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	<title>12/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3023</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3023/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3023</a></p>
<p>Non va sospesa la gara per i servizi di trasmissione dati per Infocamere se l’esito della gara e’ il frutto di meri calcoli matematici. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 3023/07 Registro Generale:4521/2007 Sezione Sesta composto dai Signori: Pres.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3023/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3023</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3023/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3023</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la gara per i servizi di trasmissione dati per Infocamere se l’esito della gara e’ il frutto di meri calcoli matematici. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3023/07<br />
Registro Generale:4521/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Paolo Buonvino <br /> Cons. Domenico Cafini Est. <br /> Cons. Aldo Scola <br />
Cons. Bruno Rosario Polito<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 12 Giugno 2007.<br />Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />Visto l&#8217;appello proposto da:<br /><b>WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.</b><br />
rappresentato e difeso dall’ Avv.  GIUSEPPE SARTORIO<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA LUIGI LUCIANI  N.1 presso GIUSEPPE SARTORIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>INFOCAMERE SOCIETA&#8217; CONSORTILE PER AZIONI</b><br />
rappresentato e difeso dall’ Avv.  BENEDETTO GIOVANNI CARBONE<br />
con domicilio  eletto in Roma VIALE DI VILLA GRAZIOLI N.13<br />
presso BENEDETTO GIOVANNI CARBONE</p>
<p><b>COMM.GARA AGGIUD.EROGAZIONE SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI</b>non costituitosi;<br />
e nei confronti di<br />
<b>FASTWEB S.P.A.</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv.  PAOLO STELLA RICHTER<br />
con domicilio  eletto in Roma VIALE G. MAZZINI, N. 11<br />
presso PAOLO STELLA RICHTER</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA :Sezione III TER  n. 2283/2007, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO EROGAZIONE SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI PER  INFOCAMERE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br /> Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />FASTWEB S.P.A.<br /> INFOCAMERE SOCIETA&#8217; CONSORTILE PER AZIONI<br />
Udito il relatore Cons. Domenico Cafini   e udite, altresì, per le parti l’Avv Sartorio, l’Avv Carbone e l’Avv. Stella Richter</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti per accordare la richiesta misura cautelare, condividendosi, nella sostanza, le statuizioni rese dai giudici nell’ordinanza impugnata;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /> </b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4521/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 12 Giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3023/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3023</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3022</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3022/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3022/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3022</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso avverso la destituzione disciplinare dal servizio annullata per estinzione a causa del decorso del termine. Va data infatti prevalenza all’interesse dell’amministratore circa la problematica della ricostituzione del rapporto di servizio che era cessato da oltre dieci anni. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3022/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3022</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3022/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3022</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso avverso la destituzione disciplinare dal servizio annullata per estinzione a causa del decorso del termine. Va data infatti prevalenza all’interesse dell’amministratore circa la problematica della ricostituzione del rapporto di servizio che era cessato da oltre dieci anni. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3022/07<br />
Registro Generale:4147/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />Cons. Bruno Rosario Polito Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 12 Giugno 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ANTIDORMI ANTONIO</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv. FILIPPO GIUSEPPE CAPUZZI<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA ROMEO ROMEI N. 23</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione I TER 5079/2006, resa tra le parti, concernente DESTITUZIONE DISCIPLINARE DAL SERVIZIO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
ANTIDORMI ANTONIO<br />
Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito<br />
e uditi, altresì, per le parti l’Avv. dello Stato VINCIORLANDO e l’Avv. CAPUZZI;</p>
<p>Ritenuto che – nelle more della definizione nel merito dell’appello – si configura prevalente l’interesse dell’Amministrazione, ostativo alla ricostituzione del rapporto di servizio, privato di efficacia con decorrenza dal 16.03.1993;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso n.4147/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 12 Giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3022/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3022</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3021</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3021/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3021</a></p>
<p>Non va sospesa la revoca di patente di guida se il ricorrente, durante un periodo di sospensione, ha indebitamente guidato. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 3021/07 Registro Generale: 4128/2007 Sezione Sesta composto dai Signori: Pres. Claudio Varrone Cons.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3021/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3021</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3021/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3021</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la revoca di patente di guida se il ricorrente, durante un periodo di sospensione, ha indebitamente guidato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3021/07<br />
Registro Generale: 4128/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />Cons. Bruno Rosario Polito Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 12 Giugno 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>CECCHI GIANFRANCO</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv. UMBERTO GHEZZI<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA NICOLO&#8217; PICCOLOMINI N. 34 presso M. LETIZIA VIOLA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BERGAMO &#8211; UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CREMONA &#8211; MINISTERO INTERNO</b><br />
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LOMBARDIA &#8211; BRESCIA n. 264/2007, resa tra le parti, concernente REVOCA PATENTE DI GUIDA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: MINISTERO INTERNO, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BERGAMO, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CREMONA;<br />
Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito<br />
e uditi, altresì, per le parti l’Avv. ONOFRI per delega dell’Avv. GHEZZI e l’Avv. dello Stato VINCIORLANDO;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare, tenuto conto che l’indebita conduzione del veicolo – che ha comportato la revoca della patente – è intervenuto in costanza di provvedimento di sospensione di detto titolo abilitativo, atto pienamente valido ed efficace e, quindi, idoneo ad introdurre l’obbligo del titolare di astenersi dalla guida;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso n.4128/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 12 Giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3021/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3021</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3020</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3020/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3020/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3020</a></p>
<p>Va respinta la domanda di sospensione del diniego di parita’ scolastica ad un istituto privato, poiche’ tale parita’ e’ riconosciuta per corsi organici e a partire dalla 1^ classe di corso. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 3020/07 Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3020/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3020</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3020/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3020</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda di sospensione del diniego di parita’ scolastica ad un istituto privato, poiche’ tale parita’ e’ riconosciuta per corsi organici e a partire dalla 1^ classe di corso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3020/07<br />
Registro Generale: 4031/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />Cons. Bruno Rosario Polito Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 12 Giugno 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ISTITUTO “DON BOSCO” S.R.L.</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti ANTONIO ROMANO e LUCIANO PENNACCHIO<br />
con domicilio  eletto in Roma PIAZZA DI SPAGNA N. 35 presso SARRO D&#8217;ALTERIO ST. LEGALE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio eletto in Roma VIA DEI PORTOGHESI N.12</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III Quater n.1438/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO PARITA&#8217; SCOLASTICA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br />
Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito<br />
e udito, altresì, per le parti l’Avv. dello Stato VINCIORLANDO;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare alla stregua del principio che si desume dall’art. 1, comma quarto, lett. f) della legge n. 62/2000 in base al quale la parità scolastica è riconosciuta per corsi organici ed a partire dalla prima classe di corso;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso n.4031/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 12 Giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3020/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3020</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2007 n.183</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-6-2007-n-183/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-6-2007-n-183/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-6-2007-n-183/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2007 n.183</a></p>
<p>Pres. BILE – Red. MADDALENA infondate alcune questioni relative ai giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti Corte dei conti &#8211; Giudizi di responsabilità &#8211; Soggetti condannati per fatti commessi prima dell&#8217;entrata in vigore della legge censurata &#8211; Fase di appello &#8211; Possibilità di chiedere la definizione del giudizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-6-2007-n-183/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2007 n.183</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-6-2007-n-183/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2007 n.183</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. MADDALENA</span></p>
<hr />
