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	<title>11/9/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/9/2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/9/2019 n.82</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-9-2019-n-82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-9-2019-n-82/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/9/2019 n.82</a></p>
<p>Nota a sentenza del 4 settembre 2019, n. 1490 del T.A.R. Campania, Salerno, sez. II a cura di avv. Maurizio Lucca Vendita di un bene sdemanializzato: serve la gara a cura di avv. Maurizio Lucca  La vendita di un bene pubblico di un Ente Locale esige una procedura trasparente e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-9-2019-n-82/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/9/2019 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-9-2019-n-82/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/9/2019 n.82</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p>Nota a sentenza del 4 settembre 2019, n. 1490  del  T.A.R. Campania, Salerno, sez. II a cura di avv. Maurizio Lucca</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: center;"><strong>Vendita di un bene sdemanializzato: serve la gara</strong></div>
<div style="text-align: right;"><strong>a cura di avv. Maurizio Lucca</strong><br /> </div>
<div style="text-align: justify;">La vendita di un bene pubblico di un Ente Locale esige una procedura trasparente e l&#8217;idoneità  del bene, non più¹ incluso nei beni del patrimonio indisponibile.</div>
<div style="text-align: justify;">La sez. II del T.A.R. Campania, Salerno, con la sentenza 4 settembre 2019, n. 1490, interviene sulla modifica, ad opera del Consiglio comunale/Commissario straordinario (<em>ex</em> art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000)<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>, del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, nella parte in cui aveva introdotto disposizioni specifiche circa la sdemanializzazione e il trasferimento diretto del suolo.</div>
<div style="text-align: justify;">Pare giusto richiamare la disciplina di riferimento, di cui all&#8217;art. 58 «<em>Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali</em>», comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modifiche, dall&#8217;art. 1 della Legge n. 133/2008, ove si prevede l&#8217;adozione di un atto che contiene un elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, dei singoli beni immobili non più¹ strumentali all&#8217;esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione, ovvero di dismissione.<br /> Con l&#8217;inserimento degli immobili, nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni (costituisce allegato al bilancio di previsione), si determina:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">la classificazione come patrimonio disponibile, decorso il silenzio assenso da parte dei soggetti che ne curano la tutela (di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale);
<li style="text-align: justify;">la destinazione d&#8217;uso urbanistiche (anche in variante rispetto la destinazione originaria, con apposita procedura semplificata). </ul>
<div style="text-align: justify;">Inoltre, gli elenchi vanno pubblicati ed hanno effetto dichiarativo della proprietà , in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall&#8217;articolo 2644 del codice civile, nonchè effetti sostitutivi dell&#8217;iscrizione del bene in catasto, salvo ricorso, rilevando che tale Piano riveste carattere di atto generale a contenuto programmatorio, con l&#8217;effetto di limitare la partecipazione, ai sensi dell&#8217;art. 13 della Legge n. 241/1990<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> Il Piano, nella sua modifica, individuava un suolo in adiacenza a quello dei ricorrenti censito in catasto quale &#8220;<em>reliquato stradale</em>&#8220;, suscettibile, come tale, di sdemanializzazione di fatto e di trasferimento a trattativa privata in favore degli attuali occupanti abusi (secondo le intenzioni del Comune).<br /> Tuttavia, il cit. Piano delle alienazioni immobiliari, intendeva con l&#8217;inserimento delle aree (qualificabili come reliquati stradali, ritenuti di modeste dimensioni e privi di alcun interesse pubblico, improduttivi di utile economico, gravati da oneri fiscali e/o costi di manutenzione) oggetto di ricorso:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">il loro passaggio dal demanio pubblico comunale al patrimonio disponibile del Comune, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell&#8217;art. 829 del Codice Civile, con conseguente sdemanializzazione (indispensabile per la loro cessione);
<li style="text-align: justify;">autorizzazione all&#8217;alienazione, con le modalità  ed i limiti di cui all&#8217;art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133;
<li style="text-align: justify;">dichiarare una sorta di c.d. sdemanializzazione di fatto (verificatasi tacitamente), e la conseguente configurabilità  di un possesso del privato <em>ad usucapionem</em> (anche in carenza di un formale atto di declassificazione);
<li style="text-align: justify;">la presenza di una manifestazione nel tempo in maniera inequivocabile della volontà  della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, con conseguente funzione dichiarativa (e non costitutiva) del passaggio dal demanio pubblico al patrimonio, a norma dell&#8217;art. 829 cod. civ.;
<li style="text-align: justify;">la possibilità  di vendita diretta (a trattativa privata), ai sensi dell&#8217;art. 41, comma 6, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, il quale ammette la trattativa privata diretta con un solo soggetto, qualora la condizione giuridica e/o quella, di fatto, del bene da alienare rendono non praticabile, o non conveniente per il Comune, il ricorso all&#8217;asta pubblica o alla trattativa privata. </ul>
<div style="text-align: justify;">Il ricorso dei privati contro il Piano si fondava, pertanto, sotto i seguenti aspetti attinenti alla procedura poco rispettosa della trasparenza e della concorrenza:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">trasferimento a trattativa privata in favore degli attuali occupanti abusivi del suolo, in violazione dell&#8217;art. 41, comma 6, del R.D. n. 827/1924, «<em>R</em><em>egolamento per l&#8217;amministrazione del patrimonio e per la contabilità  generale dello Stato</em>»<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>, dei principi di evidenza pubblica, nonchè di trasparenza e pubblicità  salvaguardati dall&#8217;art. 12, comma 2, della Legge n. 127/1997 (le vendite secondo «<em>criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità  per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell&#8217;ente interessato</em>»);
<li style="text-align: justify;">mancata identificazione dell&#8217;inserimento del suolo medesimo, a guisa di &#8220;<em>reliquato stradale</em>&#8220;, nell&#8217;elenco del Piano delle alienazioni. </ul>
<div style="text-align: justify;">Il Collegio, prima di entrare nel merito, si sofferma sui termini per l&#8217;impugnazione delle deliberazioni comunali, riferendo che per quelli direttamente contemplati nell&#8217;atto, ovvero immediatamente incisi dai suoi effetti, il termine decadenziale decorre:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">dalla data di notifica;
