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	<title>12/9/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/9/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.6816</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-12-9-2005-n-6816/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-12-9-2005-n-6816/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-12-9-2005-n-6816/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.6816</a></p>
<p>Pres. Guerrieri; Est. De Michele M. ALTOMARE (Avv.ti E. Tanno e A. D’Andrea) c. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (Avvocatura Generale dello Stato) sul diritto al trasferimento per assistenza continuativa ad un congiunto in caso di sede attuale lontana da quella della richiesta Pubblico impiego – Trasferimento ex</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-12-9-2005-n-6816/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.6816</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-12-9-2005-n-6816/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.6816</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guerrieri; Est. De Michele<br /> M. ALTOMARE (Avv.ti E. Tanno e A. D’Andrea) c. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul diritto al trasferimento per assistenza continuativa ad un congiunto in caso di sede attuale lontana da quella della richiesta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Trasferimento ex art. 33 L. 1992 n. 104 – Sede lontana da quella dell’attuale servizio – Presunzione di assistenza non continuativa – Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non può aprioristicamente escludersi l’individuazione di un rapporto di assistenza continuativa, ai fini del trasferimento ex art. 33 L. 1992 n. 104, ogni qual volta la domanda venga inoltrata per una sede lontana da quella di attuale servizio. Tuttavia in tal caso l’istanza deve essere corredata da supporti  probatori maggiori tali da attestare come  la richiedente fosse stata in grado di porsi come fondamentale punto di riferimento per la continuativa assistenza della congiunta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio<br />
Sez. I Quater</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 12629/04, proposto</p>
<p>dall’Agente scelto <b>CAVALIERE MARIA ALTOMARE</b>, rappresentata e difesa dagli Avvocati E. Tanno e A. D’Andrea ed elettivamente domiciliato  presso gli stessi in Roma, via Crescenzio, 9;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b>, costituitosi  in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sede di roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento n. GDAP-0335733-2004 del 16.9.2004, notificato in data 6.10.2004, con cui veniva rigettata l’istanza di trasferimento, presentata ai sensi dell’art. 33 della legge 5.2.1992, n. 104 ;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
           Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;       <br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore, alla pubblica udienza  in data 23 maggio 2005, il Consigliere G. De Michele, uditi altresì gli Avvocati delle parti, come da verbale di udienza in data odierna;																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Attraverso il ricorso in esame, notificato il 6.12.2004, si contesta il diniego opposto dall’Amministrazione  ad una istanza di trasferimento, presentata ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 5.2.1992, n. 104.<br />
Nel caso di specie, l’istanza risulta respinta, in quanto “l’oggettiva lontananza, che intercorre tra la sede di servizio ed il domicilio del disabile è considerata ostativa, in senso sia spaziale che temporale, con riguardo alla continuità dell’assistenza prestata”.<br />
Avverso la predetta determinazione, nell’impugnativa vengono prospettati i seguenti motivi di gravame:<br />
violazione o falsa applicazione dell’art. 33 della legge n. 104/92, nonché delle circolari del Ministero della Giustizia nn. 12855/1.1 del 6.10.2000 e 0213520-2003 del 16.5.2003; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, in quanto la lontananza fra la sede di lavoro del dipendente e il domicilio del disabile non potrebbe essere ritenuta, in assoluto, ostativa per il riconoscimento della continuità dell’assistenza, prestata al disabile stesso, quanto meno sotto il profilo morale, ovvero psicologico e affettivo.<br />
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ribadisce l’avvenuto accertamento dei requisiti di legge, nei termini di cui alla circolare n. 021352-2003 del 16.5.2003 e la rilevata assenza, nel caso di specie, dei requisiti della continuità ed esclusività dell’assistenza. La continuità dell’assistenza, infatti, implicherebbe “una effettiva e regolare presenza del dipendente presso l’abitazione del familiare disabile, per attendere alle necessità quotidiane di quest’ultimo”.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne i presupposti applicativi dell’art. 33, quinto comma, della legge 5.2.1992, n. 104, secondo cui “il genitore o il familiare lavoratore, pubblico o privato, che assista con continuità un parente o affine entro il terzo grado handicappato, ha  diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.<br />
La norma in questione ha come scopo primario quello di ampliare la sfera di tutela del portatore di handicap, salvaguardando situazioni di assistenza in atto, accettate dal disabile, “al fine di evitare rotture traumatiche e dannose”, entro limiti rimessi alla discrezionalità del legislatore, che può ampliare o restringere i limiti delle situazioni, considerate meritevoli della tutela in questione (Corte Cost., 29.7.1996, n. 325).<br />
Detta discrezionalità è stata esercitata, in un primo tempo, riconoscendo il diritto di cui si discute solo in caso di convivenza del dipendente con il portatore di handicap, poi (nel testo della norma, modificato con legge 8.3.2000, n. 53) anche al di fuori di tale circostanza, purchè comunque sussista il requisito attuale della continuità dell’assistenza.<br />
Giova sottolineare, peraltro, che nella circolare n. 213520/2003 del 16.5.2003 si indica come “termine tollerabile” di distanza, tale da non pregiudicare l’espletamento del dovere di assistere il disabile, una lontananza di 90 Km. tra la sede richiesta ed il luogo di residenza del disabile stesso (fatte salve, ovviamente, possibilità di avvicinamento anche maggiori).<br />
In tale contesto, l’Amministrazione ha dettagliatamente indicato i presupposti soggettivi ed oggettivi, richiesti per l’istruzione delle pratiche di cui trattasi, nei termini di seguito riportati:<br />
1)	Riconoscimento – da parte della competente Azienda Sanitaria Locale –  dell’handicap in situazione di gravità dell’assistito;<br />	<br />
2)	insussistenza di ricovero a tempo pieno di quest’ultimo presso strutture ospedaliere o simili;<br />	<br />
3)	relazione di parentela o affinità entro il terzo grado con il dipendente;<br />	<br />
4)	continuità dell’assistenza;<br />	<br />
5)	&#8211; 6) inesistenza di altri parenti o affini che abbiano usufruito della medesima normativa o siano comunque in grado di sopperire alle esigenze del portatore di handicap;<br />	<br />
6)	gradimento del disabile all’assistenza da parte del richiedente.<br />	<br />
In presenza di tutti i requisiti sopra indicati (che l’interessato deve attestare con idonea documentazione), la legge attribuisce al dipendente un diritto condizionato &#8211; ovvero, più propriamente, un interesse legittimo &#8211; ad ottenere in via di prima assegnazione, o per trasferimento, una sede che consenta la prosecuzione del rapporto di assistenza, purchè non ostino a tale assegnazione superiori esigenze organizzative dell’Amministrazione (esigenze, per lo più identificabili con la disponibilità di posti in organico nelle sedi richieste).<br />
In base alla disciplina legislativa, nonché alle norme interne emanate per la relativa attuazione, non può in effetti ritenersi che “l’assistenza continuativa” – recepita dalla norma come presupposto per l’assegnazione di sedi di servizio, il più possibile vicine alla residenza del disabile – debba avere carattere quotidiano ed esclusivo: è difficilmente immaginabile, infatti, che soggetti impegnati in una attività lavorativa, non conviventi con il disabile ed assegnati ad una sede di servizio distante 90 Km. dalla residenza del medesimo possano fornire un’assistenza del tipo sopra indicato. Deve ritenersi, pertanto, che la legge in via generale, e l’Amministrazione con disposizioni di dettaglio (conformi, queste ultime, alla “ratio legis”, ove si tenga conto dell’ampia accezione del concetto di assistenza) abbiano preso a riferimento situazioni, in cui il dipendente sia il fondamentale punto di riferimento per l’assistenza del disabile, quanto meno sotto il profilo della costante organizzazione e supervisione delle cure necessarie, delle buone condizioni di vita e delle relazioni affettive, anche senza assumere necessariamente in proprio l’intera effettuazione materiale dell’assistenza stessa.<br />
La situazione sopra descritta non può, comunque, prescindere da una frequente presenza fisica del dipendente, a fianco del congiunto portatore di handicap, e da un suo attivo coinvolgimento in ogni esigenza di vita del medesimo, di modo che non può ritenersi sufficiente la mera intenzione di instaurare il rapporto di assistenza, una volta ottenuto il trasferimento (con terminologia che non lascia adito ad equivoci, infatti, il legislatore – esercitando una discrezionalità conforme al dettato costituzionale, nei termini di cui alla citata sentenza della Suprema Corte n. 325/96 – ha accordato la tutela in questione a chi già “assista con continuità” e non anche chi inoltri la domanda a futuri fini assistenzali).<br />
Premesso quanto sopra, appare anche evidente la necessità di valutazioni caso per caso, sulla base della documentazione fornita dall’interessato e di considerazioni anche presuntive, circa la consistenza degli elementi probatori da ritenere necessari.<br />
In via generale, di più agevole accertamento appare la situazione di chi abbia dovuto interrompere una documentata situazione di assistenza, in atto al momento dell’assunzione, rispetto a quella di chi – trovandosi in altra località – intenda instaurare tale assistenza ex novo (cfr. in tal senso Cons. St., sez. III, 17.10.2000, parere n. 1623).<br />
Se non si vuole svuotare la norma di qualsiasi contenuto, dunque, non può aprioristicamente escludersi l’individuazione di un rapporto di assistenza continuativa, ai fini di cui trattasi, ogni qual volta la domanda venga inoltrata per una sede lontana da quella di attuale servizio; tale lontananza tuttavia (soprattutto se in atto da tempo ed anche antecedente all’insorgere della situazione di handicap del congiunto) costituisce elemento presuntivo contrario a detta continuità di assistenza, con conseguente necessità di supporti probatori maggiori, rispetto a quelli riconducibili a mere affermazioni dell’interessato.<br />
L’Amministrazione resistente, a sua volta, ha chiarito che – pur adottando per semplicità motivazioni standardizzate – gli uffici competenti non omettono di valutare ogni domanda in base alla specifica documentazione presentata, escludendo dal beneficio coloro che non sappiano produrre elementi probatori attendibili, in situazioni che appaiono quanto meno difficoltose, per l’individuazione dei presupposti applicativi del più volte citato art. 33 L. n. 104/92.<br />
In tale situazione il Collegio non può che sentirsi chiamato, a sua volta, a valutazioni da effettuare caso per caso, al fine di verificare se – e sotto quale profilo – il diniego opposto dall’Amministrazione ad una domanda, presentata ai sensi del citato art. 33 della legge n. 104/92 appaia contrastante con il dettato legislativo, oppure funzionalmente deviato per carenza istruttoria ed illogicità della motivazione: un profilo, quest’ultimo, che può scaturire solo da una valutazione complessiva della situazione di fatto e delle documentate argomentazioni del singolo interessato.<br />
In tale prospettiva la documentazione probatoria, allegata alla domanda di trasferimento, dovrebbe risultare di una certa consistenza, nei termini normalmente possibili in circostanze del tipo in esame, non potendosi addossare all’Amministrazione l’onere di ricercare quegli elementi di supporto della domanda, che dovrebbero normalmente essere nella disponibilità dell’interessato (si citano a mero titolo esemplificativo: attestazioni dei dirigenti dell’ufficio di appartenenza, ovvero di autorità o pubblici ufficiali locali, ove al corrente della situazione di assistenza di cui trattasi, attestazioni dei medici curanti del congiunto, ove in contatto costante col dipendente, eventuali deleghe attribuite a quest’ultimo, per la cura degli interessi del congiunto stesso, corrispondenza o altro carteggio attestante istruzioni impartite per l’assistenza, effettuata da persone diverse, ricevute per prestazioni, rese al disabile su richiesta del medesimo dipendente e così via).<br />
Nel caso di specie la ricorrente – in servizio a Milano – chiede di essere trasferita a Foggia, al fine di poter assistere la propria madre,  invalida e bisognosa di assistenza.<br />
A sostegno della domanda tuttavia (oltre alla certificazione sanitaria ed amministrativa di rito) non risulta prodotta alcuna altra documentazione, tale da attestare come – in via eccezionale e nonostante la notevole distanza della sede di sevizio – la ricorrente fosse stata in grado di porsi come fondamentale punto di riferimento per la continuativa assistenza della  congiunta, nei termini in precedenza specificati.<br />
In tale situazione il Collegio non può condividere argomentazioni difensive, che individuino la sussistenza di un diritto al trasferimento sulla base di mere dichiarazioni del diretto interessato o anche dello stesso soggetto disabile, ovvero per la dichiarata indisponibilità di altri congiunti a prestare l’assistenza in questione, in mancanza di qualsiasi ulteriore riscontro oggettivo, che consenta di prendere atto della effettività dell’assistenza prestata e delle relative modalità, conformi ai presupposti di legge.<br />
Come già ampiamente esposto, infatti, è vero che la lontananza della sede di servizio  non costituisce causa ostativa assoluta al trasferimento, ma solo nei casi in cui si debba tutelare l’interesse del disabile stesso alla conservazione di una situazione già in atto, la cui documentazione costituisce onere del dipendente interessato al trasferimento, con particolare attenzione là dove considerazioni presuntive (legate alla distanza da percorrere ed alla preesistenza di tale lontananza, rispetto all’insorgenza della situazione di handicap) non avallino l’ipotesi dell’assistenza continuativa in questione. <br />
