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	<title>12/10/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/10/2005 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2005 n.2460</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-12-10-2005-n-2460/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-12-10-2005-n-2460/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2005 n.2460</a></p>
<p>Pres. Monteleone, Est. Tulumello FILCEM C.G.I.L. ed altri contro A.M.A.P., Servizi pubblici &#8211; Azienda municipalizzata incaricata della gestione di un servizio pubblico &#8211; Procedimento di riclassificazione del personale dipendente – Domanda di accesso da parte di una organizzazione sindacale – Diniego – Illegittimità &#8211; Fattispecie E’ illegittimo il diniego opposto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-12-10-2005-n-2460/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2005 n.2460</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-12-10-2005-n-2460/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2005 n.2460</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Monteleone, Est. Tulumello<br /> FILCEM C.G.I.L. ed altri contro A.M.A.P.,</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizi pubblici &#8211; Azienda municipalizzata incaricata della gestione di un servizio pubblico &#8211;  Procedimento di riclassificazione del personale dipendente  – Domanda di accesso da parte di una organizzazione sindacale – Diniego – Illegittimità &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il diniego opposto da una Azienda municipalizzata incaricata della gestione di un servizio pubblico, avente la veste di una società per azioni, alla domanda di accesso agli atti di una procedura di riclassificazione del personale proposta da una organizzazione sindacale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>       <B>REPUBBLICA ITALIANA</B><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /></b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />Sezione Terza</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati<br />
N</p>
<p>Nicolò Monteleone                              Presidente<br />
Giovanni Tulumello                             Referendario-estensore<br />
Achille Sinatra                                     Referendario</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1524/2005, sezione III, proposto da:<br />
1)	<b>Federazione Italiana Lavoratori Chimica Energia Manifatture </b>(FILCEM CGIL) di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore;<br />	<br />
2)	<b>MUSSO Giuseppe</b>;<br />	<br />
3)	<b>VASSALLO Antonino</b>;<br />	<br />
tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Barrile e Roberto Croce, presso lo studio dei quali, in Palermo, via Principe di Villafranca n. 10, sono elettivamente domiciliati.</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>A.M.A.P. s.p.a., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Greco e Giuseppe Sigillò Massara, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Francesco Ferrara n. 8, presso lo studio dell’avvocato Greco</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>TAORMINA Francesco</b>, non costituito</p>
<p>per la condanna<br />
dell’Azienda intimata ad esibire e rilasciare copia delle deliberazioni aziendali n. 13 e n. 14 dell’11 marzo 2005, e della deliberazione n. 31 del 12 marzo 2005.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’azienda intimata, e la memoria da questa  prodotta;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore il referendario Giovanni Tulumello;<br />
uditi i procuratori delle parti nell’udienza camerale del 7 settembre 2005, come da verbale di udienza;<br />
visti l’art. 2 della L. 205/2000, gli artt. 22-25 della L. n. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), nonché il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (“Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell&#8217;art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241”);<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 18 giugno 2005, e depositato il successivo 24 giugno, la Federazione Italiana Lavoratori Chimica Energia Manifatture (FILCEM CGIL) di Palermo ha chiesto che l’A.M.A.P. s.p.a. fosse condannata ad esibire e a rilasciare copia delle deliberazioni aziendali n. 13 e n. 14 dell’11 marzo 2005, nonché della deliberazione n. 31 del 12 marzo 2005.<br />
L’Azienda intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.<br />
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza camerale del 7 settembre 2005.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.	La richiesta di accesso in esame ha riguardo a tre deliberazioni aziendali concernenti la riclassificazione del personale dipendente.<br />	<br />
A detta richiesta, formulata dal sindacato ricorrente con nota del 29 aprile 2005, l’azienda intimata ha dato negativo riscontro con nota prot. 14689 del 20 maggio 2005.<br />
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate in rito dalla difesa dell’A.M.A.P.<br />
2.	In merito al preteso difetto di notifica ai controinteressati, va rilevanto che il ricorso è stato notificato al sig. Francesco Taormina, che ha ottenuto un avanzamento a seguito delle procedure di riclassificazione in parola.<br />	<br />
L’azienda intimata riconosce che il predetto è un controinteressato ma, in sostanza, asserisce che non sarebbe l’unico (“Il sig. Francesco Taormina, difatti, al quale come controinteressato è stato notificato il ricorso introduttivo, lo è soltanto per i documenti a lui riferibili; per i documenti pertinenti altri soggetti, invece, sono controinteressati gli altri soggetti, cui il ricorso avrebbe dovute altresì essere notificato”).<br />
E’ appena il caso di osservare che una simile fattispecie processuale, per come descritta dalla stessa parte che ha sollevato l’eccezione, nel processo amministrativo non può condurre mai ad una ipotesi di inammissibilità del ricorso, stante l’avvenuta notifica ad almeno un controinteressato, ma semmai, ove ne ricorrano i presupposti, alla integrazione del contraddittorio.<br />
3.	Con la seconda eccezione l’A.M.A.P. lamenta la ritenuta tardività del ricorso, in quanto il sindacato ricorrente, con la richiesta non accolta del 29 aprile 2005, non avrebbe formulato una nuova istanza di accesso, ma si sarebbe limitato ad insistere in quelle presentate il 14 marzo 2005 ed il 31 marzo 2005, anch’esse respinte dall’Azienda con unica nota del 13 aprile 2005, avverso la quali avrebbe dovuto proporre tempestivo ricorso giurisdizionale (nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della determinazione menzionata).<br />	<br />
Osserva sul punto il Collegio che, in disparte il rilievo della identità o meno, sul piano sostanziale, dell’ istanza di accesso oggi in contestazione rispetto alle precedenti, ciò che appare dirimente è che l’Azienda intimata, con la risposta negativa impugnata nel presente giudizio, non si è limitata  a richiamare e confermare i precedenti dinieghi, ma ha dato una nuova ed autonoma valutazione della pretesa all’accesso del sindacato ricorrente.<br />
Tale nota si caratterizza, piuttosto, per un singolare contenuto motivatorio, che per un verso è teso a dimostrare il rispetto della normativa sull’accesso, e per altro verso pretende di rimettere tale conclusione all’esclusiva valutazione dell’estensore, senza che gli interessati possano direttamente avere cognizione della documentazione in questione (onde apprezzare l’eventuale carattere satisfattivo della risposta aziendale), dovendo costoro limitarsi ad accettare il giudizio tautologico in tal senso formulato dal vertice aziendale.<br />
Il diniego alle precedenti richieste, invece, aveva tutt’altra motivazione, peraltro logicamente incompatibile con quella espressa nel provvedimento oggi in contestazione: nella nota del 13 aprile 2005 si affermava infatti che le richieste di accesso non potevano esser accolte perché relative a “provvedimenti adottati in materia di avanzamenti di carriera con riferimento ai ruoli previsti nel modello organizzativo societario”.<br />
A seguito di tale risposta (dalla quale, peraltro, non è dato comprendere per quale ragione tale categoria di atti sarebbe sottratta all’accesso), il sindacato ricorrente ha presentato, il 29 aprile 2005, una nuova istanza di accesso, incentrata sulla violazione, ad opera della nota del 13 aprile 2005 del Presidente dell’A.M.A.P., della disciplina di rango primario in materia di trasparenza dell’attività amministrativa.<br />
