<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>12/7/2006 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/12-7-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/12-7-2006/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 16:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>12/7/2006 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/12-7-2006/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2006 n.477</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-12-7-2006-n-477/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-12-7-2006-n-477/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-12-7-2006-n-477/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2006 n.477</a></p>
<p>Antonio Camozzi – Presidente, Giancarlo Pennetti – Estensore Galizia e altro (avv. V. Savino) c. Governo della Repubblica Italiana (Avv. Stato), Ministero della Ricerca Scientifica e dell’Università (Avv. Stato) sul difetto di giurisdizione del g.a. dei ricorsi con i quali medici iscritti a corsi di specializzazione negli anni 1983-1990 chiedono</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-12-7-2006-n-477/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2006 n.477</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-12-7-2006-n-477/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2006 n.477</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Camozzi – Presidente, Giancarlo Pennetti – Estensore<br /> Galizia e altro (avv. V. Savino) c. Governo della Repubblica Italiana (Avv. Stato), Ministero della Ricerca Scientifica e dell’Università (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul difetto di giurisdizione del g.a. dei ricorsi con i quali medici iscritti a corsi di specializzazione negli anni 1983-1990 chiedono il risarcimento del danno per tardivo recepimento delle dirittive comunitarie che riconoscevano loro la remunerazione durante il periodo di specializzazione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Igiene e sanità – Medici e personale sanitario – Medici iscrittisi ai corsi di specializzazione negli anni 1983-1990 – Riconoscimento economico da parte di dirittive comunitarie – Tardivo recepimento delle direttive comunitarie – Somme a titolo risarcitorio &#8211; Ricorso – E’ inammissibile per difetto di giurisdizione</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso con il quale i ricorrenti -medici iscrittisi ai corsi di specializzazione e/o specializzatisi nell’arco temporale intercorrente negli anni 1983-1990- chiedono la corresponsione di somme a titolo risarcitorio in relazione al mancato riconoscimento economico, dipendente dalla tardiva recezione delle relative direttive comunitarie, degli anni di frequenza ai rispettivi corsi di specializzazione operato col d.lg. 8 agosto 1991 n.257</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA BASILICATA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso proposto dai</p>
<p>dottori <b>Galizia Giuseppe Fernando, Laugello Giovanni, Lofrano Vincenzo, Locuratolo Francesco, Mercurio Luigi, Petrone Marina, Polani Enza</b>, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avv. Vincenzo Savino e con lo stesso elettivamente domiciliati in Potenza presso il di lui studio sito alla via Baracca n. 16 <br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
CONTRO</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B><br />
Il <b>Governo della Repubblica Italiana</b> in persona del rappresentante p.t. nonché il <b>Ministero della Ricerca Scientifica e dell’Università</b> in persona del legale rappresentante p.t. rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza presso cui “ope legis” domiciliano</p>
<p><b></p>
<p align=center>per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dei predetti, al risarcimento dei danni conseguenti al ritardato ed incompleto recepimento della direttiva del Consiglio del 26/1/82, n. 82/76/CEE, che modifica la direttiva n. 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportanti misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali intimate; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi gli avvocati come da verbale alla pubblica udienza del 9 marzo 2006 &#8211; relatore il magistrato Pennetti -;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>I ricorrenti, medici iscrittisi ai rispettivi corsi di specializzazione e/o specializzatisi nell’arco temporale intercorrente negli anni 1983-1990, premettono che:<br />
-pur avendo il Consiglio della CEE dettato, con direttiva del 26/1/82 n. 82/76/CEE e 75/363/CEE, nuove norme di coordinamento in tema di corsi per il conseguimento dei titoli di medico specialista (fra cui la previsione di “adeguata remunerazione” durante<br />
-quindi la normativa italiana ha escluso dai vantaggi accordati da quella comunitaria non solo i medici specializzatisi nell’arco temporale 1983-1991 ma addirittura quelli ancora in corso nell’a.a. 1991/92 e seguenti, se iscritti in un anno accademico pre<br />
-pertanto i medici specializzandi hanno dovuto soffrire la mancata previsione della prescritta “adeguata remunerazione” che pure era oggetto d’un diritto ben individuato dalla direttiva comunitaria a beneficio dei medici in formazione;<br />
-un’ulteriore “deminutio” è scaturita pure dal fatto che il legislatore italiano ha stabilito che solo i “nuovi” titoli di specializzazione debbono valutarsi, in forza dell’art. 4 comma 7 dello stesso decreto, separatamente, con specifico punteggio nei co<br />
-dunque lo Stato Italiano, nel non adeguarsi nei termini e pienamente alla direttiva 82/76/CEE, è incorso in una violazione gravissima tanto più che la Commissione CEE già nel 1984 aveva segnalato il ritardo, taluni giudici italiani avevano già sancito, c<br />