<li style="text-align: justify;">da quella dell&#8217;effettiva piena conoscenza, intesa come percezione dell&#8217;esistenza di un provvedimento amministrativo e dei profili che rendono evidente la lesività  della sfera giuridica del potenziale ricorrente. </ul>
<div style="text-align: justify;">Ne consegue che il confinante, rispetto ai beni oggetto di sdemanializzazione e di successiva alienazione, risulta, quindi, titolare di un interesse qualificato e differenziato, risultando direttamente leso dagli atti impugnati, suscettibili di produrre effetti negativi sulla sua proprietà  in ragione della collocazione delle particelle alienate a ridosso di un proprio bene.<br /> <strong>Siamo in presenza del requisito della </strong><em>vicinitas</em><strong>, considerato elemento determinante e sufficiente al fine di radicare l&#8217;interesse a ricorrere avverso l&#8217;inserimento del fondo nel Piano e la sua diretta alienazione senza gara: il confinante delle aree interessate alla cessione diretta si trova in una posizione differenziata, che fonda la sua legittimazione ad insorgere avverso il Piano, essendo titolare di </strong>interesse a partecipare alla vendita secondo le regole di una procedura aperta, con un concreto pregiudizio sufficiente ai fini della legittimazione<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> Alla luce di tali circostanze, assume rilievo il dato dell&#8217;effettiva e piena conoscenza degli atti impugnati nei loro aspetti lesivi per la sfera giuridica del ricorrente, nonchè il requisito della <em>vicinitas </em>tale da incardinare la piena legittimazione attiva e l&#8217;interesse ad agire<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>.<br /> Nel merito, il Tribunale dichiara fondato il ricorso sulla base delle seguenti violazioni:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">il mancato rispetto delle regole di evidenza pubblica in sede di assegnazione del suolo sdemanializzato;
<li style="text-align: justify;">la vendita del bene mediante procedura negoziata e diretta in assenza di adeguate forme di pubblicità , idonee a garantire la tutela dell&#8217;interesse pubblico alla massima trasparenza e imparzialità  nella scelta del contraente. </ul>
<div style="text-align: justify;">Il T.A.R. prosegue elencando le fonti di riferimento:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">l&#8217;art. 3, comma 1, del R.D. n. 2440/1923, ove si stabilisce che «<em>i contratti dai quali derivi un&#8217;entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà  farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l&#8217;amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità  alla trattativa privat</em>a»;
<li style="text-align: justify;">l&#8217;art. 37, comma 1, del R.D. n. 827/1924 (Regolamento di contabilità  generale dello Stato) ove si stabilisce che «<em>tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli previsti nei successivi articoli</em>»;
<li style="text-align: justify;">l&#8217;art. 12, comma 2, della Legge n. 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell&#8217;attività  amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), che consente ai Comuni e alle Province di procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di riferimento, purchè nel rispetto dei principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico contabile (sopra citati). </ul>
<div style="text-align: justify;">Il T.A.R. prosegue elencando i pronunciamenti giurisprudenziali:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">l&#8217;illegittimità  di una delibera del Consiglio comunale di sdemanializzazione, declassificazione e contestuale vendita di una porzione di terreno senza pubblicità  e mediante trattativa privata con uno o più¹ proprietari confinanti col terreno in parola;
<li style="text-align: justify;">qualora si è in presenza di un&#8217;operazione economica che comporta un&#8217;entrata per l&#8217;ente pubblico, deve necessariamente essere preceduta da un&#8217;adeguata e congrua pubblicità  e conseguente gara tra gli eventuali interessati all&#8217;acquisto, alla stregua delle disposizioni di cui ai citati artt. 3, comma 1, del R.D. n. 2440/1923 e 37, comma 1, del R.D. n. 827/1924<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>;
<li style="text-align: justify;">le alienazioni devono rientrare all&#8217;interno di una disciplina regolamentare con la quale si stabiliscono criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità  per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, e in mancanza di tale regolamentazione interna, l&#8217;alienazione del bene pubblico non può, comunque, derogare ai prescritti criteri e modalità  trasparenti, a discapito dell&#8217;interesse pubblico ad una maggiore entrata, ove sia consentito a più¹ soggetti di presentare offerta<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>;
<li style="text-align: justify;">tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali, restando limitate ed elencate le ipotesi in cui è esperibile la trattativa privata<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>. </ul>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale deduce, altresì, che le indicazioni formulate dall&#8217;Amministrazione sulle condizioni morfologiche e dimensionali del &#8220;<em>reliquato stradale</em>&#8220;, nonchè sul profilo dell&#8217;interesse pubblico (non dimostrato se non come petizione di principio) non rientrano tra le ipotesi previste dalla legge tali da consentire la trattativa privata (di cui al n. 6 del citato art. 41), confermando un principio di legalità  che impone la vendita dei beni mediante una procedura concorsuale, ove nessuno sia escluso o discriminato (peraltro, i beni demaniali ancorchè occupati non possono essere usucapibili).<br /> La sentenza ricalca i principi generali che prevedono, in presenza di contratti attivi (vendita o locazione), l&#8217;esigenza indilazionabile di una procedura aperta, patrimonio di una visione non solo di natura contabile ma in un approccio comunitario di concorrenza, dove si consideri l&#8217;art. 4 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ove si postula che «<em>l&#8217;affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall&#8217;ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità , efficacia, imparzialità , parità  di trattamento, trasparenza, proporzionalità , pubblicità , tutela dell&#8217;ambiente ed efficienza energetica</em>».<br /> L&#8217;inserimento in forma esplicita della locuzione &#8220;<em>contratti attivi</em>&#8221; (come il caso di specie) tra quelli esclusi dall&#8217;ambito di applicazione del Codice nell&#8217;art. 4 del D.L.gs. n. 50/2016, avvenuto ad opera dal &#8220;<em>decreto correttivo</em>&#8221; al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 56/2017), secondo le indicazioni fornite anche dal Consiglio di Stato<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>, ritiene pacifica l&#8217;applicazione &#8211; anche per questo genere di contratti &#8211; dei principi di trasparenza, pubblicità  ed imparzialità  nell&#8217;individuazione del contraente: affidamento o vendita tramite gara aperta, con una reale ed effettiva concorrenza, nel rispetto dei principi generali che governano l&#8217;azione amministrativa (<em>ex</em> art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.