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	<title>12/4/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/4/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1694</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2007-n-1694/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2007-n-1694/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1694</a></p>
<p>Pres. Giovannini Est. Balucani A. Aracri(Avv.ti G. Allodi e A. Storace) c/ Ministero per i beni e le attività culturali(Avv. generale dello Stato). Antichità e belle arti &#8211; Vincolo di tutela artistica &#8211; Opere di manutenzione – Soggetto obbligato – Riparazione di danni provocati da fatto del terzo non proprietario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2007-n-1694/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1694</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2007-n-1694/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1694</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Giovannini  <i>Est.</i> Balucani<br /> A. Aracri(Avv.ti G. Allodi e A. Storace) c/ Ministero per i beni e le attività culturali(Avv. generale dello Stato).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Antichità e belle arti &#8211; Vincolo di tutela artistica &#8211; Opere di manutenzione – Soggetto obbligato – Riparazione di danni provocati da fatto del terzo non proprietario o detentore – Ordine della Sovrintendenza di presentazione del progetto impartito al proprietario- Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Allorché un vincolo di interesse storico-artistico comprenda non solo gli arredi di un immobile (nella specie una farmacia) ma l’intero compendio, (locali e arredi), l’interesse pubblico da tutelare è solamente quello attinente alla conservazione del bene sottoposto a vincolo storico-aritstico, sicché correttamente l’Amministrazione impone la esecuzione dei lavori di manutenzione al proprietario e/o conduttore dell’immobile vincolato, ai sensi dell’art. 38 D.Lgs.n. 490/1999, fermo restando che, per i danni in ipotesi cagionati da terzi, resta aperta la possibilità della azione risarcitoria davanti alla Autorità Giudiziaria Ordinaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i>N. 1694/2007<br />
Reg .Dec.<br />
N.  </i>Reg. .Ri<i>c. 4167<br />
ANNO   2005<br />
</i><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello proposto da <br />
<b>Aracri Antonella</b> rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Allodi e Aldo Storace ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Barberini, n. 12 (Studio De Curtis);</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero per i beni e le attività culturali,</b> in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>e nei confronti<br />
<b>Andreotti Bachman Oscar</b> rappresentato e difeso dall’Avv.to Vincenzo Cocuzza con domicilio eletto in Roma Viale Angelico, n. 38 presso Luigi Napoletano;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, Sez. I, 17 dicembre 2004, n. 19388;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero e del Sig. Andreotti Bachman Oscar;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 19.12.2006 il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi l’Avv.to Angelone per delega dell’Avv.to Storace, l’Avv.to dello Stato Timore e l’Avv.to Cocozza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’odierna appellante dott.ssa Aracri Antonella è titolare della farmacia storica sita in Sorrento, Corso Italia n. 129, sottoposta con D.M. 15.1.1937 al vincolo di tutela artistica ai sensi della L. n. 384/1909 che ha per oggetto “farmacia con scansie e cantoniere di stile barocco e n. 156 vasi di ceramica abruzzese del XVII secolo”.<br />
I locali della farmacia sono di proprietà della società LOCAT, mentre dei mobili oggetto di vincolo è proprietario il sig. Andreotti Bachman Oscar, che è pure proprietario della cantina sottostante la farmacia.<br />
Attesa la necessità di eseguire lavori di manutenzione per eliminare lo stato di degrado dei locali della farmacia e soprattutto per eliminare la presenza di umidità sulle pareti, anche per garantire la conservazione degli arredi sottoposti a vincolo, ed essendo insorta controversia tra le parti circa le soluzioni più idonee per eliminare detta umidità, la Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e provincia, ad esito di una serie di sopralluoghi e di una fitta corrispondenza con i proprietari, trasmetteva alla dott.ssa Arceri con nota del 16.10.2001 la consulenza redatta dalla prof.ssa D’Ambrosio, consulente tecnico nel procedimento per accertamento tecnico preventivo avviato dal sig. Andreotti Bachman presso il Tribunale di Torre Annunziata, affinché venissero effettuati gli interventi ivi previsti.<br />
Dopo le osservazioni presentate dalla dott.ssa Aracri, unitamente ad una consulenza del prof. Nicolella (che indicava soluzioni diverse da quelle prospettate nella consulenza D’Ambrosio), la stessa Soprintendenza con nota del 3.10.2002 imponeva alla dott.ssa Aracri l’obbligo di presentazione del progetto per l’esecuzione delle opere relative all’immobile sottoposto a vincolo.<br />
Avverso l’anzidetto provvedimento la dott.ssa Aracri proponeva impugnazione dinanzi al TAR Campania che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso avendo ritenuto infondato il motivo con il quale la ricorrente lamentava la mancata considerazione della perizia del prof. Nicolella, nonché il motivo con cui si sosteneva che l’Amministrazione aveva ordinato lavori inidonei, e li aveva posti a carico della ricorrente mentre responsabili dei danni erano altri.<br />
Nei confronti di detta pronuncia la dott.ssa Aracri ha interposto appello deducendo la erroneità della sentenza del TAR per i seguenti motivi:<br />
a) in quanto l’accertato contrasto nella individuazione degli interventi da eseguire per eliminare l’umidità avrebbe dovuto indurre la Soprintendenza a motivare adeguatamente il proprio provvedimento, nonché a disporre una consulenza tecnica d’ufficio;<br />
b) che, diversamente da quanto statuito nella sentenza del TAR, la questione non riguarda chi debba eseguire i lavori ma unicamente quali siano i rimedi più efficaci per la tutela dei beni sottoposti a vincolo artistico, ed al riguardo la consulenza del prof. Nicolella sosteneva che occorresse intervenire sulla cantina sottostante.<br />
Si sono costituite in giudizio sia l’Amministrazione per i beni culturali e ambientale che il controinteressato sig Andreotti Bachman, contestando la fondatezza dell’atto d’appello del quale hanno chiesto la recessione; la difesa dell’Andreotti ha anche riproposto la eccezione di tardività del ricorso introduttivo nell’assunto che la volontà dell’Amministrazione espressa con il provvedimento impugnato si era già manifestata nell’atto del 16.10.2001.<br />
L’appello è infondato.<br />
Si può prescindere dalla questione relativa alla eccepita tardività del ricorso introduttivo proposto dalla dott.ssa Aracri, stante la palese infondatezza dei motivi di gravame da questa prospettati nei confronti della sentenza del TAR.<br />
Giova intanto osservare che il vincolo di interesse storico-artistico a tutela del quale la Soprintendenza ha adottato il provvedimento oggetto di impugnativa non concerne soltanto gli arredi della farmacia (di proprietà del sig. Andreotti) ma l’intero compendio (locali e arredi) che costituisce la farmacia stessa.<br />
E poiché l’interesse pubblico da tutelare è solamente quello attinente alla conservazione del bene sottoposto a vincolo storico-aritstico, correttamente l’Amministrazione ha imposto la esecuzione dei lavori di manutenzione al proprietario e/o conduttore dell’immobile vincolato, ai sensi dell’art. 38 D.Lgs.n. 490/1999; fermo restando che per i danni in ipotesi cagionati dalla cattiva manutenzione della cantina sottostante, se e in quanto esistenti, resta aperta la possibilità della azione risarcitoria davanti alla Autorità Giudiziaria Ordinaria.<br />
Ugualmente corretto deve ritenersi il provvedimento della Soprintendenza quanto agli interventi che esso ha ordinato a carico della dott.ssa Aracri.<br />
La scelta di intervenire solo sui locali della farmacia (anche per eliminare l’umidità proveniente dalla cantina) non pare infatti censurabile sotto alcun profilo, dal momento che la determinazione della Soprintendenza è giunta a conclusione di una indagine alquanto approfondita, che si è basata su una serie di accertamenti compiuti dalla stessa Avvocatura, e che non ha omesso di valutare le osservazioni avanzate dalla stessa dott.ssa Aracri. Né certamente può essere mosso rimproveri o alla Amministrazione &#8211; come ha puntualmente rilevato il giudice di prime cure – se essa ha ritenuto di dover condividere le soluzioni tecniche proposte nella consulenza tecnica d’ufficio disposta presso il Tribunale di Torre Annunziata, piuttosto che quelle formulate in una consulenza di parte.<br />
Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio del 19.12.2006 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Giorgio Giovannini			Presidente<br />	<br />
Sabino Luce				Consigliere<br />	<br />
Carmine Volpe			Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo		Consigliere<br />	<br />
Lanfranco Balucani			Consigliere Est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il..12/04/2007</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.300</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-12-4-2007-n-300/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-12-4-2007-n-300/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.300</a></p>
<p>Pres. Barbagallo, Est. Teresi Comune di Gualtieri Sicaminò (Avv. Ruggeri) c. Aricò (Avv. Librizzi), Schepis (n.c.) Autonomia e decentramento &#8211; Difensore civico – Funzione – Individuazione &#8211; Nomina &#8211; Obbligo di motivazione &#8211; Esclusione – Modalità Il Consiglio comunale, nella scelta tra più concorrenti, per la nomina a difensore civico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-12-4-2007-n-300/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.300</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-12-4-2007-n-300/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.300</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo, Est. Teresi<br /> Comune di Gualtieri Sicaminò (Avv. Ruggeri) c. Aricò (Avv. Librizzi), Schepis (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autonomia e decentramento &#8211;  Difensore civico – Funzione – Individuazione &#8211; Nomina &#8211; Obbligo di motivazione &#8211; Esclusione – Modalità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il Consiglio comunale, nella scelta tra più concorrenti,  per la nomina a difensore civico è tenuto a prendere in considerazione di ogni candidato i titoli elencati nel curriculum, al fine di vagliarne la &#8220;preparazione&#8221;, l’&#8221;esperienza&#8221; e la &#8220;competenza giuridico-amministrativa&#8221; e ciò per garantire l’indipendenza, l’obiettività e l’equilibrio di giudizio del soggetto che sarà scelto a quella carica, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione, motivando le ragioni della scelta operata. Né vale la natura politica di tale scelta ad escludere l’obbligo di motivazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i>(Omissis) – </i>DIRITTO &#8211;  1. Correttamente la sentenza appellata ha annullato i provvedimenti in quella sede impugnati per carenza di motivazione, facendo riferimento all’art. 84 dello Statuto comunale vigente alla data di adozione dei provvedimenti stessi, che ha previsto una vera e propria procedura comparativa per la scelta del difensore civico, stabilendo i requisiti richiesti per la relativa nomina e le modalità di presentazione delle candidature, imponendo, tra l’altro, la presentazione del curriculum professionale.										     <br />	<br />
Il che comporta che il Consiglio comunale, nella scelta tra più concorrenti, è tenuto a prendere in considerazione di ogni candidato i titoli elencati nel curriculum, al fine di vagliarne la “preparazione”, l’“esperienza” e la “competenza giuridico-amministrativa” e ciò per garantire l’indipendenza, l’obiettività e l’equilibrio di giudizio del soggetto che sarà scelto a quella carica, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione, motivando le ragioni della scelta operata.				<br />	<br />
	Né vale la natura politica di tale scelta ad escludere l’obbligo di motivazione: trattandosi di una procedura selettiva l’Amministrazione ha l’obbligo di motivare la sua determinazione per rendere conto del suo operato ai cittadini del Comune.						<br />	<br />
	Nel caso in esame, come ha rilevato il TAR, il Consiglio comunale ha operato &#8220;al buio&#8221;, avendo preso in considerazione soltanto i nominativi dei candidati senza avere esaminato o, comunque, considerato i relativi curricula.								<br />	<br />
	Né al riguardo può valere la tutela della privacy, trattandosi di dati, non sensibili, la cui conoscenza era necessaria ai consiglieri comunali per operare con oculatezza e nella realizzazione degli obiettivi stabiliti nello Statuto, la scelta in questione. E’ evidente che gli stessi dati, una volta utilizzati, sono coperti dal segreto proprio a tutela della privacy dei candidati.			<br />	<br />
	2. In conclusione per le superiori considerazioni l’appello va respinto e va confermata la sentenza appellata. <i>(omissis).</i></p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.633</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-12-4-2007-n-633/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-12-4-2007-n-633/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.633</a></p>
<p>sulla pregiudizialità amministrativa Responsabilità e risarcimento – Risarcimento degli interessi legittimi – Esercizio dell’azione risarcitoria – Tempestiva impugnazione del provvedimento amministrativo – Necessità – Non sussiste. La decadenza ex art. 21, l. 6.12.1971, n. 1034 colpisce la sola azione di annullamento degli atti amministrativi, non già l’azione di risarcimento del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-12-4-2007-n-633/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.633</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-12-4-2007-n-633/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.633</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla pregiudizialità amministrativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità e risarcimento – Risarcimento degli interessi legittimi – Esercizio dell’azione risarcitoria – Tempestiva impugnazione del provvedimento amministrativo – Necessità – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La decadenza ex art. 21, l. 6.12.1971, n. 1034 colpisce la sola azione di annullamento degli atti amministrativi, non già l’azione di risarcimento del danno, che, invece, è sottoposta a termine di prescrizione.<br />
Allorché siano in discussione le conseguenze dell’illegittimo esercizio del potere amministrativo, la tutela risarcitoria può essere chiesta al Giudice Amministrativo non solo insieme o successivamente all’annullamento dell’atto, ma anche in mancanza della tutela demolitoria, senza cioè che la parte debba osservare il termine di decadenza pertinente all’azione costitutiva (in questo caso la legittimità dell’atto – divenuto oramai inoppugnabile – verrà conosciuta incidenter tantum).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla pregiudizialità amministrativa</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria <br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 1375 del 2004, proposto da:<br />
Arch. <b>Noceto Carlo</b> e Arch. <b>Casati Emanuela</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luca Brida, Paolo Gaggero e Rosa Pellerano, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Genova, alla via Roma 3/9;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Altare</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Genova, alla via Corsica 21/18;<br />
