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	<title>12/10/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/10/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2007 n.339</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-10-2007-n-339/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-10-2007-n-339/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2007 n.339</a></p>
<p>Pres. BILE – Red. SAULLE incostituzionale la disciplina dell&#8217;agriturismo perché agricoltura e turismo sono materie riservate alla potestà legislativa residuale regionale 1. Agricoltura &#8211; Turismo &#8211; Legge statale sull&#8217;agriturismo &#8211; Disciplina dei requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche &#8211; Disciplina delle modalità per il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-10-2007-n-339/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2007 n.339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-10-2007-n-339/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2007 n.339</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. SAULLE</span></p>
<hr />
<p>incostituzionale la disciplina dell&#8217;agriturismo perché agricoltura e turismo sono materie riservate alla potestà legislativa residuale regionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Agricoltura &#8211; Turismo &#8211; Legge statale sull&#8217;agriturismo &#8211; Disciplina dei requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche &#8211; Disciplina delle modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività agrituristica &#8211; Strumento programmatorio triennale per la promozione dell&#8217;agriturismo, predisposto dal Ministro delle politiche agricole e forestali di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative &#8211; Istituzione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali dell&#8217;osservatorio nazionale dell&#8217;agriturismo &#8211; Obbligo per le Regioni di comunicare una relazione annua, dati e informazioni &#8211; Definizione dei criteri e limiti dell&#8217;attività agrituristica &#8211; Principio della prevalenza dell&#8217;attività agricola su quella agrituristica &#8211; Disciplina della somministrazione di pasti e bevande &#8211; Disciplina igienico-sanitaria degli alimenti e dei locali adibiti all&#8217;esercizio dell&#8217;attività agrituristica &#8211; Procedimento amministrativo per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività agrituristica &#8211; Criteri di classificazione delle aziende agrituristiche.<br />
2. Pesca &#8211; Turismo &#8211; Legge statale sull&#8217;agriturismo -Estensione della disciplina sull&#8217;agriturismo alle attività assimilate di ospitalità e somministrazione di alimenti svolte dai pescatori e alle attività della pesca inclusa la pesca-turismo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È incostituzionale l&#8217;art. 4, commi 3 e 4, lettere a), b), c), e) ed f), l&#8217;art. 5, commi 4 e 5, l&#8217;art. 6, commi 2 e 3, l&#8217;art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell&#8217;agriturismo). Tale disciplina opera esclusivamente nell&#8217;ambito delle materie agricoltura e turismo, ledendo, in tal modo, le prerogative legislative delle Regioni alle quali le suddette materie sono attribuite in via residuale, ai sensi dell&#8217;art. 117, comma quarto, della Costituzione.</p>
<p>2. È incostituzionale l&#8217;art. 13, comma 2, della legge n. 96 del 2006, nella parte in cui, nell&#8217;istituire l&#8217;Osservatorio nazionale dell&#8217;agriturismo, non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni.</p>
<p>3. È incostituzionale l&#8217;art. 14, comma 2, della legge n. 96 del 2006, nella parte in cui si riferisce alle norme di cui al capo a).</p>
<p>4. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 2, dell&#8217;art. 5, commi 1, 2, 3, e 6, dell&#8217;art. 7, dell&#8217;art. 9, comma 2, dell&#8217;art. 11, dell&#8217;art. 12 e dell&#8217;art. 13, commi 1 e 3, della legge n. 96 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana e dalla Regione Lazio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">incostituzionale la disciplina dell’agriturismo perché agricoltura e turismo sono materie riservate alla potestà legislativa residuale regionale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211; Franco		BILE		Presidente; &#8211; Giovanni Maria	FLICK		  Giudice; &#8211; Francesco	AMIRANTE	Giudice; &#8211; Ugo			DE SIERVO Giudice; &#8211; Paolo		MADDALENA Giudice;- Alfio		FINOCCHIARO Giudice;- Alfonso		QUARANTA Giudice;- Franco		GALLO	Giudice;- Luigi		MAZZELLA Giudice;- Gaetano		SILVESTRI Giudice;- Sabino		CASSESE Giudice;- Maria Rita	SAULLE Giudice;- Giuseppe		TESAURO Giudice;- Paolo Maria	NAPOLITANO Giudice																																																														</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 2, 3 e 4 lettere a),  b), c), e), ed f); dell&#8217;art. 5, dell&#8217;art. 6, commi 2 e 3; dell&#8217;art. 7; dell&#8217;art. 8; dell&#8217;art. 9, comma 2; dell&#8217;art. 11; dell&#8217;art. 12; dell&#8217;art. 13 e dell&#8217;art. 14, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell&#8217;agriturismo), promossi con ricorsi delle Regioni Lazio e Toscana notificati il 10 e il 13 maggio 2006, depositati in cancelleria il 16 maggio 2006 ed iscritti ai nn. 64 e 65 del registro ricorsi 2006.<br />
    Udito nell&#8217;udienza pubblica del 3 luglio 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;<br />
    uditi gli avvocati Leopoldo di Bonito per la Regione Lazio e Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. – Con ricorso notificato il 10 maggio 2006, depositato il successivo 16 maggio, la Regione Lazio ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, 7, 11, 12 e 13, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell&#8217;agriturismo), per violazione degli articoli 117 e 120 della Costituzione.<br />
    A parere della ricorrente tale legge, nell&#8217;abrogare la legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell&#8217;agriturismo), ha inciso, in assenza di un interesse unitario, nelle materie dell&#8217;agricoltura &#8211; cui appartiene quella dell&#8217;agriturismo &#8211; e del turismo &#8211; cui sono riconducibili taluni aspetti dell&#8217;attività agrituristica &#8211; attribuite alla competenza legislativa residuale delle Regioni, introducendo una disciplina che, anche ove si ritenesse espressione del potere legislativo concorrente dello Stato in materie rilevanti nell&#8217;ambito della suddetta attività, travalica i limiti di competenza a questo attribuiti.</p>
<p>    1.1 &#8211; In particolare, la Regione Lazio ritiene che l&#8217;art. 5, nel disciplinare i requisiti igienico sanitario degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche, seppure espressione della potestà legislativa concorrente dello Stato nelle materie «tutela della salute» e «governo del territorio», pone una normazione di dettaglio precludendo ogni possibile intervento da parte della Regione.</p>
<p>    1.2 &#8211; La seconda censura investe l&#8217;art. 7.<br />
    Secondo la Regione Lazio anche tale disposizione, nell&#8217;introdurre una disciplina di dettaglio in ordine alle modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività agrituristica, violerebbe le prerogative normative regionali, peraltro già esercitate con la legge 10 novembre 1997, n. 36 (Norme in materia di agriturismo).</p>
<p>    1.3 &#8211; Una terza censura riguarda l&#8217;art. 11 e, in particolare, l&#8217;adozione di un programma di durata triennale per le Regioni, finalizzato alla promozione dell&#8217;agriturismo italiano.<br />
    Anche tale norma, a parere della ricorrente, sarebbe lesiva delle proprie competenze legislative e, in particolare, del potere di programmazione riconosciuto alle Regioni nelle materie attribuite alla loro competenza, così come, peraltro, previsto dall&#8217;art. 50, della legge regionale 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio).</p>
<p>    1.4 &#8211; La quarta censura investe l&#8217;art. 12.<br />
    La Regione lamenta che tale disposizione, nell&#8217;estendere l&#8217;applicabilità delle disposizioni contenute nella legge n. 96 del 2006 all&#8217;attività della pesca ed alla relativa ospitalità e somministrazione di alimenti, violerebbe la competenza normativa regionale in materia di pesca, materia attribuita, anch&#8217;essa, alla competenza residuale delle Regioni.</p>
<p>    1.5 &#8211; La ricorrente ritiene, infine, che l&#8217;art. 13, nella parte in cui attribuisce allo Stato, mediante l&#8217;istituzione dell&#8217;Osservatorio nazionale dell&#8217;agriturismo, un esteso e generale ruolo di indirizzo e coordinamento delle politiche nel settore dell&#8217;agriturismo, oltre ad intervenire in una materia sottratta alla sua competenza, non risponderebbe neanche a esigenze di sussidiarietà, difettando, peraltro, i requisiti della ragionevolezza e proporzionalità di tale intervento e non essendo previsto alcun coinvolgimento delle Regioni.<br />
    La ricorrente conclude rilevando che le diverse disposizioni impugnate, oltre a violare l&#8217;art. 117 della Costituzione, contrasterebbero con l&#8217;art. 120 della Costituzione e, in particolare, con il principio della leale collaborazione tra Stato e Regioni, essendo la disciplina censurata frutto di scelte unilaterali del legislatore statale. In proposito, la Regione Lazio osserva che le norme censurate non sarebbero state sottoposte all&#8217;esame della conferenza Stato-Regioni, né sarebbero state esaminate dalla commissione parlamentare per le questioni regionali, in violazione dell&#8217;art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).</p>
<p>    2. Con ricorso notificato il 13 maggio 2006, depositato il successivo 16 maggio, la Regione Toscana ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 2, 3 e 4, lettere a), b), c), e) ed f); dell&#8217;art. 5, commi 4, 5 e 6; dell&#8217;art. 6, commi 2 e 3; dell&#8217;art. 8; dell&#8217;art. 9, comma 2; dell&#8217;art. 11, comma 1; dell&#8217;art. 12 e dell&#8217;art. 14, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell&#8217;agriturismo), per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.<br />
    La ricorrente ripropone le argomentazioni poste a fondamento del ricorso della Regione Lazio e, in particolare, l&#8217;inquadramento della attività agrituristica nelle materie di competenza residuale regionale del turismo e dell&#8217;agricoltura e che, seppure alcuni aspetti della legge impugnata rientrano in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, tuttavia il legislatore statale avrebbe introdotto, anche in tali ambiti, una disciplina di dettaglio.</p>
<p>    2.1. &#8211; Con la prima censura la ricorrente lamenta che i commi 2, 3, e 4, lettere a), b), c), e), ed f), dell&#8217;art. 4, violerebbero gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto con tali disposizioni il legislatore statale sarebbe intervenuto a regolare aspetti concernenti esclusivamente l&#8217;attività agrituristica che, per le ragioni sopra indicate, rientra tra le materie sottratte alla sua competenza, non ravvisandosi, peraltro, esigenze di carattere unitario che impongano il suddetto intervento.<br />
    In particolare, la ricorrente rileva che, sebbene la norma impugnata, al comma 1, demandi alle Regioni, al fine dell&#8217;individuazione delle aziende agrituristiche, la definizione dei criteri per la valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica ed attività agricola, al successivo comma 2 prevede che, ai fini dell&#8217;accertamento del rapporto tra le suddette attività, si debba tener conto in particolare del tempo di lavoro ad esse dedicato e, al comma 3, introduce un criterio di «prevalenza presunta» in base al quale deve, comunque, essere ritenuta prevalente l&#8217;attività agricola quando l&#8217;attività di ricezione e di somministrazione dei pasti e bevande interessi un numero non superiore a dieci ospiti.<br />
    Il disposto dei commi 2 e 3 dell&#8217;art. 4, a parere della Regione Toscana, oltre a violare gli indicati parametri costituzionali, si porrebbe in contrasto con quanto stabilito dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana), che, al fine di verificare la principalità dell&#8217;attività agricola, non riconosce né un ruolo privilegiato al criterio del tempo di lavoro necessario all&#8217;esercizio delle attività, né alcuna presunzione di principalità.<br />
    Per gli stessi motivi sarebbe lesivo delle competenze legislative regionali l&#8217;art. 4, comma 4, lettere a), b), c) e) ed f), nella parte in cui prevede che le Regioni, al fine di disciplinare la somministrazione di pasti e di bevande, di cui all&#8217;art. 2, comma 3, lettera b), debbano tener conto di alcuni criteri, tra i quali quello di considerare prodotti propri delle aziende agrituristiche anche prodotti provenienti da aziende agricole collocate in zone omogenee contigue di Regioni limitrofe, nonché quello del dovere per le medesime aziende di apportare, comunque, una significativa quota di prodotto proprio. Anche tale previsione, oltre a violare gli evocati parametri costituzionali, si porrebbe in contrasto con quanto previsto dalla normativa regionale in cui, da un lato, non vi è alcun riferimento a Regioni limitrofe, dall&#8217;altro, prescinde dalla predeterminazione di una quota di prodotto proprio da assicurare.</p>