In tale situazione non può essere ravvisato nella fattispecie – allo stato degli atti, nonchè in assenza di puntuali contestazioni, circa l’omessa valutazione di documentazione probatoria anche non prodotta in giudizio – una illegittimità della pronuncia negativa dell’Amministrazione, sotto il profilo sia della violazione di legge che dell’eccesso di potere (fatta salva, ovviamente, la possibilità di un riesame, ove la continuità dell’assistenza in questione venisse, in futuro, meglio documentata).<br />
Per le ragioni esposte l’impugnativa deve essere respinta, mentre si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese giudiziali.                                    </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I Quater, RESPINGE il ricorso n. 12629/04, specificato in epigrafe; COMPENSA le spese.<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio in data 23 maggio 2005, con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>			Presidente &#8211; Pio Guerrieri<br />	<br />
			Consigliere est. &#8211; Gabriella De Michele<br />	<br />
			Consigliere &#8211; Giancarlo Luttazi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-12-9-2005-n-6816/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.6816</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.6814</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-12-9-2005-n-6814/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-12-9-2005-n-6814/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.6814</a></p>
<p>Pres. de LISE; Est. SAVO AMODIO VARGAS Torres Graciela (Avv.ti M. Riammetti e L. Rosa) c. Ministero degli Affari Esteri (Avvocatura Generale dello Stato) sul rilascio di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare decide il g.o. e l&#8217;indicazione opposta in calce al provvedimento è irrilevante Giurisdizione e competenza – Rilascio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-12-9-2005-n-6814/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.6814</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-12-9-2005-n-6814/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.6814</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de LISE; Est. SAVO AMODIO<br /> VARGAS Torres Graciela (Avv.ti M. Riammetti e L. Rosa) c. Ministero degli Affari Esteri (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul rilascio di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare decide il g.o. e l&#8217;indicazione opposta in calce al provvedimento è irrilevante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Rilascio di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare – Controversia &#8211; Giurisdizione amministrativa – Insussistenza – Opposta indicazione in calce al provvedimento – E’ irrilevante</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia concernente il rilascio di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ex art. 30 comma 6 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, a nulla valendo l’opposta indicazione in calce al provvedimento impugnato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>composto dai Magistrati:<br />
Pasquale de LISE                                       Presidente;<br />
Antonino SAVO AMODIO                      Consigliere rel.;<br />
Mario Alberto di NEZZA                          Primo referendario,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5865 del 2005 Reg. Gen., proposto da</p>
<p><b>VARGAS Torres Graciela</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Monica Riammetti e Leonardo Rosa, con i quali elettivamente domicilia in Roma, Via Crescenzio n. 95;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero degli Affari Esteri</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento emesso il 28 marzo 2005 prot. n. 139, con cui l’Ufficio Visti dell’Ambasciata d’Italia a Lima ha rigettato la richiesta di visto avanzata il 15.3.2005 da Mirando Bruno per il ricongiungimento con la moglie, odierna ricorrente;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti di causa;<br />	<br />
	Nominato relatore il consigliere Antonino Savo Amodio e uditi, nella camera di consiglio del 13 luglio 2005, l’avv. Rosa e l’avv. dello Stato Pampanelli;<br />	<br />
Visto l’art. 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, il quale prevede che, allorché il tribunale amministrativo regionale ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, può adottare una decisione in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, nel rispetto della completezza del contraddittorio;</p>
<p>Rilevato che, nella specie, si versa in una delle situazioni descritte dal cit. art. 26 novellato, in quanto la controversia instaurata – concernente il rilascio di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ex art. 30 comma 6 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 – per giurisprudenza costante anche di questa Sezione (cfr. 18 aprile 2005 n. 2766 ed, inoltre, Cass. Civ., I Sez., 25 giugno 2004 n. 11862 e Cons. Stato, IV Sez., 19 marzo 2003 n. 1480) esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, a nulla valendo, per converso, l’opposta indicazione in calce al provvedimento impugnato;<br />
Considerato, pertanto, che il ricorso in esame va dichiarato inammissibile;<br />
Ritenuto, peraltro, che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Compensa integralmente le spese di giudizio fra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 luglio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-12-9-2005-n-6814/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.6814</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12328</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-9-2005-n-12328/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-9-2005-n-12328/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-9-2005-n-12328/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12328</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, est. F. Donarono Delta s.r.l. Insurance Risk Management (avv.ti Mauro Lo Presti e Tiziana De Fusco) c. Comune di Casagiove (Avv. Pietro Mauro Piccirillo) e Unicover s.p.a. (avv. Umberto Gentile) sulla legittimità dell&#8217;attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche e sulla sorte del contratto di appalto in caso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-9-2005-n-12328/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12328</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-9-2005-n-12328/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12328</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, est. F. Donarono<br /> Delta s.r.l. Insurance Risk Management (avv.ti Mauro Lo Presti e Tiziana De Fusco) c. Comune di Casagiove  (Avv. Pietro Mauro Piccirillo) e Unicover s.p.a. (avv. Umberto Gentile)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche e sulla sorte del contratto di appalto in caso di annullamento dell&#8217;aggiudicazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Attribuzione dei punteggi numerici alle offerte economiche – Discordanza tra i punteggi e le motivazioni fornite dalla Commissione – Illegittimità – Sussiste.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara &#8211;  Affidamento del servizio nella pendenza del termine previsto per la presentazione delle proposte migliorative – Illegittimità – Sussiste.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Annullamento – Contratto – Caducazione – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Il giudizio valutativo delle offerte si rivela viziato per difetto di motivazione, manifesta illogicità e contraddittorietà, qualora, in presenza di un giudizio sintetico della commissione volto a prediligere un determinato elaborato rispetto ad un altro, sia stato attribuito ad entrambe le offerte lo stesso punteggio numerico.<br />
2. E’ illegittima la determinazione dirigenziale di affidamento del servizio, adottata con due giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per la presentazione di proposte migliorative, comportando  un’evidente violazione della disciplina di gara dettata dalla stessa amministrazione committente per regolare lo svolgimento della procedura.</p>
<p>3. L’annullamento del provvedimento di aggiudicazione si riflette sul contratto stipulato determinandone l’automatica caducazione (1).</p>
<p>(1) Cfr. Cons. St., sez. VI, 19/11/2003, n. 7470.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania<br /> sezione prima</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 7838/03 reg. gen. proposto da<br /><b>Delta s.r.l. Insurance Risk Management</b>, in persona del Presidente p.t. dott. Vittorio Sorrentini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Lo Presti e Tiziana De Fusco, con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla via R. Bracco n. 15/A presso l’avv. Giovanni Schiavone,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Casagiove</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Mauro Piccirillo, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via Cilea n. 39 presso lo studio dell’avv. Loredana Avino,</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>Unicover s.p.a. brokers di assicurazione</b>, in persona del Presidente p.t. del Consiglio di amministrazione sig. Giorgio Angrisani, rappresentata e difesa dall’avv. Umberto Gentile, con lo stesso legalmente domiciliata in Napoli presso la segreteria del T.a.r. ai sensi dell&#8217;art. 35 del testo-unico n. 1054 del 1924,<br />
per l’annullamento<br />
della determinazione dirigenziale n. 342 del 28/4/2003 concernente l’affidamento alla controinteressata del servizio di brokeraggio assicurativo, della nota prot. n. 5490 del 28/4/2003 di comunicazione dell’aggiudicazione, del verbale di gara in data 3/4/2003 “in parte qua”, nonché degli atti connessi ed, in particolare, della nota prot. n. 4910 del 15/4/2003 e del verbale di gara in data 21/3/2003 “in parte qua”,<br />
nonché per la condanna<br />
dell’amministrazione al risarcimento dei danni in forma specifica, con l’aggiudicazione della gara alla ricorrente, o in subordine per equivalente nella misura del 10% dei guadagni percepiti nell’anno precedente alla gara;<br />
sui motivi aggiunti proposti dalla società ricorrente</p>
<p>per l’annullamento<br />
della convenzione rep. n. 182 del 18/6/2003, recante l’affidamento del servizio in questione, nonché degli atti connessi</p>
<p>e per la condanna<br />
dell’amministrazione al risarcimento dei danni.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
viste le memorie di costituzione in giudizio del Comune e del controinteressato, con le rispettive produzioni allegate;<br />
visto l’atto di proposizione dei motivi aggiunti;<br />
viste le memorie difensive e i documenti prodotti dalle parti;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
alla pubblica udienza del 13/7/2005, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso alla Sezione staccata di Salerno del T.a.r., notificato il 28 e 30/5/2003, la s.r.l. Delta, società di brokeraggio assicurativo, riferiva che:<br />
&#8211; il Comune di Casagiove bandiva un gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio per la durata di 3 anni, da aggiudicare all’offerta più vantaggiosa secondo i criteri indicati dall’art. 4 del capitolato speciale di appalto;<br />
&#8211; il seggio di gara, dopo aver escluso due concorrenti tra i quali la ricorrente, attribuiva alla Unicover, unica partecipante rimasta, un punteggio complessivo di punti 40/45, dichiarandola aggiudicataria provvisoria (verbale 21/3/2003);<br />
&#8211; successivamente la ricorrente veniva riammessa in gara in sede di autotutela (verbale 3/4/2003) ed alla sua offerta veniva assegnato un punteggio complessivo di punti 40/45 (verbale 7/4/2003);<br />
&#8211; il seggio di gara, attesa l’uguaglianza dei punteggi attribuiti ai due soli concorrenti in classifica, rinviava alla Giunta municipale la scelta dell’aggiudicatario;<br />
&#8211; con nota n. 4910 del 15/4/2003, il dirigente preposto all’area invitava le ditte concorrenti a presentare proposte migliorative entro il termine del 28/4/2003, poi differito al 30/4/2003;<br />
&#8211; sennonché, con determina dirigenziale n. 342 del 28/4/2003, l’incarico veniva affidato in via d’urgenza per un anno alla Unicover.<br />
A seguito di ciò la società ricorrente proponeva le domande in epigrafe.<br />
Il Comune e la società aggiudicataria si costituivano in giudizio resistendo alle pretese avverse.<br />
Con ordinanza n. 86 del 10/7/2003, veniva disposta la trasmissione della causa al T.a.r. di Napoli, stante l’accordo delle parti sull’eccezione di incompetenza della sezione staccata.<br />
Con atto notificato il 12/11/2003 l’impugnativa veniva estesa alla convenzione stipulata in data 18/6/2003 per lo svolgimento dei servizio.<br />
La ricorrente rinunciava alla trattazione della domanda incidentale di tutela cautelare.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Preliminarmente la difesa della controinteressata obietta che:<br />
&#8211; il servizio, per la sua natura ed entità, avrebbe potuto essere affidato a prescindere da una procedura concorsuale;<br />
&#8211; la ricorrente non avrebbe impugnato il bando di gara;<br />
&#8211; le censure contro gli atti di gara sarebbero generiche.<br />
Le eccezioni vanno disattese; infatti:<br />
&#8211; l’amministrazione, con l’indizione di una gara, assume l’obbligo di osservare le disposizioni dettate dalle norme pubblicistiche, dai principi in materia di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa e dalle regole che essa s<br />
&#8211; la ricorrente non contesta il bando di gara, ma anzi ne denuncia la violazione, per cui non emerge un interesse ed un connesso onere di impugnazione del bando;<br />
&#8211; il ricorso in esame contiene censure specifiche, tant’è che la stessa controinteressata formula ampie ed articolate difese.<br />
La difesa del Comune resistente evidenzia inoltre che la determina dirigenziale n. 342 del 28/4/2003 non costituirebbe aggiudicazione definitiva.<br />
Al riguardo è appena il caso di rilevare che l’aggiudicazione è stata seguita dalla stipula del relativo contratto con la controinteressata, per cui non si può dubitare sulla immediata e concreta attitudine lesiva della determinazione impugnata.<br />
2. Nel merito, con l’atto introduttivo del giudizio, la ricorrente deduce che:<br />
