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	<title>12/2/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/2/2008 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.490</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2008-n-490/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2008-n-490/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.490</a></p>
<p>Pres. Santoro, Est. Russo Consorzio Elisoccorso San Raffaele (Avv. A. Presutti) c/ Elillombarda s.r.l. (Avv.ti F. Ferraro, R. Colagrande), Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano (Avv. G. F. Ferrari) sulla legittimazione di ciascun membro dell&#8217;a.t.i. costituenda ad impugnare gli atti di gara e sull&#8217;inefficacia successiva del contratto d&#8217;appalto,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2008-n-490/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2008-n-490/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.490</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Santoro,  Est. Russo<br /> Consorzio Elisoccorso San Raffaele (Avv. A. Presutti) c/ Elillombarda s.r.l. (Avv.ti F. Ferraro, R. Colagrande), Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano (Avv. G. F. Ferrari)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione di ciascun membro dell&#8217;a.t.i. costituenda ad impugnare gli atti di gara e sull&#8217;inefficacia successiva del contratto d&#8217;appalto, a seguito dell&#8217;annullamento in s.g. dell&#8217;aggiudicazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa &#8211; Gara – Aggiudicazione – Impugnazione – A.t.i. – Impresa singola – Legittimazione – Sussiste – Ragioni.<br />
2. Contratti della p.a. – Gara – Offerte &#8211; Potenziale conoscenza  – Violazione del principio di segretezza &#8211; Sussiste.</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Gara – Aggiudicazione &#8211; Annullamento in s.,g. – Contratto – Inefficacia successiva – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Nell’ipotesi di partecipazione ad una gara d’appalto di un’a.t.i. (anche costituenda), deve ritenersi che ciascuno dei suoi componenti è dotato di autonoma legittimazione ad impugnare i provvedimenti riguardanti la gara. Tale impostazione, invero, accresce le possibilità di tutela giurisdizionale e risulta maggiormente aderente alla fisionomia dell’a.t.i. costituenda, la quale, appunto non dissolve in una distinta ad autonoma persona giuridica la soggettività dei suoi componenti (1). 																																																																																												</p>
<p>2.	In materia di gare d’appalto, il principio della segretezza delle offerte deve ritenersi inficiato ogniqualvolta le offerte, private dei sigilli, risultino anche solo teoricamente consultabili dai membri della commissione.																																																																																												</p>
<p>3.	L’annullamento dell’aggiudicazione in sede giurisdizionale, intervenuta dopo la stipula del contratto d’appalto, non comporta la caducazione con effetto retroattivo di detto contratto, bensì la sua c.d. inefficacia successiva, con salvezza delle prestazioni medio tempore eseguite (2). 																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1)  Cfr. Corte di giustizia delle Comunità Europee-Sez. VI, Ord. 4 ottobre 2007, causa C-492/06).<br />
(2)  Cfr. Consiglio di Stato-Sez. V, Sentenza 28 maggio 2004, n. 3465.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
(Quinta Sezione)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sui ricorsi in appello: r.g.n. 346/06 proposto da</p>
<p><B>CONSORZIO ELISOCCORSO SAN RAFFAELE</B>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Avilio Presutti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Roma, Piazza di San Salvatore in Lauro 10</p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>ELILOMBARDA s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Ferraro e Roberto Colagrande ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, Via G. Paisiello 55 Studio Scoca);</p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA&#8217; GRANDA DI MILANO</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Franco Ferrari ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Roma, Via di Ripetta 142;</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
e r.g.n. 877/2006 proposto da</p>
<p><b>ELILOMBARDA s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria della costituenda a.t.i. con HELITALIA s.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberto Colagrande ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, Via G. Paisiello 55 (Studio Scoca);</p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA&#8217; GRANDA DI MILANO</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Franco Ferrari ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Roma, Via di Ripetta 142;</p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>CONSORZIO ELISOCCORSO SAN RAFFAELE</B>, in persona del legale rappresentante, n.c.</p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
ciascuno per quanto di ragione, della sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 4958/05;</p>
<p>Visti gli atti di appello con i relativi allegati;<br />
Visto il controricorso e il ricorso incidentale proposti da Elilombarda s.r.l. nel giudizio r.g.n. 346/06;<br />
Visto il controricorso e l&#8217;appello incidentale dell&#8217;Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca&#8217; Granda; <br />
Viste le memorie difensive;<br />
Vista l&#8217;ordinanza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sesta Sezione, 4 ottobre 2007;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza dell&#8217;11 dicembre 2007, relatore il Consigliere Nicola Russo;<br />
Uditi, altresì, gli avv.ti Presutti, Colagrande e G.F. Ferrari, come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue</p>
<p align=center>
<B>FATTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
1. La causa concerne la procedura concorsuale indetta dall&#8217;Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Cà Granda per l&#8217;affidamento dell&#8217;attività di elisoccorso novennale nell&#8217;ambito del Servizio 118 di Milano e Provincia, compreso l&#8217;allestimento di una elisuperficie, di locali hangar, di infrastrutture per lo stoccaggio del carburante e di locali di stazionamento del personale.<br />
	Nel termine assegnato dalla disciplina di gara pervenivano due offerte: quella della costituenda a.t.i. Elilombarda s.r.l. &#8211; Helitalia s.p.a. e quella del Consorzio Elisoccorso San Raffaele.<br />	<br />
	Nel corso della procedura, sorgeva contestazione circa il possesso dei requisiti di ammissione in capo al concorrente Consorzio (autorizzazione HEMS della consorziata Air Viaggi San Raffaele s.r.l.). Con deliberazione n. 184/2005, il Direttore generale della stazione appaltante si determinava nel senso dell&#8217;ammissione del Consorzio sul rilievo che la società designata alla esecuzione del servizio di elisoccorso (Elilario Italia s.p.a.) era provvista dei necessari elementi di qualificazione alla gara.<br />	<br />
	Esauriti i lavori di valutazione delle offerte, la commissione disponeva l&#8217;aggiudicazione provvisoria a favore del Consorzio. Indi, con deliberazione n. 403/2005, si procedeva all&#8217;aggiudicazione definitiva. Il 30 maggio 2005 le parti stipulavano il contratto avente durata novennale.<br />	<br />
2. Con ricorso r.g.n. 1367/05, Elilombarda s.r.l. (senza spendere la qualità di mandataria del costituendo raggruppamento con il quale aveva partecipato alla gara) chiedeva l&#8217;annullamento, previa adozione di misure cautelari, degli atti di affidamento e la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni. Deduceva che erroneamente il Consorzio era stato abilitato alla fase relativa allo scrutinio delle offerte, ciò essendo impedito dalla mancanza, in capo ad una delle consorziate, di un requisito di ammissione. Lamentava inoltre difetto di motivazione.<br />
	Il TAR Milano, con ordinanza n. 1282 del 25 maggio 2005, rigettava la domanda cautelare sul rilievo che la disciplina di gara aveva richiesto il possesso del requisito contestato dalla ricorrente Elilombarda ai soli soggetti effettivamente chiamati alla esecuzione del servizio, tra i quali non rientrava la consorziata Air viaggi San Raffaele. <br />	<br />
	L&#8217;ordinanza veniva confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato, Quinta Sezione, che, con ordinanza n. 4162 del 30 agosto 2005,  ribadiva che tanto la disciplina civilistica dei consorzi quanto la disciplina di gara deponevano nel senso della correttezza dell&#8217;operato della stazione appaltante.<br />	<br />
	Esercitato nelle more l&#8217;accesso ai documenti, Elilombarda proponeva motivi aggiunti. Con questi lamentava l&#8217;erroneità di tre sottocriteri di aggiudicazione (fatturato annuo operatore aereonautico esecutore servizio; esperienze simili nazionali/estere esecutore servizio e controllate; caratteristiche tecniche complessive elicottero I fase), deduceva l&#8217;illegittimo approntamento di criteri di aggiudicazione nella seduta successiva a quella di apertura delle offerte economiche, contestava l&#8217;operato della commissione che avrebbe arbitrariamente manipolato i criteri di aggiudicazione.<br />	<br />
	Resisteva l&#8217;Azienda ospedaliera, la quale difendeva la scelta di ammettere il Consorzio a prender parte allo scrutinio di merito perché la disciplina di gara era chiara nel chiedere la dimostrazione dei requisiti di partecipazione ai soli soggetti chiamati a prestare il servizio, contestava che la commissione di gara avesse arbitrariamente modificato i criteri di valutazione e pertanto insisteva per la reiezione del gravame.<br />	<br />
	Analoga posizione era assunta dal Consorzio, il quale deduceva anche l&#8217;inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per esser stati questi proposti non dal raggruppamento che aveva preso parte alla gara ma dalla sola Elilombarda, la quale non aveva neanche precisato di agire nella veste di mandataria del costituendo raggruppamento con Helitalia.<br />	<br />
3. Con sentenza n. 4958 del 13 dicembre 2005, il TAR respingeva l&#8217;eccezione in rito del Consorzio aggiudicatario e nel merito, rigettate sia le censure concernenti la fase di ammissione che quelle relative alla valutazione delle offerte, accoglieva il gravame nella parte in cui con esso era stata dedotta la violazione del principio di segretezza per essersi proceduto alla specificazione dei criteri di aggiudicazione nella seduta riservata del 14 marzo 2005, successiva alla apertura dei sigilli delle offerte tecniche. <br />
	La stessa sentenza dichiarava inammissibile il ricorso incidentale cautelativamente proposto dal Consorzio nei confronti della disciplina di gara (circa il possesso dei requisiti) e stabiliva l&#8217;intervenuta caducazione in via retroattiva del contratto stipulato. Respingeva, infine, la domanda di danni della ricorrente Elilombarda sulla scorta della duplice considerazione che, quanto alla parte di servizio ineseguita, il pregiudizio lamentato risultava ristorato dall&#8217;annullamento e dalla connessa possibilità di prender parte alla nuova gara e che, quanto alla parte eseguita, la quantificazione era condizionata all&#8217;esito della gara rinnovata, non potendosi allo stato ristorare per equivalente un pregiudizio che la parte non aveva ancora definitivamente patito.<br />	<br />
 4. Avverso la sentenza del TAR Lombardia ha proposto appello il Consorzio Elisoccorso San Raffaele (r.g.n. 346/06). Nei termini ha proposto appello autonomo anche Elilombarda s.r.l. (r.g.n. 877/06). Elilombarda ha anche proposto ricorso incidentale nel procedimento r.g.n. 346/06. L&#8217;Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda ha proposto appello incidentale nel ricorso r.g.n. 346/06 e si è costituita con controricorso nell&#8217;appello di Elilombarda r.g.n. 877/06. <br />
	Il Consorzio Elisoccorso San Raffaele ha chiesto l&#8217;annullamento, previa misura cautelare, per tre ragioni: inammissibilità del ricorso in primo grado perché non proposto dal raggruppamento costituendo che aveva preso parte alla gara; erroneità della sentenza perché questa ha parlato di violazione del principio di segretezza in una situazione nella quale, anche per la voluminosità delle offerte tecniche, non era plausibile che la commissione avesse effettivamente acquisito conoscenza delle relative caratteristiche prima della specificazione dei criteri di aggiudicazione; erroneità della sentenza, la quale non avrebbe potuto disporre la caducazione del contratto relativamente ad un rapporto che prevedeva anche la realizzazione di opere una volta che tali opere erano state realizzate; erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto la caducazione in via retroattiva del rapporto e non la inefficacia successiva con salvezza di tutte le prestazioni rese.<br />	<br />
	Elilombarda, nel suo appello autonomo, lamenta l&#8217;erroneità della sentenza nella parte in cui non ha disposto l&#8217;esclusione del Consorzio dalla gara e nella parte relativa al rigetto della domanda risarcitoria. Nel controricorso e ricorso incidentale, richiamati i motivi assorbiti, insiste nel dolersi della mancata esclusione del Consorzio, chiede di subentrare (quale precedente prestatore del servizio) nella esecuzione del servizio di elisoccorso, lamenta l&#8217;alterazione dei criteri di aggiudicazione ad opera della commissione, sostiene che la sentenza avrebbe fatto luogo ad inefficacia successiva e non a caducazione in via retroattiva del rapporto, insiste nei motivi di ricorso già proposti in primo e rigettati dal TAR.<br />	<br />
	A sua volta, anche l&#8217;Azienda Ospedaliera ha proposto appello incidentale: osserva che quella che il TAR ha qualificato come conoscenza delle offerte tecniche non era altro che la constatazione del materiale in esse contenuto e rileva che l&#8217;operato della commissione, lungi dal comprovare una modifica successiva dei criteri a favore dell&#8217;aggiudicatario, si è risolto nella mera specificazione dei criteri già enunciati nella disciplina di gara.<br />	<br />
5. Nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2006, la Sezione, accordata tutela cautelare con ordinanza n. 874/06, con separato provvedimento ha sospeso il giudizio r.g.n. 346/06 e rimesso gli atti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee affinché fosse risolta la seguente questione pregiudiziale: &#8220;se l&#8217;art. 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all&#8217;applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, debba essere interpretato nel senso che osta a che, secondo il diritto nazionale, il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto possa essere proposto a titolo individuale da uno solo dei membri di un&#8217;associazione temporanea priva di personalità giuridica, che ha partecipato in quanto tale ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico e non si è vista attribuire il detto appalto&#8221;.<br />
	Con ordinanza 4 ottobre 2007, pervenuta alla Segreteria della Sezione in data 15 ottobre 2007, la Corte di Giustizia, Sezione Sesta, ha risolto la citata questione pregiudiziale nel senso che la disciplina comunitaria non osta a che il diritto nazionale consenta l&#8217;impugnazione dell&#8217;esito di una procedura  anche ad uno solo dei componenti del raggruppamento che ha partecipato in quanto tale alla medesima.<br />	<br />
 6. Le parti hanno illustrato le rispettive posizioni con memoria. La causa è passata in decisione all&#8217;udienza dell&#8217;11 dicembre 2007.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
1. Gli appelli hanno ad oggetto la medesima sentenza e pertanto vanno riuniti.</p>
<p>2. Logicamente preliminare è la questione di inammissibilità del ricorso in primo grado, posta dal Consorzio Elisoccorso San Raffaele: visto che la legittimazione a dolersi degli esiti di una pubblica gara spetta, anche a livello comunitario, solo ai soggetti che ad essa abbiano preso parte, l&#8217;eccezione muove dal rilievo che l&#8217;impugnazione risulta proposta da un solo membro del raggruppamento costituendo (vale a dire da un soggetto giuridicamente distinto da quello che ha concorso all&#8217;aggiudicazione) e prospetta la conclusione che il ricorso così promosso dovrebbe essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione. <br />
	Con ordinanza n. 6677/06, la Sezione, passata in rassegna la posizione della giurisprudenza amministrativa, ha osservato che questa risulta orientata  a ritenere che ciascuno dei componenti della costituenda associazione temporanea è dotato di autonoma legittimazione ad impugnare i provvedimenti riguardanti la gara cui tale associazione ha partecipato. Peraltro, con la stessa ordinanza, dando rilievo ad opinioni espresse a livello comunitario, la Sezione ha sul punto ritenuto doveroso interpellare la Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Questa ha risolto la questione nel senso che se è vero che nel suo precedente Espace Trianon e Sofibail (sent. 8 settembre 2005, causa C-129/04) è stata ritenuta conforme al diritto comunitario la disciplina di uno Stato membro la quale stabilisca che &#8220;<i>il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico possa essere proposto unicamente dalla totalità dei membri di un&#8217;associazione temporanea priva di personalità giuridica</i>&#8220;, ciò non può significare che una disciplina che estenda le possibilità di impugnazione a tutti i componenti di una tale associazione temporanea si pone in contrasto con i principi desumibili dalla direttiva 89/665 o addirittura pregiudichi il suo effetto utile. Ciò in quanto, ha precisato la Corte di Giustizia,  tale  direttiva si è limitata a garantire una soglia minima di accesso ai ricorsi in materia di appalti e tutto quanto supera tale soglia minima (come è nel caso esaminato) va guardato come mezzo idoneo a favorire ancor più efficacemente l&#8217;obiettivo voluto a livello comunitario.<br />	<br />
	Escluso, dunque, che la soluzione fatta propria dalla giurisprudenza amministrativa e seguita dalla sentenza impugnata possa porsi in contrasto col diritto comunitario, la reiezione del mezzo di impugnazione è scontata. Una volta acquisito il punto di vista ufficiale della Corte di Giustizia, deve essere infatti ribadito che quando alla gara partecipa un&#8217;associazione temporanea (anche costituenda), i componenti di questa possono spendere autonomamente la legittimazione acquisita con la partecipazione perché una tale impostazione, mentre non incide sul mandato irrevocabile all&#8217;impresa capogruppo, accresce le possibilità di tutela giurisdizionale e risulta maggiormente aderente alla fisionomia dell&#8217;associazione temporanea costituenda, la quale appunto non dissolve in una distinta ed autonoma persona giuridica la soggettività dei suoi componenti.<br />	<br />
	L&#8217;eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado e dei motivi aggiunti va dunque respinta.</p>
<p>3. Nella memoria prodotta in prossimità dell&#8217;udienza, il Consorzio Elisoccorso, partendo dalla medesima prospettazione in punto di fatto (iniziativa giurisdizionale di uno solo dei componenti del raggruppamento), modifica la sua prospettazione e conclude affinché il ricorso proposto in primo grado da Elilombarda sia dichiarato improcedibile relativamente alla domanda di annullamento, potendo sopravvivere solo come richiesta di risarcimento del danno.<br />
	Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla questione se una tale modifica costituisca immutazione del motivo di appello perché la tesi ivi svolta risulta infondata. Richiamando alcuni precedenti, l&#8217;appellante Consorzio, a partire dalla stessa situazione che era stata dedotta a fondamento dell&#8217;eccezione di inammissibilità del ricorso originario, sostiene che la modifica della composizione del raggruppamento che si sarebbe determinata per effetto della mancata impugnazione dell&#8217;esito della gara da parte di Helitalia s.p.a. (mandante del raggruppamento Elilombarda) inciderebbe sull&#8217;interesse al ricorso, il quale non potrebbe mai giungere all&#8217;annullamento degli atti di gara poiché questi, nella parte relativa alla mandante Helitalia, sarebbero divenuti inoppugnabili.<br />	<br />
	Rileva il Collegio che una tale conclusione (talvolta raggiunta dalla giurisprudenza con riferimento a provvedimenti di esclusione da pubbliche gare) è certamente priva di plausibilità allorché, come nella fattispecie, si discuta della legittimità di un atto di aggiudicazione: l&#8217;annullamento di questo, infatti, non può non avere effetti <i>erga omnes</i>, con la conseguenza che la relativa azione può senz&#8217;altro essere proposta <i>singulatim </i>dal componente del raggruppamento.<br />	<br />
	Anche l&#8217;eccezione di improcedibilità del ricorso in primo grado per difetto di interesse va pertanto respinta.</p>
