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	<title>12/5/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/5/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2006 n.10992</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-5-2006-n-10992/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-5-2006-n-10992/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2006 n.10992</a></p>
<p>Pres. Nicastro – Rel. Cicala – P.M. Palmieri Ministero della Difesa (avv. Stato) c. C.A.R.S. s.a.s. (avv. Di Foggia) credito per custodia di veicolo sequestrato da Carabinieri e giurisdizione Giurisdizione e competenza – Controversia in ordine al compenso del custode di veicolo sequestrato da parte dei Carabinieri – Pretesa creditoria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-5-2006-n-10992/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2006 n.10992</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-5-2006-n-10992/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2006 n.10992</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nicastro – Rel. Cicala – P.M. Palmieri<br /> Ministero della Difesa (avv. Stato) c. C.A.R.S. s.a.s. (avv. Di Foggia)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">credito per custodia di veicolo sequestrato da Carabinieri e giurisdizione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Controversia in ordine al compenso del custode di veicolo sequestrato da parte dei Carabinieri – Pretesa creditoria inerente diritti patrimoniali di derivazione strettamente convenzionale – Giurisdizione del Giudice Ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve sottoporsi al Giudice Ordinario la controversia in ordine alla pretesa creditoria relativa all’attività di custodia di veicolo sequestrato da parte dei Carabinieri in quanto trattasi di pretesa creditoria inerente diritti patrimoniali di derivazione strettamente convenzionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 12/5/2006 n.10998</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-12-5-2006-n-10998/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-12-5-2006-n-10998/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 12/5/2006 n.10998</a></p>
<p>Pres. Ianniruberto – Rel. Mensitieri– P.M. Apice Piergiorgio Bellagamba (avv. Sorace) c. Comune di Vibo Valentia (avv. Antonio Romano) SS.UU.: al G.O. la controversia sulla revoca dell&#8217;incarico professionale affidato alla P.A. Giurisdizione e competenza – Incarico professionale affidato da parte della P.A. – Revoca &#8211; Controversia &#8211; Giurisdizione del Giudice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-12-5-2006-n-10998/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 12/5/2006 n.10998</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-12-5-2006-n-10998/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 12/5/2006 n.10998</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ianniruberto – Rel. Mensitieri– P.M. Apice<br /> Piergiorgio Bellagamba (avv. Sorace) c. Comune di Vibo Valentia (avv. Antonio Romano)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">SS.UU.: al G.O. la controversia sulla revoca dell&#8217;incarico professionale affidato alla P.A.</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Incarico professionale affidato da parte della P.A. – Revoca &#8211; Controversia &#8211; Giurisdizione del Giudice Ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve sottoporsi al Giudice Ordinario la controversia in ordine alla revoca di incarico professionale affidato dalla P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/8626_8626.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-12-5-2006-n-10998/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 12/5/2006 n.10998</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2006 n.3487</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-12-5-2006-n-3487/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-12-5-2006-n-3487/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2006 n.3487</a></p>
<p>Pres. de Lise; Rel. Martino Visetur s.r.l. (Avv. G. M. Esposito) c. Ministero degli Affari Esteri (Avv. dello Stato) sull&#8217;illegittimità della previsione del bando che imponga un tetto massimo alle percentuali di sconto applicabili e preveda l&#8217;accorpamento per scaglioni ai fini dell&#8217;attribuzione dei punteggi 1. Contratti della p.a. – Bando</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-12-5-2006-n-3487/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2006 n.3487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-12-5-2006-n-3487/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2006 n.3487</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Lise; Rel. Martino<br /> Visetur s.r.l. (Avv. G. M. Esposito) c. Ministero degli Affari Esteri (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittimità della previsione del bando che imponga un tetto massimo alle percentuali di sconto applicabili e preveda l&#8217;accorpamento per scaglioni ai fini dell&#8217;attribuzione dei punteggi</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Bando di gara – Offerta economica – Imposizione di un tetto massimo alle percentuali di sconto applicabili e accorpamento per scaglioni ai fini dell’attribuzione dei punteggi – Illegittimità – Ragioni.</p>
<p>2. Contratti della p.a. &#8211; Bando di gara &#8211; Clausole che stabiliscono i requisiti di partecipazione – Immediata lesività – Sussiste &#8211; Clausole che concernono criteri di aggiudicazione – Immediata lesività – Insussistenza – Limiti – Conseguenze.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittima la previsione del bando che, con riferimento all’offerta economica, imponga un tetto massimo alle percentuali di sconto applicabili e stabilisca,  mediante l’accorpamento per scaglioni, un identico punteggio a fronte di percentuali sensibilmente diverse, in quanto la stessa comporta un ingiustificato appiattimento e svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta.</p>
<p>2. Debbono essere immediatamente impugnate le sole clausole del bando di gara che stabiliscono i requisiti di partecipazione alla procedura e che rivestono quindi valenza lesiva concreta e direttamente percepibile dall’impresa che vede pregiudicato subito il suo interesse partecipativo, mentre quelle che concernono le regole della selezione e i criteri di aggiudicazione vanno impugnate unitamente all’atto applicativo, che, solo, ne rivela l’effettiva idoneità lesiva e attualizza l’interesse alla contestazione della loro legittimità (1).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Il Tar ha specificato che la ricorrente non aveva censurato i criteri di aggiudicazione perché preclusivi della possibilità di formulare un’offerta sulla base di un attendibile calcolo di convenienza tecnica ed economica, ma perché contrari al principio di concorrenza, e comunque illogici e sproporzionati rispetto all’oggetto del contratto, concludendo per l’ammissibilità dell’impugnazione degli stessi unitamente all’aggiudicazione. La sentenza dunque sembra ipotizzare la necessità di immediata impugnazione dei criteri di aggiudicazione ove si lamenti l’impossibilità di comprenderne l’esatta portata ai fini della presentazione dell’offerta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio <br />
Sede di Roma, Sez. I^</p>
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Pasquale de Lise		&#8211;			Presidente<br />	<br />
Carlo Modica de Mohac	&#8211;		           Componente <br />	<br />
Silvia Martino			&#8211;		           Componente rel. <br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 101/2006 proposto da </p>
<p><b>Visetur s.r.l</b>., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e per l’associazione temporanea di imprese tra Visetur s.r.l., e Meridiano Viaggi e Turismo s.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca M. Esposito ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio del difensore, alla via G. Antonelli n. 47;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
