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	<title>12/6/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/6/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2020 n.112</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-6-2020-n-112/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-6-2020-n-112/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2020 n.112</a></p>
<p>Marta Cartabia, Presidente. Giulio Prosperetti, Redattore; (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, commi 2 e 6, e dell&#8217;art. 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attività  di informazione e comunicazione della Regione Basilicata), promosso dalla Corte dei conti, sezione regionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-6-2020-n-112/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2020 n.112</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-6-2020-n-112/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2020 n.112</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marta Cartabia, Presidente. Giulio Prosperetti, Redattore;  (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, commi 2 e 6, e dell&#8217;art. 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attività  di informazione e comunicazione della Regione Basilicata), promosso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata)</span></p>
<hr />
<p>Sussiste la legittimazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale, a sollevare questioni di legittimità  costituzionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">1.- Processo costituzionale &#8211; Corte dei Conti legittimazione &#8211; va affermata.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">2.- Legislazione regionale &#8211; L.R. Basilicata n. 7/2001, art. 2, c. 2 e art. 6 C. 1 e2 &#8211; qlc &#8211; è fondtata.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. Va ribadita la legittimazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale, a sollevare questioni di legittimità  costituzionale, anche in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., se evocato in correlazione funzionale con l&#8217;art. 81 e con l&#8217;art. 97, primo comma, Cost.</i></p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><i>2. Va dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, commi 2 e 6, e dell&#8217;art. 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attività  di informazione e comunicazione della Regione Basilicata).</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>La regolazione, infatti, del rapporto di lavoro del personale addetto agli uffici stampa regionali è riconducibile alla competenza statale in materia di ordinamento civile, sicchè sono illegittime le norme regionali che prevedano l&#8217;applicazione del contratto giornalistico agli addetti agli uffici stampa regionali, stante l&#8217;illegittima invasione della sfera di competenza del legislatore statale, a cui spetta in via esclusiva porre la disciplina del rapporto di lavoro pubblico. Ed invero, il contratto collettivo relativo al personale del comparto funzioni locali (negoziato dall&#8217;ARAN e dalle organizzazioni sindacali del comparto) ha disciplinato la posizione dei giornalisti addetti agli uffici stampa regionali, così¬ da escludersi la legittimità  di una legge regionale che prevede l&#8217;applicazione ai giornalisti inquadrati, a seguito di concorso pubblico, nel personale di ruolo della Regione di un contratto collettivo non negoziato dall&#8217;Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ma dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana, poichè lesiva della sfera di competenza statale di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e delle leggi statali di disciplina della contrattazione collettiva del pubblico impiego.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, commi 2 e 6, e dell&#8217;art. 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attività  di informazione e comunicazione della Regione Basilicata), promosso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Basilicata per l&#8217;esercizio finanziario 2017, con ordinanza del 26 luglio 2019, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Udito il Giudice relatore Giulio Prosperetti nella camera di consiglio del 6 maggio 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a);</p>
<p style="text-align: justify;">deliberato nella camera di consiglio del 19 maggio 2020.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><i>Ritenuto in fatto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con ordinanza del 26 luglio 2019, iscritta al reg. ord. n. 227 del 2019, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, commi 2 e 6, e dell&#8217;art. 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attività  di informazione e comunicazione della Regione Basilicata), in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Le questioni di legittimità  costituzionale sono state sollevate nell&#8217;ambito del giudizio di parifica del rendiconto della Regione Basilicata relativo all&#8217;esercizio 2017, in esito all&#8217;avvenuto riscontro del progressivo aumento dell&#8217;aggregato di spesa relativo al personale regionale, determinato dall&#8217;incremento della voce relativa al personale giornalistico &#8220;contrattista a tempo indeterminato&#8221;, il cui costo è cresciuto negli esercizi 2014-2017, nonostante l&#8217;invarianza (e nell&#8217;esercizio 2017, la diminuzione) del numero di unità  utilizzate.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, viene evidenziato che, ad invarianza del numero di unità , gli importi per la spesa del personale giornalistico imputato alla Giunta regionale sono stati di euro 329.927,00 nell&#8217;esercizio 2014, di euro 355.047,00 nell&#8217;esercizio 2015 e di euro 392.552,00 nell&#8217;esercizio 2016, e che lo stesso incremento ha interessato il personale giornalistico imputato al Consiglio regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte dei conti riferisce in maniera analitica l&#8217;andamento dei suddetti costi nel periodo 2014-2016 e 2016-2017, precisando che, nel periodo 2014-2016, l&#8217;incremento di quelli del personale giornalistico intestato alla Giunta è stato pari a euro 62.625,00 e di quelli del personale intestato al Consiglio regionale è stato pari a euro 35.113,00, mentre nell&#8217;esercizio 2017 l&#8217;incremento, valutato in maniera aggregata, per Giunta e Consiglio, è stato pari a euro 57.254,19; inoltre, rappresenta che complessivamente, nel periodo 2014-2017, l&#8217;aumento della spesa per il personale è stato pari a euro 129.140,23, passando da euro 578.204,00 (Giunta e Consiglio) dell&#8217;esercizio 2014 a quello di euro 707.344,23 (Giunta e Consiglio) dell&#8217;esercizio 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- In sede istruttoria, la Giunta e il Consiglio hanno imputato le maggiori spese alla necessità  di erogare gli aumenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, che viene applicato al personale assunto negli uffici stampa regionali per effetto della legge reg. Basilicata n. 7 del 2001, su cui si appuntano i dubbi di legittimità  costituzionale della Corte dei conti.