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	<title>12/4/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/4/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1613</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1613/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1613/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1613</a></p>
<p>Pres. Farina, est. Fera Molino Borgioli srl (Avv.ti S. Grassi e R. Nania) c. Comune di Calenzano (Avv. Felix Hofer). sulla necessità dell&#8217;accertamento concreto della pericolosità dello stabilimento ai fini della sua classificazione quale industria insalubre 1) Processo amministrativo – Provvedimento di classificazione delle industrie insalubri &#8211; Autonoma Impugnabilità &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1613/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1613</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1613/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1613</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Farina, est. Fera<br /> Molino Borgioli srl (Avv.ti S. Grassi e R. Nania) c. Comune di Calenzano (Avv. Felix Hofer).</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità dell&#8217;accertamento concreto della pericolosità dello stabilimento ai fini della sua classificazione quale industria insalubre</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Processo amministrativo – Provvedimento di classificazione delle industrie insalubri &#8211; Autonoma Impugnabilità &#8211; Sussistenza.</p>
<p>2) Ambiente e territorio – Industria e commercio – Classificazione delle industrie insalubri – Accertamento concreto della pericolosità – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	Il provvedimento di classificazione di cui all&#8217;articolo 102 del RD 3 febbraio 1901 n. 45 deve ritenersi autonomamente impugnabile essendo escluso il suo carattere ricognitivo. Ciò perché, seppur adottato sulla base di un potere vincolato, contiene in sé l&#8217;accertamento in concreto della pericolosità dell&#8217;impianto e produce un effetto giuridico diretto sulla situazione giuridica dell&#8217;amministrato, operando così una qualificazione giuridica dell&#8217;attività dal medesimo svolta, che viene in tal modo assoggettata ad un particolare regime giuridico.																																																																																												</p>
<p>2)	Il decreto ministeriale 2 marzo 1987, che ha aggiornato l&#8217;elenco delle industrie insalubri, deve essere interpretato in conformità alle leggi di rango superiore del settore che impongono il concreto accertamento della pericolosità dell’industria. Ne discende che non è sufficiente a far si che una industria, inclusa in una classe, venga ascritta ad altra classe solo perché impieghi una determinata sostanza nel ciclo produttivo; occorre, invece, che l’impiego di tale sostanza modifichi le caratteristiche operative della categoria cui l&#8217;industria appartiene.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />  Sezione Quinta </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 10121 del 1996  proposto<br />
 dalla Molino Borgioli srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Grassi e Roberto Nania, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via delle Tre Madonne n. 16;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Calenzano</b>, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’ avv. Felix Hofer, con domicilio eletto presso la Grez associati srl in Roma, lungotevere Flaminio n. 46 ;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del TAR Toscana, seconda sezione, 24 novembre 1995 n. 73;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;<br />
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del  29 ottobre 2004 il Consigliere Aldo Fera;<br />
Uditi per le parti gli avvocati Grassi e Hofer come specificato nel verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La Molino Borgioli srl esercita l&#8217;attività molitoria in uno stabilimento situato in località di nome di Gesù del Comune di Calenzano, su di un&#8217;area a destinazione urbanistica industriale limitrofa ad altre destinate, con una variante generale del 1994, all&#8217;espansione residenziale. Fin dall&#8217;attivazione, lo stabilimento è stato qualificato come industria insalubre di seconda classe (articolo 116, secondo comma, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1965).<br />
In concomitanza con l&#8217;adozione di una variante urbanistica, la giunta municipale, con deliberazione 23 agosto 1994, n. 737, ha modificato l&#8217;originaria classificazione ascrivendo lo stabilimento alla categoria delle industrie insalubri di prima classe. Ciò è stato motivato con la considerazione che lo stabilimento impiegava, nella disinfestazione dei propri depositi, gas tossici classificati di prima classe ai punti A 70 e A 75 dell&#8217;elenco allegato al decreto ministeriale del 2 marzo 1987.<br />
La Molino Borgioli ha impugnato tale provvedimento davanti al Tar della Toscana, sostenendo:<br />
1)	Violazione dell&#8217;articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265. Violazione del decreto ministeriale 2 marzo 1987 e decreto ministeriale 5 settembre 1994. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del difetto di motivazione. Sostiene la ricorrente che la nuova classificazione sarebbe stata effettuata senza che vi fosse stato un concreto accertamento dell&#8217;effettiva pericolosità per l&#8217;igiene pubblica dell&#8217;attività del mulino.<br />	<br />
2)	 Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo dello sviamento. In quanto il provvedimento sarebbe stato adottato non per ragioni di carattere igienico sanitarie, ma solo perché s’intendeva destinare le altre limitrofe ad edilizia residenziale.<br />	<br />
Il Tar ha respinto il ricorso, sostenendo tra l&#8217;altro che l&#8217;inclusione delle sostanze in questione nell&#8217;elenco allegato al decreto ministeriale del 2 marzo 1987 rende superfluo ogni accertamento sulla pericolosità della lavorazione in quanto svincola il giudizio da ogni valutazione quantitativa della sostanza tossica impiegata.<br />
La Molino Borgioli propone appello contro la sentenza, ribadendo, nella sostanza la bontà delle proprie tesi.<br />
L’appellante conclude chiedendo, in riforma della sentenza di cui all’epigrafe, l&#8217;annullamento del provvedimento amministrativo impugnato con il ricorso di primo grado.<br />
Resiste all’appello il comune di Calenzano, che solleva, in via pregiudiziale la seguente eccezione:<br />
difetto di interesse, sotto i profili della natura meramente ricognitiva dell&#8217;atto di classificazione e della mancata impugnazione dei decreti ministeriali 2 marzo 1987 e 5 settembre 1994, che hanno stabilito i parametri cui ancorare la classificazione.<br />
Nel merito contesta la fondatezza delle tesi avversarie e conclude per il rigetto dell’appello.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’appello proposto dalla Molino Borgioli srl è fondato. <br />
Oggetto dell&#8217;impugnazione proposta in primo grado è la deliberazione 23 agosto 1994 n. 737, con la quale la Giunta municipale di Calenzano, ha modificato l&#8217;originaria classificazione di seconda classe dello stabilimento esercitato in località di &#8220;Nome di Gesù&#8221; ascrivendolo alla categoria delle industrie a insalubri di prima classe.<br />
In via preliminare, l&#8217;amministrazione comunale ha eccepito l’inammissibilità delle ricorso di primo grado per difetto di interesse sotto due profili: il primo derivante dalla natura meramente ricognitiva dell&#8217;atto di classificazione; il secondo legato alla mancata impugnazione dei decreti ministeriali 2 marzo 1987 e 5 settembre 1994, che hanno stabilito i parametri cui ancorare la classificazione. <br />
Entrambe le eccezioni sono prive di pregio.<br />
Quanto alla prima, giova premettere come l&#8217;articolo 102 del regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, stabilisce che &#8220;in base all&#8217;elenco compilato da consiglio superiore di sanità, giusta l&#8217;articolo 38 della legge (ora articolo 216 del regio decreto n. 1965 del 1934), delle manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri o possono riuscire in altro modo dannose alla salute degli abitanti, la giunta municipale dovrà, a richiesta dell&#8217;ufficiale sanitario (ora azienda sanitaria locale), procedere alla classificazione dei predetti stabilimenti in attività del territorio comunale, di determinare se quelli compresi nella prima classe siano sufficientemente isolati nelle campagne, e lontani dalle abitazioni, e se degli altri siano adottate cautele speciali necessarie per evitare documento al vicinato.&#8221;<br />
Ora, è pacifico che l&#8217;atto meramente ricognitivo, insuscettibile di impugnazione autonoma davanti agli organi della giustizia amministrativa, è caratterizzato dal fatto che esso non produce effetti giuridici diretti incidenti sulla sfera della destinatario. Con riferimento alla fattispecie è di tutta evidenza che il provvedimento di classificazione, di cui all&#8217;articolo 102 del regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, non può essere ritenuto meramente ricognitivo, in quanto, seppur adottato sulla base di un potere vincolato, sotto il profilo amministrativo, anche se connotato da un elevato grado di discrezionalità tecnica, contiene in sé l&#8217;accertamento in concreto della pericolosità dell&#8217;impianto e produce un effetto giuridico diretto sulla situazione giuridica dell&#8217;amministrato, operando così una qualificazione giuridica dell&#8217;attività dal medesimo svolta, che viene in tal modo assoggettata ad un particolare regime giuridico.<br />
Quanto alla seconda eccezione, è altrettanto pacifico che il ricorrente non ha inteso affatto impugnare i decreti ministeriali 2 marzo 1987 e 5 settembre 1994, che ad avviso dell&#8217;amministrazione resistente sarebbero gli atti effettivamente lesivi dell&#8217;interesse dedotto in giudizio, ma lamenta la cattiva applicazione che dei medesimi avrebbe fatto l&#8217;amministrazione.<br />
Entro questi parametri, la contestazione mossa dei ricorrenti si dimostra esatta.<br />
La modifica della classificazione disposta dalla giunta municipale di Calenzano è stata motivata con la considerazione che lo stabilimento impiegava, nella disinfestazione dei propri depositi, gas tossici classificati di prima classe ai punti A 70 e A 75 dell&#8217;elenco allegato al decreto ministeriale del 2 marzo 1987. Secondo l&#8217;amministrazione, in ciò seguita dal giudice di primo grado, il mero impiego della sostanza potenzialmente nociva comporta la necessaria classificazione delle industrie nella prima classe, essendo rinviati ad un successivo momento, quello autorizzatorio della lavorazione, &#8220;gli accertamenti specifici sulla pericolosità delle lavorazioni al fine di prescrivere le eventuali cautele che di volta in volta si rendessero necessarie&#8221;.<br />
La tesi non convince.<br />
Una impostazione ermeneutica così rigorosa, infatti, non coincide con la lettera della legge, che considera gli impianti industriali ritenuti pericolosi per la salute degli abitanti in ragione della immissione nell&#8217;ambiente circostante di &#8221; vapori, gas o altre esalazioni insalubri&#8221; ( articolo 216 del regio decreto n. 1965 del 1934) e non all&#8217;impiego in sé di sostanze nocive. Il che ovviamente non vuol dire che l&#8217;impiego di tali sostanze sia irrilevante, ai fini della classificazione, ma solo che la rilevanza passa attraverso l&#8217;analisi del processo produttivo e di come la sostanza sia suscettibile di produrre una immissione nociva per l’ambiente. Per cui non è sufficiente a far si che una industria, inclusa in una classe, venga ascritta ad altra classe solo perché impieghi una determinata sostanza nel ciclo produttivo. Occorre, invece, che l’impiego di tale sostanza modifichi le caratteristiche operative della categoria cui l&#8217;industria appartiene. <br />
Inoltre, sotto il profilo procedimentale, la tesi vanifica un sistema fondato su due distinti momenti: il primo consistente in una valutazione preliminare di carattere generale, condotta dal Consiglio superiore di sanità con riferimento alla tipologia delle imprese; il secondo in un procedimento di accertamento concreto della pericolosità dell&#8217;impianto, di competenza della giunta municipale, il quale si fonda su un&#8217;istruttoria tecnica condotta dal competente organo sanitario.  <br />
Sostenere infine che il decreto ministeriale 2 marzo 1987, che ha aggiornato l&#8217;elenco delle industrie insalubri, abbia introdotto un automatismo che renderebbe superfluo ogni accertamento, solo perché, in relazione ai gas qui considerati, include nella prima classe sia la produzione che l’impiego ed il deposito, appare altrettanto poco convincente. Ciò per l&#8217;assorbente ragione che una riscrittura della norma, nel senso di una vanificazione del concreto accertamento della pericolosità assegnato al provvedimento di classificazione (articolo 102 del regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45) non può essere effettuata con uno strumento amministrativo ma necessita di una modifica legislativa. <br />
Ora, nel caso di specie, posto che l&#8217;impianto industriale era ricompreso tra le lavorazioni ascritte alla seconda classe (n. 10) dal decreto ministeriale 2 marzo 1987, il mutamento della classificazione non poteva essere fatto solo perché la ditta impiegava &#8220;nella disinfestazione dei propri depositi di gas tossici dell&#8217;elenco allegato alla regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147&#8221;, ma andava preceduto da un accertamento tecnico concreto sulla pericolosità dell&#8217;impianto. <br />
Per questi motivi il ricorso in appello deve essere accolto.<br />
Le spese possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie  l’appello e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 ottobre 2004, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Giuseppe Farina				Presidente<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani 	Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi				Consigliere<br />	<br />
Aldo Fera					Consigliere estensore<br />	<br />
Aniello Cerreto				Consigliere																																																																																									</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
f.to Giuseppe Farina</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
f.to Aldo Fera</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1613/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1613</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1620</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-12-4-2005-n-1620/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-12-4-2005-n-1620/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1620</a></p>
<p>Pres. Carboni, Rel. Pullano. Azienda Unitaria Sanitaria Locale 10 di Firenze (Avv. A. Ragazzini) c. Gianni Antonio Galli e altri sulla legittimità della delibera che disponga il pagamento del &#8220;plus orario&#8221; nei limiti del fondo di incentivazione ubblico impiego – Pagamento del cd. plus orario nei limiti delle risorse del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-12-4-2005-n-1620/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1620</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-12-4-2005-n-1620/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1620</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carboni, Rel. Pullano.<br /> Azienda Unitaria Sanitaria Locale 10 di Firenze (Avv. A. Ragazzini) c. Gianni Antonio Galli e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della delibera che disponga il pagamento del &#8220;plus orario&#8221; nei limiti del fondo di incentivazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ubblico impiego – Pagamento del cd. plus orario nei limiti delle risorse del fondo di incentivazione – Legittimità –Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Se è vero che il fondo per il pagamento dei compensi autorizzati in regime di incentivazione (c.d. plus orario) deve essere gestito in modo da garantire un parallelismo costante tra prestazioni autorizzate e risorse di copertura, tale assunto esprime una giusta esigenza di buona amministrazione, ma non ha un rilievo giuridico, in quanto in materia la normativa è chiarissima nel circoscrivere la possibilità di utilizzare questa forma di incentivazione esclusivamente nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul fondo in questione. Pertanto è legittima la delibera che disponga il pagamento del “plus orario” nei limiti del fondo di incentivazione.</p>
<p><i>Giurisprudenza conforme: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30 settembre 2002 n. 5040</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO		</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />Quinta Sezione<br />
</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n.2317 del 1998, proposto<br />
dall’<b>Azienda Unitaria Sanitaria Locale 10 di Firenze</b>, in persona del Direttore Generale dott. Paolo Ritzu, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Ragazzini ed elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso il dott. Gianmarco Grez</p>
<p align=center><b>contro</b></p>
<p>i sigg. <b>Gianni Antonio Galli, Franco Sgambati, Guido Salesia, Carla Ciccarelli, Francesco Antonio Vallone, Alfonso Scalia, Vittorio Frizzi, Maurizio Giuseppe Severino, Giorgio Monzani, Giovanni Mancini, Franco Bergesio, Mirella Bertazzi, Paolo Campi, Silvana Aristodemo, Francesco Giambi, Cristina Grimaldi, Giovanni Da Vela, Giuseppe Di Pietro, Federica Manescalchi</b>, n.c.</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana, Sezione III, n. 225 del 21 novembre 1997.</p>
<p>Vista la memoria prodotta dall’amministrazione appellante;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 30 novembre 2004, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed udito, inoltre, l’avv.to Sciacca;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il TAR per la Toscana, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso proposto dagli attuali appellati per l’annullamento della delibera del Comitato di Gestione della USL 10/C di Firenze (attualmente AUSL 10 di Firenze) n. 670 del 30.12.1986, avente per oggetto l’individuazione del “plus orario” per la incentivazione della produttività per l’anno 1985, e per la declaratoria del loro diritto alla liquidazione delle somme corrispondenti a tutte le prestazioni effettuate in regime di “plus orario” nell’anno 1985.<br />
In particolare (secondo quanto è dato evincere dalla sentenza impugnata, non disponendo del fascicolo d’ufficio di primo grado, in quanto il TAR Toscana ha omesso di trasmetterlo perchè privo dei fascicoli di parte, già ritirati), i ricorrenti avevano lamentato che con la delibera impugnata era stato disposto il pagamento del “plus orario” nei soli limiti del fondo di incentivazione, come determinato per l’anno 1985, e non per tutte le ore eccedenti, rispetto a quelle attribuite, che erano state effettuate in regime di plus orario.<br />
Il TAR ha ritenuto che la prestazione lavorativa in plus orario, svolta con l’assenso dell’amministrazione, rispondendo ad esigenze di pubblico interesse e non trovando limitazione negli appositi strumenti posti dalla normativa, dia vita ad un vero e proprio diritto soggettivo e non possa subire limitazioni “a posteriori” causate dalla insufficienza del fondo, che l’amministrazione ha, invece, il preciso obbligo di programmare correttamente.<br />
L’amministrazione appellante chiede la riforma della sentenza e la reiezione dell’originario ricorso, deducendo che la delibera impugnata è del tutto in linea con la giurisprudenza concernente la interpretazione delle norme che disciplinano l’istituto delle incentivazioni.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’appello è fondato.<br />
La giurisprudenza puntualmente richiamata dall’appellante &#8211; e, del resto, anche dallo stesso giudice di primo grado &#8211; è univoca nell’affermare che, ai sensi dell&#8217;art. 60, d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, la retribuzione delle prestazioni in “plus orario” dei dipendenti delle UUSSLL è subordinata alla sufficiente copertura dell&#8217;apposito fondo e che, pertanto, in caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, le prestazioni eventualmente effettuate in eccedenza vanno retribuite non già alla stregua del compenso incentivante, ma come ore di lavoro straordinario.<br />
Il TAR, pur prendendo atto del suddetto indirizzo giurisprudenziale, osserva, però, che l’amministrazione è tenuta ad “una efficiente e corretta programmazione preventiva dei mezzi finanziari &#8230; opportunamente rapportandoli al livello quantitativo delle prestazioni del personale”.<br />
Tale argomentazione non può essere condivisa.<br />
Al riguardo, questa Sezione (cfr. dec. n. 5040 del 30.9.2002) ha avuto occasione di precisare che la tesi, secondo la quale il fondo per il pagamento dei compensi autorizzati in regime di incentivazione (c.d. plus orario) deve essere gestito in modo da garantire un parallelismo costante tra prestazioni autorizzate e risorse di copertura, esprime una giusta esigenza di buona amministrazione, ma non ha un rilievo giuridico, in quanto in materia la normativa è chiarissima nel circoscrivere la possibilità di utilizzare questa forma di incentivazione esclusivamente nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul fondo in questione e che, pertanto, il punto stà semmai nel trovare forme alternative per compensare le ore di lavoro effettivamente prestate oltre l&#8217;orario normale.<br />
In conclusione, la delibera impugnata, che il TAR ha ritenuto illegittima, è del tutto conforme alle norme in materia, in quanto il Comitato di Gestione ha provveduto alla rideterminazione del fondo per il 1985, secondo precisi criteri (puntualmente richiamati e che non hanno formato oggetto di alcuna contestazione), lo ha ripartito tra i capitoli di spesa relativi al personale dei ruoli interessati ed ha individuato il debito orario individuale (v. allegati A e B della delibera).<br />
