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	<title>12/2/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/2/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.139</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-12-2-2004-n-139/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-12-2-2004-n-139/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-12-2-2004-n-139/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.139</a></p>
<p>Pres. Passanisi, Est. Nunziata. Ric. RTI A.I.P. s.r.l.-Gestitalia s.r.l. contro Comune di Reggio Calabria, Maggioli Tributi s.p.a. [interveniente ad opponendum] 1 Contratti della P.A. – Servizi pubblici – Servizio di riscossione tributi – Affidamento – Appalti pubblici di servizi – Vi rientra. 2 Comune e Provincia – Società miste –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-12-2-2004-n-139/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.139</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-12-2-2004-n-139/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.139</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Passanisi, Est. Nunziata.<br /> Ric. RTI A.I.P. s.r.l.-Gestitalia s.r.l. contro Comune di Reggio Calabria, Maggioli Tributi s.p.a. [interveniente ad opponendum]</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Contratti della P.A. – Servizi pubblici – Servizio di riscossione tributi –<br />
   Affidamento – Appalti pubblici di servizi – Vi rientra.</p>
<p> 2 Comune e Provincia – Società miste – Società mista per la gestione dei<br />
   servizi tributari – Socio di minoranza – Procedura di scelta – Gara –   Requisiti – Volume di affari – Nozione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il servizio di riscossione dei tributi, consistendo in una serie di prestazioni effettuate in favore dell’ente aggiudicatore, rientra tra gli appalti pubblici di servizio.</p>
<p>2. Nell’ambito della selezione del socio di minoranza ai fini della costituzione di una società mista per la gestione dei servizi tributari, va censurata l’interpretazione, fornita della p.a. in sede di gara, al concetto di volume di affari medio annuo nell’ultimo triennio, riferendolo al fatturato della società, ovvero all’utile e/o corrispettivo lordo conseguito dalla medesima, e non alle riscossioni complessive, comprendenti sia la quota di partecipazione di competenza degli enti impositori che la quota d’aggio della società, atteso che l’espressione “volume di affari”, quale normativamente ricorre nelle disposizioni in materia di IVA, allude all’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, ancorché non imponibili od esentiCon nota del prof. Biagio Delfino &#8220;Scelta del socio di minoranza di una società mista e trasferimento della posizione di impresa partecipante alla gara&#8221;</p>
<p> &#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota del Prof. Biagio Delfino<a href="/ga/id/2004/2/1662/d">&#8220;Scelta del socio di minoranza di una società mista e trasferimento della posizione di impresa partecipante alla gara&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;impossibilità di trasferire la posizione di impresa partecipante alla gara per la scelta del socio di minoranza di una società mista</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA<br />SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA </b></p>
<p>N. 139/2004 Reg. Sent.<br />
N.1344/02 Reg.Ric<br />
composto dai Magistrati:<br />
&#8211; LUIGI PASSANISI Presidente<br />&#8211; ALBERTO NOVARESE Consigliere<br />&#8211; GABRIELE NUNZIATA Referendario Estensore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA </b></p>
<p>sul ricorso n.1344/2002 R.G. proposto dalla<br />
Riunione Temporanea di Impresa A.I.P. Srl – Gestitalia Srl in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dall’Avv. Cosimo Damiano Cristiano ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Carrà in Reggio Calabria, alla Via Melacrino n.25;</p>
<p align=center>CONTRO </p>
<p>Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario De Tommasi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Castello n.1;<br />
E CON L’INTERVENTO AD OPPONENDUM<br />
di Maggioli Tributi Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Pier Paolo Poggi, Andrea Scuderi e Antonio Romano ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Piazza Campagna n.6, presso lo studio dell’Avv. Francesco Manganaro;<br />
PER L’ANNULLAMENTO<br />
previa sospensione, del provvedimento della Commissione giudicatrice della selezione del socio privato di minoranza per la costituzione da parte del Comune di Reggio Calabria di una società mista per la gestione dei servizi tributari, comunicato con nota n.111/02 del 31/5/2002 di esclusione dalla gara della R.T.I. AIP Srl – Gestitalia Srl, nonché di ogni altro presupposto, connesso e conseguente.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria difensiva del Comune di Reggio Calabria;<br />
Visto l’atto di intervento di Maggioli Tributi spa;<br />
Visti gli atti tutti della causa ;<br />
Designato relatore il referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 28 gennaio 2004, ed ivi uditi l’Avv. Francesco Carnuccio per delega dell’Avv. Cristiano per le ricorrenti, l’Avv. Roberta Mazzulla per delega dell’Avv. Mario De Tommasi per il Comune, l’Avv. Pier Paolo Poggi e l’Avv. Anselmo Salvà per delega dell’Avv. Antonio Romano per Maggioli Tributi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O </b></p>
<p>Espongono in fatto le odierne ricorrenti che con avviso pubblico del 21/11/2001 il Comune di Reggio Calabria ha indetto procedura negoziata per la selezione del socio privato di minoranza ai fini della costituzione di una società mista per la gestione dei servizi tributari, prevedendo tra i requisiti “un volume di affari medio annuo nell’ultimo triennio (1998, 1999 e 2000), riferito specificatamente alla gestione dei servizi di cui al presente avviso, almeno pari a £.10.000.000.000 (circa € 5.165.000,00)”.<br />
Le ricorrenti hanno avanzato istanza di partecipazione, unitamente alla Maggioli Tributi Spa; con il provvedimento impugnato il raggruppamento ricorrente è stato escluso dalla gara per mancanza del requisito del volume di affari medio nell’ultimo triennio, dopo che in fase di prequalificazione aveva precisato che il volume di affari conseguito in detto periodo era pari a £.17.000.000.000 .<br />
L’Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e la inammissibilità dello stesso. Con atto di intervento la Maggioli Tributi Spa, dopo aver sostenuto il proprio interesse a contraddire, ha argomentato circa l’infondatezza delle censure dedotte in ricorsoAlla pubblica udienza del 28 gennaio 2004 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O </b></p>
<p>1.Con il ricorso in esame le ricorrenti richiedono l’annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione deducendone l’eccesso di potere per illogicità manifesta allorché si è ritenuto di interpretare il volume di affari medio annuo nell’ultimo triennio conseguito dalla società capogruppo come riferito alle riscossioni complessive, comprendenti sia la quota di partecipazione di competenza degli enti impositori che la quota d’aggio della società, mentre, secondo l’Amministrazione, il requisito richiesto dal bando andava riferito al fatturato della società ovvero all’utile e/o corrispettivo lordo conseguito dalla medesima.<br />
1.1 Il Comune ha sottolineato che parte ricorrente aveva fatto riferimento non al proprio fatturato, ma alle riscossioni complessivamente effettuate, mentre invece il volume di affari va circoscritto al solo aggio che l’Ente, dopo aver ottenuto il versamento dell’intera somma riscossa, provvede a riconoscere all’imprenditore per la prestazione dei servizi di riscossione resi. La Maggioli Tributi Spa ha insistito nel senso che il volume di affari si riferisce agli introiti lordi che l’imprenditore realizza nel corso della sua attività e che le imprese di esazione incassano le somme dovute dai contribuenti non in nome proprio, ma quali mandatari dell’Ente pubblico che è il solo titolare del rapporto tributario con i contribuenti.<br />
2. In ordine alla vicenda di cui al presente ricorso il Tribunale ritiene di dover sottolineare in via preliminare che il servizio di riscossione dei tributi, consistendo in una serie di prestazioni effettuate in favore dell’ente aggiudicatore, rientra tra gli appalti pubblici di servizio. Trattasi infatti di un esempio di servizi bancari e finanziari, sebbene gli appalti pubblici di servizio sono contratti a titolo oneroso mentre la riscossione dei tributi è nella prassi a titolo gratuito (Cons. Stato, VI, 4.12.2001, n.6073). Più precisamente l’appalto di servizi concerne prestazioni rese in favore dell’Amministrazione, mentre la concessione di servizi riguarda sempre un articolato rapporto trilaterale che interessa l’Amministrazione, il concessionario e gli utenti del servizio; attesa la serie di prestazioni che vengono successivamente effettuate in favore dell’Ente aggiudicatore, si può convenire con chi annovera la riscossione dei tributi tra gli appalti pubblici di servizi (T.A.R. Basilicata, 4.9.2002, n.598).<br />
2.1 In particolare l’interesse amministrativo sotteso ad una gara per l’affidamento di un simile servizio consiste principalmente nel garantirne l’affidamento ad un operatore che sia in grado di assolvere ai delicati compiti riconducibili all’espletamento dell’attività di cui si tratta, sia quanto a profilo tecnico operativo in termini di adeguate strutture organizzative, sia per le condizioni economiche offerte (Cons. Stato, A.P., 18.6.2002, n.6). A patto che non ecceda l’oggetto del contratto e per questo travolga l’intero bando (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 31.1.2002, n.414), si è ad esempio ritenuta legittima, in quanto finalizzata all’esigenza garantistica della necessaria solidità dell’impresa aspirante alla fornitura del servizio e al ragionevole intento di restringere allo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti, la clausola con cui la stazione appaltante ha ammesso a concorrere gli imprenditori che negli ultimi tre anni avessero ottenuto un determinato volume di affari tale da far ritenere che a vincere la gara sarebbe stata un’impresa capace perché in passato aveva dato prova di poter adempiere esattamente obbligazioni dall’importo di poco inferiore a quello dell’appalto da concludere (T.A.R. Puglia, Bari, I, 14.11.2002, n.4957).<br />
3. Nel caso di cui alla presente controversia pare perciò al Collegio che sia meritevole di censura non tanto la determinazione dell’Amministrazione di ammettere a concorrere solo gli imprenditori che negli ultimi tre anni avessero ottenuto un determinato volume di affari, quanto piuttosto che si sia preteso, peraltro solo successivamente all’emanazione del bando, fornire una particolare interpretazione al concetto di volume di affari medio annuo nell’ultimo triennio, riferendolo al fatturato della società, ovvero all’utile e/o corrispettivo lordo conseguito dalla medesima, e non alle riscossioni complessive, comprendenti sia la quota di partecipazione di competenza degli enti impositori che la quota d’aggio della società.<br />
Non pare infatti possibile prescindere dalla considerazione che l’espressione “volume d’affari”, quale normativamente ricorre nelle disposizioni in materia di IVA, allude all’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, ancorché non imponibili od esenti. Pertanto deve ritenersi che concorrono a formare il volume di affari non soltanto le operazioni imponibili di IVA, ma anche quelle che sono dichiarate non imponibili o esenti ex art.10 DPR n.633/1972, come appunto la riscossione dei tributi (Tribunale Fermo, 1° febbraio 1997, Cassa Risp. Ascoli Piceno c. Cons. Bonif. V. d.T.).<br />
3.1 Quest’Organo giudicante ritiene in sostanza che i contributi riscossi dai soggetti aggiudicatori del servizio di riscossione dei tributi hanno natura tributaria e le prestazioni di servizio relative alla riscossione dei medesimi sono esenti da IVA; conseguentemente il volume di affari medio dell’ultimo triennio nella fattispecie avrebbe dovuto includere anche operazioni dichiarate non imponibili o esenti ex art.10 DPR n.633/1972, tra cui ad esempio la riscossione dei tributi.<br />
3.2 Pertanto va censurata nella fattispecie la condotta dell’Amministrazione nella misura in cui, indipendentemente dal carattere atecnico ed improprio dell’espressione volume d’affari quale contenuta al punto 8, lett.e) dell’avviso pubblico, ha inteso circoscrivere ex post lo stesso volume d’affari alle sole quote d’aggio maturate da parte ricorrente negli anni indicati, laddove, per i motivi dianzi illustrati, l’espressione “volume d’affari” quale è data rinvenire nelle disposizioni legislative in materia di IVA ha riguardo all’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, ancorché non imponibili od esenti. Deve infatti ritenersi che concorrono a formare il volume di affari non soltanto le operazioni imponibili di IVA, ma anche quelle che sono dichiarate non imponibili o esenti ex art.10 DPR n.633/1972, come appunto la riscossione dei tributi.<br />
4. Per questi motivi il Collegio ritiene che il ricorso in esame meriti accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>P.Q.M. </p>
<p></b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria &#8211; Sezione Staccata di Reggio Calabria – accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.<br />
Condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2500,00; spese compensate per Maggioli Tributi Spa.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2004.<br />
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE<br />F.to Gabriele Nunziata F.to Luigi Passanisi<br />
depositata il 12 febbraio 2004<br />
Il Segretario<br />
Antonino Sgrò</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-12-2-2004-n-139/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.139</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-12-2-2004-n-0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-12-2-2004-n-0-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-12-2-2004-n-0-2/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.0</a></p>
<p>Pres. SKOURIS (f.f.), Avv. gen GEELHOED &#8211; G. A. S. B. GmbH &#038; Co. KG (sig. Schmautzer) c. Republik Österreich (sig.ra Winkler) &#8211; (Pronuncia pregiudiziale). Contratti della p.a. &#8211; Impresa non partecipante a gara perche’ priva di requisiti – requisiti ritenuti discriminatori – omessa impugnazione del bando di gara &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-12-2-2004-n-0-2/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-12-2-2004-n-0-2/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. SKOURIS (f.f.), Avv. gen GEELHOED &#8211; G. A. S. B. GmbH &#038; Co. KG (sig. Schmautzer) c. Republik Österreich (sig.ra Winkler) &#8211; (Pronuncia pregiudiziale).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Impresa non partecipante a gara perche’ priva di requisiti – requisiti ritenuti discriminatori – omessa impugnazione del bando di gara &#8211; Interesse all’impugnazione della gara &#8211; esclusione – conformita’ agli artt. 1 n. 3 e 2 n. 1 lett. b) direttiva Cons. C.E.E. n. 665 del 1989.</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ conforme alla direttiva Cons. C.E.E. 21 dicembre 1989 n. 665 (procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti di forniture e di lavori), considerare priva di interesse a ricorrere l’impresa che non ha partecipato alla gara perché non in grado di fornire l&#8217;intera prestazione, anche se tale impresa eccepisca la presenza di “specifiche” discriminatorie nel bando.</p>
<p> &#8211; Con commento dell&#8217;avv. Guglielmo Saporito <a href="/ga/id/2004/2/1732/d"> Breve<br />
 commento di Guglielmo Saporito</a></p>
<p> &#8211; Con nota redazionale di Veronica Pamio <a href="/ga/id/2004/2/1733/d">Appalti Pubblici. Escluso il ricorso per chi non ha partecipato alla procedura di aggiudicazione nel caso in cui non abbia tempestivamente proposto ricorso avverso le specifiche<br />
lesive</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">anche la Corte di Giustizia richiede una tempestiva impugnazione</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &#8211; Con ordinanza 14 maggio 2002, pervenuta in cancelleria il 20 giugno successivo, il Bundesvergabeamt (Ufficio federale austriaco per le aggiudicazioni) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell&#8217;art. 234 CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull&#8217;interpretazione degli artt. 1, n.3, e 2, n.1, lett.b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all&#8217;applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GUL395, pag.33), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GUL209, pag.1; in prosieguo: la &#8220;direttiva 89/665&#8221;).</p>
<p>2. Tali questioni sono state sollevate nell&#8217;ambito di una controversia tra la società Grossmann Air Service, Bedarfsluftfahrtunternehmen GmbH &#038; Co.KG (in prosieguo: la &#8220;Grossmann&#8221;) e la Republik Österreich, rappresentata dal Ministero federale delle Finanze (in prosieguo: il &#8220;Ministero&#8221;), vertente su un procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico.</p>
<p><b>Contesto normativo &#8211; La normativa comunitaria</b></p>
<p>3 L&#8217;art.1, nn.1 e 3, della direttiva 89/665 stabilisce quanto segue:1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive 71/305/CEE, 77/62/CEE e 92/50/CEE (&#8230;), le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e, in particolare, quanto più rapidi possibile, secondo le condizioni previste negli articoli seguenti, in particolare nell&#8217;articolo 2, paragrafo 7, qualora violino il diritto comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono. (&#8230;). <br />
3. Gli Stati membri garantiscono che le procedure di ricorso siano accessibili, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l&#8217;aggiudicazione di un determinato appalto pubblico di forniture o di lavori e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata. In particolare gli Stati membri possono esigere che la persona che desideri avvalersi di tale procedura abbia preventivamente informato l&#8217;autorità aggiudicatrice della pretesa violazione e della propria intenzione di presentare un ricorso&#8221;.</p>
<p>4. Ai sensi dell&#8217;art.2, n.1, della direttiva 89/665: &#8220;1. Gli Stati membri fanno sì che i provvedimenti presi ai fini dei ricorsi di cui all&#8217;articolo 1 prevedano i poteri che permettano di: a) prendere con la massima sollecitudine e con procedura d&#8217;urgenza provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione o impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica di un appalto o l&#8217;esecuzione di qualsiasi decisione presa dalle autorità aggiudicatrici; b) annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specificazioni tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nei documenti di gara, nei capitolati d&#8217;oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell&#8217;appalto in questione; c) accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione&#8221;.<br />
<b>La normativa nazionale</b></p>
<p>5 La direttiva 89/665 è stata attuata nel diritto austriaco attraverso il Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen (Bundesvergabegesetz) 1997 (legge federale 1997, relativa all&#8217;aggiudicazione degli appalti pubblici, BGBl.I, 1997/56; in prosieguo: il &#8220;BVergG&#8221;). Il BVergG prevede l&#8217;istituzione della Bundes-Vergabekontrollkommission (commissione federale di controllo sull&#8217;aggiudicazione degli appalti pubblici; in prosieguo: la &#8220;B-VKK&#8221;) e del Bundesvergabeamt.<br />
6 L&#8217;art.109 del BVergG definisce le competenze della B-VKK. Esso contiene le seguenti disposizioni: &#8220;1.La B-VKK è competente: 1) sino all&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto, a conciliare discordanze di valutazione tra gli organi di aggiudicazione e uno o più concorrenti od offerenti circa l&#8217;esecuzione della presente legge federale o dei suoi regolamenti di attuazione; (&#8230;) 6.Una domanda d&#8217;intervento da parte della B-VKK dev&#8217;essere presentata alla direzione di tale autorità, in applicazione del n.1, punto 1, nel più breve tempo possibile dopo aver avuto conoscenza della discordanza di valutazione. 7.Nel caso in cui l&#8217;intervento della B-VKK non sia conseguente ad una domanda dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice, essa deve notificare a quest&#8217;ultima senza ritardo il suo intervento. 8.L&#8217;amministrazione aggiudicatrice non può aggiudicare l&#8217;appalto prima che sia trascorso un termine di quattro settimane a decorrere (&#8230;) dalla notifica prevista al n.7, pena la nullità dell&#8217;aggiudicazione (&#8230;)&#8221;.<br />
7 L&#8217;art.113 del BVergG stabilisce le competenze del Bundesvergabeamt. Esso prevede quanto segue: &#8220;1.Il Bundesvergabeamt è competente a svolgere, su istanza, la procedura di ricorso prevista dalle disposizioni del capo seguente. 2.Fino al momento dell&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto il Bundesvergabeamt è competente, per far cessare violazioni della presente legge federale e dei suoi regolamenti di esecuzione: 1) ad adottare misure provvisorie; come anche 2) ad annullare decisioni illegittime dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice. 3. Dopo l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto o dopo la conclusione della procedura d&#8217;appalto, il Bundesvergabeamt è competente ad accertare se l&#8217;appalto non sia stato aggiudicato al miglior offerente a causa di una violazione della presente legge federale o dei suoi regolamenti di esecuzione (&#8230;)&#8221;.<br />
8 L&#8217;art.115, n.1, del BVergG dispone quanto segue: &#8220;Un imprenditore che affermi di avere interesse alla conclusione di un contratto che rientra nella sfera di applicazione della presente legge federale può impugnare per illegittimità le decisioni adottate dall&#8217;autorità aggiudicatrice nell&#8217;ambito della procedura d&#8217;appalto, se dall&#8217;illegittimità fatta valere gli è derivato o rischi di derivargli un danno&#8221;.<br />
9 In conformità all&#8217;art.122, n.1, del BVergG, &#8220;in caso di violazione dolosa o colposa della legge federale o dei suoi regolamenti di attuazione da parte degli organi di un&#8217;amministrazione aggiudicatrice, un concorrente o un offerente escluso può far valere un diritto all&#8217;indennizzo delle spese di elaborazione della propria offerta e degli altri costi sostenuti in conseguenza della sua partecipazione alla procedura di aggiudicazione nei confronti dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice alla quale dev&#8217;essere imputata la responsabilità per gli atti degli organi di aggiudicazione&#8221;.<br />
10. In forza dell&#8217;art.125, n.2, del BVergG, un ricorso per risarcimento danni, che dev&#8217;essere presentato dinanzi al giudice civile, è ammissibile soltanto se si sia previamente pronunciato il Bundesvergabeamt ai sensi dell&#8217;art.113, n.3. Il giudice civile, chiamato a pronunciarsi in merito a tale domanda di risarcimento, e i ricorrenti dinanzi al Bundesvergabeamt sono vincolati da tale accertamento.</p>
<p><b>Causa principale e questioni pregiudiziali </b></p>
<p>11 Il 27 gennaio 1998, il Ministero ha indetto una gara d&#8217;appalto riguardante la fornitura di &#8220;servizi di trasporto aereo non regolari per il governo austriaco e le sue delegazioni con jet privati e aerei&#8221;. La Grossmann ha partecipato al procedimento di aggiudicazione di tale appalto presentando un&#8217;offerta.<br />
12 Il 3aprile 1998, il Ministero ha deciso di revocare questa prima gara d&#8217;appalto in conformità all&#8217;art.55, n.2, del BVergG, che prevede che &#8220;la gara d&#8217;appalto può essere revocataqualora, in seguito all&#8217;eliminazione di offerte ai sensi dell&#8217;art.52, rimanga una sola offerta&#8221;.<br />
13 Il 28 luglio 1998, il Ministero ha indetto una nuova gara d&#8217;appalto relativa a servizi di trasporto aereo non regolari per il governo austriaco e per le sue delegazioni. La Grossmann si è procurata i documenti relativi a tale gara, ma non ha presentato offerte.</p>
<p>14 Con lettera dell&#8217;8 ottobre 1998, il governo austriaco ha informato la Grossmann della propria intenzione di aggiudicare l&#8217;appalto alla Lauda Air Luftfahrt AG (in prosieguo: la &#8220;Lauda Air&#8221;). La Grossmann ha ricevuto tale lettera il giorno successivo. Il 29 ottobre 1998 è stato stipulato il contratto con la Lauda Air.</p>
<p>15 Con atto introduttivo del 19 ottobre 1998, spedito il 23 ottobre successivo e pervenuto al Bundesvergabeamt il 27 ottobre 1998, la Grossmann ha proposto dinanzi a quest&#8217;ultimo un ricorso per l&#8217;annullamento della decisione dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice di attribuire l&#8217;appalto alla Lauda Air.<br />
A sostegno del proprio ricorso la Grossman ha rilevato in sostanza che la gara d&#8217;appalto era stata fin dall&#8217;inizio concepita in modo da favorire un solo offerente, vale a dire la Lauda Air.</p>
<p>16 Con decisione 4 gennaio 1999, il Bundesvergabeamt ha respinto il ricorso della Grossmann in applicazione degli artt.115, n.1, e 113, nn.2 e 3, del BVergG, per il motivo che quest&#8217;ultima non aveva dichiarato di avere un interesse giuridicamente rilevante all&#8217;acquisizione dell&#8217;intero appalto e che, in ogni caso, dopo l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto, il Bundesvergabeamt non era più competente a procedere all&#8217;annullamento della stessa.</p>
<p>17 Con riferimento alla mancanza di interesse, il Bundesvergabeamt ha constatato, da un lato, che non disponendo di aerei di grandi dimensioni, la Grossmann non era in grado di fornire tutte le prestazioni richieste e, dall&#8217;altro, che essa aveva rinunciato a presentare un&#8217;offerta nell&#8217;ambito del secondo procedimento di gara d&#8217;appalto di cui trattasi.</p>
<p>18 La Grossmann ha proposto, dinanzi al Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale austriaca), un ricorso di annullamento avverso la decisione del Bundesvergabeamt. Con sentenza 10 dicembre 2001, il Verfassungsgerichthof ha annullato tale decisione per violazione del diritto costituzionalmente garantito ad un procedimento dinanzi al giudice precostituito per legge, in quanto il Bundesvergabeamt aveva erroneamente omesso di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale relativa alla conformità al diritto comunitario dell&#8217;interpretazione da esso fornita dell&#8217;art.115, n.1, del BVergG.</p>
<p>19 Nella sua ordinanza di rinvio, il Bundesvergabeamt spiega che le disposizioni dell&#8217;art.109, nn.1, 6 e 8, del BVergG sono volte a garantire che nessun contratto venga concluso in pendenza del procedimento di conciliazione. Esso aggiunge che, nel caso in cui nel corso di tale procedimento non venga conclusa nessuna transazione, un imprenditore può sempre chiedere, prima della conclusione del contratto, l&#8217;annullamento di ogni decisione dell&#8217;autorità aggiudicatrice, compresa la decisione di aggiudicazione dell&#8217;appalto, mentre, successivamente a quest&#8217;ultima, il Bundesvergabeamt è competente soltanto ad accertare se il detto appalto non sia stato aggiudicato al miglior offerente a causa di una violazione del BVergG o dei suoi regolamenti di esecuzione.</p>
<p>20 Il giudice del rinvio rileva che, nella fattispecie, il ricorso presentato dalla Grossmann, volto all&#8217;annullamento della decisione di aggiudicazione dell&#8217;appalto alla Lauda Air, è certamente pervenuto al Bundesvergabeamt prima che fosse concluso il contratto tra quest&#8217;ultima e l&#8217;autorità aggiudicatrice, ma che esso ha potuto essere esaminato dal Bundesvergabeamt, nel rispetto del termine ad esso impartito, soltanto dopo la conclusione del detto contratto.<br /> Tale giudice sottolinea altresì che il detto ricorso è stato spedito soltanto il 23 ottobre 1998, nonostante l&#8217;autorità aggiudicatrice avesse informato la Grossmann con lettera dell&#8217;8 ottobre 1998, pervenuta a tale società il giorno successivo, della sua intenzione di aggiudicare l&#8217;appalto alla Lauda Air.</p>
<p>21 Il Bundesvergabeamt rileva così che la Grossmann ha lasciato trascorrere un periodo di quattordici giorni tra la notificazione a quest&#8217;ultima della decisione di aggiudicazione (9 ottobre 1998) e la presentazione da parte di tale società di un ricorso dinanzi ad esso (23 ottobre 1998), senza presentare dinanzi alla B-VKK una domanda di conciliazione (domanda che avrebbe fatto decorrere il termine di quattro settimane previsto dall&#8217;art.109, n.8, del BVergG, durante il quale l&#8217;autorità aggiudicatrice non può attribuire l&#8217;appalto) o, in caso di fallimento della procedura di conciliazione, senza adire lo stesso per la concessione di misure provvisorie e l&#8217;annullamento della decisione di aggiudicazione. Si pone pertanto la questione, secondo il giudice del rinvio, se la Grossmann possa far valere un interesse ad agire ai sensi dell&#8217;art.1, n.3, della direttiva 89/665, dal momento che, non essendo in grado di fornire le prestazioni di cui trattasi in quanto, secondo la stessa, i documenti della gara d&#8217;appalto contenevano disposizioni discriminatorie ai sensi dell&#8217;art.2, n.1, lett.b), della detta direttiva, tale società non ha presentato offerte nel procedimento di aggiudicazione dell&#8217;appalto controverso.</p>