In questo modo si è introdotto nella fattispecie un nuovo <i>thema decidendum,</i> sul quale il Presidente dell’A.M.A.P. si è pronunciato &#8211; con la nota ritualmente impugnata nel presente giudizio &#8211; in senso completamente opposto al richiamato precedente (ancorché in modo non satisfattivo per le ragioni della parte ricorrente), nel senso di ammettere la sussumibilità della richiesta dedotta nell’ambito applicativo della disciplina sull’accesso.<br />
Ne consegue che il secondo diniego, quello ritualmente impugnato, non è una reiterazione del primo all’esito del riesame dello stesso, ma una nuova ed autonoma valutazione della ostensibilità o meno degli atti richiesti.<br />
4. Con la terza eccezione l’Azienda intimata lamenta il difetto di legittimazione del sindacato ricorrente, in quanto privo, a suo dire, di un interesse “personale” al ricorso; l’eccezione è argomentata anche mediante richiami alle decisioni 158/1995 e 752/1998 del Consiglio di Stato.<br />
Osserva sul punto il collegio che, di fronte all’attività di un’Azienda pubblica, incaricata della gestione di un servizio pubblico, le organizzazioni sindacali vantano un interesse giuridicamente rilevante, nella prospettiva di cui all’art. 25 della legge n. 241 del 1990, all’accesso agli atti relativi alla riclassificazione del personale dipendente.<br />
La censura in esame appare anzitutto viziata, sul piano metodologico, dal fatto di riferire al giudizio per l’accesso le categorie dogmatiche elaborate dalla giurisprudenza e dalla dottrina processualistica in relazione al giudizio d’impugnazione.<br />
Sul punto è appena il caso di precisare che secondo un indirizzo giurisprudenziale assolutamente pacifico, <i>l’actio ad exhibendum</i> disciplinata dall’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, soggiace a requisiti meno rigorosi, in punto di individuazione dell’interesse legittimante, rispetto alla domanda di accesso formulata nel corso di un giudizio, ai sensi dell’art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza 22 gennaio 2002, n. 397), o rispetto alla valutazione dell’interesse ad impugnare un provvedimento amministrativo (Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 14 gennaio 1999, n. 32; Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I-ter, sentenza 26 novembre 2002, n. 10725).<br />
Per quanto poi riguarda, nello specifico, l’interesse delle organizzazioni sindacali, il Consiglio di Stato, VI sez., nella decisione n. 3000 del 30 maggio 2003, ha affermato che “le organizzazioni sindacali, quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, non possono considerarsi titolari di un potere generale di controllo sull&#8217;attività amministrativa, inteso come connotato implicito dell&#8217;attività sindacale, idoneo a consentire comunque l&#8217; accesso a tutti i documenti amministrativi, altrimenti si verrebbe ad estendere la latitudine del diritto di accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 della L. 7 agosto 1990 n. 241 fino a configurarlo come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull&#8217;Amministrazione. Però, allorquando il diritto di accesso viene azionato per garantire la trasparenza della condotta dell&#8217;Amministrazione ed al fine di salvaguardare un interesse giuridicamente rilevante (nonché concreto ed effettivo), di cui sia portatore anche il Sindacato e non i singoli iscritti devesi ritenere pienamente legittimato il Sindacato in relazione ad interessi super individuali (cfr. C.d.S., Sez. IV, 5 maggio 1998, n. 752).  Nella fattispecie in esame, la situazione giuridicamente rilevante per le Organizzazioni sindacali è quella relativa alla tutela di un interesse al rispetto dei criteri in materia di premi ed incentivi alla cui individuazione essi hanno partecipato, anche se in veste consultiva. Né può condividersi la tesi dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato secondo cui tale interesse si esaurirebbe con l&#8217;audizione del Sindacato, perchè è di tutta evidenza che la summenzionata disposizione regolamentare, proprio perché ha procedimentalizzato la determinazione di siffatti criteri, prevedendo la partecipazione del Sindacato, ha inteso limitare, pur senza l&#8217;imposizione di un vincolo assoluto, la discrezionalità del Direttore generale nell&#8217;esercizio del potere in questione. Pertanto, sotto l&#8217;esaminato profilo, le Organizzazioni sindacali non possono ritenersi carenti di interesse legittimante l&#8217; accesso .” <br />
Ancora, il Consiglio di Stato, sez. IV, nella decisione n. 4477 del 5 agosto 2003 ha affermato che “l&#8217;interesse al rilascio di copia dei documenti relativi alla ripartizione del fondo di amministrazione, analiticamente indicati nella richiesta della UIL-PA &#8211; peraltro strumentale al consentito accesso &#8211; è insito nella funzione esplicata dal Sindacato nel quadro dell&#8217;esercizio del diritto di informazione e di tutela della posizione dei dipendenti iscritti. Ciò premesso, l&#8217; accesso è inteso, nel caso che ne occupa, a conoscere i criteri di distribuzione del fondo e le somme erogate ai singoli beneficiari in funzione di verifica delle eventuali discriminazioni operate fra dipendenti in sede di ripartizione. Non rilevano, allora, esigenze di tutela della privacy (trattasi di atti non &#8220;occulti&#8221;), bensì esigenze di trasparenza e chiarezza dell&#8217;azione amministrativa. D&#8217;altro canto, rientra nella cura degli interessi giuridici del Sindacato, come già ricordato, la tutela delle posizioni dei dipendenti (nella specie, in ipotesi illegittimamente pretermessi dal conseguimento del beneficio); e ove l&#8217; accesso &#8211; come nel caso di specie &#8211; sia preordinato a tali fini, l&#8217;esigenze di riservatezza (peraltro non ravvisabile per quanto in precedenza esposto) è destinato a recedere”.<br />
L’eccezione in esame è dunque infondata.<br />
4.1.	Neppure può ritenersi, come lamenta la difesa dell’A.M.A.P., che “i ricorrenti, nel presentare le loro richieste di accesso, non hanno in alcun modo evidenziato quali siano le situazioni giuridicamente rilevanti da tutelare con l’accesso ai documenti amministrativi”.<br />	<br />
Nel ricorso in esame si specifica che i documenti i questione hanno ad oggetto “procedure paraconcorsuali” relative alla progressione in carriera del personale in servizio, “in relazione alle quali i candidati sono portatori di un interesse differenziato giuridicamente rilevante” (pag. 4).<br />
L’affermazione trova riscontro nella nota el Presidente dell’A.M.A.P. del 20 maggio 2005, nella quale si afferma che i provvedimenti in contestazione attengono ad “avanzamenti di carriera”.<br />
Tale interesse va riconosciuto in capo ai signori Musso e Vassallo, che per incontestata affermazione contenuta nel ricorso sono “parti del procedimento selettivo interno in questione”, nella misura in cui ha ad oggetto la conoscenza dei criteri di selezione, e delle ragioni che in concreto hanno attribuito o sottratto a ciascun partecipante alla selezione il bene della vita cui essi aspiravano: allo scopo di poter valutare, dopo aver avuto contezza dei giudizi comparativi, le possibilità di attivare strumenti di tutela giurisdizionale della propria situazione giuridica soggettiva.<br />
Quanto all’organizzazione sindacale ricorrente, si precisa nel ricorso (pag. 2), che la domanda di accesso è stata presentata per tutelare il diritto “ad essere informata, a livello aziendale, ‘sull’andamento dell’occupazione, distinta per sesso, tipologia di contratto e inquadramento professionale’ (art. 5 del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore gas/acqua)”.<br />
5.	Le superiori considerazioni in punto di sussistenza di un interesse legittimante la richiesta di accesso pongono le necessarie premesse per l’esame del merito della pretesa.<br />	<br />
In primo luogo va ribadito che parte ricorrente nel presente giudizio sono anche i signori Giuseppe Musso e Antonino Vassallo: rispetto a costoro, pertanto, non soltanto sussiste l’interesse ad agire per l’ostensione, ma sussiste altresì la fondatezza nel merito della relativa pretesa, essendo parti del procedimento amministrativo i cui atti chiedono di visionare.<br />
Né tale pretesa può essere limitata, come ha fatto l’Azienda, alla ostensione (senza estrazione di copia) della documentazione relativa alla loro posizione personale: è del tutto evidente che una compiuta valutazione della legittimità della procedura seguita, funzionale alla tutela dei propri interessi implicati nel procedimento, può essere operata solo in chiave comparativa, mediante esame della documentazione relativa anche agli altri candidati, allo scopo di verificare il rispetto della <i>par condicio</i> fra i concorrenti.<br />
 Analogamente, per quanto riguarda l’organizzazione sindacale ricorrente, titolare di un interesse collettivo alla legittimità delle procedure di avanzamento, la domanda appare fondata.<br />
