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	<title>12/10/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/10/2006 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2006 n.504</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-10-2006-n-504/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-10-2006-n-504/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2006 n.504</a></p>
<p>Pres. P.G. Lignani – Rel. P. Ungari A.C. Perugia S.p.a. c. Comune di Perugia concessione di beni pubblici e titolo sportivo Concessione dello Stadio comunale – bene pubblico – esclusione dal campionato della società sportiva titolare della concessione – conseguenze – cessazione del rapporto concessorio Lo stadio comunale, dato in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-10-2006-n-504/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2006 n.504</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-10-2006-n-504/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2006 n.504</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> P.G. Lignani – <i>Rel.</i> P. Ungari<br /> A.C. Perugia S.p.a. c. Comune di Perugia</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">concessione di beni pubblici e titolo sportivo</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concessione dello Stadio comunale – bene pubblico – esclusione dal campionato della società sportiva titolare della concessione – conseguenze – cessazione del rapporto concessorio</span></span></span></p>
<hr />
<p>Lo stadio comunale, dato in concessione ad una società calcistica, è un bene pubblico strumentale ad un’attività di pubblico interesse (lo svolgimento delle partite di calcio della squadra cittadina). Lo status di società sportiva iscritta ai campionati federali è pertanto un requisito imprescindibile di legittimazione al rapporto di concessione e di conseguenza la sua perdita, derivante dall’esclusione dal campionato disposta dalla federazione sportiva, comporta il venir meno della causa della concessione e la cessazione del rapporto concessorio, che può allora essere instaurato, in via di necessità e urgenza, con altra società sportiva, che subentri, secondo l’ordinamento sportivo federale, nel titolo sportivo della società esclusa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
il Tribunale Amministrativo Regionale dell&#8217;Umbria</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sui ricorsi riuniti nn. 118 e 158/2006, entrambi proposti dal <br />
<b>Fallimento &#8220;Associazione Calcio Perugia&#8221; s.p.a. unipersonale</b> in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Alberto Franchi, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via XX Settembre, 76;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Comune di Perugia</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Cartasegna, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, Corso Vannucci, 39;</p>
<p>per ottenere<br />
<i>a) con il ricorso n. 118/2006</i>:<br />
1) <u>l&#8217;accertamento del diritto</u> del ricorrente a veder incluso nell&#8217;attivo del fallimento il diritto di superficie di cui alla deliberazione del Consiglio comunale 27 giugno 2005, n. 138, sugli immobili (meglio specificati nel ricorso) adiacenti allo stadio &#8220;Renato Curi&#8221;, con tutti gli altri diritti, facoltà, pretese e ragioni previsti nella stessa deliberazione consiliare  e nel conseguente atto costitutivo di superficie, o in subordine l&#8217;equivalente pecuniario spettante a titolo di responsabilità contrattuale, ovvero a titiolo di resposabilità precontrattuale, o in ulteriore subordine a titolo di risarcimento del danno ingiusto, conseguenti agli atti di decadenza unilateralmente adottati dal Comune di Perugia e, per quanto di ragione, la concessione dello stadio &#8220;R. Curi&#8221;, come disciplinata nella deliberazione della giunta comunale 16 otobre 2003, n. 525 e nella conseguente convenzione del 17 ottobre 2003, con tutti i diritti connessi, ivi compreso quello alla corresponsione del contributo annuo di cui all&#8217;art. 7 della convenzione medesima, con conseguente condanna dell&#8217;amministrazione intimata ai trasferimenti, alle consegne e/o ai pagamenti conseguenti all&#8217;accertamento dei diritti di cui sopra, con tutti gli accessori di legge;<br />
2) <u>l&#8217;annullamento</u>: 2.1. della delibera della giunta comunale 11 agosto 2005, n. 407, relativa alla decadenza della concessione dello stadio; 2.2. dell&#8217;ordinanza dirigenziale 16 agosto 2005 n. 736, recante l&#8217;intimazione al rilascio dello stadio e pertinenze; 2.3. del verbale di consistenza e reimmissione in possesso, redatto il 18 agosto 2005; 2.4. della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza della delibera consiliare n. 138 del 27 giugno 2005; 2.5. della delibera preconsiliare della giunta comunale, n. 205 del 1° dicembre 2005, preordinata alla dichiarazione di decadenza della citata delibera consiliare; 2.6. di ogni altro atto presupposto, collegato, etc., ivi compresa la nota dirigenziale 30 dicembre 2005, n. 219108.<br />
<i>b) con il ricorso n. 158/2006</i>:<br />