nei confronti di</p>
<p>Arch. <b>Ciarlo Marco</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>Arch. <b>Luca Dolmetta</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>Ing. <b>Alberto Pera</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>Ing. <b>Giancarlo Meloni</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>Geol. <b>Barboro Elisabetta</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p>Geom. <b>Cazzullo Roberto</b>, non costituito in giudizio;<br />
per l&#8217;annullamento <br />
dei provvedimenti di affidamento ai controinteressati degli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di direzione dei lavori di riqualificazione urbana dell’area adiacente al polo scolastico, da destinarsi a centro sportivo, ludico e ricreativo, nonché per la condanna al risarcimento dei relativi danni.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Altare; <br />
Viste le memorie difensive; <br />
Visti tutti gli atti della causa; <br />
Visto l&#8217;art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; <br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15/03/2007 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato in data 1.10.2004 gli architetti Carlo Noceto ed Emanuela Casati hanno impugnato tutti i provvedimenti del Comune di Altare relativi all’affidamento ai controinteressati (arch.ti Marco Ciarlo e Luca Dolmetta, ingg. Alberto Pera e Giancarlo Meloni, Geol. Elisabetta Barboro e Geom. Roberto Cazzullo) degli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva e di direzione dei lavori inerenti l’intervento di riqualificazione urbana dell’area adiacente al polo scolastico di piazza 1° Maggio, da destinarsi a centro sportivo e ludico ricreativo e, segnatamente: la deliberazione della giunta comunale di Altare 5.3.2004, n. 35, avente ad oggetto “affidamento incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva nonché direzione lavori e prestazioni accessorie per la riqualificazione urbana dell’area adiacente al polo scolastico da destinarsi a centro sportivo e ludico ricreativo a professionisti in associazione temporanea con mandatario capogruppo Arch. Ciarlo Marco”; la determinazione del responsabile dell’area tecnica settore lavori pubblici del Comune di Altare 24.2.2004, n. 15, di approvazione dell’avviso di affidamento dell’incarico professionale in questione, pubblicato all’albo pretorio dal 24.2.2004 al 4.3.2004; di tutti gli atti conseguenti e connessi con quelli impugnati in via principale, con particolare riguardo ai provvedimenti di approvazione della progettazione preliminare (deliberazione di giunta comunale 14.12.2002, n. 163), definitiva (deliberazione di giunta comunale 12.3.2004, n. 37) ed esecutiva (determinazione dirigenziale 1.4.2004, n. 25) dell’intervento in questione, rassegnate dall’associazione temporanea tra professionisti Arch. Marco Ciarlo in adempimento dell’incarico conferitole. <br />
I ricorrenti, architetti iscritti al relativo albo professionale della provincia di Savona, espongono: di aver partecipato, nel corso dell’anno 1999, ad un concorso nazionale di idee indetto dal comune di Altare per la progettazione preliminare e di massima della nuova zona sportiva e ricreativa da realizzare in adiacenza al complesso scolastico di piazza 1° Maggio (doc. 1 delle produzioni 28.12.2006 di parte ricorrente); di essere risultati vincitori del concorso nazionale di idee (cfr. la comunicazione 21.7.1999, doc. 2 delle produzioni 28.12.2006 di parte ricorrente) e di aver provveduto, pertanto, alla stesura del progetto preliminare (docc. da 5 a 15 delle produzioni 28.12.2006 di parte ricorrente), per il quale veniva loro corrisposto il compenso pattuito di £ 27.500.000 (pari ad € 14.202,56 &#8211; cfr. doc. 4 delle produzioni 28.12.2006 di parte ricorrente); che, ai sensi dell’art. 15 del bando del concorso nazionale di idee (doc. 1 delle produzioni 28.12.2006 di parte ricorrente), “al vincitore verrà affidato l’incarico della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lotti, al momento della loro realizzazione. L’affidamento dell’incarico relativo al 1° lotto dovrà avvenire entro 18 mesi; trascorso tale periodo al professionista sarà comunque riconosciuto, oltre al compenso spettante per la progettazione preliminare già effettuata, un adeguato indennizzo per l’eventuale mancato conferimento dell’incarico”; di essere venuti a conoscenza, a distanza di quattro anni, che l’amministrazione comunale di Altare, attraverso i provvedimenti oggi impugnati, aveva affidato ad altri professionisti l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di riqualificazione urbana dell’area adiacente al polo scolastico di piazza 1° Maggio, da destinarsi a centro sportivo e ludico ricreativo. <br />
Ciò premesso, i ricorrenti si dolgono che l’amministrazione comunale di Altare avrebbe illegittimamente leso la posizione di vantaggio da loro acquisita in qualità di vincitori del concorso di idee bandito nel 1999, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati nonché il risarcimento del danno per essere stati indebitamente privati dell’opportunità di svolgere le prestazioni promesse in sede di concorso di idee (progettazione definitiva ed esecutiva ex art. 15 del bando) e di conseguire i relativi utili. <br />
In via subordinata chiedono la corresponsione dell’indennizzo previsto dall’art. 15 del bando di gara per il concorso di idee. <br />
A sostegno delle loro doglianze deducono cinque motivi di ricorso, come segue. <br />
1. Immotivata violazione di un autolimite. Violazione del principio di tutela dell’affidamento. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione della lex specialis (art. 15 del bando di gara): l’incarico di progettazione affidato ai controinteressati riguarda la riqualificazione urbana della stessa area già oggetto di studio da parte dei ricorrenti, con la medesima destinazione sportivo ricreativa, donde la violazione dell’autolimite contenuto nella lex specialis del concorso di idee bandito nel 1999, che all’art. 15 riservava ai vincitori (anche) il successivo incarico di progettazione definitiva ed esecutiva. <br />
2. In subordine. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241. Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Violazione dell’art. 97 Cost.: i provvedimenti di affidamento ai controinteressati di ogni fase (preliminare, definitiva ed esecutiva) della progettazione del centro sportivo non darebbe conto delle motivazioni sottese alla decisione di non avvalersi degli studi già svolti dai ricorrenti in occasione del concorso di idee e del successivo progetto preliminare già pagato ed eseguito da professionisti all’uopo individuati con un costoso concorso di idee e nei confronti dei quali sussisteva un preciso impegno al riguardo. <br />
3. Violazione del principio di economicità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Danno erariale. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione: l’amministrazione comunale di Altare, vanificando gli effetti di una costosa gara nazionale per concorso di idee, ha incaricato i controinteressati dello svolgimento, tra l’altro, dello stesso incarico (progettazione preliminare delle opere di riqualificazione urbana dell’area adiacente al polo scolastico di piazza 1° Maggio, da destinarsi a centro sportivo e ludico ricreativo) già svolto dai ricorrenti e – soprattutto &#8211; già remunerato con la somma di £. 27.500.000 (pari ad € 14.202,56), così dando luogo ad un inutile e gravoso esborso di denaro pubblico. <br />
4. Violazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 della legge 7.8.1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dei principi in tema di giusto procedimento e di contraddittorio. Eccesso di potere per carenza di motivazione e manifesta illogicità: i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per violazione degli obblighi volti a consentire la partecipazione al procedimento dei ricorrenti – anche mediante la presentazione di documenti e memorie ex art. 10 L. 241/1990 &#8211; nella fase anteriore alla emanazione dell’atto definitivo. <br />
5. Violazione dell’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Violazione degli artt. 50 e 62 e seg. del D.P.R. 21.12.1999, n. 554. Violazione del principi di massima partecipazione alle procedure concorsuali. Violazione dell’art. 97 Cost.: l’affidamento diretto ai controinteressati, senza un previo confronto concorrenziale, degli incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’intervento in questione sarebbe avvenuto in violazione dell’art. 17 comma 11 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che, per gli affidamenti i cui corrispettivi siano complessivamente pari o superiori ad € 100.000 ed inferiori alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, prescrive, per il tramite del rinvio al regolamento di attuazione (art. 62 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554), il ricorso obbligatorio alla licitazione privata. <br />
L’amministrazione comunale di Altare, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto un triplice profilo. <br />
Innanzitutto, esso sarebbe irricevibile per tardività, essendo stato notificato l’1.10.2004, quando erano passati ben più di sessanta giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del Comune sia degli atti relativi alla progettazione preliminare, che di quelli relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento (segnatamente, dell’avviso pubblico 1/2004, pubblicato all’albo pretorio del Comune dal 24.2.2004 al 4.3.2004). <br />
Secondariamente, il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di incarichi professionali di importo stimato inferiore a 100.000 euro, affidati in via fiduciaria e dunque conferiti dall’amministrazione nell’esercizio di un’attività di diritto privato. <br />
Da ultimo, il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di legittimazione attiva, atteso che i ricorrenti, a seguito dell’avviso n. 1/2004, non hanno inviato all’amministrazione alcun curriculum e pertanto hanno deciso di non prendere parte alla selezione all’esito della quale sono stati assunti gli atti dei quali ora si dolgono. <br />
Nel merito, il Comune di Altare fa presente che il progetto preliminare volto alla realizzazione di un centro sportivo e ricreativo nell’area adiacente al polo scolastico di piazza 1° Maggio, redatto dagli odierni controinteressati architetti Ciarlo e Dolmetta (deliberazione di giunta comunale 14.12.2002, n. 163, doc. 11 delle produzioni 28.12.2006 del comune), rientrava in un più ampio progetto integrato di riqualificazione urbana ed ambientale, comprendente anche altri interventi di riqualificazione (progetto approvato con deliberazione del consiglio comunale 14.12.2002, n. 74, doc. 9 delle produzioni 28.12.2006 del comune), in relazione al quale il comune aveva presentato alla Regione Liguria domanda di contributo a valere sul Documento unico di programmazione (DOCUP) Obiettivo 2 (2000-2006), misura 3.5, “riqualificazione urbana”, sottomisura A, “interventi per la riqualificazione urbana”. <br />
In relazione al primo motivo sostiene l’amministrazione comunale che tutto il ricorso si fonderebbe sull’errato presupposto dell’identità dei due progetti preliminari (quello redatto dagli odierni ricorrenti e quello a firma dei controinteressati), che in realtà sarebbero sostanzialmente diversi per ubicazione, soluzioni tecniche, qualità e quantità delle opere previste: donde l’inapplicabilità dell’art. 15 del bando di concorso di idee bandito nel 1999. <br />
In ogni caso (secondo motivo), la valutazione dell’amministrazione circa l’utilità di un’opera pubblica e l’opportunità di preferire una determinata soluzione anziché un&#8217;altra atterrebbero al merito dell’azione amministrativa, e come tali non necessiterebbero di alcuna particolare motivazione, né –tantomeno &#8211; dell’apporto procedimentale dei ricorrenti (quarto motivo), non potendo scaturire alcun affidamento meritevole di tutela dall’esito di una procedura concorsuale (il concorso nazionale di idee del 1999) relativa alla realizzazione di un’opera pubblica diversa e comunque da anni abbandonata. <br />
Il terzo mezzo di gravame sarebbe inammissibile, essendo devoluta alla Corte dei Conti la giurisdizione in materia di danno erariale. <br />
Da ultimo (quinto motivo), sarebbe infondata anche la censura relativa all’artificioso frazionamento dei tre livelli di progettazione, assertivamente effettuato dall’amministrazione comunale al fine di poter ricondurre la fattispecie nei limiti previsti dall’art. 17 comma 12 della legge n. 109/1994, onde procedere all’affidamento dell’incarico a tecnici di fiducia senza un previo confronto concorrenziale: il Comune avrebbe dato conto, nelle deliberazioni di giunta comunale nn. 152/2002, 162/2002, 163/2002 e 164/2002, nonché nella deliberazione di consiglio comunale n. 74/2002, di aver dato corso alla sola progettazione preliminare all’unico scopo di ottenere l’ammissione al finanziamento regionale previsto dal Docup-Obiettivo 2, il cui esito non era affatto scontato, onde, al contrario, vi sarebbe stato un atteggiamento prudente ed attento al corretto uso delle risorse. <br />
Alla pubblica udienza del 15 marzo 2007 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Occorre preliminarmente affrontare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, formulata sull’assunto che, nel caso di specie, sarebbero in questione incarichi professionali di importo stimato inferiore a 100.000 euro, affidati in via fiduciaria e, dunque, conferiti dall’amministrazione nell’esercizio di un’attività di diritto privato. <br />
L’eccezione non è fondata. <br />
Se infatti è vero che, trattandosi dell’affidamento di un servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria, non v’è giurisdizione esclusiva ex art. 6 comma 1 della legge n. 205/2006, nondimeno sussiste la giurisdizione generale di legittimità, venendo in discussione un interesse legittimo alla regolarità della procedura di affidamento dell’incarico di progettazione. <br />
La circostanza che l’amministrazione procedente non si ritenga tenuta, in ragione dell’importo stimato dell’incarico di progettazione, a procedere nelle forme del pubblico incanto o della licitazione privata ex art. 17 comma 11 L. 109/1994, nulla toglie al fatto che anche per l’affidamento di incarichi di importo stimato inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti debbano procedere “per il tramite del responsabile del procedimento […] nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza” (così l’art. 17 comma 12 L. 109/1994), “previa adeguata pubblicità dell’esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale”, rendendo noti con adeguate formalità l’avvenuto affidamento “unitamente alle motivazioni della scelta effettuata” (così l’art. 62 comma 1 D.P.R. 21.12.1999, n. 554). <br />
Il chiaro riferimento al procedimento amministrativo, al suo responsabile ex art. 5 L. 241/1990, nonché all’obbligo di motivazione del provvedimento finale ex art. 3 L. 241/1990, unitamente a quello ai principi (di pubblicità, proporzionalità e trasparenza) che reggono l’attività amministrativa ex art. 1 L. 241/1990, chiarisce &#8211; al di là di ogni dubbio – che anche in tal caso si tratta di atti di natura autoritativa, ovvero adottati dalla p.a. in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 (sulla equazione tra attività procedimentalizzata ed esercizio di potere autoritativo cfr. C. cost., 6.7.2004, n. 204), a fronte dei quali sussistono posizioni di interesse legittimo. <br />
Con riferimento ad una fattispecie analoga alla presente, del resto, il Consiglio di Stato ha già affermato che “rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il conferimento di un incarico di progettazione di valore economico inferiore ad € 100.000 (art. 17 comma 12, l. 11 febbraio 1994 n. 109) che consegue all&#8217;esperimento di apposita procedura amministrativa attivata con avviso pubblico dalla p.a., anche se tale procedura non è assimilabile ad una vera e propria procedura concorrenziale secondo i crismi dell&#8217;evidenza pubblica” (Cons. di St., V, 10.2.2004, n. 500, oltre alle pronunce ivi citate). <br />
