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	<title>12/12/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/12/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.330</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2011-n-330/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2011-n-330/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.330</a></p>
<p>Presidente e Redattore Quaranta sul riparto di competenze Stato Regioni in materia di assistenza farmaceutica Riparto di competenze Stato Regioni – art. articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) – Previsione di un confronto tecnico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2011-n-330/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.330</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2011-n-330/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.330</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente e Redattore Quaranta</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di competenze Stato Regioni in materia di assistenza farmaceutica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Riparto di competenze Stato Regioni – art. articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) – Previsione di un confronto tecnico per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica senza coinvolgimento delle Regioni – Q. l. c. sollevata dalla Regione Toscana – Asserita violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, primo comma, e 119, primo e secondo comma Cost. – Illegittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nel confronto tecnico da esso disciplinato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i><P ALIGN=CENTER>SENTENZA N. 330<br />	<br />
ANNO 2011<br />	<br />
</i><br />	<br />
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</B><br />	
</p>
<p>	<br />
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</i>composta dai signori: </p>
<p>Presidente: Alfonso QUARANTA; </p>
<p>Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b><br />	
</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dalla Regione Toscana con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato in cancelleria il 30 settembre 2010 ed iscritto al n. 97 del registro ricorsi 2010.<br />	<br />
<i>Visto</i> l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica del 22 novembre 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;<br />	<br />
<i>uditi </i>l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana e l’avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />	<br />
</i></p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1.— Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 30 settembre, la Regione Toscana ha impugnato diverse disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.<br />	<br />
In particolare, la ricorrente ritiene che l’art. 11, comma 6-bis (comma inserito dalla legge di conversione), violi gli artt. 117, terzo comma, 118, primo comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione, poiché esso, nel disciplinare aspetti specifici dell’assistenza farmaceutica rientranti nella materia della tutela della salute, non si limita a fissare principi fondamentali ma, quale norma di dettaglio, affida la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica ad un accordo tra Ministeri, l’Agenzia italiana del farmaco e le associazioni di categoria, con ciò determinando una ulteriore lesione del principio di leale collaborazione e dell’autonomia di bilancio regionale in quanto non è previsto alcun coinvolgimento delle Regioni.<br />	<br />
L’art. 11, comma 6-bis, prevede, infatti, che «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è avviato un apposito confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, l’AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica secondo i seguenti criteri: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci, possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale».<br />	<br />
La Regione Toscana nel ritenere tale disposizione autoapplicativa e, dunque, in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, osserva che essa non troverebbe giustificazione neanche se si volesse affermare che nel caso di specie ricorre un’esigenza di carattere unitario tale da attrarre in capo allo Stato l’esercizio della funzione amministrativa, e quindi, anche di quella normativa, concernente le modalità di remunerazione della spesa farmaceutica. In tal caso, infatti, risulterebbe comunque violato l’art. 118, primo comma, della Costituzione, in quanto il legislatore statale non ha previsto alcuna forma di coinvolgimento, mediante intesa, delle Regioni, pur essendo le stesse titolari di potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute.<br />	<br />
Infine, la norma censurata violerebbe l’art. 119, primo e secondo comma, della Costituzione, poiché determina, in via unilaterale, una modifica della remunerazione della spesa farmaceutica che potrebbe incidere sul bilancio regionale.<br />	<br />
Sul punto, la Regione Toscana osserva che, seppure l’art. 11, comma 6-bis, preveda che il confronto tra i Ministeri e l’AIFA debba portare ad una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale, ciò non elimina il vizio prospettato, perché tale determinazione sarà vincolante per le Regioni che, invece, avrebbero potuto individuare e proporre misure per fronteggiare la spesa farmaceutica capaci di produrre un maggiore risparmio (ad esempio, mediante un incremento della distribuzione diretta dei farmaci generici da acquistare dalle ASL, a seguito di gare effettuate direttamente con le industrie produttrici).<br />	<br />
In sostanza, le Regioni sarebbero vincolate al «quantum» di risparmio predefinito a livello statale, senza poter neanche intervenire nel confronto tecnico e, dunque, private della possibilità di individuare interventi capaci di determinare un maggiore contenimento della spesa farmaceutica e, quindi, un maggiore vantaggio per il bilancio regionale.<br />	<br />
2.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, ovvero non fondata.<br />	<br />
Nel merito, la difesa dello Stato premette che il provvedimento impugnato è stato adottato in via di urgenza al fine di attuare le opportune misure tese a contenere una grave crisi economica internazionale, risultando, dunque, le norme che lo compongono espressione della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.<br />	<br />
In particolare, l’art. 11 impugnato si limita ad istituire un tavolo tecnico di confronto tra lo Stato e gli operatori nel settore farmaceutico al fine di individuare soluzioni tese alla riduzione della spesa che eventualmente in futuro saranno contenute in specifiche norme.<br />	<br />
In sostanza, la disposizione censurata, in quanto programmatica e con finalità di stimolo nei confronti delle Autorità, risulterebbe inidonea a ledere le competenze legislative e amministrative delle Regioni.<br />	<br />
Conclude la difesa statale osservando che la prevista modifica dei criteri di remunerazione delle farmacie non interferisce né sull’autonomia finanziaria della Regione né sull’organizzazione regionale del sistema di erogazione dei farmaci.<br />	<br />
3.— In prossimità dell’udienza – originariamente fissata in data 7 giugno 2011 – l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria con la quale ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni contenute nell’atto di costituzione.<br />	<br />
4.— La Regione Toscana il 17 maggio 2011 ha depositato una memoria, ribadendo sostanzialmente le motivazioni poste a fondamento del ricorso.<br />	<br />
La ricorrente ritiene la norma censurata lesiva delle proprie competenze legislative, sul presupposto che essa non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nel procedimento volto ad individuare nuovi criteri di remunerazione della spesa farmaceutica tesi alla riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale.<br />	<br />
In particolare, la Regione Toscana, dopo aver rilevato che la rimborsabilità dei farmaci da parte del SSN rientra nella competenza del legislatore statale in materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza, osserva che, proprio con riferimento a questi ultimi, l’art. 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, attribuisce alla Regione il potere di disporre la totale o la parziale esclusione dalla rimborsabilità dei farmaci, tenuto conto dell’andamento della propria spesa farmaceutica rispetto al tetto di spesa programmato.<br />	<br />
Da ciò si evince che il legislatore nazionale «non esclude che, nell’ambito dei LEA, che pure hanno una generale finalizzazione di tipo egualitario, una Regione possa differenziare per il suo territorio il livello di rimborsabilità dei farmaci, purché la eventuale determinazione amministrativa regionale sia preceduta dal procedimento individuato nel primo comma dell’art. 6 del decreto-legge n. 347 del 2001 e la Regione operi al fine del contenimento della propria spesa farmaceutica» (sentenza n. 44 del 2010).<br />	<br />
Conferma dell’indicata competenza regionale nell’ambito dei LEA viene poi rinvenuta, dapprima, negli artt. 5 e 8 del già citato decreto-legge n. 347 del 2001, i quali attribuiscono alle Regioni il potere di adottare gli opportuni atti volti a garantire il rispetto del tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica fissato dallo stesso decreto, e, successivamente, nell’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.<br />	<br />
Dal quadro normativo sopra riportato si ricava, sempre a parere della ricorrente, che alle Regioni sono affidate dal legislatore statale specifiche competenze per assicurare il rispetto del tetto di spesa farmaceutica definito a livello nazionale e ciò in quanto l’assistenza farmaceutica rientra nella materia concorrente della tutela della salute.<br />	<br />
La Regione Toscana conclude, quindi, sostenendo la illegittimità costituzionale della norma impugnata.<br />	<br />
5.— Con nuova memoria, depositata il 17 ottobre 2011, la difesa statale ha ribadito le proprie ragioni, sottolineando che la norma impugnata deve essere ricondotta alle materie dell’ordinamento civile e del coordinamento della finanza pubblica.<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />	<br />
</i></p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1.— Con il ricorso indicato in narrativa, la Regione Toscana ha impugnato, tra diverse disposizioni, l’art. 11, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, deducendo la violazione degli articoli 117, terzo comma, 118, primo comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione.<br />	<br />
1.1.— La citata disposizione prevede che, «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è avviato un apposito confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, l’AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica secondo i seguenti criteri: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci, possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale».<br />	<br />
Tale disposizione violerebbe, in primo luogo, l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto essa, espressione della competenza legislativa in materia di tutela della salute, nella quale rientra l’organizzazione del servizio farmaceutico e l’assistenza farmaceutica, introdurrebbe una normativa di dettaglio di competenza regionale.<br />	<br />
Viene dedotta, in secondo luogo, la violazione dell’art. 118, primo comma, Cost., giacché, anche a ritenere sussistente, nel caso di specie, un’esigenza di carattere unitario tale da attrarre in capo allo Stato l’esercizio della funzione amministrativa (e, quindi, anche di quella legislativa), concernente le modalità di remunerazione della spesa farmaceutica, non risulta essere stata prevista alcuna forma di coinvolgimento, mediante intesa, delle Regioni.<br />	<br />
In terzo luogo, viene ipotizzato il contrasto con l’art. 119, primo e secondo comma, Cost., in quanto la norma impugnata determinerebbe in via unilaterale una modifica della remunerazione della spesa farmaceutica suscettibile di incidere sul bilancio della Regione, in violazione dell’autonomia finanziaria di quest’ultima.<br />	<br />
2.— Riservata a separate pronunce la decisione sulle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto altre disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010, quella relativa al comma 6-bis dell’art. 11 è fondata, nei termini di seguito precisati.<br />	<br />
3.— Deve premettersi che la norma oggetto del presente giudizio investe una pluralità di ambiti materiali, alcuni dei quali riservati alla potestà legislativa esclusiva statale, altri, invece, rimessi alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni.<br />	<br />
3.1.— L’impugnata disposizione attiene certamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali – poiché l’erogazione di farmaci rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA), il cui godimento è assicurato a tutti in condizioni di uguaglianza sull’intero territorio nazionale (<i>ex multis</i>, sentenza n. 282 del 2002) – e alla materia dell’ordinamento civile, giacché, per i prodotti farmaceutici, vige «il sistema del prezzo contrattato», in forza del quale l’eventuale modifica delle quote di spettanza dovute alle aziende farmaceutiche, ai grossisti e ai farmacisti è rimessa «all’autonomia contrattuale dei soggetti del ciclo produttivo e distributivo attraverso convergenti manifestazioni di volontà» (sentenza n. 295 del 2009).<br />	<br />
Gli altri ambiti materiali interessati dalla norma in esame sono quelli – oggetto di potestà legislativa concorrente, statale e regionale – della tutela della salute (cui è da ricondurre l’organizzazione del servizio farmaceutico; sentenza n. 87 del 2006, nonché, da ultimo, sentenza n. 8 del 2011) e, soprattutto, del coordinamento della finanza pubblica, attesa l’obiettiva finalizzazione del «confronto tecnico», disciplinato dall’impugnato comma 6-bis, alla «riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale», come si evince anche dal collegamento della disposizione impugnata con quella contenuta nel precedente comma 6.<br />	<br />
3.2.— La compresenza delle descritte competenze concorrenti statali e regionali con quelle, invece, esclusive dello Stato, di cui alle lettere l) ed m) del secondo comma dell’art. 117 Cost., impone di verificare come il legislatore statale abbia, in concreto, «esercitato, nel settore dei farmaci destinati all’utilizzazione nel Servizio sanitario nazionale, la propria competenza in tema di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”: è, infatti, evidente che il limite della competenza esclusiva statale appena ricordata rispetto alla competenza legislativa concorrente in tema di “tutela della salute” può essere relativamente mobile e dipendere concretamente dalle scelte legislative operate» (sentenza n. 271 del 2008).<br />	<br />
Ancora di recente, questa Corte, riprendendo la motivazione della sentenza ora citata, nel premettere che «l’erogazione di farmaci rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA)», ha affermato come il legislatore nazionale non escluda affatto «che, nell’ambito dei LEA, che pure hanno una generale finalizzazione di tipo egualitario, una Regione possa differenziare per il suo territorio il livello di rimborsabilità dei farmaci», purché la eventuale determinazione amministrativa regionale sia preceduta dal procedimento individuato dall’art. 6, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, e sempre che «la Regione operi al fine del contenimento della propria spesa farmaceutica» (sentenza n. 44 del 2010). Sullo sfondo, invero, dei diversi interventi normativi succedutisi in materia si è sempre posta l’esigenza di coniugare «una necessaria opera di contenimento della spesa farmaceutica» con la garanzia che continuino «ad erogarsi a carico del Servizio sanitario nazionale i farmaci reputati, secondo un apprezzamento tecnico-scientifico, idonei a salvaguardare il diritto alla salute degli assistiti» (citata sentenza n. 44 del 2010).<br />	<br />
3.3.— Orbene, in presenza di una simile sovrapposizione di materie e nell’impossibilità di individuarne una prevalente, il legislatore statale avrebbe dovuto attribuire adeguato rilievo al principio di leale collaborazione, «le cui potenzialità precettive si manifestano compiutamente negli ambiti di intervento nei quali s’intrecciano interessi ed esigenze di diversa matrice» (sentenza n. 33 del 2011); anche nell’ipotesi oggi in esame, infatti, la «fitta trama di rapporti tra interessi statali, regionali e locali determina, sul versante legislativo, una “concorrenza di competenze” (sentenza n. 50 del 2005), cui consegue l’applicazione di quel “canone della leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze” (sentenze n. 278 del 2010; n. 88 del 2009 e n. 219 del 2005)» (citata sentenza n. 33 del 2011).<br />	<br />
Non essendo ciò avvenuto nel caso di specie, deve dichiararsi l’illegittimità costituzionale della norma censurata, giacché essa, nella parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni, privando, di fatto, le stesse della già ricordata possibilità di differenziare, con determinazione amministrativa e per il proprio territorio, il livello di rimborsabilità dei farmaci, viola l’art. 118 Cost.<br />	<br />
per questi motivi<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,<br />	<br />
<i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nel confronto tecnico da esso disciplinato.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.<br />	<br />
F.to:<br />	<br />
Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore<br />	<br />
Gabriella MELATTI, Cancelliere</p>
<p>	<br />
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2011-n-330/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.330</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.331</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2011-n-331/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2011-n-331/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2011-n-331/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.331</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Frigo in tema di applicabilità della custodia cautelare in carcere per i reati di cui all&#8217;art. 12 comma 3 T.U. sull&#8217;immigrazione Immigrazione – art. 12, comma 4-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2011-n-331/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.331</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2011-n-331/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.331</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Frigo</span></p>
<hr />
<p>in tema di applicabilità della custodia cautelare in carcere per i reati di cui all&#8217;art. 12 comma 3 T.U. sull&#8217;immigrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Immigrazione – art. 12, comma 4-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – Applicazione della custodia cautelare in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 dell’art. 12 d.lgs. 286/1998 salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – Q. l. c. sollevata dalla Corte di cassazione – Asserita violazione degli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma Cost. – Illegittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i><P ALIGN=CENTER>SENTENZA N. 331<br />	<br />
ANNO 2011<br />	<br />
</i><b><br />	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</b><br />	
</p>
<p>	<br />
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</i>composta dai signori: </p>
<p>Presidente: Alfonso QUARANTA; </p>
<p>Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promosso dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di E.S.A.K.M.F. ed altri con ordinanza del 27 aprile 2011, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2011.<br />	<br />
<i>Visto</i> l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
<i>udito</i> nella camera di consiglio del 9 novembre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />	<br />
</i></p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1.– Con ordinanza depositata il 27 aprile 2011, la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.<br />	<br />
La Corte rimettente riferisce che, con ordinanza del 3 novembre 2010, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice distrettuale del riesame, aveva confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina nei confronti di cinque cittadini egiziani, da tempo residenti Italia. Agli indagati era contestato il delitto di cui all’art. 12, comma 3, lettere a), b) e d), del d.lgs. n. 286 del 1998, per aver compiuto, tra il 3 e il 4 ottobre 2010, atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato di alcuni stranieri, giunti con un peschereccio davanti alla costa di Borgo Grappa, trasportandoli a terra con un gommone e conducendoli presso un’abitazione sita in Anzio. Si trattava, cioè, «della ipotesi autonoma del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravata in relazione al numero dei migranti trasportati, alle condizioni di pericolo in cui si è svolto il trasporto e al numero dei concorrenti nel reato».<br />	<br />
Ravvisati, a carico degli indagati, i gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale del riesame rilevava come – non essendo stati acquisiti elementi dai quali evincere l’insussistenza di esigenze cautelari – risultasse operante, nella specie, la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria, stabilita dall’art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, che privava il giudice di ogni discrezionalità nella scelta della misura cautelare applicabile.<br />	<br />
Avverso la decisione proponevano ricorso per cassazione gli indagati, reiterando l’eccezione di illegittimità costituzionale del citato art. 12, comma 4-bis, già disattesa dal Tribunale. I ricorrenti formulavano, altresì, motivi volti a denunciare un preteso profilo di nullità dell’ordinanza impugnata, nonché la carenza di motivazione della medesima in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 273 e 274 del codice di procedura penale.<br />	<br />
Ad avviso della Corte rimettente, mentre i motivi da ultimo indicati non potrebbero essere accolti, la questione di legittimità costituzionale risulterebbe rilevante e non manifestamente infondata.<br />	<br />
Quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva come, nei motivi di ricorso, si sostenga – «non senza fondamento» – che il fatto non è stato commesso nell’ambito di una struttura criminale organizzata avente caratteristiche di stampo mafioso: circostanza che emergerebbe, in effetti, dallo stesso provvedimento impugnato, nel quale si riconosce come «la rudimentale organizzazione delle attività di collaborazione poste in essere da ciascuno degli indagati deponga per una condotta episodica e, in sostanza, di non peculiare gravità». D’altra parte, fin dall’inizio del procedimento, lo stesso pubblico ministero aveva ritenuto di dover distinguere la posizione di almeno uno degli indagati, chiedendo che al medesimo fosse applicata la misura degli arresti domiciliari: istanza non accolta dal giudice – che pure, di regola, non può disporre una misura più afflittiva di quella richiesta dal pubblico ministero – solo in ragione della previsione limitativa contenuta nella norma denunciata.<br />	<br />
Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo rileva come questa Corte, con la sentenza n. 265 del 2010, abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.<br />	<br />
Ad avviso del giudice a quo, le medesime considerazioni poste a base di tale pronuncia – sinteticamente ripercorse nell’ordinanza di rimessione – varrebbero anche in rapporto all’omologa previsione della norma censurata. In particolare, allo stesso modo dei delitti a sfondo sessuale oggetto della citata sentenza n. 265 del 2010, neppure i delitti di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina potrebbero essere assimilati, sotto il profilo che interessa, ai delitti di mafia, in rapporto ai quali questa Corte (con l’ordinanza n. 450 del 1995) ha ritenuto giustificabile la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina – consistente nel compimento di atti diretti a procurare l’ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato – è, infatti, un delitto che, pure nelle ipotesi aggravate, può essere compiuto anche occasionalmente, con condotte individuali fortemente differenziate tra loro e al di fuori di una struttura criminale organizzata.<br />	<br />