&#8211; <b>Ministero degli Affari Esteri</b>, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso <i>ex lege</i> dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n.12;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; Carlson Wagonlit s.p.a.,</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Visco, Stefania Trogu e Rosaria Arancio, ed elettivamente domiciliato in roma alla via G. Cuboni n. 12 presso lo studio del primo;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del bando di gara d’appalto comunitaria a procedura aperta del 24 giugno 2005, Capitolato speciale, disciplinare di gara, verbale di aggiudicazione provvisoria del 14.11.2005 e relativi allegati quali offerta economica e qualitativa, schema di contratto e modelli di gara, tabella punteggi offerta economica, tabella punteggi offerta qualitativa, e della tabella punteggio complessivo, adottati rispettivamente dal Ministero degli Affari Esteri e dalla preposta Commissione di gara, e di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e di <br />
Carlson Wagonlit s.p.a.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 22 marzo 2006 la d.ssa Silvia Martino;<br />
Uditi gli avv.ti  Gianluca M. Esposito per la società ricorrente, l’avv. Stefania Trogu per la società controinteressata e l’avvocato dello Stato Nunziata per l’Amministrazione resistente.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1.	La società ricorrente ha partecipato alla gara indetta dal Ministero degli Affari Esteri per l’affidamento dei servizi di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio e di servizi alberghieri.<br />	<br />
Evidenzia che, secondo quanto prescritto dal capitolato (art. 4, lett. d) l’aggiudicataria è tenuta ad emettere i titoli di viaggio e voucher alberghieri direttamente presso la sede del Ministero nonché ad impiantare allo scopo apposito “<i>in plant</i>”. <br />
L’erogazione del servizio deve dunque avvenire esclusivamente all’interno del Ministero.<br />
L’art. 6 del disciplinare di gara ha stabilito, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
I requisiti di ammissione consistono nel possesso di una fatturato minimo globale, per gli anni 2002 – 2004, pari a 30 milioni di euro; di un fatturato minimo specifico, nello stesso triennio, pari a 20 milioni di euro; nell’aver fornito, ad un unico grande cliente, servizi analoghi a quelli dell’oggetto dell’appalto di valore complessivo almeno pari ad un milione di euro.<br />
Quanto all’offerta economica, il bando ha imposto un tetto massimo alle percentuali di sconto applicabili e ha prestabilito, per ogni voce dell’offerta, la percentuale massima di sconto e il corrispondente punteggio massimo.<br />
In particolare, il disciplinare ha previsto un punteggio massimo di 52 per l’offerta economica, così suddiviso:<br />
&#8211; max 15 punti per la voce “biglietteria internazionale”, rapportata ad una percentuale di sconto massimo dell’1,000%;<br />
&#8211; max 8 punti per la voce biglietteria aerea nazionale, rapportata ad una percentuale di sconto massimo dell’0,900%;<br />
&#8211; max 3 punti per la voce servizi alberghieri – sconti praticati sulle “<i>rack rates</i>”, rapportato ad una percentuale di sconto massimo del  31%;<br />
&#8211; max 3 punti per la voce biglietteria ferroviaria, rapportato ad una percentuale di sconto massimo del 3,00%;<br />
&#8211; max 8 punti per la voce  B1 fee (diritto di agenzia) richiesto sulla biglietteria aerea nazionale, al ribasso massimo di euro 3 a partire da euro 15;<br />
&#8211; max 15 punti per la voce B2 fee (diritto di agenzia) richiesto sulla biglietteria area internazionale, al ribasso massimo di euro 5 a partire da euro 25.<br />
Per l’offerta qualitativa, il disciplinare di gara ha previsto un punteggio massimo di 41 punti articolati secondo quattro voci:<br />
&#8211; capacità operativa (fino a punto 15);<br />
&#8211; servizi aggiuntivi (fino a punti 10);<br />
&#8211; acquisizione del personale già impiegato nel servizio (fino a punti 10);<br />
&#8211; tempi di pagamento (fino a punti 6).<br />
Al fine di misurare la capacità operativa, si è dato esclusivo rilievo alla rete in proprietà e in subordine al numero dei corrispondenti ubicati presso le città sedi degli uffici del Ministero degli Affari Esteri.<br />
La voce “servizi aggiuntivi” è stata poi ulteriormente articolata distinguendo:<br />
1) “possibilità di estendere l’orario di lavoro anche al sabato”;<br />
2) “modalità di assistenza offerte in favore del Ministero”;<br />
3) “modalità di prenotazione dei servizi alberghieri”;<br />
4) “tessere di fidelizzazione con catene alberghiere e/o linee alberghiere”;<br />
5) “servizio navetta da e per aeroporto per viaggi di servizio e/o delegazioni”;<br />
6) “eventuali servizi a costo zero comunque reputati di interesse per il Ministero”.<br />
Al riguardo, la ricorrente ha offerto la fornitura del servizio durante l’intera giornata del sabato; la reperibilità e conseguente assistenza nelle 24 ore, sette giorni su sette, compresi i giorni festivi; l’istituzione di unità organizzativa <i>ad hoc</i> all’interno dell’Agenzia per selezione e negoziazione alberghi, residence, catene alberghiere, corrispondenti esteri; programma di fidelizzazione, servizio navetta, pacchetto statistiche gestionali e ulteriori servizi aggiuntivi.<br />
All’esito della gara, aggiudicata alla controintessata Carlson, la ricorrente ha conseguito il punteggio complessivi di punti 73,56, classificandosi al terzo posto.<br />
Evidenzia di avere conseguito il massimo punteggio previsto per l’offerta economica (pari a 52 punti) ma che, per effetto dello sbarramento delle percentuali di sconto fissate dal disciplinare, lo stesso punteggio è stato attribuito ad altre tre concorrenti che avevano presentato offerte meno vantaggiose. Ritiene altresì di essere stata penalizzata nella valutazione dell’offerta qualitativa, relativamente alla voci “capacità operativa” e “servizi aggiuntivi”.<br />
Avverso il bando di gara e tutti gli atti allegati, la valutazione delle offerte e l’aggiudicazione nei confronti della controinteressata, deduce:<br />
<u><b>1) Violazione del principio di concorrenza, art. 4 del Trattato UE, violazione art. 23, comma 1, d. lgs. n. 157/95, sviamento di potere, violazione della <i>par</i> <i>condicio </i>tra i concorrenti, eccesso di potere per carenza di motivazione</b></u> perché l’art. 6 del disciplinare di gara, con la fissazione di un limite massimo alla percentuale di sconto applicabile da parte delle imprese concorrenti, ha alterato il confronto concorrenziale e appiattito le stesse offerte economiche, stabilendo, mediante l’accorpamento per scaglioni, un identico punteggio a fronte di percentuali sensibilmente diverse;<br />
<u><b>2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 23, lett. b), d.lgs. 157/95, sviamento di potere per difetto di presupposti</b></u>, non avendo l’Amministrazione alcuna necessità di contingentare le offerte per assicurarne l’affidabilità ed esistendo al riguardo l’apposita disciplina per la valutazione delle offerte anomale.  Sottolinea che da una semplice analisi delle differenze tra le percentuali di sconto, risulta, ad esempio, che l’offerta della ricorrente è inferiore di oltre 200,000 euro all’offerta della controinteressata; <br />
<u><b>3) Eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà tra il capitolato speciale e il disciplinare di gara. Sviamento di potere. Violazione del principio di proporzionalità</b></u> perché, sebbene l’esecuzione delle prestazioni contrattuali sia prevista unicamente presso la sede del Ministero degli Affari Esteri, il disciplinare, nel regolamentare la “capacita operativa” (peraltro già delibata attraverso l’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione) ha ritenuto di identificare quest’ultima nella sola “rete in proprietà”, riservando per di più a tale voce ben 15 dei 41 punti disponibili;<br />
