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	<title>12/12/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/12/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2008 n.405</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2008-n-405/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2008-n-405/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2008-n-405/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2008 n.405</a></p>
<p>Pres. FLICK – Red. SAULLE incostituzionali le norme della Regione Lombardia sul prelievo venatorio in deroga Caccia &#8211; Norme della Regione Lombardia &#8211; Prelievo venatorio in deroga alle specie fringuello, peppola e storno, per la stagione venatoria 2007/2008 &#8211; Disposizione attuativa della legge regionale n. 2 del 2007, legge quadro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2008-n-405/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2008 n.405</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2008-n-405/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2008 n.405</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. FLICK – Red. SAULLE</span></p>
<hr />
<p>incostituzionali le norme della Regione Lombardia sul prelievo venatorio in deroga</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Caccia &#8211; Norme della Regione Lombardia &#8211; Prelievo venatorio in deroga alle specie fringuello, peppola e storno, per la stagione venatoria 2007/2008 &#8211; Disposizione attuativa della legge regionale n. 2 del 2007, legge quadro sul prelievo venatorio in deroga &#8211; Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È incostituzionale la legge Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 20, contenente l&#8217;approvazione di piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga). La Corte, con la sentenza n. 250 del 2008, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga), con i quali veniva previsto l&#8217;esercizio del prelievo venatorio in deroga attraverso una legge-provvedimento. Da ciò discende l&#8217;illegittimità costituzionale della legge regionale che, in attuazione delle previsioni citate negli artt. 2 e 3 della legge n. 2 del 2007, già dichiarate incostituzionali, ha autorizzato il prelievo venatorio in deroga.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
composta dai signori:<br />
#NOME?	FLICK		Presidente<br />	<br />
#NOME?	AMIRANTE	   Giudice<br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO		<br />	<br />
#NOME?		MADDALENA		<br />	<br />
#NOME?		FINOCCHIARO	<br />	<br />
#NOME?		QUARANTA		<br />	<br />
#NOME?		GALLO			<br />	<br />
#NOME?		MAZZELLA		<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI		<br />	<br />
#NOME?		CASSESE		<br />	<br />
#NOME?	SAULLE		<br />	<br />
#NOME?		TESAURO		<br />	<br />
#NOME?	NAPOLITANO		<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 20, recante «Approvazione di piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge-quadro sul prelievo in deroga)», promosso con ricorso dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l&#8217;8 ottobre 2007, depositato in cancelleria il 16 ottobre 2007 ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2007.<br />
<i><br />
    Visti </i>l&#8217;atto di costituzione della Regione Lombardia nonché l&#8217;atto di intervento della FACE (Federazione delle Associazioni venatorie e per la Conservazione della Fauna Selvatica dell&#8217;UE) e della FACE Italia;<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 21 ottobre 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;<br />
<i>    udito</i> l&#8217;avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la Regione Lombardia.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>    1. – Con ricorso notificato in data 8 ottobre 2007 e depositato il successivo 16 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 20, recante «Approvazione di piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge-quadro sul prelievo in deroga)», per contrasto con gli artt. 3, 10, 113, 117, primo e secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione.<br />
    Premette il ricorrente che la legge censurata è stata emanata in attuazione della legge regionale n. 2 del 2007, già oggetto di impugnativa dinanzi alla Corte per contrasto con l&#8217;art. 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), avendo introdotto un regime di deroga «ordinario», estraneo alla previsione di cui al citato art. 9.<br />
    A parere dell&#8217;Avvocatura le disposizioni contenute nella legge regionale n. 20 del 2007, per «la regola generale della illegittimità derivata dall&#8217;atto presupposto», risulterebbero, allo stesso modo, in contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE. Pertanto, sotto questo profilo, vi sarebbe una violazione degli artt. 10 e 117, primo comma, della Costituzione. In particolare, precisa il ricorrente, l&#8217;art. 1, «autorizzando il prelievo venatorio in deroga senza indicare la tipologia di deroga attivata, senza indicarne le motivazioni, senza comprovare l&#8217;inesistenza di altre soluzioni soddisfacenti, senza prevedere un&#8217;analisi dei presupposti e delle condizioni stabilite dall&#8217;art. 9 della direttiva 79/409/CEE contrasta con le disposizioni comunitarie». Secondo il ricorrente, il mancato rispetto del regime delle deroghe violerebbe, altresì, gli <i>standard</i> minimi e uniformi di tutela della fauna, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione. Precisa ancora la difesa erariale che «il farraginoso sistema normativo adottato dalla Regione Lombardia per disciplinare il prelievo in deroga» sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 113 della Costituzione, poiché avrebbe come «sola finalità» quella di «sottrarre, senza plausibile ragione, i provvedimenti di deroga che vengono adottati dalla Giunta al controllo giurisdizionale dei Tribunali amministrativi regionali e all&#8217;azione cautelare da parte dei controinteressati».<br />
    2. – Con atto depositato in data 5 novembre 2007 si è costituita la Regione Lombardia chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato.<br />
    3. – Con atto depositato il 18 dicembre 2007 si sono, altresì, costituite la FACE (Federazione delle Associazioni Venatorie per la Conservazione della Fauna Selvatica dell&#8217;UE) e la FACE Italia chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, nel merito, il suo rigetto.<br />
    In via preliminare, le intervenienti eccepiscono l&#8217;inammissibilità del ricorso, sottolineando che la legge censurata è «legge-figlia della legge-madre» n. 2 del 2007, impugnata dinanzi alla Corte costituzionale. La FACE e la FACE Italia, dopo aver richiamato alcune pronunce della Corte (sentenze n. 225 e n. 226 del 1999), precisano che l&#8217;adozione del «piano in deroga da parte della Giunta, approvato con legge-figlia della Regione non perde la sua natura “amministrativa” con conseguente sindacabilità da parte del giudice amministrativo». A parere delle intervenienti spetterebbe a quest&#8217;ultimo valutare se la Giunta regionale lombarda, nell&#8217;adottare le deroghe contemplate nella legge n. 20 del 2007, abbia rispettato «tutte» le condizioni stabilite nella legge-madre del 2007; condizioni che, in ogni caso, sarebbero «puntualmente conformi alle prescrizioni comunitarie».<br />
    Ad avviso delle intervenienti, la censura riferita agli artt. 3 e 113 sarebbe infondata; la tutela giurisdizionale verrebbe infatti «garantita anche in presenza di una legge-provvedimento», poiché detta tutela, alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 62 del 1993), «risulta soddisfatta dall&#8217;intervento della Corte costituzionale, anche se integralmente sostitutivo di quello del giudice amministrativo». Del pari infondata sarebbe, inoltre, la censura riferita alla violazione della disciplina comunitaria in tema di prelievo in deroga, in quanto frutto «di un&#8217;interpretazione malevola» della legge n. 2 del 2007 che non troverebbe riscontro «né nella lettera, né nell&#8217;intenzione del legislatore regionale» e, in ogni caso, precisa ancora le intervenienti, sarebbe errato il presupposto da cui muove il ricorrente, secondo il quale ogni deroga dovrebbe avere carattere emergenziale.<br />
    Quanto, infine, all&#8217;asserita violazione della competenza esclusiva dello Stato di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione, la FACE e la FACE Italia rilevano che proprio l&#8217;art. 19-<i>bis</i> della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), attribuisce la competenza alle Regioni riguardo all&#8217;esercizio delle deroghe di cui all&#8217;art. 9 della direttiva 79/409/CEE.<br />
    4. – In prossimità dell&#8217;udienza la Regione Lombardia ha depositato una memoria, con la quale ribadisce le richieste di declaratoria di inammissibilità e rigetto della questione.<br />
    La difesa regionale, in via preliminare, eccepisce la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso poiché, da un lato, la legge impugnata, riferita alla stagione venatoria 2007/2008, avrebbe «esaurito i propri effetti» e, dall&#8217;altro, la legge regionale n. 2 del 2007 (c.d. legge madre) è stata abrogata ad opera dalla legge regionale 30 luglio 2008, n. 24, recante «Disciplina del regime di deroga previsto dall&#8217;articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell&#8217;art. 9 della direttiva 79/409/CEE)». Ad avviso della difesa regionale, il ricorso sarebbe, altresì, inammissibile poiché il «particolare regime» delineato dalla legge regionale n. 2 del 2007  «non sottrae al Giudice amministrativo la competenza a decidere sulla legittimità della deliberazione con cui la Giunta approva il piano di prelievo venatorio: anzi, posta la natura politica dell&#8217;approvazione consiliare del provvedimento stesso, proprio la giurisdizione amministrativa avrebbe dovuto costituire la sede tipica per sollevare le doglianze» oggetto del giudizio di costituzionalità.<br />
