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	<title>12/1/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/1/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.11</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-12-1-2011-n-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-12-1-2011-n-11/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-12-1-2011-n-11/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.11</a></p>
<p>G. Calvo Pres. &#8211; R. Trizzino Est. Dany Investigazioni e Sicurezza S.r.l. (Avv. P. Carbone) contro la Prefettura di Bologna (Avvocatura dello Stato) sull&#8217;illegittimità dell&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo 134 del TULPS nel senso di ritenere la licenza rilasciata territorialmente limitata alla Provincia di competenza Autorizzazione e concessione – Attività di vigilanza privata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-12-1-2011-n-11/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.11</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-12-1-2011-n-11/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.11</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Calvo Pres. &#8211; R. Trizzino Est. <br /> Dany Investigazioni e Sicurezza S.r.l. (Avv. P. Carbone) contro la Prefettura di Bologna (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo 134 del TULPS nel senso di ritenere la licenza rilasciata territorialmente limitata alla Provincia di competenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Attività di vigilanza privata – Art. 134 TULPS – Interpretazione – Limitazione al territorio della Provincia &#8211; Sentenza C.E. 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05 &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A seguito della sentenza resa dalla Corte di giustizia C.E., II, 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05, deve ritenersi che il fatto che la licenza per l’esercizio di attività di vigilanza privata è rilasciata da un&#8217;autorità a carattere provinciale (semplicemente per esigenze di decentramento burocratico dell&#8217;amministrazione dell&#8217;Interno) non abbia come diretta conseguenza la limitazione territoriale della licenza. Invero, una siffatta limitazione, a condizione di essere proporzionata rispetto allo scopo perseguito, può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale che, peraltro, non paiono allo stato degli atti ravvisabili in relazione all’attività in parola, normalmente svolta senza creare turbative per l’ordine pubblico. Deve quindi ritenersi illegittima l’interpretazione dell’articolo 134 del TULPS nel senso di ritenere la licenza rilasciata territorialmente limitata alla Provincia di competenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 673 del 2008, proposto da: 	</p>
<p>Campi Stefano, nella sua qualità di legale rappresentante Dany Investigazioni e Sicurezza S.r.l., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Carbone, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via Azzo Gardino, 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Prefettura di Bologna, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento prot.n. 1260/2007 area 1^ bis del 2 maggio 2008, notificato il 10 giugno 2008, della Prefettura di Bologna, con cui è stata applicata la sanzione di devoluzione all’Erario di parte della cauzione ex art. 137 comma 3° TULPS ed è stato diffidato il ricorrente dal continuare a svolgere la propria attività in province in cui non abbia l’autorizzazione di P.S. a gestire istituti d’investigazione;<br />	<br />
nonché per il risarcimento del danno ingiusto subito;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Prefettura di Bologna;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2010 il Cons. Rosaria Trizzino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8211; Il ricorso in oggetto è rivolto avverso il provvedimento 2 maggio 2008 p.g. n. 1260/2007, con cui la Prefettura di Bologna ha diffidato il ricorrente dal continuare a svolgere la propria attività in provincie in cui non abbia l’autorizzazione di P.S. a gestire istituti di investigazioni e applicata la sanzione di devoluzione all’Erario di parte della cauzione ex art. 137, comma 3, del TULPS.<br />	<br />
Il provvedimento sanzionatorio è stato adottato in quanto collaboratori dell&#8217;agenzia investigativa di cui il ricorrente è titolare sono stati sorpresi a svolgere servizio antitaccheggio fuori dalla provincia di Bologna e specificamente a Rimini, in assenza della relativa licenza per le provincia di Rimini, ciò che concreterebbe un abuso del titolo di polizia<br />	<br />
A sostegno del gravame parte ricorrente deduce:<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 134 e 137 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e violazione degli articoli 1 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241;<br />	<br />
2) Violazione dell’articolo 134 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 in relazione alla circolare ministeriale 29 febbraio 2008 n. 557/Pas/2731/10089.D e in relazione alla sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea 13 dicembre 2007;<br />	<br />
3) Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà;<br />	<br />
4) Violazione dell’articolo 65 della legge istitutiva della C.E.; violazione dell’articolo 41 della Costituzione e irragionevolezza;<br />	<br />
5) Violazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.</p>
<p>2. – Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione contestando le censure svolte dal ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza di sospensione dell’impugnato provvedimento.</p>
<p>3. – Con ordinanza 23 luglio 2008 n. 514 questo Tribunale accoglieva la richiesta cautelare e all’udienza del 21 ottobre 2010, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p>4. – Il ricorso è fondato.<br />	<br />
4.1 – La questione sottoposta all’esame del Collegio sostanzialmente riguarda la legittimità del provvedimento impugnato in relazione alle contestate violazioni delle norme del T.U. di Pubblica Sicurezza in relazione allo svolgimento di attività di “antitaccheggio” al di fuori del territorio della Provincia di Bologna. <br />	<br />
Al riguardo il Collegio deve preliminarmente rilevare che, benché nessuna norma del T.U.L.P.S. o del relativo regolamento di esecuzione prescriva esplicitamente che l&#8217;esercizio dell&#8217;attività autorizzata debba avvenire esclusivamente nell&#8217;ambito territoriale della prefettura che ha rilasciato il titolo (l&#8217;art. 257 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 635/1940, dispone soltanto che la domanda per ottenere la licenza prescritta dall&#8217;art. 134 del T.U.L.P.S. deve contenere &#8211; tra l&#8217;altro &#8211; &#8220;<i>l&#8217;indicazione del Comune o dei Comuni in cui l&#8217;istituto intende svolgere la propria azione</i>&#8220;), all’epoca del rilascio della licenza di cui è titolare il ricorrente (autorizzazione 10 gennaio 2007, rilasciata dal Prefetto di Bologna) l’orientamento giurisprudenziale era fermo nel ritenere che per gli istituti impegnati nello svolgimento di un tipico servizio di carattere territoriale, come nella fattispecie (antitaccheggio), fosse necessaria la licenza rilasciata dalla prefettura del luogo di esercizio dell’attività.<br />	<br />
