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	<title>12/4/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/4/2005 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.149</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2005-n-149/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2005-n-149/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.149</a></p>
<p>Pres. CONTRI, Red. QUARANTA polizia penitenziaria Corpo della polizia penitenziaria &#8211; Personale in servizio nei ruoli direttivi &#8211; Collocamento a riposo &#8211; Progressione in ruolo e permanenza nelle qualifiche con innalzamento dei limiti d’età per esigenze di servizio &#8211; Mancata previsione È inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2005-n-149/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2005-n-149/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.149</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CONTRI, Red. QUARANTA</span></p>
<hr />
<p>polizia penitenziaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Corpo della polizia penitenziaria &#8211; Personale in servizio nei ruoli direttivi &#8211; Collocamento a riposo &#8211; Progressione in ruolo e permanenza nelle qualifiche con innalzamento dei limiti d’età per esigenze di servizio &#8211; Mancata previsione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell&#8217;Amministrazione penitenziaria e dell&#8217;Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell&#8217;articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266), sollevata, in riferimento agli artt. 4 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo decreto legislativo n. 146 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:</p>
<p>  Presidente: Fernanda CONTRI;<br />
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale<br />
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE<br />
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,<br />
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell&#8217;Amministrazione penitenziaria e dell&#8217;Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell&#8217;articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266), promosso con ordinanza del 21 gennaio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Mario Piu contro il Ministero della giustizia, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2004.<br />    Visto l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />    udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.</p>
<p align=center><b>    Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1.— Con ordinanza emessa il 21 gennaio 2004 il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria – nel corso di un giudizio avente ad oggetto l&#8217;impugnazione di un provvedimento di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (sessanta anni), adottato dall&#8217;amministrazione penitenziaria – ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 76 della Costituzione, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell&#8217;Amministrazione penitenziaria e dell&#8217;Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell&#8217;articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266), nella parte in cui non prevede modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di età, per il personale in servizio nel ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.<br />    2.— Il rimettente premette che il provvedimento di collocamento a riposo del ricorrente nel giudizio a quo – già ispettore superiore, promosso alla qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria in quanto vincitore di concorso bandito per laureati e diplomati, transitato, quindi, dal ruolo di concetto a quello direttivo – è stato adottato dall&#8217;amministrazione in base alle disposizioni di cui all&#8217;art. 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e all&#8217;art. 71 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell&#8217;art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), atteso che il d.lgs n. 146 del 2000 nulla prevede in merito. <br />    3.— In particolare, il rimettente osserva in punto di rilevanza che «l&#8217;esito sia del gravame che dell&#8217;incidente cautelare dipende dalla possibilità di considerare applicabile o meno la disposizione denunciata».<br />    Il giudice a quo osserva, quindi, che la legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell&#8217;Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura), ha previsto all&#8217;art. 12, comma 1, lettera b), il conferimento al Governo della delega per la «istituzione di un ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato», e, al comma 2, la istituzione di un ruolo direttivo speciale – al quale accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori – disponendo alla lettera c) del medesimo comma, il conferimento al Governo della delega a «prevedere modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di età solo per esigenze di servizio (…)».<br />    3.1. &#8211; Rileva, altresì, come l&#8217;art. 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell&#8217;Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia) abbia conferito al Governo delega per la revisione dell&#8217;ordinamento del personale dei ruoli della Polizia di Stato. In attuazione di detta delega è stato adottato il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell&#8217;articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), che nel Capo III, la cui rubrica reca Disposizioni transitorie, prevede all&#8217;art. 27, secondo la prospettazione del giudice a quo, «un innalzamento progressivo dei limiti di età per il collocamento a riposo dei commissari sulla base di una apposita tabella».<br />    In ragione del suddetto quadro normativo, pertanto, il rimettente  dubita della legittimità costituzionale del d.lgs. n. 146 del 2000, per violazione degli artt. 3, 4, 35 e 76 della Costituzione.<br />    3.2. &#8211;  Il Tar ritiene che si sia in presenza di un eccesso di delega «in minus», in quanto il decreto legislativo avrebbe omesso di disciplinare un aspetto essenziale della materia oggetto di delega, violando lo specifico principio e criterio direttivo dettato dall&#8217;art. 12, comma 2, lettera c), della legge n. 266 del 1999.<br />    Viene, inoltre, dedotta la violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione, in quanto il decreto delegato in questione, in contrasto con quanto previsto dall&#8217;art. 12, comma 1, lettera b), della legge delega, non assicura, in via transitoria, al personale già in servizio del ruolo direttivo del Corpo di Polizia penitenziaria, la medesima possibilità di innalzamento del limite di età per il collocamento a riposo, come previsto, invece, per il personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della polizia di Stato, ai sensi del d.lgs. n. 334 del 2000.<br />    Infine, il giudice a quo ritiene violati gli articoli 4 e 35 della Costituzione, «nella misura in cui la carente disciplina del decreto delegato non consente ai lavoratori interessati l&#8217;espletamento dell&#8217;attività professionale per il congruo arco temporale previsto dalla norma di delega».<br />    4.— È  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ed ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sia dichiarata non fondata.<br />    La difesa dello Stato ha dedotto, in particolare, che per il Corpo di polizia penitenziaria (diversamente da quanto avvenuto per la Polizia di Stato) non vi è stata l&#8217;esigenza di introdurre una disciplina transitoria, in quanto i ruoli direttivi sono stati creati ex novo dal d.lgs. n. 146 del 2000 ed il limite di età per il collocamento a riposo è stato fissato a sessanta anni per tutti i suoi appartenenti sin dal 1992 (d.lgs. n. 443 del 1992), in armonia con quanto già previsto per la Polizia di Stato. </p>
<p align=center><b>Considerato in diritto </b></p>
<p>1.— Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria dubita della legittimità costituzionale del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell&#8217;Amministrazione penitenziaria e dell&#8217;Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell&#8217;articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266), in riferimento agli articoli  3, 4, 35 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, nel quadro della disciplina delle modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche l&#8217;innalzamento dei limiti di età per il personale in servizio nel ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria. <br />    1.1.— Il rimettente ritiene che il d.lgs. n. 146 del 2000 contenga una lacuna normativa rispetto ai principî e ai criteri direttivi previsti per l&#8217;istituzione di un ruolo direttivo speciale nel Corpo della Polizia penitenziaria dall&#8217;art. 12, comma 2, lettera c), della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell&#8217;Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura) e consistenti nel «prevedere modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di età solo per esigenze di servizio (…)». <br />    Il mancato esercizio della delega, ad avviso del giudice rimettente, oltre a violare l&#8217;art. 76, sarebbe in contrasto con l&#8217;art. 3 della Costituzione, in quanto non prevederebbe, in via transitoria, per il personale (già in servizio) del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, la medesima possibilità di innalzamento del limite di età per il collocamento a riposo, assicurata per il personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell&#8217;articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78). Infine, secondo il giudice a quo, risulterebbero anche violati gli articoli 4 e 5 della Costituzione, «nella misura in cui la carente disciplina del decreto delegato non consente ai lavoratori interessati l&#8217;espletamento dell&#8217;attività professionale per il congruo arco temporale previsto dalla norma di delega».<br />    2.— La difesa dello Stato ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, in quanto per il Corpo di polizia penitenziaria (a differenza di quanto previsto per la Polizia di Stato) non si è dovuta introdurre una disciplina transitoria, dal momento che i ruoli direttivi sono stati istituiti dal d.lgs. n. 146 del 2000 e il limite di età per il collocamento a riposo era stato fissato a sessanta anni per tutti gli appartenenti al predetto Corpo sin dal 1992 (decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell&#8217;art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»), in armonia con quanto già previsto per la Polizia di Stato.<br />    3.— Il quadro normativo in cui si inserisce il provvedimento che ha dato origine alla controversia è rappresentato dalla disciplina del collocamento a riposo del personale, rispettivamente, del Corpo di polizia penitenziaria e della Polizia di Stato.  <br />    La legge n. 266 del 1999 ha previsto all&#8217;art. 12, comma 1, lettera b), la delega per la «istituzione di un ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato» e, al comma 2, la delega per «l&#8217;istituzione di un ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, al quale accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori del medesimo Corpo in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia».<br />    In ordine a tale ultimo ruolo la norma di delega ha indicato, tra gli altri, quali principî e criteri direttivi, «modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di età solo per esigenze di servizio».<br />    A sua volta, l&#8217;art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 146 del 2000 ha istituito il ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria (Corpo istituito con la legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»), tra le cui qualifiche rientra quella di commissario penitenziario. <br />    L&#8217;art. 20 del medesimo d.lgs. n. 146 del 2000 ha, inoltre, istituito il ruolo direttivo speciale del medesimo Corpo di polizia, articolato in qualifiche corrispondenti per livello ed ordine gerarchico a quelle analoghe del ruolo direttivo ordinario.<br />    Orbene, il citato decreto legislativo nulla ha innovato in ordine al limite di età per il collocamento a riposo del personale, per cui continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell&#8217;art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 443 del 1992, secondo il quale «il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è collocato a riposo d&#8217;ufficio al compimento del sessantesimo anno di età&#8221;. <br />    L&#8217;art. 1 del d.lgs. n. 334 del 2000 prevede l&#8217;articolazione della  carriera dei funzionari di Polizia nei ruoli dei commissari e dei dirigenti, ruoli già previsti e disciplinati dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza) e, in particolare, dal d.P.R 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia). L&#8217;art. 27 del d.lgs. n. 334 del 2000, con disposizione transitoria richiamata dal giudice a quo, stabilisce un&#8217;applicazione progressiva del limite d&#8217;età per il collocamento a riposo previsto dall&#8217;art. 13 (sessantesimo anno di età) per gli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale. <br />    4.— Tanto premesso, si può passare all&#8217;esame delle singole censure sollevate dal rimettente.<br />    Deve essere, innanzitutto, dichiarata la inammissibilità della censura sollevata con riferimento agli articoli 4 e 35 della Costituzione, in quanto l&#8217;indicazione dei parametri è enunciata senza alcuna motivazione specifica (ex multis, ordinanze n. 318 e n. 156 del 2004).<br />    5.— Infondata è, invece, la censura di violazione dell&#8217;art. 76 della Costituzione.<br />    Secondo il giudice a quo il d.lgs. n. 146 del 2000 contrasterebbe con la citata disposizione, per eccesso di delega «in minus», in quanto, benché la legge n. 266 del 1999 abbia disposto all&#8217;art. 12, comma 2, il conferimento al Governo della delega per la istituzione di un ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria e alla lettera c) del medesimo comma la delega a «prevedere modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di età solo per esigenze di servizio (…)», nel suddetto decreto legislativo nessuna disciplina è stata invece dettata in ordine al limite di età per il collocamento a riposo.<br />    Orbene, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l&#8217;esercizio incompleto della delega non comporta di per sé violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione (sentenze n. 218 del 1987 e n. 41 del 1975), salvo che ciò non determini uno stravolgimento della legge di delegazione, circostanza che deve essere esclusa in ordine alle disposizioni in esame.<br />    6.— E&#8217; altresì infondata la censura di violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione.<br />    Va preliminarmente osservato che il rimettente invoca, come tertium comparationis, l&#8217;art. 27 del d.lgs. n. 334 del 2000, il quale detta una disciplina transitoria, di carattere derogatorio, che, in quanto tale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può costituire un parametro utile ai fini del giudizio di illegittimità costituzionale per ingiustificata disparità di trattamento della disciplina generale che regola la fattispecie sottoposta all&#8217;esame del giudice a quo. E ciò senza considerare, sotto altro aspetto, che la norma stessa fissa una disciplina diversa da quella che il rimettente ha ritenuto esistente, sicché le situazioni poste a raffronto non sono neppure caratterizzate dalla eadem ratio derogandi. <br />    A tale riguardo – a prescindere dalla sostanziale differenza esistente tra gli ordinamenti della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, anche per quanto concerne le fonti delle relative discipline, e dalle diversità esistenti sotto il profilo strutturale e funzionale tra il rispettivo personale (cfr. ordinanza n. 342 del 2000, sentenza n. 65 del 1997 ) – va ricordato che la legge n. 121 del 1981 (art. 36) aveva disposto una delega al Governo per una nuova disciplina dell&#8217;ordinamento del personale appartenente all&#8217;amministrazione della pubblica sicurezza, da esercitarsi, tra l&#8217;altro, sulla base del criterio di prevedere la cessazione del rapporto di impiego «in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli», e comunque sulla base del principio secondo il quale il servizio doveva cessare «non oltre il compimento del sessantesimo anno di età». Il relativo decreto legislativo n. 335 del 1982, in attuazione del suindicato criterio, mentre ha fissato al cinquantottesimo anno di età il limite massimo per il collocamento a riposo degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, ha fissato al sessantesimo anno lo stesso limite per tutto il restante personale della Polizia di Stato svolgente funzioni di polizia. Il successivo decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 336 (Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia), all&#8217;art. 45, comma 1, ha dettato una disciplina transitoria per la quale il personale in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, inquadrato nei ruoli dei dirigenti o dei commissari della Polizia di Stato, era collocato a riposo d&#8217;ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Peraltro, il citato art. 45, comma 1,  è stato espressamente abrogato dall&#8217;art. 69, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 334 del 2000, il quale ha nuovamente fissato al sessantesimo anno di età il limite massimo per il collocamento a riposo dei funzionari della Polizia di Stato appartenenti ai ruoli dei commissari e dei dirigenti. In tale contesto normativo si colloca l&#8217;art. 27 del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, il quale, con norma dichiaratamente transitoria, ha previsto il progressivo riassorbimento dello scaglionamento dei pensionamenti in modo da consentire che, per i dipendenti per i quali era stato previsto, il maggior limite di età dei sessantacinque anni fosse ricondotto alla disciplina a regime del limite di età per il collocamento a riposo a sessanta anni. <br />    Orbene, per il personale appartenente ai ruoli del Corpo della polizia penitenziaria non si è mai determinata una analoga situazione, giacché per esso, come si è prima precisato, il limite massimo di età per il collocamento a riposo è sempre stato di anni sessanta. Non sussisteva, dunque, lo stesso presupposto perché fosse introdotta nel decreto legislativo n. 146 del 2000 una disposizione transitoria analoga a quella prevista per il personale della Polizia di Stato dall&#8217;art. 27 più volte citato.<br />    Non versandosi, dunque, nella ipotesi di situazioni sostanzialmente identiche che siano state disciplinate dalla legge in modo ingiustificatamente diverso, non può ritenersi sussistente la denunciata violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione. </p>
<p align=center><b>per questi motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>    1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell&#8217;Amministrazione penitenziaria e dell&#8217;Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell&#8217;articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266), sollevata, in riferimento agli artt. 4 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe;</p>