 Il diniego opposto nella nota impugnata è motivato essenzialmente in relazione al fatto che l’Azienda, nell’adottare le deliberazioni che non ha inteso far visionare ai ricorrenti, avrebbe “tenuto ragionevolmente conto” della “attenta valutazione operata dai Dirigenti dei vari servizi”, ed al fatto che le organizzazioni sindacali sarebbero “state sempre informate (&#8230;) del percorso attraverso il quale gli Organi Amministrativi sono giunti all’adozione delle deliberazioni prima indicate”.<br />
Ora, a parte il rilievo che in presenza di simili premesse in fatto sfugge la ragione del diniego dell’accesso, ciò che appare dirimente è il salto logico in cui incorre l’Azienda intimata, che si premura di rassicurare gli istanti circa il merito delle scelte effettuate, senza però consentire agli stessi di poterlo autonomamente valutare <i>causa cognita</i>.<br />
Le superiori ragioni del diniego attengono, in altre parole, non alla pretesa all’accesso, ma all’eventuale, successiva dialettica circa la legittimità delle scelte effettuate dall’Azienda, che però presuppone un compiuto esame delle motivazioni delle scelte medesime e dei riscontri documentali ed istruttori in presenza dei quali sono state elaborate dette motivazioni. <br />
Né può avere rilievo alcuno il “modello organizzativo societario”, pure invocato nella nota impugnata.<br />
In una fattispecie che presenta tratti di forte analogia rispetto a quella dedotta nel presente giudizio (si trattava di valutare la “ostensibilità degli atti di diritto privato posti in essere dai gestori di pubblici servizi: più in particolare, viene in considerazione il tema della sussumibilità entro l’ambito oggettivo di efficacia delle generali disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi delle schede di valutazione personale utilizzate da Poste italiane S.p.A. in seno al procedimento volto alla compilazione di una graduatoria che ha condotto al trasferimento dell’odierna appellata”), il Consiglio di Stato, VI sez., nella decisione n. 1303 del 2002, ha affermato che “Se, quindi, la ratio del riferimento normativo contenuto nel  previdente art. 23, L. n. 241/90, ai concessionari di pubblici servizi è quella di garantire la trasparenza di un’attività connotata, al pari di quella propria delle tradizionali pubbliche amministrazioni, dal doveroso rispetto del principio di imparzialità, non appare coerente l’indirizzo che intende limitare l’ambito oggettivo del diritto all’accesso ai soli atti emanati dal concessionario nell’ambito del rapporto di concessione, immotivatamente escludendo, invece, tutto ciò che, pur attenendo ai rapporti del concessionario con la pubblica amministrazione o con altri concessionari o anche con privati, incide sulla concreta osservanza da parte del concessionario medesimo del dovere di imparzialità.”<br />
Sulla base di queste premesse, e di un articolato esame dell’evoluzione della giurisprudenza amministrativa, il Consiglio di Stato, richiamando anche la nota sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 1993 relativa al problema del controllo contabile, ha efficacemente chiarito nella decisione in esame che l’adozione del modello societario, ed il conseguente agire per atti di diritto privato, non oblitera la rilevanza pubblicistica dell’attività di gestione del servizio pubblico, e delle attività ad essa strumentali (quali quelle relative alla gestione del personale), rispetto alle quali la connotazione pubblicistica pone un dovere di imparzialità. <br />
Tale decisione prosegue con l’affermazione secondo la quale “La strumentalità all’interesse pubblico sotteso alla gestione del servizio pubblico, quindi, se certo va ridimensionata allorchè il gestore sia un soggetto del tutto privato, tenuto, pur nel dovuto rispetto degli obblighi di servizio, al perseguimento di finalità sue proprie, non può non subire una scontata dilatazione quando la gestione è affidata a soggetti a forte impronta, se non addirittura a natura pubblica; si tratta, infatti, di soggetti per i quali il dovere di imparzialità riviene non solo dalla natura dell’attività espletata, ma anche dal persistente collegamento strutturale con il potere pubblico. In questa accezione allargata di strumentalità non può non rientrare l’attività in relazione alla quale è stata presentata nel caso di specie la richiesta di accesso, in prima battuta respinta dalla società odierna appellante. Ed invero, l’attività di elaborazione delle schede di valutazione personale utilizzate da Poste italiane S.p.A. in seno al procedimento volto alla compilazione di una graduatoria suscettibile di incidere sulla scelta del personale da assegnare ad una sede, anziché ad un’altra, non può non essere improntata al rispetto di quel principio di imparzialità destinato a condizionare il <i>modus operandi</i> dell’organismo in questione, anche per quel che attiene alle determinazioni non direttamente riguardanti la gestione, ma in qualche modo intese al perseguimento efficace dell’interesse pubblico a quella sotteso: si è al cospetto, infatti, di attività di cui non è possibile escludere l’incidenza potenziale sulla qualità di un servizio, il cui rilievo pubblicistico va valutato tenendo conto non solo della dimensione oggettiva, ma anche di quella propriamente soggettiva.”<br />
Dall’applicazione al caso di specie dei superiori princìpi, che il collegio condivide e ai quali si riporta, discende l’irrilevanza dell’allegazione, indicata nella nota impugnata per motivare il diniego opposto all’accesso, del preteso “rispetto delle norme previste in materia di società per azioni”.<br />
6.	La difesa dell’Azienda intimata ha, per la prima volta in corso di giudizio, opposto alla richiesta di accesso il disposto di cui all’art. 24, comma 1, lett. d), della legge n. 241 del 1990,  nella parte in cui esclude l’esercizio del diritto di accesso “nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.”<br />	<br />
In proposito va rilevato:<br />
&#8211; che tale profilo non è stato mai allegato prima della costituzione in giudizio dall’Azienda intimata, che pure aveva opposto alle richieste di accesso due diverse motivazioni;<br />
&#8211; che i documenti oggetto della richiesta di accesso sono”deliberazioni aziendali”, dunque in quanto tali non direttamente sussumibili nella categoria invocata, se non nella misura in cui contengano informazioni di tipo psicoattitudinale, ovvero facciano- che, in ogni caso, il successivo comma 7 del citato art. 24 chiarisce che “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l&#8217;accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel7.	Il ricorso è pertanto fondato, e come tale va accolto.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto ordina all’A.M.A.P. s.p.a. di rilasciare copia alle parti ricorrenti  della documentazione indicata in epigrafe.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.ùCondanna l’A.M.A.P. s.p.a. a rifondere in favore dei ricorrenti le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 800,00 (diconsi euro ottocento/00), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.<br />
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 7 settembre 2005.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2005 n.4670</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-12-10-2005-n-4670/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-12-10-2005-n-4670/</guid>

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<p>G. Petruzzelli Pres. L.A.O. Spiezia Est.Associazione Legambiente O.N.L.U.S. (Avv. R. Vannetti) contro la Provincia di Grosseto (Avv. V. Menaldi) e nei confronti di Busisi Ecologia s.r.l. (Avv.ti L. Di Giannantonio e L. Mirco) il presidente del comitato regionale toscano di Legambiente non ha la legittimazione ad agire per conto dell&#8217;Associazione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. L.A.O. Spiezia Est.<br />Associazione Legambiente O.N.L.U.S. (Avv. R. Vannetti) contro la Provincia di Grosseto (Avv. V. Menaldi) e nei confronti di Busisi Ecologia s.r.l. (Avv.ti L. Di Giannantonio e L. Mirco)</span></p>
<hr />
