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	<title>12/7/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/7/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.999</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-999/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-999/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.999</a></p>
<p>Non va sospesa la nota con cui il responsabile unico del procedimento ha comunicato l&#8217;esclusione della società ricorrente dalla procedura di affidamento dei lavori di rifacimento delle coperture e dei sistemi di scarico delle acque meteoriche, interventi di ripristino delle componenti edili ed interventi impiantistici elettrici degli stabili comunali scolastici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-999/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.999</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-999/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.999</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la nota con cui il responsabile unico del procedimento ha comunicato l&#8217;esclusione della società ricorrente dalla procedura di affidamento dei lavori di rifacimento delle coperture e dei sistemi di scarico delle acque meteoriche, interventi di ripristino delle componenti edili ed interventi impiantistici elettrici degli stabili comunali scolastici &#8211; lotto n. 1, considerato &#8211; che ai fini della formulazione del giudizio di complessiva attendibilità dell’offerta, è ammesso il ricorso a fonti esterne alla legge di gara (nel caso di specie, il tempario de “Il Sole 24 ore”), e ciò al fine di reperire un modello, con efficacia ricognitiva, che rappresenti costi reali, non vincolante quale parametro di legittimità dell’offerta, ma nondimeno funzionale a valutarne aspetti significativi, qual è il costo orario della manodopera; &#8211; che nella fattispecie il giudizio di inattendibilità dell’offerta risulta espresso all’esito di un articolato contraddittorio tecnico, nell’ambito del quale non è stato opposto dalla società ricorrente alcun elemento atto ad efficacemente comprovare l’erroneità delle valutazioni esperite dal gruppo di lavoro; &#8211; che quanto al pregiudizio grave ed irreparabile, la società ricorrente non ha allegato la prova di poter conseguire l’aggiudicazione in caso di riammissione, né ha dedotto profili di censura tali da determinare la ripetizione della procedura stessa, e che comunque, data la natura divisibile delle prestazioni oggetto dell’appalto, non risulta astrattamente preclusa la possibilità di subentrare nell’affidamento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00999/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01606/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1606 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Pica Holding It s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alberto Saggiomo, con domicilio eletto in Milano, Via Bigli, 21	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Rita Surano, Maria Teresa Maffey, Elisabetta D&#8217;Auria, Stefania Pagano e Sara Pagliosa, domiciliato in Milano, Via Andreani, 10 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Cabec Costruzioni s.r.l.</b>, in proprio e quale capogruppo dell’ATI con la <b>Biesse S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Celli e Laura Tardiola, con domicilio eletto in Milano, Via Bianca Maria, 3	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia<br />	<br />
della nota del 15.5.2012, con cui il responsabile unico del procedimento ha comunicato l&#8217;esclusione della società ricorrente dalla procedura di affidamento dei lavori di rifacimento delle coperture e dei sistemi di scarico delle acque meteoriche, interventi di ripristino delle componenti edili ed interventi impiantistici elettrici degli stabili comunali scolastici &#8211; lotto n. 1 	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della Cabec Costruzioni s.r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
&#8211; che ai fini della formulazione del giudizio di complessiva attendibilità dell’offerta, è ammesso il ricorso a fonti esterne alla legge di gara (nel caso di specie, il tempario de “Il Sole 24 ore”), e ciò al fine di reperire un modello, con efficacia ric<br />
&#8211; che nella fattispecie il giudizio di inattendibilità dell’offerta risulta espresso all’esito di un articolato contraddittorio tecnico, nell’ambito del quale non è stato opposto dalla società ricorrente alcun elemento atto ad efficacemente comprovare l’e<br />
&#8211; che quanto al pregiudizio grave ed irreparabile, la società ricorrente non ha allegato la prova di poter conseguire l’aggiudicazione in caso di riammissione, né ha dedotto profili di censura tali da determinare la ripetizione della procedura stessa, e c	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)<br />	<br />
respinge la domanda di sospensione cautelare.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Raffaello Gisondi, Primo Referendario<br />	<br />
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-999/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.999</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.1000</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-1000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-1000/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-1000/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.1000</a></p>
<p>Va sospesa la determina dirigenziale con cui è stata irrogata la sanzione della sospensione per giorni 5 della licenza comunale di esercizio del servizio taxi impugnata in una all’ art. 39 del vigente regolamento comunale per il servizio pubblico delle autovetture da piazza approvato con delibera del Consiglio comunale n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-1000/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.1000</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-1000/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.1000</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la determina dirigenziale con cui è stata irrogata la sanzione della sospensione per giorni 5 della licenza comunale di esercizio del servizio taxi impugnata in una all’ art. 39 del vigente regolamento comunale per il servizio pubblico delle autovetture da piazza approvato con delibera del Consiglio comunale n. 66/2000, se il provvedimento impugnato è stato emesso in difetto di esame della memoria con cui il ricorrente ha esplicitato le ragioni emergenziali addotte a fondamento del reclutamento, tramite chiamata ricevuta dalla centrale radio &#8211; taxi, di alcuni operatori per sopperire alla necessità di offrire ausilio a numerosi passeggeri rimasti fermi in aeroporto, per di più in piena notte, a causa della cancellazione di un volo; inoltre, l’Amministrazione comunale è certamente tenuta a chiarire, con adeguata istruttoria e in contraddittorio con le parti, come si siano realmente svolti i fatti; a cio’ va aggiunto che il TAR ha già avuto modo di statuire che, allo stato della vigente regolamentazione, l’unica ipotesi di sospensione della licenza ricorre in caso di “violazione dell’obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico” e che è stato allegato dal ricorrente il pregiudizio grave ed irreparabile consistente nella sospensione dell’attività lavorativa. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01000/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01500/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1500 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Paolo Piacenza</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rita Bernasconi, con domicilio eletto in Milano, Via Savare, 1	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano e Vincenza Palmieri, domiciliata in Milano, Via Andreani, 10 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia<br />	<br />