Si riteneva, infatti, che “<i>la relativa licenza investigativa rilasciata all&#8217;istituto non si sottragga alle ordinarie limitazioni territoriali, necessario presupposto dei tipici controlli amministrativi e delle ipotizzabili consequenziali sanzioni</i>” (così Consiglio di Stato, VI, 27 febbraio 2006 n. 822; nello stesso senso id., 7 giugno 2006 n. 3421).<br />	<br />
4.2 &#8211; Peraltro, a seguito della sentenza resa dalla Corte di giustizia C.E., II, 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell&#8217;art. 226 del trattato C.E., il Collegio ritiene necessaria una rimeditazione di tale indirizzo giurisprudenziale .<br />	<br />
Con tale pronuncia, infatti, la Corte di giustizia C.E. ha dichiarato che la Repubblica italiana, avendo disposto nell&#8217;ambito del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 che l&#8217;autorizzazione per l&#8217;attività di vigilanza privata abbia una validità territoriale limitata, è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 (sulla libertà di stabilimento) e 49 (sulla libertà di prestazione di servizi all&#8217;interno della Comunità) del trattato C.E..<br />	<br />
In particolare, nella motivazione della pronuncia la Corte di giustizia C.E. ha affermato che &#8220;<i>76. La Repubblica italiana non ha dimostrato che, al fine di non pregiudicare l&#8217;attuazione di un efficace controllo dell&#8217;attività di vigilanza privata, sia necessario rilasciare un&#8217;autorizzazione per ogni ambito territoriale provinciale in cui un&#8217;impresa di un altro Stato membro intende svolgere l&#8217;attività di cui trattasi a titolo della libertà di stabilimento o della libera prestazione dei servizi; va tenuto presente al riguardo che l&#8217;attività in parola, di per sé, non è tale da creare turbative per l&#8217;ordine pubblico.</i><br />	<br />
<i>77. A questo proposito, misure meno restrittive di quelle adottate dalla Repubblica italiana, ad esempio l&#8217;introduzione di controlli amministrativi regolari, potrebbero, in aggiunta al requisito di un&#8217;autorizzazione preventiva non limitata territorialmente, assicurare un risultato analogo e garantire il controllo dell&#8217;attività di vigilanza privata, in quanto l&#8217;autorizzazione in questione potrebbe essere del resto sospesa o revocata in caso di inadempienza degli obblighi incombenti alle imprese di vigilanza privata o di turbative all&#8217;ordine pubblico&#8221;</i>.<br />	<br />
Ora, è noto che l&#8217;art. 43 del trattato C.E. sulla libertà di stabilimento, così come l&#8217;art. 49 sulla libera circolazione dei servizi, non si applicano alle situazioni puramente interne i cui elementi siano &#8211; come nel caso di specie &#8211; circoscritti all&#8217;interno di un solo Stato membro, e che la sentenza su ricorso per inadempimento ex artt. 226 e 228 del trattato C.E. ha un&#8217;efficacia meramente dichiarativa e non determina senz&#8217;altro l&#8217;annullamento delle disposizioni nazionali riconosciute in contrasto con il trattato C.E., spettando piuttosto allo Stato membro di prendere i provvedimenti che l&#8217;esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta: la sentenza C.G.C.E. 13 dicembre 2007 citata non può dunque trovare applicazione diretta nella fattispecie per cui è causa.<br />	<br />
Ciò nondimeno essa costituisce &#8211; quantomeno sul piano interpretativo &#8211; un utile ausilio anche per le situazioni meramente interne, posto che l&#8217;interpretazione sostenuta dall&#8217;amministrazione intimata (secondo la quale la licenza prefettizia per l&#8217;attività di vigilanza &#8220;antitaccheggio&#8221; avrebbe una validità territoriale limitata alla provincia) determinerebbe una grave disparità di trattamento in danno dei cittadini italiani operanti in Italia nei confronti dei cittadini di uno Stato membro stabiliti in Italia ai sensi dell&#8217;art. 43 del trattato C.E..<br />	<br />
Ed infatti la declaratoria da parte della C.G.C.E. dell&#8217;inadempimento, da parte di uno Stato membro, degli obblighi comunitari ad esso imposti implica, sia per le autorità giudiziarie sia per quelle amministrative del medesimo Stato membro, per un verso il divieto assoluto di applicare la normativa dichiarata incompatibile e, per l&#8217;altro, l&#8217;obbligo di adottare tutte le disposizioni intese ad agevolare la piena efficacia del diritto comunitario (C.G.C.E., 19.1.1993, in causa C-101/91).<br />	<br />
Ne consegue che mentre i cittadini di uno Stato membro stabiliti in Italia ai sensi dell&#8217;art. 43 del trattato C.E. potrebbero giovarsi direttamente della pronuncia della C.G.C.E. e svolgere la propria attività in Italia sulla base di un&#8217;unica licenza prefettizia valevole per tutto il territorio nazionale, i soli cittadini italiani operanti in Italia resterebbero assoggettati all&#8217;obbligo di munirsi di tante licenze prefettizie quanti sono gli ambiti provinciali nei quali intendono operare, in palese violazione del principio di uguaglianza di cui all&#8217;art. 3 Cost..<br />	<br />
A ciò si aggiunga che, per principio generale, le disposizioni limitative della libertà di iniziativa economica debbono essere interpretate in senso ragionevolmente restrittivo (Cass., I, 8 giugno2006, n. 13408) e che, nel caso di specie, un efficace controllo sull&#8217;attività in questione (ex art. 41 comma 3 Cost.) può essere comunque assicurato &#8211; secondo modalità meno invasive e non eccedenti lo scopo perseguito &#8211; mediante regolari controlli amministrativi in aggiunta al requisito dell&#8217;autorizzazione preventiva non limitata territorialmente (così C.G.C.E. 13.12.2007 cit.).<br />	<br />
Attesa la natura regolamentare del R.D. 6.5.1940, n. 635, che è atto privo di forza di legge, le relative disposizioni non possono essere sottoposte allo scrutinio di costituzionalità, anche se, qualora ritenute in contrasto con norme di rango superiore (nel caso di specie, gli artt. 3 e 41 Cost.), possono essere senz&#8217;altro disapplicate dal giudice amministrativo, a prescindere dall&#8217;impugnazione congiunta del regolamento (Consiglio di Stato, VI, 3 ottobre 2007 n. 5098).<br />	<br />
