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	<title>12/1/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/1/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.14</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-1-2016-n-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-1-2016-n-14/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.14</a></p>
<p>Tar Sardegna, Cagliari, sez. II, sentenza del 12 gennaio 2016, n. 14, Pres. Scano, Est. Plaisant. Sulla illegittimità del diniego di nulla osta paesaggistico non supportato da adeguata istruttoria. Procedimenti autorizzatori – Autorizzazione paesaggistica – Istruttoria – Motivazione del diniego. &#160; Il provvedimento negativo di autorizzazione paesaggistica non può fondarsi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-1-2016-n-14/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.14</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-1-2016-n-14/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.14</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Tar Sardegna, Cagliari, sez. II, sentenza del 12 gennaio 2016, n. 14, Pres. Scano, Est. Plaisant.<br />
Sulla illegittimità del diniego di nulla osta paesaggistico non supportato da adeguata istruttoria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimenti autorizzatori – Autorizzazione paesaggistica – Istruttoria – Motivazione del diniego.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il provvedimento negativo di autorizzazione paesaggistica non può fondarsi su affermazioni apodittiche, al contrario le stesse devono essere supportate da adeguata istruttoria e fare riferimento al concreto impatto dell’intervento richiesto sui valori protetti dal vincolo.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 01211/2014 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="87" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" width="76" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1211 del 2014, proposto da:&nbsp;<br />
Stefano Maroni, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gian Comita Ragnedda, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Debora Urru, in Cagliari, Via Farina N. 44;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero per i Beni e le attività culturali e Soprintendenza i Beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le Province di Sassari e Nuoro, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Dante n. 23;&nbsp;<br />
&#8211; Comune di San Teodoro, non costituito in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell’efficacia:</em></strong><br />
&#8211; del parere negativo, espresso dalla Soprintendenza per i Beni architettonici paesaggistici storici, artistici, etnoantropologici per le Province di Sassari e Nuoro in data 10.10.2014 con nota prot. 13479, relativo all’istanza volta al rilascio di un’aut<br />
&#8211; del connesso provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica Prot. n. 22569 emesso dal Comune di San Teodoro in data 17.10.2014 e notificato in data 5.11.2014 in conformità al parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni architetton</p>
<p>
Visti il ricorso e i relativi allegati.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le attività culturali e della Soprintendenza per i Beni architettonici paesaggistici storici, artistici, etnoantropologici per le Province di Sassari e Nuoro.<br />
Viste le memorie difensive.<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2015 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
Il ricorso ha ad oggetto il diniego di nulla osta paesaggistico -e il presupposto parere negativo vincolante- con cui è stata riscontrata l’istanza proposta dal sig. Stefano Maroni per la realizzazione di una piscina (di circa 50 mq.) e relativi vani tecnici, tre pergolati e minori interventi di sistemazione esterna (essenzialmente pavimentazioni di congiunzione), costituenti pertinenza di un’immobile di sua proprietà sito in territorio di San Teodoro, zona urbanistica BF già ampiamente urbanizzata ancorché sottoposta a vincolo paesaggistico relativo all’intero territorio comunale, in base al d.m. 14 ottobre 1967.<br />
Le motivazioni del parere negativo, in gran parte contenute nel prodromico preavviso di rigetto, fanno leva sulle dimensioni eccessive dell’intervento proposto, sulla sua prevista collocazione in un’area verde e interessata da rocce granitiche, che svolgerebbe funzione di “compensazione paesaggistica” tra i manufatti preesistenti e il contesto naturale, nonché sul fatto che i movimenti terra e gli sbancamenti necessari finirebbero per alterare la naturale orografia dei luoghi.<br />
Il ricorso è affidato a censure che saranno esaminate nella parte in diritto.<br />
Si è costituito in giudizio il Ministero per i beni culturali, sollecitando la reiezione del gravame.<br />
Con ordinanza di questa Sezione 10 dicembre 2014, n. 371, l’istanza cautelare contenuta nel ricorso è stata accolta, ma con ordinanza 2 aprile 2015, n. 211, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha riformato tale decisione, confermando l’efficacia degli atti impugnati, evidenziando che “<em>l’intervenuta antropizzazione di aree assoggettate a vincolo a fini paesaggistici non comporta alcuna de quotazione del contenuto e della pregnanza del vincolo”.</em><br />
Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
Con un’unica, ma articolata, doglianza&nbsp;<em>-violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di carenza di potere per carenza di motivazione e istruttoria, irragionevolezza e illogicità manifeste, disparità di trattamento, falsità dei presupposti, invalidità derivata</em>&#8211; parte ricorrente evidenzia che:<br />
&#8211; la zona ove insiste l’immobile, BF come da piano urbanistico, è destinata a insediamenti residenziali, che infatti sono largamente presenti, comprese numerosissime piscine già autorizzate in aree finitime, come da documentazione fotografica versata in a<br />
&#8211; l’area di specifica realizzazione dell’intervento è un terreno incolto e privo di particolare pregio paesaggistico;<br />
&#8211; le opere previste sono state progettate in modo da rispettare il naturale andamento del terreno e da limitarne al massimo la visibilità, scongiurata anche dalla preesistenza di una fitta trama di abitazioni in direzione dell’unica visuale pubblica, sul<br />
&#8211; in un simile contesto le affermazioni poste a base del parere negativo sarebbero apodittiche, non supportate da istruttoria e in alcun modo riferite al concreto impatto dell’intervento proposto sui valori protetti dal vincolo;<br />
&#8211; l’Amministrazione ha omesso di valutare la possibilità di misure volte a diminuire il ritenuto impatto paesaggistico, decidendo di vietare tout court la realizzazione dell’intervento.<br />
Le doglianze meritano di essere condivise.<br />
Non si intende, ovviamente, mettere in discussione l’assunto contenuto nell’ordinanza catelare adottata del Giudice di appello (vedi narrativa) -secondo cui la preesistenza di interventi antropici non impedisce la successiva applicazione del vincolo- bensì evidenziare la carenza, nel caso di specie, di un sufficiente supporto motivazionale e istruttorio a sostegno degli atti impugnati.<br />
In primo luogo si evidenzia che il parere negativo della Soprintendenza è sopraggiunto all’esito di una relazione preliminare, redatta dal Comune di San Teodoro, che considerava l’intervento&nbsp;<em>“ben inserito nell’ambiente circostante”</em>&nbsp;e lo valutava favorevolmente: già questo avrebbe dovuto indurre la Soprintendenza a motivare puntualmente il proprio parere negativo.<br />
Viceversa l’Autorità statale ha esposto in modo assolutamente generico e apodittico le proprie ragioni, limitandosi a rimarcare le notevoli dimensioni dell’intervento (senza, però, dare conto del fatto che lo stesso è previsto quasi interamente “a livello terra”, il che intrinsecamente ne riduce l’impatto visivo), nonché l’incidenza su area definita di “compensazione paesaggistica”, il che esprime una valutazione che non appare facilmente riferibile al reale stato dei luoghi -come descritto dal ricorrente e risultante dalla documentazione in atti, oltre che non puntualmente smentito dalle oltre modo sintetiche difese erariali- che evidenzia un’ampia preesistenza di abitazioni e relative pertinenze, per giunta in parte posizionate in modo da precludere la percepibilità dell’intervento dall’esterno.<br />
Se è vero, per un verso, che l’intervenuta antropizzazione della zona non esclude l’applicazione del vincolo, è altrettanto vero, per altro verso, che dello stato reale dei luoghi si deve necessariamente tenere conto nel valutare l’effettiva incidenza dell’intervento proposto sui valori tutelati, che nel caso di specie sono esclusivamente “vedute panoramiche”; pertanto la Soprintendenza avrebbe dovuto quanto meno evidenziare i “punti di concreta incidenza visiva” dell’intervento proposto sulle visuali pubbliche, alla luce dello stato dei luoghi nel suo complesso; inoltre l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità -e in caso negativo darne conto in sede di motivazione- di eventuali misure in grado di mitigare l’impatto visivo dell’intervento proposto, in particolare con riferimento al rilevato rischio -anch’esso del tutto genericamente evidenziato- che gli sbancamenti previsti possano alterare la naturale orografia dei luoghi (cfr, ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI , 15 dicembre 2014, n. 6149, secondo cui&nbsp;<em>“Nell&#8217;ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica il parere vincolante della soprintendenza deve essere puntualmente e congruamente motivato e, in caso esso sia negativo, deve esplicitare le effettive ragioni di contrasto tra l&#8217;intervento progettato ed i valori paesaggistici dei luoghi compendiati nel decreto di vincolo. Il parere deve inoltre indicare quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite, di modifica progettuale potrebbe fare conseguire all&#8217;interessato l&#8217;autorizzazione paesaggistica, in quanto la tutela del preminente valore del paesaggio non deve necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia, ma richiede interventi improntati a fattiva collaborazione delle autorità preposte alla tutela paesaggistica, funzionali a conformare le iniziative edilizie al rispetto dei valori estetici e naturalistici insiti nel bene paesaggio”</em>).<br />
Per quanto premesso il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati, affinché la Soprintendenza possa nuovamente esprimere il proprio parere nei termini sopra descritti.<br />
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza a carico dell’Amministrazioni statale, mentre devono essere integralmente compensate nei confronti del Comune intimato, che si è limitato a rispettare il parere vincolante della Soprintendenza.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Condanna il Ministero per i Beni e le attività culturali alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato.<br />
Spese compensate nei confronti del Comune di San Teodoro.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Scano, Presidente<br />
Tito Aru, Consigliere<br />
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-1-2016-n-14/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.14</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.27</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-12-1-2016-n-27/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-12-1-2016-n-27/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.27</a></p>
<p>Pres. Calderoni, Est. Pedron Sulla compatibilità paesistica della installazione di pannelli fotovoltaici inseriti in area classificata come agricola e sottoposta a vincolo paesistico ex art. 142, co. 1, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Paesaggio – Vincolo ambientale – Pannelli fotovoltaici – Autorizzazione paesistica – Parere di compatibilità paesistica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-12-1-2016-n-27/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.27</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-12-1-2016-n-27/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.27</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calderoni, Est. Pedron</span></p>
<hr />
<p>Sulla compatibilità paesistica della installazione di pannelli fotovoltaici inseriti in area classificata come agricola e sottoposta a vincolo paesistico ex art. 142, co. 1, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Paesaggio – Vincolo ambientale – Pannelli fotovoltaici – Autorizzazione paesistica – Parere di compatibilità paesistica – Rischio di alterazione del contesto paesaggistico<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In presenza di vincolo di natura essenzialmente ambientale le valutazioni circa la compatibilità paesistica devono limitarsi ad una valutazione sulla dissonanza delle innovazioni rispetto al contesto generale in cui si inseriscono.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00027/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00867/2014 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="87" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" width="76" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</strong><br />
<strong>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 867 del 2014, proposto da:&nbsp;<br />
MASSIMILIANO MISCHI, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Maria Torresani e Alessia Avigni, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Motta Masini in Brescia, via Aleardi 8&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
COMUNE DI VIADANA, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nadia Zanoni, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Onofri in Brescia, via Ferramola 14;&nbsp;<br />
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
&#8211; del provvedimento del responsabile del SUAP-SUE prot. n. 26148/10062 del 17 aprile 2014, con il quale è stata negata l’autorizzazione paesistica in sanatoria per l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura di un edificio situato in via Podi<br />
&#8211; della nota della Soprintendenza prot. n. 0001972 del 12 febbraio 2014, con la quale è stato espresso parere vincolante negativo circa la compatibilità paesistica dell’installazione;<br />
&#8211; dell’ordinanza del responsabile del SUAP-SUE n. 163 del 9 luglio 2013, con la quale è stata intimata la rimozione immediata dei pannelli fotovoltaici;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Viadana e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2015 il dott. Mauro Pedron;<br />
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Considerato quanto segue:</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1. Il ricorrente Massimiliano Mischi è proprietario di un edificio rurale (abitazione con fienile) situato nel Comune di Viadana, in frazione Salina (mappale n. 44). Sulla falda sud del fienile il ricorrente ha installato, senza previa autorizzazione paesistica, 45 pannelli fotovoltaici da 6 kWp, per una superficie complessiva pari a circa 72 mq. L’area è classificata come agricola, ed è sottoposta a vincolo paesistico ex art. 142 comma 1-c del Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (fascia di 150 metri da corsi d’acqua).<br />
2. Il Comune, con ordinanza del responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia n. 163 del 9 luglio 2013, ha ingiunto la rimozione dei pannelli abusivi.<br />
3. In data 3 ottobre 2013 il ricorrente ha chiesto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e l’accertamento di conformità paesistica. Alla richiesta era allegata la relazione tecnico-paesistica dell’ing. Claudio Corniani.<br />
4. Con nota del responsabile del procedimento di data 19 dicembre 2013 il Comune ha chiesto alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia-Cremona-Mantova di esprimere il parere vincolante ex art. 167 comma 5 del Dlgs. 42/2004. Nella suddetta nota si propone il rilascio di un parere favorevole circa la compatibilità paesistica dell’installazione, tenuto conto della presenza nelle vicinanze (all’esterno della fascia vincolata) di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.<br />
5. La Soprintendenza ha invece espresso, in data 12 febbraio 2014, parere vincolante negativo. La motivazione sviluppa in particolare i seguenti argomenti: (i) le coperture tradizionali formano spesso un quadro unitario e pittoresco; (ii) i pannelli fotovoltaici rappresentano un’alterazione incongrua della continuità materica e percettiva delle coperture, e producono una trasformazione lesiva delle caratteristiche tipologiche dell’ambito di riferimento; (iii) la messa a dimora di alberature non costituisce una misura di mitigazione sufficiente, in quanto attenua l’impatto sul paesaggio ma non sull’edificio.<br />
6. Il Comune si è adeguato, negando l’autorizzazione paesistica in sanatoria con provvedimento del responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia del 17 aprile 2014.<br />
7. Contro i suddetti provvedimenti il ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 27 giugno 2014 e depositato il 18 luglio 2014. Nel ricorso vengono evidenziati diversi profili di travisamento, in particolare per quanto riguarda la modesta percepibilità dei pannelli fotovoltaici da luoghi pubblici, la presenza di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni a breve distanza nel medesimo contesto rurale, e la perfetta integrazione dell’installazione nella falda di copertura.<br />
8. Il Comune e la Soprintendenza si sono costituiti in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
9. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:<br />
(a) per quanto riguarda la tempestività e l’ammissibilità del ricorso, si ritiene che l’impugnazione degli atti presupposti possa avvenire contestualmente alla presentazione del ricorso contro l’ultimo atto della serie (nello specifico, il diniego di sanatoria paesistica emesso dal Comune);<br />
