<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>12/11/2007 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/12-11-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/12-11-2007/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>12/11/2007 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/12-11-2007/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.814</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-11-2007-n-814/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-11-2007-n-814/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-11-2007-n-814/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.814</a></p>
<p>P. G. Lignani – Presidente, A. Ferrari – Estensore B. S. (avv. P. FANTUSATI) c. MINISTERO DELL&#8217;INTERNO (Avv. Dist. St.) sulla ratio e sulle conseguenze dell&#8217;estinzione del procedimento disciplinare a carico di dipendenti della Polizia di Stato Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Art. 120 T.U. D.P.R. 10 gennaio 1957</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-11-2007-n-814/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.814</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-11-2007-n-814/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.814</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. G. Lignani – Presidente, A. Ferrari – Estensore<br /> B. S.  (avv. P. FANTUSATI) c. MINISTERO DELL&#8217;INTERNO (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla ratio e sulle conseguenze dell&#8217;estinzione del procedimento disciplinare a carico di dipendenti della Polizia di Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Art. 120 T.U. D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 – Estinzione del procedimento – Ratio e conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 120 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, che prevede che il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto, rappresenta una ben ragionevole esigenza di garanzia e di certezza dell’azione amministrativa: ciò  non solo a tutela dell’incolpato ma anche a tutela della stessa Pubblica Amministrazione; per l’incolpato, in quanto gli assicura che il procedimento disciplinare non deve avere (per la sua specifica natura di per sé afflitttiva) una durata temporale eccessiva; per la Pubblica Amministrazione, in quanto impone ad essa il sollecito accertamento e la sollecita definizione di eventuali responsabilità disciplinari dei propri dipendenti i quali, essendo investiti di compiti pubblicistici, non debbono per lungo tempo essere conservati nel dubbio di eventuali responsabilità (talvolta anche gravi) circa il corretto e puntuale svolgimento dei compiti medesimi. La ratio della normativa avalla la natura perentoria ed automatica del termine ivi previsto, con la conseguenza che l’inerzia dell’Amministrazione che risulti assolutamente ingiustificata nel tempo previsto da tale norma determina l’estinzione del procedimento disciplinare senza alcuna possibilità di rinnovazione del medesimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER L&#8217;UMBRIA <br />
PERUGIA 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nelle persone dei Signori:</p>
<p><b>PIER GIORGIO LIGNANI Presidente  <br />
ANNIBALE FERRARI Cons. , relatore</b><br />
<b>CARLO LUIGI CARDONI Cons. <br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nella Camera di Consiglio  del <b>24 Ottobre 2007 </p>
<p></b>Visto il ricorso 321/2007  proposto da:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>BARBIERI SILVIA 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>rappresentata e difesa dall’avv.to:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>FANTUSATI PAOLO </i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in PERUGIA <br />
<i></p>
<p align=center>VIALE CENTOVA, 6 <br />
presso il medesimo<br />
</i><br />
<b>contro<br />
</b><i><br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO  <br />
</i>rappresentato e difeso da:<i><br />
AVVOCATURA STATO  <br />
con domicilio in PERUGIA <br />
VIA DEGLI OFFICI, 14 <br />
presso la sua sede</i>;<i><br />
</i><br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i>del decreto del Ministero dell’Interno in data 17 agosto 2007, con il quale il Capo del dipartimento di detto Ministero ha decretato in danno della ricorrente l’irrogazione della sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio pari ad 1/10 della mensilità per la durata di 1 mese nonché di ogni altro presupposto e/o consequenziale e quindi in particolare della delibera della Commissione di disciplina del personale di carriera prefettizia del 3 luglio 2007.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>Udito il relatore Cons. ANNIBALE FERRARI e udite le parti come da verbale;<br />
Visti gli artt. 19 e 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto di poter definire immediatamente la controversia, come previsto dall’art. 26 della legge n. 1034/71, nel testo modificato dalla legge n. 205/2000;<br />
Rilevato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
<b>1.</b> Il Capo del Dipartimento del personale del Ministero dell’Interno ha inflitto al Vice Prefetto aggiunto della Prefettura di Perugia, dott.ssa Silvia Barbieri, la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio nella misura pari ad un decimo di una mensilità per la durata di un mese, in conformità di quanto deliberato dalla competente Commissione di disciplina in data 3 luglio 2007.<br />
L’infrazione contestata e poi ritenuta sussistente a carico di detta dipendente consiste nella violazione dell’art. 39 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, per non aver essa vietato la detenzione di armi a tale “Alunni Fegatelli Dino” (in seguito autore di un omicidio prodotto con un colpo di fucile), pur in presenza di accertate valide circostanze che imponevano l’immediata adozione delle misure di prevenzione previste da detta norma di legge.<br />
Il provvedimento sanzionatorio reca la data del 17 agosto 2007 e richiama, fra l’altro, la disciplina degli artt 80 e 114 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957.<br />
<b>2.</b> Avverso tale provvedimento la difesa della ricorrente ha formulato censure di violazione di legge (artt. 103, 107, 120 del D.P.R. citato) e di eccesso di potere sotto vari profili.<br />
L’Amministrazione intimata si è costituita e resiste.<br />
<b>3.</b> Trattenuta la causa per l’immediata decisione di merito alla camera di consiglio del 24 ottobre 2007, il Collegio rileva che il ricorso è fondato con specifico riferimento alle dedotte ed assorbenti censure di violazione di legge di cui agli artt. 103, 107 e 120 del D.P.R. n. 3 del 1957.<br />
La configurazione formale e sostanziale degli atti con i quali la Prefettura di Perugia ha avviato il procedimento e la sequenza temporale degli altri atti poi posti in essere dal Ministero dell’Interno comprovano la fondatezza giuridica delle predette censure.<br />
<b>4.</b> In data 3 ottobre 2006 l’attuale ricorrente ha ricevuto la nota prot. WA 14374/06 Serv. II datata 2 ottobre 2006, avente ad oggetto una contestazione di addebito con la quale si comunicava che – in relazione ad una segnalazione della Stazione dei Carabinieri di Passignano sul Trasimeno relativa ad alcuni episodi criminosi di cui si era reso responsabile tale Alunni Fegatelli Dino – la stessa ricorrente “anziché provvedere all’adozione del rituale ed immediato provvedimento cautelare di divieto (di) detenzione (di) armi” dava luogo ad una “insolita attività istruttoria” non coerente con le ragioni di necessità ed urgenza connesse all’emanazione del provvedimento cautelare di cui all’art. 39 del T.U.L.P.S..<br />
Nella stessa nota veniva poi precisato  che essa valeva come “comunicazione d’avvio del procedimento ai fini dell’accertamento di eventuali responsabilità per la conseguente adozione di sanzioni disciplinari” e che, previo esercizio della facoltà di accesso agli atti, potevano essere prodotti all’ufficio del Capo di Gabinetto eventuali scritti e documenti entro 5 giorni dalla comunicazione della nota medesima.<br />
In data 5 ottobre 2006 la dott.ssa Barbieri  produceva una memoria con l’illustrazione degli elementi di fatto e di diritto in sua difesa.<br />
In data 18 ottobre 2006, il vice prefetto vicario dott. Vanella inviava al Ministero dell’Interno la predetta nota del 2 ottobre 2006 unitamente alla predetta memoria difensiva dell’interessata; il tutto, per il seguito di eventuale competenza e con una valutazione negativa e quindi non scriminante in ordine agli argomenti difensivi formulati da quest’ultima.<br />
In data 14 marzo 2007 con nota di prot. n. A/1200 a firma del Capo del Dipartimento del Ministero dell’Interno, alla dott.ssa Barbieri veniva poi formulata una ulteriore “contestazione  di addebiti” con l’invito a produrre eventuali giustificazioni entro 20 giorni dalla notifica in ordine alla ipotesi di “grave negligenza in servizio” di cui all’art. 80 lett. a) del D.P.R. n. 3 del 1957 sanzionabile con la riduzione dello stipendio.<br />
<b>5.</b> Così elencati all’essenziale gli atti adottati dalla Prefettura di Perugia e dal Ministero, questo Collegio rileva che la prima comunicazione del 2 ottobre 2006 ricevuta dall’interessata il giorno successivo è certamente da configurare come atto di contestazione degli addebiti e quindi come atto di avvio del procedimento disciplinare di cui è causa.<br />
Invero, pur volendo prescindere dalla esplicita formulazione in tal senso nel suo oggetto, detta comunicazione contiene compiutamente la descrizione dell’illecito ipotizzato e contestato alla ricorrente ed avverte quest’ultima sulla sua facoltà di esercitare il diritto di accesso e di produrre eventuali scritti o documenti difensivi entro 5 giorni dalla ricezione dell’atto.<br />
Trattasi, in buona sostanza, di una vera e propria contestazione di addebiti anche sotto il profilo sostanziale (e cioè del suo contenuto) : ciò, sia perché detta comunicazione indica specificamente ed inequivocabilmente i fatti di cui si sarebbe resa responsabile l’incolpata, sia anche perché avendo sotto il profilo procedurale fissato un ristretto termine per presentare le eventuali giustificazioni (con implicito riferimento all’art. 103, 2° co. del citato D.P.R.) essa ha altrettanto inequivocamente messo in moto il procedimento di cui agli artt. 106 e 107 dello stesso D.P.R..<br />
Di conseguenza, proprio con riferimento a queste ultime norme, il Capo del personale (e cioè il Capo del Dipartimento del Ministero dell’Interno) appena ricevuti gli atti (con le giustificazioni dell’interessata) in data 24 ottobre 2006 doveva assumere le proprie decisioni nel rigoroso rispetto  della normativa in rassegna e cioè in alternativa: <u>a)</u> disporre l’archiviazione degli atti ai sensi dell’art. 106. 1° co., <u>b)</u> trasmettere gli atti al capo del servizio competente qualora avesse ritenuto che l’infrazione era punibile con la censura; <u>c)</u> disporre (nell’ipotesi di una sanzione più grave) un eventuale supplemento di istruttoria (tramite la nomina di un funzionario istruttore) qualora avesse ritenuto che il caso non era sufficientemente istruito; <u>d)</u> disporre (nel caso di istruttoria già a sufficienza completa) la trasmissione degli atti alla Commissione di disciplina entro 15 giorni dalla data in cui era pervenuta la pratica completa con le giustificazioni  da parte della Prefettura di Perugia (e cioè entro 15 giorni dal 24 ottobre 2006).<br />
Nessuna delle predette decisioni – così come tassativamente tipizzate dalle norme citate – è stata assunta nell’intervallo di tempo che intercorre dal 24 ottobre 2006 fino al 14 marzo 2007. Né, in tale non breve intervallo temporale, l’interessata ha ricevuto alcuna comunicazione di tipo endoprocedimentale come, ad esempio, quella prevista dall’art. 105, 1° co. concernente l’eventuale nomina di un funzionario istruttore, delegato a svolgere approfondimenti istruttori. Anzi, la stessa Commissione di disciplina ha poi precisato che la nomina del funzionario istruttore sarebbe stata necessaria solo nel caso in cui dovevano svolgersi ulteriori indagini e, dunque, per implicito non nel caso della dott.ssa Barbieri la cui vicenda risultava ben chiara e precisa dovendo essa (in base agli elementi di fatto a sua disposizione) provvedere nell’immediato all’adozione del provvedimento di divieto di detenzione delle armi nei confronti del signor Alunni Fegatelli.<br />
<b>6.</b> Le conseguenze procedurali &#8211; che discendono dalla riscontrata inerzia -giuridicamente priva nel caso di specie di valide giustificazioni da parte della Amministrazione &#8211; sono quelle previste dall’art. 120 del ripetuto D.P.R. n. 3 del 1957 laddove appunto è stabilito che il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.<br />
L’ultimo atto della procedura è in questo caso quello di contestazione degli addebiti del 2 ottobre 2006 o, al più, quello del 18 ottobre 2006 (pervenuto al Ministero in data 24 ottobre 2006) con il quale si dava piena contezza dei fatti già contestati all’interessata e si allegavano le giustificazioni di quest’ultima.<br />
Fatti che la successiva contestazione di addebiti del 14 marzo 2007 ha poi testualmente ribadito senza (fra l’altro) nulla aggiungere di più rispetto alla precedente contestazione, salva l’indicazione della ipotesi disciplinarmente rilevante nel caso di specie ai sensi dell’art. 80 lett. a) del D.P.R. n. 3/1957; il tutto, evidentemente, nella convinzione (erronea) che una nuova e del tutto ripetitiva contestazione dei fatti addebitati potesse in questo caso riaprire i termini già ampiamente decorsi per la sollecita definizione del procedimento.<br />
<b>7.</b> A questo punto, è appena il caso di sottolineare che la disciplina procedimentale sollecitatoria di cui all’art. 120 citato rappresenta una ben ragionevole esigenza di garanzia e di certezza dell’azione amministrativa: ciò  non solo a tutela dell’incolpato ma anche a tutela della stessa Pubblica Amministrazione; per l’incolpato, in quanto gli assicura che il procedimento disciplinare non deve avere (per la sua specifica natura di per sé afflitttiva) una durata temporale eccessiva; per la Pubblica Amministrazione, in quanto impone ad essa il sollecito accertamento e la sollecita definizione di eventuali responsabilità disciplinari dei propri dipendenti i quali, essendo investiti di compiti pubblicistici, non debbono per lungo tempo essere conservati nel dubbio di eventuali responsabilità (talvolta anche gravi) circa il corretto e puntuale svolgimento dei compiti medesimi.<br />
In conclusione, quanto sopra detto avalla la natura perentoria ed automatica del termine previsto dall’art. 120 citato, nel senso che l’inerzia dell’Amministrazione che risulti assolutamente ingiustificata (come in questo caso)  nel tempo previsto da tale norma comporta l’estinzione del procedimento disciplinare senza alcuna possibilità di rinnovazione del medesimo.<br />
<b>8.</b> Per questi motivi, il ricorso merita l’accoglimento con ogni conseguenza di legge salva la pronuncia sulle spese di lite che invece può essere di totale compensazione tra le parti in presenza di giusti motivi.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, definendo immediatamente la controversia, come previsto dall’art. 26 della legge n. 1034/71, nel testo modificato dalla legge n. 205/2000, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Perugia, il  24 Ottobre 2007 </p>
<p>L’ESTENSORE                                                                 IL PRESIDENTE<br />
F.to Annibale Ferrari                                                     F.to Pier Giorgio Lignani</p>
<p><P ALIGN=CENTER>IL SEGRETARIO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
                                                      F.to Rossella Cardoni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-11-2007-n-814/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.814</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.2050</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-11-2007-n-2050/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-11-2007-n-2050/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-11-2007-n-2050/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.2050</a></p>
<p>L. Tosti – Presidente, G. Flaim – Estensore B.E. (avv.ti I. P. Corda e G. Del Rio) c. il COMUNE DI GOLFO ARANCI (n.c.) e la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (avv.ti prof. P. Carrozza, prof. Vincenzo Cerulli Irelli, G. Campus e G. P. Contu) sui principi desumibili dalla recente legislazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-11-2007-n-2050/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.2050</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-11-2007-n-2050/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.2050</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Tosti – Presidente, G. Flaim – Estensore<br /> B.E. (avv.ti I. P. Corda e G. Del Rio) c. il COMUNE DI GOLFO ARANCI (n.c.) e la <br />REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (avv.ti  prof. P. Carrozza, prof. Vincenzo<br /> Cerulli Irelli, G. Campus e  G. P. Contu)</span></p>
<hr />
<p>sui principi desumibili dalla recente legislazione in tema di tutela del paesaggio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente – Normativa in tema di tutela del paesaggio  -Misure di salvaguardia – Art. 144 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. – Legislazione della Regione Autonoma della Sardegna – L.R.S. 15 novembre 2004 n. 8 e 22 dicembre 1989 n. 45 – Finalità.</p>
<p>2. Ambiente – Normativa in tema di tutela del paesaggio – L. 9 gennaio 2006 n. 14, di ratifica della Convenzione europea sul paesaggio del 20 ottobre 2000, D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, D.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 &#8211;  Principi fondamentali.</p>
<p>3.  Ambiente – Normativa in tema di tutela del paesaggio &#8211; Legislazione della Regione Autonoma della Sardegna – Art. 1 L.R.S. 15 novembre 2004 n. 8 – Finalità e portata.</p>
<p>4.  Ambiente – Piano paesistico regionale – E’ atto amministrativo generale – Competenza all’approvazione – E’ della Giunta.</p>
<p>5. Ambiente – Piano paesistico regionale – Intesa con le amministrazioni centrali ai fini dell’approvazione del piano – E’ facoltativa – Mancato avvio del procedimento d’intesa e mancato raggiungimento di un accordo &#8211; Conseguenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In ossequio all’art. 144 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 157, che prevede che le regioni possano stabilire mediante apposite norme di legge, misure di salvaguardia per le aree e gli immobili sottoposti a tutela paesaggistica, valevoli a far data dalla adozione o approvazione preliminare del Piano, nella Regione Sardegna è tuttora in vigore una norma di legge, il comma 8 dell’art. 11, L.R.S. 22 dicembre 1989 n. 45, che esprime la volontà del legislatore sardo di applicare le misure di salvaguardia anche al nuovo Piano Paesistico Regionale.<br />
2. Dal complesso delle norme della L. 9 gennaio 2006 n. 14 di ratifica della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze fin dal 20 ottobre 2000, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e del D.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, emergono alcuni principi basilari che già, in special modo la legge Galasso (L. n. 431/85) e la Corte Costituzionale avevano colto nel corso degli anni ’80 (1): a) il paesaggio è un valore “ primario” ed “assoluto”(Corte cost. n. 367/2007) ma non è un valore immateriale né il frutto di una pura percezione soggettiva, priva di elementi oggettivi; esso rappresenta una concreta rappresentazione della struttura del territorio, che deve godere di una considerazione acquisita nel tempo, frutto di una maturazione culturale;  b) il superamento del concetto di “vincolo paesaggistico”, per cui  mentre il regime della “bellezza naturale”, destinata all’immodificabilità, si caratterizzava per la previsione di particolari modalità di conformazione del bene, con imposizione di peculiari destinazioni, che si risolvevano nella prescrizione di un procedimento tecnico di verifica della limitata  trasformabilità, dopo il Codice Urbani, si sancisce la centralità della pianificazione paesaggistica, vista come tutela dinamica del paesaggio, diretta a definire i criteri generali di gestione dei beni paesaggistici, e si riconosce la sua attitudine a conformare effettivamente, sul piano sostanziale, il “regime d’uso” di determinate categorie di  beni, riducendo gli spazi di discrezionalità in fase di autorizzazione, con previsioni, che per scelta del legislatore, che non appare né incongrua né irragionevole, ma anzi coerente con la gerarchia dei valori sancita dalla carta costituzionale, “sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici…” (art. 145); c) l’ammissibilità di limitazioni all’uso della proprietà dei beni tipizzati ed individuati, “senza limitarne, peraltro la commerciabilità od una redditività diversa da quella dello sfruttamento edilizio, alla luce dell’equilibrio costituzionale tra gli interessi in gioco, che vede alcune facoltà del diritto dominicale recessive di fronte all’esigenza di salvaguardia dei valori culturali ed ambientali (art. 9 cost.) in attuazione della funzione sociale della proprietà (art. 42, secondo comma , Cost.) ..” e la codificazione del principio giurisprudenziale della non indennizzabilità dei vincoli generali connessi al carattere paesaggistico del bene (2); d) circa il rapporto tra piano paesaggistico e strumenti urbanistici, la prevalenza gerarchica del piano regionale sugli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, temperata dall’attribuzione ai comuni di una funzione ulteriore, quella di completare le previsioni conformative dettate dalla regione, “alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio” laddove la stessa si sia limitata a tratteggiare, per ampie linee, prescrizioni ed  indirizzi e quindi la funzione di dettare una disciplina conformativa più aderente all’effettivo stato dei luoghi, purché ciò non realizzi una inammissibile delega della puntuale individuazione “degli immobili e delle aree” oggetto di nuova tutela che resta affidata alla Regione.<br />
3. L’art. 1 della L.R.S. 15 novembre 2004 n. 8, contiene un rinvio dinamico alla normativa statale, che rappresenta il condiviso quadro di disciplina, espresso nell’esercizio della piena potestà legislativa in materia di governo del territorio e di tutela paesistico ambientale dalla Regione autonoma della Sardegna. (3)</p>
<p>4. La natura conformativa del Piano paesistico, espressione di potestà amministrativa e diretto alla cura degli interessi pubblici, e la relazione di strumentalità delle norme tecniche rispetto alla parte di Piano nella quale si è proceduto all’articolazione delle fasi disciplinate dall’art. 143 del codice Urbani, convergono nella qualificazione del Piano come atto amministrativo generale di pianificazione e non di regolamento; ne discende che la competenza alla relativa approvazione spetta alla Giunta regionale anziché al Consiglio.</p>
<p>5. In tema di tutela del paesaggio, la ricerca di un’intesa della regione con le amministrazioni centrali è una mera facoltà (4) sicché, il mancato avvio e raggiungimento dell’accordo previo, previsto dal comma 3 dell’art. 143 del codice Urbani, non è causa di vizio del piano paesistico, ma impedisce esclusivamente la possibilità di applicare le procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni per beni specificamente tutelati, previste dalla stessa norma.</p>
<p></b>__________________________________<br />
<i>(1) Ex multis, CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza  n. 151/86, 182 e 183/86, 39/86.<br />
(2) CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA &#8211; Sentenza 19 luglio 2002, n. 10542; CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 179/99.<br />
(3) Potestà normativa riconosciuta legittima di recente da CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Sentenza  n. 51/2006, secondo cui “ è evidente che la regione Sardegna dispone, nell’esercizio delle proprie competenze statutarie in tema di edilizia ed urbanistica, anche del potere di intervenire in relazione ai profili di tutela paesistico ambientale. Ciò sia sul piano amministrativo che sul piano legislativo (in forza del cosiddetto principio del parallelismo di cui all’art. 6 dello statuto speciale) fatto salvo in questo secondo caso, il rispetto dei limiti espressamente individuati nell’art.3 del medesimo statuto in riferimento alle materie affidate alla potestà legislativa primaria  della Regione (l’armonia con la Costituzione, e con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle nor<br />me fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica)” .<br />
(4) Cfr. CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 367/2007.</i> (A. Fac.).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></p>
<p>sul ricorso n. 605/2006 proposto dal signor <br />
<B>M. G</B>., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pietro Corda ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Einstein n.7, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Del Rio;<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; Il <B>COMUNE DI GOLFO ARANCI</B>, in persona del Sindaco in carica, non costituitosi in giudizio; <br />
&#8211; La <B>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</B>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa  dagli Avvocati  prof. Paolo Carrozza, prof. Vincenzo Cerulli Irelli, Graziano Campus e  Gian Piero Contu, ed elettivamente domiciliata in Cagliari, v</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
col ricorso principale e con i primi motivi aggiunti:<br />
1)	dell’atto del 12 giugno 2006 prot. n. 7305 con il quale il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico – Servizio Urbanistica del Comune di Golfo Aranci ha sospeso ogni determinazione in merito alla concessione edilizia richiesta dal ricorrente il 30 gennaio 2006 – Pratica n. 13/06 – per opere di miglioramento fondiario con annessa struttura agricola e residenza – in applicazione immediata dell’art. 83 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione 24 maggio 2006 n. 22/3 della Giunta Regionale;<br />	<br />
2)	di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente e, in particolare:<br />	<br />
a)	della deliberazione n. 22/3 del 24/5/2006;<br />	<br />
b)	in particolare delle provvisorie “misure di salvaguardia”, ex articolo unico l. 3/11/1952 n. 1902, previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R. adottato, ed in special modo di quella misura prevista all’ultimo comma dell’art. 83 delle stesse N.T.A.;<br />	<br />
e con i secondi motivi aggiunti:<br />
