<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>12/03/2025 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/12-03-2025/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/12-03-2025/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Mar 2025 10:16:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>12/03/2025 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/12-03-2025/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sulla insufficienza del mero rapporto di parentela rispetto all&#8217;emissione di interdittive antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-insufficienza-del-mero-rapporto-di-parentela-rispetto-allemissione-di-interdittive-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 10:16:22 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89465</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-insufficienza-del-mero-rapporto-di-parentela-rispetto-allemissione-di-interdittive-antimafia/">Sulla insufficienza del mero rapporto di parentela rispetto all&#8217;emissione di interdittive antimafia.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Rapporto di parentela &#8211; Non sufficienza. In materia di interdittive antimafia il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata non basta, di per sé, a dare conto del tentativo di infiltrazione &#8211; non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-insufficienza-del-mero-rapporto-di-parentela-rispetto-allemissione-di-interdittive-antimafia/">Sulla insufficienza del mero rapporto di parentela rispetto all&#8217;emissione di interdittive antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-insufficienza-del-mero-rapporto-di-parentela-rispetto-allemissione-di-interdittive-antimafia/">Sulla insufficienza del mero rapporto di parentela rispetto all&#8217;emissione di interdittive antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Rapporto di parentela &#8211; Non sufficienza.</p>
<hr />
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In materia di interdittive antimafia il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata non basta, di per sé, a dare conto del tentativo di infiltrazione &#8211; non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell&#8217;impresa &#8211; ma occorre che l’informativa indichi, oltre al rapporto di parentela, anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l’autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l’impresa esercitata da loro congiunti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Francavilla &#8211; Est. Vergine</p>
<hr />
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">(Sezione Prima Ter)</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9250 del 2024, proposto da-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Mario Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno e Prefettura di Viterbo, in persona dei rispettivi rappresentati legali <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; della nota della Prefettura di Viterbo prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “<em>Informazione antimafia interdittiva ai sensi degli articoli 84, comma 4, 89 bis e 91, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti della -OMISSIS-”</em>;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; della non conosciuta nota prot. -OMISSIS- del 1° ottobre 2019 della Legione Carabinieri Calabria – Gruppo di Gioia Tauro;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; della non conosciuta nota prot. n. -OMISSIS- del 6 marzo 2024 della Questura di Viterbo;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; della non conosciuta nota prot. n. -OMISSIS-dell’8 marzo 2024 della Questura di Viterbo;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; della non conosciuta nota prot. n. -OMISSIS- – 1 “p” del 25 marzo 2022 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Viterbo;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; della non conosciuta nota prot. n.-OMISSIS- &#8211; 4 del 27 aprile 2022 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Viterbo;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; della non conosciuta informativa n. -OMISSIS- del 6 marzo 2024 della Questura di Viterbo e del Centro Operativo di Reggio Calabria della DIA;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; della non conosciuta informativa n. -OMISSIS-del 17 maggio 2024 della Questura di Viterbo e del Centro Operativo di Reggio Calabria della DIA;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; dei non conosciuti verbali relativi alle sedute del Gruppo Interforze Antimafia, ivi inclusi quelli del 6 febbraio 2024, del 6 marzo 2024 e dell’11 aprile 2024;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; della non conosciuta Relazione della Direzione Investigativa Antimafia;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti istruttori non richiamati dal provvedimento interdittivo e dunque di estremi non conosciuti presenti nel fascicolo istruttorio.