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	<title>12/2/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/2/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.1123</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2020-n-1123/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.1123</a></p>
<p>Fabio Franconiero, Presidente FF, Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore; PARTI: (Giovan Battista R. e Franca Santina C., rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Carini e Guido Cecinelli, c. Comune di Ospitaletto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Bezzi;Dirigente dell&#8217;Area tecnica del Comune di Ospitaletto, non</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2020-n-1123/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.1123</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fabio Franconiero, Presidente FF, Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Giovan Battista R. e Franca Santina C., rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Carini e Guido Cecinelli, c. Comune di Ospitaletto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Bezzi;Dirigente dell&#8217;Area tecnica del Comune di Ospitaletto, non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Beni pubblici: condizioni per l&#8217; inclusione di un bene nel patrimonio comunale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Beni Pubblici &#8211; Demanio e patrimonio &#8211; sdemanializzazione &#8211; situazione negativa mi mera inerzia &#8211; sufficienza &#8211; va esclusa. <br /> <br /> 2.- Beni Pubblici &#8211; beni patrimoniali &#8211; inclusione di un bene nel patrimonio comunale &#8211; condizioni.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Nel regime anteriore a quello introdotto alla l. 5 gennaio 1994, n. 37, art. 4 (che, nel sostituire il testo dell&#8217;art. 947 c.c., ha espressamente escluso, per il futuro, tale eventualità ), la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia pìù adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà  della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà  di rinunzia univoca e concludente da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza.</em><br /> <br /> <em>2. L&#8217;inclusione di un bene nel patrimonio indisponibile comunale richiede la sussistenza di due requisiti congiunti: la manifestazione di volontà  dell&#8217;ente titolare del diritto reale pubblico, desumibile da un espresso atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà  dell&#8217;ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio; l&#8217;effettiva e attuale destinazione del bene a pubblico servizio.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 12/02/2020<br /> <strong>N. 01123/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01762/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello numero di registro generale 1762 del 2019, proposto da Giovan Battista R. e Franca Santina C., rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Carini e Guido Cecinelli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Ospitaletto, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;<br /> Dirigente dell&#8217;Area tecnica del Comune di Ospitaletto, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, (sezione prima) n. 665/2018, resa tra le parti.<br /> <br /> Visto il ricorso in appello;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Ospitaletto;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 14 novembre 2019 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati Cecinelli e Rolfo, su delega dell&#8217;avv. Bezzi;<br /> Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> Il Comune di Ospitaletto con atti del 24 giugno e del 9 agosto 2016 ordinava agli odierni appellanti, proprietari dal 1982 di un edificio residenziale in via Zanardelli con annesso giardino che si estende sino a una recinzione in muratura oltre la quale si trova la palestra comunale, a sgombrare la porzione di area inglobata in tale giardino a ridosso del muro, perchè di proprietà  comunale e destinata alla realizzazione di un&#8217;opera pubblica (percorso di collegamento per disabili tra la palestra e il confinante plesso scolastico). Il secondo provvedimento precisava trattarsi di area del patrimonio indisponibile comunale.<br /> Gli interessati impugnavano i predetti provvedimenti con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, che con sentenza della sezione prima n. 665/2018, nella resistenza del Comune, respingeva il ricorso, compensando le spese di giudizio.<br /> Per giungere a tale conclusione il primo giudice, in estrema sintesi:<br /> &#8211; respingeva l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione spiegata dal Comune, rilevando che l&#8217;oggetto del giudizio non era l&#8217;accertamento della proprietà  dell&#8217;area, questione da esaminarsi solo in via incidentale, bensì¬ l&#8217;accertamento della sussistenza o meno dei presupposti per l&#8217;esercizio del potere di autotutela possessoria <em>ex</em> art. 823, comma 2 Cod. civ., appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo;<br /> &#8211; riteneva che il Comune avesse correttamente stabilito il confine della proprietà  pubblica, avendo riguardo al tracciato di un canale irriguo con funzione ormai esaurita a causa dell&#8217;intensa attività  edificatoria realizzata nell&#8217;intera zona ma la cui presenza storica, ancorchè non emergente dalla mappatura del reticolo idrico minore avvenuta nel 2003 (avente mero valore dichiarativo), non era contestata e risultava anche dalle cartografie catastali, comprovanti la presenza di un piccolo corso d&#8217;acqua pubblico sprovvisto di un proprio mappale, collocato all&#8217;interno della proprietà  comunale inglobata nel giardino dei ricorrenti, ormai in disuso e ricoperto;<br /> &#8211; escludeva che il bene demaniale idrico in parola fosse stato tacitamente sdemanializzato prima dell&#8217;entrata in vigore del relativo divieto, di cui all&#8217;art. 4 della l. 37/1994;<br /> &#8211; riteneva in ogni caso che il Comune poteva correttamente affermare l&#8217;appartenenza dell&#8217;area al patrimonio indisponibile, avendo acquistato il relativo mappale (n. 133) per la realizzazione della palestra comunale, e che la costruzione del muro da parte del Comune, avvenuta negli anni &#8217;70 e plausibilmente finalizzata a proteggere i frequentatori della palestra dalla presenza del fosso irriguo, non costituiva nè riconoscimento del limite della sua proprietà  nè rinunzia a una parte della proprietà  acquisita;<br /> &#8211; riteneva pertanto legittimo il ricorso all&#8217;autotutela possessoria, codificata per i beni demaniali ma utilizzabile anche per i beni patrimoniali indisponibili, considerando irrilevante sia che il recupero del canale non fosse destinato a ripristinarne la funzione irrigua, in quanto volto a migliorare la funzionalità  di due beni del patrimonio indisponibile (plesso scolastico e la palestra comunale), sia la modifica della classificazione insita in tale destinazione, rilevando a tale ultimo riguardo che il recupero di un bene originariamente demaniale in vista della sua trasformazione in bene patrimoniale indisponibile ricade perfettamente nello schema dell&#8217;autotutela possessoria.<br /> Gli interessati hanno appellato la predetta sentenza, deducendo: 1)Â <em>Error in procedendo et in iudicando</em> per violazione del principio del contraddittorio e della completezza dell&#8217;istruttoria e per difetto di motivazione; 2)Â <em>Error in procedendo et in iudicando</em>, difetto di motivazione; 3)Â <em>Error in iudicando</em>, erronea interpretazione e applicazione dell&#8217;art. 950 Cod. civ., travisamento dei fatti o comunque difetto di motivazione e presupposto; 4)Â <em>Error in iudicando</em>, violazione ed erronea interpretazione degli artt. 823, 826 e 828 Cod. civ., travisamento dei fatti, difetto di motivazione e presupposto, erronea valutazione della relazione tecnica depositata dai ricorrenti e non contestata in causa; 5)Â <em>Error in iudicando</em>, violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione degli artt. 823, 826 e 828 Cod. civ., erronea motivazione, travisamento dei fatti; 6)Â <em>Error in iudicando</em>, violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione degli artt. 823, 826 e 828 Cod. civ., erronea motivazione sulla carenza dell&#8217;eccesso di potere per sviamento. Hanno concluso per la riforma della sentenza impugnata e per l&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado.<br /> Il Comune di Ospitaletto si è costituito in resistenza, formulando eccezioni di rito e di merito.<br /> Con ordinanza n. 2435/2019 la Sezione ha accolto la domanda cautelare formulata nell&#8217;atto di appello.<br /> Entrambe le parti hanno affidato a memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive e la confutazione delle argomentazioni avverse.<br /> La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 14 novembre 2019<br /> DIRITTO<br /> <em>1.</em> In via preliminare, va dichiarata l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;eccezione di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario o del Tribunale delle acque pubbliche, spiegata dal resistente Comune di Ospitaletto a mezzo di memorie difensive.<br /> L&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia è, infatti, inammissibile, laddove formulata, come nel caso di specie, solo in note defensionali e non con tempestiva proposizione di specifico motivo di appello incidentale contro la sentenza di primo grado, in conformità  all&#8217;art. 9 Cod. proc. amm., per il quale il difetto di giurisdizione nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronunzia impugnata che in modo implicito o esplicito ha statuito sulla giurisdizione (<em>ex multis</em>, Cons. Stato, V, 11 marzo 2019, n. 1612; 17 settembre 2018, n. 5439; III, 4 agosto 2015, n. 3842).<br /> Nel caso in esame, ricorre la seconda delle predette ipotesi, avendo la sentenza appellata espressamente statuito sulla giurisdizione del giudice amministrativo, respingendo l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione di questo a favore del giudice ordinario, spiegata nel giudizio di primo grado dallo stesso Comune di Ospitaletto.<br /> Ne deriva l&#8217;impossibilità , in seno al presente giudizio, in carenza di proposizione sul punto di un rituale motivo di appello, di contestare la <em>potestas iudicandi</em>; nè osta all&#8217;applicazione della regola codicistica, come ritiene il Comune, il fatto che l&#8217;eccezione sia stata arricchita in appello mediante l&#8217;ulteriore indicazione di altro giudice asseritamente competente (Tribunale superiore delle acque pubbliche): la contestazione infatti è pur sempre rivolta a sovvertire il capo di sentenza relativo alla giurisdizione amministrativa ritenuta dal primo giudice, che, in difetto di proposizione di uno specifico motivo di appello, è passata in giudicato.<br /> Vale comunque rilevare che gli atti di autotutela possessoria per cui è causa, come meglio in fatto, sono diretti non a ripristinare la funzione del canale irriguo da tempo in disuso e allo stato ricoperto, bensì¬ a recuperare la relativa area di sedime per la costruzione di un&#8217;opera pubblica.<br /> Si rende pertanto applicabile il principio ripetuto in giurisprudenza secondo cui quando la natura del corso d&#8217;acqua rileva solo strumentalmente, non avendo gli atti impugnati, diretti a perseguire altri fini, immediata incidenza sul regime delle acque pubbliche, non vi è ragione per adire le competenze specifiche del Tribunale superiore delle acque pubbliche (Cass. Sez. un., 27 aprile 2005, n. 896; 27 ottobre 2006, n. 23070; 17 aprile 2009, n. 9149; 19 aprile 2013, n. 9534; 21 marzo 2017, n. 7154; Cons. Stato, IV, 30 giugno 2017, n. 3230; V, 11 luglio 2016, n. 3055).<br /> <em>1.1.</em> Sempre in via preliminare, deve rilevarsi l&#8217;inammissibilità  delle difese comunali anche laddove sostengono che gli atti gravati, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non costituirebbero espressione dell&#8217;autotutela possessoria di cui all&#8217;art. 823, secondo comma del Codice civile, trattandosi di meri inviti al rilascio, non integranti neanche una vera e propria attività  provvedimentale: anche tale questione non può essere rimessa in discussione nel presente giudizio, avendo formato oggetto di una espressa qualificazione da parte della sentenza appellata, che è sul punto rimasta inoppugnata.<br /> <em>2.</em> Passando al merito dell&#8217;appello, si osserva che il primo giudice ha richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale che afferma che la tutela amministrativa accordata ai beni demaniali dall&#8217;art. 823, secondo comma Cod. civ. sia estendibile anche ai beni del patrimonio indisponibile. In applicazione del predetto principio, ha ritenuto la legittimità  degli atti di autotutela possessoria adottati dal Comune di Ospitaletto, rilevando la loro afferenza a un&#8217;area appartenente al demanio idrico o comunque al patrimonio indisponibile comunale.<br /> Ciò posto, ferma la correttezza del predetto principio generale, tali conclusioni non possono qui trovare conferma.<br /> <em>3.</em> Va innanzitutto escluso, in uno al quarto motivo di appello, che l&#8217;area possa ritenersi attualmente ricompresa nel patrimonio idrico comunale per la presenza al suo interno di un canale irriguo da tempo in disuso e ormai ricoperto.<br /> Restano pertanto assorbite le ulteriori difese sul punto svolte dagli appellati, che hanno eccepito per un verso la violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione dell&#8217;atto amministrativo, facendo rilevare che la natura demaniale idrica del bene è stata invocata dal Comune, che nel secondo atto gravato aveva affermato che la striscia di terreno in parola apparteneva al patrimonio indisponibile dell&#8217;Ente, solo in corso di causa, per altro verso che lo stesso Comune non ha assolto l&#8217;onere su di esso incombente di dimostrare in giudizio che il bene abbia effettivamente natura pubblica.<br /> <em>3.1.</em> Il primo giudice, per affermare che l&#8217;area in parola fa parte del demanio idrico, si è fondato sul fatto storico della presenza di un canale irriguo risultante dalle cartografie catastali. Di contro, ha reputato irrilevante sia che esso non emergesse dalla mappatura del reticolo idrico minore del 2003, recepita nel piano regolatore generale comunale, perchè avente mero valore dichiarativo, sia che la funzione irrigua fosse oramai da tempo completamente esaurita a causa dell&#8217;intensa attività  edificatoria realizzata nell&#8217;intera zona.<br /> Ha poi escluso la sdemanializzazione tacita del bene idrico, osservando che la modifica definitiva dei luoghi, nella parte pìù vicina al canale irriguo in parola, è avvenuta solo nel 2005, con la copertura del canale realizzata in occasione della presentazione di una dichiarazione di inizio attività  per la costruzione di un edificio residenziale e l&#8217;ampliamento di un fabbricato preesistente, ovvero quando era giÃ  vigente il relativo divieto, introdotto dall&#8217;art. 4 della l. 37/1994.<br /> Tale ultima ricostruzione, in particolare, non convince, dovendosi rilevare, di contro, in accoglimento delle censure svolte dagli interessati con la prima parte del quarto motivo di appello, la sdemanializzazione tacita del bene in epoca anteriore al 1994.<br /> <em>3.2.</em> Sul tema, la giurisprudenza ha affermato il principio per cui &#8220;<em>nel regime anteriore a quello introdotto alla l. 5 gennaio 1994, n. 37, art. 4 (che, nel sostituire il testo dell&#8217;art. 947 c.c., ha espressamente escluso, per il futuro, tale eventualità ), la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia pìù adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà  della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà  di rinunzia univoca e concludente da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza</em>&#8221; (Cass., Sez. un. n. 12062 del 2014; 3 marzo 2016, n. 4189).<br /> Nel caso di specie si ravvisano le predette condizioni positive.<br /> In particolare, la circostanza che il canale irriguo non sia da lungo tempo pìù adibito all&#8217;uso pubblico è elemento incontestatamente emergente dal fascicolo di causa, così¬ come è incontestato che il ripristino della funzione irrigua non è il presupposto dei provvedimenti gravati: l&#8217;Amministrazione procedente ha infatti espressamente ricollegato l&#8217;ordine di sgombero di cui trattasi alla realizzazione di un&#8217;opera pubblica del tutto svincolata da tale funzione.<br /> Tanto chiarito, emerge che l&#8217;Amministrazione comunale non è estranea alla sottrazione del bene alla funzione idrica a suo tempo avvenuta, ma ne è anzi il principale attore, avendone determinato l&#8217;avvio a partire dall&#8217;atto di acquisto del mappale 133, avvenuto nel 1973 allo scopo di costruire la palestra contestualmente edificata. Tale costruzione ha infatti determinato, come emerge dalla perizia depositata in primo grado dagli appellanti, l&#8217;edificazione del canale nel tratto interessato dall&#8217;opera pubblica, avvenuta negli anni 70&#8242;-80&#8242;, e la costruzione di un muro all&#8217;interno della proprietà  comunale a opera della stessa Amministrazione, che ha isolato dalla stessa la striscia di terreno poi inglobata nel giardino degli appellanti.<br /> Non si tratta, pertanto, di una mera tolleranza o inerzia, bensì¬ di una condotta positiva, che non può non essere interpretata come riconoscimento della irrilevanza della funzione irrigua del canale presente in tale terreno, che, del resto, è rilevabile anche alla luce della successiva urbanizzazione della zona, che la stessa perizia, precisato non trattarsi di un canale di scolo delle acque, descrive nei seguenti termini: &#8220;<em>L&#8217;ex canale in passato possedeva funzione di canale irriguo per i terreni posti a sud del canale stesso, ma tale funzione è venuta meno nel momento in cui sono cominciate le edificazioni sia a sud che a nord dello stesso, dagli atti esaminati risulta che sul mappale 133 la palestra è stata realizzata giÃ  negli anni 70, mentre a sud per quanto riguarda il mappale dei ricorrenti il primo stabile, posto pìù a sud, è stato edificato nel 1985, mentre ad est il parco è stato realizzato nella seconda metà  degli anni 90 ed il polo scolastico è stato realizzato nel 2003</em>&#8220;.<br /> Nel descritto contesto, non è dato comprendere da quali elementi il primo giudice tragga la conclusione che &#8220;<em>è verosimile che fino a quel momento </em>[ovvero sino al momento della ulteriore copertura del canale realizzata nel 2005]<em> l&#8217;utilità  del canale irriguo non fosse ancora venuta meno, o non completamente</em>&#8220;, e che &#8220;<em>è verosimile, e perfettamente ragionevole, che il muro servisse a proteggere i frequentatori della palestra dalla presenza del fosso, senza interferire con la funzione irrigua rispetto ai terreni collocati a una quota inferiore verso sud</em>&#038;&#8221;: si tratta, infatti, di asserzioni dichiaratamente ipotetiche, che non trovano vieppìù alcun riscontro oggettivo nel fascicolo di causa, mentre non vi è dubbio che il Comune era nella condizioni di poter dimostrare in giudizio in vario modo, laddove effettivamente sussistente, l&#8217;utilità  residua del canale irriguo nel periodo intercorrente tra il 1973 e il 2005, ciò che, invece, non ha fatto.<br /> Inoltre, la persuasività  delle predette affermazioni del primo giudice è ulteriormente sconfessata dalla stessa sentenza appellata, laddove riferisce, contraddittoriamente, che &#8220;<em>era evidente giÃ  all&#8217;epoca della costruzione della palestra comunale, negli anni &#8217;70, che la presenza del canale irriguo era destinata a recedere rispetto alle prospettive di urbanizzazione dell&#8217;intera zona</em> &#038; &#8220;, soprattutto considerando che tale urbanizzazione, sempre per quanto attiene alla ulteriore copertura del canale del 2005, risulta realizzata mediante DIA, che è strumento che, pur non implicando necessariamente una espressa autorizzazione comunale, non esclude il potere di controllo amministrativo sull&#8217;edificazione privata, che, tra l&#8217;altro, avendo a oggetto, in tesi, la copertura di un canale irriguo ancora in funzione, non poteva certo passare inosservata.<br /> Ne deriva che non può dirsi che l&#8217;immutazione definitiva dello stato del canale sia avvenuta nel 2005 a opera esclusiva della DIA menzionata dal primo giudice, in quanto essa non ha costituito altro che l&#8217;inevitabile conseguenza di un processo originatosi ben in precedenza, per effetto delle scelte via via compiute dall&#8217;Amministrazione comunale a partire dalla realizzazione della palestra negli anni &#8217;70, che ha comportato la sottrazione, senza prospettiva di ritorno, del bene idrico alla sua destinazione.<br /> Sulla base di tali evidenze, non può condividersi neanche l&#8217;irrilevanza che il primo giudice ha conferito alla mancata mappatura del canale irriguo nel reticolo minore idrico del 2003, recepito dal vigente PRG del Comune di Ospitaletto: la valenza meramente dichiarativa di tale cartografia non può infatti trasformare in prova l&#8217;assenza di qualsiasi elemento attestante l&#8217;uso pubblico del bene nel periodo intercorrente tra l&#8217;emanazione della legge del 1994 e la DIA del 2005.<br /> <em>4. </em>Va altresì¬ esclusa l&#8217;appartenenza dell&#8217;area in parola al patrimonio comunale indisponibile, come affermato sia dal giudice di prime cure che dal Comune di Ospitaletti nel secondo provvedimento oggetto di impugnativa<br /> Il primo giudice ha sul punto considerato che l&#8217;Ente ha acquistato il mappale in cui è ricompresa l&#8217;area per cui è causa nel 1973 al fine di realizzare la palestra comunale, nonchè, comunque, l&#8217;intendimento del Comune di includere la stessa area (giÃ  erroneamente ritenuta soggetta al regime del demanio idrico) nel proprio patrimonio indisponibile, per effetto del suo previsto asservimento a due beni di tale patrimonio (plesso scolastico e palestra comunale).<br /> Tali elementi non sono perà² sufficienti.<br /> <em>4.1. </em>L&#8217;art. 826 Cod. civ. stabilisce al terzo comma che &#8220;<em>Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio</em>&#8220;.<br /> Tenuto conto di tale ultima locuzione, consolidata giurisprudenza afferma che l&#8217;inclusione di un bene nel patrimonio indisponibile comunale richiede la sussistenza di due requisiti congiunti: la manifestazione di volontà  dell&#8217;ente titolare del diritto reale pubblico, desumibile da un espresso atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà  dell&#8217;ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio; l&#8217;effettiva e attuale destinazione del bene a pubblico servizio (tra tante, Cons. Stato, VI, 29 agosto 2019, n. 5934; IV, 30 gennaio 2019, n. 513; Cass. Civ., Sez. un., 25 marzo 2016, n. 6019; 28 giugno 2006, n. 14685; II, 16 dicembre 2009, n. 26402; 9 settembre 1997, n. 8743).<br /> Il secondo requisito nel caso di specie è del tutto insussistente.<br /> Come sopra giÃ  rilevato, nel corso degli anni &#8217;70 il Comune, successivamente al suo acquisto, ha realizzato sul mappale n. 133, nel cui ambito insiste la striscia di terreno ora rivendicata dal Comune, la palestra comunale, e ha contestualmente delimitato l&#8217;area a ciò destinata mediante l&#8217;edificazione di un muro in cemento armato, escludendo tale striscia.<br /> La predetta porzione di area non è dunque asservita alla palestra, ed è, allo stato, inglobata nel giardino di proprietà  degli appellanti, che, per l&#8217;effetto, l&#8217;hanno da tempo adibita a un uso privato, che è rimasto incontestato sino all&#8217;adozione degli atti di cui si discute.<br /> Nel descritto contesto, il Comune non può utilmente invocare ai fini per cui è causa la destinazione prevista nell&#8217;atto di acquisto, che non è sufficiente ad assoggettare il bene al regime del patrimonio indisponibile (Cons. Stato, 6 dicembre 2007, n. 6259; Cass. Civ., Sez. un., 28 giugno 2006, n. 14865), ove la relativa destinazione non divenga poi effettiva.<br /> E&#8217;, pertanto, fondata la censura di cui pure al quarto motivo di appello, con cui gli interessati sostengono l&#8217;erroneità  della conclusione del primo giudice che annovera la porzione di area in parola tra i beni comunali indisponibili, perchè fondata su una destinazione al pubblico servizio &#8220;<em>pro futuro</em>&#8220;, laddove la giurisprudenza sottolinea la necessità  della sua concreta ed attuale esistenza, con conseguente fondatezza anche del quinto motivo, con cui gli interessati deducono l&#8217;insussistenza dei presupposti per il ricorso allo strumento dell&#8217;autotutela possessoria, da cui sono esclusi, come rilevato anche dal primo giudice, i beni del patrimonio disponibile (Cass. Civ., Sez. un., 3 dicembre 2010, n. 24563).<br /> <em>5.</em> Per tutto quanto precede, assorbita ogni altra censura dedotta dagli interessati, l&#8217;appello deve essere accolto.<br /> In considerazione della peculiarità  e della complessità  della controversia, le spese di giudizio del grado possono essere compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello di cui in epigrafe, lo accoglie, disponendo, per l&#8217;effetto, l&#8217;accoglimento del ricorso di primo grado e l&#8217;annullamento degli atti con esso gravati.<br /> Compensa tra le parti le spese del giudizio del grado.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 novembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Fabio Franconiero, Presidente FF<br /> Valerio Perotti, Consigliere<br /> Giovanni Grasso, Consigliere<br /> Alberto Urso, Consigliere<br /> Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore.</div>
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		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.692</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-2-2020-n-692/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-2-2020-n-692/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.692</a></p>
<p>Anna Pappalardo, Presidente; Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore PARTI:DEL VECCHIO S.R.L. in persona del legale rappresentantep.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Marcello Russo contro &#8211; ISTITUTO AUTONOMO CASE PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVNCIA DI NAPOLI, IN LIQUIDAZIONE &#8211; I.A.C.P. &#8211; NAPOLI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-2-2020-n-692/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.692</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Anna Pappalardo, Presidente; Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore PARTI:DEL VECCHIO S.R.L. in persona del legale rappresentantep.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Marcello Russo contro &#8211; ISTITUTO AUTONOMO CASE PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVNCIA DI NAPOLI, IN LIQUIDAZIONE &#8211; I.A.C.P. &#8211; NAPOLI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. ti Cinzia Coppa, Roberto Ferrari e Rosa Poeta;  &#8211; AGENZIA CAMPANA PER L&#8217;EDILIZIA RESIDENZIALE &#8211; A.C.E.R., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;  nei confronti &#8211; DEL BO IMPIANTI S.R.L. e DEL BO ROMA S.P.A., in persona del legale rappresentantep.t., rappresentati e difesi dagli Avv. ti Raffaele Ferola e Bianca Luisa Napolitano;  &#8211; DEL BO SERVIZI S.P.A. e DEL BO S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Il collegamento economico-finanziario tra imprese gestite da società  del medesimo gruppo non comporta il venir meno dell&#8217;autonomia delle singole società  dotate di personalità  giuridica distinta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Contratti della PA- collegamento economico-finanziario tra imprese gestite da società  del medesimo gruppo-autonomia delle singole società  &#8211; perdita &#8211; va esclusa.</p>
<p> 2.Contratti della PA- centro unitario di imputazione- individuazione &#8211; requisiti.</p>
<p> 3.Contratti della PA- società  capogruppo &#8211; direzione e coordinamento &#8211; integrazione societaria &#8211; forme molteplici evolutive &#8211; si riscontrano.</p>
<p> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Il collegamento economico-finanziario tra imprese gestite da società  del medesimo gruppo non comporta il venir meno dell&#8217;autonomia delle singole società  dotate di personalità  giuridica distinta, alle quali continuano a far carico i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le distinte e rispettive imprese; tale collegamento, pertanto, non è di per se solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra un lavoratore e una di tali società , si estendono ad altre dello stesso gruppo, salva, peraltro, la possibilità  di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, anche ai fini della sussistenza o meno del requisito numerico necessario per l&#8217;applicabilità  della c.d. tutela reale del lavoratore licenziato &#8211; ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento in un&#8217;unica attività  fra i vari soggetti, e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l&#8217;esame delle singole imprese, da parte del giudice del merito.</p>
<p> 2. Il centro unitario di imputazione è stato individuato in presenza dei seguenti requisiti: a) unicità  della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione fra le attività  esercitate tra le varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune ; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività  delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società  titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneo in favore dei vari imprenditori. </p>
<p> 3. </em><em>La direzione ed il coordinamento che compete alla società  capogruppo e che qualifica, ora anche in sede normativa (art. 2497 cod. civ.), il fenomeno dell&#8217;integrazione societaria, può evolversi in forme molteplici che possono riflettere una ingerenza talmente pervasiva da annullare l&#8217;autonomia operativa delle singole società  operative (accreditando un uso puramente strumentale o, in altri termini, puramente &#8220;opportunistico&#8221; della struttura di gruppo), ovvero un rilevante, ma fisiologico, livello di integrazione. In presenza di gruppi genuini, ma fortemente integrati, è giuridicamente possibile concepire un&#8217;impresa unitaria che alimenta varie attività  formalmente affidate a soggetti diversi, il che non comporta sempre la necessità  di superare lo schermo della persona giuridica, nè di negare la pluralità  di quei soggetti, ben potendo esistere un rapporto di lavoro che veda nella posizione del lavoratore un&#8217;unica persona e nella posizione del datore di lavoro pìù persone, rendendo così¬ solidale l&#8217;obbligazione del datore di lavoro.</em> </p>
<p> </p>
</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 12/02/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00692/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 03985/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3985 del 2019, proposto da: <br /> DEL VECCHIO S.R.L., con sede legale in Napoli, alla Via Nelson Mandela, n. 25, in persona del legale rappresentantep.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Marcello Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, alla Via Giosuè Carducci, n. 37 e domicilio digitale, come da p.e.c.: marcellorusso1@avvocatinapolilegalmail.it; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ISTITUTO AUTONOMO CASE PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVNCIA DI NAPOLI, IN LIQUIDAZIONE &#8211; I.A.C.P. &#8211; NAPOLI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. ti Cinzia Coppa, Roberto Ferrari e Rosa Poeta, con domicili digitali, come da p.e.c.: robertoferrari@avvocatinapoli.legalmail.it; cinziacoppa@avvocatinapoli.legalmail.it; rosapoeta@avvocatinapoli.legalmail.it ; <br /> &#8211; AGENZIA CAMPANA PER L&#8217;EDILIZIA RESIDENZIALE &#8211; A.C.E.R., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; DEL BO IMPIANTI S.R.L., corrente in Napoli, Via G. Melisurgo, n. 4, in persona del legale rappresentantep.t., e DEL BO ROMA S.P.A., corrente in Roma, P.zza F. De Lucia, n. 7, in persona del legale rappresentantep.t., rappresentati e difesi dagli Avv. ti Raffaele Ferola e Bianca Luisa Napolitano, con domicilio eletto in Napoli, alla P. zza della Repubblica, n. 2 e domicili digitali come da p.e.c.: raffaele.ferola@cnf.pec.it ; bianca.napolitano@cnf.pec.it ;<br /> &#8211; DEL BO SERVIZI S.P.A. e DEL BO S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, previa emanazione di idonee misura cautelari, anche in via monocratica</p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso principale: </p>