Sostiene inoltre l’amministrazione comunale che il ricorso &#8211; notificato l’1.10.2004 – sarebbe irricevibile per decadenza, sul presupposto che esso sarebbe tardivo rispetto alla pubblicazione all’albo pretorio del Comune sia degli atti relativi alla progettazione preliminare, che di quelli relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento de quo. <br />
L’eccezione è fondata. <br />
Tutti i provvedimenti adottati in materia dal Comune (elencati alle pagine 7 ed 8 della memoria 4.1.2007 di parte resistente), riguardando un procedimento amministrativo di affidamento di incarico successivo e diverso (a prescindere dalla dedotta coincidenza dell’oggetto) dal concorso di idee bandito nel 1999 ed essendo ampiamente decorso il termine di 18 mesi di cui all’art. 15 del relativo bando, non richiedevano la notifica individuale, onde il termine di impugnazione degli stessi decorreva, ex art. 21 L. 1034/1971, dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione degli stessi all’albo pretorio, obbligatoriamente prevista dall’art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. <br />
In particolare, l’ultimo atto lesivo, individuabile nella deliberazione di giunta comunale 5.3.2004, n. 35 di affidamento ai controinteressati dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva nonché della direzione dei lavori per la riqualificazione urbana dell’area adiacente al polo scolastico, è stata pubblicata all’albo pretorio dal 9.3.2004 per quindici giorni consecutivi (doc. 17 delle produzioni 28.12.2006 di parte resistente), sicché il ricorso, notificato l’1.10.2004, deve ritenersi tardivo. <br />
E’ appena il caso di precisare che, in funzione di un’esigenza superiore attinente alla stabilità degli atti amministrativi ed alla conseguente certezza del diritto, la pubblicazione cui fa riferimento l’art. 21 della legge n. 1034/1971 ai fini della decorrenza del termine di impugnazione è quella obbligatoriamente prevista dalla legge in relazione alla categoria formale cui è sussumibile l’atto adottato (nel caso di specie, le deliberazioni degli organi comunali ex art. 124 D. Lgs. n. 267/2000), non già quella pubblicità ulteriore e diversa eventualmente prescritta in relazione all’oggetto specifico dell’atto. <br />
La decadenza ex art. 21 L. 1034/1971 colpisce peraltro la sola azione di annullamento degli atti amministrativi impugnati, non già l’azione di risarcimento del danno conseguente, che è sottoposta al termine di prescrizione. <br />
Secondo il recente orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, &#8211; reso nel solco della storica sentenza Cass., 22.7.1999, n. 500 &#8211; allorché siano in discussione le conseguenze dell’esercizio illegittimo del potere da parte della pubblica amministrazione, la tutela risarcitoria deve essere chiesta al giudice amministrativo, insieme o successivamente all’annullamento dell’atto ed anche in mancanza della tutela demolitoria, senza che la parte debba osservare il termine di decadenza pertinente all’azione di annullamento, e che il rifiuto della tutela risarcitoria autonoma da parte del giudice amministrativo, motivato con la ragione che nel termine per ciò stabilito non sono stati chiesti l’annullamento dell’atto e la conseguente rimozione dei suoi effetti, è sindacabile attraverso il ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione ex art. 362 comma 1 c.p.c. (Cass., SS.UU., 13.6.2006, nn. 13659 e 13660; id., 15.6.2006, n. 13911). <br />
Dunque, l’azione di risarcimento del danno resta procedibile, non essendo soggetta – diversamente dall’azione costitutiva &#8211; al termine di decadenza. <br />
Infondata è l’ultima eccezione preliminare, relativa al preteso difetto di legittimazione dei ricorrenti, che, a seguito dell’avviso n. 1/2004, non hanno inviato all’amministrazione alcun curriculum, e pertanto hanno volontariamente deciso di non prendere parte alla selezione all’esito della quale sono stati assunti gli atti dei quali ora si dolgono. <br />
Secondo una costante giurisprudenza – dalla quale il Collegio non vede motivo per discostarsi &#8211; la qualità di impresa operante nel settore, che ha per oggetto un certo servizio del quale intende avvalersi la pubblica amministrazione, è idonea a radicare l&#8217;interesse ad impugnare le determinazioni che riguardano le modalità di conferimento e di svolgimento del servizio stesso, ed in particolare la decisione di procedere ad affidamento a trattativa privata (cfr., per tutte, Cons. di St., V, 27.10.2005, n. 5996; T.A.R. Puglia-Bari, I, 19.10.2005, n. 4427). <br />
Nel caso dei ricorrenti architetti Noceto e Casati, la loro legittimazione deriva non solo e non tanto dall’essere professionisti del settore (cfr. i docc. 37 e 38 delle produzioni 28.12.2006 di parte ricorrente), ma, soprattutto, dalla circostanza che gli stessi, avendo già svolto per conto dell’amministrazione l’incarico di progettazione preliminare per la riqualificazione urbana della medesima area, si trovano in una posizione giuridica ulteriormente differenziata da quisque de populo, che li legittima senz’altro all’impugnazione dell’assegnazione ad altri, mediante trattativa privata, dell’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva. <br />
Superate le eccezioni preliminari, occorre ora affrontare la domanda risarcitoria. <br />
Giova premettere che nell’ambito della cognizione sull’azione di risarcimento del danno, il giudice deve necessariamente conoscere – seppure incidenter tantum &#8211; anche della legittimità dell’atto amministrativo (quantunque divenuto ormai inoppugnabile), giacché la lesione dell&#8217;interesse legittimo è condizione necessaria – anche se non sufficiente &#8211; per accedere alla tutela risarcitoria, costituendo l’illegittimità dell’atto uno degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all&#8217;art. 2043 c.c. (Cass., SS.UU., n. 500/1999 cit.). <br />
Orbene, i provvedimenti impugnati sono illegittimi, sotto l’assorbente profilo della violazione dell’art. 17 della legge 11.2.1994, n. 109, dedotta con il quinto motivo di ricorso. <br />
E’ noto infatti che l’art. 17 della legge Merloni suddivide gli incarichi di progettazione, ai fini dell’individuazione delle corrette modalità di conferimento, in tre fasce di importi: la prima fascia riguarda gli incarichi i cui corrispettivi sono inferiori a 100.000 euro, che possono essere affidati tramite il responsabile del procedimento a soggetti di fiducia delle stazioni appaltanti; la seconda fascia gli incarichi i cui corrispettivi sono pari o superiori a 100.000 euro ed inferiori alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, e debbono essere affidati con la procedura della licitazione privata ex art. 62 comma 2 D.P.R. n. 554/1999; la terza fascia gli affidamenti pari o superiori a detta soglia, disciplinati dal D. Lgs. 17.3.1995, n. 157. <br />
Onde scongiurare facili elusioni della normativa che impone il ricorso al confronto concorrenziale, l’art 17 comma 12-bis della legge sui lavori pubblici stabilisce che “ai fini dell&#8217;individuazione dell&#8217;importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno”. <br />
Nel caso di specie, l’amministrazione comunale di Altare aveva già conferito agli odierni controinteressati architetti Ciarlo e Dolmetta, nell’ambito di un incarico più ampio per la redazione di un progetto integrato di riqualificazione urbana ed ambientale di due polarità ludico-ricreative (cfr. la deliberazione G.C. 26.11.2002, n. 152, doc. 4 delle produzioni 28.12.2006 di parte resistente), anche l’incarico della redazione del progetto preliminare interessante lo specifico intervento di riqualificazione urbana dell’area adiacente il polo scolastico (cfr. la deliberazione G.C. 14.12.2002, n. 163, doc. 11 delle produzioni 28.12.2006 di parte resistente). <br />
Per la redazione della progettazione preliminare di entrambi i due poli ludico ricreativi (quello dell’area adiacente il polo scolastico, per una spesa globale di € 1.475.000,00, cfr. la deliberazione G.C. n. 163/2002, e quello del margine sud ex vetrerie Savam, con un costo complessivo dell’opera di € 1.931.000,00 [€ 859.000,00 + € 1.072.000,00], cfr. le delibere G.C. nn. 162/2002 e 164/2002) l’amministrazione comunale corrispondeva agli architetti Ciarlo e Dolmetta un compenso pari ad € 16.300,00 (cfr. l’art. 5 della convenzione allegata alla delibera G.C. n. 152/2002). <br />
Fatto cento il costo complessivo delle opere previste dall’intero programma di riqualificazione urbana (€ 3.406.000,00, cfr. la deliberazione C.C. 14.12.22002, n. 74, doc. 9 delle produzioni 28.12.2006 di parte resistente), ne consegue agevolmente che la quota parte afferente la progettazione preliminare dell’intervento di riqualificazione urbana dell’area adiacente il polo scolastico ammonta a circa il 43% dell’intero incarico (3.406.000,00 : 100 = 1.475.000,00 : X, dove X = 43,30), cioè ad € 7.009,00. <br />
Orbene, ai fini dell’individuazione dell’importo stimato tale quota, afferendo alla progettazione preliminare dell’intervento, doveva essere necessariamente aggiunta – ex art. 17 comma 12-bis L. 109/1994 &#8211; al costo stimato della progettazione definitiva ed esecutiva del medesimo intervento (€ 99.000,00, cfr. la deliberazione G.C. 10.3.2004, n. 36, doc. 18 delle produzioni 28.12.2006 di parte resistente), in tal modo superandosi la fatidica soglia dei 100.000 euro oltre la quale la legge prescrive il ricorso obbligatorio a forme di confronto concorrenziale. <br />
Né vale eccepire che “il Comune ha dato conto, nelle deliberazioni di giunta comunale nn. 152/2002, 162/2002, 163/2002 e 164/2002 e nella deliberazione del Consiglio comunale n. 74/2002, di aver dato corso alla sola progettazione preliminare all’unico scopo di ottenere l’ammissione al finanziamento previsto dal Docup-Obiettivo 2, il cui esito non era affatto scontato” (così la memoria del Comune 4.1.2007, p. 20). <br />
L’eccezione – come suol dirsi – prova troppo. <br />
La circostanza che l’intervento in questione fosse ricompreso in un più ampio programma di riqualificazione per il quale era stato richiesto un contributo regionale non impediva affatto al Comune di aggiungere virtualmente &#8211; come impone l’art. 17 comma 12-bis L. 109/1994 &#8211; l’importo della progettazione preliminare già affidata nel conteggio dell’importo stimato per l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, al fine di procedere nelle forme della licitazione privata. <br />
Ne deriva l’illegittimità dei provvedimenti di affidamento ai controinteressati Architetti Ciarlo e Dolmetta dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva per la riqualificazione urbana dell’area adiacente al polo scolastico, per violazione dell’art. 17 L. 109/1994. <br />
Quanto all’elemento soggettivo dell’illecito, sussiste certamente – quantomeno &#8211; la colpa dell’amministrazione-apparato, configurabile ogni qualvolta l&#8217;adozione e l&#8217;esecuzione dell&#8217;atto illegittimo lesivo dell&#8217;interesse del danneggiato sia avvenuta – come nel caso di specie &#8211; in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali l&#8217;esercizio della funzione amministrativa deve sempre ispirarsi (Cass., SS.UU., n. 500/1999 cit.). <br />
La norma violata (l’art. 17 L. 109/1994) è infatti specificamente posta a presidio dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e buon andamento (espressamente richiamati ai commi 12 e 12-bis) nell’affidamento degli incarichi di progettazione, sicché il suo aggiramento si risolve in una grave e palese violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione. <br />
Nondimeno, la domanda di risarcimento del danno dev’essere rigettata. <br />
E’ noto infatti come il giudice possa pervenire al risarcimento soltanto se l&#8217;attività illegittima della P.A. abbia determinato la lesione dell&#8217;interesse al bene della vita al quale l&#8217;interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell&#8217;ordinamento. <br />
In altri termini, la lesione dell&#8217;interesse legittimo è condizione necessaria, ma non sufficiente, per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., poiché occorre altresì che risulti leso, per effetto dell&#8217;attività illegittima (e colpevole) della P.A., l&#8217;interesse al bene della vita al quale l&#8217;interesse legittimo si correla, e che il detto interesse al bene risulti meritevole di tutela alla luce dell&#8217;ordinamento positivo. <br />
Con particolare riguardo agli interessi pretensivi, il giudice dovrà vagliare la consistenza della protezione che l&#8217;ordinamento riserva alle istanze di ampliamento della sfera giuridica del pretendente. <br />
Valutazione che implica un giudizio prognostico, da condurre in riferimento alla normativa di settore, sulla fondatezza o meno della istanza, onde stabilire se il pretendente fosse titolare non già di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, bensì di una situazione suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la sua conclusione positiva, e cioè di una situazione che, secondo la disciplina applicabile, era destinata, secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevole, e risultava quindi giuridicamente protetta (così Cass. SS.UU., n. 500/1999 cit.). <br />
Orbene, nel caso di specie, l’omissione delle necessarie procedure di evidenza pubblica concreta una sicura lesione dell’interesse legittimo dei ricorrenti, ma questi non possono vantare, in relazione alla gara che avrebbe dovuto espletarsi, alcuna situazione suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la sua conclusione positiva. <br />
In particolare, non può valorizzarsi a tal fine il disposto dell’art. 15 del bando per il concorso di idee indetto nel 1999, con il quale il comune si era autovincolato ad affidare ai vincitori (anche) l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento, posto che l’impegno aveva una durata limitata a 18 mesi e che era dunque già ampiamente scaduto alla data del contestato affidamento dell’incarico ai controinteressati. <br />
La domanda di risarcimento del danno deve dunque essere rigettata, giacché, rispetto ad una ipotetica gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento, i ricorrenti vantavano – al pari di qualunque professionista del settore – null’altro che una mera aspettativa di fatto, come tale non tutelabile. <br />
Resta da dire della domanda di accertamento del diritto all’indennizzo previsto dall’art. 15 del bando di gara per il concorso di idee, svolta dai ricorrenti in via di estremo subordine. <br />
Rispetto ad essa difetta peraltro la giurisdizione del giudice amministrativo. <br />
La pretesa attiene infatti alla fase di esecuzione del contratto d’opera professionale stipulato inter partes all’esito del concorso di idee del 1999, fase in cui vengono in rilievo posizioni paritetiche, di diritto soggettivo (e, reciprocamente, di obbligo), la cui lesione è conoscibile da parte del giudice ordinario. <br />
I profili di danno erariale dedotti con il terzo motivo di ricorso impongono la trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, per l’accertamento di eventuali responsabilità. <br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Dichiara il ricorso in parte irricevibile per tardività, in parte lo rigetta ed in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione. <br />
Spese compensate. </p>
<p>Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, a cura della Segreteria. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15/03/2007 con l&#8217;intervento dei signori: <br />
Enzo Di Sciascio, Presidente <br />
Luca Morbelli, Primo Referendario <br />