<p>22 Il Bundesvergabeamt ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: &#8220;1) Se l&#8217;art.1, n.3, della direttiva 89/665 (&#8230;) vada interpretato nel senso che qualunque imprenditore che abbia presentato un&#8217;offerta in un procedimento di aggiudicazione di un appalto o abbia chiesto di partecipare allo stesso sia legittimato a presentare ricorso. In caso di soluzione negativa di tale questione: 2) se la disposizione (&#8230;) sopra menzionata debba essere interpretata nel senso che un imprenditore ha o aveva interesse ad un determinato appalto pubblico soltanto se W22 oltre a partecipare al procedimento di aggiudicazione dell&#8217;appalto W22 adotti tutte le misure di cui dispone, in base alla normativa nazionale, affinché l&#8217;appalto non venga aggiudicato a un altro concorrente. 3) Se il combinato disposto degli artt.1, n.3, e 2, n.1, lett.b), della direttiva 89/665 (&#8230;) vada interpretato nel senso che ad un imprenditore debba essere legalmente consentito di presentare un ricorso contro un bando di gara da esso ritenuto illegittimo o, più esattamente, discriminatorio anche quando esso non sia in grado di fornire l&#8217;intera prestazione oggetto della detta gara d&#8217;appalto e non abbia conseguentemente presentato alcuna offerta in tale procedimento di aggiudicazione&#8221;.</p>
<p><b>Sulle questioni prima e terza.</b></p>
<p>23 Tenuto conto dei fatti della causa principale, quali descritti dal giudice del rinvio, con le questioni prima e terza, che conviene esaminare congiuntamente, si chiede in sostanza se gli artt.1, n.3, e 2, n.1, lett.b), della direttiva 89/665 vadano interpretati nel senso che essi impediscono che un persona venga considerata, dopo l&#8217;aggiudicazione di un appalto pubblico, priva del diritto di accedere alle procedure di ricorso previste dalla detta direttiva, nel caso in cui tale persona non abbia partecipato al procedimento di aggiudicazione di tale appalto perché non sarebbe stata in grado di fornire l&#8217;intera prestazione oggetto della gara d&#8217;appalto, a causa della presenza di presunte specifiche discriminatorie nei documenti ad esso relativi, e non abbia tuttavia presentato un ricorso avverso dette specifiche prima dell&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto.</p>
<p>24 Per valutare se una persona, che si trovi in una situazione quale quella contemplata dalle dette questioni così riformulate, sia legittimata ad agire ai sensi dell&#8217;art.1, n.3, della direttiva 89/665, occorre esaminare, in ordine successivo, le due circostanze rappresentate dalla sua mancata partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell&#8217;appalto pubblico controverso nella causa principale e dalla mancata presentazione di un suo ricorso contro il bando di gara prima dell&#8217;aggiudicazione di tale appalto.<br />Sulla mancata partecipazione al procedimento di aggiudicazione dell&#8217;appalto.</p>
<p>25 A tal riguardo si deve ricordare che, ai sensi dell&#8217;art.1, n.3, della direttiva 89/665, gli Stati membri sono tenuti a garantire che le procedure di ricorso da essa previste siano accessibili &#8220;per lo meno&#8221; a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l&#8217;aggiudicazione di un determinato appalto pubblico e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata del diritto comunitario in materia di appalti pubblici o delle disposizioni nazionali che attuano tale diritto.</p>
<p>26 Ne consegue che gli Stati membri non sono tenuti a rendere dette procedure di ricorso accessibili a chiunque voglia ottenere l&#8217;aggiudicazione di un appalto pubblico, ma che ad essi è consentito di esigere che la persona interessata sia stata o rischi di essere lesa dalla violazione da essa denunciata (v. sentenza 19 giugno 2003, causa C-249/01, Hackermüller, Racc. pag.I-6319, punto 18).</p>
<p>27 In tal senso, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, la partecipazione ad un procedimento di aggiudicazione di un appalto può, in linea di principio, validamente costituire, riguardo all&#8217;art.1, n.3, della direttiva 89/665, una condizione che dev&#8217;essere soddisfatta per dimostrare che l&#8217;interessato ha interesse all&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto di cui trattasi o rischia di subire un danno a causa dell&#8217;asserita illegittimità della decisione di aggiudicazione del detto appalto. Se non ha presentato un&#8217;offerta, tale persona può difficilmente dimostrare di avere interesse ad opporsi a tale decisione o di essere lesa o rischiare di esserlo da tale aggiudicazione.</p>
<p>28 Nell&#8217;ipotesi in cui un&#8217;impresa non abbia presentato un&#8217;offerta a causa della presenza di specifiche che asserisce discriminatorie nei documenti relativi al bando di gara o nel disciplinare, le quali le avrebbero proprio impedito di essere in grado di fornire l&#8217;insieme delle prestazioni richieste, essa avrebbe tuttavia il diritto di presentare un ricorso direttamente avverso tali specifiche, e ciò prima ancora che si concluda il procedimento di aggiudicazione dell&#8217;appalto pubblico interessato.</p>
<p>29 Infatti, da un lato, sarebbe eccessivo esigere che un&#8217;impresa che asserisca di essere lesa da clausole discriminatorie contenute nei documenti relativi al bando di gara, prima di poter utilizzare le procedure di ricorso previste dalla direttiva 89/665 contro tali specifiche, presenti un&#8217;offerta nell&#8217;ambito del procedimento di aggiudicazione dell&#8217;appalto di cui trattasi, quando persino le probabilità che le venga aggiudicato tale appalto sarebbero nulle a causa dell&#8217;esistenza delle dette specifiche.<br />
30 Dall&#8217;altro, risulta chiaramente dal testo dell&#8217;art.2, n.1, lett.b), della direttiva 89/665 che le procedure di ricorso, che gli Stati membri devono organizzare in conformità a tale direttiva, devono consentire in particolare di &#8220;annullare (&#8230;) le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specificazioni tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie (&#8230;)&#8221;. Ad un&#8217;impresa dev&#8217;essere pertanto consentito presentare un ricorso direttamente avverso tali specifiche discriminatorie, senza attendere la conclusione del procedimento di aggiudicazione dell&#8217;appalto.Sul mancato ricorso contro il bando di gara</p>
<p>31 Nel caso di specie, la Grossmann contesta all&#8217;amministrazione aggiudicatrice, con riferimento ad un appalto concernente servizi di trasporto aereo non regolari, di aver imposto requisiti che soltanto un&#8217;impresa aerea che offra un servizio di voli regolari sarebbe in grado di soddisfare, il che avrebbe avuto l&#8217;effetto di ridurre il numero di concorrenti in grado di fornire l&#8217;insieme delle prestazioni richieste.</p>
<p>32 Dal fascicolo risulta tuttavia che la Grossmann non ha presentato un ricorso direttamente avverso la decisione dell&#8217;autorità aggiudicatrice che ha stabilito le specifiche del bando di gara, ma che essa ha atteso la notifica della decisione di aggiudicazione dell&#8217;appalto alla Lauda Air per proporre al Bundesvergabeamt un ricorso volto all&#8217;annullamento di quest&#8217;ultima decisione.</p>
<p>33 Al riguardo il Bundesvergabeamt nella sua ordinanza di rinvio ricorda che, ai sensi dell&#8217;art.115, n.1, del BVergG un imprenditore può impugnare una decisione dell&#8217;autorità aggiudicatrice qualora affermi di avere interesse alla conclusione di un contratto nell&#8217;ambito del procedimento di aggiudicazione di un appalto, e che dall&#8217;illegittimità fatta valere gli è derivato o rischi di derivargli un danno.</p>
<p>34 Il giudice del rinvio chiede quindi in sostanza se l&#8217;art.1, n.3, della direttiva 89/665 debba essere interpretato nel senso che esso impedisce di ritenere che una persona, la quale non solo non ha partecipato ad un procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico, ma che per di più non ha proposto alcun ricorso contro la decisione dell&#8217;autorità aggiudicatrice che stabiliva le specifiche del bando di gara, non abbia più interesse ad ottenere tale appalto né, pertanto, diritto di accedere alle procedure di ricorso previste dalla detta direttiva.</p>
<p>35 Tale questione dev&#8217;essere esaminata alla luce delle finalità della direttiva 89/665.</p>
<p>36 Deve ricordarsi in proposito che, come risulta dal primo e dal secondo &#8216;considerando&#8217; di tale atto, la direttiva 89/665 è intesa a rafforzare i meccanismi esistenti, sia sul piano nazionale sia sul piano comunitario, per garantire l&#8217;effettiva applicazione delle direttive comunitarie in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, in particolare in una fase in cui le violazioni possono ancora essere corrette. A tal fine l&#8217;art.1, n.1, della suddetta direttiva impone agli Stati membri l&#8217;obbligo di garantire che le decisioni illegittime delle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile (v., in particolare, sentenze 28 ottobre 1999, causa C-81/98, Alcatel Austria e a., Racc. pag.I-7671, punti 33 e 34; 12 dicembre 2002, causa C-470/99, Universale -Bau e a., Racc. pag.I-11617, punto 74, e 19 giugno 2003, causa C-410/01, Fritsch, Chiari &#038; Partner e a., Racc. pag.I-6413, punto 30).</p>
<p>37 Occorre ora constatare che il fatto che una persona non presenti ricorso avverso una decisione dell&#8217;autorità aggiudicatrice con la quale sono stabilite le specifiche di un bando di gara che essa ritiene discriminatorie in suo danno, in quanto queste ultime le impediscono di partecipare utilmente al procedimento di aggiudicazione dell&#8217;appalto di cui trattasi, ed attenda la notificazione della decisione di aggiudicazione di tale appalto per impugnarla dinanzi all&#8217;organo responsabile basandosi in particolare sul carattere discriminatorio delle dette specifiche, non è conforme agli obiettivi di rapidità ed efficacia della direttiva 89/665.</p>
<p>38 Infatti, un siffatto comportamento, poiché può ritardare senza una ragione obiettiva l&#8217;avvio delle procedure di ricorso, la cui attuazione è stata imposta agli Stati membri dalla direttiva 89/665, è tale da nuocere all&#8217;applicazione effettiva delle direttive comunitarie in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.</p>
<p>39 Pertanto, il mancato riconoscimento dell&#8217;interesse ad ottenere l&#8217;appalto di cui trattasi e quindi del diritto ad accedere alle procedure di ricorso previste dalla direttiva 89/665 ad una persona che non ha partecipato al procedimento di aggiudicazione dell&#8217;appalto, né ha proposto un ricorso contro la decisione dell&#8217;autorità aggiudicatrice che stabilisce le specifiche del bando di gara, non è tale da pregiudicare l&#8217;efficacia pratica della detta direttiva.</p>
<p>40 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e terza dichiarando che gli artt.1, n.3, e 2, n.1, lett.b), della direttiva 89/665 devono essere interpretati nel senso che essi non impediscono che una persona venga considerata, dopo l&#8217;aggiudicazione di un appalto pubblico, priva del diritto di accedere alle procedure di ricorso previste dalla detta direttiva, nel caso in cui tale persona non abbia partecipato al procedimento di aggiudicazione di tale appalto perché non sarebbe stata in grado di fornire l&#8217;intera prestazione oggetto della gara d&#8217;appalto, a causa della presenza di presunte specifiche discriminatorie nei documenti ad esso relativi, e non abbia tuttavia presentato un ricorso avverso dette specifiche prima dell&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto.</p>
<p><b>Sulla seconda questione.</b></p>
<p>41 Tenuto conto dei fatti della causa principale quali descritti dal giudice del rinvio, la seconda questione dev&#8217;essere intesa nel senso che con essa si chiede in sostanza se l&#8217;art.1, n.3, della direttiva 89/665 debba essere interpretato nel senso che esso impedisce di ritenere che una persona, che ha partecipato ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non abbia più interesse ad ottenere tale appalto, perché, prima di iniziare una procedura di ricorso prevista dalla detta direttiva, essa ha omesso di rivolgersi ad una commissione di conciliazione, quale la B-VKK.</p>
<p>42 Al riguardo è sufficiente ricordare che, ai punti 31 e 34 della citata sentenza Fritsch, Chiari &#038; Partner e a., la Corte ha affermato che, anche se l&#8217;art.1, n.3, della direttiva 89/665 consente espressamente agli Stati membri di determinare le modalità con cui essi devono rendere accessibili le procedure di ricorso previste da tale direttiva a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere un determinato appalto pubblico e sia stato o possa essere stato leso da un&#8217;asserita violazione, ciò non li autorizza tuttavia a dare alla nozione di &#8220;interesse ad ottenere un appalto pubblico&#8221; un&#8217;interpretazione che possa compromettere l&#8217;efficacia pratica di detta direttiva. Orbene, il fatto di subordinare l&#8217;accesso alle procedure di ricorso previste da quest&#8217;ultima al previo ricorso ad una commissione di conciliazione, quale la B-VKK, sarebbe contrario agli obiettivi di rapidità ed efficacia di tale direttiva.</p>
<p>43 Conseguentemente, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l&#8217;art.1, n.3, della direttiva 89/665 dev&#8217;essere interpretato nel senso che esso impedisce di ritenere che una persona, che abbia partecipato ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non abbia più interesse ad ottenere tale appalto, perché, prima di iniziare una procedura di ricorso prevista dalla detta direttiva, essa ha omesso di rivolgersi ad una commissione di conciliazione, quale la B-VKK istituita con il BVergG.</p>
<p><b>Sulle spese.</b></p>
<p>44 Le spese sostenute dal governo austriaco e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi<br />
LA CORTE (Sesta Sezione)</b></p>
<p>pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesvergabeamt con ordinanza 14 maggio 2002, dichiara:<br />
Gli artt.1, n.3, e 2, n.1, lett.b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all&#8217;applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, devono essere interpretati nel senso che essi non impediscono che una persona venga considerata, dopo l&#8217;aggiudicazione di un appalto pubblico, priva del diritto di accedere alle procedure di ricorso previste dalla detta direttiva, nel caso in cui tale persona non abbia partecipato al procedimento di aggiudicazione di tale appalto perché non sarebbe stata in grado di fornire l&#8217;intera prestazione oggetto della gara d&#8217;appalto, a causa della presenza di presunte specifiche discriminatorie nei documenti ad esso relativi, e non abbia tuttavia presentato un ricorso avverso dette specifiche prima dell&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto. <br />
L&#8217;art.1, n.3, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, dev&#8217;essere interpretato nel senso che esso impedisce di ritenere che una persona, che abbia partecipato ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non abbia più interesse ad ottenere tale appalto, perché, prima di iniziare una procedura di ricorso prevista dalla detta direttiva, essa ha omesso di rivolgersi ad una commissione di conciliazione, quale la Bundes-Vergabekontrollkommission (commissione federale di controllo sulle aggiudicazioni) istituita con il Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen (Bundesvergabegesetz) 1997 (legge federale 1997 relativa all&#8217;aggiudicazione degli appalti pubblici).<br />Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 febbraio 2004.</p>
<p align=center><b>CONCLUSIONI DELL&#8217;AVVOCATO GENERALE<br />
L.A. GEELHOED</b></p>
<p>presentate il 16 ottobre 2003 (1)</p>
<p>Causa C-230/02</p>
<p><b>Grossmann Air Service, Bedarfsluftfahrunternehmen GmbH &#038; Co. KG</b></p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Repubblica d&#8217;Austria</b></p>
<p>(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesvergabeamt austriaco)</p>
<p>«Interpretazione dell&#8217;art. 1, n. 3, in combinato disposto con l&#8217;art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all&#8217;applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33) &#8211; Persone legittimate ad avviare procedure di ricorso &#8211; Persone che hanno o avevano un interesse all&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto pubblico &#8211; Persona che non può eseguire l&#8217;intero appalto &#8211; Persona che nello stadio precedente della procedura non ha esperito un ricorso disponibile»<br />
<b>I &#8211; Introduzione </b></p>
<p>1. Nella causa in esame il Bundesvergabeamt austriaco ha sottoposto questioni pregiudiziali vertenti sull&#8217;interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all&#8217;applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (2), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (3) (in prosieguo: la «direttiva 89/665»).<br />
2. Tali questioni sono state sollevate nell&#8217;ambito di una controversia tra la Grossmann Air Service e la Repubblica d&#8217;Austria.<br />
<b>II &#8211; Ambito normativo</b></p>
<p><b>A &#8211; Diritto comunitari</b></p>
<p>3. L&#8217;art. 1, nn. 1 e 3, della direttiva 89/665, stabilisce:<br />«1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive 71/305/CEE, 77/62/CEE e 92/50/CEE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e, in particolare, quanto più rapidi possibile, secondo le condizioni previste negli articoli seguenti, in particolare nell&#8217;articolo 2, paragrafo 7, qualora violino il diritto comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono.(&#8230;)<br />
Gli Stati membri garantiscono che le procedure di ricorso siano accessibili, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l&#8217;aggiudicazione di un determinato appalto pubblico di forniture o di lavori e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata. In particolare gli Stati membri possono esigere che la persona che desideri avvalersi di tale procedura abbia preventivamente informato l&#8217;autorità aggiudicatrice della pretesa violazione e della propria intenzione di presentare un ricorso».<br />
4. L&#8217;art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 89/665, recita:«1. Gli Stati membri fanno sì che i provvedimenti presi ai fini dei ricorsi di cui all&#8217;articolo 1 prevedano i poteri che permettano di:(&#8230;)<br />b) annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specificazioni tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nei documenti di gara, nei capitolati d&#8217;oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell&#8217;appalto in questione».<br />
<b>B &#8211; Diritto nazionale</b><br />
5. La direttiva 89/665 è stata attuata nell&#8217;ordinamento austriaco con il Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen (Bundesvergabegesetz) 1997 (legge federale del 1997 sull&#8217;aggiudicazione degli appalti pubblici, BGBl. I, 1997/56; in prosieguo: il «BVergG»). Il BVergG prevede l&#8217;istituzione di una Bundes-Vergabekontrollkommission (commissione federale di controllo sull&#8217;aggiudicazione degli appalti pubblici; in prosieguo: la «B-VKK»), e di un Bundesvergabeamt (ufficio federale delle aggiudicazioni).<br />
6. Ai sensi dell&#8217;art. 109 del BVergG la B-VKK è competente, fino all&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto, a conciliare discordanze di valutazione che sorgano tra gli organi di aggiudicazione e uno o più offerenti o concorrenti circa l&#8217;esecuzione della legge federale stessa o dei suoi regolamenti di attuazione (n. 1). Una domanda di intervento da parte della B-VKK dev&#8217;essere presentata alla direzione della stessa nel più breve tempo possibile dopo aver avuto conoscenza della discordanza di valutazione (n. 6). Inoltre l&#8217;amministrazione aggiudicatrice non può procedere all&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto prima che sia trascorso un termine di quattro settimane a decorrere dalla notifica all&#8217;amministrazione aggiudicatrice della richiesta di conciliazione, a pena di nullità della stessa aggiudicazione (n. 8).<br />
7. Ai sensi dell&#8217;art. 113 del BVergG, il Bundesvergabeamt è competente a decidere, su istanza, le procedure di ricorso (n. 1). Fino al momento dell&#8217;aggiudicazione, il Bundesvergabeamt è competente per far cessare violazioni di questa legge federale e dei suoi regolamenti di esecuzione, ad adottare misure transitorie, nonché ad annullare decisioni illegittime dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice (n. 2). Dopo l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto o dopo la conclusione della procedura d&#8217;appalto, il Bundesvergabeamt è competente a stabilire se l&#8217;appalto non è stato aggiudicato al miglior offerente a causa di una violazione della legge federale stessa o dei suoi regolamenti di attuazione (n. 3).<br />
8. L&#8217;art. 115, n. 1, del BVergG stabilisce che un imprenditore che affermi di avere un interesse alla conclusione di un contratto rientrante nella sfera di applicazione della legge federale stessa, può impugnare per illegittimità una decisione adottata dall&#8217;autorità aggiudicatrice nel corso della procedura di aggiudicazione, se dall&#8217;illegittimità fatta valere gli è derivato o rischia di derivargli un danno.<br />
<b>III &#8211; Fatti e procedimento</b><br />
9. Il 27 gennaio 1998 il Bundesministerium für Finanzen (Ministero federale delle Finanze) ha indetto un bando di gara relativo a trasporti aerei non regolari di persone per il governo federale austriaco e per le sue delegazioni, con aerei a reazione e ad elica. La Grossmann Air Service ha presentato un&#8217;offerta per tale gara.<br />
10. Il bando di gara è stato tuttavia revocato il 3 aprile 1998, mentre il 28 luglio 1998 veniva indetta una nuova gara d&#8217;appalto per gli stessi servizi di trasporto aereo. La Grossmann Air Service, pur avendo richiesto i documenti per la gara, ha rinunciato a presentare una nuova offerta.<br />
11. Con lettera 8 ottobre 1998, il governo austriaco informava la Grossmann Air Service della propria intenzione di aggiudicare l&#8217;appalto alla Lauda Air Luftfahrt AG (in prosieguo: la «Lauda Air»). Questa lettera è stata ricevuta dalla Grossmann Air Service il 9 ottobre 1998. Il 29 ottobre 1998 è stato stipulato il contratto con la Lauda Air.<br />
12. Con atto introduttivo in data 19 ottobre 1998, consegnato alla posta il 23 ottobre e pervenuto al Bundesvergabeamt il 27 ottobre 1998, la Grossmann Air Service ha presentato ricorso avverso la decisione dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice di aggiudicare i voli alla Lauda Air, chiedendone l&#8217;annullamento. Essa sosteneva in merito che il bando di gara sin dall&#8217;inizio era stato «tagliato su misura» per un solo offerente, ossia la Lauda Air, di modo che altri interessati a priori non avrebbero avuto alcuna possibilità di ottenere l&#8217;appalto.<br />
13. Con decisione 4 gennaio 1999 il Bundesvergabeamt respingeva il ricorso, ai sensi dell&#8217;art. 115, n. 1 e dell&#8217;art. 113, nn. 2 e 3, del BVerG.<br />
14. Il Bundesvergabeamt era del parere che la Grossmann Air Service non avrebbe sufficientemente dimostrato il proprio interesse all&#8217;aggiudicazione nel suo complesso, in quanto essa non disporrebbe dei tipi più grandi di aerei richiesti e non sarebbe stata pertanto in grado di fornire tutte le prestazioni pretese. Inoltre essa non aveva presentato alcuna offerta per il secondo bando di gara. Del resto il Bundesvergabeamt, dopo l&#8217;avvenuta aggiudicazione, non sarebbe più stato competente ad annullare quest&#8217;ultima.<br />
15. La Grossmann Air Service ha successivamente impugnato tale decisione dinanzi al Verfassungsgerichtshof. Con sentenza 10 dicembre 2001 (B 405/99-9) tale giudice ha annullato la decisione del Bundesvergabeamt per violazione del diritto costituzionalmente garantito ad un procedimento dinanzi al giudice ordinario. Il Verfassungsgericht ha inoltre dichiarato che la mera circostanza che l&#8217;asserita illegittimità dell&#8217;aggiudicazione non sia stata fatta valere dalla Grossmann Air Service in uno stadio precedente della procedura di aggiudicazione non è di per sé sufficiente per constatare la mancanza di un interesse giuridico nella procedura di ricorso.<br />
16. Di conseguenza il Bundesvergabeamt ha proposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali.<br />Questioni pregiudiziali <br />
«1) Se l&#8217;art. 1, n. 3, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CE, che coordina le disposizioni legislative regolamentari e amministrative relative all&#8217;applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, vada interpretato nel senso che qualunque imprenditore che abbia presentato un&#8217;offerta in un procedimento di aggiudicazione o abbia chiesto di partecipare allo stesso sia legittimato a presentare un ricorso. <br />
In caso di soluzione negativa di tale questione:<br />2) Se questa disposizione della direttiva sopra menzionata debba essere interpretata nel senso che un imprenditore detiene o deteneva un interesse ad ottenere un determinato appalto pubblico solo se, oltre a partecipare al procedimento di aggiudicazione, adotta tutte le misure a sua disposizione in base alla normativa nazionale per evitare l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto ad un altro concorrente.<br />3) Se il combinato disposto dell&#8217;art. 1, n. 3, e dell&#8217;art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva, vada interpretato nel senso che ad un imprenditore deve essere giuridicamente consentito presentare un ricorso contro un bando di gara da esso ritenuto illegittimo o discriminatorio, anche quando non è in grado di fornire l&#8217;intera prestazione oggetto della gara e perciò non ha presentato alcuna offerta in tale procedimento di aggiudicazione».<br />
<b>Osservazioni sulle questioni pregiudiziali</b><br />
17. In merito alle prime due questioni il giudice del rinvio ha osservato che la Grossmann Air Service ha lasciato trascorrere un periodo di quattordici giorni, compresi tra la notifica della decisione di aggiudicazione (9 ottobre 1998) e la presentazione del suo ricorso dinanzi al Bundesvergabeamt (23 ottobre 1998), senza essersi rivolta alla B-VKK per chiedere una conciliazione, facendo così scattare il termine di quattro settimane previsto dall&#8217;art. 109, n. 8, del BVerG o, ove siffatta conciliazione non avesse avuto successo, senza adire il Bundesvergabeamt per ottenere provvedimenti provvisori e l&#8217;annullamento della decisione di aggiudicazione. A giudizio del giudice del rinvio è pertanto importante sapere se le condizioni per la presentazione di un ricorso, ai sensi dell&#8217;art. 115, n. 1, del BVerG in combinato disposto con l&#8217;art. 109, n. 1, primo comma, punti 6 e 8, del BVerG, interpretati alla luce dell&#8217;art. 1, n. 3, della direttiva 89/665, debbano essere intese nel senso che ogni offerente, il quale intenda ottenere l&#8217;aggiudicazione di un determinato appalto pubblico oggetto di gara, già solo con ciò dimostri un interesse alla conclusione di un contratto rientrante nell&#8217;ambito di applicazione del Bundesgesetz, oppure se il fatto che non siano stati esperiti tutti i rimedi previsti dal diritto nazionale implichi una perdita di siffatto interesse.<br />
18. Con la terza questione il Bundesvergabeamt fa rilevare che, a giudizio del Verfassungsgericht, come risulta dalla sua sentenza 10 dicembre 2001, in forza dell&#8217;art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 89/665, nell&#8217;ambito della procedura di ricorso devono poter essere soppresse specificazioni discriminatorie. Un&#8217;interpretazione secondo cui l&#8217;accesso alla procedura di ricorso per contestare specificazioni di gara discriminatorie dipende dal fatto che la ricorrente possa soddisfare tali specificazioni può essere incompatibile con la finalità (di diritto comunitario) di garantire una tutela completa ed effettiva in materia di aggiudicazioni. Pertanto un&#8217;impresa di trasporto aereo che sostenga in maniera credibile di essere interessata alla stipulazione di un contratto relativo a voli aerei e che si consideri discriminata dalla forma di aggiudicazione di siffatte prestazioni &#8211; come appalto nel suo complesso &#8211; può avere un interesse giuridico ai sensi dell&#8217;art. 115, n. 1, del BVerG e pertanto il diritto al controllo delle pretese specificazioni illegittime, in quanto altrimenti non potrebbe dimostrare l&#8217;illegittimità &#8211; a suo parere &#8211; dell&#8217;appalto e il conseguente danno che potrebbe derivarne.<br />
19. Su questo sfondo sorge la questione se possa ritenersi che un imprenditore abbia accesso alla procedura di ricorso ai sensi dell&#8217;art. 1, n. 3, della direttiva 89/665, anche quando si rivolge al giudice del ricorso a causa di specificazioni a suo avviso discriminatorie ai sensi dell&#8217;art. 2, n. 1, lett. b), di questa direttiva, e affermi che da ciò derivi o rischi di derivare un danno nei suoi confronti, sebbene non sia in grado di prestare il servizio definito nell&#8217;appalto, motivo per cui non ha presentato un&#8217;offerta nella procedura di aggiudicazione.<br />
<b>Procedimento dinanzi alla Corte</b><br />
20. L&#8217;ordinanza di rinvio è stata depositata nella Cancelleria della Corte il 20 giugno 2002. La Grossmann Air Service, il governo austriaco e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. Durante la trattazione orale, svoltasi il 10 settembre 2003, essi hanno illustrato le loro posizioni.<br />
<b>IV &#8211; Valutazione</b><br />