<u><b>4) Violazione art. 3 l.n. 241/90, omessa motivazione in sede di attribuzione dei punteggi dell’offerta qualitativa, eccesso di potere, errore di fatto nel calcolo del punteggio</b></u> non essendo del tutto chiara la motivazione dei punteggi relativi alla capacità operativa e ai servizi aggiuntivi, per i quali la ricorrente ritiene di avere aderito in maniera incondizionata a tutte le richieste in cui detta voce era articolata. <br />
Si sono costituiti, per resistere, il Ministero degli Affari Esteri e Carlson Wagonlit Italia s.p.a..<br />
Con l’ordinanza cautelare n. 524/2006 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione ed è stata fissata, per la discussione, la pubblica udienza del 22 marzo 2006.<br />
Tutte le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti.<br />
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 22 marzo 2006.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1.	Con ricorso notificato il 22.12.2005 e depositato il 5.1.2006, la società Visetur impugna, a partire dal bando, tutti gli atti relativi alla gara indetta dal Ministero degli Affari Esteri per l’affidamento dei servizi di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio e di servizi alberghieri in favore del personale inviato in missione, sia in Italia che all’estero, o trasferito da o per sedi estere, e di tutti i soggetti esterni i cui costi sono comunque a carico della stessa amministrazione.</p>
<p>2.	Le eccezioni preliminari sono infondate e devono essere rigettate.<br />	<br />
2.a	Alcun pregio riveste l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. In particolare, secondo la controinteressata, l’annullamento dell’aggiudicazione in proprio favore non arrecherebbe alcun vantaggio alla ricorrente, la quale risulta classificata al terzo posto in graduatoria e non ha dimostrato, anche a voler ammettere a valutazione le ulteriori agenzie estere alla stessa collegate, secondo la formula del <i>franchising</i>, di poter colmare il divario di ben 6,21 punti a vantaggio di Carlson.<br />	<br />
Al riguardo è però agevole rilevare che Visetur, pur rivendicando astrattamente anche l’aggiudicazione in proprio favore, ha svolto principalmente censure di carattere strumentale che investono la totalità dei parametri di valutazione stabiliti dalla <i>lex specialis</i> in quanto riferite all’efficacia stessa della componente economica dell’offerta e alle voci più significative dell’offerta tecnica. <br />
L’accoglimento di esse comporterebbe perciò la rinnovazione dell’intero procedimento di gara, a partire dalla formulazione del bando, con la rimessa in discussione della posizione di tutte le ditte ammesse. <br />
Tanto è sufficiente, per costante giurisprudenza, a radicare l’interesse al ricorso, e quindi a rendere ammissibile l’impugnativa (cfr., <i>ex multis</i>, Cons. St., VI, n. 5813 del 22.10.2002).<br />
2.b	Non miglior sorte merita l’eccezione di inammissibilità per intempestiva impugnazione della <i>lex specialis</i>.<br />	<br />
La ricorrente, diversamente da quanto prospettato dalle resistenti, non sostiene affatto che i criteri di scelta prestabiliti dall’Amministrazione fossero tali da precluderle in radice la possibilità di formulare un’offerta “<i>sulla base di un attendibile calcolo di convenienza tecnica ed economica</i>”, bensì, più semplicemente, che gli stessi siano illegittimi in quanto contrari al principio di concorrenza, e comunque illogici e sproporzionati rispetto all’oggetto del contratto.<br />
Al riguardo, è giurisprudenza consolidata quella secondo cui debbono essere immediatamente impugnate le sole clausole del bando di gara che stabiliscono i requisiti di partecipazione alla procedura e che rivestono quindi valenza lesiva concreta e direttamente percepibile dall’impresa che vede pregiudicato da subito il suo interesse partecipativo, mentre quelle che concernono le regole della selezione e i criteri di aggiudicazione vanno impugnate unitamente all’atto applicativo, che, solo, ne rivela l’effettiva idoneità lesiva e attualizza l’interesse alla contestazione della loro legittimità (cfr. in particolare, Cons. St., A.P., 29 gennaio 2003, n. 1).</p>
<p>3.	Nel merito, il ricorso è fondato. <br />	<br />
In particolare, rivestono carattere assorbente i primi tre mezzi relativi all’illogicità dei criteri di selezione e ponderazione dell’offerta economica e qualitativa. <br />
3.a	Il Collegio rileva in primo luogo che il Ministero, nel fissare percentuali massime agli sconti applicabili, ha chiaramente perseguito lo scopo di scongiurare offerte al massimo ribasso “<i>superiori alla soglia di anomalia</i>” (cfr. pag. 5 della memoria depositata per la camera di consiglio del 25.1.2006) e di garantire l’individuazione di un gestore affidabile e idoneo ad assicurare &#8211; diversamente dal precedente, che versa in stato di grave difficoltà finanziaria &#8211;  la continuità del servizio.<br />	<br />
A tal fine, secondo quanto riferisce la difesa erariale, è stata interpellata una delle più rappresentative associazioni di categoria del settore (la Fiavet) per cui i punteggi e le percentuali di sconto fissate in sede di gara sono la risultante di un’analisi di mercato che ha preso in esame la percentuale di diritti di agenzia ufficialmente e generalmente riconosciuta dai vettori aerei e ferroviari alla agenzie di viaggio nonché le percentuali di sconto generalmente praticate dalle stesse agenzie sulle <i>rack rates</i> (cioè le tariffe di riferimento dichiarate e comunicate ufficialmente dagli alberghi).<br />
Inoltre, secondo la controinteressata Carlson, il meccanismo dello sbarramento, astrattamente considerato, è pienamente in linea con il tenore della direttiva 2004/18/CE, che, in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, prevede che i parametri di valutazione siano indicati nel bando di gara o nel capitolato, individuando il valore percentuale attribuito a ciascuno di essi, che può variare tra un limite minimo ed un massimo preventivamente fissati affinché i candidati possano tenerne conto nella redazione delle offerte. <br />
3.b	Non occorre spendere molte parole per comprendere che il <i>modus operandi </i>così sintetizzato è contrario ai principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza.<br />	<br />
Infatti, mediante una consulenza preliminare &#8211;  per di più affidata non già ad un organismo indipendente bensì ad un’associazione di categoria &#8211;  è stata vanificata la funzione stessa della gara, laddove l’interesse pubblico alla serietà e affidabilità delle offerte viene invece perseguito dall’ordinamento a valle di essa, mediante il procedimento di verifica delle offerte anomale. <br />
Al riguardo, alcuna valenza potrebbero comunque esplicare le tariffe, i corrispettivi e diritti “di generale applicazione” invocati nella fattispecie, siano essi derivanti da comportamenti o pratiche concordate delle imprese, da accordi di settore, ovvero ancora da disposizioni amministrative (come quelle contenute nella circolare n. 36 del 24.7.2003 del Ministero dell’Economia e Finanze, che fissa l’importo minimo dei diritti di agenzia per l’emissione di titoli di viaggio).<br />
Infatti<b>, </b>a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, 27 novembre 2001, nei procedimenti riuniti C 285 – 286/99, l’art. 25 del d.lgs. n. 157/95, nella parte in cui esclude la possibilità di fornire giustificazioni concernenti elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori siano rilevabili da atti ufficiali, è stato ritenuto in contrasto con i principi di libera concorrenza dei quali è espressione l’art. 37 della direttiva 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. VI, 26 aprile 2005, n. 1889)<br />