<p>il presidente del comitato regionale toscano di Legambiente non ha la legittimazione ad agire per conto dell&#8217;Associazione nazionale Legambiente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Legittimazione ed interesse processuale – Ricorso proposto dal presidente del Comitato regionale toscano di Legambiente &#8211; Art. 24 dello Statuto nazionale dell’associazione &#8211; Attribuisce la rappresentanza in giudizio dell’associazione nazionale “altresì” ai presidenti regionali &#8211; Assenza di uno specifico conferimento del potere di instaurare giudizi &#8211; Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile il ricorso proposto dal presidente del Comitato regionale toscano di Legambiente che si è avvalso dell’art. 24 dello Statuto nazionale il quale attribuisce la rappresentanza in giudizio dell’associazione nazionale “altresì” ai presidenti regionali. Tale previsione statutaria difatti, in assenza di uno specifico conferimento del potere di instaurare giudizi, non è sufficiente per configurare in capo al presidente regionale la rappresentanza processuale dell’associazione nazionale, atteso che, da un lato, i detti comitati regionali godono di ampia autonomia di gestione (culminante nel potere di nomina incondizionata del proprio presidente) e, quindi, hanno un ambito di operatività limitato al territorio regionale, mentre, dall’altro, la legge n. 349/1986 (artt. 13 e 18) riconosce la legittimazione ad agire in giudizio per la tutela degli interessi ambientali soltanto alle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale ed a quelle presenti almeno in cinque regioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il presidente del comitato regionale toscano di Legambiente non ha la legittimazione ad agire per conto dell&#8217;Associazione nazionale Legambiente</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 4670 REG. SENT.<br />
            ANNO 2005<br />
N.      2063      REG. RIC.<br />
ANNO 2003</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211;	II^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 2063/2003 proposto da<br />
<b>Associazione Legambiente O.N.L.U.S.</b> in persona del presidente pro tempore Piero Baronti, con sede legale in Roma, Via Salaria 403, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Vannetti di Grosseto</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; la <b>Provincia di Grosseto</b>, in persona del Presidente, rappresentata e difesa dall’avv. Valerio Menaldi, in Firenze domiciliata presso il suo studio in via Lamarmora 53</p>
<p>e nei confronti<br />
di <b>Busisi Ecologia s.r.l.</b>, con sede in Grosseto, Col S.Martino, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Di Giannantonio e Luca Mirco, con gli stessi domiciliata in Firenze, via il Corso n. 2.</p>
<p>P E R   L ‘ A N N U L L A M E N T O , P R E V I A  S O S P E N S I O N E,<BR><br />
della delibera 4.8.1999 n. 317 con cui la Giunta Provinciale di Grosseto autorizzava la ricorrente a realizzare un impianto per lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, della determinazione dirigenziale del Settore tutela del territorio della Provincia di Grosseto 14-7-2003 n. 1940 con cui il titolare dell’Area Ambiente rilasciava alla controinteressata l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di trattamento rifiuti in località S.Martino, nonché di ogni altro atto connesso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Grosseto e della controinteressata<br />
Viste le memorie difensive presentate da ciascuna delle parti;<br />
Vista l’ordinanza cautelare 28.1.2004 n.144 con cui questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione.<br />
Visti tutti gli atti di causa <br />
Uditi, alla pubblica udienza del 14 luglio 2005, relatore il Consigliere Lydia A.O. SPIEZIA, gli avv.ti Raffella Cotugno per Roberto Vannetti, Eleonora Barneschi per Valerio Menaldi e Stella Clissa per Luca Di Giannantonio<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O  e  D I R I T T O</b></p>
<p>1. Con ricorso notificato il 14 novembre 2003 alla Provincia di Grosseto ed alla Busisi Ecologia S.r.l. l’Associazione “Legambiente O.N.L.U.S.”, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato regionale toscano, Piero Baronti ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della determinazione dirigenziale della Provincia di Grosseto, Settore Ambiente, con cui la Busisi Ecologia S.r.l. veniva autorizzata all’esercizio dell’impianto di trattamento rifiuti sito in località S.Martino, Comune di Grosseto, della presupposta delibera 4 agosto 1999 n. 317 con cui la Giunta della Provincia di Grosseto aveva rilasciato la relativa autorizzazione dell’impianto in questione, nonché di ogni altro atto connesso, ne deduceva l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili esposti in nove articolati motivi di impugnazione.<br />
Si costituivano in giudizio sia la Provincia di Grosseto sia la controinteressata che hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza processuale e di legittimazione ad agire, nonché l’irricevibilità del medesimo per tardività; nel merito hanno chiesto il rigetto dell’impugnazione.<br />
Con ordinanza cautelare 28 gennaio 2004 n. 144 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione con riferimento alla carenza della necessaria legittimazione processuale.<br />
Con memoria difensiva(presentata nell’imminenza della trattazione della causa) la ricorrente Legambiente, premesso che ai sensi dell’art. 24 dello Statuto la rappresentanza in giudizio dell’associazione nazionale è altresì attribuita ai presidenti regionali, ha replicato alle avverse eccezioni preliminari, insistendo per l’accoglimento del ricorso; con memorie difensive del luglio 2005 le controparti hanno illustrato le eccezioni di rito con ulteriori argomentazioni, insistendo anche per il rigetto del ricorso nel merito.<br />
Alla pubblica udienza del 14 luglio 2005, la causa è passata in decisione.</p>
<p>2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità sollevate sia dalla Provincia di Grosseto resistente sia dalla controinteressata Busisi Ecologia S.r.l.<br />
Al riguardo il collegio ritiene di poter prescindere dall’esame della eccepita tardività del ricorso, poiché l’impugnazione va -comunque- dichiarata innammissibile per carenza di rappresentanza processuale in capo al “presidente regionale” sig. P.Baronti, presidente del Comitato regionale toscano di Legambiente, con sede in Via Orsini Firenze.<br />
In punto di fatto, al riguardo, va innanzitutto precisato che il ricorso all’esame per l’associazione Legambiente O.N.L.U.S., con sede in Roma, è stato in realtà proposto dal sig. Pietro Baronti presidente del Comitato regionale toscano di Legambiente, avvalendosi della disposizione dello Statuto nazionale dell’associazione in questione, che all’art. 24 attribuisce la rappresentanza in giudizio della associazione nazionale “altresì” ai presidenti regionali.<br />
Ma in effetti tale previsione statutaria, in assenza di uno specifico conferimento del potere di instaurare giudizi, non è sufficiente per configurare in capo al presidente regionale la rappresentanza processuale dell’associazione, atteso che, da un lato, i detti comitati regionali godono di ampia autonomia di gestione(culminante nel potere di nomina incondizionata del proprio presidente) e, quindi, hanno un ambito di operatività limitato al territorio regionale, mentre, dall’altro, la legge n. 349/1986 (artt. 13 e 18) riconosce la legittimazione ad agire in giudizio per la tutela degli interessi ambientali soltanto alle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale ed a quelle presenti almeno in cinque regioni; conseguentemente il presidente del Comitato regionale toscano, nel caso all’esame, non possiede la legittimazione processuale per proporre il ricorso in epigrafe poiché rappresenta soltanto il Comitato regionale, (e non l’associazione nazionale oppure ultraregionale) il quale non è legittimato ad agire in giudizio per gli interessi ambientali; né sotto -il profilo strettamente processuale- può avvalersi della legittimazione ad agire della Legambiente, associazione nazionale, attraverso la previsione statutaria in quanto, in tal guisa, si realizzerebbe una sostanziale elusione dei requisiti di diffusione territoriale obbligatori fissati dalla legge n. 349/1986 ai fini del riconoscimento in capo alle associazioni ambientaliste della legittimazione ad agire in giudizio per la tutela degli interessi diffusi.<br />
Pertanto, anche ove si ritenesse compatibile con i principi generali operanti in materia di rappresentanza la circostanza che &#8211; in caso come quello in esame – la legittimatio ad processum sia svincolata dai poteri di rappresentanza sostanziale, il richiamo all’art. 24 dello Statuto di Legambiente sarebbe insufficiente a configurare in capo al Presidente regionale toscano di Legambiente la necessaria rappresentanza processuale dell’associazione nazionale.<br />
In tali sensi, tra l’altro, questo T.A..R. ha già avuto modo di pronunciarsi anche di recente( vedi, ex multis, Sez. 2, n. 3180/2004) confortato dal consolidato conforme orientamento espresso dal giudice d’appello( vedi ex multis C.d.S. 17.7.2004 n. 5136 e 11.7.2001 n. 3878)</p>