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Prefettura di Viterbo;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;">Con ricorso notificato il 10 settembre 2024 e depositato in pari data la società-OMISSIS- (di seguito anche “-OMISSIS-” o “società” o “ricorrente”) – attiva nel settore della produzione di parti meccaniche per navi e dei servizi relativi ad imbarchi, sbarchi e movimentazioni in ambito portuale &#8211; ha impugnato, previa sospensione in via cautelare, la nota prot. n. -OMISSIS- della Prefettura di Viterbo, con la quale la società è stata attinta da “<em>Informazione antimafia interdittiva ai sensi degli articoli 84, comma 4, 89 bis e 91, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”,</em>unitamente a tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenti, in epigrafi meglio emarginati.</li>
<li style="font-weight: 400;">Avverso il suddetto provvedimento prefettizio la società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di illegittimità:</li>
<li style="font-weight: 400;"><em> Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.).-OMISSIS-zione e/o falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159. Inesistenza, travisamento, erroneità ed incompletezza dei fatti allegati. Eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti, insufficienza e difetto di istruttoria e di motivazione. Motivazione incompleta, lacunosa, illogica, irrazionale, arbitraria e disorganica.</em></li>
<li style="font-weight: 400;"><em> Violazione dei principi generali di imparzialità e buona andamento (art. 97 Cost.).-OMISSIS-zione e/o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 6.9.2011, n. 159.-OMISSIS-zione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra la comunicazione ex art. 92, comma 2 bis del d.lgs. n. 159/2011 e il provvedimento conclusivo. eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed irrazionalità. ingiustizia grave e manifesta.</em></li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>III. Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.).-OMISSIS-zione e/o falsa applicazione dell’art. 94, bis, del d.lgs. 6.9.2011, n. 159. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed irrazionalità. Ingiustizia grave e manifesta.</em></p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li style="font-weight: 400;">Si sono costituiti in resistenza il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, depositando una memoria difensiva e documentazione relativa al procedimento <em>de quo</em>.</li>
<li style="font-weight: 400;">Nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024 il difensore della società ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare all’istanza cautelare proposta. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, assunta nella medesima udienza e pubblicata il 17 ottobre 2024, questo Tar ha onerato il Ministero resistente del deposito delle note del Gruppo Ispettivo Antimafia (GIA).</li>
<li style="font-weight: 400;">Con deposito del 21 novembre 2024 l’Amministrazione ha dato esecuzione al citato incombente istruttorio.</li>
<li style="font-weight: 400;">In vista dell’udienza di merito le parti si sono scambiate ulteriori memorie e repliche.</li>
<li style="font-weight: 400;">All’udienza pubblica del 25 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</li>
<li style="font-weight: 400;">Va premesso che l’elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi nella materia in questione ha già più volte chiarito come l&#8217;interdittiva antimafia costituisca una misura preventiva che prescinde dall&#8217;accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che ne sono colpiti, che si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia, valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente e che è volta a colpire l&#8217;azione della criminalità organizzata, impedendole di avere rapporti con la Pubblica amministrazione.</li>
<li style="font-weight: 400;">Per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, l’interdittiva non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi, in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste.</li>
