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	<title>12/7/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/7/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.2498</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-12-7-2005-n-2498/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-12-7-2005-n-2498/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-12-7-2005-n-2498/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.2498</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti Renato Santoro (avv. Reineri) c. Comune di Torino (avv. Varale e Gianotti) E.r.p.: indifferente per la decadenza dall&#8217;assegnazione la mancata vigenza della legge regionale quando la previsione violata è nella normativa nazionale Edilizia residenziale pubblica – Abbandono – Decadenza – Posteriorità previsione legge</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-12-7-2005-n-2498/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.2498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-12-7-2005-n-2498/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.2498</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti<br /> Renato Santoro (avv. Reineri) c. Comune di Torino (avv. Varale e Gianotti)</span></p>
<hr />
<p>E.r.p.: indifferente per la decadenza dall&#8217;assegnazione la mancata vigenza della legge regionale quando la previsione violata è nella normativa nazionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia residenziale pubblica – Abbandono – Decadenza – Posteriorità previsione legge regionale – Irrilevanza &#8211;  Previsione legge nazionale – Sufficienza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E irrilevante ai fini della legittimità della decadenza dall’assegnazione di alloggio di e.r.p. per abbandono superiore a tre mesi che la legge regionale che prevede tale ipotesi di decadenza sia entrata in vigore successivamente alla fattispecie contestata, in quanto ipotesi già contenuta nella normativa nazionale precedente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211; I sezione &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1355-96, proposto da<br />
<b>SANTORO Renato</b>, rappresentato e difeso dall&#8217; avv. Piercostanzo Reineri  ed elettivamente domiciliato presso  il suo  in Torino,  via Fabro n. 6;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Torino</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luisa Varale e Giuseppina Gianotti  ed elettivamente domiciliato  in Torino,  Palazzo Civico, Avvocatura Comunale, Piazza Palazzo di Città n. 1;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione,<br />
del decreto del Sindaco di Torino di decadenza dall&#8217;assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica prot. 3163 del 22.5.1996, notificato l&#8217;8.6.1996;<br />
di ogni altro atto comunque presupposto, preordinato, connesso e/o conseguente, tra cui il parere favorevole alla decadenza di cui sopra della Commissione Assegnazione Alloggi E.R.P. espresso nella seduta del 21.11.1995.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;<br />	<br />
	Vista la memoria prodotta dal Comune a sostegno delle proprie difese;<br />	<br />
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 811 del 4.7.1996;<br />
	Vista la memoria prodotta dal ricorrente fuori termine con il consenso del convenuto;<br />	<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
	Relatore il Referendario Paolo Lotti;<br />	<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 6 luglio 2005, l’avv. Reineri per la parte ricorrente e, per l’Amministrazione resistente, l’avv. Rizza in sostituzione dell’avv. Gianotti;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Afferma il ricorrente di essere assegnatario, dal maggio 1993, di un&#8217;unità abitativa di Edilizia Residenziale Pubblica, ricompressa nello stabile sito in Torino, via P. Cossa 280/11.<br />	<br />
	Il ricorrente asserisce di abitarvi con la propria moglie sig.ra Giovanna Moio, e  i tre figli minorenni;<br />	<br />
	Dal 31.3.1995 al 31.2.1996 il ricorrente era stato sottoposto a custodia cautelare presso la Casa circondariale &#8220;Le Vallette&#8221; di Torino.<br /> Durante tale periodo, dichiara il ricorrente, la sig.ra Moio si era periodicamente avvalsa dell&#8217;ospitalità e della collaborazione dei propri genitori, ai quali in più occasioni aveva affidato i minori, e saltuariamente presso di essi (in Collegno) aveva pure, per brevi periodi, abitato.<br />	<br />
	Dal 14.2.1996, a tutt&#8217;oggi, aggiunge il ricorrente, egli stesso si trova sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in via P. Cossa 280/11, – in applicazione dell&#8217;ordinanza n. 6754/95 R.G.N.R. e n. 50777/95 R.G. G.I.P.<br />	<br />
	Con provvedimento prot. 3163/96 notificato in data 8/6/1996 il Sindaco di Torino, ritenuto che il ricorrente avesse abbandonato l&#8217;alloggio assegnatogli &#8220;per un periodo superiore a tre mesi&#8221;, ha decretato, ex art. 29, c.1. lett. b), L.R. n. 46 del 28/3/1995, la decadenza dello stesso &#8220;dall&#8217;assegnazione dell&#8217;alloggio di E.R.P. già occupato in Torino, Via P. Cossa 208/11, all. n. 76 – Q.re 55&#8221;, intimando contestualmente &#8220;lo sgombero dell&#8217;alloggio da persone e cose entro giorni trenta dalla notifica (del provvedimento de quo), salvo esecuzione d&#8217;ufficio, con rivalsa ecc.&#8221;.<br />	<br />
	Con ricorso notificato in data 21.6.96 e depositato in data 25.6.1996, il ricorrente chiedeva, previa sospensione,  l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:<br />	<br />
1. Violazione e/o falsa applicazione di legge: inapplicabilità della fattispecie di cui all&#8217;art. 29, lett. b), l.r. 46/1995. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e/o difetto di presupposti e/o di istruttoria.<br />
2. Violazione di legge (art. 11 d.p. c.c.).<br />
3. Violazione e/o falsa applicazione di legge: difetto di motivazione.<br />
4. Violazione e/o falsa applicazione di legge: mancata indicazione del termine e dell&#8217;autorità cui è possibile ricorrere (l. n. 241/90 art. 3, u.c.).<br />
Si costituiva il Comune intimato chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Con ordinanza cautelare n. 811 del 4.7.1996, questa Sezione accoglieva la domanda di sospensione dell’atto impugnato.<br />
All’udienza del 6 luglio 2005 il ricorso veniva posto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il primo motivo di ricorso, si osserva che il Comune ha provveduto muovendo dal rilievo che il ricorrente avrebbe &#8220;abbandonato l&#8217;alloggio (assegnatogli) per un periodo superiore a tre mesi&#8221;, così come si legge nella motivazione del parere, favorevole alla decadenza, espresso dalla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. nella adunanza del 21.11.1995, allegato all&#8217;oppugnato decreto sindacale e di esso parte integrante.<br />
Secondo il ricorrente, quanto dianzi asserito sostanzierebbe un chiaro travisamento dei fatti: come si evincerebbe dalla documentazione in atti, il sig. Santoro per oltre dieci mesi è stato custodito in carcere, e solo a far tempo dal 14 febbraio 1996 trovasi sottoposto agli arresti domiciliari.<br />
In ragione di quanto sopra, tra il marzo 1995 e il febbraio 1996 il ricorrente non poté in alcun modo (né avrebbe potuto, in fatto come in diritto) occupare l&#8217;immobile  di cui è assegnatario.<br />
Ne discenderebbe che, mai essendo stato &#8220;abbandonato&#8221; l&#8217;alloggio in riferimento, né dal ricorrente (assegnatario dello stesso) né dai di lui familiari, la fattispecie di cui all&#8217;art. 29, lett. b), L.R. 46/95 non potrebbe dirsi integrata.<br />
L&#8217;argomentazione non appare convincente.<br />
In primo luogo, il Collegio osserva che il periodo cui è connessa la pronuncia di decadenza è precedente a quello evocato dal ricorrente (marzo 1995 – febbraio 1996). Infatti, gli accertamenti della polizia municipale risalgono al 24 ottobre e 23 novembre 1994.<br />
In secondo luogo, tali accertamenti confermano che l&#8217;alloggio in questione era occupato da terza persona, tale Musumeci Battista, non facente parte del nucleo familiare e la cui presenza nell’alloggio assegnato al ricorrente non risulta mai esser stata giustificata dal ricorrente medesimo, il quale non propone alcuna argomentazione al riguardo.<br />
Inoltre, lo stesso Musumeci, interpellato dai funzionari accertatori ha affermato che il ricorrente non abitava più nell’alloggio in oggetto.<br />
Infine, nonostante l&#8217;iscrizione anagrafica del ricorrente in Via Pietro Cossa n. 280/11, dai verbali dei funzionari accertatori è risultato che il ricorrente fosse intestatario di utenze presso altra abitazione.<br />
Pertanto, tale motivo di ricorso è infondato.<br />
Con il secondo motivo di ricorso, si eccepisce la violazione di legge ex art. 11 disp. prel. c.c.<br />
La l.r. 46/95 del 28.3.1995 di cui qui si fa applicazione, osserva il ricorrente, è entrata in vigore solo dopo scaduta la &#8220;vacatio legis&#8221; (B.U.R. 5.4.1995 n. 14). Se, dunque, l’abbandono dell&#8217;alloggio di cui si tratta, si riferisce al periodo precedente l&#8217;entrata in vigore della L.R. richiamata dal provvedimento impugnato, si avrebbe nella fattispecie violazione della norma delle preleggi (art. 11) che stabilisce che la legge non ha effetto retroattivo.<br />
In realtà, il presupposto indicato (abbandono dell&#8217;alloggio per un periodo superiore ai tre mesi) è contenuto anche nella normativa nazionale in materia di E.R.P. che la Regione Piemonte si è limitata a recepire con la suddetta legge.<br />
Pertanto, nel caso di specie, la supposta invalidità del provvedimento si risolve in un mero errore nell’indicazione del presupposto normativo che, secondo la ormai pacifica giurisprudenza amministrativa, costituisce mera causa di irregolarità del provvedimento.<br />
Pertanto anche il secondo motivo di ricorso è infondato.<br />
Sono parimenti infondati il terzo e quarto motivo, poiché la motivazione appare sufficiente ed esaustiva, facendo riferimento al suddetto abbandono dell’alloggio, e poiché , la mancata indicazione del termine e dell&#8217;autorità cui è possibile ricorrere costituisce mera causa di irregolarità del provvedimento.<br />
La conseguenza delle argomentazioni sopra illustrate conduce alla reiezione del ricorso in quanto infondato.<br />
Le spese di lite devono essere compensate, sussistendo giusti motivi.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; I sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino. nella camera di consiglio del 6 luglio 2005, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Alfredo Gomez de Ayala, Presidente;<br />
Paolo Lotti, Referendario, estensore;<br />
Richard Goso, Referendario.</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 12 luglio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-12-7-2005-n-2498/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.2498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.2499</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-12-7-2005-n-2499/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-12-7-2005-n-2499/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.2499</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti Fall. Da.ma.market srl (avv. Ranaboldo) c. Comune di Valenza 8avv. Caniggia e Aragnetti) e Pianeta srl (n.c.) eccesso di potere del Comune se il rilascio di licenza di commercio interviene sul presupposto di rinuncia a licenza posteriore a fallimento dell&#8217;imprenditore rinunciante Autorizzazione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-12-7-2005-n-2499/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.2499</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-12-7-2005-n-2499/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.2499</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti<br /> Fall. Da.ma.market srl (avv. Ranaboldo) c. Comune di Valenza 8avv. Caniggia  e Aragnetti) e Pianeta srl (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>eccesso di potere del Comune se il rilascio di licenza di commercio interviene sul presupposto di rinuncia a licenza posteriore a fallimento dell&#8217;imprenditore rinunciante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Licenza di commercio – Rinuncia – In costanza di fallimento dell’imprenditore titolare – Inefficacia – Rilascio di licenza ad altro imprenditore  &#8211; Eccesso di potere</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ viziato da eccesso di potere il provvedimento di rilascio di una licenza di commercio fondato sul presupposto di una intercorsa rinuncia di licenza operata posteriormente alla dichiarazione di fallimento che come tale è inefficace.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211; I sezione &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1358-97, proposto dal</p>
<p><b>Fallimento della società DA.MA.MARKET S.r.l.</b>, dichiarato con sentenza del Tribunale di Casale Monferrato 19.2.1997, fallimento n. 3-97 R.F., in persona del Curatore Fallimentare Avv. Fulvio Lupano, giusta decreto del Giudice Delegato del 20.5.1997, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Ranaboldo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell&#8217;avv. Riccardo Ludogoroff  in Torino,  corso Montevecchio n. 50;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Valenza </b>in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Caniggia e Giuse Aragnetti, presso la quale è  elettivamente domiciliato  in Torino, via Sant&#8217;Agostino n. 12;</p>
<p>e contro<br />
<b>Pianeta S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione,<br />
del provvedimento di accoglimento della rinuncia alla licenza di commercio n. 1262 tab. VIII per l&#8217;esercizio sito in via Sassi 68, presentata dalla società DA.MA.MARKET s.r.l. in data 12/3/1997, comunicato dal Sindaco di Valenza con nota in data 24/4/1997 prot. 12109/3224, ricevuta in data 2/5/1997, nonché ove occorra del provvedimento di rilascio di analoga autorizzazione ad altro soggetto di cui viene data notizia generica nella comunicazione 24/4/1997 anzidetta.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Vista la comparsa di costituzione in giudizio del Comune intimato con relativi documenti;<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di Pianeta s.r.l.;<br />	<br />
	Vista l’ordinanza cautelare n. 1027 del 4.9.1997;<br />	<br />
	Vista l’ordinanza cautelare in appello del Consiglio di Stato n. 2206 del 18.11.1997;<br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Relatore il Referendario Paolo Lotti;<br />	<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 6 luglio 2005, l’avv. Ranaboldo per la parte ricorrente e, per l’Amministrazione resistente, l’avv. Caniggia;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	La società DA.MA.MARKET S.r.l. è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Casale Monferrato 19/2/1997 (fallimento n. 3/97 R.F.).<br />	<br />
	La società fallita, secondo la ricorrente, avrebbe proceduto, dopo la dichiarazione di fallimento e, precisamente, in data 12/3/1997, alla rinuncia della licenza di commercio n. 1262 tab. VIII per l&#8217;esercizio sito in Via Sassi 68.<br />	<br />
	Essendo in corso la cessione dell&#8217;azienda, attività fallimentare di cospicua rilevanza, sul presupposto della possibilità di subentro nella licenza di commercio in esame, il Curatore Fallimentare procedeva ad informare il Sindaco che, ai sensi dell&#8217;art. 44 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, c.c. Legge Fallimentare, la rinuncia era da considerarsi assolutamente inefficace in quanto avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento; invitava quindi il Sindaco a considerare come non avvenuta la rinuncia stessa.<br />	<br />
	Tuttavia, il Comune emanava provvedimento di accoglimento della rinuncia alla licenza di commercio n. 1262 tab. VIII per l&#8217;esercizio sito in via Sassi 68, presentata dalla società DA.MA.MARKET s.r.l. in data 12/3/1997, comunicato dal Sindaco di Valenza con nota in data 24/4/1997 prot. 12109/3224, e rilasciava analoga autorizzazione alla controinteressata Pianeta s.r.l.<br />
	Con ricorso notificato in data 13.6.1997 e depositato in data 26.6.1997 la ricorrente chiedeva l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:<br />	<br />
&#8211; Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 42 e dell&#8217;art. 44 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267. Eccesso  di potere per mancanza di presupposti. Assumeva la ricorrente che la società DA.MA.MARKET S.r.l. era stata dichiarata fallita con sentenza del TribunaleSi costituiva il Comune intimato chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Con ordinanza cautelare n. 1027 del 4.9.1997 questa Sezione respingeva la domanda di sospensione dell’atto impugnato.<br />
Con ordinanza del Consiglio di Stato n. 2206 del 18.11.1997 veniva accolto l’appello contro la suddetta ordinanza.<br />
All’udienza del 6 luglio 2005 il ricorso veniva posto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Nel caso di specie, deve osservarsi che è corretto l’assunto del ricorrente secondo cui anche dopo la dichiarazione di fallimento, l&#8217;azienda del fallito continua a sussistere, indipendentemente dall&#8217;eventuale autorizzazione all&#8217;esercizio provvisorio, poiché sussiste la possibilità per il fallimento di alienare l&#8217;azienda. L&#8217;art. 106 della Legge Fallimentare (R.D. 16.3.1942, n. 267) contempla espressamente il caso ammettendo la vendita in massa delle attività mobiliari, compreso in primo luogo quel complesso di beni organizzati per l&#8217;esercizio dell&#8217;impresa nel quale si sostanzia la definizione di azienda di cui all&#8217;art.  2555 c.c.<br />
Parimenti, in giurisprudenza, è del tutto pacifica la potestà per il fallimento di vendere l&#8217;azienda nella sua interezza in alternativa alla vendita dei singoli beni (specificamente: Cass. 7/12/1968, n. 3917; Cass. 27/11/1971, n. 3461).<br />
La mancanza della licenza di commercio rende invece impraticabile per il fallimento la vendita dell&#8217;azienda venendo a mancare l&#8217;avviamento a causa appunto dell&#8217;assenza dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio del punto di vendita. Nel caso specifico la comunicazione del Sindaco riferisce che non vi sarebbe neppure la possibilità di ottenere una nuova licenza commerciale per via del contingentamento. <br />
Né può concordarsi con l’impostazione del Comune secondo cui non esisterebbe alcun &#8220;provvedimento di accoglimento della rinuncia alla licenza di commercio n. 1262 – tab. VIII&#8221;.<br />
Secondo il Comune, infatti, la rinuncia è atto unilaterale ricettizio, la cui validità ed efficacia non è subordinata alla manifestazione di volontà (o, nel campo amministrativo, ad un formale provvedimento) di accettazione del ricevente. L&#8217;autorizzazione amministrativa all&#8217;esercizio del commercio, sostiene il Comune, è, invece, autorizzazione amministrativa nella sua più pregnante accezione, ovvero atto di rimozione di un limite all&#8217;esercizio di un diritto soggettivo.<br />
Sempre secondo il Comune la  rinuncia a tale atto produce effetto ex se, non essendo seguito da alcun provvedimento amministrativo finalizzato a confermarne l&#8217;efficacia od anche solo ad accettarne gli effetti.<br />
Osserva tuttavia il Collegio che l’atto impugnato contiene, quale suo presupposto, la rinuncia della società ricorrente, in costanza di fallimento, rinuncia che, comunque, sarebbe da ritenersi inefficace alla luce delle norme della legge fallimentare richiamate.<br />
Proprio per tale motivo, ovvero con riguardo all’efficacia della rinuncia, si deve rilevare che l&#8217;art. 44 della L.F. dispone che “tutti gli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti da lui eseguito dopo la dichiarazione di fallimento, sono inefficaci rispetto ai creditori&#8221;.<br />
