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	<title>12/7/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/7/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.98</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-98/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.98</a></p>
<p>Paolo Turco, Presidente &#8211; Maddalena Filippi, Estensore in tema di legittimazione ad agire degli ordini professionali L’Ordine degli Architetti – in quanto legittimato a difendere, in sede giurisdizionale, gli interessi di categoria di cui esso abbia la rappresentanza istituzionale – è legittimato ad impugnare un bando che riserva la partecipazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-98/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.98</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-98/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.98</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Paolo Turco, Presidente &#8211; Maddalena Filippi,  Estensore</span></p>
<hr />
<p>in tema di legittimazione ad agire degli ordini professionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’Ordine degli Architetti – in quanto legittimato a difendere, in sede giurisdizionale, gli interessi di categoria di cui esso abbia la rappresentanza istituzionale – è legittimato ad impugnare un bando che riserva la partecipazione alla gara alla sola categoria professionale degli ingegneri anche quando nessun architetto abbia fatto domanda di partecipazione.<br />
L’Ordine degli Architetti – proprio perché istituzionalmente preposto alla tutela della categoria professionale rappresentata &#8211; ha interesse ad ottenere che la partecipazione degli architetti alla gara sia consentita anche singolarmente e non solo nell’ambito di associazioni di liberi professionisti, società di professionisti, società di ingegneria o raggruppamenti temporanei costituiti tra tali soggetti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />
(Sezione Unica)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Sul ricorso numero di registro generale 24 del 2007, proposto da: </p>
<p><b>Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle D&#8217;Aosta</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Palmas, presso il cui studio, in Aosta, piazza Narbonne, 16, ha eletto domicilio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<b>Regione Valle D&#8217;Aosta</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gianfranco Garancini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudio Maione in Aosta, via Croce di Citta&#8217;, 44;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Ordine degli Ingegneri della Valle D&#8217;Aosta<i></b></i>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Adriano Consol, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Valle d&#8217;Aosta, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>a) del Bando di gara della Regione Autonoma Valle d&#8217;Aosta, Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche, Dipartimento opere pubbliche ed edilizia residenziale, protocollo n. 39280/OP del 13 dicembre 2006, per l&#8217;affidamento, mediante procedura aperta, dei servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, di direzione lavori, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per la realizzazione dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e l&#8217;adeguamento antisismico della piscina coperta di proprietà regionale in Comune di Pré St. Didier;<br />
b) di ogni atto comunque connesso al provvedimento impugnato;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Valle d&#8217;Aosta;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ordine degli Ingegneri della Valle d&#8217;Aosta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 giugno 2007 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>1. – L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d&#8217;Aosta impugna il provvedimento (protocollo n. 39280/OP del 13 dicembre 2006) con cui la Regione Autonoma Valle d&#8217;Aosta, Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, ha indetto bando di gara mediante procedura aperta per l&#8217;affidamento di una serie di servizi &#8211; progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione &#8211; per la realizzazione dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e per l’adeguamento antisismico della piscina coperta di proprietà regionale, sita in Comune di Pré-Saint-Didier, per un importo presunto del corrispettivo a base di gara di euro 292.327,31.<br />
Il bando di gara richiede &#8211; quale requisito di partecipazione &#8211; la competenza professionale degli ingegneri.<br />
Si espone in fatto nel ricorso che la piscina coperta &#8211; costruita negli anni &#8217;69-&#8217;76 su progetto e con direzione lavori di un architetto &#8211; ha natura, struttura e dimensioni di vero e proprio edificio, all&#8217;interno del quale si collocano altri servizi per l&#8217;attività sportiva e il relax (bar, sauna, etc.).<br />
Con i motivi di impugnativa l’Ordine ricorrente deduce violazione di legge – in relazione all&#8217;art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, all’art. 10 del Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494, all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – nonché eccesso di potere per erronea valutazione, travisamento dei fatti e contraddittorietà.<br />
2. La Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta – costituitisi in giudizio – sostengono l’inammissibilità del ricorso e comunque l’infondatezza delle censure dedotte.<br />
All’udienza del 13 giugno 2007 la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>1. &#8211; Oggetto del ricorso è il bando con cui la Regione ha indetto una procedura aperta &#8211; per la realizzazione di una serie di interventi riguardanti una piscina coperta – riservando la partecipazione alla gara alla sola categoria professionale degli ingegneri.</p>
<p>2. – Le eccezioni di inammissibilità formulate nelle memorie dalla Regione e dal controinteressato Ordine degli Ingegneri – ed ulteriormente illustrate nel corso della discussione in udienza &#8211; non sono fondate.<br />
2.a – Sotto un primo profilo si sostiene che l’Ordine degli Architetti non sarebbe legittimato a ricorrere in quanto – non essendo pervenuta alcuna domanda di partecipazione da parte di un architetto – non sarebbe configurabile una lesione attuale e diretta ad una posizione soggettiva del ricorrente qualificata e differenziata.<br />
Sul punto si osserva come la giurisprudenza amministrativa sia concorde nel ritenere che sussiste la legittimazione di un Ordine professionale a difendere, in sede giurisdizionale, gli interessi di categoria di cui esso abbia la rappresentanza istituzionale, non solo quando si tratti della violazione delle norme poste a tutela della professione stessa, ma anche in tutti i casi in cui occorra perseguire il conseguimento di vantaggi, pure di natura strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339).<br />
Non v’è dubbio quindi che l’Ordine professionale abbia interesse a ricorrere contro una clausola del bando restrittiva delle situazioni soggettive nella titolarità della categoria rappresentata: una tale clausola arreca infatti un vulnus allo status professionale degli associati.<br />
Nella specie, con l’accoglimento del ricorso la categoria rappresentata dall’Ordine degli Architetti ottiene la possibilità che tutti gli associati possano partecipare (anche singolarmente) alla gara oggetto di impugnativa. <br />
Sicché non può negarsi che l&#8217;Ordine ricorrente si trovi in una posizione sufficientemente differenziata rispetto alla generalità dei soggetti e possa far valere un qualificato interesse, non di mero fatto, all&#8217;annullamento del provvedimento impugnato.<br />
2.b – Sotto altro profilo si sostiene l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto il bando – come rilevato nella lettera in data 2 febbraio 2007 con cui la Regione risponde alla richiesta di modifica della lex specialis formulata dall’Ordine ricorrente &#8211; non esclude gli architetti dalla gara, ma ne consente la partecipazione “purché il concorrente garantisca la presenza al proprio interno (associazione temporanea, studio associato, società) della figura dell’ingegnere”.<br />
Anche questa eccezione non può essere condivisa.<br />
Non v’è dubbio infatti che l’Ordine ricorrente – proprio perché istituzionalmente preposto alla tutela della categoria professionale rappresentata &#8211; abbia interesse ad ottenere che la partecipazione degli architetti alla gara sia consentita anche singolarmente e non solo nell’ambito di associazioni di liberi professionisti, società di professionisti, società di ingegneria o raggruppamenti temporanei costituiti tra tali soggetti (punto 6 del bando, lettere b, c, d ed e). </p>
<p>3. &#8211; Quanto al merito, il ricorso è fondato.<br />
Va infatti condivisa la censura centrale dell’impugnativa con cui si lamenta la violazione dell’articolo 52 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, che disciplina le professioni di ingegnere e di architetto.<br />
Questa disposizione stabilisce che “Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile”.<br />
Gli interventi oggetto del bando di gara riguardano lavori relativi ad una piscina coperta che è manufatto pacificamente riconducibile nell’ambito dell’edilizia civile: tale circostanza non è contestata dai resistenti. <br />
In particolare, i lavori descritti nel bando consistono nell’abbattimento delle barriere architettoniche e nell’adeguamento antisismico della piscina coperta.<br />
La legge 2 febbraio 1974, n. 64, relativa alla prevenzione antisismica, non detta alcuna disposizione a favore della competenza degli ingegneri. Altrettanto vale con riguardo ai lavori relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche, considerato che la relativa disciplina (legge 9 gennaio 1989, n. 13) non ha introdotto alcuna riserva a favore della categoria professionale degli ingegneri. La normativa di riferimento resta quindi la disciplina generale approvata con il regio decreto n. 2537 del 1925.<br />
Come si sottolinea nella censura, il bando impugnato non contiene alcun riferimento ad opere o a lavori diversi da quelli dell’abbattimento delle barriere architettoniche e dell’adeguamento sismico.<br />
Sicché nessun rilievo può essere attribuito alle precisazioni con cui il Coordinatore del Dipartimento opere pubbliche ed edilizia residenziale della Regione – nella richiamata lettera in data 2 febbraio 2007 – specifica che “le problematiche da affrontare nella progettazione sono di natura prettamente strutturale ed implicano una approfondita analisi tanto della interazione terreno-strutture che delle condizioni di aggressività dell’ambiente causa del grave processo corrosivo in atto”, aggiungendo che “ne discende una competenza specifica della figura dell’ingegnere in quanto l’attività progettuale richiesta attiene, anche, alle applicazioni della fisica oltre che della scienza delle costruzioni, materia quest’ultima per la quale è ravvisabile la competenza professionale dell’architetto”.<br />
Di analisi aventi ad oggetto la “interazione terreno-strutture”, ovvero le “condizioni di aggressività dell’ambiente” non vi è traccia alcuna nel bando.<br />
Altrettanto vale con riguardo al “Documento preliminare alla progettazione” (redatto da un tecnico dell’Assessorato del territorio, ambiente e opere pubbliche) che la Regione e il controinteressato Ordine degli Ingegneri richiamano evidenziando in particolare il rilievo – contenuto al punto di B di tale documento – ove si specifica che “sarà necessario . . . predisporre il modello strutturale dell’edificio, in base ai rilievi da effettuare e alla documentazione in possesso dell’Amministrazione, eseguire i calcoli strutturali necessari e definire gli interventi edili, chimici, impiantistici, necessari all’ottenimento dei requisiti richiesti dalla nuova normativa”. <br />
Anche a questo proposito è sufficiente osservare che tale documento – redatto il 16 febbraio 2006 – non è stato in alcun modo richiamato dal bando, approvato nel dicembre dello stesso anno.<br />
Per gli stessi motivi non rilevano le considerazioni contenute nella nota 7 marzo 2007 con cui il Coordinatore del Dipartimento opere pubbliche ed edilizia residenziale della Regione sottolinea come “Le problematiche di natura statica da affrontare in via preliminare nell’intervento assumono una particolare complessità derivante dalla concomitante presenza di più fattori che implicano l’applicazione dei principi della fisica, oltre che della chimica, di competenza esclusiva degli ingegneri”: ancora una volta si osserva che il bando – facendo riferimento esclusivamente all’abbattimento di barriere architettoniche e all’adeguamento sismico – non consente di individuare i profili implicanti l’applicazione di principi della fisica e della chimica, in quanto tali riservati alla competenza esclusiva degli ingegneri.<br />
Il bando impugnato è dunque illegittimo perché restringe il fascio di facoltà scaturenti dall’abilitazione alla professione di architetto, attribuite direttamente dalla legge con l’interpositio di tale titolo.</p>
<p>4. &#8211; Il ricorso va dunque accolto e per l’effetto va annullato il bando di gara protocollo n. 39280/OP del 13 dicembre 2006.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />
Compensa le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2007 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Paolo Turco, Presidente<br />
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore<br />
Rosaria Trizzino, Consigliere</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/07/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-98/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.98</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.100</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-100/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-100/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.100</a></p>
<p>Paolo Turco, Presidente &#8211; Maddalena Filippi, Estensore in tema di c.d. buoni benzina La legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 – che disciplina la “Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale” nella Regione Valle d’Aosta – non esclude che la Giunta regionale, in sede</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-100/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.100</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-100/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.100</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Paolo Turco, Presidente &#8211;  Maddalena Filippi,  Estensore</span></p>
<hr />
<p>in tema di c.d. buoni benzina</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 – che disciplina la “Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale” nella Regione Valle d’Aosta –  non esclude che la Giunta regionale, in sede di determinazione dei quantitativi distribuibili ai soggetti beneficiari (art. 12), possa introdurre criteri finalizzati al perseguimento dell’interesse pubblico al contenimento dell’inquinamento ambientale, con la conseguente riduzione del beneficio nei confronti dei soli proprietari o intestatari di un veicolo “pre-Euro 1”: tale scelta – purché ragionevole anche nelle dimensioni della riduzione applicata &#8211; tende ad uniformarsi alle linee guida della politica comunitaria in materia, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 3 della direttiva 26 giugno 1991, n. 91/441/CEE e dell’art. 6 della direttiva 17 giugno 1997, n. 97/24/CE, gli Stati membri possono prevedere incentivi fiscali solo per i veicoli a motore che soddisfino i requisiti stabiliti nelle direttive medesime.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />
(Sezione Unica)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Sul ricorso numero di registro generale 35 del 2007, proposto da: </p>
<p><b>Antonietta Ferrazzi</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Orlando Navarra, presso il cui studio, in Aosta, avenue Du Conseil des Commis, 5, ha eletto domicilio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<b>Regione Valle d&#8217;Aosta</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Banfi e Gianfranco Garancini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Claudio Maione, in Aosta, via Croce di Citta&#8217;, 44; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Consiglio della Regione Autonoma Valle d&#8217;Aosta<i></b></i>, in persona del Presidente in carica, non costituitosi in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>a) del verbale di deliberazione e delibera n. 4633, adottata dalla Giunta regionale della Valle d’Aosta il 30 dicembre 2005, concernente: “Approvazione di modalità e criteri di ripartizione, distribuzione ed assegnazione di quote dei contingenti di carburanti in esenzione fiscale per l’anno 2006, ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1998, n° 7 e successive modificazioni”;<br />
b) del Verbale di deliberazione e delibera n. 1753, adottata dalla Giunta regionale della Valle d’Aosta il 15 giugno 2006, a modificazione della deliberazione n° 4633/ 2005;<br />
c) del Verbale di deliberazione e delibera n. 3382, adottata dalla Giunta regionale della Valle d’Aosta il 10 novembre 2006, ad ulteriore modificazione della deliberazione n° 4633/ 2005; <br />
d) del Verbale di deliberazione e delibera n. 3990, adottata dalla Giunta regionale della Valle d’Aosta il 20 dicembre 2006, concernente: “Approvazione di modalità e criteri di ripartizione, distribuzione ed assegnazione di quote dei contingenti di carburanti in esenzione fiscale per l’anno 2007, ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1998, n° 7 e successive modificazioni”;<br />
e) di ogni altro atto comunque connesso ai provvedimenti impugnati;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Valle d&#8217;Aosta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 giugno 2007 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO e DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>1. &#8211; La ricorrente – residente nel Comune di Aosta, titolare di patente di guida e proprietaria di una autovettura immatricolata nel 1970 (FIAT 500 L) – impugna le deliberazioni con cui la Giunta regionale della Valle d’Aosta ha assunto determinazioni in merito alle modalità e ai criteri di ripartizione, distribuzione ed assegnazione di quote dei contingenti di carburanti in esenzione fiscale per gli anni 2006 e 2007.<br />
In particolare, oggetto di impugnazione sono:<br />
a) la deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4633, concernente l’approvazione per l’anno 2006 delle modalità e dei criteri anzidetti, con la quale la Giunta ha tra l’altro deciso che “le quote di carburanti in esenzione fiscale sono corrisposte mediante l’attribuzione di una carta a microprocessore sulla quale è imputato l’80% del quantitativo annuo di carburante in esenzione fiscale”, stabilendo che la restante quota avrebbe potuto formare oggetto di ulteriori assegnazioni, in relazione alla disponibilità residua dei contingenti di benzina e gasolio per autotrazione (in tre periodi successivi a partire dal secondo semestre 2006); <br />
