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	<title>12/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/5/2012 n.1840</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-5-2012-n-1840/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-5-2012-n-1840/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/5/2012 n.1840</a></p>
<p>Non va sospesa, in pendenza di ricorso per Cassazione, la decisione del Consiglio di Stato concernente un’aggiudicazione di gara per la fornitura prodotti per anestesia e rianimazione. L’aggiudicazione era stata ritenuta legittima in primo grado, ma riformata in appello con aggiudicazione dell’appalto ad altro concorrente e con dichiarazione di inefficacia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-5-2012-n-1840/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/5/2012 n.1840</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-5-2012-n-1840/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/5/2012 n.1840</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa, in pendenza di ricorso per Cassazione, la decisione del Consiglio di Stato concernente un’aggiudicazione di gara per la fornitura prodotti per anestesia e rianimazione. L’aggiudicazione era stata ritenuta legittima in primo grado, ma riformata in appello con aggiudicazione dell’appalto ad altro concorrente e con dichiarazione di inefficacia del contratto in origine stipulato. L’originario aggiudicatario aveva adito la Corte di Cassazione chiedendo al Consiglio di Stato la sospensione della propria decisione. Nel respingere tale istanza cautelare, il Consiglio di Stato osserva che, fatte salve le determinazioni delle Sezioni Unite della Suprema Corte sulla questione di giurisdizione pendente, non si ravvisano ragioni sufficienti per sospendere l’efficacia della decisione del giudice amministrativo di appello in quanto: (a) l’asserito «eccesso di potere giurisdizionale» (per sconfinamento dai limiti inerenti al sindacato di legittimità sugli atti espressione di discrezionalità tecnica della p.a.), dedotto come unico motivo del ricorso alle SS.UU., inficierebbe il solo capo della decisione del Consiglio di Stato con il quale è stata riconosciuta l’inammissibilità dell’offerta presentata dalla seconda classificata nella gara in questione, mentre l’impresa che ha chiesto la sospensione della decisione del Consiglio di Stato dopo aver proposto il ricorso alle SS.UU., era risultata prima classificata, e la sua offerta era stata giudicata, dalla decisione del Consiglio di Stato della cui sospensione si discute, inammissibile per tutt’altre ragioni, di ordine squisitamente giuridico (violazione del divieto di presentazione di offerte distinte da parte di imprese collegate fra loro), rispetto alle quali la tematica dei limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica e’ manifestamente non pertinente. (b) In ogni caso, la natura e l’oggetto del contratto (fornitura di materiale monouso per anestesia e rianimazione per la durata di 48 mesi) rendono plausibile l’applicazione dell’art. 122 c.p.a., con subentro nel contratto, qualora si verificasse l’eventualità che la sentenza n. 1/2012 venisse cassata; donde l’inconfigurabilità di un danno grave ed irreparabile nelle more del giudizio di Cassazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01840/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09242/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9242 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>IST Istituto Specialita&#8217; Terapeutiche S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alberto Della Fontana, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria N. 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Estav Centro &#8211; Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Iaria, con domicilio eletto presso Domenico Iaria in Roma, corso Vittorio Emanuele II,18; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Dimar S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Dante Pola, Roberto Neri, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, 2;<br /> <br />
<b>Harol S.r.l.</b>, <b>Nr di Nannini S.r.l.</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE: SEZIONE I n. 01701/2011, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE- SEZIONE I n. 1701/2011, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE GARA PER LA FORNITURA PRODOTTI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE –RISARCIMENTO DANNI- &#8211;	</p>
<p>Vista la propria sentenza 2 gennaio 2012, n. 1, con la quale l’appello in epigrafe è stato accolto, e di conseguenza è stata annullata l’aggiudicazione disposta in favore di DIMAR s.r.l., nonché è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto all’appellante I.S.T. con dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato fra l’ente committente ESTAV e la stessa DIMAR;<br />	<br />
Vista l’istanza della società DIMAR s.r.l., ai sensi dell’art. 111 c.p.a., di sospensione degli effetti della suddetta sentenza, nelle more della decisione del ricorso da essa stessa proposto alle SS.UU. della Corte di cassazione per difetto di giurisdizione «per eccesso di potere giurisdizionale»;<br />	<br />
Vista la memoria difensiva depositata da I.S.T. s.r.l., in opposizione alla suddetta domanda di sospensione;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2012 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti gli avvocati Colarizi su delega di Della Fontana, Marrone su delega di Iaria e Pola;	</p>
<p>RITENUTO che, fatte ovviamente salve le determinazioni delle Sezioni Unite della Suprema Corte sulla questione di giurisdizione colà sollevata, nella presente sede non si ravvisano ragioni sufficienti per sospendere l’efficacia della decisione di questo Collegio, per le seguenti ragioni:<br />	<br />
(a) l’asserito «eccesso di potere giurisdizionale» (per sconfinamento dai limiti inerenti al sindacato di legittimità sugli atti espressione di discrezionalità tecnica della p.a.), dedotto come unico motivo del ricorso alle SS.UU., inficierebbe il capo della sentenza n. 1/2012 con il quale è stata riconosciuta l’inammissibilità dell’offerta presentata da Harol s.r.l., seconda classificata nella gara in questione, mentre l’attuale istante società DIMAR s.r.l., che ha proposto il ricorso alle SS.UU., era risultata prima classificata, e la sua offerta è stata giudicata, dalla sentenza n. 1/2012, inammissibile per tutt’altre ragioni, di ordine squisitamente giuridico (violazione del divieto di presentazione di offerte distinte da parte di imprese collegate fra loro), rispetto alle quali la tematica dei limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica è manifestamente non pertinente;<br />	<br />
(b) in ogni caso, la natura e l’oggetto del contratto (fornitura di materiale monouso per anestesia e rianimazione per la durata di 48 mesi) rendono plausibile l’applicazione dell’art. 122 c.p.a., con subentro nel contratto, qualora si verifichi l’eventualità che la sentenza n. 1/2012 venga cassata; donde l’inconfigurabilità di un danno grave ed irreparabile nelle more del giudizio di Cassazione;<br />	<br />
&#8211; che pertanto l’istanza va respinta, condannandosi l’istante al pagamento delle spese legali di questa fase processuale in favore della controparte I.S.T. (che ha resistito con difese scritte ed orali) mentre le spese possono essere compensate nei confro	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’istanza di DIMAR s.r.l. per la sospensione dell’efficacia della sentenza n. 1/2012 di questo Collegio. Condanna l’istante DIMAR s.r.l. al pagamento delle spese inerenti alla presente fase cautelare in favore della controparte I.S.T., liquidandole in euro 2.000 oltre agli accessori di legge.	</p>
<p>Compensa le spese nei confronti di ESTAV.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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