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	<title>12/12/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/12/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/12/2007 n.1115</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-12-2007-n-1115/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-12-2007-n-1115/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/12/2007 n.1115</a></p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; Ordinanza sospensiva del 19 febbraio 2008 n. 874 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA TOSCANAFIRENZE TERZA SEZIONE Registro Ordinanze: 1115/2007 Registro Generale: 2052/2007 nelle persone dei Signori: ANGELA RADESI Presidente GIUSEPPE DI NUNZIO Cons.ANDREA MIGLIOZZI Cons. relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-12-2007-n-1115/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/12/2007 n.1115</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-12-2007-n-1115/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/12/2007 n.1115</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11701/g">Ordinanza sospensiva del 19 febbraio 2008 n. 874</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA<br />FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>TERZA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1115/2007<br />
Registro Generale: 2052/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ANGELA RADESI Presidente<br />
GIUSEPPE DI NUNZIO Cons.<br />ANDREA MIGLIOZZI Cons. relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 11 Dicembre 2007<br />
Visto il ricorso 2052/2007 proposto da:</p>
<p align=center><b>SOC. SIRTAM S.R.L.</b></p>
<p>rappresentata e difesa da:RIGHI ROBERTO &#8211; TAGLIAFERRI RICCARDOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA L.S. CHERUBINI N. 20pressoTAGLIAFERRI RICCARDO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.N.A.S. S.P.A.</b>   rappresentata e difesa da: AVVOCATURA DELLO STATOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI N. 4pressola sua sede<br />
<b>COMUNE DI CORTONA</b> non costituitosi in giudizio</p>
<p><b>COMUNE DI POGGIBONSI</b>non costituitosi in giudizio</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della nota ANAS prot. 114326 del 26 settemhre 2007, a firma del Condirettore generale, Dott. Stefano Granati, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, tra cui in particolare ove lesiva la nota ANAS prot. n. 39045 del 27 marzo 2007.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
A.N.A.S. S.P.A.<br />   Udito il relatore Cons. ANDREA MIGLIOZZI  e uditi, altresì, per le parti costituite gli avv.ti R. Righi, R. Tagliaferri e P. Pinna (Avv. St.);<br />
Considerato che la nota impugnata riveste natura di atto squisitamente endoprocedimentale dalla cui adozione non paiono derivare alla parte ricorrente concrete ragioni di danno, collegabili, eventualmente ad ulteriori, future, determinazioni della P.A..</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Rigetta la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 11 dicembre 2007</p>
<p>F.to Angela Radesi<br />
F.to Andrea Migliozzi<br />
F.to Mara Vagnoli – segretario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 dicembre 2007<br />
Firenze, lì 12 dicembre 2007</p>
<p>Il Collaboratore di Cancelleria<br />      F.to Mara Vagnoli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-12-2007-n-1115/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/12/2007 n.1115</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/12/2007 n.3680</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-12-2007-n-3680/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-12-2007-n-3680/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-12-2007-n-3680/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/12/2007 n.3680</a></p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; Ordinanza sospensiva del 19 febbraio 2008 n. 870 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA CAMPANIANAPOLI SESTA SEZIONE Registro Ordinanze: 3680/2007Registro Generale: 6257/2007 nelle persone dei Signori: FILIPPO GIAMPORTONE Presidente MARIA ABBRUZZESE Cons.IDA RAIOLA Primo Ref., relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-12-2007-n-3680/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/12/2007 n.3680</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-12-2007-n-3680/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/12/2007 n.3680</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11707/g">Ordinanza sospensiva del 19 febbraio 2008 n. 870</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CAMPANIA<br />NAPOLI </b></p>
<p align=center><b>SESTA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3680/2007<br />Registro Generale: 6257/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
FILIPPO GIAMPORTONE Presidente<br />
MARIA ABBRUZZESE Cons.<br />IDA RAIOLA Primo Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 12 Dicembre 2007<br />Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Visto il ricorso 6257/2007  proposto da: <b>BRUNO GIUSEPPE, BRUNO ROSA E CUOMO MARIA</b> rappresentati e difesi da: BASILE GIOVANNI con domicilio eletto in NAPOLI VIA TINO DI CAMAINO N.6;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI POZZUOLI</b> rappresentato e difeso da: STARACE ALDO con domicilio eletto in NAPOLI RIVIERA DI CHIAIA,207;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
dell’ordinanza del Dirigente del II° Dipartimento Gestione &#8211; Tutela  e Sicurezza del Territorio del Comune di Pozzuoli (NA) prot.n.40264 del 16.10.2007 notificata in data 19.10.2007, con la quale si ordina, ai sensi dell’art. 27 D.P.R. 380/01 la demolizione delle opere contestate e si fissa il giorno 21.11.2007 per ricondurre i luoghi al pristino stato; di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI POZZUOLI</p>
<p>Udito il relatore Primo Ref. IDA RAIOLA<br /> Uditi altresì per le parti, come da verbale di udienza;<br />
RITENUTO che il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus boni juris, avuto riguardo al carattere non assentito dell’opera e all’esistenza di vincoli sull’area interessata dall’intervento edilizio;<br />
RITENUTO, altresì che la presentazione dell’istanza ai sensi dell’art.36 D.P.R.380/2001 (cd. accertamento di conformità) non dispieghi alcuna incidenza sulla legittimità del provvedimento impugnato (cfr. in termini Consiglio di Stato, sez. IV,  ord. n.5853 del 13 novembre 2007);<br />
Ritenuto che non   sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>NAPOLI, li 12 Dicembre 2007<br />
IL PRESIDENTE<br />
L’ESTENSORE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-12-2007-n-3680/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/12/2007 n.3680</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/12/2007 n.3668</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-12-2007-n-3668/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-12-2007-n-3668/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-12-2007-n-3668/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/12/2007 n.3668</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento comunale con cui viene intimato alla ricorrente di sospendere immediatamente i lavori di una costruzione edilizia atteso che il provvedimento impugnato è di mera sospensione lavori ed è correlato al corretto esplicarsi del procedimento DIA in zona vincolata; Che, d’altra parte, restano praticabili tutti i</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-12-2007-n-3668/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/12/2007 n.3668</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-12-2007-n-3668/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/12/2007 n.3668</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento comunale con cui viene intimato alla ricorrente di sospendere immediatamente i lavori di una costruzione edilizia atteso che il provvedimento impugnato è di mera sospensione lavori ed è correlato al corretto esplicarsi del procedimento DIA in zona vincolata;<br />
Che, d’altra parte, restano praticabili tutti i mezzi ordinamentali per superare l’eventuale inerzia delle amministrazioni preposte al rilascio dei pareri necessari. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; <a href="/ga/id/2008/3/11972/g">Ordinanza sospensiva del 26 febbraio 2008 n. 1015</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CAMPANIA<br />NAPOLI<br />SESTA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze:3668/2007<br />Registro Generale:5943/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
FILIPPO GIAMPORTONE Presidente<br />ALESSANDRO PAGANO Cons., relatore<br />
IDA RAIOLA Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 12 Dicembre 2007<br />Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Visto il ricorso 5943/2007  proposto da: <b>LA TRIPERGOLA DI RUSSOLILLO MADDALENA E C. S.A.S.</b> rappresentata e difesa da: FIERRO FRANCESCO con domicilio eletto in NAPOLI SEGRETERIA T.A.R.;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI POZZUOLI</b> rappresentato e difeso dall’Avv. Aldo Starace con domicilio eletto alla Riviera di Chiaia n.207;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />del provvedimento prot.n. 3020 del 19.06.2007, notificato in data 20.06.2007, con il quale veniva ordinato alla ricorrente di sospendere immediatamente i lavori di costruzione edilizia in Via Vicinale San Vito di cui alla DIA prot. 302 del 24.01.2006; di ogni altro atto, connesso, preordinato, conseguente e/o collegato,</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI POZZUOLI</p>
<p>Udito il relatore Cons. ALESSANDRO PAGANO<br /> Uditi altresì per le parti, come da verbale di udienza;<br />
Considerato che il provvedimento impugnato è di mera sospensione lavori ed è correlato al corretto esplicarsi del procedimento DIA in zona vincolata;<br />
Che, d’altra parte, restano praticabili tutti i mezzi ordinamentali per superare l’eventuale inerzia delle amministrazioni preposte al rilascio dei pareri necessari;<br />
Ritenuto che NON sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>NAPOLI, li 12 Dicembre 2007<br />
IL PRESIDENTE<br />
L’ESTENSORE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-12-2007-n-3668/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/12/2007 n.3668</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 12/12/2007 n.422</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-12-12-2007-n-422/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-12-12-2007-n-422/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-12-12-2007-n-422/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 12/12/2007 n.422</a></p>
<p>Pres. BILE – Red. MADDALENA disposizioni transitorie della Provincia di Bolzano in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico: estinzione del processo Energia &#8211; Norme della Provincia di Bolzano &#8211; Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico &#8211; Presentazione alla Giunta provinciale delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-12-12-2007-n-422/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 12/12/2007 n.422</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-12-12-2007-n-422/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 12/12/2007 n.422</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. MADDALENA</span></p>
<hr />
<p>disposizioni transitorie della Provincia di Bolzano in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico: estinzione del processo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Energia &#8211; Norme della Provincia di Bolzano &#8211; Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico &#8211; Presentazione alla Giunta provinciale delle domande per nuove concessioni di grandi derivazioni d&#8217;acqua a scopo idroelettrico in pendenza delle procedure d&#8217;infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282 promosse dalla Commissione europea (art. 226 Trattato CE).</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È estinto il processo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">disposizioni transitorie della Provincia di Bolzano in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico: estinzione del processo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211; Franco		BILE		Presidente;	#NOME?	FLICK		   Giudice; &#8211; Francesco		AMIRANTE	   Giudice; &#8211; Ugo			DE SIERVO		   Giudice;- Paolo		MADDALENA		   Giudice; &#8211; Alfio		FINOCCHIARO	   Giudice; &#8211; Alfonso		QUARANTA		   Giudice; &#8211; Luigi		MAZZELLA	   Giudice; &#8211; Gaetano		SILVESTRI	   Giudice;- Maria Rita	SAULLE	   Giudice; &#8211; Giuseppe		TESAURO	   Giudice; &#8211; Paolo Maria 	NAPOLITANO		   Giudice																																																				</p>
<p>ha pronunciato la seguente		      																																																																																											</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 aprile 2005, n. 1 (Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 giugno 2005, depositato in cancelleria il 1° luglio 2005 ed iscritto al n. 68 del registro ricorsi 2005.<br />
    Visto l&#8217;atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica del 25 settembre 2007 il Giudice relatore Paolo Maddalena;<br />
    uditi l&#8217;avvocato dello Stato Giorgio D&#8217;Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.<br />
    Ritenuto che con ricorso notificato in data 23 giugno 2005, depositato il successivo 1° luglio ed iscritto al numero 68 del registro ricorsi dell&#8217;anno 2005 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 aprile 2005, n. 1 (Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico);<br />
    che la Provincia autonoma di Bolzano si è costituita con atto di costituzione e controdeduzioni, con cui prospetta l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza del ricorso;<br />
    che le parti hanno depositato successive memorie illustrative delle reciproche domande ed eccezioni.<br />
    Considerato che il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e che la Provincia autonoma di Bolzano ha ritualmente accettato tale rinuncia;<br />
