<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>12/7/2007 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/12-7-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/12-7-2007/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>12/7/2007 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/12-7-2007/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1207</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1207/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1207/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1207</a></p>
<p>A. Radesi Pres. R. Potenza Est. V. Desideri ed altri (Avv.ti R. Gracili e P. Tonelli) contro la Provincia di Firenze (Avv.ti A. Mauceri, F. de Santis, L. Cardona ed E. Possenti) sulla necessità di prevedere un indennizzo anche per le limitazioni del diritto di proprietà delle aree limitrofe ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1207/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1207/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1207</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. R. Potenza Est.<br /> V. Desideri ed altri (Avv.ti R. Gracili e P. Tonelli) contro la Provincia di Firenze (Avv.ti A. Mauceri, F. de Santis, L. Cardona ed E. Possenti)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di prevedere un indennizzo anche per le limitazioni del diritto di proprietà delle aree limitrofe ad una &ldquo;cassa di espansione&rdquo; non direttamente soggette ad esproprio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilità – Decreto di espropriazione emanato nel quadro di una procedura volta alla realizzazione di opera pubblica idraulica, costituita da una “cassa di espansione”– Mancata previsione di indennizzo anche per le limitazioni del diritto di proprietà delle aree limitrofe non soggette ad esproprio &#8211; Art. 31 L.R. Toscana 67/03 &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo, ai sensi dell’art. 31 L.R. Toscana 67/03, il decreto di espropriazione emanato nel quadro di una procedura volta alla realizzazione di opera pubblica idraulica, costituita da una “cassa di espansione”, nella parte in cui non prevede un indennizzo anche per le limitazioni del diritto di proprietà delle aree limitrofe non soggette ad esproprio ma comunque sottoposte ad esondazione occasionale correlata alla realizzazione dell’opera pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità di prevedere un indennizzo anche per le limitazioni del diritto di proprietà delle aree limitrofe ad una “cassa di espansione” non direttamente soggette ad esproprio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 1207 REG. SENT.<br />
ANNO 2007<br />
N.      753      REG. RIC.<br />
ANNO 2001</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />	<br />
&#8211; III SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>nel ricorso  n. 753 del 2001  proposto da<br />
<b>DESIDERI VALERIO, RAGAZZO VITANTONIO, SANTINAMI SERGIO, FONDELLI GIULIANO, FONDELLI FIORENZO, SANTORO GIUSEPPE, MANETTI GIOVANNA, TALLURI IVO, MORI GIAMPIERO, ISIDORI ANNA</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Rino Gracili e Piera Tonelli ed elettivamente domiciliati in Firenze Via dei Servi 38;<br />
limitatamente ai motivi aggiunti  proposti da MORI GIAMPIERO</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; <b>PROVINCIA DI FIRENZE</b> in persona del Presidente della Giunta provinciale p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Attilio Mauceri, Francesca de Santis, Lina Cardona ed Elena Possenti, con domicilio eletto presso l&#8217;uffici</p>
<p>P E R   L’A N N U L L A M E N T O<BR><br />
del decreto di espropriazione definitiva n. 2127 in data 12 luglio 2005;<br />
e   per  la   c o n d a n n a<br />
al risarcimento del danno dalla realizzazione delle opere.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;  atto di costituzione in giudizio della Provincia di Firenze;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Vista la sentenza TAR Toscana n. 7552 del 2006;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 12 aprile 2007 &#8211; relatore il Consigliere dott. Raffaele Potenza -, gli avv.ti M. Mascia, delegato dall&#8217;avv.to P. Tonelli e F. De Santis; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso n. 753/2001 i signori in epigrafe specificati impugnavano innanzi a questo Tribunale gli atti di una procedura espropriativa per la realizzazione di un opera idraulica.<br />
Con sentenza n.7552 del 2006 il Tribunale amministrativo dichiarava  in parte tardivo ed inammissibile, e per il resto respingeva, il ricorso in epigrafe, stralciando tuttavia l’impugnativa. proposta con motivi aggiunti  dal sig. Mori Giampiero (che si intendono qui riportati), del decreto di espropriazione con il quale la procedura si era conclusa nei suoi confronti. In tale parte il ricorso veniva quindi nuovamente fissato per la trattazione in merito, in vista della quale le parti riassumevano con memoria le proprie tesi.<br />
 Alla pubblica udienza del 12 aprile 2007, tale ricorso passava in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1- L’atto di motivi aggiunti ha proposto un’azione di annullamento del decreto di espropriazione sopra menzionato ed un’azione risarcitoria, nel quadro di una procedura volta alla realizzazione di opera pubblica idraulica, costituita da una “cassa di espansione”.</p>
<p>2.1 &#8211; Risulta infondata l’azione di annullamento supportata da motivi di illegittimità derivata da quella dei precedenti atti del procedimento (l’approvazione progettuale avente  valenza di dichiarazione di pubblica utilità che assume non essere stata preceduta dall’avviso dell’avvio del procedimento). Con la precedente decisione (n. 7552/2006) resa sul ricorso,  il Tribunale ha infatti respinto le ipotesi di legittimità ivi formulate a carico degli atti in parola, di talchè non sono in questa sede configurabili profili di illegittimità da essi derivati.</p>
<p>2.2- Nel terzo ordine di censure formulate il ricorrente contesta il decreto argomentando che esso ha preso in considerazione aree del ricorrente che, pur non espropriate, in quanto ricadenti all’interno della cassa di espansione sono in realtà anch’esse soggette a limitazioni in ragione dell’opera pubblica, con conseguente pretesa indennitaria. L’omissione violerebbe in particolare l’art. 31 della legge regionale toscana n. 67/2003. La censura è fondata.<br />
La normativa invocata, disciplinando espressamente il regime indennitario per la realizzazione delle casse di espansione, stabilisce (art. 31, comma 1) che le correlate procedure espropriative hanno per oggetto anche le limitazioni del diritto di proprietà derivante dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà. Atteso il tenore della norma non è quindi condivisibile l’argomentazione contraria, espressa dall’Amministrazione resistente (memoria 30.3.07), per la quale non è necessaria l’ablazione delle aree in questione, soggette peraltro ad allagamenti occasionali; ed invero la legge regionale non si riferisce all’ipotesi di massimo sacrificio per il diritto di proprietà (l’ablazione), né la pretesa azionata dal Mori (col motivo in esame) domanda l’espropriazione anche di dette aree, vertendosi invece nella fattispecie di indennizzo di limitazioni arrecate ad aree limitrofe e non soggette ad esproprio, costituita dalla loro esondazione occasionale e correlata alla realizzazione dell’opera. Per tali limitazioni la legge regionale citata non prevede una mera  facoltà di  indennizzo ma  dispone che ai proprietari delle aree di cui al primo comma  è corrisposta un’indennità….”, <BR><br />
Poiché, fuori da ipotesi di accordo, ogni indennizzo trova la sua causa  necessariamente nel provvedimento amministrativo ablativo, nella parte che non prevede indennizzo per dette limitazioni, ed in accoglimento dei motivi aggiunti proposti dal Mori, il decreto di espropriazione deve essere annullato.</p>
<p>3-  Quanto alla domanda risarcitoria, formulata in relazione al danno “derivato dalla illecita realizzazione delle opere” deve escludersi che l’annullamento del decreto per incompletezza con riferimento alle  aree oggetto di limitazione, possa configurare di conseguenza un illecito civile per occupazione sine titulo; il proprietario espropriando  continua  infatti ad avere pieno titolo sulle aree de quibus sino a quando, in  dovuta esecuzione della presente decisione, l’Amministrazione provvederà ad integrare il decreto di esproprio con inserimento delle aree in argomento e, peraltro, a corrispondere l’indennità conseguentemente dovuta a ristoro delle limitazioni ad esse inflitte.<br />
4  &#8211; In ordine alle spese del giudizio, sussistono giuste ragioni per disporne la compensazione, ravvisate nella sufficiente complessità delle questioni trattate.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso per motivi aggiunti di cui in epigrafe, ne accoglie, nei termini di cui in motivazione, la domanda di annullamento e, per l&#8217;effetto, annulla il decreto impugnato.<br />
Respinge la domanda risarcitoria.<br />
Compensa le spese del giudizio tra le parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 12 aprile 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Avvg. Angela RADESI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott. Raffaele POTENZA                                  &#8211; Consigliere est.<br />
Dott. Andrea MIGLIOZZI                                  &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 LUGLIO 2007<br />
Firenze, lì 12 luglio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1207/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1209</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1209/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1209/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1209/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1209</a></p>
<p>A. Radesi Pres. R. Potenza Est. F. Fossi (Avv. R. Astori) contro il Ministero della Giustizia, la Commissione per l&#8217;esame di avvocato &#8211; sessione 2005 &#8211; c/o il Ministero della Giustizia, la Sottocommissione per l&#8217;esame di avvocato &#8211; sessione 2005 &#8211; c/o la Corte di Appello di Firenze, la Sottocommissione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1209/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1209/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1209</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. R. Potenza Est.<br /> F. Fossi (Avv. R. Astori) contro il Ministero della Giustizia, la Commissione per l&#8217;esame di avvocato &#8211; sessione 2005 &#8211; c/o il Ministero della Giustizia, la Sottocommissione per l&#8217;esame di avvocato &#8211; sessione 2005 &#8211; c/o la Corte di Appello di Firenze, la Sottocommissione per l&#8217;esame di avvocato &#8211; sessione 2005 &#8211; c/o la Corte di Appello di Bari (tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>una spontanea nuova valutazione delle prove scritte da parte della Commissione che travalichi la portata di un provvedimento cautelare rende irrilevante il successivo annullamento di quest&#8217;ultimo in sede di appello</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici &#8211; Esame di avvocato &#8211; Provvedimento cautelare &#8211; Spontanea nuova valutazione delle prove da parte della Commissione travalicando la portata del provvedimento cautelare – Esito favorevole per il candidato &#8211; Successiva esclusione disposta a seguito dell’annullamento dell’ordinanza cautelare in sede di appello &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di procedure concorsuali (esame di avvocato), laddove in esecuzione di un provvedimento cautelare la Commissione ne abbia ampiamente travalicato la portata, procedendo spontaneamente ad una nuova valutazione delle prove in esercizio dei suoi ordinari poteri e concludendola peraltro con l’aumento dei punteggi di valutazione attribuiti, sino a raggiungere la soglia dei 90 punti necessari per l’ammissione all’orale, è illegittima la successiva esclusione del candidato disposta a seguito dell’annullamento dell’ordinanza cautelare in sede di appello (fattispecie)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">una spontanea nuova valutazione delle prove scritte da parte della Commissione che travalichi la portata di un provvedimento cautelare rende irrilevante il successivo annullamento di quest&#8217;ultimo in sede di appello</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 1209 REG. SENT.<br />