Tali principi sono stati ribaditi anche dall’art. 55 della direttiva 2004/18/CE (relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi), mentre l’art. 87 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (“<i>Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>”) si limita a stabilire, in aggiunta a quanto previsto in sede comunitaria, la non ammissibilità delle sole giustificazioni fondate sulla deroga a trattamenti salariali minimi stabiliti per legge, ovvero agli oneri di sicurezza. <br />
Non corretto, infine, è il richiamo operato dalla controinteressata all’art. 53 della stessa direttiva 2004/18/CE, in materia di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il quale l’amministrazione è tenuta a precisare nel bando la “<i>ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa</i>”, eventualmente mediante “<i>una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato</i>”. <br />
E’ infatti evidente che la norma fa riferimento all’attribuzione dei punteggi, e al “peso” da attribuire ai vari elementi di valutazione, ma non già alla predeterminazione astratta del <i>range </i>entro il quale può oscillare la stessa offerta economica per essere ritenuta congrua o comunque suscettibile dell’assegnazione di uno specifico punteggio.</p>
<p>4.	Il ricorso coglie nel segno anche nella parte in cui censura l’illogico accorpamento, per scaglioni progressivi, degli sconti relativi a ciascuna delle voci in cui si articola l’offerta economica. <br />	<br />
Ad esempio, nella voce A1 è stato attribuito lo stesso punteggio massimo di 15 a partire da 0,876% sino all’1% di sconto; nella voce A2 è stato attribuito lo stesso punteggio di 8 a partire da 0,751 sino allo 0,900% di sconto; ed ancora, relativamente alla voce A3 è stato attribuito 1 punto dal 10 al 20% di sconto, 2 punti dal 21 al 30% e 3 punti al 31%; nella voce A4 è stato attribuito lo stesse punteggio di 3 tanto alle imprese che hanno presentato uno sconto del 5, 01, % quanto alla Visetur che ha offerto uno sconto pari al 7%. Analoghi accorpamenti si riscontrano nelle voci B1 e B2 per cui è stato assegnato lo stesso punteggio, rispettivamente di 8 e di 15, sia alle imprese che hanno offerto 3,00 e 5,00 euro per i diritti di agenzia sulla biglietteria nazionale e internazionale, sia a Visetur che ha offerto rispettivamente euro 2,00 e 4,00.<br />
Le resistenti hanno sostenuto che, con l’attribuzione dei punteggi mediante scaglioni, l’Amministrazione ha inteso fornire lo stesso giudizio su offerte sostanzialmente simili nonché incentivare la concorrenza attraverso un “effetto di trascinamento” dovuto al fatto che solo ribassi significativi consentono all’impresa di situarsi nello scaglione immediatamente successivo.<br />
Al riguardo, è però facile osservare che tale preteso effetto di trascinamento diventa regressivo nello scaglione più elevato per usufruire del quale è sufficiente all’impresa collocarsi alla base dello scaglione stesso. <br />
Un rapido esame della “Tabella punteggi offerta economica” evidenzia così che 4 imprese su 5 hanno offerto sconti inclusi nello scaglione per il quale è stato previsto il massimo punteggio ma che tra queste solo la Visetur ha superato, per la maggior parte delle voci in cui si articola l’offerta, la soglia minima richiesta.<br />
In concreto, per effetto di tale meccanismo, 4 imprese su 5 hanno ottenuto il massimo punteggio di 52, con un ingiustificato appiattimento e svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta. <br />
Deve quindi convenirsi con la ricorrente che una più appropriata formula matematica, basata su rapporti proporzionali in grado di assegnare il massimo punteggio conferibile all’offerta con il maggiore ribasso e poi via via graduando i punteggi per le offerte inferiori, avrebbe viceversa consentito di utilizzare tutto il potenziale <i>range</i> di differenziazione previsto e di valorizzare l’obiettiva diversità delle offerte presentate. <br />
Al riguardo, le resistenti non hanno fornito alcuna plausibile dimostrazione della pretesa non “significatività” dell’intervallo tra le percentuali di sconto accorpate mentre la Visetur, partendo dal valore presunto dell’appalto, ha ragionevolmente ipotizzato che la propria offerta possa comportare per l’Amministrazione un risparmio di circa 200.000,00 euro rispetto a quella dell’aggiudicataria.  </p>
<p>5.	E’ infine illegittimo, a parere del Collegio, anche il criterio di valutazione dell’offerta qualitativa relativo alla “capacità operativa”, desunta dalla rete di proprietà dell’offerente, ed in particolare dal numero di uffici, filiali e corrispondenti presenti nelle città estere nelle quali sono ubicati gli uffici diplomatici e consolari.<br />	<br />
La “capacità operativa” rappresenta la componente più significativa delle quattro voci in cui si articola l’offerta qualitativa in quanto il disciplinare ha previsto per essa l’assegnazione di 15 dei 41 punti disponibili. <br />
In primo luogo, appare illogica la stessa scelta di valorizzare, ai fini della valutazione dell’offerta qualitativa, un parametro che attiene ad un elemento di dimostrazione della capacità tecnica dell’impresa e che quindi costituisce semmai un requisito di ammissione (cfr., <i>ex multis</i>, Cons. St., sez. V, 28 settembre 2005, n. 5196 nonché la decisione 19 giugno 2003 della Corte di Giustizia, in causa C-315/2001).<br />
E’ stato in particolare osservato che simili criteri finiscono per assumere portata discriminatoria in quanto consentono l’assegnazione alle imprese di maggiori dimensioni o da più tempo operanti sul mercato di beneficiare, solo per tali caratteristiche, di un punteggio più elevato rispetto alle concorrenti più giovani o meno strutturate.<br />
Il differenziale di punteggio, salvo il caso in cui i requisiti soggettivi incidano direttamente anche sulla qualità dell’offerta, deve invece dipendere dalle caratteristiche e  dal merito tecnico del servizio offerto e non già dalla semplice ponderazione degli stessi requisiti di idoneità tecnica o finanziaria.<br />
Osserva ancora il Collegio che, nella fattispecie, non vi è stata semplicemente la duplicazione valutativa di un elemento già delibato in occasione della prequalificazione delle imprese, bensì l’emersione, in sede di valutazione dell’offerta, di un elemento tipico di dimostrazione di capacità tecnica che lo stesso disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, aveva del tutto ignorato, limitandosi a considerare l’importo del fatturato (globale e specifico) nonché i principali servizi prestati tra il 2002 e il 2004.<br />
Il Ministero precisa di aver ritenuto tale elemento funzionale all’attività “<i>prodromica</i>” all’emissione dei titoli di viaggio e alle prenotazioni alberghiere, nonché espressione della capacità di “<i>reperire sull’intero globo le condizioni migliori e più vantaggiose” <br />
</i>La presenza e la diffusione di uffici o corrispondenti nelle città sedi di uffici diplomatici o consolari non ha però alcuna chiara e oggettiva correlazione con l’oggetto del servizio, il quale si esaurisce pur sempre nell’emissione di titoli di viaggio e voucher alberghieri presso la stessa sede del Ministero. <br />
In particolare, il reperimento di sconti e condizioni vantaggiose non dipende affatto, o comunque, non soltanto, dalla presenza “fisica” di uffici e filiali in varie parti del mondo, bensì dalla diffusione e dall’efficienza dei contatti e dei rapporti, eventualmente anche solo telematici, che le agenzie intrattengono con i vettori e gli operatori turistici in genere.<br />
Inoltre, anche volendo supporre che il Ministero abbia inteso assicurarsi una qualche forma di assistenza all’estero, è stato illogicamente privilegiato un modello di tipo dominicale di cui, nel settore turistico, è del tutto opinabile la maggiore efficienza rispetto ad altre forme di organizzazione o di collaborazione tra imprese.<br />
