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	<title>12/1/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/1/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 12/1/2007 n.34</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-12-1-2007-n-34/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-12-1-2007-n-34/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 12/1/2007 n.34</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Enrico d’Arpe – Estensore Azienda Faunistico Venatoria “Diana” (avv. G. Pellegrino) c. Regione Puglia (avv. F. Mastroviti), Comune di Gallipoli (avv. F. Traldi), Provincia di Lecce (n.c.) sugli effetti della sopravvenienza di una legge-provvedimento al ricorso proposto contro l&#8217;originario atto amministrativo e sulla rilevanza e non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-12-1-2007-n-34/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 12/1/2007 n.34</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-12-1-2007-n-34/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 12/1/2007 n.34</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Enrico d’Arpe – Estensore<br /> Azienda Faunistico Venatoria “Diana” (avv. G. Pellegrino) c. Regione Puglia (avv. F. Mastroviti), Comune di Gallipoli (avv. F. Traldi), Provincia di Lecce (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sugli effetti della sopravvenienza di una legge-provvedimento al ricorso proposto contro l&#8217;originario atto amministrativo e sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della q.l.c. della l. reg. Puglia n.20 del 2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Impugnazione di provvedimenti amministrativi – Legge-provvedimento – Sopravvenienza – Effetti.</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Parchi e riserve naturali – L reg. Puglia n.20 del 2006 – Questione di legittimità costituzionale – E’ rilevante e non manifestamente infondata.</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Parchi e riserve naturali – L reg. Puglia n.20 del 2006 – Questione di legittimità costituzionale – Requisito della rilevanza – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La sopravvenienza di una “legge-provvedimento” (e cioè, di un atto formalmente legislativo che tiene, tuttavia, luogo di provvedimenti amministrativi, in quanto dispone, in concreto, su casi e rapporti specifici) determina l’improcedibilità del ricorso proposto contro l’originario atto amministrativo, in quanto il sindacato del giudice amministrativo incontra un limite insormontabile nell’intervenuta legificazione del provvedimento amministrativo; peraltro, i diritti di difesa del cittadino, in caso di approvazione con legge di un atto amministrativo lesivo dei suoi interessi, non vengono sacrificati, ma si trasferiscono (secondo il regime di controllo proprio del provvedimento normativo “medio tempore” intervenuto) dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale.</p>
<p>2. E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della l. reg. Puglia 10 luglio 2006 n.20, recante l’istituzione del “Parco Naturale Regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo”, per l’irragionevolezza delle sue disposizioni e perché la stessa non avrebbe tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo T.A.R. (nelle sentenze nn. 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al (corretto) contraddittorio con gli interessati ed al carattere necessariamente decisorio della conferenza dei servizi di cui all’art. 6 comma 5, l. reg. Puglia 24 luglio 1997 n.19.</p>
<p>3. In ordine alla questione di legittimità costituzionale della l. reg. Puglia 10 luglio 2006 n.20, recante l’istituzione del “Parco Naturale Regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo”, il requisito della rilevanza sussiste sia perché l’incidentale eccezione di illegittimità costituzionale è (a ben vedere) l’unico strumento processuale a disposizione della ricorrente per tutelare la propria posizione giuridica soggettiva nei confronti degli impugnati provvedimenti amministrativi, “assorbiti” dalla legge regionale che li ha “approvati”, sia perché solo nell’ipotesi in cui la Consulta dichiarasse l’illegittimità costituzionale della legge regionale n. 20 del 2006, il ricorso introduttivo del presente processo non andrebbe incontro alla declaratoria di improcedibilità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce<br />
Prima Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Composto dai Signori Magistrati:<br />
Aldo Ravalli &#8211;	Presidente<br />	<br />
Enrico d’Arpe &#8211;	Componente est.<br />	<br />
Carlo Dibello &#8211;	Componente <br />	<br />
ha pronunziato la seguente </p>
<p align=center>
<b>ORDINANZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n° 980/2006 presentato </p>
<p>dall’<b>Azienda Faunistico Venatoria “Diana”</b>, in persona del concessionario e legale rappresentante Sig.ra Teresa Ravenna, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Gianluigi Pellegrino, presso il cui Studio in Lecce, Via Augusto Imperatore n° 16, è elettivamente domiciliata, </p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211; la <b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’Avv. Fulvio Mastroviti;<br />
&#8211; il <b>Comune di Gallipoli</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesca Traldi;<br />
&#8211; la <b>Provincia di Lecce</b>, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	degli atti della conferenza di servizi per l’istituzione dell’area naturale protetta, ex art. 6 L.R. n° 19/1997, “Parco Regionale Isola di Sant’Andrea &#8211; Litorale di Punta Pizzo”, svoltasi il 15 Maggio 2006;<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti preparatori e consequenziali alla predetta conferenza di servizi e, tra i secondi, la determinazione adottata dalla Giunta Regionale Pugliese in data 23 Maggio 2006, ai fini della presa d’atto dello schema del disegno di legge istitutiva del Parco, schema corredato da una relazione del Dirigente l’Ufficio Regionale Parchi e Riserve Naturali, e del loro successivo invio al Consiglio Regionale per l’approvazione della legge istitutiva dell’area naturale protetta;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato alla pubblica udienza del 10 Gennaio 2007 il Relatore Cons. Dr. Enrico d&#8217;Arpe; e uditi, altresì, l&#8217;Avv. Gianluigi Pellegrino per l’Azienda ricorrente, l&#8217;Avv. Fulvio Mastroviti per l&#8217;Amministrazione Regionale resistente e l’Avv. Francesca Traldi per il Comune di Gallipoli. <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO E DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>L’Azienda Faunistico Venatoria “Diana” – titolare di concessione regionale per l’esercizio dell’attività venatoria controllata (anche) su una vasta area agricola in Gallipoli, ricompresa nel perimetro del Parco Regionale “Isola di Sant’Andrea-Litorale di Punta Pizzo” – impugna gli atti del procedimento amministrativo finalizzato all’istituzione della predetta area naturale protetta ex art. 6 Legge Regionale n° 19/1997 e, precisamente, il verbale del 15 Maggio 2006 della Conferenza dei servizi tenuta ai sensi del comma quinto dell’art. 6 della L.R. n° 19/1997, nonché tutti gli atti preparatori e consequenziali: tra cui la determinazione adottata (ai sensi del comma sesto dell’art. 6 L.R. n° 19/1997) dalla Giunta Regionale Pugliese in data 23 Maggio 2006 ed il suo successivo invio al Consiglio Regionale (unitamente allo schema di d.d.l. ed all’allegata planimetria recante la perimetrazione del parco naturale) per l’approvazione della legge istitutiva dell’area naturale protetta.<br />
Osserva il Collegio che l’impugnativa dei provvedimenti amministrativi interposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio dovrebbe essere dichiarata improcedibile, poiché (nelle more della definizione del processo) è stata approvata, promulgata ed è entrata in vigore (a seguito della rituale pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n° 87 del 12 Luglio 2006) la Legge Regionale 10 Luglio 2006 n° 20 (avente natura di legge-provvedimento di approvazione) istitutiva del “Parco Naturale Regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo” (confronta: T.A.R. Puglia, I Sezione di Lecce, 7 Novembre 2006 n° 5188; Consiglio di Stato, IV Sezione, 10 Agosto 2004 n° 5499; 24 Marzo 2004 n° 1559).<br />
E’ noto, infatti, che – alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile – la sopravvenienza della “legge-provvedimento” (e cioè, di un atto formalmente legislativo che tiene, tuttavia, luogo di provvedimenti amministrativi, in quanto dispone, in concreto, su casi e rapporti specifici) determina l’improcedibilità del ricorso proposto contro l’originario atto amministrativo, in quanto il sindacato del Giudice Amministrativo incontra un limite insormontabile nell’intervenuta legificazione del provvedimento amministrativo (Consiglio di Stato, IV Sezione, 23 Settembre 2004 n° 6219).<br />
D’altra parte, i diritti di difesa del cittadino, in caso di approvazione con legge di un atto amministrativo lesivo dei suoi interessi, non vengono sacrificati, ma si trasferiscono (secondo il regime di controllo proprio del provvedimento normativo “medio tempore” intervenuto) dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale.<br />
In altri termini, il sistema di tutela giudiziaria segue la natura giuridica dell’atto contestato, sicchè la legge-provvedimento, ancorché approvativa di un atto amministrativo, può essere (eventualmente) sindacata, previa intermediazione del giudice rimettente, solo dal suo giudice naturale, e cioè dalla Corte Costituzionale (Consiglio di Stato, IV Sezione, 19 Ottobre 2004 n° 6727).  <br />
Quindi, l’attenzione del Tribunale deve concentrarsi sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente (nella memoria difensiva finale).<br />
La questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 8 della Legge Regionale 24 Luglio 1997 n° 19, nelle parti relative alle misure di salvaguardia, non può – ad avviso del Collegio – essere ritenuta (attualmente) rilevante nel presente giudizio, poiché le predette misure di salvaguardia hanno cessato di avere efficacia all’atto dell’approvazione della Legge Regionale n° 20/2006 istitutiva del Parco Naturale Regionale di che trattasi.<br />
Appare, invece, rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale di quest’ultima legge regionale, per l’allegata irragionevolezza delle sue disposizioni e perché la stessa non avrebbe tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo T.A.R. (nelle sentenze nn° 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al (corretto) contraddittorio con gli interessati ed al carattere necessariamente decisorio della conferenza dei servizi di cui all’art. 6 quinto comma della Legge Regionale Pugliese 24 Luglio 1997 n° 19.<br />
In via preliminare, il Tribunale ritiene sussistente il requisito della rilevanza della predetta questione di costituzionalità nel presente giudizio.<br />
Occorre in proposito tener conto della complessa problematica dei rapporti con le garanzie di tutela giurisdizionale della particolare tipologia di legge-provvedimento de qua (c.d. legge di approvazione), che si caratterizza per il vincolo funzionale che la lega ai provvedimenti amministrati in precedenza adottati e si connota per il concorso della volontà legislativa con quella amministrativa nella definizione del contenuto dispositivo sostanziale definitivamente descritto dalla legge e si risolve, quanto al rapporto degli effetti prodotti dai due atti ed al relativo regime degli stessi, nell’assorbimento degli atti amministrativi approvati nella legge che li approva, della quale acquistano il valore e la forza formale e sostanziale.<br />
Pertanto &#8211; da un lato &#8211; l’incidentale eccezione di illegittimità costituzionale è (a ben vedere) l’unico strumento processuale a disposizione della ricorrente per tutelare la propria posizione giuridica soggettiva nei confronti degli impugnati provvedimenti amministrativi, “assorbiti” dalla Legge Regionale che li ha “approvati”; e &#8211; dall’altro – è evidente che, solo nell’ipotesi in cui la Consulta dichiarasse l’illegittimità costituzionale della Legge Regionale n° 20/2006, il ricorso introduttivo del presente processo non andrebbe incontro alla declaratoria di improcedibilità.<br />