1) <u>l&#8217;accertamento</u> degli stessi diritti e pretese di cui al precedente ricorso;<br />
2) <u>l&#8217;annullamento</u> (anche) della delibera consiliare 30 gennaio 2006, n. 17, con la quale è stata dichiarata la decadenza della delibera consiliare n. 138 del 27 giugno 2005; e di tutti gli atti presupposti, etc.<br />
	Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune;<br />	<br />
	Viste le memorie difensive e gli atti tutti del giudizio;<br />	<br />
	Data per letta, alla pubblica udienza del 27 settembre 2006 la relazione del Consigliere Ungari e udite le parti come da verbale;<br />	<br />
	Ritenuta l&#8217;opportunità di riunire i ricorsi per i molteplici profili di connessione;<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	<b>1.</b>	La &#8220;Associazione Calcio Perugia&#8221; s.p.a. è stata dichiarata fallita il 17 novembre 2005, dopo che la Federazione Italiana Gioco Calcio aveva disposto la sua esclusione dal campionato, con atto del 15 luglio 2005.<br />	<br />
	Prima di tali eventi (entrambi motivati dall&#8217;insolvenza della società in presenza di una enorme esposizione debitoria, in un contesto che ha dato mo¬tivo anche all&#8217;apertura di un procedimento penale per bancarotta frau¬do¬lenta), la A.C. Perugia era titolare della concessione dello stadio comunale &#8220;R. Curi&#8221; e delle sue pertinenze per svolgervi la propria attività sportiva ed altre attività collaterali.<br />	<br />
	Inoltre erano state avviate trattative per la costituzione, in favore della società concessionaria, del &#8220;diritto di superficie&#8221; su una parte delle aree già oggetto di concessione; ciò al fine di permettere alla stessa concessionaria la realizzazione di un intervento urbanistico-edilizio con la creazione di un centro commerciale. Da ultimo, la delibera consiliare n. 138 del 27 giugno 2005 aveva approvato il progetto e lo schema di convenzione.<br />	<br />
	Peraltro, intervenuta la cancellazione dell&#8217;A.C. Perugia dal campio¬nato di competenza (serie B), la delibera della giunta comunale 11 agosto 2005, n. 407 ha pronunciato la decadenza della concessione dello stadio e per¬tinenze. Successivamente, con delibera consiliare 30 gennaio 2006, n. 17, è stata dichiarata la decadenza della delibera consiliare n. 138 del 27 giugno 2005, preordinata, come si è detto, alla costituzione del diritto di superficie.<br />	<br />
	<b>2.	</b>Con i due ricorsi in epigrafe (la cui riunione è opportuna per i molteplici profili di connessione) il Fallimento della A.C. Perugia s.p.a. impugna, essenzialmente, con l&#8217;uno la delibera della giunta comu¬nale 11 agosto 2005, n. 407 (decadenza della concessione dello stadio e per¬tinenze) e con l&#8217;altro la delibera consiliare 30 gennaio 2006, n. 17 (decadenza degli atti preordinati all&#8217;istituzione del diritto di superficie).<br />	<br />
	In entrambi i ricorsi l&#8217;impugnazione è estesa (tuzioristicamente) ad una serie di atti preparatori, connessi, e conseguenziali. Tali impugnazioni sono dichiaratamente strumentali alla domanda che, nella prospettazione del ricorrente, è quella principale: e cioè la domanda di accertamento (in via di giurisdizione esclusiva) dell&#8217;avvenuta costituzione, in favore della società, del diritto di superficie di cui alla delibera consiliare n. 138, e della sua permanenza nell&#8217;attivo fallimentare.<br />	<br />
	Resiste ai ricorsi il Comune di Perugia, sollevando numerose ec¬ce¬zioni e controdeducendo argomentatamente nel merito.<br />	<br />
	<b>3.	</b>Il Collegio ritiene logicamente prioritario l&#8217;esame dell&#8217;im¬pu¬¬gna¬zione della delibera 11 agosto 2005, n. 407, in quanto, come meglio si vedrà più avanti, tutte le altre domande e pretese si basano sulla (as¬se¬ri¬ta) persistenza del rapporto di concessione dello stadio comunale e delle sue pertinenze.<br />	<br />
	Si pone dunque il problema della tempestività dell&#8217;impugnazione di tale delibera. Il ricorrente deduce che, versandosi in materia di giurisdizione esclusiva, non vi sarebbero termini di decadenza; ma, dato e non concesso che la controversia rientri fra quelle nelle quali sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ciò significa sempli¬ce¬men¬te che il giudice può pronunciarsi anche sulle questioni attinenti a diritti soggettivi, e non solo su quelle attinenti ad interessi legittimi, ma resta comunque invariato il regime processuale dell&#8217;impugnazione degli atti amministrativi autoritativi (e la delibera n. 407 è tale, come si vedrà meglio più avanti). <br />	<br />
	In concreto il ricorso è stato notificato il 27 febbraio 2006, mentre la delibera era stata adottata, come già detto, l&#8217;11 agosto 2005, ed era stata seguita dall&#8217;ordinanza di rilascio dei beni dati in concessione (16 agosto 2005) ed altresì messa in esecuzione con formale reimmissione del Comune nel possesso dei beni il 18 agosto 2005. <br />	<br />