<br /> Stesse considerazioni vanno intese qualora si proceda con la concessione di beni pubblici, economicamente contendibili, che possono essere affidati a privati solo all&#8217;esito di una procedura comparativa ad evidenza pubblica<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> Si deve concludere che una trattativa diretta (fiduciaria) omissiva dei principi basilari in materia di contabilità  pubblica per i contratti attivi deve &#8211; in ogni caso &#8211; rispettare i criteri di pubblicità  e trasparenza, cardini dell&#8217;imparzialità  e buon andamento della P.A..<br /> In base al principio posto dall&#8217;art. 41 del R.D. n. 827/1924, la trattativa privata costituisce modalità  di alienazione ammissibile solo nei casi ivi espressamente previsti; casi tutti cui certamente non può ascriversi l&#8217;alienazione di un terreno di proprietà  comunale.<br /> La cessione di immobili, in quanto contratto attivo, che pur non rientrando nell&#8217;ambito di applicazione del Codice dei contratti, rimane soggetta alla legge di contabilità  pubblica (R.D. n. 2440/1923), e al relativo regolamento attuativo n. 827/1924, i quali richiedono, comunque, l&#8217;esperimento di un particolare <em>iter</em> procedimentale, ispirato ai principi di trasparenza, imparzialità  e <em>par condicio</em>, volto ad evidenziare le ragioni di pubblico interesse che giustificano il ricorso allo strumento contrattuale<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>: l&#8217;obbligo di rispettare l&#8217;evidenza pubblica resta indefettibile anche ove l&#8217;<em>utilitas</em> non riguardi in modo diretto il settore degli appalti, bensì anche altri settori di intervento, di analogo ed indiscutibile rilievo economico per gli operatori, quali i contratti attivi, volti alla vendita, da parte di un soggetto pubblico, di un proprio immobile<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br /> Il comma 2, dell&#8217;art. 12 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, si incentra sui principi sopra richiamati, la cui <em>ratio</em> trova giustificazione proprio nella esigenza di procedere con la massima celerità  alla definizione dei provvedimenti concernenti l&#8217;alienazione dei beni, onde consentire il risanamento dei bilanci degli enti locali, nel pieno rispetto della trasparenza e partecipazione<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br /> I Comuni, pur non essendo obbligati a seguire le disposizioni per l&#8217;alienazione dei beni immobili dello Stato, debbano, comunque, osservare i criteri di trasparenza, parità  di trattamento e pubblicità , da definire con regolamenti interni dell&#8217;Ente medesimo, conformi ai principi generali della contrattualistica pubblica, rilevando che eventuali deroghe devono essere motivate in modo rafforzato, solo allorchè sussistano particolari situazioni, che non possono essere giustificate in presenza di più¹ soggetti offerenti, o confinanti con il bene, interessati all&#8217;acquisto<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Cfr. Ministero dell&#8217;interno, parere 23 febbraio 2009, dove sul punto indica la competenza consiliare, i sensi dell&#8217;articolo 42 comma 2 lettera l) del TUEL, affinchè «<em>l&#8217;organo possa esprimersi con maggiore compiutezza riguardo ai seguenti aspetti principali: i motivi dell&#8217;alienazione e la destinazione da dare alle risorse che ne derivano (finanziare spese di investimento, debiti fuori bilancio, salvaguardia degli equilibri di bilancio ed altro); eventuali ulteriori elementi da considerare per determinare il valore di vendita del bene; la procedura di alienazione</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 9 luglio 2018, n. 1130.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Tale disposizione, coerentemente con i principi costituzionali di imparzialità  e di buon andamento dell&#8217;azione amministrativa, <em>ex</em> artt. 97 Cost. e 1 della Legge n. 241/1990, nonchè con i principi comunitari di trasparenza e di libera concorrenza, impongono, per ogni attività  contrattuale della Pubblica Amministrazione, il ricorso a procedure concorsuali aperte, sicchè l&#8217;affidamento diretto a trattativa privata è circoscritta ad alcune condizioni eccezionali, la cui sussistenza deve essere provata e giustificata dall&#8217;Amministrazione procedente, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 12 marzo 2007, n. 1781.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 7 dicembre 2018, n. 1171 e Cass. Civ., sez. Unite, 27 agosto 2019, n. 21740.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2018, n. 3227.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 8 maggio 2014, n. 580 e T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 20 giugno 2016, n. 7153.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 21 marzo 2018, n. 83.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Cfr. T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 7 marzo 2008, n. 380 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII 24 novembre 2015, n. 5456.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Parere n. 855 del 1 aprile 2016, recepito dalla Commissione Speciale del Consiglio n. 1241/2018 del 10 maggio 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Il contratto di locazione, in quanto contratto attivo, è espressamente escluso all&#8217;applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 1, del medesimo Codice degli appalti, secondo il cui disposto: «<em>le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: a) aventi ad oggetto l&#8217;acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità  finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni</em>»; tuttavia, anche in ossequio al criterio di prevalenza, finalizzata alla locazione di immobile comunale è sottoposta ai principi di concorrenza e proporzionalità , non discriminazione e imparzialità , pubblicità  e trasparenza, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 19 aprile 2019, n. 2214.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Cfr. Autorità  Nazionale Anticorruzione, Delibera n. 272 del 3 aprile 2019 (Fascicolo n. 5446/2017); Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2013, n. 5; Cons. Stato., sez. VI, 25 gennaio 2005, n. 168; 23 luglio 2008, n. 3642; 21 maggio 2009, n. 3145; 31 gennaio 2017, n. 394 e Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2016, n. 4911.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Parere n. 46/2015 dell&#8217;A.N.A.C.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Cons. Stato, sez. VI, 19 maggio 2008, n. 2279.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2006, n. 4418.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 8 luglio 2008, n. 1285; Cons. Stato, sez. VI, 4 aprile 2007, n. 1523 e 31 maggio 2007, n. 2825.</div>
</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-9-2019-n-82/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/9/2019 n.82</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/9/2019 n.83</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-9-2019-n-83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Nota a sentenza a T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE i &#8211; del 24 luglio 2019, n. 9938 a cura di Manuela Cundari Nota a sentenza a T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE i &#8211; del 24 luglio 2019, n. 9938 INTERESSE DEL CONCORRENTE LEGITTIMAMENTE ESCLUSO AD IMPUGNARE L&#8217;AGGIUDICAZIONE DELL&#8217;ALTRO</p>
