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	<title>12/3/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/3/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2004 n.91</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-3-2004-n-91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-3-2004-n-91/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-3-2004-n-91/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2004 n.91</a></p>
<p>Pres. ZAGREBELSKY, Red. AMIRANTE Giudizio promosso con due ordinanze dell’8 gennaio 2003 dalla Corte d’appello di Bologna nei procedimenti civili vertenti tra l’Istituto Postelegrafonici e Zucchini Edi e tra il medesimo Istituto e Fiorini Paolo iscritte ai nn. 340 e 441 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-3-2004-n-91/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2004 n.91</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-3-2004-n-91/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2004 n.91</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ZAGREBELSKY, Red. AMIRANTE<br /> Giudizio promosso con due ordinanze dell’8 gennaio 2003 dalla Corte d’appello di Bologna nei procedimenti civili vertenti tra l’Istituto Postelegrafonici e Zucchini Edi e tra il medesimo Istituto e Fiorini Paolo iscritte ai nn. 340 e 441 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24 e 28, prima serie speciale, dell’anno 2003</span></p>
<hr />
<p>non è incostituzionale la disciplina vigente del computo dell&#8217;indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Assistenza e previdenza – Norme relative al computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti – Calcolo dell’indennità di buonuscita &#8211; Principio di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione di cui all’art. 36 Cost. – Violazione dell’art. 38 Cost. &#8211; Questione di legittimità costituzionale in via incidentale</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Bologna. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p> (1) Sulla previsione di meccanismi di computo dell’indennità integrativa speciale nell’ambito dei trattamenti di fine rapporto dei pubblici dipendenti, v. sent. n. 243/1993. Sulla disciplina dettata dalla legge n. 87 del 1994 v., per tutte, sentt. nn. 103/1995 e 175/1997. Sulla valutazione della congruità della retribuzione ai fini dell’art. 36 Cost. – che deve essere effettuata con riguardo alla globalità della stessa e non alle sue singole componenti &#8211; v., da ultimo, sent. n. 115/2003. Sulla funzione previdenziale dell’indennità di buonuscita e degli altri trattamenti analoghi, v., da ultimo, sentt. nn. 506/2002 e 87/2003. Sul criterio della computabilità dell’indennità integrativa speciale nell’ambito dei trattamenti di fine rapporto soltanto in una misura percentuale e non integralmente, v. sent. n. 434/2002 e ord. n. 342/2002.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non è incostituzionale la disciplina vigente del computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p>SENTENZA N.91 &#8211; ANNO 2004</p>
<p><center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</center></b></p>
<p>composta dai signori:- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente &#8211; Valerio ONIDA Giudice &#8211; Carlo MEZZANOTTE &#8221; &#8211; Fernanda CONTRI &#8221; &#8211; Guido NEPPI MODONA &#8221; &#8211; Piero Alberto CAPOTOSTI &#8221; &#8211; Annibale MARINI &#8221; &#8211; Franco BILE &#8221; &#8211; Giovanni Maria FLICK &#8221; &#8211; Francesco AMIRANTE &#8221; &#8211; Ugo DE SIERVO &#8221; &#8211; Romano VACCARELLA &#8221; &#8211; Paolo MADDALENA &#8221; &#8211; Alfonso QUARANTA &#8221; ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>SENTENZA</center></b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), promosso con due ordinanze dell’8 gennaio 2003 dalla Corte d’appello di Bologna nei procedimenti civili vertenti tra l’Istituto Postelegrafonici e Zucchini Edi e tra il medesimo Istituto e Fiorini Paolo iscritte ai nn. 340 e 441 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24 e 28, prima serie speciale, dell’anno 2003.</p>
<p>Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2004 il Giudice relatore Francesco Amirante.</p>
<p><center><b>Ritenuto in fatto</center></b></p>
<p>1.— Nel corso di due controversie previdenziali promosse nei confronti dell’Istituto Postelegrafonici (IPOST) al fine di ottenere il ricalcolo dell’indennità di buonuscita, la Corte d’appello di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, con due ordinanze di identico contenuto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, dell’art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti).<br />
Premette il giudice a quo che entrambi i ricorrenti, già dipendenti dell’Ente Poste italiane poi trasformato in società per azioni, collocati in quiescenza rispettivamente in data 30 dicembre 1994 e 25 settembre 1995, avevano chiesto che l’indennità di buonuscita loro erogata fosse ricalcolata inserendo l’indennità integrativa speciale nella misura del 60 per cento anziché in quella del 48 per cento effettivamente conteggiata. Radicatosi il contraddittorio con l’IPOST, il Tribunale di Bologna aveva accolto le domande dei ricorrenti rilevando che, in base a quanto stabilito dalla sentenza n. 243 del 1993 di questa Corte, la quota di indennità integrativa speciale del 60 per cento prevista dall’art. 1 della legge n. 87 del 1994 doveva essere aggiunta direttamente alla base contributiva di cui al d.P.R. n. 1032 del 1973 senza alcuna ulteriore decurtazione.<br />
Entrambe le sentenze erano state gravate d’appello.<br />
Ciò posto, la Corte di Bologna osserva che, com’è stato rilevato dall’IPOST negli atti di appello, per giurisprudenza costante della Corte di cassazione, da assumere in termini di diritto vivente, il computo dell’indennità integrativa speciale nell’indennità di buonuscita avviene mediante inserimento dell’aliquota del 60 per cento di cui alla norma impugnata nella base di calcolo poi utilizzata per la determinazione dell’effettiva base contributiva; e poiché su quest’ultima si opera la riduzione all’80 per cento prevista dall’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, in effetti è soltanto il 48 per cento dell’indennità integrativa speciale ad essere conteggiato nel calcolo della buonuscita.<br />
In tale riduzione rispetto alla quota del 60 per cento il giudice a quo ravvisa una violazione dei richiamati parametri costituzionali. Come risulta dalla sentenza di questa Corte n. 243 del 1993, infatti, l’indennità integrativa speciale ha carattere retributivo, sicché le riduzioni delle percentuali di calcolo della medesima ai fini della determinazione della buonuscita non debbono pregiudicare il principio della sufficienza della retribuzione. La norma impugnata, invece, interpretata secondo il diritto vivente, risulterebbe in contrasto con il principio di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione di cui all’art. 36 Cost., poiché determina un computo dell’indennità integrativa in misura inferiore al 50 per cento, palesemente insufficiente in considerazione del citato carattere retributivo dell’indennità stessa; d’altra parte la riduzione della quota effettiva andrebbe a vulnerare anche l’art. 38 Cost., stante la natura di retribuzione differita con funzione previdenziale dell’indennità di buonuscita, la quale è finalizzata a concorrere ad assicurare nel corso della vecchiaia quei mezzi adeguati alle esigenze di vita cui fa riferimento il menzionato parametro costituzionale. <br />
Da tanto consegue, secondo la Corte remittente, la necessità di un intervento di questa Corte che dichiari l’illegittimità costituzionale della norma impugnata quale risultante dall’interpretazione giurisprudenziale sopra riportata; e la rilevanza della questione risulta dal fatto che, in caso di suo accoglimento, entrambi i ricorrenti avrebbero diritto a percepire un’indennità di buonuscita maggiore di quella effettivamente loro erogata.</p>
<p>2.— In entrambi i giudizi davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con memorie di diverso contenuto, che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata.<br />
Nell’atto di intervento relativo al giudizio di cui all’ordinanza iscritta al n. 340 del registro 2003 la difesa erariale ha osservato che il giudice a quo ha prospettato i propri dubbi di legittimità costituzionale in relazione ad una possibile interpretazione della norma, lasciando intendere che quest’ultima sarebbe conforme a Costituzione ove diversamente interpretata; ne consegue, in virtù del criterio fondamentale secondo cui il giudice deve privilegiare, tra più interpretazioni, quella conforme al dettato costituzionale, che la questione è inammissibile, ben potendo la Corte d’appello decidere la controversia secondo la diversa interpretazione ritenuta non in contrasto con la Carta costituzionale.<br />
Nel merito, l’Avvocatura dello Stato ha sostenuto che la questione è da ritenere non fondata; la legge n. 87 del 1994, infatti, non è che una risposta del legislatore alla sentenza n. 243 del 1993 di questa Corte. E questa stessa Corte, chiamata a decidere numerose questioni di legittimità costituzionale, con la successiva sentenza n. 103 del 1995 ha già chiarito che detta legge è da valutare come del tutto conforme a Costituzione, rappresentando un intervento adeguato e tempestivo conseguente alla precedente declaratoria di illegittimità costituzionale.<br />