della determinazione dirigenziale del 30.4.2012, con cui è stata irrogata la sanzione della sospensione per giorni 5 della licenza comunale di esercizio del servizio taxi; dell&#8217;ingiunzione dell’1.6.2012 ad ottemperare alla sanzione entro 10 gg. dalla notificazione; di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso e segnatamente: del parere della sottocommissione preposta all&#8217;esame dei provvedimenti disciplinati; dell&#8217;art. 39 del vigente regolamento comunale per il servizio pubblico delle autovetture da piazza approvato con delibera del Consiglio comunale n. 66/2000 e del provvedimento dirigenziale recante determinazione delle infrazioni sanzionate con la sospensione della licenza di esercizio	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
&#8211; che il provvedimento impugnato è stato emesso in difetto di esame della memoria con cui il ricorrente ha esplicitato le ragioni emergenziali addotte a fondamento del reclutamento, tramite chiamata ricevuta dalla centrale radio &#8211; taxi, di alcuni operator<br />
&#8211; che l’Amministrazione comunale è certamente tenuta a chiarire, con adeguata istruttoria e in contraddittorio con le parti, come si siano realmente svolti i fatti;<br />	<br />
&#8211; che questa Sezione ha già avuto modo di statuire che, allo stato della vigente regolamentazione, l’unica ipotesi di sospensione della licenza ricorre in caso di “violazione dell’obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al<br />
&#8211; che è stato allegato dal ricorrente il pregiudizio grave ed irreparabile consistente nella sospensione dell’attività lavorativa;<br />	<br />
&#8211; che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio della presente fase;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)<br />	<br />
accoglie la domanda di sospensione cautelare.	</p>
<p>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 16 gennaio 2013.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Raffaello Gisondi, Primo Referendario<br />	<br />
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-1000/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.1000</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.1006</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-1006/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-1006/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-1006/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.1006</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di revoca delle autorizzazioni per la regolarizzazione dei passi carrabili emesso dal Responsabile dell&#8217;Area Polizia Locale di un Comune se l’adottata revoca non motiva in ordine all’interesse pubblico viabilistico connesso ai due accessi verso l’esterno in precedenza regolarizzati dopo una risalente esistenza in fatto; inoltre, nelle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-1006/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.1006</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-1006/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.1006</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di revoca delle autorizzazioni per la regolarizzazione dei passi carrabili emesso dal Responsabile dell&#8217;Area Polizia Locale di un Comune se l’adottata revoca non motiva in ordine all’interesse pubblico viabilistico connesso ai due accessi verso l’esterno in precedenza regolarizzati dopo una risalente esistenza in fatto; inoltre, nelle more del giudizio sussiste il pericolo di danno grave ed irreparabile derivante dall’impossibilità di poter accedere all’interno dell’area di parcheggio da parte degli automezzi del ricorrente e di agevolmente uscire dalla stessa, il che si configura come essenziale per lo svolgimento della peculiare attività di trasporto del ricorrente (noleggio furgoni e scale aeree). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01006/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01662/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1662 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Saverio Grillo</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Alessandra Bazzani e Giovanni Grillo, con domicilio eletto presso la prima in Milano, via Visconti di Modrone, 12	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Baranzate</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fortunato Pagano, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Boccaccio, 19 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento di revoca delle autorizzazioni per la regolarizzazione dei passi carrabili n.3/10 prot. 16794 e n.5/10 prot. 16798 emesso dal Responsabile dell&#8217;Area Polizia Locale del Comune di Baranzate in data 3.4.2012 prot. 4683, notificato al ricorrente in data 17.4.2012; di ogni altro atto preordinato e connesso, ivi compresa la comunicazione di avvio di procedimento notificata in data 27.2.2012 e l&#8217;art. 14, commi 3.5 e 3.8 del reg. edilizio comunale approvato dal C.C. in data 20.7.2010.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Baranzate;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.	</p>
<p>Ritenuto: <br />	<br />
che il ricorso ad un primo sommario esame risulta assistito dal necessario fumus boni iuris, in quanto l’adottata revoca non motiva in ordine all’interesse pubblico viabilistico connesso ai due accessi verso l’esterno in precedenza regolarizzati dopo una risalente esistenza in fatto;<br />	<br />
che nelle more del giudizio sussiste il pericolo di danno grave ed irreparabile derivante dall’impossibilità di poter accedere al’interno dell’area di parcheggio da parte degli automezzi del ricorrente e di agevolmente uscire dalla stessa, il che si configura come essenziale per lo svolgimento della peculiare attività di trasporto del ricorrente;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende il provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 16 gennaio 2012.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Raffaello Gisondi, Primo Referendario<br />	<br />
Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-1006/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.1006</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.240</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-240/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-240/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-240/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.240</a></p>