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, il contratto giornalistico prevede un trattamento economico, previdenziale ed assistenziale superiore a quello del comparto delle funzioni locali, che viene generalmente applicato al personale assunto negli uffici stampa regionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli oneri economici conseguenti all&#8217;applicazione del contratto giornalistico sarebbero, dunque, costituzionalmente illegittimi per illegittimità  derivata dalla legge regionale, che, disciplinando il trattamento economico dei dipendenti pubblici, avrebbe invaso la sfera di competenza esclusiva del legislatore nazionale in materia di ordinamento civile, con violazione degli artt. 81, 97, primo comma, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Le disposizioni della legge reg. Basilicata n. 7 del 2001 specificamente censurate sono: l&#8217;art. 2, comma 2, che prevede, per gli addetti agli uffici stampa della Regione e degli enti sub-regionali, l&#8217;applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti; l&#8217;art. 2, comma 6, che demanda ad una specifica area di contrattazione a livello regionale, tra gli organi regionali e l&#8217;Associazione della stampa di Basilicata, l&#8217;individuazione e la regolamentazione dei profili professionali all&#8217;interno degli uffici stampa; l&#8217;art. 6, comma 1, che prevede che gli iscritti all&#8217;ordine dei giornalisti appartenenti agli organici regionali, con contratto a tempo indeterminato, possono optare, entro trenta giorni dall&#8217;entrata in vigore della legge, per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l&#8217;applicazione del contratto di lavoro giornalistico; l&#8217;art 6, comma 2, che prevede che nel caso di opzione per il contratto giornalistico, ai soli fini dell&#8217;anzianità  di servizio, gli anni prestati presso gli uffici stampa regionali sono valutati al cinquanta per cento e che la Regione garantisce, a richiesta e dalla data dell&#8217;opzione, la contribuzione previdenziale all&#8217;Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani &#8220;Giovanni Amendola&#8221; (INPGI) e quella assistenziale alla Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani (CASAGIT), mentre eventuali ricongiungimenti, ai fini previdenziali e assistenziali relativi a posizioni pregresse, restano a totale carico degli interessati.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- In merito alla propria legittimazione a sollevare le questioni di legittimità  costituzionale, la Corte dei conti rappresenta che i giudizi di parificazione dei rendiconti regionali hanno tratti sempre pìù equiparabili all&#8217;attività  giurisdizionale e ricorda la giurisprudenza costituzionale, secondo cui tali giudizi costituiscono uno strumento indispensabile per evitare &#8220;zone d&#8217;ombra&#8221; nel sistema di principi garantiti dalla Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per effetto della riforma di cui alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), la tutela della finanza pubblica e degli equilibri di bilancio coinvolge tutte le amministrazioni del consolidato pubblico, anche al fine di garantire il rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall&#8217;appartenenza all&#8217;Unione europea, e alla Corte di conti è stata conferita la funzione di verifica della legittimità  del sistema di bilancio regionale anche con riguardo ai parametri costituzionali di cui agli artt. 28, 81, 97, 100 e 119 Cost. Conseguentemente, argomenta il giudice rimettente, si è estesa a quest&#8217;ultima la legittimazione a sollevare questione di legittimità  costituzionale, includendovi la violazione dei suddetti parametri e del criterio di riparto di competenze tra Stato e Regioni, di cui all&#8217;art. 117, secondo e terzo comma, Cost., che si riverbera sul potere di allocare risorse e di adottare provvedimenti implicanti una spesa.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- Nel caso di specie, prosegue l&#8217;ordinanza di rimessione, il vulnus di costituzionalità  sarebbe stato originato proprio dalla violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poichè la Regione, invadendo la sfera di competenza del legislatore statale, avrebbe derogato alle sue disposizioni e, segnatamente, a quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività  di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), che hanno demandato alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina del personale pubblico, inclusa quella del personale giornalistico addetto agli uffici stampa regionali, specificamente disciplinato nell&#8217;ambito del contratto per il comparto degli enti locali.</p>
<p style="text-align: justify;">7.- La suddetta deroga, concretizzandosi in un incremento della spesa pubblica per il personale, a cui si sarebbe fatto fronte con risorse affette da illegittimità  derivata, per mancanza dei presupposti normativi per la loro allocazione, avrebbe comportato la violazione delle norme costituzionali in materia di tutela del bilancio e degli equilibri finanziari, di cui agli artt. 81 e 97 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">8.- Inoltre, poichè la spesa per il personale pubblico costituisce un importante aggregato della spesa corrente e le disposizioni volte al suo contenimento assurgono a principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, la norma regionale oggetto di censura avrebbe violato anche l&#8217;art. 117, terzo comma, Cost. per lesione della competenza statale a disciplinare i principi di coordinamento della finanza pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, solo un bilancio pubblico allargato &#8220;sano ed equilibrato&#8221; assicurerebbe il rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall&#8217;appartenenza all&#8217;Unione europea e, in questa prospettiva, a parere della rimettente, va valutato il collegamento tra coordinamento in materia di tutela della finanza pubblica, di cui all&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., e riserva di competenza esclusiva nelle materie strategiche di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">9.- La violazione dei parametri costituzionali in materia di equilibrio di bilancio e di copertura della spesa pubblica, derivante dall&#8217;invasione della sfera di competenza del legislatore nazionale in materia di ordinamento civile, legittimerebbe, dunque, la Corte dei conti a sollevare le questioni di legittimità  costituzionale in riferimento a tutti i parametri evocati.</p>