In questa prospettiva, la norma censurata violerebbe sia l’art. 3 Cost., sottoponendo irrazionalmente i delitti in questione al medesimo trattamento cautelare previsto per i delitti di mafia; sia l’art. 13, primo comma, Cost., introducendo una deroga al regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale senza una adeguata ragione giustificatrice; sia, infine, l’art. 27, secondo comma, Cost., attribuendo alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena, in contrasto con la presunzione di non colpevolezza dell’imputato prima della condanna definitiva.<br />	<br />
2.– È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.<br />	<br />
La difesa dello Stato rileva che è ben vero che questa Corte, con la sentenza n. 265 del 2010, ha dichiarato costituzionalmente illegittima, con riferimento a taluni delitti a sfondo sessuale, l’analoga disposizione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: declaratoria di illegittimità costituzionale successivamente estesa dalla sentenza n. 164 del 2011 anche al delitto di omicidio volontario (art. 575 cod. pen.).<br />	<br />
In precedenza, tuttavia, la Corte, con l’ordinanza n. 450 del 1995, aveva escluso che la presunzione sancita dal citato art. 275, comma 3, cod. proc. pen. potesse ritenersi costituzionalmente illegittima in riferimento ai delitti di mafia, tenuto conto della specificità degli stessi, caratterizzati dalla permanenza e dalla «vischiosità» del rapporto del reo con il sodalizio criminoso di appartenenza. Nell’occasione, la Corte aveva specificamente affermato che, mentre l’apprezzamento delle esigenze cautelari («l’an della cautela») deve essere lasciato al giudice, l’individuazione del tipo di misura cautelare («il quomodo») può bene essere operata, in termini generali, dal legislatore, nel rispetto della ragionevolezza della scelta e del corretto bilanciamento dei valori coinvolti.<br />	<br />
La giurisprudenza costituzionale avrebbe valutato, quindi, diversamente le presunzioni di adeguatezza della sola custodia cautelare, a seconda della natura dei reati e della pericolosità sociale degli indiziati.<br />	<br />
A questo riguardo, andrebbe tenuto conto del fatto che le citate sentenze n. 265 del 2010 e n. 164 del 2011 hanno riguardato figure criminose – quali i reati sessuali e l’omicidio volontario – che, nella maggior parte dei casi, si pongono al di fuori di un contesto di criminalità organizzata. Di contro, le fattispecie delittuose previste dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 – se pure non costituiscono, di per sé, reati a concorso necessario – colpirebbero condotte poste in essere, nella generalità delle ipotesi concrete, da soggetti inseriti in organizzazioni criminali stabilmente dedite a promuovere o a favorire l’ingresso clandestino di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Come comprovato anche dall’esperienza giudiziaria, i reati in discorso richiederebbero, infatti, una adeguata predisposizione di mezzi e l’impiego di uomini specificamente «addestrati per il traffico di esseri umani». Di conseguenza, essi risulterebbero assimilabili più ai delitti di criminalità organizzata indicati nell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., che non a quelli oggetto delle richiamate sentenze n. 265 del 2010 e n. 164 del 2011.<br />	<br />
Così come in rapporto ai delitti di mafia in senso lato, non potrebbe ritenersi, dunque, irragionevole che il legislatore abbia individuato nella custodia in carcere l’unica misura idonea a fronteggiare le esigenze cautelari in rapporto alle figure criminose di cui si discute. Ciò, sia in considerazione della necessità di interrompere il vincolo che lega il singolo soggetto al gruppo criminale di appartenenza, obiettivo che le misure cautelari più lievi risulterebbero inidonee a realizzare; sia in ragione dell’«alto coefficiente di pericolosità per la sicurezza collettiva connaturato alle suddette fattispecie di reato, anche in relazione alla recrudescenza del fenomeno».<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />	<br />
</i></p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1.– La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non consente di applicare misure cautelari diverse e meno afflittive della custodia cautelare in carcere alla persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine a taluno dei delitti di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, previsti dal comma 3 del medesimo art. 12.<br />	<br />
Il giudice a quo reputa estensibili ai procedimenti relativi a detti reati le ragioni che hanno indotto questa Corte, con la sentenza n. 265 del 2010, a dichiarare costituzionalmente illegittima l’analoga presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale in riferimento a taluni delitti a sfondo sessuale (artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale).<br />	<br />
Al pari di tali delitti, neanche le fattispecie di cui all’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 potrebbero essere, infatti, assimilate, sotto il profilo in esame, ai delitti di mafia, relativamente ai quali questa Corte ha ritenuto giustificabile la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina potrebbe essere infatti realizzato, anche nelle ipotesi aggravate cui la norma censurata fa riferimento, con condotte profondamente diverse tra loro, indipendenti da una struttura criminale organizzata, e tali, dunque, da proporre esigenze cautelari affrontabili anche con misure diverse dalla custodia carceraria.<br />	<br />
La presunzione censurata verrebbe, di conseguenza, a porsi in contrasto – conformemente a quanto deciso dalla citata sentenza n. 265 del 2010 – con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di inviolabilità della libertà personale (art. 13, primo comma, Cost.), nonché con la presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.).<br />	<br />
2.– La questione è fondata.<br />	<br />
3.– La norma denunciata assoggetta i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina da essa considerati a uno speciale e più severo regime cautelare, omologo a quello prefigurato, in rapporto a un complesso di altre figure delittuose, dall’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2, comma 1, lettere a) e a-bis), del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.<br />	<br />
Si tratta di un regime che fa perno su una duplice presunzione: relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari; assoluta, quanto alla scelta della misura, reputando il legislatore adeguata – ove la presunzione relativa non risulti vinta – unicamente la custodia cautelare in carcere.<br />	<br />
3.1.– Come ricorda il giudice a quo, questa Corte, con la sentenza n. 265 del 2010, ha già dichiarato costituzionalmente illegittima la norma del codice di cui quella censurata replica le cadenze, nella parte in cui configura una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura carceraria nei confronti degli indiziati di taluni delitti a sfondo sessuale (induzione o sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale e atti sessuali con minorenne).<br />	<br />
Ad analoghe declaratorie di illegittimità costituzionale la Corte è altresì pervenuta, successivamente all’ordinanza di rimessione, nei riguardi della medesima norma, nella parte in cui rende operante la predetta presunzione assoluta anche nei procedimenti per i delitti di omicidio volontario (sentenza n. 164 del 2011) e di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (sentenza n. 231 del 2011).<br />	<br />
3.2.– Nelle decisioni ora citate, questa Corte ha rilevato come, alla luce dei principi costituzionali di riferimento – segnatamente, il principio di inviolabilità della libertà personale (art. 13, primo comma, Cost.) e la presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.) – la disciplina delle misure cautelari debba essere ispirata al criterio del «minore sacrificio necessario»: la compressione della libertà personale va contenuta, cioè, entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto. Ciò impegna il legislatore, da una parte, a strutturare il sistema cautelare secondo il modello della «pluralità graduata», predisponendo una gamma di misure alternative, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale; dall’altra, a prefigurare criteri per scelte «individualizzanti» del trattamento cautelare, parametrate sulle esigenze configurabili nelle singole fattispecie concrete. Canoni ai quali non contraddice, la disciplina generale del codice di procedura penale, basata sulla tipizzazione di un «ventaglio» di misure di gravità crescente (artt. 281-285) e sulla correlata enunciazione del principio di «adeguatezza» (art. 275, comma 1), al lume del quale il giudice è tenuto a scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a soddisfare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso concreto e, conseguentemente, a far ricorso alla misura “massima” (la custodia cautelare in carcere) solo quando ogni altra misura risulti inadeguata (art. 275, comma 3, primo periodo).<br />	<br />
3.3.– Discostandosi in modo marcato da tale regime, il novellato art. 275, comma 3, cod. proc. pen. – e, sulla sua falsariga, la norma oggi sottoposta a scrutinio – sottraggono, per converso, al giudice ogni potere di scelta, vincolandolo a disporre la misura maggiormente rigorosa, senza alcuna possibile alternativa, allorché la gravità indiziaria attenga a determinate fattispecie di reato. Questa soluzione normativa si traduce in una valutazione legale di idoneità della sola custodia carceraria a fronteggiare le esigenze cautelari (presunte, a loro volta, iuris tantum).<br />	<br />
A tale proposito, questa Corte ha, peraltro, ribadito che «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit. In particolare, l’irragionevolezza della presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa» (sentenze n. 231 e n. 164 del 2011, n. 265 e n. 139 del 2010).<br />	<br />
L’evenienza ora indicata era puntualmente riscontrabile in rapporto alla presunzione assoluta in questione, nella parte in cui risultava riferita, tra gli altri, tanto ai delitti a sfondo sessuale dianzi indicati (sentenza n. 265 del 2010), quanto all’omicidio volontario (sentenza n. 164 del 2011), quanto, ancora, all’associazione finalizzata al narcotraffico (sentenza n. 231 del 2011). A tali figure delittuose non poteva, infatti, estendersi la ratio giustificativa del regime derogatorio già ravvisata dalla Corte in rapporto ai delitti di mafia (i soli considerati dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. anteriormente alla novella legislativa del 2009) (ordinanza n. 450 del 1995): ossia che dalla struttura stessa della fattispecie e dalle sue connotazioni criminologiche – legate alla circostanza che l’appartenenza ad associazioni di tipo mafioso implica un’adesione permanente ad un sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di particolare forza intimidatrice – deriva, nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, una esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia in carcere (non essendo le misure “minori” sufficienti a troncare i rapporti tra l’indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza, neutralizzandone la pericolosità).<br />	<br />
Connotazioni analoghe non erano infatti riscontrabili in rapporto alle figure criminose sopra elencate. Pur nella loro indubbia gravità e riprovevolezza – destinata a pesare opportunamente nella determinazione della pena inflitta all’autore, quando ne sia riconosciuta in via definitiva la colpevolezza – i suddetti delitti abbracciano, infatti, ipotesi concrete marcatamente eterogenee tra loro e suscettibili soprattutto di proporre, in un numero non marginale di casi, esigenze cautelari adeguatamente fronteggiabili con misure diverse e meno afflittive di quella carceraria.<br />	<br />
Questa Corte ha ritenuto, quindi, che l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. violasse, in parte qua, sia l’art. 3 Cost., per l’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti considerati a quelli concernenti i delitti di mafia, nonché per l’irrazionale assoggettamento a un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai relativi paradigmi punitivi; sia l’art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; sia, infine, l’art. 27, secondo comma, Cost., per essere attribuiti alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena.<br />	<br />
4.– Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche in rapporto alle figure di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, cui il regime cautelare speciale è esteso dal censurato art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998.<br />	<br />
Si tratta, in specie, delle ipotesi previste dal comma 3 del medesimo articolo (oggetto, a sua volta, di profonda modifica ad opera della legge n. 94 del 2009), nelle quali il fatto di favoreggiamento – identificato in quello di chi, in violazione del testo unico sull’immigrazione, «promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente» – viene configurato come fattispecie distinta e più severamente punita di quella di cui al comma 1, per il concorso di elementi che accrescono, nella valutazione legislativa, il disvalore dell’illecito. Tali elementi attengono, alternativamente, al numero degli stranieri agevolati (lettera a) o dei concorrenti nel reato (lettera d, prima parte); alle modalità del fatto (che espongano a pericolo la vita o l’incolumità del trasportato o lo sottopongano a trattamento inumano o degradante: lettere b e c); ai mezzi utilizzati (servizi internazionali di trasporto o documentazione alterata, contraffatta o comunque illegalmente ottenuta: lettera d, seconda parte); alla disponibilità, infine, di armi o materie esplodenti da parte degli autori del fatto (lettera e).<br />	<br />
Anche in ragione dell’alternatività delle ipotesi ora indicate, la figura delittuosa viene, peraltro, a ricomprendere fattispecie concrete marcatamente differenziate tra loro, sotto il profilo che qui rileva.<br />	<br />
Il delitto in discorso costituisce, infatti, un reato a consumazione anticipata, che si perfeziona con il solo compimento di «atti diretti a procurare» l’ingresso illegale di stranieri «nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente». Il verbo «procurare» conferisce, altresì, alla fattispecie un’ampia latitudine applicativa, abbracciando qualunque apporto efficiente e causalmente orientato a produrre il risultato finale, ivi comprese – secondo una corrente lettura giurisprudenziale – talune attività immediatamente successive all’arrivo in Italia degli stranieri, che agevolino l’esito dell’operazione.<br />	<br />
Dal paradigma legale tipico esula, in ogni caso, il necessario collegamento dell’agente con una struttura associativa permanente. Il reato può bene costituire frutto di iniziativa meramente individuale: la presenza di un numero di concorrenti pari o superiore a tre è, infatti – come accennato – solo una delle ipotesi alternativamente considerata dalla citata norma. D’altra parte, quando pure risulti ascrivibile a una pluralità di persone, il fatto può comunque mantenere un carattere puramente episodico od occasionale e basarsi su una organizzazione rudimentale di mezzi: evenienza, questa, che – stando a quanto si riferisce nell’ordinanza di rimessione – si sarebbe, del resto, verificata nel caso oggetto del giudizio a quo. Ciò, indipendentemente dal rilievo che, secondo quanto già chiarito da questa Corte in rapporto al delitto di associazione finalizzata al narcotraffico, neppure la natura associativa del reato basterebbe, di per sé sola, a legittimare la presunzione in parola, ove non accompagnata da una particolare “qualità” del vincolo fra gli associati, come nell’ipotesi dell’associazione mafiosa (sentenza n. 231 del 2011).<br />	<br />
In sostanza, dunque, le fattispecie criminose cui la presunzione in esame è riferita possono assumere le più disparate connotazioni: dal fatto ascrivibile ad un sodalizio internazionale, rigidamente strutturato e dotato di ingenti mezzi, che specula abitualmente sulle condizioni di bisogno dei migranti, senza farsi scrupolo di esporli a pericolo di vita; all’illecito commesso una tantum da singoli individui o gruppi di individui, che agiscono per le più varie motivazioni, anche semplicemente solidaristiche in rapporto ai loro particolari legami con i migranti agevolati, essendo il fine di profitto previsto dalla legge come mera circostanza aggravante (comma 3-bis, lettera b, dell’art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998).<br />	<br />
L’eterogeneità delle fattispecie concrete riferibili al paradigma punitivo astratto non consente, dunque, di enucleare una regola generale, ricollegabile ragionevolmente a tutte le «connotazioni criminologiche» del fenomeno, secondo la quale la custodia cautelare in carcere sarebbe l’unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari.<br />	<br />
La presunzione assoluta censurata non può neppure rinvenire la sua base di legittimazione costituzionale nella gravità astratta del reato di favoreggiamento dell’immigrazione, né nell’esigenza di eliminare o ridurre le situazioni di allarme sociale correlate all’incremento del fenomeno della migrazione clandestina. Va, infatti, ribadito quanto già affermato al riguardo da questa Corte: e, cioè, che la gravità astratta del reato, considerata in rapporto alla misura della pena o alla natura dell’interesse protetto, è significativa ai fini della determinazione della sanzione, ma inidonea a fungere da elemento preclusivo alla verifica del grado delle esigenze cautelari e all’individuazione della misura concretamente idonea a farvi fronte; mentre il rimedio all’allarme sociale causato dal reato non può essere annoverato tra le finalità della custodia cautelare, costituendo una funzione istituzionale della pena, perché presuppone la certezza circa il responsabile del delitto che ha provocato l’allarme (sentenze n. 231 e n. 164 del 2011, n. 265 del 2010).<br />	<br />
5.– Ciò che vulnera i valori costituzionali non è la presunzione in sé, ma il suo carattere assoluto, che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del «minore sacrificio necessario». Di contro, la previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza della custodia carceraria – atta a realizzare una semplificazione del procedimento probatorio suggerita da aspetti ricorrenti del fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile da elementi di segno contrario – non eccede i limiti di compatibilità costituzionale, rimanendo per tale verso non censurabile l’apprezzamento legislativo circa la ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso (sentenze n. 231 e n. 164 del 2011, n. 265 del 2010).<br />	<br />
Il comma 4-bis dall’art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998 va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.<br />	<br />
per questi motivi<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.<br />	<br />
F.to:<br />	<br />
Alfonso QUARANTA, Presidente<br />	<br />
Giuseppe FRIGO, Redattore<br />	<br />
Gabriella MELATTI, Cancelliere</p>
<p>	<br />
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2011-n-331/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.331</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ricorso &#8211; 12/12/2011 n.332</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ricorso-12-12-2011-n-332/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ricorso-12-12-2011-n-332/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ricorso-12-12-2011-n-332/">Corte Costituzionale &#8211; Ricorso &#8211; 12/12/2011 n.332</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Frigo Conflitto di attribuzione tra enti – Giudizio civile a carico di consiglieri regionali – Emissione da parte del giudice procedente di un’ordinanza con la quale si pronuncia, con valutazione discrezionale e in funzione preparatoria della pronuncia, sulle istanze istruttorie delle parti – Conflitto sollevato dalla Regione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ricorso-12-12-2011-n-332/">Corte Costituzionale &#8211; Ricorso &#8211; 12/12/2011 n.332</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ricorso-12-12-2011-n-332/">Corte Costituzionale &#8211; Ricorso &#8211; 12/12/2011 n.332</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Frigo</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Conflitto di attribuzione tra enti – Giudizio civile a carico di consiglieri regionali – Emissione da parte del giudice procedente di un’ordinanza con la quale si pronuncia, con valutazione discrezionale e in funzione preparatoria della pronuncia, sulle istanze istruttorie delle parti –  Conflitto sollevato dalla Regione Veneto – Lamentata lesione della prerogativa della insindacabilità dei consiglieri regionali, prevista dall’art. 122, quarto comma, Cost., e, conseguentemente, delle attribuzioni regionali in materia di organizzazione e funzioni degli organi, riconosciute dagli artt. 121 e 123 Cost. – Annullamento dell’ordinanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non spettava allo Stato e, per esso, al Tribunale di Venezia emettere, nell’ambito del giudizio civile R.G. n. 1475/2010, l’ordinanza indicata in epigrafe con riferimento alle domande proposte dalla Sigma Informatica s.p.a. nei confronti dei consiglieri regionali Nicola Atalmi e Diego Bottacin, e, di conseguenza, annulla per tale parte l’ordinanza stessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i><P ALIGN=CENTER>SENTENZA N. 332<br />	<br />
ANNO 2011<br />	<br />
</i><br />	<br />
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</B><br />	
</p>
<p>	<br />
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</i>composta dai signori: </p>
<p>Presidente: Alfonso QUARANTA; </p>
<p>Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino Cassese, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,</p>
<p>ha pronunciato la seguente <b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>ORDINANZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti sorti a seguito dell’ordinanza emessa il 19 maggio 2011 dal Tribunale di Venezia nel giudizio civile R.G. n. 1475/2010, promosso dalla Sigma Informatica s.p.a. contro i consiglieri regionali Nicola Atalmi e Diego Bottacin e contro altri soggetti, promossi con ricorsi della Regione Veneto notificati il 17 agosto 2011, depositati in cancelleria il 18 agosto 2011 ed iscritti ai nn. 6 e 7 del registro conflitti tra enti 2011.<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione, fuori termine, del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
udito nell’udienza pubblica dell’8 novembre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;<br />	<br />
uditi gli avvocati Emanuele Mio e Andrea Manzi per la Regione Veneto.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />	<br />
</b></i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1.– Con due distinti ricorsi, notificati entrambi il 17 agosto 2011 e depositati il successivo 18 agosto (reg. confl. enti n. 6 e n. 7 del 2011), la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, ha sollevato conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione all’ordinanza emessa il 19 maggio 2011 dal Tribunale di Venezia nel giudizio civile R.G. n. 1475/2010, promosso dalla Sigma Informatica s.p.a. contro i consiglieri regionali Nicola Atalmi e Diego Bottacin e contro altri soggetti – ordinanza con la quale è stata ordinata l’esibizione di un documento e disposta una consulenza tecnica d’ufficio – per violazione dell’art. 122, quarto comma, della Costituzione e, conseguentemente, degli artt. 121 e 123 Cost.<br />	<br />
Secondo quanto riferisce la ricorrente, la vicenda si connette all’avvenuta scoperta, a seguito di verifiche interne effettuate negli anni 2008-2009, di una rilevante sottrazione di denaro pubblico nell’ambito della Unità locale socio-sanitaria (ULSS) n. 9 di Treviso: sottrazione operata tramite la costituzione di fittizie «posizioni di pagamento» a favore di soggetti privi di ogni legame con l’Azienda sanitaria. Le operazioni illecite, ripetutesi per anni, erano state imputate ad una ex dipendente della ULSS, dimessasi volontariamente nel febbraio 2008, la quale, per tali fatti (qualificabili come delitti di peculato), era stata tratta in arresto nei primi mesi del 2009 – rendendo così la vicenda di pubblico dominio – e quindi condannata nel 2011 con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Treviso.<br />	<br />