<p>Va sospesa l’ordinanza Comunale con cui, in riferimento ad un complesso industriale, ai sensi degli artt. 30 del D.P.R. n. 380/2001 e 23 della l.r. Lazio n. 15/2008 è stata disposta la sospensione dei lavori ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere eseguite, con avvertenza che trascorsi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-240/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.240</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-240/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.240</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’ordinanza Comunale con cui, in riferimento ad un complesso industriale, ai sensi degli artt. 30 del D.P.R. n. 380/2001 e 23 della l.r. Lazio n. 15/2008 è stata disposta la sospensione dei lavori ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere eseguite, con avvertenza che trascorsi novanta giorni dalla notificazione del provvedimento ed in difetto della sua revoca, le aree sarebbero state acquisite al patrimonio disponibile del Comune; in particolare, va disposta la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza impugnata esclusivamente nella parte in cui si pone come presupposto per l’acquisizione dell’area al patrimonio del Comune (acquisizione che, perciò, non può operare in difetto di un suo presupposto essenziale). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00240/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00351/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 351 del 2012, proposto dalla società<br />	<br />
<b>Di Tella S.r.l.</b>, in persona dell’Amministratore unico, sig. <b>Raffaele Di Tella</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca ed Aldo Scipione e con domicilio ex lege fissato presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria, n. 4	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Gaeta</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Malinconico e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Latina, via Farini, n. 4	</p>
<p>per l’annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; dell’ordinanza del Comune di Gaeta n. 24, prot. n. 4407 del 26 gennaio 2012, pervenuta a mezzo posta il 6 gennaio 2012, con cui, in riferimento al complesso industriale ex Vetreria AVIR, ubicato in Gaeta, ai sensi degli artt. 30 del d.P.R. n. 380/2001 e<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o coordinato.	</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;<br />	<br />
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione depositate dal Comune di Gaeta;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 55 e segg. del codice del processo amministrativo;	</p>
<p>Nominato relatore nella Camera di consiglio del 12 luglio 2012 il dott. Pietro De Berardinis;<br />	<br />
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza	</p>
<p>Considerato che ad un sommario esame degli la domanda cautelare si presenta fornita di periculum in mora nella parte in cui risulta, quale effetto dell’ordinanza gravata, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001, l’acquisizione dell’area interessata al patrimonio comunale;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che le surriferite esigenze cautelari possano trovare adeguata soddisfazione con la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza impugnata (esclusivamente) nella parte in cui si pone come presupposto per l’acquisizione dell’area al patrimonio del Comune (acquisizione che, perciò, non può operare in difetto di un suo presupposto essenziale);<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che sussistono gli estremi per la concessione della tutela cautelare di cui all’art. 55 del d.lgs. n. 104/2010, negli stretti limiti appena esposti, come deciso di recente dalla Sezione in un precedente analogo (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, ord, 10 maggio 2012, n. 146)	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione Prima)<br />	<br />
ACCOGLIE la suindicata istanza cautelare nei limiti esposti in motivazione e per l’effetto:<br />	<br />
a) SOSPENDE l’ordinanza impugnata limitatamente alla sua idoneità a costituire il presupposto per l’acquisizione delle aree interessate al patrimonio comunale;<br />	<br />
b) FISSA la trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica del 24 gennaio 2013;<br />	<br />
c) COMPENSA le spese della presente fase cautelare del giudizio, considerata la complessità delle questioni trattate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Antonio Massimo Marra, Consigliere<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-240/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.240</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.236</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-236/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-236/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-236/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.236</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza comunale di demolizione opere edilizie, se e’ dubbia la legittimazione del ricorrente al posizionamento dei pontili galleggianti in virtù di concessioni rilasciate dalla Provincia di Latina e dalla Regione Lazio, mentre la ricorrente non sembra titolata in ordine ai manufatti evidenziati nel provvedimento impugnato, che sembrerebbero abusivi;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-236/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.236</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-236/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.236</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;ordinanza comunale di demolizione opere edilizie, se e’ dubbia la legittimazione del ricorrente al posizionamento dei pontili galleggianti in virtù di concessioni rilasciate dalla Provincia di Latina e dalla Regione Lazio, mentre la ricorrente non sembra titolata in ordine ai manufatti evidenziati nel provvedimento impugnato, che sembrerebbero abusivi; in conseguenza, l’ordinanza di demolizione va sospesa nei limiti di cui in motivazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00236/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00529/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 529 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Badiport Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Silvestrini, Lorenzo Aureli, con domicilio eletto presso Sez. Di Latina Tar Lazio in Latina, via A. Doria 4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Terracina</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Lina Vinci, Martina Iannetti, con domicilio Ex Lege presso Tar Lazio Sez. Di Latina in Latina, via A. Doria, 4; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza n.47 del 6 aprile 2012 di demolizione opere edilizie; delle comunicazioni di avvio del procedimento inoltrate con nota prot. n.41495/u dell&#8217;8 agosto 2011 e con nota prot. n. 12285/u del 9 marzo 2012;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Terracina;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 il dott. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il ricorso appare, in parte, assistito da elementi di fondatezza con riguardo alla legittimazione del ricorrente al posizionamento dei pontili galleggianti in virtù di concessioni rilasciate dalla Provincia di Latina sul canale diversivo Linea (per mt. 350) e dalla Regione Lazio sul canale Portatore;<br />	<br />