(b) dopo la notifica dell’ordinanza di rimozione, infatti, il ricorrente aveva l’alternativa tra l’immediata impugnazione in sede giudiziale e la ricerca di una soluzione in via amministrativa, attraverso la procedura di accertamento di conformità paesistica. Avendo scelto la seconda strada, il ricorrente poteva legittimamente attendere la pronuncia finale del Comune. La circostanza che il parere della Soprintendenza sia, contemporaneamente, un atto endoprocedimentale e una decisione vincolante può consentire un’impugnazione immediata, quando vi sia un interesse ad anticipare i tempi del giudizio, ma non crea un onere in questo senso. La certezza del diritto sulla posizione dell’amministrazione è in ogni caso collegata all’atto che formalmente chiude la procedura, la quale prima di tale momento potrebbe avere sviluppi ulteriori e diversi, qualora il Comune o il privato sottoponessero alla Soprintendenza elementi nuovi non considerati nel parere negativo;<br />
(c) passando al merito, occorre sottolineare che l’installazione di pannelli fotovoltaici è attualmente incentivata, e resa obbligatoria per i nuovi edifici, in coerenza con l’obiettivo di interesse nazionale del passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili (v. art. 11 del Dlgs. 3 marzo 2011 n. 28);<br />
(d) pertanto, non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali porterebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni (v. TAR Brescia Sez. I 4 ottobre 2010 n. 3726). Occorre invece focalizzare l’attenzione sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante;<br />
(e) valutazioni più conservative, ma non necessariamente ostative, sono ammissibili in relazione ai beni immobili dichiarati o qualificati&nbsp;<em>ex lege</em>&nbsp;di interesse culturale (v. parte seconda del Dlgs. 42/2004) e in relazione agli edifici, o insiemi di edifici, per i quali sia riconosciuto uno specifico valore paesistico (v. art. 136 comma 1-b-c del Dlgs. 42/2004), nonché a proposito degli edifici che negli strumenti urbanistici risultino espressamente sottoposti a particolari forme di tutela;<br />
(f) quando il vincolo sia essenzialmente di natura ambientale&nbsp;, come nel caso in esame, l’osservazione si sposta invece dal singolo edificio allo scenario nel quale l’edificio è inserito. Le valutazioni circa la compatibilità paesistica dei pannelli fotovoltaici non possono quindi basarsi sulle caratteristiche costruttive, per tutelare una presunta conformità a modelli edificatori tradizionali, ma devono limitarsi a stabilire se le innovazioni, percepite nel contesto, siano fuori scala o dissonanti;<br />
(g) diventa quindi decisiva non tanto la superficie dei pannelli fotovoltaici ma la qualità dei lavori di inserimento nella falda. Sotto questo profilo, la relazione tecnico-paesistica dell’ing. Corniani evidenzia una significativa cura dei dettagli (colore scuro dei pannelli, assenza di cornice e di rialzi in falda, rispetto della morfologia del tetto);<br />
(h) per quanto riguarda gli aspetti propriamente paesistici, e in particolare il&nbsp;rischio&nbsp;di alterazione del contesto agricolo, la Soprintendenza ha omesso di valutare l’indicazione fornita dal Comune, oltre che dal ricorrente, circa la prossimità di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni. È vero che si tratta di installazioni esterne alla zona vincolata, ma se l’edificio del ricorrente è visto come parte di un&nbsp;<em>continuum</em>&nbsp;agricolo, le caratteristiche assunte nel tempo dall’ambiente circostante dovrebbero comunque costituire un punto di riferimento. Non sarebbe infatti ragionevole imporre l’immodificabilità di una piccola porzione del territorio solo perché si trova più vicina a un corso d’acqua, quando strutture di grande impatto sono ormai stabilmente inserite nelle aree vicine, appartenenti al medesimo contesto agricolo;<br />
(i) la Soprintendenza non ha poi applicato in alcun modo la regola della proporzionalità. Occorre infatti sottolineare che i pannelli fotovoltaici del ricorrente si fondono nell’edificio senza creare ingombro visivo sull’orizzonte, e possono essere schermati facilmente dai percorsi viari e dai punti di osservazione pubblici attraverso una cortina vegetale. Per tutelare il paesaggio sarebbero state quindi sufficienti prescrizioni più dettagliate sulle misure di mitigazione, mentre appare eccessivo il diniego integrale di sanatoria.<br />
10. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati. La Soprintendenza conserva il potere, da esercitare entro 60 giorni dal deposito della presente sentenza, di formulare prescrizioni di dettaglio sulle misure di mitigazione.<br />
11. La complessità delle valutazioni paesistiche e la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio.<br />
12. Il contributo unificato è a carico del Comune ai sensi dell’art. 13 comma 6-<em>bis</em>.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando:<br />
(a) accoglie il ricorso, come precisato in motivazione;<br />
(b) compensa le spese di giudizio;<br />
(c) pone il contributo unificato a carico del Comune.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Giorgio Calderoni, Presidente<br />
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore<br />
Mara Bertagnolli, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
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&nbsp;<br />
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&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-12-1-2016-n-27/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.27</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.67</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-1-2016-n-67/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-1-2016-n-67/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.67</a></p>
<p>Pres. Giaccardi, est. Bianchi Sulle eccezioni all’obbligo di indicare in offerta gli oneri di sicurezza aziendali 1.Contratti della P.A. – Gara – Offerta – Oneri di sicurezza – &#160;&#160; &#160;Indicazione – Obbligo – Sussiste &#8211; Eccezioni 2.Contratti della P.A. – Gara– Art. 106 D.p.r. 207/2010 – Sopralluogo – Conseguenze –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-1-2016-n-67/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.67</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-1-2016-n-67/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.67</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giaccardi, est. Bianchi</span></p>
<hr />
<p>Sulle eccezioni all’obbligo di indicare in offerta gli oneri di sicurezza aziendali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Contratti della P.A. – Gara – Offerta – Oneri di sicurezza – &nbsp;&nbsp; &nbsp;Indicazione – Obbligo – Sussiste &#8211; Eccezioni</p>
<p>2.Contratti della P.A. – Gara– Art. 106 D.p.r. 207/2010 – Sopralluogo – Conseguenze – Delega – Obbligo – Non sussiste – Ragioni</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – &nbsp;Dichiarazione &nbsp;ex art. 38 D.lgs 163/2006 – Soci amministratori – Doppia dichiarazione – Necessità – Non sussiste – Ragioni – Conseguenze&nbsp;</p>
<p>4.Contratti della P.A. – Aggiudicazione provvisoria – Autotutela – Ammissibilità – Conseguenze &nbsp;&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1 Nelle procedure di affidamento di lavori pubblici, i concorrenti debbono esplicitare i costi per la sicurezza, con conseguente sanzione espulsiva in caso di omissione di tale adempimento e ciò a prescindere dalla sussistenza di una prescrizione in tal senso della lex specialis. Qualora detti costi di sicurezza siano già puntualmente predeterminati dalla stazione appaltante non consegue la sanzione dell’espulsione in caso di omessa indicazione degli stessi da parte dei concorrenti.</p>
<p>2. Nelle procedure di scelta del contraente l’obiettivo cui è finalizzata la disposizione di cui all’art. 106 D.P.R. 207/2010 è quello di attestare che l’operatore economico abbia concretamente preso conoscenza di una serie di circostanze rilevanti nella formulazione dell’offerta e che, di conseguenza, per il conseguimento di tale obiettivo non può ritenersi necessaria la consegna della delega , sicchè la clausola che l’imponga &nbsp;a pena di esclusione deve ritenersi nulla.</p>
<p>3. Nelle procedure di gara è superfluo pretendere una doppia dichiarazione da parte dei soci ex art. 38 Codice dei Contratti che sono anche amministratori della società, non potendosi imporre una inutile duplicazione di dichiarazioni di identico contenuto a carico delle stesse persone, tanto più ove si consideri che tale contenuto attiene a condizioni e situazioni strettamente soggettive, indipendenti dalla qualità (di socio maggioritario ovvero di amministratore) posseduta.</p>
<p>
4. Prima dell’aggiudicazione definitiva, non essendovi alcuna posizione consolidata dell’impresa concorrente, l’Amministrazione ben può provvedere anche in via implicita all’annullamento o alla revoca dell’aggiudicazione disposta in via provvisoria in favore di un concorrente, senza che sussista l’obbligo di garantire una specifica partecipazione di quest’ultimo al procedimento di autotutela.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00067/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 02992/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 2992 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Somit S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Veronese e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, Via Federico Confalonieri 5;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lazio-Abruzzo-Sardegna, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; C.G.F Srl, rappresentata e difesa dall&#8217;avv.to Gennaro Marino, con domicilio eletto presso Giuseppe Torre in Roma, Via Cassiodoro Nr.19;&nbsp;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA &#8211; CAGLIARI: SEZIONE I n. 00292/2015, resa tra le parti, concernente affidamento lavori di costruzione della darsena servizi per la pesca &#8211; 1° stralcio porto di Porto Torres &#8211; ris.danni</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lazio-Abruzzo-Sardegna e della C.G.F Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 luglio 2015 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Andrea Manzi, Marcello Fortunato su delega dell&#8217;avvocato Gennaro Marino, e l&#8217;Avvocato dello Stato Michele Pizzi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna &#8211; indiceva una procedura aperta volta all’assegnazione di lavori per la costruzione della darsena servizi per la pesca nel porto di Portotorres.<br />
Vi partecipavano, tra gli altri concorrenti, la società SOMIT S.r.l. e la società C.G.F. S.r.l.<br />
Nel corso della seduta della Commissione di gara tenutasi l’11 giugno 2014 C.G.F. veniva esclusa, per non essere stata depositata, all’atto del preliminare svolgimento del sopralluogo previsto dal disciplinare, la delega a favore del Direttore Tecnico della società che a tale sopralluogo aveva partecipato.<br />
Seguiva l’aggiudicazione provvisoria a favore di SOMIT S.r.l.<br />
Senonché, nella successiva seduta del 3 luglio 2014 la Commissione riammetteva la C.G.F alla gara e le aggiudicava l’appalto, dapprima provvisoriamente e successivamente in via definitiva.<br />
Quindi il Ministero, con nota prot. n. 6941 del 22 settembre 2014, comunicava tale decisione alla società SOMIT, la quale impugnava dinnanzi al Tar Sardegna l’aggiudicazione definitiva in favore della C.G.E deducendo:<br />
&#8211; la violazione dell’art. 15 del bando di gara, degli artt. 82 comma 3 bis, 86 comma 3 bis e 87 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, nonché dell’art. 26 comma 6 del D.Lgs. 81/2008, in considerazione del fatto che l’aggiudicataria non avrebbe indicato, nella propr<br />
&#8211; la violazione del bando (art. 15) e del disciplinate di gara (punto 3.1), avendo la C.G.F. effettuato il sopralluogo per il tramite di un Direttore Tecnico non munito di delega;<br />
&#8211; la violazione dell’art. 38, comma 1 lett. B e comma 2, del D.Lgs. 163/2006, non avendo i due soci al 50% della società C.G.F. presentato la prescritta dichiarazione sostitutiva;<br />
&#8211; la violazione delle regole procedimentali di gara, per non aver la Commissione, prima di aggiudicare la gara alla C.G.F., revocato la precedente aggiudicazione provvisoria disposta in suo favore.<br />
Si costituivano in giudizio sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sia la società controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
All’esito del giudizio, con sentenza 11 febbraio 2015 n. 292, il Tribunale adito respingeva tutti i motivi di ricorso, confermando la legittimità dell’aggiudicazione disposta in favore della C.G.F.<br />
Avverso detta pronuncia la SOMIT ha quindi interposto l’odierno appello, chiedendone l’integrale riforma.<br />
Si sono costituiti in giudizio sia il Ministero appellato sia la controinteressata società C.G.F., sostenendo la correttezza della pronuncia impugnata e chiedendo quindi la reiezione del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 14 luglio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Con il primo mezzo di gravame SOMIT deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, in adesione a larga parte della giurisprudenza, che la mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali non possa condurre all’esclusione dell’aggiudicataria, trattandosi nella specie di appalto di lavori e non già di servizi.<br />
A sostegno della censura, SOMIT richiama la decisione 20 marzo 2015 n. 3 dell’Adunanza Plenaria secondo cui, anche nelle procedure di affidamento di lavori pubblici, i concorrenti debbono esplicitare i costi per la sicurezza, con conseguente sanzione espulsiva in caso di omissione di tale adempimento e ciò a prescindere dalla sussistenza di una prescrizione in tal senso della lex specialis.<br />
2. Il motivo non può essere accolto.<br />
3. Ed invero,il principio di diritto di cui alla invocata decisione dell’Adunanza Plenaria non è applicabile alla fattispecie sottoposta all’attenzione del Collegio, riguardando un caso in cui la Stazione appaltante non aveva in alcun modo specificato e predeterminato i costi della sicurezza c.d. interni.<br />
Nella&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;dell’appalto di cui trattasi, al contrario, tali costi sono stati puntualmente stimati e l’art. 15 del bando non ha affatto – diversamente da quanto ritenuto l’appellante nei propri scritti difensivi – un contenuto tale da imporre al concorrente l’indicazione di alcunché in ordine agli oneri di cui trattasi.<br />
Tale articolo, invero, richiede unicamente la specificazione da parte dei concorrenti che il prezzo offerto sia riferito all’importo complessivo dell’appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza predeterminati dalla Stazione Appaltante.<br />
Ne consegue la correttezza sul punto della decisione di prime cure che, avuto riguardo alle caratteristiche della procedura, ha ritenuto non sanzionabile con l’espulsione il concorrente che non abbia indicato, nell’ambito di un appalto di lavori, l’incidenza dei costi di sicurezza già puntualmente predeterminati dalla Stazione Appaltante.<br />
4. Con il secondo mezzo di censura SOMIT deduce l’erroneità della gravata pronuncia nella parte in cui ha ritenuto, in applicazione dell’art. 46 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, di disapplicare la norma del bando che prescrive la consegna, in sede di sopralluogo, della delega del tecnico che tale sopralluogo ha svolto nell’interesse di CGF.<br />
Sostiene a tal fine l’appellante, che l’obbligo di consegnare la delega a pena di esclusione non rappresenta un’ipotesi espulsiva non contemplata dalla legge, bensì una diretta conseguenza dell’art. 106 del D.P.R. 207/2010 che tale obbligo imporrebbe.<br />
5. La censura non può essere accolta.<br />
6. Ed invero la&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;di gara, in adesione al dettato normativo di cui all’art. 106 del D.P.R. 207/2010, prescrive semplicemente che il soggetto individuato per svolgere il sopralluogo sia stato a ciò delegato dalla futura concorrente.<br />
Tale delega quindi ben poteva essere solo esibita alla Stazione Appaltante, non sussistendo alcun specifico e tassativo obbligo di consegna della stessa, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale .<br />
Né, peraltro, vi è ragione di ritenere che il Direttore tecnico della C.G.F. non fosse munito di apposita delega:<br />
&#8211; sia in ragione del tenore letterale del verbale di sopralluogo, nel quale può leggersi che il Sig. Fatigati Aniello vi ha partecipato in qualità di “<em>direttore tecnico delegato</em>” (e ciò ancorché sia stata cancellata, nel verbale medesimo, l’indic<br />
&#8211; sia in ragione del fatto che la società, negli atti redatti per la partecipazione alla gara, ha fatto proprio il sopralluogo effettuato dal Direttore Tecnico.<br />
Pertanto, correttamente il primo giudice ha osservato sul punto che l’obiettivo cui è finalizzata la disposizione di cui all’art. 106 D.P.R. 207/2010 è quello di attestare che l’operatore economico abbia concretamente preso conoscenza di una serie di circostanze rilevanti nella formulazione dell’offerta e che, di conseguenza, per il conseguimento di tale obiettivo non può ritenersi necessaria la consegna della delega, sicchè la clausola che l’imponga a pena di esclusione deve ritenersi nulla.<br />
7. Con il terzo mezzo di censura SOMIT deduce l’erroneità della gravata sentenza, laddove non ha censurato l’operato della Commissione di gara per non aver escluso la C.G.F. dalla procedura, in considerazione del fatto che i due soci al 50% di quest’ultima hanno omesso di rendere le dichiarazioni di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti.<br />
8. Anche detta censura non è meritevole di accoglimento.<br />
9. Ed invero, osserva il collegio come i due soci al 50% della CGF siano altresì amministratori della stessa e come i medesimi, in tale ultima veste, abbiano incontestatamente reso le dichiarazioni prescritte.<br />