<p>    2.2 &#8211; La seconda censura investe l&#8217;art. 5, commi 4, 5 e 6. Tale norma, a parere della Regione, sebbene regoli aspetti rientranti nelle materie dell&#8217;alimentazione, della tutela della salute e del governo del territorio, porrebbe una disciplina di dettaglio, non giustificata neanche in ragione di esigenze di carattere unitario.<br />
    In particolare, la Regione osserva che la norma impugnata, al comma 4, autorizza l&#8217;uso della cucina domestica nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, e al comma 5, dispone che, ai fini della valutazione dell&#8217;idoneità dei locali da adibire all&#8217;esercizio dell&#8217;attività agrituristica, è sufficiente, in caso di alloggi non superiori a dieci posti letto, il requisito dell&#8217;abitabilità e, infine, al comma 6, prevede che, per gli edifici e i manufatti destinati alla suindicata attività, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche sia assicurata con opere provvisorie.<br />
    Con riferimento a tali disposizioni, la ricorrente rileva di aver adottato la richiamata legge regionale n. 30 del 2003, la quale, all&#8217;art. 22, comma 5, consente l&#8217;uso della cucina domestica in caso di un numero di posti letto non superiore a dodici; all&#8217;art. 19, comma 1, non pone alcuna distinzione tra alloggi inferiori o superiori a dieci posti letto ai fini dei requisiti strutturali igienico-sanitari e, all&#8217;art. 18, comma 7, in tema di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, considera solo come eventuale il ricorso a opere provvisionali, rinviando al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l&#8217;accessibilità, l&#8217;adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche).</p>
<p>    2.3 &#8211; La Regione Toscana impugna, poi, l&#8217;art. 6, commi 2 e 3, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione. <br />
    A parere della ricorrente tale norma, nell&#8217;indicare analiticamente il procedimento necessario all&#8217;avvio e all&#8217;esercizio dell&#8217;attività agrituristica, dalla comunicazione di inizio attività, ai tempi e ai modi per formulare eventuali rilievi da parte del comune, alle ipotesi di sospensione dell&#8217;attività, alle modalità di rimozione della causa di sospensione stessa, arrivando fino a definire i tempi entro cui devono essere comunicate le eventuali variazioni dell&#8217;attività autorizzata, contrasterebbe con gli evocati parametri costituzionali. Invero, la disciplina in esame non rientrerebbe in alcuna materia di competenza statale neppure concorrente e non riguarderebbe esigenze di interessi unitari da tutelare. Inoltre, la Regione Toscana osserva che l&#8217;art. 8 della legge regionale n. 30 del 2003 subordina, diversamente dalla norma impugnata, l&#8217;esercizio dell&#8217;attività agrituristica al rilascio di un provvedimento autorizzatorio, previo parere valutativo e vincolante della provincia.</p>
<p>    2.4 &#8211; La ricorrente censura, poi, l&#8217;art. 8, nella parte in cui prescrive che l&#8217;imprenditore agricolo possa sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi, senza obbligo di darne comunicazione al comune, e laddove sancisce l&#8217;obbligo per gli esercenti l&#8217;attività agrituristica di presentare entro il 31 ottobre di ciascun anno una dichiarazione contenente l&#8217;indicazione delle tariffe massime riferite ai periodi di alta e bassa stagione che si impegnano a praticare per l&#8217;anno seguente. <br />
    Tale disposizione, secondo la Regione Toscana, violerebbe gli artt. 117 e 118 della Costituzione per gli stessi motivi posti a fondamento della precedente censura, ponendosi, altresì, in contrasto con gli artt. 11, lettera c), e 10, della legge regionale n. 30 del 2003, i quali, rispettivamente, stabiliscono che entro il 1° ottobre di ogni anno l&#8217;azienda agrituristica deve comunicare alla provincia i prezzi massimi che intende praticare, non richiedendo una distinzione tra tariffe di alta e di bassa stagione, e prescrivono l&#8217;obbligo, a carico dell&#8217;impresa agrituristica, di comunicare al comune, oltre la data di inizio e cessazione di attività, anche i periodi temporanei di chiusura.</p>
<p>    2.5 &#8211; Con identiche motivazioni la Regione Toscana censura l&#8217;art. 9, comma 2, nella parte in cui affida al Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente, la determinazione dei criteri di classificazione omogenei per l&#8217;intero territorio nazionale delle aziende agricole che esercitano attività agrituristiche.<br />
    La ricorrente osserva, peraltro, di aver già adottato un proprio sistema di classificazione delle strutture ricettive agrituristiche e rileva, altresì, che il richiamo ad un atto di natura regolamentare sarebbe in contrasto con l&#8217;art. 117, sesto comma, della Costituzione, che riserva la potestà regolamentare allo Stato nelle sole materie di legislazione esclusiva.</p>
<p>    2.6 &#8211; Anche l&#8217;art. 11, comma 1, della legge, a parere della Regione Toscana, violerebbe gli articoli 117 e 118 della Costituzione, nella parte in cui demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali, d&#8217;intesa con le Regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, la predisposizione di un programma triennale finalizzato alla promozione dell&#8217;agriturismo italiano sui mercati nazionali ed internazionali.<br />
    In particolare, la ricorrente osserva che la finalità del suddetto programma non sarebbe ricollegabile a competenze statali né ad esigenze di carattere unitario, spettando alle Regioni promuovere i propri prodotti sui mercati nazionali ed internazionali assumendo, sul punto, rilevanza la legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 (Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell&#8217;agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo), e la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell&#8217;Agenzia di promozione economica della Toscana (A.P.E.T.).</p>
<p>    2.7 &#8211; Con la settima censura la Regione Toscana impugna l&#8217;art. 12, con motivazioni sostanzialmente coincidenti con quelle della Regione Lazio e, in particolare, rileva che anche la pesca rientrerebbe nella competenza normativa regionale, avendo la ricorrente adottato la legge 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e della pesca nelle acque interne).</p>
<p>    2.8 &#8211; Con l&#8217;ottava censura la ricorrente rileva che l&#8217;art. 14, comma 2, violerebbe l&#8217;articolo 117 della Costituzione, nella parte in cui impone alle Regioni di uniformare le proprie normative ai principi fondamentali contenuti nella legge entro sei mesi dall&#8217;entrata in vigore della legge stessa.<br />
    Tale norma sarebbe incostituzionale in quanto nelle materie dell&#8217;agricoltura e del turismo lo Stato non è legittimato ad intervenire, nemmeno attraverso la definizione dei principi fondamentali, trattandosi di ambiti demandati alla competenza residuale delle Regioni.</p>
<p>    3. – In prossimità dell&#8217;udienza la Regione Toscana ha depositato una memoria con la quale ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni contenute nel ricorso.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. &#8211; Le Regioni Lazio e Toscana con due ricorsi, il primo notificato il 10 maggio 2006, il secondo il 13 maggio 2006, ed entrambi depositati il successivo 16 maggio, impugnano varie disposizioni contenute nella legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell&#8217;agriturismo), per violazione degli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione.</p>
<p>    2. – L&#8217;identità di materia e l&#8217;analogia delle questioni prospettate rendono opportuna la riunione dei ricorsi al fine della loro trattazione congiunta e della loro decisione con un&#8217;unica sentenza.<br />
    Le ricorrenti pongono a fondamento delle censure la medesima premessa, cioè che la legge impugnata violerebbe gli evocati parametri costituzionali in quanto inciderebbe nelle materie dell&#8217;agricoltura &#8211; cui appartiene la disciplina dell&#8217;agriturismo &#8211; e del turismo &#8211; cui sono riconducibili taluni aspetti dell&#8217;attività agrituristica &#8211; attribuite alla competenza legislativa residuale delle Regioni, non giustificandosi la disciplina impugnata neanche in ragione del principio di sussidiarietà. Inoltre, la Regione Lazio precisa che il suddetto intervento statale difetterebbe dei requisiti della proporzionalità e della ragionevolezza e sarebbe carente di ogni tipo di coinvolgimento delle Regioni.<br />
    Entrambe le Regioni rilevano, altresì, che sebbene l&#8217;attività agrituristica coinvolga materie attribuite alla competenza concorrente dello Stato, le norme impugnate sarebbero in contrasto con i parametri costituzionali evocati in quanto dettano una disciplina di dettaglio.</p>
<p>    3. &#8211; In via preliminare, occorre rilevare che la legge impugnata prescrive una disciplina generale per l&#8217;attività agrituristica, attività che, seppure in via immediata, rientra nelle materie agricoltura e turismo di competenza residuale delle Regioni, interferisce tuttavia con altre materie attribuite alla competenza, o esclusiva o concorrente, dello Stato.</p>
<p>    4. &#8211; La Regione Toscana impugna l&#8217;art. 4 e, in particolare, i commi 2, 3, e 4, lettere a), b), c), e), ed f), nella parte in cui essi indicano, ai fini dell&#8217;individuazione dell&#8217;azienda agrituristica, quale criterio sulla cui base ritenere prevalente l&#8217;attività agricola su quella agrituristica, quello del tempo di lavoro necessario all&#8217;esercizio delle suddette attività, presumendosi prevalente quella agricola nei casi nei quali l&#8217;attività di ricezione e di somministrazione dei pasti e bevande interessi un numero non superiore a dieci ospiti.<br />
    La ricorrente ritiene, altresì, incostituzionale la norma impugnata nella parte in cui impone alle Regioni, sempre ai fini dell&#8217;individuazione sopra indicata, di riconoscere come prodotti propri dell&#8217;azienda agrituristica anche prodotti provenienti da aziende agricole collocate in zone omogenee contigue di Regioni limitrofe, nonché di prevedere che le suddette aziende somministrino una quota di prodotto proprio.<br />
    Tali disposizioni, a parere della Regione Toscana, violerebbero gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto con esse il legislatore statale sarebbe intervenuto con una normativa di dettaglio in una materia sottratta alla sua competenza, non ravvisandosi esigenze di carattere unitario che impongano il suddetto intervento.</p>
<p>    4.1 &#8211; La questione relativa all&#8217;art. 4, comma 2, non è fondata.<br />
    In proposito va osservato che l&#8217;art. 4, nel dettare criteri e limiti dell&#8217;attività agrituristica, al comma 1 prevede che «Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell&#8217;attività agrituristica», specificando, al successivo comma 2, che «Affinché l&#8217;organizzazione dell&#8217;attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all&#8217;attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all&#8217;esercizio delle stesse attività». Tale ultima disposizione, se da un lato si limita a ribadire il principio secondo il quale l&#8217;attività agrituristica deve porsi in rapporto di connessione con quella agricola, così come previsto dall&#8217;art. 2135 del codice civile e dall&#8217;art. 2 della stessa legge impugnata, dall&#8217;altro, laddove prevede quale elemento determinante ai fini della comparazione tra le due tipologie di attività sopra indicate il tempo di lavoro necessario al loro rispettivo svolgimento, non lede alcuna competenza regionale.<br />
    Invero, la disposizione di cui all&#8217;art. 4, comma 2, costituisce una specificazione della previsione generale contenuta nel precedente comma, il quale, appunto, attribuisce alle Regioni il compito di dettare i criteri utili al fine di classificare un&#8217;azienda agrituristica; con la conseguenza che deve intendersi demandata ai suddetti enti anche l&#8217;individuazione delle regole in base alle quali calcolare il tempo di lavoro cui fa riferimento la norma impugnata.</p>
<p>    4.2 – Le questioni relative ai commi 3 e 4 dell&#8217;art. 4, sono fondate.<br />
    In particolare, il comma 3 prevede che «L&#8217;attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti».<br />
    Tale disposizione, stabilendo una presunzione ai fini del riconoscimento di un&#8217;attività come agrituristica, opera esclusivamente nell&#8217;ambito delle materie agricoltura e turismo, cui è riconducibile, in via immediata, la suddetta attività, ledendo, in tal modo, le prerogative legislative delle Regioni alle quali le suddette materie sono attribuite in via residuale, ai sensi dell&#8217;art. 117, comma quarto, della Costituzione.</p>
<p>    4.3 – L&#8217;art. 4, al comma 4, fissa, poi, una serie di criteri che l&#8217;impresa agrituristica deve rispettare nella somministrazione di pasti e bevande, tra i quali quello di garantire una quota significativa di prodotti propri, e quello di poter offrire, a determinate condizioni, anche prodotti di Regioni limitrofe.<br />