<p>    2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo decreto legislativo n. 146 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.<br />    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.</p>
<p>F.to:<br />Fernanda CONTRI, Presidente<br />Alfonso QUARANTA, Redattore<br />Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<br />Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.<br />Il Direttore della Cancelleria<br />F.to: DI PAOLA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2005-n-149/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1636</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1636/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1636/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1636/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1636</a></p>
<p>Pres. Iannotta , est. Lamberti Cooperativa Sociale Risorgimento S.c.r.l., Cooperativa Sport Design s.r.l., Associazione Polisportiva Sport Vacanze (avv.ti A. Bagnoli e T. Manzo) c. Comune di Modugno (avv. A. Enzo) sulla legittimazione ad agire di associazioni temporanee di impresa, sull&#8217;affiliazione a Federazioni sportive per gestione impianti sportivi, e sulla pendenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1636/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1636</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta , est. Lamberti<br /> Cooperativa Sociale Risorgimento S.c.r.l., Cooperativa Sport Design s.r.l., Associazione Polisportiva Sport Vacanze  (avv.ti A. Bagnoli e T. Manzo) c. Comune di Modugno (avv. A. Enzo)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione ad agire di associazioni temporanee di impresa, sull&#8217;affiliazione a Federazioni sportive per gestione impianti sportivi, e sulla pendenza di due ricorsi identici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. &#8211; servizi pubblici – legittimazione ad agire – associazione temporanea di impresa costituenda – associazione temporanea di impresa costituita – condizioni.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – pendenza di due ricorsi identici – mancata rinuncia espressa– declaratoria di inammissibilità – illegittimità – sopravvenuto difetto di interesse del primo ricorso – legittimità.</p>
<p>3. Sport &#8211; affiliazione alla Federazione – status di soggetto dell’ordinamento sportivo – mancato rinnovo affiliazione – conseguenze.</p>
<p>4. Contratti della p.a. &#8211; servizi pubblici – gestione impianto sportivo – ammissione – associazione sportiva abilitata – individuazione – affiliazione alla Federazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di procedure di aggiudicazione di pubblici appalti di servizi, la legittimazione ad agire per la tutela degli interessi conseguenti al procedimento di gara sussiste sia nei confronti della associazione temporanea di impresa costituenda, congiuntamente alle altre associate  e disgiuntamente in capo ad ogni singola impresa partecipante, sia nei confronti dell’associazione temporanea costituita, in persona della capogruppo ed anche della singola impresa riunita in raggruppamento (nel caso però che sussista un interesse differenziato da tutelare con l’impugnazione degli atti del procedimento di aggiudicazione della gara).</p>
<p>2. La pendenza innanzi ad uno stesso giudice di due ricorsi tra loro identici per i soggetti e per il titolo implica la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di quello in trattazione e non certo la declaratoria di inammissibilità per mancata rinuncia espressa al ricorso precedentemente proposto avverso lo stesso provvedimento, in quanto siffatta pronuncia si risolve in un sostanziale diniego di giustizia, affatto conforme ai principi di giurisdizione.</p>
<p>3. L’affiliazione di società sportiva alla Federazione è volta all’acquisizione della status di soggetto dell’ordinamento sportivo, al pari degli altri provvedimenti compresi nella categoria  delle ammissioni amministrative. Ne consegue che il mancato rinnovo dell’affiliazione è indice della volontà soggettiva di dismettere lo status da detto ordinamento, atteso che tale status si conserva o si perde a seconda della manifestazione di volontà dell’interessato in tal senso.</p>
<p>4. Ai fini del conferimento della gestione di un impianto sportivo comunale, laddove il bando di gara prescrive che l’aggiudicatario deve essere un’associazione sportiva abilitata, tale prescrizione si deve intendere riferita soltanto a un soggetto affiliato ad una Federazione sportiva, in quanto l’affiliazione è in grado di garantire, più di ogni altra qualità materialmente posseduta, la correttezza dell’attività sportiva ed il buon funzionamento dell’ impianto e delle di lui risorse, non potendosi ridurre l’aspetto dell’abilitazione alla mera e generica conformità della disciplina e degli scopi associativi alle finalità generali perseguite dall’appaltante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimazione ad agire di associazioni temporanee di impresa, sull’affiliazione a Federazioni sportive per gestione impianti sportivi, e sulla pendenza di due ricorsi identici</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			 <br />	<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.1636/05REG.DEC.<br />
		 N.  2108  REG.RIC.<br />	<br />
ANNO 2004</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 2108/2004, proposto dalla</p>
<p> <b>Cooperativa Sociale Risorgimento S.c.r.l.</b> corrente in Modugno in persona del legale rappresentate pro tempore, sig. Vignola Vincenzo, dalla Cooperativa Sport Design s.r.l. con sede in Bari in persona del legale rappresentante, sig. Salvatore Elia e dall’Associazione Polisportiva Sport Vacanze con sede in Bari, tutte in proprio e quale componenti della costituenda ATI rappresentate e difese dall’avv. Alberto Bagnoli con domicilio eletto in Roma, via Cicerone 28 presso l’avv. Tommaso Manzo;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Modugno</b>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Enzo, con domicilio  eletto in Roma presso lo studio del medesimo Via San Damaso 15;</p>
<p>E NEI CONFRONTI</p>
<p>dell’<b>impresa Antonio Dell&#8217;Erba</b> quale ditta individuale e quale mandataria capogruppo dell’A.T.I costituita con la società Meridionale Servizi s.c.a.r.l. e la società Blu Project, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Ayr e dall’avv. Luigi Giuseppe Decollanz, con domicilio eletto in Roma Viale degli Scipioni n. 110 presso l’avv. Michela Damadei;</p>
<p>della <b>società Meridionale Servizi S.c.r.l.</b>, in proprio e quale mandante dell’ATI costituita con l’impresa Antonio Dell&#8217;erba e con l’impresa Blu Project;</p>
<p>della <b>società Blu Project Di Rutilli Sabino</b>, in proprio e quale mandante dell’ATI costituita con l’impresa Antonio Dell&#8217;erba e la società Meridionale Servizi S.c.r.l.;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del TAR della Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I in data 7 gennaio 204 n. 2/2004, che ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 1812/2003 proposto avverso la determinazione 21 agosto 2003 n. 220/RD/III Sett. del Dirigente Capo III Settore lavori pubblici &#8211; servizi &#8211; manutenzione del comune di Modugno che ha approvato gli atti di gara per la gestione del complesso natatorio sito in Modugno alla via Paradiso, aggiudicandola all’ATI Dell&#8217;erba Antonio (capogruppo) Meridionale Servizi s.c.a.r.l. e Blu Project;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di  Modugno e dell’impresa Dell&#8217;Erba Antonio in proprio e quale mandataria capogruppo dell’A.T.I.<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2004, relatore il Consigliere Cesare Lamberti e uditi, altresì, gli avvocati Bagnoli e l’avv. Augusto per sé e su delega dell’avv. Ayr;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con determinazione in data 21 agosto 2003 n. 220/RD/III Sett., il Dirigente Capo III Settore lavori pubblici &#8211; servizi &#8211; manutenzione del comune di Modugno ha approvato gli atti di gara per la gestione del complesso natatorio sito alla via Paradiso, aggiudicandola all’ati Dell&#8217;Erba Antonio (capogruppo) Meridionale Servizi s.c. a r.l. e Blu Project. L’aggiudicazione è stata impugnata al TAR della Puglia con ricorso n. n.1240/2003 dalla Cooperativa sociale Risorgimento s.c.r.l. dalla Cooperativa Sport Design s.r.l. e dall’Associazione Polisportiva Sport Vacanze, che avevano partecipato alla gara in ATI costituenda, qualificandosi al secondo posto con punti 88,586/100, dei quali punti 48,60/60 per l’offerta tecnica e punti 39,986/40 per l’offerta economica. In punto di fatto, la Cooperativa sociale Risorgimento ha esposto di essere stata in un primo tempo esclusa dalla gara per difetto dei requisiti di partecipazione e poi riammessa a seguito di ricorso al Tar della Puglia, che la differenza di punteggio con la prima classificata era del tutto esiguo perché pari a punti 0,437 e che la prima classificata era priva dell’affiliazione CONI cui era subordinata l’aggiudicazione. Ciò premesso, la Cooperativa sociale Risorgimento ha spiegato avverso l’aggiudicazione tre distinte censure, precisamente: 1) violazione del bando di gara ed eccesso di potere per carenza d’istruttoria e travisamento, erronea motivazione e falsa presupposizione: 1a) il bando prescriveva che le domande di partecipazione dovevano essere corredate con la dichiarazione sul possesso di esperienza sportiva nel settore specifico di una o più discipline agonistiche praticabili negli impianti sportivi in affidamento con affiliazione a una o più federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Il requisito doveva essere comprovato con l’idoneità sportiva, capacità ed esperienza organizzativa di manifestazioni sportive, dimostrata mediante certificato di affiliazione ed idonea documentazione a supporto. Ogni irregolarità riscontrata nella formulazione delle offerte e nella documentazione prodotta sarebbe stato motivo di esclusione dalla gara; 1b) il possesso del predetto requisito da parte dell’aggiudicataria, ditta Dell&#8217;Erba Antonio, capo gruppo dell&#8217;ATI con Meridionale Servizi e Blu Project è stato comprovato con la dichiarazione 27.1.2003 che l’Associazione Centro Sportivo “Dell&#8217;Erba Nuoto” possiede esperienza sportiva nelle discipline sportive del nuoto e della pallanuoto ed è affiliata alla FIN, riconosciuta dal CONI: è ingiustificato il punteggio tecnico ricevuto per tale attestazione; 1c) l’ati dell’Erba non ha inviato i documenti attestanti l’affiliazione alla FIN, a dimostrazione di quanto autocertificato nelle dichiarazioni allegate alla domanda; 1d) non è veritiero quanto afferma nelle sue dichiarazioni l&#8217;ATI aggiudicataria circa l’affiliazione dell’A.S. Centro Sportivo “Dell&#8217;Erba Nuoto” alla FIN: tale associazione ha invece effettuato la prima affiliazione in data 16.12.1994 e l’ultima affiliazione nell&#8217;anno agonistico 1997/98, senza più rinnovarla; 2) violazione ed erronea applicazione sotto altro aspetto del bando di gara e dei criteri stabiliti dalla commissione giudicatrice nel verbale del 5.4.2003 n. 6; eccesso di potere per erronea e falsità dei presupposti: l’Ati dell’Erba è risultata aggiudicataria con punti 89,023/100 a fronte delle ricorrenti con punti 88,586/100. Per l’offerta tecnica all’ATI Dell’Erba risulta assegnato il punteggio massimo di 8,00/8, nel quale ha rivestito rilevo prevalente l’attività sportiva, rivelatasi poi inesistente. 3) violazione del principio della segretezza delle offerte e della par condicio dei concorrenti: non sono state adottate le necessarie cautele per la conservazione e l’esame dei plichi, necessarie dopo la riammissione dell’offerta delle ricorrenti. Nel relativo giudizio si sono costituiti il Comune e le controinteressate: in particolare l’ATI Dell&#8217;Erba ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della Cooperativa Risorgimento, che avrebbe proposto ricorso in nome e per conto di un’associazione temporanea costituenda e formalmente inesistente. Nel respingere la domanda cautelare, con ordinanza n. 725 del 8.10.2003, il Tar della Puglia ha fatto riferimento a seri profili di inammissibilità. Nei confronti dei medesimi provvedimenti è stato perciò proposto innanzi allo stesso Tar della Puglia &#8211; Bari l’ulteriore tempestivo ricorso n. 1240/2003, nel quale alla capogruppo della costituenda associazione temporanea si sono associate anche le altre mandanti. Nel ricorso sono stati formulati gli stessi due motivi del precedente ricorso n. 1812/2003 e in aggiunta altri due nuovi motivi: 4) violazione del principio di segretezza delle offerte e della par condicio dei concorrenti alle gare; 5) eccesso di potere e violazione dei principi generali in materia di contestualità del giudizio comparativo. Con la sentenza impugnata, resa in forma semplificata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto in pendenza di altro ricorso non espressamente rinunciato. Avverso la sentenza hanno proposto appello le originarie ricorrenti. Nel presente grado si sono costituite l’ATI Dell’Erba aggiudicataria e il comune di Modugno, che hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso di primo grado, hanno addotto l’infondatezza dell’appello e hanno chiesto la conferma della sentenza.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I.	La sentenza in epigrafe del Tar della Puglia ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 1812/2003 avverso la determinazione 21 agosto 2003 n. 220/RD/III Sett. del dirigente Capo III Settore Lavori pubblici &#8211; servizi &#8211; manutenzione del comune di Modugno che ha aggiudicato la gara per la gestione del locale complesso natatorio in favore dell’ATI Dell&#8217;erba Antonio (capogruppo) Meridionale Servizi s.c.a.r.l. e Blu Project. La sentenza ha affermato: -che i medesimi atti risultano già impugnati dalle stesse attuali ricorrenti con precedente ricorso n. 1240/2003; -che la proposizione del ricorso consuma il diritto di azione e il ricorso successivo tra le stesse parti con lo stesso petitum e causa pretendi, pur se proposto in termini, deve ritenersi inammissibile per violazione del divieto scaturente dal principio del ne bis in idem; -che la proposizione di nuove censure avverso gli atti già gravati da un precedente ricorso dallo stesso interessato, richiederebbe la rinuncia al precedente ricorso oppure l’integrazione del precedente con motivi aggiunti.																																																																																												</p>
<p>II.	Il Collegio non ritiene di potersi allineare a tali affermazioni.																																																																																												</p>
<p>II.1.	L’identità di ricorsi nei confronti dello stesso provvedimento che si riscontra quando vi sia assoluta corrispondenza fra gli elementi che valgono ad identificare la relativa azione (soggetti, causa petendi e petitum) è oggetto della specifica disposizione sulla continenza di cause dell’art. 39, comma 2, c.p.c. la cui disciplina è propria anche del processo amministrativo (ex plurimis, Cons. Stato A.P., 17 ottobre 1994, n. 13). Nella suddetta norma, il possibile conflitto di giudicati viene evitato con il criterio della prevenzione, se la causa proposta per seconda appartiene per materia o per valore alla competenza dello stesso giudice innanzi al quale è pendente la prima, o con la sentenza dichiarativa della continenza che rimette la causa innanzi al giudice competente per materia o per valore (Cass. sez. lav., 22 ottobre 1994, n. 8685). In presenza di un’espressa disposizione volta ad evitare giudicati contraddittori nel caso di assoluta identità di ricorsi contemporaneamente pendenti davanti allo stesso giudice, una pronuncia d’inammissibilità per la mancata rinuncia espressa al ricorso precedentemente proposto avverso lo stesso provvedimento si risolve in un sostanziale diniego di giustizia affatto conforme ai principi sulla giurisdizione. Nella specie, la decisione  di una delle due cause fra loro identiche per i soggetti e per il titolo e pendenti innanzi allo stesso giudice implicava la declaratoria di sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione dell’altra, non certo la declaratoria d’inammissibilità di quella in trattazione innanzi a Tar, la cui sentenza deve essere pertanto riformata. Va altresì precisato che il ricorso n. 1812/2003, deciso con la sentenza in esame è pienamente ammissibile sotto il profilo della legittimazione attiva: risulta infatti proposto dalla Cooperativa sociale Risorgimento a responsabilità limitata s.c.r.l., dalla Cooperativa Sport Design s.r.l. e dall’Associazione Polisportiva Sport Vacanze, tutte in proprio e quale componenti della costituenda ATI partecipante alla gara indetta dal comune di Modugno. La costante giurisprudenza ammette l’esistenza della legittimazione processuale ad agire al fine di tutelare gli interessi conseguenti al procedimento di gara sia nei confronti dell’associazione temporanea costituenda congiuntamente alle altre associate e disgiuntamente in capo ad ogni singola impresa partecipante (Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 22 novembre 2001, n. 607), sia nei confronti dell&#8217;associazione temporanea di imprese costituita, in persona della capogruppo ed anche della singola impresa riunita in raggruppamento, nel caso però che sussista un interesse differenziato da tutelare con il ricorso all&#8217;impugnazione degli atti del procedimento di aggiudicazione della gara (Consiglio Stato, sez. IV, 28 maggio 1988, n. 478). Sempre relativamente al ricorso n. 1812/2003, il Collegio non ravvisa, infine alcuna violazione dell’art. 170 c.p.c. per difetto di notifica all’atto introduttivo al procuratore costituito. Il codice di rito prevede che tale obbligo insorge dopo la costituzione in giudizio del convenuto, che nella causa di specie non si era realizzata in quanto il rapporto processuale istauratosi con il ricorso n. 1812/2003 era del tutto autonomo e diverso da quello a suo tempo incardinato con il precedente ricorso n. 1240/2003.																																																																																												</p>
