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	<title>12/4/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/4/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2275</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-4-2011-n-2275/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-4-2011-n-2275/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2275</a></p>
<p>Pres. Numerico – Est. De FeliceSocietà Cooperativa edilizia Manta s.r.l. (Avv. F. Hofer) c/ Comune di Castiglione della Pescaia (Avv. G. Gerbi) sul difetto di legittimazione del promissario acquirente di un terreno ad impugnare il diniego di concessione edilizia 1. Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia – Diniego – Promissario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-4-2011-n-2275/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2275</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-4-2011-n-2275/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2275</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Numerico – <i>Est.</i> De Felice<br />Società Cooperativa edilizia Manta s.r.l. (Avv. F. Hofer) c/ Comune di Castiglione della Pescaia (Avv. G. Gerbi)</span></p>
<hr />
<p>sul difetto di legittimazione del promissario acquirente di un terreno ad impugnare il diniego di concessione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia – Diniego – Promissario acquirente – Impugnazione – Inammissibilità – Ragioni – Interesse legittimo – Non sussiste	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Promissario acquirente – Strumento urbanistico convenzionato – Domanda – Presupposto – Disponibilità del bene – Necessità	</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica – Piano di lottizzazione – Autoannullamento – Promissario acquirente – Impugnazione – Legittimazione – Presupposto – Disponibilità del bene</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La figura del promissario acquirente di terreni interessati da una richiesta di concessione edilizia non implica l&#8217;esistenza di una posizione di interesse legittimo utile a rendere ammissibile l&#8217;impugnazione di un provvedimento di diniego della concessione stessa, potendo al più radicare una posizione dipendente da quella del ricorrente principale, &#8220;ad adiuvandum&#8221; del quale può dunque essere legittimamente dispiegato intervento in giudizio, se ed in quanto non miri ad eludere i termini di impugnazione da parte di chi risulti titolare di una posizione tutelabile con una propria autonoma impugnativa.	</p>
<p>2. Il promissario acquirente può avanzare domanda volta all&#8217;adozione di uno strumento urbanistico convenzionato purché abbia l&#8217;effettiva disponibilità del bene, a nulla rilevando che detta disponibilità possa essere acquisita, nella sua pienezza, solo dopo la stipula del rogito notarile di trasferimento della proprietà, dovendo il concetto di disponibilità essere inteso nel senso della sussistenza di requisiti oggettivi tali da far ritenere che il trasferimento di proprietà sia destinato a verificarsi con sufficienti margini di certezza.	</p>
<p>3. In materia di impugnazione dell’autoannullamento di un piano di lottizzazione, deve escludersi la legittimazione ad impugnare del promissario acquirente tout court, in assenza della disponibilità materiale del bene.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02275/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 10294/2004 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10294 del 2004, proposto da: 	</p>
<p><b>Società Cooperativa Edilizia Manta A R.L.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Felix Hofer, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Castiglione della Pescaia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso Ludovico Villani in Roma, via Asiago, 8; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE: SEZIONE I n. 02389/2004, resa tra le parti, concernente PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 aprile 2011 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Luca Bongiovanni su delega di Felix Hofer e Ludovico Villani in dichiarata sostituzionedell’avv. Gerbi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana la società cooperativa attuale appellante agiva per l’annullamento della delibera adottata dal Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia n.77 del 10 ottobre 2003, con la quale era stata annullata la precedente deliberazione del 27 marzo 2001 di adozione di un piano di lottizzazione relativo al Comparto B Val Mattea del Comprensorio.<br />	<br />
Il giudice di primo grado, richiamando suo precedente (sentenza n.5040 del 2003 sul silenzio-inadempimento) dichiarava la inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva in quanto la ricorrente non è proprietaria dei terreni sui quali insiste il Piano di Lottizzazione ed è estranea al procedimento di approvazione del piano, di cui neppure ha sottoscritto la bozza di convenzione, in mancanza, nel contratto preliminare, di clausole anticipatorie della potestà di agire (per esempio, deve intendersi, di anticipazione di taluni degli effetti tipici del definitivo).<br />	<br />
Avverso tale sentenza propone appello la medesima società cooperativa, affidandosi alle seguenti censure.<br />	<br />
In primo luogo sostiene che la società aveva la qualità di interessata al procedimento in questione, tanto che un ricorso analogo era stato accolto dal medesimo giudice di primo grado con altra sentenza (n.3 del 2003 del Tar Toscana) sulla base della mancanza di tempestiva comunicazione di avvio del procedimento; inoltre, si sostiene che sulla posizione di legittimazione attiva sussisterebbe vincolo di giudicato, in quanto la sentenza n.716 del 2003 del medesimo Tar ha accolto il ricorso della cooperativa contro la prima delibera di autoannullamento dell’adozione.<br />	<br />
Si sostiene che la cooperativa avrebbe titolo ad impugnare, sia perché ha partecipato al procedimento di approvazione del piano, sia perché anche il promissario acquirente di un terreno è legittimato a impugnare il diniego di concessione ad edificare sul medesimo. Infine, parte appellante ripropone i motivi non affrontati dal giudice di primo grado.<br />	<br />
Si è costituito il Comune appellato che chiede rigettarsi l’appello perché infondato e ripropone deduzioni riguardo alla inammissibilità del ricorso originario.<br />	<br />
Con atto depositato in data 3 marzo 2011 la parte appellante ha chiesto rinvio ad altra udienza, in quanto la approvazione dell’adottato nuovo regolamento urbanistico del Comune, avvenuta con delibera n.7 del 4 febbraio 2011, per il quale è pendente termine per le osservazioni, potrebbe in seguito comportare la insussistenza dell’interesse a coltivare il ricorso. Alla udienza pubblica del 5 aprile 2011 la richiesta non è stata accolta dal presidente di udienza in ragione della risalenza temporale della causa e la causa medesima, dopo discussione, è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello è infondato.<br />	<br />
L’appellante sostiene che sarebbe errato il diniego della legittimazione attiva della sua posizione di promissaria acquirente dei terreni interessati dal progetto di lottizzazione.<br />	<br />
Il motivo è infondato.<br />	<br />
La figura del promissario acquirente di terreni interessati da una richiesta di concessione edilizia non implica l&#8217;esistenza di una posizione di interesse legittimo utile a rendere ammissibile l&#8217;impugnazione di un provvedimento di diniego della concessione stessa; invece, può radicare comunque una posizione dipendente da quella del ricorrente principale, &#8220;<i>ad adiuvandum</i>&#8221; del quale può dunque essere legittimamente dispiegato intervento in giudizio, se ed in quanto non miri ad eludere i termini di impugnazione da parte di chi risulti titolare di una posizione tutelabile con una propria autonoma impugnativa (Consiglio Stato sez. IV, 30 giugno 2005 n. 3594).<br />	<br />
La giurisprudenza ha sostenuto che anche il promissario acquirente può avanzare domanda volta all&#8217;adozione di uno strumento urbanistico convenzionato, sempre che abbia l&#8217;effettiva disponibilità del bene, a nulla rilevando che detta disponibilità possa essere acquisita, nella sua pienezza, solo dopo la stipula del rogito notarile di trasferimento della proprietà, dovendo il concetto di disponibilità essere inteso nel senso della sussistenza di requisiti oggettivi tali da far ritenere che il trasferimento di proprietà sia destinato a verificarsi con sufficienti margini di certezza (così, per esempio, Consiglio Stato sez. V, 24 agosto 2007, n. 4485).<br />	<br />
Tale disponibilità giuridica e materiale nella specie non sussiste, né è stata mai dedotta.<br />	<br />
Anche in relazione alla possibilità di richiedere titoli abilitativi, si sostiene che legittimato a richiedere la concessione edilizia è o il titolare del diritto reale di proprietà sul fondo o chi, pur essendo titolare di altro diritto, reale o di obbligazione, abbia, per effetto di questo, obbligo o facoltà di eseguire i lavori per cui chiede la concessione. <br />	<br />
Tale legittimazione, invece, non compete a colui il quale, in base ad un contratto preliminare, abbia avuto la promessa di futura vendita del terreno sul quale dovrebbe sorgere la costruzione (nel senso che la voltura della concessione edilizia non può essere chiesta dal promissario acquirente cfr. Cass. 10 ottobre 1997 n. 9850).<br />	<br />
Nel vigore dell&#8217;art. 4, l. 28 gennaio 1977 n. 10 (sostanzialmente corrispondente all&#8217;art. 11, t.u. 6 giugno 2001 n. 380), la concessione edilizia, potendo essere rilasciata &#8220;al proprietario dell&#8217;area o a chi abbia titolo per richiederla&#8221;, poteva essere chiesta anche dal promissario acquirente dell&#8217;immobile, purché avesse a ciò consentito il proprietario (Consiglio Stato, sez. V, 24 agosto 2007, n. 4485).<br />	<br />
Ne consegue che, anche con riferimento alla impugnazione dell’autoannullamento di un piano di lottizzazione, legittimato ad impugnare non può ritenersi il promissario acquirente <i>tout court</i>, in assenza tra l’altro della disponibilità materiale del bene, che si potrebbe configurare in caso di preliminare cosiddetto ad effetti anticipati, con il quale quantomeno si anticipa l’effetto della consegna del bene.<br />	<br />
Non è condivisibile il motivo che poggia su una asserita esistenza di giudicato, in assenza di identità di cause, che riguardi sia l’oggetto (gli atti impugnati) che i soggetti (le parti in giudizio); in effetti, l’atto impugnato è del tutto diverso, come ammette la medesima parte appellante. <br />	<br />
Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto. <br />	<br />
La condanna alle spese del presente grado di giudizio segue il principio della soccombenza; le spese sono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, così provvede:<br />	<br />
rigetta l’appello, con conferma della impugnata sentenza. <br />	<br />
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidandole in complessivi euro tremila.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2011, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/04/2011</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Decisione &#8211; 12/4/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-decisione-12-4-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-decisione-12-4-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Decisione &#8211; 12/4/2011 n.0</a></p>
<p>Pres. de Luca Tamajo – Arbitri Piazza, Zaccheo Cagliostro (Avv. M. Grassani) c/ Federazione Italiana Pallacanestro (Avv.ti G. Valori, P. Vaccaro) Giustizia sportiva – TNAS &#8211; Organi federali – Provvedimento – Impugnazione – Inammissibilità – Ragioni. Non sussiste la competenza a giudicare, da parte del Tribunale Nazionale di Arbitrato per</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-decisione-12-4-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Decisione &#8211; 12/4/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Luca Tamajo – Arbitri Piazza, Zaccheo<br />  Cagliostro (Avv. M. Grassani) c/ Federazione Italiana Pallacanestro (Avv.ti G. Valori, P. Vaccaro)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia sportiva – TNAS &#8211; Organi federali – Provvedimento – Impugnazione – Inammissibilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussiste la competenza a giudicare, da parte del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in ordine ad atti ovvero a provvedimenti che siano emessi da organi diversi da quelli di giustizia, atteso che tali atti non sono qualificabili come provvedimenti assunti all’esito di una controversia. (nella specie è stata considerata inammissibile l’impugnazione  proposta da un arbitro avverso il blocco delle retrocessioni stabilito dal Consiglio Federale e volta alla riammissione nella lista degli arbitri abilitati a dirigere le gare di serie B dilettanti maschile e A2 femminile senza aver, a suo tempo, contestato in alcun modo la retrocessione disposta all’esito delle stagioni precedenti, in quanto  tale domanda non è stata proposta innanzi ad alcuno degli organismi che amministrano la giustizia federale. (1)	</p>
<p></b>_______________________________<br />	<br />
(1) lodo Rostain/F.I.P.” del 20.4.2010; lodo “Binda/F.I.P.” del 6.5.2010.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/17425_TNAS_17425.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-decisione-12-4-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Decisione &#8211; 12/4/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-sentenza-12-4-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-sentenza-12-4-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.0</a></p>
<p>Pres. e Rel. Fumagalli A.S.D. Polisportiva San Pio X, Sasso A. (Avv. J. Tognon) c/ F.I.G.C. (Avv.ti M. Gallavotti, S. La Porta) 1. Giustizia Sportiva – TNAS &#8211; Referto dell’arbitro – Fatti controversi &#8211; Prova contraria – Testimonianze – Inammissibilità – Ragioni. 2. Giustizia Sportiva &#8211; TNAS &#8211; Referto dell’arbitro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-sentenza-12-4-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-sentenza-12-4-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. e Rel.</i> Fumagalli<br /> A.S.D. Polisportiva San Pio X, Sasso A. (Avv. J. Tognon) c/ F.I.G.C. (Avv.ti M. Gallavotti, S. La Porta)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia Sportiva – TNAS &#8211; Referto dell’arbitro – Fatti controversi &#8211; Prova contraria – Testimonianze – Inammissibilità – Ragioni.	</p>
<p>2. Giustizia Sportiva &#8211; TNAS &#8211; Referto dell’arbitro – Prova privilegiata – Ratio.	</p>
<p>3. Giustizia Sportiva – Gara &#8211; Sanzione disciplinare – Valutazione &#8211; Errori arbitrali – Attenuante – Inconfigurabilità.	</p>
<p>4. Giustizia sportiva – TNAS &#8211; Gara &#8211; Arbitri – Decisioni – Rivalutazione – Ammissibilità – Limiti – Malafede.	</p>
<p>5. Giustizia Sportiva – TNAS – Sanzione disciplinare – Congruità &#8211; Valutazione – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le istanze volte ad accertare mediante deposizioni, interrogatorio o confronti i fatti occorsi in occasione di una gara sono inammissibili alla luce delle norme attualmente vigenti nel  sistema della FIGC. Infatti l’art. 34 comma 5 CGS esclude il contraddittorio tra le parti interessate e gli ufficiali di gara e l’art. 35 comma 1.1 CGS attribuisce ai rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed ai relativi eventuali supplementi l’efficacia di piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, superabile solo con riprese filmate o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale. (1)	</p>
<p>2. L’art. 35.1.1 CGS è volto ad assicurare che la competizione sportiva, cui appartengono strutturalmente e funzionalmente le valutazioni del direttore di gara, si esaurisca al suo termine: e conseguentemente le rilevazioni dell’arbitro non possano essere riviste se non nei particolari casi che l’ordinamento sportivo prevede. Tali esigenze appaiono prevalenti, se viste dal punto di osservazione dell’ordinamento sportivo, rispetto alle esigenze individuali del singolo atleta, poiché altrimenti le rilevazioni arbitrali finirebbero sempre per avere carattere provvisorio, superabile dalla prova contraria offerta dall’atleta. (2)	</p>
<p>3.  Nell’ambito di un provvedimento disciplinare  dell’organo federale, gli eventuali errori arbitrali verificatisi durante lo svolgimento di una gara non rappresentano una causa di giustificazione, o un’attenuante, o comunque un elemento da valutare nell’apprezzamento della natura e della gravità dei fatti commessi da un giocatore nei confronti dell’arbitro.	</p>
<p>4. Le decisioni dei giudici di gara in ordine allo svolgimento della stessa non possono essere riviste in sede arbitrale, a meno che non sia offerta la prova dell’evidente malafede dell’arbitro stesso.	</p>
<p>5. IL TNAS non può valutare la congruità della sanzione, e delle modalità di esercizio del potere discrezionale riconosciuto all’organo disciplinare di un’associazione nella determinazione della sanzione stessa, potendo esclusivamente valutare se l’esercizio di siffatto potere discrezionale si ponga in contrasto con le regole interne dell’associazione, le norme imperative della legge italiana o con i principi fondamentali del diritto.	</p>
<p></b>_____________________________________________<br />	<br />
(1) (lodo deliberato il 14 maggio 2009, A.S.I. Isola Farnese FCD c. FIGC)</p>
<p>(2) (CAS OG 96/006, Mendy, lodo del 1° agosto 1996;CAS OG 00/013, Segura, lodo del 30 settembre 2000; CAS OG 02/007, Korean Olympic Committee, lodo del 23 febbraio 2002; CAS 2001/A/354, Irish Hockey Association, e CAS 2001/A/355, Lithuanian Hockey Association, lodo del 15 aprile 2002).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2256</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2011-n-2256/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2011-n-2256/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2256</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio. Est. C. Contessa. Wind Telecomunicazioni S.p.a. (Avv. A. Lirosi, V. Minervini, D. Zanetti) c. Autorit¡¡ì¡¨¨ Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato); Vodafone Omnitel S.p.a. (Avv. M. Libertini, V. Minervini) c. Autorit¡¡ì¡¨¨ Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato); Telecom Italia S.p.a. (Avv. P. Fattori,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2011-n-2256/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2256</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> G. Coraggio.<i> Est.</i> C. Contessa.<br /> Wind Telecomunicazioni S.p.a. (Avv. A. Lirosi, V. Minervini, D. Zanetti) c. Autorit¡¡ì¡¨¨ Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato); Vodafone Omnitel S.p.a. (Avv. M. Libertini, V. Minervini) c. Autorit¡¡ì¡¨¨ Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato); Telecom Italia S.p.a. (Avv. P. Fattori, A. Lirosi) c. Autorit¡¡ì¡¨¨ Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato); Autorit¡¡ì¡¨¨ Garante della  Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato) c. Telecom Italia S.p.a., Vodafone Omnitel S.p.a.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pratiche commerciali scorrette – Procedimento – Avvio – Mancata comunicazione – Comunicazione incompleta – Equiparazione – Ragioni &#8211; L. n. 241/90, art. 21-octies – Applicabilità – Limiti .	</p>
<p>2. Pratiche commerciali scorrette – Procedimento – Audizione – Istanza di parte – Diniego – Legittimità – Ragione – Potere discrezionale.	</p>
<p>3. Pratiche commerciali scorrette – Procedimento – Audizione – Obbligo ex lege n. 689/81, art. 18 – Non sussite – Ragioni.	</p>
<p>4. Pratiche commerciali scorrette – Campagna pubblicitaria del c.d. content provider – Settore merceologico della telefonia – Remunerazione dell&#8217;operatore telefonico c.d. carrier – Meccanismo c.d. di revenue share – Conseguenza – Responsabilità – Estensione.	</p>
<p>5. Pratiche commerciali scorrette – Campagna pubblicitaria – Servizi telefonici in abbonamento &#8211; Pluralità di operatori telefonici – Indicazione di pluralità di segni distintivi – Finalità meramente informativa – Esclusione – Ingannevolezza – Sussiste.	</p>
<p>6. Pratiche commerciali scorrette – Disciplina – Struttura della fattispecie – Sul piano soggettivo – Presunzione di colpa – Ragioni.	</p>
<p>7. Pratiche commerciali scorrette – Disciplina – Struttura della fattispecie – Elementi – Colpa – Esclusione di responsabilità – Pattuizioni negoziali – Irrilevanza – Ragioni.	</p>
<p>8. Pratiche commerciali scorrette – Fattispecie – Elementi – Colpa – Esclusione della responsabilità – Violazione di pattuizioni negoziali – Non rileva – Ragioni.	</p>
<p>9. Pratiche commerciali scorrette – Attività – Operatore telefonico –  Qualificazione &#8211; Vigilanza sul c.d. content provider – Non configurabilità – Ragioni.	</p>
<p>10. Pratiche commerciali scorrette – Oneri di controllo – In capo all&#8217;operatore telefonico – Esigibilità – Ragioni – Onerosità – Irrilevanza.	</p>
<p>11. Pratiche commerciali scorrette – Sanzione – Determinazione – Elementi.	</p>
<p>12. Pratiche commerciali scorrette – Sanzione – Determinazione – Sindacato del G.A. &#8211; Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di pratiche commerciali scorrette, la mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ¡¡ì¡¡ì equiparata, in ragione di un evidente principio di continenza, alla incompleta comunicazione dello stesso. Ne deriva che la mancata o incompleta comunicazione di avvio del procedimento non comporta l&#8217;annullamento del provvedimento sanzionatorio, in applicazione dell&#8217;art. 21-octies della l. n. 241/90, qualora le censure inerenti i presupposti per l&#8217;attivazione del potere sanzionatorio ed loro concreto apprezzamento nel caso concreto siano immuni dai vizi prospettati dal Privato.	</p>
<p>2. In tema di pratiche commerciali scorrette, il responsabile del procedimento non ¡¡ì¡¡ì tenuto a disporre l&#8217;audizione delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Infatti tale potere, descritto dall&#8217;art. 12, c. 2 del regolamento di procedura, ¡¡ì¡¡ì di carattere discrezionale e subordinato alla verifica di una effettiva esigenza istruttoria anche quando sia la parte a presentare la richiesta.	</p>
<p>3. In tema di pratiche commerciali scorrette, non trova applicazione l&#8217;art. 18, c. 2 , l. n. 689/1981 ¡¡ìC e quindi il responsabile del procedimento non ¡¡ì¡¡ì tenuto a disporre l&#8217;audizione delle parti che ne abbiano fatto richiesta ¡¡ìC atteso che la previsione in parola non assume la valenza di principio generale, n¡¡ì¦ ¡¡ì¡¡ì espressamente richiamata dall&#8217;art. 27, c. 13, d.lgs. n. 206/2005.	</p>
<p>4. In tema di pratiche commerciali scorrette, la previsione, nell&#8217;ambito di una campagna pubblicitaria di servizi telefonici, di un meccanismo di remunerazione degli operatori direttamente correlato al volume di traffico registrato (c.d. revenue share) si risolve nella volontaria e consapevole partecipazione di tali operatori all&#8217;iniziativa imprenditoriale.	</p>
<p>5. In tema di pratiche commerciali scorrette, nel quadro della pubblicizzazione di servizi in abbonamento, la responsabilit¡¡ì¡¨¨ dei singoli operatori telefonici non ¡¡ì¡¡ì esclusa dalla presenza della pluralit¡¡ì¡¨¨ di segni distintivi dei medesimi. Tale pluralit¡¡ì¡¨¨ di segni distintivi ¡¡ì¡¡ì infatti utile al fine di ingenerare un maggior affidamento della clientela e per realizzare una migliore pervasivit¡¡ì¡¨¨ della campagna commerciale.	</p>
<p>6. In tema di pratiche commerciali scorrette si applica la previsione dell&#8217;art. 3 l. n. 689 del 1981 nel senso di porre in capo all&#8217;agente una presunzione semplice di colpa tale, quindi, da ammettere la prova contraria fornita dal medesimo agente. Tale la presunzione semplice di colpa non pu¡¡ì¡ã essere vinta in presenza di coscienza e volont¡¡ì¡¨¨ della condotta, della professionalit¡¡ì¡¨¨ dell&#8217;agente e della carenza di comportamenti volti ad evitare la causazione del fatto.	</p>
<p>10. In tema di pratiche commerciali scorrette, le pattuizioni negoziali intercorse tra i privati non possono valere a derogare alla disciplina pubblicistica in punto di criteri di imputazione della fattispecie. Le parti negoziali nell&#8217;esercizio di autonomia privata non possono distribuire le rispettive responsabilit¡¡ì¡¨¨, atteso che le disposizioni che individuano la responsabilit¡¡ì¡¨¨ sono disciplina di ordine pubblico e sono quindi sottratte alla disponibilit¡¡ì¡¨¨ delle parti.	</p>
<p>11. In tema di pratiche commerciali scorrette, la violazione di accordi inter partes non ha rilevanza scriminante atteso che la disciplina di legge che ascrive la responsabilit¡¡ì¡¨¨ per l&#8217;ingannevolezza del messaggio ha carattere imperativo.	</p>
<p>12. In tema di pubblicit¡¡ì¡¨¨ ingannevole la responsabilit¡¡ì¡¨¨ ascritta all&#8217;operatore telefonico carrier in relazione ai messaggi pubblicitari elaborati dal content provider non riguarda un controllo di tipo pubblicistico relativo ad una condotta altrui ¡¡ìC qualificabile come vigilanza ¡¡ìC bens¡¡ì¬ un fatto commissivo proprio, concretatosi nella partecipazione all&#8217;iniziativa economica.	</p>
<p>13. In tema di pratiche commerciali scorrette, la condotta richiedibile agli operatori telefonici, tale da concretarsi nella implementazione di un sistema di controllo preventivo dei messaggi pubblicitari, non pu¡¡ì¡ã essere esclusa in ragione della presunta onerosit¡¡ì¡¨¨ della stessa a motivo del diretto interesse nell&#8217;iniziativa economica, della dimensione di tali operatori economici, della loro professionalit¡¡ì¡¨¨ nel settore merceologico.	</p>
<p>14. In tema di pratiche commerciali scorrette, al fine di determinare la sanzione, trova applicazione l&#8217;art. 11 della l. n. 689 del 1981. Pertanto devono essere valutati quali elementi per la determinazione del quantum la gravit¡¡ì¡¨¨ della violazione, l&#8217;opera svolta dall&#8217;agente per l&#8217;eliminazione o attenuazionee delle conseguenze della violazione, nonch¡¡ì¦ la personalit¡¡ì¡¨¨ dello stesso e le sue condizioni economiche.	</p>
<p>15. In tema di pratiche commerciali scorrette, l&#8217;attivit¡¡ì¡¨¨ amministrativa di determinazione della sanzione costituisce espressione di discrezionalit¡¡ì¡¨¨, sindacabile in sede giurisdizionale di legittimit¡¡ì¡¨¨ nei limiti della congruit¡¡ì¡¨¨ motivazionale e della logicit¡¡ì¡¨¨ (in senso contrario cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, Sentenza 24 febbraio 2011, n. 1737 e T.A.R. Lazio, Sez. I, sentenza 3 novembre 2010, n. 33131).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10588 del 2009, proposto da: </p>
<p><b>Wind Telecomunicazioni S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi, Vittorio Minervini e Damiano Zannetti, con domicilio eletto presso Antonio Lirosi in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20; </p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Autorit¨¤ Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Stefano Malpensi</b>; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 40 del 2010, proposto da: </p>
<p><b>Autorit¨¤ Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </p>
<p>contro</p>
<p><b>Telecom Italia Spa; </p>
<p></b>nei confronti di<br />	<br />
<b>Zero9 Spa, Giacomo D&#8217;Amato; </p>
<p>	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 41 del 2010, proposto da: </p>
<p><b>Autorit¨¤ Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Vodafone Omnitel N.V.</b>;</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Stefano Malpensi; </p>
<p>	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 130 del 2010, proposto da: </p>
<p><b>Vodafone Omnitel Nv</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Libertini e Vittorio Minervini, con domicilio eletto presso Vittorio Minervini in Roma, corso Dora, n. 1; </p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Autorit¨¤ Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 405 del 2010, proposto da</p>
