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	<title>12/09/2023 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12/09/2023 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulle ipotesi di astensione e/o incompatibilità dei commissari di concorso.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 10:24:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-ipotesi-di-astensione-e-o-incompatibilita-dei-commissari-di-concorso/">Sulle ipotesi di astensione e/o incompatibilità dei commissari di concorso.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Concorsi pubblici &#8211; Art. 51 c.p.c. &#8211; Ipotesi di astensione &#8211; Conoscenza personale &#8211; Relazione lavorativa &#8211; Non integrano ipotesi di astensione. La conoscenza personale e la relazione lavorativa tra uno dei membri della Commissione di concorso, e uno dei candidati, non rientrano nelle ipotesi di astensione e/o</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-ipotesi-di-astensione-e-o-incompatibilita-dei-commissari-di-concorso/">Sulle ipotesi di astensione e/o incompatibilità dei commissari di concorso.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-ipotesi-di-astensione-e-o-incompatibilita-dei-commissari-di-concorso/">Sulle ipotesi di astensione e/o incompatibilità dei commissari di concorso.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Concorsi pubblici &#8211; Art. 51 c.p.c. &#8211; Ipotesi di astensione &#8211; Conoscenza personale &#8211; Relazione lavorativa &#8211; Non integrano ipotesi di astensione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La conoscenza personale e la relazione lavorativa tra uno dei membri della Commissione di concorso, e uno dei candidati, non rientrano nelle ipotesi di astensione e/o incompatibilità di cui all’art. 51 c.p.c., e tanto più nel caso in cui il ricorrente non deduca  in giudizio elementi sufficienti a dimostrare un vero e proprio sodalizio professionale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Pupilella &#8211; Est. Risso</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 501 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Alessandro Corrieri, rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Maria Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Provincia di Siena, in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Graziella Ferraroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale del Poggio Imperiale, n. 14;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Simone Casciani, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iaria, Stefano Iaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Domenico Iaria in Firenze, via de’ Rondinelli, n. 2;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">a) della determinazione n. 1626 del 4/11/2022 del Dirigente del Settore Finanziario avente ad oggetto «concorso pubblico per soli esami a n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato del profilo unico di dirigente con prima assegnazione presso il settore finanziario. Approvazione lavori commissione giudicatrice;</p>
<p style="text-align: justify;">b) la graduatoria finale di merito pubblicata sul sito internet della Provincia di Siena sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso;</p>
<p style="text-align: justify;">c) dell’esito prova orale pubblicato sul sito internet della Provincia di Siena sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso;</p>
<p style="text-align: justify;">d) del decreto del Presidente della Provincia di Siena n. 12 del 27/06/2022 avente ad oggetto</p>
<p style="text-align: justify;">«nomina del Segretario Generale quale presidente della Commissione esaminatrice»;</p>
<p style="text-align: justify;">e) della determinazione n. 1033 del 14/07/2022 del Segretario Generale avente ad oggetto nomina della Commissione esaminatrice;</p>
<p style="text-align: justify;">f) del decreto n. 18 del 29/11/2022 avente ad oggetto Settore finanziario. Conferimento incarico dirigenziale dott. Simone Casciani;</p>
<p style="text-align: justify;">g) dell’art. 31, comma 1-<em>bis </em>del regolamento provinciale per la disciplina delle modalità di assunzione e delle procedure concorsuali approvato con del. Giunta Provinciale n. 281 del 15.10.2002 e ss.mm.ii. pubblicato sul sito internet della Provincia di Siena sezione «Amministrazione trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali/Regolamenti per i cittadini», nella parte in cui la norma prescrive la nomina della presidenza delle commissioni concorsuali con atto dell’organo politico: «, con atto del Presidente della Provincia;</p>
