&#8221;, indicati nelle apposite tabelle ministeriali (cd. trattamento retributivo minimo), da quello di &#8220;costo orario medio del lavoro&#8221; risultante dalle tabelle ministeriali. Soltanto per il primo, in caso di sua violazione, vale la sanzione dell&#8217;esclusione dell&#8217;offerta stabilita dall&#8217;art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto l&#8217;offerta che non rispetti i suddetti minimi salariali è considerata ex lege anormalmente bassa. E la diversità  dei due concetti si coglie nel fatto che quello di trattamento retributivo minimo ha carattere &#8220;originario&#8221;, in quanto viene desunto direttamente dal pertinente contratto collettivo nazionale e non abbisogna, per la sua enucleazione, di alcuna operazione di carattere statistico-elaborativo, mentre il concetto di &#8220;costo medio orario del lavoro&#8221; è il frutto dell&#8217;attività  di elaborazione del Ministero, che lo desume dall&#8217;analisi e dall&#8217;aggregazione di dati molteplici e inerenti a molteplici istituti contrattuali.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 12/09/2020<br /> <strong>N. 01448/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00921/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 921 del 2020, proposto da<br /> Cooperativa Sociale Vitasì¬ &#8211; Impresa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Adelio Vilardo, Concetta Piacente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Rende, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Altomari, Santo Spadafora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Centrale Unica di Committenza Trasparenza non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Adiss Multiservice S.C.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Patrizia Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensione degli effetti, ovvero previa adozione di ogni pìù idonea ed opportuna misura cautelare,</em></strong><br /> della Determina di Aggiudicazione Definitiva prot. n. 2020/960, pubblicata sull&#8217;Albo Pretorio della C.U.C. resistente il 18.06.2020 con repertorio n. 2020/27, recante l&#8217;aggiudicazione della gara avente ad oggetto &#8220;affidamento del servizio di gestione nido d&#8217;infanzia &#8216;Peter Pan&#8217; sito nell&#8217;edificio di proprietà  del Comune di Rende in Via Londra&#8221;, nonchè di tutti gli altri atti ad essa prodromici, presupposti, connessi e consequenziali.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rende e di Adiss Multiservice S.C.S.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La ricorrente ha chiesto l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia, del provvedimento di aggiudicazione della gara, comunicatole, ai sensi dell&#8217;art. 76 d.lgs. 50/2016, in data 18.06.2020 nota prot. 959, per l&#8217;affidamento del servizio di gestione del nido d&#8217;infanzia &#8216;Peter Pan&#8217; ubicato in Via Londra &#8211; Località  Quattromiglia, nel Comune di Rende, in favore dell&#8217;odierna controinteressata.<br /> A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, nella quale la ricorrente risultava seconda graduata con il punteggio di 94, 165 e la controinteressata prima con 96, 245 punti, la ricorrente aveva invitato la Stazione Appaltante a verificare il costo del lavoro indicato dalla controinteressata nella propria offerta e, a seguito dei chiarimenti forniti, la Stazione Appaltante aveva confermato la graduatoria e provveduto ad aggiudicare l&#8217;appalto.<br /> 2. I motivi di diritto posti a sostegno dell&#8217;odierno ricorso avverso detta aggiudicazione sono i seguenti:<br /> &#8211; Violazione degli artt. 95, comma 10, 97, comma 5 e 23, comma 16 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto, sulla base di tali norme, a pena di esclusione ed a prescindere dalla verifica circa l&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, devono essere rispettati i minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali sulla base dei contratti collettivi di riferimento. Nel caso di specie, le tabelle ministeriali e il CCNL di riferimento del 28.03.2019 hanno visto applicarsi adeguamenti di detti minimi al 1.11.2019, al 1.4.2020 e al 1.9.2020 e, posto che il contratto dovrà  essere eseguito a partire da settembre 2020, è a quest&#8217;ultimo parametro che dovrebbe farsi riferimento o, al pìù, a quello del 1.4.2020, posto che la data fissata per la stipula del contratto è quella del 23.7.2020. L&#8217;odierna controinteressata ha invece applicato i parametri di cui all&#8217;adeguamento delle tabelle ministeriali del 1.11.2019, risultando perciò inferiore al minimo salariale e perciò l&#8217;offerta doveva essere esclusa;<br /> &#8211; Violazione degli artt. 95, comma 10, 97, comma 5 e 23, comma 16 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto, anche a voler ritenere applicabili i parametri di cui alle tabelle ministeriali del 1.11.2019, i valori indicati nell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria sono comunque difformi dalle citate tabelle per difetto, in quanto la controinteressata ha indicato uno scostamento tra il monte ore teorico e quello mediamente lavorato, ai fini del computo degli oneri di manodopera, del solo 8%, laddove, Nel caso di specie (CCNL cooperative sociali) lo scostamento è pari al 27,65% e, perciò, lo scostamento indicato dalla controinteressata non è in grado di coprire nemmeno gli elementi fissi della retribuzione (ferie, festività &#038;), per i quali l&#8217;incremento minimo sarebbe del 18,465%, tantomeno perciò può comprendere anche quelli variabili (malattia, gravidanza&#038;).