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	<title>12/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2004 n.297</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-12-5-2004-n-297/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-12-5-2004-n-297/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-12-5-2004-n-297/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2004 n.297</a></p>
<p>Pres. B. Amoroso – Est. G. Giambartolomei Trucchia E. (avv. G Ortini, P. Carnevali, G. Grisanti) c. Comune di Osimo (avv. R. Stecconi) legittimazione ad impugnare una concessione edilizia a tutela di un interesse commerciale alla concorrenza Concessione edilizia – legittimazione ad impugnare – stabile collegamento –– interesse oppositivo del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-12-5-2004-n-297/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2004 n.297</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-12-5-2004-n-297/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2004 n.297</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. B. Amoroso – Est. G. Giambartolomei<br /> Trucchia E. (avv. G Ortini, P. Carnevali, G. Grisanti) c. Comune di Osimo (avv. R. Stecconi)</span></p>
<hr />
<p>legittimazione ad impugnare una concessione edilizia a tutela di un interesse commerciale alla concorrenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concessione edilizia – legittimazione ad impugnare – stabile collegamento –– interesse oppositivo del concorrente titolare di un’autorizzazione ad un esercizio commerciale – sussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini della legittimazione all’impugnazione di una concessione edilizia, lo stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata dal provvedimento può derivare non solo dalla residenza, dalla proprietà, dal possesso o dalla detenzione di immobili nella zona, ma anche da ogni altro titolo di frequentazione di questa, come è, nella specie, la titolarità di un’autorizzazione ad un esercizio commerciale sito nella zona, a tutela di un interesse imprenditoriale – di concorrenzialità &#8211; su cui è suscettibile di incidere negativamente la concessione relativa a un centro commerciale.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del Dott. Giovanni Taddei Elmi <a href="/ga/id/2004/5/1527/d">&#8220;Legittimazione ad impugnare le concessioni edilizie per interessi imprenditoriali&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Legittimazione ad impugnare una concessione edilizia a tutela di un interesse commerciale alla concorrenza</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.940 del 1996 proposto da<br />
<b>TRUCCHIA Elisabetta</b>, in qualità di titolare della ditta individuale SPORT’S ISLAND, con sede in Osimo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guerrino Ortini, Paolo Carnevali e Gianluca Grisanti, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Carducci n.10;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE di OSIMO</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Stecconi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, alla Piazza Cavour n.2;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; della <b>s.r.l. “IMMOBILIARE COLOMBO</b>”, con sede in Osimo, in persona del suo rappresentante legale, non costituito in giudizio;</p>
<p>&#8211; della <b>s.n.c. “F.lli MENGARELLI di Mengarelli Ulderico e Renato</b>, con sede in Osimo, in persona del suo rappresentante legale, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della concessione edilizia in sanatoria conseguita dalla controinteressata società Immobiliare Colombo per effetto d’istanza presentata dalla s.n.c. F.lli Mengarelli di Osimo, con l’istituto del silenzio assenso ex art.39 della legge n.724 del 1994, per opere edilizie eseguite abusivamente nel fabbricato sito in Osimo via Vecchia Fornace, relativamente all’avvenuto mutamento di destinazione d’uso di due locali siti al piano terra di un centro commerciale già autorizzati a magazzini ed ora asseriti destinati abusivamente a locali commerciali.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Osimo;<br />
Viste le memorie prodotte dal resistente Comune di Osimo;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 28 gennaio 2004, il Consigliere Giancarlo Giambartolomei;<br />
Uditi l’avv. Patrizia Bonci, in sostituzione dell’avv. Gianluca Grisanti, per la parte ricorrente e l’avv. R.Stecconi, per il resistente Comune di Osimo;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con atto notificato il 29.7.1996, depositato il 21.8.1996, la sig.ra Trucchia Elisabetta, titolare dell’esercizio commerciale denominato “Sport’s Island” con sede in Osimo, via Marco Polo n.27, nelle immediate vicinanze del Centro Commerciale Le Fornaci in via Vecchia Fornace, ha impugnato la concessione edilizia ottenuta a titolo di condono, ai sensi dell’art.39 della legge n.724 del 1994, per effetto della quale è stato regolarizzato l’avvenuto mutamento di destinazione d’uso di due magazzini allocati al piano terra del suddetto Centro Commerciale, utilizzati come locali commerciali.<br />	<br />
	Avverso l’impugnato atto di condono sono state dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto più profili.<br />	<br />
	Il costituito Comune di Osimo, con più memorie, ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, che esercita l’attività commerciale ma non è proprietaria dell’immobile, al sindacato di atti amministrativi di natura edilizia.<br />	<br />
	In ottemperanza alla ordinanza istruttoria 13 giugno 2003 n.30 (i cui termini sono stati prorogati con successiva ordinanza 5 agosto 2003 n.43), il nominato verificatore ha depositato relazione scritta.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.- Oggetto di impugnazione è la concessione edilizia in sanatoria ottenuta a titolo di condono, ai sensi dell’art.39 della legge n.724 del 1994, per effetto della quale è stato regolarizzato l’avvenuto muta-mento di destinazione d’uso di due magazzini allocati al piano terra di un Centro Commerciale in Osimo ed utilizzati come locali commerciali.</p>
<p>2.- Infondata è l’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente sig.ra Trucchia Elisabetta, titolare dell’esercizio commerciale denominato “Sport’s Island” con sede in Osimo, via Marco Polo n.27, sito nelle immediate vicinanze del Centro Commerciale Le Fornaci, alcuni dei cui locali sono stati condonati.<br />
	Non è condivisibile l’assunto per il quale la titolarità di un’auto-rizzazione commerciale non è sufficiente a far sorgere l’interesse al-l’impugnazione di provvedimenti che non incidono direttamente su tale autorizzazione commerciale, le cui potenzialità non verrebbero in alcun modo limitate per effetto di atti di natura edilizia preordinati a rendere possibile l’utilizzo commerciale di altri immobili che gravano nella medesima zona.<br />	<br />
	Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, ai fini della legittimazione al ricorso in materia edilizia occorre uno stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata all&#8217;attività assentita con la concessione che si impugna, collegamento che può derivare non solo dalla residenza nella zona interessata e dalla proprietà (è questa la riduttiva tesi dell’eccipiente), ma anche dal possesso e dalla detenzione di immobili in detta zona o da altro titolo di frequentazione di quest&#8217;ul-tima (cfr. Cons.St.: VI sez., 26 luglio 2001, n.4123, V sez., 30 ottobre 1995, n.1495; V sez., 11 aprile 1995, n.587). Ne consegue che ha la legittimazione attiva chiunque vanti uno stabile collegamento con la zona interessata e risenta un pregiudizio da un intervento edilizio, venendo in rilievo interessi non solo di carattere edilizio ma anche ogni altro che attenga: alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, alla circolazione veicolare, al rispetto degli standars urbanistici, al corretto insediamento di attività commerciali e simili.<br />	<br />
	La concessione edilizia impugnata, assentendo superfici di notevoli dimensioni, incide sia su interessi strettamente edilizi (ai quali la ricorrente, che conduce in locazione un immobile a cento metri dai locali oggetto di condono e che è titolare di un’impresa commerciale, non è del tutto estranea), sia su interessi di concorrenzialità (ove si abbia riguardo al fatto che, nell’attuale sistema di liberalizzazione, il controllo, anche preventivo, del potere pubblico sull’attività commerciale limita il suo oggetto ad aspetti correlati a detta attività, quale appunto quello edilizio e quello dell’igiene e della sanità).																																																																																												</p>
<p>3.- Nel merito infondata è la censura di nullità della domanda di condono per essere stata presentata dalla società F.lli Mengarelli.<br />
	Nella duplice veste di proprietaria e di ditta costruttrice, detta società realizzava un immobile (in forza di concessione n.90 del 1996) parte del quale (a.- un locale magazzino al primo piano sottostrada; b.-un locale magazzino al secondo piano sottostrada) cedeva, in data 3 dicembre 1991, all’Immobiliare Colombo s.r.l. che con concessione 13 ottobre 1994 n.444 suddivideva in tre unità d’uso il locale sub b).<br />	<br />
	Una richiesta di variante alla concessione n.444 del 1994 otteneva un parere contrario (28 marzo 1995) dalla Commissione edilizia per contrasto con le destinazioni d’uso previste dal c.d. piano volumetrico (la variante consisteva nel cambio di destinazione di due locali del piano terra da uffici a negozi e laboratorio artigianale e nella modifica della distribuzione interna degli ambienti mediante opere edilizie).<br />	<br />
	Il 31 marzo 1995 la società F.lli Mengarelli (non più proprietaria dal 1991 dei locali ma che gli stessi aveva realizzato), quale esecutrice delle opere abusive, chiedeva il rilascio di una concessione in sanatoria ai sensi della L. 23 dicembre 1977, n.724.<br />	<br />
	Nella veste di esecutrice delle opere edilizie che avevano permesso il cambio di destinazione (da uffici a negozi), la società aveva titolo a presentare l&#8217;istanza.<br />	<br />
	In forza del rinvio operato dall&#8217;art.31 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, che rinvia alla L. 28 gennaio 1977, n.10, tra i soggetti interessati a conseguire la sanatoria, oltre al proprietario dell&#8217;immobile, sono da ricomprendersi: l&#8217;inquilino, il creditore, il titolare della concessione edilizia, il committente delle opere, il costruttore ed il direttore dei lavori (cfr.: Cass. pen., sez.III, sent. 2 luglio 1997, n.6333).																																																																																												</p>
<p>4.- Fondata è, invece, la censura diretta a far dipendere l’invalidità della sanatoria oggetto di impugnazione dall’intervenuto superamento del limite di 750 mc., fissato dall’art.39, co.1, della L. n.724 del 1994.<br />
	Con ordinanza 13 giugno 2003, n.30 il Collegio ha disposto veri-ficazione al fine di accertare:<br />	<br />
a.- la destinazione urbanistica dei locali di cui è causa realizzati in forza della concessione edilizia 27 giugno 1988 n.90 e la loro consistenza in termini di superficie e di volume;<br />
b.- le caratteristiche dei lavori edilizi assentiti in forza della concessione edilizia 13 ottobre 1993 n.444;<br />
c.- se i locali per i quali l&#8217;immobiliare Colombo aveva chiesto in precedenza la sistemazione edilizia in variante alla concessione n.444 del 1993 risultano essere quelli fatti oggetto della domanda di condono presentata il 31 marzo 1995 dalla ditta F.lli Mengarelli.<br />
	Con relazione, depositata il 15 dicembre 2003, il tecnico incaricato ha fornito i seguenti elementi chiarificatori:<br />	<br />
&#8211; i locali oggetto di ricorso, in forza di atti concessori ed autorizzatori del 1988-1989, erano destinati a magazzino ed avevano un volume di mc.4081,35 (il piano terra – piano secondo sottostrada – mappale n. 1327, sub 12) e di mc.908,92 (piano primo so<br />
&#8211; a modifica del solo piano secondo sottostrada (mappale sub 12) in forza della concessione edilizia n.444 del 13 ottobre 1993, sono stati creati tre locali ad uso ufficio ed un locale ad uso commerciale;<br />
&#8211; la domanda di variante 28 gennaio 1995 era intesa a modificare la distribuzione interna dei locali al piano secondo sottostrada, oltrechè a modificarne la destinazione d&#8217;uso (da uffici ad attività commerciale (è chiesta la realizzazione di due locali co<br />
&#8211; i locali oggetto della domanda di condono 31 marzo 1995 sono gli stessi per i quali era stata chiesta la preventiva autorizzazione in data 28 gennaio 1995, il cui rilascio era stato impedito dalla variante al piano volumetrico di cui alla delibera 23 no<br />
	E&#8217; elemento certo che l’abuso sanato (cambio di destinazione d&#8217;u-so mediante opere edilizie) ha comportato un aumento di volume pari a mc.2212,48 (come risulta dalla scheda 27 settembre 1996 di calcolo degli oneri di urbanizzazione e dalla relazione asservita il 15.2.1996 presso la Pretura di Osimo).<br />	<br />
	L’art.39, co.1, della L. n.724 del 1994 esclude dalla sanabilità ampliamenti superiori a 750 metri cubi. La norma non è riferita alla sola edilizia abitativa, né dal suo testo è possibile ricavare elementi interpretativi che inducano a ritenere limitata in tal senso l&#8217;ipotesi d&#8217;e-sclusione.<br />	<br />
	Non priva di positivo riscontro è l&#8217;ulteriore rilievo dedotto in ricorso della mancanza del presupposto della realizzazione dell&#8217;abuso prima del 31.12.1993.<br />	<br />
	Ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n.47, il richiedente il condono edilizio ha l’onere di fornire un principio di prova in ordine alla ricorrenza del presupposto temporale richiesto ai fini della concessione del beneficio.<br />	<br />
	Non costituisce prova la sola presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che può essere messa in discussione, in quanto priva di valore probatorio pieno per ciò che concerne le affermazioni del sottoscrittore e per costituire un atto pubblico solo limitatamente all’attestazione del pubblico ufficiale circa l’identificazione del dichiarante (cfr.: TAR Bari, sez.II, 12 novembre 1997, n.917).<br />	<br />
	Nella specie si pone in palese contrasto con la dichiarazione sostitutiva di notorietà, allegata alla richiesta di condono, l’istanza in variante presentata in data 28 gennaio 1995 dalla Immobiliare Colombo le cui planimetrie sono le medesime di detta istanza di condono, mentre le fatture e le bolle di acquisto di materiale edilizio non provano che detto materiale sia stato utilizzato per realizzare muri divisori interni, e quant’altro, in quello specifico immobile.																																																																																												</p>
