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	<title>12/3/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/3/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.77</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-3-2007-n-77/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-3-2007-n-77/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.77</a></p>
<p>Pres. BILE – Red. VACCARELLA incostituzionale il principio per cui la declinatoria della giurisdizione amministrativa comporta l&#8217;esigenza di instaurare ex novo il giudizio ordinario senza che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta si conservino nel nuovo giudizio: un&#8217;additiva di principio dalla portata storica Giustizia amministrativa &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-3-2007-n-77/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.77</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-3-2007-n-77/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.77</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres</i>. BILE – <i>Red.</i> VACCARELLA</span></p>
<hr />
<p>incostituzionale il principio per cui la declinatoria della giurisdizione amministrativa comporta l&#8217;esigenza di instaurare ex novo il giudizio ordinario senza che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta si conservino nel nuovo giudizio: un&#8217;additiva di principio dalla portata storica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nella specie a seguito della sentenza n. 204/2004 dichiarativa della giurisdizione del giudice ordinario &#8211; Possibilità per il giudice amministrativo di disporre la continuazione del processo innanzi al giudice fornito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda e degli atti compiuti &#8211; Mancata previsione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione. Il rispetto dei confini del proprio ruolo nell&#8217;ordinamento impone alla Corte di limitarsi a dichiarare l&#8217;illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui non prevede la conservazione degli effetti della domanda nel processo proseguito, a seguito di declinatoria di giurisdizione, davanti al giudice munito di giurisdizione, ispirandosi essa, viceversa, al principio per cui la declinatoria della giurisdizione comporta l&#8217;esigenza di instaurare ex novo il giudizio senza che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta si conservino nel nuovo giudizio; principio questo che, non formulato espressamente in una o più disposizioni di legge ma presupposto dall&#8217;intero sistema dei rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali e tra i giudici speciali, deve essere espunto, come tale, dall&#8217;ordinamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></b><br />
<b></P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:</p>
<p><b>Presidente</b>: Franco BILE;<br />
<b>  Giudici</b>:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,<br />
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso<br />
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino<br />
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 30 legge del 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), promosso con ordinanza del 21 novembre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso promosso da Totò Pizzeria s.r.l. ed altro contro Comune di Genova ed altri iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2006.<br />
	<i>Visto</i> l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
	<i>udito</i> nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il Giudice relatore Romano Vaccarella.</p>
<p><b><br />
<i></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />
</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i></b>	1.– Con ordinanza depositata il 21 novembre 2005 il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione,  questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non consente al giudice amministrativo, che declini la giurisdizione, di disporre la continuazione del processo con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.<br />	<br />
	1.1.– Il dubbio è stato prospettato nel corso di un giudizio intentato da una società al fine di ottenere l&#8217;accertamento della responsabilità e la conseguente condanna del Comune di Genova e dell&#8217;Azienda Multiservizi e d&#8217;Igiene Urbana s.p.a. (AMIU), al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni causati dalla collocazione di una serie di «cassonetti a cascata»,  destinati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nelle immediate vicinanze dei locali, da essa occupati, adibiti ad attività di ristorazione. <br />	<br />
	La società attrice lamentava che, ottenuto dal comune un permesso di occupazione permanente del suolo pubblico antistante l&#8217;esercizio commerciale, se l&#8217;era visto, in parte, rioccupare dall&#8217;ente che, «senza comunicare l&#8217;avvio del procedimento», aveva iniziato lavori edili interessanti lo spazio oggetto di concessione ed aveva collocato, a pochi metri di distanza dall&#8217;entrata del locale, una sorta di impianto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.<br />	<br />
	La società, dopo avere infruttuosamente inoltrato segnalazioni e diffide all&#8217;amministrazione, aveva agito sia in via possessoria sia <i>ex </i>art. 700 del codice di procedura civile innanzi al tribunale civile al fine di ottenere il ristoro dei danni, la reintegrazione nel godimento dei beni e l&#8217;adozione di misure atte a scongiurare la lesione del diritto alla salute.<br />	<br />
	Il giudice ordinario adito aveva, però, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a decidere la controversia, per essere la stessa devoluta, in quanto involgente la materia urbanistica ed edilizia, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 34, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall&#8217;art. 7, legge 21 luglio 2000 n. 205.<br />	<br />
	Proposto ricorso innanzi al TAR, questo rilevava che l&#8217;intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 – dichiarativa della parziale illegittimità degli artt. 33, commi 1 e 2, e 34, comma 1, del d.lgs. 31 marzo n. 80 del 1998 –, aveva fatto venir meno la giurisdizione del giudice amministrativo, come eccepito dai convenuti.<br />	<br />
	1.2.– Il giudice <i>a quo</i> osserva, in ordine alla rilevanza della questione, che l&#8217;art. 30 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, impone al giudice amministrativo la mera declaratoria di difetto di giurisdizione, da adottare anche d&#8217;ufficio, precludendogli l&#8217;adozione di ogni altra pronuncia volta ad assicurare la possibilità di riassumere il processo davanti al giudice fornito di giurisdizione, con conseguente salvezza degli «effetti sostanziali e processuali» della domanda, laddove la <i>translatio iudicii</i> consentirebbe di non vanificare l&#8217;attività processuale svolta e impedirebbe alla parte di subire gli effetti della decadenza «nel frattempo maturata», segnatamente di quella dalle azioni possessorie, da promuoversi nel termine annuale.<br />	<br />
	1.3.– In ordine alla non manifesta infondatezza del dubbio, l&#8217;inutile «palleggio di giudizi» tra giudici appartenenti a giurisdizioni diverse, ma non separate, con gli inevitabili effetti distorsivi costituiti dal dispendio di energie processuali e di risorse economiche e dalla incolpevole perdita del diritto alle azioni possessorie, sarebbe, a giudizio del rimettente, in contrasto col principio costituzionale della ragionevole durata del processo e del diritto all&#8217;attuazione della legge, e cioè con gli artt. 24, 111 e  113 Cost. <br />	<br />
	Precisa anche il rimettente che, per scongiurare siffatte evenienze, non solo non sarebbe percorribile la via dell&#8217;interpretazione estensiva dell&#8217;art. 5 cod. proc. civ., perché il diritto vivente nega la praticabilità della <i>perpetuatio iurisdictionis</i> allorché la norma attributiva della giurisdizione venga dichiarata costituzionalmente illegittima, ma neppure sarebbe evocabile l&#8217;istituto dell&#8217;errore scusabile, comunque inidoneo a surrogare il meccanismo processuale della <i>translatio iudicii</i>, essendo il relativo riconoscimento pur sempre rimesso ad una valutazione del giudice.<br />	<br />
	2.– Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile o manifestamente infondata la proposta questione, per carente  descrizione della fattispecie oggetto del giudizio <i>a quo</i>.<br />	<br />
	Secondo la difesa erariale, infatti, la circostanza che nulla il rimettente espliciti in ordine al concreto svolgimento del processo e, in particolare, in ordine alle eventuali acquisizioni probatorie (assunte nel primo giudizio civile o in quello successivo, davanti al giudice amministrativo) da assicurare nell&#8217;instaurando processo innanzi al giudice ordinario, nonché in ordine alla data in cui si sarebbe verificata la lamentata lesione del possesso, all&#8217;epoca della proposizione della prima domanda e del successivo ricorso innanzi al TAR, si tradurrebbe in una inemendabile mancanza di elementi la cui conoscenza sarebbe invece assolutamente indispensabile ai fini della valutazione della rilevanza della prospettata questione rispetto al giudizio in corso.</p>
<p>
<i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />
</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i>	1.– Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria dubita, in riferimento agli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non consente al giudice amministrativo che declini la giurisdizione di disporre la continuazione del processo con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.<br />	<br />
	2.–  La questione è fondata nei sensi di seguito precisati.<br />	<br />
	3.– Il Tribunale rimettente pone, in termini di legittimità costituzionale, il problema – in ordine al quale la dottrina ha da tempo e ripetutamente preso posizione – dell&#8217;estensione al difetto di giurisdizione del principio della conservazione degli effetti della domanda che, con il codice di procedura civile del 1942, è stato introdotto limitatamente al caso del difetto di competenza; estensione che, nei più organici progetti di riforma del processo civile, era prevista in puntuali disposizioni dei relativi disegni di legge delega.<br />	<br />
	3.1.– Sollevando la questione in esame, il giudice rimettente si fa interprete del diffuso disagio, per i gravi (e, non di rado, irreparabili) inconvenienti provocati da una disciplina che, in sostanza, parte dal presupposto che l&#8217;atto introduttivo del giudizio rivolto ad un giudice privo di giurisdizione sia affetto da un vizio che lo rende radicalmente inidoneo a produrre gli effetti, sia sostanziali che processuali, che la legge collega ad un atto introduttivo che violi le regole sul riparto di competenza.<br />	<br />
	Tale disagio è accresciuto, in primo luogo, dalla circostanza che una così rigorosa disciplina concerne un vizio dell&#8217;atto introduttivo che scaturisce da una estremamente articolata e complessa regolamentazione del riparto di giurisdizione: sicché non solo è tutt&#8217;altro che agevole il compito della parte attrice, ma altrettanto disagevole è quello del giudice il cui eventuale errore, tuttavia, ricade interamente sulla parte (si pensi al caso del giudice che erroneamente declini la propria giurisdizione con nuova proposizione della domanda al giudice indicato come munito di giurisdizione, il quale, a sua volta, la declini: la domanda riproposta al primo giudice non potrebbe “ancorarsi” alla prima e far risalire ad essa gli effetti sostanziali e processuali).<br />	<br />
	Questa Corte è consapevole che il fenomeno appena illustrato ha assunto proporzioni ancor più vistose a seguito di una propria recente pronuncia dichiarativa dell&#8217;illegittimità costituzionale di talune norme che, secondo il criterio dei «blocchi di materie», ripartivano la giurisdizione tra autorità giudiziaria ordinaria e giudice amministrativo: l&#8217;inapplicabilità, secondo la giurisprudenza assolutamente dominante,  all&#8217;ipotesi di sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del principio della <i>perpetuatio iurisdictionis</i> codificato nell&#8217;art. 5 cod. proc. civ. ha certamente acuito la diffusa sensazione della sostanziale ingiustizia della disciplina vigente in quanto, nonostante la domanda fosse stata rivolta al giudice munito di giurisdizione secondo la legge vigente al momento della sua proposizione, la sopravvenuta carenza di giurisdizione ne impediva o pregiudicava la tutela giurisdizionale.<br />	<br />
	Peraltro, l&#8217;orientamento del Consiglio di Stato, di gran lunga prevalente, fondato sul potere di rilevare d&#8217;ufficio il difetto di giurisdizione anche quando, essendosi su di essa esplicitamente pronunciato il TAR, contro tale capo della pronuncia non sia stata proposta impugnazione, fa sì (ed ha fatto sì in numerosi casi interessati dalla citata sentenza di questa Corte) che il giudizio debba essere proposto <i>ex novo </i>davanti al giudice ordinario perfino dopo che sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo si sia formato il giudicato.<br />	<br />
	3.2.– La dottrina, a sua volta, è pressoché unanime nel sollecitare una riforma legislativa che preveda meccanismi idonei – come accade per l&#8217;ipotesi di difetto di competenza – ad assicurare, con la trasmigrazione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, la conservazione degli effetti che la legge collega alla proposizione della domanda giudiziale.<br />	<br />
	Una parte della dottrina, poi, ha sostenuto che alle pronunzie emesse dalla Corte di cassazione in tema di giurisdizione potrebbe conseguire – in base al combinato disposto degli artt. 50, 367 e 382 cod. proc. civ. – la <i>translatio iudicii </i>con conservazione degli effetti della domanda giungendo, recentemente, a desumere da tale conclusione che – non potendosi imporre alle parti, affinché operi il meccanismo della <i>translatio iudicii</i>, di adire necessariamente la Suprema Corte a sezioni unite – analogo risultato sarebbe conseguibile, <i>de iure condito,</i> nel caso di declinatoria di giurisdizione da parte di un giudice di merito.<br />	<br />
	3.3.– Recentemente, nel tentativo di risolvere con strumenti ermeneutici l&#8217;annoso e grave problema, la Corte di cassazione (Sezioni unite 22 febbraio 2007, n. 4109) ha affermato &#8211;  nel rinviare al Consiglio di Stato, per violazione del giudicato interno,una controversia definita dal medesimo Consiglio con una pronuncia declinatoria della giurisdizione &#8211; che tale rinvio costituiva modifica del proprio «precedente, risalente orientamento, secondo cui la decisione del giudice ordinario o del giudice speciale, con la quale viene dichiarato il difetto di giurisdizione, non consente che il processo possa continuare dinanzi al giudice fornito di giurisdizione».<br />	<br />
	Ricordato che tale tralaticio<i> </i>orientamento si fondava sulla circostanza che l&#8217;art. 50 cod. proc. civ. prevede la riassunzione del processo solo nel caso di difetto di competenza, e non anche di giurisdizione, e che l&#8217;art. 367 prevede la riassunzione, a seguito di regolamento di giurisdizione, solo davanti al giudice ordinario, e fatto proprio il «principio fondamentale dei nostri Autori classici secondo cui il processo deve tendere ad una sentenza di merito», le Sezioni unite «ritengono che, in base ad una lettura costituzionalmente orientata della disciplina della materia, che tenga conto delle argomentazioni emergenti dalle intervenute modifiche legislative e delle prospettazioni in parte nuove svolte di recente dalla dottrina sul tema, sussistono le condizioni per potere affermare che è stato dato ingresso nell&#8217;ordinamento processuale al principio della <i>translatio iudicii </i>dal giudice ordinario al giudice speciale, e  viceversa, in caso di pronuncia sulla giurisdizione».<br />	<br />
	«Premessa indispensabile è la considerazione di carattere generale» che, se è assente per la giurisdizione la disciplina prevista per la competenza, «neppure sussiste la previsione di un espresso divieto della <i>translatio iudicii </i>nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale». Rilevato, poi,  che la cassazione senza rinvio è possibile, a norma dell&#8217;art. 382, comma terzo, cod. proc. civ., in caso di difetto assoluto di giurisdizione, dovendosi in ogni altro caso cassare con rinvio al giudice munito di giurisdizione, la Corte di cassazione osserva, da un lato, che la norma che esclude l&#8217;incidenza sul merito della pronuncia sulla giurisdizione (art. 386) è indice della “proseguibilità” del giudizio e, dall&#8217;altro lato, che l&#8217;estensione legislativa del regolamento di giurisdizione al processo amministrativo e a quello tributario impone di interpretare estensivamente l&#8217;art. 367, comma secondo, cod. proc. civ., ammettendo la riassunzione anche davanti al giudice speciale.<br />	<br />
	Ne consegue che, a seguito sia di ricorso ordinario <i>ex </i>art. 360, n. 1, cod. proc. civ., sia di regolamento di giurisdizione, sarebbe sempre ammessa la riassunzione del processo davanti al giudice (ordinario o speciale) munito di giurisdizione e tale riassunzione sarebbe possibile – aggiunge la Corte «per ragioni di completezza sistematica» – «anche nel caso di sentenza del giudice di merito, che abbia declinato la giurisdizione».<br />	<br />
	Respinta la tesi secondo la quale tale risultato richiederebbe l&#8217;intervento della Corte costituzionale (sollecitato, ricorda la Corte di cassazione, dall&#8217;ordinanza di rimessione qui in esame), le Sezioni unite osservano che il giudice indicato, come munito di giurisdizione, dalla pronuncia declinatoria può, «a sua volta, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione» ma che in tal caso, «nel rispetto del principio che ogni giudice è giudice della propria giurisdizione», il ricorso per cassazione ai sensi dell&#8217;art. 362, secondo comma, cod. proc. civ. risolve, con il conflitto negativo, la «situazione di stallo»; anche se – conclude la Corte – «il problema giuridico che esula dalla presente controversia merita di essere ulteriormente approfondito».<br />	<br />
	4.– La circostanza che la Corte di cassazione abbia diffusamente trattato la questione – più volte ricordandola – oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale impone a questa Corte, per l&#8217;autorevolezza delle Sezioni unite, di dedicare attenta considerazione alle argomentazioni che si sono appena riferite benché le Sezioni unite – decidendo su un <i>error in procedendo</i>, sia pure avente ad oggetto la giurisdizione – abbiano affrontato la questione risolvendo un caso di conferma della giurisdizione del giudice <i>a quo</i> e si siano occupate della declinatoria di giurisdizione da parte del giudice di merito solo «per ragioni di completezza sistematica».<br />	<br />
	Malgrado ciò, questa Corte non può non considerare attentamente quanto sostengono le Sezioni unite nel pervenire alla conclusione che, essendo la questione oggetto del presente giudizio risolvibile <i>de iure condito, </i>«non è necessario sollecitare sul punto l&#8217;intervento del Giudice delle leggi». E&#8217; evidente, infatti, che, ove fossero condivisibili gli argomenti che hanno indotto le Sezioni unite ad esprimere tale opinione, questa Corte dovrebbe dichiarare inammissibile la questione in esame per non avere il giudice <i>a quo</i> nemmeno tentato di dare una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata.<br />	<br />
	4.1.– Pur nella consapevolezza dell&#8217;intento ispiratore della sentenza n. 4109 del 2007, si deve anzitutto escludere che –  come le Sezioni unite affermano a «premessa indispensabile» del loro argomentare – manchi nell&#8217;ordinamento «un espresso divieto della <i>translatio iudicii</i> nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale».<br />	<br />
	E&#8217; sufficiente rilevare, in proposito, che l&#8217;espressa previsione della <i>translatio </i>con esplicito ed esclusivo riferimento alla «competenza» – ciò che costituiva una novità del codice del 1942, auspicata (ma limitatamente alla incompetenza) fin dal cosiddetto progetto Chiovenda, non a caso resa possibile da una articolata disciplina (artt. 42-50) totalmente assente per la «giurisdizione» – non altro può significare se non divieto di applicare alla giurisdizione quanto previsto, esplicitamente ed esclusivamente, per la competenza; il che avrebbe reso superfluo, nell&#8217;asciutta essenzialità delle norme codicistiche, l&#8217;«espresso divieto» di applicare alla giurisdizione le molte norme esplicitamente dedicate (sia nelle rubriche che nel testo) alla sola competenza.<br />	<br />
	In secondo luogo, riguardo all&#8217;argomento che le Sezioni unite desumono dal ricorso per cassazione <i>ex </i>art. 362, comma secondo, cod. proc. civ., occorre considerare che – a differenza di quanto l&#8217;art. 362, comma primo, prevede (richiamando il termine di cui all&#8217;art. 325, comma secondo) per l&#8217;impugnazione di sentenze di giudici speciali «per motivi attinenti alla giurisdizione» – la «denuncia» di conflitti negativi di giurisdizione è possibile «in ogni tempo»: ed ai fini qui rilevanti è sufficiente osservare che la funzione di «rendere praticabile la <i>translatio</i>», con la conservazione degli effetti della domanda proposta al giudice (che risulta essere) privo di giurisdizione, non può ritenersi affidata ad un ricorso proponibile «in ogni tempo» (e, quindi, anche anni dopo il manifestarsi del conflitto).<br />	<br />