Angelo Vitali, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA <br />
Il 12/04/2007 <br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-12-4-2007-n-633/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.633</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/4/2007 n.571</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-12-4-2007-n-571/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-12-4-2007-n-571/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/4/2007 n.571</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego al rinnovo di concessione demaniale per pontile, scivolo d’alaggio e 15 boe d’ormeggio nonché la conseguente ordinanza di rimozione di manufatti e strutture con rimessa in pristino, se il provvedimento appare congruamente motivato in relazione alla preferenza accordata al Comune da una delibera regionale e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-12-4-2007-n-571/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/4/2007 n.571</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego al rinnovo di concessione demaniale per pontile, scivolo d’alaggio e 15 boe d’ormeggio nonché la conseguente ordinanza di rimozione di manufatti e strutture con  rimessa in pristino, se il provvedimento appare congruamente motivato in relazione alla preferenza accordata al Comune da una delibera regionale e dall’interesse pubblico perseguito con la concessione in favore del Comune, che trova conferma in atti programmatici e progettuali.(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA LOMBARDIA<br />MILANO<br />SEZIONE II   </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 571/2007<br />
Registro Generale: 3309/2005<br />
composto dai magistrati:<br />
Mario Arosio  Presidente<br />
Carmine Spadavecchia Consigliere<br />
Pietro De Berardinis Ref., relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2007</p>
<p>Visto il ricorso con motivi aggiunti n. 3309/05 proposto da:<br /><b>DITTA D’ALESIO YACHT CLUB di D’Alesio Marco</b><br />
in persona del titolare, sig. Marco D’Alesio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Bianchi e Luigi Sirtori e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Milano, via Settembrini 35</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CONSORZIO GESTIONE ASSOCIATA (già Gestione Associata Demanio  Lacuale) DEI LAGHI MAGGIORE, DI COMABBIO, DI MONATE E DI VARESE</b><br />
in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Albè e Aldo Travi e con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Milano, via del Conservatorio 13</p>
<p>nonché contro<br />
<b>COMUNE DI ANGERA</b><br />
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Emanuele Boscolo e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Anna Arduino, in Milano, via Bocconi 9</p>
<p>a) quanto al ricorso originario<br />
per l’annullamento<br />
del provvedimento del Responsabile del Servizio della Gestione Associata Demanio Lacuale prot. n. 15417 in data 14 settembre 2005, contenente diniego del rinnovo di concessione demaniale per pontile galleggiante, specchio d’acqua, terrapieno, scivolo d’alaggio e n. 15 boe d’ormeggio unità nautiche, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;</p>
<p>b) quanto ai motivi aggiunti depositati il 25 maggio 2006<br />
per l’annullamento, previa sospensione,<br />
dell’ordinanza del Responsabile del Servizio del Consorzio Gestione Associata n. 3/2006, prot. n. 1529/BD/bd del 2 maggio 2006, contenente ordine alla ricorrente di rimozione di manufatti e strutture e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, e di ogni altro atto ad esso correlato;</p>
<p>c) quanto ai motivi aggiunti depositati il 9 febbraio 2007<br />
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione<br />
&#8211; del provvedimento del Responsabile del Servizio del Consorzio Gestione Associata prot. n. 4568/BD/bd del 12 dicembre 2006, notificato il 14 dicembre 2006, recante diniego sull’istanza di rinnovo e rilascio di concessione per l’occupazione di area demani<br />
&#8211; dell’ordinanza del Responsabile del Servizio del Consorzio Gestione Associata n. 4/2006, prot. n. 4571/BD/bd del 12 dicembre 2006, notificata il 14 dicembre 2006, recante ordine di rimozione di manufatti e strutture e di rimessa in pristino dello stato- di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque correlato</p>
<p>Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per la Gestione Associata dei Laghi Maggiore, di Comabbio, di Monate e di Varese e del Comune di Angera;<br />
Visti i motivi aggiunti depositati il 25 maggio 2006 e quelli depositati il 9 febbraio 2007;<br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 1467/06 del 29 giugno 2006, con cui è stata accolta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti depositati il 25 maggio 2006;<br />
Vista l’istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti depositati il 9 febbraio 2007;<br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 297/07 del 28 febbraio 2007, nonché la documentazione depositata dal Comune di Angera in ottemperanza alla stessa;<br />
Viste le memorie ed i documenti depositate dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;<br />
Visti tutti gli atti e documenti di causa;<br />
Nominato relatore il Ref. dr. Pietro De Berardinis;<br />
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;<br />
Visti gli artt. 19 e 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato, in via preliminare, che il Collegio ritiene di confermare l’orientamento già espresso nelle precedenti ordinanze più sopra indicate, con le quali si è escluso l’approfondimento della questione dell’eccepito difetto di giurisdizione nella fase cautelare;<br />
Considerato, inoltre, che, ad un sommario esame degli atti, il ricorso si appalesa sprovvisto di fumus boni juris, in quanto, contrariamente all’assunto della ricorrente, il punto n. 35 della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 7/10487 del 30 settembre 2002 (per acquisire la quale era stata disposta istruttoria con la precedente ordinanza n. 297/07 del 28 febbraio 2007) non subordina la preferenza per l’Ente pubblico, nel rilascio delle concessioni demaniali, al fatto che la proposta dell’Ente stesso, volta al miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico, implichi un progetto definitivo-esecutivo già dotato di copertura finanziaria;<br />
Ritenuto, pertanto, che non sussistono gli estremi previsti dall’art. 21 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034,</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Milano, li 12 aprile 2007<br />
L’Estensore<br />
Dr. Pietro De Berardinis	           																																																																																												</p>
<p>Il Presidente<br />
Avv. Mario Arosio</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1696</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2007-n-1696/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2007-n-1696/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1696</a></p>
<p>Pres. TROTTA, Est. CAFINI Malavolta (avv. Candiano) c. Ministero istruzione (avv. St. Borgo) e Bevacqua (avv. Zito) &#8211; (Conferma T.A.R. Catanzaro, Sez. I, 21 ottobre 2005 n. 2401). Insegnanti &#8211; Insegnante elementare &#8211; Concorso &#8211; Docenti di religione cattolica &#8211; Diploma di istruzione superiore diverso da quello magistrale e diploma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2007-n-1696/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1696</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2007-n-1696/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1696</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. TROTTA, Est. CAFINI<br /> Malavolta (avv. Candiano) c. Ministero istruzione (avv. St. Borgo) e Bevacqua (avv. Zito) &#8211; (Conferma T.A.R. Catanzaro, Sez. I, 21 ottobre 2005 n. 2401).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Insegnanti &#8211; Insegnante elementare &#8211; Concorso &#8211; Docenti di religione cattolica &#8211; Diploma di istruzione superiore diverso da quello magistrale e diploma di scienze religiose &#8211; Punteggio massimo e punteggio aggiuntivo ex D.P.R. n. 751 del 1985 punto 4.4 lett. b) &#8211; Criterio di riparto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi del punto 4.4 lett. b) D.P.R. 16 dicembre 1985 n. 751, l&#8217;insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed elementari può essere impartito anche da chi è fornito di un diploma di scuola secondaria superiore diverso da quello di Istituto magistrale ma che sia in possesso di un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana; in questo caso il titolo che abilita all&#8217;insegnamento è il diploma di scienze religiose al quale, nelle procedure concorsuali indette per l&#8217;assegnazione dei relativi posti di docente di religione, deve essere assegnato il punteggio massimo fino a quattro punti e solo il punteggio aggiuntivo di 0,5 per il diploma di istruzione secondaria.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>La massima della sentenza è pubblicata in Rass. Giurisdiz. Ammin., 2007, 255.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1696/2007 Reg.Dec.<br />
N. 2991  Reg.Ric. <br />
ANNO   2006</p>
<p align=center>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 2991 del 2006 proposto da<br />
<b>Malavolta Anna Maria Antonietta</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Candiano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Raffaele Romano in Roma, via Laurentina n.769;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca &#8211; Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria</b> – in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Bevacqua Maria Isabella</b>, rappresentata e difesa  dall’avv. Alberto Zito ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, via Marianna Dionigi, n.17;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro &#8211; Sezione I, n. 2401/05 del 21 ottobre 2005, resa  inter partes;<br />
visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio e viste le memorie della Amministrazione appellata e della sig.ra Maria Isabella Bevacqua;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
alla pubblica udienza del 6 febbraio 2007, relatore il Consigliere Domenico Cafini, uditi l’avvocato dello Stato Borgo e l’avv. Zito; <br />
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. La ricorrente, insegnante di religione cattolica in servizio nelle scuole elementari e materne, impugnava innanzi al TAR per la Calabria, sede di  Catanzaro, la graduatoria definitiva, pubblicata il 18.2.2005, del concorso per titoli ed esami bandito con decreto dirigenziale del MIUR in data del 2.2.2004 e riservato al personale docente di religione cattolica per le scuole dell’infanzia ed elementari della diocesi di appartenenza, nonché ogni altro atto comunque connesso e, in particolare, il provvedimento di approvazione della graduatoria stessa n. 5130/P del 18.2.2005, emesso dal direttore dell’ufficio scolastico della Calabria.<br />
Premetteva l’istante che, essendo in possesso del diploma magistrale congiunto al diploma di “scienze religiose”, aveva partecipato al detto concorso riservato e che, nella determinazione del punteggio ai fini della graduatoria riguardante il concorso magistrale, era stato valutato, alla stregua di titolo di accesso al concorso stesso, il solo titolo relativo al diploma magistrale e non l’altro pur da lei posseduto (diploma in “scienze religiose”, valutato come mero titolo aggiuntivo con punti 0,50), benché fosse più favorevole per la votazione conseguita.<br />
A sostegno del gravame l’interessata deduceva, con un unico motivo, censure di eccesso di potere sotto i profili dell’”illogicità, errata e omessa valutazione di titoli previsti dal bando”, rilevando, in particolare, che nei suoi confronti si sarebbe dovuto valutare il diploma in scienze religiose conseguito con votazione più alta; mentre nella specie, ai fini dell’inserimento in graduatoria, era stato considerato il diploma magistrale alla stregua di titolo di accesso al concorso, per il quale era prevista, in relazione al voto conseguito, una graduazione da un minimo di p. 0,80 ad un massimo di 4.<br />
Nel giudizio si costituiva l’Amministrazione intimata che si opponeva al ricorso, concludendo per i suo rigetto.</p>
<p>2.  Il TAR adito, con la sentenza in epigrafe specificata, respingeva il gravame sulla base delle seguenti considerazioni: <br />
&#8211;  l’allegato 5 al bando di concorso &#8211; riguardante i titoli di qualificazione professionale per l’accesso all’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare &#8211; ha previsto le varie ipotesi di attribuzione di pun<br />
&#8211; le disposizioni concorsuali, non contestate dalla ricorrente e costituenti il parametro essenziale per effettuare la corretta valutazione dei titoli in possesso dei concorrenti, risultano aderenti alle disposizioni normative inserite nell’art. 4 del D.P<br />
&#8211; dalla lettura combinata di tali disposizioni emerge con chiarezza la scelta di considerare modalità alternative di accesso il possesso del diploma di istituto magistrale e del diploma o magistero in scienze religiose (quest’ultimo unitamente ad altro di<br />
&#8211; in definitiva, il legislatore ha previsto l’esistenza di canali diversi d’accesso per l’insegnamento in questione, canali che prevedono, tra l’altro, un corso di studi differente, dalla durata ben diversa, anche in rapporto all’età di accesso all’insegn<br />
&#8211; deve ritenersi, pertanto, infondata – non essendo possibile operare commistioni tra gli elementi nei quali si articolano i titoli di qualificazione professionale in questione &#8211; l’affermazione della ricorrente, secondo cui i candidati in possesso del dip</p>
<p>3. Avverso siffatta sentenza è interposto l’odierno appello, affidato dalla sig.ra  Malavolta alle seguenti censure:<br />
A) “mancata valutazione da parte della P.A.; omessa pronuncia del TAR”; in quanto i primi giudici non avrebbero preso in considerazione il fatto che la ricorrente vantava al momento utile per la partecipazione al concorso in questione un servizio di 17 anni, prestato dopo il 1°.9.1999 con il possesso del titolo di qualificazione previsto dal D.P.R. n.751/1983, siccome richiesto dal bando;<br />
B) “motivazione erronea, irragionevole ed intrinsecamente illogica e contraddittoria”; in quanto avrebbe errato il TAR nell’attribuire punti 0,80 per il possesso del diploma di istituto magistrale conseguito con la votazione di 36/60, rientrante nella prima fascia (36-45) quale titolo di accesso, nonché di punti 1 per i titoli di qualificazione aggiuntiva (laurea o diploma in scienze religiose); tanto in base al combinato disposto delle lettere b) e) ed f) dell’allegato 5 sopra indicato, atteso che detta tabella prevede che, ove siano posseduti più titoli da parte dei candidati, quelli non considerati allo scopo possano essere valutati come titoli aggiuntivi con l’attribuzione di punti 0,50 per ognuno nel rispetto del limite massimo di 5 punti complessivi; dal che la conseguenza che sarebbe evidente che ciascun candidato, nell’ipotesi di più titoli di accesso, ha il diritto di combinarli nel modo più favorevole “per cumulare il maggior punteggio”, conformemente alla stessa articolazione del bando e nel rispetto anche di un “ragionevole principio generale”. <br />
Ad avviso dell’appellante, avrebbe dunque errato l’Ufficio scolastico regionale nel valutare nella fattispecie come titoli aggiuntivi il diploma di scienze religiose e la laurea in scienza della formazione primaria con punti 0,50 per ciascuno ai sensi delle lett. f) ed e) sopra specificate e la sentenza gravata dovrebbe essere conseguentemente riformata con annullamento della graduatoria impugnata e riconoscimento del diritto della ricorrente a punti 10,20 per servizio prestato, maggiore di quello attribuito di punti 8,40 ed ancora  di punti 3,20 per la valutazione del titolo di accesso in luogo di punti1,80.<br />