<p>4. Proseguendo secondo un ordine logico nell&#8217;esame delle censure <i>hic et hinde </i>proposte nelle contrapposte impugnazioni riunite, il Collegio ritiene di esaminare la censura di Elilombarda secondo la quale il Consorzio Elisoccorso San Raffaele avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per mancato possesso, da parte di tutti i consorziati, di un particolare requisito di partecipazione (approvazione HEMS, necessaria ai fini dello svolgimento di attività di elisoccorso). Come infatti è correttamente osservato dalla stessa Elilombarda, l&#8217;accoglimento di tale censura avrebbe l&#8217;effetto di rendere superfluo l&#8217;esame del motivo (logicamente collegato ad un momento successivo della procedura concorsuale) avente ad oggetto la predisposizione dei criteri di aggiudicazione ad opera della commissione.<br />
	Sostiene in particolare Elilombarda che l&#8217;art. 14 del bando di gara e l&#8217;art. 4 del capitolato speciale avrebbero stabilito, tanto per i consorzi quanto per i raggruppamenti temporanei, l&#8217;obbligo che ciascuno dei componenti possedesse tra l&#8217;altro (pena l&#8217;esclusione) tutte le licenze, certificazioni ed autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa per lo svolgimento del servizio oggetto della gara. La conseguenza di tale impostazione sarebbe appunto la doverosità dell&#8217;esclusione del Consorzio Elisoccorso San Raffaele perché la consorziata Air viaggi San Raffaele pacificamente non è in possesso della citata approvazione HEMS (vale a dire di una licenza necessaria allo svolgimento del servizio messo a gara).<br />	<br />
	Il motivo, già respinto dalla sentenza impugnata, risulta infondato. Fermo restando, su un piano generale, che solo i requisiti generali di ordine pubblico e di moralità debbono essere posseduti da tutti i componenti del consorzio (C.G.A., 3 agosto 2007, n. 712), sta di fatto che una compiuta lettura delle regole di gara esclude che il requisito tecnico del quale si discute dovesse essere posseduto da tutti i componenti del consorzio, indipendentemente dal ruolo attivo o meno che ciascuno di essi era destinato ad assumere in caso di aggiudicazione. L&#8217;art. 4 del capitolato è infatti chiaro nello stabilire che le licenze necessarie allo svolgimento del servizio (tra le quali va collocata l&#8217;approvazione HEMS) dovranno essere presentate &#8220;da parte di tutte le ditte concorrenti che daranno esecuzione diretta ad attività di volo&#8221;.  La consorziata Air viaggi San Raffaele pacificamente non avrebbe svolto il servizio e questo sarebbe stato effettuato da Elilario Italia s.p.a., altrettanto pacificamente dotata del requisito HEMS.<br />	<br />
	Ciò porta alla infondatezza del mezzo ed alla conferma delle condivisibili argomentazioni della sentenza impugnata.</p>
<p>5. Si deve ora esaminare il motivo di appello col quale il Consorzio e l&#8217;Azienda Ospedaliera criticano la conclusione cui è pervenuto il TAR circa la violazione del principio di segretezza. Con argomentazioni simmetriche tanto la stazione appaltante quanto l&#8217;aggiudicatario contestano che la specificazione dei criteri sia avvenuta dopo che la commissione aveva avuto conoscenza delle offerte tecniche. Si sostiene, in particolare, che la conoscenza sarebbe stata materialmente impossibile giacché la seduta nel corso della quale aveva avuto luogo l&#8217;apertura delle offerte tecniche (8 marzo 2005), oltre ad essersi svolta alla presenza dei legali rappresentati dei due concorrenti, aveva avuto una durata complessiva incompatibile con la possibilità di avere contezza di offerte obiettivamente voluminose (in totale circa 27 raccoglitori). Si aggiunge che la conoscenza delle offerte tecniche sarebbe esclusa dai verbali di gara, i quali sono assistiti da fede privilegiata circa quanto in essi riportato.<br />
	Il motivo è infondato. Rileva il Collegio che, per pacifica e costante giurisprudenza, quello della segretezza delle offerte è un principio cardine delle pubbliche gare, la cui osservanza non può essere verificata su un piano materiale e deve anzi essere garantita anche da menomazioni soltanto potenziali. Ciò che conta, in altri termini, è l&#8217;oggettiva impossibilità di conoscere le offerte e questa certamente non è più assicurata quando le offerte, private dei sigilli, risultano anche solo teoricamente consultabili dai membri della commissione.<br />	<br />
	Né nella specie appaiono utilmente invocabili i verbali delle operazioni di gara: è infatti solo nella verbalizzazione della seduta del   16 marzo 2005 (successiva alla seduta dell&#8217;8 marzo 2005 di apertura dei plichi ed a quella del 14 marzo 2005 di redazione della specificazione dei criteri di aggiudicazione) che, per la prima volta, si dà atto che &#8220;i plichi contenenti la documentazione oggetto d&#8217;esame sono rimasti custoditi in condizioni di sicurezza e riservatezza&#8221;. Nella verbalizzazione, dunque, non vi è alcun elemento capace di escludere in radice la conoscibilità anche solo teorica delle offerte dopo la loro apertura nella seduta dell&#8217;8 marzo 2005.<br />	<br />
	Non essendo discutibile che i criteri di aggiudicazione sono stati specificati in seduta successiva (appunto in quella del 14 marzo 2005), tanto basta alla reiezione del mezzo e, <i>in parte qua</i>, alla conferma della sentenza impugnata.</p>
<p>6. La conferma della sentenza di primo grado nella parte recante accoglimento del motivo col quale era stata dedotta l&#8217;illegittima specificazione dei criteri di aggiudicazione dopo l&#8217;apertura delle offerte, travolge tutte le operazioni successive della commissione, rende quindi superfluo l&#8217;esame da parte della Sezione delle censure (peraltro in larga parte già respinte dal primo giudice con motivazione condivisivile) proposte con riferimento al contenuto dei criteri elaborati dalla commissione stessa e alla valutazione delle offerte  (Sez. V, 8 marzo 2005, n. 937) ed impone l&#8217;integrale rinnovazione della procedura (Sez. V, 11 maggio 2006, n. 2612).</p>
<p>7. Ad un tale conclusione si oppone l&#8217;appellante Consorzio, secondo il quale nella specie non si potrebbe far luogo ad altro che al risarcimento del danno perché le opere funzionali e connesse allo svolgimento del servizio (elisuperficie, hangar, infrastrutture accessorie, ecc.) sono state ultimate, come era consentito, su aree nella disponibilità del Consorzio medesimo sicché le stesse non sarebbero utilizzabili da altri all&#8217;esito della gara rinnovata  e ciò darebbe luogo ad un inutile dispendio di risorse pubbliche (contrario alla logica riscontrabile nell&#8217; art. 2933, secondo comma, cod. civ.).  <br />
	La tesi, pur correttamente argomentata in fatto, non è condivisa dal Collegio. Se è vero infatti che la documentazione in atti comprova l&#8217;intervenuta realizzazione delle infrastrutture previste dalla disciplina di gara e dall&#8217;art. 11, lett.a), del contratto (cfr. produzione Consorzio del 21 novembre 2007), è peraltro evidente che l&#8217;impostazione prospettata dal Consorzio condurrebbe alla conclusione, contrastante con il principio di effettività della tutela sancito tanto a livello comunitario quanto a livello costituzionale, che la gamma dei poteri del giudice, allorché sia compiuta l&#8217;opera o la prestazione risulti vincolata ad un&#8217;opera realizzata, è inconcepibilmente relegata al solo ambito risarcitorio; ciò che tra l&#8217;altro, nelle fattispecie considerate, condurrebbe ad un totale depotenziamento della tutela cautelare la quale resterebbe in realtà elisa.<br />	<br />
	Va al contrario riaffermato che la tutela in forma specifica va sempre privilegiata, eccezion fatta per i soli casi in cui essa non risulti materialmente possibile o appaia obiettivamente non satisfattiva per la parte ricorrente. Tale non è il caso in esame, nel quale l&#8217;esecuzione del servizio, in caso di nuova aggiudicazione, non sarà impedita ad alcuno dei concorrenti dalla intervenuta realizzazione di opere e infrastrutture su un terreno nella disponibilità del Consorzio giacché tali  opere e infrastrutture risultano appunto realizzate nell&#8217;ambito di una distinta procedura concorsuale.<br />	<br />
	In sede conformativa, la stazione appaltante dunque ben potrà dar corso alla rinnovazione integrale del procedimento.</p>
<p>8. Sempre dal punto di vista della fase conformativa, va esaminata ora la richiesta (svolta da Elilombarda a pag. 30 del suo controricorso e ricorso incidentale) di essere immediatamente reimmessa nel servizio in questione (in attesa della nuova gara) quale precedente prestatore del medesimo in regime di proroga. La pretesa è all&#8217;evidenza infondata poiché traendo titolo da un rapporto scaduto la stessa proviene da un soggetto che, dal punto di vista considerato, non può vantare alcuna posizione qualificata capace di distinguerlo dalla generalità degli operatori.</p>
<p>9.  Va ora esaminato il motivo del Consorzio col quale si censura la sentenza nella parte in cui questa, disposto l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione, ha aderito alla teoria della caducazione del contratto con effetto retroattivo. Osserva l&#8217;appellante che, soprattutto con riferimento ai contratti di durata, appare più corretta l&#8217;impostazione che si rifà alla c.d. inefficacia successiva, la quale ha anche il pregio di far salve le prestazioni rese. <br />
	Il motivo è fondato. Come questo Consiglio ha già avuto modo di osservare, con insegnamento dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione in sede giurisdizionale, allorché questa intervenga dopo la stipula del contratto di appalto, comporta che quest&#8217;ultimo diviene inefficace; la categoria dell&#8217;inefficacia successiva ricorre allorché il negozio pienamente efficace al momento della sua nascita diviene inefficace per il sopravvenire di una ragione nuova di inefficacia, quest&#8217;ultima da intendersi come inidoneità funzionale in cui venga a trovarsi il programma negoziale per l&#8217;incidenza ab externo di interessi giuridici di rango poziore incompatibili con l&#8217;interesse negoziale, nel qual caso l&#8217;ordinamento è chiamato a risolvere un problema di contrasto con situazioni effettuali: non viene in rilievo l&#8217;atto sotto il profilo genetico (validità o invalidità), bensì la sua efficacia (Sez. IV, 27 ottobre 2003, n. 6666; Sez. V, 28 maggio 2004, n. 3465).<br />	<br />
	Ribadita l&#8217;adesione alla teoria della cd. inefficacia successiva (e pertanto accolto l&#8217;appello del Consorzio Elisoccorso San Raffaele sul punto), il Collegio ritiene di dover precisare che questa &#8220;non estende i suoi effetti sulle prestazioni medio tempore eseguite&#8221; (Sez. V, n. 3465/04, cit.). Ciò, unitamente al principio desumibile dall&#8217;art. 25, secondo comma, cod. civ., fa dunque salvo il diritto del Consorzio appellante al pagamento delle prestazioni eseguite e delle infrastrutture già interamente realizzate sulla base del contratto. Da quest&#8217;ultimo punto di vista, rileva il Collegio che se è vero che il corrispettivo di tali opere era negozialmente compreso nel corrispettivo del servizio quale esso risulta indicato nel punto 7 delle premesse del contratto, ciò può essere solo con riferimento ad uno svolgimento fisiologico del rapporto per i nove anni di durata: il costo delle opere dovrà pertanto essere rimborsato a parte, detratte le somme a tale titolo già incassate dal Consorzio nel periodo di svolgimento del servizio.</p>
<p>10. Da ultimo va esaminato il motivo di Elilombarda concernente la domanda di risarcimento del danno. La sentenza gravata, pur avendo annullato l&#8217;aggiudicazione, ha ritenuto che Elilombarda non abbia subito alcun pregiudizio risarcibile sulla base del seguente ragionamento: per la parte di servizio che deve ancora essere eseguita, il risarcimento consiste nella chance di aggiudicazione all&#8217;esito della nuova gara; per la parte di servizio già eseguita (non potendo far corso a tutela in forma specifica) si tratterà di vedere se Elilombarda risulterà o meno aggiudicataria e solo in quel caso diverrà attuale un suo ipotetico pregiudizio.<br />
	Ritiene il Collegio che il ragionamento del primo giudice sia solo parzialmente corretto. Mentre è infatti certo che l&#8217;annullamento della procedura e la possibilità di concorrere all&#8217;aggiudicazione in sede di rinnovazione costituiscono idoneo ristoro per la quota di servizio a tutt&#8217;oggi non eseguita, non altrettanto può dirsi con riferimento alla quota di servizio definitivamente espletata.  Sotto il profilo considerato, va precisato che lo stato degli atti è tale per cui non è oggi possibile stabilire quale dei due concorrenti sarebbe risultato aggiudicatario senza l&#8217;errore nel quale è incorsa la commissione, sicché sarebbe arbitrario affermare che Elilombarda ha subito un danno certo a causa della mancata aggiudicazione; al Collegio non appare, pertanto, nella specie possibile, come pure si rinviene in altri precedenti, ragionare in termini di percentuale di possibilità di aggiudicazione: il danno, per essere risarcibile, deve essere infatti certo e non meramente probabile, o comunque deve esservi una rilevante probabilità del risultato utile (l’aggiudicazione), ciò che distingue la chance risarcibile dalla mera e astratta possibilità del risultato utile, che costituisce aspettativa di fatto, come tale irrisarcibile. Peraltro è certo che Elilombarda ha inutilmente partecipato alla procedura concorsuale annullata: il danno subito coincide dunque con le spese sostenute ai fini della partecipazione. Di queste, pur reclamate, non è proposta alcuna quantificazione sicché il Collegio ritiene di stimarle in via equitativa nella somma forfettaria di euro 30.000,00 (trentamila).</p>
<p>11. Quanto alle spese ed agli onorari, attesa la reciproca parziale soccombenza in questo grado di appello, appare equo disporne la compensazione.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riuniti gli appelli indicati in epigrafe, accoglie nella sole parti rispettivamente indicate in motivazione gli appelli del Consorzio Elisoccorso San Raffaele e di Elilombarda s.r.l. e li respinge per il resto. In riforma della sentenza impugnata, dichiara l&#8217;inefficacia successiva del contratto stipulato inter partes, fatto salvo il diritto del Consorzio Elisoccorso San Raffaele al pagamento delle prestazioni svolte e delle infrastrutture realizzate secondo il criterio indicato in motivazione; condanna l&#8217;Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca&#8217; Granda di Milano al pagamento in favore dell&#8217;a.t.i. Elilombarda s.r.l. della somma di euro 30.000,00 (trentamila) a titolo di risarcimento del danno per l&#8217;inutile partecipazione alla gara annullata. <br />
Dispone la compensazione delle spese di lite.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2007, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
<BR><br />
SERGIO SANTORO		&#8211;	Presidente<br />	<br />
CLAUDIO MARCHITIELLO	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
MARCO LIPARI		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
MARZIO BRANCA		&#8211;	Consigliere  <br />	<br />
NICOLA RUSSO		&#8211;	Consigliere est.<BR>																																																																																										</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/02/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2008-n-490/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.491</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2008-n-491/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2008-n-491/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.491</a></p>
<p>Pres. Marchitiello, Rel. Russo Esperia S.p.a. (Avv. A. Abbamonte) c. Azienda Ospedaliera San Martino di Genova (Avv. P. Alberti); Ministero dell’Interno (Avv. St.); Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Napoli (Avv. St.) 1) Contratti della PA – Risoluzione del contratto – Informativa antimafia – Annullamento in sede penale –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2008-n-491/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2008-n-491/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.491</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Marchitiello, <i>Rel.</i> Russo<br /> Esperia S.p.a. (Avv. A. Abbamonte)	c. <br /> Azienda Ospedaliera San Martino di Genova (Avv. P. Alberti); <br /> Ministero dell’Interno (Avv. St.); <br /> Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Napoli (Avv. St.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Contratti della PA – Risoluzione del contratto – Informativa antimafia – Annullamento in sede penale – Illegittimità – Ragioni																																																																																											</p>
<p>2) Contratti della PA – Risoluzione del contratto – Informativa prefettizia – Annullamento in sede penale &#8211; Risarcimento del danno – Diritto &#8211; Sussiste – Quantificazione &#8211; Modalità</p>
<p>3) Contratti della PA – Risoluzione del contratto – Risarcimento del danno esistenziale – Persona giuridica – Sussiste – Procedura ex  art. 35, secondo comma, del D.Lgs. n. 80/98 &#8211; Applicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	E’ illegittima la determinazione che dispone la risoluzione di un rapporto di appalto in essere basata su un’informativa antimafia sfavorevole, a sua volta giustificata con riferimento a vicende di natura penale che abbiano coinvolto un amministratore della società appaltante, quando la stessa informativa sia stata annullata con sentenza. Infatti, l’interesse pubblico al cui soddisfacimento è diretto l’insieme delle misure di prevenzione antimafia, giustifica anche interventi basati sul mero sospetto e quindi privi di quell’accertamento rigoroso che l’ordinamento esige nella sede penale, ma tuttavia, un fatto che ha trovato smentita all’esito di un procedimento penale non può essere richiamato per assumere capacità qualificatoria dal punto di vista dell’informativa antimafia (nella fattispecie, a distanza di mesi dalla smentita in sede penale delle vicende che avevano coinvolto un amministratore, le stesse vicende erano state assunte quale presupposto per ritenere sussistente un attuale tentativo di infiltrazione mafiosa).																																																																																												</p>
<p>2)	Sussiste il diritto dell’appaltatore al risarcimento del danno a seguito dell’illegittima revoca del rapporto di appalto, basata su una informativa prefettizia annullata in sede penale, ove possibile, con la modalità della reintegrazione in forma specifica, altrimenti attraverso il risarcimento per equivalente calcolato sulla base dell’intero importo del contratto per il periodo di servizio, sommato all’80% del valore dell’importo del contratto per il periodo di durata rimanente, quando la prosecuzione del rapporto per lo stesso periodo rimanente, era legata al verificarsi di presupposti pressoché scontati (nella fattispecie, trattavasi del mantenimento del prezzo pattuito all’inizio dello svolgimento della prestazione), cui vanno sommati gli interessi legati maturati dalla data di risoluzione del contratto a quella del deposito della sentenza che ne ha riconosciuto il diritto.																																																																																												</p>
<p>3)	Sussiste il diritto al risarcimento del danno c.d. esistenziale, concretantesi nella considerazione che un soggetto ha di se e nella reputazione di cui gode, anche a favore dell’appaltatore quale persona giuridica (non soltanto se persona fisica) nell’ipotesi in cui l’informativa antimafia posta a base della revoca del rapporto contrattuale, sia stata irragionevolmente adottata senza alcun riferimento alle opposte valutazioni provenienti dalla sede penale, per la cui determinazione si applica l’istituto di cui all’art. 35, secondo comma, del D.Lgs. n. 80/98, per cui sull’Amministrazione appellata ricade l’obbligo di formulare, nel termine di 180 giorni, una proposta di risarcimento che tenga conto, unitamente agli interessi legali, delle conseguenze pregiudizievoli che l’informativa prefettizia negativa, nonché la revoca dell’appalto regolarmente aggiudicato, sono suscettibili di arrecare alla sfera giuridica dell’impresa dal punto di vista della sua esistenza e della sua capacità di operare nel mercato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA			     .<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
<i>(Quinta Sezione)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
<p></b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso in appello n. 36/07 proposto dalla </p>
<p><b>ESPERIA S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte con domicilio eletto in Roma, Via degli Avignonesi 5;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<B>AZIENDA OSPEDALIERA SAN MARTINO DI GENOVA</B>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. prof. Piergiorgio Alberti, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Carducci n. 4;<br />