<p style="text-align: justify;">10.- Quanto alla rilevanza delle questioni la Corte rimettente rappresenta che, essendo il giudizio di parifica del rendiconto regionale, introdotto dal comma 5 dell&#8217;art. 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, un giudizio sugli equilibri economico-finanziari dell&#8217;ente, in termini di effettiva capacità  di spesa e di mantenimento degli equilibri di bilancio in chiave dinamica e statica, quando la Corte dei conti riscontra voci di entrata e di spesa che si sospettano illegittime, per vizio derivato dalla &#8220;legge fonte&#8221;, deve sollevare la questione di legittimità  costituzionale, dovendo altrimenti validare un risultato di amministrazione ritenuto non corretto, suscettibile di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell&#8217;ente.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale sarebbe la situazione profilatasi nella specie poichè, come si è detto, nel periodo 2014-2017 l&#8217;incremento del macroaggregato della spesa del personale assunto presso gli uffici stampa della Giunta e del Consiglio sarebbe avvenuto in assenza di una legittima &#8220;copertura normativa&#8221;, per incompetenza del legislatore regionale a disciplinare il trattamento economico dei dipendenti pubblici, nonchè di una legittima &#8220;copertura finanziaria&#8221;, per mancanza dei presupposti legittimanti l&#8217;allocazione delle risorse, con conseguente impossibilità  di procedere alla parificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">11.- In punto di non manifesta infondatezza, il Collegio rimettente ribadisce che il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e precisa che la legge regionale della Basilicata impugnata si pone in contrasto con gli artt. 2, commi 2 e 3, 40, comma 2, e 45, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, che definiscono lo statuto giuridico ed economico del rapporto di lavoro pubblico, e con l&#8217;art. 9, comma 5, della legge n. 150 del 2000, che disciplina le attività  di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, affidando l&#8217;individuazione e la regolamentazione degli specifici profili professionali alla contrattazione collettiva nell&#8217;ambito di una speciale area di contrattazione.</p>
<p style="text-align: justify;">12.- La Corte dei conti sottolinea che quest&#8217;ultima disposizione è stata modificata dall&#8217;art. 25-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, in riferimento alle sole Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, che sono state autorizzate, in via transitoria e fino al 31 ottobre 2019, ad applicare al personale degli uffici stampa la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti, in attesa di una specifica contrattazione collettiva, confermando che la deroga non riguarda il personale degli uffici stampa delle Regioni a statuto ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai giornalisti dipendenti della Regione Basilicata, in quanto Regione ordinaria, si applica, dunque, il contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018, che all&#8217;art. 18-bis ha ribadito che la disciplina del trattamento dei giornalisti assunti dalle pubbliche amministrazioni, anche regionali, è quello del comparto, prevedendo distinti profili professionali da collocare nelle ventiquattro categorie del vigente sistema di classificazione del personale.</p>
<p style="text-align: justify;">13.- A sostegno delle proprie argomentazioni, il rimettente ricorda che la Corte costituzionale, nel 2019, è intervenuta con due pronunce, la n. 10 e la n. 81, che hanno dichiarato l&#8217;illegittimità  costituzionale di leggi regionali che prevedevano l&#8217;applicazione del contratto giornalistico agli addetti degli uffici stampa regionali, in quanto invasive della sfera di attribuzioni costituzionali e della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, e hanno stabilito il principio della riserva di contrattazione nel pubblico impiego, attribuendolo alla specifica negoziazione in sede di Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, poichè al di fuori degli strumenti previsti dalla normativa nazionale non vi sarebbero altre legittime modalità  di disciplina del rapporto di lavoro del personale giornalistico assunto dalle pubbliche amministrazioni, la Corte rimettente conclude per l&#8217;illegittimità  costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 6, e 6, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 7 del 2001.</p>
<p style="text-align: justify;">14.- La Regione Basilicata non si è costituita in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><i>Considerato in diritto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe, dubita della legittimità  costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 6, e 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attività  di informazione e comunicazione della Regione Basilicata), in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali disposizioni sono censurate nell&#8217;ambito del giudizio di parifica del rendiconto regionale della Basilicata relativo all&#8217;esercizio 2017, in quanto prevedono l&#8217;applicazione del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti agli addetti degli uffici stampa della Regione e degli enti sub-regionali; demandano ad una specifica area di contrattazione regionale l&#8217;individuazione e la regolamentazione dei profili professionali all&#8217;interno degli uffici stampa; consentono ai dipendenti regionali, iscritti all&#8217;ordine dei giornalisti, di optare per l&#8217;applicazione del contratto di lavoro giornalistico, garantendo il relativo trattamento assistenziale e previdenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">La previsione dell&#8217;applicazione del contratto di lavoro dei giornalisti, in luogo di quello del comparto funzioni locali come prescritto dalla contrattazione collettiva nazionale, avrebbe invaso la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale in materia di ordinamento civile, tra cui rientra il trattamento economico dei dipendenti pubblici, e avrebbe determinato un incremento della spesa per il personale illegittimo, in quanto privo di copertura e disposto in assenza dei presupposti normativi, idoneo ad alterare gli equilibri economico finanziari dell&#8217;ente.