Nell’atto di intervento relativo al giudizio di cui all’ordinanza iscritta n. 441 del registro 2003 la difesa erariale ha osservato innanzitutto che la legge n. 87 del 1994 rappresenta un tentativo del legislatore di contemperare quanto deciso dalla sentenza di questa Corte n. 243 del 1993 con le esigenze di bilancio. In periodi di crisi economica e di forte disavanzo pubblico il legislatore deve necessariamente coordinare la fruizione dei diritti economici dei cittadini con le disponibilità finanziarie esistenti, come più volte questa Corte ha riconosciuto; e, d’altra parte, la stessa sentenza in ultimo citata aveva riconosciuto rientrare nella discrezionalità del legislatore il potere di disporre in merito alla base retributiva da computare per i trattamenti di fine rapporto.<br />
La difesa erariale ha quindi rilevato che le doglianze del giudice remittente si traducono, in effetti, in una richiesta di sindacato della discrezionalità legislativa, con conseguente inammissibilità della questione. D’altra parte, l’illegittimità costituzionale non deriverebbe – secondo il ragionamento fatto dalla Corte d’appello di Bologna – dall’inserimento dell’indennità integrativa speciale, nella misura del 60 per cento, nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, scelta che non viene criticata; quanto, piuttosto, dall’ulteriore riduzione disposta dall’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, il che si traduce in un’intrinseca contraddittorietà della questione, finalizzata a contestare una scelta legislativa discrezionale, peraltro in sé già ritenuta congrua.</p>
<p>3.— Nel giudizio relativo all’ordinanza n. 340 del 2003 il Presidente del Consiglio dei ministri, in prossimità della camera di consiglio, ha depositato una memoria nella quale ha aggiunto ulteriori argomenti a sostegno delle richieste avanzate nell’atto di intervento, ponendo principalmente l’accento sul fatto che il diritto vivente di cui attualmente si discute è del tutto conforme alla finalità primaria dell’art. 1 della legge n. 87 del 1994.<br /> Infatti la statuizione, in esso contenuta, secondo cui il computo dell’indennità integrativa speciale nell’indennità di buonuscita (e negli analoghi trattamenti di fine rapporto) deve essere effettuato in percentuale e l’individuazione di percentuali diverse rispettivamente per i dipendenti compresi nella lettera a) e nella lettera b) della disposizione sono principalmente finalizzate alla realizzazione di una soddisfacente equità ed omogeneità del risultato finale del calcolo del trattamento di fine rapporto tra i vari comparti del settore pubblico, da un lato, e tra questi e il settore privato, dall’altro, onde contenere gli effetti della diversità delle rispettive discipline, secondo le indicazioni fornite nella sentenza di questa Corte n. 243 del 1993. L’orientamento giurisprudenziale di cui si tratta ha valorizzato tale obiettivo, mentre la diversa interpretazione auspicata dalla Corte remittente darebbe luogo ad una sensibile sperequazione tra i vari settori a favore di quello pubblico.</p>
<p><center><b>Considerato in diritto</center></b></p>
<p>1.— La Corte di appello di Bologna dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1 – recte: art. 1, comma 1, lettera b) – della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), nella parte in cui – secondo la costante interpretazione giurisprudenziale costituente diritto vivente – dispone che per i pubblici dipendenti ivi contemplati (e, in particolare, per i lavoratori iscritti all’Istituto postelegrafonici) l’inserimento della prescritta percentuale dell’indennità integrativa speciale (60 per cento) nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita (e degli analoghi trattamenti di fine rapporto) debba avvenire attraverso l’applicazione anche a tale percentuale della decurtazione (del 20 per cento) stabilita, dall’art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, per tutti gli altri emolumenti che concorrono a formare la base contributiva da prendere in considerazione per la liquidazione dell’indennità di buonuscita.<br />
Il giudice remittente ritiene che la norma censurata, in base alla quale la percentuale di indennità integrativa speciale presa in considerazione ai suddetti fini viene ad essere in concreto determinata nella misura del 48 per cento, sia in contrasto con gli artt. 36 e 38 Cost. in quanto l’incisiva riduzione della misura utile dell’indennità integrativa speciale che essa comporta, da un lato, si traduce in una quantificazione di tale indennità palesemente inadeguata alla sua natura retributiva e, dall’altro, dà luogo ad una quantificazione dell’indennità di buonuscita tale da non consentire al suddetto trattamento, nella sua natura di retribuzione differita, di svolgere la funzione di concorrere ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori nel corso della vecchiaia.<br />
2.— La questione viene sollevata con due ordinanze di contenuto identico, pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti per essere definiti con unica pronuncia.</p>
<p>3.— Deve, in primo luogo, essere respinta l’eccezione di inammissibilità presentata dall’Avvocatura dello Stato sul rilievo che il remittente avrebbe dovuto egli stesso attribuire alla norma impugnata il significato ritenuto più idoneo a superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale. Si deve, infatti, osservare che, in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato che abbia acquisito i caratteri del &#8220;diritto vivente&#8221;, la valutazione se uniformarsi o meno a tale orientamento è una mera facoltà del giudice remittente.</p>
<p>4.— Nel merito la questione non è fondata.<br />
Secondo l’orientamento di questa Corte la disciplina dettata dalla legge n. 87 del 1994 deve considerarsi il frutto di una ragionevole scelta effettuata dal legislatore, nell’ambito della discrezionalità che gli compete in materia di introduzione di benefici di carattere retributivo e previdenziale, per perseguire in modo adeguato l’obiettivo considerato ineludibile dalla sentenza n. 243 del 1993, consistente nella previsione di meccanismi di computo dell’indennità integrativa speciale nell’ambito dei trattamenti di fine rapporto dei pubblici dipendenti (v., per tutte, sentenze n. 103 del 1995 e n. 175 del 1997).<br />
La ragione che indusse la Corte a considerare necessaria – al fine di ricondurre la relativa normativa &#8220;a piena conformità ai principi costituzionali&#8221; – la previsione del suddetto computo e a ritenere, nel contempo, indispensabile, a tal fine, un intervento del legislatore, è stata quella di riuscire a realizzare un sistema idoneo ad assicurare &#8220;una effettiva e ragionevole equivalenza&#8221; del calcolo complessivo dei diversi trattamenti di fine rapporto – non solo nell’ambito del settore pubblico ma anche nei confronti del lavoro privato – modellato in modo da attribuire adeguata considerazione, oltre che ai principi di proporzionalità e sufficienza, alle persistenti diversità di regolamentazione, onde evitare l’eventuale creazione di forme di squilibrio ulteriori – e, in ipotesi, di segno opposto – rispetto a quelle all’epoca esaminate.<br />
In base a quanto espressamente affermato dall’art. 1 della citata legge n. 87 del 1994 la determinazione dei suddetti trattamenti, con l’inclusione della prescritta percentuale di indennità integrativa speciale, deve avvenire &#8220;in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio e agli altri elementi retributivi considerati utili&#8221;. La disposizione in oggetto, per la sua connessione sistematica con l’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, è stata quindi costantemente interpretata nel senso che anche l’indennità integrativa speciale, nell’indicata misura del 60 per cento, rientra nella base di calcolo della buonuscita e subisce l’ulteriore decurtazione del 20 per cento. L’attribuzione del suddetto contenuto precettivo alla norma impugnata non ne determina il contrasto con gli invocati parametri costituzionali.<br />L’indirizzo consolidato di questa Corte, infatti, è nel senso che la valutazione della congruità della retribuzione ai fini dell’art. 36 Cost. deve essere effettuata con riguardo alla globalità della stessa e non alle sue singole componenti (v., da ultimo, sentenza n. 115 del 2003); pertanto essa non può essere limitata all’indennità integrativa speciale isolatamente considerata, ancorché alla medesima sia da riconoscere natura retributiva, ma va riferita al complessivo trattamento di fine rapporto nel quale la suddetta indennità viene inclusa.<br />
