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	<title>12/1/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/1/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2008 n.25</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-12-1-2008-n-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-12-1-2008-n-25/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-12-1-2008-n-25/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2008 n.25</a></p>
<p>S. Balba – Presidente, M. Abruzzese – Estensore Giacomantonio Carmela (avv. P. De Matteis) c/ il Comune di Fossa (avv. F. Foglietti) inammissibile il ricorso proposto dal destinatario di un indennizzo da evento calamitoso, che non sia stato notificato a tutti gli altri beneficiari Processo – Processo amministrativo – Ricorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-12-1-2008-n-25/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2008 n.25</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-12-1-2008-n-25/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2008 n.25</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Balba – Presidente, M. Abruzzese – Estensore<br /> Giacomantonio Carmela (avv. P. De Matteis) c/ il Comune di Fossa (avv. F. Foglietti)</span></p>
<hr />
<p>inammissibile il ricorso proposto dal destinatario di un indennizzo da evento calamitoso, che non sia stato notificato a tutti gli altri beneficiari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Controinteressato – In tema di liquidazione di danni subiti dai privati a seguito di calamità naturale &#8211; Beneficiari dell’indennizzo – Sono controinteressati – Mancata notifica &#8211; Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di liquidazione di danni subiti dai privati a seguito di calamità naturale, è inammissibile il ricorso, volto a censurare le regole per l’attribuzione dell’indennizzo, che non sia stato notificato a tutti gli altri beneficiari. (1)</p>
<p></b>______________________________<br />
(1) Non constano precedenti specifici in termini in questa rivista. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale <b>390 del 2004</b>, proposto da: <br />
<B>GIACOMANTONIO CARMELA</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Piermichele De Matteis, con domicilio eletto presso Piermichele Avv. De Matteis in L&#8217;Aquila, via Gabriele D&#8217;Annunzio, N. 4; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>COMUNE FOSSA</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabrizio Foglietti, con domicilio eletto presso Fabrizio Avv. Foglietti in L&#8217;Aquila, p.zza S. Giusta, N. 4 (N.I.); ù</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
</i>del provvedimento, a firma del responsabile del procedimento, di determinazione della misura dei danni indennizzabili e del conseguente indennizzo, comunicato con prot. n.576 del 5.4.2006, avente ad oggetto “liquidazione danni subiti dai privati a seguito dell’evento alluvionale del dicembre 1999”, di ogni altro atto precedente, presupposto, conseguente o comunque connesso.</p>
<p>
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Fossa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14/11/2007 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso rispettivamente notificato e depositato in date 7 e 16 giugno 2004, la ricorrente impugna gli atti meglio in epigrafe individuati, recanti liquidazione dei danni subiti a seguito dell’evento alluvionale del dicembre 1999.<br />
Deduce la ricorrente che il provvedimento impugnato è l’atto terminale di un complesso procedimento, passato dapprima per la proclamazione dello stato di emergenza e l’assegnazione da parte dello Stato di ricorse economiche per far fronte alle necessità dei danneggiati dalla rottura degli argini del fiume Aterno e dall’allagamento di vaste zone dei Comuni di L’Aquila, Fossa, Sant’Eusanio Forconese e Villa Sant’Angelo, occorso nel 1999, poi per il riparto delle somme assegnate tra i Comuni interessati, quindi per l’individuazione dei danni indennizzabili sulla base di documentazione probatoria presentati dagli stessi cittadini istanti; in ordine a tale ultima fase, furono ammesse all’indennizzo per il Comune di Fossa 14 richieste (poi diventate 15), tra cui quella della ricorrente, sulle 48 originariamente presentate, e determinato l’ammontare dell’indennizzo spettante per ciascun istante con indicazione per ogni ditta del danno accertato e dell’importo da risarcire al netto della franchigia di euro 2.582,28, come risultante da elenco predisposto dal responsabile comunale designato e giusta determina n.39 del 15.4.2003; tale ultimo atto fu comunicato alla ricorrente solo con prot. n.576 del 5.4.2004, nel quale si imponeva la sottoscrizione di un “atto d’obbligo” contenente l’accettazione del contributo, l’impegno ad effettuare i lavori entro un anno a pena di decadenza e a documentare tempestivamente tutti i costi sopportati, ma si riduceva il contributo concesso all’istante escludendo gli importi dovuti per IVA, quelli occorrenti per la direzione dei lavori ed il costo delle perizie tecniche giurate ed allegate alle domande dietro espressa richiesta del Comune, oltre ad ulteriori rilevanti tagli.<br />