ANNO 2007<br />
N.	1461  REG. RIC. <br />	<br />
ANNO 2006</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />       &#8211; III  SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n.1461/2006 proposto da<br />
<b>FOSSI FILIPPO</b> rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Raffaello Astorri ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Firenze, Corso n. 1;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; <b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>, in persona del Ministro pro-tempore,<br />
&#8211; la <b>COMMISSIONE PER L&#8217;ESAME DI AVVOCATO &#8211; SESSIONE 2005 &#8211; c/o il Ministero della Giustizia</b>,  in persona del Presidente pro-tempore,</p>
<p>&#8211; la <b>SOTTOCOMMISSIONE PER L&#8217;ESAME DI AVVOCATO &#8211; SESSIONE 2005 &#8211; c/o la Corte di Appello di Firenze</b>, in persona del Presidente pro-tempore,</p>
<p>&#8211;	la <b>SOTTOCOMMISSIONE PER L&#8217;ESAME DI AVVOCATO &#8211; SESSIONE 2005 &#8211; c/o la Corte di Appello di Bari</b>, in persona del Presidente pro-tempore,  tutti costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi  ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati nei suoi Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;  																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
a) del provvedimento di non idoneità alla prova orale dell&#8217;esame per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione di Avvocato &#8211; Sessione 2005, adottato dalla Sottocommissione per l&#8217;esame di Avvocato presso la Corte di Appello di Firenze in data 20 giugno 2006;<br />
b) del verbale del 12 gennaio 2006 della Sottocommissione per gli Esami di Avvocato, istituita presso la Corte di Appello di Bari;<br />
c) del verbale n. 15 del 10 maggio 2006 della Prima Sottocommissione per gli esami di Avvocato, istituita presso la Corte di Appello di Bari;<br />
d) nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;<br />
n o n c h è<br />
dei  motivi aggiunti depositati in data 18 aprile 2007,<br />
per l’annullamento<br />
a) della comunicazione 29.03.2007 della II Sottocommissione per l&#8217;esame di Avvocato costituita presso la Corte di Firenze, notificata al ricorrente in data 31.03.2007, prot. 2226 M_DG/Es avv-III.2.3 di conferma dell&#8217;esclusione dalla prova orale dell&#8217;esame per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione di Avvocato, con ogni consequenziale pronuncia;<br />
b) nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Visto l’atto di motivi aggiunti:<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 10 maggio 2007, designato relatore il Consigliere  dott. Raffaele Potenza &#8211; gli avv.ti R. Astorri e P. Pirollo, Avvocato dello Stato;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Il dottor Filippo Fossi partecipava alla sessione di esami di abilitazione per l’esercizio della professione forense, indetti per l’anno 2005, sostenendo nei giorni dal 13 al 15 dicembre 2005 le prove scritte presso la Corte d’appello di Firenze.  In data 10 maggio 2006, la sottocommissione  presso la  Corte di appello di Bari (chiamata dalla legge) esaminava le prove scritte, attribuendo al Fossi 28 punti per la prova di civile, 30 punti per la prova di penale e 25 per la prova di redazione dell’atto giudiziario; conseguentemente il candidato non  veniva ammesso alle prove orali, per le quali occorreva la votazione complessiva minima punti 90.<br />
Avverso il giudizio di non idoneità il Fossi adiva questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili:<br />
&#8211; Violazione e/o erronea applicazione di legge;<br />
&#8211; Eccesso di potere per omessa e/o insufficiente e/o inintelleggibile motivazione, per disparità di trattamento e per illogicità ed irragionevolezza manifeste;<br />
Si costituiva in giudizio  l’Amministrazione intimata, resistendo all’impugnativa ed esponendo  in successiva memoria le proprie  argomentazioni difensive.<br />
Alla Camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare  il Tribunale, in relazione alla censura svolta dal ricorrente sull’insufficienza dell’espressione numerica del voto a costituire motivazione del giudizio di inidoneità,  ha accolto  l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, limitatamente “ai fini di una compiuta motivazione, previo riesame dell’elaborato e limitatamente comunque all’eventuale ammissione con riserva “ (ord. n. 845 /2006). In data 4 dicembre 2006 la sottocommissione provvedeva (verb. n. 21) ad un riesame delle prove scritte del candidato, questa volta  attribuendogli 32 punti per la prova di civile, 30 punti per la prova di penale e 28 per la prova di redazione dell’atto giudiziario. Conseguentemente il candidato veniva convocato, in data  22.03.2007, per le prove orali, ma in quella sede la Sottocommissione gli comunicava che, avendo nelle more del procedimento  il Consiglio di Stato annullato (ord 1031/07), su appello del  Ministero, l’ordinanza cautelare del Tribunale, egli non poteva essere ammesso a sostenere la prova orale. <br />
Con atto depositato in data 18.04.2007, parte ricorrente ha quindi  proposto motivi aggiunti, così riassumibili :<br />
&#8211; Violazione e/o erronea applicazione di legge;<br />
&#8211; Eccesso di potere per omessa e/o insufficiente e/o inintellegibile motivazione, per disparità di trattamento e per illogicità ed irragionevolezza manifeste;<br />
Anche in tale sede il Fossi proponeva domanda cautelare, che veniva però rigettata (ord.n. 420 del 10 maggio 2007),  in ragione dell’ invio in  decisione  del ricorso nel merito, alla pubblica udienza della stessa data (10  maggio 2007) della camera di consiglio cautelare.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Sostiene il ricorrente, a supporto dei motivi aggiunti, che illegittimamente la Commissione non gli ha consentito di  sostenere le prove scritte, a nulla rilevando la motivazione da essa opposta e risiedente nel fatto che l’ordinanza di questo T.A.R., emessa in sede di esame del ricorso avverso il giudizio di non idoneità , è stata annullata dal giudice d’appello  (ord. 420/07). La censura è fondata. <br />
Come già esposto in fatto, ed incontestatamente documentato in atti,  la sottocommissione in data 4 dicembre 2006  (verb n. 21) ha proceduto ad un riesame delle prove scritte del candidato, questa volta  attribuendogli 32 punti per la prova di civile, 30 punti per la prova di penale e 28 per la prova di redazione dell’atto giudiziario, affermando  inoltre di procedere a ciò “in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Toscana con ordinanza n. 845 del 20 ottobre 2006”.  Ma raffrontando tale riesame (unitamente a quest’ultima asserzione)  con il dispositivo dell’ordinanza stessa emerge con assoluta chiarezza che il T.A.R.  non ha ordinato alcun riesame degli elaborati, ma unicamente di riformulare la motivazione del giudizio,  chiarendo che solo ove essa avesse avuto esito positivo il candidato avrebbe dovuto essere ammesso  all’esame orale.<br />
Non solo quindi l’operato della Commissione non ha costituito esecuzione del provvedimento cautelare, ma ne ha ampiamente travalicato la portata, procedendo spontaneamente ad una nuova valutazione delle prove in esercizio dei suoi ordinari poteri (in ogni caso preclusi al giudice amministrativo) e concludendola peraltro con l’aumento dei punteggi di valutazione attribuiti, sino a raggiungere la soglia dei 90 punti necessari per l’ammissione all’orale.<br />
Il riesame degli elaborati scritti, deve pertanto essere considerato nella sua valenza del tutto autonoma rispetto  all’ordinanza cautelare del TAR, il cui annullamento da parte giudice d’appello è conseguentemente del tutto irrilevante ai fini di verificare la legittimità del nuovo giudizio reso dalla sottocommissione in merito alle prove del ricorrente; e le nuove valutazioni numeriche, rientrando nei limiti minimi di legge, non potevano legittimamente determinare l’esclusione del ricorrente dalla prova orale, pena la insanabile contraddittorietà.<br />
L’esclusione dalla prova “de qua” questa, alla quale il candidato era stato peraltro espressamente convocato , è quindi illegittima.<br />
II ricorso deve conclusivamente essere accolto relativamente ai motivi aggiunti con conseguente annullamento  dell’atto di esclusione dalla prova orale.<br />
&#8211; Restano pertanto superate le censure inizialmente formulate con l’atto introduttivo del giudizio.<br />
&#8211; In esecuzione della presente sentenza la sottocommissione procederà pertanto a sottoporre il ricorrente  alla prova orale.<br />
In ordine alle spese del giudizio, il particolare operato dell’Amministrazione, cui è correlata la proposizione di  motivi aggiunti da parte del ricorrente, unitamente alla valutazione dell’atto introduttivo del giudizio, integrano  giuste ragioni per disporne la compensazione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, definitivamente pronunziando in ordine al ricorso in epigrafe, accoglie il ricorso per motivi aggiunti, annullando, per l’ effetto,  l’esclusione del ricorrente dalla prova orale.<br />
Compensa le spese del giudizio tra le parti costituite;</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 10 maggio 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Avv. ANGELA RADESI                                        &#8211; Presidente<br />
Dott. GIUSEPPE DI NUNZIO                               &#8211; Consigliere<br />
Dott.  RAFFAELE POTENZA                               &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 LUGLIO 2007<br />
Firenze, lì 12 luglio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1209/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.15624</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-12-7-2007-n-15624/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-12-7-2007-n-15624/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-12-7-2007-n-15624/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.15624</a></p>
<p>Pres. De Musis– Est. Vitrone – PM. Destro Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio, Molise (avv. Iannotta) c. Ministero delle Politiche Agricole e forestali ed altro (Avv. Stato). Ispettorato Distrettuale delle Foreste: estensione della circoscrizione ex art. 10 dpr 535/1951 Agricoltura e foreste – Ispettorato Distrettuale Foreste – Circoscrizione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-12-7-2007-n-15624/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.15624</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-12-7-2007-n-15624/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.15624</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> De Musis– <i>Est.</i> Vitrone – <i>PM. </i>Destro<br /> Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio, Molise (avv. Iannotta) c. Ministero delle Politiche Agricole e forestali ed altro (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<p>Ispettorato Distrettuale delle Foreste: estensione della circoscrizione ex art. 10 dpr 535/1951</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Agricoltura e foreste – Ispettorato Distrettuale Foreste – Circoscrizione – Estensione &#8211; Art. 10 dpr 535/1951 – tutti i singoli comuni il cui territorio sia compreso anche in parte nella zona destinata a parco</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La formulazione dell’art. 10 dpr 535/1951 deve intendersi nel senso che la circoscrizione dell’Ispettorato Distrettuale delle Foreste si estende a tutti i singoli comuni il cui territorio sia compreso, anche in parte, nella zona del parco.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/10579_CASS_10579.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-12-7-2007-n-15624/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.15624</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.15617</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-12-7-2007-n-15617/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-12-7-2007-n-15617/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-12-7-2007-n-15617/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.15617</a></p>