4.3 &#8211; In buona sostanza, superando l&#8217;opinione prevalente prima della pronuncia della sentenza C.G.C.E. 13.12.2007 cit., deve ritenersi che il fatto che la licenza è rilasciata da un&#8217;autorità a carattere provinciale (semplicemente per esigenze di decentramento burocratico dell&#8217;amministrazione dell&#8217;Interno) non abbia come diretta conseguenza la limitazione territoriale della licenza (cfr. in termini Consiglio Stato, sez. VI, 28 ottobre 2010 n. 7640).<br />	<br />
Invero, una siffatta limitazione, a condizione di essere proporzionata rispetto allo scopo perseguito, può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale che, peraltro, non paiono allo stato degli atti ravvisabili in relazione all’attività in parola, normalmente svolta senza creare turbative per l’ordine pubblico (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, sez. I, 13 ottobre 2010 , n. 279).<br />	<br />
4.4 &#8211; Sulla base delle suesposte considerazioni deve quindi ritenersi illegittima l’interpretazione dell’articolo 134 del TULPS nel senso di ritenere la licenza rilasciata territorialmente limitata alla Provincia di competenza.<br />	<br />
Del resto lo stesso Tribunale penale di Rimini, nella sentenza 13 ottobre 2009 n. 2184, di assoluzione del ricorrente dal reato di violazione dell’articolo 134 del TULPS (presupposto dell’impugnato provvedimento), ancorché al fine escludere l’elemento soggettivo del reato (buona fede scriminante della condotta) pone a fondamento della propria decisione “<i>un’interpretazione del testo unico di pubblica sicurezza tendente da un lato ad escludere che la licenza per attività di investigazione abbia efficacia limitata al territorio della Provincia ove venga rilasciata, dall’altro ad equiparare un’attività antitaccheggio non stabile a quella investigativa</i>”.</p>
<p>5. – Tanto basta a ritenere il ricorso meritevole di accoglimento con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento.<br />	<br />
La domanda di risarcimento del danno deve essere invece rigettata non sussistendo nella specie i presupposti legittimanti il riconoscimento del danno di tipo esistenziale così come prospettato dal ricorrente.</p>
<p>6. – Quanto alle spese e competenze di giudizio ritiene il Collegio che la controversia presenta peculiarità sufficienti a disporne l’integrale compensazione tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Calvo, Presidente<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Grazia Brini, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/01/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-12-1-2011-n-11/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.11</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.503</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-503/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-503/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-503/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.503</a></p>
<p>Pres. Vittoria – Rel. Toffoli – P.M. Ceniccola Inpdap (Avvocatura Centrale) c. Santoro (avv. Masini) sull&#8217;inquadramento del dipendente pubblico a seguito di mobilità 1. – Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Inquadramento dipendenti passati da enti pubblici a Inpdap – Mobilità ex art. 4 dl 163/1995 – Giurisdizione G.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-503/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.503</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-503/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.503</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vittoria – Rel. Toffoli – P.M. Ceniccola<br /> Inpdap (Avvocatura Centrale) c. Santoro (avv. Masini)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inquadramento del dipendente pubblico a seguito di mobilità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Inquadramento dipendenti passati da enti pubblici a Inpdap – Mobilità ex art. 4 dl 163/1995 – Giurisdizione G.A.	</p>
<p>2. – Pubblico impiego – Mobilità ex art. 4 dl 163/1995 – Inquadramento sulla base posizione posseduta – Presidente del Consiglio – Poteri di determinare trasferimento – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Spetta al Giudice Ordinario la giurisdizione sulle controversie relative all’inquadramento di ex dipendenti passati da amministrazioni pubbliche all’Inpdap per trasferimento disposto con dpcm nel quadro della mobilità disciplinata dall’art. 4, comma 2, dl 163/1995.	</p>
<p>2. – Non è rinvenibile un fondamento normativo all’esercizio da parte del Presidente del Consiglio del potere di determinare il trasferimento del lavoratore, attuando la mobilità tra pubbliche amministrazioni e quindi il lavoratore deve essere inquadrato sulla base della posizione dal medesimo posseduta nell’ambito della precedente fase del rapporto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/16656_16656.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-503/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.503</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.504</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-504/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-504/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-504/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.504</a></p>
<p>Pres. Preden – Rel. Felicetti – P.M. Ciccolo Lemme (avv.ti Liberti, Barardi) c. Regione Molise (Avvocatura Generale dello Stato) e Vendittelli (avv.ti Cinti, Vicerè) sulla legittimità della proroga di durata di una concessione di derivazione acqua anche in assenza di ripetizione dell&#8217;intero procedimento 1. – Giustizia civile – Sentenze TSAP</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-504/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.504</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Preden – Rel. Felicetti – P.M. Ciccolo<br /> Lemme (avv.ti Liberti, Barardi) c. Regione Molise (Avvocatura Generale dello Stato) e Vendittelli (avv.ti Cinti, Vicerè)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della proroga di durata di una concessione di derivazione acqua anche in assenza di ripetizione dell&#8217;intero procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia civile – Sentenze TSAP – Appellabilità – Violazione di legge e vizi motivazionali.	</p>
<p>2. – Acque – Concessione di derivazione acqua – Scadenza – Inefficacia automatica – Esclusione – Proroga – Ammissibilità anche in assenza ripetizione procedimento.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Le decisioni emesse dal TSAP in sede di giurisdizione amministrativa sono impugnabili per violazione di legge, nonché per vizi motivazionali.	</p>