    La Regione resistente, con riferimento all&#8217;asserito contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE, precisa che l&#8217;atto legislativo da adottare in attuazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 2 del 2007 non sarebbe «destinato a dettare la disciplina del prelievo venatorio in deroga», in quanto la «disciplina derogatoria» sarebbe «contenuta nel Piano elaborato dalla Giunta Regionale, in applicazione dei principi dettati» dalla citata normativa comunitaria. Ciò premesso, la Regione Lombardia rileva che il Consiglio regionale ha valutato «adeguatamente il quadro fattuale di riferimento in cui il provvedimento pianificatorio sarebbe andato ad inserirsi», ed ha altresì accertato, nella relazione allegata alla legge regionale n. 20 del 2007, che «l&#8217;approvazione del piano […] costituiva lo strumento migliore per il raggiungimento degli obiettivi sottesi al prelievo in deroga».<br />
    A parere della difesa regionale sarebbe, altresì, infondata la censura riferita alla violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione, posto che lo stesso legislatore statale ha attribuito alle Regioni la competenza legislativa in materia di deroga ai sensi dell&#8217;art. 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE. In proposito, la difesa regionale richiama la giurisprudenza della Corte che ha riconosciuto alle Regioni la competenza legislativa esclusiva in tema di caccia, precisando, al riguardo, che gli unici limiti all&#8217;esercizio di siffatta competenza si rinvengono «nell&#8217;esigenza che siano rispettati gli <i>standards</i> uniformi di tutela dettati dal legislatore statale nell&#8217;esercizio delle proprie prerogative in materia ambientale».</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>    1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 20, recante «Approvazione di piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge-quadro sul prelievo in deroga)», per violazione degli artt. 3, 10, 113, 117, primo e secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione.<br />
    Il ricorrente ritiene che la cennata legge, con la quale si autorizza il prelievo venatorio in deroga, in attuazione della  legge regionale n. 2 del 2007, già oggetto del sindacato di legittimità costituzionale, sarebbe in contrasto con il regime delle deroghe stabilito dall&#8217;art. 9 della direttiva 79/409/CEE, nonché con gli <i>standards</i> minimi ed uniformi di tutela della fauna. Ad avviso del ricorrente, inoltre, il meccanismo normativo introdotto dalla Regione Lombardia per disciplinare le deroghe lederebbe gli artt. 3 e 113 della Costituzione, perché volto soltanto a sottrarre i provvedimenti di deroga adottati dalla Giunta «al controllo giurisdizionale dei Tribunali amministrativi regionali e all&#8217;azione cautelare degli interessati».<br />
    2. – In via preliminare, va dichiarato inammissibile l&#8217;intervento della FACE (Federazione delle Associazione Venatorie per la Conservazione della Fauna Selvatica dell&#8217;UE) e della FACE Italia, poiché, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge «esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale» (sentenza n. 469 del 2005).<br />
    3. – Sempre in via preliminare, non può essere accolta l&#8217;eccezione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla difesa regionale, in quanto la legge impugnata, nel periodo venatorio di riferimento, ha comunque esplicato i suoi effetti.<br />
    4. – Nel merito, la questione è fondata.<br />
    5. – Questa Corte, con la sentenza n. 250 del 2008, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga), con i quali veniva previsto l&#8217;esercizio del prelievo venatorio in deroga attraverso una legge-provvedimento. La Corte ha infatti affermato che «l&#8217;autorizzazione del prelievo in deroga con legge preclude l&#8217;esercizio del potere di annullamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dei provvedimenti derogatori adottati dalle Regioni che risultino in contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE e con la legge n. 157 del 1992»; potere di annullamento espressamente previsto dall&#8217;art. 19-<i>bis</i> della legge statale da ultimo citata e «finalizzato a garantire una uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale».<br />
    6. – Da quanto sopra esposto discende l&#8217;illegittimità costituzionale della legge regionale che, in attuazione delle previsioni citate negli artt. 2 e 3 della legge n. 2 del 2007, già dichiarate incostituzionali, ha autorizzato il prelievo venatorio in deroga.</p>
<p align=center>
<B>PER QUESTI MOTIVI<br />
</B><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>    dichiara </i>l&#8217;illegittimità costituzionale della legge Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 20, contenente l&#8217;approvazione di piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga).</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-12-2008-n-405/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2008 n.405</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2008 n.11343</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-12-12-2008-n-11343/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-12-12-2008-n-11343/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-12-12-2008-n-11343/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2008 n.11343</a></p>
<p>Pres. Giulia Est. RussoSocietà Aramara Snc di Paolocci V. (Avv. M. C. Minciotti) c/ Laziodisu (Avv. Stato) ed altri. sui presupposti per la configurabilità della responsabilità precontrattuale della P.A. 1. Responsabilità della P.A. &#8211; Responsabilità precontrattuale –Configurabilità – Presupposti. 2. Responsabilità della P.A. &#8211; Responsabilità precontrattuale – Danno emergente e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-12-12-2008-n-11343/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2008 n.11343</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-12-12-2008-n-11343/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2008 n.11343</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia  Est. Russo<br />Società Aramara Snc di Paolocci V. (Avv. M. C. Minciotti) c/ Laziodisu (Avv. Stato) ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la configurabilità della responsabilità precontrattuale della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Responsabilità della P.A. &#8211; Responsabilità precontrattuale –Configurabilità – Presupposti.<br />
2. Responsabilità della P.A. &#8211; Responsabilità precontrattuale – Danno emergente e lucro cessante – Risarcibilità – Mancato guadagno – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il riconoscimento della responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione presuppone il mancato rispetto dei principi della buona fede e della correttezza  nel corso delle negoziazioni con il privato e, in particolare, richiede che tra la P.A. e l’altra parte siano intercorse trattative giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l&#8217;affidamento nella conclusione di un  contratto; che la P.A. abbia interrotto tali trattative eludendo le ragionevoli aspettative dell&#8217;altra parte, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli; che il comportamento della amministrazione inadempiente sia stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa , e non sia quindi assistito da un giusto motivo (1).<br />
2. Il pregiudizio risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale della P.A. si intende limitato al rimborso dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative svolte in vista della conclusione del contratto (danno emergente), ed al ristoro della perdita, se adeguatamente provata, di ulteriori occasioni di stipulazione con altri di contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi, impedite proprio dalle trattative indebitamente interrotte (lucro cessante), con esclusione del mancato guadagno che sarebbe stato realizzato con la stipulazione e l&#8217;esecuzione del contratto.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1()  Cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 9 luglio 2008, n. 2083</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui presupposti per la configurabilità della responsabilità precontrattuale della P.A.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>    REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio<br />
Roma &#8211; sez. I ter </b></p>
<p>composto dai signori magistrati: Patrizio Giulia 				Presidente; Pietro Morabito 			Componente; Maria Ada Russo 			Componente rel.																																																																																			</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso 5456/2007  e sui successivi motivi aggiunti proposti da<br />
<b>SOC. ARAMARA SNC DI PAOLOCCI VALENTE</b>, rappresentato e difeso da MINCIOTTI AVV. CRISTINA MARIA  con domicilio eletto in ROMA, VIA DEI GRACCHI N. 128 presso DE ANGELIS AVV. ISABELLA; </p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>LAZIODISU &#8211; AG.  DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI NEL LAZIO</b>  rappresentato e difeso da AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede;</p>
<p>&#8211; <b>UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DELLA TUSCIA   rappresentato e difeso da AVVOCATURA DELLO STATO</b>  con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>&#8211; <b>SOC SOGETE GESTIONE TEMPLARI SRL n.c.</b>;<br />
&#8211;	<b>PIZZERIA L&#8217;INCONTRO DI ABOUFATIMA LATIFA n.c.</b>;  																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione<br />
