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	<title>12/2/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/2/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.793</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-793/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-793/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.793</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che annulla un provvedimento della Soprintendenza che a sua volta annulla un’autorizzazione paesaggistica per realizzare un fabbricato, annullamento soprintendentizio motivato sulla mancanza del parere della commissione edilizia integrata comunale (organo localmente soppresso) e per difetto di motivazione. In sede cautelare si sottolinea la mancanza di legittimazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-793/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.793</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-793/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.793</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che annulla un provvedimento della Soprintendenza che a sua volta annulla un’autorizzazione paesaggistica per realizzare un fabbricato,  annullamento soprintendentizio motivato sulla mancanza del parere della commissione  edilizia integrata comunale (organo localmente soppresso) e per difetto di motivazione. In sede cautelare si sottolinea la mancanza di legittimazione di un’unione di comuni a sopprimere la Commissione, ritenuta  un organo necessario per svolgere una funzione delegata dalla Regione, secondo il procedimento disciplinato da quest’ultima. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 793/08<br />
Registro Generale: 268/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br /> Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Bruno Rosario Polito<br />  Cons. Roberto Giovagnoli<br /> Cons. Fabio Taormina Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 12 Febbraio 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI<br />DIR. GEN. BENI ARCHITETT. E PAESAGGIO<br />SOPR.B. ARCH.PAES. E PATR. STOR. ETNOANTR. VENEZIA E LAGUNA</b><br />rappresentati e difesi da:   AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in RomaVIA DEI PORTOGHESI 12 </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UNIONE DEI COMUNI DI CODEVIGO E PONTELONGO </b><br />
non costituitasi;<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TARVENETO-  VENEZIA:  Sezione  II   3858/2006, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER EDIFICAZIONE FABBRICATO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Udito il relatore Cons. Fabio Taormina  e udito,  altresì, per la  parte ricorrente l’Avv.to dello Stato Scaramucci;<br />  Ritenuto, nei limiti della delibazione propria della fase cautelare, fondata l’argomentazione circa la mancanza di legittimazione degli appellati a sopprimere un organo necessario per svolgere una funzione delegata dalla Regione, secondo il procedimento disciplinato da quest’ultima, visto la precedente ordinanza della Sezione (Ric. N. 6223/07);</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 268/2008) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br /> La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 12 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-12-2-2008-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-12-2-2008-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.0</a></p>
<p>Pres. V. SKOURIS, Rel. A. TIZZANO Comunità europea &#8211; Art. 10 TCE &#8211; Principio di cooperazione – Decisioni amministrative – Carattere definitivo – Pronuncia di giudice di ultima istanza – Interpretazione erronea del diritto comunitario – Mancato rinvio pregiudiziale – Riesame in via amministrativa – Obbligo – Mancata invocazione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-12-2-2008-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-12-2-2008-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. V. SKOURIS, Rel. A. TIZZANO</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Art. 10 TCE &#8211; Principio di cooperazione – Decisioni amministrative – Carattere definitivo – Pronuncia di giudice di ultima istanza – Interpretazione erronea del diritto comunitario – Mancato rinvio pregiudiziale – Riesame in via amministrativa – Obbligo – Mancata invocazione del diritto comunitario dinanzi al giudice di ultima istanza – Irrilevanza.<br />
Comunità europea &#8211; Art. 10 TCE &#8211; Principio di cooperazione – Decisioni amministrative – Carattere definitivo – Pronuncia di giudice di ultima istanza – Interpretazione erronea del diritto comunitario – Mancato rinvio pregiudiziale – Riesame in via amministrativa – Istanza – Termine – Non sussiste – Diritto nazionale – Principi di equivalenza ed effettività.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora una decisione amministrativa sia divenuta definitiva per effetto di una decisione del giudice di ultima istanza basata su un’interpretazione erronea del diritto comunitario, senza che sia stata sollevata una questione pregiudiziale, sussiste un obbligo di riesaminare detta decisione alle condizioni previste dalla sentenza Kuhne &#038; Heitz, anche quando il ricorrente non abbia invocato il diritto comunitario nel procedimento giurisdizionale all’esito del quale la decisione è divenuta definitiva.</p>
<p>Il diritto comunitario non impone un termine entro il quale detto riesame dev’essere richiesto, ma esso può essere previsto dal diritto nazionale nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)<br />
</b>12 febbraio 2008 </p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
Nel procedimento C 2/06,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania) con decisione 21 novembre 2005, pervenuta in cancelleria il 4 gennaio 2006, nella causa tra<br />
<b><br />
Willy Kempter KG</b><br />
e<br />
<b>Hauptzollamt Hamburg-Jonas,</b></p>
<p align=center>
<b>LA CORTE (Grande Sezione),</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e A. Tizzano (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ileši&#269;, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.-C. Bonichot, giudici,<br />
avvocato generale: sig. Y. Bot<br />
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–        per la Willy Kempter KG, dal sig. K. Makowe, Rechtsanwalt;<br />
–        per la Repubblica ceca, dal sig. T. Bo&#269;ek, in qualità di agente;<br />
–        per la Repubblica di Finlandia, dalla sig.ra E. Bygglin, in qualità di agente;<br />
–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Erlbacher e T. van Rijn, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 aprile 2007,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
Sentenza
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio di cooperazione risultante dall’art. 10 CE, letto alla luce della sentenza 13 gennaio 2004, causa C 453/00, Kühne &#038; Heitz (Racc. pag. I 837).<br />
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Willy Kempter KG (in prosieguo: la «Kempter») e lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas (dogana centrale, in prosieguo: lo «Hauptzollamt») a proposito dell’applicazione degli artt. 48 e 51 della legge sul procedimento amministrativo (Verwaltungsverfahrensgesetz) del 25 maggio 1976 (BGBl. 1976 I, pag. 1253; in prosieguo: il «VwVfG»).<br />
<b><br />
 Contesto normativo<br />
<i></b><br />
 La normativa comunitaria <br />
</i>3        L’art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), è così redatto:<br />
«Fatto salvo il disposto degli articoli 5 e 16, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione hanno, nel termine massimo di 60 giorni da tale accettazione, lasciato come tale il territorio doganale della Comunità».<br />
4        L’art. 5, n. 1, del regolamento n. 3665/87 così dispone:<br />
«Il versamento della restituzione, sia essa differenziata o meno, è subordinato, oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio doganale della Comunità, alla condizione che esso – salvo deperimento durante il trasporto per un caso di forza maggiore – sia stato importato in un paese terzo ed eventualmente in un paese terzo determinato, entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d’esportazione:<br />
a)      allorché sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto (…) <br />
(…)».<br />
<i><br />
 La normativa nazionale <br />
</i>5        L’art. 48, n. 1, prima frase, del VwVfG prevede che un atto amministrativo illegittimo, anche dopo esser divenuto inoppugnabile, possa essere ritirato in tutto o in parte con effetto per il futuro o con effetto retroattivo.<br />
6        L’art. 51 del VwVfG riguarda la riapertura di procedimenti chiusi con un atto amministrativo divenuto definitivo. Il suo n. 1 prevede che l’autorità deve decidere, su istanza dell’interessato, circa l’annullamento o la modifica di un atto amministrativo inoppugnabile se:<br />
–        dopo l’adozione dell’atto, gli elementi di fatto o di diritto sui quali si basa l’atto sono mutati a favore dell’interessato;<br />
–        vi sono nuovi elementi di prova che avrebbero creato i presupposti di una decisione più favorevole all’interessato, e<br />
–        vi sono motivi di riaprire il caso ai sensi dell’art. 580 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung).<br />
7        Il n. 3 di tale articolo precisa che siffatta domanda deve essere presentata entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui l’interessato è venuto a conoscenza delle circostanze che consentono la riapertura del procedimento.<br />
<b><br />
 Fatti all’origine della controversia principale e questioni pregiudiziali </p>
<p></b>8        Dall’ordinanza di rinvio emerge che durante gli anni 1990-1992, la Kempter ha esportato bovini in diversi paesi arabi e nell’ex Jugoslavia. A tale titolo, conformemente al regolamento n. 3665/87, in vigore all’epoca, essa ha chiesto e ottenuto restituzioni all’esportazione dallo Hauptzollamt.<br />
9        Nel corso di un’indagine, la Betriebsprüfungsstelle Zoll (servizio di controllo delle dogane) dell’Oberfinanzdirektion (direzione regionale delle finanze) di Friburgo ha accertato che, prima della loro importazione nei detti paesi terzi, alcuni animali erano morti o erano stati abbattuti d’urgenza durante il trasporto o nel periodo di quarantena nei paesi di destinazione.<br />
10      Con decisione 10 agosto 1995, lo Hauptzollamt ha pertanto preteso dalla Kempter il rimborso delle restituzioni all’esportazione che le erano state corrisposte.<br />
11      La Kempter ha proposto un ricorso contro tale decisione, senza invocare, tuttavia, violazioni del diritto comunitario. Con sentenza 16 giugno 1999, il Finanzgericht Hamburg ha respinto tale ricorso in quanto la ricorrente non aveva fornito la prova che gli animali fossero stati importati in un paese terzo entro dodici mesi dall’accettazione della dichiarazione d’esportazione, come richiesto dall’art. 5, n. 1, lett. a), del regolamento n. 3665/87, per il versamento delle restituzioni. Con ordinanza 11 maggio 2000, il Bundesfinanzhof ha respinto in ultima istanza l’appello proposto contro tale sentenza dalla Kempter.<br />
12      La decisione di recupero dello Hauptzollamt 10 agosto 1995 è quindi divenuta definitiva. <br />
13      Con la sua sentenza 14 dicembre 2000, causa C 110/99, Emsland-Stärke (Racc. pag. I 11569, punto 48), la Corte ha affermato che la condizione secondo cui le merci devono essere state importate in un paese terzo affinché vengano concesse le restituzioni all’esportazione previste da un regolamento comunitario può essere opposta al beneficiario delle restituzioni solamente prima della concessione delle stesse. <br />
14      In una causa diversa, del 21 marzo 2002, il Bundesfinanzhof ha pronunciato una sentenza con la quale ha applicato siffatta interpretazione della Corte. La Kempter fa valere di essere venuta a conoscenza di quest’ultima sentenza il 1º luglio 2002. <br />
15      Avvalendosi di tale sentenza del Bundesfinanzhof, il 16 settembre 2002, vale a dire circa ventuno mesi dopo la pronuncia della sentenza Emsland-Stärke, citata, la Kempter ha chiesto allo Hauptzollamt, in base all’art. 51, n. 1, del VwVfG, il riesame e la rettifica della decisione di recupero di cui trattasi.<br />
16      Con decisione 5 novembre 2002, lo Hauptzollamt ha respinto la richiesta della Kempter, sottolineando che la modifica della giurisprudenza intervenuta nella fattispecie non comportava un cambiamento della situazione giuridica che, di per sé, giustificasse la riapertura del procedimento ai sensi dell’art. 51, n. 1, primo trattino, del VwVfG. Un ricorso amministrativo contro tale decisione è stato parimenti respinto il 25 marzo 2003.<br />