L’episodio aveva dato luogo a iniziative dei consiglieri regionali di minoranza Nicola Atalmi e Diego Bottacin, volte a fare chiarezza sulle reali responsabilità per l’accaduto e a verificare che fossero adottati opportuni provvedimenti per evitare il ripetersi di analoghe operazioni. L’attenzione dei predetti consiglieri si era focalizzata, in specie, sulle possibili manchevolezze del sistema informatico in uso alle Aziende sanitarie venete, gestito dalla Sigma Informatica s.p.a.: sistema che non avrebbe – in ipotesi – fatto constare, con opportuni «segnali di allarme», le ripetute alterazioni dei dati relativi ai destinatari dei pagamenti.<br />	<br />
In particolare, il consigliere Atalmi – al quale si riferisce il ricorso reg. confl. enti n. 6 del 2011 – aveva presentato l’8 ottobre 2009 una interrogazione a risposta immediata, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della Regione Veneto (legge 22 maggio 1971, n. 340, recante «Approvazione, ai sensi dell’art. 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Veneto»), chiedendo al Presidente della Giunta regionale, dott. Giancarlo Galan, e all’assessore Sandri – tra l’altro e per quanto qui più interessa – se corrispondesse al vero «che la società che gestisce il sistema informatico per tutte le ULSS venete e […] coinvolta nell’indagine in corso» fosse «controllata da due società lussemburghesi»; se fossero state verificate le «eventuali responsabilità» di detta società; se fosse stato appurato che la ex dipendente avesse «agito “da sola”» e «goduto singolarmente» dei proventi degli illeciti; se si potesse, infine, escludere «l’esistenza di una correlazione tra il fatto de quo ed il finanziamento illecito della politica». I contenuti dell’interrogazione erano stati quindi riprodotti in un articolo pubblicato – secondo quanto afferma la ricorrente – il giorno successivo sul quotidiano «La Tribuna» di Treviso.<br />	<br />
A propria volta, il consigliere Bottacin, all’epoca vicepresidente della commissione consiliare sanità – cui si riferisce il ricorso reg. confl. enti n. 7 del 2011 – aveva richiesto, il 7 ottobre 2009, ai competenti uffici regionali copia degli atti inerenti all’aggiudicazione delle gare e ai contratti di appalto intercorsi tra la Sigma Informatica s.p.a. e le Aziende sanitarie venete. Constatata l’incompletezza dei documenti trasmessigli e la difficoltà del loro reperimento, il consigliere Bottacin aveva «espresso le sue perplessità in una intervista per il quotidiano “La Tribuna”», pubblicata il 9 ottobre 2009.<br />	<br />
Con nota dello stesso 9 ottobre 2009, il Bottacin aveva chiesto, altresì, a tutte le Aziende sanitarie del Veneto copia delle «deliberazioni di affidamento delle forniture di beni e servizi» alla Sigma Informatica. Raccolta la documentazione, ne aveva – sempre secondo la ricorrente – riportato «il contenuto in un successivo articolo de “La Tribuna”», pubblicato il 12 ottobre 2009.<br />	<br />
Ritenendo le dichiarazioni in questione lesive della propria «immagine commerciale», la Sigma Informatica aveva convenuto in giudizio i consiglieri Atalmi e Bottacin davanti al Tribunale di Venezia, unitamente ad altri soggetti, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, nonché (quanto al Bottacin) alla riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa).<br />	<br />
La società attrice aveva sostenuto, in specie, che l’interrogazione formulata dal consigliere Atalmi e riprodotta sul quotidiano «La Tribuna» racchiudesse una «accusa diffamatoria», gravemente lesiva della propria reputazione commerciale, tanto più in quanto accompagnata da una «demagogica richiesta di revoca della gara europea» per l’affidamento del servizio di gestione in outsourcing delle risorse umane del Comparto sanità della Regione Veneto, espletata nel 2007 e vinta da essa Sigma Informatica.<br />	<br />
Il consigliere Bottacin – sempre ad avviso della società attrice – avrebbe, dal canto suo, formulato, nelle interviste agli organi di stampa, «pesantissime insinuazioni circa la regolarità dei numerosi appalti pubblici aggiudicati a Sigma». In particolare, nell’intervista del 9 ottobre 2009, il convenuto si sarebbe «inventato» inesistenti «muri di gomma» che gli avrebbero impedito l’accesso agli atti, accreditando con ciò l’idea di una scarsa trasparenza dei rapporti tra la Sigma Informatica, la Regione e le Aziende sanitarie; mentre, nel successivo articolo del 12 ottobre 2009, avrebbe espresso dubbi sulla regolarità dell’esito della gara europea vinta dalla Sigma, parlandone in termini di «sanatoria sospetta», avente ad oggetto l’«ufficializzazione di un monopolio», e di «verdetto praticamente già scritto».<br />	<br />
Nel costituirsi in giudizio, i consiglieri Atalmi e Bottacin avevano eccepito che i fatti in rapporto ai quali era stata dedotta la loro responsabilità risultavano coperti dalla garanzia della insindacabilità, prevista dall’art. 122, quarto comma, Cost.<br />	<br />
Concesso termine per il perfezionamento della notifica dell’atto di citazione, il Giudice istruttore aveva rinviato la causa all’udienza del 10 dicembre 2010, a conclusione della quale si era riservato sulle istanze delle parti. Sciogliendo la riserva, aveva accordato i termini per il deposito delle memorie di cui all’art. 183, sesto comma, del codice di procedura civile: memorie nelle quali i convenuti avevano insistito nell’eccezione di insindacabilità.<br />	<br />
Dopo essersi nuovamente riservato sulle istanze delle parti, il Giudice istruttore, con ordinanza del 19 maggio 2011, comunicata al punto di accesso telematico il successivo 11 giugno, aveva – senza pronunciarsi sull’eccezione – ordinato l’esibizione della sentenza del Tribunale di Treviso relativa al procedimento penale nei confronti della ex dipendente della ULSS n. 9 e disposto una consulenza tecnica d’ufficio, diretta a verificare le caratteristiche e le procedure consentite dal software della Sigma Informatica adottato dalla predetta Azienda sanitaria, con particolare riguardo alla possibilità di modificare i dati ed eventuali sistemi di controllo o garanzia, alle caratteristiche di accesso e ai dispositivi di sicurezza.<br />	<br />
Ad avviso della Regione ricorrente, tale ultimo provvedimento risulterebbe lesivo della prerogativa della insindacabilità dei consiglieri regionali, prevista dall’art. 122, quarto comma, Cost., e, conseguentemente, delle attribuzioni regionali in materia di organizzazione e funzioni degli organi, riconosciute dagli artt. 121 e 123 Cost.<br />	<br />
In via preliminare e sul piano dell’ammissibilità, la Regione rileva come, per costante giurisprudenza costituzionale, possa formare oggetto di conflitto intersoggettivo di attribuzione ogni atto, imputabile allo Stato o alla Regione, che, sebbene preparatorio o non definitivo, rechi già in sé requisiti minimi di lesività, in quanto rivolto «ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nell’altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima». Di conseguenza, al fine di legittimare il ricorso contro atti lesivi della garanzia prevista dall’art. 122, quarto comma, Cost., sarebbe sufficiente la semplice manifestazione, da parte di un organo dello Stato, della pretesa di esercitare la giurisdizione in presenza di una situazione di immunità, senza che occorra che detto esercizio assuma la forma della sentenza o di un atto definitivo.<br />	<br />
Nello specifico ambito dei giudizi civili – esclusa la rilevanza della mera notifica dell’atto di citazione, in quanto imputabile alla parte e non allo Stato, come pure dell’ordinanza del giudice istruttore di concessione dei termini ai sensi dell’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., trattandosi di atto che il giudice è tenuto comunque ad adottare, in presenza di una richiesta delle parti – il primo atto lesivo della prerogativa in questione e, come tale, invasivo dell’autonomia regionale costituzionalmente garantita, dovrebbe essere individuato proprio nel provvedimento con cui il giudice disponga mezzi istruttori. Si tratterebbe, infatti, di un «atto processuale formale», con cui un organo dello Stato esprime la pretesa di giudicare al di là dei limiti posti alla funzione giurisdizionale dall’art. 122, quarto comma, Cost.: limiti la cui sussistenza, nel caso di specie, era stata, peraltro, eccepita dai consiglieri regionali convenuti.<br />	<br />
Quanto, poi, al merito dei conflitti, la ricorrente osserva come, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l’esonero da responsabilità previsto dalla citata norma costituzionale abbracci tutte le attività che costituiscono esplicazione di una funzione tipica, direttamente affidata ai consiglieri regionali dalla stessa Costituzione o dalle altre fonti normative cui questa rinvia. La garanzia dell’insindacabilità si estende, peraltro, anche a quei comportamenti che, pur non rientrando tra gli atti tipici, risultino legati da un nesso funzionale con l’esercizio delle attribuzioni proprie dell’organo di appartenenza. Nel caso delle opinioni manifestate in sede esterna a quella istituzionale, detto nesso funzionale presuppone che sia riscontrabile una sostanziale corrispondenza di significato tra le dichiarazioni extra moenia e l’atto tipico, e, al tempo stesso, un legame di ordine temporale, atto a far sì che le dichiarazioni esterne assumano una finalità divulgativa dell’attività istituzionale.<br />	<br />
In questa prospettiva, sarebbe dunque indubbio – secondo la ricorrente – che il consigliere Atalmi fruisca della garanzia della insindacabilità in rapporto alle dichiarazioni per le quali è stato convenuto in giudizio dalla Sigma Informatica. Quanto, infatti, all’interrogazione dell’8 ottobre 2009, risulterebbe incontestabile che fra gli atti tipici, espressivi delle funzioni dei consiglieri regionali, vadano comprese le interrogazioni e le interpellanze, in quanto strumentali al sindacato esercitato dal consiglio regionale nei confronti della giunta: conclusione che troverebbe, peraltro, espressa conferma nel disposto dell’art. 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), concernente l’analoga guarentigia accordata ai membri del Parlamento dall’art. 68, primo comma, Cost.<br />	<br />
Rispetto, poi, all’articolo apparso sul quotidiano «La Tribuna» dell’8 ottobre 2009, sussisterebbero entrambi i requisiti richiesti ai fini della insindacabilità delle dichiarazioni esterne, trattandosi di articolo posteriore appena di un giorno alla presentazione dell’interrogazione e consistente nella pura e semplice trasposizione del contenuto di questa.<br />	<br />
La conclusione non potrebbe essere, peraltro, diversa neppure in rapporto alle dichiarazioni del consigliere Bottacin.<br />	<br />
Quest’ultimo avrebbe, infatti, svolto una «attività ricognitiva», in qualità tanto di consigliere regionale di minoranza che di vicepresidente della Commissione consiliare Sanità, richiedendo informazioni dapprima agli uffici regionali e poi alle Aziende sanitarie locali (ASL). Tale attività troverebbe una precisa base normativa nelle disposizioni dell’ordinamento regionale che attribuiscono alle Commissioni consiliari il potere di consultare direttamente enti locali, cittadini, organizzazioni sindacali, economiche e professionali (art. 22, primo comma, dello statuto regionale); di disporre lo svolgimento di indagini conoscitive, allo scopo di acquisire informazioni, dati, documenti o altro materiale comunque utile alla loro attività (art. 22, terzo comma, dello statuto); di ordinare l’esibizione di atti e documenti e di convocare, previa comunicazione alla Giunta, i dirigenti delle segreterie regionali e gli amministratori o, previo avviso a questi ultimi, i dirigenti di enti, aziende e agenzie regionali (art. 23 dello Statuto). Essa costituirebbe, altresì, espressione del diritto all’informazione nei confronti della Regione e degli enti ad essa subordinati (tra cui le ASL), riconosciuto ai singoli consiglieri dall’art. 15, quarto comma, dello statuto e dall’art. 73 del regolamento del Consiglio regionale, adottato con deliberazione del 30 aprile 1987, n. 456.<br />	<br />
Con le dichiarazioni contenute nell’articolo pubblicato il 9 ottobre 2009, il consigliere Bottacin si sarebbe limitato, d’altra parte, a denunciare l’inerzia tenuta dagli uffici regionali nel dare seguito alle proprie richieste, intese a conoscere le modalità di affidamento dei servizi alla Sigma Informatica. Tali richieste – contrariamente a quanto assume la società attrice – non potrebbero essere qualificate come «pretestuose» o «strumentali», non solo perché espressive dell’intento di acclarare con completezza la vicenda relativa alla sottrazione di denaro pubblico oggetto di indagine, ma anche e prima ancora perché le funzioni di indirizzo politico e di controllo da parte del corpo legislativo e dei suoi singoli componenti «sono per definizione libere nei fini». Ciò, a prescindere dall’ulteriore rilievo che in nessun modo le dichiarazioni potrebbero ritenersi, di fatto, lesive del buon nome della società attrice.<br />	<br />
Il secondo articolo, apparso sul quotidiano «La Tribuna» il 12 ottobre 2009, non farebbe, a sua volta, che prendere atto «della sostanziale prevalenza della Società Sigma Informatica s.p.a. nel panorama della gestione del personale sanitario delle varie ULSS e delle modalità di aggiudicazione dei servizi informatici della stessa», riportando fedelmente «fatti storicamente presenti».<br />	<br />
Alla luce di tali considerazioni, la Regione ricorrente chiede alla Corte di dichiarare che non spettava allo Stato e, per esso, al Tribunale di Venezia accertare la responsabilità dei consiglieri Atalmi e Bottacin, quale autori delle dichiarazioni in contestazione, e, per l’effetto, di annullare – con riferimento alla posizione di detti consiglieri – l’ordinanza impugnata e, «se del caso», tutti gli atti processuali adottati nel giudizio civile promosso nei loro confronti dalla Sigma Informatica s.p.a.<br />	<br />
2.– Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati infondati.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />	<br />
</b></i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1.– Con due distinti ricorsi, la Regione Veneto ha sollevato conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione all’ordinanza di ammissione di mezzi istruttori, adottata il 19 maggio 2011 dal Tribunale di Venezia nell’ambito di un giudizio civile promosso contro i consiglieri regionali Nicola Atalmi e Diego Bottacin (nonché di ulteriori soggetti), per il risarcimento dei danni derivanti da talune loro dichiarazioni, reputate diffamatorie.<br />	<br />
Ad avviso della ricorrente, l’atto impugnato sarebbe lesivo della prerogativa della insindacabilità, accordata ai consiglieri regionali dall’art. 122, quarto comma, della Costituzione, e, di riflesso, delle attribuzioni regionali in materia di organizzazione e funzioni degli organi, riconosciute dagli artt. 121 e 123 Cost.<br />	<br />
2.– I ricorsi concernono un medesimo atto e svolgono argomenti in parte comuni, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un’unica decisione.<br />	<br />
3.– In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto avvenuta – in entrambi i giudizi – oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 25, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, adottate con deliberazione del 7 ottobre 2008 (ex plurimis, sulla inammissibilità della costituzione tardiva nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, sentenze n. 149 del 2009 e n. 313 del 2006).<br />	<br />
L’ultima delle notificazioni dei ricorsi previste dai commi 1 e 2 dello stesso art. 25 – nella specie, la notificazione al Tribunale di Venezia, quale organo che ha emanato l’atto impugnato – si è, infatti, perfezionata il 17 agosto 2011, con la conseguenza che il termine per la costituzione scadeva il 26 settembre 2011 (pacifica essendo l’inapplicabilità, nei giudizi costituzionali, della sospensione dei termini nel periodo feriale: tra le molte, sentenza n. 318 del 2009 e ordinanza n. 408 del 2006). Gli atti di costituzione risultano depositati, per converso, solo il 27 settembre 2011 e quindi tardivamente.<br />	<br />
4.– Sussistono, invece, i requisiti di ammissibilità dei conflitti, ivi compreso quello oggettivo, rappresentato dall’idoneità dell’atto impugnato a ledere le attribuzioni costituzionali della Regione.<br />	<br />
Per costante giurisprudenza di questa Corte, costituisce atto idoneo ad innescare un conflitto intersoggettivo di attribuzione qualsiasi comportamento significante, imputabile allo Stato o alla Regione, che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna e che – anche se preparatorio o non definitivo – sia comunque diretto «ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima» (ex plurimis, sentenze n. 382 del 2006, n. 211 del 1994 e n. 771 del 1988).<br />	<br />
Con particolare riguardo alla garanzia prevista a favore dei consiglieri regionali dall’art. 122, quarto comma, Cost., questa Corte ha escluso che – contrariamente a quanto sostiene la Regione Veneto – il mero «esercizio della giurisdizione civile» nei confronti di un consigliere, pure in presenza di una eccezione della difesa di quest’ultimo tesa a far valere l’insindacabilità, possa ritenersi, di per sé, lesivo della guarentigia e tale, dunque, da legittimare la Regione a reagire con lo strumento del conflitto. Nell’attuale assetto dei rapporti fra attribuzioni dell’autorità giudiziaria e tutela della prerogativa in questione – che concreta una immunità di ordine sostanziale, e non già una esenzione dalla giurisdizione – la Regione può, infatti, censurare solo «il “cattivo uso” del potere valutativo da parte di chi, in via ordinaria, svolge la funzione giurisdizionale, ritenendo che la pronuncia sia in contrasto con la previsione contenuta nella citata disposizione costituzionale» (sentenza n. 195 del 2007). In altre parole, il conflitto di attribuzione è proponibile solo in presenza di un atto – anche preliminare alla definizione del giudizio – che concretamente trascuri la prerogativa di cui si discute (sentenza n. 235 del 2007).<br />	<br />
La fattispecie oggi in esame si presenta, pur tuttavia, diversa da quelle già esaminate e decise da questa Corte nel senso della carenza dell’idoneità lesiva (sentenze n. 235 e n. 173 del 2007, concernenti, rispettivamente, provvedimenti di semplice rinvio delle udienze per la produzione di scritti difensivi e l’ordinanza di fissazione dell’udienza di trattazione). Non si è di fronte, infatti, a un mero atto di impulso processuale, imposto dalla legge senza margini di discrezionalità in presenza di determinate condizioni, o comunque privo di ogni «contenuto decisorio»: ma, al contrario, di un provvedimento con il quale il giudice si è pronunciato – con valutazione discrezionale e sia pure in funzione preparatoria della pronuncia volta a definire il giudizio – sulle istanze istruttorie delle parti.<br />	<br />
Con l’ordinanza impugnata, d’altro canto, il Giudice veneziano ha ammesso mezzi istruttori finalizzati, non già alla mera verifica della sussistenza dei presupposti di operatività della garanzia della insindacabilità, eccepita dalla difesa dei consiglieri regionali convenuti, quanto piuttosto allo scrutinio della fondatezza nel merito della domanda della società attrice (circostanza di tutta evidenza, specie in rapporto alla disposta consulenza tecnica d’ufficio, diretta ad accertare le caratteristiche e le eventuali manchevolezze del sistema informatico predisposto dalla predetta società).<br />	<br />
Sulla premessa che le prove vengono disposte dal giudice solo in quanto reputate ammissibili e rilevanti ai fini della decisione, e tenuto conto, altresì, dell’assenza di qualsiasi riserva o specifica indicazione di segno contrario riguardo alla questione preliminare relativa alla insindacabilità, si deve quindi concludere che l’ordinanza in questione – prefigurando una pronuncia sul merito della domanda – contenga un implicito disconoscimento della guarentigia, sufficiente a concretizzare la potenzialità lesiva.<br />	<br />
5.– Scendendo, quindi, all’esame del merito dei ricorsi, giova ricordare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’eccezionale guarentigia di cui all’art. 122, quarto comma, Cost. – la quale non mira ad assicurare una posizione di privilegio ai consiglieri regionali, ma a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente riservata al Consiglio regionale (ex plurimis, sentenze n. 195 del 2007, n. 392 e n. 391 del 1999) – ricomprende tutte quelle attività che costituiscono esplicazione di una funzione tipica, affidata a tale organo dalla stessa Costituzione o da altre fonti normative cui la prima rinvia (tra le ultime, sentenze n. 337 del 2009, n. 276 e n. 76 del 2001, n. 289 del 1997).<br />	<br />
Come per l’analoga guarentigia prevista a favore dei membri del Parlamento dall’art. 68, primo comma, Cost., l’immunità in parola si estende, peraltro, anche a quei comportamenti che, pur non rientrando fra gli atti tipici, siano collegati da nesso funzionale con l’esercizio delle attribuzioni proprie dell’organo di appartenenza, tra cui, in particolare, la divulgazione esterna delle opinioni espresse in sede consiliare (sentenza n. 391 del 1999).<br />	<br />
Le condizioni affinché le dichiarazioni <i>extra moenia</i> possano ritenersi coperte dalla garanzia dell’insindacabilità sono le stesse elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte in rapporto alla predetta garanzia di cui all’art. 68, primo comma, Cost.: vale a dire, la sostanziale corrispondenza contenutistica rispetto all’atto tipico e il legame di ordine temporale, idonei ad imprimere alle dichiarazioni esterne una connotazione divulgativa dell’attività istituzionale (sentenze n. 221 del 2006, n. 276 e n. 76 del 2001).<br />	<br />
6.– Alla stregua dei ricordati principi, entrambi i conflitti sono fondati.<br />	<br />
Riguardo al conflitto concernente il consigliere Nicola Atalmi (reg. confl. enti n. 6 del 2011), va, infatti, osservato che detto consigliere è stato convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti da opinioni espresse in una interrogazione consiliare (l’interrogazione a risposta immediata n. 893 dell’8 ottobre 2009) e riprese in un articolo pubblicato sul quotidiano «La Tribuna» di Treviso, non già il giorno successivo – come si deduce in ricorso – ma addirittura (secondo quanto emerge dal testo prodotto dalla ricorrente) lo stesso giorno di presentazione dell’interrogazione (ciò, sebbene nell’articolo si affermi che questa era stata presentata nel pomeriggio del giorno precedente).<br />	<br />
Per costante giurisprudenza di questa Corte, le interrogazioni e le interpellanze vanno senz’altro annoverate tra gli atti consiliari tipici, in quanto strumentali alle funzioni di controllo e di sindacato politico che il Consiglio esercita nei confronti della Giunta (sentenze n. 391 del 1999, n. 382 del 1998 e n. 274 del 1995). A propria volta, l’articolo di stampa – praticamente coevo all’atto tipico – si limita, nella sostanza, a riprodurre i contenuti dell’interrogazione, con conseguente sussistenza di entrambe le evidenziate condizioni per la configurabilità del nesso funzionale.<br />	<br />
7.– Quanto, poi, al secondo conflitto, concernente il consigliere Diego Bottacin, la responsabilità risarcitoria di quest’ultimo è stata dedotta in giudizio dalla società attrice in rapporto alle dichiarazioni rese nel corso di due interviste al quotidiano «La Tribuna», pubblicate il 9 e il 12 ottobre 2009.<br />	<br />
Tali interviste si connettono, peraltro, sul piano contenutistico, alle richieste scritte che il consigliere Bottacin, all’epoca anche vicepresidente della commissione consiliare sanità, ha rivolto, rispettivamente il 6 e il 9 ottobre 2009 – e, dunque, pochi giorni prima – ai competenti uffici della Regione e a tutte le Aziende sanitarie regionali, al fine di acquisire copia della documentazione relativa ai contratti di appalto conclusi con la società attrice e alle gare che li hanno preceduti. Ciò, nella prospettiva di appurare la posizione di quest’ultima nel quadro della gestione della sanità in Veneto e di fare luce su eventuali ulteriori responsabilità per la rilevante sottrazione di denaro pubblico, verificatasi nell’ambito della ULSS n. 9 di Treviso.<br />	<br />
Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di precisare, d’altra parte, che tra le attività coperte dalla garanzia della insindacabilità ben possono essere annoverate quelle di vigilanza e di controllo che spettano alle commissioni consiliari, istituite quali articolazioni del Consiglio regionale, chiamate a svolgere le loro attribuzioni nell’ambito delle materie di rispettiva competenza: con la conseguenza che detta garanzia si estende anche alle dichiarazioni esterne che, in stretta successione temporale, ne riflettano i contenuti (sentenza n. 276 del 2001, concernente, in particolare, una lettera inviata da un consigliere regionale, nella sua qualità di presidente della commissione sicurezza sociale, all’assessore alla sanità e al presidente della Giunta regionale, nella quale si prospettavano dubbi circa la correttezza dell’operato del direttore generale di una azienda sanitaria).<br />	<br />
8.– In accoglimento dei ricorsi, si deve dichiarare, pertanto, che non spettava allo Stato, e, per esso, al Tribunale di Venezia, adottare l’ordinanza impugnata, limitatamente alle domande proposte nei confronti dei consiglieri Atalmi e Bottacin: ordinanza che va quindi, in parte qua, annullata.<br />	<br />
Non v’è luogo, per contro, a disporre l’annullamento di ulteriori e precedenti atti del giudizio civile in questione, secondo quanto richiesto, sia pure in termini di mera eventualità, dalla ricorrente («se del caso»), giacché – come la stessa Regione Veneto riconosce – gli atti anteriori all’ordinanza impugnata non potevano considerarsi ancora lesivi della prerogativa di cui all’art. 122, quarto comma, Cost.</p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>riuniti i giudizi,<br />	<br />
<i>dichiara</i> che non spettava allo Stato e, per esso, al Tribunale di Venezia emettere, nell’ambito del giudizio civile R.G. n. 1475/2010, l’ordinanza indicata in epigrafe con riferimento alle domande proposte dalla Sigma Informatica s.p.a. nei confronti dei consiglieri regionali Nicola Atalmi e Diego Bottacin, e, di conseguenza, annulla per tale parte l’ordinanza stessa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.<br />	<br />
F.to:<br />	<br />
Alfonso QUARANTA, Presidente<br />	<br />
Giuseppe FRIGO, Redattore<br />	<br />
Gabriella MELATTI, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011. 	</p>
<p align=center>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ricorso-12-12-2011-n-332/">Corte Costituzionale &#8211; Ricorso &#8211; 12/12/2011 n.332</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.333</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2011-n-333/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2011-n-333/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2011-n-333/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.333</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Cassese sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1), relativa all&#8217;insindacabilità, ai sensi dell&#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall&#8217;onorevole Umberto Bossi nei confronti della dott.ssa Paola Braggion, promosso dalla Corte di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2011-n-333/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.333</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2011-n-333/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.333</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Cassese</span></p>
<hr />
<p>sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1), relativa all&#8217;insindacabilità, ai sensi dell&#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall&#8217;onorevole Umberto Bossi nei confronti della dott.ssa Paola Braggion, promosso dalla Corte di cassazione, terza sezione civile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Conflitto di attribuzione – Delibera di insindacabilità ex art. 68 comma 1 Cost. – Nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento – Assenza – Annullamento della delibera di insindacabilità – Ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall’onorevole Umberto Bossi, per le quali pende il procedimento civile davanti alla Corte di cassazione, terza sezione civile, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;<br />
E’ annullata la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1).<br />
È ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Tribunale di Milano, con il ricorso in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i><P ALIGN=CENTER>SENTENZA N. 333<br />	<br />
ANNO 2011</p>
<p></i><B>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</B></p>
<p>	<br />
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</i>composta dai signori: </p>
<p>Presidente: Alfonso QUARANTA; </p>
<p>Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino Cassese, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, </p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1), relativa all’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’onorevole Umberto Bossi nei confronti della dott.ssa Paola Braggion, promosso dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, con ricorso notificato il 18 dicembre 2009, depositato in cancelleria il 29 dicembre 2009 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2009, fase di merito.<br />	<br />
<i>Visto</i> l’atto di costituzione della Camera dei deputati;<br />	<br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica del 22 novembre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;<br />	<br />
<i>udito </i>l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Camera dei deputati.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />	<br />
</b></i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1.– Con provvedimento qualificato come «ordinanza interlocutoria» del 27 marzo 2009, la Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata il 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1), con la quale è stato dichiarato che i fatti, per i quali è in corso il procedimento civile per risarcimento dei danni promosso dalla dott.ssa Paola Braggion nei confronti del deputato Umberto Bossi, riguardano opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.<br />	<br />
La Corte ricorrente riferisce che, con citazioni notificate il 21 e 23 giugno 2003, la dott.ssa Braggion aveva convenuto in giudizio l’on. Bossi davanti al Tribunale di Brescia, proponendo nei suoi confronti domanda di condanna al risarcimento dei danni e alla riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa).<br />	<br />
A fondamento delle proprie richieste, l’attrice aveva posto i seguenti fatti. Con sentenza del 23 maggio 2001, essa dott.ssa Braggion, quale giudice del Tribunale penale di Como, sezione distaccata di Cantù, aveva dichiarato l’on. Bossi colpevole del delitto di vilipendio alla bandiera nazionale, condannandolo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. Nei giorni successivi, l’on. Bossi aveva reso alla stampa dichiarazioni ritenute dall’attrice lesive della propria reputazione, accusandola di strumentalizzare il proprio ufficio per incidere sulla competizione politica, di approfittare di un processo politico per ricavarne visibilità e di utilizzare «relitti giuridici», con perdita di tempo e «furto dello stipendio». Tali dichiarazioni erano apparse su vari quotidiani: in particolare, «La Repubblica», «Il Giorno», «Il Corriere di Como», «Libero», «La Provincia di Como», «Il Giornale», «La Stampa» e «La Padania».<br />	<br />
La domanda veniva respinta dall’adito Tribunale con sentenza del 24 maggio 2004, sul rilievo che le opinioni in questione costituivano manifestazione di critica politica connessa alla funzione parlamentare, coperta dall’immunità di cui agli artt. 68, primo comma, Cost. e 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).<br />	<br />
La pronuncia veniva impugnata dalla dott.ssa Braggion.<br />	<br />
Nelle more, il Parlamento europeo, con deliberazioni del 22 maggio 2004, approvava la relazione A5-0281/2004, contenente la raccomandazione a difendere l’immunità dell’on. Bossi – membro anche di quel Consesso, all’epoca dei fatti – con riferimento alle dichiarazioni pubblicate su quotidiani diversi da «La Padania»; mentre disattendeva l’analoga proposta formulata nella relazione A5-0282/2004, in rapporto alle dichiarazioni apparse sul predetto giornale.<br />	<br />
Ritenendo la prima deliberazione vincolante, la Corte di appello di Brescia, con sentenza del 27 febbraio 2008, rigettava la domanda della dott.ssa Braggion per la parte corrispondente e la accoglieva, invece, in relazione alle dichiarazioni riportate da «La Padania» – che non riteneva riconducibili alle attività protette dall’art. 68, primo comma, Cost. – condannando, quindi, per esse, l’on. Bossi al risarcimento del danno cosiddetto morale.<br />	<br />
Avverso la sentenza l’on. Bossi proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi, cui resisteva la dott.ssa Braggion, proponendo, a propria volta, ricorso incidentale, inteso a contestare, con i primi tre motivi, la statuizione di rigetto della domanda quanto alle dichiarazioni pubblicate da testate giornalistiche diverse da «La Padania» e, con il quarto, il mancato esame della domanda, riproposta in appello, relativa alla riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 della legge n. 47 del 1948.<br />	<br />
Nel frattempo, la Camera dei deputati adottava la delibera del 16 luglio 2008, oggetto dell’odierna impugnazione, con la quale – accogliendo la proposta adottata a maggioranza dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere – dichiarava che i fatti per i quali è in corso il giudizio concernevano opinioni espresse dall’on. Bossi nell’esercizio delle funzioni parlamentari, con conseguente loro insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.<br />	<br />
Ciò premesso, la Corte di cassazione osserva che la delibera di insindacabilità è intervenuta in pendenza del termine nel quale entrambe le parti potevano impugnare la sentenza di appello, nei capi per ciascuna di esse sfavorevoli, ed è stata trasmessa l’11 agosto 2008, prima che fosse stato assunto un qualsiasi provvedimento. Detta deliberazione inciderebbe, inoltre, non soltanto sul capo della sentenza di appello di accoglimento della domanda risarcitoria, impugnato con il ricorso principale dell’on. Bossi, ma anche sul quarto motivo del ricorso incidentale della dott.ssa Braggion, con il quale si lamenta che il giudice di appello non abbia pronunciato, anche in relazione alle dichiarazioni pubblicate su «La Padania», la condanna alla riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 della legge sulla stampa. In conseguenza di ciò, la ricorrente «non ritiene […] di poter affrontare», allo stato, l’eccezione, preliminarmente sollevata dalla dott.ssa Braggion, di inammissibilità del ricorso principale, in quanto i due motivi su cui esso si fonda non sarebbero seguiti da un quesito di diritto, in conformità a quanto previsto dall’art. 366-bis del codice di procedura civile (allora vigente).<br />	<br />
La Corte ricorrente reputa, per altro verso, che non sia chiaro se la delibera di insindacabilità impugnata attenga alle sole dichiarazioni rese dall’on. Bossi al giornale «La Padania», per essere le altre già «coperte» dall’analoga presa di posizione del Parlamento europeo, o se riguardi, invece, anche le dichiarazioni pubblicate da altri quotidiani, esse pure ancora oggetto di giudizio. Ad avviso della ricorrente, risulterebbe, peraltro, preferibile questa seconda e più ampia lettura (che impedirebbe di esaminare anche i primi tre motivi del ricorso incidentale). Dovrebbe ritenersi, infatti, dirimente – rispetto alle contrarie indicazioni pure ricavabili dalla relazione della Giunta per le autorizzazioni – la circostanza che l’Assemblea sia stata comunque chiamata, in termini generali, ad esprimersi sui «fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 1» nei confronti dell’on. Bossi: procedimento che – a fronte del mancato passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado – investe anche le dichiarazioni riportate da quotidiani diversi da «La Padania».<br />	<br />
Su tale presupposto, la Corte ricorrente propone, quindi, in via principale, conflitto di attribuzione nei confronti della delibera di insindacabilità, intesa come riferita a tutte le dichiarazioni oggetto del giudizio civile. In subordine, e per l’ipotesi in cui si dovesse, invece, optare per una interpretazione di segno restrittivo, solleva conflitto nei confronti della medesima deliberazione, intesa come attinente alle sole dichiarazioni riportate su «La Padania».<br />	<br />
Quanto a tali ultime dichiarazioni, la Corte rileva come il quotidiano «La Padania» del 24 maggio 2001, sotto il titolo «La sinistra ordina: Bossi in galera» – dopo aver premesso che «L’onorevole Umberto Bossi è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione (pena sospesa) per “vilipendio alla bandiera”, in seguito alle parole pronunciate nel luglio ’97 in un comizio nel comasco» – riportasse dichiarazioni dello stesso on. Bossi del seguente tenore: «È un attacco al governo […] ed è incivile che un magistrato perda il tempo, pagato dai contribuenti, per fare un processo basato su reati di opinione e il codice Rocco […] il Paese ha voltato pagina, c’è una nuova maggioranza e un governo, la giustizia è un obiettivo disastro, eppure una certa magistratura non perde l’attitudine di occuparsi di politica in momenti “particolari”. Intanto l’84 per cento dei reati (compresi scippi, rapine, furti e omicidi) rimane impunito. C’è solo da ridere di fronte a queste notizie, per non mettersi a piangere».<br />	<br />
In un successivo articolo, pubblicato il 25 maggio 2001 dal medesimo quotidiano, si affermava, altresì: «Il carroccio si mobilita dopo la condanna al segretario federale. Basta coi giudici del codice Rocco. La condanna a un anno e quattro mesi a Umberto Bossi per vilipendio alla bandiera è un altro esempio di giustizia politica contro la Lega. “Non è possibile che due magistrati in cerca di pubblicità (il PM Claudio Galoppi e il giudice Paola Braggion) possono ricorrere alle norme fasciste del codice Rocco per colpire deliberatamente la libertà di espressione – così reagisce ancora il segretario federale –. Intervenga il Consiglio Superiore della Magistratura e si decida a sanzionare quei magistrati che continuano ad usare norme fasciste sui reati di opinione, norme già cancellate nella coscienza democratica del popolo. È passato quasi un secolo dal codice Rocco, il regime fascista è stato sconfitto, è tornata la democrazia eppure c’è chi ancora usa questi relitti giuridici per scegliere e colpire gli avversari politici della sinistra. Uno scandalo intollerabile”».<br />	<br />
Al riguardo, la ricorrente rileva come, in ordine all’applicabilità della guarentigia offerta dall’art. 68, primo comma, Cost. ad opinioni espresse dal membro del Parlamento extra moenia, la giurisprudenza costituzionale abbia da tempo adottato il criterio del nesso funzionale con l’attività parlamentare: criterio che postula il concorso di un legame temporale tra quest’ultima e l’attività esterna e di un elemento contenutistico, rappresentato dalla sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell’esercizio di funzioni parlamentari e le dichiarazioni esterne.<br />	<br />
Nella specie, non ricorrerebbe né l’uno né l’altro requisito.<br />	<br />
L’attività parlamentare rilevante è stata, infatti, individuata dalla relazione della Giunta per le autorizzazioni nella battaglia parlamentare per il federalismo amministrativo e fiscale, condotta dalla Lega Nord già nel corso della XIIIa legislatura, nonché nella sua opposizione al disegno di legge sull’esposizione della bandiera, poi divenuto la legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea). In sede di discussione sulla proposta di insindacabilità, si è fatto riferimento, altresì, alle reiterate critiche espresse dall’on. Bossi nei confronti della magistratura, con riferimento agli specifici fatti oggetto del giudizio.<br />	<br />
Mancherebbe, tuttavia, il legame temporale, giacché le espressioni esterne risulterebbero di alcuni anni successive alle posizioni manifestate in ambito parlamentare. Ma non sussisterebbe neppure la sostanziale corrispondenza di significato tra le espressioni esterne e tali posizioni – comunque evocate senza individuare specifici atti di esercizio della funzione – essendo ravvisabile, al più, una mera comunanza di contesto politico. Il «fulcro» della reazione dell’on. Bossi alla condanna inflittagli starebbe, infatti, nell’accusa rivolta al magistrato, da un lato, di aver voluto «mettersi in mostra»; dall’altro, «d’essersi fatto strumento di una sorta di messa in discussione della vittoria elettorale conseguita anche dalla Lega, dando così dimostrazione […] di propensione a far impiego di strumenti giuridici, anche obsoleti, per fini politici».<br />	<br />
Le medesime considerazioni varrebbero, secondo la ricorrente, anche in rapporto alle dichiarazioni – di tenore complessivamente equivalente – pubblicate su altri quotidiani del 24 maggio 2001 e parimenti riprodotte nel ricorso.<br />	<br />
2.– Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 332 del 2009.<br />	<br />
3.– Si è costituita la Camera dei deputati, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.<br />	<br />
In via preliminare, la Camera eccepisce l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza e genericità del suo oggetto. La ricorrente avrebbe, infatti, impugnato alternativamente la delibera di insindacabilità in due diversi significati – ossia come riferita a tutte le dichiarazioni dell’on. Bossi, ovvero soltanto a quelle riportate sul quotidiano «La Padania» – venendo meno, con ciò, all’onere di esatta identificazione della materia del conflitto.<br />	<br />
Quanto al merito – premesso che, alla luce delle inequivoche affermazioni del relatore in Assemblea, on. Gava, la delibera impugnata riguarderebbe, in realtà, le sole dichiarazioni rilasciate al quotidiano «La Padania» – la difesa della Camera dei deputati assume che tali dichiarazioni costituirebbero legittima espressione di critica politica nei confronti della permanenza, all’interno del nostro sistema giuridico, dei reati di opinione e, in particolare, dei reati di vilipendio. Esse si iscriverebbero, in specie, nel quadro della battaglia politica condotta dalla Lega Nord – formazione della quale l’on. Bossi è sempre stato il «leader indiscusso» – per l’abolizione di detti reati, in quanto contrastanti con la libertà di pensiero e suscettibili di utilizzazioni strumentali da parte di una magistratura «politicizzata»: battaglia che ha trovato concreta eco nella legge di riforma 24 febbraio 2006, n. 85 (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione), della quale la Lega Nord è stata la principale promotrice.<br />	<br />
In tale cornice, le dichiarazioni in questione rientrerebbero, più specificamente, nell’ambito di operatività della garanzia accordata dall’art. 68, primo comma, Cost., in quanto avvinte da nesso funzionale con l’attività parlamentare tipica svolta dall’on. Bossi, nella quale sarebbe parimenti riscontrabile una chiara linea politica, volta, da un lato, a contestare aspramente la permanenza nell’ordinamento di reati di opinione di matrice autoritaria e, dunque, antidemocratici; dall’altro, ad accusare in modo altrettanto aspro la magistratura di aver «utilizzato» detti reati per fini meramente politici e, in particolare, per osteggiare l’azione della Lega Nord.<br />	<br />
A tale riguardo, la difesa della Camera evoca, in particolare, l’intervento effettuato nella seduta del 2 agosto 1995, nel corso del quale l’on. Bossi aveva affermato che «il Codice Rocco, cardine di tutti i processi celebrati dal tribunale speciale per la difesa dello Stato fascista, non è evidentemente lo strumento idoneo per uno Stato democratico»: ciò, in sostanziale assonanza con le successive dichiarazioni oggi in discussione, nelle quali si evidenzia come i reati di opinione siano anacronistici rispetto alla forma democratica dello Stato.<br />	<br />
Nel corso di altro intervento, effettuato nella seduta del 9 aprile 1997, l’on. Bossi – riferendosi all’allora Presidente del Consiglio, on. Prodi – aveva altresì affermato che «lo davano per uscito di mente con la sua magistratura intenta a sfogliare il codice Rocco», avendo riguardo alla propensione della magistratura ad avvalersi di figure criminose ormai obsolete per avversare l’azione politica della Lega Nord.<br />	<br />
Con ancora maggiore chiarezza, nella successiva seduta 11 aprile 1997, l’on. Bossi aveva, poi, dichiarato: «vedo la magistratura attaccare gli uomini della Lega, vedo tutte le cose che fate […] Abbiamo magistrati che ricorrono ai reati di opinione, al Codice Rocco, contro i cittadini della Padania».<br />	<br />
Nella seduta del 28 aprile 2000, l’on. Bossi aveva osservato, infine, come l’azione del Governo fosse «erede della scelta ulivista di consegnare la Lega e il cambiamento incarnato in essa nelle mani della magistratura, del Codice Rocco, del nazionalismo efferato brandito proprio mentre la globalizzazione ha messo in crisi irreversibile lo Stato nazionale».<br />	<br />
Dall’insieme delle dichiarazioni ora ricordate emergerebbe, dunque, come il rapporto tra magistratura e politica sia stato l’argomento centrale all’interno del dibattito politico svolto dall’on. Bossi: valendo esemplarmente, sul punto, l’intervento effettuato nella seduta del 22 luglio 1998, con il quale egli aveva disapprovato l’operato di quei magistrati che sembravano più interessati alle vicende politiche che non alla gestione della giustizia, in sintonia con quanto riportato anche nelle interviste a «La Padania», oggetto del conflitto.<br />	<br />
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte ricorrente, sussisterebbe, quindi, una sostanziale identità di contenuti – e, talora, anche di espressioni – tra le dichiarazioni extra moenia e le opinioni manifestate dall’on. Bossi in sede parlamentare.<br />	<br />
Quanto, poi, al legame temporale, la difesa della Camera rimarca come, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l’esistenza del suddetto requisito debba essere riscontrata non su un metro puramente «quantitativo», ma sulla base di un criterio oggettivo, ancorato alla persistente attualità del tema oggetto delle dichiarazioni. Nella specie, la distanza temporale tra l’ultimo degli atti tipici citati (l’intervento parlamentare del 28 aprile 2000) e le interviste in contestazione (rilasciate il 24 e 25 maggio 2001) non sarebbe, già di per sé, più ampio di quello che, in altri casi, la Corte ha ritenuto non ostativo alla configurabilità del «nesso funzionale». Ma, soprattutto, esso troverebbe giustificazione nella sentenza di condanna di primo grado, intervenuta il 23 maggio 2001: l’interesse divulgativo del parlamentare, volto a denunciare l’uso politico che una parte della magistratura avrebbe fatto di figure di reato ormai «obsolete», nascerebbe proprio a seguito della sentenza che ha condannato l’on. Bossi per quel tipo di reati.<br />	<br />
Da ultimo, la difesa della Camera rileva che qualora, in contrasto con quanto da essa sostenuto, si ritenesse che la delibera impugnata attenga anche alle dichiarazioni riportate su quotidiani diversi da «La Padania», il ricorso risulterebbe infondato anche rispetto ad esse, per ragioni analoghe a quelle dianzi riassunte.<br />	<br />
4.– La Camera dei deputati ha depositato due memorie illustrative, con le quali – oltre a ribadire e sviluppare le precedenti difese – ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto l’ulteriore profilo dell’omessa valutazione, da parte del giudice ricorrente, della reale natura offensiva delle dichiarazioni delle quali si discute: valutazione da ritenere necessaria al fine di evitare che il conflitto di attribuzioni si traduca «in una mera vindicatio potestatis del tutto astratta e priva di qualsivoglia utilità e rilevanza ai fini della decisione del processo», nonché, al tempo stesso, quale strumento per ridurre il «volume» dei conflitti sottoposti al vaglio di questa Corte.<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />	<br />
</i></p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1.– La Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, contestando che spettasse ad essa deliberare, nella seduta del 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1), che i fatti, per i quali è in corso il procedimento civile per risarcimento dei danni promosso dalla dott.ssa Paola Braggion nei confronti del deputato Umberto Bossi, riguardano opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle funzioni parlamentari, con conseguente loro insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.<br />	<br />
