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	<title>12/7/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/7/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.223</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-223/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-223/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.223</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di non accoglimento &#8220;SCIA&#8221; emesso da un Comune se, anche ad ammettere la recente conoscenza da parte del Comune delle vicende interessanti la cd. lottizzazione, va condiviso quanto dedotto dal ricorrente in esito alla mancata considerazione degli specifici titoli edilizi e della situazione, in fatto ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-223/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.223</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-223/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.223</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di non accoglimento &#8220;SCIA&#8221; emesso da un Comune se, anche ad ammettere la recente conoscenza da parte del Comune delle vicende interessanti la cd. lottizzazione, va condiviso quanto dedotto dal ricorrente in esito alla mancata considerazione degli specifici titoli edilizi e della situazione, in fatto ed in diritto. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00223/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00560/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 560 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Antonio Ottolini</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Pierluigi Torelli, Dino Lucchetti, con domicilio eletto presso Dino Avv. Lucchetti in Latina, via Duca del Mare, 24;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Ponza</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giacomo Mignano, con domicilio eletto presso Giacomo Avv. Mignano in Latina, via G.B.Vico, 35; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento prot. n.4489 del 25 maggio 2012 di non accoglimento &#8220;SCIA&#8221; assunta al prot. comunale al n.3962 del 10 maggio 2012	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Ponza;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che il ricorso da una prima sommaria delibazione, è assistito da sicuri elementi di fondatezza perché, anche ad ammettere la recente conoscenza da parte del comune delle vicende interessanti la cd. lottizzazione, va condiviso quanto dedotto dal ricorrente in esito alla mancata considerazione degli specifici titoli edilizi e della situazione, in fatto ed in diritto, per come anche conformata dalla recente sentenza della sezione (286/2012);	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto:<br />	<br />
a) sospende l’impugnato provvedimento;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 18 aprile 2013.	</p>
<p>Condanna il comune al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 500, (cinquento,00).	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Massimo Marra, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-223/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.223</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.222</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-222/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-222/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-222/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.222</a></p>
<p>Non vanno sospese le delibere di Consiglio Comunale di Latina che revocano una procedura finanza progetto per realizzazione di approdo turistico in un canale, se la revoca si fonda su un nuovo apprezzamento dell’interesse pubblico immune dalle censure mosse in quanto relativo ad una soluzione unitaria e complessiva, che va</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-222/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.222</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-222/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.222</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non vanno sospese le delibere di Consiglio Comunale di Latina che revocano una procedura finanza progetto per realizzazione di approdo turistico in un canale, se la revoca si fonda su un nuovo apprezzamento dell’interesse pubblico immune dalle censure mosse in quanto relativo ad una soluzione unitaria e complessiva, che va anche oltre l’ambito originario del progetto di interesse della ricorrente, concernente la sistemazione della sola sponda di competenza del comune di Latina. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00222/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00541/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 541 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Società Elettromeccanica Italiana Spa</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Pasquale Di Rienzo e Pierluigi Palma, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Latina, via Toti, n.15;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Latina</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Di Leginio, con domicilio eletto in Latina, via IV Novembre 25, presso l’AvvocaturaComunale; <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Comune di Sabaudia</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto De Tilla, con domicilio eletto presso Sezione Di Latina Tar Lazio in Latina, via A. Doria 4;<br />	<br />
<b>Provincia di Latina</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ilda Coluzzi, con domicilio eletto presso la sede dell’Entein Latina, via Costa n..1;<br />	<br />
<b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente p.t. della G.R., non costituitasi in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
delle delibere di Consiglio Comunale n.81 del 20 dicembre 2011 di revoca procedura finanza progetto per realizzazione di approdo turistico nel canale Rio Martino e n.30 dell&#8217;11 aprile 2012 di conferma della delibera precedente.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Latina e di Comune di Sabaudia e di Provincia di Latina e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il ricorso, da una prima sommaria delibazione, non è assistito dal prescritto fumus boni juris perché l’impugnata revoca si fonda su un nuovo apprezzamento dell’interesse pubblico immune dalle censure mosse in quanto relativo ad una soluzione unitaria e complessiva, che va anche oltre l’ambito originario del progetto di interesse della ricorrente, concernente la sistemazione della sola sponda di competenza del comune di Latina;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.	</p>
<p>Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 1.500, (millecinquento,00) ed in parti uguali.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Massimo Marra, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-222/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.222</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.501</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-501/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-501/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-501/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.501</a></p>
<p>Non vanno sospesi la graduatoria finale della gara per affidamento servizi di rilievo consumi e dati di utenza nonche&#8217; il successivo provvedimento di aggiudicazione disposta dall’Acquedotto Pugliese s.p.a., perche’ manca periculum in mora non avendo l’odierna ricorrente, allo stato degli atti, tutt’ora impugnato l’aggiudicazione definitiva intervenuta circa quindici giorni prima,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-501/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.501</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-501/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.501</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non vanno sospesi la graduatoria finale della gara per affidamento servizi di rilievo consumi e dati di utenza nonche&#8217; il successivo provvedimento di aggiudicazione disposta dall’Acquedotto Pugliese s.p.a., perche’ manca periculum in mora non avendo l’odierna ricorrente, allo stato degli atti, tutt’ora impugnato l’aggiudicazione definitiva intervenuta circa quindici giorni prima, circostanza che determina la carenza di attualità della lesione dell’interesse azionato nel presente giudizio. Poiche’ con motivata istanza l’odierna ricorrente ha chiesto alla stazione appaltante resistente accesso mediante ostensione ed estrazione di copia dell’offerta tecnica presentata dalla Gest s.r.l. al fine di esercitare il proprio diritto di difesa inerente l’esito della gara per l’aggiudicazione del servizio di rilievo consumi e dati d’utenza; considerato che ai sensi dell’art 22 c. terzo L. 1990 n. 241 e s.m. “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art 24 c.1, 2, 3, 5 e 6 “ e che l’art 24 c.7 prevede che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, mentre secondo il sesto comma dell’art. 13 del Codice contratti pubblici, deve essere comunque consentito l’accesso alla documentazione di gara, al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio, con prevalenza sulla tutela dei segreti industriali o commerciali di altra impresa concorrente; considerato che ai sensi del c. 2 dell’ art 116 cod. proc. amm., l’istanza ostensiva può essere prodotta dall’interessato anche in pendenza del giudizio di merito e che la richiesta documentazione risulta nella fattispecie senz’altro necessaria per la difesa degli interessi giuridici oggetto del ricorso in epigrafe e che le eventuali esigenze di riservatezza del controinteressato appaiono comunque recessive rispetto alle suesposte esigenze difensive, si ordina all’Amministrazione resistente l’esibizione della documentazione richiesta con istanza di accesso, mediante deposito presso la Segreteria di questo Tribunale, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e/o notificazione in via amministrativa della presente ordinanza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00501/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00471/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 471 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>F.Imm s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Tedeschini, Gianmaria Covino e Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, 14;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Acquedotto Pugliese s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv.to Michele Didonna, con domicilio eletto presso Michele Didonna, in Bari, via Calefati, 61/A; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Gas Marketing s.r.l.</b> in proprio e quale capogruppo del costituendo r.t.i. con Exprivia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Napolitano e Ceoara Carole A., con domicilio eletto presso Vita Maria Mele, in Bari, c/o Center Express via Calefati 377;<br />
<b>Exprivia s.p.a.</b>, in proprio e quale mandante del costituendo r.t.i. con <b>Gas Marketing s.r.l.</b> rappresentata e difesa dall&#8217;avv.to Salvatore Napolitano, con domicilio eletto presso Vita Maria Mele in Bari, c/o Center Express via Calefati 377;<br /> <br />
<b>Gest s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso Paparo, Sabrina Paparo e Fabrizio Pietrosanti, con domicilio eletto presso Ugo Patroni Griffi, in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della graduatoria finale della gara, del successivo provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva, nonché dei relativi allegati(compresa la relazione del responsabile del procedimento, di data e tenore sconosciuti), disposta in favore dell&#8217; &#8221;<br />
&#8211; dei verbali della commissione di gara dal n.1 al 12;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento dell&#8217;amministratore unico prot. n. 145835 del 27 dicembre 2011;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che possa ledere la sfera giuridico- patrimoniale della ricorrente;<br />	<br />
&#8211; del verbale delle operazioni di accesso del 28 febbraio 2012, nella parte in cui è stato opposto il diniego parziale di accesso alle offerte tecniche presentate dalle concorrenti Gest s.r.l., r.t.i. Gas Marketing s.r.l. &#8211; Exprivia s.p.a. e V. Barbagli s	</p>
<p>per la dichiarazione di inefficacia dell&#8217;eventuale stipulazione del relativo contratto di appalto, ove medio tempore intervenuta;<br />	<br />
e per l&#8217;accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento di tutti i danni subiti e subenti derivanti dall&#8217;illegittimità dei provvedimenti impugnati.	</p>
<p>quanto ai motivi aggiunti<br />	<br />
&#8211; della nota prot AQP n.39231 del 27 marzo 2012 sottoscritta dai componenti della commissione di gara, conosciuta a seguito dell’accesso agli atti in data 11 aprile 2012;<br />	<br />
&#8211; della nota del 10 febbraio 2012 sottoscritta dal Direttore della Direzione commerciale dell’AQP conosciuta a seguito dell’accesso agli atti in data 11 aprile 2012;	</p>
<p>&#8211; per quanto occorrer possa della nota prot AQP n.39816 del 28 marzo 2012 sottoscritta dal Direttore della Direzione acquisti dell’AQP.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Acquedotto Pugliese s.p.a. e di Gas Marketing s.r.l. in proprio e quale capogruppo del costituendo r.t.i. con Exprivia s.p.a., della stessa Exprivia s.p.a. e di Gest s.r.l.;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Fabrizio Lofoco, quest’ultimo anche in sostituzione degli avv.ti Federico Tedeschini e Gianmaria Covini, Michele Didonna, Massimo Diciolla, quest’ultimo per delega dell&#8217;avv. to Carole A. Ceoara, e Tommaso Paparo;	</p>
<p>Valutato che:<br />	<br />
&#8211; con motivata istanza del 17 febbraio 2012, l’odierna ricorrente ha chiesto alla stazione appaltante resistente accesso mediante ostensione ed estrazione di copia dell’offerta tecnica presentata dalla Gest s.r.l. al fine di esercitare il proprio diritto<br />
&#8211; l’odierna ricorrente con il ricorso RG n. 471/2012 come integrato da motivi aggiunti, nel cui ambito si inserisce l’istanza ostensiva, ha impugnato l’aggiudicazione in favore della Gas Marketing &#8211; successivamente annullata in autotutela &#8211; unitamente all<br />
&#8211; l’istanza sopracitata è rimasta priva di riscontro;<br />	<br />
&#8211; ai sensi dell’art 22 c. terzo L. 1990 n. 241 e s.m. “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art 24 c.1, 2, 3, 5 e 6 “ e che l’art 24 c.7 prevede che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso<br />