D’altra parte, l’indennità di buonuscita e gli altri trattamenti analoghi, avendo anche funzione previdenziale, devono essere disciplinati secondo i criteri della solidarietà sociale e del pubblico interesse a che sia garantita, per far fronte agli eventi indicati nell’art. 38, secondo comma, Cost., la corresponsione di un minimum la cui determinazione è riservata alla competenza del legislatore, il quale nell’operare le sue scelte discrezionali deve tenere conto anche delle esigenze della finanza pubblica (v., da ultimo, sentenze n. 506 del 2002 e n. 87 del 2003). Nel caso di specie il giudizio di conformità ai suddetti principi dell’adozione del criterio della computabilità dell’indennità integrativa speciale nell’ambito dei trattamenti di fine rapporto soltanto in una misura percentuale e non integralmente, già espresso più volte da questa Corte, deve essere confermato anche con riguardo alla riduzione della suddetta percentuale derivante dall’interpretazione giurisprudenziale contestata dall’attuale remittente. Tale diminuzione, infatti, comporta un contenimento delle risorse finanziarie necessarie per dare attuazione alla legge n. 87 del 1994 senza incidere sulla &#8220;garanzia delle esigenze minime di protezione della persona&#8221; che deve essere comunque salvaguardata (v. sentenza n. 434 del 2002 e ordinanza n. 342 del 2002) ed è, altresì, adeguata all’esigenza, sottolineata da questa Corte nella sentenza n. 243 del 1993, di omogeneizzare i risultati finali del calcolo dei diversi trattamenti di fine rapporto.</p>
<p><center><b>per questi motivi </center></b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
riuniti i giudizi,<br />
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;8 marzo 2004.<br />
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente<br />
Francesco AMIRANTE, Redattore</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2004.<br />
F.to: DI PAOLA</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-12-3-2004-n-91/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2004 n.91</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 12/3/2004 n.97</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-12-3-2004-n-97/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-12-3-2004-n-97/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-12-3-2004-n-97/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 12/3/2004 n.97</a></p>
<p>Pres. ZAGREBELSKY, Red. MARINI Giudizio promosso con ordinanza del 17 marzo 2003 dal Giudice di pace di Correggio nel procedimento civile vertente tra Benassi Dante e l’Impresa Edile &#8220;Rocco&#8221; di Terracciano Rocco, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-12-3-2004-n-97/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 12/3/2004 n.97</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-12-3-2004-n-97/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 12/3/2004 n.97</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ZAGREBELSKY, Red. MARINI<br /> Giudizio promosso con ordinanza del 17 marzo 2003 dal Giudice di pace di Correggio nel procedimento civile vertente tra Benassi Dante e l’Impresa Edile &#8220;Rocco&#8221; di Terracciano Rocco, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2003</span></p>
<hr />
<p>la Consulta ribadisce che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell&#8217;atto all&#8217;ufficiale giudiziario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo civile – Notificazioni e comunicazioni – Notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario &#8211; Questione di legittimità costituzionale in via incidentale</span></span></span></p>
<hr />
<p>È  manifestamente infonda la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Correggio. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p> (1) La Corte ribadisce che, per effetto della sentenza n. 477/2002, «risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario». Di conseguenza, alla luce di tale principio, le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno ora interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso che «la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante … al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario» (cfr. sent. n. 28/2004).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La Consulta ribadisce che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p>ORDINANZA N. 97 &#8211; ANNO 2004</p>
<p><center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</center></b></p>
<p>composta dai signori: &#8211; Gustavo ZAGREBELSKY Presidente &#8211; Valerio ONIDA Giudice &#8211; Carlo MEZZANOTTE &#8221; &#8211; Fernanda CONTRI &#8221; &#8211; Guido NEPPI MODONA &#8221; &#8211; Piero Alberto CAPOTOSTI &#8221; &#8211; Annibale MARINI &#8221; &#8211; Franco BILE &#8221; &#8211; Giovanni Maria FLICK &#8221; &#8211; Francesco AMIRANTE &#8221; &#8211; Ugo DE SIERVO &#8221; &#8211; Romano VACCARELLA &#8221; &#8211; Paolo MADDALENA &#8221; &#8211; Alfonso QUARANTA &#8221;<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>ORDINANZA</center></b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 17 marzo 2003 dal Giudice di pace di Correggio nel procedimento civile vertente tra Benassi Dante e l’Impresa Edile &#8220;Rocco&#8221; di Terracciano Rocco, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2003.<br />
Udito nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2004 il Giudice relatore Annibale Marini.<br />
Ritenuto che il Giudice di pace di Correggio, con ordinanza del 17 marzo 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile &#8220;nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario&#8221;;<br />
che, nel giudizio a quo, dovrebbe essere dichiarata l’inammissibilità di una opposizione a decreto ingiuntivo, notificata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., risultando dalla relata di notifica che le relative operazioni, iniziate entro il quarantesimo giorno dalla notificazione del decreto, si sono concluse, con l’invio da parte dell’ufficiale giudiziario della prescritta raccomandata con avviso di ricevimento, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ.;<br />
che ad avviso del rimettente – il quale richiama la sentenza di questa Corte n. 477 del 2002, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – anche nel caso della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. dovrebbe ritenersi lesivo del diritto di difesa del notificante che un effetto decadenziale possa conseguire – come appunto si verificherebbe nel caso di specie – al ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al medesimo notificante ma all’ufficiale giudiziario.<br />
Considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che – per effetto della sentenza n. 477 del 2002, richiamata dal rimettente – &#8220;risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario&#8221; (sentenza n. 28 del 2004);<br />
che, conseguentemente, alla luce di tale principio, le norme in tema di notificazioni di atti processuali – ivi compresa quella censurata dall’odierno rimettente – vanno ora interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso che &#8220;la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante, (…), al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario&#8221; (così, ancora, la citata sentenza n. 28 del 2004);<br />
che pertanto – ed a prescindere dall’evidente erroneità del presupposto interpretativo da cui il rimettente muove, là dove mostra di ritenere che il momento perfezionativo del procedimento notificatorio ex art. 140 del codice di procedura civile sia rappresentato dalla ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata contenente l’avviso e non piuttosto, come è diritto vivente, dalla sua spedizione – la questione va dichiarata manifestamente infondata.<br />
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.<br />
<center><b>PER QUESTI MOTIVI </center></b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Correggio con l’ordinanza in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;8 marzo 2004.<br />
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente<br />
Annibale MARINI, Redattore</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2004.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-12-3-2004-n-97/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 12/3/2004 n.97</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2004 n.622</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-12-3-2004-n-622/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-12-3-2004-n-622/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2004 n.622</a></p>
<p>Pres. Esposito, Est. Fedullo Padula contro Comune di Crotone, Praticò, Azienda speciale pubblici servizi Crotone. Comune e Provincia – Servizi pubblici – Azienda speciale – Presidente del c.d.a. – Proroga – Art.1, d.l. n.293 del 1994 – Si applica In tema di proroga di organi amministrativi, l’art.1, d.l. 16 maggio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-12-3-2004-n-622/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2004 n.622</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-12-3-2004-n-622/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2004 n.622</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Esposito, Est. Fedullo<br /> Padula contro Comune di Crotone, Praticò, Azienda speciale pubblici servizi Crotone.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comune e Provincia – Servizi pubblici – Azienda speciale – Presidente del c.d.a. – Proroga – Art.1, d.l. n.293 del 1994 – Si applica</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di proroga di organi amministrativi, l’art.1, d.l. 16 maggio 1994 n.293, convertito in l. 15 luglio 1994 n.444, trova applicazione anche nei confronti del Presidente del Consiglio di amministrazione di una Azienda speciale, atteso che quest’ultima ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è riconducibile alla categoria degli enti pubblici economici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La disciplina in tema di proroga di organi amministrativi si applica anche nei confronti del Presidente del c.d.a. di una Azienda speciale</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p>N. 622 REG. DEC. <br />