L’appello va, quindi, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va respinto, fermo restando che le prestazioni effettuate in eccedenza vanno, comunque, retribuite con altre forme e modalità.<br />
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado, fermo restando che le prestazioni effettuate in eccedenza vanno, comunque, retribuite con altre forme e modalità.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 novembre 2004, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Raffaele	CARBONI	Presidente<br />	<br />
Giuseppe	FARINA	Consigliere<br />	<br />
Aniello	CERRETO	Consigliere<br />	<br />
Nicolina	PULLANO	Consigliere est.<br />	<br />
Michele 	CORRADINO	Consigliere																																																																																											</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
F.to Raffaele Carboni</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
F.to Nicolina Pullano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-12-4-2005-n-1620/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1620</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.3800</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-12-4-2005-n-3800/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. A. Onorato, est. U. Maiello Guarracino Marco (Avv. L. Villani M. Vitello) c. Comune di Sant’Agnello (Avv. F. Pinto e G. Renditiso, R. Persico). sulla illegittimità dell&#8217;ordinanza di demolizione emessa dopo la presentazione della domanda di condono edilizio 1. Edilizia – Ordinanza di demolizione – Emessa successivamente alla presentazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-12-4-2005-n-3800/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.3800</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-12-4-2005-n-3800/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.3800</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato, est. U. Maiello<br /> Guarracino Marco (Avv. L. Villani M. Vitello) c. Comune di Sant’Agnello (Avv. F. Pinto e G. Renditiso, R. Persico).</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità dell&#8217;ordinanza di demolizione emessa dopo la presentazione della domanda di condono edilizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia – Ordinanza di demolizione – Emessa successivamente alla presentazione della domanda di condono edilizio – Illegittimità – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>2. Edilizia – Domanda di condono – Pregiudizialità rispetto all’adozione di misure sanzionatorie – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittima l’ordinanza di demolizione di abusi edilizi emessa dopo la presentazione della domanda di condono e a prescindere dalla verifica della fondatezza della stessa. Ed infatti la preventiva presentazione dell’istanza di condono edilizio preclude &#8211; ai sensi degli artt. 38 e 44 della legge n. 47/85, contenuti nel capo IV della legge medesima, cui il d.l. 269/2003 conv. nella legge 326/2003 espressamente rinvia &#8211; l’adozione di provvedimenti repressivi dell’abuso edilizio, che, altrimenti, vanificherebbe, a priori, il già pendente procedimento di sanatoria.</p>
<p>2. La definizione del procedimento volto ad esitare la domanda di condono edilizio, viceversa, un rilievo pregiudiziale rispetto alle disposte misure sanzionatorie, che restano evidentemente azionabili solo nell’ipotesi di una reiezione della domanda di applicazione dei benefici del condono.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla illegittimità dell’ordinanza di demolizione emessa dopo la presentazione della domanda di condono edilizio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA <br />
NAPOLI &#8211; SECONDA SEZIONE </b></p>
<p>nelle persone dei Signori Magistrati: dr. ANTONIO ONORATO 	Presidente; dr. UMBERTO MAIELLO 		Ref. , relatore; dr. PAOLO SEVERINI			Referendario																																																																																							</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 7 aprile 2005<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Visto il ricorso 1901/2005 proposto da<br />
<b>GUARRACINO MARCO</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.  Villani Leopoldo e Vitiello Marco Domenico ed elettivamente domiciliati in Napoli al v.le Gramsci 16 presso lo studio dell’Avv. Messina;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI S. AGNELLO</b>, in persona del Sindaco pro – tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Ferdinando Pinto, Giulio Renditiso e Rosa Persico ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Dei Mille n°16 presso lo studio del Notaio Branca;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
dell’ordinanza di demolizione n°4 del 27.12.2004.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Udito il relatore Referendario dr. UMBERTO MAIELLO all’udienza camerale del 7.4.2005;<br />
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;<br />
Visto l&#8217;articolo 21 nono comma della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nel testo sostituito dall&#8217;art. 3, primo comma, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, che facoltizza, in sede di decisione della domanda cautelare, il Tribunale Amministrativo Regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell&#8217;istruttoria, a definire il giudizio nel merito a norma dell&#8217;articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n.1034,.<br />
Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell&#8217;articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall&#8217;art. 9 della Legge 21 luglio 2000 n. 205, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta fondatezza del ricorso,<br />
Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite, come da verbale d&#8217;udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>La parte ricorrente, con il gravame in epigrafe, impugna, l’ordinanza di demolizione n°4 del 27.12.2004, spedita dal Comune di S. Agnello.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
La preventiva presentazione dell’istanza di condono, in data 10.12.2004, precludeva, ai sensi degli artt. 38 e 44 della legge n. 47/85, contenuti nel capo IV della legge medesima, cui il d.l. 269/2003 conv. nella legge 326/2003 espressamente rinvia, l’adozione di provvedimenti repressivi dell’abuso edilizio, che, altrimenti, vanificherebbe, a priori, il già pendente procedimento di sanatoria.<br />
La definizione del suddetto procedimento assume, viceversa, un rilievo pregiudiziale rispetto alle disposte misure sanzionatorie, che restano evidentemente azionabili solo nell’ipotesi di una reiezione della domanda di applicazione dei benefici del condono.<br />
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, i, ricorso va accolto e, per l’effetto, s’impone l’annullamento degli atti impugnati.<br />
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.4.2005.</p>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.606</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-12-4-2005-n-606/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-12-4-2005-n-606/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.606</a></p>
<p>Pres. L.A. Esposito – Est. G. Chinè A.R.A. (avv. A. Palasciano) c. Regione Calabria (avv. I. Mauro), Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (avv. A. Aulicino). sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia concernente la revoca della convenzione con la quale è stata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-12-4-2005-n-606/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.606</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-12-4-2005-n-606/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.606</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L.A. Esposito – Est. G. Chinè<br />  A.R.A. (avv. A. Palasciano) c. Regione Calabria (avv. I. Mauro), Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (avv. A. Aulicino).</span></p>
<hr />
<p>sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia concernente la revoca della convenzione con la quale è stata affidata ad un&#8217;associazione la costituzione e la gestione dell&#8217;anagrafe bovina</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Servizi pubblici – Giurisdizione e competenza – Costituzione e gestione dell’anagrafe bovina – Convenzione – Revoca – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Sussiste.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Revoca – Potere – Esercizio – Duplice condizione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia avente ad oggetto la revoca della convenzione con la quale una Regione ha affidato ad una associazione la costituzione e la gestione dell’anagrafe bovina, in quanto detta controversia può essere ascritta a quelle “in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi” di cui all’art.33, d.lg. 31 marzo 1998 n.80.</p>
<p>2. In tema di autotutela, il potere di revoca  soggiace alla duplice condizione della sussistenza di un interesse pubblico, concreto ed attuale, al ritiro dell’atto e della prevalenza di tale interesse sulla posizione soggettiva consolidata del privato alla prosecuzione del rapporto con l’amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria<br />
 Catanzaro &#8211; Sezione Seconda	</b></p>
<p>composto dai signori magistrati:</p>
<p>Dr. Luigi Antonio ESPOSITO – Presidente<br />Dr. Giuseppe CHINE’ – Giudice rel.<br />
Dr. Carlo DELL’OLIO &#8211; Giudice</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 143/2004 proposto da<br />
<b>A.R.A. Associazione Regionale Allevatori</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Palasciano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Catanzaro, v. A. Turno n. 20/a,</p>
<p align=center><b>CONTRO</b></p>
<p>la <b>Regione Calabria</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Iolanda Mauro, elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell’Avvocatura regionale siti in Catanzaro, viale De Filippis n. 280,</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>A.R.S.S.A. Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alfonso Aulicino, elettivamente domiciliata presso i propri Uffici di Catanzaro, v. S. Nicola,<br />
per l’annullamento<br />
della deliberazione della Giunta regionale n. 722 del 22.09.2003, pubblicata sul B.U.R. Calabria del 1°.12.2003, con cui è stata disposta la revoca del decreto n. 442 dell’1.12.1999 e della successiva convenzione n. 69 dell’8.02.2000 tra l’A.R.A. e la Regione Calabria – Dipartimento della Sanità, per la creazione e la gestione informatizzata dell’anagrafe bovina, autorizzandosi l’A.R.S.S.A. a dare corso alla costituzione della Società per azioni a totale capitale pubblico cui affidare l’organizzazione e la gestione dei servizi dell’anagrafe zootecnica sul territorio della Calabria.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie di costituzione dell’Amministrazione e della controinteressata, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2005 il magistrato relatore, dr. Giuseppe Chiné;<br />
Uditi gli avvocati delle parti costituite come da relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con decreto n. 442 del 1°.12.1999, a firma del Direttore generale dell’Assessorato regionale alla sanità, la ricorrente veniva incaricata della gestione della Anagrafe Bovina Informatizzata per un periodo di anni sei. Per regolamentare i rapporti tra le parti, in pari data veniva stipulata apposita convenzione tra il Dipartimento regionale della sanità e l’Associazione ricorrente.<br />
Con successivo decreto direttoriale n. 69 dell’8.02.2000 veniva modificato il decreto n. 442/99 e, conseguentemente, veniva stipulata nuova convenzione tra l’A.R.A. ed il Dipartimento regionale della sanità. Secondo l’art. 3 della predetta convenzione, l’A.R.A. avrebbe dovuto creare e gestire con metodi informatici l’Anagrafe bovina per un periodo di sei anni decorrente dalla registrazione dell’accordo.<br />
Con delibera di Giunta regionale n. 722 del 22.09.2003 veniva deciso di revocare la predetta convenzione e di autorizzare l’A.R.S.S.A. a dare corso alla costituzione di una società per azioni a totale capitale pubblico cui affidare, con apposito contratto di servizio e secondo il modello indicato in un allegato piano di impresa, l’organizzazione e la gestione dei servizi dell’anagrafe zootecnica sul territorio della regione Calabria.<br />
Con il presente gravame, la ricorrente ha impugnato la predetta deliberazione, chiedendone l’annullamento e la sospensione in via cautelare, denunciando la violazione degli obblighi contrattualmente assunti dalla Amministrazione regionale con la convenzione dell’8.02.2000 rep. n. 13 e l’assenza dei presupposti per la disposta revoca. <br />
Si costituivano in giudizio l’Amministrazione resistente e la controinteressata, instando per l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del proposto gravame.<br />
Con ordinanza n. 129/2004 del 4.03.2004, riformata con ordinanza del Consiglio di Stato n. 3246/2004 del 13.07.2004, il Collegio respingeva la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato. <br />
All’udienza dell’11 febbraio 2005, sentiti i difensori delle parti, come da relativo verbale, il ricorso veniva trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p><b>1.</b> La peculiare natura della controversia, inerente la denunciata violazione di un rapporto convenzionale, impone la preliminare verifica della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Ritiene il Collegio che la controversia possa essere ricondotta nell’ambito applicativo dell’art. 33 del d. lgv. n. 80/98, come riformulato in seguito alla declaratoria di incostituzionalità decisa da C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204.<br />
Ed invero, considerata la pacifica applicabilità delle pronunce di incostituzionalità ai rapporti non definiti con sentenza passata in giudicato (cfr. Cass. S.U. 6 maggio 2002, n. 6487), la controversia sottoposta al presente vaglio giudiziale può essere ascritta a quelle <<in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi>>.<br />
Alla predetta conclusione si perviene facilmente mettendo a fuoco, da un lato, la nozione di pubblico servizio recepita dalla giurisprudenza maggioritaria, dall’altro il contenuto del rapporto instaurato tra l’A.R.A. e la Regione Calabria in virtù dei due decreti direttoriali e relativi accordi convenzionali.<br />
Dal primo punto di osservazione, può essere evidenziato come la giurisprudenza abbia recepito una nozione oggettiva di servizio pubblico, ancorata all’elemento funzionale del soddisfacimento diretto di interessi generali (cfr., da ultimo, C.d.S., sez. IV, 5 ottobre 2004, n. 6489). Di qui, ad esempio, l’inclusione nella materia dei servizi pubblici dei rapporti tra aziende sanitarie locali ed esercizi farmaceutici o cliniche private (cfr. C.d.S., sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7188) e, viceversa, l’esclusione di quelli tra dette aziende e le case farmaceutiche aventi ad oggetto la fornitura dei medicinali (cfr. Cass. S.U. 30 marzo 2000, n. 71).<br />
Dal secondo punto di osservazione, deve essere evidenziato che con i due decreti direttoriali nn. 442/99 e 69/2000, cui hanno fatto seguito le convenzioni stipulate in successione cronologica, l’Amministrazione regionale ha inteso adempiere a precisi obblighi discendenti da regolamenti comunitari ed aventi ad oggetto l’istituzione e gestione del servizio di anagrafe bovina centralizzata. Tale adempimento, al quale erano tenute le varie AA.SS.LL. dislocate sul territorio regionale, era stato nella specie più volte sollecitato dal Ministero della Sanità, ma senza sortire esiti positivi, e ciò per l’oggettiva difficoltà delle Aziende sanitarie calabresi di realizzare e gestire una banca dati informatizzata.<br />
Di qui, l’iniziativa del Dipartimento regionale della sanità di intervenire in modo urgente ed indifferibile per <<supplire le deficienze organizzative e strutturali dell’ASL nella materia>> ed <<evitare che il Governo Centrale attivi poteri sostitutivi, come già minacciato con nota prot. n. 600.VI24436/AG12/2959 del 12.11.99, che penalizzerebbero, oltremodo l’immagine e la funzionalità dell’Ente Regione>>. <br />
L’intervento regionale si è tradotto nella decisione di affidare all’A.R.A., garante di una esperienza pregressa nel settore e di una presenza capillare sul territorio regionale, la costituzione e gestione del servizio di anagrafe bovina, consistente, tra l’altro, nella: a) gestione operativa della banca dati, b) digitazione delle informazioni necessarie all’aggiornamento della banca dati; c) fornitura dei dati informatizzati; d) fornitura agli allevatori delle marche e rispettivi documenti di identificazione; e) fornitura dei passaporti agli animali che vengono esportati.<br />
I rapporti tra il soggetto affidatario del servizio e la Regione Calabria sono stati regolati in virtù di apposita convenzione (stipulata dapprima il 1°.12.1999, poi modificata parzialmente l’8.02.2000 per renderla conforme al decreto direttoriale n. 69/2000), la quale ha, tra l’altro, specificato gli obblighi gravanti sull’A.R.A. (art. 3), ne ha precisano i tempi di adempimento (art. 1 &#8211; 3) ed ha disciplinato le varie voci di costo gravanti, a seconda dei casi, su ciascun allevatore beneficiario del servizio ovvero sulla Regione Calabria (artt. 5, 6 e 7). <br />
Così individuati i contorni del rapporto instauratosi tra A.R.A. e Regione Calabria, può facilmente pervenirsi alla conclusione che le convenzioni stipulate tra le parti integrano contratti ad oggetto pubblico, i quali, per giurisprudenza consolidata, danno vita a concessioni di pubblico servizio (cfr. Cass. S.U. 29 aprile 2004, n. 8212; C.d.S., sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7188). Difatti: a) lo strumento negoziale regola un’attività chiaramente riservata dalle fonti comunitarie e nazionali a soggetti pubblici; b) esso presuppone ed attua la scelta discrezionale scolpita nel decreto direttoriale di concedere lo svolgimento dell’attività ad un soggetto privato; c) l’attività assurge chiaramente a servizio pubblico nella nozione oggettiva sopra accolta, essendo destinato alla platea degli allevatori calabresi.<br />
Poiché con la deliberazione impugnata, l’Amministrazione ha inteso, per quanto quivi interessa, <<revocare la convenzione tra la Regione Calabria – Assessorato alla Sanità e l’ARA – Associazione Regionale allevatori>>,  la presente controversia concerne chiaramente il rapporto instaurato tra ente concedente e soggetto concessionario di un pubblico servizio e, pertanto, rientra nella sfera di giurisdizione esclusiva tratteggiata dall’art. 33 del d. lgv. n. 33/98. <br />
Non trattandosi, peraltro, di controversia avente ad oggetto aspetti patrimoniali del rapporto, essa non può entrare nel fuoco della clausola di esclusione della giurisdizione esclusiva riguardante le controversie <<concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi>>.<br />
Per le superiori ragioni, deve essere quindi affermata la giurisdizione esclusiva del Tribunale a conoscere della presente controversia. <br />
<b>2.</b> Del pari preliminare deve essere lo scrutinio da parte del Collegio delle eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa della controinteressata, secondo cui il ricorso sarebbe stato proposto avverso un atto di mero indirizzo, come tale non immediatamente lesivo degli interessi della ricorrente, ed avrebbe dovuto essere notificato a tutti i soggetti indicati nella parte motiva dell’atto predetto.<br />
Entrambe le eccezioni si palesano prive di pregio.<br />
Per ciò che concerne l’assenza di immediata lesività della deliberazione oggetto di gravame, l’affermazione, a tacer d’altro, è smentita dalla lettera del dispositivo di quest’ultima, secondo cui <<delibera di revocare la convenzione . . .>>. E’ evidente che la Giunta regionale, sebbene abbia contestualmente deliberato di dare mandato alla controinteressata di procedere alla costituzione di una società a capitale interamente pubblico, ha inteso chiaramente incidere con immediatezza sul rapporto convenzionale in essere con la ricorrente, sciogliendolo in virtù dell’esercizio del potere di revoca. Di qui un profilo innegabile di immediata lesività della sfera giuridica della ricorrente.<br />
Quanto alla mancata notifica a tutti i soggetti indicati nella deliberazione impugnata, osserva il Collegio che il presente gravame è stato correttamente notificato ad almeno un controinteressato (segnatamente al controinteressato A.R.S.S.A.), e ciò nel pieno rispetto dell’art. 21 l. n. 1034/71. <br />
<b>3.</b> Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini che seguono.<br />
Risulta per tabulas che con la delibera impugnata la Giunta regionale ha revocato la convenzione stipulata tra la ricorrente ed il Dipartimento regionale delle sanità per la costituzione e gestione del servizio di anagrafe bovina nella Regione Calabria.<br />
L’esercizio di tale potere di revoca, come correttamente denunciato dalla ricorrente, contrasta con la disciplina di fonte legale e convenzionale nella specie applicabile.<br />
Prendendo le mosse proprio dalla convenzione revocata, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, <<la presente convenzione può essere revocata per inadempienze o non rispetto dei tempi tecnici previsti>>. La clausola, chiaramente diretta a regolamentare un potere di revoca in capo all’Amministrazione, ne delimita il confine con riguardo a fattispecie ben definite, coincidenti con l’inadempimento di prestazioni gravanti sulla affidataria del servizio pubblico.<br />
Tanto premesso, se ne desume che il potere di revoca nella specie esercitato dall’Amministrazione fuoriesce dall’ambito applicativo della menzionata clausola negoziale, non essendovi traccia, nell’ambito della deliberazione gravata, di contestazioni mosse alla ricorrente alla stregua di violazioni di specifici obblighi negoziali. <br />