il <B>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato;<br />
l’<B>UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO-PREFETTURA DI NAPOLI</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sez. 1, n. 827/2006.</p>
<p>	Visto l&#8217;atto di appello con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Visto il dispositivo di decisione n. 552/07;<br />
	Alla pubblica udienza del 27 novembre 2007 relatore il Consigliere Nicola Russo;<br />	<br />
	Uditi, altresì, gli avvocati Abbamonte e Alberti; <br />	<br />
	Ritenuto  e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con ricorso al TAR Liguria r.g.n. 1323/05, Esperia S.p.a. impugnava la determinazione dell&#8217;Azienda Ospedaliera San Martino di Genova n. 3046 del 14.11.2005 recante risoluzione del rapporto di appalto in essere per il servizio di pulizia delle infrastrutture ospedaliere già assegnato alla stessa Esperia giusta determinazione n. 2491 del 17.10.2003.<br />
	La risoluzione era motivata con richiamo alla nota della Prefettura di Napoli n. 446/area 1 Bis del 20.10.2005 (anch&#8217;essa impugnata in uno al provvedimento di risoluzione) nella quale si forniva un&#8217;informativa antimafia sfavorevole, a sua volta giustificata con riferimento a vicende di natura penale che avevano coinvolto l&#8217;amministratore della Esperia.<br />	<br />
2. L&#8217;impugnativa era affidata a cinque motivi. Con il primo motivo veniva censurata la incompetenza della Prefettura di Napoli, dovendo l&#8217;informativa provenire dalla Prefettura di Benevento ove aveva sede legale la Esperia. Con il secondo motivo era censurata la risoluzione del rapporto per mancanza di motivazione, non potendo questa esaurirsi in un mero richiamo di una informativa antimafia atipica. Con i restanti motivi, tra loro connessi, si contestava nel merito la scelta della Prefettura, prima, e della Azienda Ospedaliera, poi, perché il loro intervento giungeva mesi dopo che in sede penale (Tribunale del riesame e poi Corte di Cassazione) era stato accertato che il legale rappresentante di Esperia era estraneo alla ipotesi accusatoria.<br />
Era proposta anche domanda risarcitoria.<br />
3. Sia l&#8217;Amministrazione dell&#8217;Interno che l&#8217;Azienda Ospedaliera si costituivano in giudizio per difendere il loro operato. L&#8217;Amministrazione sosteneva che l&#8217;adozione della informativa non poteva esser messa in discussione dopo le vicende di carattere penale nelle quali era rimasto coinvolto l&#8217;Amministratore di Esperia, mentre la Azienda Ospedaliera, in primo luogo, negava l&#8217;incompetenza del Prefetto di Napoli (perché la richiesta era stata inviata a questo allorché Esperia aveva ancora sede in quel luogo) e poi insisteva per la correttezza della scelta della risoluzione perché tale potere, anche nel caso di informative atipiche, può dirsi correttamente motivato con il semplice richiamo al contenuto dell&#8217;informativa stessa.<br />
4. Il ricorso veniva respinto dal TAR Liguria con sentenza n. 827/06. A parere del TAR, escluso il vizio di incompetenza perché il trasferimento di sede dell&#8217;impresa aveva avuto luogo a procedimento in corso, nessuna censura poteva esser mossa all&#8217;Azienda Ospedaliera poiché questa si era basata su un&#8217;informativa ritenuta legittima.<br />
5. La sentenza n. 827/06 veniva appellata da Esperia s.p.a. che, sostanzialmente, riproponeva le censure originarie. Col primo motivo si rilevava che l&#8217;informativa rilasciata dalla Prefettura di Napoli aveva avuto come destinatario un soggetto che, alla data di adozione del provvedimento, non rientrava più nelle competenze di quell&#8217;Ufficio, sicché evidente avrebbe dovuto risultare il vizio di incompetenza. Col secondo motivo, diretto nei confronti dell&#8217;atto di risoluzione del rapporto, si ribadiva che avendo assunto a presupposto di tale scelta caducatoria una informativa antimafia cd. atipica, l&#8217;Azienda Ospedaliera avrebbe dovuto esporre le ragioni della sua scelta, noto essendo che in questo caso il potere di risoluzione del rapporto ha natura discrezionale. Col terzo motivo si evidenziava che il TAR non aveva rilevato che i fatti di natura penale posti a base dell&#8217;informativa prefettizia gravata, all&#8217;atto della sua adozione, erano inesistenti perché il Tribunale di Potenza (ord. 4.1.2005) e la Corte di Cassazione (sent. 1639/05 del 20.4.2005) avevano prosciolto l&#8217;amministratore della Esperia da qualunque reato. Col quarto motivo si insisteva sotto altro profilo per la illegittimità della nota prefettizia e, con essa, della risoluzione del rapporto perché era emerso che l&#8217;informativa si basava unicamente sulle vicende di natura penale che avevano coinvolto l&#8217;amministratore di Esperia mentre queste erano state già escluse nelle competenti sedi. L&#8217;appellante, infine, riproponeva la domanda di risarcimento sia in termini di danno emergente che di lucro cessante sia in termini di perdita di chance e di qualificazione, oltre ad accessori.<br />
7. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio. Entrambe concludono per la conferma della sentenza di primo grado ed insistono nelle rispettive difese.<br />
	La causa è passata in decisione all&#8217;udienza del 27 novembre 2007 ed è stato pubblicato il dispositivo n. 552/07.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	L&#8217;appello è fondato. Va premesso che l&#8217;informativa prefettizia 446/area I Bis del 20.10.2005 è stata già annullata con sentenza n. 363/07 del TAR Campania, Sez. I, che questa Sezione ha confermato con decisione n. 2828 del 31 maggio 2007. <br />	<br />
	Da tale decisione il Collegio non ha motivo di discostarsi. Se è pacifico infatti che l&#8217;interesse pubblico al cui soddisfacimento è diretto l&#8217;insieme delle misure di prevenzione antimafia giustifica anche interventi basati sul mero sospetto e quindi privi di quell&#8217;accertamento rigoroso che il nostro ordinamento esige nella sede penale è, per converso, evidente che un fatto che ha trovato smentita all&#8217;esito di un procedimento penale non può esser richiamato per assumere capacità qualificatoria dal punto di vista dell&#8217;informativa antimafia (Sez. V, 31 maggio 2007, 2828; 27 giugno 2006, n. 4135). Il che è proprio quanto accade nella citata informativa, la quale a distanza di mesi dalla smentita in sede penale delle vicende che avevano riguardato l&#8217;amministratore di Esperia s.p.a., assume quelle stesse vicende quale presupposto per ritenere sussistente un attuale tentativo di infiltrazione mafiosa. <br />	<br />
	Una volta ribadito l&#8217;annullamento dell&#8217;informativa prefettizia n. 446/2005, analoga sorte tocca alla determinazione con la quale l&#8217;Azienda Ospedaliera San Martino di Genova (n. 3046 del 14.11.2005) ha disposto la revoca del rapporto in essere con l&#8217;appaltratice Esperia. E&#8217; infatti nella stessa (annullata) informativa prefettizia che si esaurisce la motivazione della revoca del rapporto da parte dell&#8217;Azienda Ospedaliera. Quest&#8217;ultima, ancorché avrebbe dovuto, trattandosi di informativa prefettizia atipica (come è stato stabilito dalla sentenza confermata dalla Sezione con decisione n. 2828/07) , non ha invero compiuto alcuna autonoma valutazione e si è limitata all&#8217;acritico recepimento del punto di vista espresso nell&#8217;informativa prefettizia.<i><br />	<br />
	</i>Per le anzidette, assorbenti, ragioni la sentenza gravata merita di essere riformata, con conseguente annullamento sia della nota prefettizia n. 446/area 1 bis del 20.10.2005 sia della determinazione dell&#8217;Azienda Ospedaliera n. 3046 del 14.11.2005.<br />	<br />
	Fondata dunque risulta anche la domanda risarcitoria. In ossequio a principi di derivazione anche comunitaria va privilegiata, ove possibile (se del caso previa presa d&#8217;atto della caducazione di rapporti eventualmente costituiti per sostituire quello revocato ad Esperia), la reintegrazione in forma specifica. <br />	<br />
	Nell&#8217;ipotesi in cui ciò non sia possibile le Amministrazioni intimate saranno tenute in solido al risarcimento per equivalente.  Da questo punto di vista va anzitutto precisato che l&#8217;importo della commessa da assumere a base del calcolo dell&#8217;entità del risarcimento va identificato nell&#8217; (intero) importo del contratto per il terzo anno di servizio più il solo 80% dell&#8217;importo degli ulteriori tre anni previsti sia in sede di gara che dal contratto: a tale decurtazione equitativa il Collegio ritiene di poter pervenire tenuto conto del dato che la prosecuzione del rapporto per il triennio in questione, pur non essendo tecnicamente vincolata, era legata al verificarsi di presupposti che la rendevano pressoché scontata (<i>id est</i>, mantenimento del prezzo pattuito tre anni prima).<br />	<br />
	Così individuato l&#8217;ammontare della commessa non eseguita, si può passare alla liquidazione delle diverse voci di pregiudizio. La prima voce consiste nel danno emergente, costituito dalle spese e dai costi sostenuti per la preparazione dell&#8217;offerta e per la partecipazione alla procedura. A questo titolo il Collegio ritiene equo fissare un risarcimento pari al 2% del valore dell&#8217;appalto, beninteso come sopra quantificato. Al danno emergente si aggiunge il danno per lucro cessante, che la giurisprudenza ha ormai pacificamente individuato nel 10% del valore dell&#8217;appalto (anche in questo caso come sopra quantificato). Come stabilito dalla Sezione, con precedente cui il Collegio ritiene di dover dare adesione, va poi riconosciuto un importo pari al 3% del valore dell&#8217;appalto (sempre come sopra quantificato) a titolo di perdita di chance, legata alla impossibilità di far valere, nelle future contrattazioni, il requisito economico pari al valore dell&#8217;appalto non eseguito (Sez. V, 23 ottobre 2007, n. 5592). Ai fini dell&#8217;integrale ristoro della sfera patrimoniale va, da ultimo, riconosciuto un ulteriore importo, equitativamente individuato nel 3% del valore dell&#8217;appalto, per il mancato ammortamento di attrezzature e macchinari. Sulle somme così liquidate, poiché si tratta di debito di valore, va progressivamente effettuata la rivalutazione e poi occorre applicare gli interessi dalla data della risoluzione fino al deposito della presente sentenza. Dalla data di deposito e fino al soddisfo, trattandosi ora di debito di valuta, dovranno essere corrisposti i soli interessi legali.<br />	<br />
	Va inoltre risarcito, a prescindere dalla esecuzione in forma specifica, anche il cd. danno esistenziale. Sul punto il Collegio ritiene di poter condividere l&#8217;orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 4 giugno 2007, n. 12929, dove si chiarisce che il diritto all&#8217;immagine, concretizzantesi nella considerazione che un soggetto ha di sé e nella reputazione di cui gode, non può essere considerato appannaggio esclusivo della persona fisica e va anzi riconosciuto anche alle persone giuridiche. Tale diritto, traente fondamento dalla previsione dell&#8217;art. 2 Cost., è nella specie menomato sia dall&#8217;informativa del 20.10.2005, la quale risulta irragionevolmente adottata senza alcun riferimento alle opposte valutazioni provenienti dalla sede penale, che dalla revoca dell&#8217;appalto, che su quell&#8217;informativa si è appiattita.<br />	<br />
	Per la relativa quantificazione, il Collegio ritiene di dover far uso dell&#8217;istituto di cui all&#8217;art. 35, secondo comma, del d.lgs. 80/98, demandando alle Amministrazioni appellate di formulare nel termine di 180 giorni una proposta di risarcimento che tenga conto delle conseguenze pregiudizievoli che un&#8217;informativa prefettizia negativa nonché la revoca di un appalto regolarmente aggiudicato sono suscettibili di arrecare alla sfera giuridica di un&#8217;impresa, dal punto di vista della sua esistenza e della sua capacità di operare sul mercato. Trattandosi di debito di valore, le somme individuate, previamente rivalutate, dovranno essere maggiorate degli interessi legali.<br />	<br />
	Le spese del doppio grado, vista la peculiarità della vicenda, possono essere compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta , accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla i provvedimenti impugnati in primo grado.<br />
Condanna le Amministrazioni appellate, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore dell’appellante, come specificato in motivazione.<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 27 Novembre 2007  con l’intervento dei Sigg.ri:</p>
<p>Pres. Claudio Marchitiello  <br />
Cons. Marco Lipari  <br />
Cons. Aniello Cerreto  <br />
Cons. Nicola Russo Est.   <br />
Cons. Giancarlo Giambartolomei<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/02/2008</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.485</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-2-2008-n-485/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-2-2008-n-485/</guid>

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<p>Pres. Trotta, est. PolitoCONFTRASPORTO- CONFEDERAZIONE TRASPORTO SPEDIZIONE E LOGISTICA, FAI- FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI, UNITRA COOP. A R.L. (Avv.ti M. Celleri, N. Callipari, F. Fiorini e F. Valsecchi) c. AUTOSTRADA DEL BRENNERO s.p.a. (Avv. C. Gruccione), ANAS s.p.a., MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, MINISTERO DEI TRASPORTI (nn.cc.) sui criteri di individuazione del giudice</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-2-2008-n-485/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.485</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta, est. Polito<br />CONFTRASPORTO- CONFEDERAZIONE TRASPORTO SPEDIZIONE E LOGISTICA, FAI- FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI, UNITRA COOP. A R.L. (Avv.ti M. Celleri, N. Callipari, F. Fiorini e F. Valsecchi) c. AUTOSTRADA DEL BRENNERO s.p.a. (Avv. C. Gruccione), ANAS s.p.a., MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, MINISTERO DEI TRASPORTI (nn.cc.)</span></p>
<hr />
<p>sui criteri di individuazione del giudice territorialmente competente in caso di controversie concernenti le misure di regolamentazione della circolazione autostradale adottate dai singoli concessionari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Strade e autostrade – Circolazione &#8211; Regolamentazione – Controversia – Giudice competente – Criterio della sede dell’Ente – Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia concernente le misure di regolamentazione della circolazione sul tratto autostradale di competenza adottate dalla S.p.a. Autostrada del Brennero rientra nella competenza territoriale del Tribunale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, tenuto conto della sede dell’ Ente non statale e del disposto dell’art. 3, co.3, L. 1034/1971, applicabile in via analogica anche alla predetta Società quale ente di diritto privato concessionario della gestione del relativo tratto autostradale. Né può ritenersi sussistente la competenza del Tar Lazio in ragione della asserita natura statuale dei provvedimenti adottati, attinenti alla regolamentazione della circolazione stradale. Infatti tale criterio non è riconducibile a nessuno di quelli recepiti dagli artt. 2 e 3 L. 1034/1971 ai fini della determinazione della competenza per territorio dei TT.AA.RR.. Inoltre la potestà di regolamentazione della circolazione non si configura come esclusiva dello Stato, ma è ripartita ai sensi degli artt. 35 e segg. del codice della strada fra i diversi enti proprietari delle strade.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui criteri di individuazione del giudice territorialmente competente in caso di controversie concernenti le misure di regolamentazione della circolazione autostradale adottate dai singoli concessionari</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso per regolamento di competenza proposto dalla<br />
<b>CONFTRASPORTO-CONFEDERAZIONE TRASPORTO SPEDIZIONE E LOGISTICA, FAI-FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI, UNITRA COOP. A R.L.</b> rappresentate e difese dagli avv.ti Michele Celleri, Natale Callipari, Francesca Fiorini e Francesco Valsecchi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via C. Beccaria n. 84;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AUTOSTRADA DEL BRENNERO s.p.a.</b>, non costituita, in questa fase di giudizio, in primo grado rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Guccione ed elettivamente domiciliata in Roma via del Consolato n. 6;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>ANAS s.p.a.</b>, <b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE</b>, <b>MINISTERO DEI TRASPORTI</b>, non costituiti in questa fase di giudizio, in primo grado rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>in relazione al ricorso<br />
n. 7551/2007 proposto avanti al T.A.R. per il Lazio dalla CONFTRASPORTO, Confederazione del Trasporto, della Spedizione e della Logistica; dalla F.A.I., Federazione Autotrasportatori Italiani; dalla Coop. UNITRA a r.l.;</p>
<p>VISTO il predetto il ricorso rubricato al n. 7551/2001 diretto ad ottenere l’annullamento dell’ ordinanza del Presidente della S.p.a. Autostrada del Brennero n. 50/2007 del 30.05.2007, avente ad oggetto misure di regolamentazione della circolazione sul tratto autostradale di competenza;<br />
VISTO il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla Società Autostrada del Brennero S.p.a., con il quale viene indicata la competenza del Tribunale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, a conoscere della controversia, in relazione alla sede dell’ Ente non statale e di carattere ultraregionale che ha emesso l’atto ed al criterio di individuazione della sfera di competenza del T.R.G.A. di Trento dettato all’art. 3, comma primo, del d.P.R. n. 426/1984 che con norma speciale e quindi da ritenersi prevalente sugli artt. 2 e 3 della legge n. 1034/1971, assegna al predetto Tribunale la cognizione dei ricorsi contro gli atti ed i provvedimenti emessi “dagli organi della Pubblica Amministrazione aventi sede nella Provincia di Trento”;<br />
VISTA l’ordinanza del T.A.R. per il Lazio, Sez. III^ ter, n. 1281/07 del 05.11.2007, di preventiva delibazione della non manifesta infondatezza del ricorso proposto ai sensi dell’art. 31 della legge 06.12.1971, n. 1034, e successive modificazioni; <br />
VISTI gli atti tutti del presente giudizio;<br />
Nominato relatore per la camera di consiglio del 04.11.2007 il Consigliere Polito Bruno Rosario;<br />
Uditi l’avv. Mancini e l’avv. Guccione.<br />
Ritenuto:<br />
	&#8211; che l’istante Società Autostrada del Brennero correttamente assume a riferimento l’art. 3, terzo comma, della legge n. 1034/1971 ai fini delle determinazione della competenza del T.R.G.A. Trento a conoscere la controversia incardinata dalla CONFTRASPORT<br />
	&#8211; che, invero, il richiamato art. 3, terzo comma, prende in considerazione gli atti emanati da enti pubblici di carattere ultraregionale che esplicano effetti eccedenti alla circoscrizione del T.A.R. e collega alla sede dell’ Ente il giudice territoriale<br />
	&#8211; che detta disposizione trova applicazione in via analogica alla Società Autostrada del Brennero quale ente di diritto privato concessionario della gestione del predetto tratto autostradale;<br />	<br />
	&#8211; che, ai fini dell’ individuazione del T.A.R. competente a decidere al controversia, il collegio non reputa di condividere la tesi prospettata dalla parte convenuta nella presente fase di giudizio, che assume a riferimento la funzione esercitata dalla So<br />
	a) si tratta di criterio non riconducibile fra quelli recepiti dagli artt. 2 e 3 della legge n. 1034/1971 ai fini della determinazione della competenza per territorio dei TT.AA.RR., fondati sulla natura giuridica dell’ente o organo che ha emanato l’ atto e sull’ubicazione della sede, con il correttivo dell’efficacia dell’ atto ove questa travalichi alla circoscrizione del T.A.R.; <br />	<br />
	b) che, anche muovendosi nell’ ordine argomentativo di CONFTRASPORTO, la potestà di regolamentazione della circolazione non si configura come esclusiva dello Stato, ma è ripartita ai sensi degli artt. 35 e segg. del codice della strada fra i diversi enti proprietari delle strade;																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie il ricorso per regolamento di competenza in epigrafe e dichiara la competenza del T.R.G.A. Trento a decidere il ricorso.<br />
Dà mandato alla Segreteria della Sezione per la trasmissione del ricorso introduttivo del giudizio di merito al T.R.G.A. Trento.<br />