Da qui il ricorso che deduce: 1) Eccesso di potere per illogicità e/o contraddittorietà dell’atto ed inosservanza di norme interne: secondo la ricorrente, il Comune avrebbe indebitamente ridotto l’indennizzo dovuto, escludendo voci di danno certamente ammissibili (IVA e onorario dei professionisti incaricati), sulla base di valutazioni di merito insindacabili ed in contrasto con precedenti determinazioni (prot. n.328 del 17.2.2003, che equiparava la perizie giurate alle fatture; prot. n.39 del 15.4.2003 che accertava i danni subiti nell’importo maggiore; prot. n.144 del 18.4.2003, di comunicazione dei detti importi alla regione Abruzzo per la liquidazione), oltre che tardive, giacché superate da precedenti fasi procedimentali esaurite in relazione al corretto iter procedurale come individuato dalla regione Abruzzo; 2) Eccesso di potere per illogicità dell’atto ed inosservanze di norme interne: del tutto illegittima, secondo la ricorrente, sarebbe poi la pretesa di subordinare l’erogazione del contributo alla sottoscrizione di un atto d’obbligo non previsto da norma alcuna.<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso.<br />
Si costituiva il Comune di Fossa chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile ed infondato, stante la assunta piena legittimità degli atti impugnati.<br />
Le parti depositavano memorie illustrative.<br />
All’esito della pubblica udienza del 14 novembre 2007, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso ha ad oggetto l’impugnazione della determinazione comunale di liquidazione dell’indennizzo assegnato alla ricorrente per i danni occorsi alla sua proprietà ricadente in territorio (Comune di Fossa) interessato dell’evento alluvionale del 1999 e già oggetto di dichiarazione di stato di emergenza.<br />
Va premesso in fatto che: 1) con DPCM del 18 dicembre 1999 fu dichiarato la stato di emergenza nel territorio di alcuni Comuni della Provincia di L’Aquila per gli eventi alluvionali dei giorni 15 e 16 dicembre 1999; 2) con successiva Ordinanza 12 aprile 2001 n.3124 del Ministro dell’Interno, delegato per il Coordinamento della protezione civile, furono assegnati alla regione Abruzzo fondi per complessivi euro 1.032.913, 80 per l’attuazione degli interventi infrastrutturali di emergenza ed a favore dei soggetti privati danneggiati in relazione ai detti eventi idrogeologici; 3) con successivi atti fu effettuato il riparto tra interventi pubblici ed interventi privati da finanziare e l’ulteriore riparto dei fondi tra i vari comuni interessati agli eventi; 4) in particolare, al Comune di Fossa, in previsione dell’indennizzo per i soggetti privati, fu assegnata la complessiva somma di euro 118.289, 61 (cfr. delibera della giunta regionale n.51 del 22 maggio 2003), sulla base di una previsione di indennizzo comunicata dagli stessi Comuni e delle richieste dei soggetti danneggiati; 5) la richiesta dalla ricorrente, giusta perizia del tecnico estimatore allegata all’istanza di contributo, ammontava a complessivi euro 14.593, 31; 6) a seguito di ispezione sui luoghi ed esame della documentazione, la apposita commissione per il ristoro dei danni nominata dal Comune di Fossa, pervenne invece alla riduzione dell’importo riconoscibile, sulla base dei danni effettivi subiti, nella misura di euro 13.472,65 (cfr. nota del 12 dicembre 2003 in documentazione in atti); 6) dal che la determinazione finale di liquidazione dei danni nella misura di 13.472, 65 e del contributo, al netto della franchigia di euro 2.582, 28, in euro 10.890,37.<br />
Con il primo motivo, la ricorrente deduce l’illegittimità della disposta riduzione, per un verso, nel merito, rappresentando l’insindacabilità, da parte del Comune, delle richieste di parte, adeguatamente supportate da atti tecnici (“perizie giurate”), e l’indebita esclusione dell’IVA e dei costi di perizie e di direzione lavori, costi necessari e ammissibili a contributo; per altro verso, deducendo la illegittimità del “ripensamento” del Comune sul piano procedurale, dovendosi ritenere ormai esaurita la fase della determinazione degli importi già al momento della richiesta alla regione Abruzzo dei fondi da parte del Comune di Fossa. <br />
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa del Comune di Fossa, in quanto non notificato ai controinteressati individuabili negli altri aventi titolo al contributo, che, per effetto del riconoscimento del maggior importo richiesto dalla ricorrente, vedrebbero ridotto il proprio contributo.<br />
In proposito, va evidenziato che effettivamente la distribuzione degli indennizzi tra i soggetti riconosciuti aventi titolo configura un procedimento di tipo concorsuale, nel senso che, fissato l’importo complessivo totale, non incrementabile, giacché a monte determinato dal vincolo di destinazione riconosciuto dallo stato per l’indennizzo ai privati, l’attribuzione di una somma maggiore ad uno dei beneficiari comporta, per conseguenza ed effetto necessario, la riduzione dell’importo riconoscibile agli altri.<br />
In questo modo, ove alla Giacomantonio fosse riconosciuto un contributo maggiore, è del tutto evidente che risulterebbe vulnerata la posizione degli altri beneficiari, quantomeno del Comune di Fossa, in favore del quale è stata attribuita una somma non maggiorabile e fissa nel suo importo.<br />
Secondo la suggestiva immagine utilizzata dalla difesa comunale, “si tratta in sostanza di una torta che deve essere ripartita secondo criteri predeterminati”; pertanto, “nel momento in cui il ricorrente ha inteso contestare le regole per l’attribuzione dell’indennizzo, e ciò ai fini del conseguimento di un beneficio economico di maggiore importo, ha assunto una posizione di contrasto con gli altri aventi titoli”.<br />
In tal senso, sembra evidente che il ricorso dovesse essere notificato a tutti gli altri beneficiari cittadini di Fossa, che, se non individuati nel corpo del provvedimento impugnato, certamente erano individuabili ala stregua dell’apposito elenco già allegato alla determina del 15.4.2003 n.39 del tecnico comunale nota alla ricorrente (perché espressamente citata in ricorso) e comunque agli atti del Comune ed affissa al relativo Albo, e l’omessa evocazione del contraddittorio comporta l’inammissibilità dello stesso, quantomeno relativamente al profilo disaminato (quantificazione del contributo).<br />