Va ancora soggiunto che, di per sé, la mera dimensione di un’impresa, senza la fissazione di ulteriori standard qualitativi, ed in assenza del collegamento con una specifica prestazione contrattuale, non risponde ad alcun evidente interesse pubblico e si risolve soltanto in una ingiustificata “barriera all’entrata”.</p>
<p>6.	La fondatezza dei motivi appena esaminati, i quali investono il complesso della disciplina di gara e non già la sola attività della Commissione giudicatrice, riveste carattere assorbente ai fini dell’accoglimento del ricorso, dal quale, è bene precisare, discende non già l’assegnazione della gara alla ricorrente, bensì la necessità di riformulazione dei criteri e di rinnovazione dell’intero procedimento.<br />	<br />
Sussistono infine giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie come da motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 marzo 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-12-5-2006-n-3487/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2006 n.3487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2006 n.2694</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-5-2006-n-2694/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-5-2006-n-2694/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2006 n.2694</a></p>
<p>Pres. Varrone, Est. Maruotti Comune di San Paolo d’Argon (Avv. M. Viviani), Comune di Albano Sant’Alessandro (Avv.ti Y. Messi, G. Gobbi) c/ Regione Lombardia (Avv.ti F. Tedeschini, P.D. Vivone, M. L. Tamburino) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero per i beni e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-5-2006-n-2694/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2006 n.2694</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-5-2006-n-2694/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2006 n.2694</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, Est. Maruotti<br />
Comune di San Paolo d’Argon (Avv. M. Viviani), Comune di Albano Sant’Alessandro (Avv.ti Y. Messi, G. Gobbi) c/ Regione Lombardia (Avv.ti F. Tedeschini, P.D. Vivone, M. L. Tamburino) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. dello Stato) e altri.</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla esclusione di una nuova valutazione d&#8217;impatto ambientale in caso di modifiche nel progetto definitivo rispetto al preliminare</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica- Realizzazione di interporto localizzato in una sola regione- L. 240/90- Competenza normativa regionale- Sussiste- Ragioni.</span></span></span></p>
<p>2. Edilizia e urbanistica- Valutazione sull’impatto ambientale di un interporto- Successive modifiche territoriali- Rinnovazione della valutazione- Necessità- Non sussiste- Condizioni.</p>
<p>3. Edilizia e urbanistica- Procedimento relativo alla realizzazione di interporto- Indizione di conferenza di servizi- Approvazione del progetto definitivo- Effetto equivalente a variante urbanistica- Sussiste- Conseguenze.</p>
<hr />
<p>1. In tema di realizzazione di interporti, la l. 240/90(sugli interventi dello Stato per la realizzazione degli interporti finalizzati al trasporto merci) non esclude, in caso di interventi localizzati nel territorio di una sola Regione, l’applicabilità delle norme procedimentali stabilite dalla legge della medesima Regione(con esclusione dell’art. 8, co. 2 l.240/90), attribuendo la competenza normativa esclusiva allo Stato solo se l’intervento è localizzato in più Regioni. (Pertanto, nella specie, legittimamente la Regione ha indetto la Conferenza di servizi, prevista dalla l.r. 9/01 invece di seguire la regola dell’unanimità in sede d’accordo di programma ex art. 8 l.240/90).</p>
<p>2. L’effettuazione di una valutazione d’impatto ambientale in sede di progettazione preliminare non preclude l’approvazione di successive modifiche progettuali nel progetto definitivo ove tali modifiche non comportino problematiche di tipo ambientale.</p>
<p>3. Ai fini della legittimità dei lavori della Conferenza di servizi non occorre che le osservazioni di ciascun Comune interessato, quando non siano accolte, trovino una dettagliata confutazione, essendo sufficiente prenderle in considerazione e discuterle nel corso del procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla esclusione di una nuova valutazione d’impatto ambientale in caso di modifiche nel progetto definitivo rispetto al preliminare</span></span></span></p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>n. 2694/2006 Reg.dec.<br />
n. 6576/2005 Reg.Ric.</p>
<p align="center"><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 6576 del 2005, proposto dal</p>
<p><b>Comune di San Paolo d’Argon</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Viviani ed elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere Flaminio n. 46, pal. IV/B, presso lo studio Grez e associati;</p>
<p>con l’appello incidentale</p>
<p>del <b>Comune di Albano Sant’Alessandro</b>, in persona del Sindaco pro tempore, appellante incidentale, rappresentato e difeso dagli avvocati Yvonne Messi e Goffredo Gobbi ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Maria Cristina n. 8, presso lo studio dell’avvocato Goffredo Gobbi;</p>
<p align="center">entrambi contro</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Lombardia</b>, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini, Pio Dario Vivone e Maria Lucia Tamborino, ed elettivamente domiciliato in Roma, al Largo Messico n. 7, presso lo studio dell’avvocato Federico Tedeschini,</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio</b>, in persona del Ministro pro tempore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore, e il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; della <b>s.p.a. SIBEM (Società interporto Bergamo-Montello)</b>, appellante incidentale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Tanzarella e Federico Sorrentino, ed elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere delle Navi n. 30, presso lo studio dell’avvocato Federico Sorrentino;</p>
<p>&#8211; della <b>Provincia di Bergamo</b>, in persona del presidente pro tempore della giunta provinciale, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>&#8211; della <b>s.p.a. Montello</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>&#8211; della <b>s.r.l. Iago</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>entrambi gli appelli dei Comuni per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione di Brescia, 22 marzo 2005, n. 181, e per l’accoglimento dei ricorsi di primo grado nn. 1593 e 1603 del 2003;</p>
<p>Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati, integrato con una memoria di data 26 settembre 2005;<br />
Visto l’appello incidentale del Comune di Albano Sant’Alessandro, integrato con una memoria depositata in data 23 gennaio 2006;<br />
Visto l’appello incidentale della s.p.a. SIBEM, depositato in data 26 settembre 2005 e integrato con una memoria depositata in data 1° febbraio 2006;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei Ministeri appellati, depositato in data 6 settembre 2005;<br />
Vista la memoria di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, depositata in data 9 settembre 2005 e integrata con una memoria depositata in data 3 febbraio 2005;<br />
Vista la memoria depositata dalle Amministrazioni appellate in data 2005;<br />
Vista l’ordinanza n. 4330 del 27 settembre 2005, con cui la Sezione ha accolto le domande incidentali del Comune appellante principale e del Comune appellante incidentale;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla pubblica udienza del 14 febbraio 2006;<br />
Uditi gli avvocati indicati nel verbale di udienza;<br />
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align="center"><b>Premesso in fatto</b></p>