b) la deliberazione 15 giugno 2006, n. 1753, con cui – a parziale modifica della deliberazione anzidetta – la Giunta ha escluso i proprietari o intestatari di veicoli appartenenti alla classe ambientale “pre-Euro 1” dall’assegnazione di ulteriori quote di benzina a decorrere dal 1° luglio 2006, rideterminando la quota assegnata a tali soggetti, per l’anno 2006, nella misura dell’80% di quella stabilita con il primo provvedimento;<br />
c) la deliberazione 10 novembre 2006, n. 3382, con cui – revocando in parte la deliberazione n. 1753/2006 – la Giunta ha stabilito che l’esclusione concernente i proprietari o intestatari di veicoli appartenenti alla classe ambientale “pre-Euro 1” non riguarda gli utenti proprietari o intestatari di autocarri e motocarri che risultano immatricolati per il trasporto merci;<br />
d) la deliberazione 20 dicembre 2006, n. 3990, con la quale la Giunta – confermando, per l’anno 2007, la scelta fatta per l’anno 2006 &#8211; ha stabilito che “le assegnazioni di benzina in esenzione fiscale ai soggetti beneficiari . . ., proprietari o intestatari di autoveicoli e motocicli della classe ambientale c.d. ‘pre-Euro 1’ o comunque inferiore a quella definita ‘Euro 1’ – ad eccezione dei motocarri e degli autocarri che risultano immatricolati per il trasporto di merci – siano limitate all’80% della quota annuale per i veicoli a benzina che rispettano la normativa ‘Euro 1’ o superiore”.<br />
La ricorrente, oltre all’annullamento delle deliberazioni impugnate, chiede la condanna della Giunta regionale al risarcimento della somma corrispondente al valore dei buoni di benzina non erogati. </p>
<p>2. &#8211; La Regione Valle d’Aosta sostiene l’infondatezza delle censure dedotte, eccependo in via pregiudiziale l’irricevibilità del ricorso con riguardo all’impugnazione delle deliberazioni relative all’anno 2006, e comunque l’inammissibilità dello stesso perché diretto contro atti amministrativi a contenuto generale, inidonei ad arrecare una lesione concreta e diretta alla posizione soggettiva della ricorrente.</p>
<p>3. – Si può prescindere dall’esame delle eccezioni, perché il ricorso non è fondato.<br />
3.a – Con la prima censura si sostiene che le deliberazioni impugnate sono viziate da incompetenza perché il potere di ridurre la quota di buoni carburante da distribuire agli aventi titolo spetterebbe al Consiglio e non alla Giunta regionale.<br />
La legge 3 agosto 1949, n. 623 – con cui è stata disciplina la “Concessione alla Valle d&#8217;Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti” &#8211; ha in effetti attribuito al Consiglio regionale il potere di concedere tali esenzioni e quindi anche quelle concernenti il carburante.<br />
Va però rilevato che la legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 – con cui è stata disciplinata in particolare la “Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale” – ha stabilito, con riguardo alla “determinazione delle quote per il consumo” (art. 12), che “con deliberazione della Giunta regionale, adottata annualmente, prima del caricamento delle carte a microprocessore, su proposta dell&#8217;assessore competente in materia di generi contingentati, vengono determinati, in relazione alla verificata disponibilità del contingente ed alle necessità locali, i quantitativi distribuibili ai soggetti beneficiari”.<br />
E’ dunque la legge regionale ad attribuire alla Giunta &#8211; e non al Consiglio &#8211; il potere discrezionale di provvedere annualmente alla determinazione non solo delle quantità, ma anche dei criteri di distribuibilità.<br />
3.b – Con la seconda censura – formulata con il secondo ed il terzo motivo di ricorso &#8211; si deduce eccesso di potere sotto il profilo del difetto e comunque dell’illogicità della motivazione, della contraddittorietà dei provvedimenti, nonché della disparità di trattamento. <br />
La ricorrente muove dal presupposto che l’art. 15 della legge regionale n. 7 del 1998 – individuando i “soggetti beneficiari” delle quote di carburante in esenzione fiscale, nei titolari di patente di guida, proprietari o intestatari di un veicolo – non consente di introdurre alcuna distinzione: di conseguenza, sarebbe del tutto arbitraria, oltre che immotivata, la scelta di prevedere una riduzione del 20% nell’assegnazione annuale del beneficio, con riguardo alla sola categoria dei proprietari o intestatari di un veicolo “pre-Euro 1”. Una tale scelta – che risponde a ragioni di politica ambientale &#8211; sarebbe in contrasto con le finalità della legge attributiva del potere.<br />
Anche questa censura non può essere condivisa.<br />
Quando, come nel caso di specie, il potere di cui l’Amministrazione è investita ha un contenuto discrezionale, la scelta – necessariamente finalizzata al raggiungimento dell’interesse pubblico primario stabilito dal legislatore – è il risultato di una valutazione che tiene conto anche di una molteplicità di altri interessi, sia pubblici, sia privati.<br />
L’apprezzamento di tali ulteriori interessi &#8211; appunto perché discrezionale – può essere sindacato solo sotto il profilo esterno della logicità e della ragionevolezza.<br />
Ad avviso del Collegio pare tutt’altro che illogico introdurre, nell’ambito dei criteri di distribuzione del beneficio fiscale, una limitazione – ragionevole anche nelle dimensioni, perché contenuta nella misura del 20% – finalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico al contenimento dell’inquinamento ambientale. <br />
Si tratta del resto di una scelta con cui la Regione – come si legge nella ampia e puntuale motivazione dei provvedimenti impugnati – intende uniformarsi alle linee guida della politica comunitaria: ai sensi dell’art. 3 della direttiva 26 giugno 1991, n. 91/441/CEE e dell’art. 6 della direttiva 17 giugno 1997, n. 97/24/CE – direttive entrambe richiamate nella impugnata deliberazione n. 1753 del 2006 &#8211; gli Stati membri possono prevedere incentivi fiscali solo per i veicoli a motore che soddisfino i requisiti stabiliti nelle direttive medesime. <br />
Nemmeno può essere ritenuta irragionevole l’esclusione dalla limitazione prevista per i veicoli “pre-Euro 1” disposta con riguardo ad autocarri o motocarri immatricolati per il trasposto di merci: si tratta infatti di una scelta dettata da ragioni di sostegno ad attività economiche che verrebbero pesantemente pregiudicate dalla riduzione del beneficio fiscale, ragioni che trovano fondamento nel principio costituzionale di tutela dell’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.). <br />
Da ultimo, neppure può sostenersi che il deteriore trattamento previsto per i veicoli “pre-Euro 1” finisca necessariamente per colpire le categorie sociali economicamente più deboli: deve infatti escludersi che vi sia una relazione diretta tra vetustà dell’autovettura e condizioni economiche del proprietario (tanto è vero che l’auto di cui la ricorrente è proprietaria &#8211; 500 FIAT 1970 &#8211; è spesso oggetto di “culto”).</p>
<p>4. – Il ricorso va dunque respinto.<br />
Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2007 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Paolo Turco, Presidente<br />
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore<br />
Rosaria Trizzino, Consigliere</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/07/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-100/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.100</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.3968</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-7-2007-n-3968/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-7-2007-n-3968/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.3968</a></p>
<p>Pres., Est. Saltelli Autostrade per l’Italia s.p.a. (Avv.ti M. Sanino, G. Ruggiero) c/ F. Bellini (Avv.ti M. Vitolo, P. Paoli), A.N.A.S. spa (Avv. dello Stato) sulla legittimità, ex art. 22bis, co.2, lett. b), D.p.r. 327/2001, dell&#8217;occupazione d&#8217;urgenza preordinata alla espropriazione, pur in mancanza di una specifica esplicitazione delle ragioni d&#8217;urgenza,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-7-2007-n-3968/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.3968</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-7-2007-n-3968/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.3968</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., Est. Saltelli<br /> Autostrade per l’Italia s.p.a. (Avv.ti M. Sanino, G. Ruggiero) c/ F. Bellini (Avv.ti M. Vitolo, P. Paoli), A.N.A.S. spa (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità, ex art. 22bis, co.2, lett. b), D.p.r. 327/2001, dell&#8217;occupazione d&#8217;urgenza preordinata alla espropriazione, pur in mancanza di una specifica esplicitazione delle ragioni d&#8217;urgenza, ove il numero dei proprietari espropriandi sia superiore a 50</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione d’urgenza –Urgenza &#8211; Destinatari superiori a 50 &#8211;  Motivazione <i>ex se</i>.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione, nell’ipotesi prevista dall’art. 22bis, co. 2, lett. b D.p.r. 327/2001, ossia ove il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50, non necessita di alcuna specifica motivazione delle ragioni d’urgenza che hanno indotto la p.a. ad occupare il bene. Difatti, detta circostanza -al pari di quella di cui alla lett. a) del predetto art. 22bis, relativa alla esecuzione delle grandi opere di cui alla L. 443/2001- integra di per sé una ragione d’urgenza tale da consentire l’emanazione del decreto de quo, tenuto conto che l’espletamento del regolare procedimento di determinazione dell’indennità di espropriazione, in relazione ad un così elevato numero di proprietari espropriandi, ritarderebbe eccessivamente l’effettiva esecuzione delle opere<sup>1</sup>.</p>
<p></b>___________________<br />
<sup>1</sup> Cfr. Cons. di Stato-Sez. IV, Sentenza 30 dicembre 2006, n. 8261</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.3968/2007<br />
Reg. Dec.<br />
N. 2792 <br />
Anno 2007</p>
<p align=center>
<p><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello iscritto al NRG 2792 dell’anno 2007 proposto da<br />
<B>AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., </B>in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino e Gianpaolo Ruggiero, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli, n. 180 (presso lo studio del primo);</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>BELLINI FRANCO, </B>rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Vitolo e Paolo Paoli, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Apricale n. 21 (presso lo studio del primo);</p>
<p><b>e nei confronti di<br />
A.N.A.S. S.p.A., </b>in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale la Toscana, sez. III, n. 262 del 5 marzo 2007;</p>
<p>	Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visti gli atti di costituzione in giudizio del signor Franco Bellini e dell’A.N.AS. S.p.A;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;<br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Visto il dispositivi di sentenza n. 321 del 29/05/2007;<br />	<br />
Relatore alla udienza in camera di consiglio del 29 maggio 2007 il consigliere Carlo Saltelli;<br />
Letto l’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ed informati i difensori delle parti di decidere l’affare direttamente nel merito, stante l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria;<br />
Uditi per le parti gli avvocati Sanino, Vitolo e l’avvocato dello Stato Urbani Neri;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con la sentenza n. 262 del 5 marzo 2007 il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. III, accogliendo il ricorso proposto dal signor Franco Bellini, ha annullato il decreto n. 14474 del 24 maggio 2005 con il quale la società Autostrade per l’Italia S.p.A. (Ufficio per le espropriazioni) ha disposto l’occupazione di urgenza dei beni di proprietà del ricorrente (necessari per la realizzazione dei lavori per l’ampliamento della terza corsia Barberino del Mugello – Incisa Valdarno nel tratto Firenze Nordi – Firenze Sud tratta “B”, lotti 4, 5 e 6 dell’Autostrada A1 – Milano Napoli) per cinque anni, determinando in via provvisoria anche l’indennità di esproprio.<br />
Ad avviso del Tribunale è risultata, infatti, fondata ed assorbente la prima censura, con il ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento all’articolo 22 <i>bis</i> del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in quanto non risultavano esplicitate le ragioni che giustificavano l’urgenza, non essendo a tal fine sufficiente, come sostenuto dalla difesa dalla società intimata, la solo circostanza che i destinatari della procedura siano superiori a 50.<br />
Avverso tale statuizione ha proposto appello la società Autostrade per l’Italia S.p.A., rivendicando ed illustrando la assoluta legittimità del proprio provvedimento, erroneamente e contraddittoriamente annullato dai primi giudici con motivazione per nulla convincente, sulla scorta di una puntuale e approfondita esegesi dell’articolo 22 <i>bis </i>del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, non mancando di segnalare, ai fini del richiesto provvedimento cautelare, anche il danno derivante dalla esecuzione della sentenza impugnata.<br />
L’A.N.A.S. S.p.A. si è costituita in giudizio chiedendo l’accoglimento dell’appello, mentre il signor Franco Bellini si è costituito in giudizio instando per il rigetto dell’avverso gravame, a suo avviso del tutto privo di fondamento, anche con riguardo alla domanda cautelare.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>I. L’appello è fondato e deve essere accolto.<br />
I.1. L’articolo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, ha aggiunto alle disposizioni di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) l’articolo 22 <i>bis</i>, rubricato “Occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione”, così reintroducendo, sia pur come misura eccezionale, l’istituto dell’occupazione d’urgenza (che invece nell’originario disegno normativo di riordino, snellimento, semplificazione e chiarificazione delle normativa in materia di espropriazione era stato espunto e assorbito dal decreto di espropriazione).<br />
Il citato articolo 22 <i>bis </i>disciplina sostanzialmente due ipotesi che consentono l’occupazione d’urgenza:<br />
a) la prima, prevista dal primo comma, ricorre allorquando “…l’avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 20  l’articolo…”: il decreto di occupazione deve essere “motivato”, deve cioè esplicitare le ragioni dell’urgenza (evidentemente connesse alla particolare natura delle opere da eseguire) che non permettono l’espletamento del regolare procedimento di determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione, procedimento caratterizzata da una articolata partecipazione del proprietario espropriando;<br />
b) la seconda è regolamentata dal secondo comma a tenore del quale “il decreto di cui al comma 1, può essere altresì emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi: a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativi sia superiore a 50”.<br />
Ad avviso della Sezione, la esegesi sistematica della previsione di cui al secondo comma del ricordato articolo 22 bis induce a ritenere che essa rappresenti una specificazione, ulteriore e normativamente, tipizzata, delle ipotesi in cui sia emanabile il decreto di occupazione d’urgenza, nel senso che qualora l’opera da realizzare riguardi interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero il numero dei destinatari della procedura espropriativi sia superiore a 50, per ciò stesso si possa procedere all’occupazione d’urgenza: nel primo caso (interventi di cui alla legge n. 443 del 21 dicembre 2001, n. 443), in ragione della prevalenza ex se dell’interesse pubblico generale alla realizzazione delle grandi opere; nel secondo caso, perché l’espletamento del procedimento di determinazione dell’indennità di espropriazione in relazione ad un così elevato numero di proprietari espropriandi ritarderebbe eccessivamente (secondo la valutazione del legislatore, valutazione che non risulta essere arbitraria o irragionevole) l’effettiva esecuzione delle opere (per le quali – non bisogna dimenticare – è sempre già stata dichiarata la pubblicà utilità, nonché l’urgenza e l’indifferibilità dei lavori).<br />
Ciò posto il fatto che il secondo comma dell’articolo 22 bis esordisca richiamando “il decreto di cui al comma 1” non implica che in tali tipizzate ipotesi il decreto di occupazione d’urgenza debba contenere una doppia motivazione, l’una relativa ai presupposti di cui al primo comma e l’altra relativa a quella di cui al secondo comma: è sufficiente osservare che una simile ricostruzione, proprio con riferimento all’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, sarebbe del tutto inutile e contraddittoria, dovendo ammettersi che il decreto di occupazione dovrebbe motivare circa la particolare urgenza dell’avvio dei lavori anche in relazione alla esecuzione delle grandi opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (infrastrutture, insediamenti produttivi strategici,etec) che, per loro stessa intima natura e per le finalità che intendono seguire, oltre che per la sede e per le procedure speciali in cui sono decise, sono già di particolare urgenza.<br />
Di conseguenza è ragionevole ritenere che il ricordato richiamo riguardi solo l’esigenza della motivazione che giustifica il decreto di occupazione d’urgenza che sarà: a) in via generale, la particolare urgenza dei lavori in relazione alla particolare natura delle opere; b) nel caso di opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, la circostanza che detta opera essa sia stata effettiva inclusa nel relativo programma approvato dal CIPE; c) nel caso di una procedura espropriativa complessa, l’indicazione dell’elevato il numero dei proprietari espropriandi (superiore a 50, con la necessaria prova di tale circostanza).<br />
Tale ricostruzione trova, inoltre, conferma in un recentissimo arresto di questa stessa Sezione, secondo cui “l’articolo 22 bis D.P.R. 327 del 2001 non richiede alcuna specifica motivazione delle ragioni di urgenza che hanno indotto l’amministrazione ad occupare il bene per realizzare l’opera pubblica, quando il numero dei destinatari sia superiori a 50” (C.d.S., sez. IV, 30 dicembre 2006, n. 8261).<br />
I.2. Così ricostruito il substrato normativo su cui si innesta la controversia rimessa all’esame della Sezione, non può non rilevarsi che, diversamente da quanto opinato dai primi giudici, il provvedimento di occupazione di urgenza n. 14474 del 24 maggio 2005, emesso dal Dirigente della Segreteria Tecnica ed Espropri dell’Autostrade per l’Italia S.p.A. è esente dalle critiche che gli sono state appuntate.<br />