	4.2.– Ciò detto dei due argomenti in base ai quali le Sezioni unite ritengono risolvibile <i>de iure condito</i> la questione pendente dinanzi a questa Corte – questione della quale non può, conseguentemente, dichiararsi l&#8217;inammissibilità per non aver il giudice rimettente valutato la praticabilità di una interpretazione costituzionalmente corretta – va rilevato che il giudice <i>a quo</i> sollecita l&#8217;intervento di questa Corte non già lamentando l&#8217;assenza di un meccanismo processuale che consenta la trasmigrazione del processo ad altro giudice fornito di giurisdizione, bensì l&#8217;impossibilità che, a seguito della declinatoria della giurisdizione, siano conservati gli effetti prodotti dalla domanda proposta davanti ad un giudice privo di giurisdizione.<br />	<br />
	Tale modo di impostare la questione è corretto, essendo evidente che l&#8217;esistenza nel codice di procedura civile di una norma che disciplina in generale l&#8217;istituto della riassunzione della causa (art. 125 disp. att.) non risolve affatto il problema sollevato dal giudice <i>a quo</i>: la possibilità – esplicitamente prevista dalla legge ovvero desumibile attraverso una sistematica «ricucitura» delle norme – di riassumere il processo non implica di per sé che la domanda proposta in riassunzione conservi gli effetti prodotti da quella originaria.<br />	<br />
	La trasmigrabilità del processo è strumento necessario, ma non sufficiente perché il giudice <i>ad quem</i> possa giudicare della domanda dinanzi a lui riassunta come se essa fosse stata proposta davanti a lui nel momento in cui lo fu al giudice privo di giurisdizione.<br />	<br />
	5.– Il principio della incomunicabilità dei giudici appartenenti ad ordini diversi – comprensibile in altri momenti storici quale retaggio della concezione cosiddetta patrimoniale del potere giurisdizionale e quale frutto della progressiva vanificazione dell&#8217;aspirazione del neo-costituito Stato unitario (legge sull&#8217;abolizione del contenzioso amministrativo) all&#8217;unità della giurisdizione, determinata dall&#8217;emergere di organi che si conquistavano competenze giurisdizionali – è certamente incompatibile, nel momento attuale, con fondamentali valori costituzionali.<br />	<br />
	Se è vero, infatti, che la Carta costituzionale ha recepito, quanto alla pluralità dei giudici, la situazione all&#8217;epoca esistente, è anche vero che la medesima Carta ha, fin dalle origini, assegnato con l&#8217;art. 24 (ribadendolo con l&#8217;art. 111) all&#8217;intero sistema giurisdizionale la funzione di assicurare la tutela, attraverso il giudizio, dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi.<br />	<br />
	Questa essendo la essenziale ragion d&#8217;essere dei giudici, ordinari e speciali, la loro pluralità non può risolversi in una minore effettività, o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale: ciò che indubbiamente avviene quando la disciplina dei loro rapporti – per giunta innervantesi su un riparto delle loro competenze complesso ed articolato – è tale per cui l&#8217;erronea individuazione del giudice munito di giurisdizione (o l&#8217;errore del giudice in tema di giurisdizione) può risolversi in un pregiudizio irreparabile della possibilità stessa di un esame nel merito della domanda di tutela giurisdizionale.<br />	<br />
	Una disciplina siffatta, in quanto potenzialmente lesiva del diritto alla tutela giurisdizionale e comunque tale da incidere sulla sua effettività, è incompatibile con un principio fondamentale dell&#8217;ordinamento, il quale riconosce bensì la esistenza di una pluralità di giudici, ma la riconosce affinché venga assicurata, sulla base di distinte competenze, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia, e non già affinché sia compromessa la possibilità stessa che a tale domanda venga data risposta.<br />	<br />
	Al principio per cui le disposizioni processuali non sono fine a se stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito, si ispira pressoché costantemente – nel regolare questioni di rito – il vigente codice di procedura civile, ed in particolare vi si ispira la disciplina che all&#8217;individuazione del giudice competente – volta ad assicurare, da un lato, il rispetto della garanzia costituzionale del giudice naturale e, dall&#8217;altro lato, l&#8217;idoneità (nella valutazione del legislatore) a rendere la migliore decisione di merito – non sacrifica il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al “bene della vita” oggetto della loro contesa.<br />	<br />
	Al medesimo principio gli artt. 24 e 111 Cost. impongono che si ispiri la disciplina dei rapporti tra giudici appartenenti ad ordini diversi allorché una causa, instaurata presso un giudice, debba essere decisa, a seguito di declinatoria della giurisdizione, da altro giudice.<br />	<br />
	6.– Il rispetto dei confini del proprio ruolo nell&#8217;ordinamento impone a questa Corte di limitarsi a dichiarare l&#8217;illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui non prevede la conservazione degli effetti della domanda nel processo proseguito, a seguito di declinatoria di giurisdizione, davanti al giudice munito di giurisdizione, ispirandosi essa, viceversa, al principio per cui la declinatoria della giurisdizione comporta l&#8217;esigenza di instaurare <i>ex novo </i>il giudizio senza che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta si conservino nel nuovo giudizio; principio questo che, non formulato espressamente in una o più disposizioni di legge ma presupposto dall&#8217;intero sistema dei rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali e tra i giudici speciali, deve essere espunto, come tale, dall&#8217;ordinamento.<br />	<br />
	7.– La disciplina legislativa che, con l&#8217;urgenza richiesta dall&#8217;esigenza di colmare una lacuna dell&#8217;ordinamento processuale, verrà emanata, sarà vincolata solo nel senso che essa dovrà dare attuazione al principio della conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione nel giudizio ritualmente riattivato – a seguito di declinatoria di giurisdizione – davanti al giudice che ne è munito.<br />	<br />
	Ciò posto, è evidente che – contrariamente a quanto sembra sostenere l&#8217;ordinanza di rimessione – la conservazione degli effetti prodotti dalla domanda originaria discende non già da una dichiarazione del giudice che declina la propria giurisdizione, ma direttamente dall&#8217;ordinamento, interpretato alla luce della Costituzione; ed anzi deve escludersi che la decisione sulla giurisdizione, da qualsiasi giudice emessa, possa interferire con il merito (al quale appartengono anche gli effetti della domanda) demandato al giudice munito di giurisdizione.<br />	<br />
	La conferma di ciò è nella circostanza che perfino il supremo organo regolatore della giurisdizione, la Corte di cassazione, con la sua pronuncia può soltanto, a norma dell&#8217;art. 111, comma ottavo, Cost., vincolare il Consiglio di Stato e la Corte dei conti a ritenersi legittimati a decidere la controversia, ma certamente non può vincolarli sotto alcun profilo quanto al contenuto (di merito o di rito) di tale decisione; e ad analogo principio, conforme a Costituzione, si ispira l&#8217;art. 386 cod. proc. civ. (applicabile anche ai ricorsi proposti a norma dell&#8217;art. 362, comma primo, cod. proc. civ.) disponendo che «la decisione sulla giurisdizione è determinata dall&#8217;oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda».<br />	<br />
	8.– Nel rispetto di tali limiti costituzionali, il legislatore ordinario – ferma l&#8217;esigenza di disporre che ogni giudice, nel declinare la propria giurisdizione, deve indicare quello che, a suo avviso, ne è munito – è libero di disciplinare nel modo ritenuto più opportuno il meccanismo della riassunzione (forma dell&#8217;atto, termine di decadenza, modalità di notifica e/o di deposito, eventuale integrazione del contributo unificato, ecc.) sulla base di una scelta di fondo a lui soltanto demandata: stabilire, cioè, se mantenere in vita il principio per cui ogni giudice è giudice della propria giurisdizione ovvero adottare l&#8217;opposto principio seguito dal codice di procedura civile (art. 44) per la competenza.<br />	<br />
	9.– E&#8217; superfluo sottolineare che, laddove possibile utilizzando gli strumenti ermeneutici (come, nel caso oggetto del giudizio <i>a quo</i>, dopo la declinatoria di giurisdizione), i giudici ben potranno dare attuazione al principio della conservazione degli effetti della domanda nel processo riassunto.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=justify>
</b>	<i>dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.<br />	<br />
F.to:<br />
Franco BILE, Presidente<br />
Romano VACCARELLA, Redattore<br />
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-3-2007-n-77/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.77</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.732</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-12-3-2007-n-732/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-12-3-2007-n-732/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.732</a></p>
<p>Pres.f.f.L. Stevanato, Rel.I. Franco non sussiste l&#8217;obbligo in capo alla P.A. di verificare che, nell&#8217;esecuzione di un contratto di appalto, l&#8217;aggiudicatario non abbia violato diritti di terzi Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Svolgimento della gara – Obbligo della P.A. di verificare che l’aggiudicatario non violi diritti di terzi – Non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-12-3-2007-n-732/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.732</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-12-3-2007-n-732/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.732</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.f.f.</i>L. Stevanato, <i>Rel.</i>I. Franco</span></p>
<hr />
<p>non sussiste l&#8217;obbligo in capo alla P.A. di verificare che, nell&#8217;esecuzione di un contratto di appalto, l&#8217;aggiudicatario non abbia violato diritti di terzi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Svolgimento della gara – Obbligo della P.A. di verificare che l’aggiudicatario non violi diritti di terzi – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non appare esigibile dalla P.A. la pretesa che questa, oltre alle verifiche doverose sulla base della normativa vigente e della lex specialis, controlli anche se l’impresa aggiudicataria<sup>*</sup>, nello svolgimento dell’attività oggetto di gara, e avvalendosi di determinate procedure, possa violare eventuali diritti altrui, quali il diritto di esclusiva derivante da un brevetto.</p>
<p>_____________________</p>
<p><i></b><sup>(*)</sup>Merita segnalare che il Tar utilizza il termine impresa “aggiudicatrice” anziché quello di impresa “aggiudicataria”. Si tratta però di un evidente refuso desumibile dal testo della sentenza.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto <br /><i>prima sezione</i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>con l’intervento dei magistrati</p>
<p>Lorenzo Stevanato		&#8211; Presidente f.f.<br />	<br />
Italo Franco			&#8211; Consigliere, relatore<br />	<br />
Fulvio Rocco		&#8211; Consigliere</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 326/2007, proposto da <br />
<B>SERF S.R.L.</B>,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Totera e Marina Cottignola, con elezione di domicilio presso lo studio della seconda in Venezia – Mestre, Via Daniele Manin n. 43;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’A<B>ZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to Alessio Cervetti, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, Santa Croce n. 312/A;</p>
<p>e nei confronti<br />
del <B>CONSORZIO DEMETRA</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della nota provvedimentale prot. nr. 52870/06 del 29.11.2006, con cui l’Azienda U.l.s.s. 12 Veneziana, dopo aver sospeso una prima volta in via cautelativa l’aggiudicazione della “trattativa privata per la cessione di pellicole radiografiche usate e di lastre di scarto (quantità presunta Kg. 32.350)” al Consorzio Demetra, a seguito della diffida della ricorrente, confermava l’aggiudicazione predetta assumendo che dalla risposta acquisita dal Consorzio Demetra nell’ambito dell’attività di verifica della legittimità delle offerte presentate in gara: “ si evince che codesto Consorzio Demetra non si avvale – per l’attività di recupero di cui alla lettera di invito alla gara in oggetto, prot. n. 19060 del 21.04.2006 – della procedura di cui al brevetto di cui la SERF S.r.l., rappresentata dall’avv.to Michele Totera di Bologna nella diffida di data 10.10.2006, afferma di essere titolare”;<br />
della nota di ulteriore conferma dell’aggiudicazione, prot. n. 2723 del 18.1.2007.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato l’8.2.2007 e depositato presso la Segreteria il 21.2.2007, con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda U.l.s.s. n. 12; <br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
uditi all’udienza camerale del 28 febbraio 2007 (relatore il Consigliere Italo Franco), gli avvocati: Totera per la parte ricorrente e Cervetti per l’U.l.s.s. n. 12;</p>
<p><b></p>
<p align=center>considerato</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;<br />
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;<br />
che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:<br />
che non appare esigibile dalla P.A. la pretesa che questa, oltre alle verifiche doverose sulla base della normativa vigente e della lex specialis, controlli anche se l’impresa aggiudicatrice, nello svolgimento dell’attività oggetto di gara, e avvalendosi di determinate procedure, possa violare eventuali diritti altrui, quali (come nel caso di specie) il diritto di esclusiva derivante da un brevetto;<br />
che la P.A. resistente ha effettuato le verifiche richieste, con le due successive diffide, dalla ricorrente, e che le verifiche hanno dato esito positivo alla stregua del regolamento di gara;<br />
che, conclusivamente, il ricorso si manifesta infondato e va, di conseguenza, respinto;<br />
che le spese e onorari di giudizio possono essere compensate integralmente fra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.<br />
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 28 febbraio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-12-3-2007-n-732/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.732</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.1003</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-12-3-2007-n-1003/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-12-3-2007-n-1003/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.1003</a></p>
<p>sulle competenze in tema di approvazione di progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti 1. Ambiente e territorio – Inquinamento del territorio – Gestione dei rifiuti – Progetti di nuovi impianti – Approvazione – Delega alle Province – Effetti. 2. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Conferenza di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-12-3-2007-n-1003/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.1003</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-12-3-2007-n-1003/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.1003</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulle competenze in tema di approvazione di progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Inquinamento del territorio – Gestione dei rifiuti – Progetti di nuovi impianti – Approvazione – Delega alle Province – Effetti.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Conferenza di servizi – Art.10-bis, l. n.241 del 1990 – Non è applicabile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui siano state delegate alle Provincie le funzioni concernenti l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, tale delega non comporta la sostituzione della Provincia nel ruolo della Regione circa la valutazione urbanistica, con la conseguenza che il parere sulla variante urbanistica rimane in capo alla Regione, in quanto detta valutazione di compatibilità urbanistica è competenza funzionale propria della Regione, che può essere delegata con una specifica disposizione normativa.</p>
<p>2. Il procedimento della conferenza di servizi è un procedimento che già prevede in sè la partecipazione dell’interessato, sicchè non è applicabile l’art 10-bis, l. 7 agosto 1990 n.241, dal momento che le ragioni vengono compiutamente espresse in quella sede, essendo garantito il diritto di “essere ascoltati” di cui l’art 10 bis è una delle espressioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del popolo italiano<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
 Seconda Sezione di Lecce<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>Registro Decis.:	1003/07</b><br />	<br />
<b>		Registro Gen.:	1234</b>/2006</p>
<p>
nelle persone dei signori Magistrati:<br />
<b>ANTONIO CAVALLARI, Presidente  <br />
Giulio Castriota Scanerberg, Primo Referendario <br />
Silvana Bini, Referendario, relatore<br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 1234/2006, proposto da <br />
<b>“Pellegrino Fabrice”,</b> in qualità di titolare dell’omonima ditta, , rappresentato e difeso dall’Avv Angelo Vantaggiato e dall’Avv. Antonio Macrì, con domicilio eletto  in Lecce, Via Zanardelli 7,</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b>Provincia di Lecce</b>, in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuditta Angelastri e dall’Avv. Francesca Testi, con domicilio eletto presso la sede della Provincia, in Lecce, Via Umberto I, n. 13;<br />
<b>Comune di Corigliano d’Otranto</b>, in persona del Sindaco p.t., n.c.;<br />
<b>ARPA Puglia</b>, in persona del legale rappresentante, n.c.;<br />
<B>AQP</B>, in persona del legale rappresentante, n.c.;<br />
<B>AUSL LE/2</B> in persona del legale rappresentante, n.c.;<br />
<b>Regione Puglia</b> in persona del legale rappresentante, n.c.;</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento, <br />
</b>del provvedimento di diniego di approvazione e della conseguente autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell’art 27 del D.Lvo 22/97, del progetto di impianto di demolizione veicoli a motore con recupero delle parti in Comune di Corigliano d’Otranto adottato con deliberazione n. 125 del 14.4.06 dalla Giunta Provinciale di Lecce, <br />
&#61485;	di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ed in particolare della delibera del C.C. di Corigliano d’Otranto con cui veniva espresso il parere negativo alla localizzazione dell’impianto di raccolta e demolizione di autoveicoli dismessi e simili, nonché del verbale della Conferenza di servizi del 19.4.2004 </p>
<p>Visto il ricorso, i relativi allegati e tutti gli atti di causa;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce, <br />
Uditi all’udienza del 7 Dicembre 2006 il relatore, Ref. Silvana Bini, e, per le parti costituite, gli Avv. Vantaggiato e Testi;<br />
Considerato in fatto e ritenuto in diritto</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorrente ha richiesto in data 24.9.2003 l’approvazione del progetto di un impianto di demolizione dei veicoli a motore con recupero delle parti, da realizzare nel territorio di Corigliano d’Otranto.<br />
Il Comitato tecnico provinciale rilasciava parere favorevole, con verbale n. 695 del 9.3.2004.<br />
Veniva quindi convocata la conferenza di servizi ex art 27 D.Lvo 22/97 in data 19.4.2004, durante la quale venivano acquisiti i pareri favorevoli dell’ARPA, dell’AQP, del servizio igiene pubblica e del servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro dell’ASL LE/2.<br />
A detta conferenza di servizi veniva invitato il Responsabile del settore urbanistica della Regione, in quanto, ricadendo l’intervento in area a destinazione agricola, si rendeva necessaria una variante urbanistica.<br />
Alla conferenza di servizi partecipava anche il rappresentante del Comune di Corigliano, il quale dichiarava di non poter esprimere un parere sulla localizzazione del sito essendo detto parere di competenza del Consiglio Comunale.<br />
Il verbale veniva comunicato al Settore Urbanistica della Regione Puglia con nota del 12.5.06, senza alcun riscontro.<br />
Dopo una serie di solleciti per la definizione del procedimento il Comune di Corigliano con delibera n. 5 del 30.1.06 esprimeva parere negativo alla localizzazione, cui seguiva il diniego della Provincia.<br />
Avverso gli atti di diniego, il ricorrente articola i seguenti motivi:<br />
	<i>1)  Violazione e mancata applicazione art 10 bis L. 241/90;<br />	<br />
	2) Violazione dell’art 107 T.U. 267/2000 – difetto di competenza;<br />	<br />
	3) travisamento dei fatti – sviamento di potere – violazione e falsa applicazione della normativa in materia di conferenza di servizi – violazione e falsa applicazione art 27 d.Lvo 22/97,<br />	<br />
