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	<title>12/1/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/1/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Decisione &#8211; 12/1/2004 n.31</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-decisione-12-1-2004-n-31/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Decisione &#8211; 12/1/2004 n.31</a></p>
<p>Pres. Quaranta, Rel. Lipari; M.M. (avv. Ti Umberto Fantigrossi e Salvatore Alberto Romano), Ministero dell’economia e delle finanze; Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e Presidenza della Corte d’appello di Bologna (Avv. Stato) c.A. S. (Avv. Emanuele Coglitore), D.S.; conferma TAR Parma, n. 56/2003. Imposte e tasse – organi di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-decisione-12-1-2004-n-31/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Decisione &#8211; 12/1/2004 n.31</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-decisione-12-1-2004-n-31/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Decisione &#8211; 12/1/2004 n.31</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Quaranta, Rel. Lipari; M.M. (avv. Ti Umberto Fantigrossi e Salvatore Alberto Romano), Ministero dell’economia e delle finanze; Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e Presidenza della Corte d’appello di Bologna (Avv. Stato) c.A. S. (Avv. Emanuele Coglitore), D.S.; conferma TAR Parma, n. 56/2003.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Imposte e tasse – organi di giustizia tributaria – presidenza di commissione regionale – magistrati soprannumerari presidenti di commissione di secondo grado – diritto – esclusione – Presidente id Sezione vicario designato dal Presidente della Corte d’Appello – diritto</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il meccanismo del riassorbimento giudici tributari confermati in sovrannumero non puo’ applicarsi al conferimento della qualifica di presidente della Commissione Tributaria regionale, figura non prevista nel previgente ordinamento degli organi di Giustizia tributaria e non corrispondente, per grado e livello di funzioni, a quella di Presidente di Commissione tributaria di II grado di cui al DPR n. 636 del 1972. Il riassorbimento dei giudici sovrannumerari confermati nelle funzioni, nel grado e nell’incarico perché nominati nel periodo 15 gennaio 1993/17 marzo 1996, prima del perfezionamento delle procedure di costituzione dei nuovi organi di Giustizia tributaria, può operare solo per funzioni tra loro omogenee, equiparabili e pariordinate, che, per quanto riguarda i Presidenti di Commissione tributaria di secondo grado, vanno individuate in quelle di Presidente di Sezione di Commissione tributaria regionale.Qualora un presidente di sezione di Commissione tributaria regionale sia nominato presidente vicario della commissione regionale dal presidente del tempo (successivamente dimessosi) ed il presidente della Corte d&#8217;appello abbia poi designato, con proprio provvedimento motivato, il medesimo Presidente di Sezione quale presidente della Commissione tributaria regionale, sussiste un’aspettativa qualificata al conferimento formale, anche con effetti retroattivi, della carica di presidente dalla commissione regionale, alla scadenza del termine di trenta giorni, dalla designazione effettuata dal presidente della Corte d&#8217;appello. La sentenza che riconosca tale aspettativa puo’ quindi imporre al Ministro dell’economia e delle Finanze di provvedere a dar corso, &#8220;ora per allora&#8221;, alla nomina dell’interessato a presidente della Commissione tributaria regionale, ad ogni effetto, a far tempo dal 4 luglio 1996.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. anche CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, <a href="/ga/id/2004/1/3274/g">decisione 12 gennaio 2003</a>; TAR EMILIA ROMAGNA, SEZ. PARMA <a href="/ga/id/2004/1/3272/g">sentenza 6 febbraio 2003</a>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La presidenza della Regionale va al precedente presidente designato. V. anche CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, <a href="/ga/id/2004/1/3274/g">decisione 12 gennaio 2003</a>; TAR EMILIA ROMAGNA, SEZ. PARMA <a href="/ga/id/2004/1/3272/g">sentenza 6 febbraio 2003</a>.</span></span></span></p>
<hr />
<p><center>FATTO</center></p>
<p>Il Dott. A.S., presidente di sezione della Commissione tributaria regionale di Bologna, in data 2 aprile 1996 veniva nominato presidente vicario della commissione stessa dall’allora presidente della Commissione tributaria regionale di Bologna.<br />
2 Successivamente, in data 13 aprile 1996, il suddetto presidente della commissione tributaria regionale di Bologna, Dott. Alfredo Clò, rinunciava all&#8217;incarico. Conseguentemente, il presidente della Corte d&#8217;appello di Bologna, su richiesta del Direttore regionale delle entrate di Bologna, che sollecitava la copertura del posto resosi vacante, in data 15 aprile 1996 manifestava l&#8217;intenzione di procedere alla designazione del nuovo presidente della Commissione tributaria regionale di Bologna in applicazione della normativa ritenuta vigente, in via transitoria, di cui al decreto legislativo n. 545 del 1992, in attesa delle elezioni del neo-costituendo Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.<br />
3 In data 4 giugno 1996, con decreto n. 242 (poi reiterato con atto del 2 ottobre 1996), il presidente della Corte d&#8217;appello di Bologna designava, con proprio provvedimento motivato, il ricorrente quale presidente della Commissione tributaria regionale di Bologna e il giorno successivo trasmetteva la suddetta designazione al Ministero delle Finanze.<br />
4 Il Ministero delle Finanze veniva sollecitato all&#8217;adozione dei provvedimenti conseguenti alla designazione effettuata sia in data 2 luglio 1996, dal Direttore regionale delle entrate per l’Emilia-Romagna, sia in data 2 ottobre 1996 dal presidente della Corte d&#8217;appello. Tuttavia, il Ministero delle Finanze ometteva qualunque adempimento.<br />
5 In seguito alle elezioni indette in data 23 luglio 1996, si insediava il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (all&#8217;esito delle relative elezioni svoltesi il 13 ottobre 1996), che, quindi, subentrava altresì nelle competenze del Ministro delle Finanze e della Presidenza della Corte d&#8217;appello.<br />
6 Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con delibera n. 20 del 1 settembre 1997, dichiarava la nullità e l’inefficacia della presidenza vicaria affidata al ricorrente e negava anche il completamento del procedimento di nomina del ricorrente stesso alla titolarità della presidenza della Commissione tributaria regionale di Bologna. Inoltre, dichiarava vacante il relativo posto, avviando una nuova procedura per la sua copertura e, nelle more, affidava al Dott. Dante S. le funzioni presidenziali di supplente.<br />