    Anche tale norma va ritenuta lesiva delle prerogative regionali, in quanto diretta a disciplinare esclusivamente aspetti inerenti l&#8217;attività agrituristica.</p>
<p>    5. &#8211; Entrambe le ricorrenti impugnano l&#8217;art. 5, in quanto ritengono che la disposizione in esso contenuta, seppure operante nell&#8217;ambito di materie attribuite alla competenza concorrente di Stato e Regione, pone una normativa di dettaglio.</p>
<p>    5.1 – Le censure relative all&#8217;art. 5, commi 4 e 5, sono fondate.<br />
    Con tali disposizioni il legislatore statale ha previsto che «Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l&#8217;uso della cucina domestica» (comma 4) e che «Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l&#8217;idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell&#8217;abitabilità» (comma 5).<br />
    Le norme impugnate nel fissare in modo puntuale la disciplina applicabile in materia di tutela della salute, fanno sì che non residui alcuno spazio normativo per le Regioni. Queste ultime, infatti, in presenza dei limiti specifici previsti dal legislatore statale, non hanno alcun margine di operatività, con la conseguenza che risulta lesa la loro competenza legislativa nel settore in esame.</p>
<p>    5.2 – Le censure relative ai commi 1, 2, 3 e 6, dell&#8217;art. 5, non sono fondate.<br />
    Le norme impugnate, nel disciplinare i requisiti igienico-sanitari applicabili alle strutture edilizie ed alle attrezzature dell&#8217;agriturismo, nonché le modalità di produzione, preparazione e confezionamento degli alimenti ivi consumati, risultano espressione del potere legislativo dello Stato in materia di «tutela della salute». In particolare, la prima parte del comma 1 demanda alle Regioni il compito di stabilire i suddetti requisiti, non invadendo in tal modo alcuna competenza regionale; mentre la seconda parte, laddove prevede che nella individuazione di tali requisiti deve tenersi conto di particolari elementi, quali, tra l&#8217;altro, le caratteristiche architettoniche degli immobili, si limita a fissare alcuni principi generali, lasciando alle Regioni la concreta disciplina in materia.<br />
    Quanto al successivo comma 2, esso si limita a rimandare, circa la produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande, alla disciplina contenuta nella legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), e nell&#8217;art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l&#8217;igiene dei prodotti alimentari), non contenendo alcuna norma di dettaglio.<br />
    In proposito, va rilevato che la legge n. 283 del 1962 pone una disciplina di portata generale, applicabile anche all&#8217;attività agrituristica, finalizzata alla tutela della salute e, in particolare, a garantire la salubrità degli alimenti, nonché a disciplinare alcuni aspetti del controllo ufficiale tutt&#8217;oggi pienamente operativi ed indirizzati anche alla produzione di quest&#8217;ultimi.<br />
    Quanto all&#8217;art. 9 del d.lgs. n. 155 del 1997, il legislatore ha ribadito la deroga ivi prevista a favore delle produzioni alimentari agrituristiche (dettata per le loro peculiari caratteristiche), in relazione ai requisiti igienico sanitari.<br />
    Anche per il comma 3 dell&#8217;art. 5 valgono le stesse considerazioni fatte per la seconda parte del comma 1, essendosi limitato il legislatore nazionale ad indicare alcuni criteri a cui deve attenersi l&#8217;autorità sanitaria ai fini della valutazione di idoneità dei locali al trattamento ed alla somministrazione di alimenti all&#8217;interno delle aziende agrituristiche e, quindi, a dettare un principio fondamentale in materia di tutela della salute e, sotto altro aspetto, in materia di governo del territorio anch&#8217;esso di competenza concorrente. <br />
    Infine, parimenti infondate sono le censure relative al comma 6, laddove è prevista una deroga a favore delle strutture agrituristiche per quanto attiene al rispetto della disciplina sul superamento delle barriere architettoniche. La norma impugnata, infatti, nel prevedere per gli edifici e i manufatti destinati all&#8217;esercizio dell&#8217;attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche mediante l&#8217;adozione di opere provvisionali, fissa un principio fondamentale relativo alla tutela della persona.</p>
<p>    6. &#8211; La Regione Toscana censura, poi, l&#8217;art. 6, commi 2 e 3, in quanto ritiene che tale norma, nella parte in cui fissa in modo puntuale la disciplina amministrativa per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività agrituristica, attività rientrante nelle materie di competenza esclusiva delle Regioni, in assenza di esigenze unitarie da tutelare, violi gli artt. 117 e 118 della Costituzione.</p>
<p>    6.1 – Le questioni sono fondate.<br />
    L&#8217;art. 6, ai commi 2 e 3, prevede, rispettivamente, che «La comunicazione di inizio dell&#8217;attività consente l&#8217;avvio immediato dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell&#8217;attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l&#8217;immediata sospensione dell&#8217;attività sino alla loro rimozione da parte dell&#8217;interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso», e che «Il titolare dell&#8217;attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando», sotto la propria responsabilità, «la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge».<br />
    Le norme impugnate, nel disciplinare il procedimento amministrativo che consente l&#8217;avvio dell&#8217;esercizio di un agriturismo, nonché le comunicazioni delle eventuali variazioni dell&#8217;attività autorizzata, attengono unicamente ad aspetti relativi alla attività agrituristica che, in quanto tali, sono sottratti alla competenza legislativa dello Stato.</p>
<p>    7. &#8211; La Regione Lazio impugna l&#8217;art. 7, nella parte in cui, nel prevedere le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività agrituristica, violerebbe le competenze legislative regionali, nonché il principio di leale collaborazione.</p>
<p>    7.1 – La questione non è fondata.<br />
    L&#8217;art. 7, al comma 1, prevede che «Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le Regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, corsi di preparazione».<br />
    Tale disposizione non lede le attribuzioni legislative regionali, limitandosi, da un lato, a prevedere la possibilità per le Regioni di disciplinare le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività agrituristica; dall&#8217;altro, a rendere facoltativa per le Regioni l&#8217;organizzazione a tal fine di appositi corsi di formazione.</p>
<p>    8. &#8211; La Regione Toscana impugna l&#8217;art. 8 per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, ritenendolo lesivo della propria competenza normativa non ravvisandosi, altresì, l&#8217;esigenza di tutelare interessi unitari.</p>
<p>    8.1 – La questione è fondata.<br />
    L&#8217;art. 8, al comma 1, prevede che «L&#8217;attività agrituristica può essere svolta tutto l&#8217;anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall&#8217;imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell&#8217;azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi», e, al successivo comma 2, che «Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l&#8217;attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l&#8217;indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l&#8217;anno seguente».<br />
    Le comunicazioni prescritte dalla disposizione impugnata sono strettamente ed esclusivamente collegate con l&#8217;attività agrituristica, di talché risultano estranee ad ambiti di competenza legislativa statale e, quindi, la norma che prevede tali comunicazioni deve ritenersi lesiva delle prerogative regionali.</p>
<p>    9. &#8211; La Regione Toscana impugna, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, l&#8217;art. 9, comma 2, il quale afferma che «Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l&#8217;intero territorio nazionale e definisce le modalità per l&#8217;utilizzo, da parte delle Regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali».<br />
    Secondo la ricorrente la norma censurata sarebbe in contrasto con gli evocati parametri costituzionali, in quanto contempla aspetti rientranti nell&#8217;attività agrituristica, attività attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni, per le quali non vengono neanche in rilievo interessi unitari tali da giustificare l&#8217;intervento normativo in esame.</p>
<p>    9.1 &#8211; La questione non è fondata.<br />
    In proposito si osserva che, sebbene il turismo e l&#8217;agricoltura siano materie di competenza legislativa residuale, ciò non toglie che il legislatore statale possa considerare necessario attrarre a livello centrale determinate funzioni amministrative «sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza» di cui al primo comma dell&#8217;art. 118 della Costituzione, dettando la relativa disciplina della funzione amministrativa in questione.<br />
    In particolare, questa Corte ha più volte affermato che, in presenza di un&#8217;esigenza di esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, lo Stato è abilitato a disciplinare siffatto esercizio per legge, e ciò anche se quelle stesse funzioni siano riconducibili a materie di legislazione concorrente o residuale. In tal caso, i principi di sussidiarietà e di adeguatezza, in forza dei quali si verifica l&#8217;attrazione della funzione normativa, dal livello regionale a quello statale, convivono con il normale riparto di competenze contenuto nel Titolo V della Costituzione e ne giustificano una deroga purché, la valutazione dell&#8217;interesse pubblico sottostante all&#8217;assunzione di funzioni regionali, da parte dello Stato, sia proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e sia previsto un coinvolgimento delle Regioni interessate (sentenze n. 383, n. 285, n. 270 e n. 242 del 2005, n. 6 del 2004, n. 303 del 2003). <br />
    Ciò è quanto è avvenuto con la norma oggetto di censura, la quale, nel rispetto delle condizioni che secondo la citata giurisprudenza di questa Corte debbono sussistere affinché la potestà legislativa statale sia legittimamente esercitata al di là dei confini segnati dall&#8217;art. 117 della Costituzione, ha attribuito a livello centrale il compito di definire i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche.</p>
<p>    10. &#8211; Entrambe le ricorrenti censurano l&#8217;art. 11, nella parte in cui prevede l&#8217;adozione di un programma per lo sviluppo dell&#8217;agriturismo, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, precisando la Regione Lazio che tale norma contrasterebbe anche con l&#8217;art. 50 della legge regionale 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio).<br />
    A parere delle ricorrenti l&#8217;attività di programmazione, nelle materie attribuite alla competenza regionale, è di esclusiva pertinenza delle Regioni; pertanto, per tale motivo e in considerazione del fatto che non sussistono esigenze di carattere unitario da tutelare, la norma impugnata si pone in contrasto con i citati parametri costituzionali.</p>
<p>    10.1 La questione non è fondata.<br />
    L&#8217;art.11, al comma 1, prevede che «Il Ministro delle politiche agricole e forestali di intesa con le Regioni le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell&#8217;agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali». Tale disposizione risulta chiaramente indirizzata alla promozione del turismo nazionale, stabilendo, a tal fine, che il programma di promozione dell&#8217;agriturismo venga adottato previa intesa con le Regioni e province autonome e, quindi, rispetti le condizioni che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, debbono sussistere affinché la potestà legislativa statale sia legittimamente esercitata al di là dei confini segnati dall&#8217;art. 117 della Costituzione.<br />
    In particolare, deve ritenersi legittimo l&#8217;intervento in sussidiarietà dello Stato nella materia del turismo quando esso è finalizzato, come nel caso di specie, alla promozione del “made in Italy” a livello nazionale e internazionale (sentenze n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006). Pertanto, la scelta di attribuire al Ministero delle politiche agricole e forestali un ruolo centrale nella predisposizione del programma triennale di promozione dell&#8217;agriturismo risulta giustificato dal punto di vista costituzionale laddove si considerino le ricadute che l&#8217;attività di promozione determina sul piano dei rapporti tra le aziende agrituristiche e tra queste ultime e gli altri operatori turistici.</p>
<p>    11. &#8211; Entrambe le ricorrenti impugnano l&#8217;art. 12, nella parte in cui assimila alle attività agrituristiche quelle svolte dai pescatori relativamente all&#8217;ospitalità e alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente dai prodotti della attività di pesca. <br />
    Le ricorrenti osservano che anche la pesca, come l&#8217;agriturismo, rientra nella competenza residuale delle Regioni, con la conseguenza che l&#8217;intervento normativo in esame, non sussistendo neanche esigenze di carattere unitario, violerebbe gli artt. 117 e 118 della Costituzione.</p>
<p>    11.1 &#8211; La questione non è fondata.<br />