<p><b>Telecom Italia S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Piero Fattori e Antonio Lirosi, con domicilio eletto presso Gianni Origoni Grippo &#038; Partner in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Autorit¨¤ <b>Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Zero9 S.p.A., Giacomo D&#8217;Amato</b>;</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
quanto al ricorso n. 10588 del 2009:<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. Lazio ¨C Roma, Sezione I, n. 7122/2009, resa tra le parti, concernente SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA<br />	<br />
quanto al ricorso n. 40 del 2010:<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. Lazio ¨C Roma, Sezione I, n. 7558/2009, resa tra le parti, concernente SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA<br />	<br />
quanto al ricorso n. 41 del 2010:<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. Lazio ¨C Roma, Sezione I, n. 7123/2009, resa tra le parti, concernente SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA<br />	<br />
quanto al ricorso n. 130 del 2010:<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. Lazio ¨C Roma, Sezione I, n. 7123/2009, resa tra le parti, concernente SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA<br />	<br />
quanto al ricorso n. 405 del 2010:<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. Lazio ¨C Roma, Sezione I, n. 7558/2009, resa tra le parti, concernente SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell¡¯Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato, della soc. Wind Telecomunicazioni s.p.a., della soc. Vodafone Omnitel NV e della soc. Telecom Italia s.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2011 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati cos¨¬ come da verbale di udienza;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
FATTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>A seguito di alcune richieste di intervento, l¡¯Autorit¨¤ Garante della Concorrenza e del Mercato (d¡¯ora innanzi: ¡®l¡¯A.G.C.M.¡¯) comunicava alla soc. Zero9 s.p.a., nella sua qualit¨¤ di operatore pubblicitario, l¡¯apertura di un procedimento relativo a una possibile pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, comma 1, lettere a) e b), 22 e 26, lettera f) del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (¡®codice del consumo¡¯, nella formulazione ratione temporis vigente) in relazione ad alcuni messaggi diffusi da tale societ¨¤ sul proprio sito internet.<br />	<br />
In particolare, l¡¯Autorit¨¤ contestava il contenuto del messaggio pubblicitario incentrato sul seguente claim: ¡°Invia 10 SMS gratis al giorno. E in pi¨´ ricevi subito una fantastica suoneria¡±, ipotizzando che allo stesso potesse essere sottesa un¡¯ipotesi di pratica commerciale scorretta relativa all¡¯effettiva natura del servizio oggetto della campagna pubblicitaria.<br />	<br />
Con atto in data 2 aprile 2008, l¡¯A.G.C.M. deliberava la sospensione provvisoria della pratica commerciale in questione, riservandosi di svolgere un successivo approfondimento circa l¡¯effettivo coinvolgimento dei singoli gestori di telefonia in relazione alla pratica commerciale oggetto di contestazione.<br />	<br />
In particolare, l¡¯A.G.C.M. contestava all¡¯operatore pubblicitario che il claim del messaggio pubblicitario in questione non si riferisse all¡¯oggetto del servizio offerto, ma ad un servizio di intrattenimento in abbonamento il quale aveva piuttosto quale oggetto principale la possibilit¨¤ di scaricare sul proprio telefono cellulare musiche e suonerie e che solo in via eventuale avrebbe consentito l¡¯invio gratuito di messaggi di testo. Ciononostante, l¡¯Autorit¨¤ osservava che il messaggio pubblicitario in parola attribuisse un rilievo eccessivo e sproporzionato al servizio di invio di SMS, mentre le modalit¨¤ di fruizione del servizio principale (e i relativi costi) non erano adeguatamente indicati nell¡¯ambito del messaggio diffuso.<br />	<br />
In concreto, era accaduto<br />	<br />
Ai fini della decisione giova osservare che il meccanismo di remunerazione del servizio convenuto fra la soc. Zero9 e gli operatori telefonici appellanti era basato sul meccanismo di c.d. ¡®revenue sharing¡¯, con la conseguenza che ai gestori telefonici venisse versata una percentuale del fatturato telefonico complessivo generato dalla vendita di contratti multimediali da parte della soc. Zero9, anche a titolo di remunerazione per le attivit¨¤ svolte in sede di offerta dei servizi.<br />	<br />
Con decisione n. 18779 del 21 agosto 2008, l¡¯Autorit¨¤ cos¨¬ decideva:<br />	<br />
&#8211; riteneva che la soc. Zero9 avesse effettivamente realizzato un¡¯ipotesi di pratica commerciale scorretta (sanzionabile ai sensi degli articoli 21, 22 e 26 del d.lgs. 206 del 2005), essendosi limitata in maniera sostanzialmente decettiva a pubblicizzare<br />
La condotta in tal modo posta in essere, quindi, concretava gli estremi della scorrettezza ai sensi delle richiamate disposizioni del d.lgs. 206, cit.<br />	<br />
Sul punto non vi ¨¨ contestazione nell¡¯ambito del presente giudizio;<br />	<br />
&#8211; riteneva, altres¨¬, che nell¡¯ambito della complessiva vicenda anche gli operatori telefonici odierni appellanti avessero assunto la qualifica di ¡®operatori pubblicitari¡¯, in quanto sostanzialmente co-autori dei messaggi contestati.<br />	<br />
In particolare, secondo l¡¯A.G.C.M., al fine di garantire l¡¯effetto utile della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, deve essere considerato come ¡®professionista¡¯ qualunque soggetto che partecipi alla realizzazione della pratica, traendone uno specifico e diretto vantaggio economico e/o commerciale;<br />	<br />
Sotto tale aspetto, l¡¯Autorit¨¤ riteneva che sussistessero tre elementi/indici rivelatori della richiamata qualificabilit¨¤ come co-autori dei messaggi contestati:<br />	<br />
a) in primo luogo, l¡¯esistenza di un potere (preventivo e successivo) di verifica e controllo sul contenuto dei messaggi pubblicitari, riconosciuta (sia pure, secondo modulazioni diverse) dai contratti stipulati con il content provider Zero9 (primo elemento di responsabilit¨¤ editoriale);<br />	<br />
b) in secondo luogo, la circostanza per cui i gestori telefonici avessero espressamente consentito l¡¯utilizzo dei propri loghi e segni distintivi nell¡¯ambito delle operazioni pubblicitarie relative ai servizi reclamizzati, in tal modo palesando il proprio coinvolgimento diretto nell¡¯ambito delle operazioni reclamizzate (secondo elemento di responsabilit¨¤ editoriale).<br />	<br />
Secondo l¡¯A.G.C.M., del resto, la circostanza per cui i servizi fossero offerti dalla soc. Zero9 in collaborazione con i gestori di telefonia mobile era chiara anche per i fruitori del servizio (grazie alla presenza dei loghi aziendali) ed era idonea a generare un affidamento nei loro confronti circa la correttezza del loro operato;<br />	<br />
c) in terzo luogo, il fatto che i gestori telefonici avessero tratto un diretto vantaggio economico dalle operazioni contestate dal momento che (in base al meccanismo del c.d. ¡®revenue sharing¡¯) i proventi derivanti dal traffico telefonico sulla numerazione a decade 4 nella specie utilizzata venivano ripartiti fra il fornitore di contenuti e gli stessi operatori telefonici. <br />	<br />
In tal modo operando ¨C secondo l¡¯Autorit¨¤ ¨C i gestori telefonici avevano palesato una diretta cointeressenza economica nell¡¯incrementare e sviluppare i traffici telefonici conseguenti alla fruizione di servizi a decade 4;<br />	<br />
&#8211; L¡¯Autorit¨¤ riteneva inoltre che, attesa la specifica gravit¨¤ della condotta posta in essere da ciascuno dei soggetti coinvolti nella vicenda e le circostanze aggravanti o attenuanti a ciascuno di essi riferibile, la sanzione pecuniaria andasse quanti<br />
Il provvedimento in questione veniva impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio dai tre operatori telefonici con distinti gravami (ricorso n. 10801/08 ¨C Wind Telecomunicazioni; ricorso n.10799/08 ¨C Vodafone Omnitel; ricorso n. 10516/08 ¨C Telecom Italia).<br />	<br />
Con le pronunce oggetto del presente appello, il Tribunale ad¨¬to cos¨¬ provvedeva:<br />	<br />
&#8211; respingeva i ricorsi delle compagnie telefoniche in relazione alla parte del provvedimento sanzionatorio con cui era stata riconosciuta la loro qualificabilit¨¤ come operatori pubblicitari e co-autori dei messaggi pubblicitari contestati;<br />	<br />
&#8211; per quanto concerne, invece, la quantificazione della sanzione, il primo Giudice riteneva illegittimo e incongruo l¡¯operato dell¡¯Autorit¨¤, la quale aveva finito per assoggettare ad una sanzione di ammontare inferiore l¡¯autore principale della condot<br />
Le sentenze in questione venivano fatte oggetto di impugnativa sia da parte degli operatori telefonici, sia da parte dell¡¯Autorit¨¤.<br />	<br />
In particolare:<br />	<br />
&#8211; la sentenza n. 7122/09 veniva impugnata dalla soc. Wind Telecomunicazioni per il capo relativo alla sua qualificazione come soggetto ¡®co-autore¡¯ del messaggio (ricorso n. 10588/09) e dall¡¯A.G.C.M. per il capo relativo alla determinazione del quantum<br />
&#8211; la sentenza n. 7123/09 veniva impugnata dalla soc. Vodafone Omnitel per il capo relativo alla sua qualificazione come soggetto ¡®co-autore¡¯ del messaggio (ricorso n. 130/2010) e dall¡¯A.G.C.M. per il capo relativo alla determinazione del quantum della<br />
&#8211; la sentenza n. 7558/09 veniva impugnata dalla soc. Telecom Italia per il capo relativo alla sua qualificazione come soggetto ¡®co-autore¡¯ del messaggio (ricorso n. 405/2010) e dall¡¯A.G.C.M. per il capo relativo alla determinazione del quantum della sa<br />
All¡¯udienza pubblica del 21 gennaio 2011, presenti i Difensori delle parti costituite come da verbale d¡¯udienza, i ricorsi venivano trattenuti in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Giungono alla decisione del Collegio tre ricorsi in appello proposti da altrettanti gestori operanti nel settore della telefonia mobile avverso le sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio con cui sono stati accolti (ma solo in parte) i ricorsi proposti avverso il provvedimento del 2009 con cui l¡¯Autorit¨¤ Garante della Concorrenza e del Mercato (d¡¯ora innanzi: ¡®l¡¯A.G.C.M.¡¯) li ha qualificati come ¡®professionisti¡¯ e ¡®co-autori¡¯ di alcuni messaggi pubblicitari ingannevoli assoggettati a sanzione ai sensi degli articoli 18 e segg. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (nella formulazione ratione temporis vigente), rigettando per il resto i ricorsi in questione.<br />	<br />
Giungono, altres¨¬, in decisione i tre distinti ricorsi proposti (in via principale ovvero incidentale) dall¡¯A.G.C.M. avverso i capi delle richiamate sentenze con cui ¨¨ stata annullata per irragionevolezza la parte dei provvedimenti contestati in cui veniva in concreto determinato il quantum della sanzione irrogata, assoggettando i gestori telefonici (nella loro veste di co-autori della condotta) ad una sanzione di importo superiore rispetto a quella disposta per il content provider autore in senso principale della medesima condotta.<br />	<br />
2. In primo luogo, il Collegio ritiene di disporre la riunione degli appelli in epigrafe, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e in parte soggettiva (art. 70, c.p.a.).<br />	<br />
3. Con il ricorso in appello n. 1976/09 la soc. Wind Telecomunicazioni articola motivi di doglianza che possono essere cos¨¬ sintetizzati:<br />	<br />
In primo luogo, la societ¨¤ appelante lamenta l¡¯erroneit¨¤ della pronuncia oggetto di gravame per la parte in cui ha ritenuto insussistenti i lamentati vizi procedimentali relativi all¡¯istruttoria prodromica all¡¯irrogazione della sanzione. In particolare, l¡¯appellante lamentava che nella vicenda di causa fossero state realizzate gravi violazioni in tema di comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con l¡¯irrogazione delle sanzioni pecuniarie.<br />	<br />
Inoltre, la disciplina del procedimento per l¡¯irrogazione di sanzioni in materia di pratiche commerciali contenuta nel regolamento dell¡¯Autorit¨¤ del novembre 2007 non garantirebbe in modo adeguato il rispetto delle garanzie partecipative di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241;<br />	<br />
In secondo luogo, la soc. Wind Telecomunicazioni lamenta che il Tribunale, ¡®correggendo¡¯ di fatto il contenuto del provvedimento sanzionatorio adottato dall¡¯Autorit¨¤, abbia tentato di costruire la tipologia di condotta sanzionata come illecito commissivo (ovvero omissivo) per fatto proprio e non come ipotesi di responsabilit¨¤ di tipo oggettivo (sebbene l¡¯operato dell¡¯Autorit¨¤ sottendesse proprio una siffatta forma di responsabilit¨¤).<br />	<br />
Oltretutto, la sentenza in questione sarebbe viziata per ultrapetizione per avere ritenuto (nel silenzio sul punto da parte dei provvedimenti impugnati) che le compagnie telefoniche fossero, altres¨¬, responsabili di aver omesso la realizzazione di un adeguato sistema di controlli sui messaggi pubblicitari in contestazione.<br />	<br />
Sotto tale aspetto, il T.A.R. avrebbe omesso di considerare:<br />	<br />
&#8211; che il soggetto carrier non possiede alcun effettivo potere di controllo sulle scelte imprenditoriali ed editoriali del content provider, il quale ¨¨ un soggetto del tutto autonomo dal primo e in alcun modo ¨¨ astretto da vincoli operativi o di direttiv<br />
&#8211; che l¡¯appellante non aveva mai autorizzato l¡¯utilizzo del messaggio pubblicitario in questione (e che, anzi, il messaggio oggetto di contestazione non le era stato neppure reso noto dalla soc. Zero9, la quale aveva in tal modo contravvenuto a una prec<br />
&#8211; che non potrebbe in alcun modo ¡®traslarsi¡¯ sul puro e semplice operatore carrier un onere di controllo sul contenuto dei messaggi oggetto di diffusione, trattandosi di attivit¨¤ di carattere essenzialmente pubblicistico, in alcun modo addossabile a un<br />
&#8211; che l¡¯appellante aveva diligentemente stilato delle ¡®linee guida¡¯ operative (che il content provider si era impegnato a rispettare, salvo poi discostarsene in concreto) il cui rispetto avrebbe certamente impedito la diffusione di messaggi scorretti i<br />
Ancora, l¡¯appellante lamenta che il T.A.R. avrebbe omesso di pronunciarsi sul quarto, quinto, sesto e settimo motivo del ricorso in primo grado.<br />	<br />
Oltretutto, l¡¯esame delle pattuizioni contrattuali intercorse con il content provider mostra che la societ¨¤ appellante avesse solo una mera facolt¨¤ (e non gi¨¤ un obbligo puntuale) di sottoporre a verifica preventiva i messaggi diffusi dalla soc. Zero9. Oltretutto, tale facolt¨¤ di verifica era finalizzata unicamente ad evitare possibili abusi dell¡¯immagine del carrier, tutelandone in ultima analisi gli interessi imprenditoriali.<br />	<br />
Conseguentemente, l¡¯utilizzo del logo dell¡¯appellante nell¡¯ambito delle campagne pubblicitarie oggetto di contestazione non avrebbe alcun effetto pubblicitario, ma sarebbe stato finalizzato unicamente a scopi informativi per la clientela e di salvaguardia dell¡¯immagine dell¡¯operatore carrier.<br />	<br />
Con un ulteriore motivo di doglianza, la soc. Wind Telecomunicazioni lamenta che la nozione di ¡®professionista¡¯ trasfusa nella decisione in questione risulterebbe del tutto ¨C ed illegittimamente ¨C diversa rispetto a quella trasfusa nell¡¯art. 18 del d.lgs. 206 del 2005. <br />	<br />
Infine, l¡¯appellante lamenta che la nozione di ¡®professionista¡¯ nella specie utilizzata dal T.A.R. risulterebbe radicalmente diversa rispetto a quella trasfusa nell¡¯ambito della direttiva 2005/29/CE in tema di pratiche commerciali scorrette, la quale non consentirebbe (neppure al fine di predisporre una soglia di tutela pi¨´ elevata per i consumatori) di aderire a una nozione di ¡®professionista¡¯ di contenuto cos¨¬ ampio quale quella utilizzata dai primi Giudici.<br />	<br />
4. Con il ricorso n. 130/2010, la soc. Vodafone Omnitel lamenta l¡¯erroneit¨¤ della pronuncia n. 7123/09 articolando i motivi di doglianza che possono essere cos¨¬ sinteticamente descritti.<br />	<br />
In primo luogo, l¡¯appellante lamenta che i primi Giudici abbiano omesso di considerare le numerose violazioni del diritto di difesa e del contraddittorio che avevano caratterizzato il procedimento prodromico all¡¯irrogazione della sanzione di cui alla decisione impugnata in prime cure. Oltretutto, la stessa disciplina procedurale in tema di pratiche commerciali scorrette dettata dall¡¯Autorit¨¤ sarebbe illegittima, in particolar modo (art. 12 del relativo regolamento) per fissare il carattere solo facoltativo dell¡¯audizione personale dell¡¯incolpato.<br />	<br />
In secondo luogo, l¡¯appellante lamenta (con motivi in parte assimilabili a quelli articolati dalla soc. Wind Telecomunicazioni) che la sentenza in epigrafe, in qualche modo ¡®ortopedizzando¡¯ la stessa pronuncia dell¡¯Autorit¨¤, avrebbe plasmato in capo all¡¯appellane un¡¯ipotesi di responsabilit¨¤ di tipo oggettivo per mancato controllo sull¡¯operato di un soggetto sula quale, tuttavia, l¡¯appellante non vantava alcun effettivo potere di controllo.<br />	<br />
Oltretutto, il Tribunale avrebbe omesso di considerare:<br />	<br />
&#8211; che la soc. Vodafone Omnitel ha predisposto un apposito ¡®Codice di condotta dei servizi a sovraprezzo¡¯ e che la violazione di tale ¡®Codice¡¯ era stata espressamente contestata alla soc. Zero9;<br />	<br />
&#8211; che, in base al contratto intercorso fra le parti, l¡¯appellante ha la facolt¨¤ ¨C e non l¡¯obbligo ¨C di previa approvazione dei messaggi pubblicitari;<br />	<br />
&#8211; che l¡¯uso del logo dell¡¯appellante nell¡¯ambito delle pubblicit¨¤ diffuse da Zero9 no avesse alcuna finalit¨¤ pubblicitaria, ma si limitasse ad informare i propri clienti circa la disponibilit¨¤ di quei servizi.<br />	<br />
Infine, l¡¯appellante lamenta che la pronuncia dell¡¯Autorit¨¤ e la sentenza del T.A.R. creerebbero ex novo una nuova figura di ¡®professionista¡¯ del tutto estranea rispetto alla lettera e alla ratio del d.lgs. 206 del 2005, cos¨¬ come al paradigma comunitario di riferimento (direttiva 2005/29/CE).<br />	<br />
5. Con il ricorso n. 405/2010, la soc. Telecom Italia lamenta a propria volta l¡¯erroneit¨¤ della pronuncia n. 7558/09 articolando i motivi di doglianza che possono essere cos¨¬ sinteticamente descritti.<br />	<br />
In via di sintesi, le censure articolate da tale societ¨¤ (in parte assimilabili a quelle articolate dalla soc. Wnd Telecomunicazioni e dalla so. Vodafone Omnitel) sono le seguenti:<br />	<br />
&#8211; la pronuncia dell¡¯Autorit¨¤ e la sentenza del T.A.R. sono erronee per avere addebitato all¡¯appellante un ruolo editoriale nell¡¯ambito della pratica commerciale e una responsabilit¨¤ editoriale in concreto insussistenti. Oltretutto, la nozione di ¡®pr<br />
&#8211; il meccanismo del c.d. ¡®revenue sharing¡¯ sarebbe di fatto reso necessari dalle previsioni di cui al d.m. 145 del 2006;<br />	<br />
&#8211; il contratto intercorso fra l¡¯appellante e la soc. Zero9 riconosceva alla prima la facolt¨¤ ¨C ma non l¡¯obbligo ¨C di verificare ed approvare il contenuto dei messaggi pubblicitari. E tale facolt¨¤ era riconosciuta al solo fine di tutelare in via prev<br />
&#8211; il medesimo contratto chiariva che la responsabilit¨¤ editoriale per il contenuto dei messaggi era in toto gravante sul content provider, mentre il soggetto carrier restava esonerato da tale tipo di responsabilit¨¤;<br />	<br />
&#8211; la pronuncia del T.A.R. (la quale ha affermato la responsabilit¨¤ del carrier per omesso controllo sull¡¯operato del content provider) ¨¨ erronea sia perch¨¦ tale tipo di responsabilit¨¤ ¨¨ in concreto sconosciuta all¡¯ordinamento, sia perch¨¦ si ¨¨ in<br />
&#8211; il richiamato obbligo di controllo sull¡¯attivit¨¤ pubblicitaria del content provider ¨¨ di fatto sconosciuto alla legislazione di settore ed in contrasto con il principio di libert¨¤ imprenditoriale (art. 41, Cost.), oltre ad addossare agli operatori t<br />
6. Gli argomenti dinanzi sinteticamente richiamati, che possono essere esaminati in modo congiunto, non possono trovare accoglimento.<br />	<br />
7. In primo luogo, il Collegio osserva che non possa giungersi all¡¯annullamento dei provvedimenti sanzionatori impugnati nell¡¯ambito del primo giudizio in considerazione delle lamentate violazioni procedimentali.<br />	<br />
Si osserva al riguardo che le censure a vario titolo articolate dalle societ¨¤ appellanti riguardano l¡¯asserita compressione delle prerogative partecipative e procedimentali, con particolare riguardo all¡¯omessa o inesatta comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con l¡¯adozione dei provvedimenti sanzionatori.<br />	<br />
Al riguardo, il Collegio osserva che i motivi in parola non possano trovare accoglimento (e che, comunque, non potrebbe in alcun modo pervenirsi al richiesto annullamento attizio), conformemente alla previsione di cui al secondo periodo di cui al comma 2 dell¡¯art. 21-octies, l. 7 agosto 1990, 241 ¨C come introdotto ad opera dell¡¯art. 14, l. 11 febbraio 2005, n. 15, a tenore del quale ¡°il provvedimento amministrativo non ¨¨ comunque annullabile per mancata comunicazione di avvio del procedimento qualora l¡¯amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato¡±.<br />	<br />
La disposizione in questione (dettata per l¡¯ipotesi di comunicazione del procedimento radicalmente omessa) non pu¨° non trovare applicazione ¨C per un evidente principio di continenza ¨C anche nella diversa ipotesi, che qui rileva, in cui la comunicazione di avvio vi sia stata, ma se ne contesti in concreto l¡¯incompletezza rispetto al paradigma legale di riferimento.<br />	<br />
Nel merito (e per le ragioni che in seguito saranno esposte, a confutazione delle deduzioni articolate dalle societ¨¤ appellanti), si osserva che le ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento dei provvedimenti sanzionatori impugnati in primo grado resistono alle censure articolate nella sede giurisdizionale sia per quanto attiene i presupposti per l¡¯attivazione del potere sanzionatorio, sia per quanto concerne il loro apprezzamento concreto ai fini dell¡¯irrogazione della sanzione.<br />	<br />
Conseguentemente, risulta provato che il contenuto dispositivo dei provvedimenti sanzionatori non avrebbe potuto essere diverso rispetto a quello adottato neppure laddove le societ¨¤ appellanti fossero state poste fin dall¡¯inizio di rappresentare nella sede procedimentale gli argomenti di doglianza trasfusi nei propri scritti difensivi (sul punto, cfr. Cons. Stato, V, 6 luglio 2010, n. 4319; id., VI, 19 giugno 2009, n. 4101).<br />	<br />
8. Neppure sono fondati i motivi di appello con cui le societ¨¤ Wind Telecomunicazioni e Vodafone Omnitel lamentano l¡¯illegittimit¨¤ dell¡¯operato dell¡¯Autorit¨¤ appellata per avere omesso di procedere nel corso della fase procedimentale all¡¯audizione dei soggetti interessati, nonostante questi ultimi ne avessero fatto espressa richiesta ai sensi dell¡¯art. 12 del regolamento dell¡¯Autorit¨¤ in data 15 novembre 2007 (¡®Procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette¡¯).<br />	<br />
Si osserva al riguardo:<br />	<br />
&#8211; che il comma 2 dell¡¯art. 12, cit. (secondo cui ¡°il responsabile del procedimento, ove ci¨° sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o venga richiesto da almeno una delle parti, pu¨° disporre che le parti sia<br />
&#8211; che la disposizione in questione (per la parte in cui rende non obbligatoria la previa audizione personale delle parti, neppure laddove queste ne abbiano fatto espressa richiesta) non risulta violativa di alcun principio desumibile dalla pertinente disc<br />
&#8211; che l¡¯illegittimit¨¤ dell¡¯operato dell¡¯Autorit¨¤ (e, pi¨´ a monte, del richiamato art. 12 del regolamento del 2007) non pu¨° essere affermata neppure avendo mente alla previsione di cui al secondo comma dell¡¯art. 18 della l. 24 novembre 1981, n. 689<br />
9. Tanto premesso sotto il profilo delle asserite violazioni procedimentali, il Collegio osserva che i ricorsi in questione risultino altres¨¬ infondati nel merito.<br />	<br />
10.1. Come si ¨¨ detto in premessa, l¡¯Autorit¨¤ ha ritenuto che il complesso delle pertinenti circostanze deponesse nel senso che le societ¨¤ appellanti fossero a pieno titolo individuabili quali soggetti co-autori delle campagne pubblicitarie in contestazione e che, pertanto, esse fossero responsabili a titolo proprio per la fattispecie di pubblicit¨¤ ingannevole ai sensi dell¡¯art. 20, d.lgs. 206 del 2005.<br />	<br />
Si ¨¨, altres¨¬, detto che l¡¯Autorit¨¤ ha fondato tale affermazione a) sull¡¯elemento di responsabilit¨¤ editoriale riferito al potere di verifica sui contenuti dei messaggi; b) sull¡¯elemento di responsabilit¨¤ editoriale derivante dal consenso all¡¯utilizzo dei propri segni distintivi nell¡¯ambito della campagna pubblicitaria; c) dall¡¯elemento di vantaggio economico derivante dal particolare meccanismo di remunerazione del c.d. ¡®revenue sharing¡¯.<br />	<br />
10.2. Le societ¨¤ appellanti hanno contestato la richiamata prospettazione osservando:<br />	<br />
&#8211; quanto all¡¯elemento a), che nessuno effettivo apporto fosse stato arrecato dagli operatori telefonici all¡¯attivit¨¤ di ideazione, realizzazione e diffusione dei contenuti;<br />	<br />
&#8211; quanto all¡¯elemento b), che l¡¯utilizzo del proprio logo non avesse alcuna finalit¨¤ pubblicitaria (n¨¦ avrebbe in alcun modo potuto averla), ma servisse unicamente a fornire un apporto informativo di carattere ¡®neutrale¡¯ alla clientela circa i servi<br />
&#8211; quanto all¡¯elemento sub c), l¡¯esistenza di un meccanismo di remunerazione delle risorse di banda poste a disposizione del content provider non testimonierebbe in alcun modo una cointeressenza circa gli obiettivi e i risultati della campagna pubblicita<br />
11. Il Collegio ritiene che tali argomenti non possano essere accolti.<br />	<br />
11.1. Ad avviso del Collegio, infatti, la chiave di volta sotto il profilo logico e strutturale nell¡¯esame della questione appena divisata ¨¨ rappresentata dalla scelta (tradotta in puntuali pattuizioni negoziali) di individuare un meccanismo di remunerazione per la realizzazione delle campagne pubblicitarie oggetto di censura tale da determinare una diretta cointeressenza degli operatori telefonici carrier nella diffusione dei messaggi e, in ultima analisi, nella migliore riuscita della campagna pubblicitaria in termini di diffusione e remunerativit¨¤.<br />	<br />
11.2. Il funzionamento del richiamato meccanismo di remunerazione era tale per cui l¡¯operatore telefonico carrier si impegnasse a riconoscere alla soc. Zero9, a titolo di corrispettivo, una quota del costo addebitato al cliente per ogni contenuto/servizio da questi acquistato, mentre la parte restante del prezzo corrisposto dal cliente per i servizi forniti dalla stessa soc. Zero9 era trattenuta dall¡¯operatore telefonico a titolo di ¡®revenue share¡¯, ossia di percentuale sul fatturato complessivo generato dalla vendita dei contenuti multimediali da parte del content provider, anche quale remunerazione per le attivit¨¤ svolte nell¡¯offerta dei servizi.<br />	<br />
Ebbene, il Collegio ritiene che la scelta di collegare la messa a disposizione delle proprie risorse di banda all¡¯operativit¨¤ del richiamato meccanismo di remunerazione non si traduca nella pura e semplice cessione delle richiamate risorse a un operatore terzo e distinto secondo normali condizioni di mercato, ma si risolva nella volontaria e consapevole partecipazione a un¡¯iniziativa di tipo imprenditoriale finalizzata alla messa a disposizione dei richiamati servizi e alla massimizzazione degli utili conseguentemente ritraibili.<br />	<br />