2.– Deve essere preliminarmente ribadita l’ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi e oggettivi, come già ritenuto da questa Corte con l’ordinanza n. 332 del 2009.<br />	<br />
3.– Al riguardo, va disattesa, altresì, l’eccezione di inammissibilità del conflitto per indeterminatezza e genericità del suo oggetto, formulata dalla difesa della Camera dei deputati.<br />	<br />
La Corte ricorrente – dopo aver rilevato come la delibera impugnata si presti, per tal verso, a interpretazioni contrastanti – ha, infatti, optato – motivandola – per una sua lettura in termini di ampia comprensività, alla stregua della quale l’affermazione di insindacabilità investirebbe l’intero complesso delle dichiarazioni per le quali l’on. Bossi è stato convenuto in giudizio. Su tale premessa, la ricorrente ha quindi contestato, in via principale, la sussistenza del nesso funzionale in rapporto alla generalità delle dichiarazioni oggetto del procedimento civile in corso. In subordine, e per l’eventualità in cui questa Corte dovesse invece optare per una interpretazione di segno restrittivo, ha limitato la contestazione alle sole dichiarazioni riprodotte sul quotidiano «La Padania». Trattandosi di prospettazione subordinata, e non già alternativa, non vi è, dunque, alcuna oscurità o ambiguità nella individuazione del thema decidendum.<br />	<br />
4.– Parimenti infondata è l’ulteriore eccezione, sollevata dalla difesa della Camera dei deputati nella seconda memoria illustrativa, di inammissibilità del ricorso per omessa verifica preventiva, da parte del giudice ricorrente, del carattere offensivo delle dichiarazioni dell’on. Bossi.<br />	<br />
L’ipotizzato onere di anticipazione degli esiti del giudizio da cui il conflitto trae origine – privo di riscontri nella giurisprudenza di questa Corte in materia, come la stessa resistente riconosce – si pone, a tacer d’altro, in contrasto con l’effetto inibente che, alla luce della disciplina recata dall’art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), la delibera di insindacabilità produce sulle attività giurisdizionali. Impugnando detta delibera, il giudice mira propriamente a “riappropriarsi” del potere (pieno) di giudicare – in un senso o nell’altro – sul merito della domanda, al quale attiene la valutazione della reale lesività delle esternazioni (valutazione che potrebbe, tra l’altro, richiedere – segnatamente quando venga in rilievo il diritto di critica o di cronaca e si verta nell’ambito di giudizi di merito – opportuni approfondimenti istruttori).<br />	<br />
5.– Nel merito, questa Corte deve prendere in esame, non la richiesta principale della ricorrente, ma quella subordinata: ciò, in quanto la delibera impugnata risulta, in realtà, riferibile alle sole interviste rilasciate al quotidiano «La Padania», come sostenuto anche dalla difesa della Camera.<br />	<br />
A sostegno della prospettata lettura estensiva, la ricorrente adduce la circostanza che – a prescindere dalle contrastanti affermazioni contenute nella relazione della Giunta per le autorizzazioni – l’Assemblea sarebbe stata comunque chiamata, in termini generali, ad esprimersi sulla insindacabilità dei «fatti per i quali è in corso il procedimento civile di cui al Doc. IV-quater, n. 1» (la ricorrente sembra fare riferimento, con ciò, all’enunciazione dell’oggetto della deliberazione operata dal Presidente dell’Assemblea in apertura di dibattito).<br />	<br />
Tale argomento risulta, peraltro, soverchiato da un complesso di indicazioni di segno contrario, emergenti non soltanto dalla relazione della Giunta per le autorizzazioni, ma anche dall’illustrazione della proposta fatta in aula del relatore, on. Gava. Nella prima si afferma, infatti, espressamente che, a seguito della presa di posizione del Parlamento europeo, che aveva riconosciuto all’on. Bossi la garanzia dell’immunità in rapporto alle dichiarazioni a quotidiani diversi da «La Padania», tale insieme di dichiarazioni «non rientra[va] più nell’oggetto della deliberazione della Camera». In ambedue le sedi viene, d’altra parte, puntualizzato che la proposta formulata all’Assemblea riguardava le sole dichiarazioni oggetto dell’«intervenuta condanna» in sede civile (quella emessa nei confronti dell’on. Bossi dalla Corte d’appello di Brescia, attinente, per l’appunto, unicamente alle interviste a «La Padania»).<br />	<br />
6.– Nei termini ora indicati, il ricorso è fondato.<br />	<br />
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per la configurabilità di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento – al quale è subordinata la prerogativa dell’insindacabilità, di cui all’art. 68, primo comma, Cost. – è necessario che tali dichiarazioni possano rappresentare l’espressione dell’esercizio di attività parlamentare (tra le molte, sentenze n. 98 del 2011, n. 301 del 2010, n. 420 e n. 410 del 2008).<br />	<br />
Nella specie, la relazione della Giunta per le autorizzazioni non ha indicato alcuno specifico atto parlamentare, compiuto dal medesimo deputato, al quale, per il suo contenuto, possano essere riferite le opinioni oggetto di conflitto.<br />	<br />
Nell’ambito del presente giudizio, la difesa della Camera dei deputati ha invece richiamato, come atti tipici cui le dichiarazioni esterne si connetterebbero, cinque interventi effettuati dall’on. Bossi nell’ambito di dibattiti in Assemblea, negli anni tra il 1995 e il 2000.<br />	<br />
A prescindere dallo iato temporale che separa detti interventi dalle esternazioni di cui si discute (pubblicate il 24 e 25 maggio 2001), deve ritenersi, peraltro, carente il requisito della sostanziale identità di contenuti, al di là delle formule letterali usate, tra le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e le dichiarazioni esterne: requisito che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, condiziona la riconoscibilità del nesso funzionale, non potendo ritenersi sufficiente, a tal fine, né una mera comunanza di argomenti, né un mero «contesto politico» cui entrambe possano riferirsi (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 81 del 2011, n. 420 e n. 410 del 2008, n. 152 del 2007 e n. 258 del 2006).<br />	<br />
Gli interventi evocati dalla difesa della Camera si traducono, infatti, per la parte che interessa, in generici accenni al carattere antidemocratico del «codice Rocco» e ad un suo uso strumentale da parte della magistratura. Solo nell’intervento dell’11 aprile 1997 si rinviene un riferimento ai reati di opinione, peraltro sempre a carattere generale («vedo la magistratura attaccare gli uomini della Lega, vedo tutte le cose che fate […] Abbiamo magistrati che ricorrono ai reati di opinione, al Codice Rocco, contro i cittadini della Padania»).<br />	<br />
Nelle interviste in discussione, per converso, si formulano specifiche censure all’operato della dott.ssa Braggion, in rapporto alla condanna per vilipendio alla bandiera nazionale pronunciata nei confronti dello stesso on. Bossi. Le si rimprovera, in particolare, di essere andata «in cerca di pubblicità», perdendo il proprio tempo, pagata dai contribuenti, per celebrare un processo basato sulle «norme fasciste sui reati di opinione», mentre la gran parte dei reati rimane impunita, e di aver strumentalizzato, altresì, il proprio ufficio per finalità politiche, valendosi di «relitti giuridici» per un «attacco al governo» e per «colpire gli avversari politici della sinistra» in un momento «particolare», ossia dopo l’esito delle ultime elezioni, dalle quali essi erano usciti vincitori.<br />	<br />
Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di precisare come debba escludersi la corrispondenza contenutistica – necessaria affinché possa riconoscersi alle dichiarazioni extra moenia carattere divulgativo dell’attività parlamentare – quando gli atti tipici esprimano critiche generali alla magistratura, o a una sua corrente, mentre le dichiarazioni esterne censurino l’operato di singoli magistrati in rapporto a specifici episodi (da ultimo, sentenze n. 97 e n. 81 del 2011). In simili frangenti – e, dunque, anche nel caso in esame, nel quale vengono prospettate, altresì, con le dichiarazioni esterne, particolari finalità distorsive della funzione giudicante – può ravvisarsi, al più, una semplice comunanza di tematiche o di «contesto politico», insufficiente, per quanto detto, a radicare il nesso funzionale.<br />	<br />
7.– Si deve, di conseguenza, concludere che la delibera della Camera dei deputati è stata adottata in violazione dell’art. 68, primo comma, Cost., ledendo le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente, e deve essere, pertanto, annullata.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) <i>dichiara</i> che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall’onorevole Umberto Bossi, per le quali pende il procedimento civile davanti alla Corte di cassazione, terza sezione civile, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;<br />	<br />
2) <i>annulla</i>, per l’effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.<br />	<br />
F.to:<br />	<br />
Alfonso QUARANTA, Presidente<br />	<br />
Giuseppe FRIGO, Redattore<br />	<br />
Gabriella MELATTI, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2011-n-333/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.333</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.329</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2011-n-329/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2011-n-329/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2011-n-329/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.329</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Grossi in tema di erogazione dell&#8217;indennità di frequenza per il cittadino minore extracomunitario Assistenza e previdenza – Immigrazione – Artt. 1 l. 289/1990 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2011-n-329/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.329</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2011-n-329/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.329</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Grossi</span></p>
<hr />
<p>in tema di erogazione dell&#8217;indennità di frequenza per il cittadino minore extracomunitario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Assistenza e previdenza – Immigrazione – Artt. 1 l. 289/1990 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi) e 80, comma 19, l. 388/2000 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2001) – L’erogazione dell’indennità di frequenza per il cittadino minore extracomunitario è subordinata alla titolarità della carta di soggiorno – Q. l. c. sollevata dalla Corte d’appello di Genova – Asserita violazione degli artt. 2, 3, 32, 34, 38 e 117 della Costituzione –  Illegittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di frequenza di cui all’art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i><P ALIGN=CENTER>SENTENZA N. 329<br />	<br />
ANNO 2011<br />	<br />
</i><b><br />	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</b><br />	
</p>
<p>	<br />
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</i>composta dai signori: </p>
<p>Presidente: Alfonso QUARANTA; </p>
<p>Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale del “coordinato disposto” degli articoli 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi) e 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), promosso dalla Corte d’appello di Genova nel procedimento vertente tra M.A.S.M., nella qualità di genitore del minore L.M.A.O., e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con ordinanza del 3 dicembre 2010, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2011.<br />	<br />
<i>Visti</i> gli atti di costituzione di M.A.S.M., nella qualità di genitore del minore L.M.A.O. e dell’INPS;<br />	<br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica dell’8 novembre 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi;<br />	<br />
<i>uditi</i> gli avvocati Vittorio Angiolini e Gloria Pieri per M.A.S.M., nella qualità di genitore del minore L.M.A.O., e Clementina Pulli per l’INPS.<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</i></p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1.— La Corte d’appello di Genova solleva, in riferimento agli articoli 2, 3, 32, 34, 38 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del “coordinato disposto” degli articoli 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi) e 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina l’erogazione dell’indennità di frequenza per il cittadino minore extracomunitario alla titolarità della carta di soggiorno.<br />	<br />
Premette la Corte rimettente di essere stata investita dall’appello proposto dalla madre di un minore avverso la decisione che aveva respinto la richiesta di riconoscimento del beneficio dell’indennità di frequenza di cui alla legge n. 289 del 1990: pur essendo stata riconosciuta la sussistenza dei requisiti sanitari e delle altre condizioni previste dalla legge, la provvidenza era stata tuttavia negata per la mancanza della carta di soggiorno, avendo l’appellante richiesto il primo permesso di soggiorno nel 2006 e, perciò, non trovandosi nel territorio nazionale da almeno cinque anni, come richiesto ai fini del rilascio di quel documento.<br />	<br />
Dopo essersi soffermata sulle condizioni del minore cui si riferisce la domanda negata dal primo giudice per la ragione anzidetta e aver analizzato natura e funzione della provvidenza in questione, il giudice rimettente – nello scrutinare la non manifesta infondatezza della eccezione di legittimità costituzionale dedotta in sede di gravame – ripercorre il panorama della giurisprudenza di questa Corte, tanto in ordine al sindacato di conformità della normativa interna ai princìpi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, quanto in merito alla portata preclusiva della disposizione censurata nei confronti dei cittadini extracomunitari. Rammentati, in particolare, i princìpi enunciati nelle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 in ordine alla possibilità di dedurre la violazione dell’art. 117 Cost. nell’ipotesi di un contrasto tra la norma interna e la CEDU, il giudice a quo segnala i precedenti offerti dalle sentenze n. 306 del 2008, in tema di indennità di accompagnamento, n. 11 del 2009, in tema di pensione di inabilità e, specialmente, n. 187 del 2010, con la quale venne dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, qui denunciato, nella parte in cui subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).<br />	<br />
Su tale pronuncia la Corte rimettente si sofferma con particolare attenzione, insistendo sulla analogia tra la provvidenza di cui al giudizio a quo e quelle di cui alle richiamate pronunce, sotto il profilo dei requisiti richiesti. A proposito del requisito della permanenza in Italia, si sottolinea come solo con la legge n. 388 del 2000 siano state introdotte previsioni sensibilmente restrittive nei confronti dei cittadini extracomunitari: il che non potrebbe reputarsi consentito, al lume degli orientamenti di questa Corte, ove la permanenza legale dello straniero non sia episodica né di breve durata e vengano in discorso limitazioni per il godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti, invece, ai cittadini.<br />	<br />
Nella specie – sottolinea il giudice a quo – l’appellante ha presentato domanda volta ad ottenere l’indennità di frequenza per il figlio minore nel 2007 e la sua presenza in Italia – con un primo permesso di soggiorno rilasciato nel 2003, non nel 2006, come affermato nella sentenza impugnata – non potrebbe certo ritenersi episodica o di breve durata. D’altra parte, per un minore bisognevole di programmi terapeutici e di frequenza della scuola, l’attesa del compiersi di un periodo di cinque anni di permanenza sul territorio italiano potrebbe finire per comprimere le esigenze di cura e di assistenza che l’ordinamento dovrebbe invece tutelare (richiamandosi, in proposito, anche la sentenza n. 467 del 2002, che estese proprio l’istituto della indennità di frequenza ai bambini che frequentano gli asilo nido).<br />	<br />
Ne conseguirebbe, da un lato, la violazione del principio di uguaglianza e dei parametri che assicurano la protezione di diritti primari dell’individuo (quali l’istruzione, art. 34; la salute, art. 32; e l’assistenza sociale, art. 38), nonché dei doveri di solidarietà economica e sociale (art. 2); dall’altro lato, la violazione del dovere di esercitare la potestà legislativa nel rispetto, oltre che della Costituzione, anche dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117), essendosi introdotto un regime discriminatorio nei confronti di cittadini stranieri incompatibile anche con i princìpi affermati da questa Corte. Si richiama, a tal proposito, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell&#8217;Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), e richiamata da questa Corte nella ordinanza n. 285 del 2009, proprio in tema di indennità di frequenza.<br />	<br />
2.— Ha depositato memoria di costituzione la parte privata del giudizio a quo, nella qualità di genitore del minore cui si riferisce la richiesta di riconoscimento del beneficio, chiedendo che la Corte accolga la devoluta questione di legittimità costituzionale. Richiamati i termini della controversia, e la rilevanza della questione, la memoria analizza natura e funzione dell’indennità di frequenza, sottolineando come tale provvidenza sia destinata ad assicurare la tutela di diritti fondamentali del minore, alla luce di diffusi rilievi della giurisprudenza costituzionale sul punto (e segnatamente della sentenza n. 187 del 2010, ampiamente riprodotta, a sostegno dell’incostituzionalità, a maggior ragione, della previsione di requisiti ostativi imposti dalle norme denunciate). L’equiparazione ai cittadini e la non discriminazione degli stranieri, il cui regolare soggiorno abbia “carattere non episodico e di non breve durata”, sarebbe, infatti, il principio cardine cui attenersi, almeno quanto alle specifiche provvidenze concernenti il godimento dei diritti fondamentali della persona. Nel non distinguere la specificità di ciascuna provvidenza e nel trascurare il risalto proprio rispetto a questi diritti, le norme denunciate si porrebbero in contrasto con la Costituzione.<br />	<br />
3.— Nel giudizio si è costituito l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. A parere dell’Istituto, non sarebbe sindacabile la scelta del legislatore di differenziare le prestazioni e di stabilire che quelle più rilevanti possano essere concesse solo a quegli stranieri che risiedano in Italia da più tempo e con maggiore stabilità, trattandosi, nella specie, non di diritti previdenziali, ma di provvidenze di natura assistenziale in materia di servizi sociali. Una tendenza, questa, evidenziata anche dall’art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), in tema di requisiti per ottenere l’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare). Né sussisterebbe contrasto con l’ordinamento comunitario e con gli obblighi internazionali, alla stregua dei regolamenti comunitari in materia, né violazione dei princìpi della CEDU, posto che la condizione giuridica dello straniero è regolata dall’art. 10, primo comma, Cost., il quale risulta nella specie rispettato, «in quanto le diverse prestazioni di assistenza sociale, riconosciute ai possessori di carta di soggiorno rispetto ai possessori di permesso di soggiorno, appaiono ispirate al principio di ragionevolezza e di rispetto della condizione dello straniero». La disciplina censurata, peraltro, si iscriverebbe in un quadro (legge finanziaria del 2001) che doveva tenere presenti le risorse finanziarie disponibili a fini di assistenza sociale e tali da condizionare le stesse provvidenze anche nei confronti dei cittadini italiani ed equiparati. Quanto, poi, alla Convenzione ONU sulle persone con disabilità, la stessa non richiederebbe ai Paesi di attuare misure al di là delle loro capacità economiche, limitandosi a sancire l’obbligo di interventi volti ad agevolare i disabili nella loro vita di relazione. Nella specie, la norma censurata non discriminerebbe il disabile straniero da quello italiano, giacché come al disabile cittadino si richiede una residenza stabile nello Stato, in egual modo si richiede lo stesso requisito anche allo straniero equiparato.<br />	<br />
4.— In una memoria depositata in prossimità dell’udienza, la parte privata ha ribadito la richiesta di accoglimento della questione, ulteriormente evidenziando come i diritti protetti anche dalle disposizioni costituzionali evocate a parametro, e dei quali l’indennità di frequenza sarebbe presidio, rientrino tra quelli fondamentali e inviolabili di cui all’art. 2 Cost.: ciò varrebbe ad attestare l’intrinseca limitazione della discrezionalità legislativa, come riconosciuto dalle numerose pronunce che hanno censurato scelte legislative nella materia, escludendo l’ammissibilità di qualsiasi discriminazione tra cittadini e non cittadini soprattutto quando la misura della protezione risultasse non ragionevole o non proporzionata. Ciò che, per l’appunto, si verificherebbe nella situazione di specie, considerato il carattere «essenziale», oltre che «urgente» e «indilazionabile», della provvidenza in discorso, in mancanza della quale «non solo si toglierebbe l’aiuto proprio a chi è in condizione di più acuto bisogno in ragione dell’essere minore», ma «si pregiudicherebbe […] l’architettura dell’intero sistema» disegnato dalla relativa disciplina, anche alla luce della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La disposizione denunciata risulterebbe, peraltro, «avulsa dal corpo normativo attinente alla immigrazione extra-comunitaria» e ne disintegrerebbe i «principi portanti»: la «limitazione particolare» da essa imposta al solo straniero per l’accesso a una prestazione sociale concernente diritti fondamentali non si limiterebbe a restringere il campo di applicazione dell’art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ma lo eroderebbe «pressoché compiutamente». La carta e il permesso di soggiorno, infatti, non sarebbero affatto «preordinati a dare criteri per la selezione preclusiva di diritti, soprattutto fondamentali», ma servirebbero, «ai loro titolari, per accedere, oltre che ad agevolazioni nella libera circolazione europea e internazionale, a diritti o prestazioni aggiuntivi rispetto a quelli dovuti a chi sia solo regolarmente o stabilmente soggiornante come straniero»: e «ciò che dovrebbe essere veicolo di accesso a tutele e diritti rafforzati» non potrebbe tramutarsi, attraverso «un’operazione ulteriormente arbitraria», «nel suo opposto, e cioè nel veicolo di discriminazione ingiustificata degli stranieri nell’accesso a diritti anche fondamentali».<br />	<br />
5.— Anche l’INPS ha poi depositato una memoria illustrativa nella quale ha segnalato come alla luce dei precedenti di questa Corte – in particolare, le sentenze n. 306 del 2008 e n. 187 del 2010 – emerga che, mentre si è ritenuto irragionevole, ai fini della concessione del beneficio assistenziale, subordinare il rilascio della carta di soggiorno (necessaria per la fruizione della provvidenza) al possesso di un determinato livello di reddito, non altrettanto sembra si possa dire riguardo al requisito relativo alla permanenza in Italia per almeno cinque anni, avendo le citate pronunce fatto riferimento alla necessità che la presenza dello straniero in Italia non abbia carattere «episodico» né sia di «breve durata». La normativa impugnata si sottrarrebbe, pertanto, a rilievi di costituzionalità, avendo il legislatore «correttamente previsto che l’attribuzione dei benefici assistenziali di natura economica sia riconosciuta solo agli stranieri che risultino stabilmente inseriti nel contesto nazionale, così da poter usufruire degli stessi vantaggi dei cittadini in ragione del loro assoggettamento agli oneri – economici e non – ai quali questi ultimi sono soggetti».<br />	<br />
<b><br />	<br />
<i></p>
<p align=center>Considerato in diritto</i></p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=justify>	<br />
</i></b>1.— La Corte d’appello di Genova solleva, in riferimento agli articoli 2, 3, 32, 34, 38 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del “coordinato disposto” degli articoli 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi) e 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina l’erogazione dell’indennità di frequenza per il cittadino minore extracomunitario alla titolarità della carta di soggiorno.<br />	<br />