del provvedimento con il quale il Laziodisu, in esito alla gara indetta per la selezione di operatori di servizi di ristorazione per gli studenti dell’Ateneo della Tuscia e dell’Accademia Belle Arti di Viterbo, a seguito della convocazione della ricorrente per il giorno 28.02.2007 per “sottoscrizione convenzione servizio ristorazione”, con telegramma del 02.04.2007, ha dichiarato la “cessazione di ogni attività per conto Laziodisu a far data dal primo aprile 2007”>; <br />
nonché per accertare e sentir dichiarare<br />
il diritto o in subordine l’interesse della ricorrente a stipulare la convenzione di ristorazione con Laziodisu e, di conseguenza, per ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso ex art. 2932 c.c. o che comunque ordini a Laziodisu di stipulare il contratto in questione con condanna al risarcimento del danno da ritardo o comunque del danno da responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., danno da liquidarsi nel presente giudizio, a seguito di presentazione di appositi motivi aggiunti qualora il danno venga circoscritto e sia compiutamente quantificabile prima della conclusione del giudizio; o altrimenti da liquidarsi in separato giudizio; <br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta nella pubblica udienza del 23.10.2008 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La Aramara s.n.c. gestisce l’omonimo ristorante in Viterbo ed è titolare di convenzione per fornire i servizi di ristorazione agli studenti del locale Ateneo (mensa universitaria). <br />
In particolare, dagli atti depositati risulta che &#8211; con disposizione n. 98 del 29 luglio 2004 &#8211;  l’ex ADISU di Viterbo ha affidato il servizio mensa per gli studenti iscritti all’Università di Viterbo al ristorante Aramara e che il detto rapporto contrattuale aveva originariamente termine il 28 febbraio 2007. <br />
Successivamente lo stesso rapporto contrattuale è stato prorogato fino al 31 marzo 2007 giusta determinazione direttoriale n. 176 del 7.3.2007, anche in ragione della disponibilità manifestata dal ristorante Aramara con nota n. 7579 dell’1.3.2007.<br />
Con determinazione direttoriale n. 1482 del 28.11.2006 è stato pubblicato un avviso relativo alla manifestazione di interesse con cui Laziodisu – Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio – ha invitato gli operatori di ristorazione, interessati al servizio in favore degli studenti iscritti all’Università e all’Accademia Belle Arti di Viterbo, a presentare le proposte fissando il termine alla data del 15.12.2006. <br />
Con determinazione direttoriale n. 1627 del 15.12.2006 è stata nominata una Commissione per procedere alla selezione degli operatori del servizio. <br />
Con successiva nota in data 1.2.2007 Laziodisu ha chiesto agli interessati una serie di precisazioni relativamente ad alcuni parametri fissati dalla Commissione preposta alla predetta selezione. <br />
Con domanda in data 7.2.2007 la ricorrente ha chiesto di poter partecipare alla selezione in oggetto. <br />
Con nota in data 15.2.2007 Laziodisu le ha richiesto la produzione di uno specifico certificato, che risultava omesso nella precedente trasmissione della documentazione. <br />
L’adempimento è stato effettuato il 21.2.2007. <br />
In data 27.2.2007 la ricorrente ha ricevuto  un telegramma da Laziodisu territoriale Viterbo relativo alla <convocazione per la sottoscrizione della convenzione del servizio di ristorazione> che sarebbe dovuta avvenire il 28.2.2007.  <br />
Tuttavia, la stipula è stata rinviata per problemi di specificazione del capitolo di spesa. <br />
Con nota del 23.3.2007, assunta al protocollo 0006892, la Commissione ha trasmesso i verbali di lavoro e ha stilato una graduatoria tra gli esercizi, che avevano fornito tutte le informazioni richieste &#8211; (cfr., SO.GE.TE Isola Verde; Pizzeria L’Incontro; Ristorante Aramara) &#8211; tenendo conto  dell’ubicazione (vicinanza alle zone richieste) nonché della qualità del servizio  e ha invitato l’Amministrazione a convenzionare tutti e tre gli esercizi. <br />
In data 2.4.2007 la ricorrente ha ricevuto da Laziodisu – Area 6 &#8211; la comunicazione della <scadenza della proroga contrattuale e della esclusione di ulteriore proroga e cessazione di ogni attività per conto Laziodisu a far data dal 1.4.2007>.<br />
È seguito altro telegramma in data 5.4.2007 con cui Laziodisu ha <diffidato la Aramara ristorante ad utilizzare, in qualsiasi modo, le attrezzature hardware e software di proprietà di Laziodisu attualmente collocate nei locali di Aramara>. <br />
Nello stesso telegramma la ricorrente è stata invitata a <riconsegnare le attrezzature immediatamente presso la sede amministrativa sita in Viterbo, Via Cardarelli, n. 75>.<br />
Nel ricorso in epigrafe l’interessata impugna il telegramma del 2.4.2007 e prospetta i seguenti motivi di diritto: <br />
1)	Violazione di legge ed eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed omessa motivazione dell’azione amministrativa; provvedimento incomprensibile; mancato esperimento del procedimento amministrativo; <br />	<br />
2)	Violazione di legge ed eccesso di potere per disparità di trattamento; <br />	<br />
3)	Violazione del diritto alla sottoscrizione della convenzione; risarcimento in forma specifica; responsabilità precontrattuale. <br />	<br />
In data 25.6.2007 si è costituita controparte con memoria formale.<br />
In data 2.8.2007 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali ha prospettato: <br />
1)	Violazione di legge ed eccesso di potere per mancata regolamentazione preventiva della procedura di aggiudicazione; erronea rappresentazione; difetto di pubblicità; difetto di trasparenza; <br />	<br />
2)	Eccesso di potere per motivazione in contrasto con l’istruttoria; motivazione illogica e pretestuosa; <br />	<br />
3)	Eccesso di potere per illogicità dei criteri di valutazione; motivazione non rispondente ai fatti; criteri di aggiudicazione non precisati. <br />	<br />
In data 9.10.2008 il ricorrente ha depositato memoria. <br />
Con ord. n. 4638 dell’11.10.2007 la Sezione ha accolto la domanda cautelare e ha ordinato un riesame. <br />
È intervenuta la nota di Laziodisu n. 0001590/08-V del 17.1.2008 che, tra l’altro, ha comunicato l’intervenuto ampliamento del  bilancio per la sede territoriale di Viterbo. <br />
Con la successiva nota in data 8.2.2008 Aramara ha fatto presente di aver <subito un danno notevole per effetto della improvvisa esclusione dal convenzionamento non solo in termini di mancato guadagno ma anche in termini di spese  vive sostenute nonché di danno all’immagine e all’avviamento commerciale. La stessa Laziodisu ha ipotizzato che Aramara avrebbe potuto introitare l’importo di € 180.000,00 nell’anno di riferimento dell’appalto per cui è causa>.<br />
In data 11.10.2008 la ricorrente ha depositato ultima memoria.  <br />
All’udienza del 23 ottobre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La presente controversia ha un duplice oggetto: per un verso, la domanda di annullamento del telegramma di Laziodisu in data 2.4.2007 relativo alla <scadenza della proroga contrattuale e della esclusione di ulteriore proroga e cessazione di ogni attività per conto Laziodisu a far data dal 1.4.2007; e per altro verso la richiesta di risarcimento dei danni.<br />
I) Come chiarito nella parte in fatto &#8211; in ordine al primo oggetto – nelle more del giudizio sono intervenuti atti successivi adottati in ottemperanza dell’ordinanza cautelare della Sezione n. 4638/2007 che aveva ordinato un riesame. <br />
In particolare, con la citata nota di Laziodisu n. 0001590/08-V del 17.1.2008, è stato comunicato all’interessata che <non si può che confermare che, alla data del 31.3.2007, non era possibile procedere a convenzione con tutti e tre i ristoranti in quanto, a quella data, la previsione dei fondi disponibili sul capitolo di bilancio non appariva sufficiente. Con deliberazione commissariale avente per oggetto “assestamento bilancio di previsione anno 2007” Laziodisu provvedeva ad integrare il bilancio per la sede territoriale di Viterbo con le somme richieste per la spesa del servizio mensa convenzionato anche per il ristorante Aramara. Si può quindi fare  presente che, ad oggi, stante la capienza del capitolato è certamente possibile prevedere un allargamento del servizio mensa convenzionato anche alla Società Aramara. <br />
In buona sostanza, con l’atto di riesame, l’Amministrazione, per quanto sulla scorta di una rinnovata istruttoria, ha dimostrato di voler confermare la volizione espressa nel precedente provvedimento (sull’impossibilità di procedere a convenzione con tutti e tre i ristoranti), almeno con riferimento al periodo intercorrente tra la data della scadenza della proroga di Aramara (31.3.2007) e la data in cui è intervenuta l’integrazione di bilancio (che, peraltro, non è chiaramente specificata nella citata nota di Laziodisu del 17.1.2008). <br />
Pertanto, in questa parte, in relazione alla originaria pretesa impugnatoria, il ricorso e i successivi motivi aggiunti non possono essere dichiarati improcedibili.<br />
Al riguardo, dovendo esaminare la legittimità dell’atto originariamente impugnato (telegramma in data 2 aprile 2007), il Collegio ritiene che le censure prospettate dalla ricorrente sono fondate e, pertanto, questo deve essere annullato. <br />
In particolare, è condivisibile il primo motivo di ricorso con il quale si lamenta la contraddittorietà, illogicità e omessa motivazione dell’azione amministrativa e si sostiene che nell’impugnato telegramma del 2.4.2007  non si fa alcun riferimento alla procedura di selezione svolta con riferimento all’anno 2007. <br />
La resistente, nella memoria difensiva depositata in data 27.6.2007, ha replicato, tra l’altro, ricordando che l’avviso di manifestazione di interesse, finalizzato al reperimento di esercizi di ristorazione da convenzionare, pubblicato in data 30.11.2006, conteneva l’avvertenza che “L’invio delle proposte non comporterà alcun impegno di qualsiasi natura né da parte del proponente né da parte dell’Agenzia Laziodisu, che si riserva la piena discrezionalità sulle valutazioni delle proposte contenute”. <br />