<p style="text-align: justify;">1 &#8211; della determinazione n. 290 del 26.9.2019 a firma del Dirigente dell&#8217;Area Tecnico-Patrimoniale dell&#8217;I.A.C.P in liquidazione, giÃ  I.A.C.P. ed oggi ex lege A.C.E.R., comunicata in pari data a mezzo p.e.c., recante la presa d&#8217;atto ed approvazione dei verbali della gara indetta per l&#8217;affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti ascensori nei comuni di Napoli e Provincia &#8211; Lotto 2 B (CIG 78231603DC &#8211; CUP C27C19000010005) per il triennio 2019 &#8211; 2022 e, per l&#8217;effetto, nonchè l&#8217;aggiudicazione della commessa in favore del costituendo R.T.I. Del Bo Impianti S.r.l. &#8211; Del Bo Roma s.r.l. e l&#8217;autorizzazione alla consegna degli impianti sotto le riserve di legge in favore dell&#8217;affidatario;</p>
<p style="text-align: justify;">2 &#8211; di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, per quanto di ragione, ivi compresi tutti i verbali di seduta riservata e pubblica nonchè tutti gli atti adottati dalla S.A. nella misura in cui non è stata disposta l&#8217;esclusione del R.T.I Del Bo Impianti S.r.l. &#8211; Del Bo Roma S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">e per l&#8217;accertamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del diritto della Del Vecchio S.r.l. a vedersi aggiudicato il servizio di manutenzione degli impianti elevatori di pertinenza dell&#8217;IACP Napoli, cd. Lotto 2B;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell&#8217;art. 122 del D.Lgs. n. 104/2010, con diverso operatore economico;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">alla reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l&#8217;obbligo a carico della Stazione appaltante, unitamente all&#8217;affidamento in favore della Del Vecchio S.r.l., di sottoscrizione del relativo contratto, attesa la disponibilità  della ricorrente a subentrare, ai sensi dell&#8217;art. 121, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010, espressamente dichiarata con la proposizione del presente atto, nella denegata ipotesi in cui nelle more esso sia stipulato dall&#8217;affidataria;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ancora, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Collegio non dovesse dichiarare l&#8217;inefficacia del contratto d&#8217;appalto eventualmente stipulato, per la condanna dell&#8217;Amministrazione intimata al risarcimento per equivalente dei danni subiti, nella misura in cui verranno provati in corso di giudizio e, comunque, non inferiore all&#8217;utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; quanto al ricorso incidentale presentato da Del Bo Impianti S.r.l., notificato il 16.10.2019 e depositato il medesimo giorno:</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">a) dei verbali di gara;</p>
<p style="text-align: justify;">b) della graduatoria provvisoria e definitiva e relativi provvedimenti di approvazione, nella parte in cui includono al secondo posto Del Vecchio;</p>
<p style="text-align: justify;">c) di ogni altro atto precedente, concomitante o successivo, viziato dalla mancata esclusione della Del Vecchio S.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti i ricorsi, principale ed incidentale, con i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;I.a.c.p. della Provincia di Napoli;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del controinteressato Raggruppamento Temporaneo di Imprese Del Bo Impianti S.r.l. e Del Bo Roma S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le produzioni delle parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il decreto cautelare n. 1660 del 12 ottobre 2019 di questa Sezione;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l&#8217;ordinanza n. 1828 del 15 novembre 2019 di questa Sezione;</p>
<p style="text-align: justify;">Uditi &#8211; Relatore alla pubblica udienza del 14 gennaio 2020 il dott. Vincenzo Cernese &#8211; i difensori delle parti come da verbale di udienza;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 120, co. 2 bis, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con la determinazione dirigenziale dell&#8217;Area Tecnico Patrimoniale n. 71 del 7.3.2019, l&#8217;Istituto Autonomo delle Case Popolari per la Provincia di Napoli indiceva una gara ai sensi dell&#8217;art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per l&#8217;affidamento del &#8220;Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti ascensori di pertinenza di IACP Napoli nei Comuni di Napoli e Provincia &#8211; Lotto 2B (CIG 78231603DC &#8211; CUP C27C19000010005) per il triennio 2019/2022&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La commessa, da affidarsi con il criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa di cui all&#8217;art. 95 comma 2 del medesimo Decreto, prevedeva un importo complessivo a base d&#8217;asta pari a 1.590.000,00 euro, di cui 19.672,86 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.</p>
<p style="text-align: justify;">La Del Vecchio S.r.l., attuale gestore del servizio, in possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis e gestore uscente, veniva ammessa e partecipava alla suddetta procedura di gara ed alla scadenza del termine prescritto (12.4.2019), come risulta dal verbale della seduta pubblica di gara del 17.4.2019, pervenivano n. 4 offerte, tutte ammesse a seguito del soccorso istruttorio (cfr. seduta pubblica n. 2 del 9.5.2019): Paravia Elevators Service S.r.l., SAS S.r.l., R.T.I. Del Bo Impianti S.r.l. &#8211; Del Bo Roma S.r.l. e, per l&#8217;appunto, Del Vecchio S.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">La procedura di gara aveva il suo svolgimento e, nel corso delle sedute riservate del 1.7.2019, 4. 7.2019, 8.7.2019, 16. 7.2019 e 18.7.2019, 24.07.2019 e 25.07.2019, la Commissione procedeva allo scrutinio tecnico.Nel corso della terza seduta pubblica del 12.9.2019, si procedeva alla comunicazione dei punteggi attribuiti e all&#8217;apertura delle buste contenenti l&#8217;offerta economica, determinandosi la seguente graduatoria finale:</p>
<p style="text-align: justify;">1. R.T.I. Del Bo Impianti S.r.l. &#8211; Del Bo Roma S.r.l.: 89,894/100 punti (69,884/80 punti per la componente tecnica e 20/20 per quella economica, forte di un ribasso del 38,291%);</p>
<p style="text-align: justify;">2. Del Vecchio S.r.l.: 86,196/100 punti (66,914/80 &#8211; 19,282/20);</p>
<p style="text-align: justify;">3. Paravia Elevators&#8217; Service S.r.l.: 66,038/100 punti (51,629/80 &#8211; 14,409/20);</p>
<p style="text-align: justify;">4. SAS S.r.l.: esclusa per non aver superato la soglia di sbarramento di cui al par. XI.3 del Disciplinare.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 14.9.2019, onde evitare pregiudizi discendenti dalla discontinuità  nella conduzione degli impianti, l&#8217;IACP Napoli disponeva la proroga del servizio corrente alla Del Vecchio S.r.l. con decorrenza dal 15.9.2019 e fino al 14.10.2019 incluso.</p>
<p style="text-align: justify;">Eseguite le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali nonchè in merito alla congruità  dei corrispettivi di manodopera dichiarati in calce all&#8217;offerta economica, e preso atto che con la determinazione dirigenziale n. 290 del 26.9.2019 a firma del Dirigente dell&#8217;Area Tecnico-Patrimoniale dell&#8217;I.A.C.P in liquidazione, giÃ  I.A.C.P., previa approvazione dei verbali della gara de quo aveva aggiudicato la commessa in favore del costituendo R.T.I. Del Bo Impianti S.r.l. &#8211; Del Bo Roma s.r.l., la società  Del Vecchio S.r.l., , con ricorso notificato il 10.10.2019 e depositato il medesimo giorno, propone la formale impugnazione in epigrafe, con particolare riferimento al provvedimento di aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente chiede, altresì¬, l&#8217;accertamento del diritto all&#8217;aggiudicazione del servizio di manutenzione degli impianti elevatori di pertinenza dell&#8217;IACP Napoli, cd. Lotto 2B, nonchè dell&#8217;inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell&#8217;art. 122 del D.Lgs. n. 104/2010, con diverso operatore economico ed, infine, la condanna della Stazione appaltante alla reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l&#8217;obbligo a carico della Stazione appaltante, unitamente all&#8217;affidamento in favore della Del Vecchio S.r.l., di sottoscrizione del relativo contratto, attesa la disponibilità  della ricorrente a subentrare, ai sensi dell&#8217;art. 121, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010, espressamente dichiarata con la proposizione del presente atto; nella denegata ipotesi in cui nelle more esso sia stipulato dall&#8217;affidataria; ovvero, in subordine per equivalente monetario dei danni subiti, nella misura in cui verranno provati in corso di giudizio e, comunque, non inferiore all&#8217;utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituivano in giudizio il controinteressato Raggruppamento Temporaneo di Imprese Del Bo Impianti S.r.l. e Del Bo Roma S.r.l., preliminarmente eccependo l&#8217;inammissibilità  del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto perchè infondato</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva altresì¬ la stazione appaltante, contestando la fondatezza della domanda. </p>
<p style="text-align: justify;">In data 16.10.2019, il suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese Del Bo contestava la mancata esclusione della Del Vecchio, proponendo il ricorso incidentale avverso i seguenti atti: a) verbali di gara relativamente alla ammissione di Del Vecchio; a) graduatoria provvisoria e definitiva e relativi provvedimenti di approvazione nella parte in cui includono al secondo posto Del Vecchio; c) ogni altro atto precedente, concomitante o successivo viziato dalla mancata esclusione di Del Vecchio,</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;ordinanza in epigrafe questa Sezione respingeva l&#8217;istanza cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2020 i ricorsi, principale ed incidentale, erano ritenuti in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Si premette che, con verbale del 14.10.2019 l&#8217;I.A.C.P., vista la determina dirigenziale n. 290 del 26.09.2019, n. 709, nella quale venivano approvati gli esiti di gara e la consegna dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori all&#8217;aggiudicataria A.t.i. Del Bo Impianti S.r.l. sotto le riserve di legge (da intendersi sciolte, senza altre formalità  con la sopravvenienza del contratto). </p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;articolata censura del ricorso principale viene dedotta la violazione di legge (art. 46 della Direttiva UE 2014/24; art. 51 D.L. vo n. 50/2016; art. 41 Cost.; violazione della Sez. IX del Disciplinare di Gara), la elusione dei principi dei principi di autonomia e libera determinazione dell&#8217;iniziativa economica, nonchè l&#8217;eccesso di potere (per ingiustizia manifesta, erronea ponderazione della fattispecie contemplata, irragionevolezza ed abnormità , altri profili), al riguardo deducendo che il costituendo R.T.I. Del Bo Impianti S.r.l. &#8211; Del Bo Roma S.r.l. andava certamente escluso dalla selezione in esame per effetto del meccanismo di affidamento dei Lotti di cui alla sezione IX del Disciplinare in base al quale, testualmente, &#8220;gli appalti in oggetto sono singolarmente aggiudicabili e pertanto l&#8217;impresa aggiudicataria del Lotto 2A sarà  esclusa dalla partecipazione alla g ara relativa al Lotto 2B&#8221; . In proposito la ricorrente deduce che il &#8220;gruppo Del Bo&#8221;, che trova la sua matrice proprio nella mandataria del Raggruppamento contro-interessato Del Bo Impianti S.r.l. (controllante, nella misura del 100% delle quote sociali, della mandante, Del Bo Roma S.r.l., nonchè della Del Bo Servizi S.p.A. e della Del Bo S.p.A.), risulta beneficiario giÃ  del Lotto 2A affidato, come risulta per tabulas, al costituendo R.T.I. Del Bo Servizi S.p.A. &#8211; Del Bo S.p.A..Pur non volendo porre in discussione la possibilità  di partecipare alla selezione di entrambi i Lotti, nè sostenersi &#8211; se non in via subordinata &#8211; che l&#8217;esclusione radica sulla assiomatica di un centro decisionale unico, ritiene debba accedersi ad una qualificazione &#8220;sostanziale&#8221; delle imprese del Gruppo Del Bo che ne fanno, tanto sotto il profilo civilistico quanto sotto il profilo amministrativo, un&#8217;entità  unitaria. </p>
<p style="text-align: justify;">In ragione della notoria enormità  del parco impianti di IACP Napoli che globalmente inteso, identifica una delle maggiori commesse pubbliche del settore manutentivo ascensoristico, storicamente l&#8217;Istituto ha suddiviso nei Lotti 1 e 2 le proprie commesse proprio per garantire l&#8217;ottimizzazione del service . Il principio della divisione in lotti è sancito dall&#8217;art. 51 del Codice dei contratti pubblici, in armonia con l&#8217;art. 46 della Direttiva n. 24/2014, (consentendo una proporzionale contrazione dei requisiti di ammissione e meccanismi di affidamento funzionali ad una pìù democratica e concorrenziale procedura di affidamento e tale è, dunque, la ratio intrinseca della sezione IX).</p>
<p style="text-align: justify;">Il meccanismo introdotto dall&#8217;Amministrazione risponde all&#8217;esigenza di garantire la massima tutela del mercato consentendo, nello spirito della Direttiva n. 24/2014, che pìù PMI possano contendersi le porzioni di commessa, ma è evidente che un Gruppo di imprese che decide di competere per l&#8217;aggiudicazione di tutti i lotti (e non di solo uno, nonostante il limite di aggiudicazione previsto dalla lex specialis), frazionando la propria partecipazione attraverso società  formalmente distinte, elude la norma e le stesse regole della competizione; ciò è quanto è nella specie accaduto, laddove la società  Del Bo Impianti S.r.l., mandataria del R.T.I. affidatario del Lotto 2B, è la proprietaria nella misura del 100%: sia della Del Bo Servizi S.p.A. e della Del Bo S.p.A., raggruppande che si sono aggiudicate il Lotto 2A; sia della Del Bo Roma S.r.l., che ha partecipato in veste di mandante del Raggruppamento affidatario. </p>
<p style="text-align: justify;">Si lamenta dunque elusione della clausola del capitolato, atteso che la Del Bo Impianti S.r.l. è proprietaria del 100%, con controllo integrale e dominante delle società  Del Bo Roma S.r.l., Del Bo S.p.A. e Del Bo Servizi S.p.A. e quale cd. impresa capogruppo, essa redige il bilancio consolidato ricevendo utili dalle proprie controllate, pari, nel corso del solo 2018, ad almeno 890.000,00 euro. Cfr. pagg. 21 di 46 del bilancio consolidato.</p>
<p style="text-align: justify;">Atteso che le stesse persone fisiche hanno il controllo di tutta la galassia Del Bo e percepiscono, attraverso il meccanismo della holding di partecipazione, i frutti delle commesse indipendentemente da quale società  li abbia prodotti, la partecipazione con l&#8217;una piuttosto che con l&#8217;altra impresa è esclusivamente formale giacchè, in termini di utilità  finale, il corrispettivo dei diversi appalti aggiudicati resta in capo ai soci della Del Bo Impianti S.r.l., tutti parte della famiglia Del Bo, quale logico corollario della constatazione che la Del Bo Impianti S.r.l. ha direttamente e per il tramite delle proprie controllate, partecipato ad entrambi i Lotti finendo nella sostanza per aggiudicarseli;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di conseguenza, ai sensi degli artt. 51 D.Lgs. 50/2016 e della regola di &#8220;scorrimento&#8221; sancita dalla sezione IX del Disciplinare, tenuto conto dell&#8217;esito della selezione riferita al Lotto 2A, il Raggruppamento Del Bo Impianti S.r.l. &#8211; Del Bo Roma S.r.l. avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura del Lotto 2B con conseguente scorrimento della graduatoria, a vantaggio della società  ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente si richiama ai predicati normativi e giurisprudenziali comunitari, sia all&#8217;art. 46 della Direttiva 24/2014 che agli artt. 101 e ss. del T.F.U.E. e all&#8217;interpretazione che, ad essi, ha riservato la C.G.U.E. nella elaborazione del principio della supremazia della concorrenza in base al quale, nel ponderare un mercato e l&#8217;influenza che su di esso possa esercitare un&#8217;impresa, deve essere unitariamente e sostanzialmente intesa, prescindendosi dalle sue componenti, anche formali e/o strettamente giuridiche (cfr. sentenza Akzo Nobel e a./Commissione) .</p>
<p style="text-align: justify;">La censura, nei vari profili in cui si articola, è fondata nei termini di cui appresso.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; il caso di premettere brevi cenni in fatto sulle ragioni &#8220;storiche&#8221; della suddivisione in Lotti 2A e 2B dell&#8217;appalto del servizio di manutenzione ascensoristica dell&#8217;I.a.c.p. e la condizione &#8220;problematica&#8221; del cd. Lotto 1, circostanze che hanno condotto alla introduzione della sezione IX del Disciplinare.</p>
<p style="text-align: justify;">Si prendono le mosse dalle due gare del 2012 che furono state gestite in parallelo dalla Commissione di gara approdando al medesimo risultato: in entrambi i casi, infatti, venne premiata l&#8217;offerta del Consorzio Del Bo S.c.a.r.l., vale a dire di quel soggetto che &#8220;conduceva&#8221; gli oltre mille impianti di pertinenza dell&#8217;Istituto dal 2005 e che, peraltro, aveva &#8220;ereditato&#8221; (in termini di sostanziale continuità ) la commessa precedente da imprese e/o società  poi divenute consorziate; la Del Vecchio S.r.l. &#8211; giunta al secondo posto della graduatoria sul Lotto 2 (non avendo potuto partecipare, per via della rilevanza dei requisiti di ammissione, al Lotto 1) &#8211; impugnÃ² il provvedimento di aggiudicazione innanzi al T.A.R. Campania (R.G. n. 11/2013) che con sentenza n. 6066 del 30.12.2013 rigettà² tutti i motivi di doglianza. La decisione fu appellata al Consiglio di Stato (R.G. n. 2211/2014) che in conseguenza dell&#8217;accoglimento della censura proposta in via di estremo subordine, in riforma della sentenza di primo grado, accolse &#8220;la domanda di annullamento degli atti di gara e, stante l&#8217;espressa richiesta della Del Vecchio, dichiarava l&#8217;inefficacia del contratto stipulato tra lo I.a.c.p. di Napoli ed il Consorzio Del Bo all&#8217;esito della procedura di gara oggetto della presente impugnazione&#8221; (cfr. sentenza n. 2157 del 27.4.2015).</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione del Consiglio di Stato &#8211; che ha poi resistito anche al ricorso per Cassazione promosso dal Consorzio Del Bo S.c.a.r.l. (cfr. SS.UU. n. 7295 del 22.3.2017) &#8211; fu ottemperata dall&#8217;Istituto che nel 2015 decise, in omaggio ai principi del favor admissionis, tenuto conto che nelle more erano trascorsi giÃ  tre anni dall&#8217;avvio della gestione del servizio (2012), di suddividere il Lotto &#8220;2&#8221; nei sub-Lotti 2A e 2B.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel 2019 l&#8217;Istituto, piuttosto che riaccordare gli originari Lotti funzionali &#8220;1 e 2&#8221; ed indire una procedura idonea a garantire il cd. favor admissionis, ha nuovamente tenuto in disparte il Lotto 1 (che vive ormai di vita propria ed è stato affidato al Consorzio Del Bo S.c.a.r.l.) indicendo, quanto al cd. Lotto 2, un&#8217;unica gara distinta nei due ambiti o sub-lotti, 2A e 2B, ed in omaggio ai principi di tutela delle PMI e della concorrenza, si era ritenuto necessario introdurre alla sezione IX del Disciplinare ( con la clausiola : &#8220;Gli appalti in oggetto sono singolarmente aggiudicabili e pertanto l&#8217;impresa aggiudicataria del Lotto 2A sarà  esclusa dalla partecipazione alla gara relativa al Lotto 2B&#8221;), il divieto di aggiudicazione allo stesso operatore economico, mediante il meccanismo di scorrimento previsto &#8220;a monte&#8221; dalla norma. </p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto, osserva il Collegio che la previsione della sezione IX si presenta in piena sintonia con l&#8217;art. 51 del codice dei Contratti Pubblici che, in armonia con l&#8217;art. 46 della Direttiva n. 24/2014, consente alle Stazioni Appaltanti di suddividere le commesse di rilievo in Lotti pìù piccoli (consentendo una proporzionale contrazione dei requisiti di ammissione) e di introdurre meccanismi di affidamento funzionali ad una pìù democratica e concorrenziale procedura di affidamento.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare la citata disposizione prevede al comma 3:&#8221; 3. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la facoltà  di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell&#8217;invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì¬, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l&#8217;applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l&#8217;aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo (&#038;&#038;) &gt;&gt; </p>
<p style="text-align: justify;">In proposito la giurisprudenza ha ritenuto che vada privilegiato il favor per la suddivisione in lotti di un appalto: &lt;&lt; In relazione a quanto previsto dall&#8217;art. 51 d.lg. n. 50 del 2016 e alla verifica del corretto esercizio della discrezionalità  da parte della stazione appaltante circa il bilanciamento tra le esigenze organizzative della stessa e la tutela delle piccole e medie imprese, costituisce principio di carattere generale la preferenza per la suddivisione in lotti di un contratto pubblico, La stazione appaltante può derogare a tale principio per giustificati motivi, che devono perà² essere puntualmente espressi nel bando o nella lettera di invito, dal momento che il precetto della ripartizione in lotti è funzionale alla tutela della concorrenza, la cui violazione si verifica in caso di previsione di lotti di importo spropositato e riferiti ad ambiti territorialmente incongrui. Come qualsiasi scelta della pubblica amministrazione, anche la suddivisione in lotti di un contratto pubblico si presta ad essere sindacata in sede giurisdizionale amministrativa e ciò ancorchè l&#8217;incontestabile ampiezza del margine di valutazione attribuito all&#8217;amministrazione in questo ambito conduca a confinare questo sindacato nei noti limiti rappresentati dai canoni generali dell&#8217;agire amministrativo, ovvero della ragionevolezza e della proporzionalità  &gt;&gt; (Consiglio di Stato sez. III, 21/03/2019, n.1857). </p>
<p style="text-align: justify;">Nella procedura in esame, anche alla stregua delle &#8221; ragioni storiche&#8221; che hanno condotto alla introduzione della Sezione IX del disciplinare, la motivazione della suddivisione in lotti della commessa appare pienamente legittima .</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, preso atto che la Stazione appaltante con la previsione della sezione IX del Disciplinare ha fatto uso della facoltà  prevista dal comma 3 del citato articolo 51, nel caso di specie,la aggiudicazione di entrambi i lotti a società  del gruppo Del Bo presenta una violazione della ratio della clausola della lex specialis .</p>
<p style="text-align: justify;">In argomento, occorre verificare il rilievo dell&#8217;impresa unica sottostante al gruppo.</p>
<p style="text-align: justify;">In materia lavoristica, la giurisprudenza ha sostenuto che il collegamento economico-finanziario tra imprese gestite da società  del medesimo gruppo non comporta il venir meno dell&#8217;autonomia delle singole società  dotate di personalità  giuridica distinta, alle quali continuano a far carico i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le distinte e rispettive imprese; tale collegamento, pertanto, non è di per se solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra un lavoratore e una di tali società , si estendono ad altre dello stesso gruppo, salva, peraltro, la possibilità  di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, anche ai fini della sussistenza o meno del requisito numerico necessario per l&#8217;applicabilità  della c.d. tutela reale del lavoratore licenziato &#8211; ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento in un&#8217;unica attività  fra i vari soggetti, e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l&#8217;esame delle singole imprese, da parte del giudice del merito&#8221; (Cass. n. 6707 del 2004).</p>
<p style="text-align: justify;">Il centro unitario di imputazione è stato individuato in presenza dei seguenti requisiti: &#8220;a) unicità  della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione fra le attività  esercitate tra le varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune ; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività  delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società  titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneo in favore dei vari imprenditori&#8221; (Cass. n. 25763 del 2009; Cass. n. 11107 del 2006).</p>
<p style="text-align: justify;">Un passo successivo nella sistemazione del tema, nel senso della ammissione di una co- datorialità  in riferimento a gruppi genuini, è stato compiuto, sulla scia della nozione di &#8220;direzione e coordinamento&#8221; di società , introdotto dall&#8217;art. 2497 cod. civ. in coerenza col peso attribuito dall&#8217;ordinamento Eurounitario alla nozione di gruppo di imprese.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è sostenuto (Cass. n. 25270 del 2011) che &#8220;la direzione ed il coordinamento che compete alla società  capogruppo e che qualifica, ora anche in sede normativa (art. 2497 cod. civ.), il fenomeno dell&#8217;integrazione societaria, può evolversi in forme molteplici che possono riflettere una ingerenza talmente pervasiva da annullare l&#8217;autonomia operativa delle singole società  operative (accreditando un uso puramente strumentale o, in altri termini, puramente &#8220;opportunistico&#8221; della struttura di gruppo), ovvero un rilevante, ma fisiologico, livello di integrazione&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è aggiunto che, in presenza di gruppi genuini, ma fortemente integrati, &#8220;è giuridicamente possibile concepire un&#8217;impresa unitaria che alimenta varie attività  formalmente affidate a soggetti diversi, il che non comporta sempre la necessità  di superare lo schermo della persona giuridica, nè di negare la pluralità  di quei soggetti, ben potendo esistere un rapporto di lavoro che veda nella posizione del lavoratore un&#8217;unica persona e nella posizione del datore di lavoro pìù persone, rendendo così¬ solidale l&#8217;obbligazione del datore di lavoro (cfr. anche Cass., n. 4274 del 2003).</p>
<p style="text-align: justify;">I principi enucleati dalla Suprema Corte possono essere applicati al caso in esame nei termini che segue.</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva il Collegio che la questione non si risolve tanto in una dicotomia netta unità /pluralità  delle imprese, mirando la sezione IX del Disciplinare a sventare il rischio anche soltanto di una mera cointeressenza fra imprese, pur formalmente autonome e distinte. In proposito, pur prevedendo la clausola il divieto di aggiudicazione di entrambi i lotti alla stessa impresa, è proprio la nozione di identità  di impresa a dover essere applicata in maniera conforme allo spirito ed allo scopo alla disposizione, quindi non formalisticamente ma avendo riguardo alla identità  di flussi finanziari generati dalla attribuzione della commessa pubblica .</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, per rispondere alla ratio che anima il divieto di cui alla Sezione IX, è sufficiente anche la prova di intrecci societari che dimostrino il perseguimento di obiettivi economici (sia pure in parte) condivisi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie, partendo dal dato incontestabile ed incontestato della situazione di controllo totale al 100% assolta dalla controllante Del Bo Impianti S.r.l. nei confronti delle controllate Del Bo Roma S.r.l. e Del Bo Servizi S.p.a. &#8211; quest&#8217;ultima aggiudicataria, in uno alla Del Bo S.p.a. del lotto 2° &#8211; e pur senza voler accedere alla tesi estrema di parte ricorrente che teorizza dell&#8217;esistenza di una &#8220;impresa unica&#8221;, implicante una genericità  ed indistinzione delle posizioni dei singoli soci all&#8217;interno di tale impresa, tale da annullare &#8211; quanto meno sotto il profilo economico-finanziario &#8211; in toto l&#8217;autonomia e forsanche l&#8217;autodeterminazione delle singole imprese , è indiscutibile che la sopra descritta situazione, è indice di una comune ed indistinta economia delle imprese stesse.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza il predetto rapporto di controllo, nel senso del possesso totalitario delle quote delle altre società  indicate, pone le precondizioni per cui pur in presenza di soggetti formalmente distinti, il passaggio di flussi finanziari dall&#8217;uno all&#8217;altro , e la formazione di un bilancio consolidato di gruppo, comportino che si debba dire integrata la ratio del divieto di cui alla citata clausola del capitolato, .</p>
<p style="text-align: justify;">Nella memoria di costituzione in giudizio il Raggruppamento resistente osserva che un bando frazionato in lotti comporta l&#8217;autonomia delle procedure afferenti ai lotti, tanto che ciascuno di essi costituisce gara distinta e dÃ  luogo a un distinto appalto (T.A.R. Lazio, IIIQ, n. 2637/2016; Cons. Stato, V, n. 52/q2017) ed, inoltre che nessuna norma vieta che pìù società , appartenenti al medesimo gruppo, partecipino a gare distinte, quali sono i lotti in questione e nessuna norma vieta a persone fisiche di assumere partecipazioni in pìù società , ciascuna delle quali dotata di autonoma soggettività  giuridica, strutturale ed economica.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto sopra rilevato è incontestabile, ma quel che viene in rilievo nella presente sede, in forza della Sezione IX del Disciplinare , è che la scelta dall&#8217;aggiudicatario è vincolata in negativo dalla prova dell&#8217;esistenza di un&#8217;economia che accomuna le imprese, non in quanto appartenenti ad un medesimo gruppo, ma in quanto gli intrecci societari esistenti portano ad un possesso totalitario delle quote delle altre società  da parte della Del Bo Impianti S.r.l. .</p>
<p style="text-align: justify;">Non viene pertanto in rilievo un divieto di partecipazione contestuale di pìù imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, o facenti capo ad un unico centro decisionale, che ha portato la giurisprudenza ad occuparsi del diverso problema della &#8220;medesimezza&#8221; delle offerte .</p>
<p style="text-align: justify;">A tali diversi fini, ovvero per inferiore il reciproco condizionamento tra le offerte formulate, alla relazione di controllo tra imprese deve aggiungersi la prova circa il fatto &#8220;[che] la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale&#8221;. Ciò, in quanto la riconducibilità  di due o pìù offerte a un unico centro decisionale costituisce ex se elemento idoneo a violare i generali principi in tema di par condicio, segretezza e trasparenza delle offerte (in tal senso, ex multis, Cons Stato, V, 18 luglio 2012, n. 4189) &gt;&gt; (Consiglio di Stato sez. V, 04/01/2018, n.58).</p>