L’inefficacia dell&#8217;atto compiuto dal fallito, dunque, è sì limitata rispetto ai creditori, ma può essere fatta valere dalla massa fallimentare.<br />
In altre parole, la rinuncia effettuata dalla società prima del fallimento non può essere opposta, in quanto inefficace, alla massa fallimentare, rappresentata dal Curatore.<br />
Pertanto, rispetto al ricorrente, l’atto di rinuncia è inefficace e sono conseguentemente inefficaci tutti gli atti che hanno, quale loro presupposto, la rinuncia medesima.<br />
Di conseguenza, sussiste il lamentato vizio di eccesso di potere per mancanza dei presupposti in quanto il provvedimento di rilascio di nuova e diversa autorizzazione alla S.r.l. Pianeta, assunto sul presupposto della rinuncia della S.r.l. Da.ma.Market, è stata rilasciata illegittimamente proprio in considerazione dell’operatività delle norme fallimentari richiamate rispetto alla massa fallimentare e in relazione alla comunicazione del Comune, qui impugnato, che ha preso atto di una rinuncia inefficace e l’ha utilizzata quale presupposto per l’ulteriore attività autorizzatoria.<br />
La conseguenza delle argomentazioni sopra illustrate conduce all’accoglimento del ricorso e all’annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />
Le spese di lite devono essere compensate, sussistendo giusti motivi.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; I sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino. nella camera di consiglio del 6 luglio 2005, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Alfredo Gomez de Ayala, Presidente;<br />
Paolo Lotti, Referendario, estensore;<br />
Richard Goso, Referendario.</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 12 luglio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-12-7-2005-n-2499/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.2499</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.3775</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-7-2005-n-3775/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-7-2005-n-3775/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.3775</a></p>
<p>Pres. Santoro, est. Allegretta PUTIGNANO (Avv. P. Medina) c. Grasso (Avv.ti A. Loiodice e R. Izzo), I.P.A.B. &#8211; Casa di Riposo “Vittorio Emanuele” di Bari (Avv. R. G. Rodio) 1. Contratti della P.A. – Acquisto di immobili della P.A. – Bando di gara – Prescrizione relativa alle modalità di presentazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-7-2005-n-3775/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.3775</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-7-2005-n-3775/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.3775</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, est. Allegretta<br /> PUTIGNANO (Avv. P. Medina) c. Grasso (Avv.ti A. Loiodice e R. Izzo), I.P.A.B. &#8211; Casa di Riposo “Vittorio Emanuele” di Bari (Avv. R. G. Rodio)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Acquisto di immobili della P.A. – Bando di gara – Prescrizione relativa alle modalità di presentazione dell’offerta  &#8211; Presentazione delle offerte mediante servizio postale in plico assicurato o raccomandato A.R. – Interpretazione – Utilizzo del servizio fornito da Poste Italiane s.p.a. – Esclusività – Conseguenze																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Acquisto di immobili della P.A. – Bando di gara – Utilizzo esclusivo del servizio fornito da Poste Italiane s.p.a per la presentazione delle offerte – Presupposto – Assegnazione di un termine congruo per lo svolgimento degli adempimenti procedurali &#8211;  Nel caso la P.A. non assicuri la fruizione dell’intero termine – Insussistenza della congruità del termine – Conseguenze – Illegittimità della prescrizione del bando																																																																																												</p>
<p>3.	Contratti della P.A. &#8211; Acquisto di immobili della P.A. – Controversia – Contestazione dell’incongruità del termine di presentazione delle offerte concesso ai partecipanti – Eccezioni – Rispetto del termine da parte di altri concorrenti – Irrilevanza – Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La clausola del bando d’indizione di una procedura di vendita di un’unità immobiliare che prescrive che “l’offerta …dovrà pervenire entro l’ora ed il giorno stabilito esclusivamente a mezzo del servizio postale in plico assicurato o raccomandato A.R. …” deve essere interpretata nel senso che devono essere ammesse in gara solo le offerte pervenute tramite la Poste Italiane s.p.a.. Non può pertanto essere ammessa l’offerta pervenuta all’amministrazione tramite corriere privato.</p>
<p>2. L’esclusività dell’invio dell’offerta di acquisto di un immobile della P.A. tramite il servizio svolto da Poste Italiane s.p.a. presuppone l’assegnazione di un termine congruo per la presentazione dell’offerta. Tale presupposto viene meno, con la conseguente illegittima della prescrizione del bando concernente le modalità di presentazione delle offerte, quando l’amministrazione non sia in grado di assicurare la fruizione dell’intero termine in astratto concesso ai concorrenti per formulare e presentare l’offerta, corredata dai prescritti adempimenti (quali, ad es. l’allegazione della dichiarazione della presa visione dello stato dei luoghi o di quella relativa alla volontà di acquistare un immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova).<br />
3. Non osta alla contestazione dell’incongruità del termine di presentazione delle offerte concesso ai partecipanti ad una gara per l’acquisto di un immobile della P.A. il fatto che altri aspiranti acquirenti abbiano rispettato il termine, non essendo tale fatto di per sé idoneo a comprovare che essi abbiano effettivamente preso visione dell’appartamento e, in particolare, che lo abbiano fatto in pendenza del termine.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 8354 del 2003 proposto dal</p>
<p><b>sig. Mario PUTIGNANO</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Medina, con domicilio eletto in Roma, Via Paisiello n. 55, presso lo studio dell’avv. prof. Franco Gaetano Scoca,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>dott. Nicola Grasso</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Aldo Loiodice e Raffaele Izzo, con domicilio eletto in Roma, Via Ombrone n. 12 pal. b, presso lo studio del secondo,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dell’<b>I.P.A.B. &#8211; Casa di Riposo “Vittorio Emanuele” di Bari</b>, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Raffaele Guido Rodio, con domicilio eletto in Roma, Corso Trieste n. 88, presso lo studio dell’avv. prof. Giorgio Recchia,</p>
<p>per l’annullamento e la riforma<br />
della sentenza n. 2756 in data 3 luglio 2003 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari &#8211; Sezione I;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del dott. Nicola Grasso e dell’I.P.A.B. &#8211; Casa di Riposo “Vittorio Emanuele” di Bari;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Corrado Allegretta;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 15 febbraio 2005 l’avv. Medina, l’avv. Pappalepore su delega dell’avv. Loiodice, e l’avv. Rodio;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la sentenza impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari &#8211; Sezione I, ha accolto il ricorso proposto dall’attuale appellato per ottenere l’annullamento: a) della deliberazione n. 25 del 10 marzo 2003 del consiglio di amministrazione dell’I.P.A.B. &#8211; Casa di riposo “Vittorio Emanuele II”, recante aggiudicazione definitiva in favore del sig. Putignano della vendita di un appartamento in Bari; b) del presupposto verbale di gara datato 11 febbraio 2003, nella parte in cui ritiene valida l’offerta del sig. Putignano nonché, nella parte in cui dichiara la provvisoria aggiudicazione della compravendita in suo favore.<br />
Nella stessa sentenza si respinge il ricorso incidentale proposto dall’odierno appellante avverso: a) la deliberazione n. 60 del 10 dicembre 2002 della Casa di riposo, recante l’approvazione dell’avviso pubblico di vendita, nella parte in cui ha previsto che “l’offerta dovrà pervenire entro l’ora ed il giorno stabilito esclusivamente a mezzo del servizio postale in plico assicurato o raccomandato A.R.”; b) la citata deliberazione n. 25 del 10 marzo 2003, nella parte in cui ha ritenuto regolare l’offerta presentata dal dott. Grasso, ed il menzionato presupposto verbale di gara.<br />
L’appellante ripropone, sostanzialmente, gli argomenti addotti in sua difesa in primo grado e contesta le ragioni sulle quali la sentenza si fonda; della quale chiede l’annullamento, con ogni ulteriore effetto di legge, anche in ordine alle spese e competenze del doppio grado di giudizio.<br />
Per resistere si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione resistente ed il dott. Grasso, i quali hanno controdedotto, concludendo per la reiezione del gravame perché infondato; vinte le spese di giudizio.<br />
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 15 febbraio 2005, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La controversia in esame riguarda la procedura di vendita di un’unità immobiliare da parte dell’Amministrazione resistente e, in particolare, la portata della clausola dell’avviso di vendita, che ha prescritto che “l’offerta …dovrà pervenire entro l’ora ed il giorno stabilito esclusivamente a mezzo del servizio postale in plico assicurato o raccomandato A.R. …”.<br />
In proposito, non v’è motivo per discostarsi dall’orientamento espresso da questa Sezione con la decisione 13 gennaio 2005 n. 82, alla stregua del quale emerge la sostanziale infondatezza della doglianza rivolta avverso l’interpretazione che di tale clausola ha dato il giudice di primo grado giungendo a ritenere illegittima l’ammissione dell’offerta fatta pervenire dall’appellante tramite corriere privato.<br />
La decisione citata, infatti, chiarisce che, secondo la normativa vigente, l’invio dei plichi raccomandati attinenti le procedure riguardanti l’attività della pubblica Amministrazione in generale e, in particolare, le procedure ad evidenza pubblica è riservato al servizio fornito dalla Poste Italiane s.p.a., con esclusione di qualsiasi altro servizio gestito da soggetti diversi. Onde la prescrizione di un bando di gara che prevede la presentazione dell’offerta esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale non può che essere interpretata nel senso che devono essere ammesse in gara solo le offerte pervenute tramite la Poste Italiane s.p.a.; assumendo valore meramente rafforzativo del precetto l’eventuale espressa sanzione di esclusione in caso di inosservanza.<br />
L’appellante, tuttavia, si duole della reiezione del ricorso incidentale da lui proposto contro la deliberazione di approvazione dell’avviso di vendita nella parte in cui stabilisce la riferita modalità di presentazione dell’offerta.<br />
Sostiene l’interessato che, nella specie, non sussiste il presupposto, a cui la giurisprudenza subordina la legittima imposizione della modalità suddetta, costituito da un termine congruo per la presentazione dell’offerta. Nella clausola impugnata, invero, il termine assegnato era insufficiente, in concreto, a consentire l’inoltro dell’offerta tramite il solo servizio postale gestito da Poste Italiane s.p.a. e con l’osservanza di tutte le altre prescrizioni, tra le quali in particolare quella dell’allegazione della “dichiarazione di aver preso visione dello stato dei luoghi e della reale consistenza” dell’immobile “e di volerlo acquistare nello stato di fatto e di diritto in cui … si trova”. Ciò perché, per le resistenze frapposte dalla conduttrice dell’appartamento in questione, la possibilità di prenderne visione, in realtà, gli è stata assicurata soltanto due giorni prima della scadenza del termine. Né la circostanza, addotta dal Tribunale per respingere il motivo di censura, che altri sette aspiranti acquirenti abbiano rispettato il termine può ritenersi risolutiva, non essendo di per sé idonea a comprovare che essi abbiano effettivamente preso visione dell’appartamento e, in particolare, che lo abbiano fatto in pendenza del termine.<br />
Della doglianza incidentale ora esposta le parti resistenti eccepiscono la tardività, sul rilievo che l’avviso di vendita è stato pubblicato in data 20 gennaio 2003 mentre il ricorso incidentale, sebbene rivolto contro una clausola immediatamente lesiva, è stato notificato solo in data 3 giugno 2003 e pertanto ben oltre i sessanta giorni di legge.<br />
L’eccezione, però, va disattesa. La clausola in argomento, invero, di per sé non è immediatamente lesiva, né l’onere formale da essa imposto ai concorrenti risulta particolarmente vessatorio, costoso, discriminatorio o di difficile attuazione, ma si connette ad una prassi diffusissima, ragionevole e perfettamente attendibile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 2005 n. 82 cit.). È nel concreto svolgimento della procedura in esame che la clausola si è rivelata lesiva. I fatti denunciati dall’appellante, pacifici in causa, dimostrano che l’Amministrazione appaltante non è stata in grado di assicurare la fruizione dell’intero termine in astratto concesso ai concorrenti per formulare e presentare l’offerta, corredata dai prescritti adempimenti; così facendo venir meno la stessa congruità del termine.<br />
Sotto questo profilo l’appello deve ritenersi fondato e, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso incidentale di primo grado e, per l’effetto, il ripetuto avviso di vendita va annullato nella parte con detto mezzo impugnata.<br />
Il conseguente travolgimento di tutti i successivi atti del procedimento concorsuale &#8211; che l’Amministrazione provvederà a rinnovare dopo aver emendato in tale parte il bando, statuendo modalità di presentazione dell’offerta adeguate alla peculiarità della gara &#8211; fa venir meno ogni interesse alla decisione sul ricorso principale, il quale, pertanto, va dichiarato inammissibile.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso incidentale di primo grado e per l’effetto annulla, nei limiti di cui in motivazione, l’avviso di vendita con esso impugnato; dichiara inammissibile il ricorso principale.<br />
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2005 con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Sergio Santoro			&#8211;	Presidente<br />	<br />
Giuseppe Farina			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Corrado Allegretta		&#8211;		Consigliere rel. est.<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi	&#8211;			Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-7-2005-n-3775/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.3775</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.3244</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-12-7-2005-n-3244/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-12-7-2005-n-3244/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-12-7-2005-n-3244/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.3244</a></p>
<p>Gennaro Ferrari – Presidente, Raffaele Greco – Estensore Guastamacchia s.p.a. (avv. V. Petrarota) c. A.s.l. BA/4 (avv. D. D’Onghia Ragadeo, F. Mastroviti), Salvatore Matarrese s.p.a. (avv. S. Profeta), Ing. Orfeo Mazzitelli s.p.a. (avv. G. Corrente); Ing. Orfeo Mazzitelli s.p.a. (avv. G. Corrente) c. A.s.l. BA/4 (avv. D. D’Onghia Ragadeo, F.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-12-7-2005-n-3244/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.3244</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-12-7-2005-n-3244/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.3244</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Gennaro Ferrari – Presidente, Raffaele Greco – Estensore<br /> Guastamacchia s.p.a. (avv. V. Petrarota) c. A.s.l. BA/4 (avv. D. D’Onghia Ragadeo, F. Mastroviti),  Salvatore Matarrese s.p.a. (avv. S. Profeta), Ing. Orfeo Mazzitelli s.p.a. (avv. G. Corrente); Ing. Orfeo Mazzitelli s.p.a. (avv. G. Corrente) c. A.s.l. BA/4 (avv. D. D’Onghia Ragadeo, F. Mastroviti),  Salvatore Matarrese s.p.a. (avv. S. Profeta)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti di applicazione della dimidiazione dei termini ex art. 23-bis, l. n. 1034 del 1971, al ricorso per motivi aggiunti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Appalto pubblico – Aggiudicazione – Impugnazione principale – Profili di possibile esclusione dell’impresa ricorrente – Ricorso incidentale – Ha priorità logica.</p>
<p>2. Processo – Processo amministrativo – Ricorso – Termine – Motivi aggiunti – Art.23-bis, l. n.1034 del 1971 – Dimidiazione – Applicazione – Limiti.</p>
<p>3. Contratti della pubblica amministrazione – Offerte di gara – Offerte anomale – Fase di verifica – Analitico e puntuale obbligo di motivazione – Solo in caso di esito negativo.</p>
<p>4. Contratti della pubblica amministrazione – Offerte di gara – Offerte anomale – Fase di verifica – Rivalutazione esigenze di interesse pubblico – Esclusione.</p>
<p>5. Edilizia e urbanistica – Facciata – Interventi – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui l’impugnazione principale abbia ad oggetto l’aggiudicazione di una gara, e col ricorso incidentale si facciano valere profili di possibile esclusione dalla gara stessa del ricorrente principale, occorre dare priorità logica al ricorso incidentale, perché il suo accoglimento determinerebbe il venir meno dell’interesse posto a base del ricorso principale.</p>
<p>2. La disposizione ex art. 23-bis, l. 6 dicembre 1971 n.1034, non trova sempre e comunque applicazione ai termini per la notifica ed il deposito dei motivi aggiunti, ma soltanto nell’ipotesi in cui questi abbiano ad oggetto i medesimi atti oggetto dell’impugnazione principale; laddove, invece, con i motivi aggiunti vengano impugnati atti ulteriori adottati dalla p.a. (con doglianze, quindi, che sarebbero state proponibili anche mediante ricorso autonomo), il termine resta identico a quello previsto per la notifica ed il deposito del ricorso introduttivo (nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che detto principio debba trovare applicazione anche nei casi in cui con i motivi aggiunti si censurino atti comunque entrati nella sfera di conoscenza del ricorrente in un momento successivo all’impugnazione principale e quindi conosciuti o attraverso l’accesso ovvero a seguito di acquisizioni istruttorie disposte nel corso del giudizio).</p>
<p>3. Con riferimento alla fase di verifica dell’anomalia delle offerte, a fronte di un analitico e puntuale obbligo di motivazione in caso di esito negativo della verifica di congruità, identico obbligo non sussiste in caso di verifica positiva.</p>
<p>4. Il sindacato giurisdizionale in ordine alla verifica di anomalia dell’offerta non può spingersi fino alla rivalutazione delle esigenze di interesse pubblico la cui ponderazione è riservata all’Amministrazione, essendo pertanto limitato ai casi di manifesta illogicità, di motivazione insufficiente o di errori di fatto.</p>
<p>5. Costituisce pur sempre intervento sulla facciata l’alterazione di elementi esterni, quali ad esempio la trasformazione di balconi in finestre o viceversa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA    ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui seguenti ricorsi:</p>
<p>1) nr. 856 del 2005 proposto dalla</p>
<p><b>Guastamacchia S.p.a.</b>, quale capogruppo della costituenda A.T.I. Guastamacchia – DEBAR S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Petrarota ed elettivamente domiciliata in Bari alla via T. Fiore, 62 (studio Trevi),</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>l’<b>Azienda Sanitaria Locale BA/4</b>, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Diego D’Onghia Ragadeo e Fulvio Mastroviti ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Marchese di Montrone, 47,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; della <b>Salvatore Matarrese S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Profeta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Bari alla via Cognetti, 15;</p>