&#8211; secondo il sesto comma dell’art. 13 del Codice contratti pubblici, deve essere comunque consentito l’accesso alla documentazione di gara, al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio, con prevalenza sulla tutela dei segreti industriali<br />
&#8211; ai sensi del c. 2 dell’ art 116 cod. proc. amm., l’istanza ostensiva può essere prodotta dall’interessato anche in pendenza del giudizio di merito;<br />	<br />
&#8211; la richiesta documentazione risulta nella fattispecie senz’altro necessaria per la difesa degli interessi giuridici oggetto del ricorso in epigrafe e che le eventuali esigenze di riservatezza del controinteressato appaiono comunque recessive rispetto al<br />
Ritenuto pertanto di ordinare all’Amministrazione resistente l’esibizione della documentazione richiesta, come da istanza di accesso del 17 febbraio 2012, mediante deposito presso la Segreteria di questo Tribunale, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e/o notificazione in via amministrativa della presente ordinanza;<br />	<br />
Ritenuto, quanto alla domanda cautelare, l’insussistenza del periculum in mora non avendo l’odierna ricorrente, allo stato degli atti, tutt’ora impugnato l’ aggiudicazione definitiva intervenuta il 26 giugno 2012, circostanza che determina la carenza di attualità della lesione dell’interesse azionato nel presente giudizio.<br />	<br />
Considerata, pertanto, l’assenza dei presupposti di cui all’art 55 cod. proc. amm. per l’accoglimento della suindicata istanza cautelare.<br />	<br />
Ritenuto sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase cautelare	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) così decide:<br />	<br />
a) respinge la suindicata istanza cautelare;<br />	<br />
b) ordina all’Amministrazione intimata l’esibizione della documentazione richiesta, come da motivazione, mediante deposito presso la Segreteria di questo Tribunale, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e/o notificazione in via amministrativa della presente ordinanza;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 9 gennaio 2013.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Primo Referendario<br />	<br />
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-501/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.501</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.4119</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-7-2012-n-4119/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-7-2012-n-4119/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.4119</a></p>
<p>Pres. Giaccardi Est. Taormina Ministero dell’economia e delle finanze (Avv. Gen. Stato) / G. Panattoni (avv. ti R. Bernasconi, E. Mazzocco, V. Toscano) sull&#8217;illegittimità del diniego di autorizzazione a gestire la rivendita speciale di tabacchi anche qualora le rivendite siano poste a pochi metri di distanza l&#8217;una dall&#8217;altra 1) Commercio–Licenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-7-2012-n-4119/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.4119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-7-2012-n-4119/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.4119</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giaccardi Est. Taormina<br /> Ministero dell’economia e delle finanze (Avv. Gen. Stato) / G. Panattoni (avv. ti R. Bernasconi, E. Mazzocco, V. Toscano)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del diniego di autorizzazione a gestire la rivendita speciale di tabacchi anche qualora le rivendite siano poste a pochi metri di distanza l&#8217;una dall&#8217;altra</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Commercio–Licenza  – Rivendita speciale di tabacchi- Distanza con altre rivendite di generi di monopolio –Irrilevanza- Ragioni.	</p>
<p>2)Autorizzazioni e concessioni- Commercio di vendita al pubblico –Licenza – Rivendita speciale di tabacchi-  Titolari delle circostanti rivendite ordinarie- Legittimazione- Inconfigurabilità-  Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) L&#8217;istituzione o il trasferimento di una rivendita speciale di tabacchi, di cui all&#8217; art. 53 della legge n. 1074/1958, non postula necessariamente il rispetto di requisiti minimi di distanza previsti per le rivendite ordinarie, potendo questo aspetto aver rilevanza solo in via discrezionale, nel caso, cioè, la distanza assuma un rilievo tale (rivendite poste a pochi metri l&#8217;una dall&#8217;altra) da rendere inconciliabile la contemporanea presenza di due rivendite . Nella specie , si richiama il principio per cui i passeggeri della metropolitana costituiscano utenza diversa e distinta da quella stanziale propria delle rivendite ordinarie.	</p>
<p>2)Il rilascio dell&#8217;autorizzazione a gestire una rivendita speciale di tabacchi e generi di monopolio non è lesiva dei diritti dei titolari delle circostanti rivendite ordinarie di generi di monopolio in quanto con la rivendita speciale sono soddisfatte particolari esigenze di pubblico servizio, anche di carattere temporaneo, in una serie di luoghi specifici .</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04119/2012REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 07217/2005 REG.RIC.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7217 del 2005, proposto dal: 	</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge; 	</p>
<p><b>Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, Ispettorato Compartimentale di Milano</b> non costituitosi in giudizio;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Panattoni Giuliana</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Rita Bernasconi, Ennio Mazzocco, Vincenzo Toscano, con domicilio eletto presso Ennio Mazzocco in Roma, via Ippolito Nievo, 61 Sc.D; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. della LOMBARDIA –Sede di MILANO- SEZIONE IV n. 00198/2005, resa tra le parti, concernente DINIEGO AUTORIZZAZIONE RIVENDITA SPECIALE DI TABACCHI</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 giugno 2012 il Consigliere Fabio Taormina e udito per l’appellante amministrazione l’Avvocato dello Stato Daniela Giacobbe;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso di primo grado la odierna appellata Panattoni Giuliana, titolare di una edicola ubicata all&#8217;interno della stazione della Metropolitana di Milano Loreto, aveva impugnato la determinazione con cui l&#8217;Amministrazione dei Monopoli di Stato aveva rigettato la sua istanza tesa ad ottenere l&#8217;istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio presso il citato esercizio commerciale.<br />	<br />
Il diniego era stato motivato in relazione alla circostanza che all’esterno della fermata della Metropolitana di Milano Loreto ad una distanza inferiore a 200 metri dall’ingresso, erano esistenti due rivendite ordinarie (la n. 568 e la n. 785).<br />	<br />
Essa era insorta prospettando numerosi motivi di censura incentrati sui vizi di violazione di legge ed eccesso di potere ed articolando altresì domanda risarcitoria.<br />	<br />
Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia – sede di Milano &#8211; ha partitamente esaminato i motivi di doglianza ed ha accolto, considerandola assorbente, quella articolata nel primo motivo di ricorso, affermando che l&#8217;istituzione di una rivendita speciale si caratterizza per il fatto il ricorrere dei requisiti necessari richiesti dall&#8217; art. 53 del DPR n. 1074/1958 costituiva condizione sufficiente essendo irrilevante la distanza con altre rivendite di generi di monopolio imponendo all’Amministrazione di rivalutare l’istanza.<br />	<br />
Il primo giudice ha invece respinto il petitum risarcitorio facendo presente che il pronto accoglimento della domanda cautelare di sospensiva della efficacia del provvedimento impugnato (non riformato dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 166/2004), e l’assenza di prova alcuna in ordine agli asseriti danni patiti impediva di considerare sussistente alcun danno risarcibile. <br />	<br />
L’appellante amministrazione ha proposto una articolata critica alla sentenza in epigrafe sotto tutti i versanti motivazionali suindicati chiedendo la riforma dell’appellata decisione contestando i presupposti erroneamente ritenuti dai primi giudici, avuto riguardo, alle norme di legge (artt. 22 della legge n. 1293 del 1957 e 53 del D.P.R. n. 1074 del 1958): in sintesi, poiché le rivendite speciali si ponevano in rapporto di sussidiarietà-alternatività con le rivendite ordinarie, solo a queste ultime spetterebbe di soddisfare le esigenze dell&#8217;utenza mentre quelle speciali potevano essere autorizzate soltanto qualora si riscontrassero necessità di servizio non sopperibili mercè licenza ordinaria o patentino.<br />	<br />
L’emergere di “particolari esigenze di servizio” (presupposto positivo, ritenuto sussistente nel caso di specie dall’Amministrazione) doveva accompagnarsi alla inesistenza del presupposto negativo (mancanza di condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino”).<br />	<br />
La impugnata decisione obbligava l’Amministrazione ad una rivalutazione dell’istanza che non poteva che condurre al medesimo esito reiettivo in considerazione della circostanza che (sebbene fossero state positivamente riscontrate le “esigenze di servizio” che costituivano il primo presupposto applicativo della norma) una rivendita ordinaria era già stata ubicata a poca distanza dalla stazione della metropolitana.<br />	<br />
L&#8217;appellata si è costituita in giudizio per resistere e, con memoria ritualmente depositata ha confutato gli argomenti prospettati dal Ministero istante, ed ha riproposto tutti i motivi contenuti nel mezzo di primo grado assorbiti dal Tribunale amministrativo, non censurando tuttavia il capo di sentenza reiettivo del petitum risarcitorio.<br />	<br />
Alla odierna pubblica udienza del 5 giugno 2012 la causa è stata posta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.L’appello è infondato e merita di essere respinto.<br />	<br />
2. La specifica normativa di settore ratione temporis applicabile è rappresentata dall&#8217;art. 22 della l. 22 dicembre, n. 1293, e dall&#8217;art. 53 del d.P.R. 10 ottobre 1958, n. 1074; a detta di tali disposizioni rivendite speciali possono essere istituite per soddisfare particolari esigenze di servizio, anche temporaneo, alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino. <br />	<br />
In particolare, l’art. 22 della legge 22 dicembre 1957 (Istituzione delle rivendite speciali), dispone che: “le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell&#8217;Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino.”. L’art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, (Istituzione delle rivendite speciali – Gestione) prevede che “le rivendite speciali sono istituite dall&#8217;Ispettorato compartimentale nelle stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e nelle case di pena, nonché ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino. <br />	<br />
Per l&#8217;istituzione delle rivendite speciali nelle stazioni occorre che ne faccia richiesta l&#8217;Amministrazione o ente interessato. Per le stazioni automobilistiche occorre che il Ministero dei trasporti e della navigazione ne riconosca la particolare importanza per l&#8217;elevato movimento dei passeggeri, l&#8217;attrezzatura ed il notevole numero di linee di comunicazione che ad esse fanno capo. <br />	<br />
Le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilità del locale ove esse debbono necessariamente funzionare. <br />	<br />
La licenza può essere intestata contestualmente e con responsabilità solidale all&#8217;Amministrazione o ente che disponga del locale ed alla persona designata per l&#8217;effettivo servizio di vendita. <br />	<br />
Le rivendite speciali possono avere funzione continuativa ovvero essere concesse temporaneamente, per determinati periodi dell&#8217;anno.”. <br />	<br />
3. La questione oggetto della causa non è nuova, ed è stata già in passato funditus esaminata dalla giurisprudenza amministrativa.<br />	<br />
Si rammenta in particolare che alla stregua di consolidata giurisprudenza di questo Consiglio dalla quale non vi è ragione per discostarsi ed alla quale si rinvia integralmente:<br />	<br />
&#8211; l&#8217;istituzione o il trasferimento di una rivendita speciale di tabacchi , di cui all&#8217; art. 53 della legge n. 1074 del 1958, non postula necessariamente il rispetto di requisiti minimi di distanza previsti per le rivendite ordinarie, potendo questo aspett<br />
&#8211; il rilascio dell&#8217;autorizzazione a gestire una rivendita speciale di tabacchi e generi di monopolio non è lesiva dei diritti dei titolari delle circostanti rivendite ordinarie di generi di monopolio in quanto con la rivendita speciale sono soddisfatte pa<br />
la normativa richiamata non fa alcun riferimento alla distanza come regola che delimiti l&#8217;esercizio della discrezionalità amministrativa e non può pertanto essere derogata da circolari amministrative (cfr. ex plurimis Cons. Stato, IV Sez., 21 dicembre 2009, n. 8530; Id., 18 febbraio 2010, n. 964; Id., 12 gennaio 2011, n. 122).<br />	<br />
Al riguardo la Sezione, uniformandosi ai citati precedenti, non può che ribadire come, nelle rivendite speciali continuative, non abbia importanza alcuna né la densità della popolazione della zona né la distanza con altre rivendite di generi di monopolio, condizioni queste invece rilevanti solo tra le rivendite ordinarie; inoltre, si richiama il principio per cui i passeggeri della metropolitana costituiscano utenza diversa e distinta da quella stanziale propria delle rivendite ordinarie.<br />	<br />
La omessa valutazione di tali principi ha esattamente indotto il primo giudice ad imporre all’amministrazione appellante una doverosa rivalutazione dell’istanza, alla stregua delle dette consolidate emergenze giuridiche.<br />	<br />
Invero anche nell’appello proposto dal Ministero, si richiama, quale fattore ostativo, la circostanza che era stata precedentemente istituita una rivendita ordinaria operante nella medesima zona: ma ciò non poteva, ex se, assurgere ad elemento ostativo, in quanto laddove positivamente delibata (come in realtà avvenuto) l’emergere di “particolari esigenze di servizio”, la tesi dell’appellante si risolve in una valutazione apodittica delle “esigenze” del pubblico” (con richiamo alla supposta collocazione dello stesso al di là dei tornelli) che appare del tutto avulsa da valutazioni di concretezza. <br />	<br />