<p>infondate alcune questioni relative ai giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Corte dei conti &#8211; Giudizi di responsabilità &#8211; Soggetti condannati per fatti commessi prima dell&#8217;entrata in vigore della legge censurata &#8211; Fase di appello &#8211; Possibilità di chiedere la definizione del giudizio mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado -Possibilità della sezione di appello della Corte dei conti, in caso di accoglimento della richiesta di riduzione del danno, di determinare la riduzione della somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado &#8211; Previsione che il giudizio si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello della somma dovuta dal condannato.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana. Contrariamente a quanto mostrano di ritenere le ordinanze di rimessione, le disposizioni censurate non limitano il potere di cognizione del giudice in sede camerale al mero esame dei presupposti di ammissibilità dell’istanza di definizione, ma richiedono che il giudice stesso valuti tutti gli elementi desumibili dall’accertamento dei fatti, già compiuto nella sentenza di primo grado (sussistenza del dolo, illecito arricchimento, gravità dei fatti, entità del danno, grado di intensità della colpa, condizione patrimoniale del condannato).<br />
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231, 232 e 233, della stessa legge n. 266 del 2005, sollevate, in riferimento agli artt. 3, sotto altro profilo, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, con l’ordinanza, indicata in epigrafe, iscritta al n. 353 del 2006 del registro ordinanze.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></b>
</p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori: </p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
Presidente: Franco BILE;<br />
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,<br />
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,<br />
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,<br />
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
ha pronunciato la seguente		      <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promossi con ordinanze dell’11 aprile, del 17 maggio e del 13 giugno 2006 dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, rispettivamente iscritte ai nn. 351, 352 e 353 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica, n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2006.</p>
<p><i>Visto</i> l’atto di costituzione di Leopardi Alfio, La Rosa Leonardo, Russo Angelo e Coco Giuseppe;<br />
<i>udito </i>nell’udienza pubblica del 17 aprile 2007 e nella camera di consiglio del 18 aprile 2007 il Giudice relatore Paolo Maddalena; <br />
<i>udito </i>nuovamente<i> </i>nella camera di consiglio del 4 giugno 2007 e nell’udienza pubblica del 5 giugno 2007, rifissate in ragione della intervenuta modifica della composizione del collegio, il Giudice relatore Paolo Maddalena.<br />
<b></p>
<p align=center>
Ritenuto in fatto
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. ¾ Con ordinanza in data 11-17 aprile 2006 (reg. ord. n. 351 del 2006), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006).<br />
L’art. 1, comma 231, della legge n. 266 del 2005 prevede che «Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza». <br />
Il successivo comma 232 aggiunge che «La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento».<br />
Il comma 233 dispone che «Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello».<br />
Premette il giudice rimettente che il procedimento per responsabilità amministrativa di cui è investito è stato promosso dal pubblico ministero contabile nei confronti di un sottufficiale appartenente al Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza, il quale era stato condannato con sentenza passata in giudicato alla pena di tre anni di reclusione per il reato di concussione, per avere preteso e ricevuto il pagamento di una “tangente” di lire venti milioni in occasione di una verifica tributaria; che, in primo grado, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha condannato il convenuto al pagamento in favore del Ministero dell’economia e delle finanze della somma di euro 10.329,14, oltre accessori; che il sottufficiale, proposto appello, ha chiesto che, in applicazione dell’art. 1, comma 231, della legge n. 266 del 2005, quanto dovuto per la definizione del procedimento di appello venisse determinato in una somma non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza impugnata; che, infine, all’accoglimento di tale istanza si è opposto il pubblico ministero, in considerazione della particolare gravità dell’addebito.<br />
Tanto premesso, il giudice <i>a quo</i> dubita della legittimità costituzionale del sistema introdotto dalle norme censurate, di definizione in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa mediante il pagamento di una somma non superiore al trenta per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado. <br />
Ad avviso del rimettente, la concreta garanzia dei princìpi costituzionali di eguaglianza, di buon andamento della pubblica amministrazione e di controllo contabile, i quali sono legati dal comune fine di assicurare l’efficienza e la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici, è sostanzialmente affidata alla legge ordinaria. Sono riservate, infatti, al discrezionale apprezzamento del legislatore non solo la determinazione e la graduazione dei tipi e dei limiti di responsabilità che, in relazione alle varie categorie di dipendenti pubblici o alle particolari situazioni regolate, appaiano più idonei a garantire l’attuazione dei predetti princìpi costituzionali, ma anche la possibilità di stabilire un limite patrimoniale della responsabilità amministrativa.<br />
Nella specie, tuttavia, le norme denunciate sarebbero caratterizzate da una indeterminatezza assoluta in ordine allo scopo perseguito dal legislatore, tale da precludere definitivamente la ricerca di una qualsiasi <i>ratio</i> normativa che non sia quella della limitazione patrimoniale del risarcimento per se stessa; con la conseguenza che esse, «connotandosi unicamente come effetto premiale ingiustificato», si paleserebbero «come una negazione illogica e ingiustificata dei principi del buon andamento e del controllo contabile».<br />
La norme censurate violerebbero gli evocati parametri anche per un altro aspetto. Nel sistema positivo vigente, l’attenuazione della responsabilità amministrativa, nei singoli casi, è rimessa al potere riduttivo sul <i>quantum</i> affidato al giudice, che può anche tenere conto delle capacità economiche del soggetto responsabile, oltre che del comportamento, del livello della responsabilità e del danno effettivamente cagionato. In contrasto con questi princìpi dell’ordinamento, sarebbe irragionevole una riduzione predeterminata e pressoché automatica della responsabilità amministrativa e della misura del risarcimento, senza che possa soccorrere una valutazione sull’incidenza del comportamento complessivo e sulle funzioni effettivamente svolte nella produzione del danno, in occasione della prestazione che ha dato luogo alla responsabilità.<br />
Egualmente incostituzionale appare alla Corte rimettente l’affidamento al giudice contabile di un potere discrezionale illimitato nella individuazione delle ragioni da porre a fondamento dell’accoglimento della domanda di riduzione dell’addebito e della concreta determinazione della misura del risarcimento, avendo il legislatore indicato solo i limiti quantitativi di tale potere fra un minimo e un massimo risultanti dalla norma, senza fissare i criteri direttivi ai quali il giudice stesso deve attenersi. Le norme denunciate, essendo dirette ad introdurre una disciplina limitativa in forma generalizzata della responsabilità amministrativa con riferimento indiscriminato a tutti i pubblici dipendenti e a tutte le possibili situazioni, confliggerebbero altresì con il principio secondo cui il giudice è soggetto alla legge, con grave <i>vulnus</i> del principio di separazione del potere legislativo dal potere giudiziario.<br />
2. ¾ Identica questione è stata sollevata, con le medesime argomentazioni, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, con ordinanza in data 7 marzo-17 maggio 2006 (reg. ord. n. 352 del 2006). <br />
Nel caso all’esame del giudice rimettente, il giudizio per responsabilità amministrativa è stato promosso nei confronti, tra gli altri, di funzionari comunali, i quali avevano espresso il parere di regolarità tecnica e contabile in ordine al rimborso delle spese legali in favore di dipendenti ed amministratori pubblici coinvolti in un processo penale. La Corte dei conti, in primo grado, ha determinato il danno risarcibile nella misura del venticinque per cento di quello contestato. Proposta impugnazione, gli appellanti hanno chiesto la definizione del procedimento mediante il pagamento del dieci per cento della somma portata in condanna nella sentenza di primo grado, ed il pubblico ministero ha concluso chiedendo alla Corte di determinare la somma dovuta nella misura del venticinque per cento del danno al quale gli istanti erano stati condannati in solido.<br />
3. ¾ Con ordinanza in data 21 marzo-13 giugno 2006 (reg. ord. n. 353 del 2006), la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.<br />
Nel caso all’esame del giudice <i>a quo</i>,<i> </i>il procedimento per responsabilità amministrativa è stato promosso dal pubblico ministero contabile nei confronti del sindaco e di assessori del Comune di Zafferana Etnea per l’aggravio di spese sopportato dal Comune in conseguenza del pagamento di un debito fuori bilancio per la maggiore somma di euro 71.276,18, in relazione al conferimento a liberi professionisti di un incarico di progettazione senza assunzione dell’impegno di spesa. La sentenza di primo grado ha condannato tutti i convenuti al pagamento di una somma pari al cinquanta per cento di quella quantificata dalla Procura regionale, attesi i vantaggi comunque conseguibili dal Comune per il fatto che il progetto era stato effettivamente utilizzato da quest’ultimo. La Procura regionale ha interposto appello ed i condannati in prime cure hanno, a loro volta, proposto appello incidentale; tutti gli appellanti in via incidentale, ad eccezione di uno, hanno chiesto di essere ammessi a definire il giudizio di responsabilità mediante il versamento di una somma pari al dieci per cento di quella quantificata nella sentenza di condanna di primo grado, ai sensi dell’art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge n. 266 del 2005; la Procura regionale, al riguardo, ha espresso il prescritto parere, chiedendo che l’addebito da porre a carico degli istanti sia determinato nella misura del trenta per cento del danno quantificato dalla sentenza di primo grado. <br />
Ad avviso del rimettente, le norme censurate sarebbero caratterizzate da una indeterminatezza assoluta circa lo scopo perseguito dal legislatore, tale da precludere definitivamente la ricerca di una qualsiasi <i>ratio</i> normativa che non sia quella – puramente e semplicemente – della limitazione del risarcimento patrimoniale del soggetto condannato in primo grado; con la conseguenza che esse, dando luogo unicamente ad un effetto premiale ingiustificato, si paleserebbero come una negazione illogica e ingiustificata dei princìpi del buon andamento e del controllo contabile.<br />
A differenza dell’istituto del cosiddetto condono fiscale nel procedimento dinanzi alle commissioni tributarie, e dell’applicazione della pena su richiesta delle parti nel procedimento penale, le norme sottoposte a scrutinio di costituzionalità non inciderebbero minimamente (in senso riduttivo) sull’entità del contenzioso contabile, essendo destinate ad operare esclusivamente in sede di appello, nel cui ambito il sostituire una pubblica udienza con una camera di consiglio e una sentenza con un decreto sarebbe di scarso significato. D’altra parte, le norme stesse, determinando una minore entrata  (fra il novanta ed il settanta per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado), si risolverebbero in un irrazionale e incongruo “effetto premiale”.<br />