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Preliminarmente, occorre ribadire la legittimazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale, a sollevare questioni di legittimità  costituzionale, anche in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., se evocato in correlazione funzionale con l&#8217;art. 81 e con l&#8217;art. 97, primo comma, Cost. (sentenze n. 146 del 2019 e n. 196 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Nella fattispecie tale legittimazione va riconosciuta al Collegio rimettente, in quanto esso non può procedere alla validazione del rendiconto perchè ritiene le spese per il personale giornalistico illegittime, in quanto autorizzate per effetto di una norma regionale invasiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e in contrasto con le previsioni nazionali in materia di trattamento economico degli addetti agli uffici stampa regionali.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;incremento di spesa sarebbe, dunque, avvenuto senza fondamento normativo e senza valida copertura finanziaria, mancandone i presupposti legittimanti, con conseguente incidenza sull&#8217;equilibrio finanziario dell&#8217;ente. Tuttavia la vigenza della legge regionale imporrebbe alla sezione di controllo di validare il risultato di amministrazione, salva appunto la possibilità  di sollevare la questione di costituzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Nel merito, le questioni sono fondate.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- In riferimento all&#8217;art. 2, commi 2 e 6, della legge regionale impugnata, la posizione degli addetti agli uffici stampa regionali va esaminata alla luce delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività  di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il d.lgs. n. 165 del 2001, come è noto, demanda la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici alla contrattazione collettiva, secondo le modalità  dettate dall&#8217;art. 40.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento ai dipendenti pubblici che siano altresì¬ giornalisti, rilevano l&#8217;art. 9, comma 2, della legge n. 150 del 2000, che prevede che «[g]li uffici stampa sono costituti da personale iscritto all&#8217;albo nazionale dei giornalisti» e, il successivo comma 5, secondo cui «[n]egli uffici stampa l&#8217;individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell&#8217;Ã mbito di una speciale area di contrattazione, con l&#8217;intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti». Tale disposizione prevede per le sole Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano l&#8217;applicazione, agli addetti agli uffici stampa, del contratto collettivo riconosciuto dai singoli ordinamenti, fino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, va ricordato che la peculiare posizione degli addetti agli uffici stampa regionali trova oggi una regolamentazione nell&#8217;intervenuta normativa di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), che ha introdotto il comma 5-bis nella legge n. 150 del 2000, dove viene stabilito che ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni che, prima dei contratti collettivi pubblici relativi al 2016-2018, godevano del contratto nazionale di lavoro giornalistico pìù favorevole rispetto a quello stabilito dai citati contratti collettivi, può essere riconosciuto il mantenimento del pìù favorevole trattamento in godimento tramite assegno ad personam riassorbibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, tale norma, essendo contenuta nella legge di bilancio, decorre dal 1° gennaio 2020, con riferimento alla possibilità  per le amministrazioni di valutare discrezionalmente il mantenimento dell&#8217;assegno ad personam.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di norma che deve intendersi riferita unicamente ai rapporti di lavoro dei singoli soggetti, ancorchè la loro regolazione con il contratto di lavoro giornalistico abbia trovato fonte e ragione in normative regionali, che tale applicazione espressamente autorizzavano, mentre non potrebbe intendersi quale ratifica di tali leggi regionali anche al fine di autorizzazione della spesa da parte dell&#8217;ente locale.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- Ã‰, dunque, evidente che la regolazione del rapporto di lavoro del personale in questione è riconducibile alla competenza statale in materia di ordinamento civile, come questa Corte ha avuto modo di affermare con le sentenze n. 10 e n. 81 del 2019, con cui si è dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale di due previsioni regionali analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, l&#8217;una della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l&#8217;altra della Regione Lazio, che prevedevano l&#8217;applicazione del contratto giornalistico agli addetti agli uffici stampa regionali, sul presupposto dell&#8217;illegittima invasione della sfera di competenza del legislatore statale, a cui spetta in via esclusiva porre la disciplina del rapporto di lavoro pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, il contratto collettivo relativo al personale del comparto funzioni locali (negoziato dall&#8217;ARAN e dalle organizzazioni sindacali del comparto) ha disciplinato la posizione dei giornalisti addetti agli uffici stampa regionali, così¬ da escludersi la legittimità  di una legge regionale che prevede «l&#8217;applicazione ai giornalisti inquadrati, a seguito di concorso pubblico, nel personale di ruolo della Regione di un contratto collettivo non negoziato dall&#8217;Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ma dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana», poichè lesiva della sfera di competenza statale di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e delle leggi statali di disciplina della contrattazione collettiva del pubblico impiego (sentenza n. 10 del 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">7.