Orbene, il Collegio ritiene di dover disattendere le repliche di controparte. <br />
In proposito, oltre al fatto che il provvedimento impugnato è sfornito di adeguata e puntuale motivazione, la condotta tenuta dalla resistente è stata – complessivamente &#8211; connotata da mancanza di trasparenza e da elementi di contraddittorietà che emergono dal raffronto tra il telegramma in data 2.4.2007 e il telegramma in data 27.2.2007 (relativo alla convocazione per la sottoscrizione della convenzione del servizio di ristorazione che sarebbe dovuta avvenire il 28.2.2007).  <br />
Pertanto, alla luce di tutta la ricostruzione fattuale degli avvenimenti, devono essere accolte anche la seconda e la terza censura con le quali si lamenta il mancato svolgimento di un regolare procedimento di revoca nei confronti della ricorrente e si sottolinea che la procedura di selezione per l’affidamento del servizio era stata conclusa (tanto che la ricorrente era stata invitata alla sottoscrizione della convenzione per il giorno 28.2.2007).<br />
II) Si può dunque passare all’esame della pretesa risarcitoria e, in particolare, trattasi di risarcimento per equivalente in quanto: <br />
a) in data 8.2.2008 la ricorrente ha comunicato l’impossibilità di accettare la convenzione riferita agli ultimi due mesi dell’appalto per la ristorazione dietro rinuncia a ogni pretesa; <br />
b) e in data 11.10.2008, la medesima ha depositato ultima memoria nella quale ha chiarito che <non essendo stato raggiunto il risarcimento in  forma specifica, neanche in maniera parziale, residua ormai la domanda di risarcimento per equivalente. <br />
In linea generale, la ricomprensione della responsabilità risarcitoria in capo al g.a. appare ormai acquisita dalla giurisprudenza (cfr., Cassazione civile, sez. un., 27 febbraio 2008, n. 5084; Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 2003 n. 1457 e 29 febbraio 2008, n. 873, sez. V 6 dicembre 2006 n. 7194).  <br />
Come noto, i più recenti orientamenti giurisprudenziali hanno ammesso la configurabilità di una responsabilità precontrattuale della P.A. in tutti i casi in cui l’Amministrazione, nel corso delle trattative con il privato, non abbia rispettato i principi della buona fede e della correttezza e hanno affermato che spetta al giudice di merito accertare se il comportamento dell’Amministrazione abbia ingenerato nei privati un ragionevole affidamento in ordine alla conclusione del contratto. <br />
Al riguardo, l&#8217;art. 1337 c.c. stabilisce che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.<br />
La giurisprudenza (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 9 luglio 2008, n. 2083) ha, anche di recente, ritenuto che la responsabilità precontrattuale presuppone che:<br />
a. tra le parti siano intercorse trattative per la conclusione di un contratto giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l&#8217;affidamento nella conclusione del contratto;<br />
b. che una delle parti le abbia interrotte così eludendo le ragionevoli aspettative dell&#8217;altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli:<br />
c. che il comportamento della parte inadempiente sia stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da un giusto motivo.<br />
Pertanto, il riconoscimento di tale forma di responsabilità richiede l&#8217;atteggiarsi di una attività rivolta alla preparazione della positiva conclusione del contratto, nonché la dimostrazione del requisito psicologico, ossia del dolo o della colpa dell&#8217;Amministrazione, quale apparato burocratico cui incombeva la responsabilità delle trattative e della loro necessaria conclusione.<br />
Nella fattispecie, il Collegio ritiene che sussistano i suindicati presupposti in quanto la ricostruzione della vicenda ad opera della ricorrente trova pieno riscontro documentale.<br />
In proposito, la condotta tenuta dall&#8217;Amministrazione nella fattispecie ha indubbiamente ingenerato in capo all&#8217;Aramara un affidamento cui poi non sono seguiti comportamenti coerentemente conseguenti (cfr. il telegramma in data 27.2.2007 di Laziodisu territoriale Viterbo relativo alla convocazione per la sottoscrizione della convenzione del servizio di ristorazione che sarebbe dovuta avvenire il 28.2.2007).  <br />
Nel caso in esame, come si è visto, non sembrano sussistere dubbi in ordine alla responsabilità dell&#8217;Amministrazione che ha posto in essere un comportamento colposo e non rispettoso della norma civilistica di cui all’art. 1337. Né può essere utilizzata in senso contrario la relazione sulla “inesistenza di risorse finanziarie”  a firma del Direttore della sede di Viterbo di Laziodisu in data 26.7.2007 che è stata depositata in giudizio in data 9.8.2007. <br />
Va quindi affermata la sua responsabilità precontrattuale.<br />
Secondo un costante ed univoco insegnamento giurisprudenziale, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, il pregiudizio risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale si intende limitato al rimborso dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative svolte in vista della conclusione del contratto (danno emergente), ed al ristoro della perdita, se adeguatamente provata, di ulteriori occasioni di stipulazione con altri di contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi, impedite proprio dalle trattative indebitamente interrotte (lucro cessante), con esclusione del mancato guadagno che sarebbe stato realizzato con la stipulazione e l&#8217;esecuzione del contratto (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1632).<br />
Per quanto riguarda l&#8217;onere della prova, per il danno emergente si ritiene sufficiente che siano documentate le spese sostenute; per il lucro cessante, invece, il privato deve dimostrare anche il mancato accrescimento della sua sfera patrimoniale nella misura che avrebbe raggiunto se il provvedimento amministrativo riconosciuto illegittimo non fosse stato adottato o eseguito (cfr. Cons. Stato, A.P. n. 2/2003).<br />
Dunque – premesso che la domanda risarcitoria può riguardare soltanto l&#8217;interesse negativo (spese sostenute e favorevoli occasioni contrattuali perdute) &#8211;  Aramara ha quantificato i danni subiti da ultimo sia nella nota inviata a Laziodisu in data 8.2.2008 che mediante il deposito di memoria in data 11.10.2008.<br />
In proposito, alla pagina 6 della memoria ha precisato che:<br />
a) nell’anno di riferimento dell’appalto per cui è causa avrebbe potuto introitare l’importo di  € 180.000,00; calcolando un margine di guadagno di circa il 10% il mancato convenzionamento avrebbe determinato un mancato guadagno di almeno 18.000,00;<br />
b) inoltre a causa dell’improvviso venir meno del convenzionamento ha subito una perdita per spese correnti di circa  € 40.000,00;  il danno in termini di mancato guadagno e di spese correnti si è aggirato su  € 60.000,00;<br />
c) a queste voci vanno aggiunti il danno all’immagine ed il danno all’avviamento commerciale. <br />
In conclusione ha insistito per la richiesta di risarcimento dei danni nella misura di  €  150.000,00 più le spese del giudizio. <br />
Ad avviso del Collegio la pretesa risarcitoria può essere accolta solo parzialmente non potendosi dare luogo al riconoscimento di un risarcimento nella misura richiesta senza che sia stata fornita prova alcuna di ulteriori danni non meglio specificati.<br />
Sub a) Deve ritenersi senz&#8217;altro risarcibile la prima voce di danno.<br />
Per ciò che concerne la perdita di altre occasioni favorevoli da parte dell&#8217;impresa, l&#8217;ammontare del risarcimento può essere determinato in via equitativa, riconoscendo al concorrente l&#8217;utile economico che sarebbe derivato dalla gestione del servizio nella misura del 10%.<br />
Tale danno, che non può essere provato nel suo preciso ammontare, va determinato in via equitativa nel 10% del corrispettivo contenuto nell&#8217;offerta  con riferimento al criterio offerto dagli articoli 345 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F sui lavori pubblici, che fissa nella decima parte del valore le opere non eseguite il corrispettivo a carico dell&#8217;amministrazione per il recesso anticipato dal contratto, e 37-setpies della legge 11 febbraio 1994 n. 109, introdotto dall&#8217;articolo 11 della legge 18 novembre 1998 n. 415, che fissa nella stessa misura “l&#8217;indennizzo a titolo di risarcimento per mancato guadagno&#8221; nel caso di risoluzione del rapporto di concessione di opera pubblica per inadempimento del concedente.<br />
Quindi, come sostenuto dalla ricorrente, calcolando un margine di guadagno di circa il 10% il mancato convenzionamento ha determinato un mancato guadagno di €  18.000,00.<br />
Sub b) La ricorrente sostiene poi di aver subito una perdita per spese correnti di circa €  40.000,00 (cfr., la denuncia dei redditi riferita all’anno 2007 che porta una perdita di € 32.043,00 con ripercussioni anche sull’anno 2008).<br />
Dall’esame degli atti emerge che Aramara ha depositato, soltanto, n. 2 fatture per acquisto di tavoli e sedie e di biancheria da tavola (cfr. allegati nn. 9 e 10 del ricorso originario – fattura Ditta Pasquale Valisena del 2.4.2007 per un importo di € 3.777,60 e fattura Magazzini Tessili Mastronicola srl del 4.4.2007 per un importo di € 860,10).<br />
Il Collegio ritiene, sul punto, che la ricorrente non ha fornito altri sufficienti e concreti elementi a sostegno della sua richiesta di risarcimento (non essendo a tal fine sufficiente un mero raffronto comparativo tra gli anni 2005/2008).<br />
Pertanto, in relazione alla voce sub b), il Collegio ritiene di dover condannare la resistente al pagamento di € 4.637,70 a titolo di risarcimento per perdite spese correnti. <br />
Sub c) Quanto alle voci di danno ulteriori (danno all’immagine, avviamento commerciale) il Collegio non può non rilevare che la richiesta si basa su valutazioni meramente ipotetiche basate su elementi del tutto aleatori.<br />
