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	<title>12/6/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/6/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2014 n.322</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-6-2014-n-322/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-6-2014-n-322/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-6-2014-n-322/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2014 n.322</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. P. Amovilli E. e M. R. (avv.ti F. Niccolini e F. D. Mastrangeli) c/ Comune di Citta&#8217; di Castello; Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Distr. St.) Edilizia e urbanistica – Opere abusive – Autorizzazione paesaggistica in sanatoria – Art. 167, D. Lgs.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-6-2014-n-322/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2014 n.322</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-6-2014-n-322/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2014 n.322</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. P. Amovilli<br /> E. e M. R. (avv.ti F. Niccolini e F. D. Mastrangeli) c/ Comune di Citta&#8217; di Castello; Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Opere abusive – Autorizzazione paesaggistica in sanatoria – Art. 167, D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – Procedimento – Norme applicabili &#8211; Art. 10-bis, L. 7 agosto 19990 n. 241 e s.m.i. – Vi rientra</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ applicabile anche ai procedimenti di sanatoria paesaggistica di cui all’art. 167, D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui all’art. 10-bis, L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 87 del 2013, proposto da:<br />
E. e M. R., rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Niccolini e Fabrizio Domenico Mastrangeli, con domicilio eletto presso Fabrizio Domenico Mastrangeli, in Perugia, piazza Italia n. 4;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Comune di Citta&#8217; di Castello;<br />
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensiva<br />
&#8211; dell&#8217;atto n. 117/A in data 16.1.2013, notificato il 18.1.2013 a firma del Dirigente del servizio Beni Ambientali &#8211; Centri Storici &#8211; Settore Assetto del Territorio e Protezione Civile del Comune di Città di Castello, con il quale viene espresso parere ne<br />
<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Espongono gli odierni ricorrenti di aver acquistato nel 2011, mediante compravendita, un immobile sito in Città di Castello, comprensivo di terrazzo ricavato “a tasca” nella copertura del fabbricato, quest’ultimo di superficie complessiva di mq. 2,91.<br />
Il Comune di Città di Castello in data 19 dicembre 2012 ha contestato il carattere abusivo sotto il profilo edilizio ed ambientale del suddetto terrazzo.<br />
Gli odierni istanti hanno presentato quindi domanda di autorizzazione paesaggistica “postuma” ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. 42/2004, ottenendo il parere favorevole da parte della Commissione edilizia comunale.<br />
Il 5 luglio 2012 la locale Soprintendenza ha comunicato il preavviso di parere negativo, seguito il 28 dicembre 2012 dalla emanazione del parere finale negativo risultando una “modificazione della morfologia, dell’assetto percettivo, scenico o panoramico, dell’assetto insediativo storico, dei caratteri tipologici, materici, cromatici, costruttivi dell’insediamento storico”. Ad avviso della Soprintendenza, “vi sarebbe altresì eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico &#8211; culturali, simboliche di elementi con il contesto paesaggistico”.<br />
Con atto n. 117/A in data 16 gennaio 2013, il Dirigente del Servizio Beni Ambientali &#8211; Centri Storici &#8211; Settore Assetto del Territorio e protezione civile del Comune di Città di Castello, ha dunque espresso parere negativo alla richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica attivato dai ricorrenti, facendo interamente riferimento <i>per relationem</i> al vincolante parere dell’autorità statale.<br />
I ricorrenti impugnano il suddetto provvedimento comunale, unitamente al presupposto parere negativo della Soprintendenza, deducendo le seguenti censure così riassumibili:<br />
I. Violazione e mancata applicazione degli artt. 1 e 34 della D.G.R. 19 marzo 2007 n. 420 in relazione all’art. 45 c. 1 lett. b) L.R. 1/2004: entrambi gli atti impugnati non terrebbero conto della disciplina regionale applicabile al caso di specie, con particolare riferimento agli artt. 1 e 34 della deliberazione della Giunta regionale n. 420/2007, la quale consentirebbe anche negli ambiti e negli immobili tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004 l’interruzione delle falde per ricavare terrazzini praticabili di dimensioni non superiori a 3 mq. senza variazioni al profilo generale delle falde stesse;<br />