7 Il Consiglio di presidenza, inoltre, disponeva di non dar corso nemmeno alla nomina a presidente della Commissione tributaria regionale di Bologna della dottoressa M., che aspirava a tale carica in qualità di magistrato inserito nell’elenco, approvato con decreto ministeriale 30 marzo 1996, dei soggetti confermati in qualità di soprannumerari e ciò in quanto la conferma in soprannumero dei presidenti delle commissioni tributarie di secondo grado, carica ricoperta dalla stessa M. a Piacenza, non poteva che operare con riferimento al posto di presidente di sezione della Commissione regionale di Bologna e non a quello di presidente della Commissione tributaria regionale.<br />
8 Avverso le suddette determinazioni del Consiglio di presidenza, nella parte concernente il Dott. S., l’interessato presentava ricorso al Tar dell’Emilia Romagna, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.<br />
9 A sua volta, la Dottoressa M. presentava due ricorsi al TAR della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, censurando le delibere del Consiglio di Presidenza nelle parti ad essa sfavorevoli.<br />
10 Con sentenza n. 305 del 17 aprile 1998, il TAR della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, accoglieva in parte i ricorsi.<br />
11 Nel giudizio proposto dal Dottor S., si costituivano in giudizio le amministrazioni intimate, rappresentate e difese dall’Avvocatura dello Stato, che controdeducevano alle avverse doglianze, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
12 L’istanza cautelare, accolta in primo grado, veniva respinta in sede di appello.<br />
13 La dottoressa M., invece, presentava propri ricorsi avverso le stesse determinazioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nella diversa parte in cui veniva respinta anche la sua istanza diretta ad ottenere la nomina in qualità di presidente della Commissione tributaria regionale di Bologna. I ricorsi della Dottoressa M. venivano presentati al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia. Con sentenza n. 305 delle 20 febbraio 1998, depositata il 17 aprile 1998, i ricorsi della Dottoressa M. erano accolti. La relativa sentenza era impugnata davanti al Consiglio di Stato che non ne sospendeva l’esecutività con ordinanza n. 1702 del 20 ottobre 1998.<br />
14 Successivamente, in data 4 giugno 2002, nel giudizio n. 141/1997, pendente davanti al Tar per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, veniva depositata in giudizio la deliberazione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria del 25 luglio 2000, con la quale l’organo di autogoverno della giustizia tributaria decideva di non coltivare oltre il ricorso proposto in appello avverso la sentenza n. 305 del 1998 del Tar per la Lombardia – sezione staccata di Brescia- disponendo, quindi, il definitivo “riassorbimento” della Dottoressa M. nella qualifica di presidente della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.<br />
15 Il Dottor S. impugnava altresì la deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria del 25 luglio 2000 con ricorso n. 294 del 2002, deducendone l’illegittimità sotto numerosi profili. L’interessato presentava altresì un ricorso integrativo con proposizione di motivi aggiunti nel ricorso n. 141/1997, già pendente presso il tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna – sezione staccata di Parma- e riferiva di aver provveduto con atto di opposizione di terzo (in Consiglio di Stato) all’impugnazione della sentenza n. 305 del 1998 del Tar per la Lombardia – sezione staccata di Brescia.<br />
16 Con la sentenza appellata, il TAR, previa riunione, ha accolto i ricorsi proposti dal Dottor S..<br />
17 Con separati ricorsi, la Dottoressa M. e l’Avvocatura dello Stato, nell’interesse del Ministero dell’economia e delle finanze, del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e della Presidenza della Corte d’appello di Bologna, hanno impugnato la sentenza del TAR.<br />
<center>DIRITTO</center><br />
1 I due appelli, proposti contro la stessa sentenza, sono riuniti, attesa l’evidente connessione oggettiva e soggettiva, per essere decisi con un’unica pronuncia.<br />
2 Il Dott. S. ha sollevato, in via preliminare un’eccezione di improcedibilità dell’appello proposto dalla Dottoressa M.. Secondo l’appellato Dottor S., la sentenza n. 1926/2003 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, pronunciata proprio nei confronti della Dottoressa M., ha statuito definitivamente che l’istituto del riassorbimento dei giudici sovranumerari non può operare con riguardo alle funzioni di Presidente della Commissione Tributaria Regionale. Ne deriverebbe, quindi, il venir meno dell’interesse a coltivare il presente appello, perché, in ogni caso, l’appellante non potrebbe più conseguire il posto di presidente al quale aspira.<br />
3 L’eccezione è priva di pregio. La decisione della Quarta Sezione, pur condivisibile (come meglio precisato oltre), non è ancora passata in giudicato e, quindi, non determina effetti incontestabili e vincolanti nel presente giudizio.<br />
4 In ogni caso, poi, resta fermo l’appello proposto dall’Avvocatura nell’interesse delle amministrazioni, che espone argomenti largamente comuni a quelli articolati dalla Dottoressa M.. Pertanto, la Sezione esamina nel merito entrambi gli appelli.<br />
5 In primo luogo, gli appelli deducono l’irricevibilità del ricorso di primo grado, proposto avverso la delibera adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributari in data 25 luglio 2000.<br />
6 La censura è infondata. Non assume rilievo, infatti, la circostanza dedotta dall’Avvocatura, secondo cui il Dottor S., nella veste di presidente di Sezione della Commissione Regionale, era destinatario di tutti i provvedimenti sottoscritti dalla Dottoressa M., in qualità di Presidente della Commissione.<br />
7 La Sezione non ha ragione di discostarsi dal proprio orientamento, in forza del quale il termine per la proposizione del ricorso decorre, in ogni caso, dalla conoscenza piena del provvedimento contestato. A tale fine assume rilievo determinante anche la cognizione adeguata della motivazione del provvedimento, tanto più decisiva quando l’atto incide in modo immediato sulle posizioni giuridiche dell’interessato.<br />
8 Nel merito, gli appelli affermano che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il particolare sistema di individuazione dei componenti delle commissioni tributarie di secondo grado previsto dall’articolo 43 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 doveva essere applicato anche alla nomina del presidente della Commissione Tributaria Regionale.<br />
9 Gli appelli sono infondati anche in relazione a tali profili.<br />
10 In particolare, l’appello della Dottoressa M. esprime un primo complesso mezzo di gravame, rubricato “Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia relativo: all’eccezione di abrogazione dell’art. 43, comma 10 della legge n. 545/1992; violazione dell’art. 15 preleggi; violazione dell’art. 11, comma 3 del decreto legge n. 437/1996, convertito nella legge n. 556/1996”.<br />
11 L’appellante richiama l’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo n. 542/1992, secondo il quale “1. I componenti delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado e della commissione tributaria centrale, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, in relazione a ciascun incarico da conferire, sono nominati a domanda componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con precedenza rispetto agli altri aspiranti e fino alla concorrenza dei posti disponibili, anche se hanno superato il limite di età di cui all&#8217;art. 7, comma 1, lettera d )”.<br />