Ricostituitosi il contraddittorio nella nuova fase di giudizio, l’Amministrazione dell’Istruzione  e la controinteressata sig.ra  Maria Isabella Bevacqua hanno chiesto, con due articolate memorie, il rigetto dell’appello siccome infondato.</p>
<p>4. La causa è stata infine assunta in decisione all’udienza pubblica del 6 febbraio 2007.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Premesso che il primo motivo dell’appello, con cui si deduce l’”omessa pronuncia del TAR” circa la valutazione del servizio svolto è inammissibile perché la relativa censura non risulta essere stata dedotta nel ricorso originario,  va subito osservato che l’odierno appello è tutto incentrato nelle doglianze di cui al punto 3 B) sopra precisato, già prospettate davanti al Giudice di prime cure, che  in proposito si è pronunciato con statuizioni complete e condivisibili da parte del Collegio, anche alla stregua di precedenti decisioni della Sezione, le quali hanno confermato le pronunce di primo grado, espresse in senso contrario alla tesi della parte ricorrente. (cfr:, tra le più recenti, Sez. VI, 10.7.2006, n.223; 31.1.2006, n.333; 10.7.2006, n.4344).<br />
Siffatto indirizzo giurisprudenziale merita di essere confermato, sia perché non risultano prospettate nell’appello in esame ragioni sostanzialmente  diverse rispetto a quelle indicate nei gravami in appello già definiti con le citate decisioni, sia perché le disposizioni del bando di concorso oggetto del ricorso non si prestano in effetti alla interpretazione seguita dalla parte appellante e non possono comunque ritenersi viziate di illegittimità con riguardo alla mancata previsione della scelta tra i due titoli (diploma magistrale e diploma di scienze religiose), posseduti dalla sig.ra Malavolta, ai fini del riconoscimento del preteso punteggio.</p>
<p>2. Ciò posto, va ribadito nell’attuale sede quanto già statuito dalla Sezione e, in particolare:<br />
&#8211; che,  diversamente da quanto dedotto, non si tratta, nella specie, di valutare l’equipollenza del diploma magistrale a quello di altri istituti secondari superiori, ma di stabilire se l’Amministrazione abbia correttamente applicato le disposizioni del b<br />
&#8211; che non vi è alcun dubbio che la stessa Amministrazione si è attenuta alla previsione dell’allegato 5 del bando di concorso in questione (Tabella di valutazione dei titoli), il quale specifica i titoli di qualificazione professionale utili per l’attribu<br />
&#8211; che, dunque, l’Amministrazione ha correttamente interpretato  la disciplina del bando avanti riportata, dal momento che ha proceduto alla valutazione del diploma magistrale, posseduto dalla ricorrente, considerandolo quale titolo di accesso, e del diplo<br />
&#8211; che la pretesa della istante di vedersi valutato il diploma di scienze religiose, quale titolo di accesso, con l’aggiunta del punteggio per il diploma di istituto magistrale, pertanto, non è fondata alla stregua della previsione del bando di concorso av</p>
<p>3. D’altra parte, come è stato evidenziato nella citata decisione  della Sezione n. 4344/06, la problematica sulla diversità di trattamento del diploma di scienze religiose, considerato quale titolo di accesso se posseduto in aggiunta di altro diploma di scuola secondaria superiore, rispetto al diploma magistrale con l’aggiunta del diploma di scienze religiose, ha una origine contingente; e ciò conferma che alla stessa non può essere data la soluzione prospettata dalla appellante. <br />
Tale problematica è invero sorta perché la ricorrente ha avuto una votazione migliore nel diploma di scienze religiose, e, quindi, pretende che a questa votazione debba essere assegnato il punteggio sino a 4 punti, e che invece al diploma magistrale debba essere attribuito il punteggio aggiuntivo di 0,5, in analogia a quanto avviene per ogni “altro diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma di scienze religiose”.<br />
La normativa del bando, che è comunque coerente con la normativa di riferimento, tuttavia, non può essere interpretata a seconda delle contingenze e del risultato più favorevole che si spera di poter ottenere.<br />
La previsione del bando (Allegato 5), come sopra evidenziato, è infatti chiara nel senso di assegnare al diploma magistrale, se posseduto e fatto valere con l’aggiunta del diploma di scienze religiose, il punteggio massimo sino a 4 punti, e nel caso in cui il diploma di scienze religiose sia fatto valere unitamente ad altro diploma di scuola secondaria superiore, al primo va attribuito il punteggio massimo sino a 4 punti.</p>
<p>4.  In conclusione, a fronte di una disciplina che non presenta margini di interpretazione diversa da quella data dall’Amministrazione è priva di fondamento la censura che reitera in forme differenti il medesimo vizio in cui la stessa sarebbe incorsa, e cioè che non doveva essere valutato quale titolo di accesso il diploma magistrale, posseduto dalla ricorrente, ma il diploma di scienze religiose.<br />
Deve essere ribadito, dunque – in conformità con il richiamato indirizzo della Sezione – che la previsione del bando, di cui si discute, è pienamente giustificata dal fatto che, ai sensi del D.P.R.. 16.12.1985 n. 751 (punto 4.4 lett. b), il titolo specifico per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne e elementari è il diploma di istituto magistrale unito all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano, e che, inoltre, tale insegnamento può essere impartito da “chi fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana”.<br />
In questo secondo caso &#8211; dove, a differenza del primo (nel quale il docente di religione cattolica ha insegnato in virtù del diploma magistrale, unitamente all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano), il titolo che abilita all’insegnamento è  il diploma di scienze religiose, in aggiunta ad altro diploma di scuola media superiore &#8211; appare legittima la previsione di dare una valutazione sino a 4 punti al solo diploma di scienze religiose, con un punteggio aggiuntivo di 0,5 per l’altro diploma di istruzione secondaria superiore, giacché tale diploma di scienze religiose costituisce il titolo per potere insegnare religione cattolica (in tal senso , cfr.  dec, n.4344/2006 cit.).</p>
<p>5. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso in appello deve essere, quindi, respinto.<br />
Le spese seguono la soccombenza  e vengono liquidate secondo quanto specificato in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la della sentenza impugnata.<br />
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in favore della controinteressata sig.ra  Maria Isabella Bevacqua in Euro 3000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge; mentre compensa le spese stesse nei confronti dell’Amministrazione appellata.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Gaetano TROTTA				      Presidente<br />	<br />
Sabino LUCE                                                      Consigliere<br />
Paolo BUONVINO			                 Consigliere.<br />	<br />
Domenico CAFINI                                             Consigliere est<br />
Aldo SCOLA					     Consigliere																																																																																								</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 12/04/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2007-n-1696/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1696</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 12/4/2007 n.1664</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-12-4-2007-n-1664/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-12-4-2007-n-1664/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 12/4/2007 n.1664</a></p>
<p>Pres. Corsaro – Est. Ferrari P. e altri (Avv.ti Grasso e Vitale) / CONI (Avv. Angeletti) – Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti Mazzarelli, Gallavotti e Medugno) – Lega Nazionale Professionisti Serie A (Avv. Stincardini) – Messina Calcio (n.c.) sulla giurisdizione del Giudice amministrativo in materia di sanzioni disciplinari inflitte a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-12-4-2007-n-1664/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 12/4/2007 n.1664</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-12-4-2007-n-1664/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 12/4/2007 n.1664</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro – Est. Ferrari P. e altri (Avv.ti Grasso e Vitale) / CONI (Avv. Angeletti) – Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti Mazzarelli, Gallavotti e Medugno) – Lega Nazionale Professionisti Serie A (Avv. Stincardini) – Messina Calcio (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del Giudice amministrativo in materia di sanzioni disciplinari inflitte a società sportive; sulla possibilità di riassumere dinanzi al T.A.R. centrale un ricorso radicato dinanzi a T.A.R. territorialmente incompetente anche dopo l&#8217;entrata in vigore del D.L. n. 220 del 2003; sulla legittimazione attiva dei titolari di abbonamento per assistere a competizioni sportive ad impugnare provvedimenti disciplinari inflitti dagli organi di giustizia sportiva ad una società calcistica; sulla insussistenza del fumus boni iuris di un ricorso proposto avverso la sanzione disciplinare della squalifica di uno stadio con obbligo di giocare a porte chiuse a seguito di gravi eventi criminosi verificatisi all&#8217;interno ed all&#8217;esterno dello stadio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Competenza e giurisdizione – Sanzione disciplinare inflitta a società sportiva – Giurisdizione amministrativa – Sussiste</p>
<p>2. Processo amministrativo – Rito ex art. 3, D.L. n. 220/2003 – Ricorso proposto dinanzi a Tribunale Amministrativo territorialmente incompetente – Riassunzione dinanzi al T.A.R. centrale – Anche successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 220/2003 – Ammissibilità</p>
<p>3. Processo amministrativo – Rito ex art. 3, D.L. n. 220/2003 – Ricorso proposto da titolari di abbonamento avverso sanzione disciplinare inflitta a società sportiva – Legittimazione attiva – Sussiste</p>
<p>4. Giustizia sportiva – Sanzione disciplinare inflitta a società sportiva a seguito di eventi delittuosi verificatisi all’interno ed all’esterno dello stadio – Tutela cautelare – Insussistenza del fumus boni iuris – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine a controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari inflitte a società sportive a seguito di eventi delittuosi verificatisi in occasione di una competizione sportiva, atteso che detto provvedimento non costituisce esercizio dell’autodichia disciplinare delle Federazioni e non concerne materia riservata all’autonomia dell’ordinamento sportivo ex art. 1, D.L. n. 220 del 2003, dovendosi viceversa ritenere che la sanzione non esaurisce la sua incidenza nell’ambito strettamente sportivo, ma rifluisce nell’ordinamento generale dello Stato, e ciò anche alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 1 e 2 del citato D.L. n. 220 del 2003.</p>
<p>2. E’ ammissibile la riassunzione presso il T.A.R. centrale di un ricorso disciplinato dall’art. 3 del D.L. n. 220/2003, già proposto (successivamente all’entrata in vigore del citato D.L.), dinanzi a Tribunale Amministrativo periferico, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, dello stesso D.L. n. 220 del 2003, che introduce in questo giudizio &#8211; sia pure espressamente per la fase transitoria &#8211; l’istituto della riassunzione del ricorso proposto dinanzi ad un Tar diverso da quello del Lazio con sede di Roma, individuato dal secondo comma dello stesso art. 3 come l’organo giudicante di primo grado  con competenza funzionale, esclusiva ed inderogabile nella materia de qua. Invero, l’applicazione dell’istituto della riassunzione non può essere messa in dubbio in ragione della natura transitoria della norma, atteso che la stessa &#8211; pur essendo espressamente dettata per disciplinare le sorti dei provvedimenti cautelari adottati, prima dell’entrata in vigore della novella del 2003, dai giudici divenuti poi incompetenti &#8211; è espressione di un principio di carattere generale teso ad accentrare inderogabilmente le questioni relative alla materia sportiva dinanzi ad uno stesso giudice (in primo grado, appunto, il Tar del Lazio con sede in Roma) e deve quindi ragionevolmente intendersi estesa a tutte le ipotesi in cui un ricorso in materia sportiva sia stato erroneamente proposto dinanzi a giudice incompetente.</p>
<p>3. Sussiste la legittimazione attiva di soggetti, titolari di abbonamento per assistere a competizioni sportive, ad impugnare provvedimenti disciplinari inflitti dagli organi di giustizia sportiva ad una società calcistica poiché, a fronte di una lesione, di carattere patrimoniale e non, che i ricorrenti affermano di subire dal provvedimento impugnato, la legittimazione scaturisce non tanto dalla esigenza di tutela del diritto di natura patrimoniale, che nasce dalla stipula del contratto di abbonamento, quanto dall’interesse a vedere le partite casalinghe  di calcio allo stadio, atteso che, diversamente opinando, una tale situazioni giuridica soggettiva non potrebbe trovare altra forma di tutela.</p>
<p>4. Non sussiste il requisito del fumus boni juris, ai fini della delibazione sommaria sull’istanza cautelare proposta contestualmente a ricorso avverso provvedimenti disciplinari, consistenti nella squalifica di uno stadio con obbligo di giocare a porte chiuse, inflitti dagli organi di giustizia sportiva ad una società calcistica per gravi fatti delittuosi verificatisi nel corso della competizione sportiva, poiché:  a) nella specie, non risponde al vero, in punto di fatto, che gli eventi criminosi scatenatisi durante e dopo la partita di calcio siano occorsi solo all’esterno dello stadio, come risulta dalla relazione della Procura della Repubblica; b) non possono scindersi i fatti delittuosi verificatisi all’interno ed all’esterno dello stadio, costituendo ciascuno un tassello dello stesso episodio criminoso di guerriglia urbana; c)  non è determinante la circostanza che gli atti di violenza non siano stati occasionati da uno specifico episodio verificatosi in campo, atteso che ciò che rileva ai fini sanzionatori è che l’evento sportivo sia stato occasione e causa dei predetti fatti di guerriglia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione del Giudice amministrativo in materia di sanzioni disciplinari inflitte a società sportive; sulla possibilità di riassumere dinanzi al T.A.R. centrale un ricorso radicato dinanzi a T.A.R. territorialmente incompetente anche dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 220 del 2003; sulla legittimazione attiva dei titolari di abbonamento per assistere a competizioni sportive ad impugnare provvedimenti disciplinari inflitti dagli organi di giustizia sportiva ad una società calcistica; sulla insussistenza del fumus boni iuris di un ricorso proposto avverso la sanzione disciplinare della squalifica di uno stadio con obbligo di giocare a porte chiuse a seguito di gravi eventi criminosi verificatisi all’interno ed all’esterno dello stadio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p>Registro Ordinanze:<br />
		Registro Generale: 3021/2007 																																																																																											</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIOROMA &#8211; SEZIONE TERZA TER</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:FRANCESCO CORSARO Presidente; MARIA LUISA DE LEONI Cons.; GIULIA FERRARI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 12 Aprile 2007Visto il ricorso 3021/2007  proposto da:</p>