17      La Kempter ha dunque adito nuovamente il Finanzgericht Hamburg, sostenendo in particolare che, nella fattispecie, le condizioni che consentono il riesame di una decisione amministrativa definitiva, enunciate dalla Corte nella sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, erano soddisfatte e che, pertanto, la decisione di recupero dello Hauptzollamt 10 agosto 1995 doveva essere ritirata.<br />
18      Nella sua ordinanza di rinvio il Finanzgericht Hamburg constata innanzi tutto che, alla luce della sentenza Emsland-Stärke, citata, nonché della sentenza del Bundesfinanzhof 21 marzo 2002, la decisione di recupero dello Hauptzollamt 10 agosto 1995 è illegittima. Esso si chiede poi se, per tale motivo, lo Hauptzollamt sia tenuto a riesaminare tale decisione, che, nel frattempo, è divenuta definitiva, anche se la ricorrente non aveva invocato, né dinanzi al Finanzgericht Hamburg né dinanzi al Bundesfinanzhof, un’interpretazione erronea del diritto comunitario, vale a dire dell’art. 5, n. 1, del regolamento n. 3665/87.<br />
19      Il giudice del rinvio ricorda che, nella sua sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, la Corte ha affermato che:<br />
«Il principio di cooperazione derivante dall’art. 10 CE impone ad un organo amministrativo, investito di una richiesta in tal senso, di riesaminare una decisione amministrativa definitiva per tener conto dell’interpretazione della disposizione pertinente nel frattempo accolta dalla Corte qualora <br />
–        disponga, secondo il diritto nazionale, del potere di ritornare su tale decisione;<br />
–        la decisione in questione sia divenuta definitiva in seguito ad una sentenza di un giudice nazionale che statuisce in ultima istanza;<br />
–        tale sentenza, alla luce di una giurisprudenza della Corte successiva alla medesima, risulti fondata su un’interpretazione errata del diritto comunitario adottata senza che la Corte fosse adita in via pregiudiziale alle condizioni previste all’art. 234, [terzo comma], CE, e <br />
–        l’interessato si sia rivolto all’organo amministrativo immediatamente dopo essere stato informato della detta giurisprudenza».<br />
20      Quanto alle prime due condizioni elencate al punto precedente, il Finanzgericht Hamburg ritiene che esse siano soddisfatte nella fattispecie, tenuto conto del fatto che, da una parte, lo Hauptzollamt dispone, in virtù dell’art. 48, n. 1, prima frase, del VwVfG, del potere di ritirare la sua decisione di recupero 10 agosto 1995 e che, dall’altra, questa decisione è effettivamente divenuta definitiva in virtù dell’ordinanza 11 maggio 2000 del Bundesfinanzhof che ha statuito in ultima istanza.<br />
21      Quanto alla terza condizione menzionata nella sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, il Finanzgericht Hamburg si chiede se essa debba essere interpretata nel senso che, da una parte, l’interessato debba aver impugnato l’atto amministrativo in sede giurisdizionale basandosi sul diritto comunitario e, dall’altra, il giudice nazionale debba aver respinto il ricorso senza adire la Corte in via pregiudiziale. In tal caso, questa condizione non potrebbe essere considerata soddisfatta nella fattispecie e, di conseguenza, il ricorso della ricorrente nella causa principale dovrebbe essere respinto, dato che la Kempter non ha invocato un’interpretazione erronea del diritto comunitario né dinanzi al Finanzgericht Hamburg né dinanzi al Bundesfinanzhof. <br />
22      Il Finanzgericht Hamburg ritiene di poter tuttavia dedurre dalla sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, che nemmeno nella causa che ha dato luogo a tale sentenza la ricorrente aveva chiesto che venisse sottoposta alla Corte una questione pregiudiziale.<br />
23      Nell’ambito della motivazione della sua decisione di rinvio, il Finanzgericht Hamburg suggerisce peraltro che, quando agli stessi giudici nazionali sia sfuggita l’importanza di una questione di interpretazione del diritto comunitario, ciò non dovrebbe essere fatto pesare sul singolo leso.<br />
24      Per quanto riguarda la quarta condizione a cui si riferisce la sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, il Finanzgericht Hamburg ritiene che essa venga soddisfatta qualora il singolo leso dalla decisione amministrativa incompatibile con il diritto comunitario chieda «immediatamente» o «senza ritardo colposo» all’amministrazione di riesaminare tale decisione, non appena abbia avuto «conoscenza effettiva» della giurisprudenza pertinente della Corte. <br />
25      Nelle circostanze della causa principale, benché sia stata introdotta ventuno mesi dopo la pronuncia della sentenza Emsland-Stärke, citata, la domanda di riesame presentata dalla Kempter dinanzi allo Hauptzollamt non potrebbe essere considerata tardiva, in considerazione del fatto che essa è stata depositata solo il 16 dicembre 2002, vale a dire entro un termine inferiore a tre mesi a decorrere dal momento in cui la Kempter ha sostenuto di essere venuta a conoscenza della sentenza con cui il Bundesfinanzhof ha applicato la detta sentenza Emsland-Stärke, citata.<br />
26      Dato che l’amministrazione deve applicare l’interpretazione di una disposizione di diritto comunitario, fornita dalla Corte in una sentenza pronunciata in via pregiudiziale, ai rapporti giuridici sorti prima di tale sentenza, il giudice del rinvio si chiede se la possibilità di chiedere il riesame e la rettifica di una decisione amministrativa avente carattere definitivo e che viola il diritto comunitario possa essere illimitata nel tempo o se, invece, essa debba essere corredata da un limite temporale giustificato da ragioni di certezza del diritto.<br />
27      In tali condizioni, il Finanzgericht Hamburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1)      Se il riesame e la rettifica di una decisione amministrativa definitiva, per tener conto dell’interpretazione del diritto comunitario pertinente data nel frattempo dalla Corte di giustizia, presuppongano che l’interessato abbia impugnato tale decisione dinanzi al giudice nazionale invocando il diritto comunitario.<br />
2)      Se, oltre alle condizioni stabilite nella sentenza [Kühne &#038; Heitz, citata], la possibilità di domandare il riesame e la rettifica di una decisione amministrativa definitiva contrastante con il diritto comunitario sia limitata nel tempo per motivi superiori di diritto comunitario».<br />
<b><br />
 Sulle questioni pregiudiziali<br />
<i></b><br />
 Sulla prima questione<br />
</i>28      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, imponga il riesame e la rettifica di una decisione amministrativa divenuta definitiva in virtù di una sentenza di un giudice di ultima istanza, solo se il ricorrente nella causa principale abbia invocato il diritto comunitario nell’ambito del ricorso giurisdizionale di diritto interno che esso ha proposto nei confronti di tale decisione.</p>
<p> Osservazioni presentate alla Corte<br />
29      La Kempter, il governo finlandese e la Commissione delle Comunità europee ritengono che occorra risolvere in senso negativo la prima questione.<br />
30      Innanzi tutto, la Kempter rileva che dall’art. 234, terzo comma, CE non emerge che le parti nella controversia principale debbano avere invocato dinanzi al giudice nazionale un’interpretazione erronea del diritto comunitario, affinché questo sia tenuto ad effettuare un rinvio pregiudiziale. La Commissione aggiunge che una tale condizione non emerge nemmeno dalla motivazione né dal dispositivo della sentenza Kühne &#038; Heitz, citata.<br />
31      La Kempter e la Commissione osservano, poi, che l’obbligo di rinvio pregiudiziale incombente ai giudici nazionali che statuiscono in ultima istanza, conformemente all’art. 234, terzo comma, CE, non può nemmeno dipendere dalla circostanza che le parti chiedano un tale rinvio ai detti giudici.<br />
32      Infine, il governo finlandese considera che, da un lato, la necessità che le parti nella causa principale abbiano invocato dinanzi al giudice nazionale un’erronea interpretazione del diritto comunitario potrebbe rendere in pratica impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario ed essere dunque in contrasto con il principio di effettività. Dall’altro lato, non dovrebbe essere fatta pesare sul cittadino leso la circostanza che ad un giudice nazionale sia sfuggita l’importanza di una questione di diritto comunitario.<br />
33      Il governo ceco, da parte sua, sostiene che il riesame e la rettifica di una decisione definitiva dell’amministrazione possono essere subordinati al fatto che l’interessato abbia impugnato tale decisione dinanzi ai giudici nazionali invocando il diritto comunitario solo nel caso in cui questi stessi giudici non abbiano, in virtù del diritto nazionale, né la facoltà né l’obbligo di applicare d’ufficio il diritto comunitario e che tale circostanza non costituisca un ostacolo al rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.</p>
<p> Soluzione della Corte<br />
34      Per risolvere la prima questione occorre innanzi tutto ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, spetta a tutte le autorità degli Stati membri garantire il rispetto delle norme di diritto comunitario nell’ambito delle loro competenze (v. sentenze 12 giugno 1990, causa C 8/88, Germania/Commissione, Racc. pag. I 2321, punto 13, e Kühne &#038; Heitz, citata, punto 20)<i>.</i><br />
35      Occorre anche ricordare che l’interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte nell’esercizio della competenza attribuitale dall’art. 234 CE chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata di detta norma, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore (v., in particolare, sentenze 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit italiana, Racc. pag. 1205, punto 16; 10 febbraio 2000, causa C 50/96, Deutsche Telekom, Racc. pag. I 743, punto 43, e Kühne &#038; Heitz, citata, punto 21). In altri termini, una sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono alla data di entrata in vigore della norma interpretata (v., in tal senso, sentenza 19 ottobre 1995, causa C 137/94, Richardson, Racc. pag. I 3407, punto 33).<br />
36      Ne consegue che, in una causa come quella principale, una norma di diritto comunitario così interpretata dev’essere applicata da un organo amministrativo nell’ambito delle sue competenze anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima del momento in cui è sopravvenuta la sentenza in cui la Corte si pronuncia sulla richiesta di interpretazione (sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, punto 22, e, in tal senso, sentenze 3 ottobre 2002, causa C 347/00, Barreira Pérez, Racc. pag. I 8191, punto 44; 17 febbraio 2005, cause riunite C 453/02 e C 462/02, Linneweber e Akritidis, Racc. pag. I 1131, punto 41, e 6 marzo 2007, causa C 292/04, Meilicke e a., Racc. pag. I-1835, punto 34).<br />
37      Tuttavia, come ha ricordato la Corte, questa giurisprudenza deve essere letta alla luce del principio della certezza del diritto, che figura tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario. A tal riguardo occorre constatare che il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza di termini ragionevoli di ricorso o, come nella causa principale, in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia, in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo (sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, punto 24).<br />
38      La Corte ha tuttavia affermato che, in circostanze particolari, un organo amministrativo nazionale può essere tenuto, in applicazione del principio di cooperazione derivante dall’art. 10 CE, a riesaminare una decisione amministrativa divenuta definitiva in seguito all’esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni, al fine di tener conto dell’interpretazione della disposizione pertinente di diritto comunitario nel frattempo accolta dalla Corte (v., in tal senso, sentenze Kühne &#038; Heitz, citata, punto 27, e 19 settembre 2006, cause riunite C 392/04 e C 422/04, i-21 Germany e Arcor, Racc. pag. I 8559, punto 52).<br />
39      Come ricorda il giudice del rinvio, alla luce dei punti 26 e 28 della citata sentenza Kühne &#038; Heitz, tra le condizioni che possono fondare un tale obbligo di riesame la Corte ha preso in considerazione, in particolare, il fatto che la sentenza del giudice di ultima istanza, in virtù della quale la decisione amministrativa contestata è divenuta definitiva, alla luce di una giurisprudenza della Corte successiva alla medesima risultasse fondata su un’interpretazione errata del diritto comunitario adottata senza che la Corte fosse stata adita in via pregiudiziale alle condizioni previste all’art. 234, terzo comma, CE.<br />