Ora, l¡¯aver consapevolmente optato per un meccanismo di remunerazione il quale collegava in modo inscindibile l¡¯apporto degli operatori telefonici (indispensabile alla realizzazione e diffusione della campagna pubblicitaria) al ritorno economico dell¡¯iniziativa, mediante un sistema di sostanziale compartecipazione sul ricavato, giustifica appieno il giudizio dell¡¯Autorit¨¤, la quale ha ritenuto che in tal modo operando le compagnie telefoniche avessero giustificato un giudizio di riferibilit¨¤ soggettiva delle campagne pubblicitarie nel loro complesso.<br />	<br />
Al riguardo si osserva:<br />	<br />
&#8211; che la circostanza per cui le compagnie telefoniche ritraessero una quota percentuale dei proventi del traffico telefonico generato attraverso la fornitura dei servizi offerti dalla soc. Zero9 rende chiaro che le prime non si limitassero a cedere risors<br />
&#8211; che l¡¯opzione per un siffatto meccanismo di remunerazione eccedesse di certo il quid minimum reso necessario dalle regolazioni pro-concorrenziali di settore (finalizzate a garantire l¡¯accesso al mercato delle risorse di rete a condizioni eque e negozi<br />
&#8211; che, se la scelta del richiamato meccanismo di remunerazione non derivava da obblighi pro-concorrenziali resi vincolanti dalla regolazione di settore, essa discendeva invece da una libera scelta imprenditoriale del singolo operatore il quale aveva riten<br />
11.3. Per ragioni connesse a quelle appena evidenziate, anche la scelta di consentire l¡¯utilizzo dei propri segni distintivi nell¡¯ambito delle campagne oggetto di contestazione (e, in particolare, del logo d¡¯impresa nell¡¯ambito delle diverse schermate alle quali i potenziali clienti del servizio accedevano attivando i collegamenti resi disponibili dalla pagina iniziale predisposta dall¡¯operatore Zero9), lungi dal rivestire la mera finalit¨¤ informativa sulla quale insistono le Difese delle appellanti, costituiva a propria volta un¡¯opzione idonea ad assicurare il miglior successo dell¡¯iniziativa stessa e a rafforzare la diretta partecipazione e cointeressenza delle odierne appellanti alla sua realizzazione.<br />	<br />
Si osserva al riguardo:<br />	<br />
&#8211; che la circostanza per cui i loghi dei principali operatori nazionali di telefonia mobile comparissero sulle pagine Internet dell¡¯operatore pubblicitario Zero9 conferiva ai messaggi diffusi (e di questo gli operatori coinvolti non potevano non essere c<br />
&#8211; che non appare persuasivo l¡¯argomento secondo cui l¡¯utilizzo contestuale e congiunto dei (quattro) loghi non potesse sortire alcun effetto pubblicitario favorevole per ciascuno degli operatori, dal momento che nessun operatore economico accetterebbe d<br />
11.4. Concludendo anche su questo punto, si pu¨° affermare che il provvedimento sanzionatorio gravato nell¡¯ambito dei primi ricorsi risulti esente dalle censure rubricate per la parte in cui ha ritenuto la sussistenza di un comportamento attivo da parte delle compagnie telefoniche (realizzato &#8211; inter alia &#8211; attraverso la volontaria compartecipazione alla riuscita economica dell¡¯iniziativa e attraverso la messa a disposizione dei propri segni distintivi), tale da individuare le imprese in questione quali soggetti co-autori della campagna pubblicitaria oggetto di contestazione.<br />	<br />
11.5. Si osserva al riguardo che, una volta ascritta la condotta delle societ¨¤ appellanti ad un comportamento proprio di carattere commissivo, posto in essere nell¡¯ambito della propria attivit¨¤ imprenditoriale e nel perseguimento dei relativi scopi, ne consegue l¡¯infondatezza dei motivi di ricorso fondati sull¡¯asserita violazione delle previsioni di cui all¡¯art. 2 della direttiva 2005/29/CE (¡®Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno¡¯).<br />	<br />
E infatti, la richiamata condotta risulta pienamente compatibile con la definizione di ¡°professionista¡± recata dalla richiamata direttiva comunitaria (¡°qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attivit¨¤ commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca in nome o per conto di un professionista¡±), in modo tale da escludere qualunque errore nell¡¯interpretazione ed applicazione del pertinente paradigma comunitario.<br />	<br />
12. E¡¯ alla luce di tale impostazione che vanno quindi valutati gli ulteriori argomenti difensivi profusi dalle societ¨¤ appellanti.<br />	<br />
12.1. In particolare, una volta dimostrata l¡¯esistenza di un comportamento commissivo, idoneo a concretare la fattispecie illecita sotto il profilo oggettivo, occorre domandarsi se il medesimo comportamento possa considerarsi o meno esente da un giudizio di riprovevolezza sotto il profilo soggettivo.<br />	<br />
12.2. Al riguardo ¨¨ noto che un consolidato orientamento giurisprudenziale interpreta la previsione di cui al primo comma dell¡¯art. 3, l. 689, cit. (secondo cui ¡°nelle violazioni cui ¨¨ applicabile una sanzione amministrativa ciascuno ¨¨ responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa¡±) non gi¨¤ nel senso dell¡¯indifferenza in ordine alla sussistenza o meno di un comportamento ¨C quanto meno ¨C colposo, bens¨¬ nel senso di porre una praesumptio juris tantum di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che l¡¯abbia commesso, riservando poi a quest¡¯ultimo l¡¯onere di dimostrare di aver agito senza colpa (Cass. Civ., sez. lav., 26 agosto 2003, n. 12391).<br />	<br />
12.3. Ebbene, ritiene il Collegio che le odierne appellanti non siano in condizione di vincere la richiamata presunzione, atteso:<br />	<br />
&#8211; che esse hanno coscientemente e volontariamente collaborato alla realizzazione dell¡¯illecito (cfr. infra, sub 11);<br />	<br />
&#8211; che esse sono operatori professionali del settore delle comunicazioni elettroniche, che disponevano di strumenti (contrattuali e conoscitivi) idonei ad prendere cognizione ed apprezzare il carattere illecito dei messaggi diffusi attraverso i propri mezz<br />
&#8211; che le giustificazioni addotte, tendenti a dimostrare che esse hanno messo in opera ogni accorgimento necessario e sufficiente per evitare il prodursi della fattispecie illecita, non appaiono convincenti.<br />	<br />
12.4. L¡¯esame delle pertinenti pattuizioni contrattuali intercorse con il content provider dimostra in primo luogo che ciascuna delle appellanti disponesse contrattualmente di strumenti idonei a consentire un¡¯indagine sul contenuto dei messaggi diffusi e che ciascuna di esse, in quanto operatore professionale del settore delle comunicazioni elettroniche, disponesse di strumenti idonei ad apprezzare il carattere illecito dei messaggi diffusi attraverso i propri mezzi tecnologici. <br />	<br />
Il medesimo esame dimostra in secondo luogo che la violazione di tali stringenti pattuizioni aveva quale unico effetto la responsabilizzazione della controparte contrattuale.<br />	<br />
Tutto ci¨° ¨¨ evidentemente inaccettabile. <br />	<br />
12.5. Ora, per quanto concerne le richiamate pattuizioni contrattuali, si osserva che:<br />	<br />
&#8211; nel contratto intercorso fra la soc. Wind Telecomunicazioni e la soc. Zero9 era previsto un espresso dovere di comunicazione preventiva, anche al fine di soddisfare le previsioni dello specifico Codice di condotta (CASP) predisposto fra i diversi operat<br />
&#8211; nel contratto intercorso fra la soc. Vodafone Omnitel e la soc. Zero9 ¨C artt. 2 e 7 &#8211; erano previsti specifici meccanismi di comunicazione ed approvazione preventiva dei contenuti dei messaggi oggetto di diffusione <br />	<br />
Anche in questo caso, l¡¯appellante sottolinea che il contenuto delle clausole contrattuali non era tale da consentire un controllo di tipo editoriale sul contenuto delle campagne pubblicitarie (ad es., al fine di individuare possibili profili di abuso), limitandosi ¨C piuttosto ¨C ad una mera verifica preventiva circa profili coinvolgenti gli interessi aziendali della societ¨¤ carrier;<br />	<br />
&#8211; nel contratto intercorso fra Telecom Italia e la soc. Zero9 ¨C art. 8 &#8211; era espressamente prevista la previa sottoposizione dei messaggi oggetto di diffusione al carrier, anche se la soc. Telecom Italia osserva che la richiamata previsione contrattuale<br />
12.5.1. L¡¯esame delle richiamate pattuizioni rende palese che, laddove si avallasse in via applicativa il criterio distributivo proposto dalle societ¨¤ appellanti, si ammetterebbe la sostanziale disapplicazione in via pattizia dei criteri legali di determinazione della responsabilit¨¤ da illecito (criteri certamente ascrivibili all¡¯ambito delle clausole di ordine pubblico e in quanto tali sottratti al potere dispositivo dei soggetti privati). Ancora, laddove si consentisse il pieno dispiegarsi delle richiamate clausole di manleva, si ammetterebbe l¡¯introduzione per via pattizia di nuove ipotesi scriminanti destinate ad operare nell¡¯ambito (evidentemente, indisponibile) della disciplina degli illeciti amministrativi;<br />	<br />
&#8211; che le odierne appellanti non possano addurre a propria discolpa la circostanza per cui la controparte contrattuale (i.e: il content provider), contravvenendo alla lettera e allo spirito delle richiamate pattuizioni, non avesse in concreto reso informaz<br />
&#8211; che, riguardando la condotta censurata sotto l¡¯angolo visuale dell¡¯illecito di tipo commissivo, la conoscenza (o la conoscibilit¨¤) del contenuto delle campagne pubblicitarie costituisce il presupposto sul quale si fonda la condivisione e la cointeres<br />
&#8211; che, conseguentemente, anche ad ammettere la violazione da parte del content provider degli obblighi di comunicazione preventiva assunti contrattualmente, ci¨° non potrebbe determinare un effetto scriminante nei confronti delle odierne appellanti, le qu<br />
12.6. Il Collegio osserva, inoltre, che il meccanismo di distribuzione degli oneri di preventiva vigilanza dinanzi richiamato non determina (contrariamente a quanto affermato dalle appellanti con argomentazioni di analogo tenore) una sostanziale traslazione in capo a soggetti privati dei poteri di vigilanza e controllo sugli illeciti sanzionabili, tipicamente spettanti all¡¯Autorit¨¤ di settore. E¡¯ evidente al riguardo che la prospettazione delle appellanti sarebbe in astratto percorribile solo laddove si condividesse il relativo presupposto logico-fattuale (ossia, che l¡¯attivit¨¤ di verifica e controllo imposta ai carrier si innestasse su un fatto altrui ¨C lo svolgimento di un¡¯attivit¨¤ pubblicitaria da parte del content provider, cui il carrier restava essenzialmente estraneo, senza che su di essi gravassero puntuali obblighi di fac&#277;re -). Tuttavia, la prospettazione in parola risulta radicalmente da escludere se solo si osservi che l¡¯omissione contestata alle appellanti non riguarda in alcun modo un controllo di tipo pubblicistico relativo a una condotta altrui cui il soggetto onerato restava sostanzialmente estraneo, ma riguarda ¨C al contrario ¨C un fatto commissivo proprio, contrario alla condotta possibile ed alternativa, la quale era in concreto esigibile sulla base del concreto atteggiarsi del regolamento negoziale;<br />	<br />
12.6.1. Si osserva, ancora, che non pu¨° trovare accoglimento la tesi delle appellanti secondo cui non sarebbe stato esigibile nei loro confronti un comportamento tale da prevenire ed impedire il verificarsi della condotta sanzionata attraverso un adeguato (ma onerosissimo) sistema di controlli preventivi sui contenuti e le modalit¨¤ delle campagne pubblicitarie. Ed infatti, pur non potendosi sottacere l¡¯indubbia complessit¨¤ tecnico-organizzativa del sistema di controlli reso necessario dalla tipologia e dal numero delle attivit¨¤ pubblicitarie poste in essere, ¨¨ altres¨¬ certo che non sussistesse nella specie alcun impedimento di carattere assoluto alla sua realizzazione. E¡¯ altres¨¬ certo che il quantum di esigibilit¨¤ nell¡¯attivazione di rimedi di tipo preventivo deve essere in concreto modulato tenendo in adeguata considerazione: a) la diretta co-interessenza economica delle odierne appellanti alla riuscita e diffusione dei messaggi pubblicitari oggetto di contestazione; b) la notevolissima dimensione organizzativa delle appellanti (primari operatori di mercato); c) la loro indubbia attitudine (in qualit¨¤ di operatori del settore delle telecomunicazioni, a propria volta dotati di coacervata esperienza nel settore pubblicitario) ad apprezzare i profili di ingannevolezza contenuti nelle campagne oggetto di contestazione<br />	<br />
13. Per le ragioni sin qui esaminate, non risulta determinante ai fini della presente decisione stabilire se uno specifico onere di verifica e controllo spettasse in capo alle odierne appellanti anche in applicazione dell¡¯art. 18 del d.m. 2 marzo 2006, n. 145 (¡®Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovraprezzo¡¯).<br />	<br />
14. Tracciando alcune conclusioni sui punti sin qui esaminati, ¨¨ possibile affermare:<br />	<br />
a) che le odierne appellanti avessero apportato un contributo efficiente certamente determinante sotto il profilo eziologico al fine di rendere possibile il realizzarsi della condotta illecita oggetto dell¡¯attivit¨¤ sanzionatoria da parte dell¡¯Autorit¨¤;<br />	<br />
b) che l¡¯apporto concausale riferibile alle odierne appellanti era riconducibile ad un¡¯ipotesi di illecito di tipo commissivo, e quindi alla previsione di cui all¡¯art. 5, l. 689 del 1981 (in tema di concorso di soggetti nell¡¯illecito amministrativo), per avere le appellanti contribuito con un apporto cosciente e volontario alla realizzazione delle campagne informative, condividendone in ultima analisi il contenuto e le stesse finalit¨¤ imprenditoriali;<br />	<br />
c) che, sotto tale aspetto, nessun errore qualificatorio ¨¨ stato commesso dall¡¯Autorit¨¤ o dai primi Giudici in relazione alla nozione di ¡°professionista¡± recata dall¡¯art. 2 della direttiva 2005/29/CE;<br />	<br />
d) che, inoltre, il comportamento posto in essere dalle societ¨¤ appellanti era altres¨¬ riconducibile a un¡¯ipotesi di responsabilit¨¤ per comportamento omissivo colpevole, per non aver posto in essere un adeguato setting di strumenti di verifica e controllo (che, pure, rientrava nella loro disponibilit¨¤ ed era in capo a loro concretamente esigibile) tale da impedire il verificarsi dell¡¯illecito amministrativamente sanzionato;<br />	<br />
e) che la fattispecie di responsabilit¨¤ in tal modo posta in essere non assumeva i caratteri tipici di una responsabilit¨¤ di tipo oggettivo (o per fatto altrui), ma si connotava dei caratteri tipici di una responsabilit¨¤ per fatto proprio e colpevole, s¨¬ da giustificare l¡¯adozione delle determinazioni sanzionatorie impugnate nell¡¯ambito del primo grado di giudizio.<br />	<br />
15. In base a quanto sin qui esposto, i ricorsi numm. 10588/2009 (Wind Telecomunicazioni), 130/2010 (Vodafone Omnitel) e 405/2010 (Telecom Italia) devono essere respinti.<br />	<br />
16.1. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.<br />	<br />
16. Devono, a questo punto, essere esaminati: a) l¡¯appello incidentale proposto dall¡¯AGCM nell¡¯ambito del ricorso n. 10588/09; b) il ricorso num. 40/2010; c) il ricorso n. 41/2010 con cui l¡¯Autorit¨¤ Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiesto la riforma delle pronunce in epigrafe per la parte in cui hanno disposto l¡¯annullamento dei provvedimenti sanzionatori per ci¨° che attiene la quantificazione delle sanzioni.<br />	<br />
Come si ¨¨ esposto in narrativa, il provvedimento dell¡¯Autorit¨¤ n. 18779/08, tenuto conto della specifica gravit¨¤ della condotta posta in essere dalla soc. Zero9, la capacit¨¤ diffusiva del mezzo tecnico utilizzato, la durata della condotta e l¡¯importanza economica della societ¨¤ in questione, l¡¯aveva condannata a una sanzione pecuniaria pari ad euro 155.000.<br />	<br />
Per quanto riguarda le societ¨¤. Wind Telecomunicazioni, Vodafone Omnitel e Telecom Italia, tenuto conto della gravt¨¤ e durata della violazione, nonch¨¦ delle specifiche circostanze aggravanti a ciascuna di esse riferibili, le aveva condannate a una sanzione pecuniaria pari ¨C rispettivamente &#8211; ad euro 265.000, ad euro 285.000 e ad euro 315.000<br />	<br />
Le pronunce in epigrafe hanno annullato in parte qu¨¡ le richiamate determinazioni sanzionatorie, censurando in particolare l¡¯assenza di congruit¨¤ nella ponderazione dei ruoli rivestiti da ciascuna delle societ¨¤ sanzionate ai fini della quantificazione della sanzione.<br />	<br />
In particolare, i primi Giudici hanno osservato che apparisse illogico aver assoggettato gli operatori telefonici (nella loro veste di soggetti carrier e meri ¡®co-autori¡¯ della condotta sanzionata) a un ammontare sanzionatorio addirittura superiore rispetto a quello disposto nei confronti del content provider Zero9, di cui non poteva comunque essere disconosciuto il ruolo di principale artefice dell¡¯illecito sanzionato.<br />	<br />
17. Il richiamato capo delle pronunce in epigrafe ¨¨ stato gravato dall¡¯Autorit¨¤ Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale ha osservato:<br />	<br />
&#8211; che l¡¯apporto concausale fornito dagli operatori telefonici alla realizzazione dell¡¯illecito, pur se ontologicamente diverso rispetto a quello realizzato dalla soc. Zero9, non poteva sic et simpliciter giustificare un giudizio di minore gravit¨¤ dell¡<br />
&#8211; che il ruolo di meri ¡®co-autori¡¯ accertato in capo agli operatori telefonici non poteva giustificare un apodittico giudizio di minore gravit¨¤ della condotta da questi posta in essere;<br />	<br />
&#8211; che, in definitiva, il provvedimento sanzionatorio dovesse essere considerato congruo e motivato per la parte in cui aveva attribuito rilievo, ai fini della quantificazione della sanzione: a) al carattere determinante dell¡¯apporto concausale fornito da<br />
17.1. I motivi dinanzi sinteticamente richiamati sono meritevoli di accoglimento.<br />	<br />
17.2. Dal punto di vista sistematico occorre premettere che i criteri generali di cui fare applicazione in sede di commisurazione delle sanzioni pecuniarie nelle materie di cui al d.lgs. 206 del 2005 sono rinvenibili nell¡¯ambito dell¡¯art. 11 della l. 689 del 1981, a tenore del quale ¡°nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell&#8217;applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravit¨¤ della violazione, all&#8217;opera svolta dall&#8217;agente per l&#8217;eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonch¨¦ alla personalit¨¤ dello stesso e alle sue condizioni economiche¡±.<br />	<br />
La disposizione in questione, per le ragioni gi¨¤ richiamate, risulta idonea a governare la vicenda di causa per ci¨° che attiene alla determinazione del quantum risarcitorio (ed infatti, ai sensi del comma 13 dell¡¯art. 27, d.lgs. 206, cit. ¨C nella formulazione ratione temporis rilevante &#8211; per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni in tema di tutela dei consumatori, si osservano ¨Cinter alia ¨C le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 12, l. 689, cit.).<br />	<br />
Ancora dal punto di vista generale, deve essere nel caso di specie richiamato il consolidato ¨C e qui condiviso ¨C orientamento secondo cui l¡¯attivit¨¤ determinativa del quantum della sanzione irrogata (nonch¨¦, pi¨´ a monte, il giudizio di sussunzione delle peculiarit¨¤ del caso di specie entro i criteri determinativi normativamente indicati) costituisce esplicazione di una lata discrezionalit¨¤, con la conseguenza che l¡¯operazione valutativa in tal modo posta in essere non possa essere sindacata in sede di giudizio di legittimit¨¤, laddove risulti congruamente motivata e scevra da vizi logici (Cass. Civ., I, 16 aprile 2003, n. 6020).<br />	<br />
Impostati in tal modo i termini sistematici della questione, il Collegio ritiene che l¡¯attivit¨¤ determinativa posta in essere dall¡¯Autorit¨¤ risulti esente dai vizi rilevati dai primi Giudici, se solo si osservi:<br />	<br />
&#8211; che l¡¯Autorit¨¤ ha puntualmente tenuto conto, ai fini determinativi, di un complesso di circostanze certamente compatibili con la litera e la ratio dell¡¯art. 11, cit. (ruolo ricoperto da ciascun coautore nell¡¯ambito della fattispecie illecita, specif<br />
&#8211; che, in particolare, la motivazione del provvedimento sanzionatorio appare conforme al paradigma di riferimento laddove ha affermato che, a parit¨¤ di ulteriori condizioni, si sarebbe tenuto conto ai fini determinativi, della consistenza economica di ci<br />
&#8211; che le sentenze in epigrafe non risultano persuasive laddove hanno enfatizzato il dato relativo alla diversa qualit¨¤ dell¡¯apporto di ciascuno dei coautori del fatto illecito, ritenendo irragionevole la scelta conclusiva di assoggettare a una sanzione<br />
&#8211; che le decisioni in questione non tengono in adeguata considerazione la circostanza per cui (per le ragioni dinanzi richiamate sub 11, 12) ciascuno dei compartecipi alla condotta oggetto di sanzione avesse apportato un contributo concausale indefettibil<br />
&#8211; che la maggiore dimensione economica degli operatori di telefonia mobile rispetto a quella del content provider non aveva assunto un rilievo esclusivo e determinante ai fini della quantificazione della sanzione, costituendo ¨C piuttosto ¨C solo uno degl<br />
18. Per le ragioni sin qui esposte, i ricorsi in epigrafe devono essere cos¨¬ definiti:<br />	<br />
&#8211; quanto al ricorso n. 10588/09, il ricorso principale deve essere respinto, mentre deve essere accolto il ricorso incidentale proposto dall¡¯A.G.C.M. e per l¡¯effetto, in riforma della pronuncia gravata, deve essere disposta l¡¯integrale reiezione del ri<br />
&#8211; quanto al ricorso n. 40/2010, esso deve essere accolto e per l¡¯effetto, in riforma della pronuncia gravata, deve essere disposta l¡¯integrale reiezione del ricorso proposto in primo grado;<br />	<br />
&#8211; quanto al ricorso n. 41/2010, esso deve essere accolto e per l¡¯effetto, in riforma della pronuncia gravata, deve essere disposta l¡¯integrale reiezione del ricorso proposto in primo grado;<br />	<br />
&#8211; quanto al ricorso n. 130/2010, esso deve essere respinto;<br />	<br />
&#8211; quanto al ricorso n. 405/2010, esso deve essere respinto.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, cos¨¬ decide:<br />	<br />
&#8211; quanto al ricorso n. 10588/09, respinge il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale e per l¡¯effetto, in riforma della pronuncia gravata, dispone l¡¯integrale reiezione del ricorso proposto in primo grado;<br />	<br />
&#8211; quanto al ricorso n. 40/2010, lo accoglie e per l¡¯effetto, in riforma della pronuncia gravata, dispone l¡¯integrale reiezione del ricorso proposto in primo grado;<br />	<br />
&#8211; quanto al ricorso n. 41/2010, lo accoglie e per l¡¯effetto, in riforma della pronuncia gravata, dispone l¡¯integrale reiezione del ricorso proposto in primo grado;<br />	<br />
&#8211; quanto al ricorso n. 130/2010, lo respinge;<br />	<br />
&#8211; quanto al ricorso n. 405/2010, lo respinge..<br />	<br />
Condanna la soc. Vodafone Omnitel NV, la soc. Wind Telecomunicazioni s.p.a. e la soc. Telecom Italia s.p.a. alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 10.000 (diecimila) a carico di ciascuna di esse, oltre gli accessori di legge.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorit¨¤ amministrativa.</p>
<p>Cos¨¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2011-n-2256/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2256</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2251</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2011-n-2251/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2011-n-2251/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2011-n-2251/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2251</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio. Est. C. Contessa. Vodafone Omnitel (Avv. V. Cerulli Irelli) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato); Wind Telecomunicazioni S.p.a. (Avv. M. Clarich e P. Fattori) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato); Telecom Italia S.p.a. (Avv. P. Fattori, A. Lirosi, M.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2011-n-2251/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2251</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2011-n-2251/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2251</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> G. Coraggio. <i>Est.</i> C. Contessa.<br /> Vodafone Omnitel (Avv. V. Cerulli Irelli) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato); Wind Telecomunicazioni S.p.a. (Avv. M. Clarich e P. Fattori) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato); Telecom Italia S.p.a. (Avv. P. Fattori, A. Lirosi, M. Martinelli) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato); Autorità Garante della  Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato) c. Wind Telecomunicazione S.p.a., Telecom Italia S.p.a., Vodafone Omnitel S.p.a.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblicità ingannevole – Campagna pubblicitaria – Operatore telefonico c.d.  carrier &#8211; Responsabilità – Sussistenza – Limiti.	</p>
<p>2. Pubblicità ingannevole – Campagna pubblicitaria – Servizi in abbonamento – Modalità – Operatore telefonico &#8211; Interesse alla diffusione dei messaggi –- Indici sintomatici – Conseguenza – Responsabilità.	</p>
<p>3. Pubblicità ingannevole – Campagna pubblicitaria – Servizi telefonici in abbonamento &#8211; Pluralità di operatori telefonici – Indicazione di pluralità di segni distintivi &#8211; Finalità meramente informativa – Non sussiste – Ingannevolezza – Sussiste.	</p>
<p>4. Pubblicità ingannevole – Disciplina – Struttura della fattispecie – Piano soggettivo – Presunzione di colpa – Ragioni.	</p>
<p>5. Pubblicità ingannevole – Disciplina – Struttura della fattispecie – Piano soggettivo – Presunzione di colpa – Limiti.	</p>
<p>6. Pubblicità ingannevole – Esclusione di responsabilità – Pattuizioni negoziali – Irrilevanza – Ragioni.	</p>
<p>7. Pubblicità ingannevole – Fattispecie – Elementi – Colpa – Esclusione della responsabilità – Violazione di pattuizioni negoziali – Non rileva – Ragioni.	</p>
<p>8. Pubblicità ingannevole – Attività – Operatore telefonico –  c.d. carrier di messaggi promozionali – Responsabilità – Sussiste – Ragioni – Partecipazione iniziativa economica.	</p>
<p>9. Pubblicità ingannevole – Oneri di controllo – In capo all&#8217;operatore telefonico – Esigibilità – Ragioni – Onerosità – Irrilevanza.	</p>
<p>10. Pubblicità ingannevole – Sanzione – Determinazione – Elementi. 	</p>
<p>11. Pubblicità ingannevole – Sanzione – Determinazione – Sindacato del G.A. – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di pubblicità ingannevole sussiste la responsabilità dell&#8217;operatore telefonico per la campagna pubblicitaria quando il medesimo, in ragione delle pattuizioni negoziali tra le parti, sia direttamente interessato al successo dell&#8217;operazione economica.	</p>
<p>2. In tema di pubblicità ingannevole, nel quadro della pubblicizzazione di servizi telefonici in abbonamento, l&#8217;operatore telefonico è responsabile dell&#8217;ingannevolezza del messaggio pubblicitario quando abbia interesse diretto alla diffusione del messaggio in ragione del fatto che abbia messo a disposizione le proprie risorse nella campagna pubblicitaria correlando il prezzo di tale cessione alla partecipazione al ricavato dell&#8217;iniziativa.	</p>
<p>3. In tema di pubblicità ingannevole, nel quadro della pubblicizzazione di servizi in abbonamento, la responsabilità dei singoli operatori telefonici non è esclusa dalla presenza della pluralità di segni distintivi dei medesimi. Tale pluralità di segni distintivi è infatti utile al fine di ingenerare un maggior affidamento della clientela e per realizzare una migliore pervasività della campagna commerciale.	</p>
<p>4. In tema di pubblicità ingannevole si applica la previsione dell&#8217;art. 3 l. n. 689 del 1981 nel senso di porre in capo all&#8217;agente una presunzione semplice di colpa tale, quindi, da ammettere la prova contraria fornita dal medesimo agente.	</p>