    che deve, pertanto, essere dichiarata l&#8217;estinzione del processo.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>    LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    dichiara estinto il processo.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-12-12-2007-n-422/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 12/12/2007 n.422</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 12/12/2007 n.423</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-12-12-2007-n-423/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-12-12-2007-n-423/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-12-12-2007-n-423/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 12/12/2007 n.423</a></p>
<p>Pres. BILE – Red. MADDALENA norme della legge finanziaria 2006 in tema di concessioni idroelettriche: estinzione del processo Energia &#8211; Norme della legge finanziaria 2006 &#8211; Concessioni idroelettriche -Modifiche all&#8217;art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 &#8211; Nuova procedura per l&#8217;attribuzione a titolo oneroso delle concessioni per le grandi derivazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-12-12-2007-n-423/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 12/12/2007 n.423</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-12-12-2007-n-423/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 12/12/2007 n.423</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. MADDALENA</span></p>
<hr />
<p>norme della legge finanziaria 2006 in tema di concessioni idroelettriche: estinzione del processo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Energia &#8211; Norme della legge finanziaria 2006 &#8211; Concessioni idroelettriche -Modifiche all&#8217;art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 &#8211; Nuova procedura per l&#8217;attribuzione a titolo oneroso delle concessioni per le grandi derivazioni d&#8217;acqua per uso idroelettrico &#8211; Determinazione con decreto ministeriale dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri di aumento dell&#8217;energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara &#8211; Abrogazione delle disposizioni che prevedono prerogative in favore della Regione autonoma della Valle d&#8217;Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano &#8211; Proroga di 10 anni delle grandi concessioni in corso &#8211; Introduzione di un canone aggiuntivo unico di concessione attribuito allo Stato (50 milioni di euro per anno) ed ai comuni interessati (10 milioni di euro per anno) &#8211; Possibilità di prevedere nel bando di gara per concessioni idroelettriche, a determinate condizioni, il trasferimento della titolarità del ramo di azienda relativo all&#8217;esercizio della concessione &#8211; Definizione dell&#8217;intera disciplina come norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di attuazione di obblighi comunitari &#8211; Necessaria armonizzazione degli ordinamenti delle regioni e province autonome entro 90 giorni dall&#8217;entrata in vigore della legge &#8211; Soppressione delle prerogative statutarie e di attuazione in materia di mercato interno dell&#8217;energia, di utilizzazione delle acque pubbliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È estinto il processo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">norme della legge finanziaria 2006 in tema di concessioni idroelettriche: estinzione del processo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p align=center><b></b></p>
<p>composta dai signori: &#8211; Franco		BILE		Presidente; <br />	<br />
#NOME?	FLICK		   Giudice; &#8211; Francesco		AMIRANTE	   Giudice; &#8211; Ugo	   Giudice; &#8211; Alfio		FINOCCHIARO	   Giudice; &#8211; Alfonso		QUARANTA   Giudice; &#8211; Luigi		MAZZELLA	   Giudice; &#8211; Gaetano		SILVESTRI	   Giudice; &#8211; Maria Rita	SAULLE   Giudice; &#8211; Giuseppe		TESAURO	   Giudice; &#8211; Paolo Maria 	NAPOLITANO	   Giudice																																																																					</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 24 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 2 marzo 2006 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2006.<br />
    Visto l&#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica del 25 settembre 2007 il Giudice relatore Paolo Maddalena;<br />
    uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e l&#8217;avvocato dello Stato Giorgio D&#8217;Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
    Ritenuto che con ricorso notificato il 24 febbraio 2006, depositato il successivo 2 marzo e iscritto al n. 33 del registro ricorsi dell&#8217;anno 2006, la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), tra le quali quelle dettate dell&#8217;articolo 1, commi da 483 a 492, in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico;<br />
    che il presente giudizio attiene unicamente a tali ultime previsioni, essendo le altre questioni trattate separatamente;<br />
    che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, si è costituito, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza del ricorso;<br />
    che le parti hanno depositato successive memorie illustrative delle reciproche domande ed eccezioni.<br />
    Considerato che la ricorrente Provincia autonoma di Bolzano ha rinunciato al ricorso, in riferimento alle disposizioni recate dai commi da 483 a 492 dell&#8217;articolo 1 della legge n. 266 del 2005, e che il Presidente del Consiglio dei ministri ha ritualmente accettato tale rinuncia;<br />
    che deve pertanto essere dichiarata l&#8217;estinzione del processo.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>    LA CORTE COSTITUZIONALE     riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe,<br />
    dichiara estinto il processo.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.<br />
Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2007.<br />
Il Direttore della Cancelleria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-12-12-2007-n-423/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 12/12/2007 n.423</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.12979</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-12-12-2007-n-12979/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-12-12-2007-n-12979/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.12979</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe Est. Realfonso TSS. S.r.l.;Ortopedia protesi sanitaria s.r.l. ed altri(Avv.ti M. Frontoni e G. Luzi) c/ Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone(n.c.); Sapio Life s.r.l. sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;intervento ad adiuvandum da parte di un concorrente ad una gara di appalto, in un giudizio concernente la medesima gara proposto da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-12-12-2007-n-12979/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.12979</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-12-12-2007-n-12979/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.12979</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Giuseppe     Est. Realfonso<br /> TSS. S.r.l.;Ortopedia protesi sanitaria s.r.l. ed altri(Avv.ti M. Frontoni e G. Luzi) c/ Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone(n.c.); Sapio Life s.r.l.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;intervento ad adiuvandum da parte di un concorrente ad una gara di appalto, in un giudizio concernente la medesima gara proposto da altro concorrente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giudizio amministrativo &#8211; Procedura &#8211; Intervento ad adiuvandum- Interesse dipendente da quello del ricorrente principale – Posizione autonomamente tutelabile &#8211; Inammissibilità &#8211;  Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel giudizio amministrativo l&#8217;intervento ad adjuvandum, presuppone che l&#8217;interveniente sia titolare di un interesse direttamente dipendente o comunque strettamente connesso con quello fatto valere dal ricorrente principale  .<br />
L&#8217;intervento è pertanto inammissibile qualora l&#8217;intervento è proposto da un soggetto che è titolare di un&#8217;autonoma posizione, come tale, tutelabile solo con una propria impugnativa e non già di una posizione dipendente da quella del ricorrente principale   .Nella specie l&#8217;interveniente aveva già esperito un autonomo ricorso presso altro Tribunale tentando poi, a seguito dell&#8217;esito negativo di tale ricorso autonomo, di intervenire in altro giudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO<br />
<i> Sez. III &#8211; III quater<br />
</i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto da<br />
dr. MARIO DI GIUSEPPE 					Presidente<br />	<br />
dr.ssa LINDA SANDULLI 						Consigliere<br />	<br />
dr. UMBERTO REALFONZO 					Consigliere-rel.</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso <b>n. 6062/2007</b> R.G. proposto da: <br />
<B>TSS. S.R.L. &#8211; TECNOLOGIE SANITARIE E SPORTIVE</B>, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore; &#8212; <b>ORTOPEDIA PROTESI SANITARIA s.r.l</b>, in persona del legale rappresentante p.t.<b>; &#8212; SANITARIA BELLISARIO DI NICOLA BELLISARIO</b>, in persona del legale rappresentante p.t., che agiscono ciascuna in proprio e nella qualità rispettivamente capogruppo-mandataria e mandanti della costituenda <B>ATI MEDICAL SERVICE </B>tra le medesime società, tutte rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dall’Avv. Massimo Frontoni e dall’Avv. Gianluca Luzi ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Roma, via Dardanelli n. 13, </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8212; <b>AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE di FROSINONE</b>, non costituitasi in giudizio;</p>
<p><b>e nei confronti<br />
</b>della <b>SAPIO LIFE S.r.l.</b>, non costituitasi in giudizio;</p>
<p><b>e con l’intervento ad adjuvandum<br />
</b>della <b>SOCIETÀ ORTOPEDIA ITALIA S.r.l.</b>, in persona del proprio rappresentante legale patrocinato dall’Avv. Maurizio dell’Unto.</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>1) dell’atto deliberativo n. 00588 del 7 giugno 2007 dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone avente ad oggetto la “<i>Gara, pubblico incanto, affidamento triennale delle forniture di ausili per la mobilità personale, protesi per laringectomizzati, ausili per la funzione motoria e per la cura del corpo. Presa d’atto dei verbali della commissione di gara e conseguente non aggiudicazione del Lotto n.1 “ausili per la mobilità personale</i>”;<br />
2) dei verbali di gara inerenti il lotto n. 1 “Ausili per la mobilità personale”, nella parte in cui la commissione di gara ha disposto l’esclusione della ATI ricorrente;<br />
3) del bando di gara per un importo presunto di euro 200.000 e una durata di mesi quattro indetta dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 20 giugno 2003;<br />
4) del capitolato speciale e allegato A uniti al predetto bando di gara;<br />
5) di ogni altro atto presupposto, preordinato, collegato, connesso e consequenziale per quanto lesivo della posizione della ricorrente, ivi incluso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva della precisata gara, ove intervenuti, ed il contratto di fornitura, ove stipulato.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore alla pubblica udienza del 31 ottobre 2007 il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il presente gravame la parte ricorrente impugna i provvedimenti dell’Azienda, con i quali, nell’approvare i verbali del pubblico incanto per l’affidamento delle forniture di presidi monouso di cui all’elenco n. 2 del nomenclatore/tariffario delle protesi allegato al D.M. 27 agosto 1999 n. 332, ha deciso dì non aggiudicare la gara del Lotto n. 1 e procedere all’indizione di nuova gara d’appalto, in conseguenza all’avvenuta esclusione di tutte le cinque imprese concorrenti, per la mancata allegazione di tutte le schede tecniche e depliants illustrativi di ogni prodotto offerto, così come previsto all’art. I, pag. 2, lettera b) del capitolato di gara a pena di esclusione.<br />
Il ricorso è affidato alla denuncia di un unico motivo di gravame relativo alla violazione della <i>lex specialis</i> della gara con riferimento all’art. 1 del disciplinare di gara; ed all’eccesso di potere per contraddittorietà, arbitrarietà ed illogicità, insufficiente motivazione, e travisamento dei fatti.<br />
L’Amministrazione e la controinteressata intimata non si sono costituite in giudizio.<br />
Con ordinanza n. 3820 del 26.7.2007 è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento ai fini dell’ammissione con riserva della ricorrente alla gara.<br />
Una delle altre società escluse, la Ortopedia Italia, ha esperito intervento <i>ad adjuvandum</i> assumendo di avere una posizione del tutto identica a quella della ricorrente, depositando la documentazione di gara e gli atti del giudizio dalla stessa instaurato presso il TAR Latina.<br />
A sua volta la difesa del ricorrente, con la memoria per la discussione ha eccepito l’inammissibilità dell’intervento <i>ad adjuvandum</i> ed ha insistito per il rilievo.<br />
All&#8217;udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il presente gravame la società ricorrente impugna la sua esclusione dal lotto n. 1 della gara relativa alla fornitura degli ausili per la mobilità personale e per la cura del corpo e la successiva determinazione dell’USL di indire un nuovo appalto in conseguenza del verbale della commissione del 14 febbraio 2006 con cui la Commissione aveva escluso tutte e cinque le imprese concorrenti, sul presupposto che nessuna avesse trasmesso tutte le schede tecniche previste all’art. I, pag. 2, lettera b) del capitolato di gara.<br />
<b>   1. </b>Deve in linea preliminare essere dichiarata l’inammissibilità sia della domanda della società Ortopedia Italia di riunione del presente giudizio con il ricorso introdotto dalla medesima interveniente presso il TAR Latina, e sia del medesimo intervento <i>ad adjuvandum</i>. <br />
<b>   1.1.  </b>Per ciò che concerne il primo profilo si osserva, da un lato che:<br />
<b>&#8211;</b>&#8211; l’art. 273 del c.p.c. prevede la possibilità del giudice di pronunciare la riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa solo nel caso in cui vi siano più procedimenti che “pendono davanti allo stesso giudice”, il che qui è da escludere in quanto l’interveniente ha ricorso in via autonoma presso il Tribunale Amministrativo di Latina, e cioè una autonoma sede decentrata del TAR Lazio;<br />