Il Collegio è, poi, dell’avviso che i sollevati dubbi di costituzionalità in ordine al contenuto dispositivo della Legge Regionale Pugliese 10 Luglio 2006 n° 20, istitutiva del “Parco Naturale Regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo”, non risultano manifestamente infondati.<br />
E’ opportuno, sul punto, premettere che corollario della soprariportata ricostruzione concettuale dell’assetto di tutela delle posizioni incise dalla legge-provvedimento è la valorizzazione della pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge, sino a renderlo ancor più incisivo di quello giurisdizionale sull’eccesso di potere, in modo da riconoscere al privato, seppur nella forma indiretta della rimessione della questione alla Consulta da parte del giudice amministrativo, una forma di protezione ed un’occasione di difesa pari a quella offerta dal sindacato giurisdizionale degli atti amministrativi (Consiglio di Stato, IV Sezione, 19 Ottobre 2004 n° 6727).<br />
In altri termini, il riconoscimento in capo al legislatore di un vasto ambito di discrezionalità deve essere opportunamente bilanciato attraverso la sottoposizione del relativo potere di apprezzamento al vaglio di costituzionalità sotto il profilo della non arbitrarietà e della ragionevolezza delle scelte: sindacato tanto più rigoroso quanto più marcata è la natura provvedimentale dell’atto sottoposto a controllo, e che investe – in considerazione della natura di atto sostanzialmente amministrativo della legge-provvedimento – anche gli atti amministrativi che ne sono il presupposto.   <br />
Tanto premesso, si osserva che le disposizioni degli artt. 1 e seguenti della Legge Regionale Pugliese 10 Luglio 2006 n° 20, istitutiva del “Parco Naturale Regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo”, sembrano al Collegio porsi in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione per l’irragionevolezza delle disposizioni stesse, anche perché il Consiglio Regionale (nell’approvare la predetta legge-provvedimento) non ha tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo T.A.R. (con le sentenze esecutive nn° 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al (corretto) contraddittorio con gli interessati ed al carattere necessariamente decisorio della conferenza dei servizi di cui all’art. 6 quinto comma della Legge Regionale Pugliese 24 Luglio 1997 n° 19.<br />
Infatti, per un verso, la (rinnovata) Conferenza dei Servizi del 15 Maggio 2006 si è tenuta (prematuramente) in una data in cui il termine per la presentazione delle osservazioni da parte degli interessati non era ancora scaduto, per altro verso, è mancata ogni decisione nella competente sede amministrativa in merito alle dodici osservazioni pervenute e, per altro verso ancora, non si è raggiunta l’unanimità dei consensi delle Pubbliche Amministrazioni presenti in sede conferenziale circa la concreta perimetrazione dell’istituenda area protetta, avendo l’Amministrazione Provinciale di Lecce espresso parere favorevole all’istituzione dell’area de qua solo a condizione (poi non avveratasi) che il perimetro del parco naturale venisse riportato a quello individuato nella originaria proposta da essa redatta.<br />
In conclusione, sottolineato che era, invece, indispensabile (in forza del combinato disposto degli artt. 6 quinto comma della Legge Regionale n° 19/1997 e 27 della Legge n° 142/1990, attuale art. 34 del T.U. n° 267/2000) raggiungere l’unanimità dei consensi delle Pubbliche Amministrazioni partecipanti nell’ambito di una conferenza dei servizi di carattere decisorio (e non meramente istruttorio), il Tribunale ritiene irragionevole e contraria al principio di buon andamento dell’attività amministrativa la scelta operata dagli articoli 1 e seguenti della Legge Regionale n° 20/2006 di istituire immediatamente (in tali condizioni) il parco naturale regionale di che trattasi, fissandone la perimetrazione – in spregio delle regole sulle competenze delineate dalla stessa Regione nella Legge Regionale n° 19/1997 (così come interpretate da questo T.A.R.) – direttamente nella fase legislativa del procedimento, di cui al sesto comma dell’art. 6 della menzionata Legge Regionale n° 19/1997 (peraltro disattendendo, solo implicitamente, le osservazioni presentate in proposito dagli interessati).</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – visto l’art. 23 della Legge 11 Marzo 1953 n° 87 e ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, dispone la sospensione del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte Costituzionale la definizione della costituzionalità degli artt. 1 e seguenti della Legge Regionale Pugliese 10 Luglio 2006 n° 20 (istitutiva del “Parco Naturale Regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo”), in relazione agli artt. 3 e 97 della Carta Costituzionale.<br />
Ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.<br />
Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta Regionale Pugliese e comunicata al Presidente del Consiglio Regionale Pugliese. </p>
<p>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 10 Gennaio 2007.</p>
<p>Aldo Ravalli &#8211; 	                     Presidente<br />	<br />
Enrico d&#8217;Arpe &#8211; 	Consigliere Relatore-Estensore</p>
<p align=center>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 12 gennaio 2007</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-12-1-2007-n-34/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 12/1/2007 n.34</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2007 n.149</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-12-1-2007-n-149/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-12-1-2007-n-149/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-12-1-2007-n-149/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2007 n.149</a></p>
<p>Pres. Corasaniti, Est. Calveri Cucino P.A. ed altri (Avv.ti A. Sinagra, F. Sabatini) c/ Istituto Nazionale per il Commercio Estero (Avv. Stato) sulla nozione di &#8220;membri esperti &#160;nelle materie oggetto del concorso&#8221; e sulla riserva alle donne 1. Concorsi pubblici – Commissione esaminatrice – Norma regolamentare secondo cui i componenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-12-1-2007-n-149/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2007 n.149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-12-1-2007-n-149/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2007 n.149</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corasaniti, Est. Calveri<br /> Cucino P.A. ed altri  (Avv.ti A. Sinagra, F. Sabatini) c/  Istituto Nazionale per il Commercio Estero (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla nozione di &ldquo;membri esperti &nbsp;nelle materie oggetto del concorso&rdquo; e sulla riserva alle donne</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici – Commissione esaminatrice – Norma regolamentare secondo cui i componenti devono essere membri esperti nelle materie oggetto del concorso &#8211; Interpretazione<br />
2. Concorsi pubblici – Disciplina normativa – Riserva alle donne di almeno un terzo dei posti nelle commissioni esaminatrici &#8211;  Ratio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di concorsi pubblici la norma regolamentare secondo cui i due componenti della Commissione esaminatrice devono “essere membri esperti  nelle materie oggetto del concorso” non va intesa nel senso che essi debbano essere necessariamente titolari dell’insegnamento delle specifiche materie oggetto del concorso.<br />
2. In tema di concorsi pubblici  la riserva alle donne di almeno un terzo dei posti nelle commissioni esaminatrici è norma intesa a tutelare la parità dei sessi nell’accesso al pubblico impiego, assicurando coerentemente le pari opportunità anche in ordine alla composizione di dette commissioni; pertanto tale norma non mira a garantire la parità di trattamento tra i concorrenti di sesso maschile e quelli di sesso femminile, tale da fondare una posizione soggettiva qualificata delle candidate donne a non essere discriminate nello svolgimento delle prove concorsuali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
(sezione Terza &#8211; <i>bis</i>)</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>composto dai signori:<br />
Saverio                    Corasaniti   &#8211;       presidente<br />
Massimo Luciano    Calveri        &#8211;      consigliere rel.<br />
Francesco                 Arzillo         &#8211;     consigliere    <br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 5436 del  2000, proposto da</p>
<p><b>Cucino Pier Alberto, Gazzetta Guy, Lo Greco Margherita, Prosperieri Tullia, Scuotto Michele, Lombardi Gabriella, Mariani Mauro, Santarelli Bruna, Corsi Fabio e Zullo Celi Fortunato</b>, rappresentati e difesi dai proff. Avv.ti Augusto Sinagra e Franco Sabatini, ed elettivamente domiciliati  presso il loro studio din Roma, al Viale Gorizia, n. 14;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><b>Istituto Nazionale per il Commercio Estero e Commissione esaminatrice del concorso per esami per il conferimento di 29 posti nella qualifica di dirigente di detto Istituto</b>, indetto con delibere n. 152/1999 e 217/1999, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede – in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 – domiciliano per legge;</p>
<p align=center>
e nei confronti di </p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Pellicia Patrizia, Puleri Fiorella e Aronadio Maria Ines</b>, rappresentati e difesi dal prof. Avv. Beniamino Caravita e dall’avv. Sara Fiorucci ed elettivamente domiciliati  presso il loro studio in Roma, alla Via di Porta Pinciana, n. 6;</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
di tutti gli atti della procedura concorsuale, segnatamente dell’atto di nomina della Commissione, dell’assegnazione delle prove scritte e del provvedimento di non ammissione dei ricorrenti alle prove orali, nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale e conneso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Visto l’atto <i>ad apponendum</i> dispiegato da Talone Elisabetta e altri, rappresentati e difesi dai predetti difensori avv.ti Carovita e Fiorucci;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2006  il consigliere Massimo L. Calveri e uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<B>FATTO-DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
1.- I ricorrenti hanno partecipato, con esito negativo, al concorso per esami indetto dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto Nazionale Commercio Estero – I.C.E. – per il conferimento di n. 18 (poi elevato a n. 29 e successivamente a n. 40) posti nella qualifica di dirigente del ruolo unico dell’Istituto.<br />
Con atto notificato in data 4 aprile 200, i predetti hanno impugnato gli atti della procedura deducendone, con tre motivi di ricorso, l’illegittimità per violazione e falsa applicazione del d.p.c.m. 21 aprile 1994 n. 439 e del bando del concorso, nonché per eccesso di potere sotto distinti profili.<br />
2.- Resistendo al ricorso, l’amministrazione ha depositato articolata relazione controdeducendo ai profili di gravame.<br />
3.- Si sono costituiti in giudizio anche i controinteressati intimati eccependo <i>in limine</i> l’inammissibilità del ricorso sotto più profili.<br />
4.- Intervento <i>ad opponendum</i> è stato dispiegato da altri vincitori del concorso.<br />
5.- Con distinte  memorie le parti hanno ulteriormente illustrato i propri assunti difensivi insistendo nelle contrapposte richieste.<br />
6.- Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2006, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
7.- Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, risultando quest’ultimo infondato nel merito.<br />