N. 1350/2001REG. RIC.<br />
ANNO 2004</p>
<p><center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER LA CALABRIA, CatanzaroSezione Seconda,</center></b><br />
composto dai Signori : Dott. Luigi Antonio ESPOSITO &#8211; Presidente; Dott. Giovanni IANNINI – Componente; Dott. Ezio FEDULLO – Estensore ha pronunciato la seguente<br />
<center><b>SENTENZA</center></b></p>
<p>sul ricorso n. 1350/2001, proposto da<br />
<b>PADULA dr. Alberto Tommaso Antonio</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Viviana Iuliano e dall’Avv. Caterina Malena, per il presente giudizio elettivamente domiciliato presso l’Avv. Antonio Pallone in Catanzaro via Citriniti n. 12;</p>
<p><center>contro</center></p>
<p>il <b>Comune di Crotone</b>, in persona del Sindaco p.t. prof. Pasquale Senatore, in giudizio anche di persona, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Morrone, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Gigliotti in Catanzaro via A. Broussard;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>PRATICO’ prof. Marcello </b> ;<br />
Azienda speciale pubblici servizi Crotone, in persona del legale rappresentante p.t.;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del decreto del Sindaco di Crotone prot. 285/Gab. del 28 maggio 2001 con il quale “preso atto della decadenza del Consiglio di Amministrazione dell’A.S.P.S.C., compreso il Presidente…nomina il prof. Marcello Praticò…Presidente…La nomina di che trattasi avrà vigore, salva successiva conferma, fino alla nomina del nuovo Presidente tenuto conto degli indirizzi che saranno deliberati dal Consiglio comunale”, del verbale e del relativo atto di insediamento del 30.5.2001 con il quale il prof. Marcello Praticò ha assunto le funzioni;</p>
<p>e per la condanna<br />
del prof. Pasquale Senatore, Sindaco del Comune intimato, ovvero in via subordinata del Comune e del Sindaco in solido tra loro, al risarcimento dei danni sofferti dal ricorrente;</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 6 Febbraio 2004 il dott. Ezio FEDULLO;<br />
Uditi altresì gli avvocati come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>FATTO</center></b></p>
<p>Espone il difensore del ricorrente che il Sindaco del Comune intimato, “preso atto della decadenza del Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente” dell’Azienda speciale pubblici servizi Crotone, “ritenuto di dover provvedere con urgenza alla nomina del nuovo Presidente”, ha nominato il prof. Marcello Praticò Presidente dell’Azienda suindicata, “fino alla nomina del nuovo Presidente tenuto conto degli indirizzi che saranno deliberati dal Consiglio comunale”.<br />
Lamenta quindi il ricorrente, Presidente dall’Azienda al momento dell’adozione del provvedimento menzionato, che per effetto di quest’ultimo è stato illegittimamente privato delle sue funzioni.<br />
Egli in particolare richiama le norme a tenore delle quali “il Consiglio di amministrazione dell’Azienda ed il suo Presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale” ( art. 62, comma 1, Statuto comunale ), “il Consiglio di amministrazione dura in carica quanto il Consiglio comunale. In regime di prorogatio opera fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione” ( art. 62, comma 2, Statuto comunale ), “il Presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione…possiedono una speciale competenza tecnica ed amministrativa…debitamente documentata” ( art. 12 Statuto dell’Azienda ), “il Presidente rimane in carica…fino all’insediamento del successore” ( art. 35 Statuto dell’Azienda ), per dedurne che, una volta che il Consiglio di amministrazione dell’Azienda, ed il relativo Presidente, siano cessati dalle funzioni per effetto del venir meno del Consiglio comunale che li ha eletti, essi rimangono in carica in regime di prorogatio fino all’elezione del nuovo organo : il Sindaco invece, con il provvedimento impugnato, consapevole di non poter nominare i nuovi componenti degli organi de quibus nelle more dell’approvazione consiliare dei criteri da osservare allo scopo, ha nominato un Presidente “provvisorio”, ovvero un “commissario straordinario”, figure non previste dallo Statuto comunale né da quello aziendale, al solo scopo di favorire una persona a lui legata da rapporti di amicizia e comune militanza politica.<br />
Inoltre, sostiene il ricorrente che il provvedimento contestato è inficiato da profili di illogicità laddove, pur prendendo atto della decadenza del Consiglio di amministrazione, ritiene di provvedere alla nomina in via provvisoria del solo Presidente, ravvisando ragioni di urgenza in ordine alle quali non offre alcuna motivazione e comunque smentite dalla già citata previsione di cui all’art. 62 dello Statuto comunale, a termini della quale l’organo cessato agisce in regime di prorogatio fino alla nomina del nuovo.<br />
Afferma inoltre che dalla scelta sindacale deriva l’illegittimo corollario in base al quale il Consiglio di amministrazione, in forza della disposizione appena richiamata, risulta tutt’ora in carica, mentre il ricorrente, che ne era il legittimo Presidente, è stato esautorato con l’impugnato provvedimento.<br />
Ancora, viene negato il possesso da parte del controinteressato prof. Marcello Praticò dei requisiti per la nomina, non avendo egli presentato alcun curriculum e non avendo svolto alcuna attività connessa con le funzioni di Presidente dell’Azienda.<br />
Infine, dalla circostanza per la quale la nomina impugnata è avvenuta prima che il Consiglio comunale deliberasse i criteri ( deliberazione n. 16 del 27.6.2001 ), oltre che in mancanza della necessaria procedura selettiva, vengono desunti ulteriori elementi a sostegno del contestato sviamento.<br />
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento dei danni, i profili pregiudizievoli di cui si chiede il ristoro sono correlati all’offesa all’immagine ed alla dignità del ricorrente, noto commercialista e professore a contratto, conseguente alla sua estromissione dalla carica di Presidente dell’Azienda, nonché alla perdita del corrispettivo mensile di lire 6.305.000 lorde.<br />
Il difensore della resistente amministrazione, costituitosi anche per conto del Sindaco prof. Pasquale Senatore, eccepisce in primo luogo la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo ed il difetto di legittimazione a ricorrere in capo al prof. Padula, opponendosi comunque all’accoglimento del ricorso.<br />
All’esito dell’odierna udienza di discussione la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><center><b>DIRITTO</center></b></p>
<p>Il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Sindaco del Comune intimato, sul presupposto della intervenuta decadenza del suddetto quale Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale servizi pubblici Crotone, ha provveduto alla nomina in via di urgenza del prof. Marcello Praticò : egli in particolare sostiene che, disponendo sia lo Statuto comunale che quello aziendale la proroga delle funzioni del Presidente il cui mandato sia venuto a scadenza, l’atto censurato gli ha illegittimamente precluso la possibilità di esercitare la carica almeno fino alla nomina, nel rispetto delle procedure prescritte, dei nuovi organi preposti all’amministrazione aziendale.<br />
Prima di esaminare il contenuto delle doglianze attoree, occorre verificare la ritualità della presenza in giudizio, in proprio, del prof. Pasquale Senatore, Sindaco del Comune intimato : egli è stato evocato in giudizio dallo stesso ricorrente con domanda di condanna al risarcimento dei danni, formulata in via principale nei confronti del Sindaco-persona fisica – sul presupposto che egli non abbia agito quale rappresentante del Comune &#8211; ed in via subordinata nei confronti del Comune, seppure in solido con il predetto.<br />
Ritiene il Tribunale che la costituzione in giudizio ( nonché, ancor prima, l’instaurazione del contraddittorio nei confronti ) della persona fisica titolare delle funzioni sindacali nel cui esercizio è stato adottato l’atto contestato, pur nell’ambito del processo risarcitorio intentato – accanto a quello di annullamento &#8211; dal ricorrente, non possa considerarsi ammissibile : conclusione questa coinvolgente, parallelamente, la domanda di condanna nei suoi confronti ( anche se in solido con l’amministrazione comunale ) esperita dal ricorrente.<br />
E’ sufficiente, per corroborare tale assunto, richiamare la connotazione costituzionale della giurisdizione amministrativa come volta ad erogare tutela “nei confronti della pubblica amministrazione” ( art. 103, comma 1, Cost. ), quale che sia la natura della posizione giuridica fatta valere dal ricorrente ed a prescindere dal contenuto risarcitorio dell’azione esercitata (ciò che si desume, in particolare, dal disposto dell’art. 7, comma 3, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, alla stregua del quale la devoluzione al giudice amministrativo della cognizione sulle questioni risarcitorie è circoscritta all’”ambito”, come definito innanzitutto sulla scorta del menzionato parametro costituzionale, “della sua giurisdizione”).<br />
Per contro, la chiara imputazione dell’atto impugnato al Sindaco, quale organo dell’amministrazione comunale, non consentirebbe di sottrarre quest’ultima alle conseguenze risarcitorie derivanti dall’accertamento della eventuale illegittimità del provvedimento gravato, sussistendo gli altri presupposti per la configurazione dell’illecito civile.<br />