 &#8212; dall’altro, ed è comunque risolvente, si tratta di una facoltà esercitabile di ufficio, che quindi presuppone una valutazione assolutamente discrezionale del giudice amministrativo (cfr. <i>infra multa</i> Consiglio Stato, sez. V, 22 novembre 1996, n. 1384) circa la sussistenza di motivi di opportunità che giustifichino il &#8220;simultaneus processus&#8221;. Nel caso di specie tali ragioni qui non si ravvisano.<br />
<b>   1.2. </b>Per ciò che riguarda l’ammissibilità dell’intervento <i>ad adjuvandum </i>della società Ortopedia Italia si rileva che, per antica e costante giurisprudenza, nel giudizio amministrativo l&#8217;intervento &#8220;ad adjuvandum&#8221;, presuppone che l&#8217;interveniente sia titolare di un interesse direttamente dipendente o comunque strettamente connesso con quello fatto valere dal ricorrente principale (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 25 maggio 1982, n. 305). L’intervento è pertanto inammissibile qualora l&#8217;intervento è proposto da un soggetto che è titolare di un’autonoma posizione, come tale, tutelabile solo con una propria impugnativa e non già di una posizione dipendente da quella del ricorrente principale (Consiglio Stato, sez. VI, 27 maggio 1988, n. 725; Consiglio Stato, sez. V, 17 febbraio 2004, n. 601).<br />
Nel caso, come si diceva, l’odierno interveniente ha esperito un autonomo ricorso presso il TAR Latina, il quale con ordinanza n. 596/2007 ha respinto l’istanza cautelare, e non può comunque, attraverso l’espediente processuale dell’intervento in questo giudizio, cercare di recuperare la propria posizione procedimentale nella gara d’appalto. <br />
Di qui la radicale inammissibilità del suo intervento.<br />
<b>  2. </b>Il provvedimento di esclusione della ditta ricorrente (cfr. verbale n. 6 del 10 febbraio 2005) era stato in particolare affidato al rilievo di avere “<i>inviato la medesima scheda per i seguenti codici 122403503 — 122403506 e <b>12240650</b> </i>“(ma su quest’ultimo codice la commissione ha in realtà indicato due codici diversi nei suoi due verbali). <br />
<b>   2.1</b> Con il primo profilo dell’unico motivo di gravame, la ricorrente premettendo che l’interpretazione della norma in materia di esclusione dalla gara deve essere rigorosa e strettamente aderente al tenore letterale (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 03 luglio 06, n. 5340; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 08 febbraio 2006, n. 903) lamenta, nel caso concreto, che il disciplinare sancirebbe l’esclusione unicamente ed esclusivamente per il caso di omessa presentazione di una scheda tecnica e/o depliants e/o etichetta.  Nessuna esclusione sarebbe invece prevista nell’ipotesi in cui alcune schede tecniche siano tra loro identiche, se risultino rispettate le altre prescrizioni imposte dalla menzionata norma di gara.<br />
La finalità della disposizione capitolare tesa ad assicurare la verifica qualitativa dei prodotti offerti non sarebbe stata vulnerata in concreto.<br />
<b>   2.2 </b>Con il secondo profilo, la ricorrente lamenta la perfetta osservanza da parte sua delle prescrizioni di gara in quanto la contestata identità delle schede tecniche: 1) era riferita al prodotto offerto, 2) era contraddistinta da un numero secondo l’ordine progressivo riportato nella <i>lex specialis</i>; 3) ma soprattutto era distinta da un’etichetta adesiva originale con l’indicazione del codice e della definizione del Nomenclatore/Tariffano di cui all’“Elenco Lotto n. 1”, allegato al disciplinare di gara. <br />
La ricorrente si sarebbe formalmente attenuta scrupolosamente alle prescrizioni del disciplinare di gara, il che avrebbe escluso qualsiasi supposta identità tra le schede tecniche presentate.<br />
<b>   2.3 </b>Infine si lamenta che dell’esito della gara di cui al verbale n. 15 del 12 dicembre 2006 (acquisito dalla ricorrente solo a seguito di istanza di accesso) nulla sarebbe stato formalmente comunicato al ricorrente.<br />
Inoltre contraddittoriamente i commissari avrebbero fatto riferimento alle schede tecniche dei prodotti contrassegnati dai codici 122.403.503-122.403.506-<i>122.403.509</i>, mentre invece nella seduta del 10 febbraio 2005 l’esame dei commissari si era soffermato sulle schede per i codici  122403503— 122403506— <i>122.406.503</i> (anche se la ricorrente lealmente afferma potrebbe essersi trattato di un mero refuso di dattiloscrittura).<br />
   <b>2.4 </b>L’assunto è fondato nei sensi e nei limiti che seguono.<br />
Deve in primo luogo rilevarsi sotto il profilo strettamente formale che la disposizione dell’art. 1, pag. 2, lettera b) del capitolato di gara prevedeva che la busta B) avrebbe dovuto contenere a pena di esclusione: “.. <i>b) schede tecniche e depliants illustrativi <b>di ogni prodotto offerto</b>, tassativamente numerati secondo l‘ordine riportato nell’elenco di ogni lotto in gara, completi di etichetta con indicazione del prodotto e numero di riferimento ai codice del Nomenclatore / Tariffario delle Protesi e degli Ausili. In caso di mancata perfetta osservanza di quanto sopra prescritto <b>(mancata presentazione </b>anche di una sola scheda e/o depliant o <b>mancata o non corretta applicazione</b> di una sola etichetta) la ditta concorrente sarà esclusa dalla gara, limitatamente al lotto per il quale è stata accertata la carenza..</i>.”. <br />
In base alla <i>lex specialis </i>era dunque evidente che l’esclusione dovesse essere esclusivamente collegata all’obbligo di denominare i prodotti e di presentare la scheda e di applicare l’etichetta “<i><b>con indicazione del prodotto </b></i>“. In altre parole, come esattamente rilevato dalla ricorrente, nessuna disposizione della lettera di invito prevedeva l’esclusione per la violazione dell’obbligo di indicare esattamente i codici delle operazioni di revisione e riparazioni con riferimento al nomenclatore-tariffario.<br />
Nel caso di specie, la ricorrente aveva formalmente adempiuto all’effettuazione di tutte le prescrizioni previste dal Capitolato: sulla base della copia dell’offerta ricorrente, versata in atti, risulta che ognuna delle schede tecniche contestate era in realtà contraddistinte da codici diversi, apposti su targhette adesive originali applicate sulle schede stesse dei prodotti con annotazione dell’attività (revisione, riparazioni, con smontaggio) dal corrispondente codice del prodotto, per cui i codici contestati concernevano l’attività di riparazione dei prodotti (e quindi si trattava di un servizio e non un prodotto) di estrema semplicità tecnica e produttiva. <br />
Di qui l’erroneità dell’interpretazione esageratamente formalistica della Commissione.<br />
In quest’ultima prospettiva i contorni esatti della presente vicenda appaiono emergere con caratteri del tutto peculiari, anche sotto il profilo sostanziale.  Infatti, se si tiene presente che il primo lotto in questione concerneva un numero elevatissimo di prodotti, appare veramente singolare l’esclusione di un’impresa che aveva indicato le attività da prestare sulla base di un’applicazione formalistica della <i>lex specialis</i> relativa a solamente tre schede e per di più concernenti le “sedute” di sedie la cui riparazione ed intervento non potevano comunque mettere a repentaglio la serietà dell’offerta né sotto il profilo tecnico e neppure sotto quello economico.<br />
Del resto la stessa Commissione di gara ha riportato uno dei tre codici in maniera errata.<br />
Se dunque le schede contestate alla ricorrente relativamente all’attività di riparazioni dei sedili e delle sedute di sedie per disabili riportavano lo stesso numero di codice del prodotto principale sotto il profilo oggettivo, l’offerta prodotta consentiva di identificare esattamente, di verificare compiutamente e di quotare puntualmente il servizio di manutenzione dei prodotti offerti.<br />
L’incidenza dell’errore nell’economia generale dell’appalto appare oggettivamente del tutto irrilevante.<br />
Tale rilievo, deve a sua volta essere inquadrato in un ampio quadro indiziario complesso che appare sintomaticamente rilevante, e rivelatore, di un vizio funzionale del provvedimento.<br />
E’ necessario al riguardo sottolineare come:<br />
&#8212; gli atti impugnati del maggio 2007 concernevano un appalto &#8212; la cui durata era prevista contrattualmente per soli quattro mesi – che era stato indetto, addirittura, nel dicembre del 2003;<br />
&#8212; nella specie si tratta di prodotti comunque ordinariamente indispensabili per i pazienti; <br />
&#8212; nelle more di tali lungaggini, l’azienda sanitaria si sarà in ogni caso comunque approvvigionata.<br />
In tale ottica prospettica non può dunque escludersi&#8211;  e tale elemento è rilevante sotto il profilo sintomatico dell’eccesso di potere per sviamento &#8212; che la labilità dell’argomentazione e la sostanziale irrilevanza del motivo posto a fondamento dell’impugnata esclusione, non sia stata artatamente ed intenzionalmente diretta proprio a prolungare indefinitivamente il procedimento (fino a far rinnovare nuovamente del tutto la procedura), al fine di consentire il protrarsi di precedenti contratti ovvero il susseguirsi di acquisti frazionati in violazione dell’art. 57 ovvero dell’art. 29 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. “Codice dei Contratti”.<br />
Al riguardo, nessuna differente indicazione è pervenuta da parte dell’Azienda, che non ha ritenuto né di doversi costituire per difendere il proprio operato nel presente giudizio e neppure di adempiere al preciso obbligo (di cui all’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo introdotto dall&#8217;art. 1, l. 21 luglio 2000, n. 205), di versare in giudizio “<i>gli atti e i documenti in base ai quali l&#8217;atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l&#8217;amministrazione ritiene utili al giudizio</i>”: <br />
Il giudice, ai sensi dell&#8217;art. 116 comma 2 c.p.c., può trarre il proprio convincimento sui fatti dedotti in giudizio sulla base del comportamento processuale delle parti, specie quando l&#8217;amministrazione si sottrae al ricordato onere di cooperazione con il giudice amministrativo ai fini della decisione della causa (cfr. <i>infra multa</i> Consiglio Stato, sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5398; Consiglio Stato, sez. V, 14 maggio 1992, n. 399).<br />
Deve quindi valutarsi negativamente il comportamento processuale dell’Asl.<br />
I profili esaminati sono dunque fondati e l’esclusione impugnata appare gravemente viziata da eccesso di potere per errore sui presupposti e sviamento. <br />
   <b>3.</b> In conclusione:<br />
&#8212; deve essere dichiarato inammissibile l’intervento <i>ad adjuvandum </i>della società Ortopedia Italia e la relativa domanda di riunione del presente giudizio con altro gravame;<br />
&#8212; deve essere pronunciato l’accoglimento del ricorso e per l’effetto devono essere annullati gli atti impugnati di cui in epigrafe;<br />
&#8212; deve essere accolta la domanda principale di risarcimento in forma specifica, qualora non sussistano altri ostacoli all’effettuazione dell’appalto in questione, e di conseguenza, allo stato, respinge la subordinata richiesta di risarcimento per equival<br />
&#8212; le spese alle spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater :<br />
<b>   I. </b>dichiara inammissibile l’intervento <i>ad adjuvandum</i> della società Ortopedia Italia e la relativa domanda di riunione del presente giudizio con il ricorso introdotto dalla medesima interveniente presso il TAR Latina.<br />
<b>   II.</b> accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti impugnati di cui in epigrafe.<br />
<b>   III. </b>accoglie la domanda di risarcimento in forma specifica e dichiara il diritto della ricorrente, qualora non sussistano altri ostacoli, all’effettuazione dell’appalto in questione;<br />
<b>   IV. </b>di conseguenza, in ragione del punto che precede, respinge, allo stato, la subordinata richiesta di risarcimento per equivalente. <br />
<b>   V.</b> Condanna, ciascuno per parte sua, al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio in favore della Società ricorrente, rispettivamente:<br />
&#8212; l’Azienda USL resistente al pagamento di € 3.500,00 di cui €. 1.500,00 per spese;<br />
&#8212; l’interveniente Ortopedia Italia srl al pagamento di € 1.500,00 di cui €. 500,00 per spese;<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del 31 ottobre ed in prosecuzione in quella del 14 novembre 2007. <br />
<b>IL PRESIDENTE 						dr. Mario Di Giuseppe</p>
<p>IL CONSIGLIERE-EST.					dr. Umberto Realfonzo</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-12-12-2007-n-12979/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.12979</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.12973</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-12-12-2007-n-12973/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Corasaniti Est. Arzillo Soc IFC Worldwide Cargo S.p.A. ( Avv.ti M. Zoppolato e M. Napoli) c/ ENIT Agenzia Nazionale del Turismo (Avv. Gen. Stato), Soc Dior S.r.L. (Avv. G. Buffarini Guidi). sull&#8217;ammissibilità da parte del cessionario del ramo di azienda di avvalersi dei titoli del cedente ai fini della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-12-12-2007-n-12973/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.12973</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-12-12-2007-n-12973/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.12973</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corasaniti      Est. Arzillo<br /> Soc IFC Worldwide Cargo S.p.A. ( Avv.ti M. Zoppolato e M. Napoli) c/ ENIT Agenzia Nazionale del Turismo (Avv. Gen. Stato), Soc Dior S.r.L. (Avv. G. Buffarini Guidi).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità da parte del cessionario del ramo di azienda di avvalersi dei titoli del cedente ai fini della partecipazione ad una gara e sull&#8217;obbligo di puntuale motivazione nella verifica di anomalia dell&#8217;offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti – Cessionario azienda – Avvalimento dei titoli del cedente – In assenza di espressa previsione del bando- Ammissibilità –Motivi.<br />