Ciò posto, non è di certo conforme ai più elementari canoni di ragionevolezza pretendere una doppia dichiarazione dai soggetti in questione, non potendosi imporre una inutile duplicazione di dichiarazioni di identico contenuto a carico delle stesse persone, tanto più ove si consideri che tale contenuto attiene a condizioni e situazioni strettamente soggettive, indipendenti dalla qualità (di socio maggioritario ovvero di amministratore) posseduta.<br />
Non può pertanto che essere integralmente confermata la motivazione posta dal Tar Sardegna a sostegno della reiezione del motivo proposto in primo grado dall’odierna appellante.<br />
10. Con il quarto ed ultimo motivo di appello SOMIT si duole della gravata sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che la decisione di aggiudicare l’appalto alla concorrente CGF costituisca revoca implicita della precedente aggiudicazione provvisoria disposta dal Ministero a suo favore .<br />
Assume l’appellante, in particolare, che la revoca dell’aggiudicazione provvisoria disposta in suo favore non avrebbe potuto avvenire in via implicita, atteso che un siffatto&nbsp;<em>modus procedendi</em>&nbsp;avrebbe frustrato il suo diritto di partecipare al procedimento di ritiro in autotutela.<br />
11. La doglianza non può essere condivisa.<br />
12. Com’è noto, l’aggiudicazione provvisoria quale atto che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario della gara non costituisce provvedimento conclusivo del procedimento, facendo nascere in capo all&#8217;interessato solo una mera aspettativa alla definizione positiva del procedimento stesso.<br />
Pertanto detta aggiudicazione, al contrario di quella definitiva, è inidonea ad attribuire in modo stabile il bene della vita, ed alla Stazione appaltante è quindi riconosciuta la possibilità di procedere alla sua revoca o al suo annullamento ovvero, ancora, di non procedere affatto all&#8217;aggiudicazione definitiva (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 06/03/2015, n. 1142).<br />
Ne consegue che l’adozione di un provvedimento di autotutela con riguardo all’aggiudicazione provvisoria, proprio in quanto atto endoprocedimentale, non richiede l’inoltro agli interessati di specifica comunicazione di avvio del procedimento (cfr, ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 18/06/2013, n. 3328) e quindi non postula la loro partecipazione al relativo procedimento, essendo sufficiente la comunicazione del provvedimento finale, nella specie costituito dall’aggiudicazione definitiva in favore della società CGF, regolarmente comunicata a SOMIT.<br />
In altri termini, prima dell&#8217;aggiudicazione definitiva &#8211; non essendovi alcuna posizione consolidata dell&#8217;impresa concorrente &#8211; l&#8217;Amministrazione ben può provvedere anche in via implicita all&#8217;annullamento o alla revoca dell&#8217;aggiudicazione disposta in via provvisoria in favore di un concorrente, senza che sussista l’obbligo di attivare una specifica partecipazione procedimentale con quest’ultimo.<br />
Anche sul punto , pertanto, il Collegio condivide integralmente quanto statuito nella sentenza di primo grado.<br />
13. Conclusivamente il ricorso si appalesa infondato e, come tale, da respingere.<br />
14. Sussistono tuttavia, attesa la peculiarità della controversia, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-1-2016-n-67/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.67</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.61</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-1-2016-n-61/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-1-2016-n-61/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.61</a></p>
<p>Pres. Giaccardi, Est. Bianchi Sull’illegittimità della nota con la quale il Comune di Potenza ha comunicato alla società appellata la non realizzabilità, per la mancanza della verifica di assoggettabilità a V.I.A., di un impianto minieolico della potenza nominale di 60 kw, la cui Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) era stata avviata,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-1-2016-n-61/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.61</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-1-2016-n-61/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.61</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giaccardi, Est. Bianchi</span></p>
<hr />
<p>Sull’illegittimità della nota con la quale il Comune di Potenza ha comunicato alla società appellata la non realizzabilità, per la mancanza della verifica di assoggettabilità a V.I.A., di un impianto minieolico della potenza nominale di 60 kw, la cui Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) era stata avviata, congiuntamente ad altre simili procedure, dalla medesima associazione professionale, ma per diversi proprietari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>Realizzazione di impianti eolici – Procedura Abilitativa Semplificata – Procedure avviate da più proprietari &#8211; Verifica di assoggettabilità a V.I.A. – Non obbligatorietà</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La circostanza che le procedure per la realizzazione di più impianti eolici siano state formalmente presentate dalla stessa associazione professionale è del tutto irrilevante ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale per la valutazione istruttoria delle iniziative edificatorie, essendo viceversa decisivo il fatto che detti impianti appartengano a soggetti diversi, e che gli stessi non siano stati collegati tutti allo stesso punto di connessione delle rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align="right">N. 00061/2016REG.PROV.COLL.</p>
<p align="right">N. 01989/2015 REG.RIC.</p>
<p align="center">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p align="center">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p align="center">Il Consiglio di Stato</p>
<p align="center">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p align="center">ha pronunciato la presente</p>
<p align="center">SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1989 del 2015, proposto da:</p>
<p>Comune di Potenza, rappresentato e difeso dall&#8217;avv.to Concetta Matera, con domicilio eletto presso Segreteria Consiglio Di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;</p>
<p>contro</p>
<p>Bruno Elena Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmine Bencivenga e Vittorio Micocci, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;</p>
<p>nei confronti di</p>
<p>Salvatore Romaniello;</p>
<p>per la riforma</p>
<p>della sentenza breve del T.A.R. BASILICATA &#8211; POTENZA: SEZIONE I n. 00630/2014, resa tra le parti, concernente realizzazione di impianti eolici &#8211; non eseguibilità&#8217; delle opere</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Bruno Elena Srl;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 luglio 2015 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Maria Rosa Zaccardo, su delega dell&#8217;avvocato Concetta Matera, e Carmine Bencivenga;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FATTO</p>
<p>La società Bruno Elena s.r.l. (nel prosieguo, semplicemente Bruno) avviava, in data 07.02.2014, la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per la realizzazione di un impianto minieolico nel Comune di Potenza, in località Costa della Gaveta, della potenza nominale di 60 Kw.</p>
<p>A tal fine la società ,tra la varia documentazione, presentava apposito contratto preliminare per la costituzione di un diritto di superficie e inerenti servitù stipulato con la proprietaria del terreno , sottoscrivendo successivamente il relativo atto definitivo.</p>
<p>Con nota del 12.06.2014, tuttavia, il Comune di Potenza comunicava la non eseguibilità delle opere:</p>
<p>&#8211; per la mancanza della verifica di assoggettabilità di cui all’art. 5 della L.R. n. 17/2012;</p>
<p>&#8211; per la mancanza, in capo alla richiedente, della disponibilità dell’area coinvolta nella realizzazione dell’impianto;</p>
<p>&#8211; per il mancato rispetto delle distanze da edifici, dai confini e dalle strade scaturenti da studi di compatibilità acustica, di Shadow-Fichering e di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti, come sarebbe stato prescritto dal P.I.A.R. e dal R.E.</p>
<p>Il provvedimento de quo, unitamente agli atti allo stesso connessi, veniva quindi impugnato dalla Bruno dinnanzi al Tar Basilicata e nel relativo giudizio si costituiva il Comune di Potenza, al fine di veder rigettare il ricorso.</p>
<p>Con la sentenza n. 630/2014, resa in forma semplificata, il Tribunale adito accoglieva nel merito le doglianze della ricorrente.</p>
<p>Avverso detta pronuncia il Comune di Potenza ha quindi interposto l’odierno appello,chiedendone l’integrale riforma.</p>
<p>Si è costituita in giudizio la Bruno, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.</p>
<p>Alla pubblica udienza del 14.07.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>1. Con il primo mezzo di censura l’Amministrazione comunale deduce l’erroneità della sentenza impugnata,laddove ha ritenuto che “per gli impianti eolici di potenza inferiore a 200 KW, ai sensi della L.R. di Basilicata n. 1/2010, non deve essere richiesta l&#8217;autorizzazione sismica”, in quanto “tale autorizzazione deve essere conseguita soltanto prima dell&#8217;inizio dei lavori”.</p>
<p>A suo dire, infatti, “la denuncia dei lavori di cui all’art.65 del D.P.R. n. 380/2001….. non può essere assimilata alla autorizzazione antisismica ex artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001 per la semplice considerazione che primi ( calcoli statici) vanno depositati prima dell&#8217;inizio dei lavori (art.65), laddove, la denuncia ai sensi degli artt. 93 e 94 è propedeutica all&#8217;assenso della PAS ed in quanto tale rientra nei casi di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale di cui all’art.6,comma5,del d.lgs n. 28/2011. Tale assenso, nel caso in esame, è stato acquisito d&#8217;ufficio, con conseguente sospensione del termine di 30 giorni di cui al comma 2 del citato art. 6”.</p>
<p>2. La doglianza non può essere condivisa.</p>
<p>3. Ed invero, come correttamente osservato dal primo giudice :</p>
<p>&#8211; in primo luogo, l&#8217;autorizzazione sismica in questione è stata rilasciata in data 4 giugno 2014 e pertanto la stessa, alla data di adozione del provvedimento impugnato, era già giuridicamente esistente ed a tutti gli effetti efficace;</p>
<p>&#8211; in secondo luogo, il punto 11 dell&#8217;Allegato 1 alle Linee Guida ex D.M. 10.09.2010 prevede l&#8217;autorizzazione sismica soltanto per gli impianti eolici con potenza superiore ad 1 MW, mentre il PIEAR, approvato con L.R. n. 1/2010, sancisce l&#8217;obbligo del rispetto della normativa antisismica soltanto con riferimento rispettivamente agli impianti di potenza superiore ad 1 MW e/o 200KW per cui, per il impianti di potenza inferiore come quello di specie, non deve essere richiesta l&#8217;autorizzazione sismica.</p>
<p>Ne consegue la correttezza sul punto della gravata sentenza.</p>
<p>4. Con il secondo mezzo di censura l’Amministrazione comunale deduce l’erroneità della sentenza impugnata in quanto, nella sostanza, non avrebbe considerato che a tenore dell’art. 6 del D. Lgs. 28/2011 tutti gli impianti di produzione di energia elettrica, a prescindere dalla loro potenza nominale, sarebbero tenuti al rispetto delle “norme di sicurezza”, tra cui rientrerebbero quelle relative alle distanze.</p>
<p>In ogni caso, sempre secondo l’appellante, nella specie dovrebbe trovare applicazione il 3°comma dell’art. 42 del Regolamento Edilizio comunale che prescrive, per le nuove costruzioni, il rispetto di una distanza non inferiore alla metà dell’altezza massima dell’edificio di nuova realizzazione, distanza – questa &#8211; che l’impianto di che trattasi non rispetterebbe.</p>
<p>5. La censura in esame non può essere accolta.</p>
<p>Ed invero, la disciplina delle distanze che devono rispettare gli aerogeneratori si rinviene:</p>
<p>&#8211; in via generale e per gli impianti eolici con potenza superiore ad 1 MW, nella lett. a) del punto 5.3 e nella lett. a) del punto 7.2 dell’Allegato 4 alle Linee Guida di cui al D.M. 10.9.2010, che prevedono, rispettivamente, una distanza minima di ciascun aerogeneratore di 200 m. dalle “unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate” e una distanza di ogni turbina eolica dalle Strade nazionali e/o provinciali “superiore all’altezza massima dell’elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m. dalla base della torre”;</p>
<p>&#8211; nel Piano di Indirizzo Energetico Ambientale approvato, per la Regione Basilicata, con L.R. n. 1/2010, secondo cui gli impianti eolici con potenza superiore a 200 Kw, devono rispettare: (i) 500 m. dal limite dell’ambito urbano fissato dal Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999; (ii) 200 m. dagli edifici; (iii) 200 m. dalle Autostrade e dalle Strade Statali; 4) 100 m. dalle Strade provinciali.</p>
<p>Come è agevole ricavare dalla normativa di cui sopra, nessuna disposizione involge gli aerogeneratori aventi potenza nominale inferiore a 200 Kw, sicché il Collegio condivide la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’impianto di proprietà Sanpo, di potenza ben inferiore e pari a soli 60 Kw, non dovesse soggiacere all’applicazione di alcuna specifica disciplina in materia di distanze.</p>
<p>5.1. Nè, nella specie , può trovare applicazione l’invocato art. 42, comma 3, del Regolamento Edilizio comunale, come dedotto dall’appellante, atteso che tale parametro normativo, oltre a non essere stato neppure richiamato nel provvedimento inibitorio impugnato in prime cure, è in ogni caso del tutto inconferente.</p>
<p>Ed infatti, le distanze dai confini fissata dall’art. 42 di che trattasi si riferiscono unicamente a quelle che devono intercorrere tra “pareti” e/o “fronti di edifici” da un lato e confini dall’altro.</p>
<p>E’ di tutta evidenza, quindi, come un aerogeneratore non possa rientrare nella nozione di “edificio” o “fabbricato”, non consistendo in una struttura coperta così come definita dallo stesso Regolamento Edilizio al precedente art. 34.</p>
<p>A ciò aggiungasi,che il successivo art. 45 del medesimo Regolamento Edilizio espressamente esclude l’applicabilità della disciplina in tema di distanze ad una serie di manufatti, tra cui gli impianti tecnologici, nell’ambito dei quali deve ragionevolmente essere fatto rientrare un aerogeneratore di modesta entità come quello per cui è causa.</p>
<p>Correttamente, pertanto, il primo giudice ha statuito sul punto che l’art. 42, comma 3, del Regolamento Edilizio, poiché disciplina la distanza degli edifici dai confini, non può essere applicato analogicamente agli impianti eolici, non essendo, questi ultimi, “edifici”.</p>
<p>6. Con il terzo mezzo di censura il Comune di Potenza deduce l’erroneità della gravata sentenza, laddove ha ritenuto di non poter sommare, ai fini della verifica di assoggettabilità a V.I.A., la potenza dell’impianto di che trattasi a quella di altri sette aerogeneratori la cui realizzazione era prevista nella stessa area.</p>
<p>Sostiene l’appellante, al riguardo, che da detta sommatoria sarebbe scaturita una potenza nominale del complessivo parco eolico di 480 kw, superiore a quella del valore soglia (200 Kw) stabilito dall’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 per la verifica di assoggettabilità.</p>
<p>7. La doglianza non può essere condivisa.</p>
<p>8. Ed invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questo Consiglio ,che il collegio condivide, ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale per la valutazione istruttoria delle iniziative edificatorie, i limiti di capacità di generazione e di potenza sono da intendersi riferiti alla somma delle potenze nominali dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica, appartenenti allo stesso soggetto , ovvero a soggetti che si trovino in posizione di controllante o controllato, ovvero che siano riconducibili ad unico centro di interesse ( cfr. per tutte : Cons. Stato, Sez. V, 10 settembre 2012, n. 4780).</p>
<p>Tali presupposti, infatti, hanno l&#8217;evidente finalità di contemperare i contrapposti interessi, pubblici e privati, in gioco e di evitare che iniziative di dimensioni apparentemente limitate possano, in realtà, dar vita a progetti significativamente impattanti sul corretto assetto urbanistico del territorio (e sui relativi interessi paesaggistico, ambientale, storico, etc.).</p>
<p>Ciò posto, diversamente da quanto prospettato dall’Amministrazione appellante, la circostanza che le procedure P.A.S. siano state formalmente presentate, per gli 8 erogeneratori, dalla stessa associazione professionale Skypower è del tutto irrilevante, essendo viceversa decisivo il fatto che detti aerogeneratori appartengano a soggetti diversi, e che gli stessi non siano stati collegati tutti allo stesso punto di connessione delle rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica.</p>
<p>Correttamente, pertanto, il primo giudice non ha considerato nel complessivo ammontare la singola potenza dei vari aerogeneratori, atteso che nella specie non sussistono i requisiti dell’ “unità della posizione decisionale” e dell’ “unicità del punto di connessione” sopra specificati.</p>
<p>E ciò, in quanto la citata associazione professionale rappresenta unicamente un “operatore tecnico” di supporto ai (ed a servizio dei) vari e diversi proprietari, che non risultano aver in alcun modo programmato la realizzazione di un unico parco eolico.</p>
<p>9. Con l’ultimo mezzo di gravame l’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata, per aver dato rilievo ad un atto definitivo di costituzione di servitù non messo a disposizione dell’Amministrazione.</p>
<p>A suo dire, infatti, del tutto legittimamente la stessa avrebbe inibito alla Bruno la realizzazione dell’impianto mini-eolico, avendo quest’ultima allegato alla propria pratica P.A.S. unicamente un contratto preliminare relativo alla costituzione di un diritto di superficie sull’area oggetto dell’intervento.</p>