	4) travisamento dei fatti – sviamento di potere – violazione applicazione della normativa in materia di conferenza di servizi<br />	<br />
	 5) travisamento dei fatti – difetto di istruttoria sviamento di potere<br />	<br />
	6) travisamento dei fatti sviamento di potere sotto altro profilo violazione e falsa applicazione della L. 241/90<br />	<br />
	7) errata applicazione decreto commissario emergenza ambientale del 9.12.05 in relazione al D.Lvo 209/03 travisamento</i> dei fatti<br />	<br />
Sostiene il ricorrente, negli articolati motivi, l’illegittimità del diniego, sia per la violazione delle garanzie procedimentali, sia perché il parere della Regione e del Comune dovevano considerarsi acquisiti positivamente.<br />
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione Provinciale di Lecce, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 7 dicembre 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. Il ricorrente impugna il diniego reso dalla Provincia di Lecce alla realizzazione dell’impianto di demolizione veicoli sul territorio di Corigliano d’Otranto.<br />
Nei motivi di ricorso viene rilevata la violazione delle disposizioni procedimentali e delle disposizioni in materia di conferenza di servizi: sostiene infatti il ricorrente che i pareri della Regione e del Comune si devono ritenere acquisiti.<br />
2. Prima di procedere all’esame delle singole censure, il Collegio ritiene opportuno delineare la disciplina normativa che trova applicazione nel caso in esame.<br />
Il ricorrente ha inoltrato una richiesta di autorizzazione per un impianto di demolizione, seguendo la procedura del D.Lvo 22/97, oggi confluito nel D.Lvo 152/06, che prevede i seguenti passaggi procedimentali: una volta presentata la domanda alla Regione, entro trenta giorni dal ricevimento di detta domanda, la suddetta Regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle Autorità d&#8217;ambito e degli enti locali interessati. <br />
Alla conferenza è invitato a partecipare, con preavviso di almeno venti giorni, anche il richiedente l&#8217;autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti.<br />
Entro i successivi novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi procede alla valutazione dei progetti, acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali e trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione. Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi, la regione, in caso di valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell&#8217;impianto. <br />
L&#8217;approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, valendo altresì come dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.<br />
La disposizione configura la conferenza come una fase istruttoria, con attribuzione alla Regione dell’atto finale, che può costituire anche variante, nell’ipotesi in cui la destinazione dell’area interessata non sia compatibile con l’attività oggetto dell’autorizzazione.<br />
Nel caso in esame il soggetto competente alla convocazione della conferenza di servizi è la Provincia, in forza dell’art 5 lett a) della LR della Puglia n. 30/86, secondo cui sono delegate alle Provincie le funzioni concernenti l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti.<br />
Si deve però ritenere che la delega alla Provincia per l’approvazione dei progetti in esame non comporti la sostituzione della stessa nel ruolo della Regione circa la valutazione urbanistica e quindi che il parere sulla variante urbanistica rimanga in capo alla Regione, in quanto detta valutazione di compatibilità urbanistica è competenza funzionale propria della Regione, che può essere delegata con una specifica disposizione normativa. Nel caso di specie non si individua una disposizione del genere, dal momento che il sopra citato art 5 lett a) prevede la delega del solo procedimento di autorizzazione e approvazione dei progetti di impianti.<br />
3. Alla luce di queste premesse si possono esaminare le singole censure, partendo dal primo motivo di impugnazione, in cui viene rilevata la illegittimità dell’operato dell’Amministrazione Provinciale per volazione dell’art 10 bis L. 241/90, avendo omesso l’Amministrazione detta comunicazione, funzionale all’apporto partecipativo e informativo del destinatario dell’atto.<br />
Il motivo non è fondato.<br />
Va innanzitutto osservato che l’Ammministrazione Provinciale, nel costituirsi in giudizio, oltre a contestare la fondatezza della censura, sull’assunto che la partecipazione alla conferenza di servizi e la notifica del verbale della conferenza non rendenvano necessario il preavviso di diniego, ha richiamato l’art 21 octies della L. 241/90, sostenendo che il contenuto del provvedimento gravato non sarebbe stato diverso da quello concretamento adottato, a fronte della posizione del Comune di Corigliano.<br />
Il procedimento della conferenza di servizi, come più volte rilevato dalla giurisprudenza, è un procedimento che già prevede in sè la partecipazione dell’interessato quindi non si ritiene applicabile l’art 10 bis., dal momento che le ragioni vengono compiutamente espresse in quella sede, essendo garantito il diritto di “essere ascoltati” di cui l’art 10 bis è una delle espressioni.<br />
In tal senso questa Sezione ha già ossservato che la mancata comunicazione del preavviso di diniego non è causa di annullamento del provvedimento nel caso in cui l’interessato ha potuto produrre nel corso dell’istruttoria documenti con cui si confutano analiticamente le tesi dell’Amministrazione, dal momento che in tal modo la finalità di partecipazione è concretamente raggiunta ( sent. n. 4281/2006).<br />
Inoltre quanto eccepito dalla difesa dell’Amministrazione provinciale esclude qualsiasi validità della censura in esame: il provvedimento finale non avrebbe potuto avere un differente contenuto, in quanto all’accoglimento della domanda di autorizzazione ostano i pareri negative dell’Amministrazione Comunale e il mancato parere regionale, necessario per l’approvazione della variante urbanistica. <br />
3. Nel secondo motivo viene sollevata la violazione dell’art 107 T.U. 267/2002 per incompetenza della Giunta Provinciale alla adozione del provvedimento finale, trattandosi di atto dirigenziale.<br />
Il motivo non è fondato.<br />
Invero se l’atto fosse stato adottato dalla Regione, l’organo deputato ad adottare il provvedimento finale sarebbe stato l’organo collegiale, in quanto il provvedimento costituiva variante e rientrava quindi nella competenza della Giunta.<br />
Il trasferimento della competenza del procedimento di rilascio della autorizzazione in capo alla Provincia comporta che il provvedimento finale (che abbia natura di variante urbanistica o possa aver tale valore) debba essere adottato dall’organo provinciale corrispondente a quello regionale competente e quindi dalla Giunta provinciale.<br />
4. Nel terzo motivo il ricorrente sostiene la violazione dell’art 27 D.Lvo 22/97, in quanto il parere della Regione, il cui rappresentante non ha preso parte alla conferenza, ai sensi dell’ art 14 ter L. 241/90 comma 7 si doveva comunque considerare acquisito e quindi non poteva costituire un elemento ostativo al rilascio della autorizzazione.<br />
Al riguardo il Collegio osserva che ai sensi dell’art 14 ter comma 7 (all’epoca vigente) si considera acquisito il parere dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata, o non abbia espresso nel corso della conferenza o successivamente, il proprio dissenso. La possibilità che il consenso intervenga in forma tacita presuppone quindi la presenza del rappresentante ai lavori della conferenza: il consenso può intervenire in forma tacita ed anche in modo non contestuale quando il rappresentante dell’amministrazione, pur presente ai lavori della conferenza, non abbia espresso la propria volontà e neanche manifestato entro un certo termine il proprio motivato dissenso.<br />
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si può considerare acquisito l’assenso dell’Amministrazione il cui rappresentante, regolarmente convocato, non abbia partecipato ai lavori della conferenza di servizi; ciò tanto più se il soggetto assente è rappresentante di una amministrazione che deve manifestare una scelta discrezionale, come nel caso del quo, in cui il parere della Regione sostituisce un procedimento di variante.<br />
Questa è proprio una ipotesi in cui il c.d. effetto sostitutivo della conferenza di servizi non può operare: come ha osservato la Corte Costituzionale ( 26.6.2001 n. 206) quando la conferenza è legittimata a produrre un effetto di variante urbanistica in virtù di una espressa norma derogatoria, è necessario che sul progetto sia conseguito l’espresso assenso regionale. <br />
Per tale ragione, il motivo va respinto.<br />
Parimenti inconferente la tesi secondo cui anche il parere del Comune doveva ritenersi positivamente acquisito ( motivo numero quattro): il funzionario comunale ha infatti partecipato alla conferenza di servizi senza avere poteri rappresentativi, atteso che ha dichiarato espressamente nella conferenza del 19.4.04 di non poter esprimere il parere sulla localizzazione, in quanto compito del Consiglio Comunale.<br />
Poichè quindi si tratta di una rappresentanza c.d svestita, in quanto il rappresentante non era portatore della volontà dell’organo competente, il relative parere è stato legittimamente reso fuori dalla conferenza, in forza della dichiarazione di riserva espressa all’interno della conferenza di servizi.<br />
5. Nel quinto motivo il ricorrente contesta il provvedimento del Comune, perché l’organo collegiale comunale non avrebbe espresso alcuna ragione di incompatibilità ambientale con il territorio.<br />
Va tuttavia ricordato che le determinazioni che investono il territorio sono frutto di una scelta ampiamente discrezionale e in quanto tali, sottratte alla valutazione di legittimità, ma censurabili solo sotto il profilo della irrazionalità manifesta e della irragionevolezza della scelta.<br />
Nel caso di specie la motivazione dell’Amministrazione Comunale non può essere censurata per irragionevolezza o irrazionalità, dal momento che spetta al Comune di valutare la fattibilità di varianti alla destinazione urbanistica e nella specie, in considerazione dello sviluppo della zona, il Consiglio è giunto alla conclusione che un impianto di smaltimento dei rifiuti non fosse compatibile con una zona destinata a servizi turistici e sportivi.<br />
6. Le considerazioni sopra esposte sono sufficienti per respingere anche le censure contenute nei motivi di cui ai numeri sei e sette, in cui si contesta ruolo della Giunta Provinciale: il provvedimento finale della conferenza di servizi è l’atto di sintesi dei pareri espressi nel corso dell’istruttoria. Nel caso de quo il parere espresso dall’amministrazione comunale – ente rappresentativo delle esigenze territoriali &#8211; è stato ritenuto ostativo all’accoglimento della domanda di autorizzazione, per l’evidente incompatibilità del progetto con la destinazione e lo sviluppo della zona.<br />
Nel motivo di cui al punto 8) viene lamentata la errata applicazione del decreto commissariale 187/05, inerente  l’aggiornamento e la modifica del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti: sostiene parte ricorrente che la disciplina del Piano non riguarderebbe impianti quali quelli in esame, e quindi la erroneamente la Provincia ha richiamato e applicato detta disciplina.<br />
Il motivo non è fondato, atteso che il decreto si riferisce indistintamente a tutti gli impianti attinenti alla materia dello smaltimento dei rifiuti, dettando criteri integrativi al piano regionale di gestione: il punto 8.2 disciplina gli impianti di gestione dei rifiuti, contemplando anche quelli di recupero.<br />
7. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti costituite. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Lecce, in Camera di Consiglio, il 7 Dicembre 2006.<br />
Dott. Antonio Cavallari &#8211; Presidente<br />
Dott. Silvana Bini &#8211; Estensore</p>
<p>
Pubblicata il 12 marzo 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-12-3-2007-n-1003/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.1003</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.1781</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-3-2007-n-1781/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-3-2007-n-1781/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.1781</a></p>
<p>Pres. ed est. F. Donadono F.lli Antonio e Michele Buccione s.n.c. (avv.ti Andrea Abbamonte e Lina Fiorilli) c. (avv.ti Nicola Lavorgna e Angelina Picciuto). sui limiti del ricorso alla trattativa privata per l&#8217;affidamento di servizi pubblici locali 1. Contratti della P.A. – Affidamento di servizi pubblici locali – Indizione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-3-2007-n-1781/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.1781</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-3-2007-n-1781/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.1781</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. F. Donadono<br /> F.lli Antonio e Michele Buccione s.n.c. (avv.ti Andrea Abbamonte e Lina Fiorilli) c. (avv.ti Nicola Lavorgna e Angelina Picciuto).</span></p>
<hr />
<p>sui limiti del ricorso alla trattativa privata per l&#8217;affidamento di servizi pubblici locali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Affidamento di servizi pubblici locali – Indizione di procedura concorsuale – Necessità – Ricorso alla trattativa privata – Limiti.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Affidamento di servizio pubblici – A mezzo di trattativa privata – Giustificata in ragione della inadeguatezza del precedente affidatario – Illegittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Ai sensi degli artt. 3 e 6 del regio-decreto n. 2440 del 1923 e dell&#8217;art. 41 del regio-decreto n. 827 del 1924, dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell&#8217;azione amministrativa, nonché dei principi comunitari di trasparenza e di libera concorrenza, la P.A. per ogni attività contrattuale deve fare ricorso a procedure concorsuali aperte ai soggetti idonei per eseguire opere o servizi e per  fornire beni alle amministrazioni stesse. A fronte di ciò la possibilità dell’affidamento diretto a trattativa privata è circoscritta ad alcune condizioni eccezionali, la cui sussistenza deve essere provata e giustificata dall’amministrazione procedente.<br />
2. E’ illegittimo l’affidamento a trattativa privata di un servizio pubblico giustificato da ragioni di urgenza derivanti dalla presunta inadeguatezza del servizio svolto dal precedente affidatario: tale circostanza dimostra l&#8217;inerzia della P.A. nell&#8217;adottare tempestivamente le iniziative appropriate per risolvere i problemi connessi allo svolgimento di questo servizio, con la conseguenza che un ritardo imputabile alla stessa amministrazione non può giustificare la deroga ai principi dell&#8217;evidenza pubblica ed il ricorso alla trattativa privata qualora<sup>(1)</sup>.</p>
<p>_______________________________<br />
</b><sup>1)</sup> Cfr. Cons. St., sez. V, 16/11/2005, n. 6392</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania<br />
sezione prima</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 6338/05 reg. gen. proposto dalla </p>
<p><b>F.lli Antonio e Michele Buccione s.n.c</b>., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Antonio Buccione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Abbamonte e Lina Fiorilli, presso gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla via Melisurgo n. 4,</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b>Comune di San Bartolomeo in Galdo,</b> in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Lavorgna e Angelina Picciuto, con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli alla via Comunale Vecchia di Miano n. 39,</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Cooperativa Multiservizi 2002</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n. c.,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della delibera di Giunta comunale n. 188 del 1/9/2005, recante l&#8217;affidamento alla coop. Multiservizi 2002 del servizio di trasporto alunni per l&#8217;anno scolastico 2005/06; dell&#8217;eventuale contratto stipulato tra le parti; di ogni altro atto connesso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune;<br />
viste le memorie e i documenti prodotti dalle parti;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
alla pubblica udienza del 24/1/2007, relatore il cons. Donadono, udi¬ti gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato il 13/9/2005, la s.n.c. F.lli Antonio e Michele Buccione riferiva:<br />
&#8211; di svolgere fin dal 1986 il servizio di trasporto scolastico per il Comune di San Bartolomeo in Galdo, in base ad un contratto di appalto di durata originariamente novennale, di volta in volta prorogato, con automezzi di proprietà comunale<br />
&#8211; di aver presentato in data 20/7/2005 offerta per la prosecuzione del rapporto nell&#8217;anno scolastico 2005/06;<br />
&#8211; sennonché il Comune, con delibera n. 188 del 1/9/2005, affidava il servizio in questione alla coop. Multiservizi, per un importo di euro 110 mila.<br />
A seguito di ciò la ricorrente proponeva l&#8217;impugnativa in epigrafe.<br />
Con ordinanza n. 2679 del 21/9/2005, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza della sez. V n. 6125 del 16/12/2005, la domanda incidentale di sospensione veniva respinta.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Nel merito la ricorrente deduce che:<br />
&#8211; l&#8217;affidamento di servizi pubblici, sia pure al di sotto della soglia comunitaria, è soggetto al principio dell&#8217;evidenza pubblica, essendo da escludere la possibilità di un affidamento diretto, sia pure in favore di cooperative sociali;<br />
&#8211; le condizioni prospettate dalla controinteressata sarebbero peggiori di quelle  offerte dalla ricorrente;<br />
&#8211; le valutazioni in ordine alla vetustà dei mezzi e l&#8217;organizzazione del servizio svolto dalla ricorrente non terrebbero conto del fatto che gli scuolabus apparterrebbero allo stesso Comune e sarebbero debitamente revisionati, mentre non risulterebbe veri<br />
 1.1. Invero, per l’affidamento dei servizi pubblici locali, l’obbligo di seguire le procedure concorsuali pubbliche discende direttamente dalle norme e dai principi desumibili dagli artt. 3 e 6 del regio-decreto n. 2440 del 1923, e dall&#8217;art. 41 del regio-decreto n. 827 del 1924.<br />
Tali disposizioni (coerentemente con i principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell&#8217;azione amministrativa, nonché con i principi comunitari di trasparenza e di libera concorrenza) impongono, per ogni attività contrattuale della pubblica amministrazione, il ricorso a procedure concorsuali aperte ai soggetti idonei per eseguire opere o servizi e per  fornire beni alle amministrazioni stesse. A fronte di ciò la possibilità dell’affidamento diretto a trattativa privata è circoscritta ad alcune condizioni eccezionali, la cui sussistenza deve essere provata e giustificata dall’amministrazione procedente (cfr. Cons. St., sez. VI, 7/4/2006, n. 1893).<br />
Nella specie il Comune resistente evidenzia l&#8217;urgenza derivante dalla inadeguatezza del servizio svolto dalla ricorrente.<br />
Invero tale circostanza dimostra semmai l&#8217;inerzia del Comune nell&#8217;adottare tempestivamente le iniziative appropriate per risolvere i problemi connessi allo svolgimento di questo servizio. <br />
Sennonché è da escludere che un ritardo imputabile alla stessa amministrazione possa giustificare la deroga ai principi dell&#8217;evidenza pubblica ed il ricorso alla trattativa privata (cfr. Cons. St., sez. V, 16/11/2005, n. 6392).<br />
Neppure emerge la sussistenza dei presupposti per l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 5 della legge n. 381 del 1191, nella parte in cui consente l&#8217;affidamento di servizi alle cooperative sociali, in deroga alla disciplina regolante i contratti della pubblica amministrazione.<br />
Infatti, nonostante l&#8217;ipotesi formulata in tal senso nell&#8217;ordinanza cautelare pronunciata dal T.a.r. e nonostante le generiche allegazioni contenute nelle difese dell&#8217;amministrazione resistente, non risulta dimostrato che nella specie sia stata stipulata tra il Comune e la cooperativa affidataria del servizio una convenzione con le finalità ed i requisiti previsti dalla citata disposizione.<br />
1.2. La fondatezza della sopra esaminata doglianza è assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, le quali peraltro presuppongono la praticabilità di una trattativa privata.<br />
2. Nella memoria difensiva, la difesa della società ricorrente introduce, altresì, una domanda di risarcimento dei danni.<br />
La pretesa risarcitoria esula dalla materia del contendere, in quanto risulta estranea all&#8217;atto introduttivo del giudizio e viene irritualmente proposta, senza una formale instaurazione del contraddittorio processuale, per cui la relativa domanda si palesa inammissibile.<br />
3. Le spese di causa vanno poste a carico del Comune, in base al principio della soccombenza.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b> Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, in accoglimento del ricorso n. 6338/05, annulla gli atti impugnati.<br />