<p style="text-align: justify;">h) di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 1°/6/2023;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Siena e di Simone Casciani;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il ricorrente impugnava gli atti inerenti il concorso pubblico per soli esami a n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato del profilo unico di dirigente con prima assegnazione presso il settore finanziario.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dott. Simone Casciani proponeva opposizione ex art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal ricorrente, chiedendo che il ricorso “<em>venga traposto e dunque deciso in sede giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dott. Alessandro Corrieri ha dunque notificato e depositato ritualmente apposito atto di costituzione con il quale insisteva nel ricorso già proposto in forma di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e chiedeva, in accoglimento del ricorso medesimo, di annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci, previa sospensione e/o adozione di idonea misura cautelare, i seguenti atti: la determinazione n. 1626 del 4/11/2022 del Dirigente del Settore Finanziario di approvazione dei lavori della commissione giudicatrice, la graduatoria finale di merito pubblicata sul sito internet della Provincia di Siena, sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso, l’esito della prova orale pubblicato sul sito internet della Provincia di Siena sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso, il decreto del Presidente della Provincia di Siena n. 12 del 27/06/2022 avente ad oggetto “<em>nomina del Segretario Generale quale presidente della Commissione esaminatrice</em>”, la determinazione n. 1033 del 14/07/2022 del Segretario Generale avente ad oggetto nomina della Commissione esaminatrice, il decreto n. 18 del 29/11/2022, avente ad oggetto il conferimento dell’incarico dirigenziale al dott. Simone Casciani, l’art. 31, comma 1-<em>bis</em> del regolamento provinciale per la disciplina delle modalità di assunzione e delle procedure concorsuali approvato con delibera della giunta provinciale n. 281 del 15/10/2002 e ss.mm.ii., pubblicato sul sito internet della Provincia di Siena sezione Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali/regolamenti per i cittadini, nella parte in cui la norma prescrive la nomina della presidenza delle commissioni concorsuali con atto del Presidente della Provincia.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso gli atti impugnati il ricorrente ha dedotto l’illegittimità per violazione di legge, violazione dell’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 4, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dell’art. 70 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 e del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza camerale del 24 maggio 2023 il ricorrente ha preannunciato l’imminente notifica e deposito di motivi aggiunti e il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dal difensore di parte ricorrente e sentiti i difensori della parte resistente e della parte controinteressata che hanno dichiarato di rinunciare ai termini a difesa, ha disposto il rinvio al merito della presente causa, fissando l’udienza pubblica del 12 luglio 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Con atto di motivi aggiunti, notificato e depositato in data 1° giugno 2023, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per violazione e/o falsa applicazione dell’art. art. 6-<em>bis </em>della legge n. 241 del 1990, conflitto di interesse del Presidente della Commissione di concorso, nonché Segretario generale della Provincia di Siena, in relazione alla posizione lavorativa del candidato concorrente e terzo classificato nella graduatoria impugnata, dipendente incaricato di funzioni organizzative della Provincia di Siena e violazione e/o falsa applicazione del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 della Provincia di Siena, approvato con decreto del Presidente n. 42 del 27 aprile 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">In prossimità della data dell’udienza pubblica, le parti hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 12 luglio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. – Considerata l’infondatezza del ricorso, il Collegio, ai sensi dell’art. 49, comma 2, ritiene di potersi esimersi dall’ordinare l’integrazione del contraddittorio, nonché dal valutare le eccezioni di tardività-decadenza e di carenza di interesse sollevate dalla Provincia di Siena.</p>
<p style="text-align: justify;">2. – Con l’unico motivo del ricorso principale, in sintesi, il ricorrente chiede l’annullamento di tutta la procedura concorsuale per asserita illegittimità della composizione della commissione di esame con particolare riferimento al Segretario Generale che l’ha presieduta.</p>
<p style="text-align: justify;">Più nello specifico, secondo il ricorrente, a seguito della c.d. “privatizzazione del pubblico impiego” spetta ai dirigenti la competenza esclusiva della gestione e agli organi politici la funzione di indirizzo strategico, mentre, nel caso in esame, il Presidente della Commissione esaminatrice era stato nominato direttamente dal Presidente della Provincia e non dall’organo di gestione. Inoltre, anche i restanti membri della Commissione erano stati individuati con atto del Presidente della Commissione il quale, in quanto nominato dal Presidente della Provincia, sarebbe soggetto privo della necessaria competenza.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione e in generale, a parere del ricorrente, gli atti di nomina della Commissione erano illegittimi per la violazione del principio di separazione di poteri tra competenze di gestione e competenze di indirizzo politico.</p>