    La norma censurata, nel rendere applicabile la disciplina contenuta nella legge n. 96 del 2006 ai pescatori che esercitano le medesime attività delle aziende agrituristiche, va interpretata nel senso che essa opera nei limiti in cui le altre disposizioni contenute nella legge impugnata risultano costituzionalmente legittime in quanto espressione del potere legislativo, o concorrente o esclusivo, dello Stato.</p>
<p>    12. &#8211; La Regione Lazio ritiene, poi, che l&#8217;art 13, nella parte in cui attribuisce allo Stato un esteso e generale ruolo di indirizzo e coordinamento delle politiche nel settore dell&#8217;agriturismo, prevedendo, a tal uopo, l&#8217;istituzione di un Osservatorio nazionale dell&#8217;agriturismo, violi l&#8217;art. 117 della Costituzione e il principio della leale collaborazione.</p>
<p>    12.1 &#8211; L&#8217;art. 13 prevede che «Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le Regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell&#8217;agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia» (comma 1), istituendo, a tal fine, presso il citato Ministero l&#8217;Osservatorio nazionale dell&#8217;agriturismo (comma 2), il quale cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle Regioni, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell&#8217;agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore (comma 3).<br />
    Per quanto concerne i commi 1 e 3 la questione non è fondata.<br />
    Tali commi – imponendo alle Regioni l&#8217;obbligo di fornire le indicate informazioni – mirano a coordinare a livello centrale la raccolta dei dati afferenti all&#8217;attività agrituristica da esse svolta, al fine di disporre di un quadro unitario. Pertanto con tali norme lo Stato ha esercitato la potestà legislativa in materia di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell&#8217;amministrazione statale e regionale, ad esso attribuita in via esclusiva dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.<br />
    Relativamente al comma 2, la questione è invece fondata.<br />
    La norma infatti, nel disciplinare l&#8217;istituzione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali dell&#8217;Osservatorio nazionale dell&#8217;agriturismo, non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni per mezzo della Conferenza Stato-Regioni.</p>
<p>    13. &#8211; La Regione Toscana, infine, impugna l&#8217;art. 14, comma 2, nella parte in cui prevede che «Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa».</p>
<p>    13.1 &#8211; La censura è fondata solo per la parte in cui si riferisce al rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di agriturismo, materia che risulta sottratta alla competenza legislativa dello Stato e attribuita a quella residuale delle Regioni, che devono uniformarsi unicamente ai principi, contenuti nella legge n. 96 del 2006, i quali siano espressione della potestà legislativa esclusiva o concorrente dello Stato.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE    riuniti i giudizi,<br />
    a) dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 3 e 4, lettere a), b), c), e) ed f), dell&#8217;art. 5, commi 4 e 5, dell&#8217;art. 6, commi 2 e 3, dell&#8217;art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell&#8217;agriturismo);<br />
    b) dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 13, comma 2, della legge n. 96 del 2006, nella parte in cui, nell&#8217;istituire l&#8217;Osservatorio nazionale dell&#8217;agriturismo, non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni;<br />
    c) dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 14, comma 2, della legge n. 96 del 2006, nella parte in cui si riferisce alle norme di cui al capo a);<br />
    d) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 2, dell&#8217;art. 5, commi 1, 2, 3, e 6, dell&#8217;art. 7, dell&#8217;art. 9, comma 2, dell&#8217;art. 11, dell&#8217;art. 12 e dell&#8217;art. 13, commi 1 e 3, della legge n. 96 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana e dalla Regione Lazio, con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;8 ottobre 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-10-2007-n-339/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2007 n.339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2007 n.341</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-10-2007-n-341/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. BILE – Red. NAPOLITANO infondata questione in tema di anatocismo bancario Banca e istituti di credito &#8211; Anatocismo bancario &#8211; Attribuzione al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del potere di stabilire modalità e criteri per la capitalizzazione periodica, in condizioni di reciprocità, degli interessi maturati nelle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-10-2007-n-341/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2007 n.341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-10-2007-n-341/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2007 n.341</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. NAPOLITANO</span></p>
<hr />
<p>infondata questione in tema di anatocismo bancario</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Banca e istituti di credito &#8211; Anatocismo bancario &#8211; Attribuzione al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del potere di stabilire modalità e criteri per la capitalizzazione periodica, in condizioni di reciprocità, degli interessi maturati nelle operazioni in conto corrente &#8211; Conseguente validità delle clausole anatocistiche successive all&#8217;entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 e ad essa conformi &#8211; Denunciata esorbitanza dai principi dettati dalla legge142/1992 in attuazione della direttiva del Consiglio89/646/CEE.</span></span></span></span></span></p>
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<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, con riferimento agli artt. 1, 3, 70, 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, giacchè l&#8217;intervento del legislatore delegato rientra nel perimetro normativo tracciato dal legislatore delegante.</p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">infondata questione in tema di anatocismo bancario</span></span></span></p>
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<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211; Franco		BILE		Presidente; &#8211; Giovanni Maria	FLICK		  Giudice; &#8211; Francesco	AMIRANTE		  Giudice; &#8211; Ugo			DE SIERVO		  Giudice; &#8211; Alfio		FINOCCHIARO	  Giudice; &#8211; Alfonso		QUARANTA		  Giudice; &#8211; Franco		GALLO			  Giudice; &#8211; Gaetano		SILVESTRI		  Giudice; &#8211; Sabino		CASSESE		  Giudice; &#8211; Maria Rita	 SAULLE	  Giudice; &#8211; Giuseppe		 TESAURO	  Giudice; &#8211; Paolo Maria	 NAPOLITANO	  Giudice																																																			</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), aggiuntivo del comma 2 all&#8217;art. 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promosso con ordinanza del 9 agosto 2005 dal Tribunale ordinario di Catania nel procedimento civile vertente tra Garufi Carmelo e la Unicredit Banca S.p.A., iscritta al n. 112 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2006.<br />
    Visto l&#8217;atto di costituzione della Unicredit Banca S.p.A. nonché l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica del 22 maggio 2007 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;<br />
    uditi gli avvocati Antonio Baldassarre e Michele Sesta per la Unicredit Banca S.p.A e l&#8217;avvocato dello Stato Giorgio D&#8217;Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. – Il Tribunale ordinario di Catania ha sollevato, con riferimento agli artt. 1, 3, 70, 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), con il quale sono state apportate modifiche all&#8217;art. 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).<br />
    La norma denunciata, in particolare, dopo il comma 1 dell&#8217;art. 120 del d. lgs. n. 385 del 1993, inserisce un comma 2 dal seguente tenore: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell&#8217;esercizio della attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori».<br />
    Il rimettente premette di essere chiamato a giudicare in una causa civile nella quale la Unicredit Banca S.p.A. – convenuta in giudizio da un correntista in un&#8217;azione di risarcimento del danno – ha spiegato domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell&#8217;attore al pagamento di una somma di danaro pari allo scoperto del conto corrente di corrispondenza a lui intestato al 14 novembre 2003, oltre ai successivi maturandi interessi.<br />
    Il rimettente aggiunge che, invitate le parti a dedurre in ordine alla operatività sul rapporto controverso della circolare del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 9 febbraio 2000 in relazione a quanto previsto dall&#8217;art. 1283 del codice civile, l&#8217;istituto bancario ha precisato che il rapporto in questione era disciplinato dalle condizioni contrattuali sottoscritte il 29 novembre 2000.<br />
    Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente osserva che, essendo il rapporto bancario dedotto in giudizio sorto il 29 novembre 2000, esso rientra nella «area di applicabilità della norma in questione». Prosegue il giudice a quo rilevando che – in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale, negata la natura normativa degli usi bancari che consentivano la capitalizzazione anatocistica degli interessi dovuti dal cliente, è stata affermata la nullità delle clausole che prevedevano tale metodo di calcolo degli interessi – in assenza della previsione contenuta nella norma della cui legittimità costituzionale dubita, «occorrerebbe, nell&#8217;accertare il saldo del conto corrente […], eliminare gli effetti […] della […] capitalizzazione degli interessi», essendo, al contrario, da escludere detta operazione  ove si ritenga la validità della clausola che, in condizioni di reciprocità, permette tale capitalizzazione.  <br />
    Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente esprime dubbi in ordine al rispetto da parte della norma censurata del dettato dell&#8217;art. 76 della Costituzione.<br />
    Rammentato che l&#8217;art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 342 del 1999 è stato emanato in attuazione della delega contenuta nell&#8217;art. 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l&#8217;adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell&#8217;Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1995-1997), la quale consentiva al Governo di emanare disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 385 del 1993, nel rispetto dei principi direttivi già contenuti nella precedente legge delega 19 febbraio 1992, n. 142 (Disposizioni per l&#8217;adempimento degli obblighi derivanti dall&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria per il 1991), lo stesso rimettente richiama la motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale – proprio per eccesso di delega – del comma 3 del medesimo art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, ritenendo che, sulla base degli stessi rilievi in tale occasione formulati, sia fondato il dubbio di costituzionalità anche del comma 2 del ricordato art. 25.<br />
    Il giudice a quo, onde dimostrare la violazione dell&#8217;art. 76 della Costituzione, rileva che i criteri indicati dalla norma di delega (cioè l&#8217;art. 25 della legge n. 142 del 1992, in particolare al comma 1, lettere a, b, c e d), esulano dalle tematiche relative alle modalità di produzione degli interessi in ambito bancario, e che il criterio di chiusura, dettato alla lettera e), a sua volta concerne il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all&#8217;accesso e all&#8217;esercizio dell&#8217;attività creditizia, al fine di salvaguardare la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi in tale settore, in nulla interferendo con il tema dell&#8217;anatocismo, non trattato, peraltro, neppure dal testo unico delle leggi bancarie.<br />
    Il Tribunale di Catania ravvisa anche altri profili di illegittimità costituzionale della norma denunciata attinenti alla violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione. <br />
    Infatti il censurato art. 25 avrebbe introdotto un&#8217;ingiustificata disparità di trattamento fra quanti, intrattenendo rapporti con istituti di credito, non possono giovarsi della nullità delle clausole anatocistiche ai sensi dell&#8217;art. 1283 cod. civ., e quanti, invece, stipulando contratti con soggetti diversi, sono tutelati da tale ultima disposizione.<br />
    Altra ingiustificata disparità di trattamento deriverebbe dalla diversità di disciplina applicabile ai contratti bancari in funzione del fatto che gli stessi siano sorti prima o dopo la delibera del CICR 9 febbraio 2000; per i primi, disciplinati dall&#8217;art. 1283 cod. civ., le clausole anatocistiche sarebbero viziate da nullità, mentre per i secondi le stesse sarebbero valide.<br />
