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	<title>12/5/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/5/2016 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.101</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-5-2016-n-101/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-5-2016-n-101/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.101</a></p>
<p>Pres. Grossi– Red. Frigo sull’illegittimità costituzionale riguardante l’art. 6, comma 1, lettere a) della L.R. Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, recante “Disposizioni per l&#8217;attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell&#8217;articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-5-2016-n-101/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.101</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-5-2016-n-101/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.101</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Grossi– Red. Frigo</span></p>
<hr />
<p>sull’illegittimità costituzionale riguardante l’art. 6, comma 1, lettere a) della L.R. Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, recante “Disposizioni per l&#8217;attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell&#8217;articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) &#8211; Collegato 2015”, nella parte in cui integra l’art. 14 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 con l’introduzione del comma 3-bis, presuntivamente violativo del riparto di competenze così come descritto dall’art. 117, comma secondo, lett. s) della Costituzione e del comma 3-ter, violativo sia del riparto di competenze tra Stato e Regioni sia dell’art. 120 Cost.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Tutela dell’ambiente – Nozione di rifiuti – Riparto di competenze tra Stato e Regioni (art. 117, comma secondo, lett. s) ).<br />
2. Tutela dell’ambiente – Rifiuti –asserita violazione del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni (art. 117, comma secondo, lett. s) Cost.) – asserita violazione della libera circolazione delle cose tra le Regioni (120 Cost.) .<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La Corte Costituzionale ribadisce che la disciplina dei rifiuti si colloca nell’ambito della tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Ciò comporta che la stessa nozione di “rifiuti”, così come è stata delineata dalla normativa nazionale prevista nel D. Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, non possa esser violata o modificata da una legge regionale. Per tali ragioni l’art. 6, comma 1, lettera a) della L.R. Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35 che includerebbe nella categoria dei “rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale” tutti i rifiuti, indistintamente, derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, è da considerarsi incostituzionale in quanto violativo dell’art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
2 . L’art. 6, comma 1, lettera a) della L.R. Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, nella parte in cui introduce il comma 3-ter all’art. 14 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, prevedendo che il trattamento dei rifiuti in impianti di recupero energetici debba esser attuato “previo accordo tra le regioni interessate”, non solo violerebbe il riparto di competenze costituzionali tra Stato e Regioni, introducendo una nuova condizione non prevista dalla normativa nazionale in ambito di rifiuti ma, comportando di fatto un ostacolo alla libera circolazione delle cose tra le Regioni, sarebbe da considerare incostituzionale anche per la violazione dell’art. 120 Cost.</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Corte cost., Sent., (ud. 19-04-2016) 12-05-2016, n. 101<br />
<a name="fatto_up"></a><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('fatto')">Fatto</a>&nbsp;<a name="diritto_up"></a><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('diritto')">Diritto</a>&nbsp;<a name="dispositivo_up"></a><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('dispositivo')">P.Q.M.</a><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
composta dai signori:<br />
&#8211; Paolo GROSSI Presidente<br />
&#8211; Giuseppe FRIGO Giudice<br />
&#8211; Alessandro CRISCUOLO &#8220;<br />
&#8211; Giorgio LATTANZI &#8220;<br />
&#8211; Aldo CAROSI &#8220;<br />
&#8211; Marta CARTABIA &#8220;<br />
&#8211; Mario Rosario MORELLI &#8220;<br />
&#8211; Giancarlo CORAGGIO &#8220;<br />
&#8211; Giuliano AMATO &#8220;<br />
&#8211; Silvana SCIARRA &#8220;<br />
&#8211; Daria de PRETIS &#8220;<br />
&#8211; Nicolò ZANON &#8220;<br />
&#8211; Franco MODUGNO &#8220;<br />
&#8211; Augusto Antonio BARBERA &#8220;<br />
&#8211; Giulio PROSPERETTI &#8220;<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<a name="fatto"></a><br />
<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('fatto_up')">Svolgimento del processo</a><br />
&nbsp;<br />
SENTENZA<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera a), e 6, comma 1, lettere a), c) ed f), della L.R. Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, recante &#8220;Disposizioni per l&#8217;attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell&#8217;articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) &#8211; Collegato 2015&#8221;, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 febbraio-2 marzo 2015, depositato in cancelleria il 3 marzo 2015 ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 2015.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Lombardia;<br />
udito nell&#8217;udienza pubblica del 19 aprile 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;<br />
uditi l&#8217;avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Piera Pujatti per la Regione Lombardia.<br />
1.&#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con il ricorso in epigrafe, plurime questioni di legittimità costituzionale della L.R. Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, recante &#8220;Disposizioni per l&#8217;attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell&#8217;articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) &#8211; Collegato 2015&#8221;.<br />
Di detta legge &#8211; per sospetto contrasto con gli artt. 3, 117, primo comma (in relazione alla&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000191427',key:'07LX0000191427',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 19 dicembre 1996, n. 96/92/CE</a>, recante norme comuni per il mercato interno dell&#8217;energia elettrica), secondo comma, lettere e) ed s), e terzo comma, nonché con&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00009967',key:'05AC00009967',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">l&#8217;art. 120 della Costituzione</a>&nbsp;&#8211; il ricorrente ha, in particolare, censurato:<br />
l&#8217;art. 1, comma 1, lettera a), nella parte in cui prevede l&#8217;esercizio in forma associata, da parte delle unioni di Comuni, di &#8220;almeno cinque delle funzioni di cui all&#8217;art.&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000661382ART38',key:'61LX0000661382ART38',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">14, comma 27</a>, del&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000661382',key:'61LX0000661382',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">D.L. 31 maggio 2010, n. 78</a>&nbsp;(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000678333',key:'61LX0000678333',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">L. 30 luglio 2010, n. 122</a>&#8220;, in difformità dalla previsione statuale di obbligatorietà della gestione associata di tutte le suddette funzioni fondamentali;<br />
l&#8217;art. 6, comma 1, lettera a), nella parte in cui &#8211; con &#8220;l&#8217;introdurre aprioristicamente nella categoria dei &#8220;rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale&#8221; indistintamente tutti i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, si pone in contrasto con la disciplina nazionale di riferimento, prevista dal&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000401022',key:'61LX0000401022',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">D.Lgs. n. 152 del 2006</a>&nbsp;Norme in materia ambientale&#8221;; e nella ulteriore parte in cui &#8211; con il subordinare al &#8220;previo accordo tra le regioni interessate&#8221; il trattamento, in impianti di recupero energetico, dei rifiuti urbani indifferenziati di provenienza extraregionale &#8211; &#8220;introduce illegittimamente un vincolo non previsto dal legislatore nazionale&#8221; per il trattamento dei suddetti rifiuti;<br />
l&#8217;art. 6, comma 1, lettera c), nella parte in cui prevede che la Giunta regionale possa consentire, ai concessionari di grandi derivazioni d&#8217;acqua per uso idroelettrico &#8220;in scadenza entro il 31 dicembre 2017&#8221;, la &#8220;prosecuzione temporanea&#8221; degli impianti, con ciò discostandosi dalla normativa statale di riferimento, di cui all&#8217;art.&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000123657ART13',key:'61LX0000123657ART13',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">12</a>&nbsp;del&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000123657',key:'61LX0000123657',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79</a>&nbsp;(Attuazione della&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000191427',key:'07LX0000191427',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 96/92/CE</a>&nbsp;recante norme comuni per il mercato interno dell&#8217;energia elettrica), che &#8220;pone quale principio informatore generale della materia &#8211; cui anche le Regioni, nell&#8217;esercizio del potere legislativo concorrente in materia di energia, devono attenersi &#8211; l&#8217;obbligo di svolgere gare ad evidenza pubblica&#8221;;<br />
l&#8217;art. 6, comma 1, lettera f), nella parte in cui prevederebbe un&#8217;applicazione retroattiva del canone aggiuntivo per la prosecuzione temporanea delle derivazioni di acqua pubblica, di cui all&#8217;art. 53-bis, comma 5-bis, della L.R. n. 26 del 2003.<br />
2.- Si è costituita la Regione Lombardia, contestando la fondatezza in ogni sua parte dell&#8217;impugnativa statuale.<br />
Con riferimento, in particolare, alla disposizione di cui all&#8217;art. 6, comma 1, lettera a), la resistente ha sostenuto che la stessa andrebbe interpretata nel senso che lo smaltimento, all&#8217;interno della Regione, anche dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani &#8220;garantirebbe la coerenza con la programmazione regionale dei rifiuti, nonché la realizzazione dei principi di autosufficienza e di prossimità di cui agli artt. 181, comma 5, e 182-bis, comma 1, del<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000401022',key:'61LX0000401022',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">d.lgs. 152 del 2006</a>&#8220;, mentre, diversamente, ove si assegnasse &#8220;priorità alla produzione di energia con solo rifiuto urbano indifferenziato&#8221;, si finirebbe con il &#8220;disincentivare il recupero di materia, contravvenendo le disposizioni &#8230; della Unione Europea&#8221;. Ed a sua volta, il previsto &#8220;previo accordo tra le regioni interessate&#8221;, in tema di trattamento di rifiuti urbani extraregionali non sarebbe, &#8220;di per sé, ostativo alla libera circolazione del prodotto rifiuto&#8221;, trattandosi &#8220;semplicemente, di regolamentazione pattizia&#8221; volta a &#8220;facilitare anche la conoscenza dei flussi dei rifiuti provenienti da altre regioni&#8221;.<br />
Quanto alla disposizione di cui alla lettera c) del comma 1 dell&#8217;art. 6 della L.R. n. 35 del 2014, la stessa Regione &#8211; eccepita in premessa l&#8217;inammissibilità, per genericità, della correlativa questione &#8211; ha, nel merito, comunque, replicato che &#8220;in sostanza la norma regionale, chiaramente transitoria, non proroga alcuna concessione, ma, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione, consente l&#8217;esercizio temporaneo degli impianti&#8221;.<br />
3.- Il successivo 22 marzo 2016, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato ha depositato, nell&#8217;interesse del Presidente del Consiglio dei ministri, atto di rinuncia parziale al ricorso, limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, lettera a), della legge impugnata.<br />
4.- La difesa della resistente, con memoria integrativa in data 25 marzo 2016, ha dato atto della suddetta rinunzia e, con successiva memoria del 15 aprile 2016, l&#8217;ha, infine, formalmente accettata.<br />
<a name="diritto"></a><br />
<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('diritto_up')">Motivi della decisione</a><br />
&nbsp;<br />
1.&#8722; Con ricorso resistito dalla Regione Lombardia, il Presidente del Consiglio dei ministri, come già riferito in narrativa, ha impugnato e per il tramite dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato, gli artt. 1, comma 1, lettera a), e 6, comma 1, lettere a), c) ed f) della legge della suddetta Regione, 30 dicembre 2014, n. 35, recante &#8220;Disposizioni per l&#8217;attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell&#8217;articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) &#8211; Collegato 2015&#8221;, per sospetto contrasto con gli artt. 3, 117, commi primo, secondo, lettere e) ed s), e terzo, nonché 120 della Costituzione.<br />
2.- Il ricorrente ha, come detto, poi rinunziato alla questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, lettera a), della citata L.R. n. 35 del 2014, a seguito della sopravvenuta modifica, ritenuta evidentemente satisfattiva, di detta norma, ad opera dell&#8217;art. 4, comma 1, lettera a), della successiva L.R. 8 luglio 2015, n. 20 (Legge di semplificazione 2015 &#8211; Ambiti istituzionale ed economico).<br />
La Regione resistente ha accettato la rinunzia. Il che comporta l&#8217;estinzione del giudizio relativo alla suddetta questione, ai sensi dell&#8217;art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.<br />
3.- La disposizione di cui alla lettera f) del comma 1 dell&#8217;art. 6 della legge in esame, nelle more del giudizio, è stata, a sua volta, &#8220;soppressa&#8221; &#8211; senza aver avuto in precedenza alcuna applicazione, come attestato dalla resistente &#8211; ad opera dell&#8217;art. 8, comma 5, lettera b), della L.R. Lombardia 5 agosto 2015, n. 22 (Assestamento al bilancio 2015/2017 &#8211; I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).<br />
In ordine alla questione di legittimità costituzionale del predetto art. 6, comma 1, lettera f), della L.R. n. 35 del 2014 può, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.<br />
4.- Restano, quindi, da esaminare le sole questioni relative alle disposizioni di cui, rispettivamente, alla lettera a) ed alla lettera c) del comma 1 dell&#8217;art. 6 della L.R. n. 35 del 2014.<br />
5.- L&#8217;art. 6, comma 1, lettera a), della legge impugnata modifica, integrandolo, l&#8217;art. 14 della precedente L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), inserendo, di seguito al suo comma 3, tra l&#8217;altro e per quanto qui rileva:<br />
il comma 3-bis, a tenore del quale &#8220;Ai fini dell&#8217;applicazione di quanto previsto dall&#8217;articolo&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000803928ART71',key:'61LX0000803928ART71',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">35, comma 6</a>, del&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000803928',key:'61LX0000803928',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">D.L. 12 settembre 2014, n. 133</a>&nbsp;(Misure urgenti per l&#8217;apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l&#8217;emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000806183',key:'61LX0000806183',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">L. 11 novembre 2014, n. 164</a>, nel rispetto della programmazione regionale dei flussi dei rifiuti urbani, nonché dell&#8217;obiettivo di autosufficienza per il recupero e smaltimento degli stessi sul territorio regionale, con il termine &#8220;rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale&#8221; si intendono anche i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani&#8221;;<br />
il comma 3-ter, prevedente che &#8220;Il contributo previsto dall&#8217;articolo&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000803928ART71',key:'61LX0000803928ART71',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">35, comma 7</a>, del&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000803928',key:'61LX0000803928',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">D.L. n. 133 del 2014</a>, convertito dalla&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000806183',key:'61LX0000806183',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">L. n. 164 del 2014</a>, è determinato nella misura di 20,00 Euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato (codice CER 200301) di provenienza extraregionale, trattato in impianti di recupero energetico. Il trattamento è da attuarsi previo accordo tra le regioni interessate&#8221;.<br />
5.1.- Per quanto, in particolare, attiene al così introdotto comma 3-bis dell&#8217;art. 14 della L.R. n. 26 del 2003, la censura di violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., formulata dal ricorrente, muove dalla considerazione che l&#8217;avere, detta disposizione, inserito, nella categoria dei &#8220;rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale&#8221;, indistintamente tutti i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani determini, appunto, la lesione della competenza statale esclusiva nella materia &#8220;tutela dell&#8217;<em>ambiente</em><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span1')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>&#8220;, di cui all&#8217;evocato precetto costituzionale.<br />
5.1.1.- Tale questione è fondata.<br />
Con l&#8217;ampliare &#8211; sia pure ai soli fini dell&#8217;applicazione di quanto disposto dal menzionato art.&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000803928ART71',key:'61LX0000803928ART71',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">35</a>&nbsp;del&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000803928',key:'61LX0000803928',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">D.L. n. 133 del 2014</a>, convertito, con modificazioni, dalla&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000806183',key:'61LX0000806183',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">L. n. 164 del 2014</a>&nbsp;&#8211; la nozione di &#8220;rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale&#8221;, riconducendovi altresì tutti i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani, la disposizione in esame si pone, infatti, in contrasto con la disciplina nazionale di riferimento, prevista dal&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000401022',key:'61LX0000401022',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152</a>&nbsp;(Norme in materia ambientale), la quale stabilisce che &#8220;i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti&#8221; debbano venir ricompresi nella categoria dei &#8220;rifiuti speciali&#8221; (art. 184, comma 3, lettera g).<br />
La disciplina dei rifiuti rientra, per costante giurisprudenza di questa Corte, nella materia, appunto, della &#8220;tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span0')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><em>ambiente</em><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span2')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>&#8221; (ex plurimis, sentenze n. 180, n. 149 e n. 58 del 2015, n. 70 del 2014, n. 69 del 2011, n. 373 e n. 127 del 2010).<br />
Da qui, dunque, il vulnus arrecato dall&#8217;impugnata disposizione al precetto di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.<br />
Mentre non rileva, in contrario, quanto argomentato dalla resistente sulla &#8220;opportunità&#8221; della diversa classificazione dei rifiuti urbani, da essa operata, o sul prospettato carattere, di interpretazione adeguatrice della disciplina statale, attribuito alla norma impugnata, poiché in ambito di competenza esclusiva dello Stato (quale quello che attiene alla &#8220;tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span1')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><em>ambiente</em><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span3')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>&nbsp;e dell&#8217;ecosistema&#8221;) non è certamente consentito alla Regione di adottare interventi normativi siffatti.<br />
5.2.- Anche il &#8220;previo accordo tra le regioni interessate&#8221;, in tema di trattamento dei rifiuti destinati al recupero energetico, di cui al successivo comma 3-ter dell&#8217;art. 14 della L.R. n. 26 del 2003, aggiunto dall&#8217;art. 6, comma 1, lettera a), della legge impugnata, viola, effettivamente, come prospettato dal Presidente del Consiglio, sia l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. &#8211; introducendo un elemento innovativo in una fattispecie già compiutamente regolata dal legislatore statale &#8211; sia&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00009967',key:'05AC00009967',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">l&#8217;art. 120 Cost.</a>, per l&#8217;ostacolo, che ne deriva, alla libera circolazione di cose tra le Regioni.<br />
Ne consegue la illegittimità costituzionale, anche per tal profilo, della disposizione regionale scrutinata.<br />
6.- Sub lettera c) del comma 1 dell&#8217;art. 6, da ultimo coinvolto nell&#8217;odierna impugnativa, la L.R. Lombardia n. 35 del 2014 testualmente dispone che &#8220;La Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari &#8230; per espletare le procedure di gara, può consentire, per le sole concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2017, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell&#8217;esercizio degli impianti di grande derivazione a uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, come previsto dall&#8217;articolo&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000123657ART13',key:'61LX0000123657ART13',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">12, comma 1</a>, del&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000123657',key:'61LX0000123657',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">D.Lgs. n. 79 del 1999</a>&nbsp;Attuazione della&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000191427',key:'07LX0000191427',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 96/92/CE</a>&nbsp;recante norme comuni per il mercato interno dell&#8217;energia elettrica&#8221;.<br />
6.1.- Secondo la difesa dello Stato, tale disposizione violerebbe&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00009971',key:'05AC00009971',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">l&#8217;art. 117, terzo comma, Cost.</a>&nbsp;(che attribuisce allo Stato la potestà di determinare i principi fondamentali in materia di &#8220;produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia&#8221;), &#8220;nella parte in cui attribuisce ad un organo regionale la potestà discrezionale di far proseguire l&#8217;esercizio di una concessione oltre la sua originaria scadenza&#8221;.<br />
Essa violerebbe, inoltre, la competenza esclusiva statale in materia di &#8220;tutela della concorrenza&#8221;, di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., &#8220;atteso che la prosecuzione di concessioni in essere è suscettibile di alterare i principi del libero mercato e si pone in contrasto con il&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000123657',key:'61LX0000123657',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">D.Lgs. n. 79 del 1999</a>&nbsp;&#8230;, il quale costituisce a sua volta attuazione di norme comunitarie e, in particolare, della&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000191427',key:'07LX0000191427',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 96/92/CE</a>, ciò che implica che le previsioni contenute nella legge impugnata finiscano per integrare anche una violazione del primo comma&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00009971',key:'05AC00009971',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">dell&#8217;art. 117 Cost.</a>&#8220;, che impone alle Regioni di esercitare la potestà legislativa anche nel rispetto dei vincoli comunitari.<br />
6.2.- Le censure, come sopra formulate, sono specifiche e puntuali, per cui l&#8217;eccezione di inammissibilità della questione relativa alla disposizione di cui alla lettera c) del comma 1 dell&#8217;art. 6 della legge in esame &#8211; formulata dalla resistente in ragione della sua asserita genericità &#8211; va preliminarmente respinta.<br />
6.3.- La disposizione in esame è stata, nelle more, modificata da quella sub art. 8, comma 13, lettera s), della già menzionata L.R. n. 22 del 2015, che ha sostituito l&#8217;art. 53-bis, comma 4, della L.R. n. 26 del 2003, che l&#8217;art. 6, comma 1, lettera c), qui impugnato, aveva già sostituito.<br />
La differenza tra le due disposizioni consiste in ciò che, nel testo riformulato, la data del 31 dicembre 2017 non rileva più come termine di scadenza delle concessioni, delle quali può essere consentita la prosecuzione temporanea &#8220;per un periodo non superiore a cinque anni&#8221;, bensì come termine &#8220;non oltre&#8221; il quale può essere consentita una siffatta prosecuzione &#8220;per le sole concessioni in scadenza&#8221;.<br />
Rispetto alle censure del ricorrente &#8211; formulate sul presupposto di un divieto assoluto, frapposto dalla legislazione statale, alla &#8220;prorogabilità&#8221;, da parte della Regione, di concessioni scadute di grandi derivazioni di acqua &#8211; la nuova disciplina risulta, comunque, &#8220;sostanzialmente omogenea&#8221; rispetto alla disciplina sostituita, e quindi non satisfattiva.<br />
In linea con la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 167 del 2013 e n. 198 del 2012), considerato anche che la resistente attesta che la norma precedente non ha avuto applicazione, può disporsi il trasferimento della questione sulla nuova norma, quale appunto risultante dalla sostituzione, dell&#8217;art. 6, comma 1, lettera c), della L.R. n. 35 del 2014, operata dall&#8217;art. 8, comma 13, lettera s), della successiva L.R. n. 22 del 2015.<br />
6.4.- Nel merito la questione non è fondata.<br />
6.4.1.- Non sussiste, in primo luogo, la violazione, che il ricorrente addebita alla Regione, per aver legiferato, in un ambito di competenza concorrente, ex&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00009971',key:'05AC00009971',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">art. 117, terzo comma, Cost.</a>&nbsp;(&#8220;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&#8217;energia&#8221;), in asserito contrasto con principi fondamentali, regolatori della materia, recati dal&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000123657',key:'61LX0000123657',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">D.Lgs. n. 79 del 1999</a>. Detto decreto legislativo, al comma 1 del suo art. 12, già, infatti, prevede che, per le concessioni idroelettriche scadenti entro il 31 dicembre 2017, la gara di evidenza pubblica per la nuova concessione possa essere differita ed indetta &#8220;entro due anni dalla data di entrata in vigore del l&#8217;emanando decreto del Ministero dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span2')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><em>ambiente</em>&nbsp;di cui al comma 2&#8243;. E, al successivo comma 8-bis dell&#8217;art. 12, il medesimo&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000123657',key:'61LX0000123657',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">D.Lgs. n. 79 del 1999</a>testualmente prevede che &#8220;Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l&#8217;individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell&#8217;aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti&#8221;.<br />
Per cui è evidente che la Regione &#8211; disciplinando analoga ipotesi di prosecuzione dell&#8217;attività oggetto di concessione scaduta, &#8220;al fine di garantire la continuità della produzione elettrica&#8221; per i &#8220;tempi necessari &#8230; per espletare le procedure di gara&#8221;, ed assumendo la medesima data del 31 dicembre 2017 prevista dal legislatore statale, oltretutto al solo più riduttivo scopo di fissare il termine ultimo utile ai fini della proseguibilità delle gestioni antecedentemente scadute &#8211; non ha per alcun profilo deviato dal binario fissato dal legislatore statale, al quale si è invece sostanzialmente attenuta.<br />
6.4.2.- Neppure può, infine, considerarsi violato l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.<br />
Infatti, se è pur vero che la disciplina della procedura ad evidenza pubblica relativa alla tempistica delle gare ed al contenuto dei bandi, nonché all&#8217;onerosità delle concessioni messe a gara nel settore idroelettrico, rientra nella materia della &#8220;tutela della concorrenza&#8221;, di competenza legislativa esclusiva statale, in quanto volta, appunto, a garantire e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull&#8217;intero territorio statale (per tutte, sentenza n. 28 del 2014), vero è anche, però, che la (temporalmente circoscritta) proseguibilità della gestione di derivazione d&#8217;acqua oggetto di concessione scaduta &#8211; quale consentita dalla norma regionale da considerarsi ora censurata (in linea, per altro, con quanto analogamente previsto dal legislatore statale), in funzione della non interruzione del servizio idrico, nel caso e per il tempo di protrazione delle procedure di gara indette per il conferimento della nuova concessione &#8211; non reca alcun effettivo vulnus al principio di &#8220;concorrenza&#8221;, che resta salvaguardato dalla libera partecipazione a tali procedure.<br />
<a name="dispositivo"></a><br />
<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('dispositivo_up')">P.Q.M.</a><br />
&nbsp;<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
1) dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 14, commi 3-bis e 3-ter, ultimo periodo, della L.R. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), aggiunti dall&#8217;art. 6, comma 1, lettera a), della L.R. Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, recante &#8220;Disposizioni per l&#8217;attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell&#8217;articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) &#8211; Collegato 2015&#8221;;<br />
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 6, comma 1, lettera c), della L.R. Lombardia n. 35 del 2014 &#8211; nel testo modificato dall&#8217;art. 8, comma 13, lettera s), della L.R. 5 agosto 2015, n. 22 (Assestamento al bilancio 2015/2017 &#8211; I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) &#8211; promossa, in riferimento agli artt. 3, 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, previo trasferimento della questione di legittimità costituzionale sulla nuova disposizione;<br />
3) dichiara estinto il giudizio relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, lettera a), della L.R. Lombardia n. 35 del 2014, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;<br />
4) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 6, comma 1, lettera f), della L.R. Lombardia n. 35 del 2014, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 2016.<br />
Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2016.<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-5-2016-n-101/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.101</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.794</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-12-5-2016-n-794/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-12-5-2016-n-794/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.794</a></p>
<p>Pres. Di Santo, Est. Dibello Sull’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche. 1. Farmacie – Pianificazione territoriale del servizio – Nuove sedi – Individuazione e localizzazione – Competenza – Comune­ – L. 27/2012 &#160; 1. La Regione può in caso di inerzia del Comune sostituirsi a quest ultimo nell’individuazione delle sedi farmaceutiche</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-12-5-2016-n-794/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-12-5-2016-n-794/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.794</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Santo,  Est. Dibello</span></p>
<hr />
<p>Sull’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1. Farmacie – Pianificazione territoriale del servizio – Nuove sedi – Individuazione e localizzazione – Competenza – Comune­ – L. 27/2012</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. La Regione può in caso di inerzia del Comune sostituirsi a quest ultimo nell’individuazione delle sedi farmaceutiche da istituire ai sensi della legge 27 del 2012. Tale normativa primaria ha stabilito un diverso rapporto tra le sedi farmaceutiche di un territorio comunale e la popolazione residente, prevedendo da una parte l’apertura obbligatoria di una nuova farmacia ogni 3300 abitanti e dall’altra &nbsp;l’apertura facoltativa di una ulteriore farmacia, ogni qualvolta la popolazione in eccesso superi il 50% della soglia minima di abitanti per l’istituzione di una nuova sede farmaceutica +1 (ossia ogni 1651 abitanti in più).&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00794/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 02117/2015 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</strong><br />
<strong>Lecce &#8211; Sezione Seconda</strong></div>
<div style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2117 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Farmacia Petracca del Dott Michele, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Cinzia De Giorgi, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, Via 47 Rgt Fanteria,29;</div>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; Regione Puglia, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa, 15;<br />
&#8211; Comune di Lizzanello, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Marchello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Marchello in Lecce, Via G. Chiriatti, N.6;</div>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<div style="text-align: justify;">Petruzzi Giovanni;</div>
<div style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></div>
<div style="text-align: justify;">della nota AOO 152/9256 del 29.6.2015 ed in pari data notificata a mezzo PEC, con la quale la Regione Puglia ha rigettato la richiesta di immediata soppressione della sede farmaceutica facoltativa n. 4 frazione di Merine di Lizzanello istituita con DGR n. 1261/12, per mancanza del quorum legale previsto dalla legge 27/12 alla data del 31.12.2010, come è emerso dalla pubblicazione dei dati dell&#8217;ultimo censimento ISTAT, formulata dalla ricorrente nei confronti della Regione Puglia a mezzo racc. a/r dell&#8217;8.5.2014 e ricevuta in data 9.5.2014;<br />
nonchè per la declaratoria e l&#8217;accertamento della insussistenza dei requisiti legali per l&#8217;istituzione della sede facoltativa n. 4 insistente nella frazione di Merine di Lizzanello, giacchè istituita sulla base di un quorum di abitanti errato;<br />
con motivi aggiunti, depositati in data 12 dicembre 2015,<br />
per l&#8217;annullamento :<br />
della Delibera di Giunta Regionale n. 2159 del 9/12/2015, avente per oggetto: Approvazione elenco sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012, art. 11 &#8211; Primo interpello, nella parte in cui delibera: di approvare l’elenco delle 188 sedi farmaceutiche istituite ai sensi della L. n. 27/2012 art. 11, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, per il primo interpello, nella parte in cui l’Amministrazione ha indicato fra le sedi da assegnare la sede n. 4 insistente nel comune di Lizzanello &#8211; frazione di Merine;<br />
ove occorra,<br />
dell’avviso pubblicato sul sito internet ufficiale della Regione Puglia in data 10/12/2015, ore 16.41.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Lizzanello;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2016 il Cons. Carlo Dibello e uditi i difensori avv. C. De Giorgi per la ricorrente e avv.ti M. Rosato e A. R. Serafini, quest&#8217;ultima in sostituzione dell&#8217;avv. F.sco Marchello, per le PP.AA.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<div style="text-align: justify;">La Farmacia Petracca del dott. Michele, con sede nella frazione Merine del Comune di Lizzanello, ha chiesto alla Regione Puglia di sopprimere la sede farmaceutica facoltativa n.4, istituita nel territorio comunale, sulla base del dato ISTAT relativo alla popolazione residente al 31 dicembre 2010, disponibile al momento della emanazione della D.G.R. 1261/2012.<br />
Detto dato sarebbe stato erroneamente preso in considerazione, secondo la tesi difensiva, nonostante il diverso dato statistico emerso in sede di ricostruzione intercensuaria conseguente al censimento della popolazione generale per il 2011, i cui risultati venivano diffusi dopo il 26 settembre 2013.<br />
Dopo la declaratoria di improcedibilità dell’azione proposta dalla Farmacia Petracca avverso il contegno inerte della P.a. regionale, &#8211; formante oggetto di autonomo ricorso- la stessa ricorrente si è nuovamente rivolta al Tar per conseguire l’annullamento della nota con la quale la Regione Puglia ha rigettato la richiesta di immediata soppressione della sede farmaceutica facoltativa n. 4 frazione di Merine di Lizzanello istituita con DGR n. 1261/12, per mancanza del quorum legale previsto dalla legge 27/12 alla data del 31.12.2010.<br />
La Farmacia Petracca dubita della legittimità della nota regionale impugnata sulla base dei seguenti motivi di ricorso:<br />
Violazione dell’art.11, comma 2 della legge n.27 del 24 marzo 2012- Violazione dell’art. 3 della legge n.241/90- Difetto di motivazione- Eccesso di potere per illogicità, incongruità ed erronea presupposizione;<br />
Violazione del principio di buona amministrazione- Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità, illogicità e contraddittorietà.<br />
La stessa ricorrente ha poi impugnato, con motivi aggiunti di ricorso, la Delibera di Giunta Regionale n. 2159 del 9/12/2015, avente per oggetto: Approvazione elenco sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012, art. 11 &#8211; Primo interpello, nella parte in cui delibera: di approvare l’elenco delle 188 sedi farmaceutiche istituite ai sensi della L. n. 27/2012 art. 11, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, per il primo interpello, nella parte in cui l’Amministrazione ha indicato fra le sedi da assegnare la sede n. 4 insistente nel comune di Lizzanello &#8211; frazione di Merine.<br />
I motivi aggiunti di ricorso si basano sulle seguenti censure:<br />
Violazione dell’art. 1 del bando di concorso straordinario giusta determina dirigenziale n.39 dell’1 febbraio 2013- Difetto di motivazione- Eccesso di potere per illogicità, incongruità ed erronea presupposizione – Violazione del principio di buona amministrazione- eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità, illogicità e contraddittorietà.<br />
Si sono costituiti in giudizio la Regione Puglia e il Comune di Lizzanello i quali hanno entrambi chiesto il respingimento del ricorso.<br />
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 19 gennaio 2016.</div>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">Il ricorso principale ed i motivi aggiunti debbono essere respinti.<br />
A fini di ricostruzione generale della vicenda, occorre ricordare che la sede farmaceutica facoltativa n. 4 nella frazione Merine del Comune di Lizzanello è stata istituita dalla Regione Puglia, con delibera di Giunta Regionale n.1261 del 19 giugno 2012.<br />
L’Amministrazione Regionale si è sostituita, a tal riguardo, al Comune di Lizzanello, risultato inadempiente nella tempestiva individuazione delle sedi farmaceutiche da istituire ai sensi della legge 27 del 2012, in ossequio all’art. 11, comma 9 della legge sopra citata.<br />
Appare, altresì, opportuno rammentare che la normativa primaria sopra citata ha stabilito un diverso rapporto tra le sedi farmaceutiche di un territorio comunale e la popolazione residente, in modo tale da prevedere l’apertura obbligatoria di una nuova farmacia ogni 3300 abitanti; e l’apertura <em>facoltativa</em> di una ulteriore farmacia, ogni qualvolta la popolazione in eccesso superi il 50% della soglia minima di abitanti per l’istituzione di una nuova sede farmaceutica +1 (ossia ogni 1651 abitanti in più).<br />
Il comma 2 della sopra citata disposizione normativa stabilisce, a sua volta, che “ Ciascun comune, sulla base dei <em>dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010</em> e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”<br />
La Regione Puglia ha quindi individuato la sede farmaceutica n. 4 nel comune di Lizzanello in base al dato ISTAT della popolazione residente alla data del 31 dicembre 2010, in coerenza con la norma sopra citata, dato disponibile, lo si ripete, all’atto della individuazione delle nuove sedi farmaceutiche, effettuata con D.G.R. 1261/2012.<br />
Il Collegio ritiene di non potere dubitare del significato della disposizione in esame.<br />
L’intento del legislatore è, infatti, quello di favorire l’apertura di nuove sedi farmaceutiche utilizzando il dato della <em>popolazione residente al 31 dicembre 2010 </em>che emerge con caratteristiche di ufficialità dalle pubblicazioni – anche su siti telematici &#8211; dell’Istituto Nazionale di Statistica, nella consapevolezza delle fisiologiche oscillazioni che il dato in questione può far registrare, in ragione di fenomeni demografici che possono essere ricostruiti solo a posteriori.<br />
Ciò deve dirsi, in particolare, quando il dato storico di riferimento appare distante, come nella fattispecie concreta, dalla effettuazione di un censimento generale della popolazione nazionale (l’ultima rilevazione risale al 9 ottobre 2011), che può comportare scostamenti nell’analisi demografica complessiva, e di singole realtà locali.<br />
Tuttavia, il fatto che l’Amministrazione non sia in possesso di un dato strettamente correlato alla effettuazione dell’ultimo censimento, non può comportare &#8211; come sembra ovvio- l’indebito effetto di uno stallo del procedimento istitutivo di nuove sedi farmaceutiche, in contrasto con lo spirito complessivo della riforma del 2012, nè priva di ufficialità il dato della popolazione residente al 31 dicembre 2010, così come emerge da siti Web facenti capo all’Istat, a meno che non sorgano contestazioni specifiche in ordine al carattere fidefaciente delle notizie diffuse telematicamente.<br />
Nel caso che ci occupa, l’Amministrazione Regionale ha correttamente applicato la norma che disciplina il rapporto tra le nuove sedi farmaceutiche e la popolazione residente.<br />
Il dato statistico di riferimento risulta, infatti, ricavato dalla pagina Demo- Istat. it e dalla sottosezione: Bilancio demografico anno 2010 e popolazione residente al 31 dicembre 2010- Comune: Lizzanello.<br />
Il dato demografico estrapolato – cioè una popolazione residente di 11.788 abitanti, alla data del 31 dicembre 2010, &#8211; è, come si può notare, la risultante di alcuni indicatori, tecnicamente definiti poste demografiche, che conferiscono senz’altro valore statistico rilevante e ufficiale ai risultati diffusi.<br />
Si tratta, infatti, di prendere in considerazione la popolazione al 1° gennaio, i nati, i morti, gli iscritti da altri comuni, gli iscritti dall’estero, i cancellati per altri comuni, i cancellati per l’estero, così da valutare compiutamente tutte le variabili incidenti nelle dinamiche demografiche di un Comune nel corso dell’ultimo anno di rilevazione.<br />
La circostanza che la Regione si sia avvalsa del dato ISTAT della popolazione residente a Lizzanello alla data del 31 dicembre 2010 non è, del resto, oggetto di contestazione da parte della Farmacia ricorrente, la quale pretenderebbe, invece, di spostare l’attenzione sulla diversa questione della esattezza o meno del dato diffuso, specie se posto a confronto con quanto emerge dalla ricostruzione intercensuaria operata dopo il 15^ censimento generale della popolazione nazionale, avvenuto il 9 ottobre 2011.<br />
Sennonché, la norma della cui applicazione si controverte non specifica se il dato ISTAT di riferimento debba essere oggetto di procedimenti di riallineamento connessi alla effettuazione di un ultimo censimento della popolazione e, pertanto, debba essere ricavato da una <em>ricostruzione cd intercensuaria</em>, come sostiene la Farmacia ricorrente.<br />
La difesa della ricorrente ha fatto leva, in proposito, sulle conclusioni del proprio consulente statistico il quale non ha mancato di mettere in risalto che “<em>la ricostruzione intercensuaria della popolazione per gli anni 2001-2011..è di certa rilevanza perché consente, pur con un ritardo di disponibilità, di ottenere esattamente il valore della popolazione legale al 31 dicembre 2010”.</em><br />
Ed ancora,<em> “ alla luce della ricostruzione intercensuaria appena esposta si può affermare che il numero di abitanti nel comune di Lizzanello al 31 dicembre 2010 è di 11.536. Questo dato, essendo ricavato da ISTAT mediante ricostruzione tra 14^ e 15^ censimento è quello da considerarsi ufficiale”.</em><br />
Il Collegio rileva che queste conclusioni sono state esposte, in un certo senso, assiomaticamente dalla difesa della ricorrente, la quale non spiega perché la ricostruzione intercensuaria offra maggiori garanzie di credibilità rispetto al dato utilizzato dalla Regione Puglia che, per quanto si è già osservato, è munito del crisma della ufficialità.<br />