<p>2. – La concessione di derivazione e utilizzazione di acque pubbliche non diventa automaticamente inefficace alla scadenza dei termini ivi menzionati e pertanto la P.A. può prorogare la durata del provvedimento senza necessità di ripetere tutte le fasi procedimentali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/16657_16657.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.506</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-506/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-506/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-506/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.506</a></p>
<p>Pres. Preden – Rel. Bucciante – P.M. Ciccolo Ciffo (avv. Martelli) c. Pallottino (avv. Caniglia) il prezzo imposto dai Comune per la vendita degli alloggi di edilizia convenzionata si applica a tutte le vendite successive alla prima 1. – Edilizia residenziale pubblica – Vendita alloggio a terzi – Titolo –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Preden – Rel. Bucciante – P.M. Ciccolo<br /> Ciffo (avv. Martelli) c. Pallottino (avv. Caniglia)</span></p>
<hr />
<p>il prezzo imposto dai Comune per la vendita degli alloggi di edilizia convenzionata si applica a tutte le vendite successive alla prima</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Edilizia residenziale pubblica – Vendita alloggio a terzi – Titolo – Norme imperative ex l. 167/1962.	</p>
<p>2. – Edilizia residenziale pubblica – Vendita &#8211; Prezzi fissati dal Comune – Applicazione a tutte le vendite successive.	</p>
<p>3. – Edilizia residenziale pubblica – Vendita – Prezzo superiore a quello fissato dal Comune – Nullità clausola – Sostituzione automatica.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Nel caso in cui gli aventi causa di un consorzio realizzatore di alloggi di edilizia convenzionata vendano l’alloggi ad un terzo, il titolo del diritto deriva direttamente dalle norme imperative dettate dall’art. 10 l. 167/1962 e s.m.i., che demandano ai Comuni di stabilire i prezzi delle cessioni.	</p>
<p>2. – Il prezzo imposto dai Comune per la vendita degli alloggi di edilizia convenzionata non si riferisce soltanto alla prima vendita ma anche a quelle successive.	</p>
<p>3. – Qualora un alloggio di edilizia convenzionata venga venduto ad un prezzo superiore rispetto a quello stabilito dai Comuni, la singola clausola contrastando con norma imperativa, viene sostituita automaticamente di diritto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.507</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-507/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-507/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-507/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.507</a></p>
<p>Pres. Preden – Rel. Bucciante – P.M. Ciccolo Mureddu (avv. Rossomando) c. Procura Generale presso la Corte di Cassazione sull&#8217;obbligo dei magistrati di verificare la scadenza dei termini per la custodia in carcere degli imputati Pubblico impiego – Magistrati – Sanzioni disciplinari –Vigilanza sulla persistenza condizioni mantenimento custodia in carcere</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-507/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.507</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Preden – Rel. Bucciante – P.M. Ciccolo<br /> Mureddu (avv. Rossomando) c. Procura Generale presso la Corte di Cassazione</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo dei magistrati di verificare la scadenza dei termini per la custodia in carcere degli imputati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Magistrati – Sanzioni disciplinari –Vigilanza sulla persistenza condizioni mantenimento custodia in carcere – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ compito del magistrato, nei procedimenti di cui è investito, diuturnamente vigilare circa la persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto alle indagini o imputato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/16659_16659.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-507/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.507</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.508</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-508/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-508/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-508/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.508</a></p>
<p>Pres. Preden – Rel. Bucciante – P.M. Ciccolo Neri (avv. Gualtieri) c. Consiglio Superiore della Magistratura la laboriosità non costituisce esimente per il magistrato che ritarda reiteratamente di emettere i provvedimenti dovuti Pubblico impiego – Magistrati – Sanzioni disciplinari – Reiterati ritardi nell’emissione dei provvedimenti – Generale laboriosità – Irrilevanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-508/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-508/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.508</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Preden – Rel. Bucciante – P.M. Ciccolo<br /> Neri (avv. Gualtieri) c. Consiglio Superiore della Magistratura</span></p>
<hr />
<p>la laboriosità non costituisce esimente per il magistrato che ritarda reiteratamente di emettere i provvedimenti dovuti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Magistrati – Sanzioni disciplinari – Reiterati ritardi nell’emissione dei provvedimenti – Generale laboriosità – Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La laboriosità dimostrata da un magistrato non costituisce esimente di responsabilità in caso di reiterati e protratti ritardi nel porre in essere i provvedimenti dovuti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/16660_16660.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-508/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.509</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-509/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-509/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-509/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.509</a></p>