<p>&#8211; della <b>Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Bari alla via M. Celentano, 27;</p>
<p>per l’annullamento previa sospensiva<br />
della deliberazione nr. 553 del 17.3.2005 del direttore generale della AUSL BA/4 di approvazione degli atti di gara e aggiudicazione definitiva in favore della  controinteressata intimata Salvatore Matarrese S.p.a. dei lavori di ristrutturazione del P.O. D. Cotugno da destinare a sede dell’IRCCS Oncologico all’esito della gara di licitazione privata per un importo a corpo ammontante ad euro 22.904.295,27 ivi compresi i verbali della commissione giudicatrice dell’8.11.2004; nonché dei verbali della commissione giudicatrice dal nr. 3 al nr. 10 del 13.12.2004 e formazione graduatorie relativa alle offerte tecniche nonché della seduta del 20.12.2004 di formazione della graduatoria provvisoria e della seduta di gara con relativo verbale del 16.2.2005 e le determinazioni del responsabile del procedimento nr. 4830 del 31.12.2004, della nota della Salvatore Matarrese S.p.a. del 17.1.2005, della nota responsabile unico del procedimento del 2.02.2005 di richiesta integrazione atti; del verbale dell’impresa Salvatore Matarrese S.p.a. del 5.2.2005 ancorché non conosciuto della relazione del responsabile del procedimento inviata in allegato alla nota prot. 637 dell’11.2.2005 nonché delle giustificazioni fornite dalla controinteressata Salvatore Matarrese circa l’offerta, l’analisi prezzi, le relative sottovoci ed oneri prestazionali con listini e documentazione trasmessa dalla aggiudicataria nonché delle determinazioni del responsabile del procedimento e della commissione giudicatrice e di gara nella parte in cui non hanno ritenuto di escludere dalla gara la prima e la seconda classificata Mazzitelli S.p.a. attesa la inidoneità ed incompletezza della offerta e di ogni altro atto presupposto e conseguente (eventuale contratto);</p>
<p>e per la condanna<br />
della ASL BA/4 al risarcimento del danno ingiusto in favore della ricorrente ai sensi dell’art .33  D.Lgs. nr. 80/98.</p>
<p>2) nr. 884 del 2005 proposto dalla</p>
<p><b>Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Bari alla via M. Celentano, 27,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>l’<b>Azienda Sanitaria Locale BA/4</b>, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Diego D’Onghia Ragadeo e Fulvio Mastroviti ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Marchese di Montrone, 47,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>Salvatore Matarrese S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Profeta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Bari alla via Cognetti, 15,</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione<br />
della delibera del Direttore Generale dell’AUSL BA/4 nr. 553 del 17 marzo 2005, di approvazione degli atti di gara e aggiudicazione definitiva alla società Salvatore Matarrese S.p.A. dell’appalto per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione generale del P.O. Cotugno da destinare a sede dell’I.R.C.C.S. Oncologico di Bari;</p>
<p>di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresi:<br />
&#8211; i verbali di gara (seduta riservata) nn. 10 del 13 dicembre 2004, 1l del 20 dicembre 2004 e 12 del 16 febbraio 2005 (fase pubblica);<br />
&#8211; della relazione di congruità del responsabile unico del procedimento (trasmessa alla Commissione con nota prot. 637 dell’1l febbraio 2005) e della “richiesta documentazione” inviata alla impresa Salvatore Matarrese S.p.a. prot. nr.868 del 28 febbraio 20<br />
&#8211; delle note e delle corrispondenti integrazioni fornite dalla impresa controinteressata ivi compresa la nota del 3 marzo 2005;<br />
&#8211; del contratto d’appalto ove eventualmente stipulato.</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e dei controinteressati;<br />
Visti i motivi aggiunti depositati in data 6.6.2005 dalla ricorrente Guastamacchia S.p.a.;<br />
Visti i ricorsi incidentali proposti dalla controinteressata Salvatore Matarrese S.p.a.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla camera di consiglio del 22.6.2005, il Referendario, dott. Raffaele Greco;<br />
Uditi gli avv.ti Vito Petrarota per la Guastamacchia S.p.a., l’avv. Filippo Panizzolo, in sostituzione dell’avv. Corrente, per la Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.a., gli avv. Fulvio Mastroviti e Diego D’Onghia Ragadeo per l’Amministrazione resistente e l’avv. Saverio Profeta per la Salvatore Matarrese S.p.a.;<br />
Rilevato che le parti concordemente hanno consentito alla trattazione immediata del merito, rinunciando ai relativi termini;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Con ricorso notificato il 13 maggio 2005, depositato il 28 maggio 2005, la società Guastamacchia S.p.a., premesso di aver partecipato, quale capogruppo di costituenda A.T.I., alla licitazione privata indetta dalla A.U.S.L. BA/4 per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del P.O. “D. Cotugno”, risultando terza classificata laddove la gara veniva aggiudicata alla Salvatore Matarrese S.p.a., e seconda in graduatoria risultava la Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.a., ha impugnato gli atti ed i provvedimenti in epigrafe indicati.<br />
In particolare, la ricorrente ha precisato <br />
&#8211; che, nella seduta della commissione di gara del 20.12.2004, l’offerta della ricorrente veniva individuata, unitamente a quelle delle due altre imprese sopra indicata, come anomale a seguito della verifica condotta ai sensi degli artt. 91 e 64 D.P.R. nr.<br />
&#8211; che, tuttavia, in data 31.12.2004 il responsabile del procedimento provvedeva a chiedere giustificazioni alla sola prima classificata, Salvatore Matarrese S.p.a., la quale riscontrava la richiesta con nota del 17.1.2005;<br />
&#8211; che, successivamente, veniva richiesta alla Salvatore Matarrese S.p.a. l’integrazione della documentazione giustificativa trasmessa, che veniva materialmente trasmessa in data 11.2.2005;<br />
&#8211; che, all’esito della verifica, lo stesso responsabile del procedimento in data 11.2.2005 trasmetteva la propria relazione di congruità, nella quale testualmente riferiva: “La documentazione addotta dall’impresa, per le considerazioni avanti esposte, ris<br />
&#8211; che, all’esito di tutto ciò, veniva formata la graduatoria definitiva, nella quale era dichiarata aggiudicataria la Salvatore Matarrese S.p.a. con un punteggio di 85,99 punti, mentre al secondo posto si classificava la Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.a. con 7<br />
Avverso tali determinazioni, a seguito di accesso agli atti di gara esercitato in data 7.4.2005, insorgeva l’odierna ricorrente, lamentando i seguenti profili di illegittimità:<br />
Violazione lettera invito e capitolato di gara; Eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento e violazione dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa; Violazione dell’art. 21, comma 1 bis, L. nr. 109/94 e degli artt. 89 e segg. D.P.R. nr. 554/99; Violazione principio del giusto procedimento e del buon andamento; Eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento, contraddittorietà, perplessità; Violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 1 bis, L. nr. 109/94; Violazione della lettera di invito; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carente motivazione, illogicità, difetto di presupposto ed erronea valutazione dei presupposti considerati; Erroneo apprezzamento dei presupposti, per erronea interpretazione ed applicazione della lettera di invito, violazione art. 89 D.P.R. nr. 554/99:<br />
La lettera d’invito prevedeva (punto 3.1) che le offerte per l’attribuzione del punteggio relativo all’elemento valore tecnico ed estetico, a pena di esclusione, avrebbero dovuto attenersi ai vincoli di oggetto indicati nei paragrafi successivi, in cui erano elencati i singoli elementi su cui potevano insistere le varianti migliorative rispetto al progetto posto a base di gara proponibili dai concorrenti, precisandosi poi che “ferma la limitazione a quelle di seguito specificate delle parti del progetto di cui è ammessa la proposta di variazione, il contenuto degli elaborati costituenti l’offerta da redigersi secondo quanto previsto dall’art. 25 del C.S.A. parte I è in generale rimesso nel dettaglio ai singoli concorrenti così che la sua eventuale carenza ed incompletezza non determinerà la esclusione dell’offerta ma verrà considerata ai fini dell’attribuzione dei singoli punteggi e sub punteggi”.<br />
Il successivo punto 3.2 precisava, altresì, che qualora il concorrente non avesse presentato proposte di varianti migliorative per determinati elementi, s’intendevano accettati gli stessi quali risultanti dal progetto posto a base di gara, e per essi il concorrente non avrebbe preso alcun punteggio.<br />
L’art. 25 del capitolato speciale d’appalto, nel prevedere le modalità di redazione degli elaborati relativi alle eventuali proposte migliorative dei concorrenti, precisava: “Tali elaborati dovranno essere corredati ove occorra dalle relazioni illustrative e dalle stime dei nuovi prezzi che si rendessero necessari fermo il rispetto dell’importo di contratto a corpo e l’importo riconosciuto per gli oneri della sicurezza”.<br />
Tanto premesso, la ricorrente lamentava l’illegittimità della mancata esclusione sia dell’offerta risultata aggiudicataria che della seconda classificata, essendo le stesse del tutto carenti della stima con relativo elenco prezzi delle migliorie proposte: tale incompletezza documentale, in palese violazione delle disposizioni innanzi richiamate, avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara delle predette offerte.<br />
Inoltre, risultavano illegittimamente assegnati all’offerta della Matarrese S.p.a. punteggi per taluni elementi dell’offerta tecnica in relazione ai quali la concorrente non aveva proposto alcun miglioramento: segnatamente, ci si riferisce agli elementi 3.02.14.4, 3.02.15.3, 3.02.15.5, 3.02.15.6, per i quali risultavano attribuiti rispettivamente punti 0,02 – 0,01 – 0,05 e 0,15.<br />
Difetto di adeguata istruttoria e conseguente carenza di motivazione, perplessità e contraddittorietà; Violazione della legge nr. 109/94: <br />
In sede di giustificazioni richieste dal responsabile del procedimento, la Matarrese S.p.a aveva omesso di indicare i prezzi relativi ad opere integrative ricomprese nelle migliorie tecniche proposte, per complessivi euro 509.158,13.<br />
All’esito delle suddetta giustificazioni, il responsabile del procedimento aveva espresso un giudizio perplesso e contraddittorio: in particolare, venivano espresse perplessità sull’entità indicata delle spese generali (nella misura del 10 %) e dell’utile d’impresa (nella misura del 2 %), ritenuti estremamente esigui, nonché in ordine a alcuni prezzi unitari dichiarati dalla concorrente.<br />
Tuttavia, lo stesso responsabile del procedimento richiedeva alla Matarrese S.p.a. un’ulteriore dichiarazione sulla remuneratività del prezzo a corpo offerto per l’appalto, dichiarazione resa in data 2.3.2005 in maniera autoreferenziale, e che veniva considerata sufficiente a superare le suindicate perplessità.<br />
Ciò, ad avviso della ricorrente, integrava un’ipotesi di motivazione non solo contraddittoria, ma insufficiente, essendosi omesso di valutare la congruità dell’offerta in ogni sua singola componente, motivando espressamente in relazione a ciascuna di esse.<br />
Difetto di motivazione ed istruttoria: la commissione di gara aveva espresso le proprie valutazioni sul valore tecnico delle offerte presentate mediante l’attribuzione di punteggi numerici non corredati da alcuna motivazione idonea a comprendere le ragioni delle scelte tecniche effettuate, in tal modo disattendendo un obbligo di motivazione da considerare non escluso dalla presenza di criteri predeterminati per l’attribuzione dei punteggi;<br />
Violazione di legge (art. 21 L. nr. 109/94 e D.P.R. nr. 554/99): la commissione di gara, e conseguentemente il responsabile del procedimento, avevano ritenuto di procedere alla verifica di congruità soltanto per l’offerta prima in graduatoria, e non anche per la seconda e la terza, malgrado anche per queste ultime fosse stato riscontrato il superamento della soglia di anomalia.<br />
Conseguentemente, la ricorrente ha chiesto annullarsi i provvedimenti impugnati, previa sospensione della loro efficacia.<br />
L’Amministrazione intimata si è costituita in data 31 maggio 2005, chiedendo genericamente il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.<br />
Con motivi aggiunti notificati il 30 maggio 2005, e depositati in Segreteria il 6 giugno 2005, la ricorrente ha formulato ulteriori censure avverso i medesimi atti di gara.<br />
In primo luogo, si assume che sia la Matarrese S.p.a. che la Mazzitelli S.p.a. avrebbero dovuto essere escluse dalla gara per violazione della lettera d’invito, che al punto 3.3.1, nel disciplinare il contenuto delle offerte per l’attribuzione dei sub-punteggi relativi alla parte tecnica dell’elemento “utilizzazione e manutenzione”, così disponeva: “Il concorrente ai fini dell’attribuzione dei su punteggi relativi alla parte tecnica dell’elemento “utilizzazione e manutenzione” (max punti 3) dovrà esprimere la propria offerta, pena l’esclusione, esclusivamente sugli oggetti che seguono (…) Tali elementi, che ad ogni effetto devono intendersi come “piano di manutenzione”, devono ritenersi tutti egualmente essenziali per la validità dell’offerta così che l’omissione anche di uno solo di essi determinerà l’esclusione dell’offerta stessa”<br />
Seguiva l’indicazione dei tre elementi denominati “parti edili e strutturali”, “parti meccaniche” e “parti elettriche e speciali”, con la specificazione dei relativi contenuti (o subelementi).<br />
Ciò premesso, la ricorrente rilevava che gli elaborati della Matarrese S.p.a. e della Mazzitelli S.p.a. risultavano privi di più elementi manutentivi riportati nel piano di manutenzione, ciò che avrebbe dovuto comportarne l’esclusione a mente delle disposizioni innanzi citate.<br />
Inoltre, sempre nei motivi aggiunti, la ricorrente censurava:<br />
a) l’indebita attribuzione di punteggi alla Mazzitelli S.p.a., in assenza di qualsivoglia proposta migliorativa, per un totale di 2,68 punti;<br />
b) l’omessa attribuzione alla medesima ricorrente di punteggi per proposte migliorative presentate, per un totale di 0,8 punti;<br />
c) l’indebita assegnazione di ulteriori punteggi alla Matarrese S.p.a., in assenza di proposte migliorative, per un totale di 1,10 punti.<br />
Per il resto, la ricorrente reiterava le censure già articolate col ricorso originario.<br />
Con memoria depositata in data 7 giugno 2005, l’Amministrazione resistente ha articolatamente ed analiticamente controdedotto alle censure di parte ricorrente, chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare, nonché rilevando che, in caso di infondatezza delle censure riguardanti congiuntamente le posizioni sia della Matarrese S.p.a. che della Mazzitelli S.p.a., le ulteriori censure sarebbero divenute inammissibili per difetto d’interesse, essendo esclusa ogni possibilità per la ricorrente di aggiudicarsi la gara.<br />
La controinteressata Salvatore Matarrese S.p.a., dal canto suo, ha proposto ricorso incidentale, notificato in data 14 giugno 2005 e depositato in Segreteria il 16 successivo, articolando le seguenti censure in via incidentale:<br />
Violazione e malgoverno della lex specialis di gara; Violazione e malgoverno del combinato disposto di cui agli artt. 91, ult. co., e 64, comma 6, D.P.R. 21.12.1999, nr. 554; Difetto di motivazione; Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto; Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta: nell’ipotesi in cui le censure della ricorrente principale fossero state ritenute accoglibili, la controinteressata contestava la legittimità della stessa procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta economicamente più vantaggiosa cui l’Amministrazione aveva ritenuto di far luogo, in quanto tale procedura è prevista dall’art. 64 sopra citato “qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”: pertanto, occorre che sia superata la soglia di anomalia contemporaneamente da entrambi i punteggi sopra indicati, separatamente considerati, mentre nella specie tale soglia era superata soltanto per l’elemento prezzo, e non anche per i restanti elementi.<br />
Violazione della lex specialis di gara; Violazione delle prescrizioni di carattere generale delle offerte per l’attribuzione relativo all’elemento “valore tecnico ed estetico” di cui al punto 3.1 del bando; Eccesso di potere per difetto di attività istruttoria e travisamento dei presupposti: l’offerta della Guastamacchia S.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa, prevedendo varianti migliorative su oggetti che secondo il bando di gara non le ammettevano, e segnatamente, quanto al punto 3.2.1, in relazione al blocco operatorio, laddove il progetto esecutivo posto a base di gara le consentiva solo per le aree a destinazione specifica (Radiologia e Radiodiagnostica).<br />
Con ulteriore memoria depositata il 17 giugno 2005, l’Amministrazione resistente ha replicato anche alle censure contenute nei motivi aggiunti di parte ricorrente.<br />
Anche la controinteressata Matarrese S.p.a., con memoria depositata il 20 giugno 2005, ha chiesto la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare, eccependo peraltro in limine l’inammissibilità dell’impugnazione sotto diversi profili.<br />
In data 21 giugno 2005, la ricorrente ha replicato ai rilievi di controparte, insistendo per l’accoglimento delle proprie richieste.<br />
In parti data, si è costituita anche l’altra controinteressata, Mazzitelli S.p.a., con motivata memoria nella quale ha sostenuto l’inammissibilità ed infondatezza delle censure di parte ricorrente, chiedendone la reiezione.<br />
Alla camera di consiglio del 22 giugno 2005, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensiva, le parti concordemente hanno consentito alla trattazione immediata del merito, rinunciando ai relativi termini.<br />
Conseguentemente la causa è stata ritenuta per la decisione.<br />
2. Con ricorso notificato il 19 maggio 2005, depositato in Segreteria il 1 giugno 2005, la Ing. Orfeo Mazitelli S.p.a., premesso di aver anch’essa partecipato alla gara in oggetto, ha a sua volta impugnato gli atti e provvedimenti in epigrafe meglio indicati, concernenti lo svolgimento della stessa e la sua aggiudicazione alla Salvatore Matarrese S.p.a.<br />
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto i seguenti profili di illegittimità:<br />
Violazione del punto 3.1. della lettera di invito; Violazione del punto 3.2 della lettera di invito; Violazione del punto 3.2.3 della lettera di invito; Violazione delle prescrizioni di cui a pag. 30 della lettera di invito; Violazione dei principi generali par condicio in materia di gare pubbliche; Eccesso di potere (travisamento dei presupposti, difetto assoluto di istruttoria, disparità di trattamento, sviamento): in relazione all’elemento denominato “composizione delle facciate esterne, infissi esterni, vetrate continue e opere in ferro”, l’offerta tecnica della Matarrese S.p.a. risultava violare le prescrizioni della lettera di invito, prevedendo, anziché un semplice intervento sugli elementi di costituzione e finitura delle facciate, una variazione totale con eliminazione di tutti i balconi e terrazzi preesistenti e modifica del profilo dell’edificio, mediante eliminazione di parti incassate, , ciò che comportava modifica dei volumi (oltre ad imporre la necessità di provvedimento autorizzatorio comunale), ed avrebbe pertanto dovuto imporre l’esclusione dell’offerta de qua;<br />