Esso, infatti, è motivato sulla circostanza che le persone coinvolte nella procedura espropriativa  relativa ai lavori di ampliamento della terza corsia del tratto Firenze Nord – Firenze Sud, tratto Barberino del Mugello – Incisa Valdarno,  dell’Autostrada A1 Milano – Napoli, siano più di cinquanta (elemento di fatto, questo, che non è stato smentito e neppure contestato dal ricorrente in primo grado), così che trova applicazione la procedura accelerata di cui al ricordato articolo 22 bis, comma 2, lett. b), del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, “…che prevede l’emanazione di un decreto che determina in via provvisoria l’indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità e dispone l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari”.<br />
Nessuna ulteriore motivazione era necessaria ai fini della legittimità del predetto decreto di occupazione; tanto più che, sotto altro profilo, a tutto voler concedere, dall’esame del provvedimento impugnato risulta espressamente indicato che esso è collegato anche alla realizzazione dei ricordati lavori di ampliamento della terza corsia del tratto Firenze Nord – Firenze Sud, tratto Barberino del Mugello – Incisa Valdarno,  dell’Autostrada A1 Milano – Napoli e che, in concreto, essi – al di là di ogni ragionevole dubbio &#8211; hanno natura tale da giustificare ex sé l’urgenza di avvio degli stessi (e di legittimare, quindi, l’occupazione d’urgenza).<br />
Del tutto ultronea, gratuita e priva di qualsiasi fondamento, anche in fatto, è la suggestiva tesi difensiva dell’appellato, secondo cui attraverso l’occupazione d’urgenza, l’Autostrade per l’Italia S.p.A. avrebbe inteso recuperare il tempo perduto (oltre quattro anni) ,intercorso tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione della gara d’appalto per la scelta del soggetto idoneo ad eseguire i lavori.<br />
II. Alla luce delle considerazioni svolte l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dal signor Franco Bellini.<br />
La peculiarità della fattispecie esaminata giustifica la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto dalla società Autostrade per l’Italia S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. III, n. 262 del 5 marzo 2007, così provvede:<br />
&#8211;	accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado;<br />	<br />
&#8211;	dichiara compensate le spese del doppio grado di giudizio. <br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 maggio 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta &#8211; con la partecipazione dei signori:<br />
Carlo     	  	Saltelli	Presidente f.f., estensore<br />	<br />
Salvatore	Cacace	Consigliere<br />	<br />
Sergio         	De Felice	Consigliere<br />	<br />
Sandro        	Aureli		Consigliere<br />	<br />
Vito            	Carella  	Consigliere </p>
<p align=center>
<p>																																																																																											</p>
<p align=justify>
<u><br />
</u>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
12-lug-06</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-7-2007-n-3968/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.3968</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.3985</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-7-2007-n-3985/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-7-2007-n-3985/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.3985</a></p>
<p>Pres.e Rel. Saltelli De Grazia A. (Avv.ti A. Grezzi e S. Viola) c. Ministero della Giustizia (Avv. dello Stato) sulla insussistenza della legittimazione passiva delle commissioni d&#8217;esame e sulla legittimità dello svolgimento della valutazione delle prove d&#8217;esame di abilitazione per la professione legale 1) Processo amministrativo – Legittimazione passiva –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-7-2007-n-3985/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.3985</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.e Rel. Saltelli<br /> De Grazia A. (Avv.ti A. Grezzi e S. Viola)	c. Ministero della Giustizia (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla insussistenza della legittimazione passiva delle commissioni d&#8217;esame e sulla legittimità dello svolgimento della valutazione delle prove d&#8217;esame di abilitazione per la professione legale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Processo amministrativo – Legittimazione passiva – Commissione esaminatrice &#8211; Non sussiste – Ragioni 																																																																																												</p>
<p>2) Concorsi pubblici – Graduatoria – Valutazione espressa a distanza di anni dallo svolgimento delle prove d’esame – Legittimità &#8211; Ragioni</p>
<p>3) Concorsi pubblici – Esclusione – Superamento delle prove orali dell’esame di abilitazione per la professione legale, susseguente al giudizio negativo sulle prove scritte – Legittimità &#8211; Ragioni</p>
<p>4) Procedimento amministrativo – Avvio del procedimento – Difetto di avviso ex art. 7 della L.n. 241/1990 – Appello avverso sentenza di conferma del giudizio negativo in esito alle prove d’esame – Non sussiste – Ragioni<br />
5) Concorsi pubblici – Commissione esaminatrice – Obbligo di astensione – Seconda valutazione delle prove d’esame nel giudizio d’appello avverso la sentenza di conferma del primo giudizio negativo in esito alle prove – Non sussiste &#8211; Ragioni</p>
<p>6) Concorsi pubblici – Commissione esaminatrice – Discrezionalità tecnica – Sussiste<br />
7) Concorsi pubblici – Graduatoria – Giudizi numerici &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	Non sussiste la legittimazione passiva in capo alla Commissione esaminatrice in quanto essa costituisce un organo interno, temporaneo e straordinario dell’amministrazione che ha indetto la procedura concorsuale o di abilitazione e, come tale, non può essere parte nei giudizi aventi ad oggetto la propria attività, imputabile, quest’ultima, esclusivamente all’ente cui fa capo (tra le altre: C.d.S., sez. IV, 15 dicembre 2003, n. 8213; 12 aprile 1997, n. 423; sez. V, 26 maggio 1990, n. 446).																																																																																												</p>
<p>2)	E’ legittima la valutazione effettuata dalla commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione legale, anche se rilasciata a distanza di alcuni anni dallo svolgimento delle prove scritte, in quanto tale distanza temporale è irrilevante ai fini della cessazione delle funzioni o dell’incarico della commissione stessa che si verifica, non con lo spirare di un termine determinato, ma con il completamento degli esami di tutti i candidati.																																																																																												</p>
<p>3)	E’ legittima l’esclusione del candidato che abbia superato le prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione legale, nonostante il previo giudizio negativo sulle prove scritte. Infatti, l’esame in questione si articola su due prove, una scritta e l’altra orale, entrambe indispensabili ai fini del giudizio di idoneità, tanto più che esse non sono autonome ed indipendenti tra loro, bensì legate da un evidentissimo vincolo di presupposizione, nel senso che accede alla prova orale solo chi ha superato quella scritta.																																																																																												</p>
<p>4)	Non si configura il difetto previsto dall’art. 7 della L.n. 241/1990 dell’omesso avviso di avvio del procedimento, quando, la seconda valutazione delle prove scritte per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione legale, conseguente alla impugnazione in appello del primo giudizio negativo, non sia stata comunicata all’interessato, in quanto anche la seconda valutazione negativa delle prove scritte si inserisce nell’originario procedimento avviato non già d’ufficio, bensì sull’istanza di ammissione al concorso per l’esame di abilitazione presentata dallo stesso interessato.																																																																																												</p>
<p>5)	Non sussiste l’obbligo di astenersi a carico della commissione dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione legale, quando sia richiesta una nuova valutazione delle prove scritte nel giudizio di appello avverso la sentenza di conferma del giudizio negativo in esito alle prove. Infatti, le ipotesi di astensione e di ricusazione sono tassative e non ammettono applicazione analogica: pertanto, quando mancano elementi da cui dedurre un evidente stato di malevolenza o di ostilità nei confronti del candidato, e non sia stata individuata la partecipazione, tra i membri della commissione stessa, di una persona legata da rapporti particolari con il candidato, resta preclusa la possibilità di impugnare gli atti della commissione stessa. 																																																																																												</p>
<p>6)	Sussiste la discrezionalità tecnica nel giudizio della commissione esaminatrice, non sindacabile nel giudizio di legittimità, salvi i casi di macroscopica illogicità, ovvero di arbitrarietà, irrazionalità o travisamento dei fatti; né tantomeno è possibile che il giudice amministrativo possa esaminare nel merito i giudizi delle commissioni, sostituendo le proprie valutazioni a quelle delle commissioni.																																																																																												</p>
<p>7)	E’ legittima la formazione della graduatoria del concorso sulla base di giudizi numerici in quanto questi rappresentano un’adeguata esplicazione dell’obbligo di motivazione dei giudizi di una commissione d’esame, senza la necessità di alcuna ulteriore esplicitazione delle ragioni a supporto della valutazione, neppure quando non sussista unanimità di vedute tra i membri della commissione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.3985/2007<br />
Reg. Dec.<br />
N. 11334<br />
Reg. Ric. <br />
Anno 2003<br />
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello iscritto al NRG 11334 dell’anno 2003 proposto da <br />
<B>DE GRAZIA ANTONIO,</B> rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Grezzi e Sergio Viola, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Nicolò Piccolomini, n. 34 (presso lo studio del secondo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</B>, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia <i>ope legis</i> in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Brescia, n. 1203 del 5 settembre 2003;</p>
<p>	Visto il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Relatore all’udienza pubblica del <i>27 aprile 2007</i> il consigliere <i>Carlo Saltelli;<br />	<br />
</i>	Udito l’avvocato dello Stato Varone;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con la sentenza n. 1203 del 5 settembre 2003 il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Brescia, Catanzaro, sezione I, ha respinto il ricorso proposto dal dott. Antonio De Grazia avverso il giudizio in data 27 novembre 1996 di non ammissione alle prove orali della Commissione d’esami per procuratore legale presso la Corte di Appello di Brescia, ritenendo infondati tutti i motivi di censura sollevati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti.<br />
L’interessato ha chiesto la riforma della prefata statuizione, riproponendo in sede di appello tutti gli undici motivi di doglianza formulati in primo grado (col ricorso introduttivo del giudizio e con i successivi motivi aggiunti), a suo avviso inopinatamente ed ingiustamente respinti con motivazione del tutto superficiale ed erronea.<br />
Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio, resistendo all’avverso gravame.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>I. L’appello è infondato e deve essere respinto, potendo pertanto prescindersi dalla questione di sopravvenuta improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (ciò in quanto il provvedimento della cui legittimità si discute è stato emanato in esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Brescia, n. 990 del 19 ottobre &#8211; che aveva annullato l’originario giudizio di mancata ammissione alle prove orali dell’appellante per  difetto di motivazione in quanto formulato sulla base del solo voto numerico &#8211; riformata dalla decisione di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 2164 del 14 aprile 2006).<br />
II. Giova precisare in punto di fatto che l’impugnativa concerne la legittimità della motivazione in data 27 novembre 1996 dell’originario giudizio in data 26 maggio 1994 di non ammissione alle prove orali dell’esame di procuratore legale per l’anno 1993/94: in sintesi, ad avviso dell’appellante, detta motivazione era innanzitutto nulla, sia in quanto la commissione era ormai decaduta per cessazione dell’incarico o delle funzioni, sia in quanto l’annullamento dell’originario giudizio di non ammissione non poteva comportare la mera formulazione della motivazione mancante e tanto meno la mera rinnovazione tardiva (ad oltre tre anni di distanza) della valutazione; inoltre nelle operazioni di rinnovazione era stata violata sia la regola dell’anonimato, sia quella della partecipazione procedimentale, sia quella fondamentale dell’obbligo di astensione da parte dei membri della commissione; non si era tenuto conto che l’avvenuto superamento – in forza del provvedimento cautelare concesso dall’adito tribunale – delle prove orali assorbiva evidentemente il mancato superamento delle prove scritte, ciò senza contare che anche il nuovo giudizio di insufficienza era palesemente erronea, ingiusto e contraddittorio con gli stessi criteri di correzione degli elaborati.<br />
II.1. Ciò posto, la Sezione osserva che del tutto prive di fondamento sono le censure concernenti la asserita nullità della nuova valutazione di insufficienza delle prove scritte per asserita cessazione o decadenza dall’incarico o dalle funzioni della commissione esaminatrice.<br />
Quest’ultima, com’è noto, è un organo interno, temporaneo e straordinario dell’amministrazione che ha indetto la procedura concorsuale o di abilitazione (come nel caso di specie), come tale priva di legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto la propria attività, imputabile quindi esclusivamente all’ente cui fa capo (C.d.S., sez. IV, 15 dicembre 2003, n. 8213; 21 aprile 1997, n. 423; sez. V, 26 maggio 1990, n. 446).<br />
Anche a voler prescindere dalla circostanza che alla luce della delineata natura giuridica della commissione esaminatrice a quest’ultima non risultano applicabili le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1994, n. 444, sulla disciplina degli organi amministrativi, non può non rilevarsi che la cessazione delle funzioni di una commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione legale non si verifica con lo spirare di un determinato termine (che nel caso di specie non esiste, né è stato indicato), ma con il completamento degli esami di tutti i candidati, che rappresenta la funzione stessa per cui la commissione esaminatrice è stata nominata ed insediata.<br />
Pertanto, il fatto che la nuova valutazione delle prove scritte sia intervenuta a distanza di oltre tre anni dallo svolgimento delle prove scritte e oltre due anni dalla originaria valutazione negativa è di per sé irrilevante ai fini della dedotta cessazione delle funzioni o dall’incarico della commissione ai fini dello scrutinio di legittimità dello stesso provvedimento impugnato, potendo eventualmente solo costituire elemento valutabile ai fini di altri profili di responsabilità penale o contabile (che non vengono in esame nella presente controversia).<br />
II.2. Priva di qualsiasi fondamento giuridico è la tesi dell’appellante secondo cui il notevole lasso di tempo trascorso tra le due valutazioni avrebbe precluso alla commissione esaminatrice di procedere alla nuova rivalutazione delle prove scritte.<br />
Al contrario, poiché l’originario giudizio di insufficienza delle prove scritte era stata ritenuto viziato esclusivamente per difetto di motivazione (in quanto i primi giudici avevano ritenuto che il voto numerico non costituiva adeguata motivazione della contestata valutazione), non può negarsi che la commissione esaminatrice aveva il potere/dovere di riprovvedere, così come avvenuto, senza che una tale nuova attività potessi ritenersi in contrasto con la sentenza dei giudici di primo grado ovvero elusiva della stessa (il che esclude anche la fondatezza della censura circa la nullità della presunta motivazione postuma, atteso che non è revocabile in dubbio che la commissione non si sia neppure limitata ad integrare con la motivazione la prima valutazione, ma ha proceduto ad una rilettura e quindi ad una nuova valutazione delle prove scritte dell’appellante).<br />
II.3. Ugualmente sprovvista di qualsiasi fondamento normativo è la tesi secondo cui l’avvenuto superamento delle prove orali dello stesso esame di abilitazione (prove orali sostenute in virtù di un provvedimento cautelare del giudice di prime cure) avrebbe assorbito il giudizio negativo sulle prove scritte.<br />
E’ sufficiente rilevare che l’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato si articola su due prove, l’una scritta e l’altra orale (ognuna di esse a sua volta variamente articolato), entrambe indispensabili ai fini del giudizio di idoneità, tanto più che esse non sono autonome ed indipendente tra di loro, bensì legate da un evidentissimo vincolo di presupposizione, nel senso che accede alla prova orali solo chi ha positivamente superato la prova scritta (articolata notoriamente su tre prove).<br />
Il legislatore ha, in sostanza, ritenuto che ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sia necessario dar  conto non solo di conoscere oralmente le materie oggetto di esame, bensì anche di sapere esporre per iscritto le problematiche relative ad un caso concreto sottoposto all’attenzione dei candidati, così che il solo superamento della prova orale non è sufficiente al conseguimento del titolo.<br />
II.4. Il nuovo giudizio negativo sulle prove scritte non è poi viziato né per la dedotta violazione delle garanzie procedimentale, né per la presunta violazione delle norme in tema di astensione.<br />
Quanto al primo profilo è sufficiente rilevare che anche la nuova contestata valutazione negativa delle prove scritte si inserisce nell’originario procedimento avviato non già d’ufficio, bensì sull’istanza di ammissione al concorso per l’esame di abilitazione presentata dallo stesso interessato, così che non sono invocabili le disposizioni di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; quanto al secondo profilo, anche a voler prescindere dalle corrette argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che non hanno trovato alcuna adeguata controdeduzioni e che non risultano pertanto scalfite dalle censure mosse con l’atto di appello, per un verso deve osservarsi che, stante la tassatività delle ipotesi di astensione e ricusazione (che non ammettono applicazione analogica), non costituiva tipica ipotesi di astensione in capo ai commissari di esame la circostanza di aver già valutato negativamente le prove scritte dell’interessato, in difetto peraltro di qualsiasi elemento da cui dedurre un evidente stato di malevolenza o di ostilità nei suoi confronti, mentre, per altro verso, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza (C.d.S., sez. VI, 8 settembre 2006, n. 5220), anche la partecipazione ad una commissione d’esame di persona legata da rapporti particolari ad uno dei candidati legittima gli altri a chiederne l’astensione o a ricusarla, sicchè quando questi non si avvalgano di tali strumenti (com’è avvenuto nel caso di specie, non risultando dagli atti che prima della nuova valutazione l’interessato abbia formulato richiesta di astensione o dichiarazione di ricusazione) resta loro preclusa la possibilità di impugnare, sotto questo profilo, gli atti della commissione.<br />