<p>III.	Deve a tal punto essere esaminato il merito del ricorso n. 1812/2003, nella cui trattazione precede, in ordine logico, il primo motivo, riprodotto nell’appello, che afferma l’erroneità del presupposto in base al quale all’aggiudicataria sarebbe stato riconosciuto il punteggio per il possesso di esperienza sportiva nel settore specifico di una o più discipline agonistiche praticabili negli impianti sportivi in affidamento. Requisito da comprovare con l’affiliazione a una o più federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuta dal CONI. Al proposito, il punto 12.1. lett.g) del bando prescriveva ai candidati di produrre una dichiarazione attestante il possesso di esperienza sportiva nel settore specifico di una o più disciplina agonistiche praticabili negli impianti sportivi in affidamento, con affiliazione a una o più federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI. Per la qualificazione ed esperienza sportiva, all’ATI Dell’Erba sono stati attribuiti dalla Commissione punti 8, corrispondenti al massimo previsto per il requisito: e ciò sulla base della dichiarazione in data 28 gennaio 2003 del titolare della ditta stilata in maniera conforme alla clausola di cui al punto 12.1. lett.g) del bando di gara. Alla richiesta 22 luglio 2003 n. 0035009 del Settore lavori pubblici di far pervenire ad integrazione della documentazione richiesta l’ “apposita attestazione di esperienza sportiva con relativa affiliazione al CONI dell’Associazione centro sportivo Dell’Erba nuoto” l’aggiudicataria dette riscontro con nota (pervenuta al Comune il) 29 luglio 2003 ove si precisava che “l’Associazione centro sportivo Dell’Erba nuoto” risultava affiliata alla FIN ai sensi dell’art. 1 della circolare 1998/99 e con successivi chiarimenti del 5 agosto 2003 esplicativi del contenuto della predetta circolare, secondo cui il requisito dell’affiliazione, una volta ottenuto il riconoscimento della disciplina agonistica praticata resta in capo all’associazione richiedente a tempo indeterminato. Siffatte conclusioni risultano innanzitutto contraddette dalla documentazione in atti (nota 29.8.2003 n. 948/A/23 della F.I.N. &#8211; Comitato regionale pugliese), secondo cui la C.S. Dell’Erba Nuoto ha effettuato la prima affiliazione in data 16.12.94 e che l&#8217;ultima affiliazione risale all&#8217;anno agonistico 1997/98; da quell&#8217;anno la società non ha più rinnovato l&#8217;affiliazione annuale alla Federazione e pertanto è decaduta dai ranghi federali: Dell’Erba Antonio non ha poi prodotto domanda di affiliazione al Comitato regionale. Sempre il medesimo Comitato (nota 14.11.2003 n. 1206/A/23) ha attestato altresì che il c.s. Dell’Erba Martina Franca alla data odierna non ha prodotto domanda di affiliazione alla Federazione. Tanto chiarito in fatto, va precisato in diritto che l’affiliazione di società sportiva -al pari degli altri provvedimenti compresi nella categoria delle ammissioni amministrative- è volto alla acquisizione dello status di soggetto dell&#8217;ordinamento sportivo: status che si conserva o si perde a seconda della manifestazione di volontà dell’interessato in tale senso (Cons. Stato, VI, 30 settembre 1995, n. 1050; VI, 31 dicembre 1993, n. 1112). Non vi è dubbio che, il mancato rinnovo dell’affiliazione sia quantomeno indice delle volontà soggettiva di dismettere lo status da detto ordinamento, che non poteva perciò definirsi esiste al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Erroneamente è stato perciò dichiarato il possesso del requisito di cui al punto 12.1 lett.g del bando in cado all’ATI Dell’Erba, in quanto il requisito dell’esperienza sportiva nelle discipline sportive ivi previste essere comprovato soltanto con lo specifico attestato di affiliazione per conseguire il punteggio da attribuire all’offerta tecnica. Se il bando di gara prescrive che l&#8217;aggiudicatario deve essere un&#8217;associazione sportiva abilitata -ai fini del conferimento della gestione di un impianto sportivo comunale- tale prescrizione si deve intendere riferita soltanto a un soggetto affiliato ad una federazione sportiva in quanto l’affiliazione è in grado di garantire, più d&#8217;ogni altra qualità materialmente posseduta, la correttezza dell&#8217;attività sportiva ed il buon funzionamento dell&#8217;impianto e delle di lui risorse, non potendosi ridurre l&#8217;aspetto dell&#8217;abilitazione alla mera e generica conformità della disciplina e degli scopi associativi alle finalità generali perseguite dall’appaltante (Cons. Stato, V, 15 maggio 2001, n. 2708). Nella giurisprudenza della Sezione la prova dell’affiliazione è necessaria addirittura se il bando di gara non ne faccia espressa menzione: non è pertanto sufficiente a comprovare il possesso del requisito il semplice richiamo alla circolare della Federazione Italiano Nuoto circa il perdurare a tempo indeterminato dell&#8217;affiliazione, una volta ottenuto il riconoscimento della disciplina agonistica praticata: affermazione questa smentita dalla stessa F.I.N. nella nota 29.8.2003 n. 948/A/23 circa la decadenza dai ranghi federali dalla A.S. Dell’Erba nuoto. Sono pertanto ineccepibili l’affermazione della Cooperativa Risorgimento sull’inidoneità della documentazione inviata dall&#8217;ATI Dell&#8217;Erba, sotto il profilo formale e sostanziale, a comprovare l’affiliazione alla FIN e la conclusione che essa ne atre in merito all’illegittimità dell’Amministrazione che l’ha ritenuta valida ai fIni del possesso del requisito e dell’aggiudicazione dell&#8217;appalto all&#8217;ATI Dell&#8217;Erba.																																																																																												</p>
<p>IV.	L’appello deve essere conclusivamente accolto e riformata l’impugnata decisione con conseguente accoglimento del ricorso originario. Segue l’annullamento dell’aggiudicazione della gara all’ATI dell’Erba. Sussistono i giusti motivi per la compensazione della spese di ambedue i gradi di giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata decisione annulla l’aggiudicazione della gara all’ATI dell’Erba.  Spese di entrambi i gradi compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2004 con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
Raffaele Iannotta					Presidente<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani		Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti  					Consigliere, est.<br />	<br />
Goffredo Zaccardi					Consigliere<br />	<br />
Claudio Marchitiello				Consigliere																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12 aprile 2005<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.150</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2005-n-150/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2005-n-150/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2005-n-150/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.150</a></p>
<p>Pres. CONTRI, Red. DE SIERVO OGM in Puglia e nelle Marche Regione Puglia &#8211; Norme in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione di organismi geneticamente modificati &#8211; Regione Marche &#8211; Disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche. Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2005-n-150/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.150</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2005-n-150/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.150</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CONTRI, Red. DE SIERVO</span></p>
<hr />
<p>OGM in Puglia e nelle Marche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Regione Puglia &#8211; Norme in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione di organismi geneticamente modificati &#8211; Regione Marche &#8211; Disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2003, n. 26 (Norme in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione di Organismi geneticamente modificati – OGM), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all&#8217;art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione.</p>
<p>Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 3 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all&#8217;art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione.</p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:</p>
<p>  Presidente: Fernanda CONTRI;<br />
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale<br />
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE<br />
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,<br />
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2003, n. 26 (Norme in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione di Organismi geneticamente modificati – OGM) e della legge della Regione Marche 3 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 6 febbraio e il 3 maggio 2004, depositati in cancelleria il 16 febbraio e il 12 maggio successivi ed iscritti ai nn. 21 e 54 del registro ricorsi 2004.<br />	Visti gli atti di costituzione delle Regioni Puglia e Marche, nonché gli atti di intervento della Associazione Sementieri Mediterranei AS.SE.ME., della Federazione regionale dei coltivatori diretti Puglia, dell&#8217;Associazione regionale per l&#8217;agricoltura, l&#8217;ambiente ed il territorio “Terranostra di Puglia”, dell&#8217;Associazione per la difesa e l&#8217;orientamento dei consumatori ADOC, della Confconsumatori Federazione regionale della Puglia, dell&#8217;Ecoistituto Puglia Onlus, dell&#8217;Adiconsum Puglia, della Flai Cgil Puglia, della Fai Cisl Puglia, della Uila Uil Puglia, della Cgil regionale Puglia, della U.S.R. Cisl Puglia, della Uil regionale Puglia, della A.I.A.B. Puglia, del Codacons Onlus Puglia, di Italia Nostra, del WWF Legambiente e della Federazione regionale dei coltivatori diretti Marche;<br />	udito nell&#8217;udienza pubblica del 22 febbraio 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo;<br />	uditi gli avvocati Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri, Claudio Chiola per l&#8217;Associazione Sementieri Mediterranei AS.SE.ME., Pietro Quinto per la Federazione regionale coltivatori diretti Puglia, Associazione regionale per l&#8217;agricoltura, l&#8217;ambiente ed il territorio “Terranostra di Puglia”, Associazione per la difesa e l&#8217;orientamento dei consumatori ADOC, Confconsumatori Federazione regionale della Puglia, Ecoistituto Puglia Onlus, Adiconsum Puglia, Flai Cgil Puglia, Fai Cisl Puglia, Uila Uil Puglia, Cgil regionale Puglia, U.S.R. Cisl Puglia, Uil regionale Puglia, A.I.A.B. Puglia, Codacons Onlus Puglia, Italia Nostra e WWf Legambiente, Angelo Piazza per la Regione Puglia, Andrea Calzolaio per la Federazione regionale coltivatori diretti Marche, Stefano Grassi per la Regione Marche.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. – Con ricorso notificato il 6 febbraio 2004, depositato il 16 febbraio 2004 e iscritto al n. 21 del registro ricorsi del 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Puglia 4 dicembre 2003, n. 26 (Norme in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione di Organismi geneticamente modificati – OGM), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 144 del 10 dicembre 2003.<br />    Il ricorrente lamenta, in particolare, che l&#8217;art. 2 della legge regionale impugnata, “disponendo un divieto generalizzato di coltivazione di piante e di allevamento di animali geneticamente modificati o di ogni altro tipo di OGM”, si porrebbe in contrasto, in primo luogo, con l&#8217;art. 22 della direttiva 2001/18/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull&#8217;emissione deliberata nell&#8217;ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio), che stabilisce il principio della libera circolazione e dispone che gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l&#8217;immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti, conformi ai requisiti della direttiva stessa.<br />    Il predetto “divieto generalizzato” determinerebbe inoltre la violazione delle disposizioni di cui all&#8217;art. 23 della citata direttiva 2001/18/CE e all&#8217;art. 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l&#8217;emissione deliberata nell&#8217;ambiente di organismi geneticamente modificati); tali disposizioni, infatti, secondo quanto esposto nel ricorso, conterrebbero “una clausola di salvaguardia”, in base alla quale solo le previste autorità competenti potrebbero bloccare, ricorrendone gli specifici presupposti e con le modalità previste, la circolazione sul proprio territorio di un prodotto contenente OGM ritenuto pericoloso, avviando una serie di consultazioni al termine delle quali la Commissione UE dovrebbe decidere sulla fondatezza delle misure unilaterali di salvaguardia, ripristinando un eguale livello di protezione all&#8217;interno della Comunità, ovvero invitando lo Stato che le abbia adottate ad abrogarle e a ripristinare la libera circolazione del prodotto sul proprio territorio.<br />    Osserva, inoltre, l&#8217;Avvocatura che l&#8217;autorità competente responsabile per l&#8217;attuazione delle prescrizioni della direttiva sarebbe, secondo l&#8217;art. 2 del decreto legislativo sopra menzionato, il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, che opera d&#8217;intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministeri della salute, del lavoro, delle politiche agricole, delle attività produttive, nonché con il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca scientifica.<br />    In ragione di quanto appena esposto, la normativa regionale censurata, ponendosi in diretto contrasto con quella comunitaria, violerebbe l&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione ed invaderebbe altresì la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; ciò, anche in quanto «il previsto divieto generalizzato alla presenza di OGM sul territorio regionale» si porrebbe «al di fuori del complesso quadro procedurale delineato in materia dal decreto legislativo n. 224 del 2003, ai fini di una uniforme tutela ambientale su tutto il territorio nazionale».<br />    2. – Si è costituita in giudizio, con memoria depositata in data 24 marzo 2004, la Regione Puglia, chiedendo – con riserva di articolare successivamente la propria difesa – che il ricorso sia respinto a causa della sua totale infondatezza. In data 6 agosto 2004 la Regione Puglia ha depositato una “nuova memoria di costituzione”, con le medesime conclusioni e riserva di successiva articolazione delle difese, riconoscendo di essersi precedentemente costituita fuori termine, ma affermando tuttavia di potersi costituire nuovamente in forza dell&#8217;art. 33 “del decreto del Presidente della Corte costituzionale 21 luglio 2004” (Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), il quale stabilisce, in via transitoria, che «la costituzione delle parti nei procedimenti pendenti davanti alla Corte alla data di entrata in vigore delle presenti norme integrative è ammessa fino al decimo giorno successivo alla data stessa, qualora il termine non venga a scadere posteriormente».<br />    3. – Ha depositato atto d&#8217;intervento ad opponendum, in data 29 marzo 2004, l&#8217;Associazione Sementieri Mediterranei (AS.SE.ME.), la quale ha concluso per l&#8217;inammissibilità e comunque per l&#8217;infondatezza delle censure proposte nel ricorso, chiedendo in via gradata che questa Corte disponga una istruttoria «tendente ad accertare l&#8217;irreversibilità dell&#8217;inquinamento determinato dall&#8217;impiego di OGM». L&#8217;Associazione interveniente ritiene che non si possa dubitare della propria legittimazione ad intervenire nel giudizio dal momento che la controversia verterebbe sulla «legittimità costituzionale di una legge della Regione Puglia direttamente incidente sulle attività e sugli interessi dei suoi associati, immediatamente coinvolti dalla applicazione delle disposizioni legislative poste sub judice».<br />    Hanno altresì depositato atto d&#8217;intervento ad opponendum, in data 29 marzo 2004, la Federazione regionale coltivatori diretti di Puglia, l&#8217;Associazione regionale per l&#8217;agricoltura, l&#8217;ambiente ed il territorio “Terranostra di Puglia”, l&#8217;Associazione per la difesa e l&#8217;orientamento dei consumatori ADOC, la Confconsumatori Federazione regionale della Puglia, l&#8217;Ecoistituto Puglia ONLUS, l&#8217;ADICONSUM Puglia, la FLAI CGIL Puglia, la FAI CISL Puglia, la UILA UIL Puglia, la CGIL regionale Puglia, la U.S.R. CISL Puglia, la UIL regionale Puglia, la A.I.A.B. Puglia, il CODACONS ONLUS Puglia, Italia Nostra, il WWF, Legambiente, i quali, limitandosi a dichiarare di avere interesse ad opporsi al ricorso introduttivo del giudizio, hanno concluso per l&#8217;infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.<br />    Successivamente, l&#8217;Associazione Sementieri Mediterranei (AS.SE.ME.), in data 5 agosto 2004, ha presentato “atto di intervento bis in sanatoria”, mentre gli altri intervenuti, in data 6 agosto 2004, hanno presentato atto di costituzione dichiarando – questi ultimi – di volersi avvalere dell&#8217;art. 33 “del decreto del Presidente della Corte costituzionale” 21 luglio 2004 nella denegata ipotesi in cui il loro precedente atto di intervento fosse dichiarato tardivo.<br />    4. – Con ricorso notificato il 3 maggio 2004, depositato il 12 maggio 2004 e iscritto al n. 54 del registro ricorsi del 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Marche 3 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 23 dell&#8217;11 marzo 2004.<br />    Anche in questo caso, con argomentazioni identiche al ricorso presentato avverso la legge della Regione Puglia n. 26 del 2003, il ricorrente lamenta, in particolare, che attraverso la legge impugnata il legislatore regionale, «disponendo agli artt. 1, 2, 3 e 7 un divieto generalizzato di coltivazione e consumo, nonché l&#8217;esclusione da qualsiasi incentivazione di ogni tipo di organismo geneticamente modificato (OGM) e, comunque, intervenendo in maniera autonoma con l&#8217;intera legge regionale in un settore di esclusiva competenza statale», si sarebbe posto in contrasto con l&#8217;art. 22 della direttiva 2001/18/CE, concernente l&#8217;emissione deliberata nell&#8217;ambiente di organismi geneticamente modificati, nonché con le disposizioni di cui all&#8217;art. 23 della citata direttiva e all&#8217;art. 25 del d.lgs. n. 224 del 2004 recante l&#8217;attuazione della stessa direttiva nel territorio nazionale, con ciò violando l&#8217;art.117, primo comma, della Costituzione ed invadendo altresì la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.<br />    5. – Si è costituita in giudizio, con memoria depositata in data 21 maggio 2004, la Regione Marche, chiedendo che il ricorso venga dichiarato infondato.<br />    La Regione ritiene evidente che la legge impugnata non intervenga in materia di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema, ma sia volta a disciplinare la produzione agricola e, in particolare, ad incentivare l&#8217;agricoltura di qualità, nell&#8217;ambito del territorio regionale. La normativa censurata troverebbe pertanto il proprio titolo di legittimazione nella materia “agricoltura”, che si colloca nell&#8217;ambito oggettivo affidato alla competenza legislativa residuale delle Regioni di cui all&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione e sottratto alla competenza legislativa statale, secondo quanto riconosciuto da questa stessa Corte nella sentenza n. 12 del 2004. Ciò sarebbe avvalorato dalle nozioni di “agricoltura” ricavabili dall&#8217;art. 32 del Trattato CE e dall&#8217;art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all&#8217;art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nonché dal fatto che la legge impugnata sarebbe chiaramente intervenuta nella disciplina della produzione agricola regionale (artt. 1 e 6) e degli interventi a favore dell&#8217;impresa agricola (art. 3). E, d&#8217;altronde, questa Corte avrebbe già significativamente chiarito che, per la determinazione dell&#8217;ambito della materia dell&#8217;agricoltura, occorre aver riguardo soltanto alla «cura degli interessi connessi ai prodotti del suolo» (sentenza n. 142 del 1972), ribadendo più volte che la determinazione delle materie regionali deve essere compiuta in modo obiettivo, senza riferimento al risultato da conseguire, puntando bensì l&#8217;attenzione sull&#8217;«oggetto di disciplina normativa» per individuare – attraverso l&#8217;eventuale utilizzo del criterio di prevalenza – quale sia la “materia” in cui incardinare l&#8217;intervento legislativo regionale (al riguardo, la Regione cita la sentenza n. 370 del 2003). Inoltre, risulterebbe decisiva la pronuncia con cui questa Corte ha individuato il “nocciolo duro della materia agricoltura” nella “produzione di vegetali e animali destinati all&#8217;alimentazione” (sentenza n. 12 del 2004).