Violazione e falsa applicazione dei criteri stabiliti dalla lettera di invito per la attribuzione del punteggio; Violazione dell’art. 25 del C.S.A.; Eccesso di potere (illogicità manifesta, manifesta irragionevolezza, sviamento): la Commissione di gara, in ogni caso, risultava aver attribuito punteggi all’offerta Matarrese in maniera arbitraria, per varianti sicuramente peggiorative e non migliorative, in quanto comportanti lo stravolgimento del progetto esecutivo posto a base di gara, le cui caratteristiche generali avrebbero dovuto essere rispettate secondo le prescrizioni innanzi richiamate (ciò era avvenuto, in particolare, in relazione a diversi subelementi rientranti negli elementi denominati “miglioramento della distribuzione e flessibilità”, “miglioramento degli interventi relativi alla strutture portanti”, “miglioramento tecnico ed estetico delle opere edili”, “coperture” e “efficienza energetica dell’impianto elettrico”);<br />
Violazione e falsa applicazione della lettera di invito, punto 4 (pag. 27); Eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei presupposti, difetto assoluto di motivazione, sviamento): la Commissione aveva omesso di considerare che il cronoprogramma presentato dall’impresa aggiudicataria non considerava i tempi necessari all’ottenimento dell’indispensabile provvedimento autorizzatorio comunale per l’esecuzione delle opere sulle facciate sopra indicate;<br />
Violazione e falsa applicazione della lettera di invito; Violazione del giusto procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 64, co. 6, del D.P.R. nr. 554/99; Eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei presupposti, sviamento): la ricorrente riproponeva sostanzialmente le censure, già articolate dalla Guastamacchia S.p.a. nel ricorso nr. 856/05, in ordine allo svolgimento ed agli esiti della procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta aggiudicataria;<br />
Violazione e falsa applicazione dell’art. 64, co. 6, del D.P.R. nr. 554/99; Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui a pag. 31 della lettera d’invito; Eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione): in ogni caso, la doverosa esclusione dell’offerta Matarrese avrebbe dovuto comportare l’automatica aggiudicazione delle gara a favore della ricorrente, non essendovi alcuno spazio per l’assogettamento della sua offerta alla procedura di verifica dell’anomalia, non sussistendo il requisito del contemporaneo superamento della soglia di anomalia sia nel punteggio per il prezzo che per quello relativo agli altri elementi, in quanto quest’ultimo era inferiore di ben 28,94 punti alla soglia di anomalia individuata ex art. 64 D.P.R. nr. 554/99.<br />
La ricorrente chiedeva pertanto l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensione della loro efficacia.<br />
In data 7 giugno 2005 si è costituita l’Amministrazione intimata, che ha successivamente depositato memoria nella quale ha articolatamente controdedotto alle censure di parte ricorrente, chiedendone il rigetto.<br />
Anche in questo giudizio la controinteressata Salvatore Matarrese S.p.a. ha proposto ricorso incidentale, notificato in data 14-15 giugno 2005 e depositato il 16 successivo, nel quale ha articolato le seguenti censure:<br />
Violazione e malgoverno della lex specialis di gara; Violazione e malgoverno del combinato disposto di cui agli artt. 91, ult. co., e 64, comma 6, D.P.R. 21.12.1999, nr. 554; Difetto di motivazione; Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto; Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta: anche in questo caso, la controinteressata contestava la legittimità della procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta economicamente più vantaggiosa cui l’Amministrazione aveva ritenuto di far luogo, in quanto tale procedura è prevista dall’art. 64 sopra citato “qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”: pertanto, occorre che sia superata la soglia di anomalia contemporaneamente da entrambi i punteggi sopra indicati, separatamente considerati, mentre nella specie tale soglia era superata soltanto per l’elemento prezzo, e non anche per i restanti elementi.<br />
Violazione della lex specialis di gara; Violazione delle prescrizioni di carattere generale delle offerte per l’attribuzione relativo all’elemento “valore tecnico ed economico” di cui al punto 3.1 del bando; Eccesso di potere per difetto di attività istruttoria e travisamento dei presupposti: anche la Mazzitelli S.p.a. risultava aver proposto varianti per oggetti che non le ammettevano, ed avrebbe dovuto pertanto essere esclusa dalla gara.<br />
In data 20 giugno 2005, peraltro, la medesima controinteressata ha depositato articolata memoria, con la quale ha replicato alle censure di parte ricorrente, chiedendone la reiezione.<br />
In data 21 giugno 2001, oltre a depositare ulteriore breve memoria esplicativa, la ricorrente ha depositato motivi aggiunti notificati alle controparti il 17 giugno antecedente, in replica al ricorso incidentale della Matarrese S.p.a., articolando la seguente censura:<br />
Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, nr. 4, Dir. 93/37/CEE; Violazione dell’art. 97 Cost.; Violazione del principio di buon andamento della P.A.; Violazione del principio di concorrenza; Eccesso di potere (difetto di motivazione, difetto di istruttoria): in sintesi, assume la ricorrente che, alla stregua di un’interpretazione in linea con le norme costituzionali e con la normativa comunitaria della disciplina richiamata da controparte, alla P.A. non sarebbe precluso procedere alla verifica di anomalia dell’offerta aggiudicataria anche laddove non sia superata la soglia aritmetica di anomalia, e anzi, ove tale superamento non avvenga per pochi punti o frazioni di punto, l’Amministrazione sarebbe piuttosto tenuta a motivare espressamente l’opposta scelta di non procedere a verifica di congruità: dal che discendeva la piena legittimità dell’operato della Commissione nel caso di specie.<br />
Alla camera di consiglio del 22 giugno 2005, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensiva, le parti concordemente hanno consentito alla trattazione immediata del merito, rinunciando ai relativi termini.<br />
Conseguentemente la causa è stata ritenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Preliminarmente, appare opportuno riunire i due ricorsi sopra indicati, attesa l’evidente connessione oggettiva e soggettiva esistente fra gli stessi.</p>
<p>2. Il Collegio ritiene di dover prioritariamente esaminare i ricorsi incidentali proposti dall’aggiudicataria controinteressata Salvatore Matarrese S.p.a., limitatamente alle censure con le quali in essi si assume la necessità di esclusione dalla gara delle ricorrenti principali, Guastamacchia S.p.a. e Mazzitelli S.p.a.<br />
Infatti, come evidenziato da consolidata giurisprudenza, laddove l’impugnazione principale abbia ad oggetto l’aggiudicazione di una gara, e col ricorso incidentale si facciano valere profili di possibile esclusione dalla gara stessa del ricorrente principale, occorre dare priorità logica al ricorso incidentale, perché il suo accoglimento determinerebbe il venir meno dell’interesse posto a base del ricorso principale (cfr. T.A.R. Sardegna, 15.4.2004, nr. 500; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13.4.2004, nr. 1453; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 3.2.2003, nr. 209).</p>
<p>3.1. Con particolare riguardo al ricorso incidentale proposto nel giudizio nr. 856/05, la ricorrente principale Guastamacchia S.p.a. ne eccepisce in limine la irricevibilità per “intempestività”, assumendo che la Matarrese S.p.a. avrebbe dovuto impugnare nei termini gli atti con i quali si disponeva procedersi a valutazione di congruità della propria offerta.<br />
L’eccezione è priva di fondamento.<br />
Infatti, premesso che la determinazione di avvio del subprocedimento di verifica, in quanto atto endoprocedimentale, avrebbe potuto essere impugnata soltanto all’esito della procedura di gara, non è irrilevante la circostanza che la Matarrese S.p.a. abbia positivamente superato la verifica di anomalia, e pertanto nessun interesse avrebbe avuto a gravare i relativi atti.<br />
Invero, l’interesse a far valere le proprie doglianze avverso il subprocedimento di verifica sussisterebbe soltanto nell’ipotesi in cui, in accoglimento del ricorso principale, il richiamato esito venisse sovvertito e la Matarrese fosse esclusa dalla gara: deve ritenersi pertanto ammissibile la proposizione in via meramente incidentale delle predette censure.<br />
È anche il caso di aggiungere che, malgrado l’eccezione appena trattata investa il ricorso incidentale nella sua interezza, essa in realtà è mirata esclusivamente alla prima censura di esso, l’unica che effettivamente abbia riguardo al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; si è anticipato, invece, che in questa sede dovrà prioritariamente esaminarsi l’ulteriore motivo di gravame, tendente all’esclusione dell’impresa ricorrente principale.<br />
3.2. Tanto nel ricorso incidentale articolato contro la Guastamacchia S.p.a., quanto in quello proposto contro la Mazzitelli S.p.a., la controinteressata assume che le ricorrenti principali avrebbero dovuto essere escluse dalla gara, avendo presentato proposte di varianti migliorative relative ad elementi per le quali queste non erano consentite.<br />
La disposizione di riferimento è il punto 3.1 della lettera di invito, che così disponeva:<br />
“L’offerta per l’attribuzione del punteggio relativo all’elemento “valore tecnico ed estetico”, pena la sua esclusione, dovrà attenersi ai vincoli di oggetto indicati nei paragrafi che seguono.<br />
Non saranno ammesse e determineranno l’esclusione del concorrente proposte di variante rispetto al progetto esecutivo a base di gara che cadano su oggetti diversi da quelli di seguito specificati in relazione al contenuto atteso dell’offerta come di seguito indicato”. <br />
Con riguardo alla posizione della Guastamacchia S.p.a., assume la ricorrente principale che essa avrebbe dovuto essere esclusa per avere rivisitato completamente il blocco operatorio – non ricompresso tra le aree a destinazione specifica per le quali il punto 3.2.1 della lettera ammetteva varianti -, nonché per avere proposto una redistribuzione di altre aree a destinazione specifica anch’esse non comprese fra quelle di cui al citato 3.2.1: tali modifiche, oltre a stravolgere l’assetto risultante dal progetto esecutivo, erano tutt’altro che migliorative rispetto al progetto posto a base di gara, riducendone la funzionalità.<br />
Al riguardo, il Collegio ritiene anzi tutto di dover chiarire, anche ai fini dell’esame di talune delle censure proposte nei ricorsi principali, che la qualificazione delle proposte di variante come “migliorative” o meno rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara esula del tutto dai limiti del sindacato giurisdizionale, impingendo nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione.<br />
Non può non richiamarsi, in altri termini, il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui la discrezionalità tecnica della P.A. è sindacabile soltanto entro i ristretti limiti della manifesta irragionevolezza o erroneità nell’applicazione dei parametri tecnici, pena un non ammissibile esercizio da parte del giudice delle prerogative dell’amministrazione attiva.<br />
Ciò premesso, la censura all’esame è certamente non ammissibile laddove chiede a questo Tribunale di rivalutare, alla stregua di parametri non solo tecnici ma anche estetici (quindi vieppiù opinabili), la funzionalità delle soluzioni progettuali proposte dall’impresa ricorrente rispetto alle caratteristiche del progetto posto a base di gara.<br />
Sotto altro profilo, va esaminato l’argomento secondo cui talune delle varianti proposte, non essendo in alcun modo consentite dal bando di gara, avrebbero dovuto comportare l’esclusione della  Guastamacchia S.p.a dalla gara de qua.<br />
Ad avviso del Collegio, la censura non merita accoglimento.<br />
Ed invero, dalla lettura sistematica della lettera d’invito emerge con chiarezza che i limiti imposti ai concorrenti dal progetto esecutivo predisposto dall’Amministrazione non erano così stringenti e rigorosi come mostra di ritenere la ricorrente incidentale.<br />
In particolare, i “vincoli di oggetto”, il cui mancato rispetto avrebbe comportato l’esclusione dell’offerta, si sostanziavano nella necessità che le varianti migliorative proposte concernessero una serie di elementi analiticamente elencati dal bando di gara: ciò comportava esclusivamente la preclusione a formulare proposte che concernessero elementi ulteriori e diversi, non compresi in tale elencazione.<br />
Tutt’altra questione, invece, è quella delle caratteristiche che le proposte di modifica avrebbero dovuto o potuto avere, nell’ambito degli elementi in cui esse erano consentite: come è evidente, la lettera d’invito non si limitava ad elencare tali elementi, ma ne forniva una specificazione, ricorrendo anche ad indicazioni esemplificative.<br />
Per esempio, con riguardo al punto 3.2.1, cui ha riguardo la doglianza all’esame di parte ricorrente incidentale, relativo all’elemento “miglioramento della distribuzione e della flessibilità”, esso così stabiliva:<br />
“Le varianti migliorative tecniche ed estetiche delle opere in oggetto potranno riguardare:<br />
1) proposte progettuali migliorative ed esecutive relative alle strutture di collegamento e distributive dei percorsi di servizio e degli impianti (tunnel di collegamento palazzina uffici-ospedale, collegamenti verticali, cavedi attrezzati, ecc.) contenenti soluzioni flessibili e riportanti dettagli dimensionali ed ingombri;<br />
2) proposte progettuali migliorative delle distribuzione funzionale nelle aree a destinazione specifica (Radiologia e Radiodiagnostica), dei laboratori di analisi e di ricerca, con soluzioni appropriate per la gestione anche informatica e per la realizzazione di impianti atti a garantire un elevato livello di asepsi in particolari zone;<br />
3) ulteriori modifiche migliorative ed integrative finalizzate alla realizzazione di un ospedale “aperto” negli spazi di incontro: zone di ingresso, di accoglienza, di attesa ed in relazione con il pubblico: locali di culto, bar, sala mensa, foresteria”. <br />
Proprio quest’ultima previsione induce il Collegio a ritenere l’arbitrarietà dell’interpretazione secondo cui sarebbero state vietate le proposte di variante interessanti le sale operatorie; per altro verso, il carattere esemplificativo della previsione relativa agli spazi di collegamento e di servizio, tale da consentirne una rielaborazione anche al di là di quanto espressamente stabilito, si evince chiaramente dalla lettura del nr. 1 della disposizione appena citata.<br />
In definitiva, le variazioni proposte dalla Guastamacchia S.p.a. non avrebbero giammai potuto, se non a costo di una grave forzatura della lex specialis di gara, indurre ad un’esclusione dell’impresa dalla gara: le caratteristiche sostanziali delle soluzioni proposte, come pure il presunto stravolgimento che comportavano rispetto al progetto esecutivo, erano soltanto elementi liberamente valutabili da parte della Commissione in sede  di attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche.<br />
Ancora più generica è la censura di identico contenuto che si legge nel ricorso incidentale proposto dalla Matarrese S.p.a. nei confronti della Mazitelli S.p.a.<br />
Anche in questo caso, la ricorrente incidentale lamenta modificazioni sostanziali degli spazi e delle aree rispetto a quanto previsto dal progetto a base di gara – e perciò va ribadito quanto appena sottolineato al riguardo -, ma a ciò si aggiunge una generica doglianza in ordine all’asserita “insufficienza” dei grafici di progetto prodotti dalla Mazzitelli S.p.a. per la stessa comprensione delle proposte progettuali avanzate.<br />
Ciò, oltre a rendere la censura in qualche modo contraddittoria, ancora una volta impinge nel merito delle valutazioni tecniche riservate alla Commissione di gara, che il Collegio ritiene abbia certamente avuto i mezzi e la possibilità di valutare compiutamente le varianti proposte dall’impresa concorrente.<br />
In conclusione, anche sotto tale profilo non si ravvisano né estremi di manifesta erroneità o irragionevolezza nelle valutazioni delle offerte tecniche, né situazioni che conclamatamene avrebbero dovuto comportare l’esclusione dalla gara della ricorrente principale.</p>
<p>4. Venendo ora all’esame del ricorso principale proposto dalla Guastamacchia S.p.a. (nr. 856/04), occorre preliminarmente esaminare le eccezioni preliminari sollevate avverso di esso dalle parti resistenti.<br />
4.1. In primis, la controinteressata Matarrese S.p.a. eccepisce il difetto di legittimazione dell’impresa ricorrente, avendo la stessa proposto impugnazione “quale capogruppo della costituenda A.T.I. Guastamacchia – DEBAR S.p.a”.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
Ed invero, se ben si comprende, la controinteressata non disconosce il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui, in ipotesi di raggruppamento di imprese costituendo, ciascuna delle imprese raggruppande è autonomamente legittimata a ricorrere, sicché l’impugnazione può essere proposta o dalle singole imprese individualmente o da tutte congiuntamente.<br />
Tuttavia, la controinteressata ritiene che nel caso di specie non si sarebbe verificata né l’una né l’altra ipotesi, avendo la Guastamacchia agito in rappresentanza di un R.T.I. non ancora costituito, ciò che non sarebbe consentito.<br />
Il Collegio ritiene di non condividere tale ragionamento, osservando che il semplice fatto che la Guastamacchia S.p.a. abbia inserito nel ricorso la specificazione di agire “quale capogruppo” di una A.T.I. costituenda nulla aggiunge e nulla toglie alla sua originaria legittimazione individuale: è evidente, infatti, che si tratta di un soggetto che ricorre uti singulus, e tamquam non esset la predetta specificazione.<br />
4.2. Sia la controinteressata che l’Amministrazione resistente eccepiscono poi la parziale inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse, evidenziando che un interesse concreto ed attuale a ricorrere sussiste soltanto per il primo motivo del ricorso principale, concernente entrambe le controinteressate che precedono in graduatoria la ricorrente, e che se tale motivo risultasse infondato le altre censure andrebbero qualificate inammissibili, non avendo più la ricorrente alcuna possibilità di raggiungere il primo posto in graduatoria.<br />
L’argomentazione è corretta, ma la conclusione non è completamente esatta.<br />
Infatti, se è vero che la Matarrese S.p.a. nella graduatoria finale sopravanza la ricorrente di oltre 10 punti, va però rilevato che, ove fossero ritenute accoglibili le doglianze contenute nei motivi aggiunti in ordine all’indebita attribuzione alla Mazzitelli S.p.a. (seconda in graduatoria) di ben 2,68 punti ed alla mancata attribuzione alla ricorrente di 0,8 punti, la Guastamacchia S.p.a. raggiungerebbe la seconda posizione in graduatoria: ciò, se pacificamente non corrisponde ad un interesse di per sé giuridicamente tutelabile, ad avviso del Collegio è tuttavia sufficiente a fondare l’interesse della ricorrente alle ulteriori censure coinvolgenti esclusivamente la posizione della Matarrese S.p.a. 8ed in particolare, quelle relative alla verifica di congruità della sua offerta).<br />
4.3. Per completezza espositiva, e poiché si sono richiamati i motivi aggiunti di parte ricorrente per motivare la sussistenza del suo interesse a ricorrere, occorre esaminare anche l’ulteriore eccezione di tardività dei motivi aggiunti medesimi, sollevata dall’Amministrazione resistente.<br />
Ciò sul presupposto che essa sarebbe intervenuta oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla sopravvenuta conoscenza degli atti impugnati, e che ai motivi aggiunti debba applicarsi il dimezzamento dei termini previsto dall’art. 23 bis L. nr. 1034/71.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