La norme denunciate contrasterebbero anche con il principio del libero convincimento del giudice (art. 101 Cost.), giacché non offrirebbero alcun criterio di orientamento per il giudice contabile.<br />
Il principio di eguaglianza sarebbe violato anche perché la normativa censurata sarebbe applicabile soltanto ai soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata in primo grado sentenza di condanna, con la conseguenza che essa, irragionevolmente, sarebbe inapplicabile ai soggetti che, assolti in primo grado, vedano tale sentenza riformata in appello, a séguito di gravame interposto dal pubblico ministero. Secondo il rimettente, sarebbe irrazionale una previsione legislativa che escluda dal beneficio della definizione agevolata quei soggetti la cui posizione – dopo la sentenza di primo grado – appare chiaramente meno “pesante” di quella dei convenuti condannati. Né si potrebbe pervenire ad una interpretazione adeguatrice: «non solo perché, in tale caso, dovrebbe superarsi la “lettera” della “condanna” in primo grado, ma anche perché si dovrebbe “creare” il criterio al quale correlare le percentuali» del dieci, del venti o del trenta per cento previste dalla legge.<br />
Sarebbe violato, inoltre, l’art. 24, secondo comma, della Costituzione, perché il pubblico ministero presso la Corte dei conti viene evocato nel solo comma 232 e soltanto per essere sentito in camera di consiglio quando la Sezione di appello deve deliberare in merito alla richiesta di definizione agevolata. Infatti, «per tale funzione, limitata e marginale (che si sostanzia nell’espressione di un “parere”), del pubblico ministero, il procedimento regolato dai commi 231-233 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 non assume, sostanzialmente, carattere bilaterale, per cui la funzione di “parte” del pubblico ministero contabile (nell’ottica – anche del “giusto processo” – dell’art. 111 Cost.) viene, nella specie, quasi pretermessa (con la conseguenza – fra l’altro – che, in tal modo, vengono pesantemente compressi i diritti e gli interessi della pubblica amministrazione, dei quali il pubblico ministero è chiaramente portatore, in uno all’interesse generale dell’Ordinamento)».<br />
3.1. ¾ Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti Leonardo La Rosa, Angelo Russo, Salvatore Rosano e Giuseppe Coco, parti nel giudizio <i>a quo</i>, concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza della questione.<br />
Ad avviso della difesa delle parti private, il legislatore, con le norme sottoposte allo scrutinio di costituzionalità, ha inteso introdurre una sorta di “patteggiamento contabile”, sul modello dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui all’art. 444 del codice di procedura penale, ovvero della conciliazione giudiziale prevista dall’art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per il processo tributario. Dato che il legislatore dispone di un’ampia potestà discrezionale nella conformazione degli istituti processuali, la finalità dell’intervento riformatore rimarrebbe estranea al sindacato di legittimità costituzionale, non potendo il giudizio di costituzionalità comportare un esame sul merito o sull’opportunità delle norme censurate né una riformulazione della ponderazione degli interessi che il legislatore ha compiuto nell’esercizio della sua insindacabile discrezionalità.<br />
Si sostiene nella memoria che il meccanismo introdotto dal legislatore non preclude al giudice d’appello, valutata la necessaria sussistenza dei presupposti processuali e temporali, margini di discrezionalità in ordine all’adeguatezza della somma offerta in pagamento. Tale meccanismo risponde all’esigenza di una immediata ed effettiva esecuzione della condanna, che costituisce uno dei nodi critici della giustizia contabile. Il soddisfacimento di questa esigenza emergerebbe chiaramente dall’art. 1, comma 233, ove si dispone che il giudizio d’appello deve ritenersi definito solo a condizione dell’effettivo versamento della somma stabilita. Il pagamento realizza quindi un duplice obiettivo: quello di soddisfare l’esigenza di economia processuale, evitando ulteriori fasi del giudizio contabile; e, soprattutto, quello di far acquisire tempestivamente all’ente danneggiato il proprio credito, dando una efficace risposta alla problematica connessa all’esecuzione delle sentenze di condanna che da tempo affligge il processo erariale.<br />
Le parti private escludono che la responsabilità amministrativa abbia una funzione prevalentemente compensativa o sanzionatoria ed affermano, a sostegno della ragionevolezza della scelta legislativa, che una condanna mite applicata con prontezza ha una efficacia di prevenzione indubbiamente superiore ad una condanna più grave ma applicata a distanza di tempo ed incerta in relazione alla sua effettiva esecuzione.<br />
Inammissibile ed infondata sarebbe la censura in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dal momento che il principio di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione riguarda gli organi di amministrazione della giustizia soltanto rispetto al funzionamento del relativo ordinamento amministrativo. Si sostiene inoltre che il legislatore non avrebbe previsto l’applicazione delle norme in esame anche nel corso del giudizio di primo grado per la ragione, eminentemente pratica, che mancherebbe in questa fase l’accertamento giudiziale dell’entità dei danni subiti dall’amministrazione.<br />
Secondo le parti private, le difficoltà connesse all’esecuzione delle sentenze di condanna per danno erariale (confermate dai dati statistici di pubblico dominio), con l’effettivo incasso del risarcimento dovuto da parte dell’amministrazione danneggiata, dimostrerebbero che l’applicazione dell’istituto in esame non condurrebbe ad una minore entrata rispetto all’importo indicato in sentenza.<br />
Né meriterebbe accoglimento, infine, la censura per presunta violazione dell’art. 103, secondo comma, della Costituzione, giacchè l’applicazione dell’istituto della definizione agevolata in appello presuppone la giurisdizione contabile ed è pur sempre subordinata alla valutazione della Sezione di appello, chiamata a deliberare sui presupposti applicativi e sull’entità della somma da versare.<br />
Ad avviso delle parti private, la questione sarebbe in ogni caso inammissibile, perché il giudice rimettente non avrebbe esperito alcun tentativo di individuare una interpretazione adeguatrice della norme denunciate. Il legislatore, infatti, ha introdotto una sorta di patteggiamento contabile, disciplinandone i presupposti processuali e temporali e lasciando all’organo decidente un margine di discrezionalità in ordine alla valutazione dell’adeguatezza della somma offerta in pagamento. Non si comprenderebbe per quale ragione il giudice <i>a quo</i> ritenga che sia stata sottratta all’organo decidente la valutazione sul comportamento dell’agente, laddove, secondo le previsioni normative censurate, esso è chiamato a valutare l’adeguatezza della somma offerta in pagamento e, in relazione a quest’ultimo aspetto, il comportamento dell’agente e tutte le circostanze a tal fine rilevanti.<br />
Irrilevante sarebbe la censura di irragionevolezza delle disposizioni denunciate, in considerazione della loro applicabilità solo in appello e esclusivamente nel caso di gravame proposto dal soggetto condannato in primo grado, atteso che, nella specie, la richiesta di definire il giudizio mediante il versamento di una percentuale del danno è stata avanzata in una situazione esattamente corrispondente al paradigma normativo.<br />
Né sarebbe configurabile il denunciato contrasto con l’art. 24 Cost., dal momento che il pubblico ministero contabile non avrebbe comunque alcun titolo per rigettare la richiesta di definizione anticipata del giudizio, dovendosi limitare, invece, ad esporre in camera di consiglio le eventuali ragioni per le quali ritiene l’importo offerto incongruo in relazione al pregiudizio patrimoniale subito dall’amministrazione. <br />
3.2. ¾ In prossimità dell’udienza, le parti private hanno depositato una memoria illustrativa.<br />
Il principale obiettivo perseguito dal legislatore con l’introduzione del cosiddetto condono erariale – si sostiene – sarebbe quello di garantire ad ogni amministrazione pubblica l’effettivo e sollecito recupero di una congrua parte del danno subito. L’istituto in esame sostituisce alle spese e alle lungaggini connesse all’esecuzione delle sentenze di condanna della magistratura contabile l’adempimento spontaneo del condannato. Sarebbe così giustificata la previsione di un effetto premiale, analogamente a quanto accade in materia penale con il patteggiamento e con il rito abbreviato, tanto più che le percentuali di effettiva riscossione dei risarcimenti imposti dalla Corte dei conti sono sostanzialmente irrisorie. Inoltre, il beneficio introdotto dalle norme denunciate non sarebbe applicabile nei casi di dolo e di frode, ossia proprio nei casi nei quali è più avvertita l’esigenza sanzionatoria.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1. ¾ Le questioni sollevate dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, investono le norme sulla definizione in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti, introdotte dall’art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266<b> </b>(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006).<br />
Le norme impugnate prevedono: <br />
– che «Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della  presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza» (comma 231);<br />
– che «La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di  primo grado, stabilendo il termine per il versamento» (comma 232);<br />
– che «Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello» (comma 233).<br />
Secondo tutte le ordinanze di rimessione, le norme denunciate violerebbero gli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione, perché sarebbero ancorate all’unica <i>ratio</i> di limitare il risarcimento patrimoniale dovuto dal soggetto condannato in primo grado e determinerebbero perciò un effetto premiale ingiustificato, con conseguente negazione, illogica e ingiustificata, dei princìpi del buon andamento e del controllo contabile; inoltre, in contrasto con l’art. 101 della Costituzione, le norme stesse inciderebbero sul principio del libero convincimento del giudice, non prevedendo alcun criterio di orientamento per il giudice contabile, laddove nel sistema positivo vigente l’attenuazione della responsabilità amministrativa, nei singoli casi, è rimessa al potere riduttivo di tale giudice che, a tal fine, può tenere conto del comportamento e del livello di responsabilità, nonché delle capacità economiche del soggetto responsabile.<br />
Una delle ordinanze di rimessione (reg. ord. n. 353 del 2006) prospetta ulteriori profili e parametri. Con essa, infatti, viene denunciata la violazione, ancora, dell’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di eguaglianza, perché le norme censurate sarebbero applicabili soltanto ai soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata in primo grado sentenza di condanna, e non anche, irragionevolmente, ai soggetti nei cui confronti la sentenza di assoluzione in primo grado sia stata riformata, in appello, a séguito di gravame interposto dal pubblico ministero. Con tale ordinanza viene dedotto, altresì, il contrasto delle norme censurate con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, perché al pubblico ministero contabile sarebbe assegnata una funzione, limitata e marginale, di carattere consultivo.<br />