	Il ricorrente fallimento contesta che tali atti siano stati validamente notificati alla società, ma il Collegio rileva che l&#8217;ordinanza di rilascio del 16 agosto 2005 risulta notificata dal messo comunale nello stesso giorno, nelle forme di cui all&#8217;art. 140, c.p.c., non essendo stato rinvenuto presso la sede sociale alcuno che potesse e volesse ricevere l&#8217;atto. Non sembra potersi negare, quanto meno in prima approssimazione, la validità di tale no¬tifica: vero è che, secondo la prevalente giurisprudenza, nei confronti delle persone giuridiche l&#8217;art. 140 c.p.c. non è applicabile ove nell&#8217;atto risulti indicato il nominativo (e, intuitivamente, il diverso indirizzo) della persona fisica che ne ha la legale rap¬pre¬sentanza, ma sta di fatto che tale no¬minativo non è indicato né nella delibera n. 407, né nell&#8217;ordinanza n. 736. D&#8217;altra parte, sia la delibera che l&#8217;ordinanza non sono atti soggetti a notificazione nelle forme degli atti giudiziari, ma, semmai, a co¬mu¬ni¬ca¬zione in via amministrativa; e tale comunicazione ben si può ritenere perfe¬zio¬nata una volta rispettate le formalità di cui all&#8217;art. 140, c.p.c. (affissione di un avviso alla porta, deposito presso la casa comunale e invio di un altro avviso a mezzo raccomandata) visto che all&#8217;uopo sa¬rebbe anzi sufficiente il solo invio di una lettera raccomandata all&#8217;in¬di¬rizzo corri¬spon¬dente alla sede legale. <br />	<br />
	E poiché nel contesto dell&#8217;ordinanza è richiamata dettaglia¬ta¬mente la delibera n. 407 (estremi, contenuto, effetti, etc.) anche questa  si deve ritenere comunicata, ossia entrata legalmente nella sfera di conoscibilità della società interessata.<br />	<br />
	Peraltro va notato che i locali in cui la società aveva la propria sede legale fanno parte del complesso immobiliare (stadio e pertinenze) che il Comune le aveva dato in concessione, e del quale il Comune ha ri¬pre¬so il possesso il 18 agosto 2005, per poi darlo in concessione, subito dopo, ad altra società (&#8220;Perugia calcio s.r.l.&#8221;) subentrata nel &#8220;titolo sportivo&#8221;. Sembra difficile credere che la società (e per essa chi ne aveva la legale rappresentanza) abbia potuto ignorare per mesi di essere stata spossessata della propria sede sociale e di tutti gli spazi ed attrezzature già uti¬lizzati per la propria (unica) attività tanto che questi ultimi erano ormai occupati da altra società sportiva. <br />	<br />
	Va ricordato che secondo risalente giu¬ri¬sprudenza è lecito pre¬sumere che il destinatario di un provvedimento am¬mi¬nistrativo abbia avuto &#8220;piena conoscenza&#8221; del provvedimento me¬de¬simo (anche ai fini della de¬cor¬renza del termine per ricorrere), qualora esso sia stato messo in ese¬cuzione in circostanze e con modalità tali da rendere impossibile che l&#8217;inte¬¬ressato non ne abbia avuto cognizione. <br />	<br />
	Ciò si dice anche senza tener conto della circostanza che gli eventi in discorso hanno avuto immediata ed ampia notorietà su tutti i mezzi d&#8217;infor¬mazione locali e anche nazionali.<br />	<br />
	<b>4.	</b>Si può tuttavia prescindere dall&#8217;approfondire conclusi¬va¬mente la questione della tardività del ricorso, in quanto l&#8217;impugnazione della delibera 11 agosto 2005, n. 407, appare manifestamente infondata nel merito.<br />	<br />
	Allo stesso modo si può prescindere dall&#8217;esame dell&#8217;eccezione d&#8217;inam¬missibilità per omessa notifica dei ricorsi alla parte con¬trointe¬ressata, da individuare nella società &#8220;Perugia Calcio s.r.l.&#8221;. <br />	<br />
	Neppure quest&#8217;ultima eccezione, infatti, appare manifestamente infondata. Se è vero che il ricorrente fallimento dichiara di non avere né la volontà né l&#8217;interesse di sottrarre alla nuova concessionaria la con¬ces¬sione e l&#8217;uso dello stadio e delle sue pertinenze, ma solo di farsi ri¬co¬no¬scere il &#8220;diritto di superficie&#8221; (al fine precipuo di negoziarlo lu¬cro¬sa¬mente), è anche vero che l&#8217;eventuale esercizio del diritto di superficie (ove ri¬conosciuto sussistente in capo all&#8217;A.C. Perugia s.p.a. e per essa al fal¬limento) inevitabilmente interferirebbe con il godimento dei beni oggetto della concessione (dalle delibere consiliari n. 103 e 138 risulta che il co¬sti¬tuendo diritto di superficie avrà ad oggetto «parte del sedime ad oggi goduto in concessione»). Senza contare che, come dedotto dal Comune, il nesso fra concessione dello stadio e diritto di superficie co¬sti¬tui¬sce in capo alla nuova concessionaria (Perugia Calcio s.r.l.) una ragio¬ne¬vole aspet¬ta¬tiva ad ottenere (direttamente) dal Comune quel diritto di superficie, senza doverlo acquistare onerosamente dalla precedente concessionaria.<br />	<br />
	Pertanto, la tesi che &#8220;Perugia Calcio s.r.l.&#8221; sia controparte neces¬sa¬ria non appare manifestamente infondata.<br />	<br />
	Ma, come già detto, le questioni preliminari possono essere accantonate.<br />	<br />
	<b>5.</b>	Si passa così all&#8217;esame del merito, principiando dall&#8217;impu¬gna¬zione della delibera n. 407 dell&#8217;11 agosto 2005.<br />	<br />
	La sua motivazione si può sintetizzare come segue:<br />	<br />