40      Orbene, la presente questione pregiudiziale è diretta unicamente a chiarire se una tale condizione sia soddisfatta solo se il ricorrente nella causa principale abbia invocato il diritto comunitario nell’ambito del suo ricorso giurisdizionale proposto contro la decisione amministrativa di cui trattasi.<br />
41      A tal riguardo occorre sottolineare che il sistema introdotto dall’art. 234 CE per assicurare l’unità dell’interpretazione del diritto comunitario negli Stati membri istituisce una cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali attraverso un procedimento estraneo ad ogni iniziativa delle parti (v., in tal senso, sentenze 27 marzo 1963, cause riunite 28/62-30/62, Da Costa e a., Racc. pag. 59, in particolare pag. 76; 1° marzo 1973, causa 62/72, Bollmann, Racc. pag. 269, punto 4, e 10 luglio 1997, causa C 261/95, Palmisani, Racc. pag. I 4025, punto 31). <br />
42      Infatti, come precisa l’avvocato generale ai paragrafi 100-104 delle sue conclusioni, il rinvio pregiudiziale si basa su un dialogo tra giudici, la cui proposizione si basa interamente sulla valutazione della pertinenza e della necessità del detto rinvio compiuta dal giudice nazionale (v., in tal senso, sentenza 16 giugno 1981, causa 126/80, Salonia, Racc. pag. 1563, punto 7).<br />
43      Del resto, come rilevato dalla Commissione e dall’avvocato generale ai paragrafi 93-95 delle sue conclusioni, la formulazione stessa della sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, non indica affatto che il ricorrente sia tenuto a sollevare, nell’ambito del suo ricorso giurisdizionale di diritto interno, la questione di diritto comunitario successivamente oggetto della sentenza pregiudiziale della Corte.<br />
44      Non si può dunque dedurre dalla sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, che, ai fini della terza condizione in essa delineata, le parti debbano aver sollevato dinanzi al giudice nazionale la questione di diritto comunitario di cui trattasi. Infatti, affinché tale condizione sia soddisfatta, basterebbe o che detta questione di diritto comunitario, la cui interpretazione si è rivelata erronea alla luce di una sentenza successiva della Corte, sia stata esaminata dal giudice nazionale che statuisce in ultima istanza, oppure che essa avesse potuto essere sollevata d’ufficio da quest’ultimo. <br />
45      A tal riguardo occorre ricordare che, sebbene il diritto comunitario non imponga ai giudici nazionali di sollevare d’ufficio un motivo vertente sulla violazione di disposizioni comunitarie se l’esame di tale motivo li obbligherebbe ad esorbitare dai limiti della controversia come è stata circoscritta dalle parti, tali giudici sono tenuti a sollevare d’ufficio i motivi di diritto relativi ad una norma comunitaria vincolante quando, in virtù del diritto nazionale, essi hanno l’obbligo o la facoltà di farlo con riferimento ad una norma interna di natura vincolante (v., in tal senso, sentenze 14 dicembre 1995, cause riunite C-430/93 e C-431/93, van Schijndel e van Veen, Racc. pag. I 4705, punti 13, 14 e 22, e 24 ottobre 1996, causa C 72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I 5403, punti 57, 58 e 60).<br />
46      Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione proposta nel senso che, nell’ambito di un procedimento dinanzi ad un organo amministrativo diretto al riesame di una decisione amministrativa divenuta definitiva in virtù di una sentenza pronunciata da un giudice di ultima istanza, la quale, alla luce di una giurisprudenza successiva della Corte, risulta basata su un’interpretazione erronea del diritto comunitario, tale diritto non richiede che il ricorrente nella causa principale abbia invocato il diritto comunitario nell’ambito del ricorso giurisdizionale di diritto interno da esso proposto contro tale decisione.<br />
<i><br />
 Sulla seconda questione<br />
</i>47      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il diritto comunitario imponga un limite temporale per proporre una domanda diretta al riesame di una decisione amministrativa divenuta definitiva.</p>
<p> Osservazioni presentate alla Corte<br />
48      La Kempter sottolinea, innanzi tutto, che il diritto comunitario non contiene alcuna disposizione specifica relativa al termine di decadenza o di prescrizione di una domanda di riesame. Essa aggiunge poi che, conformemente alla sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, l’interessato può far valere il suo diritto al riesame della decisione amministrativa divenuta definitiva solo se una disposizione nazionale lo consente. Per decidere se tale diritto sia limitato nel tempo oppure no, occorrerebbe dunque prendere in considerazione le disposizioni nazionali in materia di prescrizione.<br />
49      La Kempter fa inoltre valere che, nel caso in cui venissero applicate, per analogia, disposizioni comunitarie disciplinanti i termini di decadenza o di prescrizione, la sua domanda non dovrebbe essere tuttavia considerata tardiva, tenuto conto del fatto che essa era stata depositata meno di tre mesi dopo le conclusioni dell’avvocato generale nella causa che ha dato luogo alla sentenza Emsland-Stärke, citata, vale a dire nel momento a partire dal quale avrebbe potuto essere prevista una modifica della giurisprudenza consolidata dei giudici tedeschi.<br />
50      Quanto alla quarta condizione delineata dalla Corte nella sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, i governi ceco e finlandese condividono l’opinione espressa dal giudice del rinvio secondo cui il termine così creato dalla Corte per chiedere la revisione di una decisione amministrativa divenuta definitiva dovrebbe essere vincolato all’effettiva conoscenza della sua giurisprudenza da parte dell’interessato. <br />
51      Inoltre essi ritengono che il diritto comunitario non osti a che il diritto di chiedere il riesame di una decisione amministrativa illegittima sia limitato nel tempo. Le norme di procedura nazionali potrebbero dunque validamente prevedere che tale tipo di domanda debba essere presentato entro termini specifici, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.<br />
52      Ad avviso della Commissione, la seconda questione pregiudiziale riguarda solo l’intervallo tra la pronuncia della sentenza della Corte da cui deriva l’illegittimità della decisione amministrativa e la domanda di riesame e di rettifica della detta decisione presentata dalla Kempter.<br />
53      Peraltro, la Commissione osserva che il principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri osta alla fissazione di un termine a livello comunitario. Essa propone, per motivi di certezza del diritto, di completare la quarta condizione tratta dalla sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, prevedendo che questa richiede che l’interessato si sia rivolto all’organo amministrativo immediatamente dopo essere venuto a conoscenza della sentenza pregiudiziale della Corte da cui deriva l’illegittimità della decisione amministrativa divenuta definitiva, entro un lasso di tempo, a decorrere dalla pronuncia della detta sentenza, che appaia ragionevole con riferimento ai principi del diritto nazionale e conforme ai principi di equivalenza e di effettività.</p>
<p> Soluzione della Corte<br />
54      Per quanto riguarda la questione dei limiti temporali per la presentazione di una domanda di riesame, occorre innanzi tutto ricordare che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, l’impresa ricorrente aveva chiesto il riesame e la rettifica della decisione amministrativa entro un termine inferiore ai tre mesi dal momento in cui essa era venuta a conoscenza della sentenza Voogd Vleesimport en-export (sentenza 5 ottobre 1994, causa C-151/93, Racc. pag. I 4915), da cui derivava l’illegittimità della decisione amministrativa.<br />
55      È vero che la Corte, nella sua valutazione delle circostanze di fatto della causa che ha dato luogo alla sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, aveva affermato che la durata del periodo entro cui era stata introdotta la domanda di riesame doveva essere presa in considerazione e giustificava, unitamente alle altre condizioni indicate dal giudice del rinvio, il riesame della decisione amministrativa contestata. Tuttavia, la Corte non aveva richiesto che una domanda di riesame fosse necessariamente presentata non appena il richiedente fosse venuto a conoscenza della giurisprudenza della Corte su cui la domanda si fondava.<br />
56      Orbene, è giocoforza constatare che, come rileva l’avvocato generale ai paragrafi 132 e 134 delle sue conclusioni, il diritto comunitario non impone alcun termine preciso per la presentazione di una domanda di riesame. Di conseguenza, la quarta condizione menzionata dalla Corte nella sua sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, non può essere interpretata come un obbligo di presentare la domanda di riesame di cui trattasi entro un certo e preciso lasso di tempo dopo che il richiedente sia venuto a conoscenza della giurisprudenza della Corte su cui la domanda stessa si fondava.<br />
57      Occorre tuttavia precisare che, secondo una costante giurisprudenza, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario, purché tali modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né, dall’altro, rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., in particolare, sentenze 13 marzo 2007, causa C 432/05, Unibet, Racc. pag. I-2271, punto 43, nonché 7 giugno 2007, cause riunite da C 222/05 a C 225/05, van der Weerd e a., Racc. pag. I-4233, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata).<br />
58      La Corte ha così riconosciuto compatibile con il diritto comunitario la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto (v., in tal senso, sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe-Zentralfinanzamt e Rewe-Zentral, Racc. pag. 1989, punto 5, nonché causa 45/76, Comet, Racc. pag. 2043, punti 17 e 18; Denkavit italiana, citata, punto 23; 25 luglio 1991, causa C 208/90, Emmott, Racc. pag. I 4269, punto 16; Palmisani, citata, punto 28; 17 luglio 1997, causa C 90/94, Haahr Petroleum, Racc. pag. I 4085, punto 48, e 24 settembre 2002, causa C 255/00, Grundig Italiana, Racc. pag. I 8003, punto 34). Infatti, termini del genere non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico comunitario (sentenza Grundig Italiana, citata, punto 34).<br />
59      Da questa giurisprudenza costante deriva che gli Stati membri possono richiedere, in nome del principio della certezza del diritto, che una domanda di riesame e di rettifica di una decisione amministrativa divenuta definitiva e contraria al diritto comunitario così come interpretato successivamente dalla Corte venga presentata all’amministrazione competente entro un termine ragionevole.<br />
60      Occorre, di conseguenza, risolvere la seconda questione proposta nel senso che il diritto comunitario non impone alcun limite temporale per presentare una domanda diretta al riesame di una decisione amministrativa divenuta definitiva. Gli Stati membri rimangono tuttavia liberi di fissare termini di ricorso ragionevoli, conformemente ai principi comunitari di effettività e di equivalenza.<br />
<b><br />
 Sulle spese</p>
<p></b>61      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Per questi motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
la Corte (Grande Sezione) dichiara:<br />
1)      Nell’ambito di un procedimento dinanzi ad un organo amministrativo diretto al riesame di una decisione amministrativa divenuta definitiva in virtù di una sentenza pronunciata da un giudice di ultima istanza, la quale, alla luce di una giurisprudenza successiva della Corte, risulta basata su un’interpretazione erronea del diritto comunitario, tale diritto non richiede che il ricorrente nella causa principale abbia invocato il diritto comunitario nell’ambito del ricorso giurisdizionale di diritto interno da esso proposto contro tale decisione.<br />
2)      Il diritto comunitario non impone alcun limite temporale per presentare una domanda diretta al riesame di una decisione amministrativa divenuta definitiva. Gli Stati membri rimangono tuttavia liberi di fissare termini di ricorso ragionevoli, conformemente ai principi comunitari di effettività e di equivalenza.</p>
<p align=center>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.478</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-2-2008-n-478/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-2-2008-n-478/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-2-2008-n-478/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.478</a></p>