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<p style="text-align: left;">
<p>Nota a sentenza a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-24-7-2019-n-9938/">T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE i &#8211; del 24 luglio 2019, n. 9938</a> a cura di Manuela Cundari</p>
<p>Nota a sentenza a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-24-7-2019-n-9938-2/">T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE i &#8211; del 24 luglio 2019, n. 9938</a></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>INTERESSE DEL CONCORRENTE LEGITTIMAMENTE ESCLUSO AD IMPUGNARE L&#8217;AGGIUDICAZIONE DELL&#8217;ALTRO CONCORRENTE</strong>
</div>
<div style="text-align: right;"><strong>nota a sentenza a T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE i &#8211; del 24 luglio 2019, n. 9938</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Â</div>
<div style="text-align: right;"><strong>a cura di Manuela Cundari</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>Prologo</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">
Nel caso all&#8217;esame dei giudici del Tar Lazio nell&#8217;ambito di un medesimo ricorso <strong>&#8211; </strong>corredato da motivi aggiunti <strong>&#8211; </strong>il ricorrente contesta la legittimità  della propria esclusione ed in via subordinata l&#8217;ammissione/aggiudicazione in favore della controinteressata. In tale contesto il giudice amministrativo con la sentenza n. 9938 del 24 luglio 2019, partendo dal presupposto che alla gara hanno partecipato due soli concorrenti, ha affermato che, nonostante nel caso in esame non si tratti di due ricorsi incrociati bensì di un unico ricorso, è possibile ravvisare un rapporto di connessione tra i provvedimenti impugnati e sussiste l&#8217;interesse del ricorrente legittimamente escluso da una gara ad impugnare la mancata esclusione della aggiudicataria. Ne consegue che è possibile ottenere la caducazione e la rinnovazione della gara nonostante i motivi di ricorso avverso la propria esclusione siano stati ritenuti infondati.</div>
<div></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>Il fatto</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">
Con il giudizio incardinato innanzi al Tar Lazio il ricorrente ha chiesto l&#8217;annullamento della propria esclusione alla gara disposta a seguito della verifica dei requisiti ex art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50 del 2016 e contestualmente, in subordine, in caso di mancato accoglimento delle censure avverso il provvedimento espulsivo, l&#8217;annullamento del provvedimento di ammissione e/o eventuale aggiudicazione della controinteressata, unica partecipante alla procedura di gara oltre alla stessa ricorrente, per carenza dei requisiti richiesti dalla <em>lex specialis. </em>Con successivi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace emesso dopo l&#8217;instaurazione del giudizio. Â In via preliminare i giudici del Tar Lazio sono stati chiamati a risolvere alcune eccezioni in rito relative all&#8217;inammissibilità  del ricorso sollevate dalla resistente e dalla controinteressata. In particolare è stata contestata l&#8217;insussistenza dei presupposti per presentare un ricorso cumulativo e la carenza di interesse della ricorrente esclusa legittimamente dalla gara ad impugnare l&#8217;altrui ammissione alla medesima procedura di affidamento. Entrambe le eccezioni sono state ritenute infondate.</div>
<div></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>L&#8217;iter logico argomentativo seguito dal Giudice amministrativo</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">
Nel respingere le eccezioni relative alla inammissibilità  del ricorso, il Tar Lazio ha in primo luogo ritenuto sussistenti i presupposti per la presentazione di un ricorso cumulativo in considerazione del fatto che sia l&#8217;annullamento della revoca della propria aggiudicazione che l&#8217;altrui ammissione e successiva aggiudicazione della gara sono censure che attengono alla verifica della sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara delle imprese partecipanti e riguardano il medesimo segmento procedimentale.<br />
Sulla scia di un orientamento richiamato giù  espresso dal medesimo Tar (Tar Lazio, sez. II ter, 8 aprile 2019, n. 4517) contrastante rispetto alla tradizionale e consolidata giurisprudenza amministrativa e tenuto conto dell&#8217;evoluzione giurisprudenziale formatasi sulla base dei noti pronunciamenti della Corte di giustizia UE in materia di rapporti tra ricorso incidentale escludente e ricorso principale, i giudici hanno inoltre ravvisato l&#8217;interesse di un concorrente legittimamente escluso dalla gara ad impugnare gli atti relativi all&#8217;altrui aggiudicazione dell&#8217;appalto.<br />
Secondo il giudice amministrativo, infatti, non è rilevante la questione che si tratti di due ricorsi incrociati reciprocamente escludenti o di un unico ricorso, corredato da motivi aggiunti, in quanto il punto nodale è il medesimo ossia la persistenza o meno dell&#8217;interesse del ricorrente, a seguito della reiezione dei motivi di ricorso avverso la propria esclusione, ad ottenere una pronuncia di accertamento della illegittimità  della mancata esclusione della aggiudicataria e la conseguente caducazione dell&#8217;intera gara. Si tratta, ad avviso dei giudici, di una situazione sostanzialmente identica a quella relativa al ricorso incidentale escludente, con la conseguenza che nel caso in cui ad una gara abbiano partecipato due soli concorrenti, così come qualora si tratti di due ricorsi reciprocamente escludenti è necessario esaminare entrambi i mezzi di impugnazione, parimenti si impone l&#8217;esame dei motivi di esclusione dell&#8217;aggiudicatario anche nel caso in cui il ricorrente in via principale abbia impugnato la propria esclusione la cui legittimità  sia stata confermata dai giudici.</div>
<div></div>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/9/2019 n.81</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-9-2019-n-81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Nota a sentenza a T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; del 22 luglio 2019, n. 9782 a cura di di Riccardo Segamonti Nota a sentenza a T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; del 22 luglio 2019, n. 9782 GARE: LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-9-2019-n-81/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/9/2019 n.81</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;">
<p>Nota a sentenza a<a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-22-7-2019-n-9782/"> T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; del 22 luglio 2019, n. 9782</a> a cura di di Riccardo Segamonti</p>
<p>Nota a sentenza a<a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-22-7-2019-n-8792/"> T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; del 22 luglio 2019, n. 9782</a></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>GARE: LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO &#8216;IN BIANCO&#8217; ESCLUDE L&#8217;IMPRESA DALL&#8217;APPALTO </strong></div>