- La particolare area di contrattazione prevista dalla disciplina statale, peraltro, non è stata mai attuata dalla contrattazione collettiva e la posizione degli addetti agli uffici stampa regionali, come giÃ  detto, è attualmente definita non giÃ  da un contratto negoziato dal sindacato dei giornalisti, ma dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018, non sottoscritto dalla Federazione nazionale della stampa italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è stata neanche attuata la speciale sezione contrattuale per specifiche professionalità , prevista dal comma 2 dell&#8217;art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia la mancata attuazione della disciplina statale non esclude che la legge reg. Basilicata n. 7 del 2001, la quale prevede che gli uffici stampa regionali operano come redazioni giornalistiche e che agli addetti si applica il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti e prevede, altresì¬, una specifica area di contrattazione tra gli organi regionali e l&#8217;Associazione della stampa di Basilicata, invada la competenza statale, con riferimento all&#8217;ordinamento civile.</p>
<p style="text-align: justify;">8.- La suddetta invasione di competenza è funzionalmente correlata alla violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., avendo determinato un incremento delle poste passive del bilancio in riferimento al costo del personale giornalistico, originato da un&#8217;autorizzazione priva di valido presupposto normativo, non potendo la Regione allocare risorse in difetto di competenza legislativa.</p>
<p style="text-align: justify;">9.- Quindi, la definizione di un trattamento economico attraverso legge regionale, operato mediante la tecnica del rinvio ad un contratto collettivo nazionale del settore privato, quale quello dei giornalisti, non solo integra una fonte di disciplina diversa dalla contrattazione collettiva del pubblico impiego regolata dal d.lgs. n. 165 del 2001, ma, nella prospettiva propria dello specifico giudizio a quo, comporta un aumento illegittimo della spesa. Tale aumento esorbita dalle risorse entro cui si muove la stessa contrattazione collettiva pubblica, risorse che sono assegnate dal legislatore statale tenendo conto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e che vedono nei limiti alla spesa per il personale un importante strumento di contenimento per assicurare l&#8217;equilibrio di bilancio di tutto il settore pubblico allargato.</p>
<p style="text-align: justify;">10.- La rimettente Corte dei conti ha altresì¬ impugnato la norma transitoria dell&#8217;art. 6 della legge reg. Basilicata n. 7 del 2001, che, al comma 1, consentiva la trasformazione del rapporto di lavoro degli addetti stampa che avessero optato per l&#8217;applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico, e, al comma 2, prevedeva la valutazione al cinquanta per cento, ai fini dell&#8217;anzianità  di servizio, degli anni prestati presso gli uffici stampa della Regione in caso di opzione per l&#8217;applicazione del contratto di lavoro giornalistico, nonchè la garanzia, ove fosse richiesta, della contribuzione previdenziale all&#8217;Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani &#8220;Giovanni Amendola&#8221; (INPGI) e quella assistenziale alla Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani (CASAGIT) ed infine eventuali ricongiungimenti previdenziali e assistenziali, ancorchè a carico degli interessati.</p>
<p style="text-align: justify;">11.- La norma investe, analogamente all&#8217;art. 2, commi 2 e 6, esaminati in precedenza, profili di competenza della contrattazione collettiva e, pertanto, viola parimenti la competenza statale in materia di ordinamento civile, con le conseguenti implicazioni sulla finanza pubblica. Anche le previsioni d&#8217;ordine previdenziale, essendo conseguenziali alla disciplina lavoristica, non potevano derogare alla competenza statale.</p>
<p style="text-align: justify;">Su tali implicazioni previdenziali giova ricordare che la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)Â», ha previsto che anche i giornalisti dipendenti della pubblica amministrazione debbano essere iscritti all&#8217;INPGI, ente previdenziale per i giornalisti.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito, il giudice di legittimità  ha affermato che «[l]&#8217;obbligo di iscrizione all&#8217;Istituto di previdenza &#8220;Giovanni Amendola&#8221; (INPGI) &#8211; cui si collega quello del versamento dei relativi contributi previdenziali &#8211; insorge per il solo fatto di aver instaurato un rapporto di lavoro subordinato con un soggetto che sia giornalista professionista o praticante giornalista, a nulla rilevando la natura del datore di lavoro, sia esso un ente pubblico territoriale o un imprenditore che, pur operando in settori diversi dall&#8217;editoria, assuma alle sue dipendenze uno dei soggetti sopra indicati, assegnandogli mansioni di carattere giornalistico» (Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 20 luglio 2007, n. 16147).</p>
<p style="text-align: justify;">12.- In conclusione, questa Corte rileva che la ricordata evoluzione normativa segnala l&#8217;attenzione del legislatore alle problematiche connesse alla peculiare posizione dei giornalisti che siano pubblici dipendenti, problematiche rientranti nella sicura competenza statale, che vanno affrontate nelle indicate sedi negoziali, attivando le procedure di confronto previste dal legislatore nazionale e, per esso, dalla contrattazione collettiva di settore.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale sede, difatti, potranno essere adottate soluzioni per tali pubblici dipendenti attraverso il confronto con le relative associazioni sindacali, al fine di contemperare le oggettive esigenze e peculiarità  dell&#8217;attività  giornalistica e delle sue modalità  di espletamento, nell&#8217;ambito dell&#8217;assetto organizzativo della pubblica amministrazione. Ãˆ la contrattazione del pubblico impiego che può assicurare il necessario coinvolgimento della parte rappresentativa della categoria dei giornalisti, nell&#8217;ambito di aree di contrattazione specificamente dedicate.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Per Questi Motivi</p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, commi 2 e 6, e dell&#8217;art. 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attività  di informazione e comunicazione della Regione Basilicata).</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">F.to:</p>