	<i>a)</i> nell&#8217;originaria convenzione stipulata fra il Comune e la A.C. Perugia s.p.a. si legge che lo stadio è dato in concessione alla società <i>«per l&#8217;esercizio della sua attività istituzionale ed in particolare per la sua partecipazione ai campionati e a qualsiasi altra manifestazione prevista dalle associazioni sportive calcistiche a livello nazionale, europeo e mondiale»</i> e con il conseguente obbligo della società di giocare tutte le sue partite ufficiali (s&#8217;intende, quelle &#8220;casalinghe&#8221;) in quello stesso stadio;<br />	<br />
	<i>b)</i> la Federazione Italiana Gioco Calcio ha disposto la cancellazione dell&#8217;A.C. Perugia dal campionato di competenza (serie B), il che com¬por¬ta, in buona sostanza, l&#8217;esclusione da tutte le competizioni sportive ufficiali del livello previsto nell&#8217;atto di concessione;<br />	<br />
	<i>c)</i> l&#8217;A.C. Perugia ha esperito, senza successo, tutte le istanze di reclamo, riesame o ricorso contro detta cancellazione, sino al Consiglio di Stato la cui decisione negativa è stata resa il 9 agosto 2005;<br />	<br />
	<i>d) </i>lo stadio comunale è bene pubblico (patrimoniale indisponibile) quale bene strumentale ad una attività di pubblico interesse (lo svolgi¬men¬to delle partite della squadra di calcio cittadina);<br />	<br />
	<i>e)</i> tale finalità di pubblico interesse non può più essere assolta dalla A.C. Perugia, sicché è venuta meno la causa della concessione e quest&#8217;ultima si deve considerare <i>ipso facto</i> decaduta;<br />	<br />
	<i>f)</i> la stessa finalità, tuttavia, può essere soddisfatta mediante la con¬ces¬sione ad altra società appositamente costituita che, grazie ad una di¬spo¬si¬zione (c.d. &#8220;lodo Petrucci&#8221;) dell&#8217;ordinamento sportivo federale, suben¬tri nel &#8220;titolo sportivo&#8221; dell&#8217;A.C. Perugia e nella rappresentatività della tra¬di¬zione calcistica cittadina, venendo così ammessa al cam¬pio¬nato della serie immediatamente inferiore;<br />	<br />
	<i>g)</i> l&#8217;iscrizione della nuova società al campionato deve avvenire entro il prossimo 20 agosto (la delibera è dell&#8217;11 agosto) ed a quella data deve dimostrare di avere tutti i requisiti, ivi compresa la disponibilità dello stadio: pertanto è necessario e urgente che il Comune rientri sùbito nel possesso dei beni <i>«al fine di metterli a disposizione </i>[della nuova società calcistica]<i> per il rag¬giun¬gimento del fine pubblico a cui sono naturalmente destinati cioè la disputa delle partite della squadra di calcio cittadina»</i>;<br />	<br />
	<i>h)</i> la descritta situazione di necessità e di urgenza esonera il Co¬mune dall&#8217;avviso di procedimento di cui all&#8217;art. 7 della legge n. 241/1990 e giustifica che si proceda con atti urgenti.<br />	<br />
	Va notato che la parte ricorrente non contesta i presupposti fattuali in¬dicati nella motivazione, quali l&#8217;avvenuta cancellazione della società dal cam¬pionato, l&#8217;esaurimento di tutte le istanze di reclamo, riesame e/o ricorso, l&#8217;urgente necessità di assegnare lo stadio alla nuova società am¬mes¬sa ad usufruire del &#8220;lodo Petrucci&#8221;.<br />	<br />
	Le contestazioni della parte ricorrente attengono solo a profili giuridici. Essa afferma che quei presupposti di fatto non sono riconducibili ad alcuna delle cause di decadenza o di revoca previste dalla convenzione vigente; nel silenzio della convenzione, potrebbero valere, al più, come motivo di &#8220;risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta&#8221;, ma detta risoluzione, siccome non prevista da una clausola risolutiva espressa (così prosegue la tesi della parte ricorrente) non può essere dichiarata con atto unilaterale, ma può essere pronunciata solo dal giudice a domanda di parte. Donde l&#8217;asserita illegittimità/inefficacia della delibera.<br />	<br />
	<b>6.	</b>Il Collegio osserva che la tesi, sopra descritta, della parte ricorrente risulta interamente basata su una lettura esclusivamente privatistica e paritetica del rapporto fra le parti, laddove si tratta evidentemente di un rapporto pubblicistico caratterizzato, fra l&#8217;altro, dalla sottesa finalità di interesse pubblico e dagli inerenti poteri autoritativi dell&#8217;ente concedente.<br />	<br />
	Di più: quella finalità di interesse pubblico non solo caratterizza il rapporto, ma lo stesso bene che ne è oggetto; sicché esso ha la qualità di bene patrimoniale indisponibile con il relativo regime giuridico.<br />	<br />
	La finalità d&#8217;interesse pubblico, ricordata anche nella delibera n. 407 e del resto di comune evidenza, è quella di consentire alla squadra di calcio, tradizionalmente percepita dai più come rappresentativa della città, di di¬sporre di uno stadio adeguato per partecipare ai campionati ufficiali al più alto livello consentitole dalle regole sportive; e, nello stesso tempo, di offrire alla massa degli appassionati la possibilità di assistere conveniente¬mente alle relative competizioni.<br />	<br />
	La concessione dello stadio comunale &#8211; opera pubblica funzio¬na¬liz¬za¬ta ad ospitare manifestazioni sportive di un certo tipo &#8211; è dunque lo stru¬mento mediante il quale il Comune realizza quell&#8217;interesse pubblico.<br />	<br />