2.  Contratti della P.A. – Gara – Certificato di data anteriore a quella richiesta dal bando –  Chiarimenti – Ammissibilità.<br />
3. Contratti della P.A. – Gara – Anomalia – Obbligo di puntuale motivazione &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Al fine di integrare i requisiti di partecipazione ad una gara di appalto, sono riconducibili al patrimonio di un soggetto i titoli posseduti da altro soggetto che gli abbia ceduto il ramo d&#8217; azienda, anche se il bando non lo prevede espressamente; infatti, la  cessione di un ramo di azienda determina il subingresso del cessionario nel complesso dei rapporti attivi e passivi del cedente, tra i quali è compreso anche il possesso di titoli, referenze o requisiti specifici maturati nello svolgimento dell’attività cui il ramo ceduto era dedicato.</p>
<p>2. Nelle gare di appalto, la produzione di un certificato risalente a una data anteriore rispetto a quella prevista dal bando non a pena di esclusione, non preclude l’esercizio, da parte della stazione appaltante, del potere di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati presentati, in conformità con gli artt. da 38 a 45 del d. lgs. 163/2006.<br />
3. Nelle gare d’appalto, in sede di verifica di anomalia dell’offerta, l&#8217;amministrazione deve  prendere specificamente in considerazione le giustificazioni rese dall&#8217;impresa e deve chiaramente esporre le ragioni della propria valutazione anche nel caso in cui le giustificazioni siano state  considerate soddisfacenti, ossia anche nel caso di giudizio finale positivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio<br />
Sez. III &#8211; bis</b>,
</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente 			<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>sul ricorso n.4567/2007  proposto da  <br />
<b>SOC. IFC   WORLDWIDE  CARGO  S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante  dott.  Walter  Fiore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Maurizio  Zoppolato e Marco Napoli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma,  Via del Mascherino, 72 </p>
<p>                                                        contro</p>
<p><b>E.N.I.T. – Agenzia Nazionale del Turismo</b>, in persona del legale rappresentante p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato  e difeso  dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato presso gli uffici della stessa in Roma, Via dei Portoghesi, 12</p>
<p>                                                   e nei confronti di <br />
<b>SOC. DIOR  S.r.L</b>., in persona del legale rappresentante sig. ra  Raffaella   Rosoni, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv.to Guido  Buffarini  Guidi, ed elettivamente domiciliata   presso  lo studio dello stesso  in Roma,  Via Barberini, 86<br />
                                                   per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale n. 35  del 23 aprile  2007, recante l’aggiudicazione definitiva alla Soc. DIOR   S.r.l.  della gara per l’affidamento del “<i>servizio di spedizione nazionale ed internazionale di materiale  promozionale, nonché di depo<br />
&#8211; ai verbali della procedura <i>de qua</i> datati 2  novembre  2006  e 5   febbraio  2007, nella parte in cui la Commissione di gara da un lato ha ammesso l’odierna controinteressata a presentare offerta, e dall’altro ha preteso di ritenere “conforme alle<br />
-di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con particolare  riferimento  al verbale di gara del  2 aprile  2007,  con  il quale  è stato espresso  un   giudizio  di complessiva  congruità  sull’offerta  economica <br />
                                              nonché per  la condanna<br />
dell’Amministrazione  intimata  al risarcimento  del danno in  forma specifica  o comunque  per equivalente  economico.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l&#8217;atto  di costituzione in giudizio dell’E.N.I.T. – Agenzia Nazionale del Turismo  e della controinteressata SOC. DIOR  S.r.l.;<br />
visto il  ricorso incidentale presentato dalla controinteressata SOC. DIOR  S.r.l.;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
vista l’ordinanza collegiale  istruttoria  n. 1227/2007;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
udito, alla pubblica udienza del 15  novembre 2007,  il relatore dott. Francesco Arzillo;<br />
uditi altresì gli avvocati  delle parti come da verbale d’udienza;<br />
ritenuto in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>1.     Con il ricorso in epigrafe la Società IFC WORLDWIDE  CARGO  S.p.A., avendo partecipato alla procedura ristretta indetta dall’E.N.I.T. – Agenzia Nazionale del Turismo per l’affidamento del “<i>servizio di spedizione nazionale ed internazionale di materiale  promozionale, nonché di deposito di tale materiale, mobili e documenti d’archivio  per il periodo 01.01.2007  &#8211; 31.12.2009</i>”, ed essendosi classificata al secondo posto, ha impugnato:<br />
&#8211; la determinazione dirigenziale n. 35  del 23 aprile  2007, recante l’aggiudicazione definitiva alla Società  DIOR   S.r.l.;<br />
&#8211; i verbali di gara del 2  novembre  2006  e del 5   febbraio  2007, nella parte in cui la Commissione di gara da un lato ha ammesso l’odierna controinteressata a presentare offerta, e dall’altro ha preteso di ritenere “conforme alle prescrizioni di gara”<br />
&#8211; il verbale di gara del  2 aprile  2007,  con  il quale  è  stato  espresso  un   giudizio  di complessiva  congruità  sull’offerta  economica   presentata   dall’odierna controinteressata.<br />
Il ricorso si basa su tre censure  così rubricate:<br />
<i>1)  <u>sulla illegittima  ammissione dell’odierna controinteressata  alla fase  di  presentazione  delle offerte</u>: violazione  della lex  specialis  di  gara;  violazione dell’articolo 6  della L. 14  novembre   1941, n. 1442;  violazione dell’art.  41 del D.P.R.  28 dicembre  2000, n. 445;  violazione dell’articolo  42  del  D.  Lgs.  n. 163/2006;  eccesso   di  potere  per  assenza   di  istruttoria,  travisamento  dei  presupposti  di  fatto  e di  diritto, carenza  di  motivazione e illogicità;<br />
2) <u>sulla invalidità  dell’offerta  presentata  da DI.OR.</u>:  violazione  della lex  specialis  di  gara;  violazione dell’art.  75,  comma  4, del  R.D.   23  maggio  1924,  n. 827;  violazione  dell’articolo  75  del D.  Lgs.   12  aprile   2006, n. 163; eccesso   di  potere  per  assenza   di  istruttoria,  travisamento  dei  presupposti  di  fatto  e di  diritto, carenza  di  motivazione e illogicità;<br />
3) <u>sull’incongruità dell’offerta economica  della DI.OR.</u>:  violazione  dell’art.  87   del D.  Lgs.   12  aprile   2006, n. 163; violazione  della lex  specialis  di  gara; eccesso   di  potere  per  assenza   di  istruttoria,  travisamento  dei  presupposti  di  fatto  e di  diritto, carenza  di  motivazione e illogicità.<br />
</i>	Parte ricorrente ha altresì proposto, in via  conseguenziale, domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, mediante reintegrazione in forma specifica, o – in via subordinata – per equivalente.<br />	<br />
Si sono  costituiti in giudizio l’E.N.I.T. – Agenzia Nazionale del Turismo  e la controinteressata  SOC. DIOR  S.R.L., resistendo al ricorso.<br />
La controinteressata ha altresì proposto un ricorso incidentale, con il quale ha impugnato i verbali di gara del  5  febbraio   2007  e  del  2  aprile   2007, nella parte in cui essi  “hanno  ritenuto  ammissibile e congrua  l’offerta  della ricorrente”, prospettando i motivi in diritto così  rubricati:<br />
<i>1) violazione  di  legge in relazione  all’art.  41  del  D.  Lgs.  n.  163/06  e  al punto  III.2.2)  del bando  di  gara, nonché  all’art.  97  Cost.;  eccesso di potere  per sviamento, difetto di  presupposti, illogicità e ingiustizia  manifesta in  tema di difetto di istruttoria;<br />
2) violazione  di  legge  in relazione  alle  disposizioni  di cui  agli  artt. 75  e 76  del   D.P.R.  28.12.2000  n.  445, nonché all’art.  97  Cost.;  eccesso di potere  per  difetto di  presupposti, ingiustizia  manifesta,  travisamento e illogicità in tema di dichiarazioni  contrarie  alle risultanze documentali;<br />
3) violazione  di  legge  in relazione al punto  II.1.2) del  bando di gara  e al punto  2.3   del capitolato  speciale E.N.I.T.;   eccesso di potere  per travisamento,  difetto di  presupposti, sviamento e  ingiustizia  manifesta, in tema di  luogo di svolgimento  del servizio  di  magazzinaggio;<br />
4)  violazione  di  legge  ed eccesso di potere  per  difetto di  presupposti,  sviamento e illogicità in tema di valutazione e congruità dell’offerta.<br />
</i>Il ricorso è stato inizialmente chiamato per la discussione nel merito all’udienza pubblica   del  18 ottobre  2007,  a  seguito della fissazione disposta  a seguito della C.C.  del  15  giugno  2007, senza  concessione di  misure cautelari.<br />
Con ordinanza n. 1227/2007, depositata  il 30 ottobre   2007, il Tribunale ha disposto incombenti istruttori.<br />
Il ricorso è stato infine nuovamente chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 15  novembre  2007, e quindi trattenuto in decisione.<br />
2.	La difesa della controinteressata  eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del gravame, a motivo del  fatto che il ricorso le è stato notificato  dopo essere stato depositato; mentre anteriormente al deposito risultava effettuata solo la notifica all’Amministrazione.<br />	<br />
2.1	L’eccezione è infondata, e il ricorso deve considerarsi ammissibile.<br />	<br />
Parte ricorrente ha depositato  in data   24  maggio  2007 copia del ricorso “in velina” con la prova dell’avvenuta consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.<br />
La doppia  notifica  all’E.N.I.T. (effettuata sia presso la sede dell’Avvocatura dello Stato sia presso la sede dell’Ente) si è perfezionata in data 23 – 24 maggio 2007;  in data 12 giugno  2007 sono poi state depositate le due relate  di notifica in originale.<br />
Invece, la prima notifica alla controinteressata non è andata a buon fine per il mutamento della sede legale della stessa. Parte ricorrente ha quindi provveduto a  una nuova notifica alla medesima  in data 7 giugno  2007, depositando, in data  11 giugno 2007, l’originale del ricorso con la prova di tale ultima notifica.<br />
Quindi, nella specie deve rilevarsi:<br />
&#8211; che il ricorso è stato notificato sia all’Amministrazione sia alla controinteressata; e che al riguardo  non ha rilievo il fatto che risulta essere depositato solo il secondo originale (quello notificato alla controinteressata), e non il primo (pur esse<br />
&#8211; che dette notifiche sono tempestive, essendo intervenute prima della scadenza del relativo termine  di legge (la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva della gara  è del 23 aprile  2007);<br />
&#8211;  che  non può condividersi l’affermazione di T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 22 luglio 2004, n. 3212, secondo cui il deposito del ricorso privo di relata di notifica, ancorché corredata della certificazione rilasciata dall&#8217;Unep dell&#8217;avvenuto deposito per3.	Posto che in linea generale il giudice   è  tenuto a dare la precedenza alle questioni sollevate dal ricorrente incidentale che abbiano priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente principale, ossia alle questioni che incidono sull&#8217;esistenza dell&#8217;interesse a ricorrere del ricorrente principale (TAR Liguria Genova, sez. I, 1 agosto 2007, n. 1429), occorre  esaminare in primo luogo i primi tre motivi del ricorso incidentale, ritualmente notificato e depositato, con i quali si contesta la legittimità dell’ammissione della ricorrente alla gara.<br />	<br />
3.1	 Con i primi due motivi del gravame incidentale, che riprendono anche il contenuto di una previa eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e carenza  di interesse, la controinteressata sostiene che l’odierna ricorrente non  era  in possesso del requisito di partecipazione di cui al punto III.2.2  del bando  di  gara, che prescriveva &#8211; ai fini della verifica della capacità economica  e  finanziaria &#8211; una “dichiarazione attestante il fatturato complessivo in servizi analoghi a quello di gara realizzati nel triennio  2003 – 2005”. Ciò in quanto dalle certificazioni in atti si evince che la medesima ha iniziato l’attività di spedizioniere, nonché quella attinente ai servizi di logistica  e magazzinaggio, in data  15.9.2004, e risulta iscritta all’albo interprovinciale degli spedizionieri in data 18.6.2004; dato che sarebbe in contraddizione con la dichiarazione sostitutiva del 23.10.2006, nella  parte  relativa al fatturato dell’impresa nel corso dell’anno  2003.<br />	<br />
3.1.1	     Le censure, ad avviso del Collegio, devono essere disattese per una ragione assorbente: con atto del 19 novembre 1993, registrato in data 5 dicembre  2003, l’odierna ricorrente aveva acquisito il ramo d’azienda della “IFC International Freight Consultants S.r.l.”, relativo all’attività di “Spedizioni e Trasporti Internazionali”.<br />	<br />
Essa quindi può avvalersi dell’attività svolta dal ramo d’azienda acquisito, ai fini dell’integrazione del requisito in questione.<br />
Ciò  è sufficiente ai fini che qui interessano. <b><br />
</b>E’ noto che l’ordinamento contiene alcune disposizioni ispirate a questo criterio: si pensi all’art. 15, comma 9, del D.P.R. 25  gennaio  2000, n. 34 (che disciplina il sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro), il quale stabilisce che “<i>in  caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine</i>”, o anche all’art. 51 del D.  Lgs. 12 aprile  2006,  n. 163, il quale prevede che “<i>qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l&#8217;azienda o un ramo d&#8217;azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l&#8217;affittuario, ovvero il soggetto risultante dall&#8217;avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all&#8217;aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell&#8217;articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice</i>”.<br />