<p>1. Con i ricorsi nn. 1603 e 1593 del 2003 (proposti al TAR per la Lombardia, Sezione di Brescia), il Comune di San Paolo d’Argon e il Comune di Albano Sant’Alessandro hanno impugnato gli atti riguardanti la realizzazione dell’interporto di Bergamo-Montello.<br />
Con la sentenza impugnata, il TAR ha riunito i ricorsi (nonché altri, proposti da altri interessati), ha respinto alcune eccezioni di irricevibilità e ha respinto i medesimi ricorsi, perché infondati.</p>
<p>2. La sentenza del TAR è stata impugnata dal Comune di San Paolo d’Argon (in via principale, con l’appello n. 6576 del 2005) e dal Comune di Albano Sant’Alessandro (in via incidentale), i quali hanno chiesto l’accoglimento dei loro ricorsi di primo grado.<br />
La sentenza è stata altresì impugnata in via incidentale dalla s.p.a. SIBEM, che ha riproposto le eccezioni respinte dal TAR.<br />
Nel corso del giudizio, si sono costituiti la Regione Lombardia e le Amministrazioni statali appellate.<br />
Le parti hanno depositato le memorie indicate in epigrafe.<br />
Con l’ordinanza n. 4330 del 27 settembre 2005, la Sezione ha accolto le domande incidentali dei Comuni appellanti ed ha sospeso gli effetti degli atti impugnati in primo grado, nei limiti del loro interesse.</p>
<p>3. All’udienza del 14 febbraio 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align="center"><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1. Nel presente giudizio, è controversa la legittimità dei provvedimenti riguardanti la realizzazione dell’interporto di Bergamo-Mondello.<br />
Con la sentenza impugnata, il TAR per la Lombardia, Sezione di Brescia, ha respinto i ricorsi di primo grado, proposti dal Comune di San Paolo d’Argon e dal Comune di Sant’Alessandro (appellanti principale e incidentale nella presente fase del giudizio).<br />
Con i gravami in esame, i medesimi Comuni hanno chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, i loro ricorsi di primo grado siano accolti.</p>
<p>2. Per l’esame delle questioni controverse, va premesso che il procedimento si è essenzialmente composto delle seguenti fasi:<br />
a) con la delibera n. 1245 del 5 maggio 1999, il consiglio regionale della Lombardia ha approvato il piano del sistema dell’intermodalità e della logistica in Lombardia, individuando l’interporto di Bergamo-Mondello come uno degli interventi più significativi per l’aumento della capacità regionale di interscambio merci strada-rotaia;<br />
b) con il decreto n. 3733 del 18 maggio 1999, il Ministero dell’ambiente ha espresso parere positivo, con prescrizioni, sulla compatibilità ambientale dell’interporto;<br />
c) in applicazione dell’art. 19 della legge regionale n. 9 del 2001, con la delibera n. 12773 del 16 aprile 2003 la giunta regionale ha verificato la fattibilità dell’intervento in base al progetto preliminare ed ha apposto il vincolo di salvaguardia urbanistica su alcuni territori del Comuni di Montello, Albano Sant’Alessandro e San Paolo d’Argon;<br />
d) con la delibera n. 13324 del 13 giugno 2003, la giunta regionale ha indetto la conferenza di servizi per l’approvazione del progetto definitivo, poi disposta con la delibera n. 14644 del 17 ottobre 2003.</p>
<p>3. Ciò posto, può passarsi all’esame del primo motivo dell’appello principale, con cui il Comune di San Paolo d’Argon ha riproposto le censure di eccesso di potere per difetto di presupposti e di violazione dell’art. 8 della legge statale n. 240 del 1990 e dell’art. 19, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2001.<br />
Ad avviso del Comune, la Regione avrebbe dovuto seguire il procedimento basato sulla regola della unanimità in sede di accordo di programma (previsto dall’art. 8 della legge n. 240 del 1990 e dall’art. 27 della legge n. 241 del 1990) e non avrebbe potuto indire la conferenza di servizi prevista dalla legge regionale n. 9 del 2001 (caratterizzata dalla regola della decisione assunta a maggioranza), poiché:<br />
&#8211; l’interporto Bergamo-Montello è “di rilevanza nazionale”, come è dimostrato dalla rilevanza degli interessi che è in grado di soddisfare e dal finanziamento disposto proprio ai sensi della legge n. 240 del 1990;<br />
&#8211; per l’art. 8 di questa legge (come modificata dalla legge n. 204 del 1995), la localizzazione degli interporti di rilevanza nazionale è disciplinata dall’art. 81 del decreto legislativo n. 616 del 1977 o, in alternativa, dall’art. 27 della legge n. 142 del 1990.</p>
<p>4. Ritiene la Sezione che tali censure vadano respinte.<br />
Per quanto rileva nel giudizio, la legge n. 240 del 1990 dispone che:<br />
&#8211; “il comitato dei Ministri di cui all’articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, predispone, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, sentite le Regioni interessate, uno schema di piano quinquennale degli interporti” (art. 2, comma 1);<br />
&#8211; “ai fini della localizzazione della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla presente legge, qualora non abbia provveduto, attraverso il proprio piano regolatore generale e con variante allo stesso, l’amministrazione comunale competente, si applicano le disposizioni dell&#8217;art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, o, in alternativa, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti, le norme di cui all&#8217;art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142” (art. 8, comma 1)<br />
Con tali disposizioni, il legislatore nazionale ha individuato i procedimenti da seguire per la localizzazione degli interporti, quando essi riguardino il territorio di una o di più Regioni.<br />
Quando si tratti di più “Regioni interessate”, si applicano unicamente le norme statali sui procedimenti finalizzati alla conclusione dell’intesa o dell’accordo di programma, non potendo una legge regionale determinare, in via unilaterale, il procedimento col quale può essere acquisito o ritenuto prestato il consenso di un’altra Regione.<br />
Quando invece l’interporto è localizzato nel territorio di una sola Regione, la legge nazionale non ha precluso l’applicabilità delle leggi della medesima Regione, in ragione della dimensione degli interessi e della loro rappresentatività sul piano istituzionale.<br />
In altri termini, le leggi regionali sulla realizzazione degli interventi di interesse pubblico, anche degli interporti, si applicano – con esclusione dell’art. 8, comma 2, della legge n. 240 del 1990 – quando si tratti di interventi localizzati nel territorio della relativa Regione.<br />
Non rileva in contrario la circostanza richiamata dal Comune, secondo cui la legge n. 240 del 1990 è stata applicata per la concessione di un contributo per la realizzazione dell’interporto in questione.<br />
In primo luogo, in questa sede non è possibile la verifica in via incidentale della legittimità di tale concessione.<br />
In secondo luogo, sono senz’altro distinte le questioni riguardanti le procedure di localizzazione di un interporto di interesse regionale, cioè nel territorio di una singola Regione (che può legiferare per gli aspetti procedimentali), rispetto alle questioni del finanziamento, poiché ben può la legge statale prevedere finanziamenti anche per le opere di interesse regionale, in ragione della loro entità ed importanza.</p>
<p>5. Col secondo motivo, il Comune di San Paolo d’Argon ha dedotto che la Regione – alterando la composizione nella conferenza di servizi e la maggioranza &#8211; avrebbe illegittimamente ammesso al diritto di voto:<br />
&#8211; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (che si era già pronunciato e la cui presenza poteva solo sottolineare la rilevanza nazionale del progetto);<br />
&#8211; il Ministero per i beni culturali e ambientali (cui spetta la vigilanza in materia ambientale e nella materia archeologica deve esprimere il parere sulla tutela specifica di eventuali presenze);<br />
&#8211; la Provincia di Bergamo (perché priva di competenze e socia della società incaricata della realizzazione).<br />