2. ¾ Considerata l’identità di materia, nonché la sostanziale analogia delle questioni prospettate, i giudizi possono essere riuniti, per essere esaminati congiuntamente e decisi con unica sentenza.<br />
3. ¾ Le ordinanze di rimessione muovono dal presupposto interpretativo che, in presenza di una istanza di definizione, in appello, del giudizio di responsabilità amministrativa avanzata dal condannato in primo grado, il potere di cognizione della Corte dei conti sia limitato alla verifica delle condizioni formali di ammissibilità della domanda. A fronte di una condanna pronunciata per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge, il giudice contabile – si sostiene – sarebbe obbligato ad accogliere in ogni caso la richiesta di applicazione del beneficio, potendo unicamente decidere l’entità del <i>quantum</i> (dieci, venti o trenta per cento del danno quantificato nella sentenza in primo grado), ma in assenza di criteri idonei ad orientare la relativa determinazione. In questa prospettiva, le norme denunciate si risolverebbero in una limitazione della responsabilità automatica e predeterminata. <br />
Tale presupposto interpretativo è erroneo.<br />
Contrariamente a quanto mostrano di ritenere le ordinanze di rimessione, le disposizioni censurate non limitano il potere di cognizione del giudice in sede camerale al mero esame dei presupposti di ammissibilità dell’istanza di definizione, ma richiedono che il giudice stesso valuti tutti gli elementi desumibili dall’accertamento dei fatti, già compiuto nella sentenza di primo grado (sussistenza del dolo, illecito arricchimento, gravità dei fatti, entità del danno, grado di intensità della colpa, condizione patrimoniale del condannato). <br />
In questo senso è, del resto, orientata la giurisprudenza della Corte dei conti, Sezione centrale d’appello, secondo cui l’ammissione alla definizione presuppone una valutazione di merito da parte del giudice contabile sul fatto che l’esigenza di giustizia possa ritenersi soddisfatta a mezzo della procedura accelerata, escludendosi che a tale definizione possa accedersi in presenza di dolo del condannato o di particolare gravità della condotta. <br />
Si deve pertanto ritenere che la sussistenza di un ampio potere del giudice contabile di rigettare l’istanza in caso di non meritevolezza della definizione in via abbreviata costituisca un presidio adeguato alla tutela dei princìpi costituzionali – buon andamento della pubblica amministrazione; ragionevolezza delle scelte del legislatore, alla luce del principio di responsabilità dei pubblici dipendenti; effettività della giurisdizione contabile – evocati dalle ordinanze di rimessione.<br />
Inoltre, la previsione concernente la determinazione, ad opera della Corte dei conti in sede di appello, della somma dovuta – in misura non superiore al trenta per cento del danno «quantificato nella sentenza di primo grado» – va inquadrata nel tradizionale assetto della responsabilità amministrativa. <br />
In tale sistema, l’intero danno subito dall’Amministrazione, ed accertato secondo il principio delle conseguenze dirette ed immediate del fatto dannoso, non è di per sé risarcibile e, come la giurisprudenza contabile ha sempre affermato, costituisce soltanto il presupposto per il promuovimento da parte del pubblico ministero dell’azione di responsabilità amministrativa e contabile. Per determinare la risarcibilità del danno, occorre una valutazione discrezionale ed equitativa del giudice contabile, il quale, sulla base dell’intensità della colpa, intesa come grado di scostamento dalla regola che si doveva seguire nella fattispecie concreta, e di tutte le circostanze del caso, stabilisce quanta parte del danno subito dall’Amministrazione debba essere addossato al convenuto, e debba pertanto essere considerato risarcibile. <br />
Ciò si ricava da due norme fondamentali della legge di contabilità generale dello Stato, poi ribadite in tutte le leggi successive, secondo le quali la Corte dei conti, «valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto» (art. 83, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440), e, quando l’azione o l’omissione è dovuta al fatto di più soggetti, «ciascuno risponde per la parte che vi ha preso» (art. 82, secondo comma, del citato regio decreto).<br />
Tali norme, in relazione alle quali si è impropriamente parlato di potere riduttivo, distinguono chiaramente il danno accertato secondo il principio di causalità materiale, cioè il danno subito dall’Amministrazione, dal danno addossato al responsabile: la relativa sentenza di condanna della Corte dei conti è pertanto determinativa e costitutiva del debito risarcitorio. <br />
Le norme censurate non ignorano tale assetto e, muovendosi all’interno del perimetro di detta discrezionalità decisionale, consentono l’accoglimento dell’istanza di definizione in appello solo se il giudice – avuto riguardo ai criteri in base ai quali egli forma la propria decisione – ritenga congrua una condanna entro il limite del trenta per cento del danno addebitato al responsabile nella sentenza di primo grado. <br />
In altri termini, esse non comportano alcuna deroga al sistema della responsabilità amministrativa. Se, facendo uso dei poteri che gli competono, il giudice di appello si convince che l’intensità della colpa e le altre circostanze del caso fanno ritenere equa una riduzione fino al trenta per cento della condanna di primo grado, egli accoglierà l’istanza; in caso contrario, la respingerà. <br />
Così interpretate, le norme denunciate si sottraggono ai dubbi di legittimità costituzionale prospettati dalle ordinanze di rimessione in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione. Esse, infatti, non producono alcun ingiustificato ed automatico effetto premiale, essendo dirette a determinare, con un rito abbreviato, quanto dovuto dai responsabili in base alle norme proprie del sistema della responsabilità amministrativa, ed hanno una finalità di accelerazione dei giudizi e di garanzia dell’incameramento certo ed immediato della relativa somma.<br />
4. ¾ Inammissibili sono le ulteriori censure sollevate.<br />
La questione, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di eguaglianza, rivolta ad allargare l’ambito di applicazione dell’istituto della definizione a coloro la cui sentenza di assoluzione in primo grado sia stata riformata in appello, a séguito di gravame interposto dal pubblico ministero, è priva di rilevanza, giacché nel giudizio <i>a quo</i> gli amministratori comunali sono stati condannati in primo grado.<br />
La questione concernente le funzioni del pubblico ministero contabile nel procedimento di definizione che si svolge in camera di consiglio, è sollevata dal giudice rimettente, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, senza una previa verifica delle soluzioni interpretative ipotizzabili. L’ordinanza di rimessione, infatti, non si dà neppure cura di precisare se il procedimento in camera di consiglio consenta o meno la partecipazione di tutte le parti, affinché in esso possano trovare ingresso in contraddittorio tutte le ragioni a favore e contro la concessione del beneficio della definizione del giudizio, o se il procedimento camerale si limiti ad un vaglio dell’istanza scritta e del parere scritto del pubblico ministero.<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
</b>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>	riuniti i giudizi,<br />	<br />
1) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266<b> </b>(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, con le ordinanze indicate in epigrafe;<br />
2) <i>dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231, 232 e 233, della stessa legge n. 266 del 2005, sollevate, in riferimento agli artt. 3, sotto altro profilo, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, con l’ordinanza, indicata in epigrafe, iscritta al n. 353 del 2006 del registro ordinanze.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.<u><i><b></p>
<p>Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2007.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3019</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3019/</guid>

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<p>Va sospesa la sentenza che ritiene legittima una revoca di permesso di soggiorno qualora l’interessato dimostri la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche se tale dimostrazione sia successiva alla scadenza del permesso di soggiorno. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3019/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3019</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che ritiene legittima una revoca di permesso di soggiorno qualora l’interessato dimostri la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche se tale dimostrazione sia successiva alla scadenza del permesso di soggiorno. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3019/07<br />
Registro Generale: 3227/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />Cons. Bruno Rosario Polito Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 12 Giugno 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>AKOBI ABOUDOU RAZAK</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv. SIMONETTA CRISCI<br />
con domicilio eletto in Roma VIA G. PALUMBO, 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p><b>QUESTURA DI CASERTA</b>, non costituitasi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: Sezione IV 2559/2006, resa tra le parti, concernente REVOCA PERMESSO DI SOGGIORNO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito<br />
e udito, altresì, per le parti l’Avv. dello Stato VINCIORLANDO;</p>
<p>Ritenuto:<br />
&#8211; che il Ministero intimato non ha adempiuto al disposto incombente istruttorio;<br />
&#8211; che l’istante ha fornito dimostrazione della sussistenza di rapporto di lavoro subordinato, sopravvenienza che dà prevalenza all’interesse al rilascio del titolo di permanenza in Italia, che verrebbe leso con carattere di irreversibilità dell’esecuzione</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso n.3227/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 12 Giugno 2007</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2007 n.184</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-6-2007-n-184/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-6-2007-n-184/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2007 n.184</a></p>
<p>Pres. BILE – Red. MADDALENA infondate alcune questioni relative ai giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti Corte dei conti &#8211; Norme della legge finanziaria 2006 -Giudizio di responsabilità contabile per fatti commessi antecedentemente all&#8217;entrata in vigore della legge finanziaria stessa &#8211; Facoltà dei soggetti condannati in primo grado</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-6-2007-n-184/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2007 n.184</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-6-2007-n-184/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2007 n.184</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. MADDALENA</span></p>
<hr />
<p>infondate alcune questioni relative ai giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Corte dei conti &#8211; Norme della legge finanziaria 2006 -Giudizio di responsabilità contabile per fatti commessi antecedentemente all&#8217;entrata in vigore della legge finanziaria stessa &#8211; Facoltà dei soggetti condannati in primo grado di chiedere, in sede di impugnazione, la definizione del procedimento mediante pagamento di una percentuale del danno quantificato nella sentenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231 e 232, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promossa, in riferimento agli artt. 8, numero 1, e 16, dello statuto speciale, approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dalla Provincia autonoma di Bolzano. Come la Corte ha stabilito (sentenza n. 183 del 2007) scrutinando una questione di legittimità costituzionale in via incidentale avente ad oggetto le stesse disposizioni, l’art. 1, commi 231 e 232, della legge n. 266 del 2005 non priva l’ente che ha subito il danno del diritto di vedersi adeguatamente risarcire.</p>