Condanna il Comune di San Bartolomeo in Galdo al pagamento, in favore della F.lli Antonio e Michele Buccione s.n.c., delle spese di giudizio, liquidate nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007,  con l’intervento dei signori:<br />
Fabio Donadono				Presidente f.f. estensore<br />	<br />
Paolo Corciulo				1° referendario<br />	<br />
Michele Buonauro				referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-3-2007-n-1781/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.1781</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.1774</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-3-2007-n-1774/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-3-2007-n-1774/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-3-2007-n-1774/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.1774</a></p>
<p>Pres. F. Donarono, est.P. Severini. ENEL SOLE s.r.l.. ed altri (Avv.ti Carlo Iaccarino, Vittorio Cappuccilli e Diego Corapi) c. Comune di Napoli (Avvocatura Municipale), ACEA s.p.a. (avv.ti Enrico Soprano e Vincenzo Puca) GRADED s.p.a. (avv.ti Enrico Soprano ed Alfonso Erra) EMILIO ALFANO s.p.a.,(avv.ti Enrico Soprano e Maria Grazia Ingrosso) sui</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-3-2007-n-1774/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.1774</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> F. Donarono, <i>est.</i>P. Severini.<br /> ENEL SOLE s.r.l.. ed altri (Avv.ti Carlo Iaccarino, Vittorio Cappuccilli e Diego Corapi) c. Comune di Napoli (Avvocatura Municipale), ACEA s.p.a. (avv.ti Enrico Soprano e Vincenzo Puca) GRADED s.p.a. (avv.ti Enrico Soprano ed Alfonso Erra) EMILIO ALFANO s.p.a.,(avv.ti Enrico Soprano e Maria Grazia Ingrosso)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per il ricorso alla partecipazione alle gare mediante la cd. associazione per cooptazione prevista dal quarto comma dell&#8217;art. 95 d.P.R. n. 554 del 1999</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara pubblica – Partecipazione in forma di A.T.I. – Dichiarazione sulle quote di servizio svolte dalle associate – Coincidenza tra le quote di servizio svolte dalle associate e le quote di partecipazione al raggruppamento – In assenza di specifica richiesta del bando – Non è necessaria.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Ricorso alla cd. associazione per cooptazione prevista dal quarto comma dell’art. 95 D.P.R. n. 554 del 1999 – Presupposti e requisiti.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Ricorso alla cd. associazione per cooptazione prevista dal quarto comma dell’art. 95 D.P.R. n. 554 del 1999 – Svolgimento da parte delle cooptate di una quota di lavori di valore superiore al 20% del valore complessivo dell’appalto stesso – Illegittimità – Sussiste.</p>
<p>4. Contratti della P.A. &#8211; Contratti della P.A. – Gara – Ricorso alla cd. associazione per cooptazione prevista dal quarto comma dell’art. 95 D.P.R. n. 554 del 1999 – Verifica del rispetto, da parte delle cooptate, del limite del 20%  dei lavori svolti – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In una gara per l’affidamento di un appalto di servizi, poiché dell’art. 11 co. 2 del d. l.vo 157/95 richiede ai concorrenti che partecipano in ATI di dichiarare nella propria offerta  “le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese”, non è necessario che le imprese riunite in A.T.I. dichiarino di eseguire il servizio nella medesima percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, in assenza di da un esplicita disposizione in tal senso contenuta nella lex specialis della gara.</p>
<p> 2. Nel caso di partecipazione ad una gara pubblica di una A.T.I. mediante il ricorso alla cd. associazione per cooptazione – prevista dal quarto comma dell’art. 95 d.P.R. n. 554 del 1999 &#8211; la singola impresa che abbia da sola i requisiti prescritti per partecipare ad una gara, può associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal bando, a condizione che i lavori eseguiti da quest’ultime non siano superiori al 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni posseduto da ciascuna delle imprese cooptate sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.</p>
<p>3. Deve ritenersi illegittima l’aggiudicazione di una gara pubblica ad una ATI costituita mediante il ricorso alla cd. associazione per cooptazione – prevista dal quarto comma dell’art. 95 d.P.R. n. 554 del 1999 – qualora dalla dichiarazione di costituzione dell’ATI risulta che le imprese cooptate eseguiranno lavori di importo superiore al 20 per cento dell’importo complessivo dei lavori a base di gara (1).</p>
<p>4. Per verificare il superamento da parte delle cooptate del limite del 20%, ex art. 95 co. 4 d.P.R. 554/99, non può essere considerato solo l’importo di quei lavori per i quali le imprese mandanti sono prive dei necessari requisiti (ed assumevano quindi la qualifica di cooptate), bensì occorre verificare l’importo complessivo dei lavori che saranno direttamente eseguiti dalle cooptate senza distinguere le singole categorie dell’intervento ovvero limitare l’accertamento ai soli lavori  per i quali le cooptate non hanno le qualifiche richieste (2).</p>
<p>____________________________________________<br />
</b>(1)	Cfr. Cons. Stato Sez. V, 25.07.2006, n. 4655, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 05 giugno 2002, n. 1455.																																																																																												</p>
<p>-2	T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 21 settembre 2004, n. 2600</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
DELLA CAMPANIA &#8211; NAPOLI <br />
<I>PRIMA SEZIONE<br />
</I></b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>                                 </p>
<p align=right>Registro Sentenze:  1774/2007<br />
Registro Generale:  4769/2006 </p>
<p>
nelle persone dei Signori:</p>
<p>dott. FABIO DONADONO                       Presidente <br />
dott. PAOLO SEVERINI                          Primo Ref., rel. ed est.<br />
dott. FRANCESCO GUARRACINO       Referendario  </p>
<p>alla pubblica udienza del 24 gennaio 2007 ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 4769/2006, proposto da: </p>
<p><b>ENEL SOLE s.r.l..</b>, <b>ELETTROVIT s.r.l.</b> e <b>VALERIO MAIOLI s.p.a.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentate e difese dagli Avv. Carlo Iaccarino, Vittorio Cappuccilli e Diego Corapi, con domicilio eletto in Napoli, alla via San Pasquale a Chiaia n. 55, presso lo studio dell’Avv. Carlo Iaccarino;<br />
<i><br />
</i></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>COMUNE di NAPOLI</b>, in persona del Sindaco – legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dagli Avv. Tarallo Giuseppe, Accattatis Chalons d’Oranges Barbara, Andreottola Antonio, Carpentieri Eleonora, Crimaldi Bruno, Cuomo Annalisa, Furnari Anna Ivana, Pizza Giacomo, Pulcini Anna, Ricci Bruno e Romano Gabriele, con domicilio eletto in Napoli, alla Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo, presso l’Avvocatura Municipale; </p>
<p>e nei confronti di<br />
&#8211; <b>ACEA s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli Avv. Enrico Soprano e Vincenzo Puca, con domicilio eletto in Napoli, alla via G. Melisurgo 4, presso lo studio dell’Avv. Enrico Soprano;  <br />
&#8211; GRADED s.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli Avv. Enrico Soprano ed Alfonso Erra, con domicilio eletto in Napoli, alla via G. Melisurgo 4, presso lo studio dell’Avv. Enrico Soprano;  <br />
&#8211; <b>EMILIO ALFANO s.p.a</b>., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli Avv. Enrico Soprano e Maria Grazia Ingrosso, con domicilio eletto in Napoli, alla via G. Melisurgo 4, presso lo studio dell’Avv. Enrico Soprano;  </p>
<p>per l’annullamento<br />
a) <u>quanto al ricorso introduttivo</u>: del provvedimento e/o determinazione del 9 maggio 2006, con cui la commissione giudicatrice preposta allo svolgimento del pubblico incanto per l’affidamento del servizio di gestione ed adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione, degli impianti di controllo dei parametri ambientali e di ventilazione delle gallerie stradali cittadine e degli apparati elettromeccanici degli orologi stradali, indetto dal Comune di Napoli con bando pubblicato sulla G. U. R. I. in data 13 febbraio 2006, ha ammesso il raggruppamento temporaneo costituito dalle imprese Acea S.p.a., Graded S.p.a. ed Emilio Alfano S.p.a. alle fasi di gara concernenti l’esame delle offerte tecniche e l’esame delle offerte economiche; d’ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;  <br />
b) <u>quanto al ricorso per motivi aggiunti, depositato il 31 luglio 2006</u>: del provvedimento e/o determinazione impugnato sub a), ed inoltre: del bando di gara pubblicato sulla G. U. R. I. n. 36/2006 del 13 febbraio 2006, con cui il comune di Napoli ha indetto pubblico incanto per l’affidamento del servizio di gestione ed adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione, degli impianti di controllo dei parametri ambientali e di ventilazione delle gallerie stradali cittadine e degli apparati elettromeccanici degli orologi stradali; del disciplinare, limitatamente alle disposizioni di cui all’art. 9, relative ai criteri d’aggiudicazione e d’attribuzione dei punteggi concernenti le offerte economiche; di tutti i verbali relativi alle sedute della Commissione giudicatrice, svoltesi tra il 9 maggio e il 13 luglio 2006; del provvedimento del 13 luglio 2006, con cui la Commissione giudicatrice ha aggiudicato l’appalto al R. T. I. costituito tra Acea s.p.a, Graded s.p.a. ed Emilio Alfano s.p.a.; d’ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi i pareri tecnici e legali;  <br />
c) <u>quanto all’ulteriore ricorso per motivi aggiunti, depositato il 25 ottobre 2006</u>: degli atti e provvedimenti impugnati sub a) e b), ed inoltre: della determinazione dirigenziale n. 25 del 27 settembre 2006, con cui il Dirigente del “Servizio progettazione realizzazione e manutenzione strade illuminazione pubblica e sottoservizi” del Comune di Napoli: 1) ha rimodulato il “quadro economico generale del servizio degli apparati tecnologici I.V.O.”, per il periodo 1° ottobre 2006 – 30 settembre 2015, come precisato nella determinazione stessa; 2) ha affidato all’A. T. I. Acea S.p.a. – Graded S.p.a. – Emilio Alfano S.p.a. il “Servizio Gestione Apparati I.V.O.” per la durata di anni nove, dal 1° ottobre 2006 al 30 settembre 2015, per l’importo complessivo di € 48.081.875,00, al netto del ribasso di gara, IVA esclusa; 3) ha affidato alla stessa A. T. I. Acea S.p.a. – Graded S.p.a. – Emilio Alfano S.p.a. i “Lavori per il controllo automatico, miglioramento e condizionamento dei parametri ambientali delle gallerie cittadine” riportati all’intervento 1.08.01.03 (Titolo I) per la durata di anni nove, dal 1° ottobre 2006 al 30 settembre 2015, per l’importo complessivo di € 3.259.963,03, al netto del ribasso di gara, IVA esclusa; 4) si è riservato con successivi atti determinativi l’affidamento dei lavori I. P. I., in quanto subordinato all’effettiva concessione del mutuo, e l’affidamento della fornitura di energia elettrica, in quanto subordinato alla voltura dei contratti, attualmente intestati al Comune di Napoli; 5) ha impegnato la spesa prevista per gli anni 2006 – 2007; 6) ha demandato al Servizio Gare e Contratti gli adempimenti derivanti dalle determinazioni assunte; d’ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi i pareri tecnici e legali; </p>
<p>nonché per l’accertamento e la pronuncia<br />
della nullità, dell’annullamento e della inefficacia dell’eventuale contratto d’appalto che, nelle more del giudizio, fosse in denegata ipotesi stipulato dal Comune di Napoli e dall’A. T. I. Acea S.p.a. – Graded S.p.a. – Emilio Alfano S.p.a., in esecuzione delle determinazioni impugnate;     </p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visti i ricorsi per motivi aggiunti, depositati da parte ricorrente;<br />
Visto il ricorso incidentale, proposto dalla Emilio Alfano S.p.a.;<br />
Viste le memorie, depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />
Visti gli atti tutti di causa;   <br />
Udito il relatore, Primo Ref. Paolo Severini;   <br />
Uditi, altresì, i difensori delle parti, come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Nel ricorso introduttivo le società ricorrenti articolavano, avverso il provvedimento che aveva ammesso l’A.T.I., costituita dalle controinteressate, alle successive fasi di gara, le seguenti censure: <br />
&#8211;	I) Violazione dell’art. 113 del T. U. sugli enti locali (d. l.vo 267/2000); violazione della <i>lex specialis</i> di gara; eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto d’istruttoria: l’A. C. E. A. s.p.a., società mista a prevalente capitale pubblico locale, cui erano affidati i servizi pubblici di distribuzione energia elettrica, gestione illuminazione pubblica e gestione rete idrica nel Comune di Roma, non avrebbe fornito specifici elementi di valutazione circa la compatibilità dell’impegno extraterritoriale rispetto al vincolo funzionale con l’ente di origine;  <br />	<br />
&#8211;	II) Violazione dell’art. 95 co. 2 del d. P. R. 554/99; violazione della <i>lex specialis</i> di gara, ed in particolare dell’art. 7 comma 1 lett. i) e dell’art. 8, comma 8, punto 4 del bando; eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto d’istruttoria: la Graded s.p.a. e la Emilio Alfano s.p.a., pur essendo destinate a far parte del raggruppamento quali imprese cooptate, ai sensi dell’art. 95 co. 4 del d.P.R. 554/99, si sarebbero candidate ad eseguire una quota di lavori superiore al 20% dell’importo complessivo dei medesimi; <br />	<br />
&#8211;	III) Violazione dell’art. 95 co. 2 del d. P. R. 554/99; violazione della <i>lex specialis</i> di gara, ed in particolare dell’art. 7 comma 1 lett. j) e dell’art. 8, comma 8, punto 3, lett. e) del bando; eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto d’istruttoria: la Graded s.p.a. e la Emilio Alfano s.p.a. s’erano limitate a presentare, in violazione delle citate disposizioni del bando, solo il bilancio d’esercizio al 31.12.2004, così sottraendosi all’onere di dimostrare il possesso del requisito, rappresentato dall’aver realizzato, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, una determinata cifra d’affari in lavori (non inferiore a tre volte l’importo a base di gara delle voci sub 2) e 3) del bando medesimo);<br />	<br />
&#8211;	IV) Violazione dell’art. 12, comma 1, lett. d) del d. l.vo n. 157/95; violazione della <i>lex specialis</i> di gara, ed in particolare dell’art. 7 comma 1 lett. d) e dell’art. 8, comma 8, punto 3 del bando; eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto d’istruttoria: secondo quanto emergeva da una sentenza del T.A.R. – Puglia – Bari, la Emilio Alfano s.p.a. non sarebbe stata in regola con il versamento dei contributi previdenziali, per il periodo dal dicembre 2001 all’ottobre 2003. <br />	<br />
Sulla base di tali doglianze, le società ricorrenti formulavano domanda di sospensiva e, nel merito, chiedevano annullarsi il gravato provvedimento d’ammissione alla gara dell’A.T.I. controinteressata.. <br />
Si costituiva, in data 17.07.2006, il Comune di Napoli, con atto di forma, indi depositando in giudizio – in data 1.08.06 – nota del Servizio Gare ed Appalti con allegata la documentazione pertinente al ricorso; s’erano intanto costituite in giudizio – in data 26.07.06 – l’A.C.E.A. s.p.a. e la Emilio Alfano s.p.a., con atto di forma; in data 2.08.06 seguiva la costituzione dell’altra controinteressata, Graded s.p.a., con articolata memoria difensiva, nella quale – al pari delle memorie difensive prodotte, in pari data, dalle altre due società facenti parte dell’A.T.I. in questione – veniva controdedotto sia rispetto ai motivi del ricorso originario, sia rispetto a quelli, svolti  nell’atto di motivi aggiunti, depositato dalle ricorrenti in data 31.07.06.<br />
Con esso, erano stati impugnati gli ulteriori atti e provvedimenti specificati in epigrafe, avverso i quali erano state riproposte, per illegittimità derivata, le stesse censure articolate nell’atto introduttivo del giudizio, ed erano state formulate, inoltre, le seguenti ulteriori doglianze, concernenti in particolare l’aggiudicazione provvisoria della gara in favore dell’A.T.I. controinteressata: <br />
&#8211;	V) Violazione dell’art. 13, commi 1, 2 e 4 del d. l. 4 luglio 2006, n. 223; eccesso di potere per difetto di presupposti e difetto d’istruttoria: la disposizione legislativa citata aveva posto il divieto, per le società miste locali (come l’A. C. E. A. s.p.a.) di svolgere attività extraterritoriale;<br />	<br />
&#8211;	VI) Violazione dell’art. 23 del d. l.vo 157/95; violazione dei principi in materia d’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica nelle gare per pubblici appalti; eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifesta; sviamento: risultavano illegittimi i criteri d’attribuzione del punteggio, relativo all’offerta economica, dettati dal bando di gara, poiché ne determinavano un ingiustificato appiattimento, riducendo in modo sproporzionato l’incidenza di tali offerte sul punteggio complessivo assegnabile a ciascun concorrente.             <br />	<br />
Con ordinanza, resa all’esito della camera di consiglio del 2.08.2006, la Sezione respingeva la domanda cautelare, formulata nell’atto introduttivo del giudizio, per difetto del requisito del <i>periculum in mora</i>. <br />
In data 25.10.06 le ricorrenti depositavano secondo atto di motivi aggiunti, con cui impugnavano gli ulteriori atti e provvedimenti, indicati in epigrafe, avverso cui esponevano le seguenti doglianze: <br />
I)	Violazione dell’art. 151 co. 4 del T. U. sugli enti locali di cui al d. l.vo 267/2000: la determinazione dirigenziale n. 25/2006 non risultava trasmessa al responsabile del competente servizio finanziario, ed era altresì priva del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; <br />	<br />
II)	Violazione dell’art. 113 del T. U. sugli enti locali (d. l.vo 267/2000); violazione della <i>lex specialis</i> di gara ed in particolare dell’art. 8, comma 8, punto 3, lett. q) del bando; eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto d’istruttoria: era sostanzialmente ribadita la censura di cui al punto I) del ricorso introduttivo; <br />	<br />
III)	Violazione dell’art. 11, co. 2 del d. l.vo 157/1994; violazione della <i>lex specialis</i> di gara ed in particolare dell’art. 8, comma 8, punto 3, lett. r) del bando; violazione dell’art. 93. co. 4, del d. P. R. 554/99; eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto d’istruttoria: l’offerta dell’A. T. I. A.C.E.A. – Graded – Emilio Alfano sarebbe stata inammissibile, non essendo state indicate, in modo analitico, le parti del servizio che le singole imprese avrebbero assunto a loro carico; sotto altro profilo, vi sarebbe stata una palese discrepanza tra la quota di partecipazione all’A. T. I. e l’importo delle prestazioni che la Emilio Alfano s.p.a. intendeva effettivamente eseguire, in violazione dell’art. 93 co. 4 del d.P.R. 554/99, “applicabile in via analogica anche agli appalti di servizi e, a maggior ragione, agli appalti misti di servizi e lavori”; <br />	<br />
IV)	Violazione dell’art. 95 co. 2 del d. P. R. 554/99; violazione della <i>lex specialis</i> di gara, ed in particolare dell’art. 7 comma 1 lett. i) e dell’art. 8, comma 8, punto 4 del bando; eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto d’istruttoria: era sostanzialmente ribadita – e precisata – la censura, di cui al punto II) del ricorso introduttivo; <br />	<br />
V)	Violazione dell’art. 95 co. 2 del d. P. R. 554/99; violazione della <i>lex specialis</i> di gara, ed in particolare dell’art. 7 comma 1 lett. j) e dell’art. 8, comma 8, punto 3, lett. e) del bando; eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto d’istruttoria: era sostanzialmente ribadita la censura, di cui al punto III) del ricorso introduttivo; <br />	<br />
VI)	Violazione dell’art. 13, commi 1, 2 e 4 del d. l. 4 luglio 2006, n. 223; eccesso di potere per difetto di presupposti e difetto d’istruttoria: era sostanzialmente ribadita – e precisata – la censura, di cui al punto V) del primo atto di motivi aggiunti; <br />	<br />
VII)	 Violazione dell’art. 23 del d. l.vo 157/95; violazione dei principi in materia d’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica nelle gare per pubblici appalti; eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifesta; sviamento: era sostanzialmente ribadita la censura, di cui al punto VI) del primo atto di motivi aggiunti.<br />	<br />
In data 10.11.2006 la “Emilio Alfano s.p.a.” depositava ricorso incidentale con cui impugnava tutti gli atti di gara, con i quali l’Amministrazione aveva, a suo avviso, illegittimamente disposto l’ammissione alla procedura di gara dell’A. T. I. Enel Sole s.r.l. – Elettrovit s.r.l. – Valerio Maioli s.p.a., per i seguenti motivi di diritto: <br />
