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	<title>12/11/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/11/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2012 n.9280</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-12-11-2012-n-9280/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-12-11-2012-n-9280/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2012 n.9280</a></p>
<p>Pres. Pugliese – Est. Vinciguerra M.D.C. (avv. Pellegrino) c/ Regione Lazio (avv.ti F.S. Marini e R. Marini) Regione Lazio: sulla necessità inderogabile di celebrare, e non solo di indire, le elezioni per il rinnovo di un consiglio regionale sciolto per dimissioni del Presidente della Giunta, entro novanta giorni dallo scioglimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-12-11-2012-n-9280/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2012 n.9280</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-12-11-2012-n-9280/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2012 n.9280</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese – Est. Vinciguerra<br /> M.D.C. (avv. Pellegrino) c/ Regione Lazio (avv.ti F.S. Marini e R. Marini)</span></p>
<hr />
<p>Regione Lazio: sulla necessità inderogabile di celebrare, e non solo di indire, le elezioni per il rinnovo di un consiglio regionale sciolto per dimissioni del Presidente della Giunta, entro novanta giorni dallo scioglimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Azione per la condanna di una Regione ad indire le elezioni a seguito di dimissioni del Presidente della Giunta regionale – Giurisdizione amministrativa &#8211; Sussiste	</p>
<p>2. Elezioni – Dimissioni del Presidente della Giunta Regionale – Obbligo legale di indire le elezioni entro tre mesi – Interpretazione – Necessità che le elezioni si svolgano entro il predetto termine – Ragioni	</p>
<p>3. Elezioni – Concomitanza della necessità di rinnovo di più consigli regionali &#8211; Obbligo di accorpamento delle consultazioni elettorali a fini di risparmio della spesa pubblica (c.d. election day) – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ad un ricorso proposto per la declaratoria dell’obbligo del Presidente di Giunta regionale dimissionario di indire le elezioni entro novanta giorni dalle dimissioni. La vigente normativa, infatti, connette allo scioglimento del Consiglio regionale l’obbligo di indire le elezioni ponendo una puntuale disciplina dei relativi adempimenti, sicché si è in presenza di un procedimento amministrativo che contempla l’esercizio di potestà pubbliche e di poteri organizzativi mediante attività di regola dovute e vincolate. Si verte, in altri termini, su atti applicativi non direttamente della Costituzione, bensì della legislazione primaria nazionale e regionale; di conseguenza, e con particolare riferimento all’atto di indizione delle elezioni, si tratta di un atto di alta amministrazione soggetto alla giurisdizione amministrativa in quanto non sussumibile nel novero degli atti e provvedimenti adottati nell’esercizio del potere politico ai sensi del comma 1 dell’art. 7 del c.p.a	</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 5, l.r. Lazio n. 2/2005, secondo cui “si procede all’indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi”, la locuzione “entro tre mesi”, in posizione successiva e contigua alla espressione “nuove elezioni…” senza interposizione di punteggiatura consente di non escludere &#8211; sotto il profilo semantico &#8211; la possibilità di riferire la previsione del termine anche allo svolgimento delle elezioni anziché alla sola loro indizione (strettamente intesa); ciò premesso, l’esigenza perseguita dalla norma è quella di garantire una tempestiva ricostituzione degli organi di governo regionale, secondo i principi costituzionali di efficacia e buon andamento e secondo il criterio di continuità di funzionamento delle pubbliche istituzioni che ne costituisce il corollario, in relazione alle competenze, anche legislative, originariamente riconosciute alle Regioni dalla Costituzione e ora ulteriormente ampliate e garantite dalla riforma del Titolo V della Costituzione medesima, con conseguente incongruità ed irragionevolezza di una interpretazione della previsione normativa in esame volta a ricomprendervi la sola fase dell’indizione delle elezioni, senza in alcun modo ancorare ad un ulteriore limite temporale il loro effettivo svolgimento	</p>
<p>3.L’obbligo di cui all’art. 7 del d.l. 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, quanto all’accorpamento delle date di svolgimento delle diverse consultazioni elettorali (c.d.“ election day”), non opera allorché si tratti di rinnovare consigli regionali di altre regioni, con la conseguenza che non é ipotizzabile alcuna sovrapposizione di adempimenti e, quindi, alcun apprezzabile risparmio di spesa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Bis)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 8921 del 2012, proposto dall’associazione MOVIMENTO DIFESA del CITTADINO, in persona del legale rappresentante signor Antonio LONGO, anche in proprio, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, c.so del Rinascimento, n.11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; la REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Saverio Marini e Renato Marini, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48;<br />
&#8211; il PRESIDENTE della REGIONE LAZIO p.t.,; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione degli effetti,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della determinazione del Presidente dimissionario della Regione Lazio di non far tenere le elezioni regionali entro il termine di 90 giorni dallo scioglimento del Consiglio regionale avvenuto il 28.09.2012, e comunque per l’accertamento dell’obbligo, con relativa condanna, del Presidente della Regione Lazio di provvedere senza indugio alla indizione delle elezioni garantendone la celebrazione nel termine di novanta giorni dallo scioglimento del Consiglio e comunque, ove ciò non fosse possibile nella prima data utile successiva a tale termine.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 il Cons. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;	</p>
<p align=center>Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
1 &#8211; Con il ricorso in epigrafe, l’associazione “Movimento difesa del cittadino” e il suo presidente Antonio Longo, anche in proprio quale elettore del Consiglio regionale del Lazio, chiedono a questo Tribunale di pronunciare &#8211; previa adozione delle necessarie misure cautelari &#8211; l’illegittimità e quindi l’annullamento della determinazione del Presidente dimissionario della Regione Lazio di non far tenere le elezioni regionali entro il termine di legge “e comunque l’accertamento dell’obbligo con relativa condanna, del medesimo Presidente, di provvedere senza indugio alla indizione delle elezioni garantendone la celebrazione nel termine di novanta giorni dallo scioglimento del Consiglio e comunque, ove ciò non fosse possibile nella prima data utile successiva a tale termine”.</p>
<p>2 &#8211; Affermano i ricorrenti che il Presidente della Regione Lazio, che si è dimesso il 27.9.2012 con conseguente scioglimento del Consiglio regionale il 28.9.2012, ha omesso di indire le elezioni in tempo utile ai fini del loro svolgimento entro il termine di tre mesi dallo scioglimento del Consiglio stesso, così come previsto dall’art.5 della legge regionale del Lazio n. 2/2005 e come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 196/2003, atteso che ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge n. 108/1968 i sindaci danno notizia dell’indizione dei comizi elettorali con manifesti affissi almeno 45 giorni prima della data di svolgimento.</p>
<p>3 &#8211; Viene quindi dedotta l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione intimata per violazione del citato art. 5 della legge regionale del Lazio n. 2/2005, oltrechè dei principi costituzionali in materia. Infatti, l’espressione “indizione” deve necessariamente “intendersi nel senso che le elezioni abbiano luogo e non siano semplicemente indette entro tale lasso di tempo” (cfr. Corte Cost. n. 196 del 2003) in quanto, in caso contrario, la norma si limiterebbe a prevedere un termine &#8211; peraltro irragionevolmente lungo &#8211; per l’indizione, lasciando poi libero lo stesso Presidente della Regione, ormai dimissionario, di dilazionare nel tempo e senza alcun ulteriore termine il successivo effettivo svolgimento delle elezioni: il che vanificherebbe la <i>ratio legis</i> volta ad evitare un indefinito arresto delle funzioni e della potestà legislativa della Regione.</p>
<p>4 &#8211; L’Amministrazione regionale, costituita in giudizio, afferma in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per l’inesistenza dell’oggetto (la mancata indizione) e comunque per il difetto assoluto di giurisdizione nell’impugnazione di un atto avente natura politica, e quindi insindacabile ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 104/2010, così come confermato dagli artt. 126 e 129 c.p.a. che circoscrivono la giurisdizione del giudice amministrativo unicamente agli atti connessi alle operazioni elettorali, in analogia, peraltro, con quanto previsto dalla Costituzione per il Parlamento secondo il principio di “autodichia” o “giustizia domestica”. La stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sez. IV, n.1053/2008) avrebbe confermato la natura politica dell’atto di indizione delle elezioni rendendo possibile, al più, un ricorso per conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale.</p>
<p>5 &#8211; La Regione Lazio deduce, in via subordinata, l’infondatezza del gravame nel merito, poiché in primo luogo l’obbligo di indire le elezioni nei novanta giorni dallo scioglimento del Consiglio regionale, così come disciplinato dall’art. 5 della l.r. n. 2 del 2005, si applica, testualmente, nei “casi di scioglimento del Consiglio regionale previsti dall’art. 19, comma 6 dello Statuto”. Tale norma, a propria volta, esclude “i casi di scioglimento di cui agli articoli 43 e 44”, tra i quali figurano le “dimissioni volontarie del Presidente”. Pertanto &#8211; argomenta la Regione &#8211; la norma invocata deve ritenersi circoscritta al solo caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio, e non risulta applicabile al caso in esame. Inoltre, l’affermata interpretazione del termine “indizione” sarebbe smentita proprio da alcune sentenze di questa Sezione (nn. 31274, 27284 e 32212 del 2010) che hanno ritenuto legittimo il decreto presidenziale di indizione delle elezioni (poi svoltesi dopo circa 5 mesi dallo scioglimento del Consiglio regionale) in quanto “correttamente adottato entro i tre mesi dallo scioglimento del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, della l.r. n. 2 del 2005” (vedi sent. cit. n. 32212/2010), rilevando “di dover propendere per un significato del termine ‘indizione’ più restrittivo, non riscontrando alcun riferimento ad un termine di coincidenza con lo svolgimento delle votazioni”. Il Tar del Lazio ha sottolineato che “la conferma che l’indizione delle elezioni è fase distinta dalle altre e, nella specie, da quella delle elezioni (votazioni)” si può trarre “anche dal confronto che si può operare con le altre norme, in tema di indizione di elezioni anticipate, contenute nelle leggi elettorali di varie Regioni a statuto ordinario”; infatti, “dal confronto di norme, evidentemente emerge che quando il legislatore ha voluto che le nuove elezioni non solo siano indette, ma anche svolte entro tre mesi”, “lo ha indicato espressamente mediante la locuzione ‘hanno luogo’, locuzione che invece non è stata utilizzata nella legge regionale elettorale del Lazio n. 2 del 2005” (cfr.sent. cit. n. 31274/2010).</p>
<p>6 &#8211; Secondo la difesa regionale, la medesima distinzione fra indizione e svolgimento sarebbe altresì rinvenibile negli artt. 61, 85 e 87 Cost. quanto alle elezioni del Parlamento, mentre l’invocata sentenza della Corte costituzionale n. 196/2003 conterrebbe, in realtà, solo un riferimento incidentale alla interpretazione della diversa legge regionale dell’Abruzzo n. 1/2002, concernente le elezioni ad ordinaria scadenza del Consiglio e non suscettibile di estensione oltre la specifica fattispecie considerata. La perdurante mancata indizione troverebbe, infine, giustificazione: <br />	<br />
&#8211; nell’esigenza di dare attuazione con legge regionale, prima di procedere alla votazione, alla riduzione di seggi del Consiglio prevista dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. dalla l.14 settembre 2011, n.148, ovvero di attendere la conversione del succe<br />
&#8211; nell’esigenza di attendere l’entrata in vigore del recente d.l. 5 novembre 2012, n. 188 di riordino e riduzione delle Province, in quanto i collegi elettorali in ambito regionale sono costituiti su base provinciale;<br />	<br />
&#8211; nell’esigenza di rispettare l’obbligo posto dall’art. 7 del d.l. 6 luglio 2011, n.98, conv. dalla l. 15 luglio 2011, n. 111 che, in un’ottica di riduzione dei costi della politica, richiede che le elezioni del Parlamento e degli organi di governo region<br />
<br />	<br />
7 &#8211; Entrambe le parti in giudizio hanno ulteriormente argomentato e articolato le rispettive difese nell’odierna Camera di consiglio, che ha avuto luogo a seguito della loro rinuncia ai termini processuali.<br />	<br />
In tale contesto, il Collegio, ritenendo il ricorso maturo per la decisione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., di tanto ha informato i difensori presenti, che al riguardo non hanno sollevato obiezioni di sorta.<br />	<br />
Il ricorso è stato contestualmente introitato per l’immediata decisione.</p>
<p>8 &#8211; Ai fini della pronuncia di questo Tribunale, deve essere in primo luogo verificata la sussistenza delle condizioni necessarie per l’ammissibilità del ricorso, messa in dubbio dalle eccezioni dell’Amministrazione resistente, quanto alla giurisdizione del TAR, alla legittimazione e all’interesse dei ricorrenti, all’oggetto del giudizio e alla natura della pretesa azionata.</p>
<p>9 &#8211; A giudizio del Collegio sussiste, in primo luogo, la giurisdizione di questo Tribunale. La vigente normativa, infatti, connette allo scioglimento del Consiglio regionale l’obbligo di indire le elezioni ponendo una puntuale disciplina dei relativi adempimenti. Siamo quindi in presenza di un procedimento amministrativo che contempla l’esercizio di potestà pubbliche e di poteri organizzativi mediante attività di regola dovute e vincolate. Si verte, in altri termini, su atti applicativi non direttamente della Costituzione, bensì della legislazione primaria nazionale e regionale; di conseguenza, e con particolare riferimento all’atto di indizione delle elezioni, si tratta di un atto di alta amministrazione soggetto alla giurisdizione amministrativa in quanto non sussumibile nel novero degli atti e provvedimenti adottati nell’esercizio del potere politico ai sensi del comma 1 dell’art. 7 del c.p.a. .<br />	<br />
E d’altra parte neppure possono valere, al riguardo, i riferimenti di parte resistente alla “giustizia domestica” delle Camere, che costituisce una disciplina speciale legata alle guarentigie storicamente accordate ai Parlamenti nazionali, non suscettibile di alcuna applicazione analogica a fronte del generale principio di tutela giurisdizionale sancito dalla Costituzione.</p>
<p>10 &#8211; Deve essere, in secondo luogo, riconosciuta la sussistenza di un interesse legittimo differenziato e attuale in capo ai ricorrenti, e della connessa legittimazione a ricorrere. In particolare, il Signor Longo ricorre non solo quale presidente dell’associazione “Movimento difesa del cittadino”, bensì anche in proprio, quale cittadino regolarmente iscritto alle liste elettorali per le elezioni del Consiglio regionale del Lazio, vale a dire quale singolo componente ed esponente del corpo elettorale, mediante il quale la comunità nazionale esercita la sovranità sancita dall’art. 1 della Costituzione e le comunità locali esercitano l’autonomia politica riconosciuta dall’art. 5 e dal nuovo Titolo V della Costituzione.<br />	<br />
In tal senso, non sembra revocabile in dubbio la sussistenza di un “interesse” non solo del corpo elettorale unitariamente inteso, ma anche di ogni elettore suo componente al corretto svolgimento della propria funzione elettorale garantita dalla Costituzione, e quindi alla corretta organizzazione della competizione elettorale; tale interesse &#8211; differenziato e qualificato rispetto all’interesse “semplice” di ogni componente della comunità al buon andamento delle istituzioni pubbliche &#8211; non può che essere ammesso a tutela in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 24 della Costituzione.</p>
<p>11 &#8211; Una conferma &#8211; indiretta e tuttavia sistematicamente rilevante &#8211; della predetta argomentazione va rinvenuta nella disciplina dell’ “azione popolare” in materia elettorale contenuta nel Titolo VI “Contenzioso sulle operazioni elettorali” del c.p.a. . In particolare: <br />	<br />
&#8211; l’art. 126 c.p.a. dispone che “il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni…”;<br />	<br />
&#8211; l’art. 129, comma 1, c.p.a. disciplina la tutela anticipata dei ricorrenti esclusi dalla partecipazione alla competizione elettorale;<br />	<br />
&#8211; l’art. 130 c.p.a. rinvia alla conclusione del procedimento elettorale la tutela giurisdizionale, azionabile da qualunque candidato o elettore, contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali.<br />	<br />
Ne consegue che il nostro ordinamento garantisce in sede giurisdizionale sia gli esclusi dalla competizione elettorale sia qualunque altro elettore che ravvisi la illegittimità di uno degli atti del procedimento elettorale. Dunque, se ogni elettore può agire in giudizio contro le illegittimità del procedimento elettorale, a maggior ragione &#8211; secondo una interpretazione costituzionalmente orientata &#8211; deve poter agire in giudizio contro le illegittimità che, in ipotesi, indebitamente impediscono o ritardano lo stesso avvio del procedimento elettorale (nel cui ambito egli potrà, se del caso, proporre ricorso). Diversamente opinando, potrebbe essere di fatto vanificata la stessa <i>ratio </i>della tutela giurisdizionale, connessa alla garanzia dei diritti civili e politici, costituzionalmente garantiti, di ciascun elettore: in tale quadro, la citata previsione dell’art. 130 c.p.a. appare ricognitiva di un principio generale, che postula e presuppone la legittimazione dei singoli elettori anche in relazione agli atti precedenti &#8211; e tuttavia strumentalmente necessari &#8211; allo svolgimento del procedimento elettorale fino alla sua conclusione.<br />	<br />
La riconosciuta legittimazione del singolo elettore implica evidentemente la legittimazione anche della ricorrente associazione “Movimento difesa del cittadino”, che vede fra i propri soci il ricorrente Signor Antonio Longo e altri cittadini iscritti alle liste elettorali della Regione Lazio, e che allega fra i propri scopi statutari anche la tutela dei propri soci quali elettori, nelle competenti sedi. </p>
<p>12 &#8211; Secondo la predetta ricostruzione, trattandosi di un contenzioso strumentale, ma estraneo a quello elettorale strettamente inteso (per il quale è disposta la giurisdizione di merito di questo Giudice), occorre verificare la natura della posizione giuridica attivata dal singolo elettore.<br />	<br />
A giudizio del Collegio, essa deve essere configurata quale interesse legittimo (confermando così per altro verso la sussistenza della giurisdizione amministrativa), in quanto nella specie viene contestata non la diretta negazione o violazione del proprio diritto soggettivo di elettorato attivo, bensì l’illegittimo svolgimento delle procedure amministrative volte a consentirne l’esercizio, che determina comunque un pregiudizio certamente apprezzabile dal ricorrente (ad esempio, quanto al rinvio e alla perdurante incertezza circa i tempi di esercizio del suo diritto).</p>
<p>13 &#8211; Accertata l’ammissibilità del ricorso sotto il profilo soggettivo, con la conseguente reiezione delle eccezioni mosse al riguardo, occorre passare all’esame del suo oggetto, avendone l’Amministrazione resistente eccepito l’inesistenza.</p>
<p>14 &#8211; Al riguardo, il Collegio osserva che il ricorso risulta espressamente rivolto in primo luogo, quale azione impugnatoria, avverso la determinazione del Presidente dimissionario della Regione Lazio di non far tenere le elezioni regionali entro il termine di legge ritenuto applicabile dai ricorrenti, e in secondo luogo a far dichiarare l’illegittimità di un comportamento dell’Amministrazione concretantesi in un illegittimo arresto (<i>rectius,</i> in un illegittimo rifiuto di avvio) del procedimento amministrativo. <br />	<br />
Il Collegio ritiene irrilevante soffermarsi sull’ipotesi, pur pregevolmente argomentata, volta a identificare &#8211; nel caso di specie &#8211; un atto amministrativo implicito o tacito, in quanto risulta sufficiente la sostanziale qualificazione dell’azione esperita in questa sede, quale azione di accertamento/condanna (azione di adempimento).<br />	<br />
Lo stesso ricorso, infatti, contiene un’azione dichiarativa dell’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione intimata rispetto al comportamento ad essa imposto dalla vigente normativa, con la conseguente domanda di condanna della stessa ad un <i>facere</i> doveroso, per il quale sono stati ormai esauriti &#8211; come argomentato da parte ricorrente &#8211; i residui margini di discrezionalità temporale, con connessa necessità, ai fini del ripristino della legalità violata, di fissare lo svolgimento delle elezioni alla prima data utile tecnicamente compatibile con gli adempimenti procedimentali previsti dalla normativa vigente in materia di operazioni elettorali.</p>
<p>15 &#8211; Anche sotto tale ultimo profilo, peraltro, il ricorso risulta ammissibile, alla stregua di una recente e autorevole giurisprudenza (cfr. per tutte, Cons. Stato, A.Pl. n. 3/2011), che contempla l’azione di accertamento, nonché alla stregua del nuovo c.p.a. che ammette l’azione di condanna quando, come nella fattispecie in esame, secondo l’ipotesi di parte ricorrente, si tratta di attività vincolata, non residuando ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non essendo necessari adempimenti istruttori. Conclusivamente devono, quindi, essere respinte anche le ulteriori eccezioni di inammissibilità riferite all’oggetto del ricorso e alla natura dell’azione proposta.</p>
<p>16 &#8211; Venendo al merito del ricorso, osserva anzitutto il Collegio che non è controversa fra le parti la circostanza secondo cui &#8211; fino alla data odierna &#8211; il Presidente uscente della Regione Lazio, a seguito delle sue dimissioni in data 27.9.2012 e dello scioglimento del Consiglio regionale in data 28.9.2012, non ha indetto le nuove elezioni in tempo utile ai fini del loro svolgimento entro i tre mesi dallo scioglimento del Consiglio, considerato, in particolare, che ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge n. 108/1968, applicabile per rinvio recettizio da parte della legge elettorale del Lazio, i sindaci danno notizia dell’indizione dei comizi elettorali con manifesti affissi almeno 45 giorni prima della data di svolgimento.</p>
<p>17 &#8211; Ai fini della decisione occorre quindi, in primo luogo, procedere alla verifica dell’applicabilità dell’art. 5 della l.r. del Lazio n. 2/2005 alla fattispecie in esame. A giudizio del Collegio, tale applicabilità non appare dubbia, in quanto la stessa disposizione, nel riferirsi ai casi di scioglimento di cui all’art. 19, comma 4 dello Statuto, utilizza il richiamo alla norma statutaria che al suo interno racchiude il riferimento a tutti i casi di scioglimento anticipato, ivi incluso quello in esame. Quindi il richiamato art. 5 si riferisce per un verso, allo svolgimento delle elezioni nei casi di ordinaria fine legislatura e, per altro verso, a tutti i casi di scioglimento anticipato individuati mediante il richiamo della citata norma statutaria. Del resto, l’interpretazione indicata risulta essere l’unica plausibile, in quanto una diversa lettura che dovesse differenziare in modo ingiustificato i tempi di rinnovo degli organi regionali, consentendo al Presidente dimissionario della Regione di non convocare entro alcun termine certo le nuove elezioni, si porrebbe in diretto contrasto con i richiamati principi costituzionali. </p>
<p>18 &#8211; Occorre inoltre accertare se l’espressione “indizione” entro tre mesi dallo scioglimento del Consiglio debba intendersi nel senso che le elezioni debbano aver luogo (tesi dei ricorrenti), ovvero possano essere semplicemente convocate (tesi dell’Amministrazione) entro tale lasso di tempo.<br />	<br />
A tale proposito, l’Amministrazione resistente cita l’interpretazione accolta da alcune sentenze in materia elettorale, come sopra indicate, di questa stessa Sezione, che è senza alcun dubbio favorevole alla propria tesi (indizione entro tre mesi), ma che deve essere nuovamente valutata <i>funditus</i>, dal Collegio, alla luce delle deduzioni proposte dai ricorrenti e delle sopravvenienze normative intervenute nel corso del tempo.</p>
<p>19 &#8211; Ciò posto, il Collegio osserva, anzitutto, che qualunque interpretazione è ammissibile solo entro la latitudine consentita dal tenore letterale del testo della legge regionale (art.5), che nel caso di specie recita: “si procede all’indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi”. Occorre allora rilevare che la collocazione del complemento di specificazione temporale “entro tre mesi”, in posizione successiva e contigua alla espressione “nuove elezioni…” senza interposizione di punteggiatura, anziché alla locuzione “si procede”, consente di non escludere &#8211; sotto il profilo semantico &#8211; la possibilità di riferire la previsione del termine anche allo svolgimento delle elezioni anziché alla sola loro indizione (strettamente intesa). Ciò implica, già sul piano letterale e semantico, la possibilità di un ulteriore orientamento interpretativo di questo TAR, rispetto a quello precedentemente adottato in relazione a una fattispecie peraltro non pienamente coincidente nei fatti con quella che ci occupa.<br />	<br />
Attesa la rilevata indeterminazione semantica del testo della indicata disposizione, risulta decisivo il ricorso al criterio integrativo d’interpretazione della <i>“ratio legis</i>”. L’esigenza perseguita dalla norma è quella di garantire una tempestiva ricostituzione degli organi di governo regionale, secondo i principi costituzionali di efficacia e buon andamento e secondo il criterio di continuità di funzionamento delle pubbliche istituzioni che ne costituisce il corollario, in relazione alle competenze, anche legislative, originariamente riconosciute alle Regioni dalla Costituzione e ora ulteriormente ampliate e garantite dalla riforma del Titolo V della Costituzione medesima. In questa ottica, emerge con ogni evidenza l’incongruità e l’irragionevolezza di una interpretazione della previsione normativa in esame, volta a ricomprendervi la sola fase dell’indizione delle elezioni, senza in alcun modo ancorare ad un ulteriore limite temporale il loro effettivo svolgimento: il che potrebbe in tal modo, legittimamente, avvenire &#8211; per assurdo &#8211; anche a distanza di anni dallo scioglimento del Consiglio, vanificando così le esigenze perseguite dalla norma stessa e dall’ordinamento nel quale essa si inserisce.</p>
<p>20 &#8211; Il Collegio osserva altresì che l’esigenza di una interpretazione costituzionalmente orientata emerge anche dall’affermazione contenuta nella sentenza n. 196 del 2003 della Corte Costituzionale, avente ad oggetto una analoga previsione della legge elettorale della Regione Abruzzo: la Corte ha ritenuto che l’espressione “indizione” debba necessariamente e ragionevolmente “intendersi nel senso che le elezioni abbiano luogo e non siano semplicemente indette entro tale lasso di tempo”.<br />	<br />
Al contrario, le precedenti sentenze di questo TAR, decidendo <i>ex post</i> sulla legittimità della ritardata convocazione dei comizi elettorali, indipendentemente dalla tesi interpretativa adottata, non avrebbero comunque potuto accogliere quei ricorsi, anche sul piano dell’interesse, al fine di evitare il paradosso di un accoglimento sul ritardo avente per effetto la rinnovazione delle elezioni, ovvero un ulteriore ritardo: ciò vale a confermare che, nella fattispecie in esame, la presente tutela giurisdizionale <i>ex ante</i> è la sola possibile, e non può pertanto essere ritenuta inammissibile senza violare l’art. 24 della Costituzione.</p>
<p>21 &#8211; A fronte della pregressa ricostruzione della disciplina applicabile, le esimenti invocate dall’Amministrazione a giustificazione del proprio ritardo operano, a giudizio del Collegio, su un diverso piano di opportunità, che non può scalfire il preciso e indefettibile obbligo di legge del Presidente dimissionario di far svolgere le nuove elezioni entro il termine assegnato.<br />	<br />
In ogni caso, osserva il Collegio che:<br />	<br />
&#8211; a seguito della inottemperanza della Regione Lazio e di altre Regioni alle previsioni del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con mod. dalla l.14 settembre 2011, 148 sulla riduzione del numero dei consiglieri regionali, il recente d.l. 10 ottobre 2012, n<br />
&#8211; l’intervenuta disciplina di riduzione delle province a seguito del d.l. 5 novembre 2012, n. 188, in corso di conversione, che comporterà in una prima fase solo il riordino della relativa <i>governance</i>, attuando in una seconda fase i tagli e gli acco<br />
&#8211; l’obbligo di cui all’art. 7 del d.l. 6 luglio 2011, n.98, conv. con mod. dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, quanto all’accorpamento delle date di svolgimento delle diverse consultazioni elettorali (c.d.“<i> election day</i>”) non opera nella fattispecie i<br />
<br />	<br />
22 &#8211; Il ricorso deve essere conclusivamente accolto alla stregua delle precedenti considerazioni, con conseguente accertamento dell’obbligo del Presidente dimissionario della Regione Lazio di provvedere all’indizione delle elezioni, nei termini e nei modi indicati nel dispositivo; nel caso di mancata osservanza interverrà, in via sostitutiva, un commissario <i>ad acta</i> che viene nominato nella presente sede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34, comma 1, lett.e) del c.p.a. . </p>
<p>23 &#8211; Sussistono motivate ragioni, in relazione alla peculiarità delle questioni dedotte, per compensare fra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, così dispone:<br />	<br />
&#8211; <i>accerta</i> l’obbligo del Presidente dimissionario della Regione Lazio di adottare il provvedimento di indizione delle consultazioni elettorali regionali, entro cinque giorni successivi alla data della comunicazione in via amministrativa della presen<br />
&#8211; <i>nomina</i> fin d’ora Commissario ad acta il Ministro dell’Interno &#8211; o un funzionario dallo stesso delegato &#8211; affinché in caso di inadempimento oltre il predetto termine di cinque giorni, adempia in luogo del Presidente dimissionario della Regione Laz<br />
&#8211; <i>compensa</i> le spese di giudizio tra le parti. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Eduardo Pugliese, Presidente, Estensore<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Consigliere<br />	<br />
Raffaello Sestini, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/11/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-12-11-2012-n-9280/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2012 n.9280</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2012 n.5703</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-11-2012-n-5703/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-11-2012-n-5703/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-11-2012-n-5703/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2012 n.5703</a></p>
<p>Pres. Volpe – Est. Schilardi Edilcostruzioni s.r.l. (Avv.ti A. Distante e A. Salerno) c/ Comune di Santa Cesarea Terme (Avv. M. Finocchito) e nei confronti di Cem s.p.a. (Avv. S. Como) sull&#8217;ammissibilità della motivazione per relationem nel giudizio positivo in sede di verifica di anomalia dell&#8217;offerta 1. Contratti della p.a.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-11-2012-n-5703/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2012 n.5703</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-11-2012-n-5703/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2012 n.5703</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Volpe – Est. Schilardi<br /> Edilcostruzioni s.r.l. (Avv.ti A. Distante e A. Salerno) c/ Comune di Santa Cesarea Terme (Avv. M. Finocchito) e nei confronti di Cem s.p.a. (Avv. S. Como)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità della motivazione per relationem nel giudizio positivo in sede di verifica di anomalia dell&#8217;offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Offerta anomala – Valutazione – Giudizio negativo – Motivazione rigorosa ed analitica – Obbligatorietà – Giudizio positivo- Motivazione “per relationem” – Ammissibilità 	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Responsabile del procedimento-Presidente Commissione Valutatrice – Cumulo funzioni – Ammissibilità – Sussiste. 	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Gara – Offerta anomala – Valutazione – Sindacato G.A.. – Ammissibilità – Limiti-Sostituzione P.A..</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel giudizio di verifica della congruità di un’offerta anomala, la motivazione deve essere rigorosa ed analitica soltanto nel caso del “giudizio negativo”, mentre nel caso di “giudizio positivo” non è necessario che la relativa determinazione sia fondata su un’articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili, essendo sufficiente anche una motivazione “per relationem” alle stesse giustificazioni presentate dal concorrente sottoposto al relativo obbligo.	</p>
<p>2. Non costituisce violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione il cumulo, nella stessa persona, delle funzioni di Presidente della Commissione valutatrice e di responsabile del procedimento, nonché di soggetto aggiudicatore, risultando ciò conforme ai principi sulla responsabilità dei funzionari degli enti locali, come delineati dall’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.	</p>
<p>3. In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, l’apprezzamento svolto è di natura tecnico discrezionale, sindacabile per manifesta illogicità, errore di fatto e insufficiente motivazione, non risultando consentito al giudice amministrativo di sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non erroneo né illogico formulato dall’organo amministrativo. Ne consegue che l’esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo quando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguarda voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economica non plausibile ed inidonea a garantire l’efficace perseguimento dell’interesse .</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2348 del 2011, proposto da:<br />
Edilcostruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Distante e Antonio Salerno, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Santa Cesarea Terme, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mauro Finocchito, con domicilio eletto presso Valeria Pellegrino in Roma, corso Rinascimento, n. 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Cem s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Sergio Como, con domicilio eletto presso Sergio Como in Roma, via Giovanni Antonelli, n. 49; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. PUGLIA &#8211; SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 00321/2011, resa tra le parti, concernente: affidamento lavori di consolidamento del costone roccioso &#8211; località Porto Miggiano – mcp.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Cesarea Terme e di Cem s.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati A. Distante su delega di A. Salerno, Pafundi su delega di M. Finocchito e S. Como;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
Il Comune di Santa Cesarea Terme, con determina del Responsabile dei Lavori Pubblici n. 35 del 10.5.2010, indiceva una gara per l’appalto dei lavori di consolidamento del costone roccioso di Porto Miggiano, da aggiudicare secondo il criterio del “massimo ribasso” ai sensi dell’art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.<br />	<br />
La Commissione aggiudicatrice, composta dal geom. Salvatore Bleve in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.u.p.) e Responsabile del Settore LL.PP. del Comune, nonché da due dipendenti comunali, nella seduta di gara del 23.6.2010, con verbale n. 1, ammetteva alla gara n. 18 concorrenti e disponeva la verifica di congruità, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e della parte seconda (capi 9.1 e 9.2) del disciplinare di gara, per le offerte che superavano la soglia dell’anomalia.<br />	<br />
La stazione appaltante, pertanto, chiedeva alle ditte che avevano presentato una offerta anomala, entro un termine perentorio a pena di esclusione, di produrre “le giustificazioni relative agli elementi costitutivi dell’offerta”.<br />	<br />
Entro il termine assegnato presentavano i giustificativi richiesti solo la “CEM s.p.a.”, che aveva presentato una offerta di ribasso del 51,80 % e la “Edilcostruzioni s.r.l.”, che aveva presentato una offerta di ribasso del 51,42%.<br />	<br />
Nella seduta di gara del 18.10.2010, con verbale n. 2, il R.u.p. procedeva all’esame della documentazione giustificativa dell’impresa CEM s.p.a., all’esito della quale riteneva che la stessa fosse sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta considerata nel suo insieme. <br />	<br />
Con determina n. 87 del 22.10.2010, il responsabile del procedimento &#8211; presidente del seggio di gara, procedeva quindi all’approvazione dei verbali di gara nn. 1 e 2 ed all’aggiudicazione in via definitiva dei lavori all’impresa CEM s.p.a.<br />	<br />
Avverso tali provvedimenti la “Edilcostruzioni s.r.l.” proponeva ricorso al T.A.R. per la Puglia &#8211; Lecce, con contestuale istanza di sospensiva, lamentando la violazione e falsa applicazione di legge, la violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87, 88 del D.Lgs. n. 163/2006, la violazione del bando e del disciplinare di gara, il difetto di motivazione, l’irrazionalità ed ingiustizia manifesta e il difetto di istruttoria.<br />	<br />
Il T.A.R. per la Puglia, con sentenza n. 321 del 18.2.2011, ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato.<br />	<br />
Avverso la decisione del T.A.R. ha prodotto appello la “Edilcostruzioni s.r.l.”, riproponendo in sostanza le censure già dedotte nel ricorso originario e cioè: violazione e falsa applicazione di legge, violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87, 88 del D.Lgs. n. 163/2006, violazione del bando e del disciplinare di gara, difetto di motivazione, irrazionalità ed ingiustizia manifesta e il difetto di istruttoria.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Santa Cesarea Terme che ha eccepito l’infondatezza dell’appello e dell’istanza di sospensiva e chiesto, conseguentemente, il rigetto del gravame, con condanna alle spese dell’appellante.<br />	<br />
Si è costituita altresì in giudizio la “CEM s.p.a.” che ha chiesto il rigetto dell’appello, eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza dello stesso.<br />	<br />
Con decreto del Consigliere Delegato di questa Sezione, n. 1396 del 26 marzo 2011, è stata respinta l’istanza di misure cautelari provvisorie, avanzata dalla Edilcostruzioni ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, c.p.a..<br />	<br />
Con successiva ordinanza n. 1800 del 19 aprile 2011 questa Sezione ha rigettato, quindi, l’istanza di misura cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />	<br />
L’appello è infondato e va rigettato.<br />	<br />
Con unico articolato motivo la Edilcostruzioni s.r.l. censura la sentenza appellata sotto vari profili.<br />	<br />
1 – L’appellante rileva che il T.A.R. Puglia &#8211; Lecce ha ritenuto che una motivazione rigorosa ed analitica sulla congruità dell’offerta, a seguito di giustificazioni, si rende necessaria solo nel caso di giudizio negativo, essendo, in caso di giudizio positivo, sufficiente anche una motivazione “per relationem”; e, per altro verso, che l’apprezzamento svolto in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta è di natura tecnico-discrezionale e come tale sindacabile per manifesta illogicità, errore di fatto e insufficiente motivazione.<br />	<br />
L’appellante sostiene che nella censura veniva evidenziato, non già che il Presidente del seggio di gara &#8211; responsabile del procedimento, nel verbale n. 2 avesse espresso una motivazione non sufficiente (perché non analitica e non rigorosa), ma che avesse del tutto omesso la motivazione.<br />	<br />
Il Presidente del seggio di gara non avrebbe infatti verificato la congruità dell’offerta, ma, acquisite le giustificazioni, avrebbe autonomamente ritenuto la congruità dell’offerta.<br />	<br />
Il T.A.R., invero, citando giurisprudenza ricorrente (C. Stato, Sez. IV, 11.4.2007, n. 1655; Sez. V, 1.10.2010, n. 7266), ha evidenziato che la motivazione del giudizio di verifica della congruità di un’offerta anomala deve essere rigorosa ed analitica soltanto nel caso del “giudizio negativo”, mentre nel caso di “giudizio positivo” non è necessario che la relativa determinazione sia fondata su un’articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili, essendo sufficiente anche una motivazione “per relationem” alle stesse giustificazioni presentate dal concorrente sottoposto al relativo obbligo.<br />	<br />
Ugualmente va disattesa l’eccezione, peraltro inammissibile perché proposta per la prima volta in appello dalla “Edilcostruzioni”, circa la composizione della Commissione e la sua attività,<br />	<br />
Nell’atto del 18.10.2010 di aggiudicazione provvisoria dell’appalto, il Presidente del seggio di gara si è infatti correttamente manifestato, a termini dell’art. 10 del Codice degli appalti e del Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi, anche nella sua veste di responsabile del settore LL.PP. e di R.U.P..<br />	<br />
Giova far presente che anche sul punto la giurisprudenza ha affermato in modo diffuso che non costituisce violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione il cumulo, nella stessa persona, delle funzioni di Presidente della Commissione valutatrice e di responsabile del procedimento, nonché di soggetto aggiudicatore, risultando ciò conforme ai principi sulla responsabilità dei funzionari degli enti locali, come delineati dall’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.<br />	<br />
Il Presidente del seggio di gara ha quindi dichiarato a verbale di aver esaminato e verificato le giustificazioni prodotte dalla C.E.M. s.p.a., con riguardo ai prezzi analitici e agli elementi costitutivi dell’offerta e ha ritenuto le stesse “sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta considerata nel suo insieme”.<br />	<br />
Una più articolata motivazione di congruità dell’offerta anomala effettuata da parte del Presidente sarebbe stata allora ripetitiva delle giustificazioni addotte dall’impresa aggiudicataria e dallo stesso ritenute adeguate.<br />	<br />
2 &#8211; L’appellante censura poi quanto ritenuto dal T.A.R. in ordine a singole voci anomale dell’offerta, alle giustificazioni addotte e alla loro incidenza sulla congruità dell’offerta stessa nel suo complesso.<br />	<br />
Al riguardo deve preliminarmente condividersi, come evidenziato dal giudice di prima istanza, che l’apprezzamento svolto in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta è di natura tecnico discrezionale, sindacabile per manifesta illogicità, errore di fatto e insufficiente motivazione, non risultando consentito al giudice amministrativo di sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non erroneo né illogico formulato dall’organo amministrativo e che l’esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo quando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguarda voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economica non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità, a garantire l’efficace perseguimento dell’interesse pubblico (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 ottobre 2010, n. 7631).<br />	<br />
2.1 – L’appellante sostiene che risulta dalla giustificazione n. 41, resa sulla voce 77, che la CEM per il “trasporto a pubblica discarica di materiale di qualunque natura proveniente dagli scavi …escluso il carico e l’onere di conferimento in discarica” ha previsto un costo per la manodopera uguale a zero.<br />	<br />
L’esclusione di qualsiasi costo per la manodopera per i mezzi di trasporto, ad avviso della Edilcostruzioni s.r.l., si appalesa quindi irrazionale ed illogico “essendo impossibile utilizzare per il trasporto in discarica gli stessi mezzi che eseguono il carico sugli autocarri adibiti al trasporto ed è inipotizzabile che questi ultimi possano funzionare e circolare senza uno o più conducenti”.<br />	<br />
Come correttamente ritenuto dal T.A.R., l’indicazione di zero costi per la manodopera non manifesta l’incongruenza lamentata, tanto più che nelle giustificazioni al n. 13 l’aggiudicataria indica il costo (comprensivo di manodopera) per il “carico dei materiali forniti e/o provenienti dalle demolizioni e/o scavi dai disgaggi sui mezzi di trasporto…” e, peraltro, risulta prodotto preventivo di spesa da parte di terza impresa per quanto attiene al conferimento dei rifiuti misti dell’attività di demolizione e costruzione, nonché di terra e roccia.<br />	<br />
In sostanza nella voce n. 77 sono esclusi il costo di carico del materiale da trasportare in discarica, nonché gli oneri di conferimento in discarica, altrove considerati, mentre il costo del trasporto è contabilizzato quando vengono in considerazione i costi di viaggio dei camion utilizzati al riguardo.<br />	<br />
2.2 – La “Edilcostruzioni s.r.l.” ripropone le censure avanzate nel ricorso originario, sostenendo:<br />	<br />
&#8211; che il costo di €. 200,00 per ogni viaggio di trasporto di scogli dalla cava di Roccarainola (Na), appare illogico e rende pertanto inaffidabile l’offerta;<br />	<br />
&#8211; che dal preventivo della ditta terza “SIAM”, depositato in sede di giustificazioni dalla CEM, risulta che la discarica autorizzata di riferimento è in Poggiomarino (NA), distante da Santa Cesarea Km. 457 (come certificato dall’ACI) e non 430 Km;<br />	<br />
&#8211; che l’offerta di €. 200,00 per viaggio, debba essere riferita alla distanza effettiva e che per la percorrenza di tale distanza gli €. 200,00 offerti non coprono neanche il costo del carburante e il pedaggio autostradale.<br />	<br />
Al riguardo non vi sono motivi per discostarsi da quanto ritenuto dal T.A.R. circa la asserita incongruenza con riferimento alla distanza dalla discarica, atteso che diversamente “la stessa risulta coerente con le indicazioni rivenienti dal progetto esecutivo posto a base di gara il quale indicava alla voce n. 122 computo metrico estimativo: lunghezza 85,00”. <br />	<br />
Peraltro il costo unitario di €. 200,00, riguarda il viaggio di ritorno dei mezzi e il recapito a discarica dei materiali, ma non il viaggio di andata, attinente al trasporto di scogli dalla Cava di Roccarainola a Santa Cesarea Terme.<br />	<br />
Infine, in ordine al costo del carburante le differenza evidenziate dall’appellante sulla voce non risultano tali da incidere sulla affidabilità dell’offerta e quindi da incidere sul giudizio di congruità espresso dalla Commissione, rendendolo illogico, mentre per il pedaggio autostradale è stata evidenziata dalla parte resistente l’esistenza di validi percorsi alternativi.<br />	<br />
Per le spese inerenti il vitto e l’alloggio delle maestranze, come risulta dedotto dalla controinteressata, esse appaiono più che adeguate oltre ad essere eventuali, atteso che il personale risulta vivere in loco e quindi in larga parte non necessarie.<br />	<br />
Conclusivamente l’appello è infondato e va rigettato.<br />	<br />
Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 3000,00(tremila) da ripartirsi in parti uguali in favore del Comune di Santa Cesarea Terme e della “CEM s.p.a.”.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi E. 3000,00 (tremila/00) da ripartirsi in parti uguali in favore del Comune di Santa Cesarea Terme e della “CEM s.p.a.”.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carmine Volpe, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/11/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-11-2012-n-5703/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2012 n.5703</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2012 n.932</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-11-2012-n-932/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-11-2012-n-932/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2012 n.932</a></p>
<p>Pres. F. Scano; Est. T. Aru Lucianna Calvisi, Francesco Carta, Antonietta Carta, Giuseppe Maria Carta, Giovanni Carta (avv.ti S. Asara, G. Carta, L. Pusceddu e L. Fara Puggioni) c/ la Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti S. Trincas e A. Secchi); l’ Asl n. 2 di Olbia (avv.ti G. Allena, L.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-11-2012-n-932/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2012 n.932</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-11-2012-n-932/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2012 n.932</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Scano; Est. T. Aru<br /> Lucianna Calvisi, Francesco Carta, Antonietta Carta, Giuseppe Maria Carta, Giovanni Carta (avv.ti S. Asara, G. Carta, L. Pusceddu e L. Fara Puggioni) c/ la Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti S. Trincas e A. Secchi); l’ Asl n. 2 di Olbia (avv.ti G. Allena, L. Palermo e A. Cannas)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;improcedibilità del ricorso per la restituzione di aree fatte oggetto di decreto di acquisizione ex art. 43-bis, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 nelle more del giudizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – In tema di espropriazione per p.u. – Decreto di acquisizione in corso di giudizio – Improcedibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il ricorso per la restituzione di aree fatte oggetto in corso di causa di un decreto di acquisizione ex art. 43-bis T.U. approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 deve essere dichiarato improcedibile</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 666 del 2009, proposto da:<br />
Lucianna Calvisi, Francesco Carta, Antonietta Carta, Giuseppe Maria Carta, Giovanni Carta, rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Asara e Giovanni Carta, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio degli avv.ti Luca Pusceddu e Laura Fara Puggioni, via Deledda N.74; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente P.T., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sandra Trincas e Andrea Secchi, con domicilio eletto in Cagliari pressol’Ufficio Legale della Regione Sarda, viale Trento n. 69;<br />
l’ Asl n. 2 di Olbia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni Allena e Lorenzo Palermo, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. Andrea Cannas, via Dante n. 19; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
di tutti gli atti della procedura espropriativa concernente l’acquisizione delle aree per la costruzione del nuovo ospedale di Olbia, 1° lotto attuativo,</p>
<p>e per la condanna<br />	<br />
della ASL n. 2 di Olbia al risarcimento dei danni per perdita del diritto di proprietà delle aree utilizzate per la costruzione del nuovo ospedale di Olbia, 1° lotto attuativo, da determinarsi secondo il valore di mercato del bene, e per l’illecita occupazione delle medesime aree dal 15 giugno 2000, con riconoscimento degli interessi sulle somme dovute. </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e della Asl n. 2 di Olbia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In data 3 ottobre 2006 i ricorrenti avevano convenuto nanti il Tribunale di Olbia l’Azianda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia domandando principalmente la restituzione del terreno di loro proprietà, sito nel territorio del Comune di Olbia e distinto in catasto al foglio 36, mappali 3181, 3182,3183,3184 e 3185, occupato d’urgenza in data 15 giugno 2000 per la costruzione del nuovo ospedale di Olbia, 1° lotto attuativo.<br />	<br />
Ed invero, con delibera n. 2 del 20 aprile 2000 il Direttore Generale della Asl n. 2 aveva approvato il progetto di detta costruzione dichiarando la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera.<br />	<br />
Con tale atto deliberativo erano altresì stati fissati il termine per l’inizio e la conclusione dei lavori e delle espropriazioni (peraltro successivamente prorogati).<br />	<br />
Con decreto n. 2 del 21 aprile 2000 si autorizzava l’occupazione d’urgenza dell’area, e il successivo 15 giugno 2000 si aveva l’immissione in possesso e la redazione dello stato di consistenza.<br />	<br />
Non essendosi completato il procedimento espropriativo nei termini fissati, i ricorrenti hanno attivato l’anzidetta azione giudiziaria per ottenere subordinatamente alla sua restituzione, il risarcimento del danno per la perdita della proprietà dell’area conseguente all’edificazione dell’opera pubblica, nonché per l’occupazione sine titulo di una parte dell’area di loro proprietà, oltre all’indennità di occupazione.<br />	<br />
Con ordinanza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, pronunciata il 10 marzo 2009, è stata dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
In data 30 giugno 2009, quindi, la causa è stata riassunta nanti questo Tribunale Amministrativo Regionale con conferma delle già rassegnate conclusioni.<br />	<br />
Per resistere al ricorso si sono costituite le amministrazioni intimate che ne hanno chiesto il rigetto, vinte le spese.<br />	<br />
Con ordinanza presidenziale n. 157 del 5 aprile 2012 è stata disposta l’acquisizione di documentazione ritenuta necessaria ai fini del decidere, pervenuta in Segreteria il successivo 8 giugno 2012.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2012, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile.<br />	<br />
A seguito dell’ordinanza presidenziale n. 157 del 5 aprile 2012, infatti, l’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia ha depositato agli atti del giudizio la deliberazione del direttore generale n. 1534 del 27 dicembre 2006, intervenuta nelle more del giudizio, con la quale l’amministrazione sanitaria ha proceduto ex art. 43 del DPR n. 327/2001, all’acquisizione al patrimonio dell’azienda delle aree per cui è causa.<br />	<br />
In tale provvedimento si è inoltre addivenuti, previo espletamento dell’incarico all’uopo conferito all’ing. Salvatore Bianco, alla quantificazione in euro 101.632,00 del danno risarcibile, sia per la perdita della proprietà che per il mancato godimento del bene a decorrere dalla sua occupazione d’urgenza da parte dell’Amministrazione. <br />	<br />
Ciò comporta che:<br />	<br />
&#8211; la domanda di restituzione dell’area non può essere accolta ed è divenuta improcedibile, in quanto sulla base di un provvedimento autoritativo sopravvenuto – consentito dallo ius superveniens &#8211; la l’Azienda Asl n. 2 di Olbia ha acquisito il diritto di p<br />
&#8211; ogni contestazione avverso questo nuovo provvedimento può essere fatta valere nel caso di sua impugnazione in sede di cognizione.<br />	<br />
La disposizione richiamata, infatti, consente all’Amministrazione, che utilizzi “un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità,” di “disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni”.<br />	<br />
Come risulta evidente, detto provvedimento comporta l’acquisizione al patrimonio indisponibile dell’Amministrazione procedente di un terreno irreversibilmente modificato, per effetto della realizzazione di un’opera pubblica, indipendentemente da un valido e/o efficace titolo espropriativo, in nome soltanto di un interesse pubblico, che in tal modo risulta soddisfatto.<br />	<br />
Nella specie, così operando, l’Amministrazione preposta alla realizzazione dell’opera di che trattasi ha superato gli atti presupposti alla procedura espropriativa e/o della stessa facenti parte, oggetto del presente gravame, e, con essi, le censure dedotte al riguardo.<br />	<br />
Né può sostenersi che l’art. 43 cit. disponga solo per le occupazioni successive alla sua entrata in vigore, dato che esso riveste natura di norma processuale e trova pertanto applicazione immediata (Cons. Stato, IV, 21.5.2007, n.2582; A.P., 29.4.2005, n. 2; T.A.R. Emilia – Romagna, Bologna, I, 27.10.2003, n. 2160), trattandosi di disposizione riferita a tutti i casi di occupazione sine titulo, anche già sussistenti alla data di entrata in vigore del Testo Unico.<br />	<br />
Né, ancora, rilevano in termini decisivi, in punto di interesse, gli effetti prodotti dalla sentenza della Corte costituzionale sull’atto applicativo della legge annullata (come noto, infatti, con sentenza n. 293 del 8 ottobre 2010, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell&#8217;art. 43 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327).<br />	<br />
Vale, infatti, quanto anche recentemente precisato dalla giurisprudenza amministrativa, per la quale l’annullamento della legge non travolge, nel senso di farne cessare direttamente l’efficacia, l’atto amministrativo che ha fatto applicazione di essa.<br />	<br />
Tale orientamento risale, invero, alla decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 8 aprile 1963, n. 8, con la quale venne precisato che non esiste, tra la legge e l’atto amministrativo, un rapporto di consequenzialità, quale si ravvisa ad esempio tra l’atto preparatorio e l’atto finale d’un procedimento amministrativo, dove la caducazione del primo travolge il secondo. L’atto amministrativo è infatti manifestazione di autonomia del potere esecutivo ed ha perciò una vita ed una individualità sua propria; esso quindi non viene travolto dalla cessazione dell’efficacia della legge che ne costituisce il fondamento normativo.<br />	<br />
Ed allora, per quanto appena evidenziato, stante il provvedimento acquisitivo de quo, depositato in giudizio in data 8.6.2012, la presente impugnativa diventa improcedibile, spostandosi eventualmente l’interesse dei ricorrenti alla contestazione del quantum risarcitorio liquidato dall’amministrazione in tale provvedimento, che come detto allo stato non risulta contestato né con ricorso autonomo né con impugnazione aggiuntiva.<br />	<br />
Di qui l’improcedibilità del ricorso in esame. <br />	<br />
In ordine alle spese ed agli onorari, il Collegio ritiene che sussistano tuttavia ragioni per compensarli integralmente tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Scano, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/11/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-11-2012-n-932/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2012 n.932</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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