Le spese per la presente fase di giudizio sono poste a carico di CONFTRASPORTO ed altri litisconsorti e si liquidano in euro 1000,00 (mille/00) in favore della Società Autostrada del Brennero.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez. VI^ &#8211; nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2007, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Gaetano Trotta				Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe				Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino				Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo			Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito				Consigliere est.																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;12/02/2008<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-2-2008-n-485/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.485</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.704</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-2-2008-n-704/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-2-2008-n-704/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-2-2008-n-704/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.704</a></p>
<p>sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ad una controversia in materia di risoluzione dei contratti stipulati dalla p.a. 1. Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti della P.A. &#8211; Appalti pubblici &#8211; Risoluzione del contratto &#8211; Controversie &#8211; Giurisdizione dell’A.G.O. &#8211; Sussiste. 2. Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-2-2008-n-704/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.704</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-2-2008-n-704/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.704</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ad una controversia in materia di risoluzione dei contratti stipulati dalla p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti della P.A. &#8211; Appalti pubblici &#8211; Risoluzione del contratto &#8211; Controversie &#8211; Giurisdizione dell’A.G.O. &#8211; Sussiste.<br />
2. Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti della P.A. &#8211; Appalti pubblici &#8211; Risoluzione del contratto &#8211; Controversie &#8211; Giurisdizione dell’A.G.O. – Sussiste – Anche nel caso di contestazione dell’affidamento temporaneo dell’appalto a terzi ex art. 140 del Dlgs. 163/06.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 6 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sono devolute alla cognizione dell’A.G.O. le controversie sugli atti con i quali l&#8217;amministrazione, successivamente alla definizione della procedura di aggiudicazione ed alla stipula del contratto di appalto, provveda unilateralmente alla risoluzione del rapporto, trattandosi di atti privi di natura provvedimentale che investono posizioni di diritto soggettivo scaturenti da un rapporto giuridico ormai perfezionato ed operativo (1). Le suddette questioni si collocano, infatti, nella fase di esecuzione del contratto (successiva a quella della scelta del contraente) e gli atti posti in essere dalla p.a. in tal frangente si caratterizzano per l&#8217;evidente natura negoziale (2).<br />
 2. Sono devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto l&#8217;accertamento della legittimità del recesso o dell’atto di risoluzione unilaterale di una p.a. da un contratto di affidamento di pubblici servizi anche nel caso di concomitante contestazione  dell’affidamento temporaneo, per ragioni di urgenza, del servizio a terzi laddove lo stesso non sia contestato in sé, ma quale conseguenza del contestato inadempimento degli obblighi di servizio. Pertanto, se nessun motivo di ricorso è finalizzato a censurare in modo autonomo la scelta dell’amministrazione di procedere all’affidamento in via d’urgenza del servizio alla controinteressata, il criterio di riparto della giurisdizione da applicare non può che essere quello generale del cosiddetto petitum sostanziale, che ha riguardo alla natura della posizione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela nei confronti della pubblica Amministrazione, ovvero il diritto soggettivo alla prosecuzione e/o all’affidamento del servizio (3).</p>
<p></b>____________________________________________<br />
-1	Ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 11 gennaio 2007, n. 260, Consiglio Stato, sez. V, 28 febbraio 2006, n. 4440 e C.d.s. sent. n. 2145 del 15.4.2004<br />	<br />
-2	Consiglio Stato, sez. V, 30 gennaio 2002, n. 515; Cassazione civile, sez. un., 18 ottobre 2005 , n. 20116; sez. un., 12 giugno 2006, n. 13527; Cass. civ., SS.UU., 4 febbraio 2005, n. 2202; T.A.R. Molise Campobasso, 08 novembre 2006, n. 961; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 24 gennaio 2007, n. 492<br />	<br />
-3	Consiglio Stato, sez. V, 06 febbraio 2003, n. 628</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
In nome del popolo italiano</p>
<p>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA CAMPANIA <br />
NAPOLI </p>
<p>TERZA   SEZIONE 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Registro sentenze     704/08</b> <br />
<b>		Registro Generale:	</b>53/2008 <br />	<br />
<b><br />
</b>nelle persone dei Signori:<br />
<b>ANGELO SCAFURI Presidente  <br />
MARIA LAURA MADDALENA Primo Ref. , relatore</b><br />
<b>EMANUELA LORIA Ref. </p>
<p></b>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nella Camera di Consiglio  del <b>24 Gennaio 2008 <br />
</b>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Visto il ricorso 53/2008  proposto da:</p>
<p><B>AUTOLINEE TINESSA S.R.L.</B> appresentato e difeso da:<I>PISANIELLO PIETRO </I>con domicilio eletto in NAPOLI <i>RIVIERA DI CHIAIA,66C/O P.MAGGI presso PISANIELLO PIETRO   <br />
</i></p>
<p align=center>
<b>contro</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<i><B>REGIONE  CAMPANIA </B></i>non costituita<i><b> <br />
METROCAMPANIA NORDEST   </b>s.r.l.  </i>( già ferrovia Alifana e Benevento Napoli s.r.l.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata  e difesa dall’avv. Enrico Soprano, con domicilio in Napoli, via Melisurgo, n. 4<i><br />
</i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>     del decreto dirigenziale n. 320 del 5 ottobre 2007, prot. n. 2007.0841998 conosciuto in data 11 ottobre 2007, di comunicazione dell’affidamento temporaneo alla Metro Campania Nord Est dell’autolinea;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della controinteressata;<br />
Udito il relatore Primo Ref. MARIA LAURA MADDALENA  <br />
Uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale di udienza:<br />
<b></p>
<p align=center>Fatto e diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente impugna l’atto con cui il dirigente della regione Campania, preso atto dell’intervenuta risoluzione del contratto ponte, ha disposto l’affidamento temporaneo alla controinteressata, del servizio di trasporto pubblico delle autolinee su talune tratte, già affidate alla ricorrente, in applicazione della clausola risoluiva espressa di cui all’art. 22 del contratto ponte stipulato in data 18.12.2002.<br />
Deduce pertanto censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.<br />
Si è costituita per resistere al presente ricorso solo la controinteressata, depositando memoria con la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito e ha chiesto, in subordine, nel merito il rigetto del ricorso.<br />
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
2.  Preliminarmente rileva il collegio che sussistono i presupposti per l’emanazione di una sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 21 e 26 della l. n. 1034 del 1971, in quanto il contraddittorio è integro, non si ravvisano ragioni per accertamenti istruttori e i difensori presenti sono stati interpellati in proposito e non hanno opposto alcuna obiezione.<br />
3. Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice adito, denunciato dalla controinteresata,  come già rilevato da questa sezione in un precedente di identico tenore ( sent. n. 16197/2007).<br />
Infatti, la giurisdizione in ordine alla controversia avente ad oggetto l&#8217;accertamento della legittimità del recesso o dell’atto di risoluzione unilaterale di una p.a. da un contratto di affidamento di pubblici servizi spetta alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto, ai sensi degli artt. 6 e 7, l. 21 luglio 2000 n. 205, la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo comprende solo le controversie relative alle procedure per l&#8217;affidamento dei lavori o dei servizi pubblici e non quelle conseguenti all&#8217;applicazione degli obblighi contrattualmente assunti tra le parti a seguito dell&#8217;affidamento stesso che investono in via diretta ed immediata posizioni di diritto soggettivo scaturenti da un rapporto giuridico ormai perfezionato ed operativo (cfr.  <i>ex multis</i> T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 11 gennaio 2007 , n. 260, Consiglio Stato, sez. V, 28 febbraio 2006, n. 4440 e C.d.s. sent. n. 2145 del 15.4.2004). Le suddette questioni si collocano, infatti, nella fase di esecuzione del contratto (successiva a quella della scelta del contraente) e gli atti posti in essere dalla p. a. in tal frangente si caratterizzano per l&#8217;evidente natura negoziale (Consiglio Stato, sez. V, 30 gennaio 2002, n. 515).<br />
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che appartengono alla giurisdizionae ordinaria le controversie in materia di risoluzione dei contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione, anche quando siano emanati provvedimenti amministrativi, che esprimono in realtà poteri essenzialmente privatistici, in quanto attinenti a posizioni di diritto soggettivo,  non incise né degradate dai medesimi provvedimenti (Cfr. sez. un., 12 giugno 2006 , n. 13527; Cass. civ., SS.UU., 4 febbraio 2005, n. 2202; T.A.R. Molise Campobasso, 08 novembre 2006 , n. 961; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 24 gennaio 2007 , n. 492).<br />
In particolare,  le sezioni unite della Cassazione hanno affermato che: “la controversia avente ad oggetto la risoluzione anticipata del contratto da parte della p.a. per l&#8217; inadempimento da parte dell&#8217;appaltatore delle obbligazioni contrattuali rientra nella giurisdizione del g.o., poiché attiene alla fase della esecuzione del contratto e la giurisdizione va determinata in ragione dell&#8217;intrinseca consistenza della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, che spetta al g.o. accertare, verificando in via incidentale la legittimità dell&#8217;atto rescissorio e l&#8217;eventuale violazione da parte della committente delle clausole contrattuali, nonché il diritto soggettivo dell&#8217;appaltatore a proseguire il rapporto e ciò anche nel caso in cui l&#8217;atto rescissorio sia rivestito della forma dell&#8217;atto amministrativo, in quanto lo stesso non ha natura provvedimentale e non cessa di operare nell&#8217;ambito delle paritetiche posizioni contrattuali. (Cassazione civile , sez. un., 18 ottobre 2005 , n. 20116).<br />
Residuano invece alla giurisdizione esclusiva amministrativa “le tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all&#8217;applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale…….” (art. 6 della l. n. 205 del 2000).<br />
Nel caso in esame, oggetto della controversia è la contestazione da parte della ricorrente della sussistenza dei presupposti per addivenire ad una risoluzione unilaterale del rapporto da parte della amministrazione in applicazione della clausola risolutiva espressa invocata. Il conseguenziale affidamento temporaneo, per ragioni di urgenza, del servizio a terzi inoltre non è contestato in sé, ma quale conseguenza del contestato inadempimento contrattuale della ricorrente. <br />
Il criterio di riparto della giurisdizione da applicare, pertanto, non può che essere quello generale del cosiddetto <i>petitum</i> sostanziale, che ha riguardo alla natura della posizione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela nei confronti della pubblica Amministrazione. E’ tale situazione giuridica altro non è che il diritto soggettivo alla prosecuzione e/o all’affidamento  del servizio di trasporto pubblico.<br />
Si tratta di dunque posizioni di diritto soggettivo inerenti al rapporto di natura privatistica sorto a seguito della stipula del contratto, relative alla fase di esecuzione del contratto per le quali la giurisdizione spetta al giudice ordinario. <br />
Né a tali conclusioni può ostare il fatto che – come si è detto – il  provvedimento impugnato abbia ad oggetto il contestuale affidamento del servizio a terzi, scelta dettata da ragioni di urgenza e dalla necessità di assicurare la continuità del servizio che è oggi  prevista anche dall’art. 140 del codice dei contratti pubblici ( d.lgs. n. 163 del 12/04/2006 n. 163).<br />
La determinazione di procedere all’affidamento alla controinteressata, come si accennava, è stata contestata dalla ricorrente unicamente come conseguenza del constatato inadempimento degli obblighi di servizio e non di per sé. Infatti, nessun motivo di ricorso è finalizzato a censurare in modo autonomo la scelta dell’amministrazione di procedere all’affidamento in via d’urgenza del servizio alla controinteressata, essendosi limitata la ricorrente ad ipotizzare uno sviamento di potere dell’azione amministrativa in quanto asseritamene preordinata a trasferire il servizio alla controinteressata in luogo della ricorrente.<br />
In un’identica fattispecie, peraltro, anche il Consiglio di Stato ha affermato che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa alla risoluzione di un contratto di appalto di opera pubblica, in corso di esecuzione, con affidamento a terzi dei lavori stralciati a seguito della contestazione dell&#8217; inadempimento contrattuale da parte dell&#8217;appaltatore. (Consiglio Stato , sez. V, 06 febbraio 2003 , n. 628).<br />
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice  adito. Sussistono comunque giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio, attesa la complessità della questione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, III sezione,  dichiara inammissibile  il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione.<br />
Compensa le spese tra tutte le parti costituite.</p>
<p>Così è deciso, in Napoli nella camera di consiglio 24 gennaio 2008.<br />
Il Presidente Angelo Scafuri<br />
Il giudice estensore Maria Laura Maddalena</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-2-2008-n-704/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.704</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.699</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-2-2008-n-699/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-2-2008-n-699/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-2-2008-n-699/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.699</a></p>
<p>Pres. A. Scafuri, est. M.L. Maddalena F.lli Abbagnale Prefabbricati Cemento di M.G.Somma &#038; C.Sas (Avv.ti A.Rosanova e E.Mariconda) c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di S.P.A. MPS Capital Service Banca per le imprese. sull&#8217;illegittimità di un diniego di finanziamenti non preceduto dalla comunicazione ex art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-2-2008-n-699/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.699</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-2-2008-n-699/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.699</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> A. Scafuri,<i> est</i>. M.L. Maddalena<br /> F.lli Abbagnale Prefabbricati Cemento di M.G.Somma &#038; C.Sas (Avv.ti A.Rosanova e E.Mariconda) c. <br />Ministero dello Sviluppo Economico (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di S.P.A. MPS Capital Service Banca per le imprese.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità di un diniego di finanziamenti non preceduto dalla comunicazione ex art. 10 bis della legge 241/90</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo &#8211; Procedimento &#8211; Preavviso di rigetto &#8211; Ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 &#8211; Omissione &#8211; Nel caso di procedimento indetto per la concessione di finanziamenti pubblici &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il diniego di agevolazioni ex l. 488/1992 fondato sulla motivazione che l’istante non ha comprovato, entro la data di chiusura dei termini di presentazione della domanda, la disponibilità del suolo e degli immobili all’interno dei quali realizzare il programma di investimenti, nel caso in cui tale provvedimento non sia stato preceduto dall&#8217;apposita comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, prevista dall’art. 10 bis legge n. 241 del 1990, e la p.a. non abbia dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
</b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<b><br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA CAMPANIA <br />
NAPOLI <br />
<i><br />
TERZA   SEZIONE </p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>Registro Sentenze:</b>   699/08<br />
<b>		Registro Generale:	</b>12/2008 <br />	<br />
<b></p>
<p></b>nelle persone dei Signori:</p>
<p><b>ANGELO SCAFURI 		Presidente<br />	<br />
MARIA LAURA MADDALENA 	Giudice</b><br />	<br />
<b>ALFREDO STORTO 		Giudice relatore<br />	<br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nella Camera di Consiglio  del <b>07 febbraio 2008 </b><br />
Visto il ricorso 12/2008  proposto da:<I>F.LLI ABAGNALE PREFABBRICATI CEMENTO DI M.G. SOMMA &#038; C. SAS </I>rappresentato e difeso da:<I>ROSANOVA ANNA MARICONDA ENRICO </I>con domicilio eletto in NAPOLI <I>VIA S.LUCIA,107,AVV.ACTIS <br />
</I></p>
<p align=center>
<b>contro<br />
</b><i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
<i><B>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</B>  </i>rappresentato e difeso da:<i><br />
PERCOPO GIULIANO con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ 11 AVV.RA STATO <br />
e nei confronti di <B>S.P.A. MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE</B>  <br />
</i></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico, di diniego delle agevolazioni finanziarie ex L. 488/1992 n.156632 del 20.3.2007;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
<i><B>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO <br />
</B></i>Udito il Giudice relatore, dott. Alfredo Storto;<br />
Uditi altresì per le parti, gli Avvocati come da verbale di udienza;</p>
<p>Visto l’art. 26 comma 4 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 che consente la decisione in forma semplificata in camera di consiglio;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in epigrafe, la F.lli Abagnale Prefabbricati Cemento di Mariagrazia Somma &#038; C. ha impugnato il provvedimento ministeriale indicato in epigrafe di diniego delle agevolazioni <i>ex</i> l. 488/1992 in quanto l’istante non avrebbe comprovato, entro la data di chiusura dei termini di presentazione della domanda, la disponibilità del suolo e degli immobili all’interno dei quali verrà realizzato il programma di investimenti. <br />
L’impugnazione fonda sulla violazione degli articoli 10-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, nonché su vari profili di violazione di legge ed ecceso di potere.<br />
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato.<br />
Preliminarmente, rileva il Collegio che nel caso di specie è possibile l&#8217;applicazione dello strumento acceleratorio della decisione immediata nel merito del giudizio, con sentenza succintamente motivata, ai sensi degli art. 21, comma 10, e 26, comma 4, l. n. 1034 del 1971 e successive modifiche ed integrazioni, poiché il contraddittorio tra le parti risulta correttamente instaurato e la domanda appare manifestamente fondata.<br />
Infatti, l’atto di diniego gravato col ricorso oggi in esame non risulta essere stato preceduto dalla comunicazione <i>ex </i>art. 10-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di erogazione delle agevolazioni in esame; né risulta altrimenti che la p.a. abbia dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.</p>
<p>La carenza procedimentale così evidenziata impone l’annullamento dell’atto gravato.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (R.G. n. 12/2008), lo accoglie e, per l’effetto, pronuncia l’annullamento del provvedimento impugnato.</p>
<p>Condanna il Ministero dello Sviluppo Economico a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00) oltre maggiorazioni, i.v.a. e c.a.p., se dovuti, come per legge.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa. </p>