&#8211;	1) Violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 93 d.P.R. 554/99 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della l. 109/94 – Violazione del principio della <i>par condicio</i> tra i concorrenti; eccesso di potere per falsità dei presupposti ed erroneità manifesta: premesso che la tesi, sostenuta dai ricorrenti principali nella seconda parte della censura, rubricata sub III) del secondo atto di motivi aggiunti, era infondata, poiché alla gara in oggetto era applicabile, secondo le controinteressate, unicamente la disciplina del d. l.vo 157/95, non anche quella ricavabile dal d.P.R. 554/99, per l’ipotesi tuttavia che la corrispondente doglianza, esposta dalle ricorrenti principali, fosse condivisa dal Collegio, le controinteressate sostenevano che le prime, del tutto illegittimamente erano state ammesse in gara, non avendo specificato, in sede di presentazione dell’offerta, la ripartizione delle quote tra le varie società raggruppate all’interno dell’A. T. I.; né dalla lettura di alcun documento era dato evincere che la quota di partecipazione al lavori, dichiarata dalle medesime, sarebbe coincisa con l’effettiva ripartizione delle quote nell’ambito della stessa A. T. I.; se, pertanto, “la <i>ratio</i> della normativa invocata in ricorso è quella di consentire alla stazione appaltante di poter accertare, in fase di qualificazione, l’effettiva corrispondenza tra quota di qualificazione, quota di partecipazione all’A. T. I. e quota di esecuzione delle attività, è incontestabile che la mancata espressa indicazione di come, all’interno dell’associazione, sarebbero state ripartite le quote di partecipazione nel raggruppamento Sole – Elettrovit – Maioli imponeva alla Commissione di gara l’esclusione dalla procedura”.         <br />	<br />
Seguiva, in data 21.11.06, la produzione, da parte dell’Amministrazione comunale, di ulteriore nota dell’Ufficio Gare e Contratti, con allegati, nonché di memoria difensiva; nella stessa data, sia le controinteressate, sia le ricorrenti del pari depositavano memorie riepilogative; con ordinanza, resa all’esito della camera di consiglio del 22.11.06, la Sezione, ai sensi dell’art. 23 <i>bis</i> l. 1034/71, fissava l’udienza di merito, per la discussione del ricorso, alla data del 24.01.07. <br />
Nell’imminenza dell’udienza pubblica, tutte le parti producevano scritti difensivi.<br />
All’udienza del 24 gennaio 2007, il ricorso era trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Preliminarmente, va esaminato il ricorso incidentale proposto dalla Emilio Alfano s.p.a.<br />
Tanto, in aderenza al fermo orientamento della giurisprudenza in materia, per il quale si legga, da ultimo, la seguente massima: “Nelle ipotesi di ricorso principale proposto dal concorrente non vincitore di una gara o di un concorso contro la graduatoria della selezione, le censure di cui al ricorso incidentale concernenti un aspetto del procedimento incidente sulla stessa legittimità dell’ammissione del ricorrente principale alla gara o al concorso, prospettando una questione riguardante la legittimazione ad agire del ricorrente principale, devono essere esaminate con priorità rispetto alle altre” (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 25 luglio 2006, n. 6372).     <br />
Lo stesso, peraltro, non può essere accolto.<br />
Ai sensi dell’art. 11 co. 2 del d. l.vo 157/95: “L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate <i>e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese </i>e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo”.<br />
A tale disciplina s’è uniformato l’art. 8, comma 8, punto 3, lett. r) del bando, ai sensi del quale, nella busta “A – Documentazione”, doveva essere contenuta, tra l’altro, una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa o da un procuratore, attestante: (…) “r) <i>in caso di ATI, l’indicazione delle parti di servizio e di lavori che i singoli soggetti raggruppati si candidano a svolgere nell’ambito dell’ATI stesso</i>”.<br />
Orbene, nella dichiarazione a firma del procuratore speciale della Enel Sole s.r.l., del 19.04.06, in atti, si legge, quanto alla ”indicazione delle parti di servizio e di lavori che i singoli soggetti raggruppati si candidano a svolgere nell’ambito dell’A. T. I”, quanto segue: “Enel Sole s.r.l. svolgerà: &#8211; le attività di coordinamento dell’appalto; &#8211; le attività relative al servizio di cui al punto 1, art. 4 del Bando – Disciplinare di gara; &#8211; le attività relative ai lavori I.P.I. di cui al punto 2, art. 4 del Bando – Disciplinare di gara per un ammontare pari all’80% di tale importo; &#8211; le attività di cui al punto 4, art. 4 del Bando – Disciplinare di gara e le attività sussidiarie all’appalto; Elettrovit s.r.l. svolgerà le attività relative ai lavori I.P.I. di cui al punto 2, art. 4 del Bando – Disciplinare di gara per un ammontare pari al 10% di tale importo, come previsto dall’art. 95 co. 4 del d.P.R. 554/99 per le mandanti associate; Valerio Maioli s.p.a. svolgerà le attività relative ai lavori I.P.I. di cui al punto 2, art. 4 del Bando – Disciplinare di gara per un ammontare pari al 10% di tale importo, come previsto dall’art. 95 co. 4 del d.P.R. 554/99 per le mandanti associate”.    <br />
Le società ricorrenti hanno reso, quindi, esattamente le dichiarazioni prescritte dal bando di gara.<br />
Non era, del resto, affatto necessario che le imprese riunite in A.T.I. eseguissero i suddetti lavori nella percentuale, corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, prescrizione che non è ricavabile né dalla disciplina legislativa di riferimento (costituita, per espressa previsione contenuta a fol. 2 del bando, dal d. l.vo 157/95 e successive modifiche ed integrazioni), né da un esplicito richiamo, contenuto nella <i>lex specialis</i> della gara<br />
Ciò posto, osserva il Collegio che il ricorso principale è fondato.<br />
Carattere dirimente, con assorbimento di ogni altra doglianza, assume, in particolare, la censura rubricata sub II) nell’atto introduttivo del giudizio, e riproposta sub II) nel primo e sub IV) nel secondo atto di motivi aggiunti.<br />
E’ d’uopo ripercorrere per esteso, sia pur in forma sintetica, tale censura.<br />
Essa postula (oltre che il vizio sintomatico di eccesso di potere per difetto d’istruttoria e dei presupposti) la violazione dell’art. 95 comma 2 del d. P. R. 554/99 e dell’art. 7 comma 1 lett. i), nonché dell’art. 8, comma 8, punto 4 del bando di gara.<br />
L’art. 7 comma 1 lett. i) della <i>lex specialis</i> – conformandosi alla disciplina <i>ex</i> art. 95 co. 2 del d.P.R. 554/99 (secondo cui: “Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere <i>d</i>), <i>e</i>) ed <i>e-bis</i>), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti economico –  finanziari e tecnico – organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria”) prevedeva – sotto la rubrica “Requisiti minimi per la partecipazione alla gara” – che potevano partecipare al pubblico incanto le imprese che fossero in possesso tra l’altro, del requisito (lett. i) rappresentato da un attestato SOA per la categoria OG10 di cui al d.P.R. 34/2000 classifica VIII, contenente la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione fino alla VIII classifica, e che in caso di ATI detto requisito doveva essere posseduto dalla capogruppo mandataria, mentre ogni mandante che si candidava per l’esecuzione di lavori doveva possedere un attestato SOA di categoria OG10 almeno pari all’importo di detti lavori, ed un attestato SOA di categoria OS28 pari almeno all’importo dei relativi lavori.<br />
Ai sensi, inoltre, dell’art. 8 comma 8 punto 4) del bando, la relativa attestazione doveva essere inserita, a pena di esclusione, nella busta “A – Documentazione”.      <br />
Dall’art. 4 del medesimo bando risultava, ancora, che l’importo complessivo a base di gara dell’appalto era così ripartito: <br />
&#8211;	1) € 50.612.500,00 per  il servizio, oltre IVA; <br />	<br />
&#8211;	2) € 39.285.714,29 per i lavori I.P.I. (impianti pubblica illuminazione), oltre IVA, di cui € 570.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso; <br />	<br />
&#8211;	3) € 3.672.131,15 per i lavori di controllo automatico, miglioramento e condizionamento dei parametri ambientali delle gallerie cittadine, oltre IVA, di cui € 49.950,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; <br />	<br />
&#8211;	4) € 45.762.500,00 per la corresponsione degli oneri per consumi di energia elettrica etc.<br />	<br />
Ne risulta che, per rientrare nell’alveo della disciplina di cui all’art. 95 cpv. d.P.R. 554/99, ogni impresa mandante doveva essere in possesso – per ciò che concerne i lavori I.P.I. – di una qualifica pari almeno al 10% di € 39.285.714,29, vale a dire pari ad almeno € 3.928.571,42.<br />
Tuttavia, dalla autodichiarazione resa dall’A.T.I. Acea – Graded – Emilio Alfano, emerge che le ultime due società – agenti nel raggruppamento quali mandanti – possedevano una classifica IV (pari ad un importo fino ad € 2.582.284,00) nella categoria OG 10, relativa appunto agli impianti di pubblica illuminazione.<br />
Ne deriva, in maniera palese, che nessuna delle suddette imprese era in possesso del requisito – di cui al citato art. 7 comma 1, lett. i) del bando – nella misura minima del 10%, <i>ex</i> art. 95 cpv. d. P. R. 554/99.<br />
Di conseguenza, esse non partecipavano al raggruppamento temporaneo – di cui l’ACEA era mandataria – ai sensi di tale norma, bensì in conformità al successivo co. 4 della medesima disposizione legislativa, secondo cui: “Se l’impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati”.               <br />
Ai sensi di tale norma, quindi, per poter partecipare alla gara quali imprese “cooptate” (cfr., per tale definizione, la seguente massima: “Il quarto comma dell’art. 95 d.P.R. n. 554 del 1999 consente alla singola impresa o all’associazione temporanea da costituire, che abbiano i requisiti prescritti per partecipare ad una gara, di associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal bando, a condizione che i lavori eseguiti da quest’ultime siano non superiori al 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni posseduto da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati: <i>in tale ultimo caso, si è in presenza della c.d. associazione per cooptazione</i>” &#8211; Cons. Stato Sez. V, 25.07.2006, n. 4655, Soc. I. Srl e altri c. Consorzio Smaltimento Rr. Ss. Uu. Bn/1 e altri), occorre il rispetto di due condizioni, rappresentate: 1) dalla circostanza che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalla singola impresa sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati; 2) dalla circostanza che i lavori eseguiti dalle cooptate non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori (cfr., al riguardo, la seguente ulteriore massima: “In forza dell’art. 95 comma 4, d. P. R. 21 dicembre 1994 n. 554, un’impresa avente tutti i requisiti per partecipare da sola alla gara può associare altre imprese sprovviste del requisito di aver eseguito lavori nella categoria prevalente richiesta, purché i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell’importo complessivo dei lavori e l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati” – T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 05 giugno 2002, n. 1455).<br />
Ebbene, nella specie, mentre il rispetto della condizione sub 1) s’è realizzato (sia la Graded s.p.a. che la Emilio Alfano s.p.a. si sono candidate, come risulta dalla prefata autodichiarazione, a svolgere lavori nei limiti degli importi corrispondenti alle attestazioni SOA, rispettivamente possedute), non altrettanto può dirsi per la condizione sub 2), atteso che i lavori, da eseguirsi da parte delle medesime, superavano il 20 % dell’importo complessivo dei lavori dedotti in appalto.<br />
E, infatti, l’importo complessivo dei lavori medesimi era pari ad € 42.957.845,44 (importo risultante dalla somma di € 39.285.714,29, corrispondente ai lavori relativi agli impianti di illuminazione pubblica e di € 3.672.131,15, corrispondente ai lavori relative alle gallerie cittadine): il 20% di tale cifra era quindi pari ad € 8.591.569,09, e rappresentava il limite massimo, eseguibile da parte delle imprese cooptate. <br />
Nella specie, dalla autodichiarazione presentata dall’A.T.I. resistente, emerge invece che la Graded s.p.a. avrebbe eseguito tutti i lavori relativi alle gallerie cittadine (per un importo complessivo di € 3.672.131,15) ed inoltre una quota parte dei lavori relativi agli impianti di pubblica illuminazione, “nei limiti dell’importo corrispondente all’attestazione posseduta” (per la categoria OG10), pari pertanto ad € 2.582.284,00, ovvero alla classifica IV di tale categoria; dal canto suo, la Emilio Alfano s.p.a. ha dichiarato di eseguire – come la Graded &#8211; una quota parte dei lavori relativi agli impianti di pubblica illuminazione, “nei limiti dell’importo corrispondente all’attestazione posseduta” (per la categoria OG10), pari pertanto, anche in questo caso, ad € 2.582.284,00 (classifica IV di tale categoria): la sommatoria di tali importi conduce, in definitiva, ad € 8.836.699,15, somma che è pertanto superiore, di circa 250.000 euro, al 20% dell’importo complessivo dei lavori (€ 8.591.569,09).<br />
Né ha pregio l’argomentazione difensiva – contenuta negli scritti delle controinteressate – secondo cui non sarebbe stato corretto, ai fini del calcolo dell’importo massimo dei lavori eseguibili, nella specie, dalla Graded s.p.a. e dalla Emilio Alfano s.p.a., quali imprese cooptate, sommare gli importi relativi ai lavori, di pubblica illuminazione, riferibili alla categoria OG10 e quelli relativi alle gallerie cittadine, riferibili alla categoria OS28; ciò, in quanto la Graded s.p.a., relativamente a tale seconda categoria di lavori, era in possesso della relativa qualificazione per una classifica adeguata all’importo di gara, onde essa, relativamente alla procedura <i>de qua</i>, avrebbe assunto una doppia forma giuridica, di mandante relativamente alla categoria OS28 (per la quale era in possesso della corrispondente qualifica) e di cooptata per la categoria, ove era, al contrario, sprovvista di tale qualifica (categoria OG10).<br />
Di conseguenza, per verificare il superamento del limite del 20%, <i>ex </i>art. 95 co. 4 d.P.R. 554/99, doveva essere considerato solo l’importo dei lavori, per le quali le mandanti erano prive dei necessari requisiti (ed assumevano quindi la qualifica di cooptate), vale a dire solo l’importo di lavori, riferibili alla categoria OG10.<br />
La tesi non può essere condivisa.<br />
Anzitutto per un argomento di ordine letterale: l’art. 95 co. 4 riferisce il limite massimo del 20% all’<i>importo complessivo dei lavori</i>, sicché appare difforme dal dato testuale l’operazione ermeneutica, proposta dalle resistenti, consistente nel distinguere, all’interno di tali lavori, a seconda della categoria cui gli stessi si riferiscono e del possesso o meno, da parte delle singole imprese, di una qualificazione adeguata.<br />
Inoltre, milita nel senso dell’interpretazione, accolta dal Collegio, l’ulteriore considerazione, di ordine logico, secondo la quale appare oltremodo artificioso l’espediente di ritenere la Graded, a seconda dei casi, ora una vera e propria mandante, ora un’impresa cooptata <i>ex </i>art. 95 co. 4 d.P.R. 554/99; o i requisiti ex art. 95 cpv. di tale d.P.R. sussistono, ed allora le imprese partecipano all’A.T.I. quali mandanti, o non sussistono, ed allora occorre verificare la sussistenza della condizioni, dianzi esposte, per l’applicabilità della disciplina sulla cd. cooptazione (la quale, come si legge nella parte motiva della già citata decisione del C. di S., Sez. V, n. 4655/06, ha lo scopo di far entrare nel sistema degli appalti pubblici imprese di modeste dimensioni che altrimenti non potrebbero parteciparvi, per mancanza dei requisiti prescritti per costituire un’associazione ordinaria).<br />
In sostanza, a parere del Tribunale, lo <i>status</i> di impresa mandante o cooptata è unitario, e non può essere oggetto di artificiose suddivisioni.          <br />
A sostegno di quanto esposto, può anche citarsi il seguente precedente: “In una gara d’appalto di lavori pubblici la norma di cui all’art. 95 comma 2 d. P. R. n. 554 del 1999 la quale prevede che “per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’art. 10 comma 1 lett. d), e) ed e bis), della Legge Merloni di tipo orizzontale, i requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento; l’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria”, si riferisce ai requisiti economico – finanziari e tecnico –  organizzativi delle ATI di tipo orizzontale <i>e ne disciplina la ripartizione tra le imprese associate considerandoli evidentemente nel loro complesso, senza alcun distinguo per singole categorie</i>; si fa, infatti, riferimento <i>ai requisiti per eseguire l’appalto nella sua interezza e non una o più sue componenti singolarmente considerate</i>, conseguentemente il prescritto possesso da parte della mandataria dei requisiti in misura maggioritaria non può che riferirsi ai requisiti dell’appalto complessivamente considerato, e non anche con riferimento a ciascuna singola categoria dell’intervento” (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 21 settembre 2004, n. 2600).<br />
Occorre tuttavia analizzare altri due argomenti difensivi, esposti dalla difesa delle resistenti nell’ultima memoria, depositata in giudizio in data 18.01.07, e tendenti ad infirmare la censura in esame.<br />
Secondo il primo, poiché l’A.C.E.A. era comunque in possesso dei requisiti per concorrere alla gara in proprio, anziché in ATI con altre imprese, “qualsivoglia irregolarità nell’associazione all’ATI delle cooptate non avrebbe potuto in nessun caso condurre all’esclusione dell’ATI” medesima.<br />
A tale rilievo è facile replicare che – avendo scelto di partecipare alla gara in oggetto in associazione temporanea con altre società – l’A.C.E.A. era evidentemente tenuta all’osservanza di tutte le disposizioni, legislative e del bando, concernenti tale forma di partecipazione associata, senza potersene discostare, con l’invocare la – teorica – possibilità della sua partecipazione <i>singulatim</i>.<br />
L’altro argomento difensivo consiste in ciò, che pur avendo – Graded ed Emilio Alfano – precisato di voler eseguire i lavori di pubblica illuminazione (categoria OG10) “nei limiti dell’attestato SOA posseduto ed ai sensi di quanto previsto dal bando di gara”, tale espressione sarebbe stata a significare che l’ammontare complessivo dei lavori, che le stesse s’impegnavano ad eseguire, non poteva superare tale limite per eccesso, ma, evidentemente, poteva invece essere certamente inferiore al predetto importo”; con la conseguenza che poiché il 20% sull’importo complessivo dei lavori messo a gara era di € 8.591.596,09, detraendo da tale somma l’importo dei lavori nelle gallerie, pari ad € 3.672.131,15 (che la Graded aveva dichiarato di eseguire <i>in toto</i>), sarebbe stato evidente, secondo A.C.E.A., che “la partecipazione sia della Graded che della Alfano ai lavori I.P.I., coerentemente con la dichiarazione dalle stesse resa, poteva intendersi esclusivamente contenuta nel limite della restante complessiva somma”, pari ad € 4.919,464,94.  <br />
Trattasi di tesi suggestiva, ma che non resiste a due fondamentali obiezioni: anzitutto, non si comprende perché, se fin dall’inizio le imprese cooptate avevano stabilito di non oltrepassare tale importo (di € 4.919,464,94 complessivi, quanto ai lavori relativi agli impianti di pubblica illuminazione), non hanno conformemente reso le relative dichiarazioni in sede di gara; in secondo luogo, così opinando si consentirebbe, sostanzialmente, alle concorrenti di non dichiarare l’importo dei lavori che intendono eseguire, posto che, almeno in teoria, esse potrebbero candidarsi a svolgere lavori, a partire dalla somma simbolica di un euro e fino al massimo consentito dall’attestato SOA posseduto. <br />
In tal modo, peraltro, le stesse verrebbero meno all’obbligo, sancito – oltre che dall’art. 11 co. 2 del d. l.vo 157/95, anche espressamente dall’art. 8 comma 8 punto 3 lett. r) del bando, d’indicare, in caso di ATI, le parti di servizio e di lavori che i singoli soggetti raggruppati si candidano a svolgere nell’ambito dell’ATI stessa.   <br />
Occorre pertanto, ai fini della certezza dei rapporti e del possibile controllo da parte della stazione appaltante circa la sussistenza, in capo alle singole imprese, dei requisiti prescritti dalla <i>lex specialis</i> di gara, fissare un limite, che nel caso di dichiarazioni siffatte non può, evidentemente, che coincidere con l’importo massimo dei lavori, consentiti dalla qualificazione posseduta.   <br />
In conformità a tali ragioni, il ricorso dev’essere accolto, con conseguente annullamento della partecipazione alla gara dell’A.T.I. aggiudicataria e travolgimento di tutti gli ulteriori atti impugnati.<br />
Sussistono, anche in considerazione della complessità delle questioni affrontate, giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.     </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione di Napoli – definitivamente decidendo sul ricorso emarginato (n. 4769 del 2006);</p>
<p><B>RESPINGE<br />
</B>il ricorso incidentale proposto dalla Emilio Alfano s.p.a.;  <br />
<B>ACCOGLIE<br />
</B>il ricorso suindicato e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;<br />
<B>DICHIARA<br />
</B>integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente giudizio;   <br />
<B>ORDINA<br />
</B>all’Autorità Amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.</p>