Non sussiste neppure la dedotta violazione della regola dell’anonimato (censura che peraltro non risulta neppure essere stata espressamente e direttamente spiegata nel ricorso di prime cure), atteso che, come già precisato nella decisione n. 2894 del 27 maggio 2002 di questa Sezione (con cui è stato respinto l’appello dello stesso interessato avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Brescia, n. 485 del 31 maggio 1999 che aveva rigettato il ricorso per la esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 990 del 19 ottobre 1996), poiché l’annullamento dell’originario diniego di ammissione alle prove orali era dipeso esclusivamente dal fatto che il giudizio era stato espresso solo in termini numerici, solo la stessa Commissione poteva rinnovare – come avvenuto – la propria valutazione sugli elaborati del candidato, esplicitando in maniera adeguata le ragioni che avevano condotto a tale esito negativo.<br />
II.5.  Infondate sono infine anche le altre censure che attengono al merito della nuova valutazione negativa delle prove scritte.<br />
E’ sufficiente al riguardo ricordare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo per discostarsi, il giudizio della commissione esaminatrice è espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile nel giudizio di legittimità, salvo casi di macroscopica illogicità, ovvero di arbitrarietà, irrazionalità o travisamento di fatti che nel caso di specie non sussistono; né è possibile che il giudice amministrativo possa in qualche modo esaminare nel merito i giudizi delle commissioni di esami sostituendosi le proprie valutazioni a quelle delle commissioni, pena l’inammissibile straripamento di potere giurisdizionale e la macroscopica violazione del principio della separazione dei poteri; inoltre è altresì assolutamente prevalente l’indirizzo giurisprudenziale che ritiene il voto numerico quale adeguata esplicazione dell’obbligo di motivazione dei giudizi di una commissione di esame, senza necessità di alcuna ulteriore esplicitazione delle ragioni dell’insufficienza della valutazione, neppure quando non sussista unanimità di vedute tra i membri della commissione stessa.<br />
 III. In conclusione l’appello deve essere respinto.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio in ragione delle tormentate vicende che hanno caratterizzato la controversia in questione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto dal dott. Antonio De Grazia avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Brescia, n. 1203 del 5 settembre 2003, lo respinge.<br />
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del <i>27 aprile  2007</i>, con la partecipazione dei signori:<br />
SALTELLI         CARLO               &#8211; Presidente f.f., est.<br />
CACACE           SALVATORE       &#8211; Consigliere<br />
DE FELICE       SERGIO              &#8211; Consigliere<br />
MELE               EUGENIO            &#8211; Consigliere<br />
AURELI             SANDRO             &#8211; Consigliere<br />
<u><br />
</u>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
12-lug-06</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-7-2007-n-3985/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.3985</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.3794</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-7-2007-n-3794/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-7-2007-n-3794/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-7-2007-n-3794/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.3794</a></p>
<p>Pres., Est. Saltelli Ministero della Giustizia, Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Bologna (Avv. dello Stato) C/ F. Mambelli (n.c.) sulla operatività delle dimissioni di un componente della commissione d&#8217;esame d&#8217;avvocato solo a seguito della loro accettazione, con conseguente legittimità della sostituzione con altro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-7-2007-n-3794/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.3794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-7-2007-n-3794/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.3794</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.,  Est. Saltelli<br /> Ministero della Giustizia, Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Bologna (Avv. dello Stato) C/ F. Mambelli (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla operatività delle dimissioni di un componente della commissione d&#8217;esame d&#8217;avvocato solo a seguito della loro accettazione, con conseguente legittimità della sostituzione con altro membro supplente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni e mestieri &#8211; Avvocati – Esame di abilitazione –  Commissione giudicatrice – Dimissioni di un componente &#8211; Sostituzione con altro membro supplente – Legittimità – Sino alla loro accettazione &#8211; Ragione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>. In tema di esami per l’abilitazione alla professione di avvocato, le dimissioni di un membro della Commissione esaminatrice non producono alcun effetto giuridico sino a che, con decorrenza ex nunc, non siano accettate dal ministero, con la conseguenza che fino a tale momento è legittimo l’operato della commissione che sostituisca il dimissionario, da ritenersi ancora in carica, con altro membro supplente<sup>1</sup> . Ragionando diversamente, difatti, si finirebbe per attribuire rilievo determinante alle scelte soggettive del dimissionario, mentre, con evidenza, ragioni di buona amministrazione impongono di vagliare selettivamente le domande di esonero da un incarico oggettivamente gravoso, al fine di assicurare un regolare svolgimento degli esami di abilitazione.</p>
<p></b>________________________________<br />
<sup>1</sup> Cfr. Cons di Stato-Sez. IV, Sentenza 6 settembre 2006, n. 5155</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso in appello iscritto al NRG. 4273 dell’anno 2003, proposto dal <br />
<B>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</B>, in persona del ministro in carica, e dalla <B>COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA</B>, in persona del legale rappresentante in carica, entrambi rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domiciliano in Roma alla via dei Portoghesi n.12,</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>MAMBELLI FRANCESCA</B>, non costituita in giudizio;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sez. I, n. 98 del 13 febbraio 2003;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 27 aprile 2007 il consigliere Carlo Saltelli;<br />
Uditi l’avvocato dello Stato Varrone; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con la sentenza segnata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sez. I, accogliendo il ricorso proposto dalla dott. Francesca Mambelli ha annullato i provvedimenti impugnati (verbale della Commissione degli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Bologna in data 30 maggio 2002 nella parte in cui è stato espresso giudizio negativo sulle sue prove scritte con conseguente diniego di ammissione alle prove orali).<br />
In particolare, l’adito tribunale, pur ritenendo infondate le censure relative all’asserita violazione dell’articolo 22, comma 6, del R.D.L. n. 1578 del 1933 in ordine all’unicità del Presidente della Commissione esaminatrice, alla dedotta incongruità dei tempi occorsi per la valutazione degli elaborati, alla contestata insufficienza del voto numerico a costituire idonea motivazione del giudizio di insufficienza delle prove scritte e alla pretesa genericità ed astrattezza dei criteri di correzione degli elaborati, ha considerato meritevole di favorevole apprezzamento quella relativa alla illegittima composizione della commissione esaminatrice, in quanto uno dei membri originariamente nominati, che non aveva partecipato neppure alla riunione plenaria della commissione, si era dimessa senza neppure essere stata sostituito dal Ministero, così che la sua sostituzione con altro componente supplente (peraltro già nominato in altro collegio) non era sufficiente alla valida costituzione della commissione: in altri termini, sussisteva una deficienza strutturale della commissione, non risolvibile con la mera sostituzione del membro dimessosi con altro componente supplente e che inficiava irrimediabilmente tutto il suo operato.<br />
Avverso tale statuizione hanno ritualmente e tempestivamente proposto appello le amministrazioni statali pure segnate in epigrafe, chiedendone la riforma alla stregua di un solo mezzo di gravame, rubricato “violazione dell’art. 22 R.D. 22.1.1934, n. 37, recante norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578”, sostenendo che le dimissioni di un membro della Commissione di esame non hanno effetto prima della loro accettazione da parte del Ministero, con la conseguenza che fino a tale momento la Commissione aveva legittimamente operato con l’integrazione del componente supplente, non potendo ammettersi che potesse avere esclusivo rilievo la volontà dell’interessato (di dimettersi) fino al punto da poter paralizzare l’operato della commissione stessa.<br />
Con ordinanza n. 2681 del 27 giugno 2003 la IV Sezione di questo Consiglio di Stato respingeva l’istanza incidentale di sospensione degli effetti della sentenza.<br />
Con memoria depositata in data 16 aprile 2007 le amministrazioni appellanti hanno rappresentato che l’interessata, a seguito della rinnovazione della correzione delle sue prove di esame in attuazione della ricordata pronuncia cautelare, è stata nuovamente ritenuto idonea e che, tuttavia, sussiste ancora l’interesse ad ottenere una pronuncia di merito sull’appello in esame.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>I. L’appello è fondato e deve essere accolto, dovendo preliminarmente darsi atto,  stante la mancata costituzione in giudizio dell’appellata, della ritualità e tempestività della notifica del gravame in esame.<br />
II. Con l’unico motivo le Amministrazioni in epigrafe deducono, in sintesi, che le dimissioni presentate da un componente della Sottocommissione che valutò gli elaborati della ricorrente  non hanno prodotto effetto giuridico sino a che, con decorrenza ex nunc, le stesse non sono state accettate.<br />
Di conseguenza, fino al momento della accettazione delle dimissioni, il componente dimissionario è rimasto in carica e poteva quindi essere sostituito da un membro supplente.<br />
Il mezzo merita positiva considerazione, in quanto da tempo la Giurisprudenza ha chiarito che, pur non potendosi disconoscere il diritto del componente di una Commissione giudicatrice di concorso di essere esonerato dall&#8217;incarico, avendo questo natura volontaria, detta accettazione si configura come condizione indispensabile per determinare la cessazione delle relative funzioni, non essendo sufficiente l&#8217;unilaterale manifestazione di volontà del soggetto che le ha presentate per escluderlo dall&#8217;organo collegiale. (cfr. V Sez. n. 1346 del 1991 ).<br />
Del resto, ragionando diversamente si finirebbe per attribuire rilievo determinante alle scelte soggettive dell’interessato mentre con evidenza ragioni di buona amministrazione impongono   &#8211; al fine di assicurare un regolare svolgimento degli esami di abilitazione – di vagliare selettivamente le domande di esonero da un incarico che è oggettivamente gravoso.<br />
A parte tale rilievo di fatto, resta comunque che fino all’accettazione le dimissioni presentate non incidono sulla composizione dell’organo e sul relativo quorum, con la conseguenza che il membro dimissionario può legittimamente essere sostituito da un supplente, come avvenuto nel caso in esame.<br />
III. E’ appena il caso di rilevare che in senso conforme a quanto fin qui osservato si è già espressa la Sezione con la recentissima decisione n. 5155 del 6 settembre 2006.<br />
IV. L’appello deve essere quindi accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso di primo grado.<br />
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto dal Ministero della giustizia e dalla Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Bologna avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sez. I, n 98 del 13 febbraio 2003, lo accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado.<br />
Dichiara compensate le spese del doppio grado di giudizio. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il <i> 27 aprile 2007</i> dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
CARLO            SALTELLI		 Presidente F.F., Est.<br />	<br />
SALVATORE    CACACE     	 Consigliere<br />	<br />
SERGIO           DE FELICE          Consigliere<br />
EUGENIO        MELE		 Consigliere<br />	<br />
SANDRO	 AURELI		 Consigliere                                          </p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
12-lug-06</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.498</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-12-7-2007-n-498/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-12-7-2007-n-498/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.498</a></p>
<p>Antonio Camozzi – Presidente, Pasquale Mastrantuono – Estensore Società Esattorie Meridionali s.p.a. (avv. G. Lamorte) c. Garante del Contribuente in Basilicata (Avv. Stato), Pescuma (n.c.) in tema di giurisdizione del giudice amministrativo su atti del Garante del Contribuente Imposte e tasse – Giurisdizione e competenza – Garante del Contribuente –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-12-7-2007-n-498/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-12-7-2007-n-498/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.498</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Camozzi – Presidente, Pasquale Mastrantuono – Estensore<br /> Società Esattorie Meridionali s.p.a. (avv. G. Lamorte) c. Garante del Contribuente in Basilicata (Avv. Stato), Pescuma (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>in tema di giurisdizione del giudice amministrativo su atti del Garante del Contribuente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Imposte e tasse – Giurisdizione e competenza – Garante del Contribuente – Potere ex art.13 comma 6, l. n.212 del 2000 – Esercizio – Controversia – Giurisdizione del giudice amministrativo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’esercizio del potere del  Garante del Contribuente ai sensi dell’art. 13 comma 6, l. 27 luglio 2000 n.212, consistente nell’eventuale attivazione delle procedure di autotutela, riferite sia ad atti amministrativi che alle prassi ed ai comportamenti, tenuti dall’Amministrazione Finanziaria o dai concessionari della riscossione, nell’ambito dei relativi procedimenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA BASILICATA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Ha pronunciato la seguente<b> 	</p>
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul Ricorso n. 401/2004 proposto dalla</p>
<p><b>Società Esattorie Meridionali S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuditta Lamorte, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via Mazzini n. 79; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
-il <b>Garante del Contribuente in Basilicata</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege presso gli Uffici della predetta Avvocatura Distrettua<br />
<br />
-il <b>Sig. Pescuma Paolo</b>, non costituito in giudizio; <br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>-del provvedimento definitivo, emanato dal Garante del Contribuente in Basilicata il 21.6.2004, nella parte in cui sono state dichiarate “nulle, perché contrarie alle leggi sulla protezione dei dati personali, le dichiarazioni sostitutive in atti, chieste ed ottenute dalla S.E.M. dai cittadini di Venosa, sul conto del contribuente Sig. Pescuma Paolo”; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione del Garante del Contribuente in Basilicata; <br />
Visti i documenti e gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla Pubblica Udienza del 21.6.2007 la relazione del Referendario Dott. Pasquale Mastrantuono ed uditi, altresì, per le parti gli Avvocati difensori come da relativo verbale; <br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>-Poiché il Sig. Pescuma Paolo risultava debitore della somma complessiva di 13.047,40 € (di cui 10.631,68 € a titolo di tributi; 1.823,20 € per interessi di mora; 493,37 a titolo di aggio esattoriale; 99,15 € per spese esecutive), la società ricorrente, nella qualità di concessionaria del servizio nazionale di riscossione tributi, tentava di recuperare bonariamente tale credito tributario; <br />
-poiché il Sig. Pescuma Paolo non versava spontaneamente tale somma, la società ricorrente: 1) dopo aver accertato che il predetto Sig. Pescuma Paolo risultava proprietario dell’autovettura Lancia Y 1.11 Elefantino targata BA388ZK, in data 17.10.2003 chie<br />
-con istanza del 23.10.2003 il Sig. Pescuma Paolo chiedeva al Garante del Contribuente in Basilicata se il suddetto comportamento della società ricorrente fosse legittimo (al riguardo faceva presente di aver subito “un danno di immagine ed economico immen<br />
-il Garante del Contribuente in Basilicata, dopo aver ascoltato il Sig. Pescuma Paolo e dopo aver chiesto chiarimenti sia al Pubblico Registro Automobilistico di Potenza che alla società ricorrente, con provvedimento definitivo del 21.6.2004 dichiarava “n<br />
-tale provvedimento definitivo è stato impugnato con il presente ricorso (notificato il 15.9.2004 all’Amministrazione resistente ed il 22.7.2004 al Sig. Pescuma Paolo), deducendo la violazione dell’art. 13 L. n. 212/2000, degli artt. 20 e 66 D.Lg.vo n. 19<br />
-con Ordinanza n. 337 del 20.10.2004 questo Tribunale respingeva l’istanza di provvedimento cautelare. <br />
All’udienza Pubblica del 21.6.2007 il ricorso in epigrafe passava in decisione. <br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il presente ricorso risulta inammissibile per le ragioni di seguito indicate.<br />
Al riguardo va innanzitutto affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controversia in esame. Infatti, con il ricorso in esame non è stato impugnato un atto di natura strettamente tributaria. <br />