<p>Pres. Varrone, Rel. Atzeni Alcatel Italia s.p.a. (avv. V. Cassola) c. Comune di Canale di Scadosia (Avv. A. Cartia) sull&#8217;applicabilità agli impianti di radiocomunicazione delle norme del codice della strada, con particolare riferimento a quelle sulle fasce di rispetto sulle prescrizioni dell&#8217;Ente proprietario Ambiente e territorio &#8211; Inquinamento elettromagnetico &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-2-2008-n-478/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.478</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-2-2008-n-478/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.478</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, Rel. Atzeni<br /> Alcatel Italia s.p.a. (avv. V. Cassola) c.<br /> Comune di Canale di Scadosia (Avv. A. Cartia)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità agli impianti di radiocomunicazione delle norme del codice della strada, con particolare riferimento a quelle sulle fasce di rispetto sulle prescrizioni dell&#8217;Ente proprietario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio &#8211; Inquinamento elettromagnetico &#8211; Impianti di radiocomunicazione – Codice della strada – Fasce di rispetto e  prescrizioni dell’Ente proprietario &#8211; Applicabilità &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di installazione di impianti di radiocomunicazione trovano applicazione le norme del codice della strada. In particolare, sia quelle sulle distante di rispetto dalla sede stradale (artt. 16 -18 C.d.S.), sia l’art. 28 del menzionato codice (in base al quale i concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l&#8217;obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall&#8217;ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione), il quale detta i modi per attuare il bilanciamento fra l’interesse alla sicurezza della circolazione e quello alla corretta gestione di servizi pubblici fondamentali, ed è dunque applicabile anche al servizio pubblico della telefonia mobile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.478/2008<br />
Reg.Dec.<br />
N. 1422 Reg.Ric.<br />
ANNO   2007<br />
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 1422/2007, proposto da <br />
<b><br />
Alcatel Italia s.p.a.</b> in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’avv. Valter Cassola ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giammaria Camici in Roma, via Monte Zebio n. 30;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Canale di Scodosia</b> in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Cartia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo per il Veneto, Sezione II, n. 3856/2006 in data 17 novembre 2006, resa inter partes; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Canale di Scodosia;<br />
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle loro rispettive ragioni;  <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla udienza pubblica del 27 novembre 2007 il Consigliere Manfredo Atzeni ed uditi altresì l’avv. Camici in delega dell’avv. Cassola e l’avv. Manzi in delega dell’avv. Cartia;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso al Tribunale Amministrativo per il Veneto Alcatel Italia s.p.a. in persona del procuratore speciale impugnava il provvedimento n. 7182 in data 10/8/2006 con il quale il Responsabile della 3^ Area “Servizi Tecnici” del Comune di Canale di Scodosia aveva confermato il silenzio rifiuto ed annullato il silenzio accoglimento formatosi sull’istanza di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare ed aveva disposto la sospensione dei lavori e la riduzione in pristino dei luoghi, nonché l’art. 7 lett. e) della N.T.A. del P.R.G., chiedendo inoltre il risarcimento del danno.<br />
Sosteneva la conformità alla normativa vigente dell’impianto in questione, alla cui realizzazione non osterebbe l’art. 7 lett. e) della N.T.A. del P.R.G., ovvero l’illegittimità di quest’ultima norma, chiedendo quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo per il Veneto, Sezione II, respingeva il ricorso.<br />
Avverso detta sentenza propone appello Alcatel Italia s.p.a. in persona del procuratore speciale, contestando il suo contenuto e chiedendo il suo annullamento, previa sospensione.<br />
Con ordinanza 20 marzo 2007, n. 1430 è stata accolta l’istanza cautelare.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Canale di Scodosia in persona del Sindaco in carica, chiedendo il rigetto dell’appello.<br />
All’udienza del 27 novembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. La presente controversia riguarda il provvedimento con il quale il Responsabile della 3^ Area “Servizi Tecnici” del Comune di Canale di Scodosia ha confermato il silenzio rifiuto ed annullato il silenzio accoglimento formatosi sull’istanza di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare, presentata dall’odierna appellante, ed ha disposto la sospensione dei lavori e la riduzione in pristino dei luoghi; l’impugnazione è estesa, nei termini di cui al prosieguo della trattazione, all’art. 7 lett. e) della N.T.A. del piano regolatore generale di quel Comune; l’appellante chiede anche il risarcimento del danno.<br />
2. Non può essere condivisa la censura relativa all’annullamento del silenzio assenso formatosi sull’istanza autorizzatoria di cui sopra, in quanto il provvedimento di secondo grado è, nella specie, adeguatamente giustificato con l’affermata violazione di norme a tutela di interessi di palese rilievo, quali quelli relativi alla corretta gestione del territorio comunale e la salvaguardia dell’incolumità personale dei cittadini, nella specie in relazione alla sicurezza nella circolazione.<br />
Correttamente, quindi, sotto tali profili e quanto si dirà in prosieguo, il Comune ha sottratto all’appellante l’autorizzazione, formatosi ai sensi dell’art. 87 del codice delle comunicazioni.<br />
La mancanza del titolo autorizzatorio, necessario per la realizzazione dell’impianto di telefonia mobile ai sensi dell’art. 87 del codice delle comunicazioni, priva di rilievo la questione relativa alla necessità del permesso di costruire.<br />
2. La questione con la quale l’appellante si duole dell’improprio richiamo all’art. 7 lett. e) della N.T.A. del piano regolatore generale del Comune appellato, oggetto anche di impugnazione, peraltro proposta a fini tuzioristici, è fondata.<br />
Invero, la norma in questione stabilisce un criterio di preferenza per l’ubicazione degli impianti di telefonia mobile, ma non esclude affatto che detti impianti possano essere collocati anche in zone del territorio comunale diverse da quelle espressamente prese in considerazione, fermo restando che una tale deroga al complessivo disegno dell’amministrazione deve essere adeguatamente giustificata.<br />
La norma quindi non preclude la possibilità, per l’appellante, di realizzare l’impianto nell’area progettata.<br />
3. E’ peraltro infondata l’ulteriore questione, con la quale l’appellante sostiene che erroneamente il Comune appellato nel determinare la distanza minima dalla strada, collocata nelle vicinanze del luogo dove si vorrebbe collocare l’impianto, ha qualificato la strada in questione di tipo “F” ed ha conseguentemente ritenuto applicabili gli articoli 16 – 18 del codice della strada, e 26 del relativo regolamento di attuazione.<br />
Sostiene, infatti, l’appellante che la strada in questione è privata, per cui non si applicano le distanze di cui alle norme invocate dal Comune.<br />
La questione ha trovato accoglimento, da parte della Sezione, nell’esame della questione cautelare, le cui conclusioni devono essere precisate, sulla base della documentazione successivamente acquisita al fascicolo di causa, nei termini che seguono.<br />
Il Comune ha infatti prodotto in giudizio la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 bis in data 8/3/1965, che ha inserito la strada in questione fra le strade comunali extraurbane, e la deliberazione della Giunta Comunale 12/8/1993, n. 407, in base alla quale la stessa è dichiarata “al di fuori del centro abitato”.<br />
Giustamente, quindi, il Comune afferma l’applicabilità, nella specie, dell’art. 16 del codice della strada.<br />
Il collegio conferma anche l’applicabilità, nella specie, dell’art. 28 del codice della strada, in base al quale i concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l&#8217;obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall&#8217;ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione.<br />
Invero, la natura di servizio pubblico della telefonia mobile impone di includere anche le opere ad esso relative nell’ambito di applicazione della norma in discussione, che detta i modi per attuare il bilanciamento fra l’interesse alla sicurezza della circolazione e quello alla corretta gestione di servizi pubblici fondamentali.<br />
Osserva peraltro il collegio che nella specie non risulta affatto che siano state dettate prescrizioni particolari, eventualmente derogatorie, che legittimino la realizzazione di manufatti in deroga alle distanze previste dal richiamato art. 16 e dal regolamento di attuazione.<br />
In altri termini, l’art. 28 può legittimare la deroga alle distanze previste dalle altre disposizioni, ma sulla base dell’assenso e delle prescrizioni degli enti preposti.<br />
Atteso che, nella specie, il procedimento di cui all’art. 28 non risulta attivato, la censura deve essere respinta.<br />
4. Obietta l’appellante che, in fatto, la distanza di tre metri, imposta dalla normativa sopra richiamata, sarebbe stata comunque rispettata.<br />
Neanche tale questione può essere condivisa in quanto è rimasta incontroversa la tesi del Comune secondo la quale nel caso di specie la distanza in questione ai sensi dell’art. 3, primo comma punto 10, del codice della strada deve essere calcolata dal ciglio superiore della scarpata, ricorrendo i presupposti di fatto indicati dalla norma appena citata, e non è nemmeno controverso che le opere in questione non rispettino al distanza, calcolata secondo la normativa di cui sopra.<br />
5. L’appellante sostiene che, comunque, nella specie non vi è alcun obbligo di rispetto di distanze essendo applicabile, nella fattispecie, l’art. 26, quinto comma, del regolamento di attuazione del codice della strada, ai sensi del quale per le strade di tipo F, nel caso di cui al terzo comma, e cioè fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell&#8217;articolo 4 del codice, ma all&#8217;interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.<br />
La censura meriterebbe un approfondimento in punto di fatto; peraltro, la stessa non risulta proposta in primo grado, per cui deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per la prima volta in appello.<br />
6. In conclusione, l’appello deve essere respinto confermando la sentenza appellata, sebbene con le puntualizzazioni di cui sopra.<br />
La complessità della controversia consente di compensare integralmente le spese.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.<br />
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio VARRONE   		Presidente<br />	<br />
Giuseppe ROMEO    			Consigliere<br />	<br />
Domenico CAFINI		   	Consigliere<br />	<br />
 Francesco CARINGELLA	       	Consigliere<br />	<br />
Manfredo ATZENI   			Consigliere Est. </p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il&#8230;12/02/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-2-2008-n-478/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.478</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-12-2-2008-n-0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-12-2-2008-n-0-2/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.0</a></p>
<p>Pres. V. SKOURIS, Rel. L. BAY LARSEN Comunità europea &#8211; Art. 87 TCE &#8211; Aiuti di Stato – Aiuti illegali –Aiuto dichiarato successivamente compatibile col mercato comune – Obbligo di recupero – Non sussiste – Obbligo di pagamento degli interessi – Sussiste – Diritto nazionale – Recupero dell’aiuto – Risarcimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-12-2-2008-n-0-2/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-12-2-2008-n-0-2/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. V. SKOURIS, Rel. L. BAY LARSEN</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Art. 87 TCE &#8211; Aiuti di Stato – Aiuti illegali –Aiuto dichiarato successivamente compatibile col mercato comune – Obbligo di recupero – Non sussiste – Obbligo di pagamento degli interessi – Sussiste – Diritto nazionale – Recupero dell’aiuto – Risarcimento dei danni – Possibilità.<br />
Comunità europea &#8211; Art. 87 TCE &#8211; Aiuti di Stato – Aiuti illegali –Aiuto dichiarato successivamente compatibile col mercato comune – Annullamento della decisione della Commissione – Periodo intermedio – Obbligo di rimediare all’illegalità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso di un aiuto illegale, successivamente dichiarato compatibile col mercato comune dalla Commissione, il diritto comunitario non impone al giudice nazionale di ordinare il recupero dell’aiuto ma solo il pagamento degli interessi per il periodo di illegalità; detto giudice potrà, ove lo preveda il suo diritto nazionale, ordinare il recupero e pronunciare condanna al risarcimento dei danni.<br />