<p>Pres. Luccioli– Est. Del Core– PM. Uccella Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio, Molise (avv. Iannotta) c. Ministero delle Politiche Agricole e forestali ed altro (Avv. Stato). canoni di beni demaniali lacuali: natura dell&#8217;Agenzia del Demanio e conseguenze in materia di contenzioso 1. – Enti pubblici – Agenzia del Demanio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-12-7-2007-n-15617/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.15617</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-12-7-2007-n-15617/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.15617</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luccioli– Est. Del Core– PM. Uccella<br /> Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio, Molise (avv. Iannotta)<br /> c. Ministero delle Politiche Agricole e forestali ed altro (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<p>canoni di beni demaniali lacuali: natura dell&#8217;Agenzia del Demanio e conseguenze in materia di contenzioso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Enti pubblici – Agenzia del Demanio – dpr 300/1999 – Competenza – Canoni di concessione di beni demaniali.</p>
<p>2 – Enti pubblici – Agenzia del Demanio – dpr 300/1999 – Successione a titolo particolare delle stesse dal 1°.1.2001 nei giudizi relativi alle materie di competenze – Conseguenze – Contenzioso in ordine alla riscossione di un canone relativo al demanio lacuale &#8211; Legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – L’Agenzia del Demanio di cui al dpr 300/1999 è un ente di diritto pubblico distinto dallo Stato competente in materia di concessione di beni demaniali.</p>
<p>2. – L’Agenzia del Demanio di cui al dpr 300/1999 è successore a titolo particolare a partire dal 1°.1.2001 nei giudizi relativi alle materie di competenze con la conseguenza che non sussiste la legittimazione passiva dell’Agenzia dell’Entrate rispetto al contenzioso relativo alla riscossione di un canone relativo a demanio lacuale (nel caso di specie si trattava di ricorso per cassazione notificato dopo il 1°.1.2001 all’Agenzia dell’Entrate presso l’Avvocatura dello Stato)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/10582_CASS_10582.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-12-7-2007-n-15617/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.15617</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.15616</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-12-7-2007-n-15616/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-12-7-2007-n-15616/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-12-7-2007-n-15616/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.15616</a></p>
<p>Pres. Criscuolo &#8211; Rel. Salvago &#8211; P.M. SgroiAmministrazione Provinciale di Foggia (avv.ti Ciavarella, Delvino, Di Virgilio) c. Edilvieste s.r.l. in caso di espropriazione di terreno, l&#8217;edificabilità dello stesso è esclusa qualora l&#8217;area sia vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico 1. Espropriazione per p.u. – Opposizione alla stima &#8211; Indennità –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-12-7-2007-n-15616/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.15616</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-12-7-2007-n-15616/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.15616</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Criscuolo &#8211; Rel. Salvago  &#8211; P.M. Sgroi<br />Amministrazione Provinciale di Foggia (avv.ti Ciavarella, Delvino, Di Virgilio) c. Edilvieste s.r.l.</span></p>
<hr />
<p>in caso di espropriazione di terreno, l&#8217;edificabilità dello stesso è esclusa qualora l&#8217;area sia vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per p.u. – Opposizione alla stima  &#8211; Indennità – Area edificabili – Determinazione.</p>
<p>2. Espropriazione per p.u. – Indennità &#8211; Area edificabile – Valutazione in concreto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Qualora l’area oggetto di esproprio sia vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, che non ne tollera la realizzazione ad iniziativa del privato neppure attraverso strumenti di convenzionamento, deve essere qualificata come non edificabile.</p>
<p>2. La verifica dell’edificabilità di un terreno non deve essere compiuta in astratto, raffrontando le destinazioni peculiari della zona con le categorie delle destinazioni consentite dal vigente ordinamento giuridico ai privati, bensì in concreto accertando se la pianificazione comunale permetta anche ai privati di effettuare gli interventi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in caso di espropriazione di terreno, l’edificabilità dello stesso è esclusa qualora l’area sia vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/10641_CASS_10641.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-12-7-2007-n-15616/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.15616</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.7484</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-7484/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-7484/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-7484/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.7484</a></p>
<p>Pres. A. Scafuri, est. M. L. Maddalena Evolution Pack s.r.l (Avv.ti A. Piccirillo e F. Iadanza) c. Sviluppo Italia s.p.a. (Avv.ti A. Colabianchi e E. D’Ambrosio). sulle finalità della disciplina delle agevolazioni finanziarie di cui al Dlgs. 185/2000 Contributi e finanziamenti – Diniego di ammissione alle agevolazioni ex Dlgs. 185/2000</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-7484/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.7484</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-7484/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.7484</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Scafuri, est. M. L. Maddalena<br /> Evolution Pack s.r.l (Avv.ti A. Piccirillo e F. Iadanza) c. Sviluppo Italia s.p.a. (Avv.ti A. Colabianchi e E. D’Ambrosio).</span></p>
<hr />
<p>sulle finalità della disciplina delle agevolazioni finanziarie di cui al Dlgs. 185/2000</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contributi e finanziamenti – Diniego di ammissione alle agevolazioni ex Dlgs. 185/2000 – Fondato sulla carenza del requisito della novità imprenditoriale – Con riferimento alla persona dei soci e non alle caratteristiche del prodotto – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittimo il diniego di finanziamento motivato sull’assunto della carenza di innovatività dell’iniziativa a causa della partecipazione alla società richiedente (con una quota del 10 %) del socio e amministratore unico di altre società che già svolgono attività nel medesimo settore. Il requisito della novità dell’iniziativa, richiesto per l’ammissione al finanziamento dalla disciplina del Dlgs. n. 185/2000, va interpretato in relazione alle finalità perseguite dalla disciplina medesima, diretta espressamente a favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità. Pertanto, detto requisito va inteso con riferimento non solo al singolo progetto ma anche in relazione alla persona del socio o dei soci proponenti, i quali non possono già operare nel medesimo settore, precludendo in tal modo la possibilità che il finanziamento si traduca in un aiuto ad un gruppo di società già attive e facenti capo ad un medesimo imprenditore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulle finalità della disciplina delle agevolazioni finanziarie di cui al Dlgs. 185/2000</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>n. 7484/07 Reg. Sent.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione III</b></p>
<p> composto dai Signori: 1) Dott.  Angelo Scafuri                	Presidente; 2) Dott.ssa Maria Laura Maddalena 	giudice  rel; 3). Alfredo Storto 			giudice																																																																																								</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.   2585/2006  proposto da<br />
<b>Evolution Pack s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alessio Piccirillo e Franco Iadanza, elettivamente domiciliata, in Napoli,  viale del Poggio di Capodimonte, n. 33 pal. F-G;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Sviluppo Italia s.p.a.</b>, in persona del rappresentante legale  pro tempre,   rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Colabianchi del foro di Roma, elettivamente domiciliato in Napoli, presso lo studio dell’avv. Emilia D’Ambrosio, via Pietro Colletta, n. 12;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
 Della nota n. 7925/CD del 14.2.2006, pervenuta il 21.2.2006, recante il diniego di ammissione alle agevolazioni ex d.lgs. n. 185/2000; della delibera di non ammissione alle agevolazioni del 9.2.2006, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la relazione istruttoria;</p>
<p>Visto l’atto  ricorso ed i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione della amministrazione intimata; <br />
viste le memorie depositate;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore alla  udienza pubblica del 12.7.2007 il Referendario Dott.ssa Maria Laura Maddalena;<br />
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società ricorrente impugna, con il presente ricorso, il diniego di finanziamento da parte di Sviluppo Italia S.P.A. motivato sull’assunto della carenza di innovatività dell’iniziativa a causa della partecipazione alla società (con una quota del 10 %) di Gianluigi Martinelli, il quale è socio e amministratore unico di altre società che svolgono attività nel settore della cartotecnica, e della coincidenza della sede legale della Evolution Pack con quella della Cartotecnica Martinelli s.r.l., cosicché l’iniziativa finirebbe per configurarsi come ampliamento di quelle già esistenti.<br />
Deduce le seguenti doglianze: <br />
•	Violazione dell’art. 6, comma 2, lett. c) e  dell’art. 12 bis del d.lgs. n. 185/2000, del regolamento attuativo (DM 16.7.2004, n. 250) eccesso di potere per carenza di presupposti e difetto di istruttoria, eccesso di potere per carenza di motivazione, erroneità, violazione dell’art. 97 Cost,  <br />	<br />
1.	perché la nozione di novità dell’iniziativa non riguarda la persona dei soci ma solo le caratteristiche del prodotto; <br />	<br />
2.	la partecipazione di un socio per giunta minoritario ad altre compagini sociali non può influire sulla innovatività del progetto, ma anzi è richiesta l’elencazione delle pregresse esperienze maturate, tra cui appunto quella del Martinelli; tra le cause di esclusione non è prevista quella contestata da Sviluppo Italia.<br />	<br />
3.	quand’anche si trattasse di ampliamento ciò non sarebbe ostativo alla concessione del finanziamento che è previsto dall’art. 12 bis del d.lgs. n. 185/2000. <br />	<br />
L’istanza cautelare è stata respinta in primo grado e confermata in appello.<br />
La società Sviluppo Italia si è costituita ed ha depositato una memoria nella quale ha sottolineato l’infondatezza del ricorso.<br />
All’odierna udienza, causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto. <br />
Come è emerso nella esposizione in fatto, l’impugnato diniego di agevolazioni finanziarie è stato adottato per carenza del requisito della novità imprenditoriale.<br />
Tutto il ricorso è imperniato sull’assunto che la nozione di novità dell’iniziativa non riguarda la persona dei soci ma solo le caratteristiche del prodotto e che quindi erroneamente il progetto non sarebbe stato considerato innovativo. <br />
Tale prospettazione non può essere condivisa. <br />
La disciplina del d.l.gs. n. 185/2000 è finalizzata a favorire la creazione di nuova imprenditorialità come si legge nel Capo I recante “Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese”e in particolare nell’art. 5, il quale espressamente prevede: “Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire l&#8217;ampliamento della base produttiva e occupazionale nonché lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nelle aree economicamente svantaggiate del Paese”.<br />
 La nozione di novità dell’iniziativa, pertanto, deve essere intesa non solo con riferimento al carattere innovativo del progetto ma anche del socio o dei soci proponenti.<br />
Così inteso, tale  requisito della novità, nel caso in esame, correttamente è stato ritenuto insussistente da Sviluppo Italia. Infatti, Marintelli è amministratore unico non solo della Evolution Pack nonché di altre due imprese operanti nel medesimo settore, di tal ché il finanziamento di tradurrebbe in un aiuto ad un gruppo di società già attive e facenti capo ad un medesimo imprenditore.<br />