    Il rimettente, infine, censura l&#8217;art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 342 del 1999 anche per contrasto con gli artt. 1, 70, 76 e 77 della Costituzione. Al riguardo, ritiene che la legge debba orientare con criteri sufficientemente precisi e dettagliati l&#8217;esercizio del potere regolamentare. La norma censurata, invece, nel fissare i limiti della potestà regolamentare del CICR, detta solo il criterio secondo il quale, nelle «operazioni di (recte: in) conto corrente» deve essere assicurata la medesima periodicità di computo degli interessi, sia per il cliente che per la banca.<br />
    Ritiene il rimettente trattarsi di un criterio che, concernendo solo un aspetto della materia, lascia il CICR libero di stabilire qualunque periodicità nella capitalizzazione degli interessi nonché di diversificare la disciplina in relazione alle distinte operazioni bancarie.<br />
    Conclude il rimettente evidenziando che, attraverso la nuova disciplina, potrebbero essere eluse le finalità ispiratrici dell&#8217;art. 1283 cod. civ., da lui ravvisate nel contrasto all&#8217;usura e nell&#8217;intento di rendere edotto l&#8217;obbligato della reale portata del vincolo debitorio e delle conseguenze del suo inadempimento.</p>
<p>    2. – Si è costituita in giudizio la Unicredit Banca S.p.a., chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata, riservandosi di meglio argomentare.</p>
<p>    3. – E&#8217;, altresì, intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la inammissibilità o, comunque, per la infondatezza della questione.      <br />
    L&#8217;Avvocatura avanza un preliminare profilo di inammissibilità della questione derivante dalla sua irrilevanza nel giudizio a quo: in esso, infatti, il correntista, convenuto in riconvenzionale, non deduce l&#8217;invalidità del contratto di conto corrente né contesta il quantum del saldo debitorio. Poiché non sarebbe in discussione il criterio di computo degli interessi, la legittimità della norma che consente, a determinate condizioni, l&#8217;anatocismo esula dal thema decidendum sottoposto al rimettente.<br />
    Nel merito la questione sarebbe, comunque, infondata.<br />
    Ad avviso della Avvocatura erariale, non è pertinente il richiamo al precedente costituito dalla sentenza n. 425 del 2000 della Corte costituzionale, poiché il quel caso la Corte dichiarò la incostituzionalità di una disciplina transitoria il cui effetto era, in sostanza, la realizzazione, in assenza di qualsivoglia delega, di una generalizzata sanatoria dei contratti bancari già in essere.<br />
    Con riferimento, invece, alla disposizione ora censurata, si osserva che con l&#8217;art. 25 della legge n. 142 del 1992 sono state conferite due deleghe al Governo: alla prima ha fatto seguito l&#8217;emanazione del decreto legislativo 14 dicembre 1992,  n. 481 (Attuazione della direttiva 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l&#8217;accesso all&#8217;attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE); alla seconda, relativa alla emanazione di un testo unico, di più ampio contenuto, concernente non solo l&#8217;attuazione della citata direttiva comunitaria, ma anche il coordinamento ad essa delle altre disposizioni vigenti in materia bancaria, ha fatto seguito il dlgs n. 385 del 1993, che, riordinata organicamente la disciplina in questione, ha sostituito la previgente “legge bancaria”.<br />
    Riguardo alla «trasparenza delle condizioni contrattuali», il d.lgs. n. 385 del 1993, già in origine, prevedeva, in particolare, il divieto di rinvio agli usi e la nullità delle clausole che, per la determinazione di tassi di interesse, prezzi o condizioni contrattuali, avessero rinviato agli usi; prevedeva, altresì, che il CICR stabilisse criteri uniformi sia per l&#8217;indicazione ed il computo degli interessi nonché degli altri elementi che incidono sul contenuto economico del contratto sia per la determinazione delle informazioni che periodicamente le banche debbono fornire alla clientela, ivi comprese quelle relative alla decorrenza delle valute e alla capitalizzazione degli interessi; infine disciplinava anche le modalità di conteggio degli interessi sui versamenti bancari.<br />
    Con la successiva legge n. 128 del 1998, prosegue l&#8217;Avvocatura, il Governo è stato delegato ad emanare disposizioni integrative e correttive del ricordato d.lgs. n. 385 del 1993, nel rispetto degli stessi criteri e principi direttivi indicati dall&#8217;art. 25 della legge n. 142 del 1992, cioè della precedente legge di delega.<br />
    Tale riferimento, ad avviso della Avvocatura, consente di affermare la congruità del contenuto del d.lgs. n. 385 del 1993 rispetto alla delega a suo tempo attribuita, la quale concerneva, a differenza di quanto ritenuto dal rimettente, anche la materia degli interessi – in cui è inserita la tematica dell&#8217;anatocismo – atteso che, sotto il profilo della trasparenza dei rapporti contrattuali (questione disciplinata dal d.lgs. n. 385), vengono in rilievo anche le modalità di stipulazione di clausole negoziali relative all&#8217;anatocismo.<br />
    E&#8217; nell&#8217;esercizio della delega di cui alla legge n. 128 del 1998 che il legislatore è  intervenuto in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali novellando, con la disposizione censurata, il testo dell&#8217;art. 120 del d.lgs. n. 385, il quale già disciplinava temi relativi alla decorrenza degli interessi bancari.<br />
    La norma oggetto dell&#8217;incidente di costituzionalità si riconduce perciò, osserva la difesa erariale, linearmente alla delega di  cui all&#8217;art. 1, comma 5, della legge n. 128 del 1998.<br />
    Tanto più ove si consideri che la delega, volta a permettere integrazioni e correzioni del d.lgs. n. 385 del 1993, consentiva anche di risolvere eventuali difficoltà emerse nella pratica operatività della norma; con particolare riguardo a ciò, la difesa pubblica ricorda che la tematica dell&#8217;anatocismo nei rapporti bancari, impostata dalla giurisprudenza, sino alla fine degli anni novanta dello scorso secolo, come problematica relativa alla legittimità di usi che, in quanto normativi, derogassero al divieto di cui all&#8217;art. 1283 cod. civ., era stato oggetto di un improvviso mutamento di indirizzo. Infatti, riscontrata la natura solo negoziale di tali usi, erano state ritenute nulle, in quanto in contrasto con l&#8217;art. 1283 cod. civ., le clausole che li riproducevano, comuni a quasi tutti i contratti di settore.<br />
    Con la disciplina censurata il legislatore ha inteso superare le problematiche scaturenti dal ricordato mutamento giurisprudenziale, rimettendo al CICR di stabilire modalità e criteri per il computo degli interessi anatocistici, fissando il principio delle medesima periodicità del calcolo sia in favore della banca che della clientela.<br />
    Sul punto la Avvocatura conclude affermando che il legislatore delegato, intervenendo attraverso un&#8217;opera di coordinamento normativo, ha inteso eliminare le incongruenze, le contraddizioni e le lacune presenti nel sistema legislativo interessato dall&#8217;intervento.<br />
    Quanto alla denunciata violazione del principio di legalità, la difesa pubblica rileva che, in assenza di una qualche riserva di legge, il legislatore ha affidato a un organo “tecnico-politico” il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione degli interessi sugli interessi; ciò ha fatto in coerenza con altre analoghe scelte, già presenti nel d.lgs. n. 385 del 1993 sia all&#8217;art. 116, comma 3, lettera c), che all&#8217;art. 119, comma 1.<br />
    La norma denunziata, la quale consente in via di principio il meccanismo dell&#8217;anatocismo, non era tenuta ad un più elevato livello di puntualizzazione, avendo come scopo quello di ricondurre a sistema una pratica già oggetto di consolidati usi negoziali.<br />
    Con riferimento, infine, alla asserita ingiustificata disparità di trattamento,  la Avvocatura ritiene che essa non è riscontrabile né riguardo alla diversa disciplina applicabile a chi abbia contrattato con gli istituti bancari e chi, invece, lo abbia fatto con altri soggetti,  posto che – attesa la specificità della attività creditizia – la disomogeneità fra le due posizioni poste a confronto esclude che possa ritenersi arbitrario prevedere una disciplina differenziata, né riguardo al diverso trattamento normativo cui è sottoposto chi abbia sottoscritto contratti bancari prima della entrata in vigore della delibera del CICR 9 febbraio 2000 e chi li abbia sottoscritti in epoca successiva, essendo il diverso trattamento dovuto, in assenza di vincoli che impediscano deroghe alle prescrizioni codicistiche, alla applicabilità, ratione temporis, di due diverse discipline succedutesi nel tempo.<br />
    4. – In prossimità dell&#8217;udienza, la costituita parte privata ha depositato una memoria illustrativa nella quale evidenzia due motivi di inammissibilità della sollevata questione: da una parte il giudice a quo, infatti, non avrebbe sperimentato, come invece doveroso, alcun tentativo di attribuire alla disposizione censurata un significato conforme a Costituzione, d&#8217;altra parte il rimettente invocherebbe, tramite la sentenza della Corte, un intervento, definito di «natura legislativa», il cui risultato sarebbe quello di «eliminare l&#8217;attuale disciplina legislativa e di restaurare quella precedentemente applicabile al settore bancario»; percorso questo che, stante la discrezionalità delle scelte poste a monte, sarebbe precluso al giudizio di legittimità costituzionale.<br />
    Ad avviso della difesa privata, la questione sarebbe, comunque, anche infondata. Ricostruita, infatti, la vicenda normativa che ha portato alla adozione della disposizione censurata, la parte privata osserva come, diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, i principi e criteri direttivi sulla base dei quali scrutinare la legittimità dell&#8217;impugnato art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 342 del 1999, vanno ricercati non nel solo comma 1 dell&#8217;art. 25 della legge n. 142 del 1992, ma «vanno ricavati dall&#8217;insieme delle disposizioni oggetto del coordinamento proprio del testo unico»; cioè, nel caso di specie, oltre che nei cinque punti del comma 1 dell&#8217;art. 25 della legge di delega, anche nella disciplina legislativa vigente in materia di banche e credito.<br />
    In particolare, afferma che è proprio sulla base di questi principi e criteri direttivi che il governo ha adottato il d.lgs. n. 385 del  1993, recante il testo unico in materia bancaria il quale, al capo primo del titolo sesto, contiene disposizioni in materia di tassi di interesse applicabili alle operazioni bancarie. La successiva delega legislativa, emanata a distanza di circa 5 anni dal citato d.lgs. n. 385 del 1993, è volta, in sostanza,  a consentire l&#8217;eliminazione di eventuali distorsioni o lacune presenti nel testo preesistente; si tratterebbe, cioè, di una «prosecuzione» della redazione di detto testo, successiva ad una verifica degli effetti della originaria formulazione.<br />
    In ogni caso, trattandosi di integrazioni e correzioni al precedente Testo unico, il legislatore delegante del 1998 ha rinviato, al fine di un migliore e più efficace coordinamento fra la preesistente disciplina interna e quella comunitaria, ai medesimi principi in base ai quali era stata esercitata la originaria delega.<br />
    Aggiunge la difesa dell&#8217;istituto di credito che è indubbio che la disposizione impugnata «integra e corregge» il testo unico bancario, inserendosi fra quelle disposizioni, in tema di trasparenza delle condizioni bancarie, che regolano i poteri del CICR in materia di calcolo e disciplina dei tassi di interesse. «Essendo l&#8217;anatocismo nient&#8217;altro che una modalità di calcolo degli interessi», è certo – sempre secondo la difesa dell&#8217;istituto di credito &#8211;  che oggetto delle modifiche finalizzate a integrare e correggere il testo unico bancario potesse essere anche la disciplina dell&#8217;anatocismo.<br />
    Peraltro, la disciplina contenuta nella norma censurata è anche “coerente” con i principi della Direttiva n. 89/646/CEE in tema di trasparenza dei contratti bancari, intesa questa come «chiarezza della disciplina contrattuale e possibilità di conoscere preventivamente le condizioni dei medesimi contratti», nonché come «tendenza alla realizzazione di un ragionevole equilibrio fra le parti».<br />
    Rammenta ancora la difesa dell&#8217;istituto di credito come il Governo, rispettando le procedure previste dalla legge di delega n. 142 del 1992, abbia preventivamente sottoposto lo schema del decreto legislativo n. 342 del 1999 all&#8217;esame delle competenti Commissioni parlamentari, le quali hanno sollecitato la risoluzione delle problematiche connesse al contenzioso scaturito dalla decisione n. 2374 del 1999 della Corte di cassazione in materia di anatocismo bancario, proprio attraverso una «modifica del testo unico bancario, volta a rimuover(ne) le ragioni».<br />
    Conclude, sul punto, la memoria illustrativa col rilievo che le ragioni che hanno portato la Corte costituzionale ad affermare, con la sentenza n. 425 del 2000, la illegittimità del comma 3 dell&#8217;art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, non consentono di dedurre, per estensione, la illegittimità anche del precedente comma 2.<br />