<br />    D&#8217;altra parte, non sarebbe possibile dedurre – prosegue la Regione – un&#8217;invasione della competenza statale di cui alla lettera s) dell&#8217;art. 117, secondo comma, Cost. dal semplice richiamo alle finalità di tutela dell&#8217;ambiente che si trova, insieme a quello relativo alla tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nell&#8217;art. 1, comma 1, della legge impugnata. Questa Corte, infatti, avrebbe già evidenziato l&#8217;infondatezza dell&#8217;assunto per cui per mezzo del riferimento alla competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in tema di tutela dell&#8217;ambiente, dell&#8217;ecosistema e dei beni culturali, sarebbe possibile «escludere qualsiasi competenza delle Regioni a legiferare in vista di finalità di tutela dell&#8217;ambiente» (sentenza n. 307 del 2003); la qualificazione della “tutela dell&#8217;ambiente” come “valore costituzionale”, infatti, non escluderebbe affatto «la possibilità che leggi regionali, emanate nell&#8217;esercizio della potestà concorrente di cui all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella residuale di cui all&#8217;art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale» (sentenza n. 307 del 2003, ma anche n. 222 del 2003 e n. 407 del 2002).<br />    Secondo la resistente, peraltro, proprio in materia ambientale l&#8217;art. 176 del Trattato CE consentirebbe agli Stati membri di “mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore” rispetto a quella assicurata dagli interventi normativi comunitari, codificando in tal modo il “principio della tutela più rigorosa del livello territoriale inferiore”. Nel caso di specie, l&#8217;applicazione di tale principio risulterebbe maggiormente giustificata dalle esigenze precauzionali derivanti dalle caratteristiche peculiari del territorio marchigiano, nell&#8217;ambito del quale non sarebbe possibile consentire l&#8217;agricoltura con OGM senza rinunciare, di fatto, ad una produzione agricola regionale priva di organismi genericamente modificati.<br />    Infondata, secondo la Regione Marche, sarebbe anche la denunciata violazione dell&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, per contrasto con l&#8217;ordinamento comunitario e, in particolare, con l&#8217;art. 22 della direttiva n. 2001/18/CE. L&#8217;esplicito riferimento del divieto alla “immissione in commercio” – da intendersi, ai sensi dell&#8217;art. 2, n. 4), della stessa direttiva come “la messa a disposizione di terzi, dietro compenso o gratuitamente” di organismi geneticamente modificati – farebbe sì che «gli Stati membri non possano bandire o limitare, se non previa attivazione dello specifico procedimento previsto dal diritto comunitario, l&#8217;introduzione nel mercato nazionale degli OGM o dei prodotti che li contengono ed alterare, in questo modo, la libera circolazione di tale prodotto all&#8217;interno nel mercato comune». La legge censurata, invece, non avrebbe alcuna incidenza su tali obblighi. Il divieto introdotto dall&#8217;art. 2, infatti, sarebbe espressamente riferito alla “produzione e (al)la coltivazione di specie che contengono OGM”, non consentita “sull&#8217;intero territorio della Regione” e nulla avrebbe a che fare con la circolazione dei prodotti che contengono OGM, la quale rimarrebbe libera in tutto il territorio regionale. Ciò sarebbe tra l&#8217;altro confermato da quanto previsto nell&#8217;art. 4 della stessa legge impugnata con riferimento all&#8217;etichettatura e all&#8217;identificabilità dei prodotti contenenti OGM o prodotti derivati che siano commercializzati nella Regione.<br />    6. – Ha depositato atto d&#8217;intervento ad opponendum, in data 2 agosto 2004, l&#8217;Associazione Sementieri Mediterranei (AS.SE.ME.), la quale ha concluso per l&#8217;inammissibilità e comunque per l&#8217;infondatezza delle censure proposte nel ricorso, chiedendo in via gradata che questa Corte disponga una istruttoria «tendente ad accertare l&#8217;irreversibilità dell&#8217;inquinamento determinato dall&#8217;impiego di OGM», nonché – in via ulteriormente gradata – che, «qualora si dovesse ritenere che l&#8217;immissione di OGM costituisca un obbligo comunitario per tutti gli Stati membri, questa Ecc.ma Corte sollevi davanti a se medesima questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 95 del Trattato di Roma nella parte in cui ha consentito l&#8217;adozione della Direttiva 2001/18 che, privilegiando la concorrenza, sacrifica illegittimamente fondamentali principi costituzionali, quali quello della salute e dell&#8217;ambiente». Anche in questo caso, l&#8217;Associazione interveniente ha affermato che la propria legittimazione ad intervenire nel presente giudizio sarebbe indubitabile poiché si discuterebbe «della legittimità costituzionale di una legge della Regione Marche direttamente incidente sulle attività e sugli interessi dei suoi associati, immediatamente coinvolti dalla applicazione delle disposizioni legislative poste sub judice».<br />    Ha altresì depositato atto d&#8217;intervento ad opponendum, in data 6 agosto 2004, la Federazione regionale dei coltivatori diretti delle Marche, sostenendo la sussistenza dell&#8217;interesse e della legittimazione all&#8217;intervento in ragione dello stretto collegamento tra gli interessi di cui essa è portatrice e le politiche regionali di cui la legge impugnata sarebbe espressione, e concludendo per l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.<br />    Quanto alla tempestività dell&#8217;intervento, la Federazione Coldiretti Marche rileva che nella Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 27 del 14 luglio 2004 è fatto riferimento al ricorso n. 54 sotto una rubrica che non consentirebbe «di comprendere la natura del ricorso, essendo riferita a norme di legge regionale della Puglia e non delle Marche». Secondo l&#8217;interveniente questa erronea indicazione, «stante la funzione riassuntiva e notiziale della rubrica», comporterebbe «che il lettore cui la pubblicazione è rivolta non ha motivo di leggere il testo del ricorso che appare riferito ad una Regione diversa dalla propria». Tale difformità determinerebbe la impossibilità di far decorrere dal giorno 14 luglio 2004 il termine di venti giorni previsto dagli artt. 25, 4 e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale contenute nel d.P.C.c. 21 luglio 2004, ovvero dalle corrispondenti norme previgenti; in ogni caso, l&#8217;interveniente invoca l&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 33 delle Norme integrative vigenti.<br />    7. – In prossimità dell&#8217;udienza pubblica, la Regione Puglia ha depositato una memoria nella quale afferma innanzitutto l&#8217;inammissibilità del ricorso proposto avverso l&#8217;intera legge regionale n. 26 del 2003, attesa la genericità delle censure rivolte nei confronti della legge considerata nel suo complesso. Le censure, infatti, avrebbero dovuto essere riferite al solo art. 2, comma 1, della legge regionale.<br />    Nel merito, la difesa regionale eccepisce l&#8217;infondatezza del ricorso, in quanto con la disciplina impugnata la Regione avrebbe inteso tutelare la qualità delle produzioni agricole sul proprio territorio senza incidere sul libero mercato. Peraltro, rileva la resistente, l&#8217;art. 2 della legge regionale n. 26 del 2003 sarebbe “in sintonia” con il quadro normativo risultante dal decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279 (Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica), il quale stabilisce la tutela assoluta della biodiversità dell&#8217;ambiente naturale e la possibilità di incentivare l&#8217;agricoltura tradizionale e biologica.<br />    Le censure sollevate, inoltre, non avrebbero nulla a che fare con l&#8217;oggetto della disciplina dell&#8217;art. 2, dal momento che la normativa comunitaria che lo Stato assume violata riguarderebbe solo la “immissione in commercio” di OGM, mentre l&#8217;art. 2, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2003 riguarderebbe la “emissione deliberata” di OGM nell&#8217;ambiente, per la quale la direttiva 2001/18/CE non conterrebbe un divieto analogo a quello che l&#8217;art. 22 della medesima direttiva pone in relazione alla immissione in commercio di prodotti OGM.<br />    La difesa regionale rileva altresì che, al pari del decreto-legge n. 279 del 2004, la legge oggetto del giudizio porrebbe un divieto sostanzialmente temporaneo di coltivazione di prodotti OGM, come emergerebbe dal fatto che l&#8217;art. 2 consente alla Regione di promuovere azioni utili a prevenire possibili rischi per la salute o l&#8217;ambiente, nonché dall&#8217;art. 1, comma 3, secondo il quale la Regione può promuovere la ricerca e la sperimentazione del settore agricolo al fine di tutela della biodiversità. Tali norme attesterebbero che l&#8217;attuale divieto sarebbe posto dalla legge regionale n. 26 del 2003 solo in considerazione dell&#8217;attuale incompletezza della sperimentazione scientifica, senza escludere soluzioni diverse.<br />    Infondata – in conseguenza dell&#8217;argomento appena evidenziato – sarebbe anche la censura relativa alla violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal momento che la legge interverrebbe nella materia dell&#8217;agricoltura riservata alla potestà legislativa regionale. Anche ove riguardasse l&#8217;ambiente, essa non intaccherebbe la competenza statale dal momento che la legge regionale sarebbe in sintonia con il citato decreto-legge n. 279 del 2004.<br />    In ogni caso, questa Corte avrebbe riconosciuto la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative in materie per le quali il valore della tutela dell&#8217;ambiente assumerebbe rilievo.<br />    Infine, la difesa regionale afferma l&#8217;inconferenza del richiamo al d.lgs. n. 224 del 2003, in quanto esso disciplinerebbe soltanto la “emissione deliberata per scopi diversi dall&#8217;immissione sul mercato” e per “soli scopi sperimentali”. Da ciò deriverebbe che la coltivazione di piante e l&#8217;allevamento di animali OGM ai fini della successiva commercializzazione – che costituisce oggetto della legge regionale pugliese – resterebbe fuori dal quadro procedurale di cui al d.lgs. n. 224. Peraltro, quest&#8217;ultimo non porrebbe alcuna limitazione al potere delle Regioni di vietare o limitare la emissione deliberata di OGM nell&#8217;ambiente per scopi sperimentali.<br />    Ad ulteriore sostegno delle proprie tesi la resistente evidenzia inoltre come la legge regionale impugnata, pur vietando le emissioni deliberate nell&#8217;ambiente di OGM per la successiva commercializzazione dei prodotti relativi, nonché le emissioni ai fini della sperimentazione, all&#8217;art. 2, comma 2, consentirebbe di superare tale divieto in caso di rilascio dell&#8217;autorizzazione per scopi sperimentali prevista dal d.lgs. n. 224 del 2003.<br />    8. – Nel giudizio promosso avverso la legge della Regione Puglia hanno depositato memorie la Federazione regionale coltivatori diretti di Puglia, nonché l&#8217;Associazione sementieri mediterranei, sviluppando anche argomenti ulteriori, rispetto agli atti di intervento, a sostegno della dichiarazione di inammissibilità e di infondatezza del ricorso presentato dallo Stato. In particolare, quanto alla propria legittimazione all&#8217;intervento ad opponendum, l&#8217;Associazione sementieri mediterranei richiama l&#8217;ordinanza pronunciata da questa Corte nell&#8217;udienza dell&#8217;11 maggio 2004 e allegata alla sentenza n. 196 del 2004, nella quale, pur dichiarandosi inammissibili gli interventi spiegati nel giudizio di costituzionalità in via principale da parte di soggetti privi della potestà legislativa, si sarebbe giustificata tale “chiusura” «richiamando la facoltà riconosciuta ai soggetti privi del potere d&#8217;intervento, di utilizzare i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale»; l&#8217;interveniente osserva che tale giustificazione potrebbe valere solo per gli interventi ad adiuvandum ma non certo per gli interventi ad opponendum, giacché l&#8217;eventuale accoglimento della questione di costituzionalità renderebbe impossibile ai soggetti interessati al mantenimento della legge “trovare una sede giudiziale alternativa”. Nel caso di specie, comunque, l&#8217;intervento assumerebbe «i connotati della collaborazione offerta dall&#8217;amicus curiae», che già troverebbe riconoscimento nel giudizio di ammissibilità del referendum e che dovrebbe necessariamente trovare spazio nel giudizio in materia d&#8217;immissione nell&#8217;ambiente di organismi geneticamente modificati, dal momento che la partecipazione popolare in subiecta materia sarebbe «non soltanto opportuna ma obbligatoria» in forza degli obblighi di consultazione pubblica rinvenibili nell&#8217;art. 9 della direttiva 2001/18/CE, nell&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 224 del 2003 e nell&#8217;art. 23 del Protocollo di Cartagena ratificato con la legge 15 gennaio 2004, n. 27 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000).<br />    9. – Anche la Regione Marche, nel giudizio promosso dallo Stato avverso la legge regionale n. 5 del 2004, ha depositato una memoria nella quale ribadisce le difese già svolte, sostenendo che la normativa impugnata non interverrebbe in materia di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema, ma disciplinerebbe la produzione agricola, in particolare incentivando l&#8217;agricoltura di qualità, nell&#8217;ambito del territorio regionale.<br />    Né, del resto, un&#8217;invasione della competenza statale di cui alla lettera s) dell&#8217;art. 117, secondo comma, Cost. potrebbe derivare dal semplice richiamo alle finalità di tutela dell&#8217;ambiente contenuto, insieme a quello relativo alla tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nell&#8217;art. 1, comma 1, della legge impugnata. <br />    La difesa regionale richiama, altresì, l&#8217;art. 176 del Trattato CE che codificherebbe il principio della tutela più rigorosa del livello territoriale inferiore e che comporterebbe, da un lato, l&#8217;illegittimità di una normativa comunitaria che imponesse ai singoli Stati il divieto di misure precauzionali più rigide, dall&#8217;altro che le finalità ambientali possono essere realizzate dalla normativa regionale in materia di competenza propria o concorrente proprio al fine di una maggiore protezione dell&#8217;ambiente. <br />    I divieti posti dalle leggi regionali di settore in ordine all&#8217;introduzione nell&#8217;ambiente o nel mercato di organismi geneticamente modificati attuerebbero anche la finalità di difesa delle risorse genetiche del territorio, nonché della qualità, specificità, originalità e territorialità della produzione agroalimentare.<br />    La Regione Marche ribadisce, inoltre, l&#8217;infondatezza della censura concernente la violazione dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost., sostenendo l&#8217;estraneità della disciplina dell&#8217;art. 22 della direttiva 2001/18/CE, rispetto alla disciplina dettata dall&#8217;art. 2 della legge regionale impugnata.<br />    Osserva, ancora, la difesa regionale che la normativa di attuazione della direttiva comunitaria, contenuta nel d.lgs. n. 224 del 2003, non potrebbe assurgere a parametro di legittimità della legge regionale perché il rispetto dei “vincoli derivanti dall&#8217;ordinamento comunitario” obbliga sia lo Stato che le Regioni (art. 117, primo comma, Cost.), ed occorrerebbe «evitare che, attraverso i processi comunitari, si realizzi una sorta di neo-centralismo, attraverso un recupero da parte del governo centrale, di competenze ormai trasferite alle Regioni».<br />    Infine, la Regione Marche dà atto della emanazione del decreto-legge n. 279 del 2004, e della relativa conversione in legge, con modificazioni, avvenuta ad opera della legge 28 gennaio 2005, n. 5, affermando che tuttavia esso non dovrebbe determinare la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio.<br />    L&#8217;art. 8 del decreto-legge n. 279 del 2004, difatti, pone, fino all&#8217;adozione degli specifici piani di coesistenza regionali (adozione per cui non è previsto un termine), il divieto di coltivazioni transgeniche. Tale divieto sarebbe peraltro coerente con la disciplina regionale impugnata, che non consente la coltivazione di produzioni OGM nel territorio della Regione.<br />    10. – Hanno depositato memorie – nelle quali ribadiscono le proprie difese a sostegno della dichiarazione di inammissibilità e di infondatezza del ricorso presentato dallo Stato – l&#8217;Associazione sementieri mediterranei (in termini del tutto analoghi alle difese sviluppate nel ricorso n. 21 del 2004) e la Federazione regionale dei coltivatori diretti delle Marche. Quest&#8217;ultima sostiene, in particolare, la propria legittimazione ad intervenire in forza della “qualificazione” (rispetto alla vicenda oggetto del giudizio) degli interessi di cui sarebbe portatrice, nonché sulla base del nuovo art. 4 delle Norme integrative per i giudizi di fronte alla Corte costituzionale, che dimostrerebbe una significativa “apertura” all&#8217;ammissibilità di interventi nel giudizio in via principale da parte di soggetti privi della potestà legislativa.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, con distinti ricorsi, ha impugnato la legge della Regione Puglia 4 dicembre 2003, n. 26 (Norme in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione di Organismi geneticamente modificati – OGM) e la legge della Regione Marche 3 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche), poiché stabilirebbero «un divieto generalizzato di coltivazione di piante e di allevamento di animali geneticamente modificati o di ogni altro tipo di OGM», ponendosi così in contrasto con l&#8217;art. 22 della direttiva 2001/18/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull&#8217;emissione deliberata nell&#8217;ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio), che stabilirebbe il principio della libera circolazione e prevederebbe, per gli Stati membri, l&#8217;impossibilità di vietare, limitare o impedire l&#8217;immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti, conformi ai requisiti della direttiva stessa; le leggi regionali oggetto del giudizio sarebbero altresì contrastanti con l&#8217;art. 23 della citata direttiva 2001/18/CE e con l&#8217;art. 