Sotto altro profilo, già la suindicata determina (n.39/2003), non impugnata dalla ricorrente, non prevedeva affatto il riconoscimento dei pretesi importi per IVA, compensi professionali e costi di perizia.<br />
Il che rende il profilo sollevato insufficiente al raggiungimento dello scopo prospettato dalla ricorrente (il riconoscimento dell’IVA e degli importi accessori), restando ferma, anche all’esito di un eventuale esito favorevole del ricorso, la determinazione comunale che già tali importi escludeva.<br />
Infine, va considerato che l’ulteriore riduzione degli importi richiesti, all’esito di un sopralluogo che ha verificato l’effettiva minore consistenza dei danni dichiarati, in sede di liquidazione definitiva, anche sul piano procedimentale non è affatto evenienza in sé illegittima, potendosi addirittura configurare la revoca o l’annullamento del beneficio anche dopo l’effettiva erogazione; mentre, nel caso di specie, tale riduzione è stata operata ben prima dell’effettivo esborso e dell’incameramento delle somme da parte della ricorrente, che, per parte sua, non ha dedotto in concreto alcunché sui rilievi precisi mossi dagli organi tecnici del Comune in ordine all’effettiva consistenza dei danni e dei costi di ripristino.<br />
Il motivo è complessivamente infondato.<br />
A non diverso esito deve pervenirsi quanto al secondo motivo, che prospetta l’illegittimità dell’imposizione di un atto d’obbligo ai beneficiari, che non sarebbe stata prevista in sede di criteri generali di attribuzione.<br />
Osserva il Collegio che è interesse massimo della collettività pretendere la corretta distribuzione delle risorse limitate secondo le destinazioni di scopo puntualmente predeterminate, anche in caso di erogazioni gratuite, come nella specie, intese ad indennizzare eventi calamitosi e dunque in ossequio ad un generico scopo solidaristico che, a beneficio di pochi, grava a carico di tutti.<br />
In tal senso, garantire che le somme erogate vengano effettivamente utilizzate per gli scopi voluti e non distratte ad altri fini è precipuo obbligo (non già mera facoltà) dell’Amministrazione erogante; soprattutto ove, come nel caso, gli importi vengano riconosciuti prima della spesa ed in vista della stessa; l’atto d’obbligo imposto e i connessi oneri (di effettuazione dei lavori finanziati, di rendicontazione a consuntivo e di successiva verifica) assolvono appunto a tale finalità e deve dunque escludersene l’irritualità e la superfluità.<br />
Il ricorso è nel complesso infondato e ne segue il rigetto.<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo in dispositivo fissato.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo<b> rigetta</b>.<br />
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente che si liquidano nel complessivo importo di euro 1.500 (millecinquecento).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.<br />
Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 14/11/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Santo Balba, Presidente<br />
Rolando Speca, Consigliere<br />
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore</p>
<p><b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/01/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-12-1-2008-n-25/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2008 n.25</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2008 n.1228</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-12-1-2008-n-1228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-12-1-2008-n-1228/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-12-1-2008-n-1228/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2008 n.1228</a></p>
<p>Pres. S. Corasaniti, est. G. Amadio E. Piromalli (Avv.ti F. Lattanzi, F. Leone) c/ Università degli studi di Roma La Sapienza, Ministero dell’Università e della Ricerca (Avv. dello Stato) Università – Esame di laurea – Ammissione – In anticipo rispetto alla durata del corso di studi – Possibilità – Sussiste.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-12-1-2008-n-1228/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2008 n.1228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-12-1-2008-n-1228/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2008 n.1228</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Corasaniti, est. G. Amadio<br />	 E. Piromalli (Avv.ti F. Lattanzi, F. Leone) c/ Università degli studi di Roma La Sapienza, Ministero dell’Università e della Ricerca (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Università – Esame di laurea – Ammissione – In anticipo rispetto alla durata del corso di studi – Possibilità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’attuale disciplina dell’ordinamento degli studi universitari, dettata, ai sensi dell’art. 17, co. 95, L. 227/95, dal D.M. 509/99, offre agli studenti la possibilità  di laurearsi in anticipo rispetto alla durata normale dei corsi, ove abbiano superato tutti gli esami richiesti dal proprio piano di studi, conseguendo il numero dei crediti necessari per l’ammissione alla discussione della tesi. (Pertanto, nella specie, confligge con tale disciplina la delibera assunta dal Senato Accademico nella parte in cui ha concesso agli studenti della facoltà di filosofia la possibilità di sostenere l’esame di laurea con una sola sessione di anticipo rispetto alla durata normale (triennale) del corso di studi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
<i>(Sezione 3° bis)<br />
</i></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 135/2007 proposto dalla </p>