	Tutti gli altri contenuti della convenzione, ivi compreso l&#8217;obbligo assunto dalla società concessionaria di utilizzare effettivamente lo stadio per giocarvi le proprie partite, sono accessori e conseguenziali.<br />	<br />
	Se questo è vero, ne consegue che è un presupposto imprescindibile della concessione il possesso, da parte della società concessionaria, dello <i>status</i> di società sportiva iscritta ai campionati federali. Si tratta di un requisito di capacità e/o di legittimazione al rapporto. La perdita di tale requisito comporta <i>ipso facto</i> la cessazione del rapporto. <br />	<br />
	Ma, se si vogliono adottare le categorie civilistiche, si può fare rife¬ri¬mento alla figura della &#8220;presupposizione&#8221;, più pertinente di quella della &#8220;im¬pos¬sibilità sopravvenuta della prestazione&#8221;. Infatti quello di disputare le par¬tite nello stadio, come si è già detto, è un obbligo meramente con¬se¬guen¬ziale («dal momento che hai lo stadio in concessione, sei tenuto a servirtene»), non già la &#8220;controprestazione&#8221; sinallagmatica alla &#8220;prestazione&#8221; del Comune. L&#8217;impossibilità sopravvenuta, semmai, libera la società dalla sua obbligazione, nel senso che non può essere ritenuta inadempiente, né responsabile dei danni conseguenti (si potrà invero parlare di &#8220;impossibilità sopravvenuta parziale&#8221; nel caso della c.d. squalifica del campo per una o più giornate). Ma la concessione, in sé, decade per il solo fatto che &#8211; e dal momento in cui &#8211; la concessionaria <i>non è più</i> una squadra iscritta ai campionati federali. Tutt&#8217;al più si può dire che rimane provvisoriamente nella detenzione dei beni, con l&#8217;obbligo di restituirli a richiesta e con le responsabilità proprie del custode (art. 1177 cod. civ.).<br />	<br />
	<b>7.	</b>Tuttavia, dato e non concesso che le suesposte considerazioni non siano sufficienti a legittimare la (dichiarazione di) decadenza e che si debba comunque ricorrere alle ipotesi di revoca così come definite nella convenzione, il Collegio ritiene che la delibera n. 407 tragga fondamento (anche) dalle clausole della convenzione.<br />	<br />
	L&#8217;art. 13, comma 1, della convenzione prevede infatti che il Comune possa revocare la convenzione «in presenza di un interesse pubblico superiore». A titolo di esempio viene citata l&#8217;ipotesi di «calamità naturali», ma si tratta, per l&#8217;appunto, solo di un esempio. In questo contesto, per «interesse pubblico superiore» s&#8217;intende ogni interesse pubblico che il Comune, nella sua discrezionalità, stimi prevalente rispetto all&#8217;interesse al mantenimento della concessione in capo all&#8217;A.C. Perugia s.p.a.,<br />	<br />
	Ciò posto, pare al Collegio che rientri nella fattispecie dell&#8217;«interesse pubblico superiore» la situazione nella quale, da un lato, la concessionaria si trova nell&#8217;oggettiva e definitiva incapacità di realizzare la finalità pubblicistica inerente alla concessione (di tal che l&#8217;interesse pubblico al mantenimento del rapporto è nullo), e dall&#8217;altro lato vi è l&#8217;esigenza di affidare la concessione ad altro soggetto che sia in grado di realizzarla.<br />	<br />
	Ancora: l&#8217;art. 13, comma 2, della convenzione consente al Comune di revocare la concessione «per violazioni gravi e reiterate degli obblighi e degli oneri posti a carico della concessionaria». Pare al Collegio che non si possa immaginare violazione più grave ed essenziale che l&#8217;essersi messa in condizione di perdere <i>defini¬ti¬va¬mente</i> l&#8217;abilitazione a svolgere quell&#8217;attività che era lo scopo primario della concessione.<br />	<br />
	<b>8.	</b>Quanto al problema del mancato avviso di procedimento (art. 7, legge n. 241/1990) è sufficiente ricordare che la delibera n. 407 dà conto, in motivazione, delle oggettive ragioni di urgenza (necessità di mettere lo stadio a disposizione della nuova società entro il 20 agosto) che giusti¬fi¬cavano tale omissione; considerate le circostanze di fatto (pacifiche) tale motivazione appare più che sufficiente.<br />	<br />
	Del resto, non si vede (nè, comunque, è stato esplicitato) quali argomenti la società potesse esporre a sua difesa, quand&#8217;anche fosse stata interpellata. Vale dunque l&#8217;art. 21-<i>octies</i>, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990.<br />	<br />
	<b>9.	</b>Ancora a proposito della delibera n. 407, la parte ricorrente deduce che, se pur legittima, non sarebbe comunque opponibile ai creditori della società fallita, e per essi alla curatela fallimentare, in quanto «non registrata» prima della dichiarazione di fallimento.<br />	<br />
	Al riguardo, la parte ricorrente invoca l&#8217;art. 45 della legge falli¬men¬tare, che è del seguente tenore: «Le formalità necessarie per rendere op¬po¬ni¬bili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori».<br />	<br />