8.-  Con il primo motivo di ricorso si sostiene che l’art. 3 del d.p.c.m. n. 439/1994 (“Regolamento relativo all’accesso alla qualifica di dirigente”),  nel prescrivere che la Commissione esaminatrice doveva essere costituita, oltre che dal Presidente (nella persona di “un Consigliere di Stato o Magistrato o Avvocato dello Stato con qualifica equiparata o da Dirigente generale”),  anche “da due membri esperti nelle materie oggetto del concorso”, imponeva la scelta di questi ultimi tra dirigenti ICE o, almeno, tra soggetti che, a diverso titolo, fossero in possesso di esperienze o di specifica conoscenza delle questioni connesse con l’attività istituzionale dell’Istituto.<br />
Nella specie, le nomine cadute sul prof. Federico Tedeschini, docente di “Istituzioni di Diritto Pubblico” presso la Facoltà di Sociologia dell’Università “La Sapienza di Roma” e sul prof. Giovanni Cirone (recte: Girone), docente universitario di statistica, non sarebbero satisfattive della riferita previsione regolamentare non potendosi tali docenti ritenersi esperti delle materie oggetto del concorso.<br />
8.1.- Il motivo non è fondato.<br />
Deve qui ribadirsi, come osservato dalla difesa dei controinteressati e degli intervenienti, che appartiene alla discrezionalità dell’amministrazione che indice il concorso provvedere alla nomina delle commissioni esaminatrici e verificare che i componenti prescelti siano qualificabili come esperti nelle materie oggetto delle prove concorsuali.<br />
Come tutte le aree di amministrazione attiva connotate di discrezionalità, la potestà amministrativa non può certamente dispiegarsi in assenza di vincoli dovendosi comunque svolgere nell’osservanza di criteri (di congruità, proporzionalità, adeguatezza, ect.) la violazione dei quali è idonea a incidere sulla legittimità dell’azione amministrativa.<br />
Orbene, nel caso all’esame non può predicarsi il superamento di detti criteri, tale da concludere che con la nomina dei componenti <i>de</i> <i>quibus</i> l’amministrazione abbia agito con eccesso di potere. I componenti in questione sono stati nominati nella qualità di cattedratici universitari svolgenti la loro attività di insegnamento in facoltà giuridiche su discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali (nel caso di specie: economia internazionale, Marketing internazionale e tecnica degli scambi con l’estero); il che,  a parere del Collegio, è bastevole a escludere la sussistenza dei vizi denunciati con il motivo.<br />
Va poi soggiunto, condivisibilmente a quanto replicato dalla difesa dei controinteressati sulla base di recente e pertinente giurisprudenza (CdS, IV, n. 5325/2006), che la norma regolamentare secondo cui i due componenti della Commissione concorsuale devono “essere membri esperti  nelle materie oggetto del concorso” non va intesa nel senso che essi debbano essere necessariamente titolari dell’insegnamento delle specifiche materie oggetto del concorso. <br />
9.- Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’ulteriore violazione del d.p.c.m. 21 aprile 1994, n. 439, nella parte in cui è stabilito che “almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso è riservato, salvo motivata impossibilità, alle donne purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni”.<br />
Nella specie, la nomina della commissione esaminatrice è stata costituita di componenti di solo sesso maschile, in assenza di motivazione circa l’impossibilità di rispettare la riserva a favore delle donne.<br />
9.2.- Anche tale motivo non è fondato.<br />
Deve anzitutto osservarsi che, con delibera n. 56/2000, in ratifica delle precedenti delibere adottate dal presidente dell’I.C.E., la Commissione è stata integrata con cinque membri di sesso femminile, esperte in lingua straniera; sicché, a rigore, non potrebbe ritenersi violata la riserva a favore delle donne nella composizione delle commissioni di concorso (riserva ora trasfusa nell’art. 57 del d.lgs. n. 165 del 2001).<br />
Il motivo di censura è peraltro inammissibile alla luce dell’orientamento giurisprudenziale, che il Collegio fa proprio, secondo cui la riserva alle donne di almeno un terzo dei posti nelle commissioni esaminatrici è norma intesa a tutelare la parità dei sessi nell’accesso al pubblico impiego, assicurando coerentemente le pari opportunità anche in ordine alla composizione di dette commissioni (cfr. CdS, VI, 6 giugno 2002, n. 3184; Tar Lazio, III-<i>bis</i>, 28 maggio 2003, n. 4779); la norma cioè non mira a garantire la parità di trattamento tra i concorrenti di sesso maschile e quelli di sesso femminile, tale da fondare una posizione soggettiva qualificata delle candidate donne a non essere discriminate nello svolgimento delle prove concorsuali.<br />
In altre parole, e come ben si oppone dagli intervenienti, la <i>ratio</i> della norma è intesa a tutelare un interesse diretto dello Stato comunità all’effettiva partecipazione delle donne ai processi decisionali pubblici e non è valorizzabile a protezione di interessi individuali collegati all’imparzialità delle operazioni nei concorsi pubblici; consegue che tale interesse non viene compromesso dalla disapplicazione del principio di pari opportunità in ordine alla composizione della commissione d’esame (Tar Lazio, III-<i>bis</i> cit. n. 4779/2003).<br />
10.- Con il terzo e ultimo motivo di ricorso si contesta il fatto che, in occasione delle previste due prove scritte del concorso, ai candidati è stato assegnato un solo tema per ciascuna di esse, ancorché uno dei candidati (e attuale ricorrente) avesse fatto verbalizzare che il bando prevedeva la possibilità per i concorrenti di scegliere fra tre temi.<br />
10.1. Anche tale motivo va disatteso.<br />
10.2.- L’art. 5 del bando del concorso <i>de quo</i>, relativo alle “Prove d’esame”, disponeva, al suo terzo e quarto comma, quanto segue:<br />
“Per la prova scritta di cui al punto a) verranno proposti tre temi, fra i quali il candidato dovrà sceglierne uno.<br />
 Per la prova scritta di cui al punto b) verranno proposti tre temi per ciascuna delle materie indicate, fra cui il candidato dovrà sceglierne uno per materia”.<br />
10.3- Nel verbale n. 1 della riunione tenuta dalla Commissione esaminatrice in data 18 ottobre 1999, è dato leggere quanto segue:<br />
“La Commissione, con riguardo al contenuto dell’art. 5 del bando, rileva che lo stesso potrebbe essere interpretato sia nel senso che la scelta tra i tre temi proposti per la prova pratica e quella tra i tre temi proposti  per ciascuna materia della seconda prova scritta devono essere lasciate a ciascun candidato, oppure nel senso che dette scelte avvengano anche in conformità al disposto dell’art. 11, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 497; normativa che prevede il sorteggio, da parte di uno dei candidati, del tema da svolgere nell’ambito dei tre pieghi suggellati contenenti ciascuno la singola traccia proposta.<br />
Vengono dibattute approfonditamente le due interpretazioni.<br />
La Commissione, all’unanimità, è dell’avviso che l’art. 5 del bando abbia richiesto il sorteggio dei tre temi proposti e che il tema da svolgere debba essere eguale per tutti, sulla base delle seguenti considerazioni:<br />
1.- la lettura del bando deve essere coordinata con la normativa generale sui pubblici concorsi, che prevede, come adempimento necessario, il sorteggio del tema tra una terna di temi (art. 11, comma 4, del D.P.R. 9/4/94, n. 487); normativa richiamata, tra l’altro, dall’art. 14 del bando di concorso di cui trattasi;<br />
2.- All’art. 5, coma 2, lett. b), del bando si fa riferimento a “un tema per ognuna delle …materie”;<br />
3.- L’esigenza di una valutazione obiettiva e comparativa reclude la possibilità che i temi svolti siano diversi da candidato a candidato, la qual cosa impedirebbe di fatto la compatibilità stessa degli svolgimenti dei vari candidati e la loro giusta valutazione;<br />
4.- La considerazione di esigenze di “par condicio” nella valutazione delle prove scritte.<br />
Alla luce di quanto sopra la Commissione decide di interpretare la scelta come sorteggio tra tre temi proposti per la prova pratica e tra tre temi formulati per ciascuna delle materie della prova a contenuto teorico”.<br />
10.4.- Il verbale della Commissione esaminatrice, che si è ritenuto opportuno riportare <i>per extenso</i> nella parte che qui interessa, vale a smentire l’assunto che la Commissione abbia arbitrariamente ritenuto di discostarsi dalle previsioni concorsuali. Vero è diversamente, sulla base di una rilevata e obiettiva ambiguità del testo del bando <i>in parte qua</i>, che la Commissione ha doverosamente e correttamente ritenuto di sciogliere i dubbi, anche semantici, che consentivano una doppia lettura dell’art. 5 del bando, optando per un’interpretazione aderente alla normativa generale sui pubblici concorsi; normativa che prevede il sorteggio del tema tra una terna di temi (precitato art. 11 d.p.r. n. 487/1994), normativa peraltro richiamata dal medesimo bando del concorso (art. 14).<br />
Va poi soggiunto, a conferma della legittimità dell’iniziativa assunta dalla Commissione esaminatrice, che detta iniziativa:<br />
&#8211; è stata mossa dal lodevole intento di assicurare <i>la par condicio</i> nella valutazione delle prove scritte (principio cui avrebbe fatto velo un giudizio da rendere su prove diverse da candidato a candidato, non potendosi nel caso assicurare con piene<br />
&#8211;  ha fatto corretta applicazione del sempre valido canone giurisprudenziale secondo cui, in caso di atto amministrativo ambiguo, oscuro e lacunoso, il primo e più significativo criterio per risolvere i dubbi interpretativi è quello di leggere l’atto alla<br />
&#8211; è stata avviata <i>ex ante</i>, e cioè prima dell’inizio delle prove d’esame (è stata infatti tra le primissime operazioni compiute dalla Commissione all’atto del suo insediamento).<br />
11.- Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.<br />
Giusti motivi spingono a compensare tra le parti spese di lite e onorari di causa.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza <i>bis</i>), pronunciando sul ricorso in epigrafe. lo respinge.<br />
Compensa tra le parti le spese di lite.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-12-1-2007-n-149/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2007 n.149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2007 n.154</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-12-1-2007-n-154/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-12-1-2007-n-154/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-12-1-2007-n-154/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2007 n.154</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe, Est. Realfonzo D. FOSCHINI ed altri (Avv. E. Sterletti) c/ AZIENDA USL RM G (Avv. A. C. Maggesano) sull&#8217;inammissibilità del ricorso notificato alla Asl per debiti antecedenti l&#8217;istituzione della stessa e non alla gestione stralcio 1. Sanità – Ricorso – Debiti antecedenti l’istituzione delle ASL – Notifica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-12-1-2007-n-154/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2007 n.154</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-12-1-2007-n-154/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2007 n.154</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Giuseppe, Est. Realfonzo<br /> D. FOSCHINI ed altri (Avv. E. Sterletti) c/ AZIENDA USL RM G (Avv. A. C. Maggesano)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del ricorso notificato alla Asl per debiti antecedenti l&#8217;istituzione della stessa e non alla gestione stralcio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Sanità – Ricorso – Debiti antecedenti l’istituzione delle ASL – Notifica alla ASL &#8211; Inammissibilità</p>
<p>2. Processo amministrativo – Giurisdizione esclusiva – Poteri istruttori del G.A. – Obbligo di applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115, 116 c.p.c. – Sussiste</p>
<p>3. Processo amministrativo – Istruttoria – Mancata collaborazione dei ricorrenti relativamente ad elementi in loro possesso – Esercizio dei poteri istruttori da parte del G.A. &#8211; Impossibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ inammissibile il ricorso notificato alla Asl per debiti precedenti l’istituzione della stessa e non alla gestione stralcio.</p>