<p style="text-align: justify;">Le obiezioni in tal senso delle imprese controinteressate non colgono il fuoco delle contestazioni attoree, che- ferma restando la regolarità  della intera procedura e la mancanza di ogni contestazione circa le operazioni di gara e l&#8217;aggiudicazione, si appuntano al diverso problema della valenza e della ampiezza da dare alla clausola di cui all&#8217;art. IX del capitolato.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si tratta pertanto di impedire un preventivo concerto delle offerte (ex multis, Cons. Stato, V, 16 dicembre 2016 n. 5324) tale da comportare un vulnus al principio di segretezza delle stesse (Cons. Stato, V, 11 luglio 2016, n. 3057): in tal caso invero si porrebbe il problema della necessaria dimostrazione dal nesso tra il .rapporto di controllo tra società  ex art. 2359 e la sua influenza negativa sul corretto andamento della gara medesima, attraverso elementi oggettivi di riconoscibilità  del collegamento sostanziale (T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 10/09/2007, n.2333). </p>
<p style="text-align: justify;">Nella procedura in esame invero quel che determina la operatività  della clausola di esclusione ex post- in ragione della diversa ratio di evitare la formazione di un mercato monopolistico- è la struttura economica delle società , che viene a concentrare tutti i ricavi imprenditoriali nelle stesse mani. I suddetti elementi oggettivi devono ritenersi sussistenti, laddove, dalla documentazione versata in atti, risulta che la società  Del Bo Impianti S.r.l., mandataria del R.T.I. affidatario del Lotto 2B, è la proprietaria nella misura del 100%: delle azioni o quote sia della Del Bo Servizi S.p.A. e della Del Bo S.p.A., raggruppande che si sono aggiudicate il Lotto 2A; sia della Del Bo Roma S.r.l., che ha partecipato in veste di mandante del Raggruppamento affidatario; </p>
<p style="text-align: justify;">A tale riguardo, risulta dall&#8217;Allegato 012 &#8220;Partecipazioni della Del Bo Impianti S.r.l.&#8221;, che quest&#8217;ultima possiede (oltre alla quota del 100% della del BO ROMA S.R.L., che figura quale Mandante del Raggruppamento risultato aggiudicatario del lotto 2B per cui è causa) anche le azioni pari al 100% sia della Del Bo S.p.a. (per euro 5.400,00), sia della Del Bo Servizi S.p.a. (per euro 2.150,00), risultate aggiudicatarie del lotto 2A.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che, con riferimento alla gara di appalto in esame, la situazione di possesso totalitario sopra indicata induce a ritenere che l&#8217;aggiudicazione sia per il lotto 2A che per il lotto 2B sia avvenuta in favore del medesimo centro di interesse economico e, ciò, nonostante la incontestabile diversità  della veste formale rivestita dai soggetti facenti parte dei raggruppamenti che risultano aggiudicatari del lotto 2A e 2B.</p>
<p style="text-align: justify;">V&#8217;è, pertanto, quanto basta per ritenere oggettivamente esistente un contrasto con la ratio della Sezione IX del Disciplinare con la quale si vuole impedire che la totalità  delle commesse in tema di manutenzione degli ascensori del patrimonio immobiliare dell&#8217;IACP avvenga o sia comunque riconducibile appannaggio del medesimo soggetto o entità  economica che dir si voglia.</p>
<p style="text-align: justify;">Si configura pertanto una violazione della sezione IX del Disciplinare, e dello stesso art. 51 del Codice dei contratti pubblici, </p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; invero inconfutabile che la Del Bo Impianti S.r.l., quale cd. impresa capogruppo, redige il bilancio consolidato ricevendo utili dalle proprie controllate (nel solo anno 2018, come pure emerge dalla documentazione versata in atti, si è giovata di utili dalla Del Bo Roma S.r.l. per 700.000,00 euro e dalla Del Bo Servizi S.p.A. per 1.400.000,00 Euro ,oltre a quelli ricevuti da tutte le controllate negli anni precedenti), con la conseguenza che i suoi soci (cfr. visura camera allegata) si giovano di flussi finanziari indistinti (pari, nel corso del solo 2018, ad almeno 890.000,00 euro).</p>
<p style="text-align: justify;">Il resistente Raggruppamento asserisce che, nel caso di specie, la ricorrente, al di lÃ  dell&#8217;inconferente richiamo a giurisprudenza sull'&#8221;impresa unica&#8221;, inapplicabile al di fuori della disciplina speciale antitrust, non ha fornito alcuna allegazione, nè tantomeno dimostrazione, di circostanze di fatto idonee ad elidere o attenuare l&#8217;autonomia giuridica gestionale ed organizzativa delle società  del gruppo Del Bo partecipanti alle distinte gare in questione. </p>
<p style="text-align: justify;">La tesi non considera che il controllo esercitato al 100% sulle controllate dalla Del Bo Impianti S.r.l. comporta la presenza di elementi tali da far scattare la clausola di .aggiudicazione. </p>
<p style="text-align: justify;">Ciò che rileva è la presenza di una clausola della lex specialis di gara che è rimasta incontestata da parte delle resistenti, le quali vorrebbero accreditarne una lettura letterale e riduttiva, in quanto ferma alla nozione formale di &#8220;stessa impresa&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">In contrario, tale nozione va letta in senso teleologico, potendo essere riferita anche a soggetti giuridici che, pur formalmente distinti come nel caso in esame, condividono i risultati economici della gestione.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito , proprio al fine antielusivo della clausola col cd. vincolo di aggiudicazione, può essere introdotto da parte della stazione appaltante l&#8217;obbligo per imprese collegate di presentarsi sempre sotto la stessa veste giuridica; obbligo che è stato ritenuto legittimo: In una gara in lotti con numero massimo di lotti aggiudicabile dal singolo concorrente (c.d. vincolo di aggiudicazione), si afferma che assume portata anti-elusiva della regola la previsione dell&#8217;obbligo dei concorrenti di presentarsi in tutti i lotti sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 51 del Codice Appalti, da un lato, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti (comma 2): quindi eventualmente è possibile limitare il numero di lotti dove gli operatori economici possono concorrere (c.d. vincolo di partecipazione).</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la facoltà  di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell&#8217;invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare (comma 3).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel secondo caso si parla di vincolo di aggiudicazione, e in quel caso devono essere indicate &#8220;le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l&#8217;applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l&#8217;aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una regola con finalità  pro-concorrenziale: alla base della previsione del vincolo di aggiudicazione vi è la volontà  di assicurare ad un numero maggiore di imprese (anche minori, che altrimenti sarebbero schiacciate da quelle pìù rilevanti sul mercato) di aggiudicarsi uno o pìù lotti, in tal modo concorrendo anche a rimpinguare i loro requisiti di capacità  economico-finanziaria e di capacità  tecnica e consentendo di superare la concentrazione degli appalti in capo a poche imprese (così¬ T.A.R. Lazio, sez. II, 5 dicembre 2018, n. 11813).</p>
<p style="text-align: justify;">La clausola persegue un favor per la massima partecipazione delle piccole e medie imprese, nella cui direzione va proprio la previsione del vincolo di aggiudicazione, unitamente alla suddivisione in lotti. Orbene, qualora in presenza di vincolo di aggiudicazione la stazione appaltante limiti la libertà  dei concorrenti, imponendogli di mantenere la stessa identica forma organizzativa per tutti i lotti in cui partecipino, ciò viene ad essere del tutto legittimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, ha ritenuto la giurisprudenza ( TAR Bari sez. III 17 luglio 2019 n. 1038) , &#8220;ove fosse consentito al singolo operatore di partecipare a tutti i lotti in diversa composizione, il limite posto dal Disciplinare &#8211; e relativo alla possibilità  di aggiudicarsi effettivamente solo due lotti &#8211; potrebbe essere in concreto eluso, così¬ consentendo una indebita concentrazione della fornitura in questione nelle mani di pochi operatori&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza è inutile la previsione di un massimo di lotti aggiudicabili, se viene consentito ai medesimi concorrenti di organizzarsi con diverse forme giuridiche per ogni lotto: è il caso del concorrente che è mandatario in due lotti, e mandante in altri due lotti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che, pur prevedendo la lex specialis una clausola recante il vincolo di aggiudicazione, ma senza disporre un limite alla configurabilità  delle imprese sotto diverse composizioni, lo stesso deve ritenersi insito nella nozione allargata di identità  di impresa, tale da configurare la presenza di un identico operatore in situazioni di possesso totalitario delle quote delle altre partecipanti.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione alla seconda censura &#8211; inerente alla violazione di legge (art. 51 e 80, D.L. vo n. 50/2016; artt. 101, 102 E 103 TFUE), oltre all&#8217;eccesso di potere (per erronea ponderazione della fattispecie contemplata, difetto di istruttoria, illogicità  manifesta, altri profili) &#8211; anche per la dichiarata sua proposizione in via di subordine, il Collegio si ritiene esentato dalla sua disamina, atteso che l&#8217;unicità  della impresa che viene in rilievo ai fini della decisione del presente ricorso non è sovrapponibile al concetto di unicità  del centro decisionale.</p>
<p style="text-align: justify;">A ben altri fini è posta invero la clausola della lex specialis, ovvero non a salvaguardia della libertà  di concorrenza e della eventuale turbativa della gara, nella presente sede neppure minimamente posta in discussione, ma a presidio della apprezzabile necessità  che la stazione appaltante ha voluto garantire, ovvero di assicurare ad un numero maggiore di imprese la possibilità  di aggiudicarsi la commessa pubblica </p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, a ragione, le controinteressate rilevano che l&#8217;appartenenza al medesimo centro decisionale, quand&#8217;anche fosse dimostrata, non comporterebbe alcuna conseguenza in una fattispecie di partecipazione a gare distinte, come quella che ne occupa (T.A.R Lazio, IIIQ, n. 2637/2016; Cons. Stato, V, n. 52/2017).Tuttavia ciò non coglie il fuoco delle contestazioni attoree, </p>
<p style="text-align: justify;">dirette alla tutela di ben diverso interesse a presidio del quale è stata posta la clausola pìù volte indicata. Diversamente opinando, sarebbe frustrata la stessa ratio del principio di suddivisione in lotti di un appalto, come sopra rilevato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora pìù recentemente, la giurisprudenza ha rilevato in situazione analoga che è illegittima la clausola del disciplinare che, nell&#8217;ambito di una gara suddivisa in lotti, consenta al singolo operatore di aggiudicarsi anche tutti gli stessi lotti, nonostante il limite di un massimo di due, purchè partecipi &#8211; nel caso in cui scelga la forma associata &#8211; a lotti distinti con raggruppamenti aventi diversa forma giuridica, in contrasto con le finalità  pro-concorrenziali del vincolo di aggiudicazione ( cfr. TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza n. 2151/2019, T.A.R. Lombardia, sez. I, 10 ottobre 2019 n. 1302)).</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente opinando, il limite posto dal Disciplinare &#8211; e relativo alla possibilità  di aggiudicarsi effettivamente solo un lotto &#8211; è in concreto suscettibile di essere disatteso, così¬ consentendo una indebita concentrazione dei servizi in questione nelle mani di pochi operatori.</p>
<p style="text-align: justify;">La clausola che consentisse tale meccanismo viene ritenuta quindi illegittima perchè anticoncorrenziale e antitetica alla stessa scelta del vincolo di aggiudicazione, permettendone l&#8217;elusione attraverso l&#8217;utilizzo strumentale delle partecipazioni ai raggruppamenti e, quindi, la possibilità  di organizzarsi con diverse forme giuridiche per ogni lotto.</p>
<p style="text-align: justify;">Conclusivamente il ricorso principale si appalesa fondato e va accolto con il conseguente annullamento della determina dirigenziale n. 290 del 26.9.2019, recante presa d&#8217;atto dei verbali ed approvazione dell&#8217;aggiudicazione, nonchè, per quanto di ragione, dei verbali di gara. </p>
<p style="text-align: justify;">Per stabilire gli effetti di tale statuizione di annullamento, è necessaria la previa disamina del ricorso incidentale. </p>
<p style="text-align: justify;">Con tale gravame (fra gli altri) è stato impugnato l&#8217;atto di ammissione del ricorrente alla gara de qua in uno ai verbali ad esso relativi.; deducendosi la violazione di legge (art. 80, co. 5 lettera F bis; D.L. vo 50/2016; art. 80, co. 5 lettere C Ter e C Bis D. LGS. 50/2016), la violazione delle Linee Guida ANAC, n. 6, la violazione dei principi generali in materia di esclusione, nonchè eccesso di potere (per carenza di istruttoria, falso presupposto, travisamento, difetto di motivazione).</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare si fa rilevare come:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dispone l&#8217;art. 80, co. 5, lett. f bis) che le stazioni appaltanti escludono &#8220;l&#8217;operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione e dichiarazioni non veritiere&#8221;; la norma è stata integrata con le disposizioni di cui al co. 5 lettere c), c bis), c ter) e c quater), introdotte dal D.L. 135/2018 (c.d. decreto semplificazioni) applicabile nella presente gara, mediante scomposizione della originaria unica lettera c), riguardante la valutazione di ricorrenza di &#8220;gravi illeciti professionali&#8221;; le attuali disposizioni disciplinano l&#8217;esclusione dell&#8217;operatore economico nelle ipotesi di:</p>
<p style="text-align: justify;">c) gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità  o affidabilità &#8220;,</p>
<p style="text-align: justify;">c bis) &#8220;tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante&#8221; ovvero &#8220;informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione e l&#8217;aggiudicazione&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">c ter) &#8220;significative o persistenti carenze nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;</p>
<p style="text-align: justify;">c quater) &#8220;grave inadempimento nei confronti di uno o pìù subappaltatori&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la valutazione di sussistenza delle ipotesi di esclusione di cui alle lettere c), c ter) e c quater) è rimessa alla S.A. sulla base delle dichiarazioni rese in gara dal concorrente, sul quale grava pertanto, in funzione dell&#8217;elemento fiduciario nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, l&#8217;obbligo di presentare dichiarazioni complete e veritiere;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il giudice amministrativo ha chiarito che &#8220;la dichiarazione resa dall&#8217;operatore economico nella domanda di partecipazione circa le pregresse vicende professionali suscettibili di integrare &#8220;gravi illeciti professionali&#8221; può essere omessa, reticente o completamente falsa. V&#8217;è omessa dichiarazione quando l&#8217;operatore economico non riferisce di alcuna pregressa condotta professionale qualificabile come &#8220;grave illecito professionale&#8221;; v&#8217;è dichiarazione reticente quando le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per poter compiutamente apprezzarne il disvalore nell&#8217;ottica dell&#8217;affidabilità  del concorrente. Infine, la falsa dichiarazione consiste in una immutatio veri; ricorre, cioè, se l&#8217;operatore rappresenta una circostanza di fatto diversa dal vero&#8221; (Cons. Stato, V, 12.4.2019 n. 2407);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; alla stregua del richiamato orientamento, l&#8217;art. 80, co. 5, lett. f bis) configura una causa di esclusione tipica che consegue automaticamente alla alterazione di un fatto in una dichiarazione obiettivamente inveritiera, mirata a fare apparire il fatto diverso da quello che realmente è, nel deviato intento di sottrarre fatti risolutivi, errori o altre negligenze al giudizio di affidabilità  della S.A. e di evitare l&#8217;esclusione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in particolare, quanto alla causa di esclusione di cui alla lett. c ter), riguardante &#8220;significative o persistenti carenze nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento&#8221;, il concorrente deve dichiarare i provvedimenti di risoluzione e consentire alla S.A. la compiuta valutazione dei fatti rilevanti ai fini della capacità  professionale;</p>
<p style="text-align: justify;">Applicando tali principi al caso di specie, la ricorrente incidentale lamenta che la Del Vecchio ha dichiarato nel DGUE (doc. 2), nel modello predisposto dalla S.A. non aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. 135/2018, l&#8217;insussistenza di gravi illeciti professionali di cui all&#8217;art. 80, co. 5 lett. c); inoltre, nella &#8220;Dichiarazione integrativa al modello B &#8211; Rettifiche introdotte dal D.L. 135/2018&#8221; (doc. 3) ha attestato l&#8217;insussistenza dei motivi di esclusione di cui al co. 5 lettere c), c bis), c ter) e c quater); inoltre la Del Vecchio ha reso una ulteriore dichiarazione (docc. 2 e 3) del seguente tenore:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Per massimo di trasparenza e ampliando la portata della dichiarazione dovuta ai sensi dell&#8217;art. 80 del D. Lgs. 50/16, la Del Vecchio s.r.l. rappresenta, inoltre, quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">La società  dichiarante partecipa al capitale di Metroroma S.c.a.r.l., partita I.v.a. 14317801000 con sede in Roma in Piazzale Filippo il Macedone n. 89, che ha sottoscritto direttamente il contratto rep. 493 del 20.07.2017 con ATAC s.p.a. con CIG 6797565816.</p>
<p style="text-align: justify;">La Metroroma S.c.a.r.l., unica titolare del predetto contratto ha, per quanto è dato sapere, ricevuto da ATAC un atto con il quale è stata dichiarata la risoluzione per grave inadempimento del predetto contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto è dato sapere Metroroma S.c.a.r.l. ha contestato la predetta risoluzione sia in sede procedimentale, sia con atto di citazione presso il Tribunale di Roma di prossima notificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si rappresenta, infine, che, per quanto si è appreso, con riferimento allo stesso appalto, ATAC ha contabilizzato penali a carico della Metroroma S.c.a.r.l., anch&#8217;esse oggetto di reiterate eccezioni e censure da parte di Metroroma S.c.a.r.l.; giÃ  contestate con atto di citazione innanzi al Tribunale delle Imprese di Roma notificato in data 17.03.2019, e recante R.G. n. 19180/2019, funzionale all&#8217;accertamento negativo delle richieste della S.A.&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">La suddetta dichiarazione viene denunciata di falsità  per essere stata redatta in modalità  scientemente ingannevole, al fine di non consentire alla S.A. di individuare nella Del Vecchio il soggetto realmente responsabile del grave illecito professionale che ha condotto alla risoluzione del contratto stipulato con l&#8217;Azienda per la mobilità  di Roma Capitale &#8211; ATAC, con la conseguenza che la Del Vecchio S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura in esame ai sensi di cui al art. 80, co. 5, lettera c ter).</p>
<p style="text-align: justify;">La censura merita condivisione nei seguenti termini . </p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo con la suddetta dichiarazione accompagnata dalle formule dubitative &#8220;resa per trasparenza&#8221; e &#8220;per quanto è dato sapere&#8221;, con la quale informa di essere partecipe del capitale di Metroroma S.c.a.r.l., destinataria della dichiarata risoluzione per grave inadempimento del contratto con ATAC Roma, la Del Vecchio S.r.l. ha omesso di comunicare circostanze di rilievo, ai fini dell&#8217;ammissione alla gara in esame .</p>
<p style="text-align: justify;">Anzitutto che la gara fu indetta nell&#8217;anno 2016 e venne aggiudicata al raggruppamento temporaneo di imprese fra la Del Vecchio s.r.l. (capogruppo mandataria con quota del 50,5%) e la Grivan Group s.r.l. (mandate con quota del 49,5%) (doc. 4), e, poi, che, successivamente all&#8217;aggiudicazione, in data 2.05.2017 (visura Cerved, doc. 5) le due imprese raggruppate costituirono la società  consortile Metroroma Scarl, il cui oggetto, come si legge nello statuto, è appunto l&#8217;esecuzione del contratto aggiudicato da ATAC s.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">GiÃ  in sede cautelare questa Sezione aveva stigmatizzato il comportamento omissivo della dichiarante Del Vecchio S.r.l. rilevando che: &lt;&lt; anche il ricorso incidentale di tipo &#8220;escludente&#8221; presentato da Del Bo Impianti S.r.l. e Del Bo Roma S.r.l. sembra assistito da sufficienti elementi di fondatezza, in ragione della circostanza che le vicende svoltesi in esecuzione della gara per l&#8217;affidamento del servizio di manutenzione delle scale mobili della Metropolitana di Roma ( origine del contenzioso che aveva condotto alla risoluzione del contratto per grave inadempimento a carico di Metroroma S.c.a.r.l. ) non risultano adeguatamente segnalate nelle auto certificazioni da allegare alla domanda di partecipazione alla procedura in esame &gt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;">Per un maggiore approfondimento della vicenda, risulta versato in atti il contratto stipulato in data 20.07.2017, Rep. 493 del 20 luglio 2017, relativo all&#8217;affidamento del servizio di manutenzione ordinaria programmata ed a guasto, con fornitura in opera dei ricambi, assistenza ai collaudi e pronto intervento per gli impianti di traslazione installati nelle stazioni/fermate delle linee A1-B-B1-C della Metropolitana di Roma, nel quale si premette che l&#8217;Azienda per la Mobilità  S.p.A. per l&#8217;individuazione del contraente ha esperito una gara con la forma della procedura aperta, e , che con Determinazione dell&#8217;Amministratore Unico n. 73 del 19/04/2017, ATAC S.p.A. ha affidato definitivamente al RTI Del Vecchio S.r.l. &#8211; Grivan Group S.r.l. il servizio . Successivamente il RTI Del Vecchio S.r.l. &#8211; Grivan Group S.r.l., con atto notarile del 02/05/2017 si è costituito in società  consortile a responsabilità  limitata con la denominazione &quot;Consortile Metroroma S.c.a.r.l.&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda che ha portato alla risoluzione del contratto, appena accennata nella dichiarazione della Del Vecchio S.r.l. riguarda il &#8220;Servizio di manutenzione ordinaria programmata ed a guasto, con fornitura in opere dei ricambi, assistenza ai collaudi e pronto intervento per gli impianti di traslazione installati nelle stazioni/fermate e nei fabbricati delle linee «A-B-B1-CÂ» della Metropolitana di Roma, nelle ferrovie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Viterbo e nei parcheggi/depositi/rimesse industriali e amministrativi&#8221;. </p>
<p style="text-align: justify;">La risoluzione contrattuale, come risulta da notizie diffuse dai media, è stata disposta a seguito dell&#8217;incidente nell&#8217;ottobre 2018 a Roma sulle scale mobili della fermata Repubblica e dei difetti della scala mobile Barberini, fatti questi su cui è stata aperta una inchiesta con numerosi indagati per difetto di manutenzione imputato alla ditta affidataria della manutenzione .</p>
<p style="text-align: justify;">Nel suddetto contratto Metroroma S.c.a.r.l. viene identificata quale società  deputata, ai sensi dell&#8217;art. 93 del D.P.R. n. 207/2010, ad eseguire il servizio affidato aggiungendo che essa &lt;&lt; subentra ex lege automaticamente in tutti i rapporti giuridici risalenti al Raggruppamento ferma restando la responsabilità  di quest&#8217;ultimo ai sensi dell&#8217;art. 48 del D.Igs. n. 50 del 2016 per le obbligazioni assunte nei confronti di ATAC S.p.A.&gt;&gt;. </p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che a titolo di responsabilità  contrattuale verso la stazione appaltante risponde anche il Raggruppamento aggiudicatario, composto dalla Del Vecchio S.r.l. e dalla Grivan Group S.r.l. </p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, in sede cautelare si era rilevato che: &lt;&lt; nè sembra attendibile la predicata estraneità  della Del Vecchio srl a tali vicende, nel relativo raggruppamento temporaneo di imprese la Del Vecchio S.r.l. figurava quale capogruppo mandataria con quota del 50%, mentre a nulla rileva (quindi anche ai fini della titolarità  del contratto e delle eventuali vicende attinenti alla sua patologica esecuzione) che Metroroma S.c.a.r.l., quale società  di scopo regolata dall&#8217;art. 93 del d.P.R. 207/2010, sia stata aggregata al Raggruppamento, unicamente in funzione della esecuzione del contratto di appalto, facendosi doverosa applicazione del c.d. principio dell&#8217;utilizzazione del rischio (cfr. art. 2049 cod. civ.) &gt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;">Con specifico riferimento alla disciplina di gara si osserva che Metroroma Scarl è una società  consortile di scopo regolata dall&#8217;art. 93 del D.P.R. n. 207/2010; al comma 2 la norma dispone che &#8220;la società  subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità  di autorizzazione o di approvazione, nell&#8217;esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità  dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice&#8221;. La società  consortile, pertanto, è un soggetto avente oggetto sociale circoscritto al servizio per il quale è stato costituito e durata limitata per l&#8217;esecuzione dello stesso, la cui unica finalità  è quella di facilitare il raggruppamento nell&#8217;esecuzione unitaria dell&#8217;opera, mediate una struttura organizzativa dedicata, mentre i soggetti responsabili restano le imprese raggruppate aggiudicatarie del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto nella vicenda di ATAC s.p.a. le responsabilità  e gli effetti della risoluzione contrattuale per grave inadempimento vanno imputate alle due associate affidatarie del servizio ed in primo luogo alla Del Vecchio s.r.l., capogruppo mandataria;</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, nella comunicazione di risoluzione contrattuale per grave inadempimento ai sensi del combinato-disposto dell&#8217;art. 37 del Contratto di Appalto e dell&#8217;art. 108 commi 3 e 4 del Codice dei Contratti inviata a Metroroma S.c.a.r.l. si legge che: &#8220;Come noto a Codesta Spett.le Società , l&#8217;appalto in epigrafe ha evidenziato sin dall&#8217;avvio criticità  di ordine tecnico e di regolarità  di esercizio degli impianti affidati in manutenzione; tali evidenze sono state pìù volte segnalate a codesta Società  nel corso dell&#8217;appalto, oltre che con numerose email del DEC (&#038;..). Tale perdurante situazione di inefficienza e di mancato rispetto degli standard manutentivi, stigmatizzata nella nota del R.P.E. prot.5190 del 10 gennaio 2019 e confermata nel successivo processo verbale del 13 febbraio 2019, conferma la presenza di rilevanti ed inconfutabili circostanze atte a connotare l&#8217;oggettivo grave inadempimento nell&#8217;esecuzione del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">In virtà¹ di quanto sopra ATAC Spa, nel confermare gli addebiti mossi dal Responsabile del procedimento in fase di esecuzione, dichiara con la presente la risoluzione del Contratto rep. 493 del 20 luglio 2017 per grave inadempimento ai sensi del combinato-disposto dell&#8217;art. 37 del contratto medesimo e dell&#8217;art. 108 c. 3 e 4 del D.Lgs.50/2016&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto precede, a nulla rileva la replica della Del Vecchio S.r.l. che il contratto di appalto con ATAC S.p.A. era stato sottoscritto direttamente dalla S.c.a.r.l. e che la risoluzione è stata elevata a carico della Metroroma S.c.a.r.l., ovvero, ancora, la circostanza che in fase esecutiva, la Metroroma S.c.a.r.l. &#8211; lo si evince dalla stessa visura agli atti depositata dalle imprese Del Bo &#8211; si è adoperata in prima persona nella gestione della commessa, non servendosi dell&#8217;organizzazione delle consorziate ma strutturando un modello gestionale suo proprio, fondato su un apice gestionale e sulla disponibilità  di risorse umane ben superiori a quelle della stessa Del Vecchio S.r.l. che hanno materialmente garantito il service manutentivo, al punto da far venir meno l&#8217;attribuzione di responsabilità  dirette alla Del Vecchio S.r.l. per l&#8217;accaduto.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, la Del Vecchio non poteva rendere dichiarazioni dubitative presentandosi come estranea alla esecuzione dell&#8217;appalto, atteso che Metroroma Scarl è una società  consortile di scopo regolata dall&#8217;art. 93 del D.P.R. n. 207/2010 , costituita dalle imprese aggiudicatarie del servizio stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, fondatamente il ricorso incidentale ha censurato l&#8217;ammissione in gara della Del vecchio, in ragione della falsità  della suddetta dichiarazione in quanto, a prescindere dalla valutazione che la S.A. avrebbe dovuto operare sulla gravità  sostanziale e oggettiva dell&#8217;errore professionale o della negligenza di Del Vecchio nella esecuzione dell&#8217;appalto ATAC, tale dichiarazione è stata formulata in maniera da indurre in inganno la S.A. in ordine alla propria estraneità  alle inadempienze contrattuali e, pertanto, integrando una vera e propria immutatio veri sulla individuazione del soggetto responsabile dell&#8217;inadempimento e destinatario del provvedimento di risoluzione contrattuale, viene ad integrare la causa di esclusione di cui all&#8217;art. 80, co. 5, lett. c bis) D. Lgs. 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto ulteriore profilo, la dichiarazione di Del Vecchio è del tutto fuorviante in quanto si limita a segnalare il provvedimento di risoluzione, mirando ad aggirare la causa di esclusione di cui alla lett. c ter), ovvero l&#8217;obbligo dichiarativo di : &#8220;significative o persistenti carenze nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili&#8221;, ;trattandosi di risoluzione contrattuale rilevante ai fini della valutazione della S.A.; sicchè, la violazione degli obblighi informativi legislativamente previsti e del dovere di lealtà  e buona fede nei confronti della S.A., riconduce la falsa dichiarazione anche all&#8217;art. 80, co. 5, lett. c bis).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre irrilevante è la precisazione nella dichiarazione di Del Vecchio che la risoluzione e le penali applicate da ATAC sarebbero state contestate, peraltro &#8211; quanto alla prima &#8211; con atto di citazione nemmeno notificato.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, l&#8217;art. 80, co. 5, lett. c ter), nella nuova formulazione, quale risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 135/2018, individua la causa di esclusione in &#8220;significative o persistenti carenze nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità  della stessa&#8221;, per modo che le modifiche risultanti dalla norma ratione temporis vigente ricollegano l&#8217;esclusione a pregressi fatti risolutivi rimessi al giudizio di affidabilità  della S.A. e, pertanto, non rilevano la definitività  del provvedimento, se contestato o confermato in giudizio e la condanna al risarcimento del danno eventualmente inflitta.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie, peraltro, la dichiarazione di Del Vecchio evidenzia che un atto di citazione avverso il provvedimento di risoluzione non sarebbe stato nemmeno notificato e solo una citazione sarebbe stata notificata avverso i provvedimenti di applicazione delle penali, sicchè, non può predicarsi pìù, per effetto delle modifiche normative applicabili alla gara in oggetto, la sterilizzazione degli effetti della risoluzione contrattuale a seguito della mera proposizione di un giudizio civile avverso la determinazione di risoluzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, sul punto si è pronunciata anche la Corte di Giustizia UE a seguito di rinvio pregiudiziale proposto da questo TAR, con la pronuncia 19 giugno 2019, che ha dichiarato la non compatibilità  con il diritto dell&#8217;Unione ed in particolare con l&#8217;art. 57, par. 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 nella parte in cui preclude alla Stazione Appaltante di valutare le risoluzioni contrattuali sub judice pronunciate nei confronti di un operatore economico.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che la mera contestazione da parte dell&#8217;impresa della risoluzione di un precedente contratto pubblico dinanzi a un giudice civile non può privare la Stazione Appaltante del potere di valutare l&#8217;affidabilità  del concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto al Collegio non resta , in accoglimento del ricorso incidentale, che disporre l&#8217;annullamento dell&#8217;atto di ammissione alla gara de qua della Del Vecchio S.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva l&#8217;accoglimento del ricorso incidentale comporta l&#8217; annullamento dell&#8217;atto di ammissione alla gara della ricorrente principale e del verbale ad esso inerente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esito del presente giudizio che vede da un lato l&#8217;accoglimento del ricorso principale, con conseguente annullamento dell&#8217;aggiudicazione in favore del R.T.I. controinteressato, e dall&#8217;altro l&#8217;accoglimento del ricorso incidentale con l&#8217;annullamento dell&#8217;atto di ammissione alla procedura de qua del ricorrente principale, determina il venir meno in quest&#8217;ultimo dell&#8217;interesse a coltivare qualsivoglia domanda risarcitoria che, quindi, va dichiarata improcedibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo scrutinio di entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, deriva dalla impossibilità  di applicare il criterio elaborato dalla giurisprudenza nazionale, per cui la fondatezza del ricorso incidentale escludente sarebbe preclusiva dell&#8217;esame di quello principale , atteso che occorre uniformarsi ai pìù recenti arresti della CGUE, con i quali è stato ribadito l&#8217;obbligo di esame di entrambi i ricorsi, principale ed incidentale.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea , con la recente pronuncia del 5 settembre 2019 C-333-18 ha delineato i rapporti in tema di ordine di esame di ricorso principale e ricorso incidentale in una prospettiva nuova.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende che il ricorso principale non può essere dichiarato irricevibile in applicazione di prassi giudiziarie nazionali in tema di ricorsi cd escludenti e va esaminato in ogni caso, quale che sia il numero di partecipanti e/o di ricorrenti: così¬ la Corte afferma il massimo rilievo all&#8217;interesse strumentale alla riedizione della gara</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, in applicazione di tali principi al caso in esame, ove si presentano due ricorsi reciprocamente escludenti, pur in presenza di pìù offerenti, che non hanno tutti partecipato al presente giudizio ( anche se alcuni hanno proposto separata impugnativa) è doveroso l&#8217; esame di entrambi i ricorsi.</p>