<p style="text-align: justify;">Marta CARTABIA, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giulio PROSPERETTI, Redattore</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto MILANA, Cancelliere</p>
<p style="text-align: justify;">Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2020.</p>
<p> </p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 12/6/2020 n.113</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-12-6-2020-n-113/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-12-6-2020-n-113/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 12/6/2020 n.113</a></p>
<p>Marta Cartabia, Presidente, Francesco ViganÃ², Redattore; (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 649 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Rovigo nel procedimento penale a carico di F. P., con ordinanza del 14 febbraio 2019, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-12-6-2020-n-113/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 12/6/2020 n.113</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-12-6-2020-n-113/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 12/6/2020 n.113</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marta Cartabia, Presidente, Francesco ViganÃ², Redattore;  (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 649 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Rovigo nel procedimento penale a carico di F. P., con ordinanza del 14 febbraio 2019, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019)</span></p>
<hr />
<p>La portata del principio &#8220;ne bis in idem&#8221;.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Divieto di ne bis in idem &#8211; portata.<br /> <br /> 2.- Giudizio di costituzionalità  &#8211; art. 649 C.P.P. in relazione alla fattispecie di cui al&#8217;art. 10-ter DLgs. n. 74/2000 &#8211; qlc. -inammissibilità  manifesta &#8211; va dichiarata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Tanto la Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo (Grande Camera, sentenza 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia), quanto la Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea (sentenza 20 marzo 2018, in causa C-524/15, Menci) non ritengono ex se contraria al divieto di bis in idem la sottoposizione di un imputato a processo penale per il medesimo fatto per il quale egli sia giÃ  stato definitivamente sanzionato in via amministrativa, esigendo unicamente la sussistenza di un legame materiale e temporale sufficientemente stretto tra i due procedimenti, da ravvisarsi in presenza di sanzioni che perseguano scopi complementari, della prevedibilità  del &#8220;doppio binario&#8221; sanzionatorio, di forme di coordinamento tra i procedimenti e della proporzionalità  del complessivo risultato sanzionatorio: in base a detti criteri, nella sentenza Menci la Corte di Giustizia ha ritenuto compatibile con il divieto di bis in idem di cui all&#8217;art. 50 CDFUE il complessivo regime sanzionatorio e procedimentale previsto dal legislatore italiano in materia di omesso versamento dell&#8217;IVA, salva la verifica, da parte del giudice di merito, della non eccessiva onerosità , nel caso concreto, dell&#8217;applicazione del &#8220;doppio binario&#8221; sanzionatorio.</em><br /> <br /> <em>2. Va, pertanto, dichiarata la manifesta inammissibilità  delle questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 649 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo (CEDU) e all&#8217;art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea (CDFUE), con riferimento all&#8217;imputazione di cui al reato previsto dall&#8217;art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell&#8217;articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205).</em></div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">ORDINANZA</p>
<p> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 649 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Rovigo nel procedimento penale a carico di F. P., con ordinanza del 14 febbraio 2019, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> udito il Giudice relatore Francesco ViganÃ² nella camera di consiglio del 20 maggio 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a);<br /> deliberato nella camera di consiglio del 20 maggio 2020.<br /> <br /> Rilevato che con ordinanza del 14 febbraio 2019 il Tribunale ordinario di Rovigo, su sollecitazione dell&#8217;imputato F. P., ha sollevato &#8211; in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo (CEDU) &#8211; questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 649 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede l&#8217;applicabilità  della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell&#8217;imputato al quale con riguardo agli stessi fatti, sia giÃ  stata irrogata in via definitiva, nell&#8217;ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo e dei relativi Protocolli»;<br /> che il rimettente giudica della responsabilità  di F. P., imputato del reato previsto dall&#8217;art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell&#8217;articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), per avere omesso, in qualità  di titolare dell&#8217;omonima impresa individuale, il versamento nei termini di legge dell&#8217;imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta per il periodo d&#8217;imposta 2013, per l&#8217;ammontare di 374.136 euro;<br /> che l&#8217;imputato è stato sottoposto anche a un procedimento amministrativo, in cui la predetta omissione gli è stata contestata assieme ad altre irregolarità  tributarie, e al cui esito gli è stato ingiunto il pagamento &#8211; dilazionato in venti rate, in corso di versamento &#8211; della somma complessiva di 496.066,51 euro, comprensiva di sanzioni per 43.480,01 euro e di interessi per 23.575,50 euro;<br /> che il giudice a quo &#8211; premesso che l&#8217;art. 649 cod. proc. pen. è giÃ  stato oggetto di un&#8217;ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale da parte del Tribunale ordinario di Bergamo &#8211; ripercorre la giurisprudenza europea sviluppatasi sul principio del ne bis in idem, rispettivamente sancito dall&#8217;art. 4 Prot. n. 7 CEDU e dall&#8217;art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea (CDFUE), soffermandosi in particolare sulla sentenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri contro Italia, e sulle sentenze della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea, grande sezione, 26 febbraio 2013, in causa C-617/10, Ã…klagaren contro Hans Ã…kerberg Fransson e 20 marzo 2018, in causa C-524/15, Menci;<br /> che &#8211; osserva il rimettente &#8211; nella sentenza Menci, la Corte di giustizia ha escluso la contrarietà  all&#8217;art. 50 CDFUE della normativa italiana, che consente di avviare un procedimento penale per omesso versamento dell&#8217;IVA a carico di colui che abbia giÃ  subito, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva di natura punitiva, a condizione che le due sanzioni perseguano scopi differenti e complementari e il sistema normativo garantisca una coordinazione tra i due procedimenti sì¬ da evitare eccessivi oneri per l&#8217;interessato, assicurando comunque che il complessivo risultato sanzionatorio non risulti sproporzionato rispetto alla gravità  della violazione (circostanze che spetta al giudice nazionale di verificare);<br /> che, alla luce della citata giurisprudenza, il rimettente sospetta il contrasto dell&#8217;art. 649 cod. proc. pen. con l&#8217;art. 117, primo comma, Cost., «nella misura in cui eleva a norma di rango costituzionale la norma interposta discendente dall&#8217;interpretazione della disposizione dell&#8217;art. 50 CDFUE fornita dalla Corte di Giustizia»;<br /> che, secondo il giudice a quo, l&#8217;identità  «naturalistica, giuridica e di politica criminale» tra il delitto di omesso versamento dell&#8217;IVA e il correlativo illecito amministrativo impedirebbe di ritenere integrati i requisiti cui la Corte di giustizia, nella sentenza Menci, ha condizionato la valutazione di conformità  all&#8217;art. 50 CDFUE del doppio binario sanzionatorio previsto in materia tributaria nell&#8217;ordinamento italiano;<br /> che invero, secondo il rimettente, in relazione all&#8217;omissione del versamento dell&#8217;IVA, i procedimenti e le sanzioni rispettivamente penali e amministrativi perseguirebbero il medesimo scopo; la condotta punita sarebbe identica; non sarebbero previste una normativa di coordinamento atta a limitare l&#8217;onere supplementare derivante dal cumulo di procedimenti, nè norme idonee a garantire la proporzionalità  della complessiva risposta sanzionatoria rispetto alla gravità  del reato;<br /> che il rimettente dubita altresì¬ della conformità  dell&#8217;art. 649 cod. proc. pen. all&#8217;art. 3 Cost., «declinato come principio di ragionevolezza intrinseca dell&#8217;ordinamento»;<br /> che il cumulo di procedimenti &#8211; amministrativo e penale &#8211; e relative sanzioni in ragione della medesima condotta di omesso versamento dell&#8217;IVA sarebbe eccessivamente oneroso e foriero di «un&#8217;ingiustificata disparità  di trattamento», nonchè di un «problema di ragionevolezza intrinseca dell&#8217;ordinamento»;<br /> che le questioni sollevate sarebbero rilevanti, in quanto il censurato art. 649 cod. proc. pen., che vieta di sottoporre chi sia stato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili a nuovo procedimento penale per il medesimo fatto, non potrebbe essere applicato, stante il suo tenore letterale, a materia diversa da quella penale in senso stretto, sicchè il procedimento penale dovrebbe essere celebrato nonostante la definitività  della sanzione amministrativa inflitta a F. P.;<br /> che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, instando per la declaratoria di inammissibilità  o infondatezza delle questioni;<br /> che queste ultime sarebbero anzitutto inammissibili in quanto tendenti a sollecitare una pronuncia manipolativa di questa Corte, in assenza di «una sola soluzione normativa costituzionalmente compatibile rispetto a quella costituzionalmente illegittima»;<br /> che la Corte di giustizia, nella sentenza Menci, avrebbe ritenuto compatibile con il diritto dell&#8217;Unione europea la normativa italiana che prevede una duplicità  di procedimenti e l&#8217;irrogazione di sanzioni penali e amministrative per l&#8217;omesso versamento dell&#8217;IVA, essendo possibile al giudice di verificare, nel secondo giudizio, la proporzionalità  della complessiva risposta sanzionatoria apprestata dall&#8217;ordinamento a fronte dell&#8217;illecito;<br /> che dunque il ne bis in idem europeo avrebbe «perso la sua connotazione esclusivamente processuale per diventare un principio &#8220;relativo all&#8217;entità  della sanzione complessivamente irrogata&#8221;Â»;<br /> che il rimettente avrebbe dovuto spiegare perchè, nel caso in esame, «l&#8217;inflizione all&#8217;interessato di una precedente sanzione amministrativa abbia costituito un&#8217;afflizione di gravità  tale da ostare al concorso con essa di una sanzione penale i cui confini edittali sono la reclusione da sei mesi a due anni»;<br /> che sarebbe erronea la valutazione del giudice a quo circa la non complementarietà  degli scopi perseguiti dalle sanzioni amministrativa e penale, alla luce della giurisprudenza di legittimità , secondo cui il delitto di cui all&#8217;art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 si pone in rapporto non di specialità  ma di «progressione illecita» con la fattispecie di cui all&#8217;art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell&#8217;articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» (è citata Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 marzo-12 settembre 2013, n. 37424);<br /> che sarebbe meramente assertiva l&#8217;affermazione del rimettente circa l&#8217;eccessiva onerosità  del doppio binario, in presenza di istituti di collegamento tra il procedimento amministrativo e quello penale;<br /> che lacunosa e apodittica sarebbe la doglianza relativa alla contrarietà  della disposizione censurata all&#8217;art. 3 Cost.;<br /> che tali carenze argomentative determinerebbero l&#8217;inammissibilità  delle questioni sollevate, non avendo il rimettente assolto al proprio compito di effettuare il doveroso giudizio di proporzionalità  della complessiva risposta punitiva dell&#8217;ordinamento all&#8217;illecito, alla luce della sanzione amministrativa giÃ  inflitta, in conformità  del resto a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità  (sono citate le sentenze della Corte di cassazione, sezione quinta penale, 16 luglio-10 ottobre 2018, n. 45829 e 21 