<p>Così deciso, in Napoli, nelle Camere di Consiglio del 24 gennaio e del 7 febbraio 2007.</p>
<p>Il Presidente (dott. Fabio Donadono)</p>
<p>L’Estensore (dott. Paolo Severini)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-3-2007-n-1774/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.1774</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.5593</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-3-2007-n-5593/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-3-2007-n-5593/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.5593</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Bucciante – P.M. Iannelli Consorzio G 1 (avv. Prof. Clarizia) c. SIM 92 (avv. Ferrari) e c. Ministero dell’Economia e delle Finanze, I.N.P.S (avv.ti Collina, De Ruvo) giurisdizione G.A. per le controversie relative alla partecipazione alle vendite all&#8217;incanto indette per le cartolarizzazioni immobili pubblici Giurisdizione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-3-2007-n-5593/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.5593</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-3-2007-n-5593/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.5593</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Bucciante – P.M. Iannelli<br /> Consorzio G 1 (avv. Prof. Clarizia) c. SIM 92 (avv. Ferrari) e c. Ministero dell’Economia e delle Finanze, I.N.P.S (avv.ti Collina, De Ruvo)</span></p>
<hr />
<p>giurisdizione G.A. per le controversie relative alla partecipazione alle vendite all&#8217;incanto indette per le cartolarizzazioni immobili pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Cartolarizzazione immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici – Fase della vendita &#8211; Posizione giuridica acquirenti – Interesse legittimo – Giurisdizione G.A.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La fase della vendita degli immobili di proprietà dello Stato e degli enti pubblici ai sensi D.L. 351/01 è caratterizzata da una procedura connotata dall’evidenza pubblica, avente di mira le finalità di interesse generale perseguite mediante la “cartolarizzazione”. Le norme di carattere pubblicistico attribuiscono alla Società Scip e ai suoi mandatari particolari poteri a fronte dei quali la posizione giuridica dei partecipanti all’asta è di interesse legittimo. Pertanto le controversie relative a detta fase appartengono al Giudice Amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">giurisdizione G.A. per le controversie relative alla partecipazione alle vendite all’incanto indette per le cartolarizzazioni immobili pubblici</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/9571_CASS_9571.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-3-2007-n-5593/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.5593</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.235</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-3-2007-n-235/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-3-2007-n-235/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.235</a></p>
<p>P. G. Lignani – Presidente, P. Ungari – Estensore M. A. J. (avv. D. Paccoi) c QUESTURA DI PERUGIA (Avv. Dist. St.) MINISTERO DELL&#8217;INTERNO (Avv. Dist. St.) sui presupposti per la revoca del permesso di soggiorno ex art. 4, comma 3, T.U. approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-3-2007-n-235/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-3-2007-n-235/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.235</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. G. Lignani – Presidente, P. Ungari – Estensore<br /> M. A. J. (avv. D. Paccoi) c QUESTURA DI PERUGIA (Avv. Dist. St.) MINISTERO DELL&#8217;INTERNO  (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la revoca del permesso di soggiorno ex art. 4, comma 3, T.U. approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dall&#8217;articolo 4 della L. 30 luglio 2002 n. 189 e 5, comma 5, del medesimo T.U. e sulla competenza del Tribunale per i minorenni al rilascio dello speciale titolo di soggiorno di cui all&#8217;art. 31, comma 3, T.U. cit.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Straniero &#8211; Espulsione dal territorio nazionale – In presenza di condanne penali &#8211; Disciplina prevista dall’art. 4, comma 3, D.Lgs. 286/1998 e s.m.i. &#8211; Previsione dell’espulsione automatica per gravi reati – Necessità – Incostituzionalità – Non sussiste.<br />
2. Straniero &#8211; Presenza nel territorio dello Stato &#8211; Rilascio della carta di soggiorno per i familiari &#8211; Disciplina prevista dall’art. 4, comma 3, D.Lgs. 286/1998 e s.m.i. – Finalità – Rapporti con i poteri a tutela della sicurezza pubblica &#8211; Competenza – E’ del Tribunale per i minorenni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In forza degli artt. 4, comma 3, terzo periodo, del T.U. approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dall’articolo 4 della L. 30 luglio 2002 n. 189 e 5, comma 5, del medesimo T.U., sussiste una preclusione automatica alla permanenza in Italia per chi sia stato condannato per i gravi reati ivi considerati, preclusione che non suscita dubbi di costituzionalità, poiché non appare irragionevole una disposizione che limita l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale degli stranieri a seconda che abbiano commesso reati sanzionati con pene superiori a determinate soglie quantitative o, comunque, ritenuti di particolare pericolosità sociale nell’attuale momento storico. (1)<br />
2. L’articolo 31, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, che conferisce al Tribunale per i minorenni la possibilità “per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell&#8217;età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano” di “autorizzare l&#8217;ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico”, non individua un presupposto od un limite all’adozione dei provvedimenti repressivi previsti dal T.U. n. 286/98 a tutela della sicurezza pubblica, bensì un potere che può incidere sulla loro concreta esecuzione e che, in ogni caso, è affidato non all’Amministrazione o al Giudice amministrativo, bensì al Giudice ordinario specializzato; ne discende che l’applicazione dell’articolo 31 comma 3 T.U. cit. potrà essere chiesta dalla ricorrente al Tribunale per i minorenni, il quale, ove ritenga che la permanenza in Italia della ricorrente sia necessaria allo sviluppo psicofisico del figlio, disporrà il rilascio di un titolo di soggiorno (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Il Collegio osserva che l’Amministrazione ha fatto corretta applicazione dell’art. 4, comma 3 T.U. n. 286/98 nel revocare, prima della scadenza ed in pendenza della pratica di rinnovo, il permesso di soggiorno per il reato di detenzione a fine di cessione illecita di stupefacenti, di cui all’articolo 73, comma 1, del T.U. approvato con D.P.R. n. 309/1990 (i.e.: cessione di 49 grammi di cocaina).<br />
In effetti, <br />
&#8211; l’art. 4, comma 3, T.U. n. 286/98 prevede che “Non è ammesso in Italia lo straniero che (…) risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall&#8217;ar<br />
&#8211; il successivo articolo 5, comma 5, TU. Cit. prevede che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l&#8217;ingresso<br />
Il Collegio dà altresì atto dell’impossibilità, vertendosi di una sentenza patteggiata resa nel 2006, di operare un distinguo rispetto all’applicazione delle disposizioni indicate, in relazione alle condanne patteggiate – ex art. 444 c.p.p. &#8211; anteriori alla novella del 2002.<br />
Il Collegio umbro sottolinea inoltre che “i rilievi  di violazione degli articoli 3 e 13 Cost., prospettati nei confronti dell’articolo 4, comma 3, citato, nella parte in cui pone la condanna per determinati reati quale elemento di per sè ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno in Italia dello straniero e come causa di revoca del permesso precedentemente già rilasciato, senza imporre il requisito ulteriore di una verifica di pericolosità sociale dello straniero condannato, non sono stati finora condivisi dalla Corte Costituzionale (cfr. ord. 14 gennaio 2005, n. 9, in riferimento alle ordinanze del T.A.R. Lombardia, Brescia, 15 maggio 2003, n. 683 e 25 agosto 2003, n. 1190)”; v. T.A.R. LOMBARDIA &#8211; BRESCIA &#8211; Ordinanza 15 maggio 2003 n. 683, può leggersi in questa Rivista.<br />
Peraltro, secondo il Collegio non sono invocabili l’articolo 28, comma 3, del medesimo T.U., o l’articolo 8, comma 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, giudicati, il primo iconferente alla fattispecie concreta e, il secondo, confermativo della conformità ai principi convenzionali dell’art. 4, co. 3, T.U. n. 286/98.<br />
(2) Nulla in termini in questa Rivista. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui presupposti per la revoca del permesso di soggiorno ex art. 4, comma 3, T.U. approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dall&#8217;articolo 4 della L. 30 luglio 2002 n. 189 e 5, comma 5, del medesimo T.U. e sulla competenza del Tribunale per i minorenni al rilascio dello speciale titolo di soggiorno di cui all&#8217;art. 31, comma 3, T.U. cit.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER L&#8217;UMBRIA <br />
PERUGIA</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: PIER GIORGIO LIGNANI Presidente; ANNIBALE FERRARI Cons.;<br />
PIERFRANCESCO UNGARI Cons. , relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 24 Gennaio 2007 <br />
Visto il ricorso 8/2007  proposto da:</p>
<p><b>M. A. J.</b> rappresentato e difeso da:PACCOI DANIELA con domicilio eletto in PERUGIA VIA DANZETTA, 14 pressoPACCOI DANIELA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>QUESTURA DI PERUGIA</b>  rappresentato e difeso da:AVVOCATURA STATO  con domicilio eletto in PERUGIA VIA DEGLI OFFICI, 14 presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b>  rappresentato e difeso da:AVVOCATURA STATO  con domicilio eletto in PERUGIA VIA DEGLI OFFICI, 14 presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento emesso in data 3 ottobre 2006 dalla Questura di Perugia, con la quale veniva decretata la revoca del permesso di soggiorno n. B223311  rilasciato dalla Questura di Perugia, non ancora scaduto di validità ed in fase di rinnovo.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO, QUESTURA DI PERUGIA <br />
Udito il relatore Cons. Pierfrancesco Ungari e udite le parti come da verbale;<br />
Visti gli artt. 19 e 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto di poter definire immediatamente la controversia, come previsto dall’art. 26 della legge n. 1034/71, nel testo modificato dalla legge n. 205/2000;</p>
<p align=center><b>FATTO   E   DIRITTO</b></p>
<p>1. Con decreto in data 3 ottobre 2006, la Questura di Perugia, ai sensi degli articoli 4, comma 3, 5, comma 5, e 6, comma 10, del Testo Unico di cui al d.lgs. 286/1998, come modificati dalla legge 189/2002, ha revocato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (valido fino al 13 ottobre 2006) della ricorrente, cittadina nigeriana.<br />
La revoca è motivata con riferimento alla sentenza del Tribunale di Perugia in data 27 aprile 2005, divenuta irrevocabile in data 24 febbraio 2006, con la quale la  ricorrente è stata condannata alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e 2.000,00 Euro di multa, per il reato di detenzione a fine di cessione illecita di stupefacenti, di cui all’articolo 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990 (reato commesso in Perugia il 23 luglio 2004).</p>
<p>2. La ricorrente, sottolineando di vivere stabilmente insieme al figlio di tre anni, nato in Italia, ed a suo padre, impugna il diniego e prospetta censure così sintetizzabili:<br />
&#8211; vi è eccesso di potere per difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta, nonché difetto di motivazione, in quanto non è stata adeguatamente considerata la sua condizione soggettiva, con specifico riguardo alle esigenze di tutela del figlio ed al grad<br />
&#8211;  la tutela del figlio minore e del diritto all’unità familiare consente, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 286/1998, la permanenza sul territorio nazionale dei genitori, ancorché espulsi; l’articolo 28, comma 3, considera prioritario, in tutti i proc</p>
<p>3. Resiste l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, controdeducendo puntualmente.</p>
<p>4. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.</p>
<p>4.1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, terzo periodo, del T.U. di cui al d.lgs. 286/1998, come modificato dall’articolo 4 della legge 189/2002, “Non è ammesso in Italia lo straniero che (…) risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall&#8217;articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell&#8217;immigrazione clandestina verso l&#8217;Italia e dell&#8217;emigrazione clandestina dall&#8217;Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”. Mentre, il successivo articolo 5, comma 5, dispone che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l&#8217;ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato …”.<br />
Non sembra perciò dubbio che dette disposizioni prevedano una preclusione automatica alla permanenza in Italia per chi sia stato condannato per i reati ivi considerati, tra i quali rientra indubbiamente quello per il quale risulta condannata la ricorrente (relativo, per quanto desumibile dagli atti, alla detenzione a fini di cessione, di 49 grammi di cocaina). <br />
Un distinguo, rispetto all’applicazione delle disposizioni indicate nel loro tenore letterale, potrebbe essere fatto soltanto per le condanne patteggiate, in applicazione dell’articolo 444 c.p.p., anteriori alla novella del 2002. Ma non è questo il caso della ricorrente.<br />
Nè la disposizione, così interpretata, suscita dubbi di costituzionalità, poiché non appare irragionevole una disposizione che limita l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale degli stranieri a seconda che abbiano commesso reati sanzionati con pene superiori a determinate soglie quantitative o comunque ritenuti di particolare pericolosità sociale nell’attuale momento storico. Peraltro, i rilievi  di violazione degli articoli 3 e 13 Cost., prospettati nei confronti dell’articolo 4, comma 3, citato, nella parte in cui pone la condanna per determinati reati quale elemento di per sè ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno in Italia dello straniero e come causa di revoca del permesso precedentemente già rilasciato, senza imporre il requisito ulteriore di una verifica di pericolosità sociale dello straniero condannato, non sono stati finora condivisi dalla Corte Costituzionale (cfr. ord. 14 gennaio 2005, n. 9, in riferimento alle ordinanze del T.A.R. Lombardia, Brescia, 15 maggio 2003, n. 683 e 25 agosto 2003, n. 1190).</p>
<p>4.2. L’articolo 31, comma 3, del citato T.U., conferisce al Tribunale per i minorenni la possibilità “per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell&#8217;età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano” di “autorizzare l&#8217;ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico”. <br />
Non si tratta pertanto di un presupposto o di un limite all’adozione dei provvedimenti repressivi previsti dal T.U. a tutela della sicurezza pubblica, bensì di un potere che può incidere sulla loro concreta esecuzione; e che, in ogni caso, è affidato non all’Amministrazione o al Giudice amministrativo, bensì al Giudice ordinario specializzato.<br />
Con la conseguenza che l’applicazione dell’articolo 31 potrà essere chiesta dalla ricorrente al Tribunale per i minorenni, il quale, ove ritenga che la permanenza in Italia della ricorrente sia necessaria allo sviluppo psicofisico del figlio, disporrà il rilascio di un titolo di soggiorno.<br />
Riguardo a qust’ultimo aspetto, peraltro, il Collegio osserva che il convivente della ricorrente e padre del bambino è stato arrestato in data 21 settembre 2006, poiché, fermato dalla Polizia a bordo di un’autovettura in compagnia della ricorrente e del figlio, era in possesso di 12 grammi di una sostanza risultata “positiva per i reagenti chimici dell’eroina” (cfr. comunicazione di reato della Squadra Mobile di Perugia, prot. Cat. A/11-Stra./2006 in data 23 settembre 2006).</p>
<p>4.3. Né un condizionamento all’applicazione dell’articolo 4, comma 3, suddetto, può derivare dall’articolo 28, comma 3, del medesimo T.U., o dall’articolo 8, comma 2, della  Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, pure invocati dalla ricorrente. <br />
Infatti, l’articolo 28, comma 3, afferma che “In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all&#8217;unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall&#8217;articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176”; con ciò risultando estraneo alla tematica dei presupposti e dei limiti all’adozione dei provvedimenti che incidono negativamente sull’efficacia del permesso di soggiorno per motivi non attinenti al ricongiungimento familiare.<br />
Mentre l’articolo 8, comma 2, della suddetta Convenzione europea (Convention de sauvegarde des Droits de l&#8217;homme et des libertés fondamentales) stabilisce che (traduzione italiana): “Non può aversi interferenza di un’autorità pubblica nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare a meno che questa ingerenza non sia prevista dalla legge e costituisca una misura che in una società democratica è necessaria per la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione sella salute o della morale…”; ipotesi in cui, per quanto sopra esposto, rientrano certamente le disposizioni in questione, che riconnettono la perdita di efficacia del permesso di soggiorno alla commissione di reati gravi.</p>
<p>5. Può essere disposta l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, definendo immediatamente la controversia, come previsto dall’art. 26 della legge n. 1034/71, nel testo modificato dalla legge n. 205/2000, respinge il ricorso n. 8/2007, in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Perugia il  24 Gennaio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-3-2007-n-235/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.236</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-3-2007-n-236/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-3-2007-n-236/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-3-2007-n-236/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.236</a></p>
<p>P. G. Lignani &#8211; Presidente, P. Ungari &#8211; EstensoreV.S. (avv. R. Baldoni) c UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PERUGIA (Avv. Dist. St.) QUESTURA DI PERUGIA (Avv. Dist. St.) e MINISTERO DELL&#8217;INTERNO (Avv. Dist. St.) sulla necessità di comunicare l&#8217;avvio del procedimento e di valutare l&#8217;interesse pubblico attuale ai fini della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-3-2007-n-236/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.236</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-3-2007-n-236/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.236</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. G. Lignani &#8211; Presidente, P. Ungari &#8211; Estensore<br />V.S. (avv. R. Baldoni) c UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PERUGIA (Avv. Dist. St.) QUESTURA DI PERUGIA (Avv. Dist. St.) e MINISTERO DELL&#8217;INTERNO (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di comunicare l&#8217;avvio del procedimento e di valutare l&#8217;interesse pubblico attuale ai fini della revoca del provvedimento di regolarizzazione del rapporto di lavoro del cittadino extracomunitario in esito a rilievi dattiloscopioci espletati dopo lo spirare del termine annuale di cui all&#8217;art. 2, comma 3, D.L. 9 settembre 2002 n. 195, convertito in L. 9 ottobre 2002 n. 222</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Straniero – Regolarizzazione del rapporto di lavoro – Revoca &#8211; Comunicazione di avvio e valutazione interesse pubblico a sostegno della decisione caducatoria &#8211; Necessità – Mancanza – Illegittimità &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini del rispetto dei principi consolidati in materia di procedimenti di secondo grado in funzione di autotutela, ed alla luce di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del d.l. 9 settembre 2002, n. 195, convertito in L.9 ottobre 2002 n. 222, l’Autorità amministrativa competente a pronunciarsi sulla revoca del provvedimento di regolarizzazione del rapporto di lavoro del dipendente extracomunitario, oltre a dover dare all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla revoca, onde consentirne la partecipazione, è tenuta anche ad individuare l’interesse pubblico, ulteriore rispetto a quello al ripristino della legalità, che sostiene la decisione caducatoria, non potendosi limitare a far discendere la nuova revoca dalla mera conoscenza di un elemento ostativo originario; ciò è tanto più vero in quanto i parametri della valutazione discrezionale in sede di autotutela sono anzitutto gli stessi che, ai sensi dell’articolo 1, della L. n. 222/2002, in assenza di condizioni preclusive, consentono la revoca dell’espulsione e la regolarizzazione dello straniero, vale a dire le “circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale” dell’interessato. (1)<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Secondo il Collegio umbro (v. sentenza resa inter partes il 17 giugno 2005, n. 335, sul sito istituzionale della giustizia amministrativa, www-giustizia-amministrativa.it) nel quadro del procedimento di regolarizzazione, alla luce del disposto dell’art. 2, comma 3, T.U. n. 286/98, secondo cui “…i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del presente decreto ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso” occorre distinguere: <br />