&#8211; la scelta della controinteressata sarebbe immotivata nonché in contrasto con la determinazione di attendere proposte migliorative e con la previsione del bando di procedere ad una valutazione comparativa delle offerte;<br />
&#8211; l’amministrazione inoltre non avrebbe previamente comunicato l’avvio del procedimento per l’aggiudicazione nonostante la mancanza di proposte migliorative;<br />
&#8211; l’assegnazione dei punteggi non sarebbe sorretta da un criterio logico e razionale, né sarebbe effettuata con metodo comparativo e contestualmente in una stessa riunione;<br />
&#8211; in base ai criteri stabiliti per la valutazione delle offerte, la ricorrente avrebbe titolo ad un punteggio superiore della controinteressata sia per il maggior numero di servizi svolti in favore di enti pubblici, sia per la migliore qualità dell’elabor<br />
&#8211; la giustificazione dell’uguale punteggio complessivo sarebbe sorretta da un elemento di valutazione non previsto dal bando, consistente nella garanzia di un’assistenza dedicata al Comune.<br />
2.1. E’ prioritario, da un punto di vista logico e giuridico, l’esame delle censure che si riferiscono allo svolgimento della gara. La ricorrente deduce, infatti, di aver titolo ad un punteggio maggiore ed alla conseguente aggiudicazione, che concluderebbe la gara a prescindere dall’esperimento di proposte migliorative.<br />
Al riguardo il bando prevede che la scelta dell’offerta più favorevole sia effettuata in base a sei elementi di valutazione; il seggio di gara, prima dell’esame delle offerte, ha stabilito la griglia dei punteggi minimi e massimi per ciascun elemento. In particolare la ricorrente focalizza la propria attenzione su quello relativo al numero e denominazione degli enti pubblici serviti (lett. c) e su quello relativo alla elaborazione di uno studio di analisi dei rischi (lett. d).<br />
Al riguardo, dagli atti di causa emerge che la Delta ha dichiarato lo svolgimento di servizi di brokeraggio per 51 enti pubblici, a fronte degli 11 enti segnalati dalla Unicover. Entrambe le concorrenti superano il minimo di 5 previsto dal capitolato speciale, per cui hanno titolo al riconoscimento di un punteggio. Sennonché il seggio di gara ha contemplato una graduazione da 1 a 5 punti per la valutazione di questo aspetto. Pertanto è agevole desumere che i punteggi vadano calibrati, nell’ambito di tale escursione, tenendo conto delle risultanze dell’elenco prodotto da ciascun concorrente.<br />
Orbene la determinazione di attribuire ad entrambe gli interessati il massimo di 5 punti risulta sostanzialmente irragionevole e comunque immotivata.<br />
Per quanto riguarda poi la valutazione degli elaborati di analisi dei rischi, per la quale è prevista l’assegnazione di un punteggio da 1 a 10, è lo stesso seggio di gara a riferire che “l’analisi metodologica della Delta è più approfondita e pregna di elementi che assicurano all’ente la possibilità di valutare tutte le possibilità” offerte dal mercato. Tale considerazione contraddice il giudizio di sostanziale equivalenza delle offerte posto a sostegno della attribuzione di 9 punti ad entrambe le offerte. <br />
Né può risultare rilevante ai fini della giustificazione di tale parità il profilo dell’assistenza dedicata offerta da Unicover, posto che tale aspetto esula dall’esame dell’elemento in questione.<br />
Pertanto il giudizio valutativo delle offerte si rivela viziato per difetto di motivazione, manifesta illogicità e contraddittorietà.<br />
2.2. La difesa del Comune obietta che:<br />
&#8211; l’Unicover avrebbe offerto la possibilità di far conseguire un sensibile risparmio sui premi assicurativi, mentre la Delta avrebbe contestato la procedura supplementare di gara;<br />
&#8211; l’affidamento del servizio alla controinteressata sarebbe giustificato dall’urgenza di affidare il servizio ormai improcrastinabile e dalle difficoltà dichiarate dalla ricorrente di abbassare i costi assicurativi.<br />
Le obiezioni vanno disattese.<br />
In primo luogo, l’annullamento delle determinazioni emanate dal seggio di gara comporta l’illegittimità derivata dei successivi atti consequenziali adottati sul presupposto della parità dei punteggi complessivi conseguiti dalle concorrenti.<br />
Inoltre la determinazione dirigenziale di affidamento del servizio, adottata con due giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per la presentazione di proposte migliorative, comporta un’ulteriore ed evidente violazione della disciplina di gara dettata dalla stessa amministrazione committente per regolare lo svolgimento della procedura.<br />
Né peraltro risulta dagli atti impugnati la precisazione delle specifiche ragioni di urgenza che avrebbero impedito l’attesa della ormai prossima scadenza fissata (o meglio differita) appena pochi giorni prima.<br />
2.3. La fondatezza delle esaminate doglianze è assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte.<br />
3. Con i motivi aggiunti la ricorrente impugna la convenzione stipulata tra il Comune e la controinteressata contestando che il servizio di brokeraggio affidato non avrebbe carattere provvisorio e durata annuale, secondo quanto previsto dalla determinazione di aggiudicazione.<br />
In proposito è da osservare che il nuovo atto impugnato risulta prodotto in giudizio dalle parti resistenti in data 8 e 10/7/2003 e la parte ricorrente ne ha acquisito conoscenza a seguito della camera di consiglio del 10/7/2003 (cfr. anche lettera della Delta in data 16/7/2003), per cui i motivi aggiunti, notificati il 12/11/2003, risultano tardivi. Inoltre l’atto risulta notificato alla sola amministrazione e direttamente pressa la sede comunale, mentre non risulta notificato alla società controinteressata.<br />
Ad ogni modo la questione relativa alla tempestività ed ammissibilità dei motivi aggiunti è sostanzialmente irrilevante, posto che l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione si riflette sul contratto stipulato determinandone l’automatica caducazione (cfr. Cons. St., sez. VI, 19/11/2003, n. 7470).<br />
4. La ricorrente propone altresì una domanda di risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente.<br />
Nel merito della pretesa risarcitoria, la colpa dell’amministrazione è ravvisabile nell’aver aggiudicato il servizio nonostante la palese illegittimità degli atti adottati, sottraendo così alla ricorrente una concreta occasione di lavoro.<br />
Il tempo trascorso e l’esecuzione del servizio da parte della controinteressata esclude un concreto soddisfacimento della pretesa vantata dalla ricorrente, per cui va riconosciuto un risarcimento per equivalente.<br />
Per quanto riguarda la quantificazione della somma dovuta a ristoro del pregiudizio subito, va rilevato che l’art. 35 del d. lgs. n. 80 del 1998 consente al giudice amministrativo di stabilire i criteri in base ai quali l’amministrazione debitrice è poi tenuta a proporre agli aventi titolo il pagamento entro un congruo termine, fermo restando l’intervento del giudice stesso, in sede di ottemperanza, nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo tra le parti.<br />
Orbene il danno subito dalla ricorrente andrà liquidato nella misura dell’utile ricavabile, in base al rapporto di intermediazione con le compagnie di assicurazione, dalle polizze assicurative stipulate per effetto della convenzione conclusa in data 18/6/2003.<br />
5. In conclusione il ricorso va pertanto accolto.<br />
Le spese di causa vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente, mentre sussistono giusti motivi per la compensazione nei confronti del controinteressato.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, in accoglimento del ricorso n. 7838/03, annulla gli atti impugnati e condanna il Comune di Casagiove al risarcimento dei danni subiti dalla Delta s.r.l. da liquidare con i criteri di cui in motivazione.<br />
Condanna il Comune di Casagiove al pagamento, in favore della Delta s.r.l., delle spese di giudizio nella misura di euro 2.000,00 (duemila/-); spese compensate nei confronti della Unicover s.p.a..<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, addì 13 luglio e 10 agosto 2005, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:</p>
<p>Giancarlo Coraggio				Presidente</p>
<p>Fabio Donadono				consigliere  estensore</p>
<p>Paolo Corciulo				1° referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-9-2005-n-12328/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12328</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12329</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-9-2005-n-12329/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-9-2005-n-12329/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-9-2005-n-12329/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12329</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, est. F. Donadono Fratelli Ricciardi ed altri (Avv. Giancarlo Violante) e Merito Antonio (avv. Andrea Abbamonte) c. Comune di Volla (Avv. Giovanni Leone), Consorzio CONAV (avv. Giuseppe Rianno) Amministrazione Provinciale di Napoli (avv.ti Aldo Di Falco, Antonino Cascone e Giuseppe Cristiano) sull&#8217;impossibilità di applicare ai procedimenti di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-9-2005-n-12329/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12329</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-9-2005-n-12329/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12329</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, est. F. Donadono<br /> Fratelli Ricciardi ed altri (Avv. Giancarlo Violante) e Merito Antonio (avv. Andrea Abbamonte) c. Comune di Volla (Avv. Giovanni Leone), Consorzio CONAV (avv. Giuseppe Rianno) Amministrazione Provinciale di Napoli (avv.ti Aldo Di Falco, Antonino Cascone e Giuseppe Cristiano)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;impossibilità di applicare ai procedimenti di approvazione di P.I.P. la disciplina prevista per la formazione di varianti urbanistiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Memorie difensive – Divieto di ampliare il <i>thema decidendum</i> – Sussiste.</p>
<p>2. Edilizia e Urbanistica – Approvazione di Piani di Insediamenti Produttivi – Applicazione della disciplina derogatoria prevista dall’art. 19 D.P.R. 327/2001 – Illegittimità.<br />
3. Edilizia e Urbanistica – Approvazione di piani urbanistici attuativi  – Applicazione della disciplina derogatoria prevista dall’art. 19 D.P.R. 327/2001 – Illegittimità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nel processo amministrativo, la materia del contendere è delimitata dalle censure tempestivamente dedotte con l’atto introduttivo del giudizio (o con gli eventuali motivi aggiunti). E’, invece, inammissibile la deduzione irrituale di nuove o diverse doglianze nelle memorie difensive, senza l’osservanza delle formalità per l’instaurazione contraddittorio processuale.</p>
<p> 2. Non è applicabile alle ipotesi di approvazione di una strumentazione esecutiva, nella specie un P.I.P., la speciale disciplina per la formazione di varianti urbanistiche connesse alla realizzazione di opere pubbliche prevista dall’art. 19 del d.P.R. n. 327 del 2001 (recante norme per l’accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche) che prevede una procedura semplificata per una rapida conclusione dell’iter di variante dello strumento urbanistico generale ai fini della sollecita realizzazione di singole e specifiche opere pubbliche, qualora la loro progettazione si presenti in contrasto con le prescrizioni urbanistiche vigenti.</p>
<p>3. I piani urbanistici attuativi, pur avendo effetti anche ai fini delle procedure ablatorie per l’acquisizione dei suoli necessari, hanno natura e portata diversa rispetto alle varianti ai piani urbanistici, riguardando un complesso coordinato, composto di molteplici interventi di iniziativa pubblica e privata, inquadrati in un pianificazione relativa all’intera area di intervento: pertanto la strumentazione esecutiva deve essere conforme alla pianificazione urbanistica generale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania<br /> sezione prima</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi riuniti:</p>
<p><b>ricorso n. 7104/04</b> proposto da<br />
<b>Fratelli Riccardi s.r.l.</b>, in persona del-l’amministratore unico Pasquale Riccardi, Ice Car s.a.s., in persona del socio accomandatario Aldo Riccardi, Frigo Gel s.a.s., in persona del socio accomandatario Claudio Riccardi, Riccardi Pasquale, Riccardi Aldo, Riccardi Claudio, Agangi Oreste, Paparo Saverio, Cozzolino Rosaria, Bianco Ivano, Paparo Angela, Paparo Immacolata, Cozzolino Alessandro, Iorio Mariarosaria e Palumbo Concetta, rappresentati e difesi dall’avv. Giancarlo Violante, con lo stesso elettivamente domiciliati in Napoli alla via Tino di Camaino n. 6,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Volla</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Leone, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al viale Gramsci n. 14,</p>
<p>e nei confronti di<br />
&#8211; <b>Consorzio CON.A.V. Consorzio Aziende Volla</b>, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, n. c.,<br />
&#8211; <b>Borrelli Gaetano</b>, quale Presidente del Consiglio di amministrazione del CON.A.V., n. c.,</p>
<p>per l’annullamento<br />
della delibera del Consiglio comunale n. 16 dell’8/3/2004, avente ad oggetto “realizzazione P.I.P. – approvazione progetto preliminare – reiterazione vincolo – art. 19, co. 2, DPR 327/01”, nonché delle delibere CC n. 41 del 26/3/1986, CC n. 135 del 15/11/1991, CC n. 49 del 22/7/1999, GC n. 395 dell’11/1/2000, GC n. 124 del 12/9/2000, GC n. 194 del 16/10/2000, CC n. 772 del 19/7/2001, CC n. 16 del 15/3/2002, del decreto dirigenziale n. 88 del 21/5/2002, delle delibere GC n. 234 del 6/8/2002, GC n. 359 del 6/8/2003, GC n. 430 del 7/10/2003, GC n. 473 del 6/11/2003, della comunicazione sindacale prot. n. 64/S del 15/12/2003, della comunicazione prot. n. 16376 del 19/12/2003, del verbale della riunione del 9/1/2004 e del relativo avviso sindacale del 7/1/2004, della delibera GC n. 30 del 20/1/2004, dell’istruttoria dell’U.T.C. inoltrata il 25/2/2004, delle delibere GC n. 75 del 25/2/2004, GC n. 76 del 25/2/2004, del parere della C.E. sul piano di lottizzazione di iniziativa privata, del progetto preliminare predisposto dall’U.T.C., dello studio sul fabbisogno di aree per le attività produttive e del progetto preliminare di variante al P.R.G., nonché di ogni altro atto connesso;</p>
<p><b>sul ricorso n. 7871/04</b> proposto da <br />