<p>2. Nell’assunzione di mezzi di prova in sede di giurisdizione esclusiva, trattandosi di rapporti paritari che non giustificano le attenuazioni previste dalla giurisprudenza per il privato nel caso in cui la P.A. agisce in veste pubblicistica, il giudice amministrativo deve dare integrale applicazione al principio “onus probandi incumbit ei qui dicit”, così come previsto dall’art. 2697 c.c. e, altresì, ai principi espressi dagli artt. 115 e 116 c.p.c.</p>
<p>3. I poteri istruttori del G.A. sollecitati dalle parti non possono essere esercitati in caso di totale mancanza degli elementi a supporto della pretesa a causa della mancata collaborazione dei ricorrenti relativamente ad elementi in loro possesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO<br />
Sez. III^-quater</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>composto da<br />
<b>Dr. Mario Di Giuseppe 		&#8211;			Presidente<br />	<br />
Dr. Carlo Taglienti 		&#8211;			Consigliere<br />	<br />
Dr. Umberto Realfonzo 		&#8211;			Consigliere-Rel.<br />	<br />
</b>ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso <b>n. 13398/2000 R.G.</b> proposto da</p>
<p><b>Desiderio FOSCHINI ed altri (come da elenco allegato composto da n. 1 foglio),</b> tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avv. Emilio Sterpetti presso il cui studio sono elettivamente sito in Roma, Via Archimede, 97, <br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
l’<B>AZIENDA USL RM G</B>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andrea C. Maggisano; <br />
<b></p>
<p align=center>
per la declaratoria</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell&#8217;esistenza dell&#8217;obbligo dell&#8217;attuale ASL RM G &#8211; già USL RM 25 &#8211; di garantire ai propri dipendenti il servizio di mensa, o forme ad esso equipollenti, in applicazione del disposto dell&#8217;art. 33 del D.P.R. 270/87, come sostituito dall&#8217;art. 68 e -134 del D.P.R. 384/90 anche per il periodo 1.1.1990-30.10.1998 durante il quale tale servizio non è stato erogato; <br />
<b></p>
<p align=center>
nonché per la condanna</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>della ASL convenuta al risarcimento del danno.<b><br />
</b><br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dal ricorrente;<br />
Visti gli atti di  costituzione dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore alla pubblica udienza del 4 ottobre 2006 il Consigliere Umberto Realfonzo; uditi l’Avv. Sterpetti e l’Avv. Maggisano.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il presente gravame notificato il 1 luglio 2000, i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno per la mancata corresponsione dell’indennità di mensa per il periodo, che va dal 1.01.90 al 30.10.98, durante il quale tale servizio non era stato erogato; nonché la condanna della ASL al risarcimento del danno conseguente all’illegittimo comportamento della ASL stessa .<br />
Il ricorso è affidato alla denuncia di un unico motivo di gravame relativo alla violazione dell’art. 33 del D.P.R. 270/87 ed eccesso di potere per errore sui presupposti e illogicità. <br />
L’Azienda si è costituita in giudizio ed ha eccepito in linea preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva per la parte della controversia concernente crediti sorti all’epoca delle soppresse UU.SS.LL., azione che avrebbe dovuto essere fatta valere nei confronti della Regione Lazio, subentrata nei rapporti obbligatori facenti capo alle UU.SS.LL.; e la prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948 cod. civ.; e comunque l’infondatezza per la carenza della domanda di concessione del buono pasto, ed in relazione ai precedenti.<br />
Con memoria per la discussione la difesa dei ricorrentie depositava documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni.<br />
All&#8217;udienza del 4 ottobre 2006, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata dunque trattenuta per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>I ricorrenti con l’unica rubrica di ricorso denunciano la violazione dell’art. 33 del D.P.R. 270/87 lamentando che –avendo a loro dire tutti osservato un orario di lavoro ”a cavallo” del pranzo e della cena –avrebbero diritto al risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto. In altri termini, essi non chiederebbero il corrispettivo in denaro per i buoni pasto non erogati dall’USL nel periodo 1.1.1990 &#8212; 30.10.1998, ma un ristoro per equivalente quantificato ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 270/87 e quindi nella misura giornaliera di £ 8.000 per venti giorni al mese, con un importo complessivo per ciascuno dei ricorrenti di £ 15.520.000, pari al costo che l’amministrazione avrebbe dovuto sopportare per l’acquisto dei buoni pasto di ciascun dipendente; ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia anche in via equitativa.<br />
Il ricorso in parte è inammissibile ed in parte infondato.<br />
<b><br />
   1.</b>  Relativamente alla parte di domanda che va dall’1.1.1990 al 31.12.1994, il ricorso è inammissibile in quanto non risulta notificato alla gestione liquidatoria.<br />
A norma dell&#8217;art. 6, comma 1, l. 23 dicembre 1994 n. 724, come integrato dall&#8217;art. 2, comma 14, l. 28 dicembre 1995 n. 549, i rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse Usl non furono trasferiti alle subentranti Asl, ma all&#8217;apposita gestione stralcio o liquidatoria presso la Regione, alla quale spettava – fino al venir meno delle stesse &#8212; la legittimazione sostanziale e processuale per le pregresse poste debitorie e creditorie. <br />
Pertanto, è inammissibile il ricorso notificato alla Asl e non alla gestione stralcio per debiti precedenti l&#8217;istituzione della Asl (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 17 dicembre 2001, n. 6248).<br />
<b><br />
   2.  </b>Per ciò che concerne invece il periodo successivo al 1.1.1995 il ricorso va respinto nel merito. <br />
L’art. 33 del D.P.R. 20.5.1987 n. 270 aveva fatto obbligo a tutte le Amministrazioni sanitarie di istituire il servizio mensa o di provvedere a forme sostitutive dello stesso, per tutti i dipendenti il cui orario giornaliero era articolato su due frazioni.<br />
Come la Sezione III^-bis di questo TAR ha osservato (cfr. sent. n. 10939/2004) se la prestazione incombente sull’Amministrazione è divenuta oggettivamente impossibile per fatto esclusivo del debitore (che ha messo a disposizione il predetto servizio solo in epoca assai successiva a quella di entrata in vigore della norma) nessuna prestazione sostitutiva per equivalente può essere reclamata dal personale dipendente ai sensi dell’art. 33, secondo comma per cui <i> “il pasto… non è comunque monetizzabile</i>”.<br />
Nello specifico la richiesta di risarcimento si risolverebbe infatti nella violazione del principio della “non monetizzabilità” del servizio mensa specificamente imposto dal legislatore. <br />
Per la presenza di tale espresso ostacolo normativo la domanda non può essere convertita in un’azione risarcitoria, seppure questa fosse astrattamente esperibile in questa sede ai sensi dell’art. 7, terzo comma, della L. 6.12.1971 n. 1034 nel testo novellato dall’art. 7 della L. 21.7.2000 n. 205 (peraltro non ancora in vigore alla data di notifica del ricorso).<br />
Ma anche a voler prescindere dal profilo che precede, qui difettano i requisiti minimi atti a stabilire e a provare l’esistenza e l’entità del danno nonché la responsabilità dell’Amministrazione.<br />
In primo luogo si deve osservare che i ricorrenti non hanno ritenuto di fornire alcun elemento (es. ordini di servizio relativi all’orario, strutture di appartenenza, provvedimenti di liquidazione dello straordinario, periodi di ferie, malattia, gravidanza, domanda di concessione del buono pasto, ecc.) per supportare, anche solo sul piano indiziario, l’affermazione per cui tutti avrebbero concretamente avuto diritto al buono pasto. <br />
In tale senso avendo loro omesso di indicare dettagliatamente, e con precisione, in ricorso  i presupposti oggettivi e di fatto, la loro pretesa appare del tutto generica (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 26 maggio 2003, n. 2843). <br />
Nell’assunzione dei mezzi di prova in sede di giurisdizione esclusiva &#8212; trattandosi di rapporti paritari che non giustificano le attenuazioni previste dalla giurisprudenza per il privato nel caso in cui la p.a. agisce in veste pubblicistica &#8212; il giudice amministrativo deve dare integrale applicazione al principio &#8220;<i>onus probandi incumbit ei qui dicit</i>&#8220;, così come previsto dall&#8217;art. 2697 c.c. e, altresì, ai principi espressi dagli art. 115 e 116 c.p.c., (cfr.: T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 30 maggio 2000, n. 1720; Cons. Stato Sez. V, 27 marzo 2001 n. 1730; idem 26 giugno 2000, n. 3631).<br />
I poteri istruttori del giudice amministrativo possono essere esercitati, anche su sollecitazione delle parti, ma non (come qui) in caso di totale mancanza degli elementi a supporto della pretesa in conseguenza della mancata collaborazione da parte dei ricorrenti relativamente ad elementi che pure sono in loro possesso (cfr. in tal senso Consiglio Stato, sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4074).  In tale direzione, la totale assenza, anche a titolo di mera indicazione dell’orario effettivamente svolto da ciascun ricorrente, non può addossarsi integralmente alla ASL l’onere di documentare le prestazioni dei ricorrenti nel periodo 1.1.1990-30.10.1998.<br />
Il ricorso va dunque respinto.<br />
In considerazione della natura della controversia, tuttavia, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater :<br />
1) respinge il ricorso di cui in epigrafe.<br />
2) Spese compensate<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 ottobre 2006. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-12-1-2007-n-154/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2007 n.154</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2007 n.158</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-1-2007-n-158/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-1-2007-n-158/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2007 n.158</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Rel. Dell’Utri RAI Radio Televisione Italiana Spa (Avv.ti R. Esposito, C. Pistolesi, E. Sticchi Damiani) c. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Avvocatura dello Stato) Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (n.c.) sulla legittimità del procedimento avviato dal Consiglio dell&#8217;Autorità per le garanzie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-1-2007-n-158/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2007 n.158</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-1-2007-n-158/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2007 n.158</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, Rel. Dell’Utri<br /> RAI Radio Televisione Italiana Spa (Avv.ti R. Esposito, C. Pistolesi, E. Sticchi Damiani) c. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Avvocatura dello Stato)  Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del procedimento avviato dal Consiglio dell&#8217;Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l&#8217;accertamento delle violazioni delle raccomandazioni formulate dalla Commissione parlamentare per l&#8217;indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. n. 103/75 e sulla carenza di legittimità del provvedimento sanzionatorio per la violazione della raccomandazione della stessa Commissione parlamentare volta a disincentivare la presenza di esponenti politici nelle trasmissioni di intrattenimento, quando tale presenza sia carente dei caratteri della frequenza ed abitualità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Ordinamento della comunicazione – Servizio pubblico generale televisivo – Procedimento avviato dal Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’accertamento delle violazioni delle raccomandazioni formulate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. n. 103/75 – Legittimità – Ragioni</p>
