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	<title>12/5/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/5/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.1299</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-12-5-2008-n-1299/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-12-5-2008-n-1299/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.1299</a></p>
<p>sul potere del giudice amministrativo di valutare la fondatezza dell&#8217;istanza in tema di silenzio dell&#8217;amministrazione Pubblica amministrazione &#8211; Silenzio della pubblica amministrazione – Poteri del giudice amministrativo In ipotesi di silenzio dell&#8217;Amministrazione che comporti violazione del dovere di concludere con un provvedimento espresso il procedimento, la richiesta di accertamento della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-12-5-2008-n-1299/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.1299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-12-5-2008-n-1299/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.1299</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sul potere del giudice amministrativo di valutare la fondatezza dell&#8217;istanza in tema di silenzio dell&#8217;amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Silenzio della pubblica amministrazione – Poteri del giudice amministrativo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In ipotesi di silenzio dell&#8217;Amministrazione che comporti violazione del dovere di concludere con un provvedimento espresso il procedimento, la richiesta di accertamento della fondatezza della pretesa non può essere conosciuta dal giudice amministrativo ove siano necessari complessi accertamenti istruttori o si tratti di provvedimenti caratterizzati da valutazioni aventi carattere discrezionale. In tali casi, la cognizione del giudice amministrativo non può che limitarsi a verificare l&#8217;esistenza di un obbligo di provvedere e a dare impulso ai successivi adempimenti di competenza dell&#8217;Amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
terza Sezione</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Angelo De Zotti	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Angelo Gabbricci	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Stefano Mielli	&#8211;	Referendario, relatore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<P ALIGN=CENTER><BR><br />
<B>SENTENZA<BR><br />
</B></P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
sul ricorso n. 382/2008 proposto da</p>
<p><B>EZ ZAHIRI ABDERRAHMAN</B> rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Stefania Filippi, con come da mandato a margine del ricorso, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;</p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
l&#8217;<b>Amministrazione dell&#8217;Interno</b> in persona del Ministro <i>pro tempore</i> rappresentata non costituitasi in giudizio;</p>
<p align=center>
PER </p>
<p></p>
<p align=justify>
l’accertamento dell&#8217;illegittimità del silenzio rifiuto tenuto dalla Questura di Treviso sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, nonché per l&#8217;accertamento della fondatezza della domanda.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato in data 1 febbraio 2008 e depositato presso la segreteria il 27 febbraio 2008, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla camera di consiglio del 22 aprile 2008 il relatore Referendario Stefano Mielli e l’avv.to Gemin, in sostituzione di Filippi, per il ricorrente;</p>
<p align=center>
<B>FATTO E DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il ricorrente deduce di aver presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno alla Questura della provincia di Treviso in data 16 novembre 2005.<br />
Con nota notificata il 16 novembre 2006 gli è stata data comunicazione di avvio del procedimento volto alla revoca del titolo di soggiorno in quanto a supporto del medesimo è stata allegata la sussistenza di un rapporto di lavoro, rivelatosi fittizio, con la ditta Picasso.<br />
In data 10 dicembre 2007, l&#8217;interessato ha presentato un&#8217;ulteriore istanza sollecitando la conclusione della procedura.<br />
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiede sia accertata l&#8217;inerzia dell&#8217;Amministrazione e la fondatezza del preteso rilascio del permesso di soggiorno.<br />
Non si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione.<br />
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.<br />
L&#8217;art. 5, comma 9, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevede che &#8220;il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto&#8221;.<br />
Il silenzio serbato dall&#8217;Amministrazione comporta pertanto la violazione del dovere di concludere con un provvedimento espresso il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, come previsto dall&#8217;art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto.<br />
La richiesta di accertamento della fondatezza della pretesa deve invece essere respinta.<br />
L&#8217;art. 2 della legge n. 241 del 1990 prevede che &#8220;il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell&#8217;istanza&#8221; e l&#8217;espressione &#8220;può&#8221; implica il permanere di limiti al sindacato giurisdizionale.<br />
Infatti il carattere semplificato del giudizio disciplinato dall&#8217;art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, comporta che, ove siano necessari complessi accertamenti istruttori o si tratti di provvedimenti caratterizzati da valutazioni aventi carattere discrezionale, la cognizione non possa che limitarsi a verificare l&#8217;esistenza di un obbligo di provvedere e a dare impulso ai successivi adempimenti di competenza dell&#8217;Amministrazione.<br />
Il rinnovo del permesso di soggiorno, subordinato all&#8217;accertamento della mancanza di molteplici elementi ostativi, taluni dei quali suscettibili di apprezzamento discrezionale e non riconducibili alla mera verifica della sussistenza di un rapporto di lavoro, implica che l&#8217;accoglimento del ricorso debba limitarsi alla declaratoria dell&#8217;obbligo di una definizione espressa dell&#8217;istanza di rinnovo.<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, dichiara l&#8217;illegittimità del silenzio serbato dall&#8217;Amministrazione e ordina alla Questura di Treviso di provvedere sull&#8217;istanza presentata dal ricorrente, entro il termine di trenta giorni.<br />
Condanna l&#8217;Amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 1.000,00. a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa, oltre i.v.a. e c.p.a. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 22.4.2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-12-5-2008-n-1299/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.1299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.1301</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-12-5-2008-n-1301/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-12-5-2008-n-1301/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-12-5-2008-n-1301/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.1301</a></p>
<p>sul riparto di giurisdizione in tema di revoca della patente di guida Giurisdizione e competenza – Processo amministrativo – Revoca patente di guida – Giurisdizione dell’a.g.o. La giurisdizione del giudice ordinario è estesa a tutti i casi in cui la legge considera la revoca della patente di guida come sanzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-12-5-2008-n-1301/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.1301</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-12-5-2008-n-1301/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.1301</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sul riparto di giurisdizione in tema di revoca della patente di guida</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Processo amministrativo – Revoca patente di guida – Giurisdizione dell’a.g.o.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La giurisdizione del giudice ordinario è estesa a tutti i casi in cui la legge considera la revoca della patente di guida come sanzione accessoria di illeciti amministrativi connessi a violazioni del Codice della Strada, per cui è inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso con il quale è impugnata la revoca della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria alla circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della validità della patente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
terza sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
costituito da:<br />
	Angelo De Zotti	 &#8211; Presidente   <br />	<br />
	Stefano Mielli &#8211;	Referendario<br />	<br />
    Marina Perrelli &#8211;       Referendario, estensore<br />
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente </p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
	sul ricorso n. 743/2008, proposto da</p>
<p><b>Belleri Flavio</b>, rappresentato e difeso dall’avv.to Patrizia Scalvi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Piero Coluccio in Venezia – Mestre, via A. Fusinato n. 23;</p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
 previa sospensiva, del provvedimento della Prefettura di Verona – Ufficio Territoriale del Governo, in persona del Prefetto <i>pro tempore</i>, prot. n. BS 5286908, emesso il 19.12.2007 e notificato il 20.1.2008, avente oggetto la revoca della patente di guida cat. D, rilasciata dall’Ufficio D.I.T. di Brescia l’8.3.2003; </p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 26 marzo 2008  e depositato presso la Segreteria il 23 aprile 2008, con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno, depositato presso la Segreteria il 2 maggio 2008;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
uditi all’udienza camerale del 7 maggio 2008 (relatore il referendario Marina Perrelli), l’avv. Tigani in sostituzione di Scalvi per la parte ricorrente e l&#8217;avvocato dello Stato Muscarello per l&#8217;Amministrazione resistente;<br />
considerato:<br />
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, <i>ex</i> artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;<br />
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO E DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il provvedimento impugnato la Prefettura di Verona ha revocato la patente di guida del ricorrente ai sensi dell&#8217;art. 218, comma 6, del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto il medesimo, durante il periodo di sospensione della validità del proprio documento di guida, è stato sorpreso alla guida di un autoveicolo.<br />
Il ricorrente lamenta il difetto dei presupposti per l’applicazione della revoca della patente in quanto non è stato ancora definito con sentenza il procedimento promosso davanti al Giudice di Pace di Legnago avverso il provvedimento di sospensione della patente <i>ex</i> art. 186, 2° comma, CdS, atto presupposto della sanzione accessoria oggetto dell’odierno gravame.<br />
Il Collegio ritiene il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
La norma per la quale è stata disposta la revoca della patente dispone che &#8220;chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.754 a Euro 7.018. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi&#8221;.<br />
La giurisdizione del giudice ordinario è estesa a tutti i casi in cui la legge considera la revoca della patente di guida come sanzione accessoria di illeciti amministrativi connessi a violazioni del Codice della Strada (cfr. Cass. civ., Sez. un., 29 aprile 2003 n. 6630).<br />
Deve, pertanto, rilevarsi che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto, nel caso di specie, è impugnata la revoca della patente di guida (ai sensi dell&#8217;art. 218, comma 6, del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285) quale sanzione amministrativa accessoria alla circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della validità della patente (cfr. Tar Veneto, 26 novembre 2007, n. 3731; Tar Toscana, Sez. I, 13 gennaio 2005 n. 106; id. 7 giugno 2006, n. 2708; Trga Trentino &#8211; Alto Adige, Bolzano, 19 agosto 2003 n. 345; Tar Emilia Romagna, Parma, 20 maggio 2002, n. 277; Tar Liguria, Sez. II, 30 ottobre 2000 n. 1110).<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, in quanto il provvedimento impugnato, erroneamente, reca l&#8217;indicazione che, avverso lo stesso, è possibile ricorrere al giudice amministrativo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio addì 7 maggio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-12-5-2008-n-1301/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.1301</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2189</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2189/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2189/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2189/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2189</a></p>
<p>Pres. Trotta – Est. Greco E. s.p.a. (av.ti D. e A. Pallottino) / K.W.I. s.p.a. (avv. Gonnelli) ed altri sulla necessità o meno che sia il bando, e non la commissione di gara, a specificare gli elementi di valutazione delle offerte, alla luce dell&#8217;art. 83 del Codice dei contratti pubblici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2189/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2189</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2189/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2189</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta – Est. Greco<br /> E. s.p.a. (av.ti D. e A. Pallottino) / K.W.I. s.p.a. (avv. Gonnelli) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità o meno che sia il bando, e non la commissione di gara, a specificare gli elementi di valutazione delle offerte, alla luce dell&#8217;art. 83 del Codice dei contratti pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Elementi di valutazione delle offerte – Specificazione da parte della commissione di gara – Art. 83, comma 4°, d.lgs. 163/2006 &#8211; Interpretazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In epoca anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. nr. 163 del 2006, pur dopo l’intervento della Corte di Giustizia UE (sez. II, 24 novembre 2005, C-331/04), che aveva fortemente limitato la discrezionalità delle Commissioni di gara, non era da escludere in assoluto la facoltà della commissione di integrare gli elementi di valutazione delle offerte previsti dal bando, fermi i limiti dell’impossibilità di introdurre nuovi criteri di valutazione ovvero nuove modalità di computo dei punteggi, e più in generale il divieto di condotte discriminatorie o comunque idonee ad alterare il confronto tra i concorrenti in gara. Viceversa, l’art. 83, comma IV, d.lgs. nr. 163 del 2006 (secondo cui “…il bando di gara per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi”), sembra portare all’estremo la limitazione della discrezionalità della commissione nella specificazione dei criteri, escludendone ogni facoltà di integrare il bando, e quindi facendo obbligo a quest’ultimo di prevedere e specificare gli eventuali sottocriteri (ne consegue, ad esempio, l’illegittimità di una lex specialis che, pur richiamando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nulla preveda in ordine agli elementi dell’offerta da considerare ed all’attribuzione dei punteggi).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello n. 10112 del 2006, proposto dalla</p>
<p><b>ENI S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Damiano e Alessandro Pallottino, con domicilio eletto presso il secondo in Roma alla via Oslavia nr. 12,<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; <b>Kuwait Petroleum Italia S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Gonnelli, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma alla via Tacito nr. 41;</p>
<p>&#8211; <b>FiniFast S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Corinaldesi, Alberto Mischi, Antonio Lirosi, Pietro Buccarelli e prof. Adriano Giuffrè con domicilio eletto presso quest’ultimo i<br />
<br />
&#8211; la <b>Erg Petroli S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>non costituita;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; di <b>Autostrade di Venezia e Padova S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Mario Bertolissi, Paolo Piva e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma alla via F. Confalonieri nr. 5;</p>
<p>&#8211; dell’<b>A.N.A.S. S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>rappresentata e difesa <i>ope legis </i>dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge presso la stessa in Roma alla via dei Portoghesi nr. 12;</p>
<p>&#8211; di <b>Ristop S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Caffi, Paolo Bonomi e Alessio Petretti, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma alla via degli Scipioni nr. 268/a;<b><br


<p align=center>
per l’annullamento e/o la riforma,<br />
previa sospensiva,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del  Veneto, sez. I, nr. 3738 dell’8 novembre 2006, resa <i>inter partes </i>e non notificata, con cui sono stati accolti il ricorso proposto dalla Kuwait Petroleum Italia S.p.a. e quello proposto dalla FiniFast S.p.a. per l’annullamento degli atti relativi alla gara tesa all’affidamento della concessione per la ristrutturazione e l’esercizio per 20 anni delle aree di servizio “Arino est” e “Arino ovest” site sull’autostrada A/4 “Venezia – Padova”.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione della Kuwait Petroleum Italia S.p.a., della FiniFast S.p.a., di Autostrade di Venezia e Padova S.p.a., dell’A.N.A.S. S.p.a. e della Ristop S.r.l.;<br />
Viste le memorie prodotte dall’appellante (il 20 marzo 2008), da Kuwait Petroleum Italia S.p.a. (il 19 marzo 2008), da FiniFast S.p.a. (il 18 marzo 2008), da Autostrade di Venezia e Padova S.p.a. (il 22 gennaio 2007 e il 18 maggio 2007), dall’A.N.A.S. S.p.a. (il 22 gennaio 2007) e dalla Ristop S.r.l. (il 19 marzo 2008) a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti, altresì, gli appelli incidentali proposti da Autostrade di Venezia e Padova S.p.a. e dalla Ristop S.r.l.;<br />
Visti, ancora, gli atti di riassunzione del giudizio depositati dall’appellante ENI S.p.a. e da Ristop S.r.l. a seguito del decesso di uno dei procuratori di parte appellante;<br />
Visto il dispositivo di decisione nr. 277 del 3 aprile 2008;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, all’udienza pubblica del 1 aprile 2008, il Consigliere Raffaele Greco;<br />
Uditi l’avv. Alessandro Pallottino per l’appellante, l’avv. Gonnelli per Kuwait Petroleum Italia S.p.a., l’avv. Alirosi per FiniFast S.p.a., l’avv. Di Mattia, in sostituzione dell’avv. Manzi, per Autostrade di Venezia e Padova S.p.a., l’avv. dello Stato Paola Saulino per l’A.N.A.S. S.p.a. e l’avv. Mileto, in sostituzione dell’avv. Petretti, per Ristop S.r.l.;<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
La ENI S.p.a. ha impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. del Veneto ha accolto, previa loro riunione, i ricorsi proposti dalle società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. e FiniFast S.p.a. avverso gli atti della gara, bandita dalla società Autostrade di Venezia e Padova S.p.a. con bando del 28 luglio 2005 pubblicato l’8 agosto 2005 in G.U.R.I. e il 9 agosto 2005 in G.U.C.E., per l’affidamento in concessione della ristrutturazione e dell’esercizio per 20 anni delle aree di servizio “Arino est” e “Arino ovest” (gara conclusasi con aggiudicazione in favore dell’associazione temporanea di imprese composta dalla Ristop S.r.l. e dalla stessa ENI S.p.a.), e per l’effetto ha disposto l’annullamento degli atti suddetti.<br />
A sostegno dell’appello ha dedotto:<br />
1) l’erronea applicazione dell’art. 21 della legge 11 febbraio 1999, nr. 109, considerato dal primo giudice espressione di principi generali validi per tutti i settori degli appalti pubblici, e invece applicabile ai soli appalti di lavori (con riferimento ai vizi riscontrati in ordine alla composizione della Commissione tecnica);<br />
2) l’insussistenza anche del secondo profilo di illegittimità rilevato dal T.A.R., in relazione all’incompletezza della composizione della Commissione tecnica in numerose sue sedute, atteso che in queste ultime non era stata svolta alcuna attività valutativa o decisoria;<br />
3) in ogni caso, l’irricevibilità per tardività delle censure relative alla Commissione di gara e alla Commissione tecnica.<br />
Nel costituirsi, sia la Kuwait Petroleum Italia S.p.a. che la FiniFast S.p.a. si sono opposte all’accoglimento dell’appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata; inoltre, entrambe hanno riproposto le doglianze articolate in primo grado e non esaminate dal T.A.R., in quanto ritenute assorbite.<br />
Quanto invece alle appellate Autostrade di Venezia e Padova S.p.a. (amministrazione aggiudicatrice) e Ristop S.r.l. (originaria aggiudicataria, in a.t.i. con l’appellante ENI S.p.a., della gara per cui è causa), entrambe, nel costituirsi, hanno a loro volta proposto appello in via incidentale avverso la medesima sentenza in epigrafe indicata, chiedendone l’annullamento con censure sostanzialmente analoghe a quelle contenute nell’appello principale.<br />
Alla camera di consiglio del 23 gennaio 2007, sull’accordo delle parti, l’esame della domanda incidentale di sospensione della sentenza impugnata è stato differito, per essere abbinato alla trattazione del merito.<br />
All’udienza del 1 aprile 2008, la causa è stata poi introitata per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.</b> L’appello proposto dall’ENI S.p.a. è fondato.<br />
Ed invero, il Collegio reputa che siano da accogliere le censure articolate avverso i due fondamentali capi dell’impugnata sentenza di accoglimento: e, cioè, sia quello relativo alle ravvisate irregolarità nella composizione della Commissione di gara sia quello inerente alle modalità di funzionamento della Commissione tecnica.<br />
<b><br />
2.</b> Con riguardo al primo aspetto, il giudice di prime cure ha individuato quattro specifici profili di illegittimità:<br />
a) la mancanza di un atto formale di nomina della Commissione di gara, essendo stati i componenti della stessa designati <i>singulatim, </i>con lettere individualmente trasmesse a ciascuno di essi;<br />
b) il fatto che la nomina dei predetti componenti sia avvenuta in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;<br />
c) la designazione di uno dei componenti la Commissione (l’avv. Livia Contarini) da parte dell’A.N.A.S. S.p.a., anziché dalla stazione appaltante;<br />
d) il fatto che i componenti la Commissione fossero in numero pari (per l’esattezza quattro).<br />
<b>2.1.</b> Per affermare l’illegittimità degli atti impugnati in ragione delle circostanze testé richiamate, il T.A.R. ha argomentato – preso atto della mancanza nella <i>lex specialis </i>di disposizioni specifiche sulla nomina e la composizione della Commissione – dall’applicabilità nella specie delle regole contenute nell’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, nr. 109, considerate espressione di principi generali ancorché dettate in riferimento ai (soli) appalti pubblici di lavori.<br />
Tale argomentazione, pur coerente con l’opinione espressa dal T.A.R. del Veneto già in precedenti occasioni, non appare condivisibile.<br />
Infatti, il Collegio non ravvisa ragioni che autorizzino a discostarsi dal consolidato orientamento secondo cui le disposizioni di dettaglio contenute nell’art. 21 della legge nr. 109 del 1994, in materia di nomina e composizione delle Commissioni di gara negli appalti di lavori, non sono automaticamente applicabili a quelli di servizi e forniture (cfr. <i>ex plurimis  </i>Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2006, nr. 3579; sez. VI, 22 novembre 2005, nr. 6519; id. 12 novembre 2003, nr. 7251; sez. V, 10 giugno 2002, nr. 3207; sez. VI, 3 dicembre 1998, nr. 1648).<br />
Ciò discende, secondo l’avviso di gran lunga prevalente, dal carattere eccezionale delle disposizioni in oggetto (sia quelle relative al numero e alle modalità di scelta dei componenti la Commissione, sia quella che impone che detta nomina avvenga dopo la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti): e, difatti, anche laddove il citato art. 21 è stato considerato espressione di un principio generale, ciò si è fatto limitatamente alla disposizione secondo cui i membri della Commissione devono essere in maggioranza esperti del settore cui afferisce l’oggetto di gara, e non certo anche in riferimento alle ulteriori disposizioni di dettaglio contenute nella medesima norma (cfr. ad esempio Cons. Stato, sez. V, 18 aprile 2004, nr. 1408).<br />
<b>2.2.</b> Né l’opposta conclusione raggiunta dal primo giudice può giustificarsi sulla base del richiamo all’art. 84 del d.lgs. 12 aprile 2006, nr. 163 (che oggi disciplina la materia, ancorché non applicabile <i>ratione temporis </i>alla gara per cui è causa), il quale ha espressamente esteso a tutti i settori degli appalti pubblici le regole già contenute nell’art. 21 l. nr. 109 del 1994: infatti, la scelta del legislatore, dettata da evidenti ragioni di semplificazione ed uniformità normativa, non appare necessitata da un’analoga prescrizione contenuta nelle direttive comunitarie di riferimento, e pertanto non può essere assunta a comprova <i>ex post </i>dell’esistenza, già prima dell’entrata in vigore del c.d. Codice dei contratti pubblici, di un principio generale del tipo di quello “individuato” dal T.A.R. veneto.<br />
<b>2.3.</b> Ai rilievi fin qui svolti – di per sé già idonei, per vero, a contraddire la scarna motivazione su cui si regge <i>in parte qua </i>la pronuncia impugnata – può aggiungersi quanto correttamente osservato da parte appellante: e, cioè, che trattandosi nella specie non di gara d’appalto, ma di procedura tesa all’affidamento di concessione (per l’esattezza, di sub-concessione mista di beni e servizi pubblici), ancora maggior cautela s’imporrebbe nel trasporvi <i>sic et simpliciter </i>norme dettate per i contratti d’appalto veri e propri.<br />