&#8211; i casi in cui l’elemento preclusivo alla regolarizzazione (i.e.: reale identità del richiedente in esito a dattiloscopici) emerge in un momento successivo, ma entro l’anno dal rilascio del permesso di soggiorno; in questo caso, vertendosi pur sempre nel<br />
&#8211; i casi (come quello relativo al ricorrente) in cui un elemento preclusivo alla regolarizzazione (i.e.: reale identità del richiedente in esito a rilievi dattiloscopici) emerge in un momento successivo, e più esattamente, quando è già trascorso dalla reg<br />
Enunciati i principi di cui in massima, il T.A.R. Umbria ha annullato i provvedimenti impugnati dal ricorrente, vale a dire il nuovo provvedimento di revoca della regolarizzazione ed il conseguente provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno, dando atto che in relazione alla posizione del ricorrente riacquista efficacia la regolarizzazione originaria “(ferma restando la eventuale attivazione di un nuovo procedimento di autotutela, nel rispetto dei principi indicati) e l’Amministrazione è tenuta a provvedere in ordine alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente.”. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità di comunicare l’avvio del procedimento e di valutare l’interesse pubblico attuale ai fini della revoca del provvedimento di regolarizzazione del rapporto di lavoro del cittadino extracomunitario in esito a rilievi dattiloscopioci espletati dopo lo spirare del termine annuale di cui all’art. 2, comma 3, D.L. 9 settembre 2002 n. 195, convertito in L. 9 ottobre 2002 n. 222</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L&#8217;UMBRIA <br />
PERUGIA</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:PIER GIORGIO LIGNANI Presidente; ANNIBALE FERRARI Cons.;PIERFRANCESCO UNGARI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 07 Febbraio 2007 <br />
Visto il ricorso 425/2006  proposto da;</p>
<p><b>V. S.</b> rappresentato e difeso da:BALDONI ROBERTO con domicilio eletto in PERUGIA VIA PIEVAIOLA,  21 pressoBALDONI ROBERTO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PERUGIA</b>  rappresentato e difeso da:AVVOCATURA STATO  con domicilio eletto in PERUGIA VIA DEGLI OFFICI, 14 presso la sua sede</p>
<p><b>QUESTURA DI PERUGIA</b> rappresentato e difeso da:AVVOCATURA STATO  con domicilio eletto in PERUGIA VIA DEGLI OFFICI, 14 presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b>  rappresentato e difeso da:AVVOCATURA STATO  con domicilio eletto in PERUGIA VIA DEGLI OFFICI, 14 presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
1) del provvedimento della Prefettura-U.T.G. di Perugia – Area 1bis – Ufficio Immigrazione Prot. n. 1187/03 Uff. Imm., del 30 giugno 2006, notificato a mani proprie dell’interessato il 9 novembre 2006, con il quale è stato decretato che “Vista la L. n. 2002/02, … La regolarizzazione del lavoratore extracomunitario è revocata. La dichiarazione di emersione presentata dal sig. Cappelletti è respinta per il motivo indicato in premessa”;<br />
2) dell’atto della Prefettura-U.T.G. di Perugia – Area 1bis – Ufficio Immigrazione Prot. n. 1187/03 Uff. Imm., del 22 maggio 2006, notificato a mani proprie dell’interessato il 9 novembre 2006, con il quale la predetta Amministrazione, “Vista la sentenza n. 335 del 17 giugno 2005 del TAR dell’Umbria” ha decretato che “Il proprio provvedimento di p.n. del 25 febbraio 2005 è annullato per il motivo indicato in premessa”;<br />
3) della nota a/r della Questura di Perugia Prot. n. Cat. A.11.06/Amm.va/Imm., del 26 settembre 2006 con la quale, attraverso formale comunicazione di avvio del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, originato da istanza presentata il 28 aprile 2006, è stato preannunciato il rigetto della predetta istanza;<br />
4) del decreto della Questura di Perugia prot. Cat.A/12/06/Imm.cs., del 23 novembre 2006, notificato il 30 novembre 2006, con cui è stato annullato il permesso di soggiorno n. L084150 rilasciato al ricorrente (motivi aggiunti); <br />
5) di ogni altro atto ad essi presupposto e/o connesso e/o consequenziale, ivi compreso l’eventuale provvedimento espresso recante diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, qualora medio tempore emanato.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso e con il ricorso per motivi aggiunti; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:MINISTERO DELL&#8217;INTERNO, QUESTURA DI PERUGIA,UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PERUGIA <br />
Udito il relatore Cons. Pierfrancesco Ungari e udite le parti come da verbale;<br />
Visti gli artt. 19 e 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto di poter definire immediatamente la controversia, come previsto dall’art. 26 della legge n. 1034/71, nel testo modificato dalla legge n. 205/2000;</p>
<p align=center><b>FATTO  E  DIRITTO</b></p>
<p>1. Il ricorrente, cittadino albanese, in data 5 maggio 2003 aveva ottenuto la regolarizzazione ai sensi della legge 222/2002 con il rilascio del permesso di soggiorno n. L084150, poi rinnovato per due anni in data 23 aprile 2004.<br />
Da comparazioni dattiloscopiche successivamente effettuate è emerso che, sotto false generalità, con decreto del Prefetto di Foggia in data 22 marzo 2001 era stato espulso con accompagnamento coattivo alla frontiera ed allontanato dal territorio nazionale (circostanza ostativa alla regolarizzazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, lettera a), della legge 222/2002).<br />
Su tale base, con provvedimento dell’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia prot. 1187/03 Uff.Imm. in data 25 febbraio 2005, la regolarizzazione è stata revocata e la dichiarazione di emersione respinta.</p>
<p>2. Con il ricorso n. 156/2005, il ricorrente ha impugnato detto ultimo provvedimento, unitamente alla sottostante nota in data 22 febbraio 2005 con cui la Questura di Perugia aveva revocato il nulla osta al rilascio del permesso di soggiorno concesso in data 8 febbraio 2003 (e, mediante motivi aggiunti, ha esteso l’impugnazione al decreto del Questore prot. Cat.A/12/05/Imm.OD in data 3 marzo 2005, di annullamento del permesso di soggiorno). <br />
Con sentenza 17 giugno 2005, n. 335, questo Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che :<br />
&#8211; ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del d.l. 195/2002, convertito in legge 222/2002, “In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dall&#8217;articolo 5, comma 1,<br />
&#8211; detta disposizione deroga, per i casi di regolarizzazione, a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2-bis, del citato T.U. (secondo il quale i rilievi fotodattiloscopici vengono effettuati prima del rilascio del permesso di soggiorno) e prevede una form<br />
&#8211; invece, nei casi (come quello del ricorrente) in cui, dopo che sia trascorso dalla regolarizzazione il termine annuale predetto (nel caso del ricorrente, oltre due anni), e sia già stato disposto un (primo) rinnovo del permesso di soggiorno, vengano eff</p>
<p>3. Con decreto prot. 1187/03/Uff.Imm. in data 22 maggio 2006, l’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, richiamata la sentenza n. 335/2005, ha dapprima annullato il provvedimento di revoca della regolarizzazione in data 25 febbraio 2005 (peraltro, come esposto, già annullato dalla predetta sentenza). Poi, con decreto (stesso protocollo) in data 30 giugno 2006, richiamata la comunicazione di avvio del procedimento notificata all’interessato, ha nuovamente revocato la regolarizzazione del ricorrente (e respinto la domanda di emersione sottostante).<br />
Con nota prot. Cat.A.11.06/Amm.va/Imm. in data 26 settembre 2006, posto che in data 28 aprile 2006 il ricorrente aveva presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno n. L084150, la Questura di Perugia, richiamata la predetta nuova revoca della regolarizzazione, ha comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento di annullamento del permesso stesso. Annullamento che poi è stato disposto con decreto Cat. A/12/06/Imm.cs. in data 23 novembre 2006.</p>
<p>4. Il ricorrente impugna ora il nuovo provvedimento di revoca della regolarizzazione e (con ricorso per motivi aggiunti) il conseguente provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno (insieme all’eventuale diniego di rinnovo, qualora emanato), predetti.<br />
Deduce avverso il primo, con il ricorso introduttivo, censure così sintetizzabili:<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione degli articoli 1, commi 4 e 5, e 8 della legge 222/2002, 13 del d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, travisamento ed erroneità dei presupposti, illogicità ed ingiustizia ma<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 222/2002, degli articoli 3 e 7 della legge 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, di istruttoria ed errata valutazione della fattispecie, violazione dei princ<br />
&#8211; eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, violazione del giudicato, manifesta ingiustizia ed abnormità degli atti impugnati. Quale presupposto del provvedimento di revoca è stato richiamato il provvedimento dellaCon i motivi aggiunti, deduce, avverso il secondo provvedimento (oltre che, a titolo di illegittimità derivata, i vizi sopra sintetizzati):<br />
&#8211; erroneità della motivazione, assenza e travisamento dei presupposti, in quanto l’annullamento del permesso di soggiorno si fonda sull’asserita revoca del nulla osta da parte della Questura, viceversa già annullata dalla sentenza n. 335/2005.<br />
&#8211; violazione dell’articolo 7 della legge 241/1990, in quanto non è stata data al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento.<br />
&#8211; manca qualunque motivazione in ordine all’interesse pubblico necessario (per quanto sopra esposto) per legittimare l’esercizio dell’autotutela.<br />
&#8211; eccesso di potere per carenza dei presupposti ed illogicità, in quanto è mancato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, che avrebbe dovuto logicamente precedere l’annullamento.<br />
5. Resiste, controdeducendo puntualmente, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia.</p>
<p>6. Il ricorso è fondato, nei sensi appresso indicati, e deve quindi essere accolto.</p>
<p>6.1. Riguardo alle censure relative all’elemento ostativo della regolarizzazione, rappresentato dalle modalità esecutive del provvedimento di espulsione del 22 marzo 2001, il Collegio non può che ribadire quanto affermato nella sentenza n. 335/2005, e cioè che l’efficacia del provvedimento di espulsione non può essere messa in discussione in questa sede, rientrando la relativa impugnazione nella giurisdizione dell’A.G.O. ai sensi dell’articolo 13 del T.U. citato.<br />
Peraltro, non sembra in contestazione, anche sulla base della documentazione depositata dall’Amministrazione, che il ricorrente abbia effettivamente lasciato l’Italia in esecuzione del provvedimento di espulsione, e ciò costituirebbe comunque elemento ostativo della regolarizzazione.</p>
<p>6.2. Non sussiste la violazione dell’articolo 7 della legge 241/1990, posto che una comunicazione di avvio del procedimento “finalizzato al nuovo diniego della domanda di regolarizzazione” in data 22 maggio 2006, risulta trasmessa al ricorrente presso lo studio legale nel quale aveva eletto domicilio.<br />
Sono invece fondate, nei confronti del provvedimento di revoca della regolarizzazione,  le censure concernenti la violazione dei principi consolidati in materia di procedimenti di secondo grado in funzione di autotutela, alla luce di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, del d.l. 195/2002, convertito in legge 222/2002.<br />
Infatti, l’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia non ha dato conto (nel provvedimento, ma anche nelle difese in giudizio) di aver effettuato alcuna valutazione in ordine alla posizione del ricorrente ed all’interesse pubblico che potrebbe giustificare l’autotutela, ma (esattamente come nel provvedimento di revoca annullato con la sentenza n. 335/2005) ha fatto discendere la nuova revoca dalla mera conoscenza dell’elemento ostativo originario.<br />
Come sopra esposto, nella sentenza n. 335/2005 era stata univocamente affermato che, nei casi in cui l’efficacia del permesso di soggiorno si sia protratta oltre il termine annuale previsto, dall’articolo 2, comma 3, citato, per effettuare gli accertamenti successivi al provvedimento di regolarizzazione, la caducazione di detto ultimo provvedimento comporta l’apertura di un procedimento di autotutela, nell’ambito, secondo i principi consolidati in materia di procedimenti di secondo grado in funzione di autotutela, l’Amministrazione è tenuta (oltre che a dare all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla revoca della regolarizzazione, onde consentirne la partecipazione) ad individuare l’interesse pubblico, ulteriore rispetto a quello al ripristino della legalità, che sostiene la decisione caducatoria.<br />
Di più, nella sentenza n. 335/2005, era stato anche precisato che “i parametri della predetta valutazione discrezionale sono anzitutto quelli che, ai sensi dell’articolo 1, della legge 222/2002, in assenza di condizioni preclusive, consentono la revoca dell’espulsione e la regolarizzazione dello straniero, vale a dire le “circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale” dell’interessato”.  <br />
Detti rilievi vanno ribaditi in questa sede nei confronti del rinnovato provvedimento di revoca della regolarizzazione.<br />
Per inciso, la circostanza che, nella sentenza n. 335/2005,  l’annullamento sia stato riferito al “provvedimento impugnato”, anziché ai “provvedimenti impugnati”, appare frutto di un errore materiale; del resto, come oggetto della domanda di annullamento, era stato indicato non soltanto il decreto di revoca della regolarizzazione in data 25 febbraio 2005, ma anche gli atti sottostanti, tra cui, espressamente, la revoca del nulla osta della Questura in data 22 febbraio 2005; ed i medesimi vizi erano stati dedotti nei confronti di entrambi i provvedimenti.</p>
<p>6.3. L’annullamento del permesso di soggiorno in data 23 novembre 2006, in quanto individua come unico presupposto (qualificandosi come “atto dovuto ed obbligatorio”) l’adozione dei predetti provvedimenti concernenti la regolarizzazione, risulta conseguentemente illegittimo.<br />
Ulteriore autonomo motivo di illegittimità è comunque rappresentato, anche nei confronti di detto annullamento, dal mancato rispetto dei principi in tema di motivazione dell’autotutela (non sono invece fondate le censure di ordine procedimentale, posto che la comunicazione in data 26 settembre 2006 si riferiva alla richiesta di rinnovo e menzionava espressamente, quale esito del procedimento, l’annullamento del permesso di soggiorno, logicamente assorbente del diniego).</p>
<p>7. Per effetto degli annullamenti (del provvedimento di revoca della regolarizzazione, nonché del provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno) disposti con la presente sentenza, riacquista efficacia la regolarizzazione originaria in data 5 maggio 2003 (ferma restando la eventuale attivazione di un nuovo procedimento di autotutela, nel rispetto dei principi indicati) e l’Amministrazione è tenuta a provvedere in ordine alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente.<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, definendo immediatamente la controversia, come previsto dall’art. 26 della legge n. 1034/71, nel testo modificato dalla legge n. 205/2000, accoglie il ricorso n. 425/2006, in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 3.000,00 (tremila/00) per spese di giudizio.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Perugia il 7 Febbraio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-3-2007-n-236/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.236</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.43</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-12-3-2007-n-43/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-12-3-2007-n-43/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-12-3-2007-n-43/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.43</a></p>
<p>Pres.S. Conti – Est. M. Mosconi V. R., (avv.ti M. Guerra e S. Ravelli) c l’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO-QUESTURA DI TRENTO (Avv. Dist. St.) sulla natura della revoca e contestuale divieto di rilascio per 10 anni della licenza di porto di fucile per uso caccia e sull&#8217;infondatezza di censure di legittimità costituzionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-12-3-2007-n-43/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.43</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-12-3-2007-n-43/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.43</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>S. Conti – <i>Est.</i> M. Mosconi<br /> V. R., (avv.ti M. Guerra e S. Ravelli) c l’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO-QUESTURA DI TRENTO (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura della revoca e contestuale divieto di rilascio per 10 anni della licenza di porto di fucile per uso caccia e sull&#8217;infondatezza di censure di legittimità costituzionale della relativa disciplina</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Licenza di p.s. – Revoca licenza porto fucile uso caccia e contestuale divieto di rilascio per 10 anni – Sanzione accessoria penale – Non è tale – Ragioni – Presupposti &#8211; Specifica valutazione dei fatti oggetto del procedimento penale – Necessità &#8211; Non sussiste.<br />
2. Autorizzazione e concessione – Licenza di p.s. – Revoca licenza porto fucile uso caccia e contestuale divieto di rilascio per 10 anni – E’ conseguenza extrapenale ragionevole – In relazione alla gravità del reato &#8211; Illegittimità costituzionale – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1 La revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, con contestuale divieto di rilascio per il periodo di anni 10 a partire dalla data di notifica del provvedimento di revoca, non è qualificabile come sanzione accessoria penale (1) poiché con il relativo provvedimento che la contiene si dà riscontro intorno ad effetti extra penali che l’ordinamento giuridico ricollega al fatto giuridico della condanna penale, indipendentemente dai presupposti e dalle modalità procedimentali con cui quest’ultima sia stata emessa (2). Ai fini della legittimità del provvedimento in questione, non è richiesta una specifica e autonoma valutazione dei fatti oggetto del procedimento penale definito con decreto penale di condanna ex art. 460 c.p.p..2. E’ ragionevole la previsione di conseguenze extra penali rilevanti (quali la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, con divieto di rilascio per il periodo di anni 10) per un reato particolarmente disdicevole e barbaro come quello di uccellagione; invero, a fronte della gravità di tale reato, nessuna censura di ordine costituzionale è possibile muovere all’attuale assetto normativo né per il fatto in sé che dall’accertamento giudiziale del reato di uccellagione conseguano effetti extrapenali, né per la sostanziale automaticità della attività dell’Autorità amministrativa, in quanto asseritamente priva di ogni margine di valutazione, ove si consideri che il giudizio negativo, sotto il profilo prognostico, è, nel caso, già ragionevolmente fornito dallo stesso legislatore.(3).</p>
<p></b>________________________________<br />
(1)<i> Il Collegio tridentino richiama gli artt. 19-20 c.p. in tema di sanzione accessorie.</i><br />
(2)<i> In motivazione, viene citata CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 28 maggio 2002 n. 2941, sul sito istituzionale della giustizia amministrativa, secondo cui è legittimo il diniego del rinnovo della licenza di porto d&#8217;arma per caccia, ove il richiedente sia stato condannato con sentenza &#8220;patteggiata&#8221; per il reato di uccellagione, in quanto se è vero che la sentenza patteggiata non può essere posta dal giudice civile e amministrativo a fondamento di pronunce che implichino l&#8217;accertamento del fatto e la responsabilità penale dell&#8217;imputato, la medesima sentenza deve ritenersi tuttavia equiparabile alla condanna ordinaria rispetto a quegli effetti extra penali che l&#8217;ordinamento automaticamente ricollega al fatto giuridico della condanna, indipendentemente dai presupposti e dalle modalità procedimentali con cui sia stata emessa.<br />