<p>3. In conclusione, quindi, il ricorso, assorbita ogni altra eccezione, va preliminarmente dichiarato inammissibile per carenza di rappresentanza processuale.<br />
Gli oneri di lite, liquidati in complessivi € 2.000,00(duemila/00) oltre gli accessori di legge seguono la soccombenza e sono posti a carico della parte ricorrente Legambiente O.N.L.U.S. Roma, che ne verserà la metà a ciascuna delle parti costituite.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, in via preliminare dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile.<br />
Per gli oneri di lite, liquidati in € 2.000,00(duemila/00) oltre gli accessori di legge, a carico della ricorrente Legambiente O.N.L.U.S Roma, che verserà € 1.000,00(mille/00) oltre gli accessori di legge, a ciascuna delle parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze, il 14 luglio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Giuseppe PETRUZZELLI 	&#8211; Presidente<br />	<br />
Lydia A.O. SPIEZIA	&#8211; Consigliere, rel. est.<br />	<br />
Roberto PUPILELLA	 &#8211; Consigliere																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 ottobre 2005<br />
Firenze, lì 12 ottobre 2005</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2005 n.4671</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-12-10-2005-n-4671/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Di Nunzio Pres. f.f. &#8211; S. Toschei Est. Amor S.r.l. (Avv.ti D. Anselmi, C. Lorenzetti e F. Colzi) contro l’Azienda USL n. 12 di Viareggio (Avv.ti E. Ventura e P. Sandiford) e nei confronti della Società Imp. Tec. S.r.l. (non costituita) sulla prova dell&#8217;assenza di reati incidenti sulla idoneità</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Di Nunzio Pres. f.f. &#8211; S. Toschei Est.<br /> Amor S.r.l. (Avv.ti D. Anselmi, C. Lorenzetti e F. Colzi) contro l’Azienda USL n. 12 di Viareggio (Avv.ti E. Ventura e P. Sandiford) e nei confronti della Società Imp. Tec. S.r.l. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulla prova dell&#8217;assenza di reati incidenti sulla idoneità morale e professionale della ditta concorrente ex art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 &#8211; Requisito dell&#8217;assenza di reati incidenti sulla idoneità morale e professionale &#8211; Produzione del certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti – È sufficiente &#8211; La dichiarazione deve riguardare tutti gli amministratori ed i tecnici che della società concorrente abbiano fatto parte nel triennio precedente la gara</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 &#8211; Requisito dell&#8217;assenza di reati incidenti sulla idoneità morale e professionale &#8211; Esercizio di una azione di responsabilità nei confronti dell&#8217;amministratore o del direttore tecnico condannato per reati che incidono sull&#8217;affidabilità morale e professionale &#8211; Costituisce indice della dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata – Presenza di ulteriori elementi di segno contrario – Esclusione &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 deve essere interpretato nel senso che per provare il requisito dell&#8217;assenza di reati incidenti sulla idoneità morale e professionale (art. 75 comma 1 lett. c), l&#8217;unico onere posto a carico dei concorrenti è la produzione del certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti. Inoltre la dichiarazione deve riguardare tutti gli amministratori ed i tecnici che della società concorrente abbiano fatto parte nel triennio precedente la gara (fattispecie in cui è stata riconosciuta portata presuntiva ad un visura camerale, in assenza di prove in senso contrario, di per sè non idonea a svolgere alcuna funzione accertativa in senso stretto.<br />
2. Se è vero che l’esercizio di una azione di responsabilità nei confronti dell&#8217;amministratore o del direttore tecnico di una società, condannato in via definitiva per reati che incidono sull&#8217;affidabilità morale e professionale, dopo la sua cessazione dalla carica, costituisce indice della serietà della dichiarazione, da parte della società stessa, di dissociazione completa dalla condotta penalmente sanzionata ed, in tal senso, tale comportamento è suscettibile di impedire l&#8217;esclusione della società medesima da una gara d&#8217;appalto di opere pubbliche, ai sensi dell&#8217;art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999 tuttavia, in presenza di ulteriori elementi di segno contrario, tale circostanza non è da sola sufficiente ad attribuire fondatezza a siffatta presunzione dissociativa (fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l’esclusione dell’impresa ex art. 75 D.P.R. 554/99 in quanto era stato attribuito un nuovo incarico all’ex direttore tecnico, penalmente sanzionato, proprio nella procedura ad evidenza pubblica in ordine alla quale la medesima Società avrebbe dovuto fornire la prova dell’effettiva dissociazione).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
#NOME?			Presidente f.f.<br />
#NOME?			Componente;<br />
#NOME?				Estensore;<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. R.g. 187 del 2005 proposto dalla</p>
<p><b>Società “AMOR S.r.l.”</b>, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Anselmi, Carlo Lorenzetti e Fabio Colzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo difensore in Firenze, Via San Gallo n.. 76;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>AZIENDA USL n. 12 di VIAREGGIO COMUNE DI AREZZO</b>, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Erminio Ventura e Paolo Sandiford ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Firenze, Via Pier Capponi n. 41;<br />
e nei confronti</p>
<p>della <b>Società “IMP. TEC. S.r.l.”</b>, in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia<br />
&#8211;	della determinazione dirigenziale n. 41 del 14 gennaio 2005 con cui l’Azienda USL n. 12 di Viareggio ha deciso di escludere dalla gara in oggetto la ditta Amor S.r.l. di Massa per le seguenti motivazioni:<br />	<br />
&#8211;	non risulta essere stata dichiarata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 554 del 1999 e s.m.i., la pronuncia di condanna emessa nei confronti di Baldini Alberto nato il 5 novembre 1939, direttore tecnico della ditta per il periodo 27 febbraio 1999-13 maggio 2002;<br />	<br />
&#8211;	non risulta essere stata dichiarata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 554 del 1999 e s.m.i., l’emissione nei confronti di Fambrini Elisa, amministratore unico per il periodo dal 24 novembre 1998 al 15 aprile 2002, del decreto penale n. 2006/03 del Tribunale di Massa per violazione delle norme di cui al D.P.R. n. 164 del 1956;<br />	<br />
&#8211;	non emerge la completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata prevista dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 554 del 1999 e s.m.i., posta in essere dall’ex direttore tecnico Tenucci Umberto, posto che la ditta Amor S.r.l. ha incaricato del sopralluogo obbligatorio previsto dal bando di gara in oggetto lo stesso Tenucci, ancorché nei suoi confronti risulta che la ditta abbia agito in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dall’esclusione da una gara di appalto indetta dal Comune di Massarosa conseguente a false dichiarazioni rese dal Tenucci;<br />	<br />
&#8211;	della determinazione dirigenziale n. 41 del 14 gennaio 2005 con cui l’Azienda USL n. 12 di Viareggio ha deciso di aggiudicare in via definitiva la gara in oggetto alla ditta IMP.TEC.S.r.l. di Goiugliano in Campania (NA) con il ribasso percentuale del 13,219% seconda classificata della graduatoria di merito approvata con D.D. n. 38 del 12 gennaio 2005 nonché di precisare che sarà provveduto agli adempimenti tutti previsti dalla legge e dalle determinazioni assunte dall’Autorità di vigilanza suoi lavori pubblici;																																																																																												</p>
<p>nonché<br />
per l’annullamento di ogni atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso e per quanto possa occorrere del bando e del disciplinare di gara e per l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità dell’eventuale contratto stipulato sulla base degli atti impugnati e comunque per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno subito e subendo in dipendenza dei provvedimenti impugnati e delle relative condotte conseguenti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata nonché i documenti prodotti;<br />
Vista l’ordinanza n. 113 dell’8 febbraio 2005 con la quale questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ditta ricorrente;<br />