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l&#8217;emissione deliberata nell&#8217;ambiente di organismi geneticamente modificati), i quali, secondo quanto esposto nei ricorsi, conterrebbero “una clausola di salvaguardia”, in base alla quale solo le previste autorità competenti potrebbero bloccare, ricorrendo gli specifici presupposti e con le modalità previste, la circolazione sul proprio territorio di un prodotto contenente OGM ritenuto pericoloso, avviando una serie di consultazioni al termine delle quali la Commissione UE dovrebbe decidere sulla fondatezza delle misure unilaterali di salvaguardia, ripristinando un eguale livello di protezione all&#8217;interno della Comunità, ovvero invitando lo Stato che le abbia adottate ad abrogarle e a ripristinare la libera circolazione del prodotto sul proprio territorio. Le due leggi regionali, pertanto, violerebbero l&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, nonché la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema di cui all&#8217;art 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.<br />    2. – I ricorsi, pur avendo ad oggetto due leggi dal contenuto parzialmente disomogeneo, propongono questioni di costituzionalità sostanzialmente analoghe; conseguentemente, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.<br />    3. – Con ordinanza letta nella pubblica udienza del 22 febbraio 2005 e allegata alla presente sentenza è stata dichiarata inammissibile la costituzione della Regione Puglia nel giudizio introdotto con il ricorso n. 21 del 2004, in quanto avvenuta oltre il termine prescritto dall&#8217;art. 23, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.<br />    La Regione Puglia, riconoscendo la tardività della propria costituzione, ha peraltro presentato il 5 agosto 2004 una “nuova memoria di costituzione”, in quanto questa Corte avrebbe previsto nell&#8217;art. 33 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2004, la possibilità che le “parti nei procedimenti pendenti davanti alla Corte alla data di entrata in vigore delle presenti norme integrative è ammessa fino al decimo giorno successivo alla data stessa”.<br />    Appare evidente l&#8217;infondatezza di tale argomentazione, dal momento che il testo delle Norme integrative è stato semplicemente oggetto di una “integrale ripubblicazione” a fini meramente notiziali, dopo che la precedente deliberazione 10 giugno 2004 della Corte costituzionale (Modificazioni alle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, aveva apportato diverse modifiche alla precedente formulazione delle Norme integrative. Ciò, peraltro, è stato espressamente evidenziato dal Comunicato di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell&#8217;11 agosto 2004.<br />    Anche volendosi prescindere dal fatto che, comunque, l&#8217;art. 33, al momento della sua entrata in vigore, non trovava applicazione nei confronti di termini già scaduti, la mancata novazione della fonte meramente ripubblicata a fini notiziali rende evidente che l&#8217;efficacia di questa norma transitoria si è esaurita da quasi cinquanta anni.<br />    4. – Con ordinanza letta nella pubb</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.780</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-12-4-2005-n-780/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Raggio, est. Giordano PANZERI GIUSEPPE s.n.c. (avv.ti F. P. Anzaldi e B. Santamaria) c. COMUNE DI COLLE BRIANZA (avv. V. Zotti) sull&#8217;irricevibilità del ricorso, presentato oltre i 30 giorni, avverso la delibera di revoca dell&#8217;approvazione del progetto definitivo-esecutivo di opere di metanizzazione della rete comunale Ricorso giurisdizionale &#8211; proposizione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Raggio, est. Giordano<br /> PANZERI GIUSEPPE s.n.c. (avv.ti F. P. Anzaldi e B. Santamaria) c. COMUNE DI COLLE BRIANZA (avv. V. Zotti)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;irricevibilità del ricorso, presentato oltre i 30 giorni, avverso la delibera di revoca dell&#8217;approvazione del progetto definitivo-esecutivo di opere di metanizzazione della rete comunale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ricorso giurisdizionale &#8211; proposizione &#8211; delibera di revoca approvazione progetto opere metanizzazione &#8211; termine dimezzato &#8211; ex art. 19 D.L. n. 67/97 &#8211; sussiste &#8211; notificazione oltre trenta giorni &#8211; tardivita&#8217;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In applicazione del principio tempus regit actum, e&#8217; irricevibile il ricorso giurisdizionale notificato oltre il termine di trenta giorni, in vigenza dell&#8217;art. 19 D.L. n. 67/97 (così come convertito dalla legge n. 135/97, avverso la delibera di revoca dell&#8217;approvazione del progetto definitivo-esecutivo di opere di metanizzazione della rete comunale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p> N.            780/05 	Reg. Sent.<br />	<br />
 N.         1462/00	Reg. Ric.																																																																																												</p>
<p align=center><b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br /> sezione 3a </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1462/00, proposto da<br />
<b>PANZERI GIUSEPPE s.n.c.</b><br />
con sede in Colle Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Paolo Anzaldi, successivamente sostituito dall’avv. Bruno Santamaria con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Milano, Galleria del Corso 2</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI COLLE BRIANZA</b><br />
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Zotti, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Milano, via Conservatorio 13</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta comunale di Colle Brianza n.5 del l’11 gennaio 2000, avente ad oggetto “revoca deliberazione di Giunta comunale n.40 del 23 aprile 1999 e contestuale direttiva al responsabile U.T.C. e ragioneria”;<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente;</p>
<p>e per la condanna<br />
del Comune di Colle Brianza al risarcimento del danno in favore dell’Impresa Panzeri Giuseppe s.n.c.;</p>
<p>visto il ricorso notificato in data 18 marzo 2000 e depositato in data 14 aprile 2000;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Colle Brianza;<br />
viste le memorie difensive delle parti;<br />
uditi alla pubblica udienza del 17 dicembre 2004, relatore il cons. Domenico Giordano, l’avv. P. Barzaghi, in delega, per la ricorrente e l’avv. M. De Luigi, in delega, per il Comune resistente; <br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
ritenuto quanto segue in:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p><b>1)</b> Con deliberazione n.40 del 23 aprile 1999 la Giunta comunale di Colle Brianza ha approvato il progetto definitivo &#8211; esecutivo delle opere di metaniz¬zazione e ampliamento della rete idrica comunale, dando contestualmente mandato al dirigente responsabile del servizio tecnico manutentivo di procedere all’indizione del pubblico incanto per l’appalto dei relativi lavori.<br />
In esecuzione della delibera, con determinazione dirigenziale n.150 del 29 ottobre 1999, veniva bandita la gara per l’affidamento dei lavori con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base d’asta fissato in £.229.015.590 + IVA.<br />
In esito alle relative operazioni, la commissione di gara, con verbale in data 16 dicembre 1999, aggiudicava in via provvisoria i lavori appaltati all’impresa PANZERI GIUSEPPE s.n.c.<br />
Con nota interna del 23 dicembre 1999 il Sindaco informava il Segretario comunale dell’esigenza, fatta propria dagli Organi di governo dell’ente, di procedere alla revoca della procedura di gara, per la necessità di destinare le somme &#8211; già stanziate per i lavori di metanizzazione e ampliamento delle rete idrica &#8211; alla copertura finanziaria delle più urgenti opere di costruzione della palestra comunale.<br />
Di seguito, con deliberazione n.5 dell’11 gennaio 2000 la Giunta comunale disponeva di revocare la deliberazione G.C. n.40/99 e contestualmente incaricava il dirigente responsabile del servizio tecnico di procedere alla revoca dell’atto di indizione dell’asta pubblica e delle operazioni di gara senza approvare il verbale conclusivo, demandando altresì al responsabile del servizio finanziario di svincolare le somme impegnate per l’esecuzione del progetto di metanizzazione e ampliamento delle rete idrica e destinare parte delle stesse al finanziamento dei lavori di realizzazione di una palestra polivalente presso l’edificio scolastico di Ravellino.<br />
Detta deliberazione veniva notificata in data 19 gennaio 2000 alla PANZERI GIUSEPPE s.n.c. e veniva da questa anche acquisita, nell’esercizio del diritto di accesso, in data 20 gennaio 2000.<br />
<b>2)</b> Con ricorso notificato in data 18 marzo 2000 la società interessata ha chiesto l’annullamento della deliberazione G.C. n.5/2000 e la condanna del Comune al risarcimento del danno da liquidarsi nella misura del 10% del valore delle opere oggetto di appalto.<br />
A sostegno del ricorso l’esponente ha dedotto la violazione dell’art.7 l.n.241/90 per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione e la violazione dell’art.3 l.n.241/90 per la carenza di motivazione con riguardo ai fatti sopravvenuti al provvedimento di aggiudicazione e idonei a giustificare e rendere legittimo l’atto di ritiro della procedura, nonché vari profili di eccesso di potere che concernono l’incongruenza delle ragioni ad¬dotte dall’amministrazione comunale a sostegno del provvedimento di revoca, la contraddittorietà del comportamento comunale per avere indetto la procedura concorsuale quando era già nota l’insufficienza del finanziamento regionale destinato alla realizzazione della palestra, l’illogicità delle valutazioni con cui la stessa amministrazione ha ritenuto prioritaria, rispetto alle esigenze della collettività, la realizzazione della palestra in luogo delle sicuramente più importanti opere di distribuzione del metano e di completamento della rete idrica, e infine l’erroneità dell’argomento esposto nella delibera impugnata circa la possibilità di perdere il contributo regionale in caso di mancata attivazione dell’im¬pianto entro i termini fissati dall’art.4 l.n.23/96, la scadenza dei quali avrebbe potuto comportare soltanto la nomina di un commissario ad acta, ma non il ritiro del finanziamento.<br />
Il Comune di Colle Brianza si è costituito in giudizio controdeducendo con memoria per l’irricevibilità e l’infondatezza del ricorso.<br />
Con memoria depositata in data 26 novembre 2004 la società ricorrente si è costituita a mezzo di nuovo difensore, in sostituzione del precedente procuratore cui è stato revocato il mandato difensivo.<br />
Con memoria illustrativa del 6 dicembre 2004 la società ricorrente ha replicato alle eccezioni avversarie insistendo per l’accoglimento delle domande di annullamento dei provvedimenti impugnati e di condanna al risarcimento dei danni.<br />
All’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
<b>3)</b> L’amministrazione resistente ha eccepito l’irricevibilità del ricorso in quanto proposto oltre la scadenza del termine dimezzato previsto dall’art.19 D.L. n.67/97 come modificato dalla legge di conversione n.135/97.<br />
Con memoria la società ricorrente ha dedotto l’infondatezza dell’eccezione di tardività del ricorso, rilevando che la riduzione a metà dei termini processuali non troverebbe applicazione nel caso di specie, avuto riguardo alla natura del provvedimento impugnato che ha disposto la revoca dell’atto di approvazione del progetto di un’opera pubblica, la cui realizzazione non richiedeva il ricorso a procedure espropriative.<br />
<b>4) </b>Il ricorso è irricevibile.<br />
La controversia sottoposta all&#8217;esame di questa Sezione concerne infatti il provvedimento comunale che ha disposto la revoca dell’atto di approvazione del progetto di metanizzazione e ampliamento della rete idrica comunale e ha impartito le conseguenti istruzioni per il ritiro degli atti di indizione della procedura di gara che era stata indetta per l’esecuzione delle opere suindicate e che era sfociata nell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in favore della società ricorrente.<br />
Questa, che agisce in giudizio al fine di preservare la propria condizione di provvisoria aggiudicataria dell’appalto nella prospettiva della naturale conclusione della procedura, ha in più punti censurato, nei motivi del ricorso, la determinazione comunale cui riconosce valore di revoca dell’aggiudicazione provvisoria e sulla cui asserita illegittimità fonda anche la domanda di condanna al risarcimento dei danni causati dalla mancata stipulazione del contratto.<br />
In tale quadro non appare controvertibile la circostanza che la fattispecie rientri appieno nel novero delle materie indicate al primo comma del citato art. 19, il cui ambito di applicabilità è esteso ai “provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate”.<br />
Ne consegue che il ricorso avverso l’atto deliberativo, presentato con atto notificato in data 18 marzo 2000, è irricevibile siccome proposto ben oltre il termine di decadenza di 30 giorni previsto per l’impugnazione dall’art. 19 del D.L. n. 67/97 e decorrente, nel caso in esame, dal 19 gennaio 2000.<br />
E in proposito va rammentato come il tenore testuale del terzo comma dell’anzidetta disposizione sia stato precisato, a mezzo della legge di conversione 23 maggio 1997 n.135, nel senso che il dimezzamento dei termini ivi previsto riguarda “tutti” i termini processuali.<br />
Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale intervenuto in materia non v’è dubbio che: <br />
la riduzione a metà dei termini processuali disposta dall’art. 19 cit. per il giudizio in materia di affidamento ed esecuzione di opere pubbliche si applichi anche ai termini per la notifica del ricorso;<br />
la previsione medesima interessi anche le controversie aventi ad oggetto atti di secondo grado, ovvero di annullamento, ritiro o revoca di tutti i provvedimenti espressamente indicati dal legislatore, tra cui quelli di “aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità” (cfr. CdS, Ad. pl., 14 febbraio 2001, n. 1).<br />
Né al riguardo può ritenersi che la legge n. 205/2000 abbia escluso dal dimezzamento il termine per la proposizione del ricorso, atteso che, come ha avuto modo di precisare l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la predet¬ta decisione n. 1/2001; “sulle conclusioni di cui sopra non incide l’art. 4 della leg¬ge n.205/2000 che ha introdotto l’art. 23 bis della legge n.1054/71 che nel¬l’escludere il termine per la proposizione del ricorso dal dimezzamento dei termini non ha valore retroattivo” e, quindi, non può trovare applicazione con riguardo alle fattispecie già perfezionatesi nel vigore della previgente disciplina. Ciò in quanto la validità degli atti processuali soggiace alla regola del principio tempus regit actum e, in caso di successione di norme, va valutata con riguardo a quella vigente al momento del loro compimento e non a quella posteriore sopravvenuta.<br />
Non sussistono neanche gli estremi del beneficio dell’errore scusabile: <br />l’art.19 del D.L. n.67/97 è infatti una norma processuale, senza spazio per incertezze interpretative e per dubbi di origine letterale, atteso il contenuto precettivo della legge di conversione n.135/97, che &#8211; anche al fine di eliminare dubbi insorti sulla applicazione della riduzione al termine di notificazione del ricorso &#8211; ha premesso alla formulazione del decreto-legge (“i termini processuali sono ridotti della metà”) un significativo “tutti”.<br />
<b>5)</b> In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.<br />
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1462/00 così dispone:<br />
&#8211; dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe;<br />
&#8211; compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Milano il 17 dicembre 2004 in camera di consiglio con l’intervento dei magistrati:<br />
Italo Riggio &#8211; presidente<br />
Domenico Giordano &#8211; cons. est.<br />
Vincenzo Blanda &#8211; ref.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.151</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2005-n-151/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2005-n-151/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2005-n-151/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.151</a></p>
<p>Pres. CONTRI, Red. MARINI regole sul digitale terrestre Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) – Regione Emilia-Romagna – Regole sul digitale terrestre. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 2, 3, 4 (per quanto riferito al comma 2), 5</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2005-n-151/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.151</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CONTRI, Red. MARINI</span></p>
<hr />
<p>regole sul digitale terrestre</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) – Regione Emilia-Romagna – Regole sul digitale terrestre.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 2, 3, 4 (per quanto riferito al comma 2), 5 e 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 1 e 4 (per quanto riferito al comma 1), della stessa legge, sollevata, in riferimento ai medesimi parametri, dalla Regione Emilia-Romagna.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:</p>
<p>  Presidente: Fernanda CONTRI;<br />
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale<br />
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE<br />
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,<br />