Ritenuto invece che la ricorrente non sia titolata in ordine ai manufatti evidenziati nel provvedimento impugnato, che sembrerebbero abusivi;<br />	<br />
Considerato che sussiste in parte il prescritto fumus boni juris ed il periculum in mora;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie, in parte e nei limiti di cui in motivazione l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende in parte il provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 20.12.2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Santino Scudeller, Consigliere<br />	<br />
Maria Grazia Vivarelli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-236/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.236</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.223</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-223/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-223/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-223/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.223</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di non accoglimento &#8220;SCIA&#8221; emesso da un Comune se, anche ad ammettere la recente conoscenza da parte del Comune delle vicende interessanti la cd. lottizzazione, va condiviso quanto dedotto dal ricorrente in esito alla mancata considerazione degli specifici titoli edilizi e della situazione, in fatto ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-223/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.223</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-223/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.223</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di non accoglimento &#8220;SCIA&#8221; emesso da un Comune se, anche ad ammettere la recente conoscenza da parte del Comune delle vicende interessanti la cd. lottizzazione, va condiviso quanto dedotto dal ricorrente in esito alla mancata considerazione degli specifici titoli edilizi e della situazione, in fatto ed in diritto. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00223/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00560/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 560 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Antonio Ottolini</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Pierluigi Torelli, Dino Lucchetti, con domicilio eletto presso Dino Avv. Lucchetti in Latina, via Duca del Mare, 24;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Ponza</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giacomo Mignano, con domicilio eletto presso Giacomo Avv. Mignano in Latina, via G.B.Vico, 35; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento prot. n.4489 del 25 maggio 2012 di non accoglimento &#8220;SCIA&#8221; assunta al prot. comunale al n.3962 del 10 maggio 2012	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Ponza;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che il ricorso da una prima sommaria delibazione, è assistito da sicuri elementi di fondatezza perché, anche ad ammettere la recente conoscenza da parte del comune delle vicende interessanti la cd. lottizzazione, va condiviso quanto dedotto dal ricorrente in esito alla mancata considerazione degli specifici titoli edilizi e della situazione, in fatto ed in diritto, per come anche conformata dalla recente sentenza della sezione (286/2012);	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto:<br />	<br />
a) sospende l’impugnato provvedimento;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 18 aprile 2013.	</p>
<p>Condanna il comune al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 500, (cinquento,00).	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Massimo Marra, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-223/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.223</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.222</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-222/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-222/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-222/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.222</a></p>
<p>Non vanno sospese le delibere di Consiglio Comunale di Latina che revocano una procedura finanza progetto per realizzazione di approdo turistico in un canale, se la revoca si fonda su un nuovo apprezzamento dell’interesse pubblico immune dalle censure mosse in quanto relativo ad una soluzione unitaria e complessiva, che va</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-222/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.222</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non vanno sospese le delibere di Consiglio Comunale di Latina che revocano una procedura finanza progetto per realizzazione di approdo turistico in un canale, se la revoca si fonda su un nuovo apprezzamento dell’interesse pubblico immune dalle censure mosse in quanto relativo ad una soluzione unitaria e complessiva, che va anche oltre l’ambito originario del progetto di interesse della ricorrente, concernente la sistemazione della sola sponda di competenza del comune di Latina. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00222/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00541/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 541 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Società Elettromeccanica Italiana Spa</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Pasquale Di Rienzo e Pierluigi Palma, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Latina, via Toti, n.15;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Latina</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Di Leginio, con domicilio eletto in Latina, via IV Novembre 25, presso l’AvvocaturaComunale; <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Comune di Sabaudia</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto De Tilla, con domicilio eletto presso Sezione Di Latina Tar Lazio in Latina, via A. Doria 4;<br />	<br />
<b>Provincia di Latina</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ilda Coluzzi, con domicilio eletto presso la sede dell’Entein Latina, via Costa n..1;<br />	<br />
<b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente p.t. della G.R., non costituitasi in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
delle delibere di Consiglio Comunale n.81 del 20 dicembre 2011 di revoca procedura finanza progetto per realizzazione di approdo turistico nel canale Rio Martino e n.30 dell&#8217;11 aprile 2012 di conferma della delibera precedente.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Latina e di Comune di Sabaudia e di Provincia di Latina e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il ricorso, da una prima sommaria delibazione, non è assistito dal prescritto fumus boni juris perché l’impugnata revoca si fonda su un nuovo apprezzamento dell’interesse pubblico immune dalle censure mosse in quanto relativo ad una soluzione unitaria e complessiva, che va anche oltre l’ambito originario del progetto di interesse della ricorrente, concernente la sistemazione della sola sponda di competenza del comune di Latina;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.	</p>