<p>10. Neppure detto motivo può essere accolto.</p>
<p>11. Ed invero,al riguardo va osservato che:</p>
<p>&#8211; in primo luogo, già tale contratto preliminare avrebbe dovuto di per sè consentire il perfezionamento della pratica, avuto riguardo all&#8217;esperibilità della eventuale tutela in forma specifica di cui all’art. 2932, c.c., in caso di inadempimento della controparte;</p>
<p>&#8211; in secondo luogo, prima di adottare l’impugnato provvedimento di non eseguibilità, l’Amministrazione avrebbe dovuto in ogni caso formulare apposito rilievo alla società, assegnandole uno specifico termine per l’integrazione della pratica, in applicazione dei generali principi fissati in materia dalla legge 241 del 1990 ;</p>
<p>&#8211; infine,il contratto definitivo è stato successivamente stipulato e, pertanto ,il contestato profilo risulta a tutti gli effetti superato.</p>
<p>Anche sul punto,pertanto, la sentenza impugnata risulta corretta e da condividere.</p>
<p>12. Conclusivamente l’appello si appalesa infondato e, come tale ,da respingere.</p>
<p>13. Attesa la peculiarità della controversia,sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,lo respinge .</p>
<p>Spese compensate .</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Giorgio Giaccardi, Presidente</p>
<p>Fabio Taormina, Consigliere</p>
<p>Diego Sabatino, Consigliere</p>
<p>Silvestro Maria Russo, Consigliere</p>
<p>Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL PRESIDENTE</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>Il 12/01/2016</p>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-1-2016-n-61/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.61</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.107</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-1-2016-n-107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-1-2016-n-107/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-1-2016-n-107/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.107</a></p>
<p>Pres. FF. Corciulo, est. Di Vita sull’annullamento di un’informativa antimafia e della conseguente revoca dell’aggiudicazione provvisoria di un appalto di servizi 1. Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Motivazione – Riferibilità della società agli ambienti criminali – Accertata dall’Autorità Giudiziaria Penale &#8211; Sussistenza di precedenti informative già annullate dal</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-1-2016-n-107/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-1-2016-n-107/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.107</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. FF. Corciulo, est. Di Vita</span></p>
<hr />
<p>sull’annullamento di un’informativa antimafia e della conseguente revoca dell’aggiudicazione provvisoria di un appalto di servizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Motivazione – Riferibilità della società agli ambienti criminali – Accertata dall’Autorità Giudiziaria Penale &#8211; Sussistenza di precedenti informative già annullate dal G.A. – Non comporta violazione del giudicato – Ragioni.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Motivazione – Riferibilità della società agli ambienti criminali – Emessa sulla scorta di un’ordinanza di custodia cautelare dell’A.G. – Legittimità – Sussiste – Ipotesi.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Motivazione – Riferibilità della società agli ambienti criminali – Motivazione – Frequentazione con personaggi vicini alla criminalità e inadeguatezza dei redditi personali dell’amministratore unico – Legittimità – Sussiste.</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Emessa sulla scorta di un’ordinanza di custodia cautelare &#8211; Ricorso al TAR – Contenuto del ricorso – Contestazioni avverso i risultati delle indagini svolte dall’Autorità Giudiziaria – Insindacabilità da parte del Giudice Amministrativo</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &nbsp;L’informativa antimafia emessa a carico di una società per la riferibilità di quest’ultima ad un soggetto contiguo ad ambienti criminali deve ritenersi legittima anche se precedenti informative emesse sui medesimi elementi indiziari erano state annullate dal G.A., laddove sia intervenuta un’ordinanza di custodia cautelare e considerato che l’organo prefettizio non può non tenere conto degli ulteriori sviluppi dell’attività di accertamento e di valutazione compiute dalla competente autorità giurisdizionale ordinaria.<br />
&nbsp;<br />
2. Deve ritenersi legittima l’informativa antimafia emessa dalla Prefettura sulla scorta di un’ordinanza di custodia cautelare che attesti i rapporti tra la società destinataria dell’informativa e un soggetto pregiudicato contiguo agli ambienti criminali, a nulla rilevando il fatto che la società sia intestata a soggetti formalmente estranei, oppure che l’ordinanza di custodia cautelare escluda a carico del soggetto pregiudicato la circostanza aggravante di cui all’art. 7 L. 203/1991.<br />
&nbsp;<br />
3. Deve ritenersi legittima l’informativa antimafia emessa dalla Prefettura a carico di una società per la riferibilità di quest’ultima ad un soggetto contiguo ad ambienti criminali, laddove l’Autorità Prefettizia abbia dimostrato l’esistenza di frequentazioni tra il nuovo amministratore unico e personalità contigue alla criminalità e abbia altresì provato che l’Amministratore della società non disponeva di redditi adeguati per l’acquisto delle quote societarie.<br />
&nbsp;<br />
4. Nel caso di un ricorso proposto avverso un’informativa antimafia, non meritano favorevole apprezzamento le censure volte a contestare l’esito delle indagini preliminari che hanno condotto all’ordinanza di custodia cautelare richiamata nell’informativa, atteso che non spetta al G.A. sostituirsi all’Autorità Giudiziaria penale nella valutazione dei fatti penalmente rilevanti, dovendo limitare il proprio sindacato all’apprezzamento compiuto dall’Autorità Prefettizia di sussistenza del pericolo di condizionamento criminale sotto il profilo della logicità ed irragionevolezza</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00107/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 03990/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="109" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 3990 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Sanino, Marco Di Lullo e Giuseppe Russo,con domicilio eletto presso Mario Sanino, in Napoli, via C. Console, 3;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;<br />
Comune di Maiori, Comune di Minori, in persona dei Sindaci p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Francesco Armenante, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Donato Lettieri in Napoli, via G. Sanfelice, 38;<br />
Comune di Afragola, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rosa Balsamo, elettivamente domiciliato ex art. 25 cod. proc. amm. in Napoli, presso la Segreteria T.A.R. Campania, in Napoli, piazza Municipio, 64;&nbsp;<br />
Comune di Casarano, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
I) con il ricorso introduttivo:<br />
&#8211; della nota della Prefettura di Napoli Area 1/ter/OSP prot. n.0091475 del 10 luglio 2015 avente ad oggetto trasmissione della interdittiva antimafia, nonché di ogni altro atto annesso, connesso presupposto e/o consequenziale ed in particolare del verbale<br />
II) quanto ai motivi aggiunti depositati il 10 agosto 2015:<br />
&#8211; della nota della Città di Casarano prot. n. 18615 del 3 agosto 2015 &#8211; prot. 2044/PM del 3 agosto 2015 avente ad oggetto la procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio gestione parcheggi a pagamento mediante parcometri ed ausiliari del<br />
&#8211; della determina del responsabile del servizio P.M. n. 25 del 21 luglio 2015 di revoca dell’aggiudicazione provvisoria, conosciuta nei suoi estremi a seguito della comunicazione del 3 agosto 2015;<br />
&#8211; nonché per il risarcimento dei danni;<br />
III) quanto ai motivi aggiunti depositati il 15 settembre 2015:<br />
&#8211; della determinazione del Comune di Maiori, numero area n. 89 dell’11 settembre 2015, numero generale 727, avente ad oggetto il recesso del contratto rep. n. 1062 del 7 maggio 2013 per il servizio di fornitura, installazione, di n. 26 parcometri e gestio<br />
&#8211; della nota prot. 10288 dell’11 settembre 2015 della Polizia Locale Costa di Amalfi, Comune di Maiori, con la quale si trasmetteva la determinazione del Comune di Maiori n. 89 dell’11 settembre 2015 e si comunicava, tra l’altro, l’interruzione del serviz<br />
&#8211; della determinazione del Comune di Minori, servizio Polizia Municipale, registro servizio n. 49 dell’11 settembre 2015, registro generale 622, comunicata in pari data, avente ad oggetto il servizio di gestione aree a pagamento &#8211; recesso dal contratto re<br />
&#8211; della nota prot. 7884 dell’11 settembre 2015 della Polizia Locale Costa d’Amalfi, Comune di Minori, con la quale si trasmetteva la determinazione del settore vigilanza del Comune di Minori n. 49 dell’11 settembre 2015 e si comunicava tra l’altro l’inter<br />
&#8211; della determinazione del Comune di Afragola n. 855 del 12 agosto 2015, comunicata successivamente alla ricorrente, avente ad oggetto la risoluzione anticipata del contratto rep. n. 3353 del 20 maggio 2011 a seguito di nota Ufficio Territoriale del Gover<br />
&#8211; del verbale del Corpo di Polizia Municipale &#8211; Comando di Afragola, del 20 agosto 2015 con il quale è stata disposta la rimozione dei parcometri entro 30 giorni dal verbale medesimo.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, dei Comuni di Maiori, Minori e Afragola;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2015 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
Con ricorso iscritto al numero di registro generale 3990 del 2015 la società -OMISSIS- s.r.l. impugna, chiedendone l’annullamento, la nota della Prefettura di Napoli Area 1/ter/OSP prot. n. 91475 del 10 luglio 2015 recante trasmissione della interdittiva antimafia ostativa, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, eccesso di potere, difetto di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza, sviamento di potere.<br />
Con successivi atti di motivi aggiunti depositati, rispettivamente, il 10 agosto 2015 e il 15 settembre 2015, la società ricorrente estende il gravame ai provvedimenti indicati in epigrafe emessi dai Comuni di Casarano, Maiori, Minori e Afragola sul presupposto dell’intervenuta adozione della gravata interdittiva antimafia, lamentandone l’illegittimità derivata.<br />
Si è costituita in giudizio la Prefettura di Napoli che ha depositato documentazione e, nel merito, controdeduce al dedotto concludendo per il rigetto del gravame.<br />
Resistono altresì in giudizio i Comuni di Minori, Maiori e Afragola assumendo la legittimità dei provvedimenti impugnati.<br />
Con ordinanza n. 1773 del 7 ottobre 2015 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare ravvisando il periculum in mora ex art. 55 cod. proc. amm..<br />
All’udienza pubblica del 2 dicembre 2015 la causa è stata spedita in decisione.<br />
DIRITTO<br />
Per la migliore comprensione delle questioni dedotte in giudizio, giova svolgere una sintetica ricostruzione dei fatti di causa.<br />
In data 31 maggio 2011 la società -OMISSIS- s.r.l. – attiva nella gestione di parcheggi su aree pubbliche, rimozione forzata, blocco e custodia dei veicoli &#8211; veniva attinta da un’informativa prefettizia antimafia atipica ex art. 1 septies D.L. n. 629/1982 che si fondava su connessioni e contiguità con l’impresa -OMISSIS-, riconducibile all’amministratore di fatto -OMISSIS-, ritenuto vicino ad ambienti criminali e gravato da precedenti penali per associazione a delinquere, furto e ricettazione.<br />
In particolare, la Prefettura dava atto di diversi elementi di condizionamento criminale evidenziati nelle sedute del Gruppo Ispettivo Antimafia (di seguito anche G.I.A.) di seguito riportati:<br />
&#8211; la -OMISSIS- è stata costituita nel 2006 tra -OMISSIS- (figlia di -OMISSIS-) e -OMISSIS- che rivestiva la qualità di amministratrice unica della società, ciascuna proprietaria del 50% del capitale sociale: nel 2008 -OMISSIS- ha ceduto le proprie quote a<br />
&#8211; -OMISSIS-, altro figlio di -OMISSIS-, è stato dipendente della -OMISSIS-;<br />
&#8211; la -OMISSIS- è divenuta operativa a seguito della cessione del ramo d’azienda da parte della società -OMISSIS-, effettuata nel 2007 per un valore di euro 72.000,00;<br />
&#8211; la cessione di ramo di azienda dalla -OMISSIS- alla -OMISSIS-, unitamente al mantenimento nella gestione imprenditoriale di soggetti con legami familiari con il -OMISSIS-, rappresentava a giudizio della Prefettura un elemento sintomatico di una continui<br />
&#8211; sono stati accertati collegamenti tra la società -OMISSIS- e il -OMISSIS- (determinati dal fatto che uno dei consiglieri del predetto consorzio era parente dell’amministratrice unica -OMISSIS-) ed è risultato che un’altra società del medesimo consorzio<br />
Ad avviso dell’Autorità prefettizia, tali elementi suggerivano la concreta evenienza che l’ordinaria attività d’impresa della -OMISSIS- potesse essere piegata al perseguimento degli interessi criminali coltivati dalle organizzazioni di tipo camorristico operanti sul territorio campano.<br />
Sulla base di tale informativa, il Comune di Aversa procedeva alla risoluzione del contratto stipulato con il -OMISSIS- – di cui la -OMISSIS- s.r.l. era consorziata ed incaricata per l’esecuzione dell’appalto – per il servizio quinquennale di gestione delle aree di sosta a pagamento e rimozione forzata, blocco e custodia dei veicoli in sosta vietata.<br />
Contro tale informativa la -OMISSIS- proponeva ricorso al T.A.R. Campania, respinto da questa Sezione con sentenza n. 6004 depositata il 21 dicembre 2011.<br />
La pronuncia di primo grado veniva tuttavia riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4208 depositata il 23 luglio 2012 sulla base dei seguenti rilievi: 1) la cessione di quote avvenuta nel 2008 tra la -OMISSIS- (figlia di -OMISSIS- e sorella di -OMISSIS-) e -OMISSIS- costituisce segno di discontinuità nella gestione dell’impresa e del rapporto di contiguità tra la -OMISSIS- e la -OMISSIS-; 2) a carico di -OMISSIS- e -OMISSIS- (del quale non è provato il coinvolgimento nella gestione societaria) non è emerso alcun elemento investigativo e il semplice rapporto di parentela non è sufficiente a fondare il sospetto di contiguità mafiosa in assenza di ulteriori elementi; 3) non vi sarebbe alcuna continuità della -OMISSIS- nella -OMISSIS-, come desumibile da una serie di indici rivelatori quali la congruità del prezzo della cessione, l’effettività del pagamento, la circostanza che l’acquisto della -OMISSIS- è divenuto operativo proprio in virtù del subentro nei contratti in essere del ramo in questione; 4) va dequotato anche il rapporto di parentela tra l’amministratore della -OMISSIS- ed uno dei consiglieri del -OMISSIS-, elemento di per sé ininfluente ai fini del giudizio di permeabilità mafiosa, in assenza di prova circa un effettivo coinvolgimento di quest’ultimo soggetto nella gestione della -OMISSIS-.<br />
Durante il giudizio di appello, in data 19 marzo 2012 la Prefettura emetteva una ulteriore interdittiva antimafia tipica a carico della -OMISSIS-, sostanzialmente richiamando i medesimi elementi indiziari già evidenziati nella prima informativa del 2011: per l’effetto, i Comuni di Afragola e Grumo Nevano procedevano alla risoluzione in via anticipata dei contratti stipulati con la -OMISSIS- s.r.l., rispettivamente, per l’affidamento quinquennale del servizio di sosta oraria, manutenzione ordinaria e straordinaria e posa in opera della segnaletica stradale e del servizio quinquennale di gestione dei posteggi e rimozione forzata dagli autoveicoli.<br />
Avverso tale interdittiva e i conseguenti atti risolutivi la -OMISSIS- proponeva ulteriore gravame che veniva accolto da questo T.A.R. con sentenza n. 4893 depositata il 4 dicembre 2012, richiamando la summenzionata decisione del Consiglio di Stato e prendendo atto che la nuova interdittiva non conteneva ulteriori fatti direttamente riferibili alla società ricorrente, facendo piuttosto riferimento a rapporti d’affari con alcune imprese che presentavano controindicazioni, elementi ritenuti tuttavia inidonei a sorreggere l’interdittiva.<br />
Tanto premesso, può passarsi alle vicende di cui al gravame in trattazione.<br />
La Prefettura ha acquisito l’ordinanza cautelare n. 56/2015 emessa in data 30 gennaio 2015 dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Napoli nei confronti di soggetti affiliati al “clan dei casalesi”: per quanto rileva nel presente giudizio, nel relativo procedimento penale risultano coinvolti anche -OMISSIS- e -OMISSIS- in concorso con altri coindagati.<br />
L’indagine trae origine dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia circa la presunta illecita assegnazione del servizio di gestione delle aree di sosta, rimozione e blocco dei veicoli nel Comune di Aversa nel periodo compreso tra il 2009 e il 2013 ad operatori economici contigui al sodalizio criminale.<br />
La richiesta di misura cautelare è stata avanzata, tra l’altro, in relazione al reato di cui all’art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti) con l’aggravante del c.d. metodo mafioso ex art. 7 della L. n. 203/1991 e reca il seguente capo di imputazione:&nbsp;<em>“in concorso e previo accordo tra loro, con pluralità di condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso…turbavano la pubblica gara del pubblico appalto relativo al servizio di gestione aree di sosta a pagamento…del Comune di Aversa…al fine di consentire l’aggiudicazione della medesima all’ATI composta dal -OMISSIS-…-OMISSIS-…e -OMISSIS- s.r.l…riconducibile a -OMISSIS-…-OMISSIS-. In particolare venivano poste in essere…condotte collusive con mezzi fraudolenti…finalizzate ad impedire la partecipazione di ditte concorrenti alla gara di appalto nonché finalizzate a consentire l’eliminazione di ogni ostacolo alla aggiudicazione in favore della -OMISSIS- e dunque dell’ATI alla quale la predetta società era consorziata… Con l’aggravante di aver commesso il reato al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan dei casalesi e con le modalità previste dall’art. 416 bis c.p. In Aversa, dal mese di febbraio 2008 al mese di luglio 2012”</em>.<br />