Aggiungasi che il significato della ricostruzione intercensuaria, come emerge dalla stessa descrizione offerta nel sito Web “Focus” dell’Istat “<em>rivalorizza la disponibilità di dati di popolazione, fino a livello locale, per gli anni compresi tra il Censimento generale della popolazione del 2001 e quello del 2011. La ricostruzione intercensuaria della popolazione residente si basa sulle evidenze fornite dall’ultimo censimento, unitamente all’esame comparato con i flussi demografici ( nascite, decessi, migrazioni) intercorsi nel medesimo periodo.”</em><br />
Ma, è pure chiarito, “<em>In nessun caso, invece, la ricostruzione può considerarsi un processo che riscrive gli atti amministrativi pregressi operati dai Comuni in termini di iscrizioni e cancellazioni anagrafiche. Semmai essa ha l’obiettivo di riscrivere la storia dell’evoluzione demografica del Paese, sia esso considerato nella sua interezza o come insieme di distinte realtà territoriali. La popolazione ricostruita è, infatti, un prodotto finale frutto di stima, benché si basi su dati oggetto di rilevazione, e pertanto non è possibile attribuire a essa alcun significato che non sia quello esclusivamente statistico.”</em><br />
Né si rintracciano disposizioni normative le quali impongano di tener conto di una percentuale di errore nelle rilevazioni anagrafiche, il che potrebbe indurre a valutare con prudenza i dati messi a disposizione.<br />
Ulteriore obiezione da muovere al ragionamento difensivo è rappresentata, peraltro, dal fatto che lo scostamento numerico tra il dato anagrafico della popolazione residente registrata al 31 dicembre 2010 e quello che emerge dalla successiva ricostruzione intercensuaria, non può legittimamente essere fatto valere quale motivo ostativo alla istituzione di una nuova sede farmaceutica.<br />
Esso trova, invece, la sua sede più naturale ed appropriata di verifica nel momento in cui l’amministrazione preposta è chiamata a disporre la revisione delle sedi farmaceutiche, così come prevede l’art. 11 della legge 27 del 2012.<br />
Non sussiste, pertanto, alcun obbligo, per la Regione Puglia, di procedere in autotutela ad un annullamento di sedi farmaceutiche dovuto a fenomeni di calo demografico, posto che lo stesso legislatore si è premurato di convogliare questa criticità all’interno del diverso procedimento di revisione, stabilendo che <em>“Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e&#8217; sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall&#8217;Istituto nazionale di statistica&#8221;.</em><br />
Anche i motivi aggiunti di ricorso non possono trovare accoglimento.<br />
La difesa del ricorrente ha cercato di porre in evidenza, con lo strumento delle censure aggiuntive, che vi sarebbe contraddizione tra la delibera di Giunta Regionale 2159 del 9 dicembre 2015, nella parte in cui approva, per il primo interpello, l’elenco delle 188 sedi farmaceutiche istituite ai sensi della legge 27/2012, e fra esse, quella controversa di Merine di Lizzanello, e l’art. 1 del bando di concorso straordinario.<br />
Sarebbe inconciliabile la messa a concorso della sede in questione con la pendenza di ricorsi il cui esito potrebbe determinare una variazione delle sedi indicate, così come stabilisce la clausola del bando di concorso straordinario di cui all’art. 1.<br />
Ne deriva che “<em>la Regione Puglia in fase di pubblicazione delle sedi da assegnare al primo interpello avrebbe dovuto stralciare l’anzidetta sede perché tuttora sub iudice e ciò nel rispetto del citato disposto dell’art. 1 del bando di concorso che, nel caso che ci occupa, rappresenta la lex specialis”.</em><br />
Anche questo argomento difensivo non è fondato.<br />
La Giunta Regionale pugliese ha ritenuto, con la delibera impugnata, di “<em>procedere tempestivamente ad incrementare l’assistenza farmaceutica su tutto il territorio regionale come previsto dalla legge 27/2012 e, nello stesso tempo, di tutelare la legittima aspettativa dei candidati risultati vincitori ad ottenere in assegnazione una delle sedi messe a concorso”.</em><br />
E, una volta soppesate le due scelte possibili e operabili dall’Amministrazione regionale, ovvero <em>l’assegnazione delle 188 sedi farmaceutiche, ivi comprese quelle sub judice, o l’assegnazione delle sedi farmaceutiche con stralcio di quelle sub judice, mettendo in evidenza ricadute ed effetti, anche in termini di rischio di eventuali contenziosi”,</em> la Regione ha ritenuto legittimamente che “<em>interesse pubblico primario appare quello di incrementare l’assistenza farmaceutica su tutto il territorio regionale attraverso un procedimento amministrativo di assegnazione delle sedi connotato da elementi di certezza in merito alla scelta operata”.</em><br />
E, del resto, l’apparente inconciliabilità dell’assegnazione di una sede farmaceutica in merito alla quale è ancora pendente un ricorso è risolta “<em>considerato che l’opzione di assegnare al primo interpello n.188 sedi ( comprese quelle sub judice), consentirebbe ai candidati vincitori una scelta ampia, libera e informata, essendo tutti a conoscenza dell’ipotesi che le sedi sub judice potrebbero diminuire o essere diversamente localizzate”.</em><br />
Da questo punto di vista, il Collegio non può non rimarcare che le argomentazioni regionali sono coerenti con gli intenti del legislatore nazionale e rivelano un uso ponderato della discrezionalità amministrativa, rispetto al quale la farmacia ricorrente non può pretendere di determinare, ancora una volta, una situazione di congelamento sine die nell’assegnazione di una sede farmaceutica, con possibile pregiudizio della parità di trattamento da riservare doverosamente a tutti i protagonisti della vicenda.<br />
Non si ravvisa, pertanto, alcun elemento di contraddizione, così come prospettato dalla difesa della farmacia ricorrente, posto che i candidati all’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche sono stati posti nella condizione di avvedersi delle situazioni di scelta connotate da incertezza, a motivo della sussistenza di ricorsi pendenti, con ogni ricaduta proprio sul momento nevralgico della scelta della sede.<br />
E’ infatti, ragionevole prevedere che un candidato si astenga dalla scelta di una sede ancora oggetto di contenzioso, mentre è altrettanto ragionevole procedere ad una immediata messa a concorso di sedi, proprio al fine di rispettare uno degli obiettivi principali che il legislatore ha voluto raggiungere con la nuova normativa.<br />
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.<br />
Le spese processuali possono essere compensate, attesa la complessità e la novità della questione.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Eleonora Di Santo, Presidente<br />
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore<br />
Claudia Lattanzi, Primo Referendario</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="886">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 555px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 5px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 613px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 555px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 5px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 613px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 555px; text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td style="width: 5px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 613px; text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 555px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
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</tr>
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<td style="width: 555px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
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</tr>
<tr>
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<td style="width: 613px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 555px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
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<td style="width: 613px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 555px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 5px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 613px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-12-5-2016-n-794/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.107</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-5-2016-n-107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-5-2016-n-107/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-5-2016-n-107/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.107</a></p>
<p>Presidente: GROSSI &#8211; Redattore: CAROSI Per un commento, si veda F. DIMITA,&#160;Le modalità di copertura dei disavanzi pregressi e la problematica dei “mutui a pareggio&#8221; SENTENZA N. 107 ANNO 2016 &#160; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giuseppe</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-5-2016-n-107/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-5-2016-n-107/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.107</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente: GROSSI &#8211; Redattore:  CAROSI</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: left;">Per un commento, si veda <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/5533">F. DIMITA,&nbsp;<em>Le modalità di copertura dei disavanzi pregressi e la problematica dei “mutui a pareggio&#8221;</em></a></p>
<p id="SC2" style="text-align: right;">SENTENZA N. 107</p>
<p id="SC2" style="text-align: right;">ANNO 2016</p>
<p>&nbsp;</p>
<p id="MEA1" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p id="MEA2" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p id="MEA3" style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p id="MEE">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p id="IA1">ha pronunciato la seguente</p>
<p id="IA2" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p id="IT">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Molise 22 dicembre 2014, n. 25 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2014, ai sensi della legge regionale n. 4/2002, articolo 33), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-24 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 24 febbraio 2015 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2015.</p>
<p id="IT">Visto l’atto di costituzione della Regione Molise;</p>
<p id="IT">udito nell’udienza pubblica del 19 aprile 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi;</p>
<p id="IT">uditi l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Antonio Galasso e Claudia Angiolini per la Regione Molise.</p>
<p>
<a name="fatto"></a></p>
<p id="FR" style="text-align: center;">Ritenuto in fatto</p>
<p id="FT">1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Molise 22 dicembre 2014, n. 25 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2014, ai sensi della legge regionale n. 4/2002, articolo 33), per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 15 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Princìpi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della L. 25 giugno 1999, n. 208), e dell’art. 81, terzo comma, Cost.</p>
<p id="FT">Espone il ricorrente che con la legge regionale n. 25 del 2014 la Regione Molise ha emanato in data 22 dicembre 2014 le disposizioni in tema di misure di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014.</p>
<p id="FT">In particolare, l’art. 6 della suddetta legge, rubricato «Disavanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio 2013, relativo ad anni pregressi», dispone: «Il disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013, pari a euro 60.423.952,35 è riassorbito nell’anno 2014 per euro 2.423.952,35 e nel decennio 2015-2024 con importi annui pari ad euro 5.800.000,00, salvo rideterminazione dello stesso negli anni successivi prossimi».</p>
<p id="FT">L’art. 15 del d.lgs. n. 76 del 2000 – abrogato, a decorrere dal l° gennaio 2015 – disponeva: «Entro il 30 giugno di ogni anno la regione approva con legge l’assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede all’aggiornamento degli elementi di cui alla lettera a), del comma 3, dell’articolo 4, ed al comma 5, dello stesso articolo, nonché alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di cui all’articolo 5».</p>
<p id="FT">L’art. 5 del d.lgs. n. 76 del 2000, intitolato «Equilibrio del bilancio», prevede: «1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. 2. Il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamente autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all’articolo 23».</p>
<p id="FT">Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri con la norma impugnata la Regione Molise avrebbe ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale.</p>
<p id="FT">Rammenta l’Avvocatura dello Stato che la Corte costituzionale ha espressamente affermato che: «il coordinamento della finanza pubblica attiene soprattutto al rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici, regole provenienti sia dall’ordinamento comunitario che da quello nazionale. In particolare, il patto di stabilità interno (art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002” e successive modifiche) stabilisce, tra l’altro, che, ai fini del concorso degli enti territoriali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il disavanzo di ciascun ente territoriale non può superare determinati limiti, fissati dalle leggi finanziarie e di stabilità che si sono succedute a partire dal 2002 (ex multis sentenza […] n. 36 del 2004). Gli obiettivi finanziari in questione vengono pertanto accertati attraverso il consolidamento delle risultanze dei conti pubblici in quella prospettiva che è stata definita di “finanza pubblica allargata” (sentenze n. 267 del 2006 e n. 425 del 2004)» (sentenza n. 138 del 2013).</p>
<p id="FT">Quindi, si prosegue, “modalità non corrette” di redazione, da parte delle Regioni, di norme attinenti al bilancio potrebbero costituire strumento di violazione degli obblighi inerenti al rispetto dei canoni della sana gestione finanziaria, come tutelati dal precetto costituzionale invocato, e cioè dall’art. l17, terzo comma, Cost. e dalla norma interposta, che sarebbe rappresentata nel caso in esame dall’art. 15 del d.lgs. n. 76 del 2000, il quale a sua volta richiama l’art. 5 del medesimo decreto legislativo.</p>
<p id="FT">Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene inoltre violato anche l’art. 81, terzo comma, Cost., laddove dispone che «[o]gni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte». La norma impugnata, nel rinviare ad esercizi successivi al 2014 la copertura del disavanzo finanziario 2013, determinerebbe infatti un ampliamento della capacità di spesa del bilancio 2014, privo, di fatto, di copertura finanziaria.</p>
<p id="FT">2.– Si è costituita in giudizio la Regione Molise, chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p id="FT">Premette la resistente che la Giunta regionale, con proprie deliberazioni n. 374 del 2013 e n. 6 del 2014 ha disposto un riaccertamento straordinario dei residui attivi sulle annualità 2011 e 2012. Tale operazione di riaccertamento, avvenuto anche a seguito dei controlli ispettivi predisposti dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) relativamente ai dati contabili del periodo 2008-2012, ha portato alla cancellazione di euro 55.044.290,67 nella redazione del rendiconto generale 2011 e di euro 5.709.197,49 riferiti all’annualità 2012, per un totale di euro 60.753.488,16 di residui attivi cancellati.</p>
<p id="FT">Detta situazione ha contribuito a determinare il disavanzo per l’esercizio finanziario 2013 nella misura di euro 60.423.952,35. Nell’approvare l’assestamento di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, la Regione Molise ha disposto con l’art. 6 della legge regionale n. 25 del 2014 che «Il disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013, pari ad euro 60.423.952,35 è riassorbito nell’anno 2014 per euro 2.423.952,00 e nel decennio 2015-2024 con importi annui pari ad euro 5.800.000,00, salvo rideterminazione dello stesso negli anni successivi prossimi». Il disposto della norma impugnata riporta, quindi, un disavanzo dovuto al primo riaccertamento straordinario dei residui attivi e pertanto, sostiene la Regione Molise, la copertura dello stesso potrebbe essere pianificata solo a livello pluriennale, considerando anche l’intensificazione della fase ricognitiva inerente alla valutazione della consistenza dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2013.</p>
<p id="FT">Inoltre, si evidenzia che la Regione Molise ha previsto la copertura del disavanzo mediante una quota costante nel bilancio pluriennale 2015-2017 e negli esercizi futuri pari ad euro 5.800.000,00, evitando il ricorso a mutui i quali avrebbero dato luogo ad un aggravio di costi per interessi a carico dei bilanci regionali. Con l’approvazione del rendiconto 2014 ed il riaccertamento dei residui il disavanzo potrebbe essere poi sostanzialmente ridotto con evidenti benefici sulla sostenibilità, nell’arco temporale previsto, del ripiano stesso.</p>
<p id="FT">Evidenzia la Regione che la legge impugnata è un atto legislativo teso ad un assestamento del bilancio che, alla luce dei rilievi sopra richiamati del MEF, deve tenere conto della necessità di procedere ad un riaccertamento straordinario, finanziario e contabile, dei residui attivi e passivi per l’anno 2013. La norma si farebbe carico della complessa situazione contabile regionale (in fase riepilogativa) ed avvierebbe un processo di risanamento dell’intera finanza regionale, in un’ottica giuridico-contabile e programmatoria, tenuto conto della vastità del disavanzo rispetto alle finanze regionali intervenuto in data 22 dicembre 2014 a valle di un processo ricognitivo di un bilancio già esauritosi. A termine di tale ricognizione, la norma impugnata avrebbe utilizzato tutte le risorse disponibili (si era prossimi alla fine dell’anno contabile) e le avrebbe destinate alla copertura del disavanzo finanziario appena accertato, prevedendo il rientro nei successivi atti finanziari. Non avendo nell’immediato altri strumenti d’intervento economico e legislativo, la Regione Molise, preso atto dell’accertamento straordinario, avrebbe pertanto deciso di intervenire immediatamente per calmierare il disavanzo finanziario, destinando le risorse certe disponibili non per la spesa ma per la copertura del disavanzo finanziario sopravvenuto.</p>
<p id="FT">Secondo la resistente tale comportamento non potrebbe configurare una violazione dell’art. 81 Cost., che impone il pareggio del bilancio di previsione ma non impedisce la rilevazione di disavanzi straordinari sopravvenuti (per accertamento straordinario di deficit da annualità precedenti) in fase di assestamento di tale bilancio, nè la norma regionale potrebbe essere letta come norma di ampliamento della capacità di spesa per l’anno 2014.</p>
<p id="FT">In merito all’asserita violazione dell’art. 117 Cost. e della norma interposta costituita dall’art. 15 del d.lgs. n. 76 del 2000, osserva la Regione Molise che il potere d’intervento e di coordinamento dello Stato sui bilanci delle Regioni ed in materia finanziaria in genere non potrebbe spingersi sino a comprimere illimitatamente il potere di deliberare sulle spese spettante alle Regioni: una compressione di detto potere si trasformerebbe in un annullamento del potere di legiferare da parte delle Regioni stesse (ogni legge dovrebbe essere a costo zero).</p>
<p id="FT">Ne consegue che, per la portata del provvedimento regionale in contestazione, nessuna violazione diretta ed indiretta dell’art. 117 Cost. sarebbe stata posta in essere da parte della Regione Molise, mentre sarebbe proprio la pretesa statale a confliggere con l’art. 117 Cost. in quanto si pretenderebbe che con la norma sopravvenuta a seguito di accertamento straordinario, si realizzasse la totale copertura del medesimo a soli otto giorni dal termine dell’esercizio finanziario, di fatto così annullando ogni margine di scelta in materia di spesa da parte della Regione.</p>
<p id="FT">La Regione Molise obbietta che le norme in materia di bilancio non possono essere applicate in modo analogico o estensivo. In proposito parrebbe indubitabile che i principi richiamati dallo Stato riguardino i bilanci di previsione e, solo per i vincoli di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 76 del 2000, i bilanci di assestamento.</p>
<p id="FT">Rammenta inoltre la Regione Molise che analoghe disposizioni sono state adottate dalla Regione Piemonte, con l’art. 3 della legge regionale l° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie) e nei loro confronti non è stata formulata alcuna impugnazione da parte dello Stato.</p>
<p id="FT">Evidenzia infine la resistente che negli stessi termini sarebbe, poi, improntato l’art. 3 (Principi contabili generali e applicati), commi 15 e 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) – nel testo modificato dall’art. 1, comma 538, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015) – che sarebbe sopraggiunto a colmare il vuoto legislativo in merito al ripianamento del disavanzo sopravvenuto e certificherebbe l’esistenza e, quindi, la bontà, la correttezza e la legittimità dell’attività posta in essere dalla Regione Molise con l’approvazione dell’art. 6 della legge regionale n. 25 del 2014.</p>
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<a name="diritto"></a></p>
<p id="DD" style="text-align: center;">Considerato in diritto</p>
<p id="DT">1.– Con ricorso depositato il 24 febbraio 2015, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Molise 22 dicembre 2014, n. 25 (Assestamento di bilancio di previsione della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2014, ai sensi della legge regionale n. 4/2002, articolo 33), sostenendo che detta norma violi gli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 15 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Princìpi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della L. 25 giugno 1999, n. 208).</p>
<p id="DT">1.1.– Con la legge regionale n. 25 del 2014 la Regione Molise ha emanato le disposizioni di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014.</p>
<p id="DT">L’art. 6 della suddetta legge, rubricato «Disavanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio 2013, relativo ad anni pregressi», dispone che «Il disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013, pari a euro 60.423.952,35 è riassorbito nell’anno 2014 per euro 2.423.952,35 e nel decennio 2015-2024 con importi annui pari ad euro 5.800.000,00, salvo rideterminazione dello stesso negli anni successivi prossimi».</p>
<p id="DT">Ad avviso del ricorrente, con la norma denunciata, la Regione Molise avrebbe ecceduto dalla propria competenza violando l’art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato l’emanazione di norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Essa sarebbe contrastante con quanto disposto dall’art. 15 (Assestamento del bilancio) del d.lgs. n. 76 del 2000, secondo cui «Entro il 30 giugno di ogni anno la regione approva con legge l’assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede all’aggiornamento degli elementi di cui alla lettera a), del comma 3, dell’articolo 4, ed al comma 5, dello stesso articolo, nonché alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di cui all’articolo 5», il quale stabilisce, a sua volta, che «1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. 2. Il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all’articolo 23».</p>
<p id="DT">Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene inoltre violato anche l’art. 81, terzo comma, Cost., laddove dispone che «[o]gni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte». La norma impugnata, nel rinviare ad esercizi successivi al 2014 la copertura del disavanzo finanziario 2013, determinerebbe un ampliamento della capacità di spesa del bilancio 2014, privo di copertura finanziaria.</p>
<p id="DT">1.2.– La Regione Molise riferisce che la Giunta regionale con proprie deliberazioni n. 374 del 2013 e n. 6 del 2014 ha disposto un riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi sulle annualità 2011 e 2012. Tale operazione sarebbe avvenuta anche a seguito dei controlli ispettivi predisposti dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) relativamente ai dati contabili del periodo 2008-2012, portando alla determinazione di un disavanzo per l’esercizio finanziario 2013 pari a euro 60.423.952,35.</p>
<p id="DT">Attraverso le disposizioni di cui all’art. 6 della legge regionale n. 25 del 2014 la Regione avrebbe provveduto a pianificare la copertura del disavanzo dovuto al riaccertamento straordinario dei residui, prevedendone la copertura mediante una quota costante nel bilancio pluriennale 2015-2017 e negli esercizi futuri pari ad euro 5.800.000,00, in modo da evitare il ricorso a mutui che determinerebbero un aggravio dei costi.</p>
<p id="DT">Sostiene, pertanto, la resistente che, mediante la legge impugnata avrebbe preso atto della situazione contabile pregressa ed avrebbe tentato di avviare un processo di risanamento della finanza regionale, in un’ottica “giuridico-contabile” e programmatoria, che non potrebbe però esaurirsi in un unico esercizio, sia per la dimensione del disavanzo rispetto alla situazione delle finanze regionali, sia perché esso interviene a valle di un processo ricognitivo di un bilancio già esauritosi.</p>
<p id="DT">In tale operazione la Regione Molise avrebbe, inoltre, provveduto a destinare tutte le risorse attive di cui aveva ancora la disponibilità alla copertura del disavanzo finanziario accertato, dettando un ulteriore indirizzo per i successivi atti finanziari.</p>
<p id="DT">Viene poi eccepito dalla resistente il diverso comportamento dello Stato in analoghe situazioni regionali, come quella della Regione Piemonte in cui l’art. 3 della legge regionale 1° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), non sarebbe stato impugnato.</p>
<p id="DT">2.– La questione promossa con il presente ricorso ha un rapporto di stretta pregiudizialità con due precedenti pronunce di questa Corte, adottate anch’esse nell’ambito di giudizi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p id="DT">Con sentenza n. 138 del 2013 questa Corte dichiarava illegittima la legge di approvazione del rendiconto 2011 della Regione Molise nella parte inerente alla contabilizzazione di crediti privi di accertamento giuridico per una somma complessiva pari ad euro 1.286.613.416,17. Ciò per l’assenza «dei requisiti minimi dell’accertamento contabile quali la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, l’entità del credito e la sua scadenza» (sentenza n. 138 del 2013). L’iscrizione in parte entrata di detti crediti consentiva, tra l’altro, l’anomala risultanza di un avanzo di amministrazione in una Regione già da anni caratterizzata da un vincolante piano di rientro afferente al dissesto della spesa sanitaria.</p>
<p id="DT">Successivamente, con sentenza n. 266 del 2013 questa Corte dichiarava illegittima la legge di approvazione del bilancio di previsione 2013 della Regione Molise nella parte in cui veniva applicato un avanzo di amministrazione presunto pari ad euro 1.418.610,01. Veniva in quella sede precisato che «è il collegamento teleologico di dette poste contabili [finalizzato ad allargare la spesa autorizzabile oltre le entrate suscettibili di accertamento] a rendere il bilancio dell’esercizio 2013 privo di equilibrio nel suo complesso, poiché determina “il sovradimensionamento della spesa rispetto alle risorse effettivamente disponibili” […] (sentenza n. 250 del 2013)». È stato conseguentemente affermato che, in base al principio dell’equilibrio tendenziale, la Regione Molise era tenuta al ripristino dell’equilibrio di bilancio, pregiudicato dall’iscrizione di una parte attiva insussistente, attraverso le modalità previste dalla legge in caso di accertato squilibrio dello stesso: «Anche per la Regione Molise vale dunque – considerato il “difetto genetico conseguente all’impostazione della stessa legge di bilancio” – la doverosità dell’adozione di “appropriate variazioni del bilancio di previsione, in ordine alla cui concreta configurazione permane la discrezionalità dell’amministrazione nel rispetto del principio di priorità dell’impiego delle risorse disponibili per le spese obbligatorie e, comunque, per le obbligazioni perfezionate, in scadenza o scadute” (sentenza n. 250 del 2013). Peraltro, come già questa Corte ha recentemente precisato, la limitazione della declaratoria d’incostituzionalità dell’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione presunto alle sole partite di spesa oggetto del ricorso non esonera la Regione dal concreto perseguimento dell’equilibrio del bilancio (sentenza n. 250 del 2013)» (sentenza n. 266 del 2013).</p>
<p id="DT">La Regione Molise non ha conferito immediata ottemperanza ai due giudicati costituzionali, i quali vietavano, da un lato, di contabilizzare nel rendiconto crediti non provati e, dall’altro, di applicare un avanzo di amministrazione presunto (assolutamente incongruente con la grave situazione debitoria del servizio sanitario regionale, ufficialmente sancita dalla sottoposizione al piano di rientro sanitario).</p>
<p id="DT">Peraltro, la legge di approvazione del bilancio di previsione 2014 (di cui la norma in questa sede impugnata costituisce sostanzialmente una variazione), oltre a non ottemperare all’obbligo di riequilibrio precedentemente sancito dalla Corte costituzionale, prevedeva l’applicazione di un ulteriore avanzo di amministrazione presunto, sia pure di entità assai minore di quello del precedente esercizio censurato con la sentenza n. 266 del 2013. Lo Stato, tuttavia, non impugnava – a differenza dell’esercizio precedente – la legge di approvazione del bilancio di previsione 2014, così consentendo alla Regione Molise non solo la spendita di tutte le risorse disponibili, senza il riequilibrio tendenziale del pregresso, ma anche l’ulteriore ampliamento della spesa per la quota dell’avanzo di amministrazione presunto. Veniva così a riprodursi, anzi, ad incrementarsi, un ulteriore pregiudizio all’equilibrio complessivo del bilancio regionale.</p>
<p id="DT">In corso di anno, tuttavia, la Regione ha provveduto alle operazioni di revisione contabile, utili a far emergere la vera dimensione economica dei risultati pregressi. In tal modo – anche per effetto dell’intervento ispettivo del MEF – è stato posto in essere un riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, peraltro limitato agli esercizi 2011, 2012 e 2013.</p>
<p id="DT">Tale operazione faceva emergere, in luogo del precedente risultato attivo già oggetto delle due declaratorie di incostituzionalità, un disavanzo straordinario derivante dal saldo negativo frutto della revisione dei residui attivi e passivi, pari ad euro 60.423.952,35.</p>
<p id="DT">A seguito di tale straordinaria risultanza, si rendeva necessaria una variazione del bilancio di previsione 2014 (che, per i motivi successivamente precisati, non poteva che configurarsi come manovra di carattere pluriennale), la quale – in modo sostanzialmente impreciso – veniva qualificata con lo stesso nomen iuris di quella prevista dall’art. 15 del d.lgs. n. 76 del 2000 (peraltro abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015 dall’art. 77, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera aa, del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»), il quale invece riguardava i doverosi assestamenti che entro il 30 giugno di ciascun anno le Regioni dovevano effettuare per ricostituire l’equilibrio del bilancio di previsione nel caso in cui sopravvenienze successive l’avessero alterato oppure per utilizzare le nuove risorse nel frattempo recuperate.</p>
<p id="DT">Nel caso in esame, invece, la variazione di bilancio interveniva in una data e in circostanze non utili ad assicurare un integrale riequilibrio. Infatti, alla data del 22 dicembre 2014 la gestione della spesa preventivamente autorizzata aveva già in parte pregiudicato un’operazione di restauro contabile ed inoltre la situazione iniziale del bilancio di previsione era già priva di equilibrio per i motivi precedentemente richiamati.</p>
<p id="DT">La Regione, prendendo atto di una situazione non più emendabile nel suo complesso per effetto della dimensione e della cronologia caratterizzante l’emersione del disavanzo, riteneva di fronteggiarne l’eccezionale misura con una quota, pari ad euro 2.423.952,35, ricavata attraverso le economie realizzate nel corso dell’esercizio 2014, e, per la rimanente somma di 58 milioni di euro, attraverso un accantonamento del 10 per cento della stessa a valere sui 10 successivi esercizi.</p>
<p id="DT">3.– Alla luce delle esposte premesse va innanzitutto disattesa l’eccezione della Regione Molise la quale lamenta che analoga questione non sarebbe stata sollevata dallo Stato nei confronti della Regione Piemonte (viene all’uopo citato l’art. 3 della legge della reg. Piemonte n. 19 del 2014), la quale avrebbe adottato identica soluzione normativa in ordine al disavanzo emergente dalla straordinaria verifica dei residui. Un’eventuale omissione di tal genere da parte dello Stato non fa sorgere certamente alcuna legittima aspettativa di analogo trattamento a favore della ricorrente.</p>
<p id="DT">È stato più volte affermato da questa Corte che lo Stato è direttamente responsabile del «rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici, regole provenienti sia dall’ordinamento comunitario che da quello nazionale. [Ne deriva], tra l’altro, che, ai fini del concorso degli enti territoriali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, [lo Stato deve vigilare affinché] il disavanzo di ciascun ente territoriale non […] super[i] determinati limiti, fissati dalle leggi finanziarie e di stabilità che si sono succedute a partire dal 2002 (ex multis sentenza, di questa Corte, n. 36 del 2004)» (sentenza n. 138 del 2013).</p>
<p id="DT">È vero tuttavia che nel suo compito di custode della finanza pubblica allargata lo Stato deve tenere comportamenti imparziali e coerenti per evitare che eventuali patologie nella legislazione e nella gestione dei bilanci da parte delle autonomie territoriali possa riverberarsi in senso negativo sugli equilibri complessivi della finanza pubblica. In proposito, questa Corte ha già precisato che il coordinamento degli enti territoriali deve essere improntato a «canoni di ragionevolezza e di imparzialità nei confronti dei soggetti chiamati a concorrere alla dimensione complessiva della manovra [di finanza pubblica]» (sentenza n. 19 del 2015).</p>
<p id="DT">Sebbene il ricorso in via di azione sia connotato da un forte grado di discrezionalità politica che ne consente – a differenza dei giudizi incidentali – la piena disponibilità da parte dei soggetti ricorrenti e resistenti, l’esercizio dell’impulso giurisdizionale al controllo di legittimità delle leggi finanziarie regionali non può non essere improntato alla assoluta imparzialità, trasparenza e coerenza dei comportamenti di fronte ad analoghe patologiche circostanze caratterizzanti i bilanci degli enti stessi. In tale caso, infatti, la tutela degli equilibri finanziari dei singoli enti pubblici di cui all’art. 97, primo comma, Cost. si riverbera direttamente sulla più generale tutela degli equilibri della finanza pubblica allargata, in relazione ai quali la situazione delle singole amministrazioni assume la veste di fattore determinante degli equilibri stessi.</p>
<p id="DT">4.– Ciò premesso, le censure formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri non sono fondate né in riferimento all’art. 81, terzo comma, né in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 15 del d.lgs. n. 76 del 2000.</p>
<p id="DT">4.1.– In relazione al secondo parametro risulta erronea, per quanto in precedenza precisato, l’individuazione della norma interposta, la quale si riferiva a fattispecie assolutamente diversa.</p>
<p id="DT">Questa Corte ha affermato in più occasioni che la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. può avvenire attraverso norme interposte solo nel caso in cui le stesse «siano idonee a specificare, nel caso concreto, l’operatività [delle regole in esse contenute]» (ex plurimis, sentenza n. 138 del 2013). Nel caso di specie, invece, la eventuale operatività sarebbe proprio nel senso contrario al perseguimento dell’equilibrio tendenziale di bilancio poiché l’applicazione dell’art. 15 nel senso preteso dal ricorrente porterebbe addirittura ad un aggravio del disequilibrio, annullando l’effetto migliorativo, sia pure limitato nella dimensione, dell’accantonamento delle somme non spese ma autorizzate dalla legge della Regione Molise 18 aprile 2014, n. 12 (Bilancio regionale di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2014. Bilancio pluriennale 2014/2016), non impugnata – a differenza di quella dell’anno precedente – dallo Stato.</p>
<p id="DT">In tale contesto deve effettivamente prendersi atto che la vigilanza dello Stato nei confronti delle pratiche contabili adottate dalla Regione Molise e da altre Regioni caratterizzate da situazioni critiche non è stata continua nel tempo, dal momento che per più esercizi consecutivi – anche dopo l’adozione di piani di rientro sanitario – è stato consentito alle stesse di approvare bilanci di previsione e rendiconti fondati sull’applicazione di crediti non accertati nelle forme di legge e di avanzi di amministrazione.</p>
<p id="DT">In definitiva, anche per effetto delle reiterate pratiche adottate negli esercizi precedenti in pregiudizio al principio dell’equilibrio di bilancio, la Regione Molise, come altre Regioni caratterizzate da analoghe situazioni finanziarie, si è venuta a trovare – dopo la tardiva ma doverosa operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi – in un contesto di sostanziale assenza di disposizioni specifiche (non essendo certamente prevedibile, al momento dell’emanazione della legislazione quadro contenuta nel d.lgs n. 76 del 2000, che la ripetuta adozione di simili prassi contabili fosse consentita e provocasse una tale emergenza).</p>
<p id="DT">È così accaduto che, una volta effettuata la revisione dei residui ed accertato il disavanzo precedentemente sommerso, la Regione Molise abbia cercato di rimediare in qualche modo all’impossibilità di coprire integralmente il deficit così manifestatosi, ponendosi comunque nel solco degli indirizzi legislativi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica non ancora vigenti ma già conosciuti al momento dell’adozione della legge regionale impugnata.</p>
<p id="DT">Infatti non era ancora entrato in vigore, per effetto della clausola dilatoria contenuta nell’art. 80 del d.lgs. n. 118 del 2011, l’art. 1, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 126 del 2014, il quale, nel sostituire l’art. 3 del predetto decreto n. 118 del 2011, stabiliva al comma 16 che «[…] l’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui […] è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l’anno».</p>
<p id="DT">Successivamente, l’art. 1, comma 538, lettera b), numero 1), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), ha modificato ulteriormente detta disposizione con effetto dal 1° gennaio 2015, nel senso che «[…] l’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui […] è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti».</p>
<p id="DT">Le citate disposizioni – pur nella complessiva eccentricità rispetto alle regole del pareggio di bilancio – denotano l’esigenza dello Stato di fronteggiare un problema non circoscritto alla sola Regione Molise.</p>
<p id="DT">L’indirizzo della subentrata legislazione statale, in relazione alla quale risulta congruente la disposizione impugnata, prende in sostanza le mosse dal presupposto che in una fase di complesse operazioni di riaccertamento dei residui finalizzate a far emergere la reale situazione finanziaria delle Regioni, i disavanzi emersi non possano essere riassorbiti in un solo ciclo di bilancio ma richiedano inevitabilmente misure di più ampio respiro temporale. Ciò anche al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni della Regione in ossequio al «principio di continuità dei servizi di rilevanza sociale [affidati all’ente territoriale, che deve essere] salvaguardato» (sentenza n. 10 del 2016).</p>
<p id="DT">Ferma restando la discrezionalità del legislatore nello scegliere i criteri e le modalità per porre riparo a situazioni di emergenza finanziaria come quella in esame, non può tuttavia disconoscersi la problematicità di soluzioni normative continuamente mutevoli come quelle precedentemente evidenziate, le quali prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali molto vasti, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale.</p>
<p id="DT">Quanto alla eccezionale dilazione della copertura nel tempo, è utile ricordare che alle evocate disposizioni si sono aggiunte quella relativa alla rateizzazione in sette annualità del deficit derivante dall’applicazione dei nuovi principi contabili – art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125, poi estesa sino a dieci annualità per effetto delle modifiche recate dall’art. 1, comma 691, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2016) – e quella (art. 2, comma 3, lettera c), afferente alla rateizzazione del rimborso delle anticipazioni necessarie a fronteggiare il ritardo nei pagamenti delle amministrazioni pubbliche previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64, che fissa in trent’anni la restituzione delle stesse anticipazioni allo Stato.</p>
<p id="DT">Probabilmente una più tempestiva vigilanza nei confronti delle consolidate prassi patologiche di alcuni enti territoriali avrebbe evitato le situazioni di obiettiva emergenza che il legislatore nazionale è stato costretto a fronteggiare con mezzi eccezionali.</p>
<p id="DT">4.2.– Quanto alle censure proposte in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., il ricorrente non fornisce alcuna prova del denunciato disequilibrio: al contrario, l’accantonamento, previsto dalla disposizione impugnata, di una parte sia pur marginale di risorse altrimenti destinate alla spesa dell’esercizio 2014, produce comunque un intervento riduttivo del disavanzo ed un conseguente effetto migliorativo rispetto al reale assetto economico-finanziario configurato dal coevo bilancio di previsione. Difatti il disavanzo (seppur latente) già preesisteva ed incombeva: paradossalmente la rimozione della norma impugnata farebbe venire meno le uniche risorse sottratte alla spesa dell’esercizio 2014, lasciandone intatta, nella sostanza, la originaria destinazione.</p>
<p id="DT">Ai fini della presente decisione non è irrilevante considerare – come già osservato – l’apporto recato dalle disposizioni sopravvenute le quali, al di là dei profili critici di ordine temporale precedentemente sottolineati, hanno introdotto, per tutte le Regioni interessate da deficit di natura analoga a quello della Regione Molise, modalità di copertura che sono state addirittura estese a trent’anni, ben al di là della soluzione contenuta nella norma regionale impugnata.</p>
<p id="DT">In definitiva la sopravvenuta normativa, proprio in quanto rivolta ai disavanzi riferiti a passate gestioni ed accertati con riferimento agli esercizi antecedenti al 1° gennaio 2015, ha implicita valenza retroattiva, poiché viene di fatto a colmare – in modo sostanzialmente coerente con la disposizione impugnata – l’assenza di previsioni specifiche che caratterizzava il contesto normativo nel quale si è trovata ad operare la Regione Molise nel dicembre 2014.</p>
<p>
<a name="dispositivo"></a></p>
<p id="MOA1" style="text-align: center;">Per Questi Motivi</p>
<p id="MOA2" style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p id="MOT">dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Molise 22 dicembre 2014, n. 25 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2014, ai sensi della legge regionale n. 4/2002, articolo 33), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 15 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Princìpi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della L. 25 giugno 1999, n. 208), con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p id="MOT">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 2016.</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: center;">F.to:</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: center;">Paolo GROSSI, Presidente</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: center;">Aldo CAROSI, Redattore</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: center;">Roberto MILANA, Cancelliere</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: center;">Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2016.</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: center;">Il Cancelliere</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: center;">F.to: Roberto MILANA</p>
</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.1883</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-5-2016-n-1883/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-5-2016-n-1883/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.1883</a></p>
<p>Pres. Severini – Est. Caputo Sulla sostituibilità dell’ausiliaria in caso di interdittiva antimafia. Contratti della P.A. – Gara – Avvalimento – Ausiliaria – Sostituibilità – Ammissibiltà – Ragioni – Art. 95, comma 1, D.Lgs. 159/2011 – Applicazione analogica. Il Codice dei contratti pubblici, pur costituendo un aliud rispetto al diritto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-5-2016-n-1883/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.1883</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-5-2016-n-1883/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.1883</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini – Est. Caputo</span></p>
<hr />