	Il Collegio ritiene che tale argomento sia del tutto incongruo, in quanto l&#8217;art. 45 si riferisce a quegli atti negoziali di diritto privato che, per essere resi opponibili ai terzi di buona fede, abbisognano di determinate for¬malità integrative, quali ad es. la trascrizione o la registrazione (quest&#8217;ultima es¬senzialmente ai fini della certezza della data).<br />	<br />
	Questa norma, evidentemente, non si attaglia ai prov¬ve¬di¬menti della pubblica autorità, i quali hanno &#8220;data certa&#8221; in quanto atti formati da pubblici ufficiali e fidefacienti fino a querela di falso, e rice¬vo¬no pubblicità ed effi¬ca¬cia <i>erga omnes</i> nei modi e nelle forme previste dall&#8217;or¬di¬namento proprio della p.a. procedente.<br />	<br />
	Ora, la delibera di giunta comunale n. 407 (doc. 8 nel fascicolo del Comune) risulta adottata l&#8217;11 agosto 2005, pubblicata all&#8217;albo pretorio dal 22 agosto al 5 settembre 2005, e divenuta esecutiva il 1° settembre, ben prima della dichiarazione di fallimento (17 novembre). Tutto ciò risulta da atti ufficiali del Comune, e non si vede quali altre formalità oc¬cor¬ressero per renderla «opponibile ai terzi».<br />	<br />
	<b>10.	</b>Si giunge così alla conclusione che la delibera di giunta comunale, 11 agosto 2005, n. 407, è pienamente legittima, oltre che produttiva di effetti anche nei confronti del ricorrente fallimento.<br />	<br />
	Dal rigetto dell&#8217;impugnazione di detta delibera deriva anche quello di tutte le domande correlate e conseguenti, o comunque tendenti all&#8217;ac¬cer¬tamento dei diritti che deriverebbero dalla convenzione di conces¬sione, ove questa fosse tuttora vigente.<br />	<br />
	Ciò vale, in particolare, per la domanda di accertamento del diritto di superficie (la giurisdizione, sul punto, spetta a questo tribunale ammini¬stra¬tivo per effetto dell&#8217;art. 11, comma 5, della legge n. 241/1990 e s.m.).<br />	<br />
	Ed invero, dato e non concesso che l&#8217;accordo per la costituzione del diritto di superficie si sia perfezionato (come la parte ricorrente sostiene e il Comune, invece, nega), è certo che secondo gli atti programmatici e/o negoziali intercorsi fra le parti, il diritto di superficie si configurava come <i>accessorio</i> rispetto alla concessione dello stadio. Tanto è vero che doveva avere per oggetto gli stessi beni già goduti in concessione (o parte di essi).<br />	<br />
	E nel preambolo motivazionale della delibera n. 138 è detto chiaramente che la costituzione del diritto di superficie in favore della società concessionaria dello stadio risponde allo scopo di permettere a quest&#8217;ultima (beninteso, proprio nella sua qualità di concessionaria) di perseguire meglio lo scopo della concessione (l&#8217;attività sportiva) grazie ai profitti derivanti dalle iniziative commerciali ed edilizie rese possibili dal costituendo diritto di superficie.<br />	<br />
	Appare chiaro, dunque, che la perdurante vigenza della concessione dello stadio era un presupposto essenziale del diritto di superficie, tanto quanto lo <i>status</i> di società sportiva iscritta ai campionati federali era, a sua volta, un presupposto essenziale della concessione. In entrambi i casi si può richiamare, ove occorra, la figura civilistica della &#8220;presupposizione&#8221;. <br />	<br />
	Infine, lo schema di convenzione approvato con la delibera consiliare n. 138 contiene una <i>clausola risolutiva espressa</i> (meglio, forse, condizione risolutiva) proprio per l&#8217;ipotesi che sopravvenga la decadenza o la revoca della concessione dello stadio. Ciò conferma che il vantato diritto di superficie, se pure è sorto, è comunque estinto.<br />	<br />
	<b>11.</b>	Peraltro, per quanto possa rilevare, il Collegio è dell&#8217;opinione che l&#8217;accordo negoziale <i>non </i>si sia mai perfezionato, non avendo le parti proceduto alla formale stipula del relativo atto. <br />	<br />
	L&#8217;approvazione dello schema contrattuale con la delibera n. 138 ha il valore e l&#8217;efficacia di un atto interno preparatorio, che non può certo equivalere alla stipulazione. <br />	<br />
	Ciò si dice con riguardo alle regole sulla formazione dei contratti della p.a.. Ma anche nei rapporti fra privati non si direbbe che abbia il valore e l&#8217;effetto del contratto di vendita la scrittura con la quale taluno, ad es., conferisca ad un mandatario la procura a vendere, ancorché, in ipotesi, detta scrittura dettagli tutti i contenuti del futuro contratto e venga controfirmata dal mandatario. Anche in tal caso, invero, si tratterebbe di un atto inerente al rapporto interno fra rappresentato e rappresentante, e non dell&#8217;atto negoziale vero e proprio; né cambierebbe la sua natura solo perché venga portato a conoscenza dell&#8217;altro contraente.<br />	<br />
	<b>12.	</b>Va ancora rilevato che la tesi che A.C. Perugia s.p.a. abbia maturato un ragionevole affidamento circa l&#8217;avvenuta conclusione del contratto non trova il conforto di prestazioni eseguite dalla società in favore del Comune, in supposto adempimento del contratto stesso. Ed invero, non risulta, né comunque viene dedotto, che A.C. Perugia s.p.a. abbia eseguito alcuna prestazione a questo titolo.<br />	<br />