Esaminati gli ulteriori atti e documenti depositati dalle parti costituite;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 14 aprile 2005 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv. F. Colzi e, per l’Amministrazione resistente, l’avv. E. Ventura;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso indicato in epigrafe la Società Amor S.r.l. ha impugnato, in via principale, la determinazione dirigenziale n. 41 del 14 gennaio 2005, con la quale l’Azienda USL n. 12 di Viareggio, la escludeva dalla gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione dell’ex presidio ospedaliero di Pietrasanta, affidando gli stessi alla ditta seconda classificata, cioè all’odierna controinteressata Società Imp. Tec. di Giugliano in Campania.<br />
Premetteva la ricorrente di avere partecipato alla selezione pubblica per l’affidamento dell’appalto di cui sopra e di essersi collocata al primo posto della graduatoria provvisoria.<br />
Soggiungeva di aver trasmesso all’Amministrazione la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 554 del 1999, già autocertificato in sede di gara, ma riferiva che l’Amministrazione, a distanza di due mesi, decideva di escluderla dalla selezione e di aggiudicare l’appalto alla ditta seconda classificata, cioè l’odierna controinteressata Imp. Tec. S.r.l..<br />
La ditta ricorrente lamentava che, con la determinazione dirigenziale principalmente impugnata, l’Amministrazione sanitaria l’aveva erroneamente ed illegittimamente esclusa dalla selezione, ritenendo a torto l’insussistenza dei requisiti già autocertificati in sede di gara, in quanto la documentazione trasmessa manifestava importanti discrasie con quanto dichiarato. Sostenendo l’illegittimità di tali affermazioni, sotto diversi profili, la Società Amor chiedeva il giudiziale annullamento della determinazione dirigenziale n. 41 del 2005, in uno con l’invalidazione del contratto medio tempore stipulato dall’Amministrazione sanitaria con la Imp. Tec. S.r.l., oltre al risarcimento dei danni subiti.<br />
Nel silenzio processuale della ditta controinteressata, si è costituita l’Amministrazione sanitaria intimata contestando le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del gravame.<br />
Con ordinanza n. 113 dell’8 febbraio 2005, questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare avanzata dalla ditta ricorrente.<br />
Entrambe le parti depositavano memorie illustrative e documentazione confermando le già rassegnate conclusioni.<br />
Alla udienza di merito del 14 aprile 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. – Per una migliore intelligenza della questione giova riepilogare brevemente, sulla scorta dei documenti versati in atti e del contenuto delle difese depositate dai contraddittori, la vicenda che ha condotto alla presente controversia giudiziale.<br />
L’Azienda USL n. 12 di Viareggio aveva bandito una gara per l’affidamento dell’appalto di ristrutturazione dell’ex presidio ospedaliero di Pietrasanta al fine di adeguarlo ad ospitare le strutture del Dipartimento di prevenzione e distretto socio-sanitario.<br />
La Ditta Amor S.r.l. partecipava alla selezione aggiudicandosela per aver presentato la migliore offerta e, conseguentemente, trasmetteva all’Amministrazione procedente la documentazione relativa ai presupposti di partecipazione previsti dalla normativa in materia, il cui possesso aveva autocertificato in sede di presentazione della domanda di partecipazione.<br />
Successivamente alla verifica di tale documentazione e dopo aver sentito il parere del direttore dell’Unità degli affari generali e legali, l’Azienda USL n. 12 di Viareggio escludeva la ditta Amor S.r.l. dalla gara ed aggiudicava l’appalto alla seconda classificata, cioè la Società Imp. Tec. S.r.l.<br />
La determinazione dirigenziale n. 41 del 25 gennaio 2005, qui principalmente impugnata, specificava che la Società Amor S.r.l. doveva essere esclusa dalla gara in quanto dalle verifiche effettuate “presso l’Autorità certificante sulle certificazioni del Casellario giudiziale sia presso la Camera di commercio tramite collegamento telematico”:<br />
a)	non risulta essere stata dichiarata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 554 del 1999 e s.m.i., la pronuncia di condanna emessa nei confronti di Baldini Alberto nato il 5 novembre 1939, direttore tecnico della ditta per il periodo 27 febbraio 1999-13 maggio 2002;<br />	<br />
b)	non risulta essere stata dichiarata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 554 del 1999 e s.m.i., l’emissione nei confronti di Fambrini Elisa, amministratore unico per il periodo dal 24 novembre 1998 al 15 aprile 2002, del decreto penale n. 2006/03 del Tribunale di Massa per violazione delle norme di cui al D.P.R. n. 164 del 1956;<br />	<br />
c)	non emerge la completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata prevista dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 554 del 1999 e s.m.i., posta in essere dall’ex direttore tecnico Tenucci Umberto, posto che la ditta Amor S.r.l. ha incaricato del sopralluogo obbligatorio previsto dal bando di gara in oggetto lo stesso Tenucci, ancorché nei suoi confronti risulta che la ditta abbia agito in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dall’esclusione da una gara di appalto indetta dal Comune di Massarosa conseguente a false dichiarazioni rese dal Tenucci;																																																																																												</p>
<p>2. – La Società ricorrente contesta la veridicità di tali affermazioni e, conseguentemente, la legittimità della determinazione dirigenziale impugnata deducendo i seguenti motivi di censura:<br />
1)	Violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 sotto il profilo della mancata comunicazione del procedimento, in quanto l’Azienda sanitaria resistente ha annullato l’aggiudicazione provvisoria già disposta in favore della ricorrente senza comunicarle, come sarebbe stato d’obbligo, l’avvio del relativo procedimento;<br />	<br />
2)	(con riguardo alla pretesa mancata dichiarazione della pronuncia di condanna emessa nei confronti di Baldini Alberto, direttore tecnico della ditta per il periodo 27 febbraio 1999-13 maggio 2002) Violazione e falsa applicazione dell’art. 75, comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 554 del 1999 – Difetto di istruttoria e di motivazione – Travisamento di fatti decisivi, perché il Baldini non avrebbe più ricoperto la carica di direttore tecnico della Soc. Amor dal giugno 2000, cessando così tale funzione in epoca anteriore al triennio rispetto allo svolgimento della gara in questione, per effetto della cessione di un ramo di azienda della Società stessa. Ad ogni modo, appariva con chiarezza dal certificato del casellario giudiziale del 19 gennaio 2005 che non risultava nulla a carico del Signor Baldini, con riferimento alla cui posizione l’Amministrazione non aveva affatto specificato quale condanna egli avrebbe riportato;<br />	<br />
3)	(con riguardo alla pretesa mancata dichiarazione dell’emissione nei confronti di Fambrini Elisa, amministratore unico per il periodo dal 24 novembre 1998 al 15 aprile 2002, del decreto penale n. 2006/03 del Tribunale di Massa per violazione delle norme di cui al D.P.R. n. 164 del 1956) Violazione e falsa applicazione dell’art. 75, comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 554 del 1999 – Difetto di istruttoria e di motivazione – Travisamento di fatti decisivi, atteso che la Fambrini avrebbe ricevuto la notifica del decreto suindicato solo in data 11 gennaio 2005 e che il medesimo decreto sarebbe stato emesso il 22 dicembre 2004 e quindi in epoca successiva al momento in cui alla Società Amor era stato richiesto di rendere la dichiarazione a torto ritenuta non veritiera;<br />	<br />
4)	(con riguardo alla pretesa mancanza di una completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dell’ex direttore tecnico Umberto Tenucci) Violazione e falsa applicazione dell’art. 75, comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 554 del 1999 – Difetto di istruttoria e di motivazione – Travisamento di fatti decisivi, visto che la Società Amor avrebbe promosso nei confronti del Tenucci un’azione giudiziale volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della condanna penale, comminata per decreto del 7 febbraio 2000. Tale comportamento della Società avrebbe con evidenza manifestato la dissociazione di quest’ultima dal comportamento tenuto dal Tenucci all’epoca dei fatti che hanno dato luogo alla condanna e la circostanza che al Tenucci medesimo sia stato attribuito l’incarico di svolgere un sopralluogo per prendere visione dei luoghi in cui svolgere l’incarico affidato dall’Amministrazione sanitaria non costituisce elemento utile a ritenere che la Società possa avere disatteso al suo intento dissociativo rispetto alla condotta a suo tempo mantenuta dal Tenucci.<br />	<br />