Ed invero, la consolidata giurisprudenza è dell’avviso che la disposizione ex art. 23 bis L. nr. 1034/71 non trovi sempre e comunque applicazione ai termini per la notifica ed il deposito dei motivi aggiunti, ma soltanto nell’ipotesi in cui questi abbiano ad oggetto i medesimi atti oggetto dell’impugnazione principale; laddove, invece, con i motivi aggiunti vengano impugnati atti ulteriori adottati dalla P.A. (con doglianze, quindi, che sarebbero state proponibili anche mediante ricorso autonomo), il termine resta identico a quello previsto per la notifica ed il deposito del ricorso introduttivo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1.10.2003, nr. 5707; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 31.1.2005, nr. 141).<br />
Il Collegio è dell’opinione che detto principio debba trovare applicazione anche nei casi, come quello che occupa, in cui con i motivi aggiunti si censurino atti comunque entrati nella sfera di conoscenza del ricorrente in un momento successivo all’impugnazione principale (e quindi conosciuti o attraverso l’accesso ovvero – come nel caso di specie – a seguito di acquisizioni istruttorie disposte nel corso del giudizio).<br />
Deve pertanto ritenersi la tempestività dei motivi aggiunti proposti da parte ricorrente.</p>
<p>5.1. Scendendo all’esame nel merito del ricorso principale proposto dalla Guastamacchia S.p.a., va anzi tutto esaminato il primo motivo d’impugnazione, col quale si sostiene che sia la prima che la seconda delle imprese in graduatoria avrebbero dovuto essere escluse dalla gara, per non aver prodotto l’elenco dei prezzi relativi alla proposte migliorative proposte.<br />
La censura è infondata.<br />
In linea generale, va richiamato l’ovvio principio secondo cui le cause di esclusione da una gara devono essere tassativamente e chiaramente indicate dalla lex specialis di gara, non potendo le stesse desumersi da un’interpretazione sistematica o “estensiva” delle disposizioni del bando.<br />
Nel caso di specie, le disposizioni della lettera d’invito e del capitolato speciale d’appalto invocate da parte ricorrente si limitavano a comminare l’esclusione dalla gara soltanto per l’ipotesi che le proposte migliorative formulate dal concorrente concernessero “oggetti diversi” da quelli tassativamente elencati dalla stessa lettera d’invito; nessuna comminatoria di esclusione, al contrario, era ricollegata alla mancata produzione dell’elenco prezzi relativo alle migliorie proposte.<br />
Diversa conclusione non può essere autorizzata dal mero richiamo fatto dalla lettera d’invito all’art. 25 del capitolato speciale d’appalto, che peraltro al riguardo così disponeva: “Tali elaborati dovranno essere corredati ove occorra dalle relazioni illustrative e dalle stime dei nuovi prezzi che si rendessero necessari fermo il rispetto dell’importo di contratto a corpo e l’importo riconosciuto per gli oneri della sicurezza”.<br />
Già l’inciso “ove occorra” sarebbe sufficiente ad evidenziare la non indefettibilità della produzione di relazione illustrativa ed elenco prezzi (e quindi l’impossibilità di un’esclusione dalla gara in conseguenza della sua omissione), ma ancor più illuminante è l’inciso finale “fermo il rispetto dell’importo di contratto a corpo”.<br />
Infatti, non può non condividersi il rilievo di parte controinteressata secondo cui il fatto che il bando di gara prevedesse che l’offerta fosse formulata mediante prezzo “a corpo” escludeva ogni rilevanza decisiva ai singoli prezzi unitari delle varianti proposte, in ciò risiedendo la ratio della non essenzialità di siffatta specificazione.<br />
5.2. Conviene ora esaminare le doglianze di parte ricorrente relative allo svolgimento ed alle conclusioni della procedura di verifica di congruità, iniziando da quella con cui si afferma la presunta illegittimità dell’avere l’Amministrazione proceduto a tale verifica soltanto per l’offerta Matarrese, prima classificata, e non anche per la seconda e la terza, malgrado anch’esse superassero la soglia di anomalia.<br />
Tale doglianza, ad avviso del Collegio, è priva di pregio.<br />
Innanzi tutto, va sottolineato che era la stessa lex specialis di gara a prevedere espressamente che si sarebbe proceduto a verifica di congruità soltanto per la “offerta economicamente più vantaggiosa”: pertanto, ove tale disposizione fosse stata ritenuta illegittima, avrebbe dovuto essere tempestivamente ed autonomamente impugnata.<br />
Ma in ogni caso, prescindendo da ciò, nella specie non può sostenersi – come fa la ricorrente – la violazione del disposto ex art. 21, comma 1 bis, L. nr. 109/94, in quanto tale norma non è applicabile alla gara per cui è processo.<br />
Infatti, essa è espressamente riferita alle gare in cui l’aggiudicazione avvenga col criterio dell’offerta più bassa, mentre nel caso che occupa era previsto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: il regime applicabile, pertanto, era quello desumibile dal comma 1 ter del citato art. 21 e dall’art. 64, comma 6, del D.P.R. nr. 554/99, con la conseguente piena legittimità dell’assoggettamento a verifica della sola offerta risultata prima in graduatoria.<br />
5.3. Vanno ora esaminate le censure – comuni al ricorso della Guastamacchia S.p.a ed a quello (nr. 884/05) della Mazzitelli S.p.a. – in ordine allo svolgimento ed agli esiti della verifica di congruità compiuta sull’offerta poi risultata aggiudicataria.<br />
Assumono le ricorrenti, in estrema sintesi, che malgrado il responsabile del procedimento avesse manifestato nella propria relazione perplessità sulle giustificazioni addotte dalla Matarrese S.p.a., alla fine sarebbe stato espresso parere favorevole sulla base di una semplice dichiarazione “autoreferenziale”, resa dalla concorrente su espressa richiesta dell’Amministrazione: in tal modo, la stazione appaltante avrebbe omesso di approfondire i profili problematici emersi, accontentandosi delle suddette apodittiche rassicurazioni, nonché omettendo di motivare in ordine all’accertata congruità delle singole componenti dell’offerta presa in esame.<br />
Quanto a tale ultimo punto, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, a fronte di un analitico e puntuale obbligo di motivazione in caso di esito negativo della verifica di congruità, identico obbligo non sussiste in caso di verifica positiva (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, 7.6.2004, nr. 3554; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 8.11.2004, nr. 3035).<br />
Ma non è questa l’unica ragione per la quale il Collegio reputa infondata la doglianza de qua.<br />
Al riguardo, giova richiamare l’ulteriore insegnamento giurisprudenziale secondo cui il sindacato giurisdizionale in ordine alla verifica di anomalia dell’offerta non può spingersi fino alla rivalutazione delle esigenze di interesse pubblico la cui ponderazione è riservata all’Amministrazione, essendo pertanto limitato ai casi di manifesta illogicità, di motivazione insufficiente o di errori di fatto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11.11.2004, nr. 7346; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 19.1.2005, nr. 389; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 27.9.2004, nr. 664).<br />
Tanto premesso, il Collegio ritiene che nessuna di tali ipotesi ricorra nella specie, in relazione alle risultanze della verifica compiuta dall’Amministrazione sull’offerta della Matarrese S.p.a.<br />
In particolare, le perplessità manifestate dal responsabile del procedimento nella prima fase della procedura avevano riguardato essenzialmente due aspetti:<br />
a) il valore eccessivamente basso delle percentuali indicate per spese generali (10 %) e per utile d’impresa (2 %);<br />
b) l’importo indicato di taluni prezzi unitari (analiticamente elencati nella relazione esplicativa trasmessa alla Commissione di gara).<br />
Con riguardo al primo aspetto, invero, le iniziali perplessità sono state superate dal successivo carteggio intercorso con l’impresa interessata, la quale ha fornito chiarimenti, così precisando: “nel corso degli ultimi esercizi (…) ci si è dotati di tutte le strutture necessarie per lo studio e la realizzazione di grandi opere, investendo sullo sviluppo aziendale in esercizi futuri e sovraccaricando di costi i primi periodi in cui il fatturato complessivo aziendale non ha potuto ancora registrare l’atteso sviluppo (…) L’incrementarsi del volume degli acquisti trattati derivanti dall’aumento del valore della produzione che deriverebbe dall’aggiudicazione della gara in oggetto comporterebbe un incremento del potere contrattuale dell’azienda, con un beneficio a livello di trattative con fornitori e subappaltatori (…) Sulla base di questi fattori si è deciso quindi di fissare l’utile atteso dalla commessa nel 2 %, pressoché in linea con quello registrato dall’azienda negli ultimi esercizi…”.<br />
Il responsabile del procedimento ha ritenuto esaustive tali giustificazioni, pur ritenendo consigliabile chiedere alla concorrente ulteriori “conferme a garanzia”; tale richiesta aveva coinvolto anche l’importo dei prezzi unitari su cui permanevano “perplessità”.<br />
La dichiarazione resa dalla Matarrese S.p.a. in riscontro a tale richiesta, lungi dall’essere “autoreferenziale”, o dal supplire a carenze istruttorie dell’Amministrazione (come assumono le ricorrenti), ha dunque avuto esclusivamente tale natura di “conferma”, intervenendo a concludere una verifica già conclusasi positivamente: al riguardo, appare condivisibile quanto rilevato dall’Amministrazione resistente, secondo cui tale dichiarazione “circa la remuneratività globale e per singole voci del prezzo a corpo offerto” aveva sostanzialmente lo scopo di cristallizzare e chiarire una volta per tutte, fra impresa e stazione appaltante, i termini economici dell’offerta, prevenendo ogni futuro equivoco od incomprensione.<br />
Che, già prima di tale dichiarazione, la verifica di congruità si fosse conclusa positivamente, si evince dalla lettura della più volte richiamata relazione esplicativa del responsabile del procedimento, laddove, in relazione al punto a) di cui sopra, nel concludere per la congruità dei valori indicati per spese generali ed utile d’impresa, precisa che “sono comunque valori la cui determinazione rientra nella piena e libera facoltà decisionale dell’impresa”, mentre in riferimento al punto b), pur rimarcando il basso importo di talune voci dei prezzi unitari, evidenziava che per essi “esistono comunque i documenti giustificativi” (ossia la documentazione dei fornitori attestante gli importi indicati dall’impresa).<br />
Nessuna delle motivazioni innanzi richiamate, ad avviso del Collegio, presenta quei profili di insufficienza, erroneità o illogicità che, come sopra evidenziato, potrebbero fondarne una valutazione di illegittimità.<br />
5.4. Privo di pregio è anche l’ulteriore motivo d’impugnazione, contenuto nel ricorso principale della Guastamacchia S.p.a., in ordine all’asserita illegittimità dell’operato della Commissione, laddove ha assegnato alle offerte punteggi mediante semplici espressioni numeriche, non corredate da analitiche motivazioni.<br />
Sul punto, va anzi tutto richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine alla sufficienza della valutazione delle offerte tecniche espressa con punteggi numerici corrispondenti ai parametri precostituiti nei criteri generali di valutazione: a ciò può aggiungersi che tale modalità di espressione dei giudizi appare – per così dire – tanto più idonea e sufficiente (e, di conseguenza, tanto meno risulta necessaria un’ulteriore motivazione) quanto più sono analitici e predeterminati i criteri in base ai quali la Commissione è chiamata a formulare la propria valutazione, in modo da limitarne al massimo la discrezionalità.<br />
Nel caso di specie, la lex specialis di gara prevedeva una “griglia” alquanto dettagliata di criteri, in relazione agli elementi e subelementi su cui potevano insistere le proposte di variante migliorativa, per l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche: ciò, riducendo al massimo gli spazi di discrezionalità della Commissione, la esonerava dall’onere di fornire una siffatta motivazione, rendendo ampiamente sufficienti i giudizi espressi in forma numerica.<br />
5.5. Quanto all’ulteriore censura, contenuta nei motivi aggiunti proposti dalla ricorrente Guastamacchia S.p.a., in ordine all’asserita illegittimità della mancata esclusione dell’offerta Matarrese per violazione del punto 3.3.1 della lettera d’invito, anch’essa è destituita di fondamento.<br />
Sul punto, giova sottolineare che la prescrizione innanzi richiamata imponeva che la parte dell’offerta tecnica relativa al c.d. “piano di manutenzione” fosse strutturata, a pena di esclusione, in tre elementi, denominati “parti edili e strutturali”, “parti meccaniche” e “parti elettriche e speciali”, dei quali veniva posi specificato il contenuto: l’esclusione dalla gara era espressamente comminata per l’ipotesi di “omissione anche di uno solo” di detti elementi.<br />
Nel caso di specie, è sufficiente esaminare l’offerta tecnica della Matarrese S.p.a. per verificare che la stessa rispettava il requisito imposto dal bando di gara: ciò che lamenta la ricorrente, invero, non è l’omissione totale di uno o più dei tre elementi suindicati, ma la (presunta) manchevolezza o difformità dell’offerta rispetto ai contenuti di essi, così come specificati dalla lettera d’invito; una situazione certamente valutabile dalla Commissione in sede di attribuzione dei punteggi, ma in alcun modo idonea a determinare l’esclusione del concorrente dalla gara.<br />
5.6. Le residue censure contenute nel ricorso principale e nei motivi aggiunti proposti dalla Guastamacchia S.p.a., una volta verificata l’infondatezza degli altri motivi d’impugnazione, vanno considerati inammissibili.<br />
Si tratta, infatti, delle censure con le quali la ricorrente lamenta l’indebita attribuzione di punteggi sia alla Matarrese S.p.a. che alla Mazzitelli S.p.a., in assenza di proposte migliorative, e viceversa la mancata attribuzione di punteggi ad essa ricorrente in presenza di proposte del genere.<br />
Tali censure, come già osservato, se anche ritenute accoglibili, non consentirebbero in ogni caso di colmare il gap di oltre 10 punti che separa la ricorrente dall’impresa risultata prima in graduatoria, potendo al più farle ottenere la seconda posizione: in altri termini, alcuna concreta utilità la ricorrente potrebbe ricavare dal solo accoglimento del gravame in parte qua.</p>
<p>6. A questo punto, il Collegio rileva come l’acclarata infondatezza, per le ragioni esposte, delle censure articolate da entrambe le ricorrenti in ordine allo svolgimento e l’esito della verifica di congruità dell’offerta aggiudicataria rende improcedibile i ricorsi incidentali proposti dalla controinteressata Matarrese S.p.a. in entrambi i giudizi all’esame, nella parte – non ancora trattata – in cui si lamentava l’illegittimità della stessa scelta dell’Amministrazione di procedere alla suddetta verifica. <br />
Da tale giudizio di improcedibilità restano assorbiti anche i motivi aggiunti presentati dalla Mazzitelli S.p.a. in replica al ricorso incidentali, apparentemente contraddittori rispetto all’ultimo motivo del ricorso principale (nel quale la ricorrente affermava tesi analoghe a quelle sostenute dalla Matarrese S.p.a. nel ricorso incidentale), e che verosimilmente andavano intesi come proposti – per così dire – in via incidentale …rispetto allo stesso ricorso incidentale.</p>
<p>7. Restano da esaminare i motivi non ancora trattati del ricorso principale proposto dalla Mazzitelli S.p.a.<br />
7.1. Col primo di essi, la ricorrente assume che la Matarrese S.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, avendo presentato un’offerta tecnica che, con riguardo all’elemento denominato “composizione delle facciate esterne, infissi esterne, vetrate continue e opere in ferro”, certamente esorbitava da quanto consentito dalla lettera d’invito, prevedendo l’eliminazione di balconi e terrazzi e l’eliminazione di rientranze, con conseguente alterazione del profilo dell’edificio e modifica dei volumi.<br />
Tale motivo può essere esaminato congiuntamente con il terzo, con il quale la ricorrente assume che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa anche per non aver previsto, nel proprio “cronoprogramma”, i tempi necessari a munirsi delle autorizzazioni comunali indispensabili per l’esecuzione degli interventi sopra indicati.<br />
I motivi sono infondati.<br />
Al riguardo, giova anzi tutto sottolineare che la nozione architettonica di “facciata” non corrisponde a quella che sembra essere recepita da parte ricorrente, limitata cioè ai soli elementi esteriori (pareti esterne, parapetti etc.), ma comprende tutto ciò che fa parte del prospetto di un edificio, e quindi anche gli ulteriori elementi esterni, quali i balconi e gli sporti.<br />
In ossequio a tale principio, la giurisprudenza ha ritenuto che costituisca pur sempre intervento sulla facciata, nel senso appena precisato, l’alterazione di tali elementi esterni, p. es. mediante la trasformazione di balconi in finestre o viceversa (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 4.11.2004, nr. 1516; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 22.7.2004, nr. 3210).<br />
È appunto ciò che si verifica nel caso di specie, con l’eliminazione di terrazzi e balconi, nonché di nicchie e rientranze, dal prospetto dell’edificio (soluzione, detto incidentalmente, del tutto funzionale agli scopi dell’intervento de quo).<br />
Né mutano i termini della questione, per l’esigenza eventuale che gli interventi proposti necessitino di autorizzazioni e nulla osta sotto il profilo edilizio: come giustamente sottolineato dall’Amministrazione, tale esigenza astrattamente potrebbe porsi per tutte le varianti migliorative, destinate comunque a risolversi in una modifica dello status quo ante.<br />
Di conseguenza, non può considerarsi sic et simpliciter meritevole di esclusione l’offerta della Matarrese S.p.a., per non aver previsto i tempi necessari al rilascio dei titoli abilitativi: invero, l’art. 25 del capitolato speciale d’appalto, con disposizione generale, disponeva che nel “cronoprogramma” presentato dai concorrenti si sarebbe dovuto tener conto anche dei tempi occorrenti “per l’ottenimento dei permessi nulla osta e/o autorizzazioni comunque denominati”.<br />
Si trattava, pertanto, di un obbligo incombente su tutti i concorrenti, e non specificamente sulla Matarrese S.p.a. in ragione di peculiari caratteristiche della sua offerta; un obbligo rispetto al quale – è superfluo aggiungerlo – nessuna prova la ricorrente ha addotto del mancato rispetto da parte dell’impresa aggiudicataria.<br />
7.2. Va respinto anche il secondo motivo del ricorso Mazzitelli, con il quale si censura l’operato della Commissione, “rea” di aver assegnato alla Matarrese S.p.a. punteggi per proposte in realtà non migliorative, ma peggiorative, rispetto alle caratteristiche generali del progetto esecutivo posto a base di gara.<br />
Al riguardo, giova richiamare quanto già più sopra evidenziato circa l’inammissibilità di un sindacato giurisdizionale sostitutivo rispetto alle valutazioni discrezionali spettanti all’Amministrazione, alla stregua di parametri tecnici ed estetici.<br />
Il Collegio non ritiene che nel caso di specie si sia in presenza di quelle palesi illogicità o erroneità, che sole – come si è visto – possono autorizzare il sindacato giurisdizionale sulle scelte dell’Amministrazione.<br />
Né i rilievi che precedono sono superabili sulla base dell’argomentazione, invero suggestiva, di parte ricorrente, secondo cui in questo caso l’illegittimità verificabile da questo Tribunale consisterebbe nello stravolgimento delle caratteristiche generali del progetto esecutivo, mediante il quale la stessa Amministrazione aveva già a priori autolimitato la propria discrezionalità tecnica.<br />
L’argomento, infatti, non è risolutivo e non autorizza in alcun modo un’estensione del sindacato giurisdizionale al di là dei limiti di cui sopra.<br />