<b>2.4.</b> Dall’inapplicabilità dell’art. 21 l. nr. 109 del 1994 discende, con tutta evidenza, l’infondatezza dei vizi di legittimità adombrati in primo grado con riguardo alle modalità di nomina della Commissione di gara (<i>sub specie </i>della mancanza di un atto unitario di nomina, sostituito da una serie di nomine individuali), al momento in cui tale nomina intervenne (prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte) nonché al numero dei componenti la Commissione medesima.<br />
Una parola in più, invece, merita l’ulteriore aspetto della designazione di un componente la Commissione da parte dell’A.N.A.S. S.p.a.: tale designazione infatti, oltre a non essere illegittima per le modalità con cui è avvenuta, non è neanche in sé violativa di alcuna norma o principio.<br />
Ed invero, come correttamente evidenziato dall’odierna appellante, l’A.N.A.S. S.p.a. non era soggetto estraneo alla gestione delle aree di servizio oggetto della gara, trattandosi dell’Ente concedente le attività gestite da Autostrade di Venezia e Padova S.p.a., stazione appaltante della gara di che trattasi; e la scelta dell’avv. Contarini quale membro della Commissione è stata – appunto – una mera designazione, e non una nomina, come si evince dall’essere stata la missiva che la conteneva indirizzata <i>in primis</i> alla stazione appaltante, cui competeva in ultima istanza la composizione del seggio di gara.<br />
<b><br />
3.</b> Del pari da accogliere, ad avviso del Collegio, è l’ulteriore motivo di appello che investe la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto illegittimo, in particolare, l’operato della Commissione tecnica cui, all’interno del seggio di gara, era demandato l’esame delle offerte tecniche.<br />
In particolare, è stato ritenuto censurabile il non aver detta Commissione lavorato sempre con la presenza del <i>plenum </i>dei suoi componenti, stante l’assenza in numerose sedute proprio dell’avv. Contarini.<br />
Tuttavia, al riguardo occorre richiamare il consolidato insegnamento secondo cui non è sempre e comunque necessario che la Commissione di gara operi in composizione plenaria, ben potendo ciò non avvenire allorché la Commissione svolga attività meramente preparatorie o istruttorie, ferma restando la necessità del <i>plenum </i>tutte le volte che debba procedersi a valutazioni o comunque ad attività decisorie (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2006, nr. 3386; id. 27 dicembre 2000, nr. 6875; sez. IV, 7 luglio 2000, nr. 3819).<br />
Orbene, dall’esame dei verbali in atti è dato evincere che nessuna attività valutativa fu compiuta dalla Commissione tecnica nelle cinque sedute nelle quali fu assente il componente avv. Contarini, ciò risultando <i>per tabulas </i>dall’assenza di verbalizzazione di qualsiasi attività in occasione di dette sedute.<br />
Né varrebbe obiettare, argomentando dagli orari di apertura e chiusura dei verbali <i>de quibus </i>(che sono tali da lasciar intendere, in molte delle sedute in questione, lo svolgimento di una lunga e complessa attività), che sarebbe illegittimo lo svolgimento di attività di esame e analisi delle offerte tecniche da parte della Commissione in composizione non plenaria: al riguardo, prova troppo l’argomento impiegato da taluno dei ricorrenti in primo grado circa la assurdità di consentire la mancanza del <i>plenum </i>in una Commissione di esame durante lo svolgimento delle prove, per poi ritenere che le valutazioni finali possano invece essere operate con la presenza di tutti i suoi componenti.<br />
Infatti, proprio in materia di concorsi ed esami è pacifica la legittimità dell’articolazione della Commissione in più sottocommissioni per le operazioni tecniche di correzione degli elaborati, rimettendosi poi l’espressione del giudizio finale al <i>plenum </i>che operi – beninteso – con piena cognizione di causa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 2002, nr. 3566); ciò che, a maggior ragione, legittima l’esame degli elaborati progettuali da parte di alcuni soltanto dei componenti la Commissione di gara.<br />
Pertanto, deve concludersi per la piena legittimità dell’operato della Commissione tecnica anche sotto tale profilo.<br />
<b><br />
4.</b> La fondatezza dei due motivi di appello fin qui esaminati esonererebbe il Collegio dall’esame dell’ulteriore doglianza formulata dall’appellante ENI S.p.a. con riguardo alla pretesa tardività delle censure relative alla Commissione di gara.<br />
Tale doglianza, peraltro, è manifestamente infondata per un duplice ordine di ragioni:<br />
a)	innanzi tutto, perché la presenza alle operazioni di gara di rappresentanti delle imprese concorrenti consentì a queste ultime di conoscere i nominativi dei componenti la Commissione, ma non certo anche gli atti relativi alla loro nomina;<br />	<br />
b)	in secondo luogo, essendo in ogni caso <i>jus receptum </i>che la piena conoscenza può essere integrata soltanto dalla accertata presenza alle operazioni di gara di rappresentanti delle ditte concorrenti, chiaramente identificati come tali (cfr. ad esempio Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2007, nr. 400), laddove nella specie il verbale di seduta pubblica del 28 ottobre 2005 reca in allegato soltanto un elenco di nomi di persone genericamente indicate quali rappresentanti delle imprese in gara, senza però che ne sia in alcun modo specificata la qualità.<br />	<br />
<b><br />
5.</b> L’accoglimento dell’appello per le ragioni sopra esposte impone peraltro, innanzi tutto, l’esame delle ulteriori censure articolate in primo grado dalla ricorrente e odierna appellata Kuwait Petroleum Italia S.p.a., non esaminate dal T.A.R. in quanto ritenute assorbite dalla ritenuta fondatezza di altre doglianze, e quindi riproposte dall’appellata ancorché con semplice memoria (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2006, nr. 773; sez. V, 27 settembre 2004, nr. 6318).<i><br />
</i>Tali censure concernono:<br />
I)	l’asserita illegittimità della fissazione di sub-criteri da parte della Commissione, a integrazione dei criteri di valutazione delle offerte già contenuti nel bando di gara;<br />	<br />
II)	l’essere detta integrazione avvenuta “a buste aperte”, ossia in un momento in cui la Commissione aveva già potuto acquisire contezza delle offerte presentate da ciascun concorrente.<br />	<br />
<b>5.1.</b> Quanto al primo profilo, va sottolineato che la ricorrente appariva lamentare non tanto l’irrazionalità o illogicità dei sub-criteri elaborati dalla Commissione, quanto piuttosto l’illegittimità in sé della stessa scelta di integrare i criteri di valutazione contenuti nella <i>lex specialis.<br />
</i>Posta in questi termini, la doglianza non è meritevole di accoglimento.<br />
Al riguardo, è utile muovere dall’esame dell’attuale disposizione <i>ex </i>art. 83, comma IV, d.lgs. nr. 163 del 2006 (norma non applicabile alla vicenda di che trattasi), secondo cui “<i>…il bando di gara per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi</i>”.<br />
Questa disposizione, secondo l’interpretazione che si sta affermando nella sua prima applicazione giurisprudenziale, sembra portare all’estremo la limitazione della discrezionalità della Commissione nella specificazione dei criteri, escludendone ogni facoltà di integrare il bando, e quindi facendo obbligo a quest’ultimo di prevedere e specificare gli eventuali sottocriteri (ne consegue, ad esempio, l’illegittimità di una <i>lex specialis </i>che, pur richiamando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nulla preveda in ordine agli elementi dell’offerta da considerare ed all’attribuzione dei punteggi).<br />
Ben diversa, tuttavia, era la situazione in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. nr. 163 del 2006: infatti, anche dopo l’intervento della Corte di Giustizia UE (sez. II, 24 novembre 2005, C-331/04) che aveva fortemente limitato la discrezionalità delle Commissioni di gara <i>in subiecta materia, </i>era tutt’altro che da escludere in assoluto siffatta facoltà di integrazione del bando.<br />
In particolare, tale facoltà incontrava il limite dell’impossibilità di introdurre nuovi criteri di valutazione ovvero nuove modalità di computo dei punteggi, e più in generale il divieto di condotte discriminatorie o comunque idonee ad alterare il confronto tra i concorrenti in gara.<br />
Tanto premesso, poiché – come detto – nel caso di specie non era lamentato il travalicamento di nessuno di questi limiti, limitandosi la ricorrente a contestare genericamente l’opportunità della previsione di sub-criteri sulla base di un proprio giudizio di sufficienza e idoneità dei criteri già contenuti nella <i>lex specialis, </i>la doglianza si appalesa inaccoglibile, quanto meno per genericità.<br />
<b>5.2.</b> Quanto, poi, all’ulteriore censura secondo cui tale attività di integrazione del bando sarebbe avvenuta, almeno in parte, a buste aperte, essa è smentita in fatto dalla documentazione versata in atti.<br />
Al riguardo, è necessario precisare che la stazione appaltante, investita da domanda di accesso alla documentazione di gara da parte della Kuwait Petroleum Italia S.p.a., trasmise unicamente un “<i>verbale di sintesi</i>” redatto dalla Commissione di gara in data 29 novembre 2005; soltanto in pendenza del giudizio di primo grado la documentazione fu integrata col deposito dei verbali delle singole sedute, precisandosi che la mancata ostensione di questi ultimi era stata determinata da mero disguido.<br />
Orbene, la ricorrente in primo grado ha insistitamente avanzato dubbi sull’autenticità di tali ultimi verbali, adombrando neanche tanto velatamente che questi fossero stati artatamente confezionati <i>ex post, </i>al fine di sopperire alla mancata verbalizzazione di ciascuna seduta della Commissione tecnica: sul punto, tenuto conto del pacifico orientamento che attribuisce ai verbali di gara carattere fidefacente, fino a querela di falso (nella specie non proposta), sia della loro provenienza che dei fatti in essi affermati (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2006, nr. 2372; id. 19 marzo 2001, nr. 1642), appare evidente che siffatte illazioni non possono trovare alcuno spazio in questa sede.<br />
Tutto ciò premesso, risulta <i>per tabulas </i>dal verbale della Commissione del 28 ottobre 2005 che tutti i sub-criteri furono fissati bensì dopo l’apertura del plico “A”, contenente la documentazione amministrativa per l’ammissione dei concorrenti alla gara, ma prima dell’apertura delle buste “B”, contenenti i progetti preliminari: è quindi smentito che la Commissione abbia elaborato i predetti sub-criteri dopo aver potuto prendere cognizione delle offerte tecniche dei concorrenti.<br />
Nemmeno può assumersi, come fa la ricorrente in primo grado, che i più volte citati verbali relativi alle singole sedute, anche a prescindere da ogni dubbio in ordine alla loro autenticità, non potrebbero essere utilizzati per le valutazioni sulla legittimità di quanto emerge dal “<i>verbale di sintesi</i>” del 29 novembre 2005, in quanto non trasmessi alla Commissione di gara prima di tale seduta; tale affermazione, invero, nasce da un’evidente confusione in ordine a quanto affermato dalla stazione appaltante nel depositare in giudizio i predetti documenti circa il disguido che ne aveva determinato la tardiva trasmissione: tale disguido, infatti, è riferito alla mancata consegna dei verbali in questione in esito alla richiesta di accesso formulata dalla Kuwait Patroleum Italia S.p.a., e non anche alla mancata disponibilità di essi da parte della Commissione in occasione della seduta del 29 novembre 2005.<br />
Ma, a ben vedere, quand’anche fosse vera tale ultima ipotesi, ciò non autorizzerebbe di per sé a considerare <i>tamquam non esset </i>i suddetti verbali: è intuitivo infatti che, data l’identità fisica tra i componenti della Commissione di gara e quelli della Commissione tecnica (i secondi essendo una parte dei primi), l’eventuale mancanza dei verbali delle precedenti sedute non potevano giammai comportare la “obliterazione” di tutte le attività in precedenza compiute (peraltro, riassunte nel verbale del 29 novembre, non casualmente definito “<i>verbale di sintesi</i>”).<br />
<b>5.3.</b> Dai rilievi svolti ai due punti che precedono, emerge dunque l’infondatezza <i>in toto </i>del ricorso di primo grado della Kuwait Petroleum Italia S.p.a., anche nelle censure non esaminate in primo grado.<br />
<b><br />
6.</b> Non possono invece essere approfondite le ulteriori doglianze contenute nel ricorso di primo grado della FiniFast S.p.a., malgrado quest’ultima ne abbia espressamente sollecitato il riesame: infatti, a differenza di quelle contenute nel ricorso della Kuwait, dette censure sono state esaminate ed espressamente respinte nella sentenza impugnata.<br />
Tali censure concernevano:<br />
I)	la scelta della stazione appaltante di bandire un’unica gara per le due aree di servizio, nonché per le due attività eterogenee di ristorazione e di distribuzione di carburante;<br />	<br />
II)	la scelta di assegnare ben 70 punti su 100 complessivi all’elemento prezzo.<br />	<br />
Su di esse si legge nella sentenza di primo grado: “<i>…Peraltro, si tratta di censure infondate, in quanto i due servizi (la distribuzione di carburanti ed il ristoro, “oil e non oil”), pur se distinti ed eterogenei, sono tuttavia evidentemente complementari nell’ambito specifico delle stazioni di servizio autostradali; inoltre, le due aree di servizio sono situate una di fronte all’altra e sono collegate tra loro.<br />
Non appare quindi irragionevole la scelta discrezionale di attivare un’unica procedura di gara.<br />
Anche per quanto concerne la scelta di valorizzare col 70 per cento la componente “prezzo” dell’offerta, non emerge una palese illogicità della relativa scelta discrezionale, anche in considerazione della durata ventennale del rapporto concessorio e che si tratta di stazioni di servizio già esistenti, da ristrutturare.<br />
Le relative censure vanno dunque disattese</i>”.<br />
Pertanto, in virtù del consolidato orientamento già richiamato al punto che precede in materia di riproponibilità delle censure assorbite, la FiniFast S.p.a. avrebbe dovuto gravare in via incidentale la sentenza impugnata, ciò che non ha fatto.<br />
<b><br />
7.</b> L’acclarata fondatezza dell’appello proposto dalla ENI S.p.a., determinando, in una con i rilievi fin qui svolti, la reiezione dei ricorsi di primo grado, comporta l’improcedibilità per evidente difetto di interesse degli ulteriori appelli articolati in via incidentale da Autostrade di Venezia e Padova S.p.a. e da Ristop S.r.l.<br />
<b><br />
8.</b> Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV: <br />
&#8211;	accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge i ricorsi di primo grado;<br />	<br />
&#8211;	dichiara improcedibili gli appelli incidentali proposti da Autostrade Venezia – Padova S.p.a. e Ristop S.r.l.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 aprile 2008 con l’intervento dei signori:<br />
	Gaetano Trotta         &#8211;            Presidente<br />	<br />
	Luigi Maruotti           &#8211;           Consigliere<br />	<br />
	Anna Leoni                 &#8211;         Consigliere<br />	<br />
Bruno Mollica              &#8211;        Consigliere<br />
Raffaele Greco               &#8211;       Consigliere, est.</p>
<p align=center>
<i><b>Depositata in Segreteria<br />
</i>Il 12/05/2008</b><br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2189/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2189</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2188</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2188/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2188/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2188</a></p>
<p>Pres. Trotta &#8211; Est. Greco ENI S.p.a. (Avv.ti D. e A. Pallottino) c/ Moto S.p.a. (Avv.ti P. Trifoni, B. De Masis e B. Sorrentino) e altri sull&#8217;inapplicabilità agli appalti di servizi e forniture della disciplina sulla nomina e composizione delle Commissioni di gara negli appalti di lavori 1. Contratti della</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta  &#8211;   Est. Greco<br /> ENI S.p.a. (Avv.ti D. e A. Pallottino) c/ Moto S.p.a. (Avv.ti P. Trifoni, B. De Masis e B. Sorrentino) e altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inapplicabilità agli appalti di servizi e forniture della disciplina sulla nomina e composizione delle Commissioni di gara negli appalti di lavori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Appalto di lavori – Commissione di gara – Nomina e composizione – Art. 21 l. n. 109/1994 – Appalto di servizi e forniture – Inapplicabilità – Ragioni.<br />
2. Contratti della P.A. – Gara – Commissione – Composizione non plenaria – Ammissibilità – Svolgimento attività preparatorie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le disposizioni di dettaglio contenute nell’art. 21 della l. n. 109 /1994, in materia di nomina e composizione delle Commissioni di gara negli appalti di lavori, non sono automaticamente applicabili agli appalti di servizi e forniture. Infatti, il citato art. 21 può essere considerato espressione di un principio generale applicabile a tutti i settori degli appalti pubblici solo riguardo alla disposizione secondo cui i membri della Commissione devono essere in maggioranza esperti del settore cui afferisce l’oggetto di gara, e non anche in riferimento alle ulteriori disposizioni di dettaglio contenute nella medesima norma (1).<br />
2. Nelle procedure di gara, la Commissione può operare in composizione non plenaria  quando svolga attività meramente preparatorie o istruttorie, ferma restando la necessità del plenum tutte le volte in cui proceda a valutazioni o comunque ad attività decisorie (2).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cons. Stato, sez. V, 18 aprile 2004, nr. 1408.<br />
(2) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2006, nr. 3386; id. 27 dicembre 2000, nr. 6875; sez. IV, 7 luglio 2000, nr. 3819.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello n. 10113 del 2006, proposto dalla</p>
<p><b>ENI S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Damiano e Alessandro Pallottino, con domicilio eletto presso il secondo in Roma alla via Oslavia nr. 12,<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; <b>Moto S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizio Trifoni, Barbara De Masis e Bonaventura Sorrentino, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma alla via Aniene nr. 14;</p>
<p>&#8211; la <b>Autogrill S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Mario Libertini, Guido Zago e Simone Cadeddu, con domicilio eletto presso lo studio legale Libertini &#038; Associati in Roma al co<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; di <b>Autostrade di Venezia e Padova S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Mario Bertolissi, Paolo Piva e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma alla via F. Confalonieri nr. 5;</p>
<p>&#8211; dell’<b>A.N.A.S. S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>rappresentata e difesa <i>ope legis </i>dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge presso la stessa in Roma alla via dei Portoghesi nr. 12;</p>
<p>&#8211; di <b>Ristop S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Caffi, Paolo Bonomi e Alessio Petretti, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma alla via degli Scipioni nr. 268/a;</p>
<p>&#8211; di <b>Kuwait Petroleum Italia S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Gonnelli, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma alla via Tacito nr. 41;</p>
<p>&#8211; della <b>Cremonini S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizio Trifoni, Barbara De Masis e Bonaventura Sorrentino, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma alla via Aniene nr.<br />
<br />
<b></p>
<p align=center>per l’annullamento e/o la riforma,<br />
previa sospensiva,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del  Veneto, sez. I, nr. 37328 dell’8 novembre 2006, resa <i>inter partes </i>e non notificata, con cui sono stati accolti il ricorso proposto dalla Moto S.p.a. e quello proposto dalla Autogrill S.p.a. per l’annullamento degli atti relativi alla gara tesa all’affidamento della concessione per la ristrutturazione e l’esercizio per 20 anni delle aree di servizio “Arino est” e “Arino ovest” site sull’autostrada A/4 “Venezia – Padova”.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione della Moto S.p.a., della Kuwait Petroleum Italia S.p.a., della Autogrill S.p.a., della Cremonini S.p.a., di Autostrade di Venezia e Padova S.p.a., dell’A.N.A.S. S.p.a. e della Ristop S.r.l.;<br />
Viste le memorie prodotte dall’appellante (il 22 gennaio 2007 e il 20 marzo 2008), da Moto S.p.a. (il 22 gennaio 2007 e il 26 marzo 2008), da Autogrill S.p.a. (il 21 marzo 2008), da Autostrade di Venezia e Padova S.p.a. (il 18 maggio 2007 e il 22 gennaio 2007), dall’A.N.A.S. S.p.a. (il 22 gennaio 2007) e dalla Ristop S.r.l. (il 19 marzo 2008) a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti, altresì, gli appelli incidentali proposti da Moto S.p.a., da Autostrade di Venezia e Padova S.p.a. e dalla Ristop S.r.l.;<br />
Visti, ancora, gli atti di riassunzione del giudizio depositati dall’appellante ENI S.p.a. e da Ristop S.r.l. a seguito del decesso di uno dei procuratori di parte appellante;<br />
Visto il dispositivo di decisione nr. 278 del 3 aprile 2008;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto il Dispositivo di sentenza n. 278 del 03/04/2008;<br />
Relatore, all’udienza pubblica del 1 aprile 2008, il Consigliere Raffaele Greco;<br />
Uditi l’avv. Alessandro Pallottino per l’appellante, l’avv. Trifoni per Moto S.p.a. e Cremonini S.p.a., l’avv. Gonnelli per Kuwait Petroleum Italia S.p.a., l’avv. Libertini per Autogrill S.p.a., l’avv. Di Mattia, in sostituzione dell’avv. Manzi, per Autostrade di Venezia e Padova S.p.a., l’avv. dello Stato Paola Saulino per l’A.N.A.S. S.p.a. e l’avv. Mileto, in sostituzione dell’avv. Petretti, per Ristop S.r.l.;<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
La ENI S.p.a. ha impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. del Veneto ha accolto, previa loro riunione, i ricorsi proposti dalle società Moto S.p.a. e Autogrill S.p.a. avverso gli atti della gara, bandita dalla società Autostrade di Venezia e Padova S.p.a. con bando del 28 luglio 2005 pubblicato l’8 agosto 2005 in G.U.R.I. e il 9 agosto 2005 in G.U.C.E., per l’affidamento in concessione della ristrutturazione e dell’esercizio per 20 anni delle aree di servizio “Arino est” e “Arino ovest” (gara conclusasi con aggiudicazione in favore dell’associazione temporanea di imprese composta dalla Ristop S.r.l. e dalla stessa ENI S.p.a.), e per l’effetto ha disposto l’annullamento degli atti suddetti.<br />
A sostegno dell’appello ha dedotto:<br />
1) l’erronea applicazione dell’art. 21 della legge 11 febbraio 1999, nr. 109, considerato dal primo giudice espressione di principi generali applicabili a tutti i settori degli appalti pubblici, e invece applicabile ai soli appalti di lavori (con riferimento ai vizi riscontrati in ordine alla composizione della Commissione tecnica);<br />
2) l’insussistenza anche del secondo profilo di illegittimità rilevato dal T.A.R., in relazione all’incompletezza della composizione della Commissione tecnica in numerose sue sedute, atteso che in queste ultime non era stata svolta alcuna attività valutativa o decisoria;<br />
3) in ogni caso, l’irricevibilità per tardività delle censure relative alla Commissione di gara e alla Commissione tecnica.<br />
Nel costituirsi, sia la Moto S.p.a. che la Autogrill S.p.a. si sono opposte all’accoglimento dell’appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata; inoltre, la Autogrill S.p.a. ha riproposto le doglianze articolate in primo grado e non esaminate dal T.A.R., in quanto ritenute assorbite.<br />
Quanto invece alle appellate Autostrade di Venezia e Padova S.p.a. (amministrazione aggiudicatrice) e Ristop S.r.l. (originaria aggiudicataria, in a.t.i. con l’appellante ENI S.p.a., della gara per cui è causa), entrambe, nel costituirsi, hanno a loro volta proposto appello in via incidentale avverso la medesima sentenza in epigrafe indicata, chiedendone l’annullamento con censure sostanzialmente analoghe a quelle contenute nell’appello principale.<br />
La appellata Moto S.p.a. ha poi a propria volta proposto appello incidentale avverso la medesima sentenza, deducendo:<br />
1) l’erronea reiezione dell’eccezione di difetto di procura dei difensori di Autostrade di Venezia e Padova S.p.a.;<br />
2) l’infondatezza dell’eccezione di tardività dei motivi aggiunti proposti in primo grado da Moto S.p.a., per mancato rispetto del termine di cui all’art. 23 <i>bis </i>della legge 7 dicembre 1971, nr. 1034;<br />
3) gli errori e le omissioni compiute dalla Commissione tecnica nell’esame dei progetti delle ditte in gara, con conseguente erronea attribuzione dei punteggi.<br />
In via istruttoria, la Moto S.p.a. ha reiterato la richiesta, già formulata in primo grado, di C.T.U. sulla conformità del progetto strutturale di ENI S.p.a. alla normativa in materia di progettazione, alla normativa in materia di sicurezza e sulla compatibilità del cronoprogramma allegato al progetto.<br />
Alla camera di consiglio del 23 gennaio 2007, sull’accordo delle parti, l’esame della domanda incidentale di sospensione della sentenza impugnata è stato differito, per essere abbinato alla trattazione del merito.<br />
All’udienza del 1 aprile 2008, la causa è stata poi introitata per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.</b> L’appello proposto dall’ENI S.p.a. è fondato.<br />
Ed invero, il Collegio reputa che siano da accogliere le censure articolate avverso i due fondamentali capi dell’impugnata sentenza di accoglimento: e, cioè, sia quello relativo alle ravvisate irregolarità nella composizione della Commissione di gara sia quello inerente alle modalità di funzionamento della Commissione tecnica.<br />