21. Alla luce di una recente giurisprudenza della Corte, non occorre trattare in dettaglio le prime due questioni. Tali questioni implicano infatti lo stabilire se un imprenditore abbia o abbia avuto interesse all&#8217;aggiudicazione, ai sensi dell&#8217;art. 1, n. 3, della direttiva 89/665, e possa pertanto avvalersi delle procedure di ricorso previste da questa direttiva per poter stabilire l&#8217;illegittimità di un provvedimento di aggiudicazione, anche ove non siano stati esauriti tutti i rimedi giuridici messi a sua disposizione dal diritto nazionale, per evitare che l&#8217;appalto venga aggiudicato ad un terzo.<br />
22. Tali questioni sono state tra l&#8217;altro esaminate di recente nella sentenza Hackemüller (4), e, più in particolare, nella sentenza Fritsch e a. (5).<br />
23. Entrambi i procedimenti vertevano sulla questione se ogni imprenditore che voglia essere preso in considerazione per l&#8217;aggiudicazione di un appalto pubblico possa esperire una procedura di ricorso ai sensi dell&#8217;art. 1, n. 3, della direttiva 89/665. Dalla sentenza Hackemüller risulta che non può essere così e che lo Stato membro può porre l&#8217;ulteriore condizione che la persona interessata sia stata o rischi di essere lesa dalla violazione da essa asserita.<br />
24. La seconda questione è stata esplicitamente risolta nella sentenza Fritsch, in cui veniva in rilievo la questione se il legislatore nazionale possa far dipendere l&#8217;interesse di un offerente ad ottenere l&#8217;aggiudicazione di un determinato appalto pubblico, e quindi la sua legittimazione attiva nelle procedure di ricorso previste dalla direttiva, dalla condizione che egli abbia previamente adito una commissione di conciliazione quale la B-VKK. La Corte ha risolto negativamente la questione. L&#8217;imposizione di una siffatta condizione sarebbe contraria agli obiettivi di rapidità ed efficacia perseguiti dalla direttiva. Vero è che viene riconosciuto che l&#8217;art. 1, n. 3, della direttiva 89/665 lascia espressamente agli Stati membri il compito di determinare le modalità con cui le procedure di ricorso previste da detta direttiva devono essere accessibili a chiunque abbia o abbia avuto un interesse ad ottenere l&#8217;aggiudicazione di un determinato appalto pubblico e sia stato o possa essere stato leso da un&#8217;asserita violazione, ma ciò non li autorizza comunque a dare alla nozione di «interesse ad ottenere un appalto pubblico» un&#8217;interpretazione che possa compromettere l&#8217;effetto utile di detta direttiva. Ciò si verificherebbe ove si considerasse venuto meno l&#8217;interesse di un imprenditore per il motivo che egli abbia omesso di adire in primo luogo una commissione di conciliazione, quale la B-VKK.<br />
25. In entrambe le cause sopra ricordate gli interessati avevano partecipato alla relativa procedura di aggiudicazione, mentre dall&#8217;ordinanza di rinvio emerge che nel caso di specie ciò non è avvenuto. Proprio come la Commissione sono tuttavia del parere che una partecipazione alla procedura di aggiudicazione sia in linea di principio una condizione per poter dimostrare la sussistenza di un interesse all&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto e di un possibile pregiudizio derivante dall&#8217;asserita irregolarità dell&#8217;aggiudicazione stessa. E&#8217; arduo per chi non abbia partecipato alla procedura di aggiudicazione sostenere di avere un interesse a impugnare una pretesa decisione di aggiudicazione illegittima.<br />
26. La terza questione riguarda però una situazione alquanto diversa, in cui per i potenziali interessati ad un&#8217;aggiudicazione non ha senso partecipare alla gara, in quanto le prestazioni richieste sono state specificate in maniera tale che essi a priori non possono soddisfarle. La questione che si pone allora è se in una situazione del genere debba essere possibile proporre direttamente un ricorso avverso le specificazioni discriminatorie.<br />
27. A mio parere la questione va risolta in senso affermativo. Nella sua recente giurisprudenza la Corte ha interpretato estensivamente la nozione di «decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici», utilizzata all&#8217;art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 (6). Dalla formulazione dell&#8217;art. 2, n. 1, lett. b), della detta direttiva emerge inoltre che i poteri giurisdizionali relativi al ricorsi devono comprendere, tra l&#8217;altro quello di «annullare (&#8230;) le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specificazioni tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie (&#8230;)». Mi sembra pertanto incontestabile che le possibilità di ricorso previste dalla direttiva 89/665 ricomprendono anche le decisioni in cui sono definite le prestazioni richieste in una procedura di aggiudicazione.<br />
28. Una siffatta possibilità di ricorso avrebbe comunque una portata pratica alquanto ridotta ove non fosse accessibile alle imprese che, a causa delle specificazioni discriminatorie controverse, fossero a priori escluse dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione. Inoltre in una situazione del genere potrebbe essere eccessivo chiedere loro di compiere ciononostante lo sforzo di presentare un&#8217;offerta, sopportando i costi relativi, solo al fine di poter mantenere il diritto di ricorso avverso le specificazioni di aggiudicazione discriminatorie. Per questo motivo anche queste imprese devono essere considerate, in linea di principio, come interessate alla procedura di aggiudicazione e pertanto legittimate ad avviare una procedura di ricorso.<br />
29. Nella causa principale che sta alla base del presente procedimento vengono in rilievo le specificazioni delle prestazioni richieste. Dato che i diversi elementi dei servizi di trasporto aereo richiesti erano riuniti in un tutt&#8217;unico, la cerchia degli interessati che avrebbero potuto fornire la prestazione globale era fortemente ridotta, mentre potenziali candidati per uno o più elementi di tale tutt&#8217;unico erano esclusi a priori dallo stesso. Dalle considerazioni svolte nel paragrafo precedente consegue che anche questi ultimi devono essere considerati come interessati all&#8217;aggiudicazione e pertanto legittimati al ricorso. La condizione tuttavia è che essi, in assenza di queste asserite specificazioni discriminatorie, sarebbero stati in grado di partecipare alla procedura.<br />
30. Infine osservo ancora che l&#8217;interesse della certezza del diritto impone che questo rimedio giuridico sia esperito il più presto possibile. La presentazione di un siffatto ricorso dopo l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto potrà essere considerata tardiva. Questa decisione è tuttavia rimessa al giudice nazionale.<br />
<b>V &#8211; Conclusione </b></p>
<p>31. Alla luce delle considerazioni che precedono suggerisco alla Corte di risolvere le questioni sollevate nei seguenti termini:<br />&#8211; L&#8217;art. 1, n. 3, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all&#8217;applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici- L&#8217;art. 1, n. 3, della direttiva 89/665/CEE osta a che venga considerato che un imprenditore che abbia partecipato ad un procedimento per l&#8217;aggiudicazione di un appalto pubblico non abbia più interesse all&#8217;aggiudicazione in quanto questi, prima di avviar<br />
&#8211; Il combinato disposto dell&#8217;art. 1, n. 3, e dell&#8217;art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 89/665 va così interpretato nel senso che ad un imprenditore interessato all&#8217;aggiudicazione deve essere giuridicamente consentito presentare un ricorso avverso speci</p>
<p>1: &#8211; Lingua originale: l&#8217;olandese.<br />2: &#8211; GU L 395, pag. 33.<br />3: &#8211; GU L 209, pag. 1.<br />4: &#8211; Sentenza 19 giugno 2003, causa C-249/01, Hackemüller (Racc. pag. I-0000).<br />5: &#8211; Sentenza 19 giugno 2003, causa C-410/01, Fritsch e a. (Racc. pag. I-0000).<br />6: &#8211; Sentenza 18 giugno 2002, causa C-92/00, HI (Racc. pag. I-5553).</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.1399</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-12-2-2004-n-1399/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-12-2-2004-n-1399/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-12-2-2004-n-1399/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.1399</a></p>
<p>Pres. f.f. Restaino, Est. Taglienti; Falli (Avv. Attolino) c. Comune di Roma (Avv. Montanaro) 1. Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni commerciali – Formazione del silenzio assenso per decorrenza del termine previsto dal D.P.R. 407/94 – Mancanza di presupposti oggettivi e soggettivi per l’ottenimento del provvedimento positivo – Esclusione 2. Autorizzazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-12-2-2004-n-1399/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.1399</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. f.f. Restaino, Est. Taglienti; Falli (Avv. Attolino) c. Comune di Roma (Avv. Montanaro)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni commerciali – Formazione del<br />
     silenzio assenso per decorrenza del termine previsto dal D.P.R. 407/94 –     Mancanza di presupposti oggettivi e soggettivi per l’ottenimento del     provvedimento positivo – Esclusione</p>
<p>  2. Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni commerciali – Concessione di<br />
     suolo pubblico quale presupposto necessario per il rilascio di<br />
     autorizzazione commerciale – E’ tale</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di rilascio di autorizzazioni amministrative, per la formazione del silenzio assenso, il combinato disposto degli articoli 21 della legge 241/90 e 3 e 4 del DPR 26 aprile 1992 n. 300, affermano come il silenzio si possa formare solo ove nella domanda sia stato dichiarato il possesso di tutti i requisititi soggettivi e la sussistenza di quelli oggettivi, necessari per l’autorizzazione; in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge, ed il dichiarante può essere anche passibile di sanzione</p>
<p>2. Tra i provvedimenti di concessione di suolo pubblico e quello di rilascio di autorizzazione commerciale, vi è uno stretto collegamento in quanto la possibilità di concedere l’area pubblica è presupposto indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione commerciale in questione.</p>
<p> Con commento dell&#8221;Avv. Stefano Tarullo, <a href="/ga/id/2004/2/1735/d">Disciplina di piano e formazione del silenzio-assenso nelle autorizzazioni commerciali</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla formazione di silenzio-assenso in tema di rilascio di autorizzazioni commerciali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO <br />
SEZIONE SECONDA ter</b></p>
<p>Composta dai magistrati: Consigliere PAOLO RESTAINO Presidente f.f. &#8211; Consigliere ANTONIO AMICUZZI Correlatore &#8211; Consigliere CARLO TAGLIENTI Relatore Ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>Sul ricorso n. 10265 del 1998 proposto da<br />
<b>FALLI SERGIO</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Attolino, presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Roma, via Angelo Bargoni n. 78;</p>
<p align=center>contro </p>
<p><b>il COMUNE di ROMA</b>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Montanaro dell’Avvocatura comunale, presso la quale risulta domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;<br />
per l’annullamento del provvedimento del direttore dell’VIII dipartimento – II U.O. del 27 maggio 1998 n 8774, con il quale è stata negata l’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche in via Regina Elena, prossimità civico 336, lato sinistro;<br />
visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del comune di Roma;<br />
vista la propria ordinanza collegiale n. 2512 del 29 settembre 1998;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
relatore alla pubblica udienza del 12 gennaio 2004 il consigliere Carlo Taglienti;<br />
uditi alla stessa udienza gli avvocati Attolino per il ricorrente e Brigato per il comune resistente;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 15 luglio 1998 e depositato il 31 successivo, il sig. Falli Sergio ha impugnato il provvedimento con il quale il comune di Roma gli ha negato l’autorizzazione commerciale su area pubblica in via Regina Elena.<br />
Premesso di essere iscritto alla camera di commercio industria ed artigianato della provincia di Roma per le tabelle merceologiche IX, X e XIV, prodotti per la persona, per la casa, per lo sport ed il tempo libero e per l’edilizia, e di avere inoltrato ai competenti uffici del comune richiesta di autorizzazione commerciale su area pubblica in data 12 marzo 1998; evidenziato come con nota del 26 maggio 1998 il comune ha risposto negativamente in quanto “l’art. 3 della deliberazione n. 7/96, Piano del commercio su aree pubbliche non prevede, per il primo quadriennio di applicazione dello stesso, il rilascio di alcuna autorizzazione”, il ricorrente deduce, avverso detto atto, le seguenti censure:<br />
1) violazione di legge (art. 1 comma secondo lett. a) della legge 112/91) ed eccesso di potere per violazione e vizi del procedimento, mancata ottemperanza a norme di legge e di regolamento; avvenuta formazione del silenzio assenso: ai sensi dell’art. 20 della lege n. 241/90 e del DPR n. 407/94, trascorsi sessanta giorni dall’istanza, deve ritenersi formato il silenzio assenso sulle domande di autorizzazione della fattispecie in esame; non risulta nemmeno iniziata la dovuta istruttoria; la norma regolamentare comunale riguarda le concessioni di suolo pubblico e non le autorizzazioni commerciali;<br />
2) eccesso di potere per carenza di motivazione: la motivazione è incongrua e contrasta con la mancata istruttoria.<br />
Costituitosi il comune, ha chiesto la reiezione del ricorso.<br />
Con ordinanza collegiale n. 2518 del 29 settembre 1998 è stata respinta l’istanza cautelare.<br />
Con memoria depositata in data 31 dicembre 2003 il comune ha insistito per la reiezione del ricorso, rilevando come nella fattispecie non si sia formato il silenzio assenso per mancanza dei presupposti necessari, e come in ogni caso sia sempre ammesso un provvedimento in autotutela.<br />
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2004 i difensori delle parti hanno concordemente spedito la causa in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in epigrafe viene impugnato un diniego di autorizzazione commerciale su area pubblica, basato sulla norma del Piano comunale del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione n. 7/96, che esclude, per il primo quadriennio di applicazione, il rilascio di alcuna autorizzazione.<br />
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />
1.Con il primo profilo di gravame il ricorrente assume essersi nella fattispecie formato il silenzio assenso, avendo il comune risposto negativamente, trascorsi i sessanta giorni dall’istanza previsti dal DPR n. 407/94; deduce altresì una carenza istruttoria, avendo il comune archiviato la domanda senza ulteriore esame.<br />
Il Collegio ritiene che nella fattispecie non si sia formato il silenzio assenso per decorso del termine previsto nel DPR n. 407/94, di giorni sessanta dalla domanda.<br />
E’ nota la consolidata giurisprudenza che afferma il principio che per la formazione del silenzio è necessaria la sussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, richiesti per l’ottenimento del provvedimento positivo (cfr. ad es TAR Lazio, sez. II ter, 13 febbraio 2003 n. 970; Cons. di Stato sez. V 11 febbraio 1999 n. 145).<br />
Tale giurisprudenza si basa sul combinato disposto degli articoli 21 della legge 241/90 e 3 e 4 del DPR 26 aprile 1992 n. 300, che chiaramente affermano come il silenzio si possa formare solo ove nella domanda sia stato dichiarato il possesso di tutti i requisititi soggettivi e la sussistenza di quelli oggettivi, necessari per l’autorizzazione; in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge, ed il dichiarante può essere anche passibile di sanzione.<br />
Nel caso in esame, come in precedenza detto, sussiste una specifica disposizione del Piano di commercio su aree pubbliche, approvato nel 1996, che esclude la possibilità di rilasciare autorizzazioni o concessioni nel primo quadriennio di vigenza; norma che non risulta contestata nel merito dal ricorrente.<br />Deve pertanto ritenersi mancante uno dei presupposti oggettivi essenziali per la formazione del silenzio assenso.<br />
Circa l’osservazione poi che la norma riguarderebbe le concessioni di suolo pubblico e non le autorizzazioni commerciali, si richiama quanto già affermato da questa stessa sezione in ordine allo stretto collegamento tra i due provvedimenti, esistente nella fattispecie: la possibilità di concedere l’area pubblica è presupposto indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione commerciale in questione (sentenza n 6763/01).<br />
Si assume anche un difetto d’istruttoria, in quanto l’amministrazione non ha effettuato gli adempimenti necessari, previsti nella procedura propria delle autorizzazioni in esame.<br />
Il motivo non ha pregio in quanto, verificata l’impossibilità di rilasciare l’autorizzazione per il divieto dell’atto programmatorio, nessun altro adempimento era necessario per fornire al ricorrente la risposta negativa.<br />
2-Con il secondo motivo si rileva un difetto di motivazione.<br />
Nemmeno tale censura può essere condivisa.<br />
L’atto impugnato richiama espressamente la disposizione del Piano di commercio applicabile nella fattispecie, e ne indica anche sinteticamente il contenuto; non erano necessarie altre parole per comprendere il motivo del diniego.<br />
Il ricorso pertanto non può essere accolto.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda ter, respinge il ricorso in epigrafe;<br />
spese compensate;<br />
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2004.<br />
IL RELATORE IL PRESIDENTE f.f.<br />
(Cons. Carlo Taglienti ) (Cons. Paolo Restaino)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-12-2-2004-n-1399/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.1399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.204</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-12-2-2004-n-204/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-12-2-2004-n-204/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.204</a></p>
<p>Dr.SALVATORE SCHILLACI Presidente &#8211; Dr.PANCRAZIO MARIA SAVASTA Primo Ref. , relatore Poidimani Raffaele contro Prefettura di Siracusa Stranieri – Legalizzazione del lavoro irregolare – Istanza del datore di lavoro ex art. 1 comma 8 D.L. n. 195/2002 conv. in legge n. 222/2002 – Diniego motivato dalla pendenza a carico del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-12-2-2004-n-204/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.204</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-12-2-2004-n-204/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.204</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dr.SALVATORE SCHILLACI Presidente &#8211; Dr.PANCRAZIO MARIA SAVASTA Primo Ref. , relatore  Poidimani Raffaele contro Prefettura di Siracusa</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri – Legalizzazione del lavoro irregolare – Istanza del datore di lavoro ex art. 1 comma 8 D.L. n. 195/2002 conv. in legge n. 222/2002 – Diniego motivato dalla pendenza a carico del lavoratore extracomunitario di una denuncia per delitto non colposo ex art. 468 c.p. – Illegittimità – Interpretazione adeguatrice della norma applicata – Necessità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La legalizzazione del lavoro irregolare, nelle forme e con le modalità di cui all’art. 1 D.L. n. 195/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2002, non è impedita dal fatto che il lavoratore extracomunitario risulti denunciato per un delitto non colposo rispetto al quale sia previsto l’arresto facoltativo in flagranza. L’art. 1 comma 8 lett. c) D.L. n. 195/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2002 deve infatti essere oggetto di un’interpretazione adeguatrice, nel senso che la mera denuncia non può costituire ostacolo alla regolarizzazione del rapporto di lavoro, in ragione sia dei principi costituzionali di uguaglianza e non colpevolezza, sia del rilievo che la norma non si limita a stabilire l’impossibilità della regolarizzazione, ma anche che il proscioglimento del denunciato obbliga, ove non vi siano altri motivi ostativi, all’assenso amministrativo. E’ pertanto illegittimo il provvedimento del Prefetto di Siracusa che rigetta l’istanza di legalizzazione presentata dal datore di lavoro, adducendo a carico del lavoratore extracomunitario la pendenza di una denuncia per il delitto non colposo di cui all’art. 468 c.p.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota dell&#8217;avv. Niccolò Pecchioli <a href="/ga/id/2004/3/1392/d">&#8220;Legalizzazione del rapporto di lavoro e principio di non colpevolezza&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La mera denuncia per un delitto non colposo non costituisce ostacolo alla legalizzazione del rapporto di lavoro del lavoratore extracomunitario</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p>Reg.sent: 204/04<br />
Reg.Gen:5171/2003<br />
<center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della SiciliaSezione staccata di CataniaSECONDA SEZIONE </center></b></p>
<p>adunato in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati: Dr.SALVATORE SCHILLACI Presidente &#8211; Dr.PANCRAZIO MARIA SAVASTA Primo Ref. , relatore &#8211; Dr.MICHELANGELO FRANCAVILLA Ref. ha pronunciato la seguente<br />
<center><b>SENTENZA</center></b></p>
<p>sul ricorso 5171/2003 proposto da:<br />
<b>POIDIMANI RAFFAELE</b><br />
 , rappresentato e difeso da CARUSO AVV. FRANCESCO con domicilio eletto in CATANIA VIA ADUA, 29 presso CARUSO NADIA<br />
<center>contro</center></p>
<p><b>PREFETTURA DI SIRACUSA</b><br />
 rappresentata e difesa da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in CATANIA VIA VECCHIA OGNINA, 149 presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto, prot. n. 282/2003/ELI emesso dal Prefetto di Siracusa in data 25.6.2003, non notificato al ricorrente, con il quale è stata rigettata l’istanza da questi prodotta nei termini intesa a regolarizzare – ai sensi dell’art. 1 D.L. 9.9.2002 n. 195, la posizione del lavoratore subordinato extracomunitario EL HAJRA MOHAMED;</p>
<p>Visto il ricorso introduttivo del giudizio;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,<br />Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del PREFETTURA DI SIRACUSA<br />
Udito nella Camera di Consiglio del 29 Gennaio 2004 il relatore Primo Ref. PANCRAZIO MARIA SAVASTA<br />
Uditi gli avvocati come da verbale;<br />
Vista la documentazione tutta in atti;<br />
Visto l’art 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Visto l&#8217;art. 21 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dall&#8217;art. 3 della L. 21 luglio 2000, n. 205, in base al quale, nella camera di consiglio fissata per l&#8217;esame dell&#8217;istanza cautelare, il Tar può definire il giudizio nel merito, a norma dell’art. 26 della stessa legge n. 1034/1971 (nel testo modificato dalla L. n.205/2000);<br />
Accertata la completezza del contraddittorio e dell&#8217;istruttoria e sentite sul punto le parti costituite;<br />
Premesso quanto rappresentato nell&#8217;atto introduttivo del giudizio, notificato il 14.11.2003 e depositato il 15.12.2003 ;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue</p>
<p><center><b>FATTO E DIRITTO</center></b></p>
<p>I. Il ricorrente, avvalendosi delle disposizioni di cui alla legge 9.10.2002 n.222, ha presentato domanda di legalizzazione di lavoro irregolare a favore di El Hajra Mohamed.<br />
Con decreto, prot. n. 282/2003/ELI del 25.6.2003, il Prefetto di Siracusa ha rigettato detta istanza adducendo, come motivazione, la pendenza a carico del menzionato lavoratore extracomunitario di una denuncia per delitto non colposo di cui all’art. 468 c.p., per il quale è previsto l’arresto facoltativo in flagranza. <br />
Con ricorso, notificato il 14.11.2003 e depositato il 15.12.2003, il ricorrente ha impugnato detto provvedimento.<br />
Il gravame è stato supportato dalle seguenti considerazioni in diritto:<br />
ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 8 DECRETO LEGGE 9.9.2002 N. 195 CONVERTITO IN L.9.10.2002 N. 222.<br />
I provvedimenti impugnati sarebbero fondati su una lettura non corretta della norma calendata, in quanto si riferiscono esclusivamente all’esistenza di una denuncia senza tenere conto della possibilità che, nei tempi richiesti dalla giustizia, il procedimento penale possa concludersi con esiti favorevoli al ricorrente.</p>
<p>II. Il Collegio, come già chiarito in precedenza (cfr. TAR Catania, II, 16.10.2003 n. 1604), ritiene che i rilievi mossi all’operato dell’Amministrazione debbano essere condivisi.<br />
L’art. 1, comma 8, lett. c) della L. 222/2002 stabilisce l’impossibilità della regolarizzazione del rapporto di lavoro ove i lavoratori extracomunitari “risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l&#8217;interessato non lo ha commesso, ovvero nei casi di archiviazione previsti dall&#8217;articolo 411 del codice di procedura penale”. Il dettato normativo, seppur incerto nella sua formulazione, non sembra al Collegio possa interpretarsi secondo l’accezione dell’Amministrazione resistente, posto che lo stesso non si limita a stabilire l’impossibilità di regolarizzazione, ma anche che il proscioglimento del denunciato obbliga, ove non vi siano altri motivi ostativi, all’assenso amministrativo.<br />
La suddetta interpretazione appare quella più corretta, intanto, sotto l’aspetto logico, posto che, aderendo all’impostazione apparentemente letterale seguita dall’Amministrazione, risulterebbero sforniti di tutela tutti gli extracomunitari anche a fronte di strumentali ed infondate denunce, in quanto ritenute, quindi, già sufficienti a paralizzare definitivamente l’interesse alla regolarizzazione.<br />
L’interpretazione prospettata dall’Amministrazione, inoltre, contrasterebbe palesemente con l’art. 3 della Cost., in quanto consentirebbe una disparità di trattamento legata ad eventi del tutto indipendenti dal soggetto interessato.<br />
A tal proposito è sufficiente osservare che l’esito finale negativo del procedimento di legalizzazione, se collegato alla semplice denuncia e non all’esito finale del processo, conduce a penalizzare i “denunciati” che non hanno potuto beneficiare della celebrazione di un processo rapido perché ricadente in Uffici giudiziari particolarmente oberati di lavoro e, quindi, costretti a dare risposte in tempi diluiti.<br />
In altri termini, legare l’ammissione al beneficio (rectius: il mancato “definitivo” diniego) alla rapida definizione positiva del giudizio (unica che potrebbe, secondo l’Amministrazione resistente, caducare l’effetto della denuncia), significa discriminare gli extracomunitari a seconda del ”luogo della celebrazione del processo” e/o delle possibilità dell’organo procedente o di circostanze occasionali quali, ad esempio, il numero dei coindagati (che, se notevole, normalmente comporta difficoltà di accertamento e, quindi, dilatazione dei tempi processuali).<br />
Anche l’iter formativo seguito dalla norma appare confortare tale tesi.<br />
La lettera c) del comma 8 dell’art. 1 della L. 222/2002, nella sua stesura originaria, prima della conversione in legge del d.l. n. 195/2002, non prevedeva l’ipotesi di divieto di diniego di reiezione dell’istanza di legalizzazione legata ai casi di archiviazione previsti dall&#8217;articolo 411 del codice di procedura penale.<br />
L’introduzione di detto inciso, in effetti, appare ricca di significato, ove si osservi che, indipendentemente dalle ipotesi di archiviazione stabilite dal citato art. 411 c.p.p., in detta circostanza, ai sensi del successivo art. 414 c.p.p., è possibile la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni.<br />
Ciò significa che la paralisi del diniego di legalizzazione, diversamente da quanto stabilito nell’impostazione originaria della norma in esame, può essere legata anche a fasi prodromiche del processo non dotate, quindi, dell’idoneità di acquisire il crisma di definitività, collegato unicamente dalla sussistenza di un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l&#8217;interessato non lo abbia commesso. <br />
Detta interpretazione appare, in ultimo, coerente con l’art. 27 della Costituzione, posto che la pendenza del procedimento penale, per altro senza l’acquisizione della qualifica di imputato, non sembra consentire effetti negativi “definitivi”, sia pur nei confronti dello straniero.<br />
Con detta affermazione il Collegio non intende concludere che al Legislatore, in dipendenza del dettato costituzionale sopra richiamato, sia preclusa di per sé la possibilità di impedire effetti favorevoli a spessore esclusivamente amministrativo (quale si configura il caso per cui è ricorso) nelle ipotesi in cui vi siano procedimenti penali in corso.<br />
La Sezione, però, osserva che, accogliendo l’interpretazione fornita dall’Amministrazione con il provvedimento impugnato, verrebbe rovesciato il principio contenuto in detta norma, secondo cui l’imputato (ed in questo caso, si ribadisce, trattandosi di mera denuncia, addirittura in asseza dell’acquisizione di detta qualifica) si presume innocente sino alla condanna definitiva.<br />
Conclusivamente, il Collegio ritiene che una interpretazione adeguatrice al chiaro dettato costituzionale dell’art. 1, comma 8, della L. 222/2002 conduca, senza necessità di remissione degli atti al Giudice delle Leggi, all’accoglimento del gravame e, quindi, all’annullamento degli atti impugnati.<br />
La novità della questione suggerisce di compensare integralmente tra le parti le spese ed onorari del giudizio.</p>