<p>Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 1.500, (millecinquento,00) ed in parti uguali.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Massimo Marra, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-222/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.222</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.501</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-501/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-501/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-501/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.501</a></p>
<p>Non vanno sospesi la graduatoria finale della gara per affidamento servizi di rilievo consumi e dati di utenza nonche&#8217; il successivo provvedimento di aggiudicazione disposta dall’Acquedotto Pugliese s.p.a., perche’ manca periculum in mora non avendo l’odierna ricorrente, allo stato degli atti, tutt’ora impugnato l’aggiudicazione definitiva intervenuta circa quindici giorni prima,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-501/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.501</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-501/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.501</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non vanno sospesi la graduatoria finale della gara per affidamento servizi di rilievo consumi e dati di utenza nonche&#8217; il successivo provvedimento di aggiudicazione disposta dall’Acquedotto Pugliese s.p.a., perche’ manca periculum in mora non avendo l’odierna ricorrente, allo stato degli atti, tutt’ora impugnato l’aggiudicazione definitiva intervenuta circa quindici giorni prima, circostanza che determina la carenza di attualità della lesione dell’interesse azionato nel presente giudizio. Poiche’ con motivata istanza l’odierna ricorrente ha chiesto alla stazione appaltante resistente accesso mediante ostensione ed estrazione di copia dell’offerta tecnica presentata dalla Gest s.r.l. al fine di esercitare il proprio diritto di difesa inerente l’esito della gara per l’aggiudicazione del servizio di rilievo consumi e dati d’utenza; considerato che ai sensi dell’art 22 c. terzo L. 1990 n. 241 e s.m. “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art 24 c.1, 2, 3, 5 e 6 “ e che l’art 24 c.7 prevede che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, mentre secondo il sesto comma dell’art. 13 del Codice contratti pubblici, deve essere comunque consentito l’accesso alla documentazione di gara, al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio, con prevalenza sulla tutela dei segreti industriali o commerciali di altra impresa concorrente; considerato che ai sensi del c. 2 dell’ art 116 cod. proc. amm., l’istanza ostensiva può essere prodotta dall’interessato anche in pendenza del giudizio di merito e che la richiesta documentazione risulta nella fattispecie senz’altro necessaria per la difesa degli interessi giuridici oggetto del ricorso in epigrafe e che le eventuali esigenze di riservatezza del controinteressato appaiono comunque recessive rispetto alle suesposte esigenze difensive, si ordina all’Amministrazione resistente l’esibizione della documentazione richiesta con istanza di accesso, mediante deposito presso la Segreteria di questo Tribunale, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e/o notificazione in via amministrativa della presente ordinanza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00501/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00471/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 471 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>F.Imm s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Tedeschini, Gianmaria Covino e Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, 14;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Acquedotto Pugliese s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv.to Michele Didonna, con domicilio eletto presso Michele Didonna, in Bari, via Calefati, 61/A; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Gas Marketing s.r.l.</b> in proprio e quale capogruppo del costituendo r.t.i. con Exprivia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Napolitano e Ceoara Carole A., con domicilio eletto presso Vita Maria Mele, in Bari, c/o Center Express via Calefati 377;<br />
<b>Exprivia s.p.a.</b>, in proprio e quale mandante del costituendo r.t.i. con <b>Gas Marketing s.r.l.</b> rappresentata e difesa dall&#8217;avv.to Salvatore Napolitano, con domicilio eletto presso Vita Maria Mele in Bari, c/o Center Express via Calefati 377;<br /> <br />
<b>Gest s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso Paparo, Sabrina Paparo e Fabrizio Pietrosanti, con domicilio eletto presso Ugo Patroni Griffi, in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della graduatoria finale della gara, del successivo provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva, nonché dei relativi allegati(compresa la relazione del responsabile del procedimento, di data e tenore sconosciuti), disposta in favore dell&#8217; &#8221;<br />
&#8211; dei verbali della commissione di gara dal n.1 al 12;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento dell&#8217;amministratore unico prot. n. 145835 del 27 dicembre 2011;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che possa ledere la sfera giuridico- patrimoniale della ricorrente;<br />	<br />
&#8211; del verbale delle operazioni di accesso del 28 febbraio 2012, nella parte in cui è stato opposto il diniego parziale di accesso alle offerte tecniche presentate dalle concorrenti Gest s.r.l., r.t.i. Gas Marketing s.r.l. &#8211; Exprivia s.p.a. e V. Barbagli s	</p>
<p>per la dichiarazione di inefficacia dell&#8217;eventuale stipulazione del relativo contratto di appalto, ove medio tempore intervenuta;<br />	<br />
e per l&#8217;accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento di tutti i danni subiti e subenti derivanti dall&#8217;illegittimità dei provvedimenti impugnati.	</p>
<p>quanto ai motivi aggiunti<br />	<br />
&#8211; della nota prot AQP n.39231 del 27 marzo 2012 sottoscritta dai componenti della commissione di gara, conosciuta a seguito dell’accesso agli atti in data 11 aprile 2012;<br />	<br />
&#8211; della nota del 10 febbraio 2012 sottoscritta dal Direttore della Direzione commerciale dell’AQP conosciuta a seguito dell’accesso agli atti in data 11 aprile 2012;	</p>
<p>&#8211; per quanto occorrer possa della nota prot AQP n.39816 del 28 marzo 2012 sottoscritta dal Direttore della Direzione acquisti dell’AQP.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Acquedotto Pugliese s.p.a. e di Gas Marketing s.r.l. in proprio e quale capogruppo del costituendo r.t.i. con Exprivia s.p.a., della stessa Exprivia s.p.a. e di Gest s.r.l.;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Fabrizio Lofoco, quest’ultimo anche in sostituzione degli avv.ti Federico Tedeschini e Gianmaria Covini, Michele Didonna, Massimo Diciolla, quest’ultimo per delega dell&#8217;avv. to Carole A. Ceoara, e Tommaso Paparo;	</p>
<p>Valutato che:<br />	<br />