<p><b>NAPOLI, lì 7 febbraio 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-12-2-2008-n-699/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.699</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.793</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-793/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-793/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-793/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.793</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che annulla un provvedimento della Soprintendenza che a sua volta annulla un’autorizzazione paesaggistica per realizzare un fabbricato, annullamento soprintendentizio motivato sulla mancanza del parere della commissione edilizia integrata comunale (organo localmente soppresso) e per difetto di motivazione. In sede cautelare si sottolinea la mancanza di legittimazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-793/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.793</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che annulla un provvedimento della Soprintendenza che a sua volta annulla un’autorizzazione paesaggistica per realizzare un fabbricato,  annullamento soprintendentizio motivato sulla mancanza del parere della commissione  edilizia integrata comunale (organo localmente soppresso) e per difetto di motivazione. In sede cautelare si sottolinea la mancanza di legittimazione di un’unione di comuni a sopprimere la Commissione, ritenuta  un organo necessario per svolgere una funzione delegata dalla Regione, secondo il procedimento disciplinato da quest’ultima. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 793/08<br />
Registro Generale: 268/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br /> Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Bruno Rosario Polito<br />  Cons. Roberto Giovagnoli<br /> Cons. Fabio Taormina Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 12 Febbraio 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI<br />DIR. GEN. BENI ARCHITETT. E PAESAGGIO<br />SOPR.B. ARCH.PAES. E PATR. STOR. ETNOANTR. VENEZIA E LAGUNA</b><br />rappresentati e difesi da:   AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in RomaVIA DEI PORTOGHESI 12 </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UNIONE DEI COMUNI DI CODEVIGO E PONTELONGO </b><br />
non costituitasi;<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TARVENETO-  VENEZIA:  Sezione  II   3858/2006, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER EDIFICAZIONE FABBRICATO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Udito il relatore Cons. Fabio Taormina  e udito,  altresì, per la  parte ricorrente l’Avv.to dello Stato Scaramucci;<br />  Ritenuto, nei limiti della delibazione propria della fase cautelare, fondata l’argomentazione circa la mancanza di legittimazione degli appellati a sopprimere un organo necessario per svolgere una funzione delegata dalla Regione, secondo il procedimento disciplinato da quest’ultima, visto la precedente ordinanza della Sezione (Ric. N. 6223/07);</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 268/2008) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br /> La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 12 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-2-2008-n-793/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/2/2008 n.793</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-12-2-2008-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. V. SKOURIS, Rel. A. TIZZANO Comunità europea &#8211; Art. 10 TCE &#8211; Principio di cooperazione – Decisioni amministrative – Carattere definitivo – Pronuncia di giudice di ultima istanza – Interpretazione erronea del diritto comunitario – Mancato rinvio pregiudiziale – Riesame in via amministrativa – Obbligo – Mancata invocazione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-12-2-2008-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. V. SKOURIS, Rel. A. TIZZANO</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Art. 10 TCE &#8211; Principio di cooperazione – Decisioni amministrative – Carattere definitivo – Pronuncia di giudice di ultima istanza – Interpretazione erronea del diritto comunitario – Mancato rinvio pregiudiziale – Riesame in via amministrativa – Obbligo – Mancata invocazione del diritto comunitario dinanzi al giudice di ultima istanza – Irrilevanza.<br />
Comunità europea &#8211; Art. 10 TCE &#8211; Principio di cooperazione – Decisioni amministrative – Carattere definitivo – Pronuncia di giudice di ultima istanza – Interpretazione erronea del diritto comunitario – Mancato rinvio pregiudiziale – Riesame in via amministrativa – Istanza – Termine – Non sussiste – Diritto nazionale – Principi di equivalenza ed effettività.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora una decisione amministrativa sia divenuta definitiva per effetto di una decisione del giudice di ultima istanza basata su un’interpretazione erronea del diritto comunitario, senza che sia stata sollevata una questione pregiudiziale, sussiste un obbligo di riesaminare detta decisione alle condizioni previste dalla sentenza Kuhne &#038; Heitz, anche quando il ricorrente non abbia invocato il diritto comunitario nel procedimento giurisdizionale all’esito del quale la decisione è divenuta definitiva.</p>
<p>Il diritto comunitario non impone un termine entro il quale detto riesame dev’essere richiesto, ma esso può essere previsto dal diritto nazionale nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)<br />
</b>12 febbraio 2008 </p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
Nel procedimento C 2/06,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania) con decisione 21 novembre 2005, pervenuta in cancelleria il 4 gennaio 2006, nella causa tra<br />
<b><br />
Willy Kempter KG</b><br />
e<br />
<b>Hauptzollamt Hamburg-Jonas,</b></p>
<p align=center>
<b>LA CORTE (Grande Sezione),</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e A. Tizzano (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ileši&#269;, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.-C. Bonichot, giudici,<br />
avvocato generale: sig. Y. Bot<br />
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–        per la Willy Kempter KG, dal sig. K. Makowe, Rechtsanwalt;<br />
–        per la Repubblica ceca, dal sig. T. Bo&#269;ek, in qualità di agente;<br />
–        per la Repubblica di Finlandia, dalla sig.ra E. Bygglin, in qualità di agente;<br />
–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Erlbacher e T. van Rijn, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 aprile 2007,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
Sentenza
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio di cooperazione risultante dall’art. 10 CE, letto alla luce della sentenza 13 gennaio 2004, causa C 453/00, Kühne &#038; Heitz (Racc. pag. I 837).<br />
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Willy Kempter KG (in prosieguo: la «Kempter») e lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas (dogana centrale, in prosieguo: lo «Hauptzollamt») a proposito dell’applicazione degli artt. 48 e 51 della legge sul procedimento amministrativo (Verwaltungsverfahrensgesetz) del 25 maggio 1976 (BGBl. 1976 I, pag. 1253; in prosieguo: il «VwVfG»).<br />
<b><br />
 Contesto normativo<br />
<i></b><br />
 La normativa comunitaria <br />
</i>3        L’art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), è così redatto:<br />
«Fatto salvo il disposto degli articoli 5 e 16, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione hanno, nel termine massimo di 60 giorni da tale accettazione, lasciato come tale il territorio doganale della Comunità».<br />
4        L’art. 5, n. 1, del regolamento n. 3665/87 così dispone:<br />
«Il versamento della restituzione, sia essa differenziata o meno, è subordinato, oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio doganale della Comunità, alla condizione che esso – salvo deperimento durante il trasporto per un caso di forza maggiore – sia stato importato in un paese terzo ed eventualmente in un paese terzo determinato, entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d’esportazione:<br />
a)      allorché sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto (…) <br />
(…)».<br />
<i><br />
 La normativa nazionale <br />
</i>5        L’art. 48, n. 1, prima frase, del VwVfG prevede che un atto amministrativo illegittimo, anche dopo esser divenuto inoppugnabile, possa essere ritirato in tutto o in parte con effetto per il futuro o con effetto retroattivo.<br />
6        L’art. 51 del VwVfG riguarda la riapertura di procedimenti chiusi con un atto amministrativo divenuto definitivo. Il suo n. 1 prevede che l’autorità deve decidere, su istanza dell’interessato, circa l’annullamento o la modifica di un atto amministrativo inoppugnabile se:<br />
–        dopo l’adozione dell’atto, gli elementi di fatto o di diritto sui quali si basa l’atto sono mutati a favore dell’interessato;<br />
–        vi sono nuovi elementi di prova che avrebbero creato i presupposti di una decisione più favorevole all’interessato, e<br />
–        vi sono motivi di riaprire il caso ai sensi dell’art. 580 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung).<br />
7        Il n. 3 di tale articolo precisa che siffatta domanda deve essere presentata entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui l’interessato è venuto a conoscenza delle circostanze che consentono la riapertura del procedimento.<br />
<b><br />
 Fatti all’origine della controversia principale e questioni pregiudiziali </p>
<p></b>8        Dall’ordinanza di rinvio emerge che durante gli anni 1990-1992, la Kempter ha esportato bovini in diversi paesi arabi e nell’ex Jugoslavia. A tale titolo, conformemente al regolamento n. 3665/87, in vigore all’epoca, essa ha chiesto e ottenuto restituzioni all’esportazione dallo Hauptzollamt.<br />
9        Nel corso di un’indagine, la Betriebsprüfungsstelle Zoll (servizio di controllo delle dogane) dell’Oberfinanzdirektion (direzione regionale delle finanze) di Friburgo ha accertato che, prima della loro importazione nei detti paesi terzi, alcuni animali erano morti o erano stati abbattuti d’urgenza durante il trasporto o nel periodo di quarantena nei paesi di destinazione.<br />
10      Con decisione 10 agosto 1995, lo Hauptzollamt ha pertanto preteso dalla Kempter il rimborso delle restituzioni all’esportazione che le erano state corrisposte.<br />
11      La Kempter ha proposto un ricorso contro tale decisione, senza invocare, tuttavia, violazioni del diritto comunitario. Con sentenza 16 giugno 1999, il Finanzgericht Hamburg ha respinto tale ricorso in quanto la ricorrente non aveva fornito la prova che gli animali fossero stati importati in un paese terzo entro dodici mesi dall’accettazione della dichiarazione d’esportazione, come richiesto dall’art. 5, n. 1, lett. a), del regolamento n. 3665/87, per il versamento delle restituzioni. Con ordinanza 11 maggio 2000, il Bundesfinanzhof ha respinto in ultima istanza l’appello proposto contro tale sentenza dalla Kempter.<br />
12      La decisione di recupero dello Hauptzollamt 10 agosto 1995 è quindi divenuta definitiva. <br />
13      Con la sua sentenza 14 dicembre 2000, causa C 110/99, Emsland-Stärke (Racc. pag. I 11569, punto 48), la Corte ha affermato che la condizione secondo cui le merci devono essere state importate in un paese terzo affinché vengano concesse le restituzioni all’esportazione previste da un regolamento comunitario può essere opposta al beneficiario delle restituzioni solamente prima della concessione delle stesse. <br />
14      In una causa diversa, del 21 marzo 2002, il Bundesfinanzhof ha pronunciato una sentenza con la quale ha applicato siffatta interpretazione della Corte. La Kempter fa valere di essere venuta a conoscenza di quest’ultima sentenza il 1º luglio 2002. <br />
15      Avvalendosi di tale sentenza del Bundesfinanzhof, il 16 settembre 2002, vale a dire circa ventuno mesi dopo la pronuncia della sentenza Emsland-Stärke, citata, la Kempter ha chiesto allo Hauptzollamt, in base all’art. 51, n. 1, del VwVfG, il riesame e la rettifica della decisione di recupero di cui trattasi.<br />
16      Con decisione 5 novembre 2002, lo Hauptzollamt ha respinto la richiesta della Kempter, sottolineando che la modifica della giurisprudenza intervenuta nella fattispecie non comportava un cambiamento della situazione giuridica che, di per sé, giustificasse la riapertura del procedimento ai sensi dell’art. 51, n. 1, primo trattino, del VwVfG. Un ricorso amministrativo contro tale decisione è stato parimenti respinto il 25 marzo 2003.<br />
17      La Kempter ha dunque adito nuovamente il Finanzgericht Hamburg, sostenendo in particolare che, nella fattispecie, le condizioni che consentono il riesame di una decisione amministrativa definitiva, enunciate dalla Corte nella sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, erano soddisfatte e che, pertanto, la decisione di recupero dello Hauptzollamt 10 agosto 1995 doveva essere ritirata.<br />
18      Nella sua ordinanza di rinvio il Finanzgericht Hamburg constata innanzi tutto che, alla luce della sentenza Emsland-Stärke, citata, nonché della sentenza del Bundesfinanzhof 21 marzo 2002, la decisione di recupero dello Hauptzollamt 10 agosto 1995 è illegittima. Esso si chiede poi se, per tale motivo, lo Hauptzollamt sia tenuto a riesaminare tale decisione, che, nel frattempo, è divenuta definitiva, anche se la ricorrente non aveva invocato, né dinanzi al Finanzgericht Hamburg né dinanzi al Bundesfinanzhof, un’interpretazione erronea del diritto comunitario, vale a dire dell’art. 5, n. 1, del regolamento n. 3665/87.<br />
19      Il giudice del rinvio ricorda che, nella sua sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, la Corte ha affermato che:<br />
«Il principio di cooperazione derivante dall’art. 10 CE impone ad un organo amministrativo, investito di una richiesta in tal senso, di riesaminare una decisione amministrativa definitiva per tener conto dell’interpretazione della disposizione pertinente nel frattempo accolta dalla Corte qualora <br />
–        disponga, secondo il diritto nazionale, del potere di ritornare su tale decisione;<br />
–        la decisione in questione sia divenuta definitiva in seguito ad una sentenza di un giudice nazionale che statuisce in ultima istanza;<br />
–        tale sentenza, alla luce di una giurisprudenza della Corte successiva alla medesima, risulti fondata su un’interpretazione errata del diritto comunitario adottata senza che la Corte fosse adita in via pregiudiziale alle condizioni previste all’art. 234, [terzo comma], CE, e <br />
–        l’interessato si sia rivolto all’organo amministrativo immediatamente dopo essere stato informato della detta giurisprudenza».<br />
20      Quanto alle prime due condizioni elencate al punto precedente, il Finanzgericht Hamburg ritiene che esse siano soddisfatte nella fattispecie, tenuto conto del fatto che, da una parte, lo Hauptzollamt dispone, in virtù dell’art. 48, n. 1, prima frase, del VwVfG, del potere di ritirare la sua decisione di recupero 10 agosto 1995 e che, dall’altra, questa decisione è effettivamente divenuta definitiva in virtù dell’ordinanza 11 maggio 2000 del Bundesfinanzhof che ha statuito in ultima istanza.<br />
21      Quanto alla terza condizione menzionata nella sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, il Finanzgericht Hamburg si chiede se essa debba essere interpretata nel senso che, da una parte, l’interessato debba aver impugnato l’atto amministrativo in sede giurisdizionale basandosi sul diritto comunitario e, dall’altra, il giudice nazionale debba aver respinto il ricorso senza adire la Corte in via pregiudiziale. In tal caso, questa condizione non potrebbe essere considerata soddisfatta nella fattispecie e, di conseguenza, il ricorso della ricorrente nella causa principale dovrebbe essere respinto, dato che la Kempter non ha invocato un’interpretazione erronea del diritto comunitario né dinanzi al Finanzgericht Hamburg né dinanzi al Bundesfinanzhof. <br />
22      Il Finanzgericht Hamburg ritiene di poter tuttavia dedurre dalla sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, che nemmeno nella causa che ha dato luogo a tale sentenza la ricorrente aveva chiesto che venisse sottoposta alla Corte una questione pregiudiziale.<br />
23      Nell’ambito della motivazione della sua decisione di rinvio, il Finanzgericht Hamburg suggerisce peraltro che, quando agli stessi giudici nazionali sia sfuggita l’importanza di una questione di interpretazione del diritto comunitario, ciò non dovrebbe essere fatto pesare sul singolo leso.<br />
24      Per quanto riguarda la quarta condizione a cui si riferisce la sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, il Finanzgericht Hamburg ritiene che essa venga soddisfatta qualora il singolo leso dalla decisione amministrativa incompatibile con il diritto comunitario chieda «immediatamente» o «senza ritardo colposo» all’amministrazione di riesaminare tale decisione, non appena abbia avuto «conoscenza effettiva» della giurisprudenza pertinente della Corte. <br />
25      Nelle circostanze della causa principale, benché sia stata introdotta ventuno mesi dopo la pronuncia della sentenza Emsland-Stärke, citata, la domanda di riesame presentata dalla Kempter dinanzi allo Hauptzollamt non potrebbe essere considerata tardiva, in considerazione del fatto che essa è stata depositata solo il 16 dicembre 2002, vale a dire entro un termine inferiore a tre mesi a decorrere dal momento in cui la Kempter ha sostenuto di essere venuta a conoscenza della sentenza con cui il Bundesfinanzhof ha applicato la detta sentenza Emsland-Stärke, citata.<br />
26      Dato che l’amministrazione deve applicare l’interpretazione di una disposizione di diritto comunitario, fornita dalla Corte in una sentenza pronunciata in via pregiudiziale, ai rapporti giuridici sorti prima di tale sentenza, il giudice del rinvio si chiede se la possibilità di chiedere il riesame e la rettifica di una decisione amministrativa avente carattere definitivo e che viola il diritto comunitario possa essere illimitata nel tempo o se, invece, essa debba essere corredata da un limite temporale giustificato da ragioni di certezza del diritto.<br />
27      In tali condizioni, il Finanzgericht Hamburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1)      Se il riesame e la rettifica di una decisione amministrativa definitiva, per tener conto dell’interpretazione del diritto comunitario pertinente data nel frattempo dalla Corte di giustizia, presuppongano che l’interessato abbia impugnato tale decisione dinanzi al giudice nazionale invocando il diritto comunitario.<br />
2)      Se, oltre alle condizioni stabilite nella sentenza [Kühne &#038; Heitz, citata], la possibilità di domandare il riesame e la rettifica di una decisione amministrativa definitiva contrastante con il diritto comunitario sia limitata nel tempo per motivi superiori di diritto comunitario».<br />
<b><br />
 Sulle questioni pregiudiziali<br />
<i></b><br />
 Sulla prima questione<br />
</i>28      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, imponga il riesame e la rettifica di una decisione amministrativa divenuta definitiva in virtù di una sentenza di un giudice di ultima istanza, solo se il ricorrente nella causa principale abbia invocato il diritto comunitario nell’ambito del ricorso giurisdizionale di diritto interno che esso ha proposto nei confronti di tale decisione.</p>
<p> Osservazioni presentate alla Corte<br />
29      La Kempter, il governo finlandese e la Commissione delle Comunità europee ritengono che occorra risolvere in senso negativo la prima questione.<br />
30      Innanzi tutto, la Kempter rileva che dall’art. 234, terzo comma, CE non emerge che le parti nella controversia principale debbano avere invocato dinanzi al giudice nazionale un’interpretazione erronea del diritto comunitario, affinché questo sia tenuto ad effettuare un rinvio pregiudiziale. La Commissione aggiunge che una tale condizione non emerge nemmeno dalla motivazione né dal dispositivo della sentenza Kühne &#038; Heitz, citata.<br />
31      La Kempter e la Commissione osservano, poi, che l’obbligo di rinvio pregiudiziale incombente ai giudici nazionali che statuiscono in ultima istanza, conformemente all’art. 234, terzo comma, CE, non può nemmeno dipendere dalla circostanza che le parti chiedano un tale rinvio ai detti giudici.<br />
32      Infine, il governo finlandese considera che, da un lato, la necessità che le parti nella causa principale abbiano invocato dinanzi al giudice nazionale un’erronea interpretazione del diritto comunitario potrebbe rendere in pratica impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario ed essere dunque in contrasto con il principio di effettività. Dall’altro lato, non dovrebbe essere fatta pesare sul cittadino leso la circostanza che ad un giudice nazionale sia sfuggita l’importanza di una questione di diritto comunitario.<br />
33      Il governo ceco, da parte sua, sostiene che il riesame e la rettifica di una decisione definitiva dell’amministrazione possono essere subordinati al fatto che l’interessato abbia impugnato tale decisione dinanzi ai giudici nazionali invocando il diritto comunitario solo nel caso in cui questi stessi giudici non abbiano, in virtù del diritto nazionale, né la facoltà né l’obbligo di applicare d’ufficio il diritto comunitario e che tale circostanza non costituisca un ostacolo al rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.</p>
<p> Soluzione della Corte<br />