<p>Pres. Vittoria – Rel. Fioretti – P.M. IannelliGuiso Gallisai ed altri (avv.ti Callini, Piras) c. Comune di Nuoro (avv.ti Masini, Mereu) sulla giurisdizione del G.A. per il risarcimento del danno in caso di occupazione appropriativa in forza di atto illegittimo Giurisdizione e competenza – Espropriazione – Occupazione appropriativa – Risarcimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-509/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.509</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-509/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.509</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Vittoria – <i>Rel.</i> Fioretti – P.M. Iannelli<br />Guiso Gallisai ed altri (avv.ti Callini, Piras) c. Comune di Nuoro (avv.ti Masini, Mereu)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.A. per il risarcimento del danno in caso di occupazione appropriativa in forza di atto illegittimo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Espropriazione – Occupazione appropriativa – Risarcimento del danno – Provvedimento amministrativo illegittimo &#8211; Giurisdizione G.A.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Dopo l’entrata in vigore dell’art. 34 d.lgs. 80/1998 e smi, le azioni risarcitorie per vicende di occupazione appropriativa, dovute a comportamenti riconducibili all’esercizio, ancorché illegittimo, del pubblico potere, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/16675_CASS_16675.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-509/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.509</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.113</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-1-2011-n-113/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-1-2011-n-113/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-1-2011-n-113/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.113</a></p>
<p>Pres. Severini Est. GiovagnoliVideosystem s.r.l.e Areafilm s.r.l. (Avv.ti A. Dal Ferro e R. Villata) c/AGCM (Avv. Stato). 1. Pubblicità ingannevole – AGCM – Sanzioni – Applicabilità – Pluralità di messaggi – Considerazione unitaria – Ammissibilità – Condizioni. 2 Pubblicità ingannevole – Messaggio – Esperienza commerciale – Indicazione – Riferibilità ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-1-2011-n-113/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.113</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-1-2011-n-113/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.113</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Severini  <i>Est.</i> Giovagnoli<br />Videosystem s.r.l.e Areafilm s.r.l. (Avv.ti A. Dal Ferro e R. Villata) c/AGCM (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblicità ingannevole – AGCM – Sanzioni – Applicabilità – Pluralità di messaggi – Considerazione unitaria – Ammissibilità – Condizioni.	</p>
<p>2 Pubblicità ingannevole – Messaggio – Esperienza commerciale – Indicazione – Riferibilità ad un solo soggetto – Ingannevolezza – Sussiste.	</p>
<p>3.   Pubblicità ingannevole – Messaggio – Successo commerciale – Indicazione – Riferimento &#8211; Un solo affiliato anziché la rete – Ingannevolezza – Sussiste.  	</p>
<p>4. Pubblicità ingannevole – Responsabile franchising – Intervista giornalistica – Pubblicità occulta – Sussiste – Indici presuntivi – Intento promozionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di pubblicità ingannevole, l’AGCM può, ai fini dell’applicazione delle sanzioni, valutare unitariamente messaggi pubblicitari diversi qualora vi sia un’omogeneità di contenuti miranti a pubblicizzare lo stesso prodotto, ovvero qualora un messaggio rinvii agli altri per l’illustrazione della proposta commerciale.   	</p>
<p>2. E’ ingannevole un messaggio promozionale che presenta l’attività pubblicizzata come frutto di consolidata esperienza qualora tale esperienza sia invece riconducibile solo ad uno dei fondatori della società produttrice. Infatti, l’attività di una singola persona, diversificata e svolta in ambiti di attività disomogenee, non può essere utilizzata per accreditare la validità della proposta pubblicizzata.  	</p>
<p>3.  E’ ingannevole un messaggio pubblicitario di operatori appartenenti ad un’affiliazione commerciale che evidenzi il provato successo nella commercializzazione del prodotto, qualora tale successo si riferisca soltanto ad un punto vendita e non all’intera rete. 	</p>
<p>4. Una intervista al responsabile di un’affiliazione commerciale pubblicata su un sito internet, è da considerarsi messaggio pubblicitario occulto e non giornalistico in presenza di elementi che evidenzino l’intento promozionale e non informativo, come ad esempio la predisposizione del messaggio dalla stessa società cui è dedicato, la mancanza di una elaborazione critica da parte della redazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00113/2011REG.SEN.<br />	<br />
N. 07559/2009 REG.RIC.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7559 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Videosystem s.r.l., Areafilm s.r.l.</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Alberto Dal Ferro, Riccardo Villata, con domicilio eletto presso l’avv. Riccardo Villata in Roma, via L. Bissolati 76; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
A<b>utorità Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust</b>, <b>Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
nei confronti di<br />	<br />
</i>Marco Scalici<i></b></i>; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I n. 03723/2009, resa tra le parti, concernente SANZIONE PECUNIARIA PER PUBBLICITA&#8217; INGANNEVOLE</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust e di Autorita&#8217; per le Garanzie nelle Comunicazioni;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2010 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato Vagnozzi per Villata e l’avvocato dello Stato Barbieri;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Viene in decisione l’appello proposto dalle società Videosystem s.r.l. e Areafilm s.r.l. per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I, 9 aprile 2009, n. 3723, con la quale è stato respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalle odierne appellanti contro:<br />	<br />
&#8211; il provvedimento prot. 0044603, assunto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’adunanza del 15 novembre 2007 con il quale è stato deliberato: a) che il messaggio descritto al paragrafo II, punto 2), del provvedimento in parola diffus<br />
c) di irrogare a carico di Videosystem s.r.l. sia una sanzione amministrativa pecuniaria di 21.100 € (ventunomilacento euro), nonché per l’annullamento:<br />	<br />
&#8211; il provvedimento prot. 0041999 assunto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’adunanza del 7 agosto 2008 e notificato alle ricorrenti il 25 agosto 2008 a conclusione del procedimento avviato nei confronti delle società Areafilm s.r.l<br />
a) che il comportamento delle società Videosystem s.r.l. e Areafilm s.r.l., consistito nell’aver violato la delibera n. 17609 del 15 novembre 2007, costituisce inottemperanza a quest’ultima;<br />	<br />
b) che, per tale comportamento, venga comminata alla società VideoSystem s.r.l. una sanzione amministrativa di 100.000 € (euro centomila).<br />	<br />
2. L’appello non merita accoglimento. <br />	<br />
3. Vanno anzitutto respinte le censure con cui si contesta che l’Autorità avrebbe operato una sovrapposizione di singole asserzioni presenti in differenti messaggio, violando così l’art. 20 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 la cui lettera <i>a</i>), nella versione applicabile al caso di specie, definiva pubblicità “<i>qualsiasi messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di una attività [..] professionale</i>”.<br />	<br />