<b><br />
2.</b> Con riguardo al primo aspetto, il giudice di prime cure ha individuato quattro specifici profili di illegittimità:<br />
a) la mancanza di un atto formale di nomina della Commissione di gara, essendo stati i componenti della stessa designati <i>singulatim, </i>con lettere individualmente trasmesse a ciascuno di essi;<br />
b) il fatto che la nomina dei predetti componenti sia avvenuta in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;<br />
c) la designazione di uno dei componenti la Commissione (l’avv. Livia Contarini) da parte dell’A.N.A.S. S.p.a., anziché dalla stazione appaltante;<br />
d) il fatto che i componenti la Commissione fossero in numero pari (per l’esattezza quattro).<br />
<b>2.1.</b> Per affermare l’illegittimità degli atti impugnati in ragione delle circostanze testé richiamate, il T.A.R. ha argomentato – preso atto della mancanza nella <i>lex specialis </i>di disposizioni specifiche sulla nomina e la composizione della Commissione – dall’applicabilità nella specie delle regole contenute nell’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, nr. 109, considerate espressione di principi generali ancorché dettate in riferimento ai (soli) appalti pubblici di lavori.<br />
Tale argomentazione, pur coerente con l’opinione espressa dal T.A.R. del Veneto già in precedenti occasioni, non appare condivisibile.<br />
Infatti, il Collegio non ravvisa ragioni che autorizzino a discostarsi dal consolidato orientamento secondo cui le disposizioni di dettaglio contenute nell’art. 21 della legge nr. 109 del 1994, in materia di nomina e composizione delle Commissioni di gara negli appalti di lavori, non sono automaticamente applicabili a quelli di servizi e forniture (cfr. <i>ex plurimis  </i>Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2006, nr. 3579; sez. VI, 22 novembre 2005, nr. 6519; id. 12 novembre 2003, nr. 7251; sez. V, 10 giugno 2002, nr. 3207; sez. VI, 3 dicembre 1998, nr. 1648).<br />
Ciò discende, secondo l’avviso di gran lunga prevalente, dal carattere eccezionale delle disposizioni in oggetto (sia quelle relative al numero e alle modalità di scelta dei componenti la Commissione, sia quella che impone che detta nomina avvenga dopo la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti): e, difatti, anche laddove il citato art. 21 è stato considerato espressione di un principio generale, ciò si è fatto limitatamente alla disposizione secondo cui i membri della Commissione devono essere in maggioranza esperti del settore cui afferisce l’oggetto di gara, e non certo anche in riferimento alle ulteriori disposizioni di dettaglio contenute nella medesima norma (cfr. ad esempio Cons. Stato, sez. V, 18 aprile 2004, nr. 1408).<br />
<b>2.2.</b> Né l’opposta conclusione raggiunta dal primo giudice può giustificarsi sulla base del richiamo all’art. 84 del d.lgs. 12 aprile 2006, nr. 163 (che oggi disciplina la materia, ancorché non applicabile <i>ratione temporis </i>alla gara per cui è causa), il quale ha espressamente esteso a tutti i settori degli appalti pubblici le regole già contenute nell’art. 21 l. nr. 109 del 1994: infatti, la scelta del legislatore, dettata da evidenti ragioni di semplificazione ed uniformità normativa, non appare necessitata da un’analoga prescrizione contenuta nelle direttive comunitarie di riferimento, e pertanto non può essere assunta a comprova <i>ex post </i>dell’esistenza, già prima dell’entrata in vigore del c.d. Codice dei contratti pubblici, di un principio generale del tipo di quello “individuato” dal T.A.R. veneto.<br />
<b>2.3.</b> Ai rilievi fin qui svolti – di per sé già idonei, per vero, a contraddire la scarna motivazione su cui si regge <i>in parte qua </i>la pronuncia impugnata – può aggiungersi quanto correttamente osservato da parte appellante: e, cioè, che trattandosi nella specie non di gara d’appalto, ma di procedura tesa all’affidamento di concessione (per l’esattezza, di sub-concessione mista di beni e servizi pubblici), ancora maggior cautela s’imporrebbe nel trasporvi <i>sic et simpliciter </i>norme dettate per i contratti d’appalto veri e propri.<br />
<b>2.4.</b> Dall’inapplicabilità dell’art. 21 l. nr. 109 del 1994 discende, con tutta evidenza, l’infondatezza dei vizi di legittimità adombrati in primo grado con riguardo alle modalità di nomina della Commissione di gara (<i>sub specie </i>della mancanza di un atto unitario di nomina, sostituito da una serie di nomine individuali), al momento in cui tale nomina intervenne (prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte) nonché al numero dei componenti la Commissione medesima.<br />
Una parola in più, invece, merita l’ulteriore aspetto della designazione di un componente la Commissione da parte dell’A.N.A.S. S.p.a.: tale designazione infatti, oltre a non essere illegittima per le modalità con cui è avvenuta, non è neanche in sé violativa di alcuna norma o principio.<br />
Ed invero, come correttamente evidenziato dall’odierna appellante, l’A.N.A.S. S.p.a. non era soggetto estraneo alla gestione delle aree di servizio oggetto della gara, trattandosi dell’Ente concedente le attività di fatto gestite da Autostrade di Venezia e Padova S.p.a., stazione appaltante della gara di che trattasi; e la scelta dell’avv. Contarini quale membro della Commissione è stata – appunto – una mera designazione, e non una nomina, come si evince dall’essere stata la missiva che la conteneva indirizzata <i>in primis</i> alla stazione appaltante, cui competeva in ultima istanza la composizione del seggio di gara.<br />
<b><br />
3.</b> Del pari da accogliere, ad avviso del Collegio, è l’ulteriore motivo di appello che investe la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto illegittimo, in particolare, l’operato della Commissione tecnica cui, all’interno del seggio di gara, era demandato l’esame delle offerte tecniche.<br />
In particolare, è stata ritenuto censurabile il non aver detta Commissione lavorato sempre con la presenza del <i>plenum </i>dei suoi componenti, stante l’assenza in numerose sedute proprio dell’avv. Contarini.<br />
Tuttavia, al riguardo occorre richiamare il consolidato insegnamento secondo cui non è sempre e comunque necessario che la Commissione di gara operi in composizione plenaria, ben potendo ciò non avvenire allorché la Commissione svolga una attività meramente preparatorie o istruttorie, ferma restando la necessità del <i>plenum </i>tutte le volte che debba procedersi a valutazioni o comunque ad attività decisorie (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2006, nr. 3386; id. 27 dicembre 2000, nr. 6875; sez. IV, 7 luglio 2000, nr. 3819).<br />
Orbene, dall’esame dei verbali in atti è dato evincere che nessuna attività valutativa fu compiuta dalla Commissione tecnica nelle cinque sedute nelle quali fu assente il componente avv. Contarini, ciò risultando <i>per tabulas </i>dall’assenza di verbalizzazione di qualsiasi attività in occasione di dette sedute.<br />
Né varrebbe obiettare, argomentando dagli orari di apertura e chiusura dei verbali <i>de quibus </i>(che sono tali da lasciar intendere, in molte delle sedute in questione, lo svolgimento di una lunga e complessa attività), che sarebbe illegittimo lo svolgimento di attività di esame e analisi delle offerte tecniche da parte della Commissione in composizione non plenaria: al riguardo, prova troppo l’argomento impiegato da taluno dei ricorrenti in primo grado circa la assurdità di consentire la mancanza del <i>plenum </i>in una Commissione di esame durante lo svolgimento delle prove, per poi ritenere che le valutazioni finali possano invece essere operate con la presenza di tutti i suoi componenti.<br />
Infatti, proprio in materia di concorsi ed esami è pacifica la legittimità dell’articolazione della Commissione in più sottocommissioni per le operazioni tecniche di correzione degli elaborati, rimettendosi poi l’espressione del giudizio finale al <i>plenum </i>che operi – beninteso – con piena cognizione di causa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 2002, nr. 3566); ciò che, a maggior ragione, legittima l’esame degli elaborati progettuali da parte di alcuni soltanto dei componenti la Commissione di gara.<br />
Pertanto, deve concludersi per la piena legittimità dell’operato della Commissione tecnica anche sotto tale profilo.<br />
<b><br />
4.</b> La fondatezza dei due motivi di appello fin qui esaminati esonererebbe il Collegio dall’esame dell’ulteriore doglianza formulata dall’appellante ENI S.p.a. con riguardo alla pretesa tardività delle censure relative alla Commissione di gara.<br />
Tale doglianza, peraltro, è manifestamente infondata per un duplice ordine di ragioni:<br />
a)	innanzi tutto, perché la presenza alle operazioni di gara di rappresentanti delle imprese concorrenti consentì a queste ultime di conoscere i nominativi dei componenti la Commissione, ma non certo anche gli atti relativi alla loro nomina;<br />	<br />
b)	in secondo luogo, essendo in ogni caso <i>jus receptum </i>che la piena conoscenza può essere integrata soltanto dalla accertata presenza alle operazioni di gara di rappresentanti delle ditte concorrenti, chiaramente identificati come tali (cfr. ad esempio Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2007, nr. 400), laddove nella specie il verbale di seduta pubblica del 28 ottobre 2005 reca in allegato soltanto un elenco di nomi di persone genericamente indicate quali rappresentanti delle imprese in gara, senza però che ne sia in alcun modo specificata la qualità.<br />	<br />
<b><br />
5.</b> L’accoglimento dell’appello per le ragioni sopra esposte impone peraltro, innanzi tutto, l’esame delle ulteriori censure articolate in primo grado dalla ricorrente e odierna appellata Autogrill S.p.a., non esaminate dal T.A.R. in quanto ritenute assorbite dalla ritenuta fondatezza di altre doglianze, e quindi riproposte dall’appellata ancorché con semplice memoria (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2006, nr. 773; sez. V, 27 settembre 2004, nr. 6318).<br />
Tali censure concernono:<br />
I)	l’asserita mancanza dei verbali della Commissione tecnica;<br />	<br />
II)	l’asserita sussistenza di conflitto di interessi tra l’aggiudicataria e due componenti della Commissione;<br />	<br />
III)	l’asserita illegittimità della fissazione di sub-criteri da parte della Commissione, a integrazione dei criteri di valutazione delle offerte già contenuti nel bando di gara.<br />	<br />
IV)	l’essere detta integrazione avvenuta “a buste aperte”, ossia in un momento in cui la Commissione aveva già potuto acquisire contezza delle offerte presentate da ciascun concorrente.<br />	<br />
<b>5.1.</b> Cominciando dal secondo profilo, la ricorrente in primo grado aveva segnalato che la aggiudicataria Ristop S.r.l. risultava partecipata al 20 % da Autostrade di Padova e Venezia S.p.a., ossia dall’Amministrazione aggiudicatrice, della quale erano dipendenti due dei componenti la Commissione di gara.<br />
Al riguardo, il Collegio rileva che la doglianza appare priva di pregio alla luce dei principi rivenienti dall’art. 51 c.p.c., norma che per consolidata giurisprudenza deve ritenersi applicabile in materia di incompatibilità dei componenti le Commissioni di gara.<br />
<i>In primis, </i>la situazione sopra descritta non integra certamente alcuna delle cause di astensione analiticamente elencate dal primo comma della citata disposizione; inoltre, non può nemmeno ritenersi, stante il tenore del legame individuato tra un concorrente e la stazione appaltante (e non personalmente con i componenti la Commissione), che ricorressero le “<i>gravi ragioni di convenienza</i>” che giusta il secondo comma possono essere invocate ai fini della ricusazione del giudicante.<br />
In ogni caso, con riguardo a tale ultima ipotesi va richiamato l’arresto secondo cui la situazione di cui al comma II dell’art. 51 c.p.c. va fatta valere – per analogia con la ricusazione disciplinata dal codice di procedura civile – a livello endoprocedimentale, e quindi impugnando l’eventuale diniego di sostituzione del componente asseritamente incompatibile: donde l’illegittimità della censura <i>ex post </i>formulata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 ottobre 2005, nr. 5427).<br />
<b>5.2.</b> Quanto al terzo profilo, va sottolineato che la ricorrente appariva lamentare non tanto l’irrazionalità o illogicità dei sub-criteri elaborati dalla Commissione, quanto piuttosto l’illegittimità in sé della stessa scelta di integrare i criteri di valutazione contenuti nella <i>lex specialis.<br />
</i>Posta in questi termini, la doglianza non è meritevole di accoglimento.<br />
Al riguardo, è utile muovere dall’esame dell’attuale disposizione <i>ex </i>art. 83, comma IV, d.lgs. nr. 163 del 2006 (norma non applicabile alla vicenda di che trattasi), secondo cui “<i>…il bando di gara per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi</i>”.<br />
Questa disposizione, secondo l’interpretazione che si sta affermando nella sua prima applicazione giurisprudenziale, sembra portare all’estremo la limitazione della discrezionalità della Commissione nella specificazione dei criteri, escludendone ogni facoltà di integrare il bando, e quindi facendo obbligo a quest’ultimo di prevedere e specificare gli eventuali sottocriteri (ne consegue, ad esempio, l’illegittimità di una <i>lex specialis </i>che, pur richiamando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nulla preveda in ordine agli elementi dell’offerta da considerare ed all’attribuzione dei punteggi).<br />
Ben diversa, tuttavia, era la situazione in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. nr. 163 del 2006: infatti, anche dopo l’intervento della Corte di Giustizia UE (sez. II, 24 novembre 2005, C-331/04) che aveva fortemente limitato la discrezionalità delle Commissioni di gara <i>in subiecta materia, </i>era tutt’altro che da escludere in assoluto siffatta facoltà di integrazione del bando.<br />
In particolare, tale facoltà incontrava il limite dell’impossibilità di introdurre nuovi criteri di valutazione ovvero nuove modalità di computo dei punteggi, e più in generale il divieto di condotte discriminatorie o comunque idonee ad alterare il confronto tra i concorrenti in gara.<br />
Tanto premesso, poiché – come detto – nel caso di specie non era lamentato il travalicamento di nessuno di questi limiti, limitandosi la ricorrente a contestare genericamente l’opportunità della previsione di sub-criteri sulla base di un proprio giudizio di sufficienza e idoneità dei criteri già contenuti nella <i>lex specialis, </i>la doglianza si appalesa inaccoglibile, quanto meno per genericità.<br />
<b>5.3.</b> Quanto, poi, all’ulteriore censura secondo cui tale attività di integrazione del bando sarebbe avvenuta, almeno in parte, a buste aperte, essa è smentita in fatto dalla documentazione versata in atti.<br />
Al riguardo, è necessario precisare che la stazione appaltante, investita da domanda di accesso alla documentazione di gara da parte della Autogrill S.p.a., trasmise unicamente un “<i>verbale di sintesi</i>” redatto dalla Commissione di gara in data 29 novembre 2005; soltanto in pendenza del giudizio di primo grado la documentazione fu integrata col deposito dei verbali delle singole sedute, precisandosi che la mancata ostensione di questi ultimi era stata determinata da mero disguido.<br />
Orbene, la ricorrente in primo grado ha insistitamente avanzato dubbi sull’autenticità di tali ultimi verbali, adombrando neanche tanto velatamente che questi fossero stati artatamente confezionati <i>ex post, </i>al fine di sopperire alla mancata verbalizzazione di ciascuna seduta della Commissione tecnica: sul punto, tenuto conto del pacifico orientamento che attribuisce ai verbali di gara carattere fidefacente, fino a querela di falso (nella specie non proposta), sia della loro provenienza che dei fatti in essi affermati (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2006, nr. 2372; id. 19 marzo 2001, nr. 1642), appare evidente che siffatte illazioni non possono trovare alcuno spazio in questa sede.<br />
Tutto ciò premesso, risulta <i>per tabulas </i>dal verbale della Commissione del 28 ottobre 2005 che tutti i sub-criteri furono fissati bensì dopo l’apertura del plico “A”, contenente la documentazione amministrativa per l’ammissione dei concorrenti alla gara, ma prima dell’apertura delle buste “B”, contenenti i progetti preliminari: è quindi smentito che la Commissione abbia elaborato i predetti sub-criteri dopo aver potuto prendere cognizione delle offerte tecniche dei concorrenti.<br />
Nemmeno può assumersi, come fa la ricorrente in primo grado, che i più volte citati verbali relativi alle singole sedute, anche a prescindere da ogni dubbio in ordine alla loro autenticità, non potrebbero essere utilizzati per le valutazioni sulla legittimità di quanto emerge dal “<i>verbale di sintesi</i>” del 29 novembre 2005, in quanto non trasmessi alla Commissione di gara prima di tale seduta; tale affermazione, invero, nasce da un’evidente confusione in ordine a quanto affermato dalla stazione appaltante nel depositare in giudizio i predetti documenti circa il disguido che ne aveva determinato la tardiva trasmissione: tale disguido, infatti, è riferito alla mancata consegna dei verbali in questione in esito alla richiesta di accesso formulata dalla Autogrill S.p.a., e non anche alla mancata disponibilità di essi da parte della Commissione in occasione della seduta del 29 novembre 2005.<br />
Ma, a ben vedere, quand’anche fosse vera tale ultima ipotesi, ciò non autorizzerebbe di per sé a considerare <i>tamquam non esset </i>i suddetti verbali: è intuitivo infatti che, data l’identità fisica tra i componenti della Commissione di gara e quelli della Commissione tecnica (i secondi essendo una parte dei primi), l’eventuale mancanza dei verbali delle precedenti sedute non potevano giammai comportare la “obliterazione” di tutte le attività in precedenza compiute (peraltro, riassunte nel verbale del 29 novembre, non casualmente definito “<i>verbale di sintesi</i>”).<br />
<b>5.5.</b> Dai rilievi svolti ai due punti che precedono, emerge dunque l’infondatezza <i>in toto </i>del ricorso di primo grado della Autogrill S.p.a., anche nelle censure non esaminate in primo grado (ivi compresa la prima sopra richiamata, relativa ad asserita inesistenza dei verbali della Commissione tecnica).<br />
<b><br />
6.</b> La Moto S.p.a. ha, invece, riproposto con appello incidentale le doglianze esaminate e rigettate dal primo giudice: di tali censure s’impone l’esame, stante l’acclarata accoglibilità dell’appello principale.<br />
<b>6.1.</b> Infondata è la prima censura, con la quale si ripropone l’eccezione articolata in primo grado con riguardo all’asserito difetto di procura dei difensori di Autostrade di Venezia e Padova S.p.a.<br />
Infatti, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, se è vero che la procura originariamente depositata in atti concerneva altro giudizio, il vizio è stato sanato mediante successivo deposito di rituale procura <i>ad litem, </i>a nulla rilevando che nella delega si facesse riferimento alla “<i>causa introdotta da Autogrill S.p.a.</i>”: che tale dicitura implicasse che anche la nuova procura fosse riferita a un diverso giudizio costituisce mera illazione dell’appellante incidentale, non supportata da argomentazioni logiche, atteso che anche il presente giudizio scaturiva da ricorso proposto da Autogrill S.p.a.<br />
<b>6.2.</b> Inammissibile, invece, è l’ulteriore doglianza relativa all’eccezione di tardività dei motivi aggiunti proposti dalla stessa Moto S.p.a.: infatti, essendo stata detta eccezione respinta dal giudice di prime cure con statuizione non oggetto di gravame, non si comprende quale sia l’interesse alla base della censura.<br />
<b>6.3.</b> Quanto alla doglianza relativa all’erroneo impiego della discrezionalità tecnica della Commissione nella valutazione dell’offerta formulata dall’a.t.i. ENI S.p.a. – Ristop S.r.l., la stessa si articola in rilievi che impingono ampiamente il merito delle valutazioni rimesse al seggio di gara, sulla base di personali convincimenti espressi dall’appellante incidentale in ordine a presunti errori progettuali, ad asserite violazioni di normative tecniche e a ritenuta non realizzabilità degli interventi nei tempi previsti, che tuttavia non rivestono quei caratteri di macroscopica illogicità o irragionevolezza che solo – come è noto – costituiscono l’unico spazio per un sindacato giurisdizionale in materia.<i><br />
</i>Per le stesse ragioni, non può trovare accoglimento la richiesta di C.T.U., con la quale si tende in sostanza a ripetere in sede giurisdizionale la valutazione dell’offerta tecnica dell’a.t.i. risultata aggiudicataria.<br />
<b><br />
7.</b> L’acclarata fondatezza dell’appello proposto dalla ENI S.p.a., determinando, in una con i rilievi fin qui svolti, la reiezione dei ricorsi di primo grado, comporta l’improcedibilità per evidente difetto di interesse degli ulteriori appelli articolati in via incidentale da Autostrade di Venezia e Padova S.p.a. e da Ristop S.r.l.<br />
<b><br />
8.</b> Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV: <br />
&#8211;	accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge i ricorsi di primo grado;<br />	<br />
&#8211;	respinge l’appello incidentale proposto da Moto S.p.a.;<br />	<br />
&#8211;	dichiara improcedibili gli appelli incidentali proposti da Autostrade Venezia – Padova S.p.a. e Ristop S.r.l.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 aprile 2008 con l’intervento dei signori:</p>
<p>	Gaetano Trotta           &#8211;           Presidente<br />	<br />
	Luigi Maruotti             &#8211;          Consigliere<br />	<br />
	Anna Leoni                   &#8211;        Consigliere<br />	<br />
Bruno Mollica                &#8211;       Consigliere<br />
Raffaele Greco                 &#8211;      Consigliere, est.</p>
<p align=center>
<i><b>Depositata in Segreteria<br />
</i>Il 12/05/2008</b><br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.3875</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-12-5-2008-n-3875/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-12-5-2008-n-3875/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.3875</a></p>
<p>Pres. De Lise, Est. Alberto di Nezza Ricorso, Cnim s.a. – De Vizia Transfer s.p.a. – Co.ge.co. s.c.r.l. (Avv. X. Santiapichi) c/. Presidenza del Consiglio dei ministri – Commissario delegato ex. O.P.C.M. n. 3641/2008 (Avv. Stato.); Comune di Salerno (Avv. A. Brancaccio) e nei confronti di A2A s.p.a., Hera s.p.a.,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-12-5-2008-n-3875/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.3875</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Lise, Est. Alberto di Nezza<br />  Ricorso, Cnim s.a. – De Vizia Transfer s.p.a. – Co.ge.co. s.c.r.l. (Avv. X. Santiapichi) c/. <br />Presidenza del Consiglio dei ministri – Commissario delegato ex. O.P.C.M. n. 3641/2008 <br />(Avv. Stato.); Comune di Salerno (Avv. A. Brancaccio) e nei confronti di A2A s.p.a., Hera<br /> s.p.a., C.C.C. soc. coop., non costituitisi</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento c.d. infragruppo e sul &ldquo;doppio avvalimento&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della PA – Gara – Avvalimento – In carenza di previsioni del bando – Ammissibilità – Ragioni.</p>
<p>2. Contratti della PA – Gara – Avvalimento infragruppo – Onere documentale – Obbligo anche per imprese ausiliarie infragruppo – Omissione – Esclusione dalla gara – Legittimità.</p>
<p>3. Contratti della PA – Gara – Doppio avvalimento – Inammissiblità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’assenza nel bando di gara di una previsione volta a consentire l’avvalimento non può essere intesa nel senso di escludere l’utilizzo di questo istituto, ma, al contrario, in quello di ammetterlo nella portata più ampia.</p>
<p>2. Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. n. 163/06, le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di una società che appartiene al medesimo gruppo (avvalimento c.d. infragruppo) devono comunque produrre le dichiarazioni previste dal comma 2. Al riguardo, invero, l’articolo 49, comma 2, lett. g), laddove sancisce che in luogo del “contratto” basta produrre una “dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo”, alleggerisce solo in parte l’ordinario onere documentale cui sono tenute le imprese interessate. Di talché è legittima l’esclusione, in fase di pre-qualifica, della holding che si limita a dichiarare semplicemente nella domanda di partecipazione l’intenzione di avvalersi dei requisiti delle imprese appartenenti al proprio gruppo societario.</p>
<p>3. L’articolo 49, comma 6, D.lgs. n. 163/06, laddove prevede che il concorrente possa avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria, sancisce espressamente l’inammissibilità del “doppio avvalimento”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2178</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2178/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2178/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2178/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2178</a></p>