Ma, pur a voler rintracciare al di fuori dell’accordo negoziale, e segnatamente nei principi generali in materia di autotutela, la fonte del potere di revoca nella specie esercitato dall’Amministrazione ai danni della ricorrente, si impone la conclusione dell’intervenuta violazione dei medesimi principi.Ed invero, costituisce insegnamento giurisprudenziale consolidato (cfr. ex multis, T.A.R. Catania, sez. I, 8 novembre 2004, n. 3151; T.A.R. Lecce, sez. II, 17 giugno 2004, n. 4075), quello secondo cui il potere di revoca  soggiace alla duplice condizione della sussistenza di un interesse pubblico, concreto ed attuale, al ritiro dell’atto e della prevalenza di tale interesse sulla posizione soggettiva consolidata del privato alla prosecuzione del rapporto con l’amministrazione. Entrambi i profili devono essere ben evidenziati nell’ambito della motivazione del provvedimento di autotutela, e ciò per permettere al privato, ed al giudice amministrativo eventualmente adìto, di apprezzare e sindacare il corretto esercizio del potere di ritiro. <br />
L’Amministrazione, con la deliberazione oggetto di gravame, ha chiaramente violato i superiori principi. <br />
Da un lato, nessuna motivazione specifica è possibile scorgere in ordine alla ricorrenza di un interesse pubblico, concreto ed attuale, alla cessazione del rapporto di convenzione in corso di esecuzione, né tale motivazione può essere implicitamente desunta dagli argomenti posti a fondamento della procedura di costituzione della società a capitale pubblico affidata alla responsabilità della controinteressata.<br />
Dall’altro, l’Amministrazione omette di considerare e ponderare l’interesse della ricorrente, ormai consolidato da una relazione pluriennale, alla prosecuzione del rapporto concessorio, il quale, perciò, non viene giudicato minusvalente rispetto a quello pubblico alla cessazione del rapporto.<br />
Ne consegue che la deliberazione impugnata è stata assunta in spregio di precise clausole convenzionali, nonché in violazione dei principi che regolano l’esercizio del generale potere di autotutela delle pubbliche amministrazioni.<br />
In accoglimento del proposto gravame, la deliberazione deve essere, pertanto, annullata.<br />
Il pronunciato annullamento permette l’assorbimento delle censure residue, non scrutinate dal Collegio.<br />
<b>4.</b> La natura della questioni esaminate configura giusto motivo di compensazione di spese, diritti ed onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro &#8211; Sez. II – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la delibera della Giunta regionale 22.09.2003 n. 722, nei termini meglio precisati in motivazione.<br />
Compensa integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-12-4-2005-n-606/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.606</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.230</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-12-4-2005-n-230/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-12-4-2005-n-230/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.230</a></p>
<p>Pres. V. Borea; Est. E. Di Sciascio Dianoema s.p.a. e dalla CGS – Centro Giuliano Servizi s.r.l. (avv.ti F.Mastragostino e C. Carpani) c/ l’INSIEL (avv.ti R. Fusco ed E. Trampus)e Engineering Sanità Enti Locali s.p.a., n.c. spetta al g.a. la giurisdizione esclusiva anche sulle gare indette da concessionari pubblici che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-12-4-2005-n-230/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.230</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-12-4-2005-n-230/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.230</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. V. Borea; Est. E. Di Sciascio<br /> Dianoema s.p.a. e dalla CGS – Centro Giuliano Servizi s.r.l. (avv.ti F.Mastragostino e C. Carpani) c/ l’INSIEL (avv.ti R. Fusco ed E. Trampus)e Engineering Sanità Enti Locali s.p.a., n.c.</span></p>
<hr />
<p>spetta al g.a. la giurisdizione esclusiva anche sulle gare indette da concessionari pubblici che siano obbligati in tal senso dalla concessione o dalla convenzione accessiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione – gara d’appalto indetta da concessionario di servizio pubblico sulla base di obblighi “amministrativi” – giurisdizione esclusiva GA – sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Un concessionario di servizi deve assoggettarsi agli obblighi, contenuti nell’atto unilaterale di concessione e nello schema di convenzione, autoritativamente approvati dall’ente pubblico, cui essa è sottoposta, avendo altresì sottoscritto la convenzione stessa (nel caso di specie la concessione, per quanto riguarda “l’acquisizione di beni e servizi” connessi al funzionamento del Servizio informativo elettronico regionale (SIER) e, per quanto riguarda la “fornitura dei servizi di rete” da attivarsi nel corso della vigenza della convenzione e delle “apparecchiature e altri beni necessari” al loro funzionamento obbliga il concessionario a provvedervi “con l’osservanza delle disposizioni che regolano le forniture alle pubbliche amministrazioni”.).<br />
<br />Lart. 6, 1° comma, della L. 21.7.2000 n. 205 stabilisce che appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi e, come nel caso, forniture “svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente … all’applicazione della normativa comunitaria”, come nella specie, ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica, deve dedursi che anche il presente ricorso appartenga a tale giurisdizione. La norma, infatti, nell’indicare come elemento determinante la giurisdizione l’obbligo di un determinato soggetto a seguire procedimenti pubblici di scelta del contraente, non ha limitato il su ambito di applicazione a quei soggetti che a tali procedure sono tenuti per legge, ma lo ha esteso a coloro che, in qualsiasi modo vi sono tenuti. Anche il ricorso in esame pertanto, in cui il soggetto, in quanto concessionario, è obbligato a indire una gara pubblica per le forniture in favore dell’ente concedente soltanto dall’atto amministrativo autoritativo di concessione (e, più precisamente, dalla convenzione che, come in tutte le concessioni contratto, vi accede e i cui contenuti sono parimenti imposti dall’ente pubblico) è soggetto  a detta giurisdizione esclusiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia,<br />
nelle persone dei magistrati:</p>
<p>Vincenzo Borea – Presidente<br />
Enzo Di Sciascio – Consigliere, relatore<br />
Oria Settesoldi &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 539/04 proposto dalla<br />
<b>Dianoema s.p.a. e dalla CGS – Centro Giuliano Servizi s.r.l.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe in proprio e come mandataria e, rispettivamente, mandante della costituenda ATI fra di loro, rappresentate e difese dagli avv.ti Franco Mastragostino e Cristiana Carpani, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Paolo Sardos Albertini, come da mandati a margine del ricorso;</p>
<p align=center><b>contro</b></p>
<p><b>l’INSIEL,</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Fusco ed Ezio Trampus, con domicilio eletto presso di loro in Trieste, via di Donota 3, come da e da mandato a margine dell’atto di costituzione;<br />
la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;</p>
<p>e nei confronti<br />
della <b>Engineering Sanità Enti Locali s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della comunicazione dell’amministratore delegato di Insiel s.p.a. dd. 2.8.2004 in ordine alla mancata ammissione delle offerte presentate alla procedura ristretta per l’acquisizione di un nuovo sistema informatico per i laboratori di analisi;<br />
dei verbali della Commissione di gara e della Sottocommissione tecnica, trasmessi in allegato alla nota del responsabile del procedimento dd. 19.8.2004, in seguito a richiesta di accesso agli atti;</p>
<p>per il risarcimento<br />
del danno derivante dai provvedimenti impugnati;</p>
<p>Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 24 marzo 2005 la relazione del consigliere Enzo Di Sciascio ed uditi altresì i difensori presenti delle parti costituite;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Le ricorrenti, che hanno partecipato alla procedura ristretta accelerata, di cui in epigrafe, indetta ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 24.7.1992 n. 358 per la fornitura di un nuovo sistema informatico per i laboratori di analisi delle Aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche della Regione intimata, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, conclusasi senza che alcuna delle imprese prequalificate sia stata ammessa, chiedono l’annullamento degli atti impugnati, deducendo violazione del capitolato d’oneri e del capitolato tecnico, nella parte inerente la valutazione del merito tecnico delle offerte, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dei criteri, elaborati dalla Commissione per valutarlo, e per irrazionalità del punteggio loro assegnato, nonché violazione del giusto procedimento.<br />
Deducono, a sostegno del proposto gravame, che la Commissione di gara, mentre la lex specialis definiva ogni singola voce, che andava a comporre il punteggio, da assegnare per il merito tecnico – progettuale a ciascuna offerta, in termini di giudizio di valore (ottimo, molto buono, buono, più che sufficiente) avrebbe invece trasformato tali giudizi in valori numerici arbitrari, in modo da provocare uno schiacciamento verso il basso dei punteggi, non in linea con il peso effettivo di ciascun dei nove elementi di valutazione né con la soglia minima di ammissibilità delle offerte.<br />
Ne costituirebbe prova il fatto che l’ATI, che si propongono di costituire le ricorrenti, pur avendo riportato, per i parametri a valutazione c. d. qualitativa un giudizio mediamente superiore a “buono” e per quelli a valutazione c.d. esclusiva una percentuale di sì pari al 74% ha raggiunto il punteggio minimo di 26,3 punti (22,5 su 42 per i parametri a valutazione qualitativa e 3,8 su 5 per i parametri a valutazione esclusiva) inferiore pertanto alla soglia di cui si è appena detto.<br />
Invero, al momento della proposizione dell’offerta, i concorrenti, in base alla lex specialis, erano a conoscenza:<br />
•	del punteggio massimo attribuibile al merito tecnico (47 punti);<br />	<br />
•	dei punteggi parziali massimi dei nove elementi di valutazione;<br />	<br />
•	della soglia di ammissibilità (28 punti);<br />	<br />
•	del fatto che i nove elementi si suddividevano in 225 parametri;<br />	<br />
•	del fatto che la valutazione sarebbe stata in parte qualitativa, sulla base di giudizi di valore (ottimo, molto buono, buono, più che sufficiente) e in parte esclusiva (sì o no);<br />	<br />
Del pari era però certo che la soglia di 28 punti corrisponde alla sufficienza tecnica del progetto dato che 28 rappresenta (per difetto) i 6/10 di 47 cioè del punteggio tecnico massimo.<br />
Tale proporzione sarebbe però stata disattesa dalla Commissione di gara che, nello stabilire la formula matematica corrispondente a ciascun giudizio di valore, l’avrebbe fissato in valori numerici percentuali non in linea con detto rapporto proporzionale.<br />
Così agendo la soglia di ammissibilità di 28 punti non sarebbe stata più corrispondente alla sufficienza rispetto al punteggio massimo di 47 ed è appunto quanto è accaduto all’offerta della ricorrente, penalizzata in termini numerici rispetto ai singoli giudizi di valore riportati, cosicché, nonostante questi fossero superiori alla sufficienza, non ha superato il punteggio minimo di ammissibilità.<br />
L’illogicità dei criteri della Commissione sarebbe dimostrata altresì dal fatto che anche chi avesse riportato il massimo nei giudizi di valore, sia esclusivi che qualitativi, non avrebbe ottenuto il punteggio massimo di 47 per il merito tecnico. A dimostrazione dell’assunto il ricorso espone una serie di tabelle, dall’esame delle quali si evincerebbe per tabulas l’incongruenza dei valori numerici con i singoli giudizi di valore, dimostrando che l’esito della gara sarebbe stato determinato non dalla lex specialis ma dai posteriori criteri della Commissione, determinati successivamente alla presentazione delle offerte.<br />
Se detti criteri fossero stati logici e coerenti l’offerta delle ricorrenti avrebbe ottenuto un punteggio, che le avrebbe permesso l’ammissione alla gara, ed a dimostrazione di detto assunto si espone un’ulteriore tabella.<br />
Si sarebbe così determinata un’arbitraria restrizione della concorrenza rispetto a quanto era previsto dalla lex specialis, tenendo presente la quale i concorrenti hanno presentato la propria offerta, onde gli atti impugnati andrebbero annullati.<br />
Costituirebbe inoltre un grave danno all’immagine delle imprese ricorrenti, altamente qualificate nella progettazione di sistemi informatici per i laboratori di analisi, l’ingiusta esclusione dalla gara per asserita insufficienza tecnico – progettuale dell’offerta.<br />
Si è costituita in giudizio la concessionaria regionale  intimata, controdeducendo.<br />
Le parti costituite hanno quindi variamente ribadito le rispettive posizioni.<br />
Da ultimo l’INSIEL ha altresì eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, osservando che, pur essendo essa concessionaria della Regione per la gestione del sistema informatico regionale, rimane una società commerciale, che non ha le caratteristiche dell’organismo di diritto pubblico, in quanto sia la presenza di capitale pubblico nel suo azionariato, sia il numero degli amministratori nominati da enti pubblici costituiscono una minoranza rispetto al totale, né essa gode di pubbliche sovvenzioni.<br />
Le controversie sugli appalti sopra la soglia comunitaria, come il presente, da essa banditi, sarebbero pertanto di competenza del giudice ordinario, non essendo l’INSIEL un’amministrazione aggiudicatrice.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione, proposta dalla concessionaria intimata.<br />
Essa dev’essere disattesa.<br />
Se invero INSIEL s.p.a. è un soggetto privato, dotato di autonomia imprenditoriale, ciò non significa che gli sia sempre consentito di esercitarla.<br />
Invero essendo detta società un concessionario della Regione Friuli Venezia Giulia deve assoggettarsi agli obblighi, contenuti nell’atto unilaterale di concessione e nello schema di convenzione, autoritativamente approvati dall’ente pubblico, cui essa è sottoposta, avendo altresì sottoscritto la convenzione stessa.<br />
L’art. 5, 2° e 3° comma, per quanto riguarda “l’acquisizione di beni e servizi” connessi al funzionamento del Servizio informativo elettronico regionale (SIER) e 6, 2° comma, per quanto riguarda la “fornitura dei servizi di rete” da attivarsi nel corso della vigenza della convenzione e delle “apparecchiature e altri beni necessari” al loro funzionamento obbliga, infatti, il concessionario a provvedervi “con l’osservanza delle disposizioni che regolano le forniture alle pubbliche amministrazioni”.<br />
Pertanto, in questi casi, fra cui rientra quello qui in discussione, non è consentito al concessionario di determinarsi autonomamente per quanto riguarda le modalità di acquisizione della fornitura, ma deve seguire obbligatoriamente le procedure pubbliche, comunitarie o nazionali, di scelta del contraente al momento in vigore.<br />
Poiché l’art. 6, 1° comma, della L. 21.7.2000 n. 205 stabilisce che appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi e, come nel caso, forniture “svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente … all’applicazione della normativa comunitaria”, come nella specie, ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica, deve dedursi che anche il presente ricorso appartenga a tale giurisdizione.<br />
La norma, infatti, nell’indicare come elemento determinante la giurisdizione l’obbligo di un determinato soggetto a seguire procedimenti pubblici di scelta del contraente, non ha limitato il su ambito di applicazione a quei soggetti che a tali procedure sono tenuti per legge, ma lo ha esteso a coloro che, in qualsiasi modo vi sono tenuti.<br />
Anche il ricorso in esame pertanto, in cui il soggetto, in quanto concessionario, è obbligato a indire una gara pubblica per le forniture in favore dell’ente concedente soltanto dall’atto amministrativo autoritativo di concessione (e, più precisamente, dalla convenzione che, come in tutte le concessioni contratto, vi accede e i cui contenuti sono parimenti imposti dall’ente pubblico) è soggetto  a detta giurisdizione esclusiva.<br />
Non vi è, infatti, dubbio che l’INSIEL ha indetto il procedimento di scelta del contraente in discussione non in quanto privato imprenditore ma in quanto concessionario a ciò obbligato dalla concessione stessa, e quindi quale soggetto in ogni caso tenuto alla gara pubblica.<br />
Deve pertanto provvedersi all’esame nel merito del ricorso.<br />
Esso è infondato.<br />
Come risulta dalle premesse di fatto il motivo fondamentale di gravame è costituito da una censura di irrazionalità e illogicità del punteggio interno, o ponderazione, da attribuire alle singole voci di ogni offerta, stabilito, prima dell’apertura delle buste, dalla Commissione giudicatrice, che condurrebbe a risultati aberranti e inattesi rispetto alle disposizioni della lex specialis, dalle quali si dedurrebbe che le offerte stesse andrebbero valutate proporzionalmente rispetto ai giudizi di valore (più che sufficiente, buono, molto buono, ottimo) e di esclusione (sì, no) assegnati a ciascuna caratteristica valutabile e rispetto al rapporto fra punteggio minimo complessivo di ammissione (28 punti) e massimo (47 punti), di cui il primo rappresenterebbe, a un dipresso, i 6/10 del secondo.<br />
Applicando invece (come risulta da diverse simulazioni, esemplificate in tabelle contenute nel ricorso) ai detti giudizi di valore e di esclusione i punteggi di ponderazione stabiliti dalla Commissione tale proporzionalità andrebbe perduta, dimodoché l’offerta della ricorrente, che nel valore avrebbe riportato un punteggio medio superiore a buono e una percentuale di sì del 74% non ha raggiunto il punteggio minimo di ammissione (e lo stesso risultato si otterrebbe da simulazioni con punteggi anche di gran lunga migliori).<br />
In sostanza la Commissione, nello stabilire il valore numerico dei c.d. “pesi”, cioè degli indici di valutazione di ogni singolo elemento, non ha rispettato il suddetto rapporto di proporzionalità ed irrazionalmente li ha determinati in modo da provocare uno schiacciamento verso il basso del punteggio complessivo, danneggiando la ricorrente che, altrimenti, si sarebbe aggiudicata la gara.<br />
Peraltro anche parte resistente concorda su tale effetto degli indici di ponderazione, ma ne dà una diversa spiegazione, che è, ad avviso del Collegio, perfettamente logica e coerente con le disposizioni della  lex specialis della gara, contrariamente a quanto vorrebbe la tesi attorea.<br />
Invero il capitolato tecnico, a pag. 8, recita “I laboratori cui è destinato il SIL (sistema informatico laboratori) richiesto in offerta utilizzano attualmente un prodotto che consente buone possibilità di personalizzazione dei programmi applicativi e del trattamento dei dati che caratterizzano…il trattamento dei referti.<br />
Le funzionalità di gestione dei collegamenti in linea degli strumenti di analisi attualmente in uso consentono … una discreta flessibilità …il sistema attualmente in uso …ha complessivamente una buona affidabilità”.<br />
“Al nuovo SIL … cui si riferisce il presente capitolato, si richiede di possedere caratteristiche non inferiori al sistema attuale per quanto riguarda i punti sopra descritti; superiori per quanto riguarda il livello di disponibilità del servizio, l’integrazione con i restanti prodotti del sistema informativo sanitario regionale attuale e futuro … l’insieme degli obiettivi sopra delineati trova riscontro nei requisiti espressi in capitolato per i diversi aspetti”.<br />
Efficacemente la difesa dell’INSIEL ha riassunto queste disposizioni, osservando che da esse si desume che gli strumenti informatici posseduti sono complessivamente buoni e ciò che si cerca, con la gara in controversia, è un sistema migliore di quello buono già posseduto, onde non può ritenersi che il punteggio minimo di ammissibilità di 28 punti corrisponda a una mera sufficienza, come vorrebbe la ricorrente.<br />
Non vanno perciò confusi i punteggi che la stazione appaltante ritiene, nel complesso, come rispondenti all’obbiettivo proposto, con i giudizi di valore e di esclusione, il cui livello minimo tende ad assicurare semplicemente che il punteggio ponderale per ogni singola voce di offerta, stabilito dalla Commissione, sia superiore allo zero.<br />
Già sotto questo aspetto viene meno la proporzionalità, come costruita dalla ricorrente, perché la base di partenza minima è più elevata e determina, ma del tutto logicamente, che l’offrire un sistema informatico dalle caratteristiche semplicemente buone non consenta l’ammissione alla gara e tanto meno possa essere rivalutato in modo da garantire l’aggiudicazione, riservata a prodotti di qualità ben superiore.<br />
Altro motivo per cui le varie tabelle e calcoli, esposti dai ricorrenti, non colgono nel segno è che l’alto numero di punteggi ponderali parziali, o pesi, stabiliti dalla Commissione, a sua volta non segue una logica proporzionale, essendo considerato di più un elemento rispetto a un altro, in base a valutazioni discrezionali che tendono, del tutto logicamente, a sottolineare la diversa importanza che la stazione appaltante dà, nel valutare un’offerta, a una caratteristica tecnica o a una capacità della strumentazione offerta rispetto a un’altra.<br />
Al riguardo non sono idonee a mutare la valutazione del Collegio le successive valutazioni di parte istante esposte, anche correggendo parzialmente il tiro, nelle successive memorie, nemmeno là dove rinvengono errori nelle tabelle a sua volta esposte dalla difesa dell’INSIEL a supporto delle proprie tesi: si tratta, infatti, di eventuali errori del difensore e non della stazione appaltante.<br />
Invero ciò che la ricorrente non dimostra con la propria tesi è la pretesa assurdità dei punteggi ponderali e dello schiacciamento di quelli globali da essi determinato.<br />
L’attribuirli, infatti, all’irrazionalità degli organi preposti alla procedura non ne dà una spiegazione logica e stringente, esistendo comunque una spiegazione non illogica della loro determinazione.<br />
Essa potrebbe, al limite, andar ricercata solo nella volontà della stazione appaltante di mandar deserta la gara stessa, abbassandone i punteggi.<br />