34      Per risolvere la prima questione occorre innanzi tutto ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, spetta a tutte le autorità degli Stati membri garantire il rispetto delle norme di diritto comunitario nell’ambito delle loro competenze (v. sentenze 12 giugno 1990, causa C 8/88, Germania/Commissione, Racc. pag. I 2321, punto 13, e Kühne &#038; Heitz, citata, punto 20)<i>.</i><br />
35      Occorre anche ricordare che l’interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte nell’esercizio della competenza attribuitale dall’art. 234 CE chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata di detta norma, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore (v., in particolare, sentenze 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit italiana, Racc. pag. 1205, punto 16; 10 febbraio 2000, causa C 50/96, Deutsche Telekom, Racc. pag. I 743, punto 43, e Kühne &#038; Heitz, citata, punto 21). In altri termini, una sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono alla data di entrata in vigore della norma interpretata (v., in tal senso, sentenza 19 ottobre 1995, causa C 137/94, Richardson, Racc. pag. I 3407, punto 33).<br />
36      Ne consegue che, in una causa come quella principale, una norma di diritto comunitario così interpretata dev’essere applicata da un organo amministrativo nell’ambito delle sue competenze anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima del momento in cui è sopravvenuta la sentenza in cui la Corte si pronuncia sulla richiesta di interpretazione (sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, punto 22, e, in tal senso, sentenze 3 ottobre 2002, causa C 347/00, Barreira Pérez, Racc. pag. I 8191, punto 44; 17 febbraio 2005, cause riunite C 453/02 e C 462/02, Linneweber e Akritidis, Racc. pag. I 1131, punto 41, e 6 marzo 2007, causa C 292/04, Meilicke e a., Racc. pag. I-1835, punto 34).<br />
37      Tuttavia, come ha ricordato la Corte, questa giurisprudenza deve essere letta alla luce del principio della certezza del diritto, che figura tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario. A tal riguardo occorre constatare che il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza di termini ragionevoli di ricorso o, come nella causa principale, in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia, in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo (sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, punto 24).<br />
38      La Corte ha tuttavia affermato che, in circostanze particolari, un organo amministrativo nazionale può essere tenuto, in applicazione del principio di cooperazione derivante dall’art. 10 CE, a riesaminare una decisione amministrativa divenuta definitiva in seguito all’esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni, al fine di tener conto dell’interpretazione della disposizione pertinente di diritto comunitario nel frattempo accolta dalla Corte (v., in tal senso, sentenze Kühne &#038; Heitz, citata, punto 27, e 19 settembre 2006, cause riunite C 392/04 e C 422/04, i-21 Germany e Arcor, Racc. pag. I 8559, punto 52).<br />
39      Come ricorda il giudice del rinvio, alla luce dei punti 26 e 28 della citata sentenza Kühne &#038; Heitz, tra le condizioni che possono fondare un tale obbligo di riesame la Corte ha preso in considerazione, in particolare, il fatto che la sentenza del giudice di ultima istanza, in virtù della quale la decisione amministrativa contestata è divenuta definitiva, alla luce di una giurisprudenza della Corte successiva alla medesima risultasse fondata su un’interpretazione errata del diritto comunitario adottata senza che la Corte fosse stata adita in via pregiudiziale alle condizioni previste all’art. 234, terzo comma, CE.<br />
40      Orbene, la presente questione pregiudiziale è diretta unicamente a chiarire se una tale condizione sia soddisfatta solo se il ricorrente nella causa principale abbia invocato il diritto comunitario nell’ambito del suo ricorso giurisdizionale proposto contro la decisione amministrativa di cui trattasi.<br />
41      A tal riguardo occorre sottolineare che il sistema introdotto dall’art. 234 CE per assicurare l’unità dell’interpretazione del diritto comunitario negli Stati membri istituisce una cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali attraverso un procedimento estraneo ad ogni iniziativa delle parti (v., in tal senso, sentenze 27 marzo 1963, cause riunite 28/62-30/62, Da Costa e a., Racc. pag. 59, in particolare pag. 76; 1° marzo 1973, causa 62/72, Bollmann, Racc. pag. 269, punto 4, e 10 luglio 1997, causa C 261/95, Palmisani, Racc. pag. I 4025, punto 31). <br />
42      Infatti, come precisa l’avvocato generale ai paragrafi 100-104 delle sue conclusioni, il rinvio pregiudiziale si basa su un dialogo tra giudici, la cui proposizione si basa interamente sulla valutazione della pertinenza e della necessità del detto rinvio compiuta dal giudice nazionale (v., in tal senso, sentenza 16 giugno 1981, causa 126/80, Salonia, Racc. pag. 1563, punto 7).<br />
43      Del resto, come rilevato dalla Commissione e dall’avvocato generale ai paragrafi 93-95 delle sue conclusioni, la formulazione stessa della sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, non indica affatto che il ricorrente sia tenuto a sollevare, nell’ambito del suo ricorso giurisdizionale di diritto interno, la questione di diritto comunitario successivamente oggetto della sentenza pregiudiziale della Corte.<br />
44      Non si può dunque dedurre dalla sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, che, ai fini della terza condizione in essa delineata, le parti debbano aver sollevato dinanzi al giudice nazionale la questione di diritto comunitario di cui trattasi. Infatti, affinché tale condizione sia soddisfatta, basterebbe o che detta questione di diritto comunitario, la cui interpretazione si è rivelata erronea alla luce di una sentenza successiva della Corte, sia stata esaminata dal giudice nazionale che statuisce in ultima istanza, oppure che essa avesse potuto essere sollevata d’ufficio da quest’ultimo. <br />
45      A tal riguardo occorre ricordare che, sebbene il diritto comunitario non imponga ai giudici nazionali di sollevare d’ufficio un motivo vertente sulla violazione di disposizioni comunitarie se l’esame di tale motivo li obbligherebbe ad esorbitare dai limiti della controversia come è stata circoscritta dalle parti, tali giudici sono tenuti a sollevare d’ufficio i motivi di diritto relativi ad una norma comunitaria vincolante quando, in virtù del diritto nazionale, essi hanno l’obbligo o la facoltà di farlo con riferimento ad una norma interna di natura vincolante (v., in tal senso, sentenze 14 dicembre 1995, cause riunite C-430/93 e C-431/93, van Schijndel e van Veen, Racc. pag. I 4705, punti 13, 14 e 22, e 24 ottobre 1996, causa C 72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I 5403, punti 57, 58 e 60).<br />
46      Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione proposta nel senso che, nell’ambito di un procedimento dinanzi ad un organo amministrativo diretto al riesame di una decisione amministrativa divenuta definitiva in virtù di una sentenza pronunciata da un giudice di ultima istanza, la quale, alla luce di una giurisprudenza successiva della Corte, risulta basata su un’interpretazione erronea del diritto comunitario, tale diritto non richiede che il ricorrente nella causa principale abbia invocato il diritto comunitario nell’ambito del ricorso giurisdizionale di diritto interno da esso proposto contro tale decisione.<br />
<i><br />
 Sulla seconda questione<br />
</i>47      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il diritto comunitario imponga un limite temporale per proporre una domanda diretta al riesame di una decisione amministrativa divenuta definitiva.</p>
<p> Osservazioni presentate alla Corte<br />
48      La Kempter sottolinea, innanzi tutto, che il diritto comunitario non contiene alcuna disposizione specifica relativa al termine di decadenza o di prescrizione di una domanda di riesame. Essa aggiunge poi che, conformemente alla sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, l’interessato può far valere il suo diritto al riesame della decisione amministrativa divenuta definitiva solo se una disposizione nazionale lo consente. Per decidere se tale diritto sia limitato nel tempo oppure no, occorrerebbe dunque prendere in considerazione le disposizioni nazionali in materia di prescrizione.<br />
49      La Kempter fa inoltre valere che, nel caso in cui venissero applicate, per analogia, disposizioni comunitarie disciplinanti i termini di decadenza o di prescrizione, la sua domanda non dovrebbe essere tuttavia considerata tardiva, tenuto conto del fatto che essa era stata depositata meno di tre mesi dopo le conclusioni dell’avvocato generale nella causa che ha dato luogo alla sentenza Emsland-Stärke, citata, vale a dire nel momento a partire dal quale avrebbe potuto essere prevista una modifica della giurisprudenza consolidata dei giudici tedeschi.<br />
50      Quanto alla quarta condizione delineata dalla Corte nella sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, i governi ceco e finlandese condividono l’opinione espressa dal giudice del rinvio secondo cui il termine così creato dalla Corte per chiedere la revisione di una decisione amministrativa divenuta definitiva dovrebbe essere vincolato all’effettiva conoscenza della sua giurisprudenza da parte dell’interessato. <br />
51      Inoltre essi ritengono che il diritto comunitario non osti a che il diritto di chiedere il riesame di una decisione amministrativa illegittima sia limitato nel tempo. Le norme di procedura nazionali potrebbero dunque validamente prevedere che tale tipo di domanda debba essere presentato entro termini specifici, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.<br />
52      Ad avviso della Commissione, la seconda questione pregiudiziale riguarda solo l’intervallo tra la pronuncia della sentenza della Corte da cui deriva l’illegittimità della decisione amministrativa e la domanda di riesame e di rettifica della detta decisione presentata dalla Kempter.<br />
53      Peraltro, la Commissione osserva che il principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri osta alla fissazione di un termine a livello comunitario. Essa propone, per motivi di certezza del diritto, di completare la quarta condizione tratta dalla sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, prevedendo che questa richiede che l’interessato si sia rivolto all’organo amministrativo immediatamente dopo essere venuto a conoscenza della sentenza pregiudiziale della Corte da cui deriva l’illegittimità della decisione amministrativa divenuta definitiva, entro un lasso di tempo, a decorrere dalla pronuncia della detta sentenza, che appaia ragionevole con riferimento ai principi del diritto nazionale e conforme ai principi di equivalenza e di effettività.</p>
<p> Soluzione della Corte<br />
54      Per quanto riguarda la questione dei limiti temporali per la presentazione di una domanda di riesame, occorre innanzi tutto ricordare che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, l’impresa ricorrente aveva chiesto il riesame e la rettifica della decisione amministrativa entro un termine inferiore ai tre mesi dal momento in cui essa era venuta a conoscenza della sentenza Voogd Vleesimport en-export (sentenza 5 ottobre 1994, causa C-151/93, Racc. pag. I 4915), da cui derivava l’illegittimità della decisione amministrativa.<br />
55      È vero che la Corte, nella sua valutazione delle circostanze di fatto della causa che ha dato luogo alla sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, aveva affermato che la durata del periodo entro cui era stata introdotta la domanda di riesame doveva essere presa in considerazione e giustificava, unitamente alle altre condizioni indicate dal giudice del rinvio, il riesame della decisione amministrativa contestata. Tuttavia, la Corte non aveva richiesto che una domanda di riesame fosse necessariamente presentata non appena il richiedente fosse venuto a conoscenza della giurisprudenza della Corte su cui la domanda si fondava.<br />
56      Orbene, è giocoforza constatare che, come rileva l’avvocato generale ai paragrafi 132 e 134 delle sue conclusioni, il diritto comunitario non impone alcun termine preciso per la presentazione di una domanda di riesame. Di conseguenza, la quarta condizione menzionata dalla Corte nella sua sentenza Kühne &#038; Heitz, citata, non può essere interpretata come un obbligo di presentare la domanda di riesame di cui trattasi entro un certo e preciso lasso di tempo dopo che il richiedente sia venuto a conoscenza della giurisprudenza della Corte su cui la domanda stessa si fondava.<br />
57      Occorre tuttavia precisare che, secondo una costante giurisprudenza, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario, purché tali modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né, dall’altro, rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., in particolare, sentenze 13 marzo 2007, causa C 432/05, Unibet, Racc. pag. I-2271, punto 43, nonché 7 giugno 2007, cause riunite da C 222/05 a C 225/05, van der Weerd e a., Racc. pag. I-4233, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata).<br />
58      La Corte ha così riconosciuto compatibile con il diritto comunitario la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto (v., in tal senso, sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe-Zentralfinanzamt e Rewe-Zentral, Racc. pag. 1989, punto 5, nonché causa 45/76, Comet, Racc. pag. 2043, punti 17 e 18; Denkavit italiana, citata, punto 23; 25 luglio 1991, causa C 208/90, Emmott, Racc. pag. I 4269, punto 16; Palmisani, citata, punto 28; 17 luglio 1997, causa C 90/94, Haahr Petroleum, Racc. pag. I 4085, punto 48, e 24 settembre 2002, causa C 255/00, Grundig Italiana, Racc. pag. I 8003, punto 34). Infatti, termini del genere non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico comunitario (sentenza Grundig Italiana, citata, punto 34).<br />
59      Da questa giurisprudenza costante deriva che gli Stati membri possono richiedere, in nome del principio della certezza del diritto, che una domanda di riesame e di rettifica di una decisione amministrativa divenuta definitiva e contraria al diritto comunitario così come interpretato successivamente dalla Corte venga presentata all’amministrazione competente entro un termine ragionevole.<br />
60      Occorre, di conseguenza, risolvere la seconda questione proposta nel senso che il diritto comunitario non impone alcun limite temporale per presentare una domanda diretta al riesame di una decisione amministrativa divenuta definitiva. Gli Stati membri rimangono tuttavia liberi di fissare termini di ricorso ragionevoli, conformemente ai principi comunitari di effettività e di equivalenza.<br />
<b><br />
 Sulle spese</p>
<p></b>61      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Per questi motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
la Corte (Grande Sezione) dichiara:<br />
1)      Nell’ambito di un procedimento dinanzi ad un organo amministrativo diretto al riesame di una decisione amministrativa divenuta definitiva in virtù di una sentenza pronunciata da un giudice di ultima istanza, la quale, alla luce di una giurisprudenza successiva della Corte, risulta basata su un’interpretazione erronea del diritto comunitario, tale diritto non richiede che il ricorrente nella causa principale abbia invocato il diritto comunitario nell’ambito del ricorso giurisdizionale di diritto interno da esso proposto contro tale decisione.<br />
2)      Il diritto comunitario non impone alcun limite temporale per presentare una domanda diretta al riesame di una decisione amministrativa divenuta definitiva. Gli Stati membri rimangono tuttavia liberi di fissare termini di ricorso ragionevoli, conformemente ai principi comunitari di effettività e di equivalenza.</p>
<p align=center>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.478</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-2-2008-n-478/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-2-2008-n-478/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-2-2008-n-478/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.478</a></p>
<p>Pres. Varrone, Rel. Atzeni Alcatel Italia s.p.a. (avv. V. Cassola) c. Comune di Canale di Scadosia (Avv. A. Cartia) sull&#8217;applicabilità agli impianti di radiocomunicazione delle norme del codice della strada, con particolare riferimento a quelle sulle fasce di rispetto sulle prescrizioni dell&#8217;Ente proprietario Ambiente e territorio &#8211; Inquinamento elettromagnetico &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-2-2008-n-478/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.478</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-2-2008-n-478/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.478</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, Rel. Atzeni<br /> Alcatel Italia s.p.a. (avv. V. Cassola) c.<br /> Comune di Canale di Scadosia (Avv. A. Cartia)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità agli impianti di radiocomunicazione delle norme del codice della strada, con particolare riferimento a quelle sulle fasce di rispetto sulle prescrizioni dell&#8217;Ente proprietario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio &#8211; Inquinamento elettromagnetico &#8211; Impianti di radiocomunicazione – Codice della strada – Fasce di rispetto e  prescrizioni dell’Ente proprietario &#8211; Applicabilità &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di installazione di impianti di radiocomunicazione trovano applicazione le norme del codice della strada. In particolare, sia quelle sulle distante di rispetto dalla sede stradale (artt. 16 -18 C.d.S.), sia l’art. 28 del menzionato codice (in base al quale i concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l&#8217;obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall&#8217;ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione), il quale detta i modi per attuare il bilanciamento fra l’interesse alla sicurezza della circolazione e quello alla corretta gestione di servizi pubblici fondamentali, ed è dunque applicabile anche al servizio pubblico della telefonia mobile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.478/2008<br />
Reg.Dec.<br />
N. 1422 Reg.Ric.<br />
ANNO   2007<br />
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 1422/2007, proposto da <br />
<b><br />
Alcatel Italia s.p.a.</b> in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’avv. Valter Cassola ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giammaria Camici in Roma, via Monte Zebio n. 30;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Canale di Scodosia</b> in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Cartia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo per il Veneto, Sezione II, n. 3856/2006 in data 17 novembre 2006, resa inter partes; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Canale di Scodosia;<br />
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle loro rispettive ragioni;  <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla udienza pubblica del 27 novembre 2007 il Consigliere Manfredo Atzeni ed uditi altresì l’avv. Camici in delega dell’avv. Cassola e l’avv. Manzi in delega dell’avv. Cartia;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso al Tribunale Amministrativo per il Veneto Alcatel Italia s.p.a. in persona del procuratore speciale impugnava il provvedimento n. 7182 in data 10/8/2006 con il quale il Responsabile della 3^ Area “Servizi Tecnici” del Comune di Canale di Scodosia aveva confermato il silenzio rifiuto ed annullato il silenzio accoglimento formatosi sull’istanza di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare ed aveva disposto la sospensione dei lavori e la riduzione in pristino dei luoghi, nonché l’art. 7 lett. e) della N.T.A. del P.R.G., chiedendo inoltre il risarcimento del danno.<br />
Sosteneva la conformità alla normativa vigente dell’impianto in questione, alla cui realizzazione non osterebbe l’art. 7 lett. e) della N.T.A. del P.R.G., ovvero l’illegittimità di quest’ultima norma, chiedendo quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo per il Veneto, Sezione II, respingeva il ricorso.<br />
Avverso detta sentenza propone appello Alcatel Italia s.p.a. in persona del procuratore speciale, contestando il suo contenuto e chiedendo il suo annullamento, previa sospensione.<br />
Con ordinanza 20 marzo 2007, n. 1430 è stata accolta l’istanza cautelare.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Canale di Scodosia in persona del Sindaco in carica, chiedendo il rigetto dell’appello.<br />