12 Il successivo articolo 43, comma 10 stabilisce che “prima della costituzione del Consiglio di presidenza le nomine dei giudici tributari sono effettuate secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 636/1972, con l’osservanza dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto.”<br />
13 L’articolo 11, comma 3, del decreto legge n. 437/1996, poi, prevede che “3. A decorrere dal 1° aprile 1996 e fino alla data di costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari nei posti disponibili sono effettuate ai sensi dell&#8217;articolo 43, comma 10, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. A tal fine le scelte sono effettuate, secondo l&#8217;ordine degli elenchi previsti nell&#8217;articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, dal presidente della corte di appello avente sede nel capoluogo di regione per le commissioni tributarie regionali e dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia per le commissioni tributarie provinciali. Nella formazione degli elenchi, il presidente ha facoltà di delegare altro magistrato facente parte dell&#8217;ufficio ed è coadiuvato da almeno due impiegati con qualifica non inferiore alla settima. Al procedimento di nomina dei componenti delle commissioni tributarie si applica l&#8217;articolo 9, commi 3, 4 e 6, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992. Almeno sei mesi prima del verificarsi della vacanza, ovvero al verificarsi della stessa, il presidente della corte di appello o del tribunale richiede, rispettivamente, al sindaco del capoluogo di regione o di provincia di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell&#8217;albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda ai sensi del citato articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 545 del 1992”.<br />
14 A dire dell’appellante, le due norme si riferiscono alla medesima fattispecie, “vale a dire alla procedura di nomina dei giudici tributari nel periodo transitorio tra l’insediamento e la costituzione del consiglio di presidenza, disponendo, tuttavia, due diverse discipline”.<br />
15 In particolare, secondo l’appellante:- le due norme disciplinano, con diversa ed espressa decorrenza e con modalità incompatibili tra loro, la medesima fattispecie e cioè le nomine dei giudici tributari durante il regime transitorio, che va dall’insediamento delle commissioni alla costituzio<br />
&#8211; il criterio di individuazione della norma vigente deve essere quello della successione della norma nel tempo, di cui all’art. 15 delle preleggi, che stabilisce l’abrogazione della norma precedente da parte di quella successiva per incompatibilità tra le<br />
&#8211; il dato testuale “nomine dei giudici tributari”, tra i quali non sarebbero compresi i presidenti di commissione, posto dal TAR a fondamento della ritenuta inapplicabilità della norma, non costituisce alcun argomento a favore della ritenuta applicabilità<br />
&#8211; viceversa, “è incontrovertibile che i presidenti delle commissioni tributarie siano giudici tributari”.<br />
16 La tesi dell’appellante non è condivisibile.<br />
17 La Sezione osserva che la questione giuridica proposta nel presente giudizio è stata affrontata dalla recente decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, n. 1926/2003.<br />
18 Detta pronuncia ha definito con puntualità l’ambito di applicazione dell’istituto del riassorbimento dei giudici soprannumerari confermati, nell’ambito dell’attuazione, in fase transitoria, della riforma organizzativa del sistema della giustizia tributaria. La decisione della Quarta Sezione svolge la seguente articolata motivazione.“5. Osserva il Collegio che la riforma del processo tributario, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, ha disposto una diversa articolazione degli organi di giurisdizione tributaria, prevedendo come organi di primo grado le Commissioni provinciali e come organi di appello le Commissioni regionali. I procedimenti di nomina sono stati disciplinati con una previsione “a regime” (art.9) e con una previsione “di primo impianto “ (art.43).In rapporto a quest’ultima fattispecie la norma richiamata ha stabilito taluni principi, così sintetizzabili:a. i componenti delle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado e della Commissione tributaria centrale, tutte previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, in possesso dei requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5 della ricordata norma, in relazione a ciascun incarico da conferire, sono nominati a domanda componenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali con precedenza rispetto agli altri aspiranti e fino alla concorrenza dei posti disponibili, anche se hanno superato il limite di età di cui all’art.7, comma 1, lett.d);b. per ciascuna Commissione tributaria sono formati, con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla Tabella F, distinti elenchi per la nomina a presidente di sezione, a vice presidente di sezione ed a giudice; a parità di punteggio prevale il candidato più anziano di età ed il periodo di esercizio delle funzioni nelle Commissioni di primo e di secondo grado e nella Commissione centrale è considerato valutabile a tutti gli effetti;c. i componenti delle Commissioni di primo e secondo grado già aventi sede nella Regione sono nominati componenti delle Commissioni tributarie rispettivamente provinciali e regionali costituite nella stessa Regione con conferma, anche in deroga all’art.8, comma 1, lett. c), del grado, della funzione e dell’incarico e con precedenza su ogni altro richiedente collocato negli elenchi di cui al comma 3, salva la precedenza eventualmente spettante nei gradi, nelle funzioni e negli incarichi, ai presidenti, ai presidenti di sezione e ai componenti della commissione tributaria centrale; dette precedenze vanno determinate in base ai punteggi previsti nelle Tabelle E ed F;d. per le nomine di componenti nei posti rimasti disponibili, dopo la formazione degli elenchi di cui al comma 3, sono formati elenchi di coloro che abbiano dichiarato la propria disponibilità secondo il procedimento previsto dall’art. 9, sostituita al Consiglio di presidenza la Commissione di cui al comma 6;e. le nomine dei componenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali nella prima applicazione del decreto sono disposte, secondo l’ordine degli elenchi, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle Finanze;f. prima della costituzione del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria le nomine dei giudici tributari sono effettuate secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, con l’osservanza dei requisiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5 del decreto legislativo stesso; in tali ipotesi si applica il disposto del primo periodo del comma 4.Nulla viene detto, espressamente, per quanto riguarda la nomina del Presidente della Commissione tributaria regionale, fatta