Quando un aiuto illegale sia stato successivamente dichiarato compatibile col mercato comune ma la decisione della Commissione sia stata annullata dal giudice comunitario, nel calcolo delle somme necessarie per riparare all’illegalità deve computarsi anche il periodo intermedio tra la decisione della Commissione e il suo annullamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)<br />
</b>12 febbraio 2008</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
Nel procedimento C 199/06,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Conseil d’État (Francia), con decisione 29 marzo 2006, pervenuta in cancelleria il 2 maggio 2006, nella causa <br />
<b><br />
Centre d’exportation du livre français (CELF),</b><br />
<b>Ministre de la Culture et de la Communication</b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Société internationale de diffusion et d’édition (SIDE)</b>,</p>
<p align=center>
<b>LA CORTE (Grande Sezione),</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, G. Arestis, U. Lõhmus e L. Bay Larsen (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ileši&#269;, J. Malenovský, J. Klu&#269;ka ed E. Levits, giudici,<br />
avvocato generale: sig. J. Mazák<br />
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 27 febbraio 2007,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–        per il Centre d’exportation du livre français (CELF), dai sigg. J. Molinié, O. Schmitt, P. Guibert e A. Tabouis, avocats;<br />
–        per la Société internationale de diffusion et d’édition (SIDE), dai sigg. N. Coutrelis e V. Giacobbo, avocats;<br />
–        per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra S. Ramet, in qualità di agenti;<br />
–        per il governo danese, dal sig. C. Thorning, in qualità di agente, assistito dai sigg. P. Biering e K. Lundgaard Hansen, advokater;<br />
–        per il governo tedesco, dalla sig.ra C. Schulze-Bahr e dal sig. M. Lumma, in qualità di agenti;<br />
–        per il governo ungherese, dalla sig.ra J. Fazekas, in qualità di agente;<br />
–        per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H. G. Sevenster e dal sig. P.P.J. van Ginneken, in qualità di agenti;<br />
–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. V. Di Bucci e J. P. Keppenne, in qualità di agenti;<br />
–        per l’Autorità di vigilanza AELS, dai sigg. M. Sánchez Rydelski e B. Alterskjær, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 maggio 2007,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
Sentenza
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame verte sull’interpretazione dell’art. 88, n. 3, CE.<br />
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da una parte, il Centre d’exportation du livre français (CELF) (in prosieguo: il «CELF») e il Ministre de la Culture et de la Communication (Ministro per la Cultura e la Comunicazione) e,dall’altra, la Société internationale de diffusion et d’édition (SIDE) (in prosieguo: la «SIDE»), in merito ad aiuti versati al CELF da parte dello Stato francese.<br />
<b><br />
 Causa principale e questioni pregiudiziali <br />
<i></b><br />
 Fatti all’origine della controversia principale e procedimenti comunitari<br />
</i>3        Il CELF, società cooperativa per azioni, esercita un’attività di agente all’esportazione.<br />
4        In forza del suo statuto, esso ha il compito di gestire direttamente gli ordinativi diretti all’estero e nei territori e dipartimenti d’oltremare francesi di libri, di opuscoli e di qualsiasi altro supporto di comunicazione e, più in generale, di eseguire qualsiasi operazione diretta, nello specifico, a promuovere la cultura francese nel mondo avvalendosi dei mezzi sopraindicati. <br />
5        Esso raggruppa i modesti ordinativi di libri, consentendo in tal modo ai clienti stranieri di rivolgersi ad un unico interlocutore piuttosto che a un gran numero di fornitori usufruendo, al contempo, della più vasta offerta possibile. Esso soddisfa tutte le richieste degli operatori, indipendentemente dall’importo degli ordinativi, anche se questi ultimi non sono remunerativi. <br />
6        Gli obblighi del CELF sono stati ribaditi nelle convenzioni concluse con il Ministero per la Cultura e la Comunicazione francese. <br />
7        Dal 1980 al 2002 il CELF ha beneficiato di sovvenzioni di esercizio concesse dallo Stato francese per compensare i maggiori costi di gestione dei piccoli ordinativi effettuati dalle librerie con sede all’estero.<br />
8        Nel corso dell’anno 1992 la SIDE, concorrente del CELF, ha chiesto alla Commissione delle Comunità europee se gli aiuti a questo concessi fossero stati o meno notificati conformemente all’art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE).<br />
9        La Commissione ha chiesto e ottenuto dal governo francese informazioni sulle misure di cui beneficiava il CELF.<br />
10      Essa ha confermato alla SIDE l’esistenza d’aiuti e l’ha informata del fatto che le misure di cui trattasi non erano state notificate.<br />
11      Con decisione 18 maggio 1993, NN 127/92, di cui è stato pubblicato un avviso sulla <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> del 25 giugno 1993, dal titolo «Aiuti agli esportatori di libri francesi» (GU C 174, pag. 6), la Commissione ha ritenuto che, in considerazione della particolare situazione concorrenziale del settore librario e della finalità culturale degli aiuti in questione, la deroga di cui all’art. 92, n. 3, lett. d), del Trattato CE [divenuto art. 87, n. 3, lett. d), CE] fosse loro applicabile.<br />
12      La SIDE ha presentato un ricorso di annullamento contro tale decisione dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. <br />
13      Con sentenza 18 settembre 1995, causa T 49/93, SIDE/Commissione (Racc. pag. II 2501), il Tribunale ha annullato tale decisione nella parte riguardante la sovvenzione concessa esclusivamente al CELF per compensare i maggiori costi di gestione dei piccoli ordinativi di libri in lingua francese effettuati da librerie con sede all’estero. <br />
14      Esso ha ritenuto che la Commissione avrebbe dovuto procedere ad un esame approfondito delle condizioni di concorrenza nel settore interessato prima di pronunciarsi sulla compatibilità dei provvedimenti con il mercato comune. La Commissione sarebbe dunque stata tenuta ad avviare il procedimento contraddittorio previsto dall’art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE).<br />
15      Il 30 luglio 1996 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento di indagine formale sugli aiuti in questione. <br />
16      Al termine della sua istruttoria, essa ha adottato la decisione 10 giugno 1998, 1999/133/CE, relativa ad un aiuto di Stato a favore della Coopérative d’exportation du livre français (CELF) (GU L 44, pag. 37), nella quale, da una parte, constatava l’illegalità degli aiuti per il fatto che non le erano stati notificati, e, dall’altra, dichiarava detti aiuti compatibili con il mercato comune in quanto soddisfacevano le condizioni per beneficiare della deroga di cui all’art. 92, n. 3, lett. d), del Trattato.<br />
17      Contro tale decisione sono stati presentati due ricorsi di annullamento.<br />
18      Il primo, proposto dinanzi alla Corte dalla Repubblica francese in quanto la Commissione aveva escluso l’applicazione dell’art. 90, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 86, n. 2, CE), è stato respinto con sentenza 22 giugno 2000, causa C 332/98, Francia/Commissione (Racc. pag. I 4833). <br />
19      Il secondo, presentato dinanzi al Tribunale dalla SIDE, è stato accolto con sentenza 28 febbraio 2002, causa T 155/98, SIDE/Commissione (Racc. pag. II 1179), che, riscontrando un errore palese di valutazione riguardo alla definizione del mercato rilevante, ha annullato la decisione della Commissione nella parte in cui dichiarava gli aiuti compatibili con il mercato comune. <br />
20      In seguito a tale annullamento, con decisione 20 aprile 2004, 2005/262/CE, relativa all’aiuto cui la Francia ha dato esecuzione a favore della Coopérative d’exportation du livre français (CELF) (GU L 85, pag. 27), la Commissione ha nuovamente dichiarato gli aiuti compatibili con il mercato comune. <br />
21      La SIDE ha presentato un ricorso di annullamento contro tale decisione dinanzi al Tribunale. Il procedimento è attualmente pendente dinanzi a tale giudice (causa T 348/04).<br />
<i><br />
 Procedimenti nazionali e questioni pregiudiziali<br />
</i>22      Parallelamente ai procedimenti comunitari, sono stati esperiti procedimenti dinanzi alle autorità e ai giudici nazionali. <br />
23      A seguito della citata sentenza 18 settembre 1995, SIDE/Commissione, la SIDE ha chiesto al Ministro per la Cultura e la Comunicazione di porre fine al versamento dell’aiuto concesso al CELF e che venisse restituito l’importo degli aiuti già versati. <br />
24      Tale domanda è stata respinta con decisione 9 ottobre 1996.<br />
25      La SIDE ha adito il tribunal administratif de Paris (Tribunale amministrativo di Parigi) per l’annullamento di detta decisione.<br />
26      Con sentenza 26 aprile 2001 il suddetto giudice ha annullato la decisione impugnata. <br />
27      Il Ministro per la Cultura e la Comunicazione nonché il CELF hanno interposto appello contro tale sentenza dinanzi alla cour administrative d’appel de Paris (Corte di appello amministrativa di Parigi). <br />
28      Con sentenza 5 ottobre 2004 la cour administrative d’appel de Paris ha confermato la sentenza impugnata e ha ordinato allo Stato francese di procedere al recupero delle somme versate al CELF a titolo di gestione dei piccoli ordinativi di libri effettuati dalle librerie con sede all’estero entro il termine di tre mesi decorrenti dalla notifica della sentenza, con l’applicazione di una penale di EUR 1 000 per ogni giorno di ritardo. <br />
29      Il CELF e il Ministro per la Cultura e la Comunicazione hanno presentato dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato) ricorsi volti all’annullamento di tale sentenza nonché della sentenza del tribunal administratif de Paris. <br />
30      Nell’ambito di tali ricorsi, i ricorrenti hanno sostenuto, in particolare, che la cour administrative d’appel aveva commesso un errore di diritto e un errore di qualificazione giuridica non avendo dichiarato che, nel caso di specie, la circostanza che la Commissione avesse riconosciuto la compatibilità degli aiuti con il mercato comune ostava all’obbligo di recupero di questi ultimi, risultante, in linea di principio, dall’illegittimità connessa all’attuazione di misure di aiuti da parte dello Stato membro in violazione dell’art. 88, n. 3, CE.<br />
31      Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse da un’interpretazione del diritto comunitario, il Conseil d’État ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1)      Innanzi tutto, se l’art. 88 [CE] permetta ad uno Stato che ha concesso un aiuto illegittimo a un’impresa, la cui illegittimità è stata dichiarata dai giudici di tale Stato per il fatto che tale aiuto non è stato oggetto di una previa notifica alla Commissione (…) alle condizioni previste dal medesimo art. 88, n. 3, CE, di non recuperare tale aiuto presso l’operatore economico che ne ha beneficiato per il fatto che la Commissione, adita da un terzo, ha dichiarato l’aiuto compatibile con le regole del mercato comune, così esercitando effettivamente il controllo esclusivo che le compete relativamente a tale compatibilità. <br />
2)      In secondo luogo, qualora tale obbligo di restituzione venisse confermato, se, nel calcolare l’importo delle somme da restituire, occorra tenere conto dei periodi durante i quali l’aiuto in questione è stato dichiarato dalla Commissione (…) compatibile con le regole del mercato comune prima della pronuncia di annullamento di tali decisioni da parte del Tribunale di primo grado delle Comunità europee».<br />
<b><br />
 Sulle questioni pregiudiziali<br />
<i></b><br />
 Sulla prima questione<br />
</i>32      Con la prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’art. 88, n. 3, ultima frase, CE debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale è tenuto ad ordinare il recupero di un aiuto versato in violazione di detta disposizione qualora la Commissione abbia adottato una decisione finale attestante la compatibilità di detto aiuto con il mercato comune ai sensi dell’art. 87 CE.<br />