&#8211; con motivata istanza del 17 febbraio 2012, l’odierna ricorrente ha chiesto alla stazione appaltante resistente accesso mediante ostensione ed estrazione di copia dell’offerta tecnica presentata dalla Gest s.r.l. al fine di esercitare il proprio diritto<br />
&#8211; l’odierna ricorrente con il ricorso RG n. 471/2012 come integrato da motivi aggiunti, nel cui ambito si inserisce l’istanza ostensiva, ha impugnato l’aggiudicazione in favore della Gas Marketing &#8211; successivamente annullata in autotutela &#8211; unitamente all<br />
&#8211; l’istanza sopracitata è rimasta priva di riscontro;<br />	<br />
&#8211; ai sensi dell’art 22 c. terzo L. 1990 n. 241 e s.m. “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art 24 c.1, 2, 3, 5 e 6 “ e che l’art 24 c.7 prevede che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso<br />
&#8211; secondo il sesto comma dell’art. 13 del Codice contratti pubblici, deve essere comunque consentito l’accesso alla documentazione di gara, al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio, con prevalenza sulla tutela dei segreti industriali<br />
&#8211; ai sensi del c. 2 dell’ art 116 cod. proc. amm., l’istanza ostensiva può essere prodotta dall’interessato anche in pendenza del giudizio di merito;<br />	<br />
&#8211; la richiesta documentazione risulta nella fattispecie senz’altro necessaria per la difesa degli interessi giuridici oggetto del ricorso in epigrafe e che le eventuali esigenze di riservatezza del controinteressato appaiono comunque recessive rispetto al<br />
Ritenuto pertanto di ordinare all’Amministrazione resistente l’esibizione della documentazione richiesta, come da istanza di accesso del 17 febbraio 2012, mediante deposito presso la Segreteria di questo Tribunale, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e/o notificazione in via amministrativa della presente ordinanza;<br />	<br />
Ritenuto, quanto alla domanda cautelare, l’insussistenza del periculum in mora non avendo l’odierna ricorrente, allo stato degli atti, tutt’ora impugnato l’ aggiudicazione definitiva intervenuta il 26 giugno 2012, circostanza che determina la carenza di attualità della lesione dell’interesse azionato nel presente giudizio.<br />	<br />
Considerata, pertanto, l’assenza dei presupposti di cui all’art 55 cod. proc. amm. per l’accoglimento della suindicata istanza cautelare.<br />	<br />
Ritenuto sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase cautelare	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) così decide:<br />	<br />
a) respinge la suindicata istanza cautelare;<br />	<br />
b) ordina all’Amministrazione intimata l’esibizione della documentazione richiesta, come da motivazione, mediante deposito presso la Segreteria di questo Tribunale, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e/o notificazione in via amministrativa della presente ordinanza;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 9 gennaio 2013.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Primo Referendario<br />	<br />
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-501/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.501</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.4119</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-7-2012-n-4119/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-7-2012-n-4119/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-7-2012-n-4119/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.4119</a></p>
<p>Pres. Giaccardi Est. Taormina Ministero dell’economia e delle finanze (Avv. Gen. Stato) / G. Panattoni (avv. ti R. Bernasconi, E. Mazzocco, V. Toscano) sull&#8217;illegittimità del diniego di autorizzazione a gestire la rivendita speciale di tabacchi anche qualora le rivendite siano poste a pochi metri di distanza l&#8217;una dall&#8217;altra 1) Commercio–Licenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-7-2012-n-4119/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.4119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-7-2012-n-4119/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.4119</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giaccardi Est. Taormina<br /> Ministero dell’economia e delle finanze (Avv. Gen. Stato) / G. Panattoni (avv. ti R. Bernasconi, E. Mazzocco, V. Toscano)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del diniego di autorizzazione a gestire la rivendita speciale di tabacchi anche qualora le rivendite siano poste a pochi metri di distanza l&#8217;una dall&#8217;altra</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Commercio–Licenza  – Rivendita speciale di tabacchi- Distanza con altre rivendite di generi di monopolio –Irrilevanza- Ragioni.	</p>
<p>2)Autorizzazioni e concessioni- Commercio di vendita al pubblico –Licenza – Rivendita speciale di tabacchi-  Titolari delle circostanti rivendite ordinarie- Legittimazione- Inconfigurabilità-  Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) L&#8217;istituzione o il trasferimento di una rivendita speciale di tabacchi, di cui all&#8217; art. 53 della legge n. 1074/1958, non postula necessariamente il rispetto di requisiti minimi di distanza previsti per le rivendite ordinarie, potendo questo aspetto aver rilevanza solo in via discrezionale, nel caso, cioè, la distanza assuma un rilievo tale (rivendite poste a pochi metri l&#8217;una dall&#8217;altra) da rendere inconciliabile la contemporanea presenza di due rivendite . Nella specie , si richiama il principio per cui i passeggeri della metropolitana costituiscano utenza diversa e distinta da quella stanziale propria delle rivendite ordinarie.	</p>
<p>2)Il rilascio dell&#8217;autorizzazione a gestire una rivendita speciale di tabacchi e generi di monopolio non è lesiva dei diritti dei titolari delle circostanti rivendite ordinarie di generi di monopolio in quanto con la rivendita speciale sono soddisfatte particolari esigenze di pubblico servizio, anche di carattere temporaneo, in una serie di luoghi specifici .</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04119/2012REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 07217/2005 REG.RIC.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7217 del 2005, proposto dal: 	</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge; 	</p>
<p><b>Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, Ispettorato Compartimentale di Milano</b> non costituitosi in giudizio;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Panattoni Giuliana</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Rita Bernasconi, Ennio Mazzocco, Vincenzo Toscano, con domicilio eletto presso Ennio Mazzocco in Roma, via Ippolito Nievo, 61 Sc.D; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. della LOMBARDIA –Sede di MILANO- SEZIONE IV n. 00198/2005, resa tra le parti, concernente DINIEGO AUTORIZZAZIONE RIVENDITA SPECIALE DI TABACCHI</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 giugno 2012 il Consigliere Fabio Taormina e udito per l’appellante amministrazione l’Avvocato dello Stato Daniela Giacobbe;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso di primo grado la odierna appellata Panattoni Giuliana, titolare di una edicola ubicata all&#8217;interno della stazione della Metropolitana di Milano Loreto, aveva impugnato la determinazione con cui l&#8217;Amministrazione dei Monopoli di Stato aveva rigettato la sua istanza tesa ad ottenere l&#8217;istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio presso il citato esercizio commerciale.<br />	<br />