<p>5. In tema di pubblicità ingannevole la presunzione semplice di colpa non può essere vinta in presenza di coscienza e volontà della condotta, di professionalità dell&#8217;agente, e di carenza di comportamenti volti ad evitare la causazione del fatto.	</p>
<p>6. In tema di pubblicità ingannevole, le pattuizioni negoziali intercorse tra i privati non possono valere a derogare alla disciplina pubblicistica in punto di criteri di imputazione della fattispecie. Le parti negoziali nell&#8217;esercizio di autonomia privata non possono distribuire le rispettive responsabilità, atteso che le disposizioni che individuano la responsabilità sono disciplina di ordine pubblico e sono quindi sottratte alla disponibilità delle parti.	</p>
<p>7. In tema di pubblicità ingannevole la violazione di accordi inter partes non ha rilevanza scriminante atteso che la disciplina di legge che ascrive la responsabilità per l&#8217;ingannevolezza del messaggio ha carattere imperativo.	</p>
<p>8. In tema di pubblicità ingannevole la responsabilità ascritta all&#8217;operatore telefonico carrier in relazione ai messaggi pubblicitari elaborati dal content provider non riguarda un controllo di tipo pubblicistico relativo ad una condotta altrui – qualificabile come vigilanza – bensì un fatto commissivo proprio, concretatosi nella partecipazione all&#8217;iniziativa economica.	</p>
<p>9. In tema di pubblicità ingannevole la condotta richiedibile agli operatori telefonici, tale da concretarsi nella implementazione di un sistema di controllo preventivo dei messaggi pubblicitari, non può essere esclusa in ragione della presunta onerosità della stessa a motivo del diretto interesse nell&#8217;iniziativa economica, della dimensione di tali operatori economici, della loro professionalità nel settore merceologico.	</p>
<p>10. In tema di pubblicità ingannevole, al fine di determinare la sanzione, trova applicazione l&#8217;art. 11 della l. n. 689 del 1981. Pertanto devono essere valutati quali elementi per la determinazione del quantum la gravità della violazione, l&#8217;opera svolta dall&#8217;agente per l&#8217;eliminazione o attenuazionee delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche.	</p>
<p>11. In tema di pubblicità ingannevole, l&#8217;attività amministrativa di determinazione della sanzione costituisce esplicazione di discrezionalità, sindacabile in sede di giudizio di legittimità nei limiti della congruità motivazionale e della logicità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1976 del 2009, proposto dalla <br />	<br />
<b>soc. Vodafone Omnitel</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli, e Vittorio Minervini, con domicilio eletto presso Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora, n. 1; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2468 del 2009, proposto dalla <br />	<br />
<b>soc. Wind Telecomunicazioni S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Clarich, e Piero Fattori, con domicilio eletto presso Marcello Clarich in Roma, piazza di Montecitorio, n. 115; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>D&#8217;Acunto Giuseppe<i></b></i>; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2599 del 2009, proposto dalla <br />	<br />
<b>soc. Telecom Italia S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Piero Fattori, Antonio Lirosi e Marco Martinelli, con domicilio eletto presso Studio Legale Gianni, Origoni,Grippo &#038; Partners in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>D&#8217;Acunto Giampiero<i></b></i>; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2610 del 2009, proposto ù<br />	<br />
dall’<b>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Wind Telecomunicazioni S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Clarich e Piero Fattori, con domicilio eletto presso Marcello Clarich in Roma, piazza di Montecitorio, n. 115; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2611 del 2009, proposto <br />	<br />
dall’<b>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercat</b>o, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Telecom Italia Spa</b>; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2612 del 2009, proposto <br />	<br />
dall’<b>Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Vodafone Omnitel N.V</b>.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 1976 del 2009:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma, Sezione I, n. 10466/2008, resa tra le parti, concernente SANZIONE PECUNIARIA PER INGANNEVOLEZZA MESSAGGI PUBBLICITARI;<br />	<br />
quanto al ricorso n. 2468 del 2009:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma, Sezione I, n. 10468/2008, resa tra le parti, concernente SANZIONE PECUNIARIA PER INGANNEVOLEZZA MESSAGGI PUBBLICITARI;<br />	<br />
quanto al ricorso n. 2599 del 2009:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma, Sezione I, n. 10467/2008, resa tra le parti, concernente SANZIONE PECUNIARIA PER INGANNEVOLEZZA MESSAGGI PUBBLICITARI;<br />	<br />
quanto al ricorso n. 2610 del 2009:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma, Sezione I, n. 10468/2008, resa tra le parti, concernente SANZIONE PECUNIARIA PER INGANNEVOLEZZA MESSAGGI PUBBLICITARI;<br />	<br />
quanto al ricorso n. 2611 del 2009:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma, Sezione I, n. 10467/2008, resa tra le parti, concernente INGANNEVOLEZZA DI DUE MESSAGGI PUBBLICITARI;<br />	<br />
quanto al ricorso n. 2612 del 2009:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma, Sezione I, n. 10466/2008, resa tra le parti, concernente SANZIONE PECUNIARIA PER INGANNEVOLEZZA MESSAGGI PUBBLICITARI</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, della soc. Vodafone Omnitel NV, della soc. Wind Telecomunicazioni S.p.a. e della soc. Telecom Italia s.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2011 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>A seguito di alcune richieste di intervento, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (d’ora innanzi: ‘l’A.G.C.M.’) comunicava alla soc. Dada s.p.a., nella sua qualità di operatore pubblicitario, l’apertura di un procedimento per pubblicità ingannevole ai sensi del Tit. III, Capo II, Sez. I (artt. 19-27) del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (‘codice del consumo’, nella formulazione <i>ratione temporis</i> vigente) in relazione ad alcuni messaggi diffusi da tale società sul proprio sito internet.<br />	<br />
Il procedimento veniva avviato anche nei confronti delle appellanti società Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni s.p.a. e Telecom Italia s.p.a. in qualità di presunti operatori pubblicitari, co-autori dei messaggi oggetto di contestazione.<br />	<br />
In particolare, l’A.G.C.M. contestava all’operatore pubblicitario e ai gestori telefonici di aver diffuso messaggi ingannevoli per i propri potenziali fruitori in relazione alle effettive condizioni economiche cui sarebbe stata subordinata l’offerta di trasmissione di suonerie e contenuti per telefoni cellulari.<br />	<br />
In concreto, era accaduto:<br />	<br />
&#8211; che la società Dada s.p.a. avesse pubblicizzato su alcuni siti internet l’offerta di alcuni servizi c.d. ‘a valore aggiunto’ (es.: relativi allo scaricamento di loghi o suonerie per telefoni cellulari), veicolati attraverso una numerazione telefonica ‘a<br />
&#8211; che la soc. Dada avesse svolto il ruolo c.d. di ‘<i>content provider</i>’ (fornendo il contenuto ideativo del servizio offerto al pubblico), mentre ciascuno dei gestori telefonici aveva svolto il ruolo di ‘<i>carrier’</i> dei messaggi, mettendo a dispos<br />
&#8211; che il meccanismo di remunerazione del servizio era basato sul c.d. ‘<i>revenue sharing</i>’, con la conseguenza che ai gestori telefonici venisse versata una percentuale del fatturato telefonico complessivo generato dalla vendita di contratti multimedi<br />
Con tre provvedimenti adottati nell’adunanza del 10 gennaio 2008 (e la cui struttura è sostanzialmente analoga, salvo quanto si osserverà nel prosieguo), l’Autorità così decideva:<br />	<br />
&#8211; riteneva che la soc. Dada avesse effettivamente realizzato un’ipotesi di pubblicità ingannevole (sanzionabile ai sensi degli articoli 20 e segg. del d.lgs. 206 del 2005), avendo omesso in maniera sostanzialmente decettiva di informare in modo adeguato i<br />
In definitiva, l’Autorità riteneva che i messaggi in questione, “<i>attraverso l’uso del termine ‘gratis’ contengono indicazioni contraddittorie circa la totale assenza di corrispettivi da un lato, espressa mediante la promessa in regalo di contenuti gratuiti al momento dell’attivazione del servizio e il carattere oneroso dall’altro, insito nella natura del servizio in abbonamento reclamizzato</i>”.<br />	<br />
La condotta in tal modo posta in essere, quindi, concretava gli estremi dell’ingannevolezza ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 20, d.lgs. 206, cit.<br />	<br />
Sul punto non vi è contestazione nell’ambito del presente giudizio;<br />	<br />
&#8211; riteneva, altresì, che nell’ambito della complessiva vicenda anche gli operatori telefonici odierni appellanti avessero assunto la qualifica di ‘operatori pubblicitari’, in quanto sostanzialmente co-autori dei messaggi contestati ai sensi dell’art. 20,<br />
Sotto tale aspetto, l’Autorità riteneva che sussistessero tre elementi/indici rivelatori della richiamata qualificabilità come co-autori dei messaggi contestati:<br />	<br />
a) in primo luogo, l’esistenza di un potere (preventivo e successivo) di verifica sul contenuto dei messaggi pubblicitari, riconosciuta (sia pure, secondo modulazioni diverse) dai contratti stipulati con il <i>content provider</i> Dada (primo elemento di responsabilità editoriale);<br />	<br />
b) in secondo luogo, la circostanza per cui i gestori telefonici avessero espressamente consentito l’utilizzo dei propri loghi e segni distintivi nell’ambito delle operazioni pubblicitarie relative ai servizi reclamizzati, in tal modo palesando il proprio coinvolgimento diretto nell’ambito delle operazioni reclamizzate (secondo elemento di responsabilità editoriale);<br />	<br />
c) in terzo luogo, il fatto che i gestori telefonici avessero tratto un diretto vantaggio economico dalle operazioni contestate dal momento che (in base al meccanismo del c.d. ‘<i>revenue sharing</i>’) i proventi derivanti dal traffico telefonico sulla numerazione a decade 4 nella specie utilizzata (numero 48282) venivano ripartiti fra il fornitore di contenuti e gli stessi operatori telefonici.<br />	<br />
&#8211; L’Autorità riteneva inoltre che, attesa la specifica gravità della condotta posta in essere da ciascuno dei soggetti coinvolti nella vicenda, la sanzione pecuniaria andasse quantificata nei seguenti importi: euro quarantamila a carico della soc. Dada; e<br />
Il provvedimento in questione veniva impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio dai tre operatori telefonici con distinti gravami (ricorso n. 3818/08 – Vodafone Omnitel; ricorso n. 3697/08 – Wind; ricorso n. 3694/08 – Telecom Italia).<br />	<br />
Con le pronunce oggetto del presente appello, il Tribunale adìto così provvedeva:<br />	<br />
&#8211; respingeva i ricorsi delle compagnie telefoniche in relazione alla parte del provvedimento sanzionatorio con cui era stata riconosciuta la loro qualificabilità come operatori pubblicitari e co-autori dei messaggi pubblicitari contestati;<br />	<br />
&#8211; osservava che l’argomento dell’A.G.C.M. (fondato sulla figura del soggetto ‘co-autore’ del messaggio) non avesse introdotto nell’ordinamento una figura di carattere sistematicamente spurio, in quanto la sua enucleazione risultava compatibile con la prev<br />
&#8211; riteneva che il ragionamento svolto dall’Autorità fosse scevro da vizi logici e giuridici per la parte in cui aveva ritenuto la sussistenza di tre elementi/indici rivelatori della richiamata qualificabilità delle compagnie telefoniche come operatori / c<br />
&#8211; per quanto concerne il merito fattuale delle censure avanzate da ciascuno dei ricorrenti, il Tribunale riteneva che l’esame dei contratti intercorsi con la soc. Dada e la concreta gestione del rapporto confermasse (e non smentisse) il giudizio circa l’e<br />
&#8211; per quanto concerne, invece, la quantificazione della sanzione, il primo Giudice riteneva illegittimo e incongruo l’operato dell’Autorità, la quale aveva finito per assoggettare ad una sanzione di ammontare inferiore l’autore principale della condotta (<br />
Le sentenze in questione venivano fatte oggetto di impugnativa sia da parte degli operatori telefonici, sia da parte dell’Autorità.<br />	<br />
In particolare:<br />	<br />
&#8211; la sentenza n. 10466/08 veniva impugnata dalla soc. Vodafone Omnitel per il capo relativo alla sua qualificazione come soggetto ‘co-autore’ del messaggio (ricorso n. 1976/09) e dall’A.G.C.M. per il capo relativo alla determinazione del <i>quantum</i> de<br />
&#8211; la sentenza n. 10468/08 veniva impugnata dalla soc. Wind per il capo relativo alla sua qualificazione come soggetto ‘co-autore’ del messaggio (ricorso n. 2468/09) e dall’A.G.C.M. per il capo relativo alla determinazione del <i>quantum</i> della sanzione<br />
&#8211; la sentenza n. 10467/08 veniva impugnata dalla soc. Telecom Italia per il capo relativo alla sua qualificazione come soggetto ‘co-autore’ del messaggio (ricorso n. 2599/09) e dall’A.G.C.M. per il capo relativo alla determinazione del <i>quantum</i> dell<br />
All’udienza pubblica del 21 gennaio 2011, presenti i Difensori delle parti costituite come da verbale d’udienza, i ricorsi venivano trattenuti in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Giungono alla decisione del Collegio tre ricorsi in appello proposti da altrettanti gestori operanti nel settore della telefonia mobile avverso le sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio con cui sono stati accolti (ma solo in parte) i ricorsi proposti avverso i provvedimenti del 2008 con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (d’ora innanzi: ‘l’A.G.C.M.’) li ha qualificati come ‘operatori commerciali’ e ‘co-autori’ di alcuni messaggi pubblicitari ingannevoli assoggettati a sanzione ai sensi degli articoli 20 e segg. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (nella formulazione <i>ratione temporis</i> vigente), rigettando per il resto i ricorsi in questione.<br />	<br />
Giungono, altresì, in decisione i tre distinti ricorsi proposti dall’A.G.C.M. avverso i capi delle richiamate sentenze con cui è stata annullata per irragionevolezza la parte dei provvedimenti contestati in cui veniva in concreto determinato il quantum della sanzione irrogata, assoggettando i gestori telefonici (nella loro veste di co-autori della condotta) ad una sanzione di importo superiore rispetto a quella disposta per il <i>content provider</i> autore in senso principale della medesima condotta.<br />	<br />
2. In primo luogo, il Collegio ritiene di disporre la riunione degli appelli in epigrafe, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e in parte soggettiva (art. 70, c.p.a.).<br />	<br />
3. Con il ricorso in appello n. 1976/09, la soc. Vodafone Omnitel N.V. lamenta sotto svariati profili il contenuto della sentenza n. 10466/08 per la parte in cui ha ritenuto la complessiva correttezza del giudizio reso dall’A.G.C.M. in relazione alla propria qualificabilità come ‘operatore pubblicitario’ co-autore del messaggio ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’art. 20, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.<br />	<br />
Con un primo argomento, la società lamenta l’erroneità della pronuncia gravata per non aver rilevato che l’operato dell’appellante fosse del tutto difforme rispetto al paradigma di cui all’art. 20 del d.lgs. 206 del 2005. <br />	<br />
In secondo luogo, la soc. Vodafone Omnitel sottolinea che il soggetto genuinamente autore del messaggio (la soc. Dada) sarebbe del tutto distinto dall’appellate, la quale non avrebbe potuto in alcun modo ingerirsi sull’impostazione, sull’assetto e sul contenuto delle campagne pubblicitarie ideate dal <i>content provider</i>.<br />	<br />
In terzo luogo, la società appellante osserva che, laddove il Tribunale avesse correttamente esaminato ed interpretato il contenuto del contratto di diffusione intercorso con la soc. Dada, avrebbe necessariamente dovuto concludere nel senso dell’esclusiva responsabilità del <i>content provider</i> per le eventuali responsabilità connesse all’operazione pubblicitaria in concreto diffusa.<br />	<br />
Con un quarto motivo, la soc. Vodafone lamenta l’erroneità degli argomenti svolti dall’Autorità (e sostanzialmente confermati dal T.A.R.) relativi all’esistenza di tre elementi / indici rivelatori della qualifica di co-autore del messaggio.<br />	<br />
Al riguardo, l’appellante osserva che nessuno degli indici in questione risulterebbe effettivamente sintomatico di un coinvolgimento dell’appellante nell’ideazione, realizzazione e diffusione delle campagne in questione.<br />	<br />
In particolare, la mera circostanza di aver fornito una risorsa di banda dietro remunerazione non determinerebbe in alcun modo un coinvolgimento nel contenuto pubblicitario dell’operazione posta in essere, a meno di non voler configurare in capo agli operatori telefonici un’ipotesi di vera e propria responsabilità di tipo oggettivo.<br />	<br />
Con un quinto argomento, la soc. Vodafone lamenta l’erroneità della pronuncia in questione per la parte in cui ha ritenuto l’applicabilità al caso di specie della disciplina in tema di concorso di persone nell’illecito amministrativo (art. 5, l. 24 novembre 1981, n. 689).<br />	<br />
Del resto, in numerosi casi di pubblicità ingannevole assimilabili a quello in esame, la stessa Autorità avrebbe in tempi recenti escluso la responsabilità del <i>carrier</i>, riconoscendola in via esclusiva in capo al <i>content provider</i>.<br />	<br />
Con un ulteriore motivo (rubricato come secondo – pag. 32 e segg. dell’appello -), la soc. Vodafone lamenta che la pronuncia in questione sia viziata per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà per la parte in cui ha individuato una responsabilità dell’operatore / <i>carrier</i>, nonostante quest’ultimo non avesse in alcun modo partecipato all’attività di ideazione, realizzazione e diffusione dei messaggi contestati ed anzi, non fosse mai stata informata del relativo contenuto da parte del <i>content provider</i>.<br />	<br />
Ed ancora, l’Autorità avrebbe omesso di valutare in concreto le posizioni dei singoli operatori, accomunandoli in un’unica e indimostrata fattispecie di responsabilità, in tal modo venendo meno a un puntuale onere istruttorio e motivazionale.<br />	<br />
Con un sesto argomento (rubricato come terzo motivo di appello – pag. 37 e segg. dell’atto di appello -), la soc. Vodafone sottolinea che nessun operatore telefonico accetterebbe mai di fare pubblicità assieme a un suo diretto concorrente (circostanza, quest’ultima, che sarebbe invece stata ascritta a carico della società appellante). <br />	<br />
Con un ulteriore argomento (rubricato come quarto motivo – pag. 38 e segg. del ricorso -) la soc. Vodafone osserva che il provvedimento impugnato in prime cure fosse viziato per sviamento dalla causa tipica del potere attribuito, per avere inteso coinvolgere nell’attività sanzionatoria alcuni soggetti (gli operatori telefonici) in alcun modo coinvolti dalla previsione normativa di riferimento (il più volte richiamato art. 20, d.lgs. 206 del 2005).<br />	<br />
In tal modo operando, oltretutto, l’Autorità avrebbe configurato in capo agli operatori telefonici una inammissibile ipotesi di responsabilità di tipo oggettivo e avrebbe inteso surrettiziamente (e nel silenzio della norma) imporre in capo ai gestori telefonici oneri di controllo tipicamente spettanti in capo alla stessa Autorità procedente.<br />	<br />
4. Con il ricorso in appello n. 2468/09 la soc. Wind Telecomunicazioni articola motivi di doglianza che possono essere così sintetizzati:<br />	<br />
In primo luogo, la società in questione lamenta l’erroneità della pronuncia del T.A.R. per la parte in cui ha ritenuto che essa fosse qualificabile come operatore pubblicitario (<i>rectius</i>: coautore dei messaggi all’origine del procedimento sanzionatorio), sussistendo i due requisiti della responsabilità editoriale e del vantaggio economico connesso alla loro diffusione.<br />	<br />
Ancora, il T.A.R. avrebbe omesso di considerare che le previsioni di cui all’art. 18 del d.m. 2 marzo 2006, n. 145 (‘<i>Regolamento recante disciplina dei servizi a sovraprezzo</i>’) non avrebbero in alcun modo consentito di estendere la responsabilità da illecito amministrativo anche alla società <i>carrier</i>.<br />	<br />
Del resto, il sostanziale esonero da responsabilità in capo ai <i>carrier</i> per il contenuto ingannevole dei messaggi diffusi dai <i>content providers</i> sarebbe conforme a una consolidata prassi applicativa che l’Autorità avrebbe interrotto (con sostanziale soluzione di continuità rispetto al passato) solo in sede di valutazione del dossier in questione.<br />	<br />
A questo punto, l’appellante soc. Wind si sofferma sul contenuto concreto del contratto per la diffusione di contenuti intercorso con la soc. Dada e afferma che nessuna previsione del contratto in parola consentisse di ritenere che l’operatore <i>carrier</i> condividesse la responsabilità editoriale dei messaggi diffusi, <br />	<br />
Inoltre, ai fini del decidere, sarebbe rilevante osservare che la soc. Dada ha violato i richiamati obblighi contrattuali, omettendo di fornire al <i>carrier</i> informazioni dettagliate sul contenuto dei messaggi oggetto di indagine.<br />	<br />
Ancora, ai fini della decisione sarebbe rilevante l’esame delle specifiche clausole contrattuali (es.: art. 5, art. 6.1, art. 10) che addossavano al solo <i>content provider</i> le eventuali responsabilità in relazione ai contenuti editoriali oggetto di diffusione, specificando che i tempi e i modi per la diffusione dei messaggi non potessero che essere determinati da tale operatore.<br />	<br />
Né un coinvolgimento diretto della soc. Wind nella pratica ingannevole sarebbe individuabile a causa del consenso all’utilizzo dei propri segni distintivi nell’ambito della campagna pubblicitaria oggetto di indagine.<br />	<br />
Ed ancora, un coinvolgimento diretto del <i>carrier</i> non sarebbe configurabile neppure in considerazione del particolare meccanismo di remunerazione nella specie individuato (si tratta del meccanismo c.d. di ‘<i>revenue sharing</i>’).<br />	<br />
Ed infatti – per un verso – l’opzione del meccanismo di remunerazione in parola non arrecherebbe al <i>carrier</i> alcun vantaggio (se non mediato e indiretto) a seguito della diffusione del messaggio; mentre – per altro verso – la scelta di tale sistema di remunerazione sarebbe dipesa unicamente da ‘ragioni tecniche e contabili’.<br />	<br />
Sotto tale aspetto, l’appellante paventa gli effetti dell’indifferenziato ricorso al criterio del c.d. ‘vantaggio economico’, il quale comporterebbe un coinvolgimento sanzionatorio dei soggetti <i>carrier</i>, anche in assenza di un qualunque effettivo apporto in termini ideativi e –<i>lato sensu</i> &#8211; editoriali.<br />	<br />
5. Con il ricorso in appello n. 2599/09, la soc. Telecom Italia chiede la riforma della sentenza n. 10467/08 per i seguenti motivi.<br />	<br />
In primo luogo, anche la società in questione lamenta l’erroneità della pronuncia del T.A.R. per la parte in cui ha ritenuto che essa fosse qualificabile come operatore pubblicitario (<i>rectius</i>: coautore dei messaggi all’origine del procedimento sanzionatorio), sussistendo i due requisiti della responsabilità editoriale e del vantaggio economico connesso alla loro diffusione.<br />	<br />
Con un secondo argomento, Telecom Italia osserva che, laddove i primi Giudici avessero esaminato con sufficiente approfondimento le pattuizioni contrattuali intercorse con la soc. Dada, non avrebbero potuto che escludere la sussistenza di una qualunque responsabilità di tipo editoriale in capo al soggetto <i>carrier</i>.<br />	<br />
Né una siffatta forma di responsabilità sarebbe configurabile in base alle disposizioni di cui all’art. 18, d.m. 145 del 2006, atteso che tale decreto (come si è detto in precedenza) si limiterebbe a configurare un’esclusiva responsabilità del <i>content provider</i> per il contenuto dei messaggi oggetto di diffusione, esonerando il soggetto carrier da qualsiasi tipo di responsabilità di tipo editoriale.<br />	<br />
Del resto, il decreto in questione limiterebbe il coinvolgimento dell’operatore telefonico ai soli profili di natura tecnica connessi al servizio di trasporto dei dati offerto.<br />	<br />
Ed ancora, una forma di diretta responsabilità in capo all’operatore telefonico non sarebbe individuabile:<br />	<br />
&#8211; né in conseguenza del consenso all’utilizzo del proprio logo;<br />	<br />
&#8211; né in considerazione del particolare meccanismo di remunerazione convenuto (si tratta del più volte richiamato meccanismo del c.d. ‘<i>revenue sharing</i>’);<br />	<br />
&#8211; né – più in generale – alla luce delle previsioni di cui all’art. 20 del d.lgs. 206 del 2005, il quale considera ‘operatore pubblicitario’ anche il proprietario del mezzo di diffusione, ma alla sola condizione (che qui non sussisterebbe) in cui il <i>ca<br />
6. Gli argomenti dinanzi sinteticamente richiamati, che possono essere esaminati in modo congiunto, non possono trovare accoglimento.<br />	<br />
7.1. Come si è detto in premessa, l’Autorità ha ritenuto che il complesso delle pertinenti circostanze deponesse nel senso che le società appellanti fossero a pieno titolo individuabili quali soggetti co-autori delle campagne pubblicitarie in contestazione e che, pertanto, esse fossero responsabili a titolo proprio per la fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi dell’art. 20, d.lgs. 206 del 2005.<br />	<br />
Si è, altresì, detto che l’Autorità ha fondato tale affermazione a) sull’elemento di responsabilità editoriale riferito al potere di verifica sui contenuti dei messaggi; b) sull’elemento di responsabilità editoriale derivante dal consenso all’utilizzo dei propri segni distintivi nell’ambito della campagna pubblicitaria; c) dall’elemento di vantaggio economico derivante dal particolare meccanismo di remunerazione del c.d. ‘<i>revenue sharing</i>’.<br />	<br />
7.2. Le società appellanti hanno contestato la richiamata prospettazione osservando:<br />	<br />
&#8211; quanto all’elemento a), che nessuno effettivo apporto fosse stato arrecato dagli operatori telefonici all’attività di ideazione, realizzazione e diffusione dei contenuti;<br />	<br />
&#8211; quanto all’elemento b), che l’utilizzo del proprio logo non avesse alcuna finalità pubblicitaria (né avrebbe in alcun modo potuto averla), ma servisse unicamente a fornire un apporto informativo di carattere ‘neutrale’ alla clientela circa i servizi off<br />
&#8211; quanto all’elemento sub c), l’esistenza di un meccanismo di remunerazione delle risorse di banda poste a disposizione del <i>content provider</i> non testimonierebbe in alcun modo una cointeressenza circa gli obiettivi e i risultati della campagna pubbl<br />
8. Il Collegio ritiene che tali argomenti non possano essere accolti.<br />	<br />
8.1. Ad avviso del Collegio, infatti, la chiave di volta sotto il profilo logico e strutturale nell’esame della questione appena divisata è rappresentata dalla scelta (tradotta in puntuali pattuizioni negoziali) di individuare un meccanismo di remunerazione per la realizzazione delle campagne pubblicitarie oggetto di censura tale da determinare una diretta cointeressenza degli operatori telefonici che veicolavano i messaggi (c.d. ‘<i>carrier’</i>) nella diffusione dei messaggi e, in ultima analisi, nella migliore riuscita della campagna pubblicitaria in termini di diffusione e remuneratività.<br />	<br />
8.2. Il funzionamento del richiamato meccanismo di remunerazione è adeguatamente descritto nell’ambito del ricorso n. 1976/2009 (Vodafone Omnitel) al quale, per comodità espositiva, si farà qui integrale rinvio.<br />	<br />