<p>sig.ra <b>PIROMALLI Eleonora</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Lattanzi e Federica Leone ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via G.P. da Palestrina n. 47; </p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
&#8211; l’<b>Università degli Studi di Roma “La Sapienza”</b>, in persona del Rettore p.t.,<br />
&#8211; il <b>Ministero dell’Università e della Ricerca</b>, in persona del Ministro p.t., entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (avv. Vincenzo Nunziata) presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.<br />
<b>per l’annullamento, pervia sospensione dell’efficacia,<br />
</b>&#8211; della nota 12 dicembre 2006, prot. n. 399, a firma del Capo Settore della Segreteria Studenti della Facoltà di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con la quale è stato comunicato alla ricorrente il diniego a sostenere l’esame di laurea di I livello nella sessione straordinaria dell’A.A. 2005/2006;<br />
&#8211; ove occorra, della delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 19 settembre 2002, nella parte in cui ha concesso agli studenti della Facoltà di Filosofia la possibilità di consentire la laurea con una sola sessione di anticipo rispetto alla<br />
<br />
	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Udito alla pubblica udienza del 18 ottobre 2007 il relatore dott. Giulio Amadio e uditi, altresì, i procuratori delle parti, come da verbale d’udienza;<br />	<br />
	Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 890 del 20.2.2004 di concessione della misura cautelare;<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
	La sig.ra Piromalli immatrocolata nell’anno accademico 2003/2004 al primo anno del corso di laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nella facoltà di Valle Giulia, superava con profitto gli esami di Istituzioni di matematica I (voto 28/30, crediti 8) e di Geografia urbana ed analisi della città (voto 23/30, crediti 8).<br />	<br />
Con domanda presentata all’inizio dell’anno accademico 2004/2005, chiedeva tuttavia l’autorizzazione al passaggio alla Facoltà di Filosofia, attivando l’apposita procedura per la convalida degli esami già sostenuti.<br />
Il 9 maggio 2005 l’Università accoglieva la richiesta autorizzandone l’iscrizione al primo anno del Corso di laurea in Filosofia (a.a. 2004/2005), convalidandone entrambi gli esami sostenuti ad Architettura e riconoscendole un totale di 16 crediti formativi.<br />
Dal 19 gennaio 2005 al 29 settembre 2006, cioè nel corso dei due successivi anni accademici (2004/2005 e 2005/2006), la ricorrente ha sostenuto tutti gli esami previsti nel programma triennale di studi approvato dalla Facoltà di Filosofia per un totale di 194 crediti.<br />
Avendo superato tutti gli esami di profitto, con domanda presentata in data 15 settembre 2006 chiedeva al Consiglio di Facoltà di essere ammessa a sostenere l’esame di laurea triennale in Filosofia nella sessione straordinaria dell’a.a. 2005/2006 (cioè entro il 28 febbraio 2007), al fine di poter effettuare l’immatricolazione al successivo Corso di laurea Specialistica Biennale in Filosofia entro il termine previsto del 19 marzo 2007.<br />
Esponeva, a tal fine, di aver regolarmente frequentato per tre anni consecutivi i corsi di studi tenuti nell’ambito dell’Università (a.a. 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006), sostenendo con profitto tutti gli esami previsti nel curriculum individuale, e di aver acquisito più di 180 crediti formativi universitari prescritti per l’ammissione all’esame di laurea di primo livello.<br />
In data 6 dicembre 2006 presentava dunque alla Segreteria amministrativa la domanda di laurea con allegata tutta la documentazione richiesta per essere ammessa alla discussione della tesi nella sessione straordinaria.<br />
Allegava anche apposita nota esplicativa, attestante che il percorso universitario svolto risultava “perfettamente conforme – anzi coincidente – rispetto alla durata normale degli studi, così come indicata dalla legge nella misura temporale (peraltro meramente indicativa e non vincolante) di tre anni &#8230; poichè in ciascuno dei succitati tre anni di frequenza universitaria (e non solo nei due anni di Filosofia) la sottoscritta ha superato esami che costituiscono parte integrante e determinante nell’attuazione del piano di studi approvato e nel conseguimento dei 180 crediti formativi richiesti per la laurea triennale)”.<br />
Con nota prot. n. 339 del 12 dicembre 2006 la Segreteria studenti le comunicava tuttavia il rigetto dell’istanza presentata in data 15 settembre e, conseguentemente, della domanda di laurea presentata il successivo 6 dicembre per discutere la tesi nella sessione straordinaria dell’a.a. 2005/2006, in quanto “il Senato Accademico di questo Ateneo, &#8230; nella seduta del 19 settembre 2002, ha concesso la possibilità di conseguire la laurea con una sola sessione di anticipo rispetto alla durata normale del corso di studi”.<br />
Le è stato, altresì, comunicato che non avrebbe potuto conseguire la laurea nella sessione invernale 2005/2006 (cioè prima del 18 aprile 2007) e che, in caso contrario, avrebbe dovuto comunque effettuare l’iscrizione relativa al III anno del corso di laurea di primo livello in filosofia (a.a. 2006/2007), potendo pertanto procedere all’immatricolazione al corso di laurea specialistica solo a partire dall’a.a. 2007/2008.<br />
Con il ricorso in esame l’interessata ha impugnato il diniego per i seguenti motivi:<br />
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 8 del D.M. 3.11.1999 n. 509;<br />
2) eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e falsità dei presupposti;<br />
3) incompentenza del responsabile della Segreteria studenti in quanto il provvedimento gravato avrebbe dovuto essere adottato dal Rettore su deliberazione del Senato accademico.<br />
Resiste al ricorso l’Ateneo intimato chiedendone il rigetto per le ragioni illustrate nella memoria del 7.2.2007.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
	L’attuale disciplina dell’ordinamento degli studi universitari dettata, ai sensi dell’art. 17, comma 95, della L. 15.5.1997 n. 127, dal D.M. 1999, n. 509 prevede che per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica (biennale) occorre essere in possesso della laurea (triennale), ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo (art. 6).<br />	<br />
	Lo stesso D.M. dispone per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria oltre che della lingua italiana, di una lingua dell’Unione europea la cui conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua (art. 7), prevedendo inoltre che la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea” (art. 8).<br />	<br />
	In questo modo dunque il legislatore ha riconosciuto innovativamente agli studenti la possibilità di laurearsi in anticipo rispetto alla durata normale dei corsi, qualora abbiano superato tutti gli esami richiesti dal piano di studi  conseguendo il numero dei crediti necessari per l’ammissione alla discussione della tesi.<br />	<br />
	Risulta così superata la precedente  disciplina, di cui al R.D. 4.6.1938 n. 1269,  in base alla quale l’esame di laurea non poteva essere sostenuto prima che fosse maturato l’intero periodo del corso di studi, nè potevano essere sostenuti gli esami anticipatamente rispetto all’ordine annuale delle frequenze.<br />	<br />
	Nella specie l’Università era vincolata dalla legge ad accogliere la domanda di laurea presentata dalla ricorrente. Si è detto infatti che, ottenuto il passaggio alla Facoltà di Filosofia, costei ha sostenuto tutti gli esami previsti dal relativo corso triennale di studi fra il gennaio 2005 e il settembre 2006 per un totale di 194 crediti.<br />	<br />
	Per tale motivo, con domande presentate il 15 settembre e il 6 dicembre 2006 ha chiesto di essere ammessa a sostenere  l’esame di laurea nella sessione straordinaria dell’a.a. 2005/2006 (cioè entro il 28 febbraio 2007), per effettuare l’immatricolazione al successivo corso biennale di laurea specialistica in Filosofia entro il termine del          19 marzo 2007.<br />	<br />
	Le è stato tuttavia opposto che questo non sarebbe possibile in quanto, in base ad una delibera assunta dal Senato Accademico nel settembre 2002, l’esame di laurea può essere sostenuto con una sola sessione di anticipo rispetto alla durata normale (triennale) del corso di laurea in Filosofia.<br />	<br />
	Ciò però confligge con la nuova disciplina degli studi universitari perchè ora ciò che appare determinante ai fini dell’ammissione a sostenere l’esame di laurea triennale di primo livello è il raggiungimento dei 180 crediti formativi prescritti dall’art. 7 del D.M. n. 509/1999, indipendentemente dal tempo occorso per il superamento degli esami previsti nel piano di studi e dalla durata normale prevista per il corso di studi.<br />	<br />
	Siffatto orientamento si rinviene anche nell’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 890 del 20.2.2007 (che individua nel numero di crediti “il solo requisito” per l’accesso alla laurea) in virtù della quale la ricorrente ha potuto proseguire negli studi, sia iscrivendosi al corso di laurea specialistica sia superando parte degli esami programmati.<br />	<br />
	Peraltro alla decisione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 19.9.2002 (con la quale è stata ritenuta vincolante la scansione tradizionale degli anni accademici ai fini dell’ammissione all’esame di laurea) in quanto riferita ad un caso specifico, non può essere attribuita valenza di norma generale, espressiva del principio di autonomia riconosciuto a ciascun Ateneo. Quindi la sua impugnativa va intesa come puramente tuzionistica.<br />	<br />
	Per quanto esposto discende che i primi due motivi di ricorso risultano fondati, mentre può ritenersi assorbito il terzo.<br />	<br />
	Pertanto va annullato l’impugnato diniego.<br />	<br />
	La (relativa) novità della questione giuridica trattata, induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese e degli onorari di causa tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione 3° bis, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto annulla il diniego impugnato. <br />
Compensa spese ed onorari.<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, addì 18 ottobre 2007 in camera di consiglio, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>	Saverio Corasaniti				&#8211; Presidente</p>
<p>	Giulio Amadio				&#8211; Consigliere, est.</p>
<p>	Massimo Luciano Calveri		&#8211; Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-12-1-2008-n-1228/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2008 n.1228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2008 n.26</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-12-1-2008-n-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-12-1-2008-n-26/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-12-1-2008-n-26/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2008 n.26</a></p>