<p>Sulla sostituibilità dell’ausiliaria in caso di interdittiva antimafia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Avvalimento – Ausiliaria – Sostituibilità – Ammissibiltà – Ragioni – Art. 95, comma 1, D.Lgs. 159/2011 – Applicazione analogica.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Il Codice dei contratti pubblici, pur costituendo un <em>aliud</em> rispetto al diritto comune ed ai suoi principi, dei quali non rappresenta una specificazione o attuazione, rappresenta un insieme normativo retto da propri principi e regole, che non sono soggetti a divieto di interpretazione analogica. Ne consegue la possibilità di applicazione analogica dell’art. 95, comma 1, D.Lgs. 159 del 2011, ai fini della sostituzione dell’impresa raggruppata, <em>partner</em> contrattuale <em>pro quota</em> della stazione appaltante, al caso della sostituzione dell’impresa ausiliaria, colpita da interdittiva antimafia che non è parte del contratto e presta solo una garanzia. Vero è che l’analogia non è consentita per la norma a fattispecie esclusiva – per lo più individuata comunemente fra le norme derogatorie – vale a dire per la norma, corrispondente ad un fine specifico ed irripetibile, la cui <em>ratio</em> si esaurisce nella fattispecie disciplinata.&nbsp;Ma ad essa non è concettualmente riconducibile l’art. 95 d.lgs. n. 195 del 2011 che, in continuità con l’art.37, comma 19, d. lgs. n.163 del 2006 ne specifica il contenuto – in termini di specificazione e non di contrasto di valori – prevedendo la sostituzione della mandante e della consorziata colpita da interdittiva anche prima della conclusione del contratto, e non solo nel corso dell’esecuzione dello stesso.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01883/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 09914/2015 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9914 del 2015, proposto da:<br />
Arcobaleno Società Cooperativa Sociale s.r.l., in nome del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Cesali e Gianluca Alfano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Cesali in Roma, Via G.G. Belli, 36;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Comune di Vetralla, in nome del sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Enrico Valentini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli, 67;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Ditta Lanzi O. di Lanzi Dante &amp; C. S.n.c., Hdi Assicurazioni S.p.A., Soc. Coop. Edera A R.L.;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II BIS n. 13131/2015, resa tra le parti, concernente revoca dell’aggiudicazione della gara indetta dal Comune di Vetralla per l’affidamento dei servizi di igiene &#8211; risarcimento danni mcp;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Vetralla;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 marzo 2016 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Massimiliano Cesali, Gianluca Alfano e Enrico Valentini;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>Arcobaleno Società Cooperativa Sociale s.r.l. ha impugnato il provvedimento (n. 120 del 9 giugno 2015) del comune di Vetralla avente ad oggetto la revoca dell’aggiudicazione provvisoria del contratto d’igiene urbana disposta inizialmente in suo favore nonché l’aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa concorrente.<br />
Premetteva in fatto nell’atto introduttivo:<br />
di aver partecipato alla gara indetta dal comune di Vetralla per l’aggiudicazione – secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – del servizio d’igiene urbana della durata di nove anni con importo a base d’asta pari a 14.025.000,00 euro;<br />
che, non possedendo il requisito di capacità tecnica richiesto dalla <em>lex specialis</em> di “aver svolto per almeno tre anni nell’ultimo quadriennio in un Comune avente popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti residenti serviti con il sistema domiciliare”, ricorreva all’avvalimento di Coop Edera s.r.l.;<br />
che al termine della gara risultava prima nella graduatoria, divenendo aggiudicataria provvisoria del contratto;<br />
che, in pendenza dell’aggiudicazione definitiva, nel lungo lasso di tempo protrattosi per sei mesi dall’aggiudicazione provvisoria, la ricorrente apprendeva che Coop Edera aveva ricevuto un provvedimento interdittivo ai sensi dell’art.91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ;<br />
che, previa comunicazione alla stazione appaltante, sostituiva nella fase anteriore alla stipula del contratto, l’impresa ausiliaria colpita da interdittiva antimafia, con altra impresa in possesso del requisito richiesto dal bando,<br />
che, nondimeno, il Comune la escludeva dalla gara e aggiudicava il contratto all’impresa Lanzi O. di Lanzi Dante &amp; C. s.n.c., seconda classificata in graduatoria.<br />
Avverso l’esclusione e l’aggiudicazione la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 95 (<em>Disposizioni relative ai contratti pubblici</em>), comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011 laddove, con riferimento ai raggruppamenti temporanei d’imprese, prevede che <em>«le cause di divieto e di sospensione di cui all’art. 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto»</em>.<br />
Si costituiva in giudizio il comune di Vetralla instando per l’infondatezza del ricorso.<br />
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio , sez. II <em>bis</em>, respingeva il ricorso.<br />
Affermata la natura eccezionale e derogatoria degli artt. 37, comma 18, d.lgs. n. 163 del 2006 e<br />
dell’art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, riteneva il giudice di prime cure preclusa l’interpretazione analogica di quest’ultima norma, riguardante i raggruppamenti temporanei e i consorzi, sì da non consentire, prima della stipula del contratto, la sostituzione dell’impresa ausiliaria interessata da un’interdittiva antimafia.<br />
Appella la sentenza Arcobaleno Società Cooperativa Sociale s.r.l. e resiste il comune di Vetralla.<br />
Alla pubblica udienza del 3 marzo 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
La Cooperativa appellante deduce l’<em>error in iudicando</em> per violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 in cui sarebbe incorso il primo giudice non ritenendo applicabile la norma che, prima della stipula del contratto, consente la sostituzione dell’impresa mandante interessata da interdittiva antimafia al caso – qui in esame &#8211; della sostituzione dell’impresa ausiliaria divenuta destinataria di interdittiva antimafia.<br />
Si tratta qui di un’ipotesi, argomenta l’appellante, <em>“più semplice e meno vincolante”</em> rispetto alla sostituzione dell’impresa mandante, disciplinata da <em>“una regola logica, prima ancora che giuridica, quella della continenza: il più (rapporto mandataria/mandante) contiene il meno (rapporto avvalente/ausiliaria)”</em>. Aggiunge poi: <em>“non avrebbe alcun senso ammettere la sostituzione della mandante, che pure è contraente diretta ed obbligata alla prestazione contrattuale, e negare la sostituzione dell’ausiliaria, che, invece, non esegue alcuna attività e presta solo un’obbligazione di garanzia”</em>.<br />
In simmetria: l’espressa previsione della sostituzione dell’impresa consorziata, di cui all’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, obbedirebbe alla medesima logica della continenza (questa volta rovesciata): <em>“il meno (rapporto fra imprese raggruppate) non può contenere il più (rapporto fra consorziate) da qui la precisazione di cui al comma 2”</em>.<br />
L’appello è fondato.<br />
Gli argomenti a sostegno del motivo d’appello, fondati da considerazioni di logica e valutati invece nell’ottica della valenza prescrittiva dell’art. 95 d.lgs. n. 195 del 2011 disciplinante situazioni paradigmatiche – quale la sostituzione, rispettivamente, dell’impresa mandante (comma 1) e dell’impresa consorziata (comma 2) colpite da interdittiva antimafia – evocano la questione dell’applicazione analogica della norma al caso dell’impresa ausiliaria, destinataria d’interdittiva, non prevista dalla lettera della legge. Il che la sentenza appellata ha radicalmente escluso con la seguente motivazione: <em>“non vi è spazio per un’interpretazione analogica, che risulta preclusa, trattandosi di norme di carattere speciale e derogatorio del principio di immodificabilità soggettiva del partecipante alle gare ad evidenza pubblica”</em>.<br />
Quella conclusione si fonda sul carattere speciale e derogatorio della norma, che è ritenuto <em>ex se</em> ostativo all’applicazione analogica.<br />
Questo assunto, sulla base di un più approfondito esame delle nozioni di norma speciale e derogatoria, non è però condivisibile.<br />
Quanto alla natura speciale della norma, l’art.14 esclude l’applicazione analogica delle leggi penali e di quelle che fanno eccezioni alle regole generali, le quali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.<br />
Una tale preclusione non è qui operativa in quanto il <em>Codice dei contratti pubblici</em>, pur costituendo un <em>aliud</em> rispetto al diritto comune ed ai suoi principi, dei quali non rappresenta una specificazione o attuazione, rappresenta un insieme normativo retto da propri principi e regole, che non sono soggetti a divieto di interpretazione analogica. Sicché non v’è ostacolo a che, ferma la coerenza e l’identità di tema, si possa procedere o per analogia o <em>a fortiori</em>.<br />
L’immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle procedure d’affidamento degli appalti pubblici, già espressa dall’art. 13, comma 5-<em>bis</em>, l. n. 109 del 1994 e ribadita dall’art. 37 d.lgs. n. 163 del 2006, è temperata dal comma 9 dello stesso art.37, dall’art. 95 d.lgs. cit. nonché, in aggiunta, da altre ipotesi affermatesi nella pratica ed è confortata dalla giurisprudenza (cfr. recesso di un’impresa dall’RTI).<br />
Le norme ivi concernenti l’individuazione delle imprese partecipanti all’evidenza pubblica rende la sostituzione (o il recesso) legittima nei limiti in cui persista integro il controllo tempestivo e completo del possesso dei requisiti anche in ordine alla nuova compagine associativa.<br />
È sintomatica al riguardo Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8, che, pur ribadendo il divieto della modifica della compagine soggettiva in corso di gara o dopo l’aggiudicazione, richiama, genericamente, i casi in cui la modifica è consentita, individuando la <em>ratio</em> del divieto nell’esigenza di “garantire una conoscenza piena da parte delle amministrazioni aggiudicatrici consentendo una verifica preliminare e compiuta dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti, verifica che non deve essere resa vana in corso di gara con modificazioni di alcun genere”.<br />
Nel caso in esame, la sostituzione dell’impresa ausiliaria è stata effettuata nella fase anteriore alla stipula del contratto, lasciando modo alla stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti richiesti per l’avvalimento.<br />
Vero è che l’analogia non è consentita per la norma a fattispecie esclusiva – per lo più individuata comunemente fra le norme derogatorie – vale a dire per la norma, corrispondente ad un fine specifico ed irripetibile, la cui <em>ratio</em> si esaurisce nella fattispecie disciplinata.<br />
Ma ad essa, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non è concettualmente riconducibile l’art. 95 d.lgs. n. 195 del 2011 che, in continuità con l’art.37, comma 19, d. lgs. n.163 del 2006 ne specifica il contenuto – in termini di specificazione e non di contrasto di valori – prevedendo la sostituzione della mandante e della consorziata colpita da interdittiva anche prima della conclusione del contratto, e non solo nel corso dell’esecuzione del contratto.<br />
Sicché, qualificata la disposizione contenuta nell’art. 95 d.lgs. n. 195 del 2011 come norma in parte derogatoria, ma non a fattispecie esclusiva, individuata la <em>ratio</em>, salvaguardato altresì l’interesse sostanziale sotteso al principio di immodificabilità soggettiva dell’offerente, è consentita, <em>a fortior</em>i, l’applicazione della previsione relativa alla sostituzione dell’impresa raggruppata, <em>partner</em> contrattuale <em>pro quota</em> della stazione appaltante, al caso della sostituzione dell’impresa ausiliaria, colpita da interdittiva antimafia che non è parte del contratto e presta solo una garanzia.<br />
Conclusivamente l’appello deve essere accolto.<br />
La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma dell’appellata sentenza, accoglie il ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />
Fabio Franconiero, Consigliere<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Commissione speciale &#8211; Parere &#8211; 12/5/2016 n.1183</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-commissione-speciale-parere-12-5-2016-n-1183/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Sullo schema di decreto in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato Numero 01183/2016 e data 12/05/2016 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Adunanza della Commissione speciale del 18 aprile 2016 &#160; NUMERO AFFARE 00434/2016 OGGETTO: Presidenza del Consiglio dei Ministri &#160; Schema di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Sullo schema di decreto in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">Numero 01183/2016 e data 12/05/2016</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
<strong>Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>Adunanza della Commissione speciale del 18 aprile 2016</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
<strong>NUMERO AFFARE 00434/2016</strong><br />
OGGETTO:<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri<br />
&nbsp;<br />
Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”</p>
<div style="text-align: center;"><strong>LA COMMISSIONE SPECIALE</strong></div>
<p>Vista la relazione trasmessa con nota del 25 febbraio 2016, con la quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo in oggetto;<br />
visto il decreto n. 24 del 1° marzo 2016, con cui il Presidente del Consiglio di Stato ha istituito una Commissione speciale per l’esame dello schema e l’espressione del parere;<br />
visto il contributo fatto pervenire da SAPAF il 17 marzo 2016;<br />
visto il contributo fatto pervenire da DIRFOR il 24 marzo 2016;<br />
visto il contributo fatto pervenire da CGIL- Funzione Pubblica il 13 aprile 2016;<br />
tenuto conto dell’audizione dei rappresentanti delle Amministrazioni proponenti, nelle persone del Capo di gabinetto e del Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro dell’interno, del Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro della difesa, del Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dei rappresentanti dell’Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 21 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, in data 15 marzo 2016;<br />
considerato che nell’adunanza del 18 aprile 2016, presenti anche i Presidenti aggiunti Luigi Carbone e Vito Poli, la Commissione speciale ha esaminato gli atti e udito i relatori, consiglieri Elio Toscano e Oberdan Forlenza.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>PREMESSO E CONSIDERATO.</strong></div>
<p>Sommario:<br />
<em>1</em>. La base normativa del decreto delegato<br />
<em>2</em>. Le finalità della delega<br />
<em>3</em>. Rilievi generali<br />
3.1. Inquadramento storico e ricognizione sintetica della disciplina vigente in materia di<br />
sicurezza pubblica<br />
3.2. La qualità della regolazione<br />
3.3. La scelta di non attuare unitariamente la delega in materia di sicurezza pubblica<br />
3.4. L’assorbimento del Corpo forestale nell’Arma dei carabinieri<br />
3.5. L’assunzione della qualità di militare da parte del personale del Corpo forestale<br />
3.6. Le ulteriori funzioni disciplinate da specifiche leggi<br />
<em>4</em>. Esame dell’articolato: i Capi I e II<br />
<em>5</em>. Disposizioni generali per l’assorbimento del Corpo forestale: il Capo III<br />
<em>6</em>. Disposizioni per l’inquadramento del personale del Corpo forestale: il Capo IV<br />
<em>7</em>. Disposizioni transitorie, finali e finanziarie<br />
<em>8</em>. Conclusioni<br />
<strong>&nbsp;<br />
1. <em>La base normativa</em>.</strong><br />
&nbsp;<br />
1.1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’art.8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.<br />
&nbsp;<br />
1.2. In particolare l’art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, complessivamente volta a innovare la pubblica amministrazione attraverso la riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato e il contestuale contenimento della spesa, ha delegato il Governo ad intervenire anche sul sistema di ordine e sicurezza pubblica con uno o più decreti legislativi, da adottare entro il 27 agosto 2016, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:<br />
a) “<em>razionalizzazione e potenziamento dell&#8217;efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata di servizi strumentali [&#8230;]</em>”;<br />
b) “<em>istituzione del numero europeo 112 su tutto il territorio nazionale</em>”;<br />
c) “<em>riordino delle funzioni di polizia di tutela dell&#8217;ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare</em>”;<br />
d) collegamento di tale riordino “<em>alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato</em>” e al suo “<em>eventuale assorbimento [&#8230;]in altra Forza di polizia</em>”;<br />
e) mantenimento delle “<em>competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse</em>”;<br />
f) preservazione della “<em>garanzia degli attuali livelli di presidio dell&#8217;ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare</em>” e “<em>salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell&#8217;unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale</em>”;<br />
g) adozione delle “<em>conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all&#8217;articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell&#8217;ottica della: semplificazione delle relative procedure, prevedendo l&#8217;eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i principi di cui all&#8217;articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili</em>”;<br />
h) per quanto specificamente concerne l&#8217;eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra forza di polizia, “<em>transito del personale nella relativa Forza di polizia</em>” e “<em>facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l&#8217;assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell&#8217;ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie</em>&#8220;;<br />
i) conservazione della “<em>corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione</em>”;<br />
j) “<em>previsione che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all&#8217;articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni</em>”.<br />
&nbsp;<br />
1.3. L&#8217;intento del legislatore delegante risulta essere quello di procedere ad un riassetto dell’organizzazione delle Forze di polizia con l’obiettivo di rafforzarne l’efficienza, realizzando nel contempo, sia pure nel medio periodo, importanti risparmi di spesa da riassegnare in quota parte allo stesso comparto per il riordino dei ruoli del personale non dirigente e non direttivo.<br />
Il riassetto rientra, come sopra accennato, nella più ampia delega conferita al Governo dallo stesso articolo 8, comma 1, lettera a), volta alla riorganizzazione dell’amministrazione centrale e periferica dello Stato, da esercitare nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi, che pure concorrono a definire l’ambito di esercizio della delega relativa alle funzioni di polizia:<br />
&#8211; “<em>riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali [&#8230;]</em>”;<br />
-“<em>rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese</em>”;<br />
&#8211; “<em>preferenza [&#8230;] per la gestione unitaria dei servizi strumentali</em> [&#8230;]”;<br />
&#8211; “<em>riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni [&#8230;]</em>”.<br />
Un ulteriore principio di delega, già posto in evidenza nel recente parere del Consiglio di Stato sul Testo unico in materia di società partecipate, concerne la qualità della regolazione: infatti, anche la delega che attiene alle Forze di polizia « <em>è inserita in una legge di più ampio respiro, dedicata ad una profonda riforma della pubblica amministrazione, di cui la qualità della regolazione costituisce un aspetto fondamentale per la competitività del Paese, per l’effettività dei diritti fondamentali dei cittadini, per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni e per l’andamento dei conti pubblici</em> » (Commissione speciale, 26 aprile 2016, n. 968).<br />
Infine, l’art. 8, comma 6, contiene un’ultima delega (da esercitarsi nei dodici mesi successivi a ciascun decreto legislativo delegato) per l&#8217;emanazione di disposizioni integrative e correttive, rispetto a ciascun decreto legislativo che sia adottato.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. <em>Le finalità.</em></strong><br />
&nbsp;<br />
2.1. Nella relazione illustrativa si pone in evidenza che lo schema di decreto legislativo in esame è il primo fra quelli previsti per dare attuazione ai principi di delega, di cui all’art. 8, comma 1, lettera a).<br />
Esso contiene un pacchetto di disposizioni volte a realizzare da un lato un organico e complessivo intervento di razionalizzazione e di ottimizzazione delle potenzialità connesse alle risorse disponibili delle Forze di polizia, dall’altro di valorizzazione del merito e delle professionalità del personale, con l’obiettivo di migliorarne la funzionalità ai fini dell’espletamento dei compiti istituzionali e della conseguente risposta alla richiesta di sicurezza dei cittadini.<br />
A tal fine il provvedimento incide sul vigente sistema di ordine e sicurezza pubblica sotto più profili.<br />
Con un primo gruppo di disposizioni, orientate ad evitare sovrapposizioni di competenze e di interventi:<br />
&#8211; si definiscono i comparti di specialità assegnati alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri (<em>hic inde</em>: Arma) e al Corpo della Guardia di finanza (<em>hic inde</em>: Guardia di finanza), tenendo conto delle competenze nel tempo sviluppate;<br />
&#8211; si pongono le basi per la razionalizzazione dei presidi di polizia, privilegiando l’impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell’Arma nel restante territorio;<br />
&#8211; si afferma la competenza della Guardia di Finanza per l’assolvimento dei compiti di sicurezza a mare con contestuale trasferimento al Corpo dei mezzi navali della Polizia di Stato e dell’Arma;<br />
&#8211; si dettano le disposizioni per la gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia e per la realizzazione sul territorio nazionale del servizio “Numero unico di emergenza europea 112”.<br />
Con un secondo più consistente gruppo di disposizioni, che è volto a semplificare il quadro delle Forze di polizia disegnato legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), e scegliendo la soluzione più risolutiva tra quelle indicate dal legislatore delegante:<br />
&#8211; si disciplina l’assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato (<em>hic inde</em>: Corpo forestale) e delle relative funzioni nell’Arma, con la sola eccezione di un contingente limitato da assegnare alla Polizia di Stato, alla Guardia di fin<br />
Nella relazione si chiarisce, altresì, che l’Arma è stata ritenuta tra le Forze di polizia la più idonea ad assorbire il Corpo forestale, avendo già sviluppato nel proprio ambito specifiche competenze nei settori ambientale e agroalimentare ed essendo strutturata in modo capillare sul territorio.<br />
Con gli ultimi tre articoli si dettano le disposizioni transitorie e di carattere finanziario.<br />
&nbsp;<br />
2.2. Nell’analisi d’impatto della regolazione, premesso che l’attuale assetto delle Forze di polizia, caratterizzato dal pluralismo dei Corpi, risponde a un principio d’ispirazione democratica (frazionamento delle funzioni di sicurezza pubblica e di repressione dei reati) condiviso dal legislatore delegante, sono evidenziate alcune criticità quali:<br />
&#8211; sovrapposizione di compiti, servizi e nuclei specialistici in specifici comparti di specialità;<br />
&#8211; assenza di economie di scala nella gestione dei servizi strumentali e degli acquisti;<br />
&#8211; assenza di un numero unico di emergenza, benché previsto da una direttiva europea del 1991 (direttiva 91/396/CEE), per la cui inosservanza l’Italia ha subito una condanna per infrazione comunitaria, essendo presenti sul territorio nazionale diversi nume<br />
A fronte di questo scenario, vengono indicati i seguenti obiettivi generali di medio e lungo periodo:<br />
&#8211; razionalizzare e potenziare l’efficacia delle funzioni di polizia, eliminando sovrapposizioni di competenze e migliorando la cooperazione sul territorio;<br />
&#8211; accrescere l’efficienza dei corpi di polizia, eliminando la duplicazione di strutture e servizi.<br />
Agli obiettivi generali si collegano i seguenti obiettivi di breve-medio periodo:<br />
&#8211; promuovere risparmi di spesa, destinando le economie conseguite ad accrescere le dotazioni finanziarie delle Forze di polizia;<br />
&#8211; razionalizzare e potenziare il presidio del territorio;<br />
&#8211; accrescere e migliorare le dotazioni strumentali delle Forze di polizia.<br />
Trattandosi di un decreto legislativo che dispone complessi interventi di carattere generale e di carattere specifico, viene descritto un ampio spettro di indicatori volti a monitorare l’attuazione dell’intervento normativo e il suo impatto in rapporto agli obiettivi.<br />
Si precisa, comunque, in relazione che l’elencazione non può considerasi esaustiva, in quanto in prosieguo gli indicatori potranno essere meglio definiti e implementati dall’amministrazione responsabile del monitoraggio e della redazione della verifica dell’impatto sulla regolazione (VIR). In proposito, il Consiglio di Stato raccomanda che un monitoraggio costante e periodiche relazioni sullo stato di attuazione delle riforme sia reso pubblico, anzitutto mediante comunicazione al Parlamento, da parte del Governo, avvalendosi preferibilmente della Cabina di regia, di cui è stata auspicata la costituzione in tutti i precedenti pareri resi da questo Consiglio in relazione alla attuazione della medesima legge delega n. 124 del 2015 (nonché nel parere reso sullo schema del nuovo codice dei contratti pubblici).<br />
<strong>&nbsp;<br />
3. <em>Rilievigenerali</em>.</strong><br />
Prima di procedere all’esame dettagliato dell’articolato, la Commissione speciale ritiene opportuno soffermarsi su alcuni aspetti generali del provvedimento, che conducono a una riflessione più ampia perché involge questioni di sistema e di rilevante importanza.<br />
&nbsp;<br />
3.1. Inquadramento storico e ricognizione sintetica della disciplina vigente in materia di sicurezza pubblica.<br />
Il vigente sistema di sicurezza pubblica, disegnato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza) comprende cinque Forze di polizia, due delle quali, la Polizia di Stato e l’Arma dei carabinieri, con ordinamento rispettivamente civile e militare, hanno competenza generale e sono prioritariamente preposte alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al controllo del territorio e alla prevenzione e alla repressione dei reati.<br />
Al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica concorrono il Corpo della guardia di finanza, quale forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, il Corpo della polizia penitenziaria, che garantisce la sicurezza e le condizioni di legalità all&#8217;interno degli istituti penitenziari e collabora alle attività di reinserimento sociale delle persone condannate, e il Corpo forestale dello Stato, ad ordinamento civile, specializzato nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico e nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare.<br />
Una particolare menzione merita anche il Corpo delle capitanerie di porto &#8211; Guardia costiera (<em>hic inde</em>: Guardia costiera); quest’ultimo &#8211; pur essendo un corpo della Marina militare (art. 118, co. 1, lett. f), codice dell’ordinamento militare approvato con d.lgs. 8 maggio 2010, n. 66, <em>hic inde</em>: c.m.) e pur non essendo annoverato fra le Forze di polizia dall’art. 16, l. n. 121 del 1981 &#8211; svolge, oltre a compiti prettamente militari alle dipendenze della Marina militare (art. 132 c.m.), oggettive funzioni di polizia in materia di sicurezza pubblica (marittima, ambientale, stradale, pesca, protezione civile, contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, contrasto all’immigrazione illegale, salvaguardia del patrimonio culturale, disciplina del collocamento e tutela della gente di mare), alle dipendenze di plurimi Ministeri (artt. 134 – 137 c.m.), tanto che il comandante generale del Corpo può essere chiamato a partecipare al comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica (art. 18, co. 3, l. n. 121 del 1981).<br />
Conseguentemente, ai fini della razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei relativi apparati, nella stesura del decreto delegato occorre tener conto sin da ora anche di tale Corpo, elaborando soluzioni coerenti con gli obbiettivi e i criteri della legge delega in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e duplicazioni organizzative, tanto più che è stato scelto di non attuare contestualmente la delega di cui alla lett. b) dell’art. 8, comma 1, cit. concernente le forze operanti in mare (sul punto <em>infra</em> § 3.3).<br />
Il pluralismo delle forze di polizia è un modello organizzativo che, sia pure con caratteristiche diverse, è presente sia nei paesi anglosassoni (quali ad es. Stati Uniti e Regno Unito), sia in quelli europei continentali d’ispirazione napoleonica (ad es. Francia, Spagna e Polonia).<br />
In Italia tale modello fu oggetto di un vivace dibattito nell’Assemblea costituente, nel corso del quale prevalse la tesi che il sistema di sicurezza interna dovesse essere prioritariamente affidato, in funzione di garanzia, a due forze di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza, Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e Arma dei carabinieri.<br />
Siffatto indirizzo è stato costantemente osservato nei provvedimenti di riordino delle Forze di polizia successivi alla legge n. 121 del 1981 e da ultimo nei decreti legislativi attuativi della legge delega 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell&#8217;Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia).<br />
Anche la legge delega n. 124 del 2015, che segna l’avvio di un nuovo processo di riordino del sistema di sicurezza interno, fortemente voluto dal Governo e condiviso dal Parlamento, conferma il modello pluralistico e, se da un lato spinge verso la semplificazione del quadro ordinamentale (ma anche organizzativo, logistico e funzionale), dall’altro riconosce che alle motivazioni, che avevano consigliato all’indomani del referendum istituzionale di optare per il modello pluralistico, se ne debbano aggiungere di nuove legate all’ampliamento dei beni collettivi primari (salute, ambiente, cultura, sicurezza del lavoro, ecc.), per la cui tutela, fortemente sollecitata dalla società civile, non si può prescindere da un approccio specialistico da parte delle Forze di polizia. Ed è appunto in funzione di obiettivi di maggiore efficienza che il legislatore delegante intende prioritariamente correggere alcune criticità, derivanti della sovrapposizione dei compiti e delle strutture in specifici ambiti settoriali e comparti di specialità, e riequilibrare la distribuzione dei presidi di polizia in rapporto alle esigenze dei territori, con il contestuale avvio di un percorso di riduzione del numero complessivo delle Forze di polizia.<br />
Nello stesso tempo, il decreto si prefigge, attraverso la razionalizzazione delle funzioni e il ricorso a sinergie nella gestione dei servizi strumentali, di limitare la tendenziale lievitazione dei costi dei diversi Corpi, conformemente agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e in funzione dell’equilibrio del bilancio, assurto a principio costituzionale dopo la recente riforma dell’art. 81 Cost.<br />
In sintesi, l’azione riformatrice intrapresa dal legislatore delegante risulta destinata a plasmare l’organizzazione delle Forze di polizia per conseguire la razionalizzazione e il potenziamento dell’unitaria funzione di polizia (mediante la cooperazione sul territorio, l’eliminazione delle duplicazioni e la gestione associata dei servizi), realizzando anche importanti risparmi di spesa, sia pure nel medio &#8211; lungo periodo. Alla luce di tali parametri, pertanto, dovrà essere condotta l’analisi del testo.<br />
&nbsp;<br />
3.2. La qualità della regolazione.<br />
In linea generale la qualità della regolazione deve riferirsi non solo e non tanto alla “<em>qualità formale</em>” dei testi normativi (che devono essere chiari, intellegibili, accessibili), quanto e soprattutto alla “<em>qualità sostanziale delle regole</em>”, che devono essere delle “<em>buone regole</em>” nella sostanza: tale è una legge “<em>necessaria</em>”, nel senso che non vi sono altre alternative (nelle leggi già vigenti o negli strumenti amministrativi, o nella deregolamentazione e autoregolamentazione); una legge chiara e comprensibile; una legge completa; una legge sistematica (Cons. St., Ad. gen., 25 ottobre 2004, n. 2/2004; Cons. St., Sez. norm., 21 maggio 2007 n. 2024, reso sul piano di azione per la semplificazione; Comm. spec., 10 febbraio 2010, nn. 149/10 e 152/10; Sez. norm., 22 luglio 2010, n. 3243/2010, resi sul codice dell’ordinamento militare; Comm. Spec., 21 marzo 2016, n. 464/2016 reso sul nuovo codice dei contratti pubblici).<br />
Ritiene, pertanto, la Commissione che un ulteriore principio di delega &#8211; evincibile in via indiretta dal disegno complessivo che ha ispirato la l. n. 124 del 2015, come già posto in evidenza in tutti i recenti pareri del Consiglio di Stato sugli schemi di decreti attuativi della più volte menzionata l. n. 124 &#8211; concerna la qualità della regolazione: infatti, anche la delega che attiene alle forze di polizia «<em>è inserita in una legge di più ampio respiro, dedicata ad una profonda riforma della pubblica amministrazione, di cui la qualità della regolazione costituisce un aspetto fondamentale per la competitività del Paese, per l’effettività dei diritti fondamentali dei cittadini, per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni e per l’andamento dei conti pubblici</em> » (cfr. il parere della Commissione speciale, 26 aprile 2016, n. 968 sul Testo unico in materia di società partecipate).<br />
Tanto premesso sul piano generale, la Commissione osserva che il decreto legislativo in esame aggiunge nuove disposizioni a un ordito normativo, già molto frammentato e stratificato nel tempo, che disciplina la materia della sicurezza pubblica, nonché l’organizzazione e il funzionamento delle Forze di polizia, sicché potrebbe apparire non perfettamente allineato rispetto agli obiettivi di <em>better regulation </em>e di semplificazione che, pure, costituiscono principi informatori della delega.<br />
Va tuttavia considerato che il Governo non poteva procedere alla rivisitazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia, mancando la delegazione del Parlamento.<br />
Avrebbe potuto comunque dar corso, per propria spontanea determinazione, alla redazione di un testo unico compilativo, ai sensi dell’art. 17-<em>bis</em> della legge n. 400 del 1988, ma è da presumere che tale scelta sia stata preclusa dai tempi ristretti imposti dal legislatore delegante. Va ancora rilevato che il Governo, nell’introdurre le disposizioni che rafforzano i poteri di coordinamento del Ministro dell’interno quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, ha preferito non intervenire con la tecnica della novella sulla legge 121 del 1981, che pur costituisce la <em>sedes materiae</em> di tali poteri. Si tratta, con tutta evidenza, di una scelta suggerita da motivi di opportunità e da prudenza istituzionale, considerato che la legge n. 121 del 1981, nei trentacinque anni seguiti alla sua approvazione, ha consentito di costruire un sistema coordinato e razionale di sicurezza interno, consolidando equilibri e dando vita a condivisioni di operatività e di responsabilità, che hanno inciso positivamente sull’efficacia delle risposte di polizia.<br />
Cionondimeno, nell’auspicare un intervento generale di rivisitazione e semplificazione del complesso e stratificato quadro normativo delle Forze di polizia, seguendo, ove possibile, il modello del codice dell’ordinamento militare, si rinvia alle valutazioni del Parlamento e del Governo la scelta dei tempi e delle modalità con cui procedere al riordino delle disposizioni in materia. A questo proposito il Consiglio di Stato &#8211; come già evidenziato nel parere reso sul nuovo codice dei contratti pubblici &#8211; è pronto a sostenere con un apporto imparziale e costruttivo, anche mediante la redazione di uno schema di codice in materia di sicurezza pubblica a mente dell’art. 17-bis, comma 3, l. n. 400 del 1988, le iniziative del Governo affinché il processo di riforma possa proseguire celermente nell’interesse della collettività nazionale, il cui progresso dipende anche dalla qualità della sicurezza individuale e collettiva; fin da ora, inoltre, si rende disponibile a esprimere &lt;&lt;… anche successivamente al presente parere, ai fini della adozione dei correttivi nonché in risposta a quesiti specifici eventualmente formulati dal Governo e dagli altri soggetti legittimati, il proprio parere con l&#8217;obiettivo di concorrere al completo conseguimento, a regime e nel più breve tempo possibile, degli obiettivi fissati dalla ambiziosa riforma governativa, in modo da corrispondere a una forte attesa delle istituzioni e dei cittadini.&gt;&gt;.<br />
&nbsp;<br />
3.3. La scelta di non attuare unitariamente la delega in materia di sicurezza pubblica.<br />
La Commissione segnala che non è stata attuata contestualmente la delega di cui alla lettera b) del più volte menzionato art. 8, comma 1, che, sempre nell’ottica di evitare duplicazioni (organizzative, logistiche e funzionali), mira a razionalizzare e potenziare le funzioni svolte dalle forze (armate e di polizia) operanti in mare anche nella prospettiva di un eventuale maggiore integrazione fra Guardia costiera e Marina militare. Trattandosi di un criterio di delega strettamente connesso con quello di cui alla lettera a) del medesimo articolo (divergendo solo per l’ambito spaziale su cui si va ad incidere), si invita ad una riflessione sulla opportunità di una attuazione unitaria, non solo nella prospettiva della migliore qualità della regolazione (evitando una ulteriore frammentazione del quadro normativo), ma anche per rendere più efficace l’azione di riordino dell’intero comparto della sicurezza (che ricomprende anche il personale della Guardia costiera come già evidenziato <em>retro</em> al § 3.1.) prevenendo possibili disfunzioni operative e funzionali (come meglio si dirà in prosieguo <em>infra</em> §§ 3.4.1. e 3.6).<br />
Va comunque preso atto, secondo quanto esposto in relazione, che il presente decreto delegato, è il primo dei decreti legislativi volti a migliorare, in una prospettiva unitaria e in conformità ai principi della delega, la funzionalità delle forze di polizia nell’espletamento dei compiti istituzionali.<br />
L’Amministrazione ritiene, quindi, che il provvedimento, per il quale viene richiesto il parere, abbia una sua “autonomia e compiutezza” sostanziale e formale, quanto alle materie trattate, e sia pertanto idoneo a dispiegare i suoi effetti dispositivi negli ambiti tracciati dal legislatore delegante.<br />
La Commissione speciale non ha motivi per discostarsi da tale valutazione, in quanto è lo stesso legislatore delegante ad aver previsto l’esercizio della delega in modo frazionato attraverso una pluralità di decreti legislativi, purché emanati entro il limite di tempo stabilito, coincidente con il 27 agosto 2016.<br />
Si tratta peraltro di un termine piuttosto ravvicinato che certamente richiede un’accelerazione nella predisposizioni degli ulteriori decreti delegati, tanto più che l’emanazione di decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive, prevista dall’art. 8, comma 6, della delega può aver luogo soltanto in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate e non in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega principale, secondo l’orientamento manifestato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 206 del 2001 e confermato con sentenza n. 153 del 2014.<br />
&nbsp;<br />
3.4. L’assorbimento del Corpo forestale nell’Arma dei carabinieri.<br />
La Commissione speciale ritiene opportuno soffermarsi sul rilevante aspetto dell’assorbimento del Corpo forestale nell’Arma dei carabinieri, sulla cui legittimità sono stati avanzati dubbi segnatamente da alcune rappresentanze sindacali<br />
&nbsp;<br />
3.4.1. Innanzitutto si considera che è rispettato il principio del “<em>riordino della funzioni di polizia in materia di tutela dell’ambiente, del territorio, del mare e della sicurezza agroalimentare</em>”, in quanto il decreto legislativo dispone che il Corpo forestale è assorbito nell’Arma che esercita le funzioni già svolte dal Corpo previste dalla legislazione vigente, con l’eccezione delle competenze in materia di incendi boschivi trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla vigilanza a mare dei parchi naturali assegnata alla Guardia di finanza (art. 7, comma 1).<br />
Non vi sono, poi, dubbi, rispetto al principio di “<em>riorganizzazione del Corpo forestale</em>”, visto che la legge delega autorizza il suo eventuale assorbimento in altra forza di polizia e tale è l’Arma dei carabinieri.<br />
Siffatta scelta appartiene all’apprezzamento discrezionale del Governo e, nel caso specifico, risulta pienamente condivisibile, non soltanto perché l’Arma ha sviluppato e consolidato nel tempo competenze specialistiche in campo ambientale e agroalimentare, ma anche perché le stazioni del Corpo forestale vanno ad affiancarsi al già capillare reticolo dei presidi dei Carabinieri con prevedibili riflessi postivi sulla qualità e sull’intensità del controllo del territorio.<br />
Non è poi di minor rilievo la considerazione che i reati in materia ambientale e agroalimentare sono spesso appannaggio della criminalità organizzata, sicché l’azione di contrasto non può che trarre beneficio dal più esteso coinvolgimento dell’Arma, che dispone di unità dotate di specifiche potenzialità nell’attività investigativa e repressiva delle aggregazioni criminali più pericolose.<br />
Va comunque segnalato all’attenzione del Governo che il riordino &#8211; come correttamente evidenziato nell’AIR &#8211; non interessa i sei corpi forestali delle regioni e delle province autonome che, previsti dai relativi statuti approvati con norme di rango costituzionale, già attualmente non fanno parte del Corpo forestale dello Stato.<br />
Continuando a scorrere i principi di delega, richiamati nell’incipit del parere, risultano rispettati anche i principi di “<em>salvaguardia delle professionalità esistenti</em>”, della “<em>specialità e unitarietà delle funzioni</em>” e della “<em>corrispondenza tra funzioni trasferite e transito del personale</em>”, in quanto sono stati previsti l’istituzione dei ruoli forestali dell’Arma e l’inserimento negli stessi del personale proveniente dal Corpo forestale, anche al fine di salvaguardarne la progressione di carriera secondo la disciplina vigente nel Corpo di provenienza, con il vincolo di assumere la condizione militare e il grado corrispondente alla qualifica posseduta (art. 14).<br />
Nel rispetto, poi, dei principi di “<em>modificazione degli ordinamenti del personale delle forze di polizia</em>”, consentita dalla delega, si è proceduto alla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione di carriera per il personale che, ad assorbimento avvenuto, alimenterà dal basso la specialità forestale dell’Arma, in modo da omogeneizzarne il trattamento con quello previsto per gli appartenenti agli altri ruoli dei Carabinieri. (art. 14).<br />
Risultano, altresì, osservati il principio di “<em>salvaguardia della posizione economica</em>” per il personale che transiterà in altra amministrazione pubblica, nell’ambito del limitato contingente da definire (art. 12, commi 3 e 5) e il principio per il quale il personale tecnico del Corpo forestale, che pure dovrà assumere la condizione militare, “<em>continui a disimpegnare le funzioni di ispettore fitosanitario</em>”, ai sensi degli artt. 34 e 34-bis del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 241(sul punto si rinvia anche a quanto osservato al § 6.2.)<br />
Quanto all’osservanza del principio relativo alla “<em>definizione delle modalità di transito</em>” ad altra forza di polizia ovvero ad altra pubblica amministrazione, in alternativa al passaggio nell’Arma, la soluzione adottata per l’esercizio dell’opzione presenta alcune criticità, di cui si dirà più dettagliatamente nel prosieguo del parere.<br />
&nbsp;<br />
3.4.2. In ordine ai dubbi sulla legittimità dell’assorbimento del Corpo forestale e sulla militarizzazione <em>ope legis</em> del suo personale all’atto del passaggio nell’Arma dei Carabinieri, profilo quest’ultimo sul quale si sono maggiormente concentrate le critiche di talune rappresentanze sindacali, la Commissione speciale ritiene che le obiezioni siano superabili.<br />
Preliminarmente si osserva che la trasformazione di un corpo di polizia civile in militare rappresenta un’inversione di tendenza rispetto alla linea seguita dal legislatore nella riforma della Polizia di Stato (legge n. 121 del 1981), del Corpo della Polizia penitenziaria (legge n. 395 del 1990) e per ultimo del Corpo forestale dello Stato (legge n. 36 del 2004). Nell’arco di un trentennio, infatti, si è passati da un concezione, radicatasi sullo scorcio degli anni ’70, secondo cui lo <em>status</em>civile era funzionale al rafforzamento dell’efficienza di un corpo di polizia, a quella più recente per la quale sono le competenze &#8211; e non lo <em>status</em> &#8211; a dare la misura della professionalità.<br />