In mancanza di una prova rigorosa del danno che si asserisce prodotto sotto il profilo in esame deve concludersi che queste ulteriori voci di danno non possono essere riconosciute.<br />
Sugli importi sopra liquidati a titolo risarcitorio va riconosciuta la rivalutazione secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta.<br />
Trattandosi poi di danno da fatto illecito, gli interessi legali non possono essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata (perché, operando in questo modo, il fattore tempo incide due volte: una volta, ai fini della rivalutazione della somma capitale; una seconda volta, nella determinazione degli interessi legali) ma devono invece essere corrisposti sulla somma progressivamente rivalutata, con riferimento cioè ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base all&#8217;indice di rivalutazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 6894/2002; Cass. Civ., Sez. III, 11003/2003; T.A.R. Basilicata 332/2006).<br />
Sulle somme come sopra determinate dovranno essere corrisposti gli interessi al saggio legale corrente dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all&#8217;effettivo soddisfo.<br />
In conclusione, il danno subito dalla ricorrente va liquidato in complessivi  € 22.637,70  sul quale importo competono rivalutazione e interessi legali.<br />
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in  € 1.500,00.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando:<br />
&#8211;	1) accoglie il ricorso e i motivi aggiunti nella parte impugnatoria e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato; <br />	<br />
&#8211;	2) accoglie &#8211; nei limiti di cui in motivazione &#8211; la domanda risarcitoria; <br />	<br />
&#8211;	3) condanna la soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio regolate come in motivazione.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 23.10.2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-12-12-2008-n-11343/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2008 n.11343</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2008 n.21317</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-12-2008-n-21317/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-12-2008-n-21317/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-12-2008-n-21317/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2008 n.21317</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio GEMEAZ CUSIN S.r.l. (Avv.ti Giustino Ciampoli, Francesco Bellocchio e Carlo Iaccarino) c. Regione Campania (Avv. Guido Maria Talarico dell’Avvocatura Regionale) c. Consiglio Regionale della Campania (N.C.) sull&#8217;ammissibilità della regolarizzazione postuma ex art. 46 del codice degli appalti1nelle gare d&#8217;appalto 1 . Contratti della P.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-12-2008-n-21317/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2008 n.21317</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-12-2008-n-21317/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2008 n.21317</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio<br /> GEMEAZ CUSIN S.r.l. (Avv.ti Giustino Ciampoli, Francesco Bellocchio e Carlo Iaccarino) c. Regione Campania (Avv. Guido Maria Talarico dell’Avvocatura Regionale) c. Consiglio Regionale della Campania (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità della regolarizzazione postuma ex art. 46 del codice degli appalti1nelle gare d&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 . Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Esclusione &#8211; Impugnativa in s.g. &#8211; Controinteressati &#8211; Non sono in genere configurabili &#8211; Configurabilità solo nel caso in cui sia stato impugnata, assieme all’esclusione, anche l’aggiudicazione.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Documentazione &#8211; Regolarizzazione postuma ex art. 46 D.Lgs 163/06 – Ammissibilità solo nel caso di documenti non chiari ma presenti – Sussiste – Ragioni – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non sussistono in generale dei soggetti controinteressati in relazione all’impugnativa degli atti di esclusione da procedure selettive; in particolare, rispetto al provvedimento di esclusione da una gara, non possono individuarsi dei controinteressati in senso tecnico, e quindi dei soggetti ai quali notificare necessariamente l’impugnativa, in quanto solo rispetto all’impugnativa del provvedimento di aggiudicazione definitivo l’aggiudicatario assume la qualità di controinteressato (1)</p>
<p>2. Nelle procedure ad evidenza pubblica, il rimedio della regolarizzazione postuma ex art. 46 del D.Lgs 163/06 è ammissibile solo nelle ipotesi di dichiarazioni, documenti e certificati non chiari o di dubbio contenuto, ma che siano pur sempre stati presentati, e non anche laddove si sia in presenza di documentazione del tutto mancante o fisicamente incompleta, risolvendosi in caso contrario in una palese violazione della par condicio rispetto alle imprese concorrenti che abbiano invece puntualmente rispettato la disciplina prevista dalla lex specialis (2): Nel caso di specie, Il TAR ha accolto, in parte qua, il ricorso in quanto la dichiarazione resa originariamente in sede di gara comprovava  la sussistenza in favore della società ricorrente del requisito della posizione regolare ex lege n. 383/2001.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1. cfr. TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 8 maggio 2008 n. 434; TAR Campania Napoli, Sez. I, 15 gennaio 2008 n. 218; TAR Puglia Bari, Sez. I, 10 gennaio 2008 n. 12; TAR Campania Napoli, Sez. I, 10 maggio 2006 n. 4052; TAR Lazio Roma, Sez. III, 10 maggio 2006 n. 3410;</p>
<p>2. cfr. TAR Sicilia Catania, Sez. III, 17 maggio 2007 n. 846; TAR Trentino Alto Adige Trento, 4 dicembre 2006 n. 390 e TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 7 febbraio 2006 n. 127.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
Napoli &#8211; Sezione Prima </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Signori:<br />
Antonio	Guida		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Paolo		Corciulo	&#8211;	Componente<br />	<br />
Carlo		Dell’Olio	&#8211;	Componente est.<br />	<br />
ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. <b>4260/2007 </b>proposto da:<br />
<i><br />
</i><br />
<b>GEMEAZ CUSIN S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>,<i> </i>rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giustino Ciampoli, Francesco Bellocchio e Carlo Iaccarino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Napoli alla Via San Pasquale a Chiaia n. 55; <br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>la <B>REGIONE CAMPANIA</B>, in persona del Presidente della Giunta Regionale legale rappresentante <i>pro</i> <i>tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avv. Guido Maria Talarico dell’Avvocatura Regionale, presso cui è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81;</p>
<p>&#8211;	il <B>CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro</i> <i>tempore</i>, n.c.g.; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
a)	</b>del provvedimento di esclusione della ricorrente – comunicato con nota del responsabile del procedimento prot. n. 4207/Sett. Amm.ne del 26 giugno 2007 –  dalla procedura aperta indetta per l’affidamento, per la durata di tre anni, del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto ai dipendenti del Consiglio Regionale della Campania;<br />	<br />
b)	per quanto possa occorrere, dell’art. 8 del disciplinare di gara, laddove dovesse interpretarsi nel senso di comminare l’esclusione in dipendenza di qualsivoglia irregolarità nella dichiarazione sul possesso dei requisiti, precludendone la regolarizzazione;<br />	<br />
c)	di tutti gli atti ad essi preordinati, consequenziali o, comunque, connessi;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
e per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />
Vista l’ordinanza n. 2588 del 26 settembre 2007, con cui è stata accolta l’istanza cautelare; <br />
Visti i documenti e le memorie prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore all’udienza pubblica del 21 maggio 2008 il Dott. Carlo Dell’Olio;<br />
Uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: <br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La società ricorrente espone di aver preso parte alla procedura aperta indetta dal Consiglio Regionale per l’affidamento, per la durata di tre anni, del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni in favore del personale dipendente, e di aver presentato per l’occasione, unitamente alla domanda di partecipazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di ammissione.<br />
Tale dichiarazione, redatta sulla scorta del modello allegato al disciplinare di gara, oltre a riportare alcuni dati relativi alla situazione della ricorrente, riproduceva in maniera pedissequa l’enunciato del modello relativo ai piani di emersione del lavoro irregolare, avente il seguente testuale tenore: <i>“ e) che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 oppure che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso”</i>.  <br />
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, la ricorrente puntualizzava, con apposita dichiarazione rilasciata alla stazione appaltante, che <i>“con riferimento al punto e) della dichiarazione “Allegato 2” resa per la gara in oggetto, (…) la Gemeaz Cusin srl non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001”</i>.<br />
La commissione giudicatrice, nella seduta del 21 giugno 2007, deliberava a maggioranza l’esclusione della ricorrente dalla gara per incompletezza della dichiarazione sui requisiti di partecipazione. Il provvedimento di esclusione veniva comunicato all’interessata con la nota in epigrafe emarginata.<br />