Il diniego era stato motivato in relazione alla circostanza che all’esterno della fermata della Metropolitana di Milano Loreto ad una distanza inferiore a 200 metri dall’ingresso, erano esistenti due rivendite ordinarie (la n. 568 e la n. 785).<br />	<br />
Essa era insorta prospettando numerosi motivi di censura incentrati sui vizi di violazione di legge ed eccesso di potere ed articolando altresì domanda risarcitoria.<br />	<br />
Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia – sede di Milano &#8211; ha partitamente esaminato i motivi di doglianza ed ha accolto, considerandola assorbente, quella articolata nel primo motivo di ricorso, affermando che l&#8217;istituzione di una rivendita speciale si caratterizza per il fatto il ricorrere dei requisiti necessari richiesti dall&#8217; art. 53 del DPR n. 1074/1958 costituiva condizione sufficiente essendo irrilevante la distanza con altre rivendite di generi di monopolio imponendo all’Amministrazione di rivalutare l’istanza.<br />	<br />
Il primo giudice ha invece respinto il petitum risarcitorio facendo presente che il pronto accoglimento della domanda cautelare di sospensiva della efficacia del provvedimento impugnato (non riformato dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 166/2004), e l’assenza di prova alcuna in ordine agli asseriti danni patiti impediva di considerare sussistente alcun danno risarcibile. <br />	<br />
L’appellante amministrazione ha proposto una articolata critica alla sentenza in epigrafe sotto tutti i versanti motivazionali suindicati chiedendo la riforma dell’appellata decisione contestando i presupposti erroneamente ritenuti dai primi giudici, avuto riguardo, alle norme di legge (artt. 22 della legge n. 1293 del 1957 e 53 del D.P.R. n. 1074 del 1958): in sintesi, poiché le rivendite speciali si ponevano in rapporto di sussidiarietà-alternatività con le rivendite ordinarie, solo a queste ultime spetterebbe di soddisfare le esigenze dell&#8217;utenza mentre quelle speciali potevano essere autorizzate soltanto qualora si riscontrassero necessità di servizio non sopperibili mercè licenza ordinaria o patentino.<br />	<br />
L’emergere di “particolari esigenze di servizio” (presupposto positivo, ritenuto sussistente nel caso di specie dall’Amministrazione) doveva accompagnarsi alla inesistenza del presupposto negativo (mancanza di condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino”).<br />	<br />
La impugnata decisione obbligava l’Amministrazione ad una rivalutazione dell’istanza che non poteva che condurre al medesimo esito reiettivo in considerazione della circostanza che (sebbene fossero state positivamente riscontrate le “esigenze di servizio” che costituivano il primo presupposto applicativo della norma) una rivendita ordinaria era già stata ubicata a poca distanza dalla stazione della metropolitana.<br />	<br />
L&#8217;appellata si è costituita in giudizio per resistere e, con memoria ritualmente depositata ha confutato gli argomenti prospettati dal Ministero istante, ed ha riproposto tutti i motivi contenuti nel mezzo di primo grado assorbiti dal Tribunale amministrativo, non censurando tuttavia il capo di sentenza reiettivo del petitum risarcitorio.<br />	<br />
Alla odierna pubblica udienza del 5 giugno 2012 la causa è stata posta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.L’appello è infondato e merita di essere respinto.<br />	<br />
2. La specifica normativa di settore ratione temporis applicabile è rappresentata dall&#8217;art. 22 della l. 22 dicembre, n. 1293, e dall&#8217;art. 53 del d.P.R. 10 ottobre 1958, n. 1074; a detta di tali disposizioni rivendite speciali possono essere istituite per soddisfare particolari esigenze di servizio, anche temporaneo, alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino. <br />	<br />
In particolare, l’art. 22 della legge 22 dicembre 1957 (Istituzione delle rivendite speciali), dispone che: “le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell&#8217;Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino.”. L’art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, (Istituzione delle rivendite speciali – Gestione) prevede che “le rivendite speciali sono istituite dall&#8217;Ispettorato compartimentale nelle stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e nelle case di pena, nonché ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino. <br />	<br />
Per l&#8217;istituzione delle rivendite speciali nelle stazioni occorre che ne faccia richiesta l&#8217;Amministrazione o ente interessato. Per le stazioni automobilistiche occorre che il Ministero dei trasporti e della navigazione ne riconosca la particolare importanza per l&#8217;elevato movimento dei passeggeri, l&#8217;attrezzatura ed il notevole numero di linee di comunicazione che ad esse fanno capo. <br />	<br />
Le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilità del locale ove esse debbono necessariamente funzionare. <br />	<br />
La licenza può essere intestata contestualmente e con responsabilità solidale all&#8217;Amministrazione o ente che disponga del locale ed alla persona designata per l&#8217;effettivo servizio di vendita. <br />	<br />
Le rivendite speciali possono avere funzione continuativa ovvero essere concesse temporaneamente, per determinati periodi dell&#8217;anno.”. <br />	<br />
3. La questione oggetto della causa non è nuova, ed è stata già in passato funditus esaminata dalla giurisprudenza amministrativa.<br />	<br />
Si rammenta in particolare che alla stregua di consolidata giurisprudenza di questo Consiglio dalla quale non vi è ragione per discostarsi ed alla quale si rinvia integralmente:<br />	<br />
&#8211; l&#8217;istituzione o il trasferimento di una rivendita speciale di tabacchi , di cui all&#8217; art. 53 della legge n. 1074 del 1958, non postula necessariamente il rispetto di requisiti minimi di distanza previsti per le rivendite ordinarie, potendo questo aspett<br />
&#8211; il rilascio dell&#8217;autorizzazione a gestire una rivendita speciale di tabacchi e generi di monopolio non è lesiva dei diritti dei titolari delle circostanti rivendite ordinarie di generi di monopolio in quanto con la rivendita speciale sono soddisfatte pa<br />
la normativa richiamata non fa alcun riferimento alla distanza come regola che delimiti l&#8217;esercizio della discrezionalità amministrativa e non può pertanto essere derogata da circolari amministrative (cfr. ex plurimis Cons. Stato, IV Sez., 21 dicembre 2009, n. 8530; Id., 18 febbraio 2010, n. 964; Id., 12 gennaio 2011, n. 122).<br />	<br />
Al riguardo la Sezione, uniformandosi ai citati precedenti, non può che ribadire come, nelle rivendite speciali continuative, non abbia importanza alcuna né la densità della popolazione della zona né la distanza con altre rivendite di generi di monopolio, condizioni queste invece rilevanti solo tra le rivendite ordinarie; inoltre, si richiama il principio per cui i passeggeri della metropolitana costituiscano utenza diversa e distinta da quella stanziale propria delle rivendite ordinarie.<br />	<br />