Sul punto va osservato che l’art. 12, comma 2, L. n. 448/2001 (cd. Legge Finanziaria per l’anno 2002) ha sostituito l’art. 2 del D.Lg.vo n. 546/1992, modificando in modo rilevante l’ambito oggettivo della giurisdizione tributaria, statuendo che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da Uffici Finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio”, con la puntualizzazione che: 1) “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie, riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento”; 2) “il Giudice Tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”; anche se è rimasto inalterato l’art. 19 D.Lg.vo n. 546/1992, il quale stabilisce che l’atto introduttivo del giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie può essere proposto soltanto avverso uno degli atti impositivi elencati dallo stesso art. 19 D.Lg.vo n. 546/1992. Il testo originario dell’art. 2 D.Lg.vo n. 546/1992 invece elencava in modo tassativo i tributi, per le cui controversie risultavano competenti le Commissioni Tributarie, mentre per le controversie relative agli altri tributi risultava competente il Giudice Ordinario. Durante la vigenza del precedente art. 2 D.Lg.vo n. 546/1992, anteriore a quello sostituito dall’art. 12, comma 2, L. n. 448/2001, una parte della Giurisprudenza aveva individuato anche delle fattispecie, diverse dai Regolamenti dagli atti amministrativi generali (che possono essere annullati soltanto dal Giudice Amministrativo, mentre ai sensi dell’art. 7, comma 5, D.Lg.vo n. 546/1992 le Commissioni Tributarie possono solo disapplicare tali atti amministrativi), che spettavano alla cognizione del Giudice Amministrativo, dove l’Amministrazione Finanziaria adottava atti di natura discrezionale, come le decisioni se esercitare o meno il potere di autotutela (nonostante l’art. 19, comma 1, lett. g), D.Lgv.o n. 546/1992 assegnava espressamente alle Commissioni Tributarie le controversie, relative all’impugnazione del “rifiuto espresso o tacito delle restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti”), dove l’Amministrazione Finanziaria doveva contemperare l’esigenza di certezza dei rapporti tributari, cioè l’interesse pubblico di mantenere fermi gli atti impositivi, non impugnati dai contribuenti entro il termine decadenziale, con l’esigenza di salvaguardare situazioni giuridiche meritevoli di tutela, come gravi illegittimità non fatte valere entro il termine decadenziale dai contribuenti: al riguardo va evidenziato che in tutti i rapporti tributari il potere di supremazia dell’Amministrazione Finanziaria si esprime mediante manifestazioni di giudizio sull’andamento dei fatti e sull’interpretazione della normativa tributaria, cioè di atti di natura vincolata e di carattere paritetico (ai quali si contrappone una posizione giuridica dei contribuenti di diritto soggettivo), che però, se non impugnati dinanzi al Giudice Tributario entro il termine decadenziale di 60 giorni ex art. 21 D.Lg.vo n. 546, hanno l’attitudine a diventare definitivi. Dopo il 1° gennaio 2002, cioè dopo l’entrata in vigore dell’art. 2 D.Lg.vo n. 546/1992 come sostituito dall’art. 12, comma 2, L. n. 448/2001, la Giurisprudenza in modo quasi unanime (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 16776 del 10.8.2005, la quale ha anche precisato che l’art. 2, comma 1, D.Lg.vo n. 546/1992, novellato dall’art. 12, comma 2, L. n. 448/2001, “ha necessariamente comportato una modifica dell’art. 19 D.Lg.vo n. 546/1992”, per cui l’elenco degli atti impositivi, contenuto in quest’ultima norma, non può più essere interpretato come di natura tassativa, in quanto ciò determinerebbe un vuoto di tutela; TAR Latina Sent. n. 478 del 31.5.2005; TAR Napoli Sez. I Sentenze n. 519 dell’8.4.2005, n. 2839 dell’11.3.2004 e n. 12816 del 16.10.2003; TAR Trento Sent. n. 273 del 14.7.2003; TAR Friuli Venezia Giulia Sent. n. 86 del 25.2.2003) ha ritenuto che le controversie relative all’esercizio del potere di autotuela in materia tributaria spettano alla cognizione del Giudice Tributario. <br />
Nella specie il Garante del Contribuente in Basilicata con il provvedimento definitivo del 21.6.2004, impugnato con il presente ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 6, L. n. 212/2000 ha esercitato il potere di attivazione delle procedure di autotutela, il quale non si riferisce al rapporto contribuente-Amministrazione Finanziaria di competenza del Giudice Tributario (né si riferisce alla fase di esecuzione forzata nei confronti del contribuente Sig. Pescuma Paolo, successiva all’emissione della cartella di pagamento, la quale ai sensi dell’art. 2, comma 1, seconda frase, D.Lg.vo n. 546/1992 spetta alla cognizione del Giudice Ordinario), ma costituisce una diretta ed unilaterale interferenza e/o intromissione sull’esercizio in generale dell’attività della società ricorrente e sul potere di autonomia organizzativa del concessionario, più esattamente nella specie sulla facoltà di farsi rilasciare da eventuali debitori del contribuente moroso dichiarazioni sostitutive ex art. 47 DPR n. 445/2000, che attiene alle modalità in cui la ricorrente, nella qualità di concessionaria del servizio riscossione tributi (per quanto riguarda i concessionari della riscossione cfr. l’art. 17 L. n. 212/2000, il quale estende l’applicazione di tutte le disposizioni, contenute nella L. n. 212/2000, anche ai concessionari della riscossione), può esercitare le potestà, che l’ordinamento giuridico attribuisce a tali soggetti, che svolgono le funzioni di organo indiretto dell’Amministrazione Finanziaria. Da tali effetti si desume che la posizione giuridica, vantata dalla ricorrente nella fattispecie in esame, assume la configurazione di interesse legittimo, per la cui tutela l’art. 103, comma 1, della Costituzione statuisce la competenza giurisdizionale soltanto del Giudice Amministrativo. Al riguardo va pure precisato che la fattispecie in commento si riferisce ad una fase preliminare dell’eventuale esercizio del potere di autotutela (per il quale, secondo l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, pure sussiste la competenza del Giudice Tributario), cioè in una fase in cui il rapporto si svolge soltanto tra Pubbliche Autorità, dove il potere, esercitato dal Garante del Contribuente in Basilicata ai sensi dell’art. 13, comma 6, L. n. 212/2000, consiste soltanto nell’eventuale attivazione delle procedure di autotutela, riferite sia ad atti amministrativi che alle prassi ed ai comportamenti, tenuti dall’Amministrazione Finanziaria o dai concessionari della riscossione, nell’ambito dei relativi procedimenti (sul punto va precisato che in tale potere rientra anche il giudizio di nullità degli atti dei procedimenti amministrativi di accertamento o di riscossione e/o del comportamento tenuto dall’Amministrazione Finanziaria e dai concessionari della riscossione nell’ambito dei predetti procedimenti amministrativi, per cui il Garante del Contribuente con l’adozione del provvedimento impugnato ha esercitato un potere spettante e perciò non ha violato l’art. 13 L. n. 212/2000, anche se tale norma non attribuisce al Garante del Contribuente il potere di pronunciarsi positivamente sulle istanze di autotutela, sostituendosi all’Amministrazione Finanziaria, né una norma di tale tipo sussiste attualmente nel vigente ordinamento giuridico). <br />
Più precisamente con il provvedimento definitivo del 21.6.2004 il Garante del Contribuente in Basilicata ha qualificato come nulle le dichiarazioni sostitutive ex art. 47 DPR n. 445/2000, acquisite e/o rilasciate da terze persone, eventuali debitori del contribuente moroso Sig. Pescuma Paolo. Ma tale qualificazione non lede gli interessi giuridici della società ricorrente, in quanto costituisce una mera manifestazione di opinione, per cui, sebbene contenga un giudizio di illiceità dell’operato della medesima società ricorrente, non impedisce effettivamente un qualsiasi utilizzo di tali dichiarazioni sostitutive da parte della società ricorrente. Infatti, il vigente ordinamento giuridico non prevede espressamente l’obbligo dell’Amministrazione Finanziaria o dei concessionari della riscossione di emanare il provvedimento di autotutela, richiesto dal Garante del Contribuente, o di adeguarsi alle decisioni assunte dal Garante del Contribuente, per cui gli atti del Garante del Contribuente non sono vincolanti e perciò non producono nemmeno effetti lesivi, ma costituiscono soltanto atti di sollecito, dai quali tutt’al più può derivare soltanto un obbligo di rispondere all’istanza di autotutela e/o di riesaminare la pratica, presentata dal contribuente. <br />
Pertanto il ricorso in esame risulta inammissibile per difetto di interesse. <br />
Nel merito brevemente si osserva che, pur tenendo conto che gli art. 20 e 66 del D.Lg.vo n. 196/2003 ed all’art. 18 D.Lg.vo n. 112/1999 (l’attuazione di quest’ultima norma è stata disciplinata dal D.M. 16.11.2000) regolamentano il trattamento dei dati personali in materia tributaria tra le Pubbliche Amministrazioni ed i concessionari del servizio di riscossione tributi, ma non il trattamento dei dati personali, acquisiti dai concessionari della riscossione presso i soggetti privati, va sottolineato che il Garante per la Protezione dei Dati Personali con il provvedimento del 12.1.2004: 1) ha soltanto dubitato della liceità e correttezza dell’operato dei concessionari della riscossione “riguardo alla raccolta di dati” personali del contribuente moroso “presso terzi ed alla comunicazione” ai terzi “di alcune informazioni personali in occasione della richiesta di rilascio delle” predette dichiarazioni sostitutive ex art. 47 DPR n. 445/2000, in quanto: a) all’epoca il potere dei concessionari della riscossione di effettuare il trattamento dei dati personali del contribuente moroso, contenuti nelle predette dichiarazioni sostitutive, senza aver acquisito il consenso dello stesso contribuente moroso, veniva previsto soltanto da Circolari Ministeriali (cfr. Risoluzione Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 21.1.2002), ma non risultava disciplinato da una fonte normativa di rango legislativo o regolamentare, come prescritto dall’art. 24, comma 1, lett. a), D.Lg.vo n. 196/2003 (tale lacuna risulta ora risolta dall’art. 1, comma 425, L. n. 311/2004, che ha introdotto nel DPR n. 602/1973 l’art. 75 bis, prevedendo che i concessionari della riscossione possono: a1) farsi rilasciare da terzi dichiarazioni scritte “sulle cose e le somme da loro dovute” al contribuente moroso; a2) procedere al trattamento di tali dati acquisiti); b) il trattamento dei dati personali del contribuente moroso, acquisiti con le predette dichiarazioni sostitutive, rilasciate da terzi, non rispondeva ai principi di pertinenza e non eccedenza ex art. 11, comma 1, lett. d), D.Lg.vo n. 196/2003; 2) ma con specifico riferimento alle citate dichiarazioni sostitutive, già acquisite, ha soltanto vietato le operazioni di trattamento dei dati personali, contenuti in tali dichiarazioni, diverse dalla conservazione, come per esempio la registrazione, l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’interconnessione, la comunicazione e la diffusione, per cui la conservazione dei suddetti dati personali sottintendeva la mera raccolta cartacea di tali dichiarazioni, la relativa consultazione di tali documenti ed il loro utilizzo per l’espletamento dei compiti, attinenti all’attività di recupero del debito tributario del contribuente moroso (infatti, in caso di dichiarazione positiva il concessionario della riscossione attiverà il procedimento di pignoramento presso terzi; mentre in caso di acquisizioni di sole dichiarazioni negative, tali dichiarazioni possono essere utilizzate dal concessionario della riscossione per ottenere il discarico per inesigibilità). Pertanto, poiché le dichiarazioni sostitutive ex art. 47 DPR n. 445/2000 si riferiscono ad un periodo anteriore al 12.1.2004 (data del suddetto provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali), non potevano essere dichiarate nulle dal Garante del Contribuente in Basilicata.<br />
Tenuto conto che con Risoluzione n. 35 del 12.3.2004 la Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni dell’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto illegittima la prassi di chiedere a terzi, eventuali debitori del contribuente moroso, il rilascio di dichiarazioni sostitutive ex art. 47 DPR n. 445/2000, ed aveva statuito che i concessionari del servizio nazionale di riscossione tributi dovevano astenersi dal richiedere le predette dichiarazioni sostitutive ex art. 47 DPR n. 445/2000, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M. 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata dichiara inammissibile per difetto di interesse il ricorso in epigrafe. <br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa. </p>
<p>Così deciso in Potenza, addì 21 giugno 2007, dal <br />
<b><P ALIGN=CENTER>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:</p>
<p>Antonio Camozzi, 			Presidente  <br />	<br />
Giancarlo Pennetti,			Componente <br />	<br />
Pasquale Mastrantuono,		Componente – Estensore</p>
<p>Depositata  in  Segreteria  il		12-7-2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-12-7-2007-n-498/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.3952</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-7-2007-n-3952/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-7-2007-n-3952/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-7-2007-n-3952/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.3952</a></p>
<p>Pres. Varrone, Rel. Polito De Luca A. (Avv. E. Soprano) c. Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture; Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Caserta (Avv. dello Stato) sulla illegittimità del provvedimento di revisione della patente di guida volto all&#8217;accertamento della persistenza della idoneità tecnica alla guida, in seguito al verificarsi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-7-2007-n-3952/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.3952</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-7-2007-n-3952/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.3952</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, Rel. Polito<br /> De Luca A. (Avv. E. Soprano)	c.<br /> Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture; <br /> Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Caserta (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità del provvedimento di revisione della patente di guida volto all&#8217;accertamento della persistenza della idoneità tecnica alla guida, in seguito al verificarsi di una situazione di incertezza riguardante esclusivamente la persistenza dei requisiti psico-fisici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Circolazione stradale – Revisione della patente di guida – Accertamento dell’idoneità tecnica alla guida attraverso l’esame teorico e pratico – Incertezza riguardante la persistenza dei requisiti psico-fisici &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il provvedimento che dispone il riesame della patente di guida, ai sensi dell’art. 128 del codice della strada, rivolto ad accertare l’idoneità sul piano tecnico alla guida, attraverso un nuovo esame di teoria e di guida, quando si sia verificata una situazione di incertezza riguardante esclusivamente la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti (nella fattispecie, il conducente del veicolo aveva perso le condizioni di veglia in costanza di guida: un siffatto evento si configura quale indizio di una possibile patologia afferente le condizioni di idoneità fisica o psichica alla guida e non la capacità di conduzione del veicolo e la conoscenza delle regole sulla circolazione stradale)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.3952/2007<br />
Reg.Dec.<br />
N. 9319  Reg.Ric.<br />
ANNO   2002<br />
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello proposto da<br />
<b>DE LUCA Antonio</b>, rappresentato e difeso dall’avv.to Enrico Soprano con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via degli Avignonesi, n. 5;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture</b>, l’<b>Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Caserta</b>, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. III^, n. 2655/2002 del 10.05.2002;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte istante a sostegno della propria difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 27 aprile 2007 il Consigliere Polito Bruno Rosario;<br />
Udito per le parti l’avv.to Veniero per delega dell’ avv.to Soprano;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>A seguito di incidente stradale l’Ufficio Provinciale di Caserta della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (in seguito denominata MCTC) disponeva con atto del 4.1.1995 la revisione della patente di guida del ricorrente, ciò in applicazione dell’ art. 89 del T.U. n. 393/1959 con riferimento all’art. 236 del D.Lgs. 285/1992 e considerato che la condotta dello stesso ha fatto sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti psico-fisici e di idoneità tecnica prescritti per la guida di autoveicoli.<br />
In particolare il provvedimento di revisione veniva a collegarsi alla circostanza che il DE LUCA in data “<i>03.12.1994 in località Marcianise alla guida di veicolo a causa di un colpo di sonno collideva contro un ostacolo fisso</i>”.<br />
Il ricorso gerarchico proposto dall’interessato avverso detto provvedimento era respinto dal competente Ministero con decreto del 2.2.1996.<br />
Avverso tale ultimo decreto ed il sottostante provvedimento gravato in via amministrativa il sig. DE LUCA insorgeva avanti al T.A.R. per la Campania denunciando motivi ci violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.<br />
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il ricorso.<br />
Avverso detta decisione il sig. DE LUCA ha proposto atto di appello e, a confutazione della conclusioni del primo giudice, ha dedotto:<br />
&#8211; che la misura adottata, segnatamente per ciò che attiene l’imposizione della revisione del possesso dei requisiti di idoneità tecnica alla guida, non si configura sostenuta da criteri di proporzionalità e logicità in relazione all’evento dannoso accerta<br />
&#8211; che, diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R., i presupposti in fatto che hanno determinato l’adozione del provvedimento applicativo dell’art. 128 del codice della strada (modalità e dinamica dell’incidente) non identificano in sé elementi tali da int<br />
&#8211; che l’estensione del procedimento di revisione anche alla verifica dell’ idoneità tecnica alla guida non è sostenuta da idonea motivazione;<br />
&#8211; che la sentenza del T.A.R. non motiva sulle ragioni di mutamento di indirizzo rispetto alla misura accordata in sede di giudizio cautelare, che aveva sospeso il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui impone il rinnovato esame dell’ idon<br />
&#8211; che il Prefetto, in sede di decisione del ricorso gerarchico, ha indebitamente qualificato come “<i>irregolare</i>” il comportamento alla guida dell’ appellante.<br />
In sede di note conclusive il DE LUCA ha insistito nelle proprie tesi difensive.<br />
L’ Amministrazione intimata si è costituita in resistenza.<br />