D’altro canto, il provvedimento impugnato fa espresso rinvio al comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 185/2000, concernente alla lettera c) “la novità dell’iniziativa” e alla lettera b) “l&#8217;ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale”.   <br />
In questo quadro, dunque, è evidente che il requisito della novità cui fa riferimento anche il provvedimento impugnato deve essere inteso non solo al singolo progetto ma anche alla nuova imprenditorialità di cui al precedente articolo 5..<br />
Quanto alla possibilità di finanziare ampliamenti, questa sicuramente sussiste, tuttavia va richiesta con apposita istanza, che non risulta essere stata presentata, anche in via subordinata, ed è subordinata a specifici requisiti. <br />
Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto. <br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli &#8211; Sezione terza  respinge  il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna la società ricorrente, Evolution Pack s.r.l. alla rifusione delle spese di lite sostenute da Sviluppo Italia s.p.a., che liquida in complessivi euro 1.500.<br />
Ordina all&#8217;Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del	 12 luglio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-7484/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.7484</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2007 n.3482</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-12-7-2007-n-3482/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-12-7-2007-n-3482/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-12-7-2007-n-3482/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2007 n.3482</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento che rigetta una domanda volta ad per ottenere i benefici di cui all’art.33 della L. n. 104/92, qualora non siano sufficientemente provati i requisiti e l’effettiva impossibilità della cognata del ricorrente di prestare assistenza al proprio coniuge. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-12-7-2007-n-3482/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2007 n.3482</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-12-7-2007-n-3482/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2007 n.3482</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento che rigetta  una domanda  volta ad per ottenere i benefici di cui all’art.33 della L. n. 104/92, qualora  non siano sufficientemente provati i requisiti  e l’effettiva impossibilità della cognata del ricorrente di prestare assistenza al proprio coniuge. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/11038/g">Ordinanza sospensiva del 6 novembre 2007 n. 5782</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE PRIMA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze:3482/2007<br />Registro Generale: 5526/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
PATRIZIO GIULIA Presidente<br />ITALO VOLPE Cons., relatore<br />
FRANCO ANGELO MARIA DE BERNARDI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 12 Luglio 2007<br />
Visto il ricorso 5526/2007  proposto da:<br />
<b>IANNELLI PIETRO </b><br />
rappresentato e difeso da:FAVA AVV. GIUSEPPEcon domicilio eletto in ROMAVIA FLAMINIA, 171pressoGALLI AVV. MARIACARLA  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO  </b><br />
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />del provvedimento di cui al telegramma ministeriale n. 200702010948295559 del 1° febbraio 2007, diretto al Reparto Mobile di Bari della Polizia di Stato a firma del Capo della Polizia, notificato al ricorrent il 30.04.2007, con cui si rigetta la domanda dallo stesso presentata per ottenre i benefici di cui all’art.33 della L. n. 104/92;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
Udito il relatore Cons. ITALO VOLPE  e uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale d’udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che non paiono sufficientemente comprovati i necessari requisiti a fondamento della domanda cautelare proposta, in particolare per quanto concerne l’effettiva impossibilità della cognata del ricorrente di prestare assistenza al proprio coniuge.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
respinge la domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 12 Luglio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-12-7-2007-n-3482/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2007 n.3482</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.106</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-106/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-106/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-106/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.106</a></p>
<p>Pres. P.Turco; Est. M. Filippi S. C. (avv. D. Parini) c. COMUNE DI AOSTA (avv. V. Azioni) sull&#8217;applicabilità dei principi fondamentali desumibili dalla L. 7 agosto 1990 n. 241, come novellata dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, anche alla Regione Valle d&#8217;Aosta e sulle condizioni per farsi luogo all&#8217;applicazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-106/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-106/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.106</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P.Turco; Est. M. Filippi<br /> S. C. (avv. D. Parini) c. COMUNE DI AOSTA (avv. V. Azioni)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità dei principi fondamentali desumibili dalla L. 7 agosto 1990 n. 241, come novellata dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, anche alla Regione Valle d&#8217;Aosta e sulle condizioni per farsi luogo all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 21-octies L. n. 241/90 in relazione all&#8217;art. 10-bis stessa legge</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Regioni – Regioni a statuto speciale &#8211; Potestà legislativa dello Stato &#8211; In materia di tutela livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali – Principi fondamentali desumibili dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 – Vi rientrano.</p>
<p>2. Regioni – Regioni a statuto speciale &#8211; Potestà legislativa delle Ragioni – Interferenza con la potestà legislativa dello Stato – Limiti statutari tradizionali – Operatività &#8211; Conseguenza.</p>
<p>3. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Art.21 octies, L. 7 agosto 1990 n. 241 – Meccanismo sanante – In ordine alla mancata adozione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/90 – Operatività &#8211; Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, i principi fondamentali della L. 7 agosto 1990 n. 241 attengono alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e, pertanto, ricadono nella competenza legislativa – attribuita in via esclusiva allo Stato &#8211; che ha per oggetto il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione e le garanzie di una qualità minima dei servizi resi, in termini di efficienza, efficacia, trasparenza. In tale ambito vanno senz’altro ricomprese le norme della L. n. 241/90 volte ad assicurare la partecipazione procedimentale e il contraddittorio tra l’Amministrazione e i privati interessati: dunque, non solo la disposizione sulla comunicazione di avvio del procedimento, ma anche quella che disciplina l’istituto del “preavviso di rigetto” che mira ad instaurare un contraddittorio predecisorio, per consentire la piena partecipazione procedimentale dell&#8217;interessato, il quale attraverso la presentazione di osservazioni e il deposito di documenti può indurre l&#8217;amministrazione a modificare il proprio negativo intendimento.</p>
<p>2. In tema di riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, ove si verta di materie appartenenti alla competenza esclusiva della Regione a statuto speciale &#8211; e dunque non vi sia alcuna “deminutio” rispetto al regime previsto per le Regioni ad autonomia ordinaria &#8211; deve ritenersi che, in caso di interferenza con materie trasversali di competenza dello Stato o sovrapposizione con materie attribuite alla competenza esclusiva dello Stato, valgano i limiti statutari tradizionali, sicché la potestà legislativa di tale Regione dovrà esercitarsi in armonia con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, tra i quali va ricompresso, il principio sotteso all’art. 10 bis della legge n. 241.</p>
<p>3. Quantunque l’art. 21 octies L. 7 agosto 1990 n. 241 sia applicabile anche all’art. 10 bis stessa legge, cionondimeno, prima di eslcudere qualsiasi valenza invalidante all’omesso preavviso di rigetto, si deve espletare una verifica del caso concreto, per stabilire se l’istante avrebbe potuto fornire all’Amministrazione procedente elementi utili a meglio ricostruire la situazione di fatto oggetto di istruttoria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />
(Sezione Unica)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Sul ricorso numero di <b>registro generale 86 del 2006</b>, proposto da:<br />
<B>S. C</B>., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Daniele Parini, presso il cui studio, in Aosta, via B. Festaz, 79, ha eletto domicilio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i><br />
COMUNE DI AOSTA<i></b></i>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Valdo Azzoni, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale di Aosta, piazza E. Chanoux, 1; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del provvedimento prot. 91/29409, in data 10 agosto 2006, con il quale il Dirigente dell&#8217;Area n. 7 del Comune di Aosta ha respinto la domanda di condono presentata dal ricorrente in data 30 marzo 2005;<br />
&#8211; del parere espresso il 15 novembre 2005 dalla Sottocommissione edilizia comunale;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Aosta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 giugno 2007 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1 – Il signor Serafino Camelliti – proprietario in Aosta, via delle Betulle n° 198-200, di un complesso edilizio costituito da tre fabbricati &#8211; impugna il diniego di condono edilizio, prot. 91/29409, in data 10 agosto 2006, emanato dal Comune di Aosta con riguardo ad un intervento abusivo realizzato in una villetta mono-familiare inserita nell’ambito di tale complesso.<br />
Si espone in fatto nel ricorso che l’intervento oggetto della domanda di condono consiste nel cambio di destinazione del portico della villetta in superficie abitativa; si aggiunge che tale intervento &#8211; attuato attraverso una serie di lavori quali l’installazione di impianti idro-termico-sanitari ed elettrici, la coibentazione e la posa del pavimento – alla data del 30 marzo 2003 risultava ultimato, mancando solo la sistemazione dei serramenti esterni sui supporti già esistenti.<br />
2. – Come si legge nella motivazione del diniego, la domanda di condono è stata respinta sulla base di una duplice considerazione:<br />
a) alla data del sopralluogo &#8211; effettuato il 13 maggio 2003 &#8211; gli interventi realizzati “non costituivano difformità dal progetto assentito”;<br />
b) il cambio di destinazione d’uso &#8211; da portico a superficie abitativa &#8211; deve ritenersi effettuato dopo la data del 31 marzo 2003, quindi successivamente al termine stabilito per la condonabilità degli interventi abusivi (art. 32, comma 25, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326).<br />
3. &#8211; Con i motivi di impugnativa si deduce violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione. <br />
Il Comune di Aosta, costituitosi in giudizio, sostiene l’infondatezza del ricorso.<br />
All’udienza del 13 giugno 2006, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1. – Oggetto del ricorso è il diniego opposto dal Comune di Aosta ad una domanda di condono edilizio concernente il cambio di destinazione – da portico a superficie abitativa – realizzato abusivamente dal ricorrente.<br />
2. &#8211; Il ricorso è fondato.<br />
Va infatti condivisa la censura con cui si lamenta la violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per mancata comunicazione del “preavviso di rigetto”.<br />
Questa disposizione – introdotta dall’articolo 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 &#8211; stabilisce che “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l&#8217;autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all&#8217;accoglimento della domanda”.<br />