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231 e 232, della stessa legge n. 266 del 2005, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Bolzano.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composta dai signori: </p>
<p>Presidente: Franco BILE;<br />
Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,<BR><br />
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,<BR><br />
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,<BR><br />
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente	</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231 e 232, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 24 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 2 marzo 2006 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2006.<br />
<i>Visto </i>l’atto di costituzione del presidente del Consiglio dei ministri;<br />
<i>udito </i>nell’udienza pubblica del 17 aprile 2007 il Giudice relatore Paolo Maddalena;<br />
<i>uditi </i>gli avvocati Roland Riz e Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano e l’avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
<i>udito </i>nuovamente nell’udienza pubblica del 5 giugno 2007, rifissata in ragione della intervenuta modifica della composizione del collegio, il Giudice relatore Paolo Maddalena;<br />
<i>uditi</i> nuovamente nell’udienza pubblica del 5 giugno 2007 gli avvocati Roland Riz e Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano e l’avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><i><br />
</i>1. &#8211; Con ricorso notificato il 23 febbraio 2006 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 2 marzo (reg. ric. n. 33 del 2006), la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), e, tra esse, dell’art. 1, commi 231 e 232, deducendone il contrasto con gli artt. 8, numero 1, e 16 dello statuto speciale, approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.<br />
L’art. 1, comma 231, della legge n. 266 del 2005 prevede che «Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza». <br />
Il successivo comma 232 aggiunge che «La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di  primo grado, stabilendo il termine per il versamento».<br />
Il comma 233, non impugnato dalla ricorrente, dispone che «Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello».<br />
La Provincia autonoma premette di non ignorare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 345 del 2004, ha affermato che, in tema di responsabilità amministrativa, vengono in evidenza le disposizioni dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), della Costituzione, secondo le quali spettano alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le materie della giurisdizione e dell’ordinamento civile.<br />
Afferma peraltro la difesa della ricorrente che, nel caso dei denunciati commi 231 e 232, l’irrazionalità della disciplina introdotta – nella sostanza, un anomalo provvedimento di “clemenza” in materia di responsabilità erariale – si tradurrebbe in una lesione delle competenze riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto (artt. 8, numero 1, e 16 dello statuto), in quanto si priverebbe l’ente che ha subito il danno – la Provincia, nonché gli enti strumentali della stessa – del diritto di vedersi adeguatamente risarcito.<br />
Inoltre, si introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i dipendenti e gli amministratori provinciali, a seconda che ad essi siano addebitabili illeciti commessi prima o dopo l’entrata in vigore della legge n. 266 del 2005, ed a seconda che essi siano stati condannati o assolti in primo grado. Paradossalmente, il convenuto assolto in primo grado potrebbe essere condannato in appello, senza potersi avvantaggiare degli impropri benefici concessi all’appellante che impugni una sentenza di condanna pronunciata in primo grado, in entrambi i casi «per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore» della legge finanziaria per il 2006.<br />
Ad avviso della ricorrente, le disposizioni denunciate contrasterebbero con i princìpi di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 della Costituzione), nonché di certezza del diritto, di razionalità ed eguaglianza (art. 3 della Costituzione).<br />
2. – Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito, con due separati atti, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, formulando conclusioni riguardanti altre questioni di costituzionalità sollevate dalla ricorrente Provincia autonoma di Bolzano, ma non quella relativa all’art. 1, commi 231 e 232, della legge n. 266 del 2005.<br />
2.1. – In prossimità dell’udienza, l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria.<br />
La difesa erariale eccepisce l’inammissibilità della questione, in quanto le norme impugnate investono le materie della giurisdizione amministrativa e dell’ordinamento civile, rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Inoltre, le disposizioni oggetto del dubbio di legittimità costituzionale avrebbero un effetto soltanto riflesso ed eventuale sull’ordinamento degli uffici provinciali, giacché la ricaduta della pronuncia giurisdizionale della Corte dei conti sulla Provincia ricorrente sarebbe analoga a quella di qualsiasi altra decisione giudiziaria riguardante il personale. <br />
Anche la censura di irrazionalità sarebbe priva di fondamento, perché esiste già nell’ordinamento il potere riduttivo della Corte dei conti (art. 52, secondo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214), secondo cui questa può porre a carico del responsabile tutto o parte del danno accertato o del valore perduto. Si tratterebbe del medesimo potere che le norme censurate, in linea con i princìpi generali dell’ordinamento, disciplinerebbero nei giudizi di impugnazione, all’evidente fine di accelerare la conclusione di tali, spesso annosi, giudizi. A fronte del potere illimitato previsto dal citato art. 52, le norme impugnate escluderebbero invece l’abbandono totale del carico e prevederebbero che la condanna sia contenuta entro il trenta per cento di quanto stabilito in primo grado, sempre che l’istanza sia ritenuta meritevole di accoglimento. La disciplina recata dalla legge n. 266 del 2005 apparirebbe dunque ragionevole, essendo diretta a rendere celere il giudizio e certo il suo esito, prevedendo che sia anche stabilito il termine per il versamento. <br />
Né sarebbe configurabile la denunciata lesione del principio di eguaglianza, perché le norme censurate si applicherebbero a tutti i giudizi di responsabilità amministrativa pendenti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge e a tutti i soggetti coinvolti, anche se assolti in primo grado (in questo caso la loro richiesta sarebbe ammissibile, dovendo essere formulata in via subordinata).<br />
Pertanto, le disposizioni impugnate, se collocate nell’alveo generale del potere riduttivo da sempre proprio della Corte dei conti e considerate alla luce delle finalità perseguite, si rivelerebbero funzionali alla certezza del processo, alla sua celerità e alle stesse ragioni patrimoniali dell’Amministrazione (che così potrà essere prontamente, sia pure in parte, risarcita). <br />
3. – In prossimità dell’udienza, anche la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato una memoria illustrativa, nella quale ribadisce che le disposizioni denunciate – esonerando quasi del tutto il personale, in caso di responsabilità amministrativa, dall’obbligazione risarcitoria – altererebbero l’ordinamento e l’organizzazione degli uffici provinciali ed il rapporto dell’ente con i suoi amministratori e con il personale da esso dipendente, privando l’ente che ha subito il danno erariale del diritto al risarcimento e sottraendo allo stesso risorse proprie, con evidenti ripercussioni sull’intero potere provinciale di organizzazione degli uffici.<br />
Replicando all’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, la ricorrente, nel richiamare la sentenza n. 340 del 2001 della Corte costituzionale, afferma che la materia della responsabilità amministrativa rientra nelle competenze della Provincia autonoma di Bolzano, dovendosi ritenere ricompresa in quella «ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto», di cui all’art. 8, numero 1, dello statuto speciale. E ricorda che la diretta connessione tra la determinazione delle sfere di competenza e delle attribuzioni degli uffici e dei relativi funzionari o dipendenti addetti e la corrispondente responsabilità ha portato il legislatore nazionale ad accentuare, soprattutto in epoca recente, il nesso (vincolante anche per le Regioni come principio fondamentale e norma di riforma economico-sociale) tra organizzazione e responsabilità.<br />
Anche e soprattutto a presidio dei poteri provinciali di organizzazione degli uffici e del personale, oltre che a tutela delle risorse e delle finanze provinciali, sarebbero state del resto adottate le disposizioni di attuazione di cui all’art. 10-<i>bis</i> del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, aggiunto dall’art. 5 del d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212, il quale, al comma 4, stabilisce che spetta all’ente pubblico che ha subito il danno il risarcimento conseguente alla condanna del dipendente pubblico o dell’amministratore. <br />
Le norme impugnate non rientrerebbero nelle materie, riservate alla competenza esclusiva dello Stato, della giurisdizione e dell’ordinamento civile (ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>, della Costituzione), secondo quanto statuito dalla sentenza n. 345 del 2004 della Corte costituzionale. I commi 231 e 232 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 non hanno infatti ad oggetto la disciplina generale della responsabilità amministrativa, trattandosi invece di disposizioni di natura sostanzialmente provvedimentale – in quanto applicabili ad una serie di fatti già commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge – aventi anzitutto e prioritariamente l’effetto di ridurre <i>ex lege</i>, attraverso una sorta di condono concernente illeciti già commessi, il diritto degli enti danneggiati ad essere risarciti. Di qui l’impossibilità anche di qualificare le norme denunciate come disposizioni recanti princìpi generali dell’ordinamento o norme fondamentali di riforma economico-sociale.<br />
Per altro verso, le disposizioni impugnate non solo inciderebbero negativamente sulle entrate finanziarie della Provincia autonoma, ma interferirebbero altresì con il diritto della ricorrente a vedersi risarcire i danni erariali prodotti dai propri dipendenti, anche in violazione delle norme poste dal legislatore e dall’amministrazione provinciale in materia di ordinamento, pure contabile, e di disciplina dell’azione amministrativa.<br />
In ogni caso, l’art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), della Costituzione non sarebbe applicabile alla Provincia autonoma in chiave di superamento o attenuazione delle garanzie statutarie. <br />
L’irrazionale disciplina statale denunciata violerebbe poi i princìpi di buon andamento dell’amministrazione, di certezza del diritto e di razionalità, invocabili come parametri nel presente giudizio in via principale in quanto la loro violazione si traduce nella lesione delle attribuzioni della ricorrente costituzionalmente garantite, a meno che, alla luce del comma 610 dell’art. 1 della stessa legge n. 266 del 2005 (a norma del quale «le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti»), non si ritenga comunque prevalente la previsione di cui all’art. 10-<i>bis</i>, comma 1, del d.P.R. n. 305 del 1988, secondo cui «Per l’attività giurisdizionale delle sezioni aventi sede a Trento e a Bolzano e delle relative procure si applicano le leggi sulla disciplina dell’ordinamento e delle procedure della Corte dei conti, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4».<br />