All’udienza del 27 novembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. La presente controversia riguarda il provvedimento con il quale il Responsabile della 3^ Area “Servizi Tecnici” del Comune di Canale di Scodosia ha confermato il silenzio rifiuto ed annullato il silenzio accoglimento formatosi sull’istanza di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare, presentata dall’odierna appellante, ed ha disposto la sospensione dei lavori e la riduzione in pristino dei luoghi; l’impugnazione è estesa, nei termini di cui al prosieguo della trattazione, all’art. 7 lett. e) della N.T.A. del piano regolatore generale di quel Comune; l’appellante chiede anche il risarcimento del danno.<br />
2. Non può essere condivisa la censura relativa all’annullamento del silenzio assenso formatosi sull’istanza autorizzatoria di cui sopra, in quanto il provvedimento di secondo grado è, nella specie, adeguatamente giustificato con l’affermata violazione di norme a tutela di interessi di palese rilievo, quali quelli relativi alla corretta gestione del territorio comunale e la salvaguardia dell’incolumità personale dei cittadini, nella specie in relazione alla sicurezza nella circolazione.<br />
Correttamente, quindi, sotto tali profili e quanto si dirà in prosieguo, il Comune ha sottratto all’appellante l’autorizzazione, formatosi ai sensi dell’art. 87 del codice delle comunicazioni.<br />
La mancanza del titolo autorizzatorio, necessario per la realizzazione dell’impianto di telefonia mobile ai sensi dell’art. 87 del codice delle comunicazioni, priva di rilievo la questione relativa alla necessità del permesso di costruire.<br />
2. La questione con la quale l’appellante si duole dell’improprio richiamo all’art. 7 lett. e) della N.T.A. del piano regolatore generale del Comune appellato, oggetto anche di impugnazione, peraltro proposta a fini tuzioristici, è fondata.<br />
Invero, la norma in questione stabilisce un criterio di preferenza per l’ubicazione degli impianti di telefonia mobile, ma non esclude affatto che detti impianti possano essere collocati anche in zone del territorio comunale diverse da quelle espressamente prese in considerazione, fermo restando che una tale deroga al complessivo disegno dell’amministrazione deve essere adeguatamente giustificata.<br />
La norma quindi non preclude la possibilità, per l’appellante, di realizzare l’impianto nell’area progettata.<br />
3. E’ peraltro infondata l’ulteriore questione, con la quale l’appellante sostiene che erroneamente il Comune appellato nel determinare la distanza minima dalla strada, collocata nelle vicinanze del luogo dove si vorrebbe collocare l’impianto, ha qualificato la strada in questione di tipo “F” ed ha conseguentemente ritenuto applicabili gli articoli 16 – 18 del codice della strada, e 26 del relativo regolamento di attuazione.<br />
Sostiene, infatti, l’appellante che la strada in questione è privata, per cui non si applicano le distanze di cui alle norme invocate dal Comune.<br />
La questione ha trovato accoglimento, da parte della Sezione, nell’esame della questione cautelare, le cui conclusioni devono essere precisate, sulla base della documentazione successivamente acquisita al fascicolo di causa, nei termini che seguono.<br />
Il Comune ha infatti prodotto in giudizio la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 bis in data 8/3/1965, che ha inserito la strada in questione fra le strade comunali extraurbane, e la deliberazione della Giunta Comunale 12/8/1993, n. 407, in base alla quale la stessa è dichiarata “al di fuori del centro abitato”.<br />
Giustamente, quindi, il Comune afferma l’applicabilità, nella specie, dell’art. 16 del codice della strada.<br />
Il collegio conferma anche l’applicabilità, nella specie, dell’art. 28 del codice della strada, in base al quale i concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l&#8217;obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall&#8217;ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione.<br />
Invero, la natura di servizio pubblico della telefonia mobile impone di includere anche le opere ad esso relative nell’ambito di applicazione della norma in discussione, che detta i modi per attuare il bilanciamento fra l’interesse alla sicurezza della circolazione e quello alla corretta gestione di servizi pubblici fondamentali.<br />
Osserva peraltro il collegio che nella specie non risulta affatto che siano state dettate prescrizioni particolari, eventualmente derogatorie, che legittimino la realizzazione di manufatti in deroga alle distanze previste dal richiamato art. 16 e dal regolamento di attuazione.<br />
In altri termini, l’art. 28 può legittimare la deroga alle distanze previste dalle altre disposizioni, ma sulla base dell’assenso e delle prescrizioni degli enti preposti.<br />
Atteso che, nella specie, il procedimento di cui all’art. 28 non risulta attivato, la censura deve essere respinta.<br />
4. Obietta l’appellante che, in fatto, la distanza di tre metri, imposta dalla normativa sopra richiamata, sarebbe stata comunque rispettata.<br />
Neanche tale questione può essere condivisa in quanto è rimasta incontroversa la tesi del Comune secondo la quale nel caso di specie la distanza in questione ai sensi dell’art. 3, primo comma punto 10, del codice della strada deve essere calcolata dal ciglio superiore della scarpata, ricorrendo i presupposti di fatto indicati dalla norma appena citata, e non è nemmeno controverso che le opere in questione non rispettino al distanza, calcolata secondo la normativa di cui sopra.<br />
5. L’appellante sostiene che, comunque, nella specie non vi è alcun obbligo di rispetto di distanze essendo applicabile, nella fattispecie, l’art. 26, quinto comma, del regolamento di attuazione del codice della strada, ai sensi del quale per le strade di tipo F, nel caso di cui al terzo comma, e cioè fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell&#8217;articolo 4 del codice, ma all&#8217;interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.<br />
La censura meriterebbe un approfondimento in punto di fatto; peraltro, la stessa non risulta proposta in primo grado, per cui deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per la prima volta in appello.<br />
6. In conclusione, l’appello deve essere respinto confermando la sentenza appellata, sebbene con le puntualizzazioni di cui sopra.<br />
La complessità della controversia consente di compensare integralmente le spese.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.<br />
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio VARRONE   		Presidente<br />	<br />
Giuseppe ROMEO    			Consigliere<br />	<br />
Domenico CAFINI		   	Consigliere<br />	<br />
 Francesco CARINGELLA	       	Consigliere<br />	<br />
Manfredo ATZENI   			Consigliere Est. </p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il&#8230;12/02/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-2-2008-n-478/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.478</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-12-2-2008-n-0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. V. SKOURIS, Rel. L. BAY LARSEN Comunità europea &#8211; Art. 87 TCE &#8211; Aiuti di Stato – Aiuti illegali –Aiuto dichiarato successivamente compatibile col mercato comune – Obbligo di recupero – Non sussiste – Obbligo di pagamento degli interessi – Sussiste – Diritto nazionale – Recupero dell’aiuto – Risarcimento</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. V. SKOURIS, Rel. L. BAY LARSEN</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Art. 87 TCE &#8211; Aiuti di Stato – Aiuti illegali –Aiuto dichiarato successivamente compatibile col mercato comune – Obbligo di recupero – Non sussiste – Obbligo di pagamento degli interessi – Sussiste – Diritto nazionale – Recupero dell’aiuto – Risarcimento dei danni – Possibilità.<br />
Comunità europea &#8211; Art. 87 TCE &#8211; Aiuti di Stato – Aiuti illegali –Aiuto dichiarato successivamente compatibile col mercato comune – Annullamento della decisione della Commissione – Periodo intermedio – Obbligo di rimediare all’illegalità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso di un aiuto illegale, successivamente dichiarato compatibile col mercato comune dalla Commissione, il diritto comunitario non impone al giudice nazionale di ordinare il recupero dell’aiuto ma solo il pagamento degli interessi per il periodo di illegalità; detto giudice potrà, ove lo preveda il suo diritto nazionale, ordinare il recupero e pronunciare condanna al risarcimento dei danni.<br />
Quando un aiuto illegale sia stato successivamente dichiarato compatibile col mercato comune ma la decisione della Commissione sia stata annullata dal giudice comunitario, nel calcolo delle somme necessarie per riparare all’illegalità deve computarsi anche il periodo intermedio tra la decisione della Commissione e il suo annullamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)<br />
</b>12 febbraio 2008</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
Nel procedimento C 199/06,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Conseil d’État (Francia), con decisione 29 marzo 2006, pervenuta in cancelleria il 2 maggio 2006, nella causa <br />
<b><br />
Centre d’exportation du livre français (CELF),</b><br />
<b>Ministre de la Culture et de la Communication</b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Société internationale de diffusion et d’édition (SIDE)</b>,</p>
<p align=center>
<b>LA CORTE (Grande Sezione),</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, G. Arestis, U. Lõhmus e L. Bay Larsen (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ileši&#269;, J. Malenovský, J. Klu&#269;ka ed E. Levits, giudici,<br />
avvocato generale: sig. J. Mazák<br />
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 27 febbraio 2007,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–        per il Centre d’exportation du livre français (CELF), dai sigg. J. Molinié, O. Schmitt, P. Guibert e A. Tabouis, avocats;<br />
–        per la Société internationale de diffusion et d’édition (SIDE), dai sigg. N. Coutrelis e V. Giacobbo, avocats;<br />
–        per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra S. Ramet, in qualità di agenti;<br />
–        per il governo danese, dal sig. C. Thorning, in qualità di agente, assistito dai sigg. P. Biering e K. Lundgaard Hansen, advokater;<br />
–        per il governo tedesco, dalla sig.ra C. Schulze-Bahr e dal sig. M. Lumma, in qualità di agenti;<br />
–        per il governo ungherese, dalla sig.ra J. Fazekas, in qualità di agente;<br />
–        per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H. G. Sevenster e dal sig. P.P.J. van Ginneken, in qualità di agenti;<br />
–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. V. Di Bucci e J. P. Keppenne, in qualità di agenti;<br />
–        per l’Autorità di vigilanza AELS, dai sigg. M. Sánchez Rydelski e B. Alterskjær, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 maggio 2007,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
Sentenza
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame verte sull’interpretazione dell’art. 88, n. 3, CE.<br />
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da una parte, il Centre d’exportation du livre français (CELF) (in prosieguo: il «CELF») e il Ministre de la Culture et de la Communication (Ministro per la Cultura e la Comunicazione) e,dall’altra, la Société internationale de diffusion et d’édition (SIDE) (in prosieguo: la «SIDE»), in merito ad aiuti versati al CELF da parte dello Stato francese.<br />
<b><br />
 Causa principale e questioni pregiudiziali <br />
<i></b><br />
 Fatti all’origine della controversia principale e procedimenti comunitari<br />
</i>3        Il CELF, società cooperativa per azioni, esercita un’attività di agente all’esportazione.<br />
4        In forza del suo statuto, esso ha il compito di gestire direttamente gli ordinativi diretti all’estero e nei territori e dipartimenti d’oltremare francesi di libri, di opuscoli e di qualsiasi altro supporto di comunicazione e, più in generale, di eseguire qualsiasi operazione diretta, nello specifico, a promuovere la cultura francese nel mondo avvalendosi dei mezzi sopraindicati. <br />
5        Esso raggruppa i modesti ordinativi di libri, consentendo in tal modo ai clienti stranieri di rivolgersi ad un unico interlocutore piuttosto che a un gran numero di fornitori usufruendo, al contempo, della più vasta offerta possibile. Esso soddisfa tutte le richieste degli operatori, indipendentemente dall’importo degli ordinativi, anche se questi ultimi non sono remunerativi. <br />
6        Gli obblighi del CELF sono stati ribaditi nelle convenzioni concluse con il Ministero per la Cultura e la Comunicazione francese. <br />
7        Dal 1980 al 2002 il CELF ha beneficiato di sovvenzioni di esercizio concesse dallo Stato francese per compensare i maggiori costi di gestione dei piccoli ordinativi effettuati dalle librerie con sede all’estero.<br />
8        Nel corso dell’anno 1992 la SIDE, concorrente del CELF, ha chiesto alla Commissione delle Comunità europee se gli aiuti a questo concessi fossero stati o meno notificati conformemente all’art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE).<br />
9        La Commissione ha chiesto e ottenuto dal governo francese informazioni sulle misure di cui beneficiava il CELF.<br />
10      Essa ha confermato alla SIDE l’esistenza d’aiuti e l’ha informata del fatto che le misure di cui trattasi non erano state notificate.<br />
11      Con decisione 18 maggio 1993, NN 127/92, di cui è stato pubblicato un avviso sulla <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> del 25 giugno 1993, dal titolo «Aiuti agli esportatori di libri francesi» (GU C 174, pag. 6), la Commissione ha ritenuto che, in considerazione della particolare situazione concorrenziale del settore librario e della finalità culturale degli aiuti in questione, la deroga di cui all’art. 92, n. 3, lett. d), del Trattato CE [divenuto art. 87, n. 3, lett. d), CE] fosse loro applicabile.<br />
12      La SIDE ha presentato un ricorso di annullamento contro tale decisione dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. <br />
13      Con sentenza 18 settembre 1995, causa T 49/93, SIDE/Commissione (Racc. pag. II 2501), il Tribunale ha annullato tale decisione nella parte riguardante la sovvenzione concessa esclusivamente al CELF per compensare i maggiori costi di gestione dei piccoli ordinativi di libri in lingua francese effettuati da librerie con sede all’estero. <br />
14      Esso ha ritenuto che la Commissione avrebbe dovuto procedere ad un esame approfondito delle condizioni di concorrenza nel settore interessato prima di pronunciarsi sulla compatibilità dei provvedimenti con il mercato comune. La Commissione sarebbe dunque stata tenuta ad avviare il procedimento contraddittorio previsto dall’art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE).<br />
15      Il 30 luglio 1996 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento di indagine formale sugli aiuti in questione. <br />
16      Al termine della sua istruttoria, essa ha adottato la decisione 10 giugno 1998, 1999/133/CE, relativa ad un aiuto di Stato a favore della Coopérative d’exportation du livre français (CELF) (GU L 44, pag. 37), nella quale, da una parte, constatava l’illegalità degli aiuti per il fatto che non le erano stati notificati, e, dall’altra, dichiarava detti aiuti compatibili con il mercato comune in quanto soddisfacevano le condizioni per beneficiare della deroga di cui all’art. 92, n. 3, lett. d), del Trattato.<br />
17      Contro tale decisione sono stati presentati due ricorsi di annullamento.<br />
18      Il primo, proposto dinanzi alla Corte dalla Repubblica francese in quanto la Commissione aveva escluso l’applicazione dell’art. 90, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 86, n. 2, CE), è stato respinto con sentenza 22 giugno 2000, causa C 332/98, Francia/Commissione (Racc. pag. I 4833). <br />
19      Il secondo, presentato dinanzi al Tribunale dalla SIDE, è stato accolto con sentenza 28 febbraio 2002, causa T 155/98, SIDE/Commissione (Racc. pag. II 1179), che, riscontrando un errore palese di valutazione riguardo alla definizione del mercato rilevante, ha annullato la decisione della Commissione nella parte in cui dichiarava gli aiuti compatibili con il mercato comune. <br />
20      In seguito a tale annullamento, con decisione 20 aprile 2004, 2005/262/CE, relativa all’aiuto cui la Francia ha dato esecuzione a favore della Coopérative d’exportation du livre français (CELF) (GU L 85, pag. 27), la Commissione ha nuovamente dichiarato gli aiuti compatibili con il mercato comune. <br />
21      La SIDE ha presentato un ricorso di annullamento contro tale decisione dinanzi al Tribunale. Il procedimento è attualmente pendente dinanzi a tale giudice (causa T 348/04).<br />
<i><br />
 Procedimenti nazionali e questioni pregiudiziali<br />
</i>22      Parallelamente ai procedimenti comunitari, sono stati esperiti procedimenti dinanzi alle autorità e ai giudici nazionali. <br />
23      A seguito della citata sentenza 18 settembre 1995, SIDE/Commissione, la SIDE ha chiesto al Ministro per la Cultura e la Comunicazione di porre fine al versamento dell’aiuto concesso al CELF e che venisse restituito l’importo degli aiuti già versati. <br />
24      Tale domanda è stata respinta con decisione 9 ottobre 1996.<br />
25      La SIDE ha adito il tribunal administratif de Paris (Tribunale amministrativo di Parigi) per l’annullamento di detta decisione.<br />
26      Con sentenza 26 aprile 2001 il suddetto giudice ha annullato la decisione impugnata. <br />
27      Il Ministro per la Cultura e la Comunicazione nonché il CELF hanno interposto appello contro tale sentenza dinanzi alla cour administrative d’appel de Paris (Corte di appello amministrativa di Parigi). <br />
28      Con sentenza 5 ottobre 2004 la cour administrative d’appel de Paris ha confermato la sentenza impugnata e ha ordinato allo Stato francese di procedere al recupero delle somme versate al CELF a titolo di gestione dei piccoli ordinativi di libri effettuati dalle librerie con sede all’estero entro il termine di tre mesi decorrenti dalla notifica della sentenza, con l’applicazione di una penale di EUR 1 000 per ogni giorno di ritardo. <br />
29      Il CELF e il Ministro per la Cultura e la Comunicazione hanno presentato dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato) ricorsi volti all’annullamento di tale sentenza nonché della sentenza del tribunal administratif de Paris. <br />
30      Nell’ambito di tali ricorsi, i ricorrenti hanno sostenuto, in particolare, che la cour administrative d’appel aveva commesso un errore di diritto e un errore di qualificazione giuridica non avendo dichiarato che, nel caso di specie, la circostanza che la Commissione avesse riconosciuto la compatibilità degli aiuti con il mercato comune ostava all’obbligo di recupero di questi ultimi, risultante, in linea di principio, dall’illegittimità connessa all’attuazione di misure di aiuti da parte dello Stato membro in violazione dell’art. 88, n. 3, CE.<br />
31      Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse da un’interpretazione del diritto comunitario, il Conseil d’État ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1)      Innanzi tutto, se l’art. 88 [CE] permetta ad uno Stato che ha concesso un aiuto illegittimo a un’impresa, la cui illegittimità è stata dichiarata dai giudici di tale Stato per il fatto che tale aiuto non è stato oggetto di una previa notifica alla Commissione (…) alle condizioni previste dal medesimo art. 88, n. 3, CE, di non recuperare tale aiuto presso l’operatore economico che ne ha beneficiato per il fatto che la Commissione, adita da un terzo, ha dichiarato l’aiuto compatibile con le regole del mercato comune, così esercitando effettivamente il controllo esclusivo che le compete relativamente a tale compatibilità. <br />
2)      In secondo luogo, qualora tale obbligo di restituzione venisse confermato, se, nel calcolare l’importo delle somme da restituire, occorra tenere conto dei periodi durante i quali l’aiuto in questione è stato dichiarato dalla Commissione (…) compatibile con le regole del mercato comune prima della pronuncia di annullamento di tali decisioni da parte del Tribunale di primo grado delle Comunità europee».<br />
<b><br />
 Sulle questioni pregiudiziali<br />
<i></b><br />
 Sulla prima questione<br />
</i>32      Con la prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’art. 88, n. 3, ultima frase, CE debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale è tenuto ad ordinare il recupero di un aiuto versato in violazione di detta disposizione qualora la Commissione abbia adottato una decisione finale attestante la compatibilità di detto aiuto con il mercato comune ai sensi dell’art. 87 CE.<br />
33      A tale riguardo, giova ricordare che l’art. 88, n. 3, prima frase, CE stabilisce a carico degli Stati membri un obbligo di notificare progetti diretti ad istituire o modificare aiuti.<br />