<p><center><b>P.Q.M.</center></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia &#8211; Sezione staccata di Catania &#8211; Sezione seconda accoglie il ricorso in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 29.1.2004.</p>
<p>L&#8217;Estensore Il Presidente <br />
F.to Pancrazio Maria Savasta F.to Salvatore Schillaci</p>
<p>Depositata nella Segreteria<br />
del T.A.R.- Sez. di Cataniaoggi 12-02-2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-12-2-2004-n-204/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.204</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.66</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-2-2004-n-66/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-2-2004-n-66/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-2-2004-n-66/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.66</a></p>
<p>Pres. P.G. Lignani, Est. P.F. Ungari Marco Muscettola (Avv.ti V. Tocchio e E. Bocchini) c. la Commissione esaminatrice per gli esami di avvocato, sessione 2002, istituita presso la Corte d’Appello di Perugia (Avv. Distrettuale dello Stato), Avvocato e procuratore – Esami- Punteggio numerico e onere motivazionale- Insufficienza in assenza di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-2-2004-n-66/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.66</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-2-2004-n-66/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.66</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P.G. Lignani, Est. P.F. Ungari Marco Muscettola (Avv.ti V. Tocchio e E. Bocchini) c. la Commissione esaminatrice per gli esami di avvocato, sessione 2002, istituita presso la Corte d’Appello di Perugia (Avv. Distrettuale dello Stato),</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Avvocato e procuratore – Esami- Punteggio numerico e onere motivazionale- Insufficienza in assenza di criteri precostituiti.</p>
<p>Avvocato e procuratore – Esami – Punteggio numerico e onere motivazionale – L’art. 23 R.D. n. 37/1934 alla luce dell’art. 3 L. 241/1990.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’esternazione di un voto numerico, al pari di quella di un giudizio di valore sintetico (come quelli espressi con gli aggettivi “sufficiente, buono, ottimo” ovvero “basso, medio, alto”) può essere sufficiente ad adempiere l’onere di motivazione soltanto laddove la commissione abbia precostituito criteri di valutazione atti a rendere significativo un giudizio che, altrimenti (cioè, qualora inteso autonomamente, al di fuori di un sistema di riferimento precostituito), risulta apodittico e privo di alcun significato condivisibile al di fuori della percezione del soggetto che lo ha formulato, e quindi di alcun significato oggettivo e sindacabile.</p>
<p>2. Non può considerarsi ostativo all’adempimento dell’onere motivazionale il disposto dell&#8217;art. 23 del R.D. 37/1934 n. 37, come modificato dalla legge 242/1988, laddove prevede per gli esami in questione l’assegnazione del voto numerico; è evidente, infatti, che tale disposizione deve essere interpretata alla luce dei principi sopra ricordati e della generale previsione contenuta nell’art. 3 della legge 241/1990.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/2/1393/d">nota dell&#8217;avv. Leonardo Bonechi</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l’attribuzione di un punteggio numerico senza predeterminazione dei criteri di valutazione è insufficiente a rispettare l’obbligo di motivazione canonizzato dall’art. 3 L. 241/1990</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </center></b></p>
<p><center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale dell&#8217;Umbria</center></b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<center><b>SENTENZA</center></b></p>
<p>sul ricorso n. 337/2003, proposto da<br />
<b>Marco MUSCETTOLA</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Tocchio ed Evandro Bocchini ed elettivamente domiciliato in Perugia presso lo studio dell’avv. Giuseppe Caforio, alla Via del Sole n. 8;</p>
<p><center>CONTRO</center></p>
<p>la <b>Commissione esaminatrice per gli esami di avvocato</b>, sessione 2002, istituita presso la Corte d’Appello di Perugia, in persona del presidente pro-tempore, ope legis rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, anche domiciliataria alla Via degli Offici n. 14;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento con il quale è stata negata al ricorrente l’ammissione alle prove orali e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale (compreso il verbale riguardante la correzione delle prove scritte del ricorrente e l’attribuzione del relativo punteggio);</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione statale intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del giorno 5 novembre 2003 la relazione del Dott. Pierfrancesco Ungari e udite le parti come da verbale;<br />Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:</p>
<p><center><b>FATTO E DIRITTO</center></b></p>
<p>1. Il ricorrente ha sostenuto le prove scritte degli esami per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati, sessione 2002, presso la Corte d’Appello di Perugia, riportando il punteggio di 25 in ognuno dei tre elaborati (diritto civile, diritto penale, atto giudiziario).<br />
Impugna la conseguente non ammissione agli orali, deducendo vizi di violazione dell’art. 3 della legge 241/1990, dell’art. 17 bis del R.D. 37/1934, difetto di motivazione, eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.<br />
Lamenta in sostanza che la mera attribuzione di un punteggio numerico, non preceduta dalla fissazione di criteri di valutazione né accompagnata da ulteriori indicazioni o annotazioni grafiche (come nel caso di specie), non è idonea a motivare il provvedimento, non consentendo al candidato di ricostruire l’iter logico seguito dalla commissione e promuoverne eventualmente il sindacato giurisdizionale, né di trarre utili indicazioni per indirizzare le scelte future.</p>
<p>2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, sulla base del prevalente orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato.</p>
<p>3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.</p>
<p>3.1. Com’è noto, riguardo alla questione della idoneità delle valutazioni espresse esclusivamente mediante voti numerici a costituire adempimento dell’onere motivazionale, si contrappongono due orientamenti.<br />
Il primo, per lungo tempo prevalente nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (tanto che viene dato per consolidato anche nelle “istruzioni” alle Commissione esaminatrici &#8211; cfr. nota del Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, prot. 3/10435/02/11 in data 14 novembre 2002), è quello invocato dall’Avvocatura dello Stato; secondo tale orientamento, nei giudizi sulle prove di concorso o di esame, scritte ed orali, l’onere della motivazione è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione, valutazione priva di valenza schiettamente provvedimentale (cfr., tra le tante, Cons. Stato, IV, 1 febbraio 2001, n. 367; 29 ottobre 2001, n. 5635; 2 luglio 2002, n. 3610; VI, 5 novembre 2002, n. 6040; A.G., 9 novembre 1995, n. 120).<br />
Il secondo, sostenuto negli anni più recenti dalla giurisprudenza dei T.A.R., afferma invece l’insufficienza della mera valutazione numerica e la necessità di una apposita motivazione, posto che il punteggio costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio valutativo e risulta inadeguato a porre il candidato in condizioni di conoscere i motivi sottesi al giudizio di segno negativo (cfr., tra le tante, TAR Lombardia, III, 3 giugno 1998, n. 1157; TAR Veneto, I, 21 gennaio 2002, n. 137). A confutazione delle ragioni poste a fondamento dell’orientamento tradizionale, viene in particolare sottolineato che: il voto numerico non può contenere in sé la sua motivazione e pertanto, in assenza di indicazioni ulteriori, non è possibile sindacare il contenuto del giudizio; l’art. 3 della legge 241/1990 non riguarda la sola attività provvedimentale bensì anche quella di giudizio, avendo portata applicativa ampia e contenendo per di più un espresso riferimento alla materia dei pubblici concorsi, mentre le relative eccezioni sono espressamente indicate; soprattutto, l’efficacia e la speditezza dell’attività amministrativa, in relazione al principio costituzionale di buon andamento, possono comunque essere salvaguardate mediante un&#8217;applicazione ragionevole dell&#8217;obbligo di motivazione, tenendo conto della concorrente sussistenza di altri fattori (tra cui il carattere più o meno puntuale dei criteri di valutazione prefissati, l&#8217;impiego di segni di correzione degli elaborati, etc.).</p>
<p>3.2. Il Collegio rileva che, recentemente, anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato è stato valorizzata detta possibilità di verificare in concreto e con specifico riferimento alle ulteriori indicazioni rinvenibili nel procedimento, la sufficienza motivazionale del voto numerico.<br />
In particolare, una recente decisione (Cons. Stato, VI, 30 aprile 2003, n. 2331), concernente un concorso pubblico a posti di ricercatore universitario, ha affermato l’obbligo di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica. Ciò, sottolineando che l’obbligo di far luogo alla motivazione delle valutazioni concorsuali o di gara è imposto dalla necessità di tener fede al principio, affermato a livello costituzionale, che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere, non escluso circa i profili della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle stesse valutazioni: controllo difficile da assicurare in presenza del solo punteggio numerico e in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto alla formulazione di un giudizio negativo. Al candidato va, infatti, assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la Commissione ritiene sia incorso, sì da poter valutare la fruibilità di un ricorso giurisdizionale. In conclusione, la decisione puntualizza che “Il rispetto dei principi suddetti impone, allora -tanto più in seno a procedure aventi le connotazioni illustrate, rispetto alle quali non è peraltro neanche consentito invocare insormontabili ragioni pratiche di speditezza- che al punteggio numerico si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo; tra questi, in specie, in uno alla formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla Commissione, l’apposizione di note a margine dell’elaborato, o, comunque, l’uso di segni grafici che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla Commissione. Si tratta di soluzione intermedia che pare coniugare con il rispetto dei principi enunciati le pur importanti ragioni di natura pratica, spesso addotte a sostegno dell’orientamento che considera sufficiente il mero punteggio numerico: ragioni come noto relative alla speditezza delle operazioni concorsuali ed idoneative, spesso connotate dal numero elevato dei partecipanti. Ed invero, la mera sottolineatura dei brani censurati o l’indicazione succinta delle parti della prova contenenti lacune, inesattezze o errori non pare rappresentare, infatti, anche nelle procedure caratterizzate dall’elevato numero dei candidati, un comportamento inesigibile dai componenti delle commissioni giudicatrici” (in senso analogo, in precedenza, cfr. C.si., sez. consult., 3 giugno 1999, n. 237).<br />
Nella stessa direzione si muovono altre pronunce relative a valutazioni nell’ambito dei procedimenti di appalto (cfr. Cons. Stato, V, 6 ottobre 2003, n. 5899; VI, 10 gennaio 2003, n. 67).<br />
3.3. Il Collegio ritiene di aderire all’orientamento menzionato al punto precedente, definito “intermedio” dalle stesse pronunce ivi riportate.Del resto, questo Tribunale ha già affermato (cfr. sent. 14 febbraio 2003, n. 73) che l’esternazione di un voto numerico, al pari di quella di un giudizio di valore sintetico (come quelli espressi con gli aggettivi “sufficiente, buono, ottimo” ovvero “basso, medio, alto”) può essere sufficiente ad adempiere l’onere di motivazione soltanto laddove la commissione abbia precostituito criteri di valutazione atti a rendere significativo un giudizio che, altrimenti (cioè, qualora inteso autonomamente, al di fuori di un sistema di riferimento precostituito) risulta apodittico e privo di alcun significato condivisibile al di fuori della percezione del soggetto che lo ha formulato, e quindi di alcun significato oggettivo e sindacabile.<br />
Va anche precisato che non può considerarsi ostativo, a tal fine, il disposto dell&#8217;art. 23 del R.D. 37/1934 n. 37, come modificato dalla legge 242/1988, laddove prevede per gli esami in questione l’assegnazione del voto numerico; è evidente, infatti, che tale disposizione deve essere interpretata alla luce dei principi sopra ricordati e della generale previsione contenuta nell’art. 3 della legge 241/1990.</p>
<p>3.4. Applicando i predetti principi al caso in esame, va osservato che la Commissione si è limitata ad indicare i “criteri di valutazione che devono essere tenuti presenti nella correzione dei compiti … : 1) chiarezza ed esattezza di esposizione e di terminologia; 2) coincisione ed efficacia dell’esposizione; 3) conoscenza dei principi generali di diritto riconducibili all’istituto o agli istituti oggetto dei temi di prova; …” e così via (cfr. verbale in data 16 gennaio 2003).<br />
Ma in tal modo non risultano predeterminati in maniera sufficientemente rigida e stringente i criteri di giudizio, posto che – in assenza di qualsiasi nota, segno grafico o ulteriore elemento esplicativo, a margine degli elaborati o altrove- non è possibile raccordare ai suddetti criteri i voti attribuiti, e desumere alcun elemento in ordine a quali aspetti o parte degli elaborati siano stati ritenuti carenti, e sulla base di quali dei criteri rilevanti.<br />
Pertanto, in tale contesto concreto, l’adempimento dell’obbligo motivazionale non può ritenersi assolto con il mero punteggio numerico.<br />
4. Dall’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento del provvedimento di non ammissione impugnato.<br />
L’Amministrazione è tenuta a rinnovare la valutazione degli elaborati del ricorrente, in forma coerente con i principi sopra affermati.<br />
Sussistono giustificati motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.</p>
<p><center> <b> P.Q.M.</center><b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo dell&#8217;Umbria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2003, con l&#8217;intervento dei magistrati: <br />
Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente<br />
Avv. Annibale Ferrari Consigliere<br />
Dott. Pierfrancesco Ungari Consigliere, estensore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-2-2004-n-66/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.66</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.67</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-2-2004-n-67/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-2-2004-n-67/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-2-2004-n-67/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.67</a></p>
<p>Pres. P. G. Lignani Est. P. Ungari Umbria Olii S.p.a. (Avv. G. La Spina) c. il Comune di Campello sul Clitunno (Avv. M.. Marcucci) Ambiente – prelievi da scarichi industriali ex art. 50 D.Lgs. n. 152/1999 – diritto di partecipazione dell’interessato alle operazioni di analisi – sussistenza In tema di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-2-2004-n-67/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.67</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-2-2004-n-67/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.67</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. G. Lignani Est. P. Ungari Umbria Olii S.p.a. (Avv. G. La Spina) c. il Comune di Campello sul Clitunno (Avv. M.. Marcucci)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – prelievi da scarichi industriali ex art. 50 D.Lgs. n. 152/1999 – diritto di partecipazione dell’interessato alle operazioni di analisi – sussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di prelievi da scarichi industriali, la facoltà del privato di presenziare alle analisi può essere sacrificata solo ove non sussistano garanzie contro pratiche elusive illecite ovvero nel caso in cui le analisi stesse siano ripetibili; solo in presenza di tali presupposti è consentito derogare ai principi generali del contraddittorio e della partecipazione dell’interessato a procedimenti suscettibili di concludersi con provvedimenti a lui sfavorevoli.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/2/1394/d">nota dell&#8217;Avv. Leonardo Bonechi</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il principio del contraddittorio trova applicazione anche in sede di analisi di campioni prelevati da scarichi industriali</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </center> </b></p>
<p><center><b>Il Tribunale Amministrativo dell&#8217;Umbria </center></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<center><b>S E N T E N Z A</center></b></p>
<p>sul ricorso n. 155/2003 proposto dalla<br />
<b>UMBRIA OLII S.P.A.</b>, con sede in Campello sul Clitunno, in persona del rappresentante legale Giorgio Del Papa, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe La Spina, anche domiciliatario in Perugia, alla Via Baglioni n. 36;</p>
<p><center>C O N T R O</center></p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Campello sul Clitunno</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Marcucci, anche domiciliatario in Perugia, alla Via Fani n. 14;</p>
<p>&#8211; l’<b>Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbria</b>, Dipartimento provinciale di Perugia, Sezione territoriale di Spoleto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento <br />
&#8211; del provvedimento del Responsabile dell’Area edilizia ed urbanistica del Comune di Campello sul Clitunno prot. 899 in data 27 gennaio 2003, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, ivi compresa la nota dell’A.R.P.A. Umbria prot. FO<br />
&#8211; del provvedimento del Responsabile dell’Area edilizia ed urbanistica del Comune di Campello sul Clitunno prot. 3295 in data 2 aprile 2003 nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, ivi compresa la nota dell’A.R.P.A. Umbria prot. comu</p>
<p>Visto il ricorso ed il ricorso per motivi aggiunti con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2003, data per letta la relazione del Cons. Pierfrancesco Ungari, udite le parti come da verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:</p>
<p><center><b>FATTO E DIRITTO</center></b></p>
<p>1. La società ricorrente esercita attività di commercializzazione dell’olio di oliva e di raffinazione degli olii di oliva lampanti nell’impianto ubicato in zona industriale del Comune di Campello sul Clitunno.<br />
Analisi effettuate dall’A.R.P.A. sui campioni prelevati nel corso di un sopralluogo in data 24 ottobre 2002 (cfr. nota di comunicazione prot. FO/1990/OUT in data 2 dicembre 2002) hanno rilevato il superamento del limite di cui alla Tabella 3, Allegato 5, del d.lgs. 152/1999 per il parametro grassi ed olii animali/vegetali (concentrazione rilevata: 2.100 mg/l, a fronte di un limite tabellare di 40 mg/l).<br />
Con provvedimento prot. 899 in data 27 gennaio, il Comune, sulla base di tale accertamento, ha diffidato la ricorrente ad adeguare il proprio scarico al suddetto limite previsto dalla legge, ad effettuare, nell’arco di dieci giorni, due campionamenti per la ricerca del suddetto parametro inquinante, e ad inviare alla A.R.P.A. i certificati analitici relativi a tali prelievi.<br />
Il provvedimento dispone la trasmissione alla procura della Repubblica, ipotizzando il reato di cui agli artt. 54 e 59, comma 5, del d.lgs. 152/1999.</p>
<p>2. La ricorrente impugna il provvedimento, unitamente all’accertamento sottostante, deducendo censure così sintetizzabili:<br />
<br /> &#8211; in violazione degli artt. 50 del d.lgs. 152/1999, 15 della legge 689/1981, 223 delle disp. att. c.p.p., dell’art. 7 della legge 241/1990, nonché dell’art. 24 Cost., non è stato dato il necessario preavviso del prelievo e dell’esecuzione delle analisi, onde consentire la partecipazione dell’interessato alle operazioni, che sono invece avvenute in totale assenza del contraddittorio;<br />
<br /> &#8211; il campionamento è avvenuto in violazione dell’Allegato 5, Tabella 3, suindicata, posto che è stato effettuato un solo prelievo, mentre i limiti tabellari sono riferiti ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore o addirittura, in relazione alle caratteristiche del ciclo produttivo, in tempi più lunghi;<br />
<br />&#8211; conseguentemente, non può essere contestato il reato di cui agli artt. 54 e 59, comma 5, del d.lgs. 152/1999, posto che, inoltre, la fattispecie penale presuppone che il superamento del limite riguardi sostanze altresì incluse nella Tabella 5;<br />
&#8211; dagli scarichi della ricorrente (cfr. relazione del prof. Fedeli, depositata) è assente la benché minima traccia di grassi ed olii animali/vegetali.</p>
<p>3. Con provvedimento prot. 3295 in data 2 aprile 2003, il precedente provvedimento veniva riformato sul punto dell’ipotesi di reato e veniva irrogata la sanzione amministrativa di cui all’art. 54, comma 1, del d.lgs. <br /> 152/1999, nella misura di 2.582,28 Euro.<br />
La ricorrente, mediante motivi aggiunti, impugnava detto provvedimento, riproponendo le censure concernenti le modalità procedimentali e tecniche dell’accertamento, e deducendo ulteriori censure così sintetizzabili:<br />
&#8211; la competenza, ai sensi dell’art. 56 del citato d.lgs., è della regione;<br />
&#8211; contrariamente a quanto affermato nel provvedimento, non sussiste, ai sensi dell’art. 56, ultimo comma, del citato d.lgs., la possibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 16 della legge 689/1981.</p>
<p>4. Il Comune di Campello sul Clitunno si è costituito in giudizio, controdeducendo puntualmente.<br />
Il ricorso è parzialmente fondato, nei sensi e limiti appresso indicati.</p>
<p>4.1. Dal verbale delle operazioni di prelevamento campioni (effettuate dai tecnici dell’A.R.P.A., unitamente ai Carabinieri della Stazione di Campello) n. 71 in data 24 ottobre 2003, si evince che:<br />
<br />&#8211; il prelievo è stato effettuato presso un pozzetto di prelievo posto nel punto di immissione della fognatura comunale esternamente alla recinzione dell’insediamento produttivo e situato a valle dell’impianto stesso (pozzetto, secondo quanto precisato nella nota in data 2 dicembre 2003, indicato al punto 3 dell’autorizzazione allo scarico prot. 6569 in data 15 novembre 1999, rilasciata alla ricorrente dal Comune di Campello sul Clitunno);<br />
<br />&#8211; “al fine di evitare modifiche delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico” è stato effettuato in assenza di rappresentanti dell’impresa e che questi sono stati avvisati subito dopo e sono subito intervenuti, prendendo visione del campione prelevato, che è stato poi sigillato e numerato in loro presenza.<br />
<br />&#8211; agi stessi è poi stata comunicata la possibilità di presenziare alle analisi, presso il laboratorio A.R.P.A. di Perugia, nel giorno e nell’ora che saranno comunicate a cura del laboratorio stesso.</p>
<p>4.2. La ricorrente sottolinea, con memoria in data 4 dicembre 2003, che nella zona vi sono altre attività produttive, così da adombrare la possibilità che nel pozzetto utilizzato per il campionamento recapitino anche scarichi altrui; inoltre, afferma che l’aspetto del campione lascia intendere che nell’effettuare la raccolta del campione sia stato raschiato il fondo del pozzetto.<br />
In ordine ai controlli, l’articolo 28, comma 3, prevede che “Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 3 dell’articolo 34, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo”. L’articolo 34, comma 3, primo periodo, prevede a sua volta che “per le acque di processo contenenti le sostanze delle tabelle 3/a e 5 dell’allegato 5, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo”.<br />
Il d.lgs. 152/1999, così, recepisce in sostanza le soluzioni interpretative che la Corte di Cassazione aveva fornito, con riferimento alla previgente legge 319/1976 (legge Merli), sulla collocazione topografica del punto di prelievo.<br />
Il punto di prelievo deve essere individuato in un sito che si trovi dopo il sistema di depurazione (non avrebbe evidentemente senso prelevare il campione in un punto della linea dello scarico in cui gli effluenti non abbiano ancora subito gli effetti positivi della tecnologia impiegata per abbattere la presenza di sostanze inquinanti); nell’ipotesi generale, questo sito deve collocarsi subito a monte del punto di immissione (e quindi, anche in un punto non attiguo all’impianto di depurazione, laddove le esigenze funzionali e la struttura dell’impianto lo richiedano); in quella speciale (relativa alla presenza di sostanze inquinanti più allarmanti), il sito è invece arretrato subito dopo l’uscita dal depuratore o (qualora lo stabilimento ne sia sprovvisto) dallo stabilimento, così escludendo (per rendere più agevole l’individuazione di eventuali diluizioni, vietate ai sensi dell’art. 28, comma 5, o comunque di interventi elusivi) la possibilità di un’ubicazione periferica.<br />In entrambi i casi, viene presupposta la predisposizione del pozzetto di prelievo, la sua indicazione formale già nell’autorizzazione allo scarico, e la sua accessibilità.<br />
Laddove detta indicazione non sia rinvenibile, ovvero il campionamento non sia concretamente praticabile nel pozzetto indicato, tale mancanza costituisce un’omissione ad un obbligo di legge e pertanto (sempre secondo l’orientamento della Cassazione, sopraricordato) il punto di prelievo verrà individuato in base alla scelta del tecnico incaricato del campionamento, sulla base dei criteri predetti.<br />
Ciò, anche con riferimento alla previsione generale dell’articolo 50, secondo il quale “Il soggetto incaricato del controllo è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all&#8217;accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l&#8217;accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico”.<br />
Ebbene, nel caso in esame il pozzetto nel quale sono stati prelevati i campioni deve ritenersi (anche per la mancanza di contrarie deduzioni) quello indicato nell’autorizzazione n. 6569/1999 come deputato al campionamento (cfr. quanto precisato al precedente punto 4.1.), la cui tenuta e manutenzione rientrava nella disponibilità e responsabilità della ricorrente.<br />
Per quanto attiene alla difformità dei campionamenti rispetto alle modalità indicate al punto 1.2. della tabella 3 dell’allegato 5, citata, va richiamato l’orientamento secondo il quale, in tema di analisi di reflui, la omessa adozione del campionamento medio non inficia di per sé l’efficacia delle analisi; infatti, diversamente, non si comprenderebbe come sarebbe possibile individuare il superamento dei valori limite in una immissione occasionale che, in ipotesi, potrebbe durare meno del tempo previsto per il c.d. campionamento medio (in tal senso, Cass. pen., III, 17 dicembre 1999, n. 1773, ove si sottolinea anche che il consolidato principio secondo il quale, nella scelta del metodo di campionamento dei reflui sussiste una discrezionalità tecnica, così che la indicazione di effettuare le analisi su un campione medio ha carattere direttivo e non precettivo, in quanto il tipo di campionamento è correlato non solo alle caratteristiche del ciclo produttivo, ma anche ai tempi, ai modi, alla portata ed alla durata dello scarico, non deve essere modificato alla luce del d.lgs. 152/1999).<br />
Fermo restando la rilevanza di dette modalità per la configurabilità del reato previsto dall’art. 59, comma 5 (cfr., nel senso del necessario rispetto, Cass. pen., III, 7 luglio 2000, n. 9140), l’orientamento indicato merita adesione.Pertanto, dato che la ricorrente non ha argomentato alcunché in ordine ad una eventuale scarsa significatività, in relazione alle caratteristiche specifiche del ciclo produttivo e dello scarico, del campionamento effettuato in modo istantaneo, tale modalità non costituisce vizio dell’accertamento.<br />
In conclusione sul punto, le censure concernenti l’ubicazione e le modalità tecniche di raccolta del campione non possono inficiare le operazioni svolte dai tecnici dell’A.R.P.A.</p>
<p>4.3. La stessa ricorrente riconosce che, sulla base del citato art. 50, il prelievo ed il campionamento possono avvenire anche in assenza della parte interessata, al fine di conseguire un risultato certamente attendibile.<br />
D’altra parte, non viene contestato che i campioni raccolti, sigillati e numerati alla presenza di rappresentanti della ricorrente, contengano effettivamente acque prelevate nel pozzetto di cui sopra.<br />
La censura che investe i profili procedimentali dell’accertamento tecnico è invece fondata per quanto attiene alla possibilità concreta di presenziare alle analisi (ed eventualmente, giovandosi di tecnici di fiducia, svolgere osservazioni critiche sulla metodologia utilizzata e sugli esiti rilevati).<br />
Detta possibilità non può essere sacrificata, per due ordini di ragioni:<br />
&#8211; in questo caso, non sussistono le esigenze di certezza e di garanzia contro pratiche elusive illecite (la prassi ha non di rado registrato il ricorso a deviazioni o diluizioni degli scarichi, attivate in occasione dei controlli), che sole possono far de<br />
&#8211; le analisi costituiscono accertamenti irripetibili, non fosse altro che per il fatto di richiedere (anche laddove il superamento dei limiti tabellari riguardi parametri relativi a sostanze non degradabili e ci si trovi pertanto in presenza di campioni d<br />