II. Violazione e mancata applicazione degli artt. 10-bis e 3 della legge 241/90: l’Amministrazione statale non avrebbe dato conto, nella motivazione del parere negativo, delle ragioni che l’hanno indotta a non accogliere le articolate controdeduzioni rappresentate dai ricorrenti in risposta al preavviso di diniego, vanificando completamente la garanzia del contraddittorio procedimentale qualificato previsto per i procedimenti ad istanza di parte dall’art. 10-bis della legge 241/90; la motivazione a supporto dei provvedimenti impugnati sarebbe “di mero stile” non indicando le concrete ragioni ostative alla sanatoria paesaggistica e non rendendo possibile la ricostruzione dell’iter logico seguito.<br />
Si è costituito il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, chiedendo il rigetto del gravame, stante l’infondatezza di tutte le censure <i>ex adverso</i> dedotte, pur non depositando memorie difensive; il Comune intimato non si è costituito.<br />
Alla camera di consiglio del 3 luglio 2013, con ordinanza n.85/2013 è stata accolta l’istanza cautelare e per l’effetto sospesa l’efficacia dei provvedimenti impugnati.<br />
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 14 maggio 2014, nella quale la causa è passata in decisione.<br />
2. E’ materia del contendere la legittimità degli atti negativi assunti dal Comune di Città di Castello e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria inerenti l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica “postuma” ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. 42/2004, inerente la realizzazione di un terrazzino “a tasca” di dimensioni di mt. 1,40 x 2,08 per una superficie di mq. 2,91 nell’ abitazione di proprietà dei ricorrenti.<br />
3. Il ricorso è fondato e va accolto.<br />
3.1. Anzitutto, deve evidenziarsi l’applicabilità anche per i procedimenti di sanatoria paesaggistica di cui all’art. 167 del D.lgs. 42/2004 della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza imposta dall’art. 10-bis della legge 241/90 e s.m.<br />
Ai sensi dell’art. 146 c. 8 del D.lgs. n.42/2004 “Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all&#8217;articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell&#8217;articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. ..<i> omissis</i>…..”.<br />
E’ pertanto espressamente imposto in sede di procedimento di autorizzazione paesaggistica ordinario l’istituto del “preavviso di diniego” diversamente da quanto opinato (<i>ex multis</i> T.A.R. Campania &#8211; Salerno sez. II, 30 marzo 2006, n. 346) in riferimento al modello procedimentale antecedente, caratterizzato dal diverso sub &#8211; procedimento di secondo grado di annullamento da parte dell’autorità statale.<br />
Nulla dice invece il legislatore in riferimento al procedimento di autorizzazione paesaggistica postuma a sanatoria disciplinato dal citato art. 167. <br />
Ritiene il Collegio che l’art. 10-bis della legge 241/90, istituto applicabile alla generalità dei procedimenti ad istanza di parte salvo espressa eccezione (<i>ex multis</i> Consiglio di Stato sez VI, 17 gennaio 2011, n. 256; id, sez IV, 13 novembre 2007, n. 6325; id. Commissione speciale, parere 26 febbraio 2008 n. 2518/07; T.A.R. Umbria 9 giugno 2010, n. 366; id. 16 gennaio 2004, n.46) debba applicarsi anche in riferimento al sub-procedimento di competenza della Soprintendenza (T.A.R. Liguria sez. I, 21 novembre 2013, n.1401; id. sez. I, 4 marzo 2013, n.402) stante la natura sostanzialmente decisoria del parere obbligatorio e vincolante in esame (<i>ex multis</i> T.A.R. Sicilia &#8211; Catania sez. II, 24 maggio 2013, n.1540) .<br />
Il preavviso di rigetto, quale strumento di contraddittorio predecisorio con finalità tipicamente collaborativa e deflattiva (<i>ex multis</i> T.A.R. Umbria 16 gennaio 2004, n.46) allorchè vi sia effettiva rappresentazione da parte dell’istante di controdeduzioni nel termine non perentorio di cui al secondo capoverso dell’art. 10-bis, comporta l’obbligo per l’Amministrazione procedente di dar compiutamente conto, nella motivazione del provvedimento finale, delle ragioni del mancato accoglimento (<i>ex multis</i> T.A.R. Lombardia Milano sez. I, 8 aprile 2011, n.933; T.A.R. Sardegna sez. I, 11 ottobre 2011, n. 964) con conseguente rafforzamento dell’obbligo motivazionale.<br />
Diversamente opinando le finalità alla base dell’istituto partecipativo verrebbero inopinatamente eluse, in danno dello stesso interesse pubblico ad una decisione idonea a ponderare i contrapposti interessi oltre che a scongiurare il possibile contenzioso.<br />