Il sig. Pasquale Senatore, in conclusione, deve essere estromesso dal giudizio.<br />
E’ d’uopo a questo punto valutare la fondatezza delle eccezioni articolate dal difensore dell’amministrazione intimata, iniziando da quella correlata al dedotto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, inerendo la controversia al conferimento ( in favore del controinteressato prof. Praticò ) di un incarico dirigenziale e dovendo quindi ritenersi assorbita dalla generale giurisdizione del giudice ordinario in materia di impiego pubblico.<br />
La prospettazione non può essere condivisa, difettando nel rapporto funzionale esistente tra i componenti del Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale ( ivi compreso il suo Presidente ) e quest’ultima i requisiti caratteristici del rapporto di lavoro subordinato.<br />
Lo dimostra, a tacer d’altro, la previsione legislativa di una “indennità di funzione” a titolo di compenso per l’attività prestata nell’esercizio dei compiti connessi alla suddetta qualifica, a fronte del carattere retributivo della prestazione economica facente carico al datore di lavoro ( artt. 82, comma 1, e 87 D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 ).<br />
Parimenti inaccoglibile è l’eccezione di difetto di giurisdizione, avanzata sotto il diverso angolo visuale della natura di ente pubblico economico dell’Azienda speciale, con la conseguente spettanza al giudice ordinario del sindacato su ogni vicenda inerente alla vita aziendale, insuscettibile – secondo l’impostazione di parte resistente &#8211; di coinvolgere posizioni diverse da quelle di diritto soggettivo.<br />
Occorre invero osservare che l’atto impugnato, lungi dal costituire espressione dell’attività dell’Azienda speciale, promana dall’amministrazione comunale che ne ha promosso la costituzione : esso invero è manifestazione del potere comunale di concorrere alla composizione dei suoi organi, caratterizzato dalla procedimentalizzazione della funzione ( art. 50, comma 8, D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 ) e dalla conseguente ascrivibilità della situazione giuridica vantata dai soggetti (direttamente o indirettamente) toccati al genus dell’interesse legittimo.<br />
Né rileva accertare, una volta individuati sufficienti e sicuri legami tra la controversia e la sfera di cognizione del giudice amministrativo, se essa afferisca a quel particolare settore di giurisdizione esclusiva ritagliato dall’art. 33 D.Lvo 31 marzo 1998 n. 80, come sarebbe ipotizzabile sul rilievo del coinvolgimento nel giudizio di un gestore di pubblici servizi.<br />
Con ulteriore eccezione, il difensore comunale eccepisce il difetto di legittimazione ad agire in capo al ricorrente, ipotizzando che anche in mancanza del provvedimento gravato egli non potrebbe considerarsi più in carica in virtù del disposto dell’art. 50, comma 9, D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267, che limiterebbe la prorogatio degli organi nominati dal Comune ad un massimo di quarantacinque giorni dall’insediamento del Sindaco neoeletto ( recita infatti la disposizione che “tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico” ).<br />
Ebbene, anche la presente eccezione è infondata.<br />
In primo luogo, occorre considerare che la disposizione citata non attiene al profilo della durata del regime di prorogatio, ma al diverso piano delle cadenze temporali del potere comunale di nomina degli organi scaduti.<br />
Inoltre, ammesso che da essa sia desumibile un termine di durata della prorogatio, non per questo potrebbe escludersi l’interesse del ricorrente – anche alla luce della domanda risarcitoria articolata – all’accertamento della invalidità del provvedimento che lo ha estromesso dalle funzioni di Presidente dell’Azienda speciale, e quindi della sua aspirazione giuridicamente tutelata a conservare l’esercizio delle funzioni ( almeno ) per il periodo suindicato.<br />
Per quanto riguarda invece l’eccezione di improcedibilità, formulata sulla base del venir meno dell’interesse del ricorrente alla coltivazione del gravame essendo sopravvenuta la nomina, con atto sindacale n. 370 del 7.8.2001, del nuovo Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale, occorre ribadire, per disattenderla, quanto appena osservato in ordine alla permanenza dell’interesse del ricorrente all’accertamento della illegittimità del provvedimento impugnato, in forza dei risvolti risarcitori ad essa eventualmente riconducibili ed oggetto di espressa domanda della parte interessata.<br />
Sgombrato il campo dalle questioni preliminari, è possibile spostare l’attenzione sul contenuto delle doglianze attoree.<br />
Perno della valutazione di legittimità demandata al Tribunale è l’indagine in ordine alla conservazione delle funzioni, in regime di prorogatio, da parte del soggetto investito della carica di Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale pubblici servizi Crotone, nonostante la scadenza del periodo di durata conseguente al rinnovo del Consiglio comunale sulla base dei cui indirizzi era stato in precedenza nominato : invero, proprio la tesi dell’automatica decadenza del ricorrente dalla suddetta carica, conseguente all’evento menzionato, è stata assunta dal Sindaco del Comune intimato a presupposto dell’esigenza di provvedere alla nomina di un nuovo Presidente nelle more della deliberazione consiliare destinata, secondo il disposto dell’art. 42, comma 2, lett. m) D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267, a definire “gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni”.<br />
Ebbene, ritiene il Tribunale che l’evidenziato presupposto del provvedimento impugnato non trovi riscontro nelle disposizioni applicabili alla vicenda controversa.<br />
A venire in rilievo, in primo luogo, è il disposto dell’art. 62, comma 2, dello Statuto comunale, alla stregua del quale “il Consiglio di amministrazione dell’azienda” – del quale il Presidente fa parte – “dura in carica quanto il Consiglio comunale. In regime di prorogatio opera fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione”.<br />
L’univocità della disposizione non esige particolari sforzi interpretativi, al fine di coglierne il senso in relazione alla questione oggetto di giudizio: secondo il suo tenore letterale, infatti, la cessazione dell’ordinario periodo di durata del Consiglio di amministrazione aziendale, conseguente al venir meno del Consiglio comunale, non comporta l’automatica estromissione dei suoi componenti, i quali continuano ad esercitare le funzioni “fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione”.<br />
Di segno analogo, sul punto, le indicazioni ricavabili dagli artt. 14 e 35 dello Statuto aziendale, approvato con deliberazione n. 26 del 16.6.1995 : pur stabilendo la prima disposizione che i membri del Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, “decadono nel caso di rinnovo del Consiglio comunale”, la successiva si premura di precisare, con specifico riferimento alla carica di Presidente, che questa viene conservata “per la durata prevista dal presente Statuto e comunque fino all’insediamento del successore”.<br />
Anche la disposizione citata appare quindi chiara nel prevedere che il rinnovo del Consiglio comunale, nel quale si identifica il termine di efficacia della carica di Presidente, non impedisce che si protragga – “fino  all’insediamento del successore” &#8211; l’esercizio delle funzioni da parte di quest’ultimo.<br />
Né potrebbe osservarsi che l’impiego del verbo “decadere”, per individuare l’effetto che il rinnovo del Consiglio comunale riverbera sui componenti del Consiglio di amministrazione ( e quindi sul titolare della carica di Presidente ), smentisce la ricostruzione operata, essendo in esso insita, da un punto di vista semantico, l’immediatezza e l’automaticità della perdita delle funzioni oggetto di decadenza.<br />
E’ sufficiente infatti richiamare, a supporto della piena compatibilità, quantomeno sul piano del lessico normativo, tra l’effetto decadenziale e la prosecuzione interinale delle funzioni connesse all’ufficio interessato dalla decadenza, il disposto dell’art. 53, comma 1, D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267.<br />
La disposizione, concernente una fattispecie diversa da quella oggetto della controversia ( quella cioè degli effetti derivanti dall’impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia ), prevede sì che “la Giunta decade”, ma aggiunge che essa “rimane in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia”.<br />
Del resto, che le citate previsioni statutarie si prefiggano proprio lo scopo di assicurare che il vuoto istituzionale, generato dalla cessazione della carica di Presidente dell’Azienda speciale, sia colmato mediante l’ultrattività delle relative funzioni si desume agevolmente dal loro raffronto con il tenore dell’art. 16, comma 3, dello Statuto aziendale, dedicato alla procedura da applicare nella diversa ipotesi di decadenza del componente del Consiglio di amministrazione per effetto del venir meno dei requisiti previsti per la nomina : qui, infatti, è previsto espressamente che “la decadenza opera di diritto indipendentemente dalla nomina del successore”.<br />