Si rammenta peraltro che di recente, con la decisione della Sezione del 2 dicembre 2011 n. 6378, è stata condivisibilmente avvertita l’esigenza di tenere conto, anche alla più recente normativa di liberalizzazione: sia, quindi, dell&#8217;art. 83bis, co. 17, del d.l. 112 del 2008 (che peraltro si riferisce solo indirettamente al tema in questione), sia in particolare dell&#8217;art. 3. co. 7, del d.l. 138 del 2011.<br />	<br />
Stabilisce questo comma che &#8220;le disposizioni vigenti che regolano l&#8217;accesso e l&#8217;esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all&#8217;introduzione di restrizioni all&#8217;accesso e all&#8217;esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva&#8230;..&#8221;. Si è detto in particolare nella sentenza in ultimo richiamata che, “poiché la norma rivendica espressamente natura interpretativa ed è perciò naturalmente suscettibile di efficacia retroattiva, essa costituisce un argomento ulteriore per negare che il puro vincolo al rispetto della distanza, recato dalla circolare ministeriale richiamata, possa da solo rappresentare fatto impeditivo al rilascio dell&#8217;autorizzazione richiesta.”.<br />	<br />
Trasponendo i detti principi al caso in esame appare evidente che anche per tal via l’approdo cui è pervenuto il primo giudice risulta confermato dalla esigenza di interpretare restrittivamente disposizioni natura inibitoria all’esercizio di attività economiche qual è quella per cui è causa: ciò altresì milita per la reiezione del gravame.<br />	<br />
4.- Di conseguenza, per le considerazioni tutte sopra esposte, l&#8217;appello deve essere respinto perché infondato e la sentenza confermata.<br />	<br />
5.Alla soccombenza consegue la condanna l’appellante amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellata nella misura che appare equo determinare in Euro tremila (€ 3000,00) oltre accessori di legge, se dovuti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, numero di registro generale 7217 del 2005, come in epigrafe proposto,lo respinge.<br />	<br />
Condanna l’appellante amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellata nella misura di Euro tremila (€ 3000,00) oltre accessori di legge, se dovuti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/07/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-7-2012-n-4119/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.4119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.201</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-201/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-201/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.201</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento asl relativo all&#8217;aggiudicazione definitiva della gara inerente l&#8217;appalto del servizio di gestione, conduzione e manutenzione edile dei presidi ospedalieri di Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro e L&#8217;Aquila, ritenuta l’opportunità di mantenere la res adhuc integra nelle more della definizione del merito , anche in considerazione della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-201/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-201/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.201</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento asl relativo all&#8217;aggiudicazione definitiva della gara inerente l&#8217;appalto del servizio di gestione, conduzione e manutenzione edile dei presidi ospedalieri di Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro e L&#8217;Aquila, ritenuta l’opportunità di mantenere la res adhuc integra nelle more della definizione del merito , anche in considerazione della celere fissazione (sei mesi). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00201/2012 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 00314/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 314 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Guerrato Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini, Fausto Corti, con domicilio eletto presso avv. Fausto Corti in L&#8217;Aquila, via Garibaldi, 62;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Asl 01 Avezzano/Sulmona/L&#8217;Aquila</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuliano Lazzari, con domicilio eletto presso avv. Giuliano Lazzari in L&#8217;Aquila, via Giosuè Carducci, 30; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Olicar Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari, avv. Maurizio Cora, con domicilio eletto presso avv. Maurizio Cora in L&#8217;Aquila, via Giovanni di Vincenzo, 25; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
DEL PROVVEDIMENTO DELL&#8217;ASL N. 1 PROT. N. 0039141 DEL 18.4.2012, RELATIVO ALL&#8217;AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DI OLICAR SPA DELLA GARA INERENTE L&#8217;APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE EDILE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI AVEZZANO, SULMONA, CASTEL DI SANGRO E L&#8217;AQUILA. 	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 01 Avezzano/Sulmona/L&#8217;Aquila e di Olicar Spa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuta, in ragione della complessità delle questioni sollevate nell’impugnazione principale e in quella incidentale, la necessità che la controversia venga definita nel merito;<br />	<br />
Ritenuta l’opportunità di mantenere la res adhuc integra nelle more della predetta definizione, anche in considerazione della celere fissazione di cui in dispositivo;<br />	<br />
Ritenuto di compensare le spese di fase sussistendo giusti motivi,	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l’istanza cautelare nelle more della definizione del ricorso e per l’effetto sospende l’esecutività dell’atto impugnato.	</p>
<p>Fissa per la trattazione del merito della controversia l’udienza pubblica del 5 dicembre 2012.<br />	<br />
Spese di fase compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Elvio Antonelli, Presidente FF<br />	<br />
Paolo Passoni, Consigliere<br />	<br />
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-201/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.194</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-194/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-194/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-194/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.194</a></p>
<p>Va sospesa la nota del Comune che rigetta e dispone l’archiviazione di una pratica avviata con la d.i.a., Considerato che non sembrano condivisibili le ragioni poste a base del provvedimento di archiviazione della pratica DIA, con specifico riguardo al preteso difetto di legittimazione della richiedente (odierna ricorrente) ed alla presunta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-194/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.194</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-194/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.194</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la nota del Comune che rigetta e dispone l’archiviazione di una pratica avviata con la d.i.a., Considerato che non sembrano condivisibili le ragioni poste a base del provvedimento di archiviazione della pratica DIA, con specifico riguardo al preteso difetto di legittimazione della richiedente (odierna ricorrente) ed alla presunta incompletezza soggettiva della dichiarazione presentata da altro ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00194/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00382/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 382 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Pesce Francesco</b>, <b>Patrizia Camboni</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Maurizio Rencricca, con domicilio eletto presso Maurizio Avv. Rencricca in L&#8217;Aquila, via Ulisse Nurzia, 26;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Tornimparte</b> in Persona del Sindaco P.T.; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della nota n. 2900 del 20.4.2012 di reiezione e archiviazione della pratica avviata con la d.i.a. n. 1771 del 5.3.2012	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che non sembrano condivisibili le ragioni poste a base del provvedimento di archiviazione della pratica DIA, con specifico riguardo al preteso difetto di legittimazione della sig.ra Camboni ed alla presunta incompletezza soggettiva della dichiarazione presentata dal sig. Francesco Pesce;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza cautelare;<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Rimette le parti alla seconda udienza di ottobre 2013 per la trattazione nel merito della vertenza	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Elvio Antonelli, Presidente FF<br />	<br />
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Maria Abbruzzese, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-194/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.194</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.198</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-198/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-198/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.198</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento del Comune che ha sospeso l&#8217;efficacia dell&#8217;ordinanza sindacale di sgombero del controinteressato, se l’atto impugnato pare avere contenuto lesivo in relazione alla disposta auto-sospensione di una precedente ordinanza di sgombero, ritenuto che tale provvedimento sembra recare un ingiusto pregiudizio alle ragioni della ricorrente, visto che il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-198/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-198/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.198</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento del Comune che ha sospeso l&#8217;efficacia dell&#8217;ordinanza sindacale di sgombero del controinteressato, se l’atto impugnato pare avere contenuto lesivo in relazione alla disposta auto-sospensione di una precedente ordinanza di sgombero, ritenuto che tale provvedimento sembra recare un ingiusto pregiudizio alle ragioni della ricorrente, visto che il mancato sgombero dell’inquilino (per motivi peraltro del tutto estranei alla fattispecie di sfratto) impedisce il pieno ripristino di agibilità della porzione di edificio di proprietà del ricorrente medesimo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00198/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00353/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 353 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Simona Cicchetti</b>, <b>Giuseppina Cianca</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Miccoli, Fabio Pasquali, con domicilio eletto presso Fabio Avv. Miccoli in L&#8217;Aquila, via Cardinale Mazzarino N.71;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Pizzoli</b> in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Stefano Rossi, con domicilio eletto presso Stefano Rossi in L&#8217;Aquila, via Ulisse Nurzia N.26; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Mauro Perilli</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento 27 marzo 2012 prot. n. 2177 del comune di pizzoli che ha sospeso l&#8217;efficacia dell&#8217;ordinanza sindacale di sgombero del controinteressato	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Pizzoli in Persona del Sindaco P.T.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che l’atto impugnato pare avere contenuto lesivo in relazione alla disposta auto-sospensione dell’ordinanza di sgombero 66/11;<br />	<br />
Ritenuto altresì che tale provvedimento sembra recare un ingiusto pregiudizio alle ragioni della ricorrente, visto che il mancato sgombero dell’inquilino (per motivi peraltro del tutto estranei alla fattispecie di sfratto) impedisce il pieno ripristino di agibilità della porzione di edificio di proprietà del ricorrente medesimo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima) Accoglie la suindicata istanza di sospensiva;<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Rimette le parti alla seconda udienza di novembre 2013 per la trattazione nel merito della vertenza;	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Elvio Antonelli, Presidente FF<br />	<br />
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Maria Abbruzzese, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-198/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.1254</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-12-7-2012-n-1254/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-12-7-2012-n-1254/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-12-7-2012-n-1254/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.1254</a></p>
<p>A. Cavallari – Presidente, P. Moro – Estensore. sul controllo degli stabilimenti comportanti pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose utilizzate nei processi industriali 1. Industria e commercio – Industria – Processi industriali – Utilizzo sostanze pericolose – Incidenti rilevanti – Controllo – Art.27 comma 4, d. lg.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-12-7-2012-n-1254/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.1254</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-12-7-2012-n-1254/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.1254</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Cavallari – Presidente, P. Moro – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sul controllo degli stabilimenti comportanti pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose utilizzate nei processi industriali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Industria e commercio – Industria – Processi industriali – Utilizzo sostanze pericolose – Incidenti rilevanti – Controllo – Art.27 comma 4, d. lg. n.334 del 1999 – Interpretazione.	</p>
<p>2. Industria e commercio – Industria – Normativa in materia di rischi connessi all’uso di determinate sostanze pericolose – Concetti di pericolo e rischio – Ambito – Contenuto.	</p>
<p>3. Industria e commercio – Industria – Incidenti rilevanti – Rischi – Individuazione – Verifica – Organo competente – E’ l’ARPA.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di controllo degli stabilimenti comportanti pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose utilizzate nei processi industriali, l&#8217;art. 27 comma 4, d.lg. 17 agosto 1999 n. 334, va interpretato nel senso che, in caso di omessa presentazione del rapporto di sicurezza  nonché degli altri documenti richiesti al fine di dimostrare l’approntamento delle misure di sicurezza e di quelle integrative indicate dall&#8217;autorità competente, siano esse di natura materiale o documentale (risultando il documento la sintesi delle attività materiali compiute o da compiersi), l&#8217;autorità preposta al controllo potrà anche adottare le conseguenti misure prescrittive, coercitive e sanzionatorie previste dalla legge.	</p>