Tale tesi, peraltro non è nemmeno sostenuta dalla Dianoema e richiederebbe, comunque, ben altro supporto probatorio.<br />
L’assunto di parte istante rimane pertanto indimostrato e inidoneo a contestare la coerente spiegazione dei criteri di attribuzione del punteggio, fornita dall’INSIEL.<br />
Al contrario la spiegazione che ne dà l’INSIEL, cioè la volontà, espressa in capitolato, di vedersi offrire un sistema informatico dalle caratteristiche superiori, appare del tutto logico e conforme agli atti di gara.<br />
Il ricorso pertanto, dev’essere rigettato, anche con riguardo alla domanda risarcitoria.<br />
Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.<br />
Non occorre provvedere nei confronti delle altre parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.<br />
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.<br />
Nulla per le spese nei confronti delle altre parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 24 marzo 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-12-4-2005-n-230/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.230</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.144</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2005-n-144/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2005-n-144/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.144</a></p>
<p>Pres. CONTRI, Red. DE SIERVO lavoro sommerso e previdenza sociale Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale &#8211; Sanzioni È incostituzionale l&#8217;art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all&#8217;estero e</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CONTRI, Red. DE SIERVO</span></p>
<hr />
<p>lavoro sommerso e previdenza sociale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale &#8211; Sanzioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all&#8217;estero e di lavoro irregolare), convertito in legge dall&#8217;art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell&#8217;anno in cui è stata constatata la violazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
  Presidente: Fernanda CONTRI;<br />
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale<br />
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE<br />
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,<br />
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;</p>
<p>	      “<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all&#8217;estero e di lavoro irregolare), convertito in legge 23 aprile 2002, n. 73 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all&#8217;estero e di lavoro irregolare), promossi con ordinanze del 25 marzo 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia, del 14 aprile 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna, del 25 marzo e del 18 maggio 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia, rispettivamente iscritte ai nn. 506, 650, 676 e 694 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 32, 33 e 35, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2004.<br />	Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p><b> </p>
<p>   1.</b> – Con due ordinanze pronunciate entrambe in data 25 marzo 2004, la Commissione tributaria provinciale di Perugia ha sollevato, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all&#8217;estero e di lavoro irregolare), convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73.<br />    In punto di fatto, il rimettente premette di essere stato investito del ricorso avverso l&#8217;atto della Agenzia delle entrate-Ufficio di Foligno, con cui era stata irrogata la sanzione prevista dall&#8217;art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 nei confronti del titolare di una ditta, per l&#8217;utilizzo di lavoratori irregolari. A seguito degli accessi ispettivi, effettuati rispettivamente in data 18 ottobre 2002 (r.o. n. 506 del 2004) e 11 marzo 2003 (r.o. n. 676 del 2004) da parte dell&#8217;INPS, l&#8217;Agenzia delle entrate aveva determinato il costo del lavoro per ciascun lavoratore, con riferimento al periodo decorrente dal 1° gennaio alla data di contestazione della violazione e, ai sensi dell&#8217;art. 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, aveva fissato la sanzione nella misura minima pari al 200% del costo del lavoro come prima calcolato.<br />    Con motivazioni di contenuto pressoché identico, la Commissione tributaria dubita della legittimità costituzionale di tale norma, la quale punisce l&#8217;utilizzo di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatorie con la sanzione amministrativa dal 200% al 400% dell&#8217;importo per ciascun lavoratore irregolare del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l&#8217;inizio dell&#8217;anno e la data di constatazione della violazione. Il giudice a quo ritiene, infatti, che l&#8217;art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 contrasti con l&#8217;art. 3 Cost., in quanto, nel fare riferimento all&#8217;inizio dell&#8217;anno per la determinazione della sanzione, equiparerebbe irragionevolmente situazioni tra loro diverse, come ad esempio nel caso in cui un accertamento sia effettuato in un tempo vicino all&#8217;inizio dell&#8217;anno, rispetto ad altro che intervenga verso la fine dell&#8217;anno, malgrado che il periodo lavorativo irregolare potrebbe essere di fatto della stessa durata. In queste diverse circostanze, infatti, l&#8217;entità delle sanzioni sarebbe differente nonostante la medesima gravità delle violazioni cui si riferiscono.<br />    La disposizione censurata violerebbe altresì il diritto di difesa garantito dall&#8217;art. 24 Cost., in quanto porrebbe una presunzione assoluta «nel senso che l&#8217;irregolarità del rapporto deve farsi necessariamente risalire all&#8217;inizio dell&#8217;anno», mentre sarebbe esclusa la possibilità di provare che il rapporto di lavoro è insorto in data diversa.<br />    Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente afferma che il ricorrente avrebbe allegato e prodotto documentazione per dimostrare che il rapporto di lavoro era stato instaurato non il 1° gennaio dell&#8217;anno in cui è stata constatata la violazione, bensì nel mese di agosto del 2002.<br /><b>    2. –</b> Anche la Commissione tributaria provinciale di Bologna, con ordinanza in data 14 aprile 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. <br />    Riferisce il giudice a quo di essere chiamato a giudicare su di un ricorso promosso avverso l&#8217;atto con cui l&#8217;Agenzia delle entrate di Bologna ha irrogato la sanzione di cui al citato art. 3, a seguito dell&#8217;accertamento – eseguito in data 26 novembre 2002 – presso la società ricorrente, dell&#8217;impiego di un lavoratore che non risultava iscritto nei libri obbligatori. La società ricorrente, nel chiedere l&#8217;annullamento dell&#8217;atto, contestava l&#8217;illegittimità della sanzione irrogatale in quanto sarebbe stata inflitta in violazione degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell&#8217;art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), in relazione all&#8217;art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), dal momento che l&#8217;amministrazione finanziaria non avrebbe tenuto conto delle peculiari cause di non punibilità ivi previste e della manifesta sproporzione tra l&#8217;entità della imposizione cui la sanzione si riferisce e la sanzione inflitta. Inoltre, eccepiva l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, per disparità di trattamento sanzionatorio di situazioni identiche tra loro. Nel giudizio a quo si era costituita l&#8217;Agenzia delle entrate deducendo che la società non aveva proposto difesa in merito alla sanzione, la quale, peraltro, era stata irrogata dopo la scadenza del termine fissato per la eventuale regolarizzazione della irregolarità accertata.<br />    Ciò premesso, la Commissione tributaria ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 in relazione all&#8217;art. 3 Cost. Ad avviso della rimettente, infatti, la norma censurata creerebbe una evidente e ingiustificata disparità di trattamento a seconda della data in cui venga effettuato l&#8217;accertamento della violazione, ossia all&#8217;inizio, ovvero alla fine dell&#8217;anno, prescindendosi del tutto dalla effettiva durata del lavoro irregolare, cioè della condotta antigiuridica. In tal modo, l&#8217;ammontare della sanzione verrebbe a dipendere non già da un fatto di carattere oggettivo e verificabile, bensì dalla data di accesso dell&#8217;organo ispettivo e dunque da un fatto volontario e discrezionale. <br />    La disposizione censurata contrasterebbe altresì con il principio di proporzionalità tra la sanzione e la entità e gravità della violazione commessa, nonché con l&#8217;art. 24 Cost., in quanto non ammetterebbe la prova della effettiva durata del lavoro irregolare.<br />    Da ciò conseguirebbe anche la “irrazionalità e l&#8217;ingiustizia di una sanzione” che non terrebbe in alcun conto delle circostanze del caso concreto.<br />    In ordine alla rilevanza della questione, il rimettente osserva che nel giudizio a quo la società ricorrente avrebbe dedotto che l&#8217;impiego del lavoratore irregolare sarebbe iniziato proprio lo stesso giorno dell&#8217;accertamento e che la prestazione lavorativa avrebbe dovuto avere la durata di una sola ora al giorno per complessive cinque ore settimanali.<br />  <b>  3. – </b>Con ordinanza in data 18 maggio 2004, la Commissione tributaria provinciale di Perugia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, lettera c), numero 4, del d.lgs. n. 12 del 2002 (rect: dell&#8217;art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002), convertito nella legge n. 73 del 2002, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.<br />    Il rimettente riferisce di essere chiamato a decidere su un ricorso avverso il provvedimento con cui l&#8217;Agenzia delle entrate di Perugia ha irrogato la sanzione prevista dall&#8217;art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 in relazione alla utilizzazione di quattro lavoratori effettuata omettendo le comunicazioni obbligatorie, accertata a seguito di accesso ispettivo eseguito in data 17 ottobre 2002.<br />    Su conforme eccezione del ricorrente, il giudice a quo ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma.<br />    In via preliminare, osserva che la sanzione amministrativa in parola, «sebbene non correlata al mancato pagamento o all&#8217;inosservanza di un obbligo tributario, si aggiunge al sistema sanzionatorio contenuto nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e 473». In relazione a tale sanzione sussisterebbe la giurisdizione delle commissioni tributarie, dal momento che, ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 12 summenzionato, competente ad irrogare la sanzione è l&#8217;Agenzia delle entrate. Infatti, ad avviso del rimettente, l&#8217;art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), individuerebbe l&#8217;oggetto della giurisdizione tributaria, in via principale, nei tributi di ogni genere e nelle correlative sanzioni, e «in via residuale in ordine all&#8217;organo (Agenzia delle entrate) che irroga una sanzione amministrativa in ordine ad infrazioni commesse in violazione di norme di svariato contenuto e non necessariamente attinenti a tributi». Il richiamo contenuto nel comma 5 dell&#8217;art. 3 del decreto-legge n. 12 del 2002 ai principî contenuti nel d.lgs. n. 472 del 1997 in materia di sanzioni amministrative tributarie sarebbe necessario, posto che le fattispecie introdotte «non sono caratterizzate dalla commissione di un fatto in violazione di norme tributarie».<br />    Nel merito, la Commissione tributaria sostiene che la disposizione censurata contrasterebbe con il principio di uguaglianza in quanto farebbe dipendere l&#8217;entità della sanzione non già dalla gravità della violazione, bensì dal momento in cui è stata accertata, “con l&#8217;assurda conseguenza di comminare la minima pena al fatto accertato all&#8217;inizio dell&#8217;anno anche se più grave oggettivamente di altro”. <br />    Sarebbe inoltre violato l&#8217;art. 24 Cost. dal momento che la presunzione assoluta contenuta nella norma comprimerebbe il diritto di difesa in ordine alla consistenza dell&#8217;illecito.<br />   <b> 4. –</b> In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per “l&#8217;inammissibilità e/o la manifesta infondatezza delle questioni” prospettate. <br /> <b>   5. –</b> Nelle memorie depositate in prossimità della camera di consiglio, l&#8217;Avvocatura sostiene che la norma censurata si inserirebbe nel quadro delle misure introdotte dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell&#8217;economia), per favorire l&#8217;emersione del lavoro irregolare, un fenomeno di notevole gravità che turba lo svolgimento della libera concorrenza tra imprese e la libera iniziativa economica tutelata dall&#8217;art. 41 Cost., contrastando altresì con le esigenze di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, nonché dell&#8217;assistenza sociale. Tale fenomeno avrebbe perciò effetti pregiudizievoli sui diritti individuali costituzionalmente garantiti dagli art. 35 e 36 Cost. e, attraverso l&#8217;evasione fiscale e contributiva che il lavoro irregolare comporta, determinerebbe «l&#8217;indebolimento del meccanismo di finanziamento ed erogazione dei servizi pubblici e di assistenza sociale». <br />    La modalità di computo della sanzione contro cui si appuntano le critiche dei rimettenti avrebbe lo scopo di garantire l&#8217;effettività dell&#8217;irrogazione della sanzione, senza necessità di individuare l&#8217;esatta durata del rapporto lavorativo, al fine di evitare “un complesso e defatigante contenzioso”.<br />    Essa non sarebbe palesemente irrazionale in quanto libererebbe l&#8217;amministrazione finanziaria dall&#8217;onere di provare l&#8217;effettiva durata del rapporto. Peraltro la possibilità di graduare la sanzione tra il 200 e il 400 per cento consentirebbe di adeguarla alle eventuali risultanze probatorie.<br />    Tali considerazioni troverebbero conferma in numerose pronunce di questa Corte, la quale avrebbe sempre riconosciuto un&#8217;ampia discrezionalità al legislatore nella quantificazione delle sanzioni, salvo il limite della ragionevolezza; e la giurisprudenza costituzionale avrebbe effettuato tale valutazione anche con riguardo a sanzioni ancorate a parametri “formali” piuttosto che al concreto disvalore della fattispecie, nonché a sanzioni determinate in misura fissa.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>  <b>1. –</b> La Commissione tributaria provinciale di Perugia e la Commissione tributaria provinciale di Bologna, con quattro distinte ordinanze, dubitano della legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell&#8217;art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all&#8217;estero e di lavoro irregolare), convertito in legge dall&#8217;art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, il quale punisce l&#8217;impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, con la sanzione amministrativa dal 200% al 400% dell&#8217;importo per ciascun lavoratore irregolare del costo del lavoro, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l&#8217;inizio dell&#8217;anno e la data di constatazione della violazione. <br />  <b>  2. –</b> Con rilievi sostanzialmente analoghi i rimettenti ritengono anzitutto che tale disposizione violerebbe, sotto diversi profili, l&#8217;art. 3 della Costituzione. La norma censurata, infatti, equiparerebbe irragionevolmente situazioni tra loro assolutamente diverse a causa del riferimento generalizzato al primo gennaio dell&#8217;anno in cui è stata accertata la violazione per la determinazione della sanzione, indipendentemente dalla concreta gravità della violazione. <br />    Inoltre, essa creerebbe una evidente e ingiustificata disparità di trattamento a seconda della data in cui venga effettuato l&#8217;accertamento della violazione, prescindendosi, invece, dalla effettiva durata del lavoro irregolare, cioè della condotta antigiuridica.<br />    L&#8217;art. 3, comma 3, ancora, violerebbe il principio di proporzionalità tra la sanzione e la entità e gravità della violazione commessa. <br />    Contrasterebbe, inoltre, con il principio di uguaglianza, facendo dipendere l&#8217;entità della sanzione non già dalla gravità della violazione, bensì dal momento in cui è stata accertata.<br />    L&#8217;art. 3 del decreto-legge n. 12 del 2002 violerebbe, altresì, il diritto di difesa garantito dall&#8217;art. 24 della Costituzione, in quanto porrebbe una presunzione assoluta in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro irregolare, escludendo la possibilità di provare che esso è insorto in data diversa.<br /> <b>   3. – </b>In considerazione dell&#8217;identità della materia, nonché dei profili di illegittimità costituzionale fatti valere, i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia.<br />  <b>  4. – </b>Preliminarmente si deve osservare che la Commissione tributaria di Perugia, nell&#8217;ordinanza iscritta al n. 694 del registro ordinanze del 2004, affronta espressamente, risolvendola in senso positivo, la questione della sussistenza della giurisdizione del giudice tributario in ordine alle controversie concernenti la sanzione prevista dalla norma censurata. <br />    Pur in presenza di orientamenti difformi di altre Commissioni tributarie, l&#8217;argomentazione svolta dal rimettente in ordine alla sussistenza della giurisdizione tributaria non appare implausibile. Ciò è sufficiente, in questa sede, a far ritenere le questioni ammissibili. Infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte, la carenza di giurisdizione del rimettente determina l&#8217;inammissibilità della questione di legittimità costituzionale esclusivamente quando essa sia manifesta, cioè tale da non ammettere discussione, o perché risulta chiaramente dalla legge, ovvero perché corrisponde ad un inequivoco orientamento giurisprudenziale (si vedano in tal senso sentenze n. 291 del 2001 e n. 179 del 1999; ordinanza n. 167 del 1997). Nessuna di queste circostanze ricorre nella fattispecie in esame, dal momento che dal dettato normativo non emerge ictu oculi il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie con riferimento alle controversie concernenti la sanzione prevista dalla disposizione censurata, né, d&#8217;altra parte, vi è un indirizzo giurisprudenziale univoco in tal senso. <br /> <b>   5. –</b> Nel merito, le questioni prospettate sono fondate nei limiti di seguito specificati.<br />   <b> 6. –</b> Il decreto-legge n. 12 del 2002 si inserisce nel quadro degli interventi normativi volti ad incentivare l&#8217;emersione del lavoro irregolare attraverso la previsione di agevolazioni di carattere fiscale e previdenziale. In particolare, il decreto, oltre ad apportare modifiche ed integrazioni alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell&#8217;economia), introduce una sanzione ulteriore, rispetto a quelle già previste, per l&#8217;utilizzo di lavoratori irregolari.<br />    L&#8217;art. 3, comma 3, introdotto dalla legge di conversione n. 73 del 2002, stabilisce che «ferma restando l&#8217;applicazione delle sanzioni previste, l&#8217;impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell&#8217;importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l&#8217;inizio dell&#8217;anno e la data di constatazione della violazione».<br />    Il trattamento sanzionatorio per l&#8217;impiego di lavoro irregolare viene così determinato con riferimento all&#8217;entità del costo del lavoro per ciascun lavoratore, computato in relazione al lasso di tempo intercorrente tra il primo gennaio dell&#8217;anno in cui è stata constatata la violazione e la data di tale accertamento. Su tale base, poi, l&#8217;Agenzia delle entrate – competente ad irrogare la sanzione, ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 12 del 2002 – applica un aumento dal 200% al 400%, tenuto conto dei criteri indicati dall&#8217;art. 7 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell&#8217;art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), al quale lo stesso art. 3, ultimo comma, rinvia.<br />    Dunque, la base su cui viene quantificata la sanzione prescinde dalla durata effettiva del rapporto di lavoro per essere ancorata ad un meccanismo di tipo presuntivo.<br />    Attraverso tale previsione il legislatore ha evidentemente inteso determinare un ulteriore inasprimento del trattamento sanzionatorio per coloro che continuino ad impiegare lavoratori irregolarmente, nonostante che siano stati introdotti meccanismi agevolati di varia natura per incentivare l&#8217;emersione del lavoro sommerso. <br />    Non c&#8217;è dubbio che – come ha osservato l&#8217;Avvocatura dello Stato – la disposizione censurata sia funzionale all&#8217;esigenza di garantire l&#8217;effettività della sanzione senza porre a carico della amministrazione l&#8217;onere di fornire tutte le volte la prova della reale durata del rapporto irregolare. Ed è altrettanto indubbio che rientri nella discrezionalità del legislatore sia la individuazione delle condotte punibili, sia anche la scelta e la quantificazione delle sanzioni, tanto penali che amministrative (cfr., ex plurimis, sentenze n. 243, n. 234 e n. 172 del 2003), con il limite, tuttavia, della non manifesta irragionevolezza (cfr. ordinanza n. 297 del 1998).<br />    L&#8217;art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 prevede peraltro un meccanismo tale da non consentire al datore di lavoro di fornire la prova che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio in una data diversa da quella del primo gennaio dell&#8217;anno in cui è stata accertata la violazione, e che, dunque, ha avuto una durata inferiore rispetto a quella presunta dalla legge. Tale presunzione assoluta determina la lesione del diritto di difesa garantito dall&#8217;art. 24 della Costituzione, dal momento che preclude all&#8217;interessato ogni possibilità di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta e che pertanto sono in grado di incidere sulla entità della sanzione che dovrà essergli irrogata (sulla rilevanza del potere di fornire la prova contraria ai fini di escludere la lesione del diritto di difesa, cfr. le ordinanze n. 140 del 2003 e n. 260 del 2000, nonché le sentenze n. 444 del 1995, n. 358 del 1994 e n. 283 del 1987).<br />    Ciò determina, altresì, la irragionevole equiparazione, ai fini del trattamento sanzionatorio, di situazioni tra loro diseguali, quali quelle che fanno capo a soggetti che utilizzano lavoratori irregolari da momenti diversi e per i quali la constatazione della violazione sia in ipotesi avvenuta nella medesima data.<br />    L&#8217;art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 è pertanto costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente al datore di lavoro di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell&#8217;anno in cui è stata constatata la violazione. </p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p> riuniti i giudizi,<br />    dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all&#8217;estero e di lavoro irregolare), convertito in legge dall&#8217;art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell&#8217;anno in cui è stata constatata la violazione.<br />    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.<br />F.to:<br />Fernanda CONTRI, Presidente<br />Ugo DE SIERVO, Redattore<br />Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<br />Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.<br />Il Direttore della Cancelleria<br />F.to: DI PAOLA</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1631</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1631/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1631/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1631</a></p>