	All’udienza pubblica del 27 aprile 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
2). L’ appello è in parte fondato.<br />
L’art. 128 del codice della strada approvato con d.lgs. n. 285/1992 stabilisce che il procedimento di revisione della patente di guida può aver luogo qualora “<i>sorgano dubbi sulla persistenza </i>(in capo ai titolari del titolo di abilitazione alla guida) <i>dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica</i>”.<br />
La su riferita disposizione prende disgiuntamente in considerazione i casi in cui il procedimento di riesame deve investire il possesso dei requisiti afferenti all’idoneità psico/fisica alla guida rispetto a quelli in cui la revisione deve avere ad oggetto l’ idoneità sul piano tecnico alla guida (capacità di conduzione del veicolo e conoscenza delle regole sulla circolazione stradale).<br />
In base ad obiettivi e motivati elementi indizianti la revisione potrà investire il possesso di entrambi i requisiti. Possono, tuttavia, verificarsi ipotesi in cui il ragionevole dubbio viene ad incidere solo su uno di essi con esclusione dell’altro.<br />
2.1). Ciò posto, come in precedenza accennato, l’ Ufficio della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione ha attivato nei confronti del sig. DE LUCA il procedimento di cui all’art. 128 del codice della strada perché in data “<i>03.12.1994 in località Marcianise alla guida di veicolo a causa di un colpo di sonno collideva contro un ostacolo fisso</i>”.<br />
	Al riguardo il DE LUCA fondatamente si duole che nell’evento connesso alla conduzione del veicolo preso in considerazione dall’Amministrazione in nessun modo entrano in gioco, quale cause efficienti, un’ imperizia o difetto di capacità nella guida del veicolo e tantomeno la violazione di regole sulla circolazione stradale, che potrebbero introdurre il dubbio di un difetto di conoscenza delle stesse, né su tali circostanze si rinviene motivazione nell’ atto gravato.<br />	<br />
	Il venir meno delle condizioni di veglia in costanza di guida del veicolo si atteggia all’evidenza, come correttamente argomentato dall’appellante, quale indizio di una possibile patologia afferente alle condizioni di idoneità fisica e psichica del titolare della patente. In presenza di un siffatto evento si configura, quindi, giustificata l’ attivazione del procedimento di revisione dell’idoneità psico/fisica alla guida, a salvaguardia del superiore interesse della sicurezza della circolazione stradale. Non si configura, invece, coerente con i presupposti del provvedere (collisione con ostacolo fisso per perdita dello stato di veglia), né risultano esternate nell’atto impugnato le ragioni giustificative in base alle quali la revisione è stata estesa anche alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità tecnica disponendo un nuovo esame di teoria e di guida. <br />	<br />
	Il provvedimento di revisione va, quindi, dichiarato illegittimo in parte “<i>de qua</i>”, stante la fondatezza dei dedotti vizi di eccesso di potere per difetto dei presupposti, di motivazione e violazione dei canoni di proporzionalità nell’ esercizio del potere assegnato dall’ art. 128 del codice della strada all’ Ufficio M.C.T.C.<br />	<br />
	2.2). Vanno, invece, respinti i motivi di appello tesi a denunciare l’illegittimità “<i>in toto</i>” del provvedimento della Direzione della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione del 04.01.1995.<br />	<br />
	Ed invero, premesso che il provvedimento rivolto al riesame dell’idoneità al possesso della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del codice della strada assume funzione preminentemente cautelare e di presidio della sicurezza della circolazione, in presenza del dato obiettivo della perdita delle condizioni di veglia in costanza di guida non si configura né illogica, nè sproporzionata, né inadeguata al fine primario cui è indirizzato il richiamato art. 128 disporre il riesame delle condizioni di idoneità psico/fisica alla conduzione di veicoli.<br />	<br />
	La circostanza che la revisione sia stata disposta in presenza di un solo episodio occorso per tutto il periodo (oltre ventanni) di titolarità della patente di guida non assurge a condizione preclusiva del procedimento di revisione ove, come nel caso di specie, emergano elementi che nella loro obiettività introducano, in base a valutazione discrezionale tecnica dell’Amministrazione che non si configura né illogica né sproporzionata, ragionevoli dubbi sulla persistenza delle attitudini fisiologiche e psicologiche alla guida.<br />	<br />
	L’appello va, quindi, accolto nei limiti di cui al punto 2.1) della motivazione; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata va parzialmente accolto il ricorso di primo grado e va annullato in parte “<i>de qua</i>” l’atto con esso impugnato.<br />	<br />
	Alla reciprocità dei capi di soccombenza segue la compensazione delle spese del giudizio fra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie in parte l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie parzialmente il ricorso di primo grado ed annulla nei limiti di cui al punto 2.1) della motivazione l’atto con esso impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez. VI &#8211; nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2007, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio Varrone			Presidente<br />	<br />
Giuseppe Romeo			Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella			Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito			Consigliere rel. <br />	<br />
Roberto Giovagnoli			Consigliere																																																																																										</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il..12/07/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-7-2007-n-3952/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.3952</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.3922</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-7-2007-n-3922/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-7-2007-n-3922/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-7-2007-n-3922/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.3922</a></p>
<p>Pres. Carboni, Rel. Lipari Cala Corvino s.r.l. (Avv.ti G. Scoca, M. Vernola, R. Ventre) c. Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (Avv. M. Di Cave); Comune di Monopoli (Avv. F. Gagliardi La Gala) sull&#8217;inammissibilità della domanda di risarcimento del danno proposta computando il termine di prescrizione dalla decisione definitiva del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-7-2007-n-3922/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.3922</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-7-2007-n-3922/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.3922</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Carboni, Rel. Lipari<br /> Cala Corvino s.r.l. (Avv.ti G. Scoca, M. Vernola, R. Ventre)	c. Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (Avv. M. Di Cave); Comune di Monopoli (Avv. F. Gagliardi La Gala)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità della domanda di risarcimento del danno proposta computando il termine di prescrizione dalla decisione definitiva del Consiglio di Stato e sulla necessità di impugnare l&#8217;atto amministrativo illegittimo per la domanda di risarcimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Processo amministrativo – Ricorso – Risarcimento del danno &#8211;  Termine di prescrizione a partire dalla decisione definitiva del Consiglio di Stato – Inammissibilità – Ragioni																																																																																												</p>
<p>2) Processo amministrativo – Domanda per il risarcimento del danno – Mancata impugnazione dell’atto amministrativo illegittimo &#8211; Inammissibilità – Ragioni</p>
<p>3) Edilizia e urbanistica – Responsabilità dell’amministrazione – Inefficacia di un provvedimento determinata da negligenza – Atto che sarebbe stato comunque adottato anche se l’amministrazione avesse tenuto un comportamento diligente – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	E’ inammissibile il ricorso proposto facendo decorrere il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno a partire dalla decisione definitiva del Consiglio di Stato che, annullando un atto amministrativo illegittimo, abbia permesso di calcolare definitivamente il danno, in quanto, comunque, sarebbe stato possibile rilevare fin dall’adozione dell’atto stesso, l’esistenza del pregiudizio patrimoniale. Infatti, il termine di prescrizione viene sospeso durante la pendenza del giudizio, unicamente nell’ipotesi in cui sia stata proposta una domanda specificamente rivolta alla richiesta del risarcimento del danno.																																																																																												</p>
<p>2)	E’ inammissibile la domanda di risarcimento del danno conseguente all’esecuzione di un atto amministrativo illegittimo, che non sia preceduta dalla tempestiva impugnazione dello stesso atto, in quanto la pronuncia di annullamento è sempre pregiudiziale rispetto a quella di risarcimento. Tuttavia, non è necessario che la domanda risarcitoria venga proposta contestualmente a quella di annullamento o che il riscorso di legittimità debba contenere anche una espressa riserva di richiesta del risarcimento del danno  (1).																																																																																												</p>
<p>3)	Non sussiste responsabilità a carico dell’amministrazione, la cui negligenza abbia condotto all’inefficacia di un provvedimento incidente negativamente sulla sfera giuridica e patrimoniale di un privato, quando l’eventuale comportamento diligente della stessa amministrazione avrebbe condotto all’adozione di un provvedimento dello stesso contenuto dispositivo di quello annullato.																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) (cfr. tra le altre, Cons. Stato-Ad.Plen., Sentenza 26 marzo 2003, n. 4; Id-Sez. VI, 15 febbraio 2002 e 18 giugno 2002, n. 3338)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>DECISIONE</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso in appello n. 7380/2003 proposto da</p>
<p><b>Cala Corvino s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Gaetano Scoca, Marcello Vernola e Riccardo Ventre ed elettivamente domiciliata presso studio del primo in Roma, via G. Paisiello, n. 55.</p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>Il <b>Ministero dei Beni Culturali e Ambientali</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marinella Di Cave con domicilio in Roma via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato;</p>
<p align=center>e nei confronti del</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Comune di Monopoli</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv.to Franco Gagliardi La Gala con domicilio eletto in Roma via Giuseppe Pitrè n. 13 presso l’avv.to Eugenio Gagliano;</p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione Seconda, 2003, n. 1608.<br />
<i><br />
Visto</i> il ricorso con i relativi allegati;<br />
<i>Visto</i> l&#8217;atto di costituzione in giudizio della parte appellata;<br />
<i>Esaminate</i> le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
<i>Visti</i> tutti gli atti di causa;<br />
<i>Relatore </i>alla pubblica udienza del 20 febbraio 2007, il Consigliere Marco Lipari;<br />
<i>Uditi</i> gli avvocati Vergola, anche per delega dell’avv.to Ventre, Quinto, per delega dell’avv.to Gagliardi La Gala e l’avv.to dello Stato Catorani;<br />
<i>Ritenuto</i> e <i>considerato</i> in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><B>FATTO<br />
</B><i></p>
<p></p>
<p align=justify>
1.	</i>La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dalla società Cala Corvino s.r.l. contro il Ministero per i beni culturali e ambientali e contro il comune di Monopoli, volto ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dai seguenti provvedimenti:<br />	<br />
1) decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali del 16/2/90; <br />
2) ordinanza del Comune di Monopoli 11/4/90, n. 10995;<br />
3) diniego del Comune di Monopoli 31/10/90, prot. 1612.<br />
2.	La società appellante ripropone i motivi disattesi dal tribunale.<br />	<br />
3.	Le amministrazioni resistono al gravame.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.	</b>La società Cala Corvino s.r.l., attuale appellante e ricorrente in primo grado, espone che in data 2 maggio 1989 aveva ottenuto dal comune di Monopoli la concessione edilizia relativa ai lavori di ampliamento e ristrutturazione di un complesso alberghiero.<br />	<br />
2.	Con decreto del 16 febbraio 1990, il Ministero per i beni culturali e ambientali disponeva la sospensione dei lavori.<br />	<br />
3.	Il comune impugnava il provvedimento ministeriale dinanzi al Tar. Nel giudizio, la società Cala Corvino interveniva <i>ad adiuvandum</i>. Il tribunale, in accoglimento della domanda cautelare proposta dal Comune, ordinava la sospensione del decreto ministeriale.<br />	<br />
4.	Contestualmente, il Comune, in ottemperanza alle specifiche richieste formulate dal Ministero, con atto del 12 aprile 1990, prot. 10995, ordinava alla società il ripristino dello stato dei luoghi.<br />	<br />
5.	La società impugnava tale determinazione e il TAR, con ordinanza del 26 aprile 1990, ne disponeva la sospensione.<br />	<br />
6.	Quindi, il comune, con nota del 21 ottobre 1990, prot. 1612, rigettava la richiesta dell’interessata, diretta ad ottenere l’approvazione di un nuovo progetto di variante e di nuove concessioni in coro d’opera.<br />	<br />
7.	Tuttavia, successivamente, con provvedimenti del 22 novembre 1991 e del 23 gennaio 1991, il comune rilasciava le richieste concessioni.<br />	<br />
8.	Con decisione del 28 febbraio 2000, n. 1052, la VI Sezione del Consiglio di Stato annullava integralmente il decreto ministeriale del 16 febbraio 1990.<br />	<br />
9.	La società appellante ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dai seguenti provvedimenti:<br />	<br />
1) decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali del 16/2/90; <br />
2) ordinanza del Comune di Monopoli 11/4/90, n. 10995;<br />
3) diniego del Comune di Monopoli 31/10/90, prot. 1612.<br />
10.	La sentenza appellata, con un’ampia motivazione, ha rigettato la domanda, ritenendola in parte inammissibile e in parte improcedibile, per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno.<br />	<br />
11.	In particolare, il tribunale ha affermato che i primi due provvedimenti erano stati sospesi con apposite pronunce del TAR, idonee ad eliminare, in radice, ogni possibile pregiudizio agli interessi del ricorrente, e che il diritto al risarcimento del danno derivante dal diniego delle concessioni in variante fosse prescritto per decorso del termine quinquennale.<br />	<br />
12.	Con un primo complesso motivo di gravame, l’appellante contesta il capo della decisione relativo alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno.<br />	<br />
13.	Secondo il tribunale, “<i>a far epoca dall’opposto rifiuto (1990) ovvero, al più tardi, a decorrere dal rilascio (1992) delle concessioni edilizie &#8211; cui potrebbe ricollegarsi l’esercizio implicito di poteri di auto-annullamento del precedente diniego con effetto accertativo del danno lesione &#8211; e fino alla data di notificazione dell’odierno ricorso (18 – 19 luglio 2001) sono trascorsi abbondantemente i cinque anni entro i quali, ai sensi dell’art. 2947 Cod. civ., il creditore avrebbe dovuto far valere il proprio diritto. Né, peraltro, risulta dedotta in atti apposita controeccezione mirante a paralizzare l’eccezione avversaria.”</i><br />	<br />
14.	La società appellante afferma, genericamente, che l’eccezione di prescrizione sarebbe stata introdotta “in maniera del tutto irrituale ed inammissibile, come già rilevato dalla nostra difesa innanzi al TAR, eccezione che deve aversi qui per integralmente trascritta e su cui si insiste”.<br />	<br />
15.	L’assunto della parte appellante è del tutto indeterminato, perché non si sostanzia in una specifica critica della sentenza di primo grado. Peraltro, non si ravvisa alcuna ragione di inammissibilità della dedotta eccezione di prescrizione. Infatti, seppure formulata in modo sintetico, l’eccezione si riferisce, indiscutibilmente, al decorso del termine quinquennale.<br />	<br />
16.	A dire dell’appellante, occorre considerare, anzitutto, che il danno lamentato non può essere meccanicamente riferito ad un determinato provvedimento, ma va riportato, globalmente, al complessivo comportamento tenuto dalle amministrazioni, le quali, a suo dire, avrebbero “bloccato” i lavori programmati per un lungo lasso di tempo.<br />	<br />
17.	La tesi non è condivisibile. In linea di principio, è esatto ritenere che il giudizio di responsabilità dell’amministrazione, per l’adozione di atti illegittimi o emessi in ritardo, potrebbe investire il complesso dell’atteggiamento serbato all’interno di una unitaria vicenda sostanziale. Tuttavia, nel caso di specie, il diniego del comune rappresenta, indiscutibilmente, l’ultimo atto della serie di provvedimenti e di condotte incidenti sfavorevolmente nella sfera giuridica della società. Quindi, è da tale momento o, al massimo, dalle successive date in cui l’amministrazione ha rilasciato – in asserito ritardo &#8211; le richieste concessioni edilizie, che deve essere computato il termine quinquennale di prescrizione.<br />	<br />
18.	Sotto altro profilo, l’appellante afferma che solo a decorrere dalla decisione definitiva del Consiglio di Stato, con l’annullamento integrale del decreto ministeriale impugnato dal Comune, il danno sarebbe divenuto certo, esigibile e definitivo, facendo decorrere il termine prescrizionale.<br />	<br />
19.	L’argomento è privo di pregio.<br />	<br />
20.	Il collegamento fra il diniego di concessione in sanatoria e il decreto ministeriale di sospensione, non impedisce di rilevare che sin dall’adozione del provvedimento comunale fosse individuabile l’esistenza di un pregiudizio patrimoniale.<br />	<br />
21.	A ciò va aggiunto che il diniego opposto dal comune si fonda anche su autonome ragioni giuridiche, ritenute ostative al rilascio dei richiesti titoli abilitativi, non collegati alle determinazioni adottate dal Ministero per i beni culturali.<br />	<br />
22.	In ogni caso, poi, la definitiva certezza della esistenza di un danno, collegato essenzialmente al ritardo, piuttosto che al diniego, doveva considerarsi acquisita in seguito all’adozione dei provvedimenti con cui l’amministrazione comunale aveva rilasciato le richieste concessioni edilizie.<br />	<br />
23.	Per le stesse ragioni, non può essere condivisa la tesi della parte appellante, secondo cui il termine di prescrizione sarebbe stato sospeso durante la pendenza del giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento del Consiglio di Stato. Infatti, l’articolo 2945 del codice civile stabilisce che “<i>Se l&#8217;interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell&#8217;articolo 2943 </i>(notificazione dell&#8217;atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo)<i>, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio</i>”. Dunque, l’effetto sospensivo è indiscutibilmente collegato alla proposizione di una domanda specificamente rivolta alla richiesta di risarcimento del danno.<br />	<br />