<p>2. L’ambito comprendente i concetti di pericolo e rischio, presenti nella normativa in materia di rischi connessi all’uso di determinate sostanze pericolose, racchiude sia la potenzialità lesiva di sostanze o processi sia la mera probabilità di eventi dannosi.	</p>
<p>3. E’ l’ARPA l’organo competente a verificare la corretta individuazione dei rischi di incidente rilevante connessi all’uso di determinate sostanze pericolose, in quanto essa risulta costituita (con l. 21 gennaio 1994 n.61) allo scopo di svolgere tutte le attività tecniche di interesse regionale  di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale laddove siano in gioco interessi legati non solo alla tutela della salute del lavoratore, ma anche a quelli relativi alla salubrità dell’ambiente in generale e, quindi, per tutta la collettività.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01254/2012 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01518/2011 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1518 del 2011, proposto da:	</p>
<p><b>Sanofi Aventis Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Elisabetta Gardini, Angelo Vantaggiato, Antonella Capria, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Regione Puglia<i></b></i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso l’Ufficio Regionale Contenzioso in Lecce, v.le Aldo Moro 1;	</p>
<p><b>Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione dell&#8217;Ambiente &#8211; Arpa della Puglia</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Laura Marasco, Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso il Dip Prov Dap in Lecce ,via Miglietta,2;	</p>
<p><b>Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, Azienda Sanitaria Locale Brindisi, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, U.T.G. &#8211; Prefettura di Brindisi</b>;	</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliato ex lege presso la sede di quest’ultima in Lecce, via F.Rubichi 23; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; dell&#8217;ordinanza del dirigente dell&#8217;ufficio inquinamento e grandi impianti della Regione Puglia, area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l&#8217;attuazione delle opere pubbliche, servizio rischio industriale protocollo aoo_169 18/10/2011-0001261 recante &#8220;impianto di Brindisi Sanofi-Aventis s.p.a. &#8211; sospensione delle attività dello stabilimento ai sensi dell&#8217;art. 27 comma 4 del d.lgs. 334/99 e smi&#8221;;<br />	<br />
&#8211; della nota di Arpa Puglia protocollo 0046106 del 21 settembre 2011 avente ad oggetto &#8220;stabilimento Sanofi Aventis s.p.a. di Brindisi, osservazioni relative alla verifica delle prescrizioni impartite allo stabilimento &#8220;Sanofi-Aventis s.p.a. di Brindisi&#8221;;<br />
&#8211; del verbale redatto in data 14 ottobre 2011 in occasione della riunione tra Arpa Puglia e l&#8217;ufficio inquinamento e grandi impianti della Regione Puglia, area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l&#8217;attuazione delle<br />
&#8211; di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell&#8217;Ambiente &#8211; Arpa della Puglia e del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 aprile 2012 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti Antonella Capria, Angelo Vantaggiato anche in sostituzione dell’avv. Elisabetta Gardini, Tiziana Colelli, Laura Marasco, Giovanni Pedone;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. La Sanofi –Aventis s.p.a. è una società multinazionale operante nel settore farmaceutico presente in Italia con cinque stabilimenti (uno di questi è all’interno del sito industriale di Brindisi), la cui attività, in quanto a rischio di incidente rilevante, ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 334 e alla soggezione agli obblighi prescritti dagli artt. 6 e 7 del citato d.lgs. <br />	<br />
In data 10 giugno 2010, nello stabilimento in questione si è verificato un incidente che ha causato la morte di un dipendente e il ferimento di altri quattro.<br />	<br />
Tale evento è stato riconosciuto come rilevante dal Ministero Ambiente e Tutela del territorio e del Mare che attivato le procedure di verifica Mars (Major Accident Reporting System).<br />	<br />
In data 13 dicembre 2010 l’ARPA Puglia ha avviato una campagna ispettiva presso lo stabilimento in applicazione dell’art. 25 d.lgs. 334/1999, a seguito della quale sono state formulate una serie di raccomandazioni e proposte di prescrizione.<br />	<br />
A seguito di ciò la Regione ha adottato la determinazione n. 45 del 2 marzo 2011 con la quale, nel prendere atto del rapporto finale di ispezione di ARPA, ha ordinato alla Sanofi di ottemperare a tutte le raccomandazioni e prescrizioni formulate dalla Commissione Ispettiva demandando ad ARPA il controllo della relativa ottemperanza.<br />	<br />
In data 5 luglio 2011, ARPA Puglia ha effettuato una verifica ispettiva per valutare l’adempimento della determinazione n. 45/2011, nel corso della quale, pur prendendosi atto “degli sforzi posti in essere dalla società finalizzati alla migliore implementazione e ottimizzazione del sistema di gestione della sicurezza aziendale”, si evidenziava la mancata ottemperanza a tutte le prescrizioni imposte.<br />	<br />
Indi, in data 10 agosto 2011 con atto di diffida ai sensi dell’art. 27 comma 4 del d.lgs. 334/1999 il Dirigente dell’Ufficio Grandi Impianti ha diffidato la Società a porre in essere le misure necessarie ai fini della piena attuazione del SGS ( sistema gestione sicurezza) e della determinazione n. 45/2011, con l’avvertimento, che in caso di mancata ottemperanza, si sarebbe proceduto alla sospensione dell’attività per il tempo necessario all’adeguamento dell’impianto alle prescrizioni indicate, ai sensi del c.4 art. 27 del d.lgs.334/1999.<br />	<br />
Tali atti sono stati impugnati con ricorso n. 1565/2011 deciso in pari data. <br />	<br />
Con l’epigrafata ordinanza n. 169 del 18 ottobre 2011 la Regione ha poi disposto la sospensione dell’attività dello stabilimento, per il periodo necessario all’adeguamento dello stesso ai rilievi formulati da ARPA con nota n. 46106 del 21 settembre 2011, con riferimento ai seguenti impianti:<br />	<br />
&#8211; linea produttiva Spiramicina.<br />	<br />
&#8211; linea produttiva Rifamicina:Rifamicina 0 – fino alla fase di gestione del BES (brodi esausti strippati);<br />	<br />
&#8211; equalizzatori, digestori e serbatoi provenienti dalla Rifamicina – 0 e afferenti all’area WWTP.<br />	<br />
1.1. Avverso tale atto e agli atti a esso connessi è insorta la ricorrente con il ricorso all’esame deducendo le seguenti censure:<br />	<br />
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 comma 4 del d.lgs. 334/1999 – Eccesso di potere per sviamento, violazione del principio di proporzionalità, travisamento di fatto, manifesta irragionevolezza e difetto di motivazione.<br />	<br />
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 comma 4 del d.lgs. 334/1999 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Travisamento di fatto e manifesta irragionevolezza<br />	<br />
Nel corso del giudizio si sono costituite la Regione Puglia, l’ARPA e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.<br />	<br />
Nella pubblica udienza del 26 aprile 2012 la causa è stata introitata per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>2. Il ricorso è infondato e va respinto.<br />	<br />
2.1. Giova una breve ricostruzione della normativa in materia di pericoli di incidente rilevante.<br />	<br />
Con la prima Direttiva Seveso (CEE/82/501), recepita in Italia con il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 si sono poste norme di prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero essere causati da determinate attività industriali, limitando le loro conseguenze per l&#8217;uomo e per l&#8217;ambiente nonchè riducendone quindi il rischio a livelli compatibili, grazie all&#8217;interazione tra le misure preventive e quelle mitigative.<br />	<br />
Con la seconda Direttiva 96/82/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, si è attivato un incisivo controllo anche in ordine alle concrete modalità da adottarsi al fine di garantire la sicurezza degli impianti.<br />	<br />
In particolare, è stato previsto il c.d. sistema di gestione della sicurezza del quale fanno parte integrante la formazione e l&#8217;addestramento del personale, il controllo operativo, la progettazione degli impianti e le modifiche che essi subiscono durante il loro ciclo di vita, da realizzarsi in accordo con le linee guida suggerite dal D.M. Ambiente 9 agosto 2000.<br />	<br />
Nel 2003 è stata emanata la Direttiva Seveso III (Direttiva 2003/105/CE), recepita in Italia con il D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238, che apporta alcune modifiche e integrazioni al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, operando trasformazioni anche significative per quanto attiene il campo di applicazione della disciplina sui rischi di incidente rilevante.<br />	<br />
La normativa citata ha quindi posto l’attenzione sulle nozione di:<br />	<br />
&#8211; «pericolo», identificandolo nella proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in uno stabilimento di provocare danni per la salute umana o per l&#8217;ambiente;<br />	<br />
&#8211; «rischio», ossia la mera probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche. <br />	<br />
2.2. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che il ricorso alla sospensione dell’attività possa utilizzarsi solo nelle ipotesi in cui le prescrizione inadempiute comportino un reale rischio per la sicurezza, mentre le prescrizioni di cui ARPA contesta l’adempimento sarebbero tutte di carattere formale e documentale, la cui omissione quindi non produrrebbe rischio alcuno.<br />	<br />
La censura non convince.<br />	<br />
L’art. 27 del citato d.lgs.334/1999 al 4° comma prevede che “ Fatti salvi i casi di responsabilità penale, qualora si accerti che non sia stato presentato il rapporto di sicurezza o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o le misure integrative indicate dall&#8217;autorità competente, anche a seguito di controlli ai sensi dell&#8217;articolo 25, l&#8217;autorità preposta al controllo diffida il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell&#8217;attività per il tempo necessario all&#8217;adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi”.<br />	<br />
Il richiamato art. 25 dispone ai commi 1 e 1bis. che: <br />	<br />
&#8211; “Le misure di controllo, effettuate ai fini dell&#8217;applicazione del presente decreto, sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, oltre a quelle espletate nell&#8217;ambito delle procedure di cui all&#8217;articolo 21, consistono i<br />
Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore possa comprovare di: <br />	<br />
a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante; <br />	<br />
b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all&#8217;interno ed all&#8217;esterno del sito; <br />	<br />
c) non avere modificato la situazione dello stabilimento rispetto ai dati e alle informazioni contenuti nell&#8217;ultimo rapporto di sicurezza presentato” . <br />	<br />
Quanto alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti incombente sul gestore, l’art. 7 prevede che :<br />	<br />
&#8211; “Al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell&#8217;uomo e dell&#8217;ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati, il gestore degli stabilimenti di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, de<br />
Appare evidente che la norma testè esaminata non limita gli adempimenti del gestore a quelli interessanti materialmente gli impianti, comprendendo anzi una serie di attività materiali che mirano oltre che a prevenire il rischio di incidenti rilevanti anche a pianificare, organizzare, certificare le attività da compiersi, il tutto mediante strumenti prima materiali e poi documentali descrittivi e certificativi dell’attività svolta. <br />	<br />
Difatti, il riferimento al “documento” conclusivo e all’allegato programma di cui all’art. 7 evidenzia come l’attività da svolgersi debba concludersi in tal senso.<br />	<br />
Deve quindi concordarsi con la difesa dell’ARPA la quale ha evidenziato come le verifiche debbano consentire l’accertamento dell’adeguatezza della politica di prevenzione e delle misure di sicurezza adottate, consentendo un esame dei “sistemi tecnici, organizzativi e gestionali applicati nello stabilimento”.<br />	<br />
Quindi, in tema di controllo degli stabilimenti comportanti pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose utilizzate nei processi industriali, l&#8217;art. 27, comma 4, D.Lgs. 19 agosto 1999, n. 334 va interpretato nel senso che, in caso di omessa presentazione del rapporto di sicurezza nonché degli altri documenti richiesti al fine di dimostrare l’approntamento delle misure di sicurezza e di quelle integrative indicate dall&#8217;autorità competente, siano esse di natura materiale o documentale (risultando il documento la sintesi delle attività materiali compiute o da compiersi), l&#8217;autorità preposta al controllo potrà anche adottare le conseguenti misure prescrittive, coercitive e sanzionatorie previste dalla legge. <br />	<br />
Del resto non potrebbe sostenersi che le misure organizzative e gestionali siano meno rilevanti nella politica di prevenzione, rispetto a quelle tecniche, risultando invece a queste complementari.<br />	<br />
Ad esempio, se si disponessero correttamente tutte le misure di precauzione e prevenzione del rischio di incidente rilevante, ma non si disponesse di un adeguato piano di emergenza mediante la previa stesura di un piano gestionale e organizzativo operativo, risulterebbe evidente il fallimento delle misure intraprese. Così pure se alla base delle misure intraprese non vi fosse una corretta presa di coscienza e valutazione dei concreti e differenziati rischi connessi all’attività e alle sostanze utilizzate, ogni accorgimento risulterebbe inutile.<br />	<br />