<b></p>
<p align=center>
Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><i><br />
</i>1. – La Provincia autonoma di Bolzano ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266<b> </b>(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006). <br />
Riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nella legge n. 266 del 2005, vengono in esame in questa sede quelle di cui all’art. 1, commi 231 e  232.<br />
Tali norme prevedono: <br />
– che «Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della  presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza» (comma 231);<br />
– che «La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di  primo grado, stabilendo il termine per il versamento» (comma 232).<br />
Ad avviso della ricorrente, i commi 231 e 232 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 contrasterebbero con le competenze riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto (artt. 8, numero 1, e 16 dello statuto, approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), perché priverebbero l’ente che ha subito il danno – la Provincia, nonché gli enti strumentali della stessa – del diritto di vedersi adeguatamente risarcire.<br />
Sarebbero altresì violati gli artt. 97 e 3 della Costituzione, perché le norme denunciate introdurrebbero un anomalo provvedimento di “clemenza” in materia di responsabilità erariale, contrario ai princìpi di buon andamento dell’amministrazione, di certezza del diritto, di razionalità ed eguaglianza, e comporterebbero una disparità di trattamento tra i dipendenti e gli amministratori provinciali, a seconda che ad essi siano addebitabili illeciti commessi prima o dopo l’entrata in vigore della legge n. 266 del 2005, ed a seconda che essi siano stati condannati o assolti in primo grado. <br />
2. – Il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano muove da un erroneo presupposto interpretativo.<br />
Come questa Corte ha stabilito (sentenza n. 183 del 2007) scrutinando una questione di legittimità costituzionale in via incidentale avente ad oggetto le stesse disposizioni, l’art. 1, commi 231 e 232, della legge n. 266 del 2005 non priva l’ente che ha subito il danno del diritto di vedersi adeguatamente risarcire. <br />
Per un verso, l’operatività delle disposizioni denunciate presuppone una valutazione di merito da parte del giudice contabile sul fatto che l’esigenza di giustizia possa ritenersi soddisfatta a mezzo della procedura accelerata, sicché alla definizione in appello non può accedersi in presenza di dolo del condannato o di particolare gravità della condotta. Per l’altro verso, le norme impugnate vanno collocate nell’ambito del sistema tradizionale della responsabilità amministrativa, in cui al giudice è affidato il compito di determinare quanta parte del danno prodotto deve ritenersi risarcibile in relazione all’intensità della colpa del responsabile, da individuare in relazione a tutte le circostanze di fatto in cui si è svolta l’azione produttiva del danno; e, muovendosi all’interno del perimetro di tale discrezionalità decisionale, esse consentono l’accoglimento dell’istanza di definizione in appello solo se il giudice – avuto riguardo ai criteri in base ai quali egli forma la propria decisione – ritenga congrua una condanna entro il limite del trenta per cento del danno addebitato al responsabile nella sentenza di primo grado.<br />
In ogni caso, non sussiste la lamentata violazione delle competenze riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto (artt. 8, numero 1, e 16 dello statuto). <br />
Difatti, le norme denunciate investono direttamente la responsabilità amministrativa, avendo una finalità di accelerazione dei relativi giudizi e di garanzia dell’incameramento certo ed immediato della quota di risarcimento dovuto, in un quadro di consonanza con i princìpi che governano la responsabilità amministrativa. <br />
La disciplina della responsabilità amministrativa – nella quale i profili sostanziali sono strettamente intrecciati con i poteri che la legge attribuisce al giudice chiamato ad accertarla, ovvero fanno riferimento a situazioni soggettive riconducibili alla materia dell’ordinamento civile (sentenza n. 345 del 2004) – è materia di competenza dello Stato e non rientra tra le attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano, come del resto si ricava dall’art. 10-<i>bis</i> del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), aggiunto dall’art. 5 del d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212, norma a tenore della quale per l’attività giurisdizionale delle sezioni aventi sede a Trento e a Bolzano si applicano le leggi statali sulla disciplina dell’ordinamento e delle procedure della Corte dei conti.<br />
La potestà della Provincia autonoma in materia di ordinamento dei propri uffici, se può esplicarsi nel senso di disciplinare il rapporto di impiego o di servizio dei propri dipendenti, prevedendo obblighi la cui violazione comporti responsabilità amministrativa, non può tuttavia incidere sul regime di quest’ultima (sentenza n. 345 del 2004). <br />
La questione proposta in riferimento al parametro statutario è, dunque, infondata.<br />
3. – Il dubbio sollevato in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione è inammissibile, dovendo ribadirsi la consolidata giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 116 del 2006, n. 383 del 2005 e n. 287 del 2004), secondo cui la Provincia autonoma può far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza legislativa soltanto se esso si risolva in una esclusione o limitazione dei poteri provinciali, senza che possano avere rilievo denunce di illogicità o di violazione di principi costituzionali che non ridondino in lesione delle sfere di competenza provinciale. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
</b>LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>riservata a separate pronunce la decisioni delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
1) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231 e 232, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promossa, in riferimento agli artt. 8, numero 1, e 16, dello statuto speciale, approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
2) <i>dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231 e 232, della stessa legge n. 266 del 2005, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.<i><b><br />
</b></i><br />
Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-6-2007-n-184/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2007 n.184</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3018</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3018/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3018</a></p>
<p>Va accolta la domanda di ammissione ad un corso di laurea in odontoiatria se le deduzioni del ricorrente sulle potenzialita’ formative dell’Universita’ non sono contraddette. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 3018/07 Registro Generale:3173/2007 Sezione Sesta composto dai Signori:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3018/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3018</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3018/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3018</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda di ammissione ad un corso di laurea in odontoiatria se le deduzioni del ricorrente sulle potenzialita’ formative dell’Universita’ non sono contraddette. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3018/07<br />
Registro Generale:3173/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />Cons. Bruno Rosario Polito Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 12 Giugno 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p align=center><b>D&#8217;ANGELO ANDREA BRUNO</b></p>
<p>rappresentato e difeso dagli Avv.ti ANTONIO MASTRI e SERGIO DEL VECCHIO<br />
con domicilio  eletto in Roma VIALE ANGELICO, 38 presso SERGIO DEL VECCHIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UNIVERSITA&#8217; POLITECNICA DELLE MARCHE, CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO GEST. CENTRO ELETT.ITALIA NORD</b>, non costituitisi;</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>MURATORI LODOVICA</b>, non costituitasi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR MARCHE &#8211; ANCONA n.156/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di                          della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA<br />
Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito<br />
e uditi, altresì, per le parti l’Avv. MASTRI e l’Avv. dello Stato VINCIORLANDO;</p>
<p>Ritenuto:<br />
&#8211; che l’Amministrazione non ha assolto il disposto incombente istruttorio;<br />
&#8211; che non risultano contraddette le deduzioni dell’appellante circa le pontenzialità formative dell’Università convenuta;<br />
&#8211; che sussistono gli estremi di danno allegati mentre, per converso, non si rinviene pregiudizio per l’Università per effetto dell’ammissione con riserva dell’istante al corso di laurea;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso n.3173/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado ai fini dell’ammissione con riserva al corso di laurea.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 12 Giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3018/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3018</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2007 n.3137</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-6-2007-n-3137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-6-2007-n-3137/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-6-2007-n-3137/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2007 n.3137</a></p>
<p>Pres. Frascione, Est. Russo R. G. (Avv.ti A. Torchia, G.P. Mosca) c/ Comune S. Lorenzo del Vallo (Avv. M. Pallottino) e altri sulla natura di fatto e non di atto collettivo negoziale delle dimissioni contestuali ultra dimidium dalla carica di consigliere comunale, ex art. 141, lett. b), n. 3, D.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-6-2007-n-3137/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2007 n.3137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-6-2007-n-3137/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2007 n.3137</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione, Est. Russo<br /> R. G. (Avv.ti A. Torchia, G.P. Mosca) c/ Comune S. Lorenzo del Vallo (Avv. M. Pallottino) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla natura di fatto e non di atto collettivo negoziale delle dimissioni contestuali ultra dimidium dalla carica di consigliere comunale, ex art. 141, lett. b), n. 3, D. Lgs. 267/2000</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comune e Provincia – Consiglio Comunale – Scioglimento &#8211; Dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri – Ex art. 141, lett. b), n. 3, D. Lgs. 267/2000 – Natura di atto collettivo negoziale – Non sussiste – Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 141, lett. b), n. 3, D. Lgs. 267/2000, le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri comunali, destinate a provocare lo scioglimento del consiglio, non costituiscono un atto collettivo negoziale, bensì un mero fatto, al quale la legge ricollega il predetto effetto dissolutorio, a prescindere dalla specifica motivazione che ha indotto i singoli membri dell’organo a dimettersi. Pertanto, qualora lo scioglimento non si realizzi, per invalidità di taluni degli atti di rinunzia all’incarico, le dimissioni presentate dagli altri consiglieri, in presenza dei requisiti di regolarità formale, restano valide ed efficaci ex art. 38, co. 8, D. Lgs. 267/2000, dando così luogo alla surrogazione di coloro che le abbiano rassegnate (1).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. di Stato &#8211; Sez. V, <a href="/ga/id/2005/1/5791/g">Sentenza 10 gennaio 2005, n. 29</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b> <br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello n. 6566/2006 del 26 luglio 2006, proposto dal</p>