<p style="text-align: justify;">In siffatta evenienza va data applicazione ai principi enunciati nella sopra richiamata pronuncia della Corte dell&#8217;Unione, per effetto dei quali spetterà  alla stazione appaltante la valutazione delle conseguenze , in ordine alla procedura di gara, dell&#8217;accoglimento di entrambi i ricorsi con esclusione della ricorrente principale e di quella incidentale. </p>
<p style="text-align: justify;">Occorre precisare che non è la presente sentenza ad a imporre l&#8217;esercizio della autotutela, ma spetterà  alla amministrazione, sulla base di un&#8217;attenta valutazione della sentenza ,decidere la sorte della gara, anche con riferimento al riscontro di eventuali vizi analoghi a quello rilevato nelle offerte degli altri concorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, dovrà  essere valutata la possibilità  di procedere ad aggiudicazione, qualora vi siano ulteriori imprese rimaste in gara, mediante scorrimento della graduatoria, ovvero di agire in autotutela valorizzando in tal caso l&#8217;interesse strumentale della ricorrente alla riedizione della gara.</p>
<p style="text-align: justify;">In ragione dell&#8217;esito del giudizio si ravvisano eccezionali motivi per compensare integralmente fra tutte le parti le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, principale ed incidentale, come in epigrafe proposti, così¬ dispone:</p>
<p style="text-align: justify;">a) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso principale e, per l&#8217;effetto, annulla la determina dirigenziale n. 290 del 26.9.2019, recante presa d&#8217;atto dei verbali ed approvazione dell&#8217;aggiudicazione in favore della controinteressati , nonchè, per quanto di ragione, dei verbali di gara preordinati ;</p>
<p style="text-align: justify;">b) accoglie il ricorso incidentale e, per l&#8217;effetto annulla l&#8217;atto di ammissione alla gara della ricorrente Del Vecchio S.r.l., unitamente e, per quanto di ragione, ai relativi verbali;</p>
<p style="text-align: justify;">c) dichiara improcedibile la domanda risarcitoria proposta con il ricorso principale ;</p>
<p style="text-align: justify;">d) compensa fra tutte le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio ad eccezione del contributo unificato per il ricorso principale e per quello incidentale che rimangono rispettivamente in via definitiva a carico del ricorrente principale e di quello incidentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Anna Pappalardo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Esposito, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Da Assegnare Magistrato, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-2-2020-n-692/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.692</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.151</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2020-n-151/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2020-n-151/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.151</a></p>
<p>A. Pasi, Presidente; M. Amorizzo, Referendario, Estensore PARTI: Onda Azzurra di Ivano Zanetti &#38; C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mazzarolli, Ludovico Mazzarolli, Francesco Mazzoleni contro Comune di Caorle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Aldo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2020-n-151/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2020-n-151/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.151</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Pasi, Presidente; M. Amorizzo, Referendario, Estensore PARTI: Onda Azzurra di Ivano Zanetti &amp; C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mazzarolli, Ludovico Mazzarolli, Francesco Mazzoleni contro  Comune di Caorle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Aldo Laghi  nei confronti  Pagoda S.n.c. di Boatto G. &amp; Boatto R., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Sartorato, Francesca Francescutti</span></p>
<hr />
<p>Modifica della rendita catastale:  art. 74 della l. n. 342 del 2000 che, dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Imposte e tasse &#8211; ICI- modifica della rendita catastale- art. 74 della l. n. 342 del 2000- atti attributivi o modificativi delle rendite catastali &#8211; efficacia-  dalla notificazione- è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In tema di ICI, ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il 1° gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell&#8217;immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell&#8217;art. 74 della l. n. 342 del 2000, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purchè successivi alla denuncia di variazione. Il legislatore, infatti, stabilendo con l&#8217; art. 74 della l. n. 342 del 2000 che, dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali siano efficaci soltanto a decorrere dalla loro notificazione, non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l&#8217;amministrazione comunale può richiedere l&#8217;applicazione della nuova rendita e il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l&#8217;efficacia della modifica della rendita catastale &#8211; coincidente con la notificazione dell&#8217;atto &#8211; con la sua applicabilità , che va riferita invece all&#8217;epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 12/02/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00151/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01054/2017 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2017, proposto da <br /> Onda Azzurra di Ivano Zanetti &amp; C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mazzarolli, Ludovico Mazzarolli, Francesco Mazzoleni, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Mazzoleni in Venezia, Calle del Teatro, San Marco N° 4600; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Caorle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Aldo Laghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Agazzi in Mestre-Venezia, via Bruno Maderna n. 7 Int. 34; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Pagoda S.n.c. di Boatto G. &amp; Boatto R., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Sartorato, Francesca Francescutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guido Sartorato in Treviso, viale F.Lli Cairoli 15; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">Annullamento: 1) della delibera di Giunta Comunale 8/6/17, n. 130; 2) per quanto necessario, del parere di regolarità  tecnica 8/6/17 del Dirigente Settore Politiche Territoriali e del parere di legittimità  8/6/17 espresso dal Segretario generale del Comune. Si tratta di provvedimento di rigetto di domanda di PUA presentata il 27/12/11</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Caorle e di Pagoda S.n.c. di Boatto G. &amp; Boatto R.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 60 cod. proc. amm.</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente è proprietaria di alcune aree poste sul litorale di Caorle, in località  Duna Verde, regolate dal Piano particolareggiato per l&#8217;arenile che consente la realizzazione di attrezzature per la fruizione del litorale previa approvazione di un PUA.</p>
<p style="text-align: justify;">Dell&#8217;area delimitata dal PUA fanno parte anche terreni di proprietà  della società  controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel 2011 la ricorrente aveva presentato una proposta di PUA per l&#8217;intera area &#8211; comprendente anche il territorio dalla società  Pagoda e &#8211; dopo una serie di integrazioni &#8211; aveva dimostrato di essere in possesso dei requisiti di cui all&#8217;art. 20, c. 6 L.R. 11/2004 per la presentazione del progetto di PUA (&#8220;almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell&#8217;ambito, in base al relativo imponibile catastale e, comunque&#8221; di possedere &#8220;almeno il 75% delle aree inserite nell&#8217;ambito medesimo&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso del procedimento, in data 31.8.2016, la controinteressata che, a varie riprese, aveva contestato la sussistenza dei presupposti di legittimazione alla presentazione del PUA da parte della ricorrente, ha documentato di aver depositato una dichiarazione di variazione del valore catastale della sua proprietà , in conseguenza della quale il rapporto di valore tra i fondi si sarebbe alterato in modo da far venire meno i requisiti previsti dall&#8217;art. 20 L.R. 11/2004 in capo all&#8217;istante.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 15.9.2016 la società  ricorrente depositava, a sua volta, una denuncia di variazione catastale in suo favore che ripristinava il requisito del 51% del valore degli immobili;</p>
<p style="text-align: justify;">Seguivano ulteriori reciproche variazioni nel corso dell&#8217;anno 2017;</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune, pertanto, nell&#8217;incertezza sui requisiti di legittimazione ha interrotto la conferenza di servizi convocata per l&#8217;esame del progetto, inviando un preavviso di rigetto dell&#8217;istanza per carenza dei presupposti, non essendo le variazioni delle rendite catastali ancora definitive;</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, il Comune, con delibera di Giunta n. 130 dell&#8217;8.6.17, ha rigettato l&#8217;istanza della ricorrente ritenendo non provati i requisiti di legittimazione alla presentazione del PUA.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha impugnato il diniego formulando due censure:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Violazione art. 20, c. 6 eccesso di potere irragionevolezza difetto di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministrazione, nell&#8217;assenza di un valore definitivo delle rendite catastali, non avrebbe dovuto limitarsi a chiudere il procedimento, ma avrebbe dovuto sospenderlo in attesa delle determinazioni definitive dell&#8217;Agenzia delle entrate;</p>
<p style="text-align: justify;">2) Difetto di motivazione. Il comune non ha motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto idonee ad inficiare la rendita definitiva dimostrata dalla ricorrente le mere proposte di rendita dichiarate successivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 5/12/2019, dato l&#8217;avviso ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è fondato dovendosi ritenere il diniego impugnato affetto dal vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria. </p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo all&#8217;efficacia degli atti di attribuzione delle rendite catastali (c.d. &#8220;classamento&#8221;), ai fini fiscali, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato: &#8220;In tema di ICI, ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il 1° gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell&#8217;immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell&#8217;art. 74 della l. n. 342 del 2000, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purchè successivi alla denuncia di variazione. Il legislatore, infatti, stabilendo con il cit. art. 74 che, dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali siano efficaci soltanto a decorrere dalla loro notificazione, non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l&#8217;amministrazione comunale può richiedere l&#8217;applicazione della nuova rendita e il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l&#8217;efficacia della modifica della rendita catastale &#8211; coincidente con la notificazione dell&#8217;atto &#8211; con la sua applicabilità , che va riferita invece all&#8217;epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.&#8221; Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, n.22653.</p>
<p style="text-align: justify;">Da tali principi deriva che le variazioni della rendita catastale definitivamente accertata, pur potendo essere opposte al contribuente solo dal momento della notifica del provvedimento attributivo, non sono efficaci esclusivamente a partire da tale evento, essendo rilevanti fin dal momento in cui si è verificato il mutamento del bene che ha dato causa alla variazione del suo valore.</p>
<p style="text-align: justify;">Essi, pertanto, non hanno efficacia costitutiva, ma dichiarativa, con effetti anche retroattivi rispetto agli atti di rettifica, benchè essi debbano modularsi in relazione alle specifiche discipline di settore in cui la rendita catastale viene in rilievo (nel procedimento tributario, gli effetti del classamento vanno coordinati con le esigenze di garanzia del contraddittorio e con i termini di efficacia del potere impositivo). </p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, l&#8217;avvio di un procedimento di variazione del classamento dell&#8217;immobile che intervenga nel corso del procedimento non è circostanza che possa essere ignorata ai fini della verifica dei requisiti di legittimazione alla presentazione di un PUA, previsti dall&#8217;art. 20, c. 6 della L.R. 11/2004, tenuto conto del principio del tempus regit actum, degli effetti retroattivi dell&#8217;accertamento e, non da ultimo, dei rilevanti effetti che dall&#8217;approvazione del piano attuativo possono derivare al proprietario dissenziente. </p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il Comune correttamente ha dato rilievo alle variazioni delle rendite catastali proposte dagli interessati nel corso del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, l&#8217;avvio di un procedimento di rettifica o di variazione della rendita catastale degli immobili oggetto di un procedimento di pianificazione urbanistica attuativa non può determinare di per sè un arresto procedimentale a carico del proponente che abbia fornito i dati relativi alla propria legittimazione.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altronde, così¬ argomentando, l&#8217;approvazione di un PUA potrebbe essere impedita sine die dall&#8217;iniziativa proveniente da qualsiasi controinteressato, il chè è in contrasto con la logica sottesa al potere di iniziativa procedimentale prevista dall&#8217;art. 20, c. 6 L.R. 11/2004.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, a fronte degli elementi di fatto offerti dai soggetti interessati nel procedimento urbanistico, il comune non avrebbe dovuto semplicemente arrestare il procedimento, addebitando all&#8217;istante l&#8217;incertezza sui tempi di accertamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Essendo stati forniti tutti gli elementi di fatto sulla legittimazione del proponente, l&#8217;amministrazione avrebbe dovuto valutarli nell&#8217;ambito dell&#8217;istruttoria, eventualmente mediante il coinvolgimento dell&#8217;Agenzia delle entrate.</p>
<p style="text-align: justify;">Il diniego, pertanto, è affetto dal vizio di eccesso di potere non avendo l&#8217;amministrazione proceduto alla verifica dei requisiti che il ricorrente aveva dimostrato, per quanto in suo potere, di possedere.</p>
<p style="text-align: justify;">La novità  delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Alberto Pasi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Mielli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2020-n-151/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 12/2/2020 n.218</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-12-2-2020-n-218/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-12-2-2020-n-218/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-12-2-2020-n-218/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 12/2/2020 n.218</a></p>
<p>Pres. Santino Scudeller, est. Maria Grazia D&#8217;Alterio Sul principio dell&#8217;anonimato nell&#8217;espletamento dei concorsi pubblici 1. Concorsi pubblici &#8211; Prove &#8211; Art. 14 D.P.R.n.487/1994 &#8211; Fogli risposte &#8211; Cartoncini contenenti dati anagrafici &#8211;  Busta chiusa &#8211; Devono essere inseriti &#8211; Mancanza &#8211; Violazione -Principio dell&#8217;anonimato &#8211; Fattispecie 2. Concorsi pubblici &#8211; Prove</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-12-2-2020-n-218/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 12/2/2020 n.218</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santino Scudeller, est. Maria Grazia D&#8217;Alterio</span></p>
<hr />
<p>Sul principio dell&#8217;anonimato nell&#8217;espletamento dei concorsi pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1. Concorsi pubblici &#8211; Prove &#8211; Art. 14 D.P.R.n.487/1994 &#8211; Fogli risposte &#8211; Cartoncini contenenti dati anagrafici &#8211;  Busta chiusa &#8211; Devono essere inseriti &#8211; Mancanza &#8211; Violazione -Principio dell&#8217;anonimato &#8211; Fattispecie</p>
<p style="text-align: justify;">2. Concorsi pubblici &#8211; Prove &#8211; Regola dell&#8217;anonimato &#8211; Violazione non irrilevante &#8211;  Determina &#8211; Procedura comparativa &#8211; Invalidità  &#8211; Ragioni</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Nel corso dell&#8217;espletamento delle prove di un concorso pubblico, ai sensi dell&#8217;art. 14 del D.P.R. n. 487/1994, i fogli risposte delle prove ed i cartoncini contenenti i dati anagrafici dei candidati devono essere chiusi in buste sigillate, pena la violazione del principio dell&#8217;anonimato che rappresenta garanzia ineludibile di serietà  della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico (Nel caso di specie, il TAR Campania ha stabilito che sussiste la violazione del principio dell&#8217;anonimato perchè i candidati, in conformità  alle indicazioni contenute nelle istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva, hanno apposto sul figlio risposte a lettura ottica e sul cartoncino anagrafico due talloncini identici, contenenti medesimo codice a barre e identico codice numerico di sei cifre, e che i due fogli non sono stati chiusi in busta sigillata, di talchè il predetto codice numerico, facilmente memorizzabile e identificabile, ha finito per svolgere funzione di segno di riconoscimento: per tali ragioni, il TAR ha accolto la domanda cautelare ed ammesso i ricorrenti alla prova scritta del concorso bandito dalla Regione Campania) (1);</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. In materia di concorsi pubblici, in presenza di una violazione non irrilevante della regola dell&#8217;anonimato, la declinazione applicativa del principio determina la radicale invalidità  della procedura comparativa, senza necessità  di accertare in concreto l&#8217;effettiva lesione dell&#8217;imparzialità  in sede di correzione, posto che se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso &#8211; oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità  &#8211; si risolverebbe, con inversione dell&#8217;onere della prova, in una sorta di probatio diabolicache contrasterebbe con l&#8217;esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz&#8217;altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso (2).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(1) cfr: Cons. Stato A.P. n. 28 del 20 novembre 2013; Sez. V, n. 1928 del 6 aprile 2010</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(2) cfr: Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 luglio 2013, n. 3747</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <strong>ORDINANZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 218 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da</p>
<p> Francesco Accardo, Mariella Apreda, Stefania Augurio, Sabina Avino, Francesca Borreca, Luca Caricaterra, Francesco Paolo Cascavilla, Stefania Cavalli, Cristina Cennamo, Iolanda Chiuchiolo, Sabrina De Rosa, Margherita Dell&#8217;Aira, Debora Dell&#8217;Isola, Fabrizio Maria Esposito, Carmela Anna Esposito, Antonella Formicola, Carmela Gionti, Giulia Giordano, Duilio Graziano, Stefania Massafra, Margherita Parrilli, Vincenzo Portico, Nicola Salese, Nicola Pio Sarnataro, Barbara Tafuri, Cristina Trofa, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Elena Violano in Napoli, via Mancini, 19;</p>
<p> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove, Angelo Marzocchella, Tiziana Monti, Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Non Presente, Non Presente;<br /> Commissione Interministeriale per L&#8217;Attuazione del Progetto Ripam, Formez Pa -Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L&#8217;Ammodernamento delle P.A non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br /> Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> &#8211; dell&#8217;avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Esito provvisorio prove preselettive categoria d», comprensivo di tutti gli elenchi relativi ai profili professionali, adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data 11.11.19, nella parte in cui non include parte ricorrente;<br /> &#8211; dell&#8217;avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Aggiornamento elenchi profilo d», comprensivo di tutti gli elenchi relativi ai profili, adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data 17.12.19, nella parte in cui non include parte ricorrente;<br /> &#8211; del foglio contenente le «istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva» per quanto di interesse;<br /> &#8211; dei questionari somministrati a parte ricorrente in occasione della prova preselettiva;<br /> &#8211; ove esistente, del verbale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova preselettiva;<br /> &#8211; del bando del «corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità  di personale a tempo indeterminato», adottato dalla Commissione interministeriale Ripam, nella parte in cui:<br /> &#8211; all&#8217;art. 6: i) dispone di non prevedere una banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova; ii) nella parte in cui si dovesse interpretare nel senso di consentire la lesione del principio dell&#8217;anonimato; iii) nella parte in cui ha ha previsto di avvalersi del Formez PA per la «costruzione, il sorteggio e la correzione della prova».<br /> &#8211; all&#8217;art. 5, nella parte in cui prevede la nomina di una Commissioni d&#8217;esame esclusivamente per la fase selettiva;<br /> &#8211; del calendario delle prove scritte di prossima pubblicazione, nella parte in cui non include parte ricorrente;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo<br /> della posizione dell&#8217;odierno ricorrente.<br /> PER L&#8217;ADOZIONE DELLE MISURE INTERINALI, CAUTELARI E PROVVISORIE<br /> EX ART. 56 C.P.A.<br /> volte all&#8217;adozione di ogni provvedimento utile a consentire agli odierni ricorrenti di essere ammessi a sostenere in sovrannumero la prova scritta, per il relativo profilo, del «corso concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità  di personale a tempo indeterminato» del diritto di parte ricorrente di essere ammessa alle prove scritte del «corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità  di personale a tempo indeterminato»,<br /> NONCHÃ‰ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE<br /> al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell&#8217;art. 30 c.p.a., mediante l&#8217;adozione del relativo provvedimento di convocazione dell&#8217;odierna parte ricorrente valevole per la partecipazione alla prova scritta del «corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità  di personale a tempo indeterminato», nonchè, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.<br /> Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31 gennaio 2020 :<br /> PER L&#8217;ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL&#8217;EFFICACIA<br /> &#8211; dell&#8217;avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Sostituzione elenchi idonei profilo d» comprensivo di tutti gli elenchi relativi ai profili professionali, adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data 23.01.20, nella parte in cui non include parte ricorrente;<br /> &#8211; del diario e del calendario della prova scritta, adottati dalla Commissione interministeriale Ripam in data 24 gennaio 20 con «avviso prova scritta concorso categoria d», nella parte in cui non includono parte ricorrente;<br /> E PER L&#8217;ADOZIONE DELLE MISURE INTERINALI, CAUTELARI E PROVVISORIE<br /> EX ART. 56 C.P.A.<br /> volte all&#8217;adozione di ogni provvedimento utile a consentire all&#8217;odierna parte ricorrente di essere ammessa alle prove scritte del concorso <em>de quo</em>, che si volgeranno nelle date 10, 11, 12 e 13 febbraio 2020.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Interministeriale Ripam;<br /> Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br /> Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br /> Relatore la dott.ssa Maria Grazia D&#8217;Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p> Premesso che con decreto presidenziale n. 182 del 1° febbraio 2020, considerata l&#8217;estrema gravità  ed urgenza, è stata concessa la richiesta ammissione con riserva dei ricorrenti limitatamente alla sola partecipazione alla prova scritta, il cui svolgimento è stato fissato per i giorni 10, 11, 12 e 13 febbraio 2020 per i seguenti profili TCD/CAM, AMD/CAM, CFD/CAM, VGD/CAM e SAD/CAM;<br /> Ritenuto, al sommario esame tipico della presente fase, che sussistono i presupposti per l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza cautelare, sia pure, per quanto si preciserà <em>infra</em>, nei limiti della sospensione della procedura concorsuale in corso, non resistendo i gravati atti alle censure demolitorie dedotte con il primo motivo di ricorso, con conseguente venir meno delle misure disposte con il precitato decreto cautelare;<br /> Osservato preliminarmente che per la pacifica giurisprudenza amministrativa il rigoroso rispetto del principio dell&#8217;anonimato nei concorsi per l&#8217;accesso ai pubblici impieghi &#8211; diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonchè specialmente di quelli del buon andamento e dell&#8217;imparzialità  della pubblica amministrazione &#8211; rappresenta garanzia ineludibile di serietà  della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico (<em>cfr. ex multis</em> Cons. Stato A.P. n. 28 del 20 novembre 2013; Sez. V, n. 1928 del 6 aprile 2010);<br /> Ulteriormente rilevato che in presenza di una violazione non irrilevante della regola dell&#8217;anonimato, la declinazione applicativa del principio determina la radicale invalidità  della procedura comparativa, senza necessità  di accertare in concreto l&#8217;effettiva lesione dell&#8217;imparzialità  in sede di correzione, posto che <em>&#8220;se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso &#8211; oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità  &#8211; si risolverebbe, con inversione dell&#8217;onere della prova, in una sorta di probatio diabolica che contrasterebbe con l&#8217;esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz&#8217;altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso&#8221;Â </em>(<em>cfr</em>. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 luglio 2013, n. 3747);<br /> Considerato, quanto al caso di specie, che verosimilmente la prova preselettiva si è svolta in spregio al su richiamato principio, non essendo contestato che:<br /> &#8211; i candidati, in conformità  alle indicazioni contenute nelle istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva, hanno apposto sul figlio risposte a lettura ottica e sul cartoncino anagrafico due talloncini identici, contenenti medesimo codice a barre e, immediatamente al di sotto, identico codice numero di sei cifre;<br /> &#8211; i fogli risposte e i cartoncini contenenti i dati anagrafici non sono stati chiusi in busta sigillata e priva di generalità  all&#8217;esterno dai candidati, come prescritto peraltro dall&#8217;art. 14 del D.P.R. 487/94, di talchè il predetto codice numerico, facilmente memorizzabile e identificabile, ha finito per svolgere, almeno potenzialmente, funzione di segno di riconoscimento, essendo riconducibile immediatamente all&#8217;identità  dell&#8217;autore dell&#8217;elaborato; con ciò venendo meno la garanzia di correzione in forma anonima degli elaborati;<br /> Ulteriormente rilevato che nonostante l&#8217;utilizzo di sistemi ottici di correzione, idonei ad assicurare massima rapidità  delle operazioni di valutazione, la fase di correzione delle prove preselettive si è immotivatamente protratta per tre mesi;<br /> Rilevato sotto altro aspetto che l&#8217;Amministrazione ha ingiustificatamente omesso di fornire alla parte ricorrente le generalità  di almeno un candidato ammesso alle prove scritte, sicchè alla stessa è fatto ordine di provvedere all&#8217;istanza predetta entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, onde consentire la notifica individuale del ricorso;<br /> Ritenuto, inoltre, di accogliere l&#8217;istanza di parte ricorrente di integrazione del contraddittorio nei confronti degli ammessi alle prove scritte, in quanto titolari di un interesse contrario all&#8217;annullamento della procedura;<br /> Rilevato, quanto alle modalità  di integrazione del contraddittorio, che:<br /> &#8211; l&#8217;art. 52, comma 2, c.p.a. (&quot;Termini e forme speciali di notificazione&quot;), dispone che il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso &quot;con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell&#8217;articolo 151 del codice di procedura civile&quot;;<br /> &#8211; l&#8217;art. 151 c.p.c., dispone inoltre che &quot;Il giudice può prescrivere, anche d&#8217;ufficio, con decreto steso in calce all&#8217;atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge&quot;;<br /> Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente norme sul &quot;Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione&quot;, e in particolare l&#8217;art. 19, il quale prevede l&#8217;obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei &quot;bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l&#8217;amministrazione&quot;, al fine di consentirne la massima conoscibilità  ai soggetti interessati di partecipare alla procedure concorsuali; tanto in coerenza con i principi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all&#8217;iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte;<br /> Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a., in combinazione sistematica con l&#8217;art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l&#8217;art. 150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive l&#8217;inserimento dell&#8217;estratto dell&#8217;atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;<br /> Ritenuto che quanto precede sia conforme all&#8217;evoluzione normativa e tecnologica, che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità  di conoscibilità  un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l&#8217;indubbio vantaggio &#8211; quanto a tale modalità  di notificazione &#8211; di ovviare all&#8217;eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità  cartacea (<em>cfr</em>. ordinanze T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 13 ottobre 2014, n. 4915; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 18 settembre 2014, n. 1526; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 29 settembre 2014, n. 10071; T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 7 novembre 2013, n. 632);<br /> Ritenuto che, nel caso all&#8217;esame, in relazione alla natura della controversia e al numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell&#8217;avviso sul sito web (internet) dell&#8217;Amministrazione, con le seguenti modalità :<br /> &#8211; l&#8217;avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale del Formez dovrà  contenere le seguenti informazioni: 1) l&#8217;Autorità  giudiziaria innanzi alla quale si procede; 2) il numero di Registro Generale del procedimento; 3) il nominativo della parte ricorrente; 4) gli estremi dei principali provvedimenti impugnati; 5) l&#8217;indicazione dei nominativi dei controinteressati posizionati in graduatoria e il testo integrale del ricorso; 6) l&#8217;indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7) l&#8217;indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l&#8217;inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione &quot;Ricerca ricorsi&quot;, rintracciabile all&#8217;interno della seconda sottosezione &quot;Campania &#8211; Napoli&quot; della sezione &quot;T.A.R.&quot;;<br /> &#8211; la parte ricorrente dovrà , quindi, aver cura che l&#8217;avviso sia pubblicato sul sito internet del Formez con le sopra precisate modalità , richiedendo tale inserimento tramite apposita istanza alla predetta Amministrazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria del Tribunale adito, della prova dell&#8217;intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto (30 gg.); l&#8217;avviso non dovrà  essere comunque rimosso dal sito dell&#8217;Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;<br /> Ritenuto di rinviare alla camera di consiglio del 25 febbraio 2020 per l&#8217;esame dei motivi aggiunti e di fissare per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 6 ottobre 2020;<br /> Ritenuto, infine, di dover compensare le spese della presente fase cautelare.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, accoglie l&#8217;istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione e per l&#8217;effetto sospende gli atti gravati con il ricorso introduttivo;<br /> &#8211; ordina all&#8217;Amministrazione di fornire alla parte ricorrente le generalità  di almeno un candidato ammesso alle prove scritte, disponendo per il resto l&#8217;integrazione del contraddittorio secondo le modalità  indicate in parte motiva;<br /> &#8211; rinvia alla camera di consiglio del 25 febbraio 2020 per l&#8217;esame dei motivi aggiunti;<br /> &#8211; fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 6 ottobre 2020.<br /> Compensa le spese della presente fase cautelare.<br /> La presente ordinanza sarà  eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Santino Scudeller, Presidente<br /> Pierluigi Russo, Consigliere<br /> Maria Grazia D&#8217;Alterio, Primo Referendario, Estensore</div>