La omessa valutazione di tali principi ha esattamente indotto il primo giudice ad imporre all’amministrazione appellante una doverosa rivalutazione dell’istanza, alla stregua delle dette consolidate emergenze giuridiche.<br />	<br />
Invero anche nell’appello proposto dal Ministero, si richiama, quale fattore ostativo, la circostanza che era stata precedentemente istituita una rivendita ordinaria operante nella medesima zona: ma ciò non poteva, ex se, assurgere ad elemento ostativo, in quanto laddove positivamente delibata (come in realtà avvenuto) l’emergere di “particolari esigenze di servizio”, la tesi dell’appellante si risolve in una valutazione apodittica delle “esigenze” del pubblico” (con richiamo alla supposta collocazione dello stesso al di là dei tornelli) che appare del tutto avulsa da valutazioni di concretezza. <br />	<br />
Si rammenta peraltro che di recente, con la decisione della Sezione del 2 dicembre 2011 n. 6378, è stata condivisibilmente avvertita l’esigenza di tenere conto, anche alla più recente normativa di liberalizzazione: sia, quindi, dell&#8217;art. 83bis, co. 17, del d.l. 112 del 2008 (che peraltro si riferisce solo indirettamente al tema in questione), sia in particolare dell&#8217;art. 3. co. 7, del d.l. 138 del 2011.<br />	<br />
Stabilisce questo comma che &#8220;le disposizioni vigenti che regolano l&#8217;accesso e l&#8217;esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all&#8217;introduzione di restrizioni all&#8217;accesso e all&#8217;esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva&#8230;..&#8221;. Si è detto in particolare nella sentenza in ultimo richiamata che, “poiché la norma rivendica espressamente natura interpretativa ed è perciò naturalmente suscettibile di efficacia retroattiva, essa costituisce un argomento ulteriore per negare che il puro vincolo al rispetto della distanza, recato dalla circolare ministeriale richiamata, possa da solo rappresentare fatto impeditivo al rilascio dell&#8217;autorizzazione richiesta.”.<br />	<br />
Trasponendo i detti principi al caso in esame appare evidente che anche per tal via l’approdo cui è pervenuto il primo giudice risulta confermato dalla esigenza di interpretare restrittivamente disposizioni natura inibitoria all’esercizio di attività economiche qual è quella per cui è causa: ciò altresì milita per la reiezione del gravame.<br />	<br />
4.- Di conseguenza, per le considerazioni tutte sopra esposte, l&#8217;appello deve essere respinto perché infondato e la sentenza confermata.<br />	<br />
5.Alla soccombenza consegue la condanna l’appellante amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellata nella misura che appare equo determinare in Euro tremila (€ 3000,00) oltre accessori di legge, se dovuti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, numero di registro generale 7217 del 2005, come in epigrafe proposto,lo respinge.<br />	<br />
Condanna l’appellante amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellata nella misura di Euro tremila (€ 3000,00) oltre accessori di legge, se dovuti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/07/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-7-2012-n-4119/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.4119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.201</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-201/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-201/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.201</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento asl relativo all&#8217;aggiudicazione definitiva della gara inerente l&#8217;appalto del servizio di gestione, conduzione e manutenzione edile dei presidi ospedalieri di Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro e L&#8217;Aquila, ritenuta l’opportunità di mantenere la res adhuc integra nelle more della definizione del merito , anche in considerazione della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-201/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-201/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.201</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento asl relativo all&#8217;aggiudicazione definitiva della gara inerente l&#8217;appalto del servizio di gestione, conduzione e manutenzione edile dei presidi ospedalieri di Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro e L&#8217;Aquila, ritenuta l’opportunità di mantenere la res adhuc integra nelle more della definizione del merito , anche in considerazione della celere fissazione (sei mesi). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00201/2012 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 00314/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 314 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Guerrato Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini, Fausto Corti, con domicilio eletto presso avv. Fausto Corti in L&#8217;Aquila, via Garibaldi, 62;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Asl 01 Avezzano/Sulmona/L&#8217;Aquila</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuliano Lazzari, con domicilio eletto presso avv. Giuliano Lazzari in L&#8217;Aquila, via Giosuè Carducci, 30; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Olicar Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari, avv. Maurizio Cora, con domicilio eletto presso avv. Maurizio Cora in L&#8217;Aquila, via Giovanni di Vincenzo, 25; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
DEL PROVVEDIMENTO DELL&#8217;ASL N. 1 PROT. N. 0039141 DEL 18.4.2012, RELATIVO ALL&#8217;AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DI OLICAR SPA DELLA GARA INERENTE L&#8217;APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE EDILE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI AVEZZANO, SULMONA, CASTEL DI SANGRO E L&#8217;AQUILA. 	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 01 Avezzano/Sulmona/L&#8217;Aquila e di Olicar Spa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuta, in ragione della complessità delle questioni sollevate nell’impugnazione principale e in quella incidentale, la necessità che la controversia venga definita nel merito;<br />	<br />
Ritenuta l’opportunità di mantenere la res adhuc integra nelle more della predetta definizione, anche in considerazione della celere fissazione di cui in dispositivo;<br />	<br />
Ritenuto di compensare le spese di fase sussistendo giusti motivi,	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l’istanza cautelare nelle more della definizione del ricorso e per l’effetto sospende l’esecutività dell’atto impugnato.	</p>
<p>Fissa per la trattazione del merito della controversia l’udienza pubblica del 5 dicembre 2012.<br />	<br />
Spese di fase compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Elvio Antonelli, Presidente FF<br />	<br />
Paolo Passoni, Consigliere<br />	<br />
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-201/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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