<li style="font-weight: 400;">Da ciò ne consegue che il pericolo di infiltrazione mafiosa debba essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell&#8217;accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale e, quindi, fondato su prove, ma che, al tempo stesso, implichi una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere &#8220;più probabile che non&#8221; il pericolo di infiltrazione mafiosa (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 6105/2019; sez. III, n. 758/2019 e n. 1746/2016; in termini, anche T.A.R. Catania, sez. I, n. 57/2025 e n. 1886/2024). Nondimeno lo stesso legislatore riconosce quale elemento fondante l&#8217;informazione antimafia la sussistenza di &#8220;eventuali tentativi&#8221; di infiltrazione mafiosa “<em>tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate</em>” (art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011).</li>
<li style="font-weight: 400;">Se per un verso, quindi, il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona fatti penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l&#8217;infiltrazione mafiosa nell&#8217;attività imprenditoriale e la probabilità (non anche la mera possibilità) che siffatto “evento” si realizzi, per altro verso, tale pericolo di infiltrazione non può sostanziarsi in un mero sospetto della pubblica amministrazione, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali. Tra questi elementi, alcuni sono tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011; si pensi ai cc.dd. delitti spia), mentre altri, “a condotta libera”, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell&#8217;autorità amministrativa, che “può” desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell&#8217;art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all&#8217;attività delle organizzazioni criminali, “<em>unitamente a concreti elementi da cui risulti che l&#8217;attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata”</em>.</li>
<li style="font-weight: 400;">Il d.lgs. n. 159 del 2011 prevede inoltre, nell&#8217;art. 84, comma 4, lett. d), che gli elementi sintomatici dell&#8217;infiltrazione mafiosa, anche al di là di quelli previsti dall&#8217;art. 91, comma 6, possano essere desunti “<em>dagli accertamenti disposti dal prefetto</em>”.</li>
<li style="font-weight: 400;">Come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale (ad esempio nella sentenza n. 24/2019), “<em>l’elasticità della copertura legislativa</em>” deriva dal fatto che nella prevenzione antimafia lo Stato deve assumere almeno la stessa flessibilità nelle azioni e la stessa rapida adattabilità dei metodi che le mafie dimostrano ormai avere nel contesto economico attuale.</li>
<li style="font-weight: 400;">Il giudice amministrativo è, dunque, chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario posto a base della valutazione prefettizia, e il suo sindacato, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi che l&#8217;autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva -e non già sanzionatoria- della misura in esame, evitando però il rischio che la valutazione del Prefetto divenga una &#8220;pena del sospetto&#8221;.</li>
<li style="font-weight: 400;">La giurisprudenza ha enucleato un &#8220;catalogo aperto&#8221;, sia pure con uno sforzo &#8220;tassativizzante&#8221;, di situazioni indiziarie che possono costituire &#8220;indici&#8221; o &#8220;spie&#8221; dell&#8217;infiltrazione mafiosa, tra cui, tra le altre, figurano: a) i provvedimenti &#8220;sfavorevoli&#8221; del giudice penale; b) le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, siano però sintomatici della contaminazione mafiosa, nelle multiformi espressioni con le quali la continua evoluzione dei metodi mafiosi si manifesta; c) i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una &#8220;regia collettiva&#8221; dell&#8217;impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia &#8220;clanica&#8221;, in cui il ricambio generazionale mai sfugge al &#8220;controllo immanente&#8221; della figura del patriarca, capofamiglia, ecc., a seconda dei casi; d) i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia.</li>
<li style="font-weight: 400;">Per quanto riguarda poi la considerazione dell&#8217;attualità degli elementi posti a base dell&#8217;interdittiva, la giurisprudenza non ha escluso, in linea di principio, che quest&#8217;ultima possa legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall&#8217;analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell&#8217;attività di impresa (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5784/2018; n. 2327/2017; n. 2085/2017); la situazione di rischio di infiltrazioni non si può considerare automaticamente fugata per il mero trascorrere del tempo ma in via esclusiva dalla sopravvenienza e dall&#8217;accertamento di nuovi fatti, idonei a dimostrare il reale superamento della situazione precedentemente emersa (cfr., Tar Catania, sez. I, n. 1758/2024 e giurisprudenza ivi richiamata).</li>