<p style="text-align: justify;">In via preliminare, il Collegio osserva che la Commissione per il concorso pubblico per soli esami indetto dalla Provincia di Siena per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Dirigente, con prima assegnazione al settore finanziario, era composta dal Segretario Generale, dott. Domenico Scrocco, in qualità di presidente, nonché dal dott. Luciano Benedetti e dalla dr.ssa Donatella Palmieri.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò premesso, l’analisi della censura necessita di un breve inquadramento normativo.</p>
<p style="text-align: justify;">In via generale, l’art. 4, rubricato “<em>Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità</em>”, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recita: “<em>Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto…Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative</em>”, l’art. 28, comma 5 prevede che “<em>Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:…c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici</em>” e l’art. 70, comma 6 del medesimo decreto, recita: “<em>A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 è stato approvato il Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi del su riportato articolo 28, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che all’art. 4, rubricato “<em>Commissione esaminatrice</em>”, dispone che “<em>La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto dell’Organo di governo dell’amministrazione che indice il concorso, ed è composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale disposizione attributiva della competenza all’ “<em>Organo di Governo</em>” è rilevante anche per gli enti locali in base all’art. 27 recante “<em>Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali”</em> che, al primo comma, dispone che “<em>Le regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell’articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità…”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la disciplina specifica degli enti locali, l’art. 97, comma 4, lett. d) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che il segretario comunale o provinciale “<em>esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia</em>”, l’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recita: “<em>1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti…2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108. 3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso…4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’art. 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’art. 50, comma 3, e dall’art. 54</em>” e l’art. 108, comma 4 statuisce che “<em>Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, quando, come nel caso in esame, non esista un Direttore generale, la nomina del Segretario generale, da parte del Presidente della Provincia, a Presidente della commissione è conforme al combinato disposto dell’articolo 97, comma 4, lettera d), dell’art. 108, comma 4, e dell’articolo 107 comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 267 del 2000.</p>
<p style="text-align: justify;">In conformità al combinato disposto delle norme sopra richiamate, nello specifico, l’art. 74 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi della Provincia di Siena, rubricato “<em>Funzioni vicarie di Direzione Generale</em>” prevede quanto segue: “<em>Quando la posizione funzionale di Direttore Generale risulti vacante o vi sia temporanea assenza o impedimento del titolare, l’assolvimento delle relative funzioni può essere demandato al Segretario Provinciale, ai sensi dell’articolo 51-bis, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 29 dello Statuto della Provincia dispone, poi, che “<em>Il Presidente nomina il Segretario Generale della Provincia, cui spettano sia le funzioni attribuite dalla legge, sia tutte quelle che potranno essergli attribuite dal Presidente della Provincia…</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, l’art. 31, comma 1-<em>bis</em> del Regolamento provinciale per la disciplina delle modalità di assunzione e delle procedure concorsuali, prevede espressamente che: “<em>Nei concorsi per assunzioni a tempo indeterminato in qualifica dirigenziale la presidenza delle commissioni di concorso può essere attribuita, con atto del Presidente della Provincia, al Segretario Generale”</em>. Ed è ciò che è accaduto nel caso in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, anche la delibera della Giunta provinciale n. 226 del 31 agosto 2004, avente ad oggetto “<em>Criteri e parametri per l’applicazione del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali siglato in data 22.12.2003”, </em>contempla espressamente tra le funzioni del Segretario generale quella della “<em>Partecipazione a commissioni di gara e/o concorso in qualità di segretario provinciale</em>”, per la quale è previsto un punteggio massimo di 4 punti (si veda “<em>Maggiorazione retribuzione di posizione del Segretario Generale Metodologia di cui al G.P. n. 226 del 31.8.2004 – Schede di valutazione</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto ciò premesso in termini generali, <em>in primis</em>, il Collegio osserva