Deve precisarsi che la questione, ancorché formalmente rivolta, nella prospettazione del giudice rimettente, al “coordinato disposto” delle due disposizioni indicate, va propriamente riferita alla norma di cui all’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, in quanto essa, per l’identificazione della specifica provvidenza economica in esame, implichi il rinvio all’art. 1 della legge n. 289 del 1990.<br />	<br />
Il giudice a quo pone a fulcro delle proprie censure i princìpi che questa Corte ha avuto modo di affermare, proprio sul versante della normativa impugnata, nelle sentenze n. 306 del 2008, in tema di indennità di accompagnamento, n. 11 del 2009, in tema di pensione di inabilità, e, specialmente, n. 187 del 2010, con la quale venne dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, qui nuovamente denunciato, nella parte in cui subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità, di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), e successive modificazioni.<br />	<br />
Messa in luce l’analogia che è dato cogliere tra la provvidenza di cui al giudizio a quo e quelle di cui alle richiamate pronunce, sotto il profilo dei requisiti richiesti – provvidenze accomunate, in particolare, dal fatto di essere misure rivolte a garantire prestazioni assistenziali a persone afflitte da patologie di vario genere ed in disagiate condizioni economiche, nella specie acuite dalla circostanza di dirigersi a persone disabili minorenni – si osserva che la limitazione connessa ad una presenza nel territorio dello Stato di un periodo minimo di cinque anni, come richiesto per la concessione della carta di soggiorno, determinerebbe l’insorgenza di una nutrita gamma di censure sul piano della relativa compatibilità costituzionale. A parere del giudice rimettente, infatti, dalla previsione oggetto di impugnativa deriverebbe, da un lato, la violazione del principio di uguaglianza e dei parametri costituzionali che assicurano la protezione di diritti primari dell’individuo (quali l’istruzione, art. 34; la salute, art. 32; e l’assistenza sociale, art. 38), nonché dei doveri di solidarietà economica e sociale (art. 2); dall’altro, la violazione del dovere di esercitare la potestà legislativa nel rispetto, oltre che della Costituzione, anche dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117 Cost.), essendosi introdotto un regime discriminatorio nei confronti di cittadini stranieri incompatibile pure con i princìpi affermati da questa Corte anche in riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell&#8217;Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).<br />	<br />
2.— Si sono costituiti in giudizio – e hanno poi, in prossimità dell’udienza pubblica, depositato memorie illustrative – sia la parte privata del giudizio a quo, nella qualità di genitore del minore interessato alla provvidenza, sia l’INPS, sviluppando gli argomenti qui esposti in narrativa.<br />	<br />
3.— La questione è fondata.<br />	<br />
4.— Come ha correttamente posto in evidenza l’ordinanza di rimessione, la questione rinviene un precedente specifico nei princìpi posti a base della sentenza n. 187 del 2010, nella quale si osservò che la provvidenza presa allora in esame, per i requisiti che ne condizionavano il riconoscimento, rappresentava una erogazione destinata non già ad integrare il minor reddito in relazione alle condizioni soggettive e alle diminuite capacità di guadagno, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento: in linea, evidentemente, con i princìpi di inderogabile solidarietà sociale, assunti quale valore fondante degli stessi diritti inalienabili dell’individuo, che non ammettono distinzioni di sorta in dipendenza di qualsiasi tipo di qualità o posizione soggettiva e, dunque, anche in ragione del diverso status di cittadino o di straniero. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo – si rilevò – ha più volte avuto modo di sottolineare che, ove si versi – come era nel caso – in tema di provvidenze destinate a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi distinzione di regime che venisse introdotta fra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Pertanto, la normativa allora oggetto di censura, nell’intervenire direttamente e restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali dirette a soddisfare esigenze fondamentali della persona, fu ritenuta contrastante con i limiti derivanti dal rispetto degli obblighi internazionali, imposto dall’art. 117, primo comma, Cost., proprio perché introduttiva di un regime irragionevolmente discriminatorio nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, per quanto attiene al godimento di diritti da riconoscere ed assicurare a tutti ed in egual misura.<br />	<br />
5.— Tali princìpi valgono, eo magis, con specifico riferimento all’istituto assistenziale oggetto dell’attuale quesito di legittimità costituzionale, giacché dalla disamina dei relativi presupposti e finalità emerge con chiarezza una gamma di esigenze di tutela della persona ancor più estesa di quella coinvolta dai diversi – ancorché finitimi – beneficii di carattere assistenziale sin qui scrutinati, sotto lo specifico aspetto della peculiare e restrittiva disciplina per gli stranieri, introdotta dall’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000.<br />	<br />
Come questa Corte ha avuto modo di sottolineare nella richiamata sentenza n. 187 del 2010, ciò che assume valore dirimente agli effetti del sindacato ad essa riservato, non è la denominazione o l’inquadramento formale della singola provvidenza, quanto, piuttosto, il concreto atteggiarsi di questa nel panorama delle varie misure e dei beneficii di ordine economico che il legislatore ha predisposto quali strumenti di ausilio ed assistenza in favore di categorie “deboli”. Per la compatibilità costituzionale delle scelte legislative occorre, infatti, verificare se, «alla luce della configurazione normativa e della funzione sociale», la misura presa in considerazione «integri o meno un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento di “bisogni primari” inerenti alla sfera di tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare…».<br />	<br />
In tale quadro di riferimento è agevole avvedersi di come il riconoscimento della indennità di frequenza si iscriva nel novero delle provvidenze, per così dire, “polifunzionali”, giacché i bisogni che attraverso di essa si intendono soddisfare non si concentrano soltanto sul versante della salute e della connessa perdita o diminuzione della capacità di guadagno, ma, anche, su quello delle esigenze formative e di assistenza di minori colpiti da patologie invalidanti e appartenenti a nuclei familiari che versino in disagiate condizioni economiche.<br />	<br />
Stabilisce, infatti, l’art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 che la indennità di frequenza – di importo pari all’assegno mensile riconosciuto agli invalidi civili dall’art. 13 della legge n. 118 del 1971 – viene riconosciuta ai mutilati ed invalidi civili minorenni, che presentino «difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età» o siano portatori di un determinato grado di ipoacusia, al fine di consentire «il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione». L’indennità in questione è altresì concessa ai mutilati e invalidi civili minorenni, che si trovino nelle condizioni anzidette, e «che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi». L’indennità in questione, infine, è erogata alle medesime condizioni reddituali stabilite per l’assegno mensile di invalidità di cui al citato art. 13 della legge n. 118 del 1971, ed è assoggettata al medesimo meccanismo di perequazione automatica.<br />	<br />
Un quadro di riferimento, dunque, dal quale traspare, soprattutto, una finalità direttamente riconducibile alla salvaguardia delle esigenze di cura e di assistenza di persone minorenni portatrici di patologie significative ed invalidanti e, come tali, direttamente inquadrabili nell’ambito di quegli interventi di natura solidaristica che l’ordinamento è chiamato ad approntare; e ciò, come è ovvio, tanto sul versante specifico della salute, che su quello del relativo inserimento sociale, con l’attenzione rivolta a fornire il necessario ausilio, anche economico, per le relative famiglie, specie nei casi in cui – come i limiti di reddito cui è subordinato il beneficio ineluttabilmente attestano – versino in condizioni disagiate.<br />	<br />
Come questa Corte non ha mancato di sottolineare, la tutela della salute psico-fisica della persona disabile – che costituisce la finalità perseguita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) – postula anche l’adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie, il cui ruolo resta fondamentale (sentenza n. 233 del 2005). Accanto a ciò, assume un risalto del tutto peculiare, proprio nella prospettiva di agevolare l’inserimento sociale del minore portatore di infermità che ne ledano la socialità, la relativa frequenza a centri specializzati nel trattamento terapeutico e riabilitativo e «nel recupero di persone portatrici di handicap» ovvero a «centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi», come recita l’art. 1 della legge n. 289 del 1990. Il tutto, d’altra parte – come segnalato nella ordinanza n. 285 del 2009 – in linea con i princìpi affermati anche nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dalla Assemblea Generale il 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge n. 18 del 2009, ove vengono, fra l’altro, sottolineati, oltre che l’esigenza di assicurare il pieno rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali con particolare riguardo ai bambini con disabilità (art. 7), anche l’impegno a sviluppare le misure tese a soddisfare le esigenze educative e rieducative dei soggetti portatori di disabilità, quelle connesse alla salute e al lavoro nonché quelle tese a garantire un adeguato livello di vita e di protezione sociale.<br />	<br />
Il contesto in cui si iscrive la indennità di frequenza è, dunque, quanto mai composito e costellato di finalità sociali che coinvolgono beni e valori, tutti, di primario risalto nel quadro dei diritti fondamentali della persona. Si va, infatti, dalla tutela della infanzia e della salute alle garanzie che devono essere assicurate, in situazioni di parità, ai portatori di handicap, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il minore disabile si trova inserito, coinvolgendo al tempo stesso l’esigenza di agevolare il futuro ingresso del minore nel mondo del lavoro e la partecipazione attiva alla vita sociale.<br />	<br />
Ebbene, a fronte di tutto ciò, il condizionamento che viene imposto ai fini del riconoscimento del beneficio in questione per i minori stranieri, pur regolarmente presenti nel territorio dello Stato, rappresentato dalla titolarità della carta di soggiorno, finisce per determinare, per un periodo minimo di cinque anni – quello richiesto per il rilascio della carta – una sostanziale vanificazione, incompatibile non soltanto con le esigenze di “effettività” e di soddisfacimento che i diritti fondamentali naturalmente presuppongono, ma anche con la stessa specifica funzione della indennità di frequenza, posto che – come ha puntualmente messo in luce il giudice rimettente – l’attesa del compimento del termine di cinque anni di permanenza nel territorio nazionale potrebbe «comprimere sensibilmente le esigenze di cura ed assistenza di soggetti che l’ordinamento dovrebbe invece tutelare», se non, addirittura, vanificarle in toto.<br />	<br />
La normativa di cui qui si discute risulta, dunque, in contrasto, non solo con l’art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all’art. 14 della CEDU, per come interpretato dalla Corte di Strasburgo, ma anche con i restanti parametri evocati dal giudice a quo, posto che il trattamento irragionevolmente differenziato che essa impone – basato sulla semplice condizione di straniero regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, ma non ancora in possesso dei requisiti di permanenza utili per conseguire la carta di soggiorno – vìola, ad un tempo, il principio di uguaglianza e i diritti alla istruzione, alla salute ed al lavoro, tanto più gravemente in quanto essi si riferiscano a minori in condizione di disabilità.<br />	<br />
per questi motivi<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di frequenza di cui all’art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.<br />	<br />
F.to:<br />	<br />
Alfonso QUARANTA, Presidente<br />	<br />
Paolo GROSSI, Redattore<br />	<br />
Gabriella MELATTI, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2011-n-329/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.329</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/12/2011 n.984</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-12-2011-n-984/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-12-2011-n-984/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-12-2011-n-984/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/12/2011 n.984</a></p>
<p>Va revocato il decreto cautelare monocratico che sospende, all&#8217;esito della lettura ottica in ordine alla prova preselettiva in Bari, è stata determinata l&#8217;approvazione dell&#8217;elenco degli idonei ammessi, per la Regione Puglia, alla prova scritta del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici nella parte in cui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-12-2011-n-984/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/12/2011 n.984</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-12-2011-n-984/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/12/2011 n.984</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va revocato il decreto cautelare monocratico che sospende, all&#8217;esito della lettura ottica in ordine alla prova preselettiva in Bari, è stata determinata l&#8217;approvazione dell&#8217;elenco degli idonei ammessi, per la Regione Puglia, alla prova scritta del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici nella parte in cui i ricorrenti ne sono esclusi, compresi i verbali della Commissione Esaminatrice sulle modalità di svolgimento della prova ed i quesiti sottoposti ai candidati. Viste le istanze avanzate dall’Associazione Nazionale Dirigenti della Scuola e dal Ministero dell&#8217;Istruzione, intese ad ottenere il riesame e la revoca del suddetto decreto, in ragione dell’incompetenza territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia e, comunque, dell’inammissibilità del ricorso; Considerato che l’impugnativa investe anche atti &#8211; quali il bando di concorso, le istruzioni relative alle modalità di svolgimento della prova preselettiva ed i criteri della sua valutazione, insieme ad ogni atto con cui sono stati adottati e selezionati i quesiti sottoposti ai candidati nella suddetta prova &#8211; che sono stati emanati da organo centrale dello Stato ed hanno efficacia non territorialmente limitata; Ritenuto che, anche in conformità a quanto statuito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 19 del 14 novembre 2011, nella specie, non sussiste la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, dovendosi ritenere competente a decidere il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma; Visto l’art. 56 cod. proc. amm. Accoglie la istanza di riesame e, per l’effetto, revoca il proprio decreto n. 919 del 24/11/2011. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00984/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01970/2011 REG.RIC.	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>Il Presidente	</p>
<p>ha pronunciato il presente	</p>
<p align=center><b>DECRETO</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1970 del 2011, proposto da:<br />
<b>Paola Baldassarre, Luigi Barone, Oriana Basso, Anna Boccardi, -OMISSIS-, Maria Brenga, Filomena Bruno, Carolina Cafaro, Francesco Paolo Calvo, Nicolina Calabrese, Massimiliano Cananà, Porzia Carucci, Donato Castelli, Maria Gabriella Castigliego, Elena Angela Luigia Cataleta, Anna Cordella, Rosalba Curci, Mariateresa D&#8217;Addedda, Rocco D&#8217;Aiuto, Angela D&#8217;Ambrosio, Maria Teresa De Cesare, Antonia De Gennaro, Francesca De Giosa, Eliana De Nicola, Maria Daniela De Nicoli, Giovanni Carlo Generoso Di Carolo, Michele Di Leo, Giuseppina Maria Di Ninno, Maria Di Taranto, Giovanna Fialà, Antonella Galante, Paola Anna Maria Gentile, Lorenzo Giannini, Valter Giuseppe Grosso, Nicola Lopez, Giuseppe Marinaccio, Alessandra Massafra, Maria Grazia Mennella, Luciana Merola, Anna Maria Minafra, Anna Fabiola Modugno, Vincenza Ranucci, Angela Maria Monaco, Giovanni Monaco, Lucia Renna, Maria Vincenza Anna Rutigliano, Maria Muolo, Giusy Negro, Maria Teresa Nesta, Paolo Pacifico, Antonietta Luigia Panarese, Teresa Papagni, Enrico Peccarisi, Silvia Pellegrini, Anna Lucia Pisanò, Roberto Politi, Cristina Ranieri, Teresa Scaltrito, Antonietta Soriano, Loerella Spagnolo, Luigi Talienti, Grazia Antonia Tancredi, Angela Tilli, Antonio Trinchera, Loreta Vadacca, Mariantonietta Valente, Nicola Virgilio, Lucia Vitale, Arianna Zingarelli</b>, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Ranieri e Gianluigi Cardone Giannuzzi, con domicilio eletto presso Francesco Ranieri, in Bari, viale Papa Giovanni XXIII, 2/A;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca, Usr &#8211; Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97; 	</p>
<p>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
ad opponendum:<br />	<br />
<b>Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola &#8211; Anp</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento per il quale, all&#8217;esito della lettura ottica in ordine alla prova preselettiva svoltasi il giorno 12.10.2011, in Bari, è stata determinata l&#8217;approvazione dell&#8217;elenco degli idonei ammessi, per la Regione Puglia, alla prova scritta del c<br />
&#8211; nonché di tutti gli atti presupposti e connessi, ivi compresi, ove occorra, ogni istruzione impartita alla Commissione Esaminatrice; i verbali con i quali la Commissione Esaminatrice ha stabilito le modalità di svolgimento della prova ed i criteri di va	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto il proprio decreto n. 919 del 24/11/2011 con il quale è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Viste le istanze avanzate, con atto depositato in data 5 dicembre 2011, dall’Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola &#8211; Anp e, con atto depositato in data 10 dicembre 2011, dal Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, intese ad ottenere il riesame e la revoca del suddetto decreto, in ragione dell’incompetenza territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia e, comunque, dell’inammissibilità del ricorso;	</p>
<p>Considerato che l’impugnativa investe anche atti &#8211; quali il bando di concorso, le istruzioni relative alle modalità di svolgimento della prova preselettiva ed i criteri della sua valutazione, insieme ad ogni atto con cui sono stati adottati e selezionati i quesiti sottoposti ai candidati nella suddetta prova &#8211; che sono stati emanati da organo centrale dello Stato ed hanno efficacia non territorialmente limitata;<br />	<br />
Ritenuto che, anche in conformità a quanto statuito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sent. n. 19 del 14 novembre 2011, nella specie, non sussiste la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, dovendosi ritenere competente a decidere il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma;<br />	<br />
Visto l’art. 56 cod. proc. amm.;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie la sopra indicata istanza di riesame e, per l’effetto, revoca il proprio decreto n. 919 del 24/11/2011.	</p>
<p>Rimette le parti al Collegio per i provvedimenti di cui all’art. 55, co. 13, cod. proc. amm..	</p>
<p>Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari il giorno 9 dicembre 2011.	</p>
<p>  Il Presidente<br />	<br />
  Corrado Allegretta 	</p>
<p>DEPOSITATO IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-12-2011-n-984/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/12/2011 n.984</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.6493</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-12-2011-n-6493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-12-2011-n-6493/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.6493</a></p>
<p>Pres. Maruotti – Est. Scanderbeg srl S. (Avv.ti L. Torchia e A. Torchia) c/ Autorita&#8217; Portuale di Gioia Tauro e l’U.T.G. &#8211; Prefettura di Reggio Calabria (Avv. Stato) sulla diversa natura delle informazioni antimafia desumibili dai certificati camerali rispetto alle informative antimafia prefettizie, nonché sulla conseguente ammissibilità di un accertamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-12-2011-n-6493/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.6493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-12-2011-n-6493/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.6493</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti – Est. Scanderbeg<br /> srl S. (Avv.ti L. Torchia e A. Torchia) c/ Autorita&#8217; Portuale di Gioia Tauro e l’U.T.G. &#8211; Prefettura di Reggio Calabria (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla diversa natura delle informazioni antimafia desumibili dai certificati camerali rispetto alle informative antimafia prefettizie, nonché sulla conseguente ammissibilità di un accertamento dell&#8217;infiltrazione mafiosa a fronte di un certificato camerale recante la dicitura &ldquo;antimafia&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto amministrativo – Informativa antimafia – Accertamento responsabilità penale – Esclusione – Ragioni – Natura preventiva – Conseguenza	</p>
<p>2. Contratti della p.a – Informativa antimafia – Infiltrazioni – Configurabilità – Tentativo ingerenza – Sufficienza – Mero sospetto – Insufficienza	</p>
<p>3. Atto amministrativo – Informazione antimafia CCIIAA – Informativa antimafia prefettizia – Differenze – Efficacia limitata certificati camerali – Sussistenza – Ragioni – Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;informativa antimafia prescinde dall&#8217;accertamento della rilevanza penale dei fatti, in quanto non mira alla enucleazione di responsabilità, ma si concretizza come la forma di massima anticipazione dell&#8217;azione di prevenzione, inerente alla funzione di polizia e di sicurezza, rispetto alla quale assumono rilievo fatti e vicende solo sintomatici ed indiziari: dunque, il provvedimento emesso o da emettere in sede penale e quello amministrativo si collocano su differenti ed autonomi piani.	</p>
<p>2. Le informative del Prefetto in merito alla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell&#8217;impresa, rese ai sensi degli artt. 4 del d. lgs. n. 490/1994 e 10 D.P.R. n. 252/1998, costituiscono condizione per la stipulazione di contratti con la p.a. ovvero per le concessioni di beni ed erogazioni di finanziamenti pubblici e non suppongono alcuna prova inconfutabile circa l&#8217;intervenuta infiltrazione, ma devono sufficientemente dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza, fermo restando che non è sufficiente il mero sospetto, ma sono necessari accertamenti fondati su oggettivi elementi, atti a far denotare il rischio concreto di condizionamenti. Al riguardo, la Prefettura è titolare di un potere discrezionale, che comporta una valutazione lata di interessi contrapposti, ossia quello relativo alla libertà di impresa e quello relativo alla tutela dell&#8217;uso delle risorse pubbliche.	</p>
<p>3. Le informazioni antimafia ritraibili dalla semplice “dicitura antimafia” che compare nei certificati camerali e l’informativa antimafia nell’acquisizione di notizie inerenti ai tentativi di infiltrazione mafiosa hanno natura ben diversa. Infatti, il certificato camerale, munito dell’apposita dicitura “antimafia”, è idoneo a garantire l’insussistenza delle sole situazioni ostative contemplate dall’art. 10 della L. n. 575/1965, ma giammai può estendere la sua efficacia fino a far ritenere l’inesistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, viceversa accertati mediante ulteriori indagini istruttorie, il cui esito è riportato nell’informativa prefettizia. Ne consegue che, ove il certificato camerale rechi la dicitura “antimafia”, volta ad attestare l’inesistenza delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della L. n. 575/1965, tale circostanza non può assumere ex se alcun rilievo per ritenere insussistente o contraddittoria la diversa ed autonoma situazione ostativa, costituita dall’esistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa, riportata nell’apposita informativa prefettizia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 06493/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 04451/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4451 del 2010, proposto dalla </p>