<li style="font-weight: 400;">Inoltre, quanto ai rapporti di parentela e/o affinità tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell&#8217;impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, la giurisprudenza ha chiarito che l&#8217;Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del &#8220;più probabile che non&#8221;, che l&#8217;impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti), ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto.</li>
<li style="font-weight: 400;">Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all&#8217;interno della famiglia si può verificare una &#8220;influenza reciproca&#8221; di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch&#8217;egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della &#8220;famiglia&#8221;, sicché in una &#8220;famiglia&#8221; mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l&#8217;influenza del &#8220;capofamiglia&#8221; e dell&#8217;associazione. Hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l&#8217;Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l&#8217;esistenza &#8211; su un&#8217;area più o meno estesa &#8211; del controllo di una &#8220;famiglia&#8221; e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 8395/2023; n. 5227/2023; n. 820/2018).</li>
<li style="font-weight: 400;">E tuttavia, “<em>il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata non basta, di per sé, a dare conto del tentativo di infiltrazione &#8211; non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell&#8217;impresa &#8211; ma occorre che l’informativa antimafia indichi, oltre al rapporto di parentela, anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l’autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l’impresa esercitata da loro congiunti</em>” (<em>ex plurimis</em>, Consiglio di Stato, sez. III, n. 7080/2023).</li>
<li style="font-weight: 400;">Tracciate in maniera sintetica le coordinate ermeneutiche della materia e venendo al caso che ci occupa, rileva il Collegio che l’interdittiva oggetto del presente gravame si fonda su plurime circostanze, e più nello specifico: 1) sul precedente penale per incendio e sulla condanna per la violazione dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 riportata da -OMISSIS-, socio al 50% e amministratore e legale rappresentante della -OMISSIS-; 2) sui rapporti di parentela di -OMISSIS-, altra socia al 50% della società, moglie di -OMISSIS- e sorella di -OMISSIS- (per il quale nell’atto si segnalano frequentazioni con noti pregiudicati ed esponenti del clan -OMISSIS-) e -OMISSIS- (direttore tecnico della società fino al 3 dicembre 2018 che, oltre ad essere stato segnalato in più occasioni con esponenti del clan -OMISSIS-, è coniugato con-OMISSIS-, che, a sua volta, oltre ad essere una dipendente della -OMISSIS-, risulta essere nipote di -OMISSIS-, soggetti questi ultimi detenuti e molto vicini alla cosca -OMISSIS-, nonché cugina di-OMISSIS-, quest’ultima sposata con il pluripregiudicato -OMISSIS-); 3) sui precedenti penali del commercialista della società, -OMISSIS-, arrestato per associazione di stampo mafioso; 4) sulla presenza tra i dipendenti della -OMISSIS- di -OMISSIS-, fratello di -OMISSIS- (detenuto al 41 bis e merito di -OMISSIS- -OMISSIS-, figlia del capo dell’omonima consorteria mafiosa) e -OMISSIS- (pure legato al clan -OMISSIS-), oltre che lui stesso partecipe quale organizzatore del clan -OMISSIS- (cfr. p. 7 dell’informativa); 5) infine, sulla presenza di una sede legale della -OMISSIS- soltanto “fittizia” in -OMISSIS-, dove, secondo quanto riportato nel provvedimento gravato, è stata rinvenuta esclusivamente un’unità immobiliare disabitata e in corso di ristrutturazione.</li>
<li style="font-weight: 400;">I motivi di censura dedotti dalla -OMISSIS- avverso l’interdittiva si appuntano, in sostanza, sul fatto che il provvedimento poggerebbe su un’istruttoria carente e su prospettazioni di fatto del tutto errate e indimostrate, alcune delle quali non sarebbero state oggetto di contraddittorio in sede procedimentale (non vi sarebbe corrispondenza tra le contestazioni di cui alla comunicazione ex art. 92, comma 2 bis, del D.Lgs. 159/11 e il provvedimento conclusivo) e che in larga parte risulterebbero escluse in radice dalle pronunce giurisdizionali intervenute in data antecedente all’adozione dell’interdittiva e versate in atti, di cui il provvedimento prefettizio non avrebbe fatto neppure menzione.</li>