che non è contestata la circostanza secondo la quale, all’epoca dei fatti, nella Provincia di Siena, non era presente la figura del Direttore generale. Peraltro, tale circostanza è stata oggetto di attestazione da parte dello stesso Segretario generale, con atto del 7 marzo 2023, depositato in giudizio, nel quale, infatti, si legge “<em>Il sottoscritto Dott. Domenico Scrocco, Segretario Generale della Provincia di Siena, attesta che la Provincia di Siena è sprovvista della figura del Direttore Generale dal 10.01.2015, non essendosi più provveduto alla sua nomina da tale data</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, in base a quanto previsto dall’art. 74, l’assolvimento delle relative funzioni poteva, come è avvenuto nel caso in esame, essere demandato al Segretario generale, tanto più che tale eventualità era espressamente contemplata dall’art. 31, comma 1-<em>bis </em>del Regolamento provinciale per la disciplina delle modalità di assunzione e delle procedure concorsuali, il quale precisa che, in tal caso, la presidenza debba essere attribuita, come è avvenuto nel caso in esame, con atto del Presidente della Provincia, al quale compete per legge, prima ancora che per regolamento e per Statuto, attribuire funzioni ai dirigenti e al segretario comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, come già sopra evidenziato, l’art. 97, comma 4, lett. d) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede chiaramente che il segretario comunale o provinciale “<em>esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Presidente della Provincia, si ribadisce, per legge può individuare le funzioni del Segretario e, nel caso in esame, stante anche l’assenza del Direttore generale, in conformità al quadro normativo e disciplinare sopra delineato, ha attribuito il compito di Presidente al Segretario, che, peraltro, già aveva fra le sue funzioni quella di componente di Commissione di concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, in via generale, come sopra già evidenziato, secondo l’art. 4 del d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272: “<em>La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto dell’Organo di governo dell’amministrazione che indice il concorso, ed è composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, il Consiglio di Stato ha chiarito che “<em>Rileva in proposito la Sezione che l’atto di nomina di una commissione di concorso, inserito in un più ampio procedimento di reclutamento di personale dipendente della pubblica amministrazione, configura per sua intrinseca natura un atto di gestione e non anche attività di indirizzo politico-amministrativo. Esso, dunque, in relazione alla suddetta natura, dovrebbe, per regola generale, rientrare nella competenza dirigenziale. Vi è però che nella specie esiste una espressa disposizione normativa (l’articolo 4, comma 1, del dpr n. 272/2004) la quale attribuisce tale potere all’organo ministeriale e che tale disposizione, evidentemente derogatoria del principio generale della separazione tra politica e amministrazione, trova un suo fondamento legislativo. Va, invero, considerato che l’articolo 4, comma 1, lett. e) del citato decreto legislativo n. 165/2001 prevede che spettino agli organi di governo “le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni”. E’ stato, pertanto, affermato (cfr. Cons. Stato, IV, 12-11-2015, n. 5137) che il principio di separatezza delle competenze tra organo di indirizzo politico e dirigenti può trovare eccezione, ai sensi della citata norma, proprio per i provvedimenti di nomina e designazione dei componenti commissioni esaminatrici dei concorsi a pubblici impieghi, i quali possono restare a carico degli organi di governo ove a questi attribuiti da specifiche disposizioni. Nella vicenda in esame la nomina delle commissioni operata del Ministro risulta, pertanto, conforme a legge, giacché effettuata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del richiamato dpr e fondata sulla specifica possibilità di attribuzione di competenza declinata dall’articolo 4 del d.lgs. n. 165/2001. Non sembrano, infine, sussistere profili di irragionevolezza neppure sotto l’aspetto – evidenziato nella memoria conclusionale depositata il 7-3-2016 – della conformità all’articolo 97 della Costituzione, citandosi la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Il giudice delle leggi ha chiarito che la separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa costituisce un principio di carattere generale che trova il suo fondamento nell’articolo 97 della Costituzione, spettando, peraltro, al legislatore l’individuazione della esatta linea di demarcazione tra gli atti da ricondurre alle funzioni dell’organo politico e quelli di competenza della dirigenza amministrativa. Ha, altresì, precisato che tale potere incontra un limite nello stesso articolo 97 della Costituzione, in quanto nel suo esercizio il legislatore non può compiere scelte che, contrastando in modo irragionevole con il principio di separazione, vengano a ledere il principio di imparzialità della pubblica amministrazione</em>” (Cons. Stato, sez.VI, 6 maggio 2016 n. 1829).