Ed invero, che i progetti presentati dovessero rispettare le caratteristiche generali desumibili dal progetto posto a base di gara è pacifico, ma è intuitivo che rientrava nella piena discrezionalità dell’Amministrazione la fissazione del confine tra modifiche consentite e interventi esorbitanti le suddette caratteristiche.<br />
Inoltre, e per converso, dalla complessa disciplina, più volte richiamata, che la lettera d’invito imponeva per l’offerta tecnica, con la previsione dettagliata dei singoli elementi su cui potevano insistere le proposte di variante migliorative e l’espresso divieto di siffatte proposte su elementi ulteriori e diversi, deriva che, ove mai la Commissione si fosse convinta che determinate proposte travalicavano i limiti delle varianti consentite, la conseguenza sarebbe stata ineluttabilmente l’esclusione del concorrente dalla gara, e non l’attribuzione di un punteggio inferiore o nullo.<br />
7.3. Quanto al quarto motivo del ricorso principale della Mazzitelli S.p.a., con il quale la ricorrente nega l’assoggettabilità a verifica della propria offerta, ne appare evidente l’inammissibilità per carenza d’interesse.<br />
Infatti, come si è visto, la verifica di congruità è stata compiuta per la sola offerta prima classificata, e da questa positivamente e legittimamente superata, di tal che sarebbe stata solo ipotetica – e, peraltro, ipotesi non realizzata, stante la totale infondatezza dei ricorsi all’esame – la possibilità che, a seguito di esclusione dell’offerta Matarrese, risultasse prima in graduatoria quella della ricorrente, e per essa si ponesse un problema di verifica di congruità.</p>
<p>8. Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; Sezione I, definitivamente pronunciando:<br />
&#8211; respinge in parte i ricorsi incidentali e li dichiara in parte improcedibili, come meglio specificato in motivazione;<br />
&#8211; respinge il ricorso nr. 856/05 proposto dalla Guastamacchia S.p.a.;<br />
&#8211; respinge il ricorso nr. 884/05 proposto dalla Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.a.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22.6.2005, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Dott. Gennaro   Ferrari          &#8211;        Presidente<br />
Dott. Vito         Mangialardi  &#8211;        Consigliere<br />
Dott. Raffaele   Greco   &#8211;                 Referendario, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-12-7-2005-n-3244/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.3244</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 12/7/2005 n.872</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-12-7-2005-n-872/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Mariuzzo, Est. Gambato Spisani Fall (avv. M.Gilardoni) c. Prefetto Brescia, Ministero Interno (Avv.ra dello Stato) Stranieri – Legalizzazione rapporto di lavoro – Diniego – Attivita’ istruttoria – Contestuale invito all’amministrazione affinché lo straniero non sia allontanato – Ammissibilità &#8211; Sussiste Qualora sussistano dubbi sul rapporto di lavoro quale presupposto</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-12-7-2005-n-872/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 12/7/2005 n.872</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mariuzzo, Est. Gambato Spisani<br /> Fall (avv. M.Gilardoni) c. Prefetto Brescia, Ministero Interno (Avv.ra dello Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri – Legalizzazione rapporto di lavoro – Diniego – Attivita’ istruttoria – Contestuale invito all’amministrazione affinché lo straniero non sia allontanato – Ammissibilità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora sussistano dubbi sul rapporto di lavoro quale presupposto per la legalizzazione di un lavoratore extracomunitario, puo’  effettuarsi in sede cautelare attivita’ istruttoria  attraverso la polizia giudiziaria, rinviandosi la trattazione della sospensiva e invitando nelle more l’Autorita’ a non allontanare il soggetto dal territorio nazionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
Sezione staccata di Brescia</b></p>
<p>nella camera di consiglio del 12 luglio 2005<br />
Visto il ricorso 1837/2004 proposto da:<br />
<b>FALL THIERNO </b>rappresentato e difeso da:<br />
GILARDONI MASSIMOcon domicilio eletto in BRESCIAVIA SOLFERINO, 4 presso la sua sede</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PREFETTO DI BRESCIA &#8211; MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b> rappresentati e difesi  da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATOcon domicilio ope legis in BRESCIAVIA S. CATERINA, 6 presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa adozione di misura cautelare, del decreto del Prefetto 27.11.2003, n. 12281040/sport.pol., di rigetto istanza di legalizzazione del rapporto di lavoro e degli atti connessi;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p align=center><b>PREFETTO DI BRESCIA <br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO  </b></p>
<p>Udito il relatore Ref. FRANCESCO GAMBATO SPISANI e uditi, altresì, i difensori delle parti;</p>
<p>Rilevato:<br />
&#8211;	che l’informativa 21 agosto 2004 della Stazione C.C. di Iseo, prodotta dall’amministrazione, afferma il carattere fittizio del rapporto di lavoro fra Giulia Venturini e tutti gli stranieri per i quali ella ebbe a richiedere la legalizzazione, ad eccezione di uno di essi, certo Fall Soulevy;<br />	<br />
&#8211;	che ciò si afferma in parte secondo dichiarazioni della stessa Venturini, di cui si riferisce il contenuto, e in parte secondo non meglio precisati accertamenti di fatto;<br />	<br />
&#8211;	che le dichiarazioni della Venturini, potenzialmente responsabile di un reato, non sono utilizzabili se non rese con l’assistenza di difensore ai sensi del principio generale dell’art. 64 c.p.p.;<br />	<br />
&#8211;	che è necessaria ulteriore istruttoria in proposito;																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>ordina al Comandante della Stazione C.C. di Iseo di far pervenire, entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza una relazione che precisi se Fall Thierno e Fall Soulevy siano la stessa persona e in base a quali precisi elementi, diversi da dichiarazioni non garantite della Venturini, sia stato desunto il carattere reale o fittizio dei rapporti di lavoro in questione, assieme ad ogni altro elemento ritenuto utile ai fini istruttori;</p>
<p align=center><b>RINVIA</b></p>
<p> la trattazione alla camera di consiglio immediatamente successiva al deposito della richiesta documentazione, invitando nelle more l’Autorità predetta a non allontanare il ricorrente dal territorio nazionale.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>BRESCIA, 12 luglio 2005</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.9500</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-7-2005-n-9500/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-7-2005-n-9500/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-7-2005-n-9500/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.9500</a></p>
<p>Pres. De Leo, Est. Storto Lo Sapio Salvatore,Lo Sapio Gaetano, Lo Sapio Fabio (Avv.ti G. e D. Cinque), / Ministero per i Beni e le Attività Culturali –Soprintendenza per i beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-7-2005-n-9500/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.9500</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-7-2005-n-9500/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.9500</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Leo, Est. Storto<br /> Lo Sapio Salvatore,Lo Sapio Gaetano, Lo Sapio Fabio (Avv.ti G. e D. Cinque), / Ministero per i Beni e le Attività Culturali –Soprintendenza per i beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli), Comune di nSomma Vesuviana (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni e concessioni-Costruzione fabbricato- Art.159 del D.Lgs. n.42/2004-Nulla-osta ambientale-Condizioni-Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di autorizzazione per la costruzione di fabbricato l’art. 159 del D.Lgs. n. 42/2004 ribadisce, con specifico riferimento al procedimento di verifica del nulla-osta ambientale, l’obbligo del contraddittorio procedimentale, all’uopo prescrivendo all&#8217;amministrazione competente al rilascio dell&#8217;autorizzazione prevista dall&#8217;articolo 146, comma 2, di dare immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall&#8217;interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti, siffatta comunicazione deve essere inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Pertanto, quando non vi è prova oltre che della spedizione di un formale avviso di avvio del procedimento, della partecipazione al soggetto interessato della nota di trasmissione alla Soprintendenza dell’autorizzazione rilasciata, non contemplando quest’ultima, tra i destinatari cui risulta espressamente indirizzata, anche il soggetto destinatario dell’atto, l’autorizzazione si ritiene accettata.</p>
<p>Sulla necessità del procedimento di verifica del nulla-osta ambiendale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br /> terza Sezione di Napoli</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
1) Dott. Giovanni de Leo                	Presidente<br />	<br />
2) Dott. Oberdan Forlenza		Giudice<br />	<br />
3) Dott. Alfredo Storto	 	Giudice rel.																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 9031 del r.g. dell&#8217;anno 2004 proposto da:<br />
<b>Salvatore LO SAPIO</b>, Gaetano LO SAPIO e Fabio LO SAPIO, tutti quali eredi di Giuliana D’Ambrosio, rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Gennaro e Diego Cinque presso il cui studio in Santa Maria Capua Vetere, alla via Carlo Santagata n. 8, elettivamente domiciliano</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI</b> – Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropolgico di Napoli e Provincia, in persona dei legali rapp.ti in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ope legis domicilia alla via Diaz n. 11</p>
<p>E NEI CONFRONTI DEL<br />
<b>Comune di SOMMA VESUVIANA</b>, in persona del Sindaco p.t. – non costituito</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
1)	del decreto a firma del Soprintendente per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropolgico di Napoli e Provincia del 29.3.2004, comunicato agli istanti dal Comune di Somma Vesuviana il 18.5.2004, con cui veniva annullato il provvedimento n. 154 dell’11.12.2003 del Sindaco del Comune di Somma Vesuviana che autorizzava Giuliana D’Ambrosio, ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. n. 490 del 1999, a costruire dei fabbricati per civile abitazione in Somma Vesuviana;<br />	<br />
2)	nonché di tutti i provvedimenti connessi, collegati, consequenziali o presupposti, allo stato non conosciuti																																																																																												</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio della amministrazione statale intimata;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 26 maggio 2005 il Giudice dott. Alfredo Storto;<br />
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso indicato in epigrafe, notificato alla controparte il 25 giugno 2004 ed al controinteressato il successivo 29 giugno, i ricorrenti, eredi di Giuliana D’Ambrosio, hanno impugnato il provvedimento sopra indicato con cui il Soprintendente di Napoli e Provincia aveva annullato l’autorizzazione n. 154 dell’11.12.2003, rilasciata ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. n. 490 del 1999 in favore della loro dante causa, dal Sindaco di Somma Vesuviana per la costruzione di fabbricati per civile abitazione all’angolo tra via Carmine e via Annunziata in quel Comune.<br />
L’impugnativa fonda sui seguenti motivi:<br />
1)	violazione degli articoli 7, 8 e 10 della legge n. 241 del 1990 per essere stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento;<br />	<br />
2)	violazione dell’art. 82 del d.P.R. 24.7.1977, n. 616, come integrato dall’art. 2 del d.m. 18.12.1996, per non essere stato comunicato ai destinatari il provvedimento adottato entro il termine perentorio previsto dall’art. 1 della legge n. 431 del 1985; <br />	<br />
3)	violazione dell’art. 82, nono comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 per essere stato reso il provvedimento impugnato oltre il termine di 60 giorni fissato da quella norma, illegittimamente sospeso dalla Soprintendenza mediante richieste di integrazione istruttoria pretestuose;<br />	<br />
4)	violazione e falsa applicazione dell’art. 82 del d.P.R. n. 61612 del 1977 nonché dell’art. 7 della legge n. 1497 del 1939; eccesso di potere; sviamento di potere, posto che l’intervento ministeriale, normativamente circoscritto alla verifica, sotto il profilo della legittimità, del corretto esercizio del potere ad opera dell’amministrazione delegata, si è invece configurato come una inammissibile rinnovazione delle valutazioni di merito già compiute dal Comune;<br />	<br />
5)	eccesso di potere sotto il profilo del falso presupposto di fatto; contraddittorietà; illogicità, posto che, per come si evincerebbe anche dalla consulenza di parte ricorrente, i rilievi di merito svolti dalla Soprintendenza appaiono, oltre che affetti dalla illegittimità sopra evidenziata, anche infondati;<br />	<br />
6)	eccesso di potere sotto i profili dell’ingiustizia manifesta e del falso presupposto di fatto, in relazione anche alla disparità di trattamento, tenuto conto che il contesto in cui si inseriscono le opere in questione è caratterizzato da diffuso degrado dovuto alla presenza di edifici fatiscenti, nonché di complessi edilizi eterogenei per stili e decontestualizzati, tutti assentiti dalla Soprintendenza.</p>
<p>Ha resistito, con comparsa di stile, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropolgico di Napoli e Provincia;</p>
<p>All’odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.<br />
Segnatamente, assume priorità logica nell’attività delibativa rimessa al Collegio l’esame della censura relativa alla pretesa violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento.<br />
Com’è noto, l’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nell’imporre alle Pubbliche Amministrazioni l’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre l’effetto finale, ha recepito un nuovo criterio di regolamentazione dell’azione dei pubblici poteri, incentrato sulla valorizzazione del metodo dialettico come forma inderogabile di esercizio della funzione amministrativa.<br />
Tanto in ragione dell’auspicata partecipazione al procedimento dei soggetti direttamente interessati, con evidenti positive ricadute in relazione all’attuazione degli obiettivi di massima trasparenza nei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, garantita dalla piena ed immediata ostensione del potere amministrativo nello stesso momento della sua formazione.<br />
D’altronde, il rispetto del principio in esame, nel momento stesso in cui promuove l’emersione di tutti gli interessi coinvolti ed attua la ponderata comparazione degli stessi, risulta in stretta correlazione con i canoni di rango costituzionale dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, e, quindi, assicura la cura ottimale dell’interesse pubblico ed, in via tendenziale, un’anticipata composizione dei conflitti.<br />
Orbene, sulla scorta delle suddette premesse deve riconoscersi alle garanzie di partecipazione in argomento la dignità giuridica di principio generale dell’ordinamento, con conseguente natura eccezionale di ogni disposizione derogatoria che escluda o limiti tale diritto.<br />
Con specifico riferimento al procedimento in esame, concernente la verifica di compatibilità ambientale del progetto edificatorio, la questione della concreta operatività dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica è stata assai dibattuta nella giurisprudenza amministrativa.<br />
Sul punto, la Sezione ha sempre ritenuto di non doversi discostare dall’orientamento giurisprudenziale, espresso in casi analoghi, favorevole a riconoscere la sussistenza del suddetto obbligo procedimentale, all’uopo valorizzando anche l’espresso disposto dell’art. 4 del D. M. 13 giugno 1994 n. 495 (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania, IV Sezione, 18 febbraio 2003, n. 925; Consiglio di Stato, VI Sezione, 22 agosto 2000 n. 4546; 29 maggio 2002 n. 2983; 10 giugno 2002 n. 3220).<br />
Pur tuttavia, mette conto evidenziare che su tale arresto giurisprudenziale ha profondamente inciso il D. M. 19 giugno 2002, n. 165, che ha riformulato il precitato art. 4 del D.M. 495/1994 nel senso che: “la comunicazione prevista dal comma 1 non è dovuta per i procedimenti avviati ad istanza di parte, ed in particolare, per quelli disciplinati dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 41, 43, 50, 51, 53, 55, 56, 59, 66, 68, 69, 72, 86, 102, 107, 108, 109, 113, 114, 151, 154 e 157 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, anche quando l’istanza è stata previamente valutata da una diversa amministrazione, in applicazione di norme di legge o di regolamento. È comunque fatta salva la possibilità per l’istante di presentare memorie o documenti” (comma 1-bis).<br />
La predetta fonte regolamentare risulta espressamente richiamata nel preambolo dell’atto gravato, a conferma dell’opzione ermeneutica implicitamente privilegiata dall’Amministrazione resistente ed incentrata sullo speciale regime derogatorio, rispetto agli ordinari obblighi partecipativi, cui resterebbe soggetto il procedimento in argomento.<br />
Ritiene tuttavia il Collegio, con riguardo alla legittimità dei presupposti e dei confini operativi della detta fonte regolamentare, che essa sia in evidente contrasto con la corrispondente disciplina di settore di rango primario, configurandosi alla stregua di una sorta di clausola di autoesonero dell’Amministrazione dall’osservanza di un obbligo che costituisce, come detto, il precipitato di un principio di rango generale dell’ordinamento. Né pare, sotto altro profilo, che tale deroga trovi adeguata giustificazione nella peculiarità del procedimento autorizzatorio de quo il quale, pur nella parte in cui si sostanzia nella scansione in fasi (cfr. Ad. Plen.14 dicembre 2001, n. 9), non offre una trama procedimentale radicalmente dissimile dal modello paradigmatico ai fini dell’esonero dagli obblighi di partecipazione al procedimento, i quali, comunque, neppure trovano adeguata soddisfazione nella attenuata previsione (regolamentare) della possibilità di presentare memorie o documenti. Per tali motivi, deve dunque negarsi alla sopraccitata norma regolamentare l’idoneità ad innovare l’ordinamento giuridico disegnato dalla norma primaria con cui essa si pone in irrimediabile conflitto e, quindi, in concreto, a trovare applicazione nella fattispecie in esame (cfr. sul punto C.d.S Sez. V, 20 maggio 2003, n. 2750). <br />
Tale conclusione sembra peraltro trovare ulteriore conforto, nel senso della continuità del sistema, nell’art. 159 del D.Lgs. n. 42/2004, entrato in vigore a decorrere dal 1° maggio 2004, il quale ribadisce espressamente, con specifico riferimento al procedimento di verifica del nulla-osta ambientale, l’obbligo del contraddittorio procedimentale, all’uopo prescrivendo all&#8217;amministrazione competente al rilascio dell&#8217;autorizzazione prevista dall&#8217;articolo 146, comma 2, di dare immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall&#8217;interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. Siffatta comunicazione deve essere inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.<br />
Tanto premesso, va dunque ribadito che, all’epoca dell’attivazione della fase di controllo del procedimento di rilascio dell’autorizzazione ai fini ambientali, permaneva in capo all’Amministrazione procedente uno specifico obbligo partecipativo volto ad assicurare un effettivo svolgimento dialettico allo snodo procedimentale in parola.<br />