<p>Pres. Frascione , est. Lamberti Comune di Milano (avv.ti M. R. Surano, M. T. Maffey e R. Izzo) c. Cooperativa Sociale Cascina Bianca s.c. r.l.(avv.ti C. Piana, F. Orlandi e L. Tamos) sulla corretta interpretazione della clausola che prescriva per i concorrenti l&#8217;obbligo di dimostrare di aver svolto nel triennio</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione , est. Lamberti<br /> Comune di Milano  (avv.ti M. R. Surano, M. T. Maffey e R. Izzo) c. Cooperativa Sociale Cascina Bianca s.c. r.l.(avv.ti C. Piana, F. Orlandi e L. Tamos)</span></p>
<hr />
<p>sulla corretta interpretazione della clausola che prescriva per i concorrenti l&#8217;obbligo di dimostrare di aver svolto nel triennio precedente servizi di gestione delle strutture sociali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Servizi pubblici &#8211; Bando di gara &#8211; Ammissione limitata a coloro che dimostrino di aver svolto nel triennio precedente servizi identici a quelli richiesti dal bando – Interpretazione restrittiva della clausola – Non sussiste – Ragioni – Necessità di chiara ed inequivoca specificazione dell’identità dei servizi oggetto dell’appalto e rispondenza ad un precipuo interesse della P.A. – Conseguenze – Interpretazione della clausola nel senso di richiedere la dimostrazione della capacità imprenditoriale dei partecipanti a gestire servizi di accoglienza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle gare d’appalto pubblico di servizi, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica,  legittimamente la p.a appaltante può limitare con un’apposita clausola nel bando di gara l’ammissione dei concorrenti soltanto a quelli che abbiano svolto e documentino servizi identici a quello oggetto dell’appalto nel triennio precedente. Tale clausola, tuttavia, atteso il contenuto restrittivo rispetto al criterio di massima apertura concorrenziale alle gare della p.a., implica che l’identità dei servizi sia chiaramente ed inequivocabilmente espressa e risponda ad un precipuo interesse dell’amministrazione. Così, la clausola che richiede ai partecipanti la dimostrazione dell’esperienza per un determinato lasso di tempo nel campo dei servizi di gestione delle strutture sociali deve essere interpretata nel senso che debba dimostrarsi non il precedente svolgimento di servizi identici a quelli previsti nella lex specialis, bensì la capacità imprenditoriale dei partecipanti a gestire servizi di accoglienza, caratteristici delle funzioni assistenziali che espletano i comuni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla corretta interpretazione della clausola che prescriva per i concorrenti l’obbligo di dimostrare di aver svolto nel triennio precedente servizi di gestione delle strutture sociali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			   <br />	<br />
	    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>  N.1631/05 REG.DEC.<br />
  N.  10871      REG.RIC.<br />
ANNO 2003</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta Sezione </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 10871/2003, proposto dal<br />
<b>comune di Milano</b> in persona del sindaco pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Maria Teresa Maffey e dall’avv. Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Cicerone n. 28</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>la <b>Cooperativa Sociale Cascina Bianca s.c.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Piana, Ferruccio Orlandi e Lorenzo Tamos, con domicilio eletto in Roma, via Sistina n. 121, presso lo studio Piana &#038; Partners Tamos</p>
<p>E NEI CONFRONTI</p>
<p>di <b>Progest Busto S.p.A.</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Bardelli, Maurizio Tidona e Salvatore Napolitano, con domicilio eletto in Roma via Zara n. 16 presso lo studio dell’avv. Salvatore Napolitano;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tar Lombardia &#8211; Milano -Sezione Terza n. 4813/2003, in data 20 ottobre 2003 e notificata in data 22 ottobre 2003, che ha annullato i provvedimenti di aggiudicazione alla Progest Busto S.p.A. dell&#8217;appalto del servizio docce pubbliche del Comune di Milano di Via Monte Piana n. 13, Via Anse1mo da Baggio n. 50 e Via Pucci n. 3, per il periodo 1.10.2003 &#8211; 31.12.2006 ed ordinato all&#8217;Amministrazione aggiudicare alla Cooperativa Cascina Bianca s.c.r.l..</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Cooperativa sociale Cascina Bianca s.c.r.l. e della Progest Busto s.p.a.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 26 novembre 2004, relatore il Consigliere Lamberti ed uditi, altresì, gli avvocati M.T. Maffey e B.Piccini per delega dell’avv.to F. Orlandi.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con Deliberazione 8 luglio 2003 n. 1679 la Giunta Comunale di Milano approvava la spesa, i criteri, i limiti e gli indirizzi, per l&#8217;affidamento della gestione del servizio docce pubbliche di via Monte Piana 13, via Anselmo da Baggio 50, Via Pucci 3 e con determina dirigenziale 17 luglio 2003 n. 2737 veniva indetta la gara, mediante pubblico incanto in un unico lotto, per il periodo dal 1 ottobre 2003 al 31 dicembre 2006, con approvazione del capitolato speciale, del bando e della spesa complessiva di euro 1.087.475,00. Il pubblico incanto doveva tenersi con il metodo delle offerte segrete e con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, procedendo alla valutazione di elementi qualitativi ed economici Il bando prevedeva, inoltre, a pena di esclusione, che l&#8217;offerta economica e quella tecnica dovessero essere chiuse in due buste distinte e inserite, insieme alla documentazione relativa ai requisiti di ammissione, in un&#8217;ulteriore busta chiusa e sigillata. Per la valutazione delle offerte, la Commissione predisponeva due schede di analisi, una per i requisiti di ammissione e l&#8217;altra per il progetto tecnico e gestionale. Nella seduta del 29 agosto 2003 il Presidente dalla Commissione rilevava che erano pervenute tre offerte: Il Tropico Coop; Progest Busto S.p.A. e A.T.I. Cascina Bianca e Farsi Prossimo. La Commissione procedeva perciò all&#8217;apertura delle buste ed ammetteva l’offerta della costituenda ATI Cascina Bianca e Farsi Prossimo nonostante l&#8217;offerta economica non fosse contenuta nella busta chiusa contenente l&#8217;offerta tecnica Anche le offerte della Progest Busto S.p.A. e della Tropico Cooperativa venivano ammesse alla gara. Al termine della valutazione delle offerte la Commissione attribuiva i seguenti punteggi parziali: Cascina Bianca 48 punti; Progest 58 punti e Tropico 37 punti per le offerte tecniche e Cascina Bianca 37 punti; Progest 37 punti e Tropico 40 punti per quelle economiche. La gara era pertanto aggiudicata alla Progest Busto S.p.A., risultata migliore offerente con 95 punti, a fronte degli 85 punti realizzati dalla Cascina Bianca e dei 77 dalla Tropico. Con determinazione 1.9.2003 n. 44, il Direttore Centrale dei Servizi socio-sanitari approvava il verbale della Commissione di gara e l&#8217;aggiudicazione del servizio docce pubbliche alla Progest Busto S.p.A.. L’aggiudicazione veniva impugnata al Tar della Lombardia dalla società Cascina Bianca per i seguenti motivi 1) mancata esclusione della controinteressata in mancanza del prescritto requisito dei ventiquattro mesi di attività nel triennio, avendola iniziata il 4 settembre 2001; 2) violazione del bando, con riguardo alla affermata erronea valutazione dei progetti di formazione del personale, non avendo la Progest evidenziato alcuna esperienza pregressa; 3) eccesso di potere sotto plurimi profili in relazione alle incongruità e disparità che avrebbero caratterizzato la valutazione delle offerte (servizi aggiuntivi – sportello lavoro); 4) violazione del principio di par condicio, utilizzo di criteri di valutazione estranei al bando ed errata motivazione, riguardo alla affermata valutazione del piano tecnico di manutenzione ordinaria; 5) impreparazione tecnica e mancanza di imparzialità della Commissione giudicatrice in violazione degli artt. 3 e 97 Cost., con riguardo anche alle contestazioni di cattiva esecuzione del precedente servizio, effettuate dal competente dirigente solo contestualmente ai lavori della Commissione di gara dallo stesso presieduta. Nel primo grado si sono costituiti il Comune di Milano e la Progest Busto. Con la decisione in epigrafe, il Tar della Lombardia accoglieva il ricorso considerata la fondatezza del primo motivo. Il bando di gara prevedeva fra i requisiti di partecipazione l’esperienza quantificata in almeno ventiquattro mesi continuativi nel triennio 2000/2002, nel campo dei servizi di gestione delle strutture sociali, mentre la controinteressata Progest Busto S.p.A., era costituita il 4 settembre 2001 ed aveva conseguito, per cessione di ramo d&#8217;azienda, il data 11 giugno 2003 le attività della capogruppo Progest S.p.A., che peraltro risultano espressamente limitate (nello stesso atto) alla &#8220;gestione del servizio alloggi per enti e società&#8221;;. La controinteressata era quindi succeduta nella posizione (e quindi nei requisiti di professionalità) della società madre, peraltro per gran parte limitati alla gestione di alloggi di servizio per dipendenti pubblici e di pensionati per studenti universitari, non riconducibili a un &#8220;servizio di gestione di strutture sociali&#8221; costituente esperienza utile ai fini dell&#8217;espletamento dell&#8217;appalto. La circostanza che la controinteressata avesse allegato anche una specifica esperienza nel settore (convenzione con il Comune di Legnano per la gestione di un centro di accoglienza notturna per indigenti ed extracomunitari e una convenzione con l&#8217;A.S.L. di Bolzano per la gestione di una casa di ospitalità per uomini senza fissa dimora, un dormitorio invernale e un centro di emergenza sociale in Bolzano) non valeva a dimostrare il possesso del requisito temporale di ventiquattro mesi continuativi nel triennio 2000/2002, prescritto dal bando e da cui l&#8217;Amministrazione non poteva certo prescindere ai fini della sua ammissione: la convenzione con il Comune di Legnano era stata stipulata il 27.11.2001 (prevedendosi l&#8217;apertura della struttura in una data da concordare entro i successivi tre mesi) e poi rinnovata il 24.12.2002 e la gestione del servizio per l&#8217;A.S.L, di Bolzano era stata aggiudicata l&#8217;11 dicembre 2002, come comunicato dall&#8217;ASL medesima. La sentenza è stata appellata dal comune di Milano in via principale e dalla Progest S.p.A. in via incidentale, che ha riprodotto le eccezioni di nullità della procura ad litem del ricorso della società Cascina Bianca e ha addotto che la sentenza aveva interpretato restrittivamente la locuzione “servizi di gestione delle strutture sociali” oggetto della richiesta esperienza. Resistite la società Cooperativa Sociale Cascina Bianca s.c.r.l., che nel proprio atto di costituzione ha richiamato in via cautelativa tutti i motivi di ricorso di primo grado ed ha rinunciato al motivo riportato sub (5) della narrativa inerente l’impreparazione tecnica e mancanza di imparzialità della Commissione giudicatrice. Con separata memoria la Cooperativa Sociale ha rinunciato alla domanda risarcitoria in forma specifica.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con la decisione impugnata il Tar della Lombardia, in accoglimento del ricorso proposto dalla Cooperativa Cascina Bianca s.c.r.l.., ha annullato l’aggiudicazione alla Progest Busto S.p.A. dell&#8217;appalto del servizio docce pubbliche del Comune di Milano di Via Monte Piana n. 13, Via Anselmo da Baggio n. 50 e Via Pucci n. 3, per il periodo 1.10.2003 &#8211; 31.12.2006, per mancanza in capo alla società aggiudicataria del requisito di ammissione inerente il possesso di ventiquattro mesi continuativi di attività nel triennio 2000/2002, prescritto dal bando alla lett. q) e per difetto nell’oggetto sociale dell’aggiudicataria dell’attività tipica da gestire nell’appalto.<br />
Nel primo motivo dell’appello, il comune di Milano deduce che il requisito della capacità tecnica come esplicitato alla lett. q) del bando di gara sarebbe stato erroneamente inteso dal Tar di Milano in quanto l&#8217;art. 14 del D.Lgs. n. 157/1995 non prevede che i servizi svolti nel triennio da documentare debbano essere necessariamente identici a quelli oggetto di gara: la norma richiama, infatti, i “principali servizi prestati negli ultimi tre anni”, surrogabili o integrabili, comunque, in base alle scelte discrezionali della stazione appaltante, con uno o più degli altri elementi probatori ivi elencati, al fine di non precludere a nuovi imprenditori l’ingresso nel settore, altrimenti ristretto sempre agli stessi soggetti in grado di documentare l’avvenuto espletamento dei servizi di volta in volta richiesti.<br />
Ad avviso del Collegio il motivo è fondato.<br />
Negli d&#8217;appalti di servizi, la prevalente giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. Stato, IV, 6 ottobre 2003, n. 5823) ammette che la stazione appaltante possa, con un’apposita clausola, limitare l&#8217;ammissione dei concorrenti, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica, soltanto a quelli che abbiano svolto e documentino servizi identici a quello oggetto dell&#8217;appalto nel triennio precedente. Tale clausola, per il suo contenuto restrittivo rispetto al criterio della massima apertura concorrenziale alle gare della p.a., implica che l’identità dei servizi sia chiaramente ed inequivocabilmente espressa e risponda ad un precipuo interesse dell’amministrazione, che non si rinvengono nell’appalto di specie. La cui lett. q) del bando di gara prevede che possono essere ammesse imprese che dimostrino “esperienza, quantificata in almeno 24 mesi continuativi nel triennio 2000-2002 nel campo dei servizi di gestione delle strutture sociali. La capacità tecnica non era perciò da intendere limitata ai soli servizi alla persona, ma estesa alla gestione di strutture ricettive con finalità sociali. L’idoneità tecnica richiesta per partecipare alla gara non era quindi legata alla prova di avere in precedenza svolto servizi identici a quelli previsti nell’incanto (affidamento della gestione del servizio docce pubbliche), quanto alla capacità imprenditoriale dei partecipanti (Cons. Stato, V, 13 maggio 2002, n. 2580) a gestire i servizi di accoglienza caratteristici delle funzioni assistenziali che espletano i comuni. Nella specie, la società Progest Busto S.p.A., attuale aggiudicataria, risulta costituita dall’incorporazione di Progest s.a.s. di A. Padoan &#038; C. (costituita il 1° aprile 1992, con oggetto sociale ed attività esercitata, tra l’altro di prestazione di servizi a favore di aziende, enti pubblici e privati e società nell’ambito dell’organizzazione aziendale e della selezione del personale (cfr. certificato C.I.I.A.A. di Varese 16.5.2001) con la società Progest S.p.A., che ha conseguito, l’11 giugno 2003, per cessione di ramo di azienda le attività della capogruppo Progest S.p.A. aventi ad oggetto la gestione del servizio di alloggi per enti e società (cfr. cessione di azienda per notaio Carugati di Legnano 26.6.2003, n. 643 – 2V). Fin dalla data di costituzione, soci della Progest S.a.s. e della Progest Busto S.p.A. sono stati i sigg.ri Roberto Garavello e Alessandra Padoan. Non pappare, a tal punto sostenibile l’assunto dei primi giudici che la Progest Busto S.p.A non abbia dimostrato lo svolgimento di servizi di gestione di strutture sociali nel periodo utile previsto dal bando di gara. La sentenza del Tar Lombardia trae siffatto convincimento dalla sola convenzione con il Comune di Legnano stipulata il 27 novembre 2001 e rinnovata il 24 dicembre 2002 e dalla gestione del servizio di accoglienza con l&#8217;A.S.L. di Bolzano, aggiudicata l’11 dicembre 2002. Il Tar non ha però considerato gli ulteriori servizi portati all’attenzione del Comune di Milano (cfr. doc. 4 deposito com. Milano) circa la gestione dal 1° luglio 2000 dell’alloggiamento delle Forze di Polizia di stanza all’aeroporto di Malpensa in forza di convenzione con il comune di Varese e i servizi di alloggiamento del personale di Polizia stradale di Busto Arsizio del commissariato di Busto Arsizio e della Polvolo di Malpensa, in base ai quali lo svolgimento dei servizi per i ventiquattro mesi continuativi nel triennio 2000/2002 previsto dal bando di gara, tenuto conto del cumulo di esperienze delle società incorporata e incorporante. Anche tali servizi si prestano ad integrare il requisito di ammissione richiesto dal punto 1 lett. q), in quanto idonei ad attestare l&#8217;esperienza tecnica dell&#8217;attuale aggiudicataria nel campo della gestione di strutture sociali, come riconosciuto dalla Commissione. L’appellante richiama, al proposito, la definizione di servizi sociali ex art. art. 128, comma 2, D.Lgs. n. 112/1998, ove prevede che per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona umana. L’insieme dei predetti servizi nel triennio ben si presta a raggiungere i ventiquattro mesi continuativi richiesti dal bando di gara.<br />
Sono altresì da condividere anche le ulteriori considerazioni del Comune circa l’infondatezza degli altri motivi di ricorso in primo grado proposto da Cascina Bianca avverso l’aggiudicazione, appuntati in particolare nei confronti dell’attribuzione dei punteggi. In relazione alla &#8220;formazione ed aggiornamento del personale&#8221;, il bando prevedeva che sarebbero stati attribuiti: fino a punti 15 alle organizzazioni che presenteranno un percorso pregresso già sistematizzato e un conseguente programma futuro, fino a 10 punti alle organizzazioni che certificano esperienze pregresse, ma non prevedono un dettagliato programma di aggiornamento e di formazione per il futuro e fino a 7 punti alle organizzazioni che presentano un programma futuro di formazione e aggiornamento, ma non certificano esperienze pregresse. Va ribadito come l’attribuzione del punteggio da parte della Commissione sia espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per palese irragionevolezza. Non appare irragionevole il punteggio attribuito al progetto di Progest Busto S.p.A., che comprende una dettagliata descrizione del percorso di formazione, articolato in cicli di incontri periodici relativi ai vari aspetti del processo lavorativo, al recupero di persone emarginate e ll’informatica con il supporto di professionisti indicati nominativamente. Solo parte del programma di formazione del personale riguarda progetti futuri di sicurezza sul lavoro ed istituzione di corsi con la Croce Rossa. Non appare pertanto inadeguato il punteggio attribuito in ragione dell’elemento qualitativo previsto dal bando. Infondate perché sfornite di specifica prova sono le censure dedotte con il terzo e quarto motivo di primo grado circa la valutazione dei progetti tecnici e gestionali avvenuta in modo non conforme al bando di gara, con evidente favor nei riguardi del progetto dell’aggiudicataria. <br />
Gli appelli del Comune di Milano e di Progest S.p.A. decono essere conclusivamente accolti e va annullata, per l’effetto, la sentenza di primo grado. Va altresì respinto il ricorso originario proposto dalla società Cascina Bianca. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo sul ricorso in premesse, accoglie gli appelli del Comune di Milano e di Progest S.p.A.; annulla, per l’effetto, la sentenza di primo grado e respinge il ricorso originario di Cascina Bianca. Condanna l’appellata alle spese di giudizio nei confronti del Comune di Milano che liquida nella misura di euro 3.000,00 (tremila) complessive. Compensate le spese nei confronti di Progest S.p.a.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2004 con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
Emidio Frascione				Presidente<br />	<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	Consigliere<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani		Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti				Consigliere est.<br />	<br />
Claudio Marchitiello			Consigliere																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12 aprile 2005<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.145</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2005-n-145/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2005-n-145/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.145</a></p>
<p>Pres. CONTRI, Red. MARINI accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici – Vigilanza delle Province autonome sull’attuazione della normativa in materia. È incostituzionale l&#8217;art. 7, comma 2, della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l&#8217;accesso dei soggetti disabili agli strumenti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2005-n-145/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.145</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CONTRI, Red. MARINI</span></p>