eccezione per quanto previsto, in termini di procedura per la presentazione della domanda, dal comma 2 del cit. art. 43.Quanto, poi, al momento di insediamento delle Commissioni tributarie, esso è stato fissato, dall’art. 42 del decreto, al 1° aprile 1996, con contestuale soppressione, dalla medesima data, delle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636.Con decreto del 9 aprile 1993 il Ministero delle Finanze ha provveduto ad approvare gli schemi di domanda e le relative istruzioni per procedere al perfezionamento delle nomine a presidente di sezione, a vice presidente di sezione ed a giudice; tuttavia, le procedure in questione sono state avviate solo nel corso del 1996, dopo diverse proroghe di termini disposte con decretazione d’urgenza, più volte reiterata.In particolare, con decreto del Ministro delle Finanze in data 16 febbraio 1996, sono stati approvati gli elenchi per le nomine di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 43, D.L.vo n. 545/1992, come previsto dal comma 6 dell’articolo citato, modificato dall’art.1, comma 1, lett.b), D.L. n. 403/1995, convertito in legge n. 495/1995.In tale decreto era contenuto ed approvato anche l’elenco per la nomina a presidente di sezione presso la Commissione tributaria regionale di Bologna, nel quale era utilmente inserita anche la dr.ssa M..Relativamente alla Presidenza di tale Commissione l’elenco conteneva il solo nominativo del dr. Alfredo Clò (successivamente dimessosi, in data 13 aprile 1996).Seguiva il decreto legge 15 marzo 1996 n. 123, reiterato con D.L. 16 maggio 1996 n. 259, replicato con D.L. 22 giugno 1996 n. 329 ed, infine, rivisitato con D.L. 8 agosto 1996 n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996 n. 556, con salvezza degli atti adottati e degli effetti dei provvedimenti emanati in rapporto ai predetti decreti.All’art. 11, comma 2, tale ultimo provvedimento d’urgenza ha disposto che i soggetti scelti, ai sensi del settimo comma dell’art. 2 e del decimo comma dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 636, a comporre le Commissioni tributarie di primo e di secondo grado dal 15 gennaio 1993 e fino al 17 marzo 1996 fossero confermati, con decreto del Ministero delle Finanze, anche in sovrannumero, nelle funzioni, nel grado e nell’incarico presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali aventi sede nella regione.Si disponeva, altresì, che al verificarsi delle vacanze i componenti confermati in sovrannumero fossero riassorbiti automaticamente secondo l’ordine derivante dall’anzianità nella funzione.Ne è seguito il decreto del Ministro delle Finanze in data 30 marzo 1996, con cui è stato approvato l’elenco dei sovrannumerari aventi diritto alla conferma dell’incarico, sulla base del meccanismo or ora indicato.In tale elenco è stata ricompresa anche la dr.ssa M., con riguardo alla Commissione tributaria regionale di Bologna.Dal quadro sopradelineato si evince che, attraverso la normativa delegata e la successiva decretazione d’urgenza, poi, convertita in legge, unitamente ai relativi provvedimenti applicativi, si è provveduto alla ricostruzione del sistema della Giustizia tributaria, tenendo conto delle posizioni sia precedentemente consolidatesi, sia medio tempore venutesi a formare, nonché della disciplina del periodo transitorio, nelle more della costituzione dell’Organo di autogoverno.Per quanto riguarda la figura del Presidente della Commissione tributaria regionale, essa è stata introdotta, con previsione innovativa, dal D.L.vo n. 545/1992, che non ha, peraltro, come già detto, previsto espliciti criteri per la sua scelta e la sua nomina nella fase di primo impianto degli organi della Giustizia tributaria, ma solo una procedura valutativa (art. 43, secondo comma, D.L.vo n. 545/1992).La sentenza appellata ha ritenuto erronea la mancata attribuzione di dette funzioni alla dr.ssa M., richiamandosi alla disposizione introdotta con decretazione d’urgenza e poi trasfusa nell’art.11, secondo comma, legge 24 ottobre 1996 n. 556, che prevede il riassorbimento nei posti di organico resisi vacanti dei giudici chiamati a comporre le Commissioni tributarie di secondo grado nel periodo 15 gennaio 1993/17 marzo 1996 e confermati, anche in sovrannumero, nel grado, nella funzione e nell’incarico, categoria cui appartiene la dr.ssa M. per effetto del decreto di conferma del 30 marzo 1996.6. Così delimitata la questione, che non coinvolge l’esame dell’affidamento della funzione nella sua generalità, ma lo specifico profilo relativo all’ambito dell’incidenza del meccanismo del riassorbimento per il conferimento della qualifica in questione, ritiene il Collegio che il riassorbimento dei giudici tributari confermati in sovrannumero in applicazione dell’art. 11 sopracitato non possa tradursi nel conferimento della qualifica di vertice del ricordato organo di giurisdizione.Invero, la figura di Presidente di Commissione tributaria regionale, non prevista nel previgente ordinamento degli organi di Giustizia tributaria, non può ritenersi corrispondente, per grado e livello di funzioni, a quella di Presidente di Commissione tributaria di II grado di cui al DPR n. 636 del 1972: ne sono conferma il diverso ambito di giurisdizione, nel primo caso esteso a livello regionale e nel secondo ad una sola Provincia, la diversa ampiezza dei poteri attribuitigli (comprendenti, nel caso del Presidente della Commissione tributaria regionale, quelli di vigilanza e di azione disciplinare in rapporto a tutti i giudici tributari della regione), nonché la previsione per la nomina in dette funzioni, sia nella disciplina a regime (art. 3, terzo comma, D.L.vo n. 545/92), sia in quella transitoria (art. 43, secondo comma, D.L.vo cit.), di una specifica e distinta procedura valutativa (così, T.A.R. Lazio, II Sez.: sent. n. 1464/1997, passata in giudicato, e sent. n. 56/2003; T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Staccata di Parma, sent. n. 56/2003).Non rilevandosi, dal confronto fra le discipline succedutesi, elementi a favore della equiparabilità di dette figure, deve concludersi che l’istituto del riassorbimento dei giudici sovrannumerari confermati nelle funzioni, nel grado e nell’incarico perché nominati nel periodo 15 gennaio 1993/17 marzo 1996, prima del perfezionamento delle procedure di costituzione dei nuovi organi di Giustizia tributaria, stando alla lettera della legge, che parla di anzianità nella funzione, può operare solo per funzioni tra loro omogenee, equiparabili e pariordinate, che, per quanto riguarda i Presidenti di Commissione tributaria di secondo grado, vanno individuate in quelle di Presidente di Sezione di Commissione tributaria regionale, ma non può operare con riferimento alle diverse e più elevate funzioni di Presidente di Commissione tributaria regionale, ove la vacanza del posto si sia verificata in detta ultima posizione, come nella fattispecie.Deve ancora ricordarsi, in termini, la giurisprudenza sopra citata: T.A.R. Lazio, Sez. II, sent. n. 1464/1997, passata in giudicato, e sent. n. 56/2003; T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Staccata di Parma, sent. n. 56/2003; analoghe argomentazioni giuridiche