<br /> 3. Resistono in giudizio il Comune di Rende e la controinteressata Adiss Multiservice Società  Cooperativa Sociale, che hanno eccepito l&#8217;infondatezza dei motivi di ricorso per le seguenti ragioni:<br /> &#8211; la controinteressata ha applicato i minimi salariali previsti dalle tabelle ministeriali al momento della presentazione dell&#8217;offerta, non potendo essere imputato alla stessa il ritardo nell&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto (giugno 2020), nè nella stipula del contratto (23.07.2020). Peraltro, la S.A. ha richiesto, con nota prot. del 29.01.2020 n. 4440 i chiarimenti in merito ai costi della manodopera indicati nell&#8217;offerta, che sono stati forniti dalla controinteressata e che la S.A. ha ritenuto congrui ed esaustivi, come da verbale di verifica dei costi della manodopera del 11.06.2020, cui aveva fatto seguito ulteriore richiesta di chiarimenti del 17.07.2020, che venivano resi da Adiss in data 23.07.2020, ricordando come il giudizio di incongruità  o anomalia sia globale e sintetico;<br /> &#8211; quanto alla percentuale di scostamento tra monte ore teorico e lavorato, le tabelle ministeriali rappresentano un mero parametro di riferimento e non giÃ  un valore fisso da rispettare pena l&#8217;incongruità  o inaffidabilità  dell&#8217;offerta, che deve essere valutata, al contrario, complessivamente, e la discrasia deve essere palesemente ingiustificata; così¬ non è nel caso di specie, in quanto, come risulta dai chiarimenti forniti, la relazione del consulente del lavoro chiarisce come la controinteressata possa far fronte agli ulteriori costi del lavoro con un aumento dell&#8217;8%.<br /> 4. All&#8217;esito dell&#8217;udienza del 9.9.2020, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la causa viene definita, previo avviso alle parti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 120 cod. proc. amm., come da ultimo modificato dal d.l. n. 76/2020.<br /> 5. Il primo motivo di ricorso è fondato, in quanto, pur se non del tutto intelligibilmente, con esso parte ricorrente denuncia la violazione dell&#8217;art. 95 d.lgs. n. 50/2016 con riferimento all&#8217;indicazione, nell&#8217;offerta, di un trattamento minimo salariale inferiore a quello previsto dalla fonte autorizzata dalla legge, valore inderogabile, e non con riferimento al generale parametro tabellare del costo del lavoro.<br /> In via di premessa, occorre infatti distinguere il concetto di &#8220;minimi salariali&#8221;, indicati nelle apposite tabelle ministeriali (cd. trattamento retributivo minimo), da quello di &#8220;costo orario medio del lavoro&#8221; risultante dalle tabelle ministeriali. Soltanto per il primo, in caso di sua violazione, vale la sanzione dell&#8217;esclusione dell&#8217;offerta stabilita dall&#8217;art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto l&#8217;offerta che non rispetti i suddetti minimi salariali è considerata <em>ex lege</em> anormalmente bassa. E la diversità  dei due concetti si coglie nel fatto che quello di trattamento retributivo minimo ha carattere &#8220;originario&#8221;, in quanto viene desunto direttamente dal pertinente contratto collettivo nazionale e non abbisogna, per la sua enucleazione, di alcuna operazione di carattere statistico-elaborativo, mentre il concetto di &#8220;costo medio orario del lavoro&#8221; è il frutto dell&#8217;attività  di elaborazione del Ministero, che lo desume dall&#8217;analisi e dall&#8217;aggregazione di dati molteplici e inerenti a molteplici istituti contrattuali (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 21 settembre 2018, n. 5492; T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. I, 04/12/2018, n. 1115).<br /> La distinzione assume centrale rilevanza nel caso di specie, in quanto le difese della parte resistente e controinteressata si appuntano, in particolare, sul valore non assoluto delle tabelle ministeriali e sulla possibilità , perciò, di giustificare uno scostamento da tali valori, come affermato in via consolidata dalla giurisprudenza.