Si è affermato al riguardo che “<i>in base [al regolamento contrattuale definito con il content provider, l’operatore telefonico] si impegna a riconoscere a Dada, a titolo di corrispettivo, una quota del costo addebitato al cliente per ogni contenuto/servizio da questi acquistato (c.d. quota riconosciuta all’Azienda (…)). La parte restante del prezzo corrisposto dal cliente per i servizi forniti da Dada è trattenuta da Vodafone a titolo di ‘revenue share’, ossia di percentuale sul fatturato complessivo generato dalla vendita dei contenuti multimediali da parte di Dada, anche quale remunerazione per le attività svolte da Vodafone nell’offerta dei servizi</i>”.<br />	<br />
Ebbene, il Collegio ritiene che la scelta di collegare la messa a disposizione delle proprie risorse di banda all’operatività del richiamato meccanismo di remunerazione non si traduca nella pura e semplice cessione delle richiamate risorse a un operatore terzo e distinto secondo normali condizioni di mercato, ma si risolva nella volontaria e consapevole partecipazione a un’iniziativa di tipo imprenditoriale finalizzata alla messa a disposizione dei richiamati servizi e alla massimizzazione degli utili conseguentemente ritraibili.<br />	<br />
Ora, l’aver consapevolmente optato per un meccanismo di remunerazione il quale collegava in modo inscindibile l’apporto degli operatori telefonici (indispensabile alla realizzazione e diffusione della campagna pubblicitaria) al ritorno economico dell’iniziativa, mediante un sistema di sostanziale compartecipazione sul ricavato, giustifica appieno il giudizio dell’Autorità, la quale ha ritenuto che in tal modo operando le compagnie telefoniche avessero giustificato un giudizio di riferibilità soggettiva delle campagne pubblicitarie nel loro complesso.<br />	<br />
Al riguardo si osserva:<br />	<br />
&#8211; che la circostanza per cui le compagnie telefoniche ritraessero una quota percentuale dei proventi del traffico telefonico generato attraverso la fornitura dei servizi offerti dalla soc. Dada rende chiaro che le prime non si limitassero a cedere risorse<br />
&#8211; che l’opzione per un siffatto meccanismo di remunerazione eccedesse di certo il <i>quid minimum</i> reso necessario dalle regolazioni pro-concorrenziali di settore (finalizzate a garantire l’accesso al mercato delle risorse di rete a condizioni eque e n<br />
&#8211; che, sintomaticamente, la stessa difesa della soc. Vodafone Omnitel ammette che la scelta per il richiamato meccanismo fosse finalizzata ad assicurare una adeguata “<i>remunerazione per le attività svolte [dall’operatore telefonico] nell’offerta dei ser<br />
&#8211; che, conseguentemente, se la scelta del richiamato meccanismo di remunerazione non derivava da obblighi pro-concorrenziali resi vincolanti dalla regolazione di settore, essa discendeva invece da una libera scelta imprenditoriale del singolo operatore il<br />
8.3. Per ragioni connesse a quelle appena evidenziate, anche la scelta di consentire l’utilizzo dei propri segni distintivi nell’ambito delle campagne oggetto di contestazione (e, in particolare, del logo d’impresa nell’ambito delle diverse schermate alle quali i potenziali clienti del servizio accedevano attivando i collegamenti resi disponibili dalla pagina iniziale predisposta dall’operatore Dada), lungi dal rivestire la mera finalità informativa sulla quale insistono le Difese delle appellanti, costituiva a propria volta un’opzione idonea ad assicurare il miglior successo dell’iniziativa stessa e a rafforzare la diretta partecipazione e cointeressenza delle odierne appellanti alla sua realizzazione.<br />	<br />
Si osserva al riguardo:<br />	<br />
&#8211; che la circostanza per cui i loghi dei principali operatori nazionali di telefonia mobile comparissero sulle pagine Internet dell’operatore pubblicitario Dada conferiva ai messaggi diffusi (e di questo gli operatori coinvolti non potevano non essere con<br />
&#8211; che non appare persuasivo l’argomento secondo cui l’utilizzo contestuale e congiunto dei (quattro) loghi non potesse sortire alcun effetto pubblicitario favorevole per ciascuno degli operatori, dal momento che nessun operatore economico accetterebbe di<br />
8.4. Concludendo anche su questo punto, si può affermare che il provvedimento sanzionatorio gravato nell’ambito dei primi ricorsi risulti esente dalle censure rubricate per la parte in cui ha ritenuto la sussistenza di un comportamento attivo da parte delle compagnie telefoniche (realizzato &#8211; <i>inter alia</i> &#8211; attraverso la volontaria compartecipazione alla riuscita economica dell’iniziativa e attraverso la messa a disposizione dei propri segni distintivi), tale da individuare le imprese in questione quali soggetti co-autori della campagna pubblicitaria oggetto di contestazione.<br />	<br />
9. E’ alla luce di tale impostazione che vanno quindi valutati gli ulteriori argomenti difensivi profusi dalle società appellanti.<br />	<br />
9.1. In particolare, una volta dimostrata l’esistenza di un comportamento commissivo, idoneo a concretare la fattispecie illecita sotto il profilo oggettivo, occorre domandarsi se il medesimo comportamento possa considerarsi o meno esente da un giudizio di riprovevolezza sotto il profilo soggettivo.<br />	<br />
9.2. Al riguardo è noto che un consolidato orientamento giurisprudenziale interpreta la previsione di cui al primo comma dell’art. 3, l. 689, cit. (secondo cui “<i>nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa</i>”) non già nel senso dell’indifferenza in ordine alla sussistenza o meno di un comportamento – quanto meno – colposo, bensì nel senso di porre una <i>praesumptio juris tantum</i> di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che l’abbia commesso, riservando poi a quest’ultimo l’onere di dimostrare di aver agito senza colpa (Cass. Civ., sez. lav., 26 agosto 2003, n. 12391).<br />	<br />
9.3. Ebbene, ritiene il Collegio che le odierne appellanti non siano in condizione di vincere la richiamata presunzione, atteso:<br />	<br />
&#8211; che esse hanno coscientemente e volontariamente collaborato alla realizzazione dell’illecito (cfr. <i>infra</i>, <i>sub</i> 8);<br />	<br />
&#8211; che esse sono operatori professionali del settore delle comunicazioni elettroniche, che disponevano di strumenti (contrattuali e conoscitivi) idonei a prendere cognizione ed apprezzare il carattere illecito dei messaggi diffusi attraverso i propri mezzi<br />
&#8211; che le giustificazioni addotte, tendenti a dimostrare che esse hanno messo in opera ogni accorgimento necessario e sufficiente per evitare il prodursi della fattispecie illecita, non appaiono convincenti.<br />	<br />
9.4. L’esame delle pertinenti pattuizioni contrattuali intercorse con il <i>content provider</i> dimostra in primo luogo che ciascuna delle appellanti disponesse contrattualmente di strumenti idonei a consentire un’indagine sul contenuto dei messaggi diffusi e che ciascuna di esse, in quanto operatore professionale del settore delle comunicazioni elettroniche, disponesse di strumenti idonei ad apprezzare il carattere illecito dei messaggi diffusi attraverso i propri mezzi tecnologici. <br />	<br />
Il medesimo esame dimostra in secondo luogo che la violazione di tali stringenti pattuizioni aveva quale unico effetto la responsabilizzazione della controparte contrattuale.<br />	<br />
Tutto ciò è evidentemente inaccettabile. <br />	<br />
9.5. Ora, per quanto concerne le richiamate pattuizioni contrattuali, si osserva che:<br />	<br />
&#8211; nel contratto di diffusione intercorso fra la soc. Vodafone Omnitel e la soc. Dada (stipulato in data 1° febbraio 2007 e modificato il successivo 1° agosto) era espressamente previsto – art. 4, co. 2 &#8211; un obbligo di previa comunicazione del contenuto in<br />
&#8211; nel contratto intercorso fra la soc. Wind Telecomunicazioni e la soc. Dada – artt. 2 e 6 &#8211; erano previsti specifici meccanismi preventivi di controllo da parte del <i>carrier</i> in ordine al contenuto dei messaggi. In particolare, l’art. 2 consentiva a<br />
Anche in questo caso, l’appellante sottolinea che il contenuto delle clausole contrattuali non era tale da consentire un controllo di tipo editoriale sul contenuto delle campagne pubblicitarie (ad es., al fine di individuare possibili profili di abuso), limitandosi – piuttosto – ad una mera verifica preventiva circa profili coinvolgenti gli interessi aziendali della società <i>carrier</i>;<br />	<br />
&#8211; nel contratto intercorso fra Telecom Italia e la soc. Dada – art. 8 &#8211; era espressamente prevista la previa sottoposizione dei messaggi oggetto di diffusione al <i>carrier</i>, anche se la soc. Telecom Italia osserva che la richiamata previsione contratt<br />
9.5.1. L’esame delle richiamate pattuizioni rende palese che, laddove si avallasse in via applicativa il criterio distributivo proposto dalle società appellanti, si ammetterebbe la sostanziale disapplicazione in via pattizia dei criteri legali di determinazione della responsabilità da illecito (criteri certamente ascrivibili all’ambito delle clausole di ordine pubblico e in quanto tali sottratti al potere dispositivo dei soggetti privati). Ancora, laddove si consentisse il pieno dispiegarsi delle richiamate clausole di manleva, si ammetterebbe l’introduzione per via pattizia di nuove ipotesi scriminanti destinate ad operare nell’ambito (evidentemente, indisponibile) della disciplina degli illeciti amministrativi;<br />	<br />
&#8211; che le odierne appellanti non possano addurre a propria discolpa la circostanza per cui la controparte contrattuale (<i>i.e</i>: il <i>content provider</i>), contravvenendo alla lettera e allo spirito delle richiamate pattuizioni, non avesse in concreto<br />
&#8211; che, riguardando la condotta censurata sotto l’angolo visuale dell’illecito di tipo commissivo, la conoscenza (o la conoscibilità) del contenuto delle campagne pubblicitarie costituisce il presupposto sul quale si fonda la condivisione e la cointeressen<br />
&#8211; che, conseguentemente, anche ad ammettere la violazione da parte del <i>content provider</i> degli obblighi di comunicazione preventiva assunti contrattualmente, ciò non potrebbe determinare un effetto scriminante nei confronti delle odierne appellanti,<br />
9.6. Il Collegio osserva, inoltre, che il meccanismo di distribuzione degli oneri di preventiva vigilanza dinanzi richiamato non determina (contrariamente a quanto affermato dalle appellanti con argomentazioni di analogo tenore) una sostanziale traslazione in capo a soggetti privati dei poteri di vigilanza e controllo sugli illeciti sanzionabili, tipicamente spettanti all’Autorità di settore. E’ evidente al riguardo che la prospettazione delle appellanti sarebbe in astratto percorribile solo laddove si condividesse il relativo presupposto logico-fattuale (ossia, che l’attività di verifica e controllo imposta ai <i>carrier</i> si innestasse su un fatto altrui – lo svolgimento di un’attività pubblicitaria da parte del <i>content provider</i>, cui il <i>carrier</i> restava essenzialmente estraneo, senza che su di essi gravassero puntuali obblighi di <i>fac&#277;re</i> -). Tuttavia, la prospettazione in parola risulta radicalmente da escludere se solo si osservi che l’omissione contestata alle appellanti non riguarda in alcun modo un controllo di tipo pubblicistico relativo a una condotta altrui cui il soggetto onerato restava sostanzialmente estraneo, ma riguarda – al contrario – un fatto commissivo proprio, contrario alla condotta possibile ed alternativa, la quale era in concreto esigibile sulla base del concreto atteggiarsi del regolamento negoziale;<br />	<br />
9.6.1. Si osserva, ancora, che non può trovare accoglimento la tesi delle appellanti secondo cui non sarebbe stato esigibile nei loro confronti un comportamento tale da prevenire ed impedire il verificarsi della condotta sanzionata attraverso un adeguato (ma onerosissimo) sistema di controlli preventivi sui contenuti e le modalità delle campagne pubblicitarie. Ed infatti, pur non potendosi sottacere l’indubbia complessità tecnico-organizzativa del sistema di controlli reso necessario dalla tipologia e dal numero delle attività pubblicitarie poste in essere, è altresì certo che non sussistesse nella specie alcun impedimento di carattere assoluto alla sua realizzazione. E’ altresì certo che il <i>quantum</i> di esigibilità nell’attivazione di rimedi di tipo preventivo deve essere in concreto modulato tenendo in adeguata considerazione: a) la diretta co-interessenza economica delle odierne appellanti alla riuscita e diffusione dei messaggi pubblicitari oggetto di contestazione; b) la notevolissima dimensione organizzativa delle appellanti (primari operatori di mercato); c) la loro indubbia attitudine (in qualità di operatori del settore delle telecomunicazioni, a propria volta dotati di coacervata esperienza nel settore pubblicitario) ad apprezzare i profili di ingannevolezza contenuti nelle campagne oggetto di contestazione<br />	<br />
10. Per le ragioni sin qui esaminate, non risulta determinante ai fini della presente decisione stabilire se uno specifico onere di verifica e controllo spettasse in capo alle odierne appellanti anche in applicazione dell’art. 18 del d.m. 2 marzo 2006, n. 145 (‘regolamento recante la disciplina dei servizi a sovraprezzo’).<br />	<br />
11. Tracciando alcune conclusioni sui punti sin qui esaminati, è possibile affermare:<br />	<br />
a) che le odierne appellanti avessero apportato un contributo efficiente certamente determinante sotto il profilo eziologico al fine di rendere possibile il realizzarsi della condotta illecita oggetto dell’attività sanzionatoria da parte dell’Autorità;<br />	<br />
b) che l’apporto concausale riferibile alle odierne appellanti era riconducibile ad un’ipotesi di illecito di tipo commissivo, e quindi alla previsione di cui all’art. 5, l. 689 del 1981 (in tema di concorso di soggetti nell’illecito amministrativo), per avere le appellanti contribuito con un apporto cosciente e volontario alla realizzazione delle campagne informative, condividendone in ultima analisi il contenuto e le stesse finalità imprenditoriali;<br />	<br />
c) che, inoltre, il comportamento posto in essere dalle società appellanti era altresì riconducibile a un’ipotesi di responsabilità per comportamento colpevole, per non aver posto in essere un adeguato <i>setting</i> di strumenti di verifica e controllo (che, pure, rientrava nella loro disponibilità ed era in capo a loro concretamente esigibile) tale da impedire il verificarsi dell’illecito amministrativamente sanzionato;<br />	<br />
d) che la fattispecie di responsabilità in tal modo posta in essere non assumeva i caratteri tipici di una responsabilità di tipo oggettivo (o per fatto altrui), ma si connotava dei caratteri tipici di una responsabilità per fatto proprio e colpevole, sì da giustificare l’adozione delle determinazioni sanzionatorie impugnate nell’ambito del primo grado di giudizio.<br />	<br />
12. In base a quanto sin qui esposto, i ricorsi numm. 1976/09 (Vodafone Omnitel), 2468/09 (Wind Telecomunicazioni) e 2599/09 (Telecom Italia) devono essere respinti.<br />	<br />
12.1. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.<br />	<br />
13. Devono, a questo punto, essere esaminati i ricorsi numm. 2610/09, 2611/09 e 2612/09 con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiesto la riforma delle pronunce in epigrafe per la parte in cui hanno disposto l’annullamento dei provvedimenti sanzionatori per ciò che attiene la quantificazione delle sanzioni.<br />	<br />
Come si è esposto in narrativa, il provvedimento dell’Autorità n. 17856/08, tenuto conto della specifica gravità della condotta posta in essere dalla soc. Dada, la capacità diffusiva del mezzo tecnico utilizzato, la durata della condotta e l’importanza economica della società in questione, l’aveva condannata a una sanzione pecuniaria pari ad euro quarantamila.<br />	<br />
Per quanto concerne gli altri operatori appellanti, l’Autorità aveva così deciso:<br />	<br />
&#8211; quanto alla soc. Vodafone Omnitel, tenuto conto della sua posizione e dimensione economica, nonché dell’aggravante rappresentata da una recidiva di carattere specifico, l’aveva condannata a una sanzione pecuniaria pari ad euro settantamila;<br />	<br />
&#8211; quanto alla soc. Wind Telecomunicazioni, tenuto conto della sua posizione e dimensione economica, nonché dell’aggravante rappresentata da una recidiva di carattere specifico, l’aveva condannata a una sanzione pecuniaria pari ad euro sessantacinquemila;<	
- quanto alla soc. Telecom Italia, tenuto conto della sua posizione e dimensione economica (si tratta del principale operatore nazionale del settore), nonché dell’aggravante rappresentata da una recidiva di carattere specifico, l’aveva condannata a una sa	
Le pronunce in epigrafe hanno annullato <i>in parte qua</i> le richiamate determinazioni sanzionatorie, censurando in particolare l’assenza di congruità nella ponderazione dei ruoli rivestiti da ciascuna delle società sanzionate ai fini della quantificazione della sanzione.<br />	<br />
In particolare, i primi Giudici hanno osservato che apparisse illogico aver assoggettato gli operatori telefonici (nella loro veste di soggetti <i>carrier</i> e meri ‘co-autori’ della condotta sanzionata) a un ammontare sanzionatorio addirittura superiore rispetto a quello disposto nei confronti del <i>content provider</i> Dada, di cui non poteva comunque essere disconosciuto il ruolo di principale artefice dell’illecito sanzionato.<br />	<br />
Il richiamato capo delle pronunce in epigrafe è stato gravato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale ha osservato:<br />	<br />
&#8211; che l’apporto concausale fornito dagli operatori telefonici alla realizzazione dell’illecito, pur se ontologicamente diverso rispetto a quello realizzato dalla soc. Dada, non poteva <i>sic et simpliciter</i> giustificare un giudizio di minore gravità de<br />
&#8211; che il ruolo di meri ‘co-autori’ accertato in capo agli operatori telefonici non poteva giustificare un apodittico giudizio di minore gravità della condotta da questi posta in essere;<br />	<br />
&#8211; che, in definitiva, il provvedimento sanzionatorio dovesse essere considerato congruo e motivato per la parte in cui aveva attribuito rilievo, ai fini della quantificazione della sanzione: a) al carattere determinante dell’apporto concausale fornito da<br />
14.1. I motivi dinanzi sinteticamente richiamati sono meritevoli di accoglimento.<br />	<br />
14.2. Dal punto di vista sistematico occorre premettere che i criteri generali di cui fare applicazione in sede di commisurazione delle sanzioni pecuniarie nelle materie di cui al d.lgs. 206 del 2005 sono rinvenibili nell’ambito dell’art. 11 della l. 689 del 1981, a tenore del quale “<i>nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell&#8217;applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all&#8217;opera svolta dall&#8217;agente per l&#8217;eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche</i>”.<br />	<br />
La disposizione in questione risulta idonea a governare la vicenda di causa per ciò che attiene alla determinazione del <i>quantum</i> della sanzione (ed infatti, ai sensi del comma 13 dell’art. 27, d.lgs. 206, cit. – nella formulazione <i>ratione temporis </i>rilevante &#8211; per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni in tema di tutela dei consumatori, si osservano –<i>inter alia</i> – le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 12, l. 689, cit.).<br />	<br />
Ancora dal punto di vista generale, deve essere nel caso di specie richiamato il consolidato – e qui condiviso – orientamento secondo cui l’attività determinativa del quantum della sanzione irrogata (nonché, più a monte, il giudizio di sussunzione delle peculiarità del caso di specie entro i criteri determinativi normativamente indicati) costituisce esplicazione di una lata discrezionalità, con la conseguenza che l’operazione valutativa in tal modo posta in essere non possa essere sindacata in sede di giudizio di legittimità, laddove risulti congruamente motivata e scevra da vizi logici (Cass. Civ., I, 16 aprile 2003, n. 6020).<br />	<br />
Impostati in tal modo i termini sistematici della questione, il Collegio ritiene che l’attività determinativa posta in essere dall’Autorità risulti esente dai vizi rilevati dai primi Giudici, se solo si osservi:<br />	<br />
&#8211; che l’Autorità ha puntualmente tenuto conto, ai fini determinativi, di un complesso di circostanze certamente compatibili con la <i>litera</i> e la <i>ratio</i> dell’art. 11, cit. (ruolo ricoperto da ciascun coautore nell’ambito della fattispecie illeci<br />
&#8211; che, in particolare, la motivazione del provvedimento sanzionatorio appare conforme al paradigma di riferimento laddove ha affermato che, a parità di ulteriori condizioni, si sarebbe tenuto conto ai fini determinativi, della consistenza economica di cia<br />
&#8211; che le sentenze in epigrafe non risultano persuasive laddove hanno enfatizzato il dato relativo alla diversa qualità dell’apporto di ciascuno dei coautori del fatto illecito, ritenendo irragionevole la scelta conclusiva di assoggettare a una sanzione di<br />
&#8211; che le decisioni in questione non tengono in adeguata considerazione la circostanza per cui (per le ragioni dinanzi richiamate <i>sub</i> 8.3.) ciascuno dei compartecipi alla condotta oggetto di sanzione avesse apportato un contributo concausale indefet<br />
&#8211; che la maggiore dimensione economica degli operatori di telefonia mobile rispetto a quella del <i>content provider</i> non aveva assunto un rilievo esclusivo e determinante ai fini della quantificazione della sanzione, costituendo – piuttosto – solo uno<br />
14.3. In definitiva, i ricorsi numm. 2610/09, 2611/09 e 2612/09 devono essere accolti e per l’effetto, in riforma delle pronunce oggetto di gravame, deve essere disposta la reiezione dei ricorsi proposti in primo grado anche per quanto concerne le censure mosse avverso la determinazione del <i>quantum</i> sanzionatorio operato dall’Autorità.<br />	<br />
15. Per le ragioni sin qui esposte, i ricorsi numm. 1976/09 (Vodafone Omnitel), 2468/09 (Wind Telecomunicazioni) e 2599/09 (Telecom Italia) devono essere respinti.<br />	<br />
Al contrario, i ricorsi proposti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e recante i numm. 2610/09, 2611/09 e 2612/09 devono essere accolti, con conseguente riforma delle pronunce oggetto di gravame, nel senso dell’integrale reiezione dei ricorsi proposi in primo grado dagli operatori telefonici.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo..<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe, così decide: <br />	<br />
Respinge i ricorsi numm. 1976/09, 2468/09 e 2599/09;<br />	<br />
Accoglie i ricorsi numm. 2610/09, 2611/09 e 2612/09 e per l’effetto, in riforma delle pronunce oggetto di gravame, dispone l’integrale reiezione dei ricorsi proposti in primo grado<br />	<br />
Condanna la soc. Vodafone Omnitel NV, la soc. Wind Telecomunicazioni s.p.a. e la soc. Telecom Italia s.p.a. alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 10.000 (diecimila) a carico di ciascuna di esse, oltre gli accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2011-n-2251/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2251</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2249</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2011-n-2249/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2011-n-2249/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2249</a></p>
<p>Pres. Coraggio – Est. GiovagnoliItalcave s.p.a. (Avv. E. Sticchi Damiani) c. Provincia di Taranto (Avv. C. Semeraro), Ministero dell’Ambiente (Avv. Stato) Ambiente – Inquinamento – Siti di interesse nazionale &#8211; Bonifica – Messa in sicurezza d’emergenza – Competenza della provincia – Sussiste – Ministero dell’Ambiente – Competenza &#8211; Successiva fase</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2011-n-2249/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2249</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2011-n-2249/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2249</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Coraggio – Est. Giovagnoli<br />Italcave s.p.a. (Avv. E. Sticchi Damiani) c. Provincia di Taranto (Avv. C. Semeraro), Ministero dell’Ambiente (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – Inquinamento – Siti di interesse nazionale &#8211; Bonifica – Messa in sicurezza d’emergenza – Competenza della provincia – Sussiste – Ministero dell’Ambiente – Competenza &#8211; Successiva fase di bonifica</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 252 del D.lgs. n. 152/2006, in relazione ai siti di interesse nazionale, attribuisce al Ministero dell’Ambiente la sola competenza in merito alle procedure di bonifica, lasciando invece inalterata la competenza della provincia, desumibile dall’art. 244 del D.lgs. n. 152/2006, ad ordinare l’adozione delle misure ritenute, in via provvisoria, necessarie per la messa in sicurezza d’emergenza, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente del sito di competenza statale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02249/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 04992/2008 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4992 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>Italcave Spa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani in Roma, V. Bocca di Leone 78; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Provincia di Taranto</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Cesare Semeraro, con domicilio eletto presso Mario Gerundo in Roma, via della Luce, 46;<br />	<br />
 <b>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<b>Arpa Puglia-Dipartimento provinciale di Taranto</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;<br />	<br />
<b>Direttore pro tempore del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia Taranto</b>, <b>Autorità Portuale di Taranto</b>, non costituiti nel presente grado di giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. PUGLIA &#8211; SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00372/2008, resa tra le parti, concernente INTERVANTO DI BONIFICA SUL MOLO POLISETTORIALE DI TARANTO</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Provincia di Taranto;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2011 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Sticchi Damiani e Buccellato per delega dell&#8217;avvocato Triggiani;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con ordinanza in data 7 ottobre 2006, il competente Direttore del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto, dopo aver indicato la società Italcave s.p.a. come “<i>responsabile dell’inquinamento rilevato a circa 3 metri di distanza dalla banchina in esame ed a 13 mt. circa di profondità dal mare determinato a seguito della movimentazione del pet-coke effettuato presso il Terminal Rinfuse (…)</i>”, diffidava la medesima a conformarsi entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza a quanto disposto dal Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152 del 2006 (si tratta del complesso di disposizioni in tema di ‘Bonifica di siti contaminati’ contenute nel c.d. ‘Codice dell’Ambiente’).<br />	<br />
Nella specie, la provincia di Taranto riferiva che il provvedimento in questione era fondato:<br />	<br />
A) da un lato, sulle informazioni rese note dalla Procura della Repubblica in relazione all’indagine relativa all’inquinamento determinato dall’attività di movimentazione di pet-coke da parte della ricorrente sul Molo Polisettoriale di Taranto presso il sito Terminal Rinfuse;<br />	<br />
Sotto tale profilo, il provvedimento impugnato evidenziava che dalle analisi svolte sui campioni prelevati dal Nucleo Sommozzatori della Regione Carabinieri Puglia nel luglio del 2006 era emerso quanto segue:<br />	<br />