Lo stesso dicasi con riguardo al disposto dell’art. 34, comma 1, dello Statuto aziendale, concernente gli effetti della decisione di scioglimento del Consiglio di amministrazione adottata ai sensi del precedente art. 33 : esso infatti prevede che sia nominato un Commissario il quale “assume i poteri del Consiglio di amministrazione”, previsione questa evidentemente indicativa della volontà statutaria di evitare la permanenza dei componenti del disciolto Consiglio di amministrazione, fin dal verificarsi della causa di scioglimento.<br />
Giova a questo punto osservare che i rilievi svolti non impingono nel tema del valore – di principio generale o meno &#8211; ascrivibile all’istituto della prorogatio degli organi amministrativi : in particolare, la divisata sussistenza di una espressa base normativa a fondamento della protrazione delle funzioni del Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale pubblici servizi Crotone pone le conclusioni esposte al riparo dalle osservazioni svolte dal Giudice delle leggi, con sentenza n. 228 del 4 maggio 1992, a confutazione della ipotizzata presenza nell’ordinamento di un principio generale che sancisca la proroga a tempo indeterminato degli organi amministrativi scaduti.<br />
Ciò non toglie, tuttavia, che la ricostruzione compiuta – laddove prevede la proroga delle funzioni di Presidente fino all’insediamento del successore &#8211; resterebbe esposta, quantomeno sul piano della valutazione dell’armonia complessiva dell’ordinamento, a profili di latente contrasto rispetto ai valori fondamentali avuti presenti dalla Corte costituzionale nella elaborazione della decisione richiamata : profili percepibili sul piano, innanzitutto, dell’attribuzione all’organo deputato alla nomina del successore del potere di decidere ( se non l’an ) il quando della sostituzione, in mancanza di concrete garanzie in ordine al suo tempestivo esercizio.<br />
Invero, per usare le parole della Consulta, “se è previsto per legge che gli organi amministrativi abbiano una certa durata e che quindi la loro competenza sia temporalmente circoscritta, un’eventuale prorogatio di fatto sine die &#8211; demandando all’arbitrio di chi debba provvedere alla sostituzione di determinarne la durata pur prevista a termine dal legislatore ordinario &#8211; violerebbe il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, nonché quelli dell’imparzialità e del buon andamento”.<br />
Occorre tuttavia rilevare, per escludere il paventato contrasto, che l’art. 50, comma 9, D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267, nel prevedere che “tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate ( da parte del sindaco o del presidente della provincia ) entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico”, e che “in mancanza il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo 136”, si presta ad integrare senza attriti le previsioni statutarie dianzi analizzate, mediante l’apprestamento di adeguati rimedi atti a scongiurare, in linea con lo spirito della citata sentenza costituzionale, l’immanente pericolo di violazione dei limiti posti dalla legge ( e dallo Statuto ) alla durata degli organi aziendali di amministrazione.<br />
Ma la compatibilità costituzionale della ricostruzione qui operata ( e comunque l’individuazione dei criteri normativi atti a legittimarla ) si fonda anche su altre basi : la vicenda in esame, infatti, si presta ad essere ricondotta entro il quadro regolativo apprestato dal D.L. n. 293 del 16 maggio 1994, recante “disciplina della proroga degli organi amministrativi”, convertito in l. n. 444 del 15 luglio 1994 ed emanato proprio allo scopo di dare attuazione alle indicazioni fornite dalla citata sentenza costituzionale.<br />
Va rilevato che, secondo l’art. 1, la disciplina de qua trova applicazione “agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici”, essendone esclusi, tra l’altro, esclusivamente “gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni”.<br />
Ebbene, non vi è dubbio che le disposizioni in questione siano applicabili all’ente intimato, avente personalità giuridica di diritto pubblico e riconducibile alla categoria degli enti pubblici economici ( Consiglio Stato, sez. V, n. 432 del 6.4.1998 ), attraverso la clausola generale che, nel delinearne lo spettro applicativo, fa appunto generico riferimento agli “enti pubblici”.<br />
Né sembra possibile fare leva sulla esclusione concernente “gli organi rappresentativi dei comuni”, atteso che essa appare dettata in vista della specificità ordinamentale degli enti territoriali e delle peculiari prerogative autonomistiche che li caratterizzano, profili questi che non vengono in rilievo, con la medesima intensità, in relazione ad un ente strumentale quale deve ritenersi l’Azienda speciale di cui si discute.<br />
Se così è, non vi è dubbio che la espressa previsione di proroga, sebbene ad tempus, degli organi amministrativi scaduti, contenuta nell’art. 3, comma 1, legittimi la conservazione in capo al ricorrente delle funzioni di Presidente dell’Azienda speciale, pur dopo il maturare del relativo termine di scadenza.<br />
Né rileva, ai fini del decidere, che la legittimazione normativa dell’ultrattività delle funzioni sia temporalmente limitata, dal momento che l’autorità intimata, nel sancire hic et nunc la decadenza del ricorrente, non ha posto a fondamento del provvedimento il decorso del termine ( di quarantacinque giorni ) indicato dalla disposizione citata quale limite massimo della proroga, ma l’insussistenza tout court delle condizioni per il ricorso alla prorogatio.<br />
Discende dalle considerazioni svolte che il provvedimento impugnato, siccome volto a nominare in via provvisoria il Presidente dell’Azienda nelle more del procedimento di costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione, si rivela illegittimo, assumendo a presupposto una circostanza – rappresentata dalla cessazione radicale delle funzioni del Presidente già in carica per effetto del rinnovo del Consiglio comunale – che non trova riscontro nella realtà normativa che fa da sfondo alla vicenda controversa.<br />
Si impone, quindi, l’annullamento dell’atto gravato, in accoglimento della domanda attorea a tale risultato rivolta : le ulteriori censure fatte valere in ricorso possono quindi essere dichiarate assorbite.<br />
Come si è accennato, tuttavia, il ricorrente si propone di conseguire altresì, a titolo di risarcimento del danno, le utilità economiche che gli sarebbero state corrisposte per il periodo di prorogatio delle sue funzioni, nonché il ristoro degli effetti pregiudizievoli derivanti alla sua immagine e dignità professionale &#8211; nella veste di commercialista e professore a contratto &#8211; per effetto della cessazione, indebitamente anticipata, delle funzioni di Presidente dell’Azienda speciale.<br />
Occorre preliminarmente escludere, dall’ambito dell’analisi imposta dalla domanda risarcitoria, tali ultimi profili del pregiudizio lamentato.<br />
Non è dato infatti percepire, in mancanza di più specifiche allegazioni attoree, quali danni all’immagine ed alla reputazione professionale possa aver risentito il ricorrente per effetto dell’anticipata sua estromissione dalle funzioni predette, ove si consideri che essa sarebbe comunque avvenuta a non eccessiva distanza temporale dall’adozione del provvedimento impugnato, risalente al 28.5.2001 : in data 7.8.2001, infatti, il Sindaco del Comune intimato ha provveduto a nominare il nuovo Consiglio di amministrazione, compreso il relativo Presidente.<br />
Del resto, non può non rilevarsi che l’offesa ipoteticamente arrecata dal provvedimento impugnato alla reputazione professionale del ricorrente resta esclusa già per effetto del carattere oggettivo e neutro della ragione  ( connessa alla scadenza della carica, scevra quindi da considerazioni attinenti alla persona del ricorrente ed al modo in cui ha esercitato le funzioni di Presidente ) posta dall’amministrazione intimata a fondamento della determinazione gravata : rilievo, questo, che diviene insuperabile ove si consideri che l’effetto lesivo derivante dal provvedimento impugnato, come si è detto, si sarebbe comunque prodotto dopo un breve lasso temporale.<br />
Qualora invece i danni de quibus venissero prospettati sub specie di riduzione del prestigio e della notorietà professionale del ricorrente, conseguente alla perdita di una carica pubblica che contribuiva ad accrescerli nella cerchia dei suoi potenziali clienti, non può non rilevarsi che nessun elemento viene fornito, ad esempio, a sostegno del minore volume di incarichi professionali da lui ricevuti una volta destituito dalle funzioni di Presidente dell’Azienda.<br />
Residua, quale voce di danno non intaccata dai rilievi appena svolti, quella correlata alla mancata percezione dell’indennità connessa all’esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Azienda e contemplata dall’art. 32 dello Statuto aziendale.<br />
Ritiene il Tribunale che la pretesa risarcitoria, entro tali limiti, sia meritevole di accoglimento.<br />
Come emerge dalle considerazioni che precedono, infatti, l’interesse del ricorrente alla permanenza nella carica di Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale, fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, è tutelato dall’ordinamento.<br />