-vi è nesso di causalità diretta tra la violazione predetta e il danno subito dai medici ricorrenti, consistente nel mancato percepimento della prescritta “adeguata remunerazione” e nel non poter fino ad oggi beneficare della particolare valutabilità dei-in definitiva nella fattispecie sussistono tutte le condizioni stabilite dalla Corte di Giustizia per riconoscere il risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti a seguito della mancata attuazione della citata direttiva. Esso va quantificato rapportan<br />
Si sono costituite le amministrazioni statali intimate che resistono e deducono l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 9 marzo 2006 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>In accoglimento dell’eccezione sollevata dall’Avvocatura Statale con la memoria finale il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
I ricorrenti chiedono in primo luogo la corresponsione di somme a titolo risarcitorio in relazione al mancato riconoscimento economico, dipendente dalla tardiva recezione delle relative direttive comunitarie, degli anni di frequenza ai rispettivi corsi di specializzazione operato col decreto legislativo n. 257/91.<br />
Ebbene, osserva il Collegio che quello introdotto con la direttiva n. 82/76 è un vero e proprio diritto soggettivo (alla remunerazione durante il periodo di specializzazione) che, come tale, sotto il profilo della sua eventuale illecita lesione (conseguente all’inadeguata trasposizione della normativa comunitaria nell’ordinamento interno) e del ristoro per equivalente che se ne chiede a titolo di responsabilità aquiliana sfugge, con tutta evidenza, alla cognizione del Giudice Amministrativo e rientra semmai nella competenza giurisdizionale dell’A.G.O (cfr. Tribunale Civile, II, Roma, 17/1/05 n.848).<br />
Non si pone dunque nella fattispecie un problema di risarcimento connesso, come  affermano i ricorrenti nella memoria finale, ad una presunta lesione di interesse  legittimo (forse ritenendosi tale quello alla tempestiva e adeguata recezione di direttive comunitarie da parte dello stato Italiano) dato che esso, appunto, alla luce del predetto “petitum”, non viene in rilievo (cfr. Cass. Civ. SS.UU. 10/4/02 n.5125).<br />
I ricorrenti richiamano pure l’art. 33 comma 1 del d. lgs. n. 80/98 come sostituito dall’art. 7 della legge n. 205/00 considerando la controversia “de qua” compresa nella materia dei servizi pubblici e pertanto rientrante nella giurisdizione esclusiva del G.A.<br />
In disparte ogni considerazione sulla correttezza di tale ricomprensione basti qui però richiamare la sentenza costituzionale n. 204 del 5-6 luglio 2004 dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della norma predetta e rilevante nella fattispecie.<br />
E’ noto infatti che il mutamento di legge sulla giurisdizione intervenuto con la citata sentenza costituzionale debba valere nel presente giudizio atteso chè le sentenze costituzionali dichiarative dell’illegittimità d’una norma hanno efficacia retroattiva in quanto operano una ricognizione d’un vizio originario e intrinseco della norma stessa, la cui eliminazione dall’ordinamento non è assimilabile a quella disposta da una norma sopravvenuta avente portata abrogativa. <br />
I ricorrenti chiedono poi che, “sempre a titolo risarcitorio”, questo Giudice equipari i loro titolo di specializzazione a quelli conseguiti a norma del d. lgs. n. 257/91 e, in subordine, attraverso equivalente economico.<br />
Anche su queste domande, per le stesse considerazioni sopra spese, il T.A.R. deve declinare la propria giurisdizione con conseguente individuazione del Giudice Ordinario quale organo giurisdizionale per legge competente a conoscere della eventuale  fondatezza delle stesse.<br />
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.<br />
<BR><br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA</P><BR></p>
<p align=justify>
</b>definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Potenza, addì 9 marzo 2006, dal <br />
<B><P ALIGN=CENTER>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA</B> </p>
<p>
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>nella Camera di Consiglio con l&#8217; intervento dei signori:</p>
<p>Antonio Camozzi,	Presidente<br />	<br />
Giancarlo Pennetti,	Componente – Estensore<br />	<br />
Giuseppe Buscicchio,	Componente <br />	<br />
<BR><br />
Depositata  in  Segreteria  il		12-7-2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-12-7-2006-n-477/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2006 n.477</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2006 n.543</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-12-7-2006-n-543/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-12-7-2006-n-543/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-12-7-2006-n-543/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2006 n.543</a></p>
<p>Pres. Sammarco, Est. Ranalli Ric. Edil Lavoro s.a.s. contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti, Settore Infrastrutture Emilia Romagna e Marche, Sede coordinata di Ancona diritto di accesso su atti interni Domanda di rescissione di contratto di appalto – Parere favorevole del C.T.A. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-12-7-2006-n-543/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2006 n.543</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-12-7-2006-n-543/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2006 n.543</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sammarco, Est. Ranalli<br /> Ric. Edil Lavoro s.a.s. contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti, Settore Infrastrutture Emilia Romagna e Marche, Sede coordinata di Ancona</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">diritto di accesso su atti interni</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Domanda di rescissione di contratto di appalto – Parere favorevole del C.T.A. – Istanza di accesso – Diniego in quanto trattasi di atto interno – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il diritto di accesso va riconosciuto anche per i documenti relativi a mera attività interna dell’Amministrazione, dal momento che ai sensi dell’art. 22 L. n° 241/1990 è accessibile ogni atto formato dall’Amministrazione o comunque utilizzato ai fini della sua attività amministrativa: nel caso specifico, il parere espresso dal C.T.A. è un atto istruttorio acquisito, e quindi utilizzato, nel corso del procedimento finalizzato a decidere la domanda di rescissione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p><b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 446 del 2006 proposto da</p>