<p>S. Balba – Presidente, F. Mattei – Estensore AIBA &#8211; ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKER DI ASSICURAZIONI (avv.ti A. Moscarini, Prof. L. V. Moscarini e A. Palombo) c/ l’AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTO DEL RUZZO TERAMO (avv.ti A. Davide e F. Ramicone) e nei confronti di MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.-AGENZIA GENERALE TERAMO DUE ESSE (avv.ti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-12-1-2008-n-26/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2008 n.26</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-12-1-2008-n-26/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2008 n.26</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Balba – Presidente, F. Mattei – Estensore<br /> AIBA &#8211; ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKER DI ASSICURAZIONI (avv.ti A. Moscarini,<br /> Prof. L. V. Moscarini e A. Palombo) c/ l’AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTO DEL <br />RUZZO TERAMO (avv.ti A. Davide e F. Ramicone) e nei confronti di MILANO <br />ASSICURAZIONI S.P.A.-AGENZIA GENERALE TERAMO DUE ESSE (avv.ti D. Di <br />Sabatino e F. Camerini)</span></p>
<hr />
<p>modifica dell&#8217;offerta in sede di trattativa privata e clausola di brokeraggio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Trattativa privata – Offerta – Modifica &#8211; A seguito della modifica delle condizioni di aggiudicazione previste in capitolato – E’ ammissibile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ legittima l’aggiudicazione di una trattativa privata in favore di una ditta che ha modificato le condizioni iniziali della propria offerta a seguito di una nuova lettera d’invito, non impugnata dalla ditta ricorrente, che ha consentito una deroga alle originarie condizioni di aggiudicazione previste dal capitolato. (1)</p>
<p></b>_________________________________________<br />
(1) <i>Non constano precedenti in termini in questa rivista. Nella specie, il disciplinare della procedura per l’aggiudicazione di un contratto di assicurazione aveva inizialmente previsto l’immodificabilità della cd. clausola broker, in forza della quale l’opera del broker sarebbe stata remunerata per il tramite delle compagnie di assicurazioni; tuttavia, dietro sollecitazione del concorrente poi risultato aggiudicatario, l’ente appaltante ha, da prima, consentito – con atto non impugnato dal controinteressato &#8211; ad una deroga alla clausola broker (accedendo alla proposta maggiorazione dei premi assicurativi annui lordi a carico dell’ente pubblico, includendo in essi anche le provvigioni dovute al broker) e, in seguito, ha sollecitato il concorrente ad integrare in tal senso la propria offerta. <br />
CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 27 settembre 2004 n. 6302, in questa rivista, ha giudicato illegittima la nota dell’Amministrazione che compensa, recependo le proposte del concorrente risultato poi aggiudicatario, le carenze dell’offerta del medesimo. Infatti la nota in questione modifica in maniera sostanziale l’offerta economica e progettuale avanzata dal concorrente, con la conseguenza che l’accettazione delle nuove e più favorevoli condizioni in essa contenute costituisce manifesta e grave violazione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa e di rispetto della par condicio tra i concorrenti (nel caso di specie, pur trattandosi di una trattativa privata, non di meno la stessa è stata articolata come vera e propria procedura concorrenziale, in base ad apposita lettera d’invito, a seguito di precedente gara pubblica andata deserta, sicché non poteva la stazione appaltante consentire la modifica dei contenuti dell’offerta, tanto più dopo che già erano noti i contenuti di entrambe le offerte presentate). <br />
La sentenza in epigrafe sembra avallare anche il cd. caricamento del premio, ossia quel particolare meccanismo negoziale – noto anche alla prassi dei contratti assicurativi della P.A. &#8211; in forza del quale, la compagnia di assicurazione, ancorché formalmente onerata della provvigione relativa all’opera del broker, procede comunque al recupero del relativo importo attraverso una corrispondente maggiorazione del premio dovuto dall’assicurato.<br />
La questione relativa all’onerosità o meno del contratto di consulenza e collaborazione assicurativa e all’applicabilità della disciplina di cui al D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, dopo alcune oscillazioni giurisprudenziali, sembra ormai pacificamente risolta in senso positivo: v. T.R.G.A. &#8211; SEZIONE DI TRENTO &#8211; Sentenza 26 marzo 2001 n. 245, in questa rivista, con nota di G. SAPORITO, Ancora sui contratti atipici per le pubbliche amministrazioni: il brokeraggio assicurativo; v. altresì T.A.R. PUGLIA &#8211; LECCE &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 22 giugno 2004 n. 4306, ivi. </i>(A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
<i>(Sezione Prima)
</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 285 del 2003, proposto da:<br />
<B>AIBA &#8211; ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKER DI ASSICURAZIONI</B>, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Moscarini, Lucio Valerio Moscarini, con domicilio eletto presso Antonio Avv. Palumbo in L&#8217;Aquila, via L. Rendina 1; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTO DEL RUZZO TERAMO</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandra Davide, con domicilio eletto presso Francesca Avv. Ramicone in L&#8217;Aquila, via del Seminario N.12 (N.I.); </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />
</i>MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.-AGENZIA GENERALE TERAMO DUE ESSE<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Di Sabatino, con domicilio eletto presso Francesco Avv. Camerini in L&#8217;Aquila, via S. Francesco di Paola 19; <br />
<i><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