sono poi già state fatte proprie da questa Sezione IV del Consiglio di Stato (cfr. terzo paragrafo, dec. 4 febbraio 1999 n. 114), mentre la dec. del 2 giugno 2000 n. 3176 della stessa Sezione concerne una diversa fattispecie riguardante la designazione alla Presidenza di una (pregressa) Commissione tributaria di secondo grado di un soggetto che non aveva mai prestato il relativo giuramento e, ciononostante, era stato poi inserito nell’elenco dei sovrannumerari in rapporto alla Commissione tributaria regionale di Genova, in assenza di una precedente specifica scelta – per la relativa Presidenza – ad opera del Presidente della competente Corte d’appello.Una diversa interpretazione produrrebbe l’inaccettabile effetto di far conseguire (a soggetti che abbiano ottenuto la qualità di componenti dei nuovi organi di Giustizia tributaria in virtù di disposizioni speciali finalizzate al recupero di posizioni medio tempore venutesi a creare), sulla base di un criterio del tutto aleatorio, quale la vacanza del posto di Presidente e la concomitante presenza presso l’organo di giurisdizione di un giudice confermato in sovrannumero ed in totale assenza di procedure di valutazione comparativa, posizioni più favorevoli rispetto agli altri giudici tributari, precedentemente pervenuti all’incarico in virtù della disciplina ordinaria prevista dal D.L.vo n. 545/92, attraverso le procedure selettive ivi previste.<br />
19 La Sezione condivide pienamente le argomentazioni svolte dalla citata decisione n. 1926/2003. Pertanto, anche prescindendo dai possibili riflessi sull’interesse della Dottoressa M. a coltivare l’impugnazione proposta, entrambi gli appelli risultano infondati nel merito.<br />
20 A ulteriore supporto delle conclusioni indicate, vanno svolte le seguenti osservazioni, in linea con le argomentazioni giuridiche esposte dal tribunale con la sentenza impugnata.<br />
21 Il problema dell&#8217;individuazione della normativa applicabile per la nomina del presidente della Commissione tributaria regionale si potrebbe porre soltanto nel caso in cui il posto fosse vacante ad ogni effetto, sia dal punto di vista fattuale, sia dal punto di vista giuridico e, quindi, soltanto nell&#8217;ipotesi in cui il Dott. S. non avesse titolo a ricoprire il predetto posto.<br />
22 Invece, il posto non poteva ritenersi vacante in quanto ai sensi dell&#8217;articolo 43, comma 10, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, l&#8217;odierno appellato doveva ritenersi già definitivamente designato. In tale veste egli era titolare di un’aspettativa qualificata al conferimento formale, anche con effetti retroattivi, della carica di presidente dalla commissione regionale, alla scadenza del termine di trenta giorni, decorrente dall’avvenuta ricezione da parte del Ministro delle Finanze della designazione effettuata dal presidente della Corte d&#8217;appello.<br />
23 Tuttavia, anche ipotizzando la vacanza del posto di presidente della Commissione tributaria regionale di Bologna, l’interpretazione seguita del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, posta alla base del provvedimento impugnato in primo grado, non sarebbe condivisibile.<br />
24 Infatti, l&#8217;articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 437 del 1996, convertito con modifiche nella legge n. 556 del 1996 prevede che &#8220;i soggetti scelti, ai sensi del comma settimo dell&#8217;articolo 2 e del comma decimo dell&#8217;articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, a comporre le commissioni tributarie di primo e secondo grado da 15 gennaio 1993 e fino a 17 marzo 1996 sono confermati, con decreto del Ministro delle finanze, anche in soprannumero, nella funzione, nel grado e nell’incarico presso le commissioni tributarie provinciali e regionali aventi sede nella regione. Al verificarsi delle vacanze i componenti confermati in soprannumero sono riassorbiti automaticamente secondo l&#8217;ordine derivante dall&#8217;anzianità nella funzione.&#8221;<br />
25 La dottoressa M., come risulta dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, è stata nominata presidente della Commissione tributaria di secondo grado di Piacenza e, poi, a seguito della soppressione conseguente alla nuova organizzazione della giustizia tributaria, è stata collocata in soprannumero, non essendo più esistente l’ufficio ricoperto, insieme agli altri presidenti degli analoghi organi delle altre province dell&#8217;Emilia Romagna.<br />
26 E’ evidente, pertanto, che il cosiddetto &#8220;riassorbimento&#8221; automatico non può avvenire che nella funzione, nel grado e nell&#8217;incarico ricoperto. In relazione alla nuova organizzazione del sistema della giustizia tributaria non vi può essere alcuna &#8220;equiparazione&#8221; fra la carica di presidente della commissione tributaria regionale, unica per tutta la regione, e le singole cariche di presidente di commissione tributaria provinciale di secondo grado istituite in tutte le Province.<br />
27 Più corretta, e pienamente condivisa dal collegio, risulta invece l&#8217;originaria interpretazione seguita dallo stesso Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, secondo la quale il riassorbimento dei presidenti delle Commissioni tributarie provinciali di secondo grado doveva avvenire, secondo l&#8217;ordine derivante dall&#8217;anzianità nella funzione, al verificarsi delle vacanze nei posti di presidente di sezione della Commissione tributaria regionale, dovendo invece operare, per l’individuazione del presidente della Commissione tributaria regionale, nel regime transitorio, la diversa normativa sopra indicata.<br />
28 Del resto, risulterebbe illogico che la Dottoressa M., nei confronti della quale non è stata effettuata alcuna “scelta”, possa superare molti colleghi che la precedevano negli elenchi per titoli e quindi anche per punteggio, tra cui lo stesso attuale ricorrente.<br />
29 Con un secondo mezzo di impugnazione, la Dottoressa M. deduce “Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, relativo all’eccezione di acquiescenza prestata dal Dottor S. in ordine al provvedimento del Ministero delle finanze del 30 settembre 1996, comunicato al Presidente della Corte d’appello di Bologna il 1 ottobre 1996, con cui era stata rigettata la proposta della sua nomina”.<br />
30 L’appellante rileva che in data 30 settembre 1996, con provvedimento prot. II – 3 – 3228/96 a firma del Direttore Generale Dott. Roxas, controfirmato dal direttore generale del contenzioso, Dott. Leo, ricevuto dal presidente della Corte d’appello il 1 ottobre 1996, avente ad oggetto “Nomina del presidente della Commissione Tributaria di Bologna”, con riferimento testuale al numero di protocollo della proposta di nomina del Dott. S., il Ministero ha disatteso tale nomina, richiamando il presidente al suo obbligo di dare puntuale applicazione all’art. 11, comma 2 del decreto legge vigente n. 259/1996, reiterato dal decreto legge n. 437/1996, relativo al riassorbimento del primo dei soprannumerari e quindi della Dottoressa M..<br />