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale orientamento interpretativo è stato successivamente ribadito dal Consiglio di Stato che ha precisato quanto segue: “<em>Quanto al profilo di censura ulteriore, secondo il quale la nomina della Commissione doveva essere disposta non con decreto del Ministro, ma con decreto del Direttore generale, il Collegio ritiene che la dedotta incompetenza non sussista e che in modo legittimo i componenti della Commissione siano stati nominati con decreti del Ministro</em>” (Cons. Stato, sez. VI, 31 gennaio 2017, n. 398).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, l’art. 31, comma 1-<em>bis</em> del Regolamento provinciale per la disciplina delle modalità di assunzione e delle procedure concorsuali risulta conforme a legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non è pertanto dato ravvisare la violazione delle norme richiamate nel gravame. La censura dedotta nel ricorso principale dunque non coglie nel segno.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che anche la censura dedotta nei confronti degli atti di individuazione degli altri componenti della Commissione è priva di pregio.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. – Con i motivi aggiunti il ricorrente sostiene che il Segretario generale avrebbe comunque dovuto astenersi poiché egli risultava altresì Dirigente <em>ad interim</em> del Settore Pianificazione ed Organizzazione Strategica, incaricato con atto del Presidente della Provincia di Siena n. 6 del 1° aprile 2022 e al predetto Settore risultava preposto, con funzioni di Posizione Organizzativa, il dott. Christian Riccucci, che aveva partecipato alla procedura di che trattasi, classificandosi terzo in graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il ricorrente, tutto ciò si porrebbe, in primo luogo, in contrasto con l’art. 6-<em>bis </em>della legge 7 agosto 1990, n. 241, talché il Presidente della Commissione di concorso <em>de quo</em> avrebbe dovuto astenersi e/o segnalare la situazione di conflitto di interessi anche potenziale almeno a far data dall’8 agosto 2022, momento nel quale è stato pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Provincia di Siena l’elenco dei candidati ammessi.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, secondo il ricorrente, sarebbe stato altresì disatteso il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 della Provincia di Siena, approvato con Decreto del Presidente n. 42 del 27 aprile 2022, Allegato “A”, p. 74, p. 99, e p. 105, nel quale si individuava tra i fattori di rischio la “<em>Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</em>” e si indicava quale contromisura decentrata (5, p. 105) la verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente sostiene che la relazione lavorativa intercorrente tra il dott. Domenico Scrocco e il dott. Christian Riccucci sarebbe di tipo Dirigente – Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione e, pertanto, si configurerebbe quale rapporto diretto senza alcuna persona fisica interposta, che prefigurerebbe un concreto sodalizio di interessi di lavoro, come già evidenziato dall’ANAC nel recente parere relativo al Segretario Generale designato Presidente di Commissione di concorsi nei quali vi erano candidati ‘interni’, e precedente delibera ANAC 15 gennaio 2020, n. 25 “<em>Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">3.2. – Il Collegio può prescindere dal valutare le eccezioni di inammissibilità per tardività e per altro diverso profilo del ricorso per motivi aggiunti sollevata la prima sia dal controinteressato sia dal Comune di Siena, la seconda solo dal Comune di Siena, vista la sua infondatezza nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">La delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020 è chiara nell’affermare che “<em>la giurisprudenza amministrativa è intervenuta univocamente affermando il principio secondo cui “…le cause d’incompatibilità sancite dall’art. 51 c.p.c., estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell’azione amministrativa (…), rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa.” (Cons. Stato, VI, 30 luglio 2013, n. 4015 e, in senso conforme, Cons. Stato Sez. III, 02.04.2014, n. 1577 e TAR Lazio, III-bis, 25.5.2015 n. 7435). Più di recente la giurisprudenza ha confermato tale principio, affermando che: ”…nelle procedure concorsuali i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo se sussiste una delle condizioni tassativamente indicate dall’art. 51 c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla stessa disposizione possano essere oggetto di estensione analogica…” (Cons. Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628). Per orientamento giurisprudenziale consolidato, dunque, l’obbligo di astensione in capo ai componenti di una commissione di concorso sussiste solo nei casi, tassativamente intesi, previsti dall’art. 51 c.p.c., senza possibilità di procedere ad una estensione analogica degli stessi. Tanto premesso, lo stesso giudice amministrativo ha poi provveduto, avuto riguardo a quanto stabilito dall’art. 51, ad identificare alcune ipotesi di applicazione concreta di tale disposizione alle commissioni di concorso, anche in relazione a selezioni in ambito universitario, affermando i principi di seguito riportati, suddivisi per fattispecie: a) Rapporti lavorativi e/o professionali pregressi – l’appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato stesso non rientrano nelle ipotesi di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. (Cons. Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628, Cons. Stato, sez. V, 17.11.2014 n. 5618; sez. VI, 27.11. 2012, n. 4858); – i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall’art. 51 (tra le quali non rientra l’appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza) essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (Cons. Stato, sez. VI, 23.09.2014 n. 4789, confermato da TAR Piemonte, Torino, 16.05.2019, n. 601)…c) Sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali la conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, VI, n. 4015 del 2013, cit.) (Cons. Stato, VI, 26.1.2015, n. 327 e da ultimo Cons. Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628); – perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale “connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4015 del 2013), in “un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità” (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119) (Cons. Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628); – sussiste una causa di incompatibilità – con conseguente obbligo di astensione – per il componente di una commissione giudicatrice di concorso universitario ove risulti dimostrato che fra lo stesso e un candidato esista un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico ed una indubbia connotazione fiduciaria (Cons. Stato Sez. VI, 31.5.2013, n. 3006, TAR Lazio, Roma, 21.2.2014 n. 2173); – in sede di pubblico concorso l’incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza (TAR Lazio, Roma, 21.2.2014 n. 2173, T.A.R. Lazio, Roma Sez. III bis, 11.7.2013, n. 6945); – nelle procedure di concorso, costituiscono quindi cause di incompatibilità dei componenti la Commissione esaminatrice, oltre ai rapporti di coniugio e di parentela e affinità fino al quarto grado, le relazioni personali fra esaminatore ed esaminando che siano tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, ma in virtù delle conoscenze personali o, comunque, di circostanze non ricollegabili all’esigenza di un giudizio neutro, o un interesse diretto o indiretto, e comunque tale da ingenerare il fondato dubbio di un giudizio non imparziale, ovvero stretti rapporti di amicizia personale</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce della giurisprudenza richiamata dalla delibera ANAC e dello stesso contenuto della delibera, la censura dedotta con i motivi aggiunti risulta priva di pregio; segnatamente, nel caso in esame, non si ritiene ravvisabile alcun conflitto di interessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, nella fattispecie in esame non si ritiene sussistente alcuna delle condizioni tassativamente indicate dall’art. 51 c.p.c.; più nello specifico, la conoscenza personale e la relazione lavorativa tra il dott. Scrocco, Presidente della Commissione, e il candidato dott. Riccucci, non rientrano nelle ipotesi di astensione e/o incompatibilità di cui all’art. 51 c.p.c. e il ricorrente non ha portato in giudizio elementi sufficienti a dimostrare un vero e proprio sodalizio professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, il Consiglio di Stato ha condivisibilmente evidenziato che “…<em>nelle procedure concorsuali i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo se sussiste una delle condizioni tassativamente indicate dall’art. 51 c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla stessa disposizione possano essere oggetto di estensione analogica: l’appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato non rientrano nelle ipotesi di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.”</em> (Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628, che richiama Cons. Stato, sez. V, 17 novembre 2014, n. 5618, Cons. Stato, sez. VI, 27 novembre 2012, n. 4858), precisando che “<em>I rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall’art. 51 (tra le quali non rientra l’appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza) essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale”</em> (Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628, che richiama Cons. Stato, sez. VI, 23 settembre 2014, n. 4789).</p>
<p style="text-align: justify;">Non ravvisandosi una situazione di conflitto di interessi, non solo il Segretario generale non era tenuto ad astenersi, ma non è dato neppure ravvisare la dedotta violazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 della provincia di Siena.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, anche le censure dedotte con i motivi aggiunti non colgono nel segno.</p>
<p style="text-align: justify;">4. – In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.</p>
<p style="text-align: justify;">5. – La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Pupilella, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Luigi Viola, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Flavia Risso, Consigliere, Estensore</p>
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