Siffatto interesse quindi, in virtù della sua giuridica rilevanza, si presta pienamente a concretare il presupposto dell’”ingiustizia” del danno, ex art. 2043 c.c., fonte del dovere risarcitorio in capo al soggetto pubblico danneggiante in forza della qualificazione illecita dell’intervento autoritativo sindacale volto a sottrarre anzitempo al ricorrente le funzioni suindicate.<br />
Quanto poi ai profili soggettivamente riprovevoli dell’azione lesiva, ritiene il Tribunale che la condotta tenuta dall’amministrazione intimata sia caratterizzata dal dispregio di elementari canoni di interpretazione delle regole alle quali la sua attività deve essere improntata, trovando la continuità delle funzioni già ricoperte dal ricorrente, nonostante il rinnovo del Consiglio comunale, sicure ed evidenti radici legittimanti nelle disposizioni statutarie prima analizzate.<br />
Tale contrarietà dell’azione amministrativa rispetto alla disciplina normativa ad essa applicabile denota, in mancanza di specifiche ragioni di pubblico interesse atte a sostenere la soluzione accolta con il provvedimento impugnato, la disinvolta ed incauta obliterazione dei legittimi interessi del ricorrente alla conservazione della posizione posseduta : ciò denota, da un lato, la “violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l’esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi”, dall’altro lato, la sussistenza del necessario legame soggettivo tra l’illecito ed il suo autore ( Cass., Sez. Un., n. 500 del 22.7.1999 ).<br />
Risolta in senso affermativo la questione inerente all’an del diritto al risarcimento del ricorrente, alcuni ulteriori rilievi devono svolgersi sul piano del quantum della pretesa risarcitoria : in particolare, occorre verificare se essa copre l’intero periodo intercorrente tra la data di adozione del provvedimento impugnato e la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, ovvero debba essere ulteriormente circoscritta.<br />
Ribaditi gli argomenti già esposti in ordine all’applicabilità alla fattispecie delle disposizioni contenute nel D.L. 16 maggio 1994 n. 293, conv. in l. 15 luglio 1994 n. 444, ritiene il Tribunale che da esse sia agevolmente ricavabile il criterio risolutivo del quesito appena accennato.<br />
Giova evidenziare, al riguardo, che secondo il disposto dell’art. 3, comma 1, “gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all’articolo 2 ( ovvero entro il termine di durata previsto per ciascuno di essi ) sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo”.<br />
La disposizione è univoca nel ricondurre alla scadenza del periodo consentito di proroga l’automatico venir meno del legittimo rapporto di immedesimazione tra l’organo scaduto e l’ente di riferimento, con la conseguente illiceità (ed inutilità, sul piano dell’efficacia dei relativi atti) della protratta permanenza nell’esercizio delle funzioni del suo titolare : ciò che emerge dal combinato disposto della norma esaminata con quella contenuta nel successivo art. 6, commi 1 e 2, secondo cui “decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono” e “tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli”.<br />
In tale quadro appare evidente che, decorso il periodo di prorogatio, l’interesse del titolare dell’organo all’esercizio delle funzioni di cui era investito – ed alla percezione dei vantaggi, anche di tipo economico, che ad esso si accompagnano &#8211; non è meritevole di alcuna tutela, configurandosi anzi come pretesa contra legem, tenuto anche conto della finalità della legge citata di dare attuazione ai valori insiti nel sistema costituzionale, recependo le indicazioni al riguardo fornite dal suo interprete privilegiato con la sentenza dianzi citata.<br />
I riflessi prodotti dal discorso appena svolto sulla qualificazione della fattispecie dedotta in giudizio sono intuibili.<br />
La risarcibilità dell’interesse del ricorrente al conseguimento degli utili indennitari connessi al possesso della carica di Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale deve essere limitata al periodo di quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato ( coincidente con la data di rinnovo del Consiglio comunale, ex art. 14, comma 2, dello Statuto aziendale ) : da esso devono poi essere detratti i giorni in cui il ricorrente ha esercitato le funzioni de quibus, e percepito la relativa indennità, non essendo ancora intervenuto il provvedimento impugnato.<br />
Potrebbe obiettarsi, alla ricostruzione operata, che essa non tiene conto dell’interposizione, tra le previsioni della legge n. 444/1994 e la fattispecie controversa, delle norme statutarie ( comunali ed aziendali ) che come si è visto non fissano limiti alla durata alla prorogatio, identificandone il termine ( certus an, ma incertus quando ) nell’”insediamento del successore”.<br />
Ritiene tuttavia il Tribunale che, secondo le stesse indicazioni della giurisprudenza che ha aperto una breccia nel muro che impediva l’accesso degli interessi legittimi nel campo della tutela risarcitoria ed impresso i primi orientamenti al successivo flusso delle istanze risarcitorie, criterio basilare per la determinazione ( anche nei suoi confini temporali ) della lesione ingiustamente arrecata all’interesse al bene della vita inciso dall’illegittima azione amministrativa sia la valutazione che di esso fa l’ordinamento giuridico, nell’insieme della sue componenti positive ed alla luce dei principi generali atti a risolvere eventuali antinomie tra esse ravvisabili.<br />
Da tali osservazioni si desume che il contrasto che viene in rilievo tra le previsioni statutarie e la legge citata – in relazione alla durata, illimitata nelle prime e temporalmente determinata nella seconda, del regime di prorogatio – deve essere risolto facendo applicazione del principio di supremazia della legge, confermato, con particolare riguardo ai suoi rapporti con i precetti statutari aziendali, dall’art. 114, comma 5, D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 ( alla stregua del quale la potestà di regolamentazione attribuita allo statuto aziendale, in relazione all’ordinamento ed al funzionamento delle aziende speciali, deve svolgersi “nell’ambito della legge” ).<br />
Giova precisare che l’impostazione prescelta dal Tribunale, alla cui stregua la meritevolezza di tutela dell’interesse dedotto ad oggetto della domanda risarcitoria deve essere valutata operando un raccordo tra le diverse fonti normative che concorrono a determinarla, non confligge con l’altra, operante nell’ambito del giudizio di legittimità “puro” ( ovvero incentrato sulla verifica di legittimità dell’atto lesivo ), caratterizzata dall’onere di gravame imposto alla parte ( ed esperibile con ricorso principale o incidentale ) nei confronti di tutti gli atti amministrativi, anche se aventi valore normativo, che disciplinano la fattispecie oggetto di giudizio in senso difforme dai propri interessi : criterio, quest’ultimo, che in via astratta impedirebbe di dare risalto, in sede di accertamento dell’ingiustizia del danno, ad eventuali profili di contrasto delle previsioni statutarie ( favorevoli al danneggiato ) con le norme di rango superiore, in mancanza dell’iniziativa della parte interessata a dedurli (nella specie identificabile nel soggetto danneggiante).<br />
L’aporia, tuttavia, è solo apparente.<br />
La preclusione, fatta al giudicante, di introdurre nel giudizio elementi di illegittimità degli atti amministrativi rilevanti che non siano allegati dalla parte vale nei limiti in cui le fonti normative secondarie abbiano riversato il loro contenuto precettivo nell’atto individuale che costituisce oggetto dell’impugnazione : più in particolare, nei limiti in cui l’organo deputato alla soluzione del concreto affare amministrativo abbia recepito nel provvedimento gravato le norme generali contenute in atti regolamentari (o statutari), facendone concreta applicazione nei confronti del destinatario.<br />
Ebbene, deve evidenziarsi che il contesto in cui si svolge il giudizio di risarcimento è ben diverso da quello caratterizzante il processo di impugnazione : ciò al di là di ogni indagine concernente il raggio applicativo dell’istituto della disapplicazione.<br />
Mentre il primo, infatti, prescinde dalla contestazione di un atto ( quindi, di riflesso, di quelli presupposti ), essendo già stato eliminato, quello lesivo, dalla scena giuridica all’esito del (logicamente) precedente giudizio di annullamento, lasciando ampio spazio ai poteri del giudice di ricostruzione della trama normativa entro la quale collocare l’interesse dedotto, il secondo si fonda proprio sulla disamina del provvedimento, da condurre nel rispetto delle regole prescritte dall’ordinamento processuale.<br />
In conclusione, quindi, essendo fissato in quarantacinque giorni il legittimo interesse del ricorrente alla conservazione delle funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale in regime di prorogatio, entro lo stesso limite temporale deve riconoscersi la risarcibilità del connesso interesse alla percezione dell’indennità dovuta in relazione all’esercizio della funzione.<br />
In applicazione, quindi, della meccanismo liquidatorio di cui all’art. 35, comma 2, D.Lvo 31 marzo 1998 n. 80, occorre stabilire i criteri in base ai quali il Comune di Crotone deve proporre a favore del ricorrente il pagamento di una somma, entro giorni novanta dalla presente decisione : criteri da individuarsi nella commisurazione del risarcimento all’importo dell’indennità connessa alla carica ricoperta dal ricorrente, in misura pari a quarantacinque giorni decorrenti dal rinnovo del Consiglio comunale, detratte le ritenute di legge.<br />