Del resto, proprio in forza delle garanzie di difesa nei riguardi della esecuzione delle analisi, la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità, tra l’altro, degli art. 28, comma 3, e 50, e delle norme dell&#8217;allegato 5 del d.lgs. 152/1999, sollevata in riferimento agli art. 3 e 24, comma 2, Cost., nella parte in cui dette norme di legge non prevedono la facoltà di chiedere analisi di revisione (sent. 25 luglio 2001, n. 296).<br />Ma nel caso in esame, la possibilità di partecipazione, pur preannunciata nello stesso verbale del campionamento, non può considerarsi concretizzata, mancando non soltanto la prova, ma anche una contraria deduzione in ordine a quanto perentoriamente affermato dalla ricorrente circa l’omessa comunicazione della data e dell’ora stabilite per l’effettuazione delle analisi, da parte del laboratorio incaricato, o, comunque, dell’Amministrazione interessata.</p>
<p>4.4. In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso, il provvedimento prot. 899/2003 dev’essere annullato per vizio dell’accertamento tecnico presupposto, assorbite le restanti censure non esaminate.</p>
<p>4.5. Quanto al provvedimento prot. 3295/2003, che irroga la sanzione pecuniaria, è fondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla difesa del Comune.<br />
A tale conclusione si giunge considerando che:<br />
&#8211; ai sensi dell’art. 56, comma 2, del d.lgs. 152/1999, avverso le ordinanze-ingiunzioni relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 del medesimo articolo (vale a dire le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Testo Unico), è esperibil<br />
<br />&#8211; il provvedimento impugnato è sostanzialmente riconducibile a tale categoria, consistendo (per la parte che qui interessa, mentre avverso la parte che annulla parzialmente il precedente la ricorrente non ha evidentemente interesse a ricorrere) nella irrogazione di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Testo Unico (secondo cui “Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell’effettuazione di uno scarico ovvero di una immissione occasionale, supera i valori limite … è punito con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni”).<br />
&#8211; l’attribuzione dell’impugnazione avverso le sanzioni pecuniarie all’A.G.O. è coerente con il criterio tradizionalmente accolto dalla giurisprudenza amministrativa che, ai fini del riparto di giurisdizione in materia, distingue tra sanzioni ripristinator<br />
Considerato che il provvedimento indica erroneamente la possibilità di impugnazione dinanzi al T.A.R., va da sé che dinanzi all’A.G.O. la ricorrente potrà richiedere la remissione in termini per errore scusabile, al fine di far valere il vizio di incompetenza del Comune.</p>
<p>4.6. Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.</p>
<p><center><b>P.Q.M.</center> </b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo dell&#8217;Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. 899/2003, mentre lo dichiara inammissibile per quanto concerne l’impugnazione del provvedimento prot. 3295/2003.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2003 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente<br />
Avv. Annibale Ferrari Consigliere<br />
Dott. Pierfrancesco Ungari Consigliere, estensore.</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE<br />
F.to Pierfrancesco Ungari F.to Pier Giorgio Lignani<br />
IL SEGRETARIO<br />
F.to Lucia Matteucci</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-2-2004-n-67/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.67</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.1395</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-12-2-2004-n-1395/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-12-2-2004-n-1395/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.1395</a></p>
<p>Pres. f.f. Restaino, Est. Taglienti Security Service S.r.l. (Avv. Presutti) c. Soc. Met.ro., (Avv. Venchi e Di Luccio), Comune di Roma (Avv. Graziosi) e nei confronti della Italpol s.r.l., Istituto di vigilanza “Città di Roma” s.r.l. e della Mondialpol Roma s.r.l., 1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-12-2-2004-n-1395/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.1395</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-12-2-2004-n-1395/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.1395</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. f.f. Restaino, Est. Taglienti<br /> Security Service S.r.l. (Avv. Presutti) c. Soc. Met.ro., (Avv. Venchi e Di Luccio), Comune di Roma (Avv. Graziosi) e nei confronti della Italpol s.r.l., Istituto di vigilanza “Città di Roma” s.r.l. e della Mondialpol Roma s.r.l.,</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa &#8211; Istanza di rinnovo del contratto &#8211; Obbligo di valutazione – Violazione dell’art. 44 della legge n. 724/94 – Esclusione – Inapplicabilità della norma agli enti pubblici economici o alle società di diritto privato, anche eventualmente ad intero capitale pubblico &#8211; E’ tale</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Applicazione dell’art. 11 del d.leg.vo n. 158/95 &#8211; Invio del bando all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali U.E. e successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale italiana – Pubblicazione che non può aver luogo prima della spedizione del bando all’Ufficio comunitario – Conseguenze – Applicabilità della disciplina per i servizi di sicurezza in genere – Sussiste</p>
<p>3. Processo – Processo amministrativo – Motivi aggiunti di ricorso – Identità delle parti tra i vari giudizi – Parziale identità delle parti e parziale connessione soggettiva – Ammissibilità del ricorso – Sussiste – Notifica del ricorso ai soggetti coinvolti solo con i motivi aggiunti – Fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il disposto normativo di cui all’art.44 della legge 724/94 prevede la sua applicabilità alle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Talché le società di diritto privato, anche eventualmente ad intero capitale pubblico, sono escluse dal novero delle pubbliche amministrazioni in senso proprio, analogamente del resto agli enti pubblici economici, pure espressamente esclusi, avendo la norma ricompresso solo quelli qualificati “non economici”.</p>
<p>2. Nel caso in cui con l’indizione della gara venga espressamente richiamato, per il criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 23 comma 1 lettera b) del decreto n. 157/95, stando al disposto dell’art.1 del decreto n. 158/95 che individua l’ambito oggettivo di applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, anche di servizi, per i c.d. settori esclusi, ed al disposto dell’art. 2 comma 1 lett.b), che individua l’ambito soggettivo, deve trovare applicazione anche l’art. 11 del d.leg.vo n. 158/95 il quale prevede l’invio del bando all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione europea, nonché la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale italiana, che non può aver luogo prima della spedizione del bando all’Ufficio comunitario suddetto.</p>
<p>3. L’identità delle parti tra i vari giudizi connessi non deve essere vista in senso assoluto, in quanto la lettera della norma, che fa riferimento alle “stesse parti” del ricorso introduttivo, deve essere intesa nel senso di stesse parti principali (ricorrente e pubblica amministrazione) dovendo una interpretazione meramente letterale soggiacere ad una interpretazione logica, che abbia riguardo alla ratio della norma, tendente, come detto a favorire la concentrazione dei giudizi, a vantaggio anche della loro celerità. Ne deriva che i soggetti coinvolti solo con i motivi aggiunti dovranno essere raggiunti dalla notifica presso i loro domicili reali o sedi legali, non risultando un procuratore già costituito in giudizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sull’applicabilità dell’art. 44 della legge n. 724/94 agli enti pubblici economici o privati in tema di rinnovazione dei contratti e sulla possibilità di deroga all’obbligo di inoltro alla Comunità del bando di gara; nonché sull’estensibilità con motivi aggiunti all’aggiudicatario del ricorso originariamente proposto solo contro il bando di gara</span></span></span></p>
<hr />
<p><center> <b> REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b> </center><br />
<center> <b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
SEZIONE SECONDA ter </b> </center></p>
<p>Composta dai magistrati: Cons. PAOLO RESTAINO Presidente f.f. &#8211; Cons. ANTONIO AMICUZZI Correlatore &#8211; Cons. CARLO TAGLIENTI Relatore Ha pronunciato la seguente<br />
<center> <b>S E N T E N Z A </b> </center></p>
<p>Sul ricorso n. 7378/2003 proposto dalla<br />
 <b>Security Service s.r.l.</b>, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Avilio Presutti, presso il quale ha eletto domicilio in Roma, piazza di San Salvatore in Lauro n. 10;<br />
<center> contro  </center></p>
<p>&#8211; <b>Metropolitana di Roma – Me.tro. s.p.a.</b> , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Maria Adelaide Venchi e Marina Di Luccio, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Roma, via dei Rogazioni</p>
<p>&#8211;  <b>Il Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Graziosi ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale, in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;<br />
&#8211; La Regione Lazio, in persona del Presidente della giunta regionale, non costituita in giudizio;<br />
e nei confronti<br />
&#8211; della <b>Italpol – Inchieste Speciali s.r.l.</b> , dell’Istituto di vigilanza “Città di Roma” s.r.l., della Mondialpol Roma s.r.l., nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti, in raggruppamento temporaneo d’imprese, rappresentate e difese dall’a</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della delibera del Consiglio d’Amministrazione della Me.tro. s.p.a. n. 87 del 9 luglio 2003 di indizione della licitazione privata<br />
per l’assegnazione <br />
del servizio di vigilanza armata delle sedi Me.tro. e rigetto implicito dell’istanza di rinnovo ex art. 44 della legge n. 724/94 del rapporto in essere con la ricorrente;<br />
&#8211; della lettera d’invito approvata con la stessa deliberazione;<br />
&#8211; del capitolato speciale di gara;<br />
&#8211; del disciplinare di gara;<br />
&#8211; dell’art. 5 del “Regolamento delle spese”;<br />
&#8211; della deliberazione di aggiudicazione provvisoria assunta dalla Commissione di aggiudicazione nella seduta del 22 ottobre 2003, nonché dei provvedimenti assunti dalla medesima Commissione e dai “tecnici” nel corso delle operazioni di gara;<br />
&#8211; degli atti di nomina della equipe di tecnici;<br />
&#8211; dell’aggiudicazione definitiva avvenuta con delibera del Consiglio d’amministrazione n. 114 del 29 ottobre 2003;<br />
nonché<br />
<br />per la condanna al risarcimento del danno;<br />
visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio, nonchè le memorie della resistente e dei controinteressati;<br />
visti i motivi aggiunti depositati in data 10.11.2003 e 28.11.2003;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
relatore alla pubblica udienza del 12 gennaio 2004 il consigliere Carlo Taglienti;<br />
uditi alla stessa udienza gli avvocati delle parti, come da verbale d’udienza;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
<center> <b>FATTO </b> </center></p>
<p>I^- Con ricorso notificato il 16 luglio 2003 e depositato il 17 successivo la Security Service s.r.l. ha impugnato la delibera del Consiglio d’amministrazione della Metro s.p.a. del 9 luglio 2003 con la quale è stata indetta una gara a licitazione privata per l’assegnazione del servizio triennale di vigilanza delle proprie sedi, con implicito diniego di rinnovo del servizio alla ricorrente; sono stati altresì impugnati: la lettera d’invito, il capitolato speciale, il disciplinare di gara e ogni altro atto connesso. Viene infine avanzata domanda di risarcimento del danno per equivalente.<br />
Premette infatti la Security Service di aver svolto per il triennio 2000-2003, con contratto scadente il 31 ottobre 2003, il suddetto servizio di vigilanza armata delle sedi della Metro in Roma; di aver chiesto con nota del 19 maggio 2003 il rinnovo del contratto alla società qui resistente e di non avere ricevuto alcuna risposta, sino alla deliberazione impugnata, costituente evidente implicita reiezione dell’istanza di rinnovo contrattuale.<br />
Deduce:<br />
violazione dell’art. 44 della legge n. 724/94 e della legge n. 241/90: la mancata valutazione della proposta, contenente elementi migliorativi, rende illegittima la ricerca, tramite gara, di altro rapporto contrattuale; <br />
violazione dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 157/95 e dell’art. 11 del decreto legislativo n. 158/95: il bando di gara non è stato inviato alla Comunità europea per la pubblicazione sulla Gazzetta:, pur essendo state invitate tutte le ditte autorizzate dal prefetto di Roma, la gara ben poteva avere un ambito ultraprovinciale, e comunque l’oggetto del servizio comprende attività che non richiedono l’autorizzazione prefettizia; <br />
consentire la partecipazione a raggruppamenti temporanei d’impresa è contrario alla decisione 28 settembre 1999 dell’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato; <br />
illegittimamente il disciplinare di gara, al punto 11.7.1, assegna un elevato numero di punti a qualità soggettive dell’impresa e non al merito oggettivo dell’offerta; nessun punteggio, in buona sostanza è destinato a valutare direttamente la qualità del servizio vero e proprio.<br />La ricorrente avanza anche richiesta generica di risarcimento del danno per equivalente.<br />
Costituitasi la Metro s.p.a. ha preliminarmente esposto nel dettaglio le vicende pregresse all’indizione della gara, evidenziando come la ricorrente, aggiudicatasi nel 1999 analoga gara con offerta inferiore alle tariffe approvate dal prefetto, chiese in corso di rapporto l’adeguamento a dette tariffe, ricevendo il diniego della Metro; come con la nota 19 maggio 2003 avanzò proposta transattiva per un parziale adeguamento del prezzo, senza ottenere risposta.<br />
Ha quindi preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse, non risultando, alla data di proposizione dello stesso, la partecipazione della ricorrente alla gara; ne ha quindi sostenuto l’infondatezza per i seguenti motivi: l’art. 44 della legge n. 724/94 non è applicabile alle società di capitali, ma solo alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 29/93; la norma deve comunque considerarsi abrogata; non trova applicazione la legge n. 241/90 perché non vi è una esplicita istanza della ricorrente; il bando non è stato trasmesso alla Comunità in quanto la gara non ha rilevanza europea, potendo partecipare solo imprese italiane, essendo presupposto indispensabile l’autorizzazione prefettizia; l’Autorità Garante per il mercato e la concorrenza ha ritenuto possibile la partecipazione di raggruppamenti anche alle procedure concorsuali per l’affidamento di servizi di vigilanza; i criteri per la valutazione delle offerte sono conformi all’art. 23 del decreto legislativo n. 157/95, anche in considerazione del fatto che oggetto dell’appalto è non solo la vigilanza, ma anche la manutenzione di impianti tecnologici e le eventuali migliorie degli stessi.<br />
Si è costituito in giudizio anche il comune di Roma.</p>
<p>II^- Con atto notificato nei giorni 28-31 ottobre 2003, con il quale sono state chiamate in giudizio anche le imprese controinteressate, aggiudicatarie in raggruppamento temporaneo della licitazione, sono stati prodotti “motivi aggiunti” che hanno aggredito, oltre gli atti già impugnati, anche la delibera di aggiudicazione provvisoria adottata dalla Commissione di aggiudicazione nella seduta del 22 ottobre 2003, nonché ogni altro atto di gara, compresi quelli adottati dai “tecnici” ed il provvedimento di nomina degli stessi.<br />
La ricorrente, premesso di aver ottenuto punti 83,830, mentre la gara è stata aggiudicata al raggruppamento controinteressato con un punteggio di 91,429, svolge con maggiore ampiezza di argomentazioni le stesse censure già avanzate nel ricorso introduttivo, aggiungendo quella relativa all’illegittimità delle disposizioni del disciplinare di gara, e delle relative operazioni, che consentono ad una “equipe di tecnici” di valutare l’offerta tecnica e di attribuire il punteggio, contrastando ciò con i principi giurisprudenziali che impediscono di delegare ad altri soggetti le valutazioni proprie della commissione di aggiudicazione.<br />
Circa la partecipazione in raggruppamento d’imprese, la ricorrente evidenzia l’effetto perverso qui verificatosi per avere il disciplinare previsto l’attribuzione di un notevole numero di punti ai requisiti soggettivi dei partecipanti, con conseguente sommatoria dei punti attribuiti alle singole società del raggruppamento; evidenzia anche la specifica violazione dell’art. 23 del decreto legislativo n. 157/95 riscontrabile nella disposizione contenuta al punto 11.7.1 del disciplinare di gara, relativamente alla valutazione dell’offerta tecnica.<br />
Con memoria del 13 novembre 2003, predisposta per l’udienza del 24 successivo, la resistente Metro, premesso che medio tempore è avvenuta anche l’aggiudicazione definitiva che la ricorrente non ha impugnato, e che il nuovo appalto ha avuto inizio, estende l’eccezione d’inammissibilità del ricorso introduttivo anche ai motivi aggiunti, che appunto devono ritenersi, in quanto accessori, conseguentemente inammissibili; essi sono poi inammissibili anche in quanto motivi nuovi, deducibili con l’atto introduttivo; evidenzia come la ricorrente non abbia una posizione differenziata in quanto l’istanza di rinnovo non poteva comunque essere accolta, comportando un aggravio e non un risparmio di spesa; che comunque la Metro non avrebbe potuto superare l’obbligo di indire una nuova gara; che erano state invitate alla gara stessa tutte le imprese in possesso dell’autorizzazione del prefetto di Roma, talchè non era necessaria la pubblicazione del bando; che i raggruppamenti sono espressamente consentiti anche in base ad una circolare del Ministero dell’Interno; che i punteggi previsti dal disciplinare al punto 11.7.1 riguardano il merito tecnico dell’offerta; che la commissione dei tecnici è prevista dall’art. 5 del Regolamento per le spese della Metro; che tale commissione ha svolto un lavoro tecnico istruttorio per la commissione aggiudicatrice; che non sussiste alcun presupposto per la responsabilità aquiliana della resistente.<br />
Si è costituito in giudizio anche il raggruppamento aggiudicatario, con separati atti delle tre società formanti il r.t.i. <br />
Con memoria predisposta per l’udienza del 24 novembre 2003 le tre società eccepiscono l’inammissibilità dell’impugnativa per carenza d’interesse, non essendo ancora avvenuta l’aggiudicazione definitiva, nonché l’inammissibilità dei motivi aggiunti, come strumento processuale, in quanto la causa non è tra le identiche parti individuate nel ricorso introduttivo, che non è stato appunto notificato alle controinteressate; deducono nel merito l’infondatezza del gravame per i seguenti motivi: l’art. 44 della legge n. 724/94 non è applicabile alla Metro ma solo alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 29/93; l’offerta era comunque in aumento e non comportava quindi un risparmio; inammissibile deve ritenersi la censura di mancata pubblicazione del bando, in quanto la ricorrente è stata invitata a partecipare alla gara; tutte le imprese di vigilanza della provincia di Roma sono state comunque invitate; non ha rilievo la questione del raggruppamento e della possibilità per altre ditte di partecipare per lo svolgimento di servizi non di stretta vigilanza, in quanto il bando prevedeva che comunque tutti i partecipanti dovevano essere in possesso dell’autorizzazione prefettizia; inammissibile la censura relativa alla “equipe di tecnici” in quanto detta commissione è espressamente prevista dall’art. 5 del Regolamento per le spese, non impugnato; comunque la ricorrente si aggiudicò il servizio in base alla stessa procedura; il regolamento prevede tre distinte commissioni ed affida a quella tecnica la valutazione dell’offerta tecnica; il Ministero dell’Interno ha ritenuto ammissibili a queste gare i raggruppamenti d’impresa, in ipotesi di grande ampiezza delle aree da vigilare; il punto 11.7.1 del disciplinare riguarda il merito tecnico dell’offerta e non i requisiti soggettivi dei partecipanti; l’oggetto del servizio non richiedeva particolari specificazioni trattandosi di attività di vigilanza ad opera di guardie giurate; sulle migliorie e sulle modalità di effettuazione della manutenzione vi era invece necessità di specifica valutazione (punto 11.7.2).<br />
Con breve memoria la ricorrente ha contestato l’eccezione d’inammissibilità dei motivi aggiunti, con i quali in pendenza di giudizio, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 205/2000, devono essere impugnati tutti gli atti connessi al giudizio introduttivo; ad essi non si può pertanto estendere l’eventuale inammissibilità del ricorso introduttivo; in ogni caso i motivi aggiunti, avendo tutti i requisiti formali e sostanziali di un ricorso (procura, notifica al domicilio eletto ed alla sede legale, impugnazione di tutti gli atti di gara) possono considerarsi autonomo gravame.<br />
III^- Con ulteriori motivi aggiunti, notificati nei giorni 24-27 novembre, sono stati nuovamente impugnati tutti gli atti di gara, unitamente all’aggiudicazione definitiva, avvenuta con deliberazione del Consiglio d’amministrazione del 29 ottobre 2003 n. 114.<br />
Dopo aver trascritto il testo del ricorso introduttivo, la ricorrente reitera le censure già avanzate, contestando le difese avversarie: è errato sostenere che non vi sia stata una proposta di rinnovo del contratto da parte della Security Service (lettera 19 maggio 2003), comunque in base alla norma l’Amministrazione deve valutare la convenienza di un eventuale rinnovo anche a prescindere dall’istanza dell’interessato; l’offerta comportava un notevole risparmio rispetto ai costi dell’attuale aggiudicazione; potendo partecipare raggruppamenti, ed essendo previsti ben 30 punti su 50 per aspetti non riguardanti strettamente la vigilanza, alla gara avrebbero potuto partecipare ditte diverse da quelle espressamente invitate, anche a livello europeo; la commissione dei tecnici è illegittima per le attribuzioni valutative e, se del caso, l’impugnativa viene estesa anche all’art. 5 del Regolamento per le spese; il premio ai requisiti soggettivi è amplificato con l’ammissione del raggruppamento; v’è comunque una distorsione della concorrenza; lo scrutinio non ha riguardato il merito tecnico dell’offerta.<br />
Viene qui reiterata la richiesta di risarcimento del danno.<br />
Con memoria predisposta per l’udienza del 12 gennaio 2004 la Metro si è in particolare soffermata sulle eccezioni di inammissibilità: inammissibili anche i secondi motivi aggiunti per inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio e perché la causa non è tra le stesse identiche parti; inammissibile la censura sulla commissione tecnica per mancata corretta impugnativa dell’art. 5 del Regolamento delle spese. Ha quindi ampiamente argomentato per dimostrare che le valutazioni tecniche effettuate riguardavano il merito dell’offerta tecnica.<br />
Anche il raggruppamento aggiudicatario ha presentato memoria, ribadendo le ragioni già svolte ed evidenziando l’inammissibilità dell’ultima censura per genericità e mancata dimostrazione dell’interesse.<br />
Con memoria del 5 gennaio 2004 la ricorrente ha replicato, richiamando in particolare un recente arresto giurisprudenziale che ammette l’estensione, tramite motivi aggiunti, del gravame riguardante un bando di gara, all’atto di aggiudicazione; si è quindi soffermata sulla censura riguardante i punteggi attribuiti ai requisiti soggettivi e la mancata valutazione del merito tecnico dell’offerta.<br />
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2004 i difensori delle parti hanno concordemente spedito la causa in decisione.<br />
<center> <b>DIRITTO </b> </center></p>
<p>Il ricorso in epigrafe si compone di un atto introduttivo, con il quale sono stati impugnati la delibera di indizione della gara a licitazione privata per l’appalto del servizio di vigilanza armata, la lettere d’invito, il capitolato speciale ed il disciplinare di gara, e di due distinti atti con i quali sono stati notificati motivi aggiunti, e tramite i quali sono stati contestati gli ulteriori atti della procedura, ed in particolare le valutazioni dell’offerta tecnica in quanto effettuate dalla commissione tecnica e l’aggiudicazione provvisoria, prima, e quella definitiva, poi.<br />
1-Preliminarmente il Collegio deve prendere in esame l’eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, avanzata sotto diversi profili sia dalla resistente che dalle società controinteressate.<br />
Prima di esaminare i singoli profili il Collegio ritiene utile premettere alcune considerazioni in ordine all’istituto dei motivi aggiunti, come disciplinato ora dall’art. 1 della legge 21 luglio 2000 n. 205, che modifica l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.<br />
Come noto prima della riforma, in base a costruzione giurisprudenziale uniforme, i motivi aggiunti consentivano di ampliare la causa pretendi , coinvolgendo profili di illegittimità dell’atto impugnato non noti al momento della proposizione del ricorso, fermo restando il petitum originale, costituito dal provvedimento o dai provvedimenti aggrediti con l’atto introduttivo.<br />
Al chiaro fine di concentrare il giudizio e risolvere la questione complessiva con unica sentenza, viene introdotta la citata norma con la legge n. 205/2000 che impone di impugnare con motivi aggiunti tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all’oggetto del ricorso stesso: in sostanza si adotta per legge lo strumento processuale prima rimesso alla discrezionalità del giudice, della riunione dei ricorsi connessi, onde pervenire alla loro soluzione con unica sentenza.<br />
La norma pertanto consente di ampliare nell’ambito dello stesso giudizio anche il petitum sostanziale, inserendo la richiesta di annullamento di nuovi atti.<br />
Sotto un profilo formale si ha quindi un giudizio unico, talchè deve ritenersi ammessa la notifica dei motivi aggiunti nel domicilio eletto delle parti già costituite; ma sotto un profilo sostanziale si ha una unificazione per legge di ricorsi autonomi, con applicazione quindi dei principi già affermati in ordine alla connessione. Ciò in particolare significa che la identità delle parti tra i vari giudizi connessi non deve essere vista in senso assoluto, ben potendo il giudice, prima della riforma, riunire giudizi in cui vi fosse solo una parziale identità delle parti, e quindi una parziale connessione soggettiva.<br />
La lettera della norma, che fa riferimento alle “stesse parti” del ricorso introduttivo, deve pertanto essere intesa nel senso di stesse parti principali (ricorrente e pubblica amministrazione) dovendo una interpretazione meramente letterale soggiacere ad una interpretazione logica, che abbia riguardo alla ratio della norma, tendente, come detto a favorire la concentrazione dei giudizi, a vantaggio anche della loro celerità.<br />
Appare ovvio che i soggetti coinvolti solo con i motivi aggiunti dovranno essere raggiunti dalla notifica presso i loro domicili reali o sedi legali, non risultando un procuratore già costituito in giudizio; ciò tuttavia appare sufficiente per il loro inserimento nel processo pendente, con obbligo di esaminare tutti gli atti depositati, ivi compreso l’atto introduttivo a loro non notificato. Trattandosi di richiesta di annullamento di nuovi atti sarà verosimilmente necessaria una specifica procura speciale, ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26 giugno1924 n.1054.<br />
Su tali posizioni di principio risulta essere anche la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V^ 21 novembre 2003 n. 7632), citata dalla ricorrente.<br />
1.1-Venendo quindi agli specifici profili di inammissibilità, premesso come essi appaiano tutti infondati, il Collegio valuta non condivisibile il primo, afferente al mancato interesse ad impugnare l’atto di indizione della licitazione privata per non risultare la ricorrente tra i partecipanti, per i seguenti motivi.<br />
In primo luogo risulta chiaramente dagli atti che la ricorrente, alla quale era stato affidato il servizio per il triennio pregresso, aveva avanzato specifica richiesta di rinnovo del contratto; a prescindere quindi dalla fondatezza o meno della richiesta, tuttavia non può negarsi che essa aveva un interesse specifico a contestare l’atto con il quale implicitamente si dava risposta negativa alla sua istanza: quindi a contestare la delibera per il fatto stesso di aver ritenuto necessario bandire nuova gara.<br />
Per quanto concerne poi le censure riguardanti le modalità di svolgimento della gara stessa, l’interesse alla decisione emerge chiaramente dall’iter processuale successivo alla proposizione del ricorso, risultando che la ricorrente ha partecipato alla gara e non ha ottenuto l’aggiudicazione dell’appalto, e con motivi aggiunti ha impugnato sia l’aggiudicazione provvisoria che quella definitiva.<br />
Considerata l’unitarietà processuale del ricorso, che si compone anche dei motivi aggiunti, apparirebbe tecnicamente errato dichiarare inammissibile il solo atto introduttivo, perché al momento della sua proposizione non risultava la partecipazione della ricorrente alla gara, oltre che irragionevole, considerata la sussistenza dell’interesse sostanziale al momento della proposizione dei motivi aggiunti; e la giurisprudenza ha fatto salvo l’interesse a ricorrere quanto all’impugnativa dell’atto presupposto segua quella dell’atto definitivo, concretizzante la lesione.<br />