Sulla base di tale ordinanza cautelare, con nota Area 1/ter/OSP prot. n. 91475 del 10 luglio 2015, la Prefettura ha adottato una informativa antimafia ostativa ex art. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), tracciando i seguenti elementi a sostegno del pericolo di contaminazione criminale della -OMISSIS-:<br />
I) le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia confermerebbero che la -OMISSIS- è riconducibile a -OMISSIS-, dominus della società ed effettivo beneficiario degli introiti derivanti dall’appalto eseguito dalla società;<br />
II) la -OMISSIS- è solo formalmente intestata e gestita da altri soggetti poiché: a) -OMISSIS- (amministratrice all’epoca dei fatti) ha avuto il ruolo di mera prestanome ed ha garantito l’affermazione di un’azienda formalmente qualificata; b) l’attuale amministratore e socio unico -OMISSIS-, subentrato alla cugina -OMISSIS-, non avrebbe la capacità reddituale per l’acquisto delle quote sociali, avendo dichiarato redditi insufficienti, ha moglie e tre figli a carico e non risulta che abbia ricevuto lasciti testamentari o donazioni che possano giustificare l’acquisto delle quote della -OMISSIS-;<br />
III) alla luce di tale intestazione da ritenersi fittizia di quote e della riconducibilità dell’impresa a -OMISSIS-, così come rilevato dal G.I.P. nella precitata ordinanza cautelare, è plausibile ritenere che la cessione di quote sia strumentale all’elusione della normativa antimafia e a mascherare un quadro di stretto legame con il clan dei casalesi conformemente a quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia;<br />
IV) sussiste quindi il concreto pericolo di condizionamento, anche indiretto, da parte della criminalità organizzata per il tramite di -OMISSIS-: sebbene il G.I.P. abbia escluso per quest’ultimo la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 7 della L. n. 203/1991 ritenendo che lo stesso abbia agito direttamente per una finalità di carattere privato, viene riconosciuto il coinvolgimento diretto del medesimo, in quanto lo stesso si sarebbe avvantaggiato della metodologia mafiosa utilizzata dagli altri indagati.<br />
Avverso tale interdittiva la parte ricorrente svolge i seguenti motivi di diritto.<br />
Con la prima censura la società sostiene che l’elemento innovativo addotto dalla Prefettura (successivo all’annullamento delle precedenti informative) sarebbe costituito dall’indagine penale che riguarda alcuni soggetti, tra i quali -OMISSIS- sebbene, prosegue l’istante, quest’ultima sia uscita definitivamente dalla gestione e dalla proprietà della -OMISSIS- e, attualmente, amministratore e socio unico sia -OMISSIS-, estraneo alla vicenda penale e dotato di autonoma capacità imprenditoriale.<br />
Parte ricorrente contesta il carattere fittizio del cambio di gestione societaria che spiega con la grave patologia che ha colpito -OMISSIS- la quale, a causa delle precarie condizioni di salute, sarebbe stata costretta ad abbandonare l’incarico di amministratrice e a cedere al cugino -OMISSIS- le proprie quote societarie, peraltro in data antecedente all’avvenuta conoscenza delle indagini penali a proprio carico.<br />
La difesa aggiunge che, contrariamente a quanto riportato nell’informativa antimafia, dall’istruttoria svolta nel procedimento penale non emergerebbe alcun legame di -OMISSIS- o di -OMISSIS- con il clan dei casalesi e, quanto alla mancata prova di capacità reddituale di quest’ultimo (circostanza che comproverebbe, secondo la Prefettura, il carattere fittizio della cessione), evidenzia che il nuovo amministratore e socio unico avrebbe versato in gran parte l’importo dovuto per l’acquisto delle quote sociali (euro 39.000,00 a fronte di euro 50.000,00) acquisendo la provvista con i proventi dell’attività societaria. Non vi sarebbe alcun intento elusivo della normativa antimafia considerato anche che non avrebbe avuto alcun senso designare come cessionario il cugino dell’amministratrice, piuttosto che un estraneo.<br />
Con il secondo motivo di gravame la ricorrente deduce la violazione del giudicato formatosi sulle pronunce del Consiglio di Stato n. 4208/2012 e del T.A.R. Napoli n. 4893/2012 che avrebbero già escluso la riconducibilità della -OMISSIS- al soggetto pregiudicato -OMISSIS-.<br />
Con il terzo profilo di illegittimità la società -OMISSIS- assume la carenza dei presupposti di fatto per il rilascio dell’informativa antimafia ostativa, evidenziando che l’ordinanza cautelare n. 56/2015 posta a fondamento del provvedimento interdittivo non prevede alcuna misura custodiale nei confronti dell’amministratrice p.t. -OMISSIS- né allo stato la medesima risulta rinviata a giudizio e, inoltre, quanto a -OMISSIS-, il G.I.P. ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 7 della L. n. 203/1991.<br />
Con gli ultimi motivi di ricorso la società sostiene che il provvedimento impugnato avrebbe quali unici presupposti innovativi rispetto ai precedenti atti annullati dal giudice amministrativo, le risultanze delle indagini penali che, tuttavia, si fonderebbero sui medesimi elementi posti a base delle informative adottate dalla medesima Prefettura nel 2011 e nel 2012, annullate dal giudice amministrativo perché ritenute prive di giuridica consistenza.<br />
La difesa di parte ricorrente svolge specifiche deduzioni volte a smontare il quadro accusatorio riportato nella richiesta di applicazione di misure cautelari avanzata dalla Procura di Napoli al fine di elidere ogni collegamento tra -OMISSIS- e la -OMISSIS-, da un lato, e ogni continuità tra l’impresa -OMISSIS- e la -OMISSIS-, dall’altro, assumendo che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, in particolare, quelle rese da -OMISSIS- (affiliato al clan dei casalesi) non riguarderebbero in alcun modo la -OMISSIS- o il relativo amministratore unico -OMISSIS- e che la predetta società sarebbe stata erroneamente individuata come quella con sede operativa in Sant’Antimo di cui -OMISSIS-, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbe il reale dominus.<br />
Infine, la ricorrente assume la piena legittimità della gara indetta dal Comune di Aversa, conclusa con l’aggiudicazione in favore dell’a.t.i. -OMISSIS-di cui la -OMISSIS- era designata per l’esecuzione dell’appalto.<br />
I rilievi sono privi di pregio.<br />
Vanno preliminarmente tracciate le coordinate ermeneutiche in materia di sindacato giurisdizionale sulle informative antimafia.<br />
La giurisprudenza amministrativa ha fissato da tempo (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 203/2015; n. 4541/2015) una serie di consolidati principi di carattere generale:<br />
&#8211; l&#8217;interdittiva prefettizia antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l&#8217;azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;<br />
&#8211; tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità ed irragionevolezza in relazione alla rilevanza dei fatti accertati;<br />
&#8211; essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve nec<br />
&#8211; occorre individuare ed indicare idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l&#8217;instaurazione di un rapporto dell&#8217;impresa<br />
&#8211; di per sé non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione, il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata (non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell&#8217;impresa), ma occorre che<br />
&#8211; infine, gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l&#8217;esistenza di un condizionamento da parte della criminalità org<br />
Ebbene, il ragionamento di parte ricorrente tende, nella sostanza, a dequotare i nuovi elementi posti a base dell’avversata interdittiva prefettizia che, giova evidenziare, si fonda sugli esiti dell’attività di indagine svolta dalla D.D.A. presso la Procura di Napoli e sull’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. di Napoli.<br />
Gli esiti del procedimento penale richiamato dalla Prefettura, costituiscono, a ben vedere, un effettivo spartiacque rispetto alle precedenti interdittive del 2011 e del 2012 oggetto di precedenti pronunce del giudice amministrativo, il cui richiamo non si appalesa pertanto pertinente. Di tanto la Prefettura ha fornito specifica motivazione richiamando il contenuto delle indagini penali e la richiesta di misura cautelare in cui la Procura – nel ripercorrere i precedenti giudizi amministrativi e la pronuncia dei giudici di Palazzo Spada n. 4208/2012 – rilevava come&nbsp;<em>“Il Consiglio di Stato non era a conoscenza delle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- … che hanno riferito, effettuando anche sopralluoghi nei luoghi in cui operava la ditta, indicandoli alla P.g., di -OMISSIS- come soggetto dominus della ditta che ha sede operativa in Sant’Antimo aggiudicataria della gara in esame e che deve essere a questo punto identificata necessariamente nella -OMISSIS- consorziata dell’Ati aggiudicataria. Infatti la P.G. recatasi sui luoghi indicati dal collaboratore di giustizia -OMISSIS-…ha accertato in tali siti la presenza della ditta -OMISSIS-”.</em><br />
L’amministrazione ha motivato la nuova valutazione negativa con il richiamo ad atti dell’Autorità Giudiziaria ordinaria sopravvenuti alle citate sentenze di questo plesso giurisdizionale, segnatamente citando l’ordinanza cautelare n. 56/2015 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli su istanza della Direzione Distrettuale della Procura di Napoli nel procedimento penale pendente, tra l’altro, nei confronti di -OMISSIS- e -OMISSIS- in concorso con altri coindagati, che si fonda sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia i quali hanno indicato in -OMISSIS- il vero dominus della -OMISSIS-. L’ordinanza cautelare reca specifica contestazione per il reato continuato di turbativa d’asta ex art. 353 c.p. con l’aggravante dell’art. 7 della L. 203/1991 avente ad oggetto l’appalto indetto dal Comune di Aversa relativo al servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento senza custodia, della rimozione forzata di veicoli e blocco dei veicoli, commesso al fine di far conseguire l’aggiudicazione all’a.t.i. composta dal -OMISSIS-di cui la -OMISSIS- era la società incaricata per l’esecuzione.<br />
Ritiene il Collegio che di tali sopravvenienze la Prefettura abbia tenuto legittimamente e adeguatamente conto nella formulazione del giudizio di permeabilità mafiosa della società -OMISSIS- con una motivazione che appare immune da profili di irragionevolezza ed illogicità, unici ambiti entro i quali, si rammenta, può dispiegarsi il sindacato di questo T.A.R..<br />
Sul punto, la Sezione osserva che, sebbene un giudizio di contiguità mafiosa, nell&#8217;ambito dei rapporti intrattenuti con le pubbliche amministrazioni, possa essere validamente fondato su elementi meramente indiziari, non può tuttavia l&#8217;organo prefettizio non tenere conto degli ulteriori sviluppi delle attività di accertamento e di valutazione compiute, in ordine a quegli stessi elementi, dalla competente autorità giurisdizionale ordinaria. Invero, non risponderebbe a canoni di adeguatezza e razionalità dell&#8217;azione amministrativa prescindere dall&#8217;acquisizione e dalla ponderazione di provvedimenti giurisdizionali che abbiano in epoca successiva confermato la portata indiziaria di circostanze indicative della sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa.<br />
Ciò che rileva è che l&#8217;autorità prefettizia analizzi approfonditamente il contenuto di tali pronunce, valutandone la rilevanza ai fini della formulazione del giudizio negativo che dovrà essere supportato da elementi indiziari non in contraddizione con gli accertamenti compiuti dal giudice penale, i quali facciano ritenere attendibile la sussistenza del pericolo di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali.<br />
Nella fattispecie in esame, la Prefettura non si è discostata da tali coordinate ermeneutiche.<br />
Difatti, la nuova interdittiva si fonda sull’ordinanza di custodia cautelare n. 56/2015 che riporta, accreditandoli, gli esiti dell’attività di indagine svolta dalla D.D.A. presso la Procura di Napoli in ordine ai rapporti dell’impresa -OMISSIS- s.r.l. con esponenti della criminalità organizzata.<br />
Tale provvedimento giurisdizionale riferisce dei riscontri in ordine alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e, in particolare, di -OMISSIS&#8211; affiliato al clan dei casalesi, con funzioni apicali e luogotenente dell’allora reggente -OMISSIS-con incarico direttivo nella zona di Aversa &#8211; in ordine all’interesse manifestato dal clan dei casalesi per la gestione dell’appalto relativo al servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento indetto dal Comune di Aversa nel periodo compreso tra il 2009 e il 2013 (pag. 8).<br />
La richiesta di applicazione di misure cautelari avanzate dalla D.D.A. reca indicazione degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 353 c.p. (pag. 103), tra cui, l’esistenza di manovre fraudolente volte ad escludere la partecipazione alla gara di ditte in contrasto con quella “sponsorizzata”, quindi dirette ad alterare il principio della libera concorrenza tra operatore economici ed interventi su pubblici amministratori per impedire che si frapponessero ostacoli all’aggiudicazione dell’appalto alla società prescelta dal clan dei casalesi.<br />
Nel provvedimento giurisdizionale n. 56/2015 il G.I.P. indugia sulla suddivisione dei compiti tra i prevenuti per condizionare l’esito della gara e sul ruolo assunto da -OMISSIS- (pag. 9), sulla continuità tra la -OMISSIS- e l’impresa -OMISSIS- di cui gli accertamenti esperiti hanno dimostrato la riconducibilità a -OMISSIS- (pag. 10), sulla identificazione di quest’ultimo come l’imprenditore di Sant’Antimo che ebbe ad occuparsi della gestione del servizio, come indicato da -OMISSIS-(pag. 10), sulla indicazione del medesimo come soggetto direttamente interessato nell’a.t.i. aggiudicataria dell’appalto -OMISSIS-cooperative sociali, di cui la -OMISSIS- era consorziata esecutrice (pag. 10).<br />
Sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ed in specie di -OMISSIS-, la ditta riconducibile e -OMISSIS- è stata identificata nella -OMISSIS- (cfr. richiesta di applicazione della misura cautelare della D.D.A. di Napoli, pag. 106).<br />
Tali circostanze avvalorano le conclusioni alle quali è pervenuta la Prefettura circa la sostanziale riferibilità della società -OMISSIS- a -OMISSIS-, così come rilevato dal G.I.P. nella richiamata ordinanza cautelare e sull’interesse dei locali clan camorristici alla gestione dell’appalto eseguito dalla -OMISSIS-.<br />
Sotto tale profilo, il fatto che il G.I.P. abbia escluso l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 7 della L. n. 203/1991 nei confronti di -OMISSIS- non sminuisce l’oggettiva gravità delle contestazioni rilevate dall’Autorità prefettizia e, con essa, il giudizio di permeabilità mafiosa della società -OMISSIS- che, secondo quanto accertato in sede penale, negli ambienti criminali era stata individuata come veicolo di accesso di esponenti del sodalizio criminoso nella gestione delle aree di sosta a pagamento del Comune di Aversa.<br />
Di tale decisiva influenza dà atto la gravata informativa antimafia nella parte in cui riferisce che gli elementi informativi acquisiti dalla Polizia Giudiziaria hanno evidenziato l’assoluta continuità tra la -OMISSIS- s.r.l. &#8211; consorziata designata per l’esecuzione dell’appalto &#8211; e l’impresa -OMISSIS-, oltre che della riconducibilità a -OMISSIS-, dominus delle predette società.<br />
Rispetto a tali conclusioni, suffragate dall’esito delle indagini penali positivamente vagliate dall’Autorità Giudiziaria penale, perdono di giuridica consistenza le deduzioni svolte dalla parte ricorrente che tendono ad isolare la gestione di -OMISSIS- e -OMISSIS- rispetto al contesto criminale tracciato dagli organi inquirenti.<br />
In senso contrario, mette conto evidenziare che la pregressa amministratrice è tutt’ora indagata per il reato di cui all’art. 353 c.p. in concorso con -OMISSIS- e con altri soggetti esponenti del clan dei casalesi (cfr. capo B della richiesta di applicazione della misura cautelare) e, nella prospettazione contenuta nella richiesta di misura cautelare avanzata dalla D.D.A. della Procura di Napoli si sottolinea il suo ruolo di mera prestanome e la circostanza che la medesima avrebbe garantito l’affermazione di un’azienda formalmente qualificata.<br />
Quanto all’attuale amministratore e socio unico -OMISSIS-, la Prefettura ha motivato in ordine alle circostanze di fatto che comproverebbero il carattere meramente fittizio ed elusivo della nuova gestione societaria.<br />
A fronte di elementi che denotano la riconducibilità della società -OMISSIS- ad ambienti contigui alla criminalità organizzata, la Prefettura ha addotto che il nuovo amministratore non disponeva di redditi adeguati per l’acquisto della quote societarie pari a 50.000,00 euro.<br />
L’affermazione dell’Autorità prefettizia non è stata superata dalla parte ricorrente che si è limitata ad allegare titoli di pagamento dell’importo della cessione, senza tuttavia comprovare attraverso quali canali il nuovo socio unico avrebbe reperito la provvista necessaria per far fronte all’acquisto delle quote se non affermando genericamente che il -OMISSIS- vi avrebbe provveduto con i proventi dell’attività societaria.<br />