<p>5.- Anche nel processo amministrativo, per il principio dell’onere della prova, la domanda di risarcimento del danno deve essere fondata su una puntuale quantificazione e congrua dimostrazione del danno conseguente alla illegittimità dell&#8217;atto annullato in sede giurisdizionale.<br />
	In mancanza dell&#8217;allegazione di ogni indizio di prova deve conseguentemente essere dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno.																																																																																												</p>
<p>6.- Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della concessione in sanatoria, mentre la domanda di risarcimento del danno va dichiarata inammissibile.<br />
	Si ritiene equo compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio, fatta eccezione per le spese della effettuata verificazione che devono essere poste a carico dell’Amministrazione soccombente attenendosi alla notula 15 dicembre 2003 prodotta dal professionista.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso e dichiara inammissibile la domanda di risarcimento.<br />
	Pone a carico dell’Amministrazione soccombente le spese dell’ef-fettuata verificazione che liquida a favore dell’arch. Sergio Bugatti in complessive Euro 1.047,76 (millequarantasette/76), detratto l’acconto di Euro 300,00 (trecento/00) da restituire alla ricorrente; compensa tra le parti il resto delle spese e gli onorari di giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità ammini-strativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-12-5-2004-n-297/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2004 n.297</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2004 n.751</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-12-5-2004-n-751/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-12-5-2004-n-751/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-12-5-2004-n-751/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2004 n.751</a></p>
<p>Pres. Vivenzio, Est. Prosperi Società Aurora (Avv. Bruno Ferrari) contro Provincia di Genova (Avv.ti Roberto Giovanetti e Carlo Scaglia) e nei confronti di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria e del Comune di Tribogna (intimati non costituiti)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-12-5-2004-n-751/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2004 n.751</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-12-5-2004-n-751/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2004 n.751</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vivenzio, Est. Prosperi<br /> Società Aurora (Avv. Bruno Ferrari) contro Provincia di Genova (Avv.ti Roberto Giovanetti e Carlo Scaglia) e nei confronti di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria e del Comune di Tribogna (intimati non costituiti)</span></p>
<hr />
<p>la competenza sulla domanda di autorizzazione paesistico-ambientale spetta al dirigente del servizio competente, non all&#8217;organo di derivazione politica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – autorizzazione paesaggistica &#8211; competenza del dirigente del servizio</span></span></span></p>
<hr />
<p>Stante la sua natura di atto di gestione della funzione amministrativa, la determinazione su una domanda di autorizzazione paesistica deve essere assunta dal dirigente del servizio competente secondo l&#8217;organizzazione interna dell&#8217;amministrazione preposta, in conformità al principio di cui all&#8217;art. 3 d.lgs. n. 29 del 1993, ribadito dall&#8217;art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000, a prescindere da eventuali diverse previsioni sulla competenza dettate dalla legislazione regionale di settore</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La competenza sulla domanda di autorizzazione paesistico-ambientale spetta al dirigente del servizio competente, non all&#8217;organo di derivazione politica</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 677/00	R.G.R. <br />	<br />
N. 751 reg.sent. ANNO 2004</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: Renato VIVENZIO &#8211; Presidente; Raffaele PROSPERI &#8211; Consigliere, rel. ed est.; Davide PONTE	&#8211; 1° Referendario ha pronunciato la seguente																																																																																												</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.677/00 R.G.R. proposto dalla<br />
<b>Società AURORA</b> in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in Genova, via Roma 3/7, presso l’ Avv. Bruno Ferrari che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;</p>
<p align=right>&#8211;	ricorrente –</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Provincia di Genova </b>in persona del Presidente pro-tempore elettivamente domiciliata in Genova, p.le Mazzini 2, presso gli Avv.ti Roberto Giovanetti e Carlo Scaglia che la rappresentano e difendono per mandato in atti;</p>
<p align=right>&#8211;	resistente –</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del <b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria</b> rispettivamente nelle persone del Ministro e del Soprintendente pro-tempore;</p>
<p>del <b>Comune di Tribogna </b>in persona del Sindaco pro-tempore;</p>
<p align=right>&#8211; intimati non costituiti &#8211;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento n.16 del 18.1.00 della Provincia di Genova a firma del Dirigente responsabile dell’Area 05 con cui è stato disposto il diniego dell’autorizzazione paesistica relativamente ad opere edilizie;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Genova;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 29 aprile 2004, relatore il Consigliere R. Prosperi, l’Avv. Ferrari per la ricorrente e l’Avv. Manzone per delega degli Avv.ti Giovanetti e Scaglia per la Provincia di Genova;<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>ESPOSIZIONE DEL FATTO</b></p>
<p> Con ricorso notificato il 22 marzo 2000 la società semplice Aurora con sede in Genova impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il dirigente competente della provincia di Genova aveva respinto la domanda di autorizzazione paesistica ai sensi dell’art.151 D.Lgs. 29.10.99 n.490 relativamente alla ristrutturazione con ampliamento di fabbricato rurale esistente, alla costruzione di fabbricato residenziale e di una stalla con accesso carrabile in località Cierica, Comune di Tribogna.</p>
<p> Venivano dedotti i seguenti motivi:<br />
1.Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità del presupposto. Il provvedimento impugnato enuncia senza una reale motivazione che il progetto proposto si sovrappone in modo sproporzionato sul contesto paesistico, provocando profonde alterazioni morfologiche ed alterando gli equilibri esistenti. In realtà il progetto prende in considerazione le caratteristiche ambientali, non comporta forte visibilità, rispetta l’edificazione sulle linee di crinale ed è sostanzialmente compatibile con le tipologie architettoniche e la sostanziale conservazione dei luoghi. Gli sbancamenti previsti non appaiono di rilevante gravità ed altri aspetti dell’intervento sono del tutto travisati.<br />