24.	Al proposito, è opportuno evidenziare che il diniego delle concessioni edilizie in sanatoria si basa sull’opportunità di non incidere sul contenzioso in atto, originato dall’impugnazione del provvedimento di sospensione. Quindi, tale atto negativo non è affatto incentrato sull’asserito nesso di consequenzialità con il provvedimento di sospensione, bensì sulla pretesa esigenza di attendere l’esito del giudizio, prima di modificare l’assetto sostanziale riguardante l’esecuzione dei lavori di ampliamento della struttura alberghiera.<br />	<br />
25.	Ne deriva, inoltre, che l’annullamento del provvedimento di sospensione dei lavori non ha affatto determinato la caducazione, in via derivata, retroattiva ed automatica, del disposto diniego. La legittimità di tale atto negativo deve essere autonomamente valutata, in funzione della idoneità, o meno, della mera pendenza del contenzioso a giustificare il diniego della richiesta variante.<br />	<br />
26.	Contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, poi, non hanno interrotto la prescrizione né l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 19 marzo 1994, né l’atto stragiudiziale notificato il 15 aprile 1993, che non contenevano affatto specifiche richieste risarcitorie riferite al diniego di concessioni in sanatoria. In ogni caso, poi, la diffida del 1993, seppure considerata interruttiva della prescrizione, non impedirebbe il verificarsi dell’effetto di prescrizione, alla scadenza dei cinque anni, in epoca anteriore alla proposizione della domanda dinanzi al TAR.<br />	<br />
27.	Del pari, sono inidonee a interrompere la prescrizione le due diffide in data 11 novembre 1996 e 28 luglio 1997, per l’assenza di un idoneo riferimento alla pretesa risarcitoria in senso stretto.<br />	<br />
28.	L’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno rende irrilevante l’esame dell’ulteriore questione riguardante l’asserita inammissibilità della domanda risarcitoria, in difetto della tempestiva impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta variante.<br />	<br />
29.	La parte appellante, poi, contesta radicalmente la pronuncia di inammissibilità del tribunale, basata sulla circostanza che i due provvedimenti lesivi (ordinanza ministeriale di sospensione dei lavori e provvedimento comunale di rimessione in pristino) fossero stati sospesi dal tribunale, con ordinanza del 26 aprile 1990.<br />	<br />
30.	Al riguardo, l’interessata osserva che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere riconosciuto il ristoro dei danni per il periodo compreso fra il 16 febbraio 1990 e l’11 aprile 1990.<br />	<br />
31.	La Sezione rileva che, in linea di principio, la sospensione del provvedimento amministrativo ritenuto lesivo degli interessi patrimoniali della parte ricorrente è idonea ad eliminare la parte più consistente del pregiudizio economico paventato dall’interessato. Tuttavia, la pronuncia cautelare potrebbe risultare, in concreto, non sufficiente ad eliminare, totalmente, la fonte dei danni economici.<br />	<br />
32.	Tuttavia, nella presente vicenda processuale, la parte appellante non ha indicato alcun elemento idoneo a far ipotizzare, anche solo presuntivamente, l’esistenza di danni ulteriori. La società Cala Corvino si è limitata ad indicare che l’attività edilizia non si è potuta effettivamente sviluppare, perché non sarebbero state assentite le richieste concessioni in variante. Ma si tratta di un danno aggiuntivo, connesso ad una successiva determinazione dell’amministrazione comunale, coperto da prescrizione.<br />	<br />
33.	Quindi, l’unico danno patito dall’appellante, che potrebbe formare oggetto del risarcimento del danno, è quello incentrato sulla forzata sospensione dell’attività edilizia, nel periodo compreso fra l’adozione del provvedimento e la pronuncia cautelare del tribunale.<br />	<br />
34.	Al riguardo, tuttavia, tanto il Ministero per i beni e le attività culturali, quanto il comune di Monopoli, pongono due questioni pregiudiziali.<br />	<br />
35.	Anzitutto, il Ministero afferma che la società appellante non potrebbe chiedere il risarcimento del danno, avendo omesso di impugnare il provvedimento ritenuto lesivo, nel termine decadenziale. A suo dire, il rispetto della “pregiudiziale amministrativa” esige che colui il quale propone una domanda risarcitoria, basata sull’asserita illegittimità di un provvedimento amministrativo, abbia sempre l’onere di impugnarlo tempestivamente. Nel caso di specie, invece, il decreto ministeriale poi annullato è stato impugnato solo dal comune di Monopoli, mentre la società interessata si è limitata ad un mero intervento <i>ad adiuvandum</i> nel relativo giudizio.<br />	<br />
36.	Non solo, ma la stessa società Cala Corvino aveva impugnato lo stesso provvedimento ministeriale, con ricorso n. 521/1990, poi dichiarato perento con sentenza n. 1532 del 15 febbraio 1994, ormai passata in giudicato.<br />	<br />
37.	L’articolata eccezione proposta dal Ministero pone due distinte questioni. Una, di carattere generale, investe la esistenza, o meno, nel nostro ordinamento, di un onere di tempestiva impugnazione del provvedimento amministrativo, ai fini dell’ammissibilità della domanda di risarcimento del danno conseguente all’esecuzione dell’atto illegittimo. La seconda questione, più specifica, consiste nello stabilire se sia inammissibile, perché non conforme alla regola giurisprudenziale della <i>pregiudiziale amministrativa</i>,<i> </i>la domanda risarcitoria proposta da un soggetto diverso da colui che abbia tempestivamente e vittoriosamente proposto la domanda di annullamento del provvedimento (anche indipendentemente dalla sua partecipazione al giudizio nella veste di interventore <i>ad adiuvandum</i> del ricorrente).<br />	<br />
38.	Secondo la decisione dell’Adunanza Plenaria 26 marzo 2003 n. 4, che ha espresso, nel modo più compiuto e autorevole, la tesi interpretativa della “pregiudiziale amministrativa”, la pronuncia di annullamento, tanto nei casi di giurisdizione esclusiva che in quelli di giurisdizione di legittimità, è sempre <i>pregiudiziale</i> rispetto a quella di risarcimento; si tratta, difatti, di una opzione ermeneutica pienamente aderente alla ratio della riforma culminata con la legge n. 205 del 2000, giusta la quale il legislatore ha attribuito al giudice amministrativo in via generale la cognizione <i>&#8216;anche&#8217;</i> sul risarcimento del danno, senza alcuna distinzione tra la stessa giurisdizione esclusiva e quella di legittimità.<br />	<br />
39.	La pronuncia svolge il seguente passaggio motivazionale: “<i>Si è infatti osservato in una recente elaborata decisione della VI Sezione 18 giugno 2002 n. 3338 – che richiama quella anteriore della IV Sezione 15 febbraio 2002, n. 952 &#8211; che una volta concentrata presso il giudice amministrativo la tutela impugnatoria dell’atto illegittimo e quella risarcitoria conseguente, non è possibile l’accertamento incidentale da parte del giudice amministrativo della illegittimità dell’atto non impugnato nei termini decadenziali al solo fine di un giudizio risarcitorio e che l’azione di risarcimento del danno può essere proposta sia unitamente all’azione di annullamento che in via autonoma, ma che è ammissibile solo a condizione che sia impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo e che sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, in quanto al giudice amministrativo non è dato di poter disapplicare atti amministrativi non regolamentari</i>.”<br />	<br />
40.	Dunque, secondo la prospettiva interpretativa favorevole alla pregiudiziale amministrativa, la ragione essenziale di tale orientamento è basata, essenzialmente, sull’impossibilità di <i><b>disapplicare</b></i> i provvedimenti amministrativi e non già sull’esigenza che la parte interessata manifesti, entro un termine decadenziale, la propria volontà di contestare il provvedimento, allo scopo, ancorché meramente eventuale e futuro, di chiedere il risarcimento del danno conseguenziale.<br />	<br />
41.	Del resto, l’orientamento in esame non ha mai ritenuto che sia necessario proporre la domanda risarcitoria contestualmente a quella di annullamento, né ha mai affermato che il ricorso di legittimità debba contenere anche una espressa riserva di richiesta del risarcimento del danno.<br />	<br />
42.	Oltretutto, è indiscusso che la sentenza di annullamento, nella sua parte costitutiva e cassatoria, produca effetti <i>erga omnes</i>, mentre solo gli effetti conformativi sono circoscritti alle parti del giudizio.<br />	<br />
43.	Gli effetti cassatori della sentenza di annullamento si estendono anche nei riguardi dei soggetti che abbiano proposto autonomi giudizi impugnatori definiti con decisioni meramente processuali. Pertanto, non determina alcuna inammissibilità la circostanza che il ricorso proposta dalla società Cala Corvino sia stato dichiarato perento con sentenza n. 1532 del 15 febbraio 1994.<br />	<br />
44.	Dunque, anche restando saldamente nel solco della tesi della pregiudizialità, l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero è destituita di fondamento.<br />	<br />
45.	È appena il caso di osservare che l’eccezione dell’amministrazione sarebbe destituita di fondamento, a maggior ragione, se si seguisse il recente insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (Ordinanze del 13 giugno 2006 nn. 13659 e 13660), secondo le quali “<i>il giudice amministrativo rifiuta di esercitare la giurisdizione e la sua decisione, a norma dell’art. 362, primo comma, c.p.c., si presta a cassazione da parte delle sezioni unite quale giudice del riparto della giurisdizione, se l’esame del merito della domanda autonoma di risarcimento del danno è rifiutato per la ragione che nel termine per ciò stabilito non sono stati chiesti l’annullamento dell’atto e la conseguente rimozione dei suoi effetti</i>”.<br />	<br />
46.	Peraltro, la Sezione non ritiene necessario, né opportuno, prendere posizione sul nuovo indirizzo interpretativo espresso dal giudice della giurisdizione, considerando che, in concreto, l’eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno può essere superata svolgendo un diverso percorso argomentativo.<br />	<br />
47.	Il comune di Monopoli, dal canto suo, sostiene di essere completamente estraneo all’illecito, almeno sotto il profilo soggettivo.<br />	<br />
48.	Tale linea di difesa è condivisibile. Al riguardo, è sufficiente rilevare che proprio il comune ha promosso il ricorso giurisdizionale che ha condotto all’annullamento del decreto ministeriale, mentre la propria ordinanza di rimessione in pristino è stata imposta dalla richiesta formulata dal Ministero. Pertanto, è evidente l’assenza di responsabilità del comune, il quale, al contrario, ha serbato una condotta uniforme, pienamente favorevole alla tutela delle posizioni giuridiche ed economiche della società appellante.<br />	<br />
49.	A sua volta, il Ministero deduce di non essere in colpa nell’adozione del provvedimento illegittimo di sospensione.<br />	<br />
50.	La tesi dell’amministrazione statale è condivisibile, per le ragioni di seguito esposte.<br />	<br />
51.	La pronuncia di annullamento del Consiglio di Stato si basa sull’accertamento di un difetto di presupposto del decreto ministeriale di sospensione, consistente nell’asserita inefficacia del decreto ministeriale 1 agosto 1985, recante l’imposizione del vincolo paesaggistico nella zona interessata dall’intervento edilizio, per il mancato completamento dei prescritti oneri di pubblicazione.<br />	<br />
52.	Nel corso del giudizio promosso dal comune di Monopoli contro il decreto di sospensione e nella successiva impugnazione per revocazione è emerso, tuttavia, che il D.M. del 1 agosto 1985, regolarmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, non è stato pubblicato nell’albo comunale soltanto a causa dell’inerzia del comune di Monopoli.<br />	<br />
53.	In tale contesto, è difficilmente imputabile al Ministero un’omissione così inconsueta e sorprendente, riferita ad un diverso soggetto. Il provvedimento ministeriale di sospensione è quindi certamente illegittimo (alla luce dell’irrevocabile accertamento compiuto dal Consiglio di Stato), perché carente di un presupposto essenziale, ma l’invalidità è dipesa da circostanze che evidenziano la scusabilità dell’errore dell’amministrazione statale, che ha svolto le attività di propria competenza con la massima diligenza.<br />	<br />
54.	Resta da chiedersi, allora, se la negligenza del comune di Monopoli, che ha condotto all’inefficacia del provvedimento impositivo del vincolo e, di riflesso, all’illegittimità dell’ordinanza ministeriale di sospensione, possa costituire autonomo titolo di responsabilità risarcitoria nei confronti della società appellante.<br />	<br />
55.	 La risposta non può che essere negativa. A parte il rilievo che, poi, proprio lo stesso comune si è attivato in giudizio per chiedere ed ottenere l’annullamento dell’ordinanza ministeriale, occorre svolgere la seguente considerazione. La colpa dell’amministrazione nell’adozione di provvedimenti amministrativi illegittimi incidenti negativamente nella sfera giuridica e patrimoniale dell’interessato indica, evidentemente, che se il soggetto pubblico si fosse comportato con la dovuta diligenza, non sarebbe stato adottato il provvedimento produttivo di danno.<br />	<br />
56.	Ma, nel caso di specie, se l’amministrazione comunale avesse provveduto, diligentemente, a pubblicare il decreto ministeriale impositivo del vincolo, il decreto di sospensione dei lavori avrebbe potuto legittimamente basarsi su un corretto presupposto giuridico e di fatto.<br />	<br />
57.	In altri termini, la diligenza dell’amministrazione comunale avrebbe condotto il Ministero proprio all’adozione di un provvedimento dello stesso contenuto dispositivo di quello annullato dalla Sesta Sezione.<br />	<br />
58.	Da ultimo, il collegio osserva che, in ogni caso, non risulta comprovata dall’appellante la sussistenza di effettivi pregiudizi economici collegati al brevissimo periodo in cui il provvedimento di sospensione dei lavori ha spiegato i propri effetti. Al riguardo, è sufficiente osservare che la stessa società ha affermato di aver differito l’inizio dei lavori non tanto per la presenza del provvedimento di sospensione ministeriale, ma, piuttosto, perché in attesa del rilascio delle richieste concessioni in variante.<br />	<br />
59.	Senza dire, poi, che l’appellante non ha fornito alcun elemento, anche meramente indiziario o presuntivo, idoneo a dimostrare l’effettivo aumento di costi derivante dal “blocco” dei cantieri (pagamento di penali alle ditte esecutrici, costi di sorveglianza delle opere, ecc.), nel periodo antecedente l’adozione della pronuncia cautelare del tribunale.<br />	<br />
60.	In definitiva, quindi, deve essere confermato il rigetto della domanda risarcitoria, sia pure con motivazione parzialmente diversa da quella esposta dalla sentenza impugnata.<br />	<br />
61.	Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER><BR><br />
<B>PER QUESTI MOTIVI</p>
<p>
</B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
<br />
Il <b>Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b>, <i>Sezione Quinta</i>, pronunciando sull&#8217;appello, respinge il ricorso proposto dinanzi al tribunale, confermando con diversa motivazione, la sentenza impugnata;<br />
Condanna la società appellante a rimborsare le spese di lite in favore delle amministrazioni appellate, liquidandole in euro 1500 per ciascuna;<br />
<i>ordina</i> che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 febbraio 2007 , con l&#8217;intervento dei signori:<br />
RAFFAELE CARBONI			Presidente<br />	<br />
CHIARENZA MILLEMAGGI COGLIANI	Consigliere<BR><br />
ALDO FERA					Consigliere<br />	<br />
MARCO LIPARI				Consigliere Estensore<br />	<br />
MARZIO BRANCA				Consigliere																																																																																									</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/07/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-7-2007-n-3922/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.3922</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1207</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1207/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1207/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1207</a></p>
<p>A. Radesi Pres. R. Potenza Est. V. Desideri ed altri (Avv.ti R. Gracili e P. Tonelli) contro la Provincia di Firenze (Avv.ti A. Mauceri, F. de Santis, L. Cardona ed E. Possenti) sulla necessità di prevedere un indennizzo anche per le limitazioni del diritto di proprietà delle aree limitrofe ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1207/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1207/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1207</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. R. Potenza Est.<br /> V. Desideri ed altri (Avv.ti R. Gracili e P. Tonelli) contro la Provincia di Firenze (Avv.ti A. Mauceri, F. de Santis, L. Cardona ed E. Possenti)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di prevedere un indennizzo anche per le limitazioni del diritto di proprietà delle aree limitrofe ad una &ldquo;cassa di espansione&rdquo; non direttamente soggette ad esproprio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilità – Decreto di espropriazione emanato nel quadro di una procedura volta alla realizzazione di opera pubblica idraulica, costituita da una “cassa di espansione”– Mancata previsione di indennizzo anche per le limitazioni del diritto di proprietà delle aree limitrofe non soggette ad esproprio &#8211; Art. 31 L.R. Toscana 67/03 &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo, ai sensi dell’art. 31 L.R. Toscana 67/03, il decreto di espropriazione emanato nel quadro di una procedura volta alla realizzazione di opera pubblica idraulica, costituita da una “cassa di espansione”, nella parte in cui non prevede un indennizzo anche per le limitazioni del diritto di proprietà delle aree limitrofe non soggette ad esproprio ma comunque sottoposte ad esondazione occasionale correlata alla realizzazione dell’opera pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità di prevedere un indennizzo anche per le limitazioni del diritto di proprietà delle aree limitrofe ad una “cassa di espansione” non direttamente soggette ad esproprio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 1207 REG. SENT.<br />
ANNO 2007<br />
N.      753      REG. RIC.<br />
ANNO 2001</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />	<br />
&#8211; III SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>nel ricorso  n. 753 del 2001  proposto da<br />
<b>DESIDERI VALERIO, RAGAZZO VITANTONIO, SANTINAMI SERGIO, FONDELLI GIULIANO, FONDELLI FIORENZO, SANTORO GIUSEPPE, MANETTI GIOVANNA, TALLURI IVO, MORI GIAMPIERO, ISIDORI ANNA</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Rino Gracili e Piera Tonelli ed elettivamente domiciliati in Firenze Via dei Servi 38;<br />