Nel caso di specie, alla stregua delle acquisizioni processuali, non vi è prova – oltre che della spedizione di un formale avviso di avvio del procedimento &#8211; della partecipazione al soggetto interessato della nota di trasmissione alla Soprintendenza dell’autorizzazione rilasciata, non contemplando quest’ultima, tra i destinatari cui risulta espressamente indirizzata, anche il soggetto destinatario dell’atto.<br />
La rilevata mancanza si riflette, dunque, sulla legittimità dell’impugnato provvedimento, che, pertanto, va caducato, con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.<br />
In aderenza ad un autorevole orientamento giurisprudenziale, va, infatti, riconosciuto il principio del carattere necessariamente assorbente della censura volta a far valere il mancato invio della comunicazione in discorso, nel senso che l’accoglimento di essa inibisce l’esame delle altre eventuali censure, stante l’invalidità dell’istruttoria svoltasi in carenza della comunicazione stessa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 settembre 2000 n. 4649).<br />
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli,  definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, pronuncia l’annullamento del provvedimento impugnato</p>
<p>Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nelle Camera di consiglio del 26 maggio e del 9 giugno 2005.</p>
<p>Dott. Giovanneo de Leo	Presidente<br />	<br />
Dott. Alfredo Storto               Giudice Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-7-2005-n-9500/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.9500</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.3770</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-7-2005-n-3770/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-7-2005-n-3770/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.3770</a></p>
<p>Pres. Iannotta, est. Allegretta Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria (Avv.ti C. E. Gallo e M. Contaldi) c. Innocenti (n.c.) sui presupposti per la legittima corresponsione dell&#8217;assegno personale, ex art. 34 D.P.R. 130 del 1969, in caso di passaggio del dipendente ospedaliero ad altro ospedale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-7-2005-n-3770/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.3770</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-7-2005-n-3770/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.3770</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, est. Allegretta<br /> Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria (Avv.ti C. E. Gallo e M. Contaldi) c. Innocenti (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la legittima corresponsione dell&#8217;assegno personale, ex art. 34 D.P.R. 130 del 1969, in caso di passaggio del dipendente ospedaliero ad altro ospedale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Dipendente ospedaliero – Trasferimento ad altro ospedale – Diritto alla corresponsione dell’assegno personale  previsto dall’art. 34 D.P.R. 130 del 1969 – Presupposti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La corresponsione dell’assegno personale, previsto dall’art. 34 D.P.R. 130 del 1969 in caso di passaggio del dipendente ospedaliero da un ospedale all&#8217;altro, per coprire la differenza tra il nuovo stipendio e quello più elevato goduto nella qualifica di provenienza, presuppone che il passaggio si verifichi tra posizioni lavorative di ruolo e tra qualifiche uguali o da inferiore a superiore; non anche quando il dipendente transiti, per propria personale scelta, ad un rapporto non di ruolo ed in una qualifica inferiore a quella in precedenza rivestita. L’applicazione della norma in questa ipotesi avverrebbe, infatti, in violazione del principio di proporzionalità tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36 Cost.) e del rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione nel rapporto di lavoro, dato che, per volontà di una delle parti contraenti, ad una prestazione lavorativa inferiore corrisponderebbe una retribuzione superiore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3770/05 REG.DEC.<br />	<br />
N. 9357 REG.RIC.<br />
ANNO  1996</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />Sezione Quinta         </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. r.g. 9357 del 1996 proposto <br />
dall’<b>Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo”</b> di Alessandria, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Carlo Emanuele Gallo e Mario Contaldi e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, Pier Luigi da Palestrina, n. 63,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il dott. <b>Roberto Innocenti</b>, non costituito in giudizio,</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza n. 281, in data 21 maggio 1996, pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Torino, Sez. II;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Corrado Allegretta;<br />
Udito alla pubblica udienza del giorno 1 aprile 2005 l’avv. Diego Vaiano per delega dell’avv. M. Contaldi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>L’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria impugna la sentenza n. 281 in data 21 maggio 1996, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. II, ha accolto il ricorso proposto dal dott. Roberto Innocenti, contro la soppressa Unità Socio Sanitaria Locale n. 70 di Alessandria, per ottenere l’accertamento del suo diritto alle differenze stipendiali, sotto forma di assegno personale, rispetto al miglior trattamento economico precedentemente goduto quale aiuto di ruolo presso altro Ospedale.<br />
Il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ricorrente a mantenere, nella posizione di assistente, il precedente trattamento economico, sia pure con la riduzione conseguente al passaggio al rapporto a tempo definito, ed ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute, con rivalutazione ed interessi legali.<br />
Di tanto si duole l’appellante, deducendo violazione di legge con riferimento all’art. 34 del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 ed all’art. 202 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, non applicabili nell’ipotesi, come quella di specie, in cui il pubblico dipendente abbia volontariamente scelto di passare ad una qualifica inferiore a quella in precedenza ricoperta. Chiede, pertanto, che in riforma della sentenza appellata, il ricorso proposto in primo grado sia respinto.<br />
L’appellato non si è costituito in giudizio.<br />
All’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2005, sentito il difensore presente, il Collegio si è riservata la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’appello è fondato.<br />
A ragione, invero, l’Amministrazione appellante sostiene che la corresponsione dell’assegno personale, previsto dall’art. 34 D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 in caso di passaggio del dipendente ospedaliero da un ospedale all&#8217;altro, per coprire la differenza tra il nuovo stipendio e quello più elevato goduto nella qualifica di provenienza, presuppone che il passaggio si verifichi tra posizioni lavorative di ruolo e tra qualifiche uguali o da inferiore a superiore; non anche quando il dipendente transiti, per propria personale scelta, ad un rapporto non di ruolo ed in una qualifica inferiore a quella in precedenza rivestita, com’è accaduto nel caso di specie.<br />
L’applicazione della norma in questa ipotesi avverrebbe, infatti, in violazione del principio di proporzionalità tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36 Cost.) e del rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione nel rapporto di lavoro, dato che, per volontà di una delle parti contraenti, ad una prestazione lavorativa inferiore corrisponderebbe una retribuzione superiore.<br />
L’appello va, pertanto, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado dev’essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.<br />
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2005 con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Raffaele Iannotta		Presidente<br />	<br />
Corrado Allegretta		Consigliere rel. Est.<br />
Aldo Fera			Consigliere<br />	<br />
Claudio Marchitiello	Consigliere<br />	<br />
Nicola Russo		Consigliere																																																																																											</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
f.to Raffaele Iannotta</p>
<p>L’ESTENSORE<br />
f.to Corrado Allegretta</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12 LUGLIO 2005</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.3774</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-7-2005-n-3774/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-7-2005-n-3774/</guid>

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<p>Pres. Frascione, est. Allegretta COMUNE di LARDIRAGO (Avv.ti F. Adavastro ed E. Merlino) c. Fondazione Collegio Ghislieri (Avv.ti A. Travi e F. Lorenzoni) le fondazioni non possono beneficiare dell&#8217;esonero dal contributo di concessione Edilizia ed urbanistica – Contributo di concessione – Esonero – Applicabilità alle fondazioni – Non sussiste &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-7-2005-n-3774/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.3774</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione, est. Allegretta<br /> COMUNE di LARDIRAGO (Avv.ti F. Adavastro ed E. Merlino) c.  Fondazione Collegio Ghislieri (Avv.ti A. Travi e F. Lorenzoni)</span></p>
<hr />
<p>le fondazioni non possono beneficiare dell&#8217;esonero dal contributo di concessione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Contributo di concessione – Esonero – Applicabilità alle fondazioni – Non sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le fondazioni non possono beneficiare dell’esonero dal contributo di concessione previsto dall’art. 9, lett. f, L. 10 del 1977 (oggi trasfuso nell’art. 17, comma 3, lett. c, del D.P.R. 380 del 2001, recante il Testo Unico dell&#8217;Edilizia). Infatti lo speciale regime di gratuità della concessione edilizia richiede il concorso di due requisiti, l’uno di carattere soggettivo e l’altro di carattere oggettivo. Il primo consiste nell&#8217;esecuzione delle opere da parte di enti “istituzionalmente competenti”, vale a dire da parte di soggetti ai quali la realizzazione dell’opera sia demandata in via istituzionale; il secondo, dall’ascrivibilità del manufatto oggetto di concessione edilizia alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale. Non ricorrono pertanto tali requisiti nel caso della fondazione, soggetto dotato di personalità giuridica di diritto privato e, secondo il vigente ordinamento, non preposto alla realizzazione di opere pubbliche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />  SezioneQuinta  </b></p>
<p>     ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 6744 del 2001 proposto dal <br />
<b>COMUNE di LARDIRAGO</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Adavastro ed Eugenio Merlino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, Via A. Genovesi n. 3,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Fondazione Collegio Ghislieri</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Travi e Fabio Lorenzoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, Via del Viminale n. 43,</p>
<p>per l’annullamento e la riforma<br />
della sentenza n. 2010 in data 5 marzo 2001 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia &#8211; Milano, Sez. II;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Fondazione appellata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Corrado Allegretta;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 9 novembre 2004 gli avv.ti Adavastro e Travi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con sentenza n. 2010 in data 5 marzo 2001 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. II ha accolto il ricorso (n. R.G. 4036/99) proposto dalla Fondazione Collegio Ghislieri di Pavia per chiedere l’accertamento del diritto alla gratuità della concessione edilizia n. 745 del 15 luglio 1999, rilasciatale dal Comune di Lardirago per il recupero ed il riuso del Castello di Lardirago; con conseguente annullamento della concessione edilizia nella parte in cui prevedeva la corresponsione del contributo di concessione nonché la condanna del Comune alla restituzione delle somme versate quale contributo per oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.<br />
Nei confronti della sentenza il Comune ha proposto l’appello in epigrafe, sostenendo che, nella specie, non sussistono i requisiti soggetivo ed oggettivo stabiliti dall&#8217;art. 9, lett. f, della legge 28 gennaio 1977 n. 10 per il rilascio di concessione edilizia a titolo gratuito, in quanto la Fondazione non è un ente pubblico e l&#8217;intervento progettato non realizza alcun interesse pubblico; il complesso interessato dall&#8217;intervento, pur ricadendo in zona classificata dal piano regolatore generale come “Zona per attrezzature universitarie, culturali e congressuali”, non è conteggiato fra gli standards urbanistici, né ne è prevista la realizzazione per mano pubblica; in ogni caso, nella condanna alla restituzione del contributo di concessione versato dalla Fondazione, pronunciata a carico del Comune, non può essere ricompresa anche la rivalutazione monetaria.<br />
L’Amministrazione appellante, pertanto, conclude chiedendo, in via principale, che la sentenza impugnata sia annullata e, in via subordinata, che, in parziale riforma della sentenza, il rimborso sia limitato alle somme versate maggiorate nella sola misura degli interessi legali, con esclusione della rivalutazione monetaria.<br />
Si è costituita in giudizio la Fondazione Collegio Ghislieri, la quale ha controdedotto al gravame, concludendo per la sua reiezione perché infondato; con conseguente condanna dell’appellante alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.<br />
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 9 novembre 2004, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La controversia in esame si risolve nel quesito se l’appellata Fondazione possa beneficiare dell’esonero dal contributo di concessione a noma dell’art. 9, lett. f, della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (oggi trasfuso nell’art. 17, comma 3, lett. c, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recante il Testo Unico dell&#8217;Edilizia).<br />
Sostiene il Comune ricorrente che, nella specie, non sussistono i requisiti soggetivo ed oggettivo stabiliti dall’art. 9, lett. f, della legge 28 gennaio 1977 n. 10 per il rilascio della concessione edilizia a titolo gratuito, in quanto la Fondazione non è un ente pubblico e l’intervento progettato non realizza opere rivolte alla collettività in senso generale, bensì al soddisfacimento di interessi privatistici e comunque delle esigenze di un numero limitato di persone.<br />
L’assunto è fondato.<br />
Dispone il citato art. 9: “Il contributo (per il rilascio della concessione) … non è dovuto: … f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”.<br />
Secondo giurisprudenza ormai pacifica, nell’ipotesi considerata da questa disposizione, lo speciale regime di gratuità della concessione edilizia richiede il concorso di due requisiti, l’uno di carattere soggettivo e l’altro di carattere oggettivo.<br />
Il primo consiste nell&#8217;esecuzione delle opere da parte di enti “istituzionalmente competenti”, vale a dire da parte di soggetti ai quali la realizzazione dell’opera sia demandata in via istituzionale; il secondo, dall’ascrivibilità del manufatto oggetto di concessione edilizia alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale.<br />
Si è rilevato, infatti, che l’espressione «opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti» rende in sostanza il concetto di «opera pubblica», che è appunto opera di interesse generale realizzata da un ente pubblico nell&#8217;ambito delle proprie competenze istituzionali. Essa, pertanto, è stata riferita anche ad un’opera realizzata da un soggetto privato, purché per conto di un ente pubblico, come nella figura della concessione di opere pubbliche o in analoghe figure organizzatorie” (cfr., su tutta la materia, Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2002 n. 6618; 10 luglio 2000 n. 3860; id. 6 dicembre 1999 n. 2061; id. 10 maggio 1999 n. 536; id. 4 maggio 1998 n. 492; id. 29 settembre 1997 n. 1067; id. 7 settembre 1995 n. 1280; id. 10 dicembre 1990 n. 857).<br />
La disposizione sopra riportata, inoltre, deve ritenersi di stretta interpretazione, in quanto introduce ipotesi di deroga alla regola generale (art. 1 L. 28 gennaio 1977 n. 10) che assoggetta a contributo tutte le opere che comportino trasformazione del territorio, in relazione agli oneri che la collettività, in dipendenza di esse, è chiamata a sopportare.<br />
Nel caso che ci occupa, la concessione edilizia controversa è stata rilasciata alla Fondazione appellata per l’esecuzione di lavori di recupero e riuso di un castello, al fine di realizzarvi una residenza studentesca ed un centro congressi. Tanto, in attuazione di apposito piano di recupero e relativa convenzione attuativa, concernenti un’area (con gli edifici che vi insistono, tra i quali detto castello) di proprietà della stessa Fondazione e destinata dal vigente p.r.g. alla “realizzazione di un centro culturale e di studi post-laurea del Collegio Ghislieri di Pavia, comprendente anche attrezzature per congressi e conferenze, residenze per docenti e studenti e tutti i servizi relativi a queste funzioni”, non riservata all&#8217;intervento pubblico.<br />
In relazione alla finalità enunciata nell’art. 1 dello statuto della Fondazione, di “accogliere e mantenere gratuitamente in convitto giovani di ingegno e non agiate condizioni economiche”, può indubbiamente riconoscersi che l’intervento edilizio in questione è di rilevante interesse sociale. Non è men vero, tuttavia, che la Fondazione è soggetto dotato di personalità giuridica di diritto privato, che secondo il vigente ordinamento non è preposto alla realizzazione dell’opera suddetta, né agisce per conto di alcun ente pubblico, difettando qualsiasi collegamento organizzativo-funzionale o giuridicamente rilevante con l’apparato della pubblica Amministrazione.<br />
Deve concludersi, pertanto, che, quanto meno sotto il profilo soggettivo, non sussiste nel caso in esame il presupposto della speciale qualità dell’ente realizzatore, richiesto dalla legge per la concessione del beneficio invocato.<br />
L’appello va, quindi, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.<br />
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 9 novembre 2004 con l&#8217;intervento deiSignori:</p>
<p>Emidio Frascione		Presidente<br />	<br />
Giuseppe Farina		Consigliere<br />	<br />
Corrado Allegretta		Consigliere rel. est.<br />	<br />
Goffredo Zaccardi		Consigliere<br />	<br />
Aniello Cerreto		Consigliere																																																																																											</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
f.to Emidio Frascione</p>
<p>L’ESTENSORE<br />
f.to Corrado Allegretta</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12 LUGLIO 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-7-2005-n-3774/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.3774</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-7-2005-n-274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-7-2005-n-274/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-7-2005-n-274/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.274</a></p>