<p><b>PENNISI MICHELE ED ALTRIABATE AGATINOAIELLO ALBERTOAIELLO GIOVANNI FRANCESCOALBINI PAOLOARENA BARBARABELLIA LORIANA ALESSIABELLIA SALVATOREBERTOLO ANTONIO PASQUALEBERTOLO ROSARIO VINCENZOBONACCORSO STEFANOBONICA SALVATORECALVINO ANGELA RITACALVINO DUILIOCARUSO MASSIMILIANOCARUSO PAOLO GIUSEPPECASELLA ALFIOCERNUTO PASQUALINOCOCILOVO GAETANOCOCO GABRIELE FRANCESCOCOSTANZO AGATINOCOSTANZO MICHELE ROSARIO MARIAD&#8217;ARRIGO GIACOMO CARLOD&#8217;ARRIGO PAOLOD&#8217;ARRIGO PIETRO VITTORIODI BERNARDO ANDREADI EMANUELE FIANCARMELO FABIOFALCO ALFIOFIAMMINGO STEFANOFORMICA SALVATOREGEMMA STEFANOGENOVESE PAOLOPINO GIOVANNIGENOVESE PIER PAOLOGIUFFRIDA GIUSEPPEGIUFFRIDA MASSIMOGRASSO NATALEGRECO GIUSEPPE SALVATOREGRECO LUCAGRECO SALVATOREVITALE VINCENZO CLAUDIO GIUSEPPEVARONCELLI GIUSEPPEURSINO COSIMOTORRISI GABRIELETOMASELLI SALVATORETESTA GIUSEPPESANTONOCITO ALBERTOSALINA ANTONIOSAITTA SIMONESAITTA SEBASTIANO PAOLOSAITTA GIOVANNISABELLA FRANCESCORESTUCCIA PLACIDORECUPERO GIUSEPPEPISTORIO MAURIZIOGUELI FRANCESCO PAOLO MARIAGUELI GIUSEPPEGUGLIELMINO VINCENZOGULINO LUIGI AGATINOINGRASCIOTTA ANGELOIRACI FUINTINO PAOLOLAVALLE MARIA CONCETTALAVORE FRANCESCOLITRICO CARMELALIZZIO ALESSANDROLIZZIO LUIGILO PINTO SERGIOMALERBA ANTONIOMANCINI GAETANOMARINO DAVIDE LUIGI MARIAMAZZOTTA FORTUNATO VALERIOMAZZOTTA GIOVANNIMESSINA SEBASTANOMILAZZO ROSARIONAPOLI ANTONELLANAPOLI FRANCESCONAPOLI MARIANAPOLI STEFANIAPAPPA GIUSEPPE DAMIANOPAPPALARDO GIANPIEROPAPPALARDO SALVATORE PIER PAOLOPECORA DANIELE</b> rappresentati e difesi da:<br />
VITALE AVV VINCENZOGRASSO AVV DANILAcon domicilio eletto in CATANIAVIA GIACOMO LEOPARDI 7presso<br />
VITALE AVV VINCENZO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CONI </b>rappresentato e difeso da:<br />
ANGELETTI AVV. ALBERTOcon domicilio eletto in ROMAVIA G PISANELLI, 2presso la sua sede</p>
<p><b>FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO &#8211; FIGC </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
MAZZARELLI AVV. LETIZIAGALLAVOTTI AVV. MARIOMEDUGNO AVV. LUIGIcon domicilio eletto in ROMAVIA PANAMA, 58presso<br />
MEDUGNO AVV. LUIGI<br />
<b>LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIA A</b> rappresentato e difeso da:<br />
STINCARDINI AVV. RUGGEROcon domicilio eletto in ROMAVIA VARRONE, 9presso VANNICELLI AVV. FRANCESCO<br />
e nei confronti di<br />
<b>SOC MESSINA CALCIO</b><br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento n. 67 del giudice sportivo della FIGC di cui al comunicato ufficiale n. 227 del 14 febbraio 2007; nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.</p>
<p>	Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />	<br />
	Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />	<br />
CONI <br />
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO &#8211; FIGC <br />
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIA A <br />
	Visto l’atto di riproposizione in riassunzione del ricorso, depositato dalla FIGC il 7 aprile 2007;<br />	<br />
	Udito il relatore Cons. GIULIA FERRARI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />	<br />
	Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />	<br />
	Visto l’atto di riproposizione in riassunzione, depositato dalla F.I.G.C. il 7 aprile 2007 ed avente ad oggetto il ricorso (n. 729/07) proposto da soggetti titolari del diritto ad assistere, in qualità di abbonati, alle partite casalinghe del Catania Calcio s.p.a. avverso il provvedimento del giudice sportivo della F.I.G.C., di cui al comunicato ufficiale n. 227 del 14 febbraio 2007, e di quelli successivi della Commissione disciplinare della F.I.G.C. e della C.A.F. confermativi del primo, con i quali è stata disposta la squalifica dello stadio Massimino di Catania sino al 30 giugno 2007 e l’obbligo per la squadra di giocare a porte chiuse, e quindi senza la presenza del pubblico, le gare casalinghe disputate in campo neutro;<br />	<br />
	Considerato che il predetto ricorso è stato proposto dinanzi alla IV Sezione del Tar  Catania che, con decreto presidenziale  (n. 401/07), dopo aver espressamente e motivatamente affermato la propria competenza territoriale e la legittimazione ad agire dei ricorrenti, ha ritenuto sussistente il fumus ed il periculum in mora  ed ha quindi disposto la sospensione cautelare &#8211; con efficacia erga omnes &#8211; dei provvedimenti impugnati, fissando la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare per il giorno 13 aprile 2007;<br />	<br />
	Ritenuta applicabile nella controversia de qua il D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito con modificazioni dall’art. 1 L. 17 ottobre 2003 n. 280, a nulla rilevando che i ricorrenti non siano soggetti interni al mondo sportivo, essendo fattore a ciò determinante l’impugnazione di una sanzione disciplinare inflitta da un Organo della F.I.G.C.;<br />	<br />
	Ritenuto ammissibile il predetto atto di riproposizione in riassunzione del ricorso proposto dai sig.ri Michele Pennisi ed altri e visti i motivi nello stesso dedotti in ordine alla competenza del Tar Catania motivatamente affermata nel decreto presidenziale n. 401 del 2007 del predetto Tar Catania;<br />	<br />
	Considerato che il processo amministrativo in materia di giustizia sportiva trova infatti specifica disciplina nel D.L. n. 220 del 2003, che detta disposizioni ad hoc in considerazione della peculiarità di detta materia, del suo eco sociale, della sua frequente rilevanza a livello di ordine pubblico  e della necessità di provvedere all&#8217;adozione di misure idonee a razionalizzare i rapporti tra l&#8217;ordinamento sportivo e l&#8217;ordinamento giuridico dello Stato;<br />	<br />
	Visto l’art. 3, quarto comma, del cit. D.L. n. 220 del 2003, che introduce in questo giudizio &#8211; sia pure espressamente per la fase transitoria &#8211; l’istituto della riassunzione del ricorso proposto dinanzi ad un Tar diverso da quello del Lazio con sede di Roma, individuato dal secondo comma dello stesso art. 3 come l’organo giudicante di primo grado  con competenza funzionale, esclusiva ed inderogabile nella materia de qua;<br />	<br />
	Considerato che detta riassunzione può essere proposta da qualsiasi “parte interessata” del rapporto processuale e, quindi, anche dall’Amministrazione resistente (nella specie, la F.I.G.C.) notificataria del ricorso proposto dai sigg.ri Pennisi ed altri e che nelle more della decisione assunta dal Tar competente ogni misura cautelare adottata da altro giudice resta sospesa sino alla sua conferma, modifica o revoca per effetto della decisione assunta dal solo giudice competente in primo grado;<br />	<br />
	Considerato che l’applicazione dell’istituto della riassunzione al contenzioso ora all’esame del Collegio non può essere messa in dubbio in ragione della natura transitoria della norma, atteso che la stessa &#8211; pur essendo espressamente dettata per disciplinare le sorti dei provvedimenti cautelari adottati, prima dell’entrata in vigore della novella del 2003, dai giudici divenuti poi incompetenti &#8211; è espressione di un principio di carattere generale teso ad accentrare inderogabilmente le questioni relative alla materia sportiva dinanzi ad uno stesso giudice (in primo grado, appunto, il Tar del Lazio con sede in Roma) e deve quindi ragionevolmente intendersi estesa a tutte le ipotesi in cui un ricorso in materia sportiva sia stato erroneamente proposto dinanzi a giudice incompetente;<br />	<br />
	Ritenuto pertanto che l’art. 3, quarto comma, D.L. n. 220 del 2003 deve ritenersi applicabile non solo dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di giustizia sportiva ma tutte le volte in cui il ricorso in suddetta materia  sia stato erroneamente proposto dinanzi a giudice di primo grado diverso da quello individuato a regime dal secondo comma dello stesso art. 3, id est il Tar Lazio con sede in Roma;<br />	<br />
	Ritenuto altresì che il ricorso &#8211; proposto da soggetti che, in quanto abbonati, hanno titolo ad assistere alle partite casalinghe del Catania avverso la sanzione disciplinare della squalifica dello stadio Massimino di Catania sino al 30 giugno 2007 e dell’obbligo di giocare in campo neutro e a porte chiuse le gare casalinghe &#8211; rientra nella competenza funzionale del Tar Lazio con sede in Roma ex art. 3, secondo comma, D.L. n. 220 del 2003 – espressamente e motivatamente esclusa nel decreto presidenziale n. 401 del 2007 della IV Sez. del Tar Catania -, atteso che ciò che rileva, al fine di radicare la competenza funzionale  dinanzi a questo Tribunale, è la provenienza dell’atto impugnato dal C.O.N.I. o dalle Federazioni sportive;<br />	<br />
	Ritenuto pertanto inconferente che i ricorrenti non siano soggetti interni al mondo sportivo, essendo fattore determinante all’applicazione del secondo comma dell’art. 3 cit. la circostanza che oggetto del gravame sia una sanzione disciplinare inflitta da un organo della F.I.G.C.;<br />	<br />
	Ritenuto di dover disattendere l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo giudice, sollevata dalle parti resistenti sul rilievo che i provvedimenti impugnati costituirebbero esercizio dell’autodichia disciplinare  della Federazioni e riguarderebbero materia riservata all’autonomia dell’ordinamento sportivo ex art. 1 D.L. n. 220 del 2003;<br />	<br />
	Considerato infatti che, ancorché l’art. 2, lett. b, D.L. n. 220 del 2003, in applicazione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo da quello statale, riservi al primo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare  e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”, tuttavia detto principio, letto unitamente all’art. 1, secondo comma, dello stesso decreto legge, non appare operante  nel caso in cui la sanzione non esaurisce la sua incidenza nell’ambito strettamente sportivo, ma rifluisce nell’ordinamento generale dello Stato (T.A.R. Lazio, III Sez., 22 agosto 2006 n. 4666 (ord.); 18 aprile 2005 n. 2801 e 14 dicembre 2005 n. 13616);<br />	<br />
	Ritenuto che una diversa interpretazione del cit. art. 2 D.L. n. 220 del 2003 condurrebbe a dubitare della sua conformità a principi costituzionali, perché sottrarrebbe le sanzioni sportive alla tutela giurisdizionale del giudice statale;<br />	<br />
	Considerato comunque che costituisce principio ricorrente nella giurisprudenza del giudice delle leggi che, dinanzi ad un dubbio interpretativo di una norma o ad un’aporia del sistema, prima di dubitare della legittimità costituzionale dello norma stessa occorre verificare la possibilità di darne un’interpretazione secondo Costituzione (Corte cost. 22 ottobre 1996 n. 356);<br />	<br />
	Ritenuto che nella vicenda in esame è impugnata la sanzione disciplinare della squalifica del campo di calcio e l’obbligo di giocare in campo neutro e a porte chiuse, e quindi senza la presenza del pubblico, le gare casalinghe, sanzione che comporta una indubbia perdita economica per la soc. Catania Calcio in termini di mancata vendita di biglietti ed esposizione a possibili azioni da parte dei titolari di abbonamenti;<br />	<br />
	Ritenuto pertanto  che detta sanzione, per la sua natura, assume rilevanza anche al di fuori dell’ordinamento sportivo ed è quindi impugnabile dinanzi a questo giudice;<br />	<br />
	Ritenuto che, ai fini della correttezza di questa conclusione, non rileva la circostanza che a proporre il ricorso siano stati alcuni abbonati e non il Calcio Catania s.p.a., atteso che per accertare  la giurisdizione di questo giudice (e, come già detto, la sua competenza funzionale) occorre fare riferimento all’atto impugnato, all’Autorità che lo ha adottato e non al soggetto che instaura il giudizio;<br />	<br />
	Ritenuto di dover disattendere anche l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, sollevata sempre dalle parti resistenti, essendo indubbia la posizione qualificata che gli stessi, in quanto titolari di abbonamenti per seguire le partite di calcio giocate nello stadio dalla soc. Catania, rivestono  nell’ordinamento; <br />	<br />
	Considerato infatti che, a fronte di una lesione, di carattere patrimoniale e non, che i ricorrenti affermano di subire dal provvedimento impugnato non può dubitarsi della loro legittimazione ad adire questo giudice per la tutela non tanto del diritto di natura patrimoniale, che nasce dalla stipula del contratto di abbonamento, quanto sicuramente  dell’interesse a vedere le partite casalinghe  di calcio della soc. Catania allo stadio, atteso che, diversamente opinando e premessa la giurisdizione di questo giudice, una tale situazioni giuridica soggettiva non potrebbe trovare altra forma di tutela;<br />	<br />
	Ritenuto a tal proposito inconferente il richiamo, effettuato dalla F.I.G.C. ai precedenti di questo stessa Sezione (1 settembre 2006 n. 7909, ecc.), che attengono alla diversa ipotesi in cui i ricorrenti erano soci di società sportive, ai quali era stata negata  la legittimazione attiva sul rilievo &#8211; non estensibile alla fattispecie in esame &#8211; che la società commerciale, quale persona giuridica, assomma in sé e compone tutti gli interessi dei soggetti partecipanti, secondo le norme della organizzazione interna disposta con il contratto sociale e  lo statuto, nei limiti dell’oggetto e dello scopo sociale, con la conseguenza che tali interessi sono unitariamente individuati dagli organi aventi legittimazione ad esprimerli;<br />	<br />
	Ritenuto, sotto il profilo del fumus boni juris, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare proposta dagli abbonati innanzi indicati atteso, tra l’altro, che:  a) non risponde al vero, in punto di fatto, che gli eventi criminosi scatenatisi durante e dopo la partita di calcio Catania &#8211; Palermo siano occorsi solo all’esterno dello stadio, come risulta dalla relazione della Procura della Repubblica di Catania; b) non possono scindersi i fatti delittuosi verificatisi all’interno e all’esterno dello stadio, costituendo ciascuno un tassello dello stesso episodio criminoso di guerriglia urbana; c)  non è determinante la circostanza che gli atti di violenza non siano stati occasionati da uno specifico episodio verificatosi in campo, atteso che ciò rileva ai fini sanzionatori è che l’evento sportivo sia stato occasione e causa dei predetti fatti di guerriglia.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter<br />
	Accoglie l’istanza di riassunzione proposta dalla F.I.G.C. e per l’effetto revoca, ex art. 3, quarto comma, D.L. 19 agosto 2003 n. 220, il decreto adottato dal Presidente della IV Sezione del Tar Catania n. 401 del 4 aprile 2007; respinge l’istanza cautelare proposta dai sig.ri Michele Pennisi ed altri.<br />	<br />
	Manda alla Segreteria della Sez. IV del Tar Catania di trasmettere alla Sez. Terza Ter del Tar Lazio il fascicolo di causa.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 12 Aprile 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-12-4-2007-n-1664/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 12/4/2007 n.1664</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.3166</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-4-2007-n-3166/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-4-2007-n-3166/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-4-2007-n-3166/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.3166</a></p>