<p>Pres. Cossu, Rel. CacaceOrdine degli Archietti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia (Avv.ti R. Frascaroli e M. Sanino) c.Ministero dell&#8217;Istruzione, Ministero della Giustizia e Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv.St.) e altri sulla legittimazione processuale dell&#8217;Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia avvenuta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2178/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2178/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2178</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cossu, Rel. Cacace<br />Ordine degli Archietti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia (Avv.ti R. Frascaroli e M. Sanino)	c.Ministero dell&#8217;Istruzione, Ministero della Giustizia e Presidenza del Consiglio dei Ministri  (Avv.St.) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione processuale dell&#8217;Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia avvenuta riguardo alla riforma dell&#8217;accesso agli albi professionali operata con il D.P.R. n. 328/2001nel ricorso avverso le modifiche introdotte al Regolamento disciplinante l&#8217;accesso all&#8217;Ordine stesso e sulla legittimità dell&#8217;introduzione dell&#8217;appellativo &ldquo;junior&rdquo; per gli iscritti alla sezione B dell&#8217;albo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ordine professionale – Requisiti di accesso – Regolamento – Modifica – Ricorso &#8211; Legittimazione processuale – Sussiste																																																																																												</p>
<p>2. Procedimento amministrativo – Ordini professionali &#8211; Partecipazione – Violazione –Parere – Organi direttivi – Non sussiste – Fattispecie.</p>
<p>3. Processo amministrativo –Regolamento – Ordine professionale – Modifica – Gruppi di lavoro – Suddivisione &#8211; Istruttoria – Vizio – Non sussiste &#8211; Condizioni</p>
<p>4. Regolamento – Ordine professionale –Figure professionali &#8211;   Appellativo “junior” – Legittimità – Ragioni.<br />
5. Regolamento – Ordini professionali  – Competenza statale &#8211; Sussiste &#8211; Riforma del Titolo V della Costituzione &#8211; Principio del tempus regit actum – Prevalenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Sussiste la legittimazione in capo ad un ordine professionale nel ricorso per la difesa degli interessi di categoria dei soggetti di cui esso ha la rappresentanza istituzionale ogni qualvolta si tratti di agire a tutela della professione stessa, o di attribuzioni proprie dei professionisti, ovvero ancora quando occorra perseguire vantaggi strumentali giuridicamente riferibili alla sfera categoriale e dunque nell’ipotesi di ricorso avverso le modifiche apportate al regolamento di accesso agli albi professionali laddove venga intaccata la disciplina dei requisiti per l’esercizio della professione stessa. 																																																																																												</p>
<p>2. 	Non sussiste una violazione del principio della partecipazione al procedimento di revisione del regolamento di disciplina degli ordini professionali, quando sia stata data la possibilità a tutti gli interessati, rappresentati dagli organi direttivi degli Ordini professionali, di esporre il proprio parere, sebbene tale parere non sia stato ritenuto in alcun modo vincolante per il legislatore e non sia stato garantito, data la complessità della materia, un contraddittorio continuo con le categorie stesse in relazione ai singoli aspetti della riforma.																																																																																												</p>
<p>3.	Non sussiste un vizio dell’istruttoria quando, per la predisposizione dei regolamenti attuativi del comma 18 della L. n. 4/1999 che prevedeva, con riferimento alle attività professionali soggette all’obbligo dell’esame di Stato, la modifica e l’integrazione della disciplina dei relativi ordinamenti dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l’ammissione all’esame stesso, sia stato istituito presso il Ministero dell’Università un gruppo di lavoro con il compito di approfondire le problematiche dell’accesso alla professione e data la complessità e la vastità della materia, l’attività istruttoria sia stata ripartita tra i vari componenti del gruppo, sempre che tale istruttoria sia stata preceduta dall’individuazione di direttive di base e sia poi stata ricondotta ad unità al termine dei lavori.																																																																																												</p>
<p>4.	E’ legittima l’introduzione dell’appellativo “junior” per gli iscritti alla sezione B dell’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia avvenuta in relazione alla riforma dell’accesso agli albi professionali operata con il D.P.R. n. 328/2001, in quanto, tiene conto dell’esigenza di distinguere le nuove figure professionali che si vengono a creare in seguito al diverso percorso di studio e sebbene il termine stesso possa essere inopportuno, come rilevato in sede di parere difforme del Consiglio di Stato, in quanto normalmente inteso in riferimento all’anzianità professionale, più che al percorso formativo, tuttavia, esso risulta non in contrasto con il termine “tecnico” utilizzato in ambito comunitario per identificare i professionisti con percorso formativo triennale e ricollegato ad una formazione di livello post secondario acquisita non in ambito universitario.																																																																																												</p>
<p>5.	Sussiste la competenza dello Stato a disciplinare, attraverso regolamenti, la materia dell’esame di Stato per l’abilitazione professionale e la  conseguente iscrizione agli albi così come attribuita dal D.P.R. n. 328/01,  in quanto trattasi di disciplina antecedente alla riforma del Titolo V della Costituzione e soggetta al principio del tempus regit actum, finché non verranno emanate nuove norme dettate dall’autorità attualmente dotata di competenza nel nuovo sistema.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimazione processuale dell&#8217;Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia avvenuta riguardo alla riforma dell&#8217;accesso agli albi professionali operata con il D.P.R. n. 328/2001nel ricorso avverso le modifiche introdotte al Regolamento disciplinante l&#8217;accesso all&#8217;Ordine stesso e sulla le</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2178/2008 Reg. Dec.<br />
N. 6368 Reg. Ric.<br />
Anno 2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Quarta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 6368/03, proposto da</p>
<p><b>ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI di Roma e Provincia</b>,<br />
in persona del Presidente p.t.,<br />
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ruggero Frascaroli e Mario Sanino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, viale Parioli, 180,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica</b>,<br />
in persona del Ministro p.t.;</p>
<p>&#8211; <b>Ministero della Giustizia</b>,<br />
in persona del Ministro p.t.;</p>
<p>&#8211; <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>,<br />
in persona del Presidente p.t.,<br />
costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>&#8211; <b>Consiglio Nazionale dei Geologi</b>,<br />
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Lagonegro e Claudio Romano, presso lo studio degli stessi elettivamente domiciliato in Roma, via Boezio, 92;</p>
<p>&#8211; <b>Consiglio Nazionale dei Geometri</b>,in persona del Presidente p.t.,costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso prima dall’avv. Sergio Panunzio e poi, a séguito del decesso di questi, dall’avv. Salvatore Alberto Romano e da ultimo presso lo studio dell’avv. Salvatore Alberto Romano elettivamente domiciliato in Roma, viale XXI aprile, 11,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sez. I, n. 1854/2003.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale dei Geologi, del Consiglio Nazionale dei Geometri, nonché delle Amministrazioni statali appellate;<br />
Vista la memoria prodotta dal Consiglio Nazionale dei Geometri a sostegno delle sue difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 15 aprile 2008, il Consigliere Salvatore Cacace;<br />
Uditi, alla stessa udienza, gli Avvocati Mario Sanino e Ruggero Frascaroli per l’appellante, l’avv. Giustina Noviello dello Stato per le Amministrazioni appellate, l’Avv. Anna Lagonegro per il Consiglio Nazionale dei Geologi e l’avv. Salvatore Alberto Romano per il Consiglio Nazionale dei Geometri;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. – L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI di Roma e Provincia impugnava, avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il D.P.R. n. 328/2001, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 18, della legge n. 4/1999 (modificata dall’art. 67, comma 4, della legge n. 370/99), che aveva previsto che, con uno o più regolamenti, fosse integrata e modificata la disciplina degli ordinamenti professionali, per i quali fosse previsto l’obbligo dell’esame di Stato, allo scopo di accogliere, con l’istituzione di nuove sezioni, i laureati di I livello.<br />
In particolare, si censuravano, con tre motivi di ricorso:<br />
a) la mancanza di contraddittorio tra il Ministero e gli Ordini e Consigli Nazionali interessati, nonché uno “scollegamento” tra i varii componenti del gruppo di lavoro deputato a redigere il regolamento;<br />
b) l’elusione del parere del Consiglio di Stato, con particolare riferimento all’uso del termine iunior per l’individuazione degli iscritti nella sezione “B” dell’Albo, la confusione e perplessità nella individuazione dei confini di competenza tra professioni tecniche “attigue”, la grave contraddittorietà circa la disciplina dei riformati albi professionali (con specifico riferimento alle elezioni dei rappresentanti di categoria in seno agli Ordini ed al Consiglio Nazionale ed ai procedimenti disciplinari), nonché il nuovo, mutato, assetto universitario;<br />
c) la violazione della legge costituzionale n. 3/2001.<br />
Con successivi motivi aggiunti veniva poi impugnata l’ordinanza ministeriale in data 12 marzo 2002, di indizione degli esami di Stato per il 2002, deducendone l’illegittimità derivata perché adottata sulla scorta ed in applicazione del già contestato D.P.R. n. 328/01.</p>
<p>2. &#8211; Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva il ricorso, ritenendo in via preliminare che la regola di carattere generale prevista dall’art. 1, comma 2, del regolamento (“Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione”) fungesse da chiave interpretativa di tutte le norme particolari contenute nel provvedimento.<br />
Reputava, poi, che la censura di omessa partecipazione dei consigli nazionali degli ordini interessati e di redazione confusa e scoordinata del testo fosse infondata, rilevando, quanto al primo aspetto, che “dalle premesse del provvedimento risulta chiaramente che gli ordini e i collegi professionali sono stati sentiti” e, quanto al secondo, che non fosse “suffragato da prove di alcun genere” l’assunto che fosse mancata una piena attività collegiale nella redazione dell’atto impugnato.<br />
Anche quanto alle plurime censùre del secondo motivo di ricorso (asserita mancanza di garanzie in capo ai soggetti iscritti all’Albo antecedentemente alla riforma, utilizzo del termine “iunior” per identificare gli iscritti nella sezione “B” dell’Albo, mancanza di contiguità fra gli iscritti nelle due distinte sezioni “A” e “B”), il T.A.R. ne affermava l’infondatezza.<br />
Pure infondato, infine, veniva ritenuto il terzo motivo di ricorso, “innanzitutto perché la legge n. 4 del 1999 è antecedente alla riforma costituzionale, poi, perché la normativa in esame presenta sicuramente aspetti di carattere generale, in considerazione del fatto che trattasi di una riforma generale delle professioni che non può che essere uguale per tutto il territorio nazionale, ed infine perché, quand’anche la materia fosse di competenza delle regioni, occorrerebbe comunque attendere un provvedimento di queste ultime, in attesa del quale non può che valere la normativa statale previgente (la cui scaturigine è del 1999, precedente alla riforma costituzionale)”: pag. 9 sent.<br />
Quanto ai motivi aggiunti diretti contro la successiva ordinanza ministeriale, comprendente soltanto censùre di illegittimità derivata, la sua infondatezza veniva dal T.A.R. considerata “conseguenza diretta dell’infondatezza dei motivi diretti contro il provvedimento normativo” (pag. 9 sent.).<br />
3. – L’ordine professionale originario ricorrente ha appellato la indicata sentenza, deducendo i seguenti motivi:<br />
3.1 – Non correttezza della decisione sul primo motivo di ricorso, dal momento che “non può … ritenersi una corretta partecipazione quella degli interessati che in sostanza non sono stati posti in grado di verificare, nel corso del procedimento, se le proprie osservazioni siano state o meno valutate” (pag. 11 app.) e che “il regolamento è frutto di un lavoro scoordinato, a più mani, privo di alcun collegamento con la realtà delle professioni, appunto ignorata” (pag. 12 app.);<br />
3.2 – Omessa o parziale pronuncia, da parte del T.A.R., sui denunciati “molteplici vizi”, di cui al secondo motivo di ricorso:<br />
&#8211;	“clamorosa inosservanza”, da parte dell’Amministrazione, del parere reso dal Consiglio di Stato quanto alla scelta dell’appellativo “iunior” per gli iscritti alla sezione “B” dell’Albo;<br />	<br />
&#8211;	 mancato intervento, da parte del D.P.R. n. 328/01, sulla individuazione dei confini di competenza tra albi “contigui”;<br />	<br />
&#8211;	incompletezza ed ambiguità della nuova connotazione della professione di Architetto;<br />	<br />
&#8211;	contraddittorietà ed incompletezza delle vicende dei riformati albi professionali;<br />	<br />
&#8211;	contraddittorietà degli instaurati collegamenti fra accesso all’albo e percorsi universitarii;<br />	<br />
3.3 – Erroneità del rigetto del motivo relativo alla intervenuta violazione della legge costituzionale n. 3/2001, censurandosi il contrasto “con i  nuovi precetti costituzionali” dell’assetto “normativo della regolamentazione della materia dell’accesso alle professioni e delle relative competenze professionali disposto con il DPR impugnato”, nonché l’illegittimità costituzionale della legge delega, “che delegifica la materia demandandone la regolamentazione – sulla scorta di criteri alquanto generici che di fatto svuotano la portata dell’intervento parlamentare – ad una fonte regolamentare” (pag. 31 app.);<br />
3.4 – Vengono infine ribadite le censùre proposte avverso l’ordinanza ministeriale, che ha introdotto per la prima volta la sessione di esami di abilitazione in base al D.P.R. n. 328/01.</p>
<p>4. – Si sono costituiti in giudizio, per resistere, il Consiglio Nazionale dei Geologi e quello dei Geometri, entrambi, in particolare il primo con ampio ed articolato controricorso, eccependo l’inammissibilità, e comunque l’infondatezza, dei motivi di appello.<br />
Si sono pure costituiti in giudizio, senza peraltro formulare difese, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.<br />
Con memoria in data 2 aprile 2008 il Consiglio Nazionale dei Geometri ribadisce “l’inammissibilità e la radicale infondatezza” delle censùre proposte dall’appellante.</p>
<p>5. – La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 15 aprile 2008.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.– Viene all’attenzione del Collegio la riforma dell’accesso agli albi delle professioni regolamentate operata con il D.P.R. n. 328 del 2001, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 18, della legge n. 4/1999 (modificata dall’art. 67, comma 4, della legge n. 370/99), che aveva previsto che, con uno o più regolamenti, fosse integrata e modificata la disciplina degli ordinamenti professionali, per i quali fosse previsto l’obbligo dell’esame di Stato, allo scopo di accogliere, con l’istituzione di nuove sezioni, i laureati di I livello.</p>
<p>2.– Va, preliminarmente, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata dal resistente Consiglio Nazionale dei Geologi in relazione tanto alla omessa notificazione dello stesso ai controinteressati Ordini e collegi professionali, quanto alla carenza di legittimazione dell’Ordine ricorrente a chiedere l’annullamento in toto del D.P.R. n. 328/01.<br />
Premesso, invero, che è principio generale quello secondo cui un ordine professionale è legittimato al ricorso per la difesa degli interessi di categoria dei soggetti di cui ha la rappresentanza istituzionale ogni qualvolta si tratti di agire a tutela della professione stessa o di attribuzioni proprie dei professionisti ovvero ancora quando bisogna perseguire vantaggi strumentali giuridicamente riferibili alla sfera categoriale (v. C.d.S., sez. V, 30 gennaio 2002, n. 505), deve rilevarsi come il regolamento oggetto del giudizio non possa che intendersi impugnato nella misura e nella parte in cui è asseritamente lesivo per l’Ordine ricorrente e dunque laddove reca “modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti … segnatamente per la professione di architetto” (così, testualmente, l’epigrafe del ricorso di primo grado); donde risulta evidente, da un lato, l’indubbia sussistenza dell’interesse dell’Ordine stesso, anche alla luce dello specifico contenuto argomentativo dei motivi di impugnazione fatti valere, a scongiurare gli effetti lesivi attuali asseritamente derivanti all’àmbito professionale della categoria degli architetti dagli atti impugnati, dall’altro l’insussistenza, sotto i profili prospettati, di una posizione di controinteresse in capo ai Collegi resistenti, che non sono in grado di vedere lesa la loro posizione giuridica da un eventuale accoglimento del ricorso originario, che riguarderebbe in ogni caso “segnatamente” l’ordinamento professionale degli architetti.</p>
<p>3.– Così delimitato l’oggetto del giudizio, giova, in mérito all’impianto generale del D.P.R. n. 328 del 2001 in considerazione (con il quale si è proceduto alla modifica dell’ordinamento di alcune professioni liberali &#8211; tra cui quella di architetto &#8211; derivante dalla necessità dell’inserimento nei relativi albi dei nuovi laureati triennali), ricordare come l’art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificata dall’art. 6, comma 4 della l. 19 ottobre 1999 n. 370, avesse previsto l’emanazione, su proposta del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero della Giustizia, di uno o più regolamenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/88, che, con riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevedeva l’obbligo dell’esame di Stato, modificassero ed integrassero la disciplina del relativo ordinamento dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove. <br />
Il potere regolamentare attribuito dalla citata disposizione era finalizzato ad una modifica della normativa vigente in materia di ordini professionali e dei relativi esami di Stato, che tenesse conto dei titoli istituiti in applicazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.<br />
A sua volta, l’art. 17 citato aveva attribuito autonomia didattica alle Università, prevedendo che l’ordinamento degli studi dei corsi universitarii fosse disciplinato dagli atenei nel rispetto dei principii generali definiti con uno o più decreti del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica.<br />
In attuazione di tale disposizione, il decreto n. 509/99 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei” definiva l’architettura dei nuovi corsi di laurea articolati su due livelli.<br />
Con successivi decreti ministeriali in data 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000, venivano poi individuate, rispettivamente, le classi di laurea e le classi di laurea specialistica e ne venivano definiti obiettivi formativi e crediti formativi relativi.<br />
Con il Regolamento di cui al D.P.R. n. 328/01 si provvedeva, poi, ad adeguare alla nuova architettura dell’ordinamento degli studi universitarii lo sbocco professionale rappresentato dall’iscrizione agli albi delle professioni regolamentate, stabilendo la necessaria correlazione tra requisiti per l’accesso all’esame di Stato previsto dalla normativa vigente per ciascuna professione e nuovi titoli di studio.<br />
Il Regolamento interveniva, così, sui caratteri tipici delle professioni (iscrizione ad un albo, superamento – ove già previsto – di un esame di abilitazione al términe di un corso di studii, individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici), programmaticamente enunciando, al comma 2 dell’art. 1, nell’identificare il campo di applicazione del decreto, il principio, secondo cui “le norme contenute nel presente regolamento non modificano l&#8217;àmbito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione”.<br />
Per quel che interessa la professione di architetto, per cui è causa, il Regolamento procedeva, in particolare, ad alcune importanti innovazioni, prevedendo in particolare:<br />
a)	l’articolazione dell’albo in due sezioni A (a sua volta ripartita in quattro settori: architettura, pianificazione territoriale, paesaggistica, conservazione dei beni architettonici e ambientali) e B (ripartita invece in due settori: architettura e pianificazione), rispettivamente per i possessori di laurea specialistica e di laurea;<br />	<br />
b)	l’attribuzione agli iscritti dei relativi titoli professionali: in particolare quelli di “architetto” e “pianificatore territoriale” per gli iscritti ai settori “architettura” e “pianificazione territoriale” della sezione A; quello di “architetto iunior” e “pianificatore iunior” per gli iscritti ai settori “architettura” e “pianificazione” della sezione B;<br />	<br />
c)	una ripartizione delle attività professionali in precedenza di competenza degli architetti tra gli iscritti alla sezione A, in particolare individuando quelle che implicano l’uso di metodologie avanzate innovative e/o sperimentali;<br />	<br />
d)	l’individuazione delle attività professionali proprie degli iscritti a ciascun settore rispettivamente della sezione A e della sezione B;<br />	<br />
e)	l’accesso alle diverse sezioni dell’albo previo superamento di appositi esami di Stato, requisito di ammissione ai quali è il possesso delle lauree specialistiche e delle lauree, rispettivamente per la sezione A e per la sezione B, in relazione agli obiettivi formativi qualificanti dalle stesse assicurati;<br />	<br />
f)	la definizione delle prove e delle materie degli esami di Stato in coerenza con le attività professionali indicate per ciascuna sezione o settore.<br />	<br />
Occorre, ancora, ricordare come, sullo schema di Regolamento, si fosse espresso, come previsto, il Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi, con parere espresso nell’Adunanza del 21 maggio 2001, che, nella parte relativa al titolo professionale da riconoscersi agli iscritti alla sezione “B” dell’Albo, in relazione all’ipotesi di “aggiungere l’aggettivo junior al titolo usato per gli iscritti nella sezione A”, per quanto qui interessa, così argomentava: “Una soluzione del genere lascia piuttosto perplessi, in quanto &#8211; nell’uso comune – l’appellativo junior, serve normalmente a distinguere, nell’ambito di una stessa classe, livelli di anzianità progressivi ai quali corrisponde una diversa esperienza professionale. Non è certamente questo il caso che ne occupa, in cui la suddivisione in livelli, presuppone una diversa preparazione (e non esperienza) professionale, senza tener conto che – sempre restando nell’uso comune, che pure è importante in quanto il titolo serve a determinare l’affidamento del terzo che ha bisogno di uno specialista … &#8211; l’aggettivo junior, sicuramente abbreviato in “jr”, finirà col perdere qualsiasi rilevanza ai fini di quella distinzione di livelli che pure si vuole mantenere. Sembra quindi preferibile, pur con tutte le conseguenze indicate nella relazione,l impiegare in casi del genere l’espressione tecnico di …”.</p>
<p>4.– Ciò posto, una volta rilevata, nei sensi di cui sopra,   l’ammissibilità del ricorso originario e quindi dell’appello, i motivi di gravame  vanno tutti respinti in quanto infondati.</p>
<p>4.1 – Non sussistono, anzitutto, la lamentata violazione dei principii dell’ordinamento in materia di partecipazione degli interessati al procedimento, né la denunciata “confusione e perplessità” dell’atto nelle sue varie parti.</p>
<p>4.1.1 – Rileva in proposito il Collegio che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il coinvolgimento degli interessati durante la fase istruttoria è stato ampio e conforme a quanto prescritto dalla delega, che, nell’usare la formula “sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali”, lungi dal prevedere un parere in qualche modo vincolante di questi (dovendo il legislatore disciplinare una così complessa materia senza subire i condizionamenti derivanti dagli interessi delle diverse categorie, peraltro spesso in contrasto tra loro) od un contraddittorio “continuo” con le categorie stesse sui singoli aspetti dell’articolata riforma in relazione allo stato d’avanzamento dei lavori di redazione, consente ad esse di esprimere posizioni motivate nelle varie fasi dell’istruttoria, senza che peraltro in alcun modo ne nasca il preteso obbligo dell’amministrazione di motivare sull’ésito di detti apporti procedimentali, tenuto in particolare conto della natura della potestà (normativa) esercitata in tale fattispecie dall’Amministrazione in attuazione del provvedimento legislativo di delegificazione.<br />
Tale possibilità risulta in concreto esser stata data (e fruita) dagli ordini e collegi interessati (ivi compreso quello nazionale degli architetti), la cui partecipazione è stata di fatto estesa, sì da consentire loro di fornire all’Amministrazione procedente l’indicazione concreta, sia in una fase iniziale in mérito al contenuto del predisponendo regolamento sia in uno stadio più avanzato del procedimento in relazione allo schema di regolamento predisposto, delle proprie valutazioni e proposte, quali utili contributi all’elaborazione del complesso nuovo ordito normativo.<br />
Su tale già sufficiente impianto di base del sistema di coinvolgimento degli ordini professionali si sono peraltro innestati audizioni, incontri plenarii ed una fitta corrispondenza (della quale dà correttamente conto la sentenza impugnata), alla luce dei quali la censura all’esame appare del tutto priva di pregio.</p>
<p>4.1.2.– Anche il prospettato vizio dell’istruttoria si rivela insussistente.<br />