<p>2) Ordinamento della comunicazione – Servizio pubblico generale televisivo – Raccomandazione dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per disincentivare la presenza di esponenti politici nelle trasmissioni di intrattenimento – Legittimità – Sussiste – Precettività &#8211; Sussiste</p>
<p>3) Ordinamento della comunicazione – Servizio pubblico generale televisivo – Provvedimento sanzionatorio per la violazione della raccomandazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per disincentivare la presenza di esponenti politici nelle trasmissioni di intrattenimento – Carenza dei requisiti della frequenza ed abitualità – Legittimità – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) E’ legittimo il procedimento avviato dal Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni inerente l’accertamento delle violazioni, da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, delle raccomandazioni formulate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. n. 103/75, nonché delle disposizioni di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi dell’atto approvato dalla medesima Commissione parlamentare nella seduta dell’11 marzo 2003. Infatti, la L. 249/97, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, conferisce espressamente al Consiglio il potere di accertamento della mancata osservanza da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, degli indirizzi formulati dalla Commissione ed ha tacitamente abrogato la necessità della previa determinazione dalla Commissione parlamentare.</p>
<p>2) E’ legittimo e dotato di precettività l’atto di raccomandazione formulato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi volto a disincentivare la presenza di esponenti politici nelle trasmissioni di intrattenimento in periodo non elettorale, che eventualmente deve trovare motivazione nella particolare competenza e responsabilità degli invitati sugli argomenti trattati nel programma stesso. Infatti, la L. 103/75 conferisce espressamente alla Commissione il potere di controllo del rispetto dei propri indirizzi generali, presupponendo l’esigibilità propria dell’osservanza di un obbligo.</p>
<p>3) E’ illegittimo il provvedimento sanzionatorio per la violazione dell’atto di indirizzo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in attuazione della disciplina L. 28/00, volto a disincentivare la presenza di esponenti politici nelle trasmissioni di intrattenimento in periodo non elettorale, quando manchino i presupposti richiesti al punto 2) dell’atto approvato dalla stessa Commissione nella seduta dell’11 marzo 2003, consistenti nella presenza frequente ed abituale, rilevabili in relazione al dato numerico complessivo delle puntate del programma ed al carattere della sistematicità e regolarità di dette presenze.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</B><br />
<B>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE</B><br />
<B>PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE III <I>TER</I></B></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composto dai signori<br />
Francesco Corsaro &#8211;	PRESIDENTE<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri &#8211;	COMPONENTE, relatore<br />	<br />
Giulia Ferrari &#8211;	COMPONENTE<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 3120/06 Reg. Gen., proposto da</p>
<p><b>RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA S.p.A.</b>, in persona del Direttore degli affari legali e societari p.t., Prof. Avv. Rubens Esposito, procuratore speciale della Società, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rubens Esposito, Cinzia Pistolesi ed Ernesto Sticchi Damiani, elettivamente domiciliata presso gli ultimi due in Roma in Roma, via Bocca di Leone n. 78;<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
</B>CONTRO<BR>
</p>
<p>
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>l’<b>Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br />
<b></p>
<p align=center>
E NEI CONFRONTI</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della <b>Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi</b>, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>della delibera n. 86/06/CONS adottata dal Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 22 febbraio 2006, recante “Accertamento della violazione dell’atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato nella seduta dell’11/3/2003 dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi”; di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali e, in particolare, della delibera n. 75/06/CONS adottata dal Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 9 febbraio 2006, recante “Avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. c), n. 10 della L. 249/1997 per presunta inosservanza dell’atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato nella seduta dell’11/3/2003 dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi”.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’intimata Autorità;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 7 dicembre 2006, relatore il consigliere Angelica Dell&#8217;Utri, uditi per le parti gli Avv.ti Sticchi Damiani, Pistolesi e l’Avv. dello Stato Ferrante;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	Con ricorso notificato i giorni 28 e 19 marzo e 5 aprile 2006, depositato il 10 seguente, la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha impugnato gli atti in epigrafe, concernenti l’accertamento della violazione dell’atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato nella seduta dell’11/3/2003 dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione al programma “Che tempo che fa”, all’uopo deducendo:<br />	<br />
1.- Violazione, erronea e falsa interpretazione ed applicazione del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della l. 103/1975, dell’art. 1, co. 4 e 6, lett. c), n. 10, della l. 249/1997 e dell’art. 50 del d.lgs. 177/205. Incompetenza. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione degli atti di indirizzo adottati dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 11/3/2003 e 13/2/1997.<br />
In base alle norme in rubrica non l’AGCom, ma la Commissione parlamentare avrebbe dovuto essere chiamata a valutare in via principale se i contenuti del programma in questione fossero o meno conformi agli indirizzi generali formulati in data 11 marzo 2003, e solo dopo che una tale valutazione di non rispondenza fosse stata espressa dalla Commissione, nonché dopo che quest’ultima avesse adottato puntuali deliberazioni finalizzate ad imporre alla RAI l’osservanza degli indirizzi, ricevendo dalla RAI un rifiuto di ottemperanza, l’AGCom avrebbe potuto esercitare il potere dovere di cui all’art. 1, co. 6, lett. c), l. n. 249 del 1997; ciò, invece, è avvenuto prima e a prescindere da tale procedimento.<br />
In ogni caso l’AGCom, nell’informare la Commissione solo a provvedimento finale adottato, ha violato il principio di leale collaborazione con la Commissione stessa, che avrebbe dovuto essere consultata preventivamente o, comunque, coinvolta nel procedimento accertativo/sanzionatorio e che sarebbe pervenuta a conclusioni diverse. <br />
L’Autorità ha violato il disposto dello stesso atto di indirizzo dell’11 marzo 2003, che richiama e conferma i principi ispiratori e gli indirizzi generali dell’atto in data 13 febbraio 1997, il quale a sua volta affida al rapporto costante tra la Commissione ed il C.d.A. RAI la verifica del rispetto degli indizi ed afferma che interlocutori esclusivi della Commissione sono il detto C.d.A. e, per quanto di sua competenza, il Direttore generale.<br />
2.- Violazione, erronea e falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 1, co. 6, lett. c), n. 10, della l. 249/1997 e degli artt. 1 e 4 della l. 103/1975, alla luce della normativa sopravvenuta dettata dalla l. 28/2000 e dell’atto di indirizzo reso in attuazione di quest’ultima dalla Commissione parlamentare in data 29/10/2003. Carenza di potere.<br />
La mancata osservanza degli indirizzi si riferisce non a raccomandazioni o esortazioni di carattere programmatico, ma a vere prescrizioni imperative che, nella specie, non sussistono poiché il punto 2) del dispositivo dell’atto di indirizzo 11/3/2003 (assunto dall’Autorità quale unico parametro), relativo alla presenza di esponenti politici in programmi di intrattenimento, è autoqualificato come “raccomandazione” e, del resto, tale connotato emerge dall’analisi dei concreti contenuti dello stesso atto.<br />
La materia afferisce alla “comunicazione politica” e dunque trova disciplina nella l. n. 28 del 2000, quindi al rispettivo art. 2 (che, peraltro, desta dubbi di costituzionalità), il quale al co. 5 assegna alla Commissione parlamentare i poteri di indirizzo nella stessa materia (peraltro oggi messi in forse dalla perplessa e a tratti incomprensibile formulazione dell’art. 50 del TUR), ma fortemente circoscritti all’attuazione delle norme primarie poste dalla legge medesima, tra cui non ve n’è alcuna in tema di attività informativa in periodi non elettorali. In ogni caso, la Commissione ha solo suggerito alla RAI di evitare “normalmente” la presenza frequente ed abituale di soggetti politici in programmi di intrattenimento, evidentemente consapevole di non poter imporre un divieto in quanto non conforme alla legge che, anzi, pone il principio del massimo accesso ai programmi di comunicazione politica, col solo limite del rispetto dei criteri di imparzialità ed equità.<br />
Ove il punto 2) dell’atto di indirizzo fosse interpretato nel senso, opinato dall’AGCom, dell’imposizione di un divieto, si porrebbe in contrasto con le previsioni della l. n. 28 del 2000 e dallo stesso atto, in quanto impingente in materia coperta da riserva di legge, non potrebbe non discendere un obbligo di disapplicazione. Ma ciò non è necessario perché si tratta di mera raccomandazione. Perciò l’AGCom ha errato ritenendosi legittimata all’esercizio dei poteri previsti dall’art. 1, co. 6. lett. c), n. 10, l. n. 249 del 1997, difettando il presupposto essenziale del carattere immediatamente e giuridicamente vincolante degli “indirizzi” della Commissione, quindi la stessa possibilità di configurare una “mancata osservanza” dei medesimi. Irrilevante è poi la circostanza che il C.d.A. della RAI abbia scelto di far proprio il suggerimento della Commissione, la quale dimostra il contrario di quanto ritenuto dall’Autorità, cioè che la RAI ha condiviso la “raccomandazione” per spontanea e libera decisione nell’esercizio della propria autonomia editoriale, al di fuori di ogni coercizione.<br />
Erroneamente il provvedimento si fonda sulla perdurante vigenza dell’atto dell’11/3/2003 al momento della trasmissione delle puntate censurate (dal 4/11/2005 al 5/2/2006), giacché, come peraltro rilevato dalla stessa Autorità, il medesimo atto circoscriveva il proprio ambito temporale di efficacia sino alla deliberazione di altro atto, da individuarsi in quello del 29/10/2003 che disciplina <i>ex novo</i> le modalità di svolgimento della comunicazione politica in periodi non interessati da campagne elettorali e refendarie, senza porre alcun divieto di partecipazione di esponenti politici a determinati programmi.<br />
3.- Eccesso di potere per erronea presupposizione, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta e contraddittorietà.<br />
E’ erroneo il presupposto del provvedimento della qualificazione della trasmissione quale programma di intrattenimento, rientrando invece, per i contenuti e le caratteristiche strutturali, in una categoria atipica non qualificabile tale o, semmai, nei programmi di approfondimento per i quali l’atto 11/3/2003 formula le ben diverse “raccomandazioni” del punto 1); raccomandazioni che risultano osservate anche nella partecipazione dei 9 (su 57) ospiti politici stante il rigorosissimo e matematico rispetto dei principi di imparzialità e parità di accesso e condizioni.<br />