In disparte poi l’assoluta inutilità di una pronuncia d’inammissibilità del solo atto introduttivo, quando, soprattutto con i secondi motivi aggiunti, aventi tutte le caratteristiche formali e sostanziali di un nuovo ricorso, sono state riproposte tutte le censure contenute nell’atto introduttivo stesso.<br />
1.2-La resistente vorrebbe poi far discendere dall’inammissibilità del ricorso introduttivo anche quella dei motivi aggiunti, intimamente ed indissolubilmente accessori al ricorso principale.<br />
Come si è in parte già detto, i motivi aggiunti proposti ai sensi dell’art. 1 della legge n.205/2000 hanno natura sostanziale di ricorso autonomo in quanto richiedono la caducazione di nuovi atti, ed hanno altresì una autonomia sostanziale anche sotto il profilo dell’interesse; inoltre comportando la richiesta di caducazione dell’atto terminale della procedura, attribuiscono interesse anche ai profili annullatori dell’atto presupposto, ove impugnato autonomamente, ovvero in un primo tempo nell’ambito del processo unitario delineato dalla novella del 2000. Ciò vale sia con riferimento all’impugnazione del bando e della disciplina di gara, che a quella dell’aggiudicazione provvisoria ad opera della commissione.<br />
Diversa era la situazione dei motivi aggiunti ante riforma, in quanto, non coinvolgendo la caducazione di nuovi atti, ma solo diversi profili annullatori dello stesso, aggredito col ricorso introduttivo, non potevano essi modificare la situazione dell’interesse sostanziale a ricorrere se l’atto impugnato comunque non poteva comportare una lesione dell’interesse del ricorrente; in quel caso l’inammissibilità del ricorso per mancanza d’interesse alla caducazione dell’atto travolgeva necessariamente i motivi aggiunti, che costituivano semplicemente profili d’illegittimità la cui proposizione tardiva era ammessa dall’ordinamento.<br />
Anche tale profilo d’inammissibilità deve pertanto essere rigettato.<br />
1.3-Si assume poi che la ricorrente non poteva utilizzare lo strumento processuale dei motivi aggiunti perché l’impugnazione dei nuovi atti coinvolgeva soggetti non presenti nel giudizio, secondo il ricorso introduttivo.<br />
In primo luogo si osserva che, come detto, soprattutto i secondi motivi aggiunti, che incardinano in maniera inconfutabile l’interesse a ricorrere in quanto impugnano l’atto di aggiudicazione definitiva, presentano i requisiti formali e sostanziali di un autonomo ricorso, essendo muniti di procura speciale ed essendo stati notificati a tutte le parti nel domicilio eletto e nella sede legale ; inoltre contengono integralmente il ricorso introduttivo e reiterano tutte le censure già svolte.<br />
Ma soprattutto si richiama quanto in precedenza detto al punto 1, che cioè l’identità delle parti tra ricorso introduttivo e motivi aggiunti non può essere intesa in senso assoluto, stante la ratio della novella, come del resto ha recentemente affermato il Consiglio di Stato sez.V (7632/2003 cit) che ha ritenuto estensibile con motivi aggiunti all’aggiudicatario il ricorso originariamente proposto solo contro il bando di gara.<br />
Esclusa quindi la fondatezza dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, si valuteranno in sede di esame delle singole censure le analoghe eccezioni rivolte alle stesse.<br />
2-Nel merito il ricorso merita accoglimento in quanto appaiono fondate alcune delle censure svolte, come di seguito si dirà.<br />
2.1-Con la prima censura si assume l’illegittimità della delibera di indizione della licitazione privata, per violazione dell’art. 44 della legge n. 724/94, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto previamente valutare, dando esplicito conto di tale esame, la proposta della ricorrente di rinnovo del contratto in essere; ed anzi, in base alla norma, avrebbe dovuto esperire, anche a prescindere da una proposta, ogni utile tentativo per verificare la possibilità di rinnovo a condizioni migliorative con la stessa ditta già contrattualmente impegnata.<br />
La censura non appare fondata.<br />
Il citato art. 44 ha sostituito l’art. 6 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, relativo a “contratti pubblici”.<br />
Il secondo comma di detto art. 6, come sostituito, in effetti prevede che “entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione”.<br />Ma il primo comma, che delinea l’ambito di applicazione della normativa, afferma che “le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni”.<br />
Detto secondo comma dell’art.1 recita “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.<br />
Appare quindi evidente che le società di diritto privato, anche eventualmente ad intero capitale pubblico, sono escluse dal novero delle pubbliche amministrazioni in senso proprio, analogamente del resto agli enti pubblici economici, pure espressamente esclusi, avendo la norma ricompresso solo quelli qualificati “non economici”.<br />
La società Metro non aveva quindi alcun obbligo di valutare la possibilità di rinnovare il contratto con la ricorrente a condizioni di “convenienza”.<br />
In disparte la circostanza che la proposta di rinnovo fatta dalla ricorrente con la nota del 19 maggio 2003 comportava chiaramente un aumento di spesa rispetto al costo del contratto in essere, irrilevante essendo, ai fini dell’eventuale applicabilità della norma in esame, la circostanza che con la nuova gara i costi sono aumentati anche rispetto all’offerta della ricorrente.<br />
2.2-Con la seconda censura si evidenzia la violazione degli articoli 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, ed 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158, in quando il bando di gara non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.<br />
2.2.1-Viene avanzata l’eccezione di inammissibilità della censura per difetto d’interesse, in quanto la ricorrente è stata invitata alla gara e vi ha regolarmente partecipato.<br />
Tale rilievo non appare condivisibile.<br />
Trattasi di censura tipicamente strumentale, tendente alla caducazione dell’intera procedura, avanzata da soggetto che non è risultato aggiudicatario della gara e che dalla ripetizione della stessa può trarre l’eventuale beneficio dell’aggiudicazione.<br />
2.2.2-La censura nel merito è fondata.<br />
In primo luogo deve escludersi ogni dubbio sull’applicabilità alla fattispecie della disciplina di derivazione comunitaria.<br />
In primo luogo la stessa delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 87 del 9 luglio 2003, di indizione della gara, richiama espressamente, per quanto attiene al criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 23 comma 1 lettera b) del decreto n. 157/95.<br />
Stando peraltro al disposto dell’art.1 del decreto n. 158/95, che individua l’ambito oggettivo di applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, anche di servizi, per i c.d. settori esclusi, ed al disposto dell’art. 2 comma 1 lett.b), che individua l’ambito soggettivo, deve confermarsi il suddetto convincimento. <br />
Del resto anche nel “Regolamento per le spese” della stessa Metro, è chiaramente prevista l’applicabilità del decreto legislativo n. 158/95.<br />
Avendo poi riguardo, in particolare all’art. 7 comma 1 lettera c) ed alle prestazioni elencate nell’allegato XVI-B, si può riscontrare che alla cat. 23 è espressamente indicato il servizio di sicurezza ( eccettuati i servizi con furgone blindato). Pertanto la normativa nazionale di derivazione comunitaria ha già valutato come, in linea generale, non sussistano ragioni per escludere tali servizi dalle gare comunitarie; contrariamente a quanto espressamente previsto per gli appalti esclusi da dette gare, di cui all’art. 8, nell’ambito dei quali ad es. figurano quelli dichiarati segreti o la cui esecuzione richieda misure particolari di sicurezza, ma conformemente alle disposizioni vigenti in materia.<br />
Per quanto riguarda poi il valore dell’appalto, indicato nella delibera d’indizione della gara presuntivamente in euro 31.800.000,00, esso appare di gran lunga superiore alla soglia comunitaria, come individuata dall’art. 9 stesso decreto.<br />
Deve pertanto ritenersi che alla procedura concorsuale in questione sia applicabile la normativa del decreto legislativo n. 158/95 e, per quanto espressamente richiamata, quella del decreto legislativo n. 157/95.<br />
Deve quindi trovare applicazione anche l’art. 11 del d.leg.vo n. 158/95 il quale prevede l’invio del bando all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione europea, nonché la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale italiana, che non può aver luogo prima della spedizione del bando all’Ufficio comunitario suddetto.<br />
Del resto lo stesso Regolamento per le spese della Metro prevede all’art. 3 la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della CE e su quella italiana, per le gare di forniture e servizi di rilevanza europea (comma 3).<br />Nel caso in esame è pacifico tra le parti che nessuno dei due suddetti adempimenti è stato effettuato.<br />
La stazione appaltante giustifica tale comportamento con il fatto che la gara doveva essere riservata solo agli istituti di vigilanza in possesso dell’autorizzazione del Prefetto di Roma e che tutte le imprese in possesso di tale autorizzazione sono state direttamente invitate.<br />
La giustificazione non appare accettabile, sia perché la normativa sopra richiamata non consente una tale deroga all’obbligo di inoltro alla Comunità del bando di gara, prevedendo invece che anche i servizi di sicurezza in genere sono soggetti a detta disciplina, sia perché proprio la limitazione della procedura concorsuale alle imprese italiane (addirittura a livello provinciale) poteva essere contestata nel merito dalla Commissione. Si richiama a tal proposito una decisione della Corte di giustizia CE (27 settembre 1988 n. 194) che su ricorso della Commissione CE ha sospeso l’aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici per violazione della disposizione sulla pubblicità delle gare, già contenuta nella direttiva del Consiglio CE n. 71/305, nel caso in cui la mancata pubblicazione non sia stata dovuta a ragioni imprevedibili che hanno determinato una assoluta urgenza; fattispecie non verificatasi nel caso in esame. <br />
Né, conclusivamente sul punto, la fattispecie in esame rientra tra le ipotesi previste dall’art. 13 del decreto legislativo n. 158/95 che consentono una procedura negoziata senza pubblicazione del bando.<br />
Ad avviso del Collegio pertanto il bando di gara doveva essere inviato all’Ufficio per le pubblicazioni della Unione europea, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana.<br />
2.3-Con il terzo profilo di gravame la ricorrente contesta la clausola di bando che ha consentito di partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo d’imprese.<br />
Tale censura non appare condivisibile.<br />
Premesso che nessuna specifica disposizione viene invocata a sostegno della suddetta tesi, il Collegio rileva come non appaia illogico, per servizi di vigilanza su aree molto estese, consentire a più istituti raggruppati di partecipare alla gara.<br />
La ricorrente invoca una decisione dell’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato (28 dicembre 1999) che ha segnalato la possibile violazione della normativa sulla concorrenza di quelle clausole di bando che ammettono la partecipazione di raggruppamenti temporanei d’impresa nel caso in cui le singole imprese avrebbero potuto partecipare individualmente alla gara in considerazione della loro dimensione e della capacità produttiva disponibile; mentre non vi è questione se trattasi di imprese che operano in fasi differenziate di una stessa filiera.<br />
Ma il caso di specie è assimilabile all’ipotesi di partecipazione “integrativa”, se non con riguardo alla qualità del servizio offerto, quanto meno alle dimensioni di quello da svolgere.<br />
Peraltro, come di seguito si dirà, la partecipazione di più imprese in raggruppamento non deve influire minimamente sulla valutazione dell’offerta tecnica.<br />
2.4-Con il quarto gravame si evidenzia la violazione dell’art. 23 del decreto legislativo n. 157/95, richiamato nel bando per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto il punto 11.7.1 del disciplinare di gara prevede l’attribuzione di ben 20 punti su 50 a requisiti soggettivi delle imprese partecipanti.<br />
Il Collegio ritiene che tale censura sia fondata.<br />
Nelle più recenti decisioni i giudici amministrativi hanno definitivamente chiarito che i criteri di aggiudicazione devono essere riferiti direttamente ed esclusivamente all’offerta della prestazione che forma oggetto dell’appalto e non alla qualificazione e capacità degli offerenti (TAR Campania sez. I^ 6 settembre 2002 n. 4670; TAR Molise 21 febbraio 2003 n. 196; Cons. di Stato sez. V^ 16 aprile 2003 n. 1993).<br />
In particolare il Consiglio di Stato, nella decisione citata, ha affermato :”La problematica posta all’esame del Collegio concerne la netta distinzione operata dalla normativa -nazionale e comunitaria- di riferimento tra criteri soggettivi di prequalificazione (a cui si riferiscono le previsioni di cui agli artt. 12-17 del menzionato decreto legislativo n. 157/95) e quelli oggettivi afferenti all’aggiudicazione vera e propria (artt.22-23) ; netta ed inderogabile distinzione che oltre a trovare un preciso ed espresso riferimento nella normativa richiamata ha una sua sostanziale ed evidente logica: quella di separare i requisiti soggettivi di idoneità e partecipabilità alla gara da quelli oggettivi attinenti all’offerta e all’aggiudicazione”.<br />
Nel caso esaminato il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo l’inserimento tra i criteri di valutazione dell’offerta, del requisito soggettivo riguardante le esperienze simili maturate nel triennio precedente dall’impresa, che è un tipico requisito previsto per accertare la capacità tecnica, necessaria alla partecipazione alla gara (art. 14 d. leg.vo n. 157/95).<br />
Orbene, nel caso qui in esame il punto 11.7 del disciplinare di gara prevede che la graduatoria relativa all’offerta tecnica verrà compilata tenendo conto dei “seguenti elementi di ponderazione”: al punto 11.7.1 si prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di punti 20 per le capacità tecnico organizzative; il primo comma dice espressamente che la relazione tecnica dovrà presentare con il massimo dettaglio possibile le capacità tecniche dell’offerente, con riferimento in particolare: a) organizzazione, modalità operative e numero delle pattuglie operanti sul territorio della provincia; b) frequenze radio disponibili; c) modalità, contenuti e frequenza degli interventi di formazione del personale; d) certificazione UNI EN ISO 9000 per la qualità; e) numero totale dei contratti negli anni 2000-2001-2002; f) fatturato degli anni 2000-2001-2002; g) eventuali altre notizie utili.<br />
A prescindere dall’assoluta genericità dell’ultima voce (g) alla quale vengono attribuiti 3 punti, appare evidente che tutte le altre non hanno alcun riguardo al contenuto dell’offerta tecnica, ma sono tese a valutare requisiti soggettivi dell’offerente.<br />
Ciò altera in maniera determinante la valutazione del merito tecnico dell’offerta, e si pone in violazione con l’art. 23 del decreto legislativo n. 157/95, richiamato dal bando, il quale al comma 1 lettera b), nel riferirsi alla valutazione del merito tecnico, intende chiaramente quello insito nell’offerta.<br />
2.5-Con la quinta censura si rileva che nessun criterio tra quelli previsti nel disciplinare di gara per la valutazione dell’offerta, attiene effettivamente al merito dell’offerta tecnica.<br />
Si prescinde qui dall’eccezione d’inammissibilità della censura per genericità, in quanto il gravame non appare fondato.<br />
Infatti il punto 11.7.2 del disciplinare prevede l’assegnazione di punti 30 per la valutazione del progetto tecnico.<br />
E’ bensì vero che anche qui è difficile individuare criteri di valutazione dell’oggetto principale del servizio, costituito appunto dalla vigilanza, tuttavia vengono prese in considerazioni altre parti che pure dovevano essere contenute nell’offerta tecnica, quali : migliorie, integrazioni e ammodernamenti dei sistemi di sicurezza; sistemi informativi; sistemi e mezzi a disposizione delle guardie per migliorare i servizi ed aumentare la sicurezza; metodologia organizzativa di gestione della manutenzione degli impianti.<br />
Non può pertanto affermarsi che il disciplinare non abbia previsto alcuna valutazione dell’offerta tecnica.<br />
2.6-Con una censura avanzata nei primi motivi aggiunti, riguardante il punto 11 del disciplinare, ed estesa nei secondi motivi aggiunti anche all’art. 5 del Regolamento per le spese (ove necessario), la ricorrente lamenta che le valutazioni del merito tecnico sono state integralmente rimesse ad una equipe di tecnici, estranei alla commissione di aggiudicazione.<br />
2.6.1-In primo luogo il Collegio osserva che l’eccezione d’inammissibilità avanzata nei confronti dei primi motivi aggiunti, per mancata impugnazione dell’atto presupposto, deve ritenersi superata, in quanto con la presentazione dei secondi motivi aggiunti è stato impugnato l’art. 5 del Regolamento delle spese, ritenuto appunto atto presupposto.<br />
Peraltro l’eccezione appare anche non condivisibile, in quanto è pur vero che l’art. 5 prevede espressamente una commissione tecnica per la valutazione delle offerte quando l’aggiudicazione è prevista secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma in nessuna parte della norma si trova una disposizione che autorizzi a ritenere che in questi casi si debba nominare anche un’altra commissione di aggiudicazione.<br />
La norma cioè, pur non essendo particolarmente perspicua, sembra prevedere che in caso di necessità di valutazioni tecniche, la commissione aggiudicatrice coincide con quella di valutazione tecnica, cioè la commissione aggiudicatrice sarà composta da tecnici in grado di valutare il merito tecnico dell’offerta stessa. In assenza cioè di specifiche disposizioni al riguardo, la normativa regolamentare interna deve essere interpretata in maniera conforme alla legge, nel senso cioè che non vi è duplicazione o sovrapposizione di commissioni.<br />
Pertanto la regolamentazione contenuta nel punto 11 del disciplinare di gara non appare esecutiva dell’art. 5 del Regolamento delle spese, ma da essa parzialmente difforme.<br />
2.6.2-Nel merito il Collegio ritiene illegittimo il comportamento della resistente, che ha sostanzialmente costituito, in base al citato punto 11, due commissioni, una di aggiudicazione, sfornita di poteri di valutazione dell’offerta tecnica, ed una di valutazione tecnica, assolutamente distinta dalla prima, con poteri non meramente istruttori, ma sostanzialmente decisionali.<br />
Al riguardo si richiama il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, da ultimo espresso nella decisione della V^ sezione del 9 luglio 2003 n.3247, il quale afferma che “ la commissione giudicatrice di gare d’appalto costituisce un collegio perfetto che deve operare con il plenum e non con la semplice maggioranza dei suoi componenti. Le operazioni di gara propriamente valutative, quali la fissazione di criteri di massima e la valutazione delle offerte non possono essere perciò delegate a singoli membri od a sottocommissioni tanto più quando, come nel caso di specie, di queste fanno parte soggetti estranei alla commissione aggiudicatrice.<br />
A tale principio può al più derogarsi relativamente ad attività di preparazione, istruttorie o strumentali, sempre che siano riservate al competente collegio le attività implicanti valutazioni tecnico-discrezionali”.<br />
In definitiva la giurisprudenza esclude che vi possano essere autonome e distinte commissioni (formali o informali) alle quali riservare solo alcuni aspetti del giudizio complessivo sfociante nella graduatoria finale: una sola commissione, a prescindere dal suo nomen juris , costituente collegio perfetto deve essere titolare del potere di adottare le scelte definitive in ordine alla gara.<br />
Nel caso in esame invece il punto 11 del disciplinare prevede che la commissione di valutazione tecnica sia composta da soggetti diversi da quelli della commissione di aggiudicazione, e che quest’ultima non abbia sostanzialmente alcun potere di sindacare l’operato della commissione di valutazione tecnica.<br />
Anche a voler intendere che la sommatoria delle due commissioni (nonché della terza, di ammissione alla gara) costituisca nella sostanza la commissione di aggiudicazione, la procedura risulta comunque in conflitto col principio del collegio perfetto, perché solo ad alcuni membri sarebbe riservato il potere di effettuare le valutazioni tecnico discrezionali in ordine all’offerta.Risultano pertanto inficiate da tale illegittimità presupposta tutte le operazioni di valutazione dell’offerta tecnica effettuate nella procedura concorsuale in esame.<br />
3-Le riscontrate illegittimità procedurali ed i rilevati vizi di alcune disposizioni del disciplinare di gara travolgono il provvedimento di aggiudicazione, sia provvisoria che definitiva.<br />
L’accoglimento del ricorso comporta altresì l’annullamento in parte qua del disciplinare di gara, approvato con la delibera del Consiglio d’amministrazione della Metro n. 87 del 9 luglio 2003.<br />
4-Risulta avanzata nel presente giudizio anche domanda di risarcimento del danno per equivalente, in misura pari all’utile che si sarebbe tratto dal contratto ed alle spese generali.<br />
Il Collegio ritiene che, da una parte la domanda non possa trovare accoglimento per genericità e per mancanza di prove idonee a dimostrare l’entità del danno, e dall’altra perché la caducazione degli atti impugnati comporta la reiterazione della gara, in considerazione del fatto che lo svolgimento del servizio è iniziato da pochi mesi (1 novembre 2003) e la possibilità di trarre dal giudizio una soddisfazione piena, che esclude ogni forma risarcitoria. Sarebbe infatti ingiusto ottenere un doppio utile, il primo come risarcimento ed il secondo derivante dallo svolgimento del servizio.<br />
5-La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la sostanziale soccombenza: esse vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.<br />
<center> <b>P.Q.M. </b> </center></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda ter, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, come indicato in motivazione.<br />
Condanna alla refusione delle spese di giudizio in favore della società ricorrente Security Service s.r.l., la Met.ro –Metropolitana di Roma s.p.a., per euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ed il raggruppamento temporaneo d’imprese costituito dalla Italpol-Inchieste speciali s.r.l., dall’Istituto di vigilanza “Città di Roma” s.r.l. e dalla Mondialpol Roma s.p.a., per euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2004.<br />
IL RELATORE ESTENSORE IL PRESIDENTE f.f.<br />
(Cons. Carlo Taglienti) (Cons. Paolo Restaino)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-12-2-2004-n-1395/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.1395</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.1394</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Scognamiglio Est. Restaino Vacca ed altri (Avv. Raimondo) c. Comune di Roma (Avv. Sportelli) Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono – Interventi di demolizione e ricostruzione di preesistenti costruzioni – Sostituzione di una vetusta veranda in ferro con altra in alluminio di identiche dimensioni – Regime concessorio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-12-2-2004-n-1394/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.1394</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scognamiglio Est. Restaino<br /> Vacca ed altri (Avv. Raimondo) c. Comune di Roma (Avv. Sportelli)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono – Interventi di demolizione e ricostruzione di preesistenti costruzioni – Sostituzione di una vetusta veranda in ferro con altra in alluminio di identiche dimensioni – Regime concessorio o autorizzatorio -– Esclusione – Ingiunzione di demolizione da parte del Comune – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima la determinazione comunale con cui viene ingiunta la demolizione di una veranda in alluminio realizzata, di eguali dimensioni, in sostituzione di quella fatiscente in metallo, in quanto ciò non costituisce un radicale mutamento delle caratteristiche dei materiali che non consente di identificare la nuova con la vecchia struttura. Difatti tale diversità va correlata alle opere, ovvero ai diversi sistemi con cui possono essere realizzate le costruzioni, le quali sono generalmente distinguibili in: strutture in cemento armato e relative armature; strutture in muratura; ovvero opere in struttura metallica composte da acciaio o altri metalli; strutture in legno tanto, in base a definizioni o classificazioni rinvenibili nella legge 5/11/1971 n. 1086 ovvero nella legge 2/2/1974 e, da ultimo riprodotte nel recente D.P.R. 6/6/2001 n. 380 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;avv. Stefano Tarullo <a href="/ga/id/2004/2/1455/d">&#8220;Demolizione e ricostruzione di opere: se si impiegano gli stessi materiali basta la DIA&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non occorre apposita concessione per gli interventi di demolizione e ricostruzione di una precedente costruzione non costituenti opere di ristrutturazione</span></span></span></p>
<hr />
<p><center> <b> REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></center></p>
<p><center> <b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE II ter</b></center></p>
<p>Composta dai Signori: Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente;- Paolo RESTAINO Consigliere Est.; &#8211; Antonio AMICUZZI Consigliere; ha pronunciato la seguente</p>
<p><center> <b>S E N T E N Z A</b></center></p>
<p>sul ricorso n. 10303/1996 proposto da<br />
<b> VACCA Roberta, GERACI Maria, GERACI Olga e VACCA Franca</b>, rappresentate e difese dall’Avv. Carmelo Raimondo, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Via Latina n. 57/I;</p>
<p><center>c o n t r o</center></p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Roma in persona del Sindaco p.t.</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Sportelli con domicilio eletto presso lo stesso nella sede dell’Avvocatura Comunale in Roma alla Via del Tempio di Giove n. 21;</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t. </b> , presente in giudizio, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, al solo fine di rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva;</p>
<p>per l’annullamento della determinazione dirigenziale della XIX Circoscrizione del Comune di Roma in data 2/5/1996 con cui è stata ingiunta la demolizione di una veranda in alluminio e vetri.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma e la memoria prodotta dallo stesso a sostegno della propria difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del 9/6/2003 il relatore Consigliere RESTAINO e uditi, altresì, l’Avv. A. Raimondo, per delega dell’Avv. C. Raimondo, per i ricorrenti e l’Avv. Raimondo, in sostituzione dell’Avv. Sportelli, per l’Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><center> <b>FATTO</b></center></p>
<p>Viene impugnata la determinazione dirigenziale del Dirigente Tecnico della XIX Circoscrizione del Comune di Roma in data 2/5/1996, con la quale è stata ingiunta la demolizione di una veranda in alluminio e vetri apposta in sostituzione di altra preesistente di identiche dimensioni e ancorata al balcone della cucina di un appartamento.<br />
Rappresenta il ricorrente che con domanda n. 0014013 di prot. del 23/4/1986 era stata richiesta dal già deceduto Sig. Vacca Pietro condono edilizio per la preesistente veranda la cui costruzione risaliva al 1963.<br />
Poiché in conseguenza di scosse sismiche verificatesi nel 1995 la veranda veniva irreparabilmente danneggiata e non risultava possibile la sua sostituzione con altra in ferro non più in uso, veniva inoltrata al Comune di Roma comunicazione della sostituzione della veranda ormai fatiscente con altra identica con struttura in alluminio.<br />
Avverso il provvedimento ora impugnato che ingiunge la demolizione della nuova veranda in alluminio e vetro in applicazione dell’art. 9 della legge n. 47/85 vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:</p>
<p>I) Incompetenza ed eccesso di potere: non essendo il dirigente tecnico della circoscrizione competente ad ordinare la demolizione della struttura i cui trattasi.</p>
<p>II) Violazione di legge e difetto di motivazione, poiché il mero riferimento all’art. 9 della legge 47/85 non è sufficiente a giustificare l’adozione dell’atto impugnato che non indica le ragioni della ritenuta ristrutturazione edilizia né si riferisce sull’attuale stato della pratica del condono edilizio per la quale la ricorrente ritiene verificatasi la ipotesi del silenzio-accoglimento a norma dell’art. 35 legge n. 47/1985 essendo stato già provveduto al pagamento della oblazione e all’accatastamento.<br />
Quanto alla applicazione dell’art. 9 della legge n. 47/85, ritiene la ricorrente che essendo anche la attuale veranda uguale alla precedente, non si rendeva applicabile tale articolo che si riferisce alle opere di ristrutturazione edilizia come definite dalla lettera d) del primo comma dello art. 31 della legge 5/8/78 n. 457 dovendo correttamente ritenersi che il cambio del materiale di composizione della struttura è qualificabile come intervento di manutenzione straordinaria non essendovi aumenti di volume.<br />
Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Comune di Roma (che costituitosi in giudizio sostiene nella propria memoria difensiva la infondatezza del ricorso chiedendo il suo rigetto) nonché del Ministero dell’Interno, presente tramite l’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio.<br />
Alla udienza del 9/6/2003 il ricorso è passato in decisione.</p>
<p><center> <b>D I R I T T O</b></center></p>
<p>Va disposta la estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno cui il presente ricorso è stato notificato pur essendo lo stesso privo di legittimazione passiva in ordine alla controversia in esame.<br />
Va disatteso il primo motivo contenente la denuncia di incompetenza dell’Autorità comunale che ha adottato il provvedimento impugnato che ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di una veranda in alluminio e vetri realizzata in sostituzione di altra, preesistente, in ferro.<br />
Sin dalla entrata in vigore della legge 8/6/1990 n. 142 sul nuovo ordinamento delle autonomie locali che ha operato una netta distensione tra le competenze degli organi elettivi del Comune cui spetta la emanazione di tutti gli atti contenenti i programmi e gli indirizzi di natura politica, e le attribuzioni dei dirigenti comunali cui compete la adozione di tutti i provvedimenti che realizzano le istituzionali attribuzioni dell’ente, come pure con la emanazione dello Statuto del Comune di Roma approvato con delib. Consiliare 26/9/1996 n. 316 ai sensi dell’art. 4 della predetta legge n. 142/1990, deve ritenersi rientrare tra le attribuzioni del Dirigente preposto al relativo settore la emissione di tutti i provvedimenti diretti, come quello ora impugnato, ala repressione degli abusi edilizi che si perpetrano nell’ambito del territorio comunale.<br />
Non può dunque ritenersi viziato da incompetenza dell’organo che lo ha adottato, l’impugnato provvedimento del Dirigente della 19^ Circoscrizione comunale che ha ingiunto la demolizione di opere edilizie che lo stesso Comune ha ritenuto abusive.<br />
Il ricorso invece merita accoglimento con riguardo alle doglianze della ricorrente (contenute nel secondo motivo) che si appuntano sull’atto ingiuntivo della demolizione, così come sanzionata dal Comune in riferimento alle opere considerate abusive.<br />
Lo stesso Comune ha infatti ritenuto applicabile l’art. 9 della legge n. 47/1985, che come noto prevede la demolizione delle opere di ristrutturazione edilizia eseguite senza concessione, all’intervento edilizio in questione consistente, come indicato nello stesso provvedimento di demolizione, nella sostituzione di una preesistente veranda in ferro, situata sul terrazzo di un appartamento, con altra in alluminio e vetri.<br />
Pacifica la identità delle superfici e dimensioni della struttura nuova con quella preesistente non essendo nell’atto impugnato sanzionato alcun aumento volumetrico della nuova veranda con la vecchia; pacifico altresì l’avvenuto condono della veranda preesistente, ammessa anche dal Comune nella propria memoria di difesa a conferma di quanto rilevato dalla ricorrente che ha depositato in giudizio le concessioni in sanatoria già ottenute, la questione si restringe all’esame della natura dell’intervento di sostituzione della vecchia veranda con la nuova (eseguita in conseguenza di deterioramenti della struttura preesistente riconducibili ad eventi naturali) per la quale il Comune ha ritenuto, ribadendolo nella propria memoria difensiva, necessario il rilascio di apposita nuova concessione edilizia nella sola ed esclusiva considerazione, evidenziata nella stessa ingiunzione di demolizione, che l’intervento edilizio realizzato ha comunque comportato la totale sostituzione dei materiali di cui era composta la stessa veranda.<br />
Contesta la attuale istante tale conclusione rilevando che la sola sostituzione del materiale metallico della struttura (originariamente in elementi in ferro, non più in uso nelle tecniche delle attuali realizzazioni di verande, ed ora in alluminio e vetri) non integrerebbe la ipotesi di una ristrutturazione edilizia, necessitante in quanto tale il rilascio di apposita concessione.<br />
Tale rilievo deve ritenersi, ad avviso del Collegio, fondato.<br />
E’ noto il principio, più volte applicato dalla giurisprudenza amministrativa, che esige che gli interventi di demolizione e ricostruzione di una precedente costruzione rispettano fedelmente le caratteristiche di quella preesistente comprese quelle riferite alle caratteristiche dei materiali usati che devono rinvenirsi anche nella nuova costruzione realizzata dopo la demolizione della vecchia.<br />
In caso contrario, cioè la realizzazione di una costruzione diversa anche per la composizione dei materiali, non può ritenersi costituire, quello eseguito, un intervento volto soltanto a realizzare finalità manutentive o “lato sensu” conservative dell’opera preesistente, escludenti cioè il preventivo rilascio della concessione edilizia in quanto annoverabili tra quelli per la cui realizzazione l’art. 4 del D.L. 5/10/1993 n. 338 convertito con modifiche nella legge 4/12/1993 n. 493 e poi sostituito dall’art. 2 comma 60 della legge 23/12/1996 n. 662 (e successive modificazioni) richiede la semplice denuncia dell’inizio della loro effettuazione.<br />
Va tuttavia osservato che il mutamento delle caratteristiche dei materiali che non consente di identificare la nuova con la vecchia struttura va correlata alle opere ovvero ai diversi sistemi con cui possono essere realizzate le costruzioni le quali sono generalmente distinguibili in strutture in cemento armato e relative armature; strutture in muratura; ovvero opere in struttura metallica composte da acciaio o altri metalli; strutture in legno tanto, in base a definizioni o classificazioni rinvenibili nella legge 5/11/1971 n. 1086 ovvero nella legge 2/2/1974 e, da ultimo riprodotte nel recente D.P.R. 6/6/2001 n. 380 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).<br />
In base alle suindicate definizioni le opere a struttura metallica si caratterizzano per l’elemento comune dell’essere la loro statica assicurata in tutto o in parte da elementi metallici.<br />
La preesistente veranda, per stare al caso di specie, era composta da una struttura in ferro che ne costituiva l’armatura di sostegno mentre quella attuale, non essendo più in uso l’impiego di elementi in ferro per la costruzione di verande, è stata realizzata in alluminio.<br />
La sostituzione dell’elemento metallico costituente il telaio di sostegno della veranda necessitata dall’impiego dei nuovi materiali di costituzione, non può ritenersi aver mutato le caratteristiche costruttive della struttura di cui trattasi, quale risulterebbe invece dalla realizzazione di opere in cemento armato, ovvero in muratura, al posto dei sostegni o delle intelaiature metalliche in ferro preesistenti.<br />
Per tale ragione non richiedeva, essendo stata ottenuta la concessione edilizia in sanatoria per l’opera preesistente, il rilascio di nuova concessione edilizia.<br />
Il ricorso dunque sotto tale profilo si rende suscettibile di accoglimento restando assorbite le ulteriori censure svolte dalla ricorrente.<br />
Si ravvisa la esistenza di ragioni giustificative della compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio.</p>
<p><center> <b>P. Q. M. </b></center><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. II ter) pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:</p>
<p>I) Dispone la estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno privo di legittimazione passiva in ordine alla impugnativa dell’atto indicato in epigrafe.</p>
<p>II) Accoglie il ricorso nei sensi indicati in motivazione.</p>
<p>III) Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2003 con la partecipazione dei Magistrati:<br />
Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente<br />
Paolo RESTAINO Consigliere est.<br />
Antonio AMICUZZI Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.2375</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-2-2004-n-2375/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-2-2004-n-2375/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.2375</a></p>
<p>Francesco CORSARO, Presidente &#8211; Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore Associazione nazionale dei costruttori edili – ANCE, (prof. Mario SANINO e avv. Gianpaolo RUGGIERO) CONTRO la GRANDI STAZIONI s.p.a. (avvocati Piero D’AMELIO e Marco ANNONI) E NEI CONFRONTI della SIRAM s.p.a. (avv. Luigi MEDUGNO) sulla procedura di affidamento a contraente generale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-2-2004-n-2375/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.2375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-2-2004-n-2375/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.2375</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco CORSARO, Presidente &#8211; Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore <br /> Associazione nazionale dei costruttori edili – ANCE, (prof. Mario SANINO e avv. Gianpaolo RUGGIERO) CONTRO la GRANDI STAZIONI s.p.a. (avvocati Piero D’AMELIO e Marco ANNONI) E  NEI   CONFRONTI della SIRAM s.p.a. (avv. Luigi MEDUGNO)</span></p>
<hr />
<p>sulla procedura di affidamento a contraente generale ex art.16, comma 3, D. Lgs. 190/02</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A.- Opere strategiche e di preminente interesse nazionale – Preordinazione alla soddisfazione di esigenze di interesse ed utilità pubblici – Procedura ad evidenza pubblica – Necessità in base alla l. 443/01.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Associazione di categoria  &#8211; Conflitto di interessi tra associazione e singole imprese beneficiarie dell’atto impugnato – Eventualità che alcune imprese possano lucrare un risultato utile dal provvedimento che l’associazione assume lesivo dell’interesse di categoria – E’ irrilevante – Legittimazione attiva dell’associazione – Sussiste.</p>
<p>3. Procedura ex art.16, comma 3, D. Lgs 190/02 – Presupposti – Scelta legislativa – Non è manifestamente irrazionale – Forzatura dei dati materiali per raggiungere comunque tali requisiti da parte del soggetto aggiudicatore – E’ illegittima</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Qualora siano previsti in bando interventi preordinati alla soddisfazione di esigenze d&#8217;interesse e d’utilità pubblici, direttamente connesse all’esercizio del servizio pubblico di trasporto ferroviario e, più generale, alla predisposizione dell’offerta di mobilità intermodale (nella specie trattatavasi di interventi inclusi nel I programma delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale), detti interventi ipso facto non possono esser realizzati che con un affidamento conseguente a procedure ad evidenza pubblica, in base alle regole essenziali della l. 443/2001.</p>
<p>2. La legittimazione attiva in capo ad un’associazione di categoria non può essere esclusa da un ipotetico conflitto di interessi tra essa e singole imprese beneficiarie dell&#8217;atto impugnato, atteso che la sussistenza di tale conflitto, per essere idoneo ad escludere la legittimazione in parola, va valutata in astratto, all&#8217;uopo non bastando la circostanza, del tutto eventuale e giuridicamente insignificante, che alcune imprese possano lucrare un risultato utile dal provvedimento che l&#8217;associazione assume lesivo dell&#8217;interesse istituzionalizzato di categoria</p>
<p>3. Si può discettare sull&#8217;esistenza d’una reale necessità di prevedere, in sede di prima applicazione dell’art. 16, c. 3, I per. D. Lgs. 190/02, oltre a requisiti tecnici (interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessità dell&#8217;intervento tale da richiedere un&#8217;unica logica realizzativa e gestionale; estrema complessità tecnico-organizzativa) già da soli di non facile occorrenza, anche l’indicata soglia minima, per i progetti appaltandi; tale regola di garanzia, però, è stata voluta dal legislatore con una scelta forse opinabile sotto il profilo del contenuto, ma di per sé non manifestamente irrazionale e tale da non consentirne il rinvio al Giudice delle leggi e, quindi, non legittimamente aggirabile dal soggetto aggiudicatore con la forzatura dei dati materiali per raggiungere comunque tali requisiti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla procedura di affidamento a contraente generale ex art.16, comma 3, D. Lgs. 190/02.</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPVBBLICA  ITALIANA <br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO </b></center><br />
<center><b>Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma<br />
sez. 3°-ter</p>
<p>composto dai signori : Francesco CORSARO, Presidente,Lucia TOSTI, Consigliere: Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore, ha pronunciato la seguente<br />
<center><b>SENTENZA</b></center></p>
<p>sul ricorso n. 8232/2003 proposto<br />
dall’ <b> Associazione nazionale dei costruttori edili – ANCE</b>, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. Mario SANINO e dall’avv. Gianpaolo RUGGIERO ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale dei Parioli n. 180,<br />
<center>CONTRO</center></p>
<p>la <b>GRANDI STAZIONI s.p.a.</b>, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Piero D’AMELIO e Marco ANNONI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Udine n. 6<br />
E   NEI   CONFRONTI</p>
<p>della <b>SIRAM s.p.a. </b> , in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e n.q. di capogruppo mandataria dell’ATI costituita con la TECHINT s.p.a. e con la Impresa Pizzarotti &#038; c. s.p.a., interventrice ad opponendum, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi MEDUGNO ed elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 12,<br />
PER   L’ANNULLAMENTO<br />
del bando pubblicato in G.U. il 16 giugno 2003, con cui la Grandi Stazioni s.p.a. ha indetto la gara per l’affidamento ad un contraente generale dell’attività di progettazione definitiva e/o esecutiva, di direzione lavori e di realizzazione con ogni mezzo degli interventi d&#8217;adeguamento generale degli edifici delle grandi stazioni ferroviarie italiane;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore all’udienza pubblica del 12 febbraio 2004 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, il prof. SANINO e gli avvocati ANNONI, D&#8217;AMELIO e MEDUGNO; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<center><b>FATTO</b></center></p>
<p>L’Associazione nazionale costruttori edili – ANCE assume d’essere l’ente associativo di categoria degli imprenditori privati operanti nel settore delle opere pubbliche e dell’edilizia.<br />
Detta Associazione rende noto che Grandi Stazioni s.p.a. ha indetto una gara per l’affidamento a contraente generale, a licitazione privata e per una durata di trentasei mesi, delle attività di progettazione definitiva e/o esecutiva, di direzione lavori e di realizzazione con qualsiasi mezzo degli interventi d’adeguamento degli edifici delle grandi stazioni ferroviarie italiane, per un complessivo importo a base d&#8217;asta pari a € 557.016.000,00. L’affidamento dei lavori è effettuato in un unico lotto e comprende anche i servizi di manutenzione e di conduzione degli edifici di tutte le stazioni coinvolte.<br />
Avverso detto bando, l’ANCE si grava, con il ricorso in epigrafe, innanzi a questo Giudice, deducendo anzitutto la giurisdizione di quest’ultimo (trattandosi d&#8217;appalto da aggiudicare nel rispetto delle procedure d’evidenza pubblica e con applicazione di norme nazionali e comunitarie), la propria legittimazione a ricorrere (essendo un’associazione rappresentativa di categoria che fa valere in giudizio gli interessi collettivi degli associati) e il proprio interesse all’impugnazione (in relazione all’utilità che l’eventuale annullamento del bando può comportare a favore d’una più ampia partecipazione degli associati stessi alla nuova gara), nonché, nel merito, due articolati profili di censura. Resiste nel presente giudizio l’intimata Grandi Stazioni s.p. a. che eccepisce anzitutto l’inammissibilità del ricorso in epigrafe per tutt’e tre i profili di rito evidenziati dalla ricorrente e, nel merito, l’infondatezza della pretesa attorea. Interviene ad opponendum la SIRAM s.p.a., in proprio e n.q. di capogruppo mandataria dell’ATI costituita con la TECHINT s.p.a. e con la Impresa Pizzarotti &#038; c. s.p.a. ai fini della partecipazione all’appalto per cui è causa, eccependo il difetto di legittimazione della ricorrente per evidente conflitto interno di interessi con le imprese interventrici, l&#8217;impossibilità di qualificare la stazione appaltante quale organismo di diritto pubblico e, nel merito, l’infondatezza del ricorso in epigrafe.<br />
All’udienza pubblica del 12 febbraio 2004, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.<br />
<center><b>DIRITTO</b></center></p>
<p>1. – Come già accennato nelle premesse in fatto, l’ANCE, associazione rappresentativa a livello nazionale gli interessi degli imprenditori privati operanti nel settore delle opere pubbliche e dell’edilizia abitativa, commerciale, direzionale e industriale, adisce questo Giudice per l’annullamento del bando spedito il 10 giugno 2003 e pubblicato nella G.U. il successivo giorno 16, con cui Grandi Stazioni s.p.a. ha indetto una gara per l’affidamento a contraente generale delle attività di progettazione definitiva e/o esecutiva, di direzione lavori e di realizzazione con qualsiasi mezzo degli interventi d&#8217;adeguamento degli edifici delle grandi stazioni ferroviarie italiane. <br />
In particolare, detto appalto, da aggiudicare a licitazione privata e per una durata di trentasei mesi, implica un affidamento di lavori in un unico lotto e comprende anche i servizi di manutenzione e di conduzione degli edifici delle stazioni coinvolte. L’importo a base d’asta è fissato in € 557.016.000,00, di cui € 482.750.000 per gli interventi d’adeguamento funzionale degli edifici (compresi € 14.500.000 per gli oneri di sicurezza), € 60.800.000 per i servizi di conduzione e manutenzione e € 13.466.000 per l’attività di progettazione definitiva e/o esecutiva. Le stazioni ferroviarie interessate dall’esecuzione dei predetti lavori, sono quelle di Milano Centrale, Torino P.N., Genova P. Principe e Genova Brignole, Bologna Centrale, Firenze S. M.N., Verona P.N. Venezia S. Lucia e Venezia Mestre, Roma Termini, Napoli Centrale e Napoli P. Garibaldi, Salerno Centrale e Bari Centrale.<br />
2. – Ai fini d’una miglior comprensione della vicenda controversa, reputa opportuno il Collegio precisare che l’appalto in parola prende le mosse dall&#8217;approvazione, con delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, del I programma delle opere pubbliche strategiche a’sensi dell’art. 1 della l. 21 dicembre 2001 n. 443, ove il progetto «grandi stazioni» è stato collocato nel sottosistema «Sistemi urbani». <br />
Al riguardo, con nota n. 73 del 27 marzo 2003, successivamente più volte integrata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso al CIPE la propria relazione istruttoria su detto programma, proponendo d’approvare i progetti definitivi d’adeguamento funzionale degli edifici di stazione ed i progetti preliminari per le relative infrastrutture complementari, nonché il finanziamento parziale di queste ultime. Tale proposta è stata poi accolta dal CIPE con delibera del 14 marzo 2003, in una con il relativo finanziamento a valere sui fondi di cui all’art. 13 della l. 1° agosto 2002 n. 166, con conseguente approvazione dei progetti definitivi a’sensi degli artt. 4 (ai fini della pubblica utilità delle opere così autorizzate) e 16, c. 1 (attestazione di compatibilità ambientale e localizzazione dell&#8217;opera sulla base del progetto definitivo) del Dlg 20 agosto 2002 n. 190. Dal canto loro, pure i progetti preliminari degli interventi complementari sono stati approvati a’sensi e per gli effetti del precedente art. 3, ai fini dell&#8217;accertamento della loro compatibilità ambientale e del perfezionamento, ad ogni fine urbanistico-edilizio, della relativa localizzazione, con conseguente automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati. <br />
Per realizzare il progetto per il recupero e l’adeguamento funzionale di tali tredici stazioni &#61630;attraverso un insieme di opere articolato in interventi di riqualificazione ed infrastrutturali complementari&#61630;, Grandi Stazioni s.p.a. ha chiesto, con nota del n. 8879 del 18 aprile 2003, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di potersi avvalere dell’affidamento a contraente generale a’sensi dell’art. 16, c. 3 del Dlg 190/ 2002. Con nota n. 16.364 del 28 maggio 2003, il Ministro le ha comunicato la facoltà di potersi avvalere di tal modalità d&#8217;affidamento unitario a contraente generale. Quindi, Grandi Stazioni s.p.a. ha emanato il bando impugnato in questa sede, esercitando la facoltà così concessale, attraverso, però, il previo accorpamento di tutte le opere per tutte le stazioni.<br />
3.1. – Così chiarito per sommi capi il quadro fattuale della res controversa, ora il Collegio prende in esame le eccezioni preliminari d’inammissibilità, sollevate in vario modo dalle parti resistenti. Tutte tali eccezioni, in rito ed in merito, sono infondate e devono esser rigettate, per le ragioni di cui appresso.</p>
<p>3.2. – Non può esser condivisa l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo Giudice nella vicenda in questione, nonostante il richiamo della stazione appaltante ad un arresto (cfr,. Cons. St., V, 6 ottobre 2003 n. 5902), che afferma come Grandi Stazioni s.p.a. non sia stata istituita e per soddisfare specificamente bisogni d&#8217;interesse generale, non aventi carattere industriale e commerciale, onde essa non si può considerare amministrazione aggiudicatrice, soggetta all’applicazione delle procedure previste dalla normativa vigente in materie di lavori pubblici.<br />
Ritiene il Collegio tale pronuncia non correttamente citata nella vicenda in esame, giacché, in quella situazione, si controverteva sulla differenza tra gli impianti di stazione rientranti nell’ambito o, comunque, strumentali al servizio pubblico ferroviario e gli immobili gestiti da Grandi Stazioni s.p.a., i quali, pur se adiacenti agli impianti stessi, erano destinati a scopi diversi e, in particolare, a quelli di sfruttamento economico di diritto privato. <br />
Nella specie, al contrario, è indubbio, oltre alla loro qualità strategica &#61630;tale da farli soggiacere alla disciplina della l. 443/2001&#61630;, che gli interventi oggetto del bando riguardino il complesso immobiliare di ciascuna grande stazione ferroviaria e della sua collocazione nel tessuto urbano, quale strumento dell’offerta pubblica di trasporto e, quindi, indipendentemente dall’utilizzabilità di alcuni locali o aree per scopi commerciali diversi e, addirittura, neppure collegati al trasporto. Gli interventi in esame sono, con ogni evidenza, preordinati alla soddisfazione di esigenze d&#8217;interesse e d’utilità pubblici, direttamente connesse all’esercizio del servizio pubblico di trasporto ferroviario e, più generale, alla predisposizione dell’offerta di mobilità intermodale. Essendo stati perciò inclusi nel I programma delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, detti interventi ipso facto non possono esser realizzati che con un affidamento conseguente a procedure ad evidenza pubblica, in base alle regole essenziali della l. 443/2001. A tal riguardo, la delibera CIPE del 14 marzo 2003, nell’includere gli interventi stessi nel predetto programma, ne ha individuato in Grandi Stazioni s.p.a. il soggetto aggiudicatore, secondo la definizione all’ uopo stabilita dall’art. 1, c. 7, lett. g) del Dlg 190/2002 e, come tale, l’ha finanziata. <br />
Tale norma indica, tra i soggetti aggiudicatori, non solo le amministrazioni aggiudicatrici di cui all&#8217;art. 1, lett. b) della Dir. n. 93/37/CEE (lavori pubblici) ed i soggetti aggiudicatori ex art. 2 del Dlg 17 marzo 1995 n. 158 (settori c. d. “esclusi”), ma anche, ai soli fini degli interventi per le opere strategiche ex l. 443/2001, i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi all’uopo stanziati. Sicché s’appalesa uno pseudoproblema verificare se, in questo o in altri casi &#61630;quale, appunto, quello da cui originò la ricordata pronuncia&#61630;, Grandi Stazioni s.p.a. sia, o no un organismo di diritto pubblico, il citato art. 1, c. 7 reputando irrilevante, ai fini dell&#8217;assoggettamento di essa alle procedure ad evidenza pubblica, la sua natura soggettiva. Da ciò discende che, per un verso, Grandi Stazioni s.p.a. è tenuta a procedere alla scelta del contraente, adoperi o no la facoltà ex art. 16, c. 3, I per. del Dlg 190/ 2002, mercé un pubblico incanto; e, per altro verso, si radica su tale procedura la competenza esclusiva di questo Giudice ex art. 6 della l. 21 luglio 2000 n. 205.<br />
3.3. – Parimenti da respingere è l’eccezione del difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente, ravvisato dalle parti resistenti nel conflitto di interessi scaturente dalla circostanza che alcune imprese, pur associate all’ANCE, abbiano reputato di possedere i requisiti per la partecipazione alla gara indetta con il bando impugnato ed abbiano proposto la relativa istanza.Noto è al Collegio il principio per cui, nel processo amministrativo, le associazioni di categoria possono far valere in giudizio gli interessi propri dell’intera categoria, a condizione che risulti con certezza che gli interessi individuali degli iscritti o degli appartenenti siano univocamente conformi a quello a tutela del quale l&#8217;associazione agisce e non siano in contrasto, neanche potenzialmente, tra loro (Cons. St., VI, 14 gennaio 2003 n. 93).<br /> Ritiene, nondimeno, il Collegio che tale arresto, in sé condivisibile, sia invocato non a proposito dalle parti resistenti, atteso che l&#8217;interesse, su cui poggia la legittimazione delle associazioni di categoria ad agire in giudizio, non corrisponde alla somma degli interessi individuali dei singoli iscritti, ma ha carattere collettivo, essendo riferita alla categoria considerata in modo oggettivo, complessivo ed unitario, piuttosto che alle possibili fazioni in cui questa, di volta in volta o per ragioni congiunturali, ritiene di dividersi. <br />
Ora, nella specie, in contestazione non è la partecipazione delle predette imprese &#61630;quasi che l’ANCE voglia far valere in questa sede interessi d’una parte delle imprese iscritte contro quelle altre su tale punto, censurandone l’intendimento concreto di partecipare alla gara de qua&#61630;, bensì il criterio di selezione, affidamento a general contractor secondo la norma ex art. 16, c. 3, I per. del Dlg 190/2002, con la consequenziale fissazione di requisiti d’ammissione a gara che, in effetti, sono molto rigorosi e si rivolgono ad una platea molto ristretta di imprese edili. Come si vede, in questa sede la ricorrente ANCE agisce a tutela d’un interesse collettivo di cui essa è esponenziale e non già a favore degli interessi individuali di alcuni associati contro altri, nel qual caso l’azione sarebbe inammissibile, giacché compito precipuo dell’associazione di categoria è comporre e non fomentare i conflitti tra gli associati. Ebbene, nel caso in cui, come nella specie, nell’atto impugnato sia effettivamente riconoscibile una capacità lesiva di interessi unitari d’una determinata categoria di soggetti (cfr. Cons. St., V, 29 gennaio 1999 n. 69; id., 1° luglio 2002 n. 3586), il relativo ente esponenziale è legittimato a far valere in giudizio tali ragioni, ancorché, per avventura, uno o più iscritti siano indifferenti a tale scelta illegittima e vi s’adeguino per conseguire vantaggi, anche sugli altri iscritti, altrimenti non raggiungibili. Invero, la legittimazione attiva in capo ad un’associazione di categoria non può essere esclusa da un ipotetico conflitto di interessi tra essa e singole imprese beneficiarie dell&#8217;atto impugnato, atteso che la sussistenza di tale conflitto, per essere idoneo ad escludere la legittimazione in parola, va valutata in astratto, all&#8217;uopo non bastando la circostanza, del tutto eventuale e giuridicamente insignificante, che alcune imprese possano lucrare un risultato utile dal provvedimento che l&#8217;associazione assume lesivo dell&#8217;interesse istituzionalizzato di categoria (cfr. Cons. St., V, 3 giugno 1996 n. 624). Né la posizione d’un singolo associato, che pensi di trarre beneficio dalla vicenda ritenuta dall’associazione lesiva per tutta la categoria, può esser ritenuta tanto meritevole di tutela o, comunque, fonte d’un così rilevante conflitto di interessi, da paralizzare sempre e comunque l’azione a tutela dell&#8217;interesse collettivo e d’impedire così la possibilità per la generalità degli associati di difendere il bene metaindividuale. <br />
Nella vicenda oggi in esame, il risultato del restringimento della platea dei partecipanti è frutto di scelte illegittime. Sicché il requisito di partecipazione alla gara non è davvero stabilito con riguardo a certe dimensioni aziendali effettivamente occorrenti alla realizzazione delle opere appaltande, nel qual caso la dimensione ammessa a gara sarebbe indotta non artatamente dal bando, ma dalle esigenze del mercato relativo. Detto requisito discende solo dalla violazione delle regole ex art. 16, c. 3, I per. del Dlg 190/2002, di talché il risultato così illegittimamente ottenuto premia una certa dimensione aziendale, piuttosto che altre, in modo non virtuoso. Pertanto, esso è di per sé ed ipso facto lesivo per tutte le imprese appartenenti alla categoria considerata, indipendentemente dall’indebito vantaggio materiale che una o più di esse possano lucrare dalla partecipazione a detta gara. <br />