<p><b>srl Sac</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Torchia e Anselmo Torchia, con domicilio eletto presso lo studio legale della prima in Roma, via Sannio n. 65; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
L’<b>Autorità Portuale di Gioia Tauro</b> e l’<b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Reggio Calabria</b>-, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. CALABRIA &#8211; CATANZARO :SEZIONE I n. 480/2010, resa tra le parti, concernente RIGETTO AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PORTUALI PER L’ANNO 2009 &#8211; MCP -..</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Autorita&#8217; Portuale di Gioia Tauro e dell’ U.T.G. &#8211; Prefettura di Reggio Calabria;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 novembre 2011 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Di Nitto, per delega dell’avvocato L. Torchia, e l’avvocato dello Stato Tidore;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La srl S.A.C., attiva nel settore dei servizi portuali, impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria 16 aprile 2010, n. 480, con la quale è stato respinto il ricorso di primo grado avverso il provvedimento emesso dall’Autorità portuale di Gioia Tauro il 19 agosto 2009 recante il rigetto della autorizzazione, richiesta ai sensi dell’art. 16, terzo comma , della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per lo svolgimento di alcuni servizi portuali nel porto di Crotone, nonché della presupposta nota a contenuto negativo del 29 luglio 2009 dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria. <br />	<br />
A fondamento della reiezione della istanza, l’Autorità ha addotto il fatto che l’amministratore unico della società ricorrente, sig. Lu. Vre., risulterebbe carente dei requisiti di idoneità personale, ai sensi del combinato disposto dell’art.3, comma 1, lettera a), del d.m. 31.3.1995, n. 585 (recante il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l&#8217;esercizio di attività portuali), nella parte in cui richiede, tra l’altro, il certificato antimafia e dell’art. 10, comma 7, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.<br />	<br />
A sostegno dell’originario ricorso l’odierna appellante, con unico articolato motivo, deduceva: <br />	<br />
&#8211; la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera a), del d.m. 31 marzo 1995, n. 585, in combinato disposto con l’art. 10, comma 7, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; eccesso di potere per difetto o erroneità dei presupposti- travisamen<br />
3. Con l’impugnata sentenza il Tar della Calabria, dopo una dettagliata ricostruzione dell’istituto afferente la cosiddetta informativa antimafia in relazione ai poteri esercitabili dagli organi del Ministero dell’Interno, ha concluso per la reiezione del ricorso, rilevando la adeguatezza sul piano della sufficienza motivazionale e dei presupposti riscontri istruttori dei provvedimenti a contenuto negativo facenti capo all’Autorità prefettizia e all’Autorità portuale. <br />	<br />
4. Con l’appello all’esame, la originaria ricorrente ripropone sostanzialmente i motivi di censura già disattesi dai primi giudici, evidenziando la erroneità della sentenza impugnata. <br />	<br />
In particolare, essa deduce l’apoditticità della affermazione inerente la sussistenza di un quadro indiziario sufficientemente preciso e concordante circa la vicinanza dell’amministratore unico della società appellante agli ambienti della criminalità organizzata, desumibile anche dalla mancata produzione da parte della Prefettura di Reggio Calabria della relazione istruttoria. <br />	<br />
In secondo luogo, l’appellante reitera i motivi di difetto di istruttoria e di motivazione in relazione alla inconferenza dei fatti (risalenti nel tempo e comunque mai sfociati in condanne del giudice penale) riferiti nelle allegate informative di polizia, come anche la neutralità, sul piano della valenza indiziaria, del dato relativo alle parentele con soggetti aderenti ad organizzazioni mafiose. <br />	<br />
Conclude la società interessata per l’accoglimento dell’appello e del ricorso di primo grado, con conseguenziale riforma della impugnata sentenza e con l’annullamento degli atti contestati in primo grado.<br />	<br />
Si sono costituite le intimate Amministrazioni per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.<br />	<br />
Con l’ordinanza 7 giugno 2010, n. 2572, la Sezione ha respinto la richiesta cautelare di sospensione dell’efficacia della impugnata sentenza.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 18 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
5.L’appello è infondato e va disatteso.<br />	<br />
5.1. Va premesso anzitutto che, come condivisibilmente affermato dai primi giudici, l&#8217;informativa antimafia prescinde dall&#8217;accertamento della rilevanza penale dei fatti, in quanto non mira alla enucleazione di responsabilità, ma si concretizza come la forma di massima anticipazione dell&#8217;azione di prevenzione, inerente alla funzione di polizia e di sicurezza, rispetto alla quale assumono rilievo fatti e vicende solo sintomatici ed indiziari: dunque, il provvedimento emesso o da emettere in sede penale e quello amministrativo si collocano su differenti ed autonomi piani.<br />	<br />
Le informative del Prefetto in merito alla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell&#8217;impresa, rese ai sensi dei precitati artt. 4 del d. lgs. n. 490 del 1994 e 10 D.P.R. n. 252 del 1998, costituiscono condizione per la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione ovvero per le concessioni di beni ed erogazioni di finanziamenti pubblici e non suppongono alcuna prova inconfutabile circa l&#8217;intervenuta infiltrazione, ma devono sufficientemente dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza, fermo restando che non è sufficiente il mero sospetto, ma sono necessari accertamenti fondati su oggettivi elementi, atti a far denotare il rischio concreto di condizionamenti. <br />	<br />
La Prefettura è titolare al riguardo di un potere discrezionale, che comporta una valutazione lata di interessi contrapposti, ossia quello relativo alla libertà di impresa e quello relativo alla tutela dell&#8217;uso delle risorse pubbliche: siffatto potere, proprio per i delicati interessi che la materia coinvolge, va esercitato con le necessarie cautele (Cons. Stato, Sez. IV 4 maggio 2004, n. 2783, e Sez. V, 27 giugno 2006, n. 4135). <br />	<br />
5.2 Nel caso di specie non risulta, dall’esame degli atti di causa, che il Prefetto prima e l’Autorità portuale successivamente abbiano esercitato con profili di violazione di legge o di eccesso di potere i poteri loro spettanti in funzione preventiva rispetto al rischio di infiltrazioni mafiose nelle attività che mettono capo ad amministrazioni pubbliche ovvero a soggetti a quest’ultime equiparate.<br />	<br />
Ed invero, con la nota. n. 0050559 del 28 luglio 2009, la Prefettura di Reggio Calabria ha comunicato che, pur non risultando a carico dell’Amministratore unico della odierna appellante provvedimenti definitivi irroganti misure di prevenzione o condanne penali, quali causa di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965, tuttavia “non è escluso che sia inserito in un ambiente criminale di tipo mafioso”.<br />	<br />
L’informativa risulta fondata sugli accertamenti trasmessi con nota n. Q2.2/2009/AM del 30 aprile 2009 dalla Questura di Crotone alla Prefettura di Reggio Calabria, da cui risulta, fra l’altro, che in data 27 novembre 1978, con provvedimento del Tribunale di Catanzaro, il predetto amministratore unico della società appellante è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale semplice, per la durata di due anni, e che, in data 12 gennaio 1995, egli è stato riabilitato con ordinanza della Corte di Appello di Catanzaro. <br />	<br />
Nella suddetta nota della Questura di Crotone, con riferimento alla posizione del soggetto indicato viene altresì precisato: “ Inoltre, dagli atti di ufficio e da risultanze SDI emergono violazioni per tentata estorsione (78), attentati dinamitardi per terrorismo (78), associazione per delinquere (78), fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (78), danneggiamento (78), lesioni personali e minaccia (04). <br />	<br />
In ultimo, risulta segnalato alla DDA di Catanzaro per associazione di tipo mafioso (08), nell’ambito dell’operazione di polizia denominata “Eracles” , condotta dalla Squadra Mobile di Crotone, unitamente a quella di Catanzaro ed allo SCO di Roma, nella quale venivano denunziate 179 persone per reati che a vario titolo vanno dall’associazione mafiosa ad omicidi, estorsione, rapine ed altro”.<br />	<br />
A completamente degli elementi scrutinati dalla Autorità di polizia va soggiunto inoltre che il sig. Lu. Vr., figlio di Gio. Vr., nato nel 1929, risulta nipote di Lu. Vr., nato nel 1902 e deceduto nel 1992, capo dell’omonima cosca mafiosa, operante nel crotonese fino agli anni ’80, soprannominato “U Zirri”. <br />	<br />
Da ultimo, dall’interrogazione del CED al Ministero dell’Interno, è emerso che l’interessato risulta segnalato per “associazione a delinquere” (cfr. nota della Prefettura di Reggio Calabria, Ufficio Territoriale di Governo, n. 74008/2008/Area I, del 12 novembre 2008).<br />	<br />
6. Alla luce degli atti e degli elementi fattuali dagli stessi desumibili appare al Collegio che non possa essere condivisa la censura di carenza di istruttoria e di motivazione proposta all’indirizzo della nota prefettizia in primo grado impugnata. <br />	<br />
Al contrario, le valutazioni della Prefettura di Reggio Calabria risultano supportate da un quadro indiziario sufficientemente preciso e concordante, segno di un’adeguata istruttoria, che si è estrinsecata con l’adozione di un provvedimento negativo in cui sono bene evidenti i sottesi passaggi logici, di tal che la sinteticità dell’apparato motivazionale non può ridondare in illegittimità dell’atto. <br />	<br />
Pur non essendo emersi, a carico della società appellante, indizi che possano deporre per la effettiva e conclamata sussistenza di fenomeni di infiltrazione mafiosa, nondimeno la rilevata presenza di elementi istruttori che depongono in modo concordante per il probabile condizionamento dell’attività d’impresa da parte delle organizzazioni criminali costituisce condizione sufficiente all’adozione della determinazione contenente le informazioni negative, tale atto rappresentando un’anticipazione della soglia di prevenzione rispetto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività amministrative. <br />	<br />
D’altra parte, l’Autorità prefettizia, nel comunicare le informazioni desumibili dai propri accertamenti, ai sensi dell’art. 10, comma 7, lett. c) del d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, non è tenuta ad indicare puntualmente le fonti da cui promanerebbero i profili di contiguità e di permeabilità con gli ambienti mafiosi e ciò per evidenti esigenze di tutela e segretezza delle indagini: ciò che conta è che l’Autorità giudiziaria abbia considerato attendibili le informazioni ed attivato indagini, nella specie risultate plurime e per fatti di obiettiva gravità. <br />	<br />
In ogni caso, alla Autorità che ha emanato la contestata determinazione non è imputabile, nel caso specifico, alcuna omissione nell’attività di verifica delle informazioni raccolte, non emergendo, in base a quanto già argomentato, elementi che facciano propendere per un’eventuale travisamento dei fatti<br />	<br />
7. Da condividere risultano anche le considerazioni dei primi giudici in ordine alla ben diversa natura delle informazioni antimafia ritraibili dalla semplice “dicitura antimafia” che compare nei certificati camerali (e che riguarda la ricorrenza o meno delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e cioè della decadenza, sospensione o divieto determinati dalla definitiva applicazione di misure di prevenzione antimafia, da sentenze penali di condanna o da altri provvedimenti del tribunale) e l’informativa antimafia nell’acquisizione di notizie inerenti ai tentativi di infiltrazione mafiosa. <br />	<br />
Il certificato camerale, munito dell’apposita dicitura “antimafia” (al pari delle comunicazioni prefettizie alle quali è assimilato per legge), è idoneo a garantire l’insussistenza delle sole situazioni ostative contemplate dall’art. 10 della Legge n. 575/1965, ma giammai può estendere la sua efficacia fino a far ritenere l’inesistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, viceversa accertati mediante ulteriori indagini istruttorie, il cui esito è riportato nell’informativa prefettizia. Inoltre, come non ha mancato di sottolineare il Tar, le valutazioni demandate alla competenza della Prefettura, al fine di verificare l’assenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, involgono profili non coincidenti con quelli posti a base della certificazione camerale e possono comportare che l’informativa prefettizia abbia contenuti non favorevoli per la ditta interessata anche a fronte di una certificazione antimafia negativa (o viceversa). <br />	<br />
Ne consegue che, ove il certificato camerale rechi la dicitura “antimafia”, volta ad attestare l’inesistenza delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965, tale circostanza non può assumere ex se alcun rilievo per ritenere insussistente o contraddittoria la diversa ed autonoma situazione ostativa, costituita dall’esistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa, riportata nell’apposita informativa prefettizia.<br />	<br />
In definitiva, valutati nel complesso tutti gli elementi del quadro fattuale, la nota prefettizia non risulta inficiata da illegittimità.<br />	<br />
8. Né appaiono condivisibili le analoghe censure di difetto di istruttoria e di motivazione svolte avverso la determinazione negativa dell’Autorità portuale sulla istanza della società appellante, intesa ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 16, comma 3°, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per lo svolgimento di servizi portuali per l’anno 2009 nel Porto di Crotone. <br />	<br />
A fronte degli elementi negativi segnalati dal Prefetto in ordine ai possibili tentativi di infiltrazione mafiosa nella società, l’Autorità portuale di Gioia Tauro si è ragionevolmente determinata per il rigetto della predetta istanza della società ricorrente, al fine di preservare la sfera dell’azione pubblica dal possibile contagio con soggetti che possano subire condizionamenti o intimidazioni da parte della criminalità organizzata. <br />	<br />
La natura discrezionale del provvedimento appare coerente con la fattispecie <atipica> delle informative prefettizie rilasciate nel caso di specie, che appunto lasciavano all’Autorità decidente il compito di autodeterminarsi sulla opportunità o meno per l’Amministrazione di entrare in contatto con il soggetto a cui carico sono emersi gli elementi di possibile contagio con gli ambienti della criminalità organizzata. <br />	<br />
E nel caso di specie non par dubbio, alla luce degli elementi addotti dall’Autorità prefettizia, che tale discrezionalità (probabilmente non colta appieno nella sua espressione dall’Autorità decidente, che si è uniformata <i>tout court</i> alla negativa determinazione prefettizia), si sia espressa in modo non irragionevole con l’adozione dell’atto negativo impugnato in primo grado.<br />	<br />
9. Infine, riguardo alla lamentata violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, rileva il Collegio che anche tale censura non appare condivisibile, atteso che la natura sostanzialmente cautelare della misura è essa stessa sintomatica di quelle esigenze di celerità che (come espressamente previsto in tema di comunicazione d’avvio del procedimento, cfr. art. 7 l. n. 241/90) giustificano l&#8217;omissione della comunicazione partecipativa altrimenti prescritta, tenuto conto altresì che il procedimento in materia di informative prefettizie antimafia è caratterizzato da riservatezza ed urgenza.<br />	<br />
10. In conclusione, il ricorso in appello si appalesa infondato e va rigettato; va per conseguenza confermata la impugnata sentenza.<br />	<br />
Le spese di lite del presente grado seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello (RG n. 4451/10), come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna l’appellante società a rivalere le Amministrazioni appellate delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente per entrambe in euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CAP come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/12/2011</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.6502</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-12-2011-n-6502/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-12-2011-n-6502/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.6502</a></p>
<p>Pres. Severini – Est. Scanderbeg Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dell&#8217;Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato) c/ M. E., D. M. S. (Avv. F. D&#8217;Aniello) e Regione Campania(Avv.ti A. Marzocchella e M. D&#8217;Elia) sulla inammissibilità</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-12-2011-n-6502/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.6502</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini – Est. Scanderbeg<br /> Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dell&#8217;Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato) c/ M. E., D. M. S. (Avv. F. D&#8217;Aniello) e Regione Campania(Avv.ti A. Marzocchella e M. D&#8217;Elia)</span></p>
<hr />
<p>sulla inammissibilità del ricorso notificato alle Amministrazioni centrali dello Stato presso la loro sede istituzionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Ricorso – Avverso Amministrazione centrale – Notifica – Presso la sede istituzionale – Inammissibilità – Presso l’Avvocatura dello Stato – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 11 r.d. n. 1611/1933, il ricorso amministrativo indirizzato alle amministrazioni dello Stato va notificato presso l’Avvocatura dello Stato, pena la nullità della notifica. Nella specie il Consiglio ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado notificato alle intimate Amministrazioni centrali dello Stato presso la loro sede istituzionale e non invece presso l’Avvocatura dello Stato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 06502/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 07626/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7626 del 2011, proposto da	</p>
<p><b>Ministero per i beni e le attività culturali</b>, <b>Ministero dell&#8217;Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona dei rispettivi rappresentanti legali <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Morrone Enrico </b>e <b>De Masi Simona</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Fabio D&#8217;Aniello, con domicilio eletto presso Fabio D&#8217;Aniello in Roma, viale dei Parioli, 67; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>La <b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Marzocchella e Maria D&#8217;Elia, con domicilio eletto presso l’ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, 29; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II BIS n. 2453/2011, resa tra le parti, concernente OTTEMPERANZA SENTENZA TAR LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE 2^ BIS N° 4975 DEL 23/5/2008 &#8211; ADOZIONE PIANO PAESISTICO</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Enrico Morrone e di Simona De Masi e della Regione Campania;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visto l &#8216;art. 114 Cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Mazzocchella e l&#8217;avvocato dello Stato Varone;</p>
<p>E’impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio 21 marzo 2011, n. 2453 che in ottemperanza della sentenza dello stesso Tribunale n. 4975 del 23 maggio 2008 ha rinnovato il giudizio di fondatezza sulla pretesa degli originari ricorrenti alla tempestiva conclusione del procedimento avviato dal già nominato commissario <i>ad acta</i> per l’adozione del piano paesistico, invitando lo stesso a determinare l’indennizzo spettante ai proprietari dei terreni per l’ipotesi di persistenza dei vincoli paesaggistici.<br />	<br />
Deduce l’Amministrazione appellante la nullità della sentenza, in quanto emessa su ricorso non ritualmente notificato all’Avvocatura dello Stato, presso cui domiciliano <i>ex lege</i> le Amministrazioni dello Stato. Nel merito l’appellante censura la sentenza impugnata, in particolare nella parte in cui con la stessa sono stati ritenuti indennizzabili i vincoli paesaggistici, assimilandoli erroneamente ai vincoli di natura espropriativa. <br />	<br />
Si sono costituite le parti private appellate per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione. Si è altresì costituita la Regione Campania per aderire all’appello e per chiederne l’accoglimento.<br />	<br />
All’udienza del 29 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la sentenza.<br />	<br />
Osserva il Collegio che l’appello può essere definito con sentenza succintamente motivata sul primo ed assorbente motivo di ricorso, afferente l’inammissibilità del ricorso di primo grado per irritualità della notifica e la conseguente violazione delle regole sul contraddittorio processuale.<br />	<br />
La censura è fondata. Il ricorso di primo grado risulta infatti notificato alle intimate Amministrazioni centrali dello Stato presso la loro sede istituzionale e non invece presso l’Avvocatura dello Stato, nei cui confronti va eseguita, in via esclusivae a pena di nullità, la notifica dei ricorsi amministrativi indirizzati alle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’art.11 r.d. 16 novembre 1933, n. 1611. In base a tale ultima disposizione del testo unico sulle leggi in tema di rappresentanza e patrocinio delle amministrazioni dello Stato, le notifiche degli atti introduttivi devono essere effettuate nella sede dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa.; nel caso di specie,pertanto, in cui sono intimate amministrazioni centrali dello Stato, la notifica andava effettuata in Roma presso la sede dell’Avvocatura generale dello Stato (quale domiciliataria <i>ex lege</i> delle intimate Amministrazioni centrali).<br />	<br />
Alla luce del superiore ed assorbente rilievo, la notifica qui effettuata presso l’Amministrazione anziché presso l’Avvocatura dello Stato è nulla, l’appello va accolto e, per l’effetto, va dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado e va annullata la impugnata sentenza. <br />	<br />
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso ( RG n. 7626/2011) in appello di cui in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla la impugnata sentenza e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Condanna le parti private appellate costituite al pagamento, in favore delle Amministrazioni appellanti, delle spese e competenze del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi euro 2.000(duemila/00),oltre IVA e CAP come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/12/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-12-2011-n-6502/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.6502</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.9696</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-12-12-2011-n-9696/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-12-12-2011-n-9696/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-12-12-2011-n-9696/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.9696</a></p>