Non saranno però considerati ai fini risarcitori, come già osservato, i giorni in cui il ricorrente, non essendo ancora intervenuto il provvedimento impugnato, ha esercitato le funzioni de quibus e percepito la relativa indennità : giorni il cui numero, non emergendo dagli atti, sarà computato dall’amministrazione soccombente.<br />
Qualora poi tale numero dovesse risultare uguale, o superiore, al suddetto periodo di durata della prorogatio, nessun risarcimento sarà dovuto al ricorrente.<br />
La somma eventualmente spettante, sulla base dei criteri illustrati, costituisce oggetto di un debito di valuta, siccome originariamente pecuniario ( Cass., sez. I, 20.1.1995 n. 634 ) : ne consegue che non è fondata la richiesta di automatica rivalutazione formulata dal ricorrente.<br />
Né la rivalutazione può essere concessa alla stregua dell’art. 429, comma 3, c.p.c., non potendosi riconoscere natura retributiva alla pretesa indennitaria del ricorrente, né al diritto risarcitorio cui la sua mancata corresponsione ha dato luogo.<br />
Quanto agli interessi computabili sulla somma predetta, devono escludersi quelli compensativi, ex art. 1282 c.c., non essendo esigibile il relativo credito prima dell’annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Essi devono quindi identificarsi in quelli moratori, ex art. 1224 c.c., e farsi decorrere dalla data di consumazione dell’illecito, identificabile in quella in cui sarebbe maturato il diritto all’indennità la cui mancata percezione è dedotta sub specie damni ( art. 1219, comma 1, n. 1 c.c. ).<br />
Gli interessi in questione devono essere commisurati al tasso legale, non avendo il ricorrente comprovato, ex art. 1224, comma 2, c.c., la sussistenza di profili di pregiudizio ( eventualmente conseguenti alla svalutazione della moneta ) eccedenti quelli che i predetti interessi moratori sono volti a compensare.<br />
Il ricorso, in conclusione, deve essere accolti nei termini illustrati.<br />
Sussistono giusti motivi per condannare la soccombente amministrazione comunale al rimborso delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, nella misura di € 1.500.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </center></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda :<br />
&#8211; dichiara il difetto di legittimazione passiva di SENATORE Pasquale, convenuto e costituitosi in giudizio a titolo personale, e per l’effetto lo estromette dal giudizio;<br />
&#8211; annulla il provvedimento a firma del Sindaco del Comune di Crotone, prot. n. 285/Gab. del 28.5.2001;<br />
&#8211; condanna il Comune di Crotone al risarcimento dei danni sofferti dal ricorrente, secondo i criteri e le modalità indicate in motivazione;<br />
&#8211; condanna il Comune di Crotone al rimborso delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, nella misura di € 1.500.</p>
<p>Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 6 Febbraio 2004.</p>
<p>Il Presidente<br />
Dott. Luigi Antonio ESPOSITO</p>
<p>L’estensore <br />                                                 Dott. Ezio FEDULLO<br />
Depositata in Segreteria il 12 marzo 2004</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-12-3-2004-n-622/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2004 n.622</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/3/2004 n.437</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-3-2004-n-437/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/3/2004 n.437</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica – dichiarazione inizio ativita’ &#8211; installazione di cancello carraio su strada privata – restringimento del passaggio privato di pochi centimetri – valutazioni di competenza del Comune e del giudice ordinario in tema di rapporti soggettivi &#8211; lieve abuso edilizio – estensione alla legittimtia’ della DIA &#8211; esclusione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-3-2004-n-437/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/3/2004 n.437</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-3-2004-n-437/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/3/2004 n.437</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – dichiarazione inizio ativita’ &#8211; installazione di cancello carraio su strada privata – restringimento del passaggio privato di pochi centimetri – valutazioni di competenza del Comune e del giudice ordinario in tema di rapporti soggettivi  &#8211; lieve abuso edilizio – estensione alla legittimtia’ della DIA  &#8211; esclusione &#8211; tutela cautelare chiesta dal terzo a tutela della proprieta’ &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2004/7/4579/g">Ordinanza n. 3168 del 8 luglio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA LOMBARDIA<br />SEZIONE DI BRESCIA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 437/04<br />
Registro Generale: 45/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO MARIUZZO Presidente<br />GIANLUCA MORRI Ref.<br />MAURO PEDRON Ref., relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella camera di consiglio del 12 Marzo 2004<br />
Visto il ricorso 45/2004 proposto da:<br />
<b>FERLA UMBERTOBENELLI GIUSEPPINA </b><br />
rappresentati e difesi da:<br />
DONATI GIUSEPPEBOSCHIROLI MARTINOcon domicilio eletto in BRESCIAVIA ROMANINO, 16presso<br />
DONATI GIUSEPPE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI MADIGNANO</b>rappresentato e difeso da:MINA ANDREA PALMIERI MARIO con domicilio eletto in BRESCIA VIA SOLFERINO, 51 presso MINA ANDREA<b>DONARINI SERGIO &#8211; RESP. AREA TEC. GEST. TERR. COMUNE DI MADIGNANO</b>rappresentato e difeso da: MINA ANDREA PALMIERI MARIO con domicilio eletto in BRESCIA VIA SOLFERINO, 51 presso MINA ANDREAe nei confronti di<b>VIOLA GIUSEPPE </b><br />
non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa adozione di misura cautelare, del provvedimento del responsabile dell’Area tecnica prot. n. 5605 del 1 dicembre 2003, con il quale è stata qualificata legittima, con alcune prescrizioni, la DIA relativa all’installazione di un cancello su una strada privata soggetta a servitù di passo;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI MADIGNANO<br />DONARINI SERGIO-RESP. AREA TEC.GEST.TERR.COMUNE DI MADIGNANO<br />
Udito il relatore Ref. MAURO PEDRON e uditi, altresì, i difensori delle parti;</p>
<p>Considerato ad un sommario esame:<br />
&#8211; che secondo i ricorrenti la DIA assentita dal Comune sarebbe lesiva del loro diritto di servitù sulla strada privata. In base a un atto di compravendita del 6 dicembre 1925 la servitù dovrebbe essere esercitata su una strada larga 3,29 metri nel tratto<br />
&#8211; che la DIA oggetto del ricorso sostituisce una precedente DIA impugnata davanti a questo Tribunale, che con ordinanza n. 58 del 14 gennaio 2003 ha sospeso l’atto a causa del restringimento del passaggio;</p>
<p>&#8211; che secondo il provvedimento impugnato il cancello descritto nella nuova DIA non comporterebbe restringimento del passaggio esistente in quel punto;</p>
<p>&#8211; che con ordinanza n. 149 del 30 gennaio 2004 questa Sezione ha chiesto al responsabile dell’Area tecnica del Comune di trasmettere documentazione fotografica dell’ingombro effettivo provocato dal cancello installato e chiarimenti sullo stato dei luoghi<br />
&#8211; che il responsabile dell’Area tecnica del Comune in ottemperanza all’incarico ricevuto ha predisposto una relazione depositata il 5 marzo 2004. Da tale relazione risultano in particolare i seguenti elementi:</p>
<p>· la piantana che sorregge il cancello non è inserita nel muro di cinta come previsto nel progetto della DIA ma è collocata sul filo esterno del pilastro appoggiato al muro, con un aumento dell’ingombro. Inoltre la piantana e il cancello (poi rimosso) hanno un’altezza superiore a quella descritta nel progetto;</p>
<p>· non è possibile spostare il cancello verso la via pubblica per ragioni si sicurezza stradale, tenuto conto del limite posto dall’art. 46 comma 4 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (che impone di norma la presenza davanti al cancello di uno spazio sufficiente per la sosta di un veicolo in attesa di entrare). L’arretramento del cancello verso l’interno della proprietà non aumenterebbe d’altra parte lo spazio utile per il passaggio;</p>
<p>Rilevato ai fini della domanda cautelate:<br />
&#8211; che secondo quanto previsto dagli art. 841, 1064 e 1067 del codice civile ai proprietari è riconosciuto il diritto di chiudere il fondo gravato da servitù di passo, purché la servitù non sia limitata e possa essere esercitata liberamente e comodamente (</p>
<p>&#8211; che il cancello descritto nella DIA in esame comporta un ingombro limitato della strada privata ed è collocato in un punto adeguato del percorso verso la strada pubblica. La verifica svolta dal Comune sul progetto ha quindi tutelato le posizioni giuridi</p>
<p>&#8211; che le difformità dell’opera realizzata rispetto al progetto della DIA interessano unicamente la funzione di vigilanza del Comune sulla correttezza dell’attività edificatoria e come tali impediscono di ritenere legittima l’opera ma non rappresentano viz</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>respinge la domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>BRESCIA, 12 Marzo 2004</p>
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