3.1. Secondo l’appellante, in particolare, i messaggi pubblicati sui siti di <i>Areafilm</i> e <i>Infofranchising</i>, caratterizzati da indirizzi differenti e non collegati da alcun <i>link </i>ipertestuale, avrebbero dovuto essere analizzati e decodificati singolarmente e non congiuntamente, come invece, a suo dire, avrebbe fatto l’Autorità. <br />	<br />
3.2. Il motivo non ha pregio.<br />	<br />
Come si desume chiaramente dal provvedimento impugnato, l’Autorità ha analizzato distintamente la struttura e il contenuto dei messaggi segnalati, tra i quali non ha perciò operato alcuna sovrapposizione. <br />	<br />
L’Autorità, come viene spiegato, con argomentazioni condivisibili, nel provvedimento, ha ritenuto di valutare unitariamente i contenuti degli annunci presenti sui siti <i>ilgrandecinema </i>e <i>Areafilm</i> in ragione del fatto che l’annuncio sul sito <i>ilgrandecinema</i>, che si sostanzia in un generico invito all’affiliazione e ad acquisire ulteriori informazioni, è collegato con un link ipertestuale al sito di AreaFilm, nel quale viene illustrata in modo più diffuso la proposta. <br />	<br />
L’Autorità, inoltre, in maniera altrettanto condivisibile, ha proceduto ad una valutazione unitaria dei contenuti del sito AreaFilm e dell’intervista al Sig. Lovato in considerazione dell’omogeneità del contenuto dei messaggi che appaiono tutti, sebbene con diverse modalità, volti a promuovere l’affiliazione a catene che operano nel settore della distribuzione automatizzata di DVD e VHS, con i marchi Megamondo e Il Grande Cinema,<br />	<br />
4. Nel merito, i messaggi sono senz’altro ingannevoli in quanto, in contrasto con le risultanze dei fatti, presentano l’attività come frutto di consolidata esperienza e provato successo e ne delineano le modalità di svolgimento e le prospettive di guadagno con modalità che non rispondono alla realtà, inducendo false aspettative nei destinatari con conseguente loro pregiudizio economico. <br />	<br />
Sotto tale profilo, la puntuale e analitica ricostruzione compiuta nel provvedimento impugnato resiste a tutte le censure sollevate dalle parti ricorrenti. <br />	<br />
5. In particolare, risulta in contrasto con le risultanze in punto di fatto il vanto di consolidata esperienza (ventennale) nel settore della distribuzione automatizzata in forma affiliativa di prodotti <i>home-video</i> che il messaggio attribuisce alla società AreaFilm appare, pertanto, in contrasto con le evidenze, in quanto la società area Film è stata costituita solo nel 2004). <br />	<br />
Non può assumere rilievo in senso contrario l’esperienza acquisita precedentemente da uno dei fondatori della società e, ancor prima, della società Videosystem. Sono condivisibili, sotto tale profilo, le considerazioni contenute nel provvedimento, dove si evidenzia che l’esperienza di una singola persona, peraltro estremamente diversificata e svolta in realtà societarie ed ambiti di attività non omogenei, non può essere invocata per accreditare la validità della proposta affiliativa pubblicizzata che, di fatto, non gode di una sperimentazione ampia e consolidata nel tempo, né a supportare la credibilità della stessa AreaFilm, società di recente costituzione, dalla quale la proposta affiliativa proviene. <br />	<br />
6. Ugualmente non pare corrispondere al vero anche quanto lasciato intendere nei messaggi in ordine alla proposta, prospettata come una affiliazione commerciale già sperimentata con successo nella quale all’affiliato vengono assicurati <i>know how</i>, strategia commerciale, assistenza gestionale e costante supporto, così da assicurarne il successo economico.<br />	<br />
7. Altrettanto ingannevoli appaiono i contenuti dei messaggi che sottolineano “i grandi realizzi”, “il successo imprenditoriale”ottenibile o i “tempi per il rientro” (stimati in due anni).<br />	<br />
In realtà, l’Autorità ha correttamente evidenziato che la formula definita “affiliativi” è di recente introduzione e non si può ragionevolmente ritenere che l’esperienza positiva ottenuta in un singolo punto vendita, in assenza di ulteriori riscontri, possa fondare l’attestazione di successo di una rete di vendita, come preteso dai messaggi.<br />	<br />
8. Quanto ai guadagni, merita condivisione il rilievo contenuto nel provvedimento secondo cui “le prospettive enunciate si fondano su prospetti e proiezioni i cui dati sono meramente presuntivi e come tali privi di valore, in quanto per espressa ammissione della società non risultano fondati su alcun riscontro oggettivo che possa avere valenza economico-statistica”.<br />	<br />
Inoltre, diversamente da quanto i messaggi lascerebbero intendere, definendo la proposta di tipo affiliativo/<i>franchising</i>, il rapporto instaurato con gli affiliati è regolato sostanzialmente da un contratto di fornitura con il quale una parte (somministrante) nel caso di specie AreaFilm si obbliga dietro corrispettivo a eseguire a favore di un’altra (il somministrato) prestazioni periodiche e continuative di beni costituiti da VHS e DVD e materiale promozionale. <br />	<br />
Si deve considerare, altresì, che diversamente rispetto al contenuto dei messaggi, il <i>know-how</i> trasferito è prevalentemente tecnico e non anche di tipo commerciale, trattandosi, e si sostanzia in un veloce corso di formazione diretto a consentire l’utilizzo di software e dei distributori. <br />	<br />
9. Anche le strategie commerciali, l’assistenza gestionale e la stretta collaborazione, promesse da AreaFilm nei messaggi a garanzia del successo dell’iniziativa imprenditoriale, si limitano a proposte non vincolanti (ad eccezione dell’acquisto della selezione di film), suggerimenti di tipo promozionale dispensati periodicamente ed alle consulenze telefoniche prestate all’occorrenza da Area Film, senza che vengano fornite, come il messaggio indurrebbe a ritenere, istruzioni o prescrizioni operative impartite a tutti i punti vendita. <br />	<br />
10. Da respingere sono anche le censure con cui si contesta che all’intervista del sig. Lovato possa essere riconosciuta natura di pubblicità non trasparente. <br />	<br />
Come questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di rilevare (Cons. Stato, VI, 11 aprile 2003, n. 1929), in materia di pubblicità occulta, anche in mancanza di prova storica del rapporto di committenza, lo scopo promozionale può essere accertato sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, tra i quali, in particolare, l’esibizione innaturale del prodotto e la non strumentalità di tale esibizione alle finalità di programma. <br />	<br />