Analoghe censure sono state formulate col primo motivo dell’appello incidentale del Comune di Albano Sant’Alessandro, che ha contestato anche la presenza della ASL.</p>
<p>6. Anche tali censure (da esaminare congiuntamente per la loro connessione) vanno respinte.<br />
L’art. 19 della legge n. 9 del 2001 dispone che, in sede di conferenza di servizi, sono acquisiti le intese, le concertazioni, le autorizzazioni, le concessioni, i nullaosta e gli assensi comunque denominati, in ordine ai progetti dei interesse regionale.<br />
Esso va coordinato con le previsioni della legge n. 240 del 1990, il cui art. 2 consente al comitato dei Ministri, di cui alla legge n. 245 del 1984, di aggiornare il piano degli interporti.<br />
Poiché in sede di aggiornamento deve esservi la compiuta conoscenza anche degli interporti regionali e della loro incidenza a livello ultraregionale, risulta del tutto ragionevole la convocazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (che, ai sensi del medesimo art. 2, presiede il comitato).<br />
Quanto al Ministero per i beni e le attività culturali, la sua partecipazione – per il progetto nel suo complesso &#8211; risulta doverosa per la presenza di un sito archeologico (rilevata a p. 25 della sentenza del TAR e non contestata dalle parti).<br />
Inoltre, la partecipazione della Provincia di Bergamo – senza che abbia rilievo la sua titolarità del 7% delle azioni della società incaricata dell’intervento &#8211; risulta pienamente giustificata dal fatto che nel corso dei lavori la conferenza ha localizzato l’opera nel suo territorio, così incidendo sui suoi poteri di programmazione e di gestione nei vari settori devoluti alle sue competenze (viabilità, igiene, smaltimento dei rifiuti, ecc.).<br />
Per analoghe ragioni, anche la partecipazione della ASL risulta giustificata dalle evidenti implicazioni di ordine ambientale, igienico-sanitario e di sicurezza ambientale.</p>
<p>7. Col terzo motivo del gravame principale e col secondo di quello incidentale, i Comuni appellanti hanno censurato gli atti del procedimento (e in particolare le delibere del 16 aprile, 13 giugno e 17 ottobre 2003), deducendo in primo luogo che il decreto ministeriale di valutazione di impatto ambientale &#8211; risalente al 18 maggio 1999 – sarebbe stato superato dalle successive modificazioni del territorio (in particolare, per i flussi di traffico conseguenti all’apertura di un centro commerciale, posto sulla rotatoria della strada stratale n. 42).</p>
<p>8. Ritiene la Sezione che le censure – da trattare congiuntamente &#8211; siano infondate.<br />
Come ha correttamente evidenziato la sentenza impugnata, la valutazione di impatto ambientale riguarda gli aspetti che risultino in grado di incidere sui fattori di rischio individuati dalla normativa di riferimento.<br />
La valutazione effettuata nella fase preliminare non preclude che – in sede di progettazione definitiva – siano approvate le modifiche che risultino più conformi agli interessi pubblici e al concreto stato dei luoghi.<br />
Neppure essa preclude che – nel perimetro preso in considerazione o nei suoi pressi – siano successivamente programmati e realizzati altri interventi pubblici o privati.<br />
In tali casi, però, è necessario che in sede di approvazione del progetto definitivo l’autorità amministrativa manifesti la consapevolezza del susseguirsi dei provvedimenti e li ritenga compatibili con le risultanze della valutazione di impatto ambientale (per consentire in sede giurisdizionale il sindacato di legittimità sulla ragionevolezza di tali determinazioni e di quella che esclude la rinnovazione della medesima valutazione).<br />
Nella specie, ad avviso della Sezione non risultano profili di eccesso di potere, poiché:<br />
&#8211; la conferenza di servizi ha dato conto del susseguirsi dei provvedimenti e della realizzazione del centro commerciale;<br />
&#8211; le delibere della giunta regionale n. 12561 del 28 marzo 2003 e n. 12773 del 16 aprile 2003 hanno manifestato piena consapevolezza sugli aspetti di diversità e di similitudine dei progetti in comparazione;<br />
&#8211; in questa sede, tenuto anche conto dell’assenza nel gravame di dati tecnici, risultano ragionevoli tali determinazioni sulla compatibilità tra le previsioni progettuali e la realizzazione del contro commerciale, sia per la rispettiva consistenza degli interventi e le consuete questioni che si pongono con l’incremento della viabilità, sia per l’assenza di specifiche e documentate deduzioni sui particolari aspetti che renderebbero in qualche modo incompatibili gli interventi.</p>
<p>9. Con il terzo motivo del gravame principale (di analogo contenuto a pp. 8-11 del gravame incidentale del Comune di Albano Sant’Alessandro), il Comune di San Paolo d’Argon ha inoltre dedotto che &#8211; a differenza del progetto esaminato in sede di valutazione di impatto ambientale &#8211; il progetto definitivo ha riguardato anche una parte del territorio del Comune di San Paolo d’Argon destinato ad attività agricola, con diversità quantitative e funzionali e prevedendo opere diverse da quelle originariamente individuate.<br />
Inoltre, il medesimo Comune – come il Comune di Albano Sant’Alessandro con un profilo del secondo motivo &#8211; ha dedotto che in data 10 febbraio e 21 luglio 2003, il direttore generale del Ministero dell’ambiente avrebbe erroneamente rilevato l’utilizzabilità del decreto di data 18 maggio 1999, malgrado le già intervenute modifiche dello stato dei luoghi e l’inclusione nel progetto definitivo del Comune di San Paolo d’Argon.</p>
<p>10. Ritiene la Sezione che anche tali censure siano infondate.</p>
<p>10.1. Al riguardo, a pp. 35 ss., la sentenza impugnata:<br />
&#8211; ha rilevato che il progetto definitivo, approvato nel 2003, ha una maggiore estensione rispetto a quello valutato il 18 maggio 1999, “per circa 8.000 mq (pari a circa il 3% della superficie originaria del progetto)”, in relazione “ad una fascia originariamente destinata a verde &#8230; ed alcune opere di collegamento viario originariamente non previste”;<br />
&#8211; ha escluso che tali modifiche siano state tali da rendere necessaria la rinnovazione della procedura di valutazione di impatto ambientale.</p>
<p>10.2. I Comuni appellanti hanno censurato le considerazioni poste a base della reiezione della loro censure originarie, hanno contestato che il territorio del Comune di San Paolo d’Argon sia stato originariamente preso in considerazione ed hanno rilevato come le differenze nel progetto definitivo siano “sostanziali e profondamente innovative”.</p>
<p>10.3. Ad avviso della Sezione, il progetto definitivo, approvato dalla conferenza di servizi, va comparato col progetto complessivamente sottoposto all’esame del ministero e che ha condotto al decreto di data 18 maggio 1999 e, dunque, va comparato col progetto iniziale dell’aprile 1997, come modificato col progetto trasmesso dalla società Sibem in data 14 ottobre 1998.<br />
In relazione a tale confronto, le parti sono giunte a conclusioni diverse, sulla determinazione degli specifici aspetti per i quali vi è tale difformità.<br />
Tuttavia, tali diversità non incidono sull’esame – e sulla reiezione &#8211; delle censure degli appellanti, poiché (come si è già evidenziato al precedente punto 8) la valutazione dell’impatto ambientale di per sé non preclude ulteriori modifiche progettuali e non richiede una rinnovata valutazione, ove tali modifiche non comportino ulteriori problematiche di tipo ambientale.<br />
Nella specie, rispetto alla valutazione del 18 maggio 1999, non importa la circostanza che una parte del territorio del Comune di San Paolo Marcon sia stata successivamente ricompresa nell’area dell’interporto.<br />