limitatamente ai motivi aggiunti  proposti da MORI GIAMPIERO</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; <b>PROVINCIA DI FIRENZE</b> in persona del Presidente della Giunta provinciale p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Attilio Mauceri, Francesca de Santis, Lina Cardona ed Elena Possenti, con domicilio eletto presso l&#8217;uffici</p>
<p>P E R   L’A N N U L L A M E N T O<BR><br />
del decreto di espropriazione definitiva n. 2127 in data 12 luglio 2005;<br />
e   per  la   c o n d a n n a<br />
al risarcimento del danno dalla realizzazione delle opere.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;  atto di costituzione in giudizio della Provincia di Firenze;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Vista la sentenza TAR Toscana n. 7552 del 2006;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 12 aprile 2007 &#8211; relatore il Consigliere dott. Raffaele Potenza -, gli avv.ti M. Mascia, delegato dall&#8217;avv.to P. Tonelli e F. De Santis; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso n. 753/2001 i signori in epigrafe specificati impugnavano innanzi a questo Tribunale gli atti di una procedura espropriativa per la realizzazione di un opera idraulica.<br />
Con sentenza n.7552 del 2006 il Tribunale amministrativo dichiarava  in parte tardivo ed inammissibile, e per il resto respingeva, il ricorso in epigrafe, stralciando tuttavia l’impugnativa. proposta con motivi aggiunti  dal sig. Mori Giampiero (che si intendono qui riportati), del decreto di espropriazione con il quale la procedura si era conclusa nei suoi confronti. In tale parte il ricorso veniva quindi nuovamente fissato per la trattazione in merito, in vista della quale le parti riassumevano con memoria le proprie tesi.<br />
 Alla pubblica udienza del 12 aprile 2007, tale ricorso passava in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1- L’atto di motivi aggiunti ha proposto un’azione di annullamento del decreto di espropriazione sopra menzionato ed un’azione risarcitoria, nel quadro di una procedura volta alla realizzazione di opera pubblica idraulica, costituita da una “cassa di espansione”.</p>
<p>2.1 &#8211; Risulta infondata l’azione di annullamento supportata da motivi di illegittimità derivata da quella dei precedenti atti del procedimento (l’approvazione progettuale avente  valenza di dichiarazione di pubblica utilità che assume non essere stata preceduta dall’avviso dell’avvio del procedimento). Con la precedente decisione (n. 7552/2006) resa sul ricorso,  il Tribunale ha infatti respinto le ipotesi di legittimità ivi formulate a carico degli atti in parola, di talchè non sono in questa sede configurabili profili di illegittimità da essi derivati.</p>
<p>2.2- Nel terzo ordine di censure formulate il ricorrente contesta il decreto argomentando che esso ha preso in considerazione aree del ricorrente che, pur non espropriate, in quanto ricadenti all’interno della cassa di espansione sono in realtà anch’esse soggette a limitazioni in ragione dell’opera pubblica, con conseguente pretesa indennitaria. L’omissione violerebbe in particolare l’art. 31 della legge regionale toscana n. 67/2003. La censura è fondata.<br />
La normativa invocata, disciplinando espressamente il regime indennitario per la realizzazione delle casse di espansione, stabilisce (art. 31, comma 1) che le correlate procedure espropriative hanno per oggetto anche le limitazioni del diritto di proprietà derivante dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà. Atteso il tenore della norma non è quindi condivisibile l’argomentazione contraria, espressa dall’Amministrazione resistente (memoria 30.3.07), per la quale non è necessaria l’ablazione delle aree in questione, soggette peraltro ad allagamenti occasionali; ed invero la legge regionale non si riferisce all’ipotesi di massimo sacrificio per il diritto di proprietà (l’ablazione), né la pretesa azionata dal Mori (col motivo in esame) domanda l’espropriazione anche di dette aree, vertendosi invece nella fattispecie di indennizzo di limitazioni arrecate ad aree limitrofe e non soggette ad esproprio, costituita dalla loro esondazione occasionale e correlata alla realizzazione dell’opera. Per tali limitazioni la legge regionale citata non prevede una mera  facoltà di  indennizzo ma  dispone che ai proprietari delle aree di cui al primo comma  è corrisposta un’indennità….”, <BR><br />
Poiché, fuori da ipotesi di accordo, ogni indennizzo trova la sua causa  necessariamente nel provvedimento amministrativo ablativo, nella parte che non prevede indennizzo per dette limitazioni, ed in accoglimento dei motivi aggiunti proposti dal Mori, il decreto di espropriazione deve essere annullato.</p>
<p>3-  Quanto alla domanda risarcitoria, formulata in relazione al danno “derivato dalla illecita realizzazione delle opere” deve escludersi che l’annullamento del decreto per incompletezza con riferimento alle  aree oggetto di limitazione, possa configurare di conseguenza un illecito civile per occupazione sine titulo; il proprietario espropriando  continua  infatti ad avere pieno titolo sulle aree de quibus sino a quando, in  dovuta esecuzione della presente decisione, l’Amministrazione provvederà ad integrare il decreto di esproprio con inserimento delle aree in argomento e, peraltro, a corrispondere l’indennità conseguentemente dovuta a ristoro delle limitazioni ad esse inflitte.<br />
4  &#8211; In ordine alle spese del giudizio, sussistono giuste ragioni per disporne la compensazione, ravvisate nella sufficiente complessità delle questioni trattate.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso per motivi aggiunti di cui in epigrafe, ne accoglie, nei termini di cui in motivazione, la domanda di annullamento e, per l&#8217;effetto, annulla il decreto impugnato.<br />
Respinge la domanda risarcitoria.<br />
Compensa le spese del giudizio tra le parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 12 aprile 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Avvg. Angela RADESI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott. Raffaele POTENZA                                  &#8211; Consigliere est.<br />
Dott. Andrea MIGLIOZZI                                  &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 LUGLIO 2007<br />
Firenze, lì 12 luglio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1207/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1209</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1209/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1209/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1209</a></p>
<p>A. Radesi Pres. R. Potenza Est. F. Fossi (Avv. R. Astori) contro il Ministero della Giustizia, la Commissione per l&#8217;esame di avvocato &#8211; sessione 2005 &#8211; c/o il Ministero della Giustizia, la Sottocommissione per l&#8217;esame di avvocato &#8211; sessione 2005 &#8211; c/o la Corte di Appello di Firenze, la Sottocommissione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1209/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1209/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1209</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. R. Potenza Est.<br /> F. Fossi (Avv. R. Astori) contro il Ministero della Giustizia, la Commissione per l&#8217;esame di avvocato &#8211; sessione 2005 &#8211; c/o il Ministero della Giustizia, la Sottocommissione per l&#8217;esame di avvocato &#8211; sessione 2005 &#8211; c/o la Corte di Appello di Firenze, la Sottocommissione per l&#8217;esame di avvocato &#8211; sessione 2005 &#8211; c/o la Corte di Appello di Bari (tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>una spontanea nuova valutazione delle prove scritte da parte della Commissione che travalichi la portata di un provvedimento cautelare rende irrilevante il successivo annullamento di quest&#8217;ultimo in sede di appello</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici &#8211; Esame di avvocato &#8211; Provvedimento cautelare &#8211; Spontanea nuova valutazione delle prove da parte della Commissione travalicando la portata del provvedimento cautelare – Esito favorevole per il candidato &#8211; Successiva esclusione disposta a seguito dell’annullamento dell’ordinanza cautelare in sede di appello &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di procedure concorsuali (esame di avvocato), laddove in esecuzione di un provvedimento cautelare la Commissione ne abbia ampiamente travalicato la portata, procedendo spontaneamente ad una nuova valutazione delle prove in esercizio dei suoi ordinari poteri e concludendola peraltro con l’aumento dei punteggi di valutazione attribuiti, sino a raggiungere la soglia dei 90 punti necessari per l’ammissione all’orale, è illegittima la successiva esclusione del candidato disposta a seguito dell’annullamento dell’ordinanza cautelare in sede di appello (fattispecie)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">una spontanea nuova valutazione delle prove scritte da parte della Commissione che travalichi la portata di un provvedimento cautelare rende irrilevante il successivo annullamento di quest&#8217;ultimo in sede di appello</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 1209 REG. SENT.<br />
ANNO 2007<br />
N.	1461  REG. RIC. <br />	<br />
ANNO 2006</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />       &#8211; III  SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n.1461/2006 proposto da<br />
<b>FOSSI FILIPPO</b> rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Raffaello Astorri ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Firenze, Corso n. 1;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; <b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>, in persona del Ministro pro-tempore,<br />
&#8211; la <b>COMMISSIONE PER L&#8217;ESAME DI AVVOCATO &#8211; SESSIONE 2005 &#8211; c/o il Ministero della Giustizia</b>,  in persona del Presidente pro-tempore,</p>
<p>&#8211; la <b>SOTTOCOMMISSIONE PER L&#8217;ESAME DI AVVOCATO &#8211; SESSIONE 2005 &#8211; c/o la Corte di Appello di Firenze</b>, in persona del Presidente pro-tempore,</p>
<p>&#8211;	la <b>SOTTOCOMMISSIONE PER L&#8217;ESAME DI AVVOCATO &#8211; SESSIONE 2005 &#8211; c/o la Corte di Appello di Bari</b>, in persona del Presidente pro-tempore,  tutti costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi  ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati nei suoi Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;  																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
a) del provvedimento di non idoneità alla prova orale dell&#8217;esame per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione di Avvocato &#8211; Sessione 2005, adottato dalla Sottocommissione per l&#8217;esame di Avvocato presso la Corte di Appello di Firenze in data 20 giugno 2006;<br />
b) del verbale del 12 gennaio 2006 della Sottocommissione per gli Esami di Avvocato, istituita presso la Corte di Appello di Bari;<br />
c) del verbale n. 15 del 10 maggio 2006 della Prima Sottocommissione per gli esami di Avvocato, istituita presso la Corte di Appello di Bari;<br />
d) nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;<br />
n o n c h è<br />
dei  motivi aggiunti depositati in data 18 aprile 2007,<br />
per l’annullamento<br />
a) della comunicazione 29.03.2007 della II Sottocommissione per l&#8217;esame di Avvocato costituita presso la Corte di Firenze, notificata al ricorrente in data 31.03.2007, prot. 2226 M_DG/Es avv-III.2.3 di conferma dell&#8217;esclusione dalla prova orale dell&#8217;esame per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione di Avvocato, con ogni consequenziale pronuncia;<br />
b) nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Visto l’atto di motivi aggiunti:<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 10 maggio 2007, designato relatore il Consigliere  dott. Raffaele Potenza &#8211; gli avv.ti R. Astorri e P. Pirollo, Avvocato dello Stato;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Il dottor Filippo Fossi partecipava alla sessione di esami di abilitazione per l’esercizio della professione forense, indetti per l’anno 2005, sostenendo nei giorni dal 13 al 15 dicembre 2005 le prove scritte presso la Corte d’appello di Firenze.  In data 10 maggio 2006, la sottocommissione  presso la  Corte di appello di Bari (chiamata dalla legge) esaminava le prove scritte, attribuendo al Fossi 28 punti per la prova di civile, 30 punti per la prova di penale e 25 per la prova di redazione dell’atto giudiziario; conseguentemente il candidato non  veniva ammesso alle prove orali, per le quali occorreva la votazione complessiva minima punti 90.<br />
Avverso il giudizio di non idoneità il Fossi adiva questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili:<br />
&#8211; Violazione e/o erronea applicazione di legge;<br />
&#8211; Eccesso di potere per omessa e/o insufficiente e/o inintelleggibile motivazione, per disparità di trattamento e per illogicità ed irragionevolezza manifeste;<br />
Si costituiva in giudizio  l’Amministrazione intimata, resistendo all’impugnativa ed esponendo  in successiva memoria le proprie  argomentazioni difensive.<br />
Alla Camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare  il Tribunale, in relazione alla censura svolta dal ricorrente sull’insufficienza dell’espressione numerica del voto a costituire motivazione del giudizio di inidoneità,  ha accolto  l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, limitatamente “ai fini di una compiuta motivazione, previo riesame dell’elaborato e limitatamente comunque all’eventuale ammissione con riserva “ (ord. n. 845 /2006). In data 4 dicembre 2006 la sottocommissione provvedeva (verb. n. 21) ad un riesame delle prove scritte del candidato, questa volta  attribuendogli 32 punti per la prova di civile, 30 punti per la prova di penale e 28 per la prova di redazione dell’atto giudiziario. Conseguentemente il candidato veniva convocato, in data  22.03.2007, per le prove orali, ma in quella sede la Sottocommissione gli comunicava che, avendo nelle more del procedimento  il Consiglio di Stato annullato (ord 1031/07), su appello del  Ministero, l’ordinanza cautelare del Tribunale, egli non poteva essere ammesso a sostenere la prova orale. <br />
Con atto depositato in data 18.04.2007, parte ricorrente ha quindi  proposto motivi aggiunti, così riassumibili :<br />
&#8211; Violazione e/o erronea applicazione di legge;<br />
&#8211; Eccesso di potere per omessa e/o insufficiente e/o inintellegibile motivazione, per disparità di trattamento e per illogicità ed irragionevolezza manifeste;<br />
Anche in tale sede il Fossi proponeva domanda cautelare, che veniva però rigettata (ord.n. 420 del 10 maggio 2007),  in ragione dell’ invio in  decisione  del ricorso nel merito, alla pubblica udienza della stessa data (10  maggio 2007) della camera di consiglio cautelare.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Sostiene il ricorrente, a supporto dei motivi aggiunti, che illegittimamente la Commissione non gli ha consentito di  sostenere le prove scritte, a nulla rilevando la motivazione da essa opposta e risiedente nel fatto che l’ordinanza di questo T.A.R., emessa in sede di esame del ricorso avverso il giudizio di non idoneità , è stata annullata dal giudice d’appello  (ord. 420/07). La censura è fondata. <br />
Come già esposto in fatto, ed incontestatamente documentato in atti,  la sottocommissione in data 4 dicembre 2006  (verb n. 21) ha proceduto ad un riesame delle prove scritte del candidato, questa volta  attribuendogli 32 punti per la prova di civile, 30 punti per la prova di penale e 28 per la prova di redazione dell’atto giudiziario, affermando  inoltre di procedere a ciò “in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Toscana con ordinanza n. 845 del 20 ottobre 2006”.  Ma raffrontando tale riesame (unitamente a quest’ultima asserzione)  con il dispositivo dell’ordinanza stessa emerge con assoluta chiarezza che il T.A.R.  non ha ordinato alcun riesame degli elaborati, ma unicamente di riformulare la motivazione del giudizio,  chiarendo che solo ove essa avesse avuto esito positivo il candidato avrebbe dovuto essere ammesso  all’esame orale.<br />
Non solo quindi l’operato della Commissione non ha costituito esecuzione del provvedimento cautelare, ma ne ha ampiamente travalicato la portata, procedendo spontaneamente ad una nuova valutazione delle prove in esercizio dei suoi ordinari poteri (in ogni caso preclusi al giudice amministrativo) e concludendola peraltro con l’aumento dei punteggi di valutazione attribuiti, sino a raggiungere la soglia dei 90 punti necessari per l’ammissione all’orale.<br />
Il riesame degli elaborati scritti, deve pertanto essere considerato nella sua valenza del tutto autonoma rispetto  all’ordinanza cautelare del TAR, il cui annullamento da parte giudice d’appello è conseguentemente del tutto irrilevante ai fini di verificare la legittimità del nuovo giudizio reso dalla sottocommissione in merito alle prove del ricorrente; e le nuove valutazioni numeriche, rientrando nei limiti minimi di legge, non potevano legittimamente determinare l’esclusione del ricorrente dalla prova orale, pena la insanabile contraddittorietà.<br />
L’esclusione dalla prova “de qua” questa, alla quale il candidato era stato peraltro espressamente convocato , è quindi illegittima.<br />
II ricorso deve conclusivamente essere accolto relativamente ai motivi aggiunti con conseguente annullamento  dell’atto di esclusione dalla prova orale.<br />
&#8211; Restano pertanto superate le censure inizialmente formulate con l’atto introduttivo del giudizio.<br />
&#8211; In esecuzione della presente sentenza la sottocommissione procederà pertanto a sottoporre il ricorrente  alla prova orale.<br />
In ordine alle spese del giudizio, il particolare operato dell’Amministrazione, cui è correlata la proposizione di  motivi aggiunti da parte del ricorrente, unitamente alla valutazione dell’atto introduttivo del giudizio, integrano  giuste ragioni per disporne la compensazione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, definitivamente pronunziando in ordine al ricorso in epigrafe, accoglie il ricorso per motivi aggiunti, annullando, per l’ effetto,  l’esclusione del ricorrente dalla prova orale.<br />
Compensa le spese del giudizio tra le parti costituite;</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 10 maggio 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Avv. ANGELA RADESI                                        &#8211; Presidente<br />
Dott. GIUSEPPE DI NUNZIO                               &#8211; Consigliere<br />
Dott.  RAFFAELE POTENZA                               &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 LUGLIO 2007<br />
Firenze, lì 12 luglio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1209/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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