La predetta qualificazione come programma di intrattenimento contrasta con le determinazioni di cui alla delibera 54/03/CONS, che ha espressamente escluso i <i>talk show</i> (classificati col n. 3) dalla medesima categoria (contrassegnata col n. 16); comunque l’Autorità, anziché basarsi su argomenti del tutto formalistici, avrebbe dovuto analizzare i concreti contenuti del programma per assegnare, applicando il criterio teleologico della prevalenza funzionale e sostanziale, prevalenza al profilo dell’approfondimento o a quello dell’evasione ludica; contenuti concreti che avrebbero rivelato come non possa ritenersi patologica o fuori contesto la presenza anche di soggetti politici <br />
4.- Violazione, erronea e falsa applicazione ed interpretazione del punto 2) dell’atto di indirizzo adottato dalla Commissione parlamentare in data 11/3/2003 sotto altro profilo.<br />
In via gradata, mancano tutti i presupposti previsti dalla raccomandazione di cui al cit. punto 2) per poter ritenere non conforme alla medesima il programma in questione. Infatti la presenza dei soggetti politici, pari a 9 su 57 ospiti, non ha assunto carattere frequente ed abituale e trova motivazione nella particolare competenza e responsabilità degli invitati sugli argomenti di attualità trattati nelle apposite “finestre informative” (che non hanno mai occupato l’intera puntata); né risulta violato il principio del pluralismo ed equilibrio, essendo stato invece garantito matematicamente il riparto paritario tra i due schieramenti politici di centrodestra e centrosinistra.<br />
	L’Autorità si è costituita in giudizio ed ha svolto difese, alle quali la ricorrente ha replicato in memoria.<br />	<br />
	All’odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione, previa trattazione orale.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	Com’è esposto nella narrativa che precede, forma oggetto del ricorso in esame, unitamente agli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, tra cui anche l’avviso di avvio del procedimento (delibera n. 75/06/CONS del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 9 febbraio 2006), la delibera n. 86/06/CONS adottata dal Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 22 febbraio 2006, recante “Accertamento della violazione dell’atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato nella seduta dell’11/3/2003 dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi” in relazione al programma “Che tempo che fa” trasmesso dalla ricorrente RAI.<br />	<br />
	Con tale provvedimento l’Autorità ha richiamato l’art. 1, co. 6, lett. c), n. 10 della legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva della stessa Autorità, secondo cui è affidato al Consiglio il compito di accertare “la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103” e di richiedere “alla concessionaria stessa l’attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili”.<br />	<br />
Ha inoltre richiamato l’atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003, il cui punto 1 richiede che tutte le trasmissioni di informazione &#8211; dai telegiornali ai programmi di approfondimento – rispettino rigorosamente la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio, nonché ai direttori, ai conduttori ed a tutti i giornalisti “di orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza”; ed il punto 2, premesso che “la presenza di esponenti politici nei programmi di intrattenimento, quando è frequente e abituale, alimenta la sensazione che il carattere pubblico del servizio consista nella simbiosi con la politica”, prosegue asserendo che tale presenza “Va normalmente evitata, e deve – comunque – trovare motivazione nella particolare competenza e responsabilità degli invitati su argomenti trattati nel programma stesso, configurando una finestra informativa nell’ambito del programma di intrattenimento alla quale si applica dunque la raccomandazione precedente”, di tal ché vengano “salvaguardate le finalità del servizio pubblico”.<br />
Ha quindi rilevato come, dalle verifiche effettuate, emerga nel ciclo di trasmissioni dal 4 novembre 2005 al 5 febbraio 2006 del programma “Che tempo che fa” diffuso da Rai Tre l’inosservanza del predetto atto di indirizzo, richiamato da ultimo dal Presidente della Commissione nella lettera del 29 novembre 2005 e dalla delibera approvata dal consiglio di amministrazione della RAI nella seduta del 20 dicembre 2005, in quanto:<br />
&#8211; la trasmissione, che consta di un abbinamento alle previsioni meteorologiche delle interviste del conduttore Fabio Fazio e spazi di intrattenimento vario, rientra nella categoria dei programmi di intrattenimento, come risulta dalle indicazioni contenute<br />
&#8211; in essa è stata riscontrata “l’abituale presenza di esponenti politici, ch’è andata intensificandosi con l’approssimarsi della campagna elettorale”;<br />
&#8211; tale violazione risulta aggravata dall’aver la trasmissione assunto in concreto “una forte connotazione politica, senza rispettare i caratteri di obiettività, contraddittorio ed equilibrato confronto di opinioni sui temi trattati all’interno delle singo<br />
Richiamate ancora la propria delibera n. 75/06/CONS, sopra menzionata, le memorie difensive trasmesse dalla RAI in relazione al procedimento in questione e le specificazioni delle argomentazioni ivi dedotte, svolte dai rappresentanti della concessionaria nell’audizione tenutasi il 17 febbraio 2006, l’Autorità ha esposto i motivi per cui ha ritenuto di dover disattendere tali difese, ribadendo la sussistenza di violazione del citato atto di indirizzo; ha perciò deliberato:<br />
1) di accertare la mancata osservanza da parte della RAI del punto 2) dello stesso atto con riferimento al programma suddetto;<br />
2) di richiedere alla RAI di valutare l’attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili della trasmissione;<br />
3) di richiedere alla medesima RAI di dare comunicazione tempestiva, e comunque non oltre sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, dell’attivazione degli eventuali procedimenti disciplinari.<br />
2.- Premesso quanto innanzi in linea di fatto, va ricordato che col primo motivo di gravame la RAI sostiene, in estrema sintesi, che in base al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della l. 103/1975, 1, co. 4 e 6, lett. c), n. 10, della l. 249/1997 e 50 del d.lgs. 177/205, non l’AGCom, ma la Commissione parlamentare avrebbe dovuto esser chiamata a valutare in via principale la conformità o meno dei contenuti del programma in questione agli indirizzi generali del 11 marzo 2003; sicché solo in caso di esito negativo di una siffatta valutazione, e pur dopo l’adozione da parte della Commissione di puntuali deliberazioni finalizzate ad imporre alla RAI l’osservanza degli indirizzi ed il rifiuto di ottemperanza da parte della medesima, l’AGCom avrebbe potuto esercitare il potere-dovere previsto dall’art. 1, co. 6, lett. c), l. n. 249 del 1997. La ricorrente aggiunge che, comunque, in osservanza del principio di leale collaborazione con la Commissione, l’Autorità avrebbe dovuto consultarla preventivamente, non già informarla successivamente all’adozione del provvedimento, ed in ogni caso coinvolgerla nel procedimento, il quale in tal caso avrebbe avuto un esito diverso. Di qui la violazione da parte dell’AGCom dello stesso atto di indirizzo dell’11 marzo 2003, laddove richiama e conferma i principi ispiratori e gli indirizzi generali dell’atto in data 13 febbraio 1997, che a sua volta affida al rapporto costante tra Commissione e C.d.A. RAI la verifica del rispetto degli indizi ed afferma che interlocutori esclusivi della Commissione sono il detto C.d.A. od il Direttore generale per quanto di sua competenza.<br />
	In tal modo l’istante si basa su un complesso procedimento non prefigurato dalla normativa in parola, muovendo essenzialmente da un’interpretazione non condivisibile del disposto del cit. art. 4 della legge n. 103 del 1975 che, nell’attribuire alla Commissione parlamentare il potere di formulare gli indirizzi generali per l’attuazione dei principi di cui al precedente art. 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili, continuerebbe ad attribuirle anche il potere di controllare il rispetto degli indirizzi e di adottare “tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza”.<br />	<br />
	Invero, come osserva giustamente parte resistente, tale è una lettura della predetta norma “slegata dai successivi interventi legislativi e decontestualizzata” dal vigente assetto normativo.<br />	<br />
	In primo luogo, va precisato che gli indirizzi generali della Commissione parlamentare costituiscono specifici atti, differenziati dalle altre determinazioni della stessa Commissione non solo per loro contenuti di indicazione di carattere generale in ordine ai comportamenti ed alla politica di programmazione, ma anche per profili procedimentali, richiedendo per la loro adozione la maggioranza qualificata in luogo di quella semplice. Va poi rilevato come la cit. l. n. 103 del 1975 non preveda espressamente l’emanazione da parte della Commissione di una deliberazione in tema di accertamento della violazione dei propri indirizzi generali, ben potendosi interpretare la dizione “deliberazioni necessarie per la loro osservanza” come riguardante atti che precisino ed attuino gli indirizzi generali. Inoltre, tale legge contiene norme da cui ben si desume l’immediata precettività dei detti indirizzi, quali il co. 1 del cit. art. 4 che, nell’assegnare alla Commissione il potere di controllo del “rispetto” degli indirizzi, presuppone l’esigibilità propria dell’osservanza di un obbligo; ma anche l’art. 21, il quale in tema di pubblicità riafferma l’assoggettamento della Rai “ai limiti derivanti dagli indirizzi generali”; nonché l’art. 10, laddove richiede al presidente della Rai di sorvegliare l’andamento della gestione aziendale ai fini, tra l’altro, della “attuazione degli indirizzi”, e l’art. 11, che attribuisce al direttore generale la responsabilità nei confronti del consiglio di amministrazione dello svolgimento del servizio radiotelevisivo “secondo gli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare”.<br />	<br />
	In secondo luogo, pure qualora potesse accedersi ad una lettura della legge n. 103 del 1975 conforme alla tesi dell’istante in ordine alla necessità che all’atto di indirizzo faccia seguito un’ulteriore delibera della Commissione, non può omettersi di considerare che la successiva legge n. 249 del 1997, nell’istituire l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al menzionato co. 6, lett. c), n. 10 dell’art. 1 conferisce espressamente al Consiglio della medesima il potere di accertamento della “mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione” ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 103/75, senza peraltro prevedere una partecipazione al relativo procedimento della Commissione stessa.<br />	<br />
Deve pertanto concludersi nel senso della sussistenza di una precisa volontà del legislatore di abrogare – sia pur tacitamente – l’eventuale previsione di una doppia determinazione della Commissione parlamentare che fosse dettata dalla stessa legge n. 103/75, evidentemente allo scopo di attualizzare i contenuti del pur richiamato art. 4 al quadro normativo mutato dopo l’istituzione dell’Autorità e gli altri interventi legislativi sopravvenuti in materia. D’altro canto, la legge 3 maggio 2004 n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI S.p.A., che all’art. 28, co. 1, lett. a), ha abrogato la legge n. 103/75 ad esclusione di alcune disposizioni, tra cui i detti artt. 1 e 4, ha comunque nel contempo subordinato testualmente la vigenza di queste ultime alla condizione della loro compatibilità con la nuova disciplina.<br />
Quanto poi al richiamo nell’atto di indirizzo dell’11 marzo 2003 al precedente del 13 febbraio 1997, che rimetteva la verifica del rispetto degli indirizzi “al rapporto costante tra Commissione e Consiglio di amministrazione della Rai”, individuando come unici interlocutori della prima “il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale”, si osserva, coerentemente con quanto innanzi, che tale richiamo non può intendersi se non come diretto alle disposizioni in atto ancora conformi alla normativa in vigore.<br />