<p> <br /> <br /> </p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.1120</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2020-n-1120/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2020-n-1120/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.1120</a></p>
<p>Collegio Pres. Franconiero, Est. Grasso; Parti Alstom Ferroviaria S.p.A. (Avv.ti M. Mengassini, S. M. Sambri); contro Trenitalia S.p.A. (Avv.ti G. Lo Pinto, F. Cintioli); nei confronti Gruppo Psc S.p.A. (Avv.ti G. M. Esposito, V. Ciervo) Riconducibilità del fatturato specifico al genus dell’avvalimento di garanzia e conseguenze applicative 1. Appalti – Avvalimento –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2020-n-1120/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.1120</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2020-n-1120/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.1120</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio Pres. Franconiero, Est. Grasso; Parti Alstom Ferroviaria S.p.A. (Avv.ti M. Mengassini, S. M. Sambri); contro Trenitalia S.p.A. (Avv.ti G. Lo Pinto, F. Cintioli); nei confronti Gruppo Psc S.p.A. (Avv.ti G. M. Esposito, V. Ciervo)</span></p>
<hr />
<p>Riconducibilità del fatturato specifico al genus dell’avvalimento di garanzia e conseguenze applicative</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div><span style="color: #ff0000;">1. Appalti – Avvalimento – Avvalimento di garanzia – Mezzi di prova – Differenze con l’avvalimento operativo</span></div>
<div><span style="color: #ff0000;">2. Appalti – Avvalimento – Istituto di matrice <em>proconcorrenziale</em>– Vincoli e limitazioni non richieste dalle direttive europee – Interpretazione non conforme alla <em>ratio</em>dell’istituto</span></div>
<div><span style="color: #ff0000;">3. Appalti– Avvalimento – Fatturato specifico minimo–Requisito di carattere economico finanziario e non risorsa tecnica – Art. 83, co. 4, lett. a) d.lgs. n. 50/2016 – Riconducibilità al <em>genus </em>dell’<strong>av</strong><strong>valimento di garanzia</strong></span></div>
</div>
<hr />
<ol>
<li>Nel contratto di avvalimento, qualora si ricorra all’avvalimento c.d. di <em>garanzia</em>, a differenza di quanto avviene in caso di avvalimento c.d. <em>tecnico</em>od <em>operativo</em>,non occorre la specificazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliata, poiché quest’ultimo non implica necessariamente il coinvolgimento di aspetti specifici dell’organizzazione della impresa, bensì assolve alla funzione di ampliare lo spettro della responsabilità per la corretta esecuzione dell’appalto con le risorse economiche dell’ausiliaria, il cui indice è costituito dal fatturato. Tale conclusione è valida anche nel caso di richiesta di fatturato specifico, poiché anche quest’ultimo attiene alla capacità economica e finanziaria, in mancanza di puntuale dimostrazione di caratteristiche prettamente tecniche ed operative del requisito e della conseguente necessità di indicare uno specifico sostrato di mezzi aziendali da mettere a disposizione per l’esecuzione dell’appalto.</li>
<li>Dal momento che l’istituto dell’avvalimento è volto a promuovere l’accesso alle procedure di gara di concorrenti sprovvisti dei necessari requisiti di partecipazione e a favorire la concorrenza nella misura più ampia possibile, l’applicazione di tale istituto non deve essere preclusa dalla prefigurazione di vincoli e limitazioni non richieste dalle direttive europee.</li>
<li>Dal momento che sia l’art. 83, co. 4, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016 sia l’art. 58, paragrafo 3 della direttiva 2014/24/UE prevedono che la stazione appaltante possa richiedere un fatturato minimo con riferimento al settore di attività oggetto dell’appalto ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, il fatturato specifico eventualmente richiesto dalla <em>lex specialis</em>di gara non può essere qualificato come risorsa tecnica. Il fatturato specifico è, pertanto, riconducibile al <em>genus </em>dell’avvalimento di garanzia con la conseguenza che, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, non occorre l’indicazione specifica dei beni patrimoniali o indici materiali atti ad esprimere una certa e determinata consistenza patrimoniale, ma è sufficiente che dalla dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno contrattuale emerga da parte dell’ausiliata l’impegno contrattuale a prestare e mettere a disposizione dell’operatore economico aggiudicatario la complessiva solidità finanziaria.</li>
</ol>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 12/02/2020<br />
<strong>N. 01120/2020REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 04644/2019 REG.RIC.</strong><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 4644 del 2019, proposto da<br />
Alstom Ferroviaria S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Mengassini e Sergio Massimiliano Sambri, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sergio Massimiliano Sambri in Roma, alla via Pinciana, n. 25;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Lo Pinto in Roma, alla via Vittoria Colonna, n. 32;<br />
<strong><em>nei confronti</em></strong><br />
Gruppo Psc S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Maria Esposito e Valeria Ciervo, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gianluca Maria Esposito in Roma, al Lungotevere Arnaldo Da Brescia, n. 11;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III, n. 5880/2019, resa tra le parti</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Trenitalia S.p.A. e di Gruppo Psc S.p.A.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 novembre 2019 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati Sambri, Cintioli, Esposito e Ciervo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
1.- Con bando spedito per la pubblicazione in data 18 dicembre 2017, Trenitalia s.p.a. indiceva una procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di “<em>applicazione di un nuovo sistema antincendio sui rotabili di Trenitalia appartenenti alle flotte Minuetto, Intercity e Pendolini</em>”, articolata in tre lotti.<br />
L’aggiudicazione disposta, relativamente al lotto n. 1, a favore del Gruppo PSC s.p.a. veniva contestata, con rituale ricorso dinanzi al TAR per il Lazio, integrato da motivi aggiunti, dalla seconda graduata Alstom Ferroviaria s.p.a., che lamentava:<br />
<em>a</em>) violazione degli artt. 30 e 95 d.lgs. 50/2016 e, in particolare, difetto di motivazione nell’attribuzione dei punteggi relativi alle offerte tecniche presentate;<br />
<em>b</em>) violazione e falsa applicazione dell’art. 89 d.lgs. n. 50/2016, in relazione alla ventilata invalidità del contratto di avvalimento presentato da PSC a comprova del requisito del fatturato specifico;<br />
<em>c</em>) incongruità dell’offerta di PSC, che ne avrebbe imposto l’estromissione dalla gara.<br />
2.- Con la sentenza epigrafata, resa nel rituale contraddittorio delle parti, il primo giudice, disattesa ogni eccezione in rito, accoglieva il ricorso, sull’assorbente rilievo della ritenuta invalidità dei contratti di avvalimento allegati dall’aggiudicataria, al fine di comprovare il possesso del requisito di ammissione di cui al punto III.1.3. <em>lett.</em> a.1) del bando.<br />
3.- Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, Alstom Ferroviaria s.p.a. impugnava la decisione, nella parte in cui, pur accogliendo le proprie ragioni di doglianza e annullando, di conserva, la contestata aggiudicazione, nulla aveva disposto in ordine al contratto e all’invocato subentro nella esecuzione dello stesso. Reiterava, in prospettiva devolutiva, le censure rimaste assorbite in prime cure.<br />
4.- Si costituivano in giudizio, per resistere al gravame, Trenitalia s.p.a. e il Gruppo PSC s.p.a., che articolavano, altresì, distinti ed autonomi appelli incidentali, con i quali contestavano la complessiva erroneità della sentenza impugnata, di cui auspicavano l’integrale riforma, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado.<br />
5.- Alla pubblica udienza del 14 novembre 2019, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione.<br />
DIRITTO<br />
1.- Sono fondati gli appelli incidentali. È improcedibile, per sostanziale carenza di interesse, l’appello principale.<br />
2.- Con la sentenza oggetto di appello, il primo giudice ha ritenuto non idonei i due contratti di avvalimento presentati dall’aggiudicataria PSC con Ultrafog Ltd ed Altrafog A.B, al fine di integrare il possesso del requisito di cui al punto III.1.3), lett. a.1) del bando di gara, afferente alla “<em>capacità professionale e tecnica</em>” ancorata alla dimostrata realizzazione, nel periodo<br />
2014-2016, di un fatturato specifico complessivo almeno pari o superiore a € 20.000.000,00, generato dalla progettazione, produzione ed installazione di sistemi antincendio destinati al trasporto passeggeri su veicoli civili e militari di tipo ferroviario, autoferrotramviario e navale.<br />
A tal fine, ha segnatamente ritenuto:<br />
<em>a</em>) che l’avvalimento <em>de quo </em>avesse ad oggetto un requisito di carattere tecnico professionale, essendo, con ciò, da ricondurre al <em>genus</em> del c.d. <em>avvalimento operativo</em>;<br />
<em>b</em>) che il relativo supporto negoziale avesse, in concreto, oggetto indeterminato, desumendone la non conformità alla prescrizione di cui all’art. 89, comma 1, ultimo periodo del d. lgs. n. 50/20176, prescrittiva – a pena di nullità – della specificazione dei “<em>requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria</em>”.<br />
3.- La sentenza non resiste alle critiche formulate dalle appellanti incidentali.<br />
Importa, invero, premettere che consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, ha evidenziato che la regola della puntuale indicazione, nel contratto di avvalimento, delle risorse in concreto prestate e della necessaria specificità della dichiarazione resa in tal senso trova piena e incondizionata applicazione nel caso di avvalimento <em>c.d. tecnico od operativo</em> e non nel caso di avvalimento <em>c.d. di garanzia</em>, poiché quest&#8217;ultimo non implica necessariamente il coinvolgimento di aspetti specifici dell&#8217;organizzazione della impresa, bensì assolve alla funzione di ampliare lo spettro della responsabilità per la corretta esecuzione dell&#8217;appalto con le risorse economiche dell&#8217;ausiliaria, il cui indice è costituito dal fatturato (cfr. <em>ex multis</em>, Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 2016, n. 6551; Id., sez. V, 15 gennaio 2018, n. 187; Id., sez. V, 20 novembre 2018, n. 6551; Id., sez. V, 26 novembre 2018, n. 6690); conclusione valida <em>anche nel caso di richiesta di fatturato c.d. specifico</em>, poiché anche quest&#8217;ultimo <em>attiene alla capacità economica e finanziaria</em>, in mancanza di puntuale dimostrazione di caratteristiche prettamente tecniche ed operative del requisito e di conseguente necessità di indicare uno specifico sostrato di mezzi aziendali da mettere a disposizione per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto (cfr., Cons. Stato, sez. V, n. 6551/2016 cit.).<br />
La distinzione (che orienta ad una interpretazione rigorosa e <em>secundum tenorem rationis </em>dell’art. 89, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016, nella parte in cui fulmina di nullità l’omessa <em>specificazione</em> dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria) muove dalla premessa che l’istituto dell’avvalimento costituisce, come è noto, uno strumento di matrice proconcorrenziale, inteso a favorire l’accesso alle procedure evidenziali di concorrenti sprovvisti dei necessari requisiti di partecipazione.<br />
Come tale, si accompagna ad un complessivo <em>favor</em>, che si alimenta della riconosciuta finalità di favorire l’apertura delle commesse pubbliche alla concorrenza “<em>nella misura più ampia possibile</em>, […] <em>a vantaggio non soltanto degli operatori economici, ma parimenti delle amministrazioni aggiudicatrici</em>” (CGUE sentenza 23 dicembre 2009, <em>CoNISMa</em>, in causa C-305/08) e che preclude interpretazioni orientate alla prefigurazione di vincoli e limitazioni non richieste dalle direttive europee.<br />
4.- Ciò premesso, deve osservarsi:<br />
<em>a</em>) che il c.d. fatturato specifico va qualificato come requisito di carattere economico-finanziario e non risorsa tecnica, atteso che l&#8217;art. 83, comma 4, lett. <em>a</em>), del d.leg. n. 50/2016, stabilisce che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere “<em>che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell&#8217;appalto</em>” e, correlativamente, l&#8217;allegato XVII (“<em>Mezzi di prova dei criteri di selezione</em>”) prescrive, nella parte I, dedicata alla capacità economica e finanziaria, che questa possa essere provata mediante una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell&#8217;appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 luglio 2018, n. 4396);<br />
<em>b) </em>che, del resto, la soluzione è conforme all’art. 58 § 3 della dir. 2014/24/UE, alla cui stregua, “<em>per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l’appalto</em>” e che “<em>a tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere in particolare che gli operatori economici abbiano un determinato fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto</em>”;<br />
<em>c</em>) che, come tale, il fatturato minimo va tenuto distinto dalle “<em>esperienze necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità</em>”, che costituiscono, in base all’ art. 58 § 4 della richiamata direttiva, un requisito che può essere richiesto per dimostrare una adeguata capacità tecnica professionale e che deve essere comprovato “<em>da opportune referenze relative a contratti eseguiti in precedenza</em>”;<br />
<em>d</em>) che, comunque, sia nel caso in cui l’avvalimento riguardi requisiti economico finanziari che nell’ipotesi in cui abbia ad oggetto quelli tecnico professionali, l’operatore economico – ai fini della partecipazione – deve solo dimostrare che “<em>disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impegno assunto da detti soggetti a tal fine</em>” (art. 63 § 1).<br />
5.- Nel caso di specie, l’avvalimento aveva ad oggetto il fatturato specifico minimo di cui al § III.1.3. del bando di gara: di conseguenza, era da ricondurre – contrariamente all’avviso manifestato dal primo giudice – al <em>genus</em> del c.d. avvalimento di garanzia per il quale non era neppure necessario che la dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno contrattuale si riferissse a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una certa e determinata consistenza patrimoniale e, dunque, alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, essendo sufficiente che dalla ridetta dichiarazione emergesse l’impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell’ausiliata la complessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienzale, così garantendo una determinata affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo.2016, n. 1032; Id., Sez. V, 14 febbraio 2018, n. 953).<br />
Più in dettaglio, l’aggiudicataria – che aveva dichiarato di essere tecnicamente ed economicamente attrezzata per l’esecuzione dell’appalto e di essere bisognosa dell’apporto delle società ausiliarie al solo fine di integrare il requisito del fatturato minimo – non aveva alcuna necessità di specificare le modalità con le quali l’impresa ausiliaria avrebbe dovuto “<em>coordinarsi con i responsabili della società appaltatrice in corso di esecuzione</em>”, né di indicare “<em>le ore di lavoro</em>” che le risorse dell’ausiliaria sarebbero state tenute a prestare.<br />
Del resto, se non può escludersi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 gennaio 2019, n. 755) che la <em>lex specialis </em>pretenda, quale requisito tecnico di partecipazione, la dimostrazione dello svolgimento, in misura quantitativamente rilevante, di prestazioni analoghe a quelle oggetto di gara, nel caso di specie – in cui, come vale ripetere, l’aggiudicataria aveva allegato il possesso di tutti i requisiti di partecipazione – il fatturato globale veniva richiesto <em>in quanto tale</em>, vale a dire solo ai fini della dimostrazione della situazione di solidità finanziaria.<br />
6.- Le considerazioni che precedono (la cui attitudine assorbente legittima la pretermissione della disamina delle questioni preliminari sollevate in punto di rito) giustificano l’accoglimento degli appelli incidentali e la conseguente, integrale riforma della sentenza impugnata.<br />
Di conseguenza, diventano improcedibili le censure affidate all’appello principale, con le quali l’appellante – vittoriosa in prime cure – lamentava l’omessa statuizione in ordine alla sorte del contratto aggiudicato ed alla azionata pretesa al subentro.<br />
7.- Non osta ai riassunti esiti la circostanza che l’appellante principale, con distinto motivo di gravame, abbia riproposto, in via devolutiva, le censure, rimaste assorbite in primo grado, intese a contestare: <em>a</em>) la asserita errata valutazione, sotto più profili, ad opera della Commissione, della Descrizione tecnica e funzionale dell’impianto dell’aggiudicataria, in base ai parametri indicati come Dr, De, TS ed NP, di cui all’allegato E1; <em>b</em>) l’asserita non conformità dell’offerta tecnica Capitolato tecnico operativo; <em>c</em>) la ventilata incongruità dell’offerta formulata dal Gruppo PSC.<br />
Deve, invero, osservarsi:<br />
<em>a</em>) che, sotto il primo profilo, la censura è inammissibile per carenza di interesse: essendo concretamente in contestazione la sola attribuzione del punteggio assegnato dalla Commissione in base ai criteri Dr, De, TS ed NP di cui alla <em>lex specialis </em>(dai quali, tuttavia, devono essere scomputati i 3 punti del criterio NP, assegnato sia ad Alstom che a PSC sulla base di un meccanismo automatico e non contestato), i 9 punti astrattamente attribuibili non sarebbero comunque utili (anche integralmente sottraendo all’aggiudicataria i 5,50 punti riconosciutile) a superare la prova di resistenza, stante il divario di 11,08 punti tra le due offerte in competizione;<br />
<em>c</em>) che, sotto il secondo profilo, gli aspetti asseritamente deficitari dell’offerta presentata da PSC coincidono con quelli stigmatizzati dalla Commissione con un riconoscimento di un punteggio inferiore, senza che – tuttavia – si trattasse di discrasie od incongruenze idonee a giustificare l’esclusione dell’offerta;<br />
<em>c</em>) che, relativamente alla congruità dell’offerta, l’appello non reitera la doglianza sviluppata in prime cure, che deve, per l’effetto, ritenersi sostanzialmente rinunziata.<br />
8.- Le obiettive peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione, tra le parti costituite, di spese e competenze di lite.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, accoglie gli appelli incidentali e dichiara improcedibile l’appello principale.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Fabio Franconiero, Presidente FF<br />
Valerio Perotti, Consigliere<br />
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore<br />
Alberto Urso, Consigliere<br />
Anna Bottiglieri, Consigliere</p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.1117</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2020-n-1117/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2020-n-1117/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.1117</a></p>
<p>Pres. Francesco Caringella. Est. Fabio Franconiero. Casertana Costruzioni s.r.l. (Avv.ti Giuseppe Ceceri e Valentina Comella), contro Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura), Mastrocinque Costruzioni s.r.l. (Avv. R. Prozzo) Sull&#8217;ammissibilità  della rettifica della soglia di anomalia 1. Appalti &#8211; Anomalia &#8211; Rettifica soglia di anomalia &#8211; Principio di invarianza della soglia</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2020-n-1117/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.1117</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Francesco Caringella. Est. Fabio Franconiero. Casertana Costruzioni s.r.l. (Avv.ti Giuseppe Ceceri e Valentina Comella), contro Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura), Mastrocinque Costruzioni s.r.l. (Avv. R. Prozzo)</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;ammissibilità  della rettifica della soglia di anomalia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Appalti &#8211; Anomalia &#8211; Rettifica soglia di anomalia &#8211; Principio di invarianza della soglia &#8211; Derogabilità  &#8211; Art. 95, c. 15, del d.lgs. 50/2016 &#8211; Buon andamento ed imparzialità  &#8211; Applicazione<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il principio sull&#8217;invarianza della soglia di cui all&#8217;art. 95, c. 15 del d. lgs. n. 50 del 2016 va adeguato con i principi di buon andamento ed imparzialità  dell&#8217;attività  amministrativa. Perciò deve essere consentito alla Stazione appaltante, per l&#8217;effetto del predetto adeguamento, la rettifica della soglia di anomalia derivante dall&#8217;illegittima ammissione di imprese prive dei requisiti di partecipazione alla gara.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 12/02/2020<br /> <strong>N. 01117/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04608/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4608 del 2019, proposto da<br /> Casertana Costruzioni s.r.l., in persona dell&#8217;amministratore unico e legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ceceri e Valentina Comella, con domicilio eletto presso lo studio Placidi s.r.l. in Roma, via Tortolini 30;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissario straordinario per la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019, ANAC &#8211; Autorità  Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;<br /> Regione Campania, in persona del presidente e legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Imparato e Rosanna Panariello, con domicilio digitale p.e.c. da registri di giustizia;<br /> Agenzia Regionale Universiadi (ARU 2019), Ufficio speciale centrale acquisti, procedure di finanziamento, progetti, infrastrutture, progettazione della Campania, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Mastrocinque Costruzioni s.r.l., in persona dell&#8217;amministratore unico e legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale p.e.c. da registri di giustizia;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio &#8211; Sede di Roma (Sezione Prima) n. 5385/2019, resa tra le parti, concernente la procedura di affidamento in appalto dei lavori di adeguamento del polisportivo C.O.N.I. di Avellino per lo svolgimento delle Universiadi 2019;</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Commissario straordinario per la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019, ANAC &#8211; Autorità  Nazionale Anticorruzione, e della Mastrocinque Costruzioni s.r.l.;<br /> Viste le memorie e tutti gli atti della causa;<br /> Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2020 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Vosa su delega di Ceceri, Consoli, in dichiarata delega di Panariello e Marchini per l&#8217;Avvocatura dello Stato;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. La Casertana Costruzioni propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio &#8211; sede di Roma in epigrafe, con cui è stato respinto il suo ricorso per l&#8217;annullamento degli atti della procedura negoziata ai sensi degli artt. 63 e 95 comma 4, lett. a), del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) per l&#8217;affidamento in appalto dei lavori di riqualificazione dello stadio campo CONI di Avellino per lo svolgimento delle Universiadi 2019, indetta con decreto del Commissario straordinario per la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019 del 6 luglio 2018, n. 35, ed aggiudicata all&#8217;esito della selezione mediante il criterio del minor prezzo sulla base d&#8217;asta di € 513.400,00 alla Mastrocinque Costruzioni s.r.l. (con decreto del commissario straordinario n. 145 del 17 dicembre 2018).<br /> 2. La procedura di gara veniva svolta dalla Regione Campania, in virtà¹ di apposita convenzione sottoscritta con il Commissario straordinario (rep. n. 7 del 17 aprile 2018), tramite un avviso per la manifestazione di interesse cui aderivano 139 operatori economici, dei quali solo 15 erano ammessi a presentare un&#8217;offerta. Gli offerenti si riducevano a 12 ed all&#8217;esito dell&#8217;apertura delle buste (seduta del seggio di gara del 7 agosto 2018) era determinata la soglia di anomalia sulla base della media dei ribassi incrementata ai sensi dell&#8217;art. 97, comma 2, lett. d), del codice dei contratti pubblici nel 35,106%. Su questa base la gara era aggiudicata alla Mastrocinque Costruzioni, autrice di un ribasso pari al 33,979%.<br /> 3. La Casertana Costruzioni che aveva invece presentato un ribasso superiore alla soglia, pari al 37,839% segnalava tuttavia che tre delle dodici erano prive dei requisiti di partecipazione, perchè non iscritte nella <em>white list</em> della Prefettura rispettivamente competente. In conseguenza di ciò il seggio di gara (nella seduta dell&#8217;8 agosto 2018) rideterminava la soglia di anomalia nel 35,27% e, in ragione del fatto che le imprese ammesse erano inferiori a 10, dava atto che la migliore offerta era quella della ricorrente, in virtà¹ del suo maggior ribasso, e la invitava ai sensi dell&#8217;art. 97, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 a presentare le relative giustificazioni.<br /> 4. Tuttavia, con il citato decreto n. 145 del 17 dicembre 2018 il commissario straordinario, sul presupposto che dovesse applicarsi «<em>il principio di invarianza della soglia di anomalia ex art. 95, comma 15, del d.lgs. 50/2016</em>», rettificava il successivo operato del seggio di gara e confermava l&#8217;esito inziale della gara conÂ aggiudicazione alla Matrocinque Costruzioni.<br /> 5. Le censure formulate dalla Casertana Costruzioni contro tale determinazione conclusiva della procedura di affidamento sono state respinte dal Tribunale amministrativo adito in primo grado e riproposte dall&#8217;originaria ricorrente con il presente appello, per resistere al quale si sono costituiti la Regione Campania, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario per la realizzazione delle Universiadi 2019 e la controinteressata.<br /> DIRITTO<br /> 1. Con il primo motivo d&#8217;appello la Casertana Costruzioni ripropone la censura di violazione dell&#8217;art. 97, comma 8, del codice dei contratti pubblici, a mente del quale nelle procedure di gara da aggiudicare secondo il criterio del prezzo pìù basso non è consentita l&#8217;esclusione automatica delle offerte nel caso in cui quelle ammesse è inferiore a dieci, e che l&#8217;appellante assume essersi verificato in seguito al riscontro che delle dodici imprese offerenti tre erano prive dei requisiti di partecipazione, perchè non iscritte nella <em>white list</em> della competente Prefettura. La Casertana Costruzioni critica la sentenza di primo grado per l&#8217;esclusivo riferimento in essa operato, ai fini del rigetto del motivo, al principio di invarianza della soglia di anomalia ex art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016, ritenuto operante una volta definita l&#8217;ammissione dei concorrenti alla gara. L&#8217;appellante sostiene al riguardo che il Tribunale avrebbe stravolto il significato della propria censura, diretta invece a censurare il fatto che non fosse stato applicato il divieto di esclusione automatica previsto dal citato art. 97, comma 8, del codice dei contratti pubblici, cui il commissario straordinario era tenuto una volta che egli stesso, nel rivedere l&#8217;operato del seggio di gara, ha confermato per questa parte l&#8217;esclusione di tre dei dodici offerenti.