<br /> Tale assunto tuttavia, come appena sopra visto, è vero solo con riferimento al concetto di costo medio del lavoro, non anche con riferimento a quello di minimi salariali, che costituiscono, in sostanza, una voce del costo del lavoro &#8211; riportata nelle tabelle ministeriali, ma determinata nel contratto collettivo &#8211; inderogabile e che non ammette giustificazioni o scostamenti, potendo invece essere poi oggetto di scostamenti il costo globale del lavoro determinato, e non solo mutuato altrove, proprio dalle tabelle ministeriali che, rispetto a tale concetto, hanno perciò valore meramente indicativo.<br /> 6. Ciò posto, il Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali, sottoscritto in data 28.3.2019, ha previsto tre successivi adeguamenti dei minimi salariali, alle date del 1.11.2019, al 1.4.2020 e al 1.9.2020 (doc. 9 Cooperativa).<br /> L&#8217;aggiudicataria ha, pacificamente, indicato nell&#8217;offerta quale minimo salariale quello che risulta dall&#8217;adeguamento alla data del 1.11.2019 e, in tal senso, ha in memoria argomentato circa la vigenza di detto valore al momento della presentazione dell&#8217;offerta e che non sarebbe stato possibile fare riferimento a valori successivi.<br /> Tale assunto non convince, in quanto l&#8217;oggetto del contratto, anche a voler considerare il periodo originariamente previsto dal bando, come riconosciuto anche dalla parte resistente (pag. 3 memoria) e controinteressata (pag. 4 memoria), è la prestazione del servizio di gestione del nido d&#8217;infanzia Peter Pan, dal mese di settembre 2019 al mese di agosto 2020 (&#8220;<em>un anno educativo</em>&#8220;) e, perciò, posto che il trattamento salariale si riferisce al lavoro svolto, la controinteressata nell&#8217;offerta avrebbe dovuto indicare quale minimo salariale anche l&#8217;adeguamento che il CCNL aveva giÃ  previsto, sin dalla data della sua sottoscrizione (28.3.2019), dal 1.4.2020.<br /> Ciò deriva, fisiologicamente, dalla funzione stessa della previsione di un minimo salariale e della previsione di adeguamenti giÃ  nel CCNL di riferimento, inscindibilmente connessa all&#8217;esecuzione di un contratto e non solo alla data della sua stipulazione.<br /> In tal senso infatti, come condivisibilmente ha dedotto la ricorrente, lo stesso Consiglio di Stato ha rilevato, ancorchè a fini del giudizio di anomalia e dunque per valutare, in generale, la congruità  dell&#8217;offerta, che assume rilievo anche la sopravvenienza contrattuale, in quanto &#8220;<em>bene strano sarebbe stato il contrario, non solo considerando che il contratto sopravvenuto era in parte applicabile sin dal 6 dicembre 2016, ma anche in ragione del fatto che è il nuovo contratto collettivo a trovare applicazione in sede di esecuzione del contratto</em>&#8221; (Cons. Stato, Sez. V, 24/03/2020, n. 2056).<br /> D&#8217;altronde, non si tratta neppure, nel caso di specie, di dover indicare, da parte dell&#8217;offerente, un minimo salariale non ancora cristallizzato in un contratto collettivo e dunque non reperibile, bensì¬ fare applicazione proprio dello stesso contratto collettivo utilizzato dall&#8217;aggiudicataria, tenendo perà² conto anche dell&#8217;adeguamento, al 1.4.2020, ivi giÃ  previsto e che avrebbe riguardato un periodo dell&#8217;esecuzione del contratto, posto che il bando aveva ad oggetto &#8220;<em>un anno educativo</em>&#8221; di servizio. Perciò, anche a voler ritenere non sicuramente applicabile l&#8217;adeguamento del minimo salariale previsto dal CCNL al 1.9.2020, non v&#8217;è dubbio che l&#8217;esecuzione del contratto avrebbe ricompreso anche il periodo di applicazione dell&#8217;adeguamento salariale previsto al 1.4.2020.<br /> Di tal che, una corretta applicazione del minimo salariale previsto dalla fonte autorizzata dalla legge <em>ratione temporis</em> applicabile, il CCNL del 28.03.2019, avrebbe comportato la necessità  di considerare gli adeguamenti del 1.11.2019 e del 1.4.2019, siccome relativi al periodo di esecuzione del contratto e giÃ  previsti alla data di presentazione dell&#8217;offerta.<br /> Conseguentemente, posto che, ai sensi dell&#8217;art. 97, comma 6 d.lgs. n. 50/2016, non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili, deve essere rilevata l&#8217;illegittimità  dell&#8217;aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, in quanto la relativa offerta doveva essere esclusa, non avendo rispettato il &#8220;minimo salariale&#8221; previsto dalla fonte autorizzata dalla legge, i.e. il CCNL delle Cooperative Sociali del 28.03.2019.<br /> 7. In conclusione, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo e, per l&#8217;effetto, disposto l&#8217;annullamento degli atti impugnati.<br /> Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti impugnati.<br /> Condanna il Comune resistente e la controinteressata, in solido, alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.500,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giancarlo Pennetti, Presidente<br /> Francesco Tallaro, Primo Referendario<br /> Gabriele Serra, Referendario, Estensore</p>
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