In merito all’applicazione dell’art. 32, comma 1, lett. b) L. 11 febbraio 1002, n. 157, su cui verteva il ricorso deciso dal Collegio tridentino, si veda da ultimo CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 2 maggio 2006, n. 2440, sul sito istituzionale della giustizia amministrativa, che, in senso contrario alla decisione in epigrafe, ha ritenuto che nell&#8217;ipotesi di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) nel procedimento penale per esercizio dell&#8217;uccellagione e cattura di uccelli la cui caccia non è ammissibile, la sanzione prevista dall&#8217;art. 32, comma 1, lett. b), legge 11 febbraio 1992, n. 157, per colui che abbia riportato sentenza di condanna definitiva per una delle violazioni previste dal precedente art. 30, comma 1, legge n. 157 del 1992, può conseguire automaticamente solo ad una sentenza emessa a seguito di dibattimento. </i><br />
(3) <i>Il Collegio cita in motivazione, per la definizione del reato di uccellagione contestato al ricorrente, CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TERZA PENALE – Sentenza 2 giugno 1999 n. 9607, che ha definito il reato di uccellagione come quel fatto tipico che consiste nella mera installazione di lacci e di crini per la cattura e/o lo strangolamento dei volatili; ed invero in tale modo già si realizza (nell’ambito di un reato di pericolo) la caratteristica di detto medesimo fatto illecito (rispetto alla mera cattura di volatili od ad altre ipotesi di reato nel settore della caccia): già in tal modo mettendo a rischio concreto la salvaguardia della fauna selvatica tramite modalità indiscriminate di esercizio venatorio solo di fatto.</i> (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA <br />
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE &#8211; SEDE DI TRENTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>48</b> del <b>2006</b> proposto da <br />
<B>V. R.</B>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Guerra e Stefano Ravelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Trento, Via Santa Croce n. 10;</p>
<p align=center>
<b><br />
</b>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>l<b>’AMMINISTRAZIONE</b> <B>DELL’INTERNO-QUESTURA DI TRENTO</B>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 è, per legge, domiciliata;</p>
<p><b>per l’annullamento,<br />
</b>del decreto n. 88 cat. 6F/P.A.S./2005 di data 29.12.2005 con il quale il Questore di Trento ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia al Valcanover Rosario con divieto di rilascio per il periodo di anni 10 a partire dalla data di notifica del provvedimento di revoca.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 26  gennaio 2007 &#8211; relatore il consigliere Mario Mosconi &#8211; l’avv. Stefano Ravelli per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Guido Denicolò per l&#8217;Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1 – A seguito di decreto penale di condanna sia per detenzione abusiva di fucile da caccia che per esercizio dell’uccellagione che per detenzione di uccelli nei confronti dei quali la caccia non è consentita, l’Autorità amministrativa competente ha emanato il provvedimento qui posto in discussione con il quale si è disposta la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, altresì vietando un nuovo rilascio della stessa per un periodo di anni 10 (artt. 30, 1° c., p. e, 32 1° c. p.b. l. 157/92).<br />
2 – Assume il ricorrente, in questa sede, che tale automatica conseguenza amministrativa &#8211; rispetto al dato penale, ove la stessa sarebbe qualificabile come sanzione accessoria &#8211; darebbe adito a dubbi di costituzionalità per violazione dell’art. 3 della Costituzione: questo nel paragone con altri reati dello stesso tipo e nello stesso settore della caccia; i quali ultimi, pur sanzionati con maggior rigore sotto il profilo penale, sarebbero sanzionati amministrativamente con una sospensione della licenza di caccia di minor durata, rispetto a quella decennale qui comminata. <br />
2.1 &#8211; In limine litis lo stesso ricorrente introduce, di poi, un ulteriore dubbio di legittimità costituzionale, sempre con riguardo al citato articolo 3, sostenendo che, nel caso, la sopra citata negativa conseguenza amministrativa &#8211; in quanto automatica rispetto alle risultanze penali – finirebbe col confliggere con il criterio di ragionevolezza di cui la ratio della norma invocata dovrebbe essere dotata; ed invero, nel caso, non sarebbe prevista alcuna valutazione o ponderazione dell’Autorità competente in relazione allo spessore dei fatti storicamente delineati e come già definiti nel procedimento penale su ricordato.<br />
2.2 – Nel corpo del ricorso si sostiene altresì la violazione dell’art. 460 del c.p.p. poiché tale reclamata autonoma valutazione da parte dell’Autorità amministrativa non poteva &#8211; comunque &#8211; essere elusa, non avendo il decreto penale di condanna efficacia di giudicato nel presente giudizio. <br />
3 &#8211; A tutte  le citate argomentazioni ha partitamente controdedotto la costituita difesa erariale; la quale ha, poi, concluso per l’infondatezza del ricorso.<br />
4 – All’udienza del 26 gennaio 2007, precisate dalle parti costituite e presenti le rispettive avverse conclusioni, la causa è stata spedita a sentenza.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1 – La sospensione della licenza di caccia per anni 10 non è qualificabile come sanzione accessoria penale (v. artt. 19-20 c.p.) poiché con il relativo provvedimento che la contiene si dà riscontro intorno ad effetti extra penali che l’ordinamento giuridico ricollega al fatto giuridico della condanna penale, indipendentemente dai presupposti e dalle modalità procedimentali con cui quest’ultima sia stata emessa (CdS, Sez. IV, 28.05.02 n. 2941).<br />
1.1 – Cosicché anche se, a tutto concedere, un simile tipo di giudizio con decreto penale non fosse ineludibile, in ipotesi, in questa sede, ciò è irrilevante. Del resto il richiamo all’art. 460 c.p.p. non vale per questo Giudice nella fattispecie qui in considerazione poiché questo stesso Giudice non fa altro che prendere solo conto dell’effettivo oggetto del ricorso: e cioè dei contenuti dell’atto qui impugnato e dei relativi motivi di vizio, senza alcun dovere di considerazione sulla portata penale del sopra ricordato giudizio.<br />
1.1.a &#8211;  E ciò è tanto vero che pur la sentenza patteggiata – in cui la responsabilità penale non risulta accertata – viene ritenuta equivalente ad ogni altra condanna penale ad effetti extra penali.<br />
2 – Quanto al reato di uccellagione – e ciò al fine di confutare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale – va precisato che il medesimo consiste nella mera installazione di lacci e di crini per la cattura e/o lo strangolamento dei volatili; ed invero in tale modo già si realizza (nell’ambito di un reato di pericolo) la caratteristica di detto medesimo fatto illecito (rispetto alla mera cattura di volatili od ad altre ipotesi di reato nel settore della caccia): già in tal modo mettendo a rischio concreto la salvaguardia della fauna selvatica tramite modalità indiscriminate di esercizio venatorio solo di fatto (Cass. Pen. Sez. III 2.6.99 n. 9607).<br />
2.1 – E’ perciò ragionevole che tale tipo di fatto illecito abbia conseguenze extra penali così rilevanti poiché particolarmente disdicevole e barbaro. E tale circostanza determinante e di fatto rende priva di rilievo la denuncia di sospetta automaticità della attività dell’Autorità amministrativa poiché – asseritamente – priva, così, di ogni margine di valutazione; ed invero il giudizio negativo, sotto profilo prognostico, è, nel caso, già ragionevolmente fornito dallo stesso legislatore. Infine, alla stregua di quanto delineato, appare fuori luogo ed irrilevante assumere difformità di trattamenti extrapenali vari, in relazione a ciascun tipo di reato, attesa la diversa particolare sostanza e lo spessore ben diverso, come sopra già definito, del reato di uccellagione. <br />
3 – Il ricorso è dunque privo di pregio, pur apprezzando la impegnativa difesa del ricorrente.<br />
4 – Soccorrono, tuttavia, sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese di giustizia. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. <b>48/2006</b>, lo <b>respinge</b>.<br />
Spese del giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2007, con l’intervento dei Magistrati:<br />
dott. Sergio Conti	Presidente f.f.<br />	<br />
dott. Mario Mosconi	Consigliere estensore<br />	<br />
dott. Fiorenzo Tomaselli	Consigliere </p>
<p><b>Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 12 marzo 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-12-3-2007-n-43/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.43</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.40</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-12-3-2007-n-40/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-12-3-2007-n-40/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.40</a></p>
<p>Pres.S. Conti – Est. M. Mosconi B.L. (avv. A. Tarantini) c PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (PAT) &#8211; SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE ED INFRASTRUTTURE FERROVIARIE della PAT (avv.ti N. Pedrazzoli, M. Dalla Serra e F. Spinelli) sulla natura ed i presupposti del provvedimento di revisione della patente di guida 1. Circolazion e</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>S. Conti – <i>Est.</i> M. Mosconi<br /> B.L. (avv. A. Tarantini) c PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (PAT) &#8211; SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE ED INFRASTRUTTURE FERROVIARIE della PAT (avv.ti N. Pedrazzoli, M. Dalla Serra e F. Spinelli)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura ed i presupposti del provvedimento di revisione della patente di guida</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Circolazion e stradale – Provvedimento di revisione della patente di guida – Natura punitiva – Non ricorre – Natura consequenziale – Alla contestazione di un’infrazione al Codice della Strada – Non è indefettibile.<br />
2. Circolazione stradale – Provvedimento di revisione della patente di guida – Natura discrezionale – Valutazione &#8211; Portata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1 Il provvedimento di revisione della patente di guida non ha natura punitiva, è dotato (anche perciò) di proprie autonome caratteristiche (1) e non assume carattere necessariamente consequenziale ad un pregresso atto con il quale si contesta un’infrazione al Codice della Strada e con il quale si commina, di poi, la relativa sanzione affittiva. (2)<br />
2. Il provvedimento di revisione della patente di guida è emanato all’esito di un particolare procedimento che sfocia in risultanze, in ipotesi, permeate da margini di discrezionalità valutativa secondo un giudizio prognostico inerente la sicurezza stradale ed, altresì, la sicurezza degli utenti della strada: nessuno escluso. (3)</p>
<p></b>_________________________________________________<br />
(1) <i>Il Collegio richiama sul punto “giurisprudenza costante e consolidata”: v. per tutte, T.R.G.A. – Sezione di BOLZANO -Sentenza 27 febbraio 2006, n. 82, che esclude la natura sanzionatorie del provvedimento in esame.<br />
Si rammenta che parte della giurisprudenza esclude l’immediata lesività dell’atto impositivo della revisione: T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 7 febbraio 2007 n. 504, in questa Rivista, secondo cui la revisione della patente di guida non è un atto sanzionatorio, ma è un atto di iniziativa del procedimento, destinato a concludersi con la conferma o con la revoca della patente, talché, vertendosi di un atto non immediatamente lesivo, il ricorso giurisdizionale è inammissibile.<br />
(2) Anche su questo punto, il Collegio tridentino si richiama a “giurisprudenza costante e consolidata”; v. T.A.R. EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 10 maggio 2006 n. 560, in questa Rivista, secondo cui è illegittima la revisione della patente di guida disposta quando ancora non sia intervenuta la definizione della contestazione all’infrazione al Codice della strada, come richiesto dall’art. 126 bis del Codice della strada.<br />
E’ diffuso l’indirizzo giurisprudenziale che ritiene che una sola infrazione alle norme del Codice della Strada, anche se di una certa rilevanza, non può costituire &#8211; di per sé ed indipendentemente da ogni valutazione dell&#8217;idoneità e capacità alla guida del conducente l&#8217;autovettura il presupposto di un provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, trattandosi di atto gravemente lesivo delle attività del cittadino che richiede, pertanto, una puntuale motivazione (così, tra le tante, T.A.R. SARDEGNA – SEZIONE I &#8211; Sentenza 27 dicembre 2006, n. 2685; Idem, 29 giugno 2006, n. 1350; TAR LOMBARDIA – MILANO – SEZIONE III &#8211; Sentenza 24 ottobre 2005 n. 3886).</i><br />
(3) <i>Cfr. in argomento T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI – SEZIONE I – Sentenza, 29 giugno 2006, n. 1350, sul sito istituzionale della giustizia amministrativa, secondo cui l&#8217;atto con cui si dispone la revisione di una patente di guida, pur avendo natura latamente discrezionale, deve comunque essere correlato alla presenza di elementi di giudizio che possano mettere in dubbio l&#8217;idoneità tecnica del conducente alla guida.<br />
La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere necessario la comunicazione di avvio del procedimento di revisione: T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 7 febbraio 2005 n. 470, in questa Rivista, che sottolinea che il provvedimento con cui viene disposta la revisione della patente mediante nuovo esame di idoneità psico-fisica, anche se volto a garantire la sicurezza della circolazione, non riveste, di per sé, quelle caratteristiche di urgenza, tali da escludere, in via di principio, l&#8217;obbligo della previa comunicazione ex art. 7 L. 241/90, dal momento che il procedimento in oggetto non si articola in tempi strettissimi e, soprattutto, non determina, nelle more del suo svolgimento, il divieto di guida.; T.A.R. EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 30 dicembre 2004 n. 4472, ivi, che rileva che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la revisione della patente di guida disposta ai sensi dell’art. 128 codice della strada, essendo connotata da ampi margine di discrezionalità, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento ai sensi dell’art. 7, L. n. 241 del 1990.<br />
Sul punto, un’ampia disamina del profilo si ritrova, di recente, in CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 10 ottobre 2006, n. 6013, sul sito istituzionale della giustizia amministrativa, secondo cui il provvedimento di revisione della patente di guida di cui all&#8217;art. 128, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) si caratterizza come un&#8217;attribuzione sommaria di responsabilità che ha un carattere anticipatorio e quindi una funzione latamente cautelare, ma non al punto da caratterizzarsi per l&#8217;immediatezza e la celerità dei provvedimenti d&#8217;urgenza in senso stretto, non potendosi considerare automaticamente tradotte nella previsione normativa quelle &#8220;particolari esigenze di celerità&#8221; che giustificano in ogni caso l&#8217;omissione della comunicazione di avvio del procedimento.<br />
Secondo il Collegio d’appello il grado di urgenza sarà da riscontrare da caso a caso in relazione alle circostanze acquisite e disponibili dall&#8217;autorità amministrativa, che risultino obiettivamente di tale gravità ed evidenza da non richiedere, eventualmente, l&#8217;apporto cooperativo del destinatario delle misure, risultando, in concreto, prioritario il fine di prevenire ulteriori conseguenze dannose altamente probabili. <br />
T.A.R. LOMBARDIA – BRESCIA – Sentenza 21 giugno 2004, n. 680, sul sito istituzionale della giustizia amministrativa, compendia i molteplici profili dell’istituto nell’elaborazione giurisprudenziale maggioritaria: il potere di imporre la revisione della patente di guida ha natura ampiamente discrezionale e non presuppone necessariamente l&#8217;accertamento di responsabilità in capo al conducente del veicolo; ne consegue che un&#8217;infrazione alle norme di comportamento del codice stradale può costituire ex se, nei limiti della ragionevolezza, il presupposto della richiesta di revisione della patente, avuto riguardo alla natura prettamente cautelare, e non sanzionatoria, del provvedimento, funzionale alla necessità di disporre di uno strumento di tutela preventiva dell&#8217;interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale. </i>(A Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA <br />
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE &#8211; SEDE DI TRENTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. <b>28</b> del <b>2006</b> proposto da<br />
 <B>B. L.,</B> rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Tarantini, con domicilio presso la Segreteria del T.R.G.A. in Trento, Via Calepina n. 50;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <B>PROVINCIA</B> <B>AUTONOMA</B> <B>DI</B> <B>TRENTO</B> &#8211; <B>SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE ED INFRASTRUTTURE</B> <b>FERROVIARIE della PAT,</b> in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Maurizio Dalla Serra e Fernando Spinelli ed elettivamente domiciliata presso il Servizio Legale per gli Affari Contenziosi della PAT in Trento, Piazza Dante n. 15;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>del provvedimento di “revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica (ex art. 128 C.d.S. di cui al D.L.vo 30.4.1992, n. 285 e D.L.vo 21.9.1995 n. 429)”.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 25 gennaio 2007 &#8211; relatore il consigliere Mario Mosconi &#8211; l’avv. Alfredo Tarantini per il  ricorrente e  l’avv. Maurizio Dalla Serra per l&#8217;Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1 &#8211; Viene qui censurato un provvedimento della PAT che dispone la revisione della patente di guida con un conseguente nuovo esame di idoneità alla medesima.<br />
1.1 &#8211; Al riguardo vengono dedotti i seguenti vizi:<br />
a &#8211; essersi generato un effetto a cascata con travolgimento del provvedimento di cui sopra in ragione della tardiva comunicazione della contravvenzione, asserendo essere una comunicazione non tardiva presupposto necessario per la emanazione del provvedimento stesso di cui sopra; sicché, decaduta la contravvenzione per tale tardività, si dovrebbe ritenere posto nel nulla anche il detto medesimo provvedimento di revisione;<br />
b &#8211; travisamento dei fatti, a causa delle inerenti e non univoche rilevazioni poste in essere dai Carabinieri di servizio sul luogo dell’incidente;<br />
2 &#8211; La PAT, all’uopo costituitasi in giudizio, ha partitamene confutato le argomentazioni del ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso.<br />
3 &#8211; All’udienza del 25 gennaio 2007, precisate dalle parti costituite e presenti le proprie rispettive avverse conclusioni, la causa è stata spedita a sentenza.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1 &#8211; Le pur suggestive argomentazioni della difesa del ricorrente non convincono il Collegio.<br />
1.1 &#8211; A tale proposito si osserva, in primo luogo, che il provvedimento con il quale si impone la revisione della patente di guida non ha carattere necessariamente consequenziale ad un pregresso atto con il quale si contesta un’infrazione al Codice della Strada e con il quale si commina, di poi, la relativa sanzione afflittiva (giurisprudenza costante e consolidata). Inoltre il citato provvedimento di revisione non ha natura punitiva ed è dotato (anche perciò) di proprie autonome caratteristiche; il medesimo poi è attivato tramite un particolare procedimento che sfocia in risultanze, in ipotesi, permeate da margini di discrezionalità valutativa secondo un giudizio prognostico inerente la sicurezza stradale ed, altresì, la sicurezza degli utenti della strada: nessuno escluso (giurisprudenza consolidata e costante).<br />
2 &#8211; Tanto premesso, non è dunque questa la sede nella quale evidenziare una tardività di notifica della contravvenzione. E tale asserita tardività resta perciò, in questa medesima sede, irrilevante.<br />
2.1 &#8211; In ogni caso la PAT ha preso a fondamento solo dei fatti storicamente descritti; i quali, anche secondo un ragionevole giudizio prognostico di questo Giudice, hanno determinato il verificarsi di circostanze che possono mettere oggettivamente in dubbio le attuali capacità di guida del ricorrente. Ed invero le dette circostanze di luogo e di fatto fanno logicamente propendere per la scelta disposta dalla PAT. Né si può affermare che quanto esposto dai Carabinieri di servizio nel proprio verbale sia confutato in modo preciso ed attendibile; né lo stesso verbale è stato contestato (quantomeno) con querela di falso. <br />
3 &#8211; Soccorrono, peraltro, sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese di giustizia.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. <b>28/2006</b>, lo <b>respinge</b>.<br />
Spese del giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2007, con l’intervento dei Magistrati:<br />
dott. Sergio Conti	Presidente f.f.<br />	<br />
dott. Mario Mosconi	Consigliere estensore<br />	<br />
dott. Fiorenzo Tomaselli	Consigliere 																																																																																												</p>
<p>Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 12 marzo 2007</p>
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