Orbene, al mutato orientamento sembra essersi ispirato il legislatore delegante, che nel disporre la riorganizzazione del Corpo forestale si è preoccupato di salvaguardarne le competenze e le funzioni senza porre vincoli all’assorbimento in altra forza di polizia, ma anzi prescrivendo che il personale del Corpo dovesse assumere la condizione della forza di polizia ricevente. Siffatta scelta è anche indicativa di una valutazione positiva dell’organo politico sull’affidabilità del sistema di sicurezza interno che, anche per effetto della maturazione della cultura del coordinamento introdotto dalla legge n. 121 del 1981, ha saputo fornire risposte sempre più efficaci alla domanda di sicurezza dei cittadini.<br />
&nbsp;<br />
3.4.3. Venendo all’esame della prima delle obiezioni poste in ordine a quella che viene definita la soppressione del Corpo forestale, si osserva che la soppressione dei pubblici uffici è nella piena disponibilità del legislatore, fatti salvi quelli che godono di garanzia costituzionale di esistenza (è il caso delle Province di recente esaminato dalla sentenza della Corte cost. n. 50 del 2015).<br />
Un dubbio potrebbe prospettarsi soltanto qualora la soppressione dell’ufficio o dell’ente comportasse anche il venir meno delle funzioni esercitate e qualora tali funzioni fossero costituzionalmente necessarie. Nella specie, è evidente che alcune delle funzioni del Corpo forestale sono di rilevanza costituzionale (ambiente, sicurezza alimentare, etc.) e quindi non possono cessare con il venir meno del soggetto giuridico che sinora le ha esercitate.<br />
Sennonché il decreto legislativo stabilisce che le funzioni già esercitate dal Corpo forestale non sono soppresse, ma vengono attribuite ad altre strutture (in massima parte all’Arma e in parte qua al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di stato e alla Guardia di finanza), sicché nessun bene costituzionalmente rilevante viene sacrificato e le Forze di polizia designate, prima fra tutte l’Arma, potranno giovarsi delle competenze e delle professionalità degli ex appartenenti al Corpo forestale, in osservanza al principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost.<br />
Un ulteriore dubbio potrebbe prospettarsi quanto ai profili soggettivi della vicenda, e cioè relativamente al passaggio ad altra struttura degli appartenenti al Corpo forestale.<br />
Va considerato al riguardo che la Costituzione garantisce sì il diritto al lavoro (sin dall&#8217;importante sent. n. 45 del 1965, invero, la giurisprudenza costituzionale ha statuito che “<em>Dal complessivo contesto del primo comma dell&#8217;art. 4 della Costituzione &#8211; già altre volte interpretato da questa Corte (cfr. sentenze n. 3 del 1957, n. 30 del 1958, n. 2 del 1960, n. 105 del 1963, ordinanza n. 3 del 1961) &#8211; si ricava che il diritto al lavoro, riconosciuto ad ogni cittadino, è da considerare quale fondamentale diritto di libertà della persona umana, che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell&#8217;attività lavorativa</em>” e, in qualche misura, quello alla sua stabilità, ma la Corte costituzionale ha affermato chiaramente che l&#8217;art. 4 Cost. “<em>non garantisce il diritto alla conservazione del lavoro</em>” (sent. n. 45 del 1965 cit.).<br />
Al potere del legislatore di sopprimere enti o uffici, già sopra ricordato, non può essere contrapposto il diritto dei dipendenti o dirigenti a mantenerli in vita. Ovviamente i lavoratori interessati dal trasferimento devono conservare il trattamento economico e contributivo di cui usufruivano in precedenza. La giurisprudenza costituzionale ha affermato, infatti, il divieto di <em>reformatio in pejus</em> in tali circostanze, ricordando che “<em>il divieto di una siffatta reformatio è ormai talmente consolidato che non occorre neppure menzionarlo nelle disposizioni di legge che hanno ad oggetto il trattamento medesimo: si tratta di un principio generale elaborato e costantemente affermato dalla giurisprudenza</em>” (Corte cost., sent. n. 153 del 1985).<br />
Orbene le garanzie di trattamento economico e normativo sono state riconosciute dal legislatore (sia delegante sia delegato) al personale che transita dal Corpo forestale ad altra amministrazione, sicché paiono soddisfare le esigenze fatte valere dalla giurisprudenza ora ricordata.<br />
Inoltre, il transito del personale in apposito ruolo dell&#8217;Arma non pone problemi di contrasto con l&#8217;art. 97 Cost., che &#8211; pure &#8211; fissa il principio dell&#8217;accesso tramite pubblico concorso agli incarichi nell&#8217;Amministrazione.<br />
La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha escluso “<em>ogni profilo di illegittimità costituzionale</em>” in vicende in cui si procede al “<em>trasferimento di personale a seguito di soppressione di un ente ed attribuzione ad altro ente delle funzioni esercitate dal primo</em>”, perché in casi del genere “<em>sembra improprio il riferimento al principio dell&#8217;accesso agli impieghi per pubblico concorso, ancora di recente ribadito dalla Corte cost. (sentenze 3 marzo 2011, n. 68; 1 aprile 2011, n. 108; 13 aprile 2011, n. 127)</em>” (Cass. civ., Sez. lav., 8 maggio 2015, n. 9379; cfr., in precedenza, nello stesso senso Cass. civ., Sez. lav., 22 marzo 2001, n. 4141).<br />
&nbsp;<br />
3.4.4. Da ultimo, sono stati prospettati alcuni dubbi per il fatto che il personale del Corpo forestale dello stato, attualmente appartenente alla categoria degli impiegati civili dello Stato. transiti nei ruoli militari, con un obbligatorio mutamento di <em>status</em> che potrebbe ritenersi astrattamente lesivo dei diritti dei singoli. Si è riportato il disposto della legge di delegazione ove si prevede che il transito a entità diverse dall&#8217;Arma avvenga in contingente limitato ovvero nell&#8217;ambito della dotazione organica dell&#8217;amministrazione di destinazione. Ne deriva che, nell&#8217;ipotesi di eccesso di domande, l&#8217;aspirazione del personale a tale diverso transito potrebbe non essere integralmente soddisfatta.<br />
Anche in questo caso la Commissione speciale ritiene che i dubbi prospettati possano essere superati. Anzitutto, come ha statuito la Corte costituzionale scrutinando il trasferimento alle Regioni del personale della soppressa “Gioventù italiana” contestualmente al passaggio dei beni della stessa, “<em>il trasferimento può giustificarsi in vista del principio per cui il personale segue i beni</em>” (sent. n. 189 del 1980). Si tratta di un principio generale, che può trovare applicazione anche nel caso di specie.<br />
Il decreto legislativo all’esame è, infatti, esplicito nello stabilire, agli artt. 13, comma l, e 18, comma 3, che le risorse finanziarie e i beni materiali del Corpo forestale sono trasferiti “<em>in relazione al trasferimento delle funzioni e del personale di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11”. Si opera, conseguentemente, quella saldatura fra passaggio di beni e funzioni da un lato e trasferimento di personale che &#8211; come accennato &#8211; costituisce un principio del nostro ordinamento.</em><br />
Va, poi, considerato che il Corpo Forestale è a tutti gli effetti un corpo di polizia, come confermato dall’art. 16 della legge n. 121 del 1981. Coerentemente con detta impostazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 della medesima legge, il vertice nazionale e il vertice provinciale del Corpo partecipano rispettivamente al comitato nazionale e al comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica. Sono quindi evidenti i tratti in comune del Corpo forestale con le altre Forze di polizia civili e militari aventi analoghe funzioni.<br />
La stessa Corte costituzionale ha sottolineato questo aspetto, affermando che “<em>Com&#8217;è noto, con la legge 1 aprile 1981, n. 121, il legislatore, oltre a compiere la cosiddetta «smilitarizzazione» della Polizia di Stato, ha perseguito l&#8217;obiettivo di una parificazione tra tutte le forze di ordine pubblico e sicurezza. Tale equiparazione sostanziale, finalizzata ad una maggiore armonizzazione dei vari Corpi di polizia, si accompagnava ad una equiparazione anche economica</em>” (sent. n. 241 del 1996).<br />
In una pronuncia di poco successiva, la Corte ha ulteriormente ribadito il concetto. Nella citata legge n. 121 del 1981 vi sono diposizioni che accomunano tutte le Forze di polizia, indipendentemente dallo <em>status</em> degli appartenenti ai vari Corpi: a questo proposito, la Consulta ha considerato indenne da censura, ad esempio, che l&#8217;indennità prevista dall&#8217;art. 43 di tale legge non riguardasse il Corpo dei vigili del fuoco e fosse appannaggio degli appartenenti all&#8217;Arma, alla Polizia di Stato, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo di Polizia penitenziaria e &#8211; appunto &#8211; al Corpo forestale. La Corte mise in evidenza la comunanza di attività di tutte le Forze di polizia, sottolineando, invece, che la disciplina relativa al Corpo dei vigili del fuoco era stata assimilata a quella generale del pubblico impiego, sia con riferimento al trattamento economico che alla contrattazione collettiva derivante dalla c.d. privatizzazione dello stesso pubblico impiego, mentre “<em>a tale evoluzione legislativa è [&#8230;] rimasto estraneo il personale della Polizia di Stato e degli altri corpi di Polizia, esplicitamente escluso dal novero del personale ricondotto al nuovo regime del rapporto di lavoro privato e del contratto collettivo, e tuttora disciplinato dai rispettivi ordinamenti</em>” (ord. n. 342 del 2000).<br />
Non è poi di minor rilievo che la Corte anche in altre pronunce abbia posto sullo stesso piano le diverse Forze di polizia, indipendentemente dallo <em>status</em> civile o militare del relativo personale.<br />
Nel giudizio sulla legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 5, del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, per violazione dell&#8217;art. 3 Cost., perché non applicabile al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile (e, invece, applicabile agli altri dipendenti civili dello Stato), la Corte ha dichiarato non fondata la questione, in quanto “<em>non appare macroscopicamente irragionevole la censurata preclusione [&#8230;], tenuto anche conto della natura di particolare impegno inerente all&#8217;attività del mantenimento dell&#8217;ordine pubblico svolta dalle Forze di Polizia</em>”, aggiungendo che “<em>Tale circostanza, del resto, emerge indirettamente dalla stessa legge n. 121 del 1981 che ha esteso al predetto personale le norme previste per i pubblici dipendenti solo «in quanto compatibili» e per «quanto non previsto dalla presente legge», statuendo nel contempo (art. 16 legge n. 121 del 1981) che ai fini dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica sono da ritenersi «Forze di Polizia» non solo la Polizia di Stato ma anche l&#8217;Arma dei Carabinieri, il Corpo di Guardia di Finanza, il Corpo degli agenti di custodia ed il Corpo Forestale dello Stato, categorie queste escluse dall&#8217;operatività del beneficio della permanenza in servizio per un biennio in quanto ad «ordinamento militare»</em>” (sent. n. 422 del 1994). Si tratta di una pronuncia molto significativa, sotto il profilo storico, da cui emerge che prima della completa smilitarizzazione del Corpo forestale, al di là dello <em>status</em> formale degli appartenenti ai Corpi sopra menzionati, il loro ordinamento, ivi compreso quello del Corpo forestale, era qualificabile come &#8220;militare&#8221;, con la conseguenza che la distinzione fra quest’ultimo e l&#8217;Arma si attenuava in modo molto netto; un ritorno a tale originario <em>status</em>dunque, non appare eccentrico in relazione all’evoluzione dell’ordinamento giuridico nel suo complesso.<br />
La Corte inoltre ha sottolineato che “<em>la Costituzione repubblicana supera radicalmente la logica istituzionalistica dell&#8217;ordinamento militare, giacché quest&#8217;ultimo deve essere ricondotto nell&#8217;ambito del generale ordinamento statale «rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini</em>»” (sent. n. 449 del 1999, nella quale si richiamano esplicitamente le precedenti sentt. nn. 278 del 1987 e 78 del 1989). Dal che la Corte ha concluso nel senso che “<em>La garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i singoli «cittadini militari» non recede quindi di fronte alle esigenze della struttura militare; sì che meritano tutela anche le istanze collettive degli appartenenti alle Forze armate (v. le sentenze, richiamate pure dal Consiglio di Stato, nn. 24 del 1989 e 126 del 1985), al fine di assicurare la conformità dell&#8217;ordinamento militare allo spirito democratico</em>” (sent. n. 449 del 1999 cit.).<br />
Un ulteriore motivo di uniformità del trattamento può anche rinvenirsi nelle disposizioni del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d’impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.<br />
In particolare, in disparte il diverso ruolo e la differente natura giuridica degli organismi di rappresentanza, si registra una sostanziale coincidenza tra le materie oggetto di “<em>contrattazione</em>” per le Forze di polizia ad ordinamento civile e quelle ammesse a “<em>concertazione</em>” per le Forze di polizia a ordinamento militare e per le Forze armate, nonché una uniformità procedurale sia per quanto concerne il confronto con la parte pubblica, che si svolge presso il Dipartimento della funzione pubblica, sia per l’identità delle procedure di raffreddamento sul contenuto degli accordi, i quali vengono resi esecutivi con distinti decreti del Presidente della Repubblica, a secondo che riguardino il personale a <em>status</em> civile o militare.<br />
Come si vede, il personale del cui mutamento di <em>status</em> si sta, qui, discutendo non appartiene a un&#8217;Amministrazione pubblica civile come tutte le altre, bensì a un Corpo che è caratterizzato da spiccati tratti di analogia con quelli militari (uniformi, gradi, uso delle armi, etc.). Il mutamento di <em>status</em> ,di conseguenza, comporta effetti sulle situazioni soggettive assai meno intensi di quelli che si produrrebbero per i comuni impiegati civili dello Stato.<br />
&nbsp;<br />
3.4.5. Un altro aspetto che merita di essere segnalato concerne l’ipotesi di eccesso di domande di personale che aspiri a transitare in entità diverse dall’Arma.<br />
Al riguardo, pur rinviando le considerazioni di dettaglio all’esame dell’art. 12 dello schema, si osserva che il decreto legislativo sembra aver reso eccessivamente flessibile l’ambito dei transiti. La legge di delegazione, infatti, ha stabilito che il transito del personale “nelle altre Forze di polizia” ovvero “in altre amministrazioni pubbliche” possa avvenire solo “<em>in un contingente limitato”</em>, coerentemente con il principio che l’assorbimento del Corpo non deve compromettere l’unitarietà e la continuità delle funzioni dallo stesso si qui assolte.<br />
Dalla formulazione del richiamato art. 12, sembrerebbe che le domande di transito ad amministrazioni diverse dall&#8217;Arma paiono possano essere soddisfatte senza limitazioni di sorta, il che induce il dubbio della violazione dell&#8217;art. 76 Cost. per eccesso di delega.<br />
Sul punto si invita il Governo a valutare l’opportunità di ridurre gli spazi di flessibilità nel transito del personale nell’Arma, in modo che siano osservati i limiti e i superiori obiettivi fissati dal legislatore delegante e si possa meglio prevenire con disposizioni più tassative l’eventuale contenzioso.<br />
&nbsp;<br />
3.5.L’assunzione della qualità di militare da parte del personale del Corpo forestale.<br />
Come è noto, ai sensi dell’art. 621 c.m. (e delle norme che completano, in parte qua, la disciplina di settore, in particolare artt. 624, 851 e 853 c.m.), lo stato militare si acquista stabilmente solo<br />
prestando giuramento all’atto di assunzione del servizio. Si tratta di un solenne impegno morale di mantenersi fedele a tutti i doveri dello stato militare, che per legge dev’essere assunto da chiunque entri a far parte delle Forze Armate. Nessuna disposizione al riguardo si riviene nel decreto legislativo, sicché parrebbe necessaria l’introduzione di una esplicita esclusione dell’obbligo di prestare giuramento, considerando soddisfatto tale adempimento all’atto dell’ingresso nel Corpo forestale, (sempre che non si opti per l’inquadramento nei ruoli del personale Ministeriale o delle Regioni come osservato <em>infra</em> § 6.2.).<br />
L’esatta individuazione del momento in cui il personale del Corpo forestale assume la qualità di militare non ha una rilevanza puramente dogmatica, ma riveste una particolare importanza in relazione all’applicazione della legislazione relativa a tale <em>status</em> e dell’attività di gestione del rapporto di servizio da parte dei competenti Uffici amministrativi.<br />
Di contro detto obbligo andrebbe previsto per il personale dei ruoli dei periti, dei revisori e degli operatori, che, in ragione delle qualifiche rivestite e delle specifiche attribuzioni, è da ritenere che non abbiano prestato il giuramento iniziale, al momento dell’inserimento presso il Corpo Forestale.<br />
&nbsp;<br />
3.6. Le ulteriori funzioni disciplinate da specifiche leggi.<br />
Vi sono ulteriori disposizioni dello schema che meritano di essere segnalate, perché incidono su funzioni che hanno una propria disciplina legislativa e che solo in parte rientrano nell’attività di polizia.<br />
Anzitutto viene in rilievo, come evidenziato in precedenza al § 3.3, .che l’art. 8, comma 1, della legge n. 124 del 2015 aggiunge alla delega, concernente la razionalizzazione dell’impiego delle forze di polizia espressa alla lettera a), un’ulteriore delega in corrispondenza della lettera b), che “<em>con riferimento alle forze operanti in mare</em>” e “<em>fermi restando l’organizzazione, anche logistica e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia</em>” prevede “<em>eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare nella prospettiva di un’eventuale maggiore integrazione</em>”.<br />
Conseguentemente è indubbio che, a prescindere dall’esercizio della delega di cui alla citata lettera b), l’attribuzione alla Guardia di finanza del comparto di specialità “<em>sicurezza a mare</em>”, disposta dall’art. 2 del decreto legislativo, è da intendersi limitata alla sola attività di polizia e non incide sulle competenze dell’autorità marittima in materia di sicurezza della navigazione e di soccorso in mare fissate dagli art. 69 e 70 del codice della navigazione.<br />
In ogni caso si tratta di materie complesse, che attengono alle competenze di più Ministeri e che necessitano, pertanto, di un concerto più ampio di soggetti istituzionali, rispetto a quelli coinvolti nelle predisposizione del provvedimento in esame.<br />
A fronte del rischio di sovrapposizioni appena evidenziate, si palesa nella ripartizione delle attuali competenze del Corpo forestale un ulteriore frazionamento tra più soggetti di talune funzioni che, a parere della Commissione speciale, perdono di efficacia se non affidate in via principale alla stessa istituzione.<br />
In particolare ci si riferisce al soccorso in montagna e al contrasto alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione (art. 10 ).<br />
Relativamente al primo si osserva che tra i compiti assegnati all’Arma ( comma 2, lettera o) ) è compreso il controllo del manto nevoso e la previsione del rischio valanghe, mentre al Corpo della Guardia di finanza è assegnato il compito del soccorso in montagna, come si rileva dal comma 1, lettera b) del successivo articolo 10.<br />
Senza voler entrare nelle scelte di merito che sottendono valutazioni tecniche e politiche, la Commissione non può non osservare che previsione del rischio valanghe e soccorso in montagna sono attività strettamente connesse tra loro che si sostengono reciprocamente, sicché non appare appropriato stabilire in via generale la competenza esclusiva di una sola istituzione (nella specie la Guardia di finanza), alla stregua di un comparto di specialità.<br />
Ove tuttavia si preferisse confermare la ripartizione, andrebbe precisato nel testo se il trasferimento delle sole funzioni del soccorso in montagna alla Guardia di finanza configuri in capo alla stessa una responsabilità di coordinamento degli specifici interventi, correndo il rischio di eccedere rispetto alla delega, poiché al soccorso in montagna, che è servizio di pubblica utilità ai sensi dell’art. 1 della legge 21 marzo 2001, n. 74, concorrono sia il personale delle altre Forze armate e di polizia, in possesso delle necessarie abilitazioni, sia unità del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, che ha ereditato le competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, tra le quali è compreso il coordinamento degli specifici interventi.<br />
Suscita dubbi, quantomeno sotto il profilo dell’osservanza del principio di delega relativo all’unitarietà della funzione, la prevista suddivisione tra tre soggetti distinti delle attività connesse al rispetto della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione di Washington, ratificata dall’Italia con legge 19 dicembre 1975, n. 874 e adottata in tutta l’Unione Europea mediante regolamenti (CE) n. 338/97 del Consiglio e n. 865/2006 della Commissione.<br />
In particolare, con il decreto legislativo si attribuiscono:<br />
&#8211; all’Arma i servizi di contrasto al commercio illegale, nonché il controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora, minacciati di estinzione, con la sola eccezione degli spazi doganali ( (art. 7, comma 2, lettera m)<br />
&#8211; al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il rilascio delle certificazioni per il commercio e la detenzione, nonché la tenuta del registro degli alberi monumentali,<br />
&#8211; alla Guardia di finanza lo svolgimento dei servizi di controllo e repressivi negli spazi doganali.<br />
Considerato che il Corpo forestale ha sviluppato specifiche competenze nel settore, affidate a unità specializzate CITES, che già collaborano, d’iniziativa e su chiamata, con le dogane negli accessi di frontiera, sembrerebbe prioritario preservare l’efficienza e l’efficacia del servizio, derivante peraltro da obblighi internazionali e comunitari, piuttosto che dare la precedenza alla salvaguardia dell’unitarietà della funzione doganale. Ove sussistano insuperabili difficoltà che si oppongono al mantenimento dello <em>status</em> quo, sarebbe preferibile trasferire alla Guardia di finanza l’intero servizio CITES, con l’esclusione dei soli adempimenti ministeriali.<br />
<strong>&nbsp;<br />
4. <em>Esame dell’articolato: i Capi I e II.</em></strong><br />
&nbsp;<br />
4.1. Per comodità di lettura e per economia procedurale, si procede alla formulazione delle osservazioni per ciascuno degli articoli del decreto delegato, comprendendo anche le notazioni di ordine tecnico-formale e di <em>drafting</em><br />
4.2. Iniziando dal preambolo, la Commissione ritiene opportuno suggerire che le fonti normative siano citate in ordine cronologico, a cominciare da quelle legislative, al fine di renderne evidente la concatenazione logica e temporale e agevolare l’interpretazione delle disposizioni del decreto legislativo.<br />
Quanto, poi, alla direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2009 (cosiddetta direttiva servizio universale), della quale si richiama l’art. 26 che disciplina i servizi di emergenza e il numero di emergenza unico europeo, il riferimento andrebbe completato citando il decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 289 con cui la direttiva è stata recepita.<br />
&nbsp;<br />
4.3. Il Capo I comprende il solo articolo 1, che definisce l’ambito di applicazione del decreto legislativo.<br />
L’articolo andrebbe soppresso, in quanto non corrisponde ai canoni della buona tecnica legislativa riprodurre nel decreto le disposizioni della legge delega oppure limitato nel contenuto alle sole “<em>definizioni</em>”.<br />
&nbsp;<br />
4.4. Il Capo II (articoli da 2 a 6) concerne la razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali.<br />
&nbsp;<br />
4.5. L’articolo 2, comma 1, definisce i comparti di specialità che la Polizia di Stato, l’Arma e la Guardia di finanza esercitano in modo esclusivo o prevalente, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121.<br />
Il decreto, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie e finali (art. 18, comma 5) dovrà essere adottato entro sei mesi dalla data di approvazione del decreto legislativo e dispiegherà complessivamente i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2017, in coincidenza dell’assorbimento del Corpo Forestale nell’Arma.<br />
Al riguardo si considera che il comma 1 da un lato conferma con norma legislativa i comparti di specialità già attribuiti alle Forze di polizia, tenendo conto dell’assorbimento del Corpo forestale nell’Arma e del riassetto di detti comparti in funzione di una prima razionalizzazione operata al Ministro dell’interno con suo decreto del 28 aprile 2006; dall’altro rafforza con norma di legge i poteri di intervento e di coordinamento dello stesso Ministro nella specifica materia, in coerenza con le attribuzioni e le responsabilità conferitegli dall’art. 1 della legge n. 121 del 1981 e con gli obiettivi di razionalizzazione del sistema di sicurezza pubblica perseguiti dalla delega.<br />
Peraltro, l’intervento del Ministro dell’interno finalizzato a stabilire le modalità di esercizio, in via permanente o esclusiva, dei compiti connessi ai diversi comparti di specializzazione è condivisibile anche sul piano dell’efficacia del servizio di polizia, poiché attiene a profili tecnici, tendenzialmente variabili, che non si prestano a essere disciplinati con norme di rango primario.<br />
È evidente, comunque, che l’elencazione dei comparti di specialità operata dal legislatore delegato scaturisce da una ricognizione delle competenze sin qui sviluppate dalle Forze di polizia in aggiunta ai compiti istituzionali primari e si conforma alla normativa vigente.<br />
Sul piano interpretativo, poi, non possono sussistere dubbi che l’attribuzione del comparto “sicurezza del mare” alla Guardia di finanza, dotata di una consistente componente aero-navale, in conseguenza della prevista soppressione dei servizi nautici della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Polizia penitenziaria disposta al successivo art. 4, si riferisca all’assolvimento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica e soddisfi quindi l’esigenza di proiezione in mare degli ordinari compiti di polizia e non attenga invece alla sicurezza della navigazione e al soccorso in mare, funzioni alle quali, come sottolineato in precedenza, è preposta la Guardia costiera; si manifestano in questo modo plasticamente le criticità rilevate in precedenza (<em>retro</em> §§ 3.1., 3.3. e 3.6.). Sul punto valuterà il Governo l’opportunità di eventuali integrazioni del testo, ovvero di non esercitare la delega per tutto quanto concerne le operazioni in mare e i reparti nautici delle Forze di polizia, ovvero di esercitare anche la delega prevista dalla lettera b) dell’art. 8, comma 1 cit., in modo da ricondurre armonicamente a sistema l’intera materia.<br />
Il comma 2 ripropone disposizione analoga a quella già espressa dall’art. 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, per la quale l&#8217;istituzione o la soppressione di comandi, unità e reparti, nonché le dotazioni di personale e mezzi destinati allo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, devono essere disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell&#8217;interno.<br />
Ancorché tale disposizione sia tuttora vigente, è palese l’intendimento del legislatore delegato di prevenire fughe in avanti verso nuovi comparti di specialità e di privilegiare l’impegno delle risorse disponibili per l’assolvimento prioritario delle competenze generali assegnate a ciascuna Forza di polizia, sotto la direzione e il coordinamento del Ministro dell’interno a norma dell’art. 1 della legge n. 121/1981.<br />
Al riguardo la Commissione speciale non può non osservare che la riproposizione di disposizioni di identico contenuto in successivi provvedimenti di legge relativi alle funzioni di polizia debba indurre a una seria riflessione sull’opportunità di procedere, come obiettivo di ordine generale, alla rivisitazione e alla sistemazione del vigente quadro normativo, secondo le modalità di semplificazione già sottolineate in precedenza, (retro § 3.2.).<br />
&nbsp;<br />
4.6. L’articolo 3, in conformità alla delega, introduce le misure per dare attuazione alla razionalizzazione dei presidi di polizia sul territorio e ne demanda la definizione a un decreto del Ministro dell&#8217;interno da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo in esame (comma 1).<br />
La disposizione è essenzialmente rivolta a razionalizzare la dislocazione della Polizia di Stato e dell’Arma, quali Forze di polizia a competenza generale, secondo i seguenti criteri, ai quali dovranno conformarsi le misure del suddetto decreto:<br />
&#8211; coordinare la presenza dei presidi sul territorio, in modo da garantire adeguati livelli di sicurezza;<br />
&#8211; privilegiare l’impiego della polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell’Arma dei carabinieri nel restante territorio;<br />
&#8211; possibilità di derogare al suddetto criterio per particolari esigenze di ordine sicurezza pubblica, tenendo anche conto: dei provvedimenti di riorganizzazione delle Forze di polizia di livello provinciale conseguenti all’assorbimento del Corpo forestale<br />
Nel richiamare l’attenzione sulla circostanza che l’intervenuta soppressione delle Province si riflette anche sulla definizione di comune capoluogo che andrebbe pertanto riformulata quantomeno ai fini in esame, si considera che, avuto riguardo alle suesposte correlazioni e ai principi di semplificazione, efficienza e di contenimento della spesa, dettati dalla delega, che dovranno pure essere osservati nella definizione delle misure di razionalizzazione dei presidi di polizia e nei successivi provvedimenti, il termine di 60 giorni, decorrente dalla pubblicazione del presente decreto, entro il quale il Ministro dell’interno dovrà adottare il relativo decreto, appare eccessivamente ravvicinato.<br />
Vorrà il Governo, pertanto, valutare la convenienza di adeguati correttivi.<br />
Il comma 2 dello stesso articolo 3, che concerne la razionalizzazione della dislocazione territoriale dei comandi e reparti della Guardia di finanza, non è in sintonia con il comma precedente e con la <em>ratio</em> della delega, in quanto non prevede che i provvedimenti di riorganizzazione dei reparti del Corpo, che concorrono al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, siano sottoposti al concerto del Ministro dell’interno, analogamente a quanto stabilito per i reparti dell’Arma, ai sensi dell’art. 177 del d.lgs. n. 66 del 2010. Al riguardo sembrerebbe necessario un adeguamento del testo, volto a non disattendere le attribuzioni del Ministro dell’interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 1 della legge n. 121 del 1981.<br />
Sul piano strettamente formale, in corrispondenza dell’ultimo periodo del comma, si suggerisce di sostituire l’inciso “decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 1999” con “<em>decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34”.</em><br />
&nbsp;<br />
4.7. L’articolo 4, nell’ottica della razionalizzazione richiesta dalla delega e al fine di garantire alla Guardia di finanza l’esercizio delle funzioni in mare previste dall’articolo 2, dispone la soppressione delle squadre nautiche della Polizia di Stato e dei siti navali dell’Arma con trasferimento dei relativi mezzi al Corpo, fatto salvo il mantenimento delle moto d’acqua per la vigilanza dei litorali e dei natanti impiegati nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, è già dislocata un’unità navale (commi 1 e 2).<br />
Il comma 3 dello stesso articolo attribuisce al medesimo Corpo l&#8217;attività di supporto, con mezzi navali, alle predette Forze di polizia per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e, con mezzi aerei, al Corpo della polizia penitenziaria per il servizio delle traduzioni, secondo modalità da definire con appositi protocolli, anche al fine di determinare il ristoro dei relativi oneri.<br />
La Commissione speciale -oltre a ribadire quanto evidenziato retro ai §§ 3.1. e 3.3. &#8211; osserva che i risparmi di spesa quantificati nella relazione tecnica, pari a 3.669.236 euro nel triennio, per la progressiva chiusura dei reparti nautici potrebbero essere di fatto incisi al ribasso, ove si consideri che per soddisfare le esigenze di cooperazione con le altre Forze di polizia potrebbe essere necessario rischierare alcuni mezzi della Guardia di finanza, a meno di disattendere l’obiettivo del potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia, che costituisce uno dei principi informatori della delega.<br />
&nbsp;<br />
4.8. L’articolo 5, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica, disciplina la gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia.<br />
In particolare, al comma 1, vengono previsti processi di centralizzazione di acquisizione di beni e servizi delle Forze di polizia, attraverso l&#8217;adozione di specifici protocolli, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo e comunque da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017 (art. 18, comma 5).<br />
Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che le Forze di polizia hanno facoltà di recedere dai contratti in corso, relativi ai settori tecnico-logistici, anche in deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente.<br />
Relativamente a quest’ultima disposizione si osserva che, conclusa la fase pubblicistica dell’aggiudicazione dell’appalto e dopo la stipulazione del contratto, il rapporto negoziale assume carattere privatistico, sicché l’amministrazione si pone con la controparte in posizione di parità che però, è stato anche precisato, è “<em>tendenziale</em>” (Corte Cost. n. 53 e n. 43 del 2011 ), in quanto, pur nel contesto di un rapporto paritetico, sono apprestate per l’amministrazione norme speciali, derogatorie del diritto comune, definite di autotutela privatistica (Cons. St., Ad. Plen. n. 6 e 14 del 2014).<br />
In particolare, a fronte della generale previsione civilistica (art. 1373 c.c.), il legislatore ha disciplinato il recesso della pubblica amministrazione dal contratto di appalto con l’art. 109 del d.lgs. n. 50 del 2016, prevedendo il preavviso all’appaltatore e, quanto agli oneri, la forfetizzazione del lucro cessante nel dieci per cento delle opere non eseguite e la commisurazione del danno emergente, fermo il pagamento dei lavori eseguiti, al “valore dei materiali utili esistenti in cantiere”.<br />
Il recesso, pertanto, comporta l’apprezzamento preliminare degli oneri che l’amministrazione è tenuta a sostenere per legge e per il contenzioso prevedibilmente azionato dalla controparte, con riferimento alla violazione dei principi di correttezza e di buona fede.<br />
Si condivide, quindi, la formulazione prudenziale del testo che dà facoltà all’amministrazione di recedere dai contratti in corso, con ciò sottendendo la necessità di una preventiva valutazione dei costi-benefici.<br />
Su piano del <em>drafting</em>si suggerisce di sostituire, al comma 1 e al comma 2, l’inciso “citata legge n. 121 del 1981” con “<em>legge 1° aprile 1981, n. 121”.</em><br />
&nbsp;<br />
4.9. Con l’articolo 6 s’intende dare attuazione al principio di delega che prevede l’adozione del numero unico europeo “112” per le chiamate di emergenza su tutto il territorio nazionale con l’istituzione di centri unici di risposta da realizzare in ambito regionale, secondo modalità definite con i protocolli d’intesa adottati ai sensi dell’articolo 75-bis, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che dovranno essere sottoscritti dal Ministero dell’interno con le regioni interessate.<br />
Il completamento della copertura nazionale dovrà concludersi entro due anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.<br />
Si tratta di un traguardo che non ammette ulteriori rinvii, soprattutto in ragione dei vincoli comunitari in precedenza richiamati.<br />
<strong>&nbsp;<br />
5. <em>Disposizioni generali per l’assorbimento del Corpo forestale: il Capo III.</em></strong><br />
Il Capo III (articoli da 7 a 13) reca le disposizioni generali per l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato.<br />
&nbsp;<br />
5.1. L’articolo 7, comma 1, prevede l’assorbimento del Corpo forestale nell’Arma e l’attribuzione a quest’ultima delle funzioni del Corpo forestale &#8211; ad eccezione di:<br />
&#8211; competenze assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (lotta attiva contro gli incendi boschivi e il loro spegnimento con mezzi aerei), alla Polizia di Stato (ordine e sicurezza pubblica e contrasto della criminalità organizzata in ambito interfo<br />
&#8211; attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali, certificazioni previste<br />
Il comma 2 del medesimo articolo 7 elenca dettagliatamente le funzioni attribuite all’Arma, escludendo le attività in materia di:<br />
&#8211; tutela degli alberi monumentali e certificazioni nell’ambito del controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione e tutelati ai sensi della convenzione di Washington (cui provvede il Min<br />
&#8211; contrasto al commercio illegale degli esemplari sopra richiamati nell’ambito degli spazi doganali (cui provvede il Corpo della guardia di finanza, ai sensi del successivo articolo 10).<br />
Le disposizioni recate dall’articolo sono conformi alla delega, nella parte in cui dispone ( art. 8, comma 1, lettera a) ) “<em>il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze [&#8230;]</em>”.<br />
In particolare, le funzioni attribuite all’Arma, a parte le eccezioni sopra indicate, corrispondono a quelle istituzionalmente assegnate al Corpo forestale dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale) e coprono anche i compiti assolti dal Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente, che ha assunto l’attuale configurazione con la legge 23 marzo 2001, n. 93 (non citata nella relazione tecnico-normativa), e dal Comando carabinieri politiche agricole e alimentari,<br />
Quest’ultima unità, che opera alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole, forestali e agroalimentari, esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre nell&#8217;attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare, ai sensi del d.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105.<br />
Tra i compiti assegnati all’Arma ( comma 2, lettera o) ) è compreso il controllo del manto nevoso e la previsione del rischio valanghe, mentre alla Guardia di finanza è assegnato il compito del soccorso in montagna, come si rileva dal comma 1, lettera b) del successivo articolo 10.<br />
Sul punto, nonché per ciò che concerne l’assolvimento dei compiti CITES, si rinvia a quanto osservato al § 3.6.<br />
Sul piano formale, si segnala che nel comma 1 il termine “previsto” è ripetuto due volte, sicché sarebbe opportuno dopo la parola “quanto” sostituirlo con “<em>disposto</em>”.<br />
&nbsp;<br />
5.2. L’articolo 8, al comma 1, fissa i criteri generali che presiedono alla riorganizzazione dell’Arma in conseguenza dell’assorbimento del Corpo forestale con la previsione, volta alla salvaguardia delle professionalità esistenti e dell’unitarietà delle funzioni, del passaggio al Comando generale dell’Arma delle funzioni dell’Ispettorato generale del Corpo forestale, attuale organo di vertice del Corpo.<br />
Contestualmente è previsto che le organizzazioni addestrativa, aerea (ad eccezione delle componenti trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e territoriale del Corpo forestale confluiscano nelle corrispondenti articolazioni funzionali dell’Arma. Viene, altresì, stabilito che le restanti componenti centrali e periferiche del Corpo forestale, dedicate alla tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque e alla sicurezza e ai controlli nel settore agroalimentare, confluiscano nei Comandi carabinieri che già operano negli stessi comparti di specialità.<br />
Il comma 2 apporta le conseguenti varianti al capo V del Titolo III del d.lgs. n. 66 del 2010, che disciplina l’ordinamento dell’Arma, e, in particolare, aggiunge alle cinque esistenti una sesta articolazione denominata “<em>organizzazione della tutela per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare</em>” (art. 174, comma 2, lettera c-bis del codice dell’ordinamento militare).<br />
All’istituenda organizzazione forestale dei Carabinieri è preposto un generale di corpo d’armata, assistito da un vicecomandante con il grado di generale di divisione del ruolo forestale.<br />
Il comma 3, infine, prevede che il Comando carabinieri tutela per l’ambiente e il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari siano da subito inquadrate nell’istituenda organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.<br />
La soluzione organizzativa adottata, che non modifica né la struttura unitaria del Corpo, né le competenze dei reparti territoriali e conferma la dipendenza funzionale dell’organizzazione forestale dell’Arma dal Ministro delle politiche agricole per le materie afferenti alla tutela agroalimentare e forestale, appare conforme ai principi della delega e preserva le professionalità degli appartenenti al Corpo forestale, realizzando così la condizione indispensabile affinché le funzioni attualmente attribuite al Corpo forestale non subiscano soluzione di continuità.<br />
Viene altresì confermata la dipendenza funzionale dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale può avvalersi del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare per l’espletamento di funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo ministero, mantenendo quindi attivo un ulteriore profilo di dipendenza funzionale coerente con l’assolvimento di compiti rilevanti a tutela di interessi prioritari dei cittadini.<br />
Sul piano formale si suggerisce di:<br />
&#8211; sostituire al comma 2, primo periodo, l’inciso “decreto legislativo n. 66 del 2010” con “<em>decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”;</em><br />
&#8211; apportare analoga correzione al comma 3, espungendo anche la parola “citato”;<br />
&#8211; correggere, sempre al comma 3, la citazione del decreto del Ministro dell’ambiente 11 novembre 1986 e del decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, sostituendo agli estremi di registrazione presso la Corte dei conti quelli relativi alla pubblicaz<br />
&nbsp;<br />
5.3. L’articolo 9, comma 1, dispone l’attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle competenze già assolte dal Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, dettagliatamente individuate nel comma 2: contrasto con mezzi terrestri ed aerei in concorso con gli enti regionali; coordinamento delle operazioni di spegnimento d’intesa con le Regioni; la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.<br />
Lo stesso comma 2 rinvia a un decreto interministeriale per la disciplina degli aspetti organizzativi del servizio antincendi, articolato in uffici centrali e reparti territoriali deputati all’attività operativa, in base alle risorse umane, strumentali, logistiche e finanziarie all’uopo trasferite con le modalità di cui al successivo articolo 13.<br />
Il comma 3 consente, al fine di garantire lo specifico addestramento del personale impegnato delle attività antincendio boschivo, la stipula di protocolli d’intesa con l’Arma per l’utilizzo dei centri di formazione del Corpo forestale dello Stato trasferiti alla stessa con il presente decreto.<br />
In particolare, con riferimento all’azione di coordinamento delle operazioni di spegnimento d’intesa con le Regioni, nella relazione illustrativa si fa riferimento al volontariato antincendio boschivo, che fa parte dell’organizzazione di protezione civile delle Regioni e dalle stesse regolato con leggi regionali. Al riguardo sembrerebbe opportuno integrare il comma 1, lettera b), aggiungendo dopo le parole “d’intesa con le Regioni” le seguenti “<em>anche per quanto concerne l’impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB)</em>”.<br />
Relativamente, poi, al soddisfacimento delle esigenze addestrative del personale impegnato nella lotta attiva contro gli incendi boschivi anche con mezzi aerei, demandate ai centri di formazione del Corpo forestale confluiti nell’Arma dei carabinieri, si è del parere che detta soluzione si giustifichi nell’immediatezza dell’assorbimento del Corpo forestale, ma che in prosieguo l’addestramento debba essere curato direttamente dal Corpo dei vigili del fuoco, che ha già assorbito la componente aerea del Dipartimento della protezione civile operante nel servizio antincendi.<br />
&nbsp;<br />
5.4. L’articolo 10 riguarda le funzioni del Corpo forestale attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza.<br />
In particolare, alla Polizia di Stato vengono assegnate le funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità organizzata in ambito interforze.<br />
Per quanto concerne le funzioni trasferite alla Guardia di finanza e, in particolare, quelle relative al soccorso in montagna e al contrasto del commercio illegale di flora e fauna protetta negli spazi doganali, si richiamano le osservazioni espresse in precedenza ((retro § 3.6.).<br />
&nbsp;<br />
5.5. L’articolo 11 indica le attribuzioni di natura amministrativa, già del Corpo forestale, assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Le relative attività, congiuntamente a quelle in materia di politiche forestali e filiera del legno, saranno svolte da una struttura di livello dirigenziale trasferita allo stesso Ministero, mediante specifico decreto di natura regolamentare che provvederà anche all’individuazione della relativa dotazione organica.<br />