<br /> 2. Con un distinto ordine di censure la Casertana Costruzione sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell&#8217;applicare il principio dell&#8217;invarianza della soglia di anomalia al caso di specie, in cui la verifica dei requisiti di partecipazione ai fini dell&#8217;ammissione alla gara non era stata compiuta dal seggio di gara nella prima seduta, tenutasi il 7 agosto 2018, come confermato <em>a posteriori</em> dalla successiva esclusione delle tre partecipanti non iscritte nella <em>white list</em> della Prefettura. Secondo l&#8217;originaria ricorrenti l&#8217;applicazione del principio sancito dall&#8217;art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016 data dal Tribunale si presterebbe a strumentalizzazioni e alla sanatoria di ammissioni alla gara illegittime.<br /> 3. Con il secondo motivo d&#8217;appello la Casertana Costruzioni ripropone la censura di incompetenza del commissario straordinario, che il Tribunale amministrativo ha riconosciuto sulla base dell&#8217;attribuzione a quest&#8217;ultimo delle «<em>funzioni di stazione appaltante</em>» per gli interventi relativi alle Universiadi 2019, (art. 1, comma 379, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 &#8211; <em>Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020</em>), ma che l&#8217;originaria ricorrente contesta in virtà¹ della delega di tali funzioni attribuita alla Regione Campania, con la convenzione sottoscritta tra le parti il 17 aprile 2018.<br /> 4. Con il terzo motivo d&#8217;appello sono riproposto «<em>integralmente il V e il VI motivo</em>» del ricorso di primo grado, di cui la Casertana Costruzioni lamenta l&#8217;omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado.<br /> 5. Così¬ sintetizzati i motivi d&#8217;appello, a fronte della palese inammissibilità  del terzo, per mancata riproposizione dei motivi non esaminati dal Tribunale ai sensi dell&#8217;art. 101, comma 2, cod. proc. amm., e dell&#8217;infondatezza del secondo, nel quale è la stessa Casertana Costruzioni a riconoscere che la competenza stabilita dalla legge (dal citato art. 1, comma 379, della legge di bilancio per il 2018), per la procedura di gara oggetto del presente contenzioso è del commissario straordinario delegato all&#8217;Universiade di Napoli del 2019, salvo trascurare che la delega di funzioni non priva l&#8217;organo competente dell&#8217;attribuzione derivantegli dalla legge, è nondimeno fondato il primo motivo.<br /> 6. Deve innanzitutto premettersi in fatto che con il decreto n. 145 del 17 dicembre 2018 il commissario straordinario per l&#8217;Universiade di Napoli dava atto che nella seduta del 7 agosto 2018 «<em>all&#8217;esito della verifica della documentazione amministrativa, sono state ammesse alla fase successiva n. 12 operatori economici</em>»; e che all&#8217;esito delle operazioni di gara &#8211; in base alle quali la soglia di anomalia è stata automaticamente determinata nel 35,106% &#8211; «<em>è risultato che la migliore offerta era quella della società  Mastrocinque Costruzioni s.r.l. con il ribasso del 33,979</em>». Viene poi precisato nel provvedimento impugnato che nella successiva seduta dell&#8217;8 agosto il seggio di gara «<em>a seguito di una ulteriore verifica d&#8217;ufficio delle dichiarazioni delle società  partecipanti, in particolare sul possesso della iscrizione nella White List, ha riscontrato che tre ditte ammesse alla fase di apertura delle offerte difettavano di tale requisito e pertanto sono state escluse dalla procedura</em>», per cui si dava luogo al ricalcolo della soglia di anomalia «<em>ai sensi dell&#8217;art. 97, c. 3 bis, in quanto le ditte ammesse risultano inferiori a dieci ma comunque superiori a cinque</em>», dal quale risultava che «<em>la soglia di anomalia fosse pari a 35,27% e il miglior ribasso offerto fosse quello della ditta Casertana Costruzioni s.r.l. pari al 37,839% e che lo stesso fosse superiore alla soglia di anomalia</em>». Sulla base delle descritte risultanze della gara il commissario straordinario ha quindi statuito che «<em>si debba applicare il principio di invarianza della soglia di anomalia ex art. 95, comma 15, del D.Lgs. 50/2016</em> (&#038;)Â <em>e si debba, pertanto, rettificare l&#8217;operato del seggio di gara che aveva proceduto al ricalcolo dell&#8217;anomalia nel corso del verbale di gara del 08.08.2018</em>» e pertanto «<em>si debba confermare l&#8217;esito di gara risultante dal verbale del 07.08.2018 che individuava quale migliore offerta quella della società  Mastrocinque Costruzioni</em>».<br /> 7. Ciò premesso, come deduce l&#8217;appellante Casertana Costruzioni, nel rettificare l&#8217;operato del seggio di gara con l&#8217;applicazione del principio di invarianza della soglia di anomalia delle offerte ai sensi dell&#8217;art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016, e dunque con il ripristino della soglia derivante dal primo calcolo, svolto nella seduta del 7 agosto 2018, il commissario straordinario non è invece intervenuto sui provvedimenti adottati dal seggio di gara con riguardo alle imprese ammesse a presentare l&#8217;offerta e considerate per la determinazione automatica della nuova soglia di anomalia compiuta nella successiva seduta dell&#8217;8 agosto 2018. Ne è derivato che la Casertana Costruzioni è stata esclusa automaticamente dalla gara per avere superato la soglia di anomalia benchè le imprese ammesse fossero in numero inferiore a dieci.<br /> 8. L&#8217;operato del commissario è stato dunque, innanzitutto, contraddittorio rispetto alle risultanze di gara, perchè pur avendo escluso il ricalcolo della soglia di anomalia egli ha tuttavia confermato l&#8217;esclusione di tre delle imprese offerenti, per difetto del requisito dell&#8217;iscrizione alla <em>white list</em> della competente Prefettura; ed inoltre si è posto in violazione dell&#8217;art. 97, comma 8, del codice dei contratti pubblici, che nella versione applicabile <em>ratione temporis </em>prevedeva, per quanto di interesse che nelle procedure di affidamento da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. a), del medesimo codice in cui la stazione appaltante si sia avvalsa della facoltà  di escludere automaticamente le offerte «<em>che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2</em>», la stessa facoltà , nondimeno, «<em>non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci</em>».<br /> 9. In base a quest&#8217;ultimo inciso il ristretto numero degli offerenti e il correlato carattere statisticamente non significativo del ribasso determinato in via automatica sulla base della media di quelli presentati dalle imprese offerenti giustifica il ripristino della regola generale, secondo cui l&#8217;esclusione per anomalia dell&#8217;offerta può essere comminata solo all&#8217;esito di una verifica in concreto delle giustificazioni fornite dall&#8217;impresa in ordine al ribasso da essa offerto, secondo le disposizioni contenute nel medesimo art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016. Laddove pertanto non vi siano i presupposti della deroga si riespande la regola generale e tale riespansione non è a sua volta condizionata dalla regola dell&#8217;invarianza della soglia di anomalia enunciata dall&#8217;art. 95, comma 5, del medesimo codice dei contratti pubblici. Tra le due vi è reciproca indifferenza: l&#8217;invarianza della soglia di anomalia ed il conseguente blocco della graduatoria non è infatti inficiata dalla successiva fase di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, come dimostra l&#8217;operato del seggio di gara nel sopra citato verbale dell&#8217;8 agosto 2018; del pari rispetto a quest&#8217;ultima fase è indifferente la modalità  con cui la soglia di anomalia è stata determinata sulla base dei ribassi offerti.<br /> 10. Sotto questo dirimente profilo l&#8217;esclusione dalla gara dell&#8217;appellante &#8211; la cui offerta all&#8217;esito della verifica di anomalia avviata dal seggio di gara all&#8217;esito del ricalcolo della soglia di anomalia nella seduta dell&#8217;8 agosto 2018 è risultata invece congrua (come da nota della r.u.p. del 6 settembre 2018) &#8211; è dunque illegittima perchè derivante dall&#8217;esercizio di una facoltà  non consentita dalla legge.<br /> 11. Peraltro, come ulteriormente deduce la Casertana Costruzioni nel primo motivo del proprio appello, il commissario straordinario ha errato nell&#8217;applicare il principio di invarianza della soglia di anomalia nel caso di specie.<br /> Deve premettersi al riguardo che l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 95, comma 15, del codice dei contratti pubblici, che tale regola pone nei seguenti termini: «<em>Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l&#8217;individuazione della soglia di anomalia delle offerte</em>», non è agevole.<br /> Se incentrata sul piano strettamente letterale l&#8217;interpretazione della norma porta alle conseguenze volute dal commissario straordinario con il provvedimento impugnato nel presente giudizio.<br /> 12. Come sottolinea la Casertana Costruzioni si tratta nondimeno di conseguenze aberranti, nella misura in cui consentono la formazione di medie automatiche anche consapevolmente inficiate da illegittime ammissioni di operatori economici, le quali denotano un eccesso dei mezzi rispetto allo scopo perseguito con la disposizione in esame, che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha infatti messo in luce, per elaborare soluzione una pìù equilibrata soluzione sul piano della conformità  ai principi generali in materia di contratti pubblici e della ragionevolezza.<br /> Il quale scopo consiste nell&#8217;evitare che concorrenti non utilmente collocati in graduatoria promuovano giudizi meramente speculative e strumentali, e mosse «<em>dall&#8217;unica finalità , una volta noti i ribassi offerti e quindi gli effetti delle rispettive partecipazioni in gara sulla soglia di anomalia, di incidere direttamente su quest&#8217;ultima traendone vantaggio</em>» (così¬ Cons. Stato, V, 30 luglio 2018, n. 4664, cui aderisce Cons. Stato, V, 2 settembre 2019, n. 6013; cfr. inoltre Cons. Stato, III, 27 aprile 2018, n. 2579). Si tratta pìù precisamente delle impugnazioni contro gli atti di gara proposte da imprese ad essa partecipanti che per la loro collocazione in graduatoria e per la portata delle censure dalle stesse proposte non potrebbero mai conseguire l&#8217;aggiudicazione, se non sfruttando a proprio vantaggio gli automatismi insiti nelle modalità  di formazione automatica della soglia di anomalia propria delle procedure da aggiudicare al massimo ribasso.<br /> 13. La norma è stata dunque intesa per paralizzare gli effetti riflessi sulla soglia di anomalia, derivanti da modifiche incidenti <em>a posteriori </em>sul novero degli operatori economici legittimamente partecipanti. A questo scopo può in particolare essere valorizzato l&#8217;impiego del verbo atecnico &#8220;intervenire&#8221;: «<em>Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale</em>», come appunto riferito ai riflessi sulla soglia di anomalia e la conseguente graduatoria di gara derivanti da modifiche concernenti le imprese in precedenza ammesse a presentare l&#8217;offerta. Questi effetti riflessi, utilizzati consapevolmente ed in modo strumentale da operatori economici che altrimenti non potrebbero conseguire l&#8217;aggiudicazione, sono appunto quelli che il legislatore ha inteso limitare per contrapposte legittime esigenze di stabilità  delle situazioni giuridiche derivanti dalla gara.<br /> 14. Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato la stessa norma non può invece essere intesa nel senso di vanificare la tutela giurisdizionale, oggetto di tutela costituzionale (artt. 24 e 113 Cost.), e dunque di precludere le impugnazioni non mosse dal sopra descritto intento emulativo, ma a contestare l&#8217;ammissione alla gara di imprese prive dei requisiti di partecipazione o autrici di offerte invalide, che nondimeno abbiano inciso sulla soglia di anomalia determinata in via automatica. Sul punto va ricordato che con riguardo al primo degli interessi ora menzionati, lo stesso, fino alla recente abrogazione ad opera del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (<em>Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l&#8217;accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici</em>; convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55) era per giunta oggetto di autonoma tutela, con il c.d. rito super-accelerato sulle ammissioni ed esclusioni di cui all&#8217;art. 120, comma 2-<em>bis</em> cod. proc. amm. (sulla necessità  di fare salvo il rito sulle ammissioni rispetto alla regola dell&#8217;invarianza della soglia di anomalia si veda in particolare la sopra citata sentenza della III Sezione di questo Consiglio di Stato del 27 aprile 2018, n. 2579).<br /> 15. A quanto finora rilevato va aggiunto che prima ancora dell&#8217;interpretazione conforme a costituzione rispetto al diritto di azione in giudizio contro gli atti della pubblica amministrazione, la medesima regola sull&#8217;invarianza della soglia ex art. 95, comma 15, del codice dei contratti pubblici va contemperata con i principi di buon andamento ed imparzialità  dell&#8217;attività  amministrativa, anch&#8217;essi di rango costituzionale (art. 97 Cost.). Per effetto del descritto contemperamento la rettifica della soglia di anomalia derivante dall&#8217;illegittima ammissione di imprese prive dei requisiti di partecipazione alla gara deve quindi essere consentita alla stessa stazione appaltante avvedutasi di ciò (il profilo è posto in evidenza nella citata sentenza del 27 aprile 2018, n. 2579, della III Sezione del Consiglio di Stato).<br /> La praticabilità  di tale soluzione è stata affermata in particolare nel pìù recente precedente di questa Sezione sopra richiamato (sentenza 2 settembre 2019, n. 6013), sulla base del riferimento testuale operato dal medesimo art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016 alla «<em>fase di</em> (&#038;)Â <em>regolarizzazione </em>(&#038;)Â <em>delle offerte</em>». Tale riferimento è stato inteso dalla Sezione come riferito «<em>alle situazioni in cui sia stato attivato il soccorso istruttorio</em>», quando pertanto non può dirsi ancora conclusa la fase di ammissione delle offerte e gli effetti di invarianza e blocco da essa derivanti (in termini analoghi cfr. Cons. Stato, V, 13 febbraio 2017, n. 590, e 16 marzo 2016, n. 1052, in relazione alla corrispondente disposizione del codice dei contratti pubblici, ora abrogato, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero l&#8217;art. 38, comma 2-<em>bis</em>).<br /> 16. I principi espressi dalla giurisprudenza finora esaminati sono evidentemente applicabili al caso di specie, in cui la rideterminazione della soglia di anomalia in conseguenza della sopravvenuta esclusione di tre delle dodici imprese offerenti è stata disposta il giorno successivo allo svolgimento della gara, in un contesto temporale unitario, sulla base «<em>un&#8217;ulteriore verifica</em> <em>di ufficio delle dichiarazioni delle società  partecipanti, in particolare sul possesso della iscrizione nella White List</em>», risultata mancante per tre delle dodici offerenti (così¬ nel verbale di gara n. 2 dell&#8217;8 agosto 2018).<br /> 17. Accertata pertanto anche sotto questo profilo l&#8217;illegittimità  dell&#8217;operato del commissario straordinario con la rettifica degli atti del seggio di gara mediante applicazione del principio dell&#8217;invarianza della soglia e conferma dell&#8217;esclusione automatica della Casertana Costruzioni dalla gara, in relazione all&#8217;interesse residuo che quest&#8217;ultima vanta nel presente giudizio una volta eseguito l&#8217;appalto in contestazione (circostanza pacifica) è quello risarcitorio.<br /> L&#8217;interesse in questione è meritevole di tutela. E&#8217; infatti accertato ed incontroverso che quello offerto dall&#8217;odierna appellante è innanzitutto il maggior ribasso e che in secondo luogo lo stesso era congruo. Tale era infatti risultato all&#8217;esito della verifica avviata dalla Regione Campania, stazione appaltante delegata, dopo la rideterminazione della soglia di anomalia, come dichiarato nella sopra citata nota del r.u.p. del 6 settembre 2018.<br /> 18. Vanno dunque esaminati i danni risarcibili, per i quali la medesima Casertana Costruzioni ha prodotto in giudizio una consulenza di tecnica in cui i danni subiti a causa dell&#8217;illegittima privazione dell&#8217;appalto.<br /> Nella perizia di parte i danni in questione sono stimati in complessivi € 75.814,92; ammontare derivante dalla sommatoria delle seguenti voci: mancato utile; spese sostenute per la partecipazione alla gara; e spese per mancato utilizzo delle maestranze e varie. Di queste può essere riconosciuto il solo mancato utile, ovvero il margine netto che l&#8217;appellante avrebbe ricavato dall&#8217;esecuzione della commessa.<br /> Per contro, le spese sostenute dalla partecipazione alla gara fondano l&#8217;interesse risarcitorio c.d. negativo, tutelato in caso di responsabilità  precontrattuale dell&#8217;amministrazione, a ristoro del diritto a non essere coinvolto in trattative rivelatesi inutili, mentre in relazione all&#8217;interesse positivo all&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto le medesime spese costituiscono comunque una voce di costo che rimane a carico dell&#8217;impresa e come tale non remunerato nemmeno per effetto dell&#8217;esecuzione del contratto.<br /> Anche i danni da immobilizzazione delle maestranze non possono essere riconosciuti. E&#8217; infatti onere dell&#8217;imprenditore, secondo una regola fondata sull&#8217;<em>id quod plerumque accidit</em> e sul fine di profitto che ne informa l&#8217;attività , ovviare alla perdita della commessa attraverso il reperimento di alternative contrattuali. L&#8217;onere in questione è pertanto elevato a fattore di correzione del risarcimento del danno da mancato utile dalla giurisprudenza amministrativa costante (cfr., per tutte, Cons. Stato, Ad. plen., 12 maggio 2017, n. 2), per cui &#8211; per la contraddizione che non lo consente &#8211; lo stesso non può essere ristorato per equivalente.<br /> Quanto infine alle spese varie (per la relazione giustificativa dei costi, la polizza fideiussoria a titolo di garanzia provvisoria, il contributo ANAC e le spese legali per il presente contenzioso) valgono in parte le considerazioni svolte in precedenza a proposito delle spese di partecipazione alla gara, salvo che per le spese legali, oggetto di pronuncia da parte del giudice adito.<br /> 19. Il mancato utile stimato dal consulente tecnico di parte ricorrente è pari ad €Â 20.710,94. Tale somma deriva dalla riduzione per un coefficiente prudenziale dello 0,9 applicato all&#8217;utile oggetto di giustificazione nel sub-procedimento di verifica dell&#8217;anomalia svolto nei confronti della medesima Casertana Costruzioni dopo la rideterminazione della soglia di anomalia; utile a sua volta pari all&#8217;8% del ribasso offerto, ovvero € 23.012,15. Si tratta di un valore che può essere utilizzato a fondamento della condanna risarcitoria perchè giÃ  vagliato positivamente dalla stazione appaltante e rispetto a quale è stato apportato un correttivo prudenziale, e dunque da considerarsi «<em>provato</em>» ai sensi dell&#8217;art. 124, comma 1, del codice del processo amministrativo.<br /> Al capitale così¬ liquidato vanno aggiunti i soli interessi compensativi, al saggio legale in vigore dalla decorrenza in cui l&#8217;utile sarebbe stato percepito, per il quale si dovrà  fare riferimento ai pagamenti ottenuti dall&#8217;impresa che ha eseguito l&#8217;appalto, fino al pagamento effettivo a favore dell&#8217;odierna appellante.<br /> 20. La condanna al risarcimento deve essere pronunciata nei soli confronti del commissario straordinario agli interventi per l&#8217;Universiade di Napoli del 2019 e, in via solidale, della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalle cui disponibilità  di bilancio sono state tratte le somme utilizzate dal primo per l&#8217;adempimento dei suoi compiti istituzionali.<br /> 21. L&#8217;appello va dunque accolto nei termini sopra esposti.<br /> Le spese del doppio grado di giudizio possono nondimeno essere compensate in ragione delle difficoltà  interpretative della regola dell&#8217;invarianza della soglia di anomalia.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto in riforma della sentenza di primo grado accerta l&#8217;illegittimità  dei provvedimenti impugnati e condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario per la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019, in solido tra loro, a risarcire alla Casertana Costruzioni s.r.l. i danni subiti, liquidati in €Â 20.710,94, oltre agli interessi, come specificati in motivazione.<br /> Compensa le spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Caringella, Presidente<br /> Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore<br /> Valerio Perotti, Consigliere<br /> Angela Rotondano, Consigliere<br /> Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.1074</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. F.Caringella; Est. F. Di Matteo. R.T.I. Gi One S.p.A. &#8211; Informa s.r.l. e Exitone S.p.A. (Avv.ti M. Brugnoletti e G. Pellegrino) contro Consip S.p.A. (Avvocatura generale dello Stato), nei confronti di Igeam s.r.l.(Avv.ti S. Vinti e C. Carosi) e di Com Metodi S.p.A. (C. Carnielli e F. Versaci). Sui</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2020-n-1074/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.1074</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F.Caringella; Est. F. Di Matteo. R.T.I. Gi One S.p.A. &#8211; Informa s.r.l. e Exitone S.p.A. (Avv.ti M. Brugnoletti e G. Pellegrino) contro Consip S.p.A. (Avvocatura generale dello Stato), nei confronti di Igeam s.r.l.(Avv.ti S. Vinti e C. Carosi) e di Com Metodi S.p.A. (C. Carnielli e F. Versaci).</span></p>
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<p>Sui requisiti di partecipazione alle gare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Appalti &#8211; Intesa restrittiva della concorrenza &#8211; Procedimento AGCM &#8211; Elementi indiziari &#8211; Aggiudicazione &#8211; Illegittimità<br />
</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. È illegittima la scelta della stazione appaltante di aggiudicare la gara nella consapevolezza che sussistano nei confronti dei potenziali aggiudicatari elementi indiziari di una intesa restrittiva della concorrenza, a fronte di un procedimento intrapreso dall’AGCM e concluso prima dell’aggiudicazione. </em></div>
<hr />
<p>Pubblicato il 12/02/2020<br />
<strong>N. 01074/2020REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 07406/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7406 del 2019, proposto da<br />
Gi One s.p.a. in proprio e in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Informa s.r.l. e Exitone s.p.a. in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antonio Bertoloni, 26/B;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em>in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
<strong><em>nei confronti</em></strong><br />
Igeam s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti e Chiara Carosi, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;<br />
Com Metodi s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Carnielli e Francesco Versaci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giulia Ceratti in Roma, via Bisagno, 5;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 7926/2019, resa tra le parti;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip s.p.a., di Igeam S.r.l. e di Com Metodi s.p.a.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 novembre 2019 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Brugnoletti, Pellegrino, Carosi, Carnielli e l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
1. Con bando pubblicato in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 29 dicembre 2015 Consip s.p.a. indiceva la gara per la stipulazione di una convenzione, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999, n. 488 e dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000, n. 388, per l’affidamento dei “<em>servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 – edizione 4</em>” (denominata Gara SIC 4).<br />
La gara, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, era suddivisa in nove lotti per un valore complessivo di € 100.000.000,00; agli operatori economici era consentito di presentare domanda di partecipazione a tutti i lotti, per rendersi aggiudicatari solamente di sei secondo l’importo decrescente.<br />
Era previsto, infine, che la convenzione stipulata per ciascun lotto avesse la durata di 24 mesi, mentre i singoli contratti di fornitura, stipulati da ciascuna amministrazione a seguito di emissione di ordinativo, la durata di 3 anni.<br />
Il presente giudizio ha ad oggetto le operazioni di gara relativa al lotto 4 cui prendevano parte il r.t.i. – raggruppamento temporaneo di imprese con mandataria Sintesi s.p.a. e mandanti Adecco Formazione s.r.l., Archè s.c.a.r.l., Csa Team s.r.l., Nier Ingegneria s.p.a. e Projit s.r.l., il r.t.i. con mandantaria Exitone s.p.a., cui subentrava Gi One s.p.a. a seguito di cessione in affitto dell’intero complesso aziendale, il r.t.i. con Igeam s.r.l. mandataria e Igeamed s.r.l. e Igeam Academy s.r.l. come mandanti, nonché il r.t.i. con Com Metodi s.p.a. come mandataria e Deloitte consulting s.r.l. quale mandante; al termine delle operazioni di gara era formata la graduatoria con il r.t.i. Igeam al primo posto e, a seguire, il r.t.i. Com Metodi, il r.t.i. Sintesi e, infine, il r.t.i. Exitone.<br />
Con provvedimento 8 ottobre 2018 Consip aggiudicava definitivamente l’appalto al r.t.i. Igeam.<br />
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio Gi One s.p.a. e Exitone s.p.a. impugnavano il provvedimento di aggiudicazione definitiva del lotto 4 al r.t.i. Igeam.<br />
Il ricorso era articolato in plurimi motivi: tre rivolti nei confronti del r.t.i. Igeam, quattro nei confronti del secondo classificato r.t.i. Com Metodi e quattro nei confronti del terzo classificato r.t.i. Sintesi.<br />
Si costituivano in giudizio Consip s.p.a. e le controinteressate che concludevano per il rigetto della domanda di annullamento.<br />
2.1. Il giudizio di primo grado era concluso dalla sentenza sez. II, 18 giugno 2019, n. 7926, che, in parte respingeva e in parte dichiarava improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso principale e dichiarava improcedibile il ricorso incidentale di<br />
La parte ricorrente era condannata al pagamento delle spese del giudizio.<br />
3. Propongono appello Gi One s.p.a. e Exitone s.p.a.; si sono costituiti in giudizio Consip s.p.a., Com Metodi s.p.a. e Igeam s.r.l., che ha proposto appello incidentale.<br />
Con ordinanza 25 ottobre 2019, n. 5362 era disposta la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata fino alla decisione del merito.<br />
Gi One e Igeam hanno depositato memorie ex art. 73 Cod. proc. amm., e Igeam s.r.l. anche memoria di replica; all’udienza pubblica del 21 novembre 2019, la causa è stata discussa ed assunta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Con il primo motivo dell’appello è contestata la sentenza di primo grado per “<em>Error in iudicando. Violazione norme di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. f) e comma 1 – ter del d.lgs. 163/2006. Violazione dell’allegato 1 al disciplinare. Violazione dell’art. 101 del TFUE. Violazione del principio del clare loqui. Carenza assoluta di istruttoria. Illogicità e irragionevolezza dell’attività amministrativa. Violazione del principio del buon andamento e di par condicio</em>”.<br />
Le appellanti, precisato che l’Agcm, con nota del 16 aprile 2019, dava conferma, a conclusione dell’attività istruttoria, dell’esistenza di elementi indiziari di un’intesa tra Com Metodi, Igeam e Sintesi, finalizzata ad una equilibrata ripartizione dei lotti e così a limitare la concorrenza nella procedura di gara, ripropongono le doglianze già articolate in primo grado alla condotta di Consip che, pur avendo formalmente rilevato l’esistenza di un accordo anticoncorrenziale tra i tre operatori concorrenti – consistente nella tipica formula della “partecipazione a scacchiera” con offerte predisposte con l’intento di garantire ad ognuno l’aggiudicazione di uno specifico lotto grazie ad altre offerte c.d. di appoggio con ribassi differenziati tra i lotti secondo un preciso piano di spartizione – del tutto contraddittoriamente aveva, poi, deciso di procedere ugualmente all’aggiudicazione in favore di quegli stessi operatori che erano stati individuati quali parti dell’accordo illecito.<br />
Le appellanti ribadiscono, inoltre, che, accertata l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale per l’attività istruttoria svolta, Consip avrebbe dovuto, anche in ragione degli atti <em>medio tempore</em>adottati dall’Agcm (comunicazione di apertura del procedimento, nonché, ora, comunicazione di conclusione dell’attività istruttoria), disporre l’esclusione dei raggruppamenti controinteressati dalla procedura di gara per disposizione della <em>lex specialis</em>sanzionatoria degli operatori stipulanti “<em>nella presente gara pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato</em>”; disposizione, a sua volta, riproduttiva dell’art. 38, comma 1 lett. m – <em>quater</em>) d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.<br />
L’errore imputato al giudice di primo grado, è, inoltre, di aver ritenuto fosse necessario per la stazione appaltante attendere gli esiti del procedimento sanzionatorio avviato dall’Autorità, laddove, invece, a fronte della prescrizione contenuta nel disciplinare di gara e della documentata attività istruttoria svolta, era tenuta a disporre l’esclusione senza attendere le indagini di altre Autorità (come appunto l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ma anche, l’Autorità giudiziaria); in ogni caso, si afferma, Consip, di certo, non avrebbe potuto disporre l’aggiudicazione così consentendo la realizzazione dell’obiettivo del patto illecito che essa stessa aveva denunciato.<br />
A contrasto della decisione di primo grado ribadiscono, infine, che l’esclusione degli operatori concorrenti era dovuta anche per falsa dichiarazione; tale essendo la dichiarazione di non aver in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, e tenendo conto che l’Allegato 1 al disciplinare espressamente prevedeva, accertata la non veridicità della dichiarazione, l’esclusione dalla procedura dell’impresa o, qualora fosse risultata aggiudicataria, la decadenza dall’aggiudicazione che era da annullare e/o revocare.<br />
1.1. Nel proprio appello incidentale Igeam s.r.l. ha riproposto <em>ex</em>art. 101, comma 2, Cod. proc. amm., l’eccezione di inammissibilità del secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di Gi One s.p.a. e Exitone s.p.a. per carenza di interesse.<br />
La ragione risiederebbe nell’essere state anche le appellanti coinvolte nel medesimo procedimento istruttorio avviato a suo carico dall’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, nonché nella condanna pronunciata dalla medesima Autorità nei confronti di Exitone per aver posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in relazione alla procedura di gara indetta da Consip per la fornitura su tutto il territorio nazionale dei servizi di <em>facility managment.</em><br />
È stato, poi, meglio specificato nella memoria di replica che i fatti allegati dimostrerebbero la carenza di interesse di Gi One s.p.a. a coltivare il giudizio poiché essa non potrebbe, proprio in quanto attinta dal predetto provvedimento sanzionatorio, in ogni caso ottenere l’aggiudicazione della convenzione.<br />