Si tratta, in realtà, di un criterio passibile di applicazione estensiva anche alle ipotesi non disciplinate espressamente dalla legge. Il Collegio ritiene di poter condividere, al riguardo, il principio giurisprudenziale secondo cui, al fine di integrare i requisiti di partecipazione ad una gara di appalto, sono riconducibili al patrimonio di un soggetto i titoli posseduti da altro soggetto che gli abbia ceduto il ramo    d&#8217; azienda (Cons. Stato, sez. V, 7 febbraio 2003 n. 645; 20 maggio 2002 n. 2718; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 30 giugno 2006, n. 5318; T.A.R. Veneto, sez. I, 12 gennaio 2007, n. 82; T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila, 17 maggio 2005, n. 308). E ciò vale  anche se il bando non lo prevede espressamente (contrariamente a quanto affermato a volte in giurisprudenza:   Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2007, n.  366): si tratta infatti di un criterio interpretativo &#8211; integrativo del bando medesimo, che è  coerente con i principi generali del nostro ordinamento: infatti, con la  cessione di un ramo di azienda si determina il subingresso del cessionario nel complesso dei rapporti attivi e passivi del cedente, tra i quali è compreso anche il possesso di titoli, referenze o requisiti specifici maturati nello svolgimento dell’attività cui il ramo ceduto era dedicato (Cons.  Stato, sez. V, n. 2718/2002).<br />
3.2	Con il terzo mezzo del ricorso incidentale, l’aggiudicataria sostiene che l’odierna ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto al punto  II.1.2 del  bando   e al punto  2.3   del capitolato  speciale E.N.I.T. si individua in Roma il luogo principale di esecuzione del servizio e del deposito dei materiali promozionali ad esso relativi; mentre la IFC (precedente titolare del servizio in questione fino a tutto il 2006) detiene attualmente il materiale dell’Ente nel magazzino di Senago (MI).<br />	<br />
3.2.1	     La censura è infondata, in quanto le considerazioni relative all’esecuzione del precedente contratto  non hanno alcuna attinenza giuridica con  la nuova gara, di cui si discute in questa sede. <br />	<br />
Con riguardo a quest’ultima, è sufficiente rilevare che l’odierna ricorrente ha indicato nell’offerta un magazzino situato nella zona di Roma, in ossequio alla <i>lex specialis</i> di gara; il che rende superflua ogni ulteriore considerazione in merito.    <br />
4.	A questo punto occorre passare all’esame dei primi due motivi  proposti con il ricorso principale.<br />	<br />
5.	Il primo motivo si articola in due distinte censure.<br />	<br />
5.1	La prima di esse attiene all’asserita  carente  documentazione, da parte dell’aggiudicataria, del requisito dell’iscrizione all’albo  degli spedizionieri.<br />	<br />
	Al riguardo, parte ricorrente fa presente:<br />	<br />
&#8211; che l’art. 16 del capitolato generale ENIT (costituente parte integrante della lex specialis) consente la prova di questo requisito o mediante dichiarazione sostitutiva  ex   D.P.R.   n.  445/2000, ovvero mediante allegazione di  un certificato rilascia<br />
&#8211; che nella specie l’aggiudicataria si è limitata ad allegare un certificato rilasciato  in  data   5  marzo  1999 (quindi scaduto e pertanto da considerarsi <i>tamquam non esset</i> ai fini della gara), oltre a una visura camerale priva di indicazioni ci<br />
&#8211; che la dichiarata iscrizione all’Associazione Laziale Spedizionieri è irrilevante allo scopo, trattandosi di associazione di categoria;<br />
&#8211; che si tratta di un requisito non regolarizzabile in via postuma.<br />
5.1.1	La censura è infondata.<br />	<br />
Il bando al punto III.2.2    chiedeva l’esibizione di “copia del certificato d’iscrizione all’albo degli spedizionieri”;  e l’art. 16 del capitolato generale, al punto c) fa riferimento al  “certificato  di iscrizione ad Albo o registro nazionale o regionale, qualora richiesto dagli  atti del procedimento o prescritto  per  l’esercizio  dell’attività   in questione di data non anteriore a 12 (dodici) mesi da quella di scadenza di presentazione  dell’offerta”.<br />
	Dette previsioni, peraltro, non risultano sancite  a pena di esclusione. Ciò costituisce un decisivo fattore che differenzia il caso in questione rispetto al precedente di cui alla sentenza Cons. Stato, sez. VI, 22 marzo 2004, n. 1459 e che consente di pervenire ad una conclusione diversa, basata sul criterio del <i>favor partecipationis</i>, non ostandovi particolari ragioni di interesse pubblico.<br />	<br />
E’ quindi da ritenersi che, in presenza della produzione di un certificato risalente a una data anteriore, non sia precluso l’esercizio, da parte della stazione appaltante, del potere di invitare i concorrenti, se necessario e nei  limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, “<i>a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati</i>” (art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006). Infatti  in questo caso il certificato non manca del tutto, ma è stato prodotto dal ricorrente, e   concorre a costituire un ragionevole indizio del possesso del requisito di partecipazione, in unione con gli altri elementi documentali allegati dall’interessato. Il che consente di ritenere sufficiente, ai fini che qui interessano, l’integrazione documentale verificatasi successivamente, con esito positivo, mediante l’acquisizione del certificato rilasciato dalla Camera di commercio di Roma il 15 maggio 2007.  <br />
5.2	 Con la seconda censura del primo motivo, la ricorrente lamenta la mancanza, nella “relazione di presentazione della società”, presentata dall’aggiudicataria nella fase di prequalifica, dell’indicazione dell’<i>organico medio annuo dell’ultimo  triennio</i>, da valutarsi ai fini della dimostrazione della capacità tecnica (cfr. art. 42, comma 1, lettera g) del D. Lgs.  n. 163/2006). L’aggiudicataria si è infatti limitata a dichiarare il numero dei dipendenti (da considerarsi comunque assai esiguo considerata l’entità della commessa) alla data del 26 ottobre  2006.<br />	<br />
5.2.1	 Anche questa censura, in quanto volta a far valere l’illegittimità della mancata esclusione dell’aggiudicataria dalla gara, è infondata, dovendosi rilevare:<br />	<br />
&#8211; che anche questa previsione non era stabilita    a pena di esclusione;<br />
&#8211; che si trattava  uno solo tra gli elementi  rilevanti nel contesto della relazione tecnica;<br />
&#8211; che  l’indicazione dell’organico a una data fissa può essere intesa come ragionevole principio di prova del requisito attinente all’organico, da valutarsi nel contesto complessivo dei dati forniti dal concorrente;<b><br />
</b>&#8211;  che   l’Amministrazione &#8211; nell’esercizio della  propria discrezionalità tecnica &#8211; ha ritenuto   sufficiente detta dichiarazione nell’ambito di una complessiva valutazione dei dati disponibili;<br />
&#8211; che non sono emersi elementi di manifesta incongruità, che consentano di ritenere illegittima detta valutazione, atteso anche il carattere generico dell’accenno di parte ricorrente circa l’esiguità dell’organico in rapporto all’entità della commessa. <b
6.	Anche il secondo motivo di ricorso si scinde in due diverse censure.<br />	<br />
 6.1	 In primo luogo parte ricorrente lamenta il fatto che l’offerta dell’odierna controinteressata sia stata ritenuta ammissibile nonostante che la busta interna A (“offerta  economica”) fosse stata sigillata con ceralacca, mentre la lettera d’invito prevedeva la sola controfirma sui lembi di chiusura, mancante nel caso di specie.<br />	<br />
6.1.1	La censura è infondata.<br />	<br />
	Anzitutto va rilevato che la previsione della lettera di invito, della cui violazione si controverte in questa sede, non era formulata a pena di esclusione (a differenza dei casi trattati in alcuni rilevanti precedenti giurisprudenziali che hanno aderito alla tesi restrittiva).<br />	<br />
Ciò consente una valutazione non meramente formalistica, che tenga presente l’interesse tutelato nella specie, allo scopo di individuare la natura della previsione violata.<br />
Al riguardo, è decisivo osservare, in primo luogo, che il plico esterno era ritualmente sigillato e controfirmato: non può quindi dubitarsi dell’integrità  e della legittima provenienza dello stesso dall’invitato partecipante alla gara.<br />
In questo contesto, neppure può dubitarsi dell’integrità del plico interno, adeguatamente garantita dalla sigillatura con ceralacca; mentre per quanto riguarda la provenienza dello stesso è da ritenersi che la controfirma apposta sulla  busta esterna costituisca adeguata garanzia.<br />
 Va inoltre considerato il fatto che l’asserita illegibilità della sigla apposta sui sigilli della busta interna è un’illegibilità solo parziale, che  non impedisce di ascrivere la provenienza della stessa alla   DI.OR. s.r.l..<br />
Non sussistono quindi ragionevoli   motivi per ritenere che, nella specie, l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per la violazione della formalità relativa alla controfirma della busta interna.<br />
6.2.1		Con la seconda censura del secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta l’invalidità della cauzione provvisoria prestata da  DI. OR. s.r.l., in quanto la stessa non conteneva l’espressa rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile (rinuncia  prescritta dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006).<br />	<br />
6.2.2		E’  vero, in punto di fatto, che nella cauzione provvisoria prodotta da DI.OR. s.r.l. manca l’espressa rinuncia all’eccezione <i>de qua</i>, prescritta dalla norma. Né appaiono conferenti gli argomenti difensivi intesi a recuperare in via ermeneutica, alla stregua di un’interpretazione complessiva delle clausole della polizza, l’inopponibilità dell’eccezione medesima: infatti la necessità di una previsione espressa, sancita  dal Codice degli Appalti,  risponde proprio all’esigenza di prevenire questioni e controversie interpretative &#8211; di non sempre univoca soluzione &#8211; circa la portata delle  clausole contrattuali. Ed  è altresì vero che non può essere disconosciuto, in linea di principio, il carattere essenziale delle previsioni relative alla cauzione, anche provvisoria (anche sotto il profilo della <i>par condicio</i>).  Il punto centrale, però &#8211; ai fini che qui interessano &#8211;  è un altro, e risiede nel fatto  che il bando (punto III.1.1)  e la lettera d’invito,  nel disporre circa la cauzione provvisoria, non fanno alcun riferimento espresso alla normativa dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006.<br />	<br />
In questo contesto, la tesi dell’applicabilità diretta di questa normativa anche a prescindere da un richiamo espresso (accolta da TAR Campania, sez. I, 12 febbraio  2007, n. 991) si rivela problematica con riferimento al caso di specie, se intesa nel senso più radicale (ossia a pena di esclusione).<br />
Il Collegio ritiene che in questo caso rivesta invece  carattere prevalente la tutela dell’affidamento del  concorrente, apparendo evidentemente ultronea e sproporzionata la sanzione dell’esclusione dalla gara a fronte di una previsione di bando generica e di una normativa primaria  entrata in vigore da pochi mesi, ove si controverta non dell’omessa prestazione della cauzione o dell’insufficienza del relativo importo, bensì di una singola clausola  contrattuale. Infatti, in linea di principio, si deve  accogliere l&#8217;interpretazione della disciplina di gara che tutela gli interessati di buona fede, salvaguardando così l&#8217;ammissibilità delle offerte e consentendo la maggiore partecipazione di offerenti, attesa la duplice necessità di tutelare sia l&#8217;affidamento ingenerato nelle imprese partecipanti, sia l&#8217;interesse pubblico al più ampio possibile confronto concorrenziale, e ciò al fine di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo quanto più vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi, per l&#8217;amministrazione (Consiglio di Stato, sez. V, 21 giugno 2007, n. 3384).<br />
La censura deve  quindi essere disattesa.  <br />
7.	Con il terzo mezzo di impugnazione, la ricorrente censura l’omessa esclusione dell’offerta di DI.OR. s.p.a., lamentandone il carattere di anomalia, con riferimento alle tariffe per le spedizioni aeree cargo internazionali,  e sostenendo che l’operato della stazione appaltante sia viziato da  carenza di motivazione e  difetto di istruttoria sul punto. <br />	<br />
	In proposito la ricorrente da un lato rileva che ben 82 prezzi unitari su 200 sono fissati su valori talmente bassi da non tenere conto neppure della cd. <i>fuel surcharge</i> (da sola superiore a detti valori); dall’altro lamenta il carattere apodittico  e stringato delle giustificazioni fornite dall’odierna  aggiudicataria.<br />	<br />
7.1	Anche la controinteressata censura, con il quarto e ultimo motivo del ricorso incidentale, la valutazione positiva dell’anomalia dell’offerta dell’odierna ricorrente (in ordine alla quale la verifica si era appuntata sulle tariffe previste per l’imballaggio).<br />	<br />
	La medesima sostiene infatti il carattere irrealistico del prezzo offerto, pari a €/mc 0,01 e la non pertinenza delle relative giustificazioni.<br />	<br />
8.	Ad avviso del Collegio la censura proposta dalla ricorrente è fondata; e lo stesso deve dirsi della censura formulata  dalla controinteressata  con il ricorso incidentale.<br />	<br />
Nella specie,  la valutazione della Commissione di gara si rivela viziata da difetto  di istruttoria e da un insufficiente apprezzamento dei presupposti, con la connessa carenza  sotto il profilo  motivazionale. <br />
	Questa Sezione ha  avuto già modo di affermare &#8211; nella sentenza 30 maggio 2006,  n.  4044 &#8211; alcuni principi in proposito, disattendendo l&#8217;orientamento giurisprudenziale secondo cui, in linea di principio, il giudizio favorevole di non anomalia dell&#8217;offerta in una gara d&#8217;appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente una motivazione espressa &#8220;per relationem&#8221; alle giustificazioni presentate dalla concorrente (cfr. <i>ex multis</i> Consiglio di Stato, sez. V, 5 ottobre 2005, n. 5314; T.A.R. Lazio, sez. II, 26 luglio 2005, n. 5944), ferma restando la necessità di valutare l&#8217;iter logico seguito nell&#8217;attività amministrativa, nonché la possibilità di verificare l&#8217;attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo (T.A.R. Liguria, sez. I, 22 luglio 2005, n. 1081).<br />	<br />