<p>Capotosti, Presidente &#8211; Marini, Redattore incostituzionale la previsione che le spese restano a carico di chi le ha anticipate, in caso di estinzione del giudizio Processo tributario – Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere &#8211; Spese – Previsione del mantenimento in capo a chi le ha anticipate</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-7-2005-n-274/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Capotosti, Presidente &#8211; Marini, Redattore</span></p>
<hr />
<p>incostituzionale la previsione che le spese restano a carico di chi le ha anticipate, in caso di estinzione del giudizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo tributario – Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere &#8211; Spese – Previsione del mantenimento in capo a chi le ha anticipate – Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. Infatti, la compensazione ope legis delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, rendendo inoperante quel principio, si traduce, dunque, in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento (il ritiro dell’atto, nel caso dell’amministrazione, o l’acquiescenza alla pretesa tributaria, nel caso del contribuente) di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni, e, corrispondentemente, in un del pari ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi, nella nuova disciplina del processo tributario, dell’assistenza tecnica di un difensore e, quindi, costretta a ricorrere alla mediazione (onerosa) di un professionista abilitato alla difesa in giudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
 Piero Alberto	CAPOTOSTI	Presidente<br />
#NOME?		NEPPI MODONA<br />
#NOME?		MARINI<br />
#NOME?		BILE<br />
#NOME?	FLICK<br />
#NOME?	AMIRANTE<br />
#NOME?		DE SIERVO<br />
#NOME?		VACCARELLA<br />
#NOME?	MADDALENA<br />
#NOME?	QUARANTA<br />
#NOME?	GALLO<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza del 14 ottobre 2003 dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli sul ricorso proposto da Costruzioni Cerimele S.p.a. in liquidazione contro l’Ufficio delle Entrate di Napoli 1, iscritta al n. 1021 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2005.</p>
<p>Udito nella camera di consiglio del 4 maggio 2005 il Giudice relatore Annibale Marini.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1.– Con ordinanza del 9 dicembre 1997 la Commissione tributaria provinciale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), «nella parte in cui preclude ai giudici, nella declaratoria di estinzione della controversia per cessazione della materia del contendere, di condannare l’Amministrazione virtualmente soccombente al pagamento delle spese».<br />
Con successiva ordinanza del 14 ottobre 2003 il medesimo giudice ha rinnovato l’ordine di trasmissione degli atti a questa Corte, rimasto precedentemente ineseguito.<br />
1.1.– Il giudizio a quo ha ad oggetto l’impugnativa di una cartella di pagamento emessa nell’anno 1996 dal I Ufficio IVA di Napoli nei confronti di una società in liquidazione, per l’importo di £. 1.401.962.497.<br />
In punto di fatto, il giudice adito ha accertato che, successivamente all’instaurazione del giudizio, l’Ufficio impositore aveva disposto lo sgravio, in sede di autotutela, dell’intera somma iscritta a ruolo.<br />
Cessata di conseguenza la materia del contendere, rileva il rimettente che andrebbe dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, con conseguente applicabilità della disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolo, secondo cui «le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge».<br />
Si tratta – continua il rimettente – di una disposizione che preclude l’applicabilità, nel processo tributario, della disciplina propria del processo civile, secondo la quale il regolamento delle spese, nel caso di cessazione della materia del contendere, consegue invece alla valutazione della soccombenza virtuale rimessa al giudice della causa.<br />
1.2.– Ad avviso del medesimo rimettente, la norma in questione si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali sotto un duplice profilo.<br />
In primo luogo – tenuto conto che, per la particolare natura del processo tributario, solo il contribuente può assumere la veste di ricorrente e d’altro canto la cessazione della materia del contendere consegue, normalmente, ad atti compiuti dall’amministrazione convenuta in via di autotutela – sarebbe leso il principio di uguaglianza di trattamento tra le parti del processo, esonerandosi irragionevolmente l’amministrazione dall’onere del pagamento delle spese anticipate dalla controparte.<br />
In secondo luogo, considerata l’esistenza dell’obbligo di difesa tecnica per le cause di valore superiore a £. 5.000.000, la norma di cui si tratta costituirebbe un indubbio ostacolo all’esercizio, da parte del contribuente, del diritto alla tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 della Costituzione.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1.– La Commissione tributaria provinciale di Napoli dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), secondo cui, in caso di estinzione del giudizio per definizione delle pendenze tributarie o per qualsiasi altra ipotesi di cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge.<br />
La norma impugnata violerebbe il principio di eguaglianza, favorendo ingiustamente l’amministrazione finanziaria nei confronti della controparte, e si porrebbe altresì in contrasto con il diritto di difesa, tutelato dall’art. 24 della Costituzione, operando in funzione obiettivamente dissuasiva rispetto all’esercizio, da parte del contribuente, del diritto alla tutela giurisdizionale.</p>
<p>2.– L’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992 è stato più volte oggetto di scrutinio di legittimità costituzionale, in riferimento a diversi parametri ed anche all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell’asserita violazione del principio di eguaglianza rispetto al tertium comparationis rappresentato dalla disciplina del processo civile. Le relative questioni sono state dichiarate non fondate (sentenza n. 53 del 1998), manifestamente infondate (ordinanze n. 465 del 2000, n. 265 e n. 77 del 1999, n. 368 del 1998) o manifestamente inammissibili (ordinanza n. 68 del 2005).<br />
La questione di legittimità costituzionale della stessa norma deve essere ora esaminata sotto il diverso aspetto, anch’esso evocato dal rimettente, della irragionevolezza della norma censurata.<br />
Il rimettente, infatti, nel rilevare che la norma avvantaggia in maniera ingiustificata la parte che determina con un proprio comportamento volontario la cessazione della materia del contendere (il che, egli afferma, «può avvenire – e avviene con maggior frequenza – per effetto di ravvedimento dell’Amministrazione finanziaria nel corso della controversia attraverso l’istituto dell’autotutela») denuncia solo apparentemente una violazione del principio di eguaglianza tra le parti del processo – proprio in quanto, come egli stesso implicitamente riconosce, della norma può giovarsi talvolta anche il contribuente – ma in realtà pone in dubbio la ragionevolezza stessa del regolamento delle spese dettato, in riferimento a tale ipotesi astratta, dalla norma impugnata.<br />
2.1.– La questione, prospettata in tali termini, è fondata.<br />
Occorre muovere dalla premessa che il processo tributario è in linea generale ispirato – non diversamente da quello civile o amministrativo – al principio di responsabilità per le spese del giudizio, come dimostrano l’art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992, secondo cui la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese, salvo il potere di compensazione della commissione tributaria (a norma dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile), e l’art. 44 del medesimo decreto legislativo, secondo cui, in caso di rinuncia al ricorso, il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.<br />
La compensazione ope legis delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, rendendo inoperante quel principio, si traduce, dunque, in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento (il ritiro dell’atto, nel caso dell’amministrazione, o l’acquiescenza alla pretesa tributaria, nel caso del contribuente) di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni, e, corrispondentemente, in un del pari ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi, nella nuova disciplina del processo tributario, dell’assistenza tecnica di un difensore e, quindi, costretta a ricorrere alla mediazione (onerosa) di un professionista abilitato alla difesa in giudizio.<br />
L’intrinseca irragionevolezza della norma, in quanto riferita all’ipotesi di ritiro dell’atto impugnato, che ricorre nel giudizio a quo, emerge del resto con particolare evidenza anche nel confronto con la disciplina prevista per l’ipotesi di annullamento o riforma dell’atto, in via di autotutela, nel corso del processo amministrativo, avente analoga natura impugnatoria. L’art. 23, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), dispone infatti, in tal caso, che «il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese», anche, ovviamente, dichiarandone la compensazione qualora ne ricorrano i presupposti.</p>
<p>3.– L’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992 risulta in definitiva lesivo, sotto l’aspetto considerato, del principio di ragionevolezza, riconducibile all’art. 3 della Costituzione, e ne va di conseguenza dichiarata l’illegittimità costituzionale nella parte in cui si riferisce alle ipotesi – cui esclusivamente ha riguardo l’ordinanza di rimessione – di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, dovendo, pertanto, in tali ipotesi la commissione tributaria pronunciarsi sulle spese ai sensi dell’art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992.<br />
Resta assorbita ogni altra e diversa censura avanzata dal rimettente.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2005</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.276</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-7-2005-n-276/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-7-2005-n-276/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2005 n.276</a></p>
<p>Pres. CAPOTOSTI, Red. AMIRANTE lavoratori socialmente utili Progetti di lavori socialmente utili – Proroga limitata a quelli che utilizzano soggetti che abbiano maturato 12 mesi di attività nel periodo 1998-1999 Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CAPOTOSTI, Red. AMIRANTE</span></p>
<hr />
<p>lavoratori socialmente utili</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Progetti di lavori socialmente utili – Proroga limitata a quelli che utilizzano soggetti che abbiano maturato 12 mesi di attività nel periodo 1998-1999</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza), e 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell&#8217;art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte d&#8217;appello di Torino.<br />Nella giurisprudenza della Corte è ricorrente l&#8217;affermazione del principio che il succedersi nel tempo di fatti ed atti può di per sé rendere legittima l&#8217;applicazione di una determinata disciplina rispetto ad altra e ciò anche con particolare riguardo alla valutazione di anzianità pregresse (cfr. la recente sentenza n. 430 del 2004 ed altre in essa citate).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza), e 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell&#8217;art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), promosso dalla Corte di appello di Torino, con ordinanza del 6 giugno 2003, nel procedimento civile vertente tra Comune di Torino e A. L. ed altri, iscritta al n. 876 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2003.</p>
<p>Visti l&#8217;atto di costituzione di B. G. ed altri nonché l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />
udito nell&#8217;udienza pubblica del 3 maggio 2005 il Giudice relatore Francesco Amirante; <br />
uditi l&#8217;avvocato Sergio Vacirca per B. G. ed altri e l&#8217;avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1.–– La Corte d&#8217;appello di Torino, adita dal Comune di quella città con impugnazione avverso la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva accertato il diritto di alcuni lavoratori ad essere inseriti tra i lavoratori socialmente utili cui spettavano il regime transitorio ed i connessi benefici previsti dall&#8217;art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza), e 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell&#8217;art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144). <br />
Il remittente premette in diritto che il comma 6 dell&#8217;art. 45 citato stabilisce che le disposizioni di cui all&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 468 del 1997 si applicano ai lavoratori socialmente utili «che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999», mentre il comma 1 dell&#8217;art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2000 prescrive che le disposizioni del decreto stesso «si applicano, salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 10, comma l, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999». <br />
In fatto il remittente espone che i lavoratori in causa erano stati impiegati in progetti approvati nel corso del 1998 ma che, per ritardi di organi pubblici o di enti utilizzatori e comunque per motivi indipendenti dalla loro volontà, erano stati effettivamente immessi al lavoro successivamente al 15 gennaio 1999 e non avevano quindi potuto maturare l&#8217;anzianità prescritta. <br />
Il remittente rileva altresì che, attesa la chiara lettera della disposizione censurata, non può essere condivisa l&#8217;interpretazione del giudice di primo grado, secondo la quale la normativa deve essere interpretata nel senso che i dodici mesi di attività devono essere maturati nell&#8217;ambito di un progetto approvato entro il 31 dicembre 1999, ancorché l&#8217;attività dei lavoratori sia andata oltre tale data. <br />
Per quanto concerne la non manifesta infondatezza, il remittente sostiene che, tenuto conto della duplice considerazione che il rapporto inerente allo svolgimento delle attività socialmente utili non è rapporto di lavoro in senso proprio e che l&#8217;assegno viene corrisposto anche per i periodi di mera formazione e non di lavoro, è irragionevole escludere dal trattamento in questione coloro che, per fatti non da loro dipendenti, non avevano potuto maturare i dodici mesi di attività prescritti entro il 31 dicembre 1999. Di ciò, sia pure in limitata misura, si erano resi conto il Comune di Torino e la Commissione regionale per l&#8217;impiego i quali avevano ritenuto meritevoli del trattamento in oggetto i lavoratori che avevano completato i dodici mesi di attività entro il 15 gennaio 2000, in quanto entro il 31 dicembre 1999 avevano maturato undici mesi e poco più della metà del dodicesimo. <br />
Il remittente espone altresì che la questione limitata all&#8217;illegittimità dell&#8217;art. 45, comma 6, citato, era stata sollevata in altro analogo procedimento e che questa Corte, con l&#8217;ordinanza n. 40 del 2003, l&#8217;aveva dichiarata inammissibile, sul rilievo che il remittente non aveva tenuto in alcun conto il decreto n. 81 del 2000. A tal proposito, la Corte torinese osserva che l&#8217;art. 2, comma 1, del suindicato decreto adotta una formula analoga a quella dell&#8217;art. 45, comma 6, della legge n. 144 del 1999. Da ciò, da un lato, si trae la conclusione che il decreto medesimo in sostanza nulla ha innovato sulla rilevanza della questione, dall&#8217;altro il sospetto di illegittimità viene esteso alla citata disposizione del decreto legislativo.<br />
2.–– Si sono costituite alcune delle parti private le quali in via principale sostengono l&#8217;interpretazione della norma adottata dal giudice di primo grado del giudizio a quo; in subordine aderiscono alle argomentazioni esposte nell&#8217;ordinanza di rimessione. <br />
3.— È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata. <br />
L&#8217;Avvocatura osserva che, in materia previdenziale, rientra nella discrezionalità del legislatore dettare una disciplina che tenga conto anche del tempo, perché il fluire di questo di per sé può essere elemento di diversificazione e soggiunge che l&#8217;ordinanza denuncia meri inconvenienti che si sono verificati nell&#8217;applicazione della normativa censurata. </p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1.— La Corte d&#8217;appello di Torino, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dubita della legittimità costituzionale degli artt. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza), e 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell&#8217;articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144). <br />
Secondo la Corte remittente è irragionevole e lesiva del principio di eguaglianza l&#8217;attribuzione di determinati benefici e di una situazione cui si connettono vantaggi a soggetti che abbiano maturato un&#8217;anzianità in lavori socialmente utili eseguiti in un certo periodo (nella specie, dodici mesi di anzianità nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999), senza tenere conto dell&#8217;effettivo momento in cui, in linea di fatto, i progetti stessi hanno iniziato il loro svolgimento. Ciò comporta la conseguenza che in alcuni casi, come in quello delle parti del giudizio a quo, sono stati esclusi dai benefici lavoratori ai quali, a causa dell&#8217;epoca effettiva d&#8217;inizio di attuazione dei progetti stessi e quindi per accadimenti indipendenti dalla loro volontà, non era stato possibile maturare l&#8217;anzianità richiesta. <br />
Ulteriore conseguenza è la privazione del trattamento previdenziale prescritto dall&#8217;art. 38 della Costituzione. <br />
La motivazione sulla rilevanza fornita dal giudice remittente non è implausibile, sicché la questione è ammissibile. </p>
<p>2.— Nel merito, essa è infondata. <br />
Nella giurisprudenza della Corte è ricorrente l&#8217;affermazione del principio che il succedersi nel tempo di fatti ed atti può di per sé rendere legittima l&#8217;applicazione di una determinata disciplina rispetto ad altra e ciò anche con particolare riguardo alla valutazione di anzianità pregresse (cfr. la recente sentenza n. 430 del 2004 ed altre in essa citate). <br />
In specie, poi, l&#8217;elemento temporale può essere legittimo criterio di discrimine se esso intervenga a delimitare le sfere di applicazione di norme nell&#8217;ambito del riordino complessivo della disciplina attinente ad una determinata materia (cfr. ordinanza n. 190 del 2003). Ciò è quanto si verifica nel caso in esame, perché le disposizioni censurate rientrano in una più ampia normativa, in parte conseguente al passaggio di competenze dallo Stato alle Regioni (cfr. ordinanza n. 40 del 2003). <br />
Si osserva, perciò, che le diseguaglianze denunciate non derivano dalla formulazione delle norme impugnate, bensì da evenienze connesse alla loro concreta applicazione e finiscono quindi per sostanziarsi in inconvenienti di mero fatto irrilevanti ai fini dello scrutinio di costituzionalità (cfr., tra le più recenti, ordinanza n. 155 del 2005, sentenza n. 430 del 2004, ordinanze n. 349 e n. 173 del 2003 e sentenza n. 98 del 2003). <br />
Si deve infine considerare, con riguardo alle norme censurate, la non pertinenza dell&#8217;evocazione del parametro dell&#8217;art. 38 Cost., dal momento che la violazione dei diritti da questo garantiti non deriva dal mancato godimento dei benefici e in genere della situazione di favore in oggetto, bensì potrebbe conseguire dall&#8217;eventuale inadeguatezza del trattamento di base spettante, una volta stabilita l&#8217;inapplicabilità della disciplina censurata. </p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza), e 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell&#8217;art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte d&#8217;appello di Torino con l&#8217;ordinanza in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2005.</p>
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