3) del Piano Paesaggistico Regionale, Piano Ambito Omogeneo della Regione Autonoma della Sardegna, adottato con deliberazione 24 maggio 2006, n. 22/3 della Giunta Regionale ed approvato con deliberazione 5 settembre 2006 n. 36/7 della stessa Giunta Regionale e delle stesse deliberazioni di adozione e di approvazione;<br />
4) del decreto n. 46 del 24 maggio 2006, col quale il Presidente della Regione Sardegna ha disposto la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del  “Testo normativo approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 22/3 del 24 maggio 2006”;<br />
5) del decreto 7 settembre 2006 n. 82 col quale il Presidente della Regione Sardegna ha disposto la pubblicazione nel R.U.R.A.S. della deliberazione n. 36/7 del 5 settembre 2006 di approvazione del Piano Ambito Omogeneo, e delle relative Norme Tecniche di Attuazione”;<br />
6) di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente e, in particolare, degli atti indicati in ricorso, con speciale riferimento all’art. 83 delle N.T.A. ed agli artt. 15, comma 4 e 11 delle stesse N.T.A. ai quali esso fa riferimento. <br />
VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza dell’11 luglio 2007 il consigliere Grazia Flaim;<br />
UDITI altresì gli avvocati delle parti come da separato verbale;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center>F A T T O<br />
Col ricorso  principale integrato dai primi motivi aggiunti del 19.07.2006</p>
<p></p>
<p align=justify>
il ricorrente, afferma che con istanza 30 gennaio 2006, n. 13/06, chiedeva al Comune di Golfo Aranci la concessione edilizia per la realizzazione, in un fondo rustico di sua proprietà, delle opere di miglioramento fondiario con annessa struttura agricola e residenza. Nella stessa data, con istanza separata, il ricorrente chiedeva l’autorizzazione paesaggistica di competenza regionale.<br />
Con atto 16 febbraio 2006 Prot. n. 4279 il Comune di Golfo Aranci chiedeva documentazione integrativa. Con atto Prot. 4279 del 30/03/2006 il Comune comunicava che la Commissione Edilizia aveva espresso parere favorevole e chiedeva elementi integrativi per l’emissione della concessione edilizia fra i quali l’autorizzazione dell’ufficio Tutela del Paesaggio regionale.<br />
Con determinazione n. 369 del 4 aprile 2006 la Regione rilasciava la richiesta autorizzazione paesaggistica. <br />
Con atto Prot. n. 7305 del 12 giugno 2006 il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico-Servizio Urbanistica del Comune di Golfo Aranci sospendeva ogni determinazione in ordine alla richiesta di concessione edilizia per contrasto con le disposizioni dell’art. 83 delle N.T.A. del PPR adottato con deliberazione 24 maggio 2006 n. 22/3 della Giunta Regionale.<br />
Con deliberazione 5 Settembre 2006 n.36/7, la Giunta Regionale ha approvato il PPR e, con decreto 7  Settembre 2006, n.82, il Presidente della Regione ne ha disposto la pubblicazione al fine della  entrata in vigore del PPR stesso.<br />
A sostegno del gravame il ricorrente ha proposto le seguenti censure:<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 3, D.lgs 6 giugno 2001 n. 380, in quanto la richiesta di concessione non contrasterebbe con alcuno strumento urbanistico adottato;<br />
2) Falsa applicazione dell’art. 83 delle N.T.A. del P.P.R. adottato, in quanto la norma è diretta ai comuni e la misura di salvaguardia in essa prevista non sarebbe efficace, trattandosi di piano adottato.<br />
3) Violazione dell’art. 14 L.R. 22 Dicembre 1989 n. 45. Eccesso di potere per illogicità, falsità dei presupposti e difetto di motivazione, poiché le eccezionali misure di salvaguardia che la giunta regionale può adottare andrebbero opportunamente motivate;<br />
4) Violazione dell’art. 11 L.R. 45/1989, nel testo modificato dall’art. 2 L.R. 25 novembre 2004 n. 8. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, per mancato esame delle osservazioni ;<br />
5) Illegittimità derivata;<br />
MOTIVI AGGIUNTI:<br />
6) Violazione dell’art. 11 L.R. 22 Dicembre 1989 n. 45, nel testo introdotto dall’art. 2 L.R. 25 novembre 2004 n. 8, in quanto il legislatore regionale avrebbe escluso l’applicazione delle misure di salvaguardia;<br />
7) Violazione dell’art. 11, comma 3, L.R. 45/1989, nel testo introdotto dall’art. 2 L.R. 8/2004, sempre sulle osservazioni e sul parere del CTRU;<br />
8) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L.R. 25 Novembre 2004 n. 8, anche in relazione agli artt. 135 e 143 del D.Lgs 22 Gennaio 2004 n. 42. Eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione e sviamento, sui profili di illegittimità dell’art. 83 delle NTA;<br />
Coi secondi motivi aggiunti depositati in data 12 Dicembre 2006 il ricorrente ha esteso il gravame con i seguenti ulteriori motivi:<br />
9) Incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 L.R. 22 Dicembre 1989 n. 45, nel testo introdotto dall’art. 2 L.R. 25 novembre 2004 n. 8. Violazione dell’art. 27 dello Statuto Speciale della Sardegna, approvato con L.C. 26 Febbraio 1948 n. 3;<br />
10) Violazione delle linee guida per l’elaborazione del P.P.R.. Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di presupposti, difetto di motivazione, per mancata attivazione dell’intesa con le amministrazioni centrali;<br />
11) Violazione dell’art. 11 L.R. 45/1989. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 3, 27 e 42 dello Statuto Speciale della Sardegna, per viziata partecipazione al procedimento del comitato scientifico;<br />
12) Violazione dell’art. 11 L.R. 45/1989. Eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione, per incompletezza nell’esame delle osservazioni evidenzianti errori cartografici nei tematismi dell’assetto insediativo;<br />
13), 14) Violazione dell’art. 11 L.R. 45/1989. Eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione;<br />
 Violazione dell’art. 11, comma 3, L.R. 45/1989, nel testo introdotto dall’art. 2 L.R. 8/2004. Eccesso di potere per falsità dei presupposti. Ancora in tema di esame delle osservazioni, di incompletezza dei pareri, di illegittimità di alcune delle motivazioni di rigetto <br />
15) Violazione dell’art. 11 L.R. 45/1989. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, sulle modalità e tempi di introduzione di ulteriori modifiche dopo la conclusione del procedimento;<br />
16) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 L.R. 45/1989, dell’art. 144 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 18 L.R. 22 agosto 1990 n. 40. Eccesso di potere per falsità dei presupposti; si contestano le  modalità di coinvolgimento dei comuni e di svolgimento delle conferenze di copianificazione;<br />
17) Violazione dell’art. 145 D.Lgs 42/2004, sulla mancata previsione di misure di coordinamento con strumenti di pianificazione territoriale;<br />
18) Violazione dell’art. 11 L.R. 45/1989. Eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità e difetto di motivazione; si contesta l’esistenza di due distinti pareri della Commissione non esaminati dalla giunta;<br />
19) Violazione dell’art. 11 L.R. 45/1989. Eccesso di potere per difetto di motivazione, sull’adeguamento, a procedimento concluso ai d.lgs 156 e 157 pubblicati su GU del 27 aprile 2006;<br />
20) Illegittimità derivata dei decreti di adozione e di approvazione ;<br />
21) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L.R. 8/2004, anche in relazione agli artt. 135 e 143 del D.Lgs. 42/2004. Violazione dell’art. 11 L.R. 45/1989. Eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione e sviamento; riprendendo l’VIII motivo di ricorso del quale il presente costituisce integrazione, si è censurato, l’articolo 83 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R. nella versione adottata ed in quella, modificata, approvata.  <br />
Il Comune di Golfo Aranci non si è costituito in giudizio mentre si è costituita la Regione contestando in fatto e in diritto la fondatezza del ricorso e  chiedendone il rigetto, con un’ampia e dettagliata memoria.<br />
Alla pubblica udienza del 11 Luglio 2007  la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>D I R I T T O</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Parte ricorrente,  affermando di aver presentato al comune di Golfo Aranci una richiesta di concessione edilizia per opere di miglioramento fondiario con annesse struttura agricola e di residenza, ha impugnato, con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti, sia  l’atto con cui il comune ha sospeso ogni determinazione in merito alla sua richiesta, in applicazione immediata dell’art. 83 delle NTA del piano paesaggistico regionale adottato, sia lo stesso provvedimento di adozione del PPR delibera GR n.22/03 del 24 maggio 2006; con i secondi motivi aggiunti è stato poi impugnato il provvedimento di approvazione dello stesso piano, deliberazione della G.R. n. 36/7 del 5 settembre 2006.  <br />
Nei confronti dell’atto, con cui il Comune, ai sensi dell’art.12, comma 3 del D.Lgs. 6 giugno 2001 n. 380, ha sospeso ogni determinazione per asserito contrasto con le disposizioni dell’art. 83 delle NTA, parte ricorrente deduce che la norma di salvaguardia sarebbe stata applicata illegittimamente, in quanto nella specie non vi sarebbe alcun contrasto con “ uno strumento urbanistico adottato”, che l’art. 83 conterrebbe prescrizioni di non immediata applicazione, comportanti solo l’obbligo per i comuni di adeguarsi al PPR, che la previsione di salvaguardia contenuta nel terzo comma dell’art. 83 sarebbe inefficace essendo contenuta in un atto di pianificazione solo adottato e che, in ogni caso, le misure di salvaguardia, in quanto norme di natura eccezionale, debbono derivare da un’espressa disposizione di legge. <br />
In merito a tale impugnativa, per la parte in cui possa permanere un residuo interesse del ricorrente all’annullamento dell’atto anche dopo l’approvazione del PPR, il collegio non può che confermare quanto già anticipato in fase cautelare in una vicenda contenziosa identica ( cfr. ord. nn.338 e 345 del 7/9/2006 su ricorsi n. 720/2006 e  724/2006). <br />
Posto che le misure di salvaguardia, come rilevato dal ricorrente, debbono trarre legittimazione da una fonte legislativa, e considerato che la norma irritualmente invocata dal comune non trova nella specie applicazione, la disposizione da cui deriva il potere di sospendere ogni determinazione su istanze di concessione, in presenza di norme del piano paesaggistico adottate, è l’art. 11 della legge regionale n. 45/89 nel testo vigente dopo le modifiche introdotte, ad alcuni commi, dall’art.2, primo comma della legge regionale n.8/2004 . <br />
Piu’ specificamente, l’art. 144 del D.Lgs. n. 42/2004, come modificato dal DLgs.  156/2006, prevede che le regioni possano stabilire mediante apposite norme di legge, misure di salvaguardia per le aree e gli immobili sottoposti a tutela paesaggistica, valevoli a far data dalla adozione o approvazione preliminare del Piano.<br />
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, l’art. 2 1° comma, della L.R. 25 novembre 2004 n. 8 si è limitato a modificare: “le procedure di redazione della proposta, adozione e approvazione del PPR previste dall’art. 11 della L.R. 22.12.1989 n. 45“ e succ. mod. (commi da 2 a 7), senza incidere sulla vigenza del comma 8 dello stesso art. 11, nel quale si dispone che: “Dalla data di adozione e fino all’approvazione definitiva della G.R. trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla L. 3.11.1952 n. 1902 e successive modifiche”. La scelta di lasciare in vigore la relativa previsione a suo tempo formulata per regolare la procedura dei Piani territoriali Paesistici sta a dimostrare la volontà di applicare le misure di salvaguardia anche al nuovo Piano Paesistico Regionale.<br />
Pertanto, in base al comb. disp. dell’art. 2 (1° comma) della L.R. n. 8/2004 e dell’art. 11 della L.R. n. 45/89 nella parte non abrogata, nella Regione Sardegna è tuttora in vigore una norma di legge, coerente con le previsioni  del T.U. n. 42/2004, che attribuiscono alle regioni la facoltà di introdurre misure di salvaguardia a tutela dei Piani Paesistici adottati.<br />
Questa è la ricostruzione del quadro normativo, a prescindere dalle originarie intenzioni manifestate dall’organo legislativo in sede di lavori preparatori. Ed invero, sulla base dei canoni interpretativi delle disposizioni di legge, non si individuano nel complesso normativo richiamato elementi testuali, logici o sistematici da cui dedurre la volontà espressa o tacita di  abrogazione del comma 8 dell’art. 11 della L.R. 45/89. <br />
Si rinviene, invece, nel contesto della stessa L.R. n. 8/2004, un elemento testuale, a favore della ricostruzione del quadro normativo fatta propria dal tribunale, rappresentato dall’art. 9 intitolato “abrogazione e sostituzioni”, in cui al 1° comma l’art. 11 non è menzionato, circostanza che conferma ulteriormente la scelta di lasciare in vigore la parte di norma non espressamente modificata. <br />
La conseguente disciplina, applicabile nella regione Sarda appare, infine, coerente con i principi generali ispiratori della legislazione statale, secondo i quali è obbligatoria la sospensione delle norme di gestione del territorio in contrasto con le scelte di pianificazione paesaggistica o urbanistica adottate e fino alla loro definitiva approvazione.<br />
E’ appena il caso quindi di rammentare il generale principio secondo il quale, nel dubbio, va privilegiata l’interpretazione del quadro normativo che si configuri coerente con la regola di diritto deducibile dalle fonti di rango superiore e con quella stabilita nella costituzione.<br />
	Il ricorso principale, nella parte relativa alla richiesta di annullamento dell’atto soprassessorio, va dunque rigettato. <br />	<br />
Con il medesimo ricorso principale e con i primi motivi aggiunti sono dedotte, inoltre specifiche censure contro il piano adottato, dirette ad evidenziare vizi del procedimento di formazione dello strumento di pianificazione paesaggistica. <br />
Tali censure peraltro sono state reiterate anche nei secondi motivi aggiunti, con cui si impugna il provvedimento di approvazione definitiva del piano stesso, sicchè la loro trattazione può essere fatta contestualmente. <br />
Prima di affrontare le questioni poste con il ricorso è opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale.<br />
Il provvedimento con il quale è stato approvato il piano paesaggistico regionale, oggetto dell’attuale controversia, è stato concepito in un contesto storico e giuridico che merita una attenta considerazione, poichè  è da tale ambito complessivo che il giudice deve trarre gli strumenti di valutazione dell’azione amministrativa conclusa dalla regione. <br />
In punto di fatto, è appena il caso di rammentare che nel novembre del 2003, di seguito all’annullamento dei precedenti strumenti regionali di pianificazione del paesaggio &#8211; approvati in base alla legge regionale 22 dicembre 1989 n.45, e  risalenti al 1993 – già sancito da decisioni su ricorsi straordinari al Capo dello Stato, anche questo Tribunale ha annullato quasi tutti i rimanenti piani territoriali paesistici, facendo proprie le motivazioni del parere del Consiglio di Stato ( sez.II parere 20 maggio 1998, n.548/98), secondo il quale tali strumenti erano nel complesso censurabili perché venivano “ammessi anche in aree meritevoli della massima tutela usi palesemente incompatibili con il grado di protezione ritenuto necessario per le medesime” e perché veniva snaturata la funzione del piano escludendo dal regime autorizzatorio una ampia serie di interventi ( tabella degli usi compatibili). In sintesi i piani sono stati annullati in toto perché  tendenzialmente impostati ad una concezione urbanistica e di sfruttamento del territorio, piuttosto che al fine di orientarne la disciplina ad una ragionevole tutela. Si rammenta che tali piani come affermato dall’art.1 delle NTA avevano efficacia vincolante, oltre che nella fascia costiera dei 2 chilometri dalla linea di battigia, nelle sole zone soggette a vincolo paesaggistico ex lege 1497/1939 e 431/85, mentre per le restanti zone costituivano, stante la legislazione vigente all’epoca, un mero “quadro di riferimento territoriale”, alle cui previsioni i comuni non erano tenuti ad adeguarsi. <br />
 Ne è, comunque, derivato che, eliminato lo strumento sovraordinato, hanno riacquistato vigore nei vari comuni della Regione, nella maggioranza dei casi, strumenti di governo del territorio, in genere programmi di fabbricazione – in quanto pochissime amministrazioni avevano adottato Piani urbanistici comunali adeguati ai sia pur larghi canoni di tutela previsti dai piani annullati-   concepiti in un’epoca storica, anni settanta,  in cui ogni amministrazione locale si era determinata, con i propri piani comunque ritualmente approvati,  nel senso di favorire un ampio sfruttamento delle coste comprese nel proprio territorio a fini turistici, attraverso la promozione di edilizia residenziale privata, per lo più attuabile tramite lo strumento delle lottizzazioni.<br />
Tali previsioni seppure legittimamente in vigore si ponevano in contraddizione con i principi deducibili dei giudicati formatisi sugli strumenti sovrordinati, in quanto riconosciuti non coerenti con una corretta tutela del paesaggio.<br />
La Regione, come è noto,  ha quindi provveduto  a dettare provvedimenti di salvaguardia, che la difesa del ricorrente ha giustamente e complessivamente richiamato,  ed ha  poi approvato la legge regionale n. 8 del 25 novembre 2004, avviando uno studio del territorio diretto a porsi come presupposto per la rapida adozione di un nuovo strumento di pianificazione paesaggistica.<br />
Gli esiti di tale lavoro ricognitivo sono stati riversati nella documentazione (relazioni tecniche, cartografie, relazione generale) allegata al piano paesaggistico, e sono la oggettiva dimostrazione dello svolgimento di uno studio approfondito e dettagliato del territorio sardo mai in precedenza condotto con tanta accuratezza e specificità.<br />
Della consistenza e rilevanza degli esiti dell’istruttoria hanno dato atto, nella fase di adozione e di approvazione del piano tutti gli organi titolari di specifiche competenze, anche appartenenti alla minoranza<b> </b>politica (cfr. tra l’altro le premesse alle osservazioni della minoranza della Quarta commissione consiliare),  i quali  hanno condiviso e fatto proprie le risultanze oggettive acquisite attraverso il lavoro congiunto di esperti e di funzionari.<br />
Si tratta di informazioni che assumono primaria importanza nella verifica di congruità della pianificazione territoriale, perché hanno la funzione di illustrare, con metodologie all’avanguardia , lo stato di fatto   nelle sue varie componenti, il cd sistema informativo territoriale, sicchè i relativi dati, in quanto allegati ai provvedimenti di adozione e poi di approvazione della Giunta, ne sono parte integrante e consentono la valutazione a posteriori della logicità delle scelte effettuate e della coerenza tra analisi delle caratteristiche del territorio regionale e relativa previsione pianificatoria di natura paesaggistica o di regime d’uso  di beni meritevoli di tutela. A prescindere dalle eventuali possibili incongruenze ed imprecisioni rispetto al reale stato dei luoghi, tra l’altro segnalate dalla stessa Commissione consiliare, giustificabili con la ponderosità del lavoro svolto, o con la differenza di scala delle planimetrie, le risultanze del processo di ricognizione delle caratteristiche di tutto il territorio regionale, in quanto certificate come conformi agli originali, vanno quindi considerate la “base forte” su cui effettuare eventuali valutazioni di eventuali profili di legittimità dedotti nei vari giudizi. <br />
Sul piano giuridico, rappresenta fulcro decisivo e determinante, oltre alle norme riguardanti il paesaggio  prodotte in ambito internazionale <b>e </b>comunitario  richiamate nelle  premesse delle linee guida<b>, </b>l’entrata in vigore di due sistemi normativi che, seppure con grave ritardo hanno dato applicazione all’art. 9 della costituzione: la legge 9 gennaio 2006 n.14 di ratifica della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze fin dal 20 ottobre 2000, ed il codice dei beni culturali e del paesaggio ( D.lgs. 22/1/2004, n.42 e D.lgs.24/3/2006, n.157 ), che hanno  introdotto e recepito alcuni principi fondamentali nella materia di salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi, dai quali, per scelta del legislatore nazionale, ormai nessuna amministrazione comunale può prescindere nel regolare lo sviluppo del proprio territorio e l’edificabilità dei suoli.  <br />
Dall’insieme di tali norme, senza voler essere esaustivi, attesa la complessità del quadro generale, emergono alcuni principi basilari che già, in special modo la legge Galasso (n.431/85) e la Corte Costituzionale avevano colto, nel corso degli anni ’80 ( ex multis n.151/86,182 e 183/86<b>,</b> 39/86), quello secondo cui, per un verso, il paesaggio<b>, </b>valore “ primario<b>” </b>ed “assoluto”( corte cost. n.367/2007) non è però  un valore immateriale e non è frutto di una pura percezione soggettiva, priva di elementi oggettivi, ma rappresenta una concreta rappresentazione della struttura del territorio, che deve godere di una considerazione acquisita nel tempo, frutto di una maturazione culturale: <b>“ </b>il concetto di paesaggio indica , innanzi tutto la morfologia del territorio, riguarda cioè l’ambiente nel suo aspetto<b> </b>visivo” (corte cost. cit n. 367/2007); per altro verso, quello che la sua salvaguardia non si identifica con la ricerca del più alto grado di “naturalità”, ma piuttosto nel mantenimento del rapporto uomo-ambiente, tipico dell’identità culturale che il paesaggio rappresenta:<b> </b>i beni paesaggistici costituiscono parte del “patrimonio culturale” ( art. 2 codice Urbani);  . <br />
Un ulteriore elemento di assoluta novità nella legislazione italiana, acutamente colto da parte della dottrina, le cui considerazioni il collegio condivide, è rappresentato dal superamento del concetto di “vincolo paesaggistico”.<br />
Il regime della “bellezza naturale”, destinata all’immodificabilità, si caratterizzava per la previsione di particolari modalità di conformazione del bene, con imposizione di peculiari destinazioni, che si risolvevano nella prescrizione di un procedimento tecnico di verifica della limitata  trasformabilità.<br />
Dopo il Codice Urbani, si sancisce la centralità della pianificazione paesaggistica, vista come tutela dinamica del paesaggio, diretta a definire i criteri generali di gestione dei beni paesaggistici, e si riconosce la sua attitudine a conformare effettivamente, sul piano sostanziale, il “regime d’uso” di determinate categorie di  beni, riducendo gli spazi di discrezionalità in fase di autorizzazione, con previsioni, che per scelta del legislatore, che non appare né incongrua né irragionevole, ma anzi coerente con la gerarchia dei valori sancita dalla carta costituzionale, “sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici…” ( art. 145) .<br />
Sancisce l’art.3 del D.lgs. 42/2004, che la tutela del patrimonio culturale, di cui i beni paesaggistici sono parte, “<i>si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti</i>”<br />
Senza voler richiamare principi ormai ben noti, il piano paesaggistico, quindi, passa dalla funzione di ricognizione unitaria del regime preesistente, rappresentato dai  vincoli gerarchicamente sovraordinati, imposti o dalla legge o da altri atti amministrativi, con compiti di mera attuazione della relativa disciplina d’uso &#8211; il cd. Piano di direttive, destinato a condizionare ed orientare l’azione dei soggetti pubblici &#8211; ad un’obbligatoria funzione attiva  ed innovativa, di pianificazione e conformazione dell’intero territorio regionale e dei diritti dei titolari &#8211; cd. Piano di prescrizioni, immediatamente vincolante anche per i soggetti privati &#8211; che indica le trasformazioni compatibili del territorio e le azioni positive di recupero e riqualificazione specificamente delineata dall’art. 135 del codice Urbani.  <br />
E altresì ormai consolidato il principio secondo cui il sistema di tutela del paesaggio giustifica l’affermazione di limitazioni all’uso della proprietà dei beni tipizzati ed individuati “senza limitarne, peraltro la commerciabilità od una redditività diversa da quella dello sfruttamento edilizio, alla luce dell’equilibrio costituzionale tra gli interessi in gioco, che vede alcune facoltà del diritto dominicale recessive di fronte all’esigenza di salvaguardia dei valori culturali ed ambientali ( art.9 cost.) in attuazione della funzione sociale della proprietà ( art. 42, secondo comma , Cost.) ..”( Cass. Sez.I, 19 luglio 2002, n.10542, Corte Cost. 179/99). Il codice, su questo versante codifica e rafforza il principio espresso dalla Corte  circa la non indennizzabilità dei vincoli generali connessi al carattere paesaggistico del bene. <br />
Un altro punto della nuova legislazione merita di essere evidenziato, quello del rapporto tra piano paesaggistico e strumenti urbanistici.<br />
È pacifico che il codice Urbani ribadisce la prevalenza gerarchica del piano regionale sugli strumenti di pianificazione provinciale e comunale (cfr. art.145, comma 3 “ Le <u>previsioni</u> dei piani…sono <i>cogenti</i> <i>per gli strumenti urbanistici dei comuni</i>” e “per quanto attiene alla <i>tutela, sono comunque prevalenti”). </i> L’art. 145 attribuisce, però, ai comuni una funzione ulteriore, quella di completare le previsioni conformative dettate dalla regione, “<i>alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio</i>” laddove la stessa si sia limitata a tratteggiare, per ampie linee, <u>prescrizioni</u> ed  <u>indirizzi</u> e quindi la funzione di dettare una disciplina conformativa più aderente all’effettivo stato dei luoghi, purchè ciò non realizzi una inammissibile delega della puntuale individuazione “<i>degli immobili e delle aree</i>” oggetto di nuova tutela (art.134, lett.c) che resta affidata alla Regione.<br />
 E’ recente infatti la riaffermazione da parte della Suprema corte (corte Cost. n. 182  del 5 maggio 2006) del principio secondo cui i rapporti tra i due strumenti sono improntati ad un modello “rigidamente gerarchico”, che è “espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni…paesaggistici sull’intero territorio nazionale”…  che “superi la pluralità degli interventi delle amministrazioni locali”.<br />