Infine, non depone in favore della ripetuta tesi della RAI neppure la conferma delle competenze della Commissione parlamentare da parte del menzionato d.lgs. n. 117 del 2005 (art. 11), che va riferita alle competenze attuali, né il fatto che lo stesso t.u.r. ribadisca come alla Commissione spetti “la verifica del rispetto delle norme previste dagli articoli 1, commi 3,4 e 5, e 4 della legge 14 aprile 1975 n. 103 …” (art. 50), giacché, anche per l’assenza di una procedimentalizzazione di una tal verifica, a ciò non può essere attribuito altro significato che quello di un controllo nell’ambito del complesso delle attribuzioni politiche – sia pur in senso lato – della Commissione e non quello di un controllo ai fini dell’applicazione, rimessa all’Autorità, dell’art. 1, co. 6, lett. c), n. 10, l. n. 249/97.<br />
3.- Col secondo motivo parte ricorrente mira a negare la precettività del punto 2) del dispositivo dell’atto di indirizzo dell’11 marzo 2003, ossia lo stesso presupposto essenziale della determinazione dell’Autorità, a suo avviso trattandosi non già un divieto assoluto, che peraltro sarebbe contrario a legge, bensì piuttosto di una raccomandazione non vincolante della Commissione (come emergerebbe sia dalla autoqualificazione come tale, sia dai relativi contenuti), sicché non ne sarebbe configurabile l’inosservanza.<br />
Anche tale tesi va disattesa.<br />
Se infatti deve convenirsi con l’istante circa l’assenza di imposizione di un divieto assoluto alla partecipazione di politici a programmi di intrattenimento, poiché l’atto si limita a circondare tali eventi da opportune cautele (e tanto, è chiaro, proprio in ragione del carattere pubblico del servizio radiotelevisivo fornito dalla RAI), non può negarsi invece che la Commissione, al di là delle espressioni usate (quali “Formula le seguenti raccomandazioni” o “La presenza di politici … Va quindi normalmente evitata”), abbia inteso adottare propriamente un “atto di indirizzo”, tale espressamente definito, e che, come già accennato, siffatti atti abbiano proprie e specifiche natura e connotazione giuridiche, tanto che alla loro inosservanza la legge riconnette precise conseguenze ed effetti.<br />
Del resto, la stessa Commissione afferma, in chiusura dell’atto dell’11 marzo 2003, che “Il presente indirizzo vale – in ogni caso – fino a quando non ne venisse definito e deliberato uno nuovo”, così ribadendone l’obbligatorietà.<br />
Inoltre, come evidenziato nel provvedimento impugnato, laddove in esso si corrisponde alle osservazioni endoprocedimentali esposte dall’attuale ricorrente, da un lato l’obbligatorietà dell’osservanza dell’atto di indirizzo della Commissione parlamentare da parte della RAI, e – giova aggiungere – senza distinzione o limitazione alcuna, è pure inserito nell’art. 1 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la medesima concessionaria, regolante il servizio pubblico; dall’altro lato, con nota del 29 novembre 2005 il Presidente della Commissione ha richiamato l’attenzione del C.d.A. della RAI sull’osservanza della disciplina della presenza di esponenti politici nei programmi di intrattenimento deliberata l’11 marzo 2003 e lo stesso C.d.A. ha approvato nella seduta del 20 dicembre 2005 una delibera che dispone la validità della regola di cui si discute, evidentemente ben consapevole della giuridica impossibilità di determinarsi diversamente.<br />
Quanto poi alla censura sostanzialmente di violazione della legge 22 febbraio 2000 n. 28, in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e di comunicazione politica, ed in particolare del relativo art. 2, essa si rivela inconsistente tenuto conto dell’osservazione già svolta circa l’insussistenza di un divieto assoluto di partecipazione di soggetti politici.<br />
	Infine, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente non è dubbia la perdurante vigenza dell’atto di indirizzo dell’11 marzo 2003 ai sensi della determinazione conclusiva del medesimo, riportata innanzi, pur in presenza dell’ulteriore atto di indirizzo del 29 ottobre seguente. Con quest’ultimo, difatti, la Commissione parlamentare non ha disciplinato <i>ex novo</i> la materia trattata con il primo, in particolare al punto 2) riguardante i programmi di intrattenimento, bensì, come in esso è inequivocamente indicato, “la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti (…) nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie …”, ossia le tribune politiche (distinte in conferenze stampa, dibattiti a due e tavole rotonde), le trasmissioni di comunicazione politica a carattere non informativo e, appunto, i messaggi autogestiti, nonché i programmi di informazione. Deve perciò affermarsi che le regole dettate col secondo atto non abbiano affatto sostituito quelle poste col primo, del quale resta pertanto confermata la vigenza. Ed a tal proposito è specificamente significativa la nota del Presidente della Commissione parlamentare in data 29 novembre 2005, a cui si è fatto cenno sopra, intesa a richiamare l’attenzione del C.d.A. della RAI proprio sulla disciplina della presenza di esponenti politici nei programmi di intrattenimento.<br />	<br />
4.- Il terzo motivo di gravame si incentra sulla contestazione della tipologia “programma di intrattenimento” attribuita dall’Autorità alla trasmissione “Che tempo che fa”, sostenendosi invece che essa debba ricomprendersi in altra tipologia, quella del <i>talk show</i> o del genere “misto” in via di emersione (c.d. <i>infotainement</i>), e che, dunque, alla medesima trasmissione non fosse applicabile il punto 2) del predetto atto di indirizzo generale.<br />
	In tal modo parte ricorrente tende a sostituire con una propria valutazione soggettiva la qualificazione che la stessa RAI ha stabilito, produttiva di peculiari conseguenze sul piano della diversità di regime giuridico, ai sensi della normativa in materia di servizio pubblico e di parità di accesso ai mezzi di informazione sopra accennata.<br />	<br />
	Proprio su tale qualificazione l’Autorità si è basata, osservando che, alla stregua della classificazione contenuta nel vigente contratto di servizio, già menzionato, ed a norma del medesimo la trasmissione non potesse che essere inquadrata nella categoria residuale dei programmi di intrattenimento, come del resto risultava dal sito <i>web</i> della concessionaria a cui, ha rimarcato, essa si era già attenuta in un caso precedente, e come confermava la circostanza della mancata riconduzione del programma alla responsabilità di una testata giornalistica in relazione alle elezioni politiche dell’aprile 2006, desunta dalla nota in data 6 febbraio 2006 del Direttore generale della RAI. Circostanza, questa, giustamente ritenuta rivelatrice non della volontà dell’emittente di non assoggettare lo stesso programma alla disciplina dell’informazione, ma della sua “vocazione non prettamente o prevalentemente informativa”.<br />	<br />
	Dunque, l’Autorità non si è determinata alla stregua di elementi soltanto formali, ma su dati sostanziali puntuali e rilevanti sul piano giuridico. Ne deriva l’infondatezza anche del profilo di doglianza riguardante tale aspetto.<br />	<br />
5.- Col quarto ed ultimo motivo la RAI svolge un’ulteriore, subordinata contestazione: mancherebbero gli altri presupposti richiesti dal punto 2) dell’atto di indirizzo, consistenti nella presenza “frequente e abituale” degli esponenti politici e nell’assenza della motivazione di tale presenza, da individuarsi invece nella particolare competenza e responsabilità degli ospiti sui temi affrontati nelle apposite “finestre informative” e nel rispetto rigoroso della parità di accesso degli opposti schieramenti politici.<br />
	Il motivo è questa volta fondato.<br />	<br />
	Riguardo al primo aspetto, vanno senz’altro condivise le premesse da cui muove  l’istante: “abitualità” e “frequenza” devono coesistere, come prova la particella “e” posta a congiungere i due rispettivi aggettivi nel testo dell’atto di indirizzo, e ciascuna esprime un concetto distinto, significando la prima una presenza degli ospiti politici in tutte le puntate del ciclo di trasmissioni oggetto di osservazione da parte dell’Autorità, o almeno nella grande maggioranza di esse, e l’altra una presenza regolare e sistematica, oltre che abituale.<br />	<br />
	Nel caso in trattazione il Collegio è dell’avviso che nelle 29 puntate dal 4 novembre 2005 al 5 febbraio 2006 del programma “Che tempo che fa” non possa oggettivamente riscontrarsi una presenza di esponenti politici “frequente e abituale” nei sensi appena detti, giacché gli ospiti di tal genere sono intervenuti solo in 9 (o 10, come sostenuto dalla difesa di parte resistente, evidentemente in relazione alla partecipazione di determinato soggetto, però in veste di Presidente di una Fondazione dedicata ad un politico parente deceduto e di autore di un libro sull’argomento) puntate, uno in ciascuna di esse, ed a fronte del numero complessivo di ospiti di 57 (come indicato in un primo momento dall’istante e ripetuto da parte resistente) o 60 (come rettificato in memoria dalla stessa istante); inoltre, tale presenza non è stata regolare e sistematica, essendo mancata del tutto in nel corso di due periodi ognuno di 7 puntate.<br />	<br />
	Pertanto, la presenza di ospiti politici non ha riguardato tutte le puntate del programma e neanche la maggioranza di esse, quindi non poteva ritenersi “abituale”; né avrebbe potuto essere qualificata “frequente” sia rapportata agli ospiti non politici, sia perché non sistematica, con la conseguenza che era priva dei connotati richiesti per essere suscettibile, a termine dell’atto di indirizzo, di alimentare “la sensazione che il carattere pubblico del servizio consista nella simbiosi con la politica”.<br />	<br />
	Non senza dire che in senso contrario non milita l’argomentazione svolta dall’Autorità in ordine alla motivazione di detta presenza, ritenuta ingiustificata unicamente sul rilievo che il tema del programma è stato determinato dall’ospite invitato, dal momento che, mentre nulla vieta di trattare temi collegati alla stessa presenza, ciò non implica l’esclusione di quella “particolare competenza e responsabilità degli invitati” sui temi medesimi che dev’essere posta a fondamento dell’ospitalità ai sensi del ripetuto punto 2) dell’atto di indirizzo dell’11 marzo 2003.<br />	<br />
6.- In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, e con assorbimento di ogni altro profilo di censura non trattato, il ricorso merita di essere accolto nei connessi limiti. In relazione agli stessi limiti va di conseguenza annullata – e solo essa &#8211; l’impugnata delibera n. 86/06/CONS del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tuttavia, nella complessità e nella peculiarità della vicenda si ravvisano giusti motivi affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese di causa.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III <i>ter</i>, accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnata delibera n. 86/06/CONS.<i><br />
</i>Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 dicembre 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-1-2007-n-158/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2007 n.158</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2007 n.161</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-12-1-2007-n-161/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-12-1-2007-n-161/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2007 n.161</a></p>
<p>Pres. Baccarini, Rel. Panzironi Soc. Eurolav di Di Giacomo (Avv.ti G.G. Di Giacomo e L. Giovarruscio) c. Azienda USL Roma B (Avv. G. Bolognini) sulla legittimità della richiesta di documentazione dei servizi pregressi ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria e sulla decorrenza del triennio di cui documentare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-12-1-2007-n-161/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2007 n.161</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-12-1-2007-n-161/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2007 n.161</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini, Rel. Panzironi<br /> Soc. Eurolav di Di Giacomo (Avv.ti G.G. Di Giacomo e L. Giovarruscio) c. Azienda USL Roma B (Avv. G. Bolognini)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della richiesta di documentazione dei servizi pregressi ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria e sulla decorrenza del triennio di cui documentare il fatturato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Contratti della PA – Gara – Bando che richiede la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria attraverso il fatturato annuo globale e dei singoli servizi cui si riferisce l’appalto, nonché l’elenco dettagliato dei principali servizi cui si riferisce l’appalto, tutti in riferimento al triennio precedente – Legittimità &#8211; Ragioni</p>