<li style="font-weight: 400;">Deduce, in particolare, -OMISSIS- che, quanto alla contestata esistenza a carico dell’-OMISSIS-, socio della predetta al 50% (l’altro 50% è intestato alla moglie -OMISSIS-), di precedenti per incendio aggravato in concorso e di una condanna per violazione dell’art. 76 DPR n. 445/2000 per aver falsamente attestato la sede legale della società in -OMISSIS-”, l’interdittiva non terrebbe conto del fatto che lo stesso è stato assolto “perché il fatto non sussiste” con sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, depositata in data 20 gennaio 2023, divenuta irrevocabile in data 11 marzo 2023; in detta pronuncia il Tribunale avrebbe tra l’altro accertato che l’indicazione della sede legale “corrispondeva a quella reale” e che non si trattava quindi di una sede di comodo, istituita per eludere i controlli, come invece affermato la Prefettura. Pure i “precedenti per incendio aggravato” a carico di -OMISSIS- richiamati nel provvedimento consisterebbero, in realtà, in un unico episodio risalente all’anno 2006, rispetto al quale mancherebbe qualunque accertamento, essendo stato il relativo procedimento dichiarato estinto per prescrizione nel 2014, con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. -OMISSIS-.</li>
<li style="font-weight: 400;">Il provvedimento gravato – prosegue la ricorrente – farebbe poi riferimento a presunte frequentazioni tra i fratelli di -OMISSIS- – ossia -OMISSIS- e -OMISSIS- – ed esponenti di organizzazioni malavitose (e/o soggetti terzi); oltre che generico e non contestualizzato, il riferimento di dette frequentazioni ometterebbe di chiarire in che maniera i fratelli della-OMISSIS- sarebbero in grado di interferire e di “determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell&#8217;impresa”, come invece richiede la legge.</li>
<li style="font-weight: 400;">Nel provvedimento si assumerebbe, inoltre, l’esistenza di “documentati rapporti di affiliazione” con la cosca -OMISSIS-, in quanto due zii (ossia -OMISSIS-) della moglie (-OMISSIS-) di un fratello (-OMISSIS-) della-OMISSIS- sarebbero legati a tale cosca. In tal caso, l’affiliazione verrebbe quindi desunta da un mero rapporto di parentela, peraltro indiretto, tra due malavitosi e un fratello della-OMISSIS-, peraltro entrambi detenuti. Non sarebbero neppure in alcun modo documentati i rapporti della società e/o dei relativi soci e di-OMISSIS- (peraltro licenziata in data 2024) con -OMISSIS- e/o con la predetta cosca, né l’affiliazione di quest’ultima con la citata organizzazione malavitosa.</li>
<li style="font-weight: 400;">Sarebbero smentiti dalle evidenze in atti anche i presunti “precedenti penali” che secondo la Prefettura avrebbero interessato il commercialista della società, -OMISSIS-: oltre che incensurato, il-OMISSIS- è infatti stato assolto – con sentenza passata in giudicato &#8211; “per non aver commesso il fatto” dalla accusa di aver partecipato ad una associazione di stampo mafioso.</li>
<li style="font-weight: 400;">Sul presunto rischio di infiltrazione da parte della cosca “-OMISSIS-” derivante dalla presenza di -OMISSIS-, fratello di -OMISSIS-, tra i dipendenti della società, la Prefettura – evidenzia ancora la ricorrente &#8211; avrebbe poi omesso di considerare che la contestazione di organizzazione del suddetto clan formulata in sede penale nei confronti di -OMISSIS- è venuta meno a seguito della sentenza n. -OMISSIS-, depositata in data 1° aprile 2019, con cui il Tribunale di Palmi ha assolto il predetto “per non aver commesso il fatto”.</li>
<li style="font-weight: 400;">Tanto considerato, ritiene il Collegio che, per quanto versato in atti, il ricorso sia fondato, risultando il provvedimento prefettizio inficiato dai dedotti difetti di istruttoria e di motivazione.</li>
<li style="font-weight: 400;">Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che diversi degli elementi indiziari centrali su cui si fonda il provvedimento gravato risultano contraddetti e smentiti da pronunce giurisdizionali intervenute ben prima dell’adozione dell’interdittiva di causa da parte della Prefettura di Viterbo, e di cui nel provvedimento non si fa alcuna menzione.</li>
<li style="font-weight: 400;">In proposito, rileva infatti il Collegio che, quanto all’-OMISSIS-, il precedente menzionato per incendio risale al 2006 (e per lo stesso vi è agli atti una sentenza che l’ha dichiarato estinto per prescrizione) e che non ha subito alcuna condanna per il reato di cui all’art. 76 D.P.R. 445/1990, essendo stato assolto dal Tribunale di Palmi con sentenza n. -OMISSIS-; dunque, sotto questo aspetto nell’atto impugnato è riportata una circostanza errata.</li>
<li style="font-weight: 400;">Anche il commercialista della società è stato assolto per non aver commesso il fatto nel 2021, questo con riferimento al proc. n. -OMISSIS- RGNR DDA di Reggio Calabria, circostanza pure non considerata dal Prefetto.</li>