<div style="text-align: center;">Nota a sentenza a T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; del 22 luglio 2019, n. 9782</div>
<div style="text-align: right;">di Riccardo Segamonti</div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>Prologo</em></strong><br />
La presentazione della domanda di concordato preventivo &#8220;in bianco&#8221;, nel corso di una gara pubblica, costituisce una condizione impeditiva alla partecipazione dell&#8217;appalto. Tanto è stato stabilito dalla Sezione II ter del Tar Lazio, con la Sentenza n. 9782 pronunciata lo scorso 22 luglio 2019.<br />
Secondo il giudice amministrativo, i requisiti di partecipazione ai sensi dell&#8217;art. 80, c. 6, d. lgs. n. 50/16 devono essere posseduti dalla concorrente al momento della partecipazione della gara sino alla stipula del contratto.<br />
Ne consegue, dunque, che la partecipazione ad una gara pubblica è consentita all&#8217;operatore che sia stato giù  ammesso al concordato e non anche ai casi di &#8220;procedimenti in corso&#8221; e, quindi, in cui sia stata presentata la sola domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221;.</div>
<div></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>I fatti di causa</em></strong><br />
Con giudizio incardinato innanzi al Tar Lazio, è stato riscontrato &#8211; tra le altre cose &#8211; il divieto dell&#8217;impresa di svolgere il ruolo di mandante cooptata per aver presentato, ai sensi dell&#8217;art, 161, c. 6 L.F., domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221; nel corso di una gara avente ad oggetto lavori di manutenzione reti e servizi del ciclo idrico integrato.<br />
Più¹ nel dettaglio, è stata riscontrata la mancanza dei requisiti di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. b), d. lgs. 50/16. Ad avviso della ricorrente le norme contenute negli artt. 80 e 110 d. lgs. n. 50/16 e 186 bis L.F. non consentirebbero l&#8217;esclusione alla gara nel caso di concordato &#8220;in bianco&#8221;, come sarebbe comprovato dal provvedimento con cui il Tribunale ha autorizzato la ricorrente in qualità  di mandante cooptata ad aderire al RTI per l&#8217;appalto oggetto di causa.</div>
<div></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>L&#8217;iter logico argomentativo seguito dal Giudice amministrativo </em></strong><br />
Mediante questa pronuncia il Tar ribadisce che l&#8217;istanza di concordato preventivo &#8220;in bianco&#8221; esclude l&#8217;impresa dalla gara per violazione dei requisiti di partecipazione.<br />
Nel caso di specie, i requisiti di partecipazione ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 6, d.lgs. 50/16 devono essere posseduti dalla concorrente a partire dal momento della partecipazione alla gara e mantenuti sino alla stipula del contratto (Cons. Stato A.P. n. 8/15). Il Tar conclude ritenendo che tale norma ha una valenza di carattere generale perchè è volta a tutelare il principio della <em>par condicio</em> dei partecipanti alla gara e, dunque, la perdita del requisito di partecipazione, conseguente alla presentazione della domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221;, non può essere successivamente sanata con l&#8217;autorizzazione del tribunale.<br />
Il Tar, infine, ha ritenuto irrilevante analizzare la questione in esame sotto il profilo di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 186 bis, comma 6, L.F. sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost. dal Consiglio di Stato con l&#8217;ordinanza del 12/06/2019 n. 3938 in quanto quest&#8217;ultima fa riferimento al divieto di partecipare alla gara che riguarda soltanto le imprese in concordato con continuità  aziendale che rivestono il ruolo di mandatarie di RTI.</div>
<p>Precedenti Conforme Difforme Cons. Stato, Sez. VI, 13/06/2019, n. 3984, Toschei; Cons. Stato, Sez. III, 18/10/2018, n. 5966, Realfonzo; Cons. Stato, Sez. V, 29/05/2018, n. 3225, Rotondano; Cons. Stato, Ad. plen., 20/07/2015, n. 8, Cacace. Cons. Stato, Sez. VI, 20/03/2018, n. 1772, Ungari; Cons. Stato,Â  Sez. III, 22/10/2015, n. 5519, Noccelli; Cons. Stato, Sez. IV, 08/01/2015, n. 1091, Migliozzi; TAR Lazio, Sez. I, 09/03/2016, n. 3421, Ferrari; TAR Sardegna, Sez. I, 09/03/2016, n. 494, Rovelli.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2019 n.10837</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-9-2019-n-10837/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-9-2019-n-10837/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2019 n.10837</a></p>
<p>Pres. C. Volpe; Est. I. Correale. Alma C.I.S. S.R.L. (Avv.ti a. Zito; J. Vavalli; P. Marramiero) contro Autorità  Nazionale Anticorruzione &#8211; A.N.A.C. (Avvocatura Generale dello Stato), nei confronti di Agenzia Nazionale per l&#8217;Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d&#8217;Impresa S.p.A. &#8211; Invitalia (non costituita in giudizio). Sulla &#8220;carenza informativa&#8221; e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-9-2019-n-10837/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2019 n.10837</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-9-2019-n-10837/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2019 n.10837</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Volpe; Est. I. Correale. Alma C.I.S. S.R.L. (Avv.ti a. Zito; J. Vavalli; P. Marramiero) contro Autorità  Nazionale Anticorruzione &#8211; A.N.A.C. (Avvocatura Generale dello Stato), nei confronti di Agenzia Nazionale per l&#8217;Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d&#8217;Impresa S.p.A. &#8211; Invitalia (non costituita in giudizio).</span></p>
<hr />
<p>Sulla &#8220;carenza informativa&#8221; e sui presupposti di legge per l&#8217;esercizio dei poteri sanzionatori da parte dell&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">1. Appalti &#8211; Requisiti di partecipazione &#8211; Carenza informativa &#8211; Poteri sanzionatori dell&#8217;A.N.A.C. -Insussistenza presupposti di legge</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Qualora la Stazione appaltante abbia qualificato il comportamento dell&#8217;operatore economico, non giù  come falsa dichiarazione, ma come &#8220;carenza informativa&#8221; e non esista alcuna normativa che obblighi il concorrente, in sede di partecipazione alla gara, a dichiarare l&#8217;esistenza di &#8220;carichi pendenti&#8221;, non sussistono i presupposti di legge per l&#8217;esercizio dei poteri sanzionatori da parte dell&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione.</em></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 11/09/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N.10837/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 09728/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9728 del 2018, proposto da<br />