L’Amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio eccepiva l’improcedibilità del ricorso perché proposto avverso un atto non ancora efficace, in quanto non notificato personalmente alla odierna parte ricorrente. Nel merito l’Amministrazione contestava la fondatezza delle avverse prospettazioni chiedendo il rigetto del gravame.</p>
<p>3. – L’eccezione preliminarmente sollevata dall’Amministrazione resistente è priva di fondamento in quanto la circostanza fattuale che la Società ricorrente sia venuta a conoscenza dell’esistenza di un atto, per lei pregiudizievole e comunicatole dalla stessa Amministrazione, costituisce elemento sufficiente a far sorgere in capo alla Società Amor S.r.l. l’interesse all’impugnazione. D’altronde è la stessa Amministrazione ad ammettere, nella memoria di costituzione, di aver inviato via fax alla Società Amor la determinazione dirigenziale n. 41 del 2005, qui impugnata (ved. pag. 3 della memoria di costituzione dell’Amministrazione, in atti), senza che alcun rilievo giuridico possa assumere la contestazione che il medesimo provvedimento non fosse ancora esecutivo ai fini della sua impugnabilità.</p>
<p>4. – Passando all’esame del merito del ricorso il Collegio, nonostante l’accoglimento dell’istanza di sospensione del provvedimento impugnato ed all’esito di un più approfondito esame della controversia, reso possibile dalla sede non cautelare nella quale si svolgono le presenti osservazioni, ritiene che il gravame non meriti accoglimento per le ragioni che seguono.</p>
<p>5. In sintesi deve rammentarsi che la Società ricorrente ha impugnato la scelta dell’Amministrazione resistente che dopo averle aggiudicato la gara, l’ha esclusa, ai sensi dell’art. 75, comma 1, lett. c), del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, in sede di valutazione dei documenti richiesti per comprovare il possesso dei requisiti, per la mancanza delle seguenti dichiarazioni:<br />
a)	condanna emessa in danno dell’ex dipendente Alberto Baldini;<br />	<br />
b)	decreto penale di condanna nei confronti dell’ex amministratore unico Elisa Fambrini;<br />	<br />
c)	assenza di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dell’ex dipendente Umberto Tenucci al quale, peraltro, la Società ha recentemente attribuito un incarico.<br />	<br />
In fatto, sui tre punti di cui sopra e con riferimento a ciascuno di essi, la ricorrente sostiene che:<br />
a)	il Baldini non svolge più attività per la Amor da più di un triennio e, comunque, nel certificato del casellario giudiziale non risultano condanne a suo carico;<br />	<br />
b)	la Fambrini ha avuto la notifica del decreto penale – al quale si è opposta – solo l’11 gennaio 2005 e la richiesta della dichiarazione ex art. 10 quater è del 22 novembre 2004;<br />	<br />
c)	la Società ha chiesto il risarcimento dei danni al Tenucci ed averlo impegnato nello svolgimento di un sopralluogo non comporterebbe “non dissociazione”.<br />	<br />
Al contrario l’Amministrazione resistente sostiene che:<br />
A)	il bando della gara qui in esame è stato adottato nel 2003, sicché il triennio di riferimento deve farsi decorrere dal 2000, epoca in cui il Baldini operava per la Società ricorrente, per come risulta dalle visure camerali;<br />	<br />
B)	è assodato che la Società ha omesso di effettuare la dichiarazione con riferimento al Baldini, ritenendo erroneamente che la sua presenza nella stessa Società fosse antecedente al triennio di riferimento e che non ha dichiarato i precedenti penali a carico della Fambrini;<br />	<br />
C)	quanto al Tenucci, la circostanza che egli sia stato destinatario di un incarico affidatogli dalla Amor non può che confermare la non dissociazione della Società dal comportamento penalmente rilevante dallo stesso mantenuto e per il quale è stato condannato.																																																																																												</p>
<p>6. – Quanto al primo profilo di censura, compendiatosi nella lamentata mancanza della comunicazione di avvio del procedimento che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato, esso si manifesta infondato, in quanto appare evidente che, nel corso della procedura selettiva per la scelta di un contraente della Pubblica amministrazione, quest’ultima possa addivenire all’adozione di provvedimenti nei confronti delle ditte concorrenti senza che sia loro inviata la comunicazione di avvio del procedimento, atteso che tale evenienza costituisce il normale sviluppo della procedura selettiva alla quale le concorrenti partecipano, senza che vengano in emersione particolari esigenze di tutela per l’interessato che è già coinvolto nel relativo procedimento essendone, dunque, a conoscenza.<br />
Infatti, sul punto, la giurisprudenza ritiene pacificamente che in forza del carattere unitario del procedimento per la scelta del contraente privato da parte della Pubblica amministrazione, sebbene articolato in varie fasi, esso si concluda soltanto con l&#8217;aggiudicazione definitiva, di talché il riesame di operazioni già svolte non è configurabile come un nuovo procedimento che renda necessaria la comunicazione di avvio, inserendosi, invece, nell&#8217;unica serie procedimentale in corso (cfr., in argomento, Cons. Stato, Sez. V, 1 dicembre 2003 n. 7833 nonché Sez. IV, 28 agosto 2001 n. 4904).</p>
<p>7. – Con riferimento ai motivi di doglianza dedotti nei confronti di ciascuno dei tre rilievi espressi dall’Amministrazione sanitaria per disporre la non aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della Società ricorrente ed indicati specificamente nella determinazione dirigenziale n. 41 del 2005, deve esaminarsi dapprima quello (il terzo nell’elencazione proposta nell’atto introduttivo dalla parte ricorrente) relativo alla posizione della Signora Elisa Fambrini, ex amministratore unico della Amor S.r.l., rispetto alla quale non sarebbero stati dichiarati alcuni precedenti penali a suo carico.<br />
Sul punto la Società ha sostenuto che era temporalmente impossibile effettuare tale dichiarazione, in quanto la notizia delle condanne a carico della Signora Fambrini è intervenuta successivamente alla dichiarazione effettuata dalla medesima Società all’Amministrazione procedente, di talché a quell’epoca effettivamente non era nota alla ridetta Società l’esistenza di un precedente penale a carico della Signora Fambrini.<br />
La ditta Amor ha comprovato la veridicità delle sue affermazioni con documentazione depositata in atti della quale ha preso contezza la difesa dell’Amministrazione resistente che ha ammesso l’errore di apprezzamento sul punto effettuata dagli Uffici (cfr. pag 7 della memoria conclusiva depositata in data 23 marzo 2005). Conseguentemente il motivo di censura è fondato, seppure non utile ai fini dell’accoglimento del ricorso per quanto appresso si dirà.<br />
7. – Residua lo scrutinio delle due censure superstiti, vale a dire la seconda e la quarta dell’elencazione contenuta nell’atto introduttivo del presente giudizio.<br />
Prima di esaminarle va premesso che l&#8217;art. 75, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, prevede, come causa di esclusione dagli appalti, da un lato, la commissione di reati incidenti sull&#8217;affidabilità morale o professionale (lett. c), e, dall&#8217;altro lato, l&#8217;aver reso nell&#8217;anno anteriore la pubblicazione del bando di gara false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara (lett. h).<br />
L&#8217;art. 75 comma 2, dispone che “I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l&#8217;inesistenza delle situazioni di cui al comma 1 lett. a), d), e), f), g) e h) e dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1 lett. b) e c)”.<br />
Da tale norma si evince che per provare il requisito dell&#8217;assenza di reati incidenti sulla idoneità morale e professionale (art. 75 comma 1 lett. c), l&#8217;unico onere posto a carico dei concorrenti è la produzione del certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti.<br />
Una volta che i concorrenti producano un regolare e autentico certificato penale, nessun altro onere devono adempiere, e la valutazione della incidenza dei reati sulla idoneità morale e professionale è rimessa alle stazioni appaltanti.<br />