	Tale non può essere considerata la circostanza che essa abbia negoziato con un terzo (tale sig. Bucciolini, non meglio identificato) la cessione al medesimo del costituendo diritto di superficie. Si tratterebbe, infatti, dell&#8217;esercizio di una facoltà e non dell&#8217;adempimento di una prestazione verso il contraente (intendendo per tale il Comune). Peraltro, la società ben poteva cedere (o impegnarsi a cedere) la &#8220;cosa futura&#8221;, essendo questa una possibilità ammessa dall&#8217;ordinamento. Sicché, i dedotti accordi con il terzo nulla provano riguardo all&#8217;interpretazione degli accordi con il Comune.<b><br />	<br />
	</b>In ogni caso, che la società concessionaria fosse ben consapevole che la costituzione del diritto di superficie era ancora <i>in itinere</i> è dimostrato dal documento n. 23 del fascicolo del fallimento ricorrente (produzione del 7 giugno 2006). <br />	<br />
	Secondo la difesa del fallimento, sarebbe questo l&#8217;atto con cui l&#8217;A.C. Perugia s.p.a. ha trasferito al terzo il diritto di superficie. Ma, ad avviso del Collegio, si tratta, anche in questo caso, non di un atto contrattuale bensì di un semplice schema preparatorio. Basti il fatto che in esso mancano la data, il nome e la sottoscrizione del rappresentante dell&#8217;A.C. Perugia, e soprattutto è lasciato in bianco il nome del soggetto cessionario del (costituendo) diritto di superficie. Tale ultima omissione non è casuale, giacché secondo gli accordi precontrattuali intercorsi fra il Comune e la società concessionaria, quest&#8217;ultima avrebbe potuto cedere il diritto di superficie solo ad una società da essa stessa par¬te¬ci¬pata; società, verosimilmente, da costituire <i>ad hoc</i> e a quanto pare non ancora costituita. Ciò comprova che la scrittura prodotta come doc. 23 non è il contratto di cessione del diritto di superficie, bensì un accordo pre¬con¬trat¬tuale fra A.C. Perugia e il suo futuro <i>partner</i> nella costituenda (e mai costituita) società cessionaria.<br />	<br />
	In questa scrittura, peraltro, si legge (come clausola del futuro contratto da stipulare con la costituenda società) quanto segue: «L&#8217;A.C. Perugia s.p.a. si obbliga a trasferire alla società &#8230;. [<i>spazio lasciato in bianco nell&#8217;atto</i>] il diritto di superficie di cui alle premesse non appena avrà stipulato la definitiva convenzione con il Comune di Perugia e comunque entro 10 giorni dalla stipula della stessa convenzione». <br />	<br />
	Non è dunque fondata la tesi secondo cui A.C. Perugia s.p.a. si sarebbe indotta a cedere il diritto di superficie al sig. Bucciolini (o ad una futura società da lui rappresentata) facendo affidamento sulla già avvenuta costituzione del diritto stesso.<br />	<br />
	<b>13.</b>	La parte ricorrente, dopo aver sostenuto la tesi dell&#8217;avvenuta con¬clusione del contratto con la costituzione del diritto di superficie, pro¬spetta, in subordine, la tesi che, ove non si ritenga perfezionato il contratto, sarebbe comunque sorto un obbligo di contrarre che darebbe luogo all&#8217;ap¬pli¬ca¬zione dell&#8217;art. 2908 c.c. (<i>rectius</i> 2932) con l&#8217;emanazione di una sentenza che tenga luogo del contratto. <br />	<br />
	In ulteriore subordine, prospetta la tesi di una violazione dell&#8217;art. 1337 c.c., che si sarebbe concretata nella rottura ingiustificata delle trattative, e chiede il risarcimento dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale. In proposito giunge a parlare di «colpa» e «malafede» del Comune.<br />	<br />
	Entrambe queste prospettazioni sono manifestamente infondate, alla luce delle considerazioni sopra svolte.<br />	<br />
	Ed invero, se l&#8217;evento che nello schema di contratto forma oggetto di una clausola risolutiva espressa, ovvero condizione risolutiva (nella specie: la decadenza della concessione dello stadio), si verifica <i>prima</i> della conclusione del contratto, l&#8217;eventuale obbligo di contrarre si estingue; e se tale obbligo neppure sia sorto, a maggior ragione è lecito il recesso dalle trattative.<br />	<br />
	<b>14.	</b>Per le stesse ragioni, risulta altresì infondata l&#8217;impugnativa della delibera consiliare 30 gennaio 2006, n. 17, con la quale è stata dichiarata la decadenza della delibera n. 138 (<i>rectius</i>: dei suoi effetti).<br />	<br />
	A questo proposito va notato che la delibera n. 17 ha avuto un carattere meramente ricognitivo e dichiarativo, non già estintivo del diritto di superficie.<br />	<br />
	Si è visto, infatti, che il diritto di superficie non si era mai costituito, ma che ove pure lo si volesse ritenere costituito, si era estinto al momento stesso della decadenza della concessione dello stadio (e cioè al momento della delibera n. 407, o prima ancora se si ritiene che anche quest&#8217;ultima abbia carattere dichiarativo e non costitutivo).<br />	<br />
	Stante la funzione meramente ricognitiva della delibera nell&#8217;ambito di rapporti di diritto soggettivo (tale sarebbe il vantato diritto di superficie), sono irrilevanti i suoi supposti vizi formali e procedimentali, come pure è irrilevante la circostanza che sia stata pronunciata dopo la dichiarazione di fallimento. <br />	<br />