Nel merito, è ribadito che l’esclusione di un concorrente per aver concluso un’intesa restrittiva della concorrenza potrebbe essere disposta solo in seguito ad un provvedimento definitivo emesso dall’Autorità compente che tale intesa accerti e sanzioni, non surrogabile dagli atti preparatori quali la comunicazione delle risultanze istruttorie, di mera apertura della fase di contraddittorio con le imprese interessate.<br />
Dal disciplinare di gara (punto 6.1.) l’appellata argomenta, inoltre, che l’eventuale provvedimento sanzionatorio di Agcm non potrebbe essere supinamente acquisito dalla stazione appaltante per escludere gli operatori concorrenti, essendo invece, necessaria una concreta valutazione dei fatti oggetto del provvedimento sanzionatorio, di modo che sia possibile comprendere le ragioni per le quali, in considerazione delle oggettive caratteristiche e gravità dei fatti accertati, nonché della specificità della gara, sia giustificata l’esclusione dall’operatore, la quale, comunque, potrebbe operare per le successive procedure di gara indette da Consip.<br />
Le argomentazioni riportate – e, segnatamente, la necessità di un provvedimento sanzionatorio emesso dall’Agcm per poter pronunciare l’esclusione di un operatore concorrente in quanto parte di una intesa anticoncorrenziale – sono condivise da Consip nei propri scritti difensivi.<br />
1.2. Nelle memorie depositate in vista dell’udienza pubblica le parti hanno allegato l’intervenuta adozione da parte dell’Agcm del provvedimento 18 settembre 2019 (notificato il 2 ottobre 2019) sanzionatorio dell’intesa anticoncorrenziale conclusa da Sintesi, Igeam e Com Metodi nella gara di cui si discute.<br />
Le appellanti evidenziano, altresì, che nel medesimo provvedimento è accertata la completa estraneità di Exitone all’accordo restrittivo della concorrenza concluso dagli altri operatori, per ribadire che, anche in ragione di tale sopravvenienza, risulta ancor più fondata la contestazione della mancata esclusione del raggruppamento risultato aggiudicatario dalla procedura di gara.<br />
Igeam s.r.l. riferisce, invece, che il provvedimento sanzionatorio adottato a suo carico è stato impugnato dinanzi al giudice amministrativo, e, per questo, al momento in cui la causa era assunta in decisione, doveva ritenersi privo del carattere di definitività.<br />
Nella discussione svolta in udienza le parti hanno confermato l’intervenuta impugnazione del provvedimento sanzionatorio dinanzi al giudice amministrativo e che nessuna pronuncia cautelare, di sospensione degli effetti, era stata fino a quel momento adottata.<br />
2. Il motivo di appello è fondato.<br />
2.1. Preliminarmente occorre precisare che la condotta di Consip va valutata alla luce delle circostanze esistenti al momento dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio e, dunque, senza tener conto degli atti sopravvenuti dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, quali la comunicazione di chiusura dell’attività istruttoria nonché, a maggior ragione, il provvedimento sanzionatorio dell’intesa anticoncorrenziale.<br />
Come in più occasioni precisato dalla giurisprudenza amministrativa, a voler tener conto di fatti e circostanze che, intervenute nel corso di un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di atti di una procedura di gara, potrebbero comportare l’adozione di provvedimenti di esclusione nei confronti di taluni dei concorrenti, si finirebbe per pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati in violazione del divieto posto dall’art. 34, comma 2, Cod. proc. amm., fatta salva l’ipotesi in cui la stazione appaltante <em>medio tempore</em>a ciò provveda e i provvedimenti siano introdotti in giudizio attraverso motivi aggiunti (cfr. Cons Stato, sez. V, 15 maggio 2019, n. 3151; V, 4 febbraio 2019, n. 827).<br />
Va escluso, pertanto, ogni profilo di pregiudizialità <em>ex</em>art. 79 Cod. proc. amm. e art. 295 Cod. proc. civ. tra l’odierno giudizio e il giudizio nel quale è impugnato il provvedimento sanzionatorio adottato dall’Agcm nei confronti degli operatori concorrenti.<br />
2.2. L’eccezione di Igeam s.r.l., di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per carenza di interesse, è essa stessa inammissibile.<br />
Si prospetta come ragione di carenza di interesse un motivo di esclusione del r.t.i. Exitone dalla procedura di gara; tale è, infatti, il provvedimento sanzionatorio adottato dall’Agcm per l’intesa restrittiva della concorrenza nella procedura di gara Consip Sic 3 (avente ad oggetto <em>facility managment</em>).<br />
Igeam s.r.l. avrebbe dovuto introdurre in giudizio siffatta causa di esclusione a mezzo ricorso incidentale <em>ex</em>art. 42 Cod. proc. amm., trattandosi di vizi del provvedimento di ammissione del r.t.i. Exitone alla procedura di gara; non averlo ritualmente fatto le preclude ora di far valere quella stessa ragioni in via di eccezione.<br />
2.3. Si espongono ora le ragioni che inducono a ritenere fondato il motivo di appello, con la necessaria precisazione che, al di là della prospettazione dal ricorrente, spetta al giudice, secondo orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, l’esatta qualificazione della censura rivolta dalla parte al provvedimento impugnato (trattandosi di elemento della domanda proposta in giudizio cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2019, n. 6587; IV, 20 febbraio 2019, n. 1177; IV, 5 novembre 2018, n. 6251; IV, 24 maggio 2018, n. 3103; IV, 14 marzo 2018, n. 1616).<br />
Questa la sequenza dei fatti rilevanti:<br />
&#8211; la commissione giudicatrice segnalava l’esistenza di una possibile intesa restrittiva della concorrenza tra alcuni degli operatori in gara alla stazione appaltante con la nota del 27 settembre 2017;<br />
&#8211; con atto di segnalazione del 24 gennaio 2018 Consip rimetteva all’Agcm di approfondire gli elementi indiziari, provenienti dalla commissione giudicatrice e dall’esposto di altra società, che portavano a ritenere taluni operatori concorrenti in accordo per proporre offerte ad incastro ed impedire, così, il libero dispiegarsi della concorrenza nella procedura di gara al fine di giungere ad una vera e propria spartizione tra loro dei lotti;<br />
&#8211; l’Autorità decideva di avviare un’indagine nei confronti degli operatori segnalati per aver rintracciato il <em>fumus</em>dell’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza in relazione alla gara <em>de qua</em>negli indizi esposti nell’atto di segnalazione, fissando termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio al luglio 2019 e ne dava comunicazione alla stazione appaltante il 21 marzo 2018;<br />
&#8211; con provvedimento dell’8 ottobre 2018 Consip disponeva la definitiva aggiudicazione a favore della controinteressata.<br />
2.4. Dalla stessa sequenza dei fatti, per come riportata, emerge che il provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara è viziato da eccesso di potere per contrasto con il principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa.<br />
La decisione di Consip, di aggiudicare la procedura di gara quando era già possibile, per il dettaglio e la compiutezza degli elementi indiziari a disposizione, maturare giustificato convincimento dell’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza tra gli operatori concorrenti, è scelta non ragionevole.<br />
Si può comprendere che la stazione appaltante, una volta segnalati all’Autorità gli elementi indiziari dell’intesa restrittiva, abbia reputato opportuno non procedere essa stessa all’esclusione degli operatori per assenza di “<em>mezzo di prova</em>” adeguato per l’art. 38, comma 1, lett. f) d.lgs. n. 163, come pure, e per le stesse ragioni, che si sia astenuta dal disporre l’esclusione dalla procedura per falsa dichiarazione, ma certo era ragionevole attendersi dalla stazione appaltante una diversa decisione in merito al prosieguo della procedura, di soprassedere all’aggiudicazione fino a che non fossero stati noti gli esiti del procedimento sanzionatorio avviato dall’Autorità sulla propria segnalazione, previa eventuale adozione di adeguati provvedimenti interinali, non di procedere con l’aggiudicazione, così da favorire essa stessa quel risultato frutto dell’alterazione dalla concorrenza che, con i propri atti, e sin dal disciplinare di gara, intendeva scongiurare.<br />
Ove si consideri che la procedura di evidenza pubblica è diretta alla scelta del contraente più affidabile per l’esecuzione di un determinato contratto d’appalto, è qui, dunque, irragionevole il risultato dell’azione amministrativa che ha finito con il premiare con l’aggiudicazione un concorrente che la stessa stazione appaltante, per il quadro fornito dagli elementi raccolti nella propria attività istruttoria, avrebbe già ritenuto gravemente indiziato di essere compartecipe dell’accordo illecito.<br />
Se, dunque, è vero che il <em>Vademecum</em>fornito alle stazioni appaltanti dall’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, espressamente precisa che le segnalazioni non vanno “<em>intese come manifestazioni di una raggiunta consapevolezza, da parte della stazione appaltante, dell’esistenza di criticità concorrenziali, nell’ambito della propria procedura di gara</em>” (punto 9), cionondimeno è la stazione appaltante a doversi regolare a seconda delle circostanze del caso, con l’obiettivo, questo imprescindibile, di evitare che il supposto accordo illecito possa avere concreta attuazione incidendo sull’azione amministrativa; se del caso, tale determinazione sarà sottoposta al controllo giurisdizionale.<br />
Nell’approccio qui accolto è del tutto irrilevante la circostanza, evidenziata da Igeam s.r.l., che l’Agcm abbia ritenuto opportuno estendere anche a Exitone la sua indagine sull’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale rivolta ad alterare i risultati della gara, poiché è chiaro che quel che si intende censurare è la scelta della stazione appaltante di procedere all’aggiudicazione quando aveva a disposizione elementi tali da fare ragionevolmente sospettare – come in effetti essa stessa aveva fatto: quivi, pertanto, una evidente discrepanza tra le premesse e le conseguenze della sua condotta – l’intervenuta alterazione della concorrenza nell’ambito della procedura indetta.<br />
Né Consip ha replicato con ragioni di sollecita chiusura della procedura di gara, tali da non consentire l’attesa delle determinazioni dell’Agcm, per la peculiarità del contratto d’appalto da affidare.<br />
2.5. In conclusione, il motivo di appello va accolto e la sentenza di primo grado riformata con l’accoglimento del secondo motivo di ricorso e conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione; la stazione appaltante, pertanto, dovrà nuovamente determinarsi a partire, per tutto quanto fino a questo momento detto, dalla valutazione dell’ammissione degli operatori economici, e questa volta, inevitabilmente, tenendo conto di tutte le sopravvenienze intervenute nel corso della durata del presente giudizio.<br />
3. Vanno ora esaminati gli altri motivi di appello diretti ad ottenere l’esclusione immediata dalla procedura di gara dei raggruppamenti temporanei che precedono in graduatoria poiché rivolti a conseguire un’utilità maggiore di quella derivante dall’accoglimento del primo motivo di appello.<br />
4. Con il secondo motivo d’appello la sentenza di primo grado è censurata per “<em>Error in iudicando. Violazione dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006. Violazione dell’art. 92 del d.P.R. 207/2010. Violazione dell’art. 17.2 lett. a) del bando. Violazione del principio di corrispondenza fra i requisiti posseduti e quota di esecuzione. Carenza di istruttoria. Travisamento dei fatti e dei presupposti. Violazione del principio di par condicio. Violazione del principio di buon andamento</em>”.<br />
Le appellanti lamentano la reiezione del primo motivo di ricorso di contestazione dell’ammissione del r.t.i. Igeam alla procedura di gara per violazione del principio di necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e percentuale di prestazioni da eseguire.<br />
Più precisamente, nella prospettazione della ricorrente, in relazione al lotto <em>de quo</em>le mandanti Igeamed e Igeam Academy si sarebbero impegnate per una quota di prestazioni superiore al fatturato disponibile residuo, per tale intendendosi il fatturato non speso nella partecipazione agli altri lotti, considerato che il fatturato specifico in possesso dei concorrenti andava suddiviso proporzionalmente per tutti i lotti cui ciascuno decideva di partecipare.<br />
4.1. Il motivo è stato respinto sulla premessa che il predetto principio opera senza esclusioni in relazione all’appalto di lavori, mentre, per l’appalto di servizi, solo in caso di specifica prescrizione in tal senso contenuta nel bando di gara, nel caso di specie non presente poiché anzi il bando – e la stessa stazione appaltante nei chiarimenti resi nel corso della procedura – precisava che il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria dovesse essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso; situazione appunto verificatasi per il r.t.i. Igeam poichè il fatturato specifico richiesto dalla <em>lex specialis</em>per tutti i lotti era posseduto, in maniera sovrabbondante, dalla sola mandataria.<br />
4.2. La contestazione delle appellanti si appunta sulla premessa del ragionamento; contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, sarebbe maggioritario l’orientamento giurisprudenziale per il quale il principio di necessaria corrispondenza tra requisiti di partecipazione e quota di prestazione da eseguire debba trovare applicazione anche in relazione all’appalto di servizi.<br />
5. Il motivo è infondato.<br />
È sufficiente rammentare che per costante giurisprudenza, dopo la pronuncia dell’Adunanza plenaria 28 aprile 2014, n. 27 negli appalti di servizi e forniture &#8220;<em>non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara</em>&#8221; (solo per limitarsi alle più recenti, Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 2019, n. 8249; V 13 novembre 2019, n. 7805; III, 17 giugno 2019, n. 4025; III, 23 aprile 2019, n. 2599).<br />
6. Con il terzo motivo di appello è contestato “<em>Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 275 del d.P.R. 207/2010. Violazione dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006. Violazione dell’art. 38, comma 2 bis del d.lgs. 163/2006. Violazione dell’art. 4.1. del disciplinare di gara. Violazione dell’allegato 1 al disciplinare di gara. Carenza assoluta di istruttoria. Illogicità e irragionevolezza dell’attività amministrativa. Violazione del principio di buon andamento e par condicio</em>”.<br />
Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente respinto il terzo motivo di ricorso diretto a contestare l’ammissione alla procedura di gara del r.t.i. Igeam per violazione dell’art. 275 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché del par. 4.1. del disciplinare di gara, per i quali, in caso di partecipazione nella forma di raggruppamento temporaneo di imprese, l’impresa mandataria deve eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore rispetto alle mandanti; il r.t.i. Igeam, infatti, aveva dichiarato, in sede di offerta, che la mandataria Igeam s.r.l. e la mandante Igeamed s.r.l. avrebbero eseguito la medesima percentuale di prestazione.<br />
6.1. In effetti, il giudice di primo grado ha respinto il motivo di ricorso per aver ritenuto consentito, nel caso di specie, il soccorso istruttorio trattandosi di mera irregolarità formale, superata quando, richiesti chiarimenti da parte della commissione giudicatrice, il r.t.i. Igeam aveva chiarito che la mandataria avrebbe eseguito prestazioni per il 40,1%.<br />
6.2. Le appellanti ritengono errato il ragionamento del giudice di primo grado: non si trattava di irregolarità formale sanabile mediante soccorso istruttorio, avendo i successivi chiarimenti del raggruppamento comportato una vera e propria modifica sostanziale dell’offerta.<br />
7. Il motivo è fondato; la sentenza di primo grado va riformata con l’accoglimento del terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio.<br />
7.1. Dall’esame dei documenti in atti emergono le seguenti circostanze di fatto:<br />
a) in sede di offerta il r.t.i. Igeam dichiarava la seguente ripartizione delle prestazioni: Igeam s.r.l. (mandante) 40%, Igeamed s.r.l. (mandante) 40% e Igeam Academy (mandataria) 20%;<br />
b) nel verbale del 24 maggio 2016 la commissione giudicatrice rilevava il contrasto con il par. 4.1. del disciplinare – e con il chiarimento n. 20 – ove era specificato che la mandataria avrebbe dovuto svolgere una percentuale di prestazione maggiore delle mandanti, e decideva di domandare al concorrente “<em>di confermare la correttezza o meno delle quote di esecuzione sopra indicate</em>”, impegnandosi, in caso di modifica delle quote, a non disporre l’esclusione ma ad imporre il pagamento della sanzione prevista dall’art. 38, comma 2 bis, d.lgs. n. 163 cit. per attivazione del soccorso istruttorio;<br />
c) il r.t.i. Igeam forniva i chiarimenti richiesti e specificava che la mandataria avrebbe eseguito le prestazioni nella misura di 40,1% mentre la mandante Igeamed s.r.l. nella misura del 39,9%;<br />
d) nel verbale 4 luglio 2016, come preannunciato, la commissione giudicatrice procedeva ad applicare la sanzione pecuniaria di € 50.000,00 per il disposto soccorso istruttorio, prendendo atto per il resto dei chiarimenti resi dal r.t.i. Igeam che, dunque, era mantenuto in gara.<br />
7.2. L’operato della commissione giudicatrice non è stato corretto; il r.t.i. Igeam doveva essere escluso dalla procedura di gara.<br />
Il r.t.i. Igeam, nei suoi scritti difensivi, assume di aver commesso un errore nella formulazione dell’offerta, dovuto all’impostazione del calcolatore utilizzato che avrebbe arrotondato all’unità più prossima le quote percentuale delle prestazioni già definite (e così 40,1% sarebbe divenuto 40% e 39,9% anch’esso 40%).<br />
Senonché l’errore è tale se, riconosciuto dalla stazione appaltante, possa essa stessa emendarlo, con una mera attività correttiva delle dichiarazioni (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198), in ogni altro caso, ove, invece, si è in presenza di una difformità rispetto alle disposizioni di gara che richiede, per essere eliminata, l’intervento dell’operatore economico che abbia formulato l’offerta, non si è più nell’ambito dell’errore emendabile, ma in quello del soccorso istruttorio.<br />
Il soccorso istruttorio, tuttavia, non può essere utilizzato per porre rimedio ad errori contenuti nell’offerta poiché sarebbe, altrimenti, alterato il principio di <em>par condicio</em>tra i concorrenti (<em>ex multis</em>, cfr. Cons. Stato, sez. V. 20 agosto 2019, n. 5751; V, 17 giugno 2019, n. 4046; VI, 9 aprile 2019, n. 2344).<br />
È quanto accaduto nel caso in esame: attivando il soccorso istruttorio la commissione giudicatrice ha consentito al r.t.i. una modifica sostanziale della propria offerta, tale dovendosi ritenere la diversa ripartizione delle quote tra le componenti il raggruppamento, non avendo rilevanza alcuna – per il principio del quale è applicazione – la circostanza che la modifica sia stata nella percentuale minima dello 0,1%.<br />
7.3. In definitiva, la commissione giudicatrice, constatata che nell’offerta la mandataria del r.t.i. Igem si impegnava ad eseguire una quota percentuale di prestazione identica a quella della mandante, in violazione di una prescrizione posta a pena di esclusione, avrebbe dovuto disporre la sua esclusione dalla procedura.<br />
8. I motivi sub B (da B1 a B4) sono diretti nei confronti del secondo graduato r.t.i. Com Metodi, destinato ad assumere, per l’esclusione del r.t.i. Igeam dalla procedura, il primo posto in graduatoria. Si tratta di motivi quivi riproposti ex art. 101, comma 2, Cod. proc. amm., in quanto non esaminati dal giudice di primo grado, che, per aver respinto i motivi avverso il r.t.i. primo graduato, ha ritenuto la carenza di interesse alla decisione dei motivi proposti avversi i r.t.i. collocati in seconda e terza posizione della graduatoria.<br />
8.1. Con il motivo sub B1 (“<em>Violazione dell’Allegato 1 al disciplinare di gara. Violazione dell’art.2 del disciplinare di gara. Violazione dell’art. 101 del TFUE. Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 38, comma 1, lett. f) e comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006. Violazione del principio di massima concorrenza e par condicio competitorum. Violazione dell’art. 97 della Costituzione</em>”) è contestata l’ammissione del r.t.i. Com Metodi alla procedura di gara per la sanzione irrogata dall’Agcm alla Deloitte Consulting s.r.l., mandante del raggruppamento, colpevole di aver concluso un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 del TFUE in relazione alla gara indetta da Consip per l’affidamento dei servizi di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall’Unione europea (<em>gara Consip AdA</em>).<br />
Assume l’appellante che il r.t.i. Com Metodi andava escluso, oltre che in applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. f) d.lgs. n. 163 cit., avendo commesso un “<em>grave errore nell’esercizio dell’attività professionale</em>”, anche per aver reso falsa dichiarazione, avendo colpevolmente omesso di dichiarare in sede di presentazione di offerta di essere sottoposto a procedimento sanzionatorio da parte dell’autorità antitrust.<br />
Il motivo B2 è ora contenuto nel primo motivo di appello; con il motivo B3 (“<em>Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 92 del d.P.R. m. 207/2010. Violazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006. Violazione dell’art. 17.2., lett. a) Violazione degli artt. 2 e 4 del disciplinare di gara. Eccesso di potere e sviamento di potere. Violazione del principio della par condicio e buon andamento</em>”) si contesta l’ammissione del r.t.i. alla procedura per violazione dell’art. 4.2. del disciplinare di gara che imponeva a ciascuna impresa componente il raggruppamento, in sede di compilazione della dichiarazione di cui all’Allegato 1 del disciplinare, di rendere dichiarazione relativa al proprio fatturato; al riguardo la ricorrente rileva che Deloitte consulting s.r.l. aveva omesso di indicare il proprio fatturato specifico nel triennio precedente limitandosi alla seguente dichiarazione “<em>requisito soddisfatto dal costituendo RTI nel suo complesso</em>” e che la stazione appaltante aveva richiesto chiarimenti ai sensi dell’art. 46, comma 1, d.lgs. n. 163 cit., anziché disporne senza meno l’esclusione dalla procedura di gara.<br />
Infine, con il motivo B4 (“<em>Violazione sotto altro profilo dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006. Carenza di istruttoria, erronea valutazione, travisamento dei fatti e dei presupposti. Carenza di motivazione. Disparità di trattamento</em>”) è affermata la doverosa esclusione della controinteressata dalla procedura di gara per incompletezza dell’offerta, essendo mancanti “<em>i criteri di analisi della fattibilità degli interventi</em>” richiesti espressamente dal disciplinare di gara.<br />
9. I motivi rivolti nei confronti dell’ammissione di r.t.i. Com Metodi alla procedura di gara sono infondati.<br />
9.1. In relazione al primo motivo riproposto, Gi One s.p.a. si limita ad affermare che il provvedimento sanzionatorio irrogato dall’Agcm nei confronti del r.t.i. Com Metodi è intervenuto “<em>in fase di gara</em>”, senza ulteriori specificazioni che consentano di valutare se la stazione appaltante ne avesse cognizione al momento dell’ammissione degli operatori (o, comunque, nelle successive fasi della procedura e fino all’aggiudicazione).<br />
In assenza di tali allegazioni, il motivo va respinto in ogni suo profilo, fermo restando che, in sede di rideterminazione degli operatori economici ammessi alla procedura di gara – come imposto dall’accoglimento del primo motivo di appello – la stazione appaltante potrà tener conto anche di tale ulteriore sopravvenienza che ha riguardato il r.t.i. Com Metodi e dei successivi sviluppi giurisdizionali (in altro giudizio, infatti, la controinteressata ha allegato l’intervenuto annullamento in sede giurisdizionale del suddetto provvedimento sanzionatorio)<br />
9.2. Il terzo motivo di ricorso riproposto va respinto poiché l’omessa dichiarazione imputata alla controinteressata – nella specificazione del fatturato – costituiva una carenza dichiarativa suscettibile di essere emendata a mezzo del soccorso istruttorio; la commissione giudicatrice, pertanto, che ha ben operato richiedendo all’operatore economico chiarimenti ed integrazioni sul punto.<br />
9.3. Il quarto motivo di ricorso riproposto è infondato: dall’analisi dell’offerta formulata da Com Metodi (nelle pagine indicate dalla ricorrente) emerge ogni elemento utile a descrivere la fattibilità degli interventi; ne segue che l’offerta non può ritenersi incompleta.<br />
10. Restano assorbiti i motivi proposti avverso il r.t.i. Sintesi, terzo graduato per il lotto 4; la conferma in graduatoria del r.t.i. Com Metodi, ora primo graduato, esclude che Gi One s.p.a. abbia interesse a contestare l’ammissione del r.t.i. Sintesi che immediatamente la precede in graduatoria come secondo graduato.<br />
11. Va ora esaminato l’appello incidentale proposto dal r.t.i. Igeam contenente i motivi del ricorso incidentale di primo grado, dichiarato improcedibile dal giudice di primo grado.<br />
11.1. Con il primo motivo di ricorso è contestata l’ammissione della ricorrente per “<em>Violazione e falsa applicazione della lex di gara, in particolare punto 17.2 del bando e del punto 4.1. del disciplinare – Mancanza dei requisiti di partecipazione per invalidità dell’avvalimento – Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 – Violazione dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000 – Violazione dei principi di par condicio, trasparenza e concorrenzialità – Difetto di istruttoria, errata valutazione, travisamento dei presupposti. Eccesso di potere</em>”; premesso che il bando di gara (al punto 17.2) richiedeva, quale requisito di capacità economico – finanziario, di “<em>aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando, un fatturato specifico per servizi relativi alla gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavori (D.lgs. 81/08 e s.m.i.) riferibile ai servizi che formano oggetto della presente gara</em>”, variamente determinato in relazione a ciascun lotto, e che il r.t.i. Exitone si era avvalso per la dimostrazione del predetto requisito di quattro imprese ausiliarie, la ricorrente incidentale contestava la validità dei contratti di avvalimento da un duplice punto di vista: in primo luogo, per la mancanza di corrispettivo dovuto a ciascun impresa ausiliaria e, comunque, di un interesse patrimoniale in grado di giustificare la messa a disposizione delle ingenti risorse e mezzi che l’ausiliaria si era impegnata a trasferire e, in secondo luogo, per l’apposizione a ciascun contratto di una clausola risolutiva in cui l’evento dedotto in condizione era costituito dall’aggiudicazione dell’appalto ad un operatore economico diverso dal costituendo raggruppamento, onde a seguito della conclusione della procedura con l’aggiudicazione ad altro operatore (per il lotto in questione proprio al r.t.i. Igeam) i contratti avevano cessato la loro efficacia.<br />
11.2. Il motivo è infondato.<br />
11.2.1. Preliminarmente, va precisato che la giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni affermato che il contratto di avvalimento è un contratto tipicamente oneroso e, qualora in sede contrattuale non sia stabilito un corrispettivo in favore dell’ausiliaria, deve comunque emergere dal testo contrattuale un interesse – di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale – che abbia indotto l’ausiliaria ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le connesse responsabilità (così, Adunanza plenaria 4 novembre 2016, n. 23, nonché in seguito Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2018, n. 2953).<br />
Invero, l’onerosità del contratto è ritenuta indice della effettiva concessione delle risorse da parte dell’ausiliaria a favore della concorrente, e, per questo, idoneo (unitamente alla determinatezza del contenuto contrattuale) a fugare i dubbi sul carattere meramente formale della disponibilità delle ricorse che spesso circondano il ricorso all’avvalimento per l’acquisizione dei requisiti di partecipazione mancanti da parte di un concorrente.<br />
11.2.2. Nel caso di specie, i contratti stipulati da Exitone con le proprie ausiliarie prevedevano un corrispettivo pari a duemila euro definito “<em>quale corrispettivo per quanto oggetto del presente contratto</em>”, con ulteriore ricarico del “<em>costo delle ulteriori risorse materiali, immateriali, tecniche o finanziarie eventualmente fornite dall’impresa ausiliaria secondo le modalità che saranno successivamente definite anche mediante la stipula di contratti di subappalto ai sensi dell’art. 49, comma 10, del D.lgs. 163/2006 s.m.i.</em>”.<br />
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, dunque, i contratti di avvalimento erano contratti onerosi; consapevole di ciò, nella parte finale del motivo riproposto, la ricorrente specifica che il corrispettivo era, comunque, irrisorio al confronto del valore di fatturato messo a disposizione e tale da compromettere la serietà e la credibilità dell’impegno assunto dalle ausiliarie.<br />
Si tratta, però, di una critica che non merita condivisione: la presenza di un corrispettivo comporta la natura onerosa del contratto e dunque la riconducibilità allo schema tipico elaborato dalla giurisprudenza, la sua modesta entità se raffrontata al valore dell’appalto, in mancanza di altri indizi, neppure allegati dalla ricorrente, non può indurre a ritenere la stipulazione contrattuale meramente simulata e, per questo, priva di effetti.<br />
11.2.3. Quanto alla clausola risolutiva apposta al contratto, essa presentava il seguente tenore testuale (punto 9): “<em>il presente atto cesserà di produrre effetti con effetto immediato in caso di aggiudicazione definitiva dell’appalto ad un operatore economico diverso dal costituendo RTI di cui Exitone s.p.a. è capogruppo ed a seguito della stipulazione delle relative convenzioni, ovvero la gara stessa dovesse, per qualsiasi motivo, essere revocata, annullata o venire meno per fatto della Stazione appaltante</em>”.<br />
Si tratta di una clausola contrattuale pienamente comprensibile: posto che sin dal momento della stipulazione del contratto di avvalimento le risorse dell’ausiliaria sono poste a disposizione della concorrente, le parti hanno, con la predetta condizione risolutiva, previsto che, in caso di mancata aggiudicazione del contratto, venendo meno qualsiasi interesse a servirsi di dipendenti e mezzi altrui, il contratto non avrebbe prodotto effetti sin dalla sua conclusione.<br />
Non sarebbe, del resto, comprensibile mantener fermo un contratto – con gli obblighi, anche di pagamento del corrispettivo che ne sono insorti – che, per gli eventi sopravvenuti, non risponde più ad alcun interesse delle parti, ed è altrettanto chiaro che l’intervenuto annullamento dell’aggiudicazione originaria in questa sede, con conseguente necessità che la procedura di gara riprenda dalla fase di ammissione dei concorrenti, farà riprendere effetto al contratto per aver eliminato l’evento dedotto in condizione (l’aggiudicazione definitiva ad un operatore diverso da Exitone).<br />
12. Con il secondo motivo di ricorso riproposto è contestata l’ammissione del r.t.i. Exitone per “<em>Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 163/2006 – Violazione e falsa applicazione del punto 17.1 del bando nella parte in cui richiede l’iscrizione nel Registro delle imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto – Violazione dei principi di par condicio, trasparenza e concorrenzialità – difetto di istruttoria, errata valutazione, travisamento dei fatti e dei presupposti – eccesso di potere</em>”; secondo la ricorrente incidentale il r.t.i. Exitone andava escluso dalla procedura di gara per violazione del bando di gara (punto 17.1) ove era richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti quelle oggetto dell’appalto.<br />