31 L’appellante afferma che il Dott. S. “non ha mai impugnato questo atto, con cui si è definitivamente chiuso l’iter della sua designazione, intervenuto ben quattro mesi prima della costituzione del Consiglio di Presidenza, insediatosi solo nel gennaio – febbraio 1997, che per tale motivo non può essere coinvolto “iure successionis”, avendo, con tale acquiescenza, il Dott. S. rinunciato definitivamente alla sua pretesa nomina. Tale provvedimento è stato pienamente conosciuto dal Dott. S., come dimostrano l’autorizzazione del 27 settembre 1996, ottenuta dal presidente della corte, di accesso agli atti del procedimento riguardante la sua nomina, e la produzione di giudizio, tra gli altri, di atti successivi ivi contenuti (lettera del Presidente al Ministero delle finanze 2 ottobre 1996, di cui ha ottenuto copia autentica il 5 marzo 1997, con la quale il Presidente, malgrado il diniego del ministero del giorno precedente, si permetteva ancora di insistere per la nomina del Dott. S.).”<br />
32 A dire dell’appellante, quindi, il TAR di Parma “non solo ha totalmente ignorato il documento di cui trattasi, senza farne minima menzione, pur essendo esso stato regolarmente prodotto ed eccepito dalla difesa M., ma affermando che il Ministero non ha provveduto, ha negato l’esistenza di un fatto incontrastabilmente documentato, l’acquiescenza al quale, da parte del Dott. S., assume autonoma e decisiva rilevanza ai fini della soluzione della controversia”.<br />
33 La tesi dell’appellante non è condivisibile.<br />
34 L’atto indicato dall’appellante non ha alcuna valenza conclusiva del procedimento, come emerge sia dalla successiva richiesta di designazione formulata dal presidente della corte d’appello.<br />
35 In ogni caso non vi era alcun onere di impugnazione di tale atto, posto che le determinazioni lesive delle posizioni vantate dal Dott. S. sono costituite esclusivamente dai provvedimenti adottati dal Consiglio di Presidenza.<br />
36 Con un terzo motivo, l’appellante deduce “Omessa impugnazione del D.M. 30 marzo 1996. Grave violazione dell’art. 11, comma 2, del decreto legge n. 437/1996.<br />
37 Il motivo è privo di pregio. Va, infatti, rilevato, conformemente a quanto statuito dal tribunale, che il suddetto D. M. 30 marzo 1996 non ha alcuna portata lesiva per il Dott. S., in quanto non ha alcuna rilevanza ai fini della carica di presidente della commissione tributaria regionale di Bologna. L&#8217;indicazione “Pres. Com” che risulta apposta accanto al nome della stessa M. fa chiaramente riferimento all&#8217;incarico posseduto di presidente della Commissione tributaria di secondo grado di Piacenza e non certo a quello di presidente della Commissione tributaria regionale di Bologna come può chiaramente desumersi dalla colonna successiva che indica la data del decreto che è quella del 28 dicembre 1995 che è, appunto, quello con la quale la stessa è stata nominata presidente della Commissione tributaria di secondo grado di Piacenza.<br />
38 Con un quarto motivo, l’appellante deduce “illegittimità dell’applicazione alla fattispecie dell’art. 43, comma 10, del decreto legislativo n. 545/1992, conseguente alla inapplicabilità dell’art. 43, comma 3, della stessa legge”.<br />
39 Secondo l’appellante, l’art. 43, comma 3, non è ricollegabile in alcun modo alla presente fattispecie, in quanto esso si riferisce alla fase precedente a quella in esame e cioè alle nomine dei primi componenti effettuate dalla commissione di cui all’articolo 43, comma 6, vale a dire ai componenti elencati nel D.M. 16 – 20 febbraio 1996, nominati esclusivamente per la data del 1 aprile 1996, e cioè per la data di insediamento delle nuove commissioni. “Esso risulta del tutto estraneo alla fase transitoria che riguarda la presente fattispecie, che va dal 1 aprile 1996 alla data di costituzione del CPGT, per la quale trova applicazione esplicita l’art. 11 comma 3 del decreto legge n. 259/1996, come poi convertito.<br />
40 L’appellante sostiene che il TAR di Parma abbia commesso un grave errore riferendo l’art. 43 al periodo transitorio, come si evince: a) dal titolo della norma (Nomina dei primi componenti); b) dal fatto che esplicitamente la legge disponeva che gli elenchi di cui al comma 3 (tra i quali non era compreso quello dei presidenti della commissione ministeriale, appositamente costituita per la nomina dei primi componenti “in sede di prima applicazione del decreto” (commi 6 e 7 dell’art. 43).<br />
41 Ma anche tale motivo di appello è infondato, per le ragioni già ampiamente sviluppate.<br />
42 La disciplina transitoria applicabile alla fattispecie è quella puntualmente ricostruita dalla sentenza appellata, e pure richiamata, in larga misura dalla decisione della IV Sezione n. 1926/2003.<br />
43 In definitiva, quindi, gli appelli devono essere rigettati.<br />
44 È quindi confermata anche la parte ordinatoria della sentenza di primo grado, in forza della quale “per effetto della presente sentenza il Ministro dell’economia e delle Finanze dovrà provvedere a dar corso, &#8220;ora per allora&#8221;, alla nomina del ricorrente A.S. a presidente della Commissione tributaria regionale di Bologna, ad ogni effetto, a far tempo dal 4 luglio 1996, entro trenta giorni decorrenti dalla notificazione della presente sentenza e in caso di inottemperanza dovrà provvedervi il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nei successivi trenta giorni.”<br />
45 Infatti, deve ritenersi che, nell’attuale contesto ordinamentale le funzioni originariamente attribuite al Ministero delle finanze siano state definitivamente attribuite al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria anche per ciò che attiene l’applicazione retroattiva della speciale disciplina transitoria.Le spese possono essere compensate.<br />
<center>PER QUESTI MOTIVI</center><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge gli appelli, compensando le spese; ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-decisione-12-1-2004-n-31/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Decisione &#8211; 12/1/2004 n.31</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/1/2004 n.149</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-12-1-2004-n-149/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-12-1-2004-n-149/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/1/2004 n.149</a></p>
<p>Concorso &#8211; Pubblica istruzione – concorso a dirigente riservato a chi abbia un triennio di incarico &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza n. 2522 del 28 maggio 2004 TRIBUNALE AMMINISTRATIVOREGIONALE PER IL LAZIOROMA SEZIONE TERZA BIS RICORSO n. 12461/2003 Ord. n.149/2004 composta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-12-1-2004-n-149/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/1/2004 n.149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-12-1-2004-n-149/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/1/2004 n.149</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso &#8211; Pubblica istruzione – concorso a dirigente riservato a chi abbia un triennio di incarico &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4152/g">Ordinanza n. 2522 del 28 maggio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO<br />REGIONALE PER IL LAZIO<br />ROMA SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>RICORSO n. 12461/2003<br />