&#8211; per quanto concerne i campioni di sedimenti marini, risultavano superate le concentrazioni standard di qualità per i sedimenti marini di cui alla tabella 2, allegato A al D.M. 367 del 2003, cit., con particolare riguardo agli I.P.A. e ad alcuni metalli<br />
&#8211; per quanto concerne i campioni di acqua di mare di fondo, risultavano superati i valori relativi alle concentrazioni standard di cui alla tabella 1/A dell’allegato 1 alla parte terza del d.lgs. 152 del 2006, con particolare riguardo agli I.P.A. (valore<br />
B) dall’altro, sulle informazioni contenute in una relazione di servizio stilata dalla Polizia Provinciale di Taranto a seguito di sopralluogo in data 26 marzo 2004 sull’area concessa alla ricorrente.<br />	<br />
In particolare, a seguito del sopralluogo in parola era emerso che, in relazione all’area adibita allo stoccaggio di carbone (<i>pet-coke</i>) in uso alla ricorrente (di superficie superiore a 2.000 mq.), non erano stati realizzati i necessari accorgimenti volti ad impedire ovvero ad aggravare lo stato di contaminazione del sito.<br />	<br />
Ed infatti, all’esito del richiamato sopralluogo era emerso:<br />	<br />
&#8211; che la ricorrente non aveva posto in essere “adeguati sistemi di raccolta delle acque meteoriche”, dal momento che i pozzetti erano “insufficienti a contenere le acque riferite a fenomeni metereologici anche di piccola portata”;<br />	<br />
&#8211; che la ricorrente non aveva posto in essere quanto necessario onde evitare che la movimentazione sulla banchina del pet-coke producesse emissioni polverose in atmosfera.<br />	<br />
2. In particolare, nell’occasione la Polizia provinciale aveva accertato che “l’attività di carico e scarico del pet-coke è sicuramente soggetta a produzione di emissioni polverose in atmosfera e pertanto autorizzata, ma non risulta compiutamente corredata da tutti i sistemi tecnologicamente adeguati alla riduzione delle emissioni in quanto [il materiale filmante idoneo ad impedire la diffusione della polveri] era esteso solo in parte, o comunque non rimesso al termine quotidiano dei lavori, così come vi è il mancato uso della vasca di contenimento all’uopo realizzata. Prova ne è la diffusione in tutta l’area delle polveri e del fango da esse prodotto associato all’acqua, ben oltre la superficie dotata di cordolo che era in alcuni punti è anche in pessime condizioni di tenuta con accumuli consistenti di polveri di carbone al suo esterno, anche sotto forma di fango, ed anche sul ciglio del molo, con infiltrazione in una condotta interrata tramite le griglie mal coperte dalla guaina ivi poggiata”.<br />	<br />
3. Il provvedimento provinciale in parola (e gli atti ad esso prodromici) veniva impugnato dalla società Italcave innanzi al T.a.r. per la Puglia, sezione di Lecce. <br />	<br />
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.a.r. ha respinto il ricorso. <br />	<br />
4. Per ottenere la riforma di tale sentenza ha proposto appello la società Italcave s.p.a.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 15 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. L’appello proposto dalla società Italcave s.p.a. è affidato ai seguenti motivi: <br />	<br />
1) in presenza di siti di interesse nazionale (quale è quello oggetto del presente giudizio) la competenza ad ordinare gli interventi di bonifica di cui all’art. 244 d.lgs. n. 152/206 non spetta alla Provincia, ma al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;<br />	<br />
2) in ogni caso, pure se si ammettesse che anche nel di un sito di interesse nazionale possa permanere la competenza della Provincia ad adottare le ordinanza di cui all’art. 244 d.lgs. n. 152/2006, la Provincia stessa non può mai esercitare il potere di ordinanza senza almeno consultare il Ministero dell’Ambiente in sede istruttoria, violando altrimenti il principio di leale collaborazione;<br />	<br />
3) la Provincia, inoltre, non ha preso in considerazione il progetto preliminare di caratterizzazione ambientale dell’area marino-costiera prospiciente i siti di interesse nazionale di Taranto già elaborato dall’I.C.R.A.M., il quale aveva ritenuto inopportuno e inverosimile provvedere al compimento di operazioni isolate di qualsiasi genere su piccole aree di amare circoscritte, al di fuori di un quadro organico ed unitario di interventi necessariamente contestuali e coordinati sulla altre aree marine dei macro-lotti in cui è stato suddiviso il sito di interesse nazionale; con l’ulteriore paradossale conseguenza che, per adempiere all’obbligo di facere impartito dalla Provincia, Italcave dovrebbe violare l’obbligo di non agire in maniera atomistica, ossia di non assumere iniziative individuali al di fuori del quadro unitario di interventi tracciato dai provvedimento del Ministero dell’Ambiente e dall’attività di caratterizzazione già svolta dall’I.C.R.A.M.<br />	<br />
4) la Provincia non ha in alcun modo provato, esperendo le opportune indagini istruttorie richieste dalla legge, che la rilevata presenza di IPA e di Metalli nei fondali delle acque marine vicino alla banchina in concessione ad Italcave sia addebitabile all’attività di movimentazione di pet-coke effettuata da Italcave nell’area portuale di propria pertinenza, piuttosto che gli effetti di altre attività industriali svolte da soggetti diversi da Italcave. E’ mancato, quindi, ogni accertamento in ordine all’imputabilità soggettiva della fonte della contaminazione, che particolarmente in caso di atti così incisivi nella sfera del privato avrebbe dovuto essere compiuto con massima cura e rigore scientifico. In ordine a tale profilo, l’appellante deduce numerosi elementi istruttori dai quale sarebbe desumibile, per un verso, l’inattendibilità della valutazione tecnica svolta dalla Provincia e, per un altro, l’assenza di responsabilità di Italcave;<br />	<br />
5) il provvedimento impugnato in primo grado sarebbe comunque nullo o comunque illegittimo per indeterminatezza dell’oggetto, perché non specifica con precisione quale è l’oggetto dell’adempimento richiesto, fissando peraltro un brevissimo termine per l’adempimento; <br />	<br />
6) la Provincia ha disatteso il parere richiesto al dott. Loperfido, consulente esterno della Provincia di Taranto e componente della Conferenza Nazionale Rifiuti e Bonifiche presso il Ministero dell’Ambiente, senza nemmeno dar conto, nelle premesse e nella parte motiva del provvedimento, di aver chiesto tale parere;<br />	<br />
7) l’ordinanza provinciale impugnata non è stata preceduta dall’acquisizione della valutazione tecnica del Comune di Taranto, che obbligatoriamente doveva essere assunta ai sensi dell’art. 244, comma 2, d.lgs n. 152/2006;<br />	<br />
8) la Provincia ha adottato l’ordinanza impugnata semplicemente prendendo a prestito risultanze istruttorie di accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria, in totale difformità rispetto a quanto previsto negli allegati del Titolo V della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e, senza osservare gli allegati tecnici relativi alle metodiche di campionamento, di analisi e di restituzione dei dati stabiliti nel Documento I.C.R.A.M. denominato “Modalità operative per l’esecuzione del piano preliminare di caratterizzazione ambientale dell’area ambientale prospiciente i siti di interesse nazionale di Taranto”;<br />	<br />
9) la condanna alle spese pronuncia in primo grado (2.000 € a favore della Provincia di Taranto e 2.000 € a favore dell’Autorità portuale di Taranto) sarebbe ingiusta, alla luce delle considerazioni svolte nell’appello.<br />	<br />
2. L’appello non merita accoglimento. <br />	<br />
3 Il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato abbia ad oggetto esclusivamente l’adozione da parte di Italcave delle misure necessarie per la messa in sicurezza del sito, ovvero delle iniziative volte ad impedire quanto meno l’aggravamento dell’inquinamento riscontrato nell’area. <br />	<br />
Tali misure, che a differenza di quanto deduce l’appellante non sono affatto indeterminate o generiche, perché, come già osservato dal T.a.r., si ricavano con sufficiente previsione dal contesto generale del provvedimento impugnato, consistono, in particolare nella eliminazione delle cause che, ad avviso della Provincia, avevano certamente contribuito all’inquinamento del sito, ovvero: a) l’insufficienza dei pozzetti per lo smaltimento delle acque meteoriche; b) il mancato uso della vasca di contenimento; c) la cattiva copertura delle griglie poste in prossimità del ciglio del molo. <br />	<br />
4. Così ricostruito il contenuto del provvedimento (che deve quindi intendersi limitato esclusivamente alle misure necessarie per la messa in sicurezza del sito e volte ad eliminare le cause di possibile aggravamento dell’inquinamento riscontrato), va certamente disatteso anche il motivo con cui si fa valere l’incompetenza della Provincia. <br />	<br />
Il Collegio, infatti, ritiene che l’art. 252 d.lgs. n. 152/2006, in relazione ai siti di interesse nazionale, devolva al Ministero dell’Ambiente la sola competenza in merito alle procedure di bonifica, lasciando, invece, inalterata la competenza della Provincia, desumibile dell’art. dall’art. 244 cit., ad ordinare l’adozione delle misure ritenute, in via provvisoria necessarie per la messa in sicurezza di emergenza, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente del sito di competenza statale. <br />	<br />
A favore di tale conclusione, secondo cui, anche nei siti di interesse nazionale l’esclusiva competenza ministeriale di cui all’art. 252 cit. comprende soltanto le misure di bonifica e di messa in sicurezza permanente , ma non anche quelle di prevenzione e di messa in sicurezza d&#8217;emergenza depongono le seguenti considerazioni. <br />	<br />
4.1. Sul piano letterale, tale tesi trova riscontro nell’art. 252, il quale, nel rinviare all’art. 242, devolve al ministero dell’Ambiente la sola competenza in relazione a procedure di bonifica, in relazione ai siti di interesse nazionale, senza però menzionare i provvedimenti espressamente attribuiti alla competenza provinciale dall’art. 244.<br />	<br />
Per meglio delimitare il contenuto dei provvedimenti che rientrano nella competenza provinciale occorre rapidamente ripercorrere i tratti salienti della procedura di bonifica descritta dagli artt. 242 e ss.<br />	<br />
Queste norme prevedono che, in presenza di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, il procedimento amministrativo relativo alla bonifica possa iniziare o su iniziativa del soggetto privato responsabile dell’inquinamento o su iniziativa dell’Amministrazione. <br />	<br />
Nel primo caso, il responsabile dell&#8217;inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un&#8217;indagine preliminare sui parametri oggetto dell&#8217;inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. Qualora l&#8217;indagine preliminare accerti l&#8217;avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell&#8217;inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate In tal senso, si esprime chiaramente l’art. 242, commi 2, e 3, il quale, quindi, prevede l’obbligo del privato di responsabile, nelle more del procedimento di bonifica, di adottare le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, dandone comunicazione all’Amministrazione. <br />	<br />
Nel caso in cui, invece, in assenza di una segnalazione del privato, il procedimento inizi d’ufficio viene in rilievo l’art. 244, il quale prevede che, la Provincia, “dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell&#8217;evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo”. <br />	<br />
Tale norma deve essere letta nel senso che la Provincia abbia il potere di ordinare al responsabile dell’inquinamento l’adozione di quelle misure, preventive e di messa in sicurezza d’emergenza, che egli, ai sensi dell’art. 242, commi 1 e 2, avrebbe già dovuto adottare di sua iniziative. <br />	<br />
4.2. Tale competenza provinciale permane anche in presenza di un sito di interesse nazionale. <br />	<br />
Va, infatti, evidenziato che: <br />	<br />
a) l’art. 244 non distingue tra siti di interesse nazionale e siti diversi; b) l’art. 252 riserva al Ministero soltanto le procedure di bonifica di cui all’art. 242, facendo riferimento ad una fase del procedimento certamente successiva rispetto a quella in cui si innesta la competenza provinciale; c) nel momento in cui la Provincia adotta l’ordinanza di cui all’art. 244 non è nemmeno certo che il sito necessiti di bonifica (perché non è stato ancora accertato il superamento delle soglie di cui all’art. 242, comma 2); d) sul piano della ratio, del resto, tale interpretazione trova ulteriore conferma nella considerazione che la messa in sicurezza d’emergenza presuppone esigenze di celerità che possono certamente giustificare la deroga alla competenza ministeriale a favore dell’Amministrazione più vicina al territorio contaminato e, quindi, presumibilmente meglio in grado di intervenire rapidamente. <br />	<br />
5. Appurato che la competenza in ordine alla messa in sicurezza d’emergenza permane alla Provincia, in attesa dell’intervento statale, non meritano certamente accoglimento le censure con le quali si lamenta la mancata consultazione preventiva del Ministero dell’Ambiente (non necessaria, data la diversità delle competenze rispettivamente spettanti alla Provincia e al Ministero) e la presunta incompatibilità fra l’adozione da parte della Provincia dell’impugnata ordinanza e il piano di caratterizzazione dell’I.C.R.A.M. Il piano dell’I.C.R.A.M. rappresenta, infatti, il presupposto per l’esercizio di un potere, di competenza ministeriale, diverso da quello spettante alla Provincia e tradottosi nell’adozione dell’ordinanza impugnata. <br />	<br />
6. L’appello è fondato anche nella parte in cui contesta, sotto diversi profili, la carenza di istruttoria in ordine all’accertamento della responsabilità della Italcave in merito all’inquinamento riscontrato. <br />	<br />
Come già rilevato dal T.a.r., la valutazione della Provincia circa l’imputabilità dell’inquinamento riscontrato all’attività di movimentazione di pet-coke svolta dalla ricorrente sulla banchina in concessione risulta attendibile sotto il profilo tecnico e congruamente motivata, in relazione alle numerose circostanze emergenti dagli atti di causa.<br />	<br />
Dalle indagini tecniche sulla cui base è stato adottato il provvedimento è emersa, sul fondale marino prospiciente la banchina ove il pet-coke viene scaricato, la presenza di un accumulo, di circa tre metri, di polveri di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (che rappresentano rilevanti fattori di rischio nella eziopatogenesi delle affezioni neoplastiche polmonari ed amatologiche) e di metalli direttamente derivanti dal pet-coke (nichel e cromo). <br />	<br />
L’imputabilità di tale fenomeno alla società Italcave è stata, fra l’altro, logicamente dedotta dalla circostanza che sul molo polisettoriale i concessionari sono solo due: uno che movimenta containers (e, quindi, con ogni probabilità non responsabile del predetto accumulo) e, l’altro, l’Italcave appunto, che movimenta pet-coke.<br />	<br />
Si può quindi certamente condividere la conclusione cui giunge la sentenza appellata, nel senso che, dalle, risultanze in atti, si evince, ogni oltre ragionevole dubbio, che il superamento dei valori soglia relativi ad alcune sostanze e metalli pericolosi per la salute e l’ambiente sia addebitabile all’attività di movimentazione svolta dalla ricorrente. <br />	<br />
7. Né vale a togliere rilevanza agli accertamenti compiuti dalla Provincia in ordine al superamento dei valori di CSC, l’eventuale circostanza che altri fattori potrebbero avere a propria volta contribuito all’inquinamento dell’area in questione, in quanto la presenza di eventuali cause concorrenti non escluderebbe comunque la corresponsabilità dell’odierna appellante. <br />	<br />
Ugualmente, tali accertamenti non sono inficiati dalla circostanza, valorizzata dall’appellante nella memoria difensiva depositata in vista dell’udienza di discussione, secondo cui le analisi di caratterizzazione pubblicate nel sito web del Ministero dell’Ambiente in data 4 febbraio 2009 dimostrerebbero che non sussiste alcuno dei denunciati “superamenti” dei valori di CSC nell’area marina prospiciente la marina. <br />	<br />
Giova, al riguardo, evidenziare che il provvedimento oggi in contestazione, adottato dalla Provincia ai sensi dell’art. 244 d.lgs. n. 152/2006 ha come si è già ricordato, natura e presupposti diversi rispetto al provvedimento, di competenza ministeriale, che ordina le misure di bonifica e che presuppone, ai sensi dell’art. 242, l’analisi di caratterizzazione. <br />	<br />
Si tratta, infatti, di un provvedimento di natura provvisoria, volto a porre rimedio ad una situazione di emergenza mediante misure di messa in sicurezza provvisorie, in attesa del definitivo accertamento, da parte del Ministero, dei presupposti per disporre le misure definitive di bonifica e messa in sicurezza permanente.<br />	<br />
I risultati dell’analisi di caratterizzazione, sulla cui base il Ministero ha adottato successive provvedimenti di bonifica (che, peraltro, sono ancora sub iudice), non può, quindi, essere invocata per sostenere l’inattendibilità delle indagini preliminare sulla cui base la Provincia di Taranto, in una fase anteriore del procedimento, ha ritenuto, invece, sussistenti i presupposti per la messa in sicurezza d’emergenza. In altri termini, l’eventuali illegittimità del provvedimento di bonifica (peraltro, allo stato, non ancora definitivamente accertata) non avrebbe l’automatico effetto di invalidare anche gli atti preliminari della procedura, quale quello oggi in contestazione. <br />	<br />
8. Infondato è anche il motivo relativo al presunto eccesso di potere per la mancata considerazione (aggravata dall’assenza di motivazione sul punto) dell’apporto consultivo di tipo tecnico del dott. Loperfido.<br />	<br />
Al riguardo si rileva, innanzitutto, che, una volta accertata la sussistenza dei presupposti per l’emanazione del provvedimento, la mancata espressa considerazione del contrario parere espresso da un consulente dell’Amministrazione non può valere ad inficiare la legittimità del provvedimento impugnato, la cui motivazione si fonda comunque su considerazioni che danno ampiamente conto delle ragioni per le quali si è ritenuto di non seguire quella consulenza. Inoltre, come correttamente rileva la Provincia, tale parere, a rigore, non fa neanche parte del procedimento amministrativo sfociato nell’adozione del provvedimento impugnato, trattandosi di un allegato ad una nota (prot. N. 50726 del 2 novembre 2006) inviata dal Settore Ecologia della Provincia di Taranto alla Procura della Repubblica di Taranto in relazione ad un’attività investigativa su situazioni non del tutto coincidenti con quelle oggetto del presente ricorso. <br />	<br />
9. Ugualmente non ha pregio il motivo con cui si lamenta la mancata acquisizione del parere tecnico del Comune di Taranto.<br />	<br />
La Provincia, infatti, con nota prot. N. 46895 del 10 ottobre 2006 ha chiesto al Comune di Taranto di “espletare le opportune valutazioni prescritte dall’art. 244 comma 2, del citato decreto legislativo preliminari alla emissioen della suddetta ordinanza entro il termine di sette giorni al ricevimento della presente ordinanza”. <br />	<br />
Non essendo pervenuta alcuna risposta dal Comune la Provincia ha provveduto autonomamente. <br />	<br />
In questo modus procedendi non si ravvisa alcuna violazione di legge, atteso che l’art. 244 usa l’espressione “sentito il Comune” e non già “acquisito il parere del Comune”. <br />	<br />
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, i motivi di appello si rivelano infondati o, comunque, irrilevanti. <br />	<br />
L’appello va, pertanto, respinto, anche nella parte in cui contesta il capo (specificamente censurato con apposito motivo) relativo alla condanna alle spese. La condanna alle spese inflitta dal T.a.r. trova adeguata giustificazione nel principio di soccombenza ed è immune, anche in ordine al quantum, da qualsiasi profilo di illegittimità. In ordine a tale aspetto, peraltro, l’appello si riduce ad una contestazione del tutto generica. <br />	<br />
11. Le spese del grado di appello devono, invece, essere compensate, ricorrendone i presupposti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. <br />	<br />
Spese del giudizio di appello compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2011-n-2249/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2249</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 12/4/2011 n.3202</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-12-4-2011-n-3202/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-12-4-2011-n-3202/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-12-4-2011-n-3202/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 12/4/2011 n.3202</a></p>
<p>Pres. Giovannini &#8211; Est. BottiglieriOrganismo Unitario dell&#8217;Avvocatura Italiana (Avv. M. De Tilla) ed altri c/ Ministero della Giustizia (Avv. Stato) alla Corte Costituzionale il Decreto Legislativo sulla mediazione obbligatoria 1. Professioni – Processo civile &#8211; Mediazione &#8211; Art. 5 co. 1 D.lgs. n. 28 del 2010 – Questione di legittimità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-12-4-2011-n-3202/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 12/4/2011 n.3202</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-12-4-2011-n-3202/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 12/4/2011 n.3202</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. <i>Giovannini</i> &#8211; Est. <i>Bottiglieri</i><br />Organismo Unitario dell&#8217;Avvocatura Italiana (Avv. M. De Tilla) ed altri c/ Ministero della Giustizia (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>alla Corte Costituzionale il Decreto Legislativo sulla mediazione obbligatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Professioni – Processo civile &#8211; Mediazione &#8211; Art. 5 co. 1 D.lgs. n. 28 del 2010 –  Questione di legittimità costituzionale – E’ rilevante e non manifestatamente infondata  – Ragioni.	</p>
<p>2. Professioni – Processo civile &#8211; Mediazione &#8211; Organismi – Individuazione &#8211; Criteri &#8211; Art. 16 co. 1, D.lgs. n. 28 del 2010 &#8211; Questione di legittimità costituzionale – E’ rilevante e non manifestatamente infondata  &#8211; Ragioni.	</p>
<p>3. Processo Amministrativo – Ordini esponenziali  &#8211; Legittimazione ad agire – Tutela della categoria &#8211;  Sussiste.	</p>
<p>4. Atto e provvedimento amministrativo – Norma regolamentare – Impugnabilità &#8211;  Condizione – Adozione atto applicativo – Eccezione – Provvedimento specifico e concreto – Lesività.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 co. 1 D.lgs. n. 28 del 2010 poichè in contrasto con gli artt. 24 e 77 Cost., nella parte in cui, in materia di mediazione civile, introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione; prevede che l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; dispone che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice. Infatti, la predetta norma da un lato determina una incisiva influenza da parte di situazioni preliminari e pregiudiziali sull’azionabilità in giudizio di diritti soggettivi e sulla successiva funzione giurisdizionale statuale e dall’altro eccede dai criteri fissati dalla Legge delega n. 69 del 2009, atteso che tale legge nulla dice in tema di obbligatorietà del previo esperimento della mediazione al fine dell’esercizio della tutela giudiziale.	</p>
<p>2. E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 co. 1, del D.lgs. n. 28 del 2010, per violazione degli artt. 24  e 77 Cost., nella parte in cui dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di “serietà ed efficienza”. 	</p>
<p>3. Gli ordini esponenziali della categoria forense sono pacificamente legittimati a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria nel suo complesso, di cui hanno la rappresentanza istituzionale, non solo quando si tratti di violazione di norme poste a tutela della professione, ma anche ogniqualvolta si tratti di perseguire il conseguimento di vantaggi giuridicamente riferibili alla sfera della categoria stessa.	</p>
<p>4. Il principio secondo il quale le norme regolamentari vanno impugnate unitamente all&#8217;atto applicativo che rende concreta la lesione degli interessi di cui sono portatori i destinatari trova eccezione per i provvedimenti che, sia pur di natura regolamentare, presentano un carattere specifico e concreto, e sono idonei ad incidere direttamente nella sfera giuridica degli interessati. Pertanto è ammissibile la domanda diretta ed autonoma di verifica giudiziale della conformità a legge del regolamento recante la determinazione dei criteri delle modalità di iscrizione degli organismi di mediazione, in quanto risulta preordinata all’utilità consistente nell’evitarne l’efficacia cogente per ogni avente causa, senza, cioè, che sia necessario rimandarne l&#8217;impugnazione al momento successivo dell’adozione dei conseguenti provvedimenti applicativi o esecutivi, che, del resto, non potrebbero che esplicare effetti meramente consequenziali rispetto all’atto stesso, che funge loro da indeclinabile presupposto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/17166_TAR_17166.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-12-4-2011-n-3202/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 12/4/2011 n.3202</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2257</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2011-n-2257/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2011-n-2257/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2257</a></p>
<p>Pres. Severini – Est. Taormina Grafiche Scarponi s.r.l. (Avv. S. Benedetti) c/ Università degli Studi Alma Mater Studiorum di Bologna (Avv. Stato), Studi Malleus (Avv. B. Graziosi) sulla proponibilità dei motivi aggiunti in appello avverso atti già impugnati in primo grado 1. Processo amministrativo &#8211; Motivi aggiunti – Proposizione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2011-n-2257/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2011-n-2257/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2257</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini – Est. Taormina<br /> Grafiche Scarponi s.r.l. (Avv. S. Benedetti) c/ Università degli Studi Alma Mater Studiorum di Bologna (Avv. Stato), Studi Malleus (Avv. B. Graziosi)</span></p>
<hr />
<p>sulla proponibilità dei motivi aggiunti in appello avverso atti già impugnati in primo grado</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo &#8211; Motivi aggiunti – Proposizione – Dimidiazione – Inapplicabilità – Ragioni	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Contratti della P.A. – Gara – Controversia – Appello – Sopravvenuto motivo di esclusione – Conoscenza – Dopo il giudizio di primo grado – Motivi aggiunti  &#8211; Ammissibilità  &#8211; Presupposti.	</p>
<p>3. Processo amministrativo – Appello – Motivi aggiunti – Art. 104 co. 3 C.p.a. – Questione di legittimità costituzionale – Violazione dell’art. 24 Cost. &#8211;  E’ infondata – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Alla notifica dei motivi aggiunti, sia se proposti avverso atti nuovi che avverso lo stesso provvedimento censurato con l&#8217;atto introduttivo del giudizio, non si applica il dimezzamento dei termini dell&#8217;art. 23-bis l. 6 dicembre 1971, n. 1034, ravvisandosi la necessità di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, che sarebbe eccessivamente compresso per effetto dell&#8217;abbreviazione anche di questo termine.	</p>