	Al riguardo, risulta  invece condivisibile la  giurisprudenza secondo la quale l&#8217;amministrazione deve  prendere specificamente in considerazione le giustificazioni rese dall&#8217;impresa la cui offerta sia assoggettata alla verifica di anomalia e deve chiaramente esporre le ragioni della propria valutazione anche nel caso in cui le giustificazioni siano state  considerate soddisfacenti, ossia anche nel caso di giudizio finale positivo (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 18 aprile 2005, n. 4216), avuto riguardo:<br />	<br />
&#8211; all&#8217;obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi, nonché all’esigenza di tutelare, negli appalti, la &#8220;par condicio&#8221; dei concorrenti (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 marzo 2005, n. 1231);<br />
&#8211; al fatto che il  “giudice amministrativo non può, nella giurisdizione su interessi legittimi, compiere per la prima volta un giudizio tecnico non svolto in prima battuta dall’amministrazione, perché ciò implicherebbe un’inammissibile sostituzione nell&#8217;e<br />
Sicché, ove il giudizio tecnico sia, da parte dell&#8217;amministrazione, mancato, essendosi la stessa limitata ad una motivazione apparente o incongrua, il giudice amministrativo non può supplire, svolgendo esso in via diretta e per la prima volta un&#8217;indagine tecnica, ma deve invece limitarsi al sindacato estrinseco dell&#8217;atto amministrativo, stigmatizzandolo per carenza di motivazione&#8221; (Cons.  Stato, sez. VI, 11 dicembre 2001, n. 6217).<br />
	Questa impostazione,  infatti, è pienamente coerente con la necessità di evitare il pratico azzeramento del dovere di motivazione, o la sistematica &#8220;sanatoria&#8221; postuma dei vizi motivazionali, col duplice rischio:<br />	<br />
&#8211; di   caricare il giudizio amministrativo di un significato improprio, e non pertinente, di surroga di un procedimento e/o di un provvedimento difettosi nell&#8217;essenziale;<br />
&#8211; di deresponsabilizzare le Amministrazioni pubbliche, a fronte di precisi obblighi procedimentali, che riflettono principi organizzativi e &#8211; in ultima analisi &#8211; criteri di buon andamento e imparzialità dell&#8217;azione amministrativa (TAR Lazio, sez. III – bi<br />
Nel caso di specie è agevolmente rilevabile l’insufficiente motivazione della   verifica dell’anomalia condotta dalla stazione appaltante, in quanto essa si limita (cfr. il verbale del  2  aprile  2007) a far riferimento al fatto che le giustificazioni “forniscono in modo esaustivo i chiarimenti richiesti alle due ditte partecipanti alla gara”. <br />
9.	Dalle suesposte considerazioni discende l’accoglimento  sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale, limitatamente alle censure relative alla verifica dell’anomalia delle offerte della ricorrente e della controinteressata, con il conseguente annullamento dell’aggiudicazione, nonché degli atti di gara <i>in parte qua</i>. <br />	<br />
  	L’Amministrazione, a seguito di questo annullamento, dovrà provvedere nuovamente in ordine alla verifica dell’anomalia, reiterando la relativa valutazione nei confronti della ricorrente e della controinteressata.   <br />	<br />
All&#8217;esito di questa ulteriore verifica risulta subordinata l&#8217;emanazione del nuovo provvedimento di aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto.  <br />
La domanda risarcitoria, anche con riferimento ai danni asseritamente subiti <i>medio tempore</i> dalla ricorrente, non può essere presa in considerazione in questa sede, nella quale è possibile riconoscere alla ricorrente medesima &#8211; allo stato &#8211; solamente la possibilità di beneficiare di un&#8217;ulteriore rinnovazione parziale del procedimento di gara, il cui esito non è prevedibile <i>ex   ante </i> (C. S. IV, 30 aprile 2003, n. 2329; C.S. VI, 4 settembre 2002, n. 4435).   <br />
10.	Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center> <b>	P.Q.M.</b></p>
<p>																																																																																								</p>
<p align=justify></p>
<p>il   Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III &#8211; bis, definitivamente pronunciando:<br />
&#8211; accoglie il ricorso principale, limitatamente  al terzo motivo indicato in epigrafe, e per il resto lo respinge;<br />
&#8211;  accoglie il ricorso incidentale, limitatamente al quarto motivo indicato in epigrafe, e per il resto lo respinge;<br />
&#8211;  per l’effetto, annulla <i> </i>il provvedimento di aggiudicazione, e gli atti di gara <i>in parte qua</i>.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 15  novembre 2007 e del 26  novembre  2007, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Saverio Corasaniti                                &#8211;  Presidente  <br />
Giulio   Amadio       	 	  	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Francesco  Arzillo			&#8211; Consigliere  Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-12-12-2007-n-12973/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.12973</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.781</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-12-12-2007-n-781/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-12-12-2007-n-781/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-12-12-2007-n-781/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.781</a></p>
<p>S. Balba &#8211; Presidente, R. Potenza &#8211; EstensoreSantangelo Alessandra (avv. D. Di Bartolo e P. Pupatti) c/ Ministero dell&#8217;Interno (Avv. Dist. St.) sulla motivazione del provvedimento di rassegnazione alla sede originaria a seguito di revoca dell&#8217;assegnazione provvisoria per esaurimento del mandato consiliare di un agente della Polizia di Stato Militare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-12-12-2007-n-781/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.781</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-12-12-2007-n-781/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.781</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Balba &#8211; Presidente, R. Potenza &#8211; Estensore<br />Santangelo Alessandra (avv. D. Di Bartolo e P. Pupatti) c/ Ministero dell&#8217;Interno (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla motivazione del provvedimento di rassegnazione alla sede originaria a seguito di revoca dell&#8217;assegnazione provvisoria per esaurimento del mandato consiliare di un agente della Polizia di Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Agente della Polizia di Stato –– Revoca dell’assegnazione provvisoria per espletamento di mandato consiliare e riassegnazione alla sede originaria – Valutazione comparativa degli interessi &#8211; Motivazione &#8211; Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il provvedimento di revoca dell’assegnazione provvisoria ex artt. 78, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 53 del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, per esaurimento del mandato politico è illegittimo per carenza di motivazione, in rapporto all’ affidamento posto dalla ricorrente sulla stabilità del provvedimento di espansione della sua sfera giuridica, in difetto del richiamo alle esigenze del servizio che giustificano il ritorno alla sede originaria (1) e, vertendosi di provvedimento di trasferimento, di una valutazione comparativa tra l’interesse del servizio ed il sacrificio della sfera privata del dipendente. (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. in motivazione, TAR LOMBARDIA &#8211; MILANO n. 702/1998.<br />
(2) Cfr., in motivazione, sull’art. 32 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3; ex multis,TAR SICILIA – PALERMO &#8211; Sentenza 22 gennaio 2004 n. 169 e TAR LIGURIA &#8211; Sentenza n. 270/1985. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla motivazione del provvedimento di rassegnazione alla sede originaria a seguito di revoca dell&#8217;assegnazione provvisoria per esaurimento del mandato consiliare di un agente della Polizia di Stato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 404 del 2005, proposto da:<br />
<b>SANTANGELO ALESSANDRA</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Daniele Di Bartolo, con domicilio eletto presso Patrizio Avv. Pupatti in L&#8217;Aquila, v.le De Gasperi;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, Portici S. Bernardino;<br />
per l&#8217;annullamento previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del decreto n. 333.D/18268 del 16 maggio 2005 con cui viene disposta la revoca del decreto 18268 del 20.01.2003 e per l’effetto, viene disposto il trasferimento alla Questura di Torino.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27/06/2007 il dott. Raffaele Potenza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame la sig.ra Alessandra Santangelo, agente della Polizia di Stato, ha esposto di aver avuto, nel corso del servizio dalla stessa espletato presso la questura di Torino , l’assegnazione provvisoria presso il Commissariato di Avezzano, in ragione del conseguito status di consigliere comunale di viciniore amministrazione comunale (Comune di Raiano), a seguito delle elezioni amministrative del 2001, otteneva il trasferimento presso detta sede (provv. in data 20 1 03). Nel 2004, tuttavia, a seguito di scioglimento del consiglio comunale, l’Amministrazione dell’interno comunicava il venir meno dei presupposti del trasferimento, avviando poi un procedimento (nota 20 12 04) di rassegnazione della Santangelo alla sede originaria (Torino), che quindi disponeva, previa contestuale revoca della precedente assegnazione al Commissariato di Avezzano .<br />
Avverso tale provvedimento l’interessata ha pertanto adito questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi e considerazioni a sostegno che si intendono qui richiamate.<br />
Si è costituita in giudizio l’ Amministrazione intimata , resistendo al gravame.<br />
Con ordinanza (n. 5295/2005) il Consiglio di Stato accolto l’istanza cautelare altresì proposta dalla ricorrente in ordine al censurato trasferimento.<br />
Alla pubblica udienza del 27 giugno 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione nel merito.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1- Nel primo ordine di censure sostiene parte ricorrente la nullità dell’impugnato trasferimento per violazione del termine di 30 giorni previsto dalla legge n.241/1990 (seppur non dal dm 284/93) per la conclusione del procedimento amministrativo avviato; il motivo è infondato.<br />
Né nel decreto ministeriale né nella legge 241/1990 si ravvisano disposizioni che permettano di configurare una decadenza del potere (e non di un dovere-diritto come si ipotizza nel ricorso) di trasferire, come di revocare i trasferimenti del personale per decorso del termine invocato. Non è pertanto configurabile sul punto alcuna carenza di potere in capo al Ministero, con conseguente nullità degli atti posti in essere in tale situazione. (la quale, peraltro, comporterebbe l’attrazione della fattispecie contenziosa de qua nell’ambito giurisdizione ordinaria ).<br />
Per la stessa ragione non sono condivisibili le argomentazioni che insistono sulla nullità del decreto di revoca del trasferimento iniziale (accordato ex artt. 78 del decreto leg.vo 267/2000 e 53 del dpr n.335/1982) in quanto disposto oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla notizia della conclusione del mandato politico-amministrativo al quale il trasferimento era stato in origine collegato; anche nella richiamata normativa infatti non si ravvisa traccia di termini decadenziali.</p>
<p>2- Non ha parimenti fondamento il secondo mezzo, che sostiene l’illegittimità della revoca poiché il trasferimento nella specie avrebbe carattere definitivo, non venendo in rilievo, secondo la tesi in esame, le ragioni per le quali esso sia stato inizialmente disposto; l’art. 78, invero consente il trasferimento in stretta connessione con l’esigenza di adempiere al mandato politico ma non impedisce, in linea di principio, che il medesimo possa essere rimosso al venir meno delle ragioni che lo avevano giustificato, salva la sindacabilità del provvedimento sotto il profilo che passiamo a trattare.</p>
<p>3- Differenti considerazioni debbono essere svolte con riguardo alla censura di eccesso di potere per carenza di motivazione (censure 4 e 5) in rapporto all’ affidamento posto dall’interessata sulla stabilità del provvedimento di assegnazione alla sede di Avezzano. Sul punto occorre premettere che il decreto impugnato, muovendo dal venir meno dello speciale presupposto su cui poggiava e rappresentando perciò una compressione della sfera del dipendente espansasi per effetto del provvedimento iniziale, concretizza una particolare figura provvedimentale in tema di gestione del personale di polizia , al quale non è quindi applicabile la copiosa giurisprudenza che nega la necessità di una diffusa motivazione sulle esigenze di servizio, anche in caso di revoca di quelle assegnazioni con carattere di provvisorietà. Ad avviso del Collegio, viene perciò in rilievo quell’orientamento (v. ad es TAR Lombardia,Milano, n,702/1998) che richiede quanto meno un richiamo nel provvedimento alle esigenze del servizio che nel caso di specie giustificano il ritorno alla sede originaria.<br />
Dall’esame degli atti (e segnatamente dalla relazione della polizia) la revoca del trasferimento ed il conseguente ritorno della Santangelo alla sede di Torino, appaiono in effetti motivati unicamente dall’esigenza di ripristinare la situazione anteriore al conferimento del mandato politico, senza tenere dunque conto dell’eventuale modificazioni nel frattempo intervenute in ordine agli interessi sia del servizio come di quelli familiari del dipendente. Qui soccorrono però i presupposti necessari in tema di revoca che, a bilanciamento del condivisibile principio di prevalenza delle esigenze di servizio (interesse pubblico) su quelle del pubblico dipendente, postulavano in effetti una comparazione tra le due necessità e da adeguatamente trasfondersi nella motivazione, esigenza rafforzata dal trattarsi di un provvedimento di revoca e peraltro nettamente sottolineata nella stessa ordinanza cautelare (n.5295/05) resa inter partes dal giudice d’appello sulla vicenda.<br />
Del resto, in carenza di una norma che esplicitamente preveda il ri-trasferimento de quo al solo esaurimento del mandato , ritiene il Collegio che alla situazione in esame tornino ad essere applicabili i principi più volte espressi dalla giurisprudenza amministrativa sull’onere di motivazione dei trasferimenti dei pubblici dipendenti; così è già stata affermata l’illegittimità dei trasferimenti disposti senza comunque una valutazione comparativa tra l’interesse del servizio ed il sacrificio della sfera privata del dipendente affermato dalla giurisprudenza (sull’ art. 32 Tu n.3/1957 v., ex multis,TAR Sicilia, PA,n.169/2004 e TAR Liguria, n.270/1985).<br />
In sintesi deve ritenersi contrasto con tali pacifici orientamenti giurisprudenziali, nonchè con quelli che specificamente presiedono alla revoca degli atti amministrativi, una motivazione del trasferimento alla sede di origine in cui risulta assente ogni ponderazione sull’interesse pubblico a revocare quanto a suo tempo disposto, e fondata unicamente sul dato oggettivo della cessazione del mandato politico preso in considerazione dal citato art. 78.</p>
<p>4- Conclusivamente e per tali ragioni il ricorso deve essere accolto risultando fondata la censura di eccesso di potere per difetto di motivazione, nei termini sopra evidenziati.<br />
&#8211; In ordine alle spese del giudizio, sussistono giuste ragioni per disporne la compensazione, ravvisate nella sufficiente complessità della questione trattata ed anche considerata l’oggettiva incompletezza della normativa sul punto.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, definitivamente pronunziando in ordine al ricorso in epigrafe,lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Compensa le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 27/06/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Santo Balba, Presidente<br />
Rolando Speca, Consigliere<br />
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/12/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-12-12-2007-n-781/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.781</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.147</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-12-2007-n-147/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-12-2007-n-147/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.147</a></p>
<p>Pres. P.Turco; Est. M. FilippiASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SERENISSIMA NUOTO in proprio e quale capogruppo della costituenda Ati con LOMBARDIA NUOTO S.R.L. ed ECOGAS ENERGIA S.R.l. (avv.ti A. Quagliolo, F. P. Videtta, P. F. Videtta) c/ la REGIONE VALLE D&#8217;AOSTA (avv. G. Garancini) e nei confronti di SOCIETÀ COOP. REGISPORT A</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-12-2007-n-147/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.147</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-12-2007-n-147/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.147</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P.Turco; Est. M. Filippi<br />ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SERENISSIMA NUOTO in proprio e quale capogruppo della costituenda Ati con LOMBARDIA NUOTO S.R.L. ed ECOGAS ENERGIA S.R.l. (avv.ti A. Quagliolo, F. P. Videtta, P. F. Videtta) c/ la REGIONE VALLE D&#8217;AOSTA (avv. G. Garancini) e nei confronti di SOCIETÀ COOP. REGISPORT A R.L. (avv. A. Giunti)</span></p>
<hr />
<p>giudicato favorevole al concorrente illegittimamente escluso e rinnovazione della gara d&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della PA – Gara – Annullamento – Rinnovazione della gara – Momento rilevante – In caso di esclusione – Si identifica con la fase di ammissione – Esito della rinnovazione della fase di ammissione &#8211; Nuova esclusione per ragioni diverse da quelle accertate con sentenza passata in giudicato – E’ legittima.</p>
<p>2. Contratti della PA – Gara – ATI &#8211; Garanzia fideiussoria &#8211; Intestazione alla sola mandataria – Non è valida.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;annullamento giudiziale dell&#8217;esclusione dalla gara d&#8217;appalto pubblico comporta, quale effetto conformativo, l&#8217;obbligo di ripetere le operazioni a partire dal momento in cui si è verificata l&#8217;illegittimità sanzionata dal giudice, individuabile nel momento di esame e verifica della documentazione amministrativa attestante i requisiti di partecipazione dei concorrenti; ne consegue che il giudicato formatosi con esclusivo riferimento alle motivazioni dell’esclusione non pregiudica, in sede di rinnovazione della gara d’appalto, il potere dell’amministrazione di individuare ulteriori ragioni d’esclusione precedentemente non considerate e manifestate (nella specie, il Collegio ha ritenuto non lesivo del giudicato l’operato della Commissione di gara che, nuovamente riunitasi a seguito della decisione del TAR di annullamento dell’esclusione, ha riesaminato i requisiti di ammissione dell’originario ricorrente, mediante la disamina di tutta la documentazione presentata e non espressamente valutata in occasione della formulazione del provvedimento di esclusione annullato, e, all’esito, ha decretato nuovamente l’esclusione dell’impresa per altra legittima ragione). (1)</p>
<p>2. Non è valida la polizza fideiussoria non intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento. (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Il Collegio fonda la conclusione di cui in massima su alcuni enunciati giurisprudenziali consolidati.<br />
Sugli effetti caducanti e non meramente vizianti della sentenza di annullamento dell’atto amministrativo per tutti gli atti che nel provvedimento annullato trovano il loro antecedente necessario, si veda CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Sentenza 27 ottobre 2005 n. 6004, in questa rivista.<br />
Ai fini della rinnovazione della procedura di gara, secondo il Collegio, in ossequio ai principi generali del diritto amministrativo, ed in particolare al principio di conservazione, è necessario muovere dal primo degli atti della sequenza procedimentale che sia stato riconosciuto effettivamente viziato dal giudice.<br />
Sul piano delle preclusioni sostanziali opponibili alla stazione appaltante in caso di giudicato favorevole al concorrente escluso, il Collegio osserva che:<br />
&#8211; nel giudizio amministrativo d’impugnazione il giudicato si forma con esclusivo riferimento ai vizi dell’atto ritenuti dal giudice sussistenti alla stregua dei motivi dedotti nel ricorso, essendo “inapplicabile in toto alla giurisdizione degli interessi- in sede di rinnovazione della procedura la stazione appaltante incontra il solo limite di non reiterare le illegittimità già sanzionate in sede giudiziale; ovvero di procedere ad una nuova valutazione dell&#8217;attualità dell&#8217;interesse a continuare la gara p<br />
(2) ADUNANZA PLENARIA &#8211; Sentenza 4 ottobre 2005 n. 8. Di recente, T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 2 ottobre 2007 n. 9620, in questa rivista; v. anche CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Sentenza 25 luglio 2006, n. 4655, secondo cui la garanzia fideiussoria nel caso di Ati costituende di tipo verticale od orizzontale ex art. 95, comma 2 e 3, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, deve essere intestata a tutte le associate, che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara: diversamente verrebbe a configurarsi una carenza di garanzia per la stazione appaltante, quante volte l’inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata, ma dalle mandanti; per assicurare in modo pieno l’operatività della garanzia di fronte ai possibili inadempimenti (coperti dalla cauzione provvisoria), in conclusione, il fideiussore deve dunque richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente e deve dichiarare di garantire con la cauzione provvisoria non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara; nello stesso senso CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIA – SEZIONE GIURISDIZIONALE &#8211; Sentenza 21 novembre 2006, n. 680. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">giudicato favorevole al concorrente illegittimamente escluso e rinnovazione della gara d&#8217;appalto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />
Sezione Unica</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 57 del 2007, proposto da:<br />
<b>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SERENISSIMA Nuoto</b> in proprio e quale capogruppo della costituenda Ati con <b>LOMBARDIA NUOTO S.R.L.</b> E <b>ECOGAS ENERGIA S.R.l.</b>, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Alessandro Quagliolo, Francesco Paolo Videtta, Paolo Federico Videtta, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. A. Quagliolo in Aosta, via Festaz, 52;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE VALLE D&#8217;AOSTA</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gianfranco Garancini, con domicilio eletto presso il Dipartimento Legislativo e Legale della Regione Valle d&#8217;Aosta in Aosta, piazza Deffeyes, 1;<br />
nei confronti di</p>
<p><b>SOCIETÀ COOP. REGISPORT A R.L.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andrea Giunti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aosta, via Vevey, 17;</p>
<p>per l&#8217;annullamento previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
&#8211; del provvedimento di esclusione dalla gara in data 10 aprile 2007;<br />
&#8211; dell&#8217;ammissione alla gara della Società Coop. Regisport a r.l.;<br />
&#8211; dell&#8217;aggiudicazione provvisoria alla Società Coop. Regisport a r.l.;<br />
&#8211; dell&#8217;aggiudicazione definitiva alla Società Coop. Regisport a r.l. ove già avvenuta;<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti e consequenziali, antecedenti e successivi nessuno escluso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Valle d&#8217;Aosta;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Società Coop. Regisport a r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visto l&#8217;art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Uditi nell&#8217;udienza pubblica del 11 ottobre 2007, relatore il cons. Rosaria Trizzino, i difensori delle parti come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. &#8211; Le imprese Associazione Sportiva Dilettantistica Serenissima Nuoto, Lombardia Nuoto Ssd a r.l. e Ecogas Energia S.r.l. – che hanno partecipato, in «costituenda ATI», al pubblico incanto, bandito dalla Regione con deliberazione della Giunta 26 maggio 2006 n. 1542, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti sportivo-natatori di proprietà regionale nei Comuni di Aosta, Pré Saint Didier e Verrès, per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 30 settembre 2015 (base d’asta: €. 5.805.000, corrispondenti ad €. 645.000 all’anno) – con il ricorso Rg. n. 71 del 2006 hanno impugnato avanti a questo Tribunale il verbale del seggio di gara, in data 3 agosto 2006 contestando la loro esclusione dalla gara e l’aggiudicazione provvisoria della concessione alla Società Cooperativa a r.l. Regisport.<br />
Con il medesimo ricorso sono stati impugnati inoltre il provvedimento di ammissione alla gara della stessa Regisport, l’aggiudicazione definitiva a quest’ultima (non indicata negli estremi), nonché &#8211; in parte qua &#8211; il bando e le &#8220;norme di partecipazione alla gara&#8221;. <br />
Il ricorso è stato definito con sentenza 17 gennaio 2007 n. 9 con la quale il Tribunale, dopo aver rilevato la fondatezza delle censure sollevate avverso l’esclusione delle ricorrenti e l’infondatezza delle doglianze rivolte avverso l’ammissione alla gara della aggiudicataria Regisport, ha accolto in parte il ricorso disponendo l’annullamento dell’esclusione delle ricorrenti e dei provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva alla Regisport.<br />
A seguito di ciò, in data 10 aprile 2007 il seggio di gara &#8211; preso atto delle statuizioni del Tar e riesaminati i requisiti di ammissione delle ricorrenti – le ha nuovamente escluse rilevando:<br />
a) da un lato, che la s.r.l. Ecogas Energia, nel proprio oggetto sociale, risultava quale impresa di costruzione di impianti e non già come impresa di gestione di piscine e impianti natatori;<br />
b) dall’altro, l’irregolarità della polizza fideiussoria, intestata alla sola capogruppo (Associazione Sportiva Dilettantistica Serenissima Nuoto) e non alle altre imprese dell’ATI (Lombardia Nuoto e Ecogas Energia s.r.l.).<br />
Tale nuova esclusione è impugnata con il ricorso in epigrafe, con cui le ricorrenti contestano l’operato della Commissione in relazione alla riapertura del procedimento di gara a partire dell’esame della documentazione amministrativa attestante i requisiti di partecipazione alla gara.<br />
Si sono costituiti in giudizio la Regione intimata e la controinteressata Regisport e hanno contestato le pretese di parte ricorrente e chiesto la reiezione del ricorso.<br />
All’udienza del 11 ottobre 2007, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211; In primo luogo, le ricorrenti censurano l’operato della Commissione di gara rilevando che la stessa, preso atto della sentenza, avrebbe dovuto riammettere la Serenissima e le altre imprese della costituenda Ati e procedere alla valutazione delle offerte, senza effettuare alcuna nuova valutazione dei requisiti di ammissione.<br />
Secondo le ricorrenti, deliberando la nuova esclusione della Serenissima e delle altre imprese partecipanti alla costituenda Ati, la Commissione ha esercitato poteri discrezionali che non le competono, senza neppure esplicitare le ragioni in base alle quali ha ritenuto opportuno riesaminare tutti i requisiti di ammissione.</p>
<p>2. &#8211; La doglianza è priva di fondamento.<br />
Va al riguardo richiamato il prevalente e condiviso indirizzo giurisprudenziale e ritenuto che:<br />
&#8211; la pronuncia giurisdizionale di annullamento di un atto amministrativo, creando l&#8217;obbligo per la pubblica amministrazione di ripristinare la situazione esistente prima dell&#8217;emanazione dell&#8217;atto annullato, ha effetti caducanti, e non meramente vizianti,- nel caso in cui si pervenga ad una decisione giurisdizionale di annullamento degli atti di gara per l&#8217;affidamento di un appalto pubblico, è fatta salva l&#8217;attività amministrativa non pregiudicata dal vizio di legittimità giurisdizionalmente rilevato;<br />
&#8211; la rinnovazione di un procedimento amministrativo che sia interessato dall&#8217;annullamento giurisdizionale, a partire dal primo degli atti della sequenza che sia stato riconosciuto effettivamente viziato dal giudice, costituisce lineare applicazione dei pr<br />
&#8211; l&#8217;annullamento giudiziale dell&#8217;esclusione dalla gara d&#8217;appalto pubblico, dunque, comporta, quale effetto conformativo, l&#8217;obbligo di ripetere le operazioni a partire dal momento in cui si è verificata l&#8217;illegittimità sanzionata dal giudice, individuabile<br />
&#8211; il giudicato, formatosi con esclusivo riferimento alle motivazioni dell’esclusione, non pregiudica perciò il potere dell’amministrazione di individuare altre ragioni di esclusione precedentemente non considerate e manifestate (nella fattispecie, con rif<br />
&#8211; del resto, nel giudizio amministrativo di impugnazione il giudicato si forma con esclusivo riferimento ai vizi dell’atto ritenuti dal giudice sussistenti alla stregua dei motivi dedotti nel ricorso, essendo “inapplicabile in toto alla giurisdizione degl<br />
&#8211; alla stazione appaltante è consentito di rinnovare l&#8217;esercizio del potere in ordine alla procedura concorsuale, con il solo limite di non reiterare con le susseguenti determinazioni le illegittimità già sanzionate in sede giudiziale; ovvero di procedere</p>
<p>2.1. &#8211; Alla stregua delle suesposte considerazioni deve pertanto ritenersi che la Commissione di gara, nuovamente riunitasi a seguito della decisione di annullamento dell’esclusione delle ricorrenti assunta da questo Tar, ne abbia legittimamente riesaminato i requisiti di ammissione, provvedendo all’esame di tutta la documentazione presentata e non espressamente valutata in occasione della formulazione del provvedimento di esclusione annullato.<br />
Deve pertanto escludersi che, sotto tale profilo, il nuovo provvedimento di esclusione incorra nella denunciata violazione del giudicato.</p>
<p>3. &#8211; La nuova esclusione del 10 aprile 2007 si fonda sui seguenti presupposti:<br />
&#8211; la polizza fideiussoria è intestata soltanto alla Serenissima nuoto e non agli altri soggetti impegnati a costituire il R.T.I, né è dagli stessi sottoscritta;<br />
&#8211; la Società. ECOGAS Energia s.r.l., facente parte del costituendo raggruppamento di imprese, non presenta quale oggetto sociale la gestione di piscine o impianti natatori come previsto dal punto 1 delle norme di partecipazione alla gara per i soggetti am</p>
<p>3.1 &#8211; Tale ultimo motivo di esclusione è già stato ritenuto illegittimo da questo Tribunale nella sentenza 17 gennaio 2007 n. 9, non impugnata dalla resistente Amministrazione.<br />
Alla Commissione dunque era preclusa la possibilità di reiterare con le susseguenti determinazioni le illegittimità già sanzionate in sede giudiziale e quindi di escludere la costituenda Ati a causa dell’oggetto sociale della s.r.l. Ecogas Energia.</p>
<p>3.2 &#8211; La sentenza che ha annullato l’originaria esclusione non impedisce invece una nuova esclusione basata su una diversa e più approfondita valutazione di tutti gli altri requisiti di ammissione e fra questi anche della regolarità della intestazione e sottoscrizione della polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria. <br />
In merito il Collegio, pur rilevando che nella sostanza il nuovo motivo di esclusione non è censurato con il ricorso all’esame, osserva. che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella decisione 4 ottobre 2005 n. 8, ha ritenuto non valida la polizza fideiussoria non intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento (“Nel caso di partecipazione ad una gara di appalto di un raggruppamento temporaneo di imprese costituendo, la polizza fideiussoria mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, non già alla sola capogruppo designata, ma anche alle mandanti. Diversamente opinando, verrebbe a configurarsi una carenza di garanzia per la stazione appaltante, per tutte le volte l&#8217;inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata, ma dalle mandanti. Pertanto, il fideiussore, per assicurare in modo pieno l&#8217;operatività della garanzia di fronte ai possibili inadempimenti (coperti dalla cauzione provvisoria), deve richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente e deve dichiarare di garantire con la cauzione provvisoria non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara, pena l&#8217;esclusione dal procedimento”).<br />
In considerazione di ciò legittimamente la Commissione di gara ha ritenuto non ammissibile l’offerta presentata dalle ricorrenti.</p>
<p>4. &#8211; Il ricorso va dunque respinto<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento, a favore della Regione Valle d’Aosta e della controinteressata Regisport a.r.l., delle spese e competenze del giudizio che liquida in € 2000,00 per ciascuna oltre Iva e Cpa.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 11 ottobre 2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Paolo Turco, Presidente<br />
Maddalena Filippi, Consigliere<br />
Rosaria Trizzino, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/12/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-12-12-2007-n-147/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.147</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.954</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-12-12-2007-n-954/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-12-12-2007-n-954/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.954</a></p>
<p>M. Eliantonio – Presidente F.F.; D. Nazzaro – Estensore Regione Abruzzo (avv.ti S. Pasquali, S. Valeri) c/ L’ENTE PARCO NAZIONALE MAIELLA (avv.ti G. Iannotta e G. De Dominicis) e nei confronti di COMUNE DI PALENA (avv.ti A. Bosco e M. Di Tillio) e del MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE (Avv. Dist. St.) provvedimenti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-12-12-2007-n-954/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.954</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Eliantonio – Presidente F.F.; D. Nazzaro – Estensore<br /> Regione Abruzzo (avv.ti S. Pasquali, S. Valeri) c/ L’ENTE PARCO NAZIONALE MAIELLA (avv.ti G. Iannotta e G. De Dominicis) e nei confronti di COMUNE DI PALENA (avv.ti A. Bosco e M. Di Tillio) e del MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>provvedimenti dell&#8217;Ente Parco e giurisdizione del TSAP</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Diniego di realizzazione opere di catazione della falda basale &#8211; Giurisdizione Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sussite</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Devono ritenersi devoluti alla cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i provvedimenti amministrativi che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo a interessi più generali e diversi (ambiente), sono connessi, per il loro valore decisivo, agli interessi specifici relativi all’uso del demanio idrico, determinandone il regime; conseguentemente, rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche l’impugnativa del provvedimento dell’Ente Parco di diniego della realizzazione di opere di captazione della falda basale di un monte compreso nel territorio del parco. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., in argomento, T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 21 marzo 2007 n. 1337 e T.A.R. VENETO &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 29 luglio 2005 n. 3006, in questa Rivista. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">provvedimenti dell’Ente Parco e giurisdizione del TSAP</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 777 del 1999, proposto da:<br />
<b>REGIONE ABRUZZO</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Sandro Pasquali, Stefania Valeri, con domicilio eletto in Pescara, viale Bovio c/o sede regionale di Pescara;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ENTE PARCO NAZIONALE MAIELLA</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gregorio Iannotta, con do</p>
<p>nei confronti di</p>
<p><b>COMUNE DI PALENA</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonella Bosco, con domicilio eletto presso Antonella Bosco in Pescara, viale Muzii 80 c/o avv. M. Di Tillio; MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distr.le de L&#8217;Aquila, via Portici S.Berardino;<br />
per l&#8217;annullamento <br />del PROVV.TO N.1059/L DEL 28.06.1999 &#8211; DINIEGO AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE OPERE CAPTAZIONE FALDA BASALE MONTE PORRARA.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale Maiella, del Comune di Palena e del Ministero dell&#8217;Ambiente;<br />
Visto le memorie difensive;<br />
Visto gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 06/12/2007 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori, avv.ti S. Pasquali, Iannotta, Belli e Pisana, come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La regione Abruzzo ha impugnato l’atto con cui l’Ente Parco Maiella ha negato l’autorizzazione all’esecuzione di opere per la “captazione della falda basale di Monte Porrara nel Comune di Palena”, per la normalizzazione dell’approvvigionamento idrico dell’Alto vastese.<br />
In relazione alla motivazione (incompatibilità dell’intervento nel suo complesso in quanto, nella zona “de qua”, l’art. 4, comma 1^, lett. d- del dpr. 5.6.1995 vieta la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque), sono stati dedotti i vizi di violazione di legge. incompetenza ed eccesso di potere.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Le acque pubbliche costituiscono bene demaniale e per le stesse sussiste la competenza giurisdizionale specializzata del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), quale giudice in unico grado, per le questioni di interesse legittimo; trattasi di una competenza generale di legittimità (art. 143 r.d. n. 1775/11.12.1933. T.U. sulle acque) che investe i “provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche”, un’espressione che tende ad assorbire ogni atto idoneo a incidere sull’utilizzo del patrimonio idrico, mediante la realizzazione di opere per la captazione delle acque sotterranee da utilizzare per i pubblici acquedotti. <br />
La “non autorizzazione” dell’Ente Parco è un atto definitivo e preclusivo di ogni attività, , che non s’inserisce nella procedura in nodo marginale e strumentale, ma ha un’incidenza diretta ed immediata sulla concreta di gestione delle acque sotterranee; essa è, pertanto, equivalente ad una non approvazione del progetto dell’opera idraulica (Cass. Civ. SS.UU. n. 9844/24.4.2007; idem n. 7881/30.3.2007). <br />
In base al principio desumibile dall&#8217;art. 143, comma 1, lett. a r.d.11 dicembre 1933 n. 1775, sono attribuite alla cognizione diretta del TSAP, i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, avverso i provvedimenti presi dall&#8217;amministrazione &#8220;in materia di acque pubbliche&#8221;, che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un&#8217;opera idraulica, riguardante acque pubbliche, concorrono, in concreto, a disciplinare (anche impedendo la realizzazione) le modalità di utilizzazione delle stesse.<br />
In tale ambito vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo a interessi più generali e diversi (ambiente), sono connessi, per il loro valore decisivo, agli interessi specifici relativi all’uso del demanio idrico, determinandone il regime (Cassazione civile sez. un. 27 ottobre 2006 n. 23070; Consiglio Stato sez. VI 12 ottobre 2006 n. 6070). <br />
La giurisdizione esclusiva del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ricorre in tutti i casi in cui vi siano provvedimenti della p.a. che incidano in via diretta ed immediata sulle acque; ai sensi dell&#8217;art. 143 lett. a), t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775. <br />
Per l’ipotesi in esame, pertanto, sussiste la giurisdizione del TSAP, quale giudice amministrativo speciale, essendo la “non autorizzazione” un concreto atto impeditivo per un diverso uso e regime delle acque pubbliche sotterranee e non un provvedimento meramente incidentale (Consiglio Stato sez. V 18 settembre 2006 n. 5442 e sez. VI 12 ottobre 2006 n. 6070). <br />
Anche dinanzi al TSAP vale il principio della “traslatio iudicii”, con la prosecuzione della causa innanzi al giudice “ad quem”, nei modi previsti dall&#8217;art. 50, c.p.c., dopo la sentenza declinatoria della giurisdizione, senza che possa essere eccepita la decadenza dal termine per impugnare il provvedimento, una volta che lo stesso sia stato tempestivamente gravato davanti al giudice &#8216;a quo&#8217; (TSAP. 12 aprile 2007 n. 56).<br />
In relazione all’art. 30 L. n. 1034/1971, quale riletto in base alla sentenza della C. Cost. n. 77/12.03.2007, ed all’art. 50 cpc, quale interpretato dalla sentenza della Cass. SS. UU. N. 4109/22.02.2007, la causa va riassunta, ad iniziativa di parte ricorrente, davanti al giudice competente, nel termine concesso dalla legge (artt. 50 e 44 cpc).<br />
Vi sono i presupposti per la compensazione delle spese di causa, valutata la fattispecie e la sua incertezza interpretativa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Dichiara l’inammissibilità del gravame, per difetto di giurisdizione, e dispone la sua continuazione davanti al TSAP, come da motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 06/12/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Michele Eliantonio, Presidente FF<br />
Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore<br />
Luciano Rasola, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/12/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-12-12-2007-n-954/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2007 n.954</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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