Inoltre, la Prefettura ha confermato l’esistenza di frequentazioni tra il nuovo amministratore Sig. -OMISSIS- e il prevenuto -OMISSIS-, riferendo di un controllo attuato dai Carabinieri nel 2007 nel quale i due soggetti risultavano in compagnia. Il quadro indiziario tracciato nell’interdittiva e nei verbali del gruppo G.I.A. appare quindi coerente con le conclusioni alle quali è pervenuta la Prefettura, secondo cui la cessione di quote e la sostituzione dell’amministratore p.t. è strumentale all’elusione della normativa antimafia e a mascherare un quadro di stretto legame con esponenti del clan dei casalesi così come, si ribadisce, dichiarato dai collaboratori di giustizia (cfr. verbale G.I.A. del 18 maggio 2015) ed accreditato dalla Procura della Repubblica e dal G.I.P. nell’ordinanza cautelare n. 56/2015.<br />
Ne consegue l’inconsistenza dei rilievi di parte ricorrente, dal momento che l&#8217;interdittiva si fonda su una pluralità di riscontri rientranti tra gli indici previsti dalla normativa di settore, come interpretati dalla giurisprudenza consolidata.<br />
Non meritano favorevole apprezzamento le ultime censure con le quali la ricorrente contesta l’esito delle indagini preliminari svolte dalla D.D.A. che hanno condotto all’adozione dell’ordinanza cautelare del G.I.P. n. 56/2015.<br />
Invero, questo Tribunale non può sostituirsi all’Autorità Giudiziaria penale nella valutazione dei fatti penalmente rilevanti e nel vaglio delle fonti di prova ma deve limitare il proprio sindacato all’apprezzamento compiuto dall’Autorità prefettizia di sussistenza del pericolo di condizionamento criminale sotto il profilo della logicità ed irragionevolezza. Il sindacato del giudice amministrativo va condotto sull’atto complessivamente considerato e non va parcellizzato nella disamina di ogni singolo elemento di fatto preso in considerazione dall’amministrazione come sintomatico del pericolo di infiltrazione mafiosa, non venendo in rilievo, nel caso, la necessità di accertare singole e individuate responsabilità come, invece, necessariamente avviene nel processo penale, ma, piuttosto, l’esigenza, prevalente rispetto ad altre pur connesse ad interessi a rilievo costituzionale (come la libertà di iniziativa economica e la libertà di impresa), di porre un argine significativamente preventivo al pernicioso fenomeno del condizionamento mafioso dell’attività economica del Paese. E’ stato detto, in proposito, dal giudice amministrativo che gli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico ma unitario, sì che la valutazione deve essere effettuata in relazione al complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri; tutto ciò comporta l&#8217;attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (T.A.R. Piemonte, 10 dicembre 2014 n. 1923).<br />
Ebbene, si è visto che nella richiamata ordinanza cautelare n. 56/2015 il G.I.P. ha condiviso l’ipotesi accusatoria relativa alla sostanziale riferibilità della società -OMISSIS- a -OMISSIS- richiamando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa l’interesse manifestato dal clan dei casalesi nella gestione dell’appalto affidato dal Comune di Aversa: ne consegue, richiamate anche le motivazioni già illustrate, che la successiva valutazione svolta dal Prefetto, fondata sul citato provvedimento giurisdizionale, circa il possibile rischio di contaminazione criminale della società ricorrente non si appalesa né illogica né irragionevole.<br />
In conclusione, le considerazioni svolte conducono al rigetto del gravame introduttivo concernente l’interdittiva prefettizia antimafia.<br />
Del pari, sono conseguentemente immuni dai denunciati vizi di legittimità derivata i provvedimenti emessi dai Comuni di Maiori, Minori, Afragola e Casarano: al riguardo, osserva il Collegio che gli atti in questione sono stati legittimamente emanati in conseguenza dell’interdittiva antimafia del 10 luglio 2015 &#8211; già positivamente valutata dal Collegio per le ragioni illustrate &#8211; e della necessità, derivante dalle prescrizioni di cui all’art. 94 Codice Antimafia, di porre termine ai rapporti convenzionali con la società ricorrente.<br />
Avuto riguardo alla complessità della controversia e alla natura degli interessi coinvolti, si stima equo disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all&#8217;oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche e giuridiche riportate in sentenza, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Paolo Corciulo, Presidente FF<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Consigliere<br />
Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-1-2016-n-107/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Puglia &#8211; Parere &#8211; 12/1/2016 n.1</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-puglia-parere-12-1-2016-n-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-puglia-parere-12-1-2016-n-1/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Puglia &#8211; Parere &#8211; 12/1/2016 n.1</a></p>
<p>Chiappiniello, Petrucci MUTUI – DEBITI FUORI BILANCIO &#8211;&#160;Limiti alla possibilità di sottoscrivere un contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti a seguito del riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) e d) del TUEL – Nozione di investimento La Sezione si</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-puglia-parere-12-1-2016-n-1/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Puglia &#8211; Parere &#8211; 12/1/2016 n.1</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Chiappiniello, Petrucci</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">MUTUI – DEBITI FUORI BILANCIO &#8211;&nbsp;Limiti alla possibilità di sottoscrivere un contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti a seguito del riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) e d) del TUEL – Nozione di investimento</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La Sezione si è pronunciata sui limiti alla possibilità di sottoscrivere un contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti a seguito del riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) e d) del TUEL quale indennizzo da corrispondere ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 ai proprietari di terreni interessati da un procedimento di espropriazione.<br />
Il Collegio evidenzia che la Corte Costituzionale, con la sentenza del 29/12/2004 n. 425, ha precisato che la nozione di spesa di investimento non può essere determinata&nbsp;<em>a priori</em>&nbsp;in modo univoco, ma va desunta dai principi della scienza economica e dalle regole di contabilità e dalle definizioni di «<em>spese di investimento</em>» e di «<em>indebitamento</em>» offerte dal legislatore statale, che derivano da scelte di politica economica e finanziaria effettuate in stretta correlazione con i vincoli di carattere sovranazionale. Le Sezioni Riunite, con deliberazione n. 25/CONTR/2011, hanno peraltro chiarito che l’elencazione prevista dall’art. 3, comma 18, della citata L. 350/2003, ha carattere tassativo e considera tutti i casi in cui dalla spesa assunta dall’ente deriva un aumento di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare; deve perciò trattarsi di un aumento della “ricchezza” dell’ente stesso, che si ripercuote non solo sull’esercizio corrente, ma anche su quelli futuri, proprio per giustificare il perdurare, nel tempo, degli effetti dell’indebitamento.<br />
Tutto ciò implica che le fattispecie riconducibili all’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose devono intendersi circoscritte alle fisiologiche attività di acquisizione di aree che non comportino maggiori oneri come, invece, avviene nelle fattispecie risarcitorie.<br />
Ad avviso della Sezione, dunque, non possono qualificarsi operazioni di investimento ai sensi dell’art. 119, comma 6, della Costituzione quegli interventi che non determinano alcun incremento patrimoniale dell’Ente, che assume debito, ma anzi ne comportano un depauperamento come avviene nelle ipotesi di risarcimento del danno e di eventuali maggiori oneri a carico dell’Ente. Possono qualificarsi di investimento le spese che concorrono “fisiologicamente” a determinare il costo dell’opera e non anche quelle che “patologicamente” si possono aggiungere in conseguenza di attività o comportamenti illeciti commessi dall’Amministrazione, da cui scaturisca l’obbligo di risarcimento del danno.<br />
Il Collegio ribadisce, quindi, che la tipologia di investimento definita dall’art. 3, comma 18, lett. e) della L. n. 350/2003 in materia di acquisizione di aree, espropri e servitù onerose non può estendersi sino a ricomprendere ogni eventuale ulteriore onere o costo aggiuntivo determinatosi in seguito anche ad eventuali pronunce dell’Autorità giudiziaria. Di conseguenza, alla luce della legislazione vigente, deve ritenersi consentito il ricorso all’indebitamento esclusivamente per le spese riferite alle indennità di esproprio, mentre deve escludersi la possibilità di finanziare mediante indebitamento ulteriori oneri quali eventuali spese legali, spese per consulenze tecniche di ufficio, fattispecie di risarcimento del danno o eventuali interessi maturati.<br />
La Sezione, infine, sottolinea che, ai sensi dell’art. 243 bis, comma 9, lett. d), TUEL per gli enti sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario, che hanno fatto ricorso al fondo di rotazione, sussiste il blocco dell’indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lett. g), per l’assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">Deliberazione n. 6/2016</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>LA CORTE DEI</strong><strong> CONTI</strong><br />
<strong>SEZIONE REGIONALE di CONTROLLO per la CALABRIA</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
<strong>composta dai Magistrati</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dott. Giuseppe Ginestra&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Presidente f.f., relatore<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dott. Michela Muti&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Referendario<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dott. Raffaele Maienza&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dott. Elisabetta Usai &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Referendario<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>nella Camera di consiglio del 29 gennaio </strong><strong>2016</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;<br />
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12&nbsp; luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;<br />
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;<br />
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;<br />
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;<br />
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;<br />
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;<br />
VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell’adunanza del 4 giugno 2009 avente ad oggetto &#8220;Modificazioni ed integrazioni degli Indirizzi e criteri generali per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo&#8221;;<br />
Vista la delibera delle SS.RR. in sede di controllo n. 8/CONTR/2010;<br />
Vista la legge regionale n. 1/2007, istitutiva del consiglio delle autonomie locali nella regione Calabria, e s.m.i.;<br />
Visto il decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria n. 21 del 28 settembre 2012, relativo all’insediamento del consiglio delle autonomie locali con decorrenza dal 1 ottobre 2012;<br />
VISTA la nota prot. n. 116071 del &nbsp;23 dicembre 2015 (prot. in arrivo n. 5441 del 28/12/2015), con la quale il Comune di <strong>&nbsp;Catanzaro </strong>ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione;<br />
VISTA l’ordinanza n. 1/2016, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna seduta;<br />
UDITO il Presidente f.f., Dr. Giuseppe Ginestra, relatore;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></div>
<p>Il Sindaco del Comune di Catanzaro, con la nota sopraindicata, ha inoltrato richiesta di parere in ordine alla possibilità di costituire uno staff tecnico che dovrà redigere il Piano Strutturale Comunale, ricorrendo ad apporti professionali esterni alla propria pianta organica prestati a titolo gratuito a favore dell’Ente.<br />
Il Comune precisa che ai sensi del D.M. n. 143/2013 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all&#8217;architettura ed all&#8217;ingegneria) le stazioni appaltanti devono indicare in gara l’importo del compenso professionale minimo previsto dalla tariffa. Nella specie il Comune di Catanzaro asserisce che le condizioni finanziarie non consentono “un ulteriore stanziamento di € 450.000 per la redazione del P.S.C.” per come attestato dal Servizio finanziario comunale.<br />
Conseguentemente, è intendimento dell’Amministrazione comunale procedere alla formulazione di un bando pubblico per il conferimento di incarichi a titolo gratuito con la sola previsione del rimborso spese per la formazione dello staff di progettisti esterni per la anzidetta redazione del P.S.C.<br />
Viene, infine, richiamata conferente giurisprudenza, nonché rappresentata la circostanza della mancata ricostituzione del CAL (Consiglio delle Autonomie Locali).<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
In via preliminare, occorre innanzitutto verificare l’ammissibilità della suddetta richiesta di parere, avanzata dal Sindaco del Comune di Catanzaro, dal punto di vista soggettivo, <em>id est</em> sul duplice terreno della legittimazione attiva sia dell’ente che dell’organo richiedente.<br />
In tema, in ossequio agli indirizzi interpretativi opinati dalla Sezione delle Autonomie, pare appena il caso di evidenziare che la legittimazione attiva alla richiesta di parere debba essere “<em>circoscritta ai soli enti previsti dalla norma, stante la natura speciale che essa assume, rispetto all’ordinaria sfera di competenze assegnate alla Corte</em>”, tra i quali rientrano, <em>de plano,</em> i Comuni e le Amministrazioni provinciali.<br />
Per converso, con riguardo all’individuazione dell’organo titolare della <em>legittimatio ad petendum</em>, non può che richiamarsi quanto testualmente previsto, in tema, dall’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003, a norma del quale “ulteriori forme di collaborazione” nonchè “pareri in materia di contabilità pubblica” possono essere richiesti “anche da Comuni, Province e Città metropolitane”, e tuttavia “di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito”.<br />
La menzionata disposizione attribuisce dunque all’istituendo Consiglio delle autonomie locali la legittimazione formale esclusiva (salva diversa disposizione normativa), seppure derivata (“tramite”), alla formulazione-presentazione alla Corte dei conti di richieste di parere in materia di contabilità pubblica e in generale di ulteriori forme di collaborazione concernenti problematiche relative anti locali.<br />
Ciò nonostante, a partire dall’entrata in vigore della menzionata legge n. 131/2003 e nelle more dell’istituzione dei suddetti consigli delle autonomie locali, questa Sezione di controllo, sulla scorta delle indicazioni tracciate dalla Sezione autonomie di questa Corte, ha ritenuto, in via interpretativa, di &nbsp;poter accedere a richieste di pareri direttamente avanzate da sindaci e presidenti di provincie, avuto riguardo all’effettivo ritardo registrato nella formale istituzione del menzionato Consiglio delle autonomie locali nell’ordinamento regionale calabrese.<br />
Quest’ultimo, istituito con legge regionale n. 1/2007, è stato formalmente costituito con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 21 del 28 settembre 2012, e si è concretamente insediato in data 1 ottobre 2012.<br />
&nbsp;Ciò inevitabilmente comporta la piena operatività della menzionata disposizione di legge che prevede la legittimazione formale esclusiva del Consiglio delle autonomie locali alla formulazione-presentazione alla Corte dei conti di richieste di pareri in materia di contabilità pubblica e in generale di ulteriori forme di collaborazione concernenti problematiche proprie degli enti locali.<br />
Tuttavia, nella fattispecie, la richiesta di parere è stata inoltrata a questa Sezione direttamente dal Sindaco del Comune di Catanzaro, stante la rappresentata inoperatività del C.A.L. che dovrebbe invero essere ricostituito per la sopravvenuta modifica della relativa normativa regionale in materia (L.R. n. 24 del 27/11/2015)&nbsp; in conseguenza della soppressione delle Province, nonché per la mancata reintegrazione del nuovo organismo a seguito delle intervenute dimissioni del Presidente del CAL medesimo, peraltro coincidente con il Sindaco istante.<br />
La Sezione, dunque, ritiene soggettivamente ammissibile la richiesta di parere avanzata dal Comune di Catanzaro, stante la diretta <em>legittimatio ad petendum</em> del Sindaco, posto che il rilevato mancato funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali &#8211; organo istituito dalla L. R. n. 29 del 26 ottobre 2006 in attuazione dell’art. 123 della Costituzione, con funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di controllo – non osta alla predetta legittimazione.<br />
&nbsp;Sotto il profilo oggettivo, la richiesta è del pari ammissibile, avendo per oggetto un quesito riguardante la corretta interpretazione ed applicazione di norme riguardanti la contabilità pubblica, materia sulla quale, ai sensi della l. n. 131/2003, possono essere resi pareri dalle Sezioni regionali di controllo.<br />
A titolo di completamento, appare utile ricordare, siccome peraltro precisato nei citati atti di indirizzo, nonché in numerose delibere di questa Sezione, che possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti le sole richieste di parere volte ad ottenere la disamina di eventuali problematiche esclusivamente da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono, quindi, ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni relative a casi o atti gestionali concreti e specifici, tali da determinare un’ingerenza della Corte nella concreta attività gestionale dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.<br />