&nbsp;<br />
5.6. L’articolo 12, comma 1, disciplina il trasferimento del personale conseguente all’attribuzione delle funzioni di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11, prevedendo che le dotazioni organiche delle Amministrazioni destinatarie siano incrementate delle unità indicate nella Tabella A, così ripartite: 126 alla Polizia di Stato, 84 alla Guardia di finanza, 390 al Corpo dei vigili del fuoco, 7.034 all’Arma e 47 al Ministero delle politiche agricole e forestali a fronte di una consistenza effettiva del Corpo forestale pari a 7.781 unità rispetto alla dotazione organica di 9.360.<br />
Al riguardo, attesa la complessità della procedura, sulla quale si concentra l’attenzione del personale interessato e dei sindacati, è opportuno richiamare il contenuto delle relative disposizioni.<br />
Il comma 1 prevede che “<em>In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, le dotazioni organiche dell&#8217;Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, rideterminate ai sensi dell&#8217;articolo 8, comma 1, lettera a), della legge, sono incrementate delle unità corrispondenti al numero complessivo, nelle qualifiche e nei gradi, di cui alla tabella A allegata al presente decreto</em>”.<br />
Il comma 2 stabilisce, in via generale, che “<em>Il Capo del Corpo forestale dello Stato, con proprio provvedimento adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato sul Bollettino ufficiale del medesimo Corpo, individua, sulla base dello stato matricolare, l&#8217;Amministrazione, tra quelle indicate al comma 1, presso la quale ciascuna unità di personale è destinata a transitare[&#8230;]</em>”, tenendo conto dei criteri ivi indicati (sui quali subito si tornerà), in ordine di priorità, mentre il successivo comma 3 dispone che “<em>Nello stesso termine di cui al comma 2, ai fini della determinazione del contingente limitato di cui all&#8217;articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, previa ricognizione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno, sono individuate, preferibilmente tra quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalità del personale da ricollocare, le Amministrazioni statali verso le quali è consentito il transito di cui al comma 4, lettera b)</em>”.<br />
Il comma 4 prevede che “<em>Il personale del Corpo forestale dello Stato, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3, primo periodo, può:</em><br />
<em>a) presentare domanda per il transito in altra amministrazione di cui al comma 1, specificamente indicandola in relazione ai criteri di cui al comma 2. Il transito è consentito nel rispetto dei contingenti indicati nella tabella A, di cui al comma 1, compatibilmente con le esigenze di funzionalità;</em><br />
<em>b) optare, anche in via subordinata alla domanda di cui alla lettera a), per la privatizzazione del rapporto di lavoro e il transito in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e con le modalità ivi indicate</em>”.<br />
Il comma 6 stabilisce, poi, che “<em>Nel caso in cui, alla data del 1° settembre 2016, il personale che ha optato per la mobilità di cui al comma 4, lettera b), non sia stato ricollocato, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, a definire altre forme di ricollocazione. In caso di mancato ulteriore assorbimento entro il 31 dicembre 2016, il predetto personale cessa di appartenere al comparto sicurezza e difesa e nei suoi confronti si applicano le disposizioni dell&#8217;articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale ricollocato ai sensi del presente comma è attribuito il trattamento economico previsto dall&#8217;articolo 30, comma 2-quinquies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”.</em><br />
È evidente, dunque, che vi è un amplissimo margine per gli appartenenti al Corpo forestale per rifiutare l&#8217;accesso all&#8217;Arma ed essere trasferiti ad altra Amministrazione civile, in quanto coloro che hanno optato per la privatizzazione del rapporto di lavoro, qualora entro il 31 dicembre 2016 non trovino collocazione in altra amministrazione statale nell’ambito del contingente determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 12, comma 3) o nell’ambito di “non ben definite” altre forme di collocazione da individuarsi previo esame congiunto con i sindacati, sono collocati in disponibilità con effetti sul trattamento economico, in quanto non potranno percepire l’eventuale assegno ad personam riassorbibile.<br />
A ciò deve aggiungersi che l’art. 18, comma 10, del decreto legislativo in commento dispone che il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale, ove non riconosciuto idoneo all’ammissione nell’Arma al termine del corso di formazione militare che deve essere frequentato da tutto il personale transitato nei Carabinieri, è collocato nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa.<br />
Orbene, pur convenendo sull’opportunità di prestare la dovuta attenzione alle istanze che provengono dal personale attraverso le rappresentanze sindacali, non si può non osservare che il decreto legislativo in esame introduce nella procedura di transito, come già evidenziato al § 3.4.5., una flessibilità che non sembra trovare corrispondenza nei principi e nei criteri di delega.<br />
Infatti, la legge di delegazione ha stabilito che la riorganizzazione del Corpo forestale deve aver luogo “<em>ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell’ambiente, del territorio e del mare [&#8230;] la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e l’unità delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale [&#8230;]</em>” e che il transito “<em>in altre amministrazioni pubbliche</em>” è ammesso soltanto per “un contingente limitato”.<br />
In altri termini, la legge delega &#8211; costituente parametro imprescindibile per la legittimità del decreto in esame &#8211; pone quale interesse pubblico primario il mantenimento degli attuali livelli di presidio garantiti dal Corpo forestale sicché il numero dei transiti presso amministrazioni diverse dall’Arma è consentito per contingenti che, se venuti meno, determinerebbero una riduzione del presidio territoriale sinora assicurato.<br />
Pertanto, senza con ciò voler prediligere una specifica soluzione, la Commissione speciale ritiene che la criticità evidenziata potrebbe essere superata fissando per il transito in altre amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 un tetto non troppo distante dalle 200 unità, cifra corrispondente all’incirca alla differenza tra la consistenza degli effettivi del Corpo forestale (7.781) e il totale delle unità dei contingenti indicati nella Tabella A (complessivamente 7.597 unità).<br />
Poiché è prevedibile che su quest’ultima opzione, che comporta l’attribuzione dell’assegno <em>ad personam</em> riassorbibile e quindi la conservazione del trattamento economico complessivo, si concentrerà il maggior numero delle istanze di transito nelle amministrazioni pubbliche, si rimette alla valutazioni del Governo l’opportunità di aggiungere ulteriori criteri di selezione, rispetto a quelli già previsti al comma 1 dell’articolo in esame.<br />
Nel contesto descritto non si ritiene che sussistano le condizioni per estendere il transito alla amministrazioni regionali auspicato dalla Conferenza unificata.<br />
Sul piano formale si suggerisce di espungere al comma 4 l’inciso “per la privatizzazione del posto di lavoro”, trattandosi di espressione non prevista dalla legge delega e non necessaria ai fini della comprensione del testo. Si consiglia, altresì, di sostituire al comma 9 l’espressione “decreto annuale” con “<em>decreto emanato annualmente</em>”.<br />
&nbsp;<br />
5.7. L’articolo13 reca le disposizioni per il trasferimento delle risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale.<br />
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.<br />
Sotto il profilo della qualità della regolazione, invece, si osserva che:<br />
a) i commi 1, 2, 3, 4 e 6, introducono una disciplina d’indole transitoria che andrebbe logicamente collocata nel relativo Capo dello schema in esame;<br />
b) il comma 5, invece, reca una disposizione a regime, che autorizza permanentemente il Ministro delle politiche agricole a stipulare con le Regioni convenzioni specifiche nelle materie oggetto di funzioni trasferite all’Arma; questa norma andrebbe meglio collocata nella sede propria ovvero, nell’art. 33, d.lgs. n. 300 del 1999 o comunque nei regolamenti ordinamentali di cui all’art. 34 del medesimo decreto n. 300.<br />
&nbsp;<br />
<strong>6. <em>Disposizioni per l’inquadramento del personale del Corpo forestale: il Capo IV</em>.</strong><br />
Il Capo IV (articoli da 14 a 17) reca le disposizioni generali per l’inquadramento del personale del corpo forestale dello Stato in transito nell’Arma dei Carabinieri, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel Corpo della guardia di finanza e nella Polizia di Stato.<br />
&nbsp;<br />
6.1 L’articolo 14 apporta al d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 le modificazioni e le integrazioni necessarie per l’istituzione dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri e per il transito del personale forestale: sono state, in particolare, previste disposizioni “<em>a regime</em>”, volte a disciplinare il reclutamento, lo stato e l’avanzamento del personale forestale che sarà immesso nelle qualifiche iniziali dei ruoli dell’Arma e disposizioni “<em>transitorie</em>” per l’inquadramento, lo stato e l’avanzamento del personale attualmente in servizio nel Corpo forestale.<br />
Relativamente alla situazione “a regime” è prevista la costituzione del “ruolo forestale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri”, alimentato mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età, in possesso di laurea magistrale o specialistica pertinente alla specifica professionalità del ruolo e, con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari dell’Arma, appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti, che non abbiano superato il quarantesimo anno di età.<br />
I vincitori di concorso sono nominati tenenti, ammessi alla frequenza di un corso di formazione e immessi nello specifico ruolo, con una progressione di carriera che può svilupparsi sino al grado di generale di divisione, come da tabella IV, allegata al decreto delegato in esame.<br />
Quanto alle unità di personale non dirigente e non direttivo necessario per soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale agroalimentare, non si procede alla costituzione di nuovi ruoli, ma si stabilisce che siano portate in aumento agli esistenti ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e dei carabinieri, di cui seguono la disciplina. A tal fine si prevede che i posti per ciascun concorso relativo all’accesso ai suddetti ruoli sono aumentati in misura non inferiore al 4% per il reclutamento del personale da formare nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare. Il personale così arruolato è impiegato nella specializzazione conseguita, con il vincolo di non poter essere diversamente utilizzato prima che trascorra un periodo di almeno dieci anni.<br />
La progressione di carriera delle unità immesse per le esigenze forestali è regolata secondo le disposizioni in vigore per l’Arma dei carabinieri.<br />
Per quanto concerne la fase transitoria, si prevede – con una soluzione che il Collegio ritiene apprezzabile alla luce delle circostanze in cui l’Arma ha operato, non ultima la considerazione dell’entità del contigente trasferito nei Carabinieri &#8211; che il personale proveniente dal Corpo forestale, a secondo del ruolo di appartenenza, transiti in un corrispondente ruolo forestale dell’Arma e assuma contestualmente lo <em>status</em> militare.<br />
A tale scopo vengono istituiti (comma 2 dell’articolo in esame) :<br />
&#8211; il “ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente”, per l’inquadramento del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato”;<br />
&#8211; il “ruolo forestale degli ispettori in sevizio permanente”;<br />
&#8211; il “ruolo forestale dei sovrintendenti in servizio permanente”;<br />
&#8211; il “ruolo forestale degli appuntati e carabinieri in servizio permanente”;<br />
&#8211; il “ruolo forestale dei periti in servizio permanente”;<br />
-il “ruolo forestale dei revisori in servizio permanente”;<br />
&#8211; il “ruolo forestale dei degli operatori e collaboratori in servizio permanente”.<br />
Si tratta di ruoli che, a parte l’immissione iniziale, non saranno in prosieguo alimentati e sono quindi destinati ad esaurirsi. Per il personale transitato nei suddetti ruoli ad esaurimento continuano ad applicarsi i limiti di età e la progressione di carriera prevista nel Corpo di provenienza.<br />
Il transito avviene secondo la corrispondenza dei gradi militari ai sensi dell’art. 632 del codice dell’ordinamento militare, con l’anzianità nella qualifica posseduta e mantenendo l’ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza.<br />
È prevista, altresì, l’elezione degli organi di rappresentanza con procedura straordinaria nel rispetto dei criteri di cui all’art. 935 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.<br />
Il Collegio osserva che relativamente ai ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori del Corpo forestale manca nel testo una tabella di equiparazione delle relative qualifiche con i gradi militari. Poiché il personale militare è ordinato gerarchicamente in relazione al grado rivestito, sarebbe opportuno aggiungere detta tabella.<br />
Più in generale, e senza con ciò prediligere una specifica soluzione, la Commissione invita a riflettere sull’opportunità che il personale tecnico del Corpo forestale (come suggerito dal n. 4, della lett. a) dell’art. 8 della legge delega che richiama l’art. 34 del d.lgs. n. 214 del 2005), sia inquadrato direttamente nel personale dei servizi fitosanitari regionali, in quanto detto personale è chiamato a operare, in base al menzionato art. 34 (ma anche in base all’art. 34-bis del decreto n. 214 che disciplina le figure degli agenti fitosanitari) rispondendo “…funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario regionale ”.<br />
In subordine si può valutare la possibilità che tale personale, se ritenuto necessario per i compiti svolti dal servizio fitosanitario nazionale, sia annoverato nel contingente da assegnare al Ministero delle politiche agricole.<br />
Quanto alle disposizioni che regolano l’elezione degli organi di rappresentanza militare, si suggerisce di prevedere che il presidente del comitato intermedio di rappresentanza, eletto dal personale forestale transitato nell’Arma, o un suo rappresentante partecipi con diritto di voto alle riunioni della sezione carabinieri del consiglio centrale di rappresentanza e che sia comunque garantita la partecipazione di un rappresentante della categoria interessata alle commissioni interforze di categoria.<br />
In presenza di codice che riunisce le diposizioni legislative relative al personale militare, compresa l’Arma dei carabinieri, è corretto il ricorso allo strumento della novellazione che consente di soddisfare le esigenze sopravvenute, garantendo la coerenza giuridica, logica e sistematica delle diposizioni integrative con il contesto normativo sul quale si inseriscono. Tuttavia la scelta di concentrare nel solo articolo in esame, che risulta di non facile lettura, tutte le varianti, che attengono alla costituzione dei ruoli, al reclutamento, allo stato e all’avanzamento, non favorisce la chiarezza e l’intelligibilità delle disposizioni in materie sulle quali peraltro si concentra l’attenzione del personale interessato e delle rappresentanze sindacali.<br />
Al riguardo, si suggerisce di ripartire l’art. 14 in più articoli, seguendo la sistematica del codice dell’ordinamento militare, che distingue tra diposizioni generali applicabili a tutto il personale militare e disposizioni che attengono a ciascuna categoria di personale.<br />
Sul piano del <em>drafting</em>, si suggerisce di sostituire al comma 3 l’inciso “del presente provvedimento” con “<em>del presente decreto</em>”. Al successivo comma 5, dopo la parola “permanenza” è opportuno aggiungere “<em>effettiva</em>”.<br />
&nbsp;<br />
6.3. Gli articoli 15, 16 e17 recano le disposizioni per l’inquadramento dei contingenti di personale assegnati al Corpo dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza.<br />
In particolare, per il personale transitato nel Corpo dei vigili del fuoco viene previsto l’inquadramento in ruoli speciali antincendio boschivi (AIB) ad esaurimento con l’assunzione delle qualifiche previste nell’ordinamento del Corpo dei vigili del fuoco, secondo una tabella di corrispondenza allegata. Al personale appartenente ai ruoli ad esaurimento si applicano le disposizioni vigenti per il corrispondente personale dei vigili del fuoco in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.<br />
Per le unità transitate nella Guardia di Finanza e nella Polizia di Stato è previsto l’inserimento a pettine nei corrispondenti ruoli dopo l’ultimo pari grado o qualifica avente la medesima decorrenza di qualifica e denominazione.<br />
Non può sfuggire che le modalità di inquadramento per il personale assorbito nelle diverse Forze di polizia non siano del tutto omogenee e che la progressione in carriera corrispondente a quella attualmente prevista nell’ambito del Corpo forestale è sostanzialmente preservata nei soli ruoli ad esaurimento dell’Arma.<br />
Sul punto sarebbe opportuna una riflessione congiunta delle amministrazioni interessate, al fine di introdurre nel provvedimento dei correttivi che possano prevenire iniziative di contenzioso da parte del personale, fondate su disparità di trattamento, pericoli di “<em>reformatio in peius</em>” dei trattamenti in godimento e irragionevolezza dei regimi attribuiti con il transito.<br />
&nbsp;<br />
<strong>7. <em>Disposizioni transitorie, finali e finanziarie: il Cap V</em>.</strong><br />
Il Capo V (artt. da 18 a 20) comprende le disposizioni transitorie e finali, nonché quelle finanziarie.<br />
&nbsp;<br />
7.1. L’articolo 18 reca una serie di disposizioni che il legislatore delegato ritiene necessarie- in relazione a quanto previsto dai precedenti Capi II e III &#8211; per meglio disciplinare le fasi antecedenti e successive all’attuazione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e per l’assorbimento del Corpo forestale.<br />
In particolare, il comma 5 prevede che siano tempestivamente adottati i provvedimenti e protocolli necessari per disporre degli strumenti propedeutici all&#8217;avvio della effettiva razionalizzazione del nuovo assetto funzionale e organizzativo delle Forze di polizia, da cui consegue anche la realizzazione dei risparmi di spesa, le due direttive del Ministro dell&#8217;interno, previste dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, rispettivamente, sui comparti di specialità, conseguente all&#8217;assorbimento del Corpo forestale dello Stato, e sulla dislocazione dei presidi di polizia sul territorio, anche al fine di evitare sovrapposizioni.<br />
L’obiettivo è quello di far coincidere la decorrenza di entrata in vigore delle stesse con quella del 1° gennaio 2017, data prevista per l’efficacia, in particolare, delle disposizioni relative all’assorbimento del Corpo forestale nell’Arma e alla conseguente attribuzione delle relative funzioni alla medesima e alle altre Forze di polizia, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.<br />
Al riguardo si osserva, che l’art. 20 del decreto legislativo, dispone che lo stesso “<em>entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana</em>”, precisando inoltre che “<em>i provvedimenti concernenti l’attribuzione delle funzioni, il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie e il transito del personale del Corpo Forestale dello Stato nelle amministrazioni di cui all’art. 12, comma 1, hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1 gennaio 2017”.</em><br />
La relazione chiarisce che tale duplicità di termini risulta necessaria “al fine di utilizzare il maggior tempo possibile per avviare, in particolare, gli atti preparatori al transito del personale dal Corpo Forestale dello Stato”; e anche per consentire di “adottare gli atti preparatori necessari al processo di razionalizzazione delle funzioni e della gestione associata dei servizi strumentali, nonché al trasferimento delle risorse, anche finanziarie, del Corpo Forestale dello Stato”.<br />
Quanto rappresentato appare del tutto ragionevole, non potendosi certamente negare l’esigenza di un tempo indispensabile per la concreta attuazione della riforma, e dunque del processo di razionalizzazione; attuazione che, come è ovvio, postula quale presupposto proprio l’entrata in vigore della normativa primaria.<br />
Circa la congruità del termine, la Commissione nulla ha da osservare, dovendo sul punto rimettersi alle valutazioni delle amministrazioni competenti, che avranno senza alcun dubbio proceduto ad una attenta quantificazione dei tempi occorrenti.<br />
Si segnala comunque la specifica assegnazione di un termine di sei mesi per l’emanazione dei provvedimenti, indicati all’art. 18, comma 5, termine che &#8211; pur ferma l’efficacia alla data del 1° gennaio 2017 &#8211; sembra ora collocarsi a ridosso del predetto 1° gennaio 2017.<br />
Si rendono, tuttavia, necessarie alcune osservazioni.<br />
Quanto alla prevista entrata in vigore del decreto legislativo “il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale” (art. 20), occorre ricordare che, in difetto di un espresso criterio contenuto nella legge delega, non è concesso al legislatore delegato di indicare termini di entrata in vigore dell’atto avente valore di legge (quale è il decreto legislativo), in modo difforme da quanto previsto per le fonti primarie in generale, e dunque per il decreto legislativo in particolare.<br />
Poiché tale criterio di autorizzazione alla previsione di un termine diverso non è presente nella legge delega, occorre ricordare, in linea generale, quanto previsto dall’art. 73, comma terzo, Cost., secondo il quale &#8211; con disposizione estensibile ai decreti legislativi (nulla espressamente affermando sul punto, in senso derogatorio alla disposizione generale, il successivo art. 76) &#8211; “<em>le leggi . . . entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione .</em>. .”.<br />
Inoltre, l’entrata in vigore al quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione è altresì prevista:<br />
&#8211; in generale, per le leggi ed i regolamenti, dall’art. 10 disp. prel. cod. civ.;<br />
&#8211; per i decreti legislativi delegati, dall’art. 7, comma. 1, del d.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092 (“Approvazione del Testo Unico sulle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubbl<br />
Occorre quindi concludere, in assenza di un criterio di delega che disponga in senso difforme, che l’entrata in vigore del decreto legislativo debba avvenire al quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a tal fine sostituendo, nell’art. 20, le parole “il giorno” con le parole “<em>il quindicesimo giorno</em>”.<br />
In alternativa si potrebbe espungere l’indicazione relativa all’entrata in vigore del decreto legislativo dal che deriverebbe che lo stesso andrebbe in vigore dopo la <em>vacatio legis.</em><br />
Quanto al termine previsto per l’efficacia dei provvedimenti di attuazione emanandi, e ribadito che in ordine alla sufficienza del termine individuato ci si rimette alle valutazioni tecniche del Governo, la Commissione rileva come, al fine di consentire una congrua attuazione della razionalizzazione delle funzioni di polizia, sia stato indicato un unico termine di efficacia (1 gennaio 2017), per tutti i provvedimenti emanandi, a prescindere dalla data della loro concreta adozione.<br />
&nbsp;<br />
7.2. L’articolo19 contiene le disposizioni finanziarie.<br />
L’art. 23 della legge delega prevede che “<em>fermo quanto previsto dagli articoli 8, comma 3, e 14, comma 5, lett. a), dall’attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</em>”.<br />
Le eccezioni &#8211; per le quali le disposizioni richiamate provvedono ad individuare anche la copertura dei maggiori oneri &#8211; riguardano, nella prima ipotesi, l’istituzione del numero unico europeo 112; nella seconda ipotesi, il finanziamento del fondo previsto dall’art. 596, comma 1, del codice dell’ordinamento militare.<br />
Più in particolare, l’art. 8, comma 1, lett. a) n. 3, della legge delega prevede “l’utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di Polizia dall’attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall’art. 23 della presente legge, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003 n. 350”.<br />
La prima disposizione richiamata è quella della stessa legge delega, sopra riportata, che prescrive l’invarianza della spesa; la seconda è relativa a una autorizzazione di spesa già concessa dalla legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004), e destinata a “provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia”.<br />
L’art. 19, comma 1, dello schema di decreto legislativo prevede che “i risparmi di spesa derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 7, al netto degli oneri di cui agli articoli 3, 16 e 17 del presente decreto . . . nonché quelli di cui all’art. 12 , da accertarsi a consuntivo, per il 50 per cento sono destinati all’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, ai fini della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) numero 1), della legge 124 del 2015, Il restante 50 per cento è destinato al miglioramento dei saldi di finanza pubblica”.<br />
La Sezione considera che la disposizione finanziaria:<br />
&#8211; risulta destinare alle Forze di Polizia una quota pari al 50% dei risparmi di spesa, in coerenza con la legge delega che fissa il limite di disponibilità in misura “non superiore al 50%”;<br />
&#8211; le somme espressamente indicate nell’art. 19 sono quelle risultanti dalla relazione tecnica, al netto degli oneri derivanti dagli articoli 3, 16 e 17 del decreto legislativo;<br />
&#8211; la finalità individuata è espressamente consentita dalla legge delega, che indica l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350/2003.<br />
Tanto precisato, la Commissione osserva che le somme indicate all’art. 19 devono essere intese quali “risparmi di spesa di natura permanente”, posto che solo in relazione a tali risparmi è concessa l’utilizzazione in misura non superiore al 50%.<br />
La relazione tecnica, pur esponendo analiticamente i risparmi conseguiti con la razionalizzazione, non li definisce “<em>di natura permanente</em>”, e tale natura risulta in taluni casi da approfondire, come per il risparmio individuato per il solo 2017, derivante da minori acquisti di veicoli “conseguenti al noleggio delle autovetture le cui procedure sono avviate e concluse nel corso del 2016”; risparmio che già non si produce nell’anno successivo, come evidenziato dalla stessa relazione tecnica.<br />
Pertanto, la Commissione invita il Governo, e per esso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, a verificare puntualmente la “natura permanente” dei risparmi evidenziati, dovendosi ogni favorevole valutazione dell’art. 19 intendere come espressamente subordinata alla verifica ed attestazione della natura permanente dei risparmi conseguiti, così come espressamente previsto dalla legge delega.<br />
Infine, occorre osservare che la destinazione del 50% delle somme derivanti da risparmi di spesa è correttamente destinata all’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, comma 155, secondo periodo della legge n. 350/2003, ma essa risulta altresì indicata come utilizzabile, in generale, per la revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) n. 1), della legge n. 124/2015.<br />
Orbene, tale disposizione da ultimo citata rimanda alla “<em>revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera . .</em> .” delle Forze di Polizia.<br />
Poiché l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, comma 155, secondo periodo l. n. 350/2003, richiamata dalla legge delega, include espressamente nel proprio ambito di applicazione il “<em>personale non direttivo e non dirigente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia</em>”, deve concludersi per l’esclusione del personale direttivo e dirigente dalla destinazione delle somme.<br />
Pertanto, all’art. 19, comma 1, primo periodo, devono essere aggiunte, infine, le seguenti parole “<em>, con esclusione del personale direttivo e dirigente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia</em>”.<br />
Sotto il profilo formale si suggerisce di eliminare l’ “a capo”, ovvero di numerare il comma.<br />
&nbsp;<br />
<strong>8. <em>Conclusioni</em>.</strong><br />
Lo schema di decreto legislativo esaminato, primo tra quelli previsti in attuazione dei principi di delega di cui all’art. 8, comma 1 lettera a) della legge delega n. 124 del 2015, segna l’avvio di un processo di riorganizzazione delle Forze di polizia, volto a razionalizzarne l’impiego e valorizzarne le potenzialità evitando sovrapposizioni e dispendio di risorse finanziarie, senza con ciò ridurre la qualità della risposta alle istanze di sicurezza, ma anzi perseguendo obiettivi di maggiore efficienza anche operativa.<br />
Si tratta di un’opera di modernizzazione delle Forze di polizia, che appare quanto mai necessaria alla luce delle sfide del mondo contemporaneo, come le minacce del terrorismo di matrice internazionale e la criminalità nelle sue molteplici e non sempre prevedibili manifestazioni; in tal senso si formula l’auspicio che il testo dello schema di decreto in esame venga considerato nel contesto di una prospettiva europea in costante evoluzione presente e futura: si pensi alla disciplina di <em>Europol</em>, di <em>Frontex</em> o a quella inerente le forze di gendarmeria europea (ex art. 155 c.m. che richiama espressamente la legge n. 84 del 2010 di ratifica del relativo trattato intergovernativo), ovvero alle recentissime iniziative della Commissione europea in ordine all’istituzione di una polizia di frontiera europea.<br />
Il Consiglio di Stato, nell’esercizio della funzione consultiva, è pronto a sostenere con un apporto imparziale e costruttivo le iniziative del Governo affinché il processo di riforma possa proseguire celermente nell’interesse della collettività nazionale ed europea, il cui progresso dipende anche dalla qualità della sicurezza individuale e collettiva.<br />
Nel contempo non può non evidenziare che lo schema di decreto legislativo in esame è indicativo della complessità del quadro legislativo e ordinamentale sul quale si va ad incidere, non soltanto per i risvolti normativi, manche per i riflessi umani e finanziari.<br />
Al riguardo, l’approssimarsi della scadenza della delega lascia presagire che si dovrà far ricorso nuovamente alla fonte delegante per proseguire il cammino di riforma.<br />
In tale quadro si ritiene che andrebbe ampliato l’arco di tempo di un anno al momento previsto per apportare integrazioni e correttivi al decreto in esame, tenendo presente che l’aggiustamento potrà essere tanto più efficace se sostenuto da un approfondita verifica dell’impatto del decreto sulla regolazione, a cui potrebbe concorrere anche questo Consiglio, se richiesto (come già esposto al precedente § 3.2.)<br />
Si esprime, in conclusione, parere favorevole con le richiamate osservazioni</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Nei termini esposti è il parere del Consiglio di Stato.<br />
&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td style="text-align: center;">GLI ESTENSORI</td>
<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
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</table>
<div style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-commissione-speciale-parere-12-5-2016-n-1183/">Consiglio di Stato &#8211; Commissione speciale &#8211; Parere &#8211; 12/5/2016 n.1183</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.1886</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-5-2016-n-1886/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-5-2016-n-1886/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-5-2016-n-1886/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.1886</a></p>
<p>Pres. Severini – Est. Franconiero Sui casi in cui non va segnalata all’ANAC l’esclusione per irregolarità del D.U.R.C. rilevata in corso di gara. 1. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti di ordine generale – DURC – Irregolarità contributiva – Esclusione – Sanatoria successiva – Irrilevanza.&#8203; 2. Contratti della P.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-5-2016-n-1886/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.1886</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-5-2016-n-1886/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.1886</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini – Est. Franconiero</span></p>
<hr />
<p>Sui casi in cui non va segnalata all’ANAC l’esclusione per irregolarità del D.U.R.C. rilevata in corso di gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti di ordine generale – DURC – Irregolarità contributiva – Esclusione – Sanatoria successiva – Irrilevanza.&#8203;<br />
2. Contratti della P.A. – Gara – Allegato II B – Altri Servizi – Disciplina – Irregolarità contributiva – Segnalazione all’Anac per falsa dichiarazione – Inammissibilità – In carenza di previsioni della lex specialis.<br />
3. Contratti della P.A. – Gara – DURC – Difetto di regolarità contributiva – Cauzione provvisoria – Incameramento – Obbligo – Sussiste – Ragioni.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In caso di emersione in corso di gara di un d.u.r.c. attestante un’irregolarità contributiva, va escluso il concorrente, senza che possa rilevare la circostanza che al momento della partecipazione alla gara quest’ultima fosse munita di documentazione regolare e che l’irregolarità invece attestata a posteriori dagli istituti previdenziali attraverso il d.u.r.c. acquisito dall’Amministrazione è stata sanata non appena avuto conoscenza della stessa.<br />
2. Nell’ipotesi in cui, a fronte di prestazioni riconducibili alla voce <em>“altri servizi” </em>di cui all’Allegato II B del Codice dei Contratti, il Disciplinare di gara si limiti a richiamare l’art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti , e dunque le cause ostative dal punto di vista sostanziale alla partecipazione alla gara previste dalla norma in esame, ma non già le altre disposizioni del medesimo art. 38 contenute nei commi successivi, è illegittima la determinazione della Stazione Appaltante nella parte in cui dispone la segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione dell’asserita falsa dichiarazione del partecipante sul possesso del requisito di regolarità contributiva.<br />
3. Rientra tra le ipotesi sussumibili alla disciplina di cui all’art. 75, comma 6, del Codice dei Contratti, per il caso di “mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario”, il difetto di requisiti generali, di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti, tra i quali va ricompreso il difetto di regolarità contributiva accertato nei confronti del partecipante nella procedura di gara. Conseguentemente è legittimo l’incameramento della garanzia provvisoria prestata.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01886/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 06592/2015 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: right;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6592 del 2015, proposto da:<br />
Soes s.p.a., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempo</em>re, in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Abaco s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Christian Lombardi e Vincenzo Fontanarosa, con domicilio eletto presso l’avvocato Stefano Monti, studio legale Parente, in Roma, via Emilia 81;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Comune di Olbia, in persona del sindaco&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Traina e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, via Confalonieri 5;&nbsp;<br />
Istituto nazionale della previdenza sociale &#8211; INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Sgroi, Lelio Maritato, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose, Giuseppe Matano e Ester Sciplino, domiciliata in Roma, via Beccaria 29;&nbsp;<br />
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro &#8211; INAIL, in persona del dirigente generale dott. Agatino Cariola, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorella Frasconà e Giandomenico Catalano, con domicilio eletto presso il proprio ufficio legale in Roma, via IV Novembre, 144;&nbsp;<br />
Inps – Direzione provinciale di Benevento; Inail &#8211; Direzione provinciale di Benevento;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Maggioli s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Mt s.p.a., nonché quest’ultima in proprio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli avvocati Sergio Galli e Guido Rimini, con domicilio eletto presso Massimiliano Oggiano, in Roma, corso di Francia, 197;&nbsp;<br />
Groupama Assicurazioni s.p.a.;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza del T.A.R. SARDEGNA, SEZIONE I, n. 709/2015, resa tra le parti, concernente una procedura di affidamento in appalto del servizio di gestione delle procedure sanzionatorie relative alle violazione al codice della strada, alle leggi ed ai regolamenti comunali di competenza del comando di polizia locale e per la fornitura del relativo&nbsp;<em>software</em>&nbsp;di gestione</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Olbia, dell’Inps, dell’Inail e di Maggioli e Mt s.p.a.;<br />
Vista l’ordinanza cautelare della Sezione del 27 agosto 2015, n. 3690;<br />
Visto l’appello incidentale proposto da Maggioli e Mt s.p.a.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 aprile 2016 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Christian Lombardi, Carla D’Aloisio, Giandomenico Catalano, Andrea Manzi e Guido Rimini;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>1. Il Comune di Olbia indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione delle procedure sanzionatorie relative alle violazioni al codice della strada, alle leggi ed ai regolamenti comunali di competenza del comando di polizia locale e per la fornitura del relativo software di gestione (bando approvato con determinazione n. 950 del 25 ottobre 2013), alla quale partecipavano i raggruppamenti con capogruppo la Maggioli s.p.a., da un lato, e quello con capogruppo la Soes dall’altro lato. All’esito della selezione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base d’asta di € 1,700.900,00 la gara era inizialmente aggiudicata a quest’ultima (determinazione n. 193 del 5 marzo 2014).<br />
2. La Maggioli proponeva quindi ricorso al Tribunale amministrativo per la Sardegna contro questo provvedimento (r.g. n. 365/2014), deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.<br />
3. Tuttavia, acquisito in sede di verifica dei requisiti ex art. 48 del&nbsp;<em>Codice dei contratti pubblici</em>&nbsp;il d.u.r.c. in data 25 marzo 2014 attestante una situazione di duplice irregolarità contributiva dell’aggiudicataria, nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, il Comune di Olbia annullava l’aggiudicazione in favore della Soes e la escludeva dalla gara per falsa dichiarazione in ordine al possesso del requisito di cui alla lett. i) dell’art. 38 del&nbsp;<em>Codice</em>, contestualmente segnalando il fatto all’ANAC ai fini dell’inserimento nel Casellario informatico ed escutendo la cauzione provvisoria (determinazione n. 352 del 16 aprile 2014); quindi, aggiudicava la gara all’altro raggruppamento concorrente (determinazione n. 388 del 24 aprile 2014).<br />
4. La Soes impugnava davanti al medesimo Tribunale amministrativo questi ultimi provvedimenti, rispettivamente con ricorso e motivi aggiunti (r.g. n. 485/2014).<br />
5. Con la sentenza in epigrafe il giudice di primo grado adito, previa riunione dei ricorsi:<br />
&#8211; riteneva accertata la situazione di irregolarità contributiva ai sensi della lett. i) del citato art. 38 dell’originaria aggiudicataria sulla base del d.u.r.c. acquisito dalla stazione appaltante, negando la possibilità che lo stessa situazione potesse<br />
&#8211; al medesimo riguardo, non ravvisava i presupposti per rimettere alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale circa la conformità rispetto al diritto europeo della normativa nazionale, nella parte in cui prevede l’esclusione aut<br />
&#8211; giudicava inoltre legittimi i consequenziali provvedimenti di incameramento della cauzione provvisoria e di segnalazione all’ANAC, rispettivamente per accertato «<em>fatto dell’affidatario</em>» ai sensi dell’art. 75, comma 6, del&nbsp;<em>Codice dei co<br />
&#8211; respingeva pertanto il ricorso ed i motivi aggiunti della Soes;<br />
&#8211; dichiarava conseguentemente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso della Maggioli.<br />
6. La prima ha dunque proposto il presente appello, per resistere al quale si sono costituiti il Comune di Olbia, l’Inps, l’Inail e la Maggioli.<br />
7. Con ordinanza cautelare n. 3690 del 27 agosto 2015 è stata respinta l’istanza di sospensiva della sentenza di primo grado formulata dall’appellante.<br />
8. Le imprese facenti parte del raggruppamento nuovo aggiudicatario hanno proposto appello incidentale, contenente la riproposizione dell’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti della Soes contro la seconda aggiudicazione, nonché, in via subordinata rispetto all’accoglimento dell’impugnazione di quest’ultima, la riproposizione dei motivi del proprio ricorso di primo grado contro l’originaria aggiudicazione della gara in favore della medesima Soes.<br />
9. Quest’ultima ha replicato all’eccezione ed ha a sua volta eccepito l’irricevibilità dell’appello incidentale.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>1. Deve innanzitutto essere esaminata l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti proposti dalla Soes in primo grado contro l’aggiudicazione in favore del raggruppamento con capogruppo la Maggioli.<br />
2. Sebbene la questione sia stata riproposta dalle imprese facenti parte di questo raggruppamento temporaneo con appello incidentale, in relazione al quale la Soes eccepisce la tardività, nondimeno, la questione è soggetta al rilievo ufficioso del giudice (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 9 agosto 2012, n. 32, § 10 della parte “in diritto”), salva l’ipotesi, che qui non ricorre, che il giudice di primo grado si sia espressamente pronunciato sulla questione, onerando così la parte soccombente di proporre rituale impugnazione.<br />
3. Nel merito l’eccezione è fondata.<br />
La Soes ha infatti notificato i propri motivi aggiunti contro la determinazione del Comune di Olbia n. 388 del 24 aprile 2014 il 1° luglio successivo, pur avendo avuto conoscenza di tale provvedimento sin dal 28 aprile precedente, e dunque quando il termine decadenziale di 30 giorni per proporre l’impugnativa era già spirato.<br />
Prova di tale conoscenza si ricava innanzitutto dal fax prodotto dal Comune di Olbia nel giudizio di primo grado. Si tratta in particolare del documento n. 9 dell’amministrazione resistente, il quale consiste nel provvedimento integrale, composto di 6 pagine, con sopra stampigliato il rapporto di fax, recante l’indicazione del giorno ed ora (28 aprile 2014, ore 12,06), e del numero di destinazione, 08249412923. Quest’ultimo corrisponde a quello indicato nella propria domanda di partecipazione alla gara dalla Soes per le comunicazioni ad essa relative e ad esso si accompagna l’attestazione del buon fine dell’invio («<em>ok</em>»).<br />
Quindi, nel presente grado di giudizio d’appello il Comune di Olbia ha riprodotto il documento ora menzionato e ad esso ha aggiunto anche il rapporto via&nbsp;<em>e-mail</em>&nbsp;ricevuto dal&nbsp;<em>server fax,</em>&nbsp;alle ore 12,12 del 28 aprile 2014, relativo all’invio in contestazione, con ivi contenuta l’attestazione del buon fine dell’invio (<em>has been successfully sent</em>). Il rapporto del&nbsp;<em>server</em>&nbsp;indica ancora una volta quale numero destinatario quello della Soes poc’anzi richiamato ed numero di pagine del fax, pari a 6.<br />
4. A fronte delle descritte risultanze probatorie deve pertanto ritenersi che la Soes abbia effettivamente avuto conoscenza ex art. 120, comma 5, Cod. proc. amm. del provvedimento di aggiudicazione a favore della Maggioli all’epoca in cui il fax in questione è stato inviato alla sua utenza e cioè al 28 aprile 2014, come eccepito sin dal primo grado dal Comune e dalle controitneressate. Irrilevante è infatti la diversa ora dei due documenti, sottolineata dalla Soes, atteso che il rapporto del server è necessariamente successivo all’invio. Non più che una mera illazione è invece l’ipotesi ventilata dalla medesima appellante principale che tale documentazione probatoria possa essere stata confezionata&nbsp;<em>ad hoc</em>&nbsp;per questo giudizio.<br />
5. A fronte della piena prova in tal modo acquisita della tardività dei motivi aggiunti in primo grado si rivela superflua l’istruttoria richiesta dalla Soes in memoria conclusionale e sulla quale la stessa ha insistito all’udienza di discussione, e cioè l’acquisizione del traffico telefonico sulla propria utenza fax nel giorno in esame presso il competente gestore del servizio di comunicazione.<br />
6. Dall’inoppugnabilità dell’aggiudicazione in favore del raggruppamento controinteressato deriva una duplice conseguenza.<br />