2.Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Il provvedimento impugnato non è sorretto dalla benché minima attività istruttoria. A fronte di un dettagliato e documentato progetto, la P.A. parla di esigenza di sostanziale conservazione dei luoghi con la necessaria salvaguardia della linea di crinale, della riduzione dello sbarramento, delle gravi alterazioni dei luoghi, dell’inaccettabilità della tipologia a blocchi, dell’inidoneità della composizione argillosa per il rilevato stradale, il tutto senza dimostrare nulla e senza parlare del progettato sviluppo agricolo dell’area.<br />
3.Eccesso di potere per difetto di motivazione. Le ragioni del provvedimento impugnato appaiono essere mere enunciazioni prive di concreta dimostrazione.<br />
4.Violazione degli artt.3, 6 e 8 L. 241/90. Quanto finora evidenziato concretizza le violazioni di legge indicate in rubrica; inoltre la P.A. poteva richiedere integrazioni documentali all’interessata.<br />
5.Violazione dell’art.6 della legge reg. 21.8.91 n.20 in riferimento agli artt.4 e 5 L. 241/90. Il provvedimento adottato doveva essere emesso dal Presidente della Provincia e non dal dirigente responsabile dell’area 5.</p>
<p> La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.<br />
 La Provincia di Genova si è costituita in giudizio, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.<br />
 Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p> Deve essere dapprima esaminato, per ragioni di carattere logico, il quinto motivo con il quale la ricorrente Società Aurora si duole che il diniego di autorizzazione paesistica sia stato adottato dal dirigente di area, piuttosto che dal Presidente della Provincia come stabilito dall’art. 6 della legge regionale 21 agosto 1991 n.20.<br />
 Il motivo è infondato.<br />
 Le determinazioni sulle domande di autorizzazione paesistica devono essere assunte dal dirigente del servizio competente secondo l’organizzazione interna dell’amministrazione preposta.<br />
 Il provvedimento appartiene pacificamente alla categoria degli atti di gestione della funzione amministrativa che la norma di principio di cui all’art. 3 co.2° D.Lgs. 3 febbraio 1993 n.29 rimette ai dirigenti amministrativi – principio ribadito dall’art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267  ripetitivo dell’art. 51 della L. 8 giugno 1990 n.142 – e nulla ha a che vedere con l’attività di indirizzo politico rimessa questa agli organi di governo delle amministrazioni.<br />
 Le disposizioni contrarie contenute nelle leggi regionali sono da ritenersi abrogate ai sensi dell’art.10 co.1° della L. 10 febbraio 1953 n.62, in quanto i principi fondamentali stabiliti dalle leggi della Repubblica devono considerarsi di immediata applicazione, così come sostenuto dalle difese della resistente Provincia.<br />
 Con i primi tre motivi la ricorrente lamenta in sintesi che il diniego sia stato emanato sulla base di un totale travisamento dei fatti relativamente alle caratteristiche dell’intervento edilizio progettato, ed inoltre che lo stesso provvedimento non sia stato accompagnato da adeguata istruttoria e che la motivazione sia priva di una concreta dimostrazione su quanto sostenuto.<br />
 Le censure appaiono destituite di fondamento.<br />
 Il diniego di autorizzazione paesistica è accompagnato da una lunga e dettagliata motivazione che descrive dapprima l’ambito territoriale, con i suoi valori esistenti, in cui si verrebbe a inserire l’intervento progettato dalla ricorrente: in breve un’area della Val Fontanabuona con particolari visuali panoramiche, una ricchezza intensa del manto vegetale, assenza di insediamenti e il tutto in una cornice paesaggistica sostanzialmente intatta.<br />
 Su tale contesto l’intervento si inserirebbe in modo del tutto sproporzionato, con forti alterazioni morfologiche e con un tipo di edilizia non integrabile con il terreno, il tutto con una serie di caratteristiche elencate del tutto inidonee con la situazione esistente: in particolare anche l’edificio da ristrutturare rappresenta un tipico esempio di costruzione rurale, il cui ampliamento concretizzerebbe un deciso snaturamento dei valori architettonici del fabbricato.<br />
 Perciò non si comprende dove l’istruttoria o la motivazione siano assenti o privi di dimostrazione: si parla infatti di tipologia edilizia che non si presta ad una massima integrazione con il terreno, di prospetti squilibrati, di un’eccessiva presenza di porticati in contrasto con l’edilizia in zona, di eccessivo aggetto delle strutture di copertura, di sfavorevole collocazione del tracciato dell’accesso carrabile ad uno dei fabbricati.<br />
 Ora le considerazioni svolte dall’Amministrazione sulla base degli elaborati di progetto forniti dalla ricorrente non appaiono concretamente messe in discussione.<br />
 La Società Aurora avanza con il primo motivo una serie di enunciazioni che rimangono per lo più sotto forma di postulati, prive di una reale ed autentica contestazione del diniego impugnato: oltre ad alcune affermazioni del tutto generiche, si asserisce che le costruzioni sarebbero visibili rispetto all’area dell’intervento a una distanza minima superiore al km.; ma questo dato non può certamente smentire i rilievi del provvedimento, poiché la visibilità da oltre un chilometro appare costituire semmai un elemento contrario agli interessi della ricorrente. Ancora si dice che nella storia l’area è stata interessata da costruzioni sulla linea di crinale e che molte di queste sono dotate di porticati o elementi architettonici di analoga natura: ma tali considerazioni non tengono conto delle previsioni del PTCP, per le quali è rilevante la conservazione dell’esistente e non uno squilibrio di esso, inteso come nuove costruzioni fortemente visibili nella zona; quanto poi al rispetto dell’indice di fabbricabilità, si deve rilevare che l’autorizzazione paesistica non è finalizzata alla verifica del rispetto di questo elemento, notoriamente rimesso al piano regolatore, ma alla conformità degli interventi rispetto alla cornice paesaggistica, ai valori ambientali delle singole zone ed alle previsioni del PTCP. Inoltre, quanto allo sbancamento connesso all’edificio C e preso ad esempio dal provvedimento per dimostrare l’invasività degli interventi, si aggiunge che esso non appare sostanzialmente smentito dalla censura contenute nel ricorso.<br />
 Date queste considerazioni, appare irrilevante l’esame del quarto motivo, in cui si lamenta la mancata richiesta da parte della P.A., di integrazioni documentali.<br />
 Per le ragioni suesposte il ricorso deve essere respinto.<br />
 Spese come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez.1^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidandole in complessivi €. 2.000,00 (duemila/00). <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2004.<br />
Renato VIVENZIO	&#8211; Presidente<br />	<br />
Raffaele PROSPERI	&#8211; Consigliere, estensore																																																																																												</p>
<p>Depositato in Segreteria il 12 MAG. 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-12-5-2004-n-751/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2004 n.751</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/5/2004 n.607</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-12-5-2004-n-607/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-12-5-2004-n-607/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/5/2004 n.607</a></p>