La ricorrente impugna il provvedimento di esclusione e, per quanto possa occorrere, l’art. 8 del disciplinare di gara, disposizione da cui trarrebbe fondamento, affidandosi ai seguenti motivi: <br />
1.	eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione;<br />	<br />
2.	violazione della <i>lex specialis</i> di gara; violazione del principio di larga partecipazione; violazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006; eccesso di potere per carenza ed erroneità dei presupposti; motivazione illogica ed insufficiente;<br />	<br />
3.	violazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006; violazione del divieto di aggravare indebitamente il procedimento amministrativo; eccesso di potere per irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.<br />	<br />
Alla domanda di annullamento la ricorrente acclude richiesta di condanna dell’amministrazione regionale al risarcimento dei danni conseguenti, così articolata: “in via principale, in forma specifica, mediante riammissione della propria offerta alla procedura; in via subordinata, per equivalente, indicando i criteri per la determinazione del danno ingiusto subito, sulla base degli elementi e nella misura che ci si riserva di quantificare in prosieguo di giudizio e, comunque, non inferiore al 10% del valore dell’appalto, suddiviso per il numero degli offerenti”.<br />
La Regione Campania si è costituita con memoria, nella quale eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.<br />
Con ordinanza n. 2588 del 26 settembre 2007, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare ai fini dell’ammissione con riserva della ricorrente alla procedura di gara.<br />
Parte ricorrente ha prodotto ulteriore memoria, nella quale insiste nelle proprie ragioni.<br />
Il ricorso, infine, è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 21 maggio 2008.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
1. </b>In via preliminare, occorre soffermarsi sull’eccezione della difesa regionale, tesa ad evidenziare l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica all’altro partecipante alla gara, in qualità di soggetto controinteressato.<br />
L’eccezione è priva di fondamento.<br />
È orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, condiviso da questo Collegio, che nel giudizio proposto avverso l’esclusione da una gara pubblica non sono configurabili controinteressati in senso tecnico, allorché non sia intervenuta contestualmente l’aggiudicazione; ciò in quanto, prima dell’esito favorevole della procedura concorsuale, ciascuna impresa partecipante gode solo di un’aspettativa di mero fatto al conseguimento dell’aggiudicazione ed è sostanzialmente e normalmente indifferente alle vicende che riguardano la partecipazione alla gara di altri aspiranti (cfr. TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 8 maggio 2008 n. 434; TAR Campania Napoli, Sez. I, 15 gennaio 2008 n. 218; TAR Puglia Bari, Sez. I, 10 gennaio 2008 n. 12; TAR Campania Napoli, Sez. I, 10 maggio 2006 n. 4052; TAR Lazio Roma, Sez. III, 10 maggio 2006 n. 3410).<br />
<b><br />
2. </b>Entrando nel merito delle questioni dedotte, è opportuno, al fine di meglio comprendere il filo del ragionamento seguito dall’amministrazione, ripercorrere i tratti salienti della motivazione del provvedimento di esclusione, come testualmente riferiti nella relativa nota di comunicazione: <i>“L’avere riprodotto in sede di dichiarazione di cui al punto B, dell’art. 8 del disciplinare di gara, l’intera dizione di cui alla lettera e), così come riportata nel disciplinare di gara, senza esprimere una preferenza nelle alternative indicate, che equivale ad una mancata dichiarazione (Vedi a tal proposito C.d.S., Sez. V, sentenza n. 7328 del 22 dicembre 2005). La commissione è posta, infatti, in uno stato di incertezza assoluta sul possesso o meno dei requisiti o sulle circostanze indicate nel punto in questione e richieste espressamente a pena di esclusione (art. 8, comma 8, disciplinare gara). La norma di cui all’art. 8, comma 8, del disciplinare di gara, infatti, dispone espressamente che la dichiarazione di cui al punto B, in tutte le sue voci, compresa quindi la lett. e), deve essere resa a pena di esclusione.”</i>.<br />
<b>2.1 </b>Tanto premesso, con censura articolata nei primi due motivi di gravame, la ricorrente, nel lamentare la violazione dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’eccesso di potere sotto svariati profili, denuncia l’illegittimità dell’esclusione statuita nei suoi confronti giacché, con dichiarazione del 13 giugno 2007, successiva alla propria domanda di partecipazione, avrebbe precisato di trovarsi nella prima delle ipotesi contemplate dall’art. 8, comma 8, punto B), lett. e), del disciplinare di gara, ossia di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001. Ciò, a suo avviso, le avrebbe consentito di sanare l’originale incompletezza dell’espressione, utilizzata nella dichiarazione sul possesso dei requisiti, attraverso una mera attività di regolarizzazione, pienamente consentita nella fattispecie poiché si trattava di puntualizzare dati inerenti ad un requisito di partecipazione (posizione regolare rispetto alla Legge n. 383/2001), del quale era stato comunque attestato il possesso.<br />
La censura è fondata e merita accoglimento.<br />
Il Collegio rileva che effettivamente la ricorrente ha chiarito, con dichiarazione prodotta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, quale delle due situazioni di regolarità <i>ex lege</i> n. 383/2001 (previste dal disciplinare di gara) la riguardasse, esercitando legittimamente la facoltà di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, indipendentemente peraltro dall’invito della stazione appaltante.<br />
Invero, si osserva che il rimedio della regolarizzazione postuma è attivabile, per giurisprudenza costante, solo nelle ipotesi di dichiarazioni, documenti e certificati non chiari o di dubbio contenuto, ma che siano pur sempre stati presentati, e non anche laddove si sia in presenza di documentazione del tutto mancante o fisicamente incompleta, risolvendosi in caso contrario in una palese violazione della <i>par condicio</i> rispetto alle imprese concorrenti che abbiano invece puntualmente rispettato la disciplina prevista dalla <i>lex specialis</i> (cfr. TAR Sicilia Catania, Sez. III, 17 maggio 2007 n. 846; TAR Trentino Alto Adige Trento, 4 dicembre 2006 n. 390 e TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 7 febbraio 2006 n. 127).<br />
Nel caso di specie, la dichiarazione resa originariamente in sede di gara comunque comprovava, pur con formulazione ambigua e sovrabbondante, la sussistenza in favore della società ricorrente del requisito della posizione regolare <i>ex lege</i> n. 383/2001. Pertanto, all’avvenuta attestazione del possesso di tale requisito occorreva necessariamente aggiungere una più precisa descrizione delle modalità di conseguimento dello stesso, nell’alternativa posta dall’art. 8 del disciplinare. Tale adempimento è stato espletato dalla ricorrente con la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, la quale non ha inammissibilmente integrato documentazione mancante o materialmente incompleta, ma ha correttamente circoscritto la portata di un’espressione di ampio e dubbio contenuto, ad ogni modo inequivoca in ordine al rispetto della normativa sull’emersione del lavoro irregolare.<br />
<b>2.2 </b>Né sono condivisibili le eccezioni della difesa regionale, a mente delle quali l’integrazione documentale della ricorrente sarebbe pervenuta successivamente alla scadenza del termine (di partecipazione) fissato dal bando di gara e, comunque, inciderebbe su documentazione nella quale “la mancata opzione tra due dichiarazioni antitetiche” non può che “determinare il difetto di attestazione del requisito”.<br />
Si osserva non solo che la <i>ratio</i> dell’istituto della regolarizzazione postuma è proprio quella di permettere, successivamente alla scadenza del termine previsto dal bando e nei limiti del rispetto della <i>par condicio</i>, gli opportuni completamenti e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, ma che nella fattispecie non ricorrono affatto dichiarazioni incompatibili in ordine all’attestazione del requisito in questione. Infatti, si è già evidenziato come dal tenore complessivo dell’espressione in origine utilizzata dalla ricorrente si deduca agevolmente l’intenzione della medesima di acclarare, sebbene attraverso il riferimento a formule tra loro alternative (ma non antitetiche), la regolarità della propria posizione contributiva ai sensi della Legge n. 383/2001, con la conseguenza che in capo all’interprete non può ragionevolmente residuare alcun margine di incertezza circa il possesso del requisito richiesto dalla <i>lex specialis</i>.         <br />
<b>3. </b>Discende da quanto esposto l’illegittimità del gravato provvedimento di esclusione, comunicato con nota del responsabile del procedimento prot. n. 4207/Sett. Amm.ne del 26 giugno 2007, il quale deve essere conseguenzialmente annullato, fermo restando che perde ogni rilievo l’eventuale scrutinio di legittimità dell’art. 8 del disciplinare di gara, conseguendo la ricorrente la riammissione alla procedura selettiva.<br />
Restano assorbite le ulteriori censure quivi non vagliate.<br />
<b><br />
3.1 </b>Deve, invece, essere rigettata la connessa domanda risarcitoria, atteso che, come risulta dalle emergenze processuali, l’interesse della ricorrente al conseguimento dell’appalto è stato integralmente soddisfatto dall’intervenuta aggiudicazione definitiva della gara e dalla successiva stipula del contratto.  <br />
<b><br />
4. </b>In conclusione, il presente ricorso in parte deve essere accolto ed in parte deve essere respinto, nei termini sopra precisati.     <br />
Sussistono giusti motivi, attesa la reciproca soccombenza, per disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.  