Dopo aver riportato i servizi oggetto dell’appalto, come dettagliatamente indicati al punto 1.1. del disciplinare di gara, la ricorrente sostiene che dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Exitone s.p.a. sarebbe possibile accertare come la stessa non svolga nessuna delle attività indicate nel disciplinare di gara.<br />
Aggiunge che non sarebbe neppure possibile affermare che Exitone abbia svolto in concreto i servizi in affidamento come dimostrato dall’avvertita necessità del ricorso all’avvalimento al fine di recuperare il requisito del fatturato specifico nel triennio precedente.<br />
13. Il motivo non è fondato.<br />
13.1. Nel certificato di iscrizione in atti (doc. 10 &#8211; datato 14 marzo 2016) è riportato l’oggetto sociale di Exitone s.p.a.; in esso, tra gli altri, la società era legittimata anche ad “<em>eseguire, anche nell’ambito dell’assistenza al network per la progettazione ed erogazione dei servizi di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro: censimento delle fonti di rischio, valutazione dei rischi e definizione dei piani di adeguamento, redazione, verifica ed applicazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, definizione dei pianti delle misure di prevenzione, delle competenze e delle responsabilità, definizione dei piani di formazione ed informazione e sorveglianza sanitaria, perizie e certificazione tecnica di rispondenza normativa, formazione, informazione e consulenza in ambito di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro</em>”.<br />
L’oggetto del contratto di appalto era indicato nei documenti di gara come “<em>prestazione di servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, quali definite ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 165/2001</em>” (art.1.1 del disciplinare di gara); ne segue che Exitone s.p.a. era in grado di soddisfare il requisito, previsto dal bando di gara (al punto 17.1) dell’ “<em>iscrizione nel registro delle imprese per attività inerenti all’oggetto</em>”.<br />
13.2. La ricorrente incidentale sostiene che, nell’ambito del certificato camerale, non all’oggetto sociale si debba guardare, ma alla diversa voce “<em>Attività</em>”; tra queste né per la sede principale, né per quella secondaria, sarebbero descritte prestazioni riconducibili a quelle previste dal contratto di appalto, poiché l’attività principale era così indicata “<em>Servizi integrati di ingegneria e di consulenza strategica per lo sviluppo, il governo ed il controllo dei processi di gestione dell’ambiente costruito e del territorio. Servizi tecnici e amministrativi per la gestione dei beni patrimoniali pubblici e privati. Progettazione e realizzazione di sistemi informativi. Controllo tecnico</em>”.<br />
L’argomento non merita condivisione. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’iscrizione camerale è diretta a filtrare l&#8217;ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell&#8217;affidamento pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 novembre 2019, n. 7846; V, 29 settembre 2019, n. 6431; V, 15 maggio 2019, n. 3149); tale professionalità è presuntivamente sussistente ove l’oggetto sociale ricomprenda attività oggetto del contratto d’appalto da affidare, tanto è vero che solo in caso di incongruenza tra l’oggetto sociale come riportato nel certificato camerale e l’oggetto dell’appalto si è ritenuto necessaria l’indagine in ordine all’effettivo svolgimento delle prestazioni da affidare.<br />
La ricostruzione proposta è coerente con la scelta legislativa di affidare ad altri requisiti di partecipazione la dimostrazione dell’esperienza maturata nello svolgimento dei predetti servizi (con la possibilità, per il <em>favor partecipationis</em>, di ricorrere all’istituto dell’avvalimento).<br />
13.3. In conclusione sul punto, a fronte del chiaro tenore del bando di gara, come pure delle indicazioni contenute nel certificato camerale in atti, è irrilevante ogni altra considerazione sull’effettivo svolgimento dei servizi da affidare; tanto più che, come ben evidenziato dall’appellante nelle sue difese, l’esecuzione del medesimo servizio in forza di precedente convenzione (c.d. SIC 3) vale a dimostrare l’idoneità professionale di Exitone.<br />
14. Con ultimo motivo di ricorso riproposto è contestato il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice al r.t.i. Exitone che si assume essere eccessivamente premiante rispetto al pregio intrinseco della proposta.<br />
Tale motivo è assorbito dal carattere pregiudiziale della valutazione sull’ammissione dei concorrenti, imposta dall’accoglimento del primo motivo di appello, rispetto alle successive fasi della procedura di gara.<br />
15. E’ in atti la convenzione tra Consip s.p.a. e Igeam s.r.l. firmata digitalmente l’29 marzo 2019; le appellanti hanno espressamente riproposto nelle proprie conclusioni <em>ex</em>art. 101, comma 2, Cod. proc. amm., unitamente alla domanda di annullamento degli atti impugnati, anche domanda “<em>di subentro della deducente nell’aggiudicazione e nella convenzione da dichiararsi travolta e inefficace per quanto in favore dell’illegittima aggiudicataria</em>”.<br />
In accoglimento della domanda proposta, <em>ex</em>art. 122, Cod. proc. amm., considerata la possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce del vizio del provvedimento di aggiudicazione riscontrato – strettamente connesso ad una possibile alterazione degli esiti del procedimento per la condotta di taluni operatori economici che vi hanno preso parte –, la particolare rilevanza della commessa in affidamento, lo stato di esecuzione del contratto, è dichiarata inefficace la convenzione tra Consip s.p.a. e Igeam s.r.l. a far data dalla sua stipulazione.<br />
16. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra tutte le parti in causa delle spese del presente grado del giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 7926/19, accoglie il ricorso di primo grado nei limiti di cui in motivazione ed annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Respinto l’appello incidentale.<br />
Dichiara inefficace la convenzione tra Consip s.p.a. e Igeam s.r.l.<br />
Compensa tra tutte le parti in causa le spese del presente grado del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Caringella, Presidente<br />
Fabio Franconiero, Consigliere<br />
Federico Di Matteo, Consigliere, Estensore<br />
Angela Rotondano, Consigliere<br />
Stefano Fantini, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2020-n-1074/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.1074</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.11</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-2-2020-n-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-2-2020-n-11/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-2-2020-n-11/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.11</a></p>
<p>Pres. Carosi/Red. Morelli Sulla legittimità  costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge n. 362 del 1991 (Norme di riordino del settore farmaceutico), come modificati dalla legge n. 124 del 2017. 1. Farmacie &#8211; Farmacisti &#8211; Titolarità  esercizio &#8211; Incompatibilità  &#8211; Gestione &#8211; Società  di capitali &#8211; Soci non farmacisti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-2-2020-n-11/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.11</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-2-2020-n-11/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.11</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carosi/Red. Morelli</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità  costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge n. 362 del 1991 (Norme di riordino del settore farmaceutico), come modificati dalla legge n. 124 del 2017.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Farmacie &#8211; Farmacisti &#8211; Titolarità  esercizio &#8211; Incompatibilità  &#8211; Gestione &#8211; Società  di capitali &#8211; Soci non farmacisti &#8211; Legittimità  costituzionale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Ãˆ costituzionalmente legittima la norma di cui all&#8217;art. 8 della legge n. 362 del 1991, in riferimento all&#8217;art. 7 della medesima legge, come modificati dalla legge n. 124 del 2017, in quanto l&#8217;incompatibilità  dello svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato con la titolarità  dell&#8217;esercizio di farmacie private in capo a società  di capitali è da riferirsi al ruolo gestorio della farmacia, non anche alla partecipazione di soci, pur non farmacisti, alla compagine sociale.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nei giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 1, lettera c), della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), in relazione all&#8217;art. 7, comma 1, della stessa legge, come modificato dall&#8217;art. 1, comma 157, lettera a), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), promossi dal Collegio arbitrale rituale, nominato dal Presidente del Consiglio dell&#8217;Ordine degli avvocati di Catania, con ordinanze del 6 dicembre 2018, iscritte ai numeri 50 e 51 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visti gli atti di costituzione di Donatella Paolino e Giulia Di Silvestri e di Katia Domenica Mangano e Agata Rita Domenica Mangano, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 19 novembre 2019 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;<br /> uditi gli avvocati Giuseppe Greco per Donatella Paolino e Giulia Di Silvestri, Pietro Paterniti La Via per Katia Domenica Mangano e Agata Rita Domenica Mangano e l&#8217;avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 9 gennaio 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Il Collegio arbitrale rituale, costituito in Catania in forza di clausola compromissoria contenuta nello statuto della società  a responsabilità  limitata Ravanusa &#8211; chiamato a risolvere la controversia insorta tra detta società  (vincitrice di un bando di concorso pubblico straordinario per il conferimento di sedi farmaceutiche, approvato dall&#8217;Assessorato alla salute della Regione Siciliana ai sensi dell&#8217;art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27) e una propria socia, alla quale la Ravanusa srl chiedeva di rimuovere l&#8217;incompatibilità  che le derivava dall&#8217;essere titolare di un rapporto di pubblico impiego (come docente presso l&#8217;Università  &#8220;Magna Grecia&#8221; di Catanzaro) o di retrocedere la propria quota di partecipazione all&#8217;originaria titolare che l&#8217;aveva a lei ceduta &#8211; ha reputato rilevante e non manifestamente infondata, ed ha quindi sollevato, con l&#8217;ordinanza iscritta al reg. ord. n. 50 del 2019, «questione incidentale di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 8, co. 1, lett. c), della legge 8 novembre 1991, n. 362 [Norme di riordino del settore farmaceutico], nella parte in cui prevede che la partecipazione alle società  di capitali, di cui all&#8217;art. 7, co. 1, della medesima legge, sia incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato».<br /> Secondo il Collegio rimettente, la norma così¬ denunciata &#8211; nell&#8217;estendere la causa di incompatibilità  (derivante dallo svolgimento di «qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato») non solo alle persone fisiche e ai soci di società  di persone che siano titolari e gestori di farmacie private, ma appunto anche ai soci di società  di capitali che acquisiscano tali farmacie senza rivestirne compiti di gestione o di direzione &#8211; violerebbe, per i motivi di cui si dirà  nel Considerato in diritto, gli artt. 2, 3, 4, 35, 41, 47, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, gli ultimi due in relazione agli artt. 3 del Trattato sull&#8217;Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993; 16 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; e 49 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea (TFUE), come modificato dall&#8217;art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130.<br /> 1.1.- Nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituite la socia docente universitaria e la sua cedente della quota, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato.<br /> 1.1.1.- Le parti hanno, in premessa, ritenuto adottabile una interpretazione costituzionalmente adeguata della norma denunciata, nel senso di ritenere riferibile la prevista incompatibilità  esclusivamente alla gestione societaria o, comunque, ai soli soci farmacisti.<br /> In subordine, hanno chiesto accogliersi la questione sollevata dal Collegio a quo.<br /> 1.1.2.- L&#8217;Avvocatura dello Stato ha preliminarmente eccepito l&#8217;inammissibilità  della sollevata questione per carenza di motivazione in ordine alla sua rilevanza, in ragione della incompleta descrizione della fattispecie concreta; per non pertinenza della disposizione denunciata rispetto all&#8217;oggetto del giudizio principale; per mancato esperimento del tentativo di una lettura alternativa della disposizione denunciata in senso costituzionalmente conforme; oltrechè per erronea evocazione, come norme interposte, di disposizioni del TUE e del TFUE, che il rimettente avrebbe viceversa dovuto direttamente applicare.<br /> In subordine, ha escluso la fondatezza delle censure formulate dal rimettente sul rilievo che «l&#8217;estensione della incompatibilità  in questione anche al semplice socio finanziatore di società  di capitali [&#038;] costituisce legittima &#8211; e ragionevole &#8211; espressione della discrezionalità  della quale il legislatore gode in materia».<br /> 1.1.3.- Sia le parti che il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie, con le quali hanno ulteriormente argomentato le rispettive conclusioni.<br /> L&#8217;Avvocatura dello Stato ha, in particolare, insistito sulla possibilità  di una «lettura alternativa» che limiti la portata soggettiva della incompatibilità  in discussione, «circoscrivendola ai soli soci farmacisti concretamente e fattivamente impegnati nella gestione della farmacia sociale». E ha sottolineato come «tale profilo si risolv[a], a ben vedere, in ragione, al tempo stesso, di inammissibilità  e di infondatezza della sollevata questione».<br /> 2.- Con altra ordinanza di rimessione (reg. ord. n. 51 del 2019), emessa in pari data e di contenuto identico rispetto a quella di cui si è in precedenza detto, lo stesso Collegio arbitrale &#8211; chiamato anche in questo caso a pronunciarsi sulla controversa partecipazione alla compagine di altra società  di capitali da parte di una socia docente (anch&#8217;essa) universitaria &#8211; ha proposto la medesima questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 1, lettera c), della legge n. 362 del 1991.<br /> 2.1.- Anche in questo giudizio si sono costituite la socia docente e la sua cedente quota, le quali hanno concluso per l&#8217;accoglimento della questione di costituzionalità , aderendo alla prospettazione e alle argomentazioni del Collegio rimettente.<br /> Una memoria integrativa è stata depositata da dette parti, ma fuori termine.<br /> 2.2.- Ãˆ intervenuto, ed ha anche depositato memoria, il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha ribadito le conclusioni di inammissibilità  o non fondatezza, come giÃ  formulate nell&#8217;altro giudizio.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- L&#8217;art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), come modificato, nei primi due suoi commi, dall&#8217;art. 1, comma 157, lettere a) e b), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), sotto la rubrica «Titolarità  e gestione della farmacia», dispone che «1. Sono titolari dell&#8217;esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità  alle disposizioni vigenti, le società  di persone, le società  di capitali e le società  cooperative a responsabilità  limitata. 2. Le società  di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle società  di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività  svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonchè con l&#8217;esercizio della professione medica. Alle società  di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell&#8217;articolo 8».<br /> Il successivo art. 8 della stessa legge n. 362 del 1991 (rubricato «Gestione societaria: incompatibilità»), sub lettera c) del suo comma 1, a sua volta, stabilisce che la partecipazione alla società  di cui all&#8217;art. 7 è incompatibile «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato».<br /> 2.- Il Collegio arbitrale rituale nominato dal Presidente del Consiglio dell&#8217;Ordine degli avvocati di Catania, nell&#8217;ambito di due parallele controversie aventi analogamente ad oggetto l&#8217;eventuale incompatibilità  della titolarità  di una docenza universitaria con la partecipazione alla compagine di una società  di capitali, con le due ordinanze in epigrafe &#8211; che, per l&#8217;identità  del loro contenuto, possono congiuntamente esaminarsi, previa riunione dei correlativi giudizi &#8211; ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, ed ha quindi sollevato, «questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 8, co. 1, lett. c), della legge 8 novembre 1991, n. 362, nella parte in cui prevede che la partecipazione alle società  di capitali, di cui all&#8217;art. 7, co. 1, della medesima legge, sia incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato».<br /> Ad avviso del rimettente, la normativa censurata &#8211; con l&#8217;estendere la causa di incompatibilità  (derivante dallo svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato) non solo alle persone fisiche e ai soci di società  di persone che siano titolari di farmacie private, ma anche ai soci di società  di capitali che acquisiscano tali farmacie senza rivestirne compiti di gestione o di direzione &#8211; violerebbe:<br /> l&#8217;art. 3 Cost., per l&#8217;irragionevolezza intrinseca dell&#8217;equiparazione tra società  di persone e società  di capitali ai fini dell&#8217;integrazione della causa di incompatibilità , e per la sproporzione della previsione sull&#8217;incompatibilità  rispetto allo scopo di tutela della salute, attraverso l&#8217;erogazione dei farmaci, che l&#8217;esercizio delle farmacie private persegue, quale servizio pubblico in concessione;<br /> l&#8217;art. 3 Cost., per l&#8217;ingiustificata disparità  di trattamento, che ne conseguirebbe, con riguardo: a) alle società  di capitali i cui soci siano persone fisiche anzichè persone giuridiche ovvero siano persone fisiche inoccupate; b) alle società  di capitali che gestiscano strutture sanitarie o producano farmaci; c) alle incompatibilità  previste per i dipendenti pubblici e, in specie, per i docenti universitari, ai quali non è precluso acquisire le quote di società  di capitali, purchè non abbiano compiti di gestione; d) alle cause di incompatibilità  previste per l&#8217;acquisizione di farmacie pubbliche da parte di società  di capitali, tra le quali non è individuabile lo svolgimento di attività  di lavoro da parte dei soci;<br /> gli artt. 4 e 35 Cost., per la lesione della tutela del lavoro che discenderebbe dalla preclusione dell&#8217;investimento in una società  di capitali titolare di farmacia privata nei confronti di coloro che svolgano un&#8217;attività  lavorativa;<br /> gli artt. 2 e 41 Cost., per l&#8217;irragionevole compressione della libertà  di iniziativa economica privata, nella sua dimensione non soltanto mercantilistica, ma anche di diritto fondamentale attraverso cui l&#8217;uomo può conseguire il pieno sviluppo della propria personalità ;<br /> l&#8217;art. 47 Cost., per la lesione della tutela del risparmio e dell&#8217;investimento che conseguirebbe al divieto di acquisire quote o azioni in società  di capitali titolari di farmacie private nei confronti dei soggetti che svolgano qualsiasi attività  lavorativa;<br /> gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. &#8211; in relazione agli artt. 3 del Trattato sull&#8217;Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993; 16 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; e 49 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea (TFUE), come modificato dall&#8217;art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130 &#8211; per il vulnus arrecato (dalla censurata incompatibilità ) alla libertà  di impresa.<br /> 3.- L&#8217;Avvocatura generale dello Stato, per l&#8217;intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, ha, come detto, eccepito l&#8217;inammissibilità  sotto pìù profili della questione sollevata.<br /> In quanto potenzialmente ostative all&#8217;accesso al merito della questione o comunque pertinenti alla delimitazione del thema decidendum, dette eccezioni vanno esaminate preliminarmente.<br /> 3.1.- La prima eccezione &#8211; che fa leva sulla incompleta descrizione della fattispecie, in ragione dell&#8217;asserita mancata specificazione, nelle ordinanze di rimessione, della natura dell&#8217;incarico rivestito dalle persone fisiche che hanno acquistato le quote delle società  a responsabilità  limitata, titolari delle farmacie private oggetto delle controversie in sede arbitrale &#8211; non è fondata.<br /> In entrambe le ordinanze si precisa, infatti, che le acquirenti sono titolari di un rapporto di lavoro pubblico quali docenti universitarie.<br /> 3.2.- L&#8217;eccezione di inammissibilità , secondo cui la non corrispondenza tra i petita dei giudizi principali e le sanzioni previste dalla norma denunciata renderebbe la questione non rilevante, è pure essa priva di fondamento.<br /> Ãˆ pur vero, infatti, che nei giudizi principali le società  titolari delle farmacie private hanno richiesto la retrocessione delle quote cedute alle acquirenti, in tesi interessate dalla causa di incompatibilità , in favore delle rispettive alienanti (nella sostanza, l&#8217;annullamento della cessione delle quote), ovvero la rimozione della causa di incompatibilità , al fine di ottenere le autorizzazioni indispensabili all&#8217;esercizio della farmacia; e, per converso, l&#8217;art. 8, comma 3, della legge n. 362 del 1991 prevede che, ove siano integrate le cause di incompatibilità  elencate nel suo comma 1 e nel precedente art. 7, ne conseguano specifiche sanzioni interdittive (sospensione della persona fisica che dirige la farmacia, sostituzione nella direzione con altro socio, interruzione dell&#8217;attività  se l&#8217;incompatibilità  interessa tutti i soci, nomina di un commissario con compiti gestori).<br /> Ma la previsione di sanzioni specifiche a carico dei soggetti incaricati della direzione della farmacia, per essere incorsi in una delle cause di incompatibilità  espressamente regolate, non esclude l&#8217;applicabilità  dei rimedi generali (come quelli appunto di cui si discute nei giudizi a quibus) che traggano comunque causa dalla incompatibilità .<br /> 3.3.- Anche l&#8217;ulteriore eccezione di inammissibilità , per omessa verifica della praticabilità  di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma denunciata, è priva di pregio.<br /> Il Collegio rimettente ha, infatti, pur tentato una lettura adeguatrice, ma ha ritenuto che essa fosse impedita dal tenore letterale della prescrizione contestata, oltre che da ragioni sistematiche connesse alla natura tassativa delle cause di incompatibilità .<br /> Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ove l&#8217;interpretazione conforme sia sperimentata, ma sia poi, come nella specie, ritenuta impraticabile, l&#8217;eventuale non condivisione di tale lettura incide sul merito e non sul rito, e costituisce quindi ragione di eventuale infondatezza, e non di inammissibilità , della questione sollevata (ex multis, sentenze n. 187, n. 179 e n. 144 del 2019, n. 132 del 2018, n. 42 del 2017, n. 204, n. 95 e n. 45 del 2016, n. 262 del 2015).<br /> 3.4.- Quanto, infine, all&#8217;eccezione di inammissibilità  per il profilo dell&#8217;erronea evocazione di disposizioni del diritto dell&#8217;Unione europea, va ribadito che qualora sia lo stesso giudice comune, nell&#8217;ambito di un incidente di costituzionalità , a richiamare, come norme interposte, disposizioni dell&#8217;Unione europea attinenti, nella sostanza, ai medesimi diritti tutelati da parametri interni, «questa Corte non potrà  esimersi, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, dal fornire una risposta a tale questione con gli strumenti che le sono propri: strumenti tra i quali si annovera anche la dichiarazione di illegittimità  costituzionale della disposizione ritenuta in contrasto con la Carta (e pertanto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), con conseguente eliminazione dall&#8217;ordinamento, con effetti erga omnes, di tale disposizione» (ex plurimis, sentenza n. 63 del 2019).<br /> E nella fattispecie non vi è dubbio che le ragioni addotte a sostegno della lamentata lesione delle citate disposizioni dell&#8217;Unione europea interferiscano con il valore costituzionale della libertà  dell&#8217;iniziativa economica privata.<br /> Dal che la non accoglibilità  anche di quest&#8217;ultima eccezione.<br /> 4.- Nel merito, la questione non è fondata per erroneità  della interpretazione della norma denunciata.<br /> Alla stregua degli stessi criteri ermeneutici di cui all&#8217;art. 12 delle Preleggi è dato, infatti, pervenire pianamente alla conclusione che &#8211; diversamente da quanto presupposto dal Collegio rimettente &#8211; la causa di incompatibilità  di cui alla lettera c) del comma 1 dell&#8217;art. 8 della legge n. 362 del 1991 non è riferibile ai soci, di società  di capitali titolari di farmacie, che si limitino ad acquisirne quote, senza essere ad alcun titolo coinvolti nella gestione della farmacia.<br /> 4.1.- L&#8217;art. 8 della legge n. 362 del 1991, nel testo non modificato in parte qua dalla legge n. 124 del 2017, riferisce, infatti, l&#8217;incompatibilità  («con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato»), di cui alla denunciata lettera c) del suo comma 1, al soggetto che gestisca la farmacia (o che, in sede di sua assegnazione, ne risulti associato, o comunque coinvolto, nella gestione).<br /> Ciò risulta giÃ  dalla stessa rubrica della norma, che espressamente collega «gestione» e «incompatibilità»; è confermato, inoltre, dal sistema delle sanzioni ivi disegnato (sub comma 3) per il caso in cui il soggetto incorra nella causa di incompatibilità : sanzioni interdittive, per loro natura applicabili solo al socio che risulti fattivamente coinvolto nella gestione della farmacia; e trova, infine, ulteriore riscontro nella disciplina delle ipotesi (sub commi 9 e 10 dell&#8217;art. 7, richiamate dall&#8217;art. 8) di subentro di terzi, mortis causa, in quota del capitale sociale o di vendita della farmacia, nelle quali l&#8217;obbligo di cessione (entro sei mesi) della quota così¬ acquisita dall&#8217;erede del socio o dall&#8217;acquirente della società , è previsto per il solo caso in cui l&#8217;avente causa incorra nelle incompatibilità  &#8211; di cui al secondo periodo del comma 2 dell&#8217;art. 7 &#8211; correlate a «qualsiasi altra attività  svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonchè [al]l&#8217;esercizio della professione medica», mentre nessun rilievo ostativo alla permanenza nella società  riveste l&#8217;eventuale titolarità  di un rapporto di lavoro, pubblico o privato, da parte dell&#8217;erede del socio defunto o dell&#8217;acquirente della farmacia, che non partecipi alla gestione della stessa.<br /> 4.2.- A sua volta l&#8217;art. 7 della legge n. 362 del 1991 &#8211; come novellato dall&#8217;art. 1, comma 157, della legge n. 124 del 2017, che ha incluso «le società  di capitali» tra i soggetti che possono assumere la titolarità  dell&#8217;esercizio di farmacie private &#8211; riferisce senz&#8217;altro anche ai partecipanti a dette società  le incompatibilità , giÃ  sopra richiamate, di cui al secondo periodo del suo comma 2; e prevede, bensì¬, che anche a detti soggetti «si applicano [&#038;] le disposizioni dell&#8217;articolo 8», tra le quali la previsione appunto (sub comma 1, lettera c), per cui la partecipazione alle società  di gestione di farmacie è incompatibile «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato». Ma &#8211; ed è ciò che il rimettente trascura di considerare &#8211; quest&#8217;ultimo requisito negativo è espressamente subordinato ad una condizione di &#8220;compatibilità &#8220;: è riferibile, cioè, al partecipante a società  esercente farmacie private, solo se e in quanto risulti &#8220;compatibile&#8221; con il ruolo da questi rivestito nella società  stessa.<br /> Dal che la conclusione che, se la specifica incompatibilità  di cui si discute è legata ad un ruolo gestorio della farmacia, la stessa non è evidentemente riferibile al soggetto che un tale ruolo non rivesta nella compagine sociale.<br /> 4.3.- Sul piano sistematico soccorre a ulteriormente confortare tale esegesi la considerazione che l&#8217;incompatibilità  con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, se era coerente con il precedente modello organizzativo &#8211; che, allo scopo di assicurare che la farmacia fosse comunque gestita e diretta da un farmacista, ne consentiva l&#8217;esercizio esclusivamente a società  di persone composte da soci farmacisti abilitati, a garanzia dell&#8217;assoluta prevalenza dell&#8217;elemento professionale su quello imprenditoriale e commerciale -, coerente (quella incompatibilità ) non lo è pìù nel contesto del nuovo quadro normativo di riferimento che emerge dalla citata legge n. 124 del 2017, che segna il definitivo passaggio da una impostazione professionale-tecnica della titolarità  e gestione delle farmacie ad una impostazione economico-commerciale. Innovazione, quest&#8217;ultima, che si riflette appunto nel riconoscimento della possibilità  che la titolarità  nell&#8217;esercizio delle farmacie private sia acquisita, oltre che da persone fisiche, società  di persone e società  cooperative a responsabilità  limitata, anche da società  di capitali; e alla quale si raccorda la previsione che la partecipazione alla compagine sociale non sia pìù ora limitata ai soli farmacisti iscritti all&#8217;albo e in possesso dei requisiti di idoneità . Ragion per cui non è neppure pìù ora indispensabile una siffatta idoneità  per la partecipazione al capitale della società , ma è piuttosto richiesta la qualità  di farmacista per la sola direzione della farmacia: direzione che può, peraltro, essere rimessa anche ad un soggetto che non sia socio.<br /> Essendo, dunque, consentita, nell&#8217;attuale nuovo assetto normativo, la titolarità  di farmacie (private) in capo anche a società  di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, nè in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società , è conseguente che a tali soggetti, unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali), non sia pertanto pìù riferibile l&#8217;incompatibilità  «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato», di cui alla lettera c) del comma 1 dell&#8217;art. 8 della legge n. 362 del 1991.<br /> L&#8217;opposta lettura, in parte qua, di detta denunciata disposizione, da parte del rimettente, comporta, appunto, la non fondatezza, in relazione a tutti i parametri evocati, della questione su tale erronea premessa sollevata.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> riuniti i giudizi,<br /> dichiara non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 1, lettera c), della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), in relazione all&#8217;art. 7, comma 1, della stessa legge, come modificato dall&#8217;art. 1, comma 157, lettera a), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 11, 35, 41, 47 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Collegio arbitrale rituale nominato dal Presidente del Consiglio dell&#8217;Ordine degli avvocati di Catania, con le due ordinanze indicate in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2020.<br /> F.to:<br /> Aldo CAROSI, Presidente<br /> Mario Rosario MORELLI, Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2020.<br /> Il Direttore della Cancelleria<br /> F.to: Roberto MILANA<br /> </div>
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