<p>signor <B>GIORNO RAFFAELE</B> rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anselmo Torchia e G. Pasquale Mosca;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il <B>COMUNE S. LORENZO DEL VALLO</B> rappresentato e difeso dall’avv. Michele Pallottino con domicilio eletto in Roma Piazza Martiri di Belfiore, n. 2, presso l’avv. Michele Pallottino;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti della</p>
<p></p>
<p align=justify>
PREFETTURA DI COSENZA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO</b> non costituitosi;</p>
<p><B>PREFETTURA DI CATANZARO – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO</B> non costituitosi;</p>
<p><B>TISO IVAN</B> non costituitosi;<br />
<b></p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del <b>TAR CALABRIA &#8211; CATANZARO: SEZ. II n.</b> <b>816/2006</b>, resa tra le parti, concernente NOMINA CONSIGLIERE COMUNALE;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale condizionato del COMUNE S. LORENZO DEL VALLO.<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 15 Dicembre 2006, relatore il Consigliere Nicola Russo ed uditi, altresì, gli avvocati G. Pasquale Mosca anche per delega di Torchia e M. Pallottino;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
In data 16 agosto 2005 nove consiglieri del Comune di San Lorenzo del Vallo, costituenti la maggioranza del suddetto organo, presentavano contestualmente le dimissioni dalla carica allo scopo di provocare lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell’art. 141 lett. b) n. 3 del Testo Unico sugli Enti locali n. 267/2000. Tali dimissioni venivano materialmente prodotte da Demetrio Mauro e Antonio Scorza, con una nota di accompagnamento a firma del ricorrente; quest’ultimo, nella stessa giornata, veniva convocato presso la Segreteria Comunale per accertare le sue generalità e in questa circostanza il segretario comunale ne autenticava la sottoscrizione.<br />
Le dimissioni prodotte venivano inviate alla Prefettura di Cosenza, che il giorno successivo, 17 agosto 2005, inviava una telex alla Segreteria Comunale per informarla che le dimissioni suddette risultavano formalizzate in maniera difforme da quanto previsto dall’art. 38, 8° comma del D. Lgs n. 267/2000, a norma del quale le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di una persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.<br />
Veniva successivamente convocato, con notifica anche al ricorrente, il consiglio comunale per il 18 agosto 2005 per deliberare sulla surroga di un consigliere in precedenza dimessosi.<br />
Andata deserta la prima convocazione per difetto del numero legale, con avviso del 18 agosto 2005, notificato anche al ricorrente, il Consiglio Comunale veniva nuovamente convocato per il 20 agosto 2005. Nel pomeriggio dello stesso giorno veniva notificato ai consiglieri, questa volta escluso il ricorrente ed altro consigliere, Antonio Viceconte, un avviso di convocazione per il 20 agosto, contenente una integrazione dell’ordine del giorno e precisamente la surroga del ricorrente e del Viceconte, considerati dimissionari.<br />
Nella seduta indicata e nonostante l’invio di un atto di diffida, inviato dal ricorrente e dal consigliere Viceconte, con contestuale invito a non deliberare sui provvedimenti di surroga, il Consiglio provvedeva a surrogare i due componenti considerati dimissionari, nominando, in luogo del ricorrente, il controinteressato Ivan Tiso (n,d.r. in questo gravame non si fa questione della posizione del componente Viceconte, che ha proposto separata azione).<br />
Il provvedimento veniva impugnato dal sig. Raffaele Giorno dinanzi al TAR della Calabria, sede di Catanzaro, in cui venivano spiegate le seguenti censure:<br />
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 141 del T.U.E.L., impossibilità di procedere a surroga in ipotesi di contestuali dimissioni <i>ultra</i> <i>dimidium</i> non andate a buon fine; 2) eccesso di potere per sviamento.<br />
Si costituivano in giudizio l’Amministrazione resistente e il controinteressato, instando per l’infondatezza nel merito del proposto gravame. <br />
Con ordinanza n. 508/2005 dell’8 settembre 2005, il TAR accoglieva la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.<br />
Con ordinanza n. 5332/2005 dell’8 novembre 2005 il Consiglio di Stato, sez. V, ha accolto l’appello proposto dal Comune di San Lorenzo del Vallo avverso l’ordinanza cautelare e, per l’effetto, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado.<br />
Con ordinanza n. 928/2006 la Sezione ha rigettato il ricorso in revocazione.<br />
Con ordinanza n. 1634/2006 sempre questa Sezione ha confermato l’accoglimento dell’appello cautelare ed il rigetto del ricorso in revocazione.<br />
Con ricorso notificato il 25.7.2006 e depositato il 26.7.2006, il dott. Giorno ha proposto appello avverso la prefata sentenza, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone l’annullamento e/o la riforma, con conseguente annullamento della deliberazione n. 31 del 20.8.2005, con la quale il Consiglio comunale di S. Lorenzo del Vallo ha provveduto alla surrogazione  del dott. Giorno, nominando al suo posto il sig. Ivano Tiso. Il tutto, con vittoria delle spese ed onorari del doppio grado.<br />
Si è costituito il Comune di S. Lorenzo del Vallo, che ha chiesto il rigetto dell’appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata, ed ha spiegato, altresì, in via subordinata all’accoglimento del primo motivo di appello principale proposto dal dott. Giorno, appello incidentale condizionato.<br />
Con ordinanza n. 4143/2006, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata proposta dal dott. Giorno.<br />
Le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.<br />
Alla pubblica udienza del 15.12. 2006, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1.	Viene impugnata la sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, n. 816/2006, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal dott. Raffaele Giorno avverso la deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di San Lorenzo del Vallo ha provveduto alla surrogazione del deducente, considerato dimissionario a seguito di presentazione di dimissioni collettive autenticate, tuttavia, solo con riferimento ad esso ricorrente.<br />	<br />
2.	Con il primo motivo, l’appellante sostiene che il TAR ha errato nel recepire l’interpretazione data da questa Sezione con le ordinanze cautelari richiamate nella parte narrativa del fatto &#8211; in termini di conferma della volontà di rassegnare le dimissioni – al fatto che il dott. Giorno sia comparso lo stesso giorno davanti al Segretario comunale per l’autentica della propria firma.<br />	<br />
La tesi dell’appellante è infondata.<br />
Occorre, infatti, rammentare la <i>ratio</i> sottesa alla disciplina dell’art. 38 c. 8 d. lgs. n. 267/2000, che è chiaramente quella di assicurare la massima garanzia alla certezza e alla veridicità dell’atto di dimissioni, in considerazione della sua possibile incidenza sullo scioglimento del Consiglio comunale (nel caso contemplato dall’art. 141 d. lgs. n. 267/2000).<br />
Nel caso in questione, come correttamente ritenuto dal TAR, tali esigenze sono state completamente soddisfatte, poiché la nota prot. n. 4970 del 16.8.2005, con cui sono state presentate le dimissioni dei nove Consiglieri, fra cui anche il Giorno, recava anche la firma di quest’ultimo, firma che è stata poi autenticata dal Segretario comunale.<br />
Pertanto, pretendere che quelle dimissioni debbano essere considerate improduttive di effetti semplicemente perché, secondo la ricostruzione di fatti offerta dall’appellante, il dott. Giorno non sarebbe stato presente al momento in cui esse sono state protocollate, non appare utilmente sostenibile.<br />
D’altro canto, una volta protocollate le dimissioni, il dott. Giorno è comparso per farsi autenticare la firma.<br />
Ora, se è vero che la norma dispone che le dimissioni, una volta protocollate, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci, ciò tuttavia non significa che esse non possano essere regolarizzate, se prive di alcuno dei requisiti di forma prescritti.<br />
Ciò perché quanto affermato più volte dalla giurisprudenza circa l’impossibilità di disporre dell’atto di dimissioni una volta protocollato, si riferisce evidentemente agli atti di disposizione degli effetti, come l’ipotesi della revoca e più in generale tutti i casi in cui il Consigliere dimissionario intenda subordinare le proprie dimissioni a condizioni o termini.<br />
Nel caso in questione, invece, il dott. Giorno, lungi dal disporre delle proprie dimissioni già rassegnate, si è, invece, semplicemente limitato a sanare un vizio di forma che ne avrebbe inficiato la regolarità e non si vede perché una simile regolarizzazione debba considerarsi inammissibile.<br />
Di conseguenza, il TAR ha correttamente considerato le dimissioni del dott. Giorno, autenticate di lì a qualche minuto dalla loro protocollazione, quali dimissioni regolari e perfettamente efficaci.<br />
Con il secondo motivo l’appellante ha riproposto la censura, disattesa dai primi giudici, di violazione degli artt. 38 e 141 del T.U.E.L. Si sostiene che qualora vengano presentate delle dimissioni collettive dalla maggioranza dei consiglieri allo scopo di provocare lo scioglimento del Consiglio Comunale, le stesse devono considerarsi “un atto collettivo assimilabile ad una deliberazione” o, al più, una serie di atti unilaterali collegati, con la conseguenza che, in caso di invalidità delle dimissioni collettive in quanto tali, nessun valore giuridico può essere attribuito alle dimissioni dei singoli. Da tale inscindibilità del contenuto delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri, discenderebbe l’impossibilità di frazionarne gli effetti e quindi considerare utilmente rassegnate le dimissioni di alcuni soltanto dei consiglieri.<br />
In sintesi l’appellante sostiene che nell’atto di dimissioni collettive finalizzato a produrre lo scioglimento del Consiglio comunale <i>ex</i> art. 141 d. lgs. 267/00 lo scioglimento del Consiglio costituirebbe la “causa del negozio”, con la conseguenza che se tali dimissioni non raggiungono lo scopo, non possono essere considerate come dimissioni individuali e dare luogo alla surrogazione dei dimissionari.<br />
Tale ricostruzione non può essere accolta.<br />
Da un lato va, infatti, sottolineato che l’art. 141 lett. b) n. 3 d. lgs. 267/00, ove è disciplinata l’ipotesi di scioglimento del Consiglio comunale per cessazione della carica, per dimissioni contestuali, della metà più uno dei consiglieri, non introduce una diversa e speciale forma di dimissioni  rispetto a quella regolamentata dall’art. 38 del medesimo d.lgs.. Con la norma in esame, a ben vedere, il Legislatore ha semplicemente inteso far scaturire un preciso effetto giuridico (lo scioglimento dell’organo) al verificarsi di un mero fatto (le contestuali dimissioni di più della metà dei consiglieri), sulla base della presunzione che la contestuale presentazione delle dimissioni della metà più uno dei consiglieri sottende la volontà politica di sciogliere il Consiglio (cfr. Cons. St., sez. V, 10.1.2005, n. 29; id., 17.7.2004, n. 5157).<br />