ALMA C.I.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Zito, Jacopo Vavalli e Pierluigi Marramiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, 26;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Autorità  Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia &#8220;ex lege&#8221; in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>nei confronti</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Agenzia Nazionale per l&#8217;Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d&#8217;Impresa S.p.A.- Invitalia, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per l&#8217;annullamento previa adozione di idonee misure cautelari</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della delibera n. 729 adottata dal Consiglio dell&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione il 31 luglio 2018 e notificata il 6 agosto 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture disposta per effetto della delibera n. 729/2018;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, collegato, conseguenziale e/o successivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il decreto cautelare monocratico presidenziale n. 4985/18 del 17.8.2018;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione, con la relativa documentazione;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l&#8217;ordinanza cautelare di questa Sezione n. 5303/2018 del 14.9.2018;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 3 luglio 2019 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">In seguito a comunicazione della stazione appaltante &#8211; Agenzia Nazionale per l&#8217;Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d&#8217;Impresa S.p.A. (&#8220;Invitalia&#8221;) &#8211; relativa a omissione dichiarativa ritenuta rilevante al fine del corretto svolgimento della procedura di una gara di appalto di lavori per la realizzazione di un istituto scolastico in Amatrice, effettuata dalla Alma Cis s.r.l. (&#8220;Alma&#8221;), che aveva partecipato in subappalto del r.t.i. con mandatario il Consorzio CME, l&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione (&#8220;Anac&#8221; o &#8220;Autorità &#8220;) avviava un procedimento per l&#8217;eventuale irrogazione di sanzioni interdittive e pecuniarie, ai sensi degli artt. 80, comma 12, e 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici&#8221; o &#8220;Codice&#8221;), a carico di tale impresa, anche se nel frattempo il r.t.i. in questione aveva rinunciato al subappalto ad Alma.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, era risultato che, in sede di domanda di partecipazione, Alma aveva prodotto il documento di gara unico europeo (&#8220;DGUE&#8221;) contenente le dichiarazioni sostitutive richieste. Tra tali dichiarazioni vi era quella &#8220;<i>di accettare che la Stazione Appaltante si potrà  avvalere della clausola risolutiva espressa, di cui all&#8217;articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell&#8217;imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell&#8217;impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p.</i>&#8220;, secondo un &#8220;prestampato&#8221; a cui era apposto un &#8220;si&#8221; a margine dell&#8217;indicazione in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² avveniva nel rispetto del &#8220;Protocollo di Legalità &#8221; sottoscritto il 26 luglio 2017 dalla Struttura di Missione ex art. 30 della Legge n. 229/2016, dal Commissario Straordinario del Governo e da Invitalia &#8211; come richiamato nella lettera di invito &#8211; ma senza richiesta di ulteriori dichiarazioni sui carichi pendenti degli amministratori o di allegazione di relativa documentazione sul punto.</p>
<p style="text-align: justify;">Esaurita la fase istruttoria con la partecipazione dell&#8217;interessata, l&#8217;Anac adottava il provvedimento in epigrafe, con il quale riteneva di irrogare una sanzione pecuniaria per euro 4.000,00 ad Alma e altra impresa che aveva dato luogo alla medesima fattispecie, con conseguente annotazione nel casellario informatico presso detta Autorità .</p>
<p style="text-align: justify;">Quest&#8217;ultima fondava la sua conclusione richiamando, in sintesi, l&#8217;art. 80, comma 5, del Codice e l&#8217;irrilevanza dell&#8217;esclusione dalla gara e dell&#8217;intervenuta rinuncia al subappalto, configurando &#8220;colpa grave&#8221; nell&#8217;operato del soggetto dichiarante e lesione del rapporto di fiducia necessario tra le parti in una pubblica gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Con rituale ricorso a questo Tribunale, Alma chiedeva l&#8217;annullamento, previe misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a., lamentando in sintesi quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>I. Illegittimità  del provvedimento di ANAC per violazione di legge derivante dall&#8217;erronea qualificazione della fattispecie concreta e dalla conseguente erronea riconduzione della stessa nell&#8217;ambito della fattispecie astratta derivante dal combinato disposto di cui all&#8217;art. art. 80, comma 5, lettera c), e comma 12, del Codice dei contratti pubblici</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente contestava, in primo luogo, l&#8217;apoditticità  della conclusione dell&#8217;Anac, secondo la quale &#8220;&amp;<i>Nel caso di specie si ritiene, come dianzi precisato, che l&#8217;assunzione degli obblighi connessi al Protocollo Quadro di Legalità  fosse contestuale alla sottoscrizione del modello DGUE</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Non era stato considerato, infatti, che nessuna tra le norme di cui al Codice dei contratti pubblici (o altra) stabilisce l&#8217;obbligo per l&#8217;operatore economico che partecipi ad una gara di comunicare alla stazione appaltante i carichi pendenti in capo ai soggetti indicati nell&#8217;art. 80, comma 3, del Codice stesso, fermo restando che, ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 1, del predetto Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d&#8217;appalto, la sola condanna &#8211; con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.c. &#8211; per uno dei reati elencati nelle successive lettere da a) a g).</p>
<p style="text-align: justify;">Neppure sussistevano ragioni per escludere il concorrente, ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. cit., che era riportato nel suo dato testuale, secondo quanto anche sviluppato nelle &#8220;Linee guida n. 6 dell&#8217;Autorità &#8220;, di attuazione del d.lgs. n. 50/16, recanti &#8220;Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) del Codice&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Anac, quindi, aveva illegittimamente preteso di ravvisare un&#8217;omissione, ritenuta rilevante ai sensi del combinato disposto dell&#8217;art. 80, comma 5, lettera c), e comma 12, del Codice dei contratti pubblici, in un caso in cui tale omissione non vi era stata, mancando l&#8217;obbligo dichiarativo alla base.