<hr />
<p>accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici – Vigilanza delle Province autonome sull’attuazione della normativa in materia.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 7, comma 2, della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l&#8217;accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), nella parte in cui prevede che le Province autonome vigilino sull&#8217;attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della legge.</p>
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 10 della medesima legge 9 gennaio 2004, n. 4, nella parte in cui non esclude le Province autonome dall&#8217;ambito territoriale dell&#8217;emanando regolamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:</p>
<p>  Presidente: Fernanda CONTRI;<br />
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale<br />
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE<br />
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,<br />
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 2, e 10 della <br />legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l&#8217;accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 17 marzo 2004, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2004.<br />    Visto l&#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />    udito nell&#8217;udienza pubblica del 22 febbraio 2005 il Giudice relatore Annibale Marini;<br />    uditi l&#8217;avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l&#8217;avvocato dello Stato Giorgio D&#8217;Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>   <b> 1.– </b>Con ricorso notificato il 17 marzo 2004 la Provincia autonoma di Trento ha sollevato in via principale, in riferimento all&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e agli artt. 8, numeri 1, 18, 19, 25, 26, 27 e 29; 9, numeri 2 e 10, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 2, e 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l&#8217;accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici).<br />    La ricorrente, premesso di essere titolare di competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale, comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, assunzione e gestione diretta di servizi pubblici, assistenza e beneficenza, scuola materna, assistenza scolastica, addestramento e formazione professionale e di competenza legislativa concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria e di igiene e sanità, nonché della potestà amministrativa nelle medesime materie, osserva che, nell&#8217;esercizio di dette competenze, essa ha adottato, con le leggi provinciali 28 maggio 1998, n. 6, e 10 settembre 2003, n. 8, una disciplina volta, fra l&#8217;altro, a favorire l&#8217;accesso agli strumenti informatici dei soggetti portatori di handicap.<br />    Materia nella quale è successivamente intervenuto anche il legislatore statale con la legge oggetto di impugnazione.<br />    Parte ricorrente, riassunto il contenuto della legge statale e pur dichiarando di condividere in linea generale l&#8217;intento del legislatore nazionale, osserva che la legge n. 4 del 2004 non si limita a porre nella materia nuove norme idonee, qualora configurino limiti alla legislazione provinciale, a far scattare l&#8217;obbligo di adeguamento ex art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, ma ne prevede la diretta applicabilità alla Provincia, facendo sorgere obblighi a carico dell&#8217;amministrazione provinciale, attribuendo funzioni amministrative ad organi statali e prevedendo, infine, l&#8217;emanazione di un regolamento governativo per l&#8217;attuazione della legge stessa.<br />    Con ciò violando i principi costituzionali che regolano i rapporti tra Stato e Province autonome.<br />    In particolare, sarebbe illegittimo – ad avviso della ricorrente – il secondo comma dell&#8217;art. 7 della legge n. 4 del 2004 nella parte in cui dispone, fra l&#8217;altro, che le Province autonome «vigilano sull&#8217;attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge». Considerato, infatti, che la legge in questione incide su materie di competenza provinciale, identificate in quelle dell&#8217;assistenza sociale, dell&#8217;ordinamento degli uffici provinciali e dell&#8217;istruzione e della formazione professionale, e che nel caso di specie, dato l&#8217;espresso tenore della disposizione legislativa, non è possibile interpretare quest&#8217;ultima nel senso che la medesima non sia applicabile alle Province autonome, ne discende che la disposizione impugnata presuppone la applicabilità nel territorio provinciale di tutte le disposizioni che siano rivolte alle pubbliche amministrazioni.<br />    In tal modo, però, la disposizione violerebbe sia le norme statutarie dianzi citate sia l&#8217;art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, risultando ulteriormente illegittima per il fatto di prescrivere alla Provincia un&#8217;attività di vigilanza sui propri uffici, che non spetta allo Stato imporre in materie di competenza provinciale. <br />    Quanto all&#8217;art. 10, comma 1, della medesima legge, la Provincia ricorrente ne deduce la incostituzionalità nella parte in cui prevede l&#8217;emanazione, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali, di un regolamento governativo di attuazione.<br />    L&#8217;adozione di regolamenti statali in materie di competenza regionale sarebbe, infatti, illegittima, in via generale, in base a quanto previsto dall&#8217;art. 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988. Per quanto in particolare riguarda le Province autonome, il ricorso a tale fonte sarebbe escluso sia dall&#8217;art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, sia dall&#8217;art. 117, sesto comma, della Costituzione, disposizione quest&#8217;ultima applicabile alle autonomie speciali ai sensi dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, a nulla rilevando la previsione dell&#8217;intesa con la Conferenza unificata. <br /> <b>   2.–</b> Con atto del 2 aprile 2004 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso.<br />    Per l&#8217;Avvocatura le disposizioni impugnate, perseguendo la finalità di garantire e rendere effettivo anche per i disabili il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione ed a quelli di pubblica utilità, rientrerebbero nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettere m) e r), della Costituzione. <br />    Poiché i sistemi informatici sono ormai strumenti fondamentali di partecipazione dei cittadini all&#8217;organizzazione politica, economica e sociale del Paese, garantirne la fruibilità ai disabili rientrerebbe nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e contribuirebbe, inoltre, a rendere effettivo anche per costoro il diritto al lavoro riconosciuto a tutti dall&#8217;art. 4 della Costituzione.<br />    Risulterebbe di conseguenza giustificato, alla luce dei principi di adeguatezza e di sussidiarietà di cui all&#8217;art. 118 della Costituzione, lo svolgimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative di cui all&#8217;art. 7 della legge, così da permetterne l&#8217;esercizio coordinato ed unitario su tutto il territorio nazionale.<br />    Quanto alla prevista vigilanza delle Province autonome sulla attuazione, da parte dei propri uffici, delle disposizioni di cui alla legge n. 4, essa deve inquadrarsi – secondo l&#8217;Avvocatura – nel generale dovere degli uffici pubblici, cui anche la Provincia deve conformarsi, di prestare osservanza alle leggi statali.<br />    L&#8217;affermata competenza esclusiva dello Stato nella materia regolata dalla legge censurata escluderebbe poi la fondatezza della questione concernente l&#8217;art. 10, atteso che il regolamento previsto da detta norma è emanato – peraltro, nel rispetto del principio di leale collaborazione, previa intesa con la Conferenza unificata – in attuazione dell&#8217;art. 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.<br /> <b>   3.–</b> Nell&#8217;imminenza dell&#8217;udienza pubblica la Provincia ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, nella quale contesta la pertinenza del richiamo all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.<br />    Secondo la Provincia tale richiamo, se anche fosse fondato, non sposterebbe i termini della questione, posto che in discussione è la diretta operatività della legge nel territorio della Provincia autonoma, non l&#8217;eventuale obbligo di adeguamento da parte di quest&#8217;ultima. Né potrebbe ritenersi – secondo la ricorrente – che la diretta operatività della norma sia conseguenza della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato dall&#8217;art. 117 della Costituzione, atteso che i limiti di cui alla citata norma valgono per la Provincia solo in riferimento alle competenze ad essa attribuite dal nuovo Titolo V e non anche per quelle derivanti – come nella specie – dallo statuto.<br />    La legge impugnata, in ogni caso, non avrebbe affatto ad oggetto la determinazione di livelli essenziali: ne sarebbe dimostrazione il fatto che l&#8217;art. 11 demanda ad un decreto ministeriale la determinazione, tra l&#8217;altro, dei diversi livelli per l&#8217;accessibilità, in tal modo evidenziando la mancanza di determinazione legislativa di tali livelli.<br />    Per quanto riguarda poi l&#8217;art. 10, osserva la ricorrente che il coinvolgimento della Conferenza unificata non basta a rendere legittima la adozione di un regolamento governativo in materia di competenza provinciale.<br /> <b>   4.–</b> Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa, sostanzialmente ribadendo le proprie difese.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p> <b>   1.–</b> La Provincia autonoma di Trento censura gli artt. 7, comma 2, e 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l&#8217;accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), in quanto lesivi delle proprie competenze statutarie.<br />    In particolare, l&#8217;art. 7, comma 2, della legge sarebbe illegittimo poiché, imponendo anche alle Province autonome di vigilare sull&#8217;attuazione, da parte dei propri uffici, delle disposizioni della stessa legge, ne presuppone la diretta operatività nei confronti della Provincia autonoma di Trento, pur riguardando materie – quelle dell&#8217;assistenza sociale, dell&#8217;ordinamento degli uffici provinciali e dell&#8217;istruzione e della formazione professionale – appartenenti per statuto alla competenza legislativa della stessa Provincia.<br />    L&#8217;art. 10 della medesima legge contrasterebbe a sua volta con lo statuto di autonomia della Provincia, prevedendo, nelle stesse materie, l&#8217;emanazione di un regolamento statale.<br />    <b>2.–</b> Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili.<br />  <b>  2.1– </b>E&#8217; indubbio che la disposizione, che impone alla Provincia autonoma l&#8217;obbligo di vigilare sull&#8217;attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni di cui alla legge n. 4 del 2004, presuppone necessariamente la diretta applicabilità alla Provincia della legge stessa.<br />    Si tratta, d&#8217;altra parte, di un presupposto che, atteso il tenore testuale della norma impugnata e l&#8217;assenza di una generale clausola di salvaguardia, non può certo essere superato in via interpretativa e del quale, pertanto, va accertata la conformità ai principi costituzionali ed in particolare allo statuto di autonomia della Provincia ricorrente.<br />    In proposito, è sufficiente richiamare l&#8217;art. 2, commi 1 e 4, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), che esclude in via generale l&#8217;immediata applicabilità alla Provincia autonoma della legislazione statale, sancendo solo un obbligo di adeguamento della legislazione regionale e provinciale alle condizioni e nei limiti specificati in tale norma.<br />    La tesi del Governo, secondo la quale la diretta applicabilità della citata legge alla Provincia deriverebbe dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui al nuovo art. 117, terzo comma, lettera m), della Costituzione, è, poi, priva di fondamento.<br />    Senza entrare nella valutazione di tale tesi è sufficiente rilevare che le disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001, modificativa del Titolo V della Costituzione, si applicano alle Province autonome, ai sensi dell&#8217;art. 10 della stessa legge costituzionale, solo «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite». Sicché, deve necessariamente escludersi che le disposizioni della suddetta legge costituzionale possano comportare limitazioni alla sfera di competenza legislativa già attribuita alla Provincia ricorrente per effetto dello statuto di <br />autonomia. Fermo restando, ricorrendone i presupposti, l&#8217;obbligo di adeguamento, imposto dall&#8217;art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992, ai principi e alle norme costituenti limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello stesso statuto.<br />    Conclusivamente, l&#8217;art. 7, comma 2, della legge n. 4 del 2004, comportando, nel senso precisato, la diretta applicabilità alla Provincia delle disposizioni di tale legge, va dichiarato costituzionalmente illegittimo.<br /> <b>   2.2.– </b>Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono per l&#8217;art. 10 della legge. Ai sensi dell&#8217;art. 117, sesto comma, della Costituzione, applicabile anche alla Provincia in quanto attributivo di una più ampia forma di autonomia, la potestà regolamentare dello Stato non può essere esercitata riguardo a materie che appartengono – per quanto già detto – alla competenza legislativa della Provincia autonoma di Trento.<br />    Né può in contrario assumere rilevanza alcuna la previsione dell&#8217;intesa con la Conferenza unificata sia perché tale intesa può in concreto non esserci sia perché non può, in ogni caso, valere quale titolo attributivo di una competenza in ipotesi mancante.<br />   <b> 3.–</b> La presente decisione estende la propria efficacia anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, tenuto conto della identità di contenuto della normativa statutaria attributiva delle competenze provinciali (sentenze n. 91 del 2003, n. 334 e n. 84 del 2001). </p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>   1) dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 7, comma 2, della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l&#8217;accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), nella parte in cui prevede che le Province autonome vigilino sull&#8217;attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della legge;<br /> <br />
2) dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 10 della medesima legge 9 gennaio 2004, n. 4, nella parte in cui non esclude le Province autonome dall&#8217;ambito territoriale dell&#8217;emanando regolamento.<br />    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.<br />F.to:<br />Fernanda CONTRI, Presidente<br />Annibale MARINI, Redattore<br />Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<br />Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.<br />Il Direttore della Cancelleria<br />F.to: DI PAOLA</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1634</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>est. Lamberti De Vizia transfer s.p.a. (avv.ti A. Contieri, G. Macri, M. De Cilla e S. Napolitano) c. Comune di Arzachena (avv.ti G. C. Ragnedda e M. Zoppolato) sui termini temporali di operatività del periodo transitorio di deroga in relazione al divieto generale di affidamento di servizi pubblici locali a</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">est. Lamberti De Vizia transfer s.p.a.  (avv.ti A. Contieri, G. Macri, M. De Cilla e S. Napolitano) c. Comune di Arzachena (avv.ti G. C. Ragnedda e M. Zoppolato)</span></p>
<hr />
<p>sui termini temporali di operatività del periodo transitorio di deroga in relazione al divieto generale di affidamento di servizi pubblici locali a società a cui sono già stati affidati altri servizi pubblici locali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Servizi pubblici – Aggiudicazione della gare per l’affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica – Divieto di affidamento per le società già gestori di servizi pubblici locali – Generalità del divieto – Periodo c.d. transitorio di deroga al divieto generale – Operatività – Disciplina</p>
<p>2. Processo amministrativo – Normativa sopravvenuta in materia di partecipazione alla gara d’appalto che rende impossibile la partecipazione del ricorrente – Improcedibilità del ricorso – Non sussiste – Deve dichiararsi l’inammissibilità per carenza originaria di interesse – Eccezione – Nel caso che il ricorrente non abbia potuto acquisire la qualità di aggiudicatario in virtù della normativa sopravvenuta</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le società già gestori a qualunque titolo di servizi pubblici locali in affidamento diretto al momento di emanazione della l. n. 448/2001 potevano aggiudicarsi le gare per ulteriori affidamenti di servizi pubblici locali di rilevanza economica dal 1° gennaio 2002 (data di entrata in vigore della legge n. 448/2001) al 1° ottobre 2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 269/2003). Nel quadro normativo precedente l’entrata in vigore del D.L. n. 269/2003 vi era infatti la possibilità di derogare al divieto generale di partecipazione a gare per affidamenti di servizi pubblici per quelle società già gestori di servizi pubblici, in virtù del disposto dall’art. 35, co. 1 L.  448/2001. Quest’ultimo articolo disponeva infatti che il divieto generale di partecipazione alle gare per le società già gestori di servizi pubblici locali dovesse decorrere dalla conclusione del periodo transitorio (da definirsi ai sensi dell’art. 113, co. 16, D.Lgs. 267/2000). Successivamente il D.L. 269 del 2003, all’art. 14, co. 3, ha espressamente abrogato lo stesso art. 35 proprio nella parte in cui subordinava l’operatività del divieto generale di partecipazione alla conclusione del predetto periodo transitorio. Pertanto deve ritenersi che il divieto generale ex art. 35, co. 1 L. n. 448/2001, che impedisce la partecipazione delle società che gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali alle gare previste dall’art. 113, co. 5, D.Lgs. 267/2000, ha ricominciato ad operare con decorrenza 1° gennaio 2002. Ciò comporta che gli affidamenti di servizi ad imprese già gestori di servizi pubblici locali possono essere ritenuti legittimi solo se iniziati e definiti entro il lasso di tempo intercorrente tra il 1 gennaio 2002 ed il 1 ottobre 2003, per non incorrere nel divieto nuovamente introdotto dallo jus superveniens costituito dal D. L. 269/2003. Quest’ultimo opera nei procedimenti &#8220;in itinere&#8221; con il solo limite dell&#8217;intangibilità delle situazioni giuridiche ormai definite e non per i procedimenti che all&#8217;atto della sua entrata in vigore non siano stati ancora definitivamente realizzati o conclusi.<br />
2. Nel processo amministrativo, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è dovuta ad un comportamento delle parti o a un fatto materiale loro estraneo che si inserisce nell’iter procedimentale o processuale determinando il venir meno dell’utilità della decisione, per essersi realizzata una modificazione dell’assetto giuridico o fattuale incompatibile con gli effetti della decisione. Per converso, laddove il ricorrente non abbia potuto rivestire la qualità di aggiudicatario in una gara d’appalto anteriormente alla data di proposizione del ricorso per l’effetto modificativo di una norma di legge successiva, è legittima la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse in quanto mancante sin dall’origine.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />(Quinta Sezione)  </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1975/2004, proposto dalla<br /><b>società De Vizia transfer S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante Vincenzo De Vizia, rappresentata e difesa per procura a margine dell&#8217;atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti Alfredo Contieri, Gennaro Macri ed elettivamente domiciliata in Roma, via Zara n. 16, presso lo studio degli avv.ti Michele De Cilla e Salvatore Napolitano;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Arzachena</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso per procura a margine dell&#8217;atto di costituzione dagli avv.ti Gian Comita Ragnedda e Maurizio Zoppolato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via del Mascherino, n. 72;</p>
<p>E NEI CONFRONTI<br />
del <b>Consorzio Industriale Nord Est Sardegna (CINES)</b> già Consorzio Pubblico per lo Sviluppo Industriale di Olbia (C.P.S.I.O.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura a margine dell&#8217;atto di costituzione dagli avv.ti Sergio Segneri e Rino Cudoni ed elettivamente domiciliato in Roma, via Lima, 20, presso lo studio dell&#8217;avv. Ivo Sangiorgio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tar della Sardegna in data 26 novembre 2003 n. 1542 che ha respinto il ricorso di De Vizia transfer S.p.a. avverso la deliberazione n. 11 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio comunale di Arzachena ha stabilito l&#8217;affidamento al Consorzio Pubblico per lo Sviluppo Industriale di Olbia del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzachena e del Consorzio Industriale Nord Est Sardegna (CINES) già Consorzio Pubblico per lo Sviluppo Industriale di Olbia (C.P.S.I.O.);<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 26 novembre 2004, relatore il Consigliere Lamberti ed uditi, altresì, gli avvocati B. Ricciardelli, per delega dell’avv. A. Contieri, S. Segineri e Zoppolato.<br />