34      Conformemente all’art. 88, n. 3, seconda frase, CE, se la Commissione ritiene che il progetto notificato non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’art. 87 CE, essa inizia senza indugio la procedura prevista dall’art. 88, n. 2, CE.<br />
35      Ai sensi dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE, lo Stato membro che intende concedere un aiuto non può dare esecuzione alle misure progettate prima che detta procedura abbia condotto a una decisione finale della Commissione.<br />
36      Il divieto sancito da questa disposizione mira a garantire che gli effetti di un aiuto non si producano prima che la Commissione abbia disposto di un termine ragionevole per esaminare a fondo il progetto e per iniziare, eventualmente, il procedimento contemplato dal n. 2 dello stesso articolo (sentenza 14 febbraio 1990, causa C 301/87, Francia/Commissione, detta «Boussac Saint Frères», Racc. pag. I 307, punto 17).<br />
37      L’art. 88, n. 3, CE istituisce così un controllo preventivo sui regimi di aiuto di nuova istituzione (sentenza 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz, Racc. pag. 1471, punto 2).<br />
38      Mentre la Commissione è chiamata ad esaminare la compatibilità dell’aiuto progettato con il mercato comune, anche nel caso in cui lo Stato membro trascuri il divieto di attuare progetti d’aiuto, i giudici nazionali non fanno altro che salvaguardare, fino al giudizio finale da parte della Commissione, i diritti delle parti di fronte ad un’eventuale inosservanza, da parte delle autorità statali, del divieto sancito dall’art. 88, n. 3, CE (sentenza 21 novembre 1991, causa C 354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, detta «FNCE», Racc. pag. I 5505, punto 14). È importante, infatti, tutelare le parti interessate dalla distorsione della concorrenza provocata dalla concessione dell’aiuto illegittimo (v., in tal senso, sentenza 5 ottobre 2006, causa C 368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich e a., Racc. pag. I 9957, punto 46).<br />
39      I giudici nazionali devono, in linea di principio, accogliere una domanda di rimborso degli aiuti versati in violazione dell’art. 88, n. 3, CE (v., in particolare, sentenza 11 luglio 1996, causa C 39/94, SFEI e a., Racc. pag. I 3547, punto 70).<br />
40      Infatti, la decisione finale della Commissione non può avere l’effetto di sanare a posteriori gli atti di esecuzione invalidi per il fatto di essere stati adottati violando il divieto sancito in tale articolo. Qualsiasi altra interpretazione condurrebbe a favorire l’inosservanza, da parte dello Stato membro interessato, dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE e svuoterebbe quest’ultimo della sua efficacia pratica (sentenza FNCE, cit., punto 16).<br />
41      I giudici nazionali devono dunque assicurare che saranno tratte tutte le conseguenze di una violazione dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE, conformemente al loro diritto interno, sia per quanto concerne la validità degli atti di attuazione delle misure d’aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma (citate sentenze FNCE, punto 12, e SFEI e a., punto 40, nonché sentenze 21 ottobre 2003, cause riunite C 261/01 e C 262/01, van Calster e a., Racc. pag. I 12249, punto 64, e Transalpine Ölleitung in Österreich e a., cit., punto 47).<br />
42      Tuttavia, possono esservi casi eccezionali nei quali non sarebbe opportuno disporre il recupero dell’aiuto (sentenza SFEI e a., cit., punto 70). <br />
43      A tale riguardo, la Corte ha già statuito, a proposito di una situazione in cui la Commissione aveva adottato una decisione finale negativa, che non può escludersi che il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso possa invocare circostanze eccezionali sulle quali abbia potuto fondare il proprio affidamento nella natura regolare dell’aiuto e di opporsi, conseguentemente, alla sua ripetizione. In tale ipotesi spetta al giudice nazionale eventualmente adito valutare, se necessario dopo aver proposto alla Corte delle questioni pregiudiziali di interpretazione, le circostanze del caso di specie (sentenza 20 settembre 1990, causa C 5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I 3437, punto 16).<br />
44      Per quanto riguarda la Commissione, l’art. 14, n. 1, del regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), prevede espressamente che, nel caso di decisioni negative, essa non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.<br />
45      In una situazione come quella in esame nella causa principale, in cui una domanda fondata sull’art. 88, n. 3, ultima frase, CE viene esaminata dopo l’adozione di una decisione positiva da parte della Commissione, il giudice nazionale, malgrado l’accertamento della compatibilità con il mercato comune dell’aiuto in causa, deve statuire sulla validità degli atti esecutivi nonché sul recupero degli aiuti finanziari concessi.<br />
46      In un caso del genere, il diritto comunitario gli impone di disporre provvedimenti atti a rimediare concretamente agli effetti dell’illegalità. Tuttavia, anche in mancanza di circostanze eccezionali, non gli impone un obbligo di recupero integrale dell’aiuto illegittimo.<br />
47      Infatti, l’art. 88, n. 3, ultima frase, CE è fondato sul fine cautelare di garantire che non venga mai data esecuzione ad un aiuto incompatibile. In un primo momento, tale fine viene raggiunto, provvisoriamente, per effetto del divieto da esso sancito e, in un secondo momento, definitivamente, per effetto della decisione finale della Commissione che, nel caso in cui sia negativa, osta per il futuro all’attuazione del progetto di aiuto notificato.<br />
48      La prevenzione in tal modo organizzata mira dunque a far sì che vengano attuati solo aiuti compatibili. Al fine di conseguire tale obiettivo, l’attuazione di un progetto d’aiuto viene differita finché, con la decisione finale della Commissione, non venga dissipato ogni dubbio circa la sua compatibilità.<br />
49      Risulta pertanto che, qualora la Commissione adotti una decisione positiva, l’obiettivo di cui ai punti 47 e 48 della presente sentenza non sarà stato contraddetto dal versamento prematuro dell’aiuto. <br />
50      In tale ipotesi, dal punto di vista degli operatori diversi dal beneficiario di un siffatto aiuto, l’illegittimità di quest’ultimo avrà avuto l’effetto, da un lato, di esporli al rischio, in definitiva non realizzatosi, di attuazione di un aiuto incompatibile e, dall’altro, di fare loro subire, eventualmente, prima del dovuto, gli effetti in termini di concorrenza di un aiuto compatibile.<br />
51      Dal punto di vista del beneficiario dell’aiuto, il vantaggio indebito sarà consistito, da un lato, nel mancato versamento degli interessi che avrebbe dovuto corrispondere sull’importo in questione dell’aiuto compatibile qualora avesse dovuto chiedere in prestito tale importo sul mercato in attesa della decisione della Commissione e, dall’altro, nel miglioramento della sua posizione concorrenziale rispetto agli altri operatori del mercato durante il periodo d’illegalità.<br />
52      In una situazione come quella in esame nella causa principale, in forza del diritto comunitario, il giudice nazionale è dunque tenuto ad ordinare al beneficiario dell’aiuto il pagamento degli interessi per il periodo d’illegalità. <br />
53      Nell’ambito del suo diritto nazionale, all’occorrenza, egli può inoltre ordinare il recupero dell’aiuto illegittimo, fermo restando il diritto dello Stato membro di dare nuovamente esecuzione a quest’ultimo in un momento successivo. Egli può altresì essere indotto ad accogliere le domande di risarcimento dei danni causati a motivo dell’illegittimità dell’aiuto (v., in tal senso, citate sentenze SFEI e a., punto 75, e Transalpine Ölleitung in Österreich e a., punto 56).<br />
54      Per quanto riguarda l’aiuto stesso, occorre aggiungere che un provvedimento consistente unicamente in un obbligo di recupero senza interessi non sarebbe atto, in linea di principio, a rimediare agli effetti dell’illegittimità nell’ipotesi in cui lo Stato membro desse nuovamente esecuzione a detto aiuto successivamente alla decisione finale positiva della Commissione. Infatti, qualora il periodo intercorso tra il recupero e la nuova esecuzione fosse inferiore a quello intercorso tra la prima esecuzione e la decisione finale, sul beneficiario dell’aiuto graverebbero, qualora fosse indotto a prendere in prestito l’importo restituito, interessi di importo meno elevato rispetto a quelli che avrebbe versato qualora, fin dall’inizio, avesse dovuto chiedere in prestito l’equivalente dell’aiuto concesso illegittimamente.<br />
55      La prima questione posta va dunque risolta nel senso che l’art. 88, n. 3, ultima frase, CE deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale non è tenuto a ordinare il recupero di un aiuto versato in violazione di detta disposizione qualora la Commissione abbia adottato una decisione finale che dichiari la compatibilità di siffatto aiuto con il mercato comune ai sensi dell’art. 87 CE. In forza del diritto comunitario, egli è tenuto ad ordinare al beneficiario dell’aiuto il pagamento degli interessi per il periodo d’illegalità. Nell’ambito del suo diritto nazionale, all’occorrenza, egli può inoltre ordinare il recupero dell’aiuto illegittimo, fermo restando il diritto dello Stato membro di dare nuovamente esecuzione a quest’ultimo in un momento successivo. Egli può altresì essere indotto ad accogliere le domande di risarcimento dei danni causati a motivo dell’illegittimità dell’aiuto.<br />
<i><br />
 Sulla seconda questione<br />
</i>56      Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se in una situazione processuale come quella ricorrente nella controversia principale, l’obbligo derivante dall’art. 88, n. 3, ultima frase, CE di rimediare agli effetti dell’illegittimità di un aiuto, ai fini del calcolo delle somme da versare da parte del beneficiario, si estenda parimenti al periodo intercorso tra una decisione della Commissione attestante la compatibilità di tale aiuto con il mercato comune e l’annullamento di detta decisione da parte del giudice comunitario.<br />
57      Tale questione riguarda sia gli aiuti eventualmente versati tra le due date in questione oltre agli interessi, qualora la conseguenza tratta dal diritto nazionale in ordine all’illegittimità di un aiuto consista nel recupero di tale aiuto anche nell’ipotesi di un accertamento della compatibilità di quest’ultimo con il mercato comune, sia unicamente gli interessi degli aiuti percepiti durante lo stesso periodo, qualora il recupero di un aiuto illegittimo compatibile non sia previsto dal diritto nazionale.<br />
58      Allo stato della causa principale, sono interessati due periodi compresi tra le decisioni adottate dalla Commissione il 18 maggio 1993 e il 10 giugno 1998 e, rispettivamente, le sentenze del Tribunale che ne hanno dichiarato l’annullamento in data 18 settembre 1995 e 28 febbraio 2002 (v. punti 11 21 della presente sentenza).<br />
59      La questione sollevata instaura un confronto tra, da una parte, il principio della presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie e, dall’altra, la regola sancita dall’art. 231, primo comma, CE.<br />
60      La presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie implica che essi producano effetti giuridici finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso per annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità (sentenza 5 ottobre 2004, causa C 475/01, Commissione/Grecia, Racc. pag. I 8923, punto 18, e giurisprudenza ivi citata).<br />
61      Ai sensi dell’art. 231, primo comma, CE, quando un ricorso di annullamento è fondato, il giudice comunitario dichiara nullo e non avvenuto l’atto impugnato. Ne consegue che la decisione di annullamento del giudice comunitario elimina retroattivamente l’atto impugnato nei confronti di tutti gli amministrati [sentenza 1° giugno 2006, cause riunite C 442/03 P e C 471/03 P, P &#038; O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, Racc. pag. I 4845, punto 43].<br />
62      In circostanze come quelle ricorrenti nella causa principale, la presunzione di legittimità e la regola della retroattività di un annullamento si applicano successivamente. <br />
63      Gli aiuti attuati posteriormente alla decisione positiva della Commissione si presumono legali fino alla decisione di annullamento del giudice comunitario. Successivamente, alla data di quest’ultima decisione, ai sensi dell’art. 231, primo comma, CE, si presume che gli aiuti di cui trattasi non siano stati dichiarati compatibili dalla decisione annullata, cosicché la loro attuazione deve essere considerata illegittima.<br />
64      In tal caso risulta, pertanto, che la regola derivante dall’art. 231, primo comma, CE pone fine retroattivamente all’applicazione della presunzione di legittimità.<br />
65      Dopo l’annullamento di una decisione positiva della Commissione, al beneficiario di aiuti versati illegittimamente non può essere preclusa la possibilità di invocare circostanze eccezionali sulle quali egli abbia potuto fondare il proprio affidamento nella loro regolarità e di opporsi, conseguentemente, alla loro ripetizione (v., per analogia, in merito ad una decisione finale negativa della Commissione, sentenza Commissione/Germania, cit., punto 16).<br />
66      Tuttavia, la Corte ha già statuito, a proposito di una situazione in cui la Commissione aveva inizialmente deciso di non sollevare obiezioni in ordine ad aiuti controversi, che una tale circostanza non avrebbe potuto creare un legittimo affidamento dell’impresa beneficiaria, perché tale decisione era stata contestata entro i termini di ricorso contenzioso e successivamente annullata dalla Corte (sentenza 14 gennaio 1997, causa C 169/95, Spagna/Commissione, Racc. pag. I 135, punto 53).<br />
67      La Corte ha parimenti affermato che, fino a quando la Commissione non abbia adottato una decisione di approvazione e, addirittura, fino a quando il termine per il ricorso avverso una tale decisione non sia scaduto, il beneficiario non ha alcuna certezza in ordine alla legittimità dell’aiuto prospettato, unico elemento che può far sorgere in lui un legittimo affidamento (v. sentenza 29 aprile 2004, causa C 91/01, Italia/Commissione, Racc. pag. I 4355, punto 66).<br />
68      Del pari, occorre rilevare che, qualora sia stato proposto un ricorso di annullamento, il beneficiario non può nutrire una tale certezza finché il giudice comunitario non si sia pronunciato in via definitiva.<br />
69      Si deve dunque risolvere la seconda questione sollevata nel senso che, in una situazione processuale come quella ricorrente nella causa principale, l’obbligo derivante dall’art. 88, n. 3, ultima frase, CE di rimediare agli effetti dell’illegittimità di un aiuto, ai fini del calcolo delle somme da versare da parte del beneficiario e salvo circostanze eccezionali, si estende parimenti al periodo intercorso tra una decisione della Commissione che dichiara la compatibilità di tale aiuto con il mercato comune e l’annullamento di detta decisione da parte del giudice comunitario. <br />
<b><br />
 Sulle spese</p>
<p></b>70      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Per questi motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
la Corte (Grande Sezione) dichiara:<br />
1)      L’art. 88, n. 3, ultima frase, CE deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale non è tenuto ad ordinare il recupero di un aiuto versato in violazione di detta disposizione qualora la Commissione delle Comunità europee abbia adottato una decisione finale che dichiari la compatibilità di siffatto aiuto con il mercato comune ai sensi dell’art. 87 CE. In forza del diritto comunitario, egli è tenuto ad ordinare al beneficiario dell’aiuto il pagamento degli interessi per il periodo d’illegalità. Nell’ambito del suo diritto nazionale, all’occorrenza, egli può inoltre ordinare il recupero dell’aiuto illegittimo, fermo restando il diritto dello Stato membro di dare nuovamente esecuzione a quest’ultimo in un momento successivo. Egli può altresì essere indotto ad accogliere le domande di risarcimento dei danni causati a motivo dell’illegittimità dell’aiuto.<br />
2)      In una situazione processuale come quella ricorrente nella causa principale, l’obbligo derivante dall’art. 88, n. 3, ultima frase, CE di rimediare agli effetti dell’illegalità di un aiuto, ai fini del calcolo delle somme da versare da parte del beneficiario e salvo circostanze eccezionali, si estende parimenti al periodo intercorso tra una decisione della Commissione delle Comunità europee che dichiara la compatibilità di tale aiuto con il mercato comune e l’annullamento di detta decisione da parte del giudice comunitario</p>
<p align=center>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.350</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2008-n-350/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2008-n-350/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.350</a></p>
<p>sull&#8217;illegittimità di un atto il contenuto non avrebbe potuto essere diverso adottato in violazione dell&#8217;art. 10bis della l. 241/1990 Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – Art. 10bis della l. 241/1990. Nell’ipotesi in cui il contenuto di un atto amministrativo non potrebbe essere diverso, la violazione dell’art. 10bis della l. 241/1990</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2008-n-350/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2008-n-350/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.350</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità di un atto il contenuto non avrebbe potuto essere diverso adottato in violazione dell&#8217;art. 10bis della l. 241/1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – Art. 10bis della l. 241/1990.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell’ipotesi in cui il contenuto di un atto amministrativo non potrebbe essere diverso, la violazione dell’art. 10bis della l. 241/1990 non può portare all’annullamento dello stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b><br />
<b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto seconda Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
 costituito da:<br />
Claudio Rovis			Presidente f.f.<br />	<br />
Riccardo Savoia		Consigliere<br />	<br />
Marco Morgantini		Referendario, relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<B><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>sul ricorso n. 2869/05 proposto da </p>
<p><b>BELLAVISTA S.A.S. del Cav. Elio Beggio &#038; C.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore,, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Neri, Fabio Amato e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio dell&#8217;ultimo in Venezia-Mestre – Via Cavallotti 22;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Caorle</b> in persona del Sindaco pro tempore, già rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Carlin, ora rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Scaramuzza, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell&#8217;art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione, dei provvedimenti prot. n. 47218 e prot. 47200 del 20 ottobre 2005, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, con i quali sono state rigettate le istanze di condono edilizio presentate dalla ricorrente relativamente ad un fabbricato ad uso magazzino e ad un fabbricato ad uso servizi igienici.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 20.12.05 e depositato presso la Segreteria il 22.12.05, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Caorle, depositato il 20.1.06 – 7.2.08;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 7 febbraio 2008, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; relatore il Referendario Marco Morgantini &#8211; l’avv. Neri per la parte ricorrente e l’avv. Scaramuzza per il Comune intimato;<br />
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;<br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;<br />
<b></p>
<p align=center>considerato</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>I manufatti per i quali è richiesto il condono non sono condonabili. Infatti si tratta di nuove costruzioni che non sono a servizio di fabbricati residenziali, ne’ si tratta di costruzioni in ampliamento. <br />
Non sono soddisfatte le condizioni richieste dall’art. 3 della legge regionale n° 21 del 2004 ai fini della sanatoria edilizia. <br />
Il ricorso è quindi infondato anche con riferimento alla lamentata violazione dell’art. 10/bis della legge n. 241/90, in quanto il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.<br />
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>                                                  P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 7 febbraio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2008-n-350/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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