<b>Merito Antonio</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Abbamonte, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via Melisurgo n. 4,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Volla</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Leone, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al viale Gramsci n. 14,</p>
<p>e nei confronti di<br />
&#8211; <b>Consorzio CON.A.V. Consorzio Aziende Volla</b>, in persona del Presidente p.t. sig. Pasquale Paciocco, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Rianna, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al Centro direzionale isola F 11 pal. Esedra<br />
&#8211; <b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, n. c.,<br />
&#8211; <b>Amministrazione provinciale di Napoli</b>, in persona del Presidente p.t., n. c.,</p>
<p>per l’annullamento<br />
della delibera del Consiglio comunale n. 16 dell’8/3/2004, avente ad oggetto “realizzazione P.I.P. – approvazione progetto preliminare – reiterazione vincolo – art. 19, co. 2, DPR 327/01”, delle delibere di Giunta municipale n. 75 e n. 76 del 25/2/2004, nonché di ogni altro atto connesso,</p>
<p>e per la condanna<br />
dell’amministrazione al risarcimento dei danni;</p>
<p><b>sul ricorso n. 9222/04</b> proposto dal <br />
<b>Comune di Volla</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Leone, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al viale Gramsci n. 14,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Amministrazione provinciale di Napoli</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Di Falco, Antonino Cascone e Giuseppe Cristiano, con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza Matteotti n. 1,</p>
<p>e nei confronti di<br />
&#8211; <b>Agenzia del Demanio</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa legalmente domiciliata,<br />
&#8211; <b>Merito Antonio</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Abbamonte, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via Melisurgo n. 4,<br />
&#8211; <b>Fratelli Riccardi s.r.l.</b>, in persona dell’amministratore unico Pasquale Riccardi, Frigo Gel s.a.s., in persona del socio accomandatario Claudio Riccardi, Ice Car s.a.s., in persona del socio accomandatario Aldo Riccardi, Riccardi Pasquale, Riccar<br />
&#8211; <b>Promo Center s.r.l.</b> in persona dell’amministratore unico arch. Luigi Iorio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Contieri e Gennaro Macri, con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla via Raffaele De Cesare n. 7,<br />
&#8211; <b>Società Ortofrutticola Vollese s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., Società Sorrentino Raffaele e C. di Bruno Sorrentino s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., Borrelli Gaetano, quale Presidente del Consiglio di amminist</p>
<p>e con l’intervento di<br />
<b>Consorzio CON.A.V. Consorzio Aziende Volla</b>, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. sig. Gaetano Borrelli, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Rianna, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al Centro direzionale isola F 11 pal. Esedra,</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento prot. n. 2361 del 19/4/2004, concernente la improcedibilità della pratica relativa al progetto preliminare per la realizzazione del P.I.P. approvato con delibera del Consiglio comunale n. 16 dell’8/3/2004, nonché degli atti connessi,</p>
<p>e per la condanna<br />
dell’amministrazione al risarcimento dei danni;</p>
<p><b>sul ricorso incidentale</b> proposto da<br />
<b>Promo Center s.r.l.</b></p>
<p>per l’annullamento<br />
dello stesso provvedimento provinciale, nonché della delibera comunale n. 16 dell’8/3/2004 e degli atti connessi ivi compresa l’acquisizione dell’istanza del Consorzio CON.A.V. prot. n. 15431 dell’1/12/2003 e la delibera di Giunta comunale n. 75 del 25/2/2004;</p>
<p><b>sul ricorso incidentale</b> proposto da<br />
<b>Fratelli Riccardi s.r.l.</b>, <b>Frigo Gel s.a.s., Ice Car s.a.s.</b>, <b>Riccardi Pasquale, Riccardi Claudio, Riccardi Aldo, Iorio Mariarosaria, Paparo Saverio, Paparo Immacolata, Paparo Angela, Palumbo Concetta e Agangi Oreste</b></p>
<p>per l’annullamento<br />
della delibera CC n. 16 dell’8/3/2004, delle delibere CC n. 41 del 26/3/1986, CC n. 135 del 15/11/1991, CC n. 49 del 22/7/1999, GC n. 395 dell’11/1/2000, GC n. 124 del 12/9/2000, GC n. 194 del 16/10/2000, CC n. 772 del 19/7/2001, CC n. 16 del 15/3/2002, del decreto dirigenziale n. 88 del 21/5/2002, delle delibere GC n. 234 del 6/8/2002, GC n. 359 del 6/8/2003, GC n. 430 del 7/10/2003, GC n. 473 del 6/11/2003, della comunicazione sindacale prot. n. 64/S del 15/12/2003, della comunicazione prot. n. 16376 del 19/12/2003, del verbale della riunione del 9/1/2004 e del relativo avviso sindacale del 7/1/2004, della delibera GC n. 30 del 20/1/2004, dell’istruttoria dell’U.T.C. inoltrata il 25/2/2004, delle delibere GC n. 75 del 25/2/2004, GC n. 76 del 25/2/2004, del parere della C.E. sul piano di lottizzazione di iniziativa privata, del progetto preliminare predisposto dall’U.T.C., dello studio sul fabbisogno di aree per le attività produttive e del progetto preliminare di variante al P.R.G., nonché di ogni altro atto connesso;</p>
<p><b>sul ricorso n. 9769/04</b> proposto dal<br />
<b>Consorzio CON.A.V. Consorzio Aziende Volla</b>, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. sig. Gaetano Borrelli, e da Langella Mario, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Rianna, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al Centro direzionale isola F 11 pal. Esedra,</p>
<p align=center><b>contro</b></p>
<p>&#8211; <b>Amministrazione provinciale di Napoli</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Scetta e Giuseppe Cristiano, con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza Matteotti n. 1,</p>
<p>e nei confronti di<br />
&#8211; <b>Agenzia del Demanio di Napoli</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa legalmente domiciliata,<br />
&#8211; <b>Fratelli Riccardi s.r.l.</b>, in persona dell’amministratore unico Pasquale Riccardi, Frigo Gel s.a.s., in persona del socio accomandatario Claudio Riccardi, Ice Car s.a.s., in persona del socio accomandatario Aldo Riccardi, Riccardi Pasquale, Riccar<br />
&#8211; <b>Promo Center s.r.l. </b>in persona dell’amministratore unico arch. Luigi Iorio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Contieri e Gennaro Macri, con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla via Raffaele De Cesare n. 7,<br />
&#8211; <b>Merito Antonio, Ortofrutticola Vollese s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., Società Sorrentino Raffaele e C. di Bruno Sorrentino s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., nn. cc.,</p>
<p>e con l’intervento di<br />
Comune di Volla, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Leone, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al viale Gramsci n. 14,</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento prot. n. 2361 del 19/4/2004, concernente la improcedibilità della pratica relativa al progetto preliminare per la realizzazione del P.I.P. approvato con delibera del Consiglio comunale n. 16 dell’8/3/2004, nonché degli atti connessi;</p>
<p><b>sul ricorso incidentale</b> proposto da<br />
<b>Fratelli Riccardi s.r.l., Frigo Gel s.a.s., Ice Car s.a.s., Riccardi Pasquale, Riccardi Claudio, Riccardi Aldo, Iorio Mariarosaria, Paparo Saverio, Paparo Immacolata, Paparo Angela, Palumbo Concetta e Agangi Oreste</b></p>
<p>per l’annullamento<br />
della delibera CC n. 16 dell’8/3/2004, delle delibere CC n. 41 del 26/3/1986, CC n. 135 del 15/11/1991, CC n. 49 del 22/7/1999, GC n. 395 dell’11/1/2000, GC n. 124 del 12/9/2000, GC n. 194 del 16/10/2000, CC n. 772 del 19/7/2001, CC n. 16 del 15/3/2002, del decreto dirigenziale n. 88 del 21/5/2002, delle delibere GC n. 234 del 6/8/2002, GC n. 359 del 6/8/2003, GC n. 430 del 7/10/2003, GC n. 473 del 6/11/2003, della comunicazione sindacale prot. n. 64/S del 15/12/2003, della comunicazione prot. n. 16376 del 19/12/2003, del verbale della riunione del 9/1/2004 e del relativo avviso sindacale del 7/1/2004, della delibera GC n. 30 del 20/1/2004, dell’istruttoria dell’U.T.C. inoltrata il 25/2/2004, delle delibere GC n. 75 del 25/2/2004, GC n. 76 del 25/2/2004, del parere della C.E. sul piano di lottizzazione di iniziativa privata, del progetto preliminare predisposto dall’U.T.C., dello studio sul fabbisogno di aree per le attività produttive e del progetto preliminare di variante al P.R.G., nonché di ogni altro atto connesso.</p>
<p>Visti ricorsi con i relativi allegati;<br />
viste le memorie di costituzione in giudizio delle parti resistenti con le rispettive produzioni allegate;<br />
visti i ricorsi incidentali proposti;<br />
visti gli atti di intervento;<br />
viste le memorie difensive e i documenti prodotti dalle parti;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
alla pubblica udienza del 13/7/2005, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Il Comune di Volla, con delibera consiliare n. 135 del 15/11/1991, aveva approvato il P.I.P. localizzato tra via Montanino e via Palazziello. Con delibera n. 772 del 19/7/2001, veniva approvata la graduatoria definitiva per l’assegnazione dei lotti alle aziende richiedenti, poi costituite nel consorzio CONAV. Seguiva, con decreto dirigenziale n. 88 del 21/5/2002, l’occupazione d’urgenza dei suoli. Con delibera di Giunta n. 234 del 6/8/2002 veniva approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione.<br />
Sennonché con sentenze nn. 3795, 3796 e 3797 del 2003 (appellate, ma non sospese) veniva dichiarata la decadenza del P.I.P. e venivano annullati il decreto di occupazione e tutti gli atti di procedura compiuti dopo la scadenza del P.I.P..<br />
A seguito di ciò il Comune procedeva alle attività prodromiche alla riadozione del P.I.P. e, con delibera di Giunta n. 473 del 6/11/2003 prendeva atto del progetto preliminare del P.I.P..<br />
Con istanza acquisita al prot. n. 15431 dell’1/12/2003 il CONAV chiedeva di attivare le procedure di cui agli artt. 10 e 19, co. 2, del d.P.R. n. 327 del 2001.<br />
Nel contempo, con atto assunto al prot. n. 990 del 26/1/2004, i proprietari delle aree in questione inoltravano un progetto di lottizzazione convenzionata.<br />
Con delibere nn. 75 e 76 del 25/2/2004, la Giunta municipale aderiva alla proposta del CONAV e sottoponeva al Consiglio comunale il progetto di P.I.P. predisposto dall’Ufficio tecnico comunale.<br />
Con delibera consiliare n. 16 dell’8/3/2004, veniva quindi approvato il progetto preliminare del P.I.P. a norma degli artt. 10 e 19, co. 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, comportante il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. a, dello stesso d.P.R. e della legge n. 109 del 1994.<br />
A seguito di ciò, con ricorso n. 7104/04 notificato il 14/5/2004, la Fratelli Riccardi s.r.l., la Ice Car s.a.s., la Frigo Gel s.a.s., Riccardi Pasquale, Riccardi Aldo, Riccardi Claudio, Agangi Oreste, Paparo Saverio, Cozzolino Rosaria, Bianco Ivano, Paparo Angela, Paparo Immacolata, Cozzolino Alessandro, Iorio Mariarosaria e Palumbo Concetta, nella dedotta qualità di proprietari dei suoli assoggettati all’intervento, proponevano le domande in epigrafe <br />
Con ricorso n. 7871/04 notificato il 25 e 26/5/2004, gli stessi atti venivano contestati anche da Merito Antonio.<br />
Si costituivano in giudizio per resistere alle pretese avverse il Comune di Volla ed il consorzio CONAV (limitatamente al ricorso n. 7871/04).<br />
La domanda incidentale di sospensione proposta con il ricorso n. 7871/04 non veniva trattata, essendo cancellata dal ruolo cautelare.<br />
2. Con nota prot. n. 2361 del 19/4/2002, la Provincia di Napoli, investita dell’esame delle determinazioni adottate dal Comune, dichiarava l’improcedibilità della pratica.<br />
Avverso tale atto insorgevano il Comune di Volla (con ricorso n. 9222/04, notificato il 26, 28 e 29/6/2004) ed il consorzio CONAV (con ricorso n. 9769/04, notificato il 26 e 28/6/2004 e 26/7/2004).<br />
L’amministrazione provinciale di costituiva in giudizio per resistere alle impugnative.<br />
Si opponevano altresì ai ricorsi, quali proprietari dei suoli da espropriare, l’Agenzia del Demanio, Merito Antonio (limitatamente al ric. n. 9222/04), la Promo Center s.r.l., nonché la Fratelli Riccardi s.r.l., la Frigo Gel s.a.s., la Ice Car s.a.s., Riccardi Pasquale, Riccardi Claudio, Riccardi Aldo, Iorio Mariarosaria, Paparo Saverio, Paparo Immacolata, Paparo Angela, Palumbo Concetta e Agangi Oreste. Questi ultimi proponevano inoltre ricorsi incidentali notificati il 20 e 21/7/2004. La Promo Center proponeva ricorso incidentale notificato il 28 e 29/7/2004 (limitatamente al ric. n. 9222/04).<br />
Il CONAV, con atto notificato il 19 e 20/7/2004, interveniva “ad adiuvandum” nel giudizio relativo al ricorso n. 9222/04, mentre il Comune di Volla, con atto notificato il 30, 31/7 e 2/8/2004, interveniva per il ricorso n. 9769/04.<br />
Con ordinanza n. 4227 del 4/8/2004, previa riunione dei giudizi, la domanda incidentale di sospensione presentata dai ricorrenti veniva respinta.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Preliminarmente, attesa la connessione delle impugnative, va disposta la riunione dei ricorsi n. 7104/04 e n. 7871/04, ai ricorsi n. 9222/04 e n. 9769/04, già riuniti in sede cautelare.<br />
E’ prioritario l’esame dei ricorsi proposti contro la determinazione con la quale l’amministrazione provinciale ha bloccato l’ulteriore “iter” del progetto relativo al P.I.P. deliberato dal Comune. L’atto impugnato è basato sul rilievo che la speciale disciplina per la formazione di varianti urbanistiche connesse alla realizzazione di opere pubbliche non sarebbe applicabile all’intervento in questione, attinente alla formazione di uno strumento di pianificazione attuativa.<br />
2. Il ricorso n. 9222/04 è proposto dal Comune di Volla.<br />
2.1. La difesa provinciale eccepisce preliminarmente la tardività dell’impugnativa.<br />
Al riguardo è da rilevare che l’atto gravato risulta pervenuto al protocollo dell’amministrazione comunale il 27/4/2004, per cui è da tale data che decorre il termine per la proposizione del ricorso.<br />
Pertanto l’atto introduttivo del giudizio risulta tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione il 26/6/2004 (cfr. Cons. St., sez. V, 28/6/2004, n. 4798). <br />