Infatti, risulta dagli atti che, per la predisposizione dei regolamenti attuativi del predetto comma 18, è stato istituito presso il Ministero dell’Università un gruppo di lavoro, con il còmpito primario di approfondire le problematiche dell’accesso alle professioni nel quadro normativo delineato dalla riforma dell’ordinamento degli studi universitari e dalle direttive europee.<br />
E’ pur vero, e risponde anzi ad ineludibili principii di logica e di efficienza dell’attività amministrativa, che, per la complessità e la vastità della materia oggetto di tale lavoro di gruppo, l’attività istruttoria è stata ripartita fra i vari componenti del gruppo, ma la stessa, peraltro preceduta dall’individuazione di direttive di base da parte del presidente della Commissione, è stata ricondotta a sapiente unità prima con una relazione del gruppo al Ministro, poi con un incontro al CUP da questo convocato (nel corso del quale ordini e collegi professionali sono stati invitati a formulare proposte), ancòra con successivi numerosi incontri con ordini e collegi ed infine con una bozza dello schema di regolamento, anch’essa peraltro sottoposta all’esame di ciascun ordine professionale, che, nella sua versione definitiva poi emanata, se indubbiamente rivela qualche disarticolazione tra le disposizioni di carattere generale e quelle riguardanti le singole professioni, comunque egregiamente riconduce ad omogeneità di regolamentazione sul piano giuridico, puntualmente adempiendo all’oggetto della “delega” conferita dal legislatore, le questioni comuni a tutte le professioni prese in considerazione.</p>
<p>4.2 – Venendo al secondo motivo di impugnazione, premessa e sottolineata la validità del cànone interpretativo generale assunto dal T.A.R. a base delle sue considerazioni (mediante il richiamo della veduta clausola generale di salvaguardia dell’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione), non si può ritenere fondato nessuno dei dedotti profili di doglianza.</p>
<p>4.2.1 – Anzitutto, quanto alla prevista istituzione, negli Albi professionali, di due sezioni (A e B) riservate rispettivamente ai laureati di primo e secondo livello, premesso che la riforma attuata con la legge n. 4 del 1999 sul valore e la durata dei corsi universitarii comportava indubbiamente l&#8217;esigenza di ridefinire i requisiti per l&#8217;accesso alle cosiddette professioni protette (per le quali sia necessaria l&#8217;iscrizione ad un albo o ad un ordine professionale), del tutto in sintonia con quanto rilevato dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi con il parere n. 118/2001 reso nell’adunanza del 21 maggio 2001, va, in proposito, precisato che la finalità del regolamento è quella di collegare i nuovi titoli accademici (una volta unici per tutte le Università) con l’ordinamento delle professioni vigenti, che, precedentemente alla emanazione del contestato D.P.R., era ancora quello anteriore precedente alla riforma universitaria e che, a tal fine, non sembra violare la norma di delega la suddivisione, in sezioni e settori, degli ordini preesistenti, attribuendo &#8211; onde evitare confusioni &#8211; denominazioni diverse ai singoli settori, in attesa di una riforma anche della materia degli ordini professionali.<br />
Dette denominazioni dei settori, in cui vengono ad essere ripartite le nuove sezioni “B” degli Albi professionali, così come l’effettiva individuazione per ciascuna sezione delle attività maggiormente caratterizzanti la professione, non innovano, a parere del Collegio (né potevano assolutamente innovare, alla stregua della “delega” ed in particolare del criterio di cui alla lettera a), che prevedeva la sola “determinazione dell&#8217;ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell&#8217;articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni”) la materia delle attività riservate o consentite alla professione de qua (in via esclusiva od unitamente ad altre), attuandone invece correttamente una mera ripartizione, previa individuazione di un criterio di carattere generale, facente riferimento alle professionalità conseguite a compimento dei diversi percorsi formativi di accesso, relativi, rispettivamente, alle lauree ed alle lauree specialistiche.<br />
Pertanto l’elencazione, compiuta all’art. 16 del decreto, delle attività attribuite agli iscritti ai diversi settori delle sezioni “A” e “B” dell’albo del nuovo “Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori”, ha il solo scopo di procedere ad una siffatta ripartizione, individuando quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo delle attività esercitabili nell’àmbito della professione stessa come già normativamente definito.<br />
E’ evidente, allora, alla stregua di quanto fin qui considerato, l’insussistenza del vizio denunciato col secondo profilo (che mérita prioritaria trattazione per ragioni d’ordine logico) del motivo all’esame, col quale si addebita al formatore regolamentare di “aver lasciato inalterato il grado di confusione che attiene l’individuazione dei confini di competenza tra albi contigui” (pag. 21 app.), atteso che il còmpito e lo spazio attribuito dalla legge “delega” (le cui disposizioni sul punto devono essere interpretate restrittivamente in quanto incidenti sulla ordinaria ripartizione di competenze normative tra Parlamento e Governo) al regolamento si limitavano alla individuazione, tra le attività già attribuite dall’ordinamento professionale agli architetti, dell’àmbito rispettivamente devoluto ai laureati specialisti ed ai laureati, che, in séguito ad un percorso formativo più breve, hanno acquisito minori competenze, senza alcuna possibilità di provvedere, come pretende invece l’odierno appellante, alla modifica dei “confini di competenza” fra professioni, che, per quanto notoriamente oggetto di “contenzioso”, rientra in un riordino della materia delle attività attribuite a ciascuna professione, come s’è visto non previsto e non voluto dal legislatore “delegante”, cui solo compete, nell&#8217;esercizio della sua discrezionalità, individuare competenze ed attribuzioni di ciascuna categoria professionale, essenzialmente sulla scorta del principio di professionalità specifica, il quale richiede, per l&#8217;esercizio delle attività intellettuali rivolte al pubblico, un adeguato livello di preparazione e di conoscenza delle materie inerenti alle attività stesse (vedansi, tra le molte, le sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 1999, n. 456 del 1993, n. 29 del 1990 e n. 441 del 2000).</p>
<p>4.2.1 – Quanto al diritto al titolo professionale, che la normativa vigente attribuisce a coloro che conseguono l’abilitazione professionale, le pesanti critiche, formulate dall’appellante con il primo profilo del motivo in considerazione, alla scelta dell’Amministrazione di utilizzare l’appellativo “iunior” per gli iscritti alla sezione B dell’albo, non portano a ritenere sussistente quell’illegittimità, che lo stesso pretende di trarne.<br />
Ed invero, l’Amministrazione si è, con congrua motivazione, discostata dal pur difforme parere del Consiglio di Stato (che comunque formula in proposito osservazioni attinenti più che altro al mérito ed alla opportunità dell’azione amministrativa e non invece alla legittimità quando ritiene preferibili espressioni quali quella di “tecnico di …”), laddove, nella relazione di accompagnamento al regolamento, premesso che va tenuto conto dell’esigenza di distinguere le nuove figure professionali che si vengono a creare in relazione al diverso percorso formativo seguito, ha opportunamente sottolineato che il termine “tecnico” utilizzato in ambito comunitario per identificare i professionisti con percorso formativo triennale è ricollegato generalmente ad una formazione di livello post-secondario acquisita non in ambito universitario, concludendo quindi congruamente nel senso che l’utilizzo del prefissoide “tecno” presenta l’inconveniente di non  evidenziare con immediatezza la scelta di fondo della riforma dei cicli di studio universitarii, che ha affidato tale formazione alle Università anziché ad altre istituzioni di livello post-secondario.<br />
Tale scelta, così motivata, appare in sostanza del tutto in linea con il complessivo indirizzo ordinamentale, che impone di tener conto, nella individuazione dei titoli che consentono l’accesso alle professioni, dello stretto raccordo esistente tra titolo professionale e percorso formativo, così da rendere percepibile, attraverso un aggettivo comunque riferito unicamente alla minore qualificazione professionale, la particolare qualificazione dei professionisti con una formazione triennale acquisita nel nostro Paese (in siffatti términi ancora l’indicata relazione).</p>
<p>4.3 – Quanto alla discussa conformità all’ordinamento comunitario della nuova disciplina della professione di architetto, fatta valere con ulteriore profilo di doglianza del secondo motivo di appello, la dedotta illegittimità (evocata in términi peraltro confusi e generici), così come il sottostante temuto danno alla “riconoscibilità del titolo universitario in campo comunitario”, non paiono sussistere, atteso che la regolamentazione europea specifica della professione di architetto (direttiva 85/384/CEE) prevede una formazione di livello universitario di durata almeno quadriennale, di cui sono individuati con precisione i contenuti culturali e professionali, assicurata, nell’àmbito delle classi di laurea specialistica individuate dal sopra richiamato D.M. in data 28 novembre 2000 (non impugnato dall’ordine ricorrente), esclusivamente dalla classe 4/S, classe delle lauree specialistiche in architettura ed ingegneria edile.<br />
Pertanto, atteso che nessuna delle classi di laurea non specialistica individuate con D.M. in data 4 agosto 2000 (esso pure non fatto oggetto di impugnazione) risponde ai requisiti richiesti dalla normativa europea, del tutto conformemente con tale quadro normativo è stata nell’impugnato regolamento n. 328/01 individuata, quale titolo universitario abilitante a sostenere l’esame di Stato per l’esercizio della professione di architetto, la laurea specialistica, di cui alla citata classe 4/S, secondo la quale “i laureati specialisti, in grado di progettare, attraverso gli strumenti propri dell’architettura e dell’ingegneria edile e avendo padronanza degli strumenti relativi alla fattibilità costruttiva dell’opera ideata, le operazioni di costruzione, trasformazione e modificazione dell’ambiente fisico, predispongono progetti di opere e ne dirigono la realizzazione”.</p>
<p>4.4 – Quanto ai rilievi formulati con il quarto profilo del motivo oggetto di scrutinio, attinenti alle vicende dei riformati albi professionali, anch’essi risultano privi di pregio, dal momento che le criticate norme organizzative generali, vòlte a garantire la presenza negli organi di vertice di membri appartenenti ad entrambe le sezioni del nuovo albo, si limitano a definire un criterio assolutamente logico e neutro di rappresentatività  di tutte le componenti, sì che  sarà in sede di successiva definizione delle procedure elettorali, demandata dalla norma ad apposito successivo regolamento, che potranno essere risolti i problemi pratici attinenti alla base elettorale, prospettati dall’appellante; mentre, quanto alla previsione che in sede disciplinare il giudizio sia riservato esclusivamente ai componenti della sezione cui il professionista incolpato è iscritto, la stessa risponde congruamente all’esigenza primaria, che presiede a tal genere di procedimenti, di assicurare all’interessato un giudizio il più possibile imparziale ed i dubbi di illegittimità avanzati dall’appellante pertengono più che altro alle modalità di funzionamento in tali ipotesi dei relativi organi, la cui definizione risulta pur essa devoluta dalla norma ad un successivo regolamento.</p>
<p>4.5 – In parte inammissibili ed in parte infondate, infine, si rivelano le censùre del motivo all’esame aventi ad oggetto il “fronte più squisitamente universitario”.</p>
<p>4.5.1 &#8211;  Inammissibili, laddove non tengono conto del ben diverso àmbito di un regolamento, che disciplina la valenza dei nuovi titoli universitarii ai fini dell’accesso alle professioni regolamentate, rispetto alle fonti regolamentari e statuali, che disciplinano l&#8217;organizzazione, la struttura e gli obiettivi proprii degli enti universitarii (in osservanza e nel perseguimento dell&#8217;armonizzazione tra i principi costituzionali nazionali e la normativa comunitaria, alla pari con il principio dell&#8217;autonomia universitaria) e che tendono, al fine di realizzare gli obiettivi di ampliamento, diversificazione e flessibilizzazione del sistema universitario, verso la convergenza con il modello delineato dagli accordi europei, caratterizzato da due livelli principali di studio, dalla libera circolazione dei professionisti e dal &#8220;favor&#8221;, che ha il riconoscimento internazionale dei titoli di studio; sì da imputare al primo scelte ordinamentali riconducibili alle seconde, peraltro non impugnate.</p>
<p>4.5.2 – Infondate, laddove non tengono conto del fatto che le opposte, previste, esenzioni da alcune prove scritte e/o pratiche, essendo riconducibili ad ipotesi specifiche di collaborazione e convenzioni tra ordini ed università, rispondono, senza per questo diminuire l’obiettivo rafforzamento del contenuto degli esami di Stato operato dalla riforma, alla finalità, congrua con il già veduto complesso ordinamentale, di sperimentare e valorizzare interazioni di tipo nuovo tra ordini professionali ed università, sì da coniugare con realismo e proporzionalità le esigenze di autonomia, e quindi di possibile differenziazione, delle Università, con quelle di rigorosa verifica delle capacità necessarie ai fini del conseguimento della abilitazione all’esercizio delle attività professionali.</p>
<p>4.6 – Venendo, infine, all’ultimo motivo di ricorso, relativo alla dedotta violazione del riparto di competenze di cui alla legge costituzionale n. 3/2001 ed alla pretesa incostituzionalità della legge di “delega” (n. 4/1999) del regolamento de quo, esso, che pur resiste all’eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dal Collegio dei Geologi resistente (in quanto, a differenza di quanto da questo prospettato, lo stesso risulta in primo grado proposto già con il ricorso originario e non con i successivi motivi aggiunti), si appalesa infondato sotto entrambi i profili.</p>
<p>4.6.1 – La tesi dell’appellante (secondo cui, a séguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione introdotta con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, lo Stato non può più disciplinare la materia delle professioni e non è più titolare della relativa potestà regolamentare), pur evocando suggestivamente le ampie e complesse problematiche che la detta legge costituzionale ha aperto nell’àmbito del sistema delle fonti normative, non tiene conto, invero, dell’ordinario cànone fondamentale di riscontro della conformità delle norme rispetto a quelle di rango superiore, ch’è quello del tempus regit actum, sì che la questione dell’appartenenza o meno allo Stato della suddetta potestà regolamentare in materia di disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione professionale e conseguente iscrizione agli albi, posta in rapporto alla dedotta illegittimità sotto tale profilo di un atto emanato nell’esercizio di siffatta potestà, va risolta sulla base delle norme del Titolo V della Costituzione in vigore all’atto della emanazione del controverso D.P.R. n. 328/01; norme, queste, antecedenti alla riforma invocata, sulla base delle quali non si è mai dubitato, e non v’è qui alcun motivo per mettere in discussione tale orientamento, che dovesse ritenersi attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato ed alla connessa potestà regolamentare la materia dell’esame di Stato in tutti i suoi aspetti.<br />
Una volta così accertatane la legittima emanazione alla stregua del Titolo V della Parte II della Costituzione vigente  anteriormente alla qui ratione temporis inapplicabile ed irrilevante riforma recata dalla citata legge costituzionale n. 3 del 2001, la sorte del potere regolamentare così esercitato discende poi dal principio di continuità, per cui restano in vigore le norme preesistenti, stabilite in conformità al passato quadro costituzionale, fino a quando non vengano sostituite da nuove norme dettate dall&#8217;autorità dotata di competenza nel nuovo sistema (cfr. sentenze Corte costituzionale n. 13 del 1974 e n. 376 del 2002).<br />
Valga comunque, ed in conclusione sul punto, ricordare che successive manifestazioni di potestà regolamentare statale in subiecta materia sono già state ritenute non in contrasto con il sistema del “nuovo” art. 117 della Costituzione, anche alla luce del sopravvenuto decreto legislativo n. 30 del 2006 emanato nelle mòre del presente giudizio nell’àmbito della delega conferita dall’art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, cui la Corte costituzionale ha riconosciuto valore interpretativo della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione (v. Cons. St., ad. gen., 13 marzo 2006, n. 3).</p>
<p>4.6.2 – Sotto il secondo profilo dedotto, relativo all’àmbito della potestà regolamentare conferita dalla norma primaria, va osservato, come del resto già rilevato nel parere n. 118/2001 espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell’adunanza del 21 maggio 2001 con riferimento al regolamento in considerazione, che, se è vero che la disposizione dell’art. 1, comma 18, della legge n. 4 del 1999 incide (come del resto sopra già sottolineato) sulla ordinaria ripartizione di competenze normative tra Parlamento e Governo in una materia dalle delicate implicazioni (che perviene a diritti costituzionalmente tutelati, anche con apposite riserve di legge),  il regolamento stesso è stato predisposto in conseguenza della riforma del diploma di laurea, per adeguare le regole di accesso a quelle professioni, per il cui esercizio l&#8217;ordinamento richiedeva il possesso di un titolo di studio, che non trovava corrispondenza nei nuovi corsi di laurea e nei nuovi titoli introdotti (laurea triennale e laurea specialistica, articolate in diverse classi).<br />
Sul presupposto di tale interpretazione della norma primaria autorizzatoria del potere regolamentare di delegificazione, il d.P.R. n. 328 del 2001 in questione ha regolamentato in modo compiuto solo quelle professioni, per il cui esercizio era richiesto dalla normativa vigente il requisito del possesso del diploma di laurea, mentre, per alcune professioni (geometra, perito industriale, perito agrario e agrotecnico, per le quali la legislazione vigente non richiedeva il diploma di laurea), ha bensì previsto di aggiungere &#8220;in parallelo e in alternativa&#8221; anche tale requisito, ma al solo fine di consentire la libera circolazione in Europa dei professionisti laureati, senza richiedere il suddetto requisito come condizione necessaria e senza diversificare i contenuti della professione in relazione al possesso o meno del diploma di laurea: soluzione che può ritenersi rientrare nell&#8217;ambito della &#8220;delega&#8221;, perché ha mantenuto per quelle professioni i canali vigenti di accesso e non ha comportato neppure modifiche delle prove d&#8217;esame (Cons. St., ad. gen., n. 3/2006, cit.). <br />
Ciò posto, i criterii direttivi fissati alle lettere a), b) e c) del comma 18 in argomento, che autorizza il ricorso al regolamento di delegificazione di cui si tratta, non appaiono connotati da quella genericità lamentata dall’appellante, delineando essi invece con precisione gli interventi riformatori possibili con il regolamento stesso (solo quelli consequenziali alla riforma del diploma di laurea) e non  consentendo, quindi, una indistinta e generalizzata riforma dell’accesso alle professioni, che avrebbe sì posto con forza il problema della legittimità del passo indietro compiuto dal legislatore con la previsione di delegificazione.<br />
Tràttasi, peraltro, d criterii, che appaiono del tutto in armonia con il disegno, che aveva già ispirato la riforma universitaria (tenuto conto soprattutto del fatto che, in conseguenza della stessa, venivano peraltro ad essere sconvolte le régole di accesso a quelle professioni, per il cui esercizio l’ordinamento imponeva il superamento di un esame di Stato, basato sul possesso di determinati titoli di studio, che – dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema – potevano non trovare corrispondenza con i  nuovi corsi di laurea e con i nuovi titoli introdotti), tendendo a coniugare le esigenze di autonomia, e quindi di possibile differenziazione delle Università, con quelle di verifica delle effettive capacità necessarie ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività professionali; e che appaiono sufficientemente dettagliati e congrui anche laddove prescrivono altresì la necessità di indicare i raccordi tra la istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a) con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi, così riferendosi coerentemente ai necessarii, conseguenti, raccordi nell’àmbito dello stesso Albo.<br />
Da quanto sopra considerato risulta dunque evidente la manifesta infondatezza della prospettata questione di costituzionalità della “delega” contenuta nel già citato art. 1, comma 18, della legge n. 4 del 1999.</p>
<p>5.- In conclusione, l’appello va respinto, anche, peraltro, quanto ai motivi (di illegittimità derivata) corrispondenti ai motivi aggiunti rivolti in primo grado avverso l’Ordinanza ministeriale di indizione del nuovo esame di Stato.<br />
Vanno, invece, dichiarati inammissibili i motivi in appello proposti in relazione a profili di illegittimità propria dell’Ordinanza stessa, non dedotti in primo grado e quindi soggiacenti al noto divieto di ius novorum in grado di appello.<br />
Spese ed onorarii del grado di giudizio, liquidati nella misura indicata in dispositivo, séguono, come di régola, la soccombenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV &#8211; definitivamente decidendo sul ricorso in appello indicato in epigrafe, in parte lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata, nei sensi di cui in motivazione.<br />
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti resistenti, liquidandole in Euro 4.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A. in favore di ciascuna, per un totale di Euro 12.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A. ove dovuta.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 15 aprile 2008, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:<br />
Luigi Cossu              		&#8211; Presidente <br />	<br />
Antonino Anastasi  		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Carlo Deodato          		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Salvatore Cacace      		&#8211; Consigliere, rel. est.<br />	<br />
Sergio De Felice       		#NOME?<br />
Depositata in Segreteria<br />
           Il 12/05/2008<br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2178/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.248</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-12-5-2008-n-248/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-12-5-2008-n-248/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.248</a></p>
<p>Luigi Passanisi – Presidente, Desirée Zonno – Estensore. Guiscardi e altro (avv. F. Scaglione) c. Comune di Monasterace (avv. P. Alvaro). ancora sulla c.d. pregiudizialità amministrativa 1. Espropriazione per pubblica utilità – Procedimento espropriativo – Decreto di esproprio – Emanazione – Termini ex art.13, l. n.2359 del 1865 – Violazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-12-5-2008-n-248/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.248</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Passanisi – Presidente, Desirée Zonno – Estensore.<br /> Guiscardi e altro (avv. F. Scaglione) c. Comune di Monasterace (avv. P. Alvaro).</span></p>
<hr />
<p>ancora sulla c.d. pregiudizialità amministrativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per pubblica utilità – Procedimento espropriativo – Decreto di esproprio – Emanazione – Termini ex art.13, l. n.2359 del 1865 – Violazione – Vizio di legittimità dell’atto amministrativo.</p>
<p>2. Responsabilità e risarcimento – Risarcimento degli interessi legittimi – Tutela risarcitoria – Solo dopo quella demolitoria.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di espropriazione per pubblica utilità, la previsione, ex art. 13, l. 25 giugno 1865 n.2359, di termini per l’emanazione del decreto di esproprio, configura un precetto posto dalla legge ed indirizzato all’amministrazione  pubblica al fine di porre un vincolo alla discrezionalità dei suoi poteri, sicché la sua violazione va qualificata come violazione di legge, ossia come vizio di legittimità dell’atto amministrativo.</p>
<p>2. In tema di lesione di interesse legittimo, la tutela risarcitoria va ammesa solo laddove venga esperita con successo quella demolitoria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ancora sulla c.d. pregiudizialità amministrativa</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>   REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />
Sezione Staccata di Reggio Calabria</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 14 del 2007, proposto da:<br />
<b>Guiscardi Maria Beatrice</b> e <b>Guiscardi Roberta Guglielmina</b>, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Francesco Scaglione, con domicilio eletto presso Francesco Scaglione Avv. in Reggio Calabria, via Capobianco, 2; Guiscardi Roberta Guglielmina;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Monasterace</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pietro Alvaro, con domicilio eletto presso Maria Grazia Bottari Avv. in Reggio Calabria, via dei Bianchi, 3;<br />