33      A tale riguardo, giova ricordare che l’art. 88, n. 3, prima frase, CE stabilisce a carico degli Stati membri un obbligo di notificare progetti diretti ad istituire o modificare aiuti.<br />
34      Conformemente all’art. 88, n. 3, seconda frase, CE, se la Commissione ritiene che il progetto notificato non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’art. 87 CE, essa inizia senza indugio la procedura prevista dall’art. 88, n. 2, CE.<br />
35      Ai sensi dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE, lo Stato membro che intende concedere un aiuto non può dare esecuzione alle misure progettate prima che detta procedura abbia condotto a una decisione finale della Commissione.<br />
36      Il divieto sancito da questa disposizione mira a garantire che gli effetti di un aiuto non si producano prima che la Commissione abbia disposto di un termine ragionevole per esaminare a fondo il progetto e per iniziare, eventualmente, il procedimento contemplato dal n. 2 dello stesso articolo (sentenza 14 febbraio 1990, causa C 301/87, Francia/Commissione, detta «Boussac Saint Frères», Racc. pag. I 307, punto 17).<br />
37      L’art. 88, n. 3, CE istituisce così un controllo preventivo sui regimi di aiuto di nuova istituzione (sentenza 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz, Racc. pag. 1471, punto 2).<br />
38      Mentre la Commissione è chiamata ad esaminare la compatibilità dell’aiuto progettato con il mercato comune, anche nel caso in cui lo Stato membro trascuri il divieto di attuare progetti d’aiuto, i giudici nazionali non fanno altro che salvaguardare, fino al giudizio finale da parte della Commissione, i diritti delle parti di fronte ad un’eventuale inosservanza, da parte delle autorità statali, del divieto sancito dall’art. 88, n. 3, CE (sentenza 21 novembre 1991, causa C 354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, detta «FNCE», Racc. pag. I 5505, punto 14). È importante, infatti, tutelare le parti interessate dalla distorsione della concorrenza provocata dalla concessione dell’aiuto illegittimo (v., in tal senso, sentenza 5 ottobre 2006, causa C 368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich e a., Racc. pag. I 9957, punto 46).<br />
39      I giudici nazionali devono, in linea di principio, accogliere una domanda di rimborso degli aiuti versati in violazione dell’art. 88, n. 3, CE (v., in particolare, sentenza 11 luglio 1996, causa C 39/94, SFEI e a., Racc. pag. I 3547, punto 70).<br />
40      Infatti, la decisione finale della Commissione non può avere l’effetto di sanare a posteriori gli atti di esecuzione invalidi per il fatto di essere stati adottati violando il divieto sancito in tale articolo. Qualsiasi altra interpretazione condurrebbe a favorire l’inosservanza, da parte dello Stato membro interessato, dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE e svuoterebbe quest’ultimo della sua efficacia pratica (sentenza FNCE, cit., punto 16).<br />
41      I giudici nazionali devono dunque assicurare che saranno tratte tutte le conseguenze di una violazione dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE, conformemente al loro diritto interno, sia per quanto concerne la validità degli atti di attuazione delle misure d’aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma (citate sentenze FNCE, punto 12, e SFEI e a., punto 40, nonché sentenze 21 ottobre 2003, cause riunite C 261/01 e C 262/01, van Calster e a., Racc. pag. I 12249, punto 64, e Transalpine Ölleitung in Österreich e a., cit., punto 47).<br />
42      Tuttavia, possono esservi casi eccezionali nei quali non sarebbe opportuno disporre il recupero dell’aiuto (sentenza SFEI e a., cit., punto 70). <br />
43      A tale riguardo, la Corte ha già statuito, a proposito di una situazione in cui la Commissione aveva adottato una decisione finale negativa, che non può escludersi che il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso possa invocare circostanze eccezionali sulle quali abbia potuto fondare il proprio affidamento nella natura regolare dell’aiuto e di opporsi, conseguentemente, alla sua ripetizione. In tale ipotesi spetta al giudice nazionale eventualmente adito valutare, se necessario dopo aver proposto alla Corte delle questioni pregiudiziali di interpretazione, le circostanze del caso di specie (sentenza 20 settembre 1990, causa C 5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I 3437, punto 16).<br />
44      Per quanto riguarda la Commissione, l’art. 14, n. 1, del regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), prevede espressamente che, nel caso di decisioni negative, essa non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.<br />
45      In una situazione come quella in esame nella causa principale, in cui una domanda fondata sull’art. 88, n. 3, ultima frase, CE viene esaminata dopo l’adozione di una decisione positiva da parte della Commissione, il giudice nazionale, malgrado l’accertamento della compatibilità con il mercato comune dell’aiuto in causa, deve statuire sulla validità degli atti esecutivi nonché sul recupero degli aiuti finanziari concessi.<br />
46      In un caso del genere, il diritto comunitario gli impone di disporre provvedimenti atti a rimediare concretamente agli effetti dell’illegalità. Tuttavia, anche in mancanza di circostanze eccezionali, non gli impone un obbligo di recupero integrale dell’aiuto illegittimo.<br />
47      Infatti, l’art. 88, n. 3, ultima frase, CE è fondato sul fine cautelare di garantire che non venga mai data esecuzione ad un aiuto incompatibile. In un primo momento, tale fine viene raggiunto, provvisoriamente, per effetto del divieto da esso sancito e, in un secondo momento, definitivamente, per effetto della decisione finale della Commissione che, nel caso in cui sia negativa, osta per il futuro all’attuazione del progetto di aiuto notificato.<br />
48      La prevenzione in tal modo organizzata mira dunque a far sì che vengano attuati solo aiuti compatibili. Al fine di conseguire tale obiettivo, l’attuazione di un progetto d’aiuto viene differita finché, con la decisione finale della Commissione, non venga dissipato ogni dubbio circa la sua compatibilità.<br />
49      Risulta pertanto che, qualora la Commissione adotti una decisione positiva, l’obiettivo di cui ai punti 47 e 48 della presente sentenza non sarà stato contraddetto dal versamento prematuro dell’aiuto. <br />
50      In tale ipotesi, dal punto di vista degli operatori diversi dal beneficiario di un siffatto aiuto, l’illegittimità di quest’ultimo avrà avuto l’effetto, da un lato, di esporli al rischio, in definitiva non realizzatosi, di attuazione di un aiuto incompatibile e, dall’altro, di fare loro subire, eventualmente, prima del dovuto, gli effetti in termini di concorrenza di un aiuto compatibile.<br />
51      Dal punto di vista del beneficiario dell’aiuto, il vantaggio indebito sarà consistito, da un lato, nel mancato versamento degli interessi che avrebbe dovuto corrispondere sull’importo in questione dell’aiuto compatibile qualora avesse dovuto chiedere in prestito tale importo sul mercato in attesa della decisione della Commissione e, dall’altro, nel miglioramento della sua posizione concorrenziale rispetto agli altri operatori del mercato durante il periodo d’illegalità.<br />
52      In una situazione come quella in esame nella causa principale, in forza del diritto comunitario, il giudice nazionale è dunque tenuto ad ordinare al beneficiario dell’aiuto il pagamento degli interessi per il periodo d’illegalità. <br />
53      Nell’ambito del suo diritto nazionale, all’occorrenza, egli può inoltre ordinare il recupero dell’aiuto illegittimo, fermo restando il diritto dello Stato membro di dare nuovamente esecuzione a quest’ultimo in un momento successivo. Egli può altresì essere indotto ad accogliere le domande di risarcimento dei danni causati a motivo dell’illegittimità dell’aiuto (v., in tal senso, citate sentenze SFEI e a., punto 75, e Transalpine Ölleitung in Österreich e a., punto 56).<br />
54      Per quanto riguarda l’aiuto stesso, occorre aggiungere che un provvedimento consistente unicamente in un obbligo di recupero senza interessi non sarebbe atto, in linea di principio, a rimediare agli effetti dell’illegittimità nell’ipotesi in cui lo Stato membro desse nuovamente esecuzione a detto aiuto successivamente alla decisione finale positiva della Commissione. Infatti, qualora il periodo intercorso tra il recupero e la nuova esecuzione fosse inferiore a quello intercorso tra la prima esecuzione e la decisione finale, sul beneficiario dell’aiuto graverebbero, qualora fosse indotto a prendere in prestito l’importo restituito, interessi di importo meno elevato rispetto a quelli che avrebbe versato qualora, fin dall’inizio, avesse dovuto chiedere in prestito l’equivalente dell’aiuto concesso illegittimamente.<br />
55      La prima questione posta va dunque risolta nel senso che l’art. 88, n. 3, ultima frase, CE deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale non è tenuto a ordinare il recupero di un aiuto versato in violazione di detta disposizione qualora la Commissione abbia adottato una decisione finale che dichiari la compatibilità di siffatto aiuto con il mercato comune ai sensi dell’art. 87 CE. In forza del diritto comunitario, egli è tenuto ad ordinare al beneficiario dell’aiuto il pagamento degli interessi per il periodo d’illegalità. Nell’ambito del suo diritto nazionale, all’occorrenza, egli può inoltre ordinare il recupero dell’aiuto illegittimo, fermo restando il diritto dello Stato membro di dare nuovamente esecuzione a quest’ultimo in un momento successivo. Egli può altresì essere indotto ad accogliere le domande di risarcimento dei danni causati a motivo dell’illegittimità dell’aiuto.<br />
<i><br />
 Sulla seconda questione<br />
</i>56      Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se in una situazione processuale come quella ricorrente nella controversia principale, l’obbligo derivante dall’art. 88, n. 3, ultima frase, CE di rimediare agli effetti dell’illegittimità di un aiuto, ai fini del calcolo delle somme da versare da parte del beneficiario, si estenda parimenti al periodo intercorso tra una decisione della Commissione attestante la compatibilità di tale aiuto con il mercato comune e l’annullamento di detta decisione da parte del giudice comunitario.<br />
57      Tale questione riguarda sia gli aiuti eventualmente versati tra le due date in questione oltre agli interessi, qualora la conseguenza tratta dal diritto nazionale in ordine all’illegittimità di un aiuto consista nel recupero di tale aiuto anche nell’ipotesi di un accertamento della compatibilità di quest’ultimo con il mercato comune, sia unicamente gli interessi degli aiuti percepiti durante lo stesso periodo, qualora il recupero di un aiuto illegittimo compatibile non sia previsto dal diritto nazionale.<br />
58      Allo stato della causa principale, sono interessati due periodi compresi tra le decisioni adottate dalla Commissione il 18 maggio 1993 e il 10 giugno 1998 e, rispettivamente, le sentenze del Tribunale che ne hanno dichiarato l’annullamento in data 18 settembre 1995 e 28 febbraio 2002 (v. punti 11 21 della presente sentenza).<br />
59      La questione sollevata instaura un confronto tra, da una parte, il principio della presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie e, dall’altra, la regola sancita dall’art. 231, primo comma, CE.<br />
60      La presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie implica che essi producano effetti giuridici finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso per annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità (sentenza 5 ottobre 2004, causa C 475/01, Commissione/Grecia, Racc. pag. I 8923, punto 18, e giurisprudenza ivi citata).<br />
61      Ai sensi dell’art. 231, primo comma, CE, quando un ricorso di annullamento è fondato, il giudice comunitario dichiara nullo e non avvenuto l’atto impugnato. Ne consegue che la decisione di annullamento del giudice comunitario elimina retroattivamente l’atto impugnato nei confronti di tutti gli amministrati [sentenza 1° giugno 2006, cause riunite C 442/03 P e C 471/03 P, P &#038; O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, Racc. pag. I 4845, punto 43].<br />
62      In circostanze come quelle ricorrenti nella causa principale, la presunzione di legittimità e la regola della retroattività di un annullamento si applicano successivamente. <br />
63      Gli aiuti attuati posteriormente alla decisione positiva della Commissione si presumono legali fino alla decisione di annullamento del giudice comunitario. Successivamente, alla data di quest’ultima decisione, ai sensi dell’art. 231, primo comma, CE, si presume che gli aiuti di cui trattasi non siano stati dichiarati compatibili dalla decisione annullata, cosicché la loro attuazione deve essere considerata illegittima.<br />