<p>Pres. De Leoni; Rel. Ferrari G. Matacotta (Avv. E. Coppola) c. I.N.P.D.A.P. (Avv. F. Incletolli) e Socie-tà di Cartolarizzazione Immobili Pubblici (SCIP) s.r.l. n.c. sull&#8217;obbligo di notifica ai controinteressati nel giudizio di impugnazione del silenzio rifiuto Giustizia amministrativa – Impugnazione del silenzio rifiuto – Notifica al controinteressato – Obbligo –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-4-2007-n-3166/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.3166</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-4-2007-n-3166/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.3166</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Leoni; Rel. Ferrari<br /> G. Matacotta (Avv. E. Coppola) c. I.N.P.D.A.P. (Avv. F. Incletolli) e Socie-tà di Cartolarizzazione Immobili Pubblici (SCIP) s.r.l. n.c.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di notifica ai controinteressati nel giudizio di impugnazione del silenzio rifiuto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Impugnazione del silenzio rifiuto – Notifica al controinteressato – Obbligo – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sebbene la regola che impone la notifica del ricorso ai controinteressati, consacrata nell&#8217;art. 21, primo comma, L. 6 dicembre 1971 n. 1034, sia for-mulata con specifico riferimento ai giudizi tipicamente impugnatori, essa, in quanto espressione di un principio generale, è applicabile anche al giudizio avverso il silenzio rifiuto (se sono configurabili soggetti direttamente pre-giudicati dalla dichiarazione dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di provvede-re). Ciò tanto più se si considera che a seguito della novella introdotta dalle L. 11 febbraio 2005 n. 15 e dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35, il processo intro-dotto mediante l&#8217;impugnazione del silenzio rifiuto si può estendere fino ad accertare la fondatezza sostanziale della pretesa posta a base dell&#8217;istanza e dedotta in giudizio<sup>1</sup>.</p>
<p><sup>1</sup> In questo senso Cons. Stato, sez. VI, 14 marzo 2006 n. 1332.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE TERZA TER</b></p>
<p>Maria Luisa De Leoni                    Presidente (ff.)<br />
Giulia Ferrari			Componente &#8211; Estensore<br />	<br />
Stefano Fantini                                Componente</p>
<p>ha pronunciato la seguente<b> <br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 1184/07, proposto dal <br />
sig. <b>Giorgio Matacotta</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Emanuele Coppola e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Paolucci Fulcieri dè Calboli n. 8, presso lo studio della dott.ssa Franca Del Duce</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<B>I.N.P.D.A.P., </B>in persona del legale rappresentante <i>pro tempore,</i> rappresentato e difeso dall’avv. Flavia Incletolli  e con questa elettivamente domiciliato presso i propri Uffici legali in Roma, via C. Beccaria n. 29, nonché<br />
la <b>Società di Cartolarizzazione Immobili Pubblici (SCIP) s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore,</i> non costituita in giudizio,</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>del silenzio rifiuto serbato dall’I.N.P.D.A.P. sull’istanza del 3 ot-tobre  2006, più volte reiterata, con la quale  ha chiesto l’assegnazione dell’immobile occupato ai sensi dell’art. 7 <i>bis</i> D.L. n. 203 del 2005, nonché </p>
<p><b>per il riconoscimento<br />
</b>della legittimità, validità ed efficacia dell’istanza di assegnazione dell’immobile occupato, inoltrata all’I.N.P.D.A.P. il 3 ottobre 2006.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.D.A.P.;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 5 aprile 2007 il Consigliere Giu-lia  Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; <br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con ricorso notificato in data 10 gennaio 2007 e depositato il successivo 9 febbraio il sig. Matacotta impugna il silenzio serbato dall’I.N.P.D.A.P. sull’istanza del 3 ottobre  2006, più volte reiterata, con la quale  ha chiesto l’assegnazione dell’immobile occupato ai sensi dell’art. 7 <i>bis</i> D.L. 30 settembre 2005 n. 203.<br />
Espone, in fatto, occupare l’immobile (sito in  Roma, via Nanchino n. 34, scala A) insieme alla figlia e alla moglie, conduttrice dello stesso dal 1987 in forza di regolare contratto di locazione, anche se per ra-gioni familiari, pure dopo il matrimonio contratto nel 1992, ha stabilito la propria residenza anagrafica presso la casa materna. Ha più volte richiesto all’I.N.P.D.A.P., senza esito, di riconoscere l’implicita conti-tolarità del contratto di locazione con la moglie. Il 6 ottobre 2006 ha scritto all’Istituto previdenziale perché comunicasse il debito che a-veva per canoni e rate condominiali non saldati, per poi ottenere l’assegnazione, a proprio nome, ai sensi dell’art. 7 <i>bis</i> D.L. n. 203 del 2005, dell’alloggio. L’I.N.P.D.A.P. non ha risposta né a detta istanza né ai successivi solleciti.<br />
2. Il silenzio serbato dall’Istituto previdenziale è, ad avviso del ricor-rente, illegittimo per violazione degli artt. 2 e 3 L. 7 agosto 1990 n. 241, incombendo sull’Amministrazione l’obbligo di chiudere il proce-dimento iniziato ad istanza di parte.<br />
3. Si è costituito in giudizio l’I.N.P.D.A.P., che ha preliminarmente sostenuto l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infonda-tezza.<br />
4. La Società di Cartolarizzazione Immobili Pubblici (SCIP) s.r.l. non si è costituita in giudizio.<br />
5. Alla camera di consiglio del 5 aprile  2007 la causa è stata tratte-nuta per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Come esposto in narrativa, il ricorrente impugna il silenzio serbato dall’I.N.P.D.A.P. sull’istanza del 3 ottobre 2006, più volte rei-terata, con la quale  ha chiesto all’Istituto l’assegnazione, ai sensi dell’art. 7 <i>bis</i> D.L. 30 settembre 2005 n. 203, dell’immobile da lui occupato.<br />
Il Collegio ritiene di poter prescindere dagli evidenti profili di inam-missibilità o, quanto meno, di irregolare costituzione del contradditto-rio per omessa evocazione in giudizio dell’attuale assegnataria dell’alloggio. E’ stato recentemente chiarito (Cons.Stato, IV Sez., 9 agosto 2005 n. 4231; T.A.R.  Lazio, III Sez., 14 febbraio 2005 n. 1243) che se è vero che la regola che impone la notifica del ricorso ai controinteressati, consacrata nell&#8217;art. 21, primo comma, L. 6 di-cembre 1971 n. 1034, risulta concepita e formulata con specifico ri-ferimento ai giudizi tipicamente impugnatori, è anche vero che essa esprime il principio generale della necessaria instaurazione di un contraddittorio processuale integro, che comprenda, cioè, tutti i sog-getti direttamente interessati dall&#8217;esito del ricorso, e che, quindi, l&#8217;o-nere con la stessa imposto deve intendersi applicabile a tutti i ricorsi (anche non preordinati, quindi, all&#8217;annullamento di un atto ammini-strativo) in cui risulti configurabile l&#8217;esistenza di soggetti titolari di un interesse contrario a quello di chi li propone e che potrebbero, per-tanto, restare pregiudicati dall&#8217;adozione del provvedimento giurisdi-zionale invocato dal ricorrente.  Ciò tanto più se si considera che a seguito della novella introdotta dalle L. 11 febbraio 2005 n. 15 e dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35, il processo introdotto mediante l&#8217; impu-gnazione del silenzio rifiuto  non assume ad oggetto unicamente la legittimità in senso puramente formale del silenzio ma si può esten-dere fino ad accertare la fondatezza sostanziale della pretesa posta a base dell&#8217; istanza e dedotta in giudizio (Cons.Stato, VI Sez., 14 marzo 2006 n. 1332).<br />
In applicazione di questo principio generale anche nel giudizio di im-pugnazione del silenzio rifiuto è configurabile  la figura del controin-teressato, da identificare in colui che finisce per essere direttamente pregiudicato dalla dichiarazione dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di provvedere. Avendo, quindi, il ricorrente chiesto, con la proposizione dell&#8217;azione prevista dall&#8217;art. 21 <i>bis </i>L. n. 1034 del 1971, la de-claratoria dell&#8217;obbligo dell’I.N.P.D.A.P. di comunicargli i debiti della conduttrice dell’alloggio e di trasferirgli la titolarità dello stesso, non c’è dubbio che l’attuale assegnataria dell’abitazione assume la veste di controinteressata, alla quale il ricorso avrebbe dovuto essere noti-ficato.<br />
Peraltro, come già chiarito,  il Collegio ritiene di poter prescindere dal trarre conclusioni in rito dalla predetta omissione, stante l’evidente infondatezza, nel merito, del gravame.<br />
Ed invero, perché sussista un silenzio sanzionabile è necessario che l’Amministrazione abbia un obbligo di provvedere sull’istanza del  privato. Tale obbligo, nel caso in esame, non è configurabile.<br />
Seppure il ricorrente avesse fornito all’I.N.P.D.A.P. la prova di occu-pare l’alloggio &#8211; prova che non ha invece prodotto nell’attuale giudi-zio, nel quale non ha concretamente dimostrato neanche l’avvenuto ricevimento,  da parte dell’Istituto previdenziale, della prima istanza (senza data) e dei relativi allegati &#8211; sarebbe comunque assorbente la considerazione che l’informazione richiesta (debiti ancora insoluti da parte dell’attuale assegnatario) poteva essere data solo al condutto-re debitore, che non  aveva firmato la suddetta istanza. <br />
Parimenti alcun obbligo incombeva sull’Istituto previdenziale di eva-dere la richiesta di trasferimento, in capo al ricorrente, della titolarità del contratto di locazione o di regolarizzazione del rapporto <i>ex </i>art. 7 <i>bis</i> D.L. n. 203 del 2005 e ciò tanto più che, come già chiarito, nel procedimento non risulta essere stata coinvolta l’attuale assegnataria dell’alloggio che potrebbe &#8211; ove si assecon-dassero le pretese attoree &#8211; essere spogliata della titolarità del con-tratto di locazione senza essere stata informata delle pretese del se-dicente occupante dello stesso.<br />
Il ricorso deve pertanto essere respinto.<br />
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l&#8217;integrale compensa-zione fra le parti costituite in giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE TERZA TER
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe pro-posto, lo respinge.<br />
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità ammini-strativa.<br />
Così deciso in Roma, addì  5 aprile  2007, dal<br />
<B><P ALIGN=CENTER>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE TERZA TER</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Maria Luisa De Leoni      		Presidente (ff.)<br />	<br />
Giulia Ferrari			Componente &#8211; Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-4-2007-n-3166/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.3166</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1688</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2007-n-1688/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2007-n-1688/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2007-n-1688/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1688</a></p>
<p>Pres. Giovannini – Est. Caringella ODOARDO ZECCA s.r.l. (Avv. F. G. Scoca) c. Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas (Avv. Stato) Pubblica amministrazione – Imprese elettriche minori – Conguagli a titolo di integrazione tariffaria – Quantificazione &#8211; Termine annuale – Inosservanza – Assenza di una esplicita sanzione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2007-n-1688/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1688</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2007-n-1688/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1688</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini – Est. Caringella ODOARDO ZECCA s.r.l. (Avv. F. G. Scoca) c. Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Imprese elettriche minori – Conguagli a titolo di integrazione tariffaria – Quantificazione &#8211; Termine annuale – Inosservanza – Assenza di una esplicita sanzione di decadenza – Conseguenze – Carenza di potere – Esclusione – Correzione al ribasso degli acconti erogati &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Posto che l’inosservanza dei termini stabiliti dalla legge per l’esercizio del potere amministrativo non comporta un effetto di consumazione in assenza di una esplicita comminatoria della sanzione della decadenza, la violazione dell’obbligo, sancito dall’art. 7, coma 3, della Legge n. 10/1991 (che impone al CIP &#8211; Comitato Interministeriale Prezzi di stabilire annualmente il conguaglio delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori), non impedisce la correzione al ribasso degli acconti erogati; né può venire in rilevo, a sostenere la carenza di potere, il principio di tutela dell’affidamento ingenerato, posto che, in disparte i rimedi risarcitori volti a fronteggiare le conseguenze del ritardo, la connotazione intrinsecamente provvisoria ed interinale delle erogazioni anticipate impedisce che su di esse possa consolidarsi l’affidamento legittimo al definitivo trattenimento degli importi percepiti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.1688/2007<br />
Reg.Dec.<br />
N. 5635 Reg.Ric.<br />
ANNO   1999<br />
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 5635/1999 proposto dalla <br />
società <b>Odoardo Zecca, a.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Franco Gaetano Scoca, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Paisiello, n. 55; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Autorità per l’energia elettrica e il gas e la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico</b>, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono legalmente  domiciliati  in Roma, alla  via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>e nei confronti<br />
dell’<B>UNIEM,</B> Unione Nazionale Imprese Elettriche Minori, e <b>Soc.Elettrica Musellarese</b> di E.Sava &#038; C., non costituitisi in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. III, 10 aprile 1998, n. 834; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2006, il relatore Francesco Caringella, uditi gli avvocati Scoca e l’avv.to dello Stato Tidore;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. Con la sentenza di primo grado il Primo Giudice ha annullato, in parziale accoglimento dei motivi posti a sostegno del ricorso articolato dalla  società odierna appellante, i decreti del Ministero dell’Industria del 19.11.1996 e del 12.12.1996, recanti determinazione delle aliquote definitive per l’anno 1991, ai fini della corresponsione dell’integrazione tariffaria spettante alle imprese minori, ed ha disposto le integrazioni tariffarie da effettuarsi per  gli anni successivi sulla base della medesima tariffa del 1991.<br />
La società Odoardo Zecca ripropone in appello i motivi reputati  infondati dalla sentenza gravata.<br />
Resistono le amministrazioni in epigrafe specificate.<br />
All’udienza del 19 dicembre 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
2. L’appello è infondato<br />
2.1. Non coglie nel segno in primo luogo il motivo di ricorso con cui si deduce l’illegittimità dello sdoppiamento del procedimento conclusosi con i due provvedimenti del 19.11.1996 &#8211; che fissa le aliquote definitive per l’anno 1991 con determinazione degli acconti per l’anno 1992 per la generalità delle imprese minori-  e del 12.12.1996, che determina specificamente l’integrazione tariffaria in favore della ricorrente. <br />
La Sezione osserva che il motivo si appalesa, per un verso, inammissibile nella misura in cui non risulta percepibile la lesione concreta arrecata dallo sdoppiamento in sé considerato; per altro verso infondato laddove si consideri che il ritardo nella definizione della procedura concernente la società Odoardo Zecca è in buona misura addebitabile alla non tempestiva comunicazione, da parte della medesima società, della documentazione richiesta dalla cassa di Conguaglio (vedi pag. 7 del verbale n-. 10/1996 del 16 ottobre 1996 e nota del Comitato di Gestione della Cassa in data 27.2.1997, ove si fa riferimento alle molteplici  sollecitazioni all’uopo rivolte all’impresa ricorrente).<br />
2.2. Non è meritevole di accoglimento neanche  il secondo motivo di appello con cui si deduce che la violazione dell’obbligo, sancito dall’art. 7, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di stabilire annualmente il  conguaglio delle integrazioni relative all’anno precedente impedirebbe la correzione al ribasso degli accordi erogati.<br />