Bisogna ancora osservare che la dichiarazione deve riguardare tutti gli amministratori ed i tecnici che della società concorrente abbiano fatto parte nel triennio precedente la gara. Infatti, l&#8217;inesistenza delle cause di esclusione previste dall&#8217;art. 75, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 554 del 1999 è intesa ad evitare che la Pubblica amministrazione abbia a contrarre con soggetto di cui risulti accertata l&#8217;inaffidabilità sotto il profilo della moralità professionale, esigenza, per soddisfare la quale, nell&#8217;ipotesi di società diverse da quelle in nome collettivo o in accomandita semplice, il Legislatore ha ritenuto necessario estendere l&#8217;indagine sui precedenti penali con riguardo a tutti gli amministratori e tecnici che della società hanno fatto parte nel triennio precedente la gara, e il giudizio d&#8217;inidoneità morale degli imprenditori persone giuridiche poggia sulla convinzione che vi sia la presunzione che la condotta penalmente riprovevole di quelle persone fisiche che svolgono od abbiano svolto di recente un ruolo rilevante all&#8217;interno dell&#8217;impresa abbia inquinato l&#8217;organizzazione aziendale, presunzione che è assoluta nel caso in cui il soggetto ancora svolga un ruolo all&#8217;interno dell&#8217; organizzazione di impresa e relativa (consentendo così all&#8217; impresa di fornire la prova contraria) nel caso in cui egli sia cessato dalla carica e non sia ancora trascorso quel lasso di tempo che ragionevolmente consente di ritenere il venir meno dell&#8217;influenza negativa recata dal soggetto medesimo</p>
<p>8. – Precisato quanto sopra si esamina, dapprima, la seconda censura. Con essa la Società Amor contesta la legittimità del motivo di esclusione dall’aggiudicazione definitiva fondato sul rilievo che la medesima Società, in sede di gara, non avrebbe dichiarato a carico del Signor Alberto Baldini che, nella sua qualità di direttore tecnico, rivestita nel triennio antecedente allo svolgimento della gara per la quale è qui controversia, risulta essere stato destinatario di alcuni provvedimenti di condanna da parte del giudice penale.<br />
Sul punto la Società Amor esclude che su di essa incombesse l’obbligo di effettuare la dichiarazione con riferimento al Baldini, atteso che egli era cessato dalla carica in epoca antecedente rispetto al triennio che deve essere preso in considerazione. Precisa la Società ricorrente che con atto del 27 febbraio 1999 si era provveduto alla cessione di un ramo d’azienda, per effetto del quale a far data dal giugno 2000 il Baldini non rivestiva più alcun ruolo nella Amor S.r.l..<br />
Per contro, sostiene l’Amministrazione sanitaria che, da visure camerali, risulta che il Baldini aveva ricoperto la carica direttore tecnico dal 27 febbraio 1999 al 13 maggio 2002, ma la Società ricorrente contesta l’efficacia probatoria delle visure camerali, avendo le stesse soltanto una funzione conoscitiva e non accertativa, con la conseguenza che la documentazione circa la cessione del ramo d’azienda depositata nel presente giudizio sarebbe sufficiente ed idonea a destituire di fondamento la prospettazione svolta dall’Amministrazione nella determinazione dirigenziale qui impugnata. Infatti nel contratto di cessione, dell’1 marzo 1999, il Baldini veniva nominato direttore tecnico per il periodo massimo di quindici mesi, di talché egli sarebbe cessato dalla carica nel maggio 2000, oltre il triennio antecedente la gara qui in esame, bandita nell’autunno del 2004.<br />
Sul punto il Collegio osserva che se è vero che la visura camerale non è idonea a svolgere alcuna funzione accertativa in senso stretto, con riguardo ai dati in essa contenuti, ma al più una funzione &#8211; di fatto meramente conoscitiva &#8211; suscettibile di conferma dei dati medesimi, indubbiamente tale portata presuntiva della visura, per essere scardinata, deve essere contestata documentalmente con elementi probatori idonei a conclamare l’inesattezza di quanto contenuto nella visura stessa.<br />
Nella specie la Società ha depositato il contratto di cessione del ramo d’azienda con indicazione del periodo massimo di attività del Baldini presso la Amor limitato al maggio 2000, ma non ha offerto alcun elemento per dimostrare che nel periodo successivo, effettivamente, il Baldini non avesse rivestito più alcuna carica all’interno della Amor S.r.l.. Conseguentemente, in assenza di prova contraria, la visura camerale depositata in giudizio dall’Amministrazione resistente costituisce l’unico indizio di prova della collaborazione del Baldini presso la Società ricorrente nel triennio antecedente il bando di gara, di talché tale circostanza, in assenza di riscontri contrari, è sufficiente a ritenere comprovata la mancata dichiarazione relativamente al Baldini da parte della Società in sede di verifica dei requisiti, inadempimento da parte dell’aggiudicataria correttamente contestato dall’Amministrazione sanitaria, attesa la dovutezza di tale dichiarazione per quanto si è sopra riferito.</p>
<p>9. – Anche la quarta censura dedotta dalla Società ricorrente risulta essere infondata.<br />
Con tale motivo di ricorso la Società ricorrente contesta l’ultimo elemento motivazionale sul quale si regge il provvedimento impugnato e relativo alla circostanza che non risulta, dalla dichiarazione della Società Amor e per come richiesto dall’art. 75, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 554 del 1999, una dissociazione della stessa Società dal comportamento penalmente rilevante mantenuto dal direttore tecnico Umberto Tenucci e che aveva determinato l’emissione di un decreto penale di condanna nei suoi confronti nel febbraio 2000. Infatti, secondo quanto l’Amministrazione ha rilevato ed espresso nel provvedimento di esclusione qui impugnato, la Società Amor, pur avendo avviato nei confronti del Tenucci un giudizio civilistico volto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento tenuto all’epoca dei fatti, gli aveva affidato l’incarico di eseguire un sopralluogo, seppur ormai la sua collaborazione con la Amor S.r.l. fosse cessata.<br />
Peraltro l’incarico affidato al Tenucci si compendiava proprio nel sopralluogo previsto dal bando di gara della selezione in ordine alla quale è in questa sede controversia.<br />
Orbene, se è vero che l’esercizio di una azione di responsabilità nei confronti dell&#8217;amministratore o del direttore tecnico di una società, condannato in via definitiva per reati che incidono sull&#8217;affidabilità morale e professionale, dopo la sua cessazione dalla carica, costituisce indice della serietà della dichiarazione, da parte della società stessa, di dissociazione completa dalla condotta penalmente sanzionata ed, in tal senso, tale comportamento è suscettibile di impedire l&#8217;esclusione della società medesima da una gara d&#8217;appalto di opere pubbliche, ai sensi dell&#8217;art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999 (cfr., in tal senso, T.A.R. Toscana, Sez. II, 22 dicembre 2003 n. 6205 e T.A.R. Milano, Sez. III, 21 dicembre 1996 n. 1718) indubbiamente, in presenza di ulteriori elementi di segno contrario, essa non è da sola sufficiente ad attribuire fondatezza a siffatta presunzione dissociativa.<br />
Nella fattispecie in esame, quindi, accanto all’elemento positivo nel senso dell’intervenuta dissociazione della Società ricorrente dal comportamento penalmente sanzionato mantenuto dall’ex direttore tecnico Tenucci, costituito dall’aver intrapreso un’azione civilistica di responsabilità nei suoi confronti, milita in senso opposto l’attribuzione di un incarico allo stesso Tenucci proprio nella procedura ad evidenza pubblica in ordine alla quale la medesima Società avrebbe dovuto fornire la prova della effettiva dissociazione.<br />
La circostanza, poi, che l’incarico non sia di particolare rilievo non costituisce, a giudizio del Collegio, elemento utile al fine di capovolgere, in senso favorevole per la Società ricorrente, il giudizio negativo espresso in virtù delle suesposte osservazioni. </p>
<p>10. – In definitiva, in virtù di quanto si è sopra illustrato e tenuto conto del principio generalmente condiviso in giurisprudenza secondo il quale se un atto amministrativo è fondato su una pluralità di motivi, l&#8217;illegittimità di uno o di alcuni di essi non è sufficiente a determinarne l&#8217;annullamento, quando gli altri siano sufficienti a giustificare la decisione amministrativa adottata (cfr., ad es., ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 7 aprile 1998, n. 551), l’impugnativa non può trovare – nella specie – accoglimento ed il gravame deve essere respinto.<br />
Appare equo, nondimeno, disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite in giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 14 aprile 2005.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-12-10-2005-n-4671/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2005 n.4671</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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