Vanno in primo luogo respinte le domande di reintegrazione in forma specifica e di risarcimento per equivalente riproposte dalla Soes nel proprio appello, non potendo più la stessa conseguire il contratto posto a gara o il relativo utile a titolo risarcitorio. Deve inoltre essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’appello incidentale condizionato proposto dalle imprese facenti parte del raggruppamento con capogruppo la Maggioli.<br />
7. Deve peraltro osservarsi che oltre all’esistenza di una causa ostativa in rito l’impugnazione svolta dalla Soes nei confronti dell’aggiudicazione in favore della Maggioli sarebbe infondata nel merito. La stessa si impernia infatti sulla questione della possibilità di regolarizzare in sede di gara il d.u.r.c. attestante un’irregolarità contributiva ai sensi del citato art. 31, comma 8, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, sulla quale l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato si è espressa in senso negativo, con le sentenze 29 gennaio 2016, nn. 5 e 6. Ne consegue che tanto l’annullamento in autotutela dell’originaria aggiudicazione e l’esclusione dalla gara nei confronti della Soes, quanto la successiva aggiudicazione in favore della Maggioli sono pienamente legittime, in virtù del principio affermato in corso di giudizio dall’organo di nomofilachia della giurisdizione amministrativa, alle cui pronunce poc’anzi richiamate si fa integrale rinvio ai sensi del combinato disposto degli artt. 120, comma 10, e 74 Cod. proc. amm..<br />
8. Sul punto, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante principale non rileva la circostanza che al momento della partecipazione alla gara quest’ultima era munita di d.u.r.c. regolare e che l’irregolarità invece attestata&nbsp;<em>a posteriori</em>dagli istituti previdenziali attraverso il d.u.r.c. acquisito dal Comune di Olbia è stata sanata non appena avuto conoscenza della stessa. E’ decisiva infatti in contrario la circostanza che tale regolarizzazione è incontestabilmente avvenuta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, e dunque in corso di gara, durante la quale i requisiti di partecipazione devono invece essere posseduti ininterrottamente, come anche al riguardo affermato dalla giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato (da ultimo espressa dall’Adunanza plenaria nella sentenza 20 luglio 2015, n. 8, cui si rinvia in base al combinato disposto poc’anzi citato).<br />
Peraltro, come rilevato dalle parti resistenti, la gravità dell’irregolarità contributiva costituisce elemento che la stazione appaltante deve ricavare in modo vincolato sulla base del rilascio del d.u.r.c. negativo, senza possibilità di apprezzamento nel caso specifico (Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8).<br />
9. Deve quindi essere respinta la richiesta della Soes, svolta in via subordinata rispetto all’accoglimento della propria impugnativa, di sospensione del giudizio nelle more della definizione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea della questione pregiudiziale sollevata dalla IV Sezione di questo Consiglio di Stato con ordinanza 11 marzo 2015, n. 1236, e cioè se sia conforme al diritto europeo la normativa nazionale che consenta la richiesta d’ufficio della certificazione formata dagli istituti previdenziali in ordine alla regolarità contributiva dell’impresa (attraverso il d.u.r.c.) ed obblighi la stazione appaltante a considerare ostativa una certificazione attestante una violazione contributiva pregressa, ed in particolare sussistente al momento della partecipazione, tuttavia non conosciuta dall’operatore economico, il quale ha partecipato in forza di un d.u.r.c. positivo in corso di validità, e comunque non più sussistente al momento dell’aggiudicazione o della verifica d’ufficio.<br />
Il rigetto della richiesta di sospensione si fonda in primo luogo sul difetto di rilevanza della questione, conseguente all’accertamento di irricevibilità dell’impugnazione contro l’aggiudicazione della gara in favore della Maggioli, per cui una pronuncia favorevole del giudice europeo non potrebbe comunque fare conseguire all’odierna appellante il bene della vita cui la stessa anela, come poc’anzi rilevato.<br />
In secondo luogo, la richiesta deve essere respinta perché la questione sollevata con la citata ordinanza concerne una procedura di affidamento di rilevanza comunitaria, mentre per quanto concerne le procedure “sotto-soglia”, come quella oggetto del presente giudizio, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata nel precedente richiamato dal Tribunale amministrativo, affermando che non contrasta con il principio di proporzionalità l’esclusione dalla gara di un partecipante risultato non in regola con gli obblighi contributivi (sentenza 10 luglio 2014, in causa C-358/12).<br />
10. Alla luce di tutto quanto finora rilevato, residuano le questioni concernenti la segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi del’art. 38, comma 1-<em>ter</em>&nbsp;d.lgs. n. 163 del 2006 e l’escussione della garanzia provvisoria, disposte dal Comune di Olbia contestualmente al provvedimento di esclusione dalla gara ed all’annullamento in autotutela (determinazione n. 352 del 16 aprile 2014).<br />
La Soes contesta in particolare l’applicabilità della citata disposizione del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in ragione della sottoposizione della presente procedura alla l. r. Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 (&nbsp;<em>Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto</em>).<br />
11. Le censure formulate sul punto dalla Soes devono essere accolte nei termini di seguito specificati.<br />
Va premesso che il contratto posto a gara non rientra in alcuno dei servizi elencati nell’allegato II A, né in quelli previsti nell’allegato II B, dovendo pertanto essere ricondotto agli «<em>altri servizi</em>» di cui alla voce n. 27 di questo secondo elenco. Pertanto &#8211; analogamente a quanto previsto dalla legislazione nazionale per i servizi del medesimo allegato II B al&nbsp;<em>Codice dei contratti pubblici</em>&nbsp;&#8211; lo stesso contratto è soggetto alle sole specifiche disposizioni normative per esso previste nella Regione Sardegna (in questo caso ai sensi dell’art. 3, comma 16, l.r. n. 5 del 2007, come l’art. 20), oltre a quelle espressamente richiamate dalla normativa di gara.<br />
A quest’ultimo riguardo, come osserva la Soes, il disciplinare di gara si limita a richiamare l’art. 38, comma 1, del<em>Codice dei contratti pubblici</em>&nbsp;(art. 5), e dunque le cause ostative dal punto di vista sostanziale alla partecipazione alla gara previste dalla norma del&nbsp;<em>Codice dei contratti pubblici</em>, ma non già le altre disposizioni del medesimo art. 38 contenute nei commi successivi.<br />
12. Pertanto, non potendosi fare applicazione del comma 1-<em>ter</em>, la determinazione n. 352 del 16 aprile 2014 è illegittima nella parte in cui dispone la segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione dell’asserita falsa dichiarazione della Soes sul possesso del requisito di regolarità contributiva.<br />
13. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi per quanto la cauzione provvisoria, dal momento che il medesimo disciplinare predisposto dal Comune di Olbia per la procedura di gara in contestazione richiama testualmente e più volte l’art. 75 d.lgs. n. 163 del 2006. Quindi, va sottolineato che l’articolo del codice dei contratti richiamato costituisce una disposizione sostanzialmente unitaria quanto all’obbligo di prestare la cauzione provvisoria ed alle conseguenze per la sua violazione, e cioè l’incameramento previsto nel comma 6 per il caso di «<em>mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario</em>», altrimenti dovendosi giungere all’illogica conclusione che l’obbligo di prestazione della cauzione non assolverebbe ad alcuna funzione.<br />
Ancora sul punto deve ricordarsi che nell’ambito della fattispecie prevista dal comma in esame è pacificamente compreso il difetto di requisiti generali, di cui all’art. 38 del medesimo&nbsp;<em>Codice</em>, del concorrente (in questo senso: Cons. Stato, Ad. plen. 4 maggio 2012, n. 8, sopra citata, e, di recente, Cons Stato, V, 26 maggio 2015, n. 2638; VI, 7 agosto 2015, n. 3910), tra i quali il difetto di regolarità contributiva accertato nei confronti della Soes nella procedura di gara in contestazione.<br />
14. In conclusione, l’appello principale è fondato solo per la parte relativa alla segnalazione all’ANAC. In parziale riforma della sentenza di primo grado il ricorso della Soes deve dunque essere accolto in questi limiti, con conseguente annullamento della determinazione n. 352 del 16 aprile 2014 solo per questo profilo. Per il resto la sentenza appellate deve essere confermata, sia pure con diversa motivazione, nel senso che i motivi aggiunti della medesima società devono essere dichiarati irricevibili.<br />
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, stante la parziale fondatezza dell’impugnazione della Soes dovendosi conseguentemente respingere la richiesta del Comune di Olbia di condanna dell’appellante principale al pagamento delle spese ex art. 26, comma 1, secondo periodo, Cod. proc. amm..</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado accoglie il ricorso della Soes s.p.a. nei sensi parimenti specificati in motivazione e lo rigetta per il resto; dichiara irricevibili i motivi aggiunti della medesima società. Dichiara inoltre improcedibile l’appello incidentale di Maggioli s.p.a. e Mt s.p.a..<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<div style="text-align: center;">Giuseppe Severini, Presidente<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
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<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
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<tr>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-5-2016-n-1886/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.1886</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.1918</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2016-n-1918/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2016-n-1918/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.1918</a></p>
<p>Pres. Anastasi, est. Migliozzi sull’obbligo di prevedere il geologo nell’ATI di progettisti e sul divieto ex art. 90,co. 8 del Codice quale “clausola di garanzia” della trasparenza della gara 1. Contratti della P.A. – Gara – Progettazione – Relazione geologica – Redazione- Professionista estraneo all’impresa ed all’ATI di progettazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2016-n-1918/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.1918</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2016-n-1918/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.1918</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Anastasi, est. Migliozzi</span></p>
<hr />
<p>sull’obbligo di prevedere il geologo nell’ATI di progettisti e sul divieto ex art. 90,co. 8 del Codice quale “clausola di garanzia” della trasparenza della gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contratti della P.A. – Gara – Progettazione – Relazione geologica – Redazione- Professionista estraneo all’impresa ed all’ATI di progettazione – Inammissibilità – Ragioni &#8211; Conseguenze&nbsp;</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Progettazione ex art. 53 D.Lgs. 163/2006 – Progetti definitivi – Presentazione in gara – Relazione geologica redatta da terzi – Divieto di subappalto ex art. 91 D.Lgs. 163/2006 &#8211; Operatività</p>
<p>3.Contratti della P.A. – Gara – Lavori &nbsp;&#8211; Concorrente – Collegamento ex art. 2359 con soggetto partecipante alla stesura del progetto di gara – Esclusione ex art. 90, co. 8 D.Lgs. 163/2006 – Obbligo – Ragioni&nbsp;</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Quando il contratto di appalto ha ad oggetto anche la progettazione comprensiva di quella geologica, gli operatori economici devono avvalersi di progettisti qualificati anche per detta prestazione. Il suddetto requisito può essere presente o in capo al concorrente o in capo all’ATI &nbsp;designata per la progettazione, ma non in capo ad un terzo estraneo pena l’esclusione dalla gara. In questo caso infatti la relazione geologica, ancorchè presentata a corredo dell’offerta, ma non fa parte dell’offerta, essendo in concreto realizzatasi sulla base di una operazione qualificabile o come avvalimento o come subappalto e/o acquisizione di un prodotto conclusivo di locatio operis, a mezzo cioè di strumenti operativi estranei al contesto procedimentale di acquisizione di tale documento, definito dalle disposizioni legislative recate dal codice dei contratti pubblici e dalla stessa disciplina regolante la gara d’appalto. Con la conseguenza che l’“ausilio esterno” del professionista geologo avviene in aggiunta all’avvalimento già utilizzato dalla concorrente in sede di designazione dell’ATI orizzontale preposta alla progettazione, dandosi così sostanzialmente luogo ad una sorta di inammissibile avvalimento a cascata.&nbsp;</p>
<p>2. La gara che ad oggetto un appalto integrato in cui sulla base del solo preliminare si richiede la presentazione in sede di offerta di una progettazione definitiva configura una sorta di esecuzione del contratto sia pure nella fase di presentazione dell’offerta. Sicchè anche in detta ipotesi risulta applicabile il divieto di subappalto della relazione geologica previsto dall’art. 91 D.lgs n.163/2006.&nbsp;</p>
<p>3.Ai sensi dell’art. 90, co. 8 D.lgs. 163/2006, non possono partecipare alle gare per l’esecuzione di lavoro le imprese in rapporto di controllo e/o di collegamento formale ex art. 2359 c.c. con le imprese che hanno partecipato alla stesura della progettazione posta a base di gara. &nbsp;Il suddetto divieto ha carattere generale ed è correlato all’esigenza di evitare che vi sia “una differente posizione di partenza” nella partecipazione alla procedura di scelta dell’aggiudicatario, prescindendo dal fatto che realmente si sia dato vantaggio per un concorrente, &nbsp;a motivo di una qualche contiguità con l’Amministrazione appaltante, poiché trattasi di una sorta di clausola di garanza che opera oggettivamente in quanto dettata a tutela della genuinità e trasparenza della gara.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01918/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 06183/2015 REG.RIC.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</div>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />
ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6183 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />
Impresa Pietro Cidonio Spa, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, corso del Rinascimento, 11;&nbsp;<br />
contro<br />
Autorità Portuale di Salerno, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Barbara Pisacane, con domicilio eletto presso Segreteria Consiglio di Stato, in Roma, p.za Capo di Ferro 13;&nbsp;<br />
Acmar Scpa &#8211; Associaz. Coop. Muratori &amp; Affini Ravenna, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Lilli, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, Via di Val Fiorita N.90;&nbsp;<br />
Coop. San Marino Cos. Coop., Technital Spa;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
Autorità Portuale di Salerno;&nbsp;<br />
per la riforma<br />
del dispositivo di sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 01490/2015, reso tra le parti, concernente affidamento della progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e l&#8217;esecuzione dei lavori di prolungamento del molo nel porto commerciale di Salerno</p>
<p>
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità Portuale di Salerno e di Acmar Scpa &#8211; Associaz. Coop. Muratori &amp; Affini Ravenna;<br />
Visto il ricorso per motivi aggiunti proposti avverso sentenza n. 1818/2015 illustrativa dei motivi posti a fondamento del già emesso dispositivo;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino, Pisacane e Lilli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>
FATTO<br />
Con bando pubblicato sulla G.U.R.I. dell’11/7/2014 l’Autorità Portuale di Salerno indiceva una procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori di prolungamento del molo di sopraflutto e salpamento del tratto terminale di sottoflutto nel porto commerciale di Salerno previa acquisizione del progetto definitivo, da aggiudicarsi a mezzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
All’esito delle operazioni di gara si classificava al primo posto della graduatoria definitiva l’ATI ACMAR scpa- Consorzio Veneto Cooperativo scpa ( CO.VE. Co. ), in seguito Acmar,,mentre al secondo posto si posizionava l’Impresa Pietro Cidonio spa.( infra Cidonio).<br />
Quest’ultima impugnava gli atti e l’aggiudicazione della gara innanzi al Tar della Campania sezione di Salerno che con dispositivo n. 149/2015 accoglieva il ricorso incidentale proposto da Acmar e dichiarava inammissibile il ricorso principale presentato da Cidonio.<br />
Avverso tale dispositivo di sentenza insorgeva la Società interessata con atto di appello con cui in primo luogo contestava la fondatezza dei sei motivi di ricorso incidentale e denunciava la mancata esclusione dalla gara di Acmar.<br />
In particolare , con riferimento alla dedotta fondatezza del ricorso principale dalla stessa presentato deduceva i seguenti mezzi d’impugnazione:<br />
Violazione degli artt.38 e 46del dlgs n.163/06. Violazione della legge di gara ( in particolare, punto III.4.1 del bando e punto 12.1 del disciplinare ),<br />
Violazione della legge. Aliud pro alio. Violazione del principio della par condicio. Eccesso di potere;<br />
Violazione legge di gara. Eccesso di potere;<br />
Violazione della previsione di gara che richiedeva a pena di esclusione l’analisi dei prezzi. In subordine violazione art. 86 comma 3 dlgs n.16372006;<br />
In subordine. Violazione di legge ed eccesso di potere sotto altri profili .<br />
Intanto in data 9/9/2015 veniva pubblicata la sentenza del Tar Salerno n. 1818/2015 resa a sostegno e conferma del dispositivo già sopra indicato, con la quale veniva accolto il ricorso incidentale di Acmar e dichiarato inammissibile il ricorso principale di Cidonio.<br />
Il primo giudice dopo aver dato precedenza all’esame del gravame incidentale ,accoglieva le censure ivi dedotte con il terzo e primo motivo d’impugnazione volte a far dichiarare la illegittimità degli atti di gara nella parte in cui avevano ammesso alla procedura selettiva Cidonio e ne avevano valutato l’offerta invece di escludere la predetta concorrente ( con conseguente assenza di legittimazione alla proposizione del ricorso principale ).<br />
Più specificatamente (ed in sintesi ) con la detta sentenza venivano ritenute fondati , quanto al ricorso incidentale di Acmar :<br />
i profili di doglianza riguardanti la (dedotta ) violazione dell’art.91 comma 3 del dlgs n.163/2006 e delle disposizioni del disciplinare di gara che pongono il divieto di subappaltare le prestazioni progettuali, nella specie la relazione geologica ( terzo motivo )<br />
le censure con cui veniva denunciata la violazione dell’art.90 comma 8 del dlgs n.163/06 in ragione del sussistente rapporto di controllo sostanziale e collegamento tra Cidonio Technital spa.,Società affidataria dell’incarico di progettazione preliminare sulla base della quale si è svolta la gara ( primo motivo ).<br />
Quindi Cidonio ha presentato avverso la sentenza n. 1818/2015 motivi aggiunti con cui critica il TAR per avere erroneamente aderito ai due motivi del ricorso incidentale sopra menzionati e per aver, altrettanto erroneamente, concluso per la inammissibilità del ricorso principale, senza che tale gravame sia stato esaminato.<br />
A sostegno di questo gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:<br />
in ordine all’accoglimento del ricorso incidentale:<br />
Erroneo accoglimento del terzo motivo incidentale con riguardo al ruolo del geologo: l’appellante ha adempiuto a quanto espressamente previsto dagli atti di gara allegando al progetto definitivo una relazione a firma di geologo professionista recante anche l’asseverazione di quanto prodotto dalla stazione appaltante e con ciò si è concretizzata anche l’indicazione di cui all’art.53 del codice dei contratti pubblici, senza che la ricorrente sia incorsa quanto al geologo in un caso di inammissibile subappalto;<br />
Erroneo accoglimento del primo motivo incidentale in ordine al rapporto con la Società che ha redatto un presupposto studio meteo- marino : Technital non ha partecipato al progetto dell’opera ma si è limitato ad effettuare un mero studio specialistico posto a monte dello studio preliminare pacificamente redatto da terzi.<br />
b) relativamente al ricorso principale Cidonio ha poi riproposto i cinque mezzi d’impugnazione già dedotti con il ricorso in appello introduttivo che qui si intendono trascritti a e ai quali si fa espresso rinvio.<br />
Si è costituita in giudizio l’Autorità portuale di Salerno che ha difeso la legittimità del proprio operato e contestato la fondatezza dei motivi d’appello come articolati con i due ricorsi giurisdizionali.<br />
Pure Acmar si è costituito in giudizio e ha insistito per la fondatezza dei motivi esposti con il ricorso incidentale, concludendo per la infondatezza delle doglianze dedotte dall’appellante Cidonio con entrambi i gravami proposti .<br />
Le parti hanno prodotto apposite memorie ad ulteriore illustrazione delle loro rispettive tesi difensive.<br />
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2016 la causa è stata introitata per la decisione.<br />
DIRITTO<br />
Va in primo luogo confermato il divisamento del primo giudice che nella concorrenza tra ricorso principale e ricorso incidentale ha ritenuto di accordare la precedenza all’esame del secondo .<br />
Invero, alla luce di un preciso orientamento giurisprudenziale ( Cons Stato Ad. Pl. n. 9 del 25/2/2014; Cons. Stato Sez. IV 24/11/2014 n. 5816), la disamina delle censure dedotte con il ricorso incidentale di tipo escludente, come quello proposto dalla Acmar, volto cioè a far valere profili di illegittimità dell’ammissione alla gara della Cidonio, sì da eliderne l’interesse alla impugnazione dell’aggiudicazione, assume carattere prioritario.<br />
Ciò preliminarmente precisato, il gravame incidentale di primo grado si appalesa fondato, dovendosi dare atto che il positivo apprezzamento da parte del primo giudice di due dei motivi ivi dedotti ( il terzo e il primo ) resistono alle censure dedotte dall’appellante Cidonio con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.<br />
Relativamente alla prima questione, quella riguardante la figura e il ruolo del geologo nella progettazione definitiva oggetto di gara, occorre farsi carico di verificare la fondatezza o meno della tesi propugnata da Acmar, originaria ricorrente incidentale, secondo cui Cidonio avrebbe presentato sul punto un’offerta manchevole, in quanto non sarebbe stato nominativamente indicato nell’ATI dei progettisti il geologo e perché in ogni caso per le prestazioni geologiche si è fatto ricorso ad un professionista estraneo al soggetto incaricato della progettazione in base ad un rapporto di subappalto e/o di avvalimento non consentito dalla normativa del codice dei contratti e neppure dalla lex specialis disciplinante la gara de qua.<br />
Le censure dedotte a suo tempo dall’attuale appellata colgono nel segno.<br />
Le disposizioni “normative” che reggono il suillustrato aspetto della gara qui in rilievo possono essere così riassunte:<br />
l’art.12 del capitolato descrittivo e prestazionale della gara di che trattasi prevede espressamente che relativamente alla relazione geologica , l’impresa concorrente ha l’obbligo di elaborare autonomamente la relazione a firma di geologo incaricato dalla stessa che dovrà validare anche i dati geotecnici acquisiti e tale prescrizione è ripresa negli stessi termini dall’art.14 del disciplinare di gara;<br />
l’art.53 del dlgs n. 163/2006 così dispone: “quando il contratto ha ad oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione…” ;<br />
l’art. 90 comma 7 del citato codice dei contratti pubblici così recita : “ indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta , con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali…”;<br />
l’art.79 del DPR n. 207/2010 ( regolamento di esecuzione del codice dei contratti ) prevede che: “per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all’art.53 comma 2 lettere b) e C9 del codice … è necessaria l’attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall’art.92 comma 6, il requisito dell’idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all’esercizio della professione di ingegnere ed architetto ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza , iscritti all’albo professionale…”<br />
Ora tenuto conto delle previsioni regolanti la gara d’appalto in controversia, l’oggetto dell’offerta da presentarsi a cura dei vari concorrenti è quello costituito dalla prestazione progettuale e tanto a mezzo della elaborazione e produzione di un progetto definitivo che non può non includere la relazione geologica: lo prevede il codice dei contratti, lo prescrive la lex specialis di gara, lo impone la tipologia delle opere da affidarsi in appalto.<br />
In particolare, che l’attività di elaborazione e refertazione da parte di un geologico costituisca parte integrante del progetto è una condizione di fatto e di diritto la quale è stata espressamente richiesta dall’art. 14 del disciplinare di gara (come sopra riportato), dovendosi altresì qui richiamare l’altra prescrizione contenuta all’art.20 del Capitolato speciale d’appalto che a proposito degli “elaborati che costituiscono il progetto esecutivo” elenca anche la relazione geologica.<br />
Partendo da tale presupposto si evince in via conseguentemente logica che per le prestazioni di progettazione l’offerente doveva essere qualificato anche con riferimento alla prestazione geologica, laddove un siffatto requisito di qualificazione poteva essere presente direttamente in capo alla concorrente o comunque riconducibile all’impresa Cidonio, potendo la medesima, come di fatto avvenuto, avvalersi di progettisti qualificati anche per le prestazioni geologiche , da indicarsi però nell’offerta , ai sensi delle disposizioni di cui agli artt.53 comma , 90 comma 7 del dlgs n. 163/06 e art. 79 comma del DPR n. 207/2010.<br />
E’ accaduto allora che Cidonio in sede di presentazione dell’offerta ha indicato quale progettista incaricato per la progettazione l’ATI Modimar- Duomi al cui interno non è però annoverato il geologo e a sua volta la indicata RTP si è avvalsa , quanto alla relazione geologica dello studio associato di geologia Tinti- Sciuto e tale circostanza è indirettamente confermata dal fatto che la relazione geologica , redatta dal dr Tinti riporta in copertina l’indicazione del progettista ( RTP Modimar- Duomi ) e lo stesso geologo afferma , in premessa, d’essere stato indicato per la redazione della relazione in questione dal predetto RTP.<br />
Questo significa che per l’attività di elaborazione e refertazione geologica si è utilizzato un soggetto terzo, e precisamente un tecnico che è estraneo sia alla concorrente ( Cidonio ) sia all’ATI orizzontale indicata come progettista ( Modimar- Duomi ) e se così è, con riferimento all’oggetto dell’offerta, la prestazione progettuale, comprensiva di quella geologica risulta essere stata solo parzialmente adempiuta proprio perché manchevole appunto di una sua essenziale componente.<br />
Deve dedursi che le modalità di acquisizione della relazione geologica sono state tali che non valgono a qualificare l’offerta Cidonio in relazione alle prestazioni di progettazione complessivamente richieste, giacchè per una delle quelle, la refertazione geologica, si è attinto al di fuori della compagine deputata al confezionamento del progetto definitivo, risultando il geologo non essere componente nè dello staff della Cidonio né dell’ATI indicata quale progettista., nel che si substanzia la non osservanza delle prescrizioni recate dagli artt.53 e 90 del dlgs n.163/2006 che impongono la indicazione dei progettisti qualificati alle varie prestazioni, sub specie quella geologica già in sede di presentazione dell’offerta.<br />
La relazione geologica è stata di fatto presentata a corredo dell’offerta, ma la elaborazione ed allegazione di tale indispensabile documento non è avvenuta dal punto di vista logico nella sede<br />
“naturale” dell’offerta, essendo in concreto realizzatasi sulla base di una operazione qualificabile o come avvalimento o come subappalto e/o acquisizione di un prodotto conclusivo di locatio operis, a mezzo cioè strumenti operativi estranei al contesto procedimentale di acquisizione di tale documento, definito dalle disposizioni legislative recate dal codice dei contratti pubblici e dalla stessa disciplina regolante la gara d’appalto per cui è causa.<br />
Orbene, con riferimento alla prima figura, si è in presenza di un “ausilio esterno” del geologo che avviene in aggiunta all’avvalimento già utilizzato dalla concorrente in sede di designazione dell’ATI orizzontale preposta alla progettazione ( RTP Modimar- Duomi ) dandosi sostanzialmente luogo ad una sorta di avvalimento a cascata che non è ammissibile ( Cons. Stato Sez.III 1/10/2012 n. 5161).<br />
All’uopo peraltro non può non rendersi prescrizione della lex di gara di carattere chiaramente ostativo recata dall’art.12.3.3 del disciplinare di gara secondo cui “ i progettisti indicati non possono procedere a propria volta ad avvalimento ex art.49 dlgs n.163/06 e ss. mm.ii. , a pena di esclusione del concorrente”<br />
Nemmeno può essere validamente ammessa una forma di subappalto, giacchè in tal caso viene in rilievo la norma di tipo preclusivo di cui all’art.91 del codice dei contratti che vieta il subappalto nelle prestazioni progettuali e che trova la sua ratio nell’evidente scopo di evitare che le attività prestazionali connesse alla capacità professionali siano rese da soggetti terzi, per i quali non sono evidenziabili le garanzie di un rapporto fiduciario proprie degli incarichi professionali.<br />
Parte appellante in relazione alla questione geologo ha criticato le statuizioni rese sul punto dal Tar nei sensi sopra illustrati e sostenuto il corretto adempimento degli oneri previsti al riguardo dalla normativa oltrechè dagli atti di gara sulla scorta di tre fondamentali argomentazioni:<br />
Cidonio ha indicato ai sensi di legge il geologo e l’offerta ( progetto definitivo) è stata accompagnata da una relazione firmata da un geologo ( il dott. Tinti) come previsto dalla lex di gara;<br />
non si è dato luogo ad alcun subappalto, posto che modulo operativo attiene alla fase esecutiva del contratto e non già a quella di preparazione dell’offerta per la quale s’imponeva unicamente l’allegazione della relazione geologica a firma di professionista abilitato, come esattamente avvenuto nella specie,<br />
ammesso che fossero insorti dei dubbi sul punto, ben poteva e la stazione appaltante chiedere chiarimenti attivando l’istituto del soccorso istruttorio.<br />
I suddetti assunti difensivi per quanto abilmente prospettati non appaiono condivisibili.<br />
In relazione alle osservazioni di cui sub a ) va rilevato che in concreto l’indicazione del geologo è avvenuta per effetto dell’incarico affidato allo studio associato di geologia Tinti- Sciuto da parte del soggetto designato per la progettazione ( Modimar- Duomi). Ma anche a voler ammettere che l’indicazione del geologo sia avvenuta direttamente a cura della impresa concorrente ( Cidonio ), rimane il fatto che la relazione peritale , quale parte integrante della progettazione è stata confezionata e prodotta, come sopra già evidenziato, da soggetto incaricato posto al di fuori dei soggetti proponenti l’offerta ( come articolata sul binomio “ concorrente – progettista”), senza che possa perciò ascriversi alla Cidonio e neppure al progettista designato ( ATI Modimar- Duomi ) la presenza al loro interno di un geologo, circostanza che pure è prevista come elemento indispensabile per la qualificazione dei concorrenti in relazione alle prestazioni di progettazione.<br />
Quanto ai rilievi di cui sub b) in relazione all’obiezione che il subappalto attiene unicamente alla fase esecutiva del contratto , con conseguente inconferenza del divieto di cui all’art. 91 del dlgs n.163/2006, vale far presente che si è in presenza di una gara che ad oggetto un appalto integrato in cui sulla base del solo preliminare si richiede la presentazione in sede di offerta di una progettazione definitiva il che equivale ad una una sorta di esecuzione del contratto sia pure nella fase di presentazione dell’offerta, di guisa che ben può rendersi applicabile il divieto di cui all’art.91 citato.<br />
Infine, parte appellante lamenta la mancata applicazione del soccorso istruttorio ( rilievo sub c), ma non è possibile condividere un siffatto assunto.<br />
Invero, una attenta lettura del combinato disposto dell’art.38 comma 2- bis e del successivo art. 46 comma 1 bis e del successivo art.46 comma i1 bis del dlgs n. 163/2006 depone nel senso che al beneficio del c.d. soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante non può accedersi in presenza di lacune ed omissioni che si traducono nella carenza di un elemento essenziale dell’offerta.<br />
E nella specie è indubitabile che l’offerta di Cidonio, come sopra illustrato si appalesa manchevole in relazione agli oneri di attinenti le modalità di produzione della perizia geologica e in ciò si invera il difetto di un elemento essenziale per la partecipazione alla stessa gara della predetta Società .<br />
Il TAR ha poi ritenuto fondato oltrechè assorbente il primo motivo del ricorso incidentale prodotto dall’attuale appellata , quello con cui si denuncia la incompatibilità di cui all’art. 90 comma 8 del dlgs n. 163/06 esistente tra Cidonio e la Technical s.p.a. Società, quest’ultima, che avrebbe concorso alla redazione del progetto preliminare sulla base del quale è stato indetto l’appalto.<br />
Le osservazioni e prese conclusioni del primo giudice meritano anche qui piena condivisione.<br />
L’art. 90 comma 8 del dlgs n. 163/2006 stabilisce che: “gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonchè di eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione ; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art.2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori, nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti”.<br />
Il predetto art. 2359 del codice civile prevede poi che : “ sono considerate società controllate : 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell’assemblea ordinaria;3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa…Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole”.<br />
Ciò precisato, risulta in causa che la Spa Technital ha redatto su incarico dell’Autorità Portuale di Salerno negli anni 2007- 2008 uno studio per la individuazione delle condizioni meteo- marine al contorno e analisi probabilistica dell’agitazione ondosa all’interno del porto commerciale di Salerno , come riportato nella relazione illustrativa del progetto preliminare, elaborato Rel. 024 , paragrafo 4 ; ancora la suindicata l’Autorità Portuale ha conferito alla Technical nel 2008 l’incarico dell’adeguamento dello studio meteo marino, ultimato nel 2010 ; sempre nel 2010 è stato affidato alla stessa Società da parte dell’Ente in parola l’incarico di redazione di uno studio specialistico per determinare i possibili effetti del prolungamento del molo di sopraflutto sull’equilibrio della spiaggia ( elaborato Rel.02A, paragrafo 6 al progetto preliminare, come riportato nella relazione illustrativa del progetto preliminare ).<br />
Quanto sopra evidenzia che Technital ha partecipato concretamente alla stesura degli elaborati progettuali costituenti il progetto preliminare sulla scorta del quale è stata articolata poi la gara cui ha preso parte anche Cidonio .<br />
Una riprova del ruolo tenuto da Technital nella progettazione preliminare è data indirettamente dal fatto che i documenti progettuali ( vedi copertina del capitolato speciale descrittivo e prestazionale ) richiamavano espressamente la Technital, tra i soggetti redattori del progetto.<br />
Ciò detto, va altresì rilevato che l’impresa Cidonio era partecipata da due società fiduciarie che detenevano l’intero pacchetto azionario, la Simon Fiduciaria s.p.a. all’80% e la Finnat Fiduciaria s.p.a. al 20% e tali Società a loro volta detenevano nelle stesse percentuali l’intero pacchetto azionario della Technital.<br />
Siffatti elementi di comunanza nelle strutture societarie dei soggetti coinvolti nella vicenda evidenzia la sussistenza di un rapporto di controllo e/o di collegamento formale ai sensi dell’art.2359 codice civile ma anche sostanziale tra le Technital e Cidonio se è vero che la prima presenta identico assetto proprietario della seconda.<br />
In tale situazione si ravvisa l’inverarsi della ipotesi di incompatibilità contemplata dall’art.90 comma 8 del dlgs n. 163/2006 secondo cui: “Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti… per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione ; ai medesimi appalti ….non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione.<br />
La ratio di tale norma è quella più volte sancita da questo Consiglio di Stato in svariate pronunce ( cfr tra le tante, Sez. IV 3/5/2011 n. 2650) e cioè che la disposizione in parola è espressione del principio generale dii trasparenza e imparzialità la cui applicazione è necessaria per garantire la parità di trattamento che ha per suo indefettibile presupposto il fatto che i concorrenti ad una procedura ad evidenza pubblica debbano rivestire la medesima posizione.<br />
Parimenti, è stato giustamente sottolineato in giurisprudenza che il divieto posto dal citato art.90 comma 8 è correlato all’esigenza di evitare che vi sia “ una differente posizione di partenza” nella partecipazione alla procedura di scelta dell’aggiudicatario in ragione di un indebito vantaggio che potrebbe derivare dal sussistente rapporto di collegamento tra società che ha partecipato alla redazione del progetto e società che partecipa alla gara di esecuzione del progetto stesso ( Cons. Stato Sez. V 10/8/2010 n. 5535).<br />
Nella specie gli elementi che connotano la vicenda inducono ragionevolmente a configuare quel rapporto di controllo e/o di collegamento rilevante ai fini dell’art. 2359 cod. civ. tra società affidataria di incarico di progettazione ( Technital ) e Società partecipante alla gara per l’esecuzione del progetto preliminare ( Cidonio), il che rende operativo il divieto previsto dall’art. 90 comma 8, norma peraltro richiamata dal disciplinare di gara agli artt. 11 e 12 .<br />
Sul punto parte appellante muove due rilievi così riassumibili:<br />
in realtà Technital non avrebbe partecipato alla progettazione preliminare , essendosi limitata ad effettuare nel 2008 unicamente uno studio specialistico meteo – marino che al massimo può considerarsi un presupposto della progettazione;<br />
non sussistono elementi che evidenzino un concreto vantaggio tratto dalla deducente in sede di partecipazione alla gara dal collegamento con Technital.<br />
Gli assunti difensivi non valgono a smentire la sussistenza delle condizioni per farsi luogo alla misura espulsiva imposta dalla incompatibilità prevista dall’art. 90 comma 8 del codice dei contratti pubblici ove si consideri che:<br />
lo studio meteo – marino è riportato espressamente nella relazione illustrativa del progetto preliminare ed è parte integrante di tale progettazione;<br />
se è vero che non vi sarebbe prova in ordine all’avvenuta insorgenza di un interesse concreto che Cidonio avrebbe conseguito, nondimeno l’incompatibilità in questione, come fissata dal menzionato art.90 citato prescinde dal fatto che realmente si sia dato vantaggio per un concorrente a motivo di una qualche sua contiguità con l’Amministrazione appaltante , perché trattasi di una sorta di clausola di garanzia che opera oggettivamente, in qunato dettata a tutela della genuinità e trasparenza della gara ( Cons .Stato Sez. VI 2/10/2007 n.5087).<br />
Conclusivamente, i due assorbenti motivi del ricorso incidentale di primo grado si appalesano fondati, dovendosi ritenere essersi verificate le condizioni previste dalla normativa ex dlgs n.163/06 e dalla lex specailis di gara per farsi luogo alla non ammissione alla gara della Cidonio.<br />
La fondatezza del ricorso incidentale di carattere escludente prodotto da Acmar in primo grado comporta l’inammissibilità del ricorso principale di prime cure proposto da Cidonio che non essendo legittimata a partecipare alla gara non può dedurre censure volte a stigmatizzare le gestione della procedura selettiva e gli esiti della stessa ( Cons. Stato sez. IV 8/972015 n. 4170).<br />
L’appello all’esame, comprensivo dei motivi aggiunti, quanto alle censure rivolte avverso l’accoglimento del ricorso incidentale di prime cure si rivela infondato, venendo altresì all’appellante preclusa la formulazione di ogni rilievo in ordine alla fondatezza del ricorso principale.<br />
Le questioni sin qui esaminate esauriscono la vicenda all’esame e ogni altro profilo di doglianza non espressamente esaminato deve ritenersi assorbito e/o non rilevante e in ogni caso non idoneo a far assumere a questo giudicante divisamenti di segno diverso da quelli sin qui presi.<br />
Le spese del presente grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, comprensivo dei motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.<br />
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 10.000 ( diecimila//00 ) di cui euro 5.000,00 in favore di Acmar S.c.p.a. e altri 5.000,00 ( cinquemila/00 ) in favore dell’Autorità Portuale di Salerno.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Antonino Anastasi, Presidente<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere<br />
Giuseppe Castiglia, Consigliere<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2016-n-1918/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.1918</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.1885</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-5-2016-n-1885/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-5-2016-n-1885/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.1885</a></p>
<p>Pres. Severini – Est. Cacace Sulla insufficienza del contratto &#8220;di punta&#8221; solo parzialmente attinente all&#8217;oggetto della gara Contratti della P.A. – Gara &#8211; Servizi – Contratto di punta &#8211; Afferenza all&#8217;oggetto della gara &#8211; Presentazione di contratto solo in parte afferente &#8211; Conseguenze &#160; Ai fini del giudizio di adeguatezza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-5-2016-n-1885/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.1885</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-5-2016-n-1885/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.1885</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini – Est. Cacace</span></p>
<hr />
<p>Sulla insufficienza del contratto &#8220;di punta&#8221; solo parzialmente attinente all&#8217;oggetto della gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara &#8211; Servizi – Contratto di punta &#8211; Afferenza all&#8217;oggetto della gara &#8211; Presentazione di contratto solo in parte afferente &#8211; Conseguenze &nbsp;<br /></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Ai fini del giudizio di adeguatezza delle capacità economica – finanziaria &nbsp;e tecnico – organizzativa del concorrente, qualora la lex specialis richieda l&#8217;allegazione di un c.d. contratto &#8220;di punta&#8221; relativo &nbsp;al medesimo servizio oggetto di gara, ciò che rileva è l’oggetto del contratto eseguito, nel senso che esso deve essere al di là della sua denominazione concretamente e pienamente riferibile al servizio oggetto di gara. Ne consegue che ben può la stazione appaltante, a fronte dell’esibizione di un contratto che solo parzialmente coincide con l&#8217;oggetto del servizio da appaltare (nel caso di specie, un contratto per&nbsp;fornitura e gestione di parchimetri in una gara per l&#8217;affidamento del servizio di automazione parcheggi), considerare solo la parte afferente ed eventualmente escludere il concorrente per il mancato raggiungimento della soglia di valore richiesta. Infatti in questi casi&nbsp;<span style="line-height: 1.6;">solo la stretta pertinenza del contratto eseguito con tale servizio è suscettibile, alla stregua della stessa lex specialis, di garantire alla stazione appaltante la sostenibilità dell’appalto da parte delle ditte concorrenti sotto il profilo tecnico-professionale. Ciò risponde anche al principio di proporzionalità di derivazione comunitaria e non contrasta con i principi di libera concorrenza e di favor partecipationis competitorum, che non possono che recedere a fronte di requisiti non irragionevolmente fissati dalla legge di gara come sintomatici dell’effettiva capacità dell’offerta di garantire l’adeguato soddisfacimento dei bisogni, cui il servizio oggetto della procedura di affidamento intende rispondere.</span></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01885/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 10400/2015 REG.RIC.<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 10400 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
SKIDATA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Opici, Andrea Ferrerio e Nicola Di Pierro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del terzo, in Roma, via Tagliamento, 55,&nbsp;<br />
contro<br />
HUB ITALIA S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Merani e Stefano Gattamelata ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via di Monte Fiore, 22<br />
nei confronti di<br />
GRUPPO TORINESE TRASPORTI – GTT s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
non costituitosi in giudizio,<br />
per la riforma<br />
della sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE &#8211; SEZIONE II n. 01484/2015, resa tra le parti, concernente procedura aperta per la conclusione di accordo quadro per rimozione e smaltimento impianti di automazione accessi e fornitura di nuovi impianti.<br />
Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata;<br />
Visto che non si è costituito in giudizio GRUPPO TORINESE TRASPORTI – GTT s.p.a.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta, alla pubblica udienza del 7 aprile 2016, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;<br />
Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Gian Alberto Ferrario, in sostituzione dell’avv. Nicola Di Pierro, e l’avv. Andrea Ferrerio per l’appellante e l’avv. Renzo Ruocco, in sostituzione dell’avv. Stefano Gattamelata. per l’appellata;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1. &#8211; Con ricorso proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, notificato in data 4 settembre 2015 e depositato il successivo 11 settembre, l’odierna appellata, premesso di aver partecipato alla procedura di gara indetta da GRUPPO TORINESE TRASPORTI – GTT S.p.A. per l’affidamento di un “accordo quadro per la rimozione e smaltimento di n. 6 impianti di automazione accesi e successiva fornitura, posa ed avviamento di n. 8 nuovi impianti compreso il sistema di centralizzazione, oltre manutenzione per 3 anni”, ha impugnato la sua esclusione dalla gara per mancanza del requisito dichiarato relativo ad un “contratto di punta” di importo non inferiore ad Euro 400.000,00=, nonché il provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata, odierna appellante.<br />
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice accoglieva il ricorso, ritenendo che l’esclusione sia stata “frutto di una artificiosa e parcellizzata lettura del contratto di punta”, laddove l’Amministrazione, valorizzando la peculiarità che il contratto esibito prevedeva “l’installazione di alcuni parcometri esterni, in aree non suscettibili di essere ricomprese nel parcheggio regolamentato”, non ha tenuto conto del fatto che “siffatto elemento del contratto … non ne muta in alcun modo la sostanza, al limite ne caratterizza la complessità …” ( pag. 5 sent. ).<br />
Tale “variante della interconnessione di ulteriori parchimetri esterni” non incide insomma, secondo il Giudice di primo grado, sulla “prestazione significativa del contratto”, anche alla luce “della terminologia della legge di gara … che non autorizza lo scorporo di singole prestazioni” ( pagg. 6 – 7 sent. ).<br />
La ditta controinteressata ha impugnato detta sentenza con atto avviato alla notifica il 10 dicembre e depositato il successivo 17 dicembre.<br />
Con l’impugnativa l’appellante ricorda in particolare la testuale disposizione del disciplinare di gara ( che imponeva ai concorrenti di fornire “l’elenco dei principali contratti eseguiti nell’ultimo triennio … aventi ad oggetto la fornitura e l’installazione di impianti di automazione parcheggi” per un valore complessivo minimo pari ad Euro 1.000.000,00= e con la prescrizione di un contratto di punta di importo non inferiore ad Euro 400.000,00= ), sottolineando come il contratto di punta esibito dall’avversaria raggiunga il valore di Euro 400.500,00= solo grazie alla previsione dell’installazione di 13 parchimetri di valore pari ad Euro 74.681,02=, che hanno caratteristiche sostanziali del tutto distinte da quelle di un impianto di automazione parcheggi.<br />
Poste tali coordinate, l’appellante sottopone a critica i varii passaggi della sentenza di primo grado.<br />
Si è costituita in giudizio, per resistere, la controinteressata.<br />
Non si è invece costituita la stazione appaltante.<br />
Entrambe le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi con successive memorie; l’appellante anche in replica.<br />
L’appellata ha depositato “note di udienza” in data 6 aprile 2016.<br />
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 7 aprile 2016.<br />
Va preliminarmente dichiarata inammissibile, e dunque irrilevante ai fini del decidere, la memoria di replica dell’appellante in data 31 marzo 2016, in quanto tardiva rispetto ai termini, pur dimezzati ex art. 119 Cod. proc. amm.<br />
Parimenti inammissibili sono, per gli stessi motivi, le “note di udienza” dell’appellata in data 6 aprile 2016, che non rappresentano una species di atto difensivo sottratto ai predetti termini.<br />
Ciò posto, il Collegio ritiene l’appello fondato.<br />
L’amministrazione appaltante, infatti, ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa delle imprese partecipanti, ha stabilito, al punto 3.B.2) del disciplinare di gara, la clausola, chiara nella sua formulazione, che limita l’ammissione dei concorrenti a quelli che abbiano già svolto il servizio in questione ( fornitura ed installazione di impianti di automazione parcheggi ) e che siano in grado di dimostrare tale capacità attraverso l’esibizione di contratti eseguiti nel triennio precedente, che “devono avere un valore complessivo non inferiore a Euro 1.000.000,00 e di cui almeno un singolo contratto … deve avere un importo non inferiore ad Euro 400.000,00”.<br />
A tal fine rileva, ad avviso del Collegio, l’oggetto del contratto eseguito, nel senso ch’esso dev’essere, al di là della sua “denominazione” ( cui invece il primo giudice ha tra l’altro attribuito rilievo ), concretamente e pienamente riferibile al servizio oggetto di gara.<br />
Orbene, la presenza, nel contratto “di punta” esibito in gara dall’odierna appellata a dimostrazione del requisito suddetto, della fornitura ed installazione di parchimetri ( pur se “connessi in un unico sistema di gestione centrale”, come sottolineato dal primo giudice senza tuttavia considerare che tale connessione, come risulta dalla nota della stessa appellata in data 18 giugno 2014, è limitata alla “possibilità di trasferimento dei dati contabili dei singoli parchimetri”, che non è però tale da prefigurare un impianto di automazione accessi ) per una quota più che significativa del contratto stesso ( circa il venti per cento del relativo valore ), non consente di riferire per intero il contratto di cui si tratta all’àmbito dei servizii oggetto dell’appalto, alla luce della chiara estraneità della fornitura ed installazione di parchimetri ad un “impianto di automazione parcheggi”, come definito e risultante dagli stessi atti di gara ( v. in particolare lo schema di contratto agli artt. 2 e 3, nonché il capitolato speciale d’appalto agli artt. da 1 a 6 ).<br />
Differenti impostazioni tecniche e gestionali caratterizzano invero la fornitura e gestione di parchimetri rispetto a quelle di un “impianto automazione parcheggi”, come individuato dai citati atti di gara.<br />
Legittimamente, dunque, la stazione appaltante, a fronte dell’esibizione dell’indicato contratto, ne ha considerato il solo oggetto ( ed il relativo valore ) pertinenti al servizio oggetto di gara, ché solo la stretta pertinenza del contratto eseguito con tale servizio è suscettibile, alla stregua della stessa lex specialis, di garantire alla stazione appaltante la sostenibilità dell’appalto da parte delle ditte concorrenti sotto il profilo tecnico-professionale.<br />
Ciò risponde anche al principio di proporzionalità di derivazione comunitaria e non contrasta con i principii di libera concorrenza e di favor partecipationis competitorum, che non possono che recedere a fronte di requisiti non irragionevolmente fissati dalla legge di gara come sintomatici dell’effettiva capacità dell’offerta di garantire l’adeguato soddisfacimento dei bisogni, cui il servizio oggetto della procedura di affidamento intende rispondere.<br />
Al riguardo, non rilevano infine in senso contrario:<br />
&#8211; la “specifica e maggiore complessità”, che secondo il primo giudice caratterizzerebbe il contratto fatto valere in gara dall’odierna appellata ai fini della dimostrazione del possesso del rigoroso requisito de quo, atteso che tale presunta “complessità”<br />
&#8211; il fatto, sottolineato dal primo giudice, che la legge di gara “non autorizzava lo scorporo di singole prestazioni”, dal momento che nel caso di specie non di mero “scorporo” si tratta, quanto piuttosto di una valutazione, di per sé discrezionale, immun<br />
&#8211; il fatto, posto in risalto dal primo giudice, che “parte ricorrente ha rilevato di essere parte di un gruppo leader in materia di parcheggi e di essere in grado, ove dalla legge di gara fosse mai stata evincibile siffatta rigida interpretazione, di esib<br />
2. – In definitiva, per quanto argomentato, l’appello va accolto, con conseguente reiezione, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado.<br />
Le spese del doppio grado possono essere integralmente compensate fra tutte le parti, ivi compresa la stazione appaltante, anche alla luce della mancata costituzione dell’odierna appellante in primo grado e di GTT in sede di appello.<br />
P.Q.M.<br />
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br />
Spese doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, addì 7 aprile 2016, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />
Fabio Franconiero, Consigliere<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-5-2016-n-1885/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.1885</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.9772</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-12-5-2016-n-9772/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-12-5-2016-n-9772/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.9772</a></p>
<p>Pres. Bucciante, est. Giusti Deposito in via telematica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo: nullità o mera irregolarità? 1.Giustizia civile – Processo civile telematico– Opposizione a decreto ingiuntivo – Deposito telematico &#8211; Ordinanza di inammissibilità – Ricorso per Cassazione – Inammissibilità &#8211; Ragioni 2.Giustizia civile – Processo civile telematico &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-12-5-2016-n-9772/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.9772</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-12-5-2016-n-9772/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.9772</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bucciante, est. Giusti</span></p>
<hr />
<p>Deposito in via telematica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo: nullità o mera irregolarità?</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Giustizia civile – Processo civile telematico– Opposizione a decreto ingiuntivo – Deposito telematico &#8211; Ordinanza di inammissibilità – Ricorso per Cassazione – Inammissibilità &#8211; Ragioni</p>
<p>2.Giustizia civile – Processo civile telematico &#8211; Opposizione a decreto ingiuntivo – Deposito telematico – Nullità – Non sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Il decreto di inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, adottato per il riscontrato difetto di rituale costituzione dell’opponente, perché avvenuta attraverso il deposito in via telematica, assume valore sostanziale di sentenza ed è pertanto impugnabile mediante appello, non con ricorso per Cassazione ex art 111 Cost. Infatti, mediante il rituale strumento di gravame, si realizza, nel contraddittorio delle parti interessate, un controllo circa la sussistenza dei presupposti legittimanti la dichiarazione di inammissibilità.</div>
<div style="text-align: justify;">
2.In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina dell’art 16-bis del d.l. n. 179 del 2012 (come modificato dalle leggi successive), il deposito per via telematica,anziché con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ogniqualvolta l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE SECONDA CIVILE</p></div>
<div style="text-align: justify;">
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Presidente &#8211;</p>
<p>Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. SCARPA Antonio &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. CRISCUOLO Mauro &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p></div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">
sul ricorso proposto da:</p>
<p>ORTOPIAZZOLLA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall&#8217;Avv. Francesco Missori, con domicilio eletto nello studio dello stesso in Roma, via Sabotino, n. 12;</p>
<p>&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p>contro</p>
<p>ITALIAN AMERICAN MUSBROOM COMMERCIALE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p>&#8211; intimata &#8211;</p>
<p>avverso il decreto del Tribunale di Bergamo in data 20 gennaio 2015;</p>
<p>Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 15 aprile 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;</p>
<p>udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità del ricorso.</p></div>
<div style="text-align: center;">Svolgimento del processo</div>
<div style="text-align: justify;">
In data 5 novembre 2014 è stato notificato ad Ortopiazzolla s.r.l., da parte di Italian American Mushroom Commerciale s.r.l. in liquidazione, il decreto n. 5929/14, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 22 ottobre 2014, con il quale veniva ingiunto alla stessa di pagare, entro quaranta giorni dalla notifica dell&#8217;atto, la somma di Euro 19.869,58, oltre interessi moratori. Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in forma telematica, ed in forma telematica è stato notificato, insieme al decreto di emissione, ad Ortopiazzolla.</p>
<p>Avverso detto decreto Ortopiazzolla ha proposto formale opposizione, provvedendo in data 12 dicembre 2014 alla notifica presso il procuratore domiciliatario all&#8217;indicato indirizzo di posta elettronica certificata. Successivamente, in data 22 dicembre 2014, è stato formato il fascicolo telematico, rubricato al RG 15449/14.2. &#8211; Con decreto in data 20 gennaio 2015, il giudice del Tribunale di Bergamo ha dichiarato l&#8217;inammissibilità dell&#8217;atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proposto in via telematica da Ortopiazzola.</p>
<p>2.1. &#8211; Il decreto di inammissibilità è così motivato: &#8220;preso atto dell&#8217;indirizzo ricostruttivo ormai consolidato presso questo Tribunale di applicazione rigorosa della norma di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221; considerato in particolare che tale norma prevede il deposito telematico di atti dei difensori delle parti già costituite (comma 1); preso atto che nei confronti del Tribunale di Bergamo, in quanto in possesso di tutti i requisiti tecnici e informatici necessari, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, ha attivato con anticipo l&#8217;entrata in vigore del processo civile telematico espressamente richiamando la comparsa di risposta ed altri atti endoprocessuali; ritenuto in conclusione che in questa fase non appare sussistente una disciplina giuridica ammissiva del deposito telematico degli atti introduttivi del procedimento (&#8230;)&#8221;.Per la cassazione del decreto del Tribunale, Ortopiazzolla ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell&#8217;art. 111 Cost., sulla base di quattro motivi.</p>
<p>L&#8217;intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.</p></div>
<div style="text-align: center;">Motivi della decisione</div>
<div style="text-align: justify;">
1. &#8211; Con il primo motivo (errata interpretazione dell&#8217;art. 35 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, recante il regolamento concernente le regole tecniche per l&#8217;adozione nel processo civile delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione) si deduce che nessuna norma, nè legislativa nè regolamentare, ha conferito alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia il potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale esercitare la facoltà di deposito digitale. Alla detta Direzione generale spetterebbe esclusivamente il potere di accertare e dichiarare l&#8217;installazione e l&#8217;idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. Ad avviso della ricorrente, l&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo il cui fascicolo viene depositato telematicamente deve essere in ogni caso considerata rituale e quindi pienamente efficace. Con il secondo motivo si denuncia violazione del codice dell&#8217;amministrazione digitale, approvato con il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ.. Secondo la ricorrente, la validità di un deposito di un atto processuale non può essere fatta dipendere da un provvedimento amministrativo quale il decreto della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, non potendo essere sanzionato il deposito di atti in via telematica in difetto di una disposizione di legge che conferisca tale potere. A sostegno di tale assunto, la ricorrente richiama il principio di libertà delle forme e quello del raggiungimento dello scopo e deduce che nel caso di specie gli scopi essenziali del deposito di un atto giudiziario devono ritenersi raggiunti, stante l&#8217;accettazione dell&#8217;atto da parte del cancelliere e l&#8217;acquisizione agli atti del fascicolo di parte, visibile per le controparti ed il giudice.</p>
<p>Il terzo mezzo denuncia l&#8217;errata interpretazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19, n. 2, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge di stabilità 2013), poi modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l&#8217;efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, posto che detta norma non comminerebbe alcuna sanzione di nullità in caso di difetto di forme con riguardo ai documenti inviati in via telematica.</p>
<p>Il quarto motivo (violazione degli artt. 165 e 171 cod. proc. civ.) lamenta che il Tribunale non abbia neppure atteso la prima udienza prima di provvedere, ma abbia emesso inaudita altera parte un decreto di inammissibilità.</p>
<p>Il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell&#8217;art. 111 Cost.</p>
<p>avverso il decreto del Tribunale che ha dichiarato l&#8217;inammissibilità dell&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo in difetto di rituale costituzione dell&#8217;opponente, per essere l&#8217;atto introduttivo del procedimento stato depositato in via telematica anzichè con modalità cartacee, è inammissibile.</p>
<p>Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, 15 dicembre 1982, n. 6908), infatti, il provvedimento dichiarativo della inammissibilità dell&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo per difetto di costituzione dell&#8217;opponente o per ritardata costituzione del medesimo non è direttamente impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., essendo esso soggetto a gravame secondo i normali criteri del giudizio di cognizione. Invero, nell&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo, che introduce un ordinario giudizio di cognizione, il decreto di inammissibilità dell&#8217;opposizione, adottato per il riscontrato difetto di rituale costituzione dell&#8217;opponente, assume valore sostanziale di sentenza ed è pertanto suscettibile di impugnazione mediante appello, con tale mezzo realizzandosi, attraverso la normale garanzia giurisdizionale e nel contraddittorio delle parti interessate, un controllo circa la sussistenza dei presupposti legittimanti la dichiarata inammissibilità.</p>
<p>3. &#8211; Nondimeno, la particolare importanza del thema decidendum induce il Collegio, stante la ravvisata inammissibilità del ricorso perchè proposto avverso un provvedimento impugnabile mediante appello, a ritenere sussistenti le condizioni per una pronuncia d&#8217;ufficio ai sensi dell&#8217;art. 363 c.p.c., comma 3, con l&#8217;enunciazione &#8211; nell&#8217;esercizio della funzione nomofilattica assegnata a questa Corte dalla citata disposizione del codice di rito &#8211; del principio di diritto nell&#8217;interesse della legge sulla questione che il ricorso inammissibile propone.</p>
<p>La questione è se, nei procedimenti iniziati dinanzi ai tribunali a decorrere dal 30 giugno 2014, sia ammissibile &#8211; nella disciplina del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2), nel testo anteriore al D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (che, con l&#8217;art. 19, comma 1, lett. a, n. 1, vi ha aggiunto il comma 1-bis) &#8211; il deposito con modalità telematiche dell&#8217;atto di opposizione a decreto ingiuntivo.</p>
<p>Essa assume una connotazione di particolare importanza, trattandosi di questione nuova nella giurisprudenza di questa Corte ed in ordine alla quale si sono registrate, tra i giudici di merito, diversità nelle interpretazioni e nelle soluzioni offerte.</p>
<p>4. &#8211; Occorre muovere dal dato normativo.</p>
<p>Il comma 4 del citato art. 16-bis, nel prevedere che, a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento d&#8217;ingiunzione davanti al tribunale, &#8220;il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici&#8221;, esclude, espressamente, che questa regola valga per il giudizio di opposizione.</p>
<p>Per il giudizio di opposizione si applica la disciplina generale dettata, dal comma 1 dello stesso art. 16-bis (come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 44, comma 2, lett. a), per i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale: &#8220;il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici&#8221;.</p>
<p>5. &#8211; Il comma 1 dell&#8217;art. 16-bis del decreto-legge, riferendosi al deposito degli atti processuali da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, pone la regola dell&#8217;obbligatorietà del deposito telematico dei soli atti endoprocessuali.</p>
<p>Si tratta di stabilire se sia possibile depositare telematicamente atti diversi rispetto a quelli per i quali l&#8217;art. 16-bis impone di utilizzare quel canale comunicativo: se, cioè, ferma l&#8217;obbligatorietà del processo civile telematico per i soli atti endoprocessuali, il deposito per via telematica dell&#8217;atto introduttivo del giudizio (a) rientri, pur in difetto di apposita autorizzazione ex art. 35 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, tra le facoltà del difensore che intenda in tal modo costituirsi in giudizio, oppure (b) sia inammissibile.</p>
<p>Tale questione, oramai, ha una rilevanza esclusivamente intertemporale, giacchè, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2015, che ha inserito il D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 1-bis, &#8220;è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1&#8221; dello stesso art. 16-bis: sicchè, a partire da tale data, per l&#8217;atto introduttivo del giudizio o per il primo atto difensivo, il regime della modalità di deposito è telematico o cartaceo a scelta della parte e, in caso di deposito telematico, questo è l&#8217;unico a perfezionarsi.</p>
<p>6. &#8211; Ad avviso del Collegio, dal comma 1 del citato art. 16-bis non si ricava la regola, inversa, del divieto di utilizzare il canale comunicativo dell&#8217;invio telematico per gli atti introduttivi del processo.</p>
<p>In mancanza di una sanzione espressa di nullità del deposito degli atti introduttivi in via telematica, la questione va risolta considerando che, secondo il principio cardine di strumentalità delle forme desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ. (cfr. Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726; Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665), le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sè o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l&#8217;obiettivo che la norma disciplinante la forma dell&#8217;atto intende conseguire. Il tessuto normativo del codice di rito, ispirato ad un principio di economia conservativa, mostra di ritenere la nullità come un sistema di limiti e di rimedi. Considerando irrilevante l&#8217;eventuale inosservanza della prescrizione formale se l&#8217;atto viziato ha egualmente raggiunto lo scopo cui è destinato, l&#8217;ordinamento decrementa le volte che il processo civile si conclude con una pronuncia di carattere meramente processuale, incapace di definire il merito della lite con una distribuzione del torto e della ragione tra le parti.</p>
<p>Muovendosi in tale prospettiva, ed esaminando una ipotesi di deposito irrituale, avvenuto attraverso l&#8217;invio a mezzo posta dell&#8217;atto processuale destinato alla cancelleria al di fuori delle ipotesi speciali in cui tale modalità è consentita, questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza 4 marzo 2009, n. 5160, ha già chiarito che la deviazione dallo schema legale deve essere valutata come una mera irregolarità, in quanto non è prevista dalla legge una nullità in correlazione a tale tipo di vizio, giungendo alla conclusione che l&#8217;attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l&#8217;ufficio giudiziario, e che, in tal caso, la sanatoria si produce dalla data di ricezione dell&#8217;atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quello di spedizione (così anche Sez. 1, 17 giugno 2015, n. 12509).</p>
<p>6.1. &#8211; Applicando tale principio, va esclusa una valutazione di radicale difformità del deposito per via telematica, da parte del difensore, dell&#8217;atto introduttivo del giudizio rispetto a quello, tipico, che si realizza con modalità cartacee secondo le forme supposte dall&#8217;art. 165 cod. proc. civ. e dalle pertinenti disposizioni di attuazione.</p>
<p>Il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio è una eventualità considerata possibile dallo stesso codice di procedura civile, il quale, all&#8217;art. 83, comma 3, nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, prevede che &#8220;se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica &#8220;In questo contesto, poichè lo scopo del deposito di un atto processuale consiste nella presa di contatto fra la parte e l&#8217;ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è instaurata e nella messa a disposizione delle altre parti processuali, il deposito per via telematica, anzichè con modalità cartacee, dell&#8217;atto introduttivo del processo di cognizione si risolve in una mera irregolarità: una imperfezione non viziante la costituzione in giudizio dell&#8217;attore e non idonea ad impedire al deposito stesso di produrre i suoi effetti tipici tutte le volte che l&#8217;atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell&#8217;ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16-bis, comma 7.</p>
<p>6.2. &#8211; Questa conclusione non è ostacolata dalla mancanza di un provvedimento ministeriale autorizzativo, riferito al singolo tribunale in cui si svolge la controversia, che specificamente comprenda l&#8217;atto introduttivo del giudizio tra quelli per i quali opera l&#8217;abilitazione al deposito telematico.</p>
<p>Infatti, il citato art. 35 del decreto ministeriale n. 44 del 2011, in vista dell&#8217;attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni, si limita a conferire al decreto dirigenziale del Ministero il compito di accertare l&#8217;installazione e l&#8217;idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. Non rientra, pertanto, in quest&#8217;ambito di potere accertativo di funzionalità tecniche l&#8217;individuazione, altresì, del novero degli atti depositabili telematicamente, la quale discende dalla normativa primaria.</p>
<p>Conclusivamente, deve essere pronunciato il seguente principio di diritto nell&#8217;interesse della legge: &#8220;In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2), anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2015 (che, con l&#8217;art. 19, comma 1, lett. a, n. 1), vi ha aggiunto il comma 1-bis), il deposito per via telematica, anzichè con modalità cartacee, dell&#8217;atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l&#8217;atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell&#8217;attore, ma ad una mera irregolarità, sicchè ogniqualvolta l&#8217;atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell&#8217;ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l&#8217;ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti&#8221;.</p>
<p>8. &#8211; Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l&#8217;intimata svolto attività difensiva in questa sede.</p>
<p>9. &#8211; Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto &#8211; ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all&#8217;art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 &#8211; della sussistenza dell&#8217;obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte dichiara inammissibile il ricorso e pronuncia nell&#8217;interesse della legge il principio di diritto di cui al punto 7 del Considerato in diritto.</p>
<p>Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 aprile 2016.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2016</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-12-5-2016-n-9772/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.9772</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.102</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-5-2016-n-102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-5-2016-n-102/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-5-2016-n-102/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.102</a></p>
<p>Pres. Grossi/Est. Lattanzi e Catabia La Consulta sulle sanzioni penali ed amministrative e sul divieto del ne bis in idem. 1. Fonti – Art. 187-bis co.1 D.lgs 58/1998 – art. 649 c.p.p.&#160; – Sanzioni amministrative e penali – Contrasto con Costituzionee CEDU . &#160; 2.&#160; Fonti – Art. 187 ter</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-5-2016-n-102/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-5-2016-n-102/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.102</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Grossi/Est. Lattanzi e Catabia</span></p>
<hr />
<p>La Consulta sulle sanzioni penali ed amministrative e sul divieto del ne bis in idem.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Fonti – Art. 187-bis co.1 D.lgs 58/1998 – art. 649 c.p.p.&nbsp; – Sanzioni amministrative e penali – Contrasto con Costituzionee CEDU .<br />
&nbsp;<br />
2.&nbsp; Fonti – Art. 187 ter co. 1 D.lgs 58/1998 – Contrasto con Costituzione e CEDU – a.l.c. – Inammissibile.<br />
&nbsp;<br />
3. Fonti – Principio del&nbsp;<em>Ne bis in idem – </em>&nbsp;Natura &#8211; Conseguenze&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) nella parte in cui prevede «Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato» anziché «Salvo che il fatto costituisca reato» e dell’art. 649 del codice di procedura penale, sollevate, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione.<br />
&nbsp;<br />
2. E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 187-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998, sollevata, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, dalla sezione tributaria della Corte di cassazione.<br />
&nbsp;<br />
3. Il divieto di <em>bis in idem</em> ha carattere processuale, e non sostanziale. Esso permette agli Stati aderenti di punire il medesimo fatto a più titoli, e con diverse sanzioni, ma richiede che ciò avvenga in un unico procedimento o attraverso procedimenti fra loro coordinati, nel rispetto della condizione che non si proceda per uno di essi quando è divenuta definitiva la pronuncia relativa all’altro. Pertanto un tale divieto può risolversi in una frustrazione del sistema del doppio binario, nel quale alla diversa natura, penale o amministrativa, della sanzione si collegano normalmente procedimenti anch’essi di natura diversa, e spetta anzitutto al legislatore stabilire quali soluzioni debbano adottarsi per porre rimedio alle frizioni che tale sistema genera tra l’ordinamento nazionale e la CEDU.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>
<p>			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;">SENTENZA N. 102<br />	<br />
			ANNO 2016</p>
<p>			REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
			IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
			LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<p>			composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giuseppe FRIGO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,</p>
<p>			ha pronunciato la seguente				</p>
<table border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<p>			nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale e degli artt. 187-bis, comma 1, e 187-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), promossi dalla Corte di cassazione con ordinanze del 15 e del 21 gennaio 2015, iscritte ai nn. 38 e 52 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 12 e 15, prima serie speciale, dell’anno 2015.<br />	<br />
			Visti gli atti di costituzione della parte privata C.C.R., della Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB, della Garlsson srl in liquidazione (già Garlsson Real Estate sa in liquidazione) ed altri, fuori termine, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
			uditi nell’udienza pubblica dell’8 marzo 2016 i Giudici relatori Giorgio Lattanzi e Marta Cartabia;<br />	<br />
			uditi gli avvocati Francesco Arnaud per la Garlsson srl in liquidazione (già Garlsson Real Estate sa in liquidazione) ed altri, Riccardo Olivo per la parte privata C.C.R., Salvatore Providenti per la Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB e gli avvocati dello Stato Mario Antonio Scino e Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>Ritenuto in fatto</em></strong></div>
<p>			1.– Con ordinanza del 15 gennaio 2015 (reg. ord. n. 38 del 2015), notificata il successivo 21 gennaio, la quinta sezione penale della Corte di cassazione ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98 (d’ora innanzi «Protocollo n. 7 alla CEDU»), dell’art. 187-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nella parte in cui prevede «Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato» anziché «Salvo che il fatto costituisca reato». In via subordinata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, dell’art. 649 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede «l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui l’imputato sia stato giudicato, con provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto nell’ambito di un procedimento amministrativo per l’applicazione di una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali e dei relativi Protocolli».<br />	<br />
			1.1.– Il rimettente ha premesso che l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art. 184, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 1998 – per avere diffuso ad altri, in data antecedente e prossima al 23 gennaio 2006, informazioni privilegiate di cui era in possesso quale analista finanziario, fuori dal normale esercizio della professione – con sentenza del Tribunale ordinario di Milano del 20 dicembre 2011, confermata dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza del 16 gennaio 2013, oggetto del ricorso per cassazione del quale il giudice a quo è stato investito.<br />	<br />
			Lo stesso rimettente ha precisato di aderire all’orientamento, avallato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, secondo il quale è ammissibile la deduzione, per la prima volta dinanzi alla Corte predetta (come avvenuto nella specie), della violazione del divieto del bis in idem.<br />	<br />
			L’imputato ha infatti prodotto sentenza della Corte d’appello di Roma con la quale è stata rigettata l’opposizione avverso la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa («CONSOB») con la quale al medesimo imputato è stata applicata la sanzione pecuniaria e quella accessoria interdittiva, in relazione all’illecito amministrativo previsto dall’art. 187-bis, comma 1, del citato d.lgs. n. 58 del 1998, contestatogli per i medesimi fatti compresi nell’imputazione penale. Inoltre, essendo il reato commesso nella vigenza dell’art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), neppure risultava decorso il termine di prescrizione.<br />	<br />
			1.2.– Ad avviso del rimettente, la questione sollevata in via principale assumerebbe rilevanza nel giudizio a quo, perché il suo eventuale accoglimento farebbe venir meno il presupposto del ne bis in idem, in quanto la CONSOB dovrebbe assumere le necessarie determinazioni per revocare le sanzioni ai sensi dell’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale): in particolare, il riconoscimento della natura sostanzialmente penale della sanzione irrogata dovrebbe imporre il superamento del giudicato, in base a una interpretazione della disposizione conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Per altro verso, secondo la Corte di cassazione, la disciplina limitativa del cumulo delle sanzioni prevista dall’art. 187-terdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, dovrebbe ritenersi operativa anche nella specie, con la conseguenza che il venir meno della base legale della sanzione amministrativa determinerebbe la possibile esazione in toto della multa.<br />	<br />
			1.3.– Peraltro, secondo il giudice a quo, anche la questione sollevata in via subordinata sarebbe rilevante, posto che, in caso di accoglimento, la Corte di cassazione potrebbe definire il giudizio in base all’applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen., quale risultante dall’intervento additivo richiesto.<br />	<br />
			1.4.– Il rimettente ha poi escluso la praticabilità di una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate.<br />	<br />
			Per quanto concerne l’art. 187-bis, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998, l’incipit letterale della disposizione e il meccanismo compensativo previsto dal citato art. 187-terdecies, sarebbero compatibili soltanto con la previsione di un concorso delle sanzioni previste per il reato e per l’illecito amministrativo.<br />	<br />
			Allo stesso modo l’art. 649 cod. proc. pen. si pone all’interno di un sistema di strumenti volti a prevenire lo svolgimento di più procedimenti per il medesimo fatto – come nel caso della disciplina sui conflitti positivi di competenza, tra diversi giudici, o di attribuzione, tra diversi uffici del pubblico ministero – o di rimedi stabiliti in sede esecutiva, espressivi tutti del medesimo principio del ne bis in idem, che presuppongono la comune riferibilità dei plurimi procedimenti alla sola autorità giudiziaria penale.<br />	<br />
			1.5.– In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo ha rilevato che la violazione del parametro convenzionale interposto – costituito dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU – e, per il suo tramite, dell’art. 117, primo comma, Cost. si ricollegherebbe alla sentenza della Corte di Strasburgo del 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri contro Italia, divenuta irrevocabile il 7 luglio 2014. In tale sentenza si sarebbe rilevata l’incompatibilità con il divieto convenzionale del bis in idem, del regime del doppio binario sanzionatorio previsto dalla legislazione italiana per gli abusi di mercato, in quanto andrebbe riconosciuta natura sostanzialmente penale alla sanzione amministrativa comminata e l’identità del fatto, rispetto a quello per il quale sono previste sanzioni penali, andrebbe scrutinata con un accertamento in concreto e non mediante una disamina degli elementi costitutivi delle fattispecie astratte.<br />	<br />
			Posto che la sentenza della Corte di Strasburgo fa applicazione di criteri consolidati nella sua giurisprudenza e poiché l’incompatibilità accertata risulta di natura sistemica (in quanto derivante dalla normativa), la portata della citata decisione andrebbe oltre il caso esaminato, come rilevato in altra occasione dalla Corte costituzionale (sentenza n. 210 del 2013) e la violazione strutturale – determinata dall’applicabilità cumulativa delle sanzioni previste dagli artt. 184 e 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, che comporta la lesione del parametro interposto e, quindi, della norma costituzionale – troverebbe soluzione proprio attraverso l’accoglimento delle prospettate questioni di legittimità costituzionale.<br />	<br />
			1.5.1.– Il recepimento del parametro interposto non potrebbe essere poi precluso, ad avviso del rimettente, sulla base del principio di stretta legalità formale sancito in materia penale dell’art. 25 Cost., né del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost., posto che, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 196 del 2010), le misure di carattere punitivo-afflittivo devono esser soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto.<br />	<br />
			1.5.2.– Il giudice a quo ha poi osservato che l’assetto sanzionatorio prescelto dal legislatore italiano non potrebbe neppure ritenersi imposto dalla normativa europea e, segnatamente, dall’art. 14, comma 1, della direttiva 28 gennaio 2003, 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, che consente ma non impone sanzioni penali per gli abusi di mercato, come già chiarito dalla Corte di giustizia con la sentenza 23 dicembre 2009, in causa C-45/08, Spector Photo Group e Van Raemdonck, e parimenti consente, ma non impone, il cumulo di sanzioni amministrative e penali.<br />	<br />
			Del resto, il vincolo di risultato derivante dalla direttiva è pur sempre quello di garantire misure efficaci, proporzionate e dissuasive in maniera da non compromettere la tutela dei diritti fondamentali, come parimenti chiarito dalla sentenza della medesima Corte di giustizia del 26 febbraio 2013, in causa C-617/10 Aklagaren contro Akerberg Fransson, proprio in un caso in cui si doveva definire la portata del principio del ne bis in idem.<br />	<br />
			1.5.3.– Peraltro, ha osservato il rimettente, proprio in tale decisione la Corte di Lussemburgo definisce la portata del principio – quale codificato nell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo – in modo differente rispetto alla definizione da parte della Corte di Strasburgo dell’analogo principio codificato dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU. Tale differenza nella definizione del principio del ne bis in idem, impedirebbe di pervenire alla «inapplicazione» di norme interne in base alla sovrapponibilità delle previsioni contenute nella norma convenzionale, quale applicate dalla citata sentenza Grande Stevens e altri contro Italia, e di quella comunitaria, eventualmente considerata direttamente efficace, proprio in quanto tale sovrapponibilità non sussisterebbe, in quanto la Corte di Lussemburgo nel definire il divieto di doppio giudizio fa comunque riferimento alla necessaria valutazione dell’adeguatezza delle rimanenti sanzioni rispetto ai citati canoni di effettività, proporzionalità e dissuasività.<br />	<br />
			1.5.4.– Lo stesso rimettente ha aggiunto, d’altro canto, che il diritto dell’Unione europea in materia di abusi di mercato è stato profondamente innovato, di recente, attraverso il regolamento 16 aprile 2014, n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, il quale, oltre a prevedere l’abrogazione della direttiva n. 2003/6/CE con effetto dal 3 luglio 2016, ha stabilito, all’art. 30, comma 1, che gli Stati membri possono decidere di non comminare sanzioni amministrative per abusi che siano già soggetti a sanzioni penali nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016, data entro la quale dovrà essere recepita la nuova direttiva 16 aprile 2014, n. 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sanzioni penali in caso di abusi di mercato.<br />	<br />
			Quest’ultima direttiva, infatti, capovolgerebbe, secondo il rimettente, i rapporti tra sanzioni penali e amministrative per gli abusi di mercato, privilegiando le prime rispetto alle seconde.<br />	<br />
			1.6.– Proprio l’esigenza di immediato adeguamento alla citata direttiva 2014/57/UE militerebbe a favore dell’accoglimento della questione proposta in via principale, volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 187-bis, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 nella parte in cui prevede «Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato» anziché «Salvo che il fatto costituisca reato».<br />	<br />
			In questo modo, infatti, si assicurerebbe la sussidiarietà della fattispecie amministrativa rispetto a quella penale, in ottemperanza alla previsione della nuova direttiva e con una migliore rispondenza ai canoni individuati nella citata sentenza della Corte di Lussemburgo del 26 febbraio 2013, anche perché la certezza del tipo di risposta sanzionatoria rafforzerebbe l’effettività della risposta stessa.<br />	<br />
			1.7.– Simile certezza sul tipo di risposta sanzionatoria non conseguirebbe all’accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen., per questo sollevata in via subordinata.<br />	<br />
			Infatti, la preclusione scatterebbe in base al provvedimento divenuto per primo irrevocabile (sia esso amministrativo o penale) ponendo così rimedio nei casi concreti, ma non in generale alla violazione strutturale determinata dal divieto del bis in idem, quale ricostruito dalla Corte di Strasburgo.<br />	<br />
			In questo modo, inoltre, si attribuirebbe all’art. 649 cod. proc. pen. una portata diversa da quella desumibile dal suo inserimento in un sistema di rimedi che presuppongono tutti che i plurimi procedimenti riguardino l’autorità giudiziaria penale.<br />	<br />
			Tuttavia, tale incongruenza sistematica, non precluderebbe la possibilità di accoglimento in via subordinata dalla questione, in quanto la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare, con la sentenza n. 113 del 2011, che tali incongruenze non esimono la Corte dal porre rimedio a vulnera costituzionali non emendabili in via interpretativa.<br />	<br />
			2.– Con atto depositato il 14 aprile 2015 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.<br />	<br />
			La difesa dello Stato ha ritenuto, infatti, che mancherebbero i presupposti di rilevanza della questione, in quanto in sede penale è contestato il reato di cui all’art. 184 del d.lgs. n. 58 del 1998, che rimarrebbe immodificato anche in caso di accoglimento dell’intervento manipolativo richiesto invece sull’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 già definitivamente applicato in sede amministrativa.<br />	<br />