Pertanto, questo Collegio, con riguardo al quesito posto, ritiene di potersi pronunciare solo sull’istituto di carattere generale oggetto della richiesta, senza ingerirsi nelle autonome scelte gestionali dell’Ente da adottarsi nel caso concreto.<br />
&nbsp;<br />
*****<br />
Nel merito, il Comune di Catanzaro rappresenta la questione dell’ammissibilità di collaborazioni a titolo gratuito da parte di professionisti di vario genere (geometri, ingegneri, architetti, avvocati), ovvero se sia legittimo l&#8217;affidamento da parte di un ente locale di incarichi a titolo gratuito a soggetti esterni alla propria organizzazione.<br />
&nbsp;<br />
1. Orbene, la nozione di incarichi esterni delle pubbliche amministrazioni è un concetto di sintesi che racchiude in sé incarichi di diverso tipo, oggetto e durata. Il minimo comune denominatore di essi è rappresentato dal profilo soggettivo: sono tutti svolti da soggetti esterni all&#8217;organizzazione delle pubbliche amministrazioni che li conferiscono, al fine di colmare la temporanea mancanza all&#8217;interno dell’Amministrazione interessate amministrazione di una specifica professionalità.<br />
Già la Corte dei conti, in sede di controllo, con deliberazione delle Sezioni riunite n. 6 del 15 febbraio 2005, ha fornito una esaustiva definizione delle più comuni tipologie di incarichi esterni il cui contenuto coincide con il contratto di prestazione d&#8217;opera intellettuale, regolato dagli artt. 2229-2238 del codice civile.<br />
La disposizione generale che consente alle pubbliche amministrazioni (ivi compresi gli enti locali) l&#8217;affidamento di incarichi a soggetti esterni è contenuta nell&#8217;articolo 7, comma 6°, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (e s.m.i.), in ordine alla quale questa Sezione ha già avuto modo di esprimersi compiutamente (vd. deliberazione n. 183/2008) evidenziando come la norma in questione rappresenti il punto di arrivo di un lungo quanto tormentato percorso svolto a più riprese dal legislatore, e riassuma concetti già elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, nella duplice prospettiva sia del contenimento degli oneri di spesa sia della individuazione (selezione) di compiti e funzioni da potersi legittimamente affidare all&#8217;esterno. Giova sul punto richiamare, in estrema sintesi, la necessità che concorrano esigenze istituzionali specifiche, definite e temporanee, cui le pubbliche amministrazioni non possano far fronte “con personale in servizio” ovvero che sia accertata l’impossibilità da parte dell’Ente pubblico di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, così, dunque, riaffermando il principio dell&#8217;efficiente e razionale organizzazione delle risorse umane incardinate nell’organizzazione stabile dell’Ente medesimo. Inoltre i destinatari dell’incarico individuale con contratti di lavoro autonomo possono essere soltanto “esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”, potendosi prescindere dal requisito della specializzazione universitaria (id. est. dal possesso della laurea magistrale o del titolo equipollente) in specifiche e ben determinate ipotesi (professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell&#8217;arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, e fermo restando comunque anche in questi casi l’obbligo dell’amministrazione conferente di accertare il presupposto essenziale della maturata esperienza nel peculiare settore specifico di riferimento). Infine, devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione richiesta, la quale deve in ogni caso comportare una prestazione altamente qualificata (in linea con il requisito soggettivo della particolare e comprovata specializzazione di cui supra), nonché risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente.<br />
&nbsp;<br />
2. Ritornando alla disamina della fattispecie specifica, il Comune di Catanzaro ritiene necessario implementare l’organizzazione tecnica dell’Ente attraverso il ricorso a professionisti esterni da destinare alla redazione del Piano strutturale del Comune (PSC), intervento già inserito nella programmazione approvata dal Consiglio comunale (con deliberazione n. 25 del 13/05/2015).<br />
Il Piano strutturale comunale è uno strumento urbanistico generale che delinea per tutto il territorio comunale, a tempo indeterminato, le scelte e i contenuti strutturali e strategici, di assetto e di sviluppo necessari per il governo dell’intero territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici del contesto territoriale di ambito regionale e/o provinciale. Il PSC presenta due distinti caratteri: uno strategico ed uno strutturale. Quello strategico, di natura politico programmatica, indica lo specifico obiettivo di tutela e sviluppo urbano e territoriale che con il piano si intende perseguire nel medio-lungo periodo; quello strutturale, invece, individua &nbsp;l&#8217;organizzazione, le componenti fisiche e materiali necessarie funzionalmente alla realizzazione degli obiettivi strategici predeterminati. Il PSC è dotato di una complessa valenza plurisettoriale atteso che, partendo dalla conoscenza del territorio e delle relative risorse fisiche, definisce le strategie di governo del territorio funzionali alle misure di sviluppo economico sociale, compatibili con l&#8217;assetto strutturale, nonchè gli strumenti di carattere operativo ed attuativo utilizzabili per il raggiungimento del miglior percorso di sviluppo territoriale possibile.<br />
Tanto premesso, è evidente come sia imprescindibile una corretta individuazione delle figure professionali deputate alla redazione del Piano de quo ed a cui, evidentemente, devono applicarsi le norme poste a presidio dell’esecuzione dei lavori pubblici contenuti nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgvo n. 163/2006) e relativo Regolamento di attuazione. Infatti, una particolare categoria di incarichi esterni conferiti dalle pubbliche amministrazioni, quali stazioni appaltanti, è costituita dagli incarichi di progettazione esterna di opere pubbliche il cui affidamento trova autonoma e compiuta disciplina nell&#8217;art. 90 e seguenti del Codice anzidetto, il quale espressamente individua i soggetti che possono essere affidatari degli incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici. La norma più rilevante, ai fini che ne occupano, è quella che legittima l&#8217;affidamento di incarichi di progettazione esterna in materia di lavori pubblici (comma 6° art.cit.).<br />
&nbsp;<br />
3. Scrutinando, ora, la specifica problematica esposta dal Comune di Catanzaro in ordine alla gratuità degli incarichi professionali di tipo autonomo, la Sezione preliminarmente rileva che, in tema di tariffe professionali, il Codice degli appalti (citato DLgs n.163/2006) non riporta alcun divieto espresso circa l’ inammissibilità di contratti di prestazioni d&#8217;opera intellettuale a titolo gratuito, ma prevede solo che le tariffe fisse e minime costituiscano, nell&#8217;ambito delle varie tabelle professionali, parametri di riferimento dei compensi professionali, ora non più vincolanti, ma meramente indicativi e derogabili.<br />
E’ agevole, pertanto, argomentare come l’elemento, normativamente previsto, del corrispettivo costituisca un elemento ritenuto non essenziale, ma naturale (Cass. N. 5472/1999) nel senso che il contratto d’opera si presume oneroso. La puntuale determinazione del prezzo, dunque, può anche mancare, non essendo prevista a pena di nullità, con la conseguenza che in tal caso il prezzo va determinato secondo le tariffe e gli usi o direttamente dal giudice (ex art. 2225 cod. civ.), non essendo applicabile il principio della retribuzione sufficiente sancito, solo per il lavoro subordinato, dall’art. 36 della Carta Costituzionale.<br />
Secondo la consolidata giurisprudenza- formatasi in subjecta materia- sia della Cassazione civile (ex plurimis Sez. III, 30 dicembre 1993, n. 13008; Sez. II, 3 dicembre 1994, n. 10393) nonché della Corte dei conti (Sezione controllo Puglia n. 46/2013), al libero professionista e&#8217; consentita la prestazione gratuita per i motivi piu&#8217; vari, che possono consistere nell’ “affectio&#8221;, nella &#8220;benevolentia&#8221;, come anche in considerazioni di ordine sociale o di convenienza, nonché persino avuto riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio (Cass. Civ.n. 8787/2000; id. Sez. lav 27/09/2010 n. 20269; etc). La gratuita&#8217; delle prestazioni professionali e/o la rinuncia al compenso non trovano alcun ostacolo allorché siano fondate su specifici presupposti causali, atteso che a norma dell’art. 2233 del codice civile, in tema di professioni intellettuali, il compenso va determinato in base alla tariffa solo ove non sia stato liberamente pattuito; con ciò ponendo una graduazione tra i diversi criteri di determinazione del corrispettivo, ed attribuendo così rilevanza a quello di natura convenzionale, mentre la relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva. Di conseguenza, concludendo, stante la primazia della fonte contrattuale, il compenso del professionista, ancorchè elemento naturale del contratto di prestazione d’opera intellettuale, può anche essere oggetto di rinunzia da parte del professionista medesimo, per considerazioni di ordine sociale e di convenienza, anche con riguardo ad un suo personale e indiretto vantaggio, a nulla ostando la natura (pubblica o privata) del soggetto destinatario/beneficiario (Cass. Civ. SS.UU. n. 18450 del 2005).<br />
&nbsp;<br />
4. Il Comune richiedente, inoltre, rappresenta la necessità di ricorrere a qualificati soggetti esterni (per assicurare il raggiungimento di determinati obiettivi e/o realizzare specifici progetti), i quali prestino la propria attività professionale gratuitamente stante le dichiarate difficoltà finanziarie dell’Ente medesimo, ed in assenza di idonee professionalità interne.<br />
La decisione di far ricorso a collaborazioni di tipo gratuito, deve comunque accompagnarsi all’indizione di una procedura selettiva tra i professionisti interessati ad offrire gratuitamente la propria prestazione d&#8217;opera. La procedura comparativa fra più offerte di incarico gratuito è necessaria per garantire lo svolgimento di una gara d’appalto di progettazione a parità di condizioni fra i professionisti, perchè la selezione deve avvenire su altri elementi di valutazione, diversi da quello della considerazione della congruità economica delle offerte; per cui la gratuità delle candidature all&#8217;incarico si connota come identico presupposto per la valutazione comparativa delle offerte professionali medesime.<br />
La procedura comparativa per l&#8217;affidamento di incarichi anche a titolo gratuito, da parte delle pubbliche amministrazioni, è posta a tutela del principio comunitario di tutela della libertà di concorrenza. Trattasi di principio di portata generale che vale per tutti i contratti della P.A, ivi compresi quelli a titolo gratuito (Consiglio di Stato&nbsp; sentenza n. 60/2006 cit.) e nei quali, in ogni caso, è presente comunque un’utilità contendibile sul mercato (cfr. Corte conti, Sez.Controllo Veneto, n. 230/2010).<br />
&nbsp;<br />
5. La Sezione, pertanto, ritiene, alla luce di quanto sin qui esposto, che l’Amministrazione comunale possa procedere alla indizione di un bando pubblico per il conferimento di incarico gratuito di redazione del nuovo Piano di Sviluppo Comunale, con la previsione del mero rimborso delle spese sostenute. Tuttavia, il bando dovrà integrare tutti gli elementi necessari per l’esatta individuazione del contenuto della prestazione richiesta, onde consentire la valutazione oggettiva degli elaborati tecnici che vengano così prodotti, senza pretesa di corrispettivo, dai tecnici interessati a prestare appunto gratuitamente la propria opera professionale.<br />
Concludendo riassuntivamente: l’Ente pubblico è tenuto a rappresentare nel bando di concorso le specifiche esigenze progettuali necessarie per il raggiungimento del fine istituzionale e la puntuale descrizione della prestazione d’opera richiesta; dovrà attivare una procedura concorsuale in linea con il principio di rispetto della libera concorrenza, nonché di quello di leale concorrenza previsto da ogni codice deontologico professionale, in quanto l’offerta di gratuita prestazione non va ad inficiare l’obbligo comunque della necessaria selezione tecnica, elemento imprescindibile nell’affidamento di opere pubbliche da parte di stazioni appaltanti soggette all’applicazione del Codice dei lavori pubblici. Infine, va precisato, l’indiretto vantaggio, anche economico, discendente dall’aver conseguito quello specifico incarico professionale, concorrerà ad accrescere il prestigio professionale e la notorietà da parte del progettista candidato, ma la gratuità non sarà suscettibile di diventare elemento potenzialmente discriminante e spendibile in successive comparazioni con altri professionisti, in altrettante procedure di gara indette da committenti pubblici e privati, atteso che l’elemento economico del corrispettivo esula dal rapporto sinallagmatico che l’Ente intende concludere, ed in cui rileva invece la rispondenza della progettualità candidata alle specifiche caratteristiche tecniche espresse nel capitolato di gara.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>La Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Calabria</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DELIBERA</strong></div>
<p>Nelle suesposte considerazioni e osservazioni è il parere della Sezione.</p>
<h2 align="center">DISPONE</h2>
<p>La trasmissione della presente pronuncia al Sindaco del Comune di Catanzaro<br />
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.<br />
&nbsp;<br />
Così deciso in Catanzaro nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2016<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL PRESIDENTE f.f., RELATORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F.TO (Dott. Giuseppe Ginestra)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il 10 febbraio 2016<br />
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F.TO dott. Elena RUSSO</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.2</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-piemonte-sentenza-12-1-2016-n-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Coppola &#8211; Rel. Parisi Responsabilità dell’amministratore di società privata che abbia distratto dalla finalità pubblica la sovvenzione di scopo concessa&#160;&#8211;&#160; Finanziamento pubblico con vincolo di scopo – Distrazione dalla finalità prevista ad opera dell’amministratore della persona giuridica privata – Ne rispondono tanto la persona giuridica che quella fisica Come</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Coppola &#8211; Rel. Parisi</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Responsabilità dell’amministratore di società privata che abbia distratto dalla finalità pubblica la sovvenzione di scopo concessa&nbsp;&#8211;&nbsp;<br />
Finanziamento pubblico con vincolo di scopo – Distrazione dalla finalità prevista ad opera dell’amministratore della persona giuridica privata – Ne rispondono tanto la persona giuridica che quella fisica</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito sin dall’Ordinanza nr. 20434 del 2009, la Corte dei Conti ha giurisdizione anche per l’azione di danno erariale proposta nei confronti non già della società privata a favore della quale il finanziamento sia stato erogato, ma direttamente di chi,&nbsp; nella veste di persona fisica che ha agito per conto dell’Ente, avvalendosi fraudolentemente dello schermo societario creato per esigenze meramente strumentali, abbia distratto le somme oggetto della sovvenzione, così frustrando gli scopi perseguiti dalla Pubblica Amministrazione erogatrice; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, l’instaurazione di siffatto legame che giustifica la cognizione della Magistratura contabile è correlata, infatti, non solo alla riferibilità alla società beneficiaria del contributo degli effetti degli atti posti in essere dai suoi organi, ma anche all’attività stessa di chi, disponendo degli importi corrisposti in modo diverso da quello preventivato o realizzando i presupposti per la loro illegittima percezione, abbia provocato lo svilimento del fine di interesse generale perseguito dall’Amministrazione. Tale asserzione è stata successivamente ribadita in altre numerose pronunce della Suprema Corte, che hanno concordemente propugnato l’indirizzo secondo cui, essendo rinvenibile il dato fondante della responsabilità nella distrazione di fondi pubblici, è consequenziale che ne rispondano in via solidale sia il soggetto al quale il finanziamento sia stato materialmente erogato, ossia la società commerciale privata, sia tutti i soggetti persone fisiche, legati in maniera organica alla compagine destinataria della sovvenzione, che li hanno distratti per averne avuto la concreta disponibilità ovvero hanno sviluppato le condizioni necessarie per il loro indebito incameramento (ex multis SS.UU. nnrr. 5019 del 2010, 10062 del 2011 e 295 del 2013), non senza rilevare, peraltro, quale ulteriore fattore dirimente, che l’amministratore assume indubbiamente la qualificazione di agente contabile di fatto avendo il maneggio delle risorse pubbliche gestite, integralmente asservite alla effettiva realizzazione del programma o del progetto individuato dall’Ente pubblico che rappresenta il rigido vincolo di scopo sotteso alla contribuzione. In definitiva, la normativa di settore concernente l’istituto della responsabilità amministrativa e contabile dei dipendenti e degli agenti pubblici mira a garantire il risarcimento del danno erariale, il quale, intaccando il patrimonio di soggetti pubblici e recando pregiudizio, di conseguenza, all’intera comunità dei cittadini, deve trovare necessariamente ristoro nel superiore interesse della collettività; ma se questo è l’obiettivo precipuo del legislatore, soggiunge il consolidato orientamento sostenuto dalla Corte di legittimità, appare certamente più aderente al sistema l’interpretazione che aumenta il numero degli obbligati e non quella che li diminuisce, tenendo indenni per di più proprio coloro, persone fisiche collegate in modo organico alla società, che avendo cagionato materialmente il danno, spesso con gravi condotte penalmente rilevanti, dovrebbero essere i primi a rispondere, in ogni sede, delle conseguenze esiziali del loro illecito operato (ex multis Corte di Cassazione, SS.UU., nnrr. 23332 del 2009, 30786 del 2011 e 19891 del 2014).</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>&#8203;SENT. N. 2/16<br />
REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI</strong><br />
SEZIONE GIURISDIZIONALE<br />
PER LA REGIONE PIEMONTE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai seguenti Magistrati:<br />
Dott. Giovanni COPPOLA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente<br />
Dott. Tommaso PARISI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere relatore<br />
Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Primo Referendario<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di responsabilità iscritto al nr.&nbsp;<strong>19729</strong>&nbsp;del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro&nbsp;<strong>DE PASQUALE Duccio</strong>, nato a Torino il 30.05.1962;<br />
Uditi, nella pubblica Udienza del 16 dicembre 2015, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI ed il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dott. Giancarlo ASTEGIANO;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;<br />
Ritenuto in</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">In relazione agli articolati accertamenti effettuati dal Comando Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Torino, su delega della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale, è emersa l’indebita percezione di molteplici ed ingenti contributi comunitari a valere sui fondi strutturali della programmazione 2000-2006, nonché di finanziamenti nazionali a gestione regionale assentiti a tenore della Legge nr. 598 del 1994 e destinati all’attività di ricerca, da parte delle società SKIP s.r.l., FOOD SERVICE s.r.l. e LA COMPAGNIA DEL CUCCHIAIO s.r.l., tutte riconducibili direttamente o indirettamente alla titolarità personale ed esclusiva, o comunque assolutamente predominante, dell’odierno convenuto, per un totale di sovvenzioni pari ad Euro 1.730.074,09 ottenute durante l’arco temporale pluriennale compreso tra il 2003 ed il 2007. Il procedimento penale instaurato a seguito delle indagini in parola nei confronti del nominato DE PASQUALE, nella veste di amministratore di diritto e di fatto delle predette compagini, si è concluso con la condanna dello stesso per il reato di cui all’articolo 640 bis del C.P. sia in primo grado, con la Sentenza del Tribunale di Torino, Ufficio dei Giudici per le indagini preliminari, nr. 3050 del 13.11.2008, sia nel grado successivo, con la Sentenza della Corte d’Appello di Torino, I Sezione Penale, nr. 1813 del 18.05.2009, passata in giudicato in data 24.02.2010 per effetto della Sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il relativo ricorso. La Regione Piemonte e la società controllata Finpiemonte s.p.a., ciascuna per la parte di propria competenza, si sono attivate per il sollecito recupero delle sovvenzioni erogate, disponendo la revoca degli atti di concessione relativamente ai seguenti importi:<br />
1) SKIP s.r.l.: Euro 201.368,50, cui si aggiunge l’importo di Euro 335.190,41 gestito dall’Istituto Mediocredito Centrale s.p.a., per un ammontare complessivo di Euro 536.558,91;<br />
2) FOOD SERVICE s.r.l.: Euro 99.100,00;<br />
3) LA COMPAGNIA DEL CUCCHIAIO s.r.l.: Euro 715.587,20, cui si aggiungono le ulteriori somme di Euro 112.000,00 e 266.827,98, gestite, rispettivamente, dall’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura e dal suddetto Istituto Mediocredito Centrale s.p.a., per un totale complessivo di Euro 1.094.415,18.<br />
I suddetti contributi sono stati parzialmente recuperati, anche in virtù dell’acquisizione di tutte le somme giacenti sui diversi conti correnti bancari rientranti nella disponibilità del convenuto e dei suoi familiari, oggetto del sequestro preventivo disposto dall’A.G.O. nell’ambito del procedimento penale, mentre la parte residua è stata iscritta a ruolo esecutivo e, precisamente, in merito alla posizione afferente a ciascuna delle predette società, la Procura Regionale ha rappresentato in modo analitico nell’atto di citazione la situazione contabile di seguito elencata:<br />
1) SKIP s.r.l.: importi recuperati nell’anno 2009 Euro 112.870,26; iscritti a ruolo Euro 110.288,43 (di cui Euro 88.498,24 per quota capitale ed Euro 21.790,19 per interessi legali). Con riferimento alla quota dei finanziamenti gestita da Mediocredito Centrale s.p.a., sono stati iscritti a ruolo Euro 445.905,25 (di cui Euro 337.440,00 per quota capitale ed Euro 108.465,25 per interessi legali). La società in questione è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 12.12.2013 e non è risultata intestataria di beni aggredibili tramite procedure esecutive; l’iscrizione a ruolo nei confronti dell’odierno convenuto, in qualità di liquidatore della medesima, non ha avuto, allo stato, alcun esito positivo;<br />
2) FOOD SERVICE s.r.l.: importi recuperati Euro 55.547,15; iscritti a ruolo Euro 57.072,90 (di cui Euro 43.552,85 per quota capitale, Euro 10.850,63 per interessi legali ed Euro 2.669,42 per interessi di mora). Nel corso della procedura di recupero la compagine societaria in rassegna è fallita; la richiesta della Regione Piemonte di insinuazione al passivo fallimentare è stata accettata per la quota corrispondente alla cartella di pagamento, ma il G.D. ha emesso Decreto ai sensi dell’articolo 102 della Legge fallimentare concernente “Previsione di insufficiente realizzo”. Il fallimento è attualmente in fase di chiusura;<br />
3) LA COMPAGNIA DEL CUCCHIAIO s.r.l.: importi recuperati Euro 401.098,08. Nelle more della procedura di recupero, la società in parola è fallita; Finpiemonte s.p.a. ha avanzato istanza di insinuazione al passivo fallimentare in qualità di creditore munito di privilegio. La richiesta è stata accettata, per cui è stata incamerata la somma di Euro 62.866,86 dal primo riparto e non ve ne sono stati di ulteriori. Il totale dei finanziamenti recuperati, pertanto, ammonta ad Euro 463.964,94.<br />
Sulla base delle risultanze rivenienti dal procedimento penale e degli altri elementi probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria contabile, la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico del nominato DE PASQUALE, ha emesso l’invito a dedurre, ai sensi dell’articolo 5, 1° comma, del D.L. 15 novembre 1993, nr. 453, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 gennaio 1994, nr. 19, nei confronti dello stesso, in qualità di amministratore di diritto e di fatto delle prefate società beneficiarie dei finanziamenti in precedenza delineati, in funzione del pregiudizio patrimoniale derivante dall’indebita percezione dei medesimi contributi comunitari e nazionali. Il convenuto non ha presentato deduzioni scritte né ha chiesto di essere ascoltato personalmente.<br />
Per quanto esposto in narrativa, l’Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 08.04.2015, con cui veniva contestato al citato DE PASQUALE un danno complessivo cagionato alla Regione Piemonte di Euro 1.097.691,74, pari alla differenza tra il totale di tutti gli importi correlati ai contributi corrisposti negli anni indicati in premessa alle tre società comunque riconducibili al convenuto, e quelli già incamerati dall’Amministrazione a seguito dell’esperimento delle parallele procedure di recupero, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.<br />
Il convenuto non si è costituito in giudizio.<br />
Nel corso del suo intervento il rappresentante della Procura Regionale ha richiamato l’atto introduttivo, chiedendo l’accoglimento integrale della domanda.<br />
Considerato in</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Come si evince dall’esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all’esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dal convenuto alla Regione Piemonte, nella veste di amministratore di diritto e di fatto di alcune società destinatarie di contribuzioni di matrice pubblicistica, secondo la ricostruzione della Procura Regionale, in diretta connessione con il presunto comportamento illecito posto in essere dallo stesso con riferimento all’indebita percezione di ingenti finanziamenti comunitari e nazionali durante un arco temporale pluriennale.<br />
Preliminarmente, la Sezione, accertata la regolarità della notifica dell’atto di citazione e la mancata costituzione in giudizio del convenuto DE PASQUALE, ne dichiara la contumacia ai sensi del combinato disposto degli articoli 171, comma 3, e 291, comma 1, del C.P.C. (ex multis, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 408 del 2013, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenze nr. 200 del 2013 e nr. 427 del 2010, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 126 del 2013), in relazione a quanto previsto dall’articolo 46, comma 24, della Legge nr. 69 del 2009.<br />
In merito alla posizione del convenuto questi Giudici ritengono assolutamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall’Ufficio Requirente nell’atto di citazione. In tale ottica, preme sottolineare che gli elementi costitutivi della responsabilità del prefato DE PASQUALE derivano in modo univoco ed inoppugnabile dalle molteplici fonti di prova acquisite dal Giudice penale, che ha condannato il medesimo per il reato previsto e punito dall’articolo 640 bis del C.P. con la Sentenza della Corte d’Appello di Torino, I Sezione Penale, nr. 1813 del 18.05.2009, passata in giudicato; al riguardo, merita rammentare il principio espresso dall’articolo 651 del C.P.P., secondo il quale la pronuncia penale irrevocabile di condanna, anche a seguito del giudizio abbreviato, ha efficacia di giudicato nel processo contabile, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Indipendentemente dal menzionato assunto, l’indebita percezione delle sovvenzioni in parola risulta comunque suffragata dalle nitide ammissioni di colpevolezza manifestate dallo stesso convenuto durante gli interrogatori resi nell’ambito del procedimento penale in data 14.11.2007 e 24.07.2008, nonché dalle capillari indagini svolte dal Comando Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Torino, su delega della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale, comprendenti anche i controlli sulle operazioni bancarie e sui flussi finanziari intervenuti tra le citate società e tra i congiunti del predetto amministratore, le cui risultanze sono compendiate nelle relazioni depositate agli atti dal Pubblico Ministero contabile.<br />
Sul versante della sussistenza della legittimazione passiva in capo al nominato DE PASQUALE, in qualità di amministratore delle tre società indicate in premessa, tenuto conto che le compagini in rassegna, immediate beneficiarie dei contributi pubblici sopra descritti, sono dotate di autonoma personalità giuridica ed autonomia patrimoniale, è sufficiente osservare, come validamente dedotto dal Procuratore Regionale nel libello scritto con ampi richiami e riferimenti giurisprudenziali, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito sin dall’Ordinanza nr. 20434 del 2009 che la Corte dei Conti ha giurisdizione anche per l’azione di danno erariale proposta nei confronti non già della società privata a favore della quale il finanziamento sia stato erogato, ma direttamente di chi, come nella fattispecie in esame, nella veste di persona fisica che ha agito per conto dell’Ente, avvalendosi fraudolentemente dello schermo societario creato per esigenze meramente strumentali abbia distratto le somme oggetto della sovvenzione, così frustrando gli scopi perseguiti dalla Pubblica Amministrazione erogatrice; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, l’instaurazione di siffatto legame che giustifica la cognizione della Magistratura contabile è correlata, infatti, non solo alla riferibilità alla società beneficiaria del contributo degli effetti degli atti posti in essere dai suoi organi, ma anche all’attività stessa di chi, disponendo degli importi corrisposti in modo diverso da quello preventivato o realizzando i presupposti per la loro illegittima percezione, abbia provocato lo svilimento del fine di interesse generale perseguito dall’Amministrazione. Tale asserzione è stata successivamente ribadita in altre numerose pronunce della Suprema Corte, che hanno concordemente propugnato l’indirizzo secondo cui, essendo rinvenibile il dato fondante della responsabilità nella distrazione di fondi pubblici, è consequenziale che ne rispondano in via solidale sia il soggetto al quale il finanziamento sia stato materialmente erogato, ossia la società commerciale privata, sia tutti i soggetti persone fisiche, legati in maniera organica alla compagine destinataria della sovvenzione, che li hanno distratti per averne avuto la concreta disponibilità ovvero hanno sviluppato le condizioni necessarie per il loro indebito incameramento (ex multis SS.UU. nnrr. 5019 del 2010, 10062 del 2011 e 295 del 2013), non senza rilevare, peraltro, quale ulteriore fattore dirimente, che l’amministratore assume indubbiamente la qualificazione di agente contabile di fatto avendo il maneggio delle risorse pubbliche gestite, integralmente asservite alla effettiva realizzazione del programma o del progetto individuato dall’Ente pubblico che rappresenta il rigido vincolo di scopo sotteso alla contribuzione. In definitiva, la normativa di settore concernente l’istituto della responsabilità amministrativa e contabile dei dipendenti e degli agenti pubblici mira a garantire il risarcimento del danno erariale, il quale, intaccando il patrimonio di soggetti pubblici e recando pregiudizio, di conseguenza, all’intera comunità dei cittadini, deve trovare necessariamente ristoro nel superiore interesse della collettività; ma se questo è l’obiettivo precipuo del legislatore, soggiunge il consolidato orientamento sostenuto dalla Corte di legittimità, appare certamente più aderente al sistema l’interpretazione che aumenta il numero degli obbligati e non quella che li diminuisce, tenendo indenni per di più proprio coloro, persone fisiche collegate in modo organico alla società, che avendo cagionato materialmente il danno, spesso con gravi condotte penalmente rilevanti, dovrebbero essere i primi a rispondere, in ogni sede, delle conseguenze esiziali del loro illecito operato (ex multis Corte di Cassazione, SS.UU., nnrr. 23332 del 2009, 30786 del 2011 e 19891 del 2014).<br />
Pacifici l’elemento soggettivo del dolo ed il nesso eziologico, residua alla delibazione della Sezione la sola quantificazione del danno cagionato dal convenuto con la propria condotta illecita; in tale direzione, questi Giudici reputano assolutamente condivisibile la precisa e puntuale ricostruzione della situazione contabile, afferente alle tre società in questione, dedotta dalla Procura Regionale nell’atto introduttivo, attualizzata alla luce dei dati contenuti nelle diverse comunicazioni inviate nel tempo dall’Amministrazione danneggiata all’Ufficio Requirente; ne discende che il pregiudizio patrimoniale di cui deve rispondere il nominato DE PASQUALE, allo stato degli atti versati nel fascicolo processuale, ammonta complessivamente ad Euro 1.097.691,74, pari alla differenza tra il totale di tutti gli importi correlati ai contributi corrisposti negli anni indicati in premessa alle suddette compagini comunque riconducibili al convenuto, e quelli già incamerati dalla Regione Piemonte a seguito dell’esperimento delle parallele procedure di recupero. A tal proposito, merita evidenziare che l’Ente territoriale in parola dovrà evidentemente tenere conto, nella fase esecutiva, di quanto eventualmente recuperato attraverso le descritte procedure esecutive ancora in corso di svolgimento, in aggiunta alle somme già introitate dall’Amministrazione sino a questo momento e poi contabilizzate dalla Procura Regionale per la corretta liquidazione della pretesa risarcitoria rivendicata nella citazione introduttiva.<br />
Per tutto quanto precede, il Collegio condanna al pagamento in favore della Regione Piemonte, a titolo di dolo, Duccio DE PASQUALE per l’importo di Euro 1.097.691,74, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento consumativo del danno, identificato dalla data in cui sono avvenuti gli esborsi, sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo, salvo a tenere conto in sede esecutiva di quanto altrimenti recuperato dall’Amministrazione.<br />
Le spese di giustizia seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate come al dispositivo.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,</div>
<div style="text-align: center;"><strong>CONDANNA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">al pagamento in favore della Regione Piemonte, a titolo di dolo,&nbsp;<strong>Duccio DE PASQUALE</strong>&nbsp;per l’importo di&nbsp;<strong>Euro 1.097.691,74</strong>, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento consumativo del danno sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo, salvo a tenere conto in sede esecutiva di quanto altrimenti recuperato dall’Amministrazione.<br />
Le spese di giudizio, computate in Euro 258,55 DUECENTOCINQUANTOTTO/55), seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate a favore dell’erario dello Stato.<br />
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.<br />
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2015.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL PRESIDENTE<br />
(F.to Dott. Tommaso Parisi)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(F.to Dott. Giovanni Coppola)<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il&nbsp;<strong>12 Gennaio 2015</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Direttore della Segreteria<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(F.to Antonio Cinque)</div>
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