2.2. Nel merito il Comune denuncia la violazione degli artt. 1, 9, 10 e 19 del d.P.R. n. 327 del 2001, unitamente a vari profili di eccesso di potere, evidenziando che il citato testo unico sulle espropriazioni comprenderebbe nella nozione di pubblica utilità tutti gli interventi che richiedono l’acquisizione per ragioni di interesse generale di beni immobili, a prescindere dall’esecuzione di opere; l’approvazione del P.I.P., per la sua funzione di sostegno e di aiuto alle attività produttive ed ai livelli occupazionali, rientrerebbe nel novero delle iniziative che giustificano e legittimano il trasferimento coattivo della proprietà privata per causa di pubblica utilità; essa sarebbe pertanto assoggetta alla disciplina in materia di espropriazione.<br />
Nelle memoria difensiva il Comune ricorrente integra (ovvero modifica) sostanzialmente il contenuto delle proprie doglianze, poiché evidenzia che, in realtà, la delibera comunale assoggettata all’approvazione della Provincia non conterrebbe una riadozione del P.I.P. (che risulterebbe rinviata ad una fase successiva), ma riguarderebbe unicamente l’approvazione del progetto preliminare delle opere di urbanizzazione relative all’area P.I.P., e cioè di opere pubbliche assoggettate alla disciplina sull’espropriazione.<br />
2.2.1. Al riguardo giova premettere che, nel processo amministrativo, la materia del contendere è delimitata dalle censure tempestivamente dedotte con l’atto introduttivo del giudizio (o con gli eventuali motivi aggiunti).<br />
E’, invece, inammissibile la deduzione irrituale di nuove o diverse doglianze nelle memorie difensive, senza l’osservanza delle formalità per l’instaurazione contraddittorio processuale.<br />
2.2.2. Ad ogni modo, per una migliore comprensione della vicenda, è opportuno osservare che, secondo le risultanze degli atti di causa, la delibera comunale n. 16 riguarda essenzialmente gli stessi suoli (cfr. allegato A6, recante il piano particellare descrittivo) che avevano formato oggetto di occupazione (cfr. decreto dirigenziale n. 88 del 21/5/2002) in forza del P.I.P. approvato nel 1991 e decaduto per la scadenza del periodo di efficacia. <br />
Tali aree comprendono i lotti nell’ambito del P.I.P. assegnati alle imprese confluite nel CONAV (cfr. istanza CONAV prot. n. 15431 del 1/12/2001, nota UTC prot. n. 411 del 14/1/2004). Tant’è che gli oneri finanziari derivanti dall’intervento ora approvato vengono posti esclusivamente a carico degli assegnatari del P.I.P.<br />
Non vi è dubbio, pertanto, che l’approvazione deliberata dal Comune si riferisce all’intera area P.I.P. (e non solo alle opere di urbanizzazione) e tende all’imposizione del vincolo espropriativo anche per i lotti destinati agli insediamenti produttivi.<br />
2.2.3. Orbene, l’art. 19 del d.P.R. n. 327 del 2001 (che deriva dall’art. 1 della legge n. 1 del 1978, recante norme per l’accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche) prevede una procedura semplificata per una rapida conclusione dell’iter di variante dello strumento urbanistico generale ai fini della sollecita realizzazione di singole e specifiche opere pubbliche, qualora la loro progettazione si presenti in contrasto con le prescrizioni urbanistiche vigenti. <br />
Tale disposizione è del tutto estranea alla diversa ipotesi di approvazione di una strumentazione esecutiva, che rimane disciplinata dalla normativa regolante i procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici. <br />
Infatti, i piani urbanistici attuativi, pur avendo effetti anche ai fini delle procedure ablatorie per l’acquisizione dei suoli necessari, hanno natura e portata diversa, riguardando un complesso coordinato, composto di molteplici interventi di iniziativa pubblica e privata, inquadrati in un pianificazione relativa all’intera area di intervento.<br />
In particolare l’approvazione del P.I.P. è regolata, nel regime all’epoca vigente, dalla legge regionale n. 14 del 1982 e segnatamente dal capo V del titolo III allegato alla legge stessa (prima della recente riforma della legislazione urbanistica regionale introdotta con la legge regionale n. 16 del 2004). <br />
Giova soggiungere che, ai sensi del punto 2 del capo I del citato titolo III, la strumentazione esecutiva deve essere conforme alla pianificazione urbanistica generale.<br />
Né peraltro assumere rilievo la circostanza che la delibera comunale contenga anche l’approvazione della progettazione preliminare delle opere di urbanizzazione. Infatti la variante urbanistica adottata con la delibera è comunque riferita all’intera area del P.I.P. e non risulta circoscritta alle superfici strettamente occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Del resto, qualora l’intervento fosse limitato unicamente a queste ultime sarebbe agevole rilevare che mancherebbe (come è pacifico) un presupposto essenziale delle medesime, costituito appunto dall’esistenza di un P.I.P. approvato ed esecutivo ai sensi della normativa urbanistica.<br />
2.2.4. Le ulteriori doglianze prospettate dal CONAV con l’intervento “ad adiuvandum” sono inammissibili.<br />
Infatti l’interveniente ha proposto autonomamente il ricorso n. 9769/04 contro i medesimi atti, per cui risulta irrituale la duplicazione delle stesse ragioni difensive anche nel ricorso in esame (cfr. Cons. St., sez. IV, 24/3/2004, n. 1559).<br />
2.3. L’infondatezza delle censure mosse contro il provvedimento impugnato determina altresì la reiezione della domanda risarcitoria, attesa l’insussistenza di un danno ingiusto.<br />
2.4. Considerato l’esito del ricorso principale, emerge conseguentemente l’inammissibilità per carenza di interesse dei ricorsi incidentali.<br />
3. Il ricorso n. 9769/04 è proposto, contro gli stessi atti, dal CONAV, consorzio delle imprese assegnatarie dei lotti nel P.I.P., nonché da un soggetto nella dedotta qualità di elettore del Comune di Volla ai sensi dell’art. 9, co. 1, del d. lgs. n. 267 del 2000. <br />
L’amministrazione comunale, ricorrente anche in via autonoma, ha aderito all’impugnativa.<br />
3.1. La difesa provinciale eccepisce preliminarmente la tardività del gravame.<br />
Al riguardo è da rilevare che, tra i documenti prodotti dai ricorrenti, vi è la copia dell’atto impugnato recante il timbro di arrivo al protocollo comunale il 27/4/2004; in mancanza di prova di una diversa comunicazione dell’atto, ovvero della sua pubblicazione, il termine per la proposizione del ricorso non può iniziare a decorrere prima della suddetta data.<br />
Pertanto l’atto introduttivo del giudizio risulta tempestivo per le considerazioni dette nel paragrafo 2.1.<br />
3.2. Le parti resistenti obiettano, inoltre, che il CONAV non avrebbe più interesse all’impugnativa in quanto il provvedimento di assegnazione dei lotti sarebbe stato nel frattempo annullato dal giudice amministrativo.<br />
Si può prescindere da tale eccezione in quanto il ricorso, proposto anche da un altro ricorrente, va comunque esaminato nel merito.<br />
3.3. I ricorrenti denunciano che l’atto provinciale impugnato:<br />
&#8211; sarebbe basato sull’erroneo presupposto che la delibera comunale n. 16 contenga l’approvazione del P.I.P. nella sua complessità di piano urbanistico attuativo, laddove si tratterebbe della mera approvazione del progetto preliminare delle opere di urbani<br />
&#8211; non avrebbe considerato l’art. 10, co. 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, applicabile nel caso in esame, atteso che il P.I.P., in quanto piano attuativo comportante l’assoggettamento all’esproprio, rientrerebbe tra gli atti diversi dai piani urbanistici gen<br />
&#8211; sarebbe viziato per incompetenza, atteso che la determinazione in materia spetterebbe alla Giunta provinciale.<br />
3.3.1. Il primo motivo è infondato per le considerazioni già svolte nel precedente paragrafo 2.2.2.<br />
3.3.2. Il secondo motivo è infondato per le considerazioni già svolte nel precedente paragrafo 2.2.3.<br />
3.3.3. Anche il terzo motivo è infondato. Nella specie emerge la mancanza dei presupposti per sottoporre la richiesta all’esame dell’organo collegiale.<br />
La verifica di tali presupposti rientra nelle attribuzioni del dirigente preposto all’ufficio competente alla relativa istruttoria.<br />
Giova, peraltro, soggiungere che il ricorrente non ha interesse alla deduzione di vizi formali degli atti impugnati quando, per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il contenuto dispositivo non potrebbe comunque risultare diverso da quello nella specie adottato.<br />
Tale principio, già enunciato dalla giurisprudenza amministrativa, ha trovato da ultimo esplicito riscontro normativo nell’art. 14 della legge n. 15 del 2005, con il quale è stato introdotto l’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990.<br />
3.4. Atteso l’esito del ricorso principale, emerge conseguentemente l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso incidentale.<br />
4. I ricorsi n. 7104/04 e n. 7871/04 sono proposti da soggetti titolari del diritto di proprietà dei suoli in questione contro gli atti adottati dal Comune per la realizzazione del P.I.P..<br />
4.1. Sennonché, il procedimento tendente alla reiterazione del vincolo espropriativo si è arrestato per effetto della determinazione adottata dall’amministrazione provinciale e della reiezione delle impugnative rivolte contro di essa, già esaminate nei precedenti paragrafi 2 e 3. <br />
Ne consegue che la delibera consiliare impugnata in via principale rimane priva di efficacia in difetto dell’approvazione richiesta dal Comune, per cui è da escludere la sussistenza di una concreta ed attuale lesione nella sfera giuridica dei ricorrenti.<br />
Analoghe considerazioni valgono anche per gli atti pregressi, tuzioristicamente impugnati con il ricorso n. 7104/04.<br />
Pertanto va rilevata l’improcedibilità dei ricorsi in esame per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
4.2. La mancanza di una effettiva ed attuale lesione dell’interesse vantato dal ricorrente comporta altresì la reiezione della domanda di risarcimento dei danni proposta con il ricorso n. 7871/04.<br />
5. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, riuniti i giudizi, respinge i ricorsi n. 9222/04 e n. 9769/04, dichiara l’inammissibilità dei ricorsi incidentali, dichiara l’improcedibilità dei ricorsi n. 7104/04 e 7871/04 e respinge la domanda di risarcimento danni proposta con il ricorso n. 7871/04.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, addì 13 luglio e 10 agosto 2005, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:</p>
<p>Giancarlo Coraggio				Presidente</p>
<p>Fabio Donadono				consigliere  estensore</p>
<p>Paolo Corciulo				1° referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-9-2005-n-12329/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12329</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-9-2005-n-12345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-9-2005-n-12345/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12345</a></p>
<p>Pres. Abruzzese, est. Raiola Paragliola e Ascione (Avv. C. Centore) c. Liceo Scientifico Statale “A. Diaz” di Caserta (n.c.) e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica (Avvocatura dello Stato). sul giudizio di non ammissione dell&#8217;alunno alla classe superiore 1. Scuola &#8211; Giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-9-2005-n-12345/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-9-2005-n-12345/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12345</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Abruzzese, est. Raiola<br /> Paragliola e Ascione (Avv. C. Centore) c. Liceo Scientifico Statale “A. Diaz” di Caserta (n.c.) e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica (Avvocatura dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>sul giudizio di non ammissione dell&#8217;alunno alla classe superiore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Scuola &#8211; Giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva – Difetto di motivazione – Nel caso in cui il Consiglio di Classe precisi che alla luce delle diffuse insufficienze ottenute dall’alunno, questi non abbia dimostrato volontà e capacità di recupero e che pertanto non possa usufruire dell’istituto del debito formativo – Non sussiste – Ragioni.</p>
<p>2. Scuola &#8211; Giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva espresso in modo fortemente negativo – Possibilità di ammissione alla classe successiva con il debito formativo – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ immune dal vizio di difetto di motivazione il giudizio del Consiglio di Classe di non ammissione dell’alunno alla classe superiore in cui si dia atto che, per le diffuse mediocrità in italiano, latino, inglese, matematica, scienze e per la insufficienza in fisica); l’alunno non ha evidenziato volontà e capacità di un recupero tale da consentirgli di seguire con profitto il programma del successivo anno scolastico, poiché la lettura di detto giudizio, unita alla considerazione di non ammettere l’alunno alla classe successiva, rende palese che le insufficienze fatte registrare dal medesimo in ben sette materie, tutte caratterizzanti dell’indirizzo scolastico, sono state considerate, dai docenti della classe, tali da non poter essere colmate mercé l’istituto del debito formativo.</p>
<p>2. Il giudizio di mancata promozione di uno studente alla classe superiore espresso dal Consiglio di classe in modo fortemente negativo esclude l’applicabilità della norma eccezionale e derogatoria dell’ammissione alla classe successiva con il debito formativo, prevista dalla legge solo per colmare qualche insufficienza non grave.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
per la CAMPANIA – NAPOLI<br />   Sezione VI  </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA</b></p>
<p>sul  ricorso  n.  5409 del  2005  proposto da<br /><b>PARAGLIOLA CASTRESE E ASCIONE FRANCESCA</b><br />
nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Paragliola Raffaele, rappresentati e difesi dall’avv. Ciro Centore, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via C. Rosaroll n.70</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. DIAZ” DI CASERTA</b>non  costituito in giudizio<br />
<b>MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  (MIUR)</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n.11</p>
<p>per l’annullamento<br />
•	dello scrutinio finale adottato in data 15.06.2005 del Consiglio della III Classe, Sezione C, del Liceo Scientifico Statale “A. Diaz” di Caserta, con cui Paragliola Raffaele non è stato ammesso alla IV classe;<br />	<br />