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, commi da 1 a 6,  della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 24 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 4 marzo 2004 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2004.<br />    Visto l&#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />    udito nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8 marzo 2005 il Giudice relatore Annibale Marini;<br />    uditi gli avvocati Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna e l&#8217;avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1.- La Regione Emilia-Romagna, con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha impugnato alcune norme della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), tra l&#8217;altro censurando l&#8217;art. 4, commi da 1 a 6, in riferimento all&#8217;art. 117, commi terzo e sesto, della  Costituzione.<br />    Il comma 1 del citato art. 4 prevede un contributo, per l&#8217;anno 2004, di 150 euro per ogni utente che, in regola con l&#8217;abbonamento, acquisti o noleggi un “decoder” per la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre, fissando il limite di spesa in 110 milioni di euro.<br />    Il comma 2 prevede un contributo di 75 euro, nel limite di 30 milioni di euro, a favore di chi acquista, noleggia o detiene in comodato un apparecchio per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via internet, limitandosi il successivo terzo comma ad indicare le modalità di attribuzione di tale contributo.<br />    Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello dell&#8217;economia e delle finanze, la definizione di criteri e modalità di attribuzione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.<br />    Il comma 5 incrementa, a partire dal 2004, di 27 milioni di euro il finanziamento, originariamente previsto dall&#8217;art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, a favore dell&#8217;emittenza televisiva locale e dell&#8217;emittenza radiofonica locale e nazionale, successivamente più volte aumentato.<br />    Il comma 6, infine, prevede un&#8217;estensione del beneficio previsto dall&#8217;art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l&#8217;editoria), a favore delle imprese editrici, applicando la riduzione del 50% delle tariffe telefoniche fatturate a tali imprese anche nel caso di utilizzo delle linee telefoniche con strumenti informatici, prevedendo la copertura di tale onere con le risorse stanziate nel successivo comma 8.<br />    Secondo la ricorrente, i suddetti contributi agli utenti – nonostante la rubrica dell&#8217;art. 4 (Finanziamenti agli investimenti) possa far pensare a misure di intervento diretto sul mercato che questa Corte, con la sentenza n. 14 del 2004, ha riconosciuto di competenza statale – si inquadrerebbero piuttosto nella materia del «sostegno all&#8217;innovazione tecnologica», essendone beneficiari i «soggetti comuni» e non le imprese. In tale materia, tuttavia, spetterebbe allo Stato la sola legislazione di principio, essendo rimessa alle Regioni la disciplina concreta degli interventi e la loro erogazione; né sussisterebbe l&#8217;esigenza di una gestione unitaria in sede nazionale di tali contributi, stante la loro esiguità.<br />    A conclusioni analoghe dovrebbe del resto pervenirsi anche se si volessero ricondurre gli interventi di cui si tratta alla materia dell&#8217;ordinamento della comunicazione, essendo anche questa una materia nella quale lo Stato, così come affermato da questa Corte nella sentenza n. 324 del 2003, dispone di competenza limitata alla legislazione di principio preordinata alla cura di esigenze unitarie. <br />    Ricollocate, quindi, nell&#8217;ambito della potestà legislativa concorrente, le disposizioni impugnate sarebbero illegittime sotto tre diversi profili: perché contengono disposizioni di dettaglio; perché dispongono finanziamenti diretti senza alcun coinvolgimento delle Regioni; e perché, infine, attribuiscono, al comma 4, al Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, l&#8217;esercizio di poteri regolamentari in ordine alla definizione dei criteri e delle modalità di attribuzione dei contributi, così violando la regola posta dall&#8217;art. 117, sesto comma, della Costituzione.<br />    2.- Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, limitandosi a concludere per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza del ricorso.<br />    3.- In prossimità dell&#8217;udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.<br />    3.1.- La Regione ricorrente rileva che le norme censurate, pur concernendo diritti fondamentali, quali quello all&#8217;informazione e al pluralismo informativo, non fissano i “livelli essenziali” di prestazioni pubbliche.<br />    Tanto meno esse potrebbero ricondursi alla tutela della concorrenza, non rispondendo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale al fine di individuare l&#8217;area dei legittimi interventi statali in tale materia-funzione di carattere trasversale.<br />    Ad avviso della Regione le disposizioni impugnate avrebbero, anzi, la obiettiva funzione di prorogare – secondo la soluzione escogitata dalla legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l&#8217;emanazione del testo unico della radiotelevisione) – l&#8217;attuale situazione anticoncorrenziale dell&#8217;emittenza televisiva con tecnologia tradizionale.<br />    3.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua memoria, preliminarmente rileva che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 5 sono stati rifinanziati dalla legge finanziaria per il 2005 e che le somme stanziate dalle norme impugnate sono state già spese o comunque totalmente impegnate nel 2004.<br />    Eccepisce poi l&#8217;Avvocatura, in via ancora preliminare, la genericità del ricorso, in quanto sembrerebbe non considerare che le disposizioni censurate attengono a quattro fondi diversi; ne conseguirebbe perciò l&#8217;inammissibilità dell&#8217;impugnativa riferita ai commi 1, 5 e 6 dell&#8217;art. 4, nonché al comma 4 nella parte che concerne l&#8217;attuazione del comma 1, riguardando tali disposizioni oggetti del tutto estranei ai motivi del ricorso.<br />    Quanto al fondo di cui al comma 2, l&#8217;Avvocatura osserva che esso è finalizzato ad incentivare la diffusione di una tecnologia informatica più efficiente e dovrebbe perciò ritenersi – secondo i principi enucleabili in materia di diffusione della cultura informatica dalla sentenza di questa Corte n. 307 del 2004 – non invasivo di competenze legislative regionali.<br />    Anche le questioni relative agli altri tre interventi statali previsti dalle disposizioni impugnate, qualora si volesse superare l&#8217;eccezione di inammissibilità, sarebbero, comunque, secondo il Governo, infondate.<br />    Il fondo di cui al comma 5 non riguarderebbe – come assume la Regione ricorrente – la diffusione delle tecnologie digitali bensì il sostegno all&#8217;emittenza televisiva locale e, dal 2002, anche all&#8217;emittenza radiofonica, previsto originariamente dall&#8217;art. 10 del decreto-legge n. 323 del 27 agosto 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 422 del 27 ottobre 1993. Sarebbe altresì inesatta l&#8217;affermazione secondo cui tale sostegno sarebbe rivolto ai «soggetti comuni» e non alle imprese, giovandosene invece le imprese che gestiscono le emittenti radiofoniche e televisive locali.<br />    L&#8217;intervento finanziario previsto dal comma 1 è indubbiamente diretto a garantire la diffusione delle tecnologie digitali mediante la previsione di un contributo in favore degli utenti, che però avvantaggia indirettamente anche le imprese.<br />    Entrambi gli interventi non potrebbero comunque dirsi invasivi – secondo l&#8217;Avvocatura – delle competenze legislative regionali. Non solo, infatti, il settore dell&#8217;emittenza radiofonica e televisiva richiederebbe, per sua natura, «esercizio unitario», ai sensi dell&#8217;art. 118, primo comma, della Costituzione, ma tale esigenza risulterebbe ulteriormente rafforzata dalla considerazione che il settore coinvolge in profondità valori e diritti riconosciuti e garantiti dalla prima parte della Costituzione.<br />    Inconferente – ad avviso dell&#8217;Avvocatura – sarebbe il riferimento alla materia dell&#8217;ordinamento della comunicazione operato dalla Regione ricorrente, in quanto gli interventi di cui alle norme censurate non attengono all&#8217;ordinamento ma alla diffusione di una nuova tecnologia ed alla sovvenzione di talune emittenti.<br />    Quanto, infine, al comma 6, l&#8217;Avvocatura osserva che nessuna specifica censura lo riguarda e che le due disposizioni in esso contenute comunque non ledono l&#8217;autonomia finanziaria delle Regioni.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1.- La Regione Emilia-Romagna impugna l&#8217;art. 4, commi da 1 a 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), lamentandone il contrasto con l&#8217;art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione.<br />    Ad avviso della Regione ricorrente le disposizioni impugnate – in quanto finalizzate a promuovere l&#8217;acquisto, da parte dei privati, degli strumenti necessari per accedere alle nuove tecnologie della comunicazione radiotelevisiva – si collocherebbero a cavallo tra le materie della innovazione tecnologica e dell&#8217;ordinamento della comunicazione, nelle quali spetterebbe allo Stato la sola legislazione di principio, restando invece del tutto estranee alla funzione di tutela della concorrenza, di competenza statale. Ne conseguirebbe l&#8217;illegittimità del previsto intervento finanziario diretto dello Stato.<br />    2.- La questione, per quanto riguarda i commi 2, 3, 5 e 6 dell&#8217;art. 4, nonché il comma 4, nella parte in cui fa riferimento al contributo previsto dal comma 2, è inammissibile.<br />    Tanto il ricorso quanto la memoria illustrativa, successivamente depositata, sono infatti esclusivamente incentrati sulla disposizione di cui al comma 1 dell&#8217;art. 4 (ed a quella di cui al comma 4, in riferimento al comma 1), riguardante il contributo per l&#8217;acquisto di un “decoder” per la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre, senza che sia rinvenibile alcuna specifica censura relativa alle altre disposizioni, la cui impugnazione difetta quindi dei requisiti minimi per l&#8217;instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale.<br />    3.- La questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 1 e 4 (quest&#8217;ultimo nella parte in cui si riferisce al contributo previsto dal comma 1), non è fondata.<br />    Il citato comma 1 prevede l&#8217;erogazione di un contributo statale pari a 150 euro in favore di ciascun utente del servizio di radiodiffusione, in regola con il pagamento del relativo canone di abbonamento, per l&#8217;acquisto o il noleggio di un apparecchio idoneo a consentire la ricezione in chiaro dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre.<br />    Il comma 4 demanda al Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, l&#8217;emanazione di un decreto per la definizione, tra l&#8217;altro, dei criteri e delle modalità di attribuzione del suddetto contributo statale.<br />    3.1.- L&#8217;impugnativa proposta dalla Regione Emilia-Romagna si fonda sull&#8217;assunto che tali norme ineriscano a materie, quali l&#8217;innovazione tecnologica e l&#8217;ordinamento della comunicazione, nelle quali spetterebbe allo Stato la sola legislazione di principio, con la conseguente illegittimità dei previsti interventi di carattere amministrativo.<br />    Tale assunto non può tuttavia essere condiviso.<br />    Occorre infatti muovere dalla considerazione che la finalità delle norme impugnate è, con ogni evidenza, quella di favorire la diffusione della tecnica digitale terrestre di trasmissione televisiva, quale strumento di attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, che rappresenta uno degli imperativi ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di emittenza televisiva (sentenza n. 466 del 2002), esprimendo l&#8217;informazione una condizione preliminare per l&#8217;attuazione dei principi propri dello Stato democratico (così le sentenze n. 312 del 2003 e n. 29 del 1996).<br />    Ne deriva, pertanto, che le disposizioni impugnate attingono sicuramente pluralità di materie e di interessi (tutela della concorrenza, sviluppo tecnologico, tutela del pluralismo di informazione), appartenenti alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato, senza che alcuna tra esse possa dirsi prevalente così da attrarre l&#8217;intera disciplina.<br />    Ciò posto, avuto anche riguardo all&#8217;eccezionalità della situazione caratterizzata dal passaggio alla tecnica digitale terrestre, l&#8217;assunzione diretta di una funzione amministrativa da parte dello Stato, nella forma dell&#8217;erogazione di un contributo economico in favore degli utenti, previa adozione di un regolamento che stabilisca criteri e modalità di attribuzione di tale contributo, appare nella specie giustificata – alla stregua del principio di sussidiarietà sancito dall&#8217;art. 118, primo comma, della Costituzione – da una evidente esigenza di esercizio unitario della funzione stessa, non potendo un siffatto intervento a sostegno del pluralismo informativo non essere uniforme sull&#8217;intero territorio nazionale.<br />    L&#8217;intervento appare d&#8217;altro canto “ragionevole e proporzionato”, secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza costituzionale, in relazione al fine perseguito, a prescindere dalla sua relativa modestia dal punto di vista finanziario (sentenza n. 272 del 2004), atteso che l&#8217;incentivazione economica all&#8217;acquisto del decoder, da parte degli utenti, appare all&#8217;evidenza uno strumento non irragionevole di diffusione della tecnica digitale terrestre di trasmissione televisiva. </p>
<p align=center><b>per questi motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>    riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dalla ricorrente Regione Emilia-Romagna, nei confronti di altre disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), qui non esaminate;</p>
<p>    a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 2, 3, 4 (per quanto riferito al comma 2), 5 e 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;</p>
<p>    b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 1 e 4 (per quanto riferito al comma 1), della stessa legge, sollevata, in riferimento ai medesimi parametri, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.</p>
<p>F.to:<br />Fernanda CONTRI, Presidente<br />Annibale MARINI, Redattore<br />Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<br />Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.<br />Il Direttore della Cancelleria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2005-n-151/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 12/4/2005 n.152</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-12-4-2005-n-152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-12-4-2005-n-152/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 12/4/2005 n.152</a></p>
<p>Pres. CONTRI, Red. CAPOTOSTI esercizio di attività intra o extra moenia del personale sanitario universitario Personale sanitario universitario &#8211; Esercizio di attività intra o extra moenia – Opzione. Viene ordinata la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-12-4-2005-n-152/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 12/4/2005 n.152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-12-4-2005-n-152/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 12/4/2005 n.152</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CONTRI, Red. CAPOTOSTI</span></p>
<hr />
<p>esercizio di attività intra o extra moenia del personale sanitario universitario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Personale sanitario universitario &#8211; Esercizio di attività intra o extra moenia – Opzione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Viene ordinata la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:</p>
<p>  Presidente: Fernanda CONTRI;<br />
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale<br />
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE<br />
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,<br />
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi da 1 a 11, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell&#8217;articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419), promossi con ordinanze del 1° marzo 2001, del 23 gennaio 2001 (n. 2 ordinanze), del 18 gennaio 2001, del 23 gennaio 2001 (n. 2 ordinanze), del 4 dicembre 2000, del 5 luglio e del 22 novembre 2001 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente iscritte ai nn. 551, 558, 559, 726, 727, 753 e 842 del registro ordinanze 2001 ed ai nn. 11 e 245 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32, 38, 39 e 42, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2001 e nn. 4 e 21, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2002.<br />    Visti gli atti di costituzione di Giorgio Agrifoglio ed altri, Rossella Appolloni ed altri, Guido Varesini e Giuseppe Chiumello, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />    udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.<br />    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, con nove ordinanze depositate il 4 dicembre 2000, il 18 e 23 gennaio 2001, il 1° marzo 2001, il 5 luglio 2001 ed il 22 novembre 2001, nel corso di giudizi promossi da docenti e ricercatori universitari delle facoltà di medicina e chirurgia (infra: medici universitari), solleva questione di legittimità costituzionale delle seguenti norme del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell&#8217;articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419): art. 5, comma 8, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; art. 5, comma 7, in riferimento agli artt. 33 e 76 della Costituzione; art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, nonché art. 3 – quest&#8217;ultimo nella parte in cui non prevede una partecipazione diretta degli organi universitari nelle scelte delle aziende ospedaliero-universitarie in materia di collegamento tra le attività di assistenza, didattica e ricerca – in riferimento agli artt. 33 e 76 della Costituzione;<br />    che le ordinanze, con argomentazioni in larga misura coincidenti, censurano l&#8217;art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 517 del 1999, il quale stabilisce un termine perentorio entro il quale i medici universitari esercitano o rinnovano l&#8217;opzione – prevista dal comma 7 – per l&#8217;esercizio di attività assistenziale intramuraria (c.d. attività assistenziale esclusiva), ovvero di attività libero-professionale extramuraria, disponendo che, in mancanza di comunicazione, si intende effettuata l&#8217;opzione per l&#8217;attività assistenziale esclusiva;<br />    che, secondo i rimettenti, la norma, fissando il succitato termine indipendentemente dalla individuazione delle strutture destinate allo svolgimento dell&#8217;attività assistenziale intramuraria, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la loro preventiva identificazione configurerebbe un presupposto dell&#8217;opzione e, proprio per questo, la disposizione inciderebbe negativamente sulla compenetrazione tra attività assistenziale ed attività didattico-scientifica, in violazione dei principî di coerenza e ragionevolezza dell&#8217;ordinamento, nonché di buon andamento dell&#8217;amministrazione; <br />    che, ad avviso del Tar, l&#8217;art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 517 del 1999 e le disposizioni ad esso sottese e connesse – ossia i commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 – nonché l&#8217;art. 3, nella parte riguardante l&#8217;organizzazione interna delle aziende ospedaliero-universitarie, violerebbero gli artt. 33 e 76 della Costituzione;<br />    che, in particolare, la configurazione dell&#8217;opzione per l&#8217;attività assistenziale esclusiva quale requisito per l&#8217;attribuzione degli incarichi di direzione dei programmi di cui al comma 4 della norma impugnata pregiudicherebbe la compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale ed attività didattica e di ricerca scientifica, assoggettando l&#8217;attività assistenziale svolta dal medico universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell&#8217;azienda ospedaliero- universitaria, in violazione del principio dell&#8217;autonomia universitaria;<br />    che, secondo le ordinanze, l&#8217;attribuzione agli organi dell&#8217;università di compiti marginali nel coordinamento degli interessi concernenti l&#8217;insegnamento e la ricerca scientifica pregiudicherebbe lo svolgimento delle attività assistenziali <<funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca>>, in violazione dell&#8217;art. 6, comma 1, lettera b), della legge 30 novembre 1998, n. 419;<br />    che, ad avviso dei giudici a quibus, <<la normativa delegata in materia di opzione>> (ossia l&#8217;art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, nonché l&#8217;art. 3 del