2.3. Tanto più che, nella specie, tale circostanza risulta contestata dalla difesa dell’ARPA la quale rileva (e tale assunto non è smentito dai documenti esibiti) che le prescrizioni rimaste inottemperate non sono di carattere esclusivamente formale, riguardando piuttosto il riferimento alla idoneità tecnico &#8211; funzionale delle diverse componenti impiantistiche nella loro globalità in attuazione del sistema di gestione della sicurezza.<br />	<br />
In particolare, a riprova di ciò, nella relazione tecnica ARPA depositata in data 31 ottobre 2011, si è rilevato che: <br />	<br />
“ la linea produttiva della Spiramicina non è dotata delle autorizzazioni previste per legge per poter esercitare quali, ad esempio, il rilascio di nulla – osta di fattibilità, omologazione impianti in luoghi a pericolo di esplosione e le attività connesse alla messa in esercizio della stessa hanno già causato un incidente rilevante”, aggiungendosi che:<br />	<br />
“ risulta necessario attuare quanto rilevato in relazione alla revisione dell’analisi di rischio connessa all’uso di determinate sostanze pericolose, all’accertamento delle cause incidentali occorse in data 10 giugno 2010, nonché di tutti i documenti progettuali attestanti la congruità delle modifiche intervenute e la quantificazione dei rischi associati. Contestualmente si ritiene necessario che il gestore provveda all’adeguamento degli impianti in relazione alla pericolosità intrinseca degli stessi e comunque in relazione alla presenza di sostanze reali e previste – art. 2 comma 2 d.lgs. 334/1999 – in stabilimento. Si fa presente, come ricavabile dalle fotografie riportate al precedente paragrafo 2, che le carenze impiantistiche risultano trasversali su tutte le aree dello stabilimento (interessando utilities, oltre che apparecchiature critiche, serbatoi, linee trasportanti pericolose) e specificatamente le aree riclassificate dallo stesso gestore a rischio di esplosione”. <br />	<br />
2.4. Non risulta fondata neppure la censura con la quale la ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento di sospensione in ragione della ritenuta incoerenza con l’atto di diffida quanto ai rilievi che ineriscono alla linea “Rifamicina” e alla caratterizzazione delle sostanze pericolose.<br />	<br />
Tale tesi è piuttosto smentita dal rapporto finale di ispezione redatto da ARPA e posto a base della diffida regionale 45/201, nel quale risulta espressamente:<br />	<br />
&#8211; (pag.26) “ la Commissione prescrive che la classificazione delle sostanze pericolose presenti in stabilimento sia effettuata ai sensi di quanto previsto dal regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008. Prescriv<br />
Il riferimento a tutte le sostanze pericolose esistenti nello stabilimento comprende quindi evidentemente anche la linea della “Rifamicina &#8211; 0”.<br />	<br />
2.5. Con un secondo ordine di censure la ricorrente deduce di aver ottemperato alle prescrizioni imposte.<br />	<br />
La circostanza è smentita per tabulas.<br />	<br />
In primo luogo, successivamente alla proposizione del ricorso, la ricorrente ha trasmesso, in data 26 ottobre 2011 all’Amministrazione intimata, con nota avente ad oggetto “Consegna documentazione: impianto di Brindisi Sanofi – Aventis S.p.A.- sospensione delle attività dello stabilimento ai sensi dell’art.27 c.4 del d.lgs. 334/1999 &#8211; Ottemperanza alle richieste della Regione Puglia Sezione Rischi Industriali, mediante raccomandata a.r. prot. AOO-160 del 18/10/2011 – 0001261., n. 26 faldoni relativi alla documentazione richiesta, contenenti, oltre alla documentazione che si assume già visionata e valutata da ARPA Puglia, anche nuova documentazione integrativa (fra cui “Analisi del rischio CMR…, verifica di ottemperanza alle prescrizioni dello Spesal su DVR CMR, classificazione ATEX Atea TK7002 TK 7003 TK 7004 impianto di trattamento acque, nuova caratterizzazione chimica degli stream di ingresso ai serbatoi… aggiornamento valutazione rischio incendio, aggiornamento rischio contro le esplosioni, aggiornamento rischio biologico, aggiornamento rischio chimico + relazione attività di monitoraggio ambientale, aggiornamento rischio di amianto, aggiornamento rischio radiazioni ottiche artificiali…, A11 nuovo responsabile di produzione, a12 adeguamento impianto fognature impianto chimico 1 allo standard S706…, piano di emergenza H-01 emissione agosto, report integrativo ISI srl al DVR per PIR, procedura H-452 comunicazione in caso di emergenza rilevante).<br />	<br />
La mole e la natura della documentazione integrativa trasmessa esclude che quanto in essa contenuto fosse stato rappresentato prima dell’ordinanza di sospensione.<br />	<br />
A riprova dell’inottemperanza alle prescrizioni imposte,infine,deve rilevarsi che, se nell’ordinanza cautelare n. 759/2011 adottata nella camera di consiglio del 3 novembre 2011 il Collegio aveva ritenuto che la sospensione delle tre linee di attività (riguardanti in particolare Spiramicina, Rifamicina ed equalizzatori, digestori e serbatoi provenienti dalla Rifamicina) anche in relazione all’analisi del rischio non sembrava aver tenuto conto delle deduzioni contenute nella relazione di parte ricorrente con la nota in data 3 settembre 2011 (cfr. pag.39 del documento allegato), nel corso del giudizio, come risulta nella nota ARPA Puglia del 17 gennaio 2012, nell’allegato 1 della nota prot.0046106 del 21 settembre 2011, è emerso che “il Gestore non aveva presentato la documentazione integrativa relativa all’analisi di rischio, non risultando presente nella documentazione pervenuta in data 8 settembre 2011 il documento separato elaborato dall’estensore del DVR RIR cui faceva riferimento il gestore nel punto 4.3.ii della Relazione &#8211; ottemperanza alle richieste della Regione Puglia sezione Rischi Industriali, raccomandata A.R. prot. A00 169 4/08/2011-0000645 &#8211; ”; in sostanza la documentazione integrativa attinente all’analisi di rischio non comprendeva un documento essenziale che la relazione menzionava come allegato.<br />	<br />
L’evidenziata inottemperanza da parte della Sanofi alle prescrizioni poste a base dell’impugnato ordine di sospensione dell’attività legittimano, quindi, quest’ultimo rendendolo esente dalle censure rassegnate nel ricorso.<br />	<br />
2.6. Infine, non coglie nel segno neppure la censura con la quale parte ricorrente deduce l’incompetenza dell’ARPA in quanto, a dire della stessa, il documento di valutazione dei rischi di cui al d.lgs. 81/2008 atterrebbe alla sicurezza sul lavoro e non ai rischi di incidente rilevante disciplinati d.lgs. 334/1999. <br />	<br />
In primo luogo, come rilevato in premessa, l’ambito comprendente i concetti di pericolo e rischio, presenti nella normativa in materia di rischi connessi all’uso di determinate sostanze pericolose, racchiude sia la potenzialità lesiva di sostanze o processi sia la mera probabilità di eventi dannosi.<br />	<br />
A conferma di ciò, l’art. 5 del d.lgs. 334/1999 inserisce tra gli obblighi del gestore “tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l&#8217;uomo e per l&#8217;ambiente, nel rispetto dei princìpi del presente decreto e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell&#8217;ambiente”. <br />	<br />
Inoltre, “Il gestore degli stabilimenti industriali di cui all&#8217;allegato A in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle indicate nell&#8217;allegato I, oltre a quanto previsto al comma 1, è altresì tenuto a provvedere all&#8217;individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, integrando il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni; all&#8217;adozione delle appropriate misure di sicurezza e all&#8217;informazione, alla formazione, all&#8217;addestramento ed all&#8217;equipaggiamento di coloro che lavorano in situ come previsto dal decreto del Ministro dell&#8217;ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998”. <br />	<br />
Risulta quindi evidente che organo competente a verificare la corretta individuazione dei rischi di incidente rilevante connessi all’uso di determinate sostanze pericolose è proprio l’ARPA la quale risulta costituita (con L. 61/1994) allo scopo svolgere tutte le attività tecniche di interesse regionale di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale laddove siano in gioco interessi legati non solo alla tutela della salute del lavoratore ma anche a quelli relativi alla salubrità dell’ambiente in generale e, quindi, per tutta la collettività.<br />	<br />
Peraltro, tale competenza, si ricava anche dall’art. 27, comma 4, D.Lgs. 19 agosto 1999, n. 334, atteso che, in caso di omessa presentazione del rapporto di sicurezza o degli altri documenti richiesti al fine di dimostrare l’approntamento delle misure di sicurezza e di quelle integrative indicate dall&#8217;autorità competente, l&#8217;autorità preposta al controllo (ARPA) deve poter anche adottare le conseguenti misure prescrittive, coercitive e sanzionatorie previste dalla legge.<br />	<br />
3. In conclusione, il ricorso va respinto.<br />	<br />
3.1. La complessità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.ù</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Claudia Lattanzi, Referendario	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/07/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-12-7-2012-n-1254/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.1254</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.1242</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-12-7-2012-n-1242/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-12-7-2012-n-1242/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-12-7-2012-n-1242/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.1242</a></p>
<p>A. Cavallari – Presidente, G. Esposito – Estensore. sulla appartenenza alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dell&#8217;intera controversia avente ad oggetto sia la domanda relativa al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima, sia la domanda relativa all&#8217;indennità per il periodo di occupazione legittima 1. Processo – Processo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-12-7-2012-n-1242/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.1242</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Cavallari – Presidente, G. Esposito – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sulla appartenenza alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dell&#8217;intera controversia avente ad oggetto sia la domanda relativa al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima, sia la domanda relativa all&#8217;indennità per il periodo di occupazione legittima</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Sospensione del giudizio – Art.295, c.p.c. – Operatività – Condizioni.	</p>
<p>2. Espropriazione per pubblica utilità – Giurisdizione e competenza – Controversia – Domanda relativa al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima e domanda relativa all’indennità per il periodo di occupazione legittima – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Sussiste.	</p>
<p>3. Espropriazione per pubblica utilità – Acquisizione sanante – Provvedimento ex art.42-bis, d.P.R. n.327 del 2001 – Emissione – Domanda di condanna – E’ inammissibile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art.295, c.p.c., l’istituto della sospensione del processo non opera in presenza di un collegamento tra i giudizi, ma si applica allorquando sussista un nesso di pregiudizialità, per cui la risoluzione della controversia non può avvenire senza la previa definizione della questione rimessa ad altro giudice.	</p>
<p>2. Spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo l’intera controversia avente ad oggetto sia la domanda relativa al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima, sia la domanda relativa all’indennità per il periodo di occupazione legittima, occorrendo privilegiare la concentrazione, innanzi ad esso, di tutte le domande connesse all’occupazione intrapresa.	</p>
<p>3. In tema di acquisizione sanante, è inammissibile la domanda di condanna del Comune ad emettere il provvedimento ex art. 42-bis, d.P.R. 8 giugno 2001 n.327, stante l’impossibilità di ordinare un facere alla p.a., tenuto conto che tale norma affida all’Autorità amministrativa la scelta di determinarsi in tal senso, previa valutazione dei contrapposti interessi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01242/2012 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01523/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1523 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Cardia Santa, Annese Carla</b> e<b> Annese Domenico</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Lorenzo Durano, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore 16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Ceglie Messapica<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Grazia Vitale, con domicilio eletto presso Daniela Anna Ponzo in Lecce, via Schipa 35; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la condanna</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del Comune di Ceglie Messapica a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento/indennizzo ex art. 42 bis comma 3° DPR n. 327/01, un importo pari al valore venale attuale delle aree occupate ed altro importo pari al 5% annuo per tutto il periodo di occupazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, il tutto previo ordine al medesimo Comune di Ceglie Messapica di adottare i provvedimenti di acquisizione delle aree ex art. 42 bis comma 1° del DPR n. 327/01; nonché al pagamento di una somma pari al 10% del valore venale attuale dei beni oggetto di occupazione e successiva acquisizione sanante, a ristoro del pregiudizio non patrimoniale subito;<br />	<br />
in subordine, per la condanna del Comune di Ceglie Messapica a pagare ai ricorrenti una somma pari al valore che i beni avevano all’atto dell’intervenuto acquisto a titolo originario, oltre interessi legali sino al soddisfo;<br />	<br />
in estremo subordine, per la condanna del Comune di Ceglie Messapica a restituire ai ricorrenti i terreni tuttora illecitamente occupati, previa demolizione di quanto costruito e riduzione in pristino, e a risarcire gli stessi per tutto il periodo di illecita occupazione con una somma pari, per ogni anno, agli interessi legali sul valore venale attuale dei beni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dall’epoca di maturazione di ogni annualità sino al soddisfo;<br />	<br />