per ottenere <br />il risarcimento del danno per equivalente, ovvero la restituzione del bene ridotto in pristino e il compenso per il periodo di occupazione illegittima, in relazione ad un terreno in Monasterace, in catasto al foglio 7, particella 98, esteso mq. 16.040, di proprietà delle ricorrenti, occupato per la realizzazione di un campo sportivo, previa disapplicazione del decreto di esproprio pronunciato dopo la scadenza di entrambi i termini di cui all’art. 13 della Legge 25.6.1865 n. 2359;<br />
nonché<br />
per l’annullamento (proposto con motivi aggiunti)<br />
 1) della delibera G.M. del Comune di Monasterace del 31.12.1982 n. 433, con la quale erano prorogati di quattro anni dalle rispettive scadenze i termini per il compimento della procedura espropriativa;<br />
2) della delibera 1.12.1986 n. 183 del Consiglio Comunale di Monasterace, che ratificava la delibera della Giunta 31.12.1982 n. 433.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Monasterace;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23/04/2008 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Premettono in fatto le ricorrenti che il Comune di Monasterace, con delibera C.C. 3.12.1979 n. 134, approvava il progetto ed il piano parcellare di espropriazione per la realizzazione di un campo sportivo, che interessava una superficie di mq. 16.040, di proprietà di Ester di Francia, dante causa delle ricorrenti.<br />
Il provvedimento dichiarava la pubblica utilità e l’indifferibilità ed urgenza dell’opera e fissava, ai sensi dell’art. 13 della Legge 25.6.1865 n. 2359, in quattro anni dalla data della delibera (e, perciò, al 3.12.1983), il termine per il completamento dei lavori e delle espropriazioni.<br />
Con decreto 24 marzo 1980 n. 2 del Sindaco, era autorizzata l’occupazione d’urgenza, per la durata di cinque anni dall’immissione in possesso, che seguiva il 18.4.1980.<br />
Con decreto 15.2.1986 n. 735, il Sindaco di Monasterace determinava, in L. 21.172.800, ed offriva l’indennità provvisoria di espropriazione e ne effettuava, con polizza 9.4.1986, il deposito presso la Cassa depositi e Prestiti, in favore della proprietaria.<br />
Con decreto nella stessa data 9.4.1986, pronunziava l’espropriazione del terreno.<br />
Deducono, pertanto, la intempestività del decreto, in mancanza di una motivata proroga dei termini di cui all’art. 13 della Legge 25.6.1865 n. 2359, stante la inapplicabilità, alla fattispecie in esame, delle varie proroghe legislative dei termini delle occupazioni. <br />
Chiedono, quindi, il risarcimento del danno per equivalente, ovvero la restituzione del bene ridotto in pristino e il compenso per il periodo di occupazione illegittima, in relazione al terreno sito in Monasterace, in catasto al foglio 7, particella 98, esteso mq. 16.040, invocando la disapplicazione del decreto di esproprio emesso fuori termine, da considerarsi inutiliter dato.<br />
Costituitosi il Comune:<br />
&#8211; ha chiesto in via preliminare la sospensione del processo ex art. 295 cpc, attesa la pendenza del giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio relativa allo stesso fondo;<br />
&#8211; ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento,<br />
&#8211; ha chiesto, in subordine, dichiararsi inammissibile la pretesa restitutoria, e condannarsi il Comune al pagamento del risarcimento per equivalente.<br />
A seguito di deposito, il 9.11.07 di memoria del Comune resistente con cui il legale dell’ente resistente ha dichiarato di aver reperito le delibere di proroga dei termini ex art. 13 cit., rilevando, di conseguenza, la tempestività del decreto de quo, le ricorrenti impugnano con motivi aggiunti sia la delibera G.M. del Comune di Monasterace, datata 31.12.1982 n. 433, con la quale erano prorogati di quattro anni dalle rispettive scadenze i termini per il compimento della procedura espropriativa per la realizzazione del campo sportivo; sia la delibera 1.12.1986 n. 183 del Consiglio Comunale di Monasterace, che ratificava la delibera della Giunta 31.12.1982 n. 433, denunziandone: <br />
&#8211; la violazione del combinato disposto dell’articolo 1 della Legge 3.1.1978 n. 1 e degli articoli 139 e 140 del Testo Unico 4.2.1915 n. 148 (abrogati, questi ultimi, dall’articolo 64 della Legge 8.6.1990 n. 142, ma vigenti all’epoca dell’adozione della de<br />
&#8211; l’eccesso di potere sotto il profilo della perplessità della motivazione e del travisamento dei fatti.<br />
Disposta Ctu con ordinanza del 31.4.07, la causa all’udienza del 23.4.08 è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>1. Per quanto incontestata dalle parti, sussiste la giurisdizione di questo Tar in ordine alla controversia portata all’attenzione del Collegio.<br />
Essa, infatti, tende ad ottenere la riparazione delle conseguenze prodotte da un’occupazione divenuta, nella prospettazione delle ricorrenti, sine titulo in considerazione della tardività del decreto di esproprio, determinata dalla illegittimità delle delibere di proroga degli originari termini.<br />
Il Comune avrebbe, infatti, secondo la tesi prospettata nel ricorso introduttivo e nel ricorso proposto con motivi aggiunti :<br />
&#8211; avviato una procedura espropriativa;<br />
&#8211; occupato il terreno delle ricorrenti in virtù di un decreto di occupazione di urgenza;<br />
&#8211; emesso il decreto di esproprio a termini già scaduti, stante la illegittimità delle delibere di proroga;<br />
&#8211; continuato ad occupare sine titulo il bene già materialmente appreso alla dante causa delle ricorrenti.<br />
La pretesa azionata, dunque, trova causa in un comportamento evidentemente connesso all’esercizio di pubbliche potestà, rilevante ai fini dell’attribuzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del G.A., per come modulata dal quadro normativo derivante dagli art. 34 d.lgs 80/98 e 53 TU espr., all’esito delle fondamentali pronunzie della Corte Cost. nn. 204/04 e 191/06 che hanno escluso dalla giurisdizione esclusiva prevista da tali norme solo le controversie derivanti da comportamenti della p.a. tenuti iure privatorum ovvero consistenti nelle c.d. vie di fatto. <br />
Del tutto irrilevante è la natura risarcitoria/ restitutoria delle pretese azionate, in considerazione del carattere servente e non autonomo della tutela in questione.</p>
<p>2. Stabilita la giurisdizione di questo Giudice, va esclusa l’applicabilità, alla presente controversia dell’istituto della sospensione necessaria ex art. 295 cpc a causa della pendenza del giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio.<br />
Infatti, controversia sull’opposizione non influisce sulla decisione di quella odierna, stante l’assenza di un rapporto di pregiudizialità logica o giuridica della prima sulla seconda, vero essendo, piuttosto, il contrario in quanto l’annullamento o la disapplicazione (di cui si discute nell’odierno giudizio) del decreto di esproprio renderebbe improcedibile il giudizio di opposizione alla stima.</p>
<p>3. Poiché la illegittimità delle delibere di proroga della scadenza dei termini fissati ex art. 13 cit. determinerebbe la tardività del decreto di esproprio, il rigoroso ordine logico delle questioni imporrebbe la trattazione preliminare delle censure dedotte con motivi aggiunti. <br />
Tuttavia, l’ inversione dell’ordine di trattazione è imposta dall’inammissibilità del ricorso proposto con motivi aggiunti per carenza di interesse, determinata dalla inaccoglibilità della tesi delle ricorrenti in ordine agli effetti della tardiva emanazione del decreto, pur laddove se ne riconoscesse la intempestività.<br />
Ritengono le ricorrenti che il decreto di esproprio emesso fuori termine sia inutiliter dato e, pertanto, disapplicabile.<br />
La tesi trova un autorevolissimo fondamento in svariate pronunce della Suprema Corte di Cassazione, puntualmente citate nelle pregevoli memorie difensive di parte ricorrente.<br />
Tale tesi, nonostante l’alto livello della ricostruzione teorica da cui trae origine, non è condivisa da questo Tar.<br />
Ritiene, infatti, il Collegio che laddove esista una norma attributiva del potere di emettere l’atto autoritativo, ma questo venga emanato senza rispettare i presupposti previsti da essa per la corretta esplicazione del potere conferito, si configuri una violazione di legge.<br />
Questa sussiste tutte le volte in cui venga violata una qualsivoglia regola posta dall’ordinamento giuridico e va qualificata quale vizio di legittimità dell’atto amministrativo unitamente ed al pari dell’incompetenza o dell’eccesso di potere.<br />
La previsione, ex art. 13 cit., di termini per l’emanazione del decreto di esproprio, configura un precetto posto dalla legge ed indirizzato all’amministrazione pubblica al fine di porre un vincolo alla discrezionalità dei suoi poteri. <br />
La sua violazione, pertanto, va qualificata come violazione di legge ossia come vizio di legittimità dell’atto amministrativo.<br />
Se il mancato rispetto dei presupposti a cui la norma riconnette la corretta esplicazione del potere configura un vizio di legittimità dell’atto e la previsione dei termini ex art. 13 cit. altro non è se non presupposto per la legittima esplicazione del potere, è evidente che il precipitato logico del ragionamento seguito consiste nella qualificabilità della violazione dei termini fissati per l’emanazione del decreto di esproprio quale vizio dell’atto da farsi valere negli ordinari termini decadenziali, pena la inoppugnabilità dello stesso ed il divieto, per il Giudice Amministrativo, di disapplicazione.<br />
Volendo riassumere in estrema sintesi il ragionamento seguito dovrebbe così dirsi:<br />
Data la norma attributiva in astratto del potere autoritativo,<br />
&#8211; la violazione di ogni precetto posto dal legislatore quale vincolo per l’agire amministrativo configura una violazione di legge, ossia un vizio di legittimità dell’atto da farsi valere nei consueti termini decadenziali;<br />
&#8211; la previsione dei termini ex art. 13 cit. configura tale tipo di precetto;<br />
&#8211; la loro violazione configura, pertanto una violazione di legge da farsi valere quale vizio di legittimità dell’atto amministrativo nei termini decadenziali;<br />
La tesi qui seguita si inserisce nell’annoso dibattito tra le Supreme Magistrature Ordinaria ed Amministrativa in ordine alla tematica della configurabilità della carenza di potere in concreto.<br />
I termini della questione e la posizione dei due ordini giudiziari sono ben noti e gli argomenti spesi a favore dell’una e dell’altra tesi sono ormai consolidati, sicchè sul punto non può che rimandarsi alle posizioni già espresse dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle decisioni nn. 8/2002 e 4/2003 (invero riguardati il diverso caso di dichiarazione di pubblica utilità emessa senza la indicazione dei termini di inizio e, soprattutto, di ultimazione dei lavori, ma applicabili anche alla fattispecie in esame).<br />
La tesi della configurabilità della carenza di potere in concreto relativamente ad un decreto di esproprio emesso fuori termine e la sua conseguente disapplicabilità, non convince questo Collegio perché essa è foriera di un insuperabile grado di incertezza, in quanto ancora nessun teorico della categoria in esame è stato in grado di determinare quale sia il criterio discretivo tra il requisito previsto dalla legge quale presupposto per l’esercizio del potere e, dunque, per la configurabilità della carenza di potere in concreto ed il requisito previsto dalla legge per il suo corretto esercizio e, dunque, per la configurabilità della violazione di legge. E’ infatti di tutta evidenza che così ragionando qualunque violazione di legge sarebbe qualificabile come presupposto per l’esercizio del potere in funzione del diritto soggettivo, con buona pace del vizio di violazione di legge.<br />
Per le ragioni suesposte, in assenza di una tempestiva impugnazione del decreto di esproprio emesso fuori termine, resta escluso che esso possa essere considerato altro che un atto illegittimo divenuto inoppugnabile per mancato esperimento della tempestiva tutela giurisdizionale.<br />
4. Affermata la qualificabilità del vizio posto a fondamento della pretesa azionata quale vizio di legittimità non tempestivamente dedotto, resta da verificare se ai fini risarcitori/restitutori sia, comunque consentita la disapplicazione dell’atto.<br />
Posto che l’obbligo di restituzione del bene sarebbe disceso direttamente dalla sentenza di annullamento del decreto di esproprio – che, diversamente configura un idoneo titolo giustificativo dell’occupazione del bene- il divieto di disapplicazione a fini restitutori deriva direttamente dal principio di inoppugnabilità.<br />
La tematica della disapplicazione dell’atto a fini risarcitori, va invece risolta spostando l’analisi sul tema della pregiudizialità.<br />
Il Collegio ritiene di aderire alla tesi &#8211; già fatta propria dall’Adunanza Plenaria con le decisioni nn. 4/03 e 12/07 ed anche dalla IV Sezione con la decisione n. 2136/07 &#8211; che ammette la tutela risarcitoria solo laddove venga esperita con successo la quella demolitoria.<br />
Le ragioni che militano in favore di tale tesi, rinviando alle decisioni già citate per una loro puntuale esplicazione, sono:<br />
&#8211; in primo luogo storiche in quanto, premessa la natura di interesse legittimo della posizione tutelata e la natura servente della tutela risarcitoria, è sempre stato richiesto il preventivo annullamento dell’atto fonte di danno all’interesse legittimo, s<br />
&#8211; in secondo luogo logiche, per il principio di non contraddizione dell’ordinamento e certezza del diritto che verrebbero seriamente incrinati laddove si ammettesse da un lato la insidacabilità dell’atto inoppugnabile nell’ambito della tutela demolitoria- inoltre sistematiche, perché la tutela risarcitoria è tutela ulteriore dell’interesse legittimo, la cui natura accessoria presuppone che siano stati esperiti i rimedi rituali a tutela della posizione giuridica lesa;<br />
&#8211; infine letterali, perché la tutela risarcitoria dinanzi al G.A., prevista in termini generali dall’art. 7, co 3 3, l. 1034/71, lo è “nell’ambito della sua giurisdizione”, tale essendo quella impugnatoria.<br />
A tali argomenti ne va aggiunto uno ulteriore di carattere logico: diversamente opinando, infatti, si dovrebbe necessariamente escludere dalla tutela risarcitoria apprestabile dal G.A. quella in forma specifica, al fine di evitare l’aggiramento dei termini decadenziali attraverso la tutela risarcitoria.<br />
L’affermazione merita di essere chiarita ed a tal fine vanno poste tre premesse:<br />
1) La tutela risarcitoria può essere apprestata sia in forma specifica sia per equivalente.<br />
Le due forme risarcitorie sono alternative, ma &#8211; in linea di massima &#8211; va preferita quella in forma specifica, perché consente al danneggiato di ottenere esattamente il bene della vita di cui è stato ingiustamente privato, così assicurando l’attuazione del principio di effettività della tutela.<br />
2) Il risarcimento in forma specifica, di norma, coincide con gli effetti della tutela demolitoria. Si pensi ai casi in cui venga richiesto il risarcimento del danno per l’illegittima esclusione da una procedura ad evidenza pubblica o per la mancata aggiudicazione di essa. In tali ipotesi la ripetizione, parziale o totale della gara, derivante dall’annullamento dell’atto, ben si atteggia quale risarcimento in forma specifica.<br />
3) Per il principio di non contraddizione, non può, attraverso il riconoscimento della tutela risarcitoria in forma specifica, consentirsi una sostanziale elusione dei termini decadenziali previsti per l’impugnativa degli atti amministrativi.<br />
Pertanto, se non viene esperita la tutela demolitoria, appare impensabile condannare l’amministrazione a risarcire in forma specifica, perché ciò si risolverebbe in una negazione del principio di inoppugnabilità dell’atto. <br />
Ciò significa che: <br />
&#8211; poiché il riconoscimento della tutela risarcitoria in forma specifica si concretizza nell’eliminazione delle conseguenze dannose dell’atto; <br />
&#8211; poiché l’eliminazione di tali conseguenze è il normale effetto della tutela demolitoria (laddove questa intervenga tempestivamente); <br />
&#8211; poiché, tuttavia, non essendo consentita l’elusione dei termini decadenziali, non possono assicurarsi le utilità della tutela demolitoria, non essendo stata essa tempestivamente esperita, <br />
&#8211; si dovrebbe escludere il risarcimento in forma specifica tutte le volte in cui non vi sia stato il preventivo annullamento.<br />
Ciò comporterebbe la automatica concentrazione della tutela risarcitoria nell’unica forma del risarcimento per equivalente, con esclusione in astratto di quelle utilità che, invece, più appaino conformi al principio di effettività della tutela sancito dall’art. 24 della Carta Costituzionale.</p>
<p>5. Quanto agli effetti del mancata impugnativa dell’atto che si assume fonte di danno, ritiene il Collegio che essa vada qualificata come causa di rigetto nel merito del ricorso e non di inammissibilità.<br />
Infatti, se non viene esperita la tutela impugnatoria risulta insindacabile la legittimità dell’atto e dunque indimostrata l’antigiuridicità della condotta.<br />
Da ciò consegue il rigetto della pretesa risarcitoria perché non risulta assolto l’onere probatorio in ordine ad uno degli elementi della fattispecie di cui all’art. 2043 cc.<br />
6. L’impugnativa degli atti proposta con motivi aggiunti va giudicata inammissibile per difetto di interesse, in quanto dalla pronuncia di annullamento delle delibere di proroga dei termini per l’emanazione del decreto di esproprio le ricorrenti non trarrebbero alcuna utilità, poiché per le ragioni sopra esposte avrebbe dovuto, comunque, essere impugnato anche il decreto ablatorio emesso oltre i termini originariamente stabiliti.</p>
<p>7. Le spese, stante la non univocità dell’orientamento giurisprudenziale nella materia oggetto di controversia, possono essere compensate, ad eccezione di quelle per la disposta CTU, che restano definitivamente a carico di parte ricorrente.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, cosi provvede:<br />
&#8211; rigetta la domanda risarcitoria;<br />
&#8211; dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto con motivi aggiunti;<br />
&#8211; compensa integralmente le spese ad eccezione di quelle per la ctu che restano definitivamente a carico di parte ricorrente.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 23/04/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Luigi Passanisi, Presidente<br />
Daniele Burzichelli, Consigliere<br />
Desire&#8217;e Zonno, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/05/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-12-5-2008-n-248/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.248</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2159/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2159</a></p>
<p>Pres. L. COSSU Est. C. SALVATOREM. C. (Avv. F. Muscatello) c./ Comune di Gravina di Puglia (Avv. R. Nicoletti) in tema di giudizio avverso il silenzio e sulla possibilità del giudice di conoscere della fondatezza della pretesa 1. Silenzio della P.A. – Ricorso &#8211; Fondatezza dell’istanza-Ambito. 2. Silenzio della P.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2159/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2159/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2159</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. COSSU Est. C. SALVATORE<br />M. C. (Avv.  F. Muscatello) c./ Comune di Gravina di Puglia (Avv. R. Nicoletti)</span></p>
<hr />
<p>in tema di giudizio avverso il silenzio e sulla possibilità del giudice di conoscere della fondatezza della pretesa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Silenzio della P.A. – Ricorso &#8211; Fondatezza dell’istanza-Ambito.</p>
<p>2. Silenzio della P.A. – Ricorso – Possibilità di conoscere sulla fondatezza dell’istanza – Condizioni.</p>
<p>3. Silenzio della P.A. – Ricorso – Sopravvenienza del provvedimento negativo – Improcedibilità o inammissibilità – Ordinaria impugnazione dell’atto – Necessità.</p>
<p>4. Silenzio della P.A. – Sopravvenienza del provvedimento negativo – Nullità per violazione o elusione del giudicato – Non sussiste – Ragioni.</p>
<p>5. Espropriazione per p.u. – Vincoli urbanistici – Indennizzabilità – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La previsione che dell’art 2, co. 5, della L. 241/90, secondo cui “il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza della pretesa” nei giudizi ex art. 21 bis L. 1034/71, attribuisce al giudice un potere da esercitarsi nell’ambito di un rito speciale improntato ad esigenze di snellezza; non obbliga ma facoltizza il giudice a conoscere della fondatezza della pretesa, senza autorizzarlo a sostituirsi in via diretta alla p.a. adottando il provvedimento richiesto; la cognizione sulla fondatezza dell’istanza può sfociare in un accertamento negativo per il richiedente; non ha inteso istituire una ipotesi senza confini di giurisdizione di merito ma, più limitatamente, ha attribuito al giudice, nei limiti della propria preesistente giurisdizione di legittimità o esclusiva (1), uno strumento processuale ulteriore.</p>
<p>2. Il giudice può conoscere della accoglibilità dell’istanza, ai sensi dell’art. 2, co. 5, L. 241/90, nei giudizi avverso il silenzio ex art. 21 bis L. 1034/71, nelle ipotesi di manifesta fondatezza, allorché siano richiesti provvedimenti amministrativi dovuti o vincolati in cui non c’è da compiere alcuna scelta discrezionale che potrebbe sfociare in diverse soluzioni (2), e fermo restando il limite della impossibilità di sostituirsi all’amministrazione (in altri termini si potrà condannare l’amministrazione ad adottare un provvedimento favorevole dopo aver valutato positivamente l’an della pretesa ma nulla di più);  nell’ipotesi in cui l’istanza è manifestamente infondata, sicché risulti del tutto diseconomico obbligare la p.a. a provvedere laddove l’atto espresso non potrà che essere di rigetto.</p>
<p>3. La nuova formulazione dell’art. 2, l. n. 241790, introdotta con la L.15/05, non modifica  l’orientamento giurisprudenziale formatosi in precedenza che, nel caso di sopravvenienza del provvedimento negativo nel corso del giudizio, optava per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, ogni qualvolta l’amministrazione eserciti la funzione pubblica con un provvedimento espresso, viene meno l’esigenza di certezza sottesa alla ratio della norma sancita dall’art. 21 bis, sicché il giudice amministrativo, ante omnia, dovrà limitarsi a prenderne atto, con le consequenziali statuizioni processuali a seconda del contenuto del provvedimento esplicito, essendo inibita ogni valutazione circa la fondatezza della pretesa sostanziale, che troverà la naturale sede di scrutinio nell’eventuale giudizio di legittimità che il richiedente insoddisfatto vorrà intraprendere.</p>
<p>4. Non può considerarsi nullo per violazione o elusione del giudicato l’atto con il quale la P.A. pone fine ad una situazione di c.d. silenzio-inadempimento, in quanto il giudicato formatosi in giudizio ex art. 21 bis L. 1034/71 verte esclusivamente sull’accertamento della sussistenza o meno dell’obbligo della p.a. di provvedere, senza alcun accertamento sulla fondatezza della pretesa sostanziale.</p>
<p>5. I vincoli urbanistici non indennizzabili, e che sfuggono alla previsione del predetto articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, sono quelli che riguardano intere categorie di beni, quelli di tipo conformativo e i vincoli paesistici, mentre i vincoli urbanistici soggetti alla scadenza quinquennale, e che devono essere indennizzati, sono: a) quelli preordinati all’espropriazione ovvero aventi carattere sostanzialmente espropriativo, in quanto implicanti uno svuotamento incisivo della proprietà, se non discrezionalmente delimitati nel tempo dal legislatore statale o regionale, attraverso l’imposizione a titolo particolare su beni determinati di condizioni di inedificabilità assoluta; b) quelli che superano la durata non irragionevole e non arbitraria ove non si compia l’esproprio o non si avvii la procedura attuativa preordinata a tale esproprio con l’approvazione dei piani urbanistici esecutivi; c) quelli che superano quantitativamente la normale tollerabilità, secondo una concezione della proprietà regolata dalla legge nell’ambito dell’art. 42 Cost.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2006, n. 6003.<br />
(2) Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di giudizio avverso il silenzio e sulla possibilità del giudice di conoscere della fondatezza della pretesa</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2159/2008 Reg. Dec.<br />
N. 1196 Reg. Ric. <br />
Anno 2008</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Quarta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 1196 del 2008, proposto da<br />
<b>CAPONE Maddalena</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Muscatello, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria, n. 2 presso il dott. Alfredo Placidi;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Comune di Gravina in Puglia</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Nicoletti, giusta procura a margine dell’atto di costituzione, domiciliato in Bari al corso Vittorio Emanuele 52;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del TAR Puglia, sede di Bari (Sezione III), 2 dicembre 2006, n. 4199.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune appellato.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla Camera di Consiglio del 18 marzo 2008, relatore il Consigliere Costantino Salvatore;<br />
Uditi, l’avv. Pancallo, su delega dell’avv. Moscatello per l’appellante e l’avv. Vito Spano per il Comune appellato. <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con sentenza 30 agosto 2005, n. 3828, il TAR Puglia, in accoglimento del ricorso proposto dall’odierna ricorrente, dichiarava l’obbligo del Comune di Gravina in Puglia di pronunciarsi sulla diffida notificata dalla signora Maddalena Capone, volta ad ottenere l’adozione degli atti di necessaria integrazione del P.R.G. vigente, con specifico riferimento ad un suolo di sua proprietà interessato da un vincolo espropriativo decaduto.<br />	<br />