</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società De Vizia transfer opera nei servizi di igiene urbana ed ambientale ed ha impugnato innanzi al Tar della Sardegna la deliberazione 27 marzo 2003, n. 11 del Comune di Arzachena che ha affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani al C.P.S.I.O. senza esperire alcuna procedura di evidenza pubblica. Deduceva, in particolare che in materia di servizi pubblici locali l&#8217;art. 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 e l&#8217;art. 267 del R.D. n. 1175/1931 prevedono espressamente che l&#8217;affidatario del servizio sia individuato attraverso l&#8217;espletamento di gare con procedura di evidenza pubblica: il comportamento del Comune avrebbe violato le disposizioni sull’esternalizzazione dei servizi e la libera concorrenza tra le imprese. Il servizio sarebbe stato affidato senza alcuna valutazione comparativa tra le ditte operanti nel mercato anche in violazione della direttiva 92/50/CEE e l’aggiudicatario C.I.P.S.I.O. non era in possesso del requisito previsto dall’art. 9 del d.m. n. 406/1998 con riguardo alla categoria di iscrizione nell’elenco speciale delle imprese che svolgono la raccolta dei rifiuti, che consentirebbe lo svolgimento dell’attività di raccolta solo per comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti (il Comune di Arzachena, per diversi periodi dell’anno, superera abbondantemente tale numero). Innanzi al primo giudice si costituiva il Comune di Arzachena, eccependo in via preliminare la carenza di interesse al ricorso in quanto, ai sensi dell’art. 113, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall’art. 35 della legge n. 448/2001, la società ricorrente non avrebbe potuto comunque partecipare alla procedura concorsuale in quanto già titolare in affidamento diretto preso il Comune di Quartu S.Elena di un servizio sostanzialmente analogo a quello oggetto della gara. Il comune ha addotto nel merito l’infondatezza delle censure. Anche il C.I.P.S.I.O. è costituito in giudizio, evidenziando il carattere speciale della normativa applicata. In accoglimento dell’eccezione del Comune, la decisione in epigrafe ha dichiarato inammissibile il ricorso. Avverso la sentenza ha proposto appello la società De Vizia transfer S.p.a.,. Nel giudizio si sono costituiti il comune e il C.I.P.S.I.O., ora Consorzio Industriale Nord Est Sardegna (C.I.N.E.S.). In vista dell’udienza le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.	In accoglimento delle eccezioni proposte dal comune di Arzachena e dalla controinteressata, il Tar della Sardegna ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla De Vizia transfer S.p.a. avverso la deliberazione consiliare n. 11 del 27 marzo 2003, di affidamento al Consorzio Pubblico per lo Sviluppo Industriale di Olbia (C.P.S.I.O.) -ora Consorzio Industriale Nord Est Sardegna (C.I.N.E.S.)- del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Secondo il primo giudice la partecipazione alla gara della società ricorrente incorreva nella preclusione stabilita dall’art. 113 comma sesto, D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) per le società che gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in affidamento diretto, con procedura non ad evidenza pubblica, o relativi rinnovi. Tale preclusione era applicabile alla società De Vizia transfer perché già titolare dell’affidamento diretto di analogo servizio preso il Comune di Quartu S.Elena: l&#8217;originario differimento della preclusione dell’art. 113, comma 6 D.Lgs. n. 267/2000 alla conclusione del periodo transitorio indicato nel regolamento di cui al comma 16 dell&#8217;art. 35 della legge n. 448/2001 era venuto meno con l&#8217;abrogazione della norma da opera dell’art. 14, comma terzo del D.L. n. 269/2003. Discendeva la carenza d&#8217;interesse a della De Vizia transfer, non essendo la società portatrice di un interesse giuridicamente tutelato all’annullamento del servizio, non potendo partecipare all’eventuale gara.<br />2.	Nei confronti della declaratoria d’improcedibilità della sentenza di primo grado la ricorrente oppone:<br />2.a)	il ricorso di primo grado non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile ma improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto la preclusione a partecipare alla gara dell&#8217;art. 113, comma 6 D.Lgs. n. 267/2000 si era verificata dopo che la procedura concorsuale era stata indetta: al momento della proposizione del ricorso, la società era ancora titolare dell’interesse a concorrere in una eventuale nuova gara per l&#8217;affidamento del servizio, la cui lesione è risarcibile per equivalente;<br />2.b)	la preclusione di cui all’art. 113, comma 6, D.Lgs. n. 267/00 come modificato dall&#8217;art. 35, l. n. 448/2001, seppure temporaneamente efficace ai sensi dell&#8217;art. 14 del D.L. n. 269/2003, è di nuovo divenuta inoperante ex art. 4, comma 234, l. n. 350/2003 che, introducendo il comma 15-quater dell&#8217;art. 113 D.Lgs. n. 267/2000, ne ha differito l&#8217;efficacia al 1.1.2007. Il divieto di partecipazione alla gara non operava né all’atto di emanazione dell’affidamento del servizio al C.P.S.I.O né al momento della proposizione del ricorso, ma è sopravvenuto al momento della decisione di primo grado e della pubblicazione della sentenza e cioè durante la pendenza del processo: sarebbe stato possibile, in caso di accoglimento dell&#8217;appello, l’espletamento della gara cui ammettere la ricorrente. La sospensione della preclusione ha prodotto l’espandersi dell’interesse della ricorrente (reso temporaneamente quiescente tra l&#8217;entrata in vigore del D.L. n. 269/03 e quello della legge 350/03) importa la necessità di rendere una decisione di merito in secondo grado;<br />2.c)	il criterio del doppio grado, sia pur legittimamente derogato potrebbe indurre al rinvio della causa al giudice di primo grado per l&#8217;esame del merito in applicazione dell&#8217;art. 35 l. n. 1034/1971;<br />2.d)	l&#8217;art. 113 D.Lgs. n. 267/00 come modificato dall&#8217;art. 35. l. n. 448/2001 concerne esclusivamente le ipotesi di affidamenti diretti operati in forza di atti normativi o amministrativi costitutivi di posizioni di privilegio in favore di soggetti a totale o prevalente partecipazione pubblica al di fuori delle regole e procedure dell&#8217;evidenza pubblica e risponde alla finalità di permettere una apertura del mercato alla piena partecipazione dei privati operanti in regime paritario. Non preclude la partecipazione alla gara per un&#8217;impresa privata né priva tali imprese della legittimazione a contestare l’elusione dell&#8217;obbligo di gara e la costituzione dell’affidamento diretto in favore di un ente consortile pubblico;<br />2.e)	è erronea l’applicazione della norma fatta dal giudice di primo grado che preclude la partecipazione a qualsiasi gara ad un’impresa privata affidataria legittima e in base a un contratto di servizi in epoca precedente l’emanazione della legge con pregiudizio all’attività imprenditoriale: siffatta interpretazione pone la norma in contrasto con gli artt. art. 41 e 3 cost.;<br />2.f)	erroneamente la sentenza di primo grado ha ritenuto il contratto con il Comune di Quartu S. Elena un affidamento diverso dall’evidenza pubblica in quanto tale è anche la trattativa privata, salva l’illegittimità costituzionale dell’art. 113 D.Lgs. n. 267/2000 nella modifica ex art. 35, l. n. 448/2001) come interpretato dal Tar Sardegna;<br />2.g)	erroneamente la sentenza impugnata ha qualificato il rapporto tra il Comune di Quartu S. Elena e la ricorrente De Vizia transfer un nuovo contratto (e non il rinnovo del precedente) per l&#8217;affidamento alla società di taluni servizi integrativi, il cui affidamento è una facoltà espressamente consentita dall&#8217;art 7 del D.Lgs. n. 157/95. In attuazione di specifiche clausole del contratto originario, il comune prorogato la durata del precedente rapporto, onde consentire un congruo periodo di ammortamento del costo dei mezzi necessari per i servizi integrativi. Non è perciò in alcun modo concretata la preclusione della partecipazione alle gare prevista dalla norma;<br />2.h	la sentenza sarebbe stata emanata sulla scorta di documentazione prodotta tardivamente perché erano scaduti i termini di cui all’art. 23-bis della legge n. 1034/1971.<br />2.1.	Nel merito, la ricorrente ha ribadito che<br />2.1.a)	 non sussistevano i presupposti per l’affidamento diretto del servizio ai sensi della legge n. 22/1997 in quanto le presenza nel comune di Arzachena sono superiori ai 20.000 abitanti per otto mesi l’anno.<br />2.1.b)	il C.I.P.S.I.O. non era in possesso della qualificazione per svolgere il servizio ai sensi dell’art. 9 D.M. n. 406/1998.<br />2.1.c)	l’affidamento diretto del servizio è difforme dalla normativa comunitaria.<br />3.	Le eccezioni e le ragioni di appello della società De Vizia transfer sono tutte infondate.<br />3.1.	Secondo l’emendamento introdotto all’art. 113, comma 6, D.Lgs. n. 267/2000 dall’art. 35, comma 1°, l. n. 448/2001, non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 (cioè per l’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) le società che gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi. Nel testo originario della legge n. 448/2001 (sulla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2002), la preclusione non operava dal 1° gennaio 2002, di entrata in vigore dalla legge medesima, ma -a mente del comma 2 dell’art. 35- dalla conclusione del periodo transitorio per l’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 35 l. n. 448/2001 (separazione degli impianti dall’erogazione del servizio e nuovi assetti societari), periodo da definire fra i tre e i cinque anni nel regolamento di attuazione che doveva essere emanato ai sensi dell’art. 113, comma 16, D.Lgs. n. 267/2000. Detto termine al divieto di partecipazione, è stato poi espressamente abrogato dall’art. 14, comma 3°, D.L. n. 269/2003 (conv. l. n. 326/2003): ai sensi dell’art. 53, il decreto legge n. 269/2003 è entrato in vigore il 2 ottobre 2003, rendendo, a tale data, applicabile l’anzidetta preclusione ai procedimenti non ancora conclusi. Una volta abrogata la paralisi dell’efficacia del divieto sino alla fine del periodo transitorio, lo stesso opera sin dall’entrata in vigore dall’art. 35, comma 1, l. n. 448/2001 e pertanto dal 1° gennaio 2002. In sintesi, le società gestori a qualunque titolo di servizi pubblici locali in affidamento diretto al momento di emanazione della l. n. 448/2001 potevano aggiudicarsi le gare per l’affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica dal 1° gennaio 2002 (di entrata in vigore della legge n. 448/2001 al 1° ottobre 2003 (di entrata in vigore del D.L. n. 269/2003), dopo il quale l’anzidetta preclusione ha ricominciato ad operare con decorrenza 1° gennaio 2002, allorché è stata emanata la citata legge n. 448/2001 di modifica all’art. 113 D.Lgs. n. 267/2000. La deroga dell’art. 35 comma 2. l. n. 488/2001 ha operato come una parentesi della preclusione stabilita in via di principio da comma 1, all’interno della la quale gli affidamenti di servizi ad imprese già titolari in assenza di gara dovevano essere iniziati e definiti per non incorrere nel divieto nuovamente introdotto dallo jus superveniens costituito dal D.L. n. 269/2003. Quest’ultimo opera nei procedimenti &#8220;in itinere&#8221; con il solo limite dell&#8217;intangibilità delle situazioni giuridiche ormai definite e non per i procedimenti che all&#8217;atto della sua entrata in vigore non siano stati ancora definitivamente realizzati o conclusi (Cons. Stato, VI, 26 maggio 1999, n. 694; sez. VI, 7 aprile 1999, n. 401).<br />La delibera consiliare 27 marzo 2003, n. 11 del Comune di Arzachena che ha approvato l’affidamento diretto al C.P.S.I.O. del contratto di servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, in conformità della proposta del dirigente di settore 12.12.2003, n. 4 è stata impugnata al Tar della Sardegna con ricorso notificato il 23 maggio 2003 dalla società De Vizia transfer con ricorso notificato il 23 maggio e depositato il 4 giugno 2003, quando non operava la preclusione a partecipare alle gare per l’aggiudicazione dei servizi pubblici locali nei confronti delle società che ne fossero state già gestori per affidamento diretto e di procedura senza evidenza pubblica, stante la vigenza dell’art 35, comma 2, l. n. 448/2001 perché non ancora abrogato dall’art. 14, comma 3 del decreto legge n. 269/2003. Al momento della discussione del ricorso avvenuta 8 ottobre 2003 e del deposito della sentenza 26 novembre 2003, la preclusione aveva già iniziato ad operare, in quanto il decreto legge n. 269/2003 era stato emanato a decorrere dal 2 ottobre 2003, con gli inevitabili effetti sull’interesse a ricorrere. Quest’ultimo si puntualizza, infatti, nel momento in cui il ricorso è proposto o deciso, senza che a nulla rilevino le norme intervenute dopo, come lo è l’art. 4, comma 234, l. n. 350/2003 ((legge finanziaria 2004) che, nel comma 15-quater dell&#8217;art. 113 D.Lgs. n. 267/2000, ha ulteriormente differito l&#8217;efficacia al 1.1.2007.<br />Il venire meno della paralisi del divieto di aggiudicazione del servizio alle imprese già esercenti con affidamento diretto sin dall’emanazione dell’art. 35 l. n. 448/2001, ha vanificato l’interesse della ricorrente ad impugnare l’affidamento al C.I.P.S.I.O. sin dalla data di proposizione del ricorso e non già al momento della trattazione del ricorso o dell’emanazione della sentenza, come è necessario per la declaratoria d’improcedibilità sostenuta dalla società De Vizia transfer (Cons. Stato, IV, 23 giugno 1986, n. 429). Nel processo amministrativo, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse è dovuta a un comportamento delle parti o a un fatto materiale loro estraneo che si inserisce nell’iter procedimentale o processuale determinando il venire meno dell’utilità della decisione, per essersi realizzata una modificazione dell’assetto giuridico o fattuale incompatibile con gli effetti del giudicato (Cons. Stato, IV, 24 febbraio 2004, n. 738). Per effetto dell’abrogazione della paralisi del divieto, la preclusione della ricorrente a partecipare alla eventuale gara per l’aggiudicazione del servizio operava però sin dall’entrata in vigore dell’art. 35, l. n. 448/2001 e cioè dal 1° gennaio 2002. Da tale data, anteriore alla proposizione del ricorso la società De Vizia transfer non avrebbe potuto rivestire la qualità di aggiudicataria, con gli inevitabili riflessi sulle condizioni dell’azione, correttamente considerate dalla sentenza impugnata mancanti sin dall’origine come previsto per la declaratoria l’inammissibilità per carenza d’interesse, ove dalla rimozione dell&#8217;atto non consegua alcun vantaggio per il ricorrente (Cons. Stato, V, 1 marzo 1989, n. 155).<br />3.2.	Oltre all’infondatezza dei primi due profili di censura (sub 2.a e 2.b) dell’appello in esame, va dichiarata l’inammissibilità di quello sub 2.c, non esistendo il presupposto per il rinvio della causa ivi richiesto al giudice di primo grado per riesame del merito.<br />3.3.	Sono altresì da respingere gli ulteriori aspetti di violazione dell&#8217;art. 113 D.Lgs. n. 267/00 nella modifica dall&#8217;art. 35. l. n. 448/2001 (sub 2.d e 2.e) circa l’efficacia soggettiva della preclusione, che diversamente da quanto ivi addotto, concerne non solo le società a totale o prevalente partecipazione pubblica, ma anche quelle a capitale interamente privato, in parallelo al comma 5 della norma che individua anche tali società fra i possibili assuntori dell’erogazione del servizio. In quanto destinataria della preclusione anche la ricorrente non è legittimata a contestare la supposta elusione della gara e l’affidamento diretto in favore di un ente consortile pubblico, qual è il C.I.P.S.I.O.. La finalità di precludere l’assunzione a qualsiasi titolo di servizi pubblici locali a soggetti che abbiano beneficiato della gestione diretta, senza sottostare alle procedure dell’evidenza pubblica prescritte in sede comunitaria vale a sottrarre la disposizione ai dubbi di costituzionalità sollevati con riferimento agli artt. art. 41 e 3 cost..<br />3.4.	Va ribadito, a sostegno della sentenza impugnata (ed a confutazione della censure sub 2.f e 2.g) il carattere di rinnovo del precedente e non di nuovo contratto del rapporto tra la ricorrente De Vizia transfer e il Comune di Quartu S. Elena, data la riorganizzazione servizio prevista nel nuovo rapporto scaturito anche da numerosi accordi intermedi (delibera n. 911/1998 e n. 367/2000 e determine n. 2426/11 e n. 2557/11 del 29/12/2000) di modifica dell&#8217;appalto originario con la gestione di numerosi nuovi servizi, non previsti in precedenza dietro separato e differente corrispettivo.<br />3.5.	Non è poi sostenibile la tardiva produzione dei documenti dopo il termine ex art. 23-bis, l. n. 1034/1971 (sub 2.h), in quanto l’udienza per la discussione del ricorso è stata fissata l’8 ottobre 2003 e pertanto oltre i trenta giorni dal deposito dell’ordinanza cautelare avvenuto l’11 giugno 2003, per i quali sono previsti i suddetti termini acceleratori.<br />4.	Per le suesposte considerazioni vanno dichiarati inammissibili i motivi di merito dell’appello concernenti la mancanza dei presupposti per l’affidamento diretto del servizio al C.I.P.S.I.O. in ragione dell’effettiva popolazione del comune di Arzachena, dei requisiti di qualificazione del Consorzio allo svolgimento del servizio ex art. 9, D.M. n. 406/1998 e della difformità dell’affidamento diretto dai precetti della normativa comunitaria.<br />5.	L’appello deve essere conclusivamente respinto e va confermata la decisione impugnata. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo sull’appello in premesse, lo respinge, confermando la decisione impugnata. Condanna l’appellante a euro 3.000,00 complessive da dividere in parti uguali fra gli appellati costituiti.<br />Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2004 con l’intervento dei Sigg.ri:</p>
<p>Emidio Frascione				Presidente<br />Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	Consigliere<br />Chiarenza Millemaggi Cogliani		Consigliere<br />Cesare Lamberti				Consigliere est.<br />Claudio Marchitiello			Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />Il 12 aprile 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1634/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1634</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.147</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2005-n-147/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2005-n-147/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2005-n-147/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.147</a></p>
<p>Pres. CONTRI, Red. DE SIERVO veterinari dipendenti dal SSN Veterinari dipendenti dal SSN – Regione Piemonte &#8211; Esercizio di attività libero-professionale &#8211; Divieto Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 2, e degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2005-n-147/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.147</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CONTRI, Red. DE SIERVO</span></p>
<hr />
<p>veterinari dipendenti dal SSN</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Veterinari dipendenti dal SSN – Regione Piemonte &#8211; Esercizio di attività libero-professionale &#8211; Divieto</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 2, e degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività libero professionale dei medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale) sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, in relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2 della predetta legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, in relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:</p>
<p>  Presidente: Fernanda CONTRI;<br />
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale<br />
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE<br />
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,<br />