64      In tal caso risulta, pertanto, che la regola derivante dall’art. 231, primo comma, CE pone fine retroattivamente all’applicazione della presunzione di legittimità.<br />
65      Dopo l’annullamento di una decisione positiva della Commissione, al beneficiario di aiuti versati illegittimamente non può essere preclusa la possibilità di invocare circostanze eccezionali sulle quali egli abbia potuto fondare il proprio affidamento nella loro regolarità e di opporsi, conseguentemente, alla loro ripetizione (v., per analogia, in merito ad una decisione finale negativa della Commissione, sentenza Commissione/Germania, cit., punto 16).<br />
66      Tuttavia, la Corte ha già statuito, a proposito di una situazione in cui la Commissione aveva inizialmente deciso di non sollevare obiezioni in ordine ad aiuti controversi, che una tale circostanza non avrebbe potuto creare un legittimo affidamento dell’impresa beneficiaria, perché tale decisione era stata contestata entro i termini di ricorso contenzioso e successivamente annullata dalla Corte (sentenza 14 gennaio 1997, causa C 169/95, Spagna/Commissione, Racc. pag. I 135, punto 53).<br />
67      La Corte ha parimenti affermato che, fino a quando la Commissione non abbia adottato una decisione di approvazione e, addirittura, fino a quando il termine per il ricorso avverso una tale decisione non sia scaduto, il beneficiario non ha alcuna certezza in ordine alla legittimità dell’aiuto prospettato, unico elemento che può far sorgere in lui un legittimo affidamento (v. sentenza 29 aprile 2004, causa C 91/01, Italia/Commissione, Racc. pag. I 4355, punto 66).<br />
68      Del pari, occorre rilevare che, qualora sia stato proposto un ricorso di annullamento, il beneficiario non può nutrire una tale certezza finché il giudice comunitario non si sia pronunciato in via definitiva.<br />
69      Si deve dunque risolvere la seconda questione sollevata nel senso che, in una situazione processuale come quella ricorrente nella causa principale, l’obbligo derivante dall’art. 88, n. 3, ultima frase, CE di rimediare agli effetti dell’illegittimità di un aiuto, ai fini del calcolo delle somme da versare da parte del beneficiario e salvo circostanze eccezionali, si estende parimenti al periodo intercorso tra una decisione della Commissione che dichiara la compatibilità di tale aiuto con il mercato comune e l’annullamento di detta decisione da parte del giudice comunitario. <br />
<b><br />
 Sulle spese</p>
<p></b>70      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Per questi motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
la Corte (Grande Sezione) dichiara:<br />
1)      L’art. 88, n. 3, ultima frase, CE deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale non è tenuto ad ordinare il recupero di un aiuto versato in violazione di detta disposizione qualora la Commissione delle Comunità europee abbia adottato una decisione finale che dichiari la compatibilità di siffatto aiuto con il mercato comune ai sensi dell’art. 87 CE. In forza del diritto comunitario, egli è tenuto ad ordinare al beneficiario dell’aiuto il pagamento degli interessi per il periodo d’illegalità. Nell’ambito del suo diritto nazionale, all’occorrenza, egli può inoltre ordinare il recupero dell’aiuto illegittimo, fermo restando il diritto dello Stato membro di dare nuovamente esecuzione a quest’ultimo in un momento successivo. Egli può altresì essere indotto ad accogliere le domande di risarcimento dei danni causati a motivo dell’illegittimità dell’aiuto.<br />
2)      In una situazione processuale come quella ricorrente nella causa principale, l’obbligo derivante dall’art. 88, n. 3, ultima frase, CE di rimediare agli effetti dell’illegalità di un aiuto, ai fini del calcolo delle somme da versare da parte del beneficiario e salvo circostanze eccezionali, si estende parimenti al periodo intercorso tra una decisione della Commissione delle Comunità europee che dichiara la compatibilità di tale aiuto con il mercato comune e l’annullamento di detta decisione da parte del giudice comunitario</p>
<p align=center>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-12-2-2008-n-0-2/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.350</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2008-n-350/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2008-n-350/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2008-n-350/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.350</a></p>
<p>sull&#8217;illegittimità di un atto il contenuto non avrebbe potuto essere diverso adottato in violazione dell&#8217;art. 10bis della l. 241/1990 Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – Art. 10bis della l. 241/1990. Nell’ipotesi in cui il contenuto di un atto amministrativo non potrebbe essere diverso, la violazione dell’art. 10bis della l. 241/1990</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2008-n-350/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2008-n-350/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.350</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità di un atto il contenuto non avrebbe potuto essere diverso adottato in violazione dell&#8217;art. 10bis della l. 241/1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – Art. 10bis della l. 241/1990.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell’ipotesi in cui il contenuto di un atto amministrativo non potrebbe essere diverso, la violazione dell’art. 10bis della l. 241/1990 non può portare all’annullamento dello stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b><br />
<b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto seconda Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
 costituito da:<br />
Claudio Rovis			Presidente f.f.<br />	<br />
Riccardo Savoia		Consigliere<br />	<br />
Marco Morgantini		Referendario, relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<B><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>sul ricorso n. 2869/05 proposto da </p>
<p><b>BELLAVISTA S.A.S. del Cav. Elio Beggio &#038; C.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore,, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Neri, Fabio Amato e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio dell&#8217;ultimo in Venezia-Mestre – Via Cavallotti 22;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Caorle</b> in persona del Sindaco pro tempore, già rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Carlin, ora rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Scaramuzza, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell&#8217;art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione, dei provvedimenti prot. n. 47218 e prot. 47200 del 20 ottobre 2005, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, con i quali sono state rigettate le istanze di condono edilizio presentate dalla ricorrente relativamente ad un fabbricato ad uso magazzino e ad un fabbricato ad uso servizi igienici.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 20.12.05 e depositato presso la Segreteria il 22.12.05, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Caorle, depositato il 20.1.06 – 7.2.08;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 7 febbraio 2008, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; relatore il Referendario Marco Morgantini &#8211; l’avv. Neri per la parte ricorrente e l’avv. Scaramuzza per il Comune intimato;<br />
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;<br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;<br />
<b></p>
<p align=center>considerato</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>I manufatti per i quali è richiesto il condono non sono condonabili. Infatti si tratta di nuove costruzioni che non sono a servizio di fabbricati residenziali, ne’ si tratta di costruzioni in ampliamento. <br />
Non sono soddisfatte le condizioni richieste dall’art. 3 della legge regionale n° 21 del 2004 ai fini della sanatoria edilizia. <br />
Il ricorso è quindi infondato anche con riferimento alla lamentata violazione dell’art. 10/bis della legge n. 241/90, in quanto il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.<br />
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>                                                  P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 7 febbraio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2008-n-350/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.721</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-721/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-721/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-721/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.721</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che dispone l’annullamento dell’aggiudicazione del servizio di allestimento e gestione ”267^ fiera pessima” (gia’ tenutasi nel marzo 2007), motivata sull’illegittima esclusione di un’offerta formulata allegando un’unica fotocopia di documento di identita’ per varie dichiarazioni, con gara poi aggiudicata ad impresa che aveva pendenze con la stazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-721/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.721</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-721/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.721</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che dispone l’annullamento dell’aggiudicazione del servizio di  allestimento e gestione ”267^ fiera pessima” (gia’ tenutasi nel marzo 2007), motivata  sull’illegittima esclusione di un’offerta  formulata allegando  un’unica fotocopia di documento di identita’ per varie dichiarazioni, con gara poi aggiudicata ad impresa che aveva pendenze con la stazione appaltante. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 721/08<br />
Registro Generale: 407/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br />Cons. Cesare Lamberti<br /> Cons. Claudio Marchitiello Est.<br />Cons. Michele Corradino<br />  Cons. Giancarlo Giambartolomei<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 12 Febbraio 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>COMUNE DI MANDURIA </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  GIANLUIGI PELLEGRINOcon domicilio  eletto in RomaCORSO DEL RINASCIMENTO N.11   pressoGIANLUIGI PELLEGRINO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>JAPIGIA SERVICE S.A.S. DI DURANTE SIMONA</b>rappresentato e difeso da:Avv.  NICOLA MASSARIcon domicilio  eletto in RomaLARGO MESSICO N.7pressoGIAMPAOLO COGO<br />
e nei confronti di<br />
<b>PROGEST 3000 S.R.L. DI FRANCESCO MAIONE </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  PIERO G. RELLEVAcon domicilio  eletto in RomaVIALE G. MAZZINI N.142pressoPIERO G. RELLEVA<br />
per la riforma,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR  PUGLIA  &#8211;  LECCE: Sezione  I   4375/2007, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE SERVIZIO   ALLESTIMENTO E GESTIONE ”267^ FIERA PESSIMA”.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
  JAPIGIA SERVICE S.A.S. DI DURANTE SIMONA<br />  PROGEST 3000 S.R.L. DI FRANCESCO MAIONE<br />Udito il relatore Cons. Claudio Marchitiello  e udito,  altresì, per le  parti l’avv.ssa V. Pellegrino, su delega dell’avv. G. Pellegrino, l’avv. Cogo, su delega dell’avv. Massari e l’avv. Relleva;<br />Rilevato che l’appello del Comune di Manduria prospetta deduzioni idonee ad indurre la Sezione a sospendere l’efficacia della sentenza appellata;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 407/2008) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 12 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.720</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-720/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-720/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-720/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.720</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso l’aggiudicazione provvisoria per la fornitura e servizio di noleggio, lavaggio e rifornimento di biancheria ospedaliera per circa 2 milioni di € poichè si ritiene opportuno lasciare inalterate le situazioni in atto sino alla discussione nel merito, fissato dopo un bimestre (il</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-720/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.720</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso l’aggiudicazione provvisoria per la fornitura e servizio  di noleggio,  lavaggio  e  rifornimento  di  biancheria ospedaliera per circa 2 milioni di € poichè si ritiene opportuno  lasciare inalterate le situazioni in atto sino alla discussione nel merito, fissato dopo un bimestre (il ricorso respinto in primo grado ipotizzava assenza di sopralluogo ed anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria provvisoria). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Reg. ordinanze: 720/08<br />