Tale inclusione per il suo rilievo urbanistico doveva essere considerata, come è avvenuto, con le determinazioni finali aventi effetti di variante, ma non rendeva necessaria la rinnovazione della valutazione di impatto ambientale, poiché il progetto definitivo – per la parte che rileva – ha previsto la realizzazione di aree di stoccaggio e di officine, e cioè di interventi non generatori di traffico o aventi effetti ‘impattanti’ sul territorio.<br />
Risulta pertanto ragionevole la determinazione di non sottoporre il progetto definitivo a una rinnovata valutazione di impatto ambientale, il che comporta anche il rigetto delle censure rivolte avverso gli atti del direttore generale del Ministero dell’ambiente (che ha rilevato la perdurante rilevanza della valutazione già resa e la natura migliorativa rispetto alle precedenti soluzioni).</p>
<p>11. Il Comune appellante principale (con l’ultimo profilo del terzo motivo) e il Comune appellante incidentale (a p. 14 del suo gravame) hanno dedotto che la giunta regionale – nell’approvare il progetto definitivo – non avrebbe rispettato le prescrizioni indicate nel medesimo decreto del 18 maggio 1999, in ordine all’inquinamento acustico (con la creazione di barriere antirumore dislocate lungo il perimetro dell’interporto), all’ambiente idrico (con la redazione di uno studio idraulico volto a minimizzare rischi di esondazione), al piano di riconversione di una ex acciaieria e alle mitigazioni e alle compensazioni ambientali.<br />
Inoltre, col terzo motivo il Comune appellante incidentale ha dedotto che la conferenza non avrebbe tenuto conto dei rilievi formulati dall’ARPA in data 8 luglio 2003.</p>
<p>12. La censure così riassunte vanno respinte.<br />
Come ha correttamente evidenziato la sentenza impugnata, il decreto sulla valutazione di compatibilità ambientale ha fissato prescrizioni che riguardano la redazione di studi e la realizzazione materiale di opere, di per sé rilevanti nelle fasi di cantierazione, di esecuzione dei lavori e di avvio della funzionalità dell’interporto.<br />
Pertanto, non sono ravvisabili lacune nei progetti approvati dalla conferenza di servizi, né violazioni delle prescrizioni poste dal decreto ministeriale.<br />
Inoltre, nel corso dei lavori – come emerge anche dal verbale del 19 settembre 2003 – la conferenza di servizi ha tenuto conto dei medesimi rilievi dell’ARPA.<br />
E’ pertanto irrilevante l’esame delle difese della s.p.a. Sibem, che ha analiticamente controdedotto, sul puntuale e sistematico rispetto di tutte prescrizioni.</p>
<p>13. Col quarto motivo, il Comune di San Paolo d’Argon ha riproposto la censura di eccesso di potere, perché vi sarebbe difformità tra l’ambito del progetto dell’interporto e l’ambito della variante urbanistica, in relazione alle aree a verde e di mitigazione ambientale, che sarebbero anche irrealizzabili.<br />
Secondo l’assunto, l’effetto di variante allo strumento urbanistico doveva essere puntualmente valutato e voluto, in sede di approvazione, e comunque non era ammissibile per le previsioni della legge regionale n. 93 del 1980.</p>
<p>14. Ritiene la Sezione che le censure vadano respinte.<br />
La conferenza di servizi – nell’approvare il progetto definitivo – ha prodotto gli effetti equivalenti a quelli della variante urbanistica, che si producono, per l’eventualità in cui occorrano, per il solo fatto che vi sono le risultanze favorevoli della conferenza di servizi (come previsto dall’art. 19 della legge regionale n. 9 del 2001).<br />
Ciò comporta che, ove non siano realizzate dai proprietari le opere di mitigazione ambientale, esse possano trovare attuazione con l’attivazione del procedimento previsto per l’attuazione coattiva delle previsioni urbanistiche, anche con atti ablativi.<br />
Quanto alla censura riguardante la violazione della legge n. 93 del 1980, anche a volerla considerare ammissibile in questa sede, essa risulta infondata, poiché il richiamato art. 19 della legge regionale consente alla conferenza di servizi di modificare le vigenti previsioni urbanistiche, anche se derivanti da altre disposizioni regionali.</p>
<p>15. Col quinto motivo, il Comune di San Paolo d’Argon ha dedotto che le sue specifiche osservazioni sarebbero state valutate con una motivazione inadeguata e generica dalla conferenza di servizi.<br />
Analoghe censure ha formulato il Comune di Albano Sant’Alessandro, nel quarto motivo del gravame incidentale.</p>
<p>16. Le censure vanno respinte.<br />
Per la legittimità dei lavori della conferenza, e della motivazione delle risultanze finali, non occorre che le osservazioni di ciascun Comune interessato, quando non siano accolte, trovino una dettagliata confutazione.<br />
E’ invece sufficiente che esse siano prese in considerazione e discusse nel corso del procedimento, anche se poi non siano ritenute accoglibili.<br />
Nella specie, come ha correttamente evidenziato la sentenza impugnata, i lavori della conferenza hanno più volte richiamato le osservazioni, di cui alcune hanno dato luogo ad adeguamenti progettuali (come risulta anche dal verbale della conferenza di data 7 ottobre 2003 e dalla delibera della giunta regionale n. 14644 del 17 ottobre 2003), mentre altre sono state considerate incompatibili con i “contenuti tecnici del progetto”.</p>
<p>17. Col sesto motivo, il Comune di San Paolo d’Argon ha lamentato l’illegittimità del decreto che in data 16 dicembre 2002 ha approvato la convenzione con la s.p.a. Sibem ed ha regolato l’erogazione del finanziamento, deducendo la diversità tra il progetto sottoposto alla valutazione di impatto ambientale e quello approvato dalla conferenza dei servizi.</p>
<p>18. La censura va respinta.<br />
A parte ogni considerazione sul fatto che la conferenza dei servizi ha approvato il progetto definitivo in data successiva alla approvazione della convenzione, già nel precedente punto 8 si è evidenziato come la valutazione di impatto ambientale non abbia precluso l’emanazione dei successivi atti modificativi del progetto, che non hanno reso necessaria la rinnovazione della valutazione di impatto ambientale.</p>
<p>19. Col quinto motivo dell’appello incidentale, il Comune di Albano Sant’Alessandro ha impugnato il medesimo decreto di data 16 dicembre 2002, poiché avrebbe direttamente affidato alla s.p.a. l’incarico di realizzare un’opera pubblica.</p>
<p>20. La censura va respinta, poiché il decreto di data 16 dicembre 2002:<br />
&#8211; ha approvato la convenzione con la s.p.a. Sibem ed ha regolato l’erogazione del finanziamento, senza occuparsi delle questioni attinenti la realizzazione dei lavori;<br />
&#8211; è stato emesso in attuazione del provvedimento n. 19707 del 30 dicembre 1996, con cui il Ministero dei trasporti e della navigazione aveva approvato la graduatoria di merito delle richieste di ammissione ai contributi.</p>
<p>21. Per le ragioni che precedono, gli appelli dei Comuni di San Paolo d’Argon e di Albano Sant’Alessandro risultano infondati e vanno respinti.<br />
Diventa pertanto improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’appello incidentale, così come ogni questione riguardante la ritualità dei ricorsi di primo grado.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):<br />
&#8211; respinge l’appello principale n. 6576 del 2005 e quello incidentale del Comune di Albano Sant’Alessandro;<br />
&#8211; dichiara improcedibile l’appello incidentale della s.p.a. SIBEM;<br />
&#8211; compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 14 febbraio 2006, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:<br />
Claudio Varrone Presidente<br />
Luigi Maruotti Consigliere estensore<br />
Giuseppe Romeo Consigliere<br />
Luciano Barra Caracciolo Consigliere<br />
Domenico Cafini Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il.12/05/2006<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-5-2006-n-2694/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2006 n.2694</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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