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche prendendo in considerazione il &#8220;Protocollo di Legalità &#8221; sopra ricordato, Alma evidenziava che quest&#8217;ultimo non richiedeva all&#8217;operatore economico di dichiarare in sede di partecipazione alla gara i carichi pendenti per i reati indicati nella clausola contenuta all&#8217;art. 5.1, lettera b, ivi introdotta, limitandosi a impegnare la stazione appaltante solo a inserire nella documentazione di gara la dichiarazione dell&#8217;operatore economico di accettazione della clausola in questione nell&#8217;ambito del contratto d&#8217;appalto &#8220;in fieri&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Che il Protocollo in questione non prevedesse la dichiarazione dei carichi pendenti in sede di partecipazione alla gara era circostanza coerente con il fatto che la clausola risolutiva non stabiliva alcun automatismo quanto al suo utilizzo da parte della stazione appaltante stessa, che, infatti, non era obbligata ad avvalersene, posto che la disposizione applicabile stabiliva che essa &#8220;&amp;<i>si potrà  avvalere della clausola risolutiva espressa, di cui all&#8217;articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell&#8217;imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell&#8217;impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli&amp;&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, per la ricorrente, la partecipazione alla gara da parte dell&#8217;operatore economico non intercettava in alcun modo l&#8217;applicazione della clausola, ben potendo quest&#8217;ultimo aggiudicarsi la gara e soltanto in seguito essere colpito dal rifiuto della stazione appaltante di stipulare il contratto previa valutazione discrezionale delle circostanze impeditive previste.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, erroneo era anche il riferimento all&#8217;art. 80, comma 5, del Codice di cui al provvedimento impugnato, in quanto l&#8217;omissione da parte della ricorrente delle informazioni sui carichi pendenti non poteva avere, nè ha avuto, alcuna influenza sulle decisioni della stazione appaltante riguardanti la selezione o l&#8217;aggiudicazione o lo stesso regolare e corretto svolgimento della gara.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>II. Illegittimità  del provvedimento di ANAC per eccesso di potere derivante dall&#8217;assenza dei presupposti per l&#8217;apertura del procedimento sanzionatorio</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Non era stata disposta alcuna esclusione da parte di Invitalia per grave illecito professionale, che costituiva necessario presupposto, invece, per la stessa segnalazione ad Anac da parte della stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>III. Illegittimità  del provvedimento di ANAC per violazione di legge ed eccesso di potere derivante dalla carenza di motivazione.</i>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">Per le ragioni sopra esposte, il provvedimento impugnato si palesava motivato in modo carente e lacunoso in ordine alla ritenuta omissione di dichiarare i carichi pendenti, in cui sarebbe incorsa Alma, quale grave illecito professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>IV. Illegittimità  del provvedimento impugnato per violazione di legge derivante dall&#8217;erronea applicazione dell&#8217;art. 80, comma 12, Codice dei contratti pubblici</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma in rubrica, in quanto afflittiva, è di stretta interpretazione, circoscrive la sua portata alle sole false dichiarazioni ma non anche alla mera omissione di dichiarazione o documentazione, per cui era erroneo anche il richiamo a tale disposizione legislativa.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>V. Illegittimità  del provvedimento di ANAC per violazione di legge derivante dalla qualificazione in termini di gravità  e rilevanza del comportamento tenuto da Alma Cis</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">In ordine al rilevato elemento soggettivo della &#8220;colpa grave&#8221;, la ricorrente osservava che la documentazione di gara, ivi compreso il DGUE, non prevedeva una dichiarazione sui carichi pendenti, limitandosi a richiedere l&#8217;accettazione della clausola risolutiva da rendere attraverso l&#8217;apposizione di un segno al &#8220;sì&#8221; posto a fianco della clausola prestampata e dinanzi a tali circostanze fattuali non poteva ascriversi al legale rappresentante di Alma la grave negligenza contestata.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, nessuna lesione alla leale concorrenza nel mercato degli affidamenti pubblici poteva prospettarsi, dato che Invitalia non aveva escluso il raggruppamento, di cui Alma faceva parte, dalla gara, raggruppamento che, peraltro, in composizione priva di Alma, si era aggiudicato la gara.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>VI. Illegittimità  e/o nullità  del provvedimento impugnato per decadenza di ANAC dal proprio potere sanzionatorio, derivante dalla violazione del termine perentorio di conclusione del procedimento.</i>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">Il procedimento, avviato il 25 gennaio 2018, si sarebbe dovuto concludere in 180 giorni e non in 193, come invece avvenuto, in violazione di tale termine da qualificarsi come perentorio, senza che fosse disposta alcuna sospensione dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il decreto cautelare monocratico, la domanda ex art. 56 c.p.a era respinta.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva in giudizio l&#8217;Autorità , che affidava a memoria per la camera di consiglio l&#8217;illustrazione delle sue tesi, orientate a rilevare l&#8217;infondatezza del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;ordinanza in epigrafe, questa Sezione accoglieva motivatamente la domanda di sospensione, fissando la data della trattazione di merito.</p>
<p style="text-align: justify;">In prossimità  di questa, parte ricorrente depositava una memoria illustrativa e la causa era trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 3 luglio 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, anche al non più¹ sommario esame della fase cautelare, ritiene di confermare l&#8217;orientamento favorevole all&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal contenuto della impugnata delibera Anac, si rileva che la sanzione è stata disposta perchè, dalla documentazione acquisita, risultava che, al momento della partecipazione alla procedura di gara, l&#8217;amministratore unico di Alma avrebbe omesso di dichiarare la pendenza a proprio carico di procedimenti penali. Sostiene nella delibera l&#8217;Autorità  che &#8220;&amp;<i>Tale omissione, rilevante in base agli obblighi assunti in relazione al Protocollo Quadro di Legalità  dianzi citato, secondo l&#8217;Agenzia costituiva&amp;causa di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016. Rispetto all&#8217;incidenza di tale profilo, ovvero all&#8217;incidenza di simili circostanze ai fini dell&#8217;esclusione dell&#8217;O.e. dalla gara, si era espressa anche questa Autorità  con nota&amp;del 2.8.2017, nella quale era stato indicato all&#8217;Agenzia che la fattispecie fosse configurabile quale grave illecito professionale</i>.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">In merito, il Collegio non può perà² non rilevare che nella stessa delibera, nella parte narrativa del procedimento istruttorio, era indicato che in sede di audizione i rappresentanti di Invitalia avevano confermato che non vi era stata nessuna falsa dichiarazione da parte degli operatori economici ma solo una &#8220;carenza informativa&#8221; e che &#8220;&amp;<i>non esiste un provvedimento amministrativo diretto a censurare l&#8217;omissione dichiarativa contestata</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, risulta anche che i rappresentanti degli operatori economici coinvolti avevano chiarito &#8211; circostanza questa non contestata in fatto dall&#8217;Autorità  &#8211; che la stazione appaltante si era limitata a chiedere alla capogruppo mandataria CME l&#8217;eventuale disponibilità  ad eseguire l&#8217;appalto senza la partecipazione di Alma e che, alla disponibilità  dimostrata in tal senso, non era seguita alcuna esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di tali presupposti, pertanto, il Collegio ritiene di rilevare giù  una palese contraddizione nella motivazione della delibera impugnata, secondo quanto lamentato in sostanza nel primo e terzo motivo di ricorso, in quanto non si ravvisa in alcun atto del procedimento che la contestata omissione (definita peraltro da Invitalia mera &#8220;carenza informativa&#8221;), secondo il Protocollo Quadro di Legalità , per l&#8217;Agenzia costituiva causa di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Basta infatti richiamare tale ultima normativa per verificare la contraddittorietà  delle conclusioni dell&#8217;Anac.</p>