</i>dei provvedimenti dell’azienda consortile Acquedotto del Ruzzo Teramo n.6694 del 15 aprile 2003 e n.6977 del 18 aprile 2003 aventi ad oggetto affidamento di contratto di assicurazione.</p>
<p>
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Azienda Consortile Acquedotto del Ruzzo Teramo;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: Milano Assicurazioni S.p.A.-Agenzia Generale Teramo Due Esse;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14/11/2007 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso rispettivamente notificato e depositato in date 10 e 23 giugno 2003, la ricorrente associazione ha impugnato gli atti meglio in epigrafe individuati con i quali l’azienda Consorziale Acquedotto del Ruzzo Teramo ha, all’esito di una complessa trattativa, affidato il servizio assicurativo aziendale alla Compagnia Milano Assicurazioni s.p.a. – Agenzia di Teramo.<br />
Premette la ricorrente di essere associazione rappresentativa della categoria dei consulenti assicurativi e di avere specifico interesse al ricorso, facendo valere la specificità del contratto di brokeraggio assicurativo quale contratto non oneroso per l’ente pubblico, specificità che assume violata con gli atti impugnati che riconoscerebbero al contrario un compenso per il broker a carico dell’Ente.<br />
In particolare, nel corso della procedura indetta dall’ente Azienda Consorziale acquedotto del Ruzzo per l’aggiudicazione dei contratti assicurativi, in costanza di una convenzione di brokeraggio assicurativo stipulata in data 12 luglio 1999 e sempre rinnovata con la società Terbroker s.r.l., associato AIBA, l’agenzia Due Esse s.a.s. di Sottanello Giulio, agenzia generale della Milano assicurazioni, formulava con lettera del 15 aprile 2003 un’offerta per la copertura di tutte le polizze precisando, tra le condizioni contrattuali, di ritenere esclusa la clausola broker invece espressamente prevista nel bando di gara; l’Ente, invece di escludere la Milano per essere l’offerta difforme da quanto richiesto nel bando, avviava una trattativa privata con la stessa società, all’esito della quale, la Milano modificava le condizioni offerte, maggiorando i premi relativi a ciascuna polizza, così includendovi il compenso da riconoscersi al broker, nella misura del 50% delle provvigioni riconosciute alla propria agenzia di zona; con l’aggiudicazione effettuata alle condizioni proposte dalla Milano in sostanza si finirebbe per caricare sull’ente pubblico la remunerazione del broker, in violazione delle previsioni del disciplinare di incarico di brokeraggio stipulato con la Terbroker nel senso della piena gratuità, per l’ente, della assistenza del broker di assicurazioni, oltre che dei principi generali regolanti il contratto di brokeraggio.<br />
Da qui il ricorso che deduce con unico motivo: Eccesso di potere per contraddittorietà. Violazione dei principi generali in tema di attività contrattuale delle P.A. Violazione dell’art. 1 e ss. L.792 del 28 novembre 1984: la regolamentazione convenzionale del contratto atipico di brokeraggio prevede la piena legittimità della previsione secondo la quale la prestazione del consulente assicurativo viene trasferita alla compagnia di assicurazioni attraverso la percezione, da parte del consulente, di una percentuale del premio pagato alla compagnia; le provvigioni riconosciute al broker, in sostanza, vengono precalcolate nell’ambito delle ipotesi di spesa dell’assicuratore ed inserite nel premio senza aggravio di costo per l’assicurato ente pubblico, nei confronti del quale il contratto di brokeraggio è gratuito; nel caso in esame, l’amministrazione ha dapprima espressamente previsto all’art. 3 del disciplinare d’incarico al broker che l’opera dello stesso consulente sarebbe stata remunerata per il tramite delle compagnie di assicurazioni e successivamente ha avallato la tesi dell’aggiudicatario secondo cui la presenza del broker comportasse indefettibilmente un aumento del premio dia assicurazione.<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso.<br />
Si costituiva la controinteressata Milano assicurazioni chiedendo dichiararsi il ricorso irricevibile, inammissibile o comunque infondato.<br />
Si costituiva altresì l’azienda consorziale del pari chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Le parti depositavano memorie e documenti.<br />
In particolare, la S.p.A. Ruzzo servizi, risultato della trasformazione con scissione dell’ACAR, Azienda Consorziale dell’acquedotto del Ruzzo di Teramo, formulava espressa eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stante la intervenuta trasformazione dell’Azienda in ente pubblico non economico, ed ulteriore eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’AIBA, non potendosi qualificare il principio della piena gratuità dell’assistenza del broker come principio generale valevole per tutta la categoria dei consulenti assicurativi.<br />
La controinteressata Milano assicurazioni, dal canto suo, insisteva per la declaratoria di infondatezza del ricorso, essendo del tutto legittima, a termini dello stesso bando di gara, la trattativa intervenuta con l’ente e sfociata nella modificazione delle condizioni dia aggiudicazione.<br />
All’esito della pubblica udienza del 14 novembre 2007, la decisione veniva riservata in camera di consiglio.<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La ricorrente AIBA impugna gli atti terminali di una procedura di gara indetta dall’azienda Consorziale Acquedotto del Ruzzo di Teramo per l’appalto dei servizi assicurativi dell’ente, definita con l’aggiudicazione alla controinteressata Milano assicurazioni a condizioni rinegoziate nel corso della gara e sostanzialmente ridefinite nel senso della maggiorazione dei premi, comprensivi delle provvigioni dovute al broker, caricate indebitamente – questa la tesi della ricorrente – sull’ente pubblico.<br />