    Riguardo alla dedotta violazione del principio di eguaglianza, la questione sarebbe infondata con riferimento alla disparità di trattamento ipotizzata fra chi stipula contratti in conto corrente con le banche e chi, invece, li stipula con altri soggetti; l&#8217;applicabilità solo ai secondi dell&#8217;art. 1283 cod. civ. sarebbe giustificata dalla evidente eterogeneità delle due situazioni poste a confronto e dalla conseguente legittimità della scelta legislativa di prevedere per gli istituti di credito una disciplina speciale derogatoria di quella codicistica. D&#8217;altra parte la stessa normativa comunitaria e i principi direttivi stabiliti per la sua attuazione prefigurano una peculiare disciplina per gli enti creditizi.  Neppure sarebbe riscontrabile la violazione del principio di eguaglianza relativamente alla diversa disciplina applicabile a chi abbia stipulato contratti in conto corrente con banche, a seconda che questi siano stati conclusi prima o dopo l&#8217;entrata in vigore della deliberazione CICR 9 febbraio 2000; infatti, il diverso trattamento derivante dalla successione nel tempo di atti normativi non può essere addotto come motivo di irragionevole discriminazione.<br />
    Infine, riguardo alla violazione del principio di legalità, la difesa della Unicredit, al di là di ogni dubbio in ordine alla individuazione dei parametri costituzionali evocati, osserva che il rimettente erra nell&#8217;omologare il rapporto esistente fra la deliberazione del CICR e il principio di legalità con quello intercorrente fra i «regolamenti di attuazione e il predetto principio».<br />
    Le delibere CICR, secondo l&#8217;avviso della parte privata, infatti, sono atti di alta amministrazione che confinano, se non coincidono, con gli atti politici; perciò il rapporto fra tali atti e il principio di legalità é ben diverso da quello esistente fra detto principio e i regolamenti di attuazione. <br />
    Per i primi, infatti, contenenti direttive strettamente legate a valutazioni di politica monetaria e creditizia, fondate su esami tecnici dell&#8217;andamento economico, si prevede che la legge detti solo finalità da perseguire e criteri generali attinenti alla loro determinazione; cioè quanto  fissato dal contestato art. 25, comma 2, del d. lgs. n. 342 del 1999 attraverso l&#8217;attribuzione al CICR del compito di definire «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi» nelle operazioni bancarie, col limite della «stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori».</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. – Il Tribunale ordinario di Catania dubita  della legittimità costituzionale  dell&#8217;art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nella parte in cui esso modificando l&#8217;art. 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), vi inserisce un comma 2 dal seguente tenore: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell&#8217;esercizio della attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori».<br />
    In particolare, il rimettente ritiene che la norma censurata ecceda la delega conferita al Governo per la sua emanazione e che la medesima violi, altresì, il principio di eguaglianza, di cui è espressione l&#8217;art. 3 della Costituzione, nonché il principio di legalità.</p>
<p>    1.1. – Va preliminarmente valutata la eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, sollevata dalla Avvocatura erariale.<br />
    Tale eccezione non è meritevole di accoglimento.<br />
    Osserva questa Corte come risulti dalla ordinanza di rimessione che la tematica relativa alla compatibilità delle condizioni del contratto di conto corrente dedotto in giudizio, e del quantum pecuniario chiesto in via riconvenzionale, con l&#8217;art. 1283 del codice civile fa parte del giudizio principale. Vi è, altresì, ampia giurisprudenza del giudice di legittimità che afferma come non sia inibito al giudice scrutinare ex officio, in presenza di una sia pur generica contestazione, sotto il profilo della validità, il patto con il quale si è stabilita la capitalizzazione degli interessi passivi maturati e, quindi, la produzione da parte loro di ulteriori interessi (Corte di cassazione, sezione I civile, 1° marzo 2007, n. 4853; idem 28 ottobre 2005, n. 21080; idem 13 ottobre 2005, n. 19882; idem 25 febbraio 2005, n. 4092). Ciò è sufficiente, al limitato fine che in questa sede interessa, per escludere che possa ritenersi la questione irrilevante nel giudizio a quo.</p>
<p>    2. – Passando all&#8217;esame del merito della sollevata questione di costituzionalità, essa non è fondata.<br />
    2.1 – La prima e principale censura che il rimettente muove all&#8217;art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 342 del 1999, riguarda l&#8217;eccesso di delega, in quanto egli ritiene che la norma da cui il Governo ha tratto il suo potere di intervento legislativo, rappresentata dall&#8217;art. 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l&#8217;adempimento degli obblighi derivanti dalla appartenenza dell&#8217;Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1995-1997), non contenesse “principi e criteri direttivi” che, ai sensi di quanto previsto dall&#8217;art. 76 della Costituzione, avrebbero potuto legittimare il legislatore delegato ad intervenire sulla materia dell&#8217;anatocismo bancario.</p>
<p>    2.2. – Al riguardo, questa Corte, anche recentemente, ha ribadito che «Secondo i principi più volte affermati, […] il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa postula che il giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante si esplichi attraverso il confronto tra due processi ermeneutici paralleli: l&#8217;uno relativo alle norme che determinano l&#8217;oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo conto del complesso di norme in cui si collocano e delle ragioni e finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l&#8217;altro relativo alle norme introdotte dal legislatore delegato» (sentenza n. 54 del 2007).<br />
    Una volta compiuti questi due processi ermeneutici paralleli, vi è poi la necessità di effettuare tra di essi un raffronto per esaminare la loro compatibilità, nel senso di valutare se il contenuto del decreto delegato possa essere ricondotto a quanto prevede la legge delega. <br />
    Circa i requisiti che si ritiene debbano fungere da cerniera tra questi due atti normativi, questa Corte ha elaborato una copiosa giurisprudenza.<br />
    Con particolare riferimento al caso, come quello in esame, in cui la legge delega è genericamente volta all&#8217;integrazione e correzione di una particolare disciplina, questa Corte, muovendosi nel solco di un orientamento già consolidato, ha affermato che «Se l&#8217;obiettivo è quello della coerenza logica e sistematica della normativa, il coordinamento non può essere solo formale […]. Inoltre, se l&#8217;obiettivo è quello di ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli anni, con la conseguenza che i principi sono quelli già posti dal legislatore, non è necessario che sia espressamente enunciato nella delega il principio già presente nell&#8217;ordinamento, essendo sufficiente il criterio del riordino di una materia delimitata» (sentenza n. 53 del 2005).<br />
    Successivamente, in conformità a tale impostazione, questa Corte ha ritenuto compatibile con l&#8217;art. 76 Cost. anche «l&#8217;emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante» (sentenza n. 426 del 2006). <br />
    Questa Corte ha altresì ripetutamente affermato, con riferimento al contenuto dell&#8217;art. 76 Cost., che «i principi e i criteri direttivi della legge di delegazione devono essere interpretati sia tenendo conto delle finalità ispiratrici della delega, sia verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte operate dal legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della stessa legge-delega» (sentenze n. 481 del 2005 e n. 308 del 2002; ordinanze n. 228 del 2005 e n. 248 del 2004) e che occorre tener conto delle finalità che, attraverso i principi ed i criteri enunciati, la legge delega si prefigge con il complessivo contesto delle norme da essa poste e tenere altresì conto che le norme delegate vanno interpretate nel significato compatibile con quei principi e criteri (sentenze n. 425 del 2000; n. 15 del 1999; ordinanza n. 213 del 2005).</p>
<p>    2.3. – Per ciò che concerne la presente questione, la disposizione legislativa di delega, come detto,  è contenuta nell&#8217;art. 1, comma 5, della legge n. 128 del 1998, il quale ha previsto che «Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l&#8217;osservanza della procedura indicati nell&#8217;articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142». <br />
    Tralasciando ciò che si riferisce agli aspetti procedurali, in quanto non contestati dal rimettente, e, comunque, già scrutinati, sotto il profilo della tempestività, dalla sentenza n. 425 del 2000, risulta che oggetto della delega era, dunque, la modifica, mediante integrazioni e correzioni, del d. lgs. n. 385 del 1993, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall&#8217;art. 25 della legge n. 142 del 1992. Quest&#8217;ultima disposizione conferiva, a sua volta, due distinte deleghe legislative, da esercitarsi in successione cronologica. <br />
    La prima – prevista dall&#8217;art. 25, comma 1 – concerneva l&#8217;attuazione della direttiva del Consiglio 89/646/CEE del 15 dicembre 1989, in conformità: a) al principio secondo cui gli enti creditizi potevano prestare in Italia i servizi previsti nell&#8217;allegato alla direttiva immediatamente o per il tramite di succursali o filiazioni alle condizioni di cui alla direttiva medesima (sempre che tali attività fossero state autorizzate sulla base di requisiti oggettivi); b) al principio che gli enti suddetti potevano procedere alla pubblicità relativamente ai servizi offerti, alle condizioni previste per le medesime attività dalla disciplina italiana; c) al principio che doveva essere adottata ogni altra disposizione necessaria per adeguare alla direttiva la disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia. <br />
    La seconda delega – prevista dall&#8217;art. 25, comma 2 – riguardava l&#8217;emanazione di un testo unico delle disposizioni attuative della direttiva e di quelle altre necessarie per l&#8217;adeguamento normativo alla medesima. Tale adeguamento doveva essere coordinato con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia (delega, questa, esercitata con l&#8217;emanazione del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993). <br />
    La reviviscenza, da parte del legislatore delegante del 1998, del contenuto della legge delega n. 142 del 1992, faceva quindi sì che il legislatore delegato del 1999 avesse come principi e criteri direttivi del suo intervento sul T. U. bancario l&#8217;adeguamento della «disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia» al contenuto della direttiva comunitaria innanzi citata e che i confini di detta azione adeguatrice potessero estendersi, qualora vi fosse la necessità di effettuare un coordinamento, alle «altre disposizioni vigenti nella stessa materia».<br />
    2.4. – Nell&#8217;esercizio di tale delega, il legislatore delegato, con l&#8217;art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 342 del 1999, ha inserito nell&#8217;art. 120 del T.U. bancario n. 385 del 1993, il seguente comma 2: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori».<br />
    Tale disposizione, oggetto della censura del remittente, prevede quindi: a) che possono essere stabiliti «modalità e criteri» per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni bancarie così presupponendo, in tale ambito contrattuale, la liceità dell&#8217;anatocismo bancario; b) che il soggetto cui è demandato il compito di fissare tali «modalità e criteri» è il CICR; c) che, in ogni caso, non può essere stabilita una diversa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.<br />
    Come si è detto, la questione di maggior rilievo posta dal giudice rimettente consiste nel valutare se l&#8217;introduzione nel nostro ordinamento dell&#8217;anatocismo bancario, in deroga al divieto contenuto nell&#8217;art. 1283 cod. civ., possa trovare copertura, ai sensi dell&#8217;art. 76 Cost., nei “principi e criteri direttivi” contenuti nella legge-delega. Le altre disposizioni contenute nella norma denunciata, infatti, si pongono in posizione di supporto rispetto a questa. Ne consegue che se il legislatore delegato poteva introdurre nell&#8217;ordinamento il suddetto istituto, non poteva essergli negato il potere di attribuire ad un determinato soggetto funzioni regolatorie (altra questione, che attiene a diverso motivo di censura, trattato al punto 3.3., è quella relativa alla corretta individuazione del soggetto cui queste attribuzioni erano state conferite), né poteva esimersi dal fissare regole minime circa i periodi da prendere a base per il consolidamento degli interessi in conto capitale.</p>