<p><b>“EDIL-LAVORO” S.a.s.</b>, con sede in Afragola, in persona del legale rappresentante, Iazzetta Domenico, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Parisi ed elettivamente domiciliato in Ancona, C.so Garibaldi n.119, presso lo studio dell’avv. Roberta Rossini;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti, Settore Infrastrutture Emilia Romagna e Marche, Sede coordinata di Ancona</b>, in persona del Direttore pro-tempore, dal medesimo rappresento e difeso ai sensi dell’art. 25, comma 5 bis, della legge n. 241/1990 e domiciliato per legge presso la Segreteria del Tribunale;</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della nota 26.4.2006 con cui è stato negato il rilascio del parere espresso dal C.T.A. con voto 23/AN e conseguente accertamento del diritto al suo rilascio.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla camera di consiglio del 4 luglio 2006, il Cons. Luigi Ranalli ed udito l’avv. Rossini, in sostituzione dell’avv. Parisi, per la parte ricorrente, nessuno comparso per l’Amministrazione resistente,<br />
Visti gli artt. 22 e segg. della legge 7 agosto 1990 n.241;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO e DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>I- Con raccomandata a.r. del 30.3.2006, anticipata via fax, la società EDIL &#8211; LAVORO ha chiesto alla sede di Ancona del Servizio integrato infrastrutture e trasporti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, il rilascio di copia del parere (favorevole) espresso il 14.7.2005 n.23/AN dal Comitato Tecnico Amministrativo sulla sua domanda di rescissione dal contratto di appalto stipulato per i lavori di ampliamento della Caserma dei Vigili del Fuoco di Camerino, rescissione disposta con decreto già adottato il 16.2.2006, ma comunicato alla società il 31.3.2006.<br />
Con raccomandata a.r. spedita il 19.4.2006 la società ha diffidato l’Amministrazione a rilasciare il documento richiesto.<br />
Il Dirigente della sede di Ancona del Servizio Infrastrutture e Trasporti del Ministero, con atto del 26.4.2006 e con riferimento alla domanda del 30.3.2006, ha negato il rilascio di quanto richiesto perché “atto interno dell’Amministrazione”.<br />
Il diniego è stato impugnato dalla S.a.s. EDIL – LAVORO con il ricorso in esame, notificato il 23.5.2006 e depositato il 7.6.2006, deducendosi la violazione, per vari profili, della legge n.241/1990.<br />
Il Direttore del Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti per l’Emilia Romagna e Marche, con memoria depositata il 15.6.2006, si è costituito in giudizio ai sensi dell’art. 25, comma 5 bis, della legge n.241/1990, chiedendo che il ricorso sia respinto in quanto infondato, perché la domanda di accesso non enuncia alcun interesse a sua giustificazione e perché il voto espresso dal C.T.A. non è un atto del procedimento, è privo di rilevanza esterna e concorre solo alla formazione della volontà dell’Amministrazione.<br />
II- Tanto premesso, considera il Collegio che &#8211; a parte la possibilità di integrare direttamente con gli scritti difensivi la motivazione di un provvedimento amministrativo &#8211; se è vero che nella domanda del 30.3.2006 l’interesse al rilascio del voto-parere espresso dal C.T.A. non è stato evidenziato, nel successivo atto di diffida tanto è stato chiarito con riferimento all’intento di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla rescissione del contratto a causa della ritardata consegna dei lavori e delle carenze ravvisate nel progetto da eseguire.<br />
Il diritto di accesso, inoltre, va riconosciuto anche per i documenti relativi a mera attività interna dell’Amministrazione, dal momento che ai sensi dell’art. 22 della legge n.241/1990 è accessibile ogni atto formato dall’Amministrazione o comunque utilizzato ai fini della sua attività amministrativa: nel caso specifico, il parere espresso dal C.T.A. è un atto istruttorio acquisito, e quindi utilizzato, nel corso del procedimento finalizzato a decidere la domanda di rescissione inoltrata dalla società, tant’è che il decreto che tanto ha poi disposto lo menziona espressamente.<br />
La dedotta violazione degli artt.22 e segg. della legge n.241/1990 è, dunque, fondata ed il ricorso va accolto. <br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo in dispositivo indicato.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il provvedimento 26.4.2006 n.549 ed ordina al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti, Settore Infrastrutture Emilia Romagna e Marche, Sede Coordinata di Ancona, di rilasciare alla ricorrente “EDIL – LAVORO” S.a.s. la documentazione richiesta.<br />
Condanna il suindicato Ministero al pagamento della somma di Euro 1.000,00 (mille/00) a favore della società ricorrente, per spese di giudizio.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-12-7-2006-n-543/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2006 n.543</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