3.2. Nel caso di specie la locale Soprintendenza, pur a fronte delle articolate e motivate controdeduzioni effettuate dai ricorrenti specialmente in punto di asserita applicazione della d.G.R. n. 420/2007, ha del tutto omesso ogni confutazione delle medesime, con ciò manifestamente violando gli artt. 3 e 10-bis della legge 241/90, poiché sarebbe stato obbligo indicarne le ragioni ostative all’applicazione della suddetta disciplina regionale, volta al recupero del patrimonio edilizio esistente anche negli ambiti di tutela paesaggistica, in ipotesi idonee a consentire la realizzazione dell’intervento abusivo in considerazione delle dimensioni assai limitate e comunque non superiori a 3 mq. Mette conto evidenziare come tale deliberazione costituisca atto di indirizzo adottato ai sensi dell’art. 45 c. 1 lett. b) della L.R. 1/2004.<br />
3.3. Parimenti fondata è la doglianza di intrinseco difetto “a monte” di motivazione dell’impugnato presupposto parere negativo.<br />
Per giurisprudenza consolidata da cui il Collegio non ha ragione per discostarsi, il parere negativo della Soprintendenza per l&#8217;accertamento della conformità paesaggistica deve essere supportato dalla considerazione e dalla dimostrazione dei relativi elementi fattuali a sostegno per cui la sanatoria dell&#8217;opera vincolata comprometterebbe irrimediabilmente, e in rilevante misura, gli interessi che il vincolo mira a tutelare, senza che possa ritenersi sufficiente la mera affermazione che le opere realizzate recano un grave pregiudizio al bene oggetto di tutela, dovendosi indicare per quale ragione, materiale e specifica, le opere per le quali si sta chiedendo la sanatoria siano incompatibili con il vincolo (<i>ex multis</i> T.A.R. Puglia &#8211; Lecce sez. I, 13 aprile 2011, n. 669; T.A.R. Lazio &#8211; Roma sez. II, 5 febbraio 2009, n. 1212).<br />
Le ragioni poste a base dell’impugnato parere spiccano invece per la relativa genericità, utilizzandosi formule di mero stile (modificazione della morfologia, dell’assetto percettivo, scenico o panoramico, dell’assetto insediativo storico, dei caratteri tipologici, materici, cromatici, costruttivi dell’insediamento storico, eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico &#8211; culturali, simboliche di elementi con il contesto paesaggistico) senza dar conto delle ragioni della incompatibilità con il vincolo, per altro in riferimento ad opere di dimensioni del tutto contenute.<br />
Trattandosi di provvedimento limitativo dello <i>ius aedificandi</i> ed espressione di ampia discrezionalità di tipo tecnico, la necessità di una congrua motivazione risulta viepiù necessaria, costituendo l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 3 della legge 241/90 (e oggi dallo stesso art. 41 della Carta di Nizza) corollario dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione, oltre che del diritto di difesa (artt. 24 e 113 Cost.) nei confronti degli atti amministrativi (vedi in particolare Corte Costituzionale 5 novembre 2010, n.310).<br />
4. Per le suesposte considerazioni meritano condivisione le censure di violazione e falsa applicazione di legge di cui al I e II motivo di gravame, con conseguente accoglimento del ricorso, al fine del necessario riesame da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria, secondo i criteri di cui in motivazione.<br />
Sussistono giusti motivi ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la particolarità della materia trattata.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, come da motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />
Stefano Fantini, Consigliere<br />
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/06/2014</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-6-2014-n-322/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2014 n.322</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2014 n.321</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-6-2014-n-321/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-6-2014-n-321/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-6-2014-n-321/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2014 n.321</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. S. Fantini F. Z. (avv. C. Cruciani) c/ Ministero della Difesa, Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri, Comando Provinciale Carabinieri di Perugia (Avv. Distr. St.) Militare e militarizzato – Sanzioni – Sanzione disciplinare di corpo – Rimprovero – Rilascio di intervista critica nei confronti di altri militari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-6-2014-n-321/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2014 n.321</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-6-2014-n-321/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2014 n.321</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. S. Fantini<br /> F. Z. (avv. C. Cruciani) c/ Ministero della Difesa, Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri, Comando Provinciale Carabinieri di Perugia (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Sanzioni – Sanzione disciplinare di corpo – Rimprovero – Rilascio di intervista critica nei confronti di altri militari non accompagnata da indebita propalazione di informazioni attinenti al servizio – Illegittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima la sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero” irrogata al militare e motivata con il riferimento ai riflessi negativi sull’immagine dell’Arma suscettibili di derivare dalla pubblicazione di un’intervista rilasciata dal prevenuto agli organi di stampa, nella quale sia stato criticato l’operato di altri militari, senza tuttavia alcuna propalazione di notizie attinenti al servizio (senza la prescritta autorizzazione)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 336 del 2011, proposto da:<br />
F. Z., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Cristina Cruciani, con domicilio eletto presso T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, 3; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Ministero della Difesa, Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri, Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi <i>ope legis</i> dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono pure legalmente domiciliati in Perugia, via degli Offici, 14; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della determinazione di rigetto del ricorso gerarchico del 11.5.2011 presentato dal ricorrente per l&#8217;annullamento della sanzione disciplinare del &#8220;rimprovero&#8221;, irrogata il 25 gennaio 2011, nonché di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorrente, luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, addetto alla Stazione di Perugia, premette di avere pubblicato, nel settembre del 2010, un libro a fumetti intitolato “Calciopoli ovvero l’Elogio dell’Inconsistenza”, riguardante il processo sportivo subito dalla Juventus, e culminato con la retrocessione della società sportiva.<br />
Espone di avere rilasciato, in data 8 ottobre 2010, un’intervista al quotidiano “Tuttosport” avente ad oggetto il libro, risultata poi stravolta in sede di pubblicazione, ove l’attenzione si è spostata sulla sua appartenenza all’Arma, piuttosto che sulla qualità di tifoso.<br />
Allega che il 25 gennaio 2011 gli è stata notificata la sanzione disciplinare del “rimprovero”, irrogatagli dal Comandante della Compagnia, e motivata con riferimento ai possibili riflessi negativi dell’articolo di stampa, riportante l’intervista, con commenti negativi sull’operato di altri militari dell’Arma, sull’immagine dell’istituzione stessa.<br />
Aggiunge di avere esperito ricorso gerarchico avverso detto provvedimento, respinto con determina dell’11 maggio 2011.<br />
Nell’impugnare la sanzione disciplinare deduce, come unico, seppure articolato, motivo di diritto la violazione di legge, nonché l’eccesso di potere per erronea presupposizione.<br />
Alla data dell’8 ottobre 2010, giorno in cui è stata commessa l’assunta mancanza, non era ancora in vigore il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, dovendo dunque applicarsi al procedimento disciplinare attivato nei confronti del ricorrente il regolamento di disciplina militare del 1986; né rileva, in tale prospettiva, il fatto che il procedimento sia stato iniziato il 30 ottobre 2010 con l’atto di contestazione, epoca in cui (con decorrenza 9 ottobre 2010) era entrato in vigore il codice dell’ordinamento militare.<br />
Rilevante è la differenza tra il vecchio ed il nuovo testo normativo; il primo vietava “il rilascio di interviste su argomenti di servizio”, il secondo vieta “il rilascio di interviste su argomenti di servizio e collegati al servizio”, incrementando dunque l’ambito del controllo disciplinare. <br />
Palese risulta anche la violazione della libertà di pensiero, in considerazione del fatto che l’intervista è stata rilasciata dal ricorrente quale privato cittadino, non in divisa, non in luoghi militari, non trattando argomenti riservati, e dunque manifestando il proprio pensiero nei limiti consentiti dall’art. 9 della legge n. 382 del 1978, nonché dalla circolare n. 453/2-36 dell’11 settembre 1992. <br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata resistendo alle censure avversarie e chiedendone la reiezione. <br />
All’udienza del 29 gennaio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. &#8211; Il primo motivo enucleabile dalla censura unitariamente sviluppata riguarda il procedimento applicabile, deducendosi che, essendo l’intervista, costituente l’asserita mancanza disciplinare, avvenuta in data 8 ottobre 2010, non doveva trovare applicazione il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, entrato in vigore il 9 ottobre 2010 (come inferibile dall’art. 2187), ma il previgente regolamento di disciplina militare del 1986. <br />