<p>Contratti &#8211; opere &#8211; esclusione per rapporto di controllo tra imprese &#8211; aggiudicazione provvisoria – impugnazione da parte di soggetto escluso -tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza n. 2604 del 4 giugno 2004 REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE TORINO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-12-5-2004-n-607/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/5/2004 n.607</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-12-5-2004-n-607/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/5/2004 n.607</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; opere &#8211;  esclusione per rapporto di controllo tra imprese  &#8211; aggiudicazione provvisoria – impugnazione da parte di soggetto escluso -tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4196/g">Ordinanza n. 2604 del 4 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL PIEMONTE<br />
TORINO &#8211; 2^ Sezione</b></p>
<p>Ord. n.	607/2004<br />	<br />
R.G. n.	622/2004																																																																																												</p>
<p>composto dai Signori:<br />
&#8211; Giuseppe CALVO &#8211; Presidente<br />
&#8211; Antonio PLAISANT &#8211; Referendario estensore<br />
&#8211; Giuseppa LEGGIO &#8211; Referendario<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p>nella Camera di Consiglio del 12 maggio 2004.</p>
<p>Visti l’art. 21, 7° comma, della legge 6.12.1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3, 1° comma, della legge 21.7.2000, n. 205 e l’art. 36 del Regolamento 17.8.1907, n. 642;</p>
<p>Visto il ricorso n. 622/04 proposto da <b>ROSSIGNOLI LUIGI s.r.l., </b>corrente in Frassuinello Monferrato Strada Serra n. 34, in persona dell’Amministratore Unico Rossignoli Barbara, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Dagna ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Marco Borrione in Torino, C.so Regina Margherita n. 23/A;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>l’ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA – Consorzio di irrigazione e di bonifica</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Cocito e Paolo Scaparone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Torino, via San Francesco d’Assisi n. 14,<br />
nonché nei confronti di<br />
<b>IMPRESA OLIARO s.r.l., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore;<br />
e nei confronti di<br />
<b>I.C.E. Impresa Costruzioni Edili s.r.l.,</b> in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p>per l’annullamento,<br />previa sospensione,<br />
-della nota emessa dall’Associazione Irrigazione Est Sesia e per essa dal Responsabile del Procedimento prot. N. 1763 Cat. 10 Pos. F Fasc. 493 GOBP/vb del 24.02.2004 notificata a mezzo del servizio postale in data 27.02.2004 con la quale alla società rico</p>
<p>&#8211; del verbale della Commissione di gara del 19 febbraio 2004 nonché del provvedimento del Responsabile del Procedimento ing. Bolognino nella parte in cui viene disposta l’esclusione dalla gara della società ricorrente ed accertata la miglior offerta, nonc</p>
<p>&#8211; nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e comunque consequenziale.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Relatore dott. Antonio Plaisant;</p>
<p>Comparsi per la parte ricorrente l’avv. Dagna e per l’amministrazione resistente l’avv. Scaparone e l’avv. Pagani, su delega dell’avv. Cocito;</p>
<p>Ritenuto che i motivi di ricorso appaiono fondati, in quanto, in relazione al primo motivo di ricorso, il rapporto di controllo tra le società partecipanti alla gara de qua, così come dedotto e analiticamente motivato dalla stazione appaltante, non sussiste in relazione all’art. 2359 c.c., richiamato dall’art. 10, comma 1-bis, della l. n. 109 del 1994;</p>
<p>In relazione al secondo motivo di ricorso, non sussiste, effettivamente, alcuna clausola del bando che preveda, tra le ipotesi di esclusione, l’esistenza di un collegamento sostanziale tra le società partecipanti alla gara de qua;</p>
<p>Ritenuto, pertanto, che il ricorso è assistito dal fumus boni iuris;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 2^ Sezione &#8211;</p>
<p>ACCOGLIE</p>
<p>la suindicata domanda cauteare.</p>
<p>FISSA l’udienza per la discussione nel merito al 16 giugno 2004, ore di rito.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del TribunaleAmministrativo Regionale per il Piemonte che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Torino, 12 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-12-5-2004-n-607/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/5/2004 n.607</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2004 n.303</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-12-5-2004-n-303/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-12-5-2004-n-303/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2004 n.303</a></p>
<p>Pres. Amoroso, Est. Ranalli Costantino Giuseppe + altri contro Ministero delle Finanze + altri la disposizione dell&#8217;istruzione probatoria disposta dal giudice incontra il limite del &#8220;principio di prova Prova nel processo amministrativo – principio di prova – necessità – integrazione probatoria disposta dal giudice. Nel processo amministrativo il giudice può</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-12-5-2004-n-303/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2004 n.303</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-12-5-2004-n-303/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2004 n.303</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. Amoroso, Est. Ranalli<br />
Costantino Giuseppe + altri contro Ministero delle Finanze + altri</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">la disposizione dell&#8217;istruzione probatoria disposta dal giudice incontra il limite del &#8220;principio di prova</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Prova nel processo amministrativo – principio di prova – necessità – integrazione probatoria disposta dal giudice.</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nel processo amministrativo il giudice può disporre integrazione probatoria solo se il ricorrente fornisce un “principio” di prova</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La disposizione dell’istruzione probatoria disposta dal giudice incontra il limite del “principio di prova</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sul ricorso n.76 del 1997 proposto da</p>
<p><b>COSTANTINO Giuseppe, CIRIELLO Giuseppe, DONNARUMMA Romolo, D’ELIA Leonardo, GENTILE Vincenzo, CRETI Vittorio, D’AMICO Antonio Giovanni, BARBATO Paolo, STRAGAPEDE Vincenzo, VOLPE Marco, CITO Roberto, BOMBACIGNO Pietro, CRESCENZI Dalmazio, DE BLASI Saverio, RICCI Nicola, MARTINA Claudio, CARROZZO Alberto, CARBONARA Mario, PRONTERA Giuseppe, DILORENZO Antonio, ANTONACCI Nicola, FIORITO Roberto, DAUGENTI Aniello, ROSSANO Domenico, DE NITTO Antonio, SCARINGELA Luigi, VERGARO Antonio, GENTILE Donato, DI COSTANZO Luigi, MATTETTI Gino, CARLUCCI Leonardo, IANNONE Michele, PANDOLFI Ivano, SANDRONI Enzo, CAMARRONE Alfredo, GENTILE Domenico, TRIARICO Pierpaolo, VIGILANTE Vito, BORDENGA Salvatore, PASSAMONTE Italo, RAGAINI Fabrizio, GIACOVELLI Fabrizio, SUCCI Alberto, RENNIS Tino, PIZZULLI Francesco, VIGILANTE Giovanni, BOCCOLINI Carlo, SORRENTINO Massimo, PANICO Raffaele, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio Discepolo e Massimo Pistelli ed elettivamente domiciliati in Ancona, Via Matteotti n.99;</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">&#8211; il <b>MINISTERO delle FINANZE</b>, in persona del Ministro pro-tempo-re, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio è per legge domiciliato;</p>