Non si configura, pertanto, un “<i>atto collettivo</i>” (negoziale) di dimissioni, unitario e plurimo allo stesso tempo. Lo si ripete: non ad un atto, bensì ad un mero fatto consegue l’effetto dissolutorio previsto dalla norma.<br />
Pertanto, anche per tale ipotesi trova applicazione la generale disciplina dettata dall’art. 38, comma 8 del TUEL (nel testo modificato dall’art. 3 d.l. 29 marzo 2004 n. 80, conv. dalla l. 28 maggio 2004 n. 140), per i singoli atti di rassegnazione delle dimissioni da consigliere comunale, norma la quale prescrive che: “<i>Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate</i> <i>al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell&#8217;ente nell&#8217;ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d&#8217;atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l&#8217;ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell&#8217;art. 141.<br />
</i>Dall’analisi di tale disposizione &#8211; alla quale alcuni pronunciamenti attribuiscono natura di norma interpretativa e, dunque, efficacia retroattiva, alla luce della quale valutare anche le fattispecie completatesi sotto il vigore del precedente testo della norma &#8211; emerge in tutta evidenza che l’atto di rassegnazione delle dimissioni è un atto giuridico in senso stretto, cioè un atto i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell’agente, ma sono disposti dall’ordinamento, senza riguardo all’intenzione di colui che li pone in essere; è, infatti, atto irrevocabile, non recettizio ed immediatamente efficace.<br />
La protocollazione delle dimissioni stesse fa sì che la dichiarazione di volontà del dimissionario esca dalla sua sfera di disponibilità, dal momento in cui viene registrata, assumendo una propria ed immodificabile rilevanza giuridica idonea – da quel momento – a produrre – tra l’altro – l’effetto della successiva surrogazione dei consiglieri dimissionari da parte dei rispettivi consigli (cfr. Cons. St., sez. V, n. 5157/2004 cit.).<br />
Corollario di quanto sopra esposto è che ai fini della validità ed efficacia di tale atto ciò che conta è solo la sua regolarità formale, mentre non rileva in alcun modo la volontà del dimissionario ed i vizi da cui essa eventualmente sia affetta; infatti, poiché dal momento dell’assunzione al protocollo dell’ente le dimissioni sono immediatamente efficaci e non possono essere più ritirate, è evidente che qualsiasi scopo che con esse il dimisionario si sia proposto di raggiungere, come del resto ogni motivo che lo abbia spinto a presentarle, sono del tutto irrilevanti per l’ordinamento giuridico.<br />
Di conseguenza, la circostanza che le dimisioni del ricorrente, odierno appellante, siano state presentate congiuntamente ad altri allo scopo, dichiarato o presunto, di provocare lo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell’art. 141 TUEL, non è idonea ad incidere sulla validità ed efficacia dell’atto medesimo, in caso di mancato raggiungimento dello scopo. L’atto di dimissioni dalla carica di consigliere comunale si configura, infatti, come <i>actus legitimus</i>, ossia una manifestazione di volontà, ritualmente esternata, rivolta a determinare l’uscita del dichiarante dall’organo assembleare del Comune, non sottoponibile né a condizione né a termine, cosicché nessun rilievo può riconoscersi allo scopo perseguito dai dimissionari di creare le condizioni per lo scioglimento del Consiglio comunale (cfr. Cons. St., sez. V, ord. 7.10.2003, n. 4239; id., ord. 7.5.2002, n. 1703).<br />
L’effetto dissolutorio è, del resto, un elemento che resta ben distinto rispetto all’atto di dimissioni <i>ultra dimidium</i>, che non può in alcun modo esser fatto rientrare nel suo oggetto, con la conseguenza che, se tale effetto non si realizza (ad es., perché taluni dei singoli atti di rinunzia all’incarico siano nulli) le dimissioni rese conformemente ai requisiti di legge prescritti restano valide ed efficaci.<br />
E’, dunque, indubbio che l’effetto di scioglimento dell’organo, legato alle dimissioni <i>ultra dimidium</i>, e previsto dall’art. 141 d. lgs. 267/00, si verifica indipendentemente dalla specifica motivazione che ha indotto i singoli membri dell’organo a dimettersi, tant’è vero che le giustificazioni delle singole dimissioni possono essere le più disparate, rilevando soltanto la loro con testualità e l’effetto delle medesime, consistente nell’impossibilità di funzionamento del Consiglio.<br />
Di qui la nota distinzione fra dimissioni <i>ultra</i> <i>dimidium</i> contestuali, che provocano lo scioglimento del Consiglio, e non contestuali, che, invece, al pari delle dimissioni <i>infra dimidium</i>, determinano la surroga dei dimissionari (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 24.7.1997, n. 15).<br />
Ad ulteriore riprova della correttezza dell’interpretazione qui proposta, può utilmente osservarsi che ogniqualvolta il Legislatore ha inteso dare rilevanza, ai fini dell’efficacia di un determinato atto, alla motivazione, lo ha espressamente indicato: ad esempio, nel caso della mozione di sfiducia prevista dall’art. 52 d.lgs. 267/00, che deve essere espressamente motivata a pena di inefficacia.<br />
Pertanto, non sussistendo nel nostro ordinamento la figura delle dimisioni sottoposte a condizione ovvero indissolubilmente finalizzate allo scioglimento del Consiglio, ma solo quella delle dimissioni pure e semplici, giustamente nel caso in esame si è disposta la surroga del Consigliere Giorno, in quanto le sue dimissioni dovevano ritenersi pienamente efficaci, nonostante che quelle di altri fossero venute meno, in seguito all’accertata mancanza dei requisiti di legge.<br />
Del resto, se la tesi contraria fosse corretta, e, cioè, se le dimissioni <i>ultra dimidium</i> fossero effettivamente un atto collettivo e negoziale, nel quale le singole volontà dovrebbero considerarsi indissolubilmente legate dall’unicità dello scopo, allora la normativa avrebbe dovuto ammettere, in caso di con testualità delle dimissioni stesse, la prova contraria, volta a dimostrare la mancanza del medesimo fine, allo scopo di escludere, in tal caso, l’effetto dissolutorio.<br />
La mancanza di tale previsione smentisce, invece, la rilevanza dello scopo nella disciplina delle dimissioni consiliari.<br />
Non vi è, dunque, altro spazio per diverse interpretazioni della normativa: le dimissioni <i>ultra</i> <i>dimidium</i> non convergono in un unico atto, né possono essere considerate singolarmente efficaci soltanto ove sia raggiunto l’effetto previsto dall’art. 141 d. lgs. 267/00.<br />
Quanto al terzo motivo di appello, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il provvedimento prefettizio del 17.8.2005 è atto escolusivamente finalizzato all’accertamento dell’eventuale dissolutorio previsto dall’art. 141 TUEL e non ha, invece, esplicato alcun effetto in merito alla validità ed efficacia delle singole dimissioni rese da ciascun Consigliere .<br />
Infatti, è evidente che dalla formulazione letterale generica di tale comunicazione prefettizia, chiaramente diretta a segnalare che le dimissioni rese dai nove consiglieri dissidenti non erano idonee a determinare lo scioglimento del consiglio comunale, non può farsi discendere la pretesa declaratoria di inefficacia  di ciascuna delle nove dimissioni.<br />
Dall’infondatezza dell’impugnazione principale, discende il venir meno dell’interesse del Comune appellato, all’esame dell’impugnazione da esso proposta in via incidentale e condizionata (l’accoglimento del primo motivo dell’appello principale, che, invece, è stato respinto).<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;<br />
Spese del grado compensate;<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2006 con l’intervento dei Sigg.ri:</p>
<p>Emidio Frascione	                       &#8211; Presidente<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani      &#8211; Consigliere<br />
Cesare Lamberti                          &#8211;  Consigliere<br />
Aldo Fera                                 &#8211;     Consigliere<br />
Nicola Russo                            &#8211;     Consigliere estensore</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12 giugno 2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-6-2007-n-3137/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2007 n.3137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.2930</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-2930/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-2930/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-2930/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.2930</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che annulla una informativa antimafia, ma respinge il ricorso quanto ai motivi di impugnazione che contestavano successivi affidamenti del servizio dopo la sua scadenza naturale. Il ricorrente aveva impugnato la revoca del servizio smaltimenti rifiuti disposta sulla base dell’informativa incompleta, ed aveva altresi’ impugnato gli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-2930/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.2930</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-2930/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.2930</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che annulla una informativa antimafia, ma respinge il ricorso quanto ai motivi di impugnazione che contestavano successivi affidamenti del servizio dopo la sua scadenza naturale. Il ricorrente aveva impugnato la revoca del servizio smaltimenti rifiuti disposta sulla base dell’informativa incompleta, ed aveva altresi’ impugnato gli affidamenti successivi alla scadenza del contratto. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2930/07<br />
Registro Generale: 4156/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br />  Cons. Claudio Marchitiello Est.<br />   Cons. Marco Lipari<br />    Cons. Nicola Russo<br />    Cons. Giancarlo Giambartolomei<br />
ha pronunciato la presente   </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 12 Giugno 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />  <b>GENERAL SERVICE SRL</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
Avv.  DOMENICO VITALEcon domicilio  eletto in RomaVIALE ANGELICO 38 presso STUDIO NAPOLITANO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
Avv.  RICCARDO MARONEcon domicilio  eletto in RomaVIALE ANGELICO 38presso AVV. L. STUDIO NAPOLITANO<br />
<b>DIR.SERVIZIO IGIENE URBANA COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA</b>non costituitosi;<b>PREFETTO PROVINCIA NAPOLI-UFF.TERRITORIALE GOVERNO NAPOLI</b>non costituitosi;<b>IGICA S.P.A. </b><br />
non costituitosi;<br />
per la riforma,<br />   previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />   della sentenza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI :Sezione I  2493/2007, resa tra le parti, concernente REVOCA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE  URBANA.<br />  Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />   Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento parziale, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />  Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />  COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA<br />
Udito il relatore Cons. Claudio Marchitiello  e uditi,  altresì, per le    parti, l’avv.to D.Vitale e l’avv.to R.Marone;<br />  Rilevato che l’appello cautelare non prospetta deduzioni, sotto il profilo del fumus, idonee ad indurre la Sezione a sospendere l’efficacia della sentenza appellata;  </p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 4156/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 12 Giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-2930/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.2930</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
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