			Inconferente sarebbe poi il riferimento all’art. 187-terdecies del medesimo decreto che rileva solo in sede esecutiva e non in quella di cognizione, che caratterizza il giudizio a quo.<br />	<br />
			Ulteriore ragione di inammissibilità sarebbe inoltre rappresentata dal carattere creativo dell’intervento richiesto, come confermato dal fatto che la lettura, adottata dal rimettente, della nuova direttiva in materia, si fonda su valutazioni di politica del diritto, di competenza del legislatore, più che su considerazioni giuridiche, di competenza della giurisdizione.<br />	<br />
			Il rimettente non avrebbe poi motivato sulla necessaria eccessiva gravità in concreto della sanzione amministrativa cumulata a quella penale. Neppure il giudice a quo avrebbe adeguatamente considerato la circostanza che la sanzione amministrativa nei confronti di C.C.R. sarebbe divenuta definitiva proprio per la volontaria rinuncia dell’interessato a far valere tutti i rimedi apprestati dall’ordinamento per evitare la duplicazione della sanzione.<br />	<br />
			Nel merito la questione di legittimità costituzionale sarebbe infondata in quanto l’intervento manipolativo dell’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 sollecitato dal rimettente contrasterebbe con il principio di legalità ex art. 25 Cost. e, quindi, con la riserva di legge, il principio di tassatività delle fattispecie e di irretroattività delle norme penali. Sul punto è stato richiamato l’insegnamento della sentenza n. 49 del 2015 della Corte costituzionale, rimarcandosi come il giudice debba innanzitutto obbedienza alla Carta repubblicana.<br />	<br />
			Secondo l’Avvocatura generale dello Stato affidare alle sole sanzioni penali la tutela dagli abusi del mercato minerebbe l’effettività della disciplina che, specie nel campo della finanza, necessiterebbe di un’azione deterrente più celere e mirata, svincolata dalle «lungaggini del processo penale».<br />	<br />
			Parimenti infondata sarebbe anche la questione sollevata in via subordinata.<br />	<br />
			Infatti, in primo luogo dovrebbe escludersi in radice che in caso di «concorso di sanzione amministrativa e di sanzione penale aventi oggettività giuridica distinta e diversi elementi costitutivi, in particolare dal punto di vista dell’elemento soggettivo, si verifichi in linea di principio un concorso apparente» di norme, solo in presenza del quale si determinerebbe una violazione del ne bis in idem come inteso dalla Corte di Strasburgo (si cita in proposito la sentenza della Corte di cassazione, sezione quarta penale, 6 febbraio 2015, n. 9168). In secondo luogo, secondo l’interveniente, non si potrebbe dare alcun contrasto di giudicati, dovendosi a maggior ragione applicare al caso di specie il principio, affermatosi nel diritto vivente, secondo il quale l’inammissibilità di un secondo giudizio non vieterebbe di prendere in considerazione lo stesso fatto storico per valutarlo liberamente ai fini della prova di un reato diverso da quello giudicato. Sulla scorta di questa considerazione, secondo la difesa dello Stato, dovrebbe palesarsi anche una ulteriore ragione di irrilevanza della questione sollevata, che avrebbe dovuto più coerentemente fare riferimento all’art. 669 cod. proc. pen. (sul cosiddetto “conflitto pratico di giudicati”), anziché all’impugnato art. 649 dello stesso codice.<br />	<br />
			Inoltre, l’eventuale accoglimento della questione determinerebbe l’incertezza della risposta sanzionatoria (casualmente amministrativa o penale, a seconda del procedimento conclusosi per primo), così da incidere sulla sua effettività, con pregiudizio degli obblighi comunitari da salvaguardare ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost.<br />	<br />
			L’invocata manipolazione dell’art. 649 cod. proc. pen. contrasterebbe, altresì, con l’art. 3 Cost., essendo irragionevole sottoporre a sanzione amministrativa o penale una determinata persona sulla base di un accadimento processuale del tutto aleatorio.<br />	<br />
			Infine, risulterebbe pregiudicato il principio di obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost., posto che l’irrevocabilità della decisione sull’illecito amministrativo paralizzerebbe l’iniziativa del pubblico ministero.<br />	<br />
			3.– Con atto depositato il 13 aprile 2015, si è costituita la CONSOB, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili e, comunque, non fondate.<br />	<br />
			In ordine alla questione sollevata in via principale, la medesima sarebbe inammissibile per l’implausibilità della motivazione sulla rilevanza. Infatti, per effetto della introduzione della clausola di sussidiarietà, continuerebbe a trovare piena applicazione la norma incriminatrice, viceversa la eventuale pronuncia di accoglimento inciderebbe sulla sanzione amministrativa che, in quanto oggetto di una decisione definitiva e già eseguita, costituirebbe una situazione giuridica i cui effetti si sono esauriti, con palese inconferenza del richiamo, da parte del giudice rimettente, dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953.<br />	<br />
			Parimenti inconferente sarebbe il richiamo all’art. 187-terdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, trattandosi di norma che può trovare applicazione nella sola fase di esecuzione e non in quella di cognizione, in cui è stata sollevata la questione.<br />	<br />
			Inoltre, l’accoglimento della questione porterebbe ad effetti in malam partem, come tali costituenti ulteriore ragione di inammissibilità.<br />	<br />
			Rispetto alla questione sollevata sarebbe, altresì, inconferente il parametro interposto richiamato, in quanto l’addizione richiesta impedirebbe l’instaurazione di procedimenti paralleli, vale a dire la stessa litispendenza (anche se nessuno dei procedimenti sia già stato definito), ciò non rientra nel divieto convenzionale di bis in idem come inteso dalla giurisprudenza di Strasburgo.<br />	<br />
			Ancora la questione sarebbe inammissibile, perché l’intervento sollecitato non avrebbe contenuto costituzionalmente obbligato.<br />	<br />
			Infatti, in primo luogo la nuova direttiva n. 2014/57/UE troverà applicazione solo dal 3 luglio 2016, mentre la precedente direttiva n. 2003/6/CE non impone obbligatoriamente la previsione di sanzioni penali per reprimere gli abusi di mercato, come precisato dalla Corte di giustizia nella citata sentenza 23 dicembre 2009, in causa C-45/08.<br />	<br />
			Secondo la CONSOB, peraltro, neppure la nuova normativa comunitaria vincolerebbe il legislatore italiano alla previsione di sanzioni penali per tali illeciti, limitandosi a prevedere che, mantenendo fermo un impianto sanzionatorio di natura amministrativa, per le fattispecie più gravi gli Stati membri abbiano facoltà di stabilire sanzioni penali aggiuntive ovvero di discrezionalmente optare solo per le sanzioni penali. Ciò confermerebbe che si tratta di scelte discrezionali di competenza del legislatore nazionale.<br />	<br />
			In ogni caso, secondo l’interveniente, la questione sarebbe infondata nel merito.<br />	<br />
			In primo luogo, infatti, il suo accoglimento determinerebbe una violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con la direttiva n. 2003/6/CE che, sino al 3 luglio 2016, continuerebbe a trovare applicazione e che impone agli Stati membri di punire gli abusi di mercato con sanzioni amministrative.<br />	<br />
			In secondo luogo, la qualificazione come “penali” delle sanzioni amministrative applicate dalla CONSOB contrasterebbe con i principi costituzionali interni fondanti il sistema penale e processuale italiano, vale a dire con i principi di legalità, di obbligatorietà dell’azione penale e di ragionevolezza.<br />	<br />
			Tale contrasto con prevalenti presidi costituzionali interni, impedirebbe perciò alla norma convenzionale interposta, come interpretata dalla Corte di Strasburgo, di integrare lo stesso parametro costituzionale di cui all’art. 117, primo comma, Cost., ciò in ossequio alla giurisprudenza costituzionale in materia.<br />	<br />
			4.– Con atto depositato il 14 aprile 2015 si è costituito C.C.R., imputato nel giudizio a quo, chiedendo l’accoglimento della sollevata questione, in particolare di quella concernente l’art. 649 cod. proc. pen.<br />	<br />
			5.– Con ordinanza del 21 gennaio 2015 (reg. ord. n. 52 del 2015), notificata il successivo 26 gennaio, la sezione tributaria della Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 2 e 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, dell’art. 187-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998, nella parte in cui prevede la comminatoria congiunta della sanzione penale prevista dall’art. 185 del medesimo d.lgs. n. 58 del 1998 e della sanzione amministrativa prevista per l’illecito di cui all’art. 187-ter dello stesso decreto.<br />	<br />
			In particolare, il rimettente ha premesso che pende dinanzi a sé ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 23 ottobre 2008 dalla Corte d’appello di Roma, con la quale venivano rideterminate le sanzioni inflitte dalla CONSOB per condotte di manipolazione del mercato. Nel predetto giudizio, inoltre, era stata prodotta la sentenza della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza, per ciò divenuta definitiva, emessa il 10 dicembre 2008 dal Tribunale ordinario di Roma con la quale era stata disposta l’applicazione della pena su richiesta agli attuali ricorrenti per reati corrispondenti ai medesimi fatti oggetto dell’illecito amministrativo.<br />	<br />
			Ha osservato il rimettente che con la sentenza Grande Stevens e altri contro Italia, apparirebbe «chiaro l’orientamento dei giudici di Strasburgo di rimproverare agli organi giurisdizionali la mancata disapplicazione di un principio (ne bis in idem) che il legislatore nazionale ha introdotto in materia penale ma non nei rapporti tra sanzione amministrativa di natura penale e sanzione penale».<br />	<br />
			In particolare, con la citata sentenza la Corte di Strasburgo avrebbe riconosciuto natura penale alle sanzioni amministrative previste dal citato art. 187-ter, con conseguente sua soggezione al divieto del bis in idem, contenuto nell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.<br />	<br />
			Secondo il giudice a quo il principio affermato sarebbe «bidirezionale», nel senso che esso troverebbe applicazione sia nel caso di sanzione amministrativa precedente quella penale, sia nel caso inverso, come quello occorso nella specie, nel quale il giudizio penale si è esaurito prima rispetto a quello amministrativo ancora sub iudice.<br />	<br />
			Inoltre, secondo il rimettente, «in forza del principio del favor rei, va assimilata la sentenza di patteggiamento a quella penale di condanna», con la conseguente idoneità della stessa a determinare base idonea a supportare il divieto di bis in idem nei termini affermati dalla Corte di Strasburgo.<br />	<br />
			Lo stesso rimettente ha poi richiamato la giurisprudenza costituzionale sugli effetti delle sentenze definitive della Corte di Strasburgo, desumendo che la violazione della norma convenzionale, quale parametro interposto, determina la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., ove non sia consentita una interpretazione conforme del diritto nazionale.<br />	<br />
			Il giudice a quo ha quindi osservato che i medesimi comportamenti oggetto della sentenza di patteggiamento sarebbero puniti con una sanzione qualificata come amministrativa dall’art. 187-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998, con conseguente rilevanza della questione sollevata, in quanto «non appare conforme ai principi sovranazionali sanciti dalla CEDU la previsione del doppio binario e, quindi, della cumulabilità tra sanzione penale e amministrativa, applicata in processi diversi, qualora quest’ultima abbia natura di sanzione penale».<br />	<br />
			Andrebbe peraltro «rimessa alla Consulta, alla luce dei principi CEDU, determinare il rilievo, ai fini della applicazione del principio del “ne bis in idem”, della valutazione, da parte del giudice nazionale, della effettiva afflittività della sanzione penale», posto che nella specie era stata applicata la sola pena detentiva, dichiarata interamente condonata, con la conseguenza che l’imputato non aveva subito alcun «effettivo pregiudizio nella sfera personale».<br />	<br />
			Occorrerebbe quindi, secondo il giudice a quo, «verificare se la obbligatorietà delle sanzioni amministrative nel sistema degli illeciti di market abuse sia conf[l]iggente col sistema del c.d. divieto del bis in idem, allorché venga preliminarmente emessa una sanzione penale e se, eventualmente, quest’ultima, a prescindere dalla sua afflittività e proporzionalità, in relazione al fatto commesso, sia preclusiva alla comminatoria della sanzione amministrativa, o se ne debba solamente tenere conto al fine della successiva comminatoria della sanzione amministrativa», ciò anche alla luce della direttiva n. 2003/6/CE che impone agli Stati membri di prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive e del sistema previsto dagli artt. 187-duodecies e 187-terdecies del d.lgs. n. 58 del 1998 che impongono di non sospendere i procedimenti amministrativi per abusi di mercato pur in pendenza del procedimento penale per i medesimi fatti, stabilendo poi che la esazione della pena pecuniaria eventualmente inflitta in sede penale sia limitata alla parte eccedente quella riscossa dall’autorità amministrativa.<br />	<br />
			6.– Con atto depositato il 5 maggio 2015, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.<br />	<br />
			In primo luogo la questione sarebbe inammissibile per le società, che sono state sanzionate in via amministrativa per l’illecito di cui all’art. 187-quinquies del d.lgs. n. 58 del 1998, mentre in sede penale era stato loro contestato l’illecito di cui agli artt. 5, 25-ter e 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).<br />	<br />
			Quanto all’imputato, non sarebbe stata motivata – o addirittura sarebbe stata esclusa dal rimettente – l’esistenza di una duplicità di sanzioni dotate di afflittività tale da poter determinare una violazione del ne bis in idem ai sensi dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.<br />	<br />
			Nel merito la questione di legittimità costituzionale sarebbe infondata in quanto l’intervento manipolativo dell’art. 187-ter, comma 1, d.lgs. n. 58 del 1998, sollecitato dal rimettente, contrasterebbe con il principio di legalità ex art. 25 Cost. e, quindi, con la riserva di legge, il principio di tassatività delle fattispecie e di irretroattività delle norme penali. Sul punto è stato richiamato l’insegnamento della sentenza n. 49 del 2015 della Corte costituzionale, rimarcandosi come il giudice debba innanzitutto obbedienza alla Carta repubblicana.<br />	<br />
			Secondo l’Avvocatura generale dello Stato affidare alle sole sanzioni penali la tutela dagli abusi del mercato minerebbe l’effettività della disciplina che, specie nel campo della finanza, necessiterebbe di un’azione deterrente più celere e mirata, svincolata dalle «lungaggini del processo penale».<br />	<br />
			Ad avviso della difesa dello Stato, poi, la sentenza Grande Stevens non impedirebbe di configurare due previsioni sanzionatorie per lo stesso fatto quando ciò sia necessario per esaurirne il disvalore plurioffensivo, ciò che appunto avverrebbe nella specie, dove le sanzioni amministrative sarebbero volte a rendere non conveniente l’abuso colpendo il patrimonio del responsabile a tutela della fiducia degli investitori in via generale e preventiva, mentre l’illecito penale assumerebbe valenza repressiva contro la figura professionale dell’operatore che ha commesso l’abuso, in ragione del pericolo per la vigilanza che esso rappresenterebbe.<br />	<br />
			7.– Con atto depositato il 5 maggio 2015, si è costituita la CONSOB chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile e comunque infondata, sollecitando, altresì, che la sua trattazione venga fissata nella stessa udienza nella quale si discute la questione di cui all’ordinanza di rimessione iscritta al n. 35 del 2015, ripercorrendo e ulteriormente illustrando le argomentazioni già sviluppate nella memoria depositata in quel giudizio.<br />	<br />
			8.– Con memoria depositata fuori termine, il 16 febbraio 2016, sono intervenute nel giudizio le società sanzionate e R.S., parti nel giudizio a quo.</p>
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<div style="text-align: center;"><strong><em>Considerato in diritto</em></strong></div>
<p>			1.– Con ordinanza del 15 gennaio 2015 (reg. ord. n. 38 del 2015), notificata il successivo 21 gennaio, la quinta sezione penale della Corte di cassazione ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 187-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nella parte in cui prevede «Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato» anziché «Salvo che il fatto costituisca reato», per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98 (d’ora in avanti «Protocollo n. 7 alla CEDU»).<br />	<br />
			In via subordinata, il giudice rimettente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede «l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui l’imputato sia stato giudicato, con provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto nell’ambito di un procedimento amministrativo per l’applicazione di una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali e dei relativi Protocolli», in relazione al medesimo parametro e alla medesima norma interposta della questione principale.<br />	<br />
			Il giudice rimettente è investito del ricorso proposto contro la condanna di un imputato per il reato previsto dall’art. 184, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 1998, per abuso di informazioni privilegiate e riferisce che era già passata in giudicato una pronuncia che aveva respinto l’opposizione della stessa persona contro una sanzione amministrativa pecuniaria inflittale dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, per il medesimo fatto.<br />	<br />
			Applicando un consolidato principio di diritto a un caso analogo a quello oggetto del giudizio a quo, la Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens contro Italia, ha affermato, sia la natura penale della sanzione prevista dall’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, sia la violazione da parte della Repubblica italiana dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, per avere proceduto in sede penale ai sensi dell’art. 185 del d.lgs. n. 58 del 1998, nonostante fosse già divenuta definitiva una prima condanna per il medesimo fatto, sia pure diversamente qualificato giuridicamente.<br />	<br />
			La Corte di cassazione ha constatato che una identica situazione si era verificata nel caso soggetto al suo scrutinio, nel quale, benché l’imputato per lo stesso fatto fosse stato già punito in via definitiva, ai sensi dell’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, con una sanzione amministrativa particolarmente gravosa, si procedeva ugualmente nei suoi confronti per il reato previsto dall’art. 184, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 1998, e ha rilevato che ciò stava avvenendo in violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, il quale imporrebbe di arrestare immediatamente il corso di questo secondo processo.<br />	<br />
			Ciò considerato, la Corte di cassazione ha formulato due questioni di costituzionalità, ponendole in ordine subordinato.<br />	<br />
			La prima questione tende ad escludere il concorso tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa, facendo recedere l’illecito amministrativo quando il medesimo fatto è previsto come reato. In questo modo, secondo il giudice rimettente si darebbe inoltre attuazione alla direttiva 16 aprile 2014, n. 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato, che, invertendo la scelta compiuta con la precedente direttiva 28 gennaio 2003, n. 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, impone agli Stati membri di adottare sanzioni penali per i casi più gravi di abuso di mercato, commessi con dolo, e permette loro di affiancare una sanzione amministrativa.<br />	<br />
			La questione subordinata, invece, riguarda l’art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la sua applicazione anche quando la persona è stata giudicata in via definitiva per il medesimo fatto punito con una sanzione amministrativa alla quale debba essere riconosciuta natura penale ai sensi dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.<br />	<br />
			La Corte di cassazione è consapevole che in caso di accoglimento della questione subordinata verrebbe a generarsi una grave «incongruenza sistematica», giacché troverebbe applicazione la sanzione inflitta cronologicamente per prima in via definitiva, a seconda delle contingenze delle singole vicende processuali, e tuttavia ritiene che una tale «incongruenza» non possa essere di ostacolo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, ove essa sia la sola via per riparare un vulnus costituzionale dei diritti della persona.<br />	<br />
			2.– Con ordinanza del 21 gennaio 2015 (reg. ord. n. 52 del 2015), notificata il successivo 26 gennaio, la sezione tributaria della Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 2 e 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, dell’art. 187-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998, nella parte in cui prevede la comminatoria congiunta della sanzione penale prevista dall’art. 185 del medesimo d.lgs. n. 58 del 1998 e della sanzione amministrativa prevista per l’illecito di cui all’art. 187-ter dello stesso decreto.<br />	<br />
			La Corte di cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla impugnazione proposta contro una sentenza della Corte d’appello di Roma, che ha rigettato l’opposizione avverso l’irrogazione di sanzioni amministrative, da parte della CONSOB, ai sensi dell’art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998, e con il ricorso è stato fatto valere il giudicato penale già formatosi sui medesimi fatti storici di illecita manipolazione del mercato.<br />	<br />
			In particolare, il giudice rimettente ha ritenuto che la disposizione censurata sia illegittima in quanto permette un secondo giudizio per un medesimo fatto concreto, integrante sia l’illecito amministrativo ex art. 187-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998, sia il reato di cui all’art. 185 del medesimo decreto, pur essendo previste, per l’illecito amministrativo, misure da considerarsi penali, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in considerazione della natura della violazione e della gravità delle conseguenze.<br />	<br />
			Più precisamente, secondo la Corte di cassazione andrebbe «rimessa alla Consulta, alla luce dei principi CEDU, determinare il rilievo, ai fini della applicazione del principio del “ne bis in idem”, della valutazione, da parte del giudice nazionale, della effettiva afflittività della sanzione penale», posto che nella specie era stata applicata la sola pena detentiva, dichiarata interamente condonata, con la conseguenza che l’imputato non aveva subito alcun «effettivo pregiudizio nella sfera personale».<br />	<br />
			Occorrerebbe quindi, secondo il giudice a quo, «verificare se la obbligatorietà delle sanzioni amministrative nel sistema degli illeciti di market abuse sia conf[l]iggente col sistema del c.d. divieto del ne bis in idem, allorché venga preliminarmente emessa una sanzione penale e se, eventualmente, quest’ultima, a prescindere dalla sua afflittività e proporzionalità, in relazione al fatto commesso, sia preclusiva alla comminatoria della sanzione amministrativa, o se ne debba solamente tenere conto al fine della successiva comminatoria della sanzione amministrativa», ciò anche alla luce della direttiva n. 2003/6/CE, che impone agli Stati membri di prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive e del sistema previsto dagli artt. 187-duodecies e 187-terdecies del d.lgs. n. 58 del 1998 che impongono di non sospendere i procedimenti amministrativi per abusi di mercato pur in pendenza del procedimento penale per i medesimi fatti, stabilendo, poi, che la esazione della pena pecuniaria eventualmente inflitta in sede penale sia limitata alla parte eccedente quella riscossa dall’autorità amministrativa.<br />	<br />
			3.– Nel procedimento di cui al registro ordinanze n. 38 del 2015, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 14 aprile 2015 e si sono costituite la parte privata C.C.R., con atto depositato il 14 aprile 2015, e la CONSOB con atto depositato il 13 aprile 2015.<br />	<br />
			Nel procedimento di cui al registro ordinanze n. 52 del 2015, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 5 maggio 2015 e si sono costituiti la CONSOB con atto depositato il 5 maggio 2015, R.S. e le società Garlsson srl in liquidazione e Magiste International sa con atto depositato, fuori termine, il 16 febbraio 2016.<br />	<br />
			4.– In via preliminare deve disporsi la riunione dei giudizi in quanto pongono questioni analoghe per oggetto, termini e parametri.<br />	<br />
			Entrambe le ordinanze di rimessione, infatti, pongono questioni relative al rispetto del ne bis in idem come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in casi di cosiddetto “doppio binario” sanzionatorio, cioè in casi nei quali la legislazione nazionale prevede un doppio livello di tutela, penale e amministrativo. In particolare le due ordinanze riguardano il settore degli abusi di mercato.<br />	<br />
			In questo ambito, sino al 2005 le figure dell’abuso di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato erano sanzionate esclusivamente in sede penale come delitti dagli artt. 184 e 185 del Testo unico della finanza – TUF (d.lgs. n. 58 del 1998).<br />	<br />
			Successivamente, con la legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l&#8217;adempimento di obblighi derivanti dall&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), attuativa della direttiva n. 2003/6/CE (cosiddetta Market Abuse Directive, MAD), ai delitti di cui sopra sono stati affiancati due paralleli illeciti amministrativi previsti, rispettivamente, dagli artt. 187-bis (insider trading) e 187-ter (manipolazione di mercato) del novellato TUF. Gli illeciti amministrativi sono descritti in modo sovrapponibile ai corrispondenti delitti, ovvero con una formulazione tale da ricomprendere, di fatto, anche l’omologa fattispecie penale.<br />	<br />
			La sovrapposizione dell’ambito applicativo di ciascun delitto con il corrispondente illecito amministrativo è contemplata dallo stesso legislatore, come risulta dalla clausola di apertura degli artt. 187-bis e 187-ter «[s]alve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato», che, in tal modo, stabilisce, da un punto di vista sostanziale, il cumulo dei due tipi di sanzioni. Proprio tali clausole sono oggetto di censura nelle due ordinanze di rimessione.<br />	<br />
			Una tale disciplina è stata stigmatizzata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in quanto contrastante con il principio del ne bis in idem, di cui all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, che vieta di perseguire o giudicare una persona per un secondo illecito nella misura in cui alla base di quest’ultimo vi siano i medesimi fatti.<br />	<br />
			In particolare, due aspetti della giurisprudenza della Corte EDU determinano una diversa interpretazione del principio in questione, rispetto a come esso è applicato nell’ordinamento interno.<br />	<br />
			Il primo riguarda la valutazione della “identità del fatto” – l’«idem» –. La Corte europea ritiene che tale valutazione sia da effettuarsi in concreto e non in relazione agli elementi costitutivi dei due illeciti. In particolare, la giurisprudenza europea ravvisa l’identità del fatto quando, da un insieme di circostanze fattuali, due giudizi riguardino lo stesso accusato e in relazione a situazioni inestricabilmente collegate nel tempo e nello spazio.<br />	<br />
			Il secondo aspetto riguarda la nozione di sanzione penale, da definirsi non in base alla mera qualificazione giuridica da parte della normativa nazionale, ma in base ai cosiddetti “criteri Engel” (così denominati a partire dalla sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi Bassi e costantemente ripresi dalle successive sentenze in argomento). Si tratta di tre criteri individuati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, da esaminare congiuntamente per stabilire se vi sia o meno una imputazione penale: il primo è dato dalla qualificazione giuridica operata dalla legislazione nazionale; il secondo è rappresentato dalla natura della misura (che, ad esempio non deve consistere in mere forme di compensazione pecuniaria per un danno subito, ma deve essere finalizzata alla punizione del fatto per conseguire effetti deterrenti); il terzo è costituito dalla gravità delle conseguenze in cui l’accusato rischia di incorrere. Alla luce di tali criteri, sanzioni qualificate come non aventi natura penale dal diritto nazionale, possono invece essere considerate tali ai fini della applicazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle relative garanzie.<br />	<br />
			In questo panorama giurisprudenziale si inserisce la sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens contro Italia, divenuta definitiva il 7 luglio 2014, a cui fanno riferimento entrambe le ordinanze di rimessione in esame.<br />	<br />
			La suddetta pronuncia censura specificamente l’ordinamento italiano per aver previsto un sistema di “doppio binario” sanzionatorio nel settore degli abusi di mercato. La decisione della Corte europea attribuisce natura sostanzialmente penale alle sanzioni amministrative stabilite per l’illecito di manipolazione del mercato ex art. 187-ter del TUF, in considerazione della gravità desumibile dall’importo elevato delle sanzioni pecuniarie inflitte e dalle conseguenze delle sanzioni interdittive. La medesima pronuncia sottolinea poi la mancanza di un meccanismo che comporti l’interruzione del secondo procedimento nel momento in cui il primo sia concluso con pronuncia definitiva. Infine, essa evidenzia l’identità dei fatti, dato che i due procedimenti, dinanzi alla CONSOB e davanti al giudice penale, riguardano un’unica e stessa condotta, da parte delle stesse persone, nella stessa data. Da tali considerazioni, la Corte europea desume la violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.<br />	<br />
			In entrambi i casi, la Corte rimettente sottolinea che il vulnus al principio del ne bis in idem, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Grande Stevens, avrebbe una valenza sistemica e potenzialmente riguarderebbe non solo gli abusi di mercato, ma tutti gli ambiti in cui l’ordinamento italiano ha istituito un sistema di doppio binario sanzionatorio, in cui il rapporto tra illecito amministrativo e penale non venga risolto nel senso di un concorso apparente di norme.<br />	<br />
			5.– In via preliminare deve confermarsi l’inammissibilità della costituzione di R.S. e delle società Garlsson srl, in liquidazione, e Magiste International sa, poiché intervenuta oltre il termine previsto dall’art. 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale: infatti, l’ordinanza di rimessione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 15 aprile 2015 e le parti di cui sopra si sono costituite ben oltre venti giorni dopo, il 16 febbraio 2016.<br />	<br />
			Secondo il costante orientamento di questa Corte, il termine per la costituzione e l’intervento nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale deve essere ritenuto perentorio (tra le molte, sentenze n. 220 e n. 128 del 2014, n. 303 del 2010) e il suo mancato rispetto determina, per ciò, l’inammissibilità della costituzione.<br />	<br />
			Viceversa deve confermarsi l’ammissibilità dell’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e delle altre parti private.<br />	<br />
			Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 10 del 2015, n. 162 del 2014, n. 237 del 2013, n. 272 del 2012, n. 304, n. 293, n. 118 del 2011, n. 138 del 2010 e n. 263 del 2009; ordinanze n. 240 del 2014, n. 156 del 2013 e n. 150 del 2012), ai sensi degli artt. 3 e 4 delle citate norme integrative sono ammessi a costituirsi e intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri (e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale), nonché le sole parti del giudizio principale: nel caso di specie, tutte le parti private costituite sono anche parti nei giudizi a quibus e, dunque, non ci sono ragioni per dubitare della ammissibilità del loro intervento.<br />	<br />
			6.– Tutte le questioni di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio sono inammissibili.<br />	<br />
			6.1.– La questione sollevata in via principale dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione è inammissibile in quanto non rilevante nel giudizio a quo.<br />	<br />
			Essa concerne una disposizione, l’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, che ha già ricevuto definitiva applicazione dall’autorità amministrativa nel relativo procedimento, mentre la Corte rimettente è piuttosto chiamata a giudicare in riferimento al reato di cui all’art. 184, comma 1, lettera b), del medesimo d.lgs. n. 58 del 1998.<br />	<br />
			L’eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 187-bis del citato decreto non solo non consentirebbe di evitare la lamentata violazione del ne bis in idem, ma semmai contribuirebbe al suo verificarsi, dato che l’autorità giudiziaria procedente dovrebbe comunque proseguire il giudizio penale ai sensi del precedente art. 184, benché l’imputato sia già stato assoggettato, per gli stessi fatti, a un giudizio amministrativo divenuto definitivo e benché, in considerazione della gravità delle sanzioni amministrative applicate, a tale giudizio debba essere attribuita natura “sostanzialmente” penale, secondo l’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo.<br />	<br />
			Tale abnorme effetto tradirebbe l’esigenza che non si produca nel processo principale la violazione della Costituzione, cui è sotteso il carattere pregiudiziale della questione di costituzionalità, e con esso il requisito della rilevanza. Difatti, il divieto di bis in idem prescritto dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU verrebbe irrimediabilmente infranto, anziché osservato, arrestando, come si dovrebbe, il corso del secondo giudizio.<br />	<br />
			Né sono utili in senso contrario gli argomenti sviluppati dal rimettente per sostenere che, comunque, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 produrrebbe effetti favorevoli all’imputato, posto che, in forza dell’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), andrebbe revocata la sanzione amministrativa pecuniaria determinata in base alla norma dichiarata incostituzionale e divenuta perciò priva di base legale.<br />	<br />
			Questa Corte non ha motivo, a tale proposito, di saggiare la plausibilità dell’argomentazione del rimettente sull’applicabilità dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 al caso in cui sia stato dichiarato incostituzionale non un reato ma un illecito amministrativo che assume veste “penale” ai soli fini del rispetto delle garanzie della CEDU. È infatti preliminare osservare che, in ogni caso, si tratta di profili attinenti alle vicende della sanzione amministrativa, privi di rilevanza per il giudice rimettente, e quindi estranee al presente giudizio. Ma, soprattutto, torna a manifestarsi con forza il rilievo che essi non scongiurerebbero in alcun modo la violazione del ne bis in idem, pienamente integrata dal proseguimento, auspicato dal giudice a quo, del giudizio penale, quali che siano poi gli effetti di quest’ultimo sulla fase di esecuzione delle sanzioni penali e amministrative.<br />	<br />
			Va aggiunto che la questione posta in via principale dalla Corte di cassazione, se da un lato non vale a prevenire il vulnus all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU nel processo principale, dall’altro lato, sul piano sistematico, eccede lo scopo al quale dovrebbe essere invece ricondotta sulla base della norma interposta appena richiamata.<br />	<br />
			È infatti pacifico, in base alla consolidata giurisprudenza europea, che il divieto di bis in idem ha carattere processuale, e non sostanziale. Esso, in altre parole, permette agli Stati aderenti di punire il medesimo fatto a più titoli, e con diverse sanzioni, ma richiede che ciò avvenga in un unico procedimento o attraverso procedimenti fra loro coordinati, nel rispetto della condizione che non si proceda per uno di essi quando è divenuta definitiva la pronuncia relativa all’altro.<br />	<br />
			Non può negarsi che un siffatto divieto possa di fatto risolversi in una frustrazione del sistema del doppio binario, nel quale alla diversa natura, penale o amministrativa, della sanzione si collegano normalmente procedimenti anch’essi di natura diversa, ma è chiaro che spetta anzitutto al legislatore stabilire quali soluzioni debbano adottarsi per porre rimedio alle frizioni che tale sistema genera tra l’ordinamento nazionale e la CEDU. È significativo il fatto che in tale prospettiva si muove il recente art. 11, comma 1, lettera m), della legge delega 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea. Legge di delegazione europea 2014), per l’attuazione alla direttiva n. 2014/57/UE, che impone agli Stati membri di adottare sanzioni penali per i casi più gravi di abuso di mercato, commessi con dolo e permette loro di aggiungere una sanzione amministrativa nella linea dell’art. 30 del regolamento 16 aprile 2014, n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE.<br />	<br />
			6.2.– La questione sollevata in via subordinata, avente ad oggetto l’art. 649 cod. proc. pen., è a sua volta inammissibile.<br />	<br />
			Il giudice a quo investe l’art. 649 cod. proc. pen. pur nella convinzione che tale via conduca a una soluzione di incerta compatibilità con la stessa Costituzione, ma che nondimeno appare idonea ad impedire la lesione di un diritto della persona. La questione prospettata, infatti, richiede alla Corte un intervento additivo, che dichiari l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevede l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui l’imputato sia stato giudicato, con provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto, nell’ambito di un procedimento amministrativo per l’applicazione di una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali e dei relativi Protocolli».<br />	<br />
			La stessa Corte rimettente, tuttavia, evidenzia che l’accoglimento di una tale questione determinerebbe un’incertezza quanto al tipo di risposta sanzionatoria – amministrativa o penale – che l’ordinamento ricollega al verificarsi di determinati comportamenti, in base alla circostanza aleatoria del procedimento definito più celermente. Infatti, l’intervento additivo richiesto non determinerebbe un ordine di priorità, né altra forma di coordinamento, tra i due procedimenti – penale e amministrativo – cosicché la preclusione del secondo procedimento scatterebbe in base al provvedimento divenuto per primo irrevocabile, ponendo così rimedio – come osserva la Corte rimettente – ai singoli casi concreti, ma non in generale alla violazione strutturale da parte dell’ordinamento italiano del divieto di bis in idem, come censurata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Grande Stevens.<br />	<br />
			La stessa Corte rimettente sottolinea, poi, che l’incertezza e la casualità delle sanzioni applicabili potrebbero a loro volta dar luogo alla violazione di altri principi costituzionali: anzitutto, perché si determinerebbe una violazione dei principi di determinatezza e di legalità della sanzione penale, prescritti dall’art. 25 Cost.; in secondo luogo perché potrebbe risultare vulnerato il principio di ragionevolezza e di parità di trattamento, di cui all’art. 3 Cost.; infine, perché potrebbero essere pregiudicati i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni, imposti dal diritto dell’Unione europea, come esplicitato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza, 23 febbraio 2013, in causa C-617/10 Aklagaren contro Akerberg Fransson), in violazione, quindi, degli artt. 11 e 117 Cost.<br />	<br />
			Nel ragionamento del giudice rimettente, però, tali “incongruenze” dovrebbero soccombere di fronte al prioritario rilievo da conferire alla tutela del diritto personale a non essere giudicato due volte per lo stesso fatto. Il sacrificio dei principi costituzionali or ora ricordati è perciò legato strettamente, nell’iter logico del giudice a quo, all’infondatezza della questione principale, che la Corte di cassazione ha individuato quale via privilegiata per risolvere il dubbio di costituzionalità.<br />	<br />
			Sotto questo aspetto si coglie il carattere perplesso della motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione subordinata, che ne segna l’inammissibilità. È, infatti, lo stesso rimettente a postulare, a torto o a ragione, che l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU dovrebbe avvenire prioritariamente attraverso una strada che egli non può percorrere per difetto di rilevanza, cosicché la questione subordinata diviene per definizione una incongrua soluzione di ripiego.<br />	<br />
			6.3.– Parimenti inammissibile è la questione sollevata dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, in ordine all’art. 187-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998, in quanto formulata in maniera dubitativa e perplessa.<br />	<br />
			Il giudice a quo, infatti, dopo aver affermato che con la sentenza Grande Stevens e altri contro Italia, «appare chiaro l’orientamento dei giudici di Strasburgo di rimproverare agli organi giurisdizionali la mancata disapplicazione [sic] di un principio (ne bis in idem) che il legislatore nazionale ha introdotto in materia penale ma non nei rapporti tra sanzione amministrativa di natura penale e sanzione penale» e che il principio affermato dalla Corte europea sarebbe «bidirezionale» – nel senso che esso troverebbe applicazione sia nel caso di sanzione amministrativa precedente quella penale, sia nel caso inverso, come quello occorso nella specie, nel quale il giudizio penale si è esaurito prima di quello amministrativo ancora sub iudice – la sezione tributaria della Corte di cassazione ritiene di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 187-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998, in quanto «non appare conforme ai principi sovranazionali sanciti dalla CEDU la previsione del doppio binario e, quindi, della cumulabilità tra sanzione penale e amministrativa, applicata in processi diversi».<br />	<br />
			L’ordinanza prosegue osservando che occorrerebbe, «verificare se la obbligatorietà delle sanzioni amministrative nel sistema degli illeciti di market abuse sia configgente col sistema del c.d. divieto del ne bis in idem, allorché venga preliminarmente emessa una sanzione penale e se, eventualmente, quest’ultima, a prescindere dalla sua afflittività e proporzionalità, in relazione al fatto commesso, sia preclusiva alla comminatoria della sanzione amministrativa, o se ne debba solamente tenere conto al fine della successiva comminatoria della sanzione amministrativa», ciò anche alla luce della direttiva europea n. 2003/6/CE che impone agli Stati membri di prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive e del sistema previsto dagli artt. 187-duodecies e 187-terdecies del d.lgs. n. 58 del 1998 che impongono di non sospendere i procedimenti amministrativi per abusi di mercato pur in pendenza del procedimento penale per i medesimi fatti, stabilendo, poi, che la esazione della pena pecuniaria eventualmente inflitta in sede penale sia limitata alla parte eccedente quella riscossa dall’autorità amministrativa.<br />	<br />
			In tal modo, la Corte rimettente non scioglie i dubbi che essa stessa formula quanto alla compatibilità tra la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e i principi del diritto dell’Unione europea – sia in ordine alla eventuale non applicazione della normativa interna, sia sul possibile contrasto tra l’interpretazione del principio del ne bis in idem prescelta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e quella adottata nell’ordinamento dell’Unione europea, anche in considerazione dei principi delle direttive europee che impongono di verificare l’effettività, l’adeguatezza e la dissuasività delle sanzioni residue – dubbi che dovevano invece essere superati e risolti per ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata.<br />	<br />
			Tali perplessità e la formulazione dubitativa della motivazione si riflettono, poi, sull’oscurità e incertezza del petitum, giacché il rimettente finisce per non chiarire adeguatamente la portata dell’intervento richiesto a questa Corte, ciò che costituisce ulteriore ragione di inammissibilità della questione sollevata.</p>
<p>			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;">Per Questi Motivi<br />	<br />
			LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<p>			riuniti i giudizi,<br />	<br />
			1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e dell’art. 649 del codice di procedura penale, sollevate, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione, con l’ordinanza indicata in epigrafe;<br />	<br />
			2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 187-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998, sollevata, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.<br />	<br />
			Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 marzo 2016.<br />	<br />
			F.to:<br />	<br />
			Paolo GROSSI, Presidente<br />	<br />
			Giorgio LATTANZI e Marta CARTABIA, Redattori<br />	<br />
			Roberto MILANA, Cancelliere<br />	<br />
			Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2016.<br />	<br />
			Il Cancelliere<br />	<br />
			F.to: Roberto MILANA</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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			</item>
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