<p>Pres. Amoroso – Est. Altavista Rossignoli Luigi Srl (Avv.ti G. M. Di Paolo, A. Ferrara) c/ Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture (Avv. Stato) sui presupposti per escludere il concorrente dalla gara in caso di mancata o incompleta dichiarazione circa il possesso dei requisiti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-12-12-2011-n-9696/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.9696</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-12-12-2011-n-9696/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.9696</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amoroso – Est. Altavista<br /> Rossignoli Luigi Srl (Avv.ti G. M. Di Paolo, A. Ferrara) c/ Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per escludere il concorrente dalla gara in caso di mancata o incompleta dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Sopravvenuta carenza di interesse – Presupposti – Inutilità sentenza – Mancanza interesse morale o strumentale	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Requisiti generali – Dichiarazione incompleta – Esclusione – Ammissibilità – Limite – Assenza in concreto requisiti – Specifica previsione lex specialis – Necessità	</p>
<p>3. Contratti della p.a. –– Dir. 2004/18/CE – Requisiti generali – Dichiarazioni mendaci – Esclusione – Presupposto – Grave colpevolezza – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi utilità della pronuncia del giudice, riguardando anche l’ipotesi in cui l’atto amministrativo impugnato abbia cessato di produrre i suoi effetti per l’intervenuta adozione di un nuovo provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco e tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza anche dal punto di vista di un interesse morale o strumentale.	</p>
<p>2. L&#8217;art. 38 comma 1, d.lgs. n. 163/2006, ricollega l&#8217;esclusione dalla gara pubblica al dato sostanziale del mancato possesso dei requisiti indicati nel bando, mentre il comma 2 non prevede analoga sanzione per l&#8217;ipotesi di mancata o non perspicua dichiarazione, con la conseguenza che solo l&#8217;insussistenza, in concreto, delle cause di esclusione previste dall&#8217;art. 38 comporta, ope legis, l&#8217;effetto espulsivo. Ne consegue che quando il partecipante sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dall&#8217;art. 38 e la lex specialis non preveda espressamente delle puntuali prescrizioni sulle modalità e sull&#8217;oggetto delle dichiarazioni da fornire, facendo generico richiamo all&#8217;assenza delle cause impeditive ex art. 38, l&#8217;omissione della dichiarazione non produce alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma, ricorrendo un&#8217;ipotesi di &#8220;falso innocuo&#8221;, come tale insuscettibile, in carenza di una previsione normativa o della legge di gara, a fondare l&#8217;esclusione, le cui ipotesi sono tassative.	</p>
<p>3. L&#8217;art. 45 della direttiva 2004/18/CE ricollega l&#8217;esclusione alle sole ipotesi di grave colpevolezza di false dichiarazioni nel fornire informazioni, non rinvenibile nel caso in cui il concorrente non consegua alcun vantaggio in termini competitivi, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 09696/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 02153/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2153 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Soc. Rossignoli Luigi Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Gianni Marco Di Paolo, Angela Ferrara, con domicilio eletto presso Gianni Marco Di Paolo in Roma, via delle Cave, 91 Sc E19; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Autorità per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comune di Cinisello Balsamo; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento n. 24/11 del 25 gennaio 2011 con il quale il Consiglio dell&#8217;Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha disposto l&#8217;inserimento nel casellario informatico &#8220;della annotazione come proposta dall&#8217;Ufficio istruttore, che comporta, ai sensi dell&#8217;art. 38, co. 1/H, del D.Lgs. 163/06, l&#8217;interdizione per un anno alla contrattazione con le PP.AA.&#8221;, nonchè l&#8217;applicazione &#8220;&#8230; nei confronti della Società Cooperativa &#8220;La Rosa Bianca&#8221; &#8212; della sanzione pecuniaria di euro 500,00 &#8230; da pagarsi entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente decisione&#8221;;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell&#8217;epigrafe del ricorso;<br />	<br />
&#8211; della seconda annotazione impugnata con i motivi aggiunti;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2011 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Cinisello Balsamo per l’affidamento di lavori di realizzazione di una pista ciclabile. Il bando di gara ed in particolare il modello allegato richiedevano di dichiarare “di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. n° 163 del 2006”; “ che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato” .<br />	<br />
I legali rappresentanti della Rosignoli s.r.l. ( Rosignoli Barbara e Rosignoli Roberto) sottoscrivevano tale modello allegato B .<br />	<br />
Successivamente, dal certificato del casellario risultava una condanna per reati edilizi a carico di Rosignoli Barbara divenuta irrevocabile il 1-5-2003. Pertanto il Comune di Cinisello disponeva l’esclusione dalla gara per tale circostanza e per la mancanza di dichiarazioni relative al collegamento con altre imprese partecipanti e inviava comunicazione all’Autorità di Vigilanza.<br />	<br />
La Autorità di Vigilanza, con provvedimento del 25-1-2010, ha disposto la iscrizione dell’annotazione nel casellario informatico e ha irrogato la sanzione pecuniaria di euro 500, in relazione alla mancata dichiarazione della condanna penale, mentre già in fase istruttoria aveva escluso la sussistenza di false dichiarazioni relative al collegamento negoziale . <br />	<br />
Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: <br />	<br />
violazione degli artt. 3 e 7 della legge n° 241 del 1990; eccesso di potere per difetto dei presupposti; perplessità; contraddittorietà anche rispetto alla determinazione n° 1 del 2010; <br />	<br />
violazione dell’art 38 comma 1 lette.c) e lett h), nonché dell’art 45 del paragrafo 2 lettera g) della direttiva n° 18 del 2004;<br />	<br />
eccesso di potere per difetto dei presupposti; perplessità; illogicità; travisamento dei fatti e mancata considerazione delle esimenti addotte dall’impresa.<br />	<br />
Successivamente la Autorità ha inserito una nuova annotazione rettificando alcuni errori di fatto della precedente annotazione che faceva riferimento ad un errata pronuncia penale ( decreto penale del Tribunale di Monza del 2009);<br />	<br />
avverso tale nuova annotazione sono stati proposti motivi aggiunti.<br />	<br />
E’ stata proposta altresì domanda di risarcimento danni. <br />	<br />
Si è costituita l’Autorità di Vigilanza contestando la fondatezza del ricorso.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 6-4-2011 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è fondato.<br />	<br />
In via preliminare deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la impugnazione proposta con il ricorso principale avverso la prima annotazione, in quanto superata dalla nuova annotazione impugnata con i motivi aggiunti.<br />	<br />
Il ricorrente non ha infatti più alcun interesse concreto ed attuale rispetto a tale impugnazione essendo intervenuto il nuovo provvedimento di annotazione.<br />	<br />
La improcedibilità consegue infatti al mutamento della situazione di fatto o di diritto anche in relazione all’adozione di un nuovo provvedimento da parte dell’amministrazione.<br />	<br />
Nel processo amministrativo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi utilità della pronuncia del giudice. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse riguarda anche l’ipotesi in cui l’atto amministrativo impugnato abbia cessato di produrre i suoi effetti per l’intervenuta adozione di un nuovo provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco e tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza anche dal punto di vista di un interesse morale o strumentale (Consiglio Stato , sez. V, 10 settembre 2010 , n. 6549).<br />	<br />
Il ricorso principale deve essere invece esaminato nel merito nella parte relativa alla irrogazione della sanzione pecuniaria.<br />	<br />
La sanzione pecuniaria, infatti, risulta comminata nei confronti della cooperativa La Rosa Bianca, soggetto estraneo alla presente vicenda; non vi è alcun elemento negli atti di causa per ritenere legittimo tale riferimento alla Coop La Rosa Bianca, né la difesa resistente ha dedotto alcunché in proposito, neppure in termini di un mero errore materiale, peraltro non immediatamente risultante dalla documentazione in atti.<br />	<br />
L’evidente errore nei presupposti di fatto configura la illegittimità del provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, che deve essere , quindi, annullato. <br />	<br />
L’annotazione impugnata con i motivi aggiunti, deve invece ritenersi illegittima in relazione al difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Non risulta, infatti, dagli atti di causa, neppure a seguito del procedimento di correzione della prima annotazione, che sia stata mai valutato l’elemento soggettivo della consapevolezza della falsità delle dichiarazioni, in particolare tenuto conto che nel caso di specie il bando di gara e il modello allegato riempito dalla legale rappresentante della società ricorrente facevano riferimento a dichiarazioni generiche.<br />	<br />
La più recente giurisprudenza della sezione, anche sulla base di un orientamento “ sostanzialistico” del Consiglio di Stato, ha affermato che l’&#8217;art. 38 comma 1, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 ricollega l&#8217;esclusione dalla gara pubblica al dato sostanziale del mancato possesso dei requisiti indicati nel bando, mentre il comma 2 non prevede analoga sanzione per l&#8217;ipotesi di mancata o non perspicua dichiarazione. Da ciò discende che solo l&#8217;insussistenza, in concreto, delle cause di esclusione previste dall&#8217;art. 38 comporta, ope legis, l&#8217;effetto espulsivo. Ne consegue che quando il partecipante sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dall&#8217;art. 38 e la lex specialis non preveda espressamente delle puntuali prescrizioni sulle modalità e sull&#8217;oggetto delle dichiarazioni da fornire, facendo generico richiamo all&#8217;assenza delle cause impeditive ex art. 38, l&#8217;omissione della dichiarazione non produce alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma, ricorrendo un&#8217;ipotesi di &#8220;falso innocuo&#8221;, come tale insuscettibile, in carenza di una previsione normativa o della legge di gara, a fondare l&#8217;esclusione, le cui ipotesi sono tassative (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 31 dicembre 2010 , n. 39288).<br />	<br />
Nel senso della doverosità della effettuazione di una valutazione sostanzialistica della sussistenza delle cause ostative (cfr Cons. St. Sez. V, 13 febbraio 2009, n. 829; Sez. VI 4 agosto 2009, n. 4906, 22 febbraio 2010, n. 1017), nella considerazione che il primo comma dell&#8217;art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 ricollega l&#8217;esclusione dalla gara al dato sostanziale del mancato possesso dei requisiti indicati, mentre il secondo comma non prevede analoga sanzione per l&#8217;ipotesi della mancata o non perspicua dichiarazione. Quando invece il partecipante sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e la &#8220;lex specialis&#8221; non preveda espressamente la pena dell&#8217;esclusione in relazione alla mancata osservanza delle puntuali prescrizioni sulle modalità e sull&#8217;oggetto delle dichiarazioni da fornire, l&#8217;omissione non produce alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma, ricorrendo un&#8217;ipotesi di &#8220;falso innocuo&#8221;, come tale insuscettibile, in carenza di una espressa previsione legislativa o della legge di gara, a fondare l&#8217;esclusione, le cui ipotesi sono tassative (Consiglio Stato , sez. V, 08 febbraio 2011 , n. 846).<br />	<br />
In senso conforme alla prospettata soluzione depone anche l&#8217;art. 45 della direttiva 2004/18/CE che ricollega l&#8217;esclusione alle sole ipotesi di grave colpevolezza di false dichiarazioni nel fornire informazioni, non rinvenibile nel caso in cui il concorrente non consegua alcun vantaggio in termini competitivi , essendo in possesso di tutti i requisiti previsti (Cons. St., Sez. VI, 22 febbraio 2010, n. 1017; Consiglio Stato , sez. V, 24 marzo 2011 , n. 1795).<br />	<br />
Nel caso di specie, poi, se il reato riguardante l’attività edilizia poteva astrattamente riguardare la moralità professionale, l’Autorità non ha fatto alcuna valutazione concreta circa il tempo o la sfera (privata o professionale) di commissione del reato, fermandosi al dato formale della mancata dichiarazione.<br />	<br />
Inoltre, la semplice circostanza della mancata dichiarazione non può costituire il presupposto per annotare con conseguente esclusione dalle gare per un anno, senza alcuna valutazione dell’elemento soggettivo della falsa dichiarazione. <br />	<br />
Tale interpretazione trova ora un fondamento nella volontà del legislatore che ha riformato (con d.l. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito in l. 166 del 12.07.2011) la disciplina dell’art 38 prevedendo con il comma 1-ter, non applicabile al caso di specie, in quanto norma entrata in vigore successivamente, che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da&#8217; segnalazione all&#8217;Autorita&#8217; che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita&#8217; dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l&#8217;iscrizione nel casellario informatico ai fini dell&#8217;esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l&#8217;iscrizione e&#8217; cancellata e perde comunque efficacia . <br />	<br />
La impugnazione proposta con i motivi aggiunti è quindi fondata e deve essere accolta con annullamento dell’annotazione impugnata. <br />	<br />
La domanda di risarcimento del danno deve essere respinta, non essendo stato allegato alcun elemento per ritenere che si siano verificati danni nel breve lasso temporale fino all’ accoglimento della domanda cautelare.<br />	<br />
In considerazione della complessità della questione sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dichiara improcedibile il ricorso principale limitatamente alla impugnazione della annotazione.<br />	<br />
Accoglie il ricorso principale per quanto riguarda la sanzione pecuniaria e per l’effetto l’annulla.<br />	<br />
Accoglie la impugnazione proposta con i motivi aggiunti e per l’effetto annulla l’annotazione.<br />	<br />
Respinge la domanda di risarcimento danni.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Bruno Amoroso, Presidente<br />	<br />
Domenico Lundini, Consigliere<br />	<br />
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/12/2011</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-12-12-2011-n-9696/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.9696</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.6487</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-12-2011-n-6487/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-12-2011-n-6487/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-12-2011-n-6487/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.6487</a></p>
<p>Pres. Severini – Est. De Nictolis B. A., B. F., B. L. (Avv.ti G. Nieri e A. Gioia) c/ CONI (Avv. G. Cecinelli) sulla configurabilità dell&#8217;errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4 c.p.c. Giustizia amministrativa – Revocazione – Erronea valutazione risultanze – Anomala interpretazione prove – Errore di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-12-2011-n-6487/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.6487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-12-2011-n-6487/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.6487</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini – Est. De Nictolis<br /> B. A., B. F., B. L. (Avv.ti G. Nieri e A. Gioia) c/ CONI (Avv. G. Cecinelli)</span></p>
<hr />
<p>sulla configurabilità dell&#8217;errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4 c.p.c.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Revocazione – Erronea valutazione risultanze – Anomala interpretazione prove – Errore di fatto – Inconfigurabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’errore di fatto quale vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è il c.d. abbaglio dei sensi, cioè il travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, e non è ravvisabile quando si lamenta una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, o qualora una questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, né quando con il ricorso per revocazione si lamenta che nel caso dell’istruttoria sia stato fornito un dato inattendibile qualora la decisione sia scaturita da una scelta tra contraddittorie e opposte risultanze</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 06487/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 02574/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2574 del 2009, proposto da	</p>
<p><b>Bertini Alessio, Bertini Franco, Bertini Lorenzo</b> in qualità di eredi di Montauti Antonella, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Nieri e Alessandro Gioia, con domicilio eletto presso Alessandro Gioia in Roma, via Carlo Mirabello, 23; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>CONI</B> (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Guido Cecinelli, con domicilio eletto presso Guido Cecinelli in Roma, piazza Mancini, n. 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la revocazione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, n. 1043/2008, resa tra le parti, concernente ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
viste le memorie difensive;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 novembre 2011 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati Gioia e Cecinelli;<br />	<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La presente vicenda processuale ha inizio con un ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Toscana volto a conseguire l’accertamento della natura di pubblico impiego a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intrattenuto tra parte ricorrente (assunta formalmente come contratto di collaborazione coordinata e continuativa) e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in posizione corrispondente alla VI qualifica professionale, e, per l’effetto, il pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito effettivamente e quanto sarebbe spettato come dipendente con qualifica VI del comparto enti pubblici non economici.<br />	<br />
2. Il giudice adito, con la sentenza n. 227/2007 riteneva che nella specie vi era stato un rapporto di lavoro nullo, agli effetti dell’art. 2126 Cod. civ., ossia della spettanza del trattamento economico e previdenziale per il periodo di esecuzione del rapporto, e condannava l’amministrazione al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione previdenziale e assicurativa.<br />	<br />
3. Su appello del CONI, il Consiglio di Stato, sez. VI, con decisione 11 marzo 2008, n. 1043 ha statuito che:<br />	<br />
&#8211; tra le parti è effettivamente intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata, di via di mero fatto;<br />	<br />
&#8211; tuttavia in capo al CONI non vi è alcun debito residuo per differenze stipendiali, in quanto in presenza di un rapporto di lavoro di fatto non è scontato che al lavoratore spetti per intero la retribuzione corrispondente a quella del livello assimilabil<br />
&#8211; nel caso di specie, vi era solo la prova della equiparabilità del rapporto di fatto a quello di diritto sotto il profilo qualitativo, ma non anche sotto il profilo quantitativo; non vi è la prova che la retribuzione percepita sia sproporzionata per dife<br />
4. Contro tale decisione l’interessata ha proposto ricorso per revocazione, lamentando che essa sarebbe affetta da errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, Cod. proc. civ..<br />	<br />
Si assume che la decisione abbia negletto le risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale del lavoro di Livorno, da cui si desumerebbe l’ammontare delle differenze retributive spettanti a parte ricorrente.<br />	<br />
Tale c.t.u. risulta prodotta anche nel giudizio davanti al giudice amministrativo.<br />	<br />
5. Il ricorso è inammissibile.<br />	<br />
5.1. Ai sensi dell’art. 395, n. 4, Cod. proc. civ.il vizio revocatorio sussiste se la sentenza è l&#8217;effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l&#8217;inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell&#8217;uno quanto nell&#8217;altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.<br />	<br />
L’errore di fatto quale vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è il c.d. <i>abbaglio dei sensi</i>, cioè il travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, e non è ravvisabile quando si lamenta una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, o qualora una questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, né quando con il ricorso per revocazione si lamenta che nel caso dell’istruttoria sia stato fornito un dato inattendibile qualora la decisione sia scaturita da una scelta tra contraddittorie e opposte risultanze [Cons. Stato, Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3].<br />	<br />
Il fatto oggetto di svista non deve aver costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata [Cons. Stato, IV, 19 luglio 2007, n. 4092]. <br />	<br />
5.2. Nel caso di specie, la questione della sussistenza o meno di un rapporto subordinato di fatto e della spettanza o meno di differenze retributive era la materia principale del contendere, e la sentenza ha valutato le risultanze processuali, ritenendole inidonee a fornire la prova della spettanza delle differenze retributive.<br />	<br />
5.3. La sentenza ha valutato se fosse o meno stato assolto l’onere di provare il profilo quantitativo delle mansioni svolte, al fine della loro riconduzione alla VI qualifica professionale, e, sulla base delle risultanze probatorie in atti, ha ritenuto non raggiunta la prova.<br />	<br />
Ciò che ora parte ricorrente pretende, è che si dia una diversa rilevanza probatoria ad una c.t.u. di ufficio disposta in un altro giudizio, e prodotta nel giudizio amministrativo.<br />	<br />
Ma non si verte in tema di omesso esame di documento, ma di valutazione del documento in termini diversi da quelli attesi da parte ricorrente.<br />	<br />
Ancorché in modo sintetico e implicito, la decisione revocanda ha ritenuto che la c.t.u. fosse inidonea come mezzo di prova, e si tratta di corretta valutazione ove si consideri che:<br />	<br />
a) la c.t.u. è stata disposta in un diverso giudizio, per cui il giudice amministrativo non era tenuto a valutarla;<br />	<br />
b) la c.t.u. non è mezzo di prova ma di valutazione delle prove;<br />	<br />
c) la c.t.u. nella specie non fornisce affatto la prova che le mansioni svolte in concreto siano corrispondenti alle mansioni della VI qualifica professionale, ma si limita a quantificare le differenze retributive tra la retribuzione effettivamente percepita e quella in astratto dovuta per la VI qualifica professionale; e, invero, il quesito rivolto dal Tribunale del lavoro di Livorno al c.t.u. non era di accertare le mansioni svolte in concreto e la loro riconducibilità alla VI qualifica professionale, bensì di quantificare “<i>le spettanze retributive eventualmente dovute (…) sulla base del raffronto tra quanto percepito in corso di rapporto e quanto previsto per i contratti del comparto degli enti pubblici non economici per la VI qualifica funzionale</i>…”. <br />	<br />
E’ allora chiaro che la c.t.u. fornisce al giudice, nella specie, un mero calcolo matematico di differenze retributive, restando riservato al giudice l’accertamento se le mansioni in concreto svolte fossero o meno corrispondenti a quelle di VI qualifica funzionale.<br />	<br />
6. Da quanto esposto consegue l’insussistenza del lamentato vizio revocatorio e dunque l’inammissibilità del ricorso.<br />	<br />
Le spese di lite possono tuttavia essere compensate.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/12/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-12-2011-n-6487/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2011 n.6487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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