•	degli atti, così come da comunicazione fatta al Paragliola con determina del Dirigente in data 15.06.2005 e, in particolar modo, degli atti e delle valutazioni assunti dal Collegio dei docenti danti luogo all’indicato giudizio negativo.																																																																																												</p>
<p>VISTO il ricorso, con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
UDITO alla Camera di Consiglio del 29 luglio 2005 il relatore, dr.ssa Ida Raiola;<br />
UDITI, altresì, i difensori delle parti come da verbale d’udienza;<br />
VISTI gli artt. 21, comma 10, e 26, comma 5, della legge n. 1034/71;<br />
SENTITI, sul punto, i difensori delle parti;<br />
RITENUTO e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>&#8211;	Il ricorso è manifestamente infondato, e può pertanto essere deciso con sentenza in forma semplificata, anziché con l’ordinanza resa in sede cautelare; <br />	<br />
&#8211;	i ricorrenti hanno censurato la decisione del Consiglio di Classe, di non ammettere il figlio alla classe successiva, deducendo vizi di violazione di legge (l. 241/90), nonché d’eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza, lacunosità ed ingiustizia; in particolare, hanno sostanzialmente lamentato la mancata applicazione nei confronti del figlio, che aveva conseguito sette insufficienze, di cui sei con voto cinque e una con voto quattro, dell’istituto del debito formativo, e il correlato difetto di motivazione, sul punto, del verbale del Consiglio di classe;<br />	<br />
&#8211;	ritiene, invece, il Collegio che il censurato giudizio del Consiglio di Classe sia immune dal vizio di difetto di motivazione, atteso che, a proposito del figlio dei ricorrenti, in esso s’afferma: “ … (per le diffuse mediocrità in italiano, latino, inglese, matematica, scienze e per la insufficienza in fisica); l’alunno non ha evidenziato volontà e capacità di un recupero tale da consentirgli di seguire con profitto il programma del successivo anno scolastico”; <br />	<br />
&#8211;	la lettura di detto giudizio, infatti, unita alla considerazione dell’impugnata decisione di non ammettere il figlio dei ricorrenti alla classe successiva, rende palese che le insufficienze fatte registrare dal medesimo in ben sette materie, tutte caratterizzanti dell’indirizzo scolastico, sono state considerate, dai docenti della classe, tali da non poter essere colmate mercé l’istituto del debito formativo;<br />	<br />
&#8211;	si consideri, al riguardo, l’orientamento espresso in passato da questo Tribunale, in ordine al carattere di eccezionalità dell’istituto del debito formativo, nella seguente massima: “Il giudizio di mancata promozione di uno studente alla classe superiore espresso dal Consiglio di classe in modo fortemente negativo esclude l’applicabilità della norma eccezionale e derogatoria dell’ammissione alla classe successiva con il debito formativo, prevista dalla legge solo per colmare qualche insufficienza non grave” (Trib. Napoli, II Sezione, n. 4563 del 12 ottobre 2001); <br />	<br />
&#8211;	quanto sopra rilevato trova conferma nella documentazione allegata al ricorso e segnatamente nei giudizi sintetici delle singole materie, laddove si riscontra l’esistenza di lacune non recuperate e non recuperabili in alcune delle materie non secondarie del corso di studi (cfr. giudizi relativi alle materie italiano, latino, fisica, matematica, scienze);<br />	<br />
&#8211;	né può affermarsi che l’handicap da cui è affetto il minore Raffaele (ipoacusia bilaterale) non sia stato tenuto in alcuna considerazione, posto che in alcun dei giudizi sintetici di tale handicap viene fatta menzione ed esso viene considerato per la sua incidenza nel profitto complessivo (cfr. giudizi relativi alle materie italiano, latino, disegno e storia dell’arte); <br />	<br />
&#8211;	il Tribunale ritiene, in conclusione, che il giudizio di cui sopra esprima adeguatamente le ragioni della non ammissione alla classe successiva, e che pertanto il ricorso vada respinto;<br />	<br />
&#8211;	in conformità alla regola della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico di parte ricorrente e sono liquidate in € 800  (cinquecento).</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta di Napoli, pronunciando sul ricorso n. 5409/2005 , meglio in epigrafe specificato, proposto da Paragliola Castrese e Ascione Francesca nella qualità  lo respinge; <br />
condanna la  ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 800 (ottocento).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 29 agosto 2005 con l’intervento dei Sigg. Magistrati:<br />
Dr.ssa Maria Abruzzese					Presidente f.f.<br />	<br />
Dr.ssa Ida Raiola 						Giudice rel.– est. <br />	<br />
Dr. Sergio Zeuli																																																																																													</p>
<p>				Giudice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-9-2005-n-12345/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12346</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-9-2005-n-12346/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-9-2005-n-12346/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-9-2005-n-12346/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12346</a></p>
<p>Pres. Abruzzese, est. Raiola Ciccarelli e Ferrillo (Avv. E. D’Alterio) c. Liceo Scientifico Statale “E. Segre” di Marano di Napoli (Avvocatura dello Stato) e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica (Avvocatura dello Stato) sul giudizio di non ammissione dell&#8217;alunno alla classe superiore 1. Scuola &#8211; Giudizio di non ammissione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-9-2005-n-12346/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12346</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-9-2005-n-12346/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12346</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Abruzzese, est. Raiola<br /> Ciccarelli e Ferrillo (Avv. E. D’Alterio) c. Liceo Scientifico Statale “E. Segre” di Marano di Napoli (Avvocatura dello Stato) e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul giudizio di non ammissione dell&#8217;alunno alla classe superiore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Scuola &#8211; Giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva – Difetto di motivazione – Nel caso in cui il Consiglio di Classe precisi che la preparazione globale dell’alunno sia insufficiente ed inidonea a consentirgli di  beneficiare dell’istituto del debito formativo – Non sussiste – Ragioni.</p>
<p>2. Scuola &#8211; Giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva espresso in modo fortemente negativo – Possibilità di ammissione alla classe successiva con il debito formativo – Non sussiste – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ immune dal vizio di difetto di motivazione il giudizio del Consiglio di Classe di non ammissione dell’alunno alla classe superiore in cui si dia atto che la preparazione globale dell’alunno è insufficiente e tale da non consentirgli di seguire proficuamente i programmi dell’anno successivo anche a causa di numerose e gravi lacune in svariate materie viste la scarsa partecipazione al dialogo scolastico e la mancanza di impegno, poiché  la lettura di detto giudizio, unita alla considerazione di non ammettere l’alunno alla classe successiva, rende palese che le insufficienze fatte registrare dal medesimo in ben quattro materie, alcune caratterizzanti dell’indirizzo scolastico, sono state considerate, dai docenti della classe, tali da non poter essere colmate mercé l’istituto del debito formativo.</p>
<p>2. Il giudizio di mancata promozione di uno studente alla classe superiore espresso dal Consiglio di classe in modo fortemente negativo esclude l’applicabilità della norma eccezionale e derogatoria dell’ammissione alla classe successiva con il debito formativo, prevista dalla legge solo per colmare qualche insufficienza non grave. Il Collegio osserva, in particolare, che l’esistenza anche di una sola insufficienza gravissima  &#8211; e giudicata non recuperabile dal Consiglio di Classe e già non recuperata rispetto all’anno precedente &#8211; in una materia fondamentale e caratterizzante del corso di studi del liceo scientifico (matematica), unitamente alle altre insufficienze deliberate dal Consiglio di Classe alla luce di risultati scolastici in netto peggioramento nella parte finale dell’anno scolastico, costituisce elemento di per sé sufficiente a sorreggere il giudizio di non ammissione alla classe successiva (in attuazione del principio di larga applicazione giurisprudenziale della motivazione “necessaria”: un solo motivo vale a reggere l’atto amministrativo, nonostante la insufficienza degli eventuali altri motivi indicati dall’amministrazione).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
per la CAMPANIA – NAPOLI <br /> Sezione VI</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA</b></p>
<p>sul  ricorso  n.  5620 del  2005  proposto da<br /><b>CICCARELLI ARMANDO E FERRILLO ANNA MARIA</b><br />
nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Ciccarelli Michele, rappresentati e difesi dall’avv. Emanuele D’Alterio, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. Gramsci n.19</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. SEGRE” DI MARANO DI NAPOLI</b><br />
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n.11<br />
<b>MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  (MIUR)</b><br />
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n.11</p>
<p>per l’annullamento<br />
­	dello scrutinio finale adottato in data 14.06.2005 del Consiglio della II Classe, Sezione L, del Liceo Scientifico Statale “E. Segre” di Marano di Napoli, con cui Ciccarelli Michele non è stato ammesso alla III classe;<br />	<br />
­	del verbale n.11 del 14.06.2005 del del Consiglio della II Classe, Sezione L , nella parte in cui è stata deliberata la non ammissione dell’alunno Michele Ceccarelli alla classe successiva;<br />	<br />
­	di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, tra cui il verbale del Consiglio della Classe 2L n.8 del 15.12.2004 ed il verbale del collegio dei docenti n.36 del 24.05.2005.																																																																																												</p>
<p>VISTO il ricorso, con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
UDITO alla Camera di Consiglio del 29 luglio 2005 il relatore, dr.ssa Ida Raiola;<br />
UDITI, altresì, i difensori delle parti come da verbale d’udienza;<br />
VISTI gli artt. 21, comma 10, e 26, comma 5, della legge n. 1034/71;<br />
SENTITI, sul punto, i difensori delle parti;<br />
RITENUTO e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>&#8211;	Il ricorso è manifestamente infondato, e può pertanto essere deciso con sentenza in forma semplificata, anziché con l’ordinanza resa in sede cautelare; <br />	<br />
&#8211;	i ricorrenti hanno censurato la decisione del Consiglio di Classe, di non ammettere il figlio alla classe successiva, deducendo vizi di violazione di legge (artt.79 e 80 R.D. n.653 del 04.05.1925 e art.13 O.M. n.90 del 21.05.01), nonché d’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà; in particolare, hanno sostanzialmente lamentato la mancata applicazione nei confronti del figlio, che aveva conseguito nello scrutinio finale quattro insufficienze, di cui una con voto cinque (italiano), una con voto tre (scienze) e due con voto quattro (disegno e storia dell’arte, educazione fisica), dell’istituto del debito formativo, e il correlato difetto di motivazione, sul punto, del verbale del Consiglio di classe; <br />	<br />
&#8211;	ritiene, invece, il Collegio che il censurato giudizio del Consiglio di Classe sia immune dal vizio di difetto di motivazione, atteso che, a proposito del figlio dei ricorrenti, in esso s’afferma: “ … che comunque la preparazione globale dell’alunno rimane insufficiente e tale da non consentirgli di seguire proficuamente i programmi dell’anno successivo anche a causa di numerose e gravi lacune in italiano, matematica, scienze, disegni e storia dell’arte . . . viste la scarsa partecipazione al dialogo scolastico e la mancanza di impegno . . ,; <br />	<br />
&#8211;	la lettura di detto giudizio, infatti, unita alla considerazione dell’impugnata decisione di non ammettere il figlio dei ricorrenti alla classe successiva, rende palese che le insufficienze fatte registrare dal medesimo in ben quattro materie, alcune caratterizzanti dell’indirizzo scolastico (matematica, disegno e storia dell’arte), sono state considerate, dai docenti della classe, tali da non poter essere colmate mercé l’istituto del debito formativo;<br />	<br />
&#8211;	si consideri, al riguardo, l’orientamento espresso in passato da questo Tribunale, in ordine al carattere eccezionale dell’istituto del debito formativo, nella seguente massima: “Il giudizio di mancata promozione di uno studente alla classe superiore espresso dal Consiglio di classe in modo fortemente negativo esclude l’applicabilità della norma eccezionale e derogatoria dell’ammissione alla classe successiva con il debito formativo, prevista dalla legge solo per colmare qualche insufficienza non grave” (Trib. Napoli, II Sezione, n. 4563 del 12 ottobre 2001);  <br />	<br />
&#8211;	il Collegio osserva, in particolare, che l’esistenza anche di una sola insufficienza gravissima  &#8211; e giudicata non recuperabile dal Consiglio di Classe e già non recuperata rispetto all’anno precedente -in una materia fondamentale e caratterizzante del corso di studi del liceo scientifico (matematica), unitamente alle altre insufficienze deliberate dal Consiglio di Classe alla luce di risultati scolastici in netto peggioramento nella parte finale dell’anno scolastico (cfr. i voti riportati in disegno e storia dell’arte dopo il 30/4, data della cd. pagellina intermedia: 2 i [impreparato] 4 ½ (test); in scienze: 4 ½ ad un compito scritto), costituisce elemento di per sé bastevole – anche in ragione del carattere non vincolante dei criteri indicati dal Collegio dei docenti nella seduta del 20.04.2005 &#8211; a sorreggere il giudizio di non ammissione alla classe successiva (in attuazione del principio di larga applicazione giurisprudenziale della motivazione sufficiente: un solo motivo vale a reggere l’atto amministrativo, nonostante la insufficienza degli eventuali altri motivi indicati dall’amministrazione), nonostante le contraddizioni e le inesattezze rilevate dalla difesa del ricorrente nella redazione del giudizio finale da parte del Consiglio di Classe (cfr. in particolare, l’asserzione circa il mancato recupero in latino e in inglese);<br />	<br />