settembre-31 ottobre 2018, n. 49869);<br /> che, peraltro, l&#8217;ordinamento giÃ  prevedrebbe meccanismi di raccordo tra il procedimento amministrativo e il procedimento penale in materia tributaria, delineati dagli artt. 19, 20 e 21 del d.lgs. n. 74 del 2000 e ritenuti dalla Corte di giustizia idonei ad assicurare al giudice di merito il potere di valutare la proporzionalità  della complessiva risposta sanzionatoria alla fattispecie concreta;<br /> che l&#8217;intervento sull&#8217;art. 649 cod. proc. pen. sollecitato dal rimettente minerebbe la certezza della risposta sanzionatoria a fronte di condotte di evasione dell&#8217;IVA, così¬ ponendosi in contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost., in relazione al canone di effettività  delle sanzioni in materia di IVA, imposto dal diritto dell&#8217;Unione europea; determinerebbe poi una situazione di «incertezza e [&#038;] casualità  delle sanzioni applicabili», in violazione degli artt. 25 e 3 Cost; sarebbe infine contrario al principio dell&#8217;obbligatorietà  dell&#8217;azione penale, di cui all&#8217;art. 112 Cost., la mera definitività  di una sanzione amministrativa, venendo a paralizzare la prosecuzione dell&#8217;azione da parte del pubblico ministero.<br /> Considerato che, con ordinanza del 14 febbraio 2019, il Tribunale ordinario di Rovigo ha sollevato &#8211; in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo (CEDU), nonchè &#8211; come risulta dal tenore della motivazione &#8211; all&#8217;art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea (CDFUE) &#8211; questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 649 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede l&#8217;applicabilità  della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell&#8217;imputato al quale con riguardo agli stessi fatti, sia giÃ  stata irrogata in via definitiva, nell&#8217;ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo e dei relativi Protocolli»;<br /> che le questioni sollevate ricalcano nella sostanza, quanto alla norma censurata, ai parametri evocati, al petitum e all&#8217;iter argomentativo, quelle sollevate dal Tribunale ordinario di Bergamo con l&#8217;ordinanza iscritta al n. 169 del r.o. 2018 e dichiarate inammissibili con la sentenza n. 222 del 2019;<br /> che in detta pronuncia questa Corte ha ritenuto inammissibile la censura di contrasto dell&#8217;art. 649 cod. proc. pen. con l&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 4 Prot. n. 7 CEDU (e implicitamente all&#8217;art. 50 CDFUE), sul rilievo che l&#8217;ordinanza di rimessione non aveva chiarito adeguatamente le ragioni per cui non sarebbero state soddisfatte le condizioni di ammissibilità  di un &#8220;doppio binario&#8221; procedimentale e sanzionatorio per l&#8217;omesso versamento dell&#8217;imposta sul valore aggiunto (IVA), enunciate dalla recente giurisprudenza europea;<br /> che, inoltre, nella medesima sentenza n. 222 del 2019 questa Corte ha osservato che tanto la Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo (grande camera, sentenza 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia), quanto la Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea (sentenza 20 marzo 2018, in causa C-524/15, Menci) non ritengono ex se contraria al divieto di bis in idem la sottoposizione di un imputato a processo penale per il medesimo fatto per il quale egli sia giÃ  stato definitivamente sanzionato in via amministrativa, esigendo unicamente la sussistenza di un legame materiale e temporale sufficientemente stretto tra i due procedimenti, da ravvisarsi in presenza di sanzioni che perseguano scopi complementari, della prevedibilità  del &#8220;doppio binario&#8221; sanzionatorio, di forme di coordinamento tra i procedimenti e della proporzionalità  del complessivo risultato sanzionatorio;<br /> che, in base a detti criteri, nella sentenza Menci la Corte di giustizia ha ritenuto compatibile con il divieto di bis in idem di cui all&#8217;art. 50 CDFUE il complessivo regime sanzionatorio e procedimentale previsto dal legislatore italiano in materia di omesso versamento dell&#8217;IVA, salva la verifica, da parte del giudice di merito, della non eccessiva onerosità , nel caso concreto, dell&#8217;applicazione del &#8220;doppio binario&#8221; sanzionatorio;<br /> che, infine, la sentenza n. 222 del 2019 aveva evidenziato che l&#8217;allora giudice rimettente non aveva dimostrato la non conformità  della disciplina censurata a tutti i criteri enunciati dalla giurisprudenza europea, così¬ incorrendo in lacune argomentative tali da determinare un&#8217;insufficiente motivazione tanto della non manifesta infondatezza della questione prospettata, quanto della sua rilevanza, con conseguente inammissibilità  della censura principale di violazione dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 4 Prot. n. 7 CEDU (e implicitamente all&#8217;art. 50 CDFUE);<br /> che, nel presente giudizio, il Tribunale ordinario di Rovigo è incorso nelle medesime carenze argomentative;<br /> che tali lacune, identiche a quelle che hanno condotto questa Corte a dichiarare inammissibili le questioni esaminate nella sentenza n. 222 del 2019, non possono che condurre alla declaratoria di manifesta inammissibilità  della censura principale oggi sollevata dal Tribunale di Rovigo, di contrarietà  dell&#8217;art. 649 cod. proc. pen. all&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 4 Prot. n. 7 CEDU e all&#8217;art. 50 CDFUE;<br /> che le censure relative alla lesione dell&#8217;art. 3 Cost. risultano &#8211; analogamente a quelle esaminate nella sentenza n. 222 del 2019 &#8211; meramente ancillari rispetto a quelle prospettate in riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 4 Prot. n. 7 CEDU e all&#8217;art. 50 CDFUE, sicchè la declaratoria di manifesta inammissibilità  di queste ultime non può che riverberarsi sulle prime.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara la manifesta inammissibilità  delle questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 649 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo (CEDU) e all&#8217;art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea (CDFUE), dal Tribunale ordinario di Rovigo, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2020.<br /> F.to:<br /> Marta CARTABIA, Presidente<br /> Francesco VIGANÃ’, Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2020.<br /> </div>
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