	Il Consiglio comunale di Gravina in Puglia, con delibera n. 7 del 15 febbraio 2006, respingeva la domanda della signora Capone, assumendo che il suolo di sua proprietà, tipizzato dallo strumento urbanistico vigente come zona “Fb4-Attrezzature Civiche Pianificate”, non è assoggettato a vincoli preordinati all’esproprio né a vincoli che comportano l’inedificabilità assoluta del suolo, per cui la menzionata destinazione non ha mai perso efficacia.<br />	<br />
Con ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza n. 3828/2005, la signora Capone chiedeva la declaratoria di nullità e/o l’annullamento della delibera del Consiglio comunale di Gravina in Puglia n. 7 del 15 febbraio 2006; della nota dirigenziale prot. n. 14911 del 16 maggio 2006; di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo, ivi compresi (a) la non conosciuta delibera consiliare n. 19 del 11 aprile 2001, con la quale sarebbero stati stabiliti i criteri e principi per l’accoglimento delle istanze dei proprietari che domandano la ritipizzazione urbanistica delle aree interessate dalla decadenza di vincoli preordinati all’esproprio, richiamata nella impugnata delibera n. 7 del 2006 ma non trasmessa in allegato, né altrimenti conosciuta nel suo contenuto, e (b) i pareri sfavorevoli alla ritipizzazione espressi in data 12 dicembre 2005 dalla Commissione consiliare permanente, e in data 29 novembre 2005 dal Dirigente della Direzione assetto e uso del territorio del Comune intimato.<br />
La ricorrente chiedeva, altresì, la condanna del comune al risarcimento del danno ingiusto procuratole con il comportamento inerte e di ritardo tenuto in violazione dell’obbligo di ritipizzazione urbanistica del suolo in proprietà ai sensi degli articoli 34 e 35 del D.L.vo n. 80/98, nonché di tutti i danni – ivi compreso quello esistenziale e quello biologico – conseguenti all’illegittima adozione della delibera consiliare n. 7 del 15 febbraio 2006, oltre alle maggiorazioni per la rivalutazione monetaria e gli interessi anche anatocistici.<br />
Il ricorso di primo grado era esplicitamente proposto anche come ricorso ordinario contro la delibera 15 febbraio 2006, n. 7, di rigetto della domanda di ritipizzazione.<br />
Al ricorso resisteva il comune intimato, deducendone l’infondatezza.<br />
Il TAR respingeva il gravame sul rilievo che il suolo di proprietà della ricorrente, essendo tipizzato dal P.R.G. come zona “Fb4-Attrezzature Civiche Pianificate”, con ammissibilità degli interventi edilizi elencati nell’art. 24 delle N.T.A., nel rispetto degli indici ivi riportati, non è gravato da un vincolo di carattere espropriativo, in quanto la zonizzazione urbanistica non priva la proprietaria della facoltà di godimento e di utilizzazione del bene. Ad avviso del primo giudice si sarebbe in presenza di vincoli c.d. “conformativi” , che connotano giuridicamente il diritto di proprietà sul bene mediante il contemperamento dello ius aedificandi con le ragioni di pubblico interesse.<br />
In particolare, la destinazione prevista dal P.R.G. (Attrezzature civiche pianificate) può essere attuata anche dalla privata proprietaria previa convenzione con l’amministrazione comunale.<br />
Contro la predetta sentenza l’originaria ricorrente ha proposto il presente appello, chiedendone l’integrale riforma.<br />
Il comune appellato si è costituito in questo grado del giudizio, replicando alle argomentazioni poste a base dell’impugnazione e chiedendone il rigetto.<br />
L’appello è stato trattenuto in decisione alla Camera di Consiglio del 18 marzo 2008.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	1. Con il primo motivo di appello si insiste nel sostenere la nullità della deliberazione consiliare 14 febbraio 2006, n. 7, recante il rigetto dell’istanza di ritipizzazione del suolo di proprietà dell’appellante sul presupposto che la destinazione di zona non integra un vincolo preordinato all’espropriazione.<br />	<br />
	Si assume al riguardo che la sentenza n. 3828 del 2005, resa sul ricorso avverso il silenzio rifiuto, nel momento in cui ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti sostanziali e processuali di cui all’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e, conseguentemente, l’obbligo del comune di provvedere, ha ineluttabilmente – “almeno nella forma e nella sostanza del cd. giudicato implicito” – la natura vincolistica della destinazione a zona per attrezzature civiche.<br />	<br />
	In tale contesto, la statuizione contenuta nella sentenza appellata, secondo cui la destinazione impressa al suolo della ricorrente non integra un vincolo preordinato all’espropriazione (come tale soggetto a decadenza) ma si connoterebbe in termini conformativi della proprietà, sarebbe errata perché in aperta contraddizione con il contenuto del giudicato.																																																																																												</p>
<p>2. La tesi dell’appellante è infondata.</p>
<p>2.1 Prima della riscrittura dell’art. 2, l. n. 241 del 1990 e nella vigenza dell’art. 21 bis, l. n. 1034 del 1971, la giurisprudenza prevalente di questo Consiglio (cfr. ex plurimis ad. plen., 9 gennaio 2002, n. 1; sez. VI, 10 maggio 2007, n. 2237; sez. IV, 10 giugno 2004, n. 3741), aveva ricostruito il sistema di tutela avverso l’inerzia della p.a., nei termini che per brevità così si sintetizzano:<br />
a) il giudizio sul silenzio rifiuto verte esclusivamente sull’accertamento della sussistenza o meno dell’obbligo della p.a. di provvedere; <br />
b) conseguentemente il giudice non può compiere un accertamento sulla fondatezza della pretesa sostanziale indicando all’amministrazione il contenuto del provvedimento da adottare;<br />
c) l’amministrazione non perde il potere di esercitare la funzione dopo lo scadere del termine di conclusione del procedimento;<br />
d) il menzionato art. 21 bis non introduce una norma sulla giurisdizione ma sul rito, di carattere speciale ed accelerato, coerente con i valori costituzionali della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Costituzione).<br />
Dalla individuata natura del rito sul silenzio, la giurisprudenza ha fatto discendere i seguenti precisi corollari processuali: l’adozione di qualsivoglia atto da parte dell’amministrazione, in quanto espressione di funzione pubblica in risposta alla diffida dell’interessato, determina l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso proposto ex art. 21 bis cit. a seconda che intervenga prima o dopo la proposizione del ricorso medesimo; l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale contenente due distinte azioni (impugnatoria e di accertamento), disciplinate da due diversi riti e aventi diversi oggetto e contenuto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, ord. 27 marzo 2007, n. 1532; Cons. giust. amm., 13 febbraio 2006, n. 36); l’impossibilità di proporre motivi aggiunti avverso il provvedimento sopravvenuto (sfavorevole) nel corso del giudizio instaurato ex art. 21 bis cit., e di convertire il ricorso speciale in ricorso volto ad introdurre un giudizio ordinario di legittimità; l’improponibilità di domande risarcitorie e di adempimento di diritti di credito, formulate secondo il rito disegnato dall’art. 21 bis; l’impugnativa degli atti del commissario ad acta, nominato dal giudice, ex art. 21 bis, co. 2, cit., in sede ordinaria di legittimità e non già con ricorso per ottemperanza (cfr. sez. IV, 11 aprile 2007,  n. 1586).  <br />
Le novità introdotte dal riformulato art. 2, co. 5, l. n. 241 cit., vanno individuate nell’eliminazione della necessità della diffida all’amministrazione quale condizione di proponibilità dell’azione ex art. 21 bis, l. n. 1034  cit.; nella sostituzione del termine ordinario di sessanta giorni  di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 21 bis, con più lungo di un anno decorrente dallo scadere del termine di conclusione del procedimento; nella previsione che <<il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza della pretesa>>; nella possibilità, infine, di reiterare l’istanza ove ne ricorrano i presupposti.<br />
Per quel che concerne la previsione che <<il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza della pretesa>>, la giurisprudenza ha chiarito che la norma attribuisce al giudice un potere da esercitarsi nell’ambito di un rito speciale improntato ad esigenze di snellezza; non obbliga ma facoltizza il giudice a conoscere della fondatezza della pretesa, senza autorizzarlo a sostituirsi in via diretta alla p.a. adottando il provvedimento richiesto; la cognizione sulla fondatezza dell’istanza può sfociare in un accertamento negativo per il richiedente.<br />
La norma in commento non ha inteso istituire una ipotesi senza confini di giurisdizione di merito ma, più limitatamente, ha attribuito al giudice, nei limiti della propria preesistente giurisdizione di legittimità o esclusiva (cfr. sul punto, dopo la l. n. 80 del 2005, Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2006, n. 6003), uno strumento processuale ulteriore nella stessa logica acceleratoria del contenzioso che ha ispirato l’intervento riformatore del 2000. <br />
Pertanto, nell’ambito del giudizio sul silenzio, il giudice potrà conoscere della accoglibilità dell’istanza: <br />
A) nelle ipotesi di manifesta fondatezza, allorché siano richiesti provvedimenti amministrativi dovuti o vincolati in cui non c’è da compiere alcuna scelta discrezionale che potrebbe sfociare in diverse soluzioni (cfr. sul punto, dopo la l. n. 80 del 2005, Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318), e fermo restando il limite della impossibilità di sostituirsi all’amministrazione (in altri termini si potrà condannare l’amministrazione ad adottare un provvedimento favorevole dopo aver valutato positivamente l’an della pretesa ma nulla di più); <br />
B) nell’ipotesi in cui l’istanza è manifestamente infondata, sicché risulti del tutto diseconomico obbligare la p.a. a provvedere laddove l’atto espresso non potrà che essere di rigetto.</p>
<p>2.2. Dai principi suddetti si ricava agevolmente la constatazzione che la nuova formulazione dell’art. 2, l. n. 241 cit., non modifica  l’orientamento giurisprudenziale formatosi in precedenza che, nel caso di sopravvenienza del provvedimento negativo nel corso del giudizio, optava per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Invero, ogni qualvolta l’amministrazione eserciti la funzione pubblica con un provvedimento espresso, viene meno l’esigenza di certezza sottesa alla ratio della norma sancita dall’art. 21 bis, sicché il giudice amministrativo, ante omnia, dovrà limitarsi a prenderne atto, con le consequenziali statuizioni processuali a seconda del contenuto del provvedimento esplicito; in questo frangente, infatti, sarà inibita ogni valutazione circa la fondatezza della pretesa sostanziale, che troverà la naturale sede di scrutinio nell’eventuale giudizio di legittimità che il richiedente insoddisfatto vorrà intraprendere.<br />
2.3. Facendo applicazione al caso in esame degli anzidetti principi, ribaditi anche di recente (Sez. IV, 10 ottobre 2007, n. 5311; 10 luglio 2007, n. 3881), si deve concludere per l’infondatezza del primo motivo di appello, con il quale si lamenta la violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 3828 del 2005, resa nel giudizio avverso il silenzio – rifiuto.<br />
Contrariamente a quanto assume l’appellante, il giudicato predetto, come correttamente rileva la difesa del comune appellato, verte esclusivamente sull’accertamento della sussistenza o meno dell’obbligo della p.a. di provvedere, senza alcun accertamento sulla fondatezza della pretesa sostanziale. Pertanto, atteso che il comune con deliberazione 14 febbraio 2006, n. 7, si era determinato negativamente sull’istanza dalla signora Capone, il ricorso per ottemperanza instaurato con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, era, prima ancora che infondato, inammissibile.</p>
<p>3. Poiché il giudice di primo grado ha statuito solo sulla legittimità della deliberazione 14 febbraio 2006, n. 7, di rigetto dell’istanza di ritipizzazione presentata dalla signora Capone – questione che forma oggetto del secondo motivo di appello – il Collegio, in disparte la inammissibilità di tale impugnazione in sede di ricorso per ottemperanza per le ragioni avanti esposte – deve farsi carico delle doglianze rivolte dall’appellante contro tale statuizione.<br />
In sostanza si tratta di stabilire se la destinazione di zona impressa al suolo di proprietà della ricorrente dal P.R.G. &#8211; come zona “Fb4-Attrezzature Civiche Pianificate”, sul quale sono ammissibili gli interventi edilizi elencati nell’art. 24 delle N.T.A., nel rispetto degli indici ivi riportati – integri un vincolo di natura espropriativi e, come tale soggetto a decadenza, secondo la tesi dell’appellante, ovvero un vincolo cd. conformativo, non soggetto a decadenza come sostenuto dal comune e dal TAR.<br />
La natura non espropriativi del vincolo in questione è stata esclusa dal primo giudice, in quanto la destinazione di zona non priva la proprietaria della facoltà di godimento e di utilizzazione del bene, potendo essere attuata anche dalla privata proprietaria previo convenzionamento con l’amministrazione comunale.</p>
<p>3.1. Anche questo motivo di appello è infondato.<br />
Il Collegio osserva che la natura e la portata dei vincoli espropriativi e/o conformativi è stata già affrontata dalla Sezione con precedenti decisioni (Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2718; 10 agosto 2004, n. 5490), alle cui diffuse argomentazioni si rinvia anche a mente dell’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205.<br />
In tali decisioni si è rilevato che, alla stregua dei principi espressi dalla Corte costituzionale, con la sentenza 20 maggio 1999, n. 179 &#8211; dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 7, n.2, 3 e 4 e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui consente all’Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione di un indennizzo &#8211; i vincoli urbanistici non indennizzabili, e che sfuggono alla previsione del predetto articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, sono quelli che riguardano intere categorie di beni, quelli di tipo conformativo e i vincoli paesistici, mentre i vincoli urbanistici soggetti alla scadenza quinquennale, e che devono essere indennizzati, sono: a) quelli preordinati all’espropriazione ovvero aventi carattere sostanzialmente espropriativo, in quanto implicanti uno svuotamento incisivo della proprietà, se non discrezionalmente delimitati nel tempo dal legislatore statale o regionale, attraverso l’imposizione a titolo particolare su beni determinati di condizioni di inedificabilità assoluta; b) quelli che superano la durata non irragionevole e non arbitraria ove non si compia l’esproprio o non si avvii la procedura attuativa preordinata a tale esproprio con l’approvazione dei piani urbanistici esecutivi; c) quelli che superano quantitativamente la normale tollerabilità, secondo una concezione della proprietà regolata dalla legge nell’ambito dell’art. 42 Cost..<br />
La Sezione ha, poi, precisato che di tali principi ha fatto coerente applicazione l’orientamento di questo Consiglio di Stato, secondo il quale costituiscono vincoli soggetti a decadenza, ai sensi dell’articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, quelli preordinati all’espropriazione, o che comportino l’inedificabilità, e che, dunque, svuotano il contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene in modo tale da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero diminuendone significativamente il suo valore di scambio.<br />
Sulla base di tali generali premesse, si è ritenuto che, anche la destinazione di “area a verde pubblico – verde urbano” costituisce espressione della potestà conformativa del pianificatore, avente validità a tempo indeterminato, in quanto, allorchè la realizzazione di opere e strutture intese all’effettivo godimento del verde è consentita pure all’iniziativa del proprietario, va escluso, ex se, la configurabilità di uno svuotamento incisivo del contenuto del diritto di proprietà, permanendo comunque la utilizzabilità dell’area rispetto alla sua destinazione naturale e non è, quindi, ravvisabile alcun vincolo preordinato all’espropriazione né comportante inedificabilità assoluta né è configurabile un obbligo di nuova tipizzazione.<br />
L’orientamento ormai pacifico della Sezione è nel senso che le destinazioni di zona contenute nei piani regolatori non sono soggette a decadenza, in quanto attinenti alla conformazione del diritto di proprietà e quindi estranei alla logica ablatoria e che a tale principio fanno eccezione i soli vincoli a carattere espropriativo, cioè i vincoli preordinati all’espropriazione dell’area per la realizzazione di un’opera pubblica o di interesse pubblico; hanno, invece, natura espropriativa le sole previsioni vincolistiche che precludono in assoluto l’edificabilità dell’area o che impediscono comunque l’edificazione a iniziativa del privato.<br />
A questa conclusione si perviene non in termini di pura astrattezza ma avuto riguardo alla concreta disciplina che di tale destinazione danno le N.T.A. dei vari strumenti urbanistici considerati, nel senso che, ove sia consentita, anche ad iniziativa del proprietario, la realizzazione di opere e strutture intese all’effettivo godimento del verde, è da escludere, ex se, la configurabilità di uno svuotamento incisivo del contenuto del diritto di proprietà, permanendo comunque la utilizzabilità dell’area rispetto alla sua destinazione naturale.<br />
Ora, atteso che, come non è contestato in punto di fatto, la destinazione del suolo di proprietà dell’appellante in “Fb4-Attrezzature civiche pianificate” ammette che le opere consentite in tale zona possono essere realizzate anche dalla proprietaria, previa convenzione con il comune, si deve concordare con la tesi del primo giudice ed escludere che nella specie il vincolo abbia natura espropriativa.</p>
<p>4. L’appello va, in conclusione, respinto con conferma della sentenza appellata. <br />
Le spese del grado seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), pronunciando sull’appello in epigrafe specificato, lo respinge.<br />
Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune di Gravina di Puglia delle spese del grado che liquida in complessivi €. 3.000,00 (tremila euro), oltre IVA e CPA se dovuti.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, 18 marzo 2008, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori<br />	<br />
Luigi  		Cossu 		Presidente<br />	<br />
Costantino 		Salvatore 		Consigliere est.<br />	<br />
Antonino  		Anastasi		Consigliere<br />	<br />
Anna  		Leoni	        		Consigliere<br />	<br />
Bruno         	Mollica		Consigliere<br />
Depositata in Segreteria<br />
           Il 12/05/2008<br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2160</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2160/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2160</a></p>
<p>Pres. G. VACIRCA Est. S. CACACE M. D’A. (Avv.ti G. Rubino e F. Paoletti) c./ Presidenza del Consiglio dei Ministri (n.c.) in tema di legittimazione passiva nel giudizio di ottemperanza e sulla necessità della notifica del decreto in forma esecutiva presso la P.A. debitrice 1. Giustizia amministrativa – Giudizio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2160/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2160/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2160</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. VACIRCA Est. S. CACACE<br /> M. D’A. (Avv.ti G. Rubino e F. Paoletti) c./ Presidenza del Consiglio dei Ministri (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>in tema di legittimazione passiva nel giudizio di ottemperanza e sulla necessità della notifica del decreto in forma esecutiva presso la P.A. debitrice</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Legittimazione passiva – Giudizio di cognizione – Identità &#8211; Amministrazione &#8211; Parte.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Legittimazione passiva – Art. 1, comma 1225, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Idoneità a mutare la legittimazione passiva – Esclusione.</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Pagamento delle somme dovute dalla P.A. – Notifica del decreto in forma esecutiva – Presso la P.A. – Necessità – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le parti conservano nel giudizio di ottemperanza la stessa posizione processuale (attore – convenuto), che avevano in quello terminato con detta pronuncia, non potendosi pervenire, per quanto riguarda in particolare la fattispecie all’esame, ad una diversa identificazione della parte passiva, sotto il profilo della legitimatio ad causam e ad processum, cosicché tale giudizio, che presuppone che l&#8217;Amministrazione cui si chiede che il Giudice rivolga la statuizione giudiziale non abbia soddisfatto la pretesa di colui che abbia conseguito la sentenza favorevole e che può essere proposto solo quando l&#8217;Amministrazione stessa non abbia dato esecuzione ad un dictum giudiziale contenuto in una sentenza che abbia disposto la sua soccombenza (1), deve essere proposto nei confronti della parte pubblica che sia stata legittimamente parte in quel giudizio dal quale è scaturita la pronuncia giudiziale ottemperanda.</p>
<p>2. La norma di cui all’art. 1, comma 1225, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la quale ha previsto che, “al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali”, al pagamento degli indennizzi de quibus “procede, comunque, il Ministero dell’economia e delle finanze” non pare di per sé idonea a mutare le regole attributive della legittimazione passiva nel giudizio di ottemperanza, nel quale la parte pubblica deve ritenersi soggettivamente intesa, secondo l’ordinaria disciplina di rappresentanza in giudizio delle amministrazioni statali, come parte necessariamente presente nel giudizio di cognizione a quo; del resto il richiamo, contenuto nella indicata norma, alla sola fase del “pagamento” non pare certo comportare un effetto di “irraggiamento” sulla legittimazione passiva nei relativi giudizi di ottemperanza (che spetta pur sempre all’Amministrazione condannata nel giudizio stesso), quanto, piuttosto, un mero riparto di competenze fra amministrazioni statali nell’ambito del procedimento contabile di liquidazione delle somme a tal titolo dovute, incombendo sulla prima l’onere di porre in essere, ai fini dell’adempimento al giudicato (la cui puntuale verifica è appunto l’oggetto del giudizio di ottemperanza), tutti gli atti necessari al compimento, da parte della seconda, della fase di pagamento, del cui esatto e tempestivo esito rimane comunque responsabile, nei confronti del creditore, il soggetto, nei cui confronti sia stata pronunciato il provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, al fine ultimo di far conseguire concretamente all&#8217;interessato l&#8217;utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (2).</p>
<p>3. Anche nel giudizio di ottemperanza ex art. 27, n. 4, del R.D. 26.6.1924, n. 1054, così come avviene nell’espropriazione forzata prevista dal c.p.c., è necessario che il Decreto, munito della formula esecutiva, sia stato notificato direttamente all’Amministrazione, come prescritto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, nella formulazione risultante dalle modificazioni ed integrazioni derivanti dall&#8217;art. 147 della legge n. 388/2000 e dell&#8217;art. 44 del D.L. n. 269/2003 come convertito nella legge n. 326/2003, il quale dispone che, in materia di pagamento di somme di danaro derivanti da provvedimenti giurisdizionali, il creditore dello Stato e degli enti pubblici non può procedere in exsecutivis se non dopo 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e la cui ratio è quella di consentire all&#8217;Amministrazione di attivare e concludere il procedimento di pagamento nell&#8217;arco temporale di giorni 120 ad essa assegnato e ciò prima che sia introdotta la procedura giudiziale di esecuzione, che può comportare anche un ulteriore aggravio di spese processuali; la notifica del titolo esecutivo con siffatte modalità tende dunque a far sì che presso la pubblica amministrazione si avvii il procedimento contabile atto a realizzare l’adempimento spontaneo (3). Cosicché il ricorso va considerato inammissibile, laddove sia stato notificato presso l’Avvocatura dello Stato, anziché alla sede dell’Amministrazione.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1)  Cons. St., IV, 11 aprile 2007, n. 1618.<br />
(2) C.d.S., sez. V, 3 ottobre 1997, n. 1108; sez. IV, 15 aprile 1999, n. 626; 17 ottobre 2000, n. 5512; da ultimo, sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2447.<br />
(3) Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2006, n. 4507</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di legittimazione passiva nel giudizio di ottemperanza e sulla necessità della notifica del decreto in forma esecutiva presso la P.A. debitrice</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b> R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2160/2008 Reg. Dec.<br />
N. 580 Reg. Ric. <br />
Anno 2008</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Quarta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso n. 580 del 2008, proposto da</p>
<p><b>D’Alessandro Mario</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Girolamo Rubino e Fabrizio Paoletti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via G. Buzzoni, 3,</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>la <b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</b>, in persona del Presidente p.t., non costituitasi in giudizio,</p>
<p>per l’esecuzione del giudicato<br />
formatosi sul decreto n. 1007/07 della Corte d’Appello di Palermo.</p>