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 2, 3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività libero professionale dei medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale), promossi con n. 2 ordinanze del 23 aprile 2002 dal TAR per il Piemonte sui ricorsi proposti da Zucca Giuseppe conto ASL n. 8 di Chieri ed altra e da Bisio Luca ed altri contro ASL n. 16 di Mondovì-Ceva ed altra, iscritte ai nn. 358 e 359 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2002.<br />	Visti gli atti di costituzione di Zucca Giuseppe e Bisio Luca ed altri;<br />	udito nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8 febbraio 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo;<br />	udito l&#8217;avvocato Sebastiano Zuccarello per Zucca Giuseppe e per Bisio Luca ed altri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p><b>    1.1 – </b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con ordinanza del 23 aprile 2002 (r.o. n. 358 del 2002), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività libero professionale dei medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale), in relazione agli articoli 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione.<br />   <b> 1.2 – </b>Il rimettente premette che un medico veterinario, dipendente della USL n. 8 di Chieri, ha proposto ricorso avverso l&#8217;Azienda e contro la Regione Piemonte, per l&#8217;annullamento, previa sospensione, dell&#8217;atto emanato in data 7 aprile 1997 con cui la detta USL aveva intimato al ricorrente di chiudere la struttura ambulatoriale di cui egli era titolare, ubicata nel territorio dell&#8217;azienda sanitaria, in conformità dell&#8217;art. 2 della legge regionale n. 4 del 1997, il quale vieta l&#8217;attività professionale nell&#8217;ambito territoriale dell&#8217;azienda sanitaria di appartenenza e impedisce al veterinario di essere titolare di uno studio privato. <br />    Il ricorrente, impugnando l&#8217;atto suddetto, aveva eccepito la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale in questione, in quanto essa avrebbe introdotto limitazioni all&#8217;attività professionale dei veterinari titolari del rapporto di pubblico impiego tali da precluderne in concreto l&#8217;esercizio, in violazione degli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 Cost. <br />    Sia la Regione Piemonte, sia la Azienda regionale USL n. 8 si erano costituite in giudizio opponendosi all&#8217;accoglimento del ricorso.<br />    Il TAR, con ordinanza n. 518 del 16 giugno 1997, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del solo art. 2 della legge regionale n. 4 del 1997 e sollevava la relativa questione avanti a questa Corte, sospendendo contestualmente l&#8217;atto impugnato, fino alla camera di consiglio immediatamente successiva alla comunicazione dell&#8217;esito del giudizio di costituzionalità.<br />   <b> 1.3 –</b> Questa Corte, con ordinanza n. 231 del 1998, disponeva la restituzione degli atti al TAR, invitandolo a riesaminare la rilevanza della questione alla luce delle norme sopravvenute in materia.<br />    1.4 – Con successiva ordinanza n. 537 del 25 luglio 1998, il Tribunale deferiva nuovamente la questione alla Corte, con contestuale sospensione dell&#8217;atto impugnato, avendo ritenuto che le sopravvenienze legislative non avessero mutato il quadro legislativo rilevante.<br />   <b> 1.5 –</b> Con ordinanza n. 84 del 2000, questa Corte disponeva nuovamente la restituzione degli atti al rimettente in considerazione di ulteriori modifiche normative nel frattempo intervenute. <br /><b>    1.6 –</b> Ancora il TAR, sentite le parti, con ordinanza n. 3 del 26 maggio 2000, ritenendo non significative le ulteriori sopravvenienze legislative, sollevava nuovamente questione di legittimità costituzionale della normativa regionale.<br />  <b>  1.7 –</b> Con ordinanza n. 80 del 2002, questa Corte restituiva nuovamente gli atti al rimettente, in conseguenza della sopravvenuta modifica di due delle disposizioni costituzionali assunte come parametro dal rimettente.<br />    <b>1.8 –</b> All&#8217;esito di un nuovo esame, il TAR ha ritenuto di riproporre la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2 della legge regionale piemontese, in considerazione del fatto che essa continuerebbe ad essere rilevante e non manifestamente infondata.<br />    Quanto al primo profilo, il rimettente osserva come il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in diretta applicazione della legge regionale, cosicché l&#8217;eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma comporterebbe l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />    Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale rileva che dal quadro normativo di riferimento – costituito dall&#8217;art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), dall&#8217;art. 36, comma 1, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), e dall&#8217;art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) – emergerebbe per i medici dipendenti del servizio sanitario pubblico un indirizzo favorevole all&#8217;esercizio di attività libero-professionali al di fuori dell&#8217;orario di lavoro. E ciò a differenza di quanto previsto in generale per il rapporto di pubblico impiego, caratterizzato dal principio di esclusività.<br />    Secondo il TAR rimettente, il diritto all&#8217;esercizio della libera professione «in quanto voluto espressamente dall&#8217;ordinamento come uno dei contenuti del rapporto di impiego del personale medico», sarebbe «riconducibile al diritto al lavoro costituzionalmente protetto (artt. 4 e 35 Cost.)», di talché ogni limitazione si giustificherebbe «solo per la tutela di valori costituzionali concorrenti». Conseguentemente, il divieto – posto dalla norma censurata – di svolgere attività professionale per gli “animali d&#8217;affezione” nel territorio dell&#8217;USL di pertinenza, con il contestuale divieto di essere titolare di una struttura ambulatoriale privata, determinerebbe la lesione di tale diritto, senza che ciò sia giustificato da specifiche esigenze del servizio pubblico. <br />    I limiti a tale diritto dovrebbero essere individuati in base all&#8217;esigenza di evitare concrete situazioni di conflitto e dovrebbero quindi essere selezionate situazioni pregiudizievoli per il conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale; conseguentemente il criterio territoriale utilizzato dalla norma censurata non sarebbe idoneo a soddisfare tali esigenze.<br />    Neppure decisivo sarebbe il richiamo alle competenze in materia di controllo e vigilanza che fanno capo ai servizi veterinari delle USL, al fine di evitare il rischio che i medici veterinari siano controllori di se stessi. Tale possibilità infatti non potrebbe determinare la totale inammissibilità dell&#8217;attività libero-professionale, ma soltanto l&#8217;individuazione di misure utili ad evitare la sovrapposizione di ruoli nella medesima persona.<br />    L&#8217;art. 2 della legge regionale n. 4 del 1997 violerebbe inoltre l&#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto prima ammetterebbe i veterinari all&#8217;esercizio dell&#8217;attività libero-professionale (art. 1, comma 1), e poi restringerebbe «contraddittoriamente le possibilità di esplicazione del diritto, fino a vanificarlo».<br />    Non manifestamente infondata sarebbe, inoltre, la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2 in relazione all&#8217;art. 120, terzo comma, Cost. (l&#8217;ordinanza, in questo passaggio, si riferisce evidentemente al testo precedentemente vigente dell&#8217;art. 120, mentre la disciplina vigente è contenuta nel primo comma dell&#8217;art. 120), in quanto la norma impugnata determinerebbe un indebito limite territoriale allo svolgimento di un&#8217;attività professionale.<br />    Infine, la norma censurata contrasterebbe con l&#8217;art. 117 Cost., in quanto la disciplina da essa dettata si discosterebbe dai principî fondamentali della materia desumibili dalla normativa statale, i quali consentono l&#8217;esercizio della libera professione, salvo solo regolamentarne le modalità onde evitare un pregiudizio per il servizio pubblico.<br />    Le modifiche apportate all&#8217;art. 117 della Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, ad avviso del TAR rimettente, non modificherebbero il merito delle censure sollevate. Infatti la disposizione regionale sarebbe riconducibile alla materia della tutela della salute o, «quanto meno – in via subordinata – alla materia delle professioni» che l&#8217;art. 117, terzo comma, inquadra nella legislazione concorrente. Pertanto, spetterebbe allo Stato la determinazione dei principî fondamentali e dovrebbero ritenersi tuttora rilevanti quelli già fissati nella legislazione statale previgente.<br />    Non verrebbe meno, infine, neppure il contrasto con l&#8217;art. 120 Cost., il quale, al primo comma, nel precludere alle Regioni la possibilità di limitare l&#8217;esercizio del diritto al lavoro, sarebbe riferito a qualsiasi attività lavorativa, compresa quella libero-professionale.<br />  <b>  2. –</b> E&#8217; intervenuta la parte privata ricorrente nel giudizio a quo, la quale ha chiesto che la Corte costituzionale dichiari la illegittimità «degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Piemonte n. 4 del 1997 per violazione degli articoli 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione». <br />   <b> 3.1. –</b> Con altra ordinanza del 23 aprile 2002 (r.o. n. 359 del 2002) il medesimo Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 2, nonché degli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Piemonte n. 4 del 1997, in relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione.<br /><b>    3.2. –</b> Premette il Tribunale che quattro medici veterinari in servizio presso la Azienda regionale USL n. 16 di Mondovì-Ceva hanno impugnato il provvedimento con cui la USL, in dichiarato adempimento dell&#8217;art. 1, comma 2, della legge regionale n. 4 del 1997, invitava i medici veterinari dipendenti a segnalare, nel termine di 15 giorni, se intendessero esercitare attività libero-professionale e, in caso positivo, quali fossero «i programmi ed i tempi di massima del proprio impegno al fine di accertare e valutare le condizioni di incompatibilità». I ricorrenti, impugnando tale provvedimento e chiedendone la sospensione, eccepivano la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 2, nonché degli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Piemonte n. 4 del 1997.<br />    La Regione Piemonte, costituitasi in giudizio, eccepiva l&#8217;inammissibilità del ricorso, in quanto l&#8217;atto impugnato, di carattere endoprocedimentale, non avrebbe avuto carattere immediatamente lesivo. Nel merito, la resistente contestava la fondatezza dell&#8217;impugnazione.<br />    Il TAR preliminarmente respingeva l&#8217;eccezione di inammissibilità, ritenendo che l&#8217;atto impugnato, ponendo a carico dei ricorrenti l&#8217;obbligo di comunicazione posto direttamente dalla legge regionale, renderebbe attuali i vincoli posti dalla legge alla libera professione dei veterinari, sia in relazione al dovere di comunicazione, sia al connesso divieto di svolgere l&#8217;attività professionale oltre i limiti fissati dalla legge (dal che discenderebbe la diretta lesività dello stesso, e la sussistenza dell&#8217;interesse a ricorrere nel giudizio a quo).<br />    Nel merito, il TAR, con ordinanza n. 517 del 16 giugno 1997, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 2, nonché degli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale del Piemonte n. 4 del 1997, in relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione e sollevava la relativa questione avanti a questa Corte, sospendendo contestualmente l&#8217;atto impugnato, fino alla camera di consiglio immediatamente successiva alla comunicazione dell&#8217;esito del giudizio di costituzionalità.<br /> <b>   3.3. –</b> La Corte costituzionale, con ordinanza n. 231 del 1998 disponeva la restituzione degli atti al TAR, invitandolo a riesaminare la rilevanza della questione alla luce delle norme sopravvenute in materia.<br />   <b> 3.4. –</b> Con successiva ordinanza n. 536 del 25 luglio 1998, il Tribunale deferiva nuovamente la questione a questa Corte, con contestuale sospensione dell&#8217;atto impugnato, avendo ritenuto che le sopravvenienze legislative non avessero mutato il quadro legislativo.<br />  <b>  3.5. –</b> Con ordinanza n. 84 del 2000, la Corte disponeva nuovamente la restituzione degli atti al rimettente, in considerazione di ulteriori sopravvenienze normative nel frattempo intervenute. <br /><b>    3.6. –</b> Ancora il TAR, sentite le parti, con ordinanza n. 2 del 26 maggio 2000, riteneva non significative le ulteriori sopravvenienze legislative e sollevava questione di legittimità costituzionale della normativa regionale.<br /><b>    3.7. – </b>Con ordinanza n. 80 del 2002 la Corte restituiva nuovamente gli atti al rimettente in conseguenza della sopravvenuta modifica di due delle disposizioni costituzionali assunte come parametro dal rimettente.<br />    3.8. – All&#8217;esito di un nuovo esame, il TAR ha ritenuto di riproporre – con argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle svolte nell&#8217;ordinanza n. 358 del 2002 – la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2 della legge della Regione Piemonte, in considerazione del fatto che essa continuerebbe ad essere rilevante e non manifestamente infondata. <br /><b>    4. –</b> Sono intervenuti tre dei quattro ricorrenti nel giudizio a quo, chiedendo che la Corte costituzionale dichiari la illegittimità «degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Piemonte n. 4 del 1997 per violazione degli articoli 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione».<br /><b>    5. –</b> In prossimità della pubblica udienza i medesimi intervenienti hanno presentato memorie, ribadendo le loro richieste. </p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    <b>l. –</b> Il TAR per il Piemonte, con ordinanza iscritta al n. 358 del registro ordinanze del 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività libero professionale dei medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale), in relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione. Il medesimo Tribunale, con ordinanza iscritta al n. 359 del registro ordinanze del 2002 e sulla base di argomentazioni sostanzialmente identiche, ha altresì sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 2, nonché degli artt. 2, 3 e 4 della medesima legge regionale in relazione agli stessi parametri.<br />    La disciplina legislativa censurata violerebbe, innanzitutto, gli artt. 4 e 35 della Costituzione, in quanto sarebbe ingiustificatamente preclusiva delle concrete possibilità di esercizio della libera professione da parte dei veterinari dipendenti pubblici e quindi lesiva del diritto al lavoro.<br />    L&#8217;art. 3 Cost. sarebbe violato sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto la normativa regionale prima ammetterebbe i veterinari all&#8217;esercizio dell&#8217;attività libero-professionale (art. 1, comma 1), ma poi restringerebbe in modo contraddittorio «le possibilità di esplicazione del diritto fino a vanificarlo». <br />    Le disposizioni regionali, inoltre, contrasterebbero con l&#8217;art. 120 della Costituzione in quanto determinerebbero un indebito limite spaziale allo svolgimento dell&#8217;attività professionale. <br />    Infine, risulterebbe violato l&#8217;art. 117 Cost., in quanto la disciplina regionale si discosterebbe dai principî fondamentali della materia desumibili dalla normativa statale, i quali consentirebbero ai medici dipendenti pubblici l&#8217;esercizio della libera professione, facendo salva la possibilità di regolamentarne le modalità, onde evitare un concreto pregiudizio per il servizio pubblico.<br /> <b>   2. –</b> I giudizi hanno ad oggetto le medesime questioni di costituzionalità e vanno quindi riuniti per essere decisi con unica sentenza.<br />  <b>  3. –</b> Preliminarmente, devono essere dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale prospettate con l&#8217;ordinanza 23 aprile 2002 (r.o. n. 359 del 2002) aventi ad oggetto gli artt. 1, comma 2, 3 e 4 della legge regionale n. 4 del 1997.<br />    Infatti, il TAR rimettente, mentre nel dispositivo dell&#8217;ordinanza dichiara di sollevare questione di costituzionalità degli artt. 1, comma 2, 2, 3 e 4 della legge regionale in questione, nella parte motiva sviluppa le proprie censure esclusivamente con riguardo all&#8217;art. 2 di tale legge, senza svolgere alcuna argomentazione in relazione alle altre disposizioni, non apparendo peraltro implausibile la motivazione fornita dal rimettente circa l&#8217;applicabilità nel giudizio a quo della normativa censurata.<br />    Il presente giudizio deve essere pertanto circoscritto all&#8217;esame delle questioni concernenti l&#8217;art. 2 della legge regionale n. 4 del 1997, quali prospettate con entrambe le ordinanze richiamate.<br />    <b>4. –</b> Le questioni non sono fondate.<br /><b>    5. – </b>La legge regionale della cui legittimità costituzionale si dubita opera in una materia – la tutela della salute – di competenza legislativa concorrente, sia considerando il precedente che l&#8217;attuale contenuto del Titolo V della seconda parte della Costituzione, e quindi sicuramente spetta al legislatore statale la determinazione dei principî fondamentali in materia.<br />    Questi principî sono tuttora deducibili dalla specifica ed analitica disposizione contenuta nell&#8217;art. 36, comma 1, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), secondo la quale «il personale veterinario ha la facoltà di esercitare l&#8217;attività libero-professionale, fuori dei servizi e delle strutture dell&#8217;unità sanitaria locale, purché tale attività non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali dell&#8217;unità sanitaria locale stessa, né incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalità e limiti previsti dalla legge regionale». D&#8217;altra parte, questo potere della legge regionale era esplicitamente previsto anche nella disposizione di delega legislativa, di cui il decreto n. 761 del 1979 è attuazione, e cioè nell&#8217;art. 47, comma 3, numero 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).<br />    Come riconosciuto anche dal giudice rimettente, le modificazioni successive al d.P.R. n. 761 del 1979 relativamente allo status dei medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale non sono andate oltre la generica affermazione della compatibilità dell&#8217;attività libero-professionale «col rapporto unico di impiego, purché espletato fuori dell&#8217;orario di lavoro all&#8217;interno delle strutture sanitarie o all&#8217;esterno delle stesse» (art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante “Disposizioni in materia di finanza pubblica”) e quindi è da ritenere tuttora vigente per il personale veterinario l&#8217;art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 761 del 1979.<br />    La legge della Regione Piemonte n. 4 del 1997 dà esplicita attuazione a quanto previsto da tale norma in termini che non appaiono irragionevoli o confliggenti con specifiche disposizioni costituzionali, né eccedenti la discrezionalità attribuita al legislatore regionale, diversamente da quanto asserisce (peraltro apoditticamente) il giudice rimettente.<br />    In particolare, la previsione della legge statale, secondo la quale l&#8217;attività professionale del veterinario non debba porsi «in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali dell&#8217;unità sanitaria locale», titolare nel proprio territorio di importanti poteri pubblici di assistenza e di vigilanza zooiatrica che potrebbero entrare in varia misura in conflitto con un indiscriminato esercizio di attività professionali, è all&#8217;origine delle limitazioni poste dalla legge regionale in questione allo svolgimento dell&#8217;attività libero-professionale dei veterinari, nonché di una differenziata disciplina nei diversi settori di attività libero-professionale.<br />    Peraltro, tali limitazioni non determinano alcuna illegittima preclusione allo svolgimento dell&#8217;attività lavorativa, con conseguente violazione degli artt. 4 e 35 della Costituzione, dal momento che – come questa Corte ha già più volte affermato proprio in relazione alla disciplina del pubblico impiego nell&#8217;ambito dell&#8217;organizzazione sanitaria pubblica – «dal riconoscimento dell&#8217;importanza costituzionale del lavoro non deriva l&#8217;impossibilità di prevedere condizioni e limiti per l&#8217;esercizio del relativo diritto, purché essi siano preordinati alla tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali parimenti fatti oggetto, come nella fattispecie, di protezione costituzionale» (sentenza n. 330 del 1999; si veda, altresì, sentenza n. 457 del 1993). Con riguardo alla norma in questione, le limitazioni all&#8217;attività libero-professionale dei veterinari, oltre a non essere assolute, perché operanti solo nel territorio della USL presso la quale il veterinario svolge il proprio servizio come pubblico dipendente e, inoltre, perché riferite alle sole strutture ambulatoriali private per la cura degli animali d&#8217;affezione, appaiono connesse all&#8217;esigenza di garantire che non siano compromesse le finalità istituzionali nel settore della assistenza e della vigilanza zooiatrica che la USL svolge nell&#8217;ambito del territorio di propria competenza. A tale ente, infatti, sono affidati, tra l&#8217;altro, compiti di sanità pubblica veterinaria, comprensivi della sorveglianza epidemiologica degli animali e della profilassi delle malattie infettive e parassitarie, nonché compiti di polizia veterinaria e in generale di sanità animale (art. 14, comma 3, lettera p, della legge n. 833 del 1978 e artt. 7-ter e 7-quater del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”).<br />    Non è dunque affatto contraddittorio – come ipotizzato dal giudice rimettente in relazione all&#8217;art. 3 Cost. – rispetto all&#8217;affermazione della generale libertà dei medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale di svolgere attività libero-professionale al di fuori delle strutture pubbliche, al di fuori dell&#8217;orario di servizio, al di fuori del “plus orario” e al di fuori del lavoro straordinario (art. 1, comma 1, della legge regionale censurata), che il legislatore regionale abbia ritenuto di porre limitazioni allo svolgimento di tale attività a tutela delle esigenze delle finalità istituzionali delle strutture pubbliche, in misura tale da non svuotare del tutto il contenuto del diritto e proprio in ossequio ai principî fondamentali stabiliti dal legislatore statale.<br />    <b>6. –</b> Del pari infondata è la censura mossa con riguardo all&#8217;art. 120 della Costituzione.<br />    Il limite territoriale posto dall&#8217;art. 2 della legge piemontese con riguardo all&#8217;attività sugli animali d&#8217;affezione si riferisce unicamente al «territorio di competenza della A.S.R. presso la quale il medico veterinario svolge il proprio servizio di pubblico dipendente».<br />    Il divieto posto dall&#8217;art. 120, primo comma, Cost. è stato sempre interpretato come riferito esclusivamente al divieto per la legge regionale di porre limiti alla possibilità per i cittadini di svolgere attività di lavoro nel territorio della Regione (cfr. sentenze n. 207 del 2001, n. 168 del 1987, n. 13 del 1961 e n. 6 del 1956) e non invece di individuare limitazioni all&#8217;interno di esso sulla base di specifiche esigenze. </p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	riuniti i giudizi,<br />    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 2, e degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività libero professionale dei medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale) sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, in relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione, con l&#8217;ordinanza iscritta al n. 359 del 2002 indicata in epigrafe;</p>
<p>    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2 della predetta legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, in relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.<br />    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.<br />F.to:<br />Fernanda CONTRI, Presidente<br />Ugo DE SIERVO, Redattore<br />Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<br />Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.<br />Il Direttore della Cancelleria<br />F.to: DI PAOLA</p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2005-n-147/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.147</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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