Ambito di applicazione della disposizione sono tutti i procedimenti ad istanza di parte, con la sola esclusione di quelli di natura concorsuale o in materia previdenziale e assistenziale (art. 10 bis, ultima parte): sicché non v’è dubbio che tale disposizione si applichi anche ai procedimenti che, come nella specie, prendono avvio da un’istanza di condono edilizio (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 15 febbraio 2006 , n. 2116).<br />
3. – Non possono invece essere condivise le considerazioni con cui la difesa del Comune sostiene che l’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 non trova applicazione nelle materie di competenza delle Regioni, e delle Regioni a statuto speciale in particolare. <br />
3.a &#8211; Il dato di riferimento normativo – ai fini dell’individuazione della regola di “soggezione” della fonte regionale rispetto alla legge n. 241 del 1990 &#8211; è l’art. 29 della stessa legge, nel testo novellato dalla legge di riforma n. 15 del 2005.<br />
Questa disposizione – che non richiama più i principi generali (in armonia con l’assetto costituzionale delineato dalla riforma del Titolo V della Costituzione), né distingue tra Regioni a statuto ordinario o speciale &#8211; stabilisce che l’esercizio della potestà legislativa e regolamentare delle Regioni avviene:<br />
a) nel rispetto del sistema delle garanzie costituzionali sul procedimento amministrativo (vincolo che si ricava dal principio generalissimo contenuto nell’art. 117, comma 1, della Costituzione, secondo il quale la potestà legislativa è esercitata dalle Regioni nel “rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”) (art. 29, comma 2); <br />
b) “nel rispetto delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, come definite dai principi stabiliti” dalla stessa legge n. 241 (art. 29, comma 2);<br />
c) nel rispetto delle norme dettate dalla legge n. 241 in tema di giustizia amministrativa (comma 1).<br />
3.b &#8211; Le diverse interpretazioni elaborate dalla dottrina sul significato e sulla portata dell’art. 29 &#8211; disposizione non immediatamente riconducibile (forse volutamente) ai criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni stabiliti dall’art. 117 della Costituzione &#8211; possono essere sostanzialmente ricondotte a due posizioni.<br />
La prima, di segno regionalista, ritiene che il procedimento amministrativo &#8211; in quanto non contemplato nell’elenco delle materie attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, Cost.) e nemmeno in quello delle materie di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) &#8211; costituisca materia di competenza regionale residuale o esclusiva.<br />
La seconda posizione, di segno più “statalista”, riunisce le diverse interpretazioni di chi – mosso anche dalla prospettiva di evitare eccessive disomogeneità nelle discipline regionali – individua un collegamento tra le “garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa” e una delle materie di competenza esclusiva statale, così trovando un fondamento giuridico per la tesi della generale applicabilità dei principi della legge n. 241 a tutte le Regioni (ad autonomia ordinaria come speciale).<br />
3.c – Ad avviso del Collegio il mancato esplicito richiamo al procedimento amministrativo nell’elenco delle materie attribuite alla competenza legislativa statale o a quella concorrente, non è decisivo nel senso di escludere ogni competenza statale.<br />
La soluzione interpretativa da preferire è quella che &#8211; anche facendo leva sulla assonanza del limite fissato dall’art. 29 della legge n. 241 (“nel rispetto delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa”) con la materia indicata dalla lettera m) del secondo comma dell’art. 117 – ritiene che vi sia un collegamento tra il procedimento amministrativo e la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.<br />
Ed infatti il livello essenziale delle prestazioni (c.d. L.E.P.) costituisce &#8211; più che una materia a sé stante, priva di riscontri nella nostra tradizione normativa &#8211; una materia non materia, o materia trasversale, che individua la competenza in ragione del fine e non dell’ambito di incidenza e che funziona secondo il paradigma dei vincoli verticali, condizionando le scelte del legislatore regionale (cfr. Corte Cost. 26 giugno 2002, n. 282). <br />
Non costituiscono invece argomenti in senso contrario né il richiamo ai lavori preparatori e in particolare alla mancata approvazione dell’emendamento che avrebbe inserito nell’art. 29 della legge n. 241 un riferimento espresso alla lettera m) del secondo comma dell’art. 117; né la circostanza che la legge n. 241 abbia espressamente qualificato come livelli essenziali delle prestazioni solo la parte della disciplina relativa all’accesso. <br />
Va infatti considerato, da una parte, che l’interpretazione secondo i lavori preparatori non è decisiva, poiché la legge vive di vita propria; dall’altra, che l’interpretazione a contrario non è regola assoluta.<br />
In particolare, quanto al rilievo che l’art. 29 della legge n. 241, a differenza dell’art. 22 della stessa legge, non ha fatto espressamente riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni, deve ritenersi che nell’art. 22 il legislatore abbia inteso richiamare in blocco tutta la disciplina dell’accesso, mentre nell’art. 29 si sia limitato a richiamare i soli principi in punto di garanzie. Ma questo non vale certo ad escludere che tali principi siano a loro volta espressione di livelli essenziali.<br />
Ad avviso del Collegio l’art. 29 della legge n. 241 fa emergere la “regola di soggezione” secondo cui i principi fondamentali di tale legge attengono alla tutela dei livelli essenziali di diritti civili e sociali. <br />
Si tratta di competenza legislativa – attribuita in via esclusiva allo Stato &#8211; che ha per oggetto il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione e le garanzie di una qualità minima dei servizi resi, in termini di efficienza, efficacia, trasparenza. L’inserimento di tale materia nell’elenco contenuto nel secondo comma dell’art. 117 della Costituzione, significa che allo Stato è attribuito il potere di dettare a tutte le pubbliche amministrazioni anche obblighi attinenti ai servizi “burocratici” diretti a rendere effettivo il diritto (sociale o civile che sia) alle relative prestazioni a favore dei cittadini utenti. E non v’è dubbio che nell’ambito di tali servizi vanno ricompresi anche i procedimenti amministrativi oggetto di interessi pretensivi o comunque idonei ad attribuire i beni della vita cui hanno diritto i singoli, nonché quelli oggetto di interessi oppositivi, volti a difendere analoghi beni. <br />
In altre parole, il termine “prestazioni” &#8211; ex art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione &#8211; deve essere interpretato, oltre che nel senso di prestazioni materiali, anche nel senso di attività svolta dai pubblici uffici a favore dei cittadini, pure attraverso una attività procedimentalizzata. E dunque le garanzie procedimentali &#8211; in quanto operano a favore di cittadini &#8211; sono da ritenere prestazioni essenziali (appunto prestazioni di garanzie).<br />
Ritiene il Collegio che nell’ambito di tali garanzie procedimentali – proprio perché qualificabili come “prestazioni” nel senso appena visto – vadano senz’altro ricomprese le norme della legge n. 241 volte ad assicurare la partecipazione procedimentale e il contraddittorio tra l’Amministrazione e i privati interessati: dunque, non solo la disposizione sulla comunicazione di avvio del procedimento, ma anche quella che disciplina l’istituto del “preavviso di rigetto” che mira ad instaurare un contraddittorio predecisorio, per consentire la piena partecipazione procedimentale dell&#8217;interessato, il quale attraverso la presentazione di osservazioni e il deposito di documenti può indurre l&#8217;amministrazione a modificare il proprio negativo intendimento.<br />
Un contraddittorio, dunque, a tutela non solo di esigenze partecipative, espressione di democraticità delle istituzioni, ma anche di altri rilevanti valori dell’ordinamento generale: deflazione delle controversie, trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa. Infatti, quando l’Autorità conosce in anteprima gli argomenti del soggetto richiedente, può provvedere tenendo conto di ulteriori elementi, sia di fatto, sia di giudizio; il che riduce le possibilità di errori, consente di colmare eventuali carenze istruttorie e rende l’azione amministrativa più efficiente e conforme alla legalità, attraverso una più estesa e precisa valutazione degli interessi coinvolti.<br />
In conclusione se, come già ricordato, la Corte Costituzionale &#8211; proprio con riguardo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali &#8211; ha rilevato che «non si tratta di una “materia” in senso stretto, ma di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti senza che il legislatore regionale possa limitarle o condizionarle» (sent. n. 282/2002, cit.), e se, di converso, le disposizioni della legge n. 241 relative sia al procedimento che al provvedimento sono volte a determinare uno “statuto dei diritti degli amministrati”, la conseguenza è quella della piena applicazione dei principi di tale legge. <br />
Il che certo non è di ostacolo all’esercizio del potere legislativo in ordine alla disciplina dei procedimenti da parte delle Regioni, a condizione che sia rispettoso degli standard minimi, ovverosia al contenuto essenziale minimo delle garanzie stabilite dal legislatore statale.<br />
3.d &#8211; Con riguardo invece al problema della applicabilità delle disposizioni che costituiscono espressione dei L.E.P. (e quindi dell’istituto del “preavviso di rigetto”) alle materie di competenza delle Regioni a statuto speciale, va ricordato che il nuovo art. 29 &#8211; a differenza dell’originario che prevedeva l’obbligo per tali Regioni di adeguare i propri ordinamenti alle norme fondamentali introdotte dalla stessa legge &#8211; si riferisce genericamente alle “Regioni”, senza alcun richiamo a quelle ad autonomia speciale.<br />
Sicché, in assenza di indicazioni all’interno della legge, occorre porre l’attenzione sull’art. 10 della legge costituzionale 10 ottobre 2001, n. 3, ai sensi del quale “sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”. <br />
Ci si può chiedere se – proprio in applicazione del principio di specialità che si ricava da tale disposizione – i limiti alla potestà legislativa delle Regioni a statuto speciale previsti nei singoli statuti (c.d. limiti verticali) siano venuti meno con l’entrata in vigore del nuovo art. 117 della Costituzione, ai sensi del quale la potestà legislativa esclusiva dello Stato e delle Regioni si esercita nel rispetto “della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. <br />
In effetti i limiti stabiliti dagli statuti delle Regioni ad autonomia speciale sono senza dubbio più incisivi rispetto a quelli cui – secondo il nuovo assetto costituzionale – è subordinato l’esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato e delle Regioni.<br />
In particolare, secondo lo statuto della Regione Valle d’Aosta, la potestà legislativa di tale Regione si esercita “in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economiche-sociali della Repubblica”.<br />
Si potrebbe di conseguenza concludere che i limiti verticali posti dallo Statuto alla potestà legislativa della Regione Valle d’Aosta siano venuti meno in ragione della più ampia autonomia garantita dall’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 rispetto a quella garantita dai singoli statuti.<br />
In realtà questa tesi non può essere condivisa perché si pone in contrasto con la lettera della richiamata disposizione costituzionale che, come si è anticipato, stabilisce che le norme del (nuovo) Titolo V della Costituzione si applicano anche alle Regioni a statuto speciale solo con riguardo alle “parti” in cui tali norme prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, così escludendo un generale effetto abrogativo implicito dei c.d. limiti verticali. <br />
E’ dunque necessario comparare in concreto i margini di autonomia garantiti dallo statuto speciale con quelli spettanti sulla base del nuovo assetto costituzionale, al fine di accertare &#8211; materia per materia – se, tenuto conto della maggiore autonomia assicurata dal nuovo regime, possa ritenersi verificato l’(implicito) effetto abrogativo dei vincoli statutari.<br />