Il Collegio ritiene di potere prescindere dalle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla difesa della Ruzzo Servizi, succeduta per intervenuta trasformazione societaria dell’ Azienda consortile Acquedotto del Ruzzo di Teramo, per essere il ricorso infondato nel merito.<br />
La questione che rileva nella decisione del ricorso de quo è se l’ente dovesse escludere la iniziale offerta Milano invece di consentire la modificazione, in corso di gara, delle condizioni di aggiudicazione, accettando che la Milano assicurazioni maggiorasse i premi comprendendovi anche la remunerazione del broker che, in fase di offerta iniziale (cfr. all.4 della documentazione AIBA depositata in data 23 giugno 2003), era stata viceversa esclusa.<br />
Per risolvere la controversia, dunque, non è affatto necessario ricostruire la natura giuridica del contratto di brokeraggio assicurativo e definirne le relative regole, siccome risultanti dalla prassi negoziale e dalla specifica regolamentazione, ma solo esaminare l’andamento della specifica gara nel corso della quale si sarebbe consumata la violazione denunciata dalla associazione ricorrente.<br />
In proposito, giova in fatto rilevare che, benché la lettera d’invito alla trattativa (prot. ACAR n.6113 del 6 aprile 2003 in fascicolo documenti Milano del 4 agosto 2004) prevedesse espressamente l’esclusione automatica in caso di “modificazione anche minima delle condizioni contenute nei documenti di gara o nella presente lettera invito”, ivi compresi, deve intendersi, i “capitolati tecnici assicurativi ACAR” e l’”allegato clausola Broker” di cui al punto 3.B del disciplinare di gara (in documentazione AIBA del 23 giugno 2003, sub 3), tale essenziale condizione di partecipazione è stata, del pari espressamente, modificata per effetto dell’invito del 12 aprile 2003, prot. n.6556 dell’ACAR (doc. n.5 della documentazione Milano citata) che, tenuto conto proprio degli specifici rilievi mossi dalla Milano e relativi all’assunta impossibilità di prendere parte alla trattativa per la genericità di alcune previsioni(cfr. docc. nn.3 e 4 della medesima produzione), consentiva espressamente la “facoltà di modificare i capitolati di appalto”; e non è dubbio che l’offerta Milano del 15.4. 2003 (doc. 6 della produzione sopra citata) intendesse appunto esercitare tale facoltà modificando i capitolati di appalto con la proposta esclusione della clausola Broker per tutte le polizze.<br />
Tanto anche in considerazione del fatto che nella precitata clausola broker, così come originariamente predisposta nel disciplinare di gara, non era indicata nessuna percentuale provvisionale, così restando del tutto incerto, come la Milano non ha mancato di far notare nella sede competente, il reale valore del sinallagma contrattuale.<br />
La offerta Milano è stata poi successivamente modificata a seguito dell’espresso invito ACAR del 15.4.2003, n.6694 che sollecitava la Milano ad “integrare l’offerta includendo nei premi assicurativi annui lordi anche gli oneri derivanti dalla clausola broker”.<br />
Ne discende che l’ente non avrebbe potuto escludere la Milano dalla gara per il fatto che la stessa non aveva inteso accettare la “clausola Broker”, non potendosi tale effetto far discendere dal bando come in sostanza modificato alla nuova lettera d’invito sopra citata del 12 aprile 2003 che, deve osservarsi, la ricorrente AIBA non ha però impugnato.<br />
Non può dunque sostenersi l’illegittimità della mancata esclusione della Milano dalla gara non potendosi più ancorare la stessa al dettato, pure esplicito, dell’originario disciplinare di gara che, per effetto della citata nota 15.4.2003, si ripete, proprio a seguito di specifici rilievi mossi dalla Milano, risulta significativamente modificato.<br />
Così come del tutto giustificata, in ragione dell’andamento invero tortuoso della trattativa, si rivela la riparametrazione dell’offerta Milano con la richiesta inclusione della clausola Broker ma con l’ovvia rideterminazione del valore economico della stessa, in termini di provvigioni riconoscibili e dunque di complessiva entità del corrispettivo, non potendo revocarsi in dubbio che, anche se la provvigione è formalmente posta a carico dell’assicuratore, questa procede comunque al recupero del relativo importo attraverso una corrispondente maggiorazione del premio dovuto dall’assicurato a mezzo del cosiddetto “caricamento”.<br />
Il ricorso, in quanto infondato, deve pertanto essere respinto.<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo come in dispositivo fissato.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo, sede di L’Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo <b>respinge</b>.<br />
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano, in favore della Ruzzo servizi s.p.a. e della Milano assicurazioni – Agenzia Generale di Teramo Due Esse s.a.s., come legalmente rappresentati, in complessivi Euro 1.500 (millecinquecento) per ciascuna delle parti costituite.<br />
Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 14/11/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Santo Balba, Presidente<br />
Rolando Speca, Consigliere<br />
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore</p>
<p><b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/01/2008<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-12-1-2008-n-26/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2008 n.26</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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