per l’adozione di ogni altro provvedimento ex art. 34 c.p.a. </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Ceglie Messapica;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore per l&#8217;udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori avv.ti Durano e Vitale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I ricorrenti, quali eredi del sig. Giuseppe Annese, sono proprietari in Ceglie Messapica di alcuni terreni, ubicati in zona definita di completamento urbanistico dallo strumento urbanistico vigente, censiti in catasto alla partita 12559, foglio 50 p.lla 78, e alla partita 18757, foglio 50, p.lle 251 e 906 (ex 424).<br />	<br />
Parte di detti terreni vennero appresi dall’Amministrazione comunale in virtù di decreti di occupazione d’urgenza dell’8/6/1981 nn. 4 e 5, per l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria (strade) e per la realizzazione di una scuola materna e di un asilo nido, di cui ai progetti approvati, rispettivamente, con delibere di C.C. n. 272 del 21/6/1980 e di G.M. n. 22 del 2/2/1980.<br />	<br />
L’occupazione si è realizzata materialmente in data 20/7/1981 e, nonostante l’esecuzione delle opere previste, non è mai stata completata la procedura espropriativa né si è provveduto al pagamento delle indennità di esproprio e di occupazione.<br />	<br />
Con citazione del 21/7/1996 il loro dante causa conveniva quindi in giudizio il Comune di Ceglie Messapica ed il Tribunale di Brindisi, con sentenza parziale del 7 settembre 2005 n. 845, dichiarava l’inesistenza dell’effetto ablativo prodotto dalla c.d. “accessione invertita” e l’inammissibilità della correlata domanda di risarcimento danni e, con sentenza del 23 aprile 2010 n. 343, ha condannato l’Ente al pagamento delle somme riconosciute dovute per la legittima e illegittima occupazione delle aree.<br />	<br />
Le sentenze sono state impugnate dal Comune di Ceglie Messapica innanzi alla Corte di Appello di Lecce, che ne ha sospeso l’esecutività.<br />	<br />
In seguito i ricorrenti hanno avviato trattative con il Comune e, dopo l’introduzione dell’art. 42-bis al D.P.R. n. 327/01 (art. 34 del d.l. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011), hanno proposto il presente ricorso, dichiarando di non avere interesse alla restituzione delle aree e chiedendo la corresponsione del risarcimento ex art. 42-bis cit., commisurato al valore venale attuale delle aree occupate, oltre ad un importo pari al 5% annuo per tutto il periodo di occupazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno e previo ordine al Comune di Ceglie Messapica di adottare i provvedimenti di acquisizione delle aree di cui alla stessa norma del DPR n. 327/01, nonché il pagamento di una somma pari al 10% del valore venale attuale dei beni oggetto di occupazione e successiva acquisizione sanante, a ristoro del pregiudizio non patrimoniale subito.<br />	<br />
In subordine, hanno chiesto la condanna del Comune di Ceglie Messapica al pagamento di una somma pari al valore che i beni avevano all’atto dell’intervenuto acquisto a titolo originario, oltre interessi legali sino al soddisfo, ed in via ancora gradata la condanna dell’Ente alla restituzione dei terreni ed al risarcimento per tutto il periodo di illecita occupazione, con una somma pari, per ogni anno, agli interessi legali sul valore venale attuale dei beni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dall’epoca di maturazione di ogni annualità sino al soddisfo.<br />	<br />
Il Comune di Ceglie Messapica si è costituito in giudizio, osservando che è stata riproposta la medesima azione intentata innanzi al Giudice civile e chiedendo in relazione a ciò la sospensione del presente processo, contestando altresì l’applicabilità dell’invocato art. 42-bis del DPR n. 327/01 ed eccependo la prescrizione di ogni diritto e pretesa indennitaria, nonché l’inammissibilità delle domande volte a ottenere il riconoscimento di somme, per le stesse causali, sulle quali si è pronunciato il G.O.<br />	<br />
Con successiva memoria del 29/12/2011 sono state esplicitate le difese svolte, insistendo nella richiesta di sospensione del processo ed eccependo il difetto di giurisdizione del G.A., nonché ribadendo l’inapplicabilità dell’art. 42-bis del DPR n. 327/01, eccependo nuovamente la prescrizione di ogni diritto al risarcimento e al pagamento di somme a titolo di indennizzo.<br />	<br />
I ricorrenti hanno replicato alle deduzioni dell’Ente con memoria depositata il 18/1/2012.<br />	<br />
Le parti hanno prodotto documentazione, afferente alla natura e alle caratteristiche delle aree occupate, e memorie difensive.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 10 maggio 2012 il ricorso è stato assegnato in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In via preliminare, va esaminata la richiesta di sospensione del presente processo, formulata dal resistente Comune sul rilievo che le stesse domande sono state proposte innanzi al Giudice civile, il quale si è pronunciato su di esse con le sentenze sopra riportate, avverso le quali è stato proposto appello. <br />	<br />
La richiesta va disattesa.<br />	<br />
In relazione alla sospensione necessaria del processo, l’art. 79 c.p.a. rinvia al codice di procedura civile, con riferimento all’art. 295 c.p.c. espressamente indicato al terzo comma, per il quale:<br />	<br />
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.<br />	<br />
Come chiarito in giurisprudenza, l’istituto non opera in presenza di un collegamento tra i giudizi, ma si applica allorquando sussista un nesso di pregiudizialità, per cui la risoluzione della controversia non può avvenire senza la previa definizione della questione rimessa ad altro Giudice (cfr. da ultimo, T.A.R. Lazio – Sez. II, 27 giugno 2011 n. 5661: “In altri termini, l&#8217;applicazione dell&#8217;istituto della sospensione necessaria del processo presuppone che la decisione della controversia dipenda dalla definizione di altra causa, richiede cioè non un mero collegamento tra due emanande statuizioni, ma un vincolo di presupposizione, per cui l&#8217;altro giudizio, oltre ad essere effettivamente pendente ed a coinvolgere le stesse parti, deve investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale sia determinante, in tutto o in parte, per l&#8217;esito della causa da sospendere (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 settembre 2006 n. 5701)”.<br />	<br />
Le domande proposte dai ricorrenti nel presente giudizio appartengono alla giurisdizione del Giudice amministrativo, il quale è tenuto ad esercitarla senza che, nella fattispecie in esame, la sua decisione possa farsi dipendere dall’accertamento del Giudice civile, che non assume evidentemente carattere pregiudiziale.<br />	<br />
Né può assumersi l’assoluta identità del petitum e della causa petendi, dal momento che i ricorrenti hanno in questa sede prospettato l’applicabilità del meccanismo dell’art. 42-bis del DPR n. 327/01 (richiedendo espressamente che sia ordinato al Comune di adottare i provvedimenti di acquisizione delle aree: pag. 9 del ricorso), secondo un meccanismo che – sperimentato in talune pronunce del Giudice amministrativo – comporta l’attrazione della controversia nell’ambito della sua giurisdizione esclusiva.<br />	<br />
Da quanto esposto deriva l’infondatezza anche dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Ceglie Messapica.<br />	<br />
La giurisdizione amministrativa si fonda, infatti, sull’art. 133, primo comma, lett. g), cod. proc. amm., poiché nella fattispecie in esame l’amministrazione è entrata in possesso del bene in forza degli specifici atti amministrativi (sopra indicati) di approvazione del progetto e di occupazione di urgenza.<br />	<br />
Pertanto, non è rinvenibile in questo caso una totale assenza di titolo e un comportamento della P.A. non riconducibile all’esercizio di un pubblico potere.<br />	<br />
Occorre poi precisare che la giurisdizione esclusiva si estende anche alla domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima.<br />	<br />
Si osserva che l’art. 133 cit. riserva al G.O. le controversie concernenti la misura delle indennità dovute “in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”. <br />	<br />
Tuttavia, la cognizione dell’intera controversia, cioè sia della domanda relativa al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima sia della domanda relativa all’indennità per il periodo di occupazione legittima, spetta alla giurisdizione esclusiva del G.A., occorrendo privilegiare la concentrazione, innanzi ad esso, di tutte le domande connesse all’occupazione intrapresa, alla stregua del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, dettato da ragioni di logica processuale e dall’esigenza di garantire l’effettività della tutela (cfr., tra le altre, SS.UU., 10 febbraio 2010 n. 2906).<br />	<br />
Il Collegio non ignora che la stessa Corte di Cassazione ha ravvisato l’impossibilità di operare lo spostamento della giurisdizione per ragioni di connessione (da ultimo, cfr. la sentenza delle Sezioni Unite del 7 giugno 2012 n. 9185), per cui è stato ritenuto che la domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima resta riservata al G.O. (cfr. Cons. Stato – Sez. IV, 4 febbraio 2011 n. 804).<br />	<br />
Sennonché, va precisato che la recentissima decisione della Cassazione, appena citata, a sua volta non ha smentito il precipuo rilievo che assume lo svolgimento della causa innanzi ad un solo Giudice, in ossequio ai precetti costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.) ed all’esigenza di assicurare la tutela piena ed effettiva del diritto di difesa, garantita dall’art. 24 Cost. (cfr. il punto 13 della sentenza SS.UU. del 7 giugno 2012 n. 9185).<br />	<br />
Ciò posto, emerge dagli atti che il Comune di Ceglie Messapica non ha portato a compimento il procedimento di acquisizione del bene di cui i ricorrenti sono proprietari.<br />	<br />
Questi ultimi hanno dichiarato di non avere interesse alla restituzione (avanzandone la richiesta solo in via subordinata), reclamando in via principale il risarcimento per la perdita della proprietà del bene, commisurato al suo valore venale, e formulando la domanda di condanna del Comune ad emettere il provvedimento ex art. 42-bis suindicato.<br />	<br />
Reputa il Collegio che tale domanda è inammissibile, per l’impossibilità di ordinare un <i>facere</i> alla pubblica amministrazione, tenuto conto che l’art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 affida all’Autorità amministrativa la scelta di determinarsi in tal senso, previa valutazione dei contrapposti interessi. <br />	<br />
Invero, l’amministrazione può legittimamente apprendere il bene facendo ricorso al contratto, tramite l’acquisizione del consenso della controparte (compresa la cessione volontaria, regolata dall’art. 45 del T.U. n. 327/01) , nonché mediante lo strumento già previsto dall’art. 43 del T.U. cit. ed ora, successivamente alla sentenza della Corte costituzionale 8 ottobre 2010 n. 293, che ne ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale, nuovamente regolamentato all’art. 42-bis dello stesso testo, come introdotto dall’articolo 34, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111.<br />	<br />
Allo stato l’amministrazione non ha fatto uso di alcuno dei mezzi giuridici a sua disposizione, rimanendo così integra la situazione di illiceità evidenziata dal ricorrente.<br />	<br />
Deve quindi accogliersi la domanda proposta in via subordinata, ordinando al Comune di Ceglie Messapica la restituzione del bene in questione.<br />	<br />
Quanto alla domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima e dell’indennizzo per il successivo periodo di illegittima detenzione, il Collegio osserva che il terzo comma dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/01 commisura l’entità del risarcimento, per il mancato godimento del bene, ad una percentuale (5% annuo) del valore venale.<br />	<br />
La stessa misura percentuale non può essere adottata anche per calcolare l’indennità di occupazione legittima, poiché tale indennità è commisurata ad un dodicesimo, per anno, del valore del bene dall’art. 50 del d.P.R. n. 327 del 2001. <br />	<br />
La domanda di pagamento può, dunque, essere unitariamente esaminata, per tutto il periodo in cui il privato è stato privato del possesso del bene, e cioè dal momento in cui è stata eseguita l’occupazione (con la presa di possesso del 20/7/1981) fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, ossia sino alla restituzione del bene (salva la possibilità per l’amministrazione di avvalersi in via postuma dello strumento di cui al citato art. 42-bis).<br />	<br />
Con riferimento a tale contesto temporale, il Comune va condannato a corrispondere agli aventi diritto una somma da quantificare sulla base del suddetto criterio normativo di cui all’art. 42-bis, comma 3, ossia pari al 5% sul valore dell’area per ogni anno di occupazione illegittima; all’8,33% per ogni anno di occupazione legittima.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 34, quarto comma, c.p.a., l’Ente è tenuto a proporre agli aventi diritto il pagamento della somma, entro 90 (novanta giorni) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, tenendo conto:<br />	<br />
&#8211; che l’area possiede il requisito di edificabilità legale, secondo il disposto dell’art. 19, secondo comma, della L.R. n. 3/2005;<br />	<br />
&#8211; che il valore venale dell’area, per ciascun anno, va determinato con il metodo di stima sintetico-comparativo (analizzando il valore di compravendita, alla stessa epoca, dei beni con caratteristiche similari) o, in mancanza, applicando il coefficiente d<br />
&#8211; che, sulla somma così determinata per ogni anno, va calcolato il 5% in un caso, l’8,33% nell’altro; <br />	<br />
&#8211; che gli importi dovuti, per gli anni in cui l’occupazione si è legittimamente protratta, vanno maggiorati degli interessi al saggio legale, con decorrenza dall’anno in questione e sino all’effettivo soddisfo;<br />	<br />
&#8211; che gli importi dovuti, invece, a titolo di risarcimento per l’illecita detenzione (successiva alla scadenza dell’occupazione autorizzata), produttivi di interessi, vanno rivalutati all’attualità, trattandosi debito di valore, applicando i corrispondent<br />
In tali termini, pertanto, va accolta la domanda di pagamento della indennità di occupazione legittima e dell’indennizzo per il successivo periodo di illecita detenzione.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura particolarmente tecnica della presente controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:<br />	<br />