Reg. generale: 518/2008</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br />Cons. Cesare Lamberti Est.<br />  Cons. Claudio Marchitiello<br />  Cons. Michele Corradino<br />  Cons. Giancarlo Giambartolomei<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 12 Febbraio 2008.</p>
<p>Visti gli art.33, commi terzo e quarto, e l’art.23 bis commi terzo e ottavo della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO “TRE FIAMMELLE” A RL</b>rappresentato e difeso da:Avv. GENNARO NOTARNICOLA &#8211;   Avv. LUIGI MANZIcon domicilio  eletto in RomaVIA F. CONFALONIERI,5   pressoLUIGI MANZI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA UNITA&#8217; SANITARIA LOCALE TARANTO </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>SERVIZI OSPEDALIERI SPA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv. FRANCESCO RIZZO &#8211; Avv. GIANLUIGI PELLEGRINO &#8211; Avv. STEFANO BACCOLINIcon domicilio  eletto in RomaCORSO DEL RINASCIMENTO N.11pressoGIANLUIGI PELLEGRINO<br />
per la riforma,<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />
della sentenza del TAR PUGLIA &#8211; LECCE: SEZIONE II  n. 104/2008, resa tra le parti, concernente FORNITURA  SERVIZIO  NOLEGGIO,  LAVAGGIO  E  RIFORNIMENTO  DI  BIANCHERIA  &#8211;   RIS.DANNI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di rigetto presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
SERVIZI OSPEDALIERI SPA<br />
Udito il relatore Cons. Cesare Lamberti   e uditi, altresì, per le parti  gli avvocati Manzi, Notarnicola, V. Pellegrino, per delega di G. Pellegrino e l’avv. Baccolini;</p>
<p>Ritenuto di lasciare inalterate le situazioni in atto sino alla discussione nel merito, già fissato alla pubblica udienza del 18 marzo 2008.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui  in motivazione (Ric. n. 518/08).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 12 febbraio 2008</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-720/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.720</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.719</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-719/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-719/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-719/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.719</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di esclusione dalla gara di appalto per lavori di sistemazione idrogeologica di un torrente, esclusione motivata sull’irregolarita’ contributiva: va tuttavia disposto che il TAR fissi l’udienza di discussione della causa nel merito. (G.S.) vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – SALERNO, SEZ. I &#8211; Ordinanza sospensiva del 19</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-719/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.719</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-719/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.719</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di esclusione dalla gara di appalto per lavori di sistemazione idrogeologica di un torrente, esclusione motivata sull’irregolarita’ contributiva: va tuttavia disposto che il TAR fissi l’udienza di discussione della causa nel merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – SALERNO, SEZ. I &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11626/g">Ordinanza sospensiva del 19 dicembre 2007 n. 1239</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 719/08<br />
Registro Generale: 499/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Cesare Lamberti<br /> Cons. Claudio Marchitiello<br />  Cons. Michele Corradino<br />  Cons. Angelica Dell&#8217;Utri Costagliola Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 12 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>  NEW GROUP EDIL-APPALTI GENERALI SRL</b>rappresentato e difeso da:  Avv.  ANTONIO SASSO &#8211; Avv.  ENZO NAPOLANOcon domicilio  eletto in RomaLUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL.IV   pressoGIAN MARCO GREZ</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SALERNO</b>non costituitosi;<br />
<b>SAVI SAS DI SACCO VINCENZO &#038; C.</b>rappresentato e difeso da:Avv.  MARCELLO G. FEOLAcon domicilio  eletto in RomaVIA G. CERBARA, 64pressoFRANCESCO CASTIELLO<br />
<b>DELLA MONICA ARMANDO COSTRUTTORE SRL </b><br />
non costituitosi;<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; SALERNO SEZ. I  n. 1239/2007, resa tra le parti, concernente GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI   SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA TORRENTE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
SAVI SAS DI SACCO VINCENZO &#038; C.<br />
Udito il relatore Cons. Angelica Dell&#8217;Utri Costagliola   e uditi, altresì, per le  parti gli avvocati Sasso e Feola;<br />
Ritenuto che, allo stato, non si ravvisano ragioni per la riforma dell’ordinanza appellata;<br />
Considerato tuttavia, che con la medesima ordinanza come detto di accoglimento della domanda cautelare non è stata fissata l’udienza di trattazione della causa nel merito, come invece prescritto dall’art. 23 bis, co 3, l. n. 1034/71;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 499/2008).<br />
Dispone che il TAR fissi l’udienza di discussione della causa nel merito a termine del cit. art. 23 bis.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 12 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-719/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.719</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.717</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-717/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-717/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-717/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.717</a></p>
<p>Non va sospesa, per tardivita’ del ricorso, l’aggiudicazione provvisoria della gara di progettazione, rilevazione e analisi della ricaduta della qualità del lavoro sulla qualità della vita nel territorio della Provincia di Roma, ancorché la peculiarità della questione pregiudiziale consigli la sollecita definizione nel merito del giudizio di primo grado. (G.S.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-717/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.717</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-717/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.717</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa, per tardivita’ del ricorso,  l’aggiudicazione provvisoria della gara di progettazione, rilevazione e analisi della ricaduta della qualità del lavoro sulla qualità della vita nel territorio della Provincia di Roma, ancorché la peculiarità della questione pregiudiziale consigli la sollecita definizione nel merito del giudizio di primo grado. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. II TER &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11629/g">Ordinanza sospensiva del 19 novembre 2007 n. 5292</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 717/08<br />
Registro Generale: 9709/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Cesare Lamberti<br /> Cons. Claudio Marchitiello<br />  Cons. Michele Corradino<br />  Cons. Angelica Dell&#8217;Utri Costagliola Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 12 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SIS THEMA S.R.L. NQ CAPOGRUPPO MANDATARIA RTI</b><br /><b>RTI &#8211; UNIVERSITA&#8217; DI ROMA SAPIENZA DLES DIP.INNOVAZIONE SOC. </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  MAURIZIO CERCHIARA &#8211;   Avv.  MAURIZIO CIAFFARRIcon domicilio  eletto in RomaVIA DELLA GIULIANA, 32  pressoMAURIZIO CIAFFARRI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PROVINCIA DI ROMA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  ANTONIO FANCELLU &#8211; Avv.  MASSIMILIANO SIENIcon domicilio  eletto in RomaVIA IV NOVEMBRE 119/ApressoANTONIO FANCELLU<br />
e nei confronti di<br />
<b>B&#038;B CONSULTING SRL </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  FRANCESCO ROSIcon domicilio  eletto in RomaVIA LUTEZIA 8pressoFRANCESCO ROSI<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO-ROMA: Sezione II TER n. 5292/2007, resa tra le parti, concernente GARA   PROGETTAZIONE, RILEVAZIONE  E ANALISI QUALITA&#8217; DEL LAVORO E VITA  A ROMA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
B&#038;B CONSULTING SRL<br />PROVINCIA DI ROMA<br />
Udito il relatore Cons. Angelica Dell&#8217;Utri Costagliola e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti Cerchiara, Sieni e Rosi;</p>
<p>Considerato che, allo stato, non si ravvisano ragioni per la chiesta riforma dell’ordinanza appellanta, ancorché la peculiarità della questione pregiudiziale consigli la sollecita definizione nel merito del giudizio di primo grado.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 9709/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 12 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-717/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.717</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.715</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-715/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-715/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-715/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.715</a></p>
<p>Non va sospesa l’esclusione dalla gara di appalto per affidamento dei lavori per trasporto rapido costiero (Rimini-Riccione) atteso che la gara si è conclusa da circa un mese con l’aggiudicazione ad altro soggetto, e che la gara interessa la realizzazione di un’opera di interesse strategico nazionale. (G.S.) vedi anche: T.A.R.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-715/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.715</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-715/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.715</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’esclusione dalla gara di appalto per affidamento dei lavori per trasporto rapido costiero (Rimini-Riccione) atteso che la gara si è conclusa da circa un mese con l’aggiudicazione ad altro soggetto, e che la gara interessa la realizzazione di un’opera di interesse strategico nazionale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA, SEZ. I &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11631/g">Ordinanza sospensiva del 7 dicembre 2007 n. 843</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza:  715/08<br />
Registro Generale: 624/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Cesare Lamberti<br /> Cons. Claudio Marchitiello<br />  Cons. Michele Corradino<br />  Cons. Giancarlo Giambartolomei Est.<br /> <br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 12 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>  GUERRINO PIVATO S.P.A.<br />  GEMMO S.P.A. UNIPERSONALE<br />  3TI PROGETTI ITALIA &#8211; INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L.<br />  3TI PROGETTI CEPPAROTTI INGLETTI POSSATI INGEGNERI ASSOC SRL<br />  IDROESSE INFRASTRUTTURE S.P.A.<br />  STUDIO DI INGEGNERIA IDROESSE S.S. PROFESSIONISTI ASSOCIATI</b>rappresentato e difeso da:  Avv.  DIEGO VAIANO &#8211; Avv.  PAOLO VAIANO &#8211; Avv.  SEBASTIANO ARTALEcon domicilio  eletto in RomaLUNGOTEVERE MARZIO N. 3 pressoDIEGO VAIANO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AGENZIA MOBILITA&#8217; PROVINCIA DI RIMINI</b>rappresentato e difeso da:Avv.  LEONARDO BERNARDINIcon domicilio  eletto in RomaVIA MONDRAGONE N. 10pressoPAOLA MASTRANGELI<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR  EMILIA  ROMAGNA &#8211; BOLOGNA: Sezione I  n. 843/2007, resa tra le parti, concernente APPALTO LAVORI PER TRASPORTO RAPIDO COSTIERO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AGENZIA MOBILITA&#8217; PROVINCIA DI RIMINI<br />
Udito il relatore Cons. Giancarlo Giambartolomei e uditi, altresì, per le parti l’avv. Resta, su delega dell’avv. Vaiano, e l’avv. Bernardini;</p>
<p>Considerato che:<br />
-la gara si è conclusa in data 22/1/2008 con l’aggiudicazione ad altro soggetto;<br />
-la gara interessa la realizzazione di un’opera di interesse strategico nazionale;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 624/2008).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 12 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-715/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.715</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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