Questa conclusione trova conferma nella sentenza con cui la Corte Costituzionale si è pronunciata su una questione riguardante i limiti della competenza legislativa di una Regione a statuto speciale in un ambito che interferisce con una materia riservata alla potestà legislativa statale: si trattava della Regione Sardegna e le competenze legislative in questione erano quella regionale della caccia e quella statale prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera s) (tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali). <br />
Sul punto la Corte si è espressa rilevando che la previsione per cui il nuovo regime stabilito dalla riforma si applica anche alle Regioni a statuto speciale “ove sia più favorevole all&#8217;autonomia regionale” (art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001), non implica che, ove una materia attribuita dallo statuto speciale alla potestà regionale interferisca in tutto o in parte con un ambito ora spettante in forza del secondo comma dell&#8217;art. 117 della Costituzione alla potestà esclusiva statale, la Regione speciale possa disciplinare la materia (o la parte di materia) riservata allo Stato senza dovere osservare i limiti statutari imposti alla competenza primaria delle Regioni (cfr., sent. 20 dicembre 2002, n. 536).<br />
Da questa pronuncia si ricava quindi il principio secondo cui &#8211; in caso di interferenze tra materie attribuite dallo Statuto alla potestà legislativa della Regione ad autonomia speciale e materie (od ambiti) attribuiti dal secondo comma dell’art. 117 della Costituzione alla potestà esclusiva dello Stato &#8211; l’esercizio della potestà legislativa regionale in quella materia (o parte di materia) deve avvenire nel rispetto dei (più rigorosi) limiti stabiliti dallo statuto speciale. <br />
Va d’altra parte ricordato che la Corte Costituzionale – pronunciandosi sul ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri contro una legge regionale della Sardegna in materia di pianificazione paesistica (25 novembre 2004, n. 8) – ha rilevato come “il riparto delle competenze legislative individuato nell’art. 117 della Costituzione deve essere riferito ai soli rapporti tra lo Stato e le Regioni ad autonomia ordinaria, salva l’applicazione dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, peraltro possibile solo per le parti in cui le Regioni ad autonomia ordinaria disponessero, sulla base del nuovo Titolo V, di maggiori poteri rispetto alle Regioni ad autonomia speciale” (cfr., sent. 10 febbraio 2006, n. 51).<br />
In realtà – con riguardo in particolare all’applicazione della garanzia procedimentale assicurata dall’istituto del “preavviso di rigetto” &#8211; deve ritenersi che in ogni caso si arrivi alla conclusione dell’applicabilità dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 anche alle Regioni a statuto speciale.<br />
Infatti, ove si tratti, come nel caso di specie, di materie appartenenti alla competenza esclusiva della Regione a statuto speciale &#8211; e dunque non vi sia alcuna “deminutio” rispetto al regime previsto per le Regioni ad autonomia ordinaria &#8211; deve ritenersi che, in caso di interferenza con materie trasversali di competenza dello Stato o sovrapposizione con materie attribuite alla competenza esclusiva dello Stato, valgano i limiti statutari tradizionali: sicché la potestà legislativa di tale Regione dovrà esercitarsi in armonia con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, tra i quali va ricompreso, per le considerazioni esposte, il principio sotteso all’art. 10 bis della legge n. 241.<br />
Del resto, nel senso della applicabilità dell’art. 10 bis ai procedimenti delle Regioni a statuto speciale si è recentemente pronunciato anche il TAR Sicilia (PA, 13 marzo 2007, n. 809).<br />
4. – Le considerazioni della difesa comunale non possono essere condivise neppure nella parte in cui si sostiene che &#8211; nella specie &#8211; possa farsi applicazione dell&#8217;art. 21 octies , comma 2, della legge n. 241 del 1990.<br />
4.a &#8211; E’ senza dubbio vero che il mancato “preavviso di rigetto” costituisce violazione di una norma sul procedimento: sicché – ai sensi della prima parte di tale disposizione &#8211; il provvedimento adottato in violazione dell’art. 10 bis non è annullabile quando, per la natura vincolata del potere esercitato, sia palese che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br />
Così come è vero che il nuovo istituto si inscrive nel sistema delle garanzie di partecipazione procedimentale cui si ispira l’articolo 7 della stessa legge n. 241 del 1990: sicché deve considerarsi applicabile all’istituto del “preavviso di rigetto” quella giurisprudenza che &#8211; anticipando le modifiche poi introdotte dal legislatore con la legge n. 15 del 2005 – si era ormai da tempo orientata nel senso di ritenere che il mancato rispetto del principio sancito dall&#8217;art. 7 non vizia il provvedimento finale nei casi in cui l&#8217;omissione sia, in concreto, irrilevante, perché il procedimento non potrebbe avere esito diverso anche con l&#8217;intervento degli interessati, ovvero perché questi ultimi siano stati, comunque, posti in condizione di partecipare per aver avuto conoscenza &#8220;aliunde&#8221; del procedimento (Consiglio Stato , sez. V, 7 dicembre 2005 , n. 6990; VI Sez., n. 3269 del 20 maggio 2004; n. 2203 del 20 aprile 2004). <br />
Tale orientamento muoveva dalla considerazione che la finalità della regola procedimentale stabilita dalla norma di cui all&#8217;art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 va individuata nelle esigenze, da un lato, di assicurare piena visibilità all&#8217;azione amministrativa nel momento della sua formazione e, dall&#8217;altro, di garantire la partecipazione dei destinatari dell&#8217;atto finale alla fase istruttoria preordinata alla sua adozione, in modo che – anche grazie all&#8217;acquisizione delle ragioni prospettate dagli interessati &#8211; l&#8217;amministrazione sia posta in condizione di esercitare il proprio potere con la piena cognizione di tutti gli elementi di fatto e di diritto. <br />
Alla medesima “ratio” partecipativa deve essere ricondotto l’istituto del “preavviso di rigetto”: come già si è anticipato, esso è volto infatti ad attivare – nella fase non iniziale, ma costitutiva del procedimento &#8211; un contraddittorio con il destinatario del provvedimento negativo, non ancora emanato ma ormai definito nelle intenzioni della Autorità, al fine di raccoglierne il contenuto istruttorio indispensabile per addivenire ad una compiuta disamina di quegli elementi di fatto e di diritto che risulteranno decisivi per la determinazione da assumere. L’istituto consente infatti all&#8217;interessato, nei tempi certi scanditi direttamente dalla legge, di presentare le proprie osservazioni o integrazioni documentali, al fine di indurre l&#8217;amministrazione ad una rimeditazione dell’originario progetto di decisione. <br />
Sicché deve ritenersi che quando il contenuto del potere esercitato non abbia natura vincolata – e dunque non sia applicabile il principio affermato dalla prima parte del comma 2 dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 &#8211; ai sensi della seconda parte di tale comma il mancato “preavviso di rigetto” non comporti l’annullabilità del provvedimento “qualora l&#8217;amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 10 aprile 2006, n. 2553).<br />
In tale ipotesi, infatti – come è stato osservato dalla giurisprudenza già richiamata formatasi sulla violazione dell’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento &#8211; non vi sono margini per un utile intervento del privato e i principi di economicità e di speditezza che devono governare l&#8217;attività amministrativa riprendono espressione (Cons. St. n. 6990/2005, cit).<br />
4.b &#8211; Nella specie, come si è anticipato, la domanda di condono è stata respinta &#8211; non già sulla base di un (discrezionale) parere contrario dell’Autorità competente alla tutela di un vincolo imposto sul bene oggetto dell’intervento abusivo &#8211; ma sul presupposto che tale intervento sia stato realizzato oltre il termine fissato dall’art. 32, comma 25, del decreto legge n. 269 del 2003: sicché il diniego è senz’altro espressione di un potere vincolato e il riferimento normativo &#8211; ai fini della valutazione della rilevanza della violazione dell’art. 10 bis &#8211; è la prima parte del comma 2 dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990.<br />
Tuttavia – proprio tenuto conto della particolare situazione in fatto del caso all’esame – non può affermarsi che il contraddittorio endoprocedimentale attivato con il “preavviso” non avrebbe potuto comunque incidere sul contenuto del provvedimento: il ricorrente – conosciuti i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di condono (la tardività del cambio di destinazione rispetto alla data fissata dalla legge per la sanabilità dell’intervento abusivo) &#8211; avrebbe potuto fornire ampia documentazione (fotografie, perizie, fatture contabili) utile a meglio ricostruire la situazione in fatto.<br />
Nel caso di specie dunque non ricorrono i presupposti per ritenere – in applicazione del secondo comma dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 &#8211; che la mancata comunicazione del “preavviso di rigetto” non conduca all’annullamento del provvedimento.<br />
3. &#8211; Il ricorso va quindi accolto – rimanendo assorbite le ulteriori censure (difetto di istruttoria e difetto di motivazione) in quanto dedotte come conseguenza del mancato “preavviso di rigetto” &#8211; e per l’effetto va annullato il diniego impugnato.<br />
Si prescinde invece dall’esame del parere della Sottocommissione – impugnato tra gli atti presupposti – considerato che, avverso tale parere, non vengono formulate censure specifiche.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta <b>accoglie il ricorso</b> in epigrafe e per l’effetto annulla il diniego prot. 91/29409, in data 10 agosto 2006.<br />
Compensa le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Paolo Turco, Presidente<br />
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore<br />
Rosaria Trizzino, Consigliere</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/07/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-106/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.98</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-98/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-98/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.98</a></p>
<p>Paolo Turco, Presidente &#8211; Maddalena Filippi, Estensore in tema di legittimazione ad agire degli ordini professionali L’Ordine degli Architetti – in quanto legittimato a difendere, in sede giurisdizionale, gli interessi di categoria di cui esso abbia la rappresentanza istituzionale – è legittimato ad impugnare un bando che riserva la partecipazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-98/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.98</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-98/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.98</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Paolo Turco, Presidente &#8211; Maddalena Filippi,  Estensore</span></p>
<hr />
<p>in tema di legittimazione ad agire degli ordini professionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’Ordine degli Architetti – in quanto legittimato a difendere, in sede giurisdizionale, gli interessi di categoria di cui esso abbia la rappresentanza istituzionale – è legittimato ad impugnare un bando che riserva la partecipazione alla gara alla sola categoria professionale degli ingegneri anche quando nessun architetto abbia fatto domanda di partecipazione.<br />
L’Ordine degli Architetti – proprio perché istituzionalmente preposto alla tutela della categoria professionale rappresentata &#8211; ha interesse ad ottenere che la partecipazione degli architetti alla gara sia consentita anche singolarmente e non solo nell’ambito di associazioni di liberi professionisti, società di professionisti, società di ingegneria o raggruppamenti temporanei costituiti tra tali soggetti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />
(Sezione Unica)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Sul ricorso numero di registro generale 24 del 2007, proposto da: </p>
<p><b>Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle D&#8217;Aosta</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Palmas, presso il cui studio, in Aosta, piazza Narbonne, 16, ha eletto domicilio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<b>Regione Valle D&#8217;Aosta</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gianfranco Garancini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudio Maione in Aosta, via Croce di Citta&#8217;, 44;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Ordine degli Ingegneri della Valle D&#8217;Aosta<i></b></i>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Adriano Consol, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Valle d&#8217;Aosta, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>a) del Bando di gara della Regione Autonoma Valle d&#8217;Aosta, Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche, Dipartimento opere pubbliche ed edilizia residenziale, protocollo n. 39280/OP del 13 dicembre 2006, per l&#8217;affidamento, mediante procedura aperta, dei servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, di direzione lavori, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per la realizzazione dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e l&#8217;adeguamento antisismico della piscina coperta di proprietà regionale in Comune di Pré St. Didier;<br />
b) di ogni atto comunque connesso al provvedimento impugnato;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Valle d&#8217;Aosta;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ordine degli Ingegneri della Valle d&#8217;Aosta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 giugno 2007 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>1. – L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d&#8217;Aosta impugna il provvedimento (protocollo n. 39280/OP del 13 dicembre 2006) con cui la Regione Autonoma Valle d&#8217;Aosta, Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, ha indetto bando di gara mediante procedura aperta per l&#8217;affidamento di una serie di servizi &#8211; progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione &#8211; per la realizzazione dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e per l’adeguamento antisismico della piscina coperta di proprietà regionale, sita in Comune di Pré-Saint-Didier, per un importo presunto del corrispettivo a base di gara di euro 292.327,31.<br />
Il bando di gara richiede &#8211; quale requisito di partecipazione &#8211; la competenza professionale degli ingegneri.<br />
Si espone in fatto nel ricorso che la piscina coperta &#8211; costruita negli anni &#8217;69-&#8217;76 su progetto e con direzione lavori di un architetto &#8211; ha natura, struttura e dimensioni di vero e proprio edificio, all&#8217;interno del quale si collocano altri servizi per l&#8217;attività sportiva e il relax (bar, sauna, etc.).<br />
Con i motivi di impugnativa l’Ordine ricorrente deduce violazione di legge – in relazione all&#8217;art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, all’art. 10 del Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494, all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – nonché eccesso di potere per erronea valutazione, travisamento dei fatti e contraddittorietà.<br />
2. La Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta – costituitisi in giudizio – sostengono l’inammissibilità del ricorso e comunque l’infondatezza delle censure dedotte.<br />
All’udienza del 13 giugno 2007 la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>1. &#8211; Oggetto del ricorso è il bando con cui la Regione ha indetto una procedura aperta &#8211; per la realizzazione di una serie di interventi riguardanti una piscina coperta – riservando la partecipazione alla gara alla sola categoria professionale degli ingegneri.</p>
<p>2. – Le eccezioni di inammissibilità formulate nelle memorie dalla Regione e dal controinteressato Ordine degli Ingegneri – ed ulteriormente illustrate nel corso della discussione in udienza &#8211; non sono fondate.<br />
2.a – Sotto un primo profilo si sostiene che l’Ordine degli Architetti non sarebbe legittimato a ricorrere in quanto – non essendo pervenuta alcuna domanda di partecipazione da parte di un architetto – non sarebbe configurabile una lesione attuale e diretta ad una posizione soggettiva del ricorrente qualificata e differenziata.<br />
Sul punto si osserva come la giurisprudenza amministrativa sia concorde nel ritenere che sussiste la legittimazione di un Ordine professionale a difendere, in sede giurisdizionale, gli interessi di categoria di cui esso abbia la rappresentanza istituzionale, non solo quando si tratti della violazione delle norme poste a tutela della professione stessa, ma anche in tutti i casi in cui occorra perseguire il conseguimento di vantaggi, pure di natura strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339).<br />
Non v’è dubbio quindi che l’Ordine professionale abbia interesse a ricorrere contro una clausola del bando restrittiva delle situazioni soggettive nella titolarità della categoria rappresentata: una tale clausola arreca infatti un vulnus allo status professionale degli associati.<br />
Nella specie, con l’accoglimento del ricorso la categoria rappresentata dall’Ordine degli Architetti ottiene la possibilità che tutti gli associati possano partecipare (anche singolarmente) alla gara oggetto di impugnativa. <br />
Sicché non può negarsi che l&#8217;Ordine ricorrente si trovi in una posizione sufficientemente differenziata rispetto alla generalità dei soggetti e possa far valere un qualificato interesse, non di mero fatto, all&#8217;annullamento del provvedimento impugnato.<br />
2.b – Sotto altro profilo si sostiene l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto il bando – come rilevato nella lettera in data 2 febbraio 2007 con cui la Regione risponde alla richiesta di modifica della lex specialis formulata dall’Ordine ricorrente &#8211; non esclude gli architetti dalla gara, ma ne consente la partecipazione “purché il concorrente garantisca la presenza al proprio interno (associazione temporanea, studio associato, società) della figura dell’ingegnere”.<br />
Anche questa eccezione non può essere condivisa.<br />
Non v’è dubbio infatti che l’Ordine ricorrente – proprio perché istituzionalmente preposto alla tutela della categoria professionale rappresentata &#8211; abbia interesse ad ottenere che la partecipazione degli architetti alla gara sia consentita anche singolarmente e non solo nell’ambito di associazioni di liberi professionisti, società di professionisti, società di ingegneria o raggruppamenti temporanei costituiti tra tali soggetti (punto 6 del bando, lettere b, c, d ed e). </p>
<p>3. &#8211; Quanto al merito, il ricorso è fondato.<br />
Va infatti condivisa la censura centrale dell’impugnativa con cui si lamenta la violazione dell’articolo 52 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, che disciplina le professioni di ingegnere e di architetto.<br />
Questa disposizione stabilisce che “Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile”.<br />
Gli interventi oggetto del bando di gara riguardano lavori relativi ad una piscina coperta che è manufatto pacificamente riconducibile nell’ambito dell’edilizia civile: tale circostanza non è contestata dai resistenti. <br />
In particolare, i lavori descritti nel bando consistono nell’abbattimento delle barriere architettoniche e nell’adeguamento antisismico della piscina coperta.<br />
La legge 2 febbraio 1974, n. 64, relativa alla prevenzione antisismica, non detta alcuna disposizione a favore della competenza degli ingegneri. Altrettanto vale con riguardo ai lavori relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche, considerato che la relativa disciplina (legge 9 gennaio 1989, n. 13) non ha introdotto alcuna riserva a favore della categoria professionale degli ingegneri. La normativa di riferimento resta quindi la disciplina generale approvata con il regio decreto n. 2537 del 1925.<br />
Come si sottolinea nella censura, il bando impugnato non contiene alcun riferimento ad opere o a lavori diversi da quelli dell’abbattimento delle barriere architettoniche e dell’adeguamento sismico.<br />
Sicché nessun rilievo può essere attribuito alle precisazioni con cui il Coordinatore del Dipartimento opere pubbliche ed edilizia residenziale della Regione – nella richiamata lettera in data 2 febbraio 2007 – specifica che “le problematiche da affrontare nella progettazione sono di natura prettamente strutturale ed implicano una approfondita analisi tanto della interazione terreno-strutture che delle condizioni di aggressività dell’ambiente causa del grave processo corrosivo in atto”, aggiungendo che “ne discende una competenza specifica della figura dell’ingegnere in quanto l’attività progettuale richiesta attiene, anche, alle applicazioni della fisica oltre che della scienza delle costruzioni, materia quest’ultima per la quale è ravvisabile la competenza professionale dell’architetto”.<br />
Di analisi aventi ad oggetto la “interazione terreno-strutture”, ovvero le “condizioni di aggressività dell’ambiente” non vi è traccia alcuna nel bando.<br />
Altrettanto vale con riguardo al “Documento preliminare alla progettazione” (redatto da un tecnico dell’Assessorato del territorio, ambiente e opere pubbliche) che la Regione e il controinteressato Ordine degli Ingegneri richiamano evidenziando in particolare il rilievo – contenuto al punto di B di tale documento – ove si specifica che “sarà necessario . . . predisporre il modello strutturale dell’edificio, in base ai rilievi da effettuare e alla documentazione in possesso dell’Amministrazione, eseguire i calcoli strutturali necessari e definire gli interventi edili, chimici, impiantistici, necessari all’ottenimento dei requisiti richiesti dalla nuova normativa”. <br />
Anche a questo proposito è sufficiente osservare che tale documento – redatto il 16 febbraio 2006 – non è stato in alcun modo richiamato dal bando, approvato nel dicembre dello stesso anno.<br />
Per gli stessi motivi non rilevano le considerazioni contenute nella nota 7 marzo 2007 con cui il Coordinatore del Dipartimento opere pubbliche ed edilizia residenziale della Regione sottolinea come “Le problematiche di natura statica da affrontare in via preliminare nell’intervento assumono una particolare complessità derivante dalla concomitante presenza di più fattori che implicano l’applicazione dei principi della fisica, oltre che della chimica, di competenza esclusiva degli ingegneri”: ancora una volta si osserva che il bando – facendo riferimento esclusivamente all’abbattimento di barriere architettoniche e all’adeguamento sismico – non consente di individuare i profili implicanti l’applicazione di principi della fisica e della chimica, in quanto tali riservati alla competenza esclusiva degli ingegneri.<br />
Il bando impugnato è dunque illegittimo perché restringe il fascio di facoltà scaturenti dall’abilitazione alla professione di architetto, attribuite direttamente dalla legge con l’interpositio di tale titolo.</p>
<p>4. &#8211; Il ricorso va dunque accolto e per l’effetto va annullato il bando di gara protocollo n. 39280/OP del 13 dicembre 2006.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />
Compensa le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2007 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Paolo Turco, Presidente<br />
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore<br />
Rosaria Trizzino, Consigliere</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/07/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-98/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.98</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.100</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-100/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-100/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.100</a></p>