<li style="font-weight: 400;">Pure per quanto riguarda la sede legale della -OMISSIS-, che l’interditttiva qualifica come “mera sede di comodo”, non solo è stata prodotta la già menzionata sentenza del Tribunale di Palmi n. -OMISSIS- (in quella sede era contestato all’-OMISSIS- proprio di aver dichiarato il falso sulla sede legale di -OMISSIS-), ma anche una perizia corredata di foto, dalla quale risulta che l’immobile è attualmente abitato dal nucleo familiare di -OMISSIS-; peraltro, trattasi della sede legale e non della sede operativa della società sita in -OMISSIS-, ciò con riferimento alla circostanza evidenziata dall’amministrazione nella memoria dell’8 ottobre 2024, nella quale si sottolinea il fatto che si tratterebbe di un immobile ad uso abitativo.</li>
<li style="font-weight: 400;">Anche a carico di -OMISSIS- nulla emerge, poiché è stata prodotta una sentenza del Tribunale di Palmi del 2018 (la n. -OMISSIS-), da cui risulta un’assoluzione per non aver commesso il fatto con riferimento al reato di cui all’art. 416 bis c.p.; dunque, per lo stesso residua soltanto il rapporto di parentela con -OMISSIS- e -OMISSIS-, soggetti che dagli atti risultano far parte della cosca -OMISSIS&#8212;OMISSIS-, di cui l’interdittiva non fornisce alcun elemento che attesti il rischio di un condizionamento sulla gestione della -OMISSIS-.</li>
<li style="font-weight: 400;">Quanto alle frequentazioni, dal provvedimento gravato non risulta che -OMISSIS- abbia frequentazioni anomale, ma ci si appunta sui due fratelli, per i quali, però, solo genericamente si riporta nel provvedimento che avrebbero frequentazioni con esponenti del clan -OMISSIS-; o meglio per -OMISSIS-, dalla nota n. -OMISSIS-/2024 della Questura di Viterbo emerge che questi frequenti -OMISSIS- -OMISSIS-, ma non è specificato quando ciò sarebbe accaduto (cioè se negli ultimi tempi) e, soprattutto, con che frequenza; lo stesso dicasi anche con riferimento a -OMISSIS-, per il quale nell’interdittiva si riporta, in modo solo generico, di frequentazioni con esponenti del clan -OMISSIS-, per poi soffermarsi sui rapporti di parentela della moglie.</li>
<li style="font-weight: 400;">Rispetto a-OMISSIS- (figura molto rilevante nell’economia del provvedimento, come sottolineato dall’amministrazione nella memoria dell’8 ottobre 2024) non risulta, tranne il rapporto di parentela, alcun contatto o altro che possa far ritenere che, tramite la stessa, -OMISSIS- o, comunque, soggetti a loro vicini (dato che oggi sono entrambi detenuti), possano avere una qualche influenza sulla società ricorrente; cioè, non emerge nulla dagli atti, anche precedentemente alla detenzione dell’-OMISSIS- che faccia ritenere che-OMISSIS- sia potenzialmente influenzabile o un eventuale prestanome degli stessi; lo stesso dicasi anche con riferimento alla citata -OMISSIS-, cugina di-OMISSIS-.</li>
<li style="font-weight: 400;">Tanto considerato, in disparte gli elementi indiziari radicalmente contraddetti dalle sentenze depositate in atti, va pure rilevato che, con riguardo ai su richiamati rapporti parentali e alle frequentazioni coi citati malavitosi, il provvedimento gravato non fornisce sul piano istruttorio e motivazionale una ricostruzione idonea a suffragare l’esistenza di uno stato di soggezione o di permeabilità della società ricorrente a forme di ingerenza o di condizionamento da parte delle organizzazioni criminali nella gestione dell&#8217;impresa.</li>
<li style="font-weight: 400;">Pertanto, gli elementi posti a supporto dell&#8217;avversata informativa interdittiva risultano inidonei, sia in una prospettiva atomistica sia in un&#8217;ottica complessiva ed inferenziale, a costituire circostanze da cui dedurre il tentativo di condizionamento mafioso.</li>
<li style="font-weight: 400;">Alla luce di tali assorbenti considerazioni l&#8217;informativa interdittiva impugnata si appalesa illegittima, sotto i dedotti profili di eccesso di potere per difetto di motivazione e di difetto di istruttoria.</li>
<li style="font-weight: 400;">Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento del provvedimento gravato, facendo salve eventuali ulteriori determinazioni da parte dell’Amministrazione resistente, che tengano conto della documentazione in atti.</li>
<li style="font-weight: 400;">Sussistono giustificati motivi, alla luce delle peculiarità della vicenda trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Spese di lite compensate.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente, nonché le persone fisiche e i riferimenti di luogo indicati.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Michelangelo Francavilla, Presidente</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Silvia Simone, Referendario, Estensore</p>
<table style="font-weight: 400;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Francesco Vergine, Referendario</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-insufficienza-del-mero-rapporto-di-parentela-rispetto-allemissione-di-interdittive-antimafia/">Sulla insufficienza del mero rapporto di parentela rispetto all&#8217;emissione di interdittive antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