Spetta, dunque alla Regione, non solo tipizzare, ma anche individuare in modo puntuale ed inequivoco gli immobili o le aree da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione, con la conseguenza che,  laddove il piano non abbia completato tali imprescindibili operazioni, poste a garanzia della certezza dei limiti all’uso dei beni, le relative previsioni, al di la della qualificazione datane nel provvedimento,  non possono che assumere la funzione di mera ricognizione, di analisi, di <i>suggerimento</i> per “ulteriori previsioni conformative” dei “valori” paesaggistici, riservate all’autonomia dei comuni.  Deve infatti essere tenuto presente, quale canone ermeneutico imprescindibile, che la legge delega  n. 137/2002 vieta espressamente l’introduzione di “ulteriori restrizioni alla proprietà privata”. Il potere conformativo dei comuni su specifici immobili e  beni non può, quindi, che riferirsi a quelli cui sia stata previamente riconosciuta la specifica qualificazione  paesaggistica dalla fonte gerarchicamente sovraordinata, salvo che non sia la stessa regione a prevedere una sorta di flessibilità per categorie meno rilevanti, con previsioni di salvaguardia fino all’adeguamento  . <br />
In particolare, accanto ai concetti di rischio e di vulnerabilità del paesaggio, accanto al potere di “individuare e tipizzare” immobili ed aree diverse da quelle già tutelate da altri strumenti “con piena coincidenza tra rilevanza paesaggistica e definizione del regime d’uso”, il nuovo piano deve prevedere interventi di valorizzazione e valutazioni ispirate alle “prospettive di sviluppo sostenibile” ( art 135, 3 comma lett. d, art.132, secondo comma), concetto quest’ultimo che seppure diretto ad introdurre un collegamento tra protezione del paesaggio e valori economici, non deve tuttavia essere inteso come giustificazione di una recessione “in misura accettabile” del primo rispetto ai secondi. <br />
 E’ peraltro evidente che più alto e forte è il livello di incisione sulle modalità di fruizione e di disponibilità del bene individuo o di categorie di beni, più alla scelta di tutela rigorosa  deve corrispondere l’oggettiva riconoscibilità della peculiare tipologia, rilevanza ed  integrità degli stessi e l’effettiva corrispondenza delle qualità intrinseche con il fine di salvaguardia tipico delle restrizioni imposte. Tali elementi devono essere dimostrati da un procedimento di ricognizione ed analisi particolarmente accurato e definito, caratterizzato da rigore valutativo, supportato caso per caso da elementi scientifici riportati nella cartografia, nel glossario e  nelle<b> </b>schede illustrative<b>,</b>  che rappresentano l’elemento fondante  del piano, unitamente alla relazione tecnica e del comitato scientifico,  ed idoneo a rendere verificabile, da chi dimostri un interesse concreto, ed attuale, in relazione al specifiche posizioni fatte valere su beni od ambiti individuati (enti locali, privati altri centri esponenziali…), la corrispondenza degli elementi di fatto assunti a presupposto  del regime prescelto, alla reale e concreta situazione degli stessi, con un controllo dell’esattezza e correttezza dei parametri, graduato in relazione alla incisività della disciplina (mantenimento, linee di sviluppo urbanistico,  recupero e riqualificazione, valorizzazione).  <br />
Sul piano della legislazione regionale, l’art. 1 della richiamata legge n.8/2004, contiene un rinvio dinamico alla normativa statale, che rappresenta quindi il condiviso quadro di disciplina, espresso nell’esercizio della piena potestà legislativa in materia di governo del territorio e di tutela paesistico ambientale dalla Regione autonoma della Sardegna, potestà riconosciuta di recente come legittima dal giudice delle leggi ( corte Cost.  n. 51/2006).<br />
In particolare, come ricordato dalla difesa regionale, la Corte, nella citata sentenza, ha stabilito che “ è evidente che la regione Sardegna dispone, nell’esercizio delle proprie competenze statutarie in tema di edilizia ed urbanistica, anche del potere di intervenire in relazione ai profili di tutela paesistico ambientale. Ciò sia sul piano amministrativo che sul piano legislativo (in forza del cosiddetto principio del parallelismo di cui all’art. 6 dello statuto speciale) fatto salvo in questo secondo caso, il rispetto dei limiti espressamente individuati nell’art.3 del medesimo statuto in riferimento alle materie affidate alla potestà legislativa primaria  della Regione (l’armonia con la Costituzione, e con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica)” <br />
In tale contesto assume rilevanza l’espresso richiamo agli artt. 135 e 143 del codice Urbani ed il riferimento alla “concertazione istituzionale” prevista all’art 144 “pubblicità e partecipazione”, garantita, in sede regionale, nelle forme dell’istruttoria pubblica ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 22 agosto 1990,  n.40.<br />
La legge regionale conferma nella Giunta regionale l’organo anche in precedenza prescelto per seguire il procedimento di formazione del piano (legge regionale 22 dicembre 1989, n.45, legge regionale 7/5/1993, n.23), in linea con le previsioni del codice Urbani, che attribuisce alle Regioni tale funzione( art.135), ma lascia alla libera scelta delle autonomie la valutazione sull’organo da individuare ( cfr. art. 144, secondo periodo, in cui si indicano indistintamente  consiglio regionale o giunta come soggetti titolari del potere di approvare il piano); conferma le attribuzione consultive del Comitato tecnico regionale per l’urbanistica e della Commissione consiliare competente in materia urbanistica, ma dispone l’abrogazione degli artt. 10, 12 e 13 che disciplinavano i contenuti dei piani, dimostrando che il richiamo alle norme della legge statale  è un rinvio dinamico ai relativi contenuti, quanto a finalità, fasi di elaborazione e criteri di individuazione dei beni.  <br />
Questo, a larghe linee è il quadro normativo in base al quale il piano è stato adottato e poi approvato e da tale sistema di norme devono quindi essere dedotti di volta in volta i criteri di giudizio sulla conformità del piano alla legge. <br />
In via pregiudiziale deve essere anche ribadito il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo il quale l’ammissibilità del ricorso e quella delle singole censure, laddove si chieda l’annullamento di un atto amministrativo generale di pianificazione, quale è quello all’esame del collegio, deve essere verificata in stretta connessione con la lesione attuale e diretta del bene che si intende tutelare, e previa dimostrazione da parte degli interessati della incidenza delle previsioni contestate su tale bene, dovendosi al contrario ritenere inammissibili, stante la mancanza in materia della previsione di un’azione popolare,  le censure non direttamente riconducibili alla specifica posizione vantata. <br />
Neanche è idoneo il riferimento all’interesse strumentale, poiché deve essere dimostrato che l’unico rimedio all’illegittimità denunciata, sempre con riferimento alla posizione soggettiva di cui si è titolari, è quello dell’annullamento in toto del provvedimento e non quello, più limitato della eliminazione della specifica disposizione ritenuta lesiva. E’ comunque inammissibile il ricorso che tende ad ottenere una pronuncia di principio, che possa essere fatta valere in un futuro giudizio con riferimento a successivi comportamenti dell’amministrazione, atteso che la tutela di un interesse strumentale deve aderire in modo rigoroso all’oggetto del giudizio, con carattere diretto ed attuale ( cfr. per il principio Cons. Stato IV 19 giugno 2006, n. 3656, anche se nella specie tale interesse è stato riconosciuto ).<br />
Ciò posto in linea generale deve essere esaminata per prima, stante la sua natura prevalente ed assorbente, la censura di incompetenza della Giunta regionale ad approvare il piano, che  parte ricorrente fonda sulla qualificazione come regolamento del provvedimento impugnato . <br />
Si sostiene che il Consiglio regionale, in forza dell’art. 27 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3 ( Statuto speciale per la regione Sardegna) ha competenza per l’approvazione di leggi e, tuttora, anche dei  regolamenti. <br />
La ricostruzione del quadro normativo in linea di principio è esatta.<br />
 Anche dopo l’approvazione dell’art. 121 della Costituzione, che ha eliminato la riserva di competenza ai consigli comunali nell’approvazione dei regolamenti, si è sancito ( Corte cost. 313/2003) che da tale norma non deriva l’attribuzione automatica del relativo potere alle Giunte, ma solo la possibilità che un nuovo Statuto disciplini in modo diverso la materia. Nel frattempo, vale la distribuzione di competenze già stabilite nello statuto. <br />
Secondo parte ricorrente la Giunta sarebbe di conseguenza incompetente ad approvare il piano paesaggistico “ nelle parti”, in particolare le Norme tecniche di attuazione, che, “per il loro contenuto” hanno natura regolamentare, ovvero di atto amministrativo generale a contenuto normativo. <br />
La questione ad avviso del collegio è mal posta. <br />
In primo luogo, la peculiare caratteristica di conformazione del territorio a fini di tutela paesaggistica dei piani di nuova generazione è stata già in precedenza illustrata. Ne deriva che in tali strumenti assume rilevanza determinante la fase di ricognizione delle qualità intrinseche del territorio disciplinato ed il conseguente quadro  cartografico, in altri termini la parte tecnica e figurativa delle diverse tipologie prese in considerazione, attraverso le quali  devono essere puntualmente ed oggettivamente riconoscibili le categorie di beni ed in particolare i beni paesaggistici e quelli identitari, disciplinati  e qualificati in virtù del nuovo potere attribuito alle regioni dal codice Urbani,  in coerenza con le definizioni e  secondo i principi illustrati nelle norme tecniche. <br />
La disciplina di attuazione, se posta in correlazione con  la coerente parte cartografica,  ha nel contesto del piano una funzione strumentale e servente di categorie ben definite, e le contestate caratteristiche di generalità ed astrattezza sono apparenti, laddove siano riconducibili a specifici ambiti e beni. <br />
Se poi la Giunta, come si sostiene,  nel formulare tali norme ha esorbitato dalle funzioni che gli attribuisce la legge ed ha adottato disposizioni che esulano dalla disciplina del territorio a fini di tutela del paesaggio attraverso il  mantenimento, l’individuazione di linee di sviluppo, recupero, o valorizzazione, ovvero ha introdotto regole che derogano o modificano previsioni normative  è il provvedimento in quelle sue parti ad essere illegittimo, ma non può valere il procedimento logico inverso, diretto a legittimare uno spostamento di competenze a causa della natura regolamentare eventualmente riconoscibile in alcune, limitate  previsioni di un complesso atto di pianificazione. <br />
Occorre poi accertare, ai fini dell’ammissibilità delle relative censure in che misura le specifiche norme ritenute non conformi alle attribuzioni di competenza incidano direttamente sulle posizioni vantate.  Analogamente, se dovessero essere rilevate previsioni in contrasto con fonti di rango superiore, norme di legge o regolamenti, le stesse potranno essere emendate laddove risulti alla verifica concreta ( enti locali o privati) la loro diretta lesività. <br />
In conclusione la censura seppure suggestiva è, allo stato,  infondata, perché è la norma di legge che riconosce, in linea di principio, alle Regioni il potere di sottoporre a “specifica normativa d’uso” il territorio, dando la possibilità tra l’altro, negli ambiti di paesaggio correttamente individuati, di indirizzare “le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio”, di dettare “prescrizioni specifiche e previsioni ordinate: ..al recupero  ed alla riqualificazione”, e quindi di incidere sulle prerogative dei comuni  titolari della gestione del territorio, purchè il fine sia quello di tutela o valorizzazione del paesaggio, che come prima illustrato, è ritenuto dalla stessa Costituzione gerarchicamente prevalente rispetto ad altre forme di uso del territorio. <br />
Stante la natura conformativa del piano impugnato, espressione di potestà amministrativa e diretto alla cura degli interessi pubblici, e la relazione di strumentalità delle norme tecniche rispetto alla parte di piano nella quale si è proceduto all’articolazione delle  fasi disciplinate dall’art. 143 del codice Urbani, il provvedimento nel suo complesso ha le caratteristiche di atto amministrativo generale di pianificazione e non di regolamento ed è stato quindi correttamente approvato dalla giunta. <br />
Poste queste premesse di carattere generale, in applicazione dei criteri in precedenza illustrati, tenuto conto che l’interesse specifico, che legittima parte ricorrente, è correlato alla realizzazione in area agricola, in un lotto inferiore ai tre ettari, di un edificio residenziale che<b> </b>si afferma collegato funzionalmente al miglioramento fondiario di una porzione immobiliare di sua proprietà, in territorio del comune di Golfo Aranci, devono essere esaminate per prime le censure che investono la legittimità dell’art.83 delle NTA, nella versione formulata in sede di adozione ed in quella, modificata, stabilita in sede di approvazione. <br />
Con l’VIII° motivo di ricorso e con il XXI° dei secondi motivi aggiunti parte ricorrente, dedotta la violazione e falsa applicazione sia dell’art.1 della legge regionale n.8/2004, sia degli artt. 135 e 143 del D.lgs 42/2004 e dell’art. 11 della legge 45/89, ha in particolare censurato le previsioni della norma per illogicità, difetto di motivazione e sviamento.<br />
In estrema sintesi, si censurano in primo luogo le modalità con cui sono state introdotte modificazioni alla Norma tecnica in fase di approvazione, rilevandone gli aspetti ulteriori di illegittimità, in secondo luogo sono contestate le previsioni della norma che, anziché provvedere alla tutela paesaggistica, avrebbero introdotto una minuziosa disciplina a carattere urbanistico, tra l’altro fortemente limitativa delle potenzialità edificatorie in tutte le aree agricole, senza che sia evidenziata la ragione logica delle restrizioni imposte. <br />
In particolare viene contestata: 1) la legittimità della previsione che riserva agli imprenditori agricoli ed alle aziende che svolgono prevalente ed effettiva attività agricola la possibilità di realizzare nuovi edifici; 2) l’introduzione del lotto minimo di tre ettari ( NTA in sede di adozione) e di cinque ettari, per  attività a carattere estensivo (NTA in sede di approvazione); 3) l’obbligo di attivare lo strumento dell’intesa per gli interventi da realizzare nella fascia costiera.   <br />
Fermo restando che spetterà comunque al comune, che a suo tempo si era limitato ad applicare le misure di salvaguardia, procedere alla riattivazione del procedimento, appare opportuno<b>, </b>attesa l’importanza del tema in contestazione, porre alcuni punti fermi in relazione alla norma contestata. <br />
Preliminarmente la disposizione va inquadrata nel contesto del sistema delle NTA, poi devono essere individuati, negli atti del procedimento, i riferimenti alle relative previsioni, operati dagli organi tenuti ad esprimente valutazioni e giudizi sulle proposte della Giunta e va infine<b> </b>verificata la legittimità del procedimento seguito per introdurre delle modificazioni tra la fase, conclusa, dell’adozione e quella della definitiva approvazione. <br />
L’art. 83 è contenuto nella seconda parte del piano, relativa all’“Assetto territoriale”, quella parte che concerne “ <i>la</i> <i>ricognizione</i> <i>dell’intero territorio regionale e costituisce la base della rilevazione e della conoscenza per il riconoscimento delle sue caratteristiche naturali, storiche ed insediative nelle reciproche interrelazioni</i>”. <br />
La ricognizione è stata operata su tutto il territorio della regione, anche al di fuori degli ambiti di paesaggio costiero, per i quali tutte le <i>disposizioni</i> del piano sono immediatamente efficaci, ed ha delineato tre “assetti”, ambientale, storico-culturale ed insediativo.<br />
Il significato del termine “assetto” si chiarisce attraverso l’esame delle tre tavole facenti parte del piano (n.2, 3 e 4).<br />
Si tratta di uno strumento di studio del territorio:<br />
&#8211; non coincidente con gli “ambiti”, all’interno del cui perimetro possono essere compresi svariati elementi territoriali appartenenti a ciascun assetto;<br />
<b>&#8211;</b>diretto ad identificare beni paesaggistici o beni identitari, la cui <i>previa e compiuta</i> <u>individuazione</u> e <u>tipizzazione</u>, indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di paesaggio costiero, impone a tutti i comuni la soggezione alla disciplina del piano ( cfr. in particolare artt. 17/ 20, 47, 48 e 51); <br />
 &#8211; soprattutto avente il fine ricognitivo e conoscitivo delle varie <i>componenti</i> del paesaggio, ovvero di quelle parti del territorio “ i cui caratteri distintivi derivano, secondo l’art. 131 del Codice,  dalla <i>natura</i> (assetto ambientale), dalla <i>storia umana</i> ( assetto storico-culturale) o dalle <i>reciproche interrelazioni</i> ( assetto insediativo) e che, pur non avendo un intrinseco “valore” da salvaguardare di grado sufficiente a sottoporli a specifica tutela, hanno comunque una rilevanza tale da giustificare l’intervento della regione, diretto ad <i>indirizzare</i>  anche con <i>prescrizioni indirette</i> la <i>normativa d’uso</i> del territorio riservata ai comuni. <br />
E’ lo stesso codice Urbani, infatti all’art. 143, comma 2 che prevede “ <i>il paino paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base delle verifiche del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f) g) ed h)  e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche specifiche misure vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell’art. 145”.<br />
</i>Il piano quindi, oltre alla disciplina dei beni paesaggistici ( lettere e) ed f) ), può contenere anche le “ <i>misure necessarie per il corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico</i> , <i>alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate</i>” ( art. 143, comma 2 lett. g).<br />
Tali prescrizioni, ad avviso del collegio, allo stato, possono però  trovare<b> </b>diretta applicazione, nella regione Sardegna, <u>solo alle componenti del paesaggio comprese all’interno degli ambiti di paesaggio costiero</u>.<br />
<u>La ragione determinante che impone tale interpretazione  è che solo i comuni il cui territorio è compreso in tutto od in parte  negli ambiti di cui all’art. 14, hanno partecipato al procedimento di formazione del piano attraverso le conferenze di copianificazione</u>. <br />
In caso di diversa interpretazione, il piano sarebbe affetto da un grave vizio inficiante la sua corretta formazione. <br />
In conclusione, per le <i>componenti</i> del paesaggio , esclusi quindi i beni paesaggistici individuati e tipizzati, fino al completamento della pianificazione paesaggistica con la definizione degli altri ambiti, le prescrizioni indirette non possono essere imposte al di fuori degli ambiti di paesaggio costieri definiti nel primo stralcio del piano. <br />
Ovviamente è lasciato alla valutazione discrezionale delle singole amministrazioni locali la scelta di anticipare i tempi e di adeguarsi, anche in parte, attraverso lo strumento dell’intesa di cui si dirà in seguito, alle indicazioni orientative del piano fissate in relazione ai vari assetti compresi nel loro territorio. <br />
Il comune di Golfo Aranci, in cui ricade la proprietà di parte ricorrente è stato incluso al 100% all’interno degli ambiti di paesaggio costiero (cfr. all.4 alle NTA), per cui anche  le prescrizioni relative alle componenti del paesaggio sono applicabili immediatamente.<br />
Tornando, quindi,  alla norma in contestazione, la stessa  è contenuta nel titolo III “Assetto insediativo” che, ai sensi dell’art. 60 primo comma, “rappresenta l’insieme degli elementi risultanti dai processi di organizzazione del territorio funzionali all’insediamento degli uomini e delle attività”. <br />
Tra le “categorie di aree” comprese in tale assetto  (individuate nella tavola 4 del piano) è enucleato, tra l’altro,  l’ “edificato in zona agricola”, categoria che, a sua volta, secondo l’art. 79 è suddivisa in a) insediamenti storici: centri rurali ed elementi sparsi; b) nuclei e case sparse in agro; c) insediamenti specializzati.<br />
L’art. 82 contiene la definizione dei “ nuclei e  case sparse nell’agro”, che secondo il primo comma, sono “ caratterizzati dalla presenza di unità abitative, per lo più unifamiliari, in appezzamenti di terreno di varie dimensioni che, talvolta hanno conservato sostanzialmente inalterata la configurazione tipica della originaria modalità di conduzione agricola del fondo, presentando un aspetto equilibrato tra gli episodi edilizi e l’ambiente naturale ed agricolo” . Non è questa definizione che interessa parte ricorrente. <br />
Nel secondo comma si afferma che “ appartengono a questa categoria<b> </b>anche tipologie realizzate nei periodi più recenti in maniera non armonizzata nel contesto, spesso totalmente estranee al paesaggio rurale ed alle finalità agricole, che hanno alterato gli equilibri naturali degli spazi rurali”. <br />
 La norma peraltro, attraverso il richiamo contenuto nell’art. 29 (relativo alle aree ad utilizzazione agro-forestale), detta la disciplina dell’edificabilità  anche per le ulteriori aree agricole, che comprendono, secondo la definizione contenuta nel secondo comma dell’art. 28, tutte le tipologie di coltivazione intensiva agraria. <br />
La previsione contestata, in definitiva, non si applica a tutto l’agro (termine che peraltro si ritrova solo nella relazione generale e che sembrerebbe dover coincidere con le aree definite dagli artt.25 e 28 delle NTA), ma solo alle aree, comprese negli ambiti di paesaggio costiero  perimetrati dal piano, <u>con coltivazioni intensive ed ai nuclei e case sparse nell’agro</u> compresi negli stessi ambiti, che devono essere stati specificamente individuati nelle relative tavole cartografiche. <br />
Posto che l’agro, infatti, non viene identificato dal piano, nel suo complesso, come bene paesaggistico, né come bene identitario individuato e tipizzato ( art.4 comma5, NTA) nella specie deve trovare applicazione il quarto comma dell’art.4 , secondo il quale “ Le disposizioni del piano paesaggistico sono immediatamente efficaci per i territori comunali in tutto o in parte ricompresi negli ambiti di paesaggio costiero di cui all’art.14”.<br />
Così delineati i limiti di applicazione della norma, dal complesso degli atti del procedimento, si ricava in primo luogo il principio, condiviso da tutti nei suoi criteri ispiratori , diretto a salvaguardare le aree agricole, comprese negli ambiti di paesaggio costiero  definiti dal piano, da un improprio sfruttamento a fini residenziali, svincolato da un effettivo esercizio dell’attività agricola. <br />
In nessuna sede è stato contestato il dato oggettivamente riscontrato secondo il quale nell’ultimo decennio  la superficie agricola regionale, soprattutto in alcuni comuni, è drasticamente diminuita in prevalenza a causa di fenomeni di urbanizzazione, collegati ad “un uso arbitrario e non coerente della campagna per finalità residenziali non connesse all’attività agricola” ( cfr. relazione introduttiva, che fa parte della relazione generale allegata al piano) .<br />
La stessa Commissione consiliare, nella parte in cui ha esaminato, al punto 5)  la “Disciplina dello spazio agrario” riconosce che “ la disciplina di tale spazio trova il suo fondamento nella c.d. “salvaguardia dell’intatto”…ed è la diretta conseguenza del carattere di “ bassa densità”del paesaggio regionale, assunto dal Piano come punto di riferimento del modello insediativo dell’agro”. Prosegue la Commissione affermando che “è certamente condivisibile l’impostazione del piano che cerca di porre rimedio all’occupazione abnorme ed indiscriminata di territorio agricolo, soprattutto in alcune zone costiere”. <br />
L’impostazione di principio della norma è quindi condivisa nel fine, mentre sono state manifestate varie perplessità in ordine agli <i>strumenti</i> in concreto utilizzati per raggiungere tale fine, sia in sede di formulazione del parere, sia in sede di esame delle modifiche apportate alle norme prima della definitiva approvazione (cfr. nota della regione del 1 settembre 2006 n.5663 e risposta della Quarta commissione  del 5 settembre 2006, n.9172). <br />
La stessa Commissione ritiene, infatti,  opportuno inserire altri elementi che, oltre all’estensione territoriale, consentano una più adeguata valutazione del merito” e segnala come “l’imprenditoria agricola in Sardegna sia caratterizzata da un numero rilevante di imprenditori che esercitano anche altre attività, ma che necessitano ugualmente di infrastrutture residenziali adeguate”.<br />
Nell’esaminare in particolare l’art. 83, la Commissione ha espresso perplessità in merito alla  previsione del lotto minimo di tre ettari;  ritiene che, attesa la vasta estensione della fascia costiera, sia poco opportuno imporre l’autorizzazione, <u>con delibera della Giunta regionale previa intesa in conferenza dei servizi</u>  ( art. 15, comma 4 delle norme <u>adottate</u>), nel caso in cui risulti indispensabile  realizzare edifici ad uso abitativo connessi all’uso agricolo entro tale fascia; rappresenta l’esigenza “di un’attenta riflessione sull’estensione del lotto minimo, sulla sua necessaria unicità, per la ristrettezza delle strutture di appoggio previste, soprattutto in considerazione del necessario raccordo con la vigente disciplina del POR con cui tale normativa potrebbe configgere con gravi danni per gli operatori agricoli”. Analoghe considerazioni sono contenute nell’esame analitico della norma ( cfr. pag 58 del parere).<br />
E’ pacifico che il parere della Commissione è obbligatorio, ma non vincolante, come ha rammentato la difesa regionale, ma la funzione di tale fase del procedimento, se posta in relazione alla tipologia ed all’estensione del nuovo strumento di tutela del paesaggio introdotto nell’ordinamento dal Codice Urbani, è oggi quella di garantire, anche in tale fase, la concertazione istituzionale ed in definitiva la partecipazione dei “ soggetti interessati”. La Commissione, infatti,<b> </b>rispecchia al suo interno le componenti rappresentative del Consiglio regionale, che è il massimo organo rappresentativo di tutta la popolazione sarda. <br />
Le osservazioni formulate da tale organo nel corso del procedimento non possono, quindi, essere del tutto trascurate dalla Giunta in special modo ove evidenzino ragionevoli esigenze di contemperamento della tutela del paesaggio con aspetti oggettivamente riscontrabili della realtà dei luoghi e dei modi di uso delle aree che i comuni, nelle rispettive zonizzazioni, abbiano qualificato come “zona agricola”. <br />
A questo punto è però essenziale evidenziare una circostanza, già anticipata in precedenza, che pare essere sfuggita anche agli interessati, ma che la difesa regionale ha incidentalmente evidenziato, ovvero la temporaneità della disciplina dettata dall’art. 83. <br />