<p>&#8211; il <b>MINISTERO della DIFESA</b>, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>&#8211; il <b>COMANDO GENERALE della GUARDIA di FINANZA</b>, in persona del Comandante pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’accertamento<br />
del diritto all’aumento dell’indennità previsto dall’art.12 del D.P.R. 5 giugno 1990, n.147 e conseguente condanna dell’Amministrazione finanziaria al pagamento delle somme dovute, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del suindicato decreto presidenziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 21 aprile 2004, il Cons. Luigi Ranalli;<br />
Udito l’avv. Discepolo per i ricorrenti, nessuno comparso per l’Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">1.- I ricorrenti, in servizio, con gradi e qualifiche diverse, nella Guardia di Finanza, con atto notificato il 21/22/23 ottobre 1996 hanno diffidato l’Amministrazione finanziaria a provvedere al pagamento del-l’aumento dell’indennità previsto dall’art.12 del D.P.R. 5 giugno 1990 n.147: non avendo l’Amministrazione adottato alcun atto, con il ricorso in epigrafe indicato, notificato il 18.1.1997 e depositato il 23 successivo, hanno impugnato il silenzio-rifiuto così intervenuto, contestualmente chiedendo che il Tribunale, previo accertamento del relativo diritto, condanni l’Amministrazione finanziaria al pagamento delle somme dovute, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto presidenziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, sussistendone tutti i presupposti, così come individuati nelle circolari 3.4.1991 e 14.2.1992 del Comando generale della Guardia di Finanza.<br />
La difesa del Ministero delle Finanze, con la memoria di costituzione in giudizio, ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato, mentre la difesa dei ricorrenti, con memoria depositata il 17.4.2004, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ulteriormente illustrando tesi e richieste.</p>
<p>2.- Tanto premesso, il Collegio ritiene assorbente la domanda di accertamento del diritto all’aumento dell’indennità previsto dall’art.12 del D.P.R. n.147/1990 rispetto all’impugnazione del silenzio rifiuto, tenuto conto, peraltro, che alla data di notifica del ricorso non era ancora stata emanata la legge 21 luglio 2000, n.205, ed, quindi, la diversa disciplina dell’art.2 sul silenzio rifiuto.<br />
L’art.12 del D.P.R. n.147/1990, così dispone:<br />
“il supplemento giornaliero dell’indennità d’istituto, previsto dall’art. 2 della legge 28 aprile 1975, n.135 (&#8230;) è triplicato per il personale impiegato nei servizi esterni (&#8230;) organizzati in turni sulla base di formali ordini di servizio (&#8230;)”.<br />
L’aumento spetta, quindi, solo se il personale è impiegato “in servizi esterni”, a loro volta “organizzati in turni”.<br />
Inoltre, come nel frattempo chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, non è sufficiente qualsiasi servizio effettuato al di fuori del proprio ufficio di appartenenza, ma deve trattarsi anche di servizio svolto in situazioni di particolare disagio (Cons.St., sez.IV, 10 novembre 2003, n.7204).<br />
Orbene, nel ricorso non è stato fornito alcun elemento di prova che i ricorrenti abbiano concretamente svolto, e per quali periodi e con quale orario di lavoro, servizi “esterni” e, per di più, disagiati o sottoposti a rischio.<br />
Ai sensi dell’art.2697 c.c. incombe, però, a chi agisce in giudizio la prova dei fatti a fondamento del diritto rivendicato: è vero che nel giudizio amministrativo l’istruzione probatoria può essere disposta con apposto provvedimento del Giudice, ma tanto è possibile solo se la parte ricorrente fornisca almeno un “principio” di prova dei fatti addotti a fondamento della propria pretesa, ma nella fattispecie tanto non è ravvisabile perché nel ricorso neppure sono stati indicati i servizi che, ad avviso dei ricorrenti, davano diritto all’aumento richiesto.<br />
Il ricorso va, dunque, respinto.<br />
Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21 aprile 2004, con l’intervento dei Magistrati:<br />
Dott. Bruno Amoroso &#8211; Presidente<br />
Dott. Luigi Ranalli &#8211; Consigliere, est.<br />
Dott. Galileo Omero Manzi &#8211; Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-12-5-2004-n-303/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2004 n.303</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2004 n.296</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-12-5-2004-n-296/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Amoroso, Est. Ranalli. Poggi Nazzareno + 2 contro Comune di Campofilone (articolo 7 e 11 della legge 28 gennaio 1977 n. 10; articolo 2033, 2940, 2946 cod. civ.) trova applicazione l&#8217;art. 2946 cod. civ. in tema di richiesta, successivamente allo scomputo, di una maggior somma per oneri di urbanizzazione</p>
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<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. Amoroso, Est. Ranalli.<br />
Poggi Nazzareno + 2 contro Comune di Campofilone (articolo 7 e 11 della legge 28 gennaio 1977 n. 10; articolo 2033, 2940, 2946 cod. civ.)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">trova applicazione l&#8217;art. 2946 cod. civ. in tema di richiesta, successivamente allo scomputo, di una maggior somma per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. <span style="color: #ff0000;">Cartella esattoriale – impugnazione – domanda di accertamento del diritto all’esenzione e domanda di annullamento della cartella – giurisdizione esclusiva del g.a. – pronuncia limitata alla prima domanda – possibilità. </span></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">2. Determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione – richiesta – prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ. – applicabilità.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">3. Determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione – sostituzione del contributo monetario con l’esecuzione diretta da parte del concessionario (c.d. scomputo) – postuma rideterminazione di maggior importo – rispetto termine prescrizionale – necessità.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">4. Pagamento oneri non dovuti e prescritti – richiesta restituzione – art. 2940 cod. civ. – non si applica.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">5. Pagamento oneri non dovuti e prescritti – indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. – corresponsione rivalutazione monetaria – non è dovuta.</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. Vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva, la domanda di accertamento del diritto all’esenzione è assorbente rispetto alla domanda di annullamento, in quanto trattasi di controversia attinente i diritti soggettivi.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Ai crediti vantati dal Comune per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione si applica, in mancanza di altra indicazione, il termine decennale della prescrizione ordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il Comune, se ritiene dovuta una somma per le opere di urbanizzazione e costo di costruzione maggiore rispetto a quella sulla cui base è stato effettato lo scomputo, deve effettuare la richiesta nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione del diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il pagamento di somme non dovute dal concessionario, versate al Comune a titolo di maggior somma rispetto a quella su cui è stato effettuato lo scomputo, non è riconducibile all’ipotesi dell’art. 2940 cod. civ.</p>