<p>     2.5. – Occorre, al riguardo, osservare che il recepimento nell&#8217;ordinamento italiano della Direttiva 89/646/CEE era già stato effettuato, ai sensi dell&#8217;art. 25 dell&#8217;originaria legge n. 142 del 1992, con il decreto legislativo n. 481 del 1992. Quindi il significato da attribuire all&#8217;espressione, contenuta nell&#8217;art. 1, comma 5, lettera e), della legge delega n. 128 del 1998 (deve «essere adottata ogni altra disposizione necessaria per adeguare alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE la disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia»), non poteva che avere una portata più ampia e, in ogni caso, consequenziale rispetto all&#8217;avvenuto recepimento: quella cioè di intervenire per disciplinare le ipotesi in cui, con riferimento ad alcuni istituti, vi potevano essere motivi di contrasto o, comunque, di disarmonia tra l&#8217;ordinamento italiano e quello comunitario, verificando se potevano ancora individuarsi ostacoli alla piena realizzazione del principio di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.</p>
<p>    2.6. – L&#8217;art. 18 della citata direttiva – posto sotto il Titolo V recante “Disposizioni relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi” – disponeva al primo comma che «Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell&#8217;elenco allegato possono essere esercitate nel loro territorio secondo le disposizioni degli articoli 19, 20 e 21, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi, da parte di tutti gli enti creditizi autorizzati e controllati dalle autorità competenti di un altro Stato membro, in conformità delle disposizioni della presente direttiva, sempre che tali attività siano coperte dall&#8217;autorizzazione» e, al secondo comma che «Gli Stati membri prevedono anche che le attività figuranti nell&#8217;elenco allegato possono essere esercitate nel loro territorio, secondo le disposizioni degli articoli 19, 20 e 21, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi, da parte di ogni ente finanziario di un altro Stato membro, filiazione di un ente creditizio o filiazione comune di più enti creditizi, il cui statuto legale permetta l&#8217;esercizio di tali attività [&#8230; ] ».<br />
    Gli enti creditizi di tutti i restanti Stati dell&#8217;Unione potevano quindi esercitare in Italia le attività bancarie sia direttamente, sia tramite succursali o filiazioni. Il sedicesimo “considerando” del preambolo prevedeva che «gli Stati membri [dovessero] vigilare affinché non vi [fosse] alcun ostacolo a che le attività ammesse a beneficiare del riconoscimento reciproco [potessero] essere esercitate allo stesso modo che nello Stato membro d&#8217;origine, purchè non [fossero] incompatibili con le disposizioni legali di interesse generale in vigore nello Stato membro ospitante».<br />
    Poiché tra le attività che, ai sensi della direttiva, beneficiavano «del mutuo riconoscimento» erano previste (punto 1 dell&#8217;allegato) la «raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili» e (punto 2 dell&#8217;allegato) le «operazioni di prestito», ne derivava che la questione dell&#8217;anatocismo bancario assumeva rilievo ai fini della definizione delle regole cui si dovevano attenere in Italia gli enti creditizi degli altri Paesi membri.<br />
    Nei principali Stati che allora costituivano l&#8217;Unione la disciplina prevista in materia di anatocismo per il sistema bancario o, più in generale, per le attività di natura commerciale (o in cui una delle parti fosse un istituto di credito) era diversa da quella prevista nei rapporti di diritto civile. Ad esempio, in Francia, l&#8217;art. 1154 code civil che, pur non vietandolo in assoluto, poneva forti restrizioni all&#8217;anatocismo (limitando, in via generale, all&#8217;anno il periodo di riferimento per il consolidamento degli interessi), non si applicava ai conti correnti bancari; in Germania, il § 355 HGB (applicabile negli accordi di conto corrente quando uno dei due contraenti era un istituto di credito) derogava il generale divieto di anatocismo previsto dal § 248 BGB; nel Regno Unito la no interest rule era, nell&#8217;ambito del diritto bancario, soverchiata da eccezioni che traevano il fondamento nel principio, di common law, di piena libertà delle parti nello stabilire contrattualmente i termini e le condizioni del rapporto obbligatorio; in Spagna, l&#8217;art. 317 del còdigo de comercio, richiamato dall&#8217;art. 1109 del còdigo civil, prevedeva per i «negozi commerciali» una disciplina che consentiva per le operazioni realizzate dagli enti creditizi il cosiddetto «anatocismo convenzionale». Analoghe a quelle della Germania e della Francia erano le discipline previste, rispettivamente, in Austria e nel Belgio.<br />
    2.7. – Rientrava, quindi, nel processo di adeguamento del diritto allora vigente al contenuto della Direttiva e di coordinamento del T.U. bancario, precisare se l&#8217;anatocismo bancario poteva avere ingresso in Italia o se fosse «incompatibil[e] con le disposizioni legali di interesse generale [allora] in vigore» (sedicesimo “considerando” del preambolo). E, in caso affermativo, dare una risposta al quesito immediatamente collegato con l&#8217;anatocismo bancario, cioè l&#8217;individuazione del soggetto cui spettava determinare il periodo di tempo in cui la capitalizzazione degli interessi doveva avvenire.<br />
    Tanto più che proprio allora la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2374 del 1999, dava, dell&#8217;art. 1283 cod. civ., una lettura diversa dal passato, che escludeva, per gli enti creditizi, la possibilità di far valere “usi normativi” che valessero a superare il divieto di anatocismo preventivo in esso previsto, affermando «che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi».<br />
    Non può quindi negarsi, alla luce delle precedenti considerazioni, che la questione relativa alla capitalizzazione degli interessi nell&#8217;esercizio del credito bancario, per la quale vi erano nei principali Stati dell&#8217;Unione normative divergenti rispetto a quella che in Italia si era consolidata dopo la nuova lettura dell&#8217;art. 1283 cod. civ. da parte del giudice di legittimità, nonché, nel caso l&#8217;anatocismo bancario fosse stato ritenuto lecito, la relativa periodizzazione, rientravano nell&#8217;ambito delle attività di adeguamento che il legislatore delegante aveva demandato al legislatore delegato.<br />
    2.8. – Vi è altresì da considerare che a questa attività di “adeguamento” inducevano anche i più generali principi derivanti dall&#8217;ordinamento comunitario.<br />
    La Corte di giustizia della Comunità (Grande Sezione), nella sentenza che ha pronunciato qualche anno dopo rispetto al periodo di tempo in cui fu esercitata la delega (e cioè il 5 ottobre 2004, causa C–442/02, Caixa Bank France contro il Ministero dell&#8217;economia, delle finanze e dell&#8217;industria francese), ma che, data la sua natura esegetica, deve ritenersi abbia espresso principi valevoli anche per il periodo precedente alla sua pronuncia, ha affermato che costituisce  restrizione alla libertà di stabilimento, e quindi viene a violare l&#8217;art. 43 del Trattato, un divieto (come quello che in Francia, impedendo di remunerare i conti di deposito a vista, aveva dato origine alla causa) che costituisce (punto 12) «per le società di Stati membri diversi dalla Repubblica francese un serio ostacolo all&#8217;esercizio delle loro attività in Francia tramite filiali, il che pregiudica il loro accesso al mercato [atteso (punto 16) che] è pacifico che la raccolta di depositi presso il pubblico e la concessione di finanziamenti rappresentano le attività di base degli enti creditizi».<br />
    Ma se una normativa che avesse ristretto il campo di attività degli istituti bancari degli altri Stati dell&#8217;Unione si fosse posta in contrasto con la normativa comunitaria, ne sarebbe derivato che per evitare le cosiddette “discriminazioni a rovescio” (che la sentenza n. 443 del 1994 di questa Corte definisce come «situazioni di disparità in danno dei cittadini di uno Stato membro, o delle sue imprese, come effetto indiretto dell&#8217;applicazione del diritto comunitario») tale disciplina doveva estendersi agli enti creditizi nazionali.<br />
    2.9. – Da quanto sopra evidenziato emerge che l&#8217;intervento del legislatore delegato, relativo all&#8217;introduzione nel d.lgs. n. 383 del 1993 del secondo comma dell&#8217;art. 120, rientrava nel perimetro normativo tracciato dal legislatore delegante, il quale aveva posto tra i principi e criteri direttivi del decreto delegato la necessità che il T.U. bancario fosse adeguato al quadro conseguente al recepimento della più volte citata direttiva comunitaria.</p>
<p>    3. – Parimenti non fondati sono i restanti profili formulati dal rimettente.</p>
<p>    3.1. – Quanto alla dedotta disparità di trattamento derivante dalla diversa disciplina applicabile a chi intrattenga rapporti concernenti obbligazioni pecuniarie, a seconda che essi riguardino o meno istituti di credito o comunque soggetti cui sia riferibile la normativa di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, è palese che la diversa natura dei soggetti con cui il rapporto è intrattenuto (in un caso specificamente e professionalmente destinati allo svolgimento della funzione  creditizia e alla intermediazione finanziaria, nell&#8217;altro caso occasionalmente implicati in un rapporto obbligatorio avente a oggetto una somma di danaro) evidenzia la incomparabilità fra le due situazioni arbitrariamente poste a confronto.<br />
    3.2. – Priva di pregio è altresì la censura, sempre attinente ad una pretesa ingiustificata disparità di trattamento, riferita al fatto che, ad avviso del rimettente, la disciplina dell&#8217;anatocismo introdotta con la novella apportata all&#8217;art. 120 del d.lgs. n. 385 del 1993 sarebbe applicabile ai soli contratti sorti successivamente alla adozione della deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, mentre i rapporti preesistenti continuerebbero a essere regolati dalla previgente normativa.<br />
    Sul punto questa Corte, senza con ciò voler entrare nel merito della applicazione intertemporale della norma censurata, osserva che, comunque, secondo la sua costante giurisprudenza, non contrasta di per sé con il principio di eguaglianza un differenziato trattamento, pur applicato a una medesima categoria di soggetti, se riferito a momenti diversi del tempo, poiché proprio il fluire stesso del tempo costituisce un elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche.</p>
<p>    3.3. – Quanto, infine, alla violazione degli artt. 1, 70, 76 e 77 della Costituzione, è sufficiente osservare, per disattendere la censura svolta dal rimettente, che la materia su cui incide la norma oggetto della questione di costituzionalità non risulta essere presidiata da alcuna specifica riserva di legge.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, con riferimento agli artt. 1, 3, 70, 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania con l&#8217;ordinanza in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;8 ottobre 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-12-10-2007-n-341/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2007 n.341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2007 n.1759</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>con particolare riferimento alle informazioni ambientali Pubblica Amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Ambiente e territorio – Informazioni ambientali – Criteri per l’identificazione – Accesso volto ad un controllo sistematico e generalizzato – Casi. 1. Per quanto esteso sia, l&#8217;ambito applicativo del D. Lgs. 19.08.2005, n. 195 non può</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-12-10-2007-n-1759/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2007 n.1759</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-12-10-2007-n-1759/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2007 n.1759</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>con particolare riferimento alle informazioni ambientali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica Amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Ambiente e territorio – Informazioni ambientali – Criteri per l’identificazione – Accesso volto ad un controllo sistematico e generalizzato – Casi.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Per quanto esteso sia, l&#8217;ambito applicativo del D. Lgs. 19.08.2005, n. 195 non può dare titolo ad una forma di indiscriminato accesso a tutte le pratiche inerenti ad un determinato settore di attività amministrativa, non potendosi il diritto all’informazione in materia ambientale, al pari del diritto di accesso in genere, tradursi in uno strumento di controllo sistematico e generalizzato sulla gestione di tutti i procedimenti amministrativi in itinere e, più in generale, sull&#8217;intero operato di un ente pubblico, poiché in tal modo si finirebbe per conferire all’istante poteri ispettivi che non gli competono.</p>
<p>2. In merito alle informazioni ambientali di cui è possibile venire a conoscenza mediante l’esercizio del diritto d’accesso (cfr. D. Lgs. 19.08.2005, n. 195), giova evidenziare come l’art. 2, lett. a), nn. 3) e 5) del D. Lgs. in parola annoveri fra di esse sia «le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell&#8217;ambiente di cui ai numeri 1) e 2) (dell’art. 2, lett. a), D. Lgs. 195/05), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi» sia «le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell&#8217;ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3) (dell’art. 2, lett. a), D. Lgs. 195/05)».<br />