<p style="text-align: justify;">In essa è indicato che: &#8220;<i>Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d&#8217;appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all&#8217;articolo 105, comma 6, qualora:&amp; c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l&#8217;operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità  o affidabilità &#8220;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; evidente, dal tenore letterale della stessa, che deve essere la stazione appaltante a dimostrare &#8220;con mezzi adeguati&#8221; la colpevolezza dell&#8217;o.e. per aver dato luogo a gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità /affidabilità .</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie ciù² non risulta in alcun modo, provvedendo la stessa stazione appaltante Invitalia a definire l&#8217;omissione in questione una mera carenza informativa e a non escludere dalla gara l&#8217;ati che si sarebbe avvalsa del subappalto di Alma o Alma stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">La circostanza secondo cui l&#8217;Autorità , con nota dell&#8217;agosto 2017, aveva ritenuto di prospettare a Invitalia che la fattispecie fosse configurabile come grave illecito professionale non rileva, in quanto la norma suddetta lascia alla sola stazione appaltante la valutazione discrezionale &#8211; da fondarsi nel caso concreto su &#8220;mezzi adeguati&#8221; &#8211; di inaffidabilità , nella presente fattispecie non operata.</p>
<p style="text-align: justify;">Neanche può condividersi la motivazione di cui all&#8217;impugnata delibera, laddove risulta richiamata la lett. c bis) del suddetto comma 5, secondo cui: &#8220;<i>Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d&#8217;appalto un operatore economico che&amp;abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione</i>.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, infatti, la contestata omissione non ha influito sulla &#8220;procedura di selezione&#8221;, sia perchè &#8211; come visto &#8211; la stazione appaltante non ha disposto alcuna esclusione, limitandosi a chiedere la disponibilità  della capogruppo a eseguire i lavori senza il subappalto di Alma, sia perchè la stessa clausola di cui al Protocollo Quadro, come sopra riportata in narrativa, si limitava a prevedere una mera facoltà  della stazione appaltante che &#8220;&amp;<i>si potrà  avvalere della clausola risolutiva espressa, di cui all&#8217;articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell&#8217;imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell&#8217;impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli</i>&amp;&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; evidente che il richiamo esplicito alla clausola risolutiva espressa fa chiaramente intendere il riferimento alla fase esecutiva del rapporto contrattuale e non a quelle, precedenti e distinte, di selezione e aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nemmeno coglie nel segno quindi l&#8217;Autorità , laddove afferma che fosse irrilevante la mancata disposizione di un provvedimento di esclusione, potendo lo stesso essere adottato &#8220;eventualmente in un momento successivo&#8221;, dato che &#8211; come visto &#8211; la presenza di &#8220;carichi pendenti&#8221; nei confronti di un rappresentante dell&#8217;impresa poteva dare luogo solo a risoluzione contrattuale, ovviamente in corso di rapporto esecutivo, ma non prevedeva alcuna causa di esclusione; nè poteva farlo se non in violazione di legge &#8211; aggiunge il Collegio &#8211; dato che la norma di cui all&#8217;art. 80, comma 1, del Codice fa riferimento alla sola &#8220;condanna&#8221; e non a mero &#8220;rinvio a giudizio&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Così pure non dirimente appare la circostanza, sempre richiamata nel provvedimento impugnato, per la quale un&#8217;eventuale esclusione non era più¹ necessaria una volta che CME aveva rinunciato al subappalto, confermando tale circostanza invece &#8211; per quanto sopra precisato &#8211; che l&#8217;omissione di Alma non aveva in alcun modo influito ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, ai sensi del richiamato comma 5, lett. c bis).</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio evidenzia che alla fattispecie non possa trovare applicazione neanche l&#8217;art. 80, comma 12, pure invocato dall&#8217;Anac, secondo il quale &#8220;<i>In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà  segnalazione all&#8217;Autorità  che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita&#8217; dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l&#8217;iscrizione nel casellario informatico ai fini dell&#8217;esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni&amp;</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Come sopra posto in evidenza, infatti, la stazione appaltante non ha qualificato il comportamento dell&#8217;operatore economico come falsa dichiarazione ma solo come carenza informativa nè sussiste normativa &#8211; come rilevato dalla ricorrente &#8211; che obbliga il concorrente, ai fini della partecipazione a una gara, a dichiarare la sussistenza di &#8220;carichi pendenti&#8221;, per cui non poteva essere invocata dall&#8217;Autorità  neanche la norma generale sui suoi poteri sanzionatori, di cui all&#8217;art. 213, comma 13, del Codice.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso, quindi, l&#8217;assenza dei presupposti di legge per disporre la sanzione come irrogata consente di assorbire gli ulteriori motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">La peculiarità  della fattispecie comporta comunque l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite, tranne quanto previsto per il contributo unificato, da porsi a carico dell&#8217;Anac, ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 6bis.1, d.p.r. n. 115/2002.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate, tranne quanto previsto per il contributo unificato, da porsi a carico dell&#8217;Anac, ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 6bis.1, d.p.r. n. 115/2002.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-9-2019-n-10837/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2019 n.10837</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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