<p>	Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto che non si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla Camera di Consiglio del 22 aprile 2008 il Consigliere Salvatore Cacace;<br />
Udito, alla stessa udienza, l’avv. Fabrizio Paoletti per il ricorrente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con atto notificato il 12 gennaio 2008 e depositato il successivo 18 gennaio, viene proposto ricorso, ex artt. 27 del R.D. n. 1054/1924 e 37 della legge n. 1034/1971, per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto n. 1007/07 della Corte d’Appello di Palermo, con il quale, in accoglimento del ricorso dall’odierno appellante promosso ai sensi della legge n. 89/2001 vòlto al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno causatogli dall’irragionevole durata di un precedente giudizio da lui promosso dinanzi alla Corte dei conti, si condannava il Presidente del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore dello stesso, della somma di Euro 16.000=, con gli interessi legali dal 7 luglio 2006.<br />
Non si è costituita in giudizio l’intimata Presidenza del Consiglio, che tuttavia, con nota in data 28 febbraio 2008, segnala di non aver “titolo, a far data dal 1° gennaio 2007, a disporre i pagamenti degli equi indennizzi ex lege Pinto, essendo tale competenza stata attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze”; contesta, inoltre, l’ammissibilità del ricorso, “posto che la pretesa attiene alla mancata esecuzione di un titolo giudiziario che, tra l’altro, non risulta essere stato notificato in forma esecutiva all’amministrazione, in violazione dell’articolo 14 del D.L. 669/96, convertito in legge 28.02.1997, n. 30 e successive modificazioni”.<br />
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla Camera di consiglio del 22 aprile 2008.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1. &#8211; Il ricorso va dichiarato inammissibile.</p>
<p>2. &#8211; Va, anzitutto, escluso che il ricorrente abbia, come pretende la Presidenza del Consiglio dei Ministri intimata, errato nella individuazione della parte pubblica da citare in giudizio per l’ottemperanza al giudicato formatosi su decreto decisòrio emesso dalla Corte d’Appello nel procedimento di cui all’art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89.<br />
Sono da ritenersi, invero, per tal verso sussistenti le condizioni ed i presupposti del giudizio di ottemperanza allorché, una volta che il citato decreto sia stato munito di formula esecutiva e notificato all’Amministrazione che sia stata parte nel giudizio ex art. 3 cit. e che a fronte dell’inerzia della stessa sia stato ad essa notificato atto di diffida e messa in mora ex art. 90 reg. proc. Cons. St., il giudizio stesso, che presuppone che l&#8217;Amministrazione cui si chiede che il Giudice rivolga la statuizione giudiziale non abbia soddisfatto la pretesa di colui che abbia conseguito la sentenza favorevole e che può essere proposto solo quando l&#8217;Amministrazione stessa non abbia dato esecuzione ad un dictum giudiziale contenuto in una sentenza che abbia disposto la sua soccombenza (Cons. St., IV, 11 aprile 2007, n. 1618), sia proposto nei confronti della parte pubblica, che sia stata legittimamente parte in quel giudizio, dal quale è scaturita la pronuncia giudiziale ottemperanda.<br />
Le parti conservano infatti, nel giudizio di ottemperanza, la stessa posizione processuale (attore – convenuto), che avevano in quello terminato con detta pronuncia, non potendosi pervenire, per quanto riguarda in particolare la fattispecie all’esame, ad una diversa identificazione della parte passiva, sotto il profilo della legitimatio ad causam e ad processum, sol perché l’art. 1, comma 1225, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto che, “al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali”, al pagamento degli indennizzi de quibus “procede, comunque, il Ministero dell’economia e delle finanze”.</p>
<p>2.1 – Invero, la menzionata disposizione non pare di per sé idonea a mutare le régole attributive della legittimazione passiva nel giudizio di ottemperanza, nel quale la parte pubblica deve ritenersi soggettivamente intesa, secondo l’ordinaria disciplina di rappresentanza in giudizio delle amministrazioni statali, come parte necessariamente presente nel giudizio di cognizione a quo; del resto il richiamo, contenuto nella indicata norma, alla sola fase del “pagamento” non pare certo comportare un effetto di “irraggiamento” sulla legittimazione passiva nei relativi giudizii di ottemperanza (che spetta pur sempre all’Amministrazione condannata nel giudizio stesso), quanto, piuttosto, un mero riparto di competenze fra amministrazioni statali nell’àmbito del procedimento contabile di liquidazione delle somme a tal titolo dovute, incombendo sulla prima (quando, come avviene nei giudizii di cui si tratta, il legislatore abbia individuato un’Amministrazione diversa tenuta al pagamento) l’ònere di porre in essere, ai fini dell’adempimento al giudicato (la cui puntuale verifica è appunto l’oggetto del giudizio di ottemperanza), tutti gli atti necessarii al compimento, da parte della seconda, della fase di pagamento, del cui esatto e tempestivo ésito rimane comunque responsabile, nei confronti del creditore, il soggetto, nei cui confronti sia stata pronunciato il provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, al fine ultimo di far conseguire concretamente all&#8217;interessato l&#8217;utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (C.d.S., sez. V, 3 ottobre 1997, n. 1108; sez. IV, 15 aprile 1999, n. 626; 17 ottobre 2000, n. 5512; da ultimo, sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2447).</p>
<p>3. – Ciò precisato in punto di legittimazione passiva dell’Amministrazione convenuta in giudizio, la Sezione osserva che il ricorso si rivela inammissibile sotto altro profilo.<br />
Dall’esame della documentazione versata in atti non risulta, infatti, che il menzionato Decreto, munito della formula esecutiva, sia stato notificato direttamente all’Amministrazione, come prescritto dall’art. 14 del D. L. n. 669/1996, nella formulazione risultante dalle modificazioni ed integrazioni derivanti dall&#8217;art. 147 della legge n. 388/2000 e dell&#8217;art. 44 del D.L. n. 269/2003 come convertito nella legge n. 326/2003, che dispone che, in materia di pagamento di somme di danaro derivanti da provvedimenti giurisdizionali, il creditore dello Stato e degli enti pubblici non può procedere in exsecutivis se non dopo 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.<br />
E’ evidente che la ratio sottesa al richiamato art. 14 del D.L. n. 669/1996 è quella di consentire all&#8217;Amministrazione, la quale va direttamente compulsata, di attivare e concludere il procedimento di pagamento nell&#8217;arco temporale di giorni 120 ad essa assegnato e ciò prima che sia introdotta la procedura giudiziale di esecuzione, che può comportare anche un ulteriore aggravio di spese processuali; la notifica del titolo esecutivo con siffatte modalità tende dunque a far sì che presso la pubblica amministrazione si avvii il procedimento contabile atto a realizzare l’adempimento spontaneo (Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2006, n. 4507).   <br />
Quanto alla applicabilità dell’art. 14 medesimo al giudizio di ottemperanza, valga rilevare che, se il giudizio di ottemperanza è da ritenersi praticabile per l&#8217;attuazione di qualsiasi tipo di giudicato (da qualsiasi giudice, anche speciale, esso provenga), se  l&#8217;esistenza di diversi strumenti di tutela (anche davanti ad altri giudici) non rende di per sé inammissibile il ricorso per l&#8217;esecuzione del giudicato proposto al giudice amministrativo (C.d.S., IV, 2.11.1993, n. 964) e se, infine, anche per le sentenze di condanna dell&#8217;Amministrazione al pagamento di somme di danaro da parte del giudice ordinario il soggetto interessato può scegliere tra l&#8217;esecuzione forzata secondo le norme del codice di rito e l&#8217;esecuzione in sede amministrativa ex art. 27, n. 4, del R.D. 26.6.1924, n. 1054 (C.d.S., IV, 29.6.82, n. 412; VI, 16.4.94, n. 527), entrambi i rimedii, in quest’ultimo caso, non possono che risentire degli stessi limiti di operatività prescritti dalla citata norma di legge, anche in considerazione della finalità, che la pervade, ch’è quella di favorire lo sviluppo e la correzione dei conti pubblici, ch’è di per sé immanente a qualunque procedura di pagamento di somme da parte della P.A. in esecuzione di condanna giudiziale.<br />
Del resto il giudizio di ottemperanza, così come l’azione di esecuzione forzata prevista dal c.p.c., mira all’adempimento dell’obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del Giudice, sì che, laddove detto adempimento posto a càrico della Pubblica Amministrazione sia in qualche modo conformato a fini di tutela di esigenze di buon andamento della P.A. medesima, ciò non potrà che valere per tutte le procedure esecutive e dunque anche quando il creditore agisca innanzi al Giudice amministrativo col giudizio previsto dall’art. 27, n. 4, del testo unico n. 1054/1924 (v., per una tesi analoga, a proposito dell’art. 21, terzo comma, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, Cons. St., Ad. Plen., sent. n. 4 del 24 giugno 1998).</p>
<p>3.1 &#8211; Ciò posto, nel caso in esame la notificazione del decreto della Corte di Appello in forma esecutiva è stata eseguita presso l’Avvocatura dello Stato e non nella sede dell’Amministrazione.<br />
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, per vizio della notifica del titolo esecutivo, ch’è condizione di esercitabilità dell’azione di ottemperanza al giudicato.</p>
<p>4. – Nulla è da statuirsi circa le spese del giudizio, non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Nulla spese.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 22 aprile 2008, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:<br />
Giovanni Vacirca                        &#8211; Presidente <br />
Luigi Maruotti                            &#8211; Consigliere<br />
Anna Leoni                                 &#8211; Consigliere<br />
Bruno Mollica                             &#8211; Consigliere<br />
Salvatore Cacace                        &#8211; Consigliere, rel. est.</p>
<p>Depositata in Segreteria<br />
           Il 12/05/2008<br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2187</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2187/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2187/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2187</a></p>
<p>Pres. G. TROTTA Est. R. POTENZAComune di San Giuseppe Vesuviano (Avv. R. Capunzo) c./ A. M. (n.c.) e Provincia di Napoli (n.c.) sui casi di applicabilità della dimidazione dei termini ex art. 23 bis L. 1034/71 e sui limiti dell&#8217;efficacia del p.i.p. 1. Giustizia amministrativa – Termine per impugnare –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2187/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2187/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2187</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. TROTTA Est. R. POTENZA<br />Comune di San Giuseppe Vesuviano (Avv. R. Capunzo) c./ A. M. (n.c.) e Provincia di Napoli (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sui casi di applicabilità della dimidazione dei termini ex art. 23 bis L. 1034/71 e sui limiti dell&#8217;efficacia del p.i.p.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Termine per impugnare – Dimidazione ex art. 23 bis L. 1034/71 – Motivi aggiunti – Atti autonomi – Applicabilità – Esclusione.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Termine per impugnare – Piena conoscenza dell’atto – Condizioni.</p>
<p>3. Espropriazione per p.u. – P.i.p. – Efficacia – Proroga – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non è soggetto alla dimidiazione (1), ai sensi dell’art. 23 bis della legge n. 1034/1971, il termine per proporre motivi aggiunti avverso atti autonomi, seppure connessi con quelli impugnati con il ricorso principale il quale sia ricompreso nei casi dell’art. 23 bis, in quanto la regola della dimidiazione si applica unicamente a tutti i termini successivi alla proposizione del ricorso principale (art. 23 bis, comma 2, l. n. 1034/71), o per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti non autonomi (da quello oggetto del ricorso principale) (2), mentre nel caso in esame si ha riguardo della proposizione di motivi aggiunti avverso un decreto di occupazione che avvia un procedimento autonomo e distinto da quello cui afferiscono le delibere impugnate con l’atto introduttivo. Pertanto, in tal caso il ricorso per motivi aggiunti risulta soggetto all’ordinario termine decadenziale di proposizione di sessanta giorni.</p>
<p>2. La piena conoscenza dell’atto, idonea a far decorrere il termine decadenziale per la proposizione del ricorso, si concretizza nel momento della piena percezione dei contenuti essenziali del provvedimento, costituiti da autorità emanante, data, contenuto del dispositivo ed effetto lesivo (3). Cosicché non può essere prova dell’effettiva conoscenza di un atto la circostanza che esso sia oggetto di richiamo da altro provvedimento, il quale sia stato impugnato.</p>
<p>3. Non può considerarsi come intesa a rinnovare, prorogare, consolidare o confermare l’efficacia di un p.i.p. la delibera di variazione del p.r.g. che, non incidendo sull’area ricompresa nel p.i.p., si presenta inidonea a creare un vincolo preordinato all’esproprio.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cons. St.,VI, n. 1322/2004.<br />
(2) Cons. St., A.p., n. 5/02.<br />
(3) Cons, Stato, IV, n. 4803/2004 e C.G.A. n. 293/06.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui casi di applicabilità della dimidazione dei termini ex art. 23 bis L. 1034/71 e sui limiti dell&#8217;efficacia del p.i.p.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2187/2008 Reg. Dec.<br />
N. 5744 Reg. Ric. <br />
Anno 2007</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Quarta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso iscritto al NRG 5744 del 2007 proposto da</p>
<p><b>COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO</b>rappresentato e difeso dall’avv. prof. Raffaello Capunzo, e con lo stesso domiciliato in Roma presso il dott. Alfredo Placidi, via Cosseria, n. 2,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MURALE ANGELA</b> non costituitasi in giudizio,<br />
e nei confronti</p>
<p>della  <b>PROVINCIA DI NAPOLI</b> non costituitasi in giudizio,<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, sez. V, n.1418 del  2007;</p>
<p>Visto il ricorso in appello;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore alla pubblica udienza del 5 febbraio 2008 il consigliere Raffaele Potenza e udito, l’avvocato Raffaello Capunzo;<br />
ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>   1.  La sig.ra Murale Angela  ha impugnato innanzi al TAR Campania, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti:<br />
&#8211; determina n. 87 del 3.10.2005 del dirigente del servizio urbanistico del Comune di S. Giuseppe Vesuviano di reiezione ex art. 16 d.p.r. n. 327/2001 delle osservazioni al progetto definitivo – esecutivo degli interventi “Centro di servizi alle imprese de<br />
&#8211; deliberazione del C.C. n. 7/2002 avente ad oggetto “Riproposizione variante al P.R.G. zona industriale”, approvata con delibera del Consiglio Provinciale di Napoli n. 91/2003;<br />
&#8211; la delibera di G. M. n. 227/2004 di “approvazione progetti definitivi, realizzazione Centro Servizi integrati alle imprese del distretto industriale di S. Giuseppe Vesuviano – infrastrutture dell’area P.I.P. in località Vasca al Pianillo”;<br />
&#8211; le deliberazioni di G. M. n. 243/2003, di C.C. n. 12 /2004, n. 17/2004, n. 18/2004 e n. 206/2005;<br />
&#8211; il decreto di occupazione di urgenza del 10.10.2006 e notificato il 12.10.2006 (impugnato con motivi aggiunti notificati il 14.11.2006 e depositati il 18.11.2006);<br />
&#8211; le delibere giuntali n. 279 e n. 294/2005 di approvazione dei progetti definitivi delle opere pubbliche (impugnate con secondo atto motivi aggiunti consegnati all’Ufficio notifiche il 15.12.2006 e depositati il 21.12.2006).</p>
<p>	2. Con la sentenza impugnata, il TAR, previa reiezione delle eccezioni di tardività, ha accolto il ricorso, ritenendo la procedura espropriativa illegittima per mancanza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, essendo il p.i.p., adottato nel 1992, divenuto privo di efficacia. Da qui l’appello in esame, trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 febbraio 2005.																																																																																												</p>
<p>     3. Il Comune appellante ha anzitutto reiterato le due eccezioni di irricevibilità dei rispettivi ricorsi per motivi aggiunti <br />
Le eccezioni sono da respingere.<br />
a- In ordine al primo (inerente il decreto di occupazione), correttamente il giudice di prime cure ha seguito l’orientamento giurisprudenziale (Cons.Stato,VI, n.1322/2004)  che considera non soggetto alla dimidiazione, ai sensi dell’art. 23 bis della legge n. 1034/1971, il termine per proporre motivi aggiunti avverso atti autonomi, seppure connessi con quelli impugnati con il ricorso principale), dal momento che la dichiarata illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità è idonea a travolgere tutti i conseguenti atti della procedura ablatoria. <br />
Il riferimento dell’appellante all’applicazione generalizzata del dimidiamento dei termini (Cons.Stato, A.p., n. 5/02) è inconferente, poiché essa attiene evidentemente a tutti i termini successivi alla proposizione del ricorso principale (art. 23 bis, comma 2, l. n. 1034/71), o per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti non autonomi (da quello oggetto del ricorso principale), mentre il dimidiamento di cui si discute riguarda la proposizione di motivi aggiunti avverso un decreto di occupazione che avvia un procedimento autonomo e distinto da quello cui afferiscono le delibere impugnate con l’atto introduttivo. Nel caso in esame, pertanto, il ricorso per motivi aggiunti risulta soggetto all’ordinario termine decadenziale di proposizione di sessanta giorni, sicchè esattamente il TAR ha ritenuto  tempestivi i motivi in parola, notificati il 14.11.2006, e proposti avverso provvedimento notificato il 12 10 2006.<br />
b-  Quanto ai secondi motivi aggiunti, notificati in data 15.12.2006 (avverso le delibere di approvazione con modifiche del progetto definitivo) devono essere considerati notificati in termini, non essendo data prova della effettiva conoscenza del contenuto delle delibere di G.C. nn. 279 e 294/2005. Sul punto il Comune appellante erroneamente ritiene che esse fossero conosciute dagli interessati, a motivo del loro richiamo nel decreto di occupazione di urgenza (impugnato con i primi motivi aggiunti, notificati il 14.11.2006); ma in contrario va osservato che il decreto in parola si limita a menzionare gli estremi del provvedimento di approvazione definitiva dei progetti (e con modifiche) non palesando quindi quella incidenza lesiva sulle aree di parte appellata ed idonea a far presupporre nei destinatari la piena conoscenza dei provvedimenti “de quibus”.<br />
Del resto la giurisprudenza amministrativa è pacifica nell’affermare che la piena conoscenza, idonea a far decorrere il termine decadenziale per la proposizione del ricorso, si concretizza nel momento della piena percezione dei suoi contenuti essenziali del provvedimento, costituiti da autorità emanante, data, contenuto del dispositivo ed effetto lesivo (ex multis, v. Cons, Stato, IV, n. 4803/2004 e C.G.A. n. 293/06).</p>
<p>3.1.  La formulazione del ricorso sembra riproporre, invero non chiaramente, anche l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado, avverso la determina n. 87/2005 (recte 83) di reiezione delle osservazioni formulate ex art. 16 d.p.r. n. 327/2001.  In ogni caso l’ eccezione risulta speciosa, perché non tiene conto del fatto che con lo stesso ricorso sono stati impugnati diversi atti (tra i quali quello che ha ad oggetto la approvazione dei progetti definitivi), nei cui confronti nulla è stato eccepito in ordine alla loro tardività, e quindi non assume rilievo che la citata determina di reiezione delle osservazioni non sia stata contestata in termini.  In particolare il rigetto delle osservazioni mosse dal privato diviene definitivo solo con l’approvazione dello strumento ed è quindi validamente impugnato contestualmente alla tempestiva impugnazione dell’approvazione medesima.</p>
<p>4. Può prescindersi dalla mancata notifica del ricorso alla sig.ra Angela Murale (necessaria controinteressata all’appello avverso l’impugnata sentenza di primo grado, a lei favorevole) poiché nel merito, l’appello è infondato.<br />
Il TAR ha ritenuto anzitutto illegittima (accogliendo la prima censura del ricorso introduttivo) la deliberazione n. 7-02, in quanto il PIP del 1992, sulla cui base è stata  adottata la impugnata delibera di modifica del PRG, risultava scaduto per decorso dei 10 anni previsti dall’art. 27 della legge n. 865/1971, sicchè non sussisteva il presupposto per  dichiarare la pubblica utilità dal quale poi ha preso avvio la contestata procedura espropriativa. <br />
A contrasto di tali tesi l’appellante  argomenta in sostanza che anche a voler intendere la deliberazione di C.C. in esame solo in termini di approvazione di variante al nuovo Piano Regolatore Generale (e non di rinnovazione del p.i.p.) non vi sarebbe dubbio che dalla nuova scelta pianificatoria consegue un vincolo preordinato all’esproprio (i decreti di esproprio richiamano gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo). Gli interventi approvati  dalla  sarebbero stati, quindi, interessati da una autonoma procedura espropriativa che ha il suo fondamento non nell’approvazione del piano attuativo (p.i.p.), bensì nell’approvazione dei progetti relativi alle opere di urbanizzazione e al centro servizi.   In ogni caso il PIP sarebbe stato “rinnovato e consolidato” con l’adozione della variante del p.r.g. del 21.2.2002, (intervenuta prima della scadenza del termine decennale di efficacia del p.i.p), assetto poi approvato dalla Provincia di Napoli e  dalla Regione Campania.<br />
Le censure testè riassunte sono  infondate per le ragioni che seguono.  Anzitutto deve rilevarsi che tutti gli atti impugnati  muovono  espressamente dal presupposto della perdurante efficacia del p.i.p., alle cui previsioni viene data attuazione con gli atti censurati. Inoltre va osservato che la citata variante n. 7/2002 riguarda zone diverse da quelle ricomprese nel predetto p.i.p., ove si trova il terreno di proprietà del soggetto appellato. <br />
Se quindi, la nuova scelta pianificatoria non comprende detta area, che è invece inserita nel p.i.p ormai scaduto, non è dato comprendere come possa configurarsi la sostenuta autonomia della procedura ablatoria, il cui fondamento dovrebbe ravvisarsi nella previsione di “un vincolo preordinato all’esproprio”, che però è estraneo alla proprietà della istante.<br />
	Ciò chiarito, deve essere ribadita in questa sede la correttezza della sentenza impugnata, che, in modo esaustivo, ha chiarito che il p.i.p., del quale di è voluto dare attuazione, è sicuramente scaduto nel 1992, e che la deliberazione consiliare n. 7/2002 non ha avuto ad oggetto “il rinnovo”, “la proroga”, “la conferma”, ovvero “il consolidamento” del p.i.p. ormai scaduto, ma una variante al p.r.g., priva di valenza attuativa, come è dato evincere anche dalla deliberazione n. 91/2003 della Provincia di Napoli di approvazione della predetta variante. Ed invero in questa è stato evidenziato che la variazione dello strumento urbanistico riguarda “nuove aree per insediamento di attività economico – produttive in aggiunta a quelle già previste”, restando quindi escluso in radice l’ipotizzato effetto rinnovatorio rispetto alle aree previste dal PIP. Ulteriore conferma che la variante al p.r.g. recata dalla delibera n. 7/2002 (anche questo è stato correttamente evidenziato dal TAR) non contiene alcun esplicito riferimento alla “conferma” del p.i.p. scaduto, risiede nel fatto che essa non enuncia alcune delle ragioni che, in ipotesi, potrebbero avvalorare la volontà dell’Amministrazione di “rinnovare” la scelta pianficatoria, a suo tempo effettuata con l’approvazione del predetto piano. In relazione a ciò, peraltro. la tesi dell’appellante comporterebbe l’illegittimità della deliberazione  “de qua”  per difetto di motivazione.																																																																																												</p>
<p>5. L’appellante muove infine censure anche contro l’annullamento del decreto di occupazione,  che il TAR ha ritenuto illegittimo per derivazione da quella riscontrata a carico delle delibere di approvazione dei progetti e variante al PRG. L’infondatezza dei motivi d’appello svolti contro quest’ultime determina  quella delle censure formulate contro la sentenza nella parte che annullato il decreto per illegittimità derivata.</p>
<p>6.  In conclusione l’appello non può trovare accoglimento.<br />
 &#8211; Stante la complessità delle questioni dibattute, le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe,respinge l’appello.<br />
&#8211;	Dichiara integralmente compensate fra le parti  costituite le spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del  5 febbraio 2008, con la partecipazione di:<br />
Gaetano Trotta		&#8211; Presidente<br />	<br />
Luigi Maruotti		&#8211; Consigliere <br />	<br />
Pier Luigi Lodi		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Romeo		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza		&#8211; Consigliere, est.																																																																																											</p>
<p>Depositata in Segreteria<br />
           Il 12/05/2008<br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2187/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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