Orbene, dalla disposizione citata occorre dunque ricavare che le analisi ed i dati di carattere economico e contabile di cui all’art. 2, lett. a), n. 5, D. Lgs. 195/05 – quali possono essere, ad es., i bilanci consuntivi e le relative delibere di approvazione di un ente parco &#8211; possono integrare un’informazione ambientale soltanto qualora vengano utilizzati nell’ambito dell’esercizio di un’attività amministrativa di cui all’art. 2, lett. a), n. 3, D. Lgs. 195/05, che incida o possa incidere concretamente sugli elementi dell’ambiente di cui al n. 1 dell’art. 2, lett. a), D. Lgs. 195/05 (aria, atmosfera, acqua, suolo, etc.) o sui fattori dell’ambiente di cui al n. 2 dell’art. 2, lett. a), D. Lgs. 195/05 (energia, rumore, radiazioni, etc.).<br />
Pertanto, fine di evitare forme di controllo sistematico e generalizzato sull’attività amministrativa, la latitudine del riferimento alle misure amministrative è stata dunque temperata dalla necessità che, per integrare propriamente un’informazione ambientale, l’attività amministrativa incida concretamente, in positivo (tutelandoli) o in negativo (compromettendoli) sugli elementi o sui fattori ambientali come individuati ai nn. 1) e 2) dell’art. 2, lett. a), D. Lgs. 195/2005.<br />
Spetta ovviamente a colui che chiede l’accesso la precisa definizione dell&#8217;oggetto dell’istanza, mediante una chiara indicazione del nesso concreto dal quale sia possibile desumere l’incidenza della misura amministrativa sugli elementi o sui fattori ambientali di cui ai nn. 1) e 2) dell’art. 2, lett. a), D. Lgs. 195/2005; in difetto di ciò l’ente intimato deve negare l’accesso, stante l’eccessiva genericità della richiesta, ai sensi dell’art 5, co. 1°, lett. c).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul diritto d&#8217;accesso (con particolare riferimento alle informazioni ambientali)</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 590 del 2007, proposto da:<br />
<b>Onlus Associazione Verdi Ambiente e Societa&#8217; &#8211; V.A.S.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Genova, alla via Bartolomeo Bosco 31/4;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Gerbi e Maria Luisa Zanobini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, alla via Corsica 21/18;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
dell&#8217;atto prot. n. 4794 in data 08.06.2007, di rigetto dell&#8217;istanza 10.05.2007 di rilascio di copia dei bilanci consuntivi dell&#8217;Ente Parco relativi agli anni 2003-2004-2005-2006 e delle inerenti delibere approvative, nonchè per l&#8217;accertamento del diritto della onlus ricorrente all&#8217;accesso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27/09/2007 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso ex art. 25 della legge 7.8.1990, n. 241 notificato in data 21.6.2007 la Onlus Associazione Verdi Ambiente e Societa&#8217; &#8211; V.A.S. agisce ex artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 195/2005 (attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale) al fine di ottenere copia dei bilanci consuntivi dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre relativi agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 e delle relative delibere di approvazione, invano richiesti con istanza di accesso in data 10.05.2007.<br />
L’Ente Parco con provvedimento prot. n. 4794 in data 08.06.2007 ha infatti negato l’accesso agli atti, sul presupposto che i documenti richiesti non sarebbero riconducibili alla nozione di “informazione ambientale”, e che la richiesta apparirebbe manifestamente irragionevole ed espressa in termini eccessivamente generici ex art. 5 D. Lgs. n. 195/2005. <br />
A sostegno del gravame l’associazione ricorrente deduce due motivi di ricorso, rubricati come segue.<br />
1.Violazione degli artt. 22, 23, 24 della legge 7.8.1990, n. 241 e del relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 27.6.1992, n. 352, in relazione alla violazione dell’art. 24 Cost..<br />
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 19.8.2005, n. 195. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta. Sviamento.<br />
L’associazione ricorrente sostiene che la fattispecie speciale di accesso in materia ambientale si connoterebbe rispetto a quella generale prevista dalla legge n. 241/1990 per l’estensione dei soggetti legittimati e per il contenuto delle cognizioni accessibili.<br />
Nella fattispecie, i bilanci consuntivi dell’ ente dovrebbero ritenersi alla stregua di “analisi costi-benefici ed altre analisi economiche” di cui all’art. 2 lettera a) punto 5 del D. Lgs. n. 195/2005.<br />
Si è costituito in giudizio l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, instando per la reiezione del ricorso.<br />
Alla camera di consiglio del 27.9.2007 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’art. 2 del D.Lgs. n. 195/2005, sotto la rubrica “definizioni”, stabilisce che “ai fini del presente decreto s&#8217;intende per: a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell&#8217;ambiente, quali l&#8217;aria, l&#8217;atmosfera, l&#8217;acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l&#8217;energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell&#8217;ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell&#8217;ambiente, individuati al numero 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell&#8217;ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull&#8217;attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell&#8217;ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d&#8217;interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell&#8217;ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3)”.<br />
Posto che per “misure amministrative” debbono intendersi tutte le forme di esercizio dell’attività amministrativa (cfr. C.G.C.E., VI, 17.6.1998, C-321/96), dalla disposizione citata si ricava che le analisi ed i dati di carattere economico o contabile (n. 5) possono integrare un’informazione ambientale soltanto qualora vengano utilizzati nell’ambito dell’esercizio di un’attività amministrativa (n. 3) che incida o possa incidere concretamente sugli elementi dell’ambiente di cui al n. 1 (aria, atmosfera, acqua, suolo, etc.) o sui fattori dell’ambiente di cui al n. 2 (energia, rumore, radiazioni, etc.).<br />
Al fine di evitare forme di controllo sistematico e generalizzato sull’attività amministrativa, la latitudine del riferimento alle misure amministrative è stata dunque temperata dalla necessità che, per integrare propriamente un’informazione ambientale, l’attività amministrativa incida concretamente, in positivo (tutelandoli) o in negativo (compromettendoli) sugli elementi o sui fattori ambientali come individuati ai nn. 1 e 2 dell’art. 2 D.Lgs. n. 195/2005.<br />
Spetta ovviamente a colui che chiede l’accesso la precisa definizione dell&#8217;oggetto dell’istanza, mediante una chiara indicazione del nesso concreto dal quale sia possibile desumere l’incidenza della misura amministrativa sugli elementi o sui fattori ambientali di cui all’art. 2 D. Lgs. n. 195/2005 (cfr., seppure con riferimento all’art. 2 del D. Lgs. n. 39/1997, Cons. di St., V, 14.2.2003, n. 816; nello stesso senso T.A.R. Sicilia-Catania, I, 11.1.2006, n. 11). <br />
Nel caso di specie, la circostanza che l’istanza di accesso (cfr. doc. 7 delle produzioni 25.9.2007 di parte resistente) riguardi i bilanci consuntivi di un parco nazionale non vale – di per sé – a dimostrare l&#8217;attinenza dei documenti richiesti agli elementi costitutivi della nozione di ambiente.<br />
Legittimamente, pertanto, l’ente intimato ha negato l’accesso ai bilanci consuntivi dell’ente ed alle relative delibere di approvazione, stante la eccessiva genericità della richiesta, che costituisce uno specifico motivo di diniego di accesso alle informazioni ambientali ex art. 5 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 195/2005.<br />
Ritiene il Collegio che, per quanto esteso sia &#8211; in forza della predetta definizione &#8211; l&#8217;ambito applicativo del D.Lgs. n. 195/2005, esso non può dare titolo ad una forma di indiscriminato accesso a tutte le pratiche inerenti ad un determinato settore di attività amministrativa, non potendosi il diritto all’informazione in materia ambientale, al pari del diritto di accesso in genere (cfr. l’art. 16 della legge n. 15 del 11 febbraio 2005), tradursi in uno strumento di controllo sistematico e generalizzato sulla gestione di tutti i procedimenti amministrativi in itinere e, più in generale, sull&#8217;intero operato di un ente pubblico, che finirebbe per conferire ad un’associazione privata poteri ispettivi, che non le competono (nello stesso senso, recentemente, T.A.R. Puglia, III, 5.7.2006, n. 2725; T.A.R. Lombardia, I, 26.5.2004, n. 1770).<br />
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Rigetta il ricorso.<br />
Condanna l’associazione ricorrente al pagamento in favore dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre I.V.A. e C.P.A.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27/09/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />
Luca Morbelli, Referendario<br />
Angelo Vitali, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/10/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-12-10-2007-n-1759/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2007 n.1759</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/10/2007 n.756</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-10-2007-n-756/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-10-2007-n-756/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-10-2007-n-756/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/10/2007 n.756</a></p>
<p>Va sospeso l’annullamento della Sovraintendenza dei beni architettonici di un’autorizzazione comunale per la realizzazione di un nuovo manufatto residenziale se vi e’ difetto di istruttoria e di motivazione. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; Ordinanza sospensiva del 18 marzo 2008 n. 1510 N. 00756/2007 REG.ORD. N. 00916/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-10-2007-n-756/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/10/2007 n.756</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-10-2007-n-756/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/10/2007 n.756</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso l’annullamento della Sovraintendenza dei beni architettonici di un’autorizzazione comunale per la realizzazione di un nuovo manufatto residenziale se vi e’ difetto di istruttoria e di motivazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/3/11906/g">Ordinanza sospensiva del 18 marzo 2008 n. 1510</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00756/2007 REG.ORD.<br />
N. 00916/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 916 del 2007, proposto da:<br /><b>Philipp Meilhaus</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Lancellotti, Silvia Lazzari, Stefano Nicolini, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Malta, 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali Soprintend. Beni Architettonici Per il Paesaggio di Brescia</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;<br />
nei confronti di<br />
<b>Comune di Tremosine</b>;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del decreto del Soprintendente 29.5.2007 n. 6125 di annullamento del provvedimento di autorizzazione rilasciato dal comune di tremosine riguardante opere per realizzazione nuovo manufatto residenziale ed atti connessi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali Soprintend. Beni Architettonici Per il Paesaggio di Brescia;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 11/10/2007 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Rilevato e considerato ad un sommario esame:<br />
&#8211; che la domanda cautelare pare sorretta da sufficienti elementi di fondatezza relativamente alle censure di difetto di istruttoria e di motivazione;</p>
<p>&#8211; che infatti la documentazione già inizialmente presentata è stata nuovamente depositata a seguito della richiesta di integrazione documentale e, contrariamente a quanto affermato dal provvedimento impugnato:</p>
<p>le quote d&#8217;imposta sono rappresentate nella sezione b-b;</p>
<p>non sono previsti interventi diretti sulle rocce poste ai lati che vengono lasciate inalterate;</p>
<p>l&#8217;edificio in progetto, di non ingenti dimensioni e progettato con modalità costruttive volte a mitigarne l&#8217;impatto paesaggistico, dal lago risulta visibile solo ad una distanza reale di 2847,63 m (cfr. doc. 18 depositato dal ricorrente);</p>
<p>&#8211; che pertanto l&#8217;autorizzazione paesaggistica annullata dalla Soprintendenza non appare affetta dai vizi denunciati dal provvedimento di annullamento;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11/10/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Gianluca Morri, Presidente<br />
Francesco Gambato Spisani, Referendario<br />
Stefano Mielli, Referendario, Estensore<br />
   L&#8217;ESTENSORE<br /> IL PRESIDENTE<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/10/2007</p>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-10-2007-n-756/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/10/2007 n.756</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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