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato indica in maniera esaustiva numerosi indici presuntivi dai quali si desume la natura pubblicitaria e non informativa dell’intervista. <br />	<br />
Innanzitutto, rilevano le modalità di diffusione dell’intervista, presente per circa un anno sul sito, nello Speciale dedicato al settore delle Videoteche e Videonoleggio.<br />	<br />
Inoltre, per espressa ammissione delle società interessate i contenuti, i dati e le immagini sono stati interamente forniti dal Lovato, socio di AreaFilm, individuato dalla società Videosystem come il <i>“responsabile franchising”</i>, al quale si offre lo spunto per effettuare una descrizione encomiastica dell’azienda e della proposta della quale sottolinea, in modo incondizionato e ripetutamente, l’efficacia e il successo.<br />	<br />
Le dichiarazioni rese sono state pubblicate senza alcuna apparente elaborazione, verifica o riflessione critica della redazione che si è limitata ad accertare l’esistenza, l’operatività e l’assetto di controllo della società censita e l’utilizzo (in assenza di registrazione) del marchio Il Grande Cinema nelle fiere nazionali di settore. Analogamente risulta assente qualsiasi raffronto tra le varie iniziative prospettate che focalizzi i punti di forza e i limiti delle varie proposte.<br />	<br />
Le stesse domande poste al responsabile commerciale non affrontano possibili aspetti problematici e onerosi della proposta, né viene mai richiesto all’intervistato di offrire a supporto delle proprie dichiarazioni dati più precisi che consentano all’interessato di valutare in termini più oggettivi la convenienza della proposta (quale ad es. l’importo richiesto). <br />	<br />
Tali evidenze, come correttamente conclude il provvedimento impugnato, appaiono di per sé serio indizio della natura pubblicitaria dell’articolo, in quanto esso non appare ascrivibile ad un’attività di tipo giornalistico essendo stato, di fatto, totalmente predisposto dalla stessa società cui è dedicato e redatto con modalità che mal si coniugano con il perseguimento delle finalità informative ostentate dall’editore, dissimulando nel loro complesso precise finalità promozionali.<br />	<br />
11. Infondate sono anche le censure con cui si contesta il <i>quantum</i> della sanzione che risulta invece congrua tenendo conto della gravità, della durata e della tipologia delle violazioni accertate.<br />	<br />
Vanno ugualmente respinte le censure con cui si contesta la sanzione per l’inottemperanza alla delibera n. 17609 del 15 novembre 2007. <br />	<br />
Al riguardo occorre, infatti, rilevare che: <br />	<br />
a) l’istituto degli impegni non poteva trovare applicazione in quanto l’Autorità aveva già effettuato l’accertamento della scorrettezza pratica commerciale;<br />	<br />
b) dagli atti risulta che non sono stati rimossi i profili di ingannevolezza dei messaggi contestati, che continuavano ad indicare sul sito <i>areafilm</i>, riferimenti all’esperienza ventennale vantata da Areafilm, all’investimento ottenibili “con facili soluzioni per grandi realizzi”, collegati all’affiliazione proposta, nonché a presentare la proposta contrattuale nei termini già valutati ingannevoli; <br />	<br />
c) non risulta violati il termine per la conclusione del procedimento, in quanto lo stesso è iniziato il 24 aprile 2008 e si è concluso il 7 agosto 2008, rispettando quindi il termine quindi dei 120 giorni (a tal fine ciò che rileva, secondo giurisprudenza pacifica è la data di adozione del provvedimento, non quella di comunicazione) <br />	<br />
d) non risulta violato il termine per la contestazione che inizia a decorrere non dalla data di commissione della violazione, ma dalla data di accertamento della violazione da parte dell’autorità;<br />	<br />
e) la prova dell’elemento soggettivo si ricava dalle stesse modalità di commissione del fatto; <br />	<br />
f) la sanzione risulta adeguata alla gravità del fatto. <br />	<br />
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto.<br />	<br />
Le segue seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. <br />	<br />
Condanna, in solido, le parti appellanti al pagamento delle spese processuali a favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che liquida in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/01/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-1-2011-n-113/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.113</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 12/1/2011 n.25</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-12-1-2011-n-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-12-1-2011-n-25/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-12-1-2011-n-25/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 12/1/2011 n.25</a></p>
<p>Pres. Severini &#8211; Est. Polito H3g s.p.a. (Avv. P. S. Pugliano, M. Sanino, F. Tedeschini) c/ AGCOM (Avv. Stato) ed altri sulla sospensione del dispositivo sino alla pubblicazione della motivazione della sentenza Processo amministrativo – Sentenza – Appello avverso dispositivo – Istanza sospensiva – Accoglimento &#8211; Ragioni Va sospeso il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-12-1-2011-n-25/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 12/1/2011 n.25</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-12-1-2011-n-25/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 12/1/2011 n.25</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini &#8211; Est. Polito<br /> H3g s.p.a. (Avv. P. S. Pugliano, M. Sanino, F. Tedeschini) c/ AGCOM (Avv. Stato) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla sospensione del dispositivo sino alla pubblicazione della motivazione della sentenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Sentenza – Appello avverso dispositivo – Istanza sospensiva – Accoglimento &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va sospeso il dispositivo di sentenza sino alla pubblicazione della motivazione della sentenza che definisce la causa nel merito. Infatti, nel processo amministrativo, se con la pubblicazione del dispositivo della sentenza si determina l’effetto risolutivo della misura cautelare, è solo con la pubblicazione della motivazione che la parte soccombente è posta in condizione di conoscere le ragioni della decisione e conseguentemente di autodeterminarsi circa la proprie scelte, sia sostanziali che processuali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10701 del 2010, proposto da</p>
<p>H3g S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Pierpaolo Salvatore Pugliano, Mario Sanino e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, n. 7; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; l’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>&#8211; Telecom Italia S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, n. 47; 	</p>