	<b>15.	</b>Fra le domande correlate e conseguenziali all&#8217;impugnazione della delibera n. 407 &#8211; e dunque da rigettare unitamente al rigetto di quella impugnazione &#8211; vi è anche quella rivolta all&#8217;accertamento del diritto alla corresponsione dei contributi annui (a carico del Comune) di cui all&#8217;art. 7 della convenzione del 2003.<br />	<br />
	Ad avviso del Collegio, tale domanda, per come appare formulata nell&#8217;atto introduttivo (ricorso n. 118/2006) non può essere interpretata che come rivolta all&#8217;accertamento della permanenza del diritto ai contributi, nel contesto, e per effetto, della permanenza del rapporto concessorio. <br />	<br />
	La (sommaria) esposizione della domanda, svolta nel punto D-1 del ricorso (pagine da 15 a 17) appare inequivoca nella parte in cui sottolinea il nesso di conseguenzialità fra la permanenza della con¬ces¬sione e il diritto ai contributi. Il ricorrente sostiene che la convenzione di con¬ces¬sione è tuttora vigente con tutti i suoi contenuti, ivi compreso l&#8217;obbligo del Comune di versare i contributi periodici, con la sola esclusione dell&#8217;obbligo (ineseguibile) della società di giocare le partite nello stadio &#8220;Curi&#8221; (prospettazione assai singolare, in quanto non si vede a qual titolo il Comune dovrebbe continuare a sovvenzionare generosamente la società, una volta che questa non può più svolgere la sua attività sportiva).<br />	<br />
	Pare chiaro che con ciò il ricorrente vuol tutelare, essenzialmente, la sua aspettativa e il suo diritto ai ratei <i>futuri</i>, ossia quelli che non matu¬re¬rebbero più, se la concessione fosse decaduta o revocata, come vuole il Comune, e che invece, secondo il ricorrente, continueranno a maturare in quanto la convenzione è (a suo avviso) tuttora vigente.<br />	<br />
	Non vi è, nel ricorso introduttivo, alcun cenno ai ratei <i>passati</i>, ossia già maturati e scaduti ma rispetto ai quali si assuma l&#8217;inadempienza del Comune.  <br />	<br />
	Né si può intendere che la generica (e sommaria) rivendi¬ca¬zione del diritto ai contributi includa anche i ratei scaduti, giacché come si è visto detta rivendicazione appare prospettata solo quale conseguenza dell&#8217;annullamento (ovvero dell&#8217;accertamento dell&#8217;inopponibilità) della delibera n. 407 mentre gli eventuali crediti per ratei maturati ma non corrisposti sono ovviamente insensibili alla soprav¬ve¬nuta decadenza o revoca della concessione. La pre¬tesa relativa ai crediti maturati ha quale <i>causa petendi</i> non già la permanenza del rapporto con¬cessorio, bensì il <i>fatto</i> della man¬cata erogazione. Fatto che nel ricorso intro¬duttivo non viene menzio¬nato.<br />	<br />
	Solo con la memoria depositata il 17 giugno 2006, per l&#8217;udienza di discussione del 28 giugno (poi rinviata), il ricorrente ha introdotto <i>per la prima volta</i> una contestazione relativa ai ratei già maturati e asseritamente non erogati. Di tal che la difesa del Comune ha dovuto integrare le sue difese producendo il 21 giugno (fuori termini) nuova documentazione e una memoria integrativa nella quale <i>per la prima volta</i> ha esposto che la società con¬cessionaria era debitrice, ad altro titolo, per importi superiori ai contributi non erogati ed ha opposto la compensazione. Ancora successivamente la difesa del fallimento ha, a sua volta, controdedotto eccependo la prescrizione dei crediti vantati dal Comune, o in alternativa la loro estinzione per tacita rinuncia, e altro ancora.<br />	<br />
	Pare al Collegio che in tal modo sia stata introdotta, a partire dalla memoria del ricorrente del 17 giugno, tutta una serie di <i>domande nuove </i>(per molte delle quali è anche dubbio che sussista la giurisdizione di questo T.A.R.)<i> </i>in contrasto con il principio secondo il quale nel processo ammini¬stra¬tivo la materia del contendere è definita dal ricorso introduttivo, e una sua eventuale estensione è ammessa soltanto con gli strumenti formali e tipici dei motivi aggiunti e del ricorso incidentale.<br />	<br />
	Tutte le domande ed eccezioni ora ricordate, pertanto, sono inam¬mis¬sibili in quanto introdotte irritualmente. Ciò si dice senza pregiudizio della eventualità che vengano riproposte nelle forme dovute e nelle sedi competenti.<br />	<br />
	<b>16.	</b>In conclusione, i ricorsi riuniti vanno respinti. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale dell&#8217;Umbria riuniti i ricorsi, li rigetta. Spese compensate.<br />
	Ordina che la presente decisione venga eseguita dall&#8217;autorità ammi¬¬nistrativa.<br />	<br />
	Così deciso in Perugia il 27 settembre 2006, dal Tribunale am¬mi¬ni¬strativo regionale dell&#8217;Umbria, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:<br />	<br />
1) Avv. Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />
2) Avv. Annibale Ferrari<br />
3) Dr. Pierfrancesco Ungari, relatore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-10-2006-n-504/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2006 n.504</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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