d. lgs. n. 517 del 1999 <<in parte qua>>) si porrebbe in contrasto con gli artt. 33 e 76 della Costituzione, in quanto il divieto di attribuire al medico universitario, il quale non abbia scelto l&#8217;attività assistenziale esclusiva, la direzione delle strutture e dei programmi finalizzati alla integrazione di queste attività non garantirebbe <<la coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca>> (art. 6, comma 1, lettere b e c, della legge n. 419 del 1998), incidendo sullo stato giuridico del personale universitario, in violazione dei principî e dei criteri direttivi della legge-delega;<br />    che, secondo le ordinanze –ad eccezione di quella iscritta al n. 842 del registro ordinanze dell&#8217;anno 2001- l&#8217;art. 3 del d. lgs. 28 luglio 2000, n. 254, norma sopravvenuta all&#8217;instaurazione dei giudizi, che ha sostituito il comma 10 dell&#8217;art. 15-quinquies del d. lgs. n. 502 del 1992, stabilendo che, nel caso di carenza di strutture e spazi idonei allo svolgimento dell&#8217;attività libero-professionale in regime ambulatoriale, i medici che hanno esercitato l&#8217;opzione per l&#8217;attività intramuraria, sino al 31 luglio 2003, possono svolgerla utilizzando i propri studi professionali, non inciderebbe sulla rilevanza della questione; <br />    che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in tutti i giudizi, con separati atti di contenuto sostanzialmente coincidente, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate;<br />    che, secondo la difesa erariale, il d. lgs. 28 luglio 2000, n. 254, attribuendo ai medici universitari la facoltà di esercitare l&#8217;attività libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale presso i propri studi, nei casi di carenza di strutture e di spazi idonei all&#8217;interno delle aziende ospedaliero-universitarie, inciderebbe sulla fondatezza delle censure riferite all&#8217;art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 517 del 1999;<br />    che, ad avviso dell&#8217;interveniente, detta norma, fissando un termine perentorio per l&#8217;esercizio dell&#8217;opzione in esame, non sarebbe legata da alcun nesso con il comma 7, occorrendo in ogni caso considerare che i medici universitari, quando effettuano la scelta, sono consapevoli degli effetti che ne derivano;<br />    che, secondo l&#8217;Avvocatura, le censure riferite all&#8217;art. 5, comma 7, cit., ed alle disposizioni ad esso sottese, sarebbero infondate, in quanto gli incarichi di direzione dei programmi del comma 4 sono stati ragionevolmente riservati ai medici universitari i quali, scegliendo il rapporto esclusivo, assicurano piena disponibilità per la loro realizzazione, ed inoltre le norme censurate non violerebbero il principio di compenetrazione tra attività assistenziale ed attività didattica e di ricerca, poiché i medici universitari che scelgono il rapporto non esclusivo continuano a svolgere l&#8217;attività di ricerca e didattica strumentale rispetto a quella assistenziale;<br />    che, secondo la difesa erariale, le censure riferite all&#8217;art. 76 della Costituzione sarebbero infondate, dato che la legge-delega ha inteso rafforzare la collaborazione tra università e Servizio sanitario nazionale;<br />    che nei giudizi promossi con le ordinanze di rimessione iscritte ai numeri 551, 558, 559 e 727 del registro ordinanze dell&#8217;anno 2001, si sono costituiti alcuni dei ricorrenti nei processi principali, facendo sostanzialmente proprie le conclusioni del Tar, censurando altresì l&#8217;art. 5, comma 10, del d. lgs. n. 517 del 1999.<br />    Considerato che l&#8217;identità delle norme impugnate, delle censure proposte e dei parametri costituzionali invocati, nonché la sostanziale identità delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione rendono opportuna la riunione dei giudizi;<br />    che, successivamente alla pronunzia di tutte le ordinanze di rimessione, è sopravvenuto il decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 2004, n. 138, che ha modificato, con l&#8217;art. 2-septies, il comma 4 dell&#8217;art. 15-quater, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, il quale ora dispone che i dirigenti sanitari «possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell&#8217;anno successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro che mantengono l&#8217;esclusività del rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse»;<br />    che alla norma sopra richiamata, che ha innovato un peculiare profilo della disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari, rinvia espressamente l&#8217;art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 517 del 1999; <br />    che, peraltro, in data posteriore ad otto delle ordinanze in esame è sopravvenuto l&#8217;atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2001), recante le linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, il quale, tra l&#8217;altro, stabilisce le direttive riguardanti le modalità della collaborazione tra detti enti, allo scopo di assicurare l&#8217;integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, fissando inoltre i criteri per l&#8217;organizzazione interna delle aziende ospedaliero-universitarie;<br />    che, inoltre, questa Corte, con la sentenza 16 marzo 2001, n. 71, successivamente a sette delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale parziale dell&#8217;art. 15-nonies, comma 2, del d. lgs. n. 502 del 1992, disposizione alla quale espressamente rinviano il comma 3, nonché il comma 11 dell&#8217;art. 5 del d. lgs. n. 517 del 1999, entrambi oggetto di impugnazione da parte dei giudici a quibus;<br />    che, in definitiva, gli atti legislativi e regolamentari sopra indicati, nonché la citata sentenza n. 71 del 2001 di questa Corte influiscono sul complessivo quadro normativo di riferimento nel quale si inscrivono i diversi profili delle questioni di legittimità costituzionale sollevate e, pertanto, impongono un nuovo esame da parte dei rimettenti dei termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</p>
<p>    LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>    riuniti i giudizi, <br />    ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.<br />    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.<br />F.to:<br />Fernanda CONTRI, Presidente<br />Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore<br />Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<br />Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.<br />Il Direttore della Cancelleria<br />F.to: DI PAOLA</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.3784</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-12-4-2005-n-3784/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-12-4-2005-n-3784/</guid>

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<p>Pres. e est. A. Onorato. Barbato De Luca (Avv. S. Perna) c. Comune di Cicciano (n.c.) e Casoria Erminia ed altri (Avv. G. Biancardi) sulla decorrenza del termine per impugnare le concessioni edilizie rilasciate a terzi 1. Edilizia – Termine per impugnare la concessione edilizia rilasciata a terzi – Conoscenza</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-12-4-2005-n-3784/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.3784</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. e est. A. Onorato.<br /> Barbato De Luca (Avv. S. Perna) c. Comune di Cicciano (n.c.) e Casoria Erminia ed altri (Avv. G. Biancardi)</span></p>
<hr />
<p>sulla decorrenza del termine per impugnare le concessioni edilizie rilasciate a terzi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia – Termine per impugnare la concessione edilizia rilasciata a terzi – Conoscenza &#8211; Decorrenza – Fattispecie.</p>
<p>2. Edilizia – Ricorso proposto avverso la concessione edilizia rilasciata a terzi – Irricevibilità – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La piena conoscenza della concessione edilizia da parte di terzi si realizza, in assenza di altri e più rigorosi elementi probatori, con la fase di costruzione in cui si possono apprezzare le dimensioni e le caratteristiche dell&#8217;opera e, quindi, l&#8217;entità delle violazioni urbanistiche derivanti dal provvedimento concessorio, senza che, a tal fine, sia  necessario che i lavori siano stati del tutto terminati. Ciò che rileva, infatti, è che lo stato dell’edificazione sia tale rendere percepibili per i terzi gli elementi essenziali dell&#8217; atto, in modo che gli stessi possano valutarne la lesività (1).</p>
<p>2. E’ irricevibile il ricorso proposto dal terzo controinteressato avverso il rilascio di una concessione edilizia notificato il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui si possono apprezzare le dimensioni e le caratteristiche dell’opera contestata.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato V Sez., 18 settembre 1998 n. 1310, 30 marzo 1998 n. 381 e 14 gennaio 1991 n. 11; VI 10 giugno 2003 n 3265; VI Sez. 14 marzo 2002 n. 1533.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla decorrenza del termine per impugnare le concessioni edilizie rilasciate a terzi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA                               <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3784 Reg. Sent.<br />
ANNO 2005</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>composto dai magistrati: Presidente			dott. Antonio Onorato; Referendario		dott. Umberto Maiello; Referendario		dott.  Paolo Severini																																																																																						</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 4468 del 2003 proposto dal<br />
sig. <b>Barbato De Luca</b> rappresentato e difeso dall’avv. Sabato Perna e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via A. D’Isernia n. 38,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Cicciano</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dei sigg.ri <b>Angelo Casoria, Erminia Casoria e Carmela D’avanzo</b>, costituiti in giudizio rappresentati e difesi dall’avv. Geremia Biancardi e con lo stesso elettivamente domiciliati in Napoli, via S. Lucia n. 107 presso lo studio Actis,</p>
<p>per l’annullamento <br />della concessione ad intervento di ricostruzione del 4 marzo 1998 e della successiva variante n. 37 dell’11 settembre 2000 rilasciate dal Comune di Cicciano in favore del sig. Antonio Casoria.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati, <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei controinteressati intimati,<br />
Visti gli atti tutti della causa, <br />
Relatore alla pubblica udienza del 7 aprile 2005 il Presidente Antonio Onorato,<br />
Uditi i difensori presenti come da verbale,</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso, essendo stato notificato il 3 marzo 2003, risulta manifestamente irricevibile per inosservanza del termine di impugnazione indicato dall’art. 21 L. 6 dicembre 1971 n. 1034.<br />
Dagli atti di causa e, in particolare, dal verbale di sopralluogo del 15 maggio 2002, emerge che già a tale data e, pertanto,  almeno dieci mesi prima della notificazione del ricorso,  il fabbricato del sig. Casoria <risultava completato nei lavori strutturali>, dotato di <tramezzature interne> e fornito di <scala di accesso>, sicché nella sostanza mancava delle sole finiture.<br />
Orbene, è pacifico in giurisprudenza che, ai fini della sua impugnazione, la piena conoscenza della concessione edilizia da parte di terzi si realizza, in assenza di altri e più rigorosi elementi probatori, con la fase di costruzione in cui possono apprezzare le dimensioni e le caratteristiche dell&#8217;opera e, quindi, l&#8217;entità delle violazioni urbanistiche derivanti dal provvedimento concessorio, senza che, a tal fine, sia  necessario che i lavori siano stati del tutto terminati.<br />
Ciò che rileva, infatti, è che lo stato dell’edificazione sia tale rendere percepibili per i terzi gli elementi essenziali dell&#8217; atto, in modo che gli stessi possano valutarne la lesività ( Cfr., per esempio, Cons. Stato V Sez., 18 settembre 1998 n. 1310, 30 marzo 1998 n. 381 e 14 gennaio 1991 n. 11; VI 10 giugno 2003 n 3265; VI Sez. 14 marzo 2002 n. 1533).<br />
Né la parte ricorrente può essere seguita quando sembra sollecitare la rimessione in termine per errore scusabile.<br />
Nel caso in esame, infatti, non è neppure ipotizzabile un  errore che tragga origine da incertezze o difficoltà di interpretazione delle norme, dalla novità della questione o da oscillazione della giurisprudenza (Cfr. in argomento Cons. Stato VI Sez. 30 marzo 2001 n. 1882 e 10 luglio 2003 n. 4134). <br />
Ricorrono, tuttavia, sufficienti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7 aprile 2005.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.3794</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-12-4-2005-n-3794/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. e est. A. Onorato. Santolo Di Riso (avv.ti A. Bonito e S. Sorrentino) c. Ministero della Difesa ed il Distretto Militare di Napoli (Avvocatura Stato). sulle conseguenze derivanti dalla mancata ottemperanza dell&#8217;Amministrazione alle richieste istruttorie formulate dal giudice 1. Giustizia amministrativa – Obbligo di collaborazione della P.A. all’attività istruttoria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-12-4-2005-n-3794/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.3794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-12-4-2005-n-3794/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.3794</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. e est. A. Onorato.<br />
Santolo Di Riso (avv.ti A. Bonito e S. Sorrentino) c. Ministero della Difesa ed il Distretto Militare di Napoli (Avvocatura Stato).</span></p>
<hr />
<p>sulle conseguenze derivanti dalla mancata ottemperanza dell&#8217;Amministrazione alle richieste istruttorie formulate dal giudice</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Obbligo di collaborazione della P.A. all’attività istruttoria disposta dal Giudice – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Obbligo di collaborazione della P.A. all’attività istruttoria disposta dal Giudice – Inottemperanza &#8211; Conseguenze</p>
<hr />
<p>1. Nel processo amministrativo incombe sull&#8217;Amministrazione resistente un obbligo di collaborazione all&#8217;attività istruttoria disposta dal giudice, obbligo che assume carattere più pregnante rispetto a quanto si verifica nel giudizio civile, in cui l&#8217;onere della prova è distribuito tra attore e convenuto, secondo le regole ordinarie.</p>
<p>2. L’inottemperanza, da parte della P.A., alle richieste, formulate dal Giudice con ordinanza istruttoria, di produzione ad atti e documenti in possesso dell&#8217;Amministrazione, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., può essere valutata a sfavore della parte pubblica specialmente quando ciò non contrasti con altra documentazione acquisita agli atti del giudizio (1).&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., fra le tante, Cons. Stato VI Sez. 24 ottobre 2000 n. 5682, e V Sez. 2 aprile 2001 n. 1900.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulle conseguenze derivanti dalla mancata ottemperanza dell&#8217;Amministrazione alle richieste istruttorie formulate dal giudice</span></span></span></p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3794 Reg. Sent.<br />
ANNO 2005</p>
<p align="center"><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
SECONDA SEZIONE </b></p>
<p>composto dai magistrati: Presidente dott. Antonio Onorato; Referendario dott. Umberto Maiello; Referendario dott. Paolo Severini</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 13437 del 2004 proposto dal</p>
<p>sig. <b>Santolo Di Riso</b> rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Bonito e Salvatore Sorrentino e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, Centro Direzionale &#8211; Esedra IS. F/11,</p>
<p align="center">contro</p>
<p>il <b>Ministero della Difesa ed il Distretto Militare di Napoli</b>, in persona del Ministro pro-tempore, costituito in giudizio rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e con la stessa ex lege domiciliati in Napoli, via Diaz. n. 11,</p>
<p>per l’annullamento<br />
della cartolina precetto n. 08/150-04/TAR del 29 novembre 2004.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati,<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata,<br />
Visti gli atti tutti della causa,<br />
Relatore alla camera di consiglio del 7 aprile 2005 il Presidente Antonio Onorato,<br />
Uditi i difensori presenti come da verbale,</p>
<p align="center"><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>-Ritenuto che, come rappresentato alle parti presenti nella camera di consiglio, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza redatta i forma semplificata.<br />
-Constatato che l’Amministrazione intimata non ha nella sostanza dato seguito all’ordinanza della Sezione 13 gennaio 2005 con la quale era stata chiesta l’esibizione della documentazione in base alla quale è stata decisa la precettazione del ricorrente.<br />
-Ribadito che nel processo amministrativo incombe sull&#8217;Amministrazione resistente un obbligo di collaborazione all&#8217;attività istruttoria disposta dal giudice, obbligo che assume carattere più pregnante rispetto a quanto si verifica nel giudizio civile, in cui l&#8217;onere della prova è distribuito tra attore e convenuto, secondo le regole ordinarie.<br />
-Considerato che, pertanto, l&#8217;inottemperanza alle richieste di produzione ad atti e documenti in possesso dell&#8217;Amministrazione, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., può essere valutata a sfavore della parte pubblica specialmente quando ciò non contrasti con altra documentazione acquisita agli atti del giudizio (Cfr., fra le tante, Cons. Stato VI Sez. 24 ottobre 2000 n. 5682, e V Sez. 2 aprile 2001 n. 1900).<br />
-Rilevato che allo stato degli atti &#8211; per esclusiva responsabilità dell’Amministrazione detentrice di tutta la documentazione rilevante ai fini della decisione ma inottemperante all’ordine del giudice &#8211; non si rinvengono elementi di prova idonei ad in qualche modo smentire le censure formulate in ricorso e parzialmente provate in ordine alla mancata comparazione della posizione del ricorrente con i soggetti inclusi nello scaglione sottoposto a chiamata.<br />
-Ritenuto conseguentemente che la cartolina precetto impugnata risulta illegittima in quanto affetta dal denunciato vizio di eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e di violazione di legge per insufficiente motivazione e che il ricorso dovrebbe essere accolto.<br />
-Rilevato che, tuttavia, per effetto Legge 23 agosto 2004 n. 226, dal 1° gennaio 2005 opera la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva.<br />
-Considerato che, pertanto, il provvedimento impugnato non produce più alcun effetto lesivo per il ricorrente e che conseguentemente il ricorso è divenuto improcedibile.<br />
-Ravvisato che ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7 aprile 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-12-4-2005-n-3794/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.3794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1640</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1640/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1640/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1640/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1640</a></p>