1) condanna il Comune di Ceglie Messapica, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire l’area occupata e a corrispondere ai ricorrenti le somme determinate secondo i criteri ivi indicati;<br />	<br />
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con <br />	<br />
l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Roberto Michele Palmieri, Referendario	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/07/2012</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.6364</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-7-2012-n-6364/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-7-2012-n-6364/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-7-2012-n-6364/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.6364</a></p>
<p>Pres. Daniele, Est. di Nezza E/Co Cinematografica s.r.l. (Avv.ti N. e N. Paoletti) c/ Rai Cinema s.p.a. (Avv. A. Clarizia) ed altri sul diritto di accesso ai documenti di una società controllata dalla R.A.I. 1. Servizi pubblici – Radiotelevisione – Atti di diritto privato – Diritto di accesso – Sussiste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-7-2012-n-6364/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.6364</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-7-2012-n-6364/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.6364</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Daniele, Est. di Nezza<br /> E/Co Cinematografica s.r.l. (Avv.ti N. e N. Paoletti) c/ Rai Cinema s.p.a. (Avv. A. Clarizia) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sul diritto di accesso ai documenti di una società controllata dalla R.A.I.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	 Servizi pubblici – Radiotelevisione – Atti di diritto privato – Diritto di accesso – Sussiste – Condizioni – Strumentalità all’interesse pubblico.  </p>
<p>2.	Servizi pubblici – Radiotelevisione – Società controllata R.A.I. – Accesso agli atti &#8211; Legittimazione passiva – Condizioni – Finanziamento con proventi del canone televisivo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.In tema di diritto di accesso, tra gli atti di diritto privato adottati da gestori di servizi pubblici sono ostensibili non solo quelli funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi – come gli atti afferenti alle scelte organizzative &#8211; ma anche quelli relativi alla residuale attività del gestore caratterizzata dalla “strumentalità” rispetto al servizio pubblico e, dunque, dalla funzionalizzazione ad un interesse pubblico che sia prevalente rispetto a quello imprenditoriale. In particolare detta strumentalità delle attività residuali è evidente se il gestore è integralmente sotto la mano pubblica ed è soggetto per statuto ad un vincolo di scopo pubblicistico.	</p>
<p>2.In tema di diritto di accesso, una società controllata dalla concessionaria del servizio radiotelevisivo – nella specie Rai Cinema s.p.a. &#8211; rientra nel novero dei soggetti sottoposti alle norme sul diritto di accesso se  opera come articolazione operativa della concessionaria e, soprattutto, se provvede alla sua attività con gli introiti derivanti dal canone di abbonamento televisivo. (Nella specie sussiste l’obbligo di Rai Cinema s.p.a. di esibire i contratti con terzi concernenti opere finanziate con risorse riconducibili al canone R.A.I.).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 06364/2012 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00979/2012 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Terza Ter)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 979 del 2012, proposto da 	</p>
<p><b>E/Co Cinematografica s.r.l.,</b> in persona del legale rappresentante <i>p.t.</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Paoletti e Natalia Paoletti, presso il cui studio in Roma, v. B. Tortolini n. 34, ha eletto domicilio	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Rai Cinema s.p.a.,</b> in persona del legale rappresentante <i>p.t.</i>, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Angelo Clarizia, presso il cui studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2, ha eletto domicilio<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Fandango s.r.l. e CSC Production s.r.l.<i></b></i> a socio unico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>p.t.</i>, n.c.<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’accesso</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>anche mediante estrazione di copia, ai contratti di acquisizione dei diritti televisivi dei film <i>Goodbye Mama</i> (regia di Michelle Bonev), <i>Popieluszko</i> (regia di Rafal Wieczynsky), <i>L’estate di Martino</i> (regia di Massimo Natale), <i>Dieci inverni</i> (regia di Valerio Mieli), <i>Marco d’Aviano</i> (regia di Renzo Martinelli), <i>Il Cosmonauta</i> (regia di Susanna Nicchiarelli).</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’intimata Rai Cinema s.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del 14 giugno 2012 il dott. Mario Alberto di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato quanto segue in</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><i>1.</i> Con ricorso <i>ex</i> art. 116 c.p.a. ritualmente instaurato la società E/Co Cinematografica, impresa attiva nel settore della produzione cinematografica, premettendo: di aver stipulato in passato alcuni contratti (“a condizioni […] particolarmente svantaggiose rispetto alle condizioni applicate […] ad altri concorrenti”) con la società Rai Cinema, a suo dire responsabile di abusive interferenze nella libera concorrenza tra operatori del settore; di avere intrapreso &#8211; o di accingersi a intraprendere &#8211; azioni legali a tutela della propria posizione nel mercato in special modo con riferimento ai contratti in epigrafe, dai quali si evincerebbe “la totale assenza di parametri per determinare il prezzo di acquisto dei film”; di avere infruttuosamente chiesto a Rai Cinema l’accesso a tali contratti; tanto esposto, ha impugnato il silenzio-rifiuto sulla domanda di esibizione e ha instato per l’ostensione dei documenti, deducendo: per un verso, la sussistenza di un proprio interesse concreto, diretto e attuale, derivante dall’esigenza di agire a tutela della sua posizione di mercato; per altro verso, la legittimazione passiva di Rai Cinema, sia in quanto società avente quale unico socio la Rai – Radiotelevisione italiana s.p.a. (di seguito, RAI), con certezza gestore di servizio pubblico, sia alla luce del suo oggetto sociale, asseritamente evidenziante il nesso di strumentalità delle sue attività nei confronti dell’azionista (art. 4 Statuto), e dell’obbligo per la RAI di trasmettere le pellicole acquisite (art. 9 contratto di servizio 2010-2012).<br />	<br />
Costituitasi in resistenza, la società Rai Cinema, nel precisare anzitutto di esser stata già convenuta in giudizio innanzi al giudice ordinario dalla stessa ricorrente per l’accertamento di presunti atti di concorrenza sleale con riferimento al solo contratto stipulato con la Fandango s.r.l., relativo al film <i>Il Cosmonauta</i>, ha eccepito il difetto di interesse (quantomeno di un interesse attuale) in relazione agli altri cinque contratti menzionati nell’istanza di accesso (a tal fine sarebbe irrilevante l’asserita presentazione di un esposto innanzi agli organi europei, secondo quanto dedotto nella domanda di accesso, non risultando chiari i termini della sollecitazione, peraltro diretta, semmai, a stimolare un’indagine amministrativa degli organi europei), ascrivendo all’iniziativa della ricorrente il mero “scopo emulativo” di acquisire informazioni riservate quali i prezzi oggetto di libere negoziazioni tra Rai Cinema e altri produttori cinematografici.<br />	<br />
Rispetto a tale contratto astrattamente rilevante (quello, appunto, concernente il film <i>Il Cosmonauta</i>), Rai Cinema &#8211; esposte le vicende salienti del rapporto intercorso con la E/Co (consistite, in sintesi: nell’acquisto, nel 2005, dell’80% dei diritti di proprietà intellettuale, di utilizzazione e di sfruttamento economico del romanzo <i>La prima notte di luna</i>; nella successiva retrocessione, nel 2007, di tali diritti, con contestuale acquisto dei diritti di sfruttamento del realizzando film tratto dal libro; nei reiterati differimenti dei termini stabiliti per l’esecuzione del contratto, fino alla risoluzione per inadempimento) e illustrati i punti essenziali della controversia civile instaurata nel 2011 dalla ricorrente (a dire della quale Rai Cinema, abusando della sua posizione dominante, avrebbe ostacolato la realizzazione del film proposto dalla E/Co al fine di realizzare, in coproduzione con la società Fandango, il film <i>Il Cosmonauta</i>, avente soggetto simile a quello del film tratto dal menzionato romanzo), controversia, secondo l’intimata, priva di fondamento (stante tra l’altro l’assenza di posizione dominante di Rai Cinema nel settore della produzione cinematografica e, in concreto, l’assenza di un rapporto di coproduzione, essendosi la resistente limitata a un mero preacquisto di diritti) – ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza, alla luce dell’assenza di deduzioni sia sulla riconducibilità del contratto oggetto della richiesta di accesso all’attività di Rai Cinema indirettamente correlata a obiettivi di interesse pubblico affidati alla sua cura, sia sul nesso di strumentalità esistente tra l’acquisizione di tale atto (ma anche degli altri cinque) e la tutela di un interesse diretto, concreto e attuale della ricorrente.<br />	<br />
Nella memoria di replica la società E/Co ha insistito nella pretesa, prospettando la necessità di accedere ai menzionati atti negoziali per dimostrare l’abuso posto a base della propria azione civile (dagli esiti comunque irrilevanti ai fini dell’<i>actio ad exhibendum</i>).<br />	<br />
Disposta ed espletata istruttoria documentale &#8211; all’esito della quale sono stati acquisiti una relazione di Rai Cinema sugli obblighi derivanti dal contratto di servizio tra Ministero dello sviluppo economico e RAI nonché il “contratto quadro” del 14 maggio 2008 tra RAI e Rai Cinema (dep. il 5.6.2012) – e depositate dalle parti ulteriori memorie, all’odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<i>2.</i> Il ricorso è fondato per quanto di ragione.<br />	<br />
<i>2.1.</i> Va anzitutto chiarito che per pacifico orientamento tra gli atti di diritto privato adottati da gestori di servizi pubblici sono ostensibili non solo quelli “funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi” (il che si verifica quando “una norma comunitaria o di diritto interno imponga al gestore del pubblico servizio l’attivazione di procedimenti per la formazione delle proprie determinazioni, in specie per la scelta dei propri contraenti, nonché in relazione agli atti afferenti le scelte organizzative adottate in sede di gestione del servizio”), ma anche quelli relativi alla “residuale attività” espletata dal gestore, “sempre che, all’esito di un giudizio di bilanciamento degli interessi cui la stessa è preordinata, risulti prevalente l’interesse pubblico rispetto a quello squisitamente imprenditoriale”.<br />	<br />
Al fine di indicare i criteri per tale valutazione comparativa, è stata enucleata la caratteristica di “strumentalità” di dette residuali attività rispetto all’efficace gestione, da intendersi peraltro “in senso più elastico allorché l’organismo societario deputato all’espletamento del servizio sia integralmente sotto la mano pubblica e sia sottoposto -in forza dello statuto giuridico che disciplina i profili soggettivi dell’ente, prima ancora che quelli oggettivi concernenti l’attività- ad un vincolo di scopo, attestante la sua necessaria funzionalizzazione ad un interesse, di tipo spiccatamente pubblico, definito sulla scorta di determinazioni proprie di soggetti pubblici” (così Cons. Stato, sez. VI, 23 ottobre 2007, n. 5569; v. anche, di questa Sezione, la sentenza 10 aprile 2006, n. 2503).<br />	<br />
Tali esiti sono suffragati dall’art. 22, comma 1, l. n. 241/1990, che ai fini dell’esercizio dell’accesso definisce (per quanto qui rileva): alla lett. <i>d)</i>, il “documento amministrativo”, come ogni rappresentazione del contenuto di atti detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti “attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”; e alla lett. <i>e)</i>, la “pubblica amministrazione”, come l’insieme di “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.<br />	<br />
Non pare dunque potersi dubitare, come di recente affermato anche dalla Sezione: <i>a)</i> della legittimazione passiva “dei soggetti privati che abbiano in gestione l’attività di erogazione di servizi pubblici ed in generale di tutti i soggetti di diritto privato che svolgano attività di pubblico interesse”; nonché <i>b)</i> quanto ai documenti accessibili, della possibilità di comprendere in tale novero “tutti gli atti che, pur di natura privatistica, siano però riconoscibili sul piano oggettivo come inerenti, in modo diretto o strumentale all’attività di erogazione del servizio” (cfr. la sent. 23 marzo 2012, n. 2752, sull’accesso ad alcuni atti organizzativi in materia di rapporti di lavoro di dipendenti di Poste Italiane s.p.a.).<br />	<br />
<i>2.2.</i> Ciò chiarito, va esaminata la posizione di Rai Cinema, che al fine di contrastare la pretesa della ricorrente ha eccepito la propria natura privatistica (segnatamente, imprenditoriale), l’assoggettamento della sua attività al solo diritto comune e l’assenza di legami con la RAI quale concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione, occorrendo tener conto della sottoposizione di tutte le emittenti televisive, non solo della RAI, agli obblighi di promozione delle opere audiovisive nazionali (ai sensi degli artt. 4 e 5 dir. 89/552/CEE, c.d. “televisione senza frontiere”, come successivamente modificata dalle direttive 97/36/CE e 2007/65/CE).<br />	<br />
Tali rilievi vanno disattesi.<br />	<br />
Mentre i primi due profili paiono superabili alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato (occorrendo soltanto procedere ad alcune precisazioni aggiuntive in merito al rapporto tra RAI e Rai Cinema; v. oltre, punto 2.2.2), il terzo aspetto richiede di soffermarsi sul vigente assetto regolatorio (che si passa brevemente a descrivere).<br />	<br />
<i>2.2.1.</i> Vanno in proposito richiamate alcune disposizioni del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, recante il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” (di seguito, t.u.), e in particolare:<br />	<br />