<p>2. E’ ammissibile la proposizione in appello di motivi aggiunti al ricorso incidentale ex art. 104 co. 3 del Codice del processo amministrativo con i quali l’aggiudicatario appellato deduca un nuovo motivo di censura avverso l’ammissione alla gara dell’originario ricorrente, emerso dopo la celebrazione del giudizio di prime cure. Infatti, il nuovo motivo non introduce una “domanda nuova”, ma costituisce un’articolazione della medesima domanda proposta con il ricorso incidentale di primo grado, entrambe volte a sostenere che l’appellante principale andava esclusa dalla gara.	</p>
<p>3. L’art. 104 co. 3 del C.p.a. non viola l’art. 24 Cost. poichè tale norma contempera il tendenziale principio del doppio grado di giudizio con il diritto di difesa, che risulterebbe compresso se non si consentisse di sollevare in appello questioni discendenti dalla tardiva scoperta di documenti fondamentali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2045 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Grafiche Scarponi s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, capogruppo mandatario del Raggruppamento temporaneo di imprese Scriptorium Decore s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Stefano Benedetti, con domicilio eletto presso Sebastiano Mastrobuono in Roma, via Fabio Massimo 60; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Università degli Studi <i>Alma Mater Studiorum</i> di Bologna, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato per legge; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Studi Malleus di Ragni Enrico, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Benedetto Graziosi, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. dell’ EMILIA-ROMAGNA – Sede di BOLOGNA- SEZIONE I n. 00434/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E COMPILAZIONE MANUALE DEI DIPLOMI E TITOLI UNIVERSITARI </p>
<p>Visti il ricorso in appello, il ricorso incidentale e i motivi aggiunti al ricorso incidentale proposto in primo grado e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi <i>Alma Mater Studiorum</i> di Bologna e di Studi Malleus di Ragni Enrico;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, del codice del processo amministrativo;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 marzo 2011 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Benedetti, Graziosi, e l’ Avvocato dello Stato Colelli, nelle preliminari e gli avvocati Benedetti e Graziosi alla discussione;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con la sentenza appellata, il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna – Sede di Bologna – ha preso in esame il ricorso proposto dalla s.r.l. Grafiche Scarponi quale mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese Grafiche Scarponi s.r.l. e Scriptorium Decore s.r.l., contro il provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara di affidamento del servizio stampa e compilazione manuale dei diplomi e titoli di studi universitari bandita dall’Università degli Studi di Bologna.<br />	<br />
Con motivi aggiunti è stata impugnata anche l’aggiudicazione definitiva alla ditta Antica Bottega Amanuense Studi Malleus, di Recanati.<br />	<br />
L’originaria ricorrente aveva fatto presente di aver partecipato alla gara insieme alla controinteressata vincitrice (e ad altra ditta esclusa per mancata produzione di un documento) e di essersi classificata al secondo posto (con uno scarto di meno di un punto rispetto al punteggio attribuito all’aggiudicataria). Aveva sollevato cinque motivi di censura, reiterati nel ricorso per motivi aggiunti contro l’aggiudicazione definitiva.<br />	<br />
In quest’ultimo mezzo, peraltro, era stata aggiunta la doglianza relativa alla circostanza che in sede di aggiudicazione definitiva erano state poste a carico dell’aggiudicatario le eventuali <i>royalties</i> esistenti. Ciò dopo che analoga previsione era stata espunta dal bando su segnalazione della Scriptorum Decore.<br />	<br />
L’abusiva reintroduzione della clausola in oggetto -secondo quella ricorrente- comportava un elemento di incertezza perché poneva un onere di difficile previa quantificazione. La questione si riferiva alle matrici di proprietà dell’Università necessarie per stampare i diplomi: poiché originariamente erano state realizzate dalla ditta aggiudicataria, questo avrebbe dato alla Malleus un vantaggio competitivo e dimostrava indirettamente la complessiva inaffidabilità delle operazioni di gara.<br />	<br />
La ditta Studi Malleus di Ragni Enrico aveva proposto ricorso incidentale contro l’atto di ammissione alla gara della ricorrente principale, e in subordine contestava il punteggio a lei assegnato dalla Commissione aggiudicatrice articolando due motivi principali e due in via subordinata. <br />	<br />
Il primo giudice ha anzitutto esaminato le doglianze pregiudiziali del ricorso incidentale, escludendone la fondatezza.<br />	<br />
Dall’esame dell’offerta tecnica era agevolmente ricavabile quale sarebbe stata la ripartizione di compiti tra i due soggetti componenti il Raggruppamento temporaneo di imprese: la Grafiche Scarponi s.r.l. si sarebbe occupata dei processi di stampa e la Scriptorium Decore delle attività artigianali di amanuense.<br />	<br />
Ivi era altresì la descrizione della diverse fasi della produzione e dei tempi di lavorazione, ed erano precisate le obbligazioni che ciascun soggetto si assumeva rispetto all’opera complessiva oggetto dell’appalto (nel rispetto della <i>ratio</i> dell’art. 37, comma 4, d.lgs.12 aprile 2006, n. 163, impositiva ai partecipanti ad un raggruppamento temporaneo di precisare quale parte dell’obbligazione ciascuna era chiamata ad assolvere).<br />	<br />
La lamentata illegittimità del capitolato speciale d’oneri rilevata con il primo motivo (peraltro non motivata), era tardiva in quanto l’atto andava impugnato nel termine di decadenza successivo alla pubblicazione. <br />	<br />
Anche il secondo motivo del ricorso incidentale era infondato: l’aver proposto uno scambio informatico di dati, in presenza di un capitolato che prevedeva anche tale possibilità, non significava aver escluso che lo scambio potesse avvenire con supporto cartaceo.<br />	<br />
Ne discendeva l’infondatezza dei motivi subordinati, sia perché non vi era prova che l’Università non fosse in grado di adottare tale metodo, sia perché, quanto al punteggio assegnato, si censurava una valutazione di merito della Commissione, che poteva essere sindacabile soltanto se palesemente irragionevole.<br />	<br />
Il Tribunale amministrativo ha inoltre dichiarato la tardività del ricorso per motivi aggiunti proposto dall’impugnante principale, in quanto non rispettoso del dimezzamento dei termini processuali prevista dall’art.23-<i>bis</i> l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (con ciò aderendo alla tesi per cui l’esclusione dal dimezzamento poteva riguardare soltanto la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio).<br />	<br />
Il primo giudice ha quindi preso in esame le doglianze del ricorso principale della Grafiche Scarponi s.r.l., disattendendolo.<br />	<br />
In particolare, il giudice ha rilevato la tardività del primo motivo di censura, volto a contestare o la scelte fatte nel bando circa i requisiti finanziari per essere ammessi alla gara.<br />	<br />
Tale prescrizione avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente,in quanto immediatamente lesiva: la doglianza era poi inammissibile per carenza di intesse (l’originaria ricorrente non aveva ricevuto alcun danno dalle soglie fissate nel bando, avendo partecipato a pieno titolo alla gara).<br />	<br />
Quanto al secondo motivo, come requisito di partecipazione alla gara era stata richiesta una soglia di ricavi annui inferiore al valore sessennale del contratto, ma pari al 75% nel triennio. la prescrizione (oltreché rientrante nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante) non risultava sproporzionata, anche in considerazione della circostanza che la parte di fatturato che doveva essere stata realizzata nel settore di attività propria dell’appalto era pari al 50% del valore complessivo del contratto.<br />	<br />
La lamentata omissione dell’esatta predeterminazione –da parte della commissione- dei criteri e dei subcriteri per l’attribuzione dei punteggi per l’aggiudicazione della gara, era ascrivibile alla dettagliata integrale definizione di detti criteri nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato d’oneri. La Commissione non doveva che dare applicazione ai medesimi rispetto alle offerte tecniche dei partecipanti.<br />	<br />
Le censure denuncianti lo scarso punteggio attribuito all’offerta economica (fortemente al ribasso) formulata dal r.t.i. Grafiche Scarponi s.r.l. e Scriptorium Decore s.r.l.,collidevano con la circostanza che il criterio di valutazione dell’offerta economica era dato da una semplice formula matematica (che consisteva nell’attribuire il massimo punteggio di 30 punti all’offerta più bassa, e alle altre un punteggio pari al rapporto percentuale con la migliore espresso in trentesimi), di guisa che non era stato esercitato alcun potere discrezionale da parte del seggio di gara.<br />	<br />
Quanto alle censure contenute nel terzo motivo del mezzo di primo grado, che attenevano al criterio di valutazione del personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto (il punteggio connesso a tale criterio che aveva avuto un ruolo determinante per l’aggiudicazione in favore della ditta controinteressata), parimenti se ne doveva dichiarare la non accoglibilità.<br />	<br />
La valutazione della Commissione non poggiava su una comparazione reciproca delle offerte, ma nella verifica della loro congruità rispetto alle previsioni del bando di gara, del disciplinare e del capitolato.<br />	<br />
Dagli atti della Commissione risultava che il personale a disposizione per le attività amanuensi (escluso il soggetto che veniva computato per l’integrazione dei requisiti di partecipazione) era pari a sei unità per la ditta aggiudicataria e a cinque per il r.t.i. di cui la Scarponi era mandataria.<br />	<br />
Di questi ultimi, 3 per Malleus e 2 per il r.t.i. Grafiche Scarponi s.r.l erano dotati di diploma di Accademia delle belle arti.<br />	<br />
Si era tenuto altresì presente il tasso di sostituibilità di personale specializzato per l’esecuzione della commessa e il grado di aggiornamento professionale dei dipendenti.<br />	<br />
La valutazione della Commissione aveva quindi tenuto conto di elementi oggettivi che giustificavano lo scarto di coefficiente che aveva determinato la differenza di cinque punti nel punteggio attribuito all’offerta tecnica.<br />	<br />
In ultimo, non si poteva attribuire alla Commissione un travisamento dei fatti o una carenza istruttoria per non aver valutato un documento (definito fondamentale dalla difesa del r.t.i. Scarponi) quale la <i>Tavola I</i> allegata alla relazione tecnica della società originaria ricorrente (quarto motivo di censura).<br />	<br />
La Tavola in questione attestava l’idoneità del r.t.i. a svolgere il compito oggetto di gara (redazione dei diplomi di laurea con tecnica artigianale) e non poteva divenire oggetto di una particolare valutazione.<br />	<br />
Infondate in fatto infine, erano le considerazioni circa il ritardo dell’aggiudicataria nella consegna dei diplomi relativi alla precedente commessa così come il rilievo alla Commissione per la mancata verifica del mendacio della Malleus circa il possesso dei brevetti (la verifica di quanto è stato oggetto di dichiarazioni sostitutive doveva essere effettuata prima dell’aggiudicazione definitiva, non già al momento dell’aggiudicazione provvisoria).<br />	<br />
L’originaria ricorrente rimasta soccombente ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza. Il suo ricorso per motivi aggiunti (volto a censurare l’aggiudicazione definitiva, e contenente censure nuove rispetto a quelle proposte con il mezzo introduttivo del giudizio) era stato erroneamente dichiarato irricevibile: al ricorso per motivi aggiunti, infatti, non si applicava il dimezzamento dei termini dell’art. 23-<i>bis</i> l. 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostenuto da autorevole giurisprudenza. Ciò tanto più, in quanto si trattava di ricorso per motivi aggiunti “novativo” e, pertanto, assimilabile ad un ricorso autonomo.<br />	<br />
L’appellante ha pertanto riproposto la censura relativa alla previsione di porre a carico dell’aggiudicatario le eventuali <i>royalties</i> che l’Università avrebbe dovuto corrispondere alla ditta che aveva predisposto i modelli di pergamena dei vari diplomi oggetti di compilazione manuale da parte dell’aggiudicataria. <br />	<br />
La circostanza che detta clausola fosse stata reinserita nell’atto di aggiudicazione definitiva faceva sorgere il sospetto che la ditta Mallleus, aggiudicataria del servizio, avesse goduto di una benevola valutazione.<br />	<br />
La predetta clausola aveva la funzione di risolvere un pregresso contenzioso intercorso tra la Malleus e la stazione appaltante; con l’inserimento di detta clausola la questione” poteva dirsi risolta. Residuava il dubbio (giustificato dal minimo scarto tra l’offerta dell’aggiudicataria e quella dell’appellante) che le valutazioni tecniche sulle offerte fossero state “guidate” da tale fine, e che l’aggiudicazione dell’appalto alla Malleus fosse stato influenzato da tale circostanza, costituendo il necessario mezzo per risolvere il contenzioso in corso.<br />	<br />
L’appellante ha poi riproposto i motivi di censura respinti nel merito dal primo giudice<br />	<br />
Era errato, a suo dire, il capo della sentenza che aveva ritenuto immediatamente lesiva (quindi immediatamente da impugnare) la clausola sui requisiti finanziari di ammissibilità.<br />	<br />
Con la seconda doglianza non ci si doleva dell’ammissione alla gara, ma della fissazione di soglie di ricavi che avevano messo in condizione di partecipare alla gara soltanto due concorrenti.<br />	<br />
La terza censura era volta proprio ad evidenziare che il bando era modellato sulle caratteristiche della concorrente aggiudicataria: si era sottostimata l’offerta al ribasso e premiata l’organizzazione del lavoro. Sarebbe stato necessario predisporre un punteggio maggiore per gli altri requisiti.<br />	<br />
Quanto al capo reiettivo delle doglianze in punto di valutazione del personale, l’esclusione del Ragni comportava l’automatica esclusione del Piergiacomi e dell’Andreani.<br />	<br />
L’esclusione favoriva ingiustamente il concorrente aggiudicatario.<br />	<br />
Sotto altro profilo, costituiva mera illazione affermare che il personale della Malleus fosse più aggiornato del proprio.<br />	<br />
La <i>Tavola</i> costituiva l’elemento qualificativo dell’organizzazione della società partecipante ed era stata ingiustamente sottovalutata dalla Commissione di gara, che ne aveva svilito la portata.<br />	<br />
Anche nella fase prodromica all’aggiudicazione definitiva, non erano state svolte doverose verifiche sul possesso dei brevetti in capo all’aggiudicataria ed al possibile mendacio di quest’ultima. Ciò costituiva grave omissione della stazione appaltante e comprovava <i>ex post</i> un andamento della gara contrario al principio di eguaglianza.<br />	<br />
L’aggiudicataria si è costituita con appello incidentale volto a riproporre le censure incidentalmente proposte in primo grado e disattese in via preliminare dal primo giudice.<br />	<br />
La (esatta) declaratoria di irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti dell’originaria ricorrente implicava che nessun valido gravame era stato proposto avverso l’aggiudicazione definitiva. Il ricorso introduttivo, infatti censurava solo l’aggiudicazione provvisoria: dichiarato irricevibile il ricorso per motivi aggiunti, doveva conseguire l’improcedibilità del ricorso introduttivo a cagione della omessa impugnazione dell’aggiudicazione definitiva.<br />	<br />
Nel merito, il Tribunale amministrativo aveva respinto il primo motivo di ricorso incidentale dell’aggiudicataria considerando che dall’offerta tecnica era possibile agevolmente ricavare quale sarebbe stata la ripartizione di compiti tra i due soggetti componenti il r.t.i.: la Grafiche Scarponi s.r.l. si sarebbe occupata dei processi di stampa e la Scriptorium Decore delle attività artigianali di amanuense.<br />	<br />
Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, nulla di tutto ciò si ricavava dall’offerta tecnica.<br />	<br />
Al contrario, emergeva un’assoluta sovrapponibilità delle imprese costituenti il r.t.i. appellante: detta commistione di compiti e ruoli collideva con il dato normativo, posto che la stazione appaltante non era in grado di preconizzare quale fosse il soggetto che in concreto avrebbe espletato i servizi fondamentali oggetto dell’appalto.<br />	<br />
Quanto al secondo ed al terzo motivo, il capitolato d’oneri aveva imposto una doppia modalità di espletamento del servizio (consegna del supporto cartaceo e consegna informatica) riservando all’amministrazione il diritto di optare.<br />	<br />
L’offerta dell’appellante non contemplava la trasmissione in via cartacea; essa era inidonea ed avrebbe dovuto per ciò solo essere esclusa avendo previsto unicamente la consegna dei dati in via informatica.<br />	<br />
Il primo giudice era incorso in un errore di fatto, non cogliendo l’essenza dell’offerta dell’appellante e la tassatività della doppia prescrizione contenuta nel bando (rispondente alla circostanza che l’Università, al momento della gara, non avrebbe potuto far fronte ad una trasmissione esclusivamente per via informatica).<br />	<br />
In ogni caso il giudizio di <i>“buono”</i> (punti 12), attribuito all’offerta dell’appellante principale, era illogico alla stregua di tale circostanza, ed incongruente con l’attribuzione del medesimo punteggio alla vincitrice Malleus (che invece aveva garantito il doppio sistema di trasmissione). <br />	<br />
Anche la condanna alle spese (motivata dal rigetto del ricorso incidentale proposto in primo grado) meritava riforma.<br />	<br />
Sotto altro profilo, e quanto alle doglianze proposte dall’appellante principale, il motivo relativo alle <i>royalties</i> concerneva la prescrizione dell’art. 13 del Capitolato speciale. La censura – in quanto proposta per la prima volta con i motivi aggiunti- era tardiva e comunque infondata nel merito, riguardando la remunerazione di diritti di utilizzo <i>“di proprietà dell’Università”</i>. Essa appariva ragionevole e non determinava un trattamento di favore per alcuno.<br />	<br />
Le censure sui requisiti finanziari di ammissione contenuti nel bando e sulla prescrizione relativa al fatturato minimo erano tardive, generiche ed inammissibili in quanto avversanti clausole non lesive.<br />	<br />
Quanto al profilo relativo alla valutazione del personale impiegato dalle concorrenti, era palese che il punteggio tecnico remunerasse l’integralità dell’offerta; l’asserita sottovalutazione della <i>Tavola</i> (dimostrativa dell’artigianalità del r.t.i.) non incideva su una prestazione aggiuntiva; e l’omessa valutazione della stazione appaltante in relazione al preteso mendacio della Malleus quanto al sigillo anticontraffazione ed al perfezionamento del brevetto, appariva ininfluente, investendo aspetti che non avevano condotto all’attribuzione di alcun punteggio alla offerta della Malleus.<br />	<br />
La controinteressata Malleus ha inoltre proposto ricorso per motivi aggiunti al ricorso incidentale proposto in primo grado, evidenziando che un’ulteriore ragione &#8211; rimasta fino a questo momento ignota- che militava per l’esclusione dalla procedura di gara dell’appellante principale.<br />	<br />
Infatti essa si era aggiudicata una gara bandita dall’Università degli studi di Macerata (comunicazione del 21 dicembre 2010); vi aveva partecipato anche l’odierna appellante principale che era rimasta esclusa in quanto ivi era rimasto accertato che il signor Scarponi Antonio, legale rappresentante della Scarponi s.r.l., era stato in passato destinatario di una sentenza di condanna; che tale pregressa condanna non era stata dichiarata in sede di presentazione di domanda di partecipazione alla gara, e che conseguentemente la società era stata esclusa da quella procedura.<br />	<br />
Anche nell’ambito della procedura evidenziale oggetto dell’odierna impugnazione il legale rappresentante della Scarponi s.r.l. aveva omesso di comunicare al seggio di gara la circostanza, violando così l’art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e il bando di gara.<br />	<br />
La Malleus ha sottolineato che non poteva porsi una questione di ammissibilità del predetto mezzo di gravame e della censura ivi contenuta, perché non si trattava di un “motivo nuovo”, ma di un ulteriore profilo di doglianza, incidente su atti già gravati in primo grado con il ricorso incidentale ivi proposto, e volto a prospettare un fatto ignoto al momento dello svolgimento del giudizio innanzi al Tribunale amministrativo.<br />	<br />
L’appellante principale ha depositato un’articolata memoria, chiedendo di dichiarare inammissibile perché tardivo il ricorso per motivi aggiunti della Malleus. Se si fosse ritenuta l’ammissibilità del medesimo, sarebbe stato violato il principio del doppio grado di giudizio e l’art. 345 Cod. proc. civ..<br />	<br />
Sotto altro profilo, l’interpretazione dell’art. 104 Cod. proc. amm. patrocinata dalla Malleus è incostituzionale: qualora il Collegio avesse ritenuto l’ammissibilità del mezzo, si chiedeva pertanto di sollevare questione di legittimità costituzionale della disposizione da ultimo citata.<br />	<br />
In ogni caso, la doglianza era infondata: la remota condanna riportata dal legale rappresentante della società Scarponi, risalente al 1981 e di modesta entità (mesi tre di reclusione), non era grave né poteva connotare negativamente l’attività di imprenditore da questi esercitata.<br />	<br />
Essa non rientrava nella previsione di cui all’art. 38 d.lgs 12 aprile 2006, n. 163: in ogni caso la condanna era estinta ai sensi dell’art. 167 Cod. pen..<br />	<br />
Alla odierna pubblica udienza dell’ 1 marzo 2011 la causa è stata posta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appellata decisione merita conferma nei termini che seguono.<br />	<br />
Deve infatti essere accolto il ricorso per motivi aggiunti proposto dall’appellante incidentale Malleus, mentre deve essere respinto nei termini di cui alla motivazione che segue il ricorso principale proposto dalla s.r.l. Grafiche Scarponi; deve essere in parte respinto ed in parte dichiarato improcedibile il ricorso in appello incidentale proposto dalla controinteressata Malleus.<br />	<br />
2. La prima questione in ordine logico consiste nella statuizione di irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti, proposto in primo grado dall’odierno appellante principale.<br />	<br />
Ritiene il Collegio che essa meriti riforma, in adesione all’orientamento di recente riaffermato dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. plen., 15 aprile 2010, n. 2155) per la quale alla notifica dei motivi aggiunti, sia se proposti avverso atti nuovi che avverso lo stesso provvedimento censurato con l&#8217;atto introduttivo del giudizio, non si applica il dimezzamento dei termini dell&#8217;art. 23-<i>bis</i> l. 6 dicembre 1971, n. 1034, ravvisandosi anche in queste ipotesi la necessità di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, che sarebbe eccessivamente compresso per effetto dell&#8217;abbreviazione anche di questo termine .<br />	<br />
In accoglimento del ricorso in appello merita pertanto riforma il capo dell’appellata sentenza che ha dichiarato irricevibile il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla soc. Scarponi avverso l’aggiudicazione definitiva della gara alla controinteressata.<br />	<br />
Diviene improcedibile, pertanto, il motivo di ricorso incidentale volto a censurare per contraddittorietà l’impugnata decisione dove, pur dichiarando irricevibile l’impugnazione proposta con motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione definitiva, non aveva conseguentemente dichiarato improcedibile il ricorso principale proposto avverso l’aggiudicazione provvisoria.<br />	<br />
3. Deve a questo punto esser presa in esame la questione dell’avvenuta proposizione nel presente grado di giudizio da parte della controinteressata Studi Malleus, di un ricorso per motivi aggiunti al ricorso incidentale proposto in primo grado, con il quale si è censurata l’ammissione alla gara (<i>rectius</i>: l’omessa espulsione) dell’appellante principale Scarponi s.r.l.. <br />	<br />
Non par dato dubitare in ordine alla corrispondenza al vero dei fatti additati nel predetto ricorso (Scarponi Antonio, legale rappresentante della soc. Scarponi, era stato condannato penalmente).<br />	<br />
E’ stata infatti depositata in giudizio una nota dell’Università di Bologna, datata 27 gennaio 2011, che comunica di aver acquisito il certificato del casellario giudiziale del predetto (allegato alla nota stessa e versato in atti), da cui si evince che egli, nel 1981, fu condannato per due reati, in ordine ai quali beneficiò della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziale.<br />	<br />
L’appellante principale in ultimo ha ammesso il predetto precedente penale. <br />	<br />
3.1. Neppure si può dubitare – contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante principale- della proponibilità del ricorso per motivi aggiunti nell’odierno giudizio.<br />	<br />
Stabilisce infatti il Codice del processo amministrativo (con ciò codificando il principio giurisprudenziale dell’applicabilità dell’art. 345, secondo comma, Cod. proc. civ. al giudizio d’appello al Consiglio di Stato) all’art. 104 che <i>“nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall&#8217;articolo 34, comma 3, ne&#8217; nuove eccezioni non rilevabili d&#8217;ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.</i><br />	<br />
<i>Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.</i><br />	<br />
<i>Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati.”</i>.<br />	<br />
Nel caso di specie non ci si trova in presenza di una <i>“domanda nuova”</i>, ma di un’articolazione della medesima domanda proposta con il ricorso incidentale di primo grado, volta a sostenere che l’odierna appellante principale, soc. Scarponi , andava esclusa dalla gara.<br />	<br />
Viene innovata ed integrata la ragione della domanda giudiziale, ma non certamente il suo oggetto.<br />	<br />
Ricorre l’eventualità del citato art. 104, comma 2, Cod. proc. amm., in quanto la circostanza della pregressa condanna riportata dal legale rappresentante della soc. Scarponi, e da questi non dichiarata, è emersa dopo la celebrazione del giudizio di primo grado: i motivi aggiunti sono pertanto ammissibili.<br />	<br />
3.1.1. Quanto così rilevato supera poi i dubbi di costituzionalità della disposizione, sollevati dall’appellante principale: la norma, infatti, contempera il tendenziale principio del doppio grado di giudizio con il diritto di difesa dell’art. 24 Cost. (il quale risulterebbe compresso se non si consentisse di sollevare in appello questioni discendenti dalla tardiva scoperta di documenti fondamentali). <br />	<br />
Questa conclusione è coerente con la giurisprudenza antecedente il Codice del processo amministrativo, che afferma che è possibile proporre motivi aggiunti anche in appello, con atto da notificare alle controparti con le stesse modalità di notifica dei ricorsi, se il ricorrente viene tardivamente ed incolpevolmente a conoscenza di atti o fatti precedenti (Cons. Stato, V, 29 aprile 2009, n. 2728, si veda anche Cons. Stato, VI, 1 febbraio 2007, n. 416 e Cons. Stato, VI, 7 agosto 2008, n. 3899).<br />	<br />
3.2. Tali motivi di censura vanno, per ragioni logiche, esaminati prioritariamente rispetto alle altre doglianze.<br />	<br />
Il Collegio ritiene che siano fondati. <br />	<br />
Il bando di gara, infatti, al punto 2 lett. B,. dopo avere ripetuto la dizione dell’art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 , stabilisce che le partecipanti debbono comunque dichiarare tutte le condanne riportate: anche quelle ai sensi dell’art. 444 Cod. proc. pen..<br />	<br />