<p style="text-align: justify;">5. La domanda di restituzione di somme non dovute dal concessionario, tuttavia versate al Comune a titolo di maggior somma rispetto a quella su cui è stato effettuato lo scomputo, non può estendersi alla richiesta di corresponsione della rivalutazione monetaria, trattandosi di indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">trova applicazione l’art. 2946 cod. civ. in tema di richiesta, successivamente allo scomputo, di una maggior somma per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sul ricorso n.313 del 1996 proposto da</p>
<p><b>POGGI Nazzareno, POGGI Vincenzo e POGGI Vittorio</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Nicola Palombi ed elettivamente domiciliati in Ancona, Via Cardeto n.3/b, presso lo studio dell’avv. Alfonso Maria Capriolo;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">il <b>COMUNE di CAMPOFILONE</b>, in persona del Sindaco pro-tempo-re, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; del ruolo di cui alla cartella di pagamento n.6800027, emessa dalla concessionaria Serit Picena per conto del Comune di Campofilone;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso;</p>
<p>e per l’accertamento<br />
dell’inesistenza dell’obbligo dei ricorrenti di pagamento dei contributi di urbanizzazione relativi alla pratica edilizia n.85/77 e determinati e richiesti dal Comune intimato.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 21 aprile 2004, il Cons. Luigi Ranalli;<br />
Nessuno comparso per le parti;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>FATTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Comune di Campofilone ha rilasciato il 25.8.1977 la concessione edilizia n.1954 a Poggi Nazzareno, Vincenzo e Vittorio per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione in c.da Marina, stabilendo nel punto 14 della concessione che “le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere realizzate contemporaneamente ai lavori di costruzione dell’immobile e devono essere terminate prima di richiedere l’agibilità sanitaria”.<br />
Successivamente, il Sindaco prima ha invitato i concessionari ad eseguire quanto previsto nell’atto d’obbligo del 12.8.1977 (nota del 19.5.1987), poi – tenuto conto che a scomputo totale o parziale dei relativi contributi i concessionari, si erano, appunto, impegnati con l’atto d’obbligo all’esecuzione delle opere di urbanizzazione direttamente con le modalità stabilite dal Comune e con approvazione di progetti facenti parte integrante delle concessione edilizia – ha chiesto l’invio dei computi metrici delle opere realizzate o da realizzare, “onde procedere alla verifica e all’eventuale conguaglio in più o meno dovuto” (nota del 16.11.1988).<br />
A tanto i concessionari hanno adempiuto con la documentazione allegata alla nota del 15.12.1988, ma il Comune, con nota del 27 marzo 1993, ha loro chiesto il pagamento della somma di L.8.970.043 per oneri di urbanizzazione primaria e di L.4.631.739 per costo di costruzione: di contro, gli interessati, con nota del 22.4.1993, hanno indicato le opere effettuate, pari ad un importo complessivo di L.3.656.400.<br />
Il Comune, con nota del 26.3.1993, ha provveduto allo scomputo della suddetta somma, richiedendo, però, il pagamento della somma di L.9.606.803 (L.13.263.203 – L.3.656.400) per urbanizzazione primaria e L.8.970.043 per urbanizzazione secondaria, sollecitandone il ver-samento con nota del 19.1.1994: il legale dei concessionari, con note del 10.2.1994, del 18.7.1994 e del 12.6.1995, ha, tuttavia, contestato la legittimità richiesta.<br />
Con cartella di pagamento n.8500026581 la società Serit Picena, concessionaria del servizio riscossione tributi per il Comune di Campofilone, il 10.2.1996 ha iscritto a ruolo il pagamento della somma di L.18.762.614 per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione a carico dei suindicati concessionari.<br />
La cartella di pagamento è stata impugnata dagli interessati con il ricorso in esame, notificato il 21.3.1996 e depositato il 28 successivo, deducendosi l’intervenuta prescrizione del credito vantato dal Comune, nonché, in subordine, l’illegittimità della cartella stessa in mancanza di adeguata motivazione sui criteri in base ai quali il credito è stato determinato.<br />
Questo Tribunale, con ordinanza 10 aprile 1996, n.191, ha respinto l’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971, n.1034.<br />
Con memoria depositata l’8.4.2004, la difesa del ricorrente ha in-sistito per l’accoglimento del ricorso, chiedendo, altresì che il Comune sia condannato a restituire quanto nel frattempo pagato, oltre le spese di procedura esattoriale, interessi e rivalutazione monetaria.<br />
L’Amministrazione comunale intimata non si è costituita in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">E’ impugnata la cartella di pagamento emessa dal concessionario del servizio riscossione tributi per conto del Comune di Campofilone ai fini della riscossione coattiva del maggior credito vantato dal Comune stesso a titolo di oneri urbanizzazione e costo di costruzione conseguenti al rilascio della concessione edilizia 25.8.1977 n.1954, relativa alla costruzione di un fabbricato di civile abitazione.<br />
Il Collegio ritiene di dover esaminare il ricorso solo con riferi-mento alla domanda di accertamento del diritto all’esenzione e non con riferimento alla domanda di annullamento, trattandosi di controversia attinente a diritti soggettivi attribuiti alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo: infatti, la possibilità per il concessionario di esperire la tutela giudiziaria in materia di contributi per oneri di ur-banizzazione e costo di costruzione non è subordinata a provvedimenti autoritativi di determinazione e richiesta di pagamento, ben potendo il concessionario tutelare il suo diritto soggettivo all’esenzione (in tutto o in parte) con un ricorso diretto al solo accertamento all’esenzione stessa.<br />
E’ stata preliminarmente dedotta la prescrizione del credito vantato dall’Amministrazione comunale.<br />
Orbene, nessun dubbio sussiste sull’applicabilità dell’istituto della prescrizione anche ai crediti vantati dal Comune per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e, in mancanza di altra ed espressa indicazione, il termine è quello decennale, generalmente stabilito dall’art. 2946 c.c. e decorrente dalla data in cui il credito può essere fatto valere.<br />
Ai sensi dell’art.11 della legge 28 gennaio 1977, n.10, sia gli oneri di urbanizzazione che il costo di costruzione vanno determinati, cioè richiesti, dal Comune al momento del rilascio della concessione.<br />
Orbene, nella concessione n.1954 del 25.8.1977, nessun importo è stato richiesto e determinato per costo di costruzione e nessun importo è stato richiesto e determinato per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ma, come consentito dall’art.7 della legge n.10/1977, è stata prevista, in sostituzione del contributo monetario, l’esecuzione diretta delle opere da parte dei concessionari.<br />