&#8211; l’art. 7 (sui “principi generali in materia di informazione” e gli “ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”), che al comma 4 precisa come nello stesso t.u. siano individuati “gli ulteriori e spe<br />
&#8211; l’art. 45, sulla “definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo”, che “ai sensi dell’articolo 7, comma 4, comunque garantisce: […]<i>l)</i> la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui<br />
&#8211; l’art. 44, che nello specificare le misure di “promozione della distribuzione e della produzione di opere europee”, introduce una duplice riserva, concernente:<br />	<br />
<i>a)</i> comma 2: una quota del tempo di trasmissione da dedicare alle “<i>opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte</i>”, pari al 10% annuo per le emittenti televisive e al 20% per la RAI (enf. agg.);<br />	<br />
<i>b)</i> comma 3: una percentuale degli introiti, determinati:<br />	<br />
<i>b.1)</i> per tutte le emittenti televisive, in un ammontare pari ad almeno il 10% degli introiti netti annui (risultanti dal conto economico dell’ultimo bilancio disponibile e calcolati secondo precise indicazioni), da destinare “alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all’acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti”, “assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte”;<br />	<br />
<i>b.2)</i> per la concessionaria del servizio pubblico (RAI), in un ammontare non inferiore al 15% dei “<i>ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all’offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa</i>” (al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi), da destinare alle “<i>opere europee realizzate da produttori indipendenti</i>”; con l’ulteriore precisazione che “<i>all’interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all’acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte</i> […]” (enf. agg.).<br />	<br />
L’ultimo periodo dell’art. 44, comma 3, demanda infine a un decreto interministeriale la fissazione dei “criteri per la qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte” nonché delle “quote percentuali da riservare a queste ultime” nell’ambito delle percentuali stabilite per le emittenti private sia come tempo di trasmissione (co. 2, 2° e 3° periodo) sia come quota degli introiti (co. 3, 1° periodo), “tenendo conto dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse” (è appena il caso di chiarire che ai sensi del comma 8 la verifica sul rispetto dei vincoli stabiliti dall’art. 44 è attribuita all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, cui è anche attribuito il compito di stabilire i criteri per la “valutazione delle richieste di concessione di deroghe”, al ricorrere di certi presupposti; l’Agcom ha da ultimo provveduto con la delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, pubbl. in G.U. n. 67 del 21 marzo 2009, succ. modif. con delib. n. 397/10/CONS del 22 luglio 2010).<br />	<br />
Questi obblighi sono stati recepiti nel contratto di servizio Mise-Rai 2010-2012 del 6 aprile 2011 (all. 5 ric.), e precisamente nei seguenti punti:<br />	<br />
&#8211; art. 2 (“oggetto del contratto nazionale di servizio”), che al comma 3, nell’individuare i principi e criteri generali cui la RAI è “tenuta ad improntare la propria offerta” di servizi radiotelevisivi, enuncia quello consistente nel “sostenere la produz<br />
&#8211; art. 9 (“offerta televisiva”), comma 2, lett. <i>f)</i>, che include tra i “generi predeterminati di servizio pubblico” le produzioni audiovisive italiane ed europee (“prodotti cinematografici, fiction, film e serie televisive in animazione, cartoni, do<br />
&#8211; art. 16, specificamente dedicato a tali produzioni (italiane ed europee) e sostanzialmente riproduttivo delle ricordate norme del t.u., che al comma 1 precisa come la RAI sia tenuta a valorizzare “le capacità produttive, imprenditoriali e culturali del<br />
Dalle disposizioni normative e contrattuali appena riportate sembra potersi desumere che i vincoli di destinazione delle attività (tempo di trasmissione) e delle risorse (ricavi) stabiliti in favore delle opere audiovisive italiane (ed europee) siano riconducibili agli obblighi di servizio pubblico della RAI.<br />	<br />
Non rileva in contrario la circostanza che analoghe prestazioni sarebbero imposte a tutti gli operatori, pubblici o privati, attivi sul mercato televisivo nazionale, ivi incluso quello dei servizi a richiesta (come sostenuto da Rai Cinema nella relazione di chiarimenti depositata l’8.5.2012 in esecuzione dell’ordinanza istruttoria).<br />	<br />
Questa (pur corretta) considerazione non tiene infatti conto del dirimente profilo differenziale consistente nelle modalità di finanziamento dell’attività in argomento, che per la concessionaria è individuata in quota parte dei ricavi complessivi annui derivanti dagli “abbonamenti destinati all’offerta radiotelevisiva” e dai ricavi pubblicitari “connessi alla stessa” (cfr. cit. art. 44, co. 3, t.u., nonché art. 16, comma 3, lett. <i>a</i>, contratto di servizio). Il che dimostra, stante la diretta connessione istituita dalla legge tra gettito del canone e obblighi di servizio pubblico (artt. 7, co. 5, e 47, co. 3, t.u.), come l’attività in questione possa rientrare tra questi compiti (almeno fino al raggiungimento della quota d’obbligo).<br />	<br />
<i>2.2.2.</i> Con riferimento a Rai Cinema (e ai rapporti di questa con la RAI) risulta dagli atti di causa che tale società:<br />	<br />
&#8211; è stata costituita nel 1999 dalla RAI al duplice scopo di “creare un autonomo centro di competenze sul mercato del <i>trading</i> dei diritti <i>free tv</i>” e di “ottimizzare, in un’ottica di efficienza operativa, gli investimenti obbligatori nel setto<br />
&#8211; è conferitaria del ramo d’azienda RAI già denominato “Acquisto Fiction, Produzione Cinema e Vendita Prodotti” (v. atto di conferimento; all. 1 ric.; v. anche le premesse del contratto RAI-Rai Cinema, in atti);<br />	<br />
&#8211; ha per oggetto sociale, tra l’altro, “l’acquisizione, in Italia e all’estero, di diritti, anche parziali, di utilizzazione economica su opere audiovisive, cinematografiche, televisive e multimediali, prioritariamente in funzione delle esigenze produttiv<br />
&#8211; è controllata in modo quasi totalitario dalla RAI (99,1%; il restante 0,9% è posseduto da Rai Trade s.p.a.; cfr. premesse del menzionato accordo RAI-Rai Cinema).<br />	<br />
Sul piano operativo, i rapporti tra controllante e controllata sono disciplinati dal citato “contratto quadro” RAI-Rai Cinema (del 14.5.2008), recante le seguenti pattuizioni d’interesse:<br />	<br />
&#8211; art. 3 (“oggetto del contratto”): le parti “intendono disciplinare le modalità e le condizioni alle quali RAI CINEMA si impegna –<i>anche allo scopo di soddisfare esigenze di programmazione e/o di investimento legate ad obblighi di legge e/o di servizio<br />
&#8211; art. 6 (“esclusiva”): “la RAI si obbliga ad acquisire in esclusiva da RAI CINEMA i diritti per passaggi televisivi di opere audiovisive per la propria programmazione televisiva. […]” (l’articolo prosegue elencando le opere non interessate da tale obblig<br />
&#8211; art. 10 (“tipologie e modalità di acquisto da parte della RAI”): gli acquisti di passaggi si dividono in “ordinari” (lett. A) e “non ordinari” (lett. B), consistendo questi ultimi negli “acquisti di passaggi relativi ad opere audiovisive acquisite da RA<br />
&#8211; art. 11.2 (“obblighi di disponibilità in ordine alle disposizioni di legge”): dopo aver previsto l’obbligo di RAI di comunicare a Rai Cinema le esigenze per ciascun anno di riferimento (in termini di “disponibilità per la trasmissione” e di “importi di<br />
Gli elementi (soggettivi e oggettivi) innanzi menzionati consentono di concludere nel senso che Rai Cinema opera, in relazione all’acquisizione di opere cinematografiche di espressione originale italiana, quale <i>longa manus</i> di RAI, costituendone di fatto un’articolazione operativa (società in house), conformemente, peraltro, al meccanismo divisato dall’art. 2, comma 2, del contratto di servizio: “<i>la società concessionaria può avvalersi per lo svolgimento delle attività inerenti il servizio pubblico concesso di società da essa controllate</i>, ai sensi dell’articolo 2359 c.c. […]” (enf. agg.).<br />	<br />
Come tale, essa rientra dunque nel novero dei soggetti sottoposti alle norme sul diritto di accesso ai sensi dell’art. 23 l. n. 241/90 (trattandosi appunto di un’articolazione della concessionaria del servizio radiotelevisivo per le attività in considerazione; v. al riguardo, di questa Sezione, la sent. n. 2503/06 cit. sulla società Rai Way).<br />	<br />
Ciò non contraddice l’assunto di Rai Cinema (cfr. punto 5 rel. di chiarimenti) che RAI non sarebbe il suo unico cliente “televisivo”.<br />	<br />
Qui infatti non si dubita della circostanza che la resistente possa operare ad ampio raggio sul libero mercato, tale essendo anzi una delle ragioni per cui è stata costituita. Quel che conta, però, è che RAI debba avvalersi di Rai Cinema per adempiere alle prescrizioni di legge sulle quote di trasmissione e di investimento, come pare sancito dal “contratto quadro” (cfr. artt. 6 e 11.2, recanti rispettivamente &#8211; giova ribadire &#8211; l’obbligo in capo alla RAI di “acquisire in esclusiva da RAI CINEMA” i diritti per passaggi televisivi di opere audiovisive per la propria programmazione televisiva e l’obbligo della resistente di mettere a disposizione della controllante un numero di passaggi tali da adempiere ai citati obblighi) e che a tale attività essa debba provvedere con gli introiti derivanti dal canone di abbonamento televisivo, venendo in tal modo a configurarsi quel nesso di strumentalità richiesto per il riconoscimento dell’inerenza all’erogazione del servizio pubblico.<br />	<br />
Non paiono invece del tutto condivisibili le affermazioni di Rai Cinema relative alla “logica industriale” sottesa ai propri investimenti in prodotti cinematografici (le scelte sarebbero a suo dire effettuate “valutando sia l’appeal commerciale del prodotto […] sia la sua qualità autoriale e culturale: Rai Cinema investe liberamente sul mercato e non effettua finanziamenti con logiche di tipo ‘pubblicistico’”; cfr. pag. 6 rel. di chiarimenti). Dal contratto quadro si desume infatti come gli acquisti “non ordinari” (vale a dire quelli connessi a obblighi di legge o di servizio pubblico) debbano essere realizzati “<i>tenuto […] conto delle indicazioni della capogruppo al riguardo</i>” (art. 10 cit.; questa clausola avvicina il rapporto in disamina proprio al mandato, di cui la resistente nega la configurabilità; cfr. pag. 5 mem. dep. il 21.5.2012).<br />	<br />
Mentre non sembra rilevare l’inesistenza, sotto il profilo della riserva di trasmissione, di un obbligo di servizio pubblico concernente le opere cinematografiche di espressione originale italiana” (pag. 7 rel. cit.), alla luce dell’art. 44, co. 3, ult. per., t.u. cit. che impone alla RAI di destinare la sottoquota del 20% degli introiti proprio a dette opere (v. <i>ante</i> punto 2.2.1, lett. <i>b.2</i>).<br />	<br />
Del resto, come già rilevato nell’ordinanza istruttoria del 28.4.2012, nella relazione al bilancio 2010 (ma anche in quella per il 2009), si legge come tra gli obiettivi di Rai Cinema vi sia “lo sviluppo del cinema di produzione e l’acquisto di produzioni cinematografiche, italiane ed europee, che rappresentino effettivamente l’impegno prevalente all’interno della quota predeterminata dal contratto di servizio”.<br />	<br />
<i>2.3.</i> Dalle superiori considerazioni, e venendo all’oggetto della richiesta di accesso in disamina, discende che non può escludersi l’obbligo di Rai Cinema di esibire i contratti con terzi concernenti opere rientranti nella ridetta quota legale di investimenti.<br />	<br />
Al fine di sostenere l’esclusione, per il caso di specie, dagli obblighi di servizio pubblico incombenti sulla controllante, la resistente avrebbe dovuto allegare (e conseguentemente provare) che le attività contrattuali cui la società E/Co si riferisce siano state finanziate con risorse non riconducibili, nemmeno indirettamente, al canone di abbonamento televisivo. L’assenza di tale allegazione (e prova) consente perciò di ritenere che le attività in questione non esulino dal perimetro degli obblighi di servizio pubblico.<br />	<br />
Ciò detto, va tuttavia precisato che la ricorrente non può chiedere di accedere indiscriminatamente a tutti gli accordi stipulati da Rai Cinema (nella prospettiva e secondo le finalità innanzi menzionate), a ciò ostando la regola dell’art. 24, comma 3, l. n. 241/1990 sull’inammissibilità delle istanze di accesso preordinate a un “controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.<br />	<br />
Alla stregua di tale canone, può essere accolta soltanto la domanda concernente il film <i>Il Cosmonauta</i>, il cui contratto di acquisto (<i>recte</i>: di preacquisto, come specificato da Rai Cinema, che ha chiarito come l’accordo abbia riguardato il 100% dei diritti free tv per 5 anni nel territorio nazionale; cfr. pag. 12 mem. 21.5.12) è stato richiamato nel giudizio civile <i>inter partes</i>.<br />	<br />
In questo caso opera infatti il comma 7 dell’art. 24 l. n. 241/90 cit., secondo cui “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.<br />	<br />
Ciò rende irrilevanti le deduzioni di Rai Cinema sulla tipologia e sulle specifiche finalità degli altri accordi (pagg. 10 ss. mem. 21.5.12), stante l’infondatezza della relativa domanda di ostensione, non supportata da elementi idonei a cogliere l’interesse della società E/Co ad accedere anche a questi documenti.<br />	<br />
<i>3.</i> Per quanto sin qui esposto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto limitatamente al solo contratto relativo al film <i>Il Cosmonauta</i>.<br />	<br />
Sembrano peraltro sussistere ragioni, alla luce del parziale accoglimento della domanda e della novità e della peculiarità della questione, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza-<i>ter</i>, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, ordina alla società Rai Cinema di consentire l’accesso alla documentazione richiesta nei sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Giampiero Lo Presti, Consigliere<br />	<br />
Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/07/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-7-2012-n-6364/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.6364</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
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