<p>2) Contratti della PA – Gara – Decorrenza dell’ultimo triennio del quale documentare il fatturato a partire dall’ultimo esercizio che risulti concluso alla data della delibera comunale di indizione della gara – Legittimità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) E’ legittimo il bando di gara per la licitazione privata per l’affidamento del servizio quinquennale di noleggio, lavaggio e disinfezione della biancheria per i presidi ospedalieri che richieda la dimostrazione dalla capacità finanziaria ed economica attraverso la produzione del fatturato globale annuo dell’impresa e del fatturato annuo per i servizi cui si riferisce l’appalto per il triennio precedente, nonché l’elenco dei principali servizi cui si riferisce l’appalto prestati negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, corredati dagli attestati controfirmati dalle relative Amministrazioni appaltanti: infatti, trattasi di documentazione in parte prevista dall’art. 13 del D. L.vo 358/92 ed in parte rientrante nella previsione al punto 2 dello stesso articolo 13, che facoltizza l’Amministrazione a richiederla.</p>
<p>2) Quando, a dimostrazione della capacità economica e finanziaria, il bando richiede che venga documentato il fatturato relativo all’ultimo triennio, è legittimo far decorrere tale triennio a partire dall’ultimo esercizio che risultava concluso alla data di adozione delle delibera comunale di indizione della gara, non potendosi includere nel calcolo l’esercizio successivo se al momento della delibera non era ancora trascorso il termine ex art. 2363 c.c. e ss. per la convocazione dell’assemblea degli azionisti, nonché i trenta giorni di cui all’art. 2435 c.c. per l’approvazione e la pubblicazione del bilancio di esercizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</B><br />
<B>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE</B><br />
<B>PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE III</B></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composto dai signori<br />
Stefano Baccarini &#8211;	PRESIDENTE<br />	<br />
Guido Romano &#8211;	COMPONENTE<br />	<br />
Germana Panzironi &#8211;	COMPONENTE , relatore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>sui ricorsi n. 12770/98 e 147/99 Reg. Gen., proposto dalla</p>
<p><b>società Eurolav di Di Giacomo Giuseppe &#038; C. s.a.s.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Di Giacomo Gaetano e Giovarruscio Luca ed elettivamente domiciliata in Roma,  Via S. Tommaso D’Aquino n. 7;<br />
<b></p>
<p align=center>
</b>contro
</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>l’<b>Azienda USL Roma B </b>in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Bolognini;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>quanto al ricorso n. 12770/98:<br />
del bando di gara del 2.7.98 con cui l’azienda ha bandito una licitazione privata per l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione biancheria per i presidi ospedalieri di competenza, per la durata di cinque anni;<br />
del silenzio serbato sulla domanda di partecipazione;<br />
del provvedimento allo stato non conosciuto di esclusione;<br />
di ogni atto comunque connesso;</p>
<p>quanto al ricorso n. 147/99:<br />
del provvedimento prot. N. 1273/98 di non ammissione della società alla gara;</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 5-7-2006, relatore il consigliere Panzironi, gli avvocati delle parti come da verbale di udienza; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ricorso ritualmente notificato la società ricorrente impugna gli atti in epigrafe con cui l’Azienda Sanitaria RM B, ha indetto una gara di appalto, nella forma della licitazione privata, per l’aggiudicazione del servizio quinquennale di noleggio, lavaggio, disinfezione biancheria per i presidi ospedalieri di competenza.<br />
Premette in fatto di avere inviato, a seguito della pubblicazione dell&#8217;avviso di gara sulla G.U, della CEE e sulla G.U. della Repubblica Italiana, nonché su alcuni quotidiani nazionali, alla Azienda USL RM B domanda di partecipazione alla selezione, senza avere un riscontro positivo.<br />
Successivamente, con il secondo ricorso, la Eurolav ha impugnato la delibera n.1273 del 1’.10.98 che l&#8217;aveva esclusa dalla gara per motivi connessi alla mancata produzione della documentazione di cui al punto 9, lettera c) del bando di gara.<br />
L’istante deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere chiedendo l’annullamento dell’intera procedura concorsuale.<br />
Con l&#8217;ordinanza n. 1581/98 la Sezione ha respinto l&#8217;istanza di sospensione.<br />
Resiste ai ricorsi l’Azienda intimata, chiedendone il rigetto.<br />
All’odierna udienza, i ricorsi sono passati in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>DIRITTO</p>
<p></b>Preliminarmente il Collegio riunisce i ricorsi in epigrafe in quanto connessi oggettivamente e soggettivamente.<br />
Quanto la ricorso n. 12777/98 il Collegio ne rileva l’inammissibilità in quanto diretto all’annullamento del bando della gara indetta dall’azienda sanitaria, nella parte in cui stabilisce i requisiti di partecipazione, in relazione alla mancanza dei quali l’impresa è stata esclusa con il provvedimento impugnato con il ricorso n. 147/99.<br />
Occorre premettere che le clausole impugnate non possono ritenersi sotto alcun profilo lesive dell’interesse della ricorrente, poiché stabiliscono i requisiti di partecipazione in aderenza al disposto dell’ l&#8217;art. 13 del D.L.vo 358/92, il quale dispone che la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti debba essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: a) idonee dichiarazioni bancarie; b) bilanci o estratti dei bilanci dell&#8217;impresa; c) dichiarazione concernente l&#8217;importo globale delle forniture e l&#8217;importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzata negli ultimi tre esercizi; dispone inoltre che le amministrazioni precisano nel bando di gaia quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere.<br />
L’azienda sanitaria ha correttamente indetto la licitazione privata ricorrendo alla normativa citata, dal momento che il bando di gara impugnato ha stabilito, al punto 9 lett, c), che le ditte concorrenti dovessero produrre a) il fatturato anno globale dell&#8217;impresa ed il fatturato annuo per i servizi cui si riferisce l&#8217;appalto realizzato dalla ditta nel triennio 1994, 95, 96; b) l&#8217;elenco dei principali servizi cui si riferisce l&#8217;appalto prestati negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari corredati dagli attestati controfirmati dalle relative Amministrazioni appaltanti.<br />
La documentazione richiesta è in parte quella prevista dall&#8217;art. 13 del D.L.vo 358/92 e in parte quella eventuale che l&#8217;Azienda era facoltizzata a precisare nel bando di gara come è consentito dal punto 2 dello stesso art. 13.<br />
Non sussiste pertanto alcun interesse all’impugnazione del bando, poiché essendo del tutto conforme al disposto del citato art. 13, non lede l’interesse dell’istante, tutelabile in questa sede. <br />
Passando all’esame del secondo ricorso, il Collegio lo ritiene infondato e, pertanto, lo respinge.<br />
Con le censure proposte la società ricorrente contesta l&#8217;operato della Azienda, che l’ha esclusa dalla gara indetta, per la mancanza dei requisiti richiesti dal bando.<br />
L’azienda ha legittimamente escluso la Società Eurolav in quanto l’impresa non ha prodotto parte della documentazione richiesta dal bando a pena di esclusione.<br />
Non è quindi la misura del fatturato della società ricorrente che ha determinato il provvedimento di esclusione quanto invece la mancata produzione della sopra indicata documentazione di cui al punto 9, lettera c), del bando di gara.<br />
Tale documentazione riguarda non solo i fatturati annui, ma anche l&#8217; elenco dei principali servizi e gli attestati controfirmati dalle Amministrazioni appaltanti in riferimento ai servizi negli ultimi tre anni precedenti l&#8217;appalti; <br />
Con specifico riferimento a questi ultimi, inoltre, occorre evidenziare che  anche essi non stati prodotti, e che la legittimità della loro richiesta non ha formato oggetto di alcuna censura, con conseguente inammissibilità della censura proposta.<br />
Giova ancora ribadire che la documentazione non prodotta era richiesta dal bando a pena di esclusione, e tale clausola era idonea a determinare, in capo all’azienda, il sorgere di un vero e proprio obbligo di esclusione della ricorrente, a tutela del principio della par condicio tra i vari candidati.<br />
Con ulteriori censure l’istante contesta la legittimità della richiesta del fatturato di cui al punto 9 lett. c) del bando.<br />
La Società ricorrente sostiene che per la valutazione della capacità economica e finanziaria delle imprese in gara il fatturato relativo all&#8217;ultimo triennio andava individuato in quello del triennio 1995/96/97 e non in quello 1994/95/96 indicato nel bando di gara<br />
La censura non ha pregio ala luce del disposto del citato art. 13 lett. del D.L.vo 358/92, applicabile nella specie ai sensi dell&#8217;art. 13 D.L.vo 157/95, che richiede, ai fini della capacità economica dei concorrenti. una &#8220;dichiarazione concernente l&#8217;importo globale delle forniture e l&#8217;importo delle forniture identiche a quella oggetto di gara, realizzate negli ultimi tre esercizi&#8221;.<br />
Il riferimento agli ultimi tre esercizi contenuto nel bando di gara, riguarda tutto il 1996 perché alla data del 18.6.98, di adozione della delibera n. 781 di indizione della gara, non era ancora trascorso il termine ex art. 2363 c.c. (anche sino al 30 giugno di ciascun anno), nonché i 30 giorni di cui all&#8217;art. 2435 c.c., per l&#8217;approvazione e la pubblicazione del bilancio dell&#8217;esercizio 1997.<br />
Quindi gli ultimi tre esercizi utili sono stati correttamente individuati in quelli dal 1994 al 1996.<br />
Da ultimo l’istante ritiene l’illegittimità del bando per il contrasto tra l&#8217;indicazione del triennio 1994-96 operata nel 1° capoverso dell&#8217;art. 9 e quella degli ultimi tre anni operata nel successivo 2° capoverso.<br />
Resta agevole rilevare che il presunto contrasto non esiste, dal momento che le due diverse disposizioni sono riferite a requisiti diversi.<br />
L&#8217;indicazione degli esercizi del triennio 94-96 riguarda, infatti, la capacità economica e finanziaria, mentre quella dell&#8217;ultimo triennio riguarda la capacità tecnica di cui all&#8217;art. 14 del D.L. vo 157/95.<br />
Non appaiono ammissibili per carenza di interesse le ulteriori censure relative alla violazione di una serie di norme regolanti la partecipazione alla gara di associazioni di imprese, poiché la Società ricorrente ha presentato domanda di partecipazione in forma individuale.<br />
Conclusivamente il Collegio dichiara inammissibile il ricorso n. 12770/98 e respinge il ricorso n. 147/99 siccome infondato.<br />
Le spese seguono la soccombenza.<br />
Il Collegio condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 6000,00 a favore dell’azienda sanitaria costituita in giudizio.	<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando, previa riunione, dichiara inammissibile il ricorso n. 12770/98 e respinge il ricorso n. 147/99.<br />
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 6000,00.	<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5-7-2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-12-1-2007-n-161/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2007 n.161</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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