Questa disposizione imponeva al rappresentante legale a dichiarare la detta condanna, quale che fosse il titolo edittale contestato: egli non poteva esimersi dal rendere questa dichiarazione invocando un suo giudizio di non “gravità” della condanna ai sensi del citato art. 38, comma 1, lett. c): infatti, la valutazione della gravità / non gravità della condanna non può competere, per evidenti ragioni, all’interessato, ma va riservata alla stazione appaltante. Sicché ove l’interessato diversamente opini e, ritenendo <i>non grave</i> la sua pregressa condanna, ne pretermetta la menzione, lo fa a suo rischio di esclusione dalla gara, senza però che la sua dichiarazione in autocertificazione possa esser ritenuta falsa per mendacio. Ma se il bando non si limita a richiedere una generica dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all&#8217;art. 38 del Codice dei contratti pubblici, ma specifica che vanno dichiarate <i>tutte</i> le eventuali condanne penali o <i>tutte</i> le eventuali violazioni contributive, la causa di esclusione non è soltanto quella, sostanziale, dell&#8217;essere stata commessa una <i>grave</i> violazione, ma anche quella, formale, di aver contravvenuto al precetto del bando con una autocertificazione contraria al vero (cfr. Cons. Stato, VI, 4 agosto 2009, n. 4905).<br />	<br />
3.3. Neppure si può fondatamente sostenere – come prospetta l’appellante principale &#8211; l’irrilevanza della condanna perché estinta ai sensi dell’art. 167 Cod. pen. (sull’estinzione per positivo decorso del tempo dei reati con condanna condizionalmente sospesa).<br />	<br />
Il predetto art. 38, comma 1, lett. <i>c)</i>, ultima parte, d.lgs n. 163 del 2006 (<i>“resta salva in ogni caso l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 178 del codice penale e dell&#8217;articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale”</i>), richiamando la riabilitazione e l’estinzione per mancata recidiva specifica di reato con condanna patteggiata, fa riferimento a casi di intervenuta estinzione del reato che rendono irrilevante la condanna. Tuttavia, anche in tali evenienze (comunque non ricorrenti nel caso di specie, dove non risulta riabilitazione, né che la condanna fosse stata ai sensi dell’art. 444 Cod. proc. pen.), l’estinzione non è automatica, ma richiede un’apposta pronuncia del giudice dell’esecuzione penale. In difetto di una siffatta declaratoria di estinzione, la condanna va dichiarata in autocertificazione con la domanda di partecipazione alla gara.<br />	<br />
L’omissione di una siffatta dichiarazione determinava l’esclusione della Grafiche Scarponi s.r.l. dalla gara.<br />	<br />
Questo fatto è causa sufficiente per dichiarare improcedibile per difetto di interesse il gravame principale (e prima ancora il ricorso di primo grado) da questa proposto.<br />	<br />
4. Il Collegio procede comunque all’esame delle doglianze dell’appello principale (comprensive, per quanto si è chiarito, delle censure contenute nel ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado ed erroneamente dichiarato irricevibile): ciò anche perché talune delle censure proposte in primo grado e reiterate in appello, si risolvevano nell’affermazione di illegittimità del bando di gara rivestendo perciò portata preliminare rispetto alla stessa ammissione della soc. Scarponi alla selezione. <br />	<br />
Tali censure non sono meritevoli di accoglimento.<br />	<br />
4.1. E’ infondata in fatto la censura (l’unica nuova nel ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado, in quanto le altre erano ampliamento e riproposizione di doglianze contenute nel ricorso introduttivo) relativa alla riproposizione nell’atto di aggiudicazione definitiva della previsione sulle <i>royalties</i>, già contenuta nel punto 13 del bando di gara ed espunta dalla stazione appaltante.<br />	<br />
Invero il provvedimento di aggiudicazione definitiva (pag. 2, ultimo capoverso) fa riferimento puntuale al decreto rettorale n. 1952 prot. 62385 del 4. dicembre 2008, con cui il predetto art. 13 del Capitolato speciale d’oneri era stato modificato nel senso che <i>“l’appaltatore non sarà tenuto al pagamento di</i> royalties<i>”</i>. Ne discende che la stazione appaltante ha confermato, in sede di aggiudicazione definitiva, la predetta modifica del bando, perciò la doglianza (e le considerazioni critiche ed induttive connesse) è evidentemente proposta a seguito di ad un’affrettata lettura del l’atto di aggiudicazione definitiva e comunque è destituita di fondamento.<br />	<br />
4.2. Passando ad esaminare le censure contenute nel ricorso introduttivo di primo grado e puntualizzate nel ricorso per motivi aggiunti, il Collegio rileva che le prime due contestano prescrizioni contenute nel bando di gara.<br />	<br />
Queste censure non sono accoglibili per plurime ragioni.<br />	<br />
Anzitutto è infondata in punto di fatto l’affermazione per cui la lesività di queste prescrizioni avrebbe determinato una restrizione della concorrenza, tale da portare solo due ditte a concorrere per l’aggiudicazione della gara: risulta invero <i>per tabulas</i> che un’ altra società (poi esclusa dalla commissione) ebbe a presentare una offerta.<br />	<br />
Secondariamente, esse sono tardive in quanto – pur investenti il bando- furono proposte ben successivamente alla scadenza dei termini di impugnazione, e solo quando fu conosciuto l’atto di aggiudicazione provvisoria.<br />	<br />
Ma anche a prescindere da tali aspetti, vale rilevare che nessuna di queste prescrizioni recò una lesione all’appellante principale, che partecipò alla gara senza incontravi ostacolo. <br />	<br />
Nel merito, poi, il porre la clausola sui requisiti finanziari di ammissibilità e quella relativa alla fissazione di soglie di ricavi rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione appaltante, e questo è sindacabile soltanto per manifesta incongruenza rispetto all’oggetto dell’appalto. Evenienza che però qui non ricorre, posto che era stata richiesta una soglia di ricavi annui (inferiore al valore sessennale del contratto, ma) pari al 75% nel triennio: la prescrizione – come esattamente considerato dal primo giudice- non appare né inconferente né assolutamente sproporzionata, posto che la parte di fatturato che doveva essere stata realizzata nel settore di attività propria dell’appalto era pari al 50% del valore complessivo del contratto.<br />	<br />
4.3. Quanto alla terza doglianza, va detto anzitutto che appare non agevolmente comprensibile.<br />	<br />
Posto che i criteri e sub criteri erano stati analiticamente esplicati nella <i>lex specialis</i> della gara, non è agevole riscontrare (né è stato indicato dall’appellante) quale specificazione sia stata omessa dalla commissione, e in quale “settore” della valutazione dell’offerta. In proposito va rammentato che si ritiene ammissibile, ancorché con cautela, al fine di garantire trasparenza, i mparzialità e <i>par condicio</i>, un’ulteriore specificazione di <i>sub criteri</i>, allorché ciò sia indispensabile a causa dell’omessa compiuta specificazione dei medesimi nel bando di gara (<i>ex multis</i>: Cons. Stato, V, 31 dicembre 2007, n. 6879). Se il bando, legittimamente, contiene prescrizioni di dettaglio, non si vede quale censura possa muoversi all’operato della commissione che a tali prescrizioni si attiene.<br />	<br />
La doglianza va disattesa, e parimenti è infondata la censura incentrata sull’asserita sottovalutazione dell’offerta economica.<br />	<br />
La stima dell’offerta al ribasso seguiva moduli matematici e non è stata censurata per vizi propri.<br />	<br />
Con la doglianza in esame si pone <i>ex post</i> una critica alla formulazione del bando di gara (punto 10.2 del disciplinare, dove si fissa in punti 60 il punteggio massimo attribuibile per le caratteristiche del servizio, in punti 30 quello relativo all’offerta economica, ed in punti 10 quello relativo al piano organizzativo per il controllo dell’esecuzione e della qualità delle attività oggetto del servizio), che avrebbe previsto un punteggio preponderante alla valutazione della organizzazione del lavoro, che appare &#8211; prima che tardiva, visto che contesta il bando di gara- inaccoglibile in quanto comportante valutazioni di merito della stazione appaltante.<br />	<br />
4.4. Anche le restanti doglianze non sono fondate.<br />	<br />
Così è certamente per quella incentrata sull’omessa valutazione da parte del seggio di gara della <i>Tavola</i> depositata dall’appellante principale, dato che un tale documento non è innovativo, ma semmai ricognitivo della professionalità ed esperienza della Grafiche Scarponi s.r.l. (profili, questi, valutati a fondo dalla stazione appaltante).<br />	<br />
Neppure fondata è la critica del profilo sulla valutazione del personale impiegato dalle concorrenti: il punteggio tecnico assegnato remunerava infatti l’integralità dell’offerta.<br />	<br />
Neppure in punto di fatto &#8211; come esattamente considerato dal primo giudice- è stato contestato che il personale a disposizione per le attività amanuensi(escludendo il soggetto computato ai fini dell’integrazione dei requisiti di partecipazione) fosse pari a sei unità per la ditta aggiudicataria e a cinque per il r.t.i., di cui la appellante è mandataria; e che di questi 3 per Malleus e 2 per il r.t.i. Grafiche Scarponi s.r.l. fossero dotati di diploma di Accademia delle Belle arti.<br />	<br />
Nell’incontestata diversità di condizioni tra le concorrenti, questa doglianza incide sulle valutazioni del merito tecnico della stazione appaltante e non può essere accolta.<br />	<br />
4.5. Alla reiezione dell’appello principale della Scarponi s.r.l. consegue la sopravvenuta improcedibilità delle due doglianze contenute nel ricorso incidentale di primo grado presentato dall’aggiudicataria Malleus, respinte dal primo giudice e riproposte in appello, e la reiezione della ulteriore censura proposta in via incidentale dall’aggiudicataria e relativa alla ripartizione delle spese del processo di primo grado, in armonia con il consolidato orientamento (cfr. Cons. Stato, VI, 30 dicembre 2005, n. 7581) secondo cui la statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l&#8217;ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso che la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate.<br />	<br />
5. Deve conclusivamente essere accolto il ricorso per motivi aggiunti proposto nell’odierno giudizio di appello dall’aggiudicataria Antica Bottega Amanuense Studi Malleus.<br />	<br />
Deve essere respinto il ricorso principale della Grafiche Scarponi s.r.l. e deve essere dichiarato in parte improcedibile ed in parte deve essere respinto il ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria Antica Bottega Amanuense Studi Malleus.<br />	<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e pertanto la Grafiche Scarponi s.r.l. deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell’Antica Bottega Amanuense Studi Malleus nella misura di euro cinquemila/00 (€ 5.000/00), oltre accessori di legge, in quanto dovuti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando sull&#8217;appello (n. 2045 del 2010 RG ), come in epigrafe proposto accoglie il ricorso per motivi aggiunti proposto nell’odierno giudizio di appello dall’aggiudicataria Antica Bottega Amanuense Studi Malleus, respinge nei termini di cui alla motivazione il ricorso principale proposto dalla s.r.l. Grafiche Scarponi e dichiara in parte infondato ed in parte improcedibile il ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria Antica Bottega Amanuense Studi Malleus.,<br />	<br />
Condanna la s.r.l. Grafiche Scarponi al pagamento delle spese processuali in favore della Antica Bottega Amanuense Studi Malleus nella misura di euro cinquemila (€ 5.000/00), oltre accessori di legge, se dovuti. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/04/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2011-n-2257/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2266</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-4-2011-n-2266/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-4-2011-n-2266/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-4-2011-n-2266/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2266</a></p>
<p>Pres. Numerico, Est. De Felice Ferraris S.n.c., (Avv. ti M. Giannini, P.G. Pizzorni, G. Tobia) c/ Comune di Cesana Torinese sulla demolizione di opere abusive realizzate su suolo demaniale 1. Edilizia ed urbanistica – Opere abusive – Ordine di demolizione – Destinatario –Individuazione -Disponibilità dell’opera – Sufficienza – Realizzazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-4-2011-n-2266/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2266</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-4-2011-n-2266/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2266</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Numerico, Est. De Felice<br /> Ferraris S.n.c., (Avv. ti M. Giannini, P.G. Pizzorni, G. Tobia) c/ Comune di Cesana Torinese</span></p>
<hr />
<p>sulla demolizione di opere abusive realizzate su suolo demaniale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Opere abusive – Ordine di demolizione – Destinatario –Individuazione -Disponibilità dell’opera – Sufficienza – Realizzazione – Irrilevanza. 	</p>
<p>2.  Edilizia ed urbanistica – Ordine di demolizione – Motivazione puntuale – Irrilevanza – Abusività dell’opera – Indicazione – Sufficienza – Eccezione.	</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica – Suolo demaniale – Sindaco &#8211; Poteri sanzionatori – Ordine di demolizione – Comunicazione – Ai proprietari del suolo – Necessità – A meri fini conoscitivi.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’ordine di demolizione di opere abusive deve essere rivolto nei confronti del soggetto che ha la disponibilità dell’opera, a prescindere dal fatto che l’abbia concretamente realizzata. La concreta realizzazione di una costruzione non autorizzata può, infatti, rilevare soltanto sotto il profilo della responsabilità penale, ma non incide sulla individuazione dei destinatari dell’ordine di demolizione e sulla legittimità di tale provvedimento.  	</p>
<p>2. L’ordine di demolizione degli abusi edilizi non richiede una specifica motivazione poiché è sufficiente l’affermazione della accertata abusività dell&#8217;opera. Un onere di congrua motivazione si ravvisa soltanto nei casi in cui il decorso del tempo abbia ingenerato nei privati un legittimo affidamento e sia, dunque, necessario evidenziare la sussistenza di pubblico interesse idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.	</p>
<p>3. I  poteri sanzionatori in materia di abusivismo edilizio, ancorché trattasi di opere realizzate su suolo pubblico, competono al sindaco, salvo l&#8217;obbligo di tale autorità di dare tempestiva comunicazione del provvedimento all&#8217;ente proprietario del suolo. Tale comunicazione ha meri fini conoscitivi e non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2639 del 2004, proposto da: 	</p>
<p>Ferraris S.n.c., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Giannini, Pier Giorgio Pizzorni, Gianfranco Tobia, con domicilio eletto presso Gianfranco Tobia in Roma, v.le G. Mazzini N.11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Cesana Torinese; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO: SEZIONE I n. 00167/2003, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE REALIZZATE SU TERRENO DEMANIALE</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 aprile 2011 il Cons. Sergio De Felice e udito per le parti l’avvocato Fabio Lorenzoni su delega di Gianfranco Tobia;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte l’attuale appellante agiva per l’annullamento del provvedimento con il quale, a seguito di sopralluogo della Polizia Municipale, il Sindaco del Comune di Cesana Torinese ordinava la demolizione delle opere, consistenti in due costruzioni in lamiera, destinate al ricovero di automezzi e un cancello.<br />	<br />
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso ritenendolo infondato sulla base delle seguenti conclusioni.<br />	<br />
In ordine alla censura che il ricorrente non avrebbe realizzato l’abuso, la sentenza sostiene che l’ordine di demolizione di opere abusive deve essere rivolto nei confronti di chi abbia la disponibilità dell’opera, indipendentemente dal fatto che l’abbia concretamente realizzata.<br />	<br />
In ordine alla censura di mancata comunicazione al proprietario del terreno, il primo giudice ritiene che dall’art. 14 della l. 47 del 1985 (che prevede, per le opere eseguite su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, che il sindaco ordini la demolizione, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo) risulta con chiarezza che la comunicazione all’ente proprietario del suolo abbia una mera funzione solo conoscitiva. E’ stata rigettata la censura con la quale si ritiene che le opere sarebbero state realizzate nel 1957, prima della entrata in vigore della disciplina che richiede la concessione edilizia, in quanto difetta la prova sul punto (ciò non potendo desumersi né dalla concessione del 1951 né dai lavori di manutenzione del 1961).<br />	<br />
E’ stata respinta anche la censura con la quale si faceva rilevare la efficacia della sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato intervenuta prescrizione del Pretore di Susa.<br />	<br />
Avverso tale sentenza, ritenendola errata e ingiusta, propone appello l’originario ricorrente, deducendo quanto segue.<br />	<br />
Con un primo motivo di appello (pagine 13 e seguenti) viene dedotto che il destinatario non è autore dell’abuso, che la costruzione risale all’anno 1957 (o al massimo all’anno 1964) e pertanto non era necessaria la concessione o licenza edilizia (motivo svolto anche a pagina 24 dell’appello); non è stata fornita motivazione della rimozione dell’abuso a tale distanza di tempo.<br />	<br />
Con altro motivo di appello (pagina 20 e seguenti) viene riproposto il motivo con il quale si lamenta la violazione dell’art. 14 della legge n. 47 del 1985, in quanto sarebbe stata omessa la comunicazione all’ente proprietario del suolo, e cioè all’amministrazione militare.<br />	<br />
Si sostiene inoltre che l’intervento non necessitava di concessione edilizia, in quanto di dimensioni limitate.<br />	<br />
Il Comune non si è costituito.<br />	<br />
Alla udienza pubblica del 5 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello è infondato e come tale va respinto.<br />	<br />
E’ infondato il motivo di appello con il quale viene dedotto che il destinatario non è autore dell’abuso.<br />	<br />
Infatti, l’ordine di demolizione deve essere rivolto nei confronti di chi abbia la disponibilità dell’opera, indipendentemente dal fatto che l’abbia concretamente realizzata, cosa che potrebbe rilevare sotto il profilo della responsabilità penale, ma non ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione.<br />	<br />
D’altronde, al di là del su richiamato principio di diritto, la stessa circostanza che si tratti di immobile risalente nel tempo fa ritenere come sia impensabile rivolgere tale ordine all’originario responsabile.<br />	<br />
E’ infondata anche la censura con la quale si sostiene che l’immobile sarebbe precedente rispetto alla fase in cui è divenuta necessaria per legge l’acquisizione di un titolo abilitativo per la costruzione, in mancanza di prove certe sul punto.<br />	<br />
Non ha valore richiamarsi, come fa parte appellante, agli accertamenti contenuti nel giudizio penale conclusosi con estinzione per prescrizione del Pretore di Susa, pronuncia non inclusa tra quelle, che, secondo l’art. 654 c.p.p., hanno effetti nei giudizi civili o amministrativi (tali essendo solo le sentenze di condanna o di assoluzione).<br />	<br />
E’ infondata altresì la censura di difetto di motivazione per la demolizione dell’abuso a tale distanza di tempo, essendo al contrario principio consolidato che la demolizione degli abusi edilizi non richieda nessuna specifica motivazione, necessaria invece in casi di contrarie determinazioni.<br />	<br />
L&#8217;ordine di demolizione di opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato, cioè, con l’affermazione della accertata abusività dell&#8217;opera.<br />	<br />
Resta soltanto salva, per taluni orientamenti giurisprudenziali, comunque di frequente contestati, l&#8217;ipotesi in cui, per il protrarsi e il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell&#8217;abuso e il protrarsi della inerzia dell&#8217;amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, ipotesi questa sola, in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche alla entità e alla tipologia dell&#8217;abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (per tutti, Consiglio Stato, sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2705).<br />	<br />
Nella specie, l’abusività su suolo demaniale fa ritenere che l’entità e la tipologia dell’abuso non siano idonei a sovvertire il richiamato principio della prevalenza del pubblico interesse alla rimozione dell’abuso.<br />	<br />
E’ infondato anche il motivo di appello con il quale si lamenta la violazione dell’art. 14 della legge n. 47 del 1985, per omessa comunicazione all’ente proprietario del suolo, l’amministrazione militare.<br />	<br />
Dall&#8217;art. 14 legge n. 47 del 1985 (il quale prevede, per le opere eseguite su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, che il sindaco ordini la demolizione, dandone comunicazione all&#8217;ente proprietario del suolo) risulta con chiarezza che la comunicazione all&#8217;ente proprietario del suolo abbia una mera funzione conoscitiva, per rendere edotto l&#8217;ente delle vicende relative al bene di cui esso ente è proprietario. In alcun modo si può ritenere che tale comunicazione sia un requisito di legittimità dell&#8217;ordine di demolizione, fatto valere dal responsabile dell’abuso. <br />	<br />
Legittimamente, dunque, il comune adotta provvedimenti repressivi di opere abusive realizzate su terreno demaniale. <br />	<br />
In vero, ai sensi dell&#8217;art. 14, l. 28 febbraio 1985, n. 47, il Sindaco, nel caso in cui si accerti l&#8217;esecuzione di opere in assenza di concessione da parte di soggetti differenti dalle amministrazioni statali, ovvero di opere parzialmente o totalmente differenti dalla medesima concessione, realizzate su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, deve ordinare la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, e in difetto deve disporre la demolizione eseguita dal Comune ma a spese dei responsabili dell&#8217;abuso edilizio, previa comunicazione all&#8217;Ente proprietario del suolo e diffida al responsabile dell&#8217;abuso. <br />	<br />
L&#8217;art. 14 l. 28 febbraio 1985 n. 47 riafferma che i poteri sanzionatori in materia di abusivismo edilizio, ancorché trattasi di opere realizzate su suolo pubblico, competono al sindaco, salvo l&#8217;obbligo di tale autorità – per altro si ripete non incidente sulla legittimità dell’azione repressiva &#8211; di dare tempestiva comunicazione del provvedimento all&#8217;ente proprietario del suolo. <br />	<br />
E’ inaccoglibile anche il motivo con il quale si sostiene che l’intervento non necessitava di concessione edilizia, in quanto di dimensioni limitate; non può ritenersi, infatti, che concretizzi un abuso di limitate dimensioni la realizzazione di due box in legno prefabbricati ad uso cantiere rivestiti di lamiera, unitamente a un cancello di ferro o sbarra.<br />	<br />
Si è in presenza di una attività rilevante di trasformazione urbanistica, per la quale è necessaria la concessione edilizia. <br />	<br />
Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto. <br />	<br />
Nulla sulle spese, a causa della mancata costituzione in giudizio dell’appellato Comune.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, così provvede:<br />	<br />
rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza. Nulla sulle spese.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/04/2011</p>
<p align=justify>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/4/2011 n.1615</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-12-4-2011-n-1615/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso il provvedimento che esclude da una gara d’appalto per manutenzioni e riparazioni di veicoli, esclusione causata da dichiarazioni risultate non veritiere nella domanda di partecipazione alla gara (tre omesse condanne “a pena patteggiata” per violazioni in materia edilizia). Se le regole</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-12-4-2011-n-1615/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/4/2011 n.1615</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso il provvedimento che esclude da una gara d’appalto per manutenzioni e riparazioni di veicoli, esclusione causata da dichiarazioni risultate non veritiere nella domanda di partecipazione alla gara (tre omesse condanne “a pena patteggiata” per violazioni in materia edilizia). Se le regole di gara non richiedano indicazioni ulteriori alla insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006, appare giustificata una valutazione di gravità del reato compiuta, in prima battuta, dal concorrente, e sembra illegittima una sua esclusione per il solo fatto formale della mancata menzione di ogni condanna riportata (non potendo la dichiarazione resa definirsi “falsa”) senza che la stazione appaltante abbia formulato il giudizio, che le compete, di gravità ed incidenza sulla moralità professionale della condanna in concreto subita e riscontrata in sede di controllo (valutazione, questa, che nella specie non è intervenuta).(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01615/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01946/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1946 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Centro Auto Anpa Srl</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pietro Sirena, con domicilio eletto presso Bianca Cesare Massimo Studio Legale in Roma, via Po n.43;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Difesa, Marina Militare-Direzione di Commissariato M.M. Roma,</b> rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Ati Aut Mec e Car.Di Paolo M./Aut.Mec.Dpc di Pietro C.; </b>	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I BIS n. 35427/2010, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA GARA D&#8217;APPALTO-SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE &#8211; RIS.DANNI	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Marina Militare-Direzione di Commissariato M.M. Roma;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati Pietro Sirena e Melania Nicoli (Avv.St.);	</p>
<p>Ritenuto che l’appello si presenta assistito da consistenti elementi di fumus boni juris, considerato che laddove le regole di gara non richiedano indicazioni ulteriori alla insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs 163/2006 (pur potendo imporre indicazioni più precise, quale l’indicazione di tutte le condanne penali subite) appare, prima facie, giustificata una valutazione di gravità del reato compiuta, in prima battuta, dal concorrente, onde non sembra legittima una sua esclusione per il solo fatto formale della mancata menzione di ogni condanna riportata (non potendo la dichiarazione resa definirsi “falsa”) senza che la stazione appaltante abbia formulato il giudizio, che le compete, di gravità ed incidenza sulla moralità professionale della condanna in concreto subita e riscontrata in sede di controllo; valutazione, questa, che nella specie non è intervenuta;	</p>
<p>Ritenuto, in considerazione della non uniformità della giurisprudenza, di compensare le spese della presente fase;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 1946/2011).<br />	<br />
Compensa le spese.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-12-4-2011-n-1615/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/4/2011 n.1615</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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