Di conseguenza, poiché nella fattispecie non si tratta di richiesta di pagamento di rate o quote di crediti già compiutamente definiti sin dal momento del rilascio della concessione edilizia ed insoluti alle rispettive scadenze, ma di effettiva, postuma rideterminazione del maggior importo che il Comune ha ritenuto complessivamente dovuto rispetto a quello corrispondente alle opere di urbanizzazione diretta-mente eseguite, questa possibilità (recte: diritto) poteva essere esercitata solo prima che il maggior credito fosse prescritto.<br />
Il termine decennale entro cui far valere il diritto era, però, scaduto il 25.8.1987, mentre, tenuto conto della documentazione in atti di causa, la prima manifestazione esplicita della volontà comunale di considerare la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione solo a scomputo del maggior importo dovuto, è costituita dalla nota del 16.11.1988, intervenuta, quindi, quando la prescrizione era già avvenuta, né può ritenersi idoneo atto di interruzione la nota del 19.5.1987, trattandosi di invito ad eseguire gli obblighi previsti nell’atto di sottomissione del 12.8.1977, senza alcun accenno ad un eventuale maggior credito comunale.<br />
Il diritto all’esenzione, a causa dell’intervenuta prescrizione del maggior credito comunale, è dunque fondato ed il ricorso va accolto: di conseguenza, poiché quanto eventualmente pagato, nel frattempo, dal ricorrente non è riconducibile all’ipotesi dell’art.2940 c.c., sussiste l’obbligo per il Comune di Campofilone di restituirgli le relative som-me, aumentate delle spese di procedura esattoriale sostenute e degli interessi legali calcolati dal giorno del pagamento (o dalla data di notifica del ricorso, se il pagamento è intervenuto prima della notifica) sino alla data dell’effettiva restituzione, con esclusione della rivalutazione monetaria, trattandosi di indebito oggettivo ai sensi dell’art.2033 c.c., come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Cons.St., sez.V: 15.2.1994 n. 81; 24.7.1993 n.799; TAR Emilia R., sez. Parma, 7.4.1998 n.149).<br />
Resta assorbito l’esame di ogni altro motivo di gravame.<br />
Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara il diritto dei ricorrenti Poggi Vincenzo, Poggi Vittorio e Poggi Nazzareno all’e-senzione dal pagamento dell’importo di L.18.762.614, richiesto con la cartella n.8500026851 emessa dalla società SERIT PICENA, quale concessionaria del servizio riscossione tributi per il Comune di Campofilone, con conseguente obbligo per il Comune stesso di restituire al ricorrente quanto dal medesimo eventualmente già pagato, oltre le spese di procedura esattoriale sostenute e gli interessi legali, determinati come in motivazione.<br />
Spese di giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21 aprile 2004, con l’intervento dei Magistrati:<br />
Dott. Bruno Amoroso &#8211; Presidente<br />
Dott. Luigi Ranalli &#8211; Consigliere, est.<br />
Dott. Galileo Omero Manzi &#8211; Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/5/2004 n.603</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-12-5-2004-n-603/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-12-5-2004-n-603/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-12-5-2004-n-603/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/5/2004 n.603</a></p>
<p>Contratti &#8211; Autorizzazione e concessione &#8211; appalto ad unico incanto di rivendita di generi di monopolio – omesso sigillo su offerta – omessa previsione di sanzione nel bando ed assenza di controinteressati &#8211; aggiudicazione al concorrente – impugnativa di terzi &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-12-5-2004-n-603/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/5/2004 n.603</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-12-5-2004-n-603/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/5/2004 n.603</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; Autorizzazione e concessione &#8211; appalto ad unico incanto di rivendita di generi di monopolio – omesso sigillo su offerta – omessa previsione di sanzione nel bando ed assenza di controinteressati &#8211; aggiudicazione al concorrente – impugnativa di terzi &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2004/7/4706/g">Ordinanza n. 3424 del 19 luglio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL PIEMONTE<br />
&#8211; 2^ Sezione &#8211;	</b></p>
<p>Ord. n.	603 Anno 2004<br />	<br />
R.G. n.	604 Anno 2004																																																																																												</p>
<p>composto dai Signori:<br />
&#8211; Giuseppe CALVO &#8211; Presidente<br />
&#8211; Antonio PLAISANT &#8211; Referendario estensore<br />
&#8211; Giuseppa LEGGIO &#8211; Referendario<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>O R D I N A N Z A</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 12 maggio 2004.</p>
<p>Visti l’art. 21, 7° comma, della legge 6.12.1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3, 1° comma, della legge 21.7.2000, n. 205 e l’art. 36 del Regolamento 17.8.1907, n. 642;</p>
<p>Visto il ricorso n. 604/04 proposto da<br />
<b>TRIVERO Anna,<br />
rappresentato e difeso dall’avv. Franco Scancarello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via P. Palmieri n.40,</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>il Ministero dell’Economia e delle Finanze,</b>in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliato in corso Stati Uniti n. 45;<br />
e nei confronti di<br />
<b>Ilaria Cinieri</b>,rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Paolo Videtta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Torino, via Cernaia n. 30;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione,<br />
&#8211; del provvedimento non ancora noto nei suoi estremi di identificazione, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ispettorato Compartimentale di Torino, proclama e quindi aggiudica l’appalto ad unico incanto della rivendita generi di monop</p>
<p>nonché per l’annullamento<br />
&#8211; degli atti tutti antecedenti (ivi compreso, ove occorra ed in quanto di ragione, il processo verbale redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ispettorato Compartimentale di Torino, in data 18 febbraio 2004, con il quale viene proclamata aggi</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della controinteressata;<br />
Relatore il dott. Antonio Plaisant;</p>
<p>Comparsi per la parte ricorrente l’avv. Scancarello e per la controinteressata l’avv. Videtta;<br />
Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso appare infondato in quanto il bando di gara non conteneva alcuna espressa sanzione di esclusione con riferimento alla mancanza del sigillo in ceralacca e che, non essendovi state altre offerte che siano state presentate prima della gara, l’asserito difetto di confezionamento comunque non ha comportato, in concreto, rischi di violazione del principio di riservatezza dell’offerta e della par condicio dei concorrenti;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 2^ Sezione &#8211;</p>
<p>rigetta</p>
<p>la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Torino, 12 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-12-5-2004-n-603/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/5/2004 n.603</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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