Né varrebbe ad escludere siffatta legittimazione la circostanza che l&#8217;eventuale annullamento dell&#8217;impugnato bando possa non arrecare un vantaggio immediato e di pari intensità a tutte le imprese associate (in particolare, a quelle che indirettamente lucrano benefici dall’atto gravato), giacché qui rileva solo che non si riscontri in capo ad alcuna di loro posizioni di controinteresse all&#8217;annullamento stesso. <br />
Al riguardo, l’ATI interventrice ad opponendum ha adombrato, all’udienza pubblica del 12 febbraio 2004, la configurabilità delle imprese, che già han proposto istanza di partecipazione alla gara in esame, la qualità di controinteressati c.d. “sopravvenuti”. È noto al Collegio, invece, il principio, dal quale non ha motivo di discostarsi, secondo cui nel giudizio amministrativo è controinteressato: A) – il portatore d’un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell&#8217;atto impugnato, nella misura in cui ne ricavi un vantaggio diretto ed immediato; B) – che sia nominativamente indicato nell&#8217;atto o sia da esso agevolmente individuabile; C) – la cui qualità sia accertata con riferimento alla data d&#8217;emanazione dell&#8217;atto impugnato stesso, posto che l&#8217;onere d&#8217;intimazione dei controinteressati si radica solo al momento della    proposizione del ricorso giurisdizionale (cfr. Cons. St., V, 2 marzo 1999 n. 211) ed irrilevante essendo ogni circostanza o fatto sopravvenuti, ancorché acquisiti nel corso della causa o, addirittura, desumibili dal merito della controversia (cfr. id., 26 settembre 2000 n. 5092; id., 29 luglio 2003 n. 4324). D’altronde, prevale in giurisprudenza l’opinione per cui l&#8217;impugnazione del bando d&#8217;un procedimento concorsuale non implichi di per sé posizioni giuridiche di controinteresse, non essendo in quel momento individuabili soggetti, nominativamente indicati o agevolmente identificabili, che ricavino un beneficio diretto ed immediato dal mantenimento dell’atto impugnato (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 19 novembre 1996 n. 1609; id., V, 3 febbraio 2000 n. 601; id., VI, 30 aprile 2002 n. 2302).  3.4. – Non a diversa conclusione deve il Collegio pervenire per ciò che concerne l’eccezione di difetto dell’interesse azionato, con riferimento al secondo motivo di gravame, sollevata da Grandi Stazioni s.p.a. e secondo la quale essa, nel procedimento di riemanazione conseguente all’annullamento del bando impugnato, potrebbe ricorrere ad un appalto integrato in un unico lotto, che, di fatto, richiederebbe gli stessi requisiti di partecipazione di quelli oggi censurati. <br />
Ora, in linea di principio, non sfugge al Collegio che la possibilità, per il ricorrente, d’ottenere una decisione nel merito sull’azione proposta è strettamente legata alla sussistenza d’un interesse a ricorrere, connotato dalla personalità e dall’attualità tanto della lesione subita, quanto dal vantaggio ottenibile. È altresì vero che l&#8217;interesse a ricorrere sussiste quando non solo l&#8217;annullamento dell&#8217;atto lesivo sia di per sé idoneo a realizzare l&#8217;interesse diretto e immediato del ricorrente, ma anche se tale annullamento sia idoneo a rimettere in discussione il rapporto controverso, obbligando la P.A. a riesaminare la situazione tenendo conto delle statuizioni implicite scaturenti dall&#8217;accoglimento delle censure ritenute fondate.Erra allora Grandi Stazioni s.p.a. a ritenere insussistente ogni utilità ritraibile dall&#8217;accoglimento del secondo mezzo di gravame, perché, a parte le irriducibili differenze tra affidamento a general contractor ed appalto integrato ex art. 19, c. 1, lett. b) della l. 11 febbraio 1994 n. 109, non è ineluttabile il ricorso di essa a quest’ultimo o, perlomeno, non nei termini indicati. Invero, l’art. 16, c. 3, III per. del Dlg 190/2002 prevede che, qualora i progetti che non abbiano le caratteristiche per l’affidamento a general contractor a’sensi del precedente I per., sono sì realizzati con appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione, ma in uno o più lotti o, se del caso, con appalto di sola esecuzione, se è stato predisposto il progetto esecutivo, ferma sempre restando la facoltà dell&#8217;affidamento in concessione. Come si vede, se è vero che, laddove non vi siano i presupposti per l’affidamento a contraente generale, la stazione appaltante deve motivare la scelta a favore di quello in concessione, ma, dal canto suo, il ricorso all’appalto integrato non è automatico, dovendo esser chiarita la ragione di prevedere uno o più lotti e, in presenza di progetti esecutivi, d’adoperare, o meno, l’appalto di sola esecuzione. Nella specie, per un verso, dall’annullamento del bando non discende necessariamente l’uso dell’appalto integrato e, per altro verso, l’accoglimento della doglianza attorea sull’assenza dell&#8217;affermata unitarietà impedirebbe a Grandi Stazioni s.p.a. di ricorrere, in sede di riemanazione, a tale appalto in unico lotto per tutte le stazioni.<br />
3.5. – Infine, eccepisce Grandi Stazioni s.p.a. l’inammissibilità del gravame in epigrafe, non avendo la ricorrente impugnato, con motivi aggiunti, la nota n. 16. 364/2003, depositata agli atti di causa l’8 ottobre 2003 e con cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ritenendo sussistenti i presupposti ex art. 16, c. 3, I per. del Dlg 190/2002, le ha comunicato la facoltà d’avvalersi dell&#8217;affidamento unitario a general contractor. <br />L’eccezione è manifestamente infondata e dev’esser disattesa. <br />
In realtà, la nota in parola non è che una lettera personale del sig. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, indirizzata all’amministratore delegato di Grandi Stazioni s.p.a., con cui comunica a questi che detta Società «… potrà avvalersi della modalità di affidamento a contraente generale…». Nel testo della lettera stessa, invero laconica, non v’è, a parte la mera citazione della norma, nessun serio dato che non solo motivi, ma addirittura possa consentire d’arguire che il sig. Ministro abbia inteso individuare gli interventi in questione come un evento che realizzi i presupposti cui l’art. 16, c. 3, I per. del Dlg 190/2002 subordina siffatto tipo d’affidamento. Ancor meno tale lettera si può intendere a guisa d&#8217;autorizzazione a Grandi Stazioni s.p.a. in ordine all’uso della procedura del general contractor, specie se letta a fronte dell’articolata ed ampia richiesta di detta Società al riguardo, che, pure, nell’istanza in data 18 aprile 2003 si sforza (in  modo inadeguato, ad avviso del Collegio) d&#8217;offrire un complesso di ragioni idonee a giustificare l’esistenza dell’interconnessione con altri sistemi di collegamento europei e la complessità dell&#8217;intervento realizzando tale da richiedere un&#8217;unica logica realizzativa e gestionale, indicata dalla norma.Per vero, l’art. 16, c. 1, II per. del Dlg 190/2002 attribuisce al Ministro la potestà d’individuare i progetti che possano esser affidati con detta procedura. La norma lascia così intendere che tale potestà ministeriale implica che la scelta sia condotta sulla base, laddove si versi, come nella specie, in una situazione di prima applicazione, del previo accertamento, per tutti i progetti sottoposti all’esame del Ministro stesso, della necessaria compresenza dei vari presupposti, materiali e finanziari, colà indicati. <br />Ebbene, non basta proporre al Ministro un progetto, né, come nel caso in esame, che questi facultizzi Grandi Stazioni s.p.a. ad usare la procedura in contestazione, affinché quest’ultima si renda possibile e legittima. Occorre piuttosto che sussista, prima della concessione di tale facoltà, perlomeno un cenno di condivisione ministeriale della prospettazione del soggetto aggiudicatore ed un’autonoma, sia pur succinta, ma effettiva valutazione dei presupposti predetti. Sicché nessun onere d&#8217;impugnazione può sussistere, in capo alla ricorrente, nei confronti d’un atto, quale la nota ministeriale del 28 maggio 2003, che non statuisce alcunché e neppure parafrasa l’art. 16, c. 3, I per., onde nulla aggiunge o toglie circa la bontà, o meno, della scelta concreta di Grandi Stazioni s.p.a. sul punto. <br />
Si potrebbe forse discettare sul fatto che nella specie il sig. Ministro nulla abbia potuto statuire perché, in realtà, Grandi Stazioni s.p.a. non gli ha fornito un quadro seriamente preciso sull’intera vicenda. Per vero, detta Società sembra essersi profusa, nella nota del 18 aprile 2003, in una generica, quanto ridondante argomentazione sulla necessità d’un unico intervento per garantire identici standard costruttivi e qualitativi, di per sé non sufficiente, né idoneo a giustificare l’accorpamento degli interventi per tutt’e tredici le stazioni coinvolte, collocate in situazioni geografiche, ambientali, urbanistiche, architettoniche e costruttive notoriamente quantomai differenti. Ma, pure se così fosse e così appare al Collegio, ciò non cambierebbe il contenuto e gli effetti della nota ministeriale in esame, né tampoco fonderebbe un più forte onere d’impugnazione di essa da parte della ricorrente.<br />
4.1. – Nel merito, il ricorso in epigrafe è fondato e, come tale, è meritevole d&#8217;accoglimento, nei limiti e per le considerazioni qui di seguito indicati.<br />
4.2. – Va accolto il primo mezzo di gravame, con cui la ricorrente si duole che il bando impugnato sia irretito dalla violazione e falsa applicazione del Dlg 190/2002, della l. 109/1994 e dell’art. 3 Tratt. UE e dall’eccesso di potere sotto vari profili. <br />
Al riguardo, la ricorrente deduce in punto di diritto l’indebito ed incongruo accorpamento, non imposto, né suggerito dal CIPE al momento dell’approvazione dei progetti ai fini dell’accesso alle procedure ex art. 1, c. 3-bis della l. 443/2001, di tutti i lavori in un unico lotto. E ciò nonostante le differenze e l&#8217;eterogeneità degli interventi, sì da implicare, in capo alle imprese che intendano partecipare alla relativa gara, la necessità del possesso di requisiti molto elevati e, quindi, da restringere eccessivamente la platea dei possibili partecipanti. <br />
Ora, al momento dell’inclusione degli interventi in parola tra le opere strategiche ex l. 443/2001, il CIPE ha chiarito, sotto il profilo infrastrutturale, che «…i progetti definitivi, relativi all’adeguamento funzionale degli “edifici di stazione” mirano a riqualificare detti edifici… e sono riferiti ad opere di messa norma e sicurezza, alla riorganizzazione delle percorrenze ed alla riqualificazione funzionale, all&#8217;introduzione di nuovi elementi architettonici in armonia con un programma di ripristino delle preesistenze…». Inoltre, «… i progetti preliminari riguardano gli interventi per la riqualificazione delle aree delle infrastrutture complementari alle stazioni e comprendono la costruzione di parcheggi di varie tipologie…, la realizzazione di infrastrutture da destinare a servizi, la sistemazione di aree esterne, soprattutto in relazione all’ interscambio con altri sistemi di trasporto pubblico e privato, e la creazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati a riqualificare i complessi di stazione sotto l&#8217;aspetto della sicurezza…». Il CIPE afferma altresì che «…le diverse tipologie di intervento, caratterizzate da un diverso grado di progettazione e considerate distintamente nell’istruttoria svolta dal Ministero…, presentano caratteri di unitarietà nell’ àmbito delle singole stazioni anche in relazione alla sensibilità delle aree interessate da interventi, da articolare in lotti funzionali estremamente interconnessi al fine di garantire costantemente la piena fruibilità dell’edificio di stazione e dei relativi servizi ferroviari…».<br />
4.3. – Già da tali elementi il Collegio ritiene d’evincere, per sgombrare il campo da ogni equivoco sul punto, che il CIPE, ben lungi dal prender partito in modo netto circa ed a favore della riunione di tutti i lotti di tutte le stazioni coinvolte in un unico appalto, si limita a segnalare l’unitarietà sì d&#8217;entrambe le tipologie d’intervento, ma con riguardo all’«…àmbito delle singole stazioni …». <br />
In altri termini, il CIPE, in relazione all’istruttoria ministeriale sui progetti de quibus, ha voluto se non fissare, certo chiarire in modo non equivoco il contenuto minimo degli interventi stessi, indicando nella singola stazione ferroviaria l’elemento fisico ed economico di riferimento per l&#8217;aggregazione minima ottimale «…dei lotti funzionali estremamente interconnessi…». Non a caso il CIPE, pur prendendo atto che il Ministero relatore conferma il carattere unitario del programma in parola, non statuisce in tali termini, tant’è che, oltre al riepilogo generale delle somme stanziate per tutte le stazioni coinvolte, fornisce i dati finanziari disaggregati per ciascuna stazione e per ciascun intervento infrastrutturale complementare. Non vieta certo il CIPE, in linea di mero principio, una modalità d&#8217;intervento coordinato per pluralità di stazioni coinvolte, ma ne lascia la decisione al soggetto aggiudicatore in sede d&#8217;esecuzione, secondo ovvi criteri di ragionevolezza e di congruenza al fine, fermo il rispetto di tale soglia minima. Ad una serena lettura delle vicende di causa, come fa notare la ricorrente, l&#8217;accorpamento di tutti gli interventi per tutte le stazioni in parola non discende quindi da una volizione ferma ed in terminis né del CIPE, né tampoco del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. <br />
Certo, quest&#8217;ultimo esprime l’avviso per cui non si può «… prescindere da una visione unitaria del quadro degli interventi, soprattutto a causa di fattori quali: i tempi ed i modi di realizzazione degli interventi che hanno effetti diretti sui relativi fabbisogni finanziari di autorizzazione alla spesa…». Invero, l’«…unitarietà dei vari interventi…» discende dal fatto che essi sono tutti «…orientati alla standardizzazione ed ottimizzazione di servizi connessi al trasporto e quelli destinati ai cittadini, esaltando la funzione primaria di nodo trasportistico, promuovendo l’intera area di stazione…»<br />
Tuttavia, la giusta enfasi, con cui il Ministero sottolinea il carattere strategico degli interventi in esame &#61630;peraltro mai revocato in dubbio, tant’è che, proprio per questo, il CIPE se n’è occupato&#61630;, non dimostra, con ciò condividendosi la prospettazione attorea, che l’unitarietà della loro ideazione e del loro finanziamento sia un dato logico-argomentativo dirimente, tale, cioè, da giustificare comunque e da solo l’ impugnato accorpamento.<br /> Rettamente la ricorrente fa rilevare l&#8217;assenza di un razionale presupposto d’ordine sia territoriale, sia funzionale &#61630;relativo, cioè, alla tipologia dei lavori da effettuare nei singoli contesti in cui pur sempre l&#8217;aggiudictario dovrà operare&#61630;, che giustifichi la scelta impugnata. Non basta allora predicare l’unitarietà strategica degli interventi per dimostrare la necessità di trattarli tutti in un unico appalto. Occorre piuttosto dimostrare, sia pur succintamente, ma con serietà, che il piano industriale proposto al CIPE, se non imponga, certo suggerisca maxime preferibile l’accorpamento a fronte di altre soluzioni industriali possibili e parimenti coerenti con la natura strategica degli interventi; e che l’eterogeneità dei lavori appaltandi, pur se da realizzare in contesti geografici, urbanistici ed architettonici variegati ed irriducibili, sia un costo comunque superabile dai benefici dell&#8217;unica procedura. <br />
In particolare, essendo la procedura ex art. 16, c. 3, I per. del Dlg 190/2002 derogatoria e di stretta interpretazione, è onere del soggetto aggiudicatore, se reputa preminente l’interesse di ricorrervi &#61630;rispetto a quello, anch’esso di natura pubblica, di non restringere quanto più è possibile il confronto concorrenziale tra le imprese di settore&#61630;, sottoporre al Ministro un’adeguata descrizione della complessità dell&#8217;intervento tale da richiedere un&#8217;unica logica realizzativa e gestionale. Quest’ultima, ad avviso del Collegio, non si sostanzia già nella predisposizione di un’unica strategia aziendale, né nell’accentuazione solo degli elementi unificanti del progetto generale d’intervento, certamente sempre rinvenibili. Essa comporta piuttosto, affinché il Ministro possa aver seria contezza della natura e della qualità del progetto complessivo e dei singoli interventi, l’evidenziazione dei fattori critici di disomogeneità e dei metodi per risolverli. Infatti, se è ben vero che non è sempre illegittima la sommatoria dei vari interventi in un unico grande progetto, questo risultato non è liberamente raggiungibile, né è quello preferito dalla legge, di talché l’innalzamento della soglia di partecipazione delle imprese alla gara dev’esser la risultante di un’esigenza ponderata, razionale e proporzionata al fine, non un obiettivo da realizzare comunque.Al riguardo, non sembrano richiamati a proposito dalle parti resistenti due arresti giurisprudenziali (ossia Cons. St., V, 26 marzo 2003 n. 1574; id., 21 novembre 2003 n. 7620), laddove s’afferma che «… non esistono rigidi ed espressi divieti volti ad impedire che più opere possano formare oggetto di un unitario affidamento alla stessa impresa, sulla base di un’unica gara…». Subito dopo questo principio in sé condivisibile, il Consiglio di Stato si premura di precisare, con valutazione anch’essa fatta propria dal Collegio, non solo che «… è sempre possibile dimostrare, di volta in volta, che l’accorpamento sia irragionevole o ingiustificato, oppure diretto ad aggirare i principi della concorrenza…», ma anche che «… occorre considerare attentamente la netta distinzione tra gli appalti per la progettazione e per la realizzazione delle opere, da un lato, e il servizio strumentale concernente la verifica tecnica degli elaborati e dei documenti allegati…». Il caso trattato in quelle sedi riguardava, infatti, il rigoroso e circoscritto accorpamento dell’appalto relativamente non già alle opere, bensì al predetto servizio strumentale, che, con ragione, la stazione appaltante aveva inteso riunire per tutte le gare d’appalto d’opera, rimaste, invece, distinte.Per vero, non è intuitiva, né necessaria la relazione biunivoca tra siffatta unitarietà ed un accorpamento purchessia di tutti gli interventi per tutte le stazioni ferroviarie, tant’è che pure il trattamento di essi mercé una pluralità di gare, contestuali nei tempi, similari nelle procedure e riunite per lotti e scopi omogenei, non è di per sé fonte di ritardi nel raggiungimento dell&#8217;obiettivo, né nell&#8217;erogazione dei finanziamenti occorrenti. Anzi, una soluzione siffatta, non vietata, né esclusa dagli atti presupposti al bando impugnato, non viola il principio, direttamente discendente dall’ art. 97 Cost., secondo cui l’attività amministrativa in materia di gare di lavori pubblici dev’esser improntata a criteri, oltreché di trasparenza e di massima partecipazione (con riguardo, ovviamente, all’oggetto della gara stessa), d’efficienza, efficacia e tempestività, secondo procedure che realizzino il rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza degli operatori ex art. 1 della l. 109/1994. Detta soluzione, nella misura in cui parifica i tempi e le modalità di tutte le procedure mercé lotti adeguati anche all’effettiva realtà del mercato, è anch’essa idonea a rispondere, non diversamente dall&#8217;affidamento dell’appalto ad un contraente generale, all’esigenza, non infondatamente avvertita dalla stazione appaltante (cfr. pag. 15 della memoria depositata l’8 ottobre 2003), d&#8217; assicurare l’omogeneità dei comportamenti in ognuna delle tredici stazioni considerate, nonché della puntuale e corretta applicazione delle stesse modalità operative per tutti e per ciascun intervento. E ciò s’appalesa ancor più significativo, se si considera che siffatta esigenza, descritta nella citata istanza di Grandi Stazioni s.p.a. in data 18 aprile 2003, muove sì dal concetto per cui i singoli interventi sono parte d’un insieme sistematico di opere &#61630;che trovano il loro fattore di successo solo se tutti i nodi della rete ferroviaria, costituiti dalle grandi stazioni ferroviarie, raggiungano un’ elevata efficienza e qualità funzionale&#61630;, ma tale obiettivo si raggiunge appunto con identici standard costruttivi e qualitativi, più che con un’unità forzata.<br />
5. – Da accogliere è, sia pur con le precisazioni di cui appresso, il secondo motivo di ricorso, con cui l’ANCE lamenta l’illegittimità dell’affidamento della gara in esame a contraente generale, in quanto, in sede di prima applicazione della disciplina ex Dlg 190/2002, non è possibile utilizzarla in difetto dei rigorosi presupposti legittimanti indicati dall’art. 16, c. 3 e non rinvenibili nella predetta delibera CIPE.<br />
Com’è noto, l’art. 6 del Dlg 190/2002 consente, in deroga all’art. 19 della l. 109/ 1994, l’affidamento della realizzazione delle grandi opere strategiche ex l. 443/2001 o con concessione di costruzione e gestione, oppure in modo unitario a contraente generale. Tuttavia, non è in contestazione tra le parti che, nella specie, si versi in un caso di prima applicazione, che giustifica il ricorso al successivo art. 16, c. 3, I per. solo in presenza, tra l’altro, del presupposto della soglia minima di € 250.000.000 quale importo a base d’asta. <br />
Ora, non sfugge al Collegio, aldilà dell’articolazione del ricorso in epigrafe in più motivi, la stretta connessione tra il predetto accorpamento e l’uso della procedura ex art. 16, c. 3 del Dlg 190/2002. Ma ciò, ad avviso del Collegio, s’appalesa più l&#8217;unico metodo utile per raggiungere la soglia dell’importo minimo previsto dalla norma citata in sede di prima sua applicazione, che una meditata scelta aziendale di Grandi Stazioni s.p.a., risultante dalla razionale disamina di obiettivi, mezzi a disposizione, finanziamenti e disponibilità di soggetti attuatori nel mercato. Accorpamento di tutti i lavori in un unico atto ed affidamento a general contractor, pur se ontologicamente distinti, in concreto si tengono l’un l&#8217;altro, nel senso che, nella specie, senza il raggiungimento di tale soglia grazie al primo, il secondo non potrebbe esser legittimamente utilizzabile. E che si tratti d’una scelta non indotta dalle cose, ma di diretta volizione di Grandi Stazioni s.p.a. non par dubbio, soprattutto se si tien conto, come s’è accennato sopra, che il CIPE ha sì ritenuto strategici gli interventi in esame, ma non ne ha riscontrato l&#8217;unitarietà dei progetti in un ambito più esteso di ciascuna singola stazione ferroviaria considerata. Si può discettare sull&#8217;esistenza d’una reale necessità di prevedere, in sede di prima applicazione dell’art. 16, c. 3, I per., oltre a requisiti tecnici (interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessità dell&#8217;intervento tale da richiedere un&#8217;unica logica realizzativa e gestionale; estrema complessità tecnico-organizzativa) già da soli di non facile occorrenza, anche l’indicata soglia minima, per i progetti appaltandi. Tale regola di garanzia, però, è stata voluta dal legislatore con una scelta forse opinabile sotto il profilo del contenuto, ma di per sé non manifestamente irrazionale e tale da non consentirne il rinvio al Giudice delle leggi e, quindi, non legittimamente aggirabile dal soggetto aggiudicatore con la forzatura dei dati materiali per raggiungere comunque tali requisiti. <br />
Anche a voler seguire l’impostazione di Grandi Stazioni s.p.a., come manifestata nella sua nota del 18 aprile 2003, rettamente la ricorrente esclude che si possano rinvenire, negli interventi sottoposti alla determinazione del CIPE, le caratteristiche dell’unica logica realizzativa e gestionale e dell’estrema complessità tecnico &#8211; organizzativa, che contemporaneamente devono sussistere affinché il ripetuto art. 16, c. 3, I per. del Dlg 190/2002 consenta l’affidamento a general contractor in alternativa alla concessione ex art. 19, c. 2 della l. 109/1994. Non l’unica logica realizzativa e gestionale, perché, come ben evincesi dalla relazione di sintesi della Segreteria tecnica del sig. Ministro delle infrastrutture, gli interventi sono sì raggruppabili, sotto il profilo descrittivo, per categorie omogenee di lavori, ma poi, scendendo al dettaglio e aldilà del mero dato della non contiguità geografica dei siti interessati (di per sé solo poco significativo), nonché della differenza tra progetti definitivi per gli edifici di stazione e progetti preliminari per le infrastrutture complementari, ciascuna stazione ne abbisogna di alcuni e non di altri, anche per l’estrema varietà delle effettive esigenze d’ognuna di esse e dei tempi occorrenti per la realizzazione delle opere nei singoli siti (cfr. pag. 11 della relazione). Non l’estrema complessità tecnico &#8211; organizzativa, perché tali opere, assodati il loro valore strategico e l’effettivo incremento, per tutti i siti, della funzionalità delle stazioni e dell’accessibilità del tessuto metropolitano al sistema stazione (con conseguente maggior integrazione tra questo e tessuto urbano) che la loro realizzazione comporta, notoriamente rientrano tutte nell&#8217;ordinario ed attuale bagaglio delle conoscenze ingegneristiche ed architettoniche &#61630;anche per ciò che attiene ai sistemi di sicurezza e all’approntamento di cantieri in aree critiche e/o a grande afflusso di traffico&#61630;, di cui v’è ampia disponibilità tra le imprese associate alla ricorrente, onde non v’è prima facie un’evidente ragione di restringerne la partecipazione alla gara.<br />
Né erroneamente la ricorrente liquida in poche parole la disamina del requisito dell&#8217;interconnessione con altri sistemi di collegamento europei, che, com’è noto, è alternativo a quello testé esaminato. Infatti, di tale aspetto non v’è cenno, oltre che nella delibera CIPE, né nell’istanza di Grandi Stazioni s.p.a. in data 18 aprile 2003, né tampoco nella successiva nota ministeriale, essendo stato ritenuto prevalente ed assorbente l’altro requisito di cui sopra. In tal caso, il Collegio non può occuparsi di una questione che, pur se rilevantissima ai fini della corretta applicazione dell’art. 16, c. 3, I per. del Dlg 190/2002, non ha formato oggetto dell’atto impugnato, né di specifica censura da parte della ricorrente. Pertanto, l’esame sulla sussistenza concreta di tale requisito non è coperta dal presente giudizio e resta, intatto, nella disponibilità di Grandi Stazioni s.p.a. nella sede di doverosa riemanazione conseguente alla presente sentenza.</p>
<p> 6. – Il ricorso in epigrafe va perciò accolto nei termini testé evidenziati, ma la novità della questione e giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio.</p>
<p>	         <center><b>P.Q.M.</b></center>																																																																																												</p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, accoglie il ricorso n. 8232/2003 in epigrafe e per l’effetto annulla, per quanto di ragione e nei soli sensi di cui in motivazione, il bando di gara impugnato e meglio indicato in premessa, con salvezza degli ulteriori atti in sede di riemanazione. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2004.<br />
Francesco CORSARO, PRESIDENTE  <br />Silvestro Maria RUSSO, ESTENSORE</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.681</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Dott. Guerrieri &#8211; Est. Dott. Anastasi Andreoletti Francesca (Avv. Giuseppe Sala)contro Comune di Bollate (Avv. Maria Luisa Caloria) in caso di mancanza approvazione del Piano di Servizi da parte dell&#8217;Amministrazione comunale non sono applicabili le disposizioni di cui alla legge della Regione Lombardia n. 1 del 2001 1. edilizia</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-12-2-2004-n-681/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.681</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Dott. Guerrieri &#8211; Est. Dott.  Anastasi<br /> Andreoletti Francesca (Avv. Giuseppe Sala)contro Comune di Bollate (Avv. Maria Luisa Caloria)</span></p>
<hr />
<p>in caso di mancanza approvazione del Piano di Servizi da parte dell&#8217;Amministrazione comunale non sono applicabili le disposizioni di cui alla legge della Regione Lombardia n. 1 del 2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. edilizia ed urbanistica &#8211; regione lombardia l.r. 1/2001 &#8211; piano dei servizi &#8211; inapplicabilità delle disposizioni del piano di servizi in mancanza di approvazione comunale dello stesso</p>
<p>2. edilizia ed urbanistica &#8211; strade ed autostrade &#8211; fasce di rispetto &#8211; funzione &#8211; individuazione &#8211; vincolo urbanistico &#8211; esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Fino al momento dell’approvazione del Piano dei Servizi da parte dell’Amministrazione comunale non potranno trovare applicazione le facoltà relative alla riduzione degli standards per funzioni residenziali.<br />
2. Le fasce di rispetto stradale previste dalle norme poste dal codice della strada non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure poste a tutela della sicurezza stradale che, tuttavia, comportano l’inedificabilità delle aree interessate.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento della Dott. Rita Previtali <a href="/ga/id/2004/4/1489/d">&#8220;Sulla portata innovativa in tema di standards dell’art. 7 L.R. Lombardia n. 1/2001&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In caso di mancanza approvazione del Piano di Servizi da parte dell’Amministrazione comunale non sono applicabili le disposizioni di cui alla legge della Regione Lombardia n. 1 del 2001</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza clicca qui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-12-2-2004-n-681/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2004 n.681</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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