<p>&#8211; Wind S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Beniamino Caravita Di Toritto e Sara Fiorucci, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6; 	</p>
<p>&#8211; Poste Mobili s.p.a., rappresentata e difeao dagli avv. Filippo Pacciani e Gilberto Nava, con domicilio eletto presso Legance Studio Legale Assoc. in Roma, via XX Settembre,n. 5; 	</p>
<p>&#8211; Vodafone Omnitel N.V., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mauro Orlandi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via San Alberto Magno, n. 9; 	</p>
<p>&#8211; Wind Telecomunicazioni S.p.a.; Conad Insim; Coop Voce;Auchan Mobile; Carrefour Italia Mobile; Bt Italia S.p.A.; Daily Telecom Mobile S.r.l.; 50 &#038; Piu&#8217; Net, non costituiti in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del dispositivo di sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III TER n. 00244/2010, resa tra le parti, concernente del dispositivo di sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III TER n. 00244/2010, resa tra le parti, concernente MERCATO DELLA TERMINAZIONE DI CHIAMATE VOCALI SU SINGOLE RETI MOBILI/MERCATO N. 7 FRA QUELLI IDENTIFICATI DALLA RACCOMANDAZIONE COMMISSIONE EUROPEA 200/879/CE &#8211; MCP</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di Telecom Italia s.p.a., di Wind s.p.a., di Poste Mobili s.p.a. e di Vodafone Omnitel N.V.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del dispositivo del Tribunale amministrativo regionale, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 119, comma 6, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Pugliano, Sanino, Tedeschini, Cardarelli, Lattanzi, Caravita di Toritto, Fiorucci, Pacciani, Nava, Orlandi e l’ avvocato dello Stato De Stefano;</p>
<p>Ritenuto:<br />	<br />
&#8211; che con provvedimento cautelare di questa Sezione n. 3754 del 29 luglio 2010 è stata disposta la sospensione della delibera dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 667/08/Cons , ai sensi dell’ art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n, 1034,<br />
&#8211; che la predetta misura cautelare si configura come preordinata ad offrire piena tutela interinale fino al perfezionamento del provvedimento decisorio del Tribunale regionale, che nei suoi elementi essenziali è costituito sia dal dispositivo che dalla mo<br />
&#8211; che, mentre con la pubblicazione del dispositivo si determina l’effetto risolutivo della misura cautelare, solo con la pubblicazione della motivazione della sentenza negativa la parte soccombente è posta in condizione di conoscere le ragioni della decis<br />
&#8211; che, per quanto precede appare allo stato congruo, per le medesime ragioni cautelari già apprezzate dalla Sezione con la citata ordinanza del 29 luglio 2010, anche a garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale, sospendere il dispositivo impug<br />
&#8211; che in relazione ai profili della controversia le spese relative alla presente fase di giudizio possono essere compensate fra le parti;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (ricorso numero: 10701/2010) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;efficacia del dispositivo impugnato fino alla pubblicazione della motivazione della sentenza del Tribunale amministrativo.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/01/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-12-1-2011-n-25/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 12/1/2011 n.25</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Decreto &#8211; 12/1/2011 n.34</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-decreto-12-1-2011-n-34/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-decreto-12-1-2011-n-34/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-decreto-12-1-2011-n-34/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Decreto &#8211; 12/1/2011 n.34</a></p>
<p>Va respinta la richiesta di decreto cautelare monocratico nei confronti di atti di gara relativi alla procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari prodotti nelle Aziende dell’Area Vasta USL , se non sussista il pericolo di un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-decreto-12-1-2011-n-34/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Decreto &#8211; 12/1/2011 n.34</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-decreto-12-1-2011-n-34/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Decreto &#8211; 12/1/2011 n.34</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la richiesta di decreto cautelare monocratico nei confronti di atti di gara relativi alla procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari prodotti nelle Aziende dell’Area Vasta USL , se non sussista il pericolo di un danno irreparabile conseguente alla dilazione nella trattazione fino alla prima camera di consiglio utile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00034/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00062/2011 REG.RIC.	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>Il Presidente	</p>
<p>ha pronunciato il presente	</p>
<p align=center><b>DECRETO</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 62 del 2011, proposto da:<br /> <br />
<b>Aimeri Ambiente S.r.l., </b>rappresentato e difeso dagli avv. Ferdinando Acqua Barralis, Fabio Colzi, con domicilio eletto presso Fabio Colzi in Firenze, via San Gallo N. 76; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Estav Centro &#8211; Ente Per i Servizi Tecnico Amministrativi dell&#8217;Area Vasta Centro</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
a) del disciplinare di gara, del capitolato speciale e di tutti gli altri atti di gara, pubblicati sul sito internet dell’Amministrazione appaltante in data 01.12.2010, relativi alla procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari prodotti nelle Aziende dell’Area Vasta Centro;<br /> <br />
b) di ogni altro atto o provvedimento preordinato consequenziale e connesso che preveda lo stesso requisito, con espressa riserva di motivi aggiunti.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Ritenuto che non sussista il pericolo di un danno irreparabile conseguente alla dilazione nella trattazione fino alla prima camera di consiglio utile;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 26 gennaio 2011 ore di rito.	</p>
<p>Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze il giorno 12 gennaio 2011.	</p>
<p>Il Presidente<br /> <br />
Paolo Buonvino 	</p>
<p>DEPOSITATO IN SEGRETERIA<br />
Il 12/01/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-decreto-12-1-2011-n-34/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Decreto &#8211; 12/1/2011 n.34</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
	</channel>
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