&#8211;	il Tribunale ritiene, in conclusione, che il giudizio di cui sopra esprima adeguatamente le ragioni della non ammissione alla classe successiva, e che pertanto il ricorso vada respinto;<br />	<br />
&#8211;	in conformità alla regola della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico di parte ricorrente e sono liquidate in € 800  (ottocento).  </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta di Napoli, pronunciando sul ricorso n. 5620/2005 , meglio in epigrafe specificato, proposto da Ciccarelli Armando e Ferrillo Anna Maria nella qualità  lo respinge; <br />
condanna la  ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 800 (ottocento).  <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 29 agosto 2005 con l’intervento dei Sigg. Magistrati:<br />
Dr.ssa Maria Abruzzese					Presidente f.f.<br />	<br />
Dr.ssa Ida Raiola 				Giudice rel.– est. <br />	<br />
Dr. Sergio Zeuli	Giudice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-9-2005-n-12346/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12346</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12350</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-9-2005-n-12350/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-9-2005-n-12350/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-9-2005-n-12350/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12350</a></p>
<p>Pres. Abruzzese, est. Raiola Caldieri e Costagliola (Avv. D. Marrama) c. Liceo Scientifico Statale “Galilei” di Napoli (n.c.) e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica (Avvocatura dello Stato). sul giudizio di non ammissione dell&#8217;alunno alla classe superiore 1. Scuola &#8211; Giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-9-2005-n-12350/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-9-2005-n-12350/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12350</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Abruzzese, est. Raiola<br /> Caldieri e Costagliola (Avv. D. Marrama) c. Liceo Scientifico Statale “Galilei” di Napoli (n.c.) e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica (Avvocatura dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>sul giudizio di non ammissione dell&#8217;alunno alla classe superiore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Scuola &#8211; Giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva – Difetto di motivazione – Nel caso in cui il Consiglio di Classe precisi che precisi la preparazione globale dell’alunno sia insufficiente ed inidonea a consentirgli di  beneficiare dell’istituto del debito formativo – Non sussiste –Ragioni.</p>
<p>2. Scuola – Valutazioni del Consiglio di Classe in sede di scrutinio – Sindacabilità da parte del giudice amministrativo – Limiti – Individuazione.</p>
<p>3. Scuola &#8211; Giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva espresso in modo fortemente negativo – Possibilità di ammissione alla classe successiva con il debito formativo – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ immune dal vizio di difetto di motivazione il giudizio del Consiglio di Classe di non ammissione dell’alunno alla classe superiore in cui si dia atto che il processo di apprendimento del medesimo sia stato compromesso dalle insufficienze in quasi tutte le discipline, dalla frequenza saltuaria e dall’incostante applicazione nello studio di quasi tutte le discipline poiché la lettura di detto giudizio, unita alla considerazione di non ammettere l’alunno alla classe successiva, rende palese che le insufficienze  fatte registrare dal medesimo in ben cinque materie, quasi tutte caratterizzanti, sono state considerate, dai docenti della classe, tali da non poter essere colmate mercè l’istituto del debito formativo</p>
<p>2. Le valutazioni compiute dal Consiglio di classe in sede di scrutinio sono espressione di discrezionalità tecnico-didattica, come tali insindacabili nel merito da parte del giudice amministrativo a meno che non risultino affette da evidenti e macroscopici vizi logici.<br />
3. Il giudizio di mancata promozione di uno studente alla classe superiore espresso dal Consiglio di classe in modo fortemente negativo esclude l’applicabilità della norma eccezionale e derogatoria dell’ammissione alla classe successiva con il debito formativo, prevista dalla legge solo per colmare qualche insufficienza non grave.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
per la CAMPANIA – NAPOLI <br />  Sezione VI  </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA</b></p>
<p>sul  ricorso  n.  5817 del  2005  proposto da<br /><b>CALDIERI GENNARO E COSTAGLIOLA CARMELA</b>, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore MariaAlessandra, rappresentati e difesi dall’avv. MARRAMA DANIELE con domicilio eletto in NAPOLI, CORSO VITTORIO EMANUELE n.70;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  (MIUR)</b><br />
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso di questa ope legis domiciliato in Napoli alla via Diaz n.11.<br />
<b>LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEI”- NAPOLI</b><br />
non costituito in giudizio</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento di non ammissione (reso pubblico in data 20.06.2005) alla classe superiore della sig.na Maria Caldieri disposto dal Consiglio di Classe della I° G dell’Istituto resistente e della nota prot. n.3353/AS del 12.07.2005, ed il riconoscimento del diritto a prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti con istanza di accesso prot.n. 3311 F/P del 05.07.2005, nonché il risarcimento del danno biologico consequenziale;<br />
      VISTO il ricorso, con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
UDITO alla Camera di Consiglio del 29 agosto 2005 il relatore, dr. Michele Buonauro;<br />
UDITI, altresì, i difensori delle parti come da verbale d’udienza;<br />
VISTI gli artt. 21, comma 10, e 26, comma 5, della legge n. 1034/71;<br />
SENTITI, sul punto, i difensori delle parti;<br />
RITENUTO e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>&#8211;	Il ricorso è manifestamente infondato, e può pertanto essere deciso con sentenza in forma semplificata, anziché con l’ordinanza resa in sede cautelare;<br /> <br />
&#8211;	i ricorrenti hanno censurato la decisione del Consiglio di Classe, di non ammettere la figlia alla classe successiva, deducendo vizi di eccesso di potere e di violazione di legge; in particolare, hanno sostanzialmente lamentato la mancata applicazione nei confronti della figlia, che aveva conseguito quattro insufficienze con voti quattro o cinque, dell’istituto del debito formativo, e il correlato difetto di motivazione, sul punto, del verbale del Consiglio di classe; l’eccesso di severità della ponderazione aritmetica dei risultati conseguiti (in alcune materie più vicina al sei che al cinque); <br />la correzione, sul registro di inglese di un sei in un quattro; l’avvenuta comunicazione dei risultati degli scrutini alla famiglia, solo dopo l’affissione dei medesimi all’albo dell’Istituto in contrasto con la previsione di cui all’art.16, comma 4, o.m. 21 maggio 2001 n.90, nonché la violazione dell’art.13 O.M. 21.05.2001 n. 90, punto 5, dell’art. 35 O.M. 02.02.1989 n. 37 e la violazione del D.P.R. n.323/1999 in relazione all’incompletezza del giudizio espresso dal Consiglio di Classe, alla insufficienza dei criteri di valutazione espressi dal Collegio dei Docenti e alle deficienze didattiche riscontrabili nella predisposizione e nella correzione dele prove scritte;<br /> <br />
&#8211;	ritiene, invece, il Collegio che il censurato giudizio del Consiglio di Classe sia immune dal vizio di difetto di motivazione, atteso che, a proposito della figlia dei ricorrenti, in esso s’afferma: “tenuto conto delle insufficienze gravi in latino e matematica, della insufficienze in quasi tutte le discipline, della frequenza saltuaria, nell’ultimo periodo scolastico dell’incostante applicazione nello studio di quasi tutte le discipline con conseguente compromissione del globale processo di apprendimento”;<br />	<br />
&#8211;	secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, le valutazioni compiute dal Consiglio di classe in sede di scrutinio sono espressione di discrezionalità tecnico-didattica, come tali insindacabili nel merito da parte del giudice amministrativo a meno che non risultino affette da evidenti e macroscopici vizi logici: vizi che, nel caso di specie, non appaiono sussistenti, stante l’articolata motivazione del giudizio finale e dei giudizi analitici nelle cinque materie in questione  (che i ricorrenti non contestano sul piano sostanziale, posto che le correzioni dei registri di classe non sono indice di falsificazione – avverso la quale peraltro è necessario proporre la querela di falso); <br />	<br />
&#8211;	conseguentemente, nella fattispecie in esame (caratterizzata da due insufficienze gravi), non si sarebbe mai potuto fare ricorso (indipendentemente da qualsiasi altra valutazione concernente la preparazione complessiva) all’istituto del debito formativo, il quale postula, secondo la normativa in materia, un’insufficienza non grave in una o più materie.<br />	<br />
&#8211;	la lettura di detto giudizio, infatti, unita alla considerazione dell’impugnata decisione di non ammettere la figlia dei ricorrenti alla classe successiva, rende palese che le insufficienze  fatte registrare dal medesimo in ben cinque materie, quasi tutte caratterizzanti, sono state considerate, dai docenti della classe, tali da non poter essere colmate mercè l’istituto del debito formativo;<br />	<br />
&#8211;	d’altra parte deve ritenersi condivisibile, l’orientamento espresso da questo Tribunale al riguardo, secondo cui “il giudizio di mancata promozione di uno studente alla classe superiore espresso dal Consiglio di classe in modo fortemente negativo esclude l’applicabilità della norma eccezionale e derogatoria dell’ammissione alla classe successiva con il debito formativo, prevista dalla legge solo per colmare qualche insufficienza non grave” (T.A.R. Napoli, II Sezione, n. 4563/01, nonchè T.A.R. Napoli, VI Sezione, n. 13373/04);<br />	<br />
&#8211;	a ciò si aggiunga che la circostanza, peraltro negata dall’Amministrazione resistente,  dell’affissione dei risultati degli scrutini all’albo dell’Istituto, prima della comunicazione alla famiglia dei medesimi non può evidentemente inficiare i risultati degli scrutini medesimi;<br />	<br />
&#8211;	infine, è appena il caso di rilevare che l’asserita analoga situazione di fatto in cui verserebbero altri alunni ai quali sarebbe stato concesso il beneficio del debito formativo non autorizza a dare ingresso ad alcun profilo di disparità di trattamento essendo, per pacifico principio giurisprudenziale, inconfigurabile il vizio di eccesso di potere a fronte di atti illegittimi;<br />	<br />
&#8211;	tale ultima considerazione rende superflua la richiesta incidentale ed istruttoria di accesso agli atti del Consiglio di classe in ordine alla valutazione degli altri alunni, la quale deve pertanto essere respinta per difetto di interesse;<br />	<br />
&#8211;	il Tribunale ritiene, in conclusione, che il giudizio di cui sopra esprima adeguatamente le ragioni della non ammissione alla classe successiva, e che pertanto il ricorso vada respinto;<br />
&#8211;	in conformità alla regola della soccomben<br />za, le spese processuali vanno poste a carico di parte ricorrente e sono liquidate in € 800  (ottocento).          																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta di Napoli, pronunciando sul ricorso n. 5817/2005, meglio in epigrafe specificato, proposto da  CALDIERI GENNARO E COSTAGLIOLA CARMELA,  lo respinge;condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’Amministrazione, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 800 (ottocento). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 29 agosto 2005, con l’intervento dei Sigg. Magistrati:<br />
Dr.ssa Maria Abruzzese			Presidente <br />	<br />
Dr.ssa Ida Raiola				Componente<br />	<br />
Dr. Michele Buonauro			Relatore – est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-9-2005-n-12350/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.1476</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-12-9-2005-n-1476/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-12-9-2005-n-1476/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.1476</a></p>
<p>Pres. Adamo, Est. Palliggiano P.S. c. Assessorato e Soprintendenza beni culturali ed ambientali Regione Sicilia in materia di nulla osta paesaggistico sull&#8217;istanza di concessione in sanatoria 1. Edilizia e urbanistica &#8211; Costruzione abusiva –Vincolo paesaggistico – Irrilevanza momento di apposizione del vincolo – Necessità del nulla osta paesaggistico sulla domanda</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-12-9-2005-n-1476/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.1476</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-12-9-2005-n-1476/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.1476</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Adamo, Est. Palliggiano<br /> P.S. c. Assessorato e Soprintendenza beni culturali ed ambientali Regione Sicilia</span></p>
<hr />
<p>in materia di nulla osta paesaggistico sull&#8217;istanza di concessione in sanatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica &#8211; Costruzione abusiva –Vincolo paesaggistico – Irrilevanza momento di apposizione del vincolo – Necessità del nulla osta paesaggistico sulla domanda di concessione in sanatoria.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica &#8211; Manufatti abusivi – Istanza di concessione in sanatoria &#8211; Nulla osta paesaggistico – Poteri prescrittivi dell’amministrazione in sede di rilascio – Finalità &#8211;  Adeguamento ex post del manufatto ai vincoli esistenti &#8211; Ammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 23, comma 10, L. r. n. 37/1985, non rileva la circostanza che il vincolo paesaggistico sia successivo all’ultimazione del manufatto abusivo, per cui è necessario acquisire il parere della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali sulla concessione in sanatoria.</p>
<p>2. Nell’esprimere il parere per la concessione in sanatoria di manufatti abusivi, la Soprintendenza ha titolo per esplicare i suoi poteri prescrittivi in ordine agli interventi modificativi da effettuare, ciò al fine di adeguare ex post il manufatto ai vincoli esistenti. Ne consegue che la Soprintendenza può richiedere interventi correttivi, anche se successivi alla costruzione, volti, in un’ottica di recupero e di ripristino, a conformare il manufatto ai vincoli ambientali e paesaggistici esistenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />
Sede di Palermo, Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1722/2001 R.G. proposto da</p>
<p><b>Pepe Salvatore</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Giovanni Cannarozzo, presso il cui studio in Palermo, Via Maggiore Toselli n. 26, è elettivamente domiciliato;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; l’<b>Assessorato dei Beni culturali ed ambientali e Pubblica Istruzione della Regione Sicilia</b>, in persona dell’Assessore in carica;</p>
<p>&#8211; la <b>Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali di Palermo</b>, in persona del Soprintendente pro tempore;entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo e domiciliati ex lege presso la sede di quest’ultima in Palermo, via de Gasperi 81;</p>
<p>e nei confronti del</p>
<p><b>Comune di Bompietro</b>, in persona del Sindaco  pro tempore, non costituito in giudizio</p>
<p>per l’annullamento parziale<br />
del parere della Soprintendenza regionale BB.CC.AA. di Palermo prot. 1254/I del 1° febbraio 2001.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate;<br />
Visti gli atti tutti di causa; <br />
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2005, designato relatore il Referendario dott. Gianmario Palliggiano, presenti, per il ricorrente, l’Avv. Andrea Terranova in sostituzione dell’Avv. F. Cannarozzo e, per le Amministrazioni resistenti, l’Avvocato dello Stato Giuseppina Tutino.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Con il  ricorso in esame, notificato il 2 aprile 2001 e depositato il successivo 24, il sig. Pepe Salvatore ha impugnato per l’annullamento parziale il parere in epigrafe indicato.<br />
Il ricorrente espone di essere proprietario di un suolo edificatorio, sito in Bompietro, sul quale ha costruito in virtù di concessione (recte: licenza) edilizia n. 41 rilasciata in data 6.11.1974, ultimando i lavori nel 1987. Essendo la costruzione eseguita in parziale difformità, avanzava in data 25 febbraio 1995, domanda di  sanatoria ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994.<br />
Ricadendo poi l’opera in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, a seguito di decreto dell’Assessorato BB.CC.AA. e P.I. della Regione Sicilia del 17 maggio 1989 (GURS n. 42 del 2.9.1989), l’interessato ha chiesto in data 18.10.1999 il prescritto parere alla competente Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo. Quest’ultima, preso atto che l’opera abusiva è stata realizzata in data anteriore all’apposizione del vincolo, ha reso parere favorevole in data 1.2.2001, prescrivendo la rimozione delle opere realizzate in difformità per rendere la costruzione “conforme al progetto originario”, in relazione al quale è stata ottenuta la citata concessione edilizia.<br />
 Il ricorrente propone quindi impugnativa avverso il citato parere nella parte in cui prescrive sia la rimozione delle opere eseguite in difformità rispetto al progetto approvato, sia la realizzazione di una copertura a falde come previsto nel progetto originario, e nella parte in cui condiziona il rilascio del nulla osta al completamento dell’edificio in ogni sua parte.<br />
Affida il ricorso ai seguenti motivi:<br />
1. Violazione di legge, con riferimento all’ art. 23, comma 10, Legge regionale Sicilia n. 37/1985 e all’  art. 5, comma 3, Legge regionale Sicilia n. 17/1994; all’art. 23, comma 1, Legge regionale Sicilia n. 37/1985 e agli artt. 31, 32, 33 L. 47/1985, nonché all’art. 39 L. 724/1994;<br />
2. Eccesso di potere.<br />
Conclude per l’accoglimento del ricorso con annullamento parziale ed, in via subordinata, con annullamento integrale del parere della Soprintendenza, vinte le spese.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione che non ha prodotto memorie.<br />
All’udienza pubblica del 5 luglio 2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1. La controversia attiene al procedimento di rilascio di nulla osta paesaggistico ambientale su costruzione parzialmente difforme dalla concessione edilizia e per la quale è stata chiesta domanda di sanatoria. <br />
Il ricorso è infondato.<br />
Con il primo motivo di ricorso, articolato in due punti, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 23, comma 10, L. r. n. 37/1985 e dell’art. 5, comma 3, L. r. n. 17/1994, nonché del medesimo art. 23, comma 1, degli artt. 31,32, 33 L. 47 del 1985 e dell’art. 39 L. n. 724/1994.<br />
Con riferimento all’art. 23, comma 10, della L. r. n. 37/1985, il ricorrente sostiene che il rilascio di concessioni in sanatoria in zone sottoposte a vincolo paesistico è subordinato al nulla osta da parte degli enti preposti alla tutela del vincolo solo per le costruzioni ultimate successivamente all’entrata in vigore dell’art. 5 comma 3 della L. r. n. 17 del 1994. Quest’ultima norma, infatti, avendo valore modificativo e non meramente interpretativo del citato art. 23, comma 10, avrebbe effetto soltanto dopo la sua entrata in vigore e non per i fatti ad essa antecedenti. <br />
Con riferimento alla altre norme che si assumono violate, le diverse censure del ricorrente si riconducono in definitiva all’assunto che, in materia di nulla osta per opere edili già realizzate e per le quali si chiede la sanatoria, i poteri della Soprintendenza sarebbero limitati al rilascio di parere favorevole o contrario, senza possibilità di prevedere prescrizioni di adeguamento del manufatto per conformarlo al vincolo ma potendo solo valutare la non sussistenza di vincoli di inedificabilità e del grave pregiudizio.<br />
Tali motivi di doglianza sono poi sostanzialmente riprodotti anche col secondo motivo di ricorso nel quale si deduce il vizio di eccesso di potere. Oltre a censurarsi la circostanza che la Soprintendenza ha rilasciato parere favorevole condizionato, il ricorrente rileva la contraddittorietà della motivazione del parere nei punti in cui viene prima asserito che l’opera “arreca lieve pregiudizio alle valenze paesaggistiche” ed in seguito si evidenzia che “la struttura realizzata in copertura risulta completamente estranea ai luoghi”.<br />
Ragioni di connessione logica e di economia espositiva rendono opportuna una trattazione unitaria delle diverse censure presenti nell’articolato primo motivo di ricorso.<br />
Le censure sono prive di fondamento. <br />
Esse si basano su una delle due tesi interpretative sviluppatesi a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 23, comma 10, della Legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, la cui ambigua formulazione aveva determinato incertezze sul suo reale significato. In particolare, il citato articolo subordinava le concessioni in sanatoria per le costruzioni abusive erette in zone vincolate al nulla &#8211; osta degli enti di tutela, sempre che il vincolo, posto antecedentemente all&#8217; esecuzione delle opere, non comportasse inedificabilità e le costruzioni non costituissero grave pregiudizio per la tutela medesima. Dalla lettera delle norma non era chiaro se fosse preclusa la sanabilità delle sole opere abusive realizzate successivamente all&#8217;imposizione di un vincolo di inedificabilità oppure se si dovesse prescindere dalla necessità di acquisire il parere degli enti di tutela nei casi in cui il vincolo fosse successivo all&#8217;epoca di realizzazione delle opere abusive.<br />
L’orientamento affermatosi nella giurisprudenza amministrativa (divenuto costante ed uniforme, con riferimento all’analoga disposizione statale, con Cons. Stato, Ad. Plen. n. 20 del 22.07.1999), seppur con una parziale forzatura del dato letterale, aveva evidenziato come la ratio della norma imponesse all’autorità preposta alla tutela del vincolo di vagliare la compatibilità dei manufatti realizzati abusivamente con il vincolo stesso, efficace al momento del rilascio della concessione in sanatoria, a prescindere dall’epoca della sua introduzione e, quindi, dall’eventuale circostanza che venisse apposto  dopo l’edificazione.<br />
Sulla scorta di quest’orientamento giurisprudenziale, il legislatore regionale intervenne con una norma di interpretazione autentica &#8211; rappresentata dall’art. 5, comma 3, della Legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 &#8211; secondo cui “il nulla osta dell’autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all’ultimazione dell’opera abusiva”. In tal modo è stato inequivocabilmente affermato l’irrilevanza del momento impositivo del vincolo.<br />
La giurisprudenza del C.G.A., con orientamento che il Collegio condivide (dec. n. 210 del 22.04.2002), ha affermato la natura di interpretazione autentica e quindi retroattiva dell’art. 5, comma 3, destinata quindi a trovare applicazione anche a fattispecie anteriori alla sua approvazione.<br />
E’ evidente quindi che nel caso in esame non incide ai fini dell’applicazione dell’art. 23, comma 10, la circostanza che il vincolo sia successivo all’ultimazione del manufatto abusivo. <br />
Né può venire a sostegno delle tesi esposte dal ricorrente il sopravvenuto art. 17, comma 11, della L.r. n. 4 del 16.04.2003 il quale &#8211; introducendo una modifica sostanziale all&#8217;art. 5, comma 3, della l.r. n. 17/1994, in senso specularmente opposto al criterio interpretativo in precedenza fissato &#8211; ha prescritto che, per le concessioni in sanatoria, il parere dell&#8217;autorità preposta alla gestione del vincolo è obbligatorio solo per i vincoli apposti antecedentemente alla realizzazione dell&#8217;opera abusiva. <br />
Ed invero l’art. 17, comma 11, l. r. 4/2003 solo in apparenza assume valore di norma interpretativa, in quanto introduce nell’ordinamento normativo regionale una novazione della disciplina in materia di nulla osta paesaggistici. Mentre, infatti, l’operazione di interpretazione autentica intervenuta con  la l.r. n. 17/1994 era giustificata dalla necessità di dirimere il dubbio in merito al senso da attribuire all&#8217;inciso &#8220;posto antecedentemente all&#8217;esecuzione delle opere&#8221; &#8211; contenuto nel citato art. 23, comma 10, l.r. n. 37/1985 &#8211; il nuovo intervento legislativo interferisce su una situazione applicativa univoca e consolidata, al solo scopo di semplificare il procedimento di rilascio della concessione edile in sanatoria, ampliandone anche l&#8217;ambito di applicazione.<br />
La giurisprudenza costituzionale, pur ammettendo che il legislatore possa emanare norme interpretative con il connaturale elemento della retroattività, ha circoscritto questa facoltà, ritenendo non sufficiente, a tal fine, che la norma possa considerarsi interpretativa solo perché si autodefinisca tale. Il carattere di interpretazione autentica va invece riconosciuto alle norme dirette a chiarire il senso di quelle preesistenti ovvero ad escludere o ad enucleare uno dei sensi tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle norme interpretate (Corte Cost., sentenze n. 397 del 1994, n. 94 del 1995 e n. 386 del 1996). A detto fine occorre, peraltro, che la scelta imposta dalla norma interpretativa rientri tra le varianti di senso comunque ricavabili dal tenore letterale del testo interpretato, sì da stabilire un significato che ragionevolmente possa essere ascritto alla legge anteriore.<br />
Sebbene il comma 11 dell&#8217;art. 17 l.r. n. 4/2003 appaia compatibile con una delle varianti di senso desumibili dalla disposizione originaria contenuta nell&#8217;art. 23, comma 10, della L.r. n. 37/1985, esso appare invece inconciliabile &#8211; dettando una disciplina di senso diametralmente opposto &#8211; con il tenore di tale disposizione quale era stato chiarito dal comma 3 dell&#8217;art. 5 l.r. n. 17/1994. <br />
Il Collegio ritiene quindi che &#8211; attesa l&#8217;univocità del dettato normativo sul quale il comma 11 dell&#8217;art. 17 l.r. n. 4/2003 incide, ribaltandolo, e la conseguente mancanza di dubbi interpretativi o applicativi &#8211; deve escludersi la possibilità di attribuire efficacia interpretativa retroattiva alle norme sopravvenute (in senso conforme, Tar Sicilia Palermo, Sez. I, 20 agosto 2003, n. 1251; 14 marzo 2005, n. 394).<br />
Infondate appaiono inoltre le censure relative al contenuto del provvedimento della Soprintendenza che, nell’esprimere parere favorevole, ha dettato determinate prescrizione per adeguare il progetto alle esigenze di tutela che hanno determinato l’apposizione del vincolo.<br />
Nell’esprimere il parere per la sanatoria di costruzioni abusive, la Soprintendenza ben può esplicare i suoi poteri prescrittivi in ordine agli interventi modificativi da effettuare, ciò al fine di adeguare ex post il manufatto ai vincoli esistenti. Ed infatti non può sfuggire che proprio nei casi di abuso edilizio è più facile che si pongano in essere comportamenti e soluzioni lesive degli interessi ambientali e paesaggistici, visto che l’opera è stata eseguita a prescindere o in spregio ad indicazioni tecniche preventive provenienti dagli organi preposti alla tutela del vincolo.<br />
Pertanto, è nel potere della Soprintendenza richiedere interventi correttivi, anche se successivi alla costruzione, volti in un’ottica di recupero e di ripristino a conformare l’opera ai vincoli ambientali e paesaggistici esistenti.<br />
Sulla base delle considerazioni sopra esposte anche le censure di eccesso di potere non hanno pregio, avuto riguardo alla natura del parere della Soprintendenza. In particolare – al contrario di quanto dedotto dal ricorrente – non emerge alcuna contraddizione  tra il punto in cui si ritiene la lievità del pregiudizio arrecato dall’opera ed il fatto che la struttura realizzata in copertura risulta completamente estranea ai luoghi, in quanto il primo aspetto riguarda l’opera nel suo complesso ed il secondo una parte limitata del manufatto di cui si chiede l’adeguamento.<br />
Per quanto sopra, il ricorso, essendo infondato, va respinto.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, respinge il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217; Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2005 con l’intervento dei Signori Magistrati:</p>
<p>&#8211;  	Calogero Adamo              – Presidente<br />	<br />
&#8211;	Cosimo Di Paola             – Consigliere<br />	<br />
&#8211;	Gianmario Palliggiano    – Referendario Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-12-9-2005-n-1476/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.1476</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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