Ord. n.149/2004<br />
composta dai signori:<br />Saverio	CORASANITI, PRESIDENTE<br /> <br />
Giulio	AMADIO, CONSIGLIERE<br />	<br />
Antonio VINCIGUERRA, CONSIGLIERE Rel.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 12/01/2004Visto l&#8217;art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e l&#8217;art. 36del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Visto il ricorso proposto da:<br /><b>MANILDO GIUSEPPINA </b><br />
rappresentato e difeso dall&#8217;avv.FAUSTO BUCCELLATO AVV.domiciliato presso lo studio dell&#8217;avv.FAUSTO BUCCELLATO AVV.V.LE ANGELICO, 4500195 ROMA</p>
<p align=center>contro </p>
<p><b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE &#8211; ISP. ISTRUZ. ARTISTICADIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE DELLA LIGURIA</b>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;e nei confronti<b>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</b></p>
<p>Per l’annullamento,<br />previa emanazione di misure cautelari<br />
degli atti indicati nell’epigrafe del ricorso, nonché per gli accertamenti richiesti nei limiti della domanda.</p>
<p>Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;</p>
<p>Uditi alla Camera di Consiglio del 12 gennaio 2004 con designazione del Cons. Antonio Vinciguerra, relatore della causa, i procuratori delle parti come da verbale.</p>
<p>Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare, in considerazione dell’assenza del “fumus boni iuris” relativo al dedotto, alla stregua della giurisprudenza di cui alla sentenza 4.12.2003 n. 11598 e altre di questa Sezione, pertinente a casi simili e condivise dal Collegio;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III bis &#8211; RIGETTA<br />
la suindicata domanda cautelare _____________________________________________</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 12 gennaio 2004</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2004 n.80</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-1-2004-n-80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Ric. Società Centro Studi Tributari a r.l. contro Società Sviluppo Italia &#8211; Pres. Corsaro, Est. Sandulli Procedimento amministrativo &#8211; diritto di accesso ai documenti amministrativi – esperibilità nei confronti di soggetti privati incaricati di perseguire finalità pubbliche – sussistenza. La natura di società per azioni non esclude l’applicazione della legge</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-1-2004-n-80/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2004 n.80</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ric. Società Centro Studi Tributari a r.l. contro Società Sviluppo Italia &#8211; Pres. Corsaro, Est. Sandulli</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo &#8211; diritto di accesso ai documenti amministrativi – esperibilità nei confronti di soggetti privati incaricati di perseguire finalità pubbliche – sussistenza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La natura di società per azioni non esclude l’applicazione della legge n. 241 del 1990 e, in particolare, della disciplina relativa all’accesso alla documentazione amministrativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">si applica alle società per azioni la disciplina relativa all&#8217;accesso alla documentazione amministrativa</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sede di Roma -Sezione III Ter composto dai seguenti magistrati: Dr. Francesco Corsaro &#8211; Presidente, Dr. Linda Sandulli &#8211; Consigliere relatore, Dr. Umberto Realfonzo &#8211; Consigliere ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA </b></p>
<p>sul ricorso n. 9512 del 2003 proposto dalla<br />
<b>Società Centro Studi Tributari a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Cimmino Andrea ed elettivamente domiciliata presso lo studio Saitta in Roma, Via Carlo Poma 2;</p>
<p align=center>CONTRO </p>
<p><b>La Società Sviluppo Italia</b>, in persona del rappresentante legale in carica, rappresentata e difesa dall’ avvocato Guido Pottino, piazza Augusto Imperatore 22, Roma;<br />
e nei confronti di<br />
<b>FELDANIEL’S SRL</b>, non costituita;<br />
per l’annullamento<br />del silenzio rifiuto opposto dall’intimata Società Sviluppo Italia, alla richiesta di accesso ai documenti, presentata dalla ricorrente in data 23-29 luglio 2003, e per la statuizione del conseguente ordine per l’accesso alla documentazione richiesta nonché per la condanna al risarcimento del danno subito in conseguenza dell’illegittimità del diniego;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti della causa;<br />
Nominato relatore alla Camera di Consiglio del 20 novembre 2003 il consigliere dr. Linda Sandulli e uditi gli avv.ti come da verbale di udienza;<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società Feldaniel’s ha presentato alla intimata società Sviluppo Italia, un progetto per la realizzazione di un impianto di serre per prodotti ortofrutticoli in coltura idroponica, al fine di ottenere i contributi previsti dalla legge n. 95 del 1995.<br />
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 giugno 1997, l’intimata Società ha sospeso il giudizio di ammissibilità della domanda, e fissato un incontro preordinato ad individuare, in contraddittorio con la società Feldaniel’s, gli aspetti tecnici, economici e finanziari integrativi della originaria domanda di concessione dei contributi.<br />
Nel corso dell’incontro ha, anche, stabilito l’ulteriore iter istruttorio e i definitivi chiarimenti necessari a seguito dei quali la Feldaniel’s ha incaricato la ricorrente di predisporre una relazione integrativa.<br />
Il contratto tra la ricorrente e la Feldaniel’s prevedeva che il corrispettivo dovuto da quest’ultima venisse versato all’atto dell’erogazione della prima rata di contributi da parte della Società Sviluppo Italia ma a tale obbligo si è sottratta la Feldaniel’s costringendo la ricorrente ad intraprendere un’azione civile.<br />
Nel corso di tale giudizio la Feldaniel’s ha ammesso di aver ricevuto la prevista relazione integrativa ma ha sostenuto che la stessa era stata ritenuta non utile con la conseguenza della necessità di una seconda integrazione del progetto di fattibilità da redigersi a cura di altra Società.<br />
Il Centro Studi Tributari, nella convinzione, al contrario, della utilizzazione del progetto integrativo già predisposto, a fronte della quale nasce il suo credito, ha proposto istanza di accesso alla documentazione versata dalla società Feldaniel’s, chiedendo in particolare:<br />
1) atto con il quale la soc. Sviluppo Italia ha espresso la propria valutazione sul progetto inviatole dalla soc. Fieldaniel’s in data 29.11.1997, contenente integrazione all’originario progetto n. 4937;<br />
2) ogni altro eventuale atto con il quale siano stati richiesti documenti integrativi al progetto originario;<br />
3) l’atto con il quale la società Sviluppo Italia ha ammesso la Feldaniel’s ai contributi richiesti in relazione al progetto summenzionato;<br />
4) atto con il quale è stata deliberata l’erogazione della prima rata di contributi.<br />