<p>Pres. Santoro, est. Allegretta Valente (avv. G. Pepe) c. Azienda Unità Sanitaria Locale BA/2 e altro (n.c.) lo svolgimento delle mansioni superiori di primario ospedaliero su posto vacante in pianta organica non concreta l&#8217;esercizio di una funzione vicaria e comporta il riconoscimento del relativo trattamento economico Pubblico impiego – Svolgimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1640/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1640</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1640/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1640</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, est. Allegretta<br /> Valente (avv. G. Pepe) c. Azienda Unità Sanitaria Locale BA/2 e altro (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>lo svolgimento delle mansioni superiori di primario ospedaliero su posto vacante in pianta organica non concreta l&#8217;esercizio di una funzione vicaria e comporta il riconoscimento del relativo trattamento economico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Svolgimento delle mansioni superiori di primario ospedaliero su posto vacante in pianta organica – Esercizio di funzione vicaria – Insussistenza Ragioni – Conseguenze – Riconoscimento del trattamento economico</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Lo svolgimento delle mansioni superiori di primario ospedaliero su posto vacante in pianta organica non concreta l’esercizio di una funzione vicaria. Infatti la sostituzione vicaria ha luogo nell’ipotesi di assenza o impedimento temporanei del titolare, e non quando le funzioni primariati vengano esercitate a seguito della cessazione dal servizio del precedente titolare del posto. Ne consegue che, in vacanza del posto, lo svolgimento di tali mansioni da parte dell’aiutante comporta il riconoscimento del relativo trattamento economico , indipendentemente da ogni atto organizzativo da parte dell’Amministrazione, in quanto non è raffigurabile l’ipotesi di una struttura sanitaria, la cui direzione competa ad un primario, che rimanga priva dell’organo di vertice responsabile dell’attività esercitata nel suo ambito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />sezione Quinta</b></p>
<p>       ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 3192 del 2004 proposto <br />
dal <b>dott. Michele Valente</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Pepe, con domicilio eletto in Roma, Via Portuense n. 104, presso la sig.ra Antonia De Angelis,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>l’Azienda Unità Sanitaria Locale BA/2</b> e la Gestione liquidatoria della soppressa Unità Sanitaria Locale BA/4, non costituite in giudizio,</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza n. 4443 in data 10 dicembre 2003 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; sede di Bari, Sez. I;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Corrado Allegretta;<br />
Udito alla pubblica udienza del 15 febbraio 2005 l’avv. De Leonardis, su delega dell’avv. Pepe;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; sede di Bari, notificato sia alla Gestione liquidatoria della soppressa Unità Sanitaria Locale BA/4 sia all’Azienda Unità Sanitaria Locale BA/2, l’attuale appellante ha chiesto l’annullamento del silenzio &#8211; rifiuto serbato dall’A.U.S.L. BA/2 sull’atto di significazione e diffida da lui notificato in data 15 luglio 1999, nonché l’accertamento del suo diritto al riconoscimento giuridico ed economico delle mansioni superiori di primario del Servizio di anestesia e rianimazione del presidio ospedaliero di Trani, svolte su posto vacante in pianta organica dal 13 settembre 1993 al 28 febbraio 1998, con condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento delle differenze retributive, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria.<br />
Il T.A.R., Sez. I, con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui è rivolto all’annullamento del silenzio rifiuto e lo ha respinto, siccome infondato, nella parte intesa ad ottenere la condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento delle differenze retributive.<br />
Avverso detta sentenza l’interessato avanza l’appello in esame, col quale ripropone, sostanzialmente, motivi di censura e conclusioni già formulati in primo grado, previa contestazione delle ragioni sulle quali la sentenza si fonda; con ogni conseguente determinazione sulle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del difensore anticipatario.<br />
Non costituite le Amministrazioni appellate, la causa è stata trattata all’udienza pubblica del 15 febbraio 2005, nella quale, sentito il difensore presente, il Collegio si è riservata la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La domanda sostanziale avanzata dal ricorrente è intesa ad ottenere la condanna delle Amministrazioni appellate al pagamento delle differenze retributive, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria, per lo svolgimento delle mansioni superiori di primario ospedaliero su posto vacante in pianta organica dal 13 settembre 1993 al 28 febbraio 1998.<br />
La pretesa è fondata. <br />
Ha errato, infatti, il giudice di primo grado nel ritenere che, nella specie, si versasse in un caso di esercizio della funzione vicaria. Risulta in atti, invero, che il ricorrente, aiuto corresponsabile, ha dovuto provvedere all’esercizio delle funzioni primariali a seguito della cessazione dal servizio del precedente titolare del posto e, dunque, per la sopravvenuta vacanza del posto. La sostituzione vicaria, invece, ha luogo nell’ipotesi di assenza o impedimento temporanei del titolare, ipotesi nella quale la sostituzione rientra tra gli ordinari compiti della posizione funzionale del sostituto.<br />
Una volta che il posto si è reso vacante, lo svolgimento delle mansioni primariali da parte dell’aiuto comporta, secondo ormai costante orientamento di questa Sezione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 2004 n. 6784; 16 settembre 2004 n. 6009; 2 settembre 2004 n. 5740; 12 maggio 2003 n. 2507; 5 novembre 2002 n. 6017; 20 ottobre 2000 n. 5650; 18 agosto 1998 n. 1270), il riconoscimento del relativo trattamento economico, indipendentemente da ogni atto organizzativo da parte dell’Amministrazione, in quanto non è raffigurabile l’ipotesi di una struttura sanitaria, la cui direzione competa ad un primario, che rimanga priva dell’organo di vertice responsabile dell’attività esercitata nel suo ambito.<br />
L’appello, che sui principi ora esposti si fonda, deve essere, perciò, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente al trattamento retributivo correlato allo svolgimento delle mansioni superiori di primario ospedaliero per il periodo successivo alla cessazione dal servizio del titolare del posto e fino alla data in cui di questo ha preso possesso il nuovo titolare, con esclusione di sessanta giorni per ciascun anno solare (art. 29, secondo comma, del D.P.R. n. 761 del 1979; art. 121, comma 6, del D.P.R. n. 384 del 1990) e dei giorni di congedo ordinario e straordinario. Il pagamento delle somme dovute, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria va posto a carico dell’intimata Gestione liquidatoria della soppressa Unità Sanitaria Locale BA/4, difettando la legittimazione passiva della pur intimata A.U.S.L. BA/2 (art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, come integrato dall&#8217;articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995 n. 549).<br />
Spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza e vanno corrisposte al difensore antistatario.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie nei termini di cui in motivazione l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie negli stessi limiti il ricorso proposto in primo grado e dichiara il diritto del ricorrente al trattamento retributivo spettantegli.<br />
Condanna la Gestione Liquidatoria della soppressa U.S.L. BA/4 al pagamento, in favore dell’appellante, delle somme dovute, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.<br />
Condanna la stessa Gestione Liquidatoria al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio nella misura di € 3000,00 (tremila,00), da distrarsi in favore del difensore dell’appellante, antistatario.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2005 con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Sergio Santoro				Presidente<br />	<br />
Giuseppe Farina				Consigliere<br />	<br />
Corrado Allegretta				Consigliere rel. est.<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi				Consigliere																																																																																									</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
f.to Sergio Santoro</p>
<p>L’ESTENSORE<br />
f.to Corrado Allegretta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1640/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1640</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1619</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1619/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1619/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1619/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1619</a></p>
<p>Pres. Elefante, Est. Fera. Francesco Mazza e Giuseppina Sacco (Avv. T. Iuliano) c. Bruno Guido (Avv.ti L. Torchia e F. Attinà) sull&#8217;applicabilità delle norme sulle distanze dal confine in caso di costruzione di un muro di contenimento del terreno Edilizia e urbanistica – Muro di contenimento del terreno &#8211; Norme</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1619/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1619</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1619/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1619</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante, Est. Fera.<br /> Francesco Mazza e Giuseppina Sacco (Avv. T. Iuliano) c. Bruno Guido (Avv.ti  L. Torchia e F. Attinà)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità delle norme sulle distanze dal confine in caso di costruzione di un muro di contenimento del terreno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Muro di contenimento del terreno &#8211; Norme sulle distanze dal confine – Applicabilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini dell&#8217;osservanza delle norme sulle distanze dal confine, il terrapieno ed il muro di contenimento che hanno prodotto un dislivello oppure hanno aumentato quello già esistente per natura dei luoghi costituiscono costruzioni, in quanto queste ultime circostanze  evidenziano l&#8217;intento, ulteriore rispetto a quello di contenimento del confine, di modificare l&#8217;assetto fisico naturale del terreno al fine di una sua migliore utilizzazione.</p>
<p>Vd. In tal senso anche Consiglio di Stato, sez. V, 28 giugno 2000, n. 3637.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />  Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 9901 del 1997 proposto<br />dai sig.ri <b>Francesco Mazza e Giuseppina Sacco</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Tommaso Iuliano, con domicilio eletto presso la dott. Rosalinda Iuliano in Roma, via Bruno Rizzieri 55;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il signor <b>Bruno Guido</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Luisa Torchia e Francesca Attinà, con domicilio eletto in Roma, via Sannio 65;<br />
il Comune di San Pietro Apostolo, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del TAR Calabria, sezione di Catanzaro, 573 del 5 settembre 1997;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;<br />
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 17 dicembre 2004 il Consigliere Aldo Fera;<br />
Uditi per le parti gli avvocati Iuliano e Colalillo per delega dell’avv. Attinà come indicato nel verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il signor Bruno Guido ha impugnato davanti al Tar della Calabria la concessione edilizia n. 16 del 1994, rilasciata dal Comune di San Pietro Apostolo ai signori Francesco Mazza e Giuseppina Sacco, per la costruzione di muri di sostegno in cemento armato a monte di fabbricati esistenti, lamentando, con un articolato motivo di gravame, la violazione degli articoli 873 e seguenti del codice civile, la violazione dell’articolo 17 del regolamento edilizio comunale e l’eccesso di potere per mancanza di presupposti, travisamento dei fatti, omessa istruttoria, motivazione illogica, contraddittoria e carente. Il Tar ha accolto il ricorso, motivando nel senso che l&#8217;opera, ai fini del computo delle distanze, non poteva essere considerata come lavoro di  sostegno e contenimento ma come una nuova costruzione, in quanto ad avviso del consulente tecnico d’ufficio nominato dal pretore civile di Catanzaro &#8221; il terreno avente pendenza naturale non richiedeva alcuna opera di sostegno&#8221;. Da qui la violazione dell&#8217;articolo 17 del regolamento edilizio comunale, che imponeva una distanza minima tra le costruzioni di metri 10 e di metri 3 dal confine.<br />
La sentenza è appellata dai signori Francesco Mazza e Giuseppina Sacco, i quali prospettano i seguenti motivi di appello:<br />
1)	Errore nei presupposti e difetto di istruttoria. La sentenza ha seguito una affermazione apodittica del consulente tecnico d&#8217;ufficio nominato dal pretore civile di Catanzaro, non corroborata da alcun riscontro oggettivo.<br />	<br />
Travisamento del fatto. Anche i dati relativi alla misurazione delle distanze sono contraddittori.<br />
2)	Perplessità e difetto di motivazione, relativamente alla parte della sentenza in cui l&#8217;opera è qualificata come costruzione.<br />	<br />
Gli appellanti hanno, in seguito, notificato un motivo aggiunto, sostenendo che la sentenza è errata nella parte in cui sostiene che, secondo gli elaborati progettuali, il muro disterebbe metri 2,10 dal confine e metri 5,10 dal fabbricato del ricorrente.<br />
Gli appellanti concludono chiedendo, in riforma della sentenza di cui all’epigrafe, il rigetto del ricorso di primo grado.<br />
Resiste all’appello il signor Bruno Guido, che contesta la fondatezza delle tesi avversarie e conclude per il rigetto dell’appello.<br />
Con decisione 1 luglio 2003, n. 7109, questa sezione ha ordinato alla Regione Calabria di procedere ad una verificazione tecnica per accertare gli elementi di fatto sui quali si fonda la qualificazione giuridica delle opere consentite la concessione edilizia impugnata.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’appello proposto dai sig.ri Francesco Mazza e Giuseppina Sacco, per la riforma della sentenza con la quale il Tar della Calabria ha annullato la concessione edilizia n. 16 del 1994, loro rilasciata dal Comune di San Pietro Apostolo, è infondato.<br />
Il punto centrale sul quale ruota la controversia è la qualificazione giuridica dei lavori oggetto della concessione edilizia in questione. Secondo gli appellanti ed, ovviamente, l&#8217;amministrazione comunale che ha adottato il provvedimento partendo da questo presupposto, l&#8217;opera autorizzata (muri di sostegno) &#8220;assolve esclusivamente alla specifica funzione di contenimento della montagna che sovrasta la casa degli appellanti&#8221; per cui &#8220;non può considerarsi costruzione agli effetti delle norme sulle distanze&#8221;.<br />
Secondo il ricorrente in primo grado, la cui tesi è stata accolta dal Tar, è esatto il contrario, in quanto a suo parere &#8220;i muri di cemento armato realizzati degli appellanti sono finalizzati non già al contenimento del naturale declivio del terreno, ma a sostenere un&#8217;opera artificiale (terrapieno) e pertanto non potevano essere assentiti in violazione delle distanze legali dal confine con la proprietà del deducente.&#8221;<br />
La verificazione tecnica, disposta dalla sezione con decisione 1 luglio 2003, n. 7109, ed effettuata dall&#8217;architetto Andrea Iovene, del dipartimento urbanistica della Regione Calabria, ha chiarito tale aspetto della vicenda. <br />Infatti, la relazione tecnica, trasmessa con nota del 29 gennaio 2004, dopo aver effettuato una precisa ricostruzione dell&#8217;esatto stato dei luoghi ed avere verificato i dati progettuali di cui alla concessione edilizia questione, ha esposto gli elementi su cui fondare il giudizio tecnico circa la natura delle opere, in relazione alla funzione assegnata ai muri di cemento armato a monte dei fabbricati esistenti, ed è pervenuta alla conclusione che: &#8220;i muri, pur finalizzati al contenimento del terreno, avrebbero potuto essere realizzati anche diversamente (con minori altezze ed impatto) se si fosse perseguito esclusivamente l&#8217;obiettivo di salvaguardare il fabbricato da eventuali possibili rilasci di materiale dal terreno a monte e non ha anche di utilizzare più agevolmente lo stesso.&#8221;<br />
Tale conclusione, che di certo non è smentita dai tentativi della difesa degli appellanti di confutarne le basi tecniche su cui è fondata, se per un verso pone in luce come i lavori abbiano adempiuto ad un&#8217;esigenza di contenimento del terreno, per altro verso chiarisce come l&#8217;intento è andato ben oltre giungendo fino ad assolvere una funzione diversa, cioè quelle di modificare l&#8217;assetto fisico naturale del terreno al fine di una sua migliore utilizzazione. Tanto basta per poter affermare che si tratta di una nuova costruzione soggetta alle regole urbanistiche concernenti la distanza fra costruzioni. A tal riguardo si richiama l&#8217;indirizzo di questa sezione che ha avuto modo di osservare come &#8220;ai fini dell&#8217;osservanza delle norme sulle distanze dal confine, il terrapieno ed il muro di contenimento che hanno prodotto un dislivello oppure hanno aumentato quello già esistente per natura dei luoghi costituiscono costruzioni.&#8221; <br />Consiglio di Stato, sezione quinta, 28 giugno 2000, n. 3637).<br />
L&#8217;appello pertanto va respinto. Le spese seguono soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge l&#8217;appello.<br />
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000, di cui € 2.500 a titolo di onorari sostenuti dalla controparte e € 2.500 a titolo di compenso e spese per la verificazione tecnica effettuata dall&#8217;architetto Andrea Iovene.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita all&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre 2004, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Agostino Elefante			Presidente<br />	<br />
Corrado Allegretta			Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino			Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi			Consigliere<br />	<br />
Aldo Fera				Consigliere estensore 																																																																																									</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
f.to Agostino Elefante</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
f.to Aldo Fera</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1619/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1619</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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