Il motivo è infondato, e comunque anche inammissibile per carenza di interesse.<br />
Ed invero, sotto il profilo strettamente formale, l’art. 2187 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell’ordinamento militare, stabilisce che «i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento rimangono disciplinati dalla previgente normativa»; ciò significa che solamente i procedimenti in corso alla data del 9 ottobre 2010 restano insensibili allo <i>ius superveniens</i>.<br />
Nel caso di specie, al contrario, è incontestato che il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente abbia avuto inizio il 30 ottobre 2010, senza che rilevi dunque la data di commissione della “mancanza”, risalente al precedente 8 ottobre.<br />
Del resto, l’applicazione della norma sopravvenuta è coerente con il criterio del <i>tempus regit actum</i>, e nel procedimento disciplinare potrebbe trovare il solo limite dell’applicazione della norma più favorevole per l’incolpato.<br />
Ma anche in questa prospettiva, e dunque guardando alle norme asseritamente violate, si evidenzia una perfetta sovrapponibilità tra quelle contenute nel pregresso testo normativo e le nuove.<br />
In particolare, l’art. 713, comma 2, del d.P.R. n. 90 del 2010, concernente i “doveri attinenti al grado”, ha contenuto analogo a quello dell’art. 10 del d.P.R. n. 545 del 1986; l’art. 717, sul “senso di responsabilità”, è identico all’art. 14 del regolamento di disciplina militare; coincide anche la portata precettiva dell’art. 732, comma 1, del d.P.R. n. 90 del 2010 e dell’art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 545, relativi al “contegno del militare”.<br />
Per quanto riguarda la manifestazione del pensiero, assolutamente generica è l’allegazione di parte ricorrente, al punto da non riuscire ad evincersi l’effettiva differenza di disciplina tra quanto disposto dall’art. 33 del d.P.R. n. 545 del 1986 e dall’art. 9 della legge n. 382 del 1978 da una parte, e lo <i>ius superveniens</i> rappresentato verosimilmente dall’art. 1472 del codice dell’ordinamento militare (di cui al d.lgs. n. 66 del 2010) dall’altra parte.<br />
2. &#8211; Più complessa è la questione prospettata con la sub-censura di violazione della libertà di manifestazione del pensiero da parte del militare, tutelata dall’art. 9 della legge n. 382 del 1978, e poi dall’art. 1472 del codice dell’ordinamento militare, nell’assunto che la sanzione consegua ad un’indebita censura del contenuto delle opinioni espresse.<br />
Il motivo è meritevole di positiva valutazione, e va dunque accolto.<br />
Occorre considerare che il quadro normativo di riferimento consente ai militari di pubblicare liberamente i propri scritti, di tenere pubbliche conferenze, e comunque di manifestare pubblicamente il proprio servizio, anche mediante intervista ad un giornale, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio, per i quali occorre l’autorizzazione.<br />
Nella vicenda in esame, il provvedimento sanzionatorio contesta solamente il fatto che dall’articolo di stampa possano derivare riflessi negativi sull’immagine dell’Arma, essendo stato criticato l’operato di altri militari.<br />
Non è dunque in discussione la propalazione, mediante intervista a mezzo di informazione, di notizie attinenti al servizio (senza la prescritta autorizzazione).<br />
La giurisprudenza meno recente ha peraltro ritenuto sanzionabili anche le espressioni ritenute lesive o denigratorie di altri soggetti o dell’istituzione militare (Cons. Stato, Sez. IV, 24 luglio 1989, n. 497).<br />
Nella vicenda dalla quale è originato l’impugnato provvedimento sanzionatorio la manifestazione del pensiero è avvenuta a titolo personale, ed a mezzo stampa, con una riproduzione, dunque, del contenuto dell’intervista, che non appare pertanto direttamente riferibile al militare.<br />
Ciò comporta che non è possibile configurare, con un sufficiente grado di certezza, la superficialità ed il minore senso di responsabilità, e comunque la trasgressione alle norme di disciplina e del servizio, che sono invece postulate nel provvedimento sanzionatorio, con conseguente insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di biasimo. <br />
3. &#8211; Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />
La peculiarità della vicenda costituisce un giusto motivo per compensare tra le parti le spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore<br />
Paolo Amovilli, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/06/2014</p>
<p align=justify>
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