La Sezione deve  ribadire il principio generale secondo cui l’inosservanza dei termini stabiliti dalla legge per l’esercizio del potere amministrativo non comporta un effetto di consumazione in assenza di una esplicita comminatoria della sanzione della decadenza che nella specie manca. Si deve aggiungere, a ribadire l’inesistenza di una perentorietà ricavabile dalla natura del termine, che la tesi dell’appellante si tradurrebbe nell’incongrua negazione dell’integrazione spettante ove l’importo finale risulti superiore all’anticipazione erogata: non è, infatti,  sistematicamente  configurabile un termine perentorio a senso unico, che consumi il potere di definire il procedimento solo in  caso di esito che conduca alla decurtazione dell’anticipo. Né, a sostenere l’assunto della carenza di potere, vale richiamare il principio di tutela dell’affidamento posto che, in disparte i rimedi risarcitori volti a fronteggiare le conseguenze del ritardo, la connotazione intrinsecamente provvisoria ed interinale delle erogazioni anticipate impedisce che su di esse possa consolidarsi l’affidamento legittimo al definitivo trattenimento degli importi percepiti. E tanto  senza tacere che la conoscenza dei propri dati di bilancio consente alla stessa impresa di percepire nel tempo l’effettiva rispondenza dell’anticipazione ottenuta all’integrazione conclusivamente spettante.<br />
Il vero è che la  natura non perentoria della tempistica non recide il potere dell’amministrazione di procedere, in omaggio ai principi generali dell’azione amministrativa, all’erogazione di un’integrazione definitiva che implichi la restituzione di un’anticipazione risultata eccessiva così come alla revisione degli stessi acconti precedentemente erogati. Devono quindi reputarsi, sotto questi aspetti, legittimi i provvedimenti ministeriali impugnati  nella parte in cui hanno  rifissato l’aliquota definitiva per l’anno 1991 e posto, per conseguenza, la stessa a base dei conguagli per gli anni successivi in omaggio al dato positivo ed in ossequio alla prassi amministrativa. Donde la legittimità della nota della C.C.S.E. che ha chiesto la differenza tra l’integrazione spettante in base a tale rideterminazione e quelle erogate nel torno di tempo compreso tra il 1° gennaio 1991 ed il 30 agosto 1996.<br />
2.3. Sono poi infondate le censure che attengono ai criteri seguiti dall’amministrazione  per pervenire alla contestata rideterminazione delle  integrazioni tariffarie: <br />
a) la misura dell’integrazione risulta fissata in base a criteri legati alla compensazione dei costi risultati dai bilanci, connessi o inerenti alla produzione o distribuzione di energia elettrica, con il che non risulta fondato il rimprovero volto a stigmatizzare l’utilizzo dello strumento per compensare  indiscriminatamente tutte le perdite di esercizio e, quindi, lo stravolgimento funzionale dell’istituto in parola;<br />
b) la proposta formulata dall’appellante circa l’utilizzo  del criterio dei costi standard in funzione della tipologia di azienda si scontra irrimediabilmente contro l’esplicito  riferimento dell’art. 7, comma 3, della legge n. 10/1991 al dato contabile dei bilanci delle società interessate al pari della delibera CIP n. 2/1987;<br />
c) le doglianze  in merito all’incongruità dei criteri  fiscali utilizzati in sede di apprezzamento dei dati di bilancio, in rapporto alle finalità perseguite, si traducono infine nell’inammissibile sindacato sul merito delle non irragionevoli valutazioni discrezionali condotte  dall’amministrazione.<br />
3. In conclusione, il ricorso  deve essere respinto.<br />
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello principale.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, il 19-12-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Giorgio Giovannini			Presidente <br />	<br />
Sabino Luce				Consigliere<br />	<br />
Carmine Volpe			Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo		Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella			Consigliere Rel. ed  Est.</p>
<p align=center>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il..12/04/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2007-n-1688/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1688</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1714</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2007-n-1714/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2007-n-1714/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2007-n-1714/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1714</a></p>
<p>Pres. Iannotta – Est. Lipari G. Gaddi (Avv.ti C. Galli, A. Petretti) c. Immobiliare Firenze s.r.l.(n.c.) 1- Processo amministrativo – Legittimazione attiva – Convezione di lottizzazione – Modifica – Ricorso &#8211; Diretta incidenza delle nuove opere sugli immobili di proprietà esclusiva – Necessità – Esclusione 2- Edilizia e urbanistica &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2007-n-1714/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1714</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2007-n-1714/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1714</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta – Est. Lipari G. Gaddi (Avv.ti C. Galli, A. Petretti) c. Immobiliare Firenze s.r.l.(n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Processo amministrativo – Legittimazione attiva – Convezione di lottizzazione – Modifica – Ricorso &#8211; Diretta incidenza delle nuove opere sugli immobili di proprietà esclusiva – Necessità – Esclusione<br />
2- Edilizia e urbanistica &#8211; Convezione di lottizzazione – Modifica – Variazione dell’assetto strutturale di una strada in regime di comproprietà &#8211; Partecipazione di tutti i comproprietari &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1- E’ pienamente idonea a radicare la legittimazione ad impugnare le determinazioni urbanistiche ed edilizie adottate dall’amministrazione comunale l’inerenza delle nuove opere al ‘comparto’ in cui si situano i beni di proprietà dei ricorrenti, non necessitando a tal fine la diretta incidenza della nuova lottizzazione sugli immobili di proprietà esclusiva.</p>
<p>2- E’ illegittima la modifica di una convenzione di lottizzazione, nella parte in cui determina la variazione dell’assetto strutturale di una strada in regime di comproprietà, che non sia stata adottata con la partecipazione di tutti i proprietari; infatti, sebbene in presenza di una convenzione di lottizzazione l’amministrazione non è privata del potere di agire unilateralmente sull’assetto urbanistico delle aree considerate, tuttavia, in tali casi, l’esercizio del potere urbanistico deve sempre basarsi sull’accertata impossibilità di pervenire a soluzioni concordate con i soggetti interessati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 1714/07 REG. <br />
DEC. N. 6315 REG. RIC. <br />
ANNO 2000  </p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</B><br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta
</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso in appello n. 6315 del 2000, proposto dai signori <br />
<b>Giuseppe GADDI</b> e <b>Isolina VITALI</b> rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Galli e Alessio Petretti, elettivamente domiciliati in Roma, via degli Scipioni n. 268/a presso lo studio del secondo;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <b>soc. S.r.l. Immobiliare Firenze</b> e il <b>Comune di Bellano</b>, n.c.;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. Lombardia-Milano n. 2199 del 17 giugno 1999.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 17 novembre 2006, il Consigliere Marco Lipari;<br />
Udito altresì l’avv.to Galli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato il 13-19 giugno 2000 e depositato in data 6 luglio 2000, i signori Giuseppe Gaddi e Isolina Vitali proposero appello avverso la sentenza n. 2199/99 del 17 giugno 1999, resa dal TAR Lombardia, sede di Milano, con la quale:<br />
a) era stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva il ricorso proposto dagli interessati avverso la deliberazione n. 83 R.D. &#8211; prot. n. 91, adottata in data 7 gennaio 1993 dal Consiglio Comunale di Bellano, avente ad oggetto la “Modifica Convenzione P.L. di Ombriaco”;<br />
b) era stato dichiarato inammissibile, per lo stesso motivo, il ricorso proposto avverso la concessione edilizia prot. 1226/bis rilasciata dal Comune di Bellano alla società Immobiliare Firenze s.r.l., in data 16 novembre 1994.<br />
Gli appellanti lamentano, in primo luogo, la carenza di motivazione dell’impugnata sentenza, sostenendo che la pronuncia non avrebbe evidenziato l’iter logico seguito per giungere alla conclusione secondo cui le modifiche apportate alla convenzione di lottizzazione non riguarderebbero, in alcun modo, la proprietà dei ricorrenti.<br />
Gli appellanti censurano inoltre la palese erroneità, illogicità e la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato l’estraneità delle opere alla proprietà dei ricorrenti. In tal modo, a dire degli interessati, si trascura che, vertendosi in ambito di lottizzazione convenzionata, tutti i proprietari delle aree coinvolte devono necessariamente essere chiamati a partecipare alle modifiche apportate alla convenzione.<br />
Gli appellati non si sono costituiti in giudizio.<br />
Con decisione istruttoria n. 2973/2006, la Sezione ha disposto l’acquisizione del fascicolo di Ufficio di primo grado.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Gli appellanti, ricorrenti in primo grado, espongono che il comune di Bellano, con delibera della giunta municipale n. 395 del 14 agosto 1989, aveva approvato il piano di lottizzazione promosso dalla società immobiliare Firenze s.r.l., per la costruzione di tre gruppi di edifici, in località Ombriaco. La relativa convenzione era stipulata il 9 ottobre 1989 e successivamente rettificata.<br />
Con atto del 19 dicembre 1991,i ricorrenti acquistarono una villetta bifamiliare, compresa tra le unità immobiliari realizzate in attuazione della convenzione.<br />
Con delibera 7 gennaio 1993, la giunta municipale stabilì di modificare la convenzione del piano di lottizzazione e l’allegata relazione tecnico costruttiva.<br />
Secondo gli interessati, la modifica ha determinato una alterazione della struttura del comparto e della sua complessiva fisionomia, con particolare riferimento al prolungamento della strada di accesso e alla definizione del suo tracciato.<br />
I ricorrenti hanno quindi impugnato la delibera della giunta, nonché la concessione edilizia prot. n. 1226/bis, concernente la realizzazione, da parte della società Firenze s.r.l., del completamento delle opere di urbanizzazione, in conformità alla nuova convenzione di lottizzazione.<br />
A giudizio della sentenza impugnata, entrambi i ricorsi sono inammissibili, per difetto di legittimazione degli attori, in quanto la loro proprietà “risulta sostanzialmente estranea alle opere previste dalla nuova convenzione”.<br />
Gli appellanti contestano la pronuncia di inammissibilità e ripropongono i motivi disattesi dal tribunale.<br />
L’appello è fondato, per due ragioni concorrenti.<br />
Anzitutto, in linea generale, non è condivisibile la premessa implicita dalla quale sembra muovere il tribunale: la legittimazione al ricorso deriverebbe solo dalla diretta incidenza della nuova lottizzazione sugli immobili di proprietà esclusiva dei ricorrenti. È evidente, al contrario, che l’inerenza delle nuove opere al comparto in cui si situano i beni di proprietà esclusiva dei ricorrenti è pienamente idonea a radicare la legittimazione ad impugnare le determinazioni urbanistiche ed edilizie adottate dall’amministrazione comunale, salvo verificare la fondatezza delle censure.<br />
In secondo luogo, in punto di fatto, non è esatta nemmeno l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui gli interessati avrebbero omesso di proporre specifiche doglianze avverso le nuove scelte di urbanizzazione pattuite con la convenzione impugnata.<br />
Risulta, invece, che i ricorrenti abbiano tempestivamente dedotto la violazione dell’articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in relazione all’articolo 28 della legge n. 1150/1942, contestando anche il difetto di motivazione della determinazione adottata.<br />
In linea di fatto, poi, la pronuncia impugnata trascura di considerare che la modifica della convenzione ha inciso, direttamente, anche su frazioni della comproprietà degli originari ricorrenti. Infatti, l’atto di acquisto della villetta bifamiliare svolgeva un puntuale riferimento alle quote proporzionali di comproprietà della strada privata.<br />
Secondo l’originaria convenzione, la strada avrebbe dovuto essere ceduta gratuitamente al Comune, mentre gli acquirenti avrebbero partecipato alle spese di manutenzione in ragione dei millesimi di comproprietà risultanti dalle tabelle allegate.<br />
In quanto aventi causa dall’originario soggetto autore della convenzione di lottizzazione con il comune, i ricorrenti erano diventati comproprietari, sia pure per quote limitate, delle aree interessate dalla progettata realizzazione della strada di collegamento.<br />
Questo dato è documentalmente dimostrato, fra l’altro, dalla nota del 9 ottobre 2000, dell’ufficio Tecnico del Comune di Bellano, e non risulta contestato dalle altre parti in giudizio.<br />
Pertanto, la modifica della convenzione, nella parte in cui ha determinato la variazione dell’assetto strutturale della strada, avrebbe dovuto essere adottata con la partecipazione di tutti i nuovi proprietari.<br />
Al riguardo, va chiarito che, in presenza di una convenzione di lottizzazione, l’amministrazione non è privata del potere di agire unilateralmente sull’assetto urbanistico delle aree considerate. Tuttavia, in tali casi l’esercizio del potere urbanistico deve sempre basarsi sull’accertata impossibilità di pervenire a soluzioni concordate con i soggetti interessati.<br />
In ogni caso, poi, una volta che l’amministrazione abbia optato per la soluzione convenzionale, il relativo accordo deve essere stipulato assicurando la partecipazione di tutti i soggetti proprietari degli immobili coinvolti.<br />
L’illegittimità dell’atto resterebbe ferma anche nel caso in cui fosse appurato che all’atto di approvazione della modifica della convenzione gli interventi erano stati già completati.<br />
La riscontrata illegittimità dell’atto riguardante la modifica del piano di lottizzazione si riflette sulla concessione edilizia successivamente rilasciata dal comune alla società Immobiliare Firenze, tempestivamente impugnata dai ricorrenti, anche in relazione al vizio di illegittimità derivata.<br />
In definitiva, quindi, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza appellata, vanno accolti i ricorsi di primo grado, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center>Per Questi Motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l&#8217;appello per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie i ricorsi di primo grado e annulla i provvedimenti impugnati dinanzi al tribunale;<br />
condanna le parti appellate, in solido tra loro, a rimborsare agli appellanti le spese di lite, liquidate in euro cinquemila//00 (5.000,00);<br />
per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie i ricorsi di primo grado e annulla i provvedimenti impugnati dinanzi al tribunale;<br />
ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 novembre 2006, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Raffaele Iannotta			Presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni			Consigliere<br />	<br />
Marco Lipari			Consigliere Estensore<br />	<br />
Caro Lucrezio Monticelli	Consigliere<br />	<br />
Aniello Cerreto			Consigliere																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12 aprile 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2007-n-1714/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1714</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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