<p>Paolo Turco, Presidente &#8211; Maddalena Filippi, Estensore in tema di c.d. buoni benzina La legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 – che disciplina la “Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale” nella Regione Valle d’Aosta – non esclude che la Giunta regionale, in sede</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-100/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.100</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-100/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.100</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Paolo Turco, Presidente &#8211;  Maddalena Filippi,  Estensore</span></p>
<hr />
<p>in tema di c.d. buoni benzina</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 – che disciplina la “Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale” nella Regione Valle d’Aosta –  non esclude che la Giunta regionale, in sede di determinazione dei quantitativi distribuibili ai soggetti beneficiari (art. 12), possa introdurre criteri finalizzati al perseguimento dell’interesse pubblico al contenimento dell’inquinamento ambientale, con la conseguente riduzione del beneficio nei confronti dei soli proprietari o intestatari di un veicolo “pre-Euro 1”: tale scelta – purché ragionevole anche nelle dimensioni della riduzione applicata &#8211; tende ad uniformarsi alle linee guida della politica comunitaria in materia, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 3 della direttiva 26 giugno 1991, n. 91/441/CEE e dell’art. 6 della direttiva 17 giugno 1997, n. 97/24/CE, gli Stati membri possono prevedere incentivi fiscali solo per i veicoli a motore che soddisfino i requisiti stabiliti nelle direttive medesime.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />
(Sezione Unica)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Sul ricorso numero di registro generale 35 del 2007, proposto da: </p>
<p><b>Antonietta Ferrazzi</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Orlando Navarra, presso il cui studio, in Aosta, avenue Du Conseil des Commis, 5, ha eletto domicilio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<b>Regione Valle d&#8217;Aosta</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Banfi e Gianfranco Garancini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Claudio Maione, in Aosta, via Croce di Citta&#8217;, 44; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Consiglio della Regione Autonoma Valle d&#8217;Aosta<i></b></i>, in persona del Presidente in carica, non costituitosi in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>a) del verbale di deliberazione e delibera n. 4633, adottata dalla Giunta regionale della Valle d’Aosta il 30 dicembre 2005, concernente: “Approvazione di modalità e criteri di ripartizione, distribuzione ed assegnazione di quote dei contingenti di carburanti in esenzione fiscale per l’anno 2006, ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1998, n° 7 e successive modificazioni”;<br />
b) del Verbale di deliberazione e delibera n. 1753, adottata dalla Giunta regionale della Valle d’Aosta il 15 giugno 2006, a modificazione della deliberazione n° 4633/ 2005;<br />
c) del Verbale di deliberazione e delibera n. 3382, adottata dalla Giunta regionale della Valle d’Aosta il 10 novembre 2006, ad ulteriore modificazione della deliberazione n° 4633/ 2005; <br />
d) del Verbale di deliberazione e delibera n. 3990, adottata dalla Giunta regionale della Valle d’Aosta il 20 dicembre 2006, concernente: “Approvazione di modalità e criteri di ripartizione, distribuzione ed assegnazione di quote dei contingenti di carburanti in esenzione fiscale per l’anno 2007, ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1998, n° 7 e successive modificazioni”;<br />
e) di ogni altro atto comunque connesso ai provvedimenti impugnati;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Valle d&#8217;Aosta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 giugno 2007 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO e DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>1. &#8211; La ricorrente – residente nel Comune di Aosta, titolare di patente di guida e proprietaria di una autovettura immatricolata nel 1970 (FIAT 500 L) – impugna le deliberazioni con cui la Giunta regionale della Valle d’Aosta ha assunto determinazioni in merito alle modalità e ai criteri di ripartizione, distribuzione ed assegnazione di quote dei contingenti di carburanti in esenzione fiscale per gli anni 2006 e 2007.<br />
In particolare, oggetto di impugnazione sono:<br />
a) la deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4633, concernente l’approvazione per l’anno 2006 delle modalità e dei criteri anzidetti, con la quale la Giunta ha tra l’altro deciso che “le quote di carburanti in esenzione fiscale sono corrisposte mediante l’attribuzione di una carta a microprocessore sulla quale è imputato l’80% del quantitativo annuo di carburante in esenzione fiscale”, stabilendo che la restante quota avrebbe potuto formare oggetto di ulteriori assegnazioni, in relazione alla disponibilità residua dei contingenti di benzina e gasolio per autotrazione (in tre periodi successivi a partire dal secondo semestre 2006); <br />
b) la deliberazione 15 giugno 2006, n. 1753, con cui – a parziale modifica della deliberazione anzidetta – la Giunta ha escluso i proprietari o intestatari di veicoli appartenenti alla classe ambientale “pre-Euro 1” dall’assegnazione di ulteriori quote di benzina a decorrere dal 1° luglio 2006, rideterminando la quota assegnata a tali soggetti, per l’anno 2006, nella misura dell’80% di quella stabilita con il primo provvedimento;<br />
c) la deliberazione 10 novembre 2006, n. 3382, con cui – revocando in parte la deliberazione n. 1753/2006 – la Giunta ha stabilito che l’esclusione concernente i proprietari o intestatari di veicoli appartenenti alla classe ambientale “pre-Euro 1” non riguarda gli utenti proprietari o intestatari di autocarri e motocarri che risultano immatricolati per il trasporto merci;<br />
d) la deliberazione 20 dicembre 2006, n. 3990, con la quale la Giunta – confermando, per l’anno 2007, la scelta fatta per l’anno 2006 &#8211; ha stabilito che “le assegnazioni di benzina in esenzione fiscale ai soggetti beneficiari . . ., proprietari o intestatari di autoveicoli e motocicli della classe ambientale c.d. ‘pre-Euro 1’ o comunque inferiore a quella definita ‘Euro 1’ – ad eccezione dei motocarri e degli autocarri che risultano immatricolati per il trasporto di merci – siano limitate all’80% della quota annuale per i veicoli a benzina che rispettano la normativa ‘Euro 1’ o superiore”.<br />
La ricorrente, oltre all’annullamento delle deliberazioni impugnate, chiede la condanna della Giunta regionale al risarcimento della somma corrispondente al valore dei buoni di benzina non erogati. </p>
<p>2. &#8211; La Regione Valle d’Aosta sostiene l’infondatezza delle censure dedotte, eccependo in via pregiudiziale l’irricevibilità del ricorso con riguardo all’impugnazione delle deliberazioni relative all’anno 2006, e comunque l’inammissibilità dello stesso perché diretto contro atti amministrativi a contenuto generale, inidonei ad arrecare una lesione concreta e diretta alla posizione soggettiva della ricorrente.</p>
<p>3. – Si può prescindere dall’esame delle eccezioni, perché il ricorso non è fondato.<br />
3.a – Con la prima censura si sostiene che le deliberazioni impugnate sono viziate da incompetenza perché il potere di ridurre la quota di buoni carburante da distribuire agli aventi titolo spetterebbe al Consiglio e non alla Giunta regionale.<br />
La legge 3 agosto 1949, n. 623 – con cui è stata disciplina la “Concessione alla Valle d&#8217;Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti” &#8211; ha in effetti attribuito al Consiglio regionale il potere di concedere tali esenzioni e quindi anche quelle concernenti il carburante.<br />
Va però rilevato che la legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 – con cui è stata disciplinata in particolare la “Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale” – ha stabilito, con riguardo alla “determinazione delle quote per il consumo” (art. 12), che “con deliberazione della Giunta regionale, adottata annualmente, prima del caricamento delle carte a microprocessore, su proposta dell&#8217;assessore competente in materia di generi contingentati, vengono determinati, in relazione alla verificata disponibilità del contingente ed alle necessità locali, i quantitativi distribuibili ai soggetti beneficiari”.<br />
E’ dunque la legge regionale ad attribuire alla Giunta &#8211; e non al Consiglio &#8211; il potere discrezionale di provvedere annualmente alla determinazione non solo delle quantità, ma anche dei criteri di distribuibilità.<br />
3.b – Con la seconda censura – formulata con il secondo ed il terzo motivo di ricorso &#8211; si deduce eccesso di potere sotto il profilo del difetto e comunque dell’illogicità della motivazione, della contraddittorietà dei provvedimenti, nonché della disparità di trattamento. <br />
La ricorrente muove dal presupposto che l’art. 15 della legge regionale n. 7 del 1998 – individuando i “soggetti beneficiari” delle quote di carburante in esenzione fiscale, nei titolari di patente di guida, proprietari o intestatari di un veicolo – non consente di introdurre alcuna distinzione: di conseguenza, sarebbe del tutto arbitraria, oltre che immotivata, la scelta di prevedere una riduzione del 20% nell’assegnazione annuale del beneficio, con riguardo alla sola categoria dei proprietari o intestatari di un veicolo “pre-Euro 1”. Una tale scelta – che risponde a ragioni di politica ambientale &#8211; sarebbe in contrasto con le finalità della legge attributiva del potere.<br />
Anche questa censura non può essere condivisa.<br />
Quando, come nel caso di specie, il potere di cui l’Amministrazione è investita ha un contenuto discrezionale, la scelta – necessariamente finalizzata al raggiungimento dell’interesse pubblico primario stabilito dal legislatore – è il risultato di una valutazione che tiene conto anche di una molteplicità di altri interessi, sia pubblici, sia privati.<br />
L’apprezzamento di tali ulteriori interessi &#8211; appunto perché discrezionale – può essere sindacato solo sotto il profilo esterno della logicità e della ragionevolezza.<br />
Ad avviso del Collegio pare tutt’altro che illogico introdurre, nell’ambito dei criteri di distribuzione del beneficio fiscale, una limitazione – ragionevole anche nelle dimensioni, perché contenuta nella misura del 20% – finalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico al contenimento dell’inquinamento ambientale. <br />
Si tratta del resto di una scelta con cui la Regione – come si legge nella ampia e puntuale motivazione dei provvedimenti impugnati – intende uniformarsi alle linee guida della politica comunitaria: ai sensi dell’art. 3 della direttiva 26 giugno 1991, n. 91/441/CEE e dell’art. 6 della direttiva 17 giugno 1997, n. 97/24/CE – direttive entrambe richiamate nella impugnata deliberazione n. 1753 del 2006 &#8211; gli Stati membri possono prevedere incentivi fiscali solo per i veicoli a motore che soddisfino i requisiti stabiliti nelle direttive medesime. <br />
Nemmeno può essere ritenuta irragionevole l’esclusione dalla limitazione prevista per i veicoli “pre-Euro 1” disposta con riguardo ad autocarri o motocarri immatricolati per il trasposto di merci: si tratta infatti di una scelta dettata da ragioni di sostegno ad attività economiche che verrebbero pesantemente pregiudicate dalla riduzione del beneficio fiscale, ragioni che trovano fondamento nel principio costituzionale di tutela dell’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.). <br />
Da ultimo, neppure può sostenersi che il deteriore trattamento previsto per i veicoli “pre-Euro 1” finisca necessariamente per colpire le categorie sociali economicamente più deboli: deve infatti escludersi che vi sia una relazione diretta tra vetustà dell’autovettura e condizioni economiche del proprietario (tanto è vero che l’auto di cui la ricorrente è proprietaria &#8211; 500 FIAT 1970 &#8211; è spesso oggetto di “culto”).</p>
<p>4. – Il ricorso va dunque respinto.<br />
Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2007 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Paolo Turco, Presidente<br />
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore<br />
Rosaria Trizzino, Consigliere</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/07/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-7-2007-n-100/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.100</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