Nessuno dei provvedimenti e documenti citati è stato consegnato alla ricorrente alla quale non è stata data alcuna risposta alla nota inoltrata, entro i trenta giorni prescritti dalla legge n. 241 del 1990.<br />
Chiede, pertanto, l’annullamentto del silenzio rifiuto formatosi e la declaratoria del suo diritto all’accesso alla documentazione descritta deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 – Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione; errore e falsità dei presupposti, sviamento e ingiustizia manifesta.<br />
Ha presentato memoria difensiva la Società Sviluppo Italia che, dopo aver eccepito l’inammissibilità del presente ricorso, ha controdedotto nel merito e chiesto il rigetto del medesimo.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato e va accolto.<br />
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del presente gravame con riferimento al soggetto al quale è stata rivolta l’istanza di accesso e cioè la società Sviluppo Italia.<br />
Secondo quanto chiarito dal giudice amministrativo (CdS, sezione VI n. 2855 del 24.5.2002) la natura di società per azioni, vale a dire la veste formale utilizzata per agire,da parte di soggetti incaricati di perseguire finalità pubbliche, non serve ad escluderne l’assoggettabilità alla legge n. 241 del 1990, in particolare, alla disciplina relativa all’accesso alla documentazione amministrativa.<br />
Decisivi, al riguardo, si rivelano il perseguimento di finalità di pubblico interesse che, nel caso in esame, sono “lo sviluppo di una nuova imprenditorialità e l’ampliamento della base produttiva e occupazionale giovanile”, indicate direttamente dal legislatore; la gestione di fondi pubblici e, sempre nel caso in esame, fondi nazionali, regionali e comunitari (CdS, sezione VI n. 192 del 22.1.2001) per la realizzazione dei predetti obiettivi e la totale partecipazione pubblica al capitale societario, come nel caso di specie.<br />
La sostanza dell’agire del soggetto privato, così come nel caso in esame, assume, pertanto, ad avviso del giudice amministrativo, un rilievo decisivo rispetto al dato formale che comporta l’ attrazione di esso nel novero delle pubbliche amministrazioni indicate nella legge n. 241 del 1990 e la sottoposizione ad una disciplina che ne garantisca la trasparenza dell’agire.<br />
Il ricorso si rivela ammissibile anche con riguardo alla sussistenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente.<br />
La Centro Studi Tributari ha illustrato sia i suoi rapporti con la società Feldaniel’s che la ragione per la quale ha proposto domanda di accesso alla documentazione amministrativa, utilizzata dalla società intimata, in sede di esame e valutazione, per la concessione del contributo di cui alla legge n. 95 del 1995, e tale documentazione viene, ora, detenuta dalla società Sviluppo Italia, nell’esercizio dei suoi compiti.<br />
La stessa ricorrente ha precisato, inoltre, che la documentazione richiesta è necessaria per la causa civile intrapresa per il pagamento di quanto assume dovuto in relazione all’incarico di integrazione del progetto originario, ricevuto proprio dalla società Feldaniel’s.<br />Al riguardo, ricorda il Collegio che l’articolo 22 della legge n. 241 del 1990, prima richiamata, prevede la possibilità dell’accesso, da parte di chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.<br />
La dicitura assolutamente ampia della norma e l’opera di chiarimento svolta dal giudice amministrativo hanno precisato un interesse diretto e personale (e nella specie lo è) l’interesse all’accesso e in un esercizio del medesimo, indipendente da azioni o fatti esterni, la possibilità di una sua tutela.<br />
E’ stato più volte chiarito, infatti, che la circostanza di una possibile acquisizione della documentazione richiesta, ad opera del giudice competente a conoscere la controversia eventualmente proposta (CdS IV sezione n. 216 del 7.3.1994; n. 158 del 6.3.1995; 10.9.1996 n. 1024) è del tutto ininfluente rispetto all’esercizio del diritto di accesso da parte di chi ne sia titolare attesa l’espressa previsione di tale diritto da parte di una norma primaria.<br />
Nel caso in esame la sussistenza di un interesse personale e diretto da parte della società ricorrente alla conoscenza degli atti per i quali ha chiesto l’accesso, è indubitabile, essendo stato chiarito, senza contestazione ex adverso, il rapporto intercorrente con la Feldaniel’s e che l’ attività alla quale inerisce la documentazione richiesta è quella, direttamente connessa con i compiti primari della medesima società.<br />
Il diritto in questione non può, pertanto, essere ritenuto limitato o, peggio, assorbito nell’ordinario potere istruttorio spettante ad un giudice avanti al quale pende l’ azione giudiziaria intrapresa.<br />
Non può condividersi, poi, l’assunto della Società Sviluppo Italia, secondo cui la richiesta della ricorrente sarebbe generica (in realtà la stessa indica puntualmente la documentazione che ha interesse di conoscere) e, comunque, tale da implicare una violazione dei segreti tecnici ed industriali della Feldaniel’s per scongiurare la quale non sarebbe ammissibile nemmeno l’ostensione degli atti richiesti.<br />
Va osservato che, in via generale, il bilanciamento tra il diritto di accesso da parte di chi ne sia titolare e il diritto alla riservatezza non è rimesso alla discrezionalità della pubblica amministrazione ma disciplinato dalla stessa legge n. 241 del 1990 che, nel prevedere la tutela della riservatezza, ha fatto salvo il diritto alla visione della documentazione amministrativa la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici (CdS, V sezione, 5.5.1999 n. 518).<br />
E nel caso in esame, l’esigenza di tutela di una precisa situazione giuridica risulta chiarito dalla ricorrente e condiviso dal Collegio mentre, non può non osservarsi che il progetto rispetto al quale si eccepiscono profili di riservatezza, risulta noto alla ricorrente alla quale la stessa controinteressata ha chiesto una integrazione, mentre la visione di esso non svolgerà alcun effetto sulla utilizzazione delle situazioni più originali, lì prefigurate che restano, in ogni caso, opportunamente protette, quanto meno dal diritto di autore delle opere dell’ingegno. (TAR Toscana, sezione I, 19 settembre 1991 n. 443)<br />Per tutte le argomentazioni svolte il ricorso deve intendersi accolto.<br />
Sussistono, tuttavia, valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sede di Roma &#8211; Sezione III ter<br />
Accoglie il ricorso proposto dalla società Centro Studi tributari a r.l., meglio specificato in epigrafe ed ordina alla società Sviluppo Italia di consentire l’accesso alla documentazione indicata dalla ricorrente nella lettera 29 luglio 2003.<br />
Compensa le spese di lite tra le parti.<br />Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2003.<br />
Dr. Francesco Corsaro &#8211; Presidente<br />
Dr. Linda Sandulli &#8211; Consigliere estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-1-2004-n-80/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2004 n.80</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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