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede di Napoli – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4260/2007 meglio in epigrafe indicato, in parte lo <b>accoglie</b>, e per l’effetto annulla il gravato provvedimento di esclusione dalla gara,<b> </b>ed in parte lo <b>respinge</b>, nei termini precisati in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-12-2008-n-21317/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2008 n.21317</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2008 n.21231</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-12-12-2008-n-21231/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-12-12-2008-n-21231/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-12-12-2008-n-21231/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2008 n.21231</a></p>
<p>Pres. E. Speranza, est. A. Ferone A. Di Meglio (Avv. V. Coppola) c. Ministero della Pubblica Istruzione &#8211; Dir. Gen. per la Campania (’Avvocatura Distrettuale della Stato di Napoli) c. F. Di Cortese (N.C.) sulla natura del termine del 15/9/2000 ex art. 69 D.Lgs. 165/01 Pubblico Impiego – Controversie relative</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-12-12-2008-n-21231/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2008 n.21231</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-12-12-2008-n-21231/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2008 n.21231</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. E. Speranza, est. A. Ferone<br /> A. Di Meglio (Avv. V. Coppola) c. Ministero della Pubblica Istruzione &#8211; Dir. Gen. per la Campania (’Avvocatura Distrettuale della Stato di Napoli) c. F. Di Cortese (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura del termine del 15/9/2000 ex art. 69 D.Lgs. 165/01</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico Impiego – Controversie relative al periodo ante 30 giugno 1998 – Termine del 15 settembre 2000 ex art.69 del D.Lgs. n. 165/2001, – Natura di termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il termine del 15 settembre 2000, fissato dall’art. 69 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui le controversie relative a questioni attinenti al rapporto di lavoro con una P.A. anteriori al 30 giugno del 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del G.A. semprechè siano state proposte entro il termine fissato dalla norma, non ha natura solo di termine processuale, diretto a determinare l’ambito temporale della giurisdizione del giudice amministrativo nella materia, ma costituisce, piuttosto, un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda: infatti tale situazione giuridica, qualora non sia stata fatta valere con azione proposta entro il 15 settembre 2000, si estingue non potendo essere più esperito alcun mezzo processuale a sua tutela né dinanzi al giudice amministrativo, né dinanzi al giudice civile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</b><br />
<b>SEZIONE OTTAVA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Signori:<br />
dott. Evasio Speranza &#8211;  Presidente     <br />
dott. Antonio Ferone   &#8211; Consigliere rel.<br />
dott. Carlo Buonauro   &#8211; Primo Referendario </p>
<p>ha pronunciato la seguente:<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 5745/2005 Reg. Gen., proposto da</p>
<p><b>Di Meglio Aniello</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Valeria Coppola ed elettivamente domiciliato in Napoli, in via Forno Vecchio n.7 <br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Ministero della Pubblica Istruzione &#8211; Dir. Gen. per la Campania</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale della Stato di Napoli, domiciliataria per legge<b>;</b><br />
<b><br />
                                                 e nei confronti<br />
</b>di <b>Cortese Francesco</b>, non costituito<b>;</p>
<p>                                               per la declaratoria<br />
</b>del diritto del ricorrente ad essere immesso in ruolo come da diritto di inserimento con riserva ex art.3 O.M. n.185 del 5.7.1988;<br />
<b><br />
VISTO</b> il ricorso ed i relativi allegati;<br />
<B>VISTO </B>l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
<B>VISTE</B> le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
<B>VISTI</B> gli atti tutti di causa; <br />
<B>UDITA</B> alla pubblica udienza del 24 novembre 2008 la relazione del Consigliere Ferone; <br />
<B>UDITI </B>altresì gli avvocati, come da verbale d’udienza;<br />
<B>RITENUTO</B> e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<b>                                      </b><br />
<b></p>
<p align=center>
      FATTO  e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il ricorso in epigrafe, notificato il 21.07.2005 e depositato il successivo 29.07.2005, il Prof. Di Meglio Aniello ha chiesto il riconoscimento del diritto ad essere inserito in ruolo come da diritto di inserimento con riserva ex art. 3 sell’O.M. n.185 del 05.07.1988.<br />
L’interessato riferisce di aver partecipato alla sessione riservata di esami  di abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso 27/A Educazione musicale indetta dal Ministero della P.I. ai sensi delle  O.O.M.M. n. 185/88 , n.283/88 e n.170/88.<br />
Precisa poi di aver partecipato con riserva alle procedure abilitanti (a seguito di ordinanza del TAR Lazio), di aver conseguito l’abilitazione con il punteggio di 56/80 e di essere stato inserito nella graduatoria prima con riserva e successivamente senza riserva.<br />
Ha chiesto,quindi, con ripetute istanze, la immissione in ruolo a seguito del diritto maturato con la partecipazione alla citata sessione di abilitazione.<br />
L’Amministrazione scolastica, dopo tentativi di conciliazione, inutilmente esperiti, ha richiesto parere all’Avvocatura Generale dello Stato. A seguito  di istanza di informazioni sull’uso “ dei posti congelati ai sensi dell’O.M. n.141 del 21.05.90 “ e di copia delle graduatorie, l’Amministrazione ha inviato nota del 17.05.2005 di chiarimenti, riepilogando le tappe della vicenda che ha interessato il ricorrente e precisando,infine, che i posti congelati sono  stati utilizzati per i contratti a tempo indeterminato stipulati nell’anno scolastico 1995/96.<br />
Il ricorso è affidato ad un unico motivo di violazione dell’art. 11 della legge 27 dicembre 1989 n. 417.<br />
Si è costituita con atto formale l’Amministrazione scolastica per resistere al gravame.<br />
Con atto depositato il 20.12.2007 il ricorrente ha sostituito il proprio difensore con l’avv.to Felice Pittorino.<br />
Alla pubblica udienza del 24 novembre 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione. <br />
Il collegio rileva pregiudizialmente che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per decadenza.<br />
Ed, infatti, ai sensi dell’art. 45 comma 17 del D.L.vo n.80 del 1998 (ora trasfuso nell’art. 69  comma 7 del D.L.vo n. 165 del 2000), le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di pubblico impiego anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000, data quest’ultima da intendersi come termine per la proponibilità della domanda giudiziale alla cui scadenza segue la perdita radicale del diritto a far valere, in qualunque sede, ogni tipo di contenzioso, e non come limite temporale della persistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con facoltà di radicare la questione innanzi al giudice ordinario.<br />
Orbene,nel caso di specie , il ricorrente lamenta la mancata immissione in ruolo nelle graduatorie per soli titoli, a seguito del conseguimento  dell’abilitazione all’insegnamento avvenuto nell’anno 1989 con il punteggio di 56/80, ed ha prodotto   il ricorso in esame con atto notificato il 27.07.05 e depositato il 29.07.05. Sicchè, pur trattandosi di una pretesa azionata sulla base di un titolo conseguito in epoca anteriore alla data del 30 giugno 1998, il relativo contenzioso è stato  invece azionato   in epoca di gran lunga successiva a quella (15 settembre 2000) indicata dalla norma sopra richiamata quale limite alla domanda giudiziale   che, ove introdotta   dopo tale data, incorre nella decadenza sostanziale fissata dall’art. 69 citato. <br />
Ne consegue, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato  inammissibile, mentre sussistono giusti motivi  per disporre la compensazione delle spese di giudizio  fra le parti costituite.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M. 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, sezione ottava, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 24.11.2008.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2008 n.1767</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-12-12-2008-n-1767/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-12-12-2008-n-1767/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-12-12-2008-n-1767/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2008 n.1767</a></p>
<p>Pres. Petruzzelli, Est. Gambato Spisani WTE Srl (Avv. M.U.Bini) c/ Comune di Quinzano D’Oglio (Avv. D. Bezzi) Ambiente e territorio – Autorizzazione integrata ambientale- Art. 5, co. 11 D.Lgs. 59/2005 – Industria insalubre – Sindaco – Potere di intervento e di promozione procedimentale – Sussiste – Alla luce dell’art. 5,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-12-12-2008-n-1767/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2008 n.1767</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Petruzzelli, Est. Gambato Spisani WTE Srl (Avv. M.U.Bini) c/ Comune di Quinzano D’Oglio (Avv. D. Bezzi)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Autorizzazione integrata ambientale-  Art. 5, co. 11 D.Lgs. 59/2005 – Industria insalubre – Sindaco – Potere di intervento e di promozione procedimentale – Sussiste –</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Alla luce dell’art. 5, co. 11° de D.Lgs. 59/2005 il potere del sindaco di declarare l’insalubrità di una industria e di disporne l’allontanamento dall’abitato, a seguito dell’istituzione dell’AIA, è degradato a potere di intervento e di promozione procedimentale nei riguardi della Regione in capo alla quale sono accentrate tutte le competenze in materia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 723 del 2007, proposto da: <br />
<b>W.T.E. Srl</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Ughetta Bini, con domicilio eletto presso Maria Ughetta Bini in Brescia, via Ferramola, 14 (Fax=030/3755220); </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Comune di Quinzano D&#8217;Oglio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso Domenico Bezzi in Brescia, via Cadorna, 7 (030/2938011) @; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />
</b></i>Asl <b>302 &#8211; A.S.L. della Provincia di Brescia, Asl 302 &#8211; A.S.L. della Provincia di Brescia Distretto Socio Sanitario N. 8; </p>
<p><i>per l’annullamento<br />
</i></b>del decreto 16 aprile 2007 n° prot. 3251, con il quale il Sindaco del Comune di Quinzano d’Oglio ha classificato come industria insalubre di I classe per le lavorazioni, deposito e impianti di depurazione e trattamento, lettera b voce 100 del D.M. 5 settembre 1994 l’insediamento sito alla via Zaccagnini di quel Comune e di pertinenza della W.T.E. S.r.l.;<br />
di tutti gli atti presupposti e consequenziali e in particolare, ove necessario:<br />
della deliberazione 12 aprile 2007 n°55, con la quale la Giunta comunale di Quinzano d’Oglio ha approvato la bozza del decreto di cui sopra;<br />
della nota 21 dicembre 2005 n° prot. 0167191, con la quale il responsabile di area igiene e medicina di comunità e il direttore del distretto n°8 della A.S.L. di Brescia proponevano la classificazione suddetta;<br />
della nota 26 marzo 2007 n° prot. 0045422 degli stessi funzionari;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Quinzano D&#8217;Oglio;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27/11/2008 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La W.T.E. S.r.l. gestisce alla via Zaccagnini in Comune di Quinzano d’Oglio, a ridosso dell’abitato, un impianto di smaltimento di rifiuti speciali, liquidi ovvero fangosi, non pericolosi, autorizzato già con decreto 21 febbraio 2006 n°444 del Direttore dell’area ambiente della Provincia di Brescia (doc. 7 ricorrente, copia di esso; l’ubicazione dell’impianto è incontroversa in causa), e relativamente a tale impianto ha ricevuto, come comunicatole dal Comune, numerose lamentele relative ad immissioni maleodoranti nell’atmosfera (doc. ti 12 e 13 ricorrente, copie note del Comune); da ultimo, ha ricevuto il decreto meglio indicato in epigrafe, che classifica l’impianto in questione come industria insalubre di prima classe, in quanto volta al trattamento di “rifiuti solidi e liquami” e, com’è noto, ne comporta la necessità di trasferimento in zona lontana dall’abitato, salvo che si dimostri l’assenza di conseguenze pregiudizievoli per i vicinanti (doc. 1 ricorrente, copia decreto impugnato).<br />
Avverso tale provvedimento, la W.T.E. propone impugnazione articolata in tre motivi:<br />
&#8211; con il primo motivo, deduce violazione dell’art. 7 della l. 241/1990, per omissione dell’avviso di inizio procedimento, vertendosi a suo avviso al di fuori dei casi in cui esso può omettersi;<br />
&#8211; con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 216 T.U. leggi sanitarie, in quanto la propria attività avrebbe ad oggetto non già liquami, bensì rifiuti liquidi, che dai primi differirebbero sia per natura sia per classificazione normativa;<br />
&#8211; con il terzo motivo, deduce ulteriore violazione dell’art. 216 T.U. citato, in quanto, anche ammesso che una data industria rientri in astratto in una categoria di industrie insalubri, la sua classificazione in tal senso richiederebbe una concreta valut<br />
Si è costituito il Comune di Quinzano, con atto 18 marzo 2008 e memoria del 13 novembre successivo, difendendo invece la legittimità del proprio operato e chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
All’udienza del giorno 27 novembre 2008, il ricorso era trattenuto in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso va dichiarato improcedibile, per le ragioni di seguito precisate.<br />
1. La disamina compiuta dalle parti non ha tenuto conto di un dato di fatto rilevante: successivamente alla pronuncia del provvedimento impugnato, che come risulta in epigrafe è del 16 aprile 2007, la Regione ha rilasciato, in data 22 novembre 2007, alla ricorrente WTE la cd. A.I.A. , ovvero l’autorizzazione integrata ambientale, che è prodotta in copia nel presente procedimento.<br />
2. L’autorizzazione integrata ambientale è istituto introdotto nel nostro ordinamento dal d. lgs. 18 febbraio 2005 n°59, che recepisce una direttiva europea, e infatti reca in epigrafe “attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”; essa si propone, a fini di maggiore efficacia ed efficienza, di sostituire con un unico titolo abilitativo i molti di essi che in precedenza erano necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, e infatti consente all’imprenditore che lo gestisce di avere un unico ente pubblico, in Italia la Regione, come interlocutore, con intuibile risparmio di tempo e di risorse ed eliminando il rischio di valutazioni contraddittorie, per le quali l’impianto che per un dato ente è autorizzabile e può funzionare viene bloccato da un altro ente nell’esercizio delle competenze sue proprie.<br />
3. Già da questa sommaria ricostruzione dell&#8217;istituto, è chiaro che con esso risulta contraddittorio un potere come quello riconosciuto al Sindaco dagli artt. 216 e 217 T.U.L.S. in relazione al D.M. 5 settembre 1994 ed esercitato nel caso di specie: se al Sindaco stesso fosse consentito, attraverso la dichiarazione di insalubrità, di obbligare in qualsiasi momento l’industria destinataria del provvedimento, ancorché fornita di A.I.A., ad allontanarsi dall’abitato, è evidente che di autorizzazione integrata, e onnicomprensiva, non si potrebbe più parlare, e l’obiettivo della legge sarebbe frustrato.<br />
4. In proposito, quindi, il legislatore del d. lgs. 59/2005, al comma 11 dell’art. 5, ha previsto un coordinamento fra le due discipline, imponendo all’autorità che rilascia l’A.I.A. di acquisire, in sede di istruttoria, le “prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934 n°1265”, ovvero del citato TULS in materia di industrie insalubri, e di tenerne conto nel rilascio dell’autorizzazione; al Sindaco ha conferito poi un potere di intervento anche a posteriori, consentendogli “in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell’autorizzazione” e qualora “lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica” di chiedere alla Regione il riesame, in vista ovviamente di una revoca o modifica, dell’autorizzazione stessa. In sintesi, il potere di far allontanare un’industria in quanto insalubre è degradato a potere di intervento e di promozione procedimentale nei riguardi della Regione, che ormai accentra tutte le competenze in materia.<br />
5. In tali termini, è necessario concludere che in presenza di una A.I.A. validamente rilasciata ad una industria, e avverso quella ottenuta dalla WTE non constano allo stato impugnative, eventuali precedenti provvedimenti con i quali il Sindaco abbia dichiarato insalubre la stessa industria perdono di efficacia, perché superati dall’A.I.A. medesima, che incide sul medesimo ambito di competenza, e permette in via autonoma al privato di operare. Ne segue la improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
6. Il rilievo di ufficio della questione è giusto motivo per compensare le spese.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso. Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27/11/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Giuseppe Petruzzelli, Presidente<br />
Sergio Conti, Consigliere<br />
Francesco Gambato Spisani, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/12/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-12-12-2008-n-1767/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2008 n.1767</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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