Il primo parere, in data 4 agosto 2006, è stato espresso nei confronti di una norma che, secondo la formulazione offerta alla Commissione prevedeva tali restrittive discipline “ a regime”. Il primo comma dell’art. 83 affermava infatti “ I comuni, <i>nell’adeguamento</i> degli strumenti urbanistici, si conformano alle seguenti prescrizioni”. <br />
Nella versione approvata dalla Giunta invece, si legge: “ I comuni, <i>fino all’adeguamento</i> degli strumenti urbanistici, si adeguano alle seguenti prescrizioni”.<br />
La giunta, il 1 settembre 2006, nel trasmettere alla Commissione il testo delle norme tecniche modificato, in parziale accoglimento dei rilievi espressi, ha testualmente affermato che “L’articolo è stato integrato e modificato al fine di consentire la realizzazione, <i>anche nelle more dell’adeguamento del PUC al PPR</i>, di opere ed edifici strettamente connessi con l’agricoltura …..”.  E’ evidente che con tale affermazione si è voluto porre in evidenza la diversa funzione assunta dalla norma, conseguente alla sua nuova formulazione .<br />
A fronte di questa oggettiva apertura la Commissione si è limitata a rimandare al parere già espresso sulla diversa norma, con particolare riferimento alla disciplina dell’agro, senza minimamente apprezzare la modifica migliorativa. <br />
Nella sostanza, la norma ha previsto la possibilità di realizzare opere in aree agricole, seppure con parametri estremamente rigorosi, in attesa dell’approvazione dei piani urbanistici comunali che, opportunamente, dovranno tenere conto delle peculiarità dei rispettivi territori destinati allo sfruttamento agricolo intensivo e delle caratteristiche dei “nuclei  e case sparsi nell’agro” individuati dalle cartografie del piano regionale.<br />
Tale disciplina appare del tutto legittima, poichè è lo stesso art. 145, comma 3, recependo un orientamento giurisprudenziale costante e consolidato (cfr. ad es. Cons. Stato IV, 26/9/2001, n.5091), a prevedere la possibilità che i piani possano stabilire “norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici..”<br />
Nella specie la funzione di temporanea salvaguardia dell’intatto fino all’adeguamento necessario degli strumenti urbanistici di governo del territorio è altresì giustificata dalla funzione del piano paesaggistico, che è quella di tutela privilegiata di una componente del paesaggio dal valore costituzionalmente riconosciuto. <br />
Entro questi limiti la norma, per questa parte, appare esente da illegittimità, ma con le ulteriori precisazioni e correzioni derivanti dall’accoglimento di alcuni dei profili di censura dedotti nel ricorso. <br />
In primo luogo, fatta eccezione per la modifica migliorativa introdotta nel primo comma, lett. a) e b), di cui si è trattato in precedenza &#8211; che trae giustificazione dagli stessi rilievi di carattere generale espressi dalla Commissione, accolti dalla giunta prima di licenziare il testo definitivo &#8211;  appaiono introdotte al di fuori del procedimento, o meglio a procedimento concluso e del tutto prive di una ragione giustificatrice, sia l’introduzione del lotto minimo di cinque ettari per l’esercizio dell’attività a carattere estensivo, sia in particolare il sesto comma, secondo il quale “ Le prescrizioni di cui ai commi precedenti devono essere recepite negli strumenti urbanistici”.<br />
Quanto al metodo seguito per introdurre le modifiche contestate, il collegio si è già pronunciato di recente con argomentazioni valide anche per il caso di specie, che appare superfluo ribadire ( cfr. Tar. Sardegna II nn. 2010/2013 del 31/10/2007).<br />
Quanto al merito, per completezza,  è appena il caso di rilevare che il riferimento al lotto minimo, per le attività a carattere estensivo, appare comunque incongruo ed inconferente, ove solo si considerino i limiti oggettivi di applicabilità della norma già sopra evidenziati ( art. 28, art. 82 NTA). <br />
In merito al comma 6, introdotto al di fuori di ogni regola procedimentale, deve rilevarsi che l’affermazione secondo cui  “ le prescrizioni di cui ai commi precedenti devono essere recepite negli strumenti urbanistici”  è  in insanabile contraddizione con la riconosciuta <i>natura di temporanea norma di salvaguardia</i> propria dell’art. 83. Imporre a regime e senza i necessari contemperamenti le restrizioni soggettive ed oggettive all’edificabilità nelle zone in cui la norma trova applicazione appare, infatti, ingiustificato in presenza dei coerenti e ragionevoli rilievi mossi dalla Commissione.<br />
 Al riguardo non può che ribadirsi, in aderenza alle perplessità evidenziate dall’organo consultivo, che simili restrizioni, se imposte in modo generalizzato a tutti i comuni compresi negli ambiti di paesaggio costiero, senza tenere conto delle peculiarità oggettive dei vari territori quanto a modalità di sfruttamento del terreno a fini agricoli,  introducono limiti all’edificabilità connessa all’agricoltura non giustificabili con l’esigenza di tutelare il paesaggio.  Il comma deve essere quindi espunto dalla norma<b>. <br />
</b>Quanto agli altri rilievi, diretti a contestare la norma per le parti rimaste invariate in sede di approvazione, si osserva : <br />
-la distinzione soggettiva tra imprenditori agricoli o aziende che svolgono effettiva attività agricola e soggetti senza tale titolo e la rigida<b> </b>restrizione delle potenzialità edificatorie per la seconda categoria,  può ritenersi legittima solo se- non trova invece alcuna giustificazione, se comparato al fine, il divieto di considerare il lotto minimo quale risultato della somma di corpi aziendali separati e diversi, né il <i>generalizzato</i> divieto di edificare su colline, alture e promontori o<br />
Non tutto l’agro è stato considerato, e giustamente, dal piano “bene paesaggistico” da preservare inalterato, anche per la parte compresa negli ambiti di paesaggio costiero.<br />
Tali limitazioni sarebbero giustificabili solo se fossero state specificamente individuate nell’agro “ bellezze panoramiche considerate come quadri, o punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze ( art. 136 lett.d). <br />
Ma tale circostanza non risulta dimostrata allo stato degli atti. <br />
Ne deriva che le richiamate prescrizioni ( art.83 lettere c) e d),  seppure ispirate ad una preservazione del paesaggio agricolo, non hanno  ragion d’essere se riferite indistintamente a tutto il territorio regionale definito “agro”.<br />
Ed invero, si ribadisce, se la Regione, nel contesto dell’agro ed, in particolare, tra i “nuclei e case sparse nell’agro” o in zone di cultura<b> </b>intensiva, ha individuato e tipizzato specifiche porzioni di beni da tutelare, in quanto di pregio o indicativi di valori identitari, il rispetto del livello di tutela, imposto col piano, sarà garantito in sede di rilascio della specifica concessione incidente su tali beni, dal comune delegato al rilascio del nulla osta  o dagli  organi regionali, titolari del relativo  potere. Gli stessi , caso per caso, come già si verifica, potranno imporre ulteriori prescrizioni del tipo di quelle, illegittimamente ed in modo generalizzato,  inserite nella norma (tipo recinzioni, piantumazioni, materiali di facciata e di copertura ecc) a garanzia della preservazione dei valori predefiniti . <br />
<b> </b>Negli altri casi l’art. 83,  come il successivo art.84, dovranno essere tenuti in debita considerazione dai comuni, in sede di revisione dei relativi strumenti di gestione del territorio,  come indirizzi da recepire nei propri strumenti di governo del territorio, nell’ambito della leale collaborazione che deve ispirare la fase dell’adeguamento.<br />
Allo stesso modo, una volta terminata la vigenza della misura soprassessoria, le amministrazioni locali, senza discostarsi dal rispetto della finalità del piano per le aree agricole, condivise anche dalla Commissione consiliare ( uso distorto delle stesse a fini residenziali) , avranno la possibilità di modulare la capacità edificatoria negli ambiti<b> </b>di paesaggio costieri, per le parti alle quali la norma si applica, secondo le peculiarità locali  di suddivisione dei fondi e di modalità di esercizio dell’agricoltura, anche sulla base delle disposizioni di rango superiore già vigenti.  <br />
Quanto all’obbligo di raggiungere un’intesa in ipotesi di costruzioni agricole in <i>fascia costiera</i>, che viene contestato &#8211; sia nella formula<b> </b>prevista in sede di adozione, sia in quella introdotta in sede di approvazione &#8211;  anche se parte ricorrente non ha precisato in che misura la prescrizione si applichi alla sua posizione soggettiva, va osservato, per completezza,  che la norma introduce una deroga all’inedificabilità totale delle aree libere, comprese nell’intera fascia, prevista nelle relative norme tecniche per tale bene paesaggistico di insieme di nuova istituzione. <br />
Non sembra allora illogico che, alla deroga al principio dell’intangibilità, stabilita a regime, si accompagni, in tali ipotesi,  l’obbligo di seguire le procedure dell’intesa, obbligo introdotto in sede di approvazione, <i>in condivisibile sostituzione del farraginoso criterio previsto in sede di adozione, criticato dalla stessa Commissione</i>. <br />
Nella specie non si tratta, infatti, del semplice rilascio del nulla osta paesaggistico per opere edilizie consentite, ma di realizzazione di edifici in aree divenute nella sostanza inedificabili. <br />
E’ appena il caso di rilevare che la norma, seppure con una formulazione alquanto contorta, è chiara nel voler imporre esclusivamente lo strumento dell’intesa previsto dall’art. 11, punto c), mentre <i>il richiamo all’art. 15, comma 4</i> ( presumibilmente del testo adottato?) è frutto di un refuso e comunque risulta del tutto privo di ragionevolezza e consistenza, se raffrontato alla definitiva numerazione delle NTA.  Anche questa parte della norma va quindi cassata.<br />
   Dalle considerazioni che precedono si ricava che le censure dirette contro l’art. 83 sono accolte solo in parte e che tale norma, escluse le autonome parti illegittime, non appare affetta dai vizi dedotti, se correttamente interpretata come misura di  salvaguardia.<br />
Poiché l’interesse di parte ricorrente era quello della totale eliminazione della norma, che viene considerata preclusiva al rilascio della concessione, in primo luogo a causa  dell’estensione del terreno di sua proprietà, devono essere esaminate anche le altre censure dedotte, limitatamente a quelle per le quali il collegio ritiene sussistente, sulla base delle considerazioni di carattere generale espresse in precedenza, uno specifico interesse, in relazione alla posizione soggettiva legittimante il ricorso. <br />
In merito al decimo motivo, con il quale si lamenta la violazione delle linee guida nelle quali era stata prevista la possibilità di operare d’intesa con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali, è sufficiente richiamare la disposizione dell’art. 143 commi 3 e seguenti del codice Urbani.<br />
La ricerca di un intesa con le amministrazioni centrali è una mera facoltà ( cfr. corte cost. 367/2007) sicchè nella specie, il mancato avvio e raggiungimento dell’accordo previo, previsto dal comma 3 dell’art.143, non è causa di vizio del piano, ma impedisce esclusivamente la possibilità di applicazione delle procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni per beni specificamente tutelati, previste dalla stessa norma. D’altro canto le linee guida rappresentano l’abbozzo di un primo orientamento nella scelta delle procedure, che non può ritenersi vincolante, in special modo ove si considerino i limitati effetti che la legge collega al raggiungimento dell’intesa con gli organi centrali.<br />
Con l’undicesimo motivo si contesta la legittimazione ad intervenire nel procedimento del Comitato scientifico, in quanto organismo non previsto dall’art. 11 della legge n. 45/89, non istituito da alcuna legge regionale. <br />
La censura non ha pregio, in quanto nessuna norma vieta all’amministrazione, nell’elaborazione di un provvedimento, tra l’altro complesso ed articolato come il piano paesaggistico, di farsi coadiuvare da organismi esterni alla organizzazione dei pubblici uffici, purchè alla fine gli organi competenti per legge abbiano fatto proprie, come è avvenuto nel caso di specie,  le risultanze delle istruttorie  condotte   e concluse dai tecnici all’uopo nominati. <br />
Analoghe considerazioni valgono per i “gruppi di lavoro” o per “i gruppi istruttori” che hanno provveduto a sintetizzare le numerosissime osservazioni presentate nei confronti delle norme del piano. <br />
A parte che il ricorrente non ha dimostrato di aver proposto osservazioni, circostanza che rende labile se non inesistente il suo interesse a contestare tale fase del  procedimento, le modalità con cui le osservazioni sono state selezionate, raggruppate ed organizzate rappresentano una semplice organizzazione del lavoro all’interno degli uffici regionali che hanno effettuato l’istruttoria sul piano, sotto il controllo degli organi competenti.  A tale fase compilativa, è seguita la formulazione del parere da parte del CTRU, parere sintetico ma completo nel dare conto del procedimento seguito, del parere da parte della  Commissione e l’approvazione della Giunta, la quale, fino a prova contraria dichiara nelle premesse di aver avuto a disposizione la documentazione, i materiali, gli esiti dell’istruttoria e le varie relazioni e di aver valutato ed assunto consapevolmente la decisione finale di approvazione .<br />
 Tale modo di procedere può essere dunque contestato solo nella misura in cui chi abbia un interesse specifico dimostri che lo stesso abbia determinato una obiettiva lesione della posizione vantata, in quanto ha impedito agli organi competenti di valutarne peculiarità, elementi e dati di rilievo ai fini dell’eventuale accoglimento.<br />
 I motivi dal XII al XIV sono dunque oltre che inammissibili, nella specie  infondati in fatto.  <br />
Il XV motivo con cui si contestano le modalità di introduzione di modifiche al piano, una volta concluso l’iter istruttorio, è stato già esaminato ed in parte accolto con riferimento all’art. 83 ed in relazione all’interesse dedotto.<br />
Il motivo XVI è inammissibile, poiché eventuali vizi della fase di concertazione istituzionale e di partecipazione dei comuni possono essere dedotti solo dai diretti interessati,  mancando allo stato la previsione di un’azione popolare che legittimi i cittadini ad impugnare atti a tutela degli interessi degli enti locali e tenuto conto di quanto in precedenza osservato in merito ai limiti dell’interesse a ricorrere.<br />
Analoga considerazione vale per il motivo XVII ( mancata previsione di misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione e di settore), tenuto conto dell’interesse che legittima la proposizione del ricorso.<br />
Quanto al XVIII motivo, alquanto generico, apodittico e sfornito di prova, è sufficiente osservare che non è stata dimostrata l’affermazione secondo la quale alla Commissione non sarebbe stato trasmesso il parere del CTRU, che l’esistenza e la rilevanza dei due pareri espressi dalla Quarta commissione sono stati già in precedenza valutati con espresso riferimento alle specifiche censure avverso l’art. 83 ed alla posizione vantata dai ricorrenti, che secondo quanto affermato nella deliberazione di approvazione del piano la Giunta ha preso atto di tutti gli atti istruttori ed ha valutato anche le osservazioni. <br />
  Con il  XIX motivo si  afferma che la Giunta avrebbe in definitiva approvato un piano diverso da quello adottato, comunque illegittimo perché non avrebbe percorso tutte le precedenti fasi del procedimento, dopo il dichiarato “adeguamento della complessiva proposta del PPR ai decreti legislativi 156/2006 e 157/2006, pubblicati nella GU del 27 aprile 2006, che hanno modificato  il Dlgs 22 gennaio 2004, n.42. <br />
La censura, per come formulata, è inammissibile in quanto generica. <br />
Non sono infatti state individuate, nella specie,  né sono autonomamente individuabili, le parti rilevanti delle NTA del piano che sarebbero state sottoposte a modifica. Il collegio non è quindi in grado di valutare, tenuto conto dei contenuti della censura, se l’adeguamento a norme sopravvenute, effettuato dopo lo svolgimento della fase di copianificazione,  abbia in effetti sconvolto l’impostazione del piano in misura tale da renderlo illegittimo perché non sottoposto ex novo alla procedura di adozione . <br />
Deve peraltro osservarsi che la questione è stata sottoposta alla quarta commissione con la relazione allegata alla  nota del 1 settembre 2006, che la Giunta, in tale relazione,  ha ampiamente giustificato le ragioni che imponevano l’introduzione di alcune modifiche, dimostrando che non vi era stravolgimento del piano, e che la Commissione nella nota di risposta, ha preso atto della riformulazione di alcune norme e nulla ha ritenuto di dover obiettare. <br />
La censura XX che prospetta l’illegittimità derivata dei decreti del Presidente della regione 24 maggio 2006, n.45  e 7 settembre 2006 n.82 con cui si è disposta la pubblicazione sul BURAS delle delibere di adozione e di approvazione del piano, è infondata essendo stati dichiarati infondati od inammissibili i motivi dedotto contro l’intero piano. <br />
Resta quindi da esaminare quella parte della censura XXI con cui si contesta l’avvenuta introduzione del procedimento di “intesa” tra le modalità di attuazione del piano, censura in merito alla quale parte ricorrente ha interesse, in quanto il collegio ha ritenuto giustificata la sua previsione in alcune specifiche ipotesi disciplinate dall’art. 83.<br />
Sul piano sistematico deve essere preliminarmente ricostruito il procedimento mediante il quale lo strumento dell’intesa, come modalità di attuazione generale delle previsioni del PPR è stato introdotto nelle NTA.<br />
Nella versione dell’art. 11 delle NTA adottate con deliberazione 24/5/2006, n.22/03, poi trasfuso nell’art. 12, erano stati originariamente previsti, quali strumenti di attuazione,  al punto c) i Piani di azione paesaggistica, ai quali il comma seguente affidava, per uno o più comuni “ le trasformazioni ed i recupero urbanistico del territorio in attuazione delle previsioni del PPR”, nonché  l’orientamento degli “interventi ammissibili verso obiettivi di qualità paesaggistica basati sul riconoscimento delle valenze storico culturali, ambientali e percettive dei luoghi, coordinandoli con le istanze di trasformazione destinate alla riqualificazione paesaggistica ed allo sviluppo socio economico”. Il terzo comma infine stabiliva che “ con legge regionale verranno disciplinate le modalità attuative dei Piani di azione paesaggistica e i relativi apporti fra gli enti locali.” <br />
Si trattava all’evidenza di una norma che, a parte la fumosità dei parametri, lasciava la regione arbitra assoluta della determinazione, a posteriori, dello strumento di attuazione delle previsioni dl piano, senza che gli enti locali fossero messi in grado di verificarne la congruità.<br />
Non risulta che su questa norma abbia espresso perplessità il CTRU , né alcuno degli enti locali nel corso dell’istruttoria pubblica,  né con specifiche osservazioni. <br />
Solo la Quarta commissione, presumibilmente dopo le ulteriori audizioni dei vari comuni, nell’esprimere il proprio parere relativamente agli strumenti di attuazione ( pag. 9 lett. d) “ ha considerato come preferibile un’impostazione che si ricolleghi solamente al quadro normativo regionale esistente senza inserire delle anticipazioni che rischiano di essere fuorvianti” ed ha suggerito pertanto di <u>eliminare tutti i numerosi riferimenti a strumenti ancora estranei alla disciplina vigente</u> e rinviare – l’attuazione delle previsioni del PPR primo ambito omogeneo, area costiera – <u>agli strumenti previsti dall’attuale normativa</u> in materia di pianificazione comunale provinciale e regionale, concludendo che “ la legislazione vigente contiene atti e <u>strumenti</u> <u>immediatamente utilizzabili</u> per l’attuazione del PPR in quanto sostanzialmente assimilabili agli istituti di cui si propone l’introduzione”.<br />
La giunta, in recepimento del parere, risulta essersi limitata a modificare la disposizione “ in ordine alle osservazioni formulate dalla Commissione consiliare”, sostituendo allo strumento, ancora tutto da regolare, dei “piani di azione paesaggistica” quello delle “ intese” tra regione, province e comuni interessati, specificando poi nei commi successivi, le relative finalità, le forme di attivazione e la condizione necessaria per l’adeguamento dello strumento urbanistico alle “prescrizioni del PPR ( il raggiungimento dell’intesa)”. <br />
Di tale nuova formulazione la Commissione consiliare ha preso atto nella nota del 5 settembre 2006.<br />
Non pare quindi sostenibile, mancando allo stato ogni principio di prova di segno contrario, la tesi secondo cui l’introduzione dell’intesa <u>nell’art. 11</u>, come strumento di generale attuazione delle prescrizioni del piano, sia avvenuta quando ormai il procedimento poteva considerarsi concluso anche con l’acquisizione del decisivo parere della commissione consiliare.<br />
Secondo parte ricorrente, questo diverso strumento di attuazione del piano sarebbe stato introdotto senza che gli enti locali potessero interloquire in sede di conferenze di copianificazione; per di più lo stesso, non legislativamente previsto,  riserverebbe alla regione un potere arbitrario e pressoché assoluto di controllo e di veto su qualunque intervento da realizzare nelle aree paesisticamente più importanti e senza alcuna base normativa.  <br />
La censura non ha pregio in entrambe i suoi profili, anche sulla base delle considerazioni ampiamente esposte dalla difesa regionale che il collegio condivide. <br />
Quanto al primo profilo di illegittimità dedotto, va rammentato in primo luogo che lo strumento dell’intesa è espressamente previsto dall’art. 118 della Costituzione, sia pure, testualmente,  per garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni in materia di beni culturali, e che su tale norma si è andato formando un recente orientamento della Corte favorevole all’estensione dell’intesa, a Costituzione invariata, ad altre fattispecie, in quanto considerata strumento ideale per realizzare la leale collaborazione tra enti territoriali e per il perseguimento dei principi di adeguatezza, buon andamento e <i>codeterminazione</i> dei contenuti.  <br />
Il comma 4 dell’art.11 richiama poi espressamente sia le procedure previste dagli artt. 20, 21 e 22 della L.r. 40/90 per le conferenze di servizio, sia la legge 241/90 per intero. <br />
Tali riferimenti normativi sono sufficienti a delineare in modo certo la disciplina del procedimento, essendo evidente che le relative procedure, al di là dell’impreciso ed incompleto riferimento del comma alla sola fase dell’attivazione, vanno applicate  integralmente. <br />
Vale, in proposito, il mero riferimento, non esaustivo, al contenuto degli artt. 9 e 10, 11 e 15 della 241/90, che prevedono tra l’altro la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo sugli accordi, per consentire di delineare con chiarezza i limiti del potere di iniziativa e di intervento della Regione e scongiurare il rischio di un’azione incontrollata  ed incontrollabile dei relativi organi .<br />
 Il codice dei beni culturali, inoltre, all’art.5 comma 7 statuisce che “relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi del … comma 6 (<i>funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici</i>) il Ministero esercita le potestà di indirizzo  e di vigilanza ed il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o <i>inadempienza. <br />
</i>L’art. 145, comma 2) rimette poi alla disciplina dei piani paesaggistici l’indicazione di misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale, affidando alla regione il compito di <u>disciplinare il procedimento di conformazione e di adeguamento degli strumenti urbanistici</u> alle previsione della pianificazione paesaggistica, mentre l’art.145 comma 5<i>,</i> prevede che la regione assicuri la partecipazione degli organi ministeriali “ <i>al procedimento di conformazione e di adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica”.<br />
</i> <i> </i>L’attività della regione, nella fase di attuazione del piano e di collaborazione istituzionale con gli enti locali non è dunque priva di controlli, sicchè è garantita all’ente locale la possibilità di attivazione degli stessi, laddove il mancato raggiungimento dell’intesa sia la conseguenza di un uso distorto del potere da parte degli organi regionali.<br />
    Il piano paesaggistico in ogni caso, va rammentato, come già ampiamente chiarito nelle premesse, si pone in un rapporto di supremazia gerarchica e ad un livello sovraordinato rispetto alla normativa settoriale ed alla pianificazione urbanistica.<br />
 Nella specie, in conclusione,  la giunta, nell’esercizio del potere che la norma statale le riconosce,  si è limitata ad operare, prima della definitiva approvazione, la <i>correzione</i> di un vizio rilevato dalla Commissione, consistente nella pregressa previsione di uno strumento di attuazione ancora non disciplinato da alcuna legge. <br />
La modifica è dunque <i>migliorativa</i> ed ha consentito l’introduzione di uno strumento di attuazione già previsto nell’ordinamento e disciplinato compiutamente, che, alla luce delle funzioni di coordinamento assegnate alla regione dalla legislazione statale, e vista la prevalenza della pianificazione paesaggistica su quella urbanistica comunale, costituisce concreta applicazione del principio di leale collaborazione tra amministrazioni, espressamente previsto dall’art. 132 del Codice Urbani e non lede le prerogative dei comuni  rappresentando, invece, una forma di esercizio dei poteri spettanti alla regione, poteri sufficientemente delineati nei propri limiti e non privi di controlli.  <br />
Non era pertanto necessaria la reiterazione del procedimento.<br />
La stessa Corte Costituzionale, come rammentato dalla difesa regionale, ha affermato che “ lo strumento dell’intesa si sostanzia in una paritaria codeterminazione del contenuto dell’atto sottoposto ad intesa, da realizzare e ricercare, laddove occorra attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il superamento dell’accordo” ( Corte Cost. 24/1/1991, n.21). <br />
In merito al procedimento, va affermato che nessuna disposizione vieta la partecipazione all’intesa anche di soggetti diversi da quelli indicati nella norma, tenuto conto che il principio di partecipazione al procedimento va esteso anche a tali forme concordate di definizione del contenuto di provvedimenti amministrativi e che la norma, si ripete, si richiama alla legge 241/90.<br />
E’ evidente, tuttavia, che resta inpregiudicata in questa sede, perché esulante dai limiti della controversia, la valutazione della legittimità sia di quelle singole previsioni del piano in cui l’attivazione di tale strumento è stata espressamente sancita come <i>obbligatoria</i> ed imprescindibile, sia del distinto profilo delle modalità e dei tempi di tale inserimento nelle relative norme( cfr. sentenze Tar Sardegna II, nn.2010/2013 del 31/10/2007).<br />
Va altresì osservato al riguardo che un’applicazione concreta che risultasse illegittima od incongrua di tale istituto in casi specifici non incide sulla legittimità, in linea di principio, del mezzo prescelto, in generale,  per dare attuazione anche anticipata alle regole del piano.<br />
Quanto al paventato rischio di un’eccessiva ed arbitraria ingerenza della Regione nell’ambito della gestione del territorio riservata ai comuni, va tenuto presente, sia che tutta la normativa del piano rappresenta per gli organi regionali un’autolimitazione agli spazi di discrezionalità, sia che i comuni non sono obbligati a chiedere l’attivazione dell’intesa, potendo limitarsi ad adeguare, con la dovuta sollecitudine, e secondo il normale procedimento di adozione ed approvazione dei PUC, i propri strumenti di governo del territorio alle prescrizioni vincolanti, ed  a recepire autonomamente, ove ritenuto opportuno, gli indirizzi e le prescrizioni indirette per le varie componenti del paesaggio, salvo poi, dopo l’approvazione, sottoporre gli atti  alla verifica di coerenza da parte della regione.<br />
Oppure, in applicazione del principio di leale collaborazione, ogni comune può attivare il meccanismo collaborativo dell’intesa, per l’adeguamento di  parte od anche di tutto il  proprio piano.<br />
L’intesa dunque, se correttamente condotta, secondo i criteri della leale collaborazione costituzionalmente riconosciuti come utili a stemperare contrasti di vedute od interpretativi, secondo il procedimento disciplinato dalle norme richiamate dal piano, non lede le prerogative dei comuni, costituendo, in linea generale, una forma, consentita, di esercizio dei   poteri spettanti alla regione in materia di tutela del paesaggio.<br />
E’ sulla base di tali principi che va interpretato l’ultimo comma dell’art.11, secondo il quale “ il raggiungimento dell’intesa è condizione per l’adeguamento degli strumenti urbanistici alle nuove prescrizioni”.<br />
Contrariamente a quanto temuto dai ricorrenti, la norma non attribuisce agli organi regionali alcun potere ulteriore se non quello che deriva loro dalle norme alle quali si sono autovincolati. <br />
Trattandosi di uno strumento diretto a garantire la leale collaborazione, anzi, attraverso l’intesa è possibile anche che la regione, avvedutasi dell’incongruità di alcune delle prescrizioni imposte, possa procedere, su suggerimento degli enti locali, a correzioni e rettifiche dei tematismi riportati nelle cartografie del PPR, come espressamente previsto nell’art.113 delle NTA. <br />
Ovviamente, anche se tale ultima  norma non è oggetto del ricorso, deve essere precisato che le intese non possono mai avere ad oggetto la individuazione e tipizzazione dei beni paesaggistici, eventualmente non completata dalla regione, in violazione dei principi imposti dal codice Urbani,  ma solo le altre <i>componenti</i> del paesaggio. Secondo i principi espressi dalla Corte nella sentenza n. 182 del 5 maggio 2006, già richiamata, infatti, “ le decisioni operative concernenti il paesaggio” non possono essere trasferite alla dimensione pianificatoria comunale. <br />
La legittimità della norma che prevede l’intesa va comunque valutata in questa sede nei suoi profili di disciplina astratta ed il relativo giudizio sulla conformità a legge delle relative previsioni non può essere influenzato dalla paventata possibilità che se ne faccia un uso non conforme ai suoi limiti.<br />
Per tali ipotesi gli enti che hanno partecipato all’intesa, o qualunque privato interessato alla sua conclusione secondo i corretti canoni,  può adire il giudice competente per far valere la pretesa lesione della sua posizione soggettiva, come stabilito dal combinato disposto degli artt. 15 ed 11 della legge 241/90. <br />
Sulla base di tali considerazioni complessive, anche quest’ultimo profilo di censura è infondato. <br />
Il ricorso proposto con parte dei primi motivi aggiunti, contro la delibera di adozione del piano e con i secondi motivi aggiunti contro la delibera di approvazione del piano stesso, deve essere dunque rigettato, mentre per la parte relativa all’impugnazione dell’art. 83 deve essere parzialmente accolto nei sensi di cui in motivazione.<br />
Le spese possono essere opportunamente compensate tra le parti in causa, attesa la peculiarità della materia e la novità delle questioni poste.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
Sezione seconda<br /></b></p>
<p>Accoglie </b>in parte il ricorso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, relativamente all’impugnazione dell’art. 83 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 settembre 2006, n.36/7,  mentre lo <b>respinge</b> per le altre parti. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Cagliari, nelle camere di consiglio dei giorni 11 e 12  luglio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Lucia Tosti,	 	presidente;<br />	<br />
Rosa Panunzio,	 consigliere;<br />	<br />
Grazia Flaim, 		consigliere, estensore.</p>
<p><b><br />
         Depositata in segreteria oggi 12.11.2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-11-2007-n-2050/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.2050</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.11148</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-12-11-2007-n-11148/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-12-11-2007-n-11148/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-12-11-2007-n-11148/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.11148</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe, Rel. Realfonzo D’Ippolito L. (Avv.ti D.M. Miele e C. Miele) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato) sull&#8217;applicazione del principio della libera circolazione dei professionisti in ambito comunitario e sulla legittimità del diniego di equiparare al diploma di laurea, il titolo di studio straniero conseguito presso un istituto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-12-11-2007-n-11148/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.11148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-12-11-2007-n-11148/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.11148</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Giuseppe, Rel. Realfonzo<br /> D’Ippolito L. (Avv.ti D.M. Miele e C. Miele)	c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicazione del principio della libera circolazione dei professionisti in ambito comunitario e sulla legittimità del diniego di equiparare al diploma di laurea, il titolo di studio straniero conseguito presso un istituto non riconosciuto dallo Stato membro di appartenenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Professioni – Albo – Diniego di iscrizione – Diploma di laurea o titolo equivalente – Carenza – Legittimità – Libera circolazione dei professionisti – Principio &#8211; Interpretazione																																																																																											</p>
<p>2) Professioni – Titolo di studio estero – Istituto non riconosciuto dallo Stato estero – Equivalenza – Diniego &#8211; Legittimità &#8211; Ragioni</p>
<p>3) Professioni &#8211;  Titolo conseguito presso altro Stato – Riconoscimento -Termini istruttoria  –Richiesta di riesame – Non rileva<br />
4) Professioni – Iscrizione Albo italiano ingegneri &#8211; Cittadino italiano – Membro- Istituzione estera  – Equivalenza- Diniego –Legittimità</p>
<p>5) Fonti del diritto – Direttiva comunitaria &#8211; Termine di recepimento – Applicazione anteriore – Illegittimità .</p>
<p>6) Processo amministrativo – Giurisdizione amministrativa – Sindacato sul merito –  Titoli accademici – Riconoscimento &#8211; Discrezionalità amministrativa – Sussiste &#8211; Ragioni</p>
<p>7) Procedimento amministrativo – Disparità di trattamento – Vantaggio preteso – Non dovuto – Precedente analogo – Non rileva</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	E’ legittimo il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo italiano degli Ingegneri, nella sezione riservata ai possessori di laurea specialistica, dell’istante che, sebbene vanti un curriculum professionale connotato da titoli di studio e da esperienze documentate, non sia in possesso del diploma di laurea, né di un titolo equivalente conseguito in un altro Stato comunitario. Infatti, il principio della libera circolazione dei professionisti in ambito europeo, comporta che lo svolgimento dell’attività lavorativa non debba essere condizionata da discriminazioni, ma sebbene lo Stato italiano non possa imporre al cittadino di un altro Stato membro di acquisire i diplomi rilasciati nel quadro dei suoi sistemi nazionali di insegnamento, può tuttavia pretendere che le qualifiche acquisite in un altro Stato membro siano corrispondenti a quelle prescritte dalle disposizioni nazionali, al fine di garantire la qualità delle prestazioni fornite dai professionisti stranieri sul proprio territorio.																																																																																												</p>
<p>2)	E’ legittimo il diniego di riconoscere l’equivalenza tra un diploma di laurea italiano ed un diploma di qualificazione professionale rilasciato da un istituto straniero, non legalmente riconosciuto dal competente organo dello stesso Stato straniero, tra quelli idonei a fornire corsi che conducano alla laurea. Infatti, al fine di armonizzare le differenti situazioni nazionali dipendenti dalle diverse strutture di formazione superiore dei Paesi della Comunità, l’art. 1 lett. A) della Dir. 89/48/CEE, qualifica come diploma qualsiasi certificato, o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati, o altri titoli, rilasciati dall’autorità competente in un altro Stato membro, da cui risulti che il titolare abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari, di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o istituto di istruzione superiore riconosciuto, ovvero, dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per esercitare, in tale Stato, una professione regolamentata. 																																																																																												</p>
<p>3)	Ai fini della legittimità del provvedimento disciplinato dalle Dir. 21/12/88 e dalla Dir. 89/48/CEE e s.m.i., relativo alla richiesta di riconoscimento da parte dello Stato membro ospitante, dei diplomi di istruzione superiore conseguiti presso altro Stato, il termine di quattro mesi, decorrenti dalla presentazione della documentazione completa dell’interessato, concerne la decisione motivata dell’Autorità competente dello Stato membro ospitante ed è relativa alla prima richiesta di riconoscimento del diploma, a prescindere dalla successiva eventuale richiesta di riesame, che porterebbe eventualmente, a discrezione dell’amministrazione, ad una nuova e separata istruttoria.																																																																																												</p>
<p>4)	E’ legittimo il diniego di iscrizione all’Albo italiano degli ingegneri, nella sezione riservata ai possessori di laurea specialistica, del cittadino italiano diventato membro di una istituzione estera di professionisti dell’edilizia (Chartered Institute of Building) per iscriversi alla quale sarebbe comunque sufficiente il titolo di geometra conseguito in Italia.																																																																																												</p>
<p>5)	E’ illegittima l’applicazione di una Direttiva comunitaria antecedentemente al momento del venire in essere della sua efficacia diretta, che è conseguenza della scadenza del termine assegnato per il suo recepimento, ancorché questa abbia caratteristiche strutturali di immediata applicazione (nella fattispecie, la Dir 2005/36/CE, è divenuta esecutiva dopo il termine del 20 ottobre 2007).																																																																																												</p>
<p>6)	Non sussiste la giurisdizione amministrativa in materia di sindacato sulla consistenza dei titoli di studio ai fini del riconoscimento dei titoli accademici rilasciati in altro Stato membro dell’Unione Europea, in quanto trattasi di scelta tecnica discrezionale dell’Amministrazione, non essendo possibile interpretare il terzo comma di cui all’art. 51 della Dir. 2005/36/CE per cui la decisione o la mancata decisione nei termini prescritti può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale, nel senso di rimettere al giudice nazionale tale sindacato, in caso di silenzio da parte dell’amministrazione.																																																																																												</p>
<p>7)	Non è invocabile la disparità di trattamento quando il vantaggio che si pretende conseguire non appare legittimo, anche se lo stesso vantaggio è stato riconosciuto ad altri soggetti, non essendo il verificarsi di un precedente, idoneo a legittimare i titolari di situazioni analoghe ad ottenere un riconoscimento oggettivamente non dovuto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO<br />
Sez. III^-quater</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>composto da<br />
<b>dr. Mario Di Giuseppe &#8211;	Presidente<br />	<br />
dr. Carlo Taglienti &#8211;	Consigliere<br />	<br />
dr. Umberto Realfonzo &#8211;	Consigliere-rel.<br />	<br />
</b>ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. <b>5334/2006 R.G.</b> proposto da</p>
<p><b>D’IPPOLITO Leonardo, </b>rappresentato e difeso dagli avvocati Diego M. Miele e Carmine Miele,  <i>ex lege </i>domiciliato presso la segreteria di questo Tar.<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>, originariamente costituito innanzi al TAR L’Aquila, non costituito formalmente in questa fase del giudizio;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per il riconoscimento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento nr. 42532 del 29.11.2005 con cui è stata respinta la richiesta di annullamento o revoca del decreto di rigetto del 23.1.2003 della domanda di iscrizione del sig. Leonardo D’Ippolito all’Albo degli Ingegneri, sez. A, settore “a”, e di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore alla pubblica udienza del 9 maggio 2007 il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il presente gravame, il ricorrente impugna il rigetto della richiesta di esercizio dell’autotutela sul precedente rigetto della sua domanda di iscrizione all’Albo degli Ingegneri, sez. A (quello cioè riservato ai possessori di laurea specialistica), sezione “a” (ingegnere “senior” civile ed ambientale).<br />
Il ricorso, originariamente introdotto al TAR Abruzzo, è stato trasmesso dal predetto TAR in seguito ad adesione del ricorrente al regolamento di competenza notificato dalla Difesa Erariale costituitasi innanzi al predetto TAR. <br />
Il ricorrente ha provveduto a costituirsi in data 31 maggio 2006.<br />
Il ricorso, senza la enumerazione delle relative rubriche, è affidato alla denuncia di dieci motivi di gravame relativi all’eccesso di potere sotto diversi profili; violazione della L. n. 241/1990; violazione dei Principi del Trattato U.E.; della Dir. 89/48/CEE; del D.lgs. n. 115/1992; della DIR. 2005/36/CE.<br />
L’Amministrazione non ha rinnovato innanzi a questo TAR la costituzione effettuata presso il TAR l’Aquila. <br />
Con memoria del 5 aprile 2007 la difesa del ricorrente ha sottolineato le tesi a sostegno delle proprie argomentazioni.<br />
All&#8217;udienza del 9 maggio 2007, udito il patrocinatore del ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Ai fini dell’esatta ricostruzione della controversia è utile ricordare che il ricorrente premette:<br />
&#61550;	di aver superato numerosi esami del corso di laurea in ingegneria presso l’Università degli Studi de L’Aquila;<br />	<br />
&#61550;	 di aver completato nel 1989 un corso di studi politecnico post secondario di 4 anni in Ingegneria civile e Direzione Gestionale Amministrativa Industriale presso Aldermaston College (British Institute of Engineering Technology), che sarebbe accreditato nel Regno Unito dal “<i>Council for the Accreditation of Correspondence Collages</i>”;<br />	<br />
&#61550;	di essere, in conseguenza, in possesso del Titolo professionale di “<i>Member of Chartered Institute of Building</i>” (MCIOB); di quello di “<i>Corporate member of the Society of Engineers</i>” (MSE, ora MIIE); di quello di “<i>Ingénieur Professionel Européen</i>” (Ing. P. Eur.);<br />	<br />
&#61550;	di aver maturato, presso primari studi professionali di ingegneria, una più che decennale esperienza professionale in qualità di responsabile della progettazione nel Regno Unito, in Italia, ed in varie parti del Mondo (Venezuela, Arabia Saudita, Gran Bretagna). <br />	<br />
In definitiva essendo in possesso di una qualificazione con ampia garanzia di attendibilità, riconosciuta senza alcun problema a livello internazionale, egli avrebbe avuto il diritto di ottenere l’iscrizione in Italia alla sez. A, settore “a” (quello cioè riservato ai possessori di laurea specialistica o di laurea del vecchio ordinamento) dell’Albo degli ingegneri.<br />
Di qui l’illegittimità del nuovo provvedimento &#8212; avviato a seguito di un apposito nuovo procedimento – con cui il Ministero ha confermato la reiezione della domanda di revisione in autotutela del precedente diniego del 23.1.2003.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
<b>    1.  </b>Nell’ordine logico delle questioni devono essere affrontate, per la loro sostanziale unitarietà logica, la sesta e la settima censura:<br />
<b>   1.1.</b> Con la sesta censura si lamenta in particolare la violazione:<br />
  &#8211;  dell’art. 3, par. 1, lett. C) e G), del Trattato UE che pone tra gli obiettivi della Comunità quello dell’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri attraverso la facoltà di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale. <br />
&#8211; dell’articolo 47, paragrafo i del Trattato che prevede l’approvazione di direttive miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli;<br />
&#8211; dell’articolo 55 che rende applicabili tali principi anche ai servizi, e in particolare alle attività delle libere professioni.<br />
A tali norme si sarebbero ispirate sia la direttiva 89/48/CEE che la direttiva 2005/36/CE. <br />
Il procedimento sarebbe invece stato connotato da burocratici comportamenti dei suoi funzionari, artatamente diretti al rigetto del riconoscimento, in violazione dei principi della Comunità Europea. La Corte Giustizia Comunità Europee, a proposito degli architetti, ha affermato che le autorità sono tenute a raffrontare le competenze attestate dai diplomi e dalle esperienze con le cognizioni e le qualifiche richieste dalle norme nazionali (cfr. sentenze: 7 maggio 1991, causa C-340/89; 9 febbraio 1994, causa C-31 9/92,  e 14 settembre 2000, causa C-238/98). <br />
<b>   1.2</b> Con il settimo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione della direttiva n. 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, art. 3 e del d.lgs. 27-01-1992, n. 115, nonché della direttiva n. 20051361CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. Il meccanismo di riconoscimento stabilito dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE, (lasciato fondamentalmente immutato dalla direttiva 2005/36/CE), fissa il principio generale per cui il titolare di un diploma che certifichi il compimento di un corso di formazione a livello post secondario di una durata di almeno un anno, deve avere accesso a una professione regolamentata in uno Stato membro in cui l’accesso è subordinato al possesso di un diploma che certifichi il compimento di un corso di studi universitario o equivalente della durata di quattro anni, a prescindere dal livello del diploma richiesto nello Stato membro ospitante. Invoca a sostegno i principi affermati della giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 25-03-2005, n. 1279; idem 13-04-2005, n. 1705) per cui lo Stato membro ospitante non avrebbe potuto rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l’accesso all’esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini. <br />
Il ricorrente, era appartenente al MCIOB, e quindi era in possesso di un titolo rilasciato da un soggetto incluso nell’Allegato cui rinvia l’articolo 1, lettera d), 2° comma della direttiva, per cui il suo diploma sarebbe assimilato al titolo di formazione di cui al primo comma dell’art. 1 della DIR n. 89/48/CEE (art. 3direttiva 89/48/CEE).<br />
<b>   1.3</b> L’assunto va complessivamente respinto.<br />
Il Collegio concorda integralmente con molte della affermazioni di principio ricordate nel quinto motivo, relative alla libertà di stabilimento in ambito comunitario, ma nondimeno ritiene che le stesse non si attaglino assolutamente alla fattispecie materiale, qui in esame, per una serie articolata di ragioni,<br />
La Direttiva 21/12/1988 n. 48 (come modificata dalla Direttiva n. 19 del 14-01-2001) relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore di una durata minima di tre anni, tutela i cittadini di uno stato comunitario, che una volta acquisite le proprie qualificazioni accademiche e professionali nel proprio paese, intendano stabilirsi in un altro stato comunitario. E ciò è dimostrato proprio dall’inequivocabile costruzione letterale delle norme in questione: <br />
&#8212; ad esempio all’art. 3 per cui  “<i>Quando nello Stato membro <b>ospitante </b>l&#8217;accesso o l&#8217;esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un diploma, l&#8217;autorità competente non può rifiutare <b>ad un cittadino di un <u>altro </
- ancora all’art. </i>7 per cui “<i>L&#8217;autorità competente <b>dello Stato membro <u>ospitante </u></b>riconosce <b>ai cittadini degli <u>altri</u> Stati membri</b>, che soddisfino alle condizioni di accesso e di esercizio di una professione regolamentata s<br />
&#8212; così all’art </i>4 per cui “L&#8217;articolo 3 non osta a che <b>lo Stato membro ospitante</b>…” ed identicamente agli artt. <b>5-6- 9.</b> <br />
L’intero assunto del settimo motivo è dunque fondato su di una parziale interpretazione delle norme comunitarie.<br />
In tale prospettazione, sono esatte le considerazioni poste dal Tar Friuli-Venezia  Giulia (cfr. 28 marzo 2000, n. 317: ricordata invero anche dal ricorrente) che il principio comunitario della libera circolazione di professionisti nell’ambito europeo, di cui all’art. 52 del trattato di Roma, comporta che lo svolgimento di un’attività lavorativa in uno degli Stati membri deve risultare neutro (ossia non discriminato rispetto a quello svolto in altro Stato membro) ma non può comportare lo svolgimento di attività professionali in uno Stato in elusione di norme tassative nazionali in materia di formazione professionale.<br />
Nel caso in esame, trattandosi di una professione per il cui esercizio la Comunità non ha stabilito il livello minimo di qualifica necessario, gli Stati membri conservano infatti la facoltà di stabilire il predetto livello allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio e di assicurare l’integrità fisica ed economica dei manufatti realizzati.<br />
Trattasi di disposizioni che sono direttamente collegate con esigenze di tutela della pubblica incolumità presidiata (e le cui violazioni ostanziali sono peraltro sanzioni di carattere penale), dal che come tali sono di stretta interpretazione.<br />
Pertanto, se è vero che lo Stato italiano non può imporre ad un cittadino di un’altro Stato membro di acquisire i diplomi rilasciati nel quadro dei suoi sistemi nazionali di insegnamento, può tuttavia pur sempre pretendere che le qualifiche acquisite in un altro Stato membro siano corrispondenti a quelle prescritte dalle disposizioni nazionali.   In caso contrario infatti si finirebbe per discriminare i cittadini italiani muniti delle prescritte qualificazioni didattiche e professionali.  <br />
Dato che l’accesso alla professione di ingegnere senior è subordinato al compimento di un corso di studi universitario o equivalente di durata superiore a quattro anni, tale accesso dovrebbe essere consentito soltanto ai possessori di un diploma che certifichi il compimento di un corso di studi universitario o per lo meno di un titolo ad esso assimilabile.<br />
Ma nel caso in esame, come sarà meglio chiarito in seguito,  si deve concludere che il ricorrente non fosse in possesso di un diploma di laurea o di un titolo comunque equivalente.<br />
<b>   2.  </b>In tale scia ricostruttiva deve pertanto essere affrontato il secondo motivo con cui si lamenta che erroneamente il Ministero avrebbe posto a sostegno del nuovo diniego di riconoscimento l’affermazione per cui il titolo conseguito presso il College di Aldermaston del Bershire a seguito di un corso di studi in “Mechanical Engineering and Industria Management” non potrebbe essere qualificato né come titolo accademico né come “titolo assimilato ad un diploma”.  Inoltre il ricorrente aveva infatti completato nel 1989, il corso post-secondario politecnico di quattro anni di “<i>Ingegneria civile e management industriale</i>” (“Civil engineering”) e non di “Mechanical engineering and Industrial Management” come erroneamente affermato dal Ministero.<br />
Tale errore sarebbe stato ripetuto più volte nel corso del procedimento e sarebbe  stato trasfuso nella richiesta al “Department for Education and Skills” del Governo inglese, se il corso (in “Mechanical Engineering and Industrial Management”) fosse assimilabile a un diploma o a un titolo di “formazione regolamentata ai sensi dell’art. l lett. a) e b) del decreto 2001/19”.   Per questo il Department for Education and Skills si era dichiarato incapace a confermare che il ricorrente fosse in possesso della qualificazione professionale corrispondente ad un diploma di laurea ai sensi della Dr. 89/48: irragionevolmente il Ministero quindi avrebbe preteso che il Department inglese confermasse l’assimilazione al diploma di un corso di studi inesistente. <br />
Analogamente sarebbe priva di ogni valore la nota del 5.10.2004, con cui il Ministero riferisce di una risposta negativa circa la possibilità di assimilazione del medesimo corso in “Mechanical Engineering and Industrial Management” resa dal Consolato Generale d’Italia a Londra in data 15.2.2002.<br />
Una seconda nota del 15.8.2005 del medesimo Department for Education and Skill confermerebbe invece al Ministero che il ricorrente avrebbe ottenuto le proprie qualifiche dal British Institute of Engineering Technology BIET (senza specificare) e possiede il titolo di Chartered Builder il quale “<i>is recognised as meeting the requirements of article 1 (d) 2nd par. of directive 89/48/CEE</i>”. Dunque il Ministero avrebbe travisatoriamente fondato il suo diniego su questo documento palesemente favorevole all’istante.<br />
L’assunto è infondato.<br />
L’art. 1, lett. A) dir. 89/48/CEE qualifica come diploma qualsiasi “diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli; <i>rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro</i>, da cui risulta che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione” ovvero “<i>….. dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla</i>”.<br />
La norma è manifestamente diretta all’armonizzazione delle differenti situazioni nazionali dipendenti dalle diverse strutture della formazione superiore nei Paesi della Comunità, ed al diverso concetto di istituto universitario o equivalente. <br />
Tuttavia nel caso in esame, le note negative del Department for Education and Skill non sono però affatto fondate su un equivoco sul titolo in ingegneria civile, o meccanica, conseguito dal ricorrente, ma sulla natura dell’istituzione che aveva rilasciato il titolo. <br />
In particolare nel terzo paragrafo della nota del 28 marzo 2004 si specifica inequivocabilmente che l’Aldermaston College non è stato mai incluso tra gli organismi riconosciuti legalmente idonei a fornire corsi che conducono alla laurea.<br />
Tale conclusione, sul piano della comune conoscenza, appare indirettamente confermato dal fatto che il “British Institute of engineering Tecnology” di Aldermarston ha cessato di funzionare da oltre tre lustri (il che appare circostanza veramente singolare <i>in un sistema anglosassone dell’istruzione superiore</i> fondato principalmente sulla secolare credibilità di istituzioni di lunga tradizione).<br />
Né è stata fornita per contro alcuna credibile e reale prova che sia in grado di comprovare che ci sia stato alcun coinvolgimento dello Stato o delle competenti Autorità che definisca i requisiti della professione all’interno del corso (in originale: “<i>Aldermaston College was not listened as a recognised body which provided courses which led to a degree of a ricognised istitution. Neither was there any involvement by the State or recognised competerne authority which definined the requirements of the profession whiin the course</i>”).<br />
Ed è solamente per questa ragione – e non per il preteso equivoco sul corso &#8212; che il dipartimento britannico non poteva che denegare il riconoscimento della natura di diploma di laurea del titolo rilasciato da un‘istituzione non riconosciuta. <br />
Anche qui  l’espressione che “perciò non posso confermare che il ricorrente abbia la necessaria qualificazione che sarebbe costituita da un diploma di laurea ai sensi della Direttiva CE n. 89/48  (“<i>I am therefore unable to confirm that mr D’Ippolito has the necessary qualifications that would costitute a diploma under the terms of directive 89/48/CEE</i>”) è una valutazione di carattere sostanziale negativo, e non un’attestazione di incapacità di definire un convincimento per carenza di elementi.<br />
E tale assunto è coerente con la conclusione del Console Generale d’Italia a Londra che, con la nota del 15.10.2002, aveva formalmente specificato non solo che l’Aldermaston College non faceva parte del sistema universitario ufficiale britannico, ma che la sua sede Italiana di Torino (altro elemento singolare per un’istituzione accademica britannica) era già stata segnalata dal Ministero dell’Università, nella circolare  n. 1115 del 16.6.1993, come istituzione privata straniera che rilasciava “titoli di studio non validi in Italia, ma utilizzati per un successivo tentativo di riciclaggio nel nostro paese con un improprio uso della normativa comunitaria”.<br />
In sostanza più fonti avevano inequivocabilmente sottolineato come l’istituzione in questione non  era inserita nel sistema accademico britannico, il che rende vano ogni riferimento materiale alla  natura ed alla completezza dei corsi seguiti e dei programmi svolti. <br />
<b>    3.</b> Con il terzo motivo si lamenta l’eccesso di potere per erronea o omessa valutazione di circostanze acquisite all’istruttoria e travisamento. Per il ricorrente la Society of Engineers con nota in data 13.11.2002 (regolarmente trasmessa al Ministero) aveva affermato che l’Aldermaston College (British Institute of Engineering Technology) sarebbe stato accreditato nel Regno Unito dal Council for the Accreditation of Corrispondence Colleges, con l’approvazione del Segretariato di Stato per l’Educazione e la Scienza e del Segretariato di Stato per la Scozia. <br />
Pertanto, come riconosciuto anche dal Chartered Institute of Building, il ricorrente “Civil engineering”, sarebbe stato in possesso di un titolo – che doveva essere considerato corrispondente alla laurea in ingegneria <i>(“has been recognised as &#8230; having achieved a qualification corresponding to an accademic engineering qualification based on at least 3 years study in accordance with art. 1 a)</i> paragraph 2 of directive 89/48/CEE”) e che gli ha consentito di accedere agli “albi” inglesi detenuti dal Institution of Incorporated Engineers, già Society of Engineers fondata nel 1854 (col titolo di “MIIE”, già “MSE”) e dal Chartered Institute of Building (col titolo di “MCIOB”). Tali affiliazioni confermerebbero l’assoluta attendibilità di tutte le certificazioni provenienti dalla Society of Engineers che riconosce, come si è detto, il titolo del sig. D’Ippolito per la profonda preparazione tecnica del ricorrente, accademica e non.<br />
Illogicamente il Ministero, avrebbe perciò ritenuto insufficienti i suoi titoli accademici e professionali omettendo di considerare che, prima delle sue esperienze in Gran Bretagna, questi aveva quasi portato a termine gli studi universitari in Italia, con ottimi risultati, presso l’Università de l’Aquila e a tale preparazione in Italia doveva sommarsi quella all’estero. Del tutto arbitrariamente il Ministero avrebbe affermato che la sua formazione sarebbe assimilabile a quella di un geometra facendo luogo ad un’equiparazione tra situazioni giuridiche totalmente diverse (quella di un qualsiasi geometra e quella del sig. D’Ippolito e del suo ricco curriculum vitae maturato in Italia e all’estero), il cui risultato finale è una situazione di grave ingiustizia sostanziale. Il provvedimento di diniego adottato dal Ministero sarebbe viziato  ai sensi dell’art. 3 della Legge 7.8.1990, n. 241, art. 3, per difetto di motivazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.<br />
L’assunto va respinto.<br />
Ora, a prescindere dalle effettive capacità professionali del ricorrente, sul piano formale, se ai fini dell’ammissione della Sez. A all’albo degli ingegneri è necessario il possesso di un diploma di laurea formalmente valido, ancorché conseguito all’estero, tale elemento non può essere supplito da corsi privati di formazione professionale di non acclarata natura e qualificazione in termini didattici.<br />
In presenza della indicazione del competente Dipartimento britannico che l’<i>Aldermaston </i>non era una istituzione di rango universitario legalmente riconosciuta (o per lo meno accreditata dalle autorità), la dichiarazione di affiliazione al “Council for the Accreditation of Corrispondence Collages” che opererebbe con “<i>l’approvazione da parte del Segretariato di Stato per l’Educazione e la Scienza e del Segretariato di Stato per la Scozia</i>” (che poi avrebbe assunto la denominazione di “Open and distance learning quality Council”) appare assolutamente inidoneo a sovvertire il giudizio negativo circa la natura della predetta istituzione.<br />
Si tratta di fotocopie di atti, singolarmente in un perfetto italiano, che non sono nemmeno firmati e sono privi dello stemma dell’Istituzione in calce.<br />
Al riguardo deve escludersi sia che, in sede giurisdizionale, il giudice possa autonomamente procedere alla qualificazione di un titolo universitario in difetto del formale riconoscimento del paese di appartenenza. Solo il competente Dipartimento britannico poteva qualificare come “istituzione universitaria” quella frequentata dal ricorrente (ovvero comunque attestare la sussistenza dei presupposti per qualificare il titolo come titolo “assimilato ad un diploma” ai sensi dell’art. 1 lett. a) della Dir. 89/48/CEE. Tale qualificazione concerne infatti una facoltà largamente discrezionale che come tale attiene propriamente alla sfera dell’attività amministrativa del paese.<br />
Perciò del tutto inconferente, per quello che qui interessa, finisce per essere sia il fatto che il ricorrente avesse “quasi” portato a termine gli studi universitari in Italia (in realtà fino al 1986 aveva sostenuto 14 esami peraltro con ottimo profitto), e sia che fosse stato inserito negli elenchi degli aderenti alle associazioni professionali dei Builders.<br />
Per tali ragioni la decisione, sul piano motivazionale, appare logicamente e formalmente ineccepibile e corrisponde esattamente alla realtà delle cose.<br />
Deve conseguentemente negarsi che il ricorrente sia stato vittima di un qualche atteggiamento burocraticamente ostruzionistico da parte dell’Amministrazione.<br />
<b>      4. </b>Nell’ordine delle questioni deve essere affrontato il primo mezzo di gravame con cui si lamenta l’eccesso di potere dell’affermazione del Ministero per cui il ricorrente non avrebbe fornito tutta la documentazione necessaria, dato che nel corso della lunga istruttoria, il ricorrente sarebbe stato più volte costretto a rinnovare l’invio della documentazione prodotta, poiché l’ufficio del Ministero della Giustizia competente &#8212; a dimostrazione della scarsa cura dei funzionari nella gestione di questioni tanto delicate &#8212; avrebbe perso il fascicolo. Inoltre il provvedimento, nel quale vi sarebbe l’ammissione di una carenza istruttoria; sarebbe oltretutto gravemente tardivo perché emanato in violazione della rigorosa tempistica indicata dalla direttiva 89/48/CEE (quattro mesi).<br />
L’assunto è inconferente.<br />
Il provvedimento infatti non è affidato alla generica constatazione della sussistenza di una carenza sul piano procedimentale della documentazione istruttoria, come vorrebbe il ricorrente ma, al contrario, pone l’inidoneità delle numerose ulteriori allegazioni del ricorrente a supportare, sul piano sostanziale, il mutamento di indirizzo rispetto al precedente diniego.  In altre parole l’Amministrazione ha ritenuto che la nuova documentazione non consentisse di superare il giudizio negativo sulla natura dei certificati degli studi presentati.<br />
Inoltre ai sensi dell’art. 8 della Direttiva 21/12/1988 n. 89/48/CEE (s.m.i. di cui alla DIR. CE n. 19 del 14.1.2001) il termine dei quattro mesi (che decorrono dalla “<i>presentazione della documentazione completa dell&#8217;interessato</i>”), concerne la “<i>decisione motivata dell&#8217;autorità competente dello Stato membro ospitante</i>” ed è evidentemente relativa alla prima richiesta di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore ai fini dell’esercizio di una professione, ma non concerne certo una richiesta di riesame che, nel caso in esame, peraltro non risulta essere nemmeno connotata dal sopravvenire di eventi nuovi.  <br />
Considerando poi che il precedente provvedimento non era stato impugnato, l’amministrazione &#8212; cui deve riconoscersi amplia discrezionalità al riguardo &#8212; avrebbe anche potuto non far luogo ad una rinnovata istruttoria.<br />
In tale direzione quindi, sul piano sintomatico dell’eccesso di potere, seppure si siano verificati smarrimenti e disguidi, non può ravvisarsi alcun elemento dal quale possa realmente desumersi un procedere dell’istruttoria così difettoso ed ostruzionistico,da rilevare sul piano della legittimità sostanziale del provvedimento.<br />
<b>    4.</b> Del tutto inconferente appaiono poi il quarto ed il quinto motivo con cui si lamenta rispettivamente:<br />
<b>&#8211;</b>&#8211; la grave negligenza  dell’istruttoria e l’illogicità, la sviatorietà e la contraddittorietà del provvedimento impugnato che  &#8212; per la preordinata ed aprioristica scelta dell’amministrazione di concludere il procedimento in senso negativo all’istante&#8211;  avrebbe affermato che “il CIOB conferisce il proprio titolo a professionisti che possono essere definiti operatori della costruzione, appunto “<i>chartered builders</i>”, che costituiscono una categoria corrispondente a figure professionali quali quelle dei geometri, dei periti edili, dei pianificatori, od altre, ma non necessariamente a quella dell’ingegnere”;<br />
&#8212; che erroneamente si sarebbe assimilato il suo titolo a figure professionali italiane quali quelle “<i>dei geometri, dei periti edili, dei pianificatori, od altre, ma non necessariamente quelle dell’ingegnere</i>”. La qualifica professionale MCIOB non s<br />
Il “Department” inglese nella nota del 15 agosto 2005 &#8212; trasmessa ad un collega inglese del ricorrente &#8212;  e da questi comunicata in copia al Ministero avrebbe constatato che la sua ammissione al CIOB sarebbe stata resa possibile non solo dal titolo di “geometra”, ma anche dal “<i>Certiificate of Clvil Engineering</i>”  del College of Aidermaston”, e  il titolo di membro del CIOB, l’appartenenza all’associazione dava titolo di chiamarsi “<i>Chartered Builders” vala a dire</i> “costruttori  professionisti” ( “<i>Is a corporate membership which gives to the holders the right to call themselves Chartered Builders</i>”) ai sensi dell’art. 1 lett. d) secondo comma della Direttiva 21/12/1988 n. 48 89/48/CEE (che concerne i casi nei quali non si applica il primo comma relativo all’attività “professionale regolamentata”); e non richiede ulteriori requisiti accademici (in originale  “<i>having been awarded the title (MCIOB) the holder is recognised as meeting the requirements of art. 1 (d), 2° subpar. of directive 89/48/CEE e  that Mr. D’Ippolito had qualifications which exempted him from any further academic requirements</i> &#8230; “.<br />
Con l’ultimo profilo della quinta censura si lamenta l’omessa valutazione del passo della ricordata nota del Department of Education and Skills, con cui si chiarirebbe che i campi di attività dei “<i>Chartered Builders possono essere trovati in tutti i punti della catena produttiva</i>” e che la “<i>lettera di nomina a Chartered Builder costituisce titolo professionale equivalente ad un diploma</i>” ai sensi della direttiva 89/48/CEE” (in originale “<i>The designatory letters and the title Chartered Builder costitute a professional title equivalent to diploma under the terms of art. 1 (a) last sub par. of directive 89/48/CEE</i>”).<br />
L’assunto è complessivamente infondato. <br />
Del tutto capziosa appare l’interpretazione della nota del D. Education and Skill del 15 agosto 2005 operata dal ricorrente. <br />
A parte che non si comprende, nè a quali esatti quesiti non meglio identificati di questo collega del ricorrente il Dipartimento desse seguito, e neppure perché un terzo colloquiasse con l’Amministrazione relativamente relativamente alla  qualificazione del ricorrente, quest’ultimo infatti omette del tutto di ricordare che, nel primo periodo della nota il Department of Education, confermava, in maniera assolutamente inequivoca le affermazioni della precedente comunicazione ufficiale.<br />
La nota infatti, in primo luogo, precisa che la qualificazione del ricorrente non coincide con i criteri posti dalle regole sull’educazione e sul tirocinio (in originale <b>“<i>I can confirm that Mr. D’Ippolito has qualifications from the British Institute of Engineering Tecnology and these qualifications don meet the criteria laid down for regulated education ed training</i></b>”).   Per questo è esatta, ma irrilevante, l’affermazione di cui al secondo periodo per cui, gli iscritti al CIOB sono ammessi ad esercitare un’attività professionale nel campo delle costruzione, per cui non è richiesto alcun ulteriore studio universitario (analogamente a quanto avviene in Italia per i geometri).<br />
Tali attività sono infatti quelle di cui all’art. 1 lett. d) secondo comma della Direttiva 21/12/1988 n. 48 89/48/CEE, e cioè concernono attività professionali c.d. “non regolamentate”.  <br />
Data l’inidoneità sostanziale del preteso titolo accademico del ricorrente, finisce per essere comunque irrilevante il preteso errore del Ministero sulla natura e rilevanza dell’iscrizione al CIOB (Chartered Institute of Building).  In tale direzione è dunque evidente che, in un sistema caratterizzato dall’assenza di ordini professionali, l’appartenenza al CIOB significa unicamente che il ricorrente era tra i professionisti dell’edilizia, ma non definisce e non garantisce il livello della qualificazione professionale.  Sul piano meramente lessicale, la qualificazione del ricorrente come <i>engineer</i>, di per sé non è significativa, e non deve trarre in inganno: in inglese l’espressione “<i>engineer</i>” (che deriva dal termine “engine”, motore) significa in primo luogo “tecnico” o “macchinista” e poi anche ingegnere nel senso che il sostantivo ha in italiano.<br />
Del resto l’iscrizione al CIOB era comunque possibile anche solo sulla base del titolo di studio di geometra conseguito in Italia.<br />
In tale direzione è inconferente il profilo della quinta censura con cui si lamenta l’omessa valutazione dei passaggi della nota del Department of Education and Skills del 2005 per cui “i Chartered Builders “<i>possono essere trovati in tutti i punti della catena produttiva</i>”, dato che tale considerazione può essere applicata a molti professionisti delle costruzioni quali i geometri ed i periti elettronici ed industriali. <br />
Sul punto la nota si è limitata a prendere atto che il ricorrente in quanto associato ai CIOB poteva svolgere in Gran Bretagna l’attività professionale quale “Chartered Builders”. <br />
Tuttavia, a prescindere dalla sua esattezza, l’affermazione per cui la lettera di nomina a Chartered Builder costituirebbe un titolo professionale equivalente ad un diploma ai sensi della direttiva 89/48/CEE” (in originale “<i>The designatory letters and the title Chartered Builder costitute a professional title equivalent to diploma under the terms of art. 1 (a) last sub par. of directive 89/48/CEE</i>”), tale affermazione in quanto espressa in un contesto estraneo al procedimento non può comunque avere alcun rilievo ai fini della presente decisione, e comunque non può far superare il fatto che si trattasse di un soggetto comunque carente del prescritto requisito accademico.<br />
A tutto voler concedere, nel contrasto di due note provenienti dalla medesima fonte non può che darsi rilievo a quella specificamente e formalmente emessa nella competente sede procedimentale.<br />
Pertanto, la mancanza di un titolo di studio rilasciato da una istituzione accademica riconosciuta (ovvero di un diploma assimilato rilasciato da un&#8217;autorità competente dello Stato membro come formazione di livello equivalente) impediva di poter considerare il ricorrente in possesso degli stessi diritti d&#8217;accesso e d&#8217;esercizio di una professione regolamentata.<br />
L’essere comunque diventato membro del CIOB britannico (se è prova di un certo livello di competenza professionale nel settore delle costruzioni britanniche) non può però assolutamente comportare, in base alla direttiva 89/48/CEE il diritto di un cittadino italiano all’iscrizione alla sez. A (quello riservato ai possessori di laurea specialistica) dell’albo degli ingegneri in Italia prescindendo del tutto dal possesso sia del diploma di laurea di secondo livello che da quello di primo livello.<br />
<b>   5. </b>Con<b> </b>l’ottavo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 13 della Direttiva 2005/36/CE. Il Ministero avrebbe dovuto applicare al caso i principi della nuova direttiva 2005/36/CE che era stata pubblicata in pendenza del procedimento.   La direttiva 2005/36/CE, con riferimento alla professione di ingegnere, istituisce un “sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali su una scala formata da cinque livelli (da A a E) l’ultimo dei quali è il più alto e prevede che l’accesso alla professione sia ammesso se l’istante possiede una “training qualification” almeno di livello immediatamente inferiore a quello richiesto nello Stato Membro stesso. <br />
Assume il ricorrente che doveva essergli riconosciuto il livello più alto in quanto egli possiederebbe un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi postsecondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un istituto di livello equivalente a quello universitario ed avrebbe completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al titolo di studi post-secondari” (Direttiva 2005/36/CE, Articolo 11, livelli di qualifica, lett. e).<br />
Il motivo deve essere disatteso.<br />
In linea di principio, l’amministrazione non può applicare direttamente una Direttiva comunitaria antecedentemente al momento del venir in essere della sua efficacia diretta che è conseguenza della scadenza del termine assegnato per il suo recepimento, ancorchè questa abbia caratteristiche strutturali di disciplina “degli exearting”..<br />
Nel caso la Direttiva 2005/36/CE sarebbe divenuta esecutiva solamente dopo il termine del 20 ottobre 2007 e quindi, in base all’antico cardine interpretativo del “tempus regit actum”, non poteva avere alcuna applicazione al caso in esame. <br />
Alla luce delle relative considerazioni complessive che precedono si osserva che, comunque, il ricorrente non aveva conseguito né la laurea specialistica (appropriata per il livello E), e né un diploma triennale, che era il titolo appropriato per il livello immediatamente inferiore ai sensi dell’art. 13 lett. a) dell’art. 13 cit.; e neppure un titolo, ad essi assimilabile rilasciato ai sensi della successiva lett. b) che conferisse gli stessi diritti d&#8217;accesso e d&#8217;esercizio di una professione regolamentata, non potendo a tal proposito attribuirsi alcuna rilevanza, sul piano giuridico, al titolo, preteso accademico, del ricorrente.<br />
Per cui è fuori luogo il richiamo ai principi della giurisprudenza comunitaria che  permette al giudice nazionale di assicurare, nel contesto delle sue competenze, la piena efficacia delle norme comunitarie (v. Corte di Giustizia Comunità Europee, sent. 15 maggio 2003, causa C160/01; idem (Grande Sezione), sent. 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, punti 110-114).<br />
<b>     6.</b> Di conseguenza di quanto sopra parimenti  risulta inconferente il richiamo di cui al nono motivo, al potere che l’art. 51, ultimo paragrafo, della predetta Dir. per il ricorrente sembrerebbe rimettere al giudice nazionale assimilando il ricorso avverso il provvedimento negativo a quello avverso il silenzio, e rimettendo al TAR un sindacato sulla consistenza dei titoli dell’istante per la pronuncia di una sentenza di accoglimento della sua domanda in applicazione diretta del diritto comunitario. <br />
In realtà il terzo comma dell’art. 51 della Direttiva 2005/36/CE, per cui “<i> La decisione, o la mancata decisione nei termini prescritti, può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale</i>” si limita semplicemente a ricordare il diritto alla tutela giurisdizionale in materia.<br />
Facendo seguito a quanto si ricordava in precedenza sub 3) in  linea di principio – e fatti naturalmente salvi i casi di manifesta illogicità ed irrazionalità delle scelte &#8212; non compete a questo Tribunale il sindacato sistematico sul merito della discrezionalità tecnica esercitata dall’Amministrazione, in quanto per tale via si finirebbe per trasferire un’attività dalla competente amministrazione alla sede giurisdizionale in violazione del principio  generale della divisione dei poteri.<br />
<b>     7. </b>Con il decimo motivo infine si lamenta l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta in quanto sarebbe stata accolta la domanda di riconoscimento delle qualifiche ai fini dell’iscrizione all’Albo degli Ingegneri di un collega di studi dell’interessato, ugualmente diplomato al Aldermaston College del B.LE.T., e titolato in termini analoghi al ricorrente. Il Ministero competente avrebbe quindi valutato con criteri e risultati diversi situazioni perfettamente analoghe.<br />
L’assunto va respinto.<br />
In primo luogo per pacifica giurisprudenza, non è invocabile la disparità di trattamento quando il vantaggio che si pretende di conseguire non appare legittimo, anche se lo stesso è stato riconosciuto ad altri soggetti (cfr. <i>infra multa</i>: Cons.Stato, VI Sez., 22 aprile 1997 n. 660; IV Sez., 14 gennaio 1997 n. 7 ; C.G.A.R.S. 21 novembre 1997 n. 558; Consiglio Stato, sez. IV, 15 dicembre 2003, n. 8212 T.A.R. Basilicata, 3 febbraio 2004, n. 49; T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 13 aprile 2004, n. 2443; T.A.R. Veneto, sez. III, 25 maggio 2004, n. 1625;).  In sostanza il verificarsi di un precedente eventualmente illegittimo non legittima sostanzialmente i titolari di situazioni analoghe, ad ottenere un riconoscimento oggettivamente non dovuto.<br />
Nel caso (alla luce delle ricordate affermazioni del “Department for Education and Skills” e del Consolato Generale d’Italia sul fatto che l’Aldermaston College non fosse una istituzione di rango universitario legalmente riconosciuta) le precedenti eventuali illegittimità dei comportamenti tenuti dall&#8217;amministrazione non possono mai costituire una ragione sufficiente a fondare l’annullamento di un legittimo rifiuto a riconoscere il trattamento più favorevole, per la sola semplice preesistenza di una precedente illegittimità. <br />
D’altra parte, il vizio di disparità di trattamento presuppone l&#8217;assoluta identità di situazioni messe a confronto(Consiglio Stato, sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3314): del chè nella specie non vi è alcuna reale certezza.<br />
<b>  8. </b>In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto. <br />
In relazione alla mancata costituzione dell’amministrazione non vi è luogo a pronuncia sulle spese.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater :<br />
1) respinge il ricorso di cui in epigrafe;<br />
2) Nulla per le spese. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 maggio 2007 ed in prosecuzione in quella del 18 luglio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-12-11-2007-n-11148/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.11148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.1721</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-12-11-2007-n-1721/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-12-11-2007-n-1721/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-12-11-2007-n-1721/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.1721</a></p>
<p>Guido Romano – Presidente, Giuseppe Chinè – Estensore Autoservizi Preite s.r.l. (avv. F. Mirigliani) c. Regione Calabria (avv. M. Calogero), Parise Rocco &#038; Antonio s.r.l. (avv. D. Tucci) sugli effetti della pronuncia di incostituzionalità su un atto amministrativo emanato sulla base di una norma di legge dichiarata incostituzionale 1. Pubblica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-12-11-2007-n-1721/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.1721</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-12-11-2007-n-1721/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.1721</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Guido Romano – Presidente, Giuseppe Chinè – Estensore<br /> Autoservizi Preite s.r.l. (avv. F. Mirigliani) c. Regione Calabria (avv. M. Calogero), Parise Rocco &#038; Antonio s.r.l.  (avv. D. Tucci)</span></p>
<hr />
<p>sugli effetti della pronuncia di incostituzionalità su un atto amministrativo emanato sulla base di una norma di legge dichiarata incostituzionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Potere amministrativo previsto da una legge – Declaratoria di illegittimità costituzionale della legge – Atto amministrativo ampliativo – Rapporto esaurito – Non sussiste.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Pronuncia di incostituzionalità – Potere di autotutela – Esercizio – Presupposti e limiti – Individuazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di declaratoria di illegittimità costituzionale di una legge, non sussiste un “rapporto esaurito” ove la p.a., facendo applicazione della norma dichiarata incostituzionale, abbia emanato un atto amministrativo ampliativo delle posizioni soggettive del privato, in quanto, rispetto alla p.a.  emanante, non si configura nessuna ipotesi di decadenza del potere di intervento in autotutela (nel caso di specie, si è trattato di un provvedimento con il quale la p.a. ha affidato in concessione servizi di trasporto pubblico locale per un determinato periodo di tempo, ossia un provvedimento che non integra un atto ad effetti istantanei, non suscettibili di rimozione mediante l’esercizio del potere di intervento in autotutela, dal momento che esso è il titolo per l’instaurazione e la disciplina di un rapporto tra p.a. concedente e concessionario, destinato a durare nel tempo, sul quale la p.a. può sempre intervenire esercitando i poteri di revoca o annullamento d’ufficio).<br />
2. Il potere di autotutela conseguente a pronuncia di incostituzionalità è soggetto a tutti i suoi ordinari presupposti e limiti, in particolare all’esigenza di accurata ponderazione dell’interesse sacrificato nel destinatario dell’atto favorevole, anche in relazione all’affidamento suscitato come conseguenza del trascorrere del tempo ed all’entità del costo da questi sopportato in comparazione con l’interesse pubblico concreto al ripristino della legalità, in applicazione del principio generale di proporzionalità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</B><br />
<b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  DELLA CALABRIA<br />
SEDE DI CATANZARO &#8211; SEZIONE SECONDA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>alla presenza dei Signori:<b>	</b><br />	<br />
GUIDO ROMANO &#8211;	Presidente <br />	<br />
GIUSEPPE CHINE’ &#8211;	Giudice est.	 <br />	<br />
CARLO DELL’OLIO &#8211;	Giudice <br />	<br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. <b>648/2005</b> proposto da</p>
<p><b>Autoservizi Preite S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Mirigliani,  elettivamente domiciliata in Catanzaro, viale G. Argento n. 14, presso lo studio del predetto difensore, <br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>la <b>Regione Calabria, </b>in persona del legale rappresentante pro-tempore,<b> </b>rappresentata e difesa dall’avv. Mariano Calogero, elettivamente domiciliata in Catanzaro, viale De Filippis n. 280, presso gli Uffici dell’Avvocatura regionale,<b> <u><br />
</u></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
Parise Rocco &#038; Antonio S.r.l</b>., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale capogruppo dell’ATI <b> </b>“SAT &#038; PRA”, rappresentata e difesa dall’avv. Dario Tocci, domiciliata, in assenza di domicilio eletto in Catanzaro, presso la Segreteria del T.A.R.,<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; del decreto dirigenziale n. 23389 del 27.12.2004 emanato dal Dipartimento Trasporti della Regione Calabria,<br />
&#8211; nonché, con motivi aggiunti, del decreto dirigenziale n. 43 del 10.03.2006, emanato dal Dipartimento Trasporti della Regione Calabria.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTI i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
VISTE le memorie difensive dell’Amministrazione resistente e della società controinteressata, con i relativi allegati;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
RELATORE all’udienza pubblica del 5 ottobre 2007 il Dott. Giuseppe Chiné;<br />
UDITI altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale del Dipartimento Trasporti della Regione Calabria n. 23389 del 27.12.2004, con il quale è stata accolta l’istanza, in data 11.08.2003, delle società Parise Rocco &#038; Antonio S.r.l. e Impresa Individuale Società Autolinee Tirreniche SAT S.r.l. di prosecuzione in forma associata dei servizi di autolinea in concessione, con richiesta di trasferimento dei rapporti concessori in essere in favore della associazione temporanea di imprese denominata “SAT &#038; PRA”. Con il decreto oggetto di gravame, la Regione Calabria, ai sensi dell’art. 27, comma 5, della legge regionale n. 23/1999, ha autorizzato, con decorrenza 1°.01.2005, la variazione soggettiva delle concessioni, precedentemente nella autonoma titolarità della Parise Rocco &#038; Antonio S.r.l. e della Impresa Individuale Società Autolinee Tirreniche SAT S.r.l., in favore dell’A.T.I. “SAT &#038; PRA”.<br />
A sostegno del gravame, ha denunciato le seguenti censure: 1) Evidente mancanza dei presupposti previsti dall’Atto di Indirizzo in materia di razionalizzazione del trasporto pubblico locale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 481 del 30.06.2003; 2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti nonché manifesta ingiustizia; 3) Errata applicazione della normativa in materia.  <br />
Si sono costituiti in giudizio la Regione Calabria ed il raggruppamento controinteressato, instando per l’inammissibilità ed infondatezza nel merito del proposto gravame.<br />
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha altresì impugnato il decreto dirigenziale n. 43 del 10.03.2006, con il quale il Dipartimento Trasporti della Regione Calabria ha revocato il precedente decreto dirigenziale n. 1101 del 20.02.2006, avente ad oggetto la revoca delle concessioni già assentite all’ATI “SAT &#038; PRA” e la conseguente assegnazione in favore, tra gli altri, della ricorrente medesima. Con detto decreto, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2006, recante declaratoria di incostituzionalità dell’art. 1, comma 11, lett. f) della legge regionale Calabria n. 36/2004 concernente l’obbligo per le associazioni temporanee di imprese concessionarie di servizi di autolinee di trasformarsi in società di capitali, i servizi di trasporto già esercitati dall’ATI “SAT &#038; PRA” sono stati riaffidati, con decorrenza 16.03.2006, alla predetta ATI.<br />
Avverso il decreto impugnato, ha denunciato le seguenti censure: 1) Errata attribuzione alla pronuncia della Corte Costituzionale di valore retroattivo relativamente a rapporti già consolidati; 2) Violazione e falsa applicazione della normativa regionale in materia di servizi di trasporto pubblico locale in concessione, difetto di istruttoria e motivazione, nonché dei presupposti, contraddittorietà con precedente provvedimento; 3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, nonché manifesta ingiustizia.<br />
Con i motivi aggiunti, la ricorrente ha altresì proposto domanda di risarcimento dei danni subìti per effetto di entrambi i provvedimenti impugnati.  <br />
Con distinte memorie difensive, l’Amministrazione resistente ed il raggruppamento controinteressato hanno concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso per motivi aggiunti.<br />
All’udienza pubblica del 5 ottobre 2007, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Autoservizi Preite S.r.l., società concessionaria di servizi di trasporto pubblico regionale, ha impugnato il decreto dirigenziale del Dipartimento Trasporti della Regione Calabria n. 23389 del 27.12.2004, con il quale, in accoglimento dell’istanza presentata l’11.08.2003, è stato disposto il trasferimento, con decorrenza 1°.01.2005, in favore dell’ATI “SAT &#038; PRA”, costituita tra le società Parise Rocco &#038; Antonio S.r.l. e  Impresa Individuale Società Autolinee Tirreniche SAT S.r.l., delle concessioni delle autolinee già nella titolarità individuale delle predette società associate. Tale trasferimento è stato deciso ai sensi dell’art. 27, comma 5, della legge regionale n. 23/1999 ed in esecuzione dell’atto di indirizzo di cui alla delibera di Giunta regionale n. 481 del 30.06.2003.<br />
A sostegno del gravame, la società ricorrente ha documentato di essere intervenuta nel procedimento amministrativo attivato sull’istanza dell’11.08.2003 e di averne chiesto la negativa conclusione per gli interessi delle imprese associate. Ha, inoltre, dedotto di avere interesse all’annullamento del decreto impugnato, in quanto fonte di gravi pregiudizi economici per essa ricorrente, che si troverebbe ad operare nel territorio della Provincia di Cosenza con la concorrenza dell’ATI controinteressata.</p>
<p>2. Prima di passare allo scrutinio delle doglianze proposte con il ricorso introduttivo, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari formulate dalla difesa dell’ATI controinteressata, considerata l’integrale infondatezza nel merito del predetto gravame.</p>
<p>3.1  Con la prima doglianza, la ricorrente ha denunciato l’illegittimità del decreto impugnato, in quanto l’Amministrazione avrebbe considerato nel piano di impresa posto a fondamento della domanda di aggregazione delle società controinteressate anche autolinee non finitime tra loro. Di qui un’evidente violazione della legge regionale n. 23/1999 e dell’atto di indirizzo di cui alla delibera di Giunta regionale n. 481/2003.<br />
La doglianza è priva di pregio.<br />
Con l’art. 27 della legge regionale n. 23/1999 è stato varato il piano regionale di razionalizzazione del trasporto pubblico regionale, stabilendosi che le imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale con percorrenza annua inferiore a 600.000 chilometri possono scegliere di abbandonare la concessione, ricevendo un contributo straordinario, ovvero di proseguire il servizio a condizione si associno ad altre imprese, in una delle forme di società di capitali previste dal codice civile, anche in associazione temporanea di imprese, realizzando una unicità di gestione di servizi di entità superiore ad una percorrenza annua di 600.000 chilometri  nell’ambito di servizi rispettivamente limitrofi e finitimi, che corrisponda agli obiettivi contenuti nell’apposito atto di indirizzo emanato dalla Giunta regionale (delibera n. 481/2003). <br />
Nel caso di specie, le società Parise Rocco &#038; Antonio S.r.l. e Impresa Individuale Società Autolinee Tirreniche SAT S.r.l., già concessionarie di servizi di trasporto pubblico regionale con percorrenza annua inferiore a 600.000 chilometri, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 27, comma 5, l.r. n. 23/1999, hanno chiesto di proseguire in forma associata l’esercizio delle autolinee in concessione, presentando un programma di esercizio recante l’obiettivo di riduzione della produzione chilometrica annua per complessivi 134.129,600 chilometri.<br />
Più in particolare, prima del decreto impugnato, la Parise Rocco &#038; Antonio S.r.l. risultava concessionaria di sei autolinee relative il collegamento tra la città di Cosenza e vari Comuni dell’interland nonché tra questi e la costa tirrenica cosentina, mentre la SAT S.r.l. risultava concessionaria di cinque autolinee relative il collegamento tra vari centri del basso tirreno cosentino e tra questi e la città di Cosenza.  <br />
Ad avviso della ricorrente, sebbene le società concessionarie non sviluppassero autonomamente la percorrenza annua di 600.000 chilometri, e ciò in ossequio a quanto previsto dall’art. 27, comma 5, della l.r. n. 23/1999, non avevano titolo all’aggregazione in quanto le autolinee in concessione non possono essere considerate “finitime” ai sensi della norma citata.<br />
Osserva il Collegio che la nozione di autolinee “finitime” contenuto nella disposizione legislativa deve essere inteso nel significato esplicitato dall’atto di indirizzo di cui alla delibera n. 481/2003, secondo il quale “la finitimità va riferita non alla sola connessione materiale delle linee, ma alla loro interdipendenza economica e funzionale, considerata nell’ambito dei servizi del bacino e dell’organizzazione delle linee per direttrici” (punto 7). Peraltro, detto significato è quello più conforme agli obiettivi del piano di razionalizzazione del trasporto pubblico regionale inaugurato con la l.r. n. 23/1999, il quale, senza pregiudicare le esigenze dell’utenza, intende eliminare quella situazione di polverizzazione aziendale che connota il trasporto pubblico in Calabria, all’origine di diseconomie rispetto alle risorse pubbliche impiegate.<br />
Prendendo le mosse dalla predetta nozione di “finitimità”, si impone la conclusione che il decreto impugnato sfugga alle doglianze proposte. Ed invero, se possono considerarsi finitime, ai fini dell’art. 27, comma 5, l. n. 23/1999, autolinee che non presentano connessione materiale (intesa come intersecazione dei percorsi e come coincidenza delle sedi e dei servizi), purché sussista una loro interdipendenza economica e funzionale (intesa come possibilità di una migliore utilizzazione di mezzi e personale, rispetto alle esigenze dell’utenza), si palesa irrilevante la circostanza che le autolinee nella specie aggregate solo per alcuni tratti sono materialmente connesse tra di esse, mentre lo sono per lunghi tratti con autolinee in concessione alla società ricorrente. A ciò può essere aggiunto che la Sezione ha già avuto modo di chiarire che l’eventuale rapporto di “finitimità” tra autolinee dell’impresa interessata all’aggregazione e quelle esercitate da imprese terze non assume alcun rilievo nell’ottica applicativa dell’art. 27, comma 5, della l.r. n. 23/1999 (cfr. T.A.R. Catanzaro, sez. II, 8 ottobre 2004, n. 2096).<br />
In sintesi, poiché la ricorrente non contesta che le autolinee aggregate siano connotate da interdipendenza economica e funzionale, ma fonda il motivo di gravame esclusivamente sull’errata nozione di finitimità sopra evidenziata, detto motivo deve essere respinto. <br />
3.2 Del pari priva di fondamento si palesa la seconda doglianza, con la quale la ricorrente denuncia presunti difetti di istruttoria e motivazione.<br />
Dal primo punto di osservazione, occorre rilevare che il decreto impugnato risulta emesso all’esito di una approfondita istruttoria avente ad oggetto il piano di impresa ed il programma di esercizio presentati dalle società interessate all’aggregazione, dalla quale è emerso, come chiaramente esplicitato nella parte espositiva, che con precedenti decreti dirigenziali regionali (nn. 4890, 4893, 4894 e 9888 del 2003) era stato già ridotto il chilometraggio complessivo delle autolinee in concessione alle predette società per 128.591,600 chilometri annui, mediante la soppressione di 32 corse. Tale riduzione, in virtù del programma di esercizio, è stata aumentata di ulteriori 5.538 chilometri annui (e così, per complessivi 134.129.600 chilometri annui, pari al 39,06% della produzione chilometrica annua sviluppata originariamente e separatamente dalle società istanti).  <br />
A ciò può deve essere aggiunto, per quanto concerne il risparmio di spesa per le casse pubbliche discendente dall’aggregazione, messo in dubbio dalla ricorrente, che la riduzione del chilometraggio complessivo sopra evidenziata comporterà un significativo risparmio di spesa in termini contributivi per la Regione Calabria, che la difesa dell’ATI controinteressata, sul punto non contestata da quella della ricorrente, quantifica in euro 209.242,17 annui. <br />
Sotto il profilo del denunciato difetto di motivazione, è sufficiente evidenziare che il decreto impugnato, in perfetta sintonia con l’art. 3 della legge n. 241/1990, contiene una analitica ricostruzione, in fatto ed in diritto, dell’iter istruttorio, degli atti acquisiti al procedimento, ivi compresi i pareri e le memorie dei controinteressati, degli obiettivi di razionalizzazione perseguiti e delle ragioni sottese all’accoglimento dell’istanza di aggregazione.<br />
3.3 Del pari infondata si palesa la terza ed ultima doglianza, con la quale la ricorrente contesta l’affidamento in concessione di servizi di trasporto in favore di un’associazione temporanea di imprese, deducendo che il decreto avrebbe dovuto essere emesso in favore delle singole società associatesi.<br />
La chiara lettera dell’art. 27, comma 5, della l.r. n. 23/1999 e dell’atto di indirizzo adottato con la delibera di Giunta regionale n. 481/2003 non lasciano adito a dubbi in ordine alla legittimità del decreto impugnato, giacché tra le forme di aggregazione prescelte dal legislatore regionale per gli obiettivi di razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale rientra anche l’associazione temporanea di imprese. Né può sostenersi che in presenza di un’associazione temporanea di imprese l’affidamento debba essere fatto necessariamente in favore delle singole imprese associate, non avendo l’associazione autonoma soggettività, giacché – per espressa previsione dell’atto regionale di indirizzo (punto 2, lett. b) – l’impresa mandataria “assume la posizione di unica rappresentante, referente e responsabile del rapporto concessorio”. Nel caso di specie, già nell’istanza di aggregazione sottoscritta da entrambe le società interessate, era stato precisato che la Parise Rocco &#038; Antonio S.r.l. avrebbe assunto la qualità di capogruppo – mandataria della costituenda ATI, mentre l’assunzione esclusiva di responsabilità della mandataria nei confronti dell’Amministrazione regionale era stata correttamente indicata nello schema di atto associativo allegato alla predetta istanza. </p>
<p>4. L’accertata infondatezza di tutte le doglianze proposte, impone il rigetto del ricorso introduttivo del presente giudizio.</p>
<p>5.1 Con il ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale n. 43 del 10.03.2006, con il quale è stato revocato il precedente decreto dirigenziale n. 1101 del 20.02.2006 e sono stati contestualmente riaffidati all’ATI controinteressata i servizi di trasporto già oggetto di concessione in virtù di decreto n. 23389 del 27.12.2004.<br />
Con il decreto n. 1101/2006, l’Amministrazione regionale, accertata la mancata trasformazione, alla data del 31.12.2005, dell’ATI controinteressata in società per azioni od a responsabilità limitata, come imposto dai commi 5 <i>bis</i> e 5 <i>ter</i> dell’art. 27 della l.r. n. 23/1999, aveva revocato la concessione dei servizi di linea, riassegnando tali ultimi servizi, tra gli altri, alla società ricorrente. <br />
Intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 3 marzo 2006, recante declaratoria di incostituzionalità dell’art. 1, comma 11, lett. f) della legge regionale 29 dicembre 2004, n. 36 (che ha introdotto l’art. 27, comma 5 <i>bis</i>, della l.r. n. 23/1999), l’Amministrazione, con il decreto n. 43/2006, ha revocato il precedente decreto n. 1106/2006 ed ha ripristinato lo <i>status</i> concessorio dell’ATI controinteressata, con decorrenza dal 16.03.2006. <br />
5.2 Anche con riferimento ai motivi aggiunti, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari proposte dalla difesa dell’ATI controinteressata, considerata l’integrale infondatezza nel merito dell’atto di gravame.<br />
5.3 Con la prima doglianza, la ricorrente censura il decreto impugnato in quanto, in presunta violazione degli artt. 136 della Costituzione e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, avrebbe violato il principio che le pronunce di incostituzionalità non possono travolgere i rapporti esauriti. In altri termini, poiché con il decreto n. 1101/2006 le concessioni già affidate all’ATI controinteressata erano state revocate e riaffidate ad altre imprese, tale assetto definitivo di interessi non poteva essere travolto dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 1, comma 11, lett. f) della l.r. n. 36/2004.<br />
La doglianza, ad un attento esame, si palesa priva di fondamento.<br />
La questione relativa gli effetti delle pronunce di incostituzionalità sui provvedimenti amministrativi emanati sulla base di una norma di legge dichiarata incostituzionale non è nuova alla giurisprudenza amministrativa. In tale settore si registrano pronunce che, prendendo le mosse dalla retroattività delle sentenze della Corte costituzionale, affermano l’invalidità dell’atto amministrativo emanato facendo applicazione della norma dichiarata incostituzionale (cfr. C.d.S., sez. V, 31 gennaio 2007, n. 381, C.d.S., sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2575). Tale indirizzo, condiviso dal Collegio, non focalizza una vera e propria ipotesi di invalidità sopravvenuta, in quanto il vizio dell’atto non sopravviene alla sua emanazione, ma è coevo alla stessa, e ciò tenuto conto del già segnalato effetto retroattivo della declaratoria di illegittimità costituzionale. In sintesi, la norma di legge dichiarata incostituzionale, è cancellata dall’ordinamento sin dalla sua emanazione, di talché ove essa disciplinava il potere posto a base dell’atto amministrativo, ed esercitato in concreto dall’Autorità emanante, detto esercizio non può più essere considerato conforme a legge dopo la pronuncia della Corte costituzionale.   <br />
La illegittimità conseguente a pronuncia di incostituzionalità, la quale potrebbe legittimare l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio da parte dell’Amministrazione procedente, deve essere verificata alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo cui la retroattività della declaratoria di illegittimità costituzionale si arresta dinanzi ai c.d. rapporti esauriti. Anche tale questione è stata adeguatamente scandagliata dalla giurisprudenza amministrativa, che ha concluso per la piena estensione del potere di autotutela a fronte di atti divenuti illegittimi in conseguenza di pronunce della Corte costituzionale (cfr. C.d.S., sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3458).<br />
La giurisprudenza ha preso le mosse da una categoria di rapporti esauriti che comprende il giudicato, formatosi prima della pronuncia di incostituzionalità, nonché rapporti per i quali, pur essendone intervenuta una definizione da parte della competente autorità, anch’essa incompatibile con la declaratoria di illegittimità costituzionale, siano scaduti i termini per la contestazione giudiziale. Si tratterebbe di situazioni che, prima della pronuncia della Consulta, “abbiano visto la piena espansione della tutela giurisdizionale apprestata dall’ordinamento, ovvero, per le quali la situazione soggettiva sostanziale contrapposta del privato abbia comunque perduto la sua tutelabilità, per atto dispositivo diretto o indiretto dell’interessato, e ciò in omaggio ai principi di certezza del diritto di livello costituzionale (fondabili sugli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost.), che bilanciano l’efficacia retroattiva della caducazione della norma ritenuta illegittima”. Ma in tale casistica non possono rientrare i provvedimenti, sia pure ampliativi, emanati in applicazione di norma legislativa dichiarata incostituzionale, “dovendosi ritenere che, poiché tra la caducazione disposta dalla Corte costituzionale e l’effetto operante a favore di terzi si interpone l’atto applicativo costituito appunto dal provvedimento favorevole, quest’ultimo non possa resistere, quanto alla sua qualificazione in termini di legittimità, alla statuizione costituzionale, perché nessun giudicato contrario si oppone a tale espansione della caducazione degli effetti della norma censurata, e perché non si configura, rispetto all’Amministrazione, nessuna ipotesi di decadenza dalla possibilità di far valere la detta illegittimità (così, C.d.S., sez. VI, n. 3458/2006). <br />
Traslando i superiori principi alla presente controversia, non può che essere esclusa la sussistenza di un “rapporto esaurito”, idoneo a resistere alla retroattività della declaratoria di incostituzionalità.  <br />
Ed invero, nel caso di specie, l’Amministrazione, con il decreto dirigenziale n. 1101/2006, aveva fatto applicazione della norma, poi dichiarata incostituzionale, secondo cui “Dopo il 31 dicembre 2005, le Associazioni Temporanee di Imprese e le Società Consortili a r.l. costituitesi in esecuzione del precedente comma 5, affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, potranno continuare a esercire i suddetti servizi, mediante affidamento diretto, fino alla completa attuazione dell’art. 16, comma 3, della presente legge, a condizione che si siano trasformate in Società per azioni ovvero a responsabilità limitata” (art. 27, comma 5 bis, della l.r. n. 23/1999, come introdotto dall’art. 1, comma 11, lett. f, l.r. n. 36/2004). Di qui la revoca (con decorrenza 1.03.2006) della concessione dei servizi di trasporto affidata all’ATI controinteressata, tenuto conto della mancata trasformazione, entro il termine del 31.12.2005, in società per azioni o a responsabilità limitata, ed il conseguente riaffidamento dei medesimi servizi in favore, tra gli altri, della società ricorrente.  <br />
Con il relativo motivo di gravame, quest’ultima società assume che l’Amministrazione, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità della norma di legge regionale posta a base del decreto dirigenziale n. 1101/2006, non avrebbe potuto ritirare in autotutela detto decreto, in quanto da esso era scaturito un assetto di interessi ormai definitivo, idoneo ad integrare un “rapporto esaurito”, come tale resistente alla retroattività della pronuncia della Consulta. In particolare, secondo detto assunto, in esecuzione del predetto decreto, i nuovi concessionari avevano provveduto ad approvvigionarsi di personale e mezzi necessari per lo svolgimento del servizio ed avevano iniziato ad esercitare con regolarità il servizio di trasporto. Di qui la conclusione che, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità, la tutela della controinteressata non avrebbe potuto consistere nel ripristino della situazione precedente, bensì, ed esclusivamnete, nel riconoscimento di un ristoro economico a titolo di risarcimento del danno subìto.<br />
L’argomento, pur suggestivo, non può essere condiviso.<br />
Nel caso di specie, ad ostacolare la naturale retroattività della pronuncia di incostituzionalità non vi era un giudicato, né sussisteva una situazione consolidata assimilabile ad un “rapporto esaurito”. Come già sopra precisato, richiamando un indirizzo giurisprudenziale condiviso dal Collegio (C.d.S., sez. VI, n. 3458/2006), non può ritenersi sussistente un “rapporto esaurito” ove l’Amministrazione, facendo applicazione della norma dichiarata incostituzionale, abbia emanato un atto amministrativo ampliativo  delle posizioni soggettive del privato, in quanto, rispetto all’Amministrazione emanante, non si configura nessuna ipotesi di decadenza del potere di intervento in autotutela. <br />
Né può sostenersi che il rapporto sarebbe esaurito in virtù dell’inoppugnabilità dell’atto conseguente al decorso del termine di impugnazione in sede giurisdizionale, in quanto, da un lato, l’inoppugnabilità lascia integro il potere di intervento in autotutela dell’Amministrazione (da esercitarsi nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 21 <i>nonies</i> l. n. 241/1990), dall’altro, il decreto n. 1106/2006, al momento della pronuncia di incostituzionalità, poteva ancora essere impugnato in sede giurisdizionale da parte dell’ATI odierna controinteressata, per la quale non era decorso il relativo termine di decadenza. <br />
A ciò deve essere aggiunto, da affatto diverso punto di osservazione, che il provvedimento di cui si discorre non potrebbe comunque essere considerato fonte di un rapporto esaurito, in quanto trattasi di tipico atto ad efficacia durevole. In sintesi, il provvedimento con il quale l’Amministrazione affida in concessione servizi di trasporto pubblico locale per un determinato periodo di tempo, non integra certamente un atto ad effetti istantanei, non suscettibili di rimozione mediante l’esercizio del potere di intervento in autotutela (art. 21 <i>quinquies </i>l. n. 241/1990). Esso è, difatti, il titolo per l’instaurazione e la disciplina di un rapporto tra Amministrazione concedente e concessionario, destinato a durare nel tempo, su quale l’Amministrazione può sempre intervenire esercitando i poteri di revoca o annullamento d’ufficio.     <br />
Per gli argomenti che precedono, sfugge alla proposta censura la condotta dell’Amministrazione che, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 11, lett. f) della l.r. n. 36/2004, ha ritirato in autotutela il decreto dirigenziale n. 1106/2006, emanato in applicazione della norma legislativa dichiarata incostituzionale. Sebbene l’Amministrazione abbia qualificato il decreto impugnato come atto di revoca, dalla parte motiva del decreto si evince chiaramente che trattasi di annullamento d’ufficio, determinato dall’illegittimità del decreto n. 1106/2006 indotta dalla cancellazione, con effetto retroattivo, della predetta norma regionale. Ne consegue la piena conformità dell’atto ai principi sin qui esposti in materia di rapporti tra pronuncia di incostituzionalità ed atto amministrativo ampliativo emanato in attuazione della norma incostituzionale.<br />
Occorre, altresì, precisare che il Collegio, in ossequio ai confini della proposta doglianza, non in tale sede tenuto ad estendere l’indagine ad altri profili di legittimità del decreto impugnato, e segnatamente al rispetto dei  presupposti, diversi dall’invalidità dell’atto, cui è ancorato l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio <i>ex</i> art. 21 <i>nonies</i> l. n. 241/1990. Sul punto, si può, comunque, ribadire quanto già chiarito in linea generale dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il potere di autotutela conseguente a pronuncia di incostituzionalità è soggetto a tutti i suoi ordinari presupposti e limiti, in particolare all’esigenza di accurata ponderazione dell’interesse sacrificato nel destinatario dell’atto favorevole, anche in relazione all’affidamento suscitato come conseguenza del trascorrere del tempo ed all’entità del costo da questi sopportato in comparazione con l’interesse pubblico concreto al ripristino della legalità, in applicazione del principio generale di proporzionalità (C.d.S., sez. VI, n. 3458/2006).  <br />
5.4 Del pari prima di fondamento si palesa la seconda doglianza, con la quale la ricorrente denuncia che l’Amministrazione avrebbe errato nel riaffidare integralmente all’ATI controinteressata tutte le autolinee già concesse con il decreto dirigenziale n. 23389/2004, in quanto avrebbe dovuto tenere conto della soppressione di alcune autolinee operata con il decreto n. 1106/2006, poi ritirato in autotutela.<br />
La doglianza non tiene conto di quanto già enunciato in ordine all’efficacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalità ed ai confini del potere di autotutela esercitato dall’Amministrazione. Ed invero, una corretta applicazione di tali principi imponeva nella specie il ripristino integrale dell’assetto di interessi preesistente al decreto dirigenziale n. 1006/2006, attuativo della norma regionale poi decaduta per incostituzionalità. In tal senso si è correttamente determinata l’Amministrazione con il decreto oggetto di gravame.<br />
Né può sostenersi che, avendo deciso l’Amministrazione (con il decreto n. 1106/2006) di aderire ad una diversa razionalizzazione dei servizi di trasporto,  tale assetto avrebbe dovuto essere necessariamente trasferito all’interno del decreto oggetto di gravame, giacché – come già sopra evidenziato – tale ultimo decreto assurge ad esercizio di autotutela, conseguente a sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale della norma di legge posta a fondamento del decreto n. 1106/2006. Ne discende che l’Amministrazione, una volta accertata la (sopravvenuta) illegittimità del predetto decreto e constatata la ricorrenza di tutti gli altri elementi di cui all’art. 21 <i>nonies</i> l. n. 241/1990, non poteva certo esimersi dal ripristinare il medesimo assetto di interessi preesistente all’applicazione della norma dichiarata incostituzionale. E’, difatti, evidente che ove l’Amministrazione non avesse fatto applicazione dell’art. 27, comma 5 <i>bis</i>, della l.r. n. 23/1999, non avrebbe revocato la concessione di servizi di trasporto in capo all’ATI controinteressata, e non avrebbe, pertanto, proceduto alla ulteriore soppressione di autolinee, funzionale al riaffidamento dei servizi in concessione in favore della società ricorrente.<br />
5.5 Ugualmente privo di fondamento si palesa l’ulteriore profilo della seconda doglianza, relativo alla presunta violazione da parte dell’ATI controinteressata degli obblighi di riassunzione del personale già assunto alle dipendenze della ricorrente, al cui adempimento, il decreto n. 43/2006, riconduce la validità ed efficacia della concessione.<br />
La controinteressata ha, invero, documentato che, con nota del 13.03.2006, a firma del legale rappresentante della SAT S.r.l., tutto il personale viaggiante sulle autolinee in concessione è stato avvisato della ripresa dei servizi a partire dal 16.03.2006. Per un solo dipendente, regolarmente avvisato, che non ha inteso presentarsi sul luogo di lavoro per oltre dieci giorni, senza fornire giustificazioni, è stato intimato il licenziamento ai sensi dell’art. 66, comma 4, lett. h) del C.C.N.L. “Autoferrotranvieri”.<br />
Tanto rilevato, ne consegue l’infondatezza della censura, in quanto il licenziamento, in costanza di rapporto concessorio, di un dipendente regolarmente invitato a prendere servizio, non integra certamente la fattispecie condizionale prevista dal decreto oggetto di gravame. <br />
5.6 Deve  essere, infine, respinta l’ultima doglianza, con la quale la ricorrente censura la disposizione del decreto impugnato riguardante il riparto delle somme incassate per il mese di marzo 2006 in virtù della vendita degli abbonamenti. Nel dettaglio, sarebbe illegittima, in quanto irragionevole, la previsione dell’obbligo di consegnare all’ATI controinteressata il 50% degli introiti dalla vendita degli abbonamenti.<br />
La doglianza consegue ad una non corretta lettura della predetta disposizione. Con essa l’Amministrazione ha deciso il riparto nella misura del 50% degli introiti derivanti dalla vendita degli abbonamenti, tra vecchi e nuovo concessionario, tenuto conto della decorrenza della nuova concessione dal 16.03.2006. Di qui la decisione, esente da profili di irragionevolezza, di permettere alla controinteressata, che avrebbe esercitato il servizio, nel mese di marzo, per quindici giorni, di ottenere la metà del prezzo di vendita degli abbonamenti relativi al mese di riferimento.<br />
Né può dirsi che con il medesimo abbonamento un viaggiatore potrebbe continuare ad usufruire dei servizi della società ricorrente anche dopo il 16.03.2006, poiché nel decreto impugnato si legge che il riparto nella misura del 50% riguarda esclusivamente il prezzo degli abbonamenti venduti “per le autolinee oggetto del decreto dirigenziale n. 1101 del 20.02.2006”, ovvero soltanto per quelle affidate, tra gli altri, alla ricorrente con il decreto citato e riaffidate all’ATI controinteressata con il provvedimento oggetto di gravame.</p>
<p>6. Per tutti gli argomenti che precedono, anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere integralmente respinto.</p>
<p>7. Il rigetto di entrambi gli atti di gravame, impone la reiezione della domanda di risarcimento danni, peraltro genericamente formulata dalla società ricorrente.</p>
<p>8. Per la natura controversa delle questioni esaminate, sussistono comunque giusti motivi per compensare spese, diritti ed onorari di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro – Sezione Seconda, respinge il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti, in epigrafe indicati.<br />
Respinge la domanda di risarcimento danni.<br />
Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 5 ottobre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-12-11-2007-n-1721/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.1721</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.2704</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-12-11-2007-n-2704/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-12-11-2007-n-2704/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-12-11-2007-n-2704/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.2704</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore. Karinzia s.r.l. (avv.ti L. Terzulli e P. Petrarolo) c. Comune di Minervino Murge (n.c.), Abaco System &#038; Services s.a.s. (avv. V. de Lillo). sulla necessità di acquisire la preventiva autorizzazione prevista dall&#8217;art.3 comma 2, d.lg. n.103 del 1995, per l&#8217;espletamento del servizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-12-11-2007-n-2704/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.2704</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-12-11-2007-n-2704/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.2704</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore.<br /> Karinzia s.r.l. (avv.ti L. Terzulli e P. Petrarolo) c.<br /> Comune di Minervino Murge (n.c.),<br /> Abaco System &#038; Services s.a.s. (avv. V. de Lillo).</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di acquisire la preventiva autorizzazione prevista dall&#8217;art.3 comma 2, d.lg. n.103 del 1995, per l&#8217;espletamento del servizio di istituzione e gestione di un nodo internet per un Comune</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Servizio di istituzione e gestione di un nodo internet per un Comune – Preventiva autorizzazione ex art.3 comma 2, d.lg. n.103 del 1995 – Necessità.<br />
2. Autorizzazione e concessione – Servizi di telecomunicazioni – Offerta – Art.3 comma 2, d.lg. n.103 del 1995 – Regime autorizzatorio – Ambito di applicazione – Individuazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Per l’espletamento del servizio di istituzione e gestione di un nodo internet per un Comune, occorre la preventiva autorizzazione da parte del Ministero delle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 3 comma 2,  d.lg. 17 marzo 1995 n. 103.</p>
<p>2. In tema di offerta dei servizi di telecomunicazioni, l’art.3 comma 2, d.lg. 17 marzo 1995 n.103, va interpretato nel senso che il regime autorizzatorio deve applicarsi anche tutte le volte che l’Internet provider impiega collegamenti diretti “a monte” dell’offerta al pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.<b> 270</b><b>4</b><br />
Reg. Sent. 2007<br />
N. 92/1998 <br />
Reg. Ric.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></p>
<p><b></p>
<p align=center>Sede di Bari &#8211; Sezione Prima</p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>S E N T E N Z A</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 92 del 1998, proposto da <br />
<b>“Karinzia s.r.l.”</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata  e difesa dagli avv.ti Leonardo Terzulli e Pietro Petrarolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gabriella Terzulli, in  Bari, via Carulli, n. 75;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Comune di Minervino Murge</b>, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio; </p>
<p>e nei confronti di <br />
<b>Abaco Systems &#038; Services s.a.s</b>., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo de Lillo, con domicilio eletto presso N. Affatati, in  Bari, via Putignani, n. 46; </p>
<p>per l’annullamento<br />
della delibera di G. M. n. 626 del 9.10.1997 avente ad oggetto: “Approvazione verbale di gara relativo all’istituzione e gestione nel Comune di Minervino Murge di un nodo internet”, con la quale il Comune di Minervino Murge ha aggiudicato alla Abaco Systems &#038; Services s.a.s. di Molfetta il servizio di istituzione e gestione di un nodo internet.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Abaco Systems &#038; Services s.a.s.;<br />
Viste le memorie prodotte delle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il consigliere Concetta Anastasi e uditi, alla pubblica udienza del 23 maggio 2007, gli avvocati presenti, come da relativo verbale di udienza; <br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con atto notificato in data 28.12.1997/8.1.1998 e depositato in data 15.1.1998, la  ricorrente premetteva di aver partecipato alla gara di appalto, indetta dal Comune di Minervino Murge con deliberazione n. 145 del 26.6.1997, per l’affidamento del servizio di istituzione e gestione di un nodo internet, mediante pubblico incanto ai sensi degli artt. 73, lett. c) e 76, comma I, II e III, del R. D. 23.5.1924 n. 827, con importo a base d’asta pari a L. 35.000.000 annui IVA inclusa.<br />
Precisava che, all’esito del pubblico incanto, celebrato il giorno 22.7.1997, la sua offerta di L. 30.000.000 IVA inclusa si collocava al secondo posto  dopo quella della controinteressata, di L. 27.370.000 IVA inclusa.<br />
Esponeva che, con missiva del 31.7.1997, contestava alla stazione appaltante l’illegittimità dell’aggiudicazione provvisoria perché disposta in favore di una ditta sprovvista dei requisiti per la partecipazione alla gara, in quanto non in possesso della  qualifica di “provider” né inclusa nell’elenco delle ditte autorizzate dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni a fornire a terzi servizi di trasmissione dati su linea.<br />
Precisava che l’aggiudicataria, con nota del 14.8.1997, resa a riscontro della richiesta di chiarimenti in ordine alle suddette contestazioni, manifestava al Comune il suo avviso secondo cui, nella specie, non sarebbe stato necessario il possesso del menzionato requisito.<br />
La ricorrente lamentava che, nonostante con ulteriore missiva A.R. n. 2483 dell’11.11.1997 avesse reiterato e puntualizzato le proprie doglianze inerenti i profili di illegittimità lamentati, il Comune di Minervino Murge, con delibera di G.C. n. 626 del 9.10.1997 comunicata alla ricorrente il 30.10.1997, rigettava le sue osservazioni ed aggiudicava la gara alla Abaco Systems &#038; Services s.a.s..<br />
Avverso l’epigrafato provvedimento, deduceva:<br />
<i>&#8211; erronea e falsa applicazione della legge. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed insufficiente motivazione.<br />
</i>L’aggiudicataria non sarebbe in possesso dell’autorizzazione ministeriale ad espletare il servizio di istituzione e gestione di un nodo internet per il Comune di Minervino Murge, come prescritto dal Decreto Legislativo  17/3/95 n. 103 e, pertanto, sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara di che trattasi per difetto del suddetto requisito.<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.<br />
Con memoria depositata in data 21.2.1998, si costituiva la controinteressata e controdeduceva puntualmente alle tesi di parte ricorrente, insistendo per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.<br />
Non si costituiva il Comune di Minervino Murge per resistere al presente ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 23 maggio 2007, il ricorso passava in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il punto fondamentale su cui si concentra l’impugnativa in correlazione con lo specifico interesse di parte ricorrente è costituito dalla soluzione della  questione in ordine alla necessità o meno dell’autorizzazione ministeriale per l’espletamento del servizio di istituzione e gestione di un nodo internet per il Comune di Minervino Murge, ai sensi del Decreto Legislativo  17/3/95 n. 103, applicabile al caso di specie in base al principio del “tempus regit actum”, codificato nell’art. 11 delle Disposizione Preliminari al codice civile. <br />
Il Decreto Legislativo 17/3/95 n. 103, di recepimento della Direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza dei mercati nei servizi di telecomunicazioni, disciplina, all&#8217;art. 3, la &#8220;offerta&#8221; al pubblico dei servizi di telecomunicazioni e non già l'&#8221;uso&#8221; delle linee di telecomunicazione o, comunque, il modo con cui viene prodotto il servizio.<br />
L’art. 1 del precitato Decreto Legislativo n. 103 del 1995 definisce &#8220;Servizi di telecomunicazioni&#8221; i servizi “la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell&#8217;instradamento di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione&#8221;. <br />
Questa attività viene svolta dall&#8217;internet <i>provider</i> al quale l’amministrazione pubblica viene collegata.<br />
L&#8217;offerta di servizi di telecomunicazioni è soggetta ai vincoli stabiliti dall&#8217;articolo 3, in tema di &#8220;Offerta di servizi di telecomunicazioni&#8221;, il quale recita:<br />
1. Quando sono utilizzati collegamenti commutati della rete pubblica, i servizi di cui all&#8217;art. 2, comma 1, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3 del presente articolo, possono essere offerti al pubblico decorsi sessanta giorni dalla presentazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di una dichiarazione con la relazione descrittiva dei servizi e dei collegamenti.<br />
2. Quando sono utilizzati collegamenti diretti della rete pubblica, l&#8217;offerta al pubblico dei servizi di cui all&#8217;art. 2, comma 1, anche da parte del gestore della rete pubblica, deve essere previamente autorizzata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni&#8221;.<br />
La parola-chiave è dunque &#8220;offerta&#8221;: dove non c&#8217;è offerta non si applicano le norme in questione.<br />
L’art. 4, comma I, del D.P.R. 4 settembre 1995, n. 420 stabilisce: <br />
Nel caso di offerta di servizi su collegamenti commutati di cui all&#8217;art. 3, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo l995, n. 103, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE), debbono inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni una dichiarazione conforme allo schema riportato nell&#8217;allegato A.<br />
Per l’offerta dei servizi suindicati possono essere utilizzati, secondo quanto descritto nella relazione ministeriale:<br />
a) collegamenti commutati della rete pubblica di telecomunicazioni, intendendo per linee commutate una linea nella quale il messaggio giunge a destinazione dopo aver subito una serie di “deviazioni o variazioni della configurazione” nelle centrali di commutazione (in sostanza, è quello che avviene quando si effettua una normale telefonata), per l’espletamento dei quali viene richiesta una “dichiarazione” da presentare al Ministro delle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 3, comma I, del precitato decreto legislativo n. 103 del 1995; <br />
b) collegamenti diretti della rete pubblica di telecomunicazioni, intendendo per linea diretta una linea nella quale il messaggio viene scambiato tra due punti terminali in modo diretto, esclusivo e senza “deviazioni”: possono dialogare tra loro solo e soltanto i due utenti posti ai terminali, a vantaggio della velocità e capacità del circuito. Tale collegamento viene richiesto al Gestore Telecom dal rivenditore del servizio per avere un proprio Punto di presenza (<i>presence of point</i> – P.O.P.) presso un’altra località per ridurre i costi di connessione alla sola tariffa urbana o distrettuale a carico del pubblico.<br />
Per l’espletamento di tale servizio occorre, dunque, la preventiva autorizzazione da parte del Ministero delle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 3, comma II, del precitato Decreto Legislativo n. 103/1995.<br />
Conseguentemente, se l&#8217;offerta è con accesso per l&#8217;utente di linea commutata si applica il comma I dell&#8217;art. 3, mentre, se l&#8217;offerta è con accesso per l&#8217;utente da linea diretta, trova applicazione il comma II del medesimo art. 3.<br />
Siffatta ratio risulta comune sia al successivo D.P.R. 4/9/95 n. 420, sempre in tema di disciplina dell&#8217;offerta di servizi al pubblico (vedasi, in particolare, art. 1 comma 3 e art. 4 comma I, che alla successiva direttiva CEE n. 13/97 in tema di &#8220;Disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni&#8221;. <br />
La suddetta normativa subordina l&#8217;attività di internet <i>provider</i> a due distinte formalità: una semplice notificazione al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni nel caso di offerta di accesso attraverso le linee commutate delle rete pubblica e una richiesta di autorizzazione, nel caso di offerta di accesso mediante linee dedicate. <br />
Il testo del decreto è stato sempre pacificamente interpretato nel senso che  tutti gli internet <i>provider</i> necessitano di autorizzazione, mentre si discuteva soltanto se i BBS rientrassero nella disciplina prevista  dall’art. 3, comma II: anche per essi il Ministero ha, talora, insistito su un&#8217;interpretazione &#8220;allargata&#8221;, ritenendo che occorresse l’autorizzazione anche in riferimento ad una linea dedicata, pur se non oggetto dell&#8217;offerta di servizi di telecomunicazioni.<br />
Con la memoria depositata in data 21.2.1998, la Abaco System &#038; Services s.a.s. contesta che, nella specie, si versi nell’ipotesi di collegamento diretto, in quanto essa offre un collegamento tra il P.O.P. delle sedi di Molfetta ed Andria e un P.O.P., di proprietà della IQS New s.r.l., ammettendo di essere sprovvista della preventiva autorizzazione ministeriale.<br />
Secondo la sua tesi, si tratterebbe di un servizio indiretto, non trattandosi di  un servizio di collegamento diretto alla rete pubblica di telecomunicazioni, posto che ogni <i>provider</i> utilizza collegamenti commutati della rete pubblica, mettendo a disposizione dei suoi utenti il collegamento con un NSP (<i>National Service provider</i>), cioè con un <i>provider</i> di ultimo livello, il quale solo è direttamente collegato con la rete pubblica.<br />
La tesi non è condivisibile.<br />
L’articolo 3, comma II, del D.Lvo 103/1995 va interpretato nel senso che il regime autorizzatorio deve applicarsi anche tutte le volte che l’Internet <i>provider</i> impiega collegamenti diretti “a monte” dell’offerta al pubblico.<br />
Ogni <i>National Service provider</i> (NSP) offre di norma il servizio a rivenditori, gli Internet <i>provider</i> che operano in proprio o in nome e per conto del <i>provider</i> stesso e possono lavorare sia a livello locale che a livello nazionale.<br />
Il modo in cui questo servizio viene offerto determina la richiesta di autorizzazione o la semplice dichiarazione.<br />
I <i>service provider</i>, avendo normalmente più rivenditori o più P.O.P. collegati a valle in modo diretto, devono presentare la richiesta di autorizzazione.<br />
Invero, il rivenditore di servizi che normalmente rivende l’accesso su rete pubblica commutata è soggetto all’obbligo della mera dichiarazione, mentre il rivenditore di collegamento diretto (ed è il caso di utenti, come grandi Società, Ente, ecc.) è soggetto alla richiesta di autorizzazione.<br />
In tal senso si è espresso il Ministero con la lettera 20.4.1998, n. 14058,, affermando che quando una Società fornisce al pubblico un collegamento alla rete Internet utilizzando anche collegamenti diretti, “oppure gestisce direttamente più punti di presenza (P.O.P.) collegati fra di loro con circuiti diretti”, occorre l’autorizzazione di cui all’art. 3, comma II, del D.Lvo n. 103 del 1995.<br />
Pertanto la tesi di parte ricorrente appare fondata senza che, diversamente, possa assumere rilievo la circostanza secondo cui, successivamente, dal 1 gennaio 99, l&#8217;Italia avrebbe dovuto applicare in modo puntuale il regime delle autorizzazioni generali imposto dalla direttiva 97/13 CE, a ciò ostandovi il principio d irretroattività delle legge codificato dall’art. 11 delle Disposizioni Preliminari al codice civile.<br />
Pertanto, il ricorso si appalesa fondato e va accolto, e, per l’effetto, va annullato l’impugnato provvedimento.<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, complessivamente e forfettariamente, nella somma di €. 3000 (euro tremila), da porsi in parti uguali a carico, rispettivamente, della Abaco Systems &#038; Services s.a.s. e del Comune di Minervino Murge.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.<br />
Condanna il Comune di Minervino Murge e la Abaco Systems &#038; Services s.a.s. al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio, che liquida, complessivamente e forfettariamente nella somma di euro 3.000 (euro tremila) in favore della ditta ricorrente, da porsi a carico del Comune di Minervino Murge e della Abaco Systems &#038; Services s.a.s. in solido tra di loro.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4 luglio 2007, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Corrado Allegretta &#8211; Presidente<br />
Concetta Anastasi &#8211; Componente, Est.<br />
Raffaele Greco &#8211; Componente